Genova - 22 marzo 2017 - EtaGamma · 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti...

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Genova - 22 marzo 2017 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO Giovanni Battista Bartolucci Professore Ordinario di Medicina del Lavoro UOC Medicina Preventiva e Valutazione del Rischio Università degli Studi di Padova

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Genova - 22

marzo 2017

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Giovanni Battista Bartolucci

Professore Ordinario di Medicina del Lavoro

UOC Medicina Preventiva e Valutazione del Rischio

Università degli Studi di Padova

Percentuale di lavoratori esposti a vari agenti di rischio

nell’Unione Europea. Studio pilota su “Lo stato della

sicurezza e della salute sul lavoro” (Bilbao, 2001)

AGENTE DI RISCHIO % lavoratori

esposti

Movimenti ripetitivi 57%

Posture incongrue 45%

Lavoro monotono 45%

Movimentazione manuale di carichi 34%

Rumore 28%

Vibrazioni 24%

Temperature 20-23%

Ritmi imposti 22%

Agenti chimici 14%

Soprusi 8%

Violenza fisica 4%

Molestie sessuali 2%

Titolo IX del D.Lgs 81/08 artt. 221 265

CAPO 3 Protezione dai rischi connessi con l’esposizione ad amianto

(246 265)

CAPO 1 Protezione da agenti chimici (221 232)

CAPO 2 Protezione da agenti

cancerogeni / mutageni

(233 245)

D.Lgs 81/08 – Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I – Protezione da agenti chimici

Art. 223 - Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all’articolo 28 (oggetto della valutazione dei rischi), il

datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti

chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in

considerazione in particolare:

a)le loro proprietà pericolose;

b)le informazioni sulla salute e la sicurezza comunicate dal responsabile

dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza…;

c)il livello, il modo e la durata della esposizione;

d)le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto

conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li

possono generare;

e)i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un

primo elenco….

f)gli effetti delle misure preventive e protettive adottare o da adottare;

g)se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria

già intraprese.

Titolo IX Capo 1 D.Lgs 81/08

Protezione da agenti chimici

Ha 4 allegati:

– XXXVIII: Valori limite di esposizione

professionale (per oltre 100 sostanze)

– XXXIX: Valori limite biologici (solo per Pb)

– XL: Divieti (all’uso di naftilammina, ammino e

nitrodifenile, benzidina)

– XLI: Metodiche misurazioni agenti (UNI EN

481/94, 482/98, 689/97, 838/98, 1076/99,

1231/99, 1232/99, 1540/01 e 12919/01)

Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Art. 236 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una

valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della

quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle

lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti

cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,

della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di

assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato

solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno

contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La

valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso

quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

Titolo IX Capo 2 D.Lgs 81/08

Protezione da agenti cancerogeni/mutageni

Ha 2 allegati:

Allegato XLII – Elenco di sostanze, miscele e

processi 1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici

presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante

il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.

Allegato XLIII – Valori limite per benzene, legni

duri, CVM.

G.B. Bartolucci – Editoriale fascicolo n. 4, ottobre

2008, Giornale degli Igienisdti Industriali

… La speranza è che, pur facendo

doverosamente riferimento alle norme in

vigore (che non sempre appaiono esenti da

critiche), gli operatori della prevenzione

imparino ad essere meno “legulei” e

riacquistino come nel passato la capacità di

intervento secondo lo sviluppo tecnico-

scientifico e culturale delle nostre discipline.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Necessario momento conoscitivo per orientare e graduare

gli interventi preventivi(eliminazione/riduzione e/o

controllo dei rischi), per la programmazione della attività

di informazione e formazione sui rischi, per la corretta

effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

attività multistadio-polidisciplinare svolta in stretta

collaborazione tra Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione e medico competente, con il

coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, con la responsabilizzazione dei dirigenti delle

strutture.

Procedura di valutazione del rischio chimico, 1990

Ruolo dei valutatori

Completezza

Riproducibilità

Comprensibilità

Soggettività

Esperienza dei valutatori

Identificazione dei fattori di rischio (L’agente causa un danno alla salute?)

Definizione della dose – risposta (Qual è la relazione tra quantità dell’agente e risposta biologica?)

Valutazione della esposizione (Quali esposizioni sono dimostrate o prevedibili?)

Caratterizzazione del rischio

(Qual è la probabilità e la gravità del danno per la salute?)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO GESTIONE DEL RISCHIO

Valutazione delle conseguenze economiche, sociali, politiche e sulla

salute pubblica

Sviluppo di opzioni

Norme-Limiti

MODELLO GENERALE (National Academy of Science, USA, 1983)

DEFINIZIONE DI RISCHIO

Probabilità che si produca una alterazione dello stato di salute in seguito all’esposizione ad una determinata sostanza chimica (o ad una determinata entità fisica)

Non dipende solo dalla natura e dall’entità della sostanza, ma anche da:

-Modalità di esposizione -Possibilità di assorbimento – azione -Condizioni di reattività degli esposti

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

VALUTAZIONE PRELIMINARE

VALUTAZIONE APPROFONDITA

Percorso di VdR (art. 223 D.Lgs 81/08)

Rischio irrilevante / basso (giustificazione)

Rischio > irrilevante/basso ( artt. 225-226-229-230)

SCHEDE DI SICUREZZA

Le confezioni dei prodotti industriali devono essere

accompagnate da una Scheda di Sicurezza nella quale

sono contenute informazioni più approfondite rispetto

all’etichetta.

Le Schede di Sicurezza sono composte da 16 voci

standardizzate, redatte nella lingua del paese d’impiego.

1. Identificazione preparato/produttore

2. Identificazione dei pericoli

3. Composizione/informazioni sui componenti

4. Misure primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure per fuoriuscita accidentale

7. Manipolazione e stoccaggio

8. Controllo esposizione/protezione individuale

9. Proprietà fisiche/chimiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni

Nuove schede di sicurezza

Il Regolamento n. 453/2010 apporta alcune modifiche di contenuto alle Schede Dati di Sicurezza tra cui:

l'inserimento obbligatorio, a partire dal 1 dicembre 2010 (salvo specifiche deroghe di due anni) e sino al 1 giugno 2015, della doppia classificazione delle sostanze.

l'inserimento obbligatorio, dal 1 giugno 2015 (salvo specifiche deroghe di due anni), della classificazione prevista dal Regolamento CLP sia per le sostanze che per le miscele.

CLP - Classification, Labelling and Packaging

CE n. 1272/2008

CLP - Classification, Labelling and Packaging

CE n. 1272/2008

Frasi H

72 individuali e 17 frasi combinate Sono classificate secondo il tipo di pericolo nel modo seguente : H2 .. : Rischi fisici H3 .. : Rischi per la salute H4 .. : Pericolo per l’Ambiente Tutte le frasi H devono essere indicate sull'etichetta. Sono codificate e tradotte in quante più lingue possibili.

Frasi P

Sono 137, classificate in accordo al tipo di

dichiarazione di precauzione, come segue:

P1 .. : Precauzione generale

P2 .. : Precauzione preventiva

P3 .. : Precauzione

P4 .. : Precauzione di stoccaggio

P5 .. : Precauzione di smaltimento

La scelta delle frasi di mettere in etichetta P è a

discrezione dei fornitori.

La valutazione preliminare del rischio

• Studio mirato del ciclo produttivo • Tipo della sostanza/e, quantità, condizioni d’uso previste • Analisi, per singola mansione, di frequenza, durata e vie di esposizione • Stima e/o misura dell’entità dell’esposizione

Algoritmi

R = PxD

4 = 4x1

4 = 1x4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il prodotto dei tre contatori derivanti dalla valutazione dei

rispettivi fattori di rischio porta un sintetico “INDICATORE

DI RISCHIO”:

Urgenti MOLTO ALTO 76-100

Necessarie a medio termine ALTO 51-75

Opportune a breve termine/necessarie a medio

termine

MEDIO 26-50

Opportune a medio termine BASSO 11-25

Non necessarie TRASCURABILE 1-10

Azioni correttive Classi di rischio

ALGORITMI Il loro uso è proposto per ovviare alle difficoltà connesse con

l’effettuazione di costose e complesse indagini di igiene

industriale (secondo quanto previsto dalla UNI EN 689/97),

ritenute troppo gravose per le piccole e medie imprese. Sono

intesi come percorso di “facilitazione” atto a consentire la

classificazione del rischio ad di sotto o al di sopra di quello

moderato.

Possono essere utili nelle fasi preliminari di valutazione, ma deve

essere sottolineata la scarsa scientificità del loro uso in assenza di

qualsiasi verifica con dati di monitoraggio ambientale e/o

biologico.

Estrema pericolosità del loro uso da parte di soggetti non

sufficientemente esperti.

In ogni caso la norma non prevede il loro utilizzo nel caso

delle sostanze cancerogene.

Art. 224 – Misure e principi generali per la prevenzione dei

rischi

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e

alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di

esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso

per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di

cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le

disposizioni degli articoli 225 (misure specifiche di protezione e di

prevenzione), 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229

(sorveglianza sanitaria), 230 (cartelle sanitarie e di rischio).

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

- individuazione di idonei sistemi o strumenti di

rilevazione dei fattori di rischio;

- uso di metodiche analitiche o di misura affidabili e

specifiche;

- identificazione di valori guida (valori limite, di

azione, di riferimento) per la valutazione critica dei

dati;

- definizione di idonee strategie di misura in relazione

agli obiettivi (valutazione dell’inquinamento ambientale

o dell’esposizione individuale, mappatura spaziale o

evoluzione temporale dell’inquinamento,

programmazione di misure di prevenzione collettive o

individuali).

MONITORAGGIO AMBIENTALE cosa - come - dove - quando - per quanto

Cosa:

Sostanze inquinanti

Come:

Strumenti, substrati di raccolta

Dove:

Sorgente inquinante, ambiente (campionamento fisso)

Zona respiratoria (campionamento personale)

Quando – per quanto:

Momento particolare (campionamenti istantanei)

Tutto il ciclo (campionamenti per lunghi periodi)

Periodi significativi (campionamenti sequenziali)

MISURE DI SCREENING

Effettuate con metodi a lettura diretta di

facile impiego.

Consentono di individuare eventuali

necessità di approfondimento.

bisogna valutare la selettività.

Rivelatore di gas

Rivelatore di gas Fotoacustico

Esempio di

applicazione

Totale SEVO N2O n° totale di misure 240

durante i 4 Media A 0,70 162,4 n°4 interventi in circuito aperto

interventi Minimo <0,01 1,5 periodo di calcolo dell'esposizione media

Massimo 2,20 579,0

Media G 0,36 63,1

Mediana 0,58 104,0

SEVO N2O SEVO N2O

1° int. Media A 0,38 106,7 2° int. Media A 0,15 46,9

Minimo 0,01 14,3 Minimo <0,01 2,6

Massimo 1,25 295,0 Massimo 0,64 205,0

SEVO N2O SEVO N2O

3° int. Media A 1,02 267,0 4° int. Media A 0,46 117,8

Minimo 0,06 3,8 Minimo 0,11 12,4

Massimo 2,20 579,0 Massimo 1,17 318,0

da ore: 8,40 a ore: 11,25

0,1 47

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

8.4

0.1

4

8.4

4.4

2

8.4

8.5

1

8.5

3.1

6

8.5

7.2

2

9.0

2.0

1

9.0

6.1

0

9.1

0.1

8

9.1

4.4

2

9.1

8.4

8

9.3

3.2

0

9.3

7.2

7

9.4

1.5

4

9.4

6.0

0

9.5

0.1

2

9.5

4.3

1

9.5

8.3

6

10

.03

.13

10

.07

.20

10

.11

.47

10

.15

.55

10

.20

.01

10

.24

.21

10

.28

.27

10

.33

.10

10

.37

.22

10

.41

.46

10

.45

.53

10

.49

.58

10

.54

.20

10

.58

.27

11

.03

.03

11

.07

.11

11

.11

.36

11

.15

.42

11

.19

.50

11

.24

.13

0

100

200

300

400

500

600

700

Sevorane Protossido

intervento

intervento

intervento

intervento

Gruppo operatorio di XXX. - sala A

Caratteristiche

del Corpo

Diffusivo

Corpo

diffusivo Materiale

Spessore

mm

Porosità

µm

Percorso

diffusivo

mm

Impiego

Bianco Polieti lene

microporoso 1,7 25 + 5 18 generale

Giallo Polieti lene

microporoso 5 10 + 2 150

Riduzione di

portata

Blu Polieti lene

microporoso 1,7 25 + 5 18

Sostanze

fotosensibili

Amaranto Corpo

permeativo

Membrana

siliconica 50

Rete

acciaio

inox

- Gas

anestetici

Identificazione dei fattori di rischio (L’agente causa un danno alla salute?)

Definizione della dose – risposta (Qual è la relazione tra quantità dell’agente e risposta biologica?)

Valutazione della esposizione (Quali esposizioni sono dimostrate o prevedibili?)

Caratterizzazione del rischio

(Qual è la probabilità e la gravità del danno per la salute?)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO GESTIONE DEL RISCHIO

Valutazione delle conseguenze economiche, sociali, politiche e sulla

salute pubblica

Sviluppo di opzioni

Norme-Limiti

MODELLO GENERALE (National Academy of Science, USA, 1983)

FILOSOFIA DEI LIMITI

OSHA (Occupational Safety and Health

Administration): PEL (Permissible

Exposure Limits) vengono fissati dopo un

attento esame della loro fattibilità ed

un’accurata analisi dei rischi e dei benefici

derivanti dalla loro adozione.

OMS-CEE: health-based; limiti ambienti di

lavoro = livelli di sostanze tossiche nell’aria

ambiente ai quali non vi è alcun rischio

significativo di effetti nocivi.

VALORI LIMITE ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Ente americano i cui valori limite sono stati abitualmente

utilizzati nel nostro Paese (contratti collettivi di lavoro,

sentenze giudiziarie).

TLV (VALORE LIMITE DI SOGLIA): concentrazione

delle sostanze aerodisperse a cui si ritiene che quasi tutti i

lavoratori possano essere ripetutamente esposti ogni giorno

senza effetti nocivi per la salute. Non costituiscono

comunque una linea di demarcazione netta tra

concentrazioni sicure e pericolose (“limiti tecnici”).

Europa – SCOEL (Scientific Committee on

Occupational Exposure Limits)

1995 – Istituzione

1999 – Definizione della metodologia

2013 – Aggiornamento della metodologia

(VII versione)

2015 – Comitato 2015-2018 (nuovi criteri)

2017 – Metodologia in nuova revisione

Step della definizione dei Limiti di

Esposizione Occupazionali (OEL)

Definizione delle priorità e mandato di valutazione a SCOEL sulle singole sostanze

Valutazione scientifica da parte di SCOEL e raccomandazione di un OEL/BLV (RAC) o di un parere tossicologico (OPIN)

Consultazione con gli Stati Membri ed ev. integrazioni/modifiche

Pubblicazione della valutazione

Legislazione

Tipo di raccomandazioni prodotte da

SCOEL

1. Limiti ambientali:

OEL (Occupational Exposure Limit Value)

– IOELV (Indicative-health based)

– BOELV (Binding-risk based)

– STEL (short term exposure limit)

2. Limiti biologici

BLV (Biological Limit Value)

BGV (Biological Guideline Value)

3. Notation (skin, sensitization, ecc.)

VALORI LIMITE DI LEGGE ITALIANI

D.Lgs 277/91: primi valori limite per amianto,

piombo, rumore.

Nel tempo si sono mostrati inadeguati se

confrontati con quelli ACGIH, che sono stati

abbassati, e ci son voluti 15 anni per modificare

riducendoli i valori limite di amianto e rumore.

Per il piombo invece, con il D.Lgs 25/02, quasi

per intero recepito nel D.Lgs 81/08, abbiamo

avuto un peggioramento.

Valori Limite della piombemia come previsti

dal D.Lgs 81/08 a confronto con quelli

internazionali (ACGIH, DFG, JSOH)

Livello Azione Valore Limite

D.Lgs 81/08

BEI ACGIH BAT DFG

OEL-B JSOH

40 μg/100 ml 60 μg/100 ml*

3 0 μ g / 1 0 0 m l§

4 0 μ g / 1 0 0 m l#

4 0 μ g / 1 0 0 m l

*il superamento di 40 μg/100 per le donne in età fertile comporta l’allontanamento

dall’esposizione; §10 μg/100 ml per donne in età fertile; #10 μg/100 ml per donne

<45 anni.

Oggi siamo nella assurda situazione che i nostri

“livelli di azione” sono superiori ai valori limite

ACGIH, o in altre parole che noi definiamo come

rischio irrilevante per la salute e condizione

espositiva per la quale non deve essere effettuata la

sorveglianza sanitaria (vedi art. 224 e Allegato

XXXIX del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs

106/09) una situazione in cui per gli americani sono

superati i valori limite e quindi c’è un rischio per la

salute.

INDICAZIONE DELLO SCOEL

DEL 2002

Piombo in aria (OEL): 100 µg/m3

Piombo nel sangue (BLV): 30 µg/100 ml

(“minimizzare le esposizioni nelle donne

in età fertile”)

Andamento nel tempo della piombemia

nelle lavoratrici della ceramica

Da Ganzi A. et al, 2003 (modificata).

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003

Pb

B µ

g/1

00

ml

cer-gres

cer-monocot

cer-bicot

colorifici

decori

Confronto tra alcuni dei Valori Limite italiani previsti dall’Allegato

XXXVIII al D.Lgs 81/08 che comprende attualmente 96 sostanze

chimiche e i corrispondenti limiti americani (ACGIH) e tedeschi (DFG).

Nome Agente Valori Limite in mg/m3

Italiani (D.Lgs 81/08) ACGIH DFG

8 ore Breve termine TWA STEL TWA PEAK

Cloroformio 10* - 49 - 2.5* -

Tricoloetano, 1,1,1- 555 1110 1910 2460 1100* -

Etilammina 9.4 - 9.2* 27.6* 9.4 19

Diclorobenzene, 1,2- 122* 306* 150 301 61* -

Cumene 100* 250* 246 - 250* -

Eptan-3-one 95 - 234 350 47 -

Etilen glicol 52* 104* 100 C - 26* -

5-metilesan-2-one 95 - 234 - 47 -

Trietilammina 8.4* 12.6* 4.1* 12.4* 4.2 -

Eptano, n- 2085 - 1640 2050 2100 -

Xilene, isomeri misti, puro 221* 442* 434 651 440* -

Acido cloridrico 8 15 2.98 C - 7.6 -

Fluoro 1.58 3.16 1.6 3.1 0.16 -

Acido bromidrico - 6.7 6.8 C - 6.7 -

(2-Metossimetiletossi)-propanolo 308* - 606* 909* 310 -

Piombo inorganico e suoi composti 0.15 - 0.05 - 0.1 -

*Notazione Skin; C, valore ceiling; i valori tra parentesi sono modifiche proposte (intended changes).

Confronto tra i Valori Limite per i

cancerogeni recepiti nel D.Lgs 81/08 -

Allegato XLIII e quelli fissati da ACGIH e DFG

(valori in mg/m3)

Sostanza D.Lgs 81/08 ACGIH TRK-DFG

Benzene 3.2 1.6 3.2

Legni duri 5.0 1.0* 2.0

CVM 7.7 2.6 8.0

*0.5 per cedro rosso

D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo 2 - Protezione da agenti cancerogeni/mutageni

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o

mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente

possibile, con una sostanza o un a miscela o un procedimento che nelle

condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la

salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno

il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente

cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente

possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di

lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più

basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque

superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.

Art. 242 D.Lgs 81/08 - Accertamenti sanitari e norme preventive e

protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha

evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza

sanitaria.

Art. 243 D.Lgs 81/08 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel

quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente

cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a

tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che

ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del

servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso

a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo

242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio

secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

I^ edizione 2003

I^ Revisione 2007

II^ revisione 2013

Graduazione del criterio di esposizione professionale a cancerogeni (SIMLII, 2013) - non esposti, se l’esposizione fosse contenuta nei limiti previsti per la popolazione generale, ove definiti; - esposti a concentrazioni moderate, se questa fosse inferiore a concentrazioni dell’agente inferiori al 50% del VLE, ove disponibile; - esposti a concentrazioni elevate, se la stessa superasse il 50% del VLE.

µg/m3

Valori Obiettivo definiti dal D.Lgs 155/2010 «Attuazione

della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria

ambiente e per un’aria più pulita in Europa»

µg/m3

SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits),

2009.

Distinzione di cancerogeni e mutageni in 4 gruppi:

-gruppo A: Cancerogeni genotossici senza soglia, ovvero quelli

per i quali appare appropriato il modetto cosiddetto LNT (Linear

Non-Threshold, Lineare senza soglia);

-gruppo B: Cancerogeni genotossici per i quali non è

adeguatamente supportata, al presente, l’esistenza di una soglia (in

questi casi, vista l’ incertezza scientifica, si può utilizzare il

modello LNT);

-gruppo C: Cancerogeni genotossici per i quali è possibile definire

un limite pratico;

-gruppo D: Cancerogeni non genotossici e cancerogeni non DNA-

reattivi, per i quali un vero («perfetto») limite è associato con un

chiaro ed evidente NOAEL (No Observed Adverse Effect Level,

Livello cui non si osservano effetti avversi).

Valori limite di esposizione

TLV-TWA

(mg/m3)

TLV-STEL

(mg/m3)

TLV-C

(mg/m3)

ACGIH 0,37

OSHA 0,92 2,46

NIOSH 0,02 0,12

DFG 0,37 0,74 1,20

SCOEL 0,25 0,50

0,37 0,74

Proposta di modifica 2016:

TLV-TWA = 0,1 ppm (0,123 mg/m3)

TLV-STEL = 0,3 ppm (0,368 mg/m3)

A1 Cancerogeno per le vie respiratorie superiori

Inserimento nel Registro degli esposti Indicazioni al momento emerse: Regione Lombardia: da 184 µg/m3 Regione Marche: da 40 µg/m3

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

RELAZIONE DOSE-RISPOSTA

MISURA DELL’ESPOSIZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA

Visite mediche e accertamenti strumentali

Monitoraggio Biologico

Tordoir et al., 1994

CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

Art. 229 Sorveglianza sanitaria

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.

Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.

I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. (segue)

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Titolo IX – Sostanze pericolose

Capo I - Protezione da agenti chimici

Art. 229 comma 6 e 7

In caso di superamento del valore limite biologico, il

medico competente è tenuto a:

Informare individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro

Fornire un parere al datore di lavoro sulle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

Effettuare una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che hanno subito un’esposizione simile

De Rosa et al., 1975

Classificazione

degli indicatori biologici

Indicatori di esposizione

Indicatori di dose biologicamente

efficace

Indicatori di effetto

Indicatori di suscettibilità

UTILIZZO DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO Al momento attuale sono soprattutto gli indicatori di esposizione che si prestano al maggiore utilizzo, e sono anche quelli che fornendo indicazioni, spesso più precise dello stesso monitoraggio ambientale, sul livello di esposizione individuale agli xenobiotici (per tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea), contribuiscono alla valutazione del rischio e al suo controllo nel tempo e dovrebbero essere utilizzati anche a prescindere dalla effettuazione della visita medica sul lavoratore (“sorveglianza del rischio”).

Orientamento SIMLII

“La valutazione periodica dell’esposizione

mediante indicatori di dose interna e di

effetto è un compito di esclusiva pertinenza

del medico competente, sia come pratica

integrativa alla sorveglianza sanitaria, che

come complemento alla valutazione del

rischio”.

Definizione di Monitoraggio Biologico

Misura periodica di un composto tossico

o di suoi metaboliti in matrici biologiche

accessibili, allo scopo di confrontare i

livelli misurati con appropriati standard

di riferimento.

“Appropriato riferimento” con cui si debbono

comparare i risultati delle misurazioni

Due tipi di informazioni:

come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto ai valori

determinati in popolazioni per le quali è stata esclusa una specifica

esposizione lavorativa allo xenobiotico in esame (Valori di

riferimento): dovrebbe quindi “orientare” rispetto all’esistenza di

una esposizione maggiore di quella della popolazione generale;

come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto a valori

ai quali è stato attribuito (su base scientifica o amministrativa) un

determinato significato rispetto alla possibile modificazione dello stato

di salute degli esposti (Valori limite): dovrebbe quindi “orientare”

rispetto alla probabilità della comparsa di effetti sulla salute e

quindi alla necessità di determinati interventi.

BEI ACGIH

Nel 1984 l’American Conference of Governmental Industrial

Hygienists (ACGIH) aveva per la prima volta proposto indici

biologici di esposizione (BEIs®) per 6 inquinanti (etilbenzene,

monossido di carbonio, stirene, toluene, tricloroetilene, xilene).

Il numero di agenti chimici per i quali sono stati adottati valori

limite è andato progressivamente crescendo: nell’edizione 2015

sono adottati o proposti uno o più BEIs® per 49 inquinanti,

mentre altre 18 sostanze vengono definite sotto studio

nell’intento di verificare la possibilità di adottare e/o modificare i

relativi limiti biologici e le migliori strategie di controllo.

• a livello individuale: valutazione del livello di

esposizione in funzione dei valori limite biologici

“health based”;

• a livello di gruppo: valutazione dei livelli di

esposizione in funzione dei valori limite biologici

correlati al valore limite di soglia od a valori

guida “tecnici”.

Utilizzazione dei dati di

monitoraggio biologico

MB e valutazione del rischio: composti di cui non è nota la relazione dose-risposta

Livello di esposizione

Valore Medio= BEIx

Limite inferiore

dell’IC 95% = BEIy

Liv

ell

o d

ell’i

nd

ica

tore

bio

log

ico

di esp

os

izio

ne

BEI®Y

BEI®x

TLV®

X

I BEI non possono essere utilizzati a livello individuale

Limite superiore dell’IC 95%

Livello dell’indicatore biologico

di esposizione

Liv

ell

o d

i

esp

osiz

ion

e Valore Medio

(BEIx = TLV)

TLV®

BEI®

NB: in statistica la la variabile indipendente è quella nota, usata per “predire” l’incognita, non quella che determina l’effetto considerato.

Valori <BEI eccedenti

il TLV®

Monitoraggio biologico

punti di forza - punti di debolezza.

A volte è correlato agli effetti nocivi sulla salute;

Esprime l’assorbimento integrato di un prodotto (polmoni, cute, intestino…);

Permette di studiare l’effetto dei sistemi protettivi (DPI);

Tiene conto del possibile assorbimento extralavorativo.

Non sono molti gli indicatori rispetto il numero di prodotti usati nell’industria;

Le informazioni tossicocinetiche e tossicodinamiche di molti prodotti chimici sono limitate;

E’ solo occasionalmente utilizzabile per sostanze irritanti;

A volte sono necessarie metodiche analitiche “non semplici”.

Criteri di ammissibilità all’impiego

di un indicatore biologico

Possibilità di un dosaggio su campioni biologici facilmente

ottenibili, trasportabili, conservabili

esistenza di metodi analitici sufficientemente sensibili,

precisi, accurati

sufficiente grado di conoscenze tossicocinetiche

conoscenza del comportamento degli indicatori in

relazione ad intensità e durata dell’esposizione

conoscenza dei fattori fisiologici e patologici interferenti

conoscenza delle relazioni dose-effetto e dose-risposta

Specificità

“Specificità analitica”

la capacità di un metodo analitico di dosare esclusivamente la sostanza chimica che si desidera misurare

“Specificità metabolica”

la percentuale di analita dosato che deriva dai processi metabolici che coinvolgono il tossico e

non da altri processi

Sensibilità

in termini analitici è la variazione di segnale in funzione della variazione della concentrazione dell’analita;

correntemente misurata attraverso il limite di quantificazione (“la più piccola concentrazione di analita che può essere identificata e misurata con una definita precisione per mezzo di una data procedura analitica”)

parametro essenziale specie nelle basse-bassissime dosi in quanto

consente di definire l’esistenza stessa dell’esposizione e dell’assorbimento di uno xenobiotico.

Molti giudizi del passato circa l’assenza di esposizione erano in realtà il frutto di una tecnica o di un metodo analitico non sufficientemente

sensibili.

Strategia del monitoraggio

Necessità di avere precise conoscenze sul metabolismo dei singoli composti, in quanto differenze nella cinetica di metabolizzazione hanno notevoli riflessi su significato e strategia del monitoraggio:

Sostanze a lunga emivita biologica (metalli): tendono a persistere nei compartimenti organici ed il loro dosaggio può fornire indicazioni anche retrospettive dei livelli di esposizione;

Sostanze a breve emivita biologica (solventi): hanno rapido turnover, ed il loro dosaggio è in genere rappresentativo dell’esposizione attuale. La velocità di metabolizzazione del composto in questo caso condiziona il momento di raccolta del campione biologico (inizio turno, fine turno o fine settimana lavorativa).

Raccolta dei campioni

Il momento di raccolta dei campioni dipende dalle caratteristiche tossicocinetiche dei composti da valutare ed anche dagli scopi con cui viene eseguita la misura: è molto importante e deve essere rispettato e registrato accuratamente.

Gli indicatori che tendono all’accumulo possono non richiedere un tempo di campionamento specifico.

Tempi di campionamento consigliati:

Tempo di campionamento Raccolta raccomandata

1. prima del turno (p.t.) 16 ore dopo la fine della esposizione lavorativa

2. durante il turno (d.t.) dopo 2 ore di esposizione lavorativa

3. fine turno (f.t.) alla fine della esposizione lavorativa

4. fine settimana lavorativa dopo 4-5 giorni lavorativi consecutivi con

esposizione

5. discrezionale in qualsiasi momento

6. (non critico)

In genere le analisi vengono fatte su raccolte

“spot” di urine, per cui è buona regola o

normalizzare (correggere) i valori per un peso

specifico (PS) costante od esprimerli per

grammo di creatinina, avendo cura di scartare i

campioni troppo concentrati (PS > 1.030;

creatinina urinaria > 3 g/l) o diluiti (PS < 1.010;

creatinina urinaria < 0.3 g/l); recentemente sono

state anche proposte formule di conversione per

passare dal valore corretto per PS a quello

espresso in funzione della creatinina.

Edizione 2006

I^ revisione 2013

Valori limite professionali e livelli biologici equivalenti per sostanze per le

quali esistono i valori limite biologici (BLV). (Parte I° - Tab 1 L.G.)

Sostanza

Valori limite

professionali (VLP)

Indicatore

biologico Uso*

Valori di

riferimento

Valore limite

biologico (BLV) Prelievo** Interferenze

CADMIO

(Cd)

TLV 0,01 mg/m3

(fraz. inalabile)

TLV 0,002

mg/m3

(fraz. respirabile)

Cadmio

urinario 1, # 0,1-4 μg/l 5 μg/g creatinina

(1) n.c., 10 ml

(2) PE, 4ºC (2 gg.)

(3) GFAAS, ICP-MS

Abitudine al fumo;

età; zona di

residenza,

alimentazione

Contaminazione

del campione

CROMO

ESAV.

(Cr)

TLV, TRK 0,05

mg/m3

Cromo

urinario 1, # ≤ 2 μg/l 25 μg/l

(1) f.t.f.s.l., 10 ml

(2) PE, 4ºC (2 gg.)

(3) GFAAS

Età, zona di

residenza,

abitudine al fumo

Contaminazione

del campione

MERCURIO

(Hg)

TLV 0,025

mg/m3

(elementare e

inorganico)

TLV 0,01 mg/m3

(composti

alchilici)

TLV 0,1 mg/m3

(composti arilici)

Mercurio

totale

inorganico

urinario

1, # 1-7 μg/l 35 μg/g creatinina

(1) i.t., 50 ml

(2) PE o PP, 4ºC (2 gg.)

(3) GFAAS con

generatore di idruri o

ICP-MS

Mercurio totale

inorganico urinario

Mercurio

totale

inorganico

nel sangue

1, # 1-5 μg/l 15 μg/l

(1) f.s.l., 10 ml

(2) PE o PP, eparina, 4ºC

(2 gg.)

(3) ICP-MS

Consumo di pesce

Contaminazione

del campione

*0 = desueto o non raccomandato; 1 = routine; 2 = in fase di validazione; 3 = ancora a livello di proposta/ricerca;

# = esistenza di controlli qualità interlaboratorio (FIOH e/o Erlangen);

** (1) momento del prelievo, volume di campione;

(2) contenitore, presenza di additivi o anticoagulanti, temperatura di conservazione (numero di giorni);

(3) tecnica analitica; d. = durante; f. = fine; p. = prima; s.l. = settimana lavorativa; u. = ultimo, t. = turno; e. = esposizione;

f.p.e.p.s.v. = fine primo emiturno previo svuotamento della vescica; n.c. = non critico; d.a.t.e. = dopo alcuni turni di esposizione.

Esempi di alcuni Valori limite professionali e livelli biologici

equivalenti proposti da ACGIH e DFG per i principali tossici industriali

(sono inseriti circa 100 prodotti) (Parte I° - Tab 2 L.G.).

Sostanza

[CAS]

Valori limite

professionali

(VLP)#

Indicatore

biologico Uso*

Valori di

riferimento

Livelli equivalenti

al VLP Prelievo** Interferenze

ACETONE

(Dimetilchetone)

[67-64-1]

TLV® 500 ppm STEL 750 ppm

(A4)

MAK 500 ppm

Acetone urinario

1, # 0,2-1,5 mg/l

BEI® 50 mg/l (NS) BAT 80 mg/l

(1) f.t., 10 ml

(2) Vetro a tenuta,

4ºC (2 gg.)

(3) HS-GC-FID

(MS)

Esposizione a

isopropanolo;

diabete

scompensato;

prodotto del

metabolismo dei

grassi

ACRILONITRILE

[107-13-1]

TLV® 2 ppm

(cute, A3)

TRK 3 ppm (H, 2)

N-(2-cianoetil) valina eritrocitaria

3

<4 pmol/g

globina (NF)

90 pmol/g

globina (F)

EKA 420 mg/l

(3 ppm)

(16800 pmol/g

globina)

(1) n.c., 5 ml

(2) PP, eparina,

consegna immediata

(3) GC-MS

Fumo di sigaretta

ALCOOL n-

BUTILICO

[71-36-3]

TLV® 20 ppm

MAK 100 ppm

Alcool

butilico

urinario

2 Non

disponibili

BAT 2 mg/g creat

(i.t.m.s.)

BAT 10 mg/g creat

(f.t.)

(1) f.t., 10 ml

(2) PP o PE, 4ºC (2

gg.)

(3) GC-FID

Non riscontrate

ALCOOL METILICO

(Metanolo)

[67-56-1]

TLV® 200 ppm

STEL 250 ppm

(cute)

MAK 200 ppm

(H)

Metanolo

urinario 1, # < 1 mg/l

BEI® 15 mg/l (NS, B)

BAT 30 mg/l

(1) n.c., 5 ml

(2) PP, eparina,

consegna immediata

(3) GC-MS

Consumo di

aspartame,

esposizione ad altri

solventi

Prodotto in tracce

dalla flora intestinale

*0 = desueto o non raccomandato; 1 = routine; 2 = in fase di validazione; 3 = ancora a livello di proposta/ricerca; # = esistenza di controlli qualità

interlaboratorio (FIOH e/o Erlangen); ** (1) momento del prelievo, volume di campione; (2) contenitore, presenza di additivi o anticoagulanti, temperatura

di conservazione (numero di giorni); (3) tecnica analitica; d. = durante; f. = fine; p. = prima; s.l. = settimana lavorativa; u. = ultimo, t. = turno; e. =

esposizione; f.p.e.p.s.v. = fine primo emiturno previo svuotamento della vescica; n.c. = non critico; d.a.t.e. = dopo alcuni turni di esposizione.

Ulteriori informazioni e

scheda di iscrizione sul sito

www.simlii.it