Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3

6
www.renatosavoia.com Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/3 Fonti normative: 1) Legge n. 3/2012 (come modificata dal DL 179/12 convertito con modificazioni nella L.221/2012) 2) Decreto ministero giustizia n. 202/2014 (in vigore dal 28/01/2015): regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) - L'art. 15 della L. 3/2012 definisce l' organismo di composizione della crisi (d'ora in poi OCC): - è ente pubblico (requisiti: indipendenza e professionalità) - iscritto in apposito registro* tenuto presso ministero di Giustizia (al 2/02/16 risultano iscritti 19 OCC) - non deve gravare sulla finanza pubblicata - assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso - verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei - www.renatosavoia.com -

Transcript of Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3

www.renatosavoia.com

Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/3

Fonti normative:

1) Legge n. 3/2012 (come modificata dal DL 179/12

convertito con modificazioni nella L.221/2012)

2) Decreto ministero giustizia n. 202/2014 (in vigore dal

28/01/2015): regolamento recante i requisiti di iscrizione nel

registro degli organismi di composizione della crisi da

sovraindebitamento)

- L'art. 15 della L. 3/2012 definisce l'organismo di

composizione della crisi (d'ora in poi OCC):

- è ente pubblico (requisiti: indipendenza e professionalità)

- iscritto in apposito registro* tenuto presso ministero di

Giustizia (al 2/02/16 risultano iscritti 19 OCC)

- non deve gravare sulla finanza pubblicata

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del

piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso

- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei

- www.renatosavoia.com -

www.renatosavoia.com

documenti allegati

- attesta la fallibilità del piano

- esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte

dal giudice

- può svolgere le funzioni di liquidatore (se disposto dal

giudice)

- può essere autorizzato dal giudice i dati contenuti

nell'anagrafe tributaria, centrale rischi, banche dati

pubbliche

* il registro ha 2 sezioni:

- sez. A) contiene elenco degli organismi iscritti di diritto, su

domanda (essenzialmente gli organismi delle camere di

commercio e degli ordini professionali di avvocati,

commercialisti ed esperti contabili, notai)

- sez. B) contiene elenco degli organismi iscritti su domanda

soggetta a valutazione (organismi costituiti da comuni,

province, città metropolitane, regioni, università pubbliche)

- www.renatosavoia.com -

www.renatosavoia.com

I compiti e le funzioni dell'OCC possono (ma in realtà

dall'entrata in vigore della legge e fino all'entrata in vigore

del Regolamento con i requisiti di iscrizione non si è trattato

di una facoltà bensì dell'unico modo in cui è stata applicata

la legge) essere svolti da un professionista (o da una società

tra professionisti) che abbia i requisiti per fare il curatore

fallimentare o da un notaio, in ogni caso su nomina del

giudice

Per gli iscritti agli ordini (sez. A) non va provata la

professionalità, i gestori non hanno obbligo di esclusiva nei

confronti di un OCC, e non è richiesto all'OCC un numero

minimo di gestori

Per gli OCC di cui alla sez. B è prevista l'esclusiva e i gestori

devono essere almeno 5

In ogni caso l'OCC deve avere un referente con adeguato

grado di indipendenza

- www.renatosavoia.com -

www.renatosavoia.com

Il referente è la persona fisica che, tra le altre, indirizza e

coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi

dei gestori della crisi

Al momento del conferimento di incarico al gestore della

crisi, l'organismo deve comunicare al debitore il grado di

complessità dell'incarico fornendogli tutte le informazioni

circa i costi ipotizzabili nonché i dati della polizza

assicurativa

Polizza assicurativa dell'OCC con massimale non inferiore a

€1.000.000,00

La costituzione di un OCC è facoltativa

Le prestazioni dell'OCC non sono gratuite

L'OCC ha una competenza territoriale, uguale a quella del

tribunale cui fa riferimento

L'OCC è in posizione intermedia tra debitore e creditori

- www.renatosavoia.com -

www.renatosavoia.com

(problemi, irrisolti, di conflitti di interesse)

Compensi: salvo diverso accordo col debitore => artt. 14-18

D.M. 202/2014. Sono dovuti indipendentemente dall'esito.

Gestore della crisi: persona fisica che individualmente o

collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione

dei procedimenti di composizione della crisi da

sovraindebitamento e di gestione del patrimonio (art. 2,

comma 1, lett. f D.M 202/2014)

Gestore della crisi: previsti requisiti di professionalità (art. 4

D.M. 202/14) e onorabilità (sempre art. 4), obbligo di

riservatezza (art. 11), divieto di percepire compensi o utilità

dal debitore (art. 11), obbligo di indipendenza(art. 11+10),

Sanzioni a carico del debitore e dei componenti dell'OCC

(ovvero del professionista facente funzioni di OCC): art. 16

L. 3/2012

- www.renatosavoia.com -

www.renatosavoia.com

Il soggetto non fallibile e sovraindebitato può scegliere:

- rivolgersi ad un OCC (il cui referente poi nominerà un

gestore tra gli iscritti all'organismo)

- fare domanda al presidente del Tribunale, che nominerà

un professionista facente funzioni di OCC

[ SEGUE]

- www.renatosavoia.com -