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AUTOCARRI GENERTEL PER CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI - INFORTUNI DEL CONDUCENTE Genertel S.p.A. Edizione 12/2018

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AUTOCARRI

GENERTEL PER CNH INDUSTRIAL CAPITAL

EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CORPI VEICOLI TERRESTRI -

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Genertel S.p.A.

Edizione 12/2018

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INDICE

A. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .......................................................................... 1

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ............ 1

SEZIONE 2 - NORME DI ASSICURABILITÀ ....................................................................... 2

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE ........................... 2

SEZIONE 4 – PACCHETTI ACQUISTABILI ......................................................................... 4

B. GLOSSARIO ........................................................................................................................ 9

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A. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI FINANZIAMENTO

CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO – Ed. 12/2018

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 1. 2 - Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. 1. 3 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 1. 4 - Decorrenza della Garanzia L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di Riferimento. 1. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza. Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni. 1. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito alla Contraente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l’Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing. Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito all’Aderente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per i contratti di finanziamento il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente. In caso di danni derivanti dalla garanzia infortuni del conducente, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal conducente e dalla Compagnia. Il Beneficiario è il conducente del veicolo. 1. 7 - Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia. 1. 8 - Foro competente Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’autorità Giudiziaria di Trieste.

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1. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

SEZIONE 2 - NORME DI ASSICURABILITÀ

2. 1 - Beni assicurabili La Compagnia assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, autocarri e autobus nuovi od usati, concessi all’Aderente in locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento.

1. Veicoli assicurabili:

a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto A.D.R.) b) autobus (bus e minibus) c) di valore commerciale non superiore a Euro 180.000 se autocarri e a Euro 300.000 se autobus

2. Veicoli non assicurabili: a) con targa prova b) non immatricolati in Italia c) adibiti ad uso scuola guida d) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione e) destinati al trasporto pubblico

2. 2 - Validità territoriale Le garanzie della presente Polizza Convenzione sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina. Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave dell’Aderente e quindi a insaputa e senza autorizzazione della Contraente.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

3. 1 - Rischi assicurati La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento agli Aderenti, oltre all’indennizzo dell’eventuale infortunio del conducente dei suddetti veicoli. 3. 2 - Somme assicurate La somma assicurata deve essere uguale al relativo prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato, comprensivo del costo degli eventuali specifici allestimenti installati, come da relativa fattura. L’IVA è esclusa e potrà eventualmente essere inclusa all’origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il proprietario. Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata sarà uguale al nuovo valore finanziato. 3. 3 - Obblighi dell’Assicurato – Conservazione delle cose assicurate L’Assicurato si impegna a concedere alla Compagnia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse. L’Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. I veicoli assicurati devono essere mantenuti con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono essere mai adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore. In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che l’Assicurato, a richiesta della Compagnia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Compagnia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo

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dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti i veicoli cui l’aggravamento si riferisce. 3. 4 - Obblighi in caso di sinistro per le garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e kasko 3. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail [email protected] fax 02/67333291. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:

l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico)

la carta di circolazione

la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo

la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato

ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere. La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. 3. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità. In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia. 3. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Tabella di degrado

Mese assicurativo 12 18 24 36 48 60 72 84

Degrado 0% 15% 15% 25% 35% 45% 50% 60%

Coefficienti 1,00 1,43 1,85 2,60 3,25 3,80 4,30 4,70

Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo il sinistro.

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La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. In caso di perdita totale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia. 3. 4. 4 - Limite massimo all’indennizzo La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. 3. 5 - Infortuni del conducente 3. 5. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail [email protected] fax 02/67333291 entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica. Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il conducente. In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.

SEZIONE 4 – PACCHETTI ACQUISTABILI

I pacchetti acquistabili sono:

a) Pacchetto A autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e infortuni del conducente

b) Pacchetto B autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli, infortuni del conducente e kasko

c) Pacchetto C autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi atmosferici

d) Pacchetto A bus che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, cristalli e infortuni del conducente

Nella scheda di adesione il pacchetto acquistato viene identificato da un codice che varia in base alla durata del finanziamento/leasing, il peso e la tipologia delle merci trasportate secondo il seguente schema:

AUTOCARRI

AUTOBUS TRASPORTO NO A.D.R. TRASPORTO A.D.R. Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Pacchetto A Pacchetto A Pacchetto A Pacchetto A Pacchetto A

Mesi OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE

12 700 728 714 742 756

18 777 781 779 783 /

24 701 729 715 743 757

36 702 730 716 744 758

48 703 731 717 745 759

60 704 732 718 746 760

72 705 733 719 747 761

84 706 734 720 748 762

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AUTOCARRI TRASPORTO NO A.D.R. TRASPORTO A.D.R. Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Pacchetto B Pacchetto B Pacchetto B Pacchetto B

Mesi OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE

12 707 735 721 749

18 778 782 780 784

24 708 736 722 750

36 709 737 723 751

48 710 738 724 752

60 711 739 725 753

72 712 740 726 754

84 713 741 727 755 Pacchetto C Pacchetto C

Mesi OPZIONE OPZIONE

12 763 770

18 785 786

24 764 771

36 765 772

48 766 773

60 767 774

72 768 775

84 769 776

4. 1 – FURTO E INCENDIO 4. 1. 1 – Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:

a) Furto consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto

b) Incendio Vengono inoltre indennizzate:

c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento

d) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato

4. 1. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione

all’interno del veicolo stesso e) determinati da dolo o colpa grave dell’Aderente, delle persone con lo stesso conviventi, dei suoi

dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti

4. 1. 3 - Scoperto e minimo A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

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4. 1. 4 - Recuperi L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria. 4. 2 - DANNI AL VEICOLO (KASKO) 4. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali, subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:

a) collisione con altro veicolo a motore identificato b) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi c) urto di oggetti contro il veicolo d) uscita di strada o ribaltamento

avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell’Assicurato, delle persone con lo stesso convivente e dei suoi dipendenti. 4. 2. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni:

a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell’Aderente b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai

conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada

c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara

d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)

e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione

f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti 4. 2. 3 - Scoperto e minimo Nel caso di autocarri con massa complessiva fino a 65 quintali a carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000. Nel caso di autocarri con massa complessiva superiore a 65 quintali e per i rimorchi a carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500. 4. 3 - ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI 4. 3. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione

b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti 4. 3. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni:

a) determinati da dolo dell’Aderente, delle persone con lo stesso conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo

b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività

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4. 3. 3 - Scoperto e minimo A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

4. 4 - CRISTALLI 4. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di: rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi (sono escluse rigature, screpolature e simili) fino a un massimo di Euro 750 per sinistro. Nel corso della singola annualità assicurativa il massimale complessivo è di Euro 2.500. 4. 4. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Aderente, delle persone con lo stesso conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo. 4. 5 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE 4. 5. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente. 4. 5. 2 - Rimborso spese di cura La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino a Euro 5.000, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio. 4. 5. 3 - Invalidità permanente Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un’indennità calcolata sul massimale di Euro 50.000, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia. L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto. 4. 5. 4 - Decesso Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifichi entro un anno dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata di Euro 50.000, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente. 4. 5. 5 - Criteri di indennizzabilità La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra. 4. 5. 6 - Calcolo della percentuale di invalidità La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.

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4. 5. 7 - Esclusioni

La garanzia non è operante in caso di infortuni: a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai

conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada

b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara

c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)

d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti

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Glossario Pag. 9 di 11

B. GLOSSARIO Accessori Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere: - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso; - optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso Aderente/Conduttore Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione A.D.R. Le merci pericolose classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839 Apparecchi multimediali non di serie Radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo Aree aeroportuali Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari Assicurato Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing. Per i contratti di finanziamento, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente Assicurazione Il contratto di assicurazione Autocarro Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg Compagnia/Impresa Genertel S.p.A. Contraente Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO

Contratto di Riferimento Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra la Contraente ed l’Aderente Degrado La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato Franchigia La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro Furto L’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina) Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili Invalidità permanente La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta Legittimo conducente L’Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo Massimale La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione Perdita totale Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro Polizza Il documento che prova l’assicurazione Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro

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Glossario Pag. 10 di 11

Risoluzione Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge Rivalsa Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell’Aderente l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione

Scoperto La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se prevista in contratto Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

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RIFERIMENTI UTILI Per informazioni relative alla POLIZZA ASSICURATIVA:

lun/ven telefono 041.59.39.691

email [email protected]

posta Genertel c/o Genertellife - SAP Danni, Via Ferretto 1,

31021 Mogliano Veneto (TV)

Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO:

Denuncia scritta a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO

posta Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano

email [email protected]

telefono 02-67.33.34.40

fax 02-67.33.32.91

Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA:

link https://gate179.previnet.it/gate179/genertel/default-function.do

Per effettuare un RECLAMO:

Rivolgersi per iscritto a Genertel S.p.A. – Servizio Tutela Clienti – Ufficio Quality

posta Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste

email [email protected]

fax 199-11.77.99

e/o all’IVASS IVASS - Servizio Tutela dei consumatori - V. del Quirinale, 21,

00187 ROMA