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GIORNATA DI STUDIO «La qualità della ricerca e della didattica
nelle discipline idrauliche»
UNIVERSITÀ FEDERICO II Aula Magna Partenope ‐ Via Partenope, 36 ‐ NAPOLI
Lunedì 9 Febbraio 2009
GIORNATA DI STUDIO «La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche»
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INDICE
Programma dei lavori Pag. 3
Sulla valutazione della qualità accademica nella Ricerca Idraulica in Italia Pag. 5
Documento di lavoro del Consiglio Universitario Nazionale su: «indicatori di attività scientifica e di ricerca» Pag. 15
Linee guida del Governo per l’Università Pag. 53
Testo coordinato della legge 9 Gennaio 2009 N.1 Pag. 63
Come aderire al GII Pag. 75
GIORNATA DI STUDIO «La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche»
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PROGRAMMA DEI LAVORI 9:30 Apertura dei lavori
Presiede: Giuseppe De Martino Indirizzi di saluto: Giuseppe Frega (decano GII), Edoardo Cosenza (Preside Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II), Claudio Mancuso (Direttore DIGA), Massimo Veltri (Presidente AII)
Relazioni 10:00 Enzo Siviero (Presidente Comitato 08 e Vice Presidente CUN)
Nuovi scenari per l’Università italiana
10:20 Mauro Fiorentino (Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata) Il riordino degli studi di Ingegneria. Bilanci e prospettive
10:40 Pierluigi Claps (Politecnico di Torino) L’offerta didattica delle discipline idrauliche nelle Facoltà di Ingegneria
11:00 Giorgio Federici (Università di Firenze) Università, lifelong learning, e‐learing
11:20 Giuseppe Rossi (Università di Catania) Ricerca, didattica e mondo del lavoro nell'Ingegneria dell'acqua. Il ruolo dell'Associazione Idrotecnica Italiana
11:40 Pasquale Versace (Università della Calabria e Presidente GII) La valutazione della qualità accademica nella ricerca idraulica italiana
12:00 Discussione (prima parte)
13:00 Pausa pranzo
14:30 Discussione (seconda parte)
16:15 Conclusioni
16:30 Fine dei lavori
GIORNATA DI STUDIO «La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche»
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SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ACCADEMICA NELLA RICERCA
IDRAULICA IN ITALIA
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SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ACCADEMICA NELLA RICERCA IDRAULICA IN ITALIA
BOZZA FINALE (10/01/2009) 1 Considerazioni preliminari La definizione di criteri chiari e condivisi per la valutazione della qualità accademica è un’esigenza sempre più avvertita in molti settori, perché consente di:
consolidare il senso di appartenenza alla comunità scientifica attraverso la definizione di itinerari di crescita e di sviluppo che siano un preciso riferimento per tutti e in particolare per i più giovani;
assicurare una qualità sempre più elevata nell’espletamento del compito primario di produrre e trasferire conoscenza nel settore disciplinare di afferenza;
accrescere la competitività del settore nel sistema nazionale e internazionale della ricerca, dell’alta formazione e del trasferimento tecnologico.
La valutazione della qualità è compito arduo specie in campo accademico dove le competenze sono di altissimo livello e appartengono a un numero ristretto di persone. La valutazione della qualità finisce, così, per essere affetta inesorabilmente da notevoli margini di soggettività e perciò in qualche caso può risultare incerta e produrre esiti non condivisi. Il ricorso ad indicatori oggettivi può contribuire ad attenuare questo fenomeno riducendo i margini di soggettività e gli effetti che ne derivano. Tuttavia l’obiettivo di identificare criteri oggettivi che definiscano automaticamente scale di valori nel settore della qualità accademica, appare poco condivisibile, perché per definire tali scale è sempre necessaria una valutazione fatta da esperti. Non bastano i dati oggettivi ma servono anche le persone che li sappiano leggere e valutare. È evidente, tuttavia, che la valutazione della qualità attraverso indicatori oggettivi è ormai il criterio prevalente per l’allocazione delle risorse a livello internazionale e assumerà nel tempo un grandissimo rilievo anche in Italia, soprattutto in ragione della cronica scarsità di risorse dedicate alla ricerca e all’Università. L’attività del CIVR e quella prevista per l’ANVUR, i criteri di selezione dei progetti di rilevante interesse nazionale, l’assegnazione delle risorse FFO alle diverse Università, i criteri fissati da alcune Facoltà per decidere la destinazione delle risorse per la docenza sono solo alcuni degli esempi che confermano questa irreversibile tendenza. Tali concetti sono ampiamente ripresi nelle Linee Guida predisposte dal Governo Nazionale e approvate dal Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2008. Si legge, infatti, che tra le azioni prioritarie concernenti il reclutamento dei docenti siano da ricomprendere le seguenti:
Sulla valutazione della qualità accademica nella ricerca idraulica in Italia
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elaborare parametri condivisi di qualificazione scientifica per l’accesso ai diversi ruoli della docenza, anche con l’utilizzo, ove possibile, di indicatori di qualità accademica internazionalmente riconosciuti (impact factor, citation index): il CUN è già al lavoro in questo senso (D.2.);
riformare i meccanismi di selezione dei professori associati e ordinari assicurando che entrambi avvengano sulla base del merito e nel rispetto di parametri di riferimento condivisi (D.7.).
Il CUN attraverso i suoi Comitati ha, peraltro, già effettuato la identificazione di tali parametri (vedi sito GII). Appare perciò evidente che un settore scientifico potrà reggere l’impatto della valutazione di qualità e anzi potrà trarne vantaggi in termini di risorse umane e finanziarie solo se sarà capace di applicare con rigore crescente questa pratica virtuosa al suo interno, nei momenti delle scelte e in particolare nella fase concorsuale. Le attuali procedure e i criteri che la normativa impone offrono ampie garanzie sulla qualità delle decisioni assunte dalle diverse Commissioni, peraltro espressione diretta dei SSD. Tuttavia i criteri imposti dalla normativa sono in molti casi solo qualitativi e talora eccessivamente generici come è inevitabile che accada quando ci si riferisce con un’unica descrizione a tutti i SSD. Alcuni di questi criteri possono essere invece meglio definiti e puntualizzati per ambiti disciplinari più ristretti senza che tale specificazione possa intaccare in alcun modo le prerogative delle Commissioni alle quali la legge affida il compito e la responsabilità di sviluppare la valutazione comparativa. La identificazione di criteri più specifici e caratterizzanti ambiti e settori omogenei appare di grande utilità perché da un lato offre alle persone che aspirano ad un giusto riconoscimento della propria qualità un quadro di riferimento chiaro e oggettivo e l’indicazione degli obiettivi essenziali da conseguire, dall’altro offre a chi partecipa alle Commissioni uno strumento di riferimento più puntuale e definito per interpretare al meglio il mandato affidato dalla Comunità scientifica di appartenenza: scegliere in base ad una valutazione comparativa della qualità accademica dei candidati. È evidente che i criteri sopra accennati non possono riferirsi a tutte quelle fasi concorsuali nelle quali è decisivo il rapporto diretto tra la Commissione e il candidato (prova didattica, discussione dei titoli, prove scritte) ma riguardano solo ed esclusivamente la valutazione dei titoli scientifici, didattici e gestionali che concorrono a definire la qualità accademica di ciascuno di noi. Sarebbe, inoltre, sbagliato immaginare che i criteri servano a fissare graduatorie di merito, irrigidendo in tal modo la delicata e complessa opera di valutazione comparativa, che deve restare affidata alla competenza specifica dei Commissari. I criteri servono piuttosto a definire degli standard di riferimento che stabiliscano i requisiti che si ritengono essenziali perché ci si possa ragionevolmente attendere un esito positivo in sede di valutazione
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comparativa. Anche in questa più limitata accezione i criteri non devono costituire in alcun caso una gabbia per i Commissari che potranno in piena autonomia e responsabilità operare le proprie scelte o perché non condividono i criteri o perché non li ritengono applicabili in quella determinata situazione. Sulla base di queste considerazioni la Commissione a tal fine incaricata dal Consiglio Scientifico del GII, ha elaborato una proposta metodologica per valutare la qualità accademica nei SSD riconducibili all’area dell’Idraulica, predisponendo un elenco di requisiti (requisiti generali) da considerare in sede concorsuale e che ovviamente comprendono e in qualche caso specificano le indicazioni contenute nella normativa vigente e in particolare nell’articolo 4 del DPR 23 marzo 2000, numero117. La Commissione ha, inoltre, messo a punto una proposta per individuare i requisisti essenziali (requisiti essenziali) che si ritiene debbano essere in possesso di coloro che intendono sottoporsi ad una valutazione comparativa. I requisiti generali hanno un carattere meramente qualitativo e consentono di fissare una griglia di riferimento capace di rendere più evidenti ed oggettivi i criteri adottati in sede di valutazione comparativa. Poiché non è pensabile che un singolo candidato possegga tutti i requisiti nel seguito elencati sarà la Commissione giudicatrice a fissare il peso relativo da attribuire a ciascun requisito e la metrica da utilizzare per accertarne il possesso da parte del singolo candidato. I requisiti essenziali, invece, sono in numero ridotto e sono definiti in modo quantitativo. Essi consentono di puntualizzare alcune indicazioni della normativa vigente che appaiono necessariamente vaghe per tenere in conto la grande varietà dei SSD che da essa sono regolati. Ci si riferisce in particolare a dizioni tipo: “… si farà ricorso, ove possibile, anche a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale”. Con i requisiti essenziali si cerca di rendere più oggettiva la valutazione di alcuni aspetti fondamentali della qualità accademica. È importante considerare che la identificazione e la condivisione di criteri oggettivi di valutazione della qualità accademica travalica la contingenza rappresentata dalle tornate concorsuali ma appare utile e necessaria per consentire una crescita di tutta la comunità scientifica e di perseguire quegli obiettivi di carattere generale indicati all’inizio di questo documento. 2. Requisiti generali La proposta metodologica identifica i requisiti che si ritiene opportuno che vengano accertati e valutati dalle commissioni giudicatrici, e sono, ovviamente, riconducibili in larga misura a quelli indicati dalla normativa, anche se in termini più generali. La valutazione dovrebbe riguardare:
la produzione scientifica;
l’attività didattica;
l’internazionalizzazione;
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i riconoscimenti ottenuti;
l’attività gestionale;
il coordinamento scientifico;
la capacità organizzativa;
altri aspetti curriculari. Per ciascun aspetto possono essere fissati i seguenti requisiti, avendo indicato in corsivo quelli indicati dall’articolo 4 del DPR 117/2000: Produzione scientifica Il DPR indica:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico‐disciplinare.
Questi requisiti di carattere generale possono essere integrati da requisiti più specifici ed oggettivi, che tengano conto dell’impatto che l’attività scientifica del candidato ha avuto sulla comunità scientifica internazionale. In particolare si considerano:
f) il numero di pubblicazioni comparse su riviste ISI;
g) il numero di citazioni degli articoli comparsi su riviste ISI;
h) l’h‐index. È importante anche la capacità di trasferire alla comunità scientifica nazionale i risultati della propria attività utilizzando le sedi (Convegni e/o Riviste) nelle quali essa si riconosce. E, pertanto, andrebbe anche considerato:
i) il numero di lavori presentati ai Convegni Nazionali di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Sempre con riferimento alla produzione scientifica ci sono altri requisiti importanti non adeguatamente valorizzati dal DPR 117. Andrebbero pertanto considerati:
j) la presenza di lavori riguardanti argomenti propri dell’ingegneria idraulica e argomenti innovativi e di frontiera;
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k) il numero di argomenti trattati nelle diverse pubblicazioni;
l) le metodologie adoperate nelle diverse pubblicazioni, dando particolare rilievo ai lavori di tipo sperimentale;
m) la presenza di lavori a singolo nome;
n) il numero di domande di brevetto presentate. Attività didattica Il DPR 117 indica:
o) attività didattica svolta anche all’estero;
p) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Andrebbero in particolare considerati:
q) il numero di corsi svolti da titolare, tenendo conto di eventuali valutazioni di qualità effettuate dalle sedi di erogazione;
r) il numero di corsi di alta formazione (master, dottorato, scuole di specializzazione);
s) il numero di tesi di dottorato seguite in qualità di tutor accademico;
t) le ore complessive di didattica svolta all’estero;
u) le pubblicazioni di carattere didattico;
v) l’attività di didattica online; Internazionalizzazione Andrebbero considerati in particolare:
w) i periodi di lunghezza significativa trascorsi presso Università o Centri di ricerca internazionali, considerando la collocazione accademica lì riconosciuta;
x) gli eventuali titoli conseguiti (PhD, Master, ecc.);
y) il numero di lavori prodotti in collaborazione con ricercatori stranieri;
z) il numero di progetti internazionali ai quali si è partecipato, considerando in particolare l’eventuale ruolo di coordinatore.
Riconoscimenti Riguarda tutte le occasioni nelle quali la comunità scientifica ha ritenuto di esprimere il proprio apprezzamento attraverso l’assegnazione di un premio o l’invito a tenere una relazione generale o una lettura introduttiva in occasione di meeting di rilevante interesse. Pertanto andrebbe considerato:
aa) il numero e la rilevanza dei riconoscimenti ottenuti.
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Attività gestionale Riguarda l’attività di servizio sviluppata all’interno dell’Ateneo di appartenenza per il funzionamento degli Organi di gestione o di altre strutture organizzative e per lo sviluppo delle attività regolate da contratti e convenzioni. Sotto questa voce possono essere ricondotti alcuni dei criteri fissati dal DPR 117:
bb) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
cc) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297.
Andranno in particolare considerati:
dd) la lunghezza dei periodi di attività svolta per il funzionamento dell’Ateneo con incarichi di carattere gestionale o di rappresentanza di categoria o di struttura di appartenenza;
ee) la capacità di attrarre risorse finanziarie e in particolare il numero di convenzioni e contratti dei quali si è stati coordinatore o responsabile scientifico;
ff) la presenza in commissioni di concorsi nazionali. Coordinamento scientifico La normativa prevede di considerare:
gg) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
hh) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
In particolare andrebbero considerati:
ii) il numero di progetti locali, nazionali e internazionali per i quali si è stati coordinatore locale;
jj) il numero di progetti per i quali si è stati coordinatore nazionale. Capacità organizzativa Comprende:
kk) il numero di meeting nazionali e internazionali organizzati. Altri aspetti curriculari Il DPR 117 fa esplicitamente riferimento a:
ll) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
mm) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.
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A questi potrebbero aggiungersi:
nn) l’appartenenza ad autorevoli associazioni scientifiche nazionali e internazionali, con particolare riguardo alle eventuali posizioni di responsabilità;
oo) l’attività di referee per riviste (nazionali o internazionali);
pp) la presenza in Comitati editoriali;
qq) la durata del periodo di appartenenza al ruolo accademico attualmente ricoperto. Andrebbe, inoltre, specificata e sottolineata:
rr) l’attitudine ad integrarsi in modo costruttivo e organico nel contesto scientifico e didattico nel quale si sarà chiamati ad operare.
3. Requisiti essenziali I requisiti essenziali sono qui di seguito elencati.
A. Il primo requisito riguarda la produzione scientifica. Come indicatori si assumono i seguenti:
il numero di pubblicazioni comparse su riviste ISI;
il numero di citazioni degli articoli comparsi su riviste ISI;
l’h‐index. Per ciascuno di questi indicatori è da aspettarsi che il candidato abbia dei valori superiori a quelli mediani che caratterizzano, per ciascun SSD, il ruolo di destinazione. I valori di riferimento che caratterizzano ciascun ruolo saranno determinati annualmente con cadenza biennale, per ciascun SSD, da una struttura universitaria, individuata dal GII, che svolge il ruolo di osservatorio.
B. Il secondo requisito essenziale riguarda la didattica. Appare auspicabile che per aspirare al posto di professore associato si debba avere un’esperienza didattica non inferiore a tre anni. Per chi intende sottoporsi alla valutazione comparativa per professore ordinario l’esperienza didattica non dovrebbe essere inferiore a sei anni.
C. Come terzo requisito valido per entrambi i ruoli di associato e di ordinario, è da considerare l’attività di ricerca svolta presso Università o Centri di ricerca internazionali, che dovrebbe essere in ogni caso non inferiore a tre mesi.
D. Con riferimento alla sola valutazione comparativa per professore ordinario appare opportuno il possesso di un ulteriore requisito, costituito dal coordinamento, almeno locale, di almeno un progetto di ricerca nazionale o internazionale.
10 gennaio 2009 Pasquale Versace
GIORNATA DI STUDIO «La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche»
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DOCUMENTO DI LAVORO DEL
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE SU:
«INDICATORI DI ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA»
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DOCUMENTO DI LAVORO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE SU:
“INDICATORI DI ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA”
INTRODUZIONE Vista la richiesta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 settembre u.s. di formulare “proposte atte ad individuare alcuni indicatori di qualità relativi all’attività scientifica e di ricerca da definire in relazione ai diversi livelli concorsuali e alle peculiarità delle diverse Aree scientifiche. La prospettiva è determinare standard minimi di qualità necessari per un ottimale svolgimento delle procedure concorsuali. Tali indicatori saranno utilizzabili anche per determinare il grado di qualificazione dei proponenti dei Progetti di ricerca di interesse nazionale, …”
Premesso
‐ che la promozione della qualità ed eccellenza del sistema universitario dipende da molteplici fattori e non può prescindere da un'autonomia responsabile degli Atenei nella valorizzazione del merito ad ogni livello;
‐ che molte delle presenti difficoltà nello svolgimento delle procedure comparative, intrinseche al meccanismo in vigore e collegate all'attuale definizione dello stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, possono essere superate (come evidenziato anche dalle Linee Guida governative su Università e Ricerca) solo attraverso una significativa riforma su cui il CUN ha già espresso più volte il proprio parere;
‐ che criteri condivisi e trasparenti di valutazione dell’attività scientifica dei candidati ai diversi livelli concorsuali costituiscono un elemento importante per promuovere i migliori talenti e la qualità delle Università;
‐ che l’efficacia di tali criteri ai fini della qualificazione e del rinnovamento dell’Università può manifestarsi soltanto se i concorsi e le conseguenti prese di servizio avvengono con continuità e regolarità.
Ritenuto
‐ che gli indicatori proposti sono intesi esclusivamente al fine di determinare livelli minimi normalmente accettabili per l’ammissione alle diverse fasce della docenza;
‐ che tali livelli minimi non possono essere utilizzati per determinare in modo automatico l’esclusione o l’ammissione di un candidato ad una valutazione comparativa;
‐ che gli indicatori forniscono una rappresentazione inevitabilmente sommaria dell’attività scientifica dei candidati e che le commissioni giudicatrici, cui esclusivamente compete la responsabilità di stabilire la graduatoria finale, devono comunque formulare un giudizio qualitativo su tale attività scientifica;
Documento di lavoro del C.U.N. su: «indicatori di attività scientifica e di ricerca»
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‐ che gli indicatori proposti nulla debbono togliere all’autonomia degli Atenei nella libertà di strutturare i bandi di concorso secondo le necessità espresse dagli Organi collegiali degli Atenei stessi;
‐ che comunque i valori minimi proposti per gli indicatori ai fini dell’accesso alle fasce di docenza sono punti di riferimento qualificanti per le commissioni e per l’autovalutazione dei candidati;
‐ che in caso di non osservanza di tali valori minimi le commissioni debbono motivare le ragioni della loro scelta.
Ritenuto inoltre
‐ che gli indicatori scientifici per l’accesso alle valutazioni concorsuali, dal reclutamento alla progressione di carriera, e gli indicatori di qualità per la valutazione dei proponenti dei progetti di ricerca di interesse nazionale, benché collegati, non siano totalmente coincidenti;
‐ che questi indicatori non necessariamente coincidono con i “parametri” per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori e sono distinti dai “ criteri indicanti il carattere scientifico delle pubblicazioni” ai fini della valutazione dell’attività di ricerca dei docenti, che il CUN dovrà individuare in base al D.L. n. 180 in fase di conversione in legge dal Parlamento;
‐ che i valori proposti per gli indicatori, in quanto minimi, non possono considerarsi sufficienti ai fini del reclutamento per “chiamata diretta” e che in questo caso le proposte degli Atenei devono basarsi su più ampi requisiti di elevata qualità scientifica, didattica e curriculare;
‐ che deve essere tenuto in considerazione il principio di equità e non discriminazione di genere per cui, in caso di maternità o congedo parentale, la continuità temporale della produzione scientifica e la quantità‐densità di pubblicazioni deve essere adeguatamente rimodulata, specie in quelle Aree in cui si richiede l’allontanamento dai laboratori per tutta la durata della gravidanza e dell’allattamento.
Considerato
‐ che per la complessità dei saperi e per la specificità delle discipline e delle tradizioni delle diverse comunità scientifiche non è possibile utilizzare gli stessi indicatori per tutte le Aree e in qualche caso neppure per tutti i SSD in esse compresi;
‐ che tutti gli indicatori debbono essere aggiornati periodicamente dal CUN;
‐ che gli indicatori devono essere semplici, trasparenti, facilmente applicabili e congrui per le diverse Aree o gruppi di SSD
il CUN
consultate le Comunità Scientifiche di riferimento ha elaborato per ciascuna Area o laddove necessario per gruppi di SSD i seguenti indicatori dell’attività scientifica e i relativi valori minimi da utilizzare esclusivamente per l’accesso ai diversi livelli concorsuali.
Documento di lavoro del C.U.N. su: «indicatori di attività scientifica e di ricerca»
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 01 – MATEMATICA E INFORMATICA
Premesso
‐ che l’attività scientifica e di ricerca nei settori MAT/01‐09 e INF/01 consiste principalmente nella creazione di nuovo sapere matematico e informatico e di nuovi collegamenti fra questo e gli altri saperi e le attività dell’uomo;
‐ che si costruisce nuovo sapere matematico e informatico tipicamente: risolvendo problemi significativi per la comunità scientifica; congetturando e dimostrando teoremi e creando teorie; sistemando conoscenze note in modi nuovi e significativi; progettando modelli, algoritmi, linguaggi e sistemi per organizzare ed elaborare
l'informazione e realizzando software originali; utilizzando la matematica e l’informatica in congiunzione con altre discipline per modellizzare e risolvere problemi, realizzando sperimentazioni didattiche scientificamente controllate, pubblicando edizioni critiche di testi matematici antichi.
‐ che si devono considerare fra le attività scientifiche quelle relative alla dimensione collettiva e culturale della ricerca, come l’organizzazione e la direzione di progetti scientifici, il trasferimento tecnologico, la comunicazione scientifica, nonché l’organizzazione o la direzione di progetti scientifici, didattici e formativi per le scuole e gli insegnanti;
Premesso inoltre
‐ che il criterio fondamentale di valutazione dell’attività scientifica e di ricerca nei settori
‐ MAT/01‐09 e INF/01 è la qualità dei risultati ottenuti, che è data dalla loro rilevanza e dalla loro originalità;
‐ che tale qualità scientifica dei risultati è in generale ben correlata alla loro notorietà, alla diffusione internazionale, all’influenza sulla comunità scientifica, all’ampiezza delle collaborazioni, alla persistenza nel tempo dell’interesse da parte della stessa comunità;
‐ che occorre tenere conto anche della molteplicità e differenziazione dei temi di ricerca;
‐ che altri criteri di valutazione sono la continuità della produzione scientifica, la densità temporale, la presenza di produzione recente, l’interdisciplinarità;
‐ che sono da considerare come elementi per la valutazione la tesi di dottorato, anche se non ancora pubblicata, i premi o i riconoscimenti ricevuti, fra cui, ad esempio, le conferenze su invito a congressi internazionali di alto profilo e la partecipazione a comitati scientifici, nonché le lettere di presentazione da parte di esperti internazionalmente riconosciuti.
Premesso infine
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‐ che l’Area 01 risulta composta da 10 SSD i quali sono suddivisibili, per le caratteristiche delle attività e per quanto riguarda i criteri e gli indicatori di qualità scientifica, in 2 sotto Aree sufficientemente omogenee, almeno in prima approssimazione: a) Matematica – settori MAT/01‐09 b) Informatica – settore INF/01
− che per la sotto Area della Matematica: la produzione scientifica si manifesta principalmente attraverso articoli su riviste, libri, parti
di libro, seminari, presentazioni a convegni, sistemi software e brevetti. gli articoli e i libri di ricerca sono in gran parte a non più di tre autori, e l’ordine degli autori è
strettamente alfabetico; la dimostrazione di un singolo teorema significativo richiede spesso un tempo lungo e
imprevedibile e la produzione di articoli, soprattutto in certi settori, è di conseguenza molto inferiore a quella di altre Aree;
le citazioni, diversamente da altre Aree disciplinari, appaiono lentamente e permangono per lungo tempo;
non esiste una banca dati che comprenda tutte le riviste scientifiche di interesse per l’Area matematica;
la qualità e la notorietà internazionale dei risultati sono solo parzialmente correlabili con il prestigio della sede in cui sono pubblicati e con il numero di citazioni;
l’impact factor della rivista non è un indicatore significativo della qualità del risultato pubblicato;
il cosiddetto “h‐index” assume in genere valori molto piccoli, anche per eminenti matematici, risulta quindi essere poco discriminante e poco attendibile;
i massimi organismi internazionali per la ricerca matematica hanno recentemente preso posizioni ufficiali per mettere in guardia dall’uso indiscriminato di indicatori bibliometrici per la valutazione di individui, progetti di ricerca e riviste, anche a causa delle distorsioni che tale uso potrebbe indurre nel comportamento dei ricercatori;
‐ che per la sotto Area dell’informatica: i prodotti della ricerca sono:
• pubblicazioni scientifiche; • sistemi software innovativi; • brevetti;
alla rilevanza di un prodotto di ricerca contribuisce anche l’eventuale impatto che esso ha sullo sviluppo innovativo;
la specificità del settore esclude assolutamente l’uso dell’Impact Factor dell’ISI che, per parere unanime della comunità scientifica internazionale di riferimento, non è adatto a valutare la qualità della ricerca nel settore dell’Informatica, in quanto
• la qualità e la notorietà internazionale dei risultati sono solo parzialmente correlabili con il prestigio della sede in cui sono pubblicati e con il numero di citazioni;
• l’impact factor della rivista non è un indicatore significativo della qualità del risultato pubblicato;
• tale indice è basato su un’analisi molto parziale delle pubblicazioni del settore; Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 01
indica
Documento di lavoro del C.U.N. su: «indicatori di attività scientifica e di ricerca»
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per la sotto Area Matematica – settori MAT/01‐09 i seguenti standard minimi di qualità scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali Per i ricercatori: occorre aver dato almeno un contributo originale recente di rilievo alla ricerca scientifica, quale è normalmente richiesto per una buona dissertazione dottorale; tale contributo può essere ad esempio attestato da una o più pubblicazioni qualificate, relative al settore o comunque significativamente collegate ad esso, nei cinque anni precedenti l’anno in cui esce il bando di concorso. Per i professori associati: occorre aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica, che vadano oltre quelli ottenuti nel primo periodo di formazione scientifica e che dimostrino una acquisita autonomia come ricercatore creativo; tali contributi possono essere attestati da un numero opportuno di pubblicazioni qualificate relative al settore o comunque significativamente collegate ad esso. Normalmente, per i candidati alle posizioni di professore associato: il numero di pubblicazioni qualificate nei 7 anni (non contando eventuali congedi per
p/maternità) precedenti a quello del bando sarà non inferiore a 5; inoltre, per i candidati con età accademica minore di 13 anni, il numero totale di pubblicazioni
qualificate sarà normalmente non inferiore a 0,8 moltiplicato per l’età accademica. Infine, per i candidati con età accademica maggiore di 13 anni il numero totale di pubblicazioni
sarà normalmente non inferiore a 10. I numeri indicati possono ad esempio essere ridotti se il candidato presenta pubblicazioni di alto valore e spessore, su ottime riviste internazionali. Per i professori ordinari: occorre aver raggiunto una piena maturità e autonomia scientifica nel settore e la capacità di dirigere la ricerca scientifica di altri; questo è normalmente attestato dal numero, dalla varietà e profondità dei contributi scientifici originali, dalle pubblicazioni qualificate relative al settore o comunque significativamente collegate ad esso, dai riconoscimenti nazionali ed internazionali che sono stati dati, anche sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori, ai risultati scientifici attribuiti al candidato, nonché dall'esperienza di formatore di giovani matematici. Normalmente, per i candidati alle posizioni di professore ordinario: il numero di pubblicazioni qualificate nei 10 anni (non contando eventuali congedi per
p/maternità) precedenti a quello del bando sarà non inferiore a 8; inoltre, per i candidati con età accademica minore di 20 anni, il numero totale di pubblicazioni
qualificate sarà normalmente non inferiore all’età accademica, mentre, per i candidati con età accademica maggiore di 20 anni il numero totale di pubblicazioni sarà normalmente non inferiore a 20;
infine, pubblicazioni qualificate del candidato attinenti al settore o comunque significativamente collegate ad esso sono citate (in una pubblicazione qualificata) da 10 o più autori distinti (candidato escluso).
I numeri indicati di pubblicazioni possono essere ridotti se si tratta di pubblicazioni di altissimo valore e spessore, su ottime riviste internazionali. Per “pubblicazione qualificata” si intende un articolo stampato o accettato per la pubblicazione in una rivista con referee o in atti di convegno con referee, oppure un libro o una parte di libro, la diffusione dei quali consenta un controllo da parte della comunità scientifica internazionale. Per “età
Documento di lavoro del C.U.N. su: «indicatori di attività scientifica e di ricerca»
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accademica” si intende la differenza tra l’anno in cui è bandita la valutazione comparativa e l’anno in cui il candidato ha conseguito il dottorato (ovvero, in assenza di tale titolo, l’anno in cui il candidato ha conseguito la prima laurea almeno quadriennale, aumentato di tre).
e indica per la sotto Area Informatica – Settore INF/01 i seguenti standard minimi di qualità scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali Per i ricercatori:
‐ Dottorato di ricerca in Informatica o materie affini.
‐ Co‐autore/autore di almeno 2 lavori originali pubblicati su rivista, in atti di conferenze con referee, tesi di dottorato o libri, ciascuno accompagnato dall’indicazione (a cura del candidato) di almeno 2 citazioni apparse in articoli su rivista, in atti di conferenze con referee o libri non scritti dal candidato. In alternativa, il candidato deve presentare 4 lavori originali pubblicati in sedi di prestigio. Il candidato viene valutato anche su lavori che non hanno concorso al superamento della soglia.
Per i professori associati:
‐ Co‐autore/autore di almeno 5 lavori originali pubblicati su rivista, in atti di conferenze con referee, tesi di dottorato o libri, ciascuno accompagnato dall’indicazione (a cura del candidato) di almeno 5 citazioni apparse in articoli su rivista, in atti di conferenze con referee o libri non scritti dal candidato. Il candidato viene valutato anche su lavori che non hanno concorso al superamento della soglia.
Per i professori ordinari:
‐ Co‐autore/autore di almeno 7 lavori originali pubblicati su rivista, in atti di conferenze con referee, tesi di dottorato o libri, ciascuno accompagnato dall’indicazione (a cura del candidato) di almeno 7 citazioni apparse in articoli su rivista, in atti di conferenze con referee o libri non scritti dal candidato. Il candidato viene valutato anche su lavori che non hanno concorso al superamento della soglia.
Una eventuale deroga da parte della commissione dai requisiti indicati può essere ammessa per quei candidati che abbiano o abbiano avuto un ruolo significativo nello sviluppo di strumenti hardware o software largamente adottati a livello scientifico o industriale, oppure nel coordinamento di rilevanti progetti di ricerca, ovvero per quei candidati che forniscano adeguate motivazioni.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 02 – FISICA
Premesso
‐ che la valutazione dell’attività di didattica e ricerca di un candidato al fine dell’accesso ai vari
livelli di reclutamento universitario è compito esclusivo delle commissioni preposte, che devono certamente tenere in conto indicatori e parametri quantitativi riconosciuti internazionalmente esplicitandoli negli atti delle procedure, ma devono principalmente valutare analiticamente il contributo effettivo dei singoli candidati alla tematica scientifica del SSD della procedura comparativa;
‐ che gli indicatori bibliometrici hanno una diretta applicazione alla valutazione di strutture e gruppi di ricerca più che alla valutazione del singolo;
‐ che la determinazione dei valori degli “indicatori” di qualità scientifica deve basarsi esclusivamente su dati pubblici e verificabili, autocertificati dai candidati, per assicurare la correttezza della procedura di valutazione comparativa;
‐ che le procedure di valutazione comparativa, soprattutto per i livelli di prof. associato e ordinario, devono considerare esplicitamente titoli ed esperienze didattiche e organizzative dei candidati;
‐ che, come avviene nelle istituzioni scientifiche internazionali, è opportuno che la commissione abbia la facoltà di convocare per un colloquio i candidati migliori per una posizione di prof. associato e ordinario, e che tale convocazione sia indispensabile per il reclutamento di ricercatori;
‐ che gli Indicatori di attività scientifica e di ricerca devono costituire prima di tutto un riferimento per l’autovalutazione del candidato
sull’opportunità di partecipare a una valutazione comparativa; devono essere adeguatamente esplicitati dalle Commissioni concorsuali negli atti degli
stessi, pur rimanendo libere e indipendenti nelle loro scelte che si devono basare principalmente sull’identificazione della qualità del candidato sulla base di un’attenta valutazione dei risultati da lui raggiunti;
costituiscono in accordo con la Comunità accademica di riferimento, criteri esclusivamente di valutazione della qualità scientifica per cui si è volutamente esclusa ogni valutazione
curriculare e didattica; Il comitato d’Area 02 evidenzia che l’Area Fisica ha, dal punto di vista scientifico e della ricerca, le seguenti caratteristiche:
‐ una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica e in parte brevettuale;
‐ le pubblicazioni sono prevalentemente in lingua straniera (primariamente inglese), salvo che per il SSD FIS/08 (Didattica e storia della fisica);
‐ i lavori scientifici di tipo sperimentale dei vari SSD sono prevalentemente a più autori e, quando non viene usato il semplice ordine alfabetico, la posizione di primo autore caratterizza il responsabile della specifica ricerca salvo quando in una serie di lavori inerenti la pubblicazione di risultati di sperimentazioni avviene una rotazione degli autori stessi;
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‐ i lavori scientifici di tipo teorico o simulativo numerico nei vari SSD hanno di frequente un solo autore o comunque un numero di autori piccolo, e viene usata sia la scelta di indicare come primo autore il propositore della tematica specifica che il semplice ordine alfabetico;
‐ nell’ambito dello stesso SSD c’è un’attività scientifica che può essere eminentemente sperimentale o teorico‐simulativa, con caratteristiche diverse, per cui ai fini concorsuali è di grande importanza una corretta valutazione della percentuale di “proprietà” degli autori ai lavori scientifici;
‐ possiede criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti quali Impact factor ISI, citation index e fattori correlati quali Hirsch factor (H), ecc., la cui applicazione deve tenere conto di quanto sopradetto oltre che della peculiarità di alcuni SSD dell’Area (FIS/08);
‐ utilizza una metodologia di valutazione consolidata dalla tradizione e convalidata dal buon valore scientifico riconosciuto internazionalmente della docenza;
‐ utilizza una metodologia di valutazione basata anche sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione.
Premesso inoltre
che l’Area 02 risulta composta da otto SSD sette dei quali (FIS/01, /02, /03, /04, /05, /06, /07) si presentano sufficientemente omogenei per le caratteristiche di valutazione della qualità scientifica e di ricerca, e pertanto possono essere valutati secondo un unico criterio fatte salve le precisazioni riportate in calce alla scheda, in quanto il SSD FIS/08 ha caratteristiche peculiari, per cui la valutazione richiede criteri diversi. Si evidenzia inoltre che deve essere tenuto in considerazione il principio di equità e non discriminazione di genere per cui, in caso di maternità, la continuità temporale della produzione scientifica e la quantità‐densità di pubblicazioni deve essere adeguatamente rimodulata, specie in quelle Aree in cui si richiede l’allontanamento dai laboratori per tutta la durata della gravidanza e dell’allattamento. Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 02
Indica per l’intera Area indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali che si riferiscono alla quantità di lavori scientifici pubblicati su riviste di attestata qualificazione e alla quantità di citazioni ricevute. Sottolineando che la produttività scientifica media dei concorrenti alle procedure comparative in Area Fisica corrispondono tipicamente al doppio dei valori indicati di seguito come minimali, l’Area 02 ritiene che al fine della presentazione di domande per procedure comparative sui vari livelli debbano essere soddisfatti i seguenti requisiti minimali: Per i ricercatori:
‐ possedere un dottorato di ricerca o un titolo post‐lauream equivalente;
‐ essere autore o coautore di almeno 5 lavori originali pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee) pubblicati negli ultimi 5 anni.
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Per i professori associati:
‐ essere autore o coautore di almeno 7 lavori originali pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee) pubblicati negli ultimi 7 anni;
‐ avere almeno 50 citazioni della propria produzione scientifica globale. Per i professori ordinari:
‐ essere autore o coautore di almeno 10 lavori originali pubblicati su riviste ISI (o comunque
‐ su riviste con referee) pubblicati negli ultimi 10 anni;
‐ avere almeno 100 citazioni della propria produzione scientifica globale. Si precisa che nell’Area 2 esiste un SSD (FIS/08) in cui l’attività scientifica è in parte di frontiera per cui parte dei docenti presentano attività pubblicistica assimilabile ad altra Area ai cui criteri si rimanda (Area 11 ‐ storico‐filosofica).
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 03 – SCIENZE CHIMICHE
Premesso
che l’Area 03 Scienze Chimiche dal punto di vista scientifico e della ricerca è caratterizzata:
‐ da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica e solo in parte brevettuale;
‐ da criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti quali l’Impact Factor, il Citation Index e gli indici correlati (es. indice h), indicatori, questi ultimi, che essendo differenziati nel loro peso numerico assoluto tra i diversi SSD, necessitano di un processo di normalizzazione per un uso generalizzato;
‐ da pubblicazioni con valenza internazionale prevalentemente in lingua inglese;
‐ da lavori scientifici prevalentemente a più autori, in cui i nomi spesso sono riportati in ordine alfabetico;
‐ da pubblicazioni di pari valenza scientifica, sempre in lingua inglese, su proceedings di congressi internazionali e da lavori originali pubblicati su riviste italiane di settore validate dalle società Scientifiche del SSD di riferimento.
Premesso inoltre
‐ che l’Area 03 Scienze Chimiche risulta composta da 12 SSD, sufficientemente omogenei per le caratteristiche di valutazione della qualità scientifica e di ricerca e che pertanto possono essere valutati secondo un criterio sufficientemente univoco, fatte salve le precisazioni riportate in calce (vedi Nota a fine scheda);
‐ che il numero di pubblicazioni presenti nel CV dei singoli ricercatori e professori è in media nettamente superiore a quella richiesta nei bandi per la partecipazione alle valutazioni comparative;
Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 03
Indica per l’intera Area, ove si escludano le precisazioni riportate a fine scheda, i seguenti indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali. Per i ricercatori:
‐ almeno 5 anni di attività di ricerca post‐laurea qualificata e documentata;
‐ una produzione scientifica di almeno 7 lavori originali pubblicati su riviste ISI con un valore totale di IF pari o superiore al prodotto del numero dei lavori richiesti per il valore medio dell’IF dello specifico SSD. In alternativa, un numero di lavori diverso da quello indicato, ma il cui valore totale di IF sia pari o superiore al prodotto del numero dei lavori richiesti per il valore medio dell’IF dello specifico SSD;
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‐ tali lavori devono essere stati pubblicati negli ultimi 5 anni. Per i professori associati:
‐ una produzione scientifica di almeno 25 lavori originali pubblicati su riviste ISI con un valore totale di IF pari o superiore al prodotto del numero dei lavori richiesti per il valore medio dell’IF dello specifico SSD, incrementato del 10%. In alternativa, un numero di lavori diverso da quello indicato, ma il cui valore totale di IF sia pari o superiore al prodotto del numero dei lavori richiesti per il valore medio dell’IF dello specifico SSD, incrementato del 10%;
‐ almeno 10 dei predetti lavori devono essere stati pubblicati negli ultimi 5 anni;
‐ almeno il 60% della produzione scientifica del candidato deve essere di pertinenza del SSD di cui al bando di concorso o di ambiti culturali ad esso correlato.
Per i professori ordinari:
‐ una produzione scientifica di almeno 45 lavori originali pubblicati su riviste ISI con un valore totale di IF pari o superiore al prodotto del numero dei lavori richiesti per il valore medio dell’IF dello specifico SSD, incrementato del 20%. In alternativa, un numero di lavori diverso da quello indicato, ma il cui valore totale di IF sia pari o superiore al prodotto del numero dei lavori richiesti per il valore medio dell’IF dello specifico SSD, incrementato del 20%.
‐ almeno 15 dei predetti lavori devono essere stati pubblicati negli ultimi 5 anni;
‐ almeno il 60% della produzione scientifica del candidato deve essere di pertinenza del SSD di cui al bando di concorso o di ambiti culturali ad esso correlato.
NOTA. Si precisa che:
un brevetto internazionale, PCT (Patent Cooperation Treaty), può essere assimilato ad una pubblicazione su rivista ISI avente un IF uguale al valore medio dell'IF dello specifico SSD;
nell’ambito delle Scienze Chimiche esistono SSD caratterizzati da Aree di specifiche peculiarità applicative (Economica, Legislativa ed Ingegneristica), all’interno delle quali i docenti presentano attività pubblicistica, comunque su riviste con referee, assimilabile ad altra Area di ricerca o SSD con pubblicazioni, anche in italiano, su riviste validate dalle Società Scientifiche di riferimento;
tenuto conto della variabilità temporale del fattore d’impatto (IF), il valore da utilizzare è quello relativo all’annualità di bando della valutazione comparativa in oggetto; inoltre per il calcolo del valore medio di IF, ciascuna rappresentanza di SSD, di concerto con i rappresentanti di Area CUN, individuerà una lista di riviste specifiche e caratterizzanti il SSD.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 04 – SCIENZE DELLA TERRA
Premesso
‐ che l’Area 04 dal punto di vista scientifico e della ricerca:
‐ è caratterizzata da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica;
‐ le pubblicazioni sono in larga parte in lingua inglese su riviste con impact factor ed in parte in lingua italiana e/o inglese su riviste con peer review ma senza impact factor;
‐ possiede criteri/indici bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
‐ utilizza una metodologia di valutazione basata sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione;
‐ sono compresi prodotti specifici e peculiari dell’Area come ad esempio le carte geologiche e tematiche non riconducibili ai casi precedenti;
‐ esistono prassi notevolmente diverse sull’ordine degli autori che variano da settore a settore.
Premesso inoltre
che l’Area 04 risulta composta da 12 SSD, i quali si presentano sufficientemente omogenei per le caratteristiche di valutazione della qualità scientifica e di ricerca. Il comitato 04, dopo ampia consultazione con le società scientifiche e i settori scientifici disciplinari, ritiene che possa essere proposto un criterio unico. Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 04
Indica
per l’intera Area i seguenti indicatori di qualificazione scientifica Per i ricercatori:
‐ autore o co‐autore di almeno 4 lavori originali pubblicati su riviste con referee di cui almeno 3 lavori originali siano pubblicati su riviste ISI;
‐ dottorato di ricerca o analogo periodo certificato di attività di ricerca in Italia o all’estero;
‐ non meno di 3 lavori (di cui almeno 2 ISI) devono essere stati pubblicati nei 5 anni solari precedenti quello del bando di concorso.
Per i professori associati:
‐ autore o co‐autore di almeno 12 lavori originali pubblicati su riviste con referee di cui almeno 9 lavori originali pubblicati su riviste ISI;
‐ non meno di 5 lavori (di cui almeno 3 ISI) devono essere stati pubblicati nei 5 anni solari precedenti quello del bando di concorso.
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Per i professori ordinari: autore o co‐autore di almeno 22 lavori originali pubblicati su riviste con referee di cui almeno 18 lavori originali pubblicati su riviste ISI; non meno di 7 lavori (di cui 5 ISI) devono essere stati pubblicati nei 7 anni solari precedenti quello del bando di concorso. NOTA Viste le caratteristiche dell’Area 04‐Scienze della Terra, nei calcoli delle pubblicazioni richieste per i tre livelli concorsuali le pubblicazioni non ISI possono essere sostituite da un uguale numero di carte geologiche o tematiche referate e/o atti di congressi nazionali o internazionali con referee e/o eventualmente brevetti. Il comitato 04 del CUN, sulla base dei dati bibliometrici forniti dalla comunità scientifica di riferimento, vista la forte disomogeneità tra i SSD in riferimento ad indicatori bibliometrici quali numero di citazioni, impact factor, h‐index, m‐index etc non ritiene opportuno, allo stato attuale, inserire tali parametri quantitativi negli standard minimi di qualità anche alla luce della mancanza di un ente certificatore riconosciuto. Tuttavia, il comitato 04 sollecita con forza la comunità scientifica di riferimento affinché tali parametri (IF delle riviste, numero di citazioni di ciascun lavoro, h‐index, m‐index, g‐index etc.) siano chiaramente indicati nei curricula di tutti i candidati partecipanti alle valutazioni comparative (a qualsiasi livello) al fine di favorire una più completa ed omogenea valutazione dell’attività e della qualità della ricerca dei candidati da parte delle commissioni esaminatrici.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 05 – SCIENZE BIOLOGICHE
Premesso
che l’Area 05 ha dal punto di vista scientifico e della ricerca:
‐ è caratterizzata da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica;
‐ le pubblicazioni sono in larga parte in lingua inglese;
‐ possiede criteri/indici bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
‐ utilizza, tra i criteri di valutazione, anche metodologie di valutazione basate sulla rilevanza e sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione;
Premesso inoltre
che l’Area 05 risulta composta da 19 SSD i quali, si presentano sufficientemente omogenei per le caratteristiche di valutazione della attività scientifica e di ricerca Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 05
Indica per l’intera Area che la produzione scientifica sia riconosciuta a livello internazionale come documentato da lavori originali pubblicati su riviste ISI. Per l’accesso ai rispettivi livelli concorsuali è richiesto quanto segue: Ricercatori:
‐ almeno cinque lavori di cui non meno di tre pubblicati negli ultimi cinque anni. Professori associati:
‐ almeno venti lavori di cui non meno del 50% pubblicati negli ultimi otto anni. Professori ordinari:
‐ almeno trenta lavori di cui non meno del 50% pubblicati negli ultimi dieci anni. NOTA Al fine di favorire una più completa ed omogenea valutazione dell’attività e della qualità della ricerca dei candidati da parte delle commissioni esaminatrici, il comitato 05 sottolinea la necessità che siano valutati i seguenti parametri:
‐ indicatori bibliometrici (IF, numero di citazioni di ciascun lavoro, h‐index etc.);
‐ posizione rilevante tra gli autori in pubblicazioni a più nomi (primo, secondo, ultimo nome, corresponding author);
‐ dottorato di ricerca;
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‐ attività di ricerca all’estero;
‐ capacità di acquisizione di fondi per la ricerca; In relazione ai SSD M‐EDF01 e M‐EDF/02 vedi nota Area 11
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 06 – SCIENZE MEDICHE
Premesso
che l’Area 06 Scienze Mediche ha dal punto di vista scientifico e della ricerca è caratterizzata:
‐ da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica e solo in piccola parte brevettuale;
‐ da criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti quali l’Impact Factor, il Citation Index e gli indici correlati nella maggior parte dei SSD, peraltro tali indicatori sono fortemente differenziati nel loro peso numerico assoluto da SSD a SSD e vanno normalizzati secondo il SSD ed anche secondo l’ambito scientifico che caratterizza l’attività scientifica del candidato;
‐ da pubblicazioni con valenza internazionale prevalentemente in lingua inglese, ove si
‐ escludano SSD che per le loro caratteristiche si occupano ad esempio di problematiche di tipo storico o normativo (vedi Nota a fine scheda);
‐ da lavori scientifici prevalentemente a più autori in cui la posizione di primo ed ultimo autore caratterizza in genere il responsabile della specifica ricerca ed il responsabile dell’intero gruppo di ricerca, il secondo nome ha in taluni SSD la valenza di co‐responsabile della specifica ricerca;
‐ da pubblicazioni di pari valenza scientifica, sempre in lingua inglese, su proceedings di congressi internazionali (per cui peraltro non esistono indicatori oggettivi) e da lavori originali pubblicati su riviste italiane di settore validate dai Collegi dei Docenti e dalle società Scientifiche del SSD di riferimento e che queste sono tutte valutabili a giudizio della commissione, caso per caso, in funzione del CV complessivo del candidato.
Premesso inoltre
‐ che l’Area 06 Scienze Mediche risulta composta da 50 SSD i quali si presentano sufficientemente omogenei per le caratteristiche di valutazione della qualità scientifica e di ricerca pertanto possono essere valutati secondo un criterio sufficientemente univoco, fatte salve le precisazioni riportate in calce (vedi Nota a fine scheda);
‐ che la numerosità di pubblicazioni presenti nel CV dei singoli ricercatori e professori in media nettamente superiore a quella richiesta nei bandi per la partecipazione alle valutazioni comparative;
‐ che tale numerosità è fortemente variabili da SSD a SSD e per tale motivo negli indicatori si indica un intervallo di numero pubblicazioni, per i vari livelli concorsuali, onde ricomprendere le esigenze di tutte le sotto Aree tenendo conto di una numerosità di pubblicazioni che di norma è nella sotto Area sperimentale è maggiore di quella medica che, a sua volta è maggiore di quella chirurgica e di quella dei servizi. Il Comitato potrà a richiesta indicare le numerosità specifiche per ogni SSD o aggregazione degli stessi.
Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 06
Indica
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per l’intera Area, ove si escludano le precisazioni riportate a fine scheda, i seguenti indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali Per i ricercatori:
‐ autore/co‐autore di almeno 5‐10 lavori originali pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee);
‐ primo nome in almeno 1‐2 di questi lavori;
‐ tali lavori devono essere pubblicati negli ultimi 5 anni. Per i professori associati:
‐ autore/co‐autore di almeno 10‐30 lavori originali pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee);
‐ primo o ultimo nome in almeno la metà di questi lavori;
‐ tali lavori devono essere pubblicati negli ultimi 8 anni. Per i professori ordinari:
‐ autore/co‐autore di almeno 20‐50 lavori originali pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee);
‐ primo o ultimo nome in almeno la metà di questi lavori;
‐ tali lavori devono essere pubblicati negli ultimi 10 anni. Per tutti i livelli concorsuali: La qualità dei lavori presentati deve essere valutata mediante indicatori bibliometrici internazionalmente riconosciuti riferiti al settore di concorso. In linea di massima l’IF complessivo dei lavori presentati dovrà essere almeno superiore alla mediana del settore (e/o degli ambiti culturali ad esso correlato e del profilo concorsuale) moltiplicata per il numero di lavori presentati. Ove non sia possibile identificare il settore di riferimento su cui definire l’IF mediano o la produzione scientifica del candidato faccia riferimento a più settori con differente IF, la commissione di concorso valuterà il singolo caso, ed ove necessario la comparazione con gli altri candidati, pur sempre con i suddetti indicatori bibliometrici di qualità. NOTA Si precisa che nell’Area 06 Scienze Mediche esistono SSD di confine che sono caratterizzati da specificità peculiari nel loro complesso o per cui parte dei docenti presentano attività pubblicistica assimilabile ad altra Area o SSD. In particolare :
‐ parte dei docenti del SSD MED/02 Storia della Medicina hanno attività pubblicistica assimilabile ai SSD dell’Area Umanistica con pubblicazioni prevalentemente in italiano su riviste validate dalle Società scientifiche di riferimento;
‐ parte dei docenti del SSD MED/43 Medicina Legale hanno attività pubblicistica assimilabile ai SSD dell’Area Giuridica con pubblicazioni prevalentemente in italiano su riviste validate dalle Società scientifiche di riferimento;
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‐ parte dei docenti dei SSD MED/25 Psichiatria e MED/39 Neuropsichiatria infantile hanno attività pubblicistica assimilabile ai SSD dell’Area Psicologica con data base delle pubblicazioni specifiche quali EMBASE e PSYCHOINFO.
In relazione ai SSD M‐EDF01 e M‐EDF/02 vedi nota Area 11
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE
Premesso
che sotto il, profilo scientifico e della ricerca l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie è caratterizzata:
‐ da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica e solo in piccola parte brevettuale;
‐ dalla specificità, specie in taluni SSD di Agraria, di affrontare problematiche di medio e lungo termine con approccio sistemico e multidisciplinare, che richiedono un’organizzazione complessa e tempi lunghi per la conclusione degli esperimenti;
‐ da ricerche in campo che necessitano di dover ripetere gli esperimenti in anni/stagioni diversi che allungano i tempi di pubblicazione;
‐ da pubblicazioni di lavori originale, prevalentemente in lingua inglese, su riviste di valenza internazionale, validate da comitati scientifici internazionali, dopo approvazione da parte di referee anonimi;
‐ da pubblicazioni di lavori originali riguardanti problematiche specifiche dell’agricoltura italiana su riviste di settore, validate dalle società scientifiche di riferimento dei SSD, dopo approvazione da parte di referee anonimi; In alcuni SSD, in cui c’è la necessità di documentare un’attività di ricerca lunga e complessa e di legare i risultati alla discussione teorica si fa ricorso anche alla monografia o alla pubblicazione su libri con referee e comitato editoriale;
‐ da variabilità tra i settori sul numero medio di autori per pubblicazione;
‐ nel caso di pubblicazioni a più autori, salvo specificazione sulla pubblicazione stessa, la posizione di primo e ultimo autore caratterizza, rispettivamente, il responsabile della specifica ricerca e dell’intero gruppo di lavoro; il secondo e il corrispondig author hanno in genere la valenza di corresponsabile della specifica ricerca;
‐ da disparità di utilizzazione di criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti tra i diversi SSD. Infatti mentre per alcuni SSD tali criteri, in particolare l’Impact Factor, sono un riferimento assoluto, per altri lo sono soltanto parzialmente e per altri ancora, per i quali esistono poche riviste inserite nel sistema di valutazione ISI‐Thompson, il riferimento a questi criteri è solo all’inizio (vedi nota a fine scheda).
Premesso inoltre
‐ che l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie risulta composta da 30 SSD i quali si presentano sufficientemente omogenei per le caratteristiche di valutazione della qualità scientifica e di ricerca e pertanto possono essere valutati secondo un criterio sufficientemente univoco, fatte salve le precisazioni riportate in calce (vedi Nota a fine scheda);
‐ che alcuni SSD hanno approvato una classificazione dei lavori sulla base delle specifiche caratteristiche della ricerca del settore;
‐ che per le caratteristiche specifiche della ricerca in agricoltura e veterinaria tale numerosità è fortemente variabile da SSD a SSD, per cui è necessario indicare un intervallo di numero
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pubblicazioni per i vari livelli concorsuali, onde ricomprendere la realtà e le esigenze di ciascun SSD. Il Comitato potrà a richiesta indicare le numerosità specifiche per ogni SSD o aggregazione degli stessi.
Tutto ciò premesso il comitato d’ara 07
Indica per l’intera Area , ove si escludano le precisazioni riportate a fine scheda, i seguenti indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali. Per i ricercatori:
‐ almeno 4 anni di attività di ricerca documentata dopo la laurea magistrale;
‐ autore o coautore di almeno 3‐5 lavori originali pubblicati su riviste referizzate, di cui almeno 2‐3 ISI.
Per i professori associati:
‐ autore o coautore di almeno 10‐20 lavori originali pubblicati su riviste referizzate, di cui almeno 5‐10 ISI;
‐ almeno 5‐8 dei lavori pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti il bando;
‐ primo , secondo o ultimo nome o corresponding author in almeno 8 dei lavori. Per i professori ordinari:
‐ autore o coautore di almeno 15‐30 lavori originali pubblicati su riviste referizzate, di cui almeno 8‐15 ISI;
‐ almeno 5‐8 dei lavori pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti il bando;
‐ primo , secondo o ultimo nome o corresponding author in almeno 8‐12 dei lavori. NOTA Si precisa:
‐ che nei SSD AGR 01, 05 e 06, per i quali esistono poche riviste ISI, i lavori con questa collocazione editoriale possono essere sostituiti da pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali e da capitoli di libri a diffusione internazionale con referee e con editorial board;
‐ che nella prima fase e fino al primo aggiornamento periodico per i SSD AGR 01, 02,03,04, 08, 09, 10, 12, 13,14, 15, in cui per tradizione nelle pubblicazioni a più autori non si usano le posizioni indicate in premessa per evidenziare il contributo dei singoli autori, gli indicatori riguardante questo aspetto non troveranno applicazioni.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 08 – INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
Premesso
che l’Area 08 Ingegneria Civile e Architettura dal punto di vista scientifico e della ricerca ha le seguenti caratteristiche:
‐ la produzione scientifica è caratterizzata in prevalenza su base pubblicistica, con ulteriore allargamento al progetto ed alle sue articolazioni e manifestazioni;
‐ le pubblicazioni sono sia in lingua italiana sia in altre lingue straniere (prevalentemente in inglese);
‐ possiede, in genere, criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
‐ utilizza metodologie di valutazione consolidate, condivise dalle Società Scientifiche dei diversi SSD;
‐ utilizza metodologie di valutazione basate anche sulla rilevanza e sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione;
che gli indicatori di qualità di attività scientifica e di ricerca:
‐ costituiscono un riferimento per il candidato sull’opportunità di partecipare a una valutazione comparativa;
‐ costituiscono, in pieno accordo con la Comunità accademica di riferimento, criteri esclusivamente di valutazione della produzione scientifica per cui si è volutamente esclusa ogni valutazione curriculare e didattica;
‐ non costituiscono, nelle procedure di valutazione comparativa, criteri assoluti sulla qualità dell’attività scientifica e di ricerca dei candidati, per la cui valutazione è necessario, da parte della commissione giudicatrice, lo specifico esame del curriculum e del contenuto delle singole pubblicazioni presentate.
Premesso inoltre
‐ che l’Area 08 risulta composta da 22 SSD i quali, pur non del tutto omogenei nella valutazione della qualità scientifica e di ricerca, possono utilizzare gli indicatori secondo criteri unitari, in modo autonomamente declinabile;
‐ che per gli indicatori è stato introdotto un intervallo di valori che consentirà agli Atenei e alle Commissioni giudicatrici di fissarne i più appropriati. Il Comitato potrà a richiesta indicare le numerosità specifiche per ogni SSD o aggregazione degli stessi.
Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 08
Indica per l’intera Area i seguenti indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali:
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Per i ricercatori:
‐ Autore/co‐autore di almeno 1‐3 prodotti scientifici ricompresi nelle seguenti categorie: lavori originali pubblicati su riviste ISI; lavori originali pubblicati su riviste ad elevato contenuto scientifico contenute in una lista
redatta dall’Area 08, sentiti i SSD attraverso le Società Scientifiche di riferimento, ed approvata dal CUN entro il 31 marzo 2009;
prodotti editoriali con diffusione nazionale/internazionale (monografie a carattere scientifico, cure di volumi a carattere scientifico, cataloghi di mostre, saggi in volumi a carattere scientifico ovvero innovativo nella trasmissione del sapere, disegni e rappresentazioni multimediali di elevato contenuto estetico e scientifico);
progetti innovativi di opere e artefatti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico‐tecnologico;
brevetti o licenze. Tali prodotti devono essere riferiti agli ultimi 5 anni. Per i professori associati:
‐ Autore/co‐autore di almeno 3‐6 prodotti scientifici ricompresi nelle seguenti categorie: lavori originali pubblicati su riviste ISI; lavori originali pubblicati su riviste ad elevato contenuto scientifico contenute in una lista
redatta dall’Area 08, sentiti i SSD attraverso le Società Scientifiche di riferimento, ed approvata dal CUN entro il 31 marzo 2009;
prodotti editoriali con diffusione nazionale/internazionale (monografie a carattere scientifico, cure di volumi a carattere scientifico, cataloghi di mostre, saggi in volumi a carattere scientifico ovvero innovativo nella trasmissione del sapere, disegni e rappresentazioni multimediali di elevato contenuto estetico e scientifico);
progetti innovativi di opere ed artefatti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico‐tecnologico;
brevetti o licenze. Almeno metà di tali prodotti deve essere riferita agli ultimi 5 anni. Per i professori ordinari:
‐ Autore/co‐autore di almeno 6‐10 prodotti scientifici ricompresi nelle seguenti categorie: lavori originali pubblicati su riviste ISI; lavori originali pubblicati su riviste ad elevato contenuto scientifico contenute in una lista
redatta dall’Area 08, sentiti i SSD attraverso le Società Scientifiche di riferimento, ed approvata dal CUN entro il 31 marzo 2009;
prodotti editoriali con diffusione nazionale/internazionale (monografie a carattere scientifico, cure di volumi a carattere scientifico, cataloghi di mostre, saggi in volumi a carattere scientifico ovvero innovativo nella trasmissione del sapere, disegni e rappresentazioni multimediali di elevato contenuto estetico e scientifico);
progetti innovativi di opere ed artefatti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico‐tecnologico;
brevetti o licenze. Almeno metà di tali prodotti deve essere riferita agli ultimi 7 anni.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 09 – INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
Premesso
che l’Area 09 ha dal punto di vista scientifico e della ricerca le seguenti caratteristiche:
‐ è caratterizzata da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica;
‐ le pubblicazioni sono prevalentemente in lingua inglese;
‐ utilizza metodologie di valutazione consolidate dalla tradizione;
‐ utilizza, tra i criteri di valutazione, anche metodologie di valutazione basate sulla rilevanza e sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione.
Premesso inoltre
che l’Area 09 risulta composta da 42 SSD i quali, pur non presentandosi del tutto omogenei per caratteristiche e consuetudini editoriali, possono tuttavia essere ricondotti a un unico criterio di valutazione della qualità scientifica e di ricerca. Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 09
Indica per l’intera Area, e per i diversi livelli concorsuali, i seguenti valori minimi degli indicatori di qualificazione scientifica: Per i ricercatori:
‐ un numero di pubblicazioni a diffusione internazionale con revisori internazionali, non inferiore a 6, di cui: non più di 4 con data di pubblicazione anteriore a 5 anni prima della chiusura del bando; non più di 2 con data di pubblicazione anteriore a 10 anni prima della chiusura del bando.
Per i professori associati:
‐ un numero di pubblicazioni a diffusione internazionale con revisori internazionali non inferiore a 15, di cui: non più di 10 con data di pubblicazione anteriore a 5 anni prima della chiusura del bando; non più di 5 con data di pubblicazione anteriore a 10 anni prima della chiusura del bando.
Per i professori ordinari:
‐ un numero di pubblicazioni a diffusione internazionale con revisori internazionali non inferiore a 24, di cui: non più di 16 con data di pubblicazione anteriore a 5 anni prima della chiusura del bando; non più di 8 con data di pubblicazione anteriore a 10 anni prima della chiusura del bando.
Per tutti i livelli concorsuali:
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Per pubblicazioni a diffusione internazionale con revisori internazionali si intendono: articoli su riviste, atti di conferenze e monografie, di cui il candidato sia autore o coautore, che per la presenza di una severa selezione affidata a revisori internazionali anonimi e per la rilevanza della loro diffusione tra la comunità scientifica internazionale offrano garanzie di elevata qualità scientifica. Le Commissioni Concorsuali provvederanno a verificare che le pubblicazioni presentate dai Candidati soddisfino i criteri sopra indicati. NOTA A seguito della consultazione della comunità scientifica di riferimento, constatata la forte disomogeneità tra i settori scientifico‐disciplinari in relazione ad indicatori bibliometrici quali numero di citazioni, impact factor, h‐index, m‐index, ed altri ancora, non ritiene opportuno, allo stato attuale, inserire tali parametri quantitativi tra gli indicatori di qualità, anche alla luce della mancanza di un ente certificatore riconosciuto. Sarà compito delle Commissioni Concorsuali tenere conto di tali parametri in sede di valutazione comparativa dei candidati, compatibilmente con la normativa vigente.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 10 – SCIENZE DELLE ANTICHITÀ FILOLOGICHE
LETTERARIE E STORICO‐ARTISTICO
Premesso che l’Area 10 ha dal punto di vista scientifico e della ricerca le seguenti caratteristiche:
‐ una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica, costituita in larga parte da monografie di ricerca; edizioni critiche di testi o di risultati di scavi, ricerche sul terreno o di ambito museale; lessici; cataloghi di mostre; curatele; analisi di corpora; saggi e articoli in volume e su rivista;
‐ le pubblicazioni sono prevalentemente in lingua italiana: specificità linguistica che costituisce per gran parte delle discipline comprese nell’Area una parte integrante e irrinunciabile del sapere prodotto dalla ricerca. Del resto, sia per campi di studio sia per tradizioni disciplinari storicamente consolidate, l’Area vanta nel territorio italiano sedi editoriali tra le più prestigiose in assoluto e, anche per discipline come le Lingue e Letterature straniere, il ricercatore italiano può avvalersi di sedi di pubblicazione non certo inferiori a quelle della corrispondente Area linguistica;
‐ per le sue peculiarità metodologiche ed epistemologiche, non possiede criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
‐ utilizza una metodologia di valutazione consolidata dalla tradizione e che tiene conto dell’originalità nel contenuto, dei metodi della ricerca e del suo apporto innovativo nell’ambito scientifico dei rispettivi SSD, nonché della continuità della produzione scientifica del ricercatore;
‐ valuta in modo ponderato anche la rilevanza e la qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e dell’autorevolezza riconosciutale dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e internazionale, del comitato editoriale e del sistema di referaggio.
Premesso inoltre
che l’Area 10 risulta composta da 77 SSD i quali si presentano:
‐ omogenei per le caratteristiche di valutazione della qualità scientifica e di ricerca e pertanto possono essere valutati secondo un unico criterio;
Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 10
Indica per l’intera Area gli indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali: Per i ricercatori:
‐ Almeno 1 monografia di ricerca o di edizione critica (di testi o di risultati di scavi, ricerche sul terreno o di ambito museale), o di lessico e almeno 3 saggi o articoli in riviste o volumi con ISSN o ISBN, che dimostrino, all’interno del SSD di pertinenza, varietà di competenze e continuità nel tempo della produzione scientifica;
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‐ In alternativa alla monografia, 3 ulteriori saggi impegnativi aventi le caratteristiche sopra indicate.
Per i professori associati:
‐ Almeno 2 monografie di ricerca o di edizione critica (di testi o di risultati di scavi, ricerche sul terreno o di ambito museale), o di lessico e almeno 6 saggi o articoli in riviste o volumi con ISSN o ISBN, che dimostrino la continuità nel tempo e l’originalità della produzione scientifica, nell’ampliamento del ventaglio di interessi;
‐ In alternativa a una delle due monografie, ulteriori 5 saggi impegnativi aventi le caratteristiche sopra indicate.
Per i professori ordinari:
‐ Almeno 3 monografie di ricerca o di edizione critica (di testi o di risultati di scavi, ricerche sul terreno o di ambito museale), o di lessico e almeno 8 saggi o articoli in riviste o volumi con ISSN o ISBN, che contribuiscano all’avanzamento delle conoscenze dell’ambito disciplinare e dimostrino continuità nel tempo, originalità della produzione scientifica e un maturo inserimento nel dibattito scientifico dell’Area di riferimento;
‐ In alternativa a una delle tre monografie, ulteriori 5 saggi impegnativi aventi le caratteristiche sopra indicate.
NOTA Sia le monografie sia i saggi e gli articoli devono essere tutti a stampa o in formato elettronico equiparato, e devono avere carattere originale e non divulgativo.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 11 – SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE PEDAGOGICHE
E PSICOLOGICHE
Premesso che l’Area 11 è formata da 34 settori scientifico‐disciplinari, raggruppati in sette ambiti distinti (storico, filosofico, pedagogico, psicologico, geografico, demo‐etno‐antropologico, e delle scienze motorie), dal punto di vista scientifico e della ricerca presenta le seguenti caratteristiche:
‐ è caratterizzata da una produzione scientifica in gran parte di Area umanistica con alcuni ambiti che hanno maggiori interrelazioni verso le scienze empiriche (come quelli psicologici, delle scienze motorie, i “logici”) e presenta pubblicazioni prevalentemente in lingua italiana;
‐ utilizza metodologie di valutazione basate sulla rilevanza intrinseca delle pubblicazioni, sulle valutazioni espresse dalla comunità scientifica di riferimento, sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione e sull’impatto internazionale;
‐ tenuto conto delle indicazioni pervenute dai Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze della Formazione, di Psicologia e di Beni culturali e dalle Associazioni scientifiche operanti nei vari SSD e rinviando ad altro momento l’individuazione dei criteri per la valutazione della rilevanza delle sedi di pubblicazione dei lavori scientifici su riviste e case editrici.
Premesso inoltre
che all'interno dell'Area 11 sono presenti settori (come M‐FIL/02, M‐EDF/01 e 02 e M‐PSI/01‐08) in stretta relazione con altre Aree, nei quali vengono utilizzati metodologie e strumenti in uso tradizionalmente nelle scienze empiriche. Tutto ciò premesso il Comitato 11
Indica per l’Area i seguenti indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali, applicabili ai vari ambiti: Per i concorsi di Ricercatore Universitario:
‐ una monografia, espressiva di un impegno complessivo di ricerca, eventualmente risultato dello sviluppo in modo autonomo della tesi di dottorato, e una serie di almeno tre contributi (saggi o articoli) significativi anche sul piano della consistenza, pertinenti al settore scientifico‐disciplinare, pubblicati in riviste qualificate o in volumi collettanei, nell’arco di tempo dell’ultimo quinquennio, in modo continuativo, che evidenzino l’attitudine alla ricerca e la costanza nell’impegno, con riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche;
‐ Attività di ricerca documentata da almeno un triennio, tramite il conseguimento del dottorato di ricerca o forme di collaborazione all’attività di gruppi di ricerca universitaria o autonoma.
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Per i concorsi di Professore Associato:
‐ due monografie, o almeno una monografia ed una serie di contributi che possano considerarsi per quantità di impegno e unitarietà di ricerca equivalenti ad una monografia, oltre una serie di contributi significativi (almeno sei), prodotti nell’arco di tempo degli ultimi dieci anni ‐ con riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche ‐ che dimostrino continuità e costanza nell’impegno di ricerca, e che mettano in rilievo l’ampliamento del ventaglio di interessi;
Per i concorsi di Professore Ordinario:
‐ almeno due monografie ed una nutrita serie (almeno dodici) di saggi significativi, in grado di offrire un contributo all’avanzamento delle conoscenze dell’ambito disciplinare – con riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche ‐ che dimostrino la piena padronanza della disciplina nei suoi metodi e nei suoi contenuti e un maturo inserimento nel dibattito scientifico dell’Area di riferimento;
‐ l’insieme dell’attività scientifica deve mostrare continuità, maturità, e capacità propositiva nel settore di afferenza.
NOTA Per i SSD M‐EDF/01 e M‐EDF/02, vista la differente origine culturale dei candidati, (generalmente provenienti da SSD delle Aree 5, 6 e 11) verranno utilizzati, a seconda del tipologia curriculare del candidato, gli indicatori dell’Area relativa.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 12 – SCIENZE GIURIDICHE
Premesso
che l’Area 12 ha dal punto di vista scientifico e della ricerca le seguenti caratteristiche:
‐ è caratterizzata da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica;
‐ le pubblicazioni sono prevalentemente in lingua italiana;
‐ utilizza metodologie di valutazione consolidate dalla tradizione e basata sulla rilevanza e sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione;
Premesso inoltre
‐ che l’Area 12 risulta composta da 21 S.S.D. i quali si presentano omogenei per le caratteristiche
di valutazione della produttività scientifica e di ricerca e, pertanto, possono essere ricondotti a un unico criterio di valutazione della stessa;
Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 12
Indica per l’intera Area i seguenti indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali: Per i concorsi di Ricercatore Universitario:
‐ autore di uno studio monografico ovvero autore di almeno 4 saggi originali pubblicati su riviste o studi collettanei a diffusione nazionale o internazionale negli ultimi 3 anni.
Per i concorsi di Professore Associato:
‐ autore di due volumi monografici ovvero autore di un volume monografico e di almeno 8 saggi originali pubblicati su riviste o studi collettanei a diffusione nazionale o internazionale negli ultimi 5 anni.
Per i concorsi di Professore Ordinario:
‐ autore di due volumi monografici su tematiche non ripetitive e di ulteriori 10 saggi originali pubblicati su riviste o studi collettanei a diffusione nazionale o internazionale negli ultimi 8 anni.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Premesso
che l’Area 13 ha dal punto di vista scientifico e della ricerca le seguenti caratteristiche:
‐ è caratterizzata da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica;
‐ le pubblicazioni sono in gran parte in lingua italiana e inglese (talvolta in francese);
‐ è crescente la presenza di riviste che adottano criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti, tuttavia esiste tuttora una presenza nient’affatto banale di riviste, anche internazionali, che non adottano tali criteri;
‐ utilizza metodologie di valutazione consolidate dalla tradizione;
‐ utilizza, tra i criteri di valutazione, anche metodologie di valutazione basate sulla rilevanza e sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione;
‐ l’ordine degli autori è, usualmente, strettamente alfabetico.
Premesso inoltre che la grande articolazione delle discipline interne all’Area 13 consente solo parzialmente di adottare criteri e riferimenti univoci nella valutazione dei risultati della ricerca scientifica e, in particolare, pesano i diversi oggetti di studio, i diversi metodi prevalenti, il diverso tasso di internazionalizzazione degli studi nonché le diverse modalità pubblicistiche. Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 13
Indica per l’intera Area i seguenti indicatori minimali di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali: Per i ricercatori:
‐ autore di tesi di dottorato e Co‐Autore/autore di almeno 1 pubblicazione se il dottorato è stato conseguito da non più di 3 anni, oppure almeno 2 pubblicazioni se il dottorato è stato conseguito da più di 3 anni fra articolo in rivista scientifica internazionale o nazionale o altra pubblicazione a norma di legge tutti comunque pubblicati presso editori che applicano con trasparenza documentata il referaggio anonimo e indipendente;
‐ per coloro che non hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca sono richieste almeno 3 pubblicazioni (descritte come sopra);
‐ le pubblicazioni devono essere prodotte negli ultimi 3 anni. Per i professori associati:
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‐ co‐autore/autore di almeno 6 pubblicazioni con il vincolo che almeno 2 di esse siano pubblicate in riviste di grande rilievo scientifico, di cui almeno 1 a carattere internazionale, presso editori che applicano con trasparenza documentata il referaggio anonimo e indipendente;
‐ le pubblicazioni devono essere prodotte negli ultimi 5 anni. Per i professori ordinari:
‐ co‐autore/autore di almeno 10 pubblicazioni con il vincolo che almeno 4 di esse siano pubblicate in riviste di grande rilievo scientifico, di cui almeno 2 a carattere internazionale, presso editori che applicano con trasparenza documentata il referaggio anonimo e indipendente;
‐ le pubblicazioni devono essere prodotte negli ultimi 8 anni. NOTA
‐ Le società scientifiche sono oggi pienamente coinvolte in un processo di progressivo affinamento dei criteri condivisi di rating di riviste scientifiche nazionali e internazionali e di case editrici.
‐ Si precisa che nell’Area 13 i SSD SECS‐P/04 e SECS‐P/12 sono caratterizzati da una produzione scientifica in cui la monografia assume particolare rilevanza, con prevalenti pubblicazioni in italiano presso editori ad oggi ancora privi di referaggio e il cui livello di internazionalizzazione è ad uno stadio iniziale. In tal senso appaiono significative anche le analogie e i raccordi con i settori a valenza storico‐umanistica.
‐ Si precisa inoltre che nell’Area 13 è altrettanto chiara la consapevolezza che l’Area è “incompleta” o “parziale” nel senso che esistono diversi SSD a valenza economica o gestionale o quantitativa che appartengono ad altre Aree CUN come, ad esempio, l’Economia Agraria (AGR/01), l’Ingegneria Gestionale (ING‐IND/35), la Psicometria (MPSI/ 03), la Statistica Medica (MED/01), la Probabilità e la Statistica matematica (MAT/06) e così via, con i quali vanno aperte occasioni di confronto e di superamento di parcellizzazioni inefficaci.
‐ Si precisa infine che nell’Area 13 è chiara la consapevolezza che l’istituto della conferma va riportato al suo ruolo di verifica conclusiva per il reclutamento a tempo indeterminato di uno studioso nel Sistema Universitario della Ricerca e dell’Alta Formazione.
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Indicatori di attività scientifica e di ricerca AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Premesso
Che le discipline comprese nell’Area 14, dal punto di vista scientifico e della ricerca, si caratterizzano per una tradizione di valutazione della qualità fondata su:
‐ una produzione scientifica consistente in larga misura in monografie (volumi), curatele di volumi collettanei ed edizioni critiche di classici delle varie discipline, saggi in volumi e articoli scientifici, a firma singola e in cofirma;
‐ pubblicazioni con valenza nazionale e in misura sempre più crescente internazionale;
‐ criteri di pertinenza disciplinare, originalità, rilevanza teorica e rigore metodologico;
‐ la continuità nel tempo della produzione scientifica;
‐ nel caso delle curatele, la prevalenza a quei volumi che dimostrino che l’attività del curatore non si sia limitata al semplice assemblaggio di saggi altrui, ma sia consistita nella progettazione dell’intero volume e nell’attenzione alla coerenza dei diversi contributi rispetto alla problematica affrontata, con la produzione di una sostantiva e articolata introduzione ovvero di un saggio introduttivo o conclusivo;
‐ scarsissima o nulla rilevanza di indicatori e indici bibliometrici o, più in generale, scientometrici. che tale tradizione consolidata che merita di essere mantenuta, ancorché integrata con alcuni criteri ed elementi che consentano un più completo dispiegarsi dell’impatto della produzione scientifica dell’Area. Tra questi criteri aggiuntivi si segnalano:
‐ una significativa produzione di articoli su riviste di impatto nazionale ed internazionale, eventualmente sostitutiva dei lavori monografici, soprattutto in riferimento ai livelli iniziali della carriera accademica e a lavori di particolare rilievo scientifico‐disciplinare;
‐ la necessità che si costituisca una specifica consapevolezza nei ricercatori rispetto al grado di rilevanza scientifica nazionale ed internazionale delle sedi di pubblicazione (case editrici e riviste);
‐ la congruità tra alcuni elementi propri della tradizione consolidata e le caratteristiche dei processi di pubblicazione a livello internazionale (basti qui ricordare, per esempio, che l’attribuzione dell’apporto individuale per i lavori a più autori non è affatto prevista dalle riviste internazionali).
Premesso inoltre
che l’Area 14 risulta composta da 14 S.S.D. i quali si presentano omogenei per le caratteristiche di valutazione della produttività scientifica e di ricerca e, pertanto, possono essere ricondotti a un unico criterio di valutazione della stessa. Tutto ciò premesso il Comitato 14
Indica
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per l’intera Area i seguenti indicatori di qualificazione scientifica in relazione ai diversi livelli concorsuali: Valutazioni per posti di Ricercatore:
‐ almeno 1 monografia e 4 pubblicazioni di cui almeno 3 negli ultimi cinque anni;
‐ la monografia può essere sostituita da 3 saggi su riviste rilevanti o contributi in volume collettaneo di cui almeno 1 in riviste straniere rilevanti o in volumi collettanei pubblicati da case editrici straniere rilevanti per la comunità scientifica internazionale.
Valutazioni per posti di Associato:
‐ almeno 2 monografie e 8 pubblicazioni di cui almeno 4 negli ultimi 8 anni;
‐ una monografia può essere sostituita da 4 saggi su riviste rilevanti o contributi in volume collettaneo di cui almeno 2 in riviste straniere rilevanti o in volumi collettanei pubblicati da case editrici straniere rilevanti per la comunità scientifica internazionale.
Valutazioni per posti di Ordinario:
‐ almeno 3 monografie e 12 pubblicazioni di cui 6 negli ultimi 12 anni;
‐ una monografia può essere sostituita da 5 saggi su riviste rilevanti o contributi in volume collettaneo di cui almeno 3 in riviste straniere rilevanti o in volumi collettanei pubblicati da case editrici straniere rilevanti per la comunità scientifica internazionale.
NOTA Sulla base delle premesse e delle osservazioni sopra esposte si propone di adottare, nella valutazione della qualità scientifica e di ricerca per l’Area delle Scienze politiche e sociali, i seguenti criteri generali:
‐ dare la prevalenza nella valutazione a quelle monografie pubblicate in collane che abbiano un comitato editoriale ed usino il sistema del referaggio;
‐ attribuire alle monografie a firma plurima valore proporzionale al contributo dell’autore; le edizioni critiche di un classico della disciplina, accompagnate da adeguato saggio scientifico di presentazione e analisi, possono essere valutate fino alla piena equivalenza con una monografia (senza sostituirne più di una);
‐ per gli articoli su riviste, dare la prevalenza alle testate considerate rilevanti: cioè che siano comprese nell’archivio ISI oppure che, non essendo tra queste comprese, siano certificate triannualmente come riviste rilevanti dalle associazioni nazionali dei singoli settori disciplinari che compongono l’Area 14;
‐ per gli articoli su riviste a firma di due autori riconoscere un valore pari all’80% per entrambi. Per gli articoli a firma plurima attribuire valore proporzionale al contributo dell’autore;
‐ valutare adeguatamente la continuità nel tempo della produzione scientifica; considerazioni di equità di genere possono consentire, in caso di maternità, una valutazione della continuità che tenga conto di tali specifiche situazioni;
‐ nel quadro della promozione di una crescente internazionalizzazione, attribuire titolo preferenziale nella valutazione delle pubblicazioni – a parità di valore scientifico ‐ al loro essere redatte in lingua di comunicazione scientifica diversa dall’italiano ed editate presso case editrici o riviste dotate di un sistema di referaggio.
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GIORNATA DI STUDIO «La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche»
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LINEE GUIDA DEL GOVERNO PER L’UNIVERSITÀ
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LINEE GUIDA DEL GOVERNO PER L’UNIVERSITÀ Autonomia, responsabilità, merito L’Europa, attraverso la strategia di Lisbona, ha posto il traguardo di una società basata sulla conoscenza. L’Italia ha come principale risorsa il suo capitale umano. Il Governo sin dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio ha indicato come obiettivi strategici per il Paese l’equilibrio di bilancio, l’implementazione dell’Agenda di Lisbona, il recupero del gap di competitività nei confronti dei principali partners europei. Queste linee guida per l’università, cui seguiranno quelle dedicate specificamente al settore della ricerca, sono la proposta aperta per realizzare la strategia di governo della legislatura. L’università e la ricerca –un binomio inscindibile‐ sono una ricchezza fondamentale per l’Italia. Per tornare ad essere uno strumento davvero efficace di crescita e di promozione sociale e personale in un Paese avanzato, l’università deve cogliere con coraggio la richiesta di rinnovarsi, rendersi trasparente nella condotta e nei risultati, dimostrare con la forza dei fatti di saper progettare un futuro ambizioso. Le difficoltà della congiuntura economica impongono uno sforzo per raggiungere in tempi rapidi l’equilibrio di bilancio, ma questo sforzo rappresenta anche una sfida a migliorare un sistema che accanto a punti di forza innegabili presenta molti aspetti di criticità. In questo momento è chiaro che la strada per garantire risorse al sistema passa obbligatoriamente attraverso riforme coraggiose e profonde, che sappiano impostare su basi più adeguate lo sviluppo culturale del nostro Paese e rafforzarne la competitività internazionale. La gestione responsabile e la sostenibilità economica sono condizioni essenziali dell’autonomia di cui le università giustamente godono. Bisogna prima di tutto spendere bene le risorse disponibili e per questo dobbiamo promuovere insieme una collaborazione virtuosa tra Ministero ed atenei, fondata su una limpida distinzione di compiti: il primo deve accreditare, valutare, incentivare e soprattutto garantire il rispetto degli standard qualitativi; i secondi devono assicurare alla comunità nazionale e internazionale, in riferimento a parametri qualitativi ed economici concordati e verificati, educazione di qualità, ricerca di alto livello, gestione efficiente delle risorse, contributo efficace allo sviluppo culturale, economico e tecnologico del Paese. Autonomia e responsabilità, quindi, ma anche, soprattutto, il merito come criterio costante di scelta: nell’allocazione delle risorse, nella valutazione dei corsi e delle sedi, nella scelta e nella remunerazione dei docenti, nella promozione della ricerca. Esistono certamente punti di forza indubbia nelle nostre università, ma stiamo perdendo terreno rispetto ad altri Paesi. Le classifiche internazionali presentano anno dopo anno un quadro per noi sconfortante: l’Italia conquista risultati di rilievo grazie a singoli dipartimenti di grande livello e ad istituzioni quali la Scuola Normale Superiore di Pisa e la SISSA di Trieste, ma quasi nessuna delle nostre università generaliste si colloca in posizioni nel complesso accettabili. Il contrasto tra questi due dati indica che possiamo, e quindi dobbiamo sforzarci di competere ai massimi livelli. L’obiettivo dev’essere quello di migliorare il posizionamento complessivo dei nostri atenei e creare allo stesso tempo maggiori opportunità perché le componenti migliori del sistema sviluppino a fondo il loro potenziale competitivo.
Linee guida del Governo per l’Università
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Il Governo si impegna a dare al Paese un’università più libera, più moderna, più forte e chiede al Parlamento, ai protagonisti dell’università, al mondo del lavoro e delle imprese di prendere parte ad una sfida nazionale per proiettare il nostro sistema universitario verso i migliori standard internazionali. Lo studente al centro dell’università L’investimento più importante che il Paese può fare è quello sul capitale umano, sui giovani che ne rappresentano il futuro e per questo gli studenti, le loro esigenze e le loro aspirazioni, vanno rimessi al centro della nostra missione. L’università è stata in tempi non remoti uno strumento straordinario di mobilità sociale: perché torni ad esserlo dobbiamo concentrare i nostri sforzi sulla qualità dell’offerta e dei servizi. Corsi di laurea dequalificati danneggiano soprattutto gli studenti che provengono da situazioni meno privilegiate, perché offrono un surrogato spesso inutile di una vera e propria educazione universitaria. Il numero elevato di abbandoni di studenti iscritti ma inattivi, di non frequentanti, è indice di una patologia grave, troppo spesso accettata come inevitabile: il 20% degli studenti lascia dopo il primo anno e solo il 50% degli immatricolati completa gli studi conseguendo il titolo. Non meno ingiustificato è il fatto che la laurea triennale sia spesso considerata solo una prima tappa incompleta e la gran parte dei laureati senta di doversi iscrivere immediatamente alla laurea magistrale. Dobbiamo essere certi che le università immettano nel mondo del lavoro una nuova leva di laureati triennali ben preparati ed è quindi indispensabile da parte degli atenei una maggiore consapevolezza della propria missione e delle proprie responsabilità, così come è necessario sviluppare sia nel settore pubblico che in quello privato una migliore conoscenza e un maggiore apprezzamento delle lauree triennali. Le nuove norme previste dal DM 270 offrono l’occasione di riformulare secondo criteri più rigorosi l’offerta formativa: il Governo intende accelerare l’applicazione dei requisiti previsti e correggere alcuni aspetti che si prestano ad un miglioramento. Si impone, in generale, una revisione dei meccanismi di spesa volto a potenziare il finanziamento della domanda di educazione rispetto a quello dell’offerta: il diritto allo studio non si realizza infatti con la moltiplicazione di microsedi sotto casa, ma mettendo gli studenti in grado di perseguire le loro aspirazioni tramite borse di studio, prestiti d’onore, residenze, servizi. Il decreto legge appena varato aumenta in modo cospicuo gli investimenti in questa direzione, ma è necessaria una stretta collaborazione con gli Enti locali e altri soggetti istituzionali, quali ad esempio le Fondazioni bancarie, per concentrare gli sforzi su un nuovo modello di accesso alla formazione universitaria. L’offerta formativa Il miglioramento dell’offerta formativa e il risanamento del sistema sono strettamente connessi, perché diseconomie e mancanza di progetti ben definiti incidono negativamente su entrambi. A una laurea triennale solida, seria e a spettro ragionevolmente ampio si devono affiancare una laurea magistrale di effettiva specializzazione e un dottorato di ricerca di livello pari alle migliori esperienze internazionali. Queste le azioni prioritarie:
A.1 razionalizzare e ridurre gli insegnamenti, 120.000 nel 2002‐03, ma ora 180.000, affidati in parte a docenti esterni;
A.2 razionalizzare i corsi di studio, proliferati in modo abnorme anche in assenza di credibili motivazioni scientifiche. In 8 anni si è passati da circa 2.500 corsi di laurea e di diploma ad oltre 5.500 corsi di primo e secondo livello, spesso ulteriormente divisi in curricula.Il Governo auspica che le università procedano ad una netta riduzione da subito, anche prima che siano emanati i necessari provvedimenti ministeriali;
GIORNATA DI STUDIO «La qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche»
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A.3 rafforzare la laurea magistrale che non deve essere complemento quasi obbligato alla triennale, ma percorso formativo specialistico da intraprendere anche in fasi diverse della crescita professionale ed umana;
A.4 combattere la dispersione degli studenti, soprattutto dopo il primo anno: sono troppo numerosi gli iscritti che non si laureano e vanno quindi rafforzate le azioni di orientamento degli studenti nel delicato passaggio tra scuola superiore ed università. È inoltre essenziale dare impulso alla formazione integrativa per offrire più ampia libertà di scelta agli studenti;
A.5 incentivare i corsi di laurea e in particolare di laurea magistrale con insegnamenti in lingua straniera, anche in partenariato con istituzioni estere, sia per attrarre studenti da altri Paesi, sia per preparare i nostri alle sfide del mondo globale;
A.6 modificare le procedure di accesso ai corsi a numero programmato per renderle più affidabili ed omogenee agli standard internazionali;
A.7 sperimentare nuovi modelli di percorsi di studio a ciclo unico in presenza di specifiche esigenze di carattere scientifico e didattico;
A.8 avviare, in linea con gli impegni assunti in sede europea, le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi sulla base della qualità e della sostenibilità;
A.9 analizzare e valutare le sedi decentrate degli atenei, oggi troppo numerose e non sempre provviste dei necessari requisiti strutturali e qualitativi e verificare contestualmente la loro sostenibilità finanziaria;
A.10 proseguire e rafforzare le azioni intraprese per incentivare l’educazione tecnico‐scientifica. Il diritto allo studio Vanno aggiornate le norme sul diritto allo studio, che devono essere rese più efficaci e aderenti ai bisogni degli studenti e va dato un forte impulso alla diffusione dei prestiti d’onore. Il diritto allo studio è facilitare l’accesso ad una università qualitativamente rigorosa, capace di fornire strumenti di crescita personale e professionale. Un elemento chiave di questa strategia consiste nel portare lo studente verso le sedi universitarie e non viceversa. L’Italia sconta un ritardo storico nella costruzione di alloggi per studenti, con poco più di 54.000 posti letto disponibili nel sistema a fronte di circa 660.000 studenti fuori sede. Il decreto‐legge 180 stanzia per il 2009 65 milioni di euro aggiuntivi proprio per nuove residenze. Le azioni prioritarie:
B.1 rivedere le norme sul diritto allo studio per renderle più efficaci e aderenti ai bisogni degli studenti;
B.2 potenziare, in collaborazione con le Regioni, gli Enti locali, le Agenzie per il diritto allo studio e altri soggetti, pubblici e privati, le risorse destinate alla costruzione di residenze universitarie, al fine di incentivare la mobilità interna ed internazionale degli studenti;
B.3 rafforzare, in collaborazione con il sistema bancario, la disponibilità dei prestiti d’onore;
B.4 incrementare i corsi universitari in orario serale per far fronte alle esigenze degli studenti che lavorano, anche al fine di ridurre il fenomeno del fuori corso e dei non frequentanti;
B.5 favorire lo sviluppo della formazione continua lungo l’arco della vita, funzione indispensabile in un’economia avanzata e in rapida trasformazione.
Linee guida del Governo per l’Università
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Il merito e la valutazione L’allocazione delle risorse sulla base della qualità (della ricerca, dell’insegnamento e dei suoi risultati, dei servizi e delle strutture) è per il Governo il criterio fondante di un nuovo sistema universitario più libero e più responsabile, sia a livello centrale che nei singoli atenei. Già nel 2009 il 7% di tutti i fondi di finanziamento alle università sarà erogato su base valutativa e la percentuale è destinata a crescere rapidamente negli anni successivi per allinearci alla migliore prassi internazionale. L’obiettivo è infatti quello di raggiungere entro la legislatura il 30%. Al fine di rendere possibile il raggiungimento di questi obiettivi il Governo si sta adoperando per garantire al CIVR e al CNVSU, in attesa dell’entrata in funzione dell’ANVUR, le risorse necessarie per proseguire nella loro attività e per consentire al CIVR di avviare il secondo esercizio di Valutazione triennale della ricerca, da concludersi entro il 2009. La qualità della ricerca costituisce infatti un obiettivo imprescindibile per un sistema universitario serio e moderno. Le azioni prioritarie:
C.1 accelerare l’entrata in funzione dell’Agenzia della valutazione con piena trasparenza ed autonomia, a seguito delle modifiche regolamentari necessarie per renderla più efficiente ed incisiva;
C.2 predisporre, sulla base dell’esperienza già acquisita dal CIVR, un modello di valutazione delle strutture di ricerca, universitarie e non, che prenda in considerazione l’attività scienti fica di ogni dipartimento nel suo insieme e consenta quindi un’allocazione delle risorse su base qualitativa dipartimento per dipartimento;
C.3 attribuire da subito ai risultati della valutazione della ricerca un peso significativo nell’attribuzione delle risorse e nell’allocazione delle borse di dottorato e di nuovi posti da ricercatore.
La governance I tempi sono maturi per una modifica delle forme di governo degli atenei che rafforzi autonomia, democrazia e bilanciamento dei poteri, responsabilità chiare, valutazione dei risultati ed efficacia gestionale. L’attuale sistema, sedimentatosi in tempi molto diversi dagli attuali, implica evidenti difficoltà sia di indirizzo che di gestione e controllo. L’allocazione di una parte consistente delle risorse statali sulla base del merito implica che anche all’interno dei singoli atenei esse vengano ripartire con gli stessi criteri. Si tratta di una svolta determinante per il futuro delle università che può essere portata a termine con successo solo in presenza di una seria modifica delle strutture di governo. Un rinnovato modello di governante è indispensabile, poi, per impostare su base nuova il problema annoso del reclutamento e della carriera dei docenti e dei ricercatori. Quali che siano le modalità individuate, è opinione diffusa che solo una gestione degli atenei impostata sulla rigorosa valutazione dei risultati, sia per quanto riguarda la didattica che la ricerca, può favorire una selezione degli studiosi strettamente legata al merito. Per quanto difficile, quindi, la riforma della governance assume un’importanza centrale nel percorso verso un’università rinnovata. È anche opportuno riflettere sui modelli organizzativi e istituzionali adatti a un sistema universitario maturo e complesso, che include università di antichissima e recentissima istituzione, grandi e piccole, specialistiche e generalistiche, e in cui anche le università non statali dovranno garantire un’alta qualità del servizio formativo erogato e della ricerca scientifica in esse effettuata, secondo gli standard che verranno fissati dall’organo nazionale di valutazione. Il Governo intende completare la messa a punto delle norme che consentono alle università, a seguito di autonoma deliberazione, di assumere la forma giuridica di fondazioni, prevedendo in ogni caso che
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resti regolata per legge ai livelli attuali la contribuzione degli studenti, e che sia comunque garantito e sviluppato un robusto sistema di sostegno finanziario tramite borse di studio e altre forme di supporto. Al contempo, ogni ateneo dovrebbe riflettere liberamente su quale assetto sia più rispondente alla sua identità e ai suoi progetti, e impostare in ogni caso una profonda revisione dei meccanismi di governance al fine di rafforzare autonomia, responsabilità ed efficienza della gestione. Le azioni prioritarie:
D.1 richiedere agli atenei di adottare entro sei mesi un codice etico che individui tra l’altro i casi di incompatibilità e conflitto di interesse;
D.2 sviluppare negli atenei la cultura della accountability verso l’esterno, incentrata sulla comunicazione trasparente dei risultati ottenuti nelle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e dei finanziamenti esterni acquisiti; sulla riflessione sui costi, sulla sostenibilità di medio‐lungo periodo delle iniziative, sul valore patrimoniale degli atenei e sulle reali situazioni debitorie e creditore. Sono necessarie, tra l’altro, la rapida messa a punto di schemi contabili omogenei e la certificazione dei bilanci;
D.3 distinguere in modo netto tra le funzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riservando al primo il compito di rappresentare le istanze scientifiche e accademiche, al secondo quello di definire le linee di indirizzo per la pianificazione strategica dell’ateneo nel suo complesso e di assicurare una corretta e prudente gestione ispirata agli interessi generali, che devono quindi in esso prevalere;
D.4 eliminare la duplicazione di organi spesso pletorici e snellire i processi decisionali e, in particolare, integrare maggiormente la gestione della didattica e della ricerca attraverso processi di riorganizzazione dell’articolazione interna all’ateneo. L’attuale ripartizione di compiti tra Facoltà, Dipartimenti e Corsi di Laurea è causa di inefficienza e confusione;
D.5 ridefinire il ruolo del rettore, creando le condizioni affinché questi possa realmente assumere la piena responsabilità delle sue decisioni (chiaramente delineate nel programma elettorale) e porre in atto la difficile sintesi tra esigenze interne ed esterne spesso contrastanti, incanalandole in una strategia generale per l’eccellenza della ricerca, la qualità della didattica e l’innovazione amministrativa;
D.6 limitare a non più di due mandati e comunque un massimo di 6 e 8 anni rispettivamente, la permanenza in carica di presidi e rettori e prevedere che anche per questi ultimi il mandato non possa estendersi oltre la data di collocamento a riposo;
D.7 rafforzare la leadership istituzionale attraverso specifiche attività di formazione dei docenti interessati ad assumere incarichi direttivi;
D.8 rafforzare la funzione gestionale delle università, ponendo attenzione alla professionalizzazione di coloro cui competono responsabilità finanziarie, tecniche ed amministrative;
D.9 favorire i processi di aggregazione e riorganizzazione federale degli atenei su base regionale o macroregionale per offrire agli studenti un’educazione di qualità, evitare duplicazioni inutili di corsi, favorire la collaborazione nella ricerca e nella condivisione dei servizi.
Il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti I docenti sono il cuore e la mente dell’università. Purtroppo negli anni alcune esigenze corporative sono state anteposte a quelle degli studenti e dei giovani studiosi, con risultati che, paradossalmente, hanno fatto aumentare i costi della docenza e allo stesso tempo escluso molti giovani meritevoli dal
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mondo della ricerca. Nel 1998, prima della riforma dei concorsi, professori e ricercatori di ruolo erano meno di 50.000, oggi sono oltre 62.000: un aumento complessivo del 24%, ma per gli ordinari addirittura del 46%, a fronte di una crescita del 7% della popolazione studentesca. Gli ordinari sono più degli associati e poco meno dei ricercatori; l’età media di ingresso in tutti e tre i ruoli è troppo alta (più di 50 anni per gli ordinari, di 44 per gli associati, di 36 per i ricercatori): si tratta di una situazione abnorme e insostenibile. Il Governo ritiene indispensabile rompere il circolo vizioso in cui spesso si creano nuovi corsi per creare nuovi posti. La stretta sul turnover è in questo senso una misura di emergenza necessaria, soprattutto alla luce del fatto che saranno espletati nei prossimi mesi concorsi per l’attribuzione di oltre 3.700 idoneità da associato ed ordinario. Già nell’estate scorsa il Governo ha ribadito la sua ferma opposizione al meccanismo delle idoneità multiple, che si è rivelato negli anni fonte di deresponsabilizzazione e va quindi definitivamente abbandonato. Con il recente decreto‐legge 180 il Governo ha poi rimodulato il turnover per favorire al massimo il ricambio generazionale tramite l’assunzione di un numero elevato di giovani ricercatori e ha rivisto in via transitoria le regole per il reclutamento di docenti e ricercatori al fine di modificare un sistema criticato da ogni parte. E’ peraltro urgente una riflessione di ampio respiro su come riformare i meccanismi di reclutamento e lo stato giuridico per dare pieno riconoscimento, in ogni fase, al merito, allinearsi alle migliori pratiche internazionale e favorire al massimo la mobilità nazionale e internazionale degli studiosi con procedure efficienti e rigorose. In questa materia così delicata il Governo auspica in ogni caso un’ampia condivisione di obiettivi e di metodo con tutte le forze parlamentari. Le azioni prioritarie:
E.1 riflettere sull’assetto complessivo della carriera accademica, con particolare riferimento al ruolo d’ingresso e alle diverse caratterizzazioni che esso può assumere;
E.2 elaborare parametri condivisi di qualificazione scientifica per l’accesso ai diversi ruoli della docenza, anche con l’utilizzo, ove possibile, di indicatori di qualità scientifica internazionalmente riconosciuti e opportunamente calibrati (impact factor; citation index): il CUN è già al lavoro in questo senso;
E.3 incentivare la mobilità degli studiosi tra l’Italia e l’estero e tra le varie università italiane, prevedendo anche, se necessario, che l’avvio della carriera accademica debba svolgersi in una sede diversa da quella in cui si sono compiuti gli studi;
E.4 incentivare l’internazionalizzazione del corpo docente, condizione indispensabile per introdurre più innovazione nei nostri atenei ed attrarre studenti dall’estero;
E.5 dare priorità ad un nuovo meccanismo di reclutamento dei giovani ricercatori ispirato ai principi della Carta europea dei ricercatori e basato sulla valutazione del merito. La modifica già proposta in via transitoria dal Governo assicura da subito un maggior coinvolgimento della comunità scientifica nazionale ed elimina, allineandosi alla prassi internazionale, le prove d’esame;
E.6 ripensare il ruolo dei ricercatori universitari, il cui stato giuridico non è allineato alla funzione che la gran parte di essi effettivamente svolge nelle università;
E.7 riformare i meccanismi di selezione dei professori associati ed ordinari assicurando che entrambi avvengano sulla base del merito e nel rispetto di parametri di riferimento condivisi;
E.8 studiare la possibilità di prevedere modalità sperimentali di reclutamento più aderenti alle esigenze delle Scuole a statuto speciale o di altre istituzioni con caratteristiche simili;
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E.9 rivedere il meccanismo degli automatismi stipendiali, che non necessariamente premia la qualità della ricerca e l’impegno nella didattica, sostituendolo gradualmente con valutazioni periodiche dell’attività svolta;
E.10 ridefinire e ridurre in tempi rapidi i settori scientifico‐disciplinari, oggi troppo numerosi e frammentati, fonte di rigidità del sistema universitario e disincentivo alla ricerca interdisciplinare e innovativa;
Il dottorato di ricerca Nel contesto di un approccio rinnovato alla docenza e al reclutamento assume un’importanza particolare un ripensamento del dottorato di ricerca e del postdottorato. È importante che il valore scientifico del dottorato sia alto e internazionalmente riconosciuto come tale. Il dottorato costituisce infatti il grado più alto di specializzazione offerto dall’università, sia per chi intende dedicarsi alla ricerca (il dottorato deve diventare, di norma, requisito di accesso alla carriera universitaria), sia per chi desidera entrare nel mondo produttivo dotato di credenziali scientifiche di particolare peso. La situazione attuale presenta alcune evidenti criticità. I corsi di dottorato sono oltre 2.200, con una media di appena 5,6 iscritti per corso: si tratta di una frammentazione davvero eccessiva, che non consente di creare quella comunità di giovani studiosi impegnati in uno specifico ambito di ricerca che costituisce la vera forza dei dottorato. Il dottorato deve inoltre acquisire una dimensione sempre più internazionale e favorire la mobilità dei giovani. Oggi meno del 5% dei dottorandi attivi in Italia proviene dall’estero. E’ necessario intervenire su questo fronte e recepire prontamente le indicazioni che ci provengono dall’Europa in vista della creazione di una European Research Area volta a facilitare la libera circolazione degli studiosi. Le azioni prioritarie:
F.1 razionalizzare e riorganizzare i dottorati di ricerca, sia attraverso la riduzione del numero dei corsi attivato, sia attraverso il rafforzamento di scuole dottorali di ateneo dotate di massa critica, adeguate strutture per la ricerca ed elevati livelli di qualità e produttività scientifica;
F.2 collegare l’attivazione dei corsi di dottorato a precisi ed elevati requisiti, relativi sia alla qualità e alle dimensioni delle strutture e delle attrezzature di ricerca, sia alla qualità della ricerca prodotta, come valutata ora dal CIVR e in futuro dall’ANVUR;
F.3 predisporre nuove modalità di ammissione allineate con la prassi internazionale; F.4 ripensare la struttura e la durata del dottorato, che dovrebbe esser vincolata al raggiungi mento di verificabili risultati scientifici;
F.5 incentivare la dimensione internazionale dei programmi di dottorato per quanto riguarda la struttura, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati;
F.6 aumentare la quota di insegnamento strutturato all’interno dei programmi di dottorato;
F.7 promuovere la residenzialità dei dottorandi, anche al fine di incentivare la possibilità per i laureati di un ateneo di iscriversi al dottorato in una sede diversa da quella in cui hanno compiuto gli studi, condizione essenziale questa per favorire la circolazione delle idee e degli studiosi;
F.8 facilitare lo sviluppo di progetti di ricerca di altissima qualità, selezionati secondo i più avanzati standard internazionali, da parte di giovani studiosi che abbiano conseguito il dottorato. A tal fine il Ministero ha già stanziato per il 2009 un fondo di 50 milioni di euro. Il bando relativo è in fase di emanazione.
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Il valore legale del titolo di studio Il Governo ritiene indispensabile affrontare il tema del valore legale del titolo di studio. Si tratta infatti di un istituto le cui ragion d’essere, oggi, sembrano ad alcuni superate da una realtà in cui conta soprattutto poter fornire agli studenti, alle famiglie, ai datori di lavoro, dati certi sulla qualità dei corsi e delle strutture. La prospettiva, l’accreditamento, deve quindi farsi carico di garantire il valore sostanziale dei titoli rilasciati dagli atenei, superando una concezione formalistica che è anche causa non ultima di alcune degenerazioni del sistema. La responsabilità finanziaria La preoccupazione, più che comprensibile, legata al tema delle risorse, non deve distogliere dalla necessità di elaborare riforme in profondità. Negli ultimi dieci anni l’università ha vissuto una crescita tumultuosa e, quali che fossero le intenzioni di partenza, il risultato è un sistema che assorbe per gli stipendi quasi tutte le risorse che lo Stato gli affida ogni anno. Un cambiamento di rotta è urgente. Le azioni prioritarie:
G.1 incentivare l’adozione della contabilità economico‐patrimoniale. Questa è infatti uno strumento conoscitivo essenziale per gli atenei, i loro interlocutori esterni e il Ministero e consente l’individuazione di costi standard correlati al raggiungimento di precisi parametri qualitativi;
G.2 ridurre gradualmente l’incidenza della spesa per il personale al fine di liberare le risorse necessarie per le missioni fondamentali delle università;
G.3 rendere più restrittivo il vincolo da indebitamento;
G.4 non consentire la messa a bando di nuovi posti agli atenei che hanno superato il limite di legge nel rapporto tra assegni fissi e FFO;
G.5 aggiornare l’attuale modello di finanziamento per assegnare un peso maggiore alla qualità della didattica e della ricerca, accertate con la valutazione;
G.6 imporre agli atenei con bilanci in deficit, o che non rispettano gli attuali vincoli di legge, un piano concreto e rapido di rientro nella norma e predisporne il commissariamento in caso di inadempienza;
G.7 rivedere il rapporto tra le facoltà mediche, gli atenei e il sistema sanitario, al fine di raggiungere un equilibrio tra funzioni e costi.
Queste linee guida, insieme alle altre proposte che emergeranno dal confronto parlamentare e dalla discussione pubblica, saranno tradotte in disegni di legge, nella convinzione che le istituzioni della Repubblica sapranno essere al servizio del Paese e del suo futuro.
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TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2009 N.1
Testo coordinato della Legge 9 Gennaio 2009 N.1
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO‐LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N.180
Testo del decreto‐legge 10 novembre 2008, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale ‐ serie generale n. 263 del 10 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca». (GU n. 6 del 9‐1‐2009 )
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto‐legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca
1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di (( ciascun )) anno, hanno superato il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto‐legge (( 31 dicembre )) 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. (( Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto‐legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4‐bis, comma 17, decreto‐legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 1‐bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009. ))
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2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008‐2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009‐2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori (( a tempo determinato e indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, )) e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, (( l'autorizzazione di spesa )) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 (( e di euro )) 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico‐disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. (( Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico‐disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. )) Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del
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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
(( 6‐bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica. ))
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, (( illustrati e discussi davanti alla commissione, )) e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, (( da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
(( 8‐bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8‐ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati. ))
9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
Riferimenti normativi: ‐ Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto
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anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.». ‐ Si riporta il comma 1, dell'art. 12, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«1. Gli effetti dell'art. 5 del decreto‐legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 del decreto‐legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008». ‐ Si riporta il comma 1, dell'art. 3 del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007‐2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176:
«1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». ‐ Si riporta il comma 17, dell'art. 4‐bis del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini) convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
«17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'art. 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'art. 3, comma 1, del decreto‐legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato».
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‐ Si riporta il comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009». ‐ Si riporta il primo periodo del comma 13, dell'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«13. Per il triennio 2009‐2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650». ‐ Si riporta il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico‐amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente». ‐ Si riporta il comma 14, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari): «14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni
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vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma». ‐ Si riporta il comma 648 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008». ‐ Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394». ‐ Si riporta l'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
«Art. 2. (Procedure per la nomina in ruolo). ‐ 1. I regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico‐disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico‐disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico‐disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico‐disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
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3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico‐disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei
con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico‐addestrativo, l'attività svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico‐addestrativo, l'attività svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche; 2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del
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presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico‐disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti; h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico‐disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa; l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato; m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello». ‐ Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2000, n. 109». ‐ Si riporta il comma 1, dell'art. 16 del decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento». ‐ Si riporta il comma 1 dell'art. 74 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112: «1 Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
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modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) omissis; b) omissis; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.» ‐ Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale».
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COME ADERIRE AL GRUPPO ITALIANO DI IDRAULICA
Possono aderire al Gruppo, su domanda, come Membri Collettivi, i Dipartimenti e gli Istituti di Università Italiane, i Centri di Ricerca, gli Istituti di Ricerca nei quali operano ricercatori nelle discipline idrauliche. I Membri Collettivi comunicano, con cadenza annuale, gli elenchi delle persone ad esso afferenti (Professori, Ricercatori, Dottorandi, personale tecnico, assegnisti ecc.), che diventano, a tutti gli effetti, Membri del Gruppo. Possono altresì aderire al Gruppo, su domanda, come Membri Individuali, ricercatori nelle discipline di interesse del Gruppo, che svolgono la propria attività in sedi universitarie o in centri di ricerca costituiti presso altri Istituti o Enti. La quota annuale di adesione al gruppo per i Membri Collettivi:
con un numero di aderenti superiore a 20 è di 600 Euro; con un numero di aderenti compreso tra 7 e 20 è di 400 Euro; con un numero di aderenti inferiore a 7 è di 200 Euro.
La quota annuale di adesione al gruppo per i Membri Individuali è di 50 Euro. L’iscrizione al Gruppo consente:
di ottenere una riduzione sulla quota di iscrizione al Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche;
di accedere all’area riservata del sito web del GII; di partecipare all’elezione degli organi direttivi; di ricevere le informazioni inviate periodicamente dagli organi direttivi; di ricevere l’invito a partecipare alle iniziative promosse dal GII o ad esso
riconducibili. Metodi di pagamento Bonifico bancario intestato a: Gruppo Italiano di Idraulica Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Rende (CS) C/C: 000000044523 ABI: 01030 CAB: 80880 CIN: V IBAN: IT 58 V 01030 80880 000000044523