GGDModena4 | Diritto e Web 2.0 | Cyber Crimes

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È indiscutibile che il web sia fonte di tante opportunità ma, a volte, se non lo si conosce, può diventare anche causa di potenziali “grattacapi”. Probabilmente vi è capitato diverse volte di imbattervi in problematiche giuridiche connesse alla rete sia che voi lavoriate utilizzando questo strumento o anche solo che ci trascorriate parte del vostro tempo libero. Forse non ne siamo del tutto consapevoli, ma ogni “azione” che facciamo sul web potrebbe avere delle conseguenze giuridiche che spesso ignoriamo. Alla GGDModena4 abbiamo cercato di chiarirci le idee su gran parte degli aspetti legali connessi al web. Questa presentazione è sui Cyber Crimes.

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#GGDModena4Diritto e Web 2.0

10 aprile 2014

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CYBER CRIMESAVV. ANNALISA TIRONI

Via Scarlatti n. 85 - 41.122 ModenaTelefono e fax 059/ 284768 – 333/7303661

E mail [email protected]

(Slides da considerarsi parti integranti dell’esposizione del 10/04/2014)

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ART. 615 ter C.P.

Chiunque abusivamente si introduce in unsistema informatico o telematico protetto da

misure di sicurezza ovvero vi si mantienecontro la volontà espressa o tacita di chi ha il

diritto di escluderlo, è punito con la reclusionefino a tre anni.

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La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

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CASS. PEN. Sez. Un., 7 febbraio 2012

• Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso.

• Rimangono invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema.

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ART. 615 quater C.P.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare adaltri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica oconsegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad unsistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ocomunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, èpunito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164,00euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa dacinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove eurose ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quartocomma dell'articolo 617quater.

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ART. 594 C.P. INGIURIA

• Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

• Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

• La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

• Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

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ART. 595 C.P. DIFFAMAZIONE• Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,

comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

• Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

• Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

• Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

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