Gianluca Arcidiacono Dottore Commercialista Moltrasio, 12 – 13 Ottobre 2007 LE SOLUZIONI...
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Gianluca Arcidiacono
Dottore Commercialista
Gianluca Arcidiacono
Dottore Commercialista
Moltrasio, 12 – 13 Ottobre 2007
LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE
PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DI IMPRESA
LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE
PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DI IMPRESA
RISOLUZIONE PRIVATISTICA DELLA CRISI DI IMPRESA
SCOPISCOPI
Evitare il ricorso ad una procedura concorsuale
Cercare, attraverso un processo di ristrutturazione del debito, di ridare nuovo vigore all’attività di Impresa
CRISI D'IMPRESA
(DEFINIZIONE)
E‘ un insieme di più eventi negativi che si vengono a generare in un periodo di
tempo limitato e per cui è sempre difficile determinare l‘incidenza con cui
ciascun accadimento vi abbia effettivamente concorso
CAUSE DELLA CRISI
SOGGETTIVESOGGETTIVE OGGETTIVEOGGETTIVE
Interne all’Impresa e collegabili a responsabilità proprie dell’Imprenditore e del suo Management
Non influenzate dalla gestione dell’Impresa
a) Scelte strategiche/operative sbagliate o inopportune
b) Inadeguatezza ed approssimazione nella gestione di Impresa
c) Scarsa imprenditorialità
d) Cattivo uso delle risorse disponibili
a) Imprevedibili
b) Incontrollabili
c) Non imputabili a incapacità operativa-gestionale dell’Imprenditore e del suo staff
POSSIBILI RISOLUZIONI
1)PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA1)PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA
Predisposizione di processi finalizzati alla rimozionedelle cause che hanno generato lo stato di crisi
2) LIQUIDARE LA SOCIETA’2) LIQUIDARE LA SOCIETA’Mettere in atto procedure di liquidazione per un maggior soddisfacimento dei creditori rispetto ad un ricorso alle procedure concorsuali
ELEMENTI RICORRENTI NELL’IMPRESA IN CRISI
Grave tensione di liquidità
Elevato indebitamento
Rischio di insolvenza latente
Patrimonio netto negativo
Banche
Fornitori
Erario
congelamento dell’operatività
forniture pagate alla consegna
imposte e contributi arretrati non pagati con aggravio di sanzioni ed interessi
richiesta di rientro
rilascio di nuove garanzie
Ricerca di nuove fonti di finanziamento
Demotivazione del Management
Possibili rami di azienda e assets di interesse sul mercato
Interesse a non ricorrere ad una procedura concorsuale
Non limitato al solo Imprenditore ma a buona parte del ceto creditorio
POSSIBILI STRUMENTI PER IL TENTATIVO DI RISOLUZIONE DELLA
CRISI DI IMPRESA
Ricorso ad una procedura di concordato stragiudiziale (di difficile realizzazione nei suoi presupposti originari)
Ex art. 182 bis L.F.
PIANO DI RISANAMENTO PIANO DI RISANAMENTO
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DELDEBITOACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DELDEBITO
REQUISITI DEL CONSULENTE
ART. 67 3° comma lett. D L.F. e ART. 28 lett. A e B L.F.
Considerato il livello di professionalità e la criticità dell’incarico assegnato è opportuno che anche il consulente rispecchi i requisiti previsti dall’art. 28 L.F. e quindi:
Iscritto al registro dei Revisori Contabili
Avvocati
Dottori Commercialisti
Ragionieri
Ragionieri Commercialisti
Studi Associati
Società tra Professionisti
INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE IN CASO DI RICORSO ALL’ART. 182 BIS
L.F.
Valutazioni dell’Imprenditore sulla opportunità di avvalersi di due consulenti
Svolge attività di contatto con il ceto creditorio per rassicurarlo sulla validità del piano proposto e per ottenere l’adesione
Predispone (ex art. 182 bis L.F.) una relazione da allegare all’accordo esprimendo una sua valutazione circa la sua attuabilità e possibilità
CONSULENTE CONSULENTE ESPERTO ESPERTO
COMPITI DEL CONSULENTE
Politica di contenimento del passivo
Ristrutturazione dell’attivo
Convincere i creditori ad una parziale rinuncia del credito
Contenere i costi gestionali
Cessione di assets
Affitto e cessione di rami d’azienda
Convertire crediti e magazzino in liquidità
A) VALUTARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI RISANAMENTO
A) VALUTARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI RISANAMENTO
AI FORNITORI:1) Non azionare il recupero del credito 2) Accettare i presupposti della procedura (tempi e %)3) Non congelare le forniture
AL SISTEMA BANCARIO:• Congelamento oneri finanziari• Non escussione delle garanzie a suo tempo prestate
dall’imprenditore e/o soggetti terzi a lui collegati• Concessioni di nuove linee di credito • Commutazione del debito in capitale
B) INDIVIDUARE INTERVENTI RIVOLTI ALLA RIMOZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA, RICHIEDENDO:
B) INDIVIDUARE INTERVENTI RIVOLTI ALLA RIMOZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA, RICHIEDENDO:
C) RICERCARE IL CONSENSO DEI CREDITORI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
C) RICERCARE IL CONSENSO DEI CREDITORI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
OPERATIVITA’ DEL CONSULENTEI PRIMI APPROCCI CON LA SOCIETA’
Fornire notizie circa l’attuale stato della società
Esprimere pareri motivati circa le cause di dissesto
Disporre di situazioni contabili aggiornate
Raccogliere informazioni
Visionare i dati contabili messi a disposizione dalla Società
Verificare l’esistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi
IMPRENDITORE E SUO STAFF
IMPRENDITORE E SUO STAFF
CONSULENTECONSULENTE
Raccogliere informazioni
Cause di dissesto
Attuale situazione societaria
Intendimenti della Società
Rapporti in essere con Banche, Fornitori e altri Creditori
Visionare i dati contabili messi a disposizione
dalla Società
Prima disamina dellasituazione contabile
Verificare l’esistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi
ASSENZA DI ASSENZA DI PRESUPPOSTIPRESUPPOSTI
a) Predisposizione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F.
b) Fallimento in proprio come previsto ex art. 6 L.F.
ESISTENZA DEI ESISTENZA DEI PRESUPPOSTIPRESUPPOSTI
a) Accettazione del mandato
Tentativo di ristrutturazione della attuale struttura aziendale con ritorno in bonis
Liquidazione della Società concessazione delle attività
Affitto d’azienda
Cessione dei singoli assets
Conversione dei crediti in liquidità
ELEMENTI DA NON SOTTOVALUTARE
1) IL FATTORE TEMPO gioca contro 1) IL FATTORE TEMPO gioca contro lala risoluzione risoluzione della crisi della crisi
a) Rischi di peggioramento della situazione debitoria
b) Maggior nervosismo tra i creditori
Lettere legaliDecreti ingiuntiviIstanze di fallimento
2)2) IL FRAZIONAMENTO DEL CETO CREDITORIOIL FRAZIONAMENTO DEL CETO CREDITORIO
Maggiore è il numero dei creditori, maggiore sarà l’impegno richiesto al consulente per rappresentare la validità della proposta formulata e per raccogliere la percentuale di adesioni richiesta (60% monte crediti – ex art. 182 bis L.F.)
3) L’ENTITA’ DELL’ATTIVO DISPONIBILE3) L’ENTITA’ DELL’ATTIVO DISPONIBILE
Valutato a valori di realizzo e destinato al soddisfacimento del ceto creditorio
SPECIFICHE MANSIONI DEL CONSULENTE
Predisporre una situazione patrimoniale rettificata sulla base dei dati contabili messi a disposizione dalla Società
VALORIZZAZIONE VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVODELL’ATTIVO in base ad un criterio di prudenzialità e di presumibile realizzo
Esperti Immobiliari
ASSISTENZAASSISTENZA Responsabile Commerciale: Vendita / Magazzino
Personale addetto al Recupero Crediti
VALORI DEL PASSIVOVALORI DEL PASSIVO – Sono le risultanze espresse dalla contabilità, confrontate con quelle comunicate dai singoli Creditori
AVVIO DELLA FASE OPERATIVA
1) L’assunzione del mandato da parte del consulente
2) Lo stato di crisi dell’impresa3) Il tentativo di risoluzione della crisi4) La richiesta dei saldi contabili debitori
FASE A - PREDISPOSIZIONE DELLA LETTERA AI CREDITORI per comunicare:FASE A - PREDISPOSIZIONE DELLA
LETTERA AI CREDITORI per comunicare:
FORNITORI Contatti telefonici o personali con ilsingolo Creditore
Il Creditore deve essere rassicurato
e convinto:a) della validità della proposta
che gli viene sottopostab) dell’attendibilità
dell’interlocutore che gliela sottopone
c) sull’effettiva possibilità di recupero del suo credito in tempi più contenuti ed in % più congrue rispetto ad una procedura concorsuale
FASE B - CONTATTI CON I CREDITORI FASE B - CONTATTI CON I CREDITORI
BANCHE Incontri collegiali I singoliIstituti si confrontano
a) Atteggiamento da assumere verso la Società
e verso l’Imprenditoreb) Indicazione di privilegi acquisiti nel tempo
dai singoli Istituti (garanzie, ipoteche, fidejussioni)
c) Volontà di sostenere ancora l’Impresa in crisi
d) Come trattare i creditori finanziari marginali (eventuale stralcio delle posizioni minori)
e) Disponibilità al congelamento degli oneri finanziari alla data richiesta dalla convenzione
REGOLA I RAPPORTI IN ESSERE TRA L’IMPRESA ED I CREDITORI NEL CORSO DELLA
PROCEDURA
FASE C - LA CONVENZIONEFASE C - LA CONVENZIONE
FINALITA’ Massimizzare la % di rientro da destinare al ceto
creditorioattraverso:
a) Una corretta valorizzazione ed una eventuale successiva liquidazione delle attività
b) Un contemporaneo contenimento dei costi della proceduraOttenere il congelamento degli oneri finanziari
Evitare l’incremento dello stato di dissesto (escussione garanzie, consolidamento ipoteche) rendendo irreversibile la crisi d’Impresa ed inevitabile il ricorso alle procedure concorsuali
FINALITA’
Evitare il rischio del fallimento mediante la parziale e concordata
eliminazione dello stato di insolvenza
Negoziare un termine entro cui congelare gli attacchi mossi al patrimonio dell’Impresa, solo in caso di piano di risanamento (ex concordato stragiudiziale puro e non ex art. 182 bis L.F.)
CONTENUTI
Indicare le maggioranze in percentuale sul passivo accertato
entro cui la convenzione debba ritenersi accolta (60% in caso di
ricorso all’ex art. 182 bis L.F.)Contenere una situazione contabile predisposta dall’Impresa e prudenzialmente rettificata dal consulente: valori di realizzo dell’attivo / composizione del passivoIndicare le percentuali concordatarie che verranno offerte al ceto creditorio
Contenere allegata la scheda di adesione
ESITO DELLA PROPOSTA
Adesione di un numero di creditori costituenti almeno il 60% del passivo accertato
Presupposto per la nomina dell’esperto e per la successiva predisposizione della relazione in conformità all’ex art. 182 bis L.F.
Ricorso alle procedure concorsuali
Accettazione dellaconvenzioneAccettazione dellaconvenzione
Mancata accettazione
della convenzione
Mancata accettazione
della convenzione
ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE
L’Imprenditore assistito dal consulente provvederà:• Alla liquidazione dell’attivo a valori di realizzo• Al pagamento del passivo nei tempi e % previsti dalla convenzione• Al convincimento e/o pagamento “al meglio”dei creditori dissenzienti• Presupposto per la nomina dell’esperto• Autenticazione delle firme dei creditori aderenti
PIANO DI RISANAMENTO
Procedura di concordato
stragiudiziale “puro”
PIANO DI RISANAMENTO
Procedura di concordato
stragiudiziale “puro”
ACCORDO DIRISTRUTTURAZIONE
deldebito ex art. 182 bis
L.F.
ACCORDO DIRISTRUTTURAZIONE
deldebito ex art. 182 bis
L.F.
EFFETTI DELL’ACCORDO SUI CREDITORI
in caso di applicazione dell’ex art. 182 bis L.F.
• Non possono più agire nei confronti dell’Impresa • Verranno soddisfatti nelle misure concordate e nei tempi previsti dall’accordo
• Devono essere integralmente pagati alle scadenze previste• Mantengono il diritto di agire in caso di mancato pagamento, salvo la moratoria di 60 gg come da 3° comma ex art. 182 bis L.F.
CREDITORI ADERENTICREDITORI ADERENTI
CREDITORI NON ADERENTI
CREDITORI NON ADERENTI
Transazione fiscale (ex art. 182 ter L.F.) proponibile nella fase di trattativa antecedente la stipula dell’accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis L.F.)
CREDITORE ERARIOCREDITORE ERARIO
NOVITA’ INTRODOTTA DAL RECENTE DECRETO LEGGE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
REQUISITI DELL’ESPERTO
GLI STESSI DEL CONSULENTE
Art. 67 L.F. e Art. 28 lettere a) e b) L.F.
Iscritto al registro dei revisori contabili
AvvocatiDottori CommercialistiRagionieri Ragionieri CommercialistiStudi AssociatiSocietà tra Professionisti
PREDISPOSIZIONE RELAZIONEDELL’ESPERTO (ex art. 182 bis
L.F.)
Deve attestare l’attuabilità dell’accordo stipulato con i
creditori con esplicito riferimento alla sua idoneità ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori estraneiL’Impresa dovrà essere in grado, per i creditori non
aderenti, di onorare i debiti già scaduti o immediatamente alla scadenza
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
LA DOMANDA DEVE ESSERE APPROVATA DAI SOCI E DAGLI
AMMINISTRATORI E DEVE CONTENERE:
- Documentazione ex art. 161 comma 2 e 3 L.F.
- Accordo già raggiunto con il 60%
- Relazione dell’esperto
DEPOSITO DELLA DOMANDA IN TRIBUNALEDEPOSITO DELLA DOMANDA IN TRIBUNALE
AZIONE REVOCATORIAIn caso di accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182
bis L.F.)ART. 67 COMMA 3, LETTERA E L.F.
Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, ipagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzionedell’accordo omologato ai sensi dell’ex art. 182 bis
L.F.
Esenzione collegata all’avvenuta omologa da parte del
tribunale
AZIONE REVOCATORIAIn caso di piano di risanamento
ART. 67 COMMA 3, LETTERA D L.F.
Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le
garanzie concesse in esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoriadell’Impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazionefinanziariaEsenzione collegata all’attestazione della ragionevolezza
delpiano di risanamento attestata da un consulente
(revisorecontabile con i requisiti di cui all’art 28 lett. a e b L.F.)