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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA P ARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI Roma - Sabato, 31 agosto 2013 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufciale„ n. 204 del 31 agosto 2013 - Serie generale Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA N. 66/L DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102. Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra scalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di nanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

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  • GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

    PA R T E P R I M A SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

    Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

    Roma - Sabato, 31 agosto 2013

    Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 204 del 31 agosto 2013 - Serie generale

    Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

    DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

    N. 66/L

    DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102.

    Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altrafi scalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di fi nanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    S O M M A R I O

    DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102.

    Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fi scalità immobiliare, di sostegno alle po-litiche abitative e di fi nanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

    ALLEGATO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13

    ALLEGATO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 142

    ALLEGATO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 143

    ALLEGATO 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 144

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 , n. 102 .

    Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fi scalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di fi nanza loca-le, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di imposta

    municipale propria, nei termini previsti dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

    Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di attivare misure che favoriscano l’accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni;

    Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, nonché di adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti;

    Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei

    ministri e Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

    E M A N A

    il seguente decreto-legge:

    TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE,

    DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

    Art. 1. (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

    1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo

    13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

    Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU)

    1.Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui

    all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

    2.All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” sono sostituite dalle seguenti: “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

    3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “sanitarie,”, sono inserite le seguenti: “di ricerca scientifica,”. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

    4.Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

    5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

    Art. 3. (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

    1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e

    Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

    2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

    Art. 4.

    (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

    1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "é ridotta al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "é ridotta al 15 per cento".

    2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

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    Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

    1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n.

    446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

    a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

    b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

    c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

    d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

    2. È abrogato il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. 3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

    esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

    4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

    Art. 6. (Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare)

    1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. Fermo restando quanto stabilito al

    comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all’acquisto dell’abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione Bancaria Italiana. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.”

    b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: “8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.”

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

    3. All’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l’istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere dall’anno 2014, l’accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.”.

    4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

    5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    6. All’articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”.

    Art. 7. (Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)

    1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui

    all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell’allegato 1.

    Art. 8.

    (Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

    1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui

    all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

    2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta

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    municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

    3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

    Art. 9. (Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

    1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di

    armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»; b) all’articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

    2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l’esercizio 2013, unitamente:

    a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

    b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015 relative all’esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014;

    c) all’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

    3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, l’articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014.

    4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013.

    5. Con riferimento all’esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all’esercizio 2011.

    6. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti : “5. Per l’anno 2014, le disposizioni dell’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6

    luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.

    5-bis. Per l’anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto

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    proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

    5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-bis si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”;

    b) al comma 6, primo periodo, le parole “Le province ed i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni”;

    c) al comma 6, le parole “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai periodi precedenti”.

    7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo è incrementato al 50 per cento.

    8. Al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

    “Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.”.

    9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: ''450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi''.

    TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

    E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

    Art. 10. (Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l’anno 2013)

    1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre

    2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.

    2. Le risorse del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall’anno 2014, come rideterminate ai sensi dell’articolo 1, commi 249 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell’articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 è emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell’anno precedente.

    Art. 11. (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito

    con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).

    1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: sono inserite le seguenti: . Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l’accesso al beneficio dell’anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

    a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

    b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

    2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari e alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all’INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora

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    dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

    3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorchè gli stessi abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole “e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”;

    b) le parole: “959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019”.

    TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA

    E DI ENTRATA IN VIGORE

    Art. 12. (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

    1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 15,

    comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire due milioni e 500 mila” sono sostituite dalle seguenti “euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 230 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”.

    2. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 230 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.

    Art. 13. (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

    1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con

    modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: “10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,

    denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili",

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    con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l’anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l’anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.”.

    2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell’anno 2013, su richiesta dell’ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all’erogazione sono definiti sulla base dell’ Addendum di cui al comma 11 dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

    3. L’erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall’anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all’erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell’erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un’annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

    4. L'anticipazione per l’anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante “Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35”, può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell’anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un’annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

    5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 1 e dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

    6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15

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    settembre 2013 e fino ad un importo pari all’80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto – legge n. 35 del 2013 e dell’articolo 3-bis del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

    A tal fine le regioni interessate devono assicurare: a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità

    così come individuate dall’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013; b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati

    alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;

    c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

    7. La documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

    8. La dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l’anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

    9. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell’incremento di cui al comma 1 tra le tre Sezioni del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di cui al medesimo comma 1.

    Art. 14. (Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

    1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all’effettiva

    riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

    2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.

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    Art. 15. (Disposizioni finali di copertura)

    1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all’attuazione degli

    interventi di cui all’articolo 13 del presente decreto è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l’anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

    2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione.

    3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell’articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 553,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l’anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:

    a) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell’allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell’ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

    b) quanto a 675,8 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell’allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;

    c) quanto a 250 milioni euro per l’anno 2013, mediante riduzione del fondo di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247;

    d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2015 dall’articolo 7-ter, comma 2, del decreto – legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

    e) quanto a 600 milioni di euro per l’anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14;

    f) quanto a 925 milioni di euro per l’anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall’articolo 13;

    g) quanto a 300 milioni di euro, per l’anno 2013, mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffari intestati alla cassa conguaglio settore elettrico. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l’assenza di incrementi tariffari;

    h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 661 milioni di euro per l’anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

    4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro

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    dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, e l’aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell’aumento degli acconti per l’anno 2013.

    5. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall’Allegato 4 al presente decreto.

    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 16.

    Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 31 agosto 2013

    NAPOLITANO

    LETTA, Presidente del Consiglio dei Ministri

    ALFANO, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Mini-stro dell’interno

    SACCOMANNI, Ministro dell’economia e delle finanze

    DELRIO, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

    LUPI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

    GIOVANNINI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

    DE GIROLAMO, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

    Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

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    ALLEGATO 1

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010020010 ACQUI TERME AL 544.749,621010020020 ALBERA LIGURE AL 39.728,191010020030 ALESSANDRIA AL 4.755.666,301010020040 ALFIANO NATTA AL 40.992,151010020050 ALICE BEL COLLE AL 31.927,401010020060 ALLUVIONI CAMBIO' AL 43.264,741010020070 ALTAVILLA MONFERRATO AL 48.048,461010020080 ALZANO SCRIVIA AL 28.126,771010020090 ARQUATA SCRIVIA AL 139.180,191010020100 AVOLASCA AL 31.604,561010020110 BALZOLA AL 17.818,311010020120 BASALUZZO AL 66.921,651010020130 BASSIGNANA AL 79.323,621010020140 BELFORTE MONFERRATO AL 64.082,031010020150 BERGAMASCO AL 46.806,791010020160 BERZANO DI TORTONA AL 16.404,561010020170 BISTAGNO AL 107.371,291010020180 BORGHETTO DI BORBERA AL 81.195,661010020190 BORGORATTO ALESSANDRINO AL 53.706,151010020200 BORGO SAN MARTINO AL 31.253,391010020210 BOSCO MARENGO AL 128.941,401010020220 BOSIO AL 71.325,791010020230 BOZZOLE AL 13.523,521010020240 BRIGNANO FRASCATA AL 51.814,401010020250 CABELLA LIGURE AL 21.501,651010020260 CAMAGNAMONFERRATO AL 34.808,211010020270 CAMINO AL 30.829,161010020280 CANTALUPO LIGURE AL 26.586,641010020290 CAPRIATA D'ORBA AL 104.819,481010020300 CARBONARA SCRIVIA AL 99.212,831010020301 CARENTINO AL 37.223,861010020310 CAREZZANO AL 26.971,091010020320 CARPENETO AL 29.509,841010020330 CARREGA LIGURE AL 0,001010020340 CARROSIO AL 38.649,391010020350 CARTOSIO AL 52.335,001010020360 CASAL CERMELLI AL 83.143,811010020370 CASALEGGIO BOIRO AL 38.865,491010020380 CASALE MONFERRATO AL 1.350.358,051010020390 CASALNOCETO AL 53.203,611010020400 CASASCO AL 20.313,731010020410 CASSANO SPINOLA AL 84.474,231010020420 CASSINE AL 124.339,811010020430 CASSINELLE AL 22.835,841010020440 CASTELLANIA AL 19.229,731010020450 CASTELLAR GUIDOBONO AL 32.218,361010020460 CASTELLAZZO BORMIDA AL 158.362,291010020470 CASTELLETTO D'ERRO AL 23.661,011010020480 CASTELLETTO D'ORBA AL 0,001010020490 CASTELLETTO MERLI AL 39.003,711010020500 CASTELLETTO MONFERRATO AL 70.648,371010020510 CASTELNUOVO BORMIDA AL 42.765,871010020520 CASTELNUOVO SCRIVIA AL 31.556,481010020521 CASTELSPINA AL 25.962,121010020530 CAVATORE AL 36.725,311010020540 CELLA MONTE AL 36.096,80

    FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 SECONDO ACCONTO

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010020550 CERESETO AL 49.671,391010020560 CERRETO GRUE AL 34.421,681010020570 CERRINA AL 63.805,001010020580 CONIOLO AL 79.006,141010020590 CONZANO AL 56.511,981010020600 COSTA VESCOVATO AL 46.091,141010020610 CREMOLINO AL 46.919,331010020620 CUCCARO MONFERRATO AL 31.071,681010020630 DENICE AL 29.471,921010020640 DERNICE AL 35.309,601010020650 FABBRICA CURONE AL 3.897,251010020660 FELIZZANO AL 143.239,151010020670 FRACONALTO AL 20.872,131010020680 FRANCAVILLA BISIO AL 34.627,401010020690 FRASCARO AL 45.134,511010020700 FRASSINELLO MONFERRATO AL 36.992,921010020710 FRASSINETO PO AL 6.325,861010020720 FRESONARA AL 39.048,991010020730 FRUGAROLO AL 85.852,371010020740 FUBINE AL 59.958,111010020750 GABIANO AL 53.265,491010020760 GAMALERO AL 44.537,571010020770 GARBAGNA AL 56.438,691010020780 GAVAZZANA AL 12.678,771010020790 GAVI AL 109.313,431010020800 GIAROLE AL 65.238,011010020810 GREMIASCO AL 40.976,071010020820 GROGNARDO AL 13.327,571010020830 GRONDONA AL 36.358,551010020840 GUAZZORA AL 38.506,791010020850 ISOLA SANT'ANTONIO AL 48.837,171010020860 LERMA AL 39.407,351010020870 LU AL 65.082,631010020880 MALVICINO AL 11.137,401010020890 MASIO AL 34.190,931010020900 MELAZZO AL 39.293,201010020910 MERANA AL 23.984,591010020920 MIRABELLO MONFERRATO AL 61.764,451010020930 MOLARE AL 43.941,481010020940 MOLINO DEI TORTI AL 54.352,891010020950 MOMBELLO MONFERRATO AL 68.607,241010020960 MOMPERONE AL 37.897,321010020970 MONCESTINO AL 9.009,831010020980 MONGIARDINO LIGURE AL 8.359,851010020990 MONLEALE AL 54.426,961010021000 MONTACUTO AL 42.232,261010021010 MONTALDEO AL 27.445,841010021020 MONTALDO BORMIDA AL 29.970,261010021021 MONTECASTELLO AL 33.843,271010021030 MONTECHIARO D'ACQUI AL 66.222,021010021040 MONTEGIOCO AL 45.592,101010021050 MONTEMARZINO AL 39.849,261010021060 MORANO SUL PO AL 28.492,741010021070 MORBELLO AL 33.377,751010021080 MORNESE AL 27.137,411010021090 MORSASCO AL 52.978,821010021100 MURISENGO AL 31.229,361010021110 NOVI LIGURE AL 929.297,93

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010021120 OCCIMIANO AL 23.669,911010021130 ODALENGO GRANDE AL 30.600,191010021140 ODALENGO PICCOLO AL 30.295,501010021150 OLIVOLA AL 14.233,041010021160 ORSARA BORMIDA AL 26.889,881010021170 OTTIGLIO AL 33.917,171010021180 OVADA AL 203.888,471010021190 OVIGLIO AL 4.473,941010021200 OZZANOMONFERRATO AL 78.920,631010021210 PADERNA AL 23.648,551010021220 PARETO AL 40.694,851010021230 PARODI LIGURE AL 9.987,991010021240 PASTURANA AL 26.586,651010021250 PECETTO DI VALENZA AL 47.734,081010021260 PIETRA MARAZZI AL 47.077,071010021270 PIOVERA AL 42.925,671010021280 POMAROMONFERRATO AL 2.157,641010021290 PONTECURONE AL 92.865,771010021300 PONTESTURA AL 42.150,041010021310 PONTI AL 35.720,711010021320 PONZANOMONFERRATO AL 30.621,451010021330 PONZONE AL 0,001010021340 POZZOL GROPPO AL 44.916,211010021350 POZZOLO FORMIGARO AL 274.235,491010021360 PRASCO AL 31.965,801010021370 PREDOSA AL 98.191,711010021380 QUARGNENTO AL 23.630,041010021390 QUATTORDIO AL 174.611,411010021400 RICALDONE AL 21.001,971010021410 RIVALTA BORMIDA AL 46.025,021010021420 RIVARONE AL 28.372,921010021430 ROCCAFORTE LIGURE AL 19.056,981010021440 ROCCA GRIMALDA AL 64.856,371010021450 ROCCHETTA LIGURE AL 23.165,601010021460 ROSIGNANOMONFERRATO AL 22.660,541010021470 SALA MONFERRATO AL 41.545,601010021480 SALE AL 109.339,211010021490 SAN CRISTOFORO AL 27.152,061010021500 SAN GIORGIO MONFERRATO AL 53.734,861010021510 SAN SALVATORE MONFERRATO AL 105.208,761010021520 SAN SEBASTIANO CURONE AL 36.129,381010021530 SANT'AGATA FOSSILI AL 45.208,501010021540 SARDIGLIANO AL 37.089,011010021550 SAREZZANO AL 48.329,941010021560 SERRALUNGA DI CREA AL 30.169,461010021570 SERRAVALLE SCRIVIA AL 144.702,311010021580 SEZZADIO AL 43.832,821010021590 SILVANO D'ORBA AL 105.897,721010021600 SOLERO AL 87.673,121010021610 SOLONGHELLO AL 32.456,221010021620 SPIGNOMONFERRATO AL 91.811,031010021630 SPINETO SCRIVIA AL 31.750,211010021640 STAZZANO AL 117.766,871010021650 STREVI AL 43.657,191010021660 TAGLIOLO MONFERRATO AL 55.081,351010021670 TASSAROLO AL 35.481,231010021680 TERRUGGIA AL 68.096,551010021690 TERZO AL 74.671,06

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010021700 TICINETO AL 76.159,271010021710 TORTONA AL 881.941,861010021720 TREVILLE AL 32.592,691010021730 TRISOBBIO AL 35.324,461010021740 VALENZA AL 448.159,461010021750 VALMACCA AL 45.873,681010021760 VIGNALE MONFERRATO AL 23.346,591010021770 VIGNOLE BORBERA AL 107.476,021010021780 VIGUZZOLO AL 117.735,511010021790 VILLADEATI AL 34.488,421010021800 VILLALVERNIA AL 86.987,311010021810 VILLAMIROGLIO AL 28.769,731010021820 VILLANOVA MONFERRATO AL 80.534,331010021830 VILLAROMAGNANO AL 50.810,101010021840 VISONE AL 48.768,151010021850 VOLPEDO AL 36.977,041010021860 VOLPEGLINO AL 15.971,041010021870 VOLTAGGIO AL 0,001010070010 AGLIANO TERME AT 87.376,451010070020 ALBUGNANO AT 35.280,481010070030 ANTIGNANO AT 54.156,841010070040 ARAMENGO AT 51.916,211010070050 ASTI AT 3.814.700,201010070060 AZZANO D'ASTI AT 39.145,301010070070 BALDICHIERI D'ASTI AT 70.063,781010070080 BELVEGLIO AT 31.705,281010070090 BERZANO DI SAN PIETRO AT 36.992,431010070100 BRUNO AT 40.240,091010070110 BUBBIO AT 94.052,341010070120 BUTTIGLIERA D'ASTI AT 131.061,181010070130 CALAMANDRANA AT 114.839,371010070140 CALLIANO AT 81.816,101010070150 CALOSSO AT 57.451,581010070160 CAMERANO CASASCO AT 60.886,541010070170 CANELLI AT 344.335,481010070180 CANTARANA AT 97.189,801010070190 CAPRIGLIO AT 29.067,211010070200 CASORZO AT 48.633,251010070210 CASSINASCO AT 65.412,921010070220 CASTAGNOLE DELLE LANZE AT 179.249,561010070230 CASTAGNOLE MONFERRATO AT 60.222,351010070240 CASTEL BOGLIONE AT 58.411,261010070250 CASTELL'ALFERO AT 177.458,131010070260 CASTELLERO AT 35.290,151010070270 CASTELLETTO MOLINA AT 16.393,031010070280 CASTELLO DI ANNONE AT 145.221,701010070290 CASTELNUOVO BELBO AT 80.938,531010070300 CASTELNUOVO CALCEA AT 71.232,821010070310 CASTELNUOVO DON BOSCO AT 172.899,621010070320 CASTEL ROCCHERO AT 36.290,481010070330 CELLARENGO AT 38.449,261010070340 CELLE ENOMONDO AT 59.898,221010070350 CERRETO D'ASTI AT 30.208,071010070360 CERRO TANARO AT 47.382,871010070370 CESSOLE AT 64.154,761010070380 CHIUSANO D'ASTI AT 31.307,291010070390 CINAGLIO AT 48.795,501010070400 CISTERNA D'ASTI AT 89.047,15

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010070410 COAZZOLO AT 25.532,081010070420 COCCONATO AT 134.621,711010070440 CORSIONE AT 24.592,401010070450 CORTANDONE AT 30.260,271010070460 CORTANZE AT 34.171,991010070470 CORTAZZONE AT 48.088,441010070480 CORTIGLIONE AT 60.874,701010070490 COSSOMBRATO AT 43.286,821010070500 COSTIGLIOLE D'ASTI AT 144.064,191010070510 CUNICO AT 60.376,561010070520 DUSINO SAN MICHELE AT 75.700,831010070530 FERRERE AT 80.731,671010070540 FONTANILE AT 35.540,561010070550 FRINCO AT 67.701,001010070560 GRANA AT 47.526,721010070570 GRAZZANO BADOGLIO AT 36.322,191010070580 INCISA SCAPACCINO AT 117.733,451010070590 ISOLA D'ASTI AT 140.871,881010070600 LOAZZOLO AT 57.125,171010070610 MARANZANA AT 27.465,401010070620 MARETTO AT 35.891,561010070630 MOASCA AT 38.443,581010070640 MOMBALDONE AT 40.620,231010070650 MOMBARUZZO AT 54.611,271010070660 MOMBERCELLI AT 105.326,061010070670 MONALE AT 77.818,311010070680 MONASTERO BORMIDA AT 76.093,411010070690 MONCALVO AT 108.801,001010070700 MONCUCCO TORINESE AT 68.808,691010070710 MONGARDINO AT 60.204,151010070720 MONTABONE AT 47.863,801010070730 MONTAFIA AT 69.863,451010070740 MONTALDO SCARAMPI AT 68.142,321010070750 MONTECHIARO D'ASTI AT 93.191,751010070760 MONTEGROSSO D'ASTI AT 89.020,761010070770 MONTEMAGNO AT 71.318,201010070781 MONTIGLIO MONFERRATO AT 125.706,881010070790 MORANSENGO AT 26.515,041010070800 NIZZA MONFERRATO AT 271.154,681010070810 OLMO GENTILE AT 23.708,571010070820 PASSERANOMARMORITO AT 34.654,091010070830 PENANGO AT 25.335,361010070840 PIEA AT 50.775,391010070850 PINO D'ASTI AT 21.724,981010070860 PIOVA' MASSAIA AT 60.864,511010070870 PORTACOMARO AT 76.954,471010070880 QUARANTI AT 26.572,111010070890 REFRANCORE AT 80.975,121010070900 REVIGLIASCO D'ASTI AT 68.911,671010070910 ROATTO AT 37.205,271010070920 ROBELLA AT 67.044,021010070930 ROCCA D'ARAZZO AT 74.838,811010070940 ROCCAVERANO AT 65.655,151010070950 ROCCHETTA PALAFEA AT 52.454,241010070960 ROCCHETTA TANARO AT 114.462,281010070970 SAN DAMIANO D'ASTI AT 252.114,281010070980 SAN GIORGIO SCARAMPI AT 32.311,021010070990 SAN MARTINO ALFIERI AT 40.965,61

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010071000 SAN MARZANO OLIVETO AT 73.234,661010071010 SAN PAOLO SOLBRITO AT 69.125,791010071030 SCURZOLENGO AT 42.707,001010071040 SEROLE AT 31.632,081010071050 SESSAME AT 52.250,521010071060 SETTIME AT 49.510,081010071070 SOGLIO AT 16.564,211010071080 TIGLIOLE AT 106.117,121010071090 TONCO AT 63.150,651010071100 TONENGO AT 27.244,871010071110 VAGLIO SERRA AT 29.151,811010071120 VALFENERA AT 105.327,281010071130 VESIME AT 72.422,161010071140 VIALE D'ASTI AT 32.340,211010071150 VIARIGI AT 73.076,481010071160 VIGLIANO D'ASTI AT 71.164,971010071170 VILLAFRANCA D'ASTI AT 197.582,211010071180 VILLANOVA D'ASTI AT 303.492,121010071190 VILLA SAN SECONDO AT 42.561,271010071200 VINCHIO AT 59.918,991010270010 ACCEGLIO CN 21.797,471010270020 AISONE CN 28.097,001010270030 ALBA CN 867.332,551010270040 ALBARETTO DELLA TORRE CN 41.972,331010270050 ALTO CN 20.735,891010270060 ARGENTERA CN 0,001010270070 ARGUELLO CN 26.278,021010270080 BAGNASCO CN 83.598,401010270090 BAGNOLO PIEMONTE CN 0,001010270100 BALDISSERO D'ALBA CN 79.755,741010270110 BARBARESCO CN 38.248,731010270120 BARGE CN 122.555,051010270130 BAROLO CN 47.944,251010270140 BASTIA MONDOVI' CN 48.592,801010270150 BATTIFOLLO CN 36.006,861010270160 BEINETTE CN 117.510,311010270170 BELLINO CN 30.166,141010270180 BELVEDERE LANGHE CN 57.523,611010270190 BENE VAGIENNA CN 139.208,441010270200 BENEVELLO CN 65.884,131010270210 BERGOLO CN 16.716,781010270220 BERNEZZO CN 205.218,111010270230 BONVICINO CN 32.600,761010270240 BORGOMALE CN 56.873,941010270250 BORGO SAN DALMAZZO CN 65.407,741010270260 BOSIA CN 59.681,241010270270 BOSSOLASCO CN 56.419,601010270280 BOVES CN 180.693,341010270290 BRA CN 537.641,531010270300 BRIAGLIA CN 38.893,981010270310 BRIGA ALTA CN 16.802,031010270320 BRONDELLO CN 46.222,891010270330 BROSSASCO CN 101.772,681010270340 BUSCA CN 295.637,461010270350 CAMERANA CN 99.183,391010270360 CAMO CN 28.886,261010270370 CANALE CN 87.432,291010270380 CANOSIO CN 13.776,16

  • — 19 —

    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010270390 CAPRAUNA CN 31.823,461010270400 CARAGLIO CN 37.182,701010270410 CARAMAGNA PIEMONTE CN 197.118,791010270420 CARDE' CN 68.793,601010270430 CARRU' CN 75.201,301010270440 CARTIGNANO CN 24.941,551010270450 CASALGRASSO CN 93.357,831010270460 CASTAGNITO CN 161.587,031010270470 CASTELDELFINO CN 6.475,181010270480 CASTELLAR CN 37.141,591010270490 CASTELLETTO STURA CN 50.409,071010270500 CASTELLETTO UZZONE CN 67.174,141010270510 CASTELLINALDO CN 54.019,971010270520 CASTELLINO TANARO CN 49.721,941010270530 CASTELMAGNO CN 18.782,461010270540 CASTELNUOVO DI CEVA CN 16.531,681010270550 CASTIGLIONE FALLETTO CN 42.407,801010270560 CASTIGLIONE TINELLA CN 78.952,881010270570 CASTINO CN 68.557,801010270580 CAVALLERLEONE CN 28.137,751010270590 CAVALLERMAGGIORE CN 0,001010270600 CELLE DI MACRA CN 20.464,181010270610 CENTALLO CN 0,001010270620 CERESOLE ALBA CN 129.516,841010270630 CERRETTO LANGHE CN 66.186,791010270640 CERVASCA CN 342.279,751010270650 CERVERE CN 79.574,121010270660 CEVA CN 9.199,281010270670 CHERASCO CN 373.570,001010270680 CHIUSA DI PESIO CN 177.424,241010270690 CIGLIE' CN 34.416,251010270700 CISSONE CN 48.074,181010270710 CLAVESANA CN 84.522,521010270720 CORNELIANO D'ALBA CN 120.159,281010270730 CORTEMILIA CN 78.230,771010270740 COSSANO BELBO CN 112.994,291010270750 COSTIGLIOLE SALUZZO CN 182.883,361010270760 CRAVANZANA CN 54.712,701010270770 CRISSOLO CN 3.414,161010270780 CUNEO CN 1.842.808,051010270790 DEMONTE CN 98.835,281010270800 DIANO D'ALBA CN 169.407,131010270810 DOGLIANI CN 165.424,681010270820 DRONERO CN 261.690,161010270830 ELVA CN 26.179,151010270840 ENTRACQUE CN 142.634,141010270850 ENVIE CN 154.296,021010270860 FARIGLIANO CN 116.421,171010270870 FAULE CN 32.186,971010270880 FEISOGLIO CN 89.579,051010270890 FOSSANO CN 414.291,901010270900 FRABOSA SOPRANA CN 45.960,841010270910 FRABOSA SOTTANA CN 0,001010270920 FRASSINO CN 22.550,981010270930 GAIOLA CN 54.206,091010270940 GAMBASCA CN 46.487,971010270950 GARESSIO CN 104.582,621010270960 GENOLA CN 203.234,23

  • — 20 —

    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010270970 GORZEGNO CN 62.433,731010270980 GOTTASECCA CN 33.240,991010270990 GOVONE CN 81.974,391010271000 GRINZANE CAVOUR CN 126.825,191010271010 GUARENE CN 183.305,421010271020 IGLIANO CN 24.877,631010271030 ISASCA CN 18.122,721010271040 LAGNASCO CN 0,001010271050 LA MORRA CN 98.611,251010271060 LEQUIO BERRIA CN 57.249,061010271070 LEQUIO TANARO CN 71.157,141010271080 LESEGNO CN 78.888,041010271090 LEVICE CN 47.626,541010271100 LIMONE PIEMONTE CN 0,001010271110 LISIO CN 45.450,721010271120 MACRA CN 9.223,911010271130 MAGLIANO ALFIERI CN 96.095,241010271140 MAGLIANO ALPI CN 151.764,601010271150 MANGO CN 97.760,391010271160 MANTA CN 135.085,961010271170 MARENE CN 131.200,291010271180 MARGARITA CN 84.543,891010271190 MARMORA CN 15.365,331010271200 MARSAGLIA CN 47.055,631010271210 MARTINIANA PO CN 87.028,281010271220 MELLE CN 44.948,171010271230 MOIOLA CN 38.656,871010271240 MOMBARCARO CN 42.780,961010271250 MOMBASIGLIO CN 72.312,881010271260 MONASTERO DI VASCO CN 110.324,451010271270 MONASTEROLO CASOTTO CN 19.704,441010271280 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO CN 85.661,601010271290 MONCHIERO CN 53.988,811010271300 MONDOVI' CN 530.564,301010271310 MONESIGLIO CN 79.765,551010271320 MONFORTE D'ALBA CN 94.657,791010271330 MONTA' CN 258.216,791010271340 MONTALDO DI MONDOVI' CN 0,001010271350 MONTALDO ROERO CN 75.202,931010271360 MONTANERA CN 49.556,021010271370 MONTELUPO ALBESE CN 57.982,251010271380 MONTEMALE DI CUNEO CN 32.834,611010271390 MONTEROSSO GRANA CN 53.258,721010271400 MONTEU ROERO CN 128.229,911010271410 MONTEZEMOLO CN 21.737,281010271420 MONTICELLO D'ALBA CN 158.136,161010271430 MORETTA CN 136.556,061010271440 MOROZZO CN 89.750,701010271450 MURAZZANO CN 72.208,961010271460 MURELLO CN 51.193,991010271470 NARZOLE CN 149.710,201010271480 NEIVE CN 137.275,511010271490 NEVIGLIE CN 53.581,771010271500 NIELLA BELBO CN 50.484,141010271510 NIELLA TANARO CN 89.377,031010271520 NOVELLO CN 62.559,761010271530 NUCETTO CN 58.394,761010271540 ONCINO CN 17.145,56

  • — 21 —

    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010271550 ORMEA CN 63.131,961010271560 OSTANA CN 17.236,901010271570 PAESANA CN 128.690,851010271580 PAGNO CN 62.591,241010271590 PAMPARATO CN 3.806,711010271600 PAROLDO CN 32.964,651010271610 PERLETTO CN 44.606,501010271620 PERLO CN 21.130,311010271630 PEVERAGNO CN 10.236,931010271640 PEZZOLO VALLE UZZONE CN 59.275,931010271650 PIANFEI CN 105.826,141010271660 PIASCO CN 223.751,421010271670 PIETRAPORZIO CN 13.815,351010271680 PIOBESI D'ALBA CN 75.571,441010271690 PIOZZO CN 61.715,091010271700 POCAPAGLIA CN 188.196,621010271710 POLONGHERA CN 78.641,291010271720 PONTECHIANALE CN 14.744,641010271730 PRADLEVES CN 20.340,521010271740 PRAZZO CN 10.372,031010271750 PRIERO CN 60.864,601010271760 PRIOCCA CN 112.882,331010271770 PRIOLA CN 91.573,391010271780 PRUNETTO CN 57.950,551010271790 RACCONIGI CN 195.112,061010271800 REVELLO CN 63.874,811010271810 RIFREDDO CN 87.825,181010271820 RITTANA CN 27.382,071010271830 ROASCHIA CN 17.144,561010271840 ROASCIO CN 18.269,311010271850 ROBILANTE CN 178.828,271010271860 ROBURENT CN 0,001010271870 ROCCABRUNA CN 94.057,781010271880 ROCCA CIGLIE' CN 22.156,071010271890 ROCCA DE' BALDI CN 101.698,321010271900 ROCCAFORTE MONDOVI' CN 84.760,081010271910 ROCCASPARVERA CN 72.884,411010271920 ROCCAVIONE CN 234.270,731010271930 ROCCHETTA BELBO CN 39.361,801010271940 RODDI CN 74.007,521010271950 RODDINO CN 43.540,731010271960 RODELLO CN 67.352,341010271970 ROSSANA CN 100.127,501010271980 RUFFIA CN 30.647,051010271990 SALE DELLE LANGHE CN 54.604,081010272000 SALE SAN GIOVANNI CN 32.457,141010272010 SALICETO CN 111.866,241010272020 SALMOUR CN 79.658,051010272030 SALUZZO CN 0,001010272040 SAMBUCO CN 18.816,601010272050 SAMPEYRE CN 0,001010272060 SAN BENEDETTO BELBO CN 32.197,811010272070 SAN DAMIANO MACRA CN 49.896,341010272080 SANFRE' CN 170.011,001010272090 SANFRONT CN 218.325,791010272100 SAN MICHELE MONDOVI' CN 148.457,161010272110 SANT'ALBANO STURA CN 141.972,811010272120 SANTA VITTORIA D'ALBA CN 233.546,26

  • — 22 —

    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010272130 SANTO STEFANO BELBO CN 255.667,101010272140 SANTO STEFANO ROERO CN 85.962,561010272150 SAVIGLIANO CN 71.080,751010272160 SCAGNELLO CN 31.435,571010272170 SCARNAFIGI CN 73.808,351010272180 SERRALUNGA D'ALBA CN 61.293,421010272190 SERRAVALLE LANGHE CN 42.601,541010272200 SINIO CN 55.478,111010272210 SOMANO CN 54.120,411010272220 SOMMARIVA DEL BOSCO CN 87.271,271010272230 SOMMARIVA PERNO CN 171.564,711010272240 STROPPO CN 14.421,301010272250 TARANTASCA CN 103.671,921010272260 TORRE BORMIDA CN 45.629,721010272270 TORRE MONDOVI' CN 56.669,001010272280 TORRE SAN GIORGIO CN 91.625,371010272290 TORRESINA CN 16.778,431010272291 TREISO CN 50.352,121010272300 TREZZO TINELLA CN 58.073,171010272310 TRINITA' CN 119.737,771010272320 VALDIERI CN 1.359,671010272330 VALGRANA CN 80.821,951010272340 VALLORIATE CN 30.294,231010272350 VALMALA CN 8.259,721010272360 VENASCA CN 116.499,201010272370 VERDUNO CN 69.138,361010272380 VERNANTE CN 41.855,071010272390 VERZUOLO CN 117.319,091010272400 VEZZA D'ALBA CN 137.888,341010272410 VICOFORTE CN 127.353,041010272420 VIGNOLO CN 132.012,211010272430 VILLAFALLETTO CN 124.110,961010272440 VILLANOVA MONDOVI' CN 221.016,321010272450 VILLANOVA SOLARO CN 53.910,291010272460 VILLAR SAN COSTANZO CN 126.686,761010272470 VINADIO CN 56.711,891010272480 VIOLA CN 0,001010272490 VOTTIGNASCO CN 37.122,451010520010 AGRATE CONTURBIA NO 49.393,221010520020 AMENO NO 55.045,071010520060 ARMENO NO 111.141,421010520070 ARONA NO 49.542,351010520110 BARENGO NO 82.591,791010520150 BELLINZAGO NOVARESE NO 155.053,461010520170 BIANDRATE NO 170.028,061010520180 BOCA NO 92.298,611010520200 BOGOGNO NO 33.348,421010520210 BOLZANO NOVARESE NO 43.820,701010520220 BORGOLAVEZZARO NO 108.981,431010520230 BORGOMANERO NO 0,001010520240 BORGO TICINO NO 218.216,531010520250 BRIGA NOVARESE NO 185.456,261010520260 BRIONA NO 27.353,251010520290 CALTIGNAGA NO 56.967,841010520310 CAMERI NO 315.834,591010520350 CARPIGNANO SESIA NO 67.562,371010520360 CASALBELTRAME NO 32.060,841010520380 CASALEGGIO NOVARA NO 29.151,09

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010520390 CASALINO NO 0,001010520400 CASALVOLONE NO 33.172,631010520410 CASTELLAZZO NOVARESE NO 16.131,351010520420 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO 346.142,151010520430 CAVAGLIETTO NO 46.917,891010520440 CAVAGLIO D'AGOGNA NO 81.599,241010520460 CAVALLIRIO NO 71.288,261010520480 CERANO NO 253.112,811010520491 COLAZZA NO 2.481,161010520500 COMIGNAGO NO 67.133,851010520530 CRESSA NO 96.608,881010520560 CUREGGIO NO 143.418,471010520580 DIVIGNANO NO 88.410,201010520600 DORMELLETTO NO 122.965,491010520630 FARA NOVARESE NO 85.147,191010520640 FONTANETO D'AGOGNA NO 208.484,391010520660 GALLIATE NO 314.329,891010520670 GARBAGNA NOVARESE NO 42.503,171010520680 GARGALLO NO 95.203,361010520690 GATTICO NO 214.205,321010520700 GHEMME NO 171.319,351010520730 GOZZANO NO 479.883,691010520740 GRANOZZO CON MONTICELLO NO 32.592,321010520760 GRIGNASCO NO 189.972,261010520790 INVORIO NO 181.467,801010520800 LANDIONA NO 67.072,201010520810 LESA NO 0,001010520840 MAGGIORA NO 82.478,111010520851 MANDELLO VITTA NO 17.548,861010520860 MARANO TICINO NO 107.641,301010520880 MASSINO VISCONTI NO 0,001010520890 MEINA NO 19.376,251010520910 MEZZOMERICO NO 67.490,801010520920 MIASINO NO 54.916,851010520940 MOMO NO 129.471,621010520970 NEBBIUNO NO 9.902,501010520980 NIBBIOLA NO 27.020,391010521000 NOVARA NO 4.921.557,881010521020 OLEGGIO NO 387.664,011010521030 OLEGGIO CASTELLO NO 134.653,301010521060 ORTA SAN GIULIO NO 131.538,401010521080 PARUZZARO NO 102.427,651010521090 PELLA NO 83.162,591010521100 PETTENASCO NO 42.289,101010521130 PISANO NO 4.677,331010521140 POGNO NO 140.696,061010521150 POMBIA NO 202.070,781010521160 PRATO SESIA NO 106.632,781010521230 RECETTO NO 58.905,121010521240 ROMAGNANO SESIA NO 315.059,191010521250 ROMENTINO NO 116.569,901010521270 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO NO 258.830,631010521280 SAN NAZZARO SESIA NO 22.832,671010521290 SAN PIETRO MOSEZZO NO 276.529,591010521310 SILLAVENGO NO 42.984,211010521320 SIZZANO NO 85.629,531010521330 SORISO NO 39.660,581010521340 SOZZAGO NO 30.670,04

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010521360 SUNO NO 202.166,551010521370 TERDOBBIATE NO 19.978,331010521390 TORNACO NO 57.363,591010521420 TRECATE NO 737.235,481010521460 VAPRIO D'AGOGNA NO 87.481,641010521470 VARALLO POMBIA NO 251.655,391010521500 VERUNO NO 85.933,661010521510 VESPOLATE NO 50.120,351010521520 VICOLUNGO NO 74.115,821010521550 VINZAGLIO NO 7.739,331010810010 AGLIE' TO 72.798,641010810020 AIRASCA TO 254.470,421010810030 ALA DI STURA TO 0,001010810040 ALBIANO D'IVREA TO 80.427,791010810050 ALICE SUPERIORE TO 44.085,661010810060 ALMESE TO 58.401,591010810070 ALPETTE TO 1.488,301010810080 ALPIGNANO TO 278.298,981010810090 ANDEZENO TO 163.534,071010810100 ANDRATE TO 9.003,471010810110 ANGROGNA TO 71.107,711010810120 ARIGNANO TO 41.485,731010810130 AVIGLIANA TO 192.991,191010810140 AZEGLIO TO 17.775,051010810150 BAIRO TO 60.042,851010810160 BALANGERO TO 208.288,481010810170 BALDISSERO CANAVESE TO 46.024,331010810180 BALDISSERO TORINESE TO 30.590,321010810190 BALME TO 6.104,911010810200 BANCHETTE TO 93.166,471010810210 BARBANIA TO 79.960,201010810220 BARDONECCHIA TO 0,001010810230 BARONE CANAVESE TO 38.440,381010810240 BEINASCO TO 880.219,411010810250 BIBIANA TO 230.437,131010810260 BOBBIO PELLICE TO 63.209,001010810270 BOLLENGO TO 68.587,601010810280 BORGARO TORINESE TO 631.444,991010810290 BORGIALLO TO 52.546,151010810300 BORGOFRANCO D'IVREA TO 161.679,741010810310 BORGOMASINO TO 31.859,251010810320 BORGONE SUSA TO 185.926,131010810330 BOSCONERO TO 189.155,081010810340 BRANDIZZO TO 219.344,881010810350 BRICHERASIO TO 228.264,011010810360 BROSSO TO 50.846,771010810370 BROZOLO TO 38.892,271010810380 BRUINO TO 179.296,071010810390 BRUSASCO TO 71.789,701010810400 BRUZOLO TO 159.229,321010810410 BURIASCO TO 53.308,111010810420 BUROLO TO 165.317,881010810430 BUSANO TO 155.506,471010810440 BUSSOLENO TO 199.379,361010810450 BUTTIGLIERA ALTA TO 99.981,291010810460 CAFASSE TO 133.874,391010810470 CALUSO TO 57.163,471010810480 CAMBIANO TO 219.130,88

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010810490 CAMPIGLIONE FENILE TO 61.174,161010810500 CANDIA CANAVESE TO 50.581,441010810510 CANDIOLO TO 137.534,161010810520 CANISCHIO TO 24.251,431010810521 CANTALUPA TO 110.279,891010810530 CANTOIRA TO 0,001010810540 CAPRIE TO 131.106,131010810550 CARAVINO TO 52.753,381010810560 CAREMA TO 99.981,341010810570 CARIGNANO TO 153.539,781010810580 CARMAGNOLA TO 933.398,901010810590 CASALBORGONE TO 76.575,611010810600 CASCINETTE D'IVREA TO 72.705,891010810610 CASELETTE TO 77.920,341010810620 CASELLE TORINESE TO 578.617,521010810630 CASTAGNETO PO TO 54.903,851010810640 CASTAGNOLE PIEMONTE TO 63.940,601010810650 CASTELLAMONTE TO 222.152,971010810660 CASTELNUOVO NIGRA TO 33.780,691010810670 CASTIGLIONE TORINESE TO 0,001010810671 CAVAGNOLO TO 86.948,411010810680 CAVOUR TO 59.781,291010810690 CERCENASCO TO 81.049,821010810700 CERES TO 0,001010810710 CERESOLE REALE TO 0,001010810720 CESANA TORINESE TO 0,001010810730 CHIALAMBERTO TO 0,001010810740 CHIANOCCO TO 87.047,591010810750 CHIAVERANO TO 131.204,741010810760 CHIERI TO 381.685,521010810770 CHIESANUOVA TO 29.645,901010810780 CHIOMONTE TO 0,001010810790 CHIUSA DI SAN MICHELE TO 141.360,481010810800 CHIVASSO TO 1.072.296,411010810810 CICONIO TO 35.886,561010810820 CINTANO TO 22.088,451010810830 CINZANO TO 26.818,671010810840 CIRIE' TO 133.730,841010810850 CLAVIERE TO 15.256,531010810860 COASSOLO TORINESE TO 55.162,281010810870 COAZZE TO 46.706,361010810880 COLLEGNO TO 1.470.758,241010810890 COLLERETTO CASTELNUOVO TO 30.673,861010810900 COLLERETTO GIACOSA TO 81.173,221010810910 CONDOVE TO 215.538,091010810920 CORIO TO 92.050,361010810930 COSSANO CANAVESE TO 48.086,011010810940 CUCEGLIO TO 57.565,241010810950 CUMIANA TO 72.549,501010810960 CUORGNE' TO 132.578,101010810970 DRUENTO TO 119.969,311010810980 EXILLES TO 10.284,461010810990 FAVRIA TO 135.688,261010811000 FELETTO TO 131.310,331010811010 FENESTRELLE TO 0,001010811020 FIANO TO 68.156,221010811030 FIORANO CANAVESE TO 66.534,201010811040 FOGLIZZO TO 120.707,89

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010811050 FORNO CANAVESE TO 231.823,021010811060 FRASSINETTO TO 676,401010811070 FRONT TO 78.241,241010811080 FROSSASCO TO 194.674,831010811090 GARZIGLIANA TO 36.149,881010811100 GASSINO TORINESE TO 12.020,491010811110 GERMAGNANO TO 101.624,371010811120 GIAGLIONE TO 0,001010811130 GIAVENO TO 0,001010811140 GIVOLETTO TO 126.382,631010811150 GRAVERE TO 8.770,281010811160 GROSCAVALLO TO 0,001010811170 GROSSO TO 75.424,401010811180 GRUGLIASCO TO 1.870.702,711010811190 INGRIA TO 10.634,141010811200 INVERSO PINASCA TO 87.419,651010811210 ISOLABELLA TO 35.917,411010811220 ISSIGLIO TO 43.217,971010811230 IVREA TO 793.688,641010811240 LA CASSA TO 137.126,441010811250 LA LOGGIA TO 223.973,541010811260 LANZO TORINESE TO 39.708,221010811270 LAURIANO TO 109.054,421010811280 LEINI TO 890.243,541010811290 LEMIE TO 3.535,521010811300 LESSOLO TO 113.265,611010811310 LEVONE TO 55.747,861010811320 LOCANA TO 317.835,191010811330 LOMBARDORE TO 125.550,741010811340 LOMBRIASCO TO 49.455,521010811350 LORANZE' TO 56.801,481010811360 LUGNACCO TO 28.818,381010811370 LUSERNA SAN GIOVANNI TO 424.965,661010811380 LUSERNETTA TO 56.444,041010811390 LUSIGLIE' TO 44.187,421010811400 MACELLO TO 39.796,641010811410 MAGLIONE TO 45.482,931010811420 MARENTINO TO 74.861,741010811430 MASSELLO TO 8.186,551010811440 MATHI TO 216.786,671010811450 MATTIE TO 44.836,871010811460 MAZZE' TO 43.213,951010811470 MEANA DI SUSA TO 43.947,041010811480 MERCENASCO TO 65.408,541010811490 MEUGLIANO TO 16.289,121010811500 MEZZENILE TO 686,571010811510 MOMBELLO DI TORINO TO 37.227,041010811520 MOMPANTERO TO 61.920,891010811530 MONASTERO DI LANZO TO 0,001010811540 MONCALIERI TO 1.748.546,681010811550 MONCENISIO TO 3.078,401010811560 MONTALDO TORINESE TO 45.597,251010811570 MONTALENGHE TO 43.213,781010811580 MONTALTO DORA TO 128.751,361010811590 MONTANARO TO 156.991,041010811600 MONTEU DA PO TO 34.614,881010811610 MORIONDO TORINESE TO 49.257,361010811620 NICHELINO TO 2.338.448,25

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010811630 NOASCA TO 4.750,211010811640 NOLE TO 68.892,091010811641 NOMAGLIO TO 36.383,281010811650 NONE TO 241.912,741010811660 NOVALESA TO 44.682,151010811670 OGLIANICO TO 94.927,411010811680 ORBASSANO TO 736.053,081010811690 ORIO CANAVESE TO 37.933,081010811700 OSASCO TO 104.185,851010811710 OSASIO TO 66.930,171010811711 OULX TO 0,001010811720 OZEGNA TO 87.398,581010811730 PALAZZO CANAVESE TO 52.478,161010811740 PANCALIERI TO 80.241,221010811750 PARELLA TO 35.911,041010811760 PAVAROLO TO 59.928,701010811770 PAVONE CANAVESE TO 122.585,351010811780 PECCO TO 17.073,791010811790 PECETTO TORINESE TO 0,001010811800 PEROSA ARGENTINA TO 210.034,101010811810 PEROSA CANAVESE TO 36.542,381010811820 PERRERO TO 47.176,911010811830 PERTUSIO TO 60.554,891010811840 PESSINETTO TO 12.690,281010811850 PIANEZZA TO 150.125,741010811860 PINASCA TO 199.063,991010811870 PINEROLO TO 234.520,601010811880 PINO TORINESE TO 0,001010811890 PIOBESI TORINESE TO 156.925,951010811900 PIOSSASCO TO 249.628,791010811910 PISCINA TO 83.393,641010811920 PIVERONE TO 43.940,351010811930 POIRINO TO 76.414,641010811931 POMARETTO TO 83.827,151010811940 PONT CANAVESE TO 182.302,041010811950 PORTE TO 94.289,701010811960 PRAGELATO TO 0,001010811970 PRALI TO 0,001010811980 PRALORMO TO 37.030,771010811981 PRAMOLLO TO 29.448,331010811982 PRAROSTINO TO 100.012,891010811990 PRASCORSANO TO 60.637,971010812000 PRATIGLIONE TO 51.412,651010812010 QUAGLIUZZO TO 30.481,001010812011 QUASSOLO TO 50.688,951010812020 QUINCINETTO TO 63.661,331010812030 REANO TO 46.129,241010812040 RIBORDONE TO 0,001010812050 RIVALBA TO 48.297,651010812060 RIVALTA DI TORINO TO 752.945,411010812070 RIVA PRESSO CHIERI TO 125.620,641010812080 RIVARA TO 225.422,331010812090 RIVAROLO CANAVESE TO 315.167,971010812100 RIVAROSSA TO 38.836,451010812110 RIVOLI TO 1.172.653,711010812120 ROBASSOMERO TO 202.915,961010812130 ROCCA CANAVESE TO 70.966,161010812131 ROLETTO TO 190.790,73

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    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010812140 ROMANO CANAVESE TO 137.873,561010812150 RONCO CANAVESE TO 8.416,551010812160 RONDISSONE TO 117.087,171010812170 RORA' TO 24.519,711010812190 ROSTA TO 167.487,651010812191 ROURE TO 23.873,421010812200 RUBIANA TO 0,001010812210 RUEGLIO TO 60.851,321010812230 SALASSA TO 77.967,221010812231 SALBERTRAND TO 9.287,661010812240 SALERANO CANAVESE TO 44.644,141010812250 SALZA DI PINEROLO TO 11.467,331010812260 SAMONE TO 64.027,391010812270 SAN BENIGNO CANAVESE TO 93.177,681010812280 SAN CARLO CANAVESE TO 126.411,921010812290 SAN COLOMBANO BELMONTE TO 45.707,161010812300 SAN DIDERO TO 66.199,671010812310 SAN FRANCESCO AL CAMPO TO 204.456,431010812311 SANGANO TO 153.395,371010812320 SAN GERMANO CHISONE TO 156.226,051010812330 SAN GILLIO TO 200.154,801010812340 SAN GIORGIO CANAVESE TO 105.554,481010812350 SAN GIORIO DI SUSA TO 102.913,591010812360 SAN GIUSTO CANAVESE TO 149.751,311010812370 SAN MARTINO CANAVESE TO 56.611,501010812380 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 194.413,291010812390 SAN MAURO TORINESE TO 641.431,231010812400 SAN PIETRO VAL LEMINA TO 58.584,531010812410 SAN PONSO TO 26.589,991010812420 SAN RAFFAELE CIMENA TO 100.815,371010812430 SAN SEBASTIANO DA PO TO 90.326,461010812440 SAN SECONDO DI PINEROLO TO 238.260,351010812450 SANT'AMBROGIO DI TORINO TO 324.265,381010812460 SANT'ANTONINO DI SUSA TO 217.341,681010812470 SANTENA TO 498.060,991010812480 SAUZE DI CESANA TO 0,001010812490 SAUZE D'OULX TO 0,001010812500 SCALENGHE TO 107.421,681010812510 SCARMAGNO TO 276.564,071010812520 SCIOLZE TO 50.961,521010812530 SESTRIERE TO 28.537,791010812540 SETTIMO ROTTARO TO 34.611,791010812550 SETTIMO TORINESE TO 2.924.025,491010812560 SETTIMO VITTONE TO 127.774,581010812570 SPARONE TO 49.718,941010812580 STRAMBINELLO TO 31.234,361010812590 STRAMBINO TO 38.191,951010812600 SUSA TO 187.307,791010812610 TAVAGNASCO TO 71.627,011010812620 TORINO TO 47.278.121,011010812630 TORRAZZA PIEMONTE TO 148.098,761010812631 TORRE CANAVESE TO 45.175,671010812640 TORRE PELLICE TO 212.907,171010812650 TRANA TO 88.361,771010812660 TRAUSELLA TO 17.744,571010812680 TRAVERSELLA TO 50.738,481010812681 TRAVES TO 30.421,061010812690 TROFARELLO TO 361.092,13

  • — 29 —

    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010812710 USSEAUX TO 14.819,271010812720 USSEGLIO TO 1.963,701010812730 VAIE TO 116.011,161010812740 VAL DELLA TORRE TO 103.712,231010812741 VALLO TORINESE TO 56.093,701010812742 VALGIOIE TO 21.931,211010812750 VALPERGA TO 173.102,961010812760 VALPRATO SOANA TO 31.199,841010812761 VARISELLA TO 57.478,451010812770 VAUDA CANAVESE TO 52.641,511010812790 VENARIA REALE TO 1.628.908,481010812791 VENAUS TO 188.557,061010812800 VEROLENGO TO 85.513,511010812810 VERRUA SAVOIA TO 67.394,331010812820 VESTIGNE' TO 39.724,971010812830 VIALFRE' TO 29.829,071010812840 VICO CANAVESE TO 54.858,961010812850 VIDRACCO TO 42.470,251010812860 VIGONE TO 91.062,431010812870 VILLAFRANCA PIEMONTE TO 343.950,881010812880 VILLANOVA CANAVESE TO 65.664,041010812890 VILLARBASSE TO 73.106,801010812891 VILLAR DORA TO 115.989,151010812900 VILLAREGGIA TO 44.161,891010812910 VILLAR FOCCHIARDO TO 86.081,171010812920 VILLAR PELLICE TO 103.097,821010812930 VILLAR PEROSA TO 261.768,601010812940 VILLASTELLONE TO 181.236,341010812950 VINOVO TO 6.934,441010812960 VIRLE PIEMONTE TO 55.367,141010812970 VISCHE TO 69.220,091010812980 VISTRORIO TO 51.623,911010812990 VIU' TO 6.219,551010813000 VOLPIANO TO 574.888,861010813010 VOLVERA TO 270.107,541010880020 ALAGNA VALSESIA VC 0,001010880030 ALBANO VERCELLESE VC 23.329,921010880040 ALICE CASTELLO VC 67.616,481010880060 ARBORIO VC 33.147,171010880070 ASIGLIANO VERCELLESE VC 0,001010880080 BALMUCCIA VC 13.538,481010880090 BALOCCO VC 96.149,561010880110 BIANZE' VC 12.974,591010880140 BOCCIOLETO VC 30.357,511010880150 BORGO D'ALE VC 0,001010880160 BORGOSESIA VC 230.318,151010880170 BORGO VERCELLI VC 54.372,191010880190 BREIA VC 14.621,271010880210 BURONZO VC 18.565,501010880250 CAMPERTOGNO VC 0,001010880290 CARCOFORO VC 4.329,641010880300 CARESANA VC 5.554,381010880310 CARESANABLOT VC 106.407,811010880320 CARISIO VC 43.162,131010880330 CASANOVA ELVO VC 0,001010880380 CELLIO VC 45.439,041010880410 CERVATTO VC 0,001010880420 CIGLIANO VC 79.016,44

  • — 30 —

    Supplemento ordinario n. 66/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20431-8-2013

    COD. ENTE COMUNE PROV. Importo F.S.C. 20132° Acconto

    1010880430 CIVIASCO VC 25.937,801010880450 COLLOBIANO VC 267,401010880470 COSTANZANA VC 0,001010880480 CRAVAGLIANA VC 30.302,111010880490 CRESCENTINO VC 144.133,501010880520 CROVA VC 21.338,671010880540 DESANA VC 0,001010880570 FOBELLO VC 0,001010880580 FONTANETTO PO VC 0,001010880590 FORMIGLIANA VC 20.972,161010880610 GATTINARA VC 239.852,151010880620 GHISLARENGO VC 58.903,431010880650 GREGGIO VC 38.387,891010880660 GUARDABOSONE VC 43.648,161010880670 LAMPORO VC 22.496,771010880680 LENTA VC 50.752,611010880700 LIGNANA VC 10.750,561010880710 LIVORNO FERRARIS VC 37.015,411010880720 LOZZOLO VC 71.987,451010880770 MOLLIA VC 0,001010880780 MONCRIVELLO VC 65.132,201010880810 MOTTA DE' CONTI VC 59.620,411010880870 OLCENENGO VC 0,001010880880 OLDENICO VC 22.009,311010880890 PALAZZOLO VERCELLESE VC 44.755,811010880900 PERTENGO VC 3.005,751010880920 PEZZANA VC 22.983,261010880950 PILA VC 0,001010880960 PIODE VC 0,001010881010 POSTUA VC 44.069,851010881030 PRAROLO VC 50.687,341010881060 QUARONA VC 248.689,301010881070 QUINTO VERCELLESE VC 0,001010881090 RASSA VC 10.809,761010881100 RIMA SAN GIUSEPPE VC 0,001010881110 RIMASCO VC 16.211,541010881120 RIMELLA VC 13.887,251010881130 RIVA VALDOBBIA VC 0,001010881140 RIVE VC 4.617,041010881150 ROASIO VC 92.091,341010881170 RONSECCO VC 0,001010881200 ROSSA VC 18.411,171010881210 ROVASENDA VC 3.258,621010881220 SABBIA VC 9.867,731010881250 SALASCO VC 1.990,9710