FRANCESCO PETROSINO ANTONELLA MARGAPOTI … · per prepararsi ad una mediazione che non decollava....
Transcript of FRANCESCO PETROSINO ANTONELLA MARGAPOTI … · per prepararsi ad una mediazione che non decollava....
FRANCESCO PETROSINOANTONELLA MARGAPOTI
ESERCIZIARIOCasi pratici di controversie
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI
GEO-C.A.M.ENTE DI FORMAZIONE P.D.G. DEL 3/9/2012 N°344
ORGANISMO DI MEDIAZIONE NAZIONALE INTERDISCIPLINARE P.D.G. DEL 3/9/2012 N° 922
Vademecum 8
3
prefazionedi filippo Vircillo
La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere
riempita, ma piuttosto, come legna, di una scintilla
che l’accenda e vi infonda l’impulso della ricerca
e un amore ardente per la verità.
plutarco
Sono trascorsi 10 anni dal nostro primo incontro, francesco ha partecipato a Genova alla pre-
sentazione dell’anGc (associazione nazionale Geometri conciliatori), che con gli amici ales-
sandro e paolo avevamo costituito a pietrasanta.
l’associazione creata per raccontare alla nostra categoria la possibilità di ampliare il nostro
“lavoro” con la mediazione.
forse, anzi sicuramente, era ed è qualcosa di più di un lavoro.
Da quel giorno francesco, insieme ad altri amici, ha continuato il viaggio con me.
Viaggio? perché ho detto viaggio?
ai corsi GeocaM usiamo dire: “Quando inizi un percorso di mediazione non è la destina-
zione, ma il viaggio che conta… occorre solo vederlo da un punto di vista diverso (©)”.
un viaggio che nel 2005 mi ha portato, con alessandro (compagno di molti viaggi) ha pro-
gettare e sviluppare corsi di mediazione presso la camera di commercio di Genova, sei corsi
per la precisione.
Qui abbiamo conosciuto antonella, che assieme ad altri viandanti ha proseguito il viaggio
con noi.
Quando antonella e francesco mi hanno chiesto di presentare il loro libro ho pensato subito
a quanta fatica ho fatto io in 14 anni di conciliazione e mediazione ad allenarmi, inventare casi
per prepararsi ad una mediazione che non decollava.
Sono quindi felice di presentare il loro lavoro che sarà un aiuto concreto e valido per i me-
diatori della Geo-c.a.M..
lo scopo di questo vademecum è quello è fornire l’opportunità di apprendere la mediazione
attraverso le simulazioni; svolgendo i giochi in modo sistematico e disciplinato, progressivamente
si svilupperanno gli atteggiamenti, le abilità e le abitudini del mediatore.
Questo eserciziario ha lo scopo di fornire alcuni casi per facilitare l’allenamento delle sezioni;
alcune delle simulazioni proposte sono un’elaborazione di casi reali avvenuti.
l’abbinamento di cosa può succedere in mediazione o in causa è vincente.
una simulazione è un gioco di ruolo, ma cosa è un gioco di ruolo?
un gioco di ruolo, abbreviato spesso in Gdr, GDr o rpG (dall’inglese role-playing game),
è un gioco dove i giocatori interpretano il ruolo di uno o più personaggi e tramite la conversazione
e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginato, dove avvengono fatti fittizi, avventurosi,
in un’ambientazione narrativa che può ispirarsi ad un romanzo, ad un film, ad una qualsiasi
fonte creativa, storica o di pura invenzione.
le regole di un gioco di ruolo indicano come, quando e in che misura, ciascun giocatore può
influenzare lo spazio immaginato (descrizione di Wikipedia).
tutta la simulazione si svolge nell’immaginario, ovvero nella mente di ognuno dei giocatori.
essi sono burattinai che, tramite la descrizione, manovrano i propri personaggi con i limiti e le
caratteristiche dettate dal cosa in questione.
Quindi grazie francesco, grazie antonella, anche a nome dei nostri mediatori che si potranno
allenare con i vostri casi.
un caro abbraccio sperando di continuare questo viaggio assieme ancora per molto tempo.
Filippo
4
DiViSione e Diritto Di aBitazione
IL FATTO
fabio, lidia e la figlia ada, Diana e Maria, ultimi eredi di Giovanni Battista, deceduto nel 1985,
hanno in comproprietà quattro terreni in località Mele, appena fuori Genova, ed una casa in Ge-
nova, da sempre abitata da lidia ed ada, in quanto affidata a lidia con sentenza di separazione
dal marito di lei, poi deceduto.
l’asse ereditario si compone come segue:
lotto a: terreno mq 1400, pianeggiante, prativo, strada, acqua, energia elettrica, distanza dal
paese Km 1,5, valore attribuito 70.000 €;
lotto B: terreno mq 1.800, su fasce, frutteto, accesso con strada bianca non carrabile, acqua
da pozzo sorgivo, energia elettrica a 100 metri, distanza dal paese Km 4, all’interno ru-
stico di mq 110 circa. Valore attribuito 45.000 €;
lotto c: terreno mq 15.000, su fasce, boschivo d’alto fusto, costeggiante strada provinciale, no
acqua, no energia elettrica. Valore attribuito 120.000 €:
lotto D: casa di civile abitazione, categoria a4, di mq 90, composta da ingresso, cucina, bagno,
sala, due camere da letto, dispensa, posta in periferia di Genova, distante trecento metri
da negozi di prima necessità e mezzi pubblici di trasporto. Valore attribuito 135.000 €.
l’asse ereditario è stato periziato da un tecnico scelto concordemente da tutte le parti.
Gli eredi non riescono a trovare un accordo in quanto:
fabio, imprenditore edile, intende realizzare in liquidi la sua parte di eredità e chiede quindi
la vendita dei beni in comproprietà e la successiva divisione nelle quote di spettanza di quanto
ricavato.
lidia ed ada, dettaglianti di lingerie, reclamano i propri diritti sulla casa che abitano da de-
cenni, sia in memoria del marito di lei e padre di ada nonché figlio di Giovanni Battista, sia per
avvenuta usucapione, maturata durante il tempo del loro possesso.
Diana, commercialista, pretende il lotto B in quanto su questo esiste un rustico che lei intende
ristrutturare e servirsene come casa per le vacanze.
Maria non vuole vendere per non offendere la memoria del padre Giovanni Battista, vanifi-
cando così una vita di lavoro e di sacrifici.
7
Dopo diversi tentativi volti a convincere gli altri coeredi a vendere tutto e dividere il ricavato,
fabio, su consiglio del proprio avvocato, decide di rivolgersi all’organismo di Mediazione Geo-
caM, del quale ha sentito parlare bene, ed attivare quindi una procedura di mediazione.
Presenti alla procedura:
– un mediatore ed un co-mediatore;
– le parti con i rispettivi legali.
LA POSIZIONE DI FABIO
adesso basta!! mio padre è morto da quasi trent’anni ed ancora ci ritroviamo a discutere su
un’eredità che avremmo dovuto dividere già dalla morte di nostra madre avvenuta nel 1990.
nel frattempo anche i nostri due fratelli sono deceduti ed ora dobbiamo affrontare anche le
pretese dei loro eredi che non vogliono sentire ragioni!
Sono stanco, voglio i soldi che mi spettano e che gli altri vadano al diavolo!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Con i soldi ricavati dall’eredità potrei coronare il mio vecchio sogno: acquistare attrezzature
e macchinari di ultima generazione, ingrandire la mia ditta, avere più credito bancario e parte-
cipare a tutte le gare pubbliche d’appalto a livello nazionale e, perché no, anche a livello inter-
nazionale.
Immagino già la costruzione di megaospedali con apposta la targa della mia ditta, auto-
strade con audaci viadotti, scuole,atenei, interi rioni residenziali….
Ma se gli altri coeredi non mi danno la parte che mi spetta, tutto ciò rimarrà solo un sogno
nel cassetto e la mia ditta rimarrà per sempre la dittucola che restaura appartamenti o al mas-
simo cura la manutenzione straordinaria dei palazzi del paese.
LA POSIZIONE DI LIDIA E DI ADA
fabio vuole vendere la casa dei suoi genitori? Deve essere impazzito! e noi dove andiamo?
ci abitiamo da quasi trenta anni, da quando il mio povero marito, dopo la morte del padre, si è
trasferito in casa della madre rimasta vedova per accudirla, visto che gli altri figli se ne erano
solennemente infischiati con la scusa che le loro attività non concedevano a nessuno di loro
del tempo libero per badare alla madre.
e poi esiste il diritto di usucapione! per anni abbiamo pagato le tasse, la manutenzione, le
spese straordinarie condominiali… che forse gli altri coeredi si sono mai offerti di partecipare?
ora cosa pretendono, che noi molliamo tutto solo per fare piacere ad un cognato avido e
megalomane?
che vada ad impastare calce, tanto non sa fare altro!
8
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Ada è fidanzata con un avvocato fresco di laurea che deve ancora iniziare la sua carriera.
Lo ama tanto e vorrebbe metter su famiglia con lui, ma attualmente non si possono permettere
né una casa, né addirittura l’arredamento di una casa.
Il loro progetto è quello di abitare con me, il fidanzato di mia figlia mi è molto affezionato e
poi vogliono imbastire il loro futuro senza avere il pensiero di dovere pagare un affitto tantomeno
la rata di un mutuo.
LA POSIZIONE DI DIANA
non permetterò che si venda il vecchio rustico del nonno.
ci ho giocato da bambina quando papà ci andava per raccogliere la frutta.
a quel tempo non era ancora così malridotto.
ricordo che mi ci nascondevo quando non volevo farmi trovare dopo aver fatto qualche ma-
rachella o quando, con i miei cuginetti, fantasticavamo di trovarci in un castello incantato popo-
lato da fate e da maghi.
Quanti ricordi!
che bei tempi felici!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Io lo voglio quel rustico, voglio che risorga a nuova vita, lo voglio veder rifiorire con intorno
i mandorli, i peschi, i ciliegi. Tutto come una volta…
E poi ho bisogno di un posto dove rifugiarmi dalle lotte quotidiane, dalla clientela sempre
più esigente, dalle leggi fiscali sempre in continua evoluzione e sempre più complesse da in-
terpretare, dai registri, dai numeri… uffa!
Io, nel mio rustico, ritroverei quella pace e quella felicità di un tempo, ritroverei tutti i miei
sogni da adolescente.
Mediatore, lo sa che avrei voluto fare la ballerina di danza classica? Purtroppo il mio povero
papà era di idee molto antiquate e l’idea che sua figlia mostrasse le gambe ad una intera
platea di pubblico, lo indignava fortemente.
LA POSIZIONE DI MARIA
perché vendere tanti ricordi, tutto un passato fatto di lavoro e di sacrifici! Siamo andati avanti
per trent’anni godendoci a turno le proprietà di nostro padre, non capisco perché, tutto d’un
tratto, si debba vendere così un pezzo della nostra storia.
capisco fabio, lui arranca con la sua piccola ditta e vorrebbe la sicurezza che può dare un
capitale.
io, per fortuna, non ne ho bisogno, mio marito mi ha lasciato ben 12 appartamenti, quasi
tutti affittati, che rendono abbastanza per vivere una vita agiata, malgrado il furto dell’iMu e le
altre spese di manutenzione.
9
in più la mia pensione di dirigente pubblico mi permette di dedicarmi anche alla beneficenza
e, credetemi, con i tempi che corrono ce n’è proprio tanto bisogno.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Mi piacerebbe conservare almeno il bosco, ricordo quando mio padre lo comprò per 50.000
lire, allora mi disse: “Ricordati Maria, questo un giorno sarà la nostra ricchezza”.
Povero papà, quegli alberi erano ancora troppo giovani e lui non più tanto.
Pensate che, nel suo entusiasmo, aveva già preso accordi con la cartiera che sorge a pochi
chilometri, per vendere loro in futuro il legname allorché gli alberi fossero stati maturi per il ta-
glio.
IL GIUDIZIO IN TRIBUNALE
il caSo
Si discute sulla divisione di beni dismessi da aB deceduto l’11/4/63 il quale aveva lasciato al
mondo la moglie an, poi deceduta il 17/5/05, nonché quattro figli:
– fB attore,
– eB, deceduto lasciando come eredi la moglie separata lG e la figlia aB, convenute, non-
ché i figli eB e fB minori convenuti in giudizio in persona della madre;
– cB deceduta nel 1976 lasciando come erede la figlia aD, convenuta;
– MB, convenuta.
la maggior parte dei beni ereditari era stata liquidata consensualmente dagli eredi nel corso
degli anni.
in comproprietà erano rimasti:
a) un complesso di immobili siti nel comune di Mele loc. «il fado»;
b) la casa unifamiliare sita in Genova, salita…
fB aveva citato in giudizio i coeredi per sentire pronunciare la divisione giudiziale degli im-
mobili rimasti in comproprietà.
in corso di causa i beni di cui al punto a) erano stati concordemente venduti ed il ricavato di-
viso tra gli eredi.
Sul bene di cui al punto b) la moglie separata e la figlia eccepivano l’avvenuta usucapione
del diritto di abitazione del bene.
la Sentenza
con sentenza del tribunale di Genova del 16/11/2012 il giudice:
– pronunciava lo scioglimento della comunione dei beni morendo dismessi l’11/4/63 da aB;
– dichiarava che tra i beni da dividere ricadeva, l’immobile sito in Genova salita…;
– dichiarava che su tale immobile non sussistevano i diritti esclusivi in favore di lG, aB, eB e fB;
10
– dichiarava sciolta la comunione tra gli eredi di aB e gli eredi di an in relazione all’immobile
sopra detto e che con separata ordinanza ne avrebbe disposto le operazioni di vendita.
Dal GiuDizio alla MeDiazione
poiché la questione aveva per oggetto la divisione dei beni, materia per cui oggi la media-
zione è obbligatoria - ossia è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale - se il fatto si
fosse svolto oggi, prima di introdurre il giudizio, fB avrebbe dovuto presentare istanza presso
un organismo di mediazione, oDM che, in questo caso, sarebbe dovuto essere quello di Ge-
nova in quanto territorialmente competente data l’ubicazione degli immobili.
la normativa prevede che il mediatore nel primo incontro, sentite le parti, chieda loro se ab-
biano intenzione di dar corso alla mediazione e, in caso di esito positivo, dopo aver regolato le
poche formalità burocratiche, dia inizio alla procedura.
Vista la molteplicità di parti, anche al fine di coadiuvare durante le sessioni private i quattro
incontri riservati, il mediatore in casi similari potrebbe chiedere di essere affiancato da un col-
lega.
la sentenza in esame ha pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria facendo
rientrare nella comunione anche la casa assegnata lG, aB, eB e fB (moglie separata e figli),
ciò in quanto il giudice ha dichiarato che su detto immobile non sussistevano diritti esclusivi poi-
ché l’usucapione del diritto di abitazione era stata eccepita nella prima memoria istruttoria an-
ziché nella comparsa di costituzione da depositare venti giorni prima dell’udienza fissata in atto
di citazione a pena di decadenza.
in sede di mediazione questa soluzione, che non tiene in considerazione il diritto di abita-
zione in quanto eccepito tardivamente, non avrebbe trovato applicazione poiché non vi sarebbe
stata alcuna «tardività processuale».
Sarebbe semplicemente emerso che la moglie con i tre figli abitava la casa di famiglia e, du-
rante la mediazione, invece di procedere alla vendita del complesso a Mele e distribuirne il ri-
cavato, si sarebbero prima fissate le posizioni, poi visionato gli interessi per aiutare le parti a
maturare una soluzione che avrebbe tenuto conto anche del diritto di abitazione, escluso dal
giudice dopo anni di causa.
11
conDoMinio “i pini” / Ditta caliDaS
IL FATTO
il condominio “i pini”, con regolare contratto rinnovabile di anno in anno aveva , affidato la
manutenzione del proprio impianto centralizzato di riscaldamento alla ditta “caliDaS”.
Durante l’ultimo inverno a causa di una settimana particolarmente rigida, il comune consentì
il prolungamento di due ore dell’orario massimo previsto per l’accensione degli impianti di ri-
scaldamento, questo per un massimo di sette giorni.
l’amministratore del condominio chiamò la ditta caliDaS affinché regolasse il timer e la ta-
ratura dei bruciatori in modo da contrastare efficacemente la temperatura esterna.
trascorsa la settimana, tornando la temperatura ai valori stagionali, la caliDaS ripristinò il
timer della caldaia e corresse la taratura dei bruciatori.
a fine stagione giunse al condominio da parte dell’ente fornitore di gas una fattura di con-
guaglio di 18.000 €, con un surplus di spesa complessiva di 12.000 € rispetto alla normale spesa
annuale.
in un primo momento il condominio si rivolse all’ente fornitore perché controllasse l’efficienza
dei propri contatori certo che un così eccessivo consumo di gas fosse frutto di una rilevazione
sbagliata o di un malfunzionamento dei contatori medesimi, ma risultando questi ultimi in perfette
condizioni di operatività, fu invitata la ditta caliDaS a controllare l’impianto.
l’operatore inviato dalla ditta constatò che uno dei bruciatori risultava fuori taratura e provvide
a ripristinarne la funzionalità.
alla luce di questo il condominio chiese alla caliDaS il rimborso di quanto speso in più pro-
ducendo la perizia di un esperto nella quale si asseriva che il malfunzionamento del bruciatore
aveva provocato l’eccesso di consumo rilevato in fattura.
la caliDaS oppose rifiuto alla richiesta attribuendo la differenza di consumo a quella setti-
mana particolarmente rigida ed al prolungamento dell’orario di accensione dell’impianto riscal-
damento.
Su consiglio del proprio legale, il condominio attivò una procedura di mediazione nei con-
fronti della ditta caliDaS.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– l’amministratore del condominio Signor taloni ed il proprio avvocato;
– il titolare della ditta calidas signor tiscaldo ed il proprio avvocato.
12
LA POSIZIONE DEL CONDOMINIO
abbiamo dovuto sborsare una somma abnorme per colpa dello loro incompetenza!! noi i
soldi li sudiamo, non li rubiamo! Siamo veramente furiosi, vogliamo che ci venga restituito tutto
quello che abbiamo speso in più. la perizia del nostro ingegnere dimostra con prove inoppu-
gnabili che questo inverno, anche con quella settimana rigida, avremmo dovuto addirittura spen-
dere meno dell’anno scorso e non il doppio!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
In effetti ogni tanto si sentiva nei dintorni un intenso odore di gas, ma davamo la colpa alla
palazzina accanto, dove stavano ristrutturando un appartamento. Abbiamo anche fatto una se-
gnalazione all’Ente gas, ma loro non hanno trovato alcuna perdita.
Questa spesa proprio non ci voleva, per noi è stato un grosso guaio perché con quei soldi
avremmo potuto installare nei radiatori delle valvole termostatiche ed usufruire così del contri-
buto comunale previsto per il risparmio energetico.
LA POSIZIONE DELLA CALIDAS
Questi ci vogliono marciare sopra, si sono goduti il caldo in più senza avvertirci ed ora pian-
gono miseria dando a noi la colpa!
noi non c’entriamo niente, un bruciatore starato non può aver causato il consumo di tutto
quel gas in eccesso! che vadano all’inferno, lì c’è tutto il caldo che vogliono ed è anche gra-
tuito!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Il tecnico che ho mandato per riportare l’impianto ai valori precedenti mi ha confessato che
non conosceva quella marca di bruciatore e quindi non è escluso che abbia mal regolato la
carburazione.
Ho offerto al Condominio un anno di manutenzione gratuita, a parte i pezzi da sostituire, ma
hanno rifiutato con il pretesto che non si fidavano più della ditta.
Quell’amministratore amministra altri otto condomini con i quali ho un contratto di manuten-
zione e se la questione non si risolve, corro il rischio di non vedermi rinnovare anche quegli
otto contratti oltre alla pessima fama che immancabilmente i condomini diffonderebbero, per
ritorsione, sulla mia ditta.
13
il pino Della DiScorDia
IL FATTO
nel giardino della signora Marceddu, all’epoca della costruzione del palazzo, era stato pian-
tato un pino mediterraneo che, con il tempo, era cresciuto sino a raggiungere il secondo piano
del palazzo. per regolamento condominiale, la cura e la manutenzione dei pini del comprensorio
era di competenza del condominio.
purtroppo le radici dell’albero, nel crescere, avevano dissestato la pavimentazione esistente
intorno al pino e, cosa ancora più grave, il pino medesimo si era inclinato pesando sul muretto
di recinzione che divideva la proprietà della signora Marceddu dalla strada comunale, fratturan-
dolo in diversi punti.
poiché con il passare del tempo, la situazione andava sempre più peggiorando, la signora
Marceddu chiese al condominio di fare eliminare l’albero per scongiurare danni alla pubblica
incolumità nel caso che lo stesso si fosse un giorno abbattuto sulla strada.
il proprietario dell’appartamento del secondo piano, signor nanni, si oppose a questa richie-
sta in quanto quel pino lo riparava dai raggi del sole e dava agli ambienti della casa una grade-
vole frescura nel caldi giorni estivi.
poiché l’eliminazione del pino era sottoposta alla condizione di unanimità dei condomini e
poiché la stessa non si raggiungeva per la continua opposizione del signor nanni, la signora
Marceddu, su consiglio del proprio avvocato, promosse una procedura di mediazione nei con-
fronti del signor nanni.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– la Signora Marceddu;
– il Signor nanni.
ambedue hanno rinunciato a farsi accompagnare dai propri consulenti.
LA POSIZIONE DELLA SIGNORA MARCEDDU
Sono proprio stanca! Ho il pavimento del giardino completamente scalzato, il muretto di con-
fine che si sta ribaltando, la mia vita sociale sta andando in rovina perché non oso invitare più
gli amici, mi vergogno di tutto questo sfacelo, vivo nella paura che un giorno o l’altro l’albero si
possa abbattere sulla strada ferendo qualcuno o peggio; è vero che sono assicurata, ma se do-
14
vesse accadere una disgrazia per colpa di quel pino, penso che poi avrò gli incubi per il resto
della mia vita.
Me ne infischio della frescura del signor nanni, quell’uomo è un monumento di egoismo, ti
brucerebbe la casa soltanto per cucinarsi un uovo! Quel pino deve essere eliminato, non lo
voglio nel mio giardino.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
All’inizio mi piaceva quel pino, era un alberello che faceva tenerezza solo a guardarlo, ma
poi crescendo mi ha stancata, ogni giorno debbo ripulire tutto il giardino da quei dannati aghi
che mi ritrovo dappertutto, la mia assicurazione è già dovuta intervenire diverse volte per rifon-
dere i danni che le pigne provocano cadendo sulle auto parcheggiate in strada, e ad ogni rin-
novo il premio mi viene aumentato.
In primavera il suo polline mi colora di giallo i panni stesi e la resina che viene giù dai rami,
impiastriccia qualunque cosa sulla quale si posa. La mia vita è enormemente complicata dal-
l’esistenza di quell’albero.
LA POSIZIONE DEL SIGNOR NANNI
È incredibile! Quel pino si può benissimo ancorare come succede in tutti i parchi del mondo.
io ho comperato quell’appartamento proprio perché aveva quel pino che ombreggiava le sue
stanze.
Se viene tolto, gran parte della bellezza del mio appartamento va via con lui. non posso ac-
cettarlo!
non ho intenzione di vedere la mia proprietà svalutata per colpa di una isterica!
Quel pino rimane al suo posto, anche a costo di incatenarmi al suo tronco.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
È vero, la frescura la posso anche creare con un impianto di condizionamento, ma vuol met-
tere il verde di un albero?
A parte questo, c’è qualcosa che quel pino mi procura e che per me è insostituibile: la
schermatura dalla curiosità dei miei vicini che abitano nel palazzo di fronte.
Io amo d’estate girare per casa seminudo e, anche montando delle tende, che comunque
dovrei tenere chiuse soffrendo il caldo, la sera, con la luce accesa in casa, diventerebbero tra-
sparenti impedendo la mia libertà.
Oltretutto ho una relazione con una donna già impegnata e gli sguardi indiscreti dei miei
vicini darebbero origine a pericolosi pettegolezzi sul suo conto.
15
SportiVa calcio / il SoccorSo
IL FATTO
la Sportiva calcio ha costruito la sua sede su un terrapieno al limite del quale vi è una scar-
pata che termina, a valle, su una stretta strada in terra battuta.
Su questa strada, di fronte alla scarpata, si apre il cancello di accesso alla proprietà della
p.a. il Soccorso, dove la stessa ha installato una rimessa per le proprie ambulanze.
nel corso degli anni le ambulanze, uscendo dal cancello, hanno, per così dire, “rosicchiato”
la prospiciente scarpata, allargando di fatto la strada in quel punto e quindi consentendo di evi-
tare le manovre per immettersi nel percorso.
la Sportiva calcio, temendo per la stabilità dell’area soprastante la scarpata, vuole recintare
quel punto della proprietà al fine di da impedire il passaggio delle ambulanze ed il progressivo
allargamento della strada.
la p.a. il Soccorso si oppone a tale progetto poiché ritiene, dopo tanti anni di uso giornaliero,
di avere acquisito il diritto di passo su quell’area e non vuole avere difficoltà di manovra nel-
l’uscita dei propri mezzi visto che il tempo è un fattore determinante della propria operatività.
Dopo un inutile scambio di corrispondenza, rimanendo ognuna nelle proprie posizioni, la
Sportiva calcio decide attivare una procedura di mediazione prima di citare in giudizio la p.a. il
Soccorso.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– il signor francesco rete, presidente della Sportiva calcio;
– il signor Daniele infarti, amministratore della p.a. il Soccorso.
LA POSIZIONE DELLA SPORTIVA CALCIO
Devono essere impazziti! Sopra quella scarpata noi abbiamo creato un intero impianto spor-
tivo con il campo da gioco, le tribune, le docce, gli spogliatoi, il bar e la sala mensa e costoro ri-
schiano di mettere in pericolo tutto questo solo per le loro comodità!
in più hanno anche acquistato un’ambulanza più grossa delle precedenti che, indubbiamente,
avrà bisogno di più spazio per le proprie uscite.
abbiamo interpellato più di un geologo e tutti ci hanno detto che, se l’erosione da parte della
strada dovesse continuare, ad una pioggia un po’ consistente si potrebbe verificare quantomeno
lo slittamento del campo da gioco a valle, se non peggio.
16
Ma che vadano a farsi curare! noi recinteremo la nostra proprietà secondo le risultanze delle
mappe catastali, incamerando all’interno della recinzione anche quello slargo che loro hanno
creato e che usano abusivamente.
e poi che facciano anche venti manovre per uscire da quel buco che chiamano rimessa.
noi ce ne infischiamo altamente!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
In verità, all’inizio, il nostro geologo ci aveva sconsigliato di costruire su quel terrapieno, ap-
punto per una sua futura probabile pericolosità. Ma era l’unica proprietà che avevamo e la
pendenza della scarpata, nel caso fosse rimasta immutata nel tempo, escludeva qualsiasi pe-
ricolo di slittamento.
Ci abbiamo messo anni per arrivare a completare l’intero impianto. Dio solo sa il lavoro ed
i sacrifici che ci è costato.
Oggi finalmente abbiamo raggiunto i parametri che la Federazione richiede per disputare
le gare dei campionati superiori. La nostra è una squadra piena di passione e di entusiasmo,
vogliamo arrivare ai livelli nazionali ed uno slittamento del campo, anche se minimo, pregiudi-
cherebbe tutte le speranze e le ambizioni che abbiamo per tanti anni nutrito.
Pensi che per terminare la cucina della sala mensa, abbiamo dovuto fare una colletta presso
tutte le famiglie dei giocatori.
Ma finalmente, anche se siamo rimasti al verde, ce l’abbiamo fatta ed oggi siamo orgogliosi
del nostro operato.
LA POSIZIONE DELLA P.A. IL SOCCORSO
non c’è più carità cristiana! oggi una partita di pallone ha più valore di una vita umana.
È mai possibile che questa gente non capisca che noi lavoriamo per la comunità!
È mai possibile che non si renda conto che nei casi di emergenza i minuti sono di fonda-
mentale importanza!
altro che partite di pallone, noi facciamo un lavoro meritevole della riconoscenza universale.
Siamo dei benemeriti e lo siamo a costo di rinunce e di sacrifici.
per noi non esiste il tempo libero, non esistono condizioni meteorologiche avverse. Se ci
chiamano, dobbiamo correre, ed in fretta!
e non capiscono neanche la grande fortuna che hanno ad averci così vicini. non po-
trebbe capitare anche ad uno di loro di avere, non so, un infarto? oppure una meningite fulmi-
nante o un attacco di peritonite? Giustificherebbero un ritardo di più di dieci minuti perché
l’ambulanza ha dovuto fare diverse manovre prima di poter correre in loro aiuto?
noi, a questo punto, intendiamo chiedere l’uso di quell’area privata invocando le ragioni di
pubblica utilità.
17
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
A noi quello slargo serve in assoluto.
Dopo tanto tempo finalmente la Regione ci ha elargito i fondi che ci hanno permesso la
realizzazione di un nostro audace progetto: creare un’ambulanza che non serva solo per il tra-
sporto del malato alle strutture sanitarie, bensì di avere a bordo una mini sala operatoria per
quegli interventi che necessitano l’immediata opera del chirurgo. Non vogliamo mai più sentire
nei telegiornali la notizia che il malato è morto a bordo dell’ambulanza durante il trasporto.
E possiamo orgogliosamente dire che siamo stati virtuosi nell’amministrare saggiamente la
cifra a nostra disposizione.
Senza lesinare su niente ma spendendo oculatamente, siamo riusciti anche a risparmiare
e mettere da parte una somma abbastanza consistente da destinarsi a quelle spese impreviste
che, purtroppo, si sa, capitano sempre all’improvviso.
Quell’ambulanza è proprio il nostro fiore all’occhiello.
NOTE
la vicenda, pur con diversa connotazione, è reale, dura da ben quindici anni ed ancora non
si è conclusa!!!
una procedura di mediazione sarebbe stata enormemente più veloce, sicuramente più eco-
nomica e, soprattutto, avrebbe pienamente soddisfatto gli interessi ed i bisogni di ambo le parti.
18
roSSi / autoricaMBi Marnic / officina VizzarDi
IL FATTO
il signor felice rossi è un commerciante in tessuti, estremamente orgoglioso della sua auto
con la quale percorre l’italia in lungo ed in largo a causa del suo lavoro.
un giorno, alla vigilia di un lungo viaggio, decide di migliorare le prestazioni della sua auto
aumentandone l’assetto. Si reca quindi presso l’autoricambi Marnic, suo abituale fornitore, ed
acquista una confezione di distanziali, completa dei relativi bulloni, prelevandola direttamente
dall’espositore del negozio.
Giunto alla sua officina di fiducia, non trovandovi il meccanico titolare signor Vizzardi, con-
segna i distanziali al suo apprendista con l’ingiunzione di montarli immediatamente poiché era
già in ritardo sulla partenza per il suo viaggio.
ad un cliente importante come il signor rossi non si poteva fare attendere il ritorno del mec-
canico, per cui l’apprendista si affrettò ad eseguire il montaggio richiesto ed il signor rossi poté
partire, seppure con un lieve ritardo.
Giunto che fu in autostrada ed acquistata una certa velocità, l’auto cominciò dapprima a
sbandare e poi, avendo perso una delle ruote, andò a centrare in pieno il guard-rail della car-
reggiata.
il signor rossi, per fortuna, ne uscì solo con un grande spavento, ma poi venne a sapere,
dall’officina dove era stata rimorchiata la sua auto, che il danno era stato causato dai distanziali
che non erano quelli adatti alla sua auto.
piuttosto infuriato, il rossi chiede sia all’officina Vizzardi che all’autoricambi Marnic, un in-
dennizzo per i danni subiti, nella misura di 12.000 € dei quali 8.000 € per le riparazioni alla sua
auto e 4.000 € per il noleggio dell’altra auto con la quale aveva dovuto proseguire il suo viag-
gio.
l’autoricambi Marnic risponde negando qualsiasi responsabilità in quanto il pezzo era stato
prelevato dal cliente direttamente dall’espositore senza l’ausilio del commesso.
l’officina Vizzardi si discolpa adducendo il fatto che il cliente aveva preteso l’immediato mon-
taggio dei distanziali, senza aspettare il ritorno del meccanico che sicuramente avrebbe rilevato
l’errore di confezione, rigettando quindi qualsiasi addebito di responsabilità.
a questo punto il signor rossi decide di attivare una mediazione, propedeutica alla futura ci-
tazione in tribunale, per i danni subiti.
19
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– il signor rossi accompagnato dal figlio avvocato;
– il signor riccardo Marnic accompagnato dall’avvocato andrea pottioli;
– il signor Gustavo Vizzardi senza assistenza legale.
LA POSIZIONE DEL SIGNOR ROSSI
non ci si può fidare di nessuno!
i distanziali che ho comperato erano nell’espositore della marca e del tipo della mia auto.
non avrebbero dovuto essere lì! per colpa della loro negligenza ho rischiato la vita oltre che
aver pagato un mucchio di soldi per le riparazioni!
e anche il meccanico ha le sue responsabilità! a che serve avere un apprendista che non si
accorge neanche che sta montando dei pezzi sbagliati!
Se fossi stato avvisato per tempo, sarei tornato dalla Marnic a fare le mie rimostranze ed a
farmi cambiare la confezione!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Avevo una fretta micidiale, quei distanziali non sono facili da trovare, bisogna ordinarli con
un certo anticipo e così quando ho visto quella confezione, che oltretutto era anche l’ultima
dell’espositore, non ci ho pensato due volte ad accaparrarmela.
Non potevo immaginare che fosse fuori posto e non avevo tempo di aspettare il mio turno
al banco per rivolgermi al commesso.
Con la Marnic ho sempre avuto un rapporto cordiale, sono un loro vecchio cliente ed è per
questo che, a volte, mi permettono di servirmi da solo.
Avrei dovuto anche immaginare che c’era qualcosa che non andava quando ho visto il ra-
gazzo dell’officina incontrare delle difficoltà nel montaggio, ma sul momento le ho attribuite alla
sua inesperienza e poi, avevo veramente fretta di partire.
Mio figlio mi ha confidato di non essere sicuro che il giudice mi darà pienamente ragione
per cui spero che questa procedura si risolva positivamente.
LA POSIZIONE DEL SIGNOR MARNIC
io non pago un accidente! Se il rossi si fosse rivolto al commesso, avrebbe saputo che quel
prodotto era esaurito e lo si stava aspettando con la fornitura seguente.
io non sono responsabile dei clienti che, durante la giornata, ripongono le confezioni in un
espositore diverso.
la sera, dopo la chiusura, a volte i commessi impiegano più di mezz’ora per rimettere in or-
dine tutto ciò che risulta spostato.
piuttosto il rossi se la prenda con l’incapacità di chi gli ha montato quei distanziali! anche
se lui non distingue una dinamo da un paracarro, l’officina avrebbe comunque dovuto avvertirlo
che la confezione era sbagliata!
20
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Mi dispiace che sia successo proprio al signor Rossi, è sempre stato un buon cliente e a
volte, nei tempi di vendita morti, ci dilunghiamo a discorrere di vela.
Siamo ambedue appassionatissimi di questo sport e, anzi, sto pensando seriamente di am-
pliare l’assortimento del negozio vendendo anche accessori per barche a vela. Sono convinto
che, in questo modo, aumenterei di parecchio la mia clientela. Sa, con questa benedetta rotta-
mazione, le vendite dei ricambi auto sono notevolmente calate.
Ad un certo punto della giornata avevo notato quella confezione in quell’espositore dove
non avrebbe dovuto esserci nulla, sapevo che il prodotto era esaurito, ma poi un cliente mi ha
distratto e quando ho riportato la mia attenzione sull’espositore l’ho visto vuoto, per cui ho pen-
sato che un commesso avesse rimesso tutto al proprio posto.
Spero di non perdere un così buon cliente.
Pensi che, se si fosse rivolto a me spiegandomi la sua fretta, non avrei esitato a telefonare
alla concorrenza per acquistare quei distanziali, anche a costo di non guadagnarci nulla.
LA POSIZIONE DELL’OFFICINA VIZZARDI
rossi non doveva imporre al mio apprendista di fare un lavoro così delicato come quello del
montaggio dei distanziali.
non mi interessa affatto se aveva fretta, doveva svegliarsi prima! e comunque doveva aspet-
tare il mio ritorno.
lui era al corrente della delicatezza del lavoro! avevamo sempre discusso sull’importanza
dell’assetto di una vettura, montare dei distanziali sembra semplice, ma in effetti ci vuole espe-
rienza e specializzazione per impostare il giusto assetto dell’auto. a tal proposito mi prendeva
sempre in giro dicendo che volevo fare il prezioso per farmi pagare di più.
adesso avrà capito che avevo ragione io!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Francamente non me la sono sentita di punire il ragazzo.
Ritengo che la consapevolezza di avere messo in pericolo la vita di un cliente sia stata già
una punizione sufficiente.
Il Rossi ha un carattere dominante ed incute soggezione; il ragazzo ha pensato che avrebbe
procurato un danno all’officina se lo avesse irritato al punto di farlo andare via.
In fondo Rossi se l’è andata un po’ a cercare con il suo modo di fare, tuttavia non lo voglio
perdere come cliente perché di questi tempi è meglio assoggettarsi ad un compromesso piut-
tosto che assumere l’atteggiamento del “ mi spezzo, ma non mi piego”.
La clientela è diminuita e la concorrenza con le altre officine è spietata.
Vorrà dire mi offro di fargli l’assetto gratuitamente, a patto, però, CHE MI PORTI I PEZZI GIUSTI!
21
caSaVoStra / paStorino
IL FATTO
la ditta casavostra aveva ristrutturato un intero palazzo trasformando le sedi amministrative
di un ente pubblico, che si era trasferito, in abitazioni.
era un palazzo d’epoca, di quelli con il cosiddetto “piano nobile” che aveva un’altezza interna
di cinque metri.
Sfruttando questa caratteristica, l’impresa creò in quel piano un appartamento con un’ampia
camera posta in un soppalco collegato al piano sottostante da una bellissima scala in legno.
l’esistenza del soppalco era stata vagamente menzionata nella pratica di autorizzazione
(Dia) presentata in comune.
in occasione di una ispezione effettuata dal tecnico comunale, lo stesso contestò l’opera an-
cora in via di realizzazione, dichiarandola abusiva in quanto la stessa non era realizzabile con
la Dia presentata, ma era soggetta al rilascio di una concessione edilizia previo deposito di un
regolare progetto. impose quindi, con una ordinanza, la demolizione di quanto già costruito.
la ditta terminò ugualmente il soppalco e quindi presentò in comune una richiesta di sana-
toria. nello stesso momento la ditta avviò le trattative di vendita dell’alloggio con i signori pasto-
rino, trattative conclusesi rapidamente con l’acquisto.
il progetto di sanatoria venne respinto dal comune con la motivazione che la ditta casavo-
stra, aveva disatteso l’ordinanza di demolizione con l’aggravante di aver reiterato l’abuso por-
tando a termine l’opera contestata.
i pastorino, ignari di tutto ciò, dopo qualche tempo ricevettero la visita degli ispettori del co-
mune venuti ad accertare che l’ordinanza di demolizione fosse stata eseguita.
in seguito alle loro proteste, avendo accertato la buona fede degli attuali proprietari ed es-
sendo decaduta la motivazione che aveva originato il rigetto della sanatoria precedentemente
presentata dalla ditta casavostra, il comune consentì ai pastorino di presentare il progetto di
mantenimento in opera del soppalco.
fu fatto tutto l’iter della pratica e si spese, tra sanzione di legge, tecnici e lavori fatti eseguire
per mettere a norma la struttura del soppalco in ottemperanza a nuovi regolamenti nel frattempo
intervenuti, la somma di 25.000 €.
a questo punto i pastorino chiesero alla ditta casavostra il rimborso della spesa sostenuta
oltre ad un risarcimento danni per i disagi subiti, per una cifra complessiva pari a 30.000 €.
il titolare della ditta casavostra respinse la richiesta con la giustificazione che, al momento della
vendita, lui aveva comunicato la necessità di regolarizzare il soppalco.
22
i coniugi pastorino, su consiglio del loro tecnico, attivarono una procedura di mediazione
nei confronti della ditta casavostra presso l’organismo Geo-caM.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– felice timbroglio, titolare della ditta casavostra;
– avv. antonia Benvenuti, legale della ditta casavostra;
– Silvio pastorino, proprietario dell’alloggio;
– Geom. paolo fresco, tecnico dei pastorino
LA POSIZIONE DEI PASTORINO
Siamo stati bellamente imbrogliati, abbiamo comperato entusiasti dell’appartamento, ci pia-
ceva la posizione, ci piaceva il soppalco con quella bellissima scala in legno lucido, avevamo
già progettato di riservare a nostro figlio la stanza del soppalco per i suoi giochi e per i suoi
studi; abbiamo anche pagato tutto il prezzo in contanti, senza neanche un minimo di contratta-
zione e ad un certo punto ci viene notificato che il soppalco doveva essere demolito perché co-
struito abusivamente! adesso capiamo la fretta del signor timbroglio a voler concludere,
nascondeva la volpe sotto l’ascella il disonesto!! adesso noi vogliamo tutto ciò che abbiamo
speso per rimediare alla sua disonestà ed in più un risarcimento per le notti insonni passate a
preoccuparci, per tutti i pianti di mia moglie e per tutti i disagi sopportati nel periodo trascorso
con gli operai in casa per putrellare il soppalco!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Al momento della compravendita, il Timbroglio ci aveva detto che il soppalco doveva essere
regolarizzato in Catasto e che la spesa sarebbe stata al massimo di 650 € alla quale avemmo
dovuto pensare noi.
Forse abbiamo aspettato un po’ tanto prima di muoverci, ma, tra il trasloco, le ferie, i problemi
di lavoro, il tempo è volato senza che ce ne accorgessimo.
Tra 650 € e 15.000 € c’è una bella differenza, abbiamo dovuto dare fondo a tutti i nostri ri-
sparmi con i quali avevamo progettato, nel tempo, di acquistare un monolocale per permettere
a nostro figlio (ed anche a noi) di avere una propria vita indipendente.
Possiamo anche rinunciare al risarcimento dei danni, ma le spese vive sostenute le vogliamo
tutte!
LA POSIZIONE DELLA DITTA CASAVOSTRA
È inutile che sbraitano tanto, io li avevo avvertiti che per il soppalco c’era ancora qualche
pratica in sospeso, ma mi hanno assicurato che ci avrebbero pensato loro per paura che avessi
venduto l’appartamento ad altri.
23
Se la sono presa comoda, hanno lasciato che i regolamenti cambiassero ed ora si lamentano
di avere speso un mucchio di soldi.
Se si fossero mossi prima non ne avrebbero speso neanche la metà.
non vedo perché debbo pagare io per la loro indolenza!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Francamente non mi aspettavo che il Comune respingesse la mia richiesta di sanatoria.
Al momento della compravendita ero abbastanza tranquillo tanto che pensavo di dover solo
variare la planimetria catastale.
Per me è stato un fulmine a ciel sereno e, se avessi potuto, avrei restituito i soldi ai Pastorino
e chiuso il contenzioso con il Comune.
Purtroppo con quei soldi ho dovuto pagare operai e fornitori che già da un po’ cominciavano
a fare pressioni perché saldassi i miei debiti ed anche la vendita di altri appartamenti mi ha la-
sciato un margine di guadagno veramente minimo.
Purtroppo quando si mettono le mani su palazzi vecchi, si va incontro a sorprese non pre-
viste ed i costi di ristrutturazione lievitano.
24
filippo MarcHetti / alBerGo excelSior
IL FATTO
filippo Marchetti aveva prenotato un periodo di ferie presso l’albergo excelsior, hotel a cinque
stelle con tutte le comodità e servizi tipici della sua categoria.
appena giunto decise di farsi una doccia e,visto la vasca dell’albergo era fornita anche di un
braccio doccia, non esitò ad entrarvi cominciando quindi ad insaponarsi.
purtroppo un movimento maldestro lo fece scivolare provocandogli una brutta distorsione
che lo costrinse all’immobilità per tutto il resto delle proprie ferie.
piuttosto infuriato, chiese al direttore dell’albergo, signor carlo Montesi, un risarcimento di
15.000 € ritenendo la doccia inserita nella vasca poco sicura per la clientela.
al netto e deciso rifiuto del Montesi, filippo, consigliato dal proprio legale, avviò una proce-
dura di mediazione nei confronti dell’albergo excelsior.
la procedura si svolse nella sede locale di Geo-caM.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– filippo Marchetti con il suo legale;
– carlo Montesi direttore dell’albergo excelsior con il suo legale.
LA POSIZIONE DEL SIG. MARCHETTI
Sono veramente indignato, uno aspetta un intero anno per potersi rilassare, spende un muc-
chio di euro credendo di scegliere il meglio, e poi la negligenza e l’incompetenza di una struttura,
che ha la sfacciataggine di proclamarsi di superlusso, rovina tutto procurandogli danni sia fisici
che morali.
non penso che 15.000 € siano sufficienti a ripagarmi di tutto il dolore e la frustrazione subiti,
adesso mi tocca affrontare un altro intero anno di lavoro dove sicuramente non renderò al meglio
iniziando già con la stanchezza fisica e morale.
È giusto che l’albergo paghi per ciò che mi ha fatto e, personalmente, non recederò di un
solo euro dalla mia richiesta!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Mi dispiace per quello che è successo, tutti i miei amici hanno parlato bene dell’Excelsior
e me lo hanno vivamente raccomandato.
25
Forse ero un po’ stanco per il viaggio e forse sono stato un po’ disattento, ma il fatto è che
il fondo della vasca era scivoloso e sono stato fortunato a cavarmela solo con una distorsione.
I 15.000 € li conserverò per le prossime ferie,così non dovrò fare economie tutto l’anno per
potermele permettere.
Naturalmente eviterò di fermarmi all’Excelsior, una volta mi basta e avanza.
LA POSIZIONE DELL’EXCELSIOR
il signor Montesi cerca di addossarci una responsabilità che è unicamente sua.
cosa c’entriamo noi se non è capace di farsi neanche una doccia.
Se si è fatto male sono affari suoi, poteva chiedere al personale dell’albergo un tappetino
antiscivolo prima di entrare nella vasca, così non sarebbe successo nulla ed oggi non saremmo
qui a perdere tempo inutilmente.
i 15.000 € li può soltanto sognare, noi non paghiamo nulla e che vada a sfruttare qualcun
altro!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Certo per noi non è una buona pubblicità, abbiamo fatto della soddisfazione della clientela
il nostro fiore all’occhiello ed il nostro slogan pubblicitario.
Sono quasi certo che, se si arriva in giudizio, vinciamo la causa, ma mi spaventa il prezzo
da pagare e non solo in termini economici.
Temo il giudizio e la reazione della clientela, certe voci fanno presto a diffondersi.
26
Ditta GioVanni GaBBiati / conDoMinio paraDiSo
IL FATTO
il condominio paradiso ha affidato alla ditta Gabbiati la manutenzione straordinaria delle fac-
ciate del proprio caseggiato con regolare contratto di appalto del valore di € 200.000, sottoscritto
dal titolare della Ditta, signor Giovanni Gabbiati e dall’amministratore del condominio, signor
Gerolamo arraffo.
Viene nominato Direttore dei lavori l’architetto Guido Manca che, come prima cosa, avvia
delle indagini conoscitive sulla ditta Gabbiati consultando la camera di commercio di Genova
ed il bollettino dei protesti.
Dalle indagini emerge che a carico di Giovanni Gabbiati risultano diversi protesti di tratte
emesse da fornitori edili e numerosi esposti alla camera di commercio di Genova da parte di
privati che segnalavano scorrettezze da parte del Gabbiati, al limite della truffa.
l’architetto Manca avvisa immediatamente l’amministratore del condominio che convoca ur-
gentemente un’assemblea straordinaria per rendere noto quanto appreso.
l’assemblea delibera all’unanimità, con una sola eccezione, di risolvere il contratto con la
ditta Gabbiati affidando l’appalto ad altra ditta precedentemente esclusa dalla gara.
Giovanni Gabbiati, avvisato dall’amministratore con lettera raccomandata, replica che le in-
formazioni ottenute dal D.l. non riguardavano la propria persona, bensì, per un caso di omoni-
mia, un suo cugino, pecora nera della famiglia, che aveva anche lui una impresa edile. Già nel
passato aveva avuto dei fastidi e dei disguidi proprio a causa di questa omonimia; inoltre de-
nuncia la poca avvedutezza del D.l. che, nell’indagine conoscitiva, aveva confuso la ditta indi-
viduale Giovanni Gabbiati, con la ditta Giovanni Gabbiati s.n.c.. chiede, pertanto,
l’immediato ripristino del proprio contratto d’appalto e l’annullamento di quello della ditta con-
corrente.
il condominio risponde di non avere nessun appiglio per annullare il contratto con l’altra ditta,
le cui indagini sono risultate ineccepibili, per cui conferma la risoluzione dell’appalto con la ditta
Gabbiati.
Gabbiati pertanto chiede 40.000 € di danni per mancato guadagno, oltre a 10.000 € come
rimborso di tutto il materiale già acquistato per l’esecuzione dei lavori.
Dopo aver rigettato tali richieste, il condominio, su consiglio del proprio avvocato, attiva una
procedura di mediazione presso la sezione Geo-caM di Genova.
27
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– Giovanni Gabbiati con il proprio avvocato;
– Gerolamo arraffo con il proprio avvocato.
LE POSIZIONI DEL CONDOMINIO
40.000 €? e per che cosa? per non avere fatto niente? per non aver lavorato neanche un
giorno? troppo comodo!
e poi chi gli ha detto di acquistare tutto il materiale di consumo in un sol colpo? il materiale
va acquistato mano a mano che serve.
il contratto, sottoscritto anche da lui, prevedeva chiaramente la possibilità che alcune lavo-
razioni potessero essere cambiate o modificate in corso d’opera. cosa avrebbe preteso, allora,
il rimborso del materiale non utilizzato?
il materiale adesso lo può tranquillamente rivendere alla Ditta che eseguirà le opere, am-
messo che glielo acquistino!
oltretutto lui stesso ha ammesso che in passato aveva avuto dei disguidi a causa di quel
suo cugino. nella lettera di referenze avrebbe dovuto segnalare l’esistenza di questo problema
ed il rischio di poter essere oggetto di confusione.
adesso che si arrangi, noi non possiamo impegolarci in una causa con l’altra ditta che, forte
della sua posizione, sicuramente andrebbe a vincere.
noi non sganciamo neanche un euro.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
In effetti il condomino che ha presentato il preventivo di Gabbiati si è molto meravigliato
dell’esito delle indagini ed in assemblea ci ha invitato a controllarle meglio poiché a lui risultava
tutt’altra cosa. Aveva visto degli altri lavori eseguiti da quella ditta, li aveva trovati eccellenti e
gli stessi committenti ne erano entusiasti.
Ma tant’è, l’assemblea era indignata dalle referenze presentate da Gabbiati, considerate
sfacciatamente fasulle, e quel condomino era stato messo a tacere a furor di popolo, con anche
l’insinuazione che lui avesse pensato di guadagnarci qualcosa.
Oggi ci rendiamo conto di avere commesso un errore al quale, però, non sappiamo come
rimediare. L’avvocato qui presente ci ha anticipato che non ci sono motivi validi per rescindere
il contratto con la nuova ditta e, fra le due alternative, è preferibile affrontare il giudizio con Gab-
biati dove potremmo forse uscirne meno malconci.
Siamo stati troppo precipitosi, è vero, ma i lavori delle facciate erano urgentissimi, la gran
parte degli appartamenti cominciavano ad avere macchie di umidità alle pareti e ci siamo resi
conto che anche il vano presentava delle infiltrazioni.
Chiaramente, non è nostro desiderio andare in giudizio con nessuna delle due ditte, per cui
speriamo veramente di poter risolvere il tutto in questa sede.
28
LE POSIZIONI DI GABBIATI
Ma roba da matti!
prima ti affidano l’appalto, pretendono degli sconti sulla cifra presentata, discutono su mille
inezie, vanno a fare la punta agli spilli, poi, per colpa di un “architettucolo” che si mette in testa
di essere Sherlock Holmes, tutto viene buttato in aria ed io mi ritrovo con del materiale inutilizzato
che mi ingombra il magazzino e con l’aver rifiutato altri lavori, altrettanto importanti, per essermi
impegnato con loro.
ah, ma quel tipo non la passa liscia, una denuncia per diffamazione non gliela toglie nessuno!
non si può distruggere il buon nome di una ditta solo perché si è degli incapaci mentali!
Gliela faccio vedere io a quello lì!
oltretutto mi è venuto il sospetto che fosse d’accordo con l’altra ditta per farmi togliere l’ap-
palto. non finisce qui di certo!
ed il condominio mi dovrà pagare tutti i danni che ho chiesto: dieci mesi di lavoro perso, tutto
il lungo lavoro di preparazione per presentarmi al meglio alla gara di appalto, tutto il tempo che
mi hanno fatto perdere con mille chiarimenti su questo e su quello con il pretesto che “ sa, noi
non siamo del mestiere, non ce ne intendiamo… lei invece queste cose le sa…” , per poi sentirmi
dire che il lavoro mi è stato tolto per pessime informazioni sul mio conto.
ed è stato inutile l’aver chiarito l’equivoco nel quale sono incorsi, hanno paura che l’altra
ditta li citi in giudizio, poveri cari.
e della situazione nella quale mi hanno messo, non gliene importa nulla!
Bene! importerà al Giudice, se veramente c’è giustizia a questo mondo!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Sono veramente preoccupato, dovrò comunque pagare i fornitori con i quali non ci tengo a
fare la figura di quello che restituisce i materiali perché gli hanno tolto l’appalto.
Le voci fanno presto a spargersi e non vorrei che altri fornitori cominciassero a guardarmi
con occhi diversi.
Con la prospettiva di vuoto lavorativo nei prossimi mesi e con la crisi in corso, temo che
dovrò cominciare a lasciare a casa qualche operaio.
È vero che, come mi dice l’avvocato, quasi sicuramente il Giudice mi darà ragione, ma è
anche vero che questo potrebbe avvenire tra diversi anni e nel frattempo la mia situazione di-
verrebbe insostenibile.
Avevo fatto molto affidamento sui guadagni di questo lavoro, mi avrebbero risolto molti pro-
blemi personali.
E, a parte questo, mi farebbe anche comodo una lettera di scuse scritta e firmata da tutti i
condomini in modo da poter dimostrare la mia onestà e la mia serietà nel mio lavoro, oltre alla
loro dabbenaggine.
29
BiancHi / Ditta il tetto / StuDio aSSenti / aSSicurazioni la cupola
IL FATTO
l’impresa il tetto aveva ottenuto l’appalto dal condominio di via del frate 2 per la manu-
tenzione straordinaria della copertura del proprio caseggiato dalla quale iniziava a filtrare acqua
piovana nei piani sottostanti.
i lavori iniziarono il 15 gennaio ma, dopo una settimana, nel corso dei lavori di smantella-
mento della pavimentazione, un improvviso acquazzone notturno allagò il sottostante apparta-
mento di proprietà della famiglia Bianchi imbibendone muri e soffitti e causando danni anche a
parte della mobilia.
Da un sopralluogo, eseguito dal direttore dei lavori, architetto assenti, si appurò che la Ditta
il tetto aveva omesso di fissare adeguatamente i teli di protezione dalla pioggia, sebbene il
titolare negasse la circostanza e desse la colpa al furioso vento che si era alzato durante la notte.
la famiglia Bianchi, composta da madre e figlio minorenne, fu costretta a trasferirsi in un vi-
cino albergo dove soggiornarono per circa tre mesi, sino a quando l’impresa il tetto, per con-
tenere la spesa, non offrì loro un appartamentino in attesa che fosse ripristinato l’appartamento
di via del frate.
i lavori di ripristino, eseguiti da una ditta di fiducia della famiglia Bianchi, iniziarono nel luglio
seguente, sei mesi dopo l’avvenuto allagamento, per cui la famiglia Bianchi poté rientrare nel
proprio alloggio solo dopo il 15 agosto.
tra il soggiorno in albergo, pari a 13.500 €, ed il ripristino, pari a 15.000 €, la famiglia Bianchi
chiese in tutto 33.500 € di danni, conteggiando anche il disagio che avevano dovuto subire in
quei sei mesi fuori casa, disagio valutato 5.000 €.
la ditta il tetto aprì una pratica di risarcimento presso la propria compagnia di assicura-
zione che, tuttavia, non volle riconoscere le spese di albergo, considerandole eccessive ed evi-
tabili.
la famiglia Bianchi, coinvolse nelle responsabilità dell’accaduto anche l’architetto assenti,
imputandogli la negligenza di non aver sufficientemente controllato il sistema di protezione del
terrazzo nelle sue mansioni di Direttore dei lavori.
l’architetto sostenne la tesi dell’impresa circa la violenza del vento in quella notte e si rifiutò
di partecipare a qualsiasi tipo di risarcimento.
non arrivando ad alcun accordo, la signora Bianchi decise di attivare una procedura di me-
diazione prima di citare tutti in giudizio.
30
Presenti alla procedura:
– il mediatore ed un co-mediatore;
– la signora Bianchi;
– il titolare della ditta “il tetto”;
– il perito della compagnia “la cupola”;
– l’architetto assenti.
LA POSIZIONE DELLA SIGNORA BIANCHI
Siamo disgustati dal comportamento dei responsabili di tutto ciò che ci è accaduto, è incre-
dibile che, dopo aver creato dei danni, peraltro riconosciuti, e dopo averci costretti a chiedere
un prestito per poter pagare sia l’albergo che il ripristino dell’appartamento, adesso facciano i
difficili per rimborsarci di tutto ciò che ci è legittimamente dovuto.
abbiamo dovuto aspettare che passasse l’inverno e che la temperatura primaverile e quella
estiva asciugassero completamente i muri dell’appartamento, prima di fare iniziare i lavori di ri-
pristino.
Se la questione non si risolve in questa sede, siamo decisi a portare tutti davanti ad un giu-
dice, così finiranno con il pagare molto di più.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Il pagamento delle rate del prestito mi penalizza pesantemente portandomi via quasi la metà
del mio salario. Inoltre ultimamente si è prospettato il pericolo che l’impresa di pulizia presso la
quale lavoro abbia l’intenzione di ridurre il personale e questo mi preoccupa moltissimo.
Mio figlio, avendo fatto molte assenze a scuola in seguito ad un delicato intervento di ap-
pendicite, ora ha difficoltà nell’apprendimento della matematica e pensavo di impiegare quei
5.000 € chiesti in più, per potergli pagare delle lezioni private e rimetterlo in pari con la sua
classe.
Ho urgente bisogno di quei soldi per estinguere il prestito, disporre interamente del mio sa-
lario e pensare al futuro con più tranquillità.
LA POSIZIONE DELLA DITTA “IL TETTO”
non potevo prevedere il forte vento che ha rimosso la copertura di protezione stesa sul ter-
razzo; i teloni distesi e ben affrancati poco hanno potuto fare contro la violenza del vento di
quella notte.
È anche da tenere conto che il pavimento di quel terrazzo era talmente vetusto che, anche
se non fosse ancora stato demolito, con una pioggia di quel genere, l’acqua sarebbe filtrata lo
stesso facendo gli stessi danni.
il condominio avrebbe dovuto pensarci prima a fare una manutenzione straordinaria com-
pleta anziché andare avanti per anni eseguendo solo dei tamponamenti parziali e provvisori
che duravano da natale a Santo Stefano.
31
come sempre l’impresa viene chiamata solo quando la situazione diviene insostenibile.
comunque, anche se a mio parere è venuta a crearsi una circostanza eccezionale che mi
libera da ogni responsabilità, ho lo stesso fatto regolare denuncia di sinistro alla mia assicura-
zione, mettendo anche a disposizione un appartamentino che avrei potuto comodamente affit-
tare e ricavarne un reddito.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
In effetti ho trascurato di controllare la protezione del terrazzo e mi sono fidato completa-
mente dei miei uomini.
Adesso mi è sorto il dubbio che, essendo venerdì sera, la fretta di lasciare il cantiere abbia
indotto chi di dovere a trascurare il dettaglio dei teloni.
Oltre a questo, da una veloce indagine presso il vicino aeroporto, ho rilevato che quella
notte il vento era stato appena sufficiente a sollevare in aria foglie secche ed ho il timore che il
legale della famiglia Bianchi, abbia fatto la stessa indagine e sia in possesso dei relativi risultati.
Èevidente che, nel caso di una citazione in Tribunale, un documento di quel genere sman-
tellerebbe le mie difese.
Sono disposto ad integrare la somma offerta dalla mia assicurazione, purché mi venga ri-
conosciuto e detratto il periodo in cui ho messo a disposizione il mio appartamentino il cui
affitto medio ritengo sia pari a 500 € mensili.
LA POSIZIONE DELLA COMPAGNIA “LA CUPOLA”
troppo comodo starsene comodamente in albergo ed aspettare che venga anche rimborsato.
Diciamo la verità, quei tre mesi sono stati per la signora Bianchi una autentica vacanza, servita
di tutto punto, senza la preoccupazione di dover accudire alle faccende tipiche di una abitazione
… pulire, rimettere in ordine, rifare i letti, preparare i pranzi, rigovernare le stoviglie … e chi più
ne ha, più ne metta!
la cara signora Bianchi poteva tranquillamente reperire un appartamentino arredato in attesa
che il suo fosse rimesso a posto e avrebbe speso molto meno dei 13.500 € che oggi ha la sfron-
tatezza di chiedere.
e poi che bisogno c’era di aspettare cinque mesi che i muri fossero naturalmente asciutti,
sarebbe bastata l’opera di un deumidificatore per asciugare tutto in meno di un mese e poi si
sarebbe potuto impiegare un intonaco deumidificante per ovviare ad una eventuale umidità re-
sidua.
Ma tant’è, quando c’è di mezzo una compagnia di assicurazioni, tutto diventa improvvisa-
mente più complicato ed oneroso.
noi abbiamo intenzione di pagare solo il ripristino dell’appartamento infischiandocene di al-
berghi e di pretestuosi danni per disagi, a condizione, comunque, che venga verificato che la
somma pagata per il detto ripristino sia congrua alle opere eseguite per il medesimo.
32
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
In effetti abbiamo ricevuto l’incarico di fare la perizia dei danni due mesi dopo l’accaduto
e io stesso l’ho poi ritardata di un mese dando la precedenza ad altre pratiche.
Mi sono anche reso conto che nella zona non è molto facile reperire in affitto e con contratto
mensile un appartamento arredato.
Sono disposto a riconoscere i danni dell’infiltrazione dal tetto ed al massimo 5.000 € del
conto dell’albergo poiché mi sento in colpa per quel mese in cui ho ritardato la perizia chiesta
dalla compagnia di assicurazione.
LA POSIZIONE DELL’ARCHITETTO ASSENTI
il Direttore dei lavori non è tenuto a visitare tutti i giorni i cantieri a lui affidati.
per controllare lo stato e l’esecuzione dei lavori sono sufficienti due o, al massimo, tre so-
pralluoghi la settimana.
Quindi non mi sento responsabile di niente e se la ditta dà la colpa dell’accaduto alla violenza
del vento, ebbene, sono fatti loro, vuol dire che non ci si poteva fare nulla e tanto meno poteva
farci qualcosa il Direttore dei lavori.
ritengo assurda l’accusa di negligenza del legale della signora Bianchi, ho sempre fatto
scrupolosamente il mio dovere e non sarà certo un azzeccagarbugli qualsiasi ad affermare il
contrario.
Ho comunque inoltrato la denuncia alla mia assicurazione professionale e, in caso di cita-
zione in tribunale, lascerò a loro la gestione del tutto.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Normalmente il venerdì vado sempre a controllare i cantieri ben sapendo che qualche tra-
scuratezza può accadere per la fretta di chiudere la settimana lavorativa.
Oltretutto ero a conoscenza della superficialità della ditta IL TETTO e prestavo particolare
attenzione a quel cantiere. Ma quel pomeriggio avevo un impegno importante con uno studente
che stavo preparando per l’esame di Stato e non potevo fare il solito giro dei cantieri.
Anche se sono sicuro di uscire vittorioso da una eventuale causa giudiziaria, temo che il
semplice fatto di essere stato accusato di negligenza sul lavoro, possa nuocere allo studio che
dirigo in associazione con altri due colleghi architetti.
Già in studio ci sono stati dei rimbrotti perché impiego del tempo professionale con l’attività
di preparazione degli studenti agli esami o alle interrogazioni e non voglio che questo episodio
possa costituire la classica goccia che fa traboccare il vaso e che i miei due colleghi mi ab-
bandonino mettendosi per conto proprio.
NOTE
Questa vicenda è realmente accaduta (ovviamente i nomi e le cifre non sono quelli reali) e
si è conclusa dopo tre anni dal suo inizio con una transazione nella quale la signora Bianchi ha
33
dovuto rinunciare ad una parte del risarcimento chiesto rimettendoci di tasca propria pur di chiu-
dere il tutto.
il giudice aveva escluso dalle testimonianze la produzione della velocità del vento presentata
dal legale della signora Bianchi perché consegnata in ritardo ed aveva assegnato il caso ad un
ctu con un quesito particolarmente complesso ed articolato.
l’impossibilità di dimostrare la malafede della ditta ed il timore che il ctu valutasse al ribasso
le sue richieste, oltre alla certezza che la vicenda giudiziaria si sarebbe prolungata negli anni a
venire, uscendone quindi con una vittoria di pirro, indusse la signora Bianchi ad accettare le of-
ferte di parte avversa.
nel caso in cui si fosse ricorso ad una mediazione, data l’informalità della stessa, non vi sa-
rebbe stato nessun ostacolo burocratico o di procedura giudiziaria, né, tanto meno, il timore che
una ctu avrebbe potuto pesantemente influenzare la sentenza del Giudice.
34
caDuta Da caVallo
IL FATTO
il signor Bernardi, con la moglie e 5 dipendenti della sua azienda, trascorrevano una vacanza
premio di dieci giorni presso l’agriturismo “ il rancH” nel mese di giugno.
l’agriturismo, tra le sue attrattive, proponeva gite a cavallo con la partecipazione di tutti i vil-
leggianti, inclusi coloro senza particolare esperienza o principianti poiché i cavalli impiegati
erano di indole docile ed era prevista una guida con particolare esperienza che avrebbe ac-
compagnato il gruppo durante l’escursione.
il Bernardi decise di partecipare alla gita a cavallo con la moglie e i dipendenti.
Durante la passeggiata, tuttavia, si rese conto che il cavallo non era così docile come dice-
vano e fece presente alla guida le proprie preoccupazioni, ma la guida gli rispose di proseguire
invitandolo a mantenere la calma.
Bernardi proseguì ma, giunti ad un sentiero ripido e sconnesso, l’animale fece uno scarto
improvviso accelerando considerevolmente la propria andatura, cosicché lui cadde in terra ro-
vinandosi il viso con ferite e lussandosi la spalla sinistra.
fu immediatamente soccorso e trasportato in ospedale con autoambulanza con ricovero di
una settimana.
in conseguenza della caduta, Bernardi riportò lesioni di carattere permanente nella misura
del 9% nonché una invalidità temporanea al 100% di 40 giorni ed una al 50% di giorni 30.
ritenendo responsabile dell’accaduto l’organizzazione dell’agriturismo, inviò alla direzione
del medesimo una richiesta di risarcimento per i danni patiti pari a 8.500 € di cui: 500 € per
spese mediche, 6.000 € per il suo impedimento totale a seguire la propria azienda e 2.000 €
per il restante periodo di invalidità parziale.
l’agriturismo rigettò la responsabilità, sostenendo che l’incidente non era prevedibile e che
il comportamento del cavallo era la diretta conseguenza del comportamento di chi lo cavalcava.
a tali eccezioni Bernardi decise di attivare una procedura di mediazione presso l’o.D.M.
Geo-caM della propria città, prima di far valere in giudizio le proprie rivalse nei confronti del-
l’agriturismo il rancH.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– il signor Bernardi con il proprio avvocato;
– il signor Guglielmo pecos, titolare dell’agriturismo, assistito dal proprio avvocato.
35
LA POSIZIONE DEL SIGNOR BERNARDI
Sono molto seccato, credevo che la direzione dell’agriturismo avrebbe pagato i danni chiesti,
unendo anche una lettera di scuse, e costoro, invece, rivoltano la frittata addebitando a me la
responsabilità dell’incidente.
avevo avvertito la guida che il cavallo che mi era stato dato era inaffidabile, ma evidente-
mente la mia opinione non contava nulla, vista l’aria di sufficienza con la quale ero stato invitato
a proseguire ed a starvene tranquillo.
io di cavalli me ne intendo!
per potermi pagare l’università, andavo ad aiutare a strigliare i cavalli di un maneggio poco
distante.
So bene come trattarli, capisco al volo se un cavallo è nervoso o è docile.
il rancH dovrà pagarmi sino all’ultimo euro, lo so io le sofferenze patite per quella lussa-
zione alla spalla ed i terribili momenti passati nel timore di rimanere sfigurato per sempre!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Ciò che temo di più è l’aver perso prestigio agli occhi dei miei dipendenti.
In passato mi sono vantato più volte della mia abilità di cavallerizzo, magari anche esage-
rando un tantino.
Tengo molto alla stima dei miei dipendenti.
Ho sempre organizzato le feste per la befana dei loro bambini, gare di sport per interrompere
la monotonia del lavoro, soggiorni premio per i più meritevoli, tutto questo anche a costo di ri-
durre notevolmente i miei guadagni.
Ed ora questo sfortunato incidente rischia di compromettere la mia autorevolezza renden-
domi ridicolo ai loro occhi.
In fondo la mia assenza dall’azienda non ha prodotto alcun danno poiché mi ha sostituito
il mio alter ego, altrettanto abile quanto me e che già in passato aveva adempiuto a tale funzione
con risultati brillanti.
Anche se sono sicuro di vincere una causa in giudizio, non ci tengo ad intraprendere questa
via che sottrarrebbe tempo prezioso alla mia attività e si concluderebbe chissà quando.
LA POSIZIONE DE “IL RANCH”
non era mai successo un incidente simile, i nostri cavalli sono tutti docili e centinaia di vil-
leggianti li hanno montati in precedenza, rimanendo poi entusiasti delle escursioni.
Doveva proprio capitare ora, per giunta con quel rompiscatole.
Si dava un sacco di arie di esperto cavallerizzo e poi, appena montato a cavallo, ha comin-
ciato ad agitarsi come un shaker.
È chiaro che la bestia, sentendo l’agitazione del cavaliere, si è innervosita a sua volta e poi
è bastato un niente perché lo facesse cadere giù come un sacco di patate.
i cavalli bisogna conoscerli, sarebbero bastate due carezze sul collo perché l’animale si tran-
quillizzasse e prendesse la solita, lenta andatura alla quale era stato addestrato.
36
e dire che la guida, prima della partenza, aveva dato a tutti le istruzioni opportune per come
comportarsi con la propria cavalcatura. Ma il superuomo niente, lui certe cose le sapeva già e
non aveva bisogno di nessuna istruzione!
Ben gli sta quella caduta!
noi al massimo gli rimborsiamo i 500 € delle spese mediche!
Ma di quali danni andava cianciando? chi è causa del suo mal, pianga se stesso!
i suoi amici, invece, sono sati felicissimi di quella esperienza e si sono ripromessi di tornare
a ripeterla non appena fosse stato loro possibile.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Avevo detto al quel testardo assunto come guida, di non prendere sentiero. Ci sono troppe
pietre.
Ma lui no, lui doveva far vedere il panorama della sottostante vallata, sostenendo che in quel
percorso non era mai successo niente a nessuno.
Sinceramente ho anche il dubbio che a spaventare il cavallo possa essere stata una biscia
o un serpentello nascosto tra i sassi.
E adesso tutti i grattacapi rimangono me.
La gestione dell’agriturismo è tutt’altro che facile. Il mantenimento dei cavalli costa molto
ed ultimamente i villeggianti sono diminuiti per colpa della crisi in atto. Se si diffonde la no-
tizia dell’incidente, le prenotazioni crollerebbero ed allora, addio attività! Rischio di dover ven-
dere i cavalli e licenziare il personale.
Non so proprio come fare, non posso affrontare le richieste di risarcimento di Bernardi.
Tra l’altro, a causa della crisi, ho incautamente trascurato di rinnovare la polizza assicurativa.
Di andare in giudizio non se ne parla neanche. Il mio avvocato mi ha consigliato di mediare
poiché la causa in tribunale ritarderebbe soltanto l’inevitabile risarcimento, con in più il paga-
mento di tutte le spese legali.
IL GIUDIZIO IN TRIBUNALE
il caSo
tizio, con la moglie e 5 amici, trascorreva una vacanza di dieci giorni presso l’agriturismo
Beta nel mese di giugno.
l’agriturismo, tra le sue attrattive, proponeva gite di gruppo a cavallo con la partecipazione
di tutti i villeggianti, inclusi coloro senza particolare esperienza o principianti questo poiché i
cavalli impiegati erano di indole docile e durante l’escursione i partecipanti sarebbero stati ac-
compagnati da una guida con particolare esperienza.
tizio decideva di partecipare alla gita a cavallo con la moglie e gli amici.
Durante la passeggiata, tizio si rese conto che il cavallo non era così docile come dicevano
e fece presente alla guida le proprie preoccupazioni, ma la guida, incurante, gli disse di prose-
guire invitandolo a mantenere la calma.
37
tizio proseguì, ma giunti ad un sentiero ripido e sconnesso l’animale fece uno scarto im-
provviso accelerando considerevolmente la propria andatura cosicché tizio cadde in terra rovi-
nandosi il viso con ferite e lussandosi la spalla sinistra.
tizio veniva immediatamente soccorso e trasportato in ospedale con autoambulanza e con
successivo ricovero di una settimana.
in conseguenza dell’accaduto tizio riportava lesioni di carattere permanente nella misura del
9% nonché una invalidità temporanea al 100% di 40 giorni ed una al 50% di giorni 30; Sosteneva
spese mediche per 500 €.
il proceSSo
tizio si rivolgeva al proprio avvocato il quale, dopo l’invio di una raccomandata di richiesta
di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito delle lesioni subite,
notificava atto di citazione per sentire accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’agri-
turismo Beta in relazione all’incidente avvenuto in danno di tizio e, conseguentemente, condan-
nare il medesimo agriturismo al risarcimento dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali
patiti dall’attore in conseguenza dell’accorso. in particolare Beta era ritenuta responsabile ai
sensi dell’art. 2052 c.c. poiché «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui
ne ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia,
sia che fosse smarrito o sfuggito, salvo che provi il caso fortuito».
Si costituiva in giudizio l’agriturismo che sosteneva essere esclusa una qualsiasi responsa-
bilità della guida, invocando la sussistenza del caso fortuito previsto dell’art 2052 in quanto la
guida aveva fatto tutto il necessario per gestire la situazione e considerava l’accaduto un sem-
plice infortunio indennizzabile.
la Sentenza
il tribunale ha riconosciuto responsabile l’agriturismo Beta, proprietario dell’animale, per i
danni cagionati dal medesimo al cliente ed ha ritenuto la non sussistenza del caso fortuito, ossia
«il caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la respon-
sabilità del proprietario».
DAL GIUDIZIO ALLA MEDIAZIONE
Quale strumento di composizione amichevole della lite, la mediazione svolge un ruolo im-
portante anche quando si vuole conservare una buona immagine di sé.
il caso che ci interessa vede da una parte coinvolto un agriturismo che potrebbe avere inte-
resse che il suo nome venga ben pubblicizzato poiché una causa sarebbe lunga e dannosa alla
propria immagine.
Ma affinché la mediazione possa essere efficace, il mediatore deve avere una buona forma-
zione e buone capacità di comunicazione.
la preparazione è fondamentale per il buon esito della mediazione, buon esito che non equi-
vale a raggiungere un accordo a tutti i costi.
38
avere cura del setting, presentare efficacemente la mediazione nel primo incontro, creare
empatia con le parti, mantenere autorevolezza sono tutti elementi che invogliano le parti a par-
tecipare alla mediazione.
il mediatore ha l’obbligo di aggiornamento di diciotto ore e venti tirocini nell’arco di un biennio,
ma soprattutto deve avere capacità di ascolto attivo, di comprendere e analizzare i comporta-
menti delle persone attraverso i canali sensoriali e gli schemi comportamentali (enneagramma),
di sintetizzare e riassumere la questione che gli viene sottoposta.
raccolte le posizioni delle parti, il mediatore deve abilmente riformularle togliendo le cariche
negative che inizialmente l’esposizione della parte inevitabilmente contiene.
il mediatore deve creare un clima collaborativo, mettendo a fuoco in maniera neutra i punti
della questione al fine di individuare gli interessi delle parti e condurle alla ricerca di quella so-
luzione che possa soddisfare entrambe senza rinunce e/o sacrifici, ma col giusto contempera-
mento delle opposte esigenze.
il mediatore è come un direttore di orchestra che mette in accordo gli strumenti creando ar-
monia.
39
SerVitù Di paSSo
IL FATTO
Giorgio Mancuso possiede un fondo costeggiato da una strada provinciale nel comune di
Savona.
Valentino Bengasi possiede un fondo al di sopra di quello di Giorgio senza alcun accesso
diretto dalla provinciale.
nel passato i rispettivi nonni avevano concordemente stabilito una servitù di passo larga 4
metri a favore del fondo di Valentino, attraverso un percorso chiuso con un cancello telecoman-
dato, che, dipartendosi dalla strada pubblica, costeggiava il confine del lotto di Giorgio, sino a
raggiungere la soprastante proprietà.
un giorno Giorgio fece alcune modifiche che influirono sul percorso di Valentino all’interno
del proprio fondo: aprì in un’altra posizione un nuovo accesso e lo dotò di un cancello largo
esattamente quattro metri; cambiò il comando di apertura del cancello da sempre utilizzato da
Valentino senza fornirgliene il relativo telecomando; costruì un muretto sul vecchio percorso in-
terrompendo di fatto il passaggio che portava alla proprietà di Valentino.
Valentino per anni era passato con una trebbiatrice appena un po’ più larga di quattro metri,
per cui si trovò nella impossibilità di accedere al proprio terreno con quel mezzo meccanico e
da ambedue i cancelli.
ovviamente chiese a Giorgio il telecomando di apertura del cancello e la demolizione di quel
muro che limitava l’accesso alla trebbiatrice, ignorando completamente il nuovo percorso poiché
non era quello originariamente concordato tra i due rispettivi nonni.
Giorgio rispose senza mezzi termini che lui sulla sua proprietà poteva fare quello che voleva
purché lasciasse comunque un passaggio di quattro metri per l’accesso al fondo dominante.
Valentino, prima di citare in giudizio Giorgio, attiva una procedura di mediazione, presso la
sezione staccata di Geo-caM a Savona.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– Giorgio Mancuso con l proprio legale;
– Valentino Bengasi con il proprio legale.
40
LA POSIZIONE DI GIORGIO
non riesco a capire le pretese di Valentino.
anche se da un’altra parte, lui l’accesso al proprio fondo lo ha lo stesso.
l’accordo di servitù di passo parla chiaro: “si aprirà un percorso di larghezza uguale a metri
quattro, lungo il lato est della proprietà Mancuso che, dipartendosi dalla strada provinciale,
giungerà sino al confine della proprietà Bengasi. Il detto passaggio sarà sia pedonale che car-
rabile”.
Quindi che cosa vuole questo Bengasi? l’accordo resta comunque rispettato anche con il
nuovo percorso e lui può accedere alla sua proprietà come e quando vuole!
il perché abbia voluto spostare il percorso non deve interessare a Bengasi, sono affari miei!
ed è anche mia è la proprietà dei terreni adiacenti che si sviluppano lungo la provinciale.
Mio nonno ha fatto dei sacrifici per acquistare i terreni lungo la strada, pagandoli ad un prezzo
ben più alto di quello del Bengasi e io adesso ho il diritto di sistemarli al meglio senza pretestuosi
ostacoli impostimi da vicini saccenti ed invidiosi.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Ho scoperto che coltivando ad asparagi il terreno adiacente al vecchio passaggio, oltre a
produrre un ortaggio di pregio con un reddito superiore a qualsiasi altro, il piano verde della
mia zona prevede un incentivo del 75% della spesa di impianto per la valorizzazione dell’intera
zona.
Ho fatto esaminare la composizione del terreno da un perito agronomo che ha certificato
l’assoluta idoneità del campo alla coltivazione degli asparagi.
Purtroppo il bando del piano verde per avere accesso agli incentivi impone un lotto minimo
di 5000 mq, per cui, visto che quel terreno è di soli 3.500 mq sono stato costretto a spostare
altrove quella servitù di passo così da poter incorporare i metri quadri mancanti e costituire il
lotto minimo voluto dal bando.
L’arroganza e la boria con la quale Valentino mi ha imposto di ripristinare il precedente pas-
saggio mi ha fortemente indispettito per cui adesso mi attengo strettamente alle misure descritte
dall’accordo sottoscritto da mio nonno. Che il mio vicino impari un po’ l’educazione!
Non ho la convenienza ad affrontare una causa sia per la lungaggine del giudizio sia per
la sua incertezza. Inoltre, anche in caso di vittoria, i termini del bando sarebbero ormai scaduti
ed il mio progetto naufragherebbe.
LA POSIZIONE DI VALENTINO
Sono veramente arrabbiato, dopo trentacinque anni di esistenza di quel passaggio che non
dava nessun fastidio poiché correva lungo un confine senza invadere o dividere il fondo al quale
apparteneva, un villano rifatto si permette di spostarlo senza neanche consultarsi con me.
non mi importa del nuovo passo che Giorgio ha aperto, se lo può anche tenere.
io voglio il percorso che i nostri nonni avevano stabilito all’epoca, sia per la comodità del tra-
41
gitto, sia per il rispetto dovuto alla memoria di due gentiluomini d’altri tempi. loro ben sapevano
come ci si comporta tra vicini, altro che i buzzurri di oggi!
Se questo tentativo di mediazione fallisce, sono deciso a portare il caso in tribunale e far
valere le mie ragioni sia in base alle norme del codice civile, sia perché questo diritto l’ho ac-
quisito.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
I tempi sono cambiati dal tempo di mio nonno. Quel passaggio era stato concordato di soli
quattro metri perché le esigenze del tempo si limitavano al transito di un carro trainato da un
mulo.
Oggi ho dei macchinari abbastanza all’avanguardia e dal vecchio cancello ci sono sempre
passato comodamente.
Ho una buona produzione di frumento che è giunto a maturazione ed ho la necessità di
portare sul mio fondo la falciatrice/trebbiatrice che però è larga quasi quattro metri e mezzo e
non potrebbe accedere attraverso il nuovo percorso costruito da Giorgio.
Un eventuale improvviso maltempo potrebbe rovinare il raccolto e non capisco perché Gior-
gio, che non ha mai fatto questione di misure, adesso si impunta su quelle previste dall’accordo
dei nonni.
Il mio avvocato mi ha già anticipato che c’è una alta probabilità che il Giudice possa ac-
cettare un ampliamento della servitù in conseguenza delle maggiori necessità del fondo do-
minante, ma questo probabilmente avverrebbe quando non uno, ma diversi raccolti sarebbero
ormai andati perduti.
I miei impegni economici non mi permettono di perdere neanche un raccolto.
IL GIUDIZIO IN TRIBUNALE
il caSo
tizio aveva convenuto in giudizio caio proprietario di un fondo ove era stata costituita una
servitù volontaria di «passo pedonale e carraio da esercitare su di uno spazio di 4 metri di lar-
ghezza per il tramite di un cancello telecomandato».
caio aveva modificato il dispositivo di apertura del cancello senza fornire il nuovo teleco-
mando a tizio, aveva aggiunto un altro cancello e innalzato un muretto che impediva il passaggio
con mezzi meccanici.
tizio, visto l’impedimento all’esercizio della servitù, chiedeva la condanna di caio a rimuovere
gli ostacoli impeditivi e ad ottenere la consegna dei nuovi telecomandi.
Domandava altresì l’estensione della servitù di una misura idonea che consentisse il pas-
saggio ai mezzi meccanici.
42
la Sentenza Di priMo GraDo
il tribunale condannava caio a munire il secondo cancello di un dispositivo di apertura «a
scrocco» che può essere utilizzata da ambo i lati del passo; respingeva la domanda di demolire
il muretto; disponeva ai sensi dell’art. 1051 terzo comma c.c. l’ampliamento della servitù e la re-
lativa indennità.
la sentenza veniva appellata da caio per l’ampliamento della servitù e tizio, in via inciden-
tale, impugnava il rigetto della domanda di rimozione del muretto.
la Sentenza Di SeconDo GraDo
la corte d’appello rigettava entrambe le contestazioni poiché da un lato non era possibile
evitare un ampliamento di servitù asserendo semplicemente che il passaggio sarebbe stato
realizzabile passando da altri fondi pure di proprietà di caio e che il divieto di cui al quarto
comma dell’art 1051 c.c. (divieto di assoggettare a servitù di passaggio case, giardini e aie) non
era assoluto ma solo un criterio di scelta nel caso in cui il passaggio fosse realizzabile attraverso
percorsi alternativi.
la corte ritenne che per l’applicazione dell’art.1051 c.c. fosse rilevante l’utilità del fondo do-
minante e non la circostanza che il proprietario del fondo servente possedesse altri fondi su cui
creare percorsi alternativi.
la Sentenza Della corte Di caSSazione
la sentenza veniva impugnata e la corte di cassazione ribaltava la decisione della corte
d’appello, affermando che nel caso in cui tra il fondo dominante e la via pubblica sono presenti
fondi appartenenti allo stesso proprietario e dotati, o dotabili, di accesso proprio alla via pubblica
senza eccessivo disagio per il fondo dominante nessun impedimento sussiste al passaggio da
quei fondi appartenenti al medesimo proprietario.
DALLA SENTENZA ALLA MEDIAZIONE
il caso in esame è interessante per il percorso giudiziale intrapreso e le contrastanti decisioni
che hanno mantenuto incerto per diversi anni l’esercizio del diritto.
con questo non si vuol dire e/o ritenere che la mediazione avrebbe potuto «magicamente»
risolvere la questione, ma é anche vero che le parti attraverso il mediatore avrebbero potuto tro-
vare una soluzione diversa dalle regole e le interpretazioni del diritto, soluzione che avrebbe
trovato la sua fonte di ispirazione negli interessi e nei bisogni delle persone coinvolte, volta a
generare in loro una reciproca soddisfazione.
la comunicazione e l’ascolto sono strumenti fondamentali per condurre una buona media-
zione; strumenti che nel processo civile non trovano impiego.
le parti in mediazione sono controparti nel giudizio, gli avvocati sono i difensori ed il terzo a
comporre la lite è il giudice.
43
nella mediazione, che si basa sulla composizione amichevole della lite, le parti sono i pro-
tagonisti della vicenda, gli avvocati sono gli accompagnatori ed il terzo a comporre la lite è il
mediatore imparziale che non giudica e non emette sentenza, ma aiuta le parti a dialogare in
maniera positiva tra loro senza convincimenti o pressioni di alcun genere.
le domande hanno un ruolo fondamentale poiché aiutano le parti a capire, approfondire e
ribaltare le loro posizioni iniziali per esplorare il mondo degli interessi che generano possibili
soluzioni alla vicenda che li riguarda.
un giudizio è legato a schemi e forme processuali e sostanziali prestabilite, a termini di pre-
scrizione e decadenza, ad interesse ad agire, a legittimazione attiva e passiva e la sua rigidità
non consente di uscire da detti schemi e l’unico risultato è la sentenza dei vari gradi di giudizio
che può ribaltare una decisione di primo o di secondo grado o di cassazione, decisione impo-
stata comunque sulla medesima ratio e sulle posizioni, ma senza poter creare nulla di nuovo.
44
Vacanza roVinata
IL FATTO
i coniugi rossi avevano deciso di festeggiare il 25° anniversario del loro matrimonio, ritor-
nando a parigi nello stesso albergo dove avevano trascorso la loro prima notte di nozze.
avevano quindi acquistato un pacchetto di viaggio organizzato dalla società la Vacanza
che comprendeva un volo charter diretto Genova-parigi e ritorno, nonché un soggiorno di cinque
giorni e quattro notti nell’albergo excelsior, che era appunto quello del loro viaggio di nozze di
venticinque anni prima.
arrivato il giorno della partenza, i coniugi rossi si presentarono puntuali al check-in per sco-
prire che il loro volo era stato annullato senza preavviso alcuno.
Delusi ed irritati si rivolsero alla società che aveva venduto loro il pacchetto di viaggio chie-
dendo il rimborso del costo del pacchetto (2.700 €) ed un risarcimento di 15.000 € per danni
morali derivanti dalla mancata vacanza.
la società la Vacanza rispose rimborsando il solo costo del pacchetto turistico, come sta-
bilito dal contratto sottoscritto al momento della vendita, e suggerendo di rivolgersi per i danni
alla società cipenSiaMonoi, responsabile dell’organizzazione del viaggio.
alla raccomandata inviata dai signori rossi, la società cipenSiaMonoi rigettò qualsiasi
responsabilità ed addossò la colpa di quanto accaduto alla compagnia aerea Volare.
la compagnia aerea Volare, si discolpò invocando come causa di forza maggiore uno
sciopero di protesta del pilota e del copilota del velivolo.
Stanchi di correre in tondo inutilmente, i coniugi rossi, per districare la matassa e prima di
adire alle vie legali, attivano una procedura di mediazione nei confronti delle tre società ritenute
responsabili dell’accaduto.
Presenti alla procedura:
– un mediatore;
– un co-mediatore;
– il signor rossi;
– il titolare della società la Vacanza;
– l’amministratore unico della società cipenSiaMonoi;
– l’amministratore Delegato della compagnia aerea Volare.
45
LA POSIZIONE DEI CONIUGI ROSSI
Siamo veramente furibondi, ci sentiamo presi per il bavero, ci hanno fatto correre in tondo
facendo l’uno con l’altro il vecchio gioco dello scarica barile.
il giorno delle nozze d’argento viene una sola volta nella vita ed erano mesi che con mia
moglie stavamo progettando quel viaggio.
avevamo anche prenotato una vacanza ad hoc per i nostri due figli, giusto per rimanere soli
ed essere liberi di tornare nei luoghi dei nostri primi giorni felici. ci è costata 5.000 € per niente!
Me ne infischio dello sciopero dei due piloti, potevano comodamente sostituirli oppure pote-
vano pagare meglio il loro personale e non penalizzare con la loro avidità i viaggiatori paganti!
È anche colpa del tour operator che si è andato a fidare di una società incapace di predi-
sporre un piano di emergenza per queste eventualità.
che razza di modo di condurre i propri affari! tanto chi ci rimette è sempre il cliente, è sempre
pantalone che paga!
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Non so più come fare, mia moglie si è intristita e a volte l’ho anche vista piangere di nasco-
sto.
È superstiziosa e nel mancato secondo viaggio di nozze vede un cattivo presagio per le
sorti del nostro matrimonio.
Ricordo ancora come si illuminava in quei giorni di venticinque anni fa, quando sognavamo
il nostro futuro insieme, fantasticando sulla casa...sui bambini che sarebbero venuti….
Non ci importava se le condizioni economiche di allora non erano floride (sa, mediatore, la
nostra meta ideale per il viaggio di nozze erano le isole Hawai, il paradiso in terra) ma anche
se avevamo dovuto ripiegare su Parigi, quelle erano state giornate uniche, meravigliose, era
stato come camminare sulle nuvole…
E adesso che credevamo di rivivere quei momenti magici, uno stupido sciopero aveva di-
strutto tutto per sempre!
LAPOSIZIONE DI “LA VACANZA”
la nostra società ha rimborsato il costo del pacchetto di viaggio e con questo ha chiuso con
qualsiasi altro esborso. i danni, i coniugi rossi, se li facciano pagare da altri!
non è nostra la responsabilità se il volo è stato annullato, noi facciamo il nostro mestiere:
vendiamo pacchetti turistici. non abbiamo la sfera di cristallo per prevedere i problemi che pos-
sono sorgere dopo la vendita.
una cosa è certa: la cipenSiaMonoi dovrà rifondere alla mia società i danni materiali e di
immagine subiti.
i signori rossi, a buon ragione, non si serviranno mai più da noi e parimenti sconsiglieranno
anche i loro conoscenti di farlo.
46
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Secondo me i coniugi Rossi hanno tutto il diritto di protestare.
Se una cosa del genere fosse capitata a me avrei mosso mari e monti per fare valere le
mie ragioni.
In effetti sapevo che la CIPENSIAMONOI non è molto quotata nel campo dell’organizza-
zione di viaggi turistici.
Ma i coniugi Rossi avevano messo come condizione essenziale che l’albergo di Parigi
avrebbe dovuto essere l’Excelsior e quello era l’unico organizzatore del settore che aveva pro-
prio quello che loro desideravano.
Mi auguro che i coniugi Rossi capiscano la mia buona volontà nell’aver cercato di accon-
tentarli.
Sono preoccupato per la perdita d’immagine , ne va del buon nome della mia società.
IL GIUDIZIO IN TRIBUNALE
il proceSSo aVanti al GiuDice Di pace
Gli attori rossi il 23 dicembre 2009 avevano acquistato un pacchetto di viaggio organizzato
dalla società x, tour operator, dietro il corrispettivo di 675 € ciascuno. il pacchetto comprendeva
un volo diretto, andata e ritorno, da napoli a parigi, con volo charter e n. 5 giorni e 4 notti presso
l’Hotel Qo, come meglio indicato nel contratto di viaggio. Gli attori si erano presentati in tempo
utile al check-in, ma il volo sul quale avrebbero dovuto viaggiare non è mai partito per motivi
non comunicati.
Sono stati sentiti testi che hanno confermato le circostanze addotte dagli attori.
la DeciSione
nel 2013 il giudicante ha ritenuto che il caso di specie rientrasse nell’ipotesi di annullamento
del pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore, a cui si applica l’art. 92 del
codice del consumo che prevede in via alternativa il diritto ad usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza maggiorazione di prezzo, oppure di un pac-
chetto turistico di qualità inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rim-
borso entro sette giorni lavorativi dalla cancellazione o dal momento del recesso della somma
di denaro già corrisposta.
pertanto, con sentenza del Giudice di pace di pozzuoli, il tour operator x veniva condannato
al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori per «vacanza rovinata» o meglio «per
vacanza non effettuata» in quanto ritenuto responsabile per inadempimento del prestatore di
servizi Y di cui l’organizzatore del viaggio si era avvalso.
preliminarmente il Giudice:
– dichiarava la contumacia della compagnia di volo z convenuta;
– chiariva che la causa s’incentrava solo sulla richiesta di risarcimento del danno non patri-
47
moniale per «vacanza non effettuata», poiché la richiesta di rimborso della somma pagata per
il pacchetto turistico era venuta meno per essere già stata rimborsata agli istanti;
– dichiarava che le domande autonome svolte dalla società dei servizi Y alla compagnia di
volo z e dal tour operator x alla società dei servizi Y non potevano trovare accoglimento in
quando:
• la prima superava la competenza per valore del giudice adito, dichiarandosi perciò incom-
petente e rimetteva le parti dinanzi il Giudice unico del tribunale di napoli;
• la seconda, essendo risarcimento di danni da immagine commerciale, questi non erano
stati provati in quanto il tour operator x non aveva dato prova della perdita di clientela né del
danno alla reputazione commerciale e la richiesta liquidazione in via equitativa del danno, co-
munque, non esonerava la parte interessata dall’obbligo di offrire al giudice elementi probatori
circa la sussistenza del danno stesso e la cui liquidazione equitativa del magistrato serviva solo
a colmare quelle che sono le eventuali lacune nella determinazione dell’ammontare.
Dal proceSSo alla MeDiazione
la sentenza che ci interessa affronta, oltre alle questioni di merito, anche questioni di natura
preliminare che all’interno di una procedura di mediazione avrebbero avuto una rilevanza diversa
in quanto le peculiarità della medesima sono la semplicità, l’assenza di formalità, la riservatezza,
l’autorevolezza e la neutralità.
tali caratteristiche consentono che le questioni sottoposte dalle parti interessate possano
essere tutte trattate, senza esclusioni di tipo burocratico o procedurale.
poiché le questioni di diritto non trovano spazio nella mediazione, che, essendo una proce-
dura informale, si attiene ai soli principi di non contrarietà all’ordine pubblico ed a norme impe-
rative, l’unico controllo a cui sarebbe stato sottoposto l’accordo delle parti è quello di non
violazione delle dette norme imperative e di non contrarietà all’ordine pubblico.
pertanto le questioni di cui al sopra richiamato punto 3) possono essere liberamente introdotte
nella mediazione e trovare, quindi, una loro soluzione in quanto l’unica competenza è solo quella
territoriale del giudice e le parti, di comune accordo, possono modificarla e/o accettarla, rima-
nendo impregiudicato ogni diritto processuale qualora non si dovesse raggiungere un accordo.
inoltre, la domanda di risarcimento per danni da immagine commerciale rigettata dal Giudice
per mancanza di prove nella mediazione avrebbe trovato ampio spazio poiché la questione si
sarebbe spostata su una indagine volta alla ricerca degli interessi e la vicenda sarebbe stata
trattata nella sua interezza.
il mediatore avrebbe potuto tranquillamente ignorare le questioni di carattere preliminare e
processuale che caratterizzano il processo civile.
l’unico controllo del mediatore è quello della verifica dei poteri delle parti coinvolte.
Dopo aver fatto chiarezza tra le parti sulle loro posizioni, il mediatore con incontri riservati
avrebbe fatto luce su quelli che sono gli interessi delle parti e, attraverso lo strumento dell’agenda
di negoziazione, avrebbe posto in evidenza gli aspetti comuni.
48
Qualora la mediazione fosse stata multiparte, il mediatore avrebbe potuto avvalersi di stru-
menti quali il «brainstorming» o i «sei cappelli per pensare» che avrebbero aiutato le parti a
creare idee per raggiungere la soluzione, con piena soddisfazione degli interessi di ciascuna.
trovato l’accordo il mediatore avrebbe applicato, ove possibile, i filtri per verificarne la fatti-
bilità.
la mediazione avrebbe avuto una durata massima di tre mesi, salvo proroghe per esigenze
congiunte che, comunque, non l’avrebbero dilungata oltre i sei mesi.
al contrario, la sentenza analizzata è stata emessa nell’anno 2013, ben quattro anni dopo
l’accadimento dei fatti, con costi notevolmente superiori rispetto a quelli che si sarebbero soste-
nuti con una mediazione la quale, tra i tanti pregi, ha anche quello di essere economica.
49
appalto Di opere StraDali
IL FATTO
la società StraDe S.r.l., alla fine di una gara nella quale la eDilizia aSfalti era risultata
vincitrice con l’offerta più bassa, aveva commissionato alla stessa l’asfaltatura di un tratto di
strada di recente costruzione, al prezzo a corpo di 25.000 €.
nell’esecuzione dei lavori, la edilizia asfalti provvedeva anche alla esecuzione del sottofondo
stradale che, secondo il bando di gara, avrebbe dovuto essere a carico della Strade S.r.l.
a seguito di ciò la edilizia asfalti emetteva una fattura di 12.000 € a carico della committente
per il lavoro eseguito.
la Strade S.r.l. rifiutava il pagamento in quanto l’esecuzione del sottofondo era stata una
iniziativa non autorizzata della edilizia asfalti.
Quest’ultima attivava una procedura di mediazione nei confronti della committente chiedendo
il pagamento di quanto eseguito.
Presenti alla procedura:
– il mediatore
– il signor catrami , titolare della edilizia asfalti con il proprio legale;
– il dr casello, amministratore unico della Strade S.r.l. con il proprio legale.
LA POSIZIONE DELLA EDILIZIA ASFALTI
Sono veramente furente, la sfacciataggine della Strade S.r.l. ha dell’inconcepibile.
Secondo quegli incompetenti come si poteva eseguire l’asfaltatura di una strada di nuova
costruzione senza la preparazione del sottofondo!
Hanno pure sbagliato la pendenza della cunetta laterale per cui, dopo due giornate di piog-
gia, abbiamo anche dovuto lavorare sguazzando in una marea di pozzanghere, con inutile
spreco di tempo e la necessità di più materiale per poter eseguire al meglio quel dannatissimo
sottofondo.
ed a fronte di queste loro evidenti responsabilità, hanno l’improntitudine di rifiutare il paga-
mento di quanto giustamente da voi richiesto.
avevo avvertito il committente che avrei iniziato quel lavoro ed avevo anche inviato il relativo
preventivo di spesa, pari a 10.000 €, diventati poi, in fase di consuntivo, 12.000 € a causa delle
difficoltà riscontrate per la pendenza sbagliata della cunetta.
Se non accettano di pagare, sono deciso a ricorrere alle vie giudiziali per fare valere i nostri
diritti.
50
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Il contratto sottoscritto con la Strade S.R.L. prevedeva che il sottofondo sarebbe stato a ca-
rico della committenza, tuttavia avevamo fretta di iniziare perché avevamo preso un impegno
ben più importante con una società austriaca per l’asfaltatura di una intera rete autostradale e
la data di inizio lavori si stava pericolosamente avvicinando.
In caso di ritardo, le sanzioni sarebbero state piuttosto gravose e, conoscendo la mentalità
austriaca (mia madre era austriaca), sapevo che non avrebbero accettato alcuna giustifica-
zione.
Avevamo inviato diverse sollecitazioni alla Strade S.R.L. perché iniziassero la preparazione
del sottofondo e poi, non ricevendo risposta neanche al preventivo inviato, basandoci sul detto
“chi tace acconsente” abbiamo iniziato voi quei lavori.
Contrariamente a quanto detto alla presenza della controparte, non abbiamo nessun inte-
resse ad aprire un giudizio in tribunale perché, qualora la cosa fosse risaputa dalla società au-
striaca, la mia ditta potrebbe porsi in cattiva luce e vista con sospetto con evidenti conseguenze
su possibili futuri appalti.
So che la stessa società in Austria ha in progetto di costruire una superstrada veloce per
la quale cerca esecutori referenziati ed ho buone speranze che ci assegnino anche quell’asfal-
tatura.
LA POSIZIONE DELLA STRADE S.R.L.
Siamo alle solite, prima si aggiudicano la gara con l’offerta più bassa, poi cominciano ad in-
crementare la cifra proposta con pretestuosi lavori extra.
nessuno ha autorizzato la edilizia asfalti ad eseguire quel sottofondo. l’esecuzione era ca-
rico della nostra società e noi stavamo testando altre ditte per quel lavoro poiché la ditta che
aveva tracciato la strada, si era rivelata poco competente, avendo anche sbagliato la pendenza
della cunetta di scolo delle acque meteoriche.
adesso la brillante iniziativa della edilizia asfalti ha reso inutile la nostra ricerca, non avendo
al momento un altro cantiere per i test di prova, con il rischio di non poter partecipare a futuri
appalti per manodopera insufficiente.
oltre a ciò, dai preventivi raccolti durante la ricerca, ci siamo resi conto che quel sottofondo
poteva essere eseguito con un risparmio di almeno 3.000 € rispetto al preventivo che la edilizia
asfalti sostiene di averci inviato e che noi non abbiamo mai visto.
in tutti i casi non c’è stata alcuna accettazione da parte nostra per cui che la edilizia asfalti
vada pure per vie giudiziarie, vorrà dire che sarà l’occasione per noi per chiedere i danni con-
seguenti alla loro indebita iniziativa.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
La nostra ditta non naviga in buonissime acque, il lavoro scarseggia e cominciamo a far fa-
tica a sostenere le spese.
51
Per di più la ditta incaricata del tracciamento della strada mi era stata raccomandata da
mio suocero ed io avevo caldeggiato l’assegnazione dell’appalto con il risultato che adesso
tra noi soci serpeggia il malcontento per la cattiva esecuzione dell’opera. Cattiva esecuzione
bollata anche da un perito che uno dei soci, che da tempo aspira al mio posto, aveva creduto
bene di incaricare per una perizia su quel lavoro. Lo stesso socio che era andato poi a con-
gratularsi con la Edilizia Asfalti per l’iniziativa presa.
Non potevo mandar via quella ditta durante i lavori di tracciamento perché avrei avuto seri
problemi con moglie e suocero, per cui ho pensato di liquidarla al più presto per togliermela
da intorno e cercare una ditta che, facendo il sottofondo, avrebbe rimediato anche agli errori
commessi dalla precedente.
In effetti avevo già selezionato due imprese le cui referenze erano ineccepibili e che avevo
intenzione di usare in futuro qualora se ne fosse presentata l’occasione.
È verosimile che la Edilizia Asfalti abbia mandato quel preventivo, ma probabilmente questo
è andato perso insieme ad altra corrispondenza per un inizio di incendio creatosi da una si-
garetta lasciata incautamente accesa da un visitatore.
IL GIUDIZIO IN TRIBUNALE
il caSo
la società Y aveva eseguito per conto della società z lavori di asfaltatura presso il cantiere
di Busalla con un prezzo a corpo di 23.500 € come da offerta del 19/2/2002, accettata dalla
committente.
prima della asfaltatura la società Y aveva eseguito anche i lavori di preparazione del sotto-
fondo che non erano contemplati dall’offerta, perché dovevano essere eseguiti dalla committente
la quale non vi aveva provveduto e che pertanto dovevano essere pagati a parte.
la società Y per essi aveva sostenuto un costo, comprese iVa, di 12.180 € che doveva essere
rimborsato dalla committente.
la società zeta asseriva di aver pagato interamente la fattura relativa ai lavori di asfaltatura
e che nessun pagamento di somme ulteriori per la preparazione del sottofondo era dovuto, in
quanto mai richiesto avendo loro provveduto direttamente con proprie maestranze così come
previsto nel contratto.
la società Y conveniva in giudizio la società zeta per sentirla condannare al pagamento
della somma di 12.180 €.
la DeciSione
istruita la causa documentalmente e testimonialmente, il tribunale respingeva la domanda
attrice; la sentenza veniva appellata dalla società Y contestando al primo giudice il travisamento
dei fatti ed il malgoverno delle risultanze istruttorie.
52
la corte, trattenuta la causa in decisione, respingeva l’appello e confermava la sentenza di
primo grado.
più precisamente il giudice di secondo grado, esaminate le dichiarazioni testimoniali, evi-
denziava che seppur la società Y per errore delle pendenze fornite dalla società zeta aveva do-
vuto rifare la cunetta e impiegare maggior materiale a causa del maltempo, tuttavia la società Y
non aveva fornito la prova di tali lavori aggiuntivi in quanto il responsabile della committente non
ricordava di aver visto il relativo preventivo.
Dal GiuDizio alla MeDiazione
Se le parti si fossero incontrate in mediazione si sarebbero evitati dieci anni di attesa, doppio
grado di giudizio e costi esorbitanti di causa.
Dieci anni in cui la vita della società può avere diversi sviluppi e le attese sono lunghe ed in-
giustificate oltre al fatto, non di poco conto, che la decisione, quasi sempre, delude le parti.
la mediazione può fare incontrare i bisogni e gli interessi delle parti coinvolte per trovare un
accordo soddisfacente per entrambe.
Quando la mediazione è condotta bene, il mediatore ha dissociato le parti dal problema, ha
eliminato le negatività, ha individuato i loro interessi per portarle a generare alternative.
raccolte le informazioni, può facilitare le parti ad avere una diversa prospettiva della lite ba-
sata sugli interessi e sulle opzioni.
Solitamente le parti che sono giunte alla conclusione generano loro stesse nuove idee poiché
sono positive verso l’altra parte che non è più vista come «controparte».
il mediatore, trovate le opzioni, dovrà applicare ad esse i «filtri» (anche con l’ausilio di con-
sulenti esterni o dei legali stessi presenti in mediazione), ossia verificare che le stesse non siano
in contrasto con le norme civilistiche, le regole dell’arte o i regolamenti comunali.
applicati i filtri, le parti utilizzeranno le idee rimaste per formulare l’accordo.
il mediatore dovrà prima di chiudere l’accordo confrontare la soluzione trovata congiunta-
mente con quella personale di ogni parte, ossia verificare che la migliore alternativa all’accordo
negoziale (Maan) sia debole rispetto all’accordo.
Se fosse al contrario il mediatore è tenuto ad informare la parte che se chiude l’accordo non
sarebbe il più soddisfacente.
con l’ultima modifica apportata al D.lgs. 28 del 4/3/2010 la mediazione prevede l’obbligo
della partecipazione degli avvocati alla procedura i quali sottoscrivendo l’accordo dovranno ve-
rificare che non sia contrario a norme imperative e all’ordine pubblico in quanto l’accordo con
anche la sottoscrizione degli avvocati è titolo esecutivo e non avrà bisogno della omologa del
tribunale.
53
interVento MeDico e DeceSSo Del paziente
IL FATTO
la famiglia Bianchi era composta da padre, madre e due gemelli, Dario e Vittorio, di sedici
anni.
Dario, appassionato sollevamento pesi in palestra, negli ultimi tempi accusava dolori inguinali
per cui, ad una accurata visita da parte del medico di base, gli fu diagnosticata un’ernia bilate-
rale, conseguenza degli eccessivi sforzi fatti in palestra.
nulla di grave in quanto un semplice intervento di ernioplastica della durata di 30/40 minuti,
avrebbe risolto il problema.
Su consiglio del medico di base, i Bianchi fecero ricoverare Dario in una struttura privata
specializzata in interventi chirurgici, anche dei più complessi.
eseguita brillantemente l’operazione, durante l’effettuazione delle analisi di controllo post-
operatorio, a Dario fu riscontrata una epatite acuta in vertiginosa evoluzione per cui fu neces-
sario un immediato trapianto di fegato per evitare una cirrosi epatica devastante.
purtroppo durante l’intervento Dario ebbe un collasso cardiaco e cessò di vivere.
la famiglia Bianchi accusò la struttura dell’infezione contratta da Dario ponendola come con-
seguenza dell’intervento di ernioplastica. chiese un indennizzo di 500.000 € per danni morali
visto anche lo stato di prostrazione nel quale era caduta la signora Bianchi.
la clinica rigettò l’accusa sostenendo che tutti i loro strumenti chirurgici erano perfettamente
sterilizzati così come erano asettici tutti i locali dove si eseguivano interventi.
a sostegno di ciò, dimostrarono che nessun contagio era avvenuto tra gli altri pazienti durante
la permanenza in clinica di Dario.
prima di rivolgersi alla Magistratura, la famiglia Bianchi attivò una mediazione presso un
o.d.M. del posto.
Presenti alla procedura:
– il mediatore;
– il signor Bianchi;
– il loro medico di base;
– il direttore della clinica;
– il chirurgo che aveva eseguito l’operazione di ernioplastica.
54
LA POSIZIONE DI BIANCHI
Siamo distrutti dal dolore, quella che avrebbe dovuto essere una operazione di routine ha
avuto invece conseguenze mortali.
Qualcuno dovrà pur pagare! Di qualcuno dovrà pur essere la responsabilità.
una giovane vita è stata distrutta per colpa dell’inefficienza di una struttura che godeva im-
meritatamente la fiducia dei propri pazienti.
e adesso chi me lo ridarà mio figlio Dario?
Voglio fino in fondo alla questione, voglio che si dimostri la vergognosa inefficienza di alcuni
medici e la connivenza delle loro strutture.
Dovranno pagare! anche a costo di fallire!
non mi importa nulla degli altri degenti, andranno a farsi curare altrove e forse così si salve-
ranno la vita.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Mia moglie sta riversando tutte le sue attenzioni su Vittorio.
Ha paura di perdere anche lui.
I gemelli sono nati di sette mesi e quindi sono venuti su piuttosto gracili.
Per questo Dario si era intestardito a voler frequentare una palestra, voleva irrobustire il suo
corpo e talvolta eccedeva.
Anche Vittorio avrebbe voluto fare lo stesso, ma una malformazione cardiaca glielo aveva
impedito.
Ora è in lista di attesa per un trapianto cardiaco che consentirebbe una vita più normale,
ma le probabilità di trovare un cuore compatibile con il suo gruppo sanguigno sono piuttosto
rare.
Si può solo confidare nella buona sorte oppure in un costoso viaggio negli Stati Uniti dove
è risaputo che c’è più disponibilità di organi umani.
Non so cosa fare, mia moglie vive in un costante stato di ansia che prima o poi finirà per di-
struggerla, così perderò un altro membro della mia famiglia.
Ho bisogno di quei soldi per poter salvare la vita a Vittorio e, di conseguenza, anche a mia
moglie.
LA POSIZIONE DELLA CLINICA
certo è spiacevole che sia accaduto proprio ad un nostro paziente, ma noi siamo sicuri che
la clinica non c’entra assolutamente nulla.
io controllo personalmente che tutti gli strumenti chirurgici siano messi nell’autoclave dopo
il loro uso e successivamente sigillati in contenitori sterili.
non è stata possibile alcuna contaminazione da parte di chicchessia.
il ragazzo probabilmente aveva contratto l’infezione fuori dell’istituto e solo gli esami parti-
colarmente mirati del dopo intervento l’ha evidenziata.
55
non ho nessuna intenzione di risarcire i signori Bianchi, pur comprendendo la loro posizione
e condividendo il loro dolore.
un risarcimento anche minimo significherebbe una ammissione di colpa che noi non rico-
nosceremo assolutamente mai.
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Sono sicuro che in una causa per danni, la clinica ne uscirebbe ampiamente vittoriosa, tut-
tavia, pur vincendo nella mente della gente si insinuerebbe comunque il dubbio, seppur latente,
che il ragazzo sia morto per colpa dell’intervento chirurgico.
Questo comporterebbe un grave danno all’immagine della struttura, che al giorno d’oggi
gode di un grande prestigio a livello europeo, specie nel campo dei trapianti.
Non so proprio come fare per tacitare la famiglia Bianchi senza compromettere la reputa-
zione della clinica.
IL GIUDIZIO IN TRIBUNALE
il caSo
tizio si era sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica bilaterale presso la casa di
cura Beta.
Dagli accertamenti ematochimici effettuati in seguito alla procedura chirurgica, emergeva
una condizione di epatite acuta per cui si rendeva necessario un intervento per il trapianto del
fegato nel corso del quale tizio decedeva.
i familiari, moglie e figlia, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimo-
niale e non patrimoniali subiti poiché ritenevano che l’epatite acuta il congiunto l’avesse contratta
presso la casa di cura.
Quest’ultima si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità.
la DeciSione
il tribunale, a seguito di consulenza, respingeva la richiesta di risarcimento escludendo la
sussistenza del nesso causale tra la patologia insorta e la condotta dei sanitari in considerazione
dell’assenza di trasfusioni, della corretta adozione delle procedure di sterilizzazione, dell’as-
senza di altri casi di contagio da epatite B di altri pazienti ricoverati nello stesso periodo di
tempo.
Dal GiuDizio alla MeDiazione
la responsabilità medica è materia obbligatoria di mediazione, ossia è condizione di proce-
dibilità della domanda giudiziale.
il Decreto “Del fare” ha introdotto anche la responsabilità sanitaria.
la materia è molto complessa e delicata e non si riuscirà ad essere esaustivi in questa sede,
ma si può dare qualche spunto.
56
la mediazione ha per oggetto un disaccordo sul risarcimento dei danni che può riguardare
l’aspetto qualitativo (se sussiste la responsabilità) o quantitativo sulla determinazione dell’im-
porto o su entrambi gli aspetti.
la richiesta danni può nascere come nel caso in esame quale conseguenza di un decesso
di un proprio congiunto o lesioni per errata diagnosi o errato intervento.
in ogni caso la mediazione tocca con mano il dolore delle persone e bisogna saperlo gestire,
cosa non di poco conto, mentre nelle aule di tribunale ci si sofferma maggiormente e prevalen-
temente sugli aspetti di diritto processuale e sostanziale.
Quindi, ci si domanda fino a che punto possono e/o devono arrivare le competenze e le co-
noscenze del mediatore in questa fattispecie per affrontare e gestire il dolore delle persone con
le loro pretese e contemperarle con le esigenze del medico o del responsabile sanitario.
Sicuramente una buona capacità di comunicazione e la fiducia nello strumento della media-
zione faranno sì che col tempo ci saranno meno sentenze.
57
1
PRES
ENTA
ZIO
NE
DOM
AN
DA E
OPE
RAZI
ON
I PRE
LIM
INA
RI
(ri
ferim
ento
cap
itolo
3)
- Pr
esen
tazio
ne d
i per
sona
tram
ite m
ail d
a -
Mai
l
sezio
ne d
istac
cata
-
Pec
se
zione
cen
tral
e -
Fax
- Po
sta
3.1
Do
man
da
di
med
iazio
ne
Mod
elli
D1
D2
D3
D al
l.A
D a
ll.B
D al
l.C
D4
Parte
ista
nte
3.2
Depo
sito
pres
so
Sezio
ne
dist
acca
ta
3.3
Invi
o a
Sezio
ne
cent
rale
do
cum
enti
e ric
hies
ta
prot
ocol
lo
3.4
Invi
o a
Sezio
ne
cent
rale
Pr
opos
ta
med
iato
re e
dat
a pr
imo
inco
ntro
M
odel
li SO
1-SO
2
3.5
Sezio
ne
cent
rale
no
min
a m
edia
tore
Mod
ello
SO
3
3.6
acce
ttazio
ne
o rif
iuto
m
edia
tore
Mod
ello
SO
4
2
OPE
RAZI
ON
I SEZ
ION
E DI
STA
CC
ATA
: CO
NVO
CA
ZIO
NI
(rife
rimen
to c
apito
lo 4
)
Sezio
ne
dist
acca
ta
4.1
Lette
ra d
i in
vito
a
parte
ch
iam
ata
Mod
elli
L1
-L2-
L3
4.2
Ade
sione
(e
vent
uale
ch
iam
ata
di
un te
rzo)
M
odel
li
R1-R
2
4.6
Rich
iest
a pa
rte
pror
oga
term
ini
o m
anca
ta ri
spos
ta
M
odel
lo
R4
4.4
Rifiu
to
M
odel
lo
R3
4.3
Com
unic
azio
ne
a ist
ante
ad
esio
ne
Mod
elli
L4
-L5 4.
5 C
omun
icaz
ione
a
istan
te ri
fiuto
Mod
elli
L6
-L7
4.7
Com
unic
azio
ne a
ist
ante
pro
roga
o
man
cata
risp
osta
Mod
elli
L8
3
PRIM
O IN
CO
NTR
O
(
rifer
imen
to c
apito
lo 5
)
(com
ma
1 b
is e
com
ma
2 a
rt. 5
D.L
gs. 2
8/20
10)
Parte
ista
nte
Parte
chi
amat
a
5.1
Prim
o in
cont
ro
Med
iato
re
Parte
ista
nte
P
arte
chi
amat
a
Avv
ocat
o*
Avv
ocat
o*
5.2
Deci
sione
di
pr
oseg
uire
(c
on o
sen
za
rinvi
o)
Mod
elli
PI1-
PI4
5.3
Deci
sione
sos
pesa
M
odel
li PI
2
5.4
Deci
sione
di
non
pr
oseg
uire
Mod
ello
PI
3
5.3.
1 De
cisio
ne
di
pros
egui
re
e rin
vio
Mod
ello
PI
D-1
5.3.
2 De
cisio
ne
di n
on
pros
egui
re
M
odel
lo
PID-
2
5.3.
3 De
cisio
ne
di
pros
egui
re
subi
to
Mod
ello
PI
D-3
Pa
rte
Chi
amat
a
ass
ente
5.5.
1 A
ssen
za
senz
a gi
ustif
icat
o m
otiv
o o
rifiu
to
Mod
ello
PV1
5.5.
2 A
ssen
za p
er
legi
ttim
o im
pedi
men
to
M
odel
lo
PV-2
1
PRES
ENTA
ZIO
NE
DOM
AN
DA E
OPE
RAZI
ON
I PRE
LIM
INA
RI
(ri
ferim
ento
cap
itolo
3)
- Pr
esen
tazio
ne d
i per
sona
tram
ite m
ail d
a -
Mai
l
sezio
ne d
istac
cata
-
Pec
se
zione
cen
tral
e -
Fax
- Po
sta
3.1
Do
man
da
di
med
iazio
ne
Mod
elli
D1
D2
D3
D al
l.A
D a
ll.B
D al
l.C
D4
Parte
ista
nte
3.2
Depo
sito
pres
so
Sezio
ne
dist
acca
ta
3.3
Invi
o a
Sezio
ne
cent
rale
do
cum
enti
e ric
hies
ta
prot
ocol
lo
3.4
Invi
o a
Sezio
ne
cent
rale
Pr
opos
ta
med
iato
re e
dat
a pr
imo
inco
ntro
M
odel
li SO
1-SO
2
3.5
Sezio
ne
cent
rale
no
min
a m
edia
tore
Mod
ello
SO
3
3.6
acce
ttazio
ne
o rif
iuto
m
edia
tore
Mod
ello
SO
4
5
PRO
POST
A
(rife
rimen
to c
apito
lo 7
)
7.1
Form
ulaz
ione
pro
post
a
Mod
ello
PR
1
7.2
Acc
etta
zione
pr
opos
ta
M
odel
lo
PR2
7.3
Rifiu
to
prop
osta
Mod
ello
PR
3
7.4
Rise
rva
acce
ttazio
ne
scrit
ta
7.4.
1 N
on
acce
ttazio
ne
scrit
ta
prop
osta
Mod
ello
PR
4
7.4.
2 A
ccet
tazio
ne
scrit
ta
prop
osta
Mod
ello
PR
5
INDICE
3 Prefazione
5 SIMULAZIONI7 Divisione e diritto di abitazione12 Condominio “I Pini” – Ditta Calidas 14 Il pino della discordi16 Sportiva Calcio – il Soccorso19 Rossi – Autoricambi Marnic – Officina Vizzardi22 Casavostra – Pastorino25 Filippo Marchetti – Albergo Excelsior27 Ditta Giovanni Gabbiati – Condominio Paradiso30 Bianchi ed altri35 Caduta da cavallo40 Servitù di passo45 Vacanza rovinata50 Appalto di opere stradali54 Intervento medico e decesso del paziente
Simulazioni da sentenze7 Divisione e diritto di abitazione35 Caduta da cavallo40 Servitù di passo45 Vacanza rovinata50 Appalto di opere stradali54 Intervento medico e decesso del paziente
Simulazioni condominiali12 Condominio “I Pini” – Ditta Calidas27 Ditta Giovanni Gabbiati – Condominio Paradiso
Simulazioni multiparte7 Divisione e diritto di abitazione19 Rossi – Autoricambi Marnic – Officina Vizzardi30 Bianchi ed altri45 Vacanza rovinata
Allegati59 Schemi riassuntivi procedura65 D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.75 D.M. 180/2010 e ss.mm.ii.