gennaio 2016 - Confcommercio Milano · - Limite reddito – 50.000 euro - Azzeramento del Fondo per...

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LEGGI DECRETI CIRCOLARIRapporti di lavoro

Legge di stabilità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratti di solidarietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trasferta e rimborsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esonero contributivo triennale. Chiarimenti Inps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congedo a ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigs. Precisazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asili nido. Agevolazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GIURISPRUDENZACostituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

Orario di lavoro e divisa aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estinzione del rapporto di lavoro

Licenziamento e motivazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Indice

RAPPORTI DI LAVORO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

Il Governo ha presentato, alle commissioni di Camera e Senato, il disegno di Legge di stabilità 2016.

Analizziamo i punti principali relativi ai temi del lavoro.

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Leggi decreti circolari

In primo piano

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Leggi decreti circolari

Riguardano:• la proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato: per le nuove assunzioni (nei 6 mesi pre-

cedenti non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro) con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016, esonero dai contributi previdenziali pari al 40%, nel limite massimo di € 3.250/annui per ciascun lavoratore, per un massimo di 24 mesi;

• il regime fiscale dei premi di produttività: i premi di risultato, previsti da accordi aziendali o territoriali, di ammontare variabile per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, partecipazione agli utili sono assog-gettati ad un’imposta sostitutiva del 10% nel limite di € 2.000, ed il lavoratore non deve aver avuto nell’anno prece-dente un reddito superiore a € 50.000. In alternativa, il lavoratore potrà optare per un voucher, completamente detas-sato, per attività assistenziali (asili nido, assistenza genitori anziani, frequenza centri estivi per figli, educazione, istru-zione);

• "opzione donna": possibilità per le lavoratrici, con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età pari o supe-riore a 57 anni, di andare in pensione con il sistema contributivo;

• "invecchiamento attivo": possibilità per i lavoratori che maturano la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 di richiedere il part-time, con una riduzione compresa fra il 40% ed il 60% dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro, a segui-to della prestazione non effettuata, riconoscerà mensilmente al lavoratore una somma (esente contributi e imposte) pari ai contributi Ago non versati;

• il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga: rifinanziamento, con 250 milioni, della Cig in deroga per una durata massima di 3 mesi nel corso dell'anno 2016.

Il provvedimento (nel momento in cui si scrive n.d.r.) dovrà essere approvato dai due rami del Parlamento e successi-vamente, prima della sua entrata in vigore, dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Nel corso dell'esame del provvedimento potranno essere apportate modifiche ed integrazioni.

In allegato, trasmettiamo delle slides illustrative dei principali provvedimenti in materia di lavoro.

È possibile seguire le novità della Legge di stabilità nella pagina "contratti e lavoro" del nostro sito (www.unionemilano.it).

NOTA Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (Direzione sindacale sicurezza sul lavoro). Le disposizioni in materia di lavoro nello schema di legge di stabilità 2016. Disegno di legge n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

INCENTIVI ASSUNZIONE (Articolo 11)

- Dal 1° gennaio 2016 - Nuove assunzioni (*) con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi apprendisti) fino al 31 dicembre 2016

- Esonero dai contributi previdenziali pari al 40% (ad esclusione della contribuzione Inail)- Limite massimo - 3.250 euro/anno per ciascun lavoratore- Per un massimo di 24 mesi

(*) Nei sei mesi precedenti non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (Articolo 12)Soltanto attraverso accordi di secondo livello (aziendali o territoriali)

- Imposta sostitutiva (comprese addizionali) -10%- Limite - 2.000 euro (2.500 euro se i lavoratori vengono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro) (*)- Limite reddito – 50.000 euro- Azzeramento del Fondo per il finanziamento della decontribuzione(*) Premio sociale – in alternativa, i lavoratore può optare per un voucher (completamente detassato) per attività assistenziali

(asili nido, assistenza genitori anziani, frequenza centri estivi per figli, educazione, istruzione…). Nuovo articolo 51 Tuir – Ampliate le prestazioni di welfare esenti nei limiti previsti

- Con decreto del ministro del Lavoro, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno definiti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; delle modalità attuative del nuovo regime tributa-rio, anche con riferimento alla partecipazione paritetica all’organizzazione del lavoro; delle modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

OPZIONE DONNA (Articolo 19, comma 1)(Articolo 1, comma 9, legge 243/2004 e s.m.i.)

- Anzianità contributiva pari o ˃ 35 anni- Età pari o ˃ a 57 anni- Maturazione dei requisiti entro il 31.12.2015 (ancorati agli incrementi della speranza di vita) e fermo restando il regime delle

decorrenze (finestre)- Ancorché la decorrenza del trattamento sia successiva a tale data- Calcolo della pensione col sistema contributivo (25% - 30% in meno)

INVECCHIAMENTO ATTIVO (Articolo 19, comma 2)

- Forma di pensionamento flessibile che prevede la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- Richiesta, d’intesa con azienda, di part time fra 40% e 60% di riduzione, previa comunicazione Inps e Dtl che deve autoriz-zare

- Datore di lavoro – Riconosce al lavoratore mensilmente una somma (esente contributi e imposte) pari ai contributi Ago non versati a seguito della prestazione non effettuata

- Contribuzione figurativa per prestazione non effettuata- Risorse – 60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017, 60 milioni nel 2018- Emanazione di un decreto attuativo del ministero del Lavoro da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di

stabilità

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – CIGD (Articolo 20)

- Rifinanziata con 250 milioni- Durata: max 3 mesi di concessione trattamento nel 2016- Regole di accesso invariate:

• dipendenti di imprese escluse dagli ammortizzatori legali (o che li abbiano esauriti)• anzianità lavorativa di almeno dodici mesi presso l’impresa• siano stati utilizzati tutti gli interventi contrattuali (ferie, permessi, …)

Contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cig

Il ministero del Lavoro, con nota n. 21091 del 26 ottobre 2015, fornisce indicazioni relativamente alla concessione del contributo di solidarietà alle aziende, non rientranti nel campo di applicazione della Cig, che abbiano attivato contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, della L n. 236/1993, in particolare nelle ipotesi di sopravvenuta cessa-zione dell'attività aziendale e di licenziamenti in corso di solidarietà.

NOTA del ministero del Lavoro n. 21091 del 26 ottobre 2015. Precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di con-cessione ed erogazione del contributo di solidarietà - Art. 5, commi 5 e 8, decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni - Sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale e licenziamenti in corso di solidarietà.

Al fine di fornire indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, si comunica quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno precisare che nelle disposizioni normative, ove sussista un riferimento a fatti, eventi o circostanze avvenuti "in corso di solidarietà", il periodo da prendere in considerazione coincide esclusivamente con l'arco temporale individuato nell'accordo sindacale.

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Ciò premesso occorre distinguere, quanto alla disciplina di riferimento, le istanze di solidarietà presentate prima e quel-le presentate dopo l'entrata in vigore della circolare n. 28/2014, pubblicata sul sito istituzionale del Mpls in data 17 novembre 2014 e, quindi, divenuta efficace dal 18 novembre 2014.

Per quel che concerne le domande di solidarietà acquisite dalle Dtl territorialmente competenti in data antecedente al 18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 20/2004.

Quest'ultima ravvisa nella cessazione dell'azienda il venire meno della finalità dell'ammortizzatore sociale in questione, individuata nel mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali dell'impresa richiedente. Prevede di conseguenza che, in tale caso, l'azienda perda il diritto all'erogazione del contributo.

Pertanto le Dtl, qualora in fase di verifica accertassero che l'impresa richiedente il contributo di solidarietà abbia cessa-to l'attività in corso di solidarietà, "devono individuare unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati (omissis). La Dpl - Servizio ispettivo deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie dei medesimi lavoratori" (cfr. pag. 10 circolare n. 20/2004).

Giova sottolineare che, benché detta circolare non suggerisca indicazioni relative all'ipotesi della devoluzione sancita con accordo sindacale, secondo la prassi applicativa seguita nel tempo dalla scrivente Direzione generale, la quota aziendale va comunque rimborsata qualora ne sia stata non solo concordata la devoluzione a beneficio dei lavoratori ma altresì posta in essere l'anticipazione ai lavoratori da parte dell'azienda. Ai fini, pertanto, della corresponsione del contributo-quota azienda, va ribadita la necessaria ricorrenza di ambedue i presupposti: anticipazione accertata dalla Dtl e devoluzione prevista dall'accordo.

Per le domande di solidarietà acquisite dalle Dtl territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 28/2014.

Quest’ultima prevede espressamente quanto in precedenza applicato in via di mera prassi:''Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le Dtl dovranno individuare l'ammontare da resti-tuire all'impresa" ( cfr. pag. 5 circolare n. 28/2014).

Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:- Qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata

anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo;- Qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia

stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori;- Qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia

stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo;- Qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci

sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.

Diversamente, ove la cessazione dell'attività aziendale si fosse verificata dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale sarà in ogni caso riconosciuta all'azienda, avendo quest'ultima comunque garantito l'occupazione dei lavora-tori per l'intero periodo concordato nell'accordo sindacale.

Infine, nel caso in cui all'atto del pagamento del contributo non fosse possibile individuare l'azienda beneficiaria o il soggetto preposto alla gestione della crisi aziendale (es. commissario liquidatore, curatore fallimentare etc.) il procedimento di concessione dovrà ritenersi necessariamente concluso con l'atto di erogazione della quota spettante ai singoli lavoratori, salva successiva individuazione del titolare beneficiario.

Per ciò che concerne invece i licenziamenti in corso di solidarietà, a riguardo si ribadiscono i principi e le modalità ope-rative contenuti nella circolare n. 28/2014 che recita:"Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati ancorché anticipata agli stessi" (cfr. pag.6 circola-re n. 28/2014).

In analogia con quanto sopra disposto in caso di cessazione di attività aziendale dopo la chiusura del periodo di soli-darietà, se i licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà sono stati intimati dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all'azienda, avendo quest'ultima garantito i livelli occupazionali per l'intero periodo di riferimento.

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Trasferta e rimborso chilometrico al dipendente che utilizza la propria auto

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha precisato che nell’ipotesi in cui il dipen-dente in trasferta fuori dal territorio comunale, con utilizzo della propria auto, parta dalla propria abitazione per raggiun-gere il luogo di missione e tale tragitto risulti maggiore che se partisse dal posto di lavoro, il maggior rimborso chilome-trico corrisposto al dipendente costituisce reddito imponibile.

RISOLUZIONE n. 92/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2015. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente – Rimborso chilometrico - art. 51, commi 1 e 5, del Dpr n. 917 del 1986.

Esposizione del quesito

Alfa spa, compagnia nata nel xxxx per effetto della fusione per incorporazione in Beta di Gamma e Delta, svolge attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita attraverso un'estesa rete di agenzie assicurative diffuse sul territo-rio nazionale.

Al fine di svolgere proficuamente tale attività, la compagnia annovera tra i propri dipendenti alcune figure professio-nali che svolgono frequentemente le proprie mansioni in trasferta, in particolare al di fuori del territorio comunale ove è ubi-cata la sede di lavoro di assegnazione (cd. missione temporanea).

In questi casi i suddetti dipendenti, in alternativa all'utilizzo dei mezzi pubblici, possono essere autorizzati all'uso dell'autovettura personale.

Al riguardo, l'art. 84 del vigente Ccnl (Rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigen-te) rimanda alla contrattazione integrativa aziendale la determinazione dell'indennità chilometrica spettante al personale in trasferta. Il contratto integrativo aziendale ex Beta del jj yy 2010 (applicabile ai dipendenti ex Beta ed ex Delta), e il contrat-to integrativo aziendale ex Gamma del jj yy 2011 (applicabile ai dipendenti ex Gamma) prevedono, per il caso di trasferte al di fuori del territorio comunale, l'erogazione di indennità chilometriche calcolate moltiplicando i chilometri riconosciuti per l'importo unitario determinato sulla base delle tabelle Aci applicabili al veicolo di riferimento.

La vigente procedura aziendale per la "gestione delle trasferte" dispone, poi, che "il riferimento per la determinazio-ne del chilometraggio è la sede di lavoro, o il domicilio nelle situazioni in cui quest'ultimo sia più funzionale alla trasferta stessa, nei limiti dei chilometri effettivamente percorsi".

Per il rimborso delle spese di trasferta e la gestione amministrativo- contabile e fiscale dello stesso, viene utilizzato un applicativo informatico, denominato "XY", la cui applicazione è stata estesa nel 2015 all'intero perimetro di Alfa.

Per la determinazione del rimborso chilometrico in caso di utilizzo della vettura personale, XY pone a confronto i chilometri calcolati "dalla sede di lavoro alla località di missione" (di seguito "prima percorrenza") con quelli "dal domicilio alla località di missione" (di seguito "seconda percorrenza") operando come segue: - quando il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall'abitazione, è più breve rispetto a quello

calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della "seconda percorrenza" risulta minore della "prima percorrenza"), l'indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale e contributiva;

- quando, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall'abitazione, è più lungo rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della "seconda percorrenza" risulta maggiore della "prima per-correnza"), l'indennità chilometrica, seppur corrisposta in ragione dell'intero percorso, è assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa; ciò nel presupposto che l'importo tassato è da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione - sede lavoro.

Taluni dipendenti/sostituiti hanno rappresentato alla compagnia/sostituto d'imposta che tale comportamento determi-na la tassazione di importi che potrebbero costituire invece rimborsi spese analitici esclusi dall'imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir.

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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene non imponibile l'indennità chilometrica calcolata sia per il tragitto sede di lavoro-località di missione ubicata in altro comune, sia quella calcolata per il tragitto abitazione dipendente-località di missione ubicata in altro comune rispetto alla sede di lavoro, sempreché in quest'ultima ipotesi il tragitto percorso sia inferiore rispetto a quello sede di lavo-ro-località di missione.

Alle medesime conclusioni l'istante ritiene non possa pervenirsi nell'ipotesi in cui l'indennità chilometrica venga corri-sposta per il tragitto abitazione dipendente-località di missione e il tragitto percorso risulti maggiore rispetto a quello sede di lavoro-località di missione. II rimborso delle spese di viaggio per il tragitto abitazione-sede di lavoro, infatti, a parere dell'istante, costituisce un ammontare fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 51 del Tuir, dal momento che il costo sostenuto al riguardo risulta già forfettariamente "rimborsato" con il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13 del Tuir.

A conforto di tale soluzione interpretativa, l'istante menziona sentenze della Corte di Cassazione (sentenze n. 302 del 1973, n. 466 del 1984 e n. 2618 del 1986) nonché pronunce dell'amministrazione finanziaria (circolare n. 326/E del 1997, risoluzione n. 54/E del 1999 e risoluzione n.191/E del 13/12/2000).

Per completezza, la società istante rappresenta anche le ragioni addotte dai lavoratori a sostegno della tesi della completa esenzione delle indennità chilometriche corrisposte in caso di trasferta, a prescindere dal tragitto percorso.

Secondo quanto prospettato dai lavoratori/sostituiti, l'interesse esclusivo del datore di lavoro, che giustifica la non imponibilità dell'indennità chilometrica calcolata per il tragitto sede di lavoro-località di missione, non verrebbe meno laddo-ve la stessa fosse calcolata dall'abitazione del lavoratore e, in ragione della maggiore distanza percorsa, risultasse di importo maggiore.

Il dipendente, infatti, in tale ultima ipotesi godrebbe di un vantaggio "riflesso", quale "accessorio fortuito" del soddi-sfacimento dell'interesse dell'impresa.

Il dipendente è inviato in trasferta per una scelta del datore di lavoro e solamente per caso il tragitto coperto dal lavoratore per andare in trasferta parzialmente coincide con quello utilizzabile per andare dalla propria abitazione al posto di lavoro.

Il vantaggio conseguito dal dipendente in trasferta attraverso il rimborso dei tragitto casa-lavoro, dunque, è un ele-mento meramente accidentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa e, come tale, dovrebbe ritenersi non imponibile in capo al lavoratore.

Il principio secondo cui nelle ipotesi di interessi concorrenti l'interesse dell'impresa debba essere considerato preva-lente rispetto a quello del lavoratore ai fini dell'individuazione della disciplina fiscale applicabile in capo al dipendente, a parere dei lavoratori, troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. 258/95 del 16 ottobre 1997) e in un pronunciamento di prassi dell'amministrazione finanziaria (circolare n. 34/E del 13 luglio 2009).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir sono determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In generale, quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato articolo 51.

Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (cosiddette trasferte o missioni), distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro.

Ed infatti, mentre le "indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rim-borsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito", per le tra-

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sferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, for-fetario o misto) scelto. In ogni caso, non è possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal legislatore tributario nel comma 5 dell'art. 51 del Tuir, nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, si conferma quanto più volte affermato al riguardo dalla scrivente (cfr. circolare n. 326/E del 1997 e risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009).

Con i documenti di prassi citati, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle Aci, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata, laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir.

Invece, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene ero-gato, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione venga-no puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Chiarimenti Inps per l’esonero contributivo triennale

L’Inps, con circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni relativamente all’esonero contribu-tivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi della legge n. 190/2014 (cosiddetta legge di stabilità 2015).

In particolare:• l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione,

non consente la fruizione dell’esonero contributivo;• in caso di precedente rapporto di lavoro, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione, risolto per mancato superamen-

to del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, non è possibile fruire dell’esonero;• in caso di cambio d’appalto e passaggio dei lavoratori dal cedente al subentrante in presenza di un contratto collettivo

che preveda l’assunzione ex novo, l’incentivo non spetta;• rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due

diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;

• cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;

• in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, pertanto la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente;

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• l’incentivo è fruibile anche quando il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato, ha avuto altri rapporti di lavoro quali contratto a termine, collaborazioni a progetto o altri.

CIRCOLARE Inps n. 178 del 3/11/2015. Circolare 17/2015. Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contrat-to di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Legittimazione e modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici e i giornalisti assicurati all’Inpgi. Ulteriori chiarimenti riguardanti la legitti-mazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati.

Premessa

La legge di stabilità 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effet-tuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail - nel limite mas-simo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (art. 1, commi 118-124, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 l’Istituto ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione delle citate innovazioni normative. Come chiarito nell’ambito della predetta circolare, beneficiari dell’incentivo di cui alla legge n. 190/2014 sono i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. Quindi, ai fini dell’accesso al beneficio, non assume rilievo la circostanza che il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’assicurazione generale obbligatoria Inps ovvero ai fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi del predetto regime generale.

L’esonero contributivo triennale di cui alla norma in oggetto è, pertanto, applicabile anche ai datori di lavoro che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione dipendenti pubblici (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps) – regimi esclusivi dell’Ago - nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della previ-denza per i giornalisti (Inpgi) – regime sostitutivo dell’Ago.

Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della citata misura di eso-nero contributivo ai predetti datori di lavoro.

Con la medesima circolare vengono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo in oggetto.

1. Datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche che possono fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014

Come già indicato nella circolare n. 17/2015, la fruizione dell’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 codice civile, in regime di concorrenza con imprenditori privati. Inoltre, sulla base delle considerazioni sviluppate in premessa, la fruizione dell’incentivo in oggetto attiene anche ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione pubblici dipendenti (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps), hanno natura di soggetto privato.

Pertanto, sono esclusi dall’applicazione del beneficio introdotto dalla legge n. 190 del 2014:a. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da

comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le accademie e i conservatori statali;b. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;c. le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;d. le istituzioni universitarie;e. gli istituti autonomi case popolari;f. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

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g. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regio-nali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professio-nali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;

h. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;i. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);j. le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospeda-liere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono comprese nelle amministrazioni pubbliche le Ipab e le ex Ipab trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Asp in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non eco-nomici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/3/1996 e n. 5054 dell’11/3/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/2/2010).

Hanno invece accesso al beneficio in oggetto:a. gli enti pubblici economici;b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;c. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali

ancorché a capitale interamente pubblico;d. le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp,

ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;f. i consorzi di bonifica;g. i consorzi industriali;h. gli enti morali;i. gli enti ecclesiastici.

1.1. Codifica datori di lavoro UniEmens

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto devono richiedere il codice di autorizzazione “6Y” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. La richiesta di attri-buzione del suddetto codice di autorizzazione “6Y” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributi-va relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Detta richiesta andrà effettuata avva-lendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva relativa ai lavoratori che versano la contribuzione pensionistica alla Gestione dipendenti pubblici con validità dall’1/1/2015 – 31/12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previ-denziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’isti-tuenda base dati “lavoratori agevolati”.

I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio ma che non hanno accesso alla funzionalità “contatti” del cas-setto previdenziale aziende dovranno inoltrare alla casella Pec della Direzione centrale entrate la richiesta di “Esonero con-tributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014” prima della trasmissione della denuncia contributiva rela-tiva al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

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1.2. UniEmens – ListaPosPa. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2015, i datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosaA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secon-do le consuete modalità, l’elemento <imponibile> e l’elemento <contributo> della gestione pensionistica dell’elemento <D0_DenunciaIndividuale> della sezione<PosPa>.

In particolare, si precisa che nell’elemento <contributo> della <GestionePensionistica> deve essere indicata la con-tribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

I datori di lavoro che fruiscono del beneficio devono valorizzare nell’ambito della gestione pensionistica all’interno di <D0_DenunciaIndividuale>, l’elemento <RecuperoSgravi>, come di seguito rappresentato.

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> AAAA

<MeseRif> MM

<CodiceRecupero> “3” - “Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

<Importo> ≤ a € 671,66

Al riguardo, si evidenzia, oltre a quanto già specificato nel paragrafo 8 della predetta circolare n.17/2015 riguardo l’assetto e la misura dell’esonero, che l’agevolazione non concerne né la contribuzione ai fini del Tfs/Tfr (Inadel, Enpas) né l’assicurazione sociale vita (gestione Enpdep).

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzional-mente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08, corrispondente al massimale annuo suddiviso per 365.

I datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici devono fruire del beneficio prioritariamente in relazione ai contributi relativi alla gestioni pensionistiche (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps) nei limiti della quota a carico del datore di lavo-ro e, solo in caso di successiva capienza in ordine al massimale mensile, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versa-re alla competente Gestione Inps, per la quota residua, rispettando il limite complessivo mensile di € 671,66 secondo le specifiche modalità operative indicate nella circolare n. 17/2015.

Si ricorda che per i rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai con-tratti di lavoro ripartito [1], sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

1.3. UniEmens Lista PosPa. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero per periodi retributivi precedenti novembre 2015

I dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a novembre 2015, potranno essere esposti nelle denunce inviate fino al 31/1/2016 (periodi retributivi fino a dicembre 2015), valorizzando, secondo le modalità sopra indicate, tanti elementi quanti sono i periodi retributivi per i quali è necessario esporre i dati relativi all’esonero, avendo cura di indicare nell’ele-mento <MeseRif> il valore corrispondente al mese relativo al periodo retributivo di riferimento dell’esonero.

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<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> 2015

<MeseRif> MM (può assume valori da 01 a 12 ma in ogni caso deve essere minore o uguale al valore indicato in riferimento ad MM nell’elemento <AnnoMeseDenuncia> di azienda

<CodiceRecupero> “3” - “Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

<Importo> ≤ a € 671,66

1.4. UniEmens Lista PosPa. Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi indicando, nell’elemento <CodiceRecupero>, il valore “4”, avente il significato di “Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti legge n. 190/2014”, ferma restando la soglia massima di esonero contributivo da determinare in funzione dell’anno di riferimento e del mese di liquidazione delle retribuzioni.

1.5. Sostituzioni dati indicati in precedenti denunce contributive Lista PosPa

Nel caso in cui sia necessario modificare i dati relativi all’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indicati nelle denunce trasmesse in precedenza, è necessario elaborare, secondo le consuete modalità dei V1 causale 5, tenendo conto delle indicazioni fornite nei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 per la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>, avendo cura di valorizzare, altresì, l’importo indicato nella precedente denuncia individuale (E0, V1 causale 2) in corrispondenza del <CodiceRecupero> 5 “Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - valore dichiarato in precedente denuncia”.

1.6. Quantificazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Lista PosPa

I dati sopra esposti nell’UniEmens, ListaPosPa determineranno una riduzione degli importi a credito dell’Istituto discendenti dai valori indicati nelle denunce dai datori di lavoro autorizzati ad usufruire dell’esonero in esame.

1.7. Rilevazione contabile

La rilevazione contabile dell’esonero contributivo, posto a carico dello Stato, riconosciuto ai datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2015, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sarà effettuata a cura della direzione generale dell’Istituto.

1.8. Esempi di compilazione denunce contributive mensili relative ai benefici nell’ambito della gestione dipendenti pubblici

L’allegato 1 contiene gli esempi di compilazione delle denunce contributive mensili relative ai benefici nell’ambito della gestione dipendenti pubblici.

2. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati tenuti al versamento dei contributi presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi)

Come anticipato in premessa, gli incentivi all’occupazione introdotti dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 risultano applicabili anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi di contribuzione obbligatoria nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). Nel quadro dei prin-cipi di autonomia gestionale sanciti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Inpgi, con delibera del proprio consiglio di amministrazione n. 52 del 15 ottobre 2015, ha fissato i criteri per l’applicazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo previste dalla normativa in oggetto che, pertanto, troveranno applicazione anche con riferimento alle assunzio-ni di giornalisti, il cui rapporto assicurativo previdenziale venga costituito presso detto ente, nei medesimi termini e modalità previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.

Sul piano operativo, le domande di autorizzazione alla fruizione dell'esonero saranno inoltrate direttamente all'Inpgi sulla base delle modalità stabilite dal medesimo ente con apposita circolare, nell’ambito della quale saranno anche fornite le istruzioni per le implementazioni della procedura di denuncia contributiva.

Stante il possesso dei requisiti e delle condizioni fissati dalla legge 190/2014, per i quali si rinvia alla circ. n. 17/2015 e alle ulteriori precisazioni fornite nell’ambito della presente circolare, i benefici contributivi in oggetto sono efficaci in rela-zione alle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabi-lità 2015.

3. Chiarimenti per l’omogenea applicazione della normativa

3.1. Ambito di applicazione dell’esonero

Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 (par. 8), è stato chiarito che l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribu-zione:- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118, articolo 1, della legge

n. 190/2014;- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rap-

porto di cui all’art. 2120 del cc” di cui al comma 755, articolo 1, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo, della medesima norma;

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 4 [2] 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3, comma 25, della medesima legge.

Alla luce delle disposizioni attuative della Quir (art. 1, commi da 26 a 34, legge n. 190/2014) ed a seguito degli approfondimenti condotti sulla scorta delle richieste di chiarimento pervenute dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dai consigli nazionali degli intermediari previdenziali, si forniscono ulteriori indicazioni finalizzate a favorire l’omogenea applicazione della norma.

In particolare, l’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014, stabilisce, nella misura massima di 8.060 euro su base annua, “l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro”. Pertanto, ai fini dell’individuazione delle forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo di cui si tratta, in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previden-ziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

In questa prospettiva, non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancor-ché di natura obbligatoria:- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retri-

buzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessio-nali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

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- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del Dlgs n. 182/1997;- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del Dlgs n. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo Ivs, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle ali-quote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è sog-getto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contri-buto aggiuntivo Ivs il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.060 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Si fa, inoltre, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, che regola, nei predetti casi, la restituzione del contributo addizionale di cui al comma 28 (cfr. circolare n. 15/2014). Si ricor-da che, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, la restituzione del contributo addizionale opera con l’applicazione delle decurtazioni previste dall’ultimo periodo del sopra citato comma 30: i mesi di restituzione del contributo addizionale sono ridotti sulla base dei mesi intercorsi fra la scadenza del rapporto a termine e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato (cfr. circolare n. 140/2012).

Pertanto, la restituzione piena del contributo addizionale Naspi ricorrerà solamente nei casi di trasformazione del contratto a termine nonché in quelli di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine. Negli altri casi opererà la contrazione prevista dall’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

Poiché, infine, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del Dlgs n. 252/2005 – destinazio-ne del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del cc, nonché erogazione in busta paga della Quir - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

3.2. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari

Come è noto, la fruizione dell’esonero contributivo triennale attiene all’assunzione a tempo indeterminato di lavora-tori che, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione medesima, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014).

In forza della predetta previsione e in presenza di tutte le altre condizioni di legge si forniscono i seguenti chiarimen-ti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:a. la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbli-

gatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplas-se l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;

b. con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17/2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittiman-te l’ammissione all’agevolazione in oggetto;

c. anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione - sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’eso-nero. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;

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d. l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al suben-trante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, pre-veda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;

e. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessiona-rio, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il perio-do residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che pro-segue con il datore di lavoro cessionario;

f. la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Nel ribadire nuovamente che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero con-siste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, nella volontà del legislatore - anche alla luce dell’obiettivo ultimo della norma: promuove-re la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgi-mento nei sei mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di colla-borazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Come chiarito nell’ambito della circolare n. 17/2015, ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, inoltre, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), il lavora-tore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell’art. 2359 cc, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014). Al riguardo, per i rapporti di lavoro intermittenti[3] si osserva, da un lato, come già previsto nella circolare n. 17/2015 più volte citata, che il lavoro inter-mittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natu-ra discontinua (“svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente … ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”, art. 34, comma 1, Dlgs n. 276/2003), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari”, art. 34, comma 3, Dlgs n. 276/2003); d’altro canto, si ribadisce che la finalità dell’esonero contributivo di cui ai commi 118 e seguenti dell’articolo 1 della legge di stabilità si individua nell’espansione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa. Pertanto, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro - o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legit-timanti, alla fruizione dell’esonero triennale.

Ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, si ricorda l’ulteriore condizione secondo la quale il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge di stabilità 2015). Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condi-zione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso sog-getto, al momento della nuova assunzione.

3.3. Durata dello sgravio

Il beneficio riguarda, come è noto, le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministra-zione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, com-presi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

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Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per mater-nità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

3.4. Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Pertanto, come già previsto con circolare n. 17 del 2015 più volte citata, assumendo a riferimento le forme di incen-tivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.

A tal proposito, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo deter-minato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requi-siti specifici richiesti dalla L 190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indetermina-to un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Si formulano i seguenti esempi.- In data 1.6.2015 Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e, alla

scadenza (31.8.2015), trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Ad Alfa spetta l’incentivo per il rapporto a tempo determinato di 3 mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato ad Alfa (se ricorrono tutte le condizioni di legge) spetta l’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per trentasei mesi.

La condizione legittimante la fruizione dei due incentivi è computata in modo diverso in relazione alle varie categorie di lavoratori. Ai fini dell’applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 4, commi 8-11, L 92/2012 è necessario che:- il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi;- la donna residente in aree svantaggiate ovvero appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizza-

ti da accentuata disparità occupazionale di genere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- la donna infracinquantenne, che risiede in un’area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego rego-larmente retribuito da almeno 24 mesi;

- il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeter-minato nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore di lavoro richie-dente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cc.

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Sul punto, si fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto l’agevo-lazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece, come noto, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica. Sul piano operativo, si specifica che per godere dell’incentivo di natura economica previsto dall’art. 8, comma 4, della legge 223/1991, unitamente all’esonero triennale, è necessario che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> “MOBI” .

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3.5. Esonero contributivo e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L 67/1988

L’articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 prevede espressamente che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Alla luce di tale previsione, come precisato anche dall’interpellato ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (cfr. messaggio 6533/2015), si fa presente che l’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’articolo 1, comma 119, della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupa-no personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.

Pertanto, in applicazione del principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto dall’artico-lo 9 della legge n. 67 del 1988.

Note[1] Si fa presente, in proposito, che il Dlgs n. 81/2015 ha abrogato gli articoli da 33 a 45 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Si veda

articolo 55 Dlgs 81/2015.[2] Si segnala il refuso contenuto nella circ. n. 17/2015, che, al riguardo, fa riferimento al comma 3 dell’art. 3, della legge n. 92/2012, in

luogo del comma 4.[3] Si fa presente, in proposito, che il Dlgs n. 81/2015 ha abrogato gli articoli da 33 a 45 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Si veda

articolo 55 Dlgs 81/2015.

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Allegato n. 1

Esempi di compilazione denunce contributive mensili, Unimens-ListaPosPa, relativi ai benefici esonero contributivo art. unico, commi 118 e seguenti, della legge 23/12/2014 n.190

Esempio 1

Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l’1.11.2015

L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad ottobre 2016) di euro 8.060,00.

Nel mese di novembre l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 550,00; nel mese di dicembre l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 500,00 e nel mese di gennaio 2016 a euro 550,00. A febbraio 2016 a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumen-ti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 1.300,00.

Nella denuncia relativa al mese di febbraio 2016, il datore di lavoro potrà recuperare la somma di euro 671,66 quale bene-ficio relativo al mese corrente con il codice 3 e la somma di euro 414,98 quale recupero del benefico non utilizzato nei mesi precedenti riferiti al medesimo anno di riferimento (1° anno) con il codice 4. Il datore di lavoro non potrà recuperare la somma 213,36 in quanto eccede l’ammontare del beneficio non utilizzato.

Esempio 2

Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l’1.11.2015

L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad ottobre 2016) di euro 8.060,00.

Nel mese di novembre l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 550,00; nel mese di dicembre l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 500,00 e nel mese di gennaio 2016 a euro 550,00. A febbraio 2016, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolu-menti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 1.000,00.

Nella denuncia relativa al mese di febbraio 2016, il datore di lavoro potrà recuperare la somma di euro 671,66 quale bene-ficio relativo al mese corrente con il codice 3 e la somma di euro 328,34 quale recupero del benefico non utilizzato nei mesi precedenti riferiti al medesimo anno di riferimento (1° anno) con il codice 4. Il datore di lavoro potrà recuperare la somma residua del beneficio non utilizzata di euro 86,646 entro il 1° anno di riferimento (retribuzioni liquidate entro ottobre 2016) nei mesi successivi qualora si verifichino i presupposti analoghi a quelli del mese di febbraio 2016.

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Esempio 3

Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l’1.7.2015 - Recupero arretrati nella prima <ListaPospPa> possibile di novembre 2015

L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino a giugno 2016) di euro 8.060,00.

Nei mesi luglio, agosto, settembre e ottobre 2015 l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 550,00 per ciascun mese; nel mese di novembre 2015 a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 1.300,00.

Nella denuncia relativa al mese di novembre 2015, il datore di lavoro esporrà il recupero relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre e ottobre e per il mese di novembre esporrà la somma di euro 671,66 quale beneficio relativo al mese corrente con il codice 3 e la somma di euro 486,64 quale recupero del benefico non utilizzato nei mesi precedenti riferiti al medesi-mo anno di riferimento (1° anno) con il codice 4. Il datore di lavoro non potrà recuperare la somma 141,70 in quanto ecce-de l’ammontare del beneficio non utilizzato.

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Esempio 4

Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l’1/12/2015 - Sostituzione di dati indicati in precedenti denunce contributive

L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad novembre 2016) di euro 8.060,00.

Nel mese di dicembre l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 550,00; nel mese di gennaio 2016 l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 500,00.

Nel mese di gennaio 2016 ci si accorge inoltre che nella denuncia di dicembre è stato erroneamente indicato come importo oggetto di sgravio il valore di euro 500,00 anziché quello corretto di euro 550,00.

Nella denuncia di gennaio 2016 si dovrà compilare per il mese di dicembre anche l’elemento V1 Causale 5 con i dati riferiti a detto mese avendo cura di valorizzare un elemento <RecuperoSgravi> con il <CodiceRecupero> 3 per indicare il corretto importo dello sgravio e un elemento <RecuperoSgravi> con il <CodiceRecupero> 5 con il valore errato precedentemente dichiarato.

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NB: Negli esempi viene ipotizzato che tutta la quota del beneficio a carico del datore di lavoro, venga utilizzata in relazione ai contributi relativi alla gestioni pensionistiche (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps).Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi nei mesi in cui ha disponibilità, tutta o parte della quota residua mensile del benefi-cio, in relazione anche alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione Inps, secondo le specifiche modalità operative indicate nella circolare n.17/2015 si dovrà tener conto di tale eventualità relativamente all’importo del beneficio non utilizzato nel mese, recuperabile nell’anno di riferimento.

Note1. L’importo complessivo del beneficio relativo a ciascun anno di riferimento

del rapporto di lavoro2. Il primo anno di riferimento decorre dalla data di instaurazione del rappor-

to di lavoro e termina dopo un anno; analoga considerazione per il secondo e il terzo anno

3. Indica l’anno cui si riferisce il beneficio4. Indica il mese cui si riferisce il beneficio

5. Il valore relativo al codice recupero 3 non può essere superiore al massi-male mensile, pari a € 671,66

6. Il valore relativo al codice recupero 4 non può essere superiore alla quota complessiva del beneficio non utilizzata nell’anno di riferimento

7. Il valore relativo al codice recupero 5 deve essere pari al valore errato precedentemente dichiarato

Cumulabilità del congedo parentale a ore con altri riposi o permessi

L’Inps, con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, ha precisato che il congedo parentale fruito ad ore è cumulabile con altri permessi previsti da normative diverse dal Tu maternità/paternità, quali ad esempio i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori, e i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso previsti rispettivamente dall’articolo 33, comma 3 e 6, della legge n. 104/92.

L’Istituto altresì riconferma l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Tu maternità/paternità, precisando che il lavoratore che utilizza il congedo parentale ad ore non può usufruire, nella medesima giornata, né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.

MESSAGGIO Inps n. 6704 del 3 novembre 2015. Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.

Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del Tu per fornire alcune precisazioni circa l’incu-mulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Tu maternità/paternità.

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in moda-lità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indi-cazioni di maggior dettaglio.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 Tu) non può usu-fruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del Tu) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 Tu fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giorna-lieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del Tu, previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 Tu [1]), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da dispo-sizioni normative diverse dal Tu maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).

Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.

Congedo parentale ad ore (art. 32 Tu)

Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 Tu) non compatibileRiposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 Tu) non compatibilePermessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo non compatibileparentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 Tu)Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche compatibilese minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se compatibilestesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

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Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio.

Note[1] L’art. 33 comma 2 T.U. stabilisce che in alternativa al prolungamento del congedo parentale possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 42

comma 1 del Tu. L’art. 42 comma 1 dispone che in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità si applica l’art. 33, co. 2 della legge 104/92 relativo alle due ore di ripo-so giornaliere retribuite.

Ulteriori precisazioni in materia di Cigs

Il ministero del Lavoro, a seguito dell’emanazione del Dlgs n. 148/2015 di riordino della normativa in materia di ammor-tizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni (Lavoronews n. 64/2015) in materia di Cigs, in merito alla causale d’intervento “crisi aziendale”, con particolare riferimento alla cessazione d’attività e alle istanze di proroga dei trattamenti di Cigs per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solida-rietà.

In particolare, ha precisato che:- per l’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di Cigs per crisi per cessazione,

non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di Cigs per qualunque causale;- alle istanze di proroga dei trattamenti di Cigs, presentate dopo il 24 settembre 201, entrata in vigore del Dlgs n. 148/2015,

sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla suddetta data, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.

CIRCOLARE del ministero del Lavoro n. 30 del 9/11/2015. Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015.

In riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo prot. 5223 del 2 novembre 2015, si ritiene dover precisare quanto segue.

Relativamente al paragrafo 2 "Campo di applicazione", della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, con particolare riferi-mento all'articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 148/2015, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il concetto di trasfor-mazione include, infatti, anche il concetto di manipolazione.

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Si rappresenta, altresì, che anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientra-no nel campo di applicazione dell'istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all'articolo 20, comma 2, lettera a).

Relativamente al paragrafo 4.2 "Crisi aziendale. Causale d 'intervento", nella parte relativa alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, si precisa che, con riferimento all'unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guada-gni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l'unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.

In riferimento al paragrafo 7.1 relativo alle "Modalità di presentazione dell'istanza" di cui alla circolare n. 24 del 5 otto-bre 2015, come già esplicitato, per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di Cigs sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.

In particolare, con precipuo riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti Cigs relativi a pro-grammi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l'articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell'ambito di programmi o contratti di soli-darietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.

Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di soli-darietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventual-mente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto di quanto indicato nelle circolari del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1 del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015.

Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contrat-ti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa di cui al decreto legislativo 148/2015, seb-bene l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.

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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Con Ebiter Milano contributi ai dipendenti per i costi degli asili nido

Ebiter Milano eroga per l’anno scolastico 2015/2016 un contributo forfettario a favore dei dipendenti del settore delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza ad asili nido pubblici e privati.

Soggetti beneficiari

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno dodici mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la cosiddetta parte economico–normativa sia per la cosiddetta parte obbligatoria.

Valore

Il contributo verrà riconosciuto per il periodo 1/9/2015–31/7/2016 e sarà pari al 10% del costo di frequenza effettiva-mente sostenuto per ogni bambino, con un massimale di € 500.

Modalità di adesione

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile su questo sito o presso la sede dell’ente, corredata dalla documentazione indicata.

La domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:- raccomandata A/R- raccomandata a mano consegnata presso gli uffici dell’ente- posta certificata all’indirizzo: [email protected]

La documentazione relativa al bando dell’iniziativa, il modulo per la domanda e l’autocertificazione dello stato di fami-glia è scaricabile dal sito di Ebiter Milano.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Orario di lavoro e divisa aziendale

CASSAZIONE sez. lav. 15 gennaio 2014, n. 692 (da Dir.&Prat. Lav. n. 18/15, pag. 1188). Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, ancorché relativo alla fase preparatoria del rapporto, deve essere auto-nomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba esseere eseguita nell’ambito della disciplina d’impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiu-tare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento e motivazioni

CASSAZIONE sez. lav. 19 dicembre 2013, n. 28426 (da Dir.&Prat. Lav. n. 17/15, pag. 1115). Nel regime normativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, fermo restando l’obbligo della forma scritta, non era necessario che la comunicazione di licenziamento conte-nesse anche i motivi del recesso, in quanto tali motivi potevano essere richiesti da parte del dipendente entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento, con conseguente obbligo del datore di fornirli nei successivi sette giorni.

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Giurisprudenza

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

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gennaio 2016

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei serviziLavoratori qualificati Paga base (1/11/2015) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/1/90) Livello Euro Euro Euro Quadro 1801,15+260,76* 540,37 25,46 I 1622,48 537,52 24,84 II 1403,43 532,54 22,83 III 1199,55 527,90 21,95 IV 1037,46 524,22 20,66 V 937,31 521,94 20,30 VI 841,51 519,76 19,73 VII 720,44+5,16 517,51 19,47

Terzo elemento o assegno supplementare Provincia Importo Euro Bergamo 10,33 Brescia 8,78 Como 7,75 Cremona 2,07 Lecco 7,75 Lodi 11,36 Mantova 2,07 Milano 11,36 Pavia 2,07 Sondrio 2,07 Varese 7,75

* Dal 1° gennaio 2013 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTIIl trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

28

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

28

gennaio 2016

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Categoria Paga base (1/11/2015) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86) Euro Euro Euro I 979,32 530,04 15,49 II 820,60 526,11 14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Euro Categoria I 10,52 Categoria II 9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II Livello Paga base (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.542,04 542,70 5,18 2.089,92 Q.B 1.392,49 537,59 5,18 1.935,26 I 1.261,54 536,71 4,18 1.802,43 II 1.112,00 531,59 7,43 1.651,52 III 1.021,85 528,26 3,36 1.553,47 IV 937,75 524,94 3,72 1.466,41 V 849,38 522,37 3,63 * 1.375,38 VI S 798,37 520,64 5,97 1.324,98 VI 779,81 520,51 5,97 1.306,29 VII 700,05 518,45 6,87 1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV Livello Paga base (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.536,36 542,19 5,18 2.083,73 Q.B 1.387,33 537,12 5,18 1.929,63 I 1.256,38 536,24 4,18 1.796,80 II 1.107,61 531,20 7,43 1.646,24 III 1.017,98 527,91 3,36 1.549,25 IV 934,39 524,64 3,72 1.462,75 V 846,28 522,09 3,63 * 1.372,00 VI S 795,53 520,38 5,97 1.321,88 VI 776,97 520,25 5,97 1.303,19 VII 697,47 518,22 6,87 1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggioren-ni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

29

novembre 2015

Amministrazione del personale

29

gennaio 2016

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghie da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello Paga base (1/10/2015) Indennità Totale Euro Euro Euro

A 2.185,08 75,00 2.260,08

B 2.022,98 70,00 2.092,98

1 1.884,80 1.884,40

2 1.722,70 1.722,70

3 1.624,72 1.624,72

4 1.533,09 1.533,09

5 1.437,77 1.437,77

6 s 1.382.49 1.382,49

6 1.362.91 1.362,91

7 1.277,15 1.277,15

Livello Paga base (1/10/2015) Indennità Totale Euro Euro Euro

A 2.172,03 75,00 2.247,03

B 2.011,12 70,00 2.081,12

1 1.872,95 1.872,95

2 1.712,62 1.712,62

3 1.615,82 1.615,82

4 1.525,38 1.525,38

5 1.430,65 1.430,65

6 s 1.375,96 1.375,96

6 1.356,38 1.356,38

7 1.271,21 1.271,21

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

30

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

30

gennaio 2016

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei serviziDirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 194,63 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 210,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 125,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00 Totale 4.449.43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 78,43 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 210,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 125,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00 Totale 4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 185,14 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 125,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00 Totale 4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 103,56 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00 Totale 4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 155,00 Totale 3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Totale 3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012 Minimo contrattuale dallʼ1.4.2012 3.735

Totale 3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013 Minimo contrattuale dallʼ1.7.2013 3.890 Totale 3.890,00

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

31

novembre 2015

Amministrazione del personale

31

gennaio 2016

Qualifiche

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta 5 (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

2,44

0 3

-

36,12

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

2,44

0 3

-

36,12

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

-

0 3

-

33,68

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

-

0 3

-

33,68

9,19

-

9,19

-

-

Apprendisti2 Operai Impiegati Operatori

di vendita Dirigenti

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)

CUAF

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica MALATTIA

Indennità economica MATERNITAʼ

Inail

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico del LAVORATORE

Contributo ASCOM

Contributo COVELCO

Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

32

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

32

gennaio 2016

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti (CSC 7.04.01)

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)

CUAF

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica MALATTIA

Indennità economica MATERNITAʼ

Inail

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico del LAVORATORE

Contributo ASCOM

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

2,44

0,24

-

38,17

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

2,44

0,24

-

38,17

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

-

-

Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978

QualificheVoci contributive

Apprendisti2

Operai Impiegati Operatoridi vendita Dirigenti

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

33

novembre 2015

Amministrazione del personale

33

gennaio 2016

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX ) Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC 7.04.01)

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)

CUAF

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica MALATTIA

Indennità economica MATERNITAʼ

Inail

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico del LAVORATORE

Contributo ASCOM

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

6,14

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

0,90

0,30

2,44

0,24

-

39,37

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

0,90

0,30

2,44

0,24

-

39,37

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

0,90

0,30

-

0,24

-

36,93

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

0,30

-

0,24

-

36,03

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributiveQualifiche

Apprendisti2

Operai Impiegati Operatoridi vendita Dirigenti

Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

34

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

34

gennaio 2016

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta 5 (CSC 7.01.XX e 7.02.XX )

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)

CUAF

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica MALATTIA

Indennità economica MATERNITAʼ

Inail

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico del LAVORATORE

Contributo ASCOM

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

6,14

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

0,90

0,30

2,44

03

-

37,32

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

0,90

0,30

2,44

03

-

37,32

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

0,90

0,30

-

03

-

34,88

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

-

0,30

-

03

-

33,98

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributiveQualifiche

Apprendisti2

Operai Impiegati Operatoridi vendita Dirigenti

Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

35

novembre 2015

Amministrazione del personale

35

gennaio 2016

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02 )

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)

CUAF

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica MALATTIA

Indennità economica MATERNITAʼ

Inail

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico del LAVORATORE

Contributo ASCOM

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

3,21

0,24

-

38,94

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

3,21

0,24

-

38,94

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributiveQualifiche

Apprendisti2

Operai Impiegati Operatoridi vendita Dirigenti

Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

36

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

36

gennaio 2016

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 5 (CSC 7.05.01 e 7.05.02 )

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)

CUAF

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica MALATTIA

Indennità economica MATERNITAʼ

Inail

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico del LAVORATORE

Contributo ASCOM

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

3,21

0 3

-

36,89

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

-

-

3,21

0 3

-

36,89

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

-

0 3

-

33,68

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

-

-

-

0 3

-

33,68

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributiveQualifiche

Apprendisti2

Operai Impiegati Operatoridi vendita Dirigenti

Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

37

novembre 2015

Amministrazione del personale

37

gennaio 2016

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari allʼ1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si appli-ca ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale, mentre per il triennio 2012-2015, non è dovuto per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31.12.2011.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota a loro carico è ridotta di - 8,5 punti nel primo anno - 7 punti nel secondo anno. Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni

(è dovuto unicamente il contributo dellʼ1.61% per finanziare lʼASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai dato-ri di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con con-tributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per mater-nità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui allʼart. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68 CUAF ridotta 0,43 – 0,43 = 0 MATERNITAʼ 0,24 – 0,24 = 0 DISOCCUPAZIONE 1,31 – 1,13 = 0,18 1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto per-centuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per lʼanno 2015 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

38

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

38

gennaio 2016

TABELLE CONTRIBUTI

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2015) Limite massimo Riduzione contributiva Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive

€ 971,71 5,84% mensili

Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)

€ 1.167,91 5,84% mensili

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle ali-quote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale.

Fino al 30 giugno 2015 Dal 1° luglio 2015 Fino al 30 giugno 2015 Dal 1° luglio 2015

Minimali Inail - Anno 2015 1,2

Minimali Inps - Anno 2015 2

Tempo pieno Tempo parziale

Tempo pieno Tempo parziale

€ 47,68 giornaliero€ 1.239,68 mensile

€ 7,15 orario

€ 47,68 giornaliero€ 1.239,68 mensile

€ 131,89 giornaliero€ 3.429,14 mensile

€ 7,15 orario

€ 19,74 orario

€ 100,06 giornaliera€ 2.501,53 mensile

€ 100,26 giornaliera€ 2.506,40 mensile € 12,51 € 12,53

Impiegati/operai

Dirigente (retribuzione convenzionale)

Impiegati/operai

Dirigenti

1 Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015 2 Circolare Inps n. 11 del 23 gennaio 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

39

novembre 2015

Amministrazione del personale

39

gennaio 2016

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,62% 59.224,54 a. 6.881,89 592,25 7.474,14 Agg. 1,48% annui 1.1.2003 t. 1.720,47 148,06 1.868,53 m. 573,49 49,35 622,84

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,64% 59.224,54 a. 6.893,74 592,25 7.485,99 Agg. 1,50% annui 1.1.2004 t. 1.723,43 148,06 1.871,49 m. 574,48 49,35 623,83 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,66% 59.224,54 a. 6.905,58 592,25 7.497,83 Agg. 1,52% annui 1.1.2005 t. 1.726,40 148,06 1.874,46 m. 575,47 49,35 624,82

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,68% 59.224,54 a. 6.917,43 592,25 7.509,68 Agg. 1,54% annui 1.1.2006 t. 1.729,36 148,06 1.877,42 m. 576,45 49,35 625,80

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,60% 1% 13,34% 59.224,54 a. 7.308,31 592,25 7.900,56 Agg. 1,74% annui 1.1.2007 t. 1.827,07 148,06 1.975,13 m. 609,02 49,35 658,37

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,15% 1% 13,91% 59.224,54 a. 7.645,89 592,25 8.238,14 Agg. 1,76% annui 1.1.2008 t. 1.911,47 148,06 2.059,53 m. 637,15 49,35 686,50

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,35% 1% 14,13% 59.224,54 a. 7.965,60 592,25 8.368,43 Agg. 1,78% annui 1.1.2009 t. 1.944,04 148,06 2.092,10 m. 648,01 49,35 697,36

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,45% 59.224,54 a. 7.965,60 592,25 8.557,85 Agg. 1,80% annui 1.1.2010 t. 1.991,42 148,06 2.139,46 m. 663,80 49,35 713,15

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,49% 59.224,54 a. 7.989,36 592,20 8.581,56 Agg. 1,84% annui 1.1.2011 t. 1.997,34 148,05 2.145,39 m. 665,78 49,35 715,13 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,52% 59.224,54 a. 8.007,12 592,25 8.599,37 Agg. 1,87% annui 1.1.2012 t. 2.001,78 148,06 2.149,84 m. 667,26 49,35 716,61 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,56% 59.224,54 a. 8.030,85 592,25 8.623,09 Agg. 1,91% annui 1.1.2013 t. 2.007,71 148,06 2.155,77 m. 669,23 49,35 718,59 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,60% 59.224,54 a. 8.054,53 592,25 8.646,78 Agg. 1,95% annui 1.1.2014 t. 2.013,63 148,06 2.161,69 m. 671,21 49,35 720,56

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 2,84% 1% 5,38% 59.224,54 a. 2.594,03 592,25 3.186,28 (Prima nomina) Agg. 1,54% annui 1.1.2006 t. 648,51 148,06 796,57 m. 216,17 49,35 265,52 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,00% 1% 5,74% 59.224,54 a. 2.807,24 592,25 3.399,49 (Prima nomina) Agg. 1,74% annui 1.1.2007 t. 701,81 148,06 849,87 m. 233,94 49,35 283,29

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,30% 1% 6,06% 59.224,54 a. 2.996,76 592,25 3.589,01 (Prima nomina) Agg. 1,76% annui 1.1.2008 t. 749,19 148,06 897,25 m. 249,73 49,35 299,08

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI CONVENZIONALE Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

40

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

40

gennaio 2016

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI CONVENZIONALE Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448. Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,60% 1% 6,38% 59.224,54 a. 3.186,28 592,25 3.778,53 (Prima nomina) Agg. 1,78% annui 1.1.2009 t. 796,57 148,06 944,63 m. 265,52 49,35 314,87

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,70% 59.224,54 a. 3.375,79 592,25 3.968,04 (Prima nomina) Agg. 1,80% annui 1.1.2010 t. 843,94 148,06 992,01 m. 281,31 49,35 330,67 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,74% 59.224,54 a. 3.399,48 592,20 3.991,68 (Prima nomina) Agg. 1,84% annui 1.1.2011 t. 849,87 148,05 997,92 m. 283,29 49,35 332,64 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,77% 59.224,54 a. 3.417,24 592,25 4.009,49 (Prima nomina) Agg. 1,87% annui 1.1.2012 t. 854,31 148,06 1.002,37 m. 284,77 49,35 334,12 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,81% 59.224,54 a. 3.440,94 592,25 4.033,19 (Prima nomina) Agg. 1,91% annui 1.1.2013 t. 860,23 148,06 1.008,29 m. 286,74 49,35 336,09 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,85% 59.224,54 a. 3.464,63 592,25 4.056,88 (Prima nomina) Agg. 1,95% annui 1.1.2014 t. 866,16 148,06 1.014,22 m. 288,72 49,35 338,07

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,95% 7,65% 44.194,25 a. 2.519,07 861,79 3.380,86 annui 1.1.1996 t. 629,77 215,45 845,22 m. 209,92 71,82 281,74

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,87% 7,57% 45.940,00 a. 2.618,58 859,08 3.477,66 annui 1.1.2004 t. 654,65 214,77 869,42 m. 218,22 71,59 289,81

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 8,47% 45.940,00 1.1.2007 a. 3.032,04 859,08 3.891,12 Agg. 1,10% annui t. 758,01 214,77 972,78 m. 252,67 71,59 324,26

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,78% 45.940,00 1.1.2011 a. 3.633,84 859,08 4.492,92 Agg. 2,41% annui t. 908,46 214,77 1.123,23 m. 302,82 71,59 374,41

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,83% 45.940,00 1.1.2014 a. 3.656,82 859,08 4.515,90 Agg. 2,46% annui t. 914,20 214,77 1.128,97 m. 304,73 71,59 376,32 ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% 38.734,27 annui-azienda a. 3.873,43 1.394,43 5.267,86 13.944,34 annui-dirig 1.7.2000 t. 968,36 348,61 1.316,97 m. 322,79 116,20 438,98

ASS. ANTONIO PASTORE a. 4.803,05 464,81 5.267,86 - - - - 1.7.2004 t. 1.200,76 116,20 1.316,97 m. 400,25 38,73 438,98 FORMAZIONE – – – – a. 129,12 129,12 258,24 1.7.1992 t. 32,28 32,28 64,56 m. 10,76 10,76 21,52

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

41

novembre 2015

Amministrazione del personale

41

gennaio 2016

Contributo mensileDatore di lavoro

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Lavoratore 1

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

----

----

----

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Quadri - Impiegati - Operai - Fon.TeContributo 1

Quota Tfr Lavoratore 2 Datore di lavoro 3 Decorrenza e periodicità

Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 100% 0,55% 1,55%

Apprendisti 100% 0,55% 1,05%

Lavoratori già occupati al 28.4.1993 50% 5 0,55% 1,55%

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione DENOMINAZIONE DECORRENZA IMPORTI CONTRIBUTO Azienda (A*) Quadro (B) Totale (A+B) Qu.A.S. 1.1.1989 247,90 - 247,90 1.1.1995 247,90 36,15 284,05 1.1.2005 302,00 42,00 344,00 1.1.2009 340 50 390 1.6.2011 350 56 406 Quadrifor 1.1.1995 25,82 15,49 41,31 1.1.2004 45,00 20,00 65,00 1.1.2005 50,00 25,00 75,00

Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contribu-to annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

I contributi sono versati con periodicitàtrimestrale 4

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

1 Dal 1° gennaio 2014* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso: ❑ Bonifico bancario (Banca popolare di Milano); ❑ F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Tipologia lavoratori

A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)

Apprendisti full-time (CCNL Terziario)

A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)

Apprendisti part-time (CCNL Terziario)

A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)

Apprendisti full-time (CCNL Turismo)

A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)

Apprendisti part-time (CCNL Turismo)

Quota di iscrizione (una tantum)

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 8,00

€ 8,00

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

42

novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

42

gennaio 2016

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Livelli Contributo complessivo mensile in euro da aprile 2015

Quadri 3,47 1 3,20 2 2,87 3 2,57 4 2,32 5 2,17 6 2,02 7 1,85

Apprendisti 1a metà 2 2,32 3 2,17 4 2,02 5 1,85 6 1,85

Livelli Contributo complessivo mensile in euro da aprile 2015

Apprendisti 2a metà 2 2,57 3 2,32 4 2,17 5 2,02 6 2,02

Operatori di vendita 1a categoria 2,24 2a categoria 2,00

Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensi-lità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professiona-lità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrisponde-re ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposi-zione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Classi di importo annuo delle provvigioni computabili Indennità base Tabella Periodi Agenti e rappresentanti Agenti e rappresentanti più indennità senza esclusiva in esclusiva integrativa % A dal 1°/1/1959 sino a L. 2.000.000 sino a L. 2.500.000 4% al 31/12/1968 da 2.000.001 a 3.000.000 da 2.500.001 a 3.500.000 2% oltre 3.000.000 oltre 3.500.000 1% B dal 1°/1/1969 sino a L. 2.500.000 sino a L. 3.000.000 4% al 31/12/1976 da 2.500.001 a 4.000.000 da 3.000.001 a 4.500.000 2% oltre 4.000.000 oltre 4.500.000 1% C dal 1°/1/1977 sino a L. 4.500.000 sino a L. 6.000.000 4% al 31/12/1980 da 4.500.001 a 6.000.000 da 6.000.001 a 8.000.000 2% oltre 6.000.000 oltre 8.000.000 1% D dal 1°/1/1981 sino a L. 6.000.000 sino a L. 12.000.000 4% al 31/12/1988 da 6.000.001 a 9.000.000 da 12.000.001 a 18.000.000 2% oltre 9.000.000 oltre 18.000.000 1% E sino a L. 12.000.000 sino a L. 24.000.000 4% dal 1°/1/1989 da 12.000.001 a 18.000.000 da 24.000.001 a 36.000.000 2% oltre 18.000.000 oltre 36.000.000 1% F sino a e 6.200,00 sino a e 12.400,00 4% dal 1°/1/2002 da 6.200,01 a 9.300,00 da 12.400,01 a 18.600,00 2% oltre 9.300,00 oltre 18.600,00 1%

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

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Amministrazione del personale

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AGENTI E RAPPRESENTANTI AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI PLURIMANDATARI Aliquota contributiva Massimale annuo Minimale annuo Massimale annuo Minimale annuo (preponente + agente) delle provvigioni dei contributi delle provvigioni dei contributi Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) 9.000.000 60.000 7.500.000 36.000 3% + 3% Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) 12.000.000 240.000 7.500.000 120.000 4% + 4% Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157) 24.000.000 240.000 10.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) 30.000.000 240.000 16.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) 34.000.000 240.000 20.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/7/1998 42.000.000 480.000 24.000.000 240.000 5,75%+5,75%

4° Trimestre 2001 e 21.691,00 e 247,90 e 12.395,00 e 123,95 5,75%+5,75%

Dal 1°/1/2004* e 24.548,00 e 248,00 e 14.027,00 e 124,00 6,25%+6,25%

Dal 1°/1/2005 e 24.548,00 e 700,00 e 14.027,00 e 350,00 6,50%+6,50%

Dal 1°/1/2006 e 25.481,00 e 727,00 e 14.561,00 e 364,00 6,75%+6,75%

Dal 1°/1/2008 e 26.603,00 e 759,00 e 15.202,00 e 381,00 6,75%+6,75%

Dal 1°/1/2010 e 27.667,00 e 789,00 e 15.810,00 e 396,00 6,75%+6,75%

Dal 1°/1/2012 30.000,00 800,00 20.000,00 400,00 6,75%+6,75%

Dal 1°/1/2013 32.500,00 824,00 22.000,00 412,00 6,875%+6,875%

Dal 1°/1/2014 35.000,00 834,00 23.000,00 417,00 7,10%+7,10%

Dal 1°/1/2015 37.500,00 836,00 25.000,00 418,00 7,325%+7,325%

* Da aggiornare annualmente in base allʼindice Istat

Contributi previdenziali Enasarco

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue Aliquota contributiva dal 1.1.2015

Fino a euro 13.000.000,00 3,60% Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 1,80% Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 0,90% Oltre euro 26.000.000,00 0,40%

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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ANNO 2012 Scaglioni Aliquota Fino a euro 15.000,00 1,23% Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 1,58% Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 1,72% Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 1,73% Oltre euro 75.000,00 1,74%

(1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007)

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

LIMITE SCAGLIONE ANNUO SCAGLIONE ALIQUOTA IMPOSTA SULLO IMPOSTA ADD. PROVINCIALE

ANNUO SCAGLIONE TOTALE E COMUNALE (1)

Fino a euro 15.000,00 15.000,00 23% 3.450,00 3.450,00 –

Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 13.000,00 27% 3.510,00 6.960,00 –

Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 27.000,00 38% 10.260,00 17.220,00 –

Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 20.000,00 41% 8.200,00 25.420,00 –

Oltre euro 75.000,00 – 43% – –

Limite scaglione mensile

Fino a euro 1.250,00 1.250,007 23% 287,50 287,50 –

Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 1.083,33 27% 292,50 580,00 –

Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 2.250,00 38% 855,00 1.435,00 –

Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 1.666,67 41% 683,33 2.118,33 –

Oltre euro 6.250,00 – 43% – – –

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dallʼ1.1.2015

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

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TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 € 1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €

reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 € 978 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 902 € X 28.000 - reddito complessivo 20.000

reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 € 978 e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 27.000Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniugereddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta

reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa)

reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 80.000 - reddito complessivo 40.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazionecompreso tra 29.001 e 29.200 euro 10 euro compreso tra 35.001 e 35.100 euro 20 eurocompreso tra 29.201 e 34.700 euro 20 euro compreso tra 35.101 e 35.200 euro 10 eurocompreso tra 34.701 e 35.000 euro 30 euro

Figli a caricofiglio di età inferiore a 3 anni 1.220 € figlio di età superiore a 3 anni 950 €figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni 1.620 € superiore a 3 anni 1.350 €con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primoLe detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario ese-guire un calcolo, utilizzando la seguente formula:95.000 - reddito complessivo 95.000In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è ricono-sciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.Altri familiari a caricoLa detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):80.000 - reddito complessivo 80.000Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

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UNIEMENS (Denuncia individuale)Assegno per il nucleo familiare Codice Uniemens Causale restituzione F101 Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) F110 Restituz. assegni nucleo famil. indebiti Codice Uniemens Causale recupero H017 Recupero assegni familiari arretrati H301 Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc L036 Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia Codice Uniemens Causale restituzione E705 Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) E775 Restituzione indennità malattia indebita E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo E791 Restituzione indennità donatori di sangue Codice Uniemens Causale recupero E778 Differenze indennità malattia S110 Indennità donatori di sangue S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 S113 Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità Codice Uniemens Causale restituzione E776 Restituzione indennità maternità indebita E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) M070 Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 Codice Uniemens Causale recupero D900 Indennità riposi per allattamento arretrati E779 Differenze indennità maternità già liquidata L053 Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) L054 Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) L055 Differenza indennità maternità facoltativa L056 Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) L057 Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) L058 Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) L070 Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento:Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011Tipologia di apprendista Codice Uniemens

Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 10% J0 (J zero)Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 1,5% J1Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 3% J2Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesidallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J3Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J4Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J5

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Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003Tipologia Codice Uniemens Misura agevolazioneLavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento A0 Lavoratori esclusi dagli incentivi economiciLavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento B1 Riduzione del 25% B2 Riduzione del 40% B3 Riduzione del 50% B4 Riduzione del 100%Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento C1 Riduzione del 25% C2 Riduzione del 40% C3 Riduzione del 50% C4 Riduzione del 100%Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, D1 Riduzione del 25%assunti con contratto di inserimento D2 Riduzione del 40% D3 Riduzione del 50% D4 Riduzione del 100%Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore E1 Riduzione del 25%almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, E2 Riduzione del 40%assunte con contratto di inserimento E3 Riduzione del 50% E4 Riduzione del 100%Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico F1 Riduzione del 25%assunti con contratto di inserimento F2 Riduzione del 40% F3 Riduzione del 50% F4 Riduzione del 100%

Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia Codice UniemensLavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 58Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro M8

Assunzione lavoratori dalle liste di mobilitàLavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) 75Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) 76Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 77Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S5Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S6Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S7Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi M5Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) M6Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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UNIEMENS (Denuncia individuale)Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella CigsLavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) P5Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) P6Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P7Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S1Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S2Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S3Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi F5Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) F6Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesiLavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi 86Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi S4Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternitàLavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 68

Incentivo al reimpiego dei dirigentiDirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92

Altri codici di uso comune00 Nessuna particolarità contributiva01 Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)04 Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza

sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 05 Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)06 Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n.

87/1994)07 Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale

(Circ. Inps n. 87/1994)08 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.

Inps n. 87/1994)09 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.

Inps n. 87/1994)10 Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds)11 Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)13 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)14 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)35 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)36 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la

Cassa unica assegni familiari (Cuaf)41 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la

Disoccupazione (Ds)42 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)51 Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine52 Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

49

novembre 2015

Amministrazione del personale

49

gennaio 2016

UNIEMENS (Denuncia individuale)59 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-

sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)66 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ.

Inps n. 203/2001)67 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa

tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)G0 Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005H0 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)Fondo Interprofessionale - AdesioneFITE FOR.TEFODI FON.DIR

Fondo Interprofessionale - RevocaREDI Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigentiREVO Revoca aia fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020 Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provincialiW030 Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapportoCF11 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressiCF30 Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreriaPA10 Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreriaPA20 Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.PF10 Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreriaPF20 Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.PE30 Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreriaRF01 Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

AltriA700 Multe disciplinariA800 Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimiD100 Interessi differimentoM000 Versamento rata per lavoratori messi in mobilitàM001 Versamento saldo per lavoratori messi in mobilitàM110 Restituzione incentivo previsto dal programma PariM119 Restituzione incentivo programma Pari 2007M217 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005M900 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)M980 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)S060 Versamento contrib. sostitutiva in forma ratealeQ900 Oneri accessori al tasso legaleQ920 Sanzioni civiliA810 Rest. sanzioni ex L. 146/90G800 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91L401 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a creditoL402 Conguaglio incentivo programma Pari - a creditoL405 Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008L407 Arretrati beneficio Legge 291/2004L424 Conguaglio incentivo programma Pari 2007L508 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96L601 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)L613 Res. art. beneficio 50% indennità mobilitàL615 Arret. conguaglio beneficio 50% CigsN954 Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

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novembre 2015

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

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gennaio 2016

INDICE ISTAT % DI INCREMENTO PERCENTUALE COSTO VITA DA APPLICARE (*)ANNO 2002 Dicembre 119,1 2,672 3,504ANNO 2003 Dicembre 121,8 2,267 3,200ANNO 2004 Dicembre 123,9 1,724 2,793ANNO 2005 Dicembre 126,3 1,937 2,953ANNO 2006 Dicembre 128,4 1,662 2,747ANNO 2007 Dicembre 131,8 2,648 3,485ANNO 2008 Dicembre 134,5 2,048 3,036ANNO 2009 Dicembre 135,8 0,966 2,224ANNO 2010 Dicembre 138,4 1,914 2,936ANNO 2011 Dicembre 104,0 3,173 3,880ANNO 2012 Dicembre 106,5 2,403 3,302ANNO 2013 Dicembre 107,1 0,563 1,922ANNO 2014 Dicembre 107,0 - 1,500ANNO 2015 Gennaio 106,5 - 0,125 Febbraio 106,8 - 0,250 Marzo 107,0 - 0,375 Aprile 107,1 0,093 0,570 Maggio 107,2 0,186 0,765 Giugno 107,3 0,280 0,960 Luglio 107,2 0,186 1,015 Settembre 107,4 0,373 1,125 Ottobre 107,2 0,186 1,390

(*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)

Esente fino a € 46,48 giornaliere

Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere

Esente fino a € 77,47 giornaliere Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere

Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio

Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a€ 25,82 giornaliereIndennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio

Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliereRimborso altre spese anche non documentabili

Esente Esente Esente EsenteSpese di vitto e alloggio

Esente Esente Esente EsenteIndennità chilometrica e di trasporto(limiti tabelle Aci)

Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100%Ogni altra spesa

TABELLE VARIEIndice di rivalutazione T.F.R.

Casistica Contributi Inps/Inail IRPEF Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Italia (fuori dal territorio comunale) Estero

ConaiUlteriore diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro dal 1° gennaio 2016

Il consiglio di amministrazione Conai, riunitosi il 25 novembre 2015, ha deliberato la riduzione del contributo ambientale Conai (Cac) per gli imballaggi in vetro a 17,30 euro/ton a decorrere dal 1° gennaio 2016. 6

Ambiente - Politiche energetiche

51

Ambiente

Indice

Pag. 51Pag. 52Pag. 52Pag. 53

In primo piano

AMBIENTE

Conai. Ulteriore diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro dal 1° gennaio 2016. . . . . . . . Classificazione rifiuti. Chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albo gestori ambientali. Criteri per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albo gestori ambientali. Integrazioni alle iscrizioni in procedura semplificata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gennaio 2016

La decisione rivede ulteriormente al ribasso il valore del Cac deciso precedentemente pari a 19,30 euro/ton e si lega alla forte volatilità delle quotazioni del rottame di vetro di questi ultimi mesi che ha comportato un inatteso aumento dei ricavi delle aste di Coreve (consorzio del vetro).

Classificazione rifiutiChiarimenti dal Ministero dell'Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente ha diramato due note, la seconda (prot. n. 11845 del 28/9/2015) a correzione ed integrale sostituzione della prima (prot. n. 0011719 del 25/9/2015), allo scopo di offrire chiarimenti interpretativi agli operatori sulla clas-sificazione dei rifiuti.

Più in particolare si precisa che:- dallo scorso giugno 2015 il regolamento (Ue) n. 1357/2014 e la decisione 2014/955/Ue trovano piena ed integrale applica-

zione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposi-zioni dell'Unione europea;

- per quanto concerne l'allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato "Introduzione", in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/Ce, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione;

- dal 1° giugno 2015 l'allegato I deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al dispo-sto del nuovo regolamento;

- l'applicazione delle nuove disposizioni dell'Unione europea determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dei rifiuti con cosiddetto "codice a specchio", per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, potrebbe causare la modifica della classificazione dci rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa;

- eventuali disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo ori-ginario della decisione in lingua inglese;

- nella decisione, all'allegato "Elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/Ce", nel capitolo "Valutazione e classifi-cazione", paragrafo 1 "Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti", la frase "quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia" è da intendersi più propriamente nella maniera seguente "quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione".

Albo gestori ambientaliCriteri per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5

Con deliberazione del 16 settembre 2015 il comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha definito i criteri per l'ap-plicazione dell'art. 8 comma 2 del Dm 3 giugno 2014 n. 120.

Tale disposizione prevede che le iscrizioni nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) e 3-bis (gestione di rifiuti di apparec-chiature elettriche ed elettroniche Raee) purché lo svolgimento di tali ultime attività non comporti variazioni della categoria, classe e tipologia dei rifiuti per i quali l'impresa è iscritta, e i criteri vengano stabiliti da apposita delibera che è appunto quella emanata dall'Albo il 16 settembre 2015.

Ambiente - Politiche energetiche

gennaio 2016

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Ambiente

Gli articoli 1 e 2 della deliberazione disciplinano i criteri e le modalità per le iscrizioni nella categorie 4 e 5.

L'art. 3 rinvia agli allegati A e B della delibera che contengono rispettivamente il modello per l'iscrizione con procedura ordinaria e il modello per la richiesta di adeguamento dell'iscrizione.

Successivamente, con deliberazione del 15 ottobre 2015 sono state apportate integrazioni ricomprendendo due ulte-riori fattispecie di imprese:- impresa che trasporta rifiuti speciali non pericolosi dei quali la stessa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore

(art. 1 comma 2) - impresa che può essere iscritta per trasportare rifiuti speciali non pericolosi dei quali la stessa fa commercio o per trasporti

funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente (art. 2 comma 1 nuova let-tera c).

Albo gestori ambientaliIntegrazioni alle iscrizioni in procedura semplificata

Con deliberazione del 18 novembre 2015, il comitato nazionale dell'Albo ha fornito chiarimenti sull' iscrizione per i sog-getti di cui al comma 5 dell'art. 212 del Dlgs 152/06 (aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pub-blici per la gestione dei rifiuti urbani).

Nella deliberazione viene precisato che tali soggetti, iscritti all'Albo in procedura semplificata e in possesso del provve-dimento di iscrizione privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere tra-sportate dai veicoli stessi, dovranno presentare la comunicazione (utilizzando il modello allegato) entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla Sezione regionale territorialmente competente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le Sezioni regionali provvederanno all'aggiornamento dei provve-dimenti di iscrizione.

gennaio 2016

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Ambiente

Ambiente - Politiche energetiche

Club Sicurezza:Layout 1 03/11/12 14:28 Pagina 1

Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali Istanze - Modalità e termini di presentazioneProvvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 Chiarimenti - Circolare n. 36dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Forniti i primi chiarimenti su modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alla pro-cedura per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, il cosid-detto “patent box”.

Tributario

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Imposte dirette e indirette

Indice

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Pag. 59

Pag. 61

Pag. 61

In primo piano

gennaio 2016

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Istanze – Modalità e termini di presentazione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 1° dicembre 2015.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Equitalia – Rateizzazione nuovi modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riforma fiscale – Legge delega – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale – Decreto legislativo n. 160 del 24 settembre 2015.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 del 19 novembre 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Credito d’imposta per imprese che assumono detenuti semiliberi – Modalità e termini di fruizione – Codice tributo – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2015 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102 del 30 novembre 2015.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:- il provvedimento prot. n. 2015/154278 del 1° dicembre 2015, recante: “Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di

accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190”.

- la circolare n. 36 del 1°dicembre 2015, recante: “Primi chiarimenti in tema di Patent Box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, e decreto del ministro dello Sviluppo economico di con-certo con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015”.

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il cosiddetto “patent box”, cioè un’agevolazione fiscale che prevede l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impre-sa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (per un esame completo vd. da ultimo ns. circ. n. 140/2015).

Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

I redditi agevolabili sono quelli derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.

Il provvedimento in esame indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finaliz-zata alla stipula di accordi di ruling.

I soggetti titolari di reddito d’impresa interessati devono predisporre l'istanza di accesso alla procedura in esame, indi-rizzata all'ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate, redatta in carta libera, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente all'ufficio. La società deve conservare copia della domanda su supporto elettronico.

La richiesta deve contenere:• i dati identificativi dell'impresa (sede legale, codice fiscale e/o partita Iva, eccetera) e l'eventuale domiciliatario nazionale

presso il quale si chiede di ricevere le relative comunicazioni, • l'indirizzo della stabile organizzazione o dell'eventuale domiciliatario, per le imprese non residenti e le generalità e l'indirizzo

del rappresentante per i rapporti tributari in Italia, • i termini dell'accordo preventivo che possono riguardare, secondo i casi, le modalità di calcolo del contributo economico,

delle perdite, del reddito agevolabile o delle plusvalenze derivanti dall'utilizzo del bene o ai fini della sua produzione, • la tipologia del prodotto per il quale si chiede l'agevolazione e l'eventuale vincolo di complementarietà tra più beni, • il tipo di attività di ricerca e sviluppo svolta, • la firma della persona che rappresenta la società (legale rappresentante o altro soggetto).

Sono di tre tipi gli accordi preventivi previsti e riguardano modalità e criteri di calcolo:• del contributo economico o delle perdite derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali per la cui produzione si chiede l'agevola-

zione; • del reddito prodotto dall'impiego dei beni immateriali (in ipotesi diverse da quelle contemplate dal punto precedente) a

seguito di operazioni con società che, direttamente o indirettamente, controllano la ditta, ne sono controllate o sono control-late dalla stessa società che controlla l'impresa. In questo caso, l'accordo è raggiunto tramite contraddittorio;

• delle plusvalenze realizzate nell'ambito di operazioni con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'azienda, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che la controlla.

L'istanza deve anche essere provvista della documentazione idonea a indicare, analiticamente e nel dettaglio, i beni immateriali dal cui utilizzo (anche nel caso in cui ci siano vincoli di complementarietà tra più beni) deriva la quota di reddito agevolabile, la descrizione particolareggiata della ricerca svolta e il suo collegamento allo sviluppo, mantenimento e accresci-mento dei beni, i termini specifici dei metodi di calcolo concordati e il perché di tale scelta.

L'istanza può essere integrata con documentazione o altre informazioni entro 120 giorni dalla sua presentazione con raccomandata o direttamente presso l'ufficio.

Tributario

56

Imposte dirette e indirette

gennaio 2016

La domanda carente è rifiutata entro 30 giorni, salvo che non possa essere perfezionata aprendo un'attività istruttoria, ipotesi che prevede la sospensione del termine fino al suo completamento. Fanno eccezione, le istanze presentate fino al 30 giugno 2016, che potranno essere scartate entro 180 giorni.

Poi iniziano i contatti tra Agenzia e istante in ufficio, ma anche, direttamente presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'azienda.

L'Agenzia delle Entrate può prendere iniziative ad ampio raggio, compresa l'attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali, in modo da raccogliere tutte le informazioni necessarie per verificare la presenza delle condizioni richieste dal regime.

La fase istruttoria si conclude con la firma dell'accordo che definisce i metodi di calcolo sopra descritti.

L'intesa resta in vigore per il periodo di imposta di presentazione dell'istanza e per i quattro successivi.

La circolare in esame fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

Di seguito si riportano i contenuti più importanti del provvedimento in esame.

Modalità ed effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione

Gli elementi utili alla quantificazione del beneficio ritraibile dal regime in esame, per l'anno d'imposta 2015, potranno essere individuati dalle imprese anche successivamente all'esercizio dell'opzione.

L'opzione produrrà l'effetto di censire le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che potrebbero beneficiare del regime di vantaggio derivante dall'applicazione della disciplina in esame a far data dal 2015.

Se, a seguito dell'esercizio dell'opzione, non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell'agevolazione, il contribuente non avrà conseguenze.

Perdite da patent box

In via interpretativa l'Agenzia ritiene che nel caso in cui, una volta esercitata l'opzione per l'anno d'imposta 2015, l'im-presa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l'impresa in regime “patent box” rinvie-rà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

Nel caso in cui le modalità di determinazione dell'agevolazione portino ad un risultato negativo (perdita), derivante dell'eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla forma-zione del reddito d'impresa di periodo.

I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorreranno, infatti, in modo ordinario alla determina-zione del reddito d'impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell'age-volazione.

Le perdite generate in vigenza del regime del patent box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di "recapture" nell'ambito del medesimo regime di patent box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi.

Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.

Ne consegue che, in tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzio-ne, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del patent box.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.

57

Imposte dirette e indirette

gennaio 2016

Tributario

Si avrebbe un nuovo soggetto titolare dei beni immateriali agevolabili, il quale li potrebbe concedere in uso ad altre società, realizzando uno sfruttamento economico indiretto.

L'operazione in esame, nel presupposto che la società avente causa svolga una "sostantial activity" in tema di ricerca e sviluppo, non può ritenersi elusiva o abusiva anche se esclusivamente finalizzata ad evitare il ruling obbligatorio (in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato direttamente); ciò in quanto tale operazione non consente di beneficiare di alcun vantaggio fiscale.

Procedura di ruling

L'accesso alla procedura di ruling avviene mediante la presentazione all'ufficio accordi preventivi del settore internazio-nale della Direzione centrale accertamento di un'istanza da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

A corredo dell'istanza, entro 120 giorni dalla data della sua presentazione, sono prodotte eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto.

La documentazione integrativa deve contenere l'illustrazione chiara e dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo: - del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa, o della perdita, derivante dall'utilizzo diretto dei beni immate-

riali, o- del reddito d'impresa, o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni immateriali, o- della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali, e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezio-

nati.

Per le Pmi non è obbligatorio per l'impresa illustrare i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produ-zione del reddito d'impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

Equitalia – RateizzazioneNuovi modelli

Sintesi

Dal 9 novembre 2015 i contribuenti avranno a disposizione 5 modelli per presentare l'istanza di rateizzazione dei pro-pri debiti ad Equitalia.

Si segnala che, a decorrere dal 9 novembre 2015, i contribuenti avranno a disposizione 5 modelli per presentare l'istanza di rateizzazione dei propri debiti ad Equitalia, anziché 17, come sinora in uso.

I nuovi modelli, che gli utenti potranno visualizzare accedendo all'indirizzo www.gruppoequitalia.it, nelle sezioni "Cittadini Rateizzazione", "Imprese Rateizzazione" e "Modulistica Rateizzazione", sono i seguenti:

• modello R1, per la richiesta o proroga di rateizzazione, secondo un piano ordinario di massimo 72 rate, di importi fino a 50.000 euro (art. 19, Dpr n. 602/1973), utilizzabile dai contribuenti diversi dagli imprenditori individuali e dalle società;

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Imposte dirette e indirette

gennaio 2016

• modello R2, per la richiesta o proroga di rateizzazione, secondo un piano ordinario di massimo 72 rate, per importi superiori a 50.000 euro (art. 19, Dpr n. 602/1973), utilizzabile dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regime fiscale semplificato;

• modello R3, per la richiesta o proroga di rateizzazione, secondo un piano ordinario di massimo 72 rate, per importi superiori a 50.000 euro (art. 19, Dpr n. 602/1973), utilizzabile dalle persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;

• modello R4, per la richiesta di rateizzazione o proroga, secondo un piano straordinario e per la richiesta di estensione della rateizzazione di debiti di qualsiasi importo, per un massimo di 120 rate (art. 19, Dpr n. 602/1973), utilizzabile dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regime fiscale semplificato;

• modello R5, per la richiesta di rateizzazione o proroga, secondo un piano straordinario e per la richiesta di estensione della rateizzazione di debiti di qualsiasi importo, per un massimo di 120 rate (art. 19, Dpr n. 602/1973), utilizzabile dalle persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

Sarà possibile utilizzare lo stesso documento per richiedere contemporaneamente una nuova rateizzazione e la proro-ga di un piano già ottenuto.

Riforma fiscale Legge delega - Stima e monitoraggio dell’evasione fiscaleDecreto legislativo n. 160 del 24 settembre 2015

Sintesi

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto contenente le disposizioni in materia di monitoraggio dell’evasione fiscale.

Sul supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 è stato pubblicato, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L 11 marzo 2014, n. 23), il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”.

Lo schema di decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, lo scorso 21 aprile (vedi ns. circ. n. 93/2015).

In particolare, il decreto prevede la possibilità di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette "spese fiscali" (cosiddette "tax expenditures"), sulla rilevazione e l'evoluzione dell'evasione fiscale, contributiva e dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto, inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

Di seguito, si illustrano le principali novità contenute nel decreto in esame.

Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio (articolo 1)

Viene introdotta un'operazione annuale di riordino delle spese fiscali quali strumento di disciplina tributaria da inserire all'interno della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che precede la presentazione della legge di stabi-lità.

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Imposte dirette e indirette

L'obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione.

A tal fine nella relazione programmatica devono essere indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità.

In tale ottica, viene data la priorità alla tutela dei redditi da lavoro dipendente, autonomo e delle imprese minori.

Inoltre, in sede di approvazione definitiva, nel decreto in esame è stato specificato che le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o confer-ma.

Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle "tax expenditures", confluiscono nel "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale" (ex art. 1, comma 431, della L n. 147/2013).

È anche prevista la predisposizione di un rapporto annuale sulle spese fiscali, da parte di un'apposita commissione degli esperti, da allegare, ogni anno, allo stato di previsione delle entrate.

Monitoraggio dell'evasione fiscale e coordinamento con le procedure di bilancio (articolo 2)

Relativamente alla stima ed al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva, il Governo ha il compito di presentare annualmente un rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che rece-pisca le valutazioni effettuate dall'Istat sull'economia sommersa e contenga una stima dell'evasione fiscale e contributiva.

Per la redazione del rapporto il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi ed a quelli degli enti locali, si avvale della "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", predisposta da un'ap-posita commissione istituita con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nello stesso rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all'evasione e le nuove inizia-tive programmate.

La stima dell'evasione viene effettuata attraverso la misurazione del "tax gap", cioè la differenza tra le imposte ed i contributi effettivamente versati ed il gettito che, invece, si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

Il divario fiscale va misurato sia in termini di ammontare di imposte e contributi sia in termini di base imponibile.

La suddetta commissione è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze, due rappresentanti dell'Istat, un rappresentante del ministero del Lavoro e delle Politiche socia-li, un rappresentante dell'Inps, un rappresentante dell'Anci, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari.

Tale commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria.

Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazioni (articolo 3)

Le disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2016.

Dalla medesima data sarà abrogato l'obbligo per il Governo di presentare il rapporto che il ministro dell'Economia e delle Finanze, in base alla disciplina vigente (vedi art. 2, comma 36.1, Dl n. 138/2011) deve presentare annualmente in merito ai risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale.

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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Codice tributo - Risoluzione n. 96dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2015

Sintesi

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, a decorrere dal 2016, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 96 del 19 novembre 2015, recante: “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91”.

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono utilizzare un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015 (vedi art. 18, comma 1, del Dl n. 91/2014, convertito dalla L n. 116/2014 e ns. circ. n. 24/2015).

Il suddetto credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusiva-mente in compensazione.

La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo.

Con la risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sopra citato, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

“6856” denominato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, Dl 24 giugno 2014, n. 91”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo in esame sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Credito d’imposta per imprese che assumono detenuti semiliberi Modalità e termini di fruizione - Codice tributoProvvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2015 - Risoluzione n. 102dell'Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2015

Sintesi

Forniti le modalità, i termini e il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese che assu-mono detenuti semiliberi o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:- il provvedimento del 27 novembre 2015, recante: “Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 3

della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese per l’assunzione di detenuti o di internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decre-to del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148”;

- la risoluzione n. 102 del 30 novembre 2015, recante: “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148. Soppressione del codice tributo “6741”.

Con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 24 luglio 2014, n. 148, sono state adottate le disposizioni di attuazione del credito d'impo-sta (art. 3, L n. 193/2000) in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati ovvero detenuti semiliberi pro-venienti dalla detenzione.

In attuazione della suddetta disciplina, con il provvedimento in esame sono state indicate le modalità ed i termini per la fruizione del suddetto credito di imposta; con la risoluzione in esame è stato istituito il codice tributo per la fruizione in compen-sazione del predetto credito di imposta.

Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta concesso in favore delle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati (anche quelli ammessi al lavoro esterno) ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è utilizzabile in compensazione presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Procedura di controllo automatizzato

Il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia dovrà trasmettere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito in esame per l'anno successivo, con l'importo concesso a ciascu-na di esse; lo stesso dipartimento dovrà comunicare all'ufficio finanziario le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando ha conoscenza dell'evento che ha determina-to la variazione o la revoca.

Per ciascun Mod. F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare controlli automatizzati e, nel caso in cui l'impor-to del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo Mod. F24 verrà scartato.

Decorrenza

Le disposizioni sopra descritte decorrono dal 1° gennaio 2016.

Disposizioni transitorie

I crediti d'imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, sono fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei limiti dell'importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all'Agenzia delle Entrate dal dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'ammontare dei crediti fruiti in compensazione utilizzando il codice tributo "6741".

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Istituzione del nuovo codice tributo

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha istituito il seguente codice tributo:

- "6858", denominato "Credito d'imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuto – Decreto interministeriale 24 luglio 2015, n. 148".

In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba pro-cedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito nel formato "AAAA".

Il suddetto codice tributo sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, dalla stessa data, verrà soppresso il prece-dente codice "6741".

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Legge regionale lombarda di semplificazione 2015Lr n. 38 del 2015

E' stata pubblicata nel Bollettino ufficiale di Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2015 la legge regionale n. 38 recante "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale".

E' opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni dell’art. 1, che hanno apportato alcune modifiche alla normativa regionale in materia di commercio.

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IN PRIMO PIANO Legge regionale di semplificazione 2015 – Lr n. 38 del 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEGGI E PROVVEDIMENTIDisciplina igienico-sanitaria Indicazioniinmeritoall’applicazionedelledisposizioniconcernentilavendita,l’acquistoel’utilizzodeiprodottifitosanitariedeicoadiuvanti–ComunicatoMinisterodellaSalutedel26novembre2015.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Conriguardoallevenditepromozionali,laLrincommento(articolo1)haaggiuntoall’art.116dellaLrn.6/2010ilcomma3bis,cheprevedelapossibilitàpericomuni,diconcertoconlaRegione,diadottareprovvedimentimotivatididero-ga,anchepersingolepartidelterritorio,aldivietodivenditepromozionalineiperiodidicuiall’art.116comma2dellacitataLreprecisamenteduranteiperiodidivenditedifinestagionenonchénei30giorniantecedentiedinognicasodal25novembreal31dicembre.Questafacoltàpuòessereesercitatasoloincasistraordinarilegatiagravieventicalamitosi,periqualiilGovernohadecretatolostatodiemergenzaolaRegionelostatodicrisi.

E',inoltre,previstochespettaallagiuntaregionale,sentiteleassociazionimaggiormenterappresentativedelsettorecommercioalivelloprovinciale,definireicriteri,letempisticheelemodalitàattuativeditalederoga.

Conriferimento,invece,alconsumoimmediatodialimentinegliesercizidivicinato,l’art.1lett.b)dellaLrinesamehaaggiuntoalTitoloIIIdellaLrn.6/2010unnuovoCapoIIbisrecante“Consumosulpostodialimentisenzasomministrazione”,contenentel’art.118bis.

Inparticolare,ilnuovoarticolo118bisprevedechenegliesercizidivicinato,comedefinitidall’articolo4,comma1lett.d),delDlgsn.114/1998,cheesercitanoinviaprevalenteleattivitàdivenditaaldettagliodicarneepescefreschi,èconsentitoilconsumoimmediatodiprodottidigastronomiapressoilocalidell’esercizio,purchélostessosiastrumentaleeaccessorioall’attivitàprincipale,conl’utilizzodisolipianid’appoggioodisoleseduteedistoviglieeposateaperdere,esenzaservizioeassistenza di somministrazione.

L’articolo118bis,comma2,inoltre,prevedecheallesuddetteattivitàsiapplicanoledisposizionidell’articolo2dellaLrn.8/2009(vedasicircolaren.9/2012),inquantocompatibiliconladisciplinaprevistaperleattivitàcommerciali.

LEGGEregionaleRegioneLombardiadel10novembre2015,n.38.Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale.

TITOLO I AMBITO ECONOMICO

Articolo 1 Modifiche alla Lr 6/2010

1.Allaleggeregionale2febbraio2010,n.6(Testounicodelleleggiregionaliinmateriadicommercioefiere)sonoapportateleseguentimodifiche:a)dopoilcomma3dell’articolo116èinseritoilseguente: «3bis.InpresenzadicasistraordinarilegatiagravieventicalamitosiperiqualièstatodecretatodalGovernolostatodi

emergenzaodallaRegionelostatodicrisi,icomuni,diconcertoconlaRegione,possonoadottareprovvedimentimotivatididerogarispettoaquantoprevistodalcomma2,anchepersingolepartidelterritorio.LaGiuntaregiona¬le,sentiteleassociazionimaggiormenterappresentativedelsettorecommercioalivelloprovinciale,aisensidellal.580/1993,definisceicriteri,letempisticheelemodalitàattuativedelladerogadicuialpresentecomma.»;

b)dopol’articolo118èinseritoilseguente: «CapoIIbis Consumosulpostodialimentisenzasomministrazione Articolo118bis Consumoimmediatodialimentinegliesercizidivicinato 1.Negliesercizidivicinatodicuiall’articolo4,comma1,lett.d),delDlgs114/1998,cheesercitanoinviaprevalenteleatti-

vitàdivenditaaldettagliodicarneepescefreschi,èconsentitoilconsumoimmediatodiprodottidigastronomiapressoilocalidell’esercizio,purchélostessosiastrumentaleeaccessorioall’attivitàprincipale,conl’utilizzodisolipianid’appoggioodisoleseduteedistoviglieeposateaperdere,esenzaservizioeassistenzadisomministrazione.

2.All’attivitàdicuialcomma1siapplicanoledisposizionidicuiall’articolo2dellaLr8/2009,inquantocompatibiliconladisciplinaprevistaperleattivitàcommerciali».

Articolo 2 Modifiche alla Lr 31/2008 e alla Lr 24/2006

1.Allaleggeregionale5dicembre2008,n.31(Testounicodelleleggiregionaliinmateriadiagricoltura,foreste,pescaesvilupporurale)sonoapportateleseguentimodifiche:

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a)alcomma1dell’articolo2leparole«ealregolamento(Ce)20settembre2005,n.1698/2005“regolamentodelConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledapartedelFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(Fears)”»sonosostituitedalleseguenti:«eallanormativacomunitariasulsostegnoallosvilupporurale»;

b)ilcomma10dell’articolo45èsostituitodalseguente: «10.Aldifuorideicasiincuitrovanoapplicazionel’articolo10,comma5,dellalegge353/2000eilcomma4delpresente

articolo,alfinediconsentireilreimpiegodimaterialicomesostanzeconcimantieammendanti,contenereilrischiod’incen-dioeladiffusionedellespecieinfestanti,lacombustioneinlocodeiresiduivegetaliagricolieforestalièconsentitaincumulidiquantitànonsuperioreatremetristeriperettaroalgiornointuttiiperiodidell’anno,neiterritorilacuiquotaaltimetricarisultiugualeosuperioreatrecentometrieaduecentometrisullivellodelmareperiterritorideicomuniappartenentiallecomunitàmontane;isindaciindividuanoconproprioattolezonedicompetenzasituatealdisopradellasuddettaquota,aifinidell’applicazionedelpresentecomma;èfacoltàdeisindacisospendere,differireovietarelacombustionedeiresiduivegetaliagricolieforestaliperevitareimpattidirettideifumisulleabitazionioperragionidipubblicasicurezza.Ècomunquevietatoaccendereall’apertofuochineiboschioadistanzadaquestiinferioreacentometri,fattesalvelederogheprevistenelregolamentodicuiall’articolo50,comma4»;

c)alcomma6bisdell’articolo50leparole«,salvodiversaindicazionemotivatadeipianistessi»sonosoppresse;d)dopoilcomma5dell’articolo61èinseritoilseguente: «5.1L’inosservanzadelledisposizionidicuiall’articolo45,comma10,comportal’applicazionedellasanzioneamministrati-

vada100,00euroa600,00euro»;e)alcomma8dell’articolo147èaggiunto,infine,ilseguenteperiodo: «Sonoconfiscatiinatantieimezziditrasportoediconservazionedelpescatoutilizzatipercommettereleinfrazionidicui

all’articolo146,comma1,letterea),b)ec)».

2.Allaleggeregionale11dicembre2006,n.24(Normeperlaprevenzioneelariduzionedelleemissioniinatmosfera)sonoapportateleseguentimodifiche:a)l’articolo12bisèabrogato;b)ilcomma14bisdell’articolo27èabrogato.

Articolo 3 Modifiche alla Lr 26/1993

1.Allaleggeregionale16agosto1993,n.26(Normeperlaprotezionedellafaunaselvaticaeperlatuteladell’equili-brioambientaleedisciplinadell’attivitàvenatoria)sonoapportateleseguentimodifiche:a)alcomma5dell’articolo7leparole«storno,»,«passero,»e«passeramattugia,»sonosoppresse;b)allaletterae)delcomma4dell’articolo12leparole«edappenninica»sonosoppresse;c)ilcomma9dell’articolo25èsostituitodalseguente: «9.Fermarestandol’esclusivitàdellaformadicacciaaisensieperglieffettideldispostodicuiall’articolo35,èconsentito

altitolareeallepersonedallostessoautorizzate,entrounraggiodicentometridalcapanno,ilrecuperoinattitudinedicac-ciadellaselvagginaferitaancheconl’usodelcanedariportooconl’usodinatanteconmotorefuoribordoconobbligodiarmascaricaeripostanell’appositacustodia»;

d)alcomma3dell’articolo26èaggiunto,infine,ilseguenteperiodo:«Glianelliidentificativichelegittimanoilpossessoel’uti-lizzodeirichiamidicatturasonofornitidalleprovinceelelorocaratteristichesonodefiniteconappositadeliberazionedellagiuntaregionale»;

e)ilcomma5dell’articolo26èsostitutodalseguente: «5.Èvietatol’usodirichiamivivichenonsianoidentificabilimedianteanelloinamovibilenumeratoerilasciatoaisensidei

commi1,1bise3edappostosultarsodiogniesemplare»;f)laletterab)delcomma5bisdell’articolo26èsostituitadallaseguente: «b).idatirelativiallaspecieealcodiceidentificativoriportatosulcontrassegnoinamovibilepostosuciascunesemplaredi

cattura,utilizzatodaciascunodeisoggettidicuiallaletteraa),aifinidelprelievovenatorio»;

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g)dopolaletterab)delcomma5bisdell’articolo26èaggiuntalaseguente: «bbis)lequantitàdirichiamidiallevamentodistintiperspecieutilizzatiaifinidelprelievovenatorio»;h)ilcomma5terdell’articolo26èabrogato;i) alcomma5quaterdell’articolo26leparole«Laviolazionedelledisposizionidelpresentearticolo»sonosostituitedalle

seguenti:«Ilmancatoinserimentoinbancadatideidatidicuialcomma5bis»;j) allarubricadell’articolo27leparole«ezonaappenninica»sonosoppresse;k)ilcomma3dell’articolo27èabrogato;l) alcomma4dell’articolo27leparole«edellazonaappenninica»sonosoppresse;m)alcomma8dell’articolo27leparole«,enellazonaappenninica»sonosoppresse;n)alcomma11dell’articolo27leparole«eappenninica»sonosoppresseeleparole«allepredettezone»sonosostituite

dalleseguenti:«allapredettazona»;o)ilcomma12dell’articolo27èabrogato;p)alcomma7dell’art.28,ilperiodo«OgnicacciatoreresidenteinLombardiapuòesseresociodiunaltroambitoterritorialeo

comprensorioalpinodicacciadellaregione,oltreaquellodiresidenzaanagrafica»èsostituitodalseguente:«Ognicaccia-toreresidenteinLombardiapuòesseresociodialtriambititerritorialiocomprensorialpinidicacciadellaregione,oltreaquellodiresidenzaanagrafica,previaaccettazionedapartedeglistessiAtcoCac,fattasalvalaprioritàriservataairesi-dentidellaprovincia»;

q)laletterad)delcomma1dell’articolo30èsostituitadallaseguente: «d)ilrevisoredeiconti»;r) lelettereb),c),d)ede)delcomma4dell’articolo30sonosostituitedalleseguenti: «b)unrappresentantedelcomuneconmaggiorsuperficieagro-silvo-pastoralecompresanell’ambitostessoedaessidesi-

gnati; c)trerappresentantidesignatidalleorganizzazioniprofessionaliagricolemaggiormenterappresentative,dicuiunoindicato

dalleassociazionicinofilenominatodall’Entenazionaleperlacinofiliaitaliana; d)trerappresentantidesignatidalleassociazionivenatoriericonosciutealivellonazionaleopresentiinformaorganizzata

sulterritoriodell’ambitoedesignatidairispettiviorganiprovinciali; e)duerappresentantinominatidalleassociazionidiprotezioneambientalepresentiinformaorganizzatasulterritorio

dell’ambito.»;s)alcomma5dell’articolo30leparole«esonoindicatinellamisuraditredall’associazionepiùrappresentativanell’ambito

territorialedicacciaetredallealtreassociazioniinbasealmedesimoprincipio»sonosoppresse;t) alcomma9dell’articolo30leparole«direttamentedall’assembleadeisocitraicomponentidelcomitatodigestione»sono

sostituitedalleseguenti:«daicomponentidelcomitatodigestionetraisuoimembri»;u)ilcomma10dell’articolo30èsostituitodalseguente: «10.Laprovincia,sentitoilcomitatodigestione,nominailrevisoredeicontiscegliendolotragliiscrittinelregistrodeirevi-

soricontabili.Ilrevisoredeicontirestaincaricaperlostessoperiodoprevistoperilcomitatodigestioneepuòesserericonfermato.»;

v)alcomma11dell’articolo30,leparole«delcollegiodeirevisorideiconti»sonosostituitedalleseguenti:«delrevisoredeiconti»;w)alcomma7dell’articolo40leparole«ezonaappenninica»sonosoppresse;x)alcomma12dell’articolo44leparole«edellazonaappenninica»sonosoppresse.

Articolo 4 Modifiche all’articolo 42 della Lr 7/2012

1.Allaleggeregionale18aprile2012,n.7(Misureperlacrescita,losviluppoel’occupazione)sonoapportateleseguentimodifiche:a)alterzoperiododelcomma3dell’articolo42dopoleparole«renderlidisponibiliaicomuniinteressatimedianteil»sono

aggiunteleseguenti:«Catastoregionaleinfrastruttureereti,parteintegrantedel»;b)alcomma5dell’articolo42dopoleparole«specifichetecnichedicuialcomma3bis,nel»sonoaggiunteleseguenti:

«Catastoregionaleinfrastruttureeretidicuialcomma3,parteintegrantedel».

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TITOLO IIAMBITO SOCIALE

Articolo 5 Modifiche all’art. 8 della Lr 3/2008 e conseguente modifica alla Lr 2/2012

1.Allaleggeregionale12marzo2008,n.3(Governodellaretedegliinterventiedeiserviziallapersonainambitosocialeesociosanitario)sonoapportateleseguentimodifiche:a)ilcomma1dell’articolo8èsostituitodalseguente: «1.L’accessoallaretedelleunitàd’offertasociosanitarieprevedelacompartecipazionealcostodelleprestazioni,perla

partenonacaricodelfondosanitarioregionale,nelrispettodelladisciplinastataleinerenteilivelliessenzialidiassistenza,secondomodalitàecriteristabilitidallagiuntaregionale»;

b)ilcomma2dell’articolo8èsostituitodalseguente: «2.L’accessoagevolatoalleprestazionisociosanitarieesocialieilrelativolivellodicompartecipazionealcostodellemede-

simeèstabilitodaicomuninelrispettodelladisciplinastatalesull’indicatoredellasituazioneeconomicaequivalenteedeicriteriulteriori,chetenganocontodelbisognoassistenziale,stabiliticondeliberazionedellagiuntaregionale»;

c)icommi3e4dell’articolo8sonoabrogati;d)ilcomma1bisdell’articolo31èabrogato.

2.Allaleggeregionale24febbraio2012,n.2(Modificheedintegrazionialleleggiregionali12marzo2008,n.3‘Governodellaretedegliinterventiedeiserviziallapersonainambitosocialeesociosanitario’e13febbraio2003,n.1‘RiordinodelladisciplinadelleistituzionipubblichediassistenzaebeneficenzaoperantiinLombardia’)èapportatalaseguentemodifica:a)icommi1,2,3e4dell’articolo3sonoabrogati.

Articolo 6 Dichiarazione sostitutiva

1.Irichiedenticontributiregionalidevonopresentare,congiuntamentealladomanda,unadichiarazionesostitutivadellasituazionepersonalefamiliareaisensidell’articolo3deldecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445(Testounicodelledisposizionilegislativeeregolamentariinmateriadidocumentazioneamministrativa)edell’articolo2deldecretodelPresidentedellaRepubblica31agosto1999,n.394(Regolamentorecantenormediattuazionedeltestounicodelledisposizioniconcernentiladisciplinadell’immigrazioneenormesullacondizionedellostraniero,anormadell’articolo1,comma6,deldecretolegislativo25luglio1998,n.286).

TITOLO IIIAMBITO TERRITORIALE

Articolo 7 Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del Dpr 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale

previste dagli strumenti urbanistici comunali

1.Incasodioperediediliziapubblicadiinteressestataleprevistedaglistrumentiurbanisticicomunaliapprovati,ladichiarazionediconformitàurbanisticaresadalcomunecostituiscemanifestazioneregionaledifavorevolevolontàd’intesaaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica18aprile1994,n.383(Regolamentorecantedisciplinadeiprocedimentidilocalizzazionedelleoperediinteressestatale).

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Articolo 8 Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del Dpr 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale

soggette a Via o a verifica di assoggettabilità a Via di competenza della Regione

1.Periprogettidioperesoggetteavalutazionediimpattoambientale(Via)oaverificadiassoggettabilitàaViadicompetenzadellaRegione,cherichiedonol’intesadicuidecretodelPresidentedellaRepubblica18aprile1994,n.383(Regolamentorecantedisciplinadeiprocedimentidilocalizzazionedelleoperediinteressestatale),laRegionesiavvale,aifinidellamanifestazionedellavolontàregionalesull’intesadicuialmedesimodecreto,dellarelazioneistruttoriaconclusivadellaproceduradiViaodinonassoggettabilitàaVia.

2.Periprogettidiopereferroviariedicuiall’articolo25dellalegge17maggio1985,n.210(Istituzionedell’enteFerroviedelloStato),laRegionesiavvale,perlaverificadiconformitàdicuiall’articolo25,secondocomma,dellamedesimalegge,dellarelazioneistruttoriaconclusivadellaproceduradiViaodinonassoggettabilitàaVia.

Articolo 9 Modifica dell’art. 11 della Lr 5/2010 per la semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del Dpr 383/1994

1.Dopoilcomma1dell’articolo11dellaleggeregionale2febbraio2010,n.5(Normeinmateriadivalutazionediimpattoambientale)sonoaggiuntiiseguenti:1bis.Periprogettidioperecherichiedonol’intesadicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica18aprile1994,n.383

(Regolamentorecantedisciplinadeiprocedimentidilocalizzazionedelleoperediinteressestatale),ilpareredicuialcomma1,oveprevisto,costituiscemanifestazionedellavolontàregionalesull’intesadicuialmedesimodecreto»;

1ter.Periprogettidiopereferroviariedicuiall’articolo25dellalegge17maggio1985,n.210(Istituzionedell’enteFerroviedelloStato),ilpareredicuialcomma1,oveprevisto,tieneluogodellaverificadiconformitàdicuiall’articolo25,secondocomma,dellamedesimalegge».

Articolo 10 Modifiche alla Lr 31/2014

1.Allaleggeregionale28novembre2014,n.31(Disposizioniperlariduzionedelconsumodisuoloeperlariqualifica-zionedelsuolodegradato)sonoapportateleseguentimodifiche:a)dopoilcomma2dell’articolo4sonoinseritiiseguenti: «2bis.Negliinterventidimanutenzionestraordinaria,restauroeristrutturazione,dicuiall’articolo27,comma1,lettereb),

c)ed),dellaLr12/2005,enegliinterventidiintegralesostituzioneedilizia,dicuialcomma1,letterae),punto7bis),dellostessoarticolo,checonsentonodiraggiungereunariduzionesuperioreal10percentodell’indicediprestazioneenergeticaespressointerminidifabbisognodienergiaprimaria,previstodallanormativaregionale,lasuperficielordadipavimento,ivolumieirapportidicoperturadell’unitàimmobiliareodell’edificiointeressatodall’interventosonocalcolatialnettodeimuriperimetrali,portantieditamponamento,nonchédeisolaichecostituisconol’involucroesternodegliedifici.

2ter.Negliinterventidinuovacostruzione,noncompresinelcomma2bis,chericadonoall’internodegliambitideltessutourbanoconsolidatocosìcomedefinitodall’articolo10,comma1,letteraa),dellaLr12/2005echeraggiungonounariduzio-nesuperioreal20percentorispettoairequisitiditrasmittanzatermicaocheraggiungonounariduzionesuperioreal20percentorispettoall’indicediprestazioneenergeticaespressointerminidifabbisognodienergiaprimaria,richiestidallanormativaregionale,lasuperficielordadipavimento,ivolumieirapportidicoperturainteressatidall’interventosonocalco-latialnettodeimuriperimetrali,portantieditamponamento,nonchédeisolaichecostituisconol’involucroesternodegliedifici.

2quater.Negliinterventidinuovacostruzione,noncompresineicommi2bise2ter,cheraggiungonounariduzionesupe-rioreal25percentorispettoairequisitiditrasmittanzatermicaocheraggiungonounariduzionesuperioreal25percentorispettoall’indicediprestazioneenergeticaespressointerminidifabbisognodienergiaprimaria,richiestidallanormativaregionale,lasuperficielordadipavimento,ivolumieirapportidicoperturainteressatidall’interventosonocalcolatialnettodeimuriperimetrali,portantieditamponamento,nonchédeisolaichecostituisconol’involucroesternodegliedifici.Dalprimogennaio2021,lepercentualidiriduzionedicuisoprasonoelevateal30percento.

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2quinquies.Lasuperficielordadipavimentodifferenzialechederivadalnonconteggiodeimuriperimetralinonvaindetra-zionedellasuperficielordadipavimentodarecuperareosostituire.Pergliinterventidicuiaicommi2bise2ter,èpermes-soderogarefinoaunmassimodi30centimetriaquantoprevistodallenormativenazionali,regionaliodairegolamentiedi-lizicomunaliinmeritoalledistanzeminimetraedifici,alledistanzeminimedaiconfinidiproprietà,alledistanzeminimediprotezionedelnastrostradaleeferroviario,nonchéallealtezzemassimedegliedifici.Talideroghevannoesercitatenelrispettodelledistanzeminimeriportatenelcodicecivile.»;

b)ilcomma5dell’articolo4èabrogato;c)dopoilcomma5dell’articolo5èaggiuntoilseguente: «5bis.Pericomunidinuovaistituzioneilterminebiennaledicuiall’articolo25quater,comma1,dellaLr12/2005,nonché

ledisciplineadessocorrelatedicuiaicommi2e3delmedesimoarticolosonodifferitefinoadodicimesisuccessiviall’adeguamentodellapianificazioneprovincialeemetropolitanadicuialcomma2.».

Articolo 11 Abrogazione della Lr 26/1995

1.Restaabrogatalaleggeregionale20aprile1995,n.26(Nuovemodalitàdicalcolodellevolumetrieedilizieedeirapportidicoperturalimitatamenteaicasidiaumentodeglispessorideitamponamentiperimetralieorizzontaliperilpersegui-mentodimaggiorilivellidicoibentazionetermoacusticaodiinerziatermica).

2.Restanovalidiirisultatieglieffettiprodottidalledisposizioniabrogatealcomma1,nonchégliattiadottatisullabasedellestesse.Talidisposizionicontinuanoadapplicarsiaiprocedimentiamministrativiincorso,finoallaloroconclusione.

Articolo 12 Modifiche alla Lr 12/2005

1.Allaleggeregionale11marzo2005,n.12(leggeperilgovernodelterritorio)sonoapportateleseguentimodifiche:a)l’articolo80èsostituitodalseguente: «Articolo. 80 Ripartizionedellefunzioniamministrative

1.Lefunzioniamministrativeperilrilasciodell’autorizzazionepaesaggisticaeperl’irrogazionedellesanzionidicui,rispettivamente,agliarticoli146e167delDlgs42/2004sonoesercitatedaicomunie,nelcasodiesercizioassociatodellestessefunzioni,dalleunionidicomuni,adeccezionediquantoprevistodaicommi3,4,5e6.

2.Spetta,altresì,aicomuniealleunionidicomunil’espressionedelpareredicuiall’articolo32dellalegge28feb-braio1985,n.47(normeinmateriadicontrollodell’attivitàurbanistico-edilizia,sanzioni,recuperoesanatoriadelleopereedilizie).

3.SpettaallaRegionel’eserciziodellefunzioniamministrativedicuialcomma1relativeagliinterventidiseguitoindicati,anchequalorailprogettocomportilatrasformazionedelbosco:

a)operedicompetenzadelloStato,deglientieaziendestatali,nonchéoperedicompetenzaregionale,adeccezionediquellerelativeagliinterventiprevistidall’articolo27,comma1,letterea),b),c)ed),ivicompresigliampliamenti,maesclusalademolizionetotaleelaricostruzione,edellelineeelettricheatensionenonsuperioreaquindicimilavolt,chespettanoaicomunicompetentiperterritorio;

b)opereidraulicherealizzatedall’AgenziainterregionaleperilfiumePo(Aipo),nonchéleopereidrauliche,dachiunquerealizzate,relativeaitrattiassoggettatiatutelapaesaggisticadeicanaliindicatinell’allegatoAdellapresentelegge;

c)interventiriguardantil’attivitàminerariaeinterventiprevistidall’articolo38dellaleggeregionale8agosto1998,n.14(Nuovenormeperladisciplinadellacoltivazionedisostanzemineralidicava);

d)interventidirecuperoesmaltimentodeirifiutidicuiall’articolo17dellaLr26/2003.4.Spettaallaprovinciacompetenteperterritoriol’eserciziodellefunzioniamministrativedicuialcomma1relative

aiseguentiinterventi:

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a)attivitàestrattivadicavaedirecuperoesmaltimentorifiutiadeccezionediquantoprevistodalcomma3;b)stradediinteresseprovinciale;c)interventidarealizzarsinelleareedidemaniolacualerelativamenteailaghiindicatinell’allegatoAdellapresente

legge;d)lineeelettricheatensionesuperioreaquindicimilaefinoacentocinquantamilavolt;e)opererelativeallaproduzionedienergiaelettricadafontienergeticherinnovabilidicuiall’articolo28,comma1,lettera

ebis),dellaLr26/2003;f)opererelativealladerivazionediacquesuperficialiesotterraneedicuiall’articolo43dellaLr26/2003;g)interventirelativiaopereidraulicherealizzatedallaprovincia,adeccezionediquellerelativeaicanaliindicatinell’alle-

gatoAdellapresentelegge;h)leoperedicuialcomma6,letteraa),periterritorinondicompetenzadellacomunitàmontana.

5.Spettaall’entegestoredelparcoregionale,periterritoricompresiall’internodelrelativoperimetro,l’eserciziodellefunzioniamministrativedicuialcomma1relativeaiseguentiinterventi:a)interventidarealizzarsiinambitinonassoggettatiall’esclusivadisciplinacomunaledaipianiterritorialidicoordinamen-

todeiparchi;b)interventirelativiadopereidraulicherealizzatedall’entegestoredelparcoregionale,adeccezionediquellerelativeai

canaliindicatinell’allegatoAdellapresentelegge.6.Spettaallacomunitàmontanacompetenteperterritoriol’eserciziodellefunzioniamministrativedicuialcomma

1relativeaiseguentiinterventi:a)operedisistemazionemontanadicuiall’articolo2,comma1,letterad),dellaleggeregionale12settembre1983,n.

70(Normesullarealizzazionedioperepubblichediinteresseregionale);b)interventirelativiadopereidraulicherealizzatedallacomunitàmontanaadeccezionediquellerelativeaicanaliindicati

nell’allegatoAdellapresentelegge.7.Lefunzioniamministrativedicuialcomma1relativeall’esecuzionedegliinterventiditrasformazionedelbosco,

nonchérelativeainterventieoperechecomportinoanchelatrasformazionedelbosco,adeccezionediquantoprevistodalcomma3,sonoesercitate,periterritoridirispettivacom¬petenza,daglientigestoridiparco,dallecomunitàmontaneedalleunionidicomuni,nonchédalleprovinceperirestantiterritori.Nelcasodiinterventochenonriguardilasolatra-sformazionedelboscomacomportianchelarealizzazionediopereeinterventiedilizi,l’entecompetente,aisensidelpresentecomma,rilasciaununicoprovvedimentopaesaggisticodandoconto,distintamente,degliesitidellavalutazionepaesaggisticaperlatrasformazionedelboscoeperlarealizzazionediopereeinterventinelbosco.

8.L’eserciziodellefunzioniamministrativedicuialcomma1riguardantiiprovvedimentiinibitoriedisospensionedeilavorisonoesercitatedaglientidicuialpresentearticolo,secondolerispettivecompetenze.

9.L’eserciziodellefunzioniamministrativedicuialcomma1nonchédiquelledicuialcomma8possonoessereesercitatesolamentedaicomuniedalleunionidicomuni,dalleprovince,daglientigestorideiparchiedallecomunitàmontaneperiqualilaRegioneabbiaverificatolasussistenzadeirequisitidiorganizzazioneedicompetenzatecnico-scientificaaisensidelDlgs42/2004.Pericomunieperleunionidicomuniperiqualinonsiastataverificatalasussi-stenzadeisuddettirequisiti,lemedesimefunzioniamministrativesonoesercitate,periterritoridirispettivacompetenza,daglientigestoridiparcoedallecomunitàmontane,nonchédalleprovinceperirestantiterritori.Perleprovince,glientigestorideiparchielecomunitàmontane,periqualinonsiastataverificatalasussistenzadeisuddettirequisiti,lefunzio-niamministrativedicuialpresentecommasonoesercitatedallaRegione»;

b)l’articolo81èsostituitodalseguente: «Articolo 81 Istituzionedellecommissioniperilpaesaggio

1.Ognientelocaletitolare,aisensidell’articolo80,difunzioniamministrativeriguardantil’autorizzazionepaesaggi-sticael’irrogazionedellerelativesanzioni,istituisceedisciplinaunacommissioneperilpaesaggioaventeirequisitidiorganizzazioneedicompetenzatecnico-scientificadettatidallagiuntaregionale.

2.Glientilocalipossonoistituireedisciplinarelacommissionedicuialcomma1informaconsorziataoassociata,ancheinrelazioneallespecificitàpaesaggisticheterritorialiindividuateneiPtcp,neiPtcdeiparchioneipianiterritorialiregionalid’area.

3.Lacommissionesiesprimeobbligatoriamente:a)inmeritoalrilasciodelleautorizzazionipaesaggisticheeall’irrogazionedellesanzionidicui,rispet¬tivamente,agliarti-

coli146e167delDlgs42/2004eall’articolo4deldecretodelPresidentedellaRepubblica9luglio2010,n.139

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(Regolamentorecanteprocedimentosemplificatodiautorizzazionepaesaggisticapergliinterventidilieveentità,anormadell’articolo146,comma9,deldecretolegislativo22gennaio2004,n.42,esuccessivemodificazioni),dicom-petenzadell’entepressoilqualeèistituita;

b)inmeritoalgiudiziodiimpattopaesisticodeiprogettidirecuperoabitativodeisottotettidicuiall’articolo64,comma8;c)inmeritoalgiudiziodiimpattopaesisticodeiprogettidicuiallaparteIVdellanormativadelpianopae¬saggisticoregio-

nale;d)inognialtraipotesiespressamenteprevistadallanormativavigenteedairegolamentilocali»;

c)l’articolo82èsostituitodalseguente: «Articolo 82 Modalitàperilrilasciodell’autorizzazionepaesaggistica

1.Glienticompetenti,aisensidell’articolo80,alrilasciodell’autorizzazionepaesaggisticaeall’irrogazionedellesanzioni,provvedonoapplicandoledisposizionieleproceduredicuialDlgs42/2004ealDpr139/2010.

2.L’autorizzazionepaesaggisticaèimmediatamenteefficaceeconservalasuaefficaciaperilperiodostabilitodalDlgs42/2004».

Articolo 13 Disposizioni per l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate

per scambio termico in impianti a pompa di calore

1.Incasodireimmissioneinfaldadelleacquesotterraneederivateeutilizzateunicamenteperscambiotermicoinimpiantiapompadicalore,l’indaginepreventivaprevistadall’articolo104,comma2,deldecretolegislativo3aprile2006,n.152(Normeinmateriaambientale),sideclinanell’effettuazionediindaginiditipoidrogeologicoeidrogeochimicodell’acquiferointe¬ressatodalprelievoedallaconseguentereimmissione.

2.Condeliberazionedellagiuntaregionale,approvataentrosessantagiornidall’entratainvigoredelpresentearticolo,sonospecificatelecaratteristichegeneralidelleindaginipreventivedicuialcomma1;l’indagineèacaricodelsoggettorichie-dentel’autorizzazioneallareimmissioneinfalda,èredattadaunprofessionistaabilitatoedèpresentataall’autoritàcompeten-teunitamenteallarichiestadiautorizzazione.

3.L’utilizzodelleacquedifaldaperusoscambiotermicoinimpiantiapompadicaloreelarelativareimmissioneinfaldasonoammissibiliacondizionechetantoilprelievoquantolaconseguentereimmissioneinteressinounicamenteleacquedi prima falda.

4.Leacqueprelevatedevonoesserereimmessenellastessaunitàgeologicadiprovenienzaeconlemedesimecaratteristichequalitativediquelleprelevate,inriferimentoaiparametrichimico-fisicidaspecificarenelladeliberazionedicuialcomma 2.

5.Ladifferenzamassimaditemperaturatraquellarilevatanell’acquaprelevataequellarilevatanell’acquarestituitaereimmessanellamedesimafaldanonsuperabileèdefinitacondeliberazionedigiuntaregionaledicuialcomma2.

Articolo 14 Modifiche all’art. 26 della Lr 16/1999

1.All’articolo26dellaleggeregionale14agosto1999,n.16(Istituzionedell’Agenziaregionaleperlaprotezionedell’ambiente–Arpa),sonoapportateleseguentimodifiche:a)ilcomma3èsostituitodalseguente: «3.LaRegioneeglientilocali,nell’ambitodellefunzionidipropriacompetenzainmateriaambientale,einparticolareal

finedelrilasciodelleautorizzazioni,sonotenutiadavvalersidell’Arpa,acquisendoneilparere,overichiestodallerelativenormedilegge;sullabasedispecificheconvenzioni,l’attivitàtecnicadell’Arpapuòsostituirel’attivitàistruttoriadell’entepro-cedente»;

b)ilcomma5èsostituitodalseguente: «5.Leprestazionierogatedall’ArpaafavoredellaRegione,deglientilocaliedelleAsl,cherientranotraleattivitàcheper

leggedevonoessereforniteobbligatoriamentedall’Arpanell’ambitodelleproprieattivitàistituzionali,ilcuionereeconomico

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nonsiaperdisposizionenormativaacaricodeiprivati,sonoforniteatitologratuito.L’Arpapuòfornire,surichiestadelleamministrazionipubbliche,atitoloonerosoprestazioniulterioririspettoaquelleprevistedaspecifichenormedilegge»;

c)dopoilcomma5èaggiuntoilseguente: 5bis.L’Arparedigee,ovenecessario,aggiornal’elencodelleattivitàdisupportotecnico-scientificodovuteperlegge.

L’elencoèpubblicatosulsitoistituzionaledell’Arpa».

Articolo 15 Modifiche alla Lr 14/1998

1.Allaleggeregionale8agosto1998,n.14(Nuovenormeperladisciplinadellesostanzemineralidicava),sonoapportateleseguentimodifiche:a)dopoilcomma1dell’articolo4sonoaggiuntiiseguenti: «1bis.Inattuazionediquantoprevistodall’articolo5,comma3,dellaleggeregionale8luglio2015,n.19(Riformadel

sistemadelleautonomiedellaRegioneedisposizioniperilriconoscimentodellaspecificitàdeiterritorimontaniinattuazio-nedellalegge7aprile2014,n.56“Disposizionisullecittàmetropolitane,sulleprovince,sulleunioniefusionidicomuni”),sonoconferiteallaprovinciadiSondrio,perquantoterritorialmentedicompetenza,lefunzioniesercitatedallaRegioneinmateriadisostanzemineralidicava,dicuiagliarticoli28,comma5,35,comma4,36,comma3,primoperiodo,e39,comma1,dellapresentelegge.

1ter.LaRegioneconcludeiprocedimentidicuialcomma1bispendentialladatadientratainvigoredellaleggeregionalerecante(Leggedisemplificazione2015–Ambitieconomico,socialeeterritoriale).»;

b)dopol’articolo8èaggiuntoilseguente: «Articolo8bis ApprovazionedelpianodellecavedellaprovinciadiSondrioinattuazionedell’articolo5,comma4,letteraa),dellaLr

19/20151.Inderogaaquantoprevistoall’articolo8einattuazionedell’articolo5,comma4,letteraa),dellaLr19/2015,la

giuntaregionale,entronovantagiornidallaricezionedellapropostadipianodellaprovinciadiSondrio,verificalaconformi-tàdelpianoallapresenteleggeelasuacompatibilitàcongliattidiprogrammazioneedipianificazioneregionale,garan-tendocomunqueilconfrontoconlastessaprovincia.

2.IlconsiglioprovincialediSondrioapprovailpianoentrocentoventigiornidalladeliberazionedellagiuntaregiona-lerelativaallaverificadicuialcomma1,recependogliesitidellaverificastessaeapportando,ovenecessario,integrazio-niemodifichealpiano.

3.IlpianodellecavedellaprovinciadiSondriopuòessereapprovatoanchepersingolosettoremerceologico,indi-pendentementedaglialtrisettori,conleprocedureprevisteaicommi1e2.

4.Fattosalvoquantoprevistodall’articolo9,levariazioni,lemodificazioniolerevisionidelpianodellecavedellaprovinciadiSondriosonoapprovatedallaprovinciaconleproceduredicuialpresentearticolo.

5.IlpianodellecaveapprovatodallaprovinciadiSondriohaefficaciaaisensidell’articolo10,commi2,3e4.»;

c)dopoilcomma4dell’articolo10sonoaggiuntiiseguenti: «4bis.Fattisalvilasospensionedell’efficaciadeipianidicuiallaleggeregionale1ottobre2014,n.27(Adempimentiderivanti

dagliobblighineiconfrontidell’Unioneeuropearelativialleattivitàestrattivedicava)el’espletamentodelleproceduredivaluta-zioned’impattoambientalesuisingoliprogettidiAte,l’efficaciadeipianidellecavecessaconl’esecutivitàdeinuovipiani.

4ter.Ilcomma4bissiapplica,nellemoredell’esecutivitàdeinuovipiani,ancheaipianiperiquali,alladatadientratainvigoredellaleggeregionalerecante(Leggedisemplificazione2015-Ambitieconomico,socialeeterritoriale),sianogiàdecorsiiterminidivaliditàdicuialcomma4.

4quater.L’efficaciadeipianidellecavecessacomunquealloscaderedelterzoannodalladatadiscadenzadivaliditàdeipianistessi»;

d)dopoilcomma1dell’articolo39èaggiuntoilseguente: «1bis.Nelcasodicavecessateinteramentericadentiinambitidiparcoodiriserva,ilrilasciodell’autorizzazioneèsubordi-

natoallapresentazionedellaconvenzionedicuiall’articolo15,stipulatatrailrichiedenteel’entegestoredelparcoodellariserva;ilcontributodicuiall’articolo15,comma1,letteraa),èversatonellamisuradel30percentoall’entegestoredelparcoodellariservaedilrestante70percentoalcomuneoaicomuniinteressati».

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Articolo 16 Modifiche alla Lr 86/1983 e alla Lr 16/2007

1.Allaleggeregionale30novembre1983,n.86(Pianoregionaledelleareeregionaliprotette.Normeperl’istituzioneelagestionedelleriserve,deiparchiedeimonumentinaturalinonchédelleareediparticolarerilevanzanaturaleeambientale)sonoapportateleseguentimodifiche:a)alprimoperiododelcomma1dell’articolo4leparole«5aprile1976,n.8(Leggeforestaleregionale)»sonosostituitedalle

seguenti:«5dicembre2008,n.31(Testounicodelleleggiregionaliinmateriadiagricoltura,foreste,pescaesvilupporura-le)»;alsecondoperiododelcomma1dell’articolo4leparole«1terdellaLr8/1976»sonosostituitedalleseguenti:«42dellaLr31/2008»;

b)laletteraa)delcomma3dell’articolo4èsostituitadallaseguente: «a)predispongonoipianidiindirizzoforestale,nonchéapprovanoipianidiassestamentoforestaledelleproprietàforestali

pubblicheoprivatedicuiall’articolo47dellaLr31/2008;»;c)allaletteraa)delcomma4dell’articolo4leparole«dell’articolo21dellaleggeregionale7febbraio2000,n.7(Normeper

gliinterventiregionaliinagricoltura)»sonosostituitedalleseguenti:«dell’articolo22dellaLr31/2008»;d)alcomma6dell’articolo4dopoleparole«sonodefiniticonregolamento,»sonoaggiunteleseguenti:«pertuttoilterritorio

regionale,»edopoleparole«floraesoticainvasiva»èsoppressalavirgola;e)larubricadell’articolo7èsostituitadallaseguente:«Commissioniprovincialiperl’ambientenaturale»;f) alcomma1dell’articolo7sonosoppresseleparole«eneiconsorziintercomunalidiLeccoeLodi»,«erispettivamentecon-

sorziale»,«edelconsorzio»,«odelconsorzio»,«enelconsorzio»;g)alcomma2dell’articolo7sonosoppresseleparole«odelconsorziointercomunale»;h)alcomma3dell’articolo7sonosoppresseleparole«odalconsorzio»;i) alcomma4dell’articolo7sonosoppresseleparole«econsorziali»;j) alcomma5dell’articolo7sonosoppresseleparole«odell’assembleadelconsorziointercomunale»;k)alcomma6dell’articolo7sonosoppresseleparole«econsorziali»;l) alcomma7dell’articolo7sonosoppresseleparole«oconsorziintercomunali»;m)alprimoperiododelcomma1dell’articolo12dopoleparole«Consiglioregionale»sonoaggiunteleseguenti:«previacon-

sultazionedelleprovince,dellecomunitàmontaneedeicomuniinteressati,aisensidall’articolo22,comma1,letteraa),dellalegge394/1991»;

n)allaletterae)delcomma3dell’articolo12dopoleparole«dellamedesima,»sonoaggiunteleseguenti:«nelrispettodell’ar-ticolo22dellalegge394/1991edell’articolo15dellapresentelegge,»;

o)dopolaletteraa)delcomma2dell’articolo13èaggiuntalaseguente: «abis)elaboraeapprovailregolamentoperlagestioneeilfunzionamentodellariservaenetrasmettecopiaallagiunta

regionale»;p)ilcomma7dell’articolo13èsostituitodalseguente: «7.Fermerestandolespecificheproceduredileggeprevisteperleoperediinteressestatale,lagiuntaregionale,previo

parerevincolantedelgestore,puòautorizzare,sentitalacompetentecommissioneconsiliare,inviaeccezionaleeindero-gaalregimepropriodellariserva,lamanutenzioneel’adeguamentofunzionaleetecnologico,nonchélarealizzazionedioperedirilevanteinteressepubblico;ladeliberazionediautorizzazionedellagiuntaregionalestabilisceleoperediripristinoodirecuperoambientaleeventualmentenecessarie,nonchél’indennizzoperdanninonripristinabiliorecuperabili.Lagiun-taregionaledeliberaicriterielemodalitàperlapresentazionedelledomandediautorizzazioneinderogaalregimepropriodelleriservenaturali»;

q)dopoilcomma1dell’articolo14èaggiuntoilseguente: «1bis.Lagiuntaregionaledeliberaicriterielemodalitàdipredisposizionedeipianidelleriserveedellerelativevariantie

definisceladocumentazioneminimachedeveesserepresentataacorredodellapropostadalgestore»;r)alcomma2dell’articolo14leparole«oconsorziale»sonosoppresseedopoilcomma4èaggiuntoilseguente: «4bis.Inalternativaallaproceduradicuialcomma1,ladisciplinadelleriservericompreseneiparchiregionalipuòessere

previstanelpianoterritorialedicoordinamentodicuiall’articolo17,incoerenzaconquantostabilitodalladeliberazioneisti-tutiva»;

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s)dopol’articolo14èaggiuntoilseguente: «Articolo14bis Procedureperl’approvazionedeipianidelleriservenaturali

1.Ilprovvedimentodiadozionedelpianodellariservaedellerelativevariantièpubblicatoacuradelgestoredellariservaneglialbipretorideicomuniedelleprovinceinteressatepertrentagiorniconsecutivi,dandoneulterioreavvisosulBurl,sulsitoistituzionaledellaRegioneesualmenoduequotidianiconl’indicazionedellasedeovesipuòprenderevisio-nedeirelativielaborati;chiunqueviabbiainteressepuòpresentareosservazionialgestoredellariservaentroisuccessivisessanta giorni.

2.Decorsotaletermine,lapropostaètrasmessaallacommissioneprovincialeperl’ambientenaturaledicuiall’arti-colo7,unitamentealleosservazionieallerelativecontrodeduzionideliberatedalgestore.Entrotrentagiornidalricevimen-to,lacommissioneesprimeilproprioparere;trascorsoinutilmentetaletermine,ilpareresiintendeespressoinsensoposi-tivo.

3.Entroisuccessivitrentagiorni,lapropostacontrodedotta,deliberatadalgestoredellariserva,ètrasmessaallagiuntaregionaleunitamentealpareredellacommissioneprovincialeperl’ambientenaturale.

4.Entrocentoventigiornidalricevimento,lagiuntaregionaleverificalapropostacontrodedotta,determinalemodifichenecessarierispettoaipropriindirizzi,agliattidiprogrammazioneepianificazioneregionaleealledisposizionidileggeinmateria,eprocedeall’approvazionedelpianoodellarelativavarianteconpropriadeliberazionesoggettaapub-blicazione.

5.Ledisposizionidelpresentearticolosiapplicano:a)allevariantiaipianidelleriservegiàistituite;b)alleriserveistituitedopol’entratainvigoredellaleggeregionalerecante(Leggedisemplificazione2015–Ambitiecono-

mico,socialeeterritoriale);c)alleriservenonancoradotatedipianoalladatadientratainvigoredellaleggeregionaledicuiallaletterab).»;

t) alcomma2dell’articolo16terleparole«dicuialsuccessivoarticolo17»sonosostituitedalleseguenti:«dicuiaisuccessi-viarticoli17e19bis»;

u)allarubricadell’articolo17laparola«strumenti»èsostituitadallaseguente:«strumento»edèsoppressalaparola«naturale»;v)all’alineadelcomma1dell’articolo17leparole«vengonoformati»sonosostituitedalleseguenti:«vieneformato»;w)laletterab)delcomma1dell’articolo17èsoppressa;x)dopoilcomma4dell’articolo17èaggiuntoilseguente: «4bis.Ilpianoterritorialedicoordinamentodelparcopuòdisciplinareleriserveistituiteall’internodelparcoconapposito

azzonamento.»;y)icommi6e7dell’articolo17sonoabrogati;z)dopoilcomma5dell’articolo18sonoaggiuntiiseguenti: «5bis.Laddoveiconfinideiparchicoincidanoconilimitiamministrativideicomunifacentipartedell’enteparco,icomuni,

seriscontranoerrorinellacorrispondenzatrailpropriolimiteamministrativoequantoriportatonelletavoleallegateallaleggeistitutivadelparcooaeventualisuccessivemodifiche,segnalanoall’entegestoredelparcoilconfinecorretto,previadeliberazionedelconsigliocomunaleana¬liticamentemotivataeinaccordoconicomuniconfinanti,evidenziando,altresì,ledifformitàriscontratenelperimetrodelparco.L’enteparco,verificateledifformità,proponeallagiuntaregionale,condeli-berazionedellacomunitàdelparco,larettificadelperimetroperattestarsisuicorrettilimitiamministrativi.Condeliberazionedellagiuntaregionaleèconseguentementerettificatoilperimetrodelparco.

5ter.Entrotrentaseimesidall’entratainvigoredellaleggeregionalerecante(Leggedisemplificazione2015-Ambitieco-nomico,socialeeterritoriale),ipianidigovernodelterritorio(Pgt)possonomegliorappresentare,d’intesatrailco-muneoicomuniinteressatieilrelativoentegestore,iconfinidelparcoindividuatinelletavoleallegateallaleggeistitutivaoaeven-tualisuccessivemodificheovveronelletavoledelpianoterritorialedicoordinamentodelparco,apportando,nellatrasposi-zionedeiconfininelletavolediPgt,puntualispecificazioniatteamigliorarelarappresentazionedeiconfinimedesimimedianteilriferimentoaelementifisiciegeograficirealirilevabilisulterreno,ovverosuelaboraticartograficidimaggiordet-taglio.L’entegestoredelparco,insedediespressionedelparererelativoaglistrumentiurbanisticicomunalielorovarianti,resoaisensidell’articolo21,verificachelespecificazionideiconfini,cosìcomeriportateneglielaboraticomunali,effettiva-mentesiattestino,laddovepossibile,suelementifisiciegeograficirealirilevabilisulterritorioovverosuelaboraticartograficiinscaladimaggiordettaglio,enevalutanolacoerenzaconleprevisionidelPtcdelparco.L’enteparcorecepiscetalenuovaperimetrazione.

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5quater.Lagiuntaregionalespecificalemodalitàattuativediquantoprevistoalcomma5bis»;aa)ilcomma3dell’articolo19èabrogato;bb)l’art.20èsostituitodalseguente: «Articolo 20 Pianidisettoreeregolamentideiparchiregionali

1.Ilpianoterritorialedicoordinamentodelparcopuòprevederelaformazionediregolamentichedisciplinanol’eserciziodelleattivitàconsentiteentroilterritoriodelparcoedeterminanolalocalizzazioneegraduazionedeidivietiedipianidisettorechespecificanopersingolisettorileprevisionieleprescrizionidelpianoterritorialedicoordinamento.

2.Ilregolamentooilpianodisettoreèadottatodallacomunitàdelparcoepubblicatopertrentagiorniall’albodelparco e degli enti territoriali interessati.

3.Entroisuccessivisessantagiorni,chiunqueabbiainteressepuòpresentareosservazioni,sullequalidecidelacomunitàdelparcoinsedediapprovazionedefinitivadelregolamentoodelpianodisettore.

4.Ladeliberazionediapprovazionedelregolamentoodelpianodisettoreol’avvisochenonsonointervenuteosservazionisonopubblicatiperquindicigiorniall’albodelparcoedeglientiterritorialiinteressati.

5.IlregolamentooilpianodisettoreèpubblicatonelBollettinoufficialedellaRegioneLombardiaacuradelparcoedentrainvigoreilgiornosuccessivoaquellodellapubblicazione.

6.Ilpianodisettorenonpuòintrodurreprescrizionidifferentidaquellepreventivamenteindividuatedallapianifica-zionegeneraledelparcoedincasodidiscordanzatrailpianodisettoreedilpianoterritorialedicoordinamentoprevalequest’ultimo.

7.Laproceduradicuiaicommiprecedentinonsiapplicaairegolamentidifunzionamentodicuiall’articolo22ter,comma4»;

cc)allaletteraa)delcomma1dell’articolo21sonosoppresseleparole«edelpianodigestionedelparco»;dd)allaletterad)delcomma4dell’articolo21leparole«all’articolo4dellaLr18/1982»sonosostituitedalleseguenti:«all’arti-

colo7dellaLr14/1998»;ee)alcomma7dell’articolo21sonosoppresseleparole«edipianodigestione»;ff) alcomma6dell’articolo22bisèaggiunto,infine,ilseguenteperiodo:«Lemodificazionidellostatutorelativeaquestioni

nonsostanzialistabilited’intesaconRegioneLombardia,sonoapprovatedallacomunitàdelparcocondeliberazioneassuntadallamaggioranzaassolutadeicomponentieamaggioranzaassolutadeivoti»;

gg)ilcomma9dell’articolo22terèsostituitodalseguente: «9.Perilpresidenteeperimembridelconsigliodigestionesiapplicanolecausediincompatibilitàeineleggibilità,nonché

lanormativadeipermessiedelleaspettativeprevistirispettivamenteperilsindacoepericonsigliericomunali,dicuialdecretolegislativo18agosto2000,n.267(Testounicodelleleggisull’ordinamentodeglientilocali).Nonpossonoessereeletticomponentidelconsigliodigestioneimembridellacomunitàdelparco.»;

hh)allarubricadell’articolo33bisdopoleparole«faunaselvatica»sonoaggiunteleseguenti:«nelleriservee»;ii) alprimoperiododelcomma1dell’articolo33bisdopoleparole«parconaturale»sonoaggiunteleseguenti:«enellariser-

vanaturale»edopoleparole«conduttorideifondi»sonoaggiunteleseguenti:«,qualorasianostaterispettatelemodalitàdefinitedall’entegestoreperlaprevenzionedeidannieneilimitidellerisorseadisposizione»;

jj) alcomma2dell’articolo33bisdopoleparole«delparco»sonoaggiunteleseguenti:«odellariservanaturale».

2.Ladisposizionedicuiall’articolo13,comma2,letteraabis),dellaLr86/1983,comeintrodottadalcomma1,letterao)delpresentearticolo,siapplicaanchealleriservegiàistituitealladatadientratainvigoredellapresentelegge.

3.Allaleggeregionale16luglio2007,n.16(Testounicodelleleggiregionaliinmateriadiistituzionediparchi)sonoapportateleseguentimodifiche:a)alcomma1dell’articolo36leparole«Perego,Rovagnate»sonosostituitedalleseguenti:«LaVallettaBrianza»;b)ilcomma3dell’articolo130èabrogato.

Articolo 17 Modifiche alla Lr 6/2012 in tema di navigazione sul sistema dei navigli lombardi

1.Allaleggeregionale4aprile2012,n.6(Disciplinadelsettoredeitrasporti)sonoapportateleseguentimodifiche:

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In primo piano

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a)dopolaletterad)delcomma2dell’articolo3èinseritalaseguente: «dbis)disciplina,tramiteregolamento,ilserviziodellanavigazionesulsistemadeinaviglilombardi»;b)dopol’articolo59èinseritoilseguente: «Articolo59bis Gestionedeldemaniodellanavigazionesulsistemadeinaviglilombardi

1.Fermorestandoquantoprevistodall’articolo49perlezoneportualidelNaviglioGrandeedelNaviglioPavese,l’enteprepostoallagestionedeldemaniodellanavigazionesulsistemadeinaviglilombardièl’autoritàcheesercitalefun-zionidipoliziaidraulicanelmedesimoreticolodicompetenza.

2.All’autoritàdicuialcomma1spettano,inparticolare,lefunzioniconcernenti:a)ilrilasciodelleconcessionideibenideldemaniodellanavigazioneingestione,nonchélariscossioneel’introitodeirela-

tivicanoni;b)l’irrogazionedellesanzioniapplicatenellosvolgimentodellefunzionidivigilanzasuldemaniodellanavigazionein

gestioneesullanavigazioneinterna,dicuiall’articolo57,el’introitodeirelativiproventi.3.Leentratedicuialcomma2sonodestinatealfinanziamentodelleconnessefunzionidigestioneedivigilanza».

Articolo 18 Modifica dell’art. 43 della Lr 26/2003

1.Allaleggeregionale12dicembre2003,n.26(Disciplinadeiservizilocalidiinteresseeconomicogenerale.Normeinmateriadigestionedeirifiuti,dienergia,diutilizzodelsottosuoloedirisorseidriche)èapportatalaseguentemodifica:

a)dopolaletteraf)delcomma1dell’articolo43èaggiuntalaseguente: «fbis)l’eserciziodell’attivitàdivigilanzaesanzionatoriariguardantelefunzionidicuialpresentearticolo.».

LapresenteleggeregionaleèpubblicatanelBollettinoufficialedellaRegione.

ÈfattoobbligoachiunquespettidiosservarlaefarlaosservarecomeleggedellaRegioneLombardia.

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Leggi e provvedimenti

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DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA

Indicazioni sull’applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvantiComunicato Ministero della Salute del 26 novembre 2015

Ladirezionegeneraleperl’IgieneelasicurezzadeglialimentielanutrizionedelMinisterodellaSalute,conappositocomunicato(dicuisiallegacopia)hafornitochiarimentiedindicazioniinmeritoalleprescrizioniintrodottedaldecretolegisla-tivo14agosto2012,n.150(vedasilacircolare45/2015),riguardantilavendita,l’acquistoel’utilizzodeiprodottifitosanitariedeirelativicoadiuvanti.

Inparticolare,ilministeroprecisachel’articolo25,comma1,delDprn.290/2001,nonabrogatodalDlgsn.150/2012,disponecheiprodottifitosanitarielorocoadiuvanti,qualoraclassificati“moltotossici,tossicionocivi”,possonoesserevendutiperl’impiegodiretto,perséopercontoterzisoloacolorochesianomunitidell’apposita“autorizzazioniall’ac-quisto”;daciòsidesumeacontrario–continuailministero–che,dataleprescrizione,restanoesclusiiprodottinonclassifi-cati“moltotossici,tossicionocivi”,orientamentoquestochetrovasostegnonelcombinatodispostodelsuddettoart.25,comma1,conl’art.9delDlgsn.150/2012chehadispostol’obbligo,adecorredal26novembre2015,delcertificatodiabili-tazioneperl’utilizzatoreprofessionale,escludendointalmododataleambitoiprodottidestinatiall’utilizzononprofessionaleche,comunque,sarannoindividuaticondecretodelministerodellaSalute,d’intesaconilministerodellePoliticheagricoleeconilministerodell’Ambiente,ilcuiiter–precisailcomunicato-èinfasedidefinizione.

Sempreilcomunicatoinoggettoevidenziacheperquantoconcerneiprodottiautorizzatiesclusivamenteperlaprote-zionedellepianteornamentaliedeifioridabalcone,daappartamentoedagiardinodomestico,noticomePpo,continuaatrovareapplicazionelaprevisionedicuiall’articolo28[Ledisposizionidicuialpresentecapononsiapplicanoaiprodottidicuiallaletteraa),comma2,dell'articolo2delpresenteregolamento,cherestanodisciplinatedalregolamentoemanatoconildecretodelPresidentedellaRepubblica6ottobre1998,n.392]delDprn.290/2001.

COMUNICATOdelMinisterodellaSaluteProt.DGISAN0044451-P-26/11/2015del26novembre2015.Indicazioni in merito all’ applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

ConIldecretolegislativo14agosto2012,n.150,inattuazionedelladirettiva2009/128/Cecheistituisceunquadroperl’azionecomunitariaaifinidell’utilizzosostenibiledeipesticidi,haintrodotto,comenoto,prescrizioni,perlavendita,l’ac-quistoel’utilizzodiprodottifitosanitariedeirelativicoadiuvanti,innovando,quindi,ledisposizionidettatealriguardodaldecretodelPresidentedellaRepubblica23aprile2001,n.290.

Ciòposto,inrelazioneallaconcretaattuazionedellesuddetteprescrizioni,adecorreredal26novembre2015,sirendenecessariofornireiseguentichiarimenti.

L’art.9delsuddettoDlgsintroducel’obbligodel“certificatodiabilitazioneall’acquistoeall’utilizzo”pertutticoloroche,nelcorsodiun’attivitàprofessionalenell’ambitodelsettoreagricolooinaltrisettoriaffini,utilizzanoe/oacquistanoperl’impie-godiretto,perséopercontoterzi,iprodottifitosanitarieilorocoadiuvanti.Ilpredettocertificatoèrilasciatodalleregioniedalleprovinceautonome,individuatecomeautoritàcompetentiperl’attuazionedelsistemadiformazioneecertificazionerivoltoagliutilizzatoriprofessionali,nonchéarivenditorieconsulenti;sono,comunque,salvefinoallaloroscadenzalepree-sistenti“abilitazioniall’acquisto”,rilasciatedallestesseautoritàaisensidelDprn.290/2001.

L’articolo10,oltreaprevederelapresenza,almomentodellavendita,diunapersonatitolareodipendente,inpos-sessodelrelativocertificatodiabilitazione,hadisposto,altresì,incapoaldistributorel’obbligodiverificarelavaliditàdelcer-tificatodiabilitazioneesibitodall’utilizzatoreprofessionaleacquirente.

L’art.25,comma1,delcitatoDpr290/2001,nonabrogatodalDlgs150/2012,disponecheiprodottifitosanitarielorocoadiuvanti,qualoraclassificati“moltotossici,tossicionocivi”,possonoesserevendutiperl’impiegodiretto,perséoper

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Leggi e provvedimenti

Legale

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contoterzi”soloacolorochesianomunitidell’apposita“autorizzazioneall’acquisto”;daciòsidesume,acontrario,che,dataleprescrizione,restanoesclusiiprodottinonclassificati“moltotossici,tossicionocivi”,orientamento,questochetrovasostegnonelcombinatodispostodelsuddettoart.25,comma1,conilcitatoart.9delDlgs150/2012che,comeriferito,hadispostol’obbligo,adecorreredal26novembre2015,delcertificatodiabilitazioneperl’utilizzatoreprofessionale,escluden-dointalmododataleambitoiprodottidestinatiall’utilizzononprofessionaleche,comunque,aisensidell’art.10comma4deldlgs.150/2012,sarannoindividuaticonildecretodelministerodellaSalute,d’intesaconilministerodellePoliticheagri-cole,alimentarieforestalieconilministerodell’Ambienteedellatuteladelterritorioedelmare,ilcuiiterèinfasedidefini-zione.

Perquantoconcerne,infine,iprodottiautorizzatiesclusivamenteperlaprotezionedellepianteornamentaliedeifioridabalcone,daappartamentoedagiardinodomestico,noticomePpo,continuaatrovareapplicazionelaprevisionedicuiall’art.28delDprn.290/2001.

Ministero dello Sviluppo economico Imprese a tasso zero

Il Ministero dello Sviluppo economico ha attivato l’iniziativa a “Imprese a tasso zero” ai sensi del decreto legislativo 185/2000 che prevede agevolazioni a favore di: 1) aspiranti imprenditori, giovani (di età compresa tra 18 e 35 anni) e/o donne (senza limiti di età) che inten-

dono avviare un’attività imprenditoriale in ogni settore economico e costituire una nuova impresa in forma di società con sede legale e operativa in Italia;

2) micro e piccole imprese a prevalente composizione giovanile (età compresa tra 18 e 35 anni) e/o femmi-nile (senza limiti di età) di ogni settore economico, costituite in forma di società da non più di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, con sede legale e operativa in Italia che intendono realizzare programmi di investimento competitivi per la propria attività. 6

Indice

Bandi e finanziamenti

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In primo piano

IN PRIMO PIANO Ministero Sviluppo economico: imprese a tasso zero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FINANZIAMENTI Regione Lombardia - Bando “Voltapagina”: contributi a favore di edicole e librerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gennaio 2016

L’agevolazione è costituita da un finanziamento senza interessi (a “tasso zero”) fino a un massimo del 75% del pro-gramma di investimento approvato (che non dovrà essere superiore a €1.500.000,00), restituibile in otto anni a rate seme-strali costanti posticipate.

In particolare, saranno finanziabili i programmi di investimento relativi ai settori di particolare rilevanza per l’impren-ditoria giovanile, riguardanti:• le attività turistico – culturali, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesag-

gistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;• l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero sod-

disfano nuove esigenze sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 13 gennaio 2016, esclusivamente in forma telematica, accedendo al sito Internet di Invitalia spa (www.invitalia.it). L’iniziativa è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Le domande verranno valutate attraverso: • un’istruttoria formale, per la verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti alle disposizioni della normativa; la valutazione

avverrà con procedura “a sportello”, in base all’ordine cronologico di ricevimento;• un’istruttoria tecnica dei progetti presentati (business plan), con procedura “a punteggio” attraverso criteri di merito relativi a:

a) esperienza, capacità e competenza tecnico- manageriali dei soggetti proponenti a realizzare il progetto presentato; b) capacità del progetto di fornire soluzioni innovative sotto il profilo tecnico, organizzativo, produttivo e commerciale;c) vantaggi competitivi del progetto in rapporto al mercato di riferimento; efficacia delle strategie di marketing;d) sostenibilità economico finanziaria dei soggetti richiedenti nella realizzazione del progetto.

Saranno finanziati solo i progetti che rispetteranno tutti i criteri di merito e otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 26 punti su 50.

Regione LombardiaBando “Voltapagina”- Contributi a favore di edicole e librerie

E' stato pubblicato il “bando Voltapagina” relativo per la concessione di contributi per interventi finalizzati all’innovazio-ne e alla valorizzazione dei punti vendita di libri, giornali, riviste e periodici.

Il bando, rivolto esclusivamente a imprese singole o associate in reti di imprese che svolgono l’attività di edicole o libre-rie (codici Ateco di riferimento: 47.61.00; 47.62.00; 47.79.10) con almeno un punto vendita ubicato nel territorio lombardo, pre-vede l’assegnazione di un contributo a fondo perduto pari al 70% dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un mas-simo di € 10.000,00.

Sono ammissibili al contributo spese relative a:• Opere strutturali (es. rifacimento di vetrine e arredi del punto vendita) • Acquisto di attrezzature hardware, software e dotazioni informatiche (es: vetrine digitali; totem interattivi; touch-screen; servi-

zi tecnologici per il magazzino; soluzioni digitali per la fidelizzazione della clientela; adozione di sistemi di pagamento elettro-nico)

• Interventi innovativi per l’efficienza energetica• Spese per la formazione degli imprenditori e del personale• Acquisto di attrezzature funzionali a interventi di innovazione• Organizzazione di eventi e progetti di attività di formazione on-line e off-line

Non sono ammissibili investimenti che prevedono un programma di spesa inferiore a € 2.000,00.

La domanda di contributo dev’essere presentata esclusivamente in forma telematica attraverso il sistema informatico Siage (www.siage.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12 del 25 gennaio ed entro e non oltre le ore 12 del 12 febbraio 2016.

Bandi e finanziamenti

Bandi e finanziamenti

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In primo piano

Finanziamenti

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gennaio 2016

Hong Kong fuori dalle black-list fiscali

La Hong Kong esce definitivamente dalle black list disciplinate dai decreti ministeriali 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 relative all’individuazione degli stati o territori a regime fiscale privilegiato e a quelli con riferimento ai quali trova applicazione il regime di indeducibilità dei costi derivanti dalle opera-zioni intercorse con operatori ivi residenti. 6

Commercio estero

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In primo piano

Indice IN PRIMO PIANO

Hong Kong fuori dalle black-list fiscali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEGISLAZIONE NAZIONALE E-commerce e consumatori finali: corrispettivi non più da certificare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEGISLAZIONE COMUNITARIA Comunicazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 11 novembre 2015 – Unione Europea e Cina. Applicazione dell’accordo di mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati (Aeo). . . . . . . . . . . . . . . .

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In primo piano

gennaio 2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015 sono stati pubblicati due decreti ministero dell'Economia e delle Finanze, datati entrambi 18 novembre 2015, con il quale la Regione asiatica viene espunta dalle black list italiane.

Accordo Italia-Hong Kong in vigore dal 10 agosto 2015

Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha annunciato l’entrata in vigore - a decorrere dal 10 agosto 2015 - dell’accordo tra Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, e del relativo protocollo. Il comunicato del ministero, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2015, rende noto che è stato perfezionato lo scambio delle notifiche previsto.

Commercio estero

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In primo piano

Legislazione nazionale

gennaio 2016

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Prodotti

La convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, tra il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana, è stata sottoscritta il 14 gennaio 2013, sulla base del modello di convenzione fiscale dell’Ocse.

La ratifica dell’Accordo tra l’Italia e Hong Kong è stata autorizzata con legge n. 96 del 18 giugno 2015.

In base all’accordo, le disposizioni si applicano alle seguenti imposte:- per quanto riguarda Hong Kong, all’imposta sugli utili, all’imposta sui salari e all’imposta sulla proprietà;- per quanto riguarda invece l’Italia, l’accordo trova applicazione con riferimento all’Irpef, all’Ires e all’Irap.

E-commerce e consumatori finaliCorrispettivi non più da certificare

Niente documenti fiscali per i servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione ed elettronici resi a clienti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2015, per l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto “business to consumer” (B2C); rimane invariato l’obbligo per le operazioni tra soggetti passivi “business to business” (B2B), che seguono le regole ordinarie.

Grazie alla nuova regola (Dm 27 ottobre 2015), sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico con un’unica procedura di certificazione. Si potranno vendere libri cartacei o far scaricare musica tramite internet senza dover emettere alcun documento fiscale, ma annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, qualora il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs 127/2015) sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla registrazione giorna-liera dei corrispettivi.

Commercio estero

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Legislazione nazionale

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Tipologie di commercio elettronico

Il commercio elettronico o e-commerce, in relazione alle concrete modalità di esecuzione del contratto, si distingue in: - commercio elettronico “indiretto”, che riguarda la cessione fisica di beni materiali, mediante l’utilizzo di internet, con conse-

guente conclusione del contratto e del relativo pagamento. Il bene viene recapitato usando le vie tradizionali, ad esempio, l’acquisto di un libro con consegna a mezzo corriere

- commercio elettronico “diretto”, che consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o di servizi, in cui tutte le fasi della transazione avvengono online come, ad esempio, l’acquisto di un e-book scaricato direttamente da internet.

Inoltre, a seconda dei soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico può essere classifi-cato in: - business to consumer (B2C), quando le transazioni commerciali avvengono tra imprese e consumatori finali- business to business (B2B), nel caso in cui le transazioni sono effettuate tra imprese.

Il commercio elettronico diretto

Ai sensi dell’allegato 2 della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, per servizi di commercio elettronico diretto si intendono tutti quei servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatiz-zata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

Ai fini Iva, in particolare, sono riconducibili a questa tipologia di servizi: - la fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature- la fornitura di software e relativo aggiornamento- la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di database- la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artisti-

ci, sportivi, scientifici o di intrattenimento- la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

La nuova regola per il commercio elettronico diretto B2C

Per comprendere la ratio della nuova regola, occorre ricordare che il commercio elettronico indiretto viene assimilato alle vendite per corrispondenza e, per effetto delle disposizioni del decreto 696/1996, è esonerato dalla certificazione dei corri-spettivi, mentre il commercio elettronico diretto è assimilato alle prestazioni di servizi, quindi, assoggettato all’obbligo di certifi-cazione dei corrispettivi.

Ebbene, la nuova regola, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, equipara il commercio elettronico diretto a quel-lo indiretto; di conseguenza, esonera dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori finali (B2C), a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione.

È opportuno evidenziare che l’esonero dalla certificazione fiscale si aggiunge a quello già previsto dal Dlgs 42/2015, che ha introdotto, all’articolo 22 del Dpr 633/1972, il punto 6-ter), secondo cui l’emissione della fattura non è più obbligatoria per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Rimangono invariati gli obblighi per le operazioni tra operatori economici (B2B), per i quali la certificazione delle opera-zioni segue le regole ordinarie.

Unione Europea e CinaApplicazione dell’accordo di mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati

COMUNICAZIONE dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 11 novembre 2015. Unione Europea e Cina. Applicazione dell’accordo di mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati (Aeo).

La decisione siglata il 16 maggio 2014 tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, concernente il mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati (Aeo) e dei titolari di un certificato Ace (Advanced Certified Enterprise), abilitati, rispettivamente, dalle competenti autorità della Ue e della Repubblica popolare cinese, è operativa dal 3 novembre 2015.

Lo rende noto la Direzione generale “Taxation and Customs Union” della Commissione europea con il comunicato del 25 settembre 2015 pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/mutual_recognition_agreement/index_en.htm. Pertanto, gli Aeo europei e gli operatori cinesi certificati Ace potranno concreta-mente usufruire, da tale data, dei benefici previsti in materia di valutazione del rischio sicurezza.

In particolare, gli operatori economici in possesso dei certificati Aeos/Aeof beneficeranno di riduzioni di controlli nel set-tore relativo alla tutela della sicurezza e di un trattamento prioritario allo sdoganamento in Cina. Gli operatori cinesi titolari di un certificato Ace beneficeranno di un analogo trattamento da parte delle autorità doganali europee.

Gli Aeo che forniscono il proprio consenso allo scambio dei dati al fine di usufruire dei benefici derivanti da tale mutuo riconoscimento in Cina, dovranno informare i propri partner commerciali cinesi sulla necessità di utilizzare il loro codice Eori, seguendo le specifiche tecniche previste dall’accordo (es. per il codice Eori IT123456789012345 dovrà essere indicato Aeo<IT123456789012345>).

Gli operatori cinesi (o i loro rappresentati), per usufruire di analoghi benefici nell’Unione europea, dovranno, invece, uti-lizzare lo specifico codice Aeo, rilasciato dall’amministrazione doganale cinese Gacc (General Administration of China Customs).

Per ulteriori dettagli tecnici si rimanda al documento Faqs on EU-China mutual recognition of Aeos predisposto dalla Commissione europea.

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Legislazione comunitaria

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Le proposte di formazione Avviso di sistema 2/14 del Fondo For.Te

Confcommercio Milano Lodi e Monza Brianza, in collaborazione con Capac–Politecnico del Commercio e Scuola Superiore Ctsp, ha presentato due progetti a valere sull'Avviso di sistema 2/14 del Fondo ForTe relativo a corsi di formazione interaziendali (interventi formativi rivolti a più imprese).

I corsi sono aperti a tutte le aziende con meno di 150 addetti, che risultano aderenti al Fondo al momento dell’iscrizione ed è possibile iscriversi a più di un corso, purché i moduli prescelti appartengano tutti allo stesso progetto (o a quello della Scuola Superiore Ctsp o a quello del Capac).

Gli interessati possono contattare la Direzione R.U. Formazione e Studi di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza allo 02-7750677.688, e-mail [email protected]. 4

Formazione / Studi

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Formazione

IndiceFORMAZIONE

Le proposte di formazione a valere sull'Avviso di sistema 2/14 del Fondo For.Te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STUDI Quadro di sintesi sull’evoluzione dei contratti di rete in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INDICATORI STATISTICI Il costo della vita in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Formazione

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Formazione

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I programmi dei corsi sono pubblicati nell’area formazione del sito Confcommercio Milano al link: http://www.unionemi-lano.it/it/formazione/formazione/catalogo_corsi/Forte_2_14/capac

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FormazioneFormazione / Studi

I programmi dei corsi sono pubblicati nell’area formazione del sito Confcommercio Milano al link: http://www.unionemi-lano.it/it/formazione/formazione/catalogo_corsi/Forte_2_14/scuola_superiore

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Cos’è il fondo ForTe

ForTe - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario. Offre for-mazione finanziata alle imprese tramite cinque linee di finanziamento:

- Avvisi di sistema, a cadenza annuale con finestre trimestrali o quadrimestrali per attività formative connesse a fabbisogni aziendali, territoriali, settoriali. Destinatarie le aziende a 1 a 149 dipendenti.

- Avvisi tematici, a cadenza annuale con finestre trimestrali o quadrimestrali per attività connesse a fabbisogni specifici deter-minati di anno in anno. Vi partecipano tutte le aziende aderenti.

- Progetti speciali, a cadenza annuale, per un numero massimo di due.

- Cia - conto individuale aziendale o di gruppo, vi accedono le aziende da 150 dipendenti in su, i piani possono essere pre-sentati in qualsiasi momento.

- Voucher, a cadenza annuale con finestre bimestrali o trimestrali, per la formazione individuale a catalogo, con uno stanzia-mento dedicato per le aziende da 1 a 249 dipendenti. Le aziende da 250 dipendenti in su possono accedere al catalogo utilizzando le risorse accantonate nel Cia individuale o di gruppo.

Modalità di adesione: l’adesione a ForTe è gratuita e si può fare in qualsiasi momento, non comporta ulteriori costi né per l’azienda né per i lavoratori. Basta indicare nella denuncia UniEmens il codice di adesione “Fite” nella sezione “Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione” e a seguire scrivere il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo. Le aziende aderenti ad altri fondi possono passare a ForTe indicando prima il codice di revoca “Revo” e poi il codice di adesione “Fite” sul modello Inps.

In questo modo viene trasferita dall’Inps al Fondo la quota contributiva obbligatoria già prevista, pari allo 0,30% della retribuzione lorda di ogni dipendente.

La formazione finanziata per le imprese

La Direzione R.U. Formazione e Studi assiste le aziende nelle procedure di accesso ai finanziamenti dedicati alla for-mazione (predisposizione dei piani aziendali, partecipazione ai piani settoriali e territoriali, accordi sindacali).

I nostri enti di formazione, Capac Politecnico del Commercio e Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni, rispondono in modo personalizzato alle diverse esigenze delle imprese e degli utenti/clienti, con un’offerta formativa che si estende dalla preparazione sui mestieri e sulle tecniche professionali all’accompagnamento consu-lenziale per l’impresa.

Regione, provincia, enti bilaterali, fondi interprofessionali mettono periodicamente a disposizione delle imprese fondi per la realizzazione dei corsi di formazione.

La formazione finanziata permette all’impresa che intende formare i propri dipendenti di ricevere un contributo per la realizzazione del percorso formativo.

Di norma il contributo copre i costi per la docenza, il materiale didattico, la progettazione, le aule, ecc. All’impresa rima-ne in carico il costo del lavoro del dipendente in formazione. Questo costo rappresenta il cofinanziamento obbligatorio, pertan-to tutta la formazione si deve svolgere in orario di lavoro.

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Quadro di sintesi sull’evoluzione delle reti di impresa

L’innovazione organizzativa dei contratti di rete, pur interessando attualmente solo il 2% delle imprese, continua a spe-rimentare una crescita significativa e costante sia in termini di numero di contratti stipulati, sia in termini di numero delle impre-se aderenti a questa innovativa forma di collaborazione imprenditoriale.

Il fenomeno, dopo una partenza rallentata nel 2010, ha registrato in seguito una progressiva accelerazione e nel biennio 2013-2014 l’Osservatorio Intesa San Paolo Mediocredito Italiano ha rilevato l'accelerazione delle reti soggetto, i sistemi dotati di fondo patrimoniale comune e iscritti nella apposita sezione del registro delle imprese, che divengono nuovo soggetto di diritto, autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquistando rilevanza anche dal punto di vista tributario.

La rappresentazione grafica della dinamica del numero di contratti di rete in Italia restituisce con chiarezza il profilo regolare dello sviluppo, che in alcuni trimestri sperimenta punti di massimo e di minimo, mantenendo sempre contenuta l’am-piezza delle oscillazioni.

A partire dal 3° trimestre del 2011, infatti, l’incremento medio trimestrale del numero delle reti è pari a 130 unità, un passo di crescita importante, che ha permesso allo stock dei contratti di rete di passare dalle iniziali 191 unità alle attuali 2.288 nel breve arco di quattro anni.

Studi

Formazione / Studi

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Un profilo del tutto analogo contraddistingue anche la rappresentazione grafica della dinamica del numero di imprese in rete in Italia.

Sempre a partire dal 3° trimestre del 2011 l’incremento medio trimestrale è pari a 675,5, un valore che consente al numero di aziende aderenti al contratto di rete di passare dalle iniziali 916 unità alle attuali 11.901, valore pari a 13 volte lo stock di partenza.

“Sono circa 100 i contratti di rete stipulati nei primi 8 mesi del 2015 ai quali partecipa almeno un’impresa lombarda, portando a 666 il numero complessivo di reti che coinvolgono le imprese regionali, pari al 29% del totale dei contratti nazionali (2.288). La Lombardia è la prima regione anche per imprese coinvolte (2.293), mentre in rapporto alle dimensioni complessive del tessuto imprenditoriale la quota di imprese partecipanti risulta maggiore della media italiana (2,4‰ vs 2‰), ma inferiore a quella registrata in altre regioni come Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna e Umbria. Milano è la provincia italiana con il maggior numero di imprese partecipanti (795), sebbene la quota sul totale delle imprese registrate risulti legger-mente inferiore alla media regionale(2,2‰). (…) La dimensione più frequente per i contratti di rete che coinvolgono imprese lombarde è pari a 3(27,8%) e in generale circa il 70% delle reti non aggrega più di 5 imprese, mentre solo il 10,5% dei con-tratti ne raggruppa un numero superiore a 10, con alcuni che arrivano a comprendere tra le 30 e le 40 imprese. Il 25,8% delle reti si limita all’ambito provinciale, mentre il 29,9% raggruppa imprese di più province della Lombardia e il 44,3% coinvolge anche imprese con sede al di fuori dei confini regionali (Unioncamere Lombardia, Focus congiunturale sui contratti di rete del 3 settembre 2015).

Nella classifica regionale al secondo posto figura l’Emilia Romagna con 410 contratti e 1.260 imprese, mentre la terza posizione è appannaggio della Toscana con 224 contratti e 1.171 imprese coinvolte.

Nel complesso le prime tre regioni nella graduatoria, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, assorbono il 39,6% delle 11.901 aziende aderenti in Italia a questa tipologia di accordo imprenditoriale.

A livello settoriale prevalgono i servizi, che in Lombardia rappresentano il 51,4% delle imprese in rete, seguite dall’In-dustria con il 30,7%, dalle costruzioni con il 10,8% e dall’Agricoltura con il 6,3%.

Nell’ambito delle attività del terziario il primo posto è occupato dalle imprese specializzate in servizi professionali alle imprese (attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing), che l’ultimo Osservatorio Intesa San Paolo Mediocredito Italiano quantifica in 1.005 aziende su tutto il territorio nazionale, segue il turismo con 672 imprese, quindi le imprese di Ict con 624 imprese, il commer-cio all’ingrosso con 587, mentre è più limitato l’apporto delle altre tipologie, commercio al dettaglio, trasporti e logistica, sanità, istruzione, intermediazione finanziaria.

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In relazione alla scala operativa si osserva come in Italia più di 4 imprese in rete su 5 siano di dimensioni micro o pic-cole, fenomeno in sintonia con l’identità economica e le esigenze delle aziende di minore dimensione, che hanno bisogno di rafforzare la loro capacità di fare innovazione, di creare marchi, di vendere e di esportare.

Un ultimo aspetto, che merita grande attenzione, è l’efficacia dei contratti di rete, ossia l’eventuale correlazione tra Imprese in Rete e performance positive in termini di produttività e redditività.

Le statistiche elaborate su questo tema dall’Osservatorio Intesa San Paolo Mediocredito Italiano offrono segnali anco-ra poco significativi, evidenziando nel biennio 2012-2013 un calo del fatturato delle imprese in rete dal 2011 solo di poco infe-riore a quello delle imprese non in rete (-3,6% vs. -4,9%).

Sul fronte della redditività i riscontri appaiono meno incerti con un recupero maggiore per le imprese coinvolte in rete, che in termini di Ebitda margine hanno guadagnato 2 decimi di punto percentuale, dal 7,7% del 2011 al 7,9% del 2013, rispet-to alle performance delle altre imprese, che hanno perso 2 decimi di punto, dal 7,8% del 2011 al 7,6% del 2013.

Queste prime evidenze sul confronto tra imprese in rete ed imprese non in rete non consentono di valutare compiuta-mente l’efficacia dei contratti di rete, perché l’analisi è stata condotta su un numero ancora troppo limitato di casi.

Bisognerà dunque aspettare i bilanci del 2014 per ampliare il campione di analisi e trarre valutazioni più solide sugli effetti dei contratti di rete sulle performance economico-reddituali delle aziende.

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Indicatori statistici

apri le 2015

Indicatori statistici

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Base 2010 = 100 AL ALCOL ABB ABT ELT DOM SAN TRAS COM RIC IST ALB ALTRI INDICE Var 100% Var 75%

Dicembre 2012 106,3 110,6 105,0 113,7 104,1 100,6 113,9 95,9 100,1 106,7 104,1 106,8 106,5 2,404 1,803Media annua 1105,1 109,9 104,3 111,7 103,7 100,7 113,2 96,0 100,4 104,6 103,8 105,9 105,8 2,969 2,227

Gennaio 2013 107,0 110,8 105,0 114,2 104,3 100,9 113,3 96,1 100,1 106,8 104,2 107,3 106,7 2,203 1,652Febbraio 107,1 110,9 105,0 114,3 104,4 101,0 113,8 92,5 100,6 106,8 104,1 107,3 106,7 1,813 1,360Marzo 107,3 111,0 105,0 114,3 104,4 101,0 114,6 91,5 100,7 106,8 104,7 107,4 106,9 1,616 1,212Aprile 107,4 111,1 104,9 113,5 104,4 100,9 114,0 93,5 100,3 106,8 105,6 107,3 106,9 1,135 0,851Maggio 108,0 111,2 104,9 113,4 104,4 101,0 113,2 93,1 99,9 106,8 105,9 107,3 106,9 1,231 0,923Giugno 108,7 111,2 105,0 113,6 104,5 101,1 113,9 92,0 100,3 106,8 106,0 107,2 107,1 1,229 0,922Luglio 107,8 111,3 104,9 113,8 104,5 101,0 114,8 92,5 100,6 106,8 106,2 107,0 107,2 1,228 0,921Agosto 107,4 111,4 104,8 114,1 104,6 101,1 117,5 91,7 101,1 106,8 106,1 106,9 107,6 1,128 0,846Settembre 107,2 111,4 105,2 114,1 104,7 101,1 115,1 90,3 100,9 107,9 106,9 106,9 107,2 0,752 0,564Ottobre 107,0 111,6 105,6 114,0 105,0 101,4 114,6 86,3 101,1 108,2 106,6 106,9 107,1 0,658 0,493Novembre 107,3 111,7 105,6 113,9 105,1 101,2 113,7 86,4 100,9 108,2 105,6 106,8 106,8 0,565 0,424Dicembre 108,0 111,7 105,7 114,3 105,1 101,1 114,8 86,2 101,1 108,2 105,4 106,7 107,1 0,563 0,423Media annua 107,5 111,3 105,1 114,0 104,6 101,1 114,4 91,0 100,6 107,2 105,6 107,1 107,0 1,174 0,880

Gennaio 2014 108,4 111,7 105,6 114,7 105,1 101,2 114,9 86,0 101,1 108,2 105,4 106,9 107,3 0,562 0,422Febbraio 108,2 111,8 105,6 114,9 105,2 101,2 114,5 85,2 101,2 108,2 105,4 107,0 107,2 0,469 0,351Marzo 107,9 111,4 105,7 115,1 105,3 101,3 114,7 84,4 101,3 108,2 105,7 107,0 107,2 0,281 0,210Aprile 107,8 111,3 105,6 114,3 105,3 101,3 115,7 84,6 100,9 108,2 106,7 107,0 107,4 0,468 0,351Maggio 108,0 111,3 105,7 114,2 105,3 101,4 114,9 84,2 100,5 108,2 107,1 107,0 107,3 0,374 0,281Giugno 108,0 111,3 105,7 114,2 105,3 101,3 115,5 83,8 100,6 108,2 107,1 106,9 107,4 0,280 0,210Luglio 107,1 111,3 105,6 112,8 105,4 101,2 116,6 83,7 100,9 108,2 107,1 106,8 107,3 0,093 0,070Agosto 107,0 111,5 105,5 112,8 105,4 101,2 118,5 82,7 101,6 108,2 106,8 106,8 107,5 - 0,093 - 0,070Settembre 107,2 111,5 105,7 112,8 105,5 101,3 115,6 82,4 101,0 108,9 107,2 106,8 107,1 - 0,093 - 0,070Ottobre 107,2 111,6 105,9 114,0 105,5 101,3 114,9 82,7 101,1 110,1 107,3 106,9 107,2 0,093 0,070Novembre 107,8 111,6 105,9 114,0 105,5 101,3 113,5 83,4 100,7 110,1 106,6 106,9 107,0 0,187 0,140Dicembre 107,9 111,6 105,9 113,9 105,5 101,3 113,6 83,7 101,1 110,1 106,3 106,8 107,0 -0,093 -0,070Media annua 107,7 111,5 105,7 114,0 105,4 101,3 115,2 83,9 101,0 108,7 106,6 106,9 107,2 1,002 0,752

Gennaio 2015 108,5 111,6 105,8 113,4 105,5 101,5 110,2 83,8 100,5 110,1 106,3 106,9 106,5 -0,746 -0,559Febbraio 109,2 114,9 105,8 113,6 105,5 101,6 110,9 83,8 100,9 110,1 106,4 107,0 106,8 -0,373 -0,280Marzo 109,0 115,0 105,9 113,7 105,6 101,7 112,3 83,2 100,4 110,1 106,7 107,0 107,0 -0,187 -0,140Aprile 108,9 115,0 105,9 112,8 105,6 101,7 112,8 82,3 101,0 110,1 107,6 107,0 107,1 -0,279 -0,209Maggio 109,0 115,1 106,0 112,8 105,6 101,7 113,4 81,7 100,6 110,1 108,2 107,0 107,2 -0,093 -0,070Giugno 109,0 114,8 106,0 112,8 105,6 101,8 113,6 81,4 101,0 110,2 108,4 107,0 107,3 -0,093 -0,070Luglio 107,9 114,8 106,0 112,6 105,6 101,8 114,3 80,4 102,1 110,2 108,2 107,0 107,2 -0,093 -0,070Agosto 108,0 114,9 106,0 112,6 105,6 101,8 114,9 82,0 102,4 110,2 108,0 106,9 107,4 -0,093 -0,070Settembre 108,7 114,9 106,2 112,6 105,7 101,8 111,7 82,6 101,0 110,9 108,6 107,1 107,0 -0,093 0,093Ottobre 109,1 114,9 106,4 113,5 105,7 101,8 111,1 82,6 101,3 111,5 109,0 107,1 107,2 0,000 0,000Novembre 109,4 115,0 106,4 113,7 105,8 101,7 110,3 83,0 100,9 111,5 107,7 107,0 107,0 0,000 0,000

Il costo della vita in ItaliaRiportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2010 = 100 da luglio 2011 allʼultimo mese disponibileNUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della varia-zione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nellʼesempio di seguito presentato: numero indice generale di gennaio 2011 101,2 numero indice generale di gennaio 2010 136,0 coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010 1,373 101,2:136,0x1,373x100-100 2,167 arrotondato a 2,2

Formazione / Studi

Indicatori statistici

95

apri le 2015

Formazione / StudiFormazione / Studi

Indicatori statistici

gennaio 2016

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo Alimentari Non alimentari Totale Grande Piccole Grande Piccole Grande Piccole distribuzione superfici distribuzione superfici distribuzione superfici

2012Ottobre 103,5 96,9 99,9 101,3 101,9 100,5Novembre 99,0 88,0 96,1 93,0 97,7 92,0Dicembre 123,2 120,9 138,7 129,0 130,0 127,52013Gennaio 93,2 85,7 90,8 89,5 92,2 88,8Febbraio 89,6 81,0 75,7 74,3 83,6 75,5Marzo 108,9 95,0 87,9 86,7 99,8 88,3Aprile 97,0 88,5 88,0 89,6 93,1 89,4Maggio 101,8 91,7 94,0 94,7 98,4 94,1Giugno 100,8 88,8 90,6 89,8 96,4 89,6Luglio 103,4 100,0 95,8 101,7 100,1 101,4Agosto 103,9 103,1 93,9 78,2 99,5 82,8Settembre 100,1 89,4 94,4 88,1 97,6 88,3Ottobre 103,8 94,2 99,2 98,5 101,8 97,7Novembre 101,6 86,1 98,3 91,4 100,2 90,4Dicembre 120,6 117,2 134,0 125,9 126,5 124,32014 Gennaio 93,9 83,0 92,0 87,4 93,0 86,6Febbraio 89,2 79,3 75,4 73,2 83,2 74,3Marzo 101,5 88,6 85,9 85,8 94,7 86,3Aprile 104,8 91,5 89,1 89,5 98,0 89,8Maggio 102,0 90,5 94,1 93,8 98,5 93,2Giugno 99,1 84,4 89,7 86,6 95,0 86,2Luglio 101,6 95,8 95,3 100,1 98,9 99,3Agosto 100,5 97,8 92,2 76,0 96,9 80,0Settembre 100,3 89,1 93,7 87,1 97,4 87,5Ottobre 103,6 92,8 99,0 96,8 101,6 96,1Novembre 100,5 81,9 98,4 88,7 99,6 87,5Dicembre 122,0 117,0 134,1 125,4 127,3 123,82015Gennaio 96,8 82,9 95,0 87,0 96,0 86,2Febbraio 90,2 78,4 75,7 72,8 83,9 73,8Marzo 103,4 86,6 85,9 84,7 95,7 85,1Aprile 104,1 90,3 90,0 89,8 104,1 90,3Maggio 103,3 88,6 95,8 93,0 100,0 92,2Giugno 101,4 86,4 90,0 88,0 96,4 87,7Luglio 105,9 96,1 97,8 100,1 102,4 99,3Agosto 103,1 97,4 93,4 76,6 98,9 80,5Settembre (*) 103,5 88,9 96,4 87,2 100,4 87,5(*) dati provvisori

Nota indice venditeA partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base Lʼaggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l̓ obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l̓ andamento delle vendite.

Indicatori statistici

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