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Generali Italia S.p.A. Polizza n. 390858177 Codice Cliente: 29430607 Agenzia Generale di ROMA PARIOLI LIEGI (IX6) VIALE LIEGI, 41, 00198, ROMA, RM [email protected] [email protected] tel. 06-93570402 Set Informativo mod. R68 Ed. 01/2020 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI CITTADINI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA La soluzione assicurativa Responsabilità Civile Generale Il presente Set Informativo è composto da: Documento Informativo Precontrattuale - DIP Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - DIP Aggiuntivo Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni Un contratto semplice e chiaro: Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

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Generali Italia S.p.A.

Polizza n. 390858177Codice Cliente: 29430607

Agenzia Generale di

ROMA PARIOLI LIEGI (IX6)

VIALE LIEGI, 41, 00198, ROMA, RM

[email protected]

[email protected]

tel. 06-93570402

Set Informativo mod. R68 Ed. 01/2020

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI CITTADINI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

La soluzione assicurativa Responsabilità Civile Generale

Il presente Set Informativo è composto da:

• Documento Informativo Precontrattuale - DIP• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - DIP Aggiuntivo• Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

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Assicurazione Responsabilità Civile Generale

Assicurazione per gli associati “Cittadini italiani o stranieri residenti in Italia” alla Welcome Association Italy

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Generali Italia S.p.A.

Le informazioni precontrattuale e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti da fatti accidentali verificatisi durante la vita privata.

Che cosa è assicurato ?

Quanto sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi derivanti da fatti accidentali verificatisi durante la vita privata.

Che cosa NON è assicurato ?

Le principali esclusioni sono relative a: x esercizio di attività venatoria;x rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 990/1969 esuccessive modifiche; x impiego di aeromobili;x esercizio di attività professionali, commerciali ed industriali;x comportamento doloso dell’Assicurato; x danni a cose che l’Assicurato ha in consegna e/o custodia; x danni conseguenti a umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; x perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell’Assicurato.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione art. 5 Sezione II – Condizioni Particolari R.C.T.

Ci sono limiti di copertura ?

E’ presente una franchigia fissa di Euro 250,00 per qualsiasi danno a cose.

La garanzia non vale per i danni conseguenti a: • Furto;• Pratica di attività sportive a titolo non dilettantistico;• Pratica di paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti

marziali; • Inquinamento;• Inadempimenti di natura contrattuale; • Esposizione a fonti radioattive;• Esposizione all’amianto o a beni contenenti amianto.

Dove vale la copertura?

La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.

Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che l’assicurato o i suoi aventi diritto presentino, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la relativa denuncia alla Società. L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo assicurativo.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio della copertura assicurativa per il singolo Assicurato viene effettuato con il versamento della quota associativa alla Contraente Welcome Association Italy.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e della quota associativa.

La copertura ha durata un anno, senza obbligo di disdetta alla scadenza da parte dell’Assicurato.

Nello specifico, la polizza non prevede la tacita proroga annuale.

Come posso disdire la polizza?

Non è possibile disdire la polizza.

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Assicurazione Responsabilità Civile Generale Polizza n. 390858177 Assicurazione per gli associati “Cittadini italiani o stranieri residenti in Italia“ alla Welcome Association Italy

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Generali Italia S.p.A.

Edizione 01.01.2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. – Pec: [email protected]. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L’indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE

Che cosa è assicurato ?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato ?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non sono previste garanzie opzionali rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura ?

E’ previsto un massimale di Euro 75.000 per sinistro e in aggregato annuo per ciascun Assicurato.

E’ presente una franchigia fissa di Euro 250,00 per qualsiasi danno a cose.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne la garanzia è prestata con un sotto limite di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa ?

Cosa fare in caso di sinistro ? Denuncia di sinistro: l’Assicurato o i suoi aventi diritto dovranno inviare all’indirizzo - Generali Italia S.p.A. - Agenzia Generale di Roma Parioli Liegi – Via Liegi, 41 – 00196 Roma” - la dichiarazione/denuncia per raccomandata contenente la descrizione dei fatti e la documentazione a supporto del sinistro completata dal numero di polizza e fattura della quota associativa “Welcome Association Italy”.

Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese diverse da Generali Italia. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Dichiarazioni inesatte o reticenze Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Obblighi dell’impresa L’Impresa in conformità alle condizioni di assicurazione e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l’obbligo di prendere in

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carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell’Assicurato.

Quando e come devo pagare ? Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto ?

L’assicurazione è rivolta agli associati Cittadini italiani o stranieri residenti in Italia” alla Welcome Association Italy.

Quali costi devo sostenere ?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 20,00% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All’IVASS

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite laprocedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d’Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: [email protected]. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: [email protected]

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: [email protected].

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell’eventuale riscontro ricevuto;- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

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Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALEContratto di Assicurazione

Contraente: WELCOME ASSOCIATION ITALY

Polizza n°: 390858177

Edizione 01.01.2020 Condizioni di assicurazione

mod. R68

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DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

=ˇ===ASSICURATO: l'associato WELCOME ASSOCIATION ITALY - W.A.I. , i relativi familiari

conviventi e le persone delle quali l'associato debba rispondere, compresi i minori in affido, la cui

responsabilità civile è coperta con il contratto;

=ˇ===ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

=ˇ===CONTRAENTE: l'Ente o la Società che stipula il contratto e che è tenuto al pagamento del premio;

=ˇ===COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

=ˇ===DIMORA ABITUALE: l'abitazione dove l'Assicurato ha la residenza anagrafica;

=ˇ===DIMORA SALTUARIA: il luogo ove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere la residenza

anagrafica;

=ˇ===INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

=ˇ===MASSIMALE: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in

caso di sinistro;

=ˇ===POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

=ˇ===PREMIO: la somma dovuta alla Società;

=ˇ===SOCIETA': la Compagnia di Assicurazione;

=ˇ===SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

=ˇ===VALORI: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un

valore.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze

dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la

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perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi

degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della

dichiarazione da parte dell’assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il

corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non

pregiudicano il diritto all’indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte

dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 Variazioni del rischioL’Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898

del Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1).Nel caso di

diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla

comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di

recesso.

Art. 3 Altre assicurazioniSi dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal

caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società

risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per

quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la

parte eccedente il massimale delle altre polizze. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla

Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di

sinistro l’Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli

altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - Gestione delle vertenze e spese legaliIn caso di

sinistro, l'Assicurato deve avviso scritto alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, nel

più breve tempo possibile.L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del

diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, unicamente nel caso in cui

l’inadempimento sia dovuto a dolo dell’Assicurato.La Società assume fino a quando ne ha interesse la

gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome

dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti

all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa

contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno

cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese

vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non

riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati e non

risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5 Facoltà di recesso in caso di sinistroLa società rinuncia, in caso di sinistro, al diritto di recesso

anticipato, rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Art. 6 Decorrenza dell’Assicurazione - Pagamento e regolazione del premioL’assicurazione ha effetto

dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La rata di premio di perfezionamento e le rate di premio

successive devono essere pagate entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza. Se

l’Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del

giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il

premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via

provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun

periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo

stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni

dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve

fornire alla Società i dati necssari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le

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differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa

comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione

dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore

termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate

successive viene considerato áå=Åçåíç=ç=~=Ö~ê~åòá~=Çá=èìÉääç=êÉä~íáîç=~ä=éÉêáçÇç=~ëëáÅìê~íáîç=~ååìç=éÉê=áä=èì~äÉ=åçå=Ü~=~îìíç=äìçÖç=ä~=êÉÖçä~òáçåÉ=ç=áäé~Ö~ãÉåíç=ÇÉää~=ÇáÑÑÉêÉåò~=É=ä~=Ö~ê~åòá~=êÉëí~=ëçëéÉë~=Ñáåç=~ääÉ=çêÉ=OQ=ÇÉä=Öáçêåç=áå=Åìá=äD^ëëáÅìê~íç=~ÄÄá~=~ÇÉãéáìíç=~áëìçá=çÄÄäáÖÜáI=ë~äîç=áä=Çáêáííç=éÉê=ä~=pçÅáÉí¶=Çá=~ÖáêÉ=ÖáìÇáòá~äãÉåíÉ=ç=Çá=ÇáÅÜá~ê~êÉI=Åçå=äÉííÉê~=ê~ÅÅçã~åÇ~í~I=ä~êáëçäìòáçåÉ=ÇÉä=Åçåíê~ííçK=i~=pçÅáÉí¶=Ü~=Çáêáííç=Çá=ÉÑÑÉííì~êÉ=îÉêáÑáÅÜÉ=É=ÅçåíêçääáI=éÉê=á=èì~äá=äD^ëëáÅìê~íç=≠=íÉåìíç=~ÑçêåáêÉ=á=ÅÜá~êáãÉåíá=É=äÉ=ÇçÅìãÉåí~òáçåá=åÉÅÉëë~êáÉK

Art. 7 Proroga dell’assicurazioneLa copertura assicurativa cessa la propria validità alla naturale

scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate

per iscritto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato

anticipato dalla Società.

Art. 10 Foro competente per l’esecuzione del presente contrattoForo competente, a scelta della parte

attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede

l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Art. 11 Interpretazione del contrattoSi conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più

estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte della polizza.Resta

inteso che in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al

Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere

tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni a

terzi in relazione alle attività svolte.

Art. 12 Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di

legge.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.Art. 1 Responsabilità civile verso terzi

(R.C.T.)La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni

involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in

conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata. A titolo esemplificativo e non

limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da:

=~====attività di volontariato e del tempo libero;

=Ä====caduta antenna ricevente;

=Å====committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008;

=Ç====danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici;

=É====dalla guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l’assicuratore della

responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di

violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose;

=Ñ====incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento;

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=Ö====lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni;

=Ü====lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello

svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'Assicurato;

=á====messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a

motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato e limitatamente al caso in cui vi

sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatori veicoli a motore per mancanza

della relativa abilitazione da parte del guidatore;

=à====normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente

carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;

=â====ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti;

=ä====partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a

quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi;

=ã====possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia;

=å====presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc;

=ç====proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da

radioamatore;

=é====proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze;

=è====proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l’assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a

terzi (in tal caso vale solo la proprietà);

=ê====proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile

delle persone che abbiano, per conto dell’assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali

stessi;

=ë====proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella;

=í====rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da colaboratori domestici dipendenti;

=ì====scoppio apparecchi TV e simili;

=î====somministrazione di cibi e bevande preparate dall’assicurato;

=ï====spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di

elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell’immobile. La

garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con

franchigia pari ad Euro 500,00 per sinistro;

=ñ====uso apparecchi domestici;

=ó====uso di bicicletti elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi;

=ò====uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati;

aa)estensione alle abitazioni temporaneamente in uso.

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Art. 2 Massimale assicuratoL’assicurazione di cui alla presente Polizza è prestata fino alla concorrenza

del seguente massimale:

R.C.T. EURO 75.000,00 per sinistro e in aggregato annuo per ciascun assicurato.

Art. 3 Novero dei TerziAi fini dell’assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori

ed i figli dell'Assicurato;

i componenti dello stato di famiglia dell’Assicurato così come risultante dal certificato anagrafico "stato

di famiglia".

Art. 4 Estensione territoriale

La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 5 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da:

=~====furto;

=Ä====esercizio della attività venatoria;

=Å====i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive

modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto all’art. 1) commi e) ed i);

=Ç====i danni derivanti dall’impiego di aeromobili;

=É====esercizio di attività professionali, industriali, commercio ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da

collaborazione domestica;

=Ñ====comportamento doloso dell’Assicurato;

=Ö====danneggiamenti a cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

=Ü====pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico;

=á====detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche,

come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di

trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle

atomiche;

=à====inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento

o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti

minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

=â====umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

=ä====inadempimenti di natura contrattuale;

=ã====qualunque tipo di danno provocato dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque

forma o misura l’amianto;

=å====pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali;

=ç====perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell’assicurato.

Art. 6 Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di EURO 250,00 per sinistro, per qualsiasi danno a cose,

salve altre maggiori franchigie ove previste.

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