GESTIONE DELLE EMERGENZE · GESTIONE DELLE EMERGENZE Salvo le attività previste dall'allegato I...

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Articolo 43 - Disposizioni generaliArticolo 43 - Disposizioni generali1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, 1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:comma 1, lettera t), il datore di lavoro:a) organizza i necessari rapporti con i servizi a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;dell’emergenza;b) designa preventivamente i lavoratori di cui b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) (ADDETTI);all’articolo 18, comma 1, lettera b) (ADDETTI);c) informa tutti i lavoratori che possono essere c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;misure predisposte e i comportamenti da adottare;

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d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;immediatamente il luogo di lavoro;e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

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e-bis) garantisce la presenza di mezzi di e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazioneautomatici, individuati in relazione alla valutazionedei rischi.dei rischi.

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2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all’articolo 46.criteri previsti nei Decreti di cui all’articolo 46.(10 marzo 1998)(10 marzo 1998)

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3. I lavoratori non possono, se non per giustificato 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svoltadella Difesa la formazione specifica svoltapresso gli istituti o la scuole della stessa presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.addetto alla gestione delle emergenze.

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4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.grave ed immediato.

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Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediatograve e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.dannosa.

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2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, apuò subire pregiudizio per tale azione, ameno che non abbia commesso una grave meno che non abbia commesso una grave negligenza.negligenza.

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Articolo 46 - Prevenzione incendiArticolo 46 - Prevenzione incendi1. La prevenzione incendi è la funzione di 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.beni e dell’ambiente.

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2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.dei lavoratori.

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3. Fermo restando quanto previsto dal decreto 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (certificato legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (certificato prevenzione incendi) e dalle disposizioni prevenzione incendi) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:quali sono definiti:

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a) i criteri diretti atti ad individuare:a) i criteri diretti atti ad individuare:1) misure intese ad evitare l’insorgere di un 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;esso si verifichi;2) misure precauzionali di esercizio;2) misure precauzionali di esercizio;3) metodi di controllo e manutenzione degli 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;impianti e delle attrezzature antincendio;4) criteri per la gestione delle emergenze;4) criteri per la gestione delle emergenze;b) le caratteristiche dello specifico servizio di b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua requisiti del personale addetto e la sua formazione.formazione.

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4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, 4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

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5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.l’espletamento della attività di assistenza.

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6. In relazione ai principi di cui ai commi 6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita aglidisciplina che di controllo, deve essere riferita agliorgani centrali e periferici del Dipartimento dei organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.rispettive competenze di cui all’articolo 13.

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Salvo le attività previste dall'allegato I del DPR Salvo le attività previste dall'allegato I del DPR 151 del 2011, a tutte le altre attività è necessario 151 del 2011, a tutte le altre attività è necessario applicare il DM 10 marzo del 1998.applicare il DM 10 marzo del 1998.

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D.M. 10 marzo 1998D.M. 10 marzo 1998““Criteri generali di sicurezza antincendio e per la Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”

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ART. 1 - (OGGETTO - CAMPO DI ART. 1 - (OGGETTO - CAMPO DI APPLICAZIONE)APPLICAZIONE)1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.conseguenze qualora esso si verifichi.

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3. Per le attività che si svolgono nei cantieri 3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della di-chiarazione modifiche, soggette all'obbligo della di-chiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

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ART. 2 - (VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ART. 2 - (VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO)INCENDIO)1. La valutazione dei rischi di incendio e le 1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi.valutazione dei rischi.2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì 2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.emergenze.

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ART. 2 - (VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ART. 2 - (VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO)INCENDIO)1. La valutazione dei rischi di incendio e le 1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi.valutazione dei rischi.2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì 2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.emergenze.

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4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore 4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:cui all'allegato I:a) livello di rischio elevato;a) livello di rischio elevato;b) livello di rischio medio;b) livello di rischio medio;c) livello di rischio basso.c) livello di rischio basso.

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ART. 3 - (MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE ART. 3 - (MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO)E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO)1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, 1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:a) ridurre la probabilità di insorgenza di un a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;all'allegato III;

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c) realizzare le misure per una rapida c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;cui all'allegato IV;d) assicurare l'estinzione di un incendio in d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;conformità ai criteri di cui all'allegato V;e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.di cui all'allegato VII.

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ART. 4 - (CONTROLLO E MANUTENZIONE ART. 4 - (CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTIN-CENDIO)ANTIN-CENDIO)1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'in-delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'in-stallatore.stallatore.

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ART. 5 - (GESTIONE DELL'EMERGENZA IN ART. 5 - (GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO)CASO DI INCENDIO)1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.VIII.

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2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, 2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla reda-zione del datore di lavoro non è tenuto alla reda-zione del pianodi emergenza, ferma restando l'adozione pianodi emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.da attuare in caso di incendio.

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ART. 6 - (DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL ART. 6 - (DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO)SERVIZIO ANTINCENDIO)1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o se stesso nei casi previsti.delle emergenze, o se stesso nei casi previsti.

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2. I lavoratori designati devono frequentare il 2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.corso di formazione di cui al successivo articolo 7.3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei 3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività ri-luoghi di lavoro ove si svolgono le attività ri-portate nell'allegato X, devono conseguire portate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.l'attestato di idoneità tecnica.

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ART. 7 - (FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA ART. 7 - (FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE dell'EMERGENZA)ANTINCENDIO E GESTIONE dell'EMERGENZA)1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.quanto previsto nell'allegato IX.

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ALLEGATO IXALLEGATO IXCONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI

RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.

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9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO 9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATOELEVATOa) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;b) fabbriche e depositi di esplosivi;b) fabbriche e depositi di esplosivi;c) centrali termoelettriche;c) centrali termoelettriche;d) impiantidi estrazione di oli minerali e gas combustibili;d) impiantidi estrazione di oli minerali e gas combustibili;e) impianti e laboratori nucleari;e) impianti e laboratori nucleari;f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;superficie superiore a 20.000 m2;g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;al pubblico superiore a 10.000 m2;

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h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;metropolitane;i) alberghi con oltre 200 posti letto;i) alberghi con oltre 200 posti letto;l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;presenti;n) uffici con oltre 1000 dipendenti;n) uffici con oltre 1000 dipendenti;o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;50 m;p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.esplosivi.

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D.M. 10 Marzo 1998D.M. 10 Marzo 1998

9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIOA titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:categoria di attività:a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;rischio elevato;b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

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D.M. 10 Marzo 1998D.M. 10 Marzo 1998

9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSORientrano in tale categoria di attività quelle non Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.delle fiamme.

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D.M. 10 Marzo 1998D.M. 10 Marzo 1998

Corso per addetti antincendio in attivita' a rischio Corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio basso (durata 4 ore)di incendio basso (durata 4 ore)

corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio medio (durata 8 ore)incendio medio (durata 8 ore)

corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)incendio elevato (durata 16 ore)

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PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

Articolo 45 - Primo soccorsoArticolo 45 - Primo soccorso1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.il trasporto dei lavoratori infortunati.

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PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendalesoccorso aziendale

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Art. 1 - Classificazione delle aziendeArt. 1 - Classificazione delle aziende1. Le aziende ovvero le unità produttive sono 1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.fattori di rischio, in tre gruppi.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Gruppo A:Gruppo A:I. Aziende o unità produttive con attività industriali, I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;munizioni;

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Gruppo A:Gruppo A:II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL conappartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL conindice infortunistico di inabilità permanente superiore a indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionaliquattro, quali desumibili dalle statistiche nazionaliINAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistichedicembre di ciascun anno. Le predette statistichenazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, 2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale A, la comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventilavorativa, per la predisposizione degli interventidi emergenza del caso. Se l’azienda o unità di emergenza del caso. Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.all’attività con indice più elevato.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Art. 2 - Organizzazione di pronto soccorsoArt. 2 - Organizzazione di pronto soccorso1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:seguenti attrezzature:

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogoluogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogofacilmente accessibile ed individuabile con segnaletica facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicataappropriata, contenente la dotazione minima indicatanell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi diintegrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi dilavoro e su indicazione del medico competente, ove lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria delprevisto, e del sistema di emergenza sanitaria delServizio Sanitario Nazionale, e della quale sia Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;stato d’uso dei presidi ivi contenuti;b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.Sanitario Nazionale.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 3882. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore 2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmenteluogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmenteindividuabile, contenente la dotazione minima indicata individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente decreto, danell’allegato 2, che fa parte del presente decreto, daintegrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, inlavoro, della quale sia costantemente assicurata, incollaborazione con il medico competente, ove previsto, la collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidicompletezza ed il corretto stato d’uso dei presidiivi contenuti;ivi contenuti;b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;Sanitario Nazionale;

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorsopronto soccorso1. Gli addetti al pronto soccorso, designati, sono 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati, sono formati con istruzione teorica e pratica per formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.soccorso.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i 3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e 4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.parte del presente decreto.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Formazione per addetti delle aziende del gruppo AFormazione per addetti delle aziende del gruppo A16 ore16 ore

Formazione per addetti delle aziende dei gruppi B Formazione per addetti delle aziende dei gruppi B e C 12 oree C 12 ore

La formazione dei lavoratori designati andrà La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quantoripetuta con cadenza triennale almeno per quantoattiene alla capacità di intervento pratico.attiene alla capacità di intervento pratico.

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Indici di frequenza d'infortunio in Italia Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAILper gruppo di tariffa INAIL

tipo di conseguenza: inabilità permanentetipo di conseguenza: inabilità permanente

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DECRETO 15 luglio 2003, n. 388DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Codici di Tariffa INAIL Codici di Tariffa INAIL Inabilità Permanente Inabilità Permanente 1100 Lavorazioni meccanico-agricole 1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 10,84 1200 Mattazione e macellazione - Pesca 1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41 6,41 1400 Produzione di alimenti 1400 Produzione di alimenti 3,57 3,57 2100 Chimica, plastica e gomma 2100 Chimica, plastica e gomma 2,76 2,76 2200 Carta e poligrafia 2200 Carta e poligrafia 2,73 2,73 2300 Pelli e cuoi 2300 Pelli e cuoi 2,97 2,97 3100 Costruzioni edili 3100 Costruzioni edili 8,60 8,60 3200 Costruzioni idrauliche 3200 Costruzioni idrauliche 9,12 9,12