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INFORMATIVA N. 174 – 04 MAGGIO 2015 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] Varie ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MAGGIO 2015 GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MAGGIO VENERDÌ 1 Modd. 730 precompilati A partire da tale data possibilità di trasmissione, da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza sindacale, del CAF/professionista abilitato, dei Modd. 730 precompilati accettati o modificati. LUNEDÌ 18 Ritenute IRPEF mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di aprile 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

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INFORMATIVA N. 174 – 04 MAGGIO 2015

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]

Varie

ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALIDEL MESE DI MAGGIO 2015

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MAGGIO

VENERDÌ 1

Modd. 730 precompilati

A partire da tale data possibilità di trasmissione, da parte del sostitutod’imposta che presta assistenza sindacale, del CAF/professionista abilitato, deiModd. 730 precompilati accettati o modificati.

LUNEDÌ 18

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonteoperate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavorodipendente e assimilati, corrisposti nel mese di aprile 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24“Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributiprevidenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativialle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24“Fisco/INPS/Regioni”.

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Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributidovuti su compensi erogati nel mese di aprile 2015 a collaboratori coordinati econtinuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favoredei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga diaprile 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favoredei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga diaprile 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.

Autoliquidazione INAIL

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della II rata dei premi INAIL.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunalesu redditi da lavoro dipendente (aprile 2015).

DOMENICA 31 LUNEDÌ 1 (GIUGNO)

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle sommedovute e versate, relative al mese di aprile 2015, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o tramite FlussoUNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei datiretributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti allaGestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomioccasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa aicompensi corrisposti nel mese di aprile 2015.

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Contributi FASIUltimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per idirigenti industriali relativi al trimestre aprile – giugno 2015.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabiliretributive del mese di aprile 2015.

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FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MAGGIO 2015

Venerdì 1: Festa dei lavoratori

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MAGGIO

Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Maggio2015. Per un ulteriore approfondimento di tutte le scadenze previste per il mese diMaggio 2015 si rimanda alla rivista “Il Mondo Paghe” n. 05 – MAGGIO 2015.

AGRICOLTURA – CONSORZI AGRARI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 18 giugno 2014 per i dipendenti dei consorzi agrari ha previsto, a far data dal1° maggio 2015, degli incrementi retributivi.

AGRICOLTURA - OPERAI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 22 ottobre 2014 per gli operai agricoli e florovivaisti ha previsto che i salaricontrattuali, vigenti nelle singole Province alla data del 31 ottobre 2014 per ciascunlivello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in attuazione delCCNL 25 maggio 2010, sono aumentati nelle seguenti misure:

2,1% a partire dal 1° novembre 2014;

1,8% a partire dal 1° maggio 2015.

ALIMENTARI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 28 novembre 2013 per i lavoratori dipendenti della piccola e media industriaalimentare ha previsto, a far data dal 1° maggio 2015, degli incrementi retributivi.

AREA CHIMICA – CERAMICA (ARTIGIANATO)

Apprendistato professionalizzanteCon accordo del 27 aprile 2015, Confartigianato Chimica, Gomma Plastica e Vetro,Confartigianato Ceramica, CNA Produzione, CNA Artistico e Tradizionale, Casartigiani,CLAAI e le OO.SS. FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC – UIL hanno stabilitoun’ulteriore proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante(D.Lgs n. 167/2011), introdotta dall’Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012,scaduta il 30 novembre 2014, secondo la precedente intesa del 16 ottobre 2014.

Pertanto, in attesa della specifica regolamentazione del CCNL, si è concordato che glieffetti del suddetto Accordo per il CCNL Area Chimica – Ceramica (dipendenti dalle

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imprese artigiane dei settori della chimica, gomma plastica, vetro, ceramica,terracotta, gres e decorazione di piastrelle) sono prorogati fino al 31 maggio 2015.

Viene stabilito, altresì, che a partire dal 1° maggio 2015 la regolamentazionedell’Accordo interconfederale può essere applicata ai rapporti di lavoro inapprendistato eventualmente conclusi successivamente al 30 novembre 2014.

ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)

Una tantum

L’accordo 20 novembre 2014, tra ANAPA, UNAPASS, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, FNA,UILCA, per il rinnovo del CCNL 4 febbraio 2011 per i dipendenti delle agenzie diassicurazione in gestione libera ha previsto delle erogazioni forfettarie una tantum atitolo di allineamento e di arretrati.

Allineamento 1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2011

A favore dei lavoratori in servizio alla data del 20 novembre 2014 ed in forza nelperiodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato ilCCNL 4 febbraio 2011, è prevista la corresponsione, a fronte degli aumenti spettantiper gli anni 2009, 2010 e 2011, di un importo a titolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogniincidenza contrattuale, compreso il TFR;

vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2009 –31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerandola frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;

vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

Arretrati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014

Per gli anni 2012, 2013 e per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014, neiconfronti dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (20 novembre2014), ai quali non fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è prevista lacorresponsione, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, di unimporto a titolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogniincidenza contrattuale, compreso il TFR;

vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 –30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando lafrazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;

vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

Per lo stesso periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza al 20novembre 2014, rispetto ai quali fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, èriconosciuto, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, un importo atitolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogniincidenza contrattuale, compreso il TFR;

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vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 –30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando lafrazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;

vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

Modalità di corresponsione

Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/oarretrati, rispettivamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio2012 al 30 giugno 2014, al netto dell’eventuale IVC e/o di “anticipazioni in conto futuriaumenti contrattuali” che vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagliimporti una tantum, vanno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili.

Tali rate decorrono dal 1° novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importouguale e pari ad 1/14 del totale, e comunque non inferiore ad euro 100,00 ciascuna.

Come anticipato, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 è prevista lacorresponsione delle relative retribuzioni arretrate.

Per quanto non previsto e sopra riportato, restano valide le stesse condizioni giàdefinite per precedenti erogazioni di arretrati:

gli importi saranno applicati pro-quota, in caso di passaggio di categoria nelperiodo cui si riferiscono gli arretrati;

eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce indennità divacanza contrattuale (IVC) e/o “anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali”vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle una tantum;

gli importi comprendono le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratoriper i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità edinfortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolatecon l’aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;

gli importi, escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, sonointeramente soggetti a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote invigore alla scadenza delle rispettive tranches;

gli importi, per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione,sono assoggettati a tassazione separata (art. 17 TUIR);

in caso di successione di rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), ovvero conseguentiall’applicazione dell’art. 71 del CCNL (trapasso di agenzia), il complessivo importodegli arretrati sarà corrisposto dall’agente che rivesta la qualità di datore di lavoroalla data del 20 novembre 2014, il quale avrà facoltà di rivalsa sugli agenti alle cuidipendenze il lavoratore è stato nel periodo interessato.

CINEMATOGRAFIA - PRODUZIONE

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 21 dicembre 2011 per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva ha previsto, adecorrere dal 2013, la corresponsione in unica soluzione con le competenze del mesedi maggio, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive dicontrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbianopercepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali ocollettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, di un

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importo annuo pari ad euro 200,00 lordi (ovvero una cifra inferiore fino a concorrenzain caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL).

Tale elemento:

è riconosciuto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi diservizio prestati nell’anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni èconsiderata come mese intero);

è riproporzionato per i lavoratori part-time;

non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compresoil TFR;

è corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze, nel caso di risoluzionedel rapporto di lavoro antecedentemente al momento della sua corresponsione(fermo restando i criteri di maturazione dello stesso).

Si sottolinea, inoltre, che a livello aziendale possono essere valutate le modalità per ilriconoscimento dell’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempodeterminato di durata superiore a sei mesi ed altre tipologie di lavoro subordinato.

È prevista l’esclusione dalla corresponsione del trattamento delle aziende incomprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva, con ricorso adammortizzatori sociali nell’anno precedente e in quello di erogazione dell’elemento digaranzia retributiva.

EDILIZIA – AZIENDE COOPERATIVE

Anzianità professionale edile (APE)

L’accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del CCNL 26 aprile 2010 per i dipendenti dellecooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed affini, confermando l’istituzione afavore degli operai di particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile –APE (art. 78 CCNL), ha precisato che la prestazione APE relativa a maggio 2015 saràerogata dalle Casse Edili secondo la regolamentazione prevista dal CCNL.

Trasferta

L’accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del CCNL 26 aprile 2010 per i dipendenti dellecooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed affini ha previsto l’obbligodell’applicazione, in osservanza dei parametri tecnici e procedure definiti dallaCommissione nazionale delle Casse edili (CNCE), sulla base delle determinazioni delleparti sociali, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.

In attuazione di tale previsione, con accordo del 2 febbraio 2015 è stata stabilita, apartire dal 2 maggio 2015, l’entrata in vigore del nuovo regime della “trasfertaregionale” secondo i seguenti principi.

Le Casse edili di provenienza e di destinazione (di provenienza è la Cassa dellacircoscrizione in cui si trova la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresaovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto; di destinazione è la Cassa incui è ubicato il cantiere) hanno l’obbligo di dotarsi di un sistema informatico chegarantisca lo scambio on-line dei dati richiesti dall’accordo stesso.

L’impresa esecutrice (o il Comitato paritetico territoriale) deve trasmettere alla Cassadi destinazione copia della notifica preliminare.

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L’iscrizione e la contribuzione degli operai in trasferta restano quelle della Cassa diprovenienza, che eroga anche le prestazioni.

Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione diprovenienza, il trattamento economico (minimo di paga base, indennità dicontingenza, indennità territoriale di settore, quota assoggettata a contribuzione deltrattamento di trasferta) previsto dal contratto integrativo della circoscrizione diprovenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivantedall’applicazione del minimo di paga base, indennità di contingenza, indennitàterritoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione ècorrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazionetra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle province della Regione. Inassenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, laCassa di provenienza deve trasferire, fin dal primo giorno di trasferta, alla Cassa didestinazione:

il contributo per la sicurezza;

la quota massima del 2,25% del contributo del 10% dovuto alle Casse;

il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;

il contributo RLST.

Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al finedi effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell’attuazionedella trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio siacon riferimento all’applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presenteprotocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.

EDILIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Anzianità professionale edile (APE)

L’accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 per dipendentidell’industria edile ed affini, confermando l’istituzione a favore degli operai diparticolari benefici connessi all’anzianità professionale edile – APE (art. 29 CCNL), haprecisato che la prestazione APE relativa a maggio 2015 sarà erogata dalle Casse Edilisecondo la regolamentazione prevista dal CCNL.

Trasferta

L’accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 per dipendentidell’industria edile ed affini ha previsto l’obbligo dell’applicazione, in osservanza deiparametri tecnici e procedure definiti dalla Commissione nazionale delle Casse edili(CNCE), sulla base delle determinazioni delle parti sociali, della trasferta regionaleentro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.

In attuazione di tale previsione, con accordo del 2 febbraio 2015 è stata stabilita, apartire dal 2 maggio 2015, l’entrata in vigore del nuovo regime della “trasfertaregionale” secondo i seguenti principi.

Le Casse edili di provenienza e di destinazione (di provenienza è la Cassa dellacircoscrizione in cui si trova la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresaovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto; di destinazione è la Cassa in

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cui è ubicato il cantiere) hanno l’obbligo di dotarsi di un sistema informatico chegarantisca lo scambio on-line dei dati richiesti dall’accordo stesso.

L’impresa esecutrice (o il Comitato paritetico territoriale) deve trasmettere alla Cassadi destinazione copia della notifica preliminare.

L’iscrizione e la contribuzione degli operai in trasferta restano quelle della Cassa diprovenienza, che eroga anche le prestazioni.

Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione diprovenienza, il trattamento economico (minimo di paga base, indennità dicontingenza, indennità territoriale di settore, quota assoggettata a contribuzione deltrattamento di trasferta) previsto dal contratto integrativo della circoscrizione diprovenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivantedall’applicazione del minimo di paga base, indennità di contingenza, indennitàterritoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione ècorrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazionetra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle province della Regione. Inassenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, laCassa di provenienza deve trasferire, fin dal primo giorno di trasferta, alla Cassa didestinazione:

il contributo per la sicurezza;

la quota massima del 2,25% del contributo del 10% dovuto alle Casse;

il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;

il contributo RLST.

Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al finedi effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell’attuazionedella trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio siacon riferimento all’applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presenteprotocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.

EDILIZIA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Una tantum – Aziende CONFAPI ANIEM

L’accordo 12 novembre 2014 per il rinnovo del CCNL 12 maggio 2010 per gli addettidelle piccole e medie industrie edili ed affini ha previsto la corresponsione di unaquota una tantum nella misura di euro 200,00, uguale per tutti i livelli contrattuali, dacorrispondersi in due tranches di pari importo:

euro 100,00 al 1° novembre 2014;

euro 100,00 al 1° maggio 2015.

GIORNALISTI

EDR contrattuale

Il CNLG del 24 giugno 2014 per i giornalisti professionisti dipendenti da editori diquotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive private non haprevisto aumenti dei minimi tabellari, che rimangono quelli vigenti stabilitidall’accordo di rinnovo del CNLG del 13 luglio 2011.

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Tuttavia, le Parti hanno concordato la corresponsione, a partire dal 1° luglio 2014,degli incrementi retributivi mensili sotto forma di elemento distinto della retribuzione(EDR), il quale non produce alcun riflesso su tutti gli istituti contrattuali e legali, adeccezione del TFR, nonché su ogni altro trattamento aziendale.

In particolare, a far data dal 1° maggio 2015, sono previsti incrementi a titolo di EDR.

GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

L’ipotesi di accordo 16 ottobre 2014 per il rinnovo del CCNL 30 maggio 2011 per idipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anchemultimediali ha previsto, a far data dal 1° maggio 2015, degli incrementi retributivi.

MINIERE – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 20 novembre 2013 per i dipendenti dalle aziende del settore minerario haprevisto, a far data dal 1° maggio 2015, degli incrementi retributivi.

OCCHIALI – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 9 novembre 2013 (ratificato il 4 febbraio 2014) per gli addetti alle aziende cheproducono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria ha previsto, a far data dal 1° maggio2015, degli incrementi retributivi.

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 27 novembre 2013 per i dipendenti dalle industrie produttrici di pennespazzole e pennelli ha previsto, a far data dal 1° maggio 2015, degli incrementiretributivi.

POMPE FUNEBRI – AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Una tantum

L’ipotesi di accordo 11 dicembre 2014 per il rinnovo del CCNL 23 novembre 2010 per idipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario ha previsto, a favore deilavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (11 dicembre 2014) ed ancora inforza alla data di erogazione, la corresponsione di un importo forfetario una tantum,convenzionalmente determinato con riferimento al parametro 175 (con relativariparametrazione sugli altri livelli contrattuali) nelle seguenti misure:

euro 250,00 lordi a copertura del periodo 1° febbraio 2013 – 31 dicembre 2013,con la prima retribuzione utile successiva alla stipula dell’accordo in esame;

euro 295,00 lordi a copertura del periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014,con la retribuzione di maggio 2015.

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In merito a tali somme si sottolinea che:

sono commisurate per mese intero (è considerata tale la frazione superiore a 15giorni) di servizio prestato nel periodo;

sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzionealmeno parziale a carico dell’azienda (ad esempio malattia, infortunio, congedo dimaternità, ecc.);

in caso di retribuzione ridotta, le stesse vanno riconosciute con la stessapercentuale di riduzione;

nell’ipotesi di passaggio di livello nel corso del periodo, vanno riferite pro quotaall’effettivo livello di appartenenza;

sono state quantificate considerando in esse anche i riflessi sugli istituti retributividiretti ed indiretti e sono escluse dalla base di calcolo del TFR.

SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Assistenza integrativa – Arretrati

Il CCNL 31 maggio 2011 per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e serviziintegrati/multiservizi ha introdotto nel settore dei servizi di pulizia una disciplinacontrattuale per l’istituzione di una forma di assistenza sanitaria integrativastabilendo, a partire dal 1° luglio 2013, il versamento di un contributo a carico delleimprese pari a:

4,00 euro mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;

6,00 euro mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.

In seguito, vista la necessità di proseguire nel lavoro istruttorio per la costituzione delFondo di settore, il versamento è stato rinviato.

Con l’accordo del 16 luglio 2014, ultimati gli adempimenti degli organi direttivi delFondo per l’iscrizione dello stesso al Registro dei Fondi istituito presso il Ministerodella Salute, le Parti hanno convenuto le modalità di versamento della contribuzione.

A decorrere dalla mensilità di luglio 2014, le imprese provvedono a versaremensilmente la contribuzione ordinaria (art. 69 CCNL) mediante mod. F24, riportandoil codice riferito alla convenzione sottoscritta dal Fondo ASIM, che sarà cura del Fondostesso comunicare alle Parti sociali.

Unitamente al contributo ordinario va versata, da parte delle aziende che non hannoancora provveduto, la quota una tantum a titolo di iscrizione nella misura di 0,50 europer ciascun lavoratore.

Il versamento dei contributi arretrati (periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014) per ilavoratori a tempo indeterminato in forza a luglio 2014 avviene tramite F24,riportando su un’apposita riga, diversa da quella dei contributi mensili ordinari, ilcodice assegnato al Fondo e l’importo relativo agli arretrati.

Nello specifico, vanno versate:

le quote di aprile, maggio e giugno 2014 con l’F24 di settembre 2014;

le quote di gennaio, febbraio e marzo 2014 con l’F24 di febbraio 2015;

le quote di ottobre, novembre e dicembre 2013 con l’F24 di maggio 2015;

le quote di luglio, agosto e settembre 2013 con l’F24 di ottobre 2015.

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I versamenti di tali quote contributive saranno destinati al Fondo ASIM a coperturadelle prestazioni sanitarie nelle modalità definite dal Regolamento di funzionamentodel Fondo stesso.

In caso di omesso versamento delle quote e dei contributi suddetti l’azienda èresponsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relativeprestazioni sanitarie, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggiordanno subito.

La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligodi assicurare al lavoratore le prestazioni sanitarie ed i servizi garantiti dal Fondo.

TAC PMI – ARTIGIANATO

Una tantum

In data 25 luglio 2014, tra CNA Federmoda, CONFARTIGIANATO Federazione nazionaledella Moda, CASARTIGIANI, CLAAI, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILTEC – UIL, oltreall’intesa relativa al rinnovo del CCNL Area tessile – moda – artigianato, è statastipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL TAC PMI del 19 giugno 2006,applicabile ai lavoratori addetti alla piccola e media industria dei settori tessile,abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole epennelli.

Tale accordo ha previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di stipuladell’accordo (25 luglio 2014), ad integrale copertura del periodo di carenzacontrattuale, la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari adeuro 420,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata delrapporto nel periodo interessato (da ritenersi 1° gennaio 2008 – 31 luglio 2014).

Si sottolinea che tale somma:

è corrisposta in 4 tranches di pari importo, ovvero

euro 105,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2014;

euro 105,00 con la retribuzione del mese di maggio 2015;

euro 105,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015;

euro 105,00 con la retribuzione del mese di maggio 2016;

agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%(pari a complessivi 294,00 euro);

è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “postpartum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le partianche sulla base di specifiche procedure convenute tra le stesse;

è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di originelegale o contrattuale;

è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattualivanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum;pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza ecessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014.

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TRASPORTO A FUNE

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 10 dicembre 2013 per i dipendenti dalle imprese esercenti impianti ditrasporto a fune ha previsto, a far data dal 1° maggio 2015, degli incrementiretributivi.

VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

Una tantum – Aziende aderenti ad ANIVP, ASSVIGILANZA e UNIV

Con apposito accordo del 28 febbraio 2014 tra ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV, FILCAMS– CGIL, FISASCAT – CISL, le suddette associazioni hanno aderito al CCNL per idipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 2013 – 2015.

Le suddette Parti hanno provveduto ad armonizzare i trattamenti economici conriferimento al periodo febbraio 2013 – gennaio 2014, dal momento che:

la disciplina contrattuale è stata applicata da parte di aziende del comparto già adecorrere dal 1° febbraio 2013 e

aziende associate ad ANIVP, ASSVIGILANZA E UNIV hanno erogato nel corso del2013 e continuano ad erogare una tantum o forme di anticipazione economica ailavoratori.

Al fine di giungere ad una omogenizzazione dei trattamenti, a copertura delledifferenze economiche di derivazione contrattuale per il periodo febbraio 2013 –gennaio 2014, ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV con le OO.SS. hanno convenuto lacorresponsione al personale in forza di un importo a titolo di una tantum nelle misurefissate per i vari livelli contrattuali.

Si sottolinea che tale somma:

viene erogata pro quota con riferimento al periodo di competenza, in caso di iniziodel rapporto di lavoro nel periodo febbraio 2013 – gennaio 2014 (le frazioni dimese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero);

non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il TFR.

Al personale assunto posteriormente al 1° febbraio 2013 dalla somma una tantum dicui sopra andrà detratto l’importo della prima tranche di una tantum, prevista dalrinnovo contrattuale (art. 142 CCNL) nella misura di euro 150,00, uguale per tutti ilavoratori.

Infatti, si ricorda che l’art. 142 del CCNL prevede, a copertura del periodo di vacanzacontrattuale (1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2013) la corresponsione a tutti i lavoratoriin forza al 1° febbraio 2013 di una somma complessiva a titolo di una tantum pari adeuro 450,00 da erogarsi in tre tranches:

euro 150,00 a partire dal 1° febbraio 2013;

euro 150,00 a partire dal 1° febbraio 2014;

euro 150,00 a partire dal 1° febbraio 2015.

In considerazione del fatto che le aziende interessate dall’accordo in esame sono statechiamate con le competenze di febbraio 2014 a riconoscere ai propri dipendenti iltrattamento economico previsto dal CCNL (art. 106), nonché la seconda tranche di

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una tantum (art. 142 CCNL), le Parti hanno concordato che l’importo una tantum dellatabella di cui sopra viene erogata in tre tranches:

33% dell’una tantum (o del differenziale) a maggio 2014;

33% dell’una tantum (o del differenziale) a maggio 2015;

34% dell’una tantum (o del differenziale) a novembre 2015.

Si evidenzia che dagli importi una tantum sopra indicati vanno detratte sino aconcorrenza le somme eventualmente già erogate nel periodo febbraio 2013 –gennaio 2014 a titolo di una tantum ex art. 142 CCNL o di anticipazione economica diqualunque natura.

Qualora siano già state corrisposte anticipazioni, il differenziale residuo tra quanto giàversato nel periodo febbraio 2013 – gennaio 2014 e quanto stabilito dalla presenteintesa, va erogato alle scadenze sopra riportate.

Ogni tranches di una tantum non potrà essere di importo inferiore a 50,00 euro, salvoil caso di valore inferiore perché ultimo residuo del differenziale dovuto tra quanto giàversato nel suddetto periodo e quanto previsto dall’accordo in esame.

Con riferimento ai servizi fiduciari, in tema di armonizzazione dei trattamenti, siapplica la disciplina contrattuale della relativa sezione (art. 127 CCNL).