Fusione per unione e incorporazione - STELLA · PDF file1 Fusione per unione e incorporazione...

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    Fusione per unione e incorporazione

    Universit Cattolica del Sacro Cuore

    Piacenza, 3 9 marzo 2012

    Paolo Stella Monfredini

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    Quadro normativo di riferimento

    Articoli dal 2501 al 2505-quater del codice civile e art. 2343 c.c. (per fusioni eterogenee);

    Principio contabile OIC n. 4 (principi contabili nazionali)

    IFRS 3 (IAS) per business combination;

    Articolo 172 TUIR (DPR 917/1986)

    Articoli dal 178 al 181 TUIR per fusioni intracomunitarie;

    Articolo 37-bis DPR 600/1973

    Articolo 2, II comma lettera f) DPR 633/1972

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    Effetti economici della fusione

    La fusione pu, in base alla natura economica, essere considerata:

    Unacquisizione di azienda, assimilabile ad unoperazione di compravendita, di permuta o di conferimento dazienda, con lindividuazione di una parte dominante che funge da acquirente e consegue il controllo sullazienda unificata;

    Unoperazione di riorganizzazione o ristrutturazione di aziende esistenti, senza che si registri il trasferimento del controllo delle societ incorporate (operazioni interne ad un gruppo aziendale)

    Ununione tra aziende di eguale valore con gestione paritetica della societ unificata;

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    Effetti giuridici della fusione

    Estinzione delle societ incorporate o fuse: nella fusione propria allestinzione delle societ fuse, si accompagna la nascita di una nuova societ;

    Trasferimento alla societ incorporante o alla societ risultante dalla fusione, dellintero patrimonio e della totalit dei rapporti giuridici delle societ incorporate o fuse: cosiddetta successione universale;

    Conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle societ incorporate o fuse in equivalenti partecipazioni della societ incorporante o risultante dalla fusione (concambio);

    La conversione delle partecipazioni un elemento naturale ma non essenziale della fusione e non comporta sempre un concambio: si pensi al caso dellincorporante unico socio dellincorporata oppure quando sia lincorporante che lincorporata hanno i medesimi soci con le medesime quote di partecipazione;

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    Tipologie di fusione

    Fusione propria o per unione o pura;

    Fusione per incorporazione

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    Tipologie di fusione per incorporazione

    Fusione per incorporazione di una societ posseduta al 100% - art. 2505 c.c.;

    Fusione per incorporazione di una societ posseduta almeno al 90% - 2505-bis c.c.;

    Fusione per incorporazione inversa nella quale la societ controllata incorpora la controllante;

    Fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento 2501-bis c.c.;

    Fusione per incorporazione di societ fra le quali non esiste un rapporto di partecipazione

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    Tipologie di fusione

    Fusione omogenea (si realizza tra societ

    della stessa natura);

    Fusione progressiva di societ di persone in

    societ di capitali;

    Fusione regressiva di societ di capitali in

    societ di persone;

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    Principali fasi del procedimento di fusione

    Redazione da parte degli organi amministrativi delle

    societ partecipanti alla fusione dei seguenti

    documenti:

    1) Progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.);

    2) Situazioni patrimoniali delle societ partecipanti alla

    fusione (art. 2501-quater c.c.);

    3) Relazione dellorgano amministrativo (art. 2501-

    quinquies c.c.);

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    Principali fasi del procedimento di fusione

    Redazione da parte di uno o pi esperti indipendenti di una relazione sulla congruit del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.);

    Deposito dei documenti (art. 2501-septies c.c.);

    Delibere in merito alla fusione (art. 2502 c.c.);

    Atto di fusione (art. 2503 e 2504 c.c.);

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    Le fusioni semplificate

    Incorporazione di societ interamente

    posseduta;

    Incorporazione di societ posseduta al 90%;

    Fusioni alle quali non partecipano societ

    con capitale rappresentato da azioni

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    incorporazione di societ interamente posseduta - 2505 c.c.

    Nel progetto di fusione non devono essere indicati n il rapporto di concambio (che non esiste), n le modalit di assegnazione delle azioni dellincorporante e la data dalla quale ad esse attribuito il dividendo;

    Non necessario redigere la relazione sulla fusione dellorgano amministrativo che, in presenza di determinati presupposti pu deliberare la fusione in sostituzione dellassemblea dei soci;

    Non necessario laccertamento della congruit del rapporto di cambio da parte degli esperti;

    Il possesso totalitario della partecipazione deve sussistere al momento della stipula dellatto di fusione (Consiglio Notarile di Milano, Tribunale di Milano);

    Le semplificazioni previste dallarticolo 2505 si rendono applicabili in tutti i casi in cui non via sia un rapporto di cambio o esso sia puramente formale o anche quando pur essendovi un rapporto di cambio esso non possa dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci;

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    Incorporazione di societ posseduta al 90% o pi 2505 bis

    Non necessario laccertamento della congruit del rapporto di cambio da parte degli esperti qualora venga concesso ai soci di minoranza dellincorporata di cedere le proprie azioni a un prezzo pari a quello stabilito per il recesso;

    Lorgano amministrativo, in presenza di determinati presupposti, pu deliberare la fusione in sostituzione dellassemblea dei soci;

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    Fusioni alle quali non partecipano societ con capitale rappresentato da azioni 2505 quater c.c.

    La fusione consentita anche alle societ in

    liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione

    dellattivo;

    Inapplicabilit del limite del 10% per il conguaglio in

    denaro;

    La possibilit, con il consenso di tutti i soci, di

    derogare alla relazione degli esperti;

    Riduzione a met dei termini prescritti per le varie

    fasi del procedimento;

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    Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

    Lart. 2501-bis c.c. disciplina una delle ipotesi di leveraged by-out, ossia di utilizzo della leva finanziaria per acquisire una societ e rimborsare i finanziamenti ricevuti con i beni della societ acquisita o con i flussi finanziari della stessa;

    La tecnica alla quale si riferisce la norma quella del merger leveraged by-out (mlbo) in cui la societ acquisita (target) viene incorporata dalla societ acquirente (raider) per cui il debito assunto (di qualunque tipo) da questa per lacquisto della prima viene in sostanza trasferito a carico della target, il cui patrimonio si unificato per fusione (normalmente per incorporazione ma pu essere anche propria e/o inversa) con quello dellacquirente;

    Prima della riforma societaria, loperazione aveva fatto sorgere numerosi dubbi in quanto la si riteneva in contrasto con larticolo 2358, I comma c.c.;

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    Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: adempimenti integrativi

    Il progetto di fusione deve anche indicare le risorse finanziarie previste il soddisfacimento delle obbligazioni della societ risultante dalla fusione;

    La relazione degli amministratori deve illustrare le ragioni che giustificano loperazione e deve contenere un piano economico finanziario con indicazione della fonte delle risorse (cessione di beni, flussi finanziari, aumenti di capitale, ecc.) e la descrizione degli obiettivi;

    La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione;

    Al progetto di fusione deve essere allegata una relazione della societ di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della societ acquirente e/o target;

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    Effetti della fusione (art. 2504-bis c.c.): effetti reali

    Principio generale: la fusione ha effetto quando stata eseguita lultima delle iscrizioni presso lufficio del registro delle imprese;

    Possibilit di posdatare gli effetti giuridici solo nel caso di fusione per incorporazione;

    La societ che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societ partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (cosiddetta successione universale);

    Estinzione delle societ incorporate o fuse come autonomi soggetti di diritto;

    Annullamento delle azioni o quote delle societ estinte e loro conversione in base al rapporto di cambio in azioni o quote della societ incorporante o risultante dalla fusione;

    Gli effetti reali si producono simultaneamente e ipso iure

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    Effetti della fusione (art. 2504-bis c.c.): effetti obbligatori

    Possibilit di retrodatare esclusivamente gli

    effetti contabili e fiscali (ipotesi applicabile

    secondo linterpretazione preferibile solo nel

    caso di fusioni per incorporazione) nonch la

    data a decorrere dalla quale, le azioni o

    quote della societ che risulta dalla fusio