GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO · conversione del D.L. 109/2018, recante le disposizioni urgenti...

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Le informative per l’azienda GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Decreto Genova: pubblicata in G.U. la legge di conversione È stata pubblicata in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, S.O. n. 55, la L. 130 del 16 novembre 2018, di conversione del D.L. 109/2018, recante le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Nel medesimo S.O. n. 55 è stato pubblicato anche il testo coordinato del D.L. 109/2018. (Legge 16/11/2018, n. 130, G.U. 19/11/2018, n. 269) Fondazioni lirico-sinfoniche: successione abusiva di contratti a termine La Corte di Giustizia UE, con sentenza C-331/17 del 25 ottobre 2018, ha stabilito che il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato nel settore delle attività delle fondazioni lirico- sinfoniche va sanzionato tramite la conversione automatica del contratto stesso in un contratto a tempo indeterminato, se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa. Pertanto, si devono applicare le norme generali di diritto del lavoro qualora non esista nello Stato membro nessun’altra sanzione effettiva degli abusi accertati in tale settore. (CGE, sentenza, 25/10/2018, C-331/17) GDPR: valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha predisposto l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, comma 4, Regolamento (UE) 2016/679. D’ora in poi, pertanto, P.A. e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti a offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente e uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’UE. (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 11/10/2018, n. 467) IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Sisma Ischia: sospensione termini al 31 dicembre 2020 L’Inps, con circolare n. 105 del 6 novembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al D.L. 109/2018, che ha disposto la sospensione al 31 dicembre 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza dal 29 settembre 2018 nei Comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative relative ad adempimenti e obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni.

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Le informative per l’azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Decreto Genova: pubblicata in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, S.O. n. 55, la L. 130 del 16 novembre 2018, di

conversione del D.L. 109/2018, recante le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre

emergenze. Nel medesimo S.O. n. 55 è stato pubblicato anche il testo coordinato del D.L. 109/2018.

(Legge 16/11/2018, n. 130, G.U. 19/11/2018, n. 269)

Fondazioni lirico-sinfoniche: successione abusiva di contratti a termine

La Corte di Giustizia UE, con sentenza C-331/17 del 25 ottobre 2018, ha stabilito che il ricorso abusivo a

una successione di contratti a tempo determinato nel settore delle attività delle fondazioni lirico-

sinfoniche va sanzionato tramite la conversione automatica del contratto stesso in un contratto a tempo

indeterminato, se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa. Pertanto, si devono applicare le

norme generali di diritto del lavoro qualora non esista nello Stato membro nessun’altra sanzione effettiva

degli abusi accertati in tale settore.

(CGE, sentenza, 25/10/2018, C-331/17)

GDPR: valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha

predisposto l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla

protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, comma 4, Regolamento (UE) 2016/679. D’ora in poi, pertanto,

P.A. e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti a offrire beni e servizi anche a persone

residenti in altri Paesi dell’Unione avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento

volto ad assicurare un’applicazione coerente e uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei

dati in tutta l’UE.

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 11/10/2018, n. 467)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Sisma Ischia: sospensione termini al 31 dicembre 2020

L’Inps, con circolare n. 105 del 6 novembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione

del dettato normativo di cui al D.L. 109/2018, che ha disposto la sospensione al 31 dicembre 2020 degli

adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza dal 29 settembre 2018 nei Comuni dell’isola di

Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative relative ad adempimenti e obblighi previdenziali in

relazione alle diverse Gestioni.

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Dicembre 2018

L’Inail, con circolare n. 43 del 14 novembre 2018, in relazione alla sospensione dei termini relativi agli

adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018-31 dicembre 2020, ha indicato quali

versamenti e adempimenti rientrano nella suddetta sospensione.

(Inps, circolare, 6/11/2018, n. 105; Inail, circolare, 14/11/2018, n. 43)

Iscrizione albo autotrasportatori anno 2019: versamento entro il 31 dicembre 2018

È stata pubblicata sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018 la delibera n. 3 del 24 ottobre 2018 del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede il versamento, entro il 31 dicembre 2018, del contributo di

iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per l'anno 2019.

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delibera, 24/10/2018, n. 3; G.U. 31/10/2018, n. 254)

Decontribuzione dei contratti di solidarietà: presentazione istanze

Il Ministero del lavoro, con notizia del 30 ottobre 2018, ha reso noto che dal 30 novembre al 10 dicembre

2018 decorre il termine per la presentazione delle istanze di decontribuzione, a valere sul fondo 2018, per

i contratti di solidarietà industriali di tipo A, stipulati al 30 novembre 2018 ovvero in corso nel secondo

semestre 2017. La presentazione delle istanze è ammessa esclusivamente a mezzo Pec agli indirizzi

[email protected] e [email protected].

Per i datori di lavoro iscritti all’Inpgi, l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo [email protected].

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 30/10/2018)

Funzione di modifica dei codici fiscali individuali errati

L’Inps, con messaggio n. 3932 del 24 ottobre 2018, ha reso noto che, al fine di allineare i processi

elaborativi tra Conto Individuale e Gestione Contributiva, l’applicazione “Uniemens/Emens:

Acquisizione/Variazione/Eliminazione Interna” è stata implementata con una funzione che consentirà

l’aggiornamento automatico dei codici fiscali tra i 2 sottosistemi citati, denominata “Funzioni

aggiuntive/Correzione Codici fiscali”. In seguito a tale innovazione, le trasmissioni, da parte di

aziende/consulenti, di denunce di variazione/eliminazione contenenti soggetti che sono stati interessati

dalla variazione massiva del codice fiscale saranno gestite automaticamente, sia se vengano presentate

con il codice fiscale errato sia con quello corretto.

(Inps, messaggio, 24/10/2018, n. 3932)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Attivo il nuovo sistema help desk di Anpal

L’Anpal, con notizia del 14 novembre 2018, ha reso noto che è operativo il nuovo sistema di help desk: per

richiedere informazioni di natura amministrativa, normativa e tecnica o assistenza, gli utenti si dovranno

rivolgere alla casella di posta elettronica [email protected] e al numero unico per il lavoro 800.00.00.39

(gratuito, attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi). Le richieste saranno

gestite con un sistema di trouble ticketing, saranno cioè tracciate informaticamente, e a ciascuna di esse

sarà attribuito un unico identificativo. Le Regioni e le Province autonome, la Fondazione consulenti per il

lavoro, le sedi nazionali degli Istituti di patronato convenzionati e le sedi nazionali delle Agenzie per il

lavoro, in qualità di attori della rete delle politiche attive, saranno dotati di utenze per operare

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direttamente nel sistema di trouble ticketing di Anpal. Le caselle [email protected], [email protected]

e [email protected] non sono più attive: tutte le richieste saranno infatti automaticamente

reindirizzate a [email protected].

(Anpal, notizia, 14/11/2018)

Pensionati residenti all’estero: attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari

L’Inps, con messaggio n. 4161 del 9 novembre 2018, ha fornito indicazioni per il periodo d’imposta 2019

per l’attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero in Paesi

che assicurano un adeguato scambio di informazioni.

(Inps, messaggio, 9/11/2018, n. 4161)

Danno biologico: rivalutazioni dal 1° luglio 2018

L’Inail, con circolare n. 41 del 29 ottobre 2018, ha ricordato che con il decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la

rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura

dell’1,10%. Tale rivalutazione si applica all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno

biologico, maggiorato della percentuale del 16,25. In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione

degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in

capitale liquidati dal 1° luglio 2018 e si applica esclusivamente agli importi erogati dall’Istituto.

(Inail, circolare, 29/10/218, n. 41)

Rivalutazione prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’Inail, con circolare n. 40 del 25 ottobre 2018, in seguito alla determina del Presidente Inail che ha

comunicato la rivalutazione annuale, dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul

lavoro e malattia professionale per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici

esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi, ha indicato i riferimenti retributivi

per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso e ha

fornito indirizzi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

(Inail, circolare, 25/10/2018, n. 40)

Cnce: chiarimenti sull’applicazione accordo 18 luglio 2018

Cnce, con comunicati del 26 ottobre 2018 e del 12 novembre 2018, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti

dalle Casse edili in merito all'applicazione dell'accordo del 18 luglio 2018, ha precisato che:

• nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo aggiuntivo dello

0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive

indicate nel verbale di accordo del 18 luglio 2018; per il Fondo prepensionamenti la decorrenza dal 1°

ottobre 2018 dell'aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo

all'occupazione, la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo dello 0,10%;

• vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza Cnce della convocazione

presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno 15 novembre 2018, al fine di

costituire il Fondo sanitario nazionale di cui agli allegati al Ccnl 18 luglio 2018;

ferma restando la decorrenza prevista dal Ccnl, le Casse richiederanno dal 1° dicembre 2018 i versamenti

dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti

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dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all'occupazione) a tutte le

imprese iscritte.

Le medesime decorrenze e modalità di versamento si applicano anche alla contribuzione dello 0,26%

afferente gli impiegati.

(Cnce, comunicati, 26/10/2018 e 12/11/2018)

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Le informative per l’azienda

Oggetto: NUOVO LAVORO A TERMINE SECONDO IL MINISTERO DEL LAVORO

Al termine del periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione del c.d. Decreto Dignità, il Ministero

del lavoro ha emanato la circolare n. 17/2018, per fornire le prime indicazioni interpretative sulle novità

introdotte alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro.

Terminato il periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione, dalla data del 1° novembre 2018

trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le

condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi). Tale periodo transitorio si applica,

secondo il Ministero, anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Contratto a tempo determinato

Quanto alla riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato (con

riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una

successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo

svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione), i

contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche

superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Le previsioni contenute nei contratti collettivi

stipulati prima del 14 luglio 2018, che abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o

superiore ai 36 mesi in virtù della disciplina previgente, mantengono la loro validità fino alla naturale

scadenza dell’accordo collettivo.

È possibile stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre

in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che

giustificano un’assunzione a termine:

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

• esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La contrattazione collettiva non può intervenire sul nuovo regime delle condizioni.

L’obbligo di indicare una di tali condizioni ricorre considerando la durata complessiva dei rapporti intercorsi

tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, sia quelli già conclusi, sia quello che si intende

eventualmente prorogare. La c.d. causale è, infatti, sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi,

anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi.

Talvolta, peraltro, l’indicazione della causale anche per rapporti inferiori a 12 mesi può essere necessaria al

fine del godimento di taluni benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio sostituzione per

maternità).

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Dicembre 2018

Come in precedenza, raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, le stesse parti possono

stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso l’ITL, ma anche a tale contratto si

applica la nuova disciplina dei rinnovi con obbligo di individuare una causale che, nonostante la sede di

stipula del contratto, non sarà comunque “certificata”.

Il termine del contratto deve risultare per iscritto ed è esclusa la possibilità di desumerlo da elementi esterni

al contratto, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro continui

a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come

in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l’esatta data di

rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi.

Il regime delle proroghe e dei rinnovi del contratto a termine è stato modificato in ordine alla durata

massima e alle condizioni. Il Ministero, in assenza di una definizione normativa esatta delle 2 ipotesi, precisa

quanto segue:

Proroga

del

contratto

È possibile

prorogare

senza causale

un contratto a

termine entro i

12 mesi

La proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano

giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la

necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto,

non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato

modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo

contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò

avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.

Numero

massimo di

proroghe

Il numero massimo di proroghe è stato ridotto a 4, entro i limiti di durata

massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti, con

esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività

stagionali.

Rinnovo

del

contratto

È sempre

richiesta

l’indicazione

della causale

Si tratta di un rinnovo e non di una proroga dell’originario contratto se si

modifica la motivazione originale, anche se non vi è soluzione di

continuità fra i 2 rapporti.

Si tratta di rinnovo anche qualora un nuovo contratto a termine decorra

dopo la scadenza del precedente contratto.

Aumento del

contributo

addizionale

Per i contratti a termine è dovuto un contributo addizionale a carico del

datore di lavoro (pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini

previdenziali). La novità introdotta prevede che lo stesso sia

incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a

tempo determinato, anche in somministrazione. Ne consegue che al

primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello

0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo

addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso

di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per

eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si

sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in

occasione di precedenti rinnovi. La maggiorazione non si applica in caso

di proroga del contratto.

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Somministrazione di lavoro

La disciplina del lavoro a termine è stata estesa al rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore

a termine, con la sola eccezione delle previsioni in materia di pause tra un contratto e il successivo, c.d. stop

and go, dei limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di

lavoro e del diritto di precedenza.

Nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato

dal somministratore i quali, pertanto, possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a

termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando però i limiti

percentuali.

Ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine, possono essere presenti nell’impresa

utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a

termine, entro la percentuale massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo

indeterminato in forza presso l’utilizzatore, ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare

percentuali diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi. I contratti collettivi

nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, sia con

riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia a

quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine.

Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione

avvenuta a partire dal 12 agosto 2018: qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori,

a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data antecedente alla data del 12 agosto 2018,

superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza,

ma non è possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di

lavoro o l’utilizzatore non rientri entro i nuovi limiti.

Continuano a rimanere esclusi dall’applicazione dei predetti limiti quantitativi i lavoratori somministrati a

tempo determinato che rientrino nelle categorie richiamate all’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015 (ad

esempio, disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di

ammortizzatori sociali, soggetti svantaggiati o molto svantaggiati).

L’estensione delle disposizioni sul contratto a termine anche ai rapporti di lavoro a termine instaurati tra

somministratore e lavoratore ha lasciato inalterata la possibilità, riconosciuta alla contrattazione collettiva,

di disciplinare il regime delle proroghe e della loro durata. Ne consegue che il rispetto del limite massimo di

24 mesi, ovvero quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva, entro cui è possibile fare ricorso a uno

o più contratti a termine o di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento non solo al

rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo

utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia

stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni

dello stesso livello e categoria legale. Pertanto, il suddetto limite temporale di 24 mesi opera tanto in caso

di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Dicembre 2018

somministrazione a termine. Raggiunto tale limite, perciò, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla

somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari

livello e della medesima categoria legale. Il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti

di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, inclusi quelli antecedenti alla data di

entrata in vigore della riforma.

Le novità introdotte riguardano anche le condizioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a

termine, che si applicano esclusivamente con riferimento all’utilizzatore, in caso dei contratti di durata

superiore a 12 mesi e dei relativi rinnovi. In caso di durata della somministrazione a termine per un periodo

superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore, o di rinnovo della missione (anche in tal caso presso lo stesso

utilizzatore), il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una

motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo. Non sono, invece, cumulabili a tale fine i

periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto

(o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva). L’obbligo di specificare le motivazioni del

ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al

medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo

stesso utilizzatore avesse instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore

per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.

Pertanto:

• in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo

successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto

tale fattispecie è assimilabile a un rinnovo;

• in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il

restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una

delle condizioni;

• in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore

assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata

massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: NOVITÀ PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E LIBRETTO DI

FAMIGLIA

Con la circolare n. 103/2018, l’Inps ha fornito le istruzioni per la corretta gestione delle prestazioni di lavoro

occasionale alla luce delle novità introdotte dal D.L. 87/2018 in sede di conversione. In particolare, sono state

apportate novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella

procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti

le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura; sono stati creati 2 nuovi regimi per le aziende

alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali; infine, è stata introdotta una

nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Agricoltura

È possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale alle imprese agricole che occupano non più di 5

dipendenti a tempo indeterminato esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti

alle seguenti categorie:

• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico

di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;

• persone disoccupate;

• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI o SIA), ovvero di altre

prestazioni di sostegno del reddito.

In ogni caso, è vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti

di opere o servizi.

La nuova disciplina estende da 3 a 10 giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile

rendere la prestazione lavorativa; entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni

lavorative dichiarate anticipatamente. La dichiarazione preventiva telematica della prestazione lavorativa

deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. La misura del compenso delle ore

di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore

agricoltura. Laddove la prestazione non dovesse essere resa, occorre effettuare la revoca della dichiarazione

inoltrata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale

originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. È, inoltre, possibile incrementare il numero

di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge.

La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il

sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo

rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

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Aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo

È possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da

lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico

di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;

• persone disoccupate;

• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI o SIA), ovvero di altre

prestazioni di sostegno del reddito.

In ogni caso è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti

di opere o servizi.

È stato introdotto uno specifico regime per aziende con massimo 8 lavoratori a tempo indeterminato, che

svolgano attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007: alberghi

(55.10.00); villaggi turistici (55.20.10); ostelli della gioventù (55.20.20); rifugi di montagna (55.20.30); colonie

marine e montane (55.20.40); affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and

breakfast, residence (55.20.51); aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00). Il

settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro Imprese. I soggetti privi di

iscrizione presso il Registro Imprese dovranno dichiarare di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo

e fornire gli elementi utili all’Inps per la verifica della corretta classificazione.

La comunicazione sul sito Inps prevede l’indicazione dell’arco temporale di svolgimento della prestazione,

che va da 1 a 10 giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della prestazione. La dichiarazione deve

essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. La misura del compenso è liberamente

fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora

di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro e l’importo del compenso giornaliero non può

essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative continuative, pari a 36

euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. Laddove

la prestazione non dovesse essere resa, occorre effettuare la revoca della dichiarazione inoltrata entro le ore

23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo

svolgimento della prestazione. È possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con

indicazione del relativo compenso, almeno un’ora prima del loro inizio. Potrà essere inserito un numero

massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

Nel caso in cui l’azienda fosse già registrata nella piattaforma informatica, essa dovrà aggiornare la

classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso.

Enti locali

Ferma restando l’applicabilità della disciplina esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, è introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva

un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni

consecutivi. Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto

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dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata,

esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

• nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di

detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

• per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

• per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

• per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

È vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere

o servizi.

Agli Enti locali non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori

di lavoro con più di 5 dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le

limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del

turismo.

La comunicazione telematica dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, nonché della sua durata

complessiva, deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. La misura del

compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare,

il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro e l’importo del compenso

giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative

continuative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia

inferiore a 4 ore. Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, occorre revocare la

dichiarazione inoltrata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale

originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. È possibile incrementare il numero di ore

inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema

registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto

ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

Nel caso in cui l’Ente locale sia già registrato, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle

Prestazioni occasionali, dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo

accesso.

Registrazione dei prestatori sul sito dell’Inps

I lavoratori devono registrarsi preventivamente sul sito Inps, fornendo le informazioni necessarie. Le

modifiche normative prevedono che i prestatori debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una

delle seguenti categorie:

• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico

di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

• persone disoccupate;

• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI o SIA), ovvero di altre

prestazioni di sostegno del reddito.

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Per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il

tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di

5.000 euro. Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore

dell’agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi

anagrafici dei lavoratori agricoli. I prestatori, pertanto, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la

propria scheda anagrafica.

Qualora l’utilizzatore sia un’impresa del settore agricolo, un’azienda alberghiera o una struttura ricettiva del

settore del turismo, oppure altro datore di lavoro che intende usufruire del regime di computo del limite

economico previsto dalla legge per utilizzatore, in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da

parte del lavoratore, la procedura trasmette un’apposita segnalazione con la quale viene ricordata la

necessità che il prestatore aggiorni la propria scheda anagrafica e viene bloccata l’acquisizione della

dichiarazione. In tali casi, la prestazione a favore di impresa del settore agricolo, azienda alberghiera o

struttura ricettiva non potrà essere svolta. Negli altri casi, la dichiarazione potrà essere acquisita senza

l’indicazione di voler fruire del particolare regime di computo del limite economico previsto per utilizzatore.

Fino al 31 dicembre 2018 sarà consentita la trasmissione da parte dell’utilizzatore di un numero massimo di

2 dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata, nel corso del 2018, una

precedente dichiarazione di appartenenza a una delle categorie citate. Successivamente, non sarà più

possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del

lavoratore.

Erogazione dei compensi

In conseguenza delle modifiche avvenute, il lavoratore può ottenere il pagamento tramite:

• accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno

15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

• bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della

prestazione; gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Inps, sul

compenso spettante al prestatore;

• qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di

autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, decorsi 15 giorni dal momento

in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata.

Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà

validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa ed entro il giorno 3 del

mese successivo al suo svolgimento, termine oltre il quale, in assenza di validazione, il compenso verrà posto

in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo con oneri a carico del

lavoratore. La validazione dell’avvenuto svolgimento della prestazione comporta l’immediata disposizione

di pagamento del compenso relativo alle prestazioni selezionate, che pertanto diventano irrevocabili da

parte dell’utilizzatore.

Gli utilizzatori che operano nei settori per i quali la durata della prestazione lavorativa è riferita a un arco

temporale fino a 10 giorni possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, non appena

esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato.

Dopo l’avvenuta validazione non sarà più possibile per l’utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà

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stampare il documento elaborato dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest’ultimo potrà

stamparlo autonomamente.

Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

Per poter ricorrere alle prestazioni l’utilizzatore deve aver preventivamente alimentato il proprio portafoglio

telematico attraverso il versamento della provvista necessaria mediante:

• modello F24 - Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e

della causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa

la facoltà di compensazione dei crediti (le P.A. utilizzeranno il modello F24 EP);

• strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti

attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio

Prestazioni Occasionali del Portale dei pagamenti Inps;

• un intermediario.

Profili sanzionatori

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva o di uno dei divieti di cui all’articolo 54-bis,

comma 14, D.L. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni

prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

La sanzione non si applica se la violazione di cui al comma 14 per l’imprenditore agricolo derivi dalle

informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori. I divieti di cui

al citato articolo 54-bis, comma 14, hanno ad oggetto il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

• da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo

indeterminato (8 per le aziende alberghiere e le strutture ricettive);

• da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al

comma 8, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

• da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o

lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

• nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Nel caso di superamento dei limiti complessivi (importo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un

singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore) o, comunque, del limite di durata della prestazione,

pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro

subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al

rapporto tra il limite di importo e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata

dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale.

Le disposizioni relative al regime sanzionatorio non si applicano se utilizzatore è una P.A..

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Le informative per l’azienda

Oggetto: ESCLUSIONE DEL PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO DAL COMPUTO DEI

60 GIORNI ANTECEDENTI L’INIZIO CONGEDO MATERNITÀ

L’Inps si adegua alle prescrizioni della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 158/2018, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della disciplina che non escludeva dal computo dei 60 giorni immediatamente

antecedenti all’inizio dell’astensione obbligatoria il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice

gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione

di gravità accertata.

Ora, a seguito della decisione della Corte Costituzionale, i periodi di congedo straordinario fruiti dalle

lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità

(accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni di

cui all’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 151/2001. Questa è l’indicazione espressa dall’Inps con messaggio n.

4074/2018.

Si segnala che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei 60 giorni tutti i periodi di congedo

straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in

situazione di gravità.

Si rammenta, inoltre, che la L. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso

sesso, prevede che “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli

obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio

e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi,

negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si

applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Alla luce di quanto disposto, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti

individuati prioritariamente dal Legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario.

Conseguentemente, dal computo dei 60 giorni, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo

straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di

disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992.

Le indicazioni fornite si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della

Corte costituzionale, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia

intervenuta sentenza passata in giudicato.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: PROROGA CIGS - LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Si informano i Signori clienti che il Ministero del lavoro, con circolari nn. 16/2018 e 18/2018, ha fornito

importanti istruzioni operative relative alle nuove disposizioni dell’articolo 25, D.L. 119/2018, in vigore dal

24 ottobre 2018 e ora in attesa di conversione in legge, intervenuto in materia di proroga della Cigs

apportando modifiche all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, in particolare estendendo l’ammortizzatore

anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 100.

L’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, disciplina le condizioni per l’accesso alla prosecuzione di programmi di

Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale e, nella sua versione precedente al D.L. 119/2018, consentiva la

proroga dei suddetti programmi alle imprese, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale

e con organico superiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello

territoriale, sino a un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi

per le crisi, per gli anni 2018 e 2019.

Con l’articolo 25, D.L. 119/2018, di modifica dell’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è stato abrogato il

riferimento al requisito occupazionale - organico superiore a 100 unità - in quanto a livello territoriale anche

imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una notevole

rilevanza strategica.

Il D.L. 119/2018 aggiunge, inoltre, un ulteriore periodo all’articolo 22-bis, comma 1, D.Lgs. 148/2015,

consentendo la proroga del trattamento di Cigs (sempre anni 2018 e 2019) anche a seguito di stipula di un

contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre 2 causali di intervento della Cigs

per crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale,

già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il

ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga.

Pertanto, le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti

problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in

sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione

interessata o delle Regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più

Regioni, possono richiedere la proroga dell’intervento straordinario d’integrazione salariale per la causale

contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nel

contratto di solidarietà. La proroga, anche in questo caso, può essere richiesta sino al limite massimo di 12

mesi, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, D.Lgs. 148/2015.

Da un punto di vista operativo, il Ministero ha precisato quanto segue:

• pur essendo una proroga, il trattamento può essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione

di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di

integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato

risolto anche attraverso procedure di licenziamento. Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale

congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento a un

programma che scade prima del 30 giugno 2018;

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• è ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di aziende che - a causa del raggiungimento del limite

massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile - non abbiano potuto fruire del

trattamento Cigs per la durata prevista dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015. La durata della proroga è

collegata al programma dell’azienda richiedente;

• è ammissibile il riconoscimento della proroga anche nel caso di aziende che abbiano fruito della Cigs e

che, al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto

ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria;

• gli effetti dell’accordo governativo, finalizzato alla proroga, possono essere limitati - nel caso in cui

un’azienda operi con siti produttivi dislocati in più Regioni - alle sole unità produttive per le quali le Regioni

interessate abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica e

occupazionale dell’impresa nonché l’impegno della programmazione di politiche attive;

• la presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere

presentata non prima di 60 giorni antecedenti l’avvio della proroga del trattamento Cigs.

La domanda di proroga deve essere presentata, con modalità telematica, sull’applicativo di CIGSonline.

Trattandosi di un intervento in deroga, anche con riferimento alle norme in materia dei limiti di durata

massima dei trattamenti, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della Regione o delle

Regioni coinvolte, non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all’articolo 25, D.Lgs. 148/2015.

Alla domanda deve essere allegato l’accordo governativo sottoscritto e una relazione dalla quale emerga

l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche

attive concordate con la Regione interessata o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità

produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni.

Resta fermo che le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante

dall’invio ed entro il limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento. Il monitoraggio

delle risorse finanziarie avviene secondo le modalità già indicate nella circolare n. 2/2018.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: PAGAMENTO CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

Con il messaggio n. 4265/2018 l’Inps ha fornito istruzioni per i pagamenti della Cigs per cessazione attività.

L'articolo 44, comma 1, D.L. 109/218, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per il triennio 2018-2020, ha

reintrodotto il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da

aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, come una specifica ipotesi di crisi

aziendale.

L'intervento potrà avere una durata massima di 12 mesi complessivi e potrà essere concesso in deroga ai

limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015.

Per richiedere il trattamento è necessario che venga sottoscritto tra l'impresa cessata o in cessazione e le

parti sociali uno specifico accordo in sede governativa, presso il Ministero del lavoro, al quale possono

partecipare anche il Mise e la Regione interessata.

Per accedere al trattamento devono ricorrere congiuntamente le condizioni indicate all'articolo 2, D.I.

95075/2017.

La nuova previsione in oggetto si configura come una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni

salariali straordinarie.

Il monitoraggio dei flussi di spesa ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie è demandato

all'Inps e per favorire tale monitoraggio, il Ministero del lavoro ha previsto che l'erogazione dei trattamenti

avvenga da parte dell'Istituto con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

A tal fine è stato istituito un nuovo apposito codice evento: 141 - crisi con cessazione - articolo 44, D.L.

109/2018.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti Cig è stata aggiornata per la liquidazione delle

prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: LAVORO INTERMITTENTE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con interpello n. 6/2018, ha offerto chiarimenti in

ordine all’applicazione al lavoratore intermittente della disciplina contenuta nel D.Lgs. 66/2003 in materia

di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.

In particolare, il Ministero ha precisato che la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il

contratto di lavoro intermittente rispetto a esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di

escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni

retributive, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 66/2003 e di quanto eventualmente previsto dal Ccnl

applicato al rapporto di lavoro.

L’interpello ricorda, infatti, che il D.Lgs. 81/2015, analogamente agli articoli, ora abrogati, del D.Lgs.

276/2003, prevede, da una parte, che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal

principio di proporzionalità, ossia debba essere determinato in base alla prestazione effettivamente

eseguita, e dal principio di non discriminazione; dall’altra, che il lavoratore intermittente non debba ricevere

per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto

al lavoratore di pari livello, trovando applicazione in misura “proporzionale” gli istituti normativi tipici del

rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole

componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

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Circolare di Consulenza del Lavoro – Dicembre 2018

Le informative per l’azienda

Oggetto: LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DEL SISTEMA A TUTELE

CRESCENTI

Si comunica che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 depositata l’8 novembre 2018, ha dichiarato

incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato

previsto dall’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, così come modificato e confermato dal D.L. 87/2018.

Secondo la Corte Costituzionale il meccanismo di quantificazione dell’indennità risarcitoria in caso di

licenziamento illegittimo, ossia un “importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il

calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, rende infatti l’indennità “rigida” e

“uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione

“forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto

di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte Costituzionale pertanto afferma che il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto

dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata

l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri “desumibili in

chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati,

dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON

STRUMENTI TRACCIABILI

L’INL fornisce un interessante parere circa l’applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie

applicabili nel caso in cui un datore di lavoro provveda al pagamento delle retribuzioni senza utilizzare

strumenti tracciabili (ad esempio bonifico bancario). Prima di analizzare la posizione dell’Ispettorato è

opportuno ricordare come, a partire dal 1° luglio 2018, trova applicazione la sanzione amministrativa

consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro nei confronti dei datori di lavoro o dei

committenti, che, come detto, corrispondono ai lavoratori la retribuzione, ovvero ogni anticipo di essa,

senza utilizzare:

a) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto

corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato

impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il

pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età

non inferiore a 16 anni.

La questione sottoposta all’attenzione dell’Ispettorato è, però, riguardante la specifica casistica dell’impiego

di lavoratori “in nero”, i quali sono stati retribuiti in contanti, quindi, senza utilizzare uno degli strumenti

sopra elencati.

L’indicazione fornita dall’INL, contenuta nella nota n. 9294/2018, è che le sanzioni, quella prevista per

l’occupazione di lavoratori “in nero” e quella prevista per il non corretto utilizzo di strumenti di pagamento

tracciabili, siano applicabili entrambe distintamente. In particolare, precisa ancora la nota, l’illecito relativo

al pagamento della retribuzione in contanti si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione

della retribuzione in contanti. Peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità della

retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione

giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero”

sono state effettuate. Resta comunque ferma l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata

la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in

ragione del Ccnl applicato dal datore di lavoro.

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Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI 2018 CONFERMATA ALL’11,50%

L’articolo 29, D.L. 244/1995, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento

della contribuzione previdenziale e assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai Ccnl, con

esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1.

Sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, dovute all’Inps e all’Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al

31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo valuta la possibilità che, con D.M. da adottarsi entro il 31 luglio

dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva.

Per il 2017 la riduzione è stata fissata all’11,50% e le valutazioni effettuate consentono di confermare per il

2018 tale valore.

Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero

dell’economia, con decreto direttoriale 4 ottobre 2018, ha confermato all’11,50% la riduzione dei

contributi previdenziali e assistenziali 2018 per il settore edilizia.

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Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO – PACE FISCALE

A mezzo del D.L. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), in corso di conversione, il

Legislatore ha introdotto, tra altri, una serie di strumenti denominati di “pacificazione fiscale”: trattasi di

forme di definizione agevolata di provvedimenti riguardanti atti di accertamento, come i processi verbali di

constatazione (articolo 1) e gli atti del procedimento di accertamento (articolo 2). A seguito di tale normativa

l’Agenzia delle entrate, assieme all’Agenzia delle dogane e monopoli, ha emanato uno specifico

provvedimento di attuazione delle sopra citate disposizioni (n. 298724/2018). Nel suddetto provvedimento

viene, anzitutto, spiegato come la nuova normativa consenta ai contribuenti di definire gli atti del

procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, rettifica o liquidazione), notificati o sottoscritti

entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto citato, con il pagamento integrale delle somme

dovute a titolo di tributi e contributi, indicate negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione

delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori. Ove nei provvedimenti non siano presenti importi

da versare, per tributi e contributi, il contribuente potrà manifestare la volontà di aderire tramite una

comunicazione, in carta libera, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento

definibile in via agevolata. Viene indicato che tali atti potevano essere definiti dai contribuenti versando

soltanto le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, ma anche, se più ampio, entro il

termine per presentare ricorso. In questo caso, nel computo del termine per il pagamento si tiene conto

anche dei periodi che sospendono il termine per presentare ricorso nelle ipotesi in cui il contribuente abbia

già presentato, prima del 24 ottobre 2018, un’istanza di accertamento con adesione. Viene specificato che

per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista ex articolo 17,

D.Lgs. 241/1997.

La definizione di ogni singolo atto avverrà a mezzo di distinti modelli F24 o F23, utilizzando i dati presenti

nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto unitamente all’atto da definire.

Tale definizione si perfezionerà con il versamento in unica soluzione o della prima rata nei termini. In caso di

pagamento rateale, il versamento delle somme potrà essere effettuato con un massimo di 20 rate trimestrali

di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre

e sul loro importo saranno dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento

della prima rata.

Sul piano strettamente operativo viene specificato inoltre:

• per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente;

• entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio

competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

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Oggetto: ROTTAMAZIONE-TER

Il recente D.L. 119/2018, in corso di conversione, prevede la “Definizione agevolata dei carichi affidati

all’Agente della riscossione” nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. rottamazione-ter).

Aderendo a tale procedura agevolativa i debitori dovranno pagare l’importo residuo delle somme dovute a

titolo di capitale, senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; in questo la nuova forma di

rottamazione si allinea alle 2 versioni precedenti. Viene specificato che per le contravvenzioni dovute a

infrazioni del Codice della strada non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste

dalla legge.

Alcune tipologie di carichi, del tutto particolari, vengono esclusi dalla rottamazione in ragione della loro

natura. Si tratta di:

• recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE;

• crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai

contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La nuova forma di definizione agevolata si contraddistingue, rispetto alle precedenti, per una forma di

pagamento rateale più diluito nel tempo. Queste le relative previsioni normative:

• rateizzazione delle somme dovute in n. 10 rate pagabili in 5 anni;

• applicazione sulla dilazione di un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo a partire

dal 1° agosto 2019 (in precedenza era previsto un tasso del 4,5%).

In sostanza il pagamento potrà avvenire: in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive (in

5 anni) di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Il termine fissato per pagare

la prima o unica rata è posto al 31 luglio 2019.

Sul piano soggettivo, potranno aderire alla nuova agevolazione:

• tutti i debitori che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre

2017;

• coloro che hanno già aderito alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata ex D.L. 193/2016) e sono

decaduti per non aver versato tempestivamente e integralmente le rate del piano di definizione;

• coloro che hanno già aderito alla c.d. rottamazione-bis (Definizione agevolata ex D.L. 148/2017) soltanto

ove risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio,

settembre e ottobre 2018; tali soggetti non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione

di adesione, in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della rottamazione-ter. Chi, invece,

non pagherà tali rate scadute, entro il 7 dicembre, non potrà più aderire all’attuale definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione (modello DA-2018) alla definizione agevolata 2018 dovrà essere presentata,

entro il 30 aprile 2019, secondo queste modalità:

• invio a mezzo Pec del modello alla casella di posta certificata della Direzione regionale Agenzia delle

entrate-Riscossione competente, includendo copia del documento di identità del firmatario;

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• consegna del modello agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’Agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, invierà al debitore

un’apposita comunicazione entro il 30 giugno 2019, disponendo:

• l’accoglimento della domanda con indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini

della definizione agevolata e della scadenza delle eventuali rate (saranno allegati anche i relativi bollettini

di pagamento);

• l’eventuale diniego motivato.

Si evidenziano, infine, queste particolarità:

• a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente per la riscossione non darà seguito

alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo,

soltanto per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della rottamazione. Non vi saranno, invece,

modifiche per i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;

• per coloro che faranno la dichiarazione di adesione, nel caso di mancato buon fine, non sarà più possibile

richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione. Nel caso tale debito fosse già stato in

precedenza rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata;

• nel caso particolare in cui il debitore avesse già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per

ritardata iscrizione a ruolo, ciò per effetto di precedenti pagamenti parziali, lo stesso potrà beneficiare

della rottamazione-ter, estinguendo così le ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora.

Dovrà, però, presentare la dichiarazione di adesione nella scadenza prevista.

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Oggetto: MODIFICA GESTIONE VARIABILI RETRIBUTIVE IN UNIEMENS

Si comunica che l’Inps, con circolare n. 106/2018, ha modificato la gestione dell’elemento “variabile

retributiva” in UniEmens.

In sostanza, l’Istituto, a partire dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019 (flussi da trasmettere

entro il 28 febbraio 2019), prevede le seguenti modifiche:

• le variabili FERIE e ROL potranno essere utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi

si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di

ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione;

• le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate;

• le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di

ogni anno e limitatamente a eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell’anno precedente

(se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31

dicembre 1995 – tipo lavoratore SY, SX e SZ – il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento

al 2° mese antecedente a quello di esposizione);

• le variabili AUMMAS e DIMMAS (e AUMSP1, DIMSP1, AUMSP2, DIMSP2 per gli sportivi professionisti)

non subiranno modifiche.

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L’agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 DICEMBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 gennaio 2018, con il commento dei principali

termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni

festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva

scadenza.

Mercoledì 5 dicembre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Domenica 16 dicembre (slitta a Lunedì 17 dicembre)

Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e

su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti

sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle

competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle

competenze del mese precedente.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d’imposta

Versamento dell’imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel 2018.

Irpef versamento secondo acconto modello 730 – Sostituti d’imposta

Versamento della seconda o unica rata di acconto irpef, trattenuta sulle retribuzioni del mese precedente,

ai lavoratori che hanno chiesto l’assistenza fiscale (modello 730).

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel

mese precedente.

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Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle

retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al secondo trimestre 2018.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il

periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con

qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro

che occupano giornalisti e praticanti.

Giovedì 20 dicembre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Lunedì 31 dicembre

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese

precedente.

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 3° trimestre 2018.

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Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2018

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di dicembre 2018.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 23 FEBBRAIO 2017

MINIMI TABELLARI � Imprese artigiane del settore alimentare

Livello 1S: € 2.137,07

� Imprese del settore panificazione

Livello A1S: € 1.804,97

� Imprese alimentare non artigiane fino a 15 dipendenti

Livello 1Q: € 2.294,06

ALIMENTARI PMI - ACCORDO 16 SETTEMBRE 2016

MINIMI TABELLARI � Settore alimentari

Quadri: € 2.352,10

� Panifici industriali

Livello 1: € 1.475,20

CARTA INDUSTRIA - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2016

TRATTAMENTO DI GARANZIA PER I

QUADRI

Nel caso in cui la retribuzione percepita nell'anno sia inferiore al minimo

garantito (minimo tabellare + 7%), la differenza sarà corrisposta nel

mese di dicembre come "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo".

COMUNICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 27 FEBBRAIO 2018

MINIMI TABELLARI � Imprese artigiane

Livello 1A: € 2.155,59

� Imprese non artigiane e piccole imprese

Livello 1A: € 2.169,64

DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME E AEREE - ACCORDO 13 FEBBRAIO 2017

MINIMI TABELLARI Aumento di € 160

DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE - ACCORDO 21 DICEMBRE 2016

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INDENNITÀ VARIABILI La misura del vitto e dell'alloggio (o dell'eventuale indennità, da

corrispondersi per 12 mensilità) è determinata nei seguenti importi

mensili: € 150 per il vitto e € 230 per l'alloggio.

MINIMI TABELLARI Aumento € 140

DIRIGENTI AZIENDE TERZIARIO - ACCORDO 21 LUGLIO 2016

MINIMI TABELLARI Aumento € 170

DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE - ACCORDO 15 MARZO 2017

MINIMI TABELLARI Aumento € 160

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI - ACCORDO 23 DICEMBRE 2016

MINIMI TABELLARI Aumento € 170

GAS-ACQUA - ACCORDO 17 MAGGIO 2017

FONDO PENSIONE FONDENERGIA La contribuzione è pari all'1,55% a carico azienda e all'1% a carico del

lavoratore.

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 10 LUGLIO 2016

MINIMI TABELLARI � Operatori dei servizi funerari

Livello Q: € 3.359,99

LAPIDEI PMI - ACCORDO 25 SETTEMBRE 2018

MINIMI TABELLARI CONFAPI Livello 1: aumento € 36,73

LAVANDERIE INDUSTRIA - ACCORDO 13 LUGLIO 2016

ELEMENTO PEREQUATIVO € 200

METALMECCANICA INDUSTRIA - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2016

ELEMENTO DI MENSILIZZAZIONE Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di

dicembre viene riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore

e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione

non assorbibile.

METALMECCANICA PMI CONFIMI - ACCORDO 22 LUGLIO 2016

PREVIDENZA INTEGRATIVA È prevista l'adesione volontaria a un Fondo di previdenza che sarà

individuato dalle parti stipulanti entro dicembre 2018.

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OCCHIALI INDUSTRIA - ACCORDO 19 LUGLIO 2016

ELEMENTO PEREQUATIVO € 320

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI INDUSTRIA - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2016

ELEMENTO PEREQUATIVO € 275

POSTE - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2017

PREVIDENZA INTEGRATIVA

FONDOPOSTE

Contribuzione a carico azienda incrementata al 2,3%.

RETIFICI MECCANICI DA PESCA - ACCORDO 27 LUGLIO 2017

ELEMENTO PEREQUATIVO € 300

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE - ACCORDO 7 LUGLIO 2016

SALARIO D'INGRESSO La retribuzione d'accesso non può essere inferiore al 100% della

retribuzione tabellare ordinaria.

SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS - ACCORDO 28 SETTEMBRE 2018

UNA TANTUM – I TRANCHE Livello F6: € 222,22

TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE PMI - ACCORDO 7 NOVEMBRE 2017

ELEMENTO GARANZIA

RETRIBUTIVA

€ 120

TRASPORTO A FUNE - ACCORDO 12 MAGGIO 2016

MINIMI TABELLARI Livello 1SQ: € 1.872,23

TURISMO CONFESERCENTI - ACCORDO 18 LUGLIO 2018

UNA TANTUM – V TRANCHE € 187,20

VETRO, LAMPADE E DISPLAY INDUSTRIA - ACCORDO 27 LUGLIO 2016

MINIMI TABELLARI � Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (settori non

meccanizzati)

Livello 9A: € 1.967,52