Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1

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- www.renatosavoia.com - Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/1 Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica per regolare la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili* (c.d.“insolvenza civile”). Si tratta, pertanto, di procedure che hanno un ambito soggettivo di applicazione residuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e riguardano: a) l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non commerciale; b) il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali; c) il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; d) gli enti non commerciali; e) gli imprenditori agricoli; f) le start up innovative (nei primi 5 anni dalla costituzione). Alla data odierna (20/01/2016) nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia - www.renatosavoia.com -

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Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/1

Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n.

179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) è stata

introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica per regolare la

crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili* (c.d.“insolvenza

civile”).

Si tratta, pertanto, di procedure che hanno un ambito soggettivo di

applicazione residuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e

riguardano:

a) l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore

ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non

commerciale;

b) il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma

di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure

concorsuali;

c) il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni

per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale;

d) gli enti non commerciali;

e) gli imprenditori agricoli;

f) le start up innovative (nei primi 5 anni dalla costituzione).

Alla data odierna (20/01/2016) nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia

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degli organismi di gestione della crisi da sovraindebitamento sono registrati

16 organismi (di tutta evidenza, dunque, come in molte città ancora non vi sia

un organismo: tra queste Milano, Napoli, Torino, Firenze...).

Presso l'organismo tenuto dall'Ordine dei Commercialisti di Verona a oggi

risultano 78 procedure.

Per quanto attiene il presupposto oggettivo di accesso alla disciplina, la legge

definisce il “sovraindebitamento” come “ la situazione di perdurante

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile

per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie

obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La legge delinea tre procedure che essa stessa definisce di “natura

concorsuale”.

In particolare la norma prevede:

A) due procedure di composizione della crisi, modellate sull’istituto del

concordato preventivo:

• A1) la procedura di composizione mediante accordo, tramite cui ildebitore propone ai creditori, con l’ausilio di un organismo dicomposizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e disoddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, ove approvato daparte dei titolari di almeno il 60% dei crediti complessivi, è depositatoin tribunale per il procedimento di omologazione. In caso di

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omologazione, l’accordo è obbligatorio anche nei confronti dei creditorinon aderenti;

• A2) la procedura di composizione dedicata esclusivamente alconsumatore, basata su un piano sempre redatto con l’ausilio di unorganismo di composizione della crisi e avente le medesime finalitàdell’accordo di cui al precedente punto A1).

Tale procedura non richiede l’approvazione dei creditori e, laddove riceval’omologazione da parte del tribunale (ai fini dell’omologa il giudice deveverificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare ilpagamento dei crediti crediti impignorabili nonché dei tributi costituentirisorse proprie del'Unione Europea, dell'I.V.A. e delle ritenute operate e nonversate nonchè escludere “che il consumatore ha assunto obbligazioni senzala ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamentedeterminato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al creditonon proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”) produce effettiesdebitatori nei confronti di tutti i creditori;

• B) una procedura di liquidazione dei beni, più vicina alla procedurafallimentare, che non produce automaticamente effetti esdebitatori,salvo che non venga attivato uno specifico sub-procedimento su ricorsodel debitore presentato entro l’anno successivo alla chiusura dellaliquidazione.

* Secondo l'art. 1 della Legge Fallimentare non sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo:

- le imprese pubbliche;- le imprese non commerciali, quali le imprese agricole.

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- i piccoli imprenditoriPer quanto concerne gli imprenditori, non sono soggetti alle disposizioni

sul fallimento e sul concordato preventivo coloro i quali dimostrino il

possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di

fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo

patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro

trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la

data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di

durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non

superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro

cinquecentomila.

[ SEGUE]

Fonti:

• https://www.bancaditalia.it

• http://www.dirittobancario.it

• http://www.anticrisi.net

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