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Il nuovo Codice dei contratti pubblici ** Giornata formativa ATS della Val Padana Mantova, 30 maggio 2016 avv. Luigi Gili

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici

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Giornata formativa ATS della Val Padana

Mantova, 30 maggio 2016

avv. Luigi Gili

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture le principali fonti di riferimento

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE legge delega n. 11/2016 d.lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici d.P.R. n. 207/2010 Regolamento dei Contratti pubblici (ancora in vigore per alcune

parti) d.lgs. n 104/2010 Codice del processo amministrativo d. lgs. n. 159/2011 Codice delle Leggi Antimafia l. n. 135/2012 Spending Review - Mercato elettronico l. n. 190/2012 legge anticorruzione d.lgs. n. 33/2013 decreto trasparenza d. lgs n. 192/2012 lotta ritardi di pagamento determina ANAC n. 1/2015 soccorso istruttorio

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture la legge delega n. 11/2016

Le indicazioni principali della legge delega:

Divieto di introdurre prescrizioni normative più gravose e restrittive di quelle previste dalle direttive comunitarie (c.d. divieto di “ Gold Plating”; art. 1, lett. a).

Razionalizzazione, semplificazione e drastica riduzione delle disposizioni normative; attribuzione all’ANAC di compiti di “soft law” (bandi tipo, linee guida), anche a carattere cogente e rafforzamento dei poteri di vigilanza (art. 1, lettere b,d, e, f).

Predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici ed i contratti di concessione (art. 1, lettera e).

Mantenimento e ridimensionamento del criterio del prezzo più basso, definendone criteri e soglie di importo di applicazione obbligatoria (art. 1, lettera ff).

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture la legge delega n. 11/2016

Riduzione degli oneri a carico dei partecipanti alle gare e piena possibilità di integrazione documentale non onerosa (c.d. soccorso istruttorio; art. 1, lett. z).

Limitazione della possibilità di ricorso all’avvalimento (art. 1, lett. zz).

Misure di contrasto alla corruzione negli appalti e nelle concessioni (art. 1, lett. q).

Misure a favore delle PMI, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e premialità per i concessionari che le coinvolgano in gara ed in fase di esecuzione. Conferma dell’obbligo di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti (art. 1, lett. ccc).

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture la legge delega n. 11/2016

Introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall’ANAC (art. 1, lett. bb).

Rivisitazione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici (SOA), con previsione di criteri “reputazionali” per la qualificazione delle imprese, su dati oggettivi e misurabili (art. 1, lett. uu).

Razionalizzazione dei metodi di soluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, introduzione di un rito speciale per l’immediata risoluzione del contenzioso sui requisiti di partecipazione e previsione di forme di débat public (art. 1, lett. aaa, bbb, qqq).

Per il sotto soglia, nonché per l’esecuzione di acquisti in economia, introduzione di una disciplina volta a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara (art. 1, lett. g).

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture la legge delega n. 11/2016

Previsione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti e concessioni – nonché del responsabile dei lavori, DL e collaudatore nei affidamenti a General Contractor. Si ritiene preferibile che il sorteggio sia effettuato direttamente dall’ANAC. Il collaudatore dovrebbe essere sorteggiato anche per gli appalti ordinari (art. 1, hh, mm). Obbligo di ricorrere alle Centrali di Committenza. Per i Comuni non capoluogo di Provincia, dovrebbe essere prevista una soglia d’importo sottratta da tale obbligo (pari, ad esempio a 500.000 Euro). Inoltre, andrebbe prevista una specifica regolamentazione dei rapporti tra i Comuni non capoluogo di Provincia e le centrali di committenza ovvero le Unioni di Comuni (art. 1, dd). Maggiore qualità progettuale, con responsabilità del progettista, in caso di errori di progettazione (art. 1, ee). Eliminazione dell’appalto integrato su progetto preliminare e possibilità di utilizzo di quello su progetto definitivo, tenendo conto del contenuto innovativo e tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione, in relazione al valore complessivo dei lavori. Preferenza per la messa a gara del progetto esecutivo (art. 1, oo).

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture la legge delega n. 11/2016

Previsione di limiti agli affidamenti “in house”. Si prevede l’istituzione, presso l’ANAC, di un albo di soggetti “in house” e l’obbligo di pubblicare tutti gli atti “connessi all'affidamento” e di valutare la congruità dell'offerta anche in caso di aggiudicazione diretta. Al fine di garantire la concorrenza e la parità di trattamento degli operatori economici, appare opportuno introdurre un obbligo di valutazione comparativa di più offerte in caso di affidamento diretto (art. 1, lett. eee). Promozione dell'uso del Bim (Building information modeling). I progetti dovranno poi essere pubblicati on-line per permettere un'adeguata “ponderazione dell'offerta” (art. 1, lett. 00, q). Favor per la sostenibilità energetica e ambientale nell’ambito degli appalti (art. 1, lett. p).

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

l’iter di approvazione

Da n. 616 articoli (257 Codice + 359 regolamento) a n. 220 articoli. Procedimento di approvazione: Esame del Consiglio di Stato; Esame della Conferenza Stato-Regioni. Esame delle Commissioni parlamentari; Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri; Bollinatura e firma del Capo dello Stato. Pubblicazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici, precisamente «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» sulla G.U.R.I. del 19 aprile 2016 n. 91 - S.O. n. 10. Entrata in vigore il 19 aprile 2016.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

le principali novità

Obbligo di programmazione dell'acquisto di beni e servizi (art. 21)

Maggiore trasparenza e misure di prevenzione della corruzione (artt. 29, 42)

Rivisti ruolo e compiti del RUP – obbligatorietà dell'ufficio (artt. 31, 101, 111, 216)

«Proposta» di aggiudicazione (art. 32, 33)

Nuova disciplina dei contratti sotto soglia (art. 36)

Specifica disciplina per le indagini di mercato (artt. 36, 216)

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review)

Qualificazione e riduzione delle Stazioni Appaltanti (art. 38)

Dematerializzazione – Digitalizzazione delle gare (artt. 44, 54, 55, 56, 57, 58) e Comunicazioni elettroniche (artt. 40, 52)

Raggruppamenti di impresa (artt. 45, 47, 48)

Riduzione al minimo dell'appalto-integrato (art. 59)

Nuove procedure di aggiudicazione (es. procedura competitiva con negoziazione, partenariato per l'innovazione; artt. 62, 65)

Rivisti i termini delle procedure (artt. da 60 a 63 e art. 79)

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

le principali novità

Nuova modalità di pubblicazione dei Bandi (art. 72, 73, 142, All. XIV)

Istituzione di un Albo dei Commissari di gara e Commissione di aggiudicazione (artt. 77, 78)

Modifica dei requisiti di moralità (motivi di esclusione parzialmente diversi - fattispecie di reato parzialmente diverse – possibilità di non escludere) (art. 80)

Il nuovo sistema della qualificazione delle imprese (art. 83, All. XVI, XVII)

Soccorso istruttorio rivisto (art. 83)

Avvalimento (art. 89)

Nuova disciplina delle garanzie (art. 93, 103, 104)

Riduzione ambito del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" (artt. 94, 95, 96)

Rating di impresa (art. 95)

Subappalto (art. 105, 174)

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

le principali novità

Fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale (partecipazione) (art. 110) Nuova disciplina delle concessioni (Parte III, artt. 164, ss.) Nuova disciplina del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) (artt. 180, ss.) Nuovo in house providing (artt. 5, 192) Nuove procedure di risoluzione del contenzioso giudiziali e stragiudiziali (artt. 204, ss.) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (art. 85) Baratto amministrativo (art. 190) Rivisitazione del general contractor e correlata istituzione dell'Albo dei direttori dei lavori e

collaudatori (artt. 194, ss.) Cabina di Regia presso la PCM (art. 212)

Nuovi poteri per ANAC (artt. 211, 212, 213)

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

il periodo transitorio

Art 216

Comma 1: “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

il periodo transitorio

Comunicato congiunto Cantone-Del Rio (22/04/2016):

1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure

di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

(GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016 o in

caso di contratti senza pubblicazione, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla

medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi

con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di

entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di

contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi

inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1, dovranno

essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

il periodo transitorio

Nuovo Comunicato ANAC:

Numerose Stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato

pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi,

solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Nell’esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l’ANAC, sentita anche l’Avvocatura generale dello

Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all’art. 11

delle preleggi al Codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle Stazioni appaltanti, una diversa

soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile.

N.B. Per i bandi o avvisi pubblicati il 19 aprile, in particolare, continua ad operare il

pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e

gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

il periodo transitorio

Art. 216

Non tutto il Regolamento d.P.R. 207/2010 viene abrogato.

Alcune disposizioni del Regolamento sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del codice (DPCM e DM), i quali operano la ricognizione delle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 da esse sostituite.

Si profila, pertanto, un periodo transitorio coincidente con il periodo che va dall’entrata in vigore del Codice fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi.

Nel frattempo, l’ANAC è già investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione, comunque denominati.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

il periodo transitorio

Art. 216

Dunque, alcune parti del Regolamento resteranno in vigore sino all’approvazione delle Linee-guida ANAC

Nel dettaglio continueranno ad essere vigenti:

articoli 9-10 (disciplina del RUP)

articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione)

articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA)

articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità)

articoli da 215 a 238 (collaudo)

articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati)

articoli da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti)

articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)

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focus principali novità

Maggiore trasparenza e misure di prevenzione della corruzione (artt. 29, 42)

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza): «1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione».

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

focus principali novità

Maggiore trasparenza e misure di prevenzione della corruzione (artt. 29, 42)

Art. 42 (Conflitto di interesse): «1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici». «2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”. N.B. In tali casi Obbligo di astensione dal partecipare a procedure aggiudicazione

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

focus principali novità

Nuova disciplina dei contratti sotto soglia (art. 36) Per forniture e servizi: fino a € 40.000 affidamento diretto, adeguatamente motivato pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 209.000 procedura negoziata con 5 operatori Per servizi sociali: inferiori a € 750.000: procedura negoziata con 5 operatori Per lavori pubblici: fino a € 40.000 affidamento diretto pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 150.000 procedura negoziata con 5 operatori pari o superiori € 150.000 e inferiori a € 1 milione procedura negoziata con 10 operatori Obbligo pubblicità esiti con elenco invitati Obbligo rotazione e assicurare possibilità partecipazione micro/piccole/medie imprese

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focus principali novità

Nuova disciplina dei contratti sotto soglia (art. 36)

Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000 e per servizi sociali di importo inferiore a € 750.000 e per lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000:

verifica dei requisiti di ordine generale (art. 80 “motivi di esclusione”) mediante consultazione Banca Dati Nazionale (art. 81): non operativa fino all’adozione decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Banca e nelle more decreto MIT banca dati AVCPass (art. 216 comma 13)

verifica requisiti economico finanziari e tecnici richiesti nella lettera invito

per procedure negoziate verifica solo sull’aggiudicatario per la stipula del contratto

entro 90 gg. (19 luglio 2016) ANAC formulerà linee guida sulle modalità di procedura nonché formazione elenchi operatori: nelle more linee guida ANAC (art. 216, comma 9): a) utilizzo albo fornitori degli enti; b) pubblicazione avviso per 15 gg., specificando requisiti minimi operatori

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focus principali novità

Specifica disciplina per le indagini di mercato (artt. 36, 216)

ANAC con proprie linee guida vincolanti stabilisce le modalità per l’effettuazione delle indagini di mercato, per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, comma 7) «Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice» (art. 216, comma 9).

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focus principali novità

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review) Art. 37, comma 2: «Le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38». Art. 37, comma 3: «Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica».

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focus principali novità

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review) Negli «strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa» si intendono ricompresi: le convenzioni quadro di cui all’ articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, stipulate, ai

sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori gli accordi quadro stipulati da Centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono

aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo il mercato elettronico realizzato da Centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a

catalogo Sembrerebbe dunque che le Stazioni appaltanti, prive di qualificazione di cui all’art. 38,

sopra le soglie indicate, perdano la capacità di "negoziare" autonomamente e quindi di avviare una competizione al di fuori di quelle realizzabili con gli strumenti di cui sopra

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focus principali novità

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review)

Attori:

Comuni non capoluogo

Stazioni appaltanti non qualificate

Stazioni appaltanti qualificate

Centrali committenza/Soggetti aggregatori

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focus principali novità

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review)

Tutti gli Attori (anche Stazioni appaltanti non qualificate) possono:

acquistare autonomamente per importi inferiori a € 40.000 per forniture e servizi e

inferiori € 150.000 per lavori pubblici, con le modalità di cui all’art. 36, c.2 lettera a)

(affidamento diretto) e lettera b) (procedura negoziata con almeno 5 operatori)

effettuare Ordini su strumenti acquisto Centrali Committenza

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

focus principali novità

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review)

Le Stazioni appaltanti qualificate possono:

acquisire forniture e servizi autonomamente per importi superiori a € 40.000 e inferiori a € 209.000 e lavori di manutenzione ordinaria superiori a € 150.000 e inferiore a 1 milione mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate ex lege

in caso di indisponibilità degli strumenti di negoziazione delle Centrali di Committenza, far ricorso a Centrale di Committenza ovvero aggregarsi con 1 o + Stazioni appaltanti qualificate o procedere con procedure ordinarie

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

focus principali novità

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review)

Le Stazioni appaltanti non qualificate possono:

acquisire forniture, servizi e lavori ricorrendo a:

Centrale di Committenza

ovvero aggregazione con 1 o + Stazioni appaltanti qualificate

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

focus principali novità

Maggiore centralizzazione degli acquisti (artt. 37, 38, 39 oltre Spending review)

Comuni non capoluogo: Importi inferiori a € 40.000 per forniture e servizi e per lavori pubblici: acquisti autonomi, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) (affidamento diretto) ordini su strumenti acquisto Centrali Committenza Importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 209.000 per forniture e servizi e inferiori a € 150.000 per lavori pubblici con le modalità di cui all’art. 35, comma 2 lettera b) (negoziata con almeno 5 operatori) per importi superiori ricorrendo a una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati mediante unioni di comuni costituite e qualificate come Centrali di committenza, ovvero

associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta

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focus principali novità

Il nuovo sistema della qualificazione delle Stazioni appaltanti (art. 38) Ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione b) capacità di affidamento c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la

messa in opera elenco istituito presso ANAC (validità 5 anni) entro 90 gg. linee guida con d.P.C.M per requisiti per iscrizione elenco, nonché modalità

attestazione / aggiornamento / revoca a decorrere dall’entrata in vigore nuovo sistema qualificazione A.N.A.C. non rilascerà CIG alle

Stazioni appaltanti che procedono acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.

nelle more, sono qualificati i soggetti iscritti all’anagrafe Stazioni Appaltanti ai sensi dell’art. 33-ter d.l. 179/2012) (art. 216, comma 10)

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focus principali novità

Il nuovo sistema della qualificazione delle Stazioni appaltanti (art. 38)

Requisiti di base: strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3 presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle

attività di cui al comma 3 sistema di formazione ed aggiornamento del personale numero di gare svolte nel triennio (per tipologia, importo e complessità, numero varianti

approvate, verifica scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo)

rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n.50/2016

focus principali novità

Il nuovo sistema della qualificazione delle Stazioni appaltanti (art. 38)

Requisiti premianti: valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di

corruzione e promozione della legalità presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e

dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio

disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara livello di soccombenza nel contenzioso applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e

affidamento.

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focus principali novità

Nuove procedure di aggiudicazione - procedure competitive con negoziazione (art. 62) Presupposti (art. 59, comma 2): a) Una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili 2) implicano progettazione o soluzioni innovative 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico

b) in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un Bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

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focus principali novità

Nuove procedure di aggiudicazione - procedure competitive con negoziazione (art. 62) Le offerte irregolari (art. 59, comma 3): quelle non conformi a quanto prescritto negli atti di gara Le offerte inammissibili(art. 59, comma 4): a) in ritardo b) in presenza estremi informativa Procura per corruzione o fenomeni collusivi c) anomale d) prive requisiti qualificazione e) offerte al rialzo Differenti le offerte inappropriate che giustificano procedura negoziata senza previa pubblicazione Bando (art. 63, coma 2, lett. a): offerte manifestamente inadeguate a rispondere alle esigenze ed ai requisiti di gara. Le Amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un Bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

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focus principali novità

Nuove procedure di aggiudicazione - procedure competitive con negoziazione (art. 62) Modalità: Avviso: domanda partecipazione (+ info per selezione qualitativa); entro 30 gg + 30 gg.

offerte “iniziali”; per urgenza riduzione (15 + 10)

Aggiudicazione sulla base delle offerte iniziali (va specificato nel bando /lettere invito)

oppure

Negoziazione in fasi successive ma i criteri vanno già specificati nel bando /lettera d’invito Invito a modificare / ripresentare offerta

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focus principali novità

Nuove procedure di aggiudicazione - partenariato per l’innovazione (art. 65) Casi: esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta

ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato Soggetti: qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un

bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

Soltanto quelli invitati in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura ( possibilità limitare il numero di candidati idonei ex articolo 91)

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focus principali novità Nuove procedure di aggiudicazione - partenariato per l’innovazione (art. 65)

Modalità: trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

conformemente all'articolo 95 strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di

innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori.

obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate

L’Amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene

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focus principali novità

Nuove procedure di aggiudicazione - partenariato per l’innovazione (art. 65) Modalità: I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. parità di trattamento fra tutti gli offerenti nel selezionare i candidati, in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel

settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.

la durata e il valore delle varie fasi, il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo

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focus principali novità

Consultazioni preliminari di mercato (artt. 66 e 67) Quando: prima dell’avvio di una procedura Perché: preparare appalto informare gli operatori Come: consulenze, relazioni, documentazione tecnica Da chi: esperti, partecipanti al mercato, autorità indipendenti N.B. utilizzo delle info/documenti non può falsare la concorrenza e principi non discriminazione e trasparenza; i soggetti che hanno partecipato alla consultazione preliminare sono ammessi a condizione che la loro partecipazione non costituisca alterazione della concorrenza: a tal fine viene richiesta ai medesimi a provarlo per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dalla procedura

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focus principali novità

Avviso di pre-informazione (art. 70) Quando: entro il 31 dicembre di ogni anno Dove: profilo committente (sotto soglia) profilo committente + GUCE (sopra soglia) Finalità: riduzione dei termini (a 15 gg. per procedure aperte, a 10 gg. per le ristrette) In caso di assenza di pre-informazione i termini sono raddoppiati

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focus principali novità

Nuove modalità di pubblicazione dei Bandi (art. 72, 73, 142, All. XIV) A livello comunitario: G.U.U.E. (trasmessi per via elettronica e pubblicati entro 5 gg. con conferma ricezione che vale come prova pubblicazione) Bandi devono essere conformi ai bandi tipo ANAC (nelle more, info di cui all’all. XIV lettera c)

N.B.: le “difformità” / deroghe ai bandi tipo vanno motivate nella delibera a contrarre.

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focus principali novità

Nuove modalità di pubblicazione dei Bandi (art. 72, 73, 142, All. XIV)

A livello nazionale:

dopo G.U.U.E. entro 6 gg. dalla trasmissione su:

profilo committente

piattaforma ANAC (entro 6 mesi – decreto MIT e ANAC stabiliranno modalità: effetti giuridici dalla data pubblicazione su piattaforma ANAC ai sensi art. 73, comma 5)

nelle more: G.U.R.I. (con rimborso alla Stazione appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicazione) (art. 216, comma 11) + quotidiani (spese a carico della Stazione appaltante) (ex art. 66, comma 7 d.lgs. 163/2006) con effetti dalla data pubblicazione su G.U.R.I.

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focus principali novità

Commissione di aggiudicazione (artt. 77)

Commissione prevista solo per procedure aggiudicate con offerta economicamente più vantaggiosa:

max 5 componenti, scelti tra gli esperti iscritti Albo A.N.A.C.

può operare anche a distanza con procedure telematiche

nomina e costituzione dopo scadenza offerte

per le procedure svolte da CONSIP e soggetti aggregatori vi è apposita sezione speciale Albo A.N.AC. (se non vi sono soggetti disponibili, possibile scelta anche tra soggetti interni alla Stazione appaltante o esterni non iscritti nella sezione speciale)

ANAC comunica – entro 5 gg. dalla richiesta – lista (numero doppio di quelli necessari) e la Stazione appaltante li sceglie in sorteggio pubblico.

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focus principali novità

Commissione di aggiudicazione (artt. 77)

non obbligatorio utilizzo Albo ANAC per appalti sotto soglia e per appalti non particolarmente complessi, quali le procedure attraverso piattaforme telematiche

in tal caso nomina componenti interni all’Amministrazione, fermo restando criterio rotazione obbligo dichiarazioni assenza incompatibilità (art. 77, comma 4, 5 e 6) previsto compenso, solo per esterni all’amministrazione Istituzione di un Albo dei commissari di gara (art. 78)

Istituito presso ANAC entro 120 gg. (fine agosto 2016), linee guida requisiti, criteri e modalità nelle more (art. 216, comma 12), interno alla Stazione appaltante con proprie regole

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focus principali novità

Il nuovo sistema della qualificazione delle imprese (art. 80) Motivi di esclusione: condanna definitiva per reati tipizzati (comma 1, fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8 e 9) cause decadenza sospensione divieto o tentativo infiltrazione mafiosa previste Codice antimafia

violazioni gravi definitivamente accertate obblighi pagamento delle imposte e tasse (grave=in caso di omesso pagamento superiore a € 10.000) o dei contributi previdenziali (grave=in caso di situazioni ostative rilascio DURC); Tale causa ostativa non si applica in caso di ottemperanza agli obblighi con pagamento o impegno in modo vincolante a pagare, formalizzati prima scadenza termine presentazione domande (comma 4)

gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (da specificare con linee guida ANAC entro 90 gg.)

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focus principali novità

Il nuovo sistema della qualificazione delle imprese (art. 80) Motivi di esclusione: conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non diversamente risolvibile distorsione della concorrenza precedente coinvolgimento degli operatori economici nella

preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non diversamente risolvibile sanzione interdittiva che comporta incapacità a contrattare con P.A. iscrizione casellario informatico ANAC per false dichiarazioni o falsa documentazione violato il divieto di intestazione fiduciaria non presenti la certificazione o autodichiarazione normativa disabili Mancata denuncia da parte del soggetto vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale situazione di controllo o relazione di fatto con altro concorrente

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focus principali novità

Il nuovo sistema della qualificazione delle imprese (art. 80) Possibilità di non escludere in caso di condanna definitiva per determinati reati: comma 7: «Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti».

comma 8: «Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico».

comma 9: «Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza».

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focus principali novità Il nuovo sistema della qualificazione delle imprese (art. 83) Criteri di selezione: per forniture e servizi a) requisiti di idoneità professionale b) capacità economica e finanziaria c) capacità tecniche e professionali per lavori pubblici definiti entro 1 anno da ANAC Nelle more – art. 216, comma 14 – continua ad operare d.P.R. 207/2010 (SOA)

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focus principali novità

Il nuovo sistema della qualificazione delle imprese (art. 83, All. XVI, XVII) Comprova requisiti per forniture e servizi: a) capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, lettera b) informazioni sui conti annuali (rapporto attività/passività) copertura assicurativa rischi professionali b) capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6) risorse umane e tecniche ed esperienza necessaria

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focus principali novità

Nuovo soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non

essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui

al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né

per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le

carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o dei soggetti responsabili

della stessa.

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focus principali novità

Nuovo soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento

di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione

pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore

all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la

Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto

pagamento della sanzione, a pena di esclusione

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focus principali novità

Nuovo soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)

carenze formali dell’istanza

mancanza, incompletezza, irregolarità essenziale dei documenti di gara, ad esclusione offerta

tecnica /economica

termine max 10 gg.: per recedere / integrare / regolarizzare

sanzione tra l’1 x 1000 e l’1 x 100 (max €5.000)

dovuta solo per irregolarità formali, non in caso di mancanza / incompletezza

di dichiarazioni non essenziali

decorso inutilmente termine esclusione dalla gara

non sono sanabili le carenze della documentazione che non consentono

individuazione soggetto / contenuto offerta

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focus principali novità

Il nuovo sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84) Istituzione di un Albo di organismi di diritto privato (oggi SOA), che saranno titolati ad attestare il possesso dei requisiti per lavori pari o superiori a € 150.000 Modalità iscrizione e numero soggetti saranno determinati da ANAC Gli organismi attesteranno: assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 possesso requisiti capacità tecnica/economica e professionali di cui all’at. 83 certificazioni qualità certificazioni rating d’impresa

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focus principali novità

Il nuovo sistema unico della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84) Per lavori pubblici pari o superiori a € 20 milioni, oltre alla qualificazione ai sensi dell’art 83,si possono richiedere requisiti aggiuntivi di capacità economica/tecnica, oltre che professionali Controlli a campione sulle attività di attestazione delle SOA: modalità saranno definite con linee guida A.N.A.C. segnalazione irregolarità ad A.N.A.C. sospensione cautelare dell’attestazione all’impresa Entro 1 anno dall’entrata in vigore del Codice con decreto A.N.A.C./M.I.T. vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative e sperimentali da parte di Stazioni appaltanti particolarmente qualificate ai sensi dell’art. 38 per migliorare effettività verifiche qualità e moralità prestazioni degli operatori economici, con eventuale graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori lavori pubblici

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focus principali novità

Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (art. 85) Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le Stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.). Il D.G.U.E. è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 (motivi di esclusione) b) soddisfa i criteri di selezione c) soddisfa i criteri oggettivi.

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focus principali novità

Riduzione ambito del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" (artt. 94, 95, 96) Preferenza offerta economicamente più vantaggiosa: Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

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focus principali novità

Riduzione ambito del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" (artt. 94, 95, 96) Servizi da aggiudicarsi esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro

Miglior rapporto qualità/presso sulla base di criteri oggettivi, quali aspetti qualitativi ambientali sociali, connessi oggetto appalto

esemplificazione criteri all’art. 95, comma 6, lettere a) – g)

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focus principali novità

Riduzione ambito del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" (artt. 94, 95, 96)

possibilità di far competere gli operatori solo in base ai criteri qualitativi (art. 95, comma 7): in caso di «Prezzo o Costo fisso» I documenti di gara elencano i criteri di valutazione e relativa ponderazione (ammessi sub criteri / sub pesi /sub punteggio) se per ragioni oggettive non è possibile la ponderazione, l’ordine decrescente criteri premiali (art. 95, comma 13): - rating legalità offerente - favor per micro / piccole / medie imprese - giovani professionisti / imprese nuova costituzione N.B: il legislatore sembra confondere il momento della qualificazione con quello della valutazione

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focus principali novità

Riduzione ambito del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" (artt. 94, 95, 96)

costi del ciclo vita (art. 96) insieme dei costi legati al ciclo di vita di un bene / servizio /lavoro pubblico sostenuti: per l’acquisizione per l’utilizzo (consumo energia / altre risorse) per la manutenzione per il fine vita (raccolta / smaltimento / riciclaggio)

impatto ambiente (emissione gas / sostanze inquinanti)

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focus principali novità

Riduzione ambito del criterio di aggiudicazione del «prezzo più basso» (artt. 94, 95, 96) Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo previa adeguata motivazione e indicazione nel bando: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai

requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

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focus principali novità

Offerte anormalmente basse (art. 97): giudizio su congruità / serietà / sostenibilità / realizzabilità offerta criteri individuazione soglia anomalia per prezzo più basso, mediante sorteggio in seduta pubblica di uno tra i 5 criteri indicati al

comma 2 e per importi sotto soglia, facoltà esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia

anomalia, in presenza di almeno 10 offerte per offerta economicamente più vantaggiosa, quando punti prezzo + punti qualitativi sono pari o

superiori a 4/5 del punteggio max previsto

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focus principali novità

Offerte anormalmente basse (art. 97):

Procedura: richiesta scritta termine 15 gg. per presentazione spiegazioni esclusione offerte (comma 5) quando non viene fornita prova del basso livello prezzi Indicatori per esclusione: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro ) b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 (subappalto) c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi

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focus principali novità

Subappalto (art. 105, 174)

Limiti: del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture del 30% dell’importo delle opere per SIOS (categorie super-specialistiche che superino il 10 %

del valore totale appalto (in base al d.P.R. 207/2010 il 15 %) individuate con decreto MIT entro 90 gg. da entrata in vigore Codice (nel periodo transitorio valgono quelle previgenti del d.P.R. 207/2010- art. 216, comma 15)

E’ obbligatoria indicazione terna subappaltatori, per appalti lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie o altri casi da prevedere nel Bando.

L’affidatario corrisponde i costi sicurezza e manodopera al subappaltatore senza alcun ribasso (art. 105, comma 14)

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

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focus principali novità

Nuove procedure di risoluzione del contenzioso (artt. 204 ss.)

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:

a) artt. 205 (Accordo bonario) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) definiscono, rispettivamente, il procedimento dell’accordo bonario per i lavori, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, estendendolo, con l’articolo 206, anche ai servizi e le forniture, quando insorgano controversie in fase esecutiva.

b) art. 207 (Collegio consultivo tecnico). Si prevede che le parti, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto, possano prevedere, non oltre 90 giorni dall’avvio dell’esecuzione, l’istituzione di un collegio consultivo tecnico formato da tre membri di esperienza e adeguata qualificazione, per formulare in forma scritta, nel caso in cui insorgano controversie, proposte di soluzione.

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focus principali novità

Nuove procedure di risoluzione del contenzioso (artt. 204 ss.)

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: c) art. 208 (Transazione) stabilisce che le Amministrazioni possono transigere (relativamente a

controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici) solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

d) art. 209 (Arbitrato), relativo a controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici. L’istituto è facoltativo: la Stazione appaltante può decidere di introdurre la clausola compromissoria e l’aggiudicatario può ricusarla.

e) art. 210 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) in attuazione di un espresso principio di delega, istituisce presso l’ANAC la Camera arbitrale, che cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri e dei segretari, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del collegio arbitrale. Pubblica altresì sul sito dell’A.N.A.C. l’elenco degli arbitrati in corso e di quelli definiti, nonché i nominativi e i compensi degli arbitri. Tale disciplina rafforza il ruolo dell’A.N.A.C. in funzione anticorruzione.

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focus principali novità

Nuovi poteri per ANAC (artt. 211, 212, 213)

Art. 213, comma 1: «La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione». Poteri: Atti di regolazione (Strumenti di regolazione flessibile > atti di indirizzo a contenuto generale,

volti a fornire indirizzi interpretativi, indicazioni operative o modalità di attuazione delle disposizioni del Codice, linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo, capitolati-tipo, etc..)

Garantisce la promozione dell’efficienza, la qualità delle attività delle stazioni appaltanti, la facilitazione allo scambio di informazioni.

Vigilanza nel settore, con poteri di: controllo, raccomandazione, ispezione (avvalendosi della Guardia di Finanza e degli altri organi dello Stato), intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio.

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focus principali novità

Nuovi poteri per ANAC (artt. 211, 212, 213)

Poteri: Vigila sui contratti pubblici Vigila, affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che

dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario Gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza. Gestione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici Gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici Gestione dell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici

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focus principali novità

Nuovi poteri per ANAC (artt. 211, 212, 213)

Poteri: segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di

inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa

vigente di settore predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta

evidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i

correlati poteri sanzionatori vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle

ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile.

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focus principali novità

Nuovi poteri per ANAC (artt. 211, 212, 213)

Pareri/Raccomandazioni A.N.AC. (art. 211) Su iniziativa della Stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’A.N.A.C. esprime parere

relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l’altra parte acconsenta preventivamente, il parere, purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, accerti violazioni che determinerebbero l’annullabilità d’ufficio di uno dei provvedimenti ricompresi nella procedura, invita mediante atto di raccomandazione la Stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle Stazioni appaltanti (art. 211, comma 2).

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focus principali novità

Ruolo centrale ANAC (artt. 211, 212, 213)

Appare evidente che il Legislatore punta sull'ANAC per una completa attuazione delle direttive comunitarie del 2014 e per dare un'impronta diversa all'intero settore.

Qualsiasi innovazione resa possibile dalle direttive viene, infatti, filtrata attraverso l'Autorità, che è legittimata ad interpretare ed attuare norme e prassi dell'intero settore.

Lo spettro di intervento spazia dalla promozione dell'efficienza al sostegno allo sviluppo (con assistenza ai soggetti che chiedano ausilio); dalla facilitazione allo scambio di informazioni fino alla vigilanza sull'intero settore degli appalti e delle concessioni. Alla vigilanza si somma poi il controllo, unificando poteri di vasta latitudine, che la stessa legge delega 11/2016, all'articolo i lettera t), descrive elencando varie tipologie di intervento.

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Ruolo centrale ANAC (artt. 211, 212, 213)

Linee Guida A.N.AC. a carattere generale - Natura giuridica: legge delega 11/2016 (art. 1, comma 5): «Sulla base del decreto di riordino sono, altresi’, emanate linee guida di carattere generale proposte dall’ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Cosa e? Un atto amministrativo a carattere generale o un vero e proprio atto normativo regolamentare? Se il decreto ministeriale ha natura regolamentare, esso deve essere adottato previo parere del

Consiglio di Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti. Consiglio di Stato, Parere 21 marzo 2016: il decreto ministeriale e le linee guida che esso

recepisce hanno una chiara efficacia innovativa nell‘Ordinamento, cui si accompagna il carattere generale e astratto delle norme in esso contenute. Di conseguenza esso deve essere considerato un regolamento ministeriale a carattere normativo.

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Ruolo centrale ANAC (artt. 211, 212, 213) Altre Linee Guida ANAC non a carattere normativo generale ad esse deve essere attribuita la natura di atti amministrativi generali. Nel contempo, in virtù dei caratteri di Autorità amministrativa indipendente propri dell'ANAC, gli stessi si connotano come atti di regolazione. Da ciò deriva la loro forza vincolante erga omnes, che implica che la loro emanazione sia accompagnata da una serie di garanzie procedimentali, quali: Obbligo di sottoporre gli atti di regolazione a una preventiva fase di consultazione tra i soggetti interessati; Esigenza di dotarsi, per i casi più significativi, di strumenti di analisi degli impatti della regolazione; Adozione di tecniche di codificazione degli atti di regolazione che consentano la compilazione di testi unici integrati sulle specifiche materie; Adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione degli atti di regolazione sul sito dell'ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale.

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Ruolo centrale ANAC (artt. 211, 212, 213) Le Linee Guida ANAC non a carattere normativo generale attualmente in consultazione sono:

Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1) Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2) Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31) Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95) Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78) Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157).

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nuovamente sul periodo transitorio

Art. 216 I principali adempimenti ed adeguamenti che dovranno essere adottati nel periodo transitorio in attesa dei decreti attuativi: Atti di programmazione Bisogna individuare l’ordine di priorità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero infrastrutture e trasporti (19.07.2016): si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto (comma 3).

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nuovamente sul periodo transitorio

Art. 216 Progettazione Si continuano ad applicare le disposizioni del regolamento d.P.R. 207/2010 durante il periodo transitorio: fino alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto ministeriale, con il quale sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla: - Parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), titolo II (progettazione e verifica del progetto), capo I (progettazione) e - Parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), capi I (beni del patrimonio culturale) e II (progettazione), nonchè gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, comma 4 del d.P.R. 207/2010.

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Art. 216 Servizi di architettura ed ingegneria Si continuano ad applicare le disposizioni del regolamento d.P.R. 207/2010 nel periodo transitorio: fino alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto ministeriale, con cui sono definiti i requisiti, che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254 (requisiti delle società di ingegneria), 255 (requisiti delle società di professionisti) e 256 (requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del d.P.R. 207/2010 (comma 5).

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Art. 216 Corrispettivi per progettazione e incarichi Si continuano ad applicare le disposizioni del regolamento d.P.R 207/2010 nel periodo transitorio: fino alla data di entrata in vigore dell’apposito Decreto ministeriale con cui sono definiti, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (comma 6).

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Art. 216 RUP Si applicano le disposizioni del d.P.r.207/2010 nel periodo transitorio: fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del d.P.R. 207/2010 (comma 8).

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Art. 216 Indagini di mercato ed elenchi di operatori economici per individuazione degli operatori economici Fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avviene nel periodo transitorio: - tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero - mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltante, laddove tali elenchi risultino compatibili con il codice (comma 9).

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Art .216 Qualificazione delle Stazioni appaltanti e Centrali di committenza Occorre richiedere l’iscrizione all’A.U.S.A. nel periodo transitorio: fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (comma 10).

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Art. 216 Commissione giudicatrice Nel periodo transitorio fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78: la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (comma 12).

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Art. 216 Banca dati nel periodo transitorio fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2: le Stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC (comma 13).

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Art. 216

Individuazione dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali

Nell’attesa delle Linee Guida A.N.A.C.:

si utilizzano i criteri del d.P.R. 207/2010 ossia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate.

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Art. 216 Collaudo dei lavori Si continuano ad applicare le disposizioni del regolamento d.P.R. 207/2010: fino alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto ministeriale con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, si applicano le disposizioni di cui alla: - parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), titolo x (collaudo dei lavori), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del presidente del repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (comma 16).

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d.lgs. n.50/2016 nuovamente sul periodo transitorio

Art. 216 Controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento Si continuano ad applicare le disposizioni del regolamento d.P.R. 207/2010: fino alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto ministeriale con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla: - Parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari), Titolo IX (contabilità dei lavori), capi I (scopo e forma della contabilità) e II (contabilità dei lavori in economia), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (comma 17).

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture

Focus giurisprudenza

Avvalimento: Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2016, n. 1717: obbligo di sostituzione di impresa ausiliaria priva di requisiti – innovazione rispetto assetto previgente e al principio di tendenziale immodificabilità del concorrente

DURC: Adunanza Plenaria Consiglio di Stato del 22 febbraio 2016 n. 6 boccia regolarizzazione postuma

Oneri sicurezza aziendali: Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2016 n. 1116: principi affermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2015 in merito alla non esercitabilità del soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione oneri sicurezza aziendali devono essere rivisti luce dei principi euro-unitari e di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto; rimessione nuovamente all’Adunanza Plenaria

Errore grave nell’esercizio attività professionale: Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412: art. 38, lett. f) d.lgs. n. 163/2006, ratio è quella di valutare rilevanza comportamento tenuto dal concorrente nell’esercizio attività professionale al fine del buon esito dell’appalto; non assume carattere sanzionatorio; dichiarazione non veritiera in quanto priva doverosa menzione di eventi non sanabile con soccorso istruttorio in quanto dichiarazione non veritiera

I Contratti pubblici di lavori servizi e forniture

Focus giurisprudenza

DURC: Cons. Stato 25 gennaio 2016, n. 234 afferma l’obbligo del concorrente di dichiarare la situazione debitoria di irregolarità contributiva ad esso nota anche se on segnalaa dagli enti previdenziali

Principio di immodificabilità dell’offerta: Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1827 ammette un’attività interpretativa della volontà del partecipante da parte Stazione appaltante per superare eventuali ambiguità nella formulazione offerta, purché si giunga ad esiti certi portata negoziale impegno assunto

Revisione prezzi: Cons. Stato, Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 255 afferma giurisdizione del giudice amministrativo nella fase anteriore al riconoscimento della spettanza del diritto, trattandosi di attività discrezionale

Responsabilità per legittima revoca gara d’appalto: Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1599 afferma responsabilità precontrattuale P.A. in caso di revoca legittima gara per carenza copertura finanziaria ma non nel caso sia intervenuta prima della scadenza termine presentazione domande, non essendosi prodotto in tal caso alcun effetto durevole vantaggioso in ragione dell’atto legittimamente revocato; in ta caso neppure presupposti per indennizzo ex art. 21- quinquies l. n. 241/1990

BUON LAVORO !