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Gianluca Arcidiacono Dottore Commercialista Moltrasio, 12 – 13 Ottobre 2007 LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

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Gianluca Arcidiacono

Dottore Commercialista

Gianluca Arcidiacono

Dottore Commercialista

Moltrasio, 12 – 13 Ottobre 2007

LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE

PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DI IMPRESA

LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE

PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DI IMPRESA

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RISOLUZIONE PRIVATISTICA DELLA CRISI DI IMPRESA

SCOPISCOPI

Evitare il ricorso ad una procedura concorsuale

Cercare, attraverso un processo di ristrutturazione del debito, di ridare nuovo vigore all’attività di Impresa

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CRISI D'IMPRESA

(DEFINIZIONE)

E‘ un insieme di più eventi negativi che si vengono a generare in un periodo di

tempo limitato e per cui è sempre difficile determinare l‘incidenza con cui

ciascun accadimento vi abbia effettivamente concorso

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CAUSE DELLA CRISI

SOGGETTIVESOGGETTIVE OGGETTIVEOGGETTIVE

Interne all’Impresa e collegabili a responsabilità proprie dell’Imprenditore e del suo Management

Non influenzate dalla gestione dell’Impresa

a) Scelte strategiche/operative sbagliate o inopportune

b) Inadeguatezza ed approssimazione nella gestione di Impresa

c) Scarsa imprenditorialità

d) Cattivo uso delle risorse disponibili

a) Imprevedibili

b) Incontrollabili

c) Non imputabili a incapacità operativa-gestionale dell’Imprenditore e del suo staff

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POSSIBILI RISOLUZIONI

1)PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA1)PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA

Predisposizione di processi finalizzati alla rimozionedelle cause che hanno generato lo stato di crisi

2) LIQUIDARE LA SOCIETA’2) LIQUIDARE LA SOCIETA’Mettere in atto procedure di liquidazione per un maggior soddisfacimento dei creditori rispetto ad un ricorso alle procedure concorsuali

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ELEMENTI RICORRENTI NELL’IMPRESA IN CRISI

Grave tensione di liquidità

Elevato indebitamento

Rischio di insolvenza latente

Patrimonio netto negativo

Banche

Fornitori

Erario

congelamento dell’operatività

forniture pagate alla consegna

imposte e contributi arretrati non pagati con aggravio di sanzioni ed interessi

richiesta di rientro

rilascio di nuove garanzie

Ricerca di nuove fonti di finanziamento

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Demotivazione del Management

Possibili rami di azienda e assets di interesse sul mercato

Interesse a non ricorrere ad una procedura concorsuale

Non limitato al solo Imprenditore ma a buona parte del ceto creditorio

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POSSIBILI STRUMENTI PER IL TENTATIVO DI RISOLUZIONE DELLA

CRISI DI IMPRESA

Ricorso ad una procedura di concordato stragiudiziale (di difficile realizzazione nei suoi presupposti originari)

Ex art. 182 bis L.F.

PIANO DI RISANAMENTO PIANO DI RISANAMENTO

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DELDEBITOACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DELDEBITO

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REQUISITI DEL CONSULENTE

ART. 67 3° comma lett. D L.F. e ART. 28 lett. A e B L.F.

Considerato il livello di professionalità e la criticità dell’incarico assegnato è opportuno che anche il consulente rispecchi i requisiti previsti dall’art. 28 L.F. e quindi:

Iscritto al registro dei Revisori Contabili

Avvocati

Dottori Commercialisti

Ragionieri

Ragionieri Commercialisti

Studi Associati

Società tra Professionisti

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INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE IN CASO DI RICORSO ALL’ART. 182 BIS

L.F.

Valutazioni dell’Imprenditore sulla opportunità di avvalersi di due consulenti

Svolge attività di contatto con il ceto creditorio per rassicurarlo sulla validità del piano proposto e per ottenere l’adesione

Predispone (ex art. 182 bis L.F.) una relazione da allegare all’accordo esprimendo una sua valutazione circa la sua attuabilità e possibilità

CONSULENTE CONSULENTE ESPERTO ESPERTO

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COMPITI DEL CONSULENTE

Politica di contenimento del passivo

Ristrutturazione dell’attivo

Convincere i creditori ad una parziale rinuncia del credito

Contenere i costi gestionali

Cessione di assets

Affitto e cessione di rami d’azienda

Convertire crediti e magazzino in liquidità

A) VALUTARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI RISANAMENTO

A) VALUTARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI RISANAMENTO

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AI FORNITORI:1) Non azionare il recupero del credito 2) Accettare i presupposti della procedura (tempi e %)3) Non congelare le forniture

AL SISTEMA BANCARIO:• Congelamento oneri finanziari• Non escussione delle garanzie a suo tempo prestate

dall’imprenditore e/o soggetti terzi a lui collegati• Concessioni di nuove linee di credito • Commutazione del debito in capitale

B) INDIVIDUARE INTERVENTI RIVOLTI ALLA RIMOZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA, RICHIEDENDO:

B) INDIVIDUARE INTERVENTI RIVOLTI ALLA RIMOZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA, RICHIEDENDO:

C) RICERCARE IL CONSENSO DEI CREDITORI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

C) RICERCARE IL CONSENSO DEI CREDITORI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

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OPERATIVITA’ DEL CONSULENTEI PRIMI APPROCCI CON LA SOCIETA’

Fornire notizie circa l’attuale stato della società

Esprimere pareri motivati circa le cause di dissesto

Disporre di situazioni contabili aggiornate

Raccogliere informazioni

Visionare i dati contabili messi a disposizione dalla Società

Verificare l’esistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi

IMPRENDITORE E SUO STAFF

IMPRENDITORE E SUO STAFF

CONSULENTECONSULENTE

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Raccogliere informazioni

Cause di dissesto

Attuale situazione societaria

Intendimenti della Società

Rapporti in essere con Banche, Fornitori e altri Creditori

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Visionare i dati contabili messi a disposizione

dalla Società

Prima disamina dellasituazione contabile

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Verificare l’esistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi

ASSENZA DI ASSENZA DI PRESUPPOSTIPRESUPPOSTI

a) Predisposizione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F.

b) Fallimento in proprio come previsto ex art. 6 L.F.

ESISTENZA DEI ESISTENZA DEI PRESUPPOSTIPRESUPPOSTI

a) Accettazione del mandato

Tentativo di ristrutturazione della attuale struttura aziendale con ritorno in bonis

Liquidazione della Società concessazione delle attività

Affitto d’azienda

Cessione dei singoli assets

Conversione dei crediti in liquidità

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ELEMENTI DA NON SOTTOVALUTARE

1) IL FATTORE TEMPO gioca contro 1) IL FATTORE TEMPO gioca contro lala risoluzione risoluzione della crisi della crisi

a) Rischi di peggioramento della situazione debitoria

b) Maggior nervosismo tra i creditori

Lettere legaliDecreti ingiuntiviIstanze di fallimento

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2)2) IL FRAZIONAMENTO DEL CETO CREDITORIOIL FRAZIONAMENTO DEL CETO CREDITORIO

Maggiore è il numero dei creditori, maggiore sarà l’impegno richiesto al consulente per rappresentare la validità della proposta formulata e per raccogliere la percentuale di adesioni richiesta (60% monte crediti – ex art. 182 bis L.F.)

3) L’ENTITA’ DELL’ATTIVO DISPONIBILE3) L’ENTITA’ DELL’ATTIVO DISPONIBILE

Valutato a valori di realizzo e destinato al soddisfacimento del ceto creditorio

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SPECIFICHE MANSIONI DEL CONSULENTE

Predisporre una situazione patrimoniale rettificata sulla base dei dati contabili messi a disposizione dalla Società

VALORIZZAZIONE VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVODELL’ATTIVO in base ad un criterio di prudenzialità e di presumibile realizzo

Esperti Immobiliari

ASSISTENZAASSISTENZA Responsabile Commerciale: Vendita / Magazzino

Personale addetto al Recupero Crediti

VALORI DEL PASSIVOVALORI DEL PASSIVO – Sono le risultanze espresse dalla contabilità, confrontate con quelle comunicate dai singoli Creditori

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AVVIO DELLA FASE OPERATIVA

1) L’assunzione del mandato da parte del consulente

2) Lo stato di crisi dell’impresa3) Il tentativo di risoluzione della crisi4) La richiesta dei saldi contabili debitori

FASE A - PREDISPOSIZIONE DELLA LETTERA AI CREDITORI per comunicare:FASE A - PREDISPOSIZIONE DELLA

LETTERA AI CREDITORI per comunicare:

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FORNITORI Contatti telefonici o personali con ilsingolo Creditore

Il Creditore deve essere rassicurato

e convinto:a) della validità della proposta

che gli viene sottopostab) dell’attendibilità

dell’interlocutore che gliela sottopone

c) sull’effettiva possibilità di recupero del suo credito in tempi più contenuti ed in % più congrue rispetto ad una procedura concorsuale

FASE B - CONTATTI CON I CREDITORI FASE B - CONTATTI CON I CREDITORI

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BANCHE Incontri collegiali I singoliIstituti si confrontano

a) Atteggiamento da assumere verso la Società

e verso l’Imprenditoreb) Indicazione di privilegi acquisiti nel tempo

dai singoli Istituti (garanzie, ipoteche, fidejussioni)

c) Volontà di sostenere ancora l’Impresa in crisi

d) Come trattare i creditori finanziari marginali (eventuale stralcio delle posizioni minori)

e) Disponibilità al congelamento degli oneri finanziari alla data richiesta dalla convenzione

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REGOLA I RAPPORTI IN ESSERE TRA L’IMPRESA ED I CREDITORI NEL CORSO DELLA

PROCEDURA

FASE C - LA CONVENZIONEFASE C - LA CONVENZIONE

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FINALITA’ Massimizzare la % di rientro da destinare al ceto

creditorioattraverso:

a) Una corretta valorizzazione ed una eventuale successiva liquidazione delle attività

b) Un contemporaneo contenimento dei costi della proceduraOttenere il congelamento degli oneri finanziari

Evitare l’incremento dello stato di dissesto (escussione garanzie, consolidamento ipoteche) rendendo irreversibile la crisi d’Impresa ed inevitabile il ricorso alle procedure concorsuali

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FINALITA’

Evitare il rischio del fallimento mediante la parziale e concordata

eliminazione dello stato di insolvenza

Negoziare un termine entro cui congelare gli attacchi mossi al patrimonio dell’Impresa, solo in caso di piano di risanamento (ex concordato stragiudiziale puro e non ex art. 182 bis L.F.)

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CONTENUTI

Indicare le maggioranze in percentuale sul passivo accertato

entro cui la convenzione debba ritenersi accolta (60% in caso di

ricorso all’ex art. 182 bis L.F.)Contenere una situazione contabile predisposta dall’Impresa e prudenzialmente rettificata dal consulente: valori di realizzo dell’attivo / composizione del passivoIndicare le percentuali concordatarie che verranno offerte al ceto creditorio

Contenere allegata la scheda di adesione

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ESITO DELLA PROPOSTA

Adesione di un numero di creditori costituenti almeno il 60% del passivo accertato

Presupposto per la nomina dell’esperto e per la successiva predisposizione della relazione in conformità all’ex art. 182 bis L.F.

Ricorso alle procedure concorsuali

Accettazione dellaconvenzioneAccettazione dellaconvenzione

Mancata accettazione

della convenzione

Mancata accettazione

della convenzione

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ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE

L’Imprenditore assistito dal consulente provvederà:• Alla liquidazione dell’attivo a valori di realizzo• Al pagamento del passivo nei tempi e % previsti dalla convenzione• Al convincimento e/o pagamento “al meglio”dei creditori dissenzienti• Presupposto per la nomina dell’esperto• Autenticazione delle firme dei creditori aderenti

PIANO DI RISANAMENTO

Procedura di concordato

stragiudiziale “puro”

PIANO DI RISANAMENTO

Procedura di concordato

stragiudiziale “puro”

ACCORDO DIRISTRUTTURAZIONE

deldebito ex art. 182 bis

L.F.

ACCORDO DIRISTRUTTURAZIONE

deldebito ex art. 182 bis

L.F.

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EFFETTI DELL’ACCORDO SUI CREDITORI

in caso di applicazione dell’ex art. 182 bis L.F.

• Non possono più agire nei confronti dell’Impresa • Verranno soddisfatti nelle misure concordate e nei tempi previsti dall’accordo

• Devono essere integralmente pagati alle scadenze previste• Mantengono il diritto di agire in caso di mancato pagamento, salvo la moratoria di 60 gg come da 3° comma ex art. 182 bis L.F.

CREDITORI ADERENTICREDITORI ADERENTI

CREDITORI NON ADERENTI

CREDITORI NON ADERENTI

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Transazione fiscale (ex art. 182 ter L.F.) proponibile nella fase di trattativa antecedente la stipula dell’accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis L.F.)

CREDITORE ERARIOCREDITORE ERARIO

NOVITA’ INTRODOTTA DAL RECENTE DECRETO LEGGE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

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REQUISITI DELL’ESPERTO

GLI STESSI DEL CONSULENTE

Art. 67 L.F. e Art. 28 lettere a) e b) L.F.

Iscritto al registro dei revisori contabili

AvvocatiDottori CommercialistiRagionieri Ragionieri CommercialistiStudi AssociatiSocietà tra Professionisti

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PREDISPOSIZIONE RELAZIONEDELL’ESPERTO (ex art. 182 bis

L.F.)

Deve attestare l’attuabilità dell’accordo stipulato con i

creditori con esplicito riferimento alla sua idoneità ad

assicurare il regolare pagamento dei creditori estraneiL’Impresa dovrà essere in grado, per i creditori non

aderenti, di onorare i debiti già scaduti o immediatamente alla scadenza

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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

LA DOMANDA DEVE ESSERE APPROVATA DAI SOCI E DAGLI

AMMINISTRATORI E DEVE CONTENERE:

- Documentazione ex art. 161 comma 2 e 3 L.F.

- Accordo già raggiunto con il 60%

- Relazione dell’esperto

DEPOSITO DELLA DOMANDA IN TRIBUNALEDEPOSITO DELLA DOMANDA IN TRIBUNALE

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AZIONE REVOCATORIAIn caso di accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182

bis L.F.)ART. 67 COMMA 3, LETTERA E L.F.

Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, ipagamenti e le garanzie posti in essere in

esecuzionedell’accordo omologato ai sensi dell’ex art. 182 bis

L.F.

Esenzione collegata all’avvenuta omologa da parte del

tribunale

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AZIONE REVOCATORIAIn caso di piano di risanamento

ART. 67 COMMA 3, LETTERA D L.F.

Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le

garanzie concesse in esecuzione di un piano che appaia idoneo a

consentire il risanamento della esposizione debitoriadell’Impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua

situazionefinanziariaEsenzione collegata all’attestazione della ragionevolezza

delpiano di risanamento attestata da un consulente

(revisorecontabile con i requisiti di cui all’art 28 lett. a e b L.F.)