FORORONOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE MANO …

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SOMMARIO FORO ROMANO ANNO LVIII Direttore Responsabile Alessandro Cassiani Redattore Giovanni Cipollone Segretario di Redazione Piero Paris Stampa Centro Poligrafico Romano Via Dorando Petri, 20 00011 - Bagni di Tivoli Redazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 1866 dell’11.12.1950 Tutti gli iscritti all’Ordine possono collaborare al Notiziario “Foro Romano” con articoli su problemi di interesse generale. La Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti. Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2007 EDITORIALE Molti problemi e qualche speranza 3 IL FATTO I provvedimenti del Ministero riguardo l'ufficio del processo 5 La questione dell'obbligo di formazione permanente: spunti e polemiche 7 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO Le adunanze 11 CONVEGNI 40 IL NOSTRO MONDO Gli Avvocati "inutili" del Ministro Bersani 55 Massimi sistemi della giustizia sportiva 56 "Il diritto: sue implicazioni, coinvolgimenti e interdipendenze" 62 Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto di Roma 68 Discorso dell'Associazione Grafologi giudiziari 76 Negazionismo storico e libertà di espressione 92 Le giuste osservazioni del Collega Francesco Ciddio 94 NECROLOGI In ricordo di Antonio Sesti 95 "Vogliono sfrattare il Consiglio dalla sede di Piazza Cavour" 96 COMUNICAZIONI E NOTIZIE 121 - CAPAIAP - 125 PARERI DEONTOLOGICI 127 EXTRAVAGANTES Università di Malta - Storia del Diritto Italiano 135 PHILOGHELOS 144 RAPPORTI INTERNAZIONALI 145 SEGNALAZIONI E RECENSIONI 149 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 151 LEGGI E SENTENZE 161 AGGIORNAMENTO ALBO 171 FO R O RO MANO NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2007 1

Transcript of FORORONOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE MANO …

SOMMARIO FORO ROMANOANNO LVIII

Direttore ResponsabileAlessandro Cassiani

RedattoreGiovanni Cipollone

Segretario di RedazionePiero Paris

StampaCentro Poligrafico RomanoVia Dorando Petri, 2000011 - Bagni di Tivoli

RedazioneConsiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Roma

Palazzo di GiustiziaPiazza Cavour00193 - Roma

Registrazione pressoil Tribunale di Roman. 1866 dell’11.12.1950

Tutti gli iscritti all’Ordine possono collaborare al Notiziario “Foro Romano” con articoli su problemi di interesse generale.La Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti.

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2007

EDITORIALE

Molti problemi e qualche speranza 3IL FATTO

I provvedimenti del Ministero riguardo l'ufficio del processo 5La questione dell'obbligo di formazione permanente:

spunti e polemiche 7ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Le adunanze 11CONVEGNI 40

IL NOSTRO MONDO

Gli Avvocati "inutili" del Ministro Bersani 55Massimi sistemi della giustizia sportiva 56"Il diritto: sue implicazioni, coinvolgimenti e interdipendenze" 62Relazione sull'amministrazione della giustizia nel

Distretto di Roma 68Discorso dell'Associazione Grafologi giudiziari 76Negazionismo storico e libertà di espressione 92Le giuste osservazioni del Collega Francesco Ciddio 94

NECROLOGI

In ricordo di Antonio Sesti 95"Vogliono sfrattare il Consiglio dalla sede di Piazza Cavour" 96

COMUNICAZIONI E NOTIZIE 121- CAPAIAP - 125

PARERI DEONTOLOGICI 127EXTRAVAGANTES

Università di Malta - Storia del Diritto Italiano 135PHILOGHELOS 144

RAPPORTI INTERNAZIONALI 145SEGNALAZIONI E RECENSIONI 149CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 151LEGGI E SENTENZE 161AGGIORNAMENTO ALBO 171

FORORO

MANON O T I Z I A R I ODEL CONSIGLIOD E L L ' O R D I N EDEGLI AVVOCATIDI ROMA

GENNAIO - FEBBRAIO

ANNO 2007

1

ASSEMBLEA ORDINARIAL’Assemblea degli Avvocati di Roma è convoca-

ta, in seduta ordinaria, in prima convocazione per il

giorno 26 aprile 2007 alle ore 6,00 e in seconda

convocazione per il giorno

giovedì 26 aprile 2007alle ore 12,30

nell’Aula Avvocati, a Palazzo di Giustizia, PiazzaCavour - Roma, al fine di discutere e deliberare sulseguente

ordine del giorno1) comunicazioni del Presidente;2) comunicazioni del Consigliere Segretario;3) conto consuntivo dell’anno 2006 e bilancio pre-

ventivo per l’anno 2007: relazione del Consiglie-re Tesoriere, discussione e approvazione;

4) nomina dei Revisori dei conti;5) varie ed eventuali.

Roma, 2 aprile 2007

Il Consigliere Segretario Il Presidente

Avv. Antonio Conte Avv. Alessandro Cassiani

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATIDI ROMA

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EDITORIALE

MOLTI PROBLEMI EQUALCHE SPERANZA

Cari Colleghi,da oltre un anno viviamo come in un incubo.In questo periodo tante nubi hanno oscurato il cielo dell’Avvocatura e

della Giustizia.La “Legge Bersani” ha aperto prospettive inimmaginabili, soprattutto in

tema di pubblicità.Mai avremmo pensato di dover rispondere a quesiti quali: “può l’Avvoca-

to affiggere avvisi pubblicitari sulla propria auto? … può l’Avvocato aprire unnegozio nel quale vendere pareri legali?... è lecito all’Avvocato inviare a Entio Istituzioni offerte di lavoro con la indicazione di onorari particolarmentefavorevoli?...”

Eppure, queste richieste che fino a un anno fa sarebbero sembrateprovocatorie oppure censurabili per il solo fatto di essere state immaginate,sono all’ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale Forense ha tentato di contenere i danni della Bersanientro confini ristretti. I Consigli dell’Ordine stanno facendo altrettanto.

La sensazione che si prova è però di un cambiamento inarrestabile che apoco a poco rischia di snaturare la nostra professione.

Se la concezione dell’Avvocatura radicata nei nostri genitori era eccessiva-mente aulica, quella che sta per prendere piede si pone agli antipodi e rischiadi minare le fondamenta della ragion d’essere e della dignità della nostraprofessione. Lo specchio di questo decadimento progressivo è costituito dasintomi premonitori dal significato allarmante.

In altri tempi, quando l’onore e il prestigio dell’Avvocatura costituivanovalori riconosciuti da tutti, nessuno si sarebbe sognato di intimare alConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di lasciare i locali che occupada circa cento anni, oppure, peggio ancora, di non tenere i corsi di aggiorna-mento che giornalmente si svolgono nell’Aula consiliare.

Tutto induce a pensare che anche in una parte minoritaria della Magistra-tura stia venendo meno il rispetto che ha sempre connotato i rapporti conl’Avvocatura definita come “l’altra faccia della stessa medaglia” oppure quale“componente indispensabile del fenomeno giudiziario”.

Questi Magistrati hanno evidentemente dimenticato l’assioma secondo il

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EDITORIALE

quale la professionalità e la preparazione degli Avvocati incidono inevitabil-mente su quelle dei Magistrati e viceversa!

Allargando l’orizzonte, i problemi diventano ancora più complessi edevidenti.

La crisi della Giustizia è sotto gli occhi di tutti.L’agitazione dei Cancellieri, che merita tutta la nostra solidarietà ma che

di fatto ha paralizzato il Tribunale Civile, ne è la manifestazione piùdrammatica.

In occasione delle concitate riunioni al Ministero della Giustizia, hocapito che ai massimi sistemi, alle convinzioni di natura ideologica bisognaanteporre la soluzione dei problemi di natura pratica.

Mancano uomini e mezzi, il personale di Cancelleria aspetta da anni chevengano risolti i problemi della riqualificazione e di un più equo trattamentoeconomico, dalla carenza di organico alla mancanza di carta per le copie sisvolge una lunga “via crucis” che vede Cancellieri, Avvocati, Giudici,Cittadini alle prese con una realtà raccapricciante che produce lungaggini equindi ingiustizie.

Cosa fare?Bisogna lottare e sperare che l’informatica venga in soccorso delle strutture

attualmente esistenti.Chiudo questo sfogo con una nota di speranza.Il Collega Luigi Li Gotti, Sottosegretario alla Giustizia, in occasione di un

recentissimo incontro, ha preannunciato l’approvazione di un disegno dilegge che prevede la soluzione di molti, se non di tutti, i problemi di ordinepratico ai quali ho fatto riferimento.

La normativa riguarda infatti la riqualificazione del personale di Cancel-leria, la informatizzazione delle notifiche, la possibilità di accedere aiprovvedimenti e ai fascicoli processuali standosene comodamente seduti nelproprio studio.

Ho detto in privato a Luigi Li Gotti, e ripeto oggi pubblicamente, che se leprevisioni si dovessero avverare gli Avvocati lo accoglierebbero come un eroe.

Intanto, nel chiuso del mio studio, non posso fare altro che sospirarepensando al passato, stringere i pugni in attesa delle battaglie che ancora ciaspettano, sperare che le poche prospettive positive si realizzino veramente.

Vi abbraccio con molto affetto.

Alessandro Cassiani

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IL FATTO

I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERORIGUARDO L’UFFICIO DEL PROCESSO

Abbiamo letto sulla stampa specializzata e non, nelle ultime settimane, le

iniziative del Ministro Mastella a favore della giustizia. Vediamo di cosa sitratta, e soprattutto cerchiamo di capire se e che vantaggi ci saranno per il futurodei Tribunali italiani. Abbiamo letto che il Ministero della Giustizia hastanziato oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro per l’ufficio del processo.Abbiamo letto che vi saranno oltre 71 milioni di euro all’anno per l’assunzionedi nuove professionalità e per la riqualificazione del personale. Dopo tantepolemiche, si presenta con questa provvista finanziaria - che verrà coperta conaumenti del contributo unificato - il disegno di legge per la istituzione dell’uf-ficio del processo, messo a punto dal Ministero della Giustizia che dovrebbeapprodare in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. L’ufficio del processosarà una struttura destinata a cambiare le regole dell’organizzazionegiudiziaria: finalmente cancellerie e segreterie giudiziarie dovrebbero fornireun concreto supporto all’attività del magistrato, svolgendo quelle correlate allagiurisdizione come la ricerca di dottrina e giurisprudenza, cura dei rapporti conle parti e il pubblico, organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti,la formazione dell’archivio informatizzato dei provvedimenti. Oltre al perso-nale dell’Amministrazione Giudiziaria, all’ufficio del processo potranno par-tecipare i tirocinanti delle scuole di specializzazione della professione forensee i dottori di ricerca, a cui sarà consentito l’accesso agli atti processuali e lapartecipazione alle udienze ma con l’obbligo del segreto. Verrannoeventualmente stipulate convenzioni dai singoli uffici giudiziari che potrannocoinvolgere anche praticanti avvocati o studenti dell’ultimo anno. Verrà fissatoun limite temporale di due anni a queste collaborazioni esterne. Per ottenere,quindi, professionalità adeguate, l’organico dell’Amministrazione dovrebbeessere aumentato di mille unità nell’area funzionale. Basilare per l’efficientefunzionamento dell’ufficio del processo è anche il potenziamento del processotelematico. Per questo il ddl prescrive la sua obbligatoria adozione entro il 30giugno 2010 in alcune specifiche materie: ingiunzioni di pagamento, esecuzio-ne immobiliare, controversie in materia previdenziale. Sempre per incentivarela informatizzazione, il ddl prevede l’aumento dei diritti di copia (del 50%)rilasciate supporto cartaceo, favorendo per questa via il rilascio in formaelettronico. Altre grandissima innovazione è quella relativa al bancomat che

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IL FATTO

entrerà in Tribunale: contributi, diritti e spese processuali potranno esser pagaticon moneta elettronica. Il disegno di legge introduce anche norme per il piùsolerte recupero di somme confiscate o non richieste. Da una parte ci sono lesomme confiscate (per esempio nei procedimenti penali, poi ci sono le sommedepositate presso banche e poste di cui sia stata disposta la restituzione conprovvedimento definitivo ma mi richieste nei cinque anni dal provvedimentodi restituzione e infine le somme depositate nel corso di procedure esecutiveindividuali che entro cinque anni dal giorno in cui si divenuta definitival’ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuire nonsiano stare richieste o reclamate. La relazione tecnica ha stimato in 65 milionidi euro l’ammontare complessivo delle somme depositate. Inoltre “una ipotesiprudenziale dell’ammontare complessivo dei depositi che maturerà annual-mente si attesta su un’aliquota del 30% circa delle somme attualmente ingiacenza, per un importo stimato di circa 19.500,00 di euro all’anno”. Questesomme saranno acquistate al bilancio dello Stato (ci sarà un regolamentodiscipline le modalità di riscossione) per poi essere rassegnate almeno in partealla giustizia: il 10% andrà nel fondi di Amministrazione, il 2% nel fondo degliincentivi per le assegnazione di sedi disagiate ai magistrati. Nel periodotransitorio gli Uffici Giudiziari dovranno richiedere all’ufficio postale o al-l’Istituto di Credito presso i quali sono aperti depositi il versamento dellesomme al bilancio dello Stato. Il ddl assegna anche al Governo due deleghe. Laprima riguarda la materia delle notifiche telematiche, la procura alla litetelematica e nuovi compite degli Ufficiali Giudiziari; per dire: ciascun avvocatoe ausiliario del Giudice dovranno avere obbligatoriamente un indirizzo di postaelettronica certificata. Le notifiche telematiche saranno obbligatorie dal 30giugno 2009. La seconda delega conferita al Governo riguarda il riordino dellenorme in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari. La coperturafinanziaria è garantita dagli aumenti del contributo unificato (articolo 13 delddl), piuttosto consistenti. Cambia l’articolo 13 del testo unico spese digiustizia (dpr 115/2002). Il contributo aumenta a 35 euro per i processi di valorefino a 1.100 euro; a 80 per quelli di valore compreso tra 5.200 a 26.000; a 400per i processi fino a 52 mila euro; a 600 fino a 260 mila; 950 per quelli fino a520 mila, a 1.300 per i processi di valore superiore. Questo è il quadro che è statofornito dal ddl sulla struttura di supporto ai Giudici che dovrebbe garantire unasvolta che cambi al drammatica situazione degli Uffici Giudiziari italiani. Perora è prematuro ogni commento. Attendiamo e staremo a vedere.

Antonio Conte

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IL FATTO

LA QUESTIONE DELL’OBBLIGO DIFORMAZIONE PERMANENTE:SPUNTI E POLEMICHE

Se ne è parlato molto negli ultimi tempi tra gli avvocati ed è stato motivodi grandi polemiche. Il Regolamento approvato dal CNF nella seduta del 18/01/07 - con il quale è stato introdotto e disciplinato l’obbligo di formazioneprofessionale continua - ha quanto meno colto di sorpresa tutte le componen-ti dell’Avvocatura. Tutti ricorderanno, infatti, la diffusione di una bozza diregolamento - descritta come parziale e provvisoria - che il CNF inviò a tuttigli Ordini circondariali nel luglio 2006. Da allora, nulla più è trapelato dalconsesso di Via Arenula sino alla promulgazione di gennaio di un testo finitoe già definitivamente approvato.

Ciò ha scatenato tutta una serie di polemiche, sia da parte di OrdiniDistrettuali che da parte di Associazioni Forensi Nazionali, che hannostigmatizzato il metodo troppo drastico ed autoritario che il CNF ha intesoseguire. Degna di nota la contenstazione di taluni che hanno rimarcato lamancanza di concertazione e/o consultazione similare a quella che il CNFha contestato al Governo in occasione dell’approvazione del “famigerato”Decreto Bersani di luglio. Ma al di là di questa critica ci sono state tante vocidissenzienti nel mondo dell’Avvocatura che hanno lamentato lacune esingolarità all’interno del regolamento. Anzitutto, nella parte motiva deldeliberato, ove si dice “che al CNF e agli Ordini è affidato il compito di tutelarel’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello do garantire lacompetenza e la professionalità di propri iscritti nell’interesse della collettività”. Taleaffermazione in astratto correttissima, in pratica risulta inattuabile poichè,come sappiamo, la Legge di riordino delle libere professioni è ancora indiscussione al Parlamento e non si conoscono ancora nè disciplina, nèmodalità di realizzazione. Eppure, il CNF, nonostante la mancanza di unamorma certa, ha già approvato il Regolamento in questione ritenendosititolare di uno specifico potere che ancora non c’è.

Sappiamo che il CNF è un ente pubblico non economico e quindi esso ètenuto a rispettare i limiti che la disciplina legislativa individua in relazionealgi interessi affidati alla sua cura. Sappiamo che in quanto ente pubblico non

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IL FATTO

può avee “libertà di fine” ma deve agire per gli scopi e con gli strumenti cheil legislatore ha stabilito, diversamente, sarebbe un organismo di naturapolitica con genesi privatistica. Di talché, si evince che - rebus sic stantibus- il CNF deve far riferimento ai compiti ed alle funzioni che il legislatore del1933 gli ha attribuito. Quindi, il CNF non ha dominio sulla formazioneprofessionale per l’assenza di una previsione legislativa che a tanto loautorizzi.

Forse non sbaglia che ha sottolineato che il CNF ha creato una normativaregolamentare priva di copertura legislativa e quindi assunta in carenza dipotere. Tuttavia, ad avviso di molti, la questione che ha sollevato piùpolemiche nel deliberato in esame è quella che tale Regolamento violal’autonomia dei singoli ordini territoriali che non si trovano affatto in unasituazione di subordianzione gerarchica ma godono invece di libertà diautodeterminazione. Molti hanno lamentato che tale iniziativa del CNF haallontanato la struttura nazionale, ancora una volta di più, dagli OrdiniDistrettuali.

Venendo al merito del Regolamento molti hanno sollevato numerosiobiezioni e molti hanno contestato quella relativa al sistema di aggiornamen-to prescelto: la cosiddetta acquisizione dei crediti. Come molti sanno talesistema è già utilizzato da altri mondi professionali ed in essi si è già rivelatopalesemente inadeguato. Il meccansimo della semplice partecipazione a corsie lezioni, infatti, non consente alcuna certezza in ordine alla acquisizione diulteriori competenze e finisce per essere sovente del tutto inefficace a scapitodi una fattiva specializzazione. Singolari devono ritenersi poi le previsioniche attribuiscono al solo Consiglio Nazionale Forense, agli Ordini Territo-riali ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense competenze tra loro ancheradicalmente in conflitto: sono questi enti che accreditano preventivamentei percorsi formativi giusti, attribuendo loro, del tutto discrezionalmente, unvalore in termini di “crediti” (art. 3 Regolamento).

Tuttavia sono sempre gli stessi enti che (in concorrenza è vero con altri:Associazioni Forensi od Organismi pubblici) promuovono ed organizzanoquei percorsi formativi: il che significa che l’accreditamento di percorsiproposti da altri dipende, nè più nè meno, dai loro maggiori concorrenti.

Se ciò non bastasse, anche al verifica dell’effettivo adempimento dell’or-gano formativo, secondo modalità preventivamente approvate dagli stessiverificatori, è riservato ai Consigli dell’Ordine. Si profila dunque, un sistema

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IL FATTO

per effetto del quale, diversamente da quanto imporrebbero elementariregole di imparzialità e terzietà, la formazione professionale continua sareb-be affidata ad enti tuttofare: che accreditano, che organizzano e promuovonoe che - infine - verificano, anche se stessi.

Il tutto in una prospettiva di doppia onerosità, nel senso che - essendoconsiderata l’inosservanza dell’obbligo formativo un illecito deontologico -i costi relativi saranno ad esclusivo carico dell’iscritto: l’avvocato, dunque, nonsolo non sarà libero di frequentare il corso di aggiornamento più consono allaproprie esigenze professionali (ad esempio in una branca particolare deldiritto, magari tenuto presso una Università della Repubblica che, però, nonne avrà richiesto l’accedito preventivo), ma sarà anche costretto a pagare peraggiornarsi in materie che non gli interessano o per acquisire conoscenze chenon gli servono.

Tutto pur di raggiungere i famosi 90 crediti nel triennio che, secondo ilsistema disegnato dal CNF, gli consentiranno di continuare ad essere iscrittoall’Albo degli Avvocati!

Ma non è forse questa una vera e propria nuova condizione per l’eserciziodella professione, non prevista attualmente da alcuna norma di legge?!

La dissonanza del meccanismo ha già suscitato l’attenzione dell’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato, per la evidente violazione deiprincipi in materia di libera concorrenza, soprattutto se - come sembra - ilConsiglio Nazionale Forense intende operare attraverso una propria Fonda-zione, costituita a tempo di record alla fine dello scorso anno.

Molti hanno sottolineato che in questo particolare momento storico incui la nostra professione attraversa una crisi di identità - che probabilmenteneanche le riforme in cantiere riusciranno a risolvere - di questo regolamentonon si sentiva affatto l’esigenza. Meglio sarebbe stato attendere il nuovoquadro normativo, atteso che i disegni ed i progetti di legge in discussioneipotizzano un sistema duale nel quale agli Ordini saranno riservati compitidi controllo e verifica mentre le Associazioni proseguiranno il fine di dareevidenza ai requisiti professionali ulteriori dei propri iscritti, anche medianteil rilascio di attestati di competenza riguardanti la qualificazione professiona-le e le specializzazioni.

Anche le istituzioni ordinistiche territoriali, strette tra le vecchie funzionied i nuovi compiti, sottodimensionate perchè risalenti a tempi in cui i numerierano completamente diversi, si troveranno ad affrontare - senza aver avuto

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IL FATTO

il tempo di metabolizzare le novità - le emergenze formative di ben 180 milaavvocati che, tutti insieme, vorranno mettersi al riparo di qualunque conte-stazione di illecito deontologico. In conclusione, senza lasciarsi trascinare insterili ed inutili polemiche, forse è da condividere l’osservazione di chi diceche se queste sono le prospettive, non resta che augurarsi che il ConsiglioNazionale Forense, responsabilmente, riconsideri il deliberato del 18/01,riesaminando la propria posizione e quindi sospendendo l’efficacia delRegolamento, almeno sino all’approvazione della nuova norma - quadro inmateria di libere professioni.

Antonio Conte

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ADUNANZA DEL 4 GENNAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-gretario Antonio Conte, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovan-ni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, San-dro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,Livia Rossi, Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario .............................. n. 33passaggi all’Albo ordinario ................ n. 1nulla osta al trasferimento ................. n. 1cancellazioni

a domanda .................................... n. 7per decesso ................................... n. 1

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ............................................. n. 2abilitazioni .......................................... n. 4iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 1cancellazioni

a domanda .................................... n. 1per fine pratica ............................. n. 146

ASSISTENZAFondo Assistenza Consiglio n. 1 erogazione

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 23

SEGRETERIAautoriz. alle notifiche dirette ............. n. 12richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ................................... n. 39iscr. avv. liste patr. a spese

dello Stato .................................... n. 35

DELIBERE

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’artico-lo pubblicato sul quotidiano “Il Corriere dellaSera” la cui copia distribuisce a tutti i Consi-

glieri. Rappresenta che è relativo al problemadello “sfratto” del Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma dalla sua sede storica.

Preannuncia che fornirà al giornalista tuttigli elementi documentali utili perchè possaritornare sull’argomento.

Il Consigliere Segretario Conte esprime ilproprio apprezzamento per l’articolo apparsosu “Il Corriere della Sera” ritenendo che taleiniziativa del Presidente sia in linea con l’atteg-giamento che il Consiglio deve continuare atenere, pubblicizzando al massimo il gravesopruso che potrebbe subire con lo “sfratto”minacciato dalla nostra sede storica del Palaz-zaccio.

Il Consigliere Segretario Conte insiste per-chè tale ricerca di una visibilità mediatica daparte dell’Ordine sulla vicenda debba assolu-tamente continuare in quanto la notizia devegiungere, non solo a tutti i Colleghi, ma anchein sede politica ed a tutti i cittadini.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanzapervenuta il 27 dicembre 2006 dagli Avvocati(omissis) e (omissis), Procuratori della Società(omissis) con la quale chiedono al Presidentedel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diRoma la nomina di un Arbitro Unico perdirimere la controversia insorta tra la (omissis)e la (omissis).

Il Consiglio delibera di nominare qualeArbitro Unico l’Avv. Fabrizio Pertica con stu-dio in Roma - Via Antonio Musa, 12/A.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla letterapervenuta al Consiglio il 2 gennaio 2007 del-l’Avv. Mauro Tommasi, Presidente del Consi-glio dell’Ordine degli Avvocati di Massa inmerito allo “sfratto” dal Palazzo di Giustizia diPiazza Cavour.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani distribuisce a tutti iConsiglieri le delibere con le quali gli Ordinidi Milano e Cassino hanno voluto dimostrare

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

solidarietà a quello di Roma dichiarando confermezza che non condividono l’ipotesi di untrasferimento della sua sede storica da PiazzaCavour.

Il Consiglio ne prende atto ed esprimegrande apprezzamento e gratitudine ai Presi-denti Paolo Giuggioli e Luigi Montanelli e atutti i Consiglieri degli Ordini di Milano eCassino.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio- Vista l’istanza presentata dai seguenti

professionisti: Avvocati Assunta Attanasio,Antonio Frezzolini, Livio Lavitola, RiccardoLavitola, Clemente Maria Mannucci, ArturoMarzano, Marinella Modugno, Fabrizia Mo-randi, Alessandro Paoletti, Gian Luca Salvato-re, Eugenio Schiavone, Walter Zucchi di esse-re autorizzati ad avvalersi delle facoltà di noti-ficazione previste dalla Legge n.53/1994;

- rilevato che non risultano procedimentidisciplinari pendenti a carico degli istanti, iquali non hanno riportato la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio profes-sionale o altre più gravi sanzioni; autorizzai professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge; disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte, a seguitodella delibera del 12 ottobre 2006 sul conteni-mento delle spese, propone che il presidio delpersonale nella giornata del sabato sia limitatoad una unità.

Il Consiglio approva.

ADUNANZA DELL’11 GENNAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-gretario Antonio Conte nonché i ConsiglieriGiovanni Cipollone, Goffredo Maria Barban-tini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, GiulioProsperetti, Paolo Nesta, Domenico Condel-lo, Francesco Storace, Livia Rossi, DonatellaCerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario .............................. n. 71elenco speciale “Professori Univ.” n. 2

cancellazionia domanda .................................... n. 6per decesso ................................... n. 1

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ............................................. n. 2abilitazioni .......................................... n. 6iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 7revoche abilitazioni

per decorrenza termine ................ n. 4compiuta pratica ................................ n. 2cancellazioni

a domanda .................................... n. 2per fine pratica ............................. n. 146

DISCIPLINAprocedimenti trattati in dibattimento n. 2

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 36

SEGRETERIAautorizzazioni alle notifiche dirette .. n. 31richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ................................... n. 71

DELIBERE

- Il Presidente Cassiani comunica che sonopervenuti al Consiglio tre inviti a partecipare

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario dellaCorte di Cassazione che si terrà il 26 gennaiop.v. alle ore 11.

Il Consiglio ne prende atto e delega apartecipare il Presidente Cassiani, il Consiglie-re Segretario Conte e il Consigliere TesoriereTesta.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invitopervenuto il 5 gennaio 2007 dalla Corte Mili-tare di Appello a partecipare alla cerimonia perl’inaugurazione dell’Anno Giudiziario per l’an-no 2007, che si svolgerà il 7 febbraio p.v. alleore 11 nell’Auditorium Casa Madre del Muti-lato di Guerra.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invitopervenuto il 5 gennaio 2007 dalla Corte diAppello di Roma a partecipare alla cerimoniaper l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario perl’anno 2007 della Corte di Appello di Roma erelativo distretto del Lazio, che si svolgerà il 27gennaio p.v., alle ore 9 nell’Aula Magna dellanuova sede della Corte di Appello di Roma inVia Romeo Romei, 2.

Il Consiglio prende atto che oltre al Presi-dente Cassiani parteciperanno i ConsiglieriCipollone, Condello e Ierardi.

- Il Presidente Cassiani riferisce di averscritto a tutti i Presidenti degli Ordini, alSindaco di Roma, al Presidente della RegioneLazio e a quello della Giunta Regionale delLazio.

L’appello è stato raccolto: sono pervenute alConsiglio le delibere che sono state distribuite incopia e ha ricevuto lettere a dir poco decise delSindaco di Roma, Walter Veltroni, del Presiden-te della Regione Lazio, Piero Marrazzo e delPresidente del Consiglio Regionale del Lazio,Massimo Pineschi che hanno manifestato soli-darietà con il Consiglio dell’Ordine degli Avvo-cati di Roma e contrarietà a ogni ipotesi del suoallontanamento da Piazza Cavour.

Aggiunge, come se non bastasse, tutti imaggiori quotidiani hanno dato notizia dellavicenda pubblicando gli articoli di cui distri-buisce copia.

Il Presidente Cassiani precisa che ha giàinviato a tutti una lettera di sentito ringrazia-mento.

Chiede che il Consiglio faccia altrettantoesprimendo gratitudine a chi, come l’Avv.Titta Madia, si sta adoperando per il riconosci-mento del buon diritto del Consiglio dell’Or-dine degli Avvocati di Roma a restare nellasede storica di Piazza Cavour.

Il Consiglio approva e delega il Presidentedi ringraziare tutti coloro i quali sono viciniall’Ordine di Roma nel vitale problema dellasede di Piazza Cavour.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio- Vista l’istanza presentata dai seguenti

professionisti: Avvocati Maurizio Amoroso,Francesca Beccaria, Luciano Filippo Bracci,Paolo Caneschi, Federico Cappella, MarcellaCoccanari, Luca Colonnelli De Gasperis, Gre-gorio Critelli, Ernani D’Agostino, FabioD’Aquino, Giacomo De Luca, Andrea Fratto,Agostino Gambino, Marina Lai, VincenzoManfredi, Federico Mannucci, Stefania Mar-tucci Clavica, Bruno Petragnani Leopizzi, AldoPezzana, Massimo Ranieri, Catia Sbardellati,Stefano Sereni, Daniele Sferra Carini, CarloSilvetti, Virgilio Stocco, Antonio Strizzi, Ca-terina Tedesco, Gianfranco Torino, ValerioValeri, Massimiliano Vannicola, AlessandroZunica di essere autorizzati ad avvalersi dellefacoltà di notificazione previste dalla Leggen.53/1994;

- rilevato che non risultano procedimentidisciplinari pendenti a carico degli istanti, iquali non hanno riportato la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio profes-sionale o altre più gravi sanzioni;

autorizza

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge;

disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

(pareri deontologici – v. rubrica)

ADUNANZA DEL 18 GENNAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-gretario Antonio Conte, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovan-ni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, San-dro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,Domenico Condello, Francesco Storace, Li-via Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi,Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario .............................. n. 94elenco speciale .............................. n. 1

passaggi all’Albo ordinario ................ n. 2passaggi all’elenco speciale ................ n. 1nulla osta al trasferimento ................. n. 5cancellazioni

a domanda .................................... n. 1

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ............................................. n. 9abilitazioni .......................................... n. 13iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 7revoche abilitazioni

per decorrenza termine ................ n. 7nulla osta al trasferimento ................. n. 2cancellazioni

per trasferimento .......................... n. 2a domanda .................................... n. 4per fine pratica ............................. n. 6

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 3pratiche disciplinari trattate

archiviazioni ................................. n. 25aperture proc. disciplinare ........... n. 6revoche aperture ........................... n. 1

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 59

SEGRETERIAautorizzazioni alle notifiche dirette .. n. 30richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ................................... n. 74rigetti ............................................. n. 16

iscr. avv. liste patr. a spesedello Stato .................................... n. 2

DELIBERE

- Il Consigliere Gianzi riferisce circa ilricorso giurisdizionale presentato al TAR delLazio dall’Avv. (omissis) contro il Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Roma affinchèsia dichiarato illegittimo il diniego all’accessoagli atti in relazione all’archiviazione di unprocedimento disciplinare.

Il Consiglio, preso atto, delibera di nomi-nare l’Avv. Leonardo Lavitola, con studio inRoma Via Costabella n.23, affinchè lo assistae lo rappresenti.

Incarica il Presidente Cassiani al conferi-mento dell’incarico rilasciando al predettoprofessionista regolare mandato ed eleggendodomicilio presso il suo studio.

- Il Consigliere Ierardi, Coordinatore dellaCommissione per la Conciliazione Stragiudi-ziale delle Controversie, comunica i nomina-tivi dei componenti la Commissione stessa:Avvocati Pietro Amenta, Mauro Franco Bala-ta, Alfredo Barbieri, Alessandro Bruni, Gio-vanni Angelo Cabras, Roberta Calabrò, Ferdi-nando Carbone, Sabrina Casucci, GiuseppeComunale, Fabio Francario, Carmelita De

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FORO ROMANO 1/2007 15

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Finis, Fabrizio Forcinella, Sebastiano VittorioLa Greca, Sabrina Metta, Laura Nicolamaria,Giuseppe Ruffini, Piero Sandulli, Angela Soc-cio, Ettore Valenti, Valerio Vallefuoco e Gior-gio Della Valle.

- Il Consigliere Fasciotti riferisce di averprovveduto ad esaminare la proposta tabellaredi organizzazione del Tribunale di Roma per ilbiennio 2006/2007 rimessa in data 23 ottobre2006.

L’Ordine non può che prendere atto everificare che se dovessero verificarsi delleassenze, evidenzierà il problema alle Autoritàcompetenti a qualsiasi livello, giurisdizionale,amministrativo, politico.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla im-portante riunione del Comitato Scientificodella Camera Arbitrale che ha visto la presenzadei Consiglieri Domenico Condello, CarloTesta e Rosa Ierardi.

Precisa che sono state gettate le basi delloStatuto e della successiva fase operativa, e chela prossima convocazione è stata fissata al 1°febbraio 2007.

- Il Presidente Cassiani, ad integrazionedella delibera del 30 novembre 2006, nomina,quali componenti del Comitato Scientificodella Camera Arbitrale Nazionale e Interna-zionale gli Avvocati Alessandra Amoresano,Marina Belloni, Alessandro Graziani e EnzoProietti.

- Il Presidente Cassiani preannuncia chesabato sarà a Genova per assistere alla rappre-sentazione del Processo di Norimberga.

Nell’occasione porterà il saluto al Consiglioall’Ordine di Genova che, con il suo contributoe la sua ospitalità, ha reso possibile l’avveni-mento e ai Colleghi romani che hanno scelto ilmodo più diretto e congeniale per celebrare ericordare il sacrificio di milioni di ebrei.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio- Vista l’istanza presentata dai seguenti

professionisti: Avvocati Federico Amato, Lo-renzo Anelli, Alessandro Canali, Claudio Ca-taldi, Maria Francesca Corradi, Vincenzo Cro-ce, Raffaella De Angelis, Carla De Meo, Vale-rio Ficari, Patricia Maria Cristina Fischioni,Adriano Formiconi, Andrea Gangemi, Ales-sandra Iannotta, Antonella Iannotta, EnricoIannotta, Federica Iannotta, Gregorio Iannot-ta, Elisabetta Livi, Giorgia Loreti, Nicola Mar-cone, Monica Marucci, Francesca Nappi, Raf-faele Nardoianni, Matteo Carlo Parrotta, GianCarlo Perone, Vincenzo Emiliano Piccioni,Leonardo Rosa, Genny Sebastiani, Aldo Semi-naroti, Maria Teresa Spadafora di essere auto-rizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazio-ne previste dalla Legge n.53/1994;

- rilevato che non risultano procedimentidisciplinari pendenti a carico degli istanti, iquali non hanno riportato la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio profes-sionale o altre più gravi sanzioni;

autorizzai professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge;

disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla richiesta pervenuta il 2 gennaio 2007 dalTribunale Ordinario di Roma-Sezione Distac-cata di Ostia in merito al procedimento R.G.494/2005 avente ad oggetto il pagamento dispettanze professionali di avvocato.

Vengono richiesti i nominativi di uno opiù esperti da nominare, per l’udienza fissataper il 7 maggio 2007, in qualità di C.T.U.

Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Barbantini e/o Condello.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesull’esposto pervenuto il 3 gennaio 2007 del-l’Avv. (omissis) con il quale il professionistachiede l’interessamento del Consiglio nei con-fronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocatidi Civitavecchia, affinchè la macchina fotoco-piatrice installata presso il locale Tribunale siamessa a disposizione di tutti gli Avvocati, pre-vio pagamento del relativo servizio, senza di-stinzione alcuna di appartenenza ai diversi Fori.

Il Consiglio dà mandato al Presidente Cas-siani di prendere contatti con il Presidentedell’Ordine di Civitavecchia.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta il 20 novembre 2006 delComune di Palombara Sabina con la qualechiede una terna di nominativi per la scelta delcomponente che dovrà far parte della Com-missione Edilizia Comunale, comprensiva delcurriculum vitae dei professionisti prescelti.

Il Consiglio indica i nominativi degli Av-vocati Cristiana Consalvi, Giuseppe Lepore ePatrizia Moschese.

Scelta delle Ditte per i servizi di stampa,pulizia locali e cancelleria

- Il Consigliere Tesoriere Testa espone alConsiglio la procedura svolta dall’Ufficio diTesoreria di apertura delle buste contenenti leofferte per le gare per i servizi di stampa, dipulizia locali e di materiale di cancelleria.

Il Consigliere Tesoriere Testa espone leofferte delle ditte per ogni singolo servizio edopo ampia discussione, all’unanimità, e dopoaver analizzato i prezzi e le qualità delle offerteviene adottata la seguente decisione:

- Per i servizi di stampa:- alla Società Supema, con sede in Pavona,

viene affidata la stampa di “Temi Romana” perun importo di E. 9.794,00 oltre IVA;

- alla società Centro Poligrafico Romano,

con sede in Bagni di Tivoli, viene affidata lastampa del “Foro Romano” per un importo diE. 23.720,00 oltre IVA;

- alla società Just In Time, con sede inRoma, viene affidata la stampa dell’Albo degliAvvocati per un importo di E. 19.764,86 oltreIVA.

I servizi e le forniture del materiale dicancelleria vengono assegnate alle ditte Tita-nedi e Recoprogram, dando mandato all’Uffi-cio di Tesoreria di richiedere i singoli articoli,all’una o all’altra, secondo criteri di economi-cità in relazione ai prezzi esposti e dichiaratinelle offerte delle stesse ditte.

I servizi di pulizia per i locali di Via Vala-dier e di Piazza Cavour vengono affidati e,quindi confermati, alla ditta Puliforrest Servizie Gestioni S.r.l. per un importo complessivoannuo di E. 60.000,00 oltre IVA.

Scelta dell’Istituto per la gestione deiservizi bancari

- In ordine alle offerte sui servizi bancari,anche sulla scorta della relazione del Consu-lente del Consiglio, Dott. Antonio Spoti, ilConsiglio, all’unanimità, decide di conferma-re, quale Istituto bancario la Banca di Roma,alle condizioni di cui alla missiva del medesi-mo Istituto, la gestione dei servizi bancari. Inordine agli investimenti delle liquidità delConsiglio, decide di confermare gli attualiBTP e CCT.

Il Consigliere Tesoriere invita i Consiglieritutti a portare al Consiglio eventuali ulterioriproposte di investimento che comunque ga-rantiscano la restituzione del capitale e untasso medio del rendimento non inferiore al4% annuo che è il tasso di rendimento attualemedio dei titoli sopraindicati.

ADUNANZA DEL 25 GENNAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

gretario Antonio Conte, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovan-ni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, San-dro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Con-dello, Francesco Storace, Livia Rossi, Donatel-la Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario .............................. n. 52elenco speciale .............................. n. 1

nulla osta al trasferimento ................. n. 3cancellazioni

a domanda .................................... n. 4per decesso ................................... n. 1

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ............................................. n. 14abilitazioni .......................................... n. 8iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 12revoche abilitazioni

per decorrenza termine ................ n. 5a domanda .................................... n. 1

compiuta pratica ................................ n. 7nulla osta al trasferimento ................. n. 2cancellazioni

per fine pratica ............................. n. 5

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 3

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 29

SEGRETERIAautoriz. alle notifiche dirette ............. n. 38richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ................................... n. 64rigetti ............................................. n. 1

DELIBERE

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Vista l’istanza presentata dai seguentiprofessionisti: Avvocati Antonella Accarrino,Francesco Arangio, Susanna Beltramo, Fran-cesco Luigi Braschi, Lucia Carini, Omar Ca-stagnacci, Carlo Cermignani, Roberta Ceschi-ni, Fabio Cioffi, Agostino Clemente, FedericoMaria Corbò, Mauro Cuzzaniti, Rosa De Caria,Sandra Di Mascio, Maria Di Sciullo, MariaClara Ferrauto, Matteo Ghisalberti Gradeni-go, Alessandra Grandoni, Francesco Grazia-dei, Gianfranco Graziadei, Fabiola Grossi,Antonio Guariglia, Quirino Mancini, Eleono-ra Marà, Massimiliano Marano, SalvatoreMarino, Benedetta Navarra, Maria DanielaPerrone, Pierpaolo Pizzuto, Ignazio Porcari,Giuseppe Rizzo, Gianpaolo Ruggiero, MarioSanino, Alessandro Savini, Nicola Scarano,Francesco Trotta, Enrico Valentini, MaurizioVasciminni di essere autorizzati ad avvalersidelle facoltà di notificazione previste dallaLegge n.53/1994;

- rilevato che non risultano procedimentidisciplinari pendenti a carico degli istanti, iquali non hanno riportato la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio profes-sionale o altre più gravi sanzioni;

autorizzai professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge;

disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta il 20 dicembre 2006 dal-l’Università degli Studi di Roma “La Sapien-za” con la quale si comunica, nell’ipotesi dicarenza o di indisponibilità del personale in-terno quali componenti delle commissioniaggiudicatrici di gara, la possibilità di scegliere,nel rispetto del criterio di rotazione, professio-nisti iscritti nell’Albo degli Avvocati da alme-

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FORO ROMANO 1/200718

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

no dieci anni.Il Consiglio designa gli Avvocati Mario

Addari, Marco De Fazi e Fabrizio Gizzi.

(pareri deontologici – v. rubrica)

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla suapartecipazione alla rappresentazione del “Pro-cesso di Norimberga” avvenuta a Genova perinvito di quel Consiglio dell’Ordine.

Ricorda il teatro gremito da un pubblicoattento che al termine è esploso in un applau-so interminabile, i discorsi toccanti del Sena-tore Ricci e del Presidente Nazionale dell’Isti-tuto Storico della Resistenza che insieme luihanno parlato dell’Olocausto e ringraziato gliAvvocati Romani che con la loro interpreta-zione ne hanno ravvivato il ricordo.

Ringrazia il Presidente Savi e tutti i Consi-glieri dell’Ordine di Genova per l’entusiasticaaffettuosa accoglienza e il contributo alle spe-se che ha reso possibile la trasferta.

Ringrazia tutti i Componenti della Com-pagnia Teatrale che hanno portato il lavoro inmolte città d’Italia e sono già stati invitati daaltri Consigli e Autorità di cittadini.

Propone di dare un contributo alle notevo-li spese già sostenute e da sostenere per larealizzazione di quello che non esita a definire“un motivo di grande orgoglio” per il nostroConsiglio e per l’Avvocatura Romana.

Il Consiglio delega il Consigliere TesoriereTesta a chiedere documentazione relativa allespese sostenute in modo da poter contribuirealle stesse.

- Il 27 gennaio è il giorno della memoria.Alcuni Avvocati Romani hanno celebrato l’olo-causto nel modo migliore e a loro più conge-niale interpretando in molti teatri “Il Processodi Norimberga”.

Manifesto solidarietà ai milioni di mortitrucidati dalla follia nazista ed esprimo pro-fondo dolore per quella che è e resterà unadelle più terribili tragedie che abbiano colpito

l’umanità. Nello stesso tempo, esprimo la con-vinzione profonda che sia un preciso dovereper tutti contribuire a mantenere viva la me-moria di quanto avvenuto. Fare diversamentesignificherebbe uccidere per la seconda voltale vittime e quindi commettere un crimineforse più grave del precedente.

L’uomo, privato della memoria, è destina-to a scomparire per sempre.

L’olocausto di milioni di esseri umani nonalimentato dal ricordo e dal dolore dei posteri,sarebbe destinato a scomparire dalla Storiadell’Umanità.

Noi questo non lo vogliamo e non lopossiamo consentire!

Chiedo a tutti i Consiglieri di associarsi aquesti sentimenti sospendendo i lavori e man-tenendo dieci minuti di silenzio.

Il Consiglio condivide gli stessi sentimentidi cordoglio e di dolore.

- Il Presidente Cassiani rappresenta il dram-ma della Collega Patrizia Properzi colpita dainfarto e deceduta all’età di 55 anni mentrefaceva stretching.

Esprime dolore per l’accaduto e chiede atutti i Consiglieri di unirsi al cordoglio dellafamiglia.

Il Consiglio manifesta cordoglio alla fami-glia.

- Il Presidente Cassiani distribuisce la deli-bera adottata dalla Unione Regionale degliOrdini Forensi di Puglia nella quale si rappre-senta l’opportunità di adottare iniziative ana-loghe per tutte le sedi di Corte di Appello inoccasione delle cerimonie di apertura dell’An-no Giudiziario.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani distribuisce a tutti iConsiglieri il testo definitivo del Codice De-ontologico Forense approvato dal ConsiglioNazionale Forense il 13 dicembre 2006.

Il Consiglio ne prende atto.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla notapervenuta il 20 dicembre 2006 del Tribunaledi Sorveglianza di Roma con la quale si chiedel’autorizzazione del Consiglio per l’inserimen-to nel sistema SIES (Sistema Informatico Ese-cuzione e Sorveglianza) in uso dal 1° gennaio2007, del file contenente i nominativi e gliindirizzi di tutti gli iscritti all’Albo.

Il Consiglio autorizza.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla letterache il Sindaco di Roma, Walter Veltroni hainviato al Ministro della Giustizia relativa allo“sfratto” del Consiglio.

Il Consiglio esprime compiacimento alSindaco Veltroni e delega il Presidente Cassia-ni a rappresentare questo sentimento.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invitopervenuto il 18 gennaio 2007 della Commis-sione Tributaria Regionale del Lazio a parteci-pare all’inaugurazione dell’Anno GiudiziarioTributario che si svolgerà il 22 febbraio p.v.presso il Salone d’Onore della Caserma “SanteLaria” in Roma.

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani apartecipare.

- Il Presidente Cassiani riferisce che sonopervenuti l’11 gennaio 2007 dal ConsiglioRegionale del Lazio i comunicati stampa delPresidente Piero Marrazzo e dell’Avv. Massi-mo Pineschi relativamente allo “sfratto” delConsiglio.

Il Consiglio ringrazia i Presidenti Marraz-zo e Pineschi.

- Il Presidente Cassiani comunica che èpervenuta l’11 gennaio 2007 dal ConsiglioNazionale Forense la circolare n. 4-C-2007con allegata la comunicazione dell’UfficioItaliano Cambi in merito alla disciplina relati-va alla tenuta di albi e registri.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani legge le lettere conle quali i Presidenti degli Ordini degli Avvocatidi Salerno, Rovigo, Avellino, Verona, Sassari,Mantova, Palermo, Gela, Trento e Firenzemanifestano solidarietà in relazione al proble-ma della Sede Consiliare.

Esprime compiacimento e gratitudine atutti i Presidenti e a tutti i Consiglieri per ilprezioso intervento che verrà pubblicizzatosul sito e sul Notiziario.

Il Consiglio si associa al Presidente.

- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce chel’Ufficio Amministrazione, nei prossimi gior-ni, provvederà a spedire i solleciti di pagamen-to delle quote annuali agli Avvocati e ai Prati-canti morosi, così ripartiti:PRATICANTI

- per gli anni dal 1995 al 2004 lettereraccomandate con addebito all’iscritto dellespese postali, come deliberato dal Consiglionell’adunanza del 17 novembre 2005;

- per gli anni dal 2005 al 2007 sollecito conlettera ordinaria.AVVOCATI

- per gli anni dal 2002 al 2004 lettereraccomandate con addebito all’iscritto dellespese postali, come deliberato dal Consiglionell’adunanza del 17 novembre 2005;

- per gli anni dal 2005 al 2007 sollecito conlettera ordinaria.

Il Consiglio approva.

ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2007(adunanza straordinaria)

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Segretario f.f.Rosa Ierardi, il Consigliere Tesoriere CarloTesta nonché i Consiglieri Goffredo MariaBarbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta,Domenico Condello, Francesco Storace, Li-via Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi.

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 5

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ADUNANZA DEL 1° FEBBRAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-gretario Antonio Conte, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa nonché i Consiglieri Goffre-do Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federi-co Bucci, Giulio Prosperetti, Paolo Nesta,Domenico Condello, Francesco Storace, Li-via Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi,Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario .............................. n. 29elenco speciale .............................. n. 4

passaggi all’elenco speciale ................ n. 1nulla osta al trasferimento ................. n. 1cancellazioni

a domanda .................................... n. 4per decesso ................................... n. 1

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ............................................. n. 8abilitazioni .......................................... n. 14iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 12revoche abilitazioni

per decorrenza termine ................ n. 3compiuta pratica ................................ n. 2nulla osta al trasferimento ................. n. 3cancellazioni

per trasferimento .......................... n. 2a domanda .................................... n. 3per fine pratica ............................. n. 11

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 1

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 111

SEGRETERIAautoriz. alle notifiche dirette ............. n. 30richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ................................... n. 99

iscr. avv. liste patr. a spesedello Stato .................................... n. 52

DELIBERE

Raccolta di fondi da destinare allabeneficienza. Modalità e limiti

Il Consigliere Gianzi riferisce sulla raccoltafondi da destinare alla beneficienza. E’ incorso un progetto per raccogliere dei fondi dadestinare alla beneficienza ed in particolareuna “giornata dell’avvocato”. In questa gior-nata, sponsorizzata dal Consiglio dell’Ordinecon l’affitto di una sede apposita (indicataattualmente con l’auditorium della concilia-zione) dove per l’intera giornata si esibirannogratuitamente avvocati con spettacoli di can-to, recita e giochi di prestigio.

Alcuni Avvocati hanno già dato la propriadisponibilità ad esibirsi a titolo gratuito. Que-sta giornata consentirebbe, con contributivolontari e con l’acquisto del biglietto di in-gresso, di poter raccogliere dei fondi da desti-nare alla beneficienza.

Il Consiglio ne prende atto e rinvia, per ladiscussione, ad altra adunanza.

- Su proposta del Consigliere Prosperetti, ilConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Romadelibera all’unanimità di ricevere la delegazio-ne degli Avvocati Cinesi dello Zhejiang edesprime il proprio compiacimento ed il pro-prio estremo interesse per tale incontro cheritiene sarà particolarmente proficuo per gliAvvocati del Foro di Roma e per i possibilicontatti di cooperazione professionale con gliAvvocati di una regione che è tra le prime almondo per lo sviluppo economico.

Situazione iscrizioni AssociazioniInternazionali

Il Consiglio delega il Consigliere Prospe-retti a costituire comitati in relazione allediverse associazioni internazionali, nell’ambi-to dei quali comitati saranno indicati i rappre-

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FORO ROMANO 1/2007 21

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

sentanti ufficiali del Consiglio presso tali orga-nismi.

- Il Consigliere Rossi comunica che il Con-siglio Nazionale Forense, nella seduta del 18gennaio u.s., ha ratificato le modifiche appor-tate al Codice Deontologico alla luce dellalegge 4 agosto 2006 n. 248. Rileva peraltrocome ai lavori della Commissione istituitapresso il predetto Consiglio Nazionale Foren-se non abbia partecipato nessun rappresentan-te dell’Ordine di Roma.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Fasciotti ha appreso notiziapresso la Cancelleria del Tribunale Civile diRoma, che a partire da lunedì 5 febbraio p.v.come conseguenza dei fatti comunicati e foto-grafati da un quotidiano della Capitale, saràchiesto dai Sindacati del Personale l’applica-zione integrale delle deposizioni del Codice diProcedura Civile, con l’entrata di una solapersona in Cancelleria, munita di delega deldifensore di una delle parti, se diversa dallostesso; con la sottrazione al Pubblico degliscaffali se collocati nei corrdiori, mediante lacreazione di una parete da realizzarsi nellospazio antistante.

Rileva che allo stato, a seguito del fattolamentato, alcune Cancellerie stanno creandofile di colleghi in attesa anche di 30/40 minuti.

Poichè personale di custodia non èreperibile nella attuale carenza di organico, ilConsigliere Fasciotti chiede che il Consiglioformi una delegazione ristretta, che contatti leCancellerie e il Presidente del Tribunale persottoporre proposte concrete.

Il Consiglio approva e incarica i Consiglie-ri Fasciotti e Nesta.

- Il Presidente Cassiani riferisce che hapartecipato in data odierna alla cerimonia diinaugurazione dell’Anno Giudiziario dellaCorte dei Conti. Fa presente che nell’occasio-ne il Presidente Staderini e il Procuratore Ge-

nerale De Rose hanno illustrato lo stato dellagiurisdizione e dei controlli svolgendo relazio-ni dettagliate e di grande spessore. Esprimegrande ammirazione per l’intervento del Con-sigliere Nazionale Carlo Martuccelli il quale,in rappresentanza del Consiglio NazionaleForense, ha affrontato temi tecnico-giuridicisenza tralasciare un doveroso accenno ai pro-blemi che attualmente preoccupano l’Avvo-catura ed attendono una soluzione che nesalvaguardi indipendenza e dignità.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla inau-gurazione dell’Anno Giudiziario in Cassazio-ne e in Corte di Appello. Sintetizza l’interven-to tenuto in occasione della Cerimonia inCorte di Appello.

Sottolinea i passi con i quali ha evidenzia-to le ragioni del disagio dell’Avvocatura e leproposte avanzate dal Consiglio dell’Ordinedi Roma sul tema della riforma dell’Ordina-mento Professionale. Evidenzia anche che inquella occasione ha reagito con forza allaincredibile richiesta del Primo Presidente dellaCassazione in merito alla permanenza nellasede storica di Piazza Cavour.

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia ilPresidente Cassiani.

Camera Arbitrale

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla riu-nione del Comitato Scientifico della CameraArbitrale alla quale ha partecipato unitamenteai Consiglieri Condello, Ierardi Prosperetti eTesta.

Precisa che nell’occasione sono state getta-te le basi dello Statuto e del Regolamento edelaborate strategie idonee a divulgare l’impor-tante iniziativa consiliare nonchè le linee por-tanti della fase esecutiva.

Ringrazia tutti i Componenti del Comita-to, Avv.ti Alessandra Amoresano, Mauro Fran-co Balata, Marina Belloni, Alessandra Civello,

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Giovanni Cocconi, Giorgio Della Valle, Ales-sandro Graziani, Marco Ieradi, Luigi Mannuc-ci, Marco Marianello, Enrico Moscati, MarcoOrlando, Gian Carlo Perone, Carlo Priolo,Enzo Proietti, Tiziana Stefanelli.

Il Consiglio ne prende atto con soddisfa-zione.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richie-sta pervenuta il 18 gennaio 2007 dell’Avv.Mauro Rubino Sammartano, Segretario Ge-nerale della Federazione dei Consigli d’Euro-pa relativamente alla nomina di un iscrittoall’Ordine di Roma quale componente dellaCommissione Arbitrato dallo stesso professio-nista presieduta.

Il Consiglio nomina il Consigliere Prospe-retti.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio- Vista l’istanza presentata dai seguenti

professionisti: Avvocati Salvatore AntonioAmato, Enrico Ambrogio, Elena Brusa, Cri-stiana Centanni, Giuseppe Cirillo, DiegoCorvelli, Luigina D’Ascanio, Giovanni DeLuca, Filippo De Magistris, Fabrizio De Paolis,Alessandra Delia, Vincenzo Dionisi, LuigiFerro, Fabio Filocamo, Luca Giancola, Patri-zia Luca, Gianluca Luzi, Salvino Mondello,Francesca Morfù, Francesco Oliva, FrancescaOliveti, Patrizia Parigi, Franco Picciaredda,Emanuele Piga, Alessandra Pirri, Marco Poliz-zi, Alessandra Punzo, Alessandra Putignano,Osvaldo Verrecchia, Eugenio Villa, di essereautorizzati ad avvalersi delle facoltà di notifi-cazione previste dalla Legge n.53/1994;

- rilevato che non risultano procedimentidisciplinari pendenti a carico degli istanti, iquali non hanno riportato la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio profes-sionale o altre più gravi sanzioni;

autorizzai professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7

della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge;

disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache in data 23 gennaio 2007 è pervenuta alConsiglio la nota dell’Avv. (omissis) con laquale segnala che in data 22 gennaio 2007, adun suo collaboratore è stata rifiutata l’accetta-zione della iscrizione a ruolo di una separazio-ne coniugale in quanto mancavano in allegatoi certificati di rito, benchè nella nota di iscri-zione a ruolo si era riservato di produrre ladocumentazione mancante. Il professionistachiede l’intervento del Consiglio.

Il Consiglio incarica il Consigliere Fasciot-ti per esame e relazione.

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache in data 30 gennaio 2007 è pervenuta unanota degli Avv.ti (omissis) e (omissis) con laquale comunicano che le Poste Italiane hannosoppresso il servizio serale (fino alle 23.30) diaccettazione delle raccomandate presso l’Agen-zia di Roma 158. I predetti professionisti chie-dono al Consiglio un intervento tempestivoed efficace in merito.

Il Consiglio incarica il Consigliere Segreta-rio ad inviare una lettera di protesta all’EntePoste S.p.A.

- Il Consigliere Segretario Conte, in riferi-mento all’audizione del Consiglio Direttivodella Camera di Conciliazione tenutasi il 14dicembre 2006, sulla base della discussioneintervenuta successivamente, ritiene opportu-no riportare al Consiglio alcune linee di pro-gramma della Camera di Conciliazione darealizzare nell’anno 2007:

1) Si ritiene necessario procedere alla revi-sione del Regolamento della Camera ed in

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

particolare ad una migliore determinazionedella nomina degli avvocati-conciliatori. Aquesto proposito si ritiene opportuno predi-sporre un codice etico a cui il ConciliatoreAvvocato dovrà attenersi nello svolgimentodella propria attività;

2) In considerazione dell’elevato numerodi istanze di conciliazione presentate annual-mente (circa 9.000), si ritiene indispensabiledotare la Camera di Conciliazione di unasomma annuale di denaro, (ammontante al-l’incirca ad E. 20.000,00), per il migliore svol-gimento delle attività della stessa Camera. Inparticolare tale somma dovrebbe essere desti-nata alla messa a disposizione: a) di un locale;b) di un addetto con compiti di segreteria (soloper due/tre giorni alla settimana e a part-time);c) di mezzi di comunicazione ordinaria (tele-fono, fax, e-mail etc.); d) di materiale di cancel-leria e di spedizione;

3) Si ritiene altresì necessario costituire unaCommissione di studio per affrontare e risol-vere la delicata questione relativa alla predi-sposizione di un tariffario per i Conciliatoriche contemperi, da una parte la sostanzialegratuità dell’attività di conciliazione, ma dal-l’altra un minimo riconoscimento di naturaeconomica per l’attività che viene svolta daiConciliatori.

4) D’accordo con il Consiglio Direttivodela Camera di Conciliazione si propone direalizzare nell’anno 2007, in particolare, cin-que iniziative e precisamente: a) un seminariopresso la Camera dei Deputati sulla propostadi legge già depositata in Parlamento, in mate-ria di conciliazione; b) la predisposizione dicorsi di formazione gratuiti aperti ad avvocati,operatori del diritto, sempre in materia diconciliazione; c) la stipulazione di una nuovaconvenzione come quelle già sottoscritte conil Comune di Roma e con l’Ordine dei Medici,anche con la Regione Lazio (Assessorato allaSanità, Assessorato alla casa, Assessorato al-l’Agricoltura); d) la realizzazione di un incon-tro comune con il Consiglio dell’Ordine dei

Medici sulla funzione sociale delle rispettiveprofessioni di medico e di avvocato, che inquesti anni si è anche manifestata tramite leattività della Camera di Conciliazione; e) l’or-ganizzazione di un incontro tra il Consigliodell’Ordine, la Camera di Conciliazione e ilSindaco di Roma, per la definizione del futuroprogramma delle attività già contenute nelleconvenzioni all’epoca sottoscritte.

La presentazione delle linee programmati-che sopra riportate si terrà il 1° marzo 2007 alleore 14,00 presso la Sala Commissioni delConsiglio dell’Ordine alla presenza del Presi-dente e dei Componenti del Consiglio e ditutti i Conciliatori iscritti nell’elenco dellaCamera di Conciliazione.

Il Consiglio approva la relazione e prendeatto delle comunicazioni della Camera diConciliazione e, per quanto attiene all’even-tuale contributo da destinare, delega il Consi-gliere Tesoriere Testa per esame e relazione.

Locali Ordine: incontro con l’Avv. Prof.Antonio Masi e con l’Avv. Paolo Berruti

- Vengono ammessi in Aula l’Avv. Prof.Antonio Masi e l’Avv. Paolo Berruti.

“Gli Avv.ti Prof. Antonio Masi e PaoloBerruti ringraziano, preliminarmente il Consi-glio per la fiducia loro manifestata con ilconferimento dell’incarico di esaminare la vi-cenda giuridica che connota la disponibilità,da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma,dei locali nella sede “storica” all’interno delPalazzo di Giustizia.

Gli Avv.ti Prof. Masi e Berruti, che leconsiderazioni si accingono a svolgere, traggo-no spunto da un primo esame delle fontinormative costituenti il presupposto dell’ori-ginaria assegnazione dei detti locali all’Ordinedegli Avvocati e del suo consolidato manteni-mento nel corso degli anni, a partire dal 1911.Va premesso che il Palazzo di Giustizia siascrive, nel suo complesso, alla categoria civi-listica dei beni patrimoniali e, in quanto tale,

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

la disciplina della sua utilizzazione funzionaleè riservata alle disposizioni di legge che, alriguardo, si sono nel tempo succedute.

La fonte primaria risiede nel R.D. n. 435/1911 che, dettando disposizioni per la conser-vazione e l’amministrazione del Palazzo diGiustizia, ne ha demandato le relative compe-tenze alla Commissione di Manutenzione dellaquale fa parte di diritto un rappresentante delConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.Va notato che tutti i successivi “passaggi norma-tivi”, che hanno adeguato la composizionedella Commissione stessa all’esigenza di rap-presentatività degli uffici allocati nel Palazzo diGiustizia, hanno sempre mantenuto il ruolodell’Ordine degli Avvocati (cfr., da ultimo ilDPR n. 291/1991). In sede di ricognizionenormativa, il dato saliente è costituito dal fattoche la condizione giuridica del Palazzo di Giu-stizia -i cui oneri di gestione sono sempre rima-sti a carico del bilancio statale- non è stataintaccata dalle norme che, nel corso degli anni,hanno posto in carico ai Comuni l’onere direperimento, destinazione ed allestimento de-gli uffici giudiziari locali; tanto si desume dallachiara formulazione dell’art. 1 della Legge n.28/1973, che contiene espresso richiamo al-l’art. 6 del RD n. 1042/1923.

In tale situazione va ritenuto che la disci-plina dettata dalla Legge n. 99/1995 (“Normesulla destinazione di locali di edifici giudiziariai Consigli dell’Ordine”) non trovi applicazio-ne nella fattispecie del Palazzo di Giustizia diRoma, concernendo piuttosto i soli Ordinicircondariali.

Su tali premesse sistematiche, gli Avv.tiProf. Masi e Berruti, evidenziano l’esigenza diulteriori approfondimenti della questione,anzitutto per acquisire elementi di giudiziocon riferimento alle modalità giuridiche con lequali la Commissione di Manutenzione ha, inpassato, attribuito spazi, all’interno del Palaz-zo, in favore di una banca, di un ufficiopostale, di uno spaccio, di un ambulatorio delSSN, delle associazioni rappresentative della

magistratura, finanche dei magistrati in pen-sione.

Si tratta, in tutta evidenza, di elementi difatto utili alla piena indagine ricostruttiva del-la vicenda.

Quanto all’ipotesi, emersa recentemente,di soggiacere alla richiesta di una contribuzio-ne di natura para-concessoria in favore delMinistero della Giustizia, onde mantenere, atitolo oneroso, la disponibilità degli attualispazi dell’Ordine, gli Avv.ti Prof. Masi e Berru-ti si riservano una più approfondita indagine.

In conclusione, gli Avv.ti Prof. Masi eBerruti, suggeriscono al Consiglio di sollecita-re il Ministero ad un incontro per l’esameapprofondito della vicenda, sulla base impre-scindibile della disciplina normativa dellamateria.”

ADUNANZA DEL 6 FEBBRAIO 2007(adunanza straordinaria)

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-gretario Antonio Conte nonché i ConsiglieriGiovanni Cipollone, Goffredo Maria Barban-tini, Sandro Fasciotti, Francesco Storace, LiviaRossi, Rosa Ierardi.

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 1

DELIBERE

Il Consiglio- Vista la nota pervenuta in data 29 gennaio

2007 dall’Avv. (omissis);Premesso

che il predetto professionista chiede che ilConsiglio lo autorizzi ad assumere il mandatoprofessionale conferitogli dal dott. (omissis) inun procedimento penale pendente innanzi alGUP di Perugia ove il predetto risulta esserepersona offesa nonchè denunciante nei con-fronti del Dott. (omissis), Giudice presso il

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Tribunale di Roma;Considerato

che questo Consiglio non ha il potere diconcedere autorizzazioni di sorta in ordineall’assunzione di incarichi professionali essen-do ogni valutazione in proposito rimessa esclu-sivamente all’avvocato e ciò, d’altronde, con-formemente a quanto disposto dall’art. 24Cost. che garantisce il diritto di agire in giudi-zio per la tutela dei propri diritti e interessilegittimi;

che, dunque, il giudizio del Consiglio puòessere esclusivamente limitato a questioni in-sorte dopo l’assunzione del mandato profes-sionale e concernenti le modalità di eserciziodello stesso di cui sia eventualmente investito;

che, in virtù di ciò, non è consentito all’Or-dine professionale “garantire” preventivamen-te il professionista circa la correttezza di com-portamenti di cui egli solo è responsabile; p.q.m.dichiara l’inammissibilità della richiesta.

ADUNANZA DELL’8 FEBBRAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segre-tario Antonio Conte nonché i Consiglieri Gio-vanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Con-dello, Francesco Storace, Livia Rossi, DonatellaCerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario .............................. n. 30elenco speciale .............................. n. 1

passaggi all’Albo ordinario ................ n. 1passaggi all’elenco speciale ................ n. 1nulla osta al trasferimento ................. n. 2cancellazioni

a domanda ................................. n. 1 0

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ............................................. n. 15

abilitazioni .......................................... n. 13iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 5revoche abilitazioni

per decorrenza termine ................ n. 5compiuta pratica ................................ n. 3nulla osta al trasferimento ................. n. 1cancellazioni

per trasferimento .......................... n. 1a domanda .................................... n. 3per fine pratica ............................. n. 5

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 2pratiche disciplinari trattate

archiviazioni ................................. n. 49aperture proc. disciplinare ........... n. 10

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 74

SEGRETERIAautoriz. alle notifiche dirette ............. n. 30richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ................................... n. 67

DELIBERE

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla notapervenuta il 2 febbraio 2007 dall’Avv. GiorgioAssenza, Presidente del Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Ragusa con la quale comuni-ca di non aver voluto partecipare alla cerimo-nia di inaugurazione dell’Anno Giudiziariodel 27 gennaio 2007 presso la Corte di Appellodi Catania, in segno di protesta per i provvedi-menti adottati dal Parlamento, con la c.d.“Legge Bersani” e dal Governo con il disegnodi legge di riforma degli ordinamenti profes-sionali.

Il Consiglio ne prende atto e si compiace.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla notapervenuta il 2 febbraio 2007 dal SegretariatoGenerale della Presidenza della Repubblicacon la quale informa che, relativamente alla

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

lettera inviata al Presidente della Repubblica,tenendo conto delle attribuzioni spettanti alriguardo al Ministro della Giustizia, la stessa èstata trasmessa al Capo di Gabinetto di quelDicastero.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla letterapervenuta il 2 febbraio 2007 dell’Avv. BrunoAndreozzi, Presidente dell’Associazione “Av-vocati alla ribalta” con la quale ringrazia ilPresidente Cassiani sia per la sua partecipazio-ne alla rappresentazione genovese che per ilsuo intervento a Genova.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla letterapervenuta il 2 febbraio 2007 dell’Avv. Luigi DiMajo con la quale il professionista lo ringraziaper la sua partecipazione allo spettacolo tea-trale sul “Processo di Norimberga”, tenutosi aGenova.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce che haportato il saluto del Consiglio in occasionedelle solenni esequie dell’Avv. Giorgio Zep-pieri. Lo ricorda quale Amico, Maestro, Uomodi eccezionale ingegno e cultura. Esprime an-che cordoglio al Collega Leone Zeppieri, allafamiglia, al Consiglio dell’Ordine, alla Came-ra Penale di Latina che hanno organizzato unamanifestazione che ha coinvolto una moltitu-dine di colleghi.

Il Consiglio prende atto.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio- Vista l’istanza presentata dai seguenti

professionisti: Avvocati Pietro Adonnino, Lau-ra Barracco, Lorenzo Bianchi, Monica Buon-figlio, Filippo Cece, Fabio Cirulli, AlfredoCodacci Pisanelli, Tiziana De Angelis, PierPaolo De Caro, Giovanni Antonio De Rosa,

Rita Grazia Della Lena, Giancarlo Faraci, Be-atrice Fimiani, Stefania La Spada, RobertaLeoni, Carmine Macrì, Maria Cristina Meni-chelli, Rita Monaco, Anna Chiara Pandolfi,Simone Panepinto, Bellino Elio Panza, Ales-sandro Petruccioli, Carlo Romano, SeverinoSantiapichi, Gino Scartozzi, Antonio Schili-rò, Riccardo Secreti, Domenico Speziale, Ni-coletta Tradardi, Paolo Zompicchiatti di esse-re autorizzati ad avvalersi delle facoltà di noti-ficazione previste dalla Legge n.53/1994;

- rilevato che non risultano procedimentidisciplinari pendenti a carico degli istanti, iquali non hanno riportato la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio profes-sionale o altre più gravi sanzioni;

autorizzai professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge;

disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla lettera pervenuta il 1° febbraio 2007dell’Avv. (omissis) con la quale il professioni-sta segnala un disservizio della VII e XIIISezione Civile del Tribunale Ordinario diRoma per udienze rinviate d’ufficio ma noncomunicate ai legali delle parti in causa.

Il Consiglio ne prende atto e delega ilConsigliere Fasciotti per esame e relazione.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla comunicazione pervenuta il 1° febbraio2007 dell’Avv. (omissis) con la quale la profes-sionista chiede al Consiglio di intervenire pres-so il Tribunale Ordinario di Roma a causa delnuovo Regolamento di accesso ai fascicoli.

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciottiper esame e relazione.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- Su relazione del Consigliere Cipollone, ilConsiglio approva e lo delega perchè provve-da a disporre l’abbonamento alla rivista “Dirit-to e religioni”, trattandosi di tematiche digrande interesse su materia e disciplina pocopresente nei libri della nostra Biblioteca.

- Il Consigliere Ierardi comunica l’inseri-mento, nella Commissione per la Conciliazio-ne Stragiudiziale delle controversie, degli Av-vocati Raffaele Condemi e Dario Schettini.

Paralisi dell’attività presso gli UfficiGiudiziari - individuazione delle più

opportune iniziative

- Il Consigliere Segretario Conte e il Con-sigliere Fasciotti riferiscono sulla situazioneche si sta verificando nelle Sezioni Civili delTribunale Ordinario di Roma. L’agitazionedel personale di Cancelleria sta creando laparalisi nell’attività degli avvocati.

Il Consiglio delibera di porre l’argomentoall’ordine del giorno della prossima adunanza.

ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2007(adunanza straordinaria)

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-gretario Antonio Conte nonché i ConsiglieriGiovanni Cipollone, Goffredo Maria Barban-tini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, GiulioProsperetti, Paolo Nesta, Livia Rossi, Donatel-la Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 4

DELIBERE

Paralisi del Tribunale Civile: iniziative atutela dei Colleghi

- Prende la parola il Consigliere Segretario

Conte chiedendo che il Consiglio, prima diproseguire nell’attività disciplinare, affronti ediscuta la questione di cui al punto 5 dell’Or-dine del giorno sulla quale, peraltro, ha predi-sposto per tutti i Consiglieri la seguente comu-nicazione già in atti:

“Il Consigliere Segretario Conte porta allaurgente attenzione del Consiglio la drammati-ca situazione del Tribunale Ordinario di Romaa seguito degli ultimi provvedimenti presi dal-la Dirigenza del Personale Amministrativodello stesso che, di fatto, hanno paralizzatol’attività degli Uffici Giudiziari e soprattuttohanno reso impossibile l’espletamento dell’at-tività professionale di tutti gli Avvocati. IlConsigliere Segretario Conte informa il Con-siglio che, venerdì 9 u.s., allo ore 9.30, si èrecato presso le Sezioni Civili del TribunaleOrdinario di Roma dove ha trovato moltissi-mi colleghi esasperati poichè, a causa di un’im-provvisa Assemblea del Personale Ammini-strativo, tutte le Cancellerie risultavano chiusee -incredibilmente- non era stato attivato nep-pure un “presidio” per il ritiro degli atti “ulti-mo giorno”. Il risultato di siffatta sconcertantesituazione -e l’assoluta mancanza di preavvisoriguardo alla chiusura delle Cancellerie- haimpedito di poter depositare gli atti in scaden-za con il risultato che appare superfluo agget-tivare. Il Consigliere Segretario Conte comu-nica che, unitamente ad alcuni colleghi pre-senti dinanzi alle Cancellerie, si è recato im-mediatamente presso gli Uffici del Presidentef.f. del Tribunale di Roma, Dott. Alberto Buc-ci, senza ottenere però risultato alcuno poichègli stessi Uffici risultavano chiusi, senza nep-pure il personale di Segreteria. A ciò si aggiun-ga che, per oltre un’ora e mezza, nessuno èstato in grado di poter informare i colleghi inattesa di quanto avveniva, sino a quando, unanon meglio identificata rappresentante “sin-dacale” degli Amministrativi, si “degnava” dicomunicare che era in corso un’Assemblea eche gli Avvocati non potevano impedire aiCancellieri di “esercitare i propri diritti”. Il

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tutto, peraltro, (come riferito al ConsigliereConte) veniva espresso con toni tanto sgarbatiquanto incuranti della palese drammaticitàprofessionale che gli stessi colleghi vivevanoin quel momento, vedendo atti urgenti scade-re senza che si potesse procedere al loro ritualedeposito. In ultimo, alcuni colleghi presenti,hanno riferito che, in varie Cancellerie, gliavvocati che tentavano di ricevere spiegazionierano stati, nel corso della mattinata, maltrat-tati e offesi in maniera inaccettabile. Infine,sembrerebbe che -alla fine della mattinata divenerdì- sia stato allestito un presidio intornoalle ore 12 e un altro intorno alle ore 12.45soltanto dopo le ripetute e vibranti protestedei colleghi presenti in Tribunale. Tuttavia,non è dato sapere quanti colleghi non hannopotuto usufruire del tardivo servizio e quantiatti in scadenza, effettivamente, non si sianopotuti depositare. Il Consigliere SegretarioConte informa il Consiglio di essersi recatoanche nei giorni successivi presso le SezioniCivili del Tribunale Ordinario di Roma, pren-dendo atto che la situazione era ed è ancora“difficilissima”. Il personale di Cancelleriacontinua a pretendere da tutti gli avvocati cheaccedono agli Uffici, la procura notarile cheaccerti la sostituzione del dominus, impeden-do la visione dei fascicoli ed esigendo che sientri negli Uffici medesimi uno per volta. Ilrisultato è che si creano file lunghissime contempi di attesa che raggiungono addirittura letre ore.

Il Consigliere Segretario Conte, premessoquanto sopra, chiede che il Consiglio prendauna posizione estremamente forte e significa-tiva a difesa di tutti i colleghi, con una delibe-ra, se del caso, che preveda manifestazioni diprotesta anche eclatanti e richiedendo, se pos-sibile, l’intervento della stampa in modo chevenga pubblicizzata, con il massimo clamore,la drammatica e rovinosa situazione del Tribu-nale Ordinario di Roma, risaltando doverosa-mente l’impossibilità dei colleghi a svolgere lapropria professione nel rispetto del mandato

conferito dal cittadino al proprio difensore.”Il Presidente Cassiani -alla luce della co-

municazione del Consigliere Segretario Con-te- ha inteso inserire all’ordine del giornodell’odierna adunanza la questione proprioper la sua urgenza e indifferibilità.

Il Presidente Cassiani rappresenta che,come è noto, il Tribunale Civile è praticamen-te paralizzato dall’agitazione del Personale diCancelleria.

Osserva che le rivendicazioni del Persona-le, di fatto, impediscono agli Avvocati l’eserci-zio del mandato ricevuto: non è stato neancheprevisto un “presidio” che consenta di deposi-tare gli atti in scadenza.

Fa presente che, allo scopo di affrontare erisolvere una situazione che rischia di diventa-re addirittura esplosiva, ha inviato telegrammial Ministro Mastella e al Presidente f.f. delTribunale, Dott. Alberto Bucci e, inoltre, faxai Sottosegretari Luigi Li Gotti e Luigi Scotti.

A tutti ha chiesto di essere convocato “adhoras” insieme ai rappresentanti delle catego-rie interessate.

Chiede a tutti i Consiglieri che esprimanola loro opinione e diano utili indicazioni circale iniziative più opportune.

Propone di pubblicare e affiggere un mani-festo di dura protesta.

Prende la parola, a questo punto, il Consi-gliere Fasciotti il quale conferma integralmen-te quanto descritto dal Consigliere SegretarioConte poichè egli stesso è stato chiamato danumerosi colleghi in Tribunale venerdì scorsoe, giunto presso gli Uffici Giudiziari, ha presoatto che la situazione era letteralmente esplo-siva. Le Cancellerie sono state chiuse senzanessun preavviso e i colleghi che dovevanousufruire del servizio stazionavano inutilmen-te nei corridoi protestando per lo sconcertanteaccaduto. Il Consigliere Fasciotti confermache sono stati allestiti, tardivamente, e solodopo l’intervento del Consigliere SegretarioConte, un paio di presidi per il ritiro degli attiin scadenza, ma molti colleghi si erano già

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FORO ROMANO 1/2007 29

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

allontanati dal Tribunale e quindi, quasi sicu-ramente, gli stessi non avevano potuto depo-sitare gli atti urgenti.

Il Consigliere Fasciotti condivide piena-mente l’urgenza rappresentata dal ConsigliereSegretario Conte e comunica al Consiglio diaver saputo che vi è stato effettivamente unincontro tra funzionari del Ministero dellaGiustizia e una rappresentanza sindacale deiCancellieri, ma che i tempi di un eventualeaccordo sono lunghissimi e che la situazionein Tribunale, viceversa, deve essere risoltaimmediatamente, prima che i colleghi arrivi-no all’esasperazione.

Prende la parola il Consigliere Cerè, laquale condivide l’urgenza di affrontare la pro-blematica e rappresenta la propria esperienzadi avvocato civilista che ben conosce quelleche sono le disfunzioni del Tribunale di VialeGiulio Cesare e che, quindi, quanto sta avve-nendo aumenta in modo drammatico unasituazione già difficilissima. Il Consigliere Cerècondivide la necessità di una ferma presa diposizione del Consiglio.

Prende la parola il Consigliere Bucci ilquale ricorda che il Consiglio non ha un ruolosindacale e che non può prendere posizioniconflittuali in situazioni di questo genere, maallo stesso tempo condivide in pieno la neces-sità di affrontare la gravissima situazione rite-nendo non tollerabile che i colleghi debbanovedere impedito l’espletamento del propriolavoro quotidiano.

Prende la parola il Consigliere Barbantiniil quale, pur condividendo l’urgenza dellaproblematica e tutto quanto affermato sia dalConsigliere Segretario Conte che dal Presiden-te Cassiani, afferma che sarebbe un errorecreare una contrapposizione con il personaleamministrativo oppure prendere parte o ren-dersi promotori di una manifestazione di pro-testa eclatante che non rientra nei compiti enei doveri dell’Istituzione. Viceversa bisognainsistere con i vertici del Tribunale e con ivertici del Ministero perché intervengano, al

più presto, per quanto di loro competenza.Prendono la parola i Consiglieri Gianzi e

Rossi i quali, pur non frequentando le SezioniCivili del Tribunale Ordinario di Roma, han-no avuto anch’essi contezza delle numeroseproteste dei colleghi per quanto sta avvenden-do e sottolineano la necessità di una presa diposizione del Consiglio poichè gli avvocati siattendono un intervento dell’Istituzione inquesto difficile momento dove l’attività delTribunale Civile, a detta di tutti, è di fattoparalizzata.

Conclude il Presidente Cassiani confer-mando che la questione verrà posta nuova-mente all’ordine del giorno della prossimaadunanza e che, nel frattempo, si attiveràpresso il Ministero della Giustizia per averenotizie su eventuali interventi risolutivi delproblema.

ADUNANZA DEL 15 FEBBRAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-gretario Antonio Conte, il Consigliere Teso-riere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Gio-vanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,Domenico Condello, Livia Rossi, DonatellaCerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario .............................. n. 27elenco speciale .............................. n. 1

nulla osta al trasferimento ................. n. 3cancellazioni

a domanda .................................... n. 3per decesso ................................... n. 2per trasferimento .......................... n. 2per sanzione disciplinare .......... n. 1

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ...........................................n. 8abilitazioni ........................................n. 6

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

iscrizioni e abilitazioni ......................n. 10revoche abilitazioni

per decorrenza termine ................n. 2compiuta pratica ...............................n. 5nulla osta al trasferimento .................n. 1cancellazioni

a domanda ...................................n. 6per fine pratica ............................n. 5

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 2

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 61

SEGRETERIA

autorizzazioni alle notifiche dirette .. n. 22richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ................................... n. 93

DELIBERE

- Il Presidente riferisce che il Presidente LoTurco ha comunicato che è stato consegnatoun parcheggio di superficie nel quale hannoprevisto 20 posti per gli Avvocati.

Propone di raccogliere le domande perve-nute al Consiglio e di operare una scelta cheprivilegi i Colleghi che si trovano in maggioredifficoltà.

Il Consiglio prende atto di quanto riferitoe affida al Presidente il compito di procedere.

- Il Presidente informa che in data 9 febbra-io 2007 è pervenuta una istanza dell’Avv.(omissis) con la quale il professionista chiedeche al Consiglio di provvedere alla nomina delterzo arbitro, con funzioni di Presidente, perun Collegio arbitrale per dirimere la contro-versia insorta tra l’Agenzia (omissis) e la S.r.l.(omissis).

Il Consiglio nomina l’Avv. Marina La Ric-ca, con studio in Roma Via Ezio n.19.

- Il Presidente informa che il 14 febbraio alleore 13.00 ha partecipato ad una riunione pressoil Ministero della Giustizia che si è protrattafino alle ore 18.00. All’incontro erano presentiil Presidente Morgini, Capo di Gabinetto delMinistro, il Sottosegretario Scotti, il Presidentef.f. del Tribunale Alberto Bucci, il Capo Dipar-timento Presidente Castelli, il Dottor Parnasi,Dirigente degli Uffici Giudiziari.

Ha esordito rappresentando la drammati-ca situazione del Tribunale Civile, chiedendocon forza che il Personale di Cancelleria noncontinui a far pagare agli Avvocati e ai Cittadi-ni le conseguenze delle sue proteste. Ha anchechiaramente detto che la situazione è ormaiesplosiva perché gli Avvocati non ne possonopiù di fare lunghe file oppure, peggio ancora,di non avere un presidio al quale rivolgersi peril deposito degli atti in scadenza.

Il Presidente ha proposto come iniziativeurgenti:

- un incontro tra i rappresentanti dellecategorie interessate;

- l’autorizzazione all’accesso nelle cancel-lerie dei colleghi e dei collaboratori di studioeventualmente muniti di un contrassegno rila-sciato dal Consiglio dell’Ordine;

- un preavviso al Consiglio dell’Ordinedell’indizione di Assemblee del Personale diCancelleria;

- la più sollecita sospensione dell’agitazione.Ha concluso assicurando che l’Avvocatura

è pronta a far fronte comune nella lotta per unmiglior funzionamento della Giustizia.

Informa che il Presidente Bucci e il DottorParnasi hanno condiviso le sue richieste.

Quest’ultimo ha assicurato che le sottopor-rà immediatamente ai rappresentati sindacali.

Il Presidente f.f. Bucci ha anticipato checonvocherà per mercoledì prossimo il Consi-glio dell’Ordine e tutti i capi degli UfficiGiudiziari.

Tutti hanno poi rappresentato l’assolutamancanza di risorse economiche e di organicopreannunciando in difetto di un deciso inter-

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FORO ROMANO 1/2007 31

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

vento, la paralisi di tutto il sistema Giustizia.Il Presidente Morgini e il Presidente Ca-

stelli hanno auspicato la fine dell’agitazioneassicurando l’attuazione di provvedimenti chedovrebbero risolvere o attenuare i problemiche l’hanno determinata.

E in particolare:- l’approvazione di un protocollo che verrà

illustrato alle categorie interessate e diventeràoperativo entro pochi mesi. Tale protocolloprevederebbe l’informatizzazione dei fascico-li con conseguente riduzione dei tempi per laloro consultazione;

- la modifica di una circolare del 2000 cheha consentito il distacco di molti cancellierialla Corte di Appello;

- l’esame della possibilità di attingere aglielenchi degli idonei al concorso per UfficialiGiudiziari;

- la realizzazione in tempi brevi della rico-stituzione delle carriere che da anni costituiscel’obiettivo del Personale di Cancelleria.

Al termine dell’incontro il Presidente hapreso atto delle buone intenzioni e della di-sponibilità dimostrate da tutti ma ha anchepreannunciato che il mancato accoglimentodelle richieste avanzate a nome del Consiglioporterebbe gli avvocati ad uno stato di esaspe-razione difficilmente controllabile.

Il Presidente comunica che prenderà con-tatto entro breve tempo con il Presidente f.f.Bucci e con il Dott. Parnasi per verificare se ladisponibilità dimostrata si è poi tradotta ininiziative concrete. Nella malaugurata ipotesiche ciò non avvenga, si vedrà costretto aproporre al Consiglio la convocazione di un’As-semblea Straordinaria che decida strategie ereazioni adeguate alla drammaticità del mo-mento.

Il Consigliere Condello ricorda il progettopresentato due anni or sono sulla nota diiscrizione a ruolo con codice a barre. L’auto-rizzazione di questo sistema consentirebbe dirisolvere il problema delle file all’Ufficio Iscri-zioni a Ruolo. Il progetto non era stato poi

portato in esecuzione per non disponibilità daparte del Tribunale.

Il Consigliere Condello propone al Consi-glio di sollecitare il Tribunale per attivarequesto servizio. Sono necessari soltanto deilettori dei codici a barre da collegare ai compu-ter siti negli Uffici Giudiziari per le iscrizioni aruolo. A cura del Consiglio verrà distribuito atutti gli avvocati che ne faranno richiesta unapposito programma software in grado di ela-borare la nota di iscrizione a ruolo con deicodici a barre che vengono direttamente stam-pati. Il programma è in distribuzione gratuitada parte del Ministero e da parte di una societàprivata.

Il Consigliere Condello propone di orga-nizzare un seminario informativo per gli avvo-cati su questo problema.

Il Consiglio delega il Consigliere Condelloa prendere contatto con gli incaricati del Tri-bunale Ordinario di Roma per attivare il servi-zio della nota di iscrizione a ruolo con codicea barre e autorizza la organizzazione, in colla-borazione con il Centro Studi e con la Com-missione informatica e nuove tecnologie, delseminario informativo.

Il Consiglio ne prende atto e delega il Presi-dente a continuare per la strada intrapresa.

- Il Presidente riferisce sul discorso tenutoin occasione della cerimonia di apertura del-l’anno giudiziario della Corte dei Conti.

Ne sintetizza il contenuto sottolineandoche anche in questa occasione ha protestato perla mancata soluzione dei problemi della Giusti-zia e contro le norme che di fatto incidono sulladignità e indipendenza dell’Avvocatura.

Aggiunge, inoltre, di aver delineato la ne-cessità che il regolamento dei procedimenticontabili in vigore dal 1933 esige una riformaanche alla luce dell’art. 111 della Costituzionee la opportunità che la Corte abbia esclusivacompetenza nei confronti di chiunque gesti-sca la cosa pubblica.

Il Consiglio ne prende atto.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio- Vista l’istanza presentata dai seguenti

professionisti: Avvocati Antonella Anselmo,Claudio Barbieri, Anna Bianchini, GiuseppeCieri, Claudio Ciufo, Gianluigi Cocco, MariaAlessandra Cova, Riccardo Delli Santi, Barba-ra Giaquinto, Erminia Greco, Antonio Grego-race, Lidia Iezzi, Manrico Pensa, Anna MariaPerulli, Maria Cristina Pieretti, Francesco Ri-vellini, Fabio Rossi, Riccardo Siciliani, Gianlu-ca Sposato, Marina Turchetti, Chiara Vetro,Rosamaria Zuccaro, di essere autorizzati adavvalersi delle facoltà di notificazione previstedalla Legge n.53/1994;

- rilevato che non risultano procedimentidisciplinari pendenti a carico degli istanti, iquali non hanno riportato la sanzione discipli-nare della sospensione dall’esercizio profes-sionale o altre più gravi sanzioni; autorizzai professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge; disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta il 9 febbraio 2007 degliAvv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti conla quale i professionisti comunicano la costitu-zione di un’associazione professionale deno-minata “Studio Legale Zurolo & Monti”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta il 12 febbraio 2007 degliAvv.ti Carla Licignano e Donatella Manganicon la quale le professioniste comunicano lacostituzione di un’associazione professionaledenominata “Studio Legale Associato degli

Avv.ti Carla Licignano, Donatella Mangani &C.” siglabile “Studio Legale Associato OIKOS”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisceche con nota dell’8 febbraio 2007 l’Avv. Filip-po Ungari Trasatti comunica di non far piùparte dell’associazione professionale denomi-nata “Studio Legale Ungari Trasatti” e di averaderito, con decorrenza 1° gennaio 2007, al-l’associazione professionale “Studio LegaleCasella Pacca - Associazione Professionale”che, di conseguenza, cambia denominazionein “Studio Legale Casella Pacca - Ungari Tra-satti - Associazione Professionale”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degliAvv.ti Stefano Colella e Fabio Maniscalco conla quale i professionisti comunicano la costitu-zione di un’associazione professionale deno-minata “Studio Legale Colella Maniscalco”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degliAvv.ti Michele Aureli e Stanislao Aureli con laquale i professionisti comunicano la costitu-zione di un’associazione professionale deno-minata “Aureli Stanislao - Aureli Michele Av-vocati. Studio Legale Aureli”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degliAvv.ti Fabrizio Alessandro Passarini, EnricoLiberati e Luca Milani con la quale i professio-nisti comunicano la costituzione di un’associa-zione professionale denominata “Liberati Mi-lani Passarini & Partners - Avvocati Associati”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta l’8 febbraio 2007 degli

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FORO ROMANO 1/2007 33

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Avv.ti Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli,Andrea Maisani e Marco Santaroni con la qualei professionisti comunicano la costituzione diun’associazione professionale denominata “Stu-dio Santaroni - Avvocati Associati”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta il 12 febbraio 2007 degliAvv.ti Maria Chiara Schiavetti, Stefano Gre-co, Antonella Palma e Barbara Pignotti con laquale i professionisti comunicano la costitu-zione di un’associazione professionale deno-minata “Studio Legale Associato Schiavetti,Greco, Palma, Pignotti”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache in data 12 febbraio 2007 è pervenuta dallaSocietà Cast una nota con la quale si comuni-ca che la predetta società ha formalizzato ilrecesso con l’Unep del contratto riguardantela gestione dell’applicativo “notifico.it”. Con-seguentemente dal 28 febbraio 2007 il serviziocesserà.

Il Consiglio manda al Consigliere Fasciotti.

(pareri deontologici – v. rubrica)

Incarico professionale per recuperocrediti per contributo annuale iscritti

- Il Consigliere Testa informa il Consiglioche i crediti nei confronti dei Colleghi morosinel pagamento del contributo annuale hannoassunto proporzioni notevoli che incidonosulla situazione contabile dell’Ente. In parti-colare, l’Ufficio di Tesoreria ha comunicato alsottoscritto i seguenti dati: morosi anno 2002n. 441; morosi anno 2003 n. 894; morosi anno2004 n. 1313; morosi anno 2005 n. 2084;morosi anno 2006 n. 4798.

Fa presente che per gli anni fino al 2001 siè già proceduto, ove possibile, alla sospensio-ne dall’esercizio della professione dei colleghimorosi.

Fa presente, inoltre, l’elevato numero deipraticanti avvocati morosi per i quali si è giàproceduto alla relativa richiesta di pagamento.

Vista la situazione come sopra descritta ilConsigliere Testa propone di aprire i procedi-menti di sospensione dall’esercizio della pro-fessione ai sensi dell’art. 92 del R.D.L. del 27novembre 1933 n. 1578 nei confronti deiColleghi morosi fino al 2004, mentre per imorosi degli anni 2005 e 2006 si procederà adulteriore sollecito con addebito delle spesepostali a carico degli inadempienti.

Il Consigliere Tesoriere Testa propone cheall’esito del procedimento di sospensione neiconfronti di chi sarà inadempiente si procede-rà coattivamente anche attraverso l’ausilio diun gruppo di avvocati nominati dal Consiglio.

Il Consiglio delibera di accogliere le pro-poste del Consigliere Testa e di aprire procedi-menti di sospensione dall’esercizio professio-nale ai sensi dell’art. 92 del R.D.L. del 27novembre 1933 n. 1578 nei confronti deiColleghi inadempienti nel versamento delcontributo annuale fino all’anno 2004. Man-da all’Ufficio Amministrazione per i necessariadempimenti.

- Il Consigliere Fasciotti comunica di esser-si incontrato nei locali del Consiglio dell’Or-dine con il Signor Ettore Baiocchi, ammini-stratore unico della Cast srl, il quale ha eviden-ziato la situazione relativa ai rapporti in corsocon l’Unep. Ha sottolineato che, a fronte delservizio offerto dalla Cast nell’ordine del 30%del totale, alla società sono riservate due casse,laddove per le notifiche individuali sono stateaperte nove casse. Ha evidenziato, inoltre, chenel servizio della consegna e restituzione attiindividuali sono impegnate 57 persone, men-tre la società Cast si avvale, viceversa, di 2 o 3persone.

Ha consegnato un promemoria da portarea conoscenza dei Consiglieri dell’Ordine e hachiesto che il Consiglio si renda intermedia-rio, attivandosi con la Corte di Appello di

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FORO ROMANO 1/200734

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Roma e, in particolare, con il Dott. Cofano,Magistrato addetto alla Presidenza, per unariunione con la presenza del responsabile del-l’Unep, Dott. Sili e di rappresentanti del Con-siglio dell’Ordine, al fine di rinnovare il rap-porto gestionale e di sottoporre la programma-zione di alcune nuove implementazioni.

Il Consigliere Fasciotti chiede che il Con-siglio lo autorizzi, unitamente ad altro Consi-gliere, ad organizzare un incontro con unrappresentante della Corte di Appello di Romae con un rappresentante dell’Unep.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Fa-sciotti e lo autorizza ad organizzare l’incontro.

- Il Consigliere Cipollone comunica che èpervenuta in data 31 gennaio 2007 una notadell’Associazione di volontariato Puer -EnteMorale Onlus- con la quale si comunica l’or-ganizzazione del memorial “Stefania ContiRinaudo”. La manifestazione consiste in unquadrangolare di calcio al fine di raccoglierefondi da destinare ad iniziative a favore del-l’infanzia.

Il Consiglio preso atto, approva la manife-stazione alla quale parteciperanno i responsabi-li della Commissione Sportiva del Consiglio.

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che con-tinuano i contatti con il Dirigente dell’UfficioU.N.E.P., Dott. Sili, al quale è stato evidenzia-to il disservizio in riferimento anche alla resti-tuzione di atti di citazione notificati, successi-vamente alla data di comparizione indicatanell’atto, come nel caso dell’Avv. Ugo Frezzaperchè il sistema di presentazione dei singoliatti allo sportello è, allo stato, privilegiato daicolleghi rispetto al sistema automatizzato, èstato richiesto di segnalare i casi di disservizioed è stata promessa una maggiore attenzione.

ADUNANZA DEL 22 FEBBRAIO 2007

All’adunanza hanno partecipato il Presi-dente Alessandro Cassiani, il Consigliere Se-

gretario Antonio Conte, nonché i ConsiglieriGiovanni Cipollone, Goffredo Maria Barban-tini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, GiulioProsperetti, Paolo Nesta, Domenico Condel-lo, Francesco Storace, Livia Rossi, DonatellaCerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierardi.

TENUTA ALBO AVVOCATIiscrizioni

Albo ordinario ............................... n. 22passaggi all’elenco speciale ................ n. 1passaggi all’elenco speciale

“Professori Universitari” ................ n. 1cancellazioni

a domanda ..................................... n. 4per decesso ..................................... n. 2per trasferimento ........................... n. 3

TENUTA REGISTRO PRATICANTIiscrizioni ............................................. n. 7abilitazioni .......................................... n. 10iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 9compiuta pratica ................................ n. 10nulla osta al trasferimento ................. n. 1cancellazioni

per decesso ..................................... n. 1per trasferimento ........................... n. 7a domanda ..................................... n. 30per fine pratica .............................. n. 7

DISCIPLINAproc. trattati in dibattimento ............. n. 2

PARERI SU NOTE DI ONORARIemessi ................................................. n. 56

SEGRETERIAautoriz. alle notifiche dirette ............. n. 33richieste di patr. a spese dello Stato

ammissioni ..................................... n. 128rigetti .............................................. n. 1

DELIBERE

- Il Consigliere Rossi comunica che il Cen-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tro per la formazione e l’aggiornamento pro-fessionale degli Avvocati presso il ConsiglioNazionale Forense, facendo seguito alla riu-nione del 2 dicembre u.s. tenutasi a Bolognatra i responsabili delle Scuole Forensi, ha fissa-to un nuovo incontro che avrà luogo a Vene-zia il 10 marzo p.v. per discutere sul seguenteordine del giorno:

1) Obbligatorietà dei corsi di formazioneforense alla luce del D.D.L. Calvi.

2) Le specializzazioni professionali intro-dotte dalla riforma Bersani. Effetti sul sistemaformativo dell’avvocato.

3) Varie ed eventuali.Il Consiglio delega il Consigliere Rossi a

partecipare.

(pareri deontologici – v. rubrica)

- I Consiglieri Barbantini e Prosperetti,coordinatori della Commissione Rapporti In-ternazionali, comunicano che la Commissio-ne propone la nomina dei seguenti Colleghiquali Rappresentanti del Consiglio nelle Asso-ciazioni internazionali di seguito indicate:

- per l’U.I.A.: l’Avv. Corrado de Martini;- per l’I.B.A.: l’Avv. Saly Valobra;- per l’U.A.E.: l’Avv. Enrico Scoccini;- per la F.B.E.: l’Avv. Françoise Marie

Plantade.Per i Rappresentanti del Consiglio Nazio-

nale Forense alla C.C.B.E. si indicano i nomi-nativi degli Avv.ti Antonio Jacopo MancaGraziadei e Riccardo Cappello.

Il Consiglio, in accordo con le propostedella Commissione, nomina i suddetti Avvoca-ti per le Associazioni rispettivamente indicate.

Agitazione dei Cancellieri - Paralisi delTrib. Civile - incontro con il Presidente

del Tribunale dott. Alberto Bucci- Il Presidente riferisce sull’incontro con i

Capi degli Uffici Giudiziari tenutosi il 21febbraio 2007 nella stanza del Presidente f.f.del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Al-

berto Bucci, precisando quanto segue: merco-ledì 21 alle ore 15 si è svolto nella stanza delPresidente Bucci il previsto incontro con irappresentanti del Personale di Cancelleria.Per il Consiglio, oltre me, erano presenti iConsiglieri Conte, Barbantini, Fasciotti, Ierar-di, Rossi e Storace.

Nell’occasione, ho premesso che l’Avvo-catura romana non è e non sarà mai contro ilPersonale di Cancelleria e ho precisato cheuna lotta tra Operatori di Giustizia in questomomento è semplicemente assurda in quantotutti sono caratterizzati dalle stesse indilazio-nabili esigenze.

Ho aggiunto che l’Avvocatura è pronta afar fronte comune per risolvere i problemi cheaffliggono la Giustizia.

Ho concluso affermando con estrema de-cisione che Cittadini e Avvocati non sonoperò disposti a sopportare le conseguenzedelle problematiche che hanno determinatol’attuale stato di agitazione del Personale diCancelleria non essendo ammissibile che leinadempienze del Governo condizioninol’esercizio del mandato professionale.

Dopo una lunga discussione, alla qualehanno partecipato attivamente i Consiglieridell’Ordine, il Presidente del Tribunale, il di-rigente Dott. Parnasi e il Consigliere Lamber-tini, sono stati raggiunti i seguenti risultatiparziali ma importanti:

- allo stato, l’accesso alle Cancellerie saràconcesso agli Avvocati già costituiti e ai loroCollaboratori purchè muniti di delega su cartaintestata dello studio e corredata da copia di undocumento di riconoscimento del delegante;

- il Consiglio, allo scopo di alleggerire illavoro dei Cancellieri, dà incarico al Consi-gliere Barbantini di individuare una soluzioneche consenta ai praticanti di evitare di doverchiedere copia dei verbali di udienza;

- il Consiglio si adopererà per convinceregli Iscritti a fare uso della smart-card e quindidel programma di accesso Polisweb. A tale finei Consiglieri Condello e Storace si sono impe-

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

gnati a organizzare convegni ed esercitazionipratiche e comunque a pubblicizzare dettoprogramma;

- il Consiglio, in attesa della preannunciatainformatizzazione delle Cancellerie, metteràa disposizione tre impiegati per l’apertura dialtrettante postazioni informatiche;

- su proposta del Consigliere Lambertini leiscrizioni delle cause verranno effettuate diret-tamente nelle Cancellerie che trattano materiedeterminate;

- il Consiglio darà incarico ai ConsiglieriCondello e Storace di rendere esecutiva ladelibera con la quale ha previsto che l’iscrizio-ne a ruolo avvenga mediante un lettore di“codici a barre”.

Al termine dell’incontro ho proposto che,in mancanza di risultati concreti e immediati,venga convocata un’Assemblea straordinarianella quale Avvocati, Cancellieri, Magistratipossano rappresentare con forza la drammati-ca situazione nella quale sono chiamati adoperare e chiedere che il Governo intervengaprima che si arrivi alla paralisi.

Giovedì 8 marzo 2007 alle ore 15.00, insie-me ai Consiglieri che vorranno partecipareall’incontro, mi recherò dal Capo Diparti-mento del Ministero della Giustizia, Presiden-te Castelli, per esaminare un piano di organiz-zazione telematica delle Cancellerie che do-vrebbe risolvere il problema dell’accesso aifascicoli.

Prende la parola il Consigliere SegretarioConte il quale, pur apprezzando e condivi-dendo quanto affermato dal Presidente Cas-siani, desidera precisare che la situazione resta-allo stato- drammatica e che gli interventidebbono continuare a tutela dei tanti Colleghiche, con lesione del proprio decoro, sonocostretti ad insopportabili attese di ore davantialle Cancellerie chiuse, con facoltà di ingressodi una o al massimo due persone alla volta conconseguenze facilmente immaginabili. Il Con-sigliere Segretario Conte rileva che il Consi-glio si trova costretto a “mediare” le sacrosante

istanze dei Colleghi con il Ministero quandolo stesso non riesce a trovare soluzioni alla crisidi funzionamento dell’attività giurisdizionaleormai al collasso. Gli incombenti che obbliga-no i Colleghi, ogni qualvolta si recano in unaCancelleria, sono diventati insuperabili e sem-pre più numerosi: questo deve essere risolto.Le ragioni della protesta del Personale di Can-celleria sono note ed effettivamente in largaparte condivisibili ma non per questo debbo-no risolversi in una regolamentazione cavillo-sa e a volte ostruzionistica del diritto di acces-so agli Uffici da parte degli Avvocati.

Il Consigliere Segretario Conte, pur pren-dendo atto di quanto ci è stato riferito dalPresidente Bucci, dal Dr. Parnasi e dal Consi-gliere Lambertini, insiste perché il Consigliocomunque valuti ulteriori forme di protesta edi intervento al fine di trovare un punto diinteresse comune e di soluzione soddisfacenteper tutti al fine di non rendere ancora piùimpervio ai Cittadini, veri fruitori del servizioGiustizia, il percorso delle azioni giudiziarieche vengono dagli stessi intraprese.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra erinvia la questione all’adunanza successivaall’incontro dell’8 marzo 2007.

- Il Presidente riferisce sul suo intervento inoccasione della Cerimonia di apertura dell’an-no giudiziario della Commissione Tributaria.

Precisa che nell’importante occasione, cheha visto la presenza dei vertici della Guardia diFinanza e di moltissimi Avvocati, Magistrati ePolitici, non si è limitato a portare il saluto delConsiglio ma ha svolto un’ampia relazionesulle problematiche connesse all’attività delleCommissioni Tributarie e sulle iniziative adot-tate dal Consiglio per rendere sempre piùpreparati ed efficienti i Colleghi che praticanola materia o fanno parte quali giudici onoraridelle Commissioni Tributarie.

Il Consiglio ne prende atto.

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FORO ROMANO 1/2007 37

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltàpreviste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio

- Vista l’istanza presentata dai seguentiprofessionisti: Avvocati Sabrina Allegra, Va-lentina Battiato, Savina Bomboi, Filippo Bove,Maria Elena Chialastri, Riccardo Rosaria Ciam-pa, Alessandro Ciampini, Andrea Colalongo,Maria Francesca De Pasqua, Stefano Duranti,Cristiano Fuduli, Stelio Gicca Palli, StefaniaLattanzi, Gabriella Lauro, Carla Licignano,Giorgio Liserre, Donatella Mangani, RobertaMariani, Antonella Marrama, Riccardo Marti-no, Francesca Marziale, Stefano Mechelli,Monica Minacapelli, Bianca Morgigni, Cristi-na Orgiana, Ermanno Pica, Federica Pica, Fa-biana Piperissa, Andrea Quattrocchi, ValerioRaimondo, Lorenzo Vitale, Enrico Volpetti,Paolo Zunino autorizzai professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facol-tà di notificazione previste dalla citata legge; disponeche gli estremi della presente autorizzazionesiano riportati nel primo foglio del registrocronologico degli istanti di cui all’art. 8 dellacitata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta il 16 febbraio 2007 degliAvv.ti Stefano Felicioli, Margherita Gualtieri eAntonietta Di Paolo con la quale i professioni-sti comunicano la costituzione di un’associa-zione professionale denominata “AvvocatoStefano Felicioli e associati”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte riferiscesulla nota pervenuta il 13 febbraio 2007 del-l’Avv. Giuseppina Grande e del Dottor MarcoBorrani con la quale i professionisti comunica-no la costituzione di un’associazione profes-sionale denominata “Studio Legale AssociatoGrande e Borrani”.

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache in data 16 febbraio 2007 è pervenuta unanota dell’Azienda Sanitaria Locale Roma Gcon la quale viene chiesto un elenco di nomi-nativi di avvocati esperti in Diritto Ammini-strativo per la composizione delle Commis-sioni giudicatrici per lo svolgimento di gare diappalto (art. 84 comma 8 D.Lgs. 163/2006).

Il Consiglio nomina gli Avv.ti Andrea Ac-cardo, Antonio Canini, Matteo Di Raimon-do, Giovanni Giangreco Marotta, AlessandraMari, Rosario Carmine Rao e Mario EttoreVerino.

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache il 23 gennaio 2007 è pervenuta una richie-sta del Municipio Roma Delle Torri relativaalla nomina dei membri della Consulta delMunicipio Delle Torri per l’handicap. Con lapredetta missiva si richiede che il Consiglioconfermi quale rappresentante dell’Ordine,l’Avv. Grazia Pirisi Camerlengo.

Il Consiglio conferma quale rappresentan-te l’Avv. Grazia Pirisi Camerlengo.

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache il 15 febbraio 2007 è pervenuta dal Tribu-nale Amministrativo Regionale del Lazio larichiesta del nominativo di un avvocato qualecomponente e del nominativo di un avvocatoquale componente supplente per la costitu-zione della Commissione per il patrocinio aspese dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma1308 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Il Consiglio nomina quale componentel’Avv. Livio Lavitola, quale componente sup-plente l’Avv. Flavia Prosperetti.

Il Consiglio, visto il comma 1308 dell’art. 1della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, disponeche gli Uffici del Consiglio non accettino, dalladata odierna, domande di ammissione al patro-cinio a spese dello Stato per procedure riguar-danti gli Organi di Giustizia Amministrativa.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache è stato notificato al Consiglio in data 13febbraio 2007 un ricorso avanti il TribunaleAmministrativo Regionale per il Lazio da par-te dell’Avv. (omissis) contro il Consiglio del-l’Ordine degli Avvocati di Roma e nei con-fronti degli Avv.ti (omissis), per l’annullamen-to del provvedimento con il quale è statanegata all’Avv. (omissis) la copia del provvedi-mento di archiviazione dell’esposto presenta-to nei confronti dei predetti professionisti.

Il Consiglio delega il Presidente a conferireincarico all’Avv. Paolo Berruti per costituirsinel giudizio in oggetto e per eleggere domiciliopresso lo studio dell’Avv. Paolo Berruti, in viaBocca di Leone n. 78 Roma.

- Il Consigliere Segretario Conte comunicache in data 19 febbraio 2007 è pervenuta unanota dall’Istituto Nazionale per le MalattieInfettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma conla quale viene chiesto un elenco di nominatividi avvocati ai sensi dell’art. 84 comma 8 D.Lgs.163/2006.

Il Consiglio nomina gli Avv.ti AlessandraAmoresano, Leonardo Lavitola, Andrea Man-zi, Giuseppe Maria Meloni, Carlo Priolo eMarco Valerio Santonocito.

- Il Consigliere Fasciotti comunica che laCommissione di Diritto Societario e DirittoCommerciale ha approntato con la promozio-ne del Centro Studi un Seminario di DirittoSocietario da tenersi nel corrente anno pressol’Aula Avvocati od altro luogo che sia in gradodi accogliere un prevedibile numero elevato dipartecipanti.

Il Seminario prevede la trattazione di argo-menti di grande interesse quali:

- La riforma del Diritto Societario. Tipolo-gia di Società.

- La costituzione di S.p.A. La S.p.A. uni-personale.

- Conferimenti e finanziamenti soci nelleS.p.A.

- I patti parasociali.- Azioni e strumenti finanziari.- L’assemblea di S.p.A. e le relative impu-

gnazioni.- L’amministrazione delle S.p.A.- I controlli interni ed esterni alle S.p.A.- I nuovi modelli di amministrazione e

controllo.- Il bilancio e le altre informazioni societa-

rie.- I patrimoni destinati.- La costituzione di S.r.l. La S.r.l. uniperso-

nale. Capitali e quote.- Assemblea, amministrazione e controlli

nella S.r.l.- I gruppi di società. L’attività di direzione

e coordinamento.- Le operazioni straordinarie. Trasforma-

zione, fusione, scissione.- Scioglimento e liquidazione delle società

di capitali.- Le cooperative e i consorzi.- Profili di diritto societario e comunitario.- Profili generali del processo societario.- Conciliazione e arbitrato in materia so-

cietaria.- Le società nelle procedure concorsuali.Hanno dato la loro adesione come relatori

i Prof. Avv. Daniele Santosuosso, MaurizioSciuto, Giuseppe Ferri jr, Leopoldo Sambucci,Luigi Salomone, Raffaele Lener, GiuseppeGuizzi, Paolo Valensise, Vincenzo Cariello,Giovanni Figà Talamanca, Andrea Niutta, MarioStella Richter jr, Nicolò Abriani, Umberto Tom-bari, Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Nicco-lini, Andrea Zoppini, Massimo Benedettelli,Giovanni Arieta, Daniele Vattermoli.

Il Seminario avrà inizio dopo il 15 marzo2007: gli incontri si terranno dalle ore 14 alleore 15.30.

Il Coordinatore chiede al Consiglio l’auto-rizzazione allo svolgimento del Seminario conla promozione e la propulsione del CentroStudi, nonchè di dare pubblicità allo stessochiedendo agli interessati la comunicazione

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

alla partecipazione mediante adesione da in-viarsi agli Uffici del Consiglio entro il 10marzo 2007, al fine di individuare il numero dipartecipanti onde stabilire l’impegno dell’Au-la Consiliare o di altro luogo opportuno, daricercarsi tra quelli ai quali nello scorso passa-to, il Consiglio ha fatto ricorso.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cipollone fa presente diaver partecipato il 21 febbraio scorso alla riu-nione del Comitato Albo Periti presso la Pre-sidenza del Tribunale Ordinario di Roma.Sono state esaminate soprattutto le domandedi medici, architetti e ingegneri per l’iscrizionenei rispettivi elenchi. Il 70% delle domandesono state accolte. Si è stabilito di sospenderel’iscrizione nei confronti dei professionistisottoposti ad indagini giudiziarie. Si è cercatodi rispettare, per quanto concerne l’iscrizionenegli elenchi, l’esigenza di una esperienza con-

solidata tenendo in considerazione, in ognicaso, anche dei giovani altamente preparati equalificati.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Cipollone fa presente chel’Avv. Michele Corsano, con studio in ViaBarberini n. 86 Roma, ha deciso di chiudere ilproprio studio legale dopo cinquant’anni diattività.

Pertanto, ha chiesto di poter donare allaBiblioteca del Consiglio tutti i libri della suabiblioteca che annovera, fra l’altro, libri rari,collezioni forensi in lingua francese e opereeditoriali di pregio.

Il Consiglio accetta l’offerta e disponel’acquisizione delle opere con la supervisionedel Consigliere Cipollone, responsabile dellaBiblioteca.

a cura di Antonio Conte

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

CONVEGNI

RELAZIONE DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO SUL TEMADELLA FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI IN ITALIA IN OCCASIONE DELCONVEGNO TENUTOSI IL 22 FEBBRAIO 2007 ORGANIZZATO DALLAFEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D’EUROPA

Prima di affrontare il tema della formazione degli avvocati in Italia oggi, ritengoopportuno uno sguardo di insieme sulla professione forense nel nostro Paese, che prendele mosse, nella conformazione odierna, dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, che istituì iCollegi degli Avvocati e dei Procuratori, i cui iscritti eleggevano i rispettivi Consiglidell’Ordine; un ulteriore passo legislativo è stato, poi, effettuato con la legge 25 marzo 1926,n. 453, che tra l’altro istituì il Consiglio Superiore Forense (oggi, Consiglio NazionaleForense), trasferendo ad esso la competenza, già delle Corti d’Appello, a decidere i ricorsiavverso i provvedimenti dei Consigli degli Ordini professionali locali, in materia di tenutadegli albi e di disciplina degli iscritti, ed attribuendogli, inoltre, poteri di esprimere pareri,su richiesta del Ministro della Giustizia, sui progetti di legge e di regolamenti, riguardantil’esercizio della professione forense, e di approvazione dei bilanci preventivi e dei conticonsuntivi dei singoli Ordini locali.

Come ben osserva Edilberto Ricciardi, nella sua opera fondamentale “Lineamentidell’ordinamento professionale forense” (Giuffré Editore, ed. 1990), con la normativa testérammentata si volle regolamentare da parte dello Stato italiano l’esercizio di un’attività,ritenuta necessaria per la collettività, dal momento che coloro che esercitavano l’attivitàforense dovevano essere soggetti dotati di particolari requisiti tecnici e morali.

La legislazione italiana in materia ha, ovviamente, avuto una serie di sviluppi nel tempo,ma ciò che interessa sottolineare è un elemento di particolare rilevanza che ha guidato illegislatore italiano, vale a dire la ricerca di linee tali da assicurare ai consociati la esistenza diun Ordine forense costituito da iscritti eticamente attrezzati, forniti di adeguata preparazio-ne e “vigilati” dai rispettivi Consigli degli Ordini di appartenenza a tutela dei cittadini, chesi affidano per la cura dei propri diritti ed interessi agli avvocati, ai quali - del resto - fin dallalegge su citata n. 1938 del 1874 si è conferita l’esclusiva della difesa nell’esercizio dellaprofessione.

Un provvedimento legislativo di notevole rilievo è quello contenuto nel regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, provvedi-mento il quale, stanti alcune caratteristiche peculiari del particolare clima politico in cuivenne predisposto ed emanato, fu poi emendato in maniera cospicua con il decretolegislativo luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944, che in generale soppresse isindacati locali, i sindacati nazionali e le Commissioni centrali di tutte le professioni;

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

mentre, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 382, sempre del 23 novembre 1944,furono ricostituiti gli Ordini ed i Collegi professionali, soppressi nel 1933, e furono dettateapposite norme per la elezione ed il funzionamento dei rispettivi organi rappresentativi,nuovamente denominati Consigli.

In particolare, l’art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 attribuì lefunzioni spettanti al Consiglio superiore forense al Consiglio nazionale forense, formato dacomponenti eletti, per ciascun distretto di Corte d’Appello, tra gli avvocati ammessi alpatrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

In ogni caso, la normativa contenuta nel provvedimento legislativo del 1933 ha subito,nel tempo, poche variazioni tra le quali si segnalano quelle di cui alle leggi nn. 406 del 24luglio 1985, 242 del 27 giugno 1988, 142 del 20 aprile 1989, tutte concernenti la disciplinadegli esami di avvocato, nonché quella n. 27 del 24 febbraio 1997, con la quale fu soppressol’albo dei procuratori legali, restando in vita unicamente quello degli avvocati.

Sembra importante evidenziare come nell’art. 18 del regio decreto n. 1578/1933 vieneprevista la frequenza, posteriormente alla laurea, da parte del praticante, “di un seminarioo altro istituto costituito presso una Università” italiana, nei quali siano effettuati all’uopospeciali corsi, e che sia riconosciuto con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia (oggi, dellaGiustizia). Tale frequenza, con profitto e per un periodo annuale, poteva tenere luogo dellafrequenza dello studio di un avvocato per pari periodo di un anno.

Trattasi, pertanto, di un intervento del legislatore finalizzato alla migliore formazioneprofessionale del futuro avvocato; sul tema in parola, di fondamentale importanza per laqualità delle prestazioni del professionista forense, deve segnalarsi quanto disposto condecreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, contenente “regolamentorelativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato”.

L’art. 1 di tale testo stabilisce che la pratica forense deve essere svolta “con assiduità,diligenza, dignità, lealtà e riservatezza”, principalmente presso lo studio e sotto il controllodi un avvocato, per il compimento delle attività proprie della professione.

Per la migliore formazione del futuro avvocato, l’art. 3 del decreto in esame prevede chei Consigli dell’Ordine possono istituire scuole di formazione professionale, la cui frequenza“integra la pratica forense”.

In tali scuole, i corsi sono tenuti nell’ambito di un biennio e debbono avere un indirizzoteorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sullaprevidenza forense.

Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio NazionaleForense.

Nella separatezza di linee formative di aspiranti avvocati e di aspiranti magistrati, vienead inserirsi la legge n. 127 del 15 maggio 1997 che delega al Governo l’emanazione di decretilegislativi volti, in un primo tempo, unicamente alla regolamentazione dell’accesso allamagistratura; in un secondo tempo, alla nascita di una formazione comune dei futuriavvocati, magistrati e notai, e ciò attraverso la frequenza da parte di laureati in Giurispruden-za delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, da istituirsi presso le facoltà di

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Giurisprudenza delle Università italiane.A tal proposito, si evidenzia come l’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,

n. 398, che disciplina la Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, prevedeche tale scuola provveda “alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraversol’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzionedell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio”.

L’attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svoltaanche da magistrati, avvocati e notai.

Gli elementi distintivi di detta scuola sono i seguenti: a) il numero chiuso (cfr. art. 3 deldecreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537); b) l’attribuzione ad un “consiglio direttivo”,a composizione mista (professori, giudici, notai ed avvocati) dei compiti di gestione e diprogrammazione della didattica; c) la durata biennale dei corsi (un primo anno comune alletre professioni ed un secondo, invece, diverso da indirizzo ad indirizzo); d) il taglio praticodell’insegnamento; e) l’esame finale, che, superato positivamente, fa conseguire il diplomadi specializzazione.

Il piano di studi prevede l’insegnamento delle seguenti materie: diritto civile; dirittoprocessuale civile; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto penale; diritto processualepenale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; informatica giuridica; fondamenti didiritto europeo; diritto della U.E. ed internazionale.

Personalmente, poi, in qualità di componente del Consiglio direttivo, prima della Scuoladi specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell’Universitàdegli Studi di Roma “La Sapienza” ed, attualmente, di quello della stessa Scuola universitariadi “Tor Vergata”, mi sono battuto affinché venisse inserito, in via ufficiale, il corso sulladeontologia forense e sul nostro ordinamento professionale, con la previsione di sedici orecomplessive di insegnamento nel secondo anno, cioè quello “specialistico”.

L’insegnamento delle predette materie è suddiviso in un “monte ore”, per un totale dicirca 500, che si differenzia tra il primo ed il secondo anno (nel corso di quest’ultimo, comedetto più specialistico, a seconda dell’indirizzo prescelto, vengono approfondite, permaggiore numero di ore, le materie oggetto di esame e/o concorso).

Al riguardo, credo che, in particolare, due siano gli aspetti che maggiormente meritanodi essere sottolineati.

In primo luogo, mi pare possa salutarsi con favore la chiara, espressa e dettagliatamenteillustrata previsione che, alle attività di insegnamento e di apprendimento “classiche”, se nesiano affiancate altre “atipiche” quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, stages,discussioni pubbliche di temi, redazione di atti e pareri.

In via più generale, l’insegnamento nella Scuola è stato finalizzato al coinvolgimentodegli aspiranti avvocati, magistrati e notai, onde favorire lo sviluppo di concrete capacità disoluzione di specifici problemi giuridici.

In secondo luogo, mi sembra importante evidenziare come sia stato riconosciutol’interesse pubblico generale alla formazione degli avvocati, con l’assunzione, da parte delMinistero e delle Università, del compito di formare detti professionisti.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Simile riconoscimento va a rafforzare l’idea, ormai ampiamente diffusa, che l’esercizioconcreto della professione forense debba essere riservato a soggetti adeguatamente preparatiall’assolvimento di sì delicata funzione, così riconoscendo, anche a livello pubblico, il ruolofondamentale e l’importanza dell’attività di formazione e di aggiornamento che da temposvolgono gli Ordini forensi.

Sintesi e coronamento dei due principi che ho qui ricordato è la scelta legislativa - volutaper rafforzare l’approccio pratico allo studio delle discipline giuridiche, e contenente unimplicito ma chiaro riconoscimento della validità e della bontà dell’opera di insegnamentoed aggiornamento sino ad oggi svolta dagli Ordini - di affiancare, al corpo docente delleUniversità, anche esponenti delle professioni legali, scelta che, a mio avviso, ha contribuitoa garantire un miglior raccordo tra Foro ed Università ed un sicuro arricchimento dellerispettive competenze.

In altri termini, non vi è dubbio che la introduzione nel nostro ordinamento del concettodella formazione comune post-lauream, agli aspiranti avvocati, magistrati e notai, vale a direa coloro che utilizzano la conseguita laurea in giurisprudenza in una delle sue tre tipichefinalizzazioni, rappresenta uno snodo di grande rilievo culturale e professionale conl’adozione anche in Italia di un modello simile ad altri ordinamenti, tra i quali piace citarequello tedesco.

La formazione dei futuri avvocati, peraltro, come si è visto a proposito del contenuto deldecreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1990, è affidata anche ad altre strutture,tra cui le scuole di formazione professionale istituite in seno ai singoli Consigli dell’Ordine.

In Italia, secondo un censimento posto in essere dal Consiglio Nazionale Forense, alquale spetta la preventiva approvazione del programma dei singoli corsi, sono operative n.73 scuole, che hanno sede in Ancona, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bologna,Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cassino, Castrovillari,Catania, Chieti, Civitavecchia, Cosenza, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze (n. 2 scuole), Foggiae Lucera, Forlì e Cesena, Frosinone, Genova, L’Aquila, Latina, Lecce, Locri, Matera,Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nola, Padova e Rovigo,Palermo, Palmi, Parma, Perugia, Pescara, Piemonte Orientale, Pisa, Pistoia, Pordenone,Ragusa e Modica, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, S.M. Capua Vetere,Salerno, Siena/Arezzo, Siracusa, Taranto, Torino, Torre Annunziata, Trani, Trapani,Trento, Treviso, Udine, Velletri, Venezia, Verona, Vicenza/Bassano, Viterbo/Orvieto.

Peraltro, le scuole in parola hanno caratteristiche molto differenti le une rispetto allealtre, dal momento che, in alcuni casi, i rispettivi Consigli dell’Ordine le hanno dichiarateobbligatorie ai fini dell’utile espletamento della pratica forense e della successiva partecipa-zione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; in altri casi - ed èla maggior parte - la frequenza di tali scuole è considerata meramente facoltativa e puramenteintegrativa della pratica forense. Ma non basta, variano da scuola a scuola il numero delleore destinate alle attività didattiche, la tipologia di queste ultime, i criteri da seguire per unproficuo insegnamento ai praticanti avvocati, le caratteristiche dei docenti (accademici,ovvero avvocati generici, ovvero specialisti ecc.).

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Tale panorama variegato non deve, tuttavia, condurre a considerazioni negative sullostato della formazione, in Italia, degli aspiranti avvocati, dal momento che – anzi – si notauna grande sensibilità in tutto il paese da parte dei Consigli dell’Ordine territoriali riguardoa tale problematica, rispetto alla quale è, d’altronde, sommamente sensibile il ConsiglioNazionale Forense.

Detto organismo ha istituito un Centro per la Formazione e l’Aggiornamento Professio-nale degli Avvocati (che organizza e coordina le attività di aggiornamento per avvocati,svolge funzioni di promozione e coordinamento delle Scuole di formazione forense,approva gli statuti e i regolamenti di queste ultime, determinandone gli indirizzi funzionalie didattici, nonché i criteri per il conseguimento degli attestati attinenti alla formazione,vigila sul loro funzionamento e sulla loro gestione, promuove e gestisce la Scuola nazionaledi alta formazione) nonché la Scuola Nazionale di Alta Formazione per Avvocati (che cural’aggiornamento professionale degli avvocati, la formazione dei docenti delle Scuole el’organizzazione di seminari e corsi in materie specialistiche).

Ciò che va evidenziato è che viene così curato anche l’altro aspetto di fondamentaleimportanza, vale a dire quello della formazione permanente e del costante aggiornamentodi chi è già avvocato.

In tale solco, va rammentato che il Consiglio Nazionale Forense, nella recentissimaseduta del 18 gennaio 2007, ha approvato un regolamento che, all’art. 1, tratta proprio della“formazione professionale continua”, rientrante nell’ambito del dovere di competenzasancito dall’art. 12 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio NazionaleForense nella seduta del 17 aprile 1997 e, poi, successivamente modificato, soprattutto perquanto concerne il tema della “pubblicità”.

Credo che sia utile per tutti i componenti della Commissione “Formazione” dellaFederazione degli Ordini forensi europei, disporre di copia di tale regolamento che,pertanto, allego alla presente relazione.

In conclusione, pur se – come brevemente visto – in Italia, la formazione forense è curatasotto molteplici aspetti, non posso fare a meno di sottolineare che manca – a mio avviso –un disegno formativo unitario, che garantisca cioè ai consociati, che necessitano di taleservizio, di rivolgersi a professionisti, che siano tutti dotati di uno “standard” formativo edi aggiornamento omogeneo di alto livello, come si conviene per l’esercizio di sì delicatafunzione.

Tale riflessione sorge dal triste dato che in Italia il numero di laureati in giurisprudenzaaumenta di anno in anno (basti pensare che presso la prestigiosissima facoltà di giurispru-denza dell’Università di Roma “La Sapienza”, soltanto nell’ultimo anno, ci sono stati 1.500laureati!) e, troppo spesso, la maggior parte di essi sceglie di avvicinarsi alla professioneforense, non nella consapevolezza dell’importanza di tale funzione, ma come ultimo“ripiego”, quasi che questa fosse la strada più semplice da percorrere!

Ed allora, la mia proposta, già peraltro da me avanzata in Italia, è quella di ottenere unaformazione comunemente elevata su tutto il territorio nazionale, costituendo dei necessarifiltri che selezionino, sin dal principio, coloro che intendono accedere alla professione

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

forense.Potrebbe, dunque, prevedersi l’istituzione di un’unica scuola biennale di specializzazio-

ne, sul modello di quelle universitarie sopra dette, la cui frequenza dovrebbe essereobbligatoria per gli aspiranti avvocati.

Essa dovrebbe essere affidata al Consiglio Nazionale Forense, che ogni anno dovrebbecurarne l’esame di accesso, da tenersi a livello centrale e dovrebbero poi essere previste, perla frequenza, sedi dislocate sul territorio, ad esempio in ogni distretto di Corte d’Appello,che tuttavia garantiscano unicità di programmi e unicità di criteri di insegnamento.

Il superamento dell’esame finale, da tenersi anch’esso nella sede centrale, dovrebbe farconseguire il titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense.

L’ipotizzata soluzione credo che possa consentire di conseguire una idonea preparazionecosì da condurre gli aspiranti avvocati al mondo della professione, totalmente consapevolidella funzione e del servizio (di pubblica necessità) che andranno a svolgere in favore dellacollettività.

Detta consapevolezza dovrà via via maturare ed uniformarsi con quanto si legge nelpreambolo del nostro vigente Codice deontologico italiano: “l’avvocato esercita la propriaattività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento peri fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi aiprincipi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani edell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità delladifesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenzialiper la realizzazione e la tutela di questi valori”.

Certamente, ben altro ci sarebbe da dire su un tema di così grande spessore, ma, per nontediare i miei Colleghi, qui mi fermo, con l’espressa riserva – peraltro – di ampliare il miocontributo, ove richiestone, in vista di una futura riunione che potrebbe ipotizzarsi a breve,subito prima dell’assise napoletana, prevista per il prossimo mese di marzo.

Un caro saluto ai Colleghi.

Salvatore Orestano

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE:FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSEconsiderato

•) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati è affidato ilcompito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello digarantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;•) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere dideterminare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituisconoregolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali,in conformità dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;•) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principiimposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabilitidall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;•) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato ilcompito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggie contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;•) che l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;•) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curarecostantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le cono-scenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e lapartecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglionazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e iprogrammi formativi»;•) che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e ilprogressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costanteaggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTOArticolo 1

Formazione professionale continuaTutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare lapropria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.A tal fine, essi hanno il doveredi partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presenteregolamento, secondo le modalità ivi indicate.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamen-to, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali,mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2Durata e contenuto dell’obbligo

L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’albo.L’anno formativo coincide con quello solare.Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.L’unità di misura della formazione continua è il “credito formativo”.Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennioalmeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione aisettori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativiaventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consiglidell’Ordine con le modalità previste dal successivo art. 8.L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’indicazione del settore diattività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico.

Articolo 3Eventi formativi

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazioneeffettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmentedal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine e dalla Cassa Nazionale diprevidenza forense:a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cuisia possibile il controllo della partecipazione;b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organisminazionali ed internazionali della categoria professionale;d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine.La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ognimetà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione adogni singolo evento formativo.La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti,istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento deimedesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dalConsiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine.L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo,nonché gli argomenti trattati.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Articolo 4Attività formative

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delleattività di seguito indicate:a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nellescuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovveropubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomentigiuridici;c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato.Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto contodella natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n.6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n.15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d).

Articolo 5Esoneri

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docentiuniversitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, pergravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa.Nei casi di:– maternità– grave malattia o infortunio– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale– altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forensel’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica.All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio,proporzionalmente alla durata dell’esonero.

Articolo 6Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo

Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto, unasintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicandogli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancatao infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravitàdella violazione.

Articolo 7Attività del Consiglio dell’Ordine

Ciascun Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigilasull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezziritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione aglieventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

In particolare, i Consigli dell’Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anchedi concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corsodell’anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione aciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi adoggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.I Consigli dell’Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordinee favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelleottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per lapartecipazione agli eventi formativi.Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell’Ordine sono tenuti a comunicare al ConsiglioNazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell’anno solare succes-sivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione delprogramma stesso.

Articolo 8Controlli del Consiglio dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degliiscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa delprogramma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formativedocumentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hannoorganizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositataentro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per glieventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposita commis-sione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di talefacoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dalConsiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazioneprofessionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l’ampliamentodell’offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazionedell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi.Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell’Avvocatura Italianae del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione enell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delleincombenze ad essi affidate.Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’Ordine a normadel precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei programmi formativiorganizzati dai Consigli dell’Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbanoessere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità delle formazione

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

continua.Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quarantagiorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intendeapprovato.In caso di parere negativo, il Consiglio dell’Ordine è tenuto nei trenta giorni successivi atrasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilieviformulati dal Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 10Norme di attuazione

Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendesseronecessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.Il primo periodo di valutazione dellaformazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE E RUOLODELL’AVVOCATURA "UN IMPEGNO COMUNE PER LA GIUSTIZIA"ROMA, 21 FEBBRAIO 2007L’ORGANIZZAZIONE DEL “SERVIZIO GIUSTIZIA”

Il convegno, dedicato all’organizzazione della giustizia civile, costituisce un importantemomento di riflessione e di proficuo confronto tra l’Avvocatura e la Magistratura nellaprospettiva della ricerca di soluzioni per un nuovo e giusto processo civile che sia atto agarantire l’efficienza e l’effettività della giurisdizione ed il rispetto dei tempi ragionevoli didurata del processo, attualmente inadeguato alle esigenze di un Paese civile.

La U.N.C.C., nella sede del suo ultimo Congresso Nazionale dello scorso ottobre, hadenunciato, ancora una volta, come sia assolutamente indispensabile ed indifferibile porremano ad una generale riorganizzazione del processo che abbia come principio cardine lasemplificazione e la tendenziale unificazione di quella pluralità di riti in cui il processocivile si è andato via via frammentando (attualmente, infatti, vengono impiegate contempo-raneamente ben 26 differenti - e forse anche più - procedure, a seconda dell’organodecidente, della materia o della data di avvio del giudizio).

Per le Camere Civili - che di tale linea di pensiero rivendicano, non senza una puntad’orgoglio, la paternità, per averne fatto un proprio “cavallo di battaglia” sin dallacostituzione dell’Unione Nazionale - non può che essere motivo di soddisfazione constatarecome essa sia andata riscuotendo via via sempre maggiori consensi tra gli operatori, fino apotersi ormai definire patrimonio comune ed acquisizione pacificamente condivisa, comele stesse relazioni odierne - oltre a quanto sto per dire - stanno dimostrando e, ritengo,

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dimostreranno.Ebbene, nella II Sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense di Roma, lo scorso

mese di settembre, è stata approvata all’unanimità la mozione, presentata dalla U.N.C.C.,volta a “nominare una Commissione che affronti scientificamente tale problema ed elabori, in tempibrevissimi, una concreta proposta, da sottoporre al legislatore, di uno strumento mirato alla unifica-zione e semplificazione dei riti.”

Non più tardi di un mese fa, il 20 gennaio scorso, il Coordinamento Nazionale degliOsservatori sulla Giustizia Civile, riunitosi a Roma, ha approvato una mozione nella quale- accanto ad altro, di cui si dirà - “si propone a tutte le associazioni forensi ed alla ANM diindirizzare al Ministro della Giustizia ed al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera perchiedere che tra gli interventi urgenti per la giustizia civile ripetutamente preannunciati(…) vengainserito in posizione prioritaria rispetto a tutti gli altri quello concernente una significativa riduzionedel numero dei riti.”

E’ tempo, allora, che la Commissione voluta all’unanimità dal Congresso NazionaleForense prenda vita e che la lettera, o “manifesto” comune, pensato dagli Osservatori, prendaforma. L’iniziativa che oggi ci vede riuniti qui, può e deve servire anche a questo.

E’ superfluo aggiungere che la U.N.C.C., da parte sua, si è attivata istituendo al propriointerno una Commissione cui è stato affidato l’ambizioso compito di elaborare una vera epropria riforma organica del processo civile.

E’ impossibile sottacere la difficoltà dell’impresa ma l’U.N.C.C. confida che con lacollaborazione e l’apporto di tutti gli operatori della giustizia operare un riassetto generaledel processo civile non resti soltanto una chimera.

Nell’attesa, appare utile fornire una breve sintesi delle possibili soluzioni via viaprospettate per una razionalizzazione e semplificazione del processo, con la doverosaavvertenza per cui, più che suggerire rimedi, si intende qui offrire una serie di spunti didiscussione per il dibattito che seguirà.

Per alcuni, la strada dell’unificazione dovrebbe essere attuata mediante l’adozione di ununico rito ordinario, modellato sullo schema del rito del lavoro che, ispirato ai principi dellaconcentrazione e dell’oralità, ha dato prova, almeno nelle prime rigide applicazioni, dibuoni risultati.

Altri hanno, al contrario, osservato come la previsione di un unico modello di processoordinario di cognizione, così strutturato, non sia compatibile con la particolarità dellesingole categorie di controversie. Si è quindi suggerito di affiancare al vigente rito ordinarioun modello processuale, sempre a cognizione piena ma semplificato quanto a forme etermini.

In questa prospettiva si è proposta l’adozione di uno schema procedimentale articolatoin due fasi: l’una, relativa alla preparazione della causa, destinata all’individuazione dellesole questioni realmente controverse e suscettibile di una risoluzione anticipata, già in sededi prima udienza (ad esempio, quando vi siano da risolvere contrasti procedurali oppurenell’ipotesi in cui il convenuto riconosca o non contesti la domanda, oppure, ancora, laprova sia evidente o le contestazioni del diritto azionato siano manifestamente infondate);

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

l’altra destinata, qualora non ricorra nessuna delle ipotesi prospettate e/o sia comunquenecessaria attività istruttoria, all’assunzione delle prove ed alla decisione.

Altri, ancora, hanno suggerito di individuare un modello di processo stabile e tenden-zialmente unitario ma flessibile, adattabile, cioè, quanto alle forme ed ai mezzi di tutela,alle diverse tipologie e concrete caratteristiche delle controversie nonché alla loro comples-sità, operandosi, in tal modo, una sensibile riduzione delle ipotesi di specialità e mantenen-dosi in vigore solo quelle per le quali la specialità, per l’appunto, sia giustificata da effettiveesigenze di tutela differenziata.

Altri, inoltre, hanno individuato un diverso percorso e trattamento processuale inrelazione alla rilevanza, complessità e difficoltà della controversia (il pensiero corre alladistinzione nei paesi anglosassoni tra il procedimento semplificato a costi fissi per le causedi modesta entità - c.d. small claims track, di valore inferiore alle 5.000 sterline -; il “percorsoveloce” - c.d. fast track - per le controversie di valore sino a 15.000 sterline, che prevede untempo di istruzione inferiore alle 30 settimane; il “percorso multiplo” - c.d. multi track - pertutte le altre controversie che, in quanto ritenute più complesse, vengono trattate conprocedura ordinaria).

Altri, ancora, per semplificare l’accesso alla giustizia e, nel contempo, risolvere i problemilegati alla giurisdizione e competenza, hanno ventilato la creazione di un Tribunale unico,suddiviso in sezioni specializzate, per cui, una volta presentata la domanda, sarà l’Ufficioa trasmetterla alla sezione competente (tale soluzione ricorda per alcuni aspetti il sistemaspagnolo per cui è il Tribunale, ove la domanda viene registrata, a deciderne l’ammissibilità,previa verifica che la controversia rientri nel suo settore di competenza per materia e chesoddisfi tutti i requisiti legali. In altri casi il Tribunale, prima di ammettere la domanda, deveverificare anche la propria competenza territoriale).

Dai più si è poi invocato l’aumento dei titoli esecutivi di formazione extragiudiziale,il potenziamento del ricorso alla tutela sommaria - non condizionato all’instaurazione e allaconclusione del giudizio di merito - e l’incentivazione degli strumenti di condannaanticipata (si è, al riguardo, prospettata la possibilità di introdurre in Italia, sia pure conopportuni correttivi ed accorgimenti, l’istituto del référé provision del diritto francese; diemanare l’ordinanza ex art. 186-quater anche prima dell’esaurimento dell’istruttoria e diampliarne l’applicazione anche al di fuori delle fattispecie attualmente contemplate).

Da segnalare la proposta, proveniente soprattutto da parte della magistratura, di unapluralità di forme semplificate di motivazione della sentenza, quantomeno per le causearretrate.

Va osservato tuttavia che le auspicate riforme processuali, benché essenziali, nonpossono bastare a conseguire l’obiettivo del recupero dell’efficienza della giustizia civile.

Occorre, invero, una riforma strutturale del sistema, sì da garantire una più incisiva egiusta tutela giurisdizionale che risponda, finalmente, alle esigenze della società civile e inlinea con gli standard europei (al riguardo, va sottolineato come, nell’ottobre scorso, mentresi celebrava la “Giornata europea della giustizia civile” il nostro Paese abbia ricevuto, ancora unavolta, una diffida da parte del Consiglio d’Europa ad attuare le necessarie riforme per

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

eliminare le deficienze strutturali del sistema giudiziario che, secondo l’Assemblea Parla-mentare dell’Unione, sono causa di reiterate violazioni alla Convenzione europea dei dirittidell’uomo e tali da costituire “una grave minaccia per il principio del primato del diritto”).

In tale contesto, alcuni interventi si rivelano prioritari sul piano organizzativo edordinamentale (anche in questo caso, ovviamente, senza la pretesa di suggerire rimedimiracolosi, ma piuttosto argomenti di stimolo alla discussione).

Sul piano ordinamentale:a) incrementare l’organico dei magistrati professionali, stante l’attuale inadeguatezza

del numero dei giudici togati;b) affidare al giudice un numero effettivamente gestibile di cause, prevedendo rigorosi

meccanismi di controllo del rispetto dei termini assegnati per la loro definizione;c) rivisitare il sistema di distribuzione tabellare degli affari per materia, tipologia e

complessità, anche attraverso la partecipazione degli avvocati ai Consigli Giudiziari;d) introdurre il principio della specializzazione del Giudice, che consentirebbe una

gestione più razionale del carico processuale (specializzazione, infatti, è presupposto dicompetenza, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vistadell’esperienza pratica), da conciliare con l’esigenza di assicurare, comunque, un’adeguatarotazione;

e) non ampliare la competenza, né per materia, né per valore dei Giudici di Pace, oprovvedervi solo entro limiti ristretti e solo quando siano stati assicurati il preventivopotenziamento degli strumenti di formazione professionale e la severa e rigorosa valutazionee verifica periodica del grado di professionalità acquisito;

f) destinare i magistrati onorari e le relative risorse, non già alla costituzione di nuovesezioni stralcio (espressione di una logica emergenziale di “smaltimento” che evoca immaginiricollegabili più alla tutela dell’ambiente che all’amministrazione della giustizia) ma piutto-sto alla creazione dell’Ufficio del Processo, sempre sotto la supervisione di un magistratotogato (ancora una volta, in linea con le indicazioni degli Osservatori sulla Giustizia);

Sul piano organizzativo:a) aumentare gli stanziamenti nel bilancio dello Stato per le spese di Giustizia;b) introdurre e strutturare l’ufficio del Giudice (o del Processo) dotato di personale

qualificato - ivi compresi, come riferito, i magistrati onorari e, perché no, eventualmente ipraticanti avvocati - che sia di effettivo supporto al Giudice, sollevandolo da compiti nonstrettamente attinenti la funzione giudicante, quando non del tutto impropri;

c) colmare le gravi carenze di organico del personale amministrativo favorendo, comedi recente concordato tra il Ministero della Giustizia e la Regione Friuli Venezia Giulia, lastipulazione di convenzioni che prevedano la messa a disposizione da parte degli ufficiregionali (ma anche provinciali e comunali) di personale proprio per supplire alle esigenzedegli uffici giudiziari;

d) assicurare una migliore direzione e gestione degli uffici, anche attraverso unariqualificazione del personale amministrativo, prevedendo un’apposita selezione eformazione dei dirigenti;

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

e) dare l’avvio ad un serio processo generale di informatizzazione degli uffici giudiziari,semplificando i sistemi informativi e le regole di accesso ai servizi;

f) rilanciare il processo telematico, abbandonando la fase sperimentale che data ormaida lungo tempo (sono trascorsi ormai cinque anni dal regolamento ministeriale perl’informatizzazione dei processi civili ma i risultati dell’e-justice sono poco confortanti,soprattutto se paragonati a quelli ottenuti in altri paesi europei: tanto per fare un esempio,ricordiamo che in Inghilterra e Galles è stato introdotto il c.d. Money Claim on-line, chepermette al cittadino di ottenere, appunto on-line, un decreto ingiuntivo; in Finlandia èpossibile attivare via e-mail un procedimento sia civile che penale etc.);

g) favorire l’attivazione su tutto il territorio delle c.d. “prassi virtuose” che, grazie,soprattutto, all’attività degli Osservatori per la Giustizia si sono, via via tradotte in Protocolliper l’efficace e proficua “gestione” delle udienze civili, potenzialmente suscettibili, se diapplicazione generalizzata, di migliorare sensibilmente (e, formula tanto cara al legislatore,“a costo zero”) la resa del “servizio Giustizia.”

Occorre ribadire, dunque, come l’adozione di un serio ed organico piano di riforme siaoggi più che mai imprescindibile per superare la gravissima crisi nella quale la giustizia civilein Italia si dibatte da troppo tempo.

L’occasione, che oggi ci si offre, di un’iniziativa (finalmente) congiunta di Magistraturaed Avvocatura, mosse da un obiettivo comune, quale il rendersi interlocutore unitario edautorevole nei confronti della classe politica e del legislatore, è troppo preziosa perché la silasci sfumare senza assicurarle un seguito adeguato.

In questa prospettiva, ritengo che la rilevata, spontanea convergenza sulle medesimeposizioni di componenti anche assai diverse tra loro costituisca la migliore riprova dellabontà dell’iniziativa odierna ed il miglior viatico per una sua utile prosecuzione, conl’auspicio che i risultati siano proporzionati all’impegno ed alle speranze che in essaripongono i suoi promotori.

Per l’Unione Nazionale delle Camere CiviliFabrizio Gizzi

Presidente della Camera Civile di Roma

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IL NOSTRO MONDO

GLI AVVOCATI “INUTILI” DEL MINISTRO BERSANIdi Carlo Testa

Sul quotidiano “Il Messaggero” del giorno 19 febbraio 2007, a pagina 14, èriportata la seguente dichiarazione del Ministro Bersani: “un esercito di professio-nisti si occupa dell’inutile contenzioso sugli incidenti stradali invece noi, adesempio, gli proponiamo di certificare le pratiche per l’avvio di imprese nell’ambitodella semplificazione della burocrazia. Bisogna abituarsi a portare le risorse umanee materiali là dove sono utili”.

In tutti questi anni varie offese sono state, anche gratuite, proferite nei confrontidei professionisti forensi. Ora, l’epiteto “inutile” è una nuova verità che propinal’attuale classe governativa.

Il Signor Ministro, che vorrebbe eliminare il contenzioso di migliaia di praticheove si verte su diritti costituzionalmente garantiti quali la salute, la proprietà,l’integrità patrimoniale dei cittadini, ci propone un nuovo lavoro: certificarel’avvio delle nuove imprese, proprio in un momento che, come è noto, attivitàartigianali e piccole e medie aziende chiudono per le eccessive vessazioni fiscali!

Oltre trant’anni fa, in una capitale di uno Stato asiatico di antichissima civiltà,andò al potere un’elite rivoluzionaria che decretò come inutili i lavori svolti finoa quel momento da intellettuali e impiegati della piccola e media borghesia(professori, impiegati di banca, funzionari statali, professionisti, artigiani) e ordinòagli stessi di andare a vivere e lavorare in aperta campagna, ove furono trasportaticon forza, per incrementare la produzione agricola dello Stato.

Se la filosofia politica alla base del pensiero del Signor Ministro è la stessa, iprofessionisti forensi possono dirsi fortunati perchè, invece che campi di lavoroagricolo forzato, l’attuale classe governativa italiana propone loro, d’imperio, uninesplorato, anche se improbabile, ramo di attività lavorativa!

Scherzi a parte, l’Ordine forense non si piegherà nè ai soprusi nè alle offese.Tenga conto il Ministro che, piuttosto, inutili sono le ore di fila davanti a

Cancellerie deserte e blindate, nonchè gli anni, i lustri, di durata dei processi cheuna oculata Amministrazione della Giustizia potrebbe ridurre a tempi ragionevoli.

I Colleghi romani reagiranno con dignità e fermezza, con ulteriori forme diprotesta, dimostrando, anche con il lavoro quotidiano, l’insostituibile ruolodell’Avvocatura nella vita civile della nostra Nazione.

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IL NOSTRO MONDO

MASSIMI SISTEMI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

La giustizia sportiva si caratterizza per essere uno strumento molto duttile, inquanto esistono diversi tipi di procedimenti di giustizia sportiva, attivabili aseconda dell’interesse che deve essere tutelato.

I diversi procedimenti di giustizia si possono raggruppare in quattro tipologiee precisamente:

- la giustizia disciplinare, che ha come scopo quello di salvaguardare l’ordina-mento giuridico da quei comportamenti ritenuti illeciti e posti in essere inviolazione di precetti o di norme federali;

- la giustizia tecnica, che ha come scopo quello di garantire che le competizionisportive si svolgano regolarmente e che vi prendano parte solo i soggetti legittimatisecondo le regole federali;

- la giustizia economica, che ha come oggetto la risoluzione di controversie dinatura economica tra soggetti dell’ordinamento sportivo;

- la giustizia amministrativa,che ha come oggetto l’adozione di provvedimentida parte del C.O.N.I. ovvero di altri soggetti giuridici.

I principi che sostengono l’ordinamento sportivo sono quelli della lealtà e dellacorrettezza. In tutti i regolamenti federali che trattano della materia della giustizia,infatti, uno dei primi articoli è sempre dedicato alla valorizzazione dei principidella lealtà e della correttezza ai quali tutti i soggetti del mondo sportivo si devonoispirare in ogni rapporto di natura agonistica, sociale ed economica. Per tutti, sivedano l’art. 1. 1° comma , del Codice di Giustizia Sportiva della FederazioneItaliana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) secondo il quale “coloro che sono tenuti all’osservan-za delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probitàdi ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e l’art. 1 del Regolamento diGiustizia della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) secondo il quale “le società, leassociazioni ed altri organismi affiliati alla F.C.I. e i tesserati tutti sono tenuti ad osservareuna condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale intutti i rapporti riguardanti l’attività federale, nonché nell’ambito più generale dei rapportisociali ed economici. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della più scrupolosa osservanzadelle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., dei deliberati assunti e delle disposizionidi volta in volta emanate dagli organi federali”.

Tali principi sono importanti in quanto l’ordinamento sportivo ritiene chel’esercizio dell’attività fisica non debba essere fine a se stesso, ma debba costituireil momento centrale di una più ampia valorizzazione del soggetto come personainserita in un contesto sociale. In virtù di questa considerazione, lo Statuto delC.O.N.I. prevede la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di etàe di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, dettando principi

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IL NOSTRO MONDO

per la lotta contro l’esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ognialtra forma di violenza fisica o psicologica.

Questi principi di altissimo valore morale hanno un sapore universale secondoil quale la persona in ogni sua azione agonistica o relazionale, dovrà semprecomportarsi lealmente improntando la sua esperienza non solo al risultato sporti-vo: lo sport nasce come attività che procura un beneficio sia fisico che psichico allapersona e che mira ad inserire la stessa nella dimensione relazionale della vita.

L’ordinamento sportivo presuppone la presenza di una pluralità di soggetti chepossiamo ricondurre a due distinti categorie:

- le persone fisiche;- gli enti associativi.Per quanto riguarda le persone fisiche, in attuazione di quanto disposto dal

nuovo Statuto del C.O.N.I. adottato dal Consiglio nazionale il 23 marzo 2004 edapprovato con D.M. 23 giugno 2004, si conoscono tre categorie di soggetti:

- atleti;- tecnici sportivi;- ufficiali di gara.Gli atleti entrano a far parte dell’ordinamento sportivo attraverso un atto

formale di adesione alla Federazione di appartenenza , in conseguenza del qualedivengono titolari di numerosi rapporti giuridici, tra cui quello relativo all’obbligodi conoscere e rispettare le norme dell’ordinamento sportivo.

L’atto formale di adesione è l’atto di tesseramento e ciascuna Federazionedisciplina con norme autonome il relativo procedimento: attraverso l’atto deltesseramento l’atleta entra a far parte dell’ordinamento giuridico sportivo.

Gli atleti vengono inquadrati preso le società e le associazioni sportive ricono-sciute, tranne i casi particolare in cui sia consentito il tesseramento individuale alleFederazioni sportive nazionali e alle Discipline associate.

Gli atleti devono praticare lo sport con lealtà sportiva, in conformità alle normenonché agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della Federazione nazionale a cuiappartengono; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competen-te federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzidel C.I.O. e del C.O.N.I.

I tecnici sportivi sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitarecon lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudinisportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturaledella loro attività.

Essi vengono inquadrati presso la società l’associazione sportiva riconosciuta,ocomunque iscritti nei quadri tecnici federali e sono tenuti ad esercitare le loroattività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., e del C.O.N.I. e della

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IL NOSTRO MONDO

Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, osservando altresì le norme e gliindirizzi della competente federazione Internazionale, purché non in contrastocon le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

Gli ufficiali di gara sono tenuti a svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, inosservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio in attuazio-ne dell’antico brocardo latino sine spes et sine metus a cui tutte le funzioni di giudiziodovrebbero essere ispirate.

Essi partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente FederazioneSportiva Nazionale e senza vincolo di subordinazione allo svolgimento dellemanifestazioni sportive per assicurare la regolarità. Gli ufficiali di gara possonoanche essere riuniti in gruppi o associazioni dalla competente Federazione SportivaNazionale.

Della categoria degli enti associativi fanno parte:- il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.);- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);- le Federazioni Sportive Nazionali;- le Discipline Sportive Associate;- gli Enti di promozione dello sport;- le Società ed associazioni sportive in genere.Il Comitato Olimpico Internazione (C.I.O.) è un ente sovranazionale del

quale fanno parte i singoli Stati che prevedano al loro interno un ComitatoOlimpico Nazionale di riferimento.

Il C.I.O. ha sede a Losanna in Svizzera, e costituisce un’organizzazione nongovernativa, sorta dall’esigenza di gestire lo svolgimento dello sport a livellomondiale.

Il Presidente del C.I.O. dura in carica otto anni, con possibilità di rinnovo perulteriori quattro anni e nell’esercizio delle sue attività, viene affiancato da unCommissione Esecutiva.

Il C.I.O. svolge varie funzioni di natura tecnico-organizzativa. In particolare:- redigere il protocollo per i Giochi Olimpici e stabilisce il relativo programma;- ha poteri circa la determinazione dei criteri di ammissione degli atleti alle gare

per il dilettantismo;- designa la città che dovrà ospitare i Giochi Olimpici;- convoca il Congresso Olimpico al quale prendono parte i rappresentanti

ufficiali dei Comitati Olimpici Nazionali e delle Federazioni Sportive Nazionali;- sovrintende allo svolgimento dei Giochi Olimpici.Il C.O.N.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è

sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.Per espressa disposizione normativa, esso deve conformarsi ai principi dell’or-

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IL NOSTRO MONDO

dinamento sportivo internazionale ed essere rispettoso degli indirizzi che derivanodal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.).

Compito fondamentale del C.O.N.I. è quello di organizzare e potenziare losport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamentonazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica.

Nell’ambito della prevenzione e della repressione del doping, il ComitatoOlimpico Nazionale adotta misure che abbiano come scopo quello di scongiurarel’uso di sostanze che tendano ad alterare le naturali prestazioni degli atleti nelleattività sportive.

Il C.O.N.I. è dotato di uno Statuto adottato a maggioranza dei componenti delConsiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, ed approvato, entrosessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le competenze specifiche del C.O.N.I. sono delineate nello Statuto e riguarda-no:

- l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;- la predisposizione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività

sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolaree corretto svolgimento delle gare;

- la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia dietà e popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile;

- la predisposizione di azioni contro le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobiaed ogni forma di violenza;

- la previsione di principi che garantiscano ad ogni atleta formato dalleFederazioni,Discipline, società od associazioni sportive, una formazione educativao professionale complementare a quella sportiva;

- la predisposizione di principi volti a reprimere e prevenire l’uso di sostanze dimetodi che alterano le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistichenonché a garantire giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’or-dinamento sportivo.

Gli organi del C.O.N.I. rimangono in carica quattro anni. Questi sono:- il Consiglio Nazionale;- la Giunta Nazionale- il Presidente;- il Segretario Generale;- il Collegio dei Revisori dei Conti.Vi sono poi le Federazioni Sportive Nazionali:gli enti associatici che contraddistinguono l’ordinamento sportivo sono costi-

tuiti dalle federazioni sportive nazionali, alle quali il D. Lgs 23 luglio 1999, n 242riconosce natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

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Alle Federazioni Sportive Nazionali si sono affiancate le Discipline sportiveassociate (tra le quali vi sono l’Orientamento – F.I.S.O. – e il Triathlon – F.I.T.R.),che possono essere riconosciute dal Consiglio nazionale, godendo così delle stesseprerogative delle Federazioni sportive nazionali, purché rispondano a determinatirequisiti. Si tratta di discipline sportive alternative rispetto a quelle già riconosciutecome Federazioni Sportive Nazionali, in quanto lo Statuto del C.O.N.I. prevedeespressamente che il Consiglio nazionale può riconoscere,a fini sportivi, una solaDisciplina sportiva associata per ciascuno sport, purché non sia già oggetto di unaFederazione sportiva nazionale.

Sia le Federazioni sportive nazionali che le Discipline sportive associate sonoassociazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono finidi lucro e disciplinate, per quanto non espressamente previsto, dal codice civile edalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Esse sono costituite da società ed associazioni sportive e, nei soli casi previstidagli statuti delle Federazioni sportive nazionali ed in relazione a particolariattività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sonoriconosciute ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.. Tale riconosci-mento è importante non solo in quanto costituisce l’atto istitutivo della Federazio-ne o della Disciplina, ma altresì perché è pregiudizievole rispetto al riconoscimentodella personalità giuridica di diritto privato, concesso a norma del D.P.R. 10febbraio 2000, n. 361.

Ai fini del riconoscimento sportivo, le Federazioni sportive nazionali e leDiscipline sportive associate devono rispondere ad alcuni requisiti e precisamentedevono:

- svolgere, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, l’attività sportiva,ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi diformazione degli atleti e dei tecnici;

- costituire un ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio didemocrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e alledeliberazioni e agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.;

- prevedere delle procedure elettorali e una composizione degli organi direttiviche garantiscano, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30%del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti,in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione oDisciplina associata interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti dellesingole Federazioni e Discipline associate.

In presenza dei predetti requisiti il C.O.N.I. provvede a riconoscere a finisportivi la relativa Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata.

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Spetta allo stesso Consiglio nazionale l’eventuale atto di revoca del riconosci-mento, che si verifica ove dovessero venir meno i requisiti costitutivi dellaFederazione, in quanto questi devono essere sempre presenti durante tutta la vitadella Federazione e della Disciplina.

Le federazioni sportive e le Discipline associate sono rette da norme statutariee regolamentari sulla base dei principi di democrazia e di partecipazione all’attivitàsportiva da parte di chiunque, in condizioni che garantiscano la parità e l’armoniacon l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

L’atto fondamentale delle Federazioni e le Discipline sportive associate è loStatuto, il quale deve sempre rispettare i principi fondamentali emanati dalConsiglio nazionale e deve, in particolare, ispirarsi al costante equilibrio di dirittie di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diversecategorie nell’ambito del medesimo settore.

Lo Statuto stabilisce, inoltre le procedure per l’elezione del Presidente e deimembri degli organi direttivi, i quali restano in carica per quattro anni e possonoessere riconfermati.

È compito del Consiglio nazionale del C.O.N.I. emanare indirizzi in ordine aiprofili pubblicistici dell’attività delle Federazioni sportive nazionali e delle Disci-pline sportive associate, con particolare riferimento alla affiliazione, al riconosci-mento e ai controlli sulle società e sulle associazioni sportive, ai tesseramenti, allatutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli atleti, alla repressione del doping,nonché alla formazione dei quadri e dei tecnici.

I bilanci delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associatesono approvati annualmente, sulla base dei criteri e modalità stabilite dal Consiglionazionale e dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..

È, inoltre, compito della Giunta nazionale vigilare sul corretto funzionamentodelle Federazioni sportive nazionali e sulle Discipline sportive associate; ad essaspetta, poi, i compito di promuovere il commissariamento delle Federazionisportive nazionali o delle Discipline sportive associate; in caso di gravi irregolaritànella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organidirettivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesi-mi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento dellecompetizioni nazionali.

Antonio Conte

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“IL DIRITTO: SUE IMPLICAZIONI,COINVOLGIMENTI E INTERDIPENDENZE”di Giovanni CIPOLLONE

LEZIONE TENUTA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MALTA

IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI FRANCESCO DE FRANCHIS

“IL DIRITTO COMPARATO DOPO LA RIFORMA”RIPORTANDO I PUNTI SALIENTI DI TALE TESTO

Giustizia è intesa come virtù universale, principio dell’ordine e d’armonia. Sesi cerca di fare un parallelo con il concetto di diritto o, meglio se si mettono su unpiano di relazione i due termini, si deve rilevare che sono entrambi concettiimpossibili da racchiudere in una formula; entrambi problemi filosofici presiseparatamente; quando poi sono combinati, danno luogo ad una miscela oltremo-do complessa che ha occupato fin dall’origine il pensiero occidentale. Comunque,poiché essi sono impiegati tanto spesso dal giurista e nel linguaggio corrente, ci siattiene ad una accezione che sembra accettabile, almeno ai fini di queste lezioni.Come annota Karl Popper: “Che cosa veramente intendiamo quando parliamo di‘giustizia’?... ritengo che la maggior parte di noi, specialmente coloro che hanno ingenere una concezione umanitaria dei problemi, intendono qualcosa di questogenere: a) una eguale ripartizione dell’onere della cittadinanza, cioè di quellelimitazioni della libertà che sono necessarie nella vita sociale; b) uguale trattamentodei cittadini davanti alla legge, a patto che, naturalmente, c) le leggi non siano talida favorire né da sfavorire singoli cittadini o gruppi o classi; d) imparzialità deitribunali e, finalmente, e) una eguale partecipazione ai vantaggi (e non soloall’onere) che il fatto di essere membri dello stato può comportare per i cittadinidi esso”. Si potrebbe aggiungere e variare, e rilevare, magari, che, in primo luogo,andrebbero esplicitati i diritti umani, e poi lo Stato di diritto (meglio la rule of law),e poi la giurisdizione; ma la definizione è abbastanza ampia per includere senzaalcun dubbio tutto questo: ma il rischio di infilarsi in un tunnel senza uscita ègrande, almeno nei limiti imposti da queste lezioni. Comunque, se, come sembra,la definizione di Popper è accettabile dal giurista, allora è innegabile che il diritto(rectius, la politica, perché il diritto è, per molti versi, politica) ha un gran ruolo dasvolgere, tenendo conto che quella definizione si può considerare come ilmanifesto delle società liberali dell’Occidente. In realtà, senza sconfinare nellafilosofia, anche un giurista dovrebbe concordare sull’idea che il diritto è essenzial-mente ricerca della giustizia e con essa si identifica. Se non si vuole evitare quelgesetzliches Unrecht, ossia quella iniquità legale che è tanta parte del diritto positivo,cara a non pochi giuristi, tedeschi e non.

Forse, aveva ragione Carnelutti nel sostenere che il diritto è l’”armatura delloStato”, anche se nello Stato di Diritto non sempre è riscontrabile la forma perfetta

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dello Stato. Di pari importanza appare il parallelo Diritto-Morale.Il fatto che da noi, nella realtà effettuale, la politica – nessuna fazione esclusa –

segua una strada completamente diversa dalla, anzi, non di rado addirittura oppostaalla, morale è la misura della crisi nazionale. In un paese normale l’elettore mediosi rifiuta di votare per un candidato notoriamente corrotto; se, invece, gli elettorifanno esattamente il contrario votandolo anzi con trasporto, non è già perché essitengano distinta la politica dalla morale, ma semplicemente perché sono essi stessicorrotti, o perché non vi hanno diversi e migliori candidati, o perché nonsussistono garanzie di esprimere liberamente il voto, o perché quelle sono le forzepolitiche in campo, e non si possono sostituire con altre che semplicemente nonesistono.

Sulle domande di Agostino: “Senza la giustizia che sarebbero in realtà i regni senon bande di ladroni? E che cosa sono le bande di ladroni se non piccoli regni?” sisono esercitate schiere di studiosi; però forse si può osservare che se la giustizia èparola che trascende il diritto, resta il fatto che, com’è stato osservato, al tempo in cuiil diritto naturale ha assunto la più modesta denominazione di principi generali didiritto, la giurisdizione vi ha una parte non piccola. O non sono forse combattute innome della giustizia le grandi battaglie giudiziarie (e non): la coppia diritto giusto-diritto ingiusto, tanto appassionatamente dibattuta, non attiene forse all’etica?

Come si è accennato, per Aristotele l’ambito dell’etica è lo stesso della politica:il bene dell’uomo è anche il bene della città: la giustizia viene definita come quelladisposizione di animo per la quale gli uomini sono inclini a compiere cose per lequali operano giustamente e vogliono le cose giuste. La separazione tra etica epolitica avviene nell’età moderna quando si studia la politica e lo Stato per quelloche sono e non per quello che dovrebbero essere. In questa nuova prospettivarealistica che inizia con Machiavelli, la politica non è la scienza che ha come finela giustizia (Platone) o il bene comune (Aristotele), ma è la rappresentazione dellarealtà concreta, effettuale, il cui scopo è la conservazione del potere attraversoqualsiasi mezzo. Hobbes subordina addirittura l’etica alla politica in quanto lamorale dipende dal potere politico. Su questa linea si pone anche Hegel chesostiene il principio della ragion di Stato, ossia il principio secondo il quale lamorale politica, deve prevalere sull’etica propriamente detta. Uno dei più convintisostenitori dell’eticità della politica nell’era moderna è invece Kant, il cui impera-tivo categorico – non puoi compiere ciò che non può diventare una massimauniversale – implica necessariamente un risvolto politico. Il rapporto tra etica epolitica è visto in Kant, ma anche in Marx, soprattutto in riferimento ai dirittifondamentali dell’uomo e a una loro più giusta ripartizione: in questo senso, ilproblema dell’etica diventa una questione di giustizia, e lo Stato kantiano diventauno Stato di diritto, razionale ed eticamente fondato.

La distinzione tra politica e morale, di cui tanto parlano gli studiosi viene fattarisalire a Machiavelli. Ma non si capisce bene se non si approfondisce un pochino.Machiavelli vuole che il suo Principe si ribelli non già alla morale generale, ma alla

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politica di una Chiesa che pretende di fare la morale agli altri mentre invece, potereautoritario, corrotto e immorale persegue una politica di potenza: non va dimen-ticato che il pensiero di Machiavelli (1469-1527), creatore della scienza politicamoderna, patriota, si forma all’indomani della calata di Carlo VIII in Italia (1494),al tempo in cui Savonarola (1452-1498) tuona contro la corruzione della Chiesa eanticipa di poco la sacrosanta ribellione di Martin Lutero con le sue 95 tesi (1517).Ma ora è tempo di un ritorno all’antico rapporto tra politica e morale.

Nella omonima tragedia di Sofocle, Antigone, sfidando la legge di Creonte, dàsepoltura a suo fratello Polinice. Quando Creonte condannandola a morte, laaccusa di aver trasgredito la legge della città, Antigone non nega di averlo fatto, madichiara di aver preferito di essere fedele “alle leggi non scritte, ma infallibili deglidéi”. In Questa tragedia è rappresentato in modo emblematico il conflitto chedivide l’agire politico dall’agire morale, il primo che riguarda i comportamenti cheriguardano la sfera della vita associata e che sono regolati dalle leggi, il secondo cheriguarda esclusivamente il rapporto che ciascuno ha con la propria coscienza.

Ma la distinzione, non facile tra politica e morale, non è poi tanto netta comein passato; ora gli Stati sono tenuti a rispettare i diritti umani, e perfino il dirittointernazionale – concepito all’origine come un diritto tra Stati – vede ora anche gliindividui come protagonisti. Insomma, superata, nella filosofia della politica, manon nella realtà effettuale, la ragion di Stato, nondimeno è difficile negare che lapolitica oggi deve contenere ingredienti minimi di moralità. Come si è rilevato: “Ladistinzione tra la sfera del D[iritto] e la sfera morale divenne, dopo Thomasius, unluogo comune della filosofia… Uno dei punti fondamentali della dottrina di Kantè la distinzione tra legalità e moralità… ed è anche quello che ispira un numerosogruppo d’indirizzi della filosofia moderna del D[iritto] e precisamente tutti quelliche partono dalla distinzione tra la sfera esterna dell’azione, come propria delD[iritto] stesso, e la sfera interna dell’intenzione o della coscienza, come propriadella moralità. Così la teoria del D[iritto] come ‘il minimum etico’ proposta daJellinek… implica insieme la derivazione del D[iritto] dalla morale e la riduzionedel D[iritto] a una sfera morale ristretta o diminuita”.

Per riassumere una materia assai complicata: i) morale e politica sono duecategorie di per sé, diverse e non giustapponibili; insomma, non sono la stessa cosa.Eppure, i confini tra l’una e l’altra appaiono quantomai difficili da definire conprecisione, perché se è vero che la morale non può sostituire la politica, è anche veroche in un regime che si pretende liberaldemocratico, quest’ultima non può neanchepretendere di sostituire, annullare, o ignorare la morale; ii) qualsivoglia politica perpotersi fregiare dell’aggettivo di liberaldemocratico non può negare i diritti umani,di per sé limite non lieve all’agire politico; iii) il costituzionalismo, assunto dallaliberaldemocrazia come suo contenuto primario, è anzitutto allocazione e control-lo del potere; in tal senso, la politica, pur essendo una categoria distinta dallamorale, non può sottrarsi a quei controlli concepiti a un tempo per assicurare ilrispetto dei diritto umani e una gestione passabilmente decente del potere politico;

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naturalmente, per le dittature vale la amoralità della politica; (iv) in una liberalde-mocrazia degna del nome la politica, per quanto necessariamente diversa dallamorale, non può invocare questa sua diversità per giustificare una gestione corrottadel potere; (v) proprio per essere tale, una liberaldemocrazia deve essere retta dallaesigenza di una sia pur minima partecipazione collettiva alle decisioni pubbliche,e da talune remore politiche fondamentali, che sono di per sé anche morali: In altreparole, la dicotomia di Machiavelli sopravvive, ma non è così impermeabile comesi lascia ritenere. In ogni caso, Machiavelli che in quel periodo storico ignora i dirittiumani e il costituzionalismo (come, del resto, dopo di lui Hobbes) parla ex parteprincipi e non ex parte populi come invece fa Rousseau ricorrendo peraltro a paradossicome la volonté général che non portano troppo lontano dal nazionalsocialismo. Inun paese moralmente così tormentato come il nostro, il dibattito appare a dir pocoinfuocato, dato che da noi la lotta politica non è mai stata concepita, come nellaliberaldemocrazia anglo-americana, nel quadro di una alternanza delle forzepolitiche al governo dello Stato, ma consiste in una competizione tra shogunatifeudali che si scontrano per una irreversibile occupazione del potere.

Altro aspetto da valutare è il rapporto tra Etica e Ragion di Stato. Quest’ultimache afferisce alla reale sicurezza dello Stato, spesso coincide esclusivamente con gliinteressi di una classe dominante. I riferimenti che si fanno in un arco moltoallungato e che vanno dall’utilitarismo al liberalismo fino all’egualitarismo liberale,ci confermano l’idea di una limitazione o, meglio di un relativismo tra ciò chedebba ritenersi più o meno giusto in una società in cui la disuguaglianza debbaessere o meno accettata.

Nel rapporto tra diritto e scienza va sottolineato che nessun limite può porsi allosviluppo scientifico ma sempre nel rispetto del “principio di precauzione” e in ognicaso che dovrebbe evitarsi di dare impulso alla tecnologia se il risultato scientificopossa portare allo sterminio dell’umanità, alla degenerazione per manipolazionegenetica o a dar vita, ad esempio, all’olocausto ecologico. Peraltro, la scienzacondiziona la politica e quindi la legislazione che la esprime e influisce parimentisul potere giudiziario.

Si affermava fino a poco fa che la scienza esatta descrive e il diritto prescrive: poisi è scoperto che la scienza esatta (fisica, biologia, chimica, genetica) non solodescrive, ma descrive al fine di manipolare: fino a qualche tempo fa sussisteva unaseparatezza tra scienza e diritto, due entità contraddistinte da finalità e metodologiediverse che non si incontravano mai. Negli anni più recenti invece questo incontrovi è stato: un riflesso della concezione della rule of law per cui spetta al giudicel’ultima parola; dai problemi ambientali e di tossicità dei prodotti, alla definizionedei diritti in materia di tecnologie riproduttive e di malattie terminali, fino aidilemmi connessi alla genetica e alle biotecnologie. L’insistenza da parte dellafilosofia del carattere non neutrale della conoscenza scientifica ha determinatosituazioni inedite. Il giudice, infatti, quando deve stabilire quale sia la scienza validae conseguentemente idonea a produrre effetti giuridici, si trova allo stesso tempo

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a definire in via normativa il sapere scientifico. E’ il caso dell’accennato principio diprecauzione, ideato per colmare con valutazioni giuridico-politiche gli spazi diincertezza della scienza.

Una prima concezione ha ritenuto che il sapere scientifico dovesse prevalere suldiritto, laddove, specie negli Stati Uniti, mediante l’intervento della giurisdizione,si è subordinata la validità della scienza alle valutazioni giuridico-politiche. Inrealtà, si è affermato il primato del diritto qualora un provvedimento giuridico intema di scienza sia adottato in condizioni di incertezza scientifica; com’è statoosservato, è questo l’indirizzo della Supreme Court federale nel caso Daubert. Essoverteva sul carattere teratogeno di un farmaco da assumersi in gravidanza. Conquesta decisione prevale l’epistemologia dei giudici sull’opinione degli scienziati;essa demolisce la precedente regola Frye stabilendo che l’accettazione generale,come pure il peer review, sono solo una parte degli elementi che i giudici hanno adisposizione per determinare cosa sia in un particolare caso la scienza valida; adesempio, con l’ammissione della testimonianza di esperti che, pur non godendo delriconoscimento della comunità scientifica, sostengano cioè ipotesi plausibili.Insomma, il giudice è il perito dei periti; si salva la validità della scienza, ma siafferma allo stesso tempo il primato del diritto, attribuendo ai giudici il potere divalutare liberamente la credibilità degli esperti. Si tratta di temi come l’interruzionedella gravidanza, il diritto di morire, le biotecnologie, sui quali un accordo in sedelegislativa sembra estremamente difficile.

D’altronde, non c’è attimo della sua vita pubblica e privata, anche quella che sisvolge tra le pareti domestiche, che sfugga al controllo della nuova tecnologia neicui confronti è del tutto indifeso, nonostante le migliaia di leggi e apparati a tuteladi una riservatezza che, ormai, non c’è più; paradossalmente, le difese legali nonsolo non lo proteggono, ma servono soltanto ad imporgli penosissime corvée:basterebbe pensare alla imponente quanto tutto sommato inutile normativa atutela della privacy nel nostro paese. E’ non soltanto una coincidenza che, inparallelo con l’estendersi della tutela formale dei diritti umani, aumenta proporzio-nalmente la forza incontrollabile del potere: dietro tutte le istituzioni liberali, dallamonarchia alla repubblica, al parlamento, alla giurisdizione vi sono degli attori chesfuggono a qualsiasi controllo; se solo si sapesse dove si annida il potere sarebbe piùfacile combatterlo; ma solo il potere può sapere dove si trova il potere, e poi percombattere il potere ci vuole un altro potere che di solito o non c’è o non ha ragioniper farlo. Spetta alla politica e quindi, in via gradata, al diritto in quanto strumentodella politica, non già contrastare la scienza, che procede per conto suo in ogni caso,ma governare il fenomeno, assicurare cioè che quei diritti siano rispettati, ma senzafarsi troppe illusioni.

Un argomento più specifico è quello della bioetica. Può forse affermarsi che ènella rubrica della filosofia che rientra la bioetica; materia della quale non si puòesagerare l’importanza: la scienza è oggi in grado, o non manca molto, di realizzareun sogno antico quanto l’uomo: ossia controllare l’evoluzione umana. Questo

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comporta formidabili problemi, anzitutto etico-politici, e solo dopo giuridici.Ammettere dei designer babies, ossia bambini su misura o la clonazione dell’embrio-ne grazie alle manipolazioni genetiche sono solo alcuni dei fondamentali problemiche possono presentarsi.

Grazie alla scienza sarebbe possibile dividere l’umanità in due gruppi: il cetosuperiore, ossia geneticamente manipolato, superiore per intelligenza, carattere edoti fisiche, praticamente immortale, e il resto dell’umanità i cui genitori non sisono potuti permettere i costi di tali manipolazioni. La domanda finale può esserequesta: è eticamente lecito creare queste due razze umane?; quale dovrebbe essereil ruolo della politica?

D’altro canto, se è difficile immaginare una legge in materia di bioetica fattasenza tener conto di scienziati ed eticisti, è altrettanto difficile immaginare questiultimi interpretarla, quella legge, senza il concorso del giurista. Lo stesso vale peraltre materie; in realtà, in una società complessa l’aspetto giuridico-extragiuridicosi combina sia nella fase della legislazione che della sua interpretazione; leseparatezze del diritto ottocentesco, alle quali non erano estranee precise scelteideologiche, sono oggi impossibili; e quindi si richiede al giurista-interprete ben piùche la sola capacità di ragionare di cose giuridiche, ammesso che sia possibile, senzal’ausilio di un bagaglio culturale ed etico più vasto.

Sulla dicotomia diritto-economia in gran parte si sviluppa il modello di ognistato. Ciò si traduce nella ricerca di istituzioni che concretamente possono favorirein un dato contesto, lo sviluppo economico. L’economia è infatti la cartina ditornasole sulla validità di un sistema politico.

Pensatori e studiosi si sono affannati sul problema se sistema politico e sistemaeconomico fossero variabili indipendenti, ossia se, ad esempio, potessero coesisterelibertà e istituzioni liberaldemocratiche e sistema economico comunista. Trattatoal livello filosofico e politico, il dibattito si racchiude nell’ormai celebre scambiotra Croce e Einaudi, il quale ultimo concepiva “un legame organico fra liberalismoe liberismo; un legame che notoriamente Croce, in polemica con Einaudi, avevasempre negato: una polemica che ha messo a confronto due liberali agli inizi deglianni Trenta. Ma qualcuno va oltre: Ugo Spirito, filosofo corporativista, pronta-mente zittito dal partito, arriva a sostenere che l’economia collettivista fosseaddirittura compatibile con il regime politico fascista. In realtà, Hajek sviluppa concoerenza l’idea secondo la quale liberalismo politico e liberismo economico nonsono separabili: è, in sostanza, la tesi di Luigi Einaudi.

Le liberaldemocrazie presuppongono un’economia di mercato, di cui il princi-pio di concorrenza costituisce uno dei pilastri fondamentali.

Ma parlare di diritto e economia è solo un altro modo di dire politica edeconomia; un rapporto fatto di interferenze reciproche.

Come scrive Angelo Panebianco: “I rapporti fra politica e economia sono diversia seconda che l’economia di mercato sia forte oppure debole. Più l’economia dimercato è forte e sana, più i rapporti fra politica ed economia (che si danno

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comunque in tutte le società capitaliste) sono di tipo ‘lobbistico’. Sono cioèrapporti il cui grado di trasparenza e anche di ‘legalità’ (di conformità a norme dilegge) varia da caso a caso, ma la cui fondamentale caratteristica è di mettere inrelazione potentati economici e potentati politici fra loro distinti: gli imprenditorie gli uomini di finanza chiedono favori ai politici in cambio di appoggi. Però iconfini tra politica e economia restano sufficientemente chiari. Invece, quandol’economia di mercato è debole sono proprio quei confini a mancare. Qui non sipuò più parlare di lobbies ma di interconnessioni strette fra politica ed economiadove competizione politica e competizione economica diventano facce della stessamedaglia, e i potentati che si muovono sulla scena nazionale sono, per lo più,politici e economico-finanziari insieme… Su questo sfondo, di debolezza dellasocietà di mercato e di regole adeguate, frutto dell’assenza di una vera cultura dimercato, va collocata la rovinosa caduta di credibilità della Banca d’Italia”.

* * *

Pubblichiamo i punti salienti dell’approfondita analisi diGiovanni Francesco Lo Turco, Presidente della Corte di Appello di Roma,sulla amministrazione della Giustizia nel Distretto di Roma,in occasione della inaugurazione dell’Anno Giudiziario il 27 gennaio 2007.

RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONEDELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA

Con riferimento al processo civile, l’illustre magistrato ha dichiarato:“La crisi della giustizia civile è forse l’elemento di maggiore criticità nell’attuale

panorama e l’eccessiva durata del contenzioso ne è il principale fattore, anche senegli ultimi anni si è avuto un’apprezzabile, seppur modesta, inversione ditendenza nei giudizi di primo grado. Viceversa, come già ho rilevato nella relazionedello scorso anno, la situazione è andata via via aggravandosi per i giudizi disecondo grado, tanto che in soli sei anni, tra il 2000 e il 2006, i processi davanti alleCorti d’Appello si sono più che triplicati, con una durata media nazionale passatadai 578 giorni del 2000 agli 845 del 2006. La preoccupazione che espressi l’annopassato assume quest’anno, se possibile, toni più gravi, condivisi dall’OrganismoUnitario dell’Avvocatura ancora nello scorso dicembre.

Le cause sono molteplici.In primo luogo va affermato che tra di esse non può certo includersi la

produttività dei magistrati che, anzi, come risulta documentato, è andata semprepiù aumentando e non consente oggettivamente margini ulteriori di incremento,dal momento che è di tutta evidenza come il singolo magistrato non possa redigereoltre un certo numero di provvedimenti adeguatamente motivati.

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L’eccesso di domanda rispetto alle capacità di assorbimento del sistema è inveceil fattore primario del fenomeno che non è soltanto italiano, ma che in Italia èmolto più accentuato, come risulta da un raffronto con le statistiche di altri paesicomparabili al nostro per dimensione e sviluppo socio-economico. Né apparecondivisibile proporre come rimedio quello dell’aumento del numero dei magistra-ti, sia perché esso, oltre un certo limite, darebbe luogo ad un abbassamento dellivello di preparazione, sia perché il numero attuale di magistrati togati ha giàsuperato (12 per ogni 100.000 abitanti) quello di Paesi assai vicini al nostro, qualila Francia e la Spagna (in entrambi 10 togati ogni 100.000 abitanti).

Appare invece motivo di notevole peso (questo sì!) l’attuale irrazionale distribu-zione delle energie sul territorio nazionale: è il problema, sempre sottolineato e maiseriamente affrontato – anche per l’acquiescenza a particolarismi locali – dellarevisione delle ormai superate circoscrizioni giudiziarie. I Tribunali, per poterutilizzare al meglio le scarse risorse di mezzi e di personale disponibili, dovrebberoavere dimensioni minime più elevate e prevedere un organico di almeno ventimagistrati, tenendo anche conto della crescente esigenza di specializzazione indeterminate materie. Infatti alle specializzazioni tradizionali (famiglia, lavoro,fallimenti, esecuzioni, locazioni) se ne sono aggiunte altre (materia societaria,contenzioso della proprietà intellettuale e industriale, diritto dei mercati finanziari)anche per effetto di direttive comunitarie.

Il fenomeno della specializzazione, in sé necessario per dare risposte differen-ziate alla diversità tipologica delle domande, determina nei Tribunali di ridottedimensioni, inevitabilmente, una minore produttività dei giudici, le cui energie sidisperdono in diversi settori di attività.

In molti paesi europei si è fatto largo ricorso negli ultimi decenni, perfronteggiare l’aumento della domanda di giustizia civile, a mezzi di tutela al di fuoridel processo ordinario.

Viceversa in Italia permangono una sostanziale assenza di filtri per il ricorso algiudice ordinario ed un’eccessiva tendenza a risolvere le controversie civili attraver-so il processo. Va dunque sollecitata l’introduzione legislativa, in via generale, deltentativo di conciliazione innanzi ad appositi organismi, istituti presso pubbliciuffici, non tralasciando di prevedere adeguate garanzie di professionalità deisoggetti che ne farebbero parte.

Altro fenomeno che rende particolarmente lenta la giustizia civile, è, inoltre, lascarsa propensione delle parti a ragionevoli soluzioni transattive, per cui è ancoratroppo limitato il ricorso a forme di risoluzione delle controversie alternative alprocesso, spesso identificate con la sigla ADR (alternative dispute resolution). Perincentivare tali soluzioni molti ordinamenti europei prevedono che la parte che lerifiuti, o che rifiuti le proposte transattive, possa essere sanzionata attraverso lacondanna al pagamento delle spese, anche nel caso risulti vittoriosa.

Nell’ordinamento italiano il preventivo ricorso a forme alternative al processoè per ora previsto in casi limitati. Ad esempio il rito del lavoro impone il tentativoobbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda.

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Inoltre l’art. 38 del D.lgs.vo n. 5/2003 sul procedimento in materia societariaprevede la possibilità di istituire appositi organismi di conciliazione per ladefinizione delle controversie relative a detti rapporti.

Statisticamente i risultati di tali istituti embrionali non appaiono tuttaviasignificativi, forse anche per effetto del costume, diffuso nell’opinione pubblica, diassociare la soluzione delle vertenze alla sentenza del giudice. Tuttavia la strada,timidamente intrapresa, va incoraggiata perché sembra essere l’unica in grado dirischiarare il fosco quadro descritto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo quindi che risultaticoncreti possano discendere soltanto da interventi fortemente innovativi per lasoluzione delle controversie prima del processo e fuori di esso. Induce a taleconclusione la constatazione che, a fronte dei numerosi interventi sul processocivile, dettati tutti da finalità acceleratorie si è, nondimeno, sempre continuato aregistrare un progressivo incremento delle sopravvenienze e delle pendenze, coninevitabile allungamento dei tempi medi di durata dei processi. Pertanto debboritenere che anche le recenti modifiche legislative (leggi n. 80/2005 e n. 263/2005,legge n. 52 del 24 febbraio 2006 di riforma delle esecuzioni mobiliari, legge n. 54dell’8 febbraio 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli,legge n. 102 del 21 febbraio 2006 in materia di risarcimento dei danni conseguentiad incidenti stradali, D. Lgs. n. 40 del 2.2.2006 di modifica del codice di rito inmateria di processo di cassazione e di arbitrato) non siano destinate, in mancanzadi più radicali riforme processuali, a ribaltare l’attuale stato di cose.

Anche una semplificazione delle procedure renderebbe, infine, più celere ilprocesso civile. Come ho sottolineato dettagliatamente nel discorso inauguraledell’anno scorso, fra riti codicistici e riti speciali, è stato invece progressivamenteintrodotto un incredibile numero di procedure che si presentano all’operatorecome un ginepraio interpretativo veramente inestricabile.

Per quanto concerne il processo penale, non posso fare a meno di rilevare, conpersonale disagio per la ripetitività delle lamentele, che anche nel settore penale lacausa dei ritardi nella definizione dei processi è individuabile nella scarsità deimezzi di supporto e del personale amministrativo, personale cui è demandatal’intera attività preparatoria del processo e quella successiva alle decisioni.

Nel periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 nel distretto di Roma si è registrato,in linea generale, nonostante il particolare impegno dei magistrati e del personaleamministrativo un allungamento complessivo dei tempi nella definizione deiprocessi. Pur senza escludere infatti i processi definiti con i riti alternativi e i processicon imputati detenuti che hanno generalmente un iter più breve, la durata media diun processo (cfr. Tav. P16) è in primo grado per i giudizi monocratici di 371 giorni(precedente periodo 331) e per quelli collegiali di 532 (precedente periodo 478).

Sulla giurisdizione di secondo grado si ripercuote poi negativamente l’aumentodel numero delle sopravvenienze – aumento determinato essenzialmente dallarilevante produttività dei giudici monocratici in primo grado – a fronte di uninadeguato numero dei magistrati e del personale amministrativo.

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Nel settore penale i tempi lunghi avvantaggiano i colpevoli, ma danneggiano inmaniera inesorabile gli innocenti e le persone offese che vedono frustrate le loroaspettative di giustizia.

Gli ultimi interventi del legislatore sono stati, evidentemente, inidonei a risolvereil problema fondamentale che, si ripete, è quello dell’eccessiva durata dei processi. Siè trattato infatti di interventi scoordinati, adottati senza un piano di politica giudiziariadi ampio respiro perché destinati (almeno in taluni casi questa è stata la generalesensazione) a risolvere solo situazioni contingenti e, a volte, anche particolari.

Alla cronica carenza di risorse materiali e personali e al non sempre moderno edefficiente sistema di notificazione degli atti si sono quindi aggiunti i problemiapplicativi, anche di diritto intertemporale, di alcune leggi recentemente entrate invigore che, senza contribuire a rendere attuabile il principio costituzionale dellaragionevole durata del processo, hanno dato luogo a innumerevoli polemiche e adubbi di legittimità costituzionale.

La legge n. 46/2006 in tema di non appellabilità delle sentenze di proscioglimen-to è stata paralizzata, nella sua applicazione, dalle numerose eccezioni di legittimitàcostituzionale, allo stato ancora all’esame della Corte. Si tratta di un interventolegislativo che, come hanno rilevato anche eminenti giuristi, eliminando lapossibilità per il pubblico ministero di appellare contro assoluzioni ritenuteingiuste, ha prodotto effetti perversi limitando l’appello delle parti civili ed haintrodotto un ulteriore stravolgimento nel sistema processuale dilatando i poteridella Cassazione. In attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle variequestioni di legittimità, i processi hanno subito rinvii e, comunque, si è generatoun clima di diffusa incertezza. Considerato infine il numero molto limitato degliappelli proposti dal pubblico ministero in caso di assoluzione, la legge non ha avutoalcun concreto effetto deflattivo.

Quanto alla legge 5 dicembre 2005 n. 251 in materia di prescrizione – nota conla curiosa denominazione “ex Cirielli”, che rende l’idea dei radicali cambiamentisubiti dal testo originario nel corso della discussione parlamentare – non può nonrilevarsi la contraddizione tra un sistema afflitto da cronici ritardi, che riesce a faticaa definire i processi entro i termini di prescrizione calcolati secondo il precedentesistema, e una legge che riduce drasticamente i termini massimi di prescrizioneanche per reati gravi. E’ inevitabile, soprattutto in relazione ai reati per i quali laformazione della prova in dibattimento sia particolarmente complessa, che laprescrizione intervenga prima che si concludano tutti i gradi di giudizio, vanifican-do il molto lavoro già svolto e lasciando di fatto le persone offese prive di una tutelareale dei loro diritti. Viene meno, in questo contesto, per l’imputato che tema unacondanna il vantaggio del ricorso ai riti alternativi in quanto l’applicazione in tempibrevi di una pena certa, ancorchè ridotta, è meno allettante dell’estinzione del reatoper il decorso del termine massimo di prescrizione. Vengono così alimentatetattiche processuali dilatorie, con il concreto rischio di appesantire ulteriormenteil carico di lavoro degli uffici giudiziari e di generare un pericoloso senso diimpunità. E’ stato evidenziato da autorevoli commentatori come di recente un

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emendamento alla legge finanziaria, che avrebbe ridotto la prescrizione per gliilleciti amministrativi di natura contabile, con il pericolo di cospicui danni perl’erario, abbia destato giustamente scandalo, inducendo il Governo a rimediareall’errore con l’emanazione di un decreto legge. Al contrario il rischio parimentigrave che rimangano impuniti (per prescrizione) i responsabili di gravi delitti nonha determinato alcuna concreta iniziativa. L’attuale disciplina della prescrizione hapertanto bisogno, almeno in parte, di significative correzioni e non mi sembraperegrina l’idea di distinguere nettamente tra una figura di prescrizione del reato(calcolata dal giorno di commissione) ed una figura di prescrizione del procedimen-to (calcolata dalla notizia di reato).

La legge n. 241/2006 di concessione dell’indulto costituisce anch’essa, per altroverso, un intervento che in non pochi casi ha assicurato di fatto l’impunità.L’esigenza principale da soddisfare era quella di eliminare gli inconvenienti delsovraffollamento carcerario (esigenza certamente da non sottovalutare in quantola detenzione non può e non deve tradursi in una condizione inumana edegradante) e anche quella di non deludere le aspettative incautamente create dalungo tempo tra i detenuti. Senonchè il provvedimento adottato, che è statoapprovato con larghissima maggioranza, ha riguardato l’estinzione delle penedetentive entro un limite troppo ampio (tre anni per le pene detentive e 10.000 europer le pene pecuniarie), mentre le condanne a pena detentiva superiore a tre annicostituiscono una percentuale molto modesta del numero complessivo. Molticondannati non espieranno quindi nemmeno un giorno di pena. La mancanza dilimitazioni soggettive (espressamente è stato disposto che non si applicano leesclusioni dell’ultimo comma dell’art. 151 c.p. per i recidivi, i delinquenti abitualio professionali o per tendenza) e di esclusioni oggettive se non per una ristrettacerchia di reati di particolare gravità (ma non è escluso, ad esempio, l’omicidiovolontario) ha determinato un’applicazione pressoché generalizzata dell’atto diclemenza. L’indulto infatti ha riguardato non solo i condannati detenuti (per i qualiavrebbe avuto un senso), ma anche i condannati, raramente compresi fra lapopolazione carceraria, per reati gravi quali corruzione e concussione, reatisocietari e fallimentari, reati finanziari, tributari, in materia di sicurezza del lavoroe di protezione dell’ambiente.

L’indulto non ha inoltre, e non poteva avere, efficacia sulla riduzione dellependenze degli uffici giudiziari ed anzi ha prodotto l’effetto, evidentementenegativo, della necessità di celebrare comunque un rilevantissimo numero diprocessi in relazione ai quali l’eventuale pena non verrà mai espiata.

Si impongono quindi indispensabili e chiari interventi legislativi, diretta aeliminare le storture create da leggi avversate da più parti (magistrati, avvocati,studiosi del diritto) e a consentire ai magistrati del settore penale di concentraretutte le proprie energie per definire i processi aventi ad oggetto i reati più gravi peri quali, in caso di condanna, nonostante l’applicazione dell’indulto, lo Stato possaalmeno affermare la sua volontà di accertare e perseguire le condotte antisociali piùrilevanti. L’auspicio è che i processi per i reati di maggiore allarme sociale, ancorchè

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compresi nel provvedimento di indulto, possano celebrarsi rapidamente e nonvengano confusi con la miriade di processi pendenti per violazioni minori. Per ilfuturo, inoltre, è il caso di prevedere per tempo un più ampio panorama di sanzionipenali di diversa natura, per evitare il tanto temuto sovraffollamento delle carcerie per consentire un’effettiva funzione di emenda”.

Ha fatto seguito una lunga, applaudita disamina sul quadro complessivorisultante dalle relazioni dei Presidenti dei nove Tribunali del Distretto conparticolare riferimento ai giudici di pace, sul diritto comunitario, sulle recentimodifiche apportate al codice di procedura civile e alla Giustizia Minorile, alle lineedi tendenza della criminalità e sul Tribunale di Sorveglianza.

Una doviziosa analisi è stata svolta sulle ulteriori attività istituzionali deldistretto, quali il Consiglio Giudiziario e i corsi di formazione professionale.

Hanno fatto seguito le applaudite considerazioni conclusive:“Desidero sottoporre alla riflessione di questo qualificato uditorio alcune

proposte concrete che possano costituire – secondo quanto richiesto anche dalConsiglio Superiore della magistratura – stimolo per il dibattito pubblico cheseguirà e spunto per approfondimenti o eventuali future iniziative.

Ho già detto della necessità, per il settore civile, che siano previsti per legge,prima e al di fuori del processo, spazi per tentativi obbligatori di conciliazionestragiudiziale in materia di diritti disponibili innanzi ad enti pubblici, associazionidi categoria ed altri organismi, introducendo in via generale meccanismi cheincoraggino soluzioni transattive o conciliative: prevedendo, ad esempio, lacondanna alle spese anche in caso di vittoria nel giudizio, qualora il risultato sia nondissimile da quello che si sarebbe raggiunto con la conciliazione. Anche dinanzi algiudice potrebbe prevedersi l’obbligatorietà (indipendentemente dalla richiestadelle parti) del preventivo tentativo di conciliazione, non più contemplato dall’art.183 c.p.c. novellato, rimettendo alla valutazione del giudicante la possibilità diporre le spese a carico della parte vittoriosa che non abbia aderito alla propostatransattiva ove la pronuncia giudiziaria non se ne discosti nella sostanza.

Correlativamente per il settore penale sarebbe utile un’ulteriore, coraggiosadepenalizzazione per le condotte tuttora previste come reati, che potrebberotrovare una più efficace sanzione in sede amministrativa.

Anche un’estensione dei reati perseguibili a querela potrebbe rendere più agevoleil percorso della giustizia penale, in un sistema in cui già in concreto l’obbligatorietàdell’azione penale è messa in crisi dall’enorme numero di procedimenti.

Sia nel settore civile che in quello penale potrebbe poi drasticamente limitarsiil numero dei casi di appello, per evitare il riscontrato appesantimento dellagiustizia di secondo grado, e prevedersi inoltre meccanismi processuali più adeguatiper individuare tempestivamente i casi di inammissibilità dell’impugnazione.

Dovrebbe, nondimeno, essere salvaguardato il valore della collegialità indeterminati settori nei quali il giudizio di secondo grado appaia ineliminabile.

Si impone inoltre, in via generale, una semplificazione delle norme che devonoessere assolutamente chiare e precise, per evitare dubbi interpretativi e per

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scoraggiare impugnazioni dettate da finalità meramente dilatorie.Sarebbe indubbiamente utile prevedere in ogni ufficio giudiziario l’istituzione

degli “osservatori per la giustizia”, che finora hanno impegnato gruppi di magistratie di avvocati solo su base volontaristica, con la finalità di individuare prassi comunie virtuose riguardo allo svolgimento delle udienze e all’organizzazione dei ruoli edanche di monitorare e diffondere la conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali.

Quanto alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, sarebbe opportu-na, come già evidenziato, una revisione delle circoscrizioni giudiziarie che consen-ta di utilizzare al meglio le insufficienti risorse personali e strumentali evitandonela dispersione. Penso, oltre che ai Tribunali di modestissime dimensioni, anche agliuffici del giudice di pace che impegnano magistrati, personale amministrativo olocali in sedi che fanno registrare un carico di lavoro assolutamente inadeguatorispetto alle risorse assorbite.

Per quanto riguarda le gravi carenze di personale amministrativo già ampiamen-te rilevate, occorrerebbe, fra l’altro, far ricorso anche ad agevoli forme di mobilitàestese in particolare ai dipendenti degli enti locali, che potrebbero essere destinatinella stessa sede di servizio, e quindi senza essere sacrificati in maniera sensibile, afavore di un settore vistosamente carente come quello giudiziario.

La mia esperienza di Presidente della Corte di Appello di Roma si concluderàfra qualche mese. Spero mi sia consentito ricordare, come nella precedenterelazione, qualcuno dei risultati conseguiti sul piano strutturale durante la miapresidenza, superando difficoltà burocratiche ed inerzie di ogni genere:

1) – acquisto e ristrutturazione di un funzionale edificio sito in Via Variscoutilizzato dalla sezione persona e famiglia, da uffici amministrativi e dalcasellario giudiziale;2) – costruzione ed arredamento del nuovo palazzo ove si svolge l’inaugurazio-ne odierna. Come avete potuto constatare, è un grande edificio, esteticamentepregevole le cui linee architettoniche sono moderne e sobrie. Vi ho sistematole sezioni penali, le Corti di Assise di appello ed anche la sezione Lavoro le cuidimensioni sono eccezionali (vi lavorano trenta magistrati ed il relativo perso-nale amministrativo). Questa Aula Magna viene utilizzata per i grandi processied anche per la formazione dei magistrati togati ed onorari (seminari) ovvero perconvegni giuridici di particolare rilevanza distrettuale o nazionale;3) – conclusione dell’accordo per realizzare in tempi rapidi nell’area di PiazzaleClodio (largo Faravelli) il nuovo “Palazzo del lavoro” destinato alle sezioniLavoro del Tribunale e della Corte di Appello; è previsto anche un ampioparcheggio interrato a più piani in gran parte a disposizione dei magistrati,funzionari e avvocati del distretto;4) - nelle more sull’area cui ho accennato è stato già realizzato ed è entrato infunzione in questi giorni un grande parcheggio di superficie, anch’esso destina-to agli uffici giudiziari e all’avvocatura. E’ un alleggerimento, nell’immediato,dell’inaccettabile angustia odierna. Ringrazio nuovamente il Sindaco di Roma,

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il Ministro della Giustizia e l’Agenzia del Demanio;5) – è stata inaugurata e funziona a pieno ritmo una nuova biblioteca giuridica– accogliente e bene attrezzata anche informaticamente – a disposizione dimagistrati, funzionari e avvocati dell’intero distretto; la biblioteca p statadedicata a Gian Giacomo Ciaccio Montalto, magistrato ucciso barbaramentedalla mafia nel 1983;6) – il sito Web www.giustizia.lazio.it della Corte di Appello di Roma, realiz-zato l’anno scorso, registra un sempre più elevato numero di contatti.Trattasi, è vero, soltanto di significative acquisizioni strutturali, nondimeno

credo possa ritenersi, come ho più volte affermato, che esse costituiscano unindispensabile punto di partenza.

Nonostante le rovinose condizioni cui ho accennato (legislazione eccessiva edisorganica, carenza assoluta di personale amministrativo e di risorse) i magistratidella Corte, della Procura Generale e di tutti gli altri uffici giudiziari del Distrettohanno dato il massimo (tranne rarissime eccezioni).

Anche la dirigente amministrativa della Corte, gli altri dirigenti, i funzionari, icancellieri e gli impiegati hanno dato prova di laboriosità e di abnegazione.

A tutti, magistrati e personale, un grazie di cuore. Senza il loro valido contributoavrei potuto realizzare ben poco.

A questo punto tutti siamo in attesa delle indispensabili iniziative del Parlamen-to e del Governo.

Non vorrei sembrarvi retorico, ma dai passi che verranno fatti nell’immediatodipenderà il mantenimento del sistema democratico nel nostro Paese. Pertanto noitutti, cittadini e magistrati, confidiamo che il Parlamento, liberamente eletto dalpopolo, e il Governo, che trova la sua legittimazione nella fiducia accordatagli dalleCamere, garantiscano all’amministrazione della giustizia i mezzi, legislativi emateriali, indispensabili per operare nel rispetto dei principi costituzionali e, inparticolare, del principio della ragionevole durata del processo. Solo così la giustiziapotrà essere resa con la rapidità e la linearità auspicate dal Capo dello Stato.

Come ho accennato sono vicino al termine di una lunga esperienza diPresidente della Corte di Roma (oltre sette anni), ma posso affermare che il mioanimo sarà sempre teso, come oggi, alla realizzazione di una vera giustizia”

Il nostro Consiglio dell’Ordine, a nome di tutta l’Avvocatura Romana, ritienedi dover esprimere il massimo apprezzamento per l’opera svolta dal Presidente LoTurco in questi sette anni, per le illuminate aperture mentali nella scrupolosaapplicazione della legge, per le sue grandi capacità e per la sua umanità.

Tutta l’Avvocatura Romana è a Lui grandemente grata.

(a cura di Giovanni Cipollone)

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Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Presidente dell’Associazione Grafologi Giudiziari diNapoli all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario.Si evidenzia che detto discorso viene redatto ogni anno da circa 10 anni a cura dell’AssociazioneGrafologi Giudiziari su invito della Presidenza della Corte di Appello di Napoli e, trattandoproblemi di una specifica categoria professionale quale quella dei grafologi giudiziari, vieneindirizzato anche a tutti i Presidenti e Procuratori Generali dei restanti Distretti di Corte diAppello nonché ai Presidenti e Procuratori della Repubblica dei vari Circondari e, per ogni piùopportuna conoscenza, anche ai Presidenti delle varie Sedi Forensi presso i Tribunali.Si rammenta, altresì, che per la prima volta quest’anno, benché fosse solo invitata la AssociazioneGrafologi Giudiziari, alla redazione del discorso hanno contribuito, ciascuno per quantocompare e sottoscritto, anche alcune Associazioni della Categoria, l’Istituto Grafologico Morettied il Direttore del Corso di Laurea in Tecniche grafologiche e del Master in Grafologia pressol’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.Tale discorso è stato già pubblicizzato anche durante l’inaugurazione dell’anno Giudiziario delDistretto di Corte di Appello di Torino.

DISCORSODELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI(redatto in collaborazione con l’Associazione Grafologica Italiana., l’Associazione GrafologiProfessionisti, e con il contributo del prof. Pacifico Cristofanelli Coordinatore dell’istitutografologico G. Moretti, e del prof. Glauco Ceccarelli presidente del corso di laurea in tecnichegrafologiche dell’universita’ degli studi di Urbino)

I) GLI SCOPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONEGRAFOLOGI GIUDIZIARIL’Associazione Grafologi Giudiziari, (A.Gra.Gi.), rappresenta e tutela gli interessi

professionali dei Grafologi Giudiziari ad essa associati che svolgono la propria attivitàprofessionale con particolare e/o specifica competenza in tutti i settori della grafologiaapplicata al settore giudiziario mediante attività peritali inerenti le varie specializzazionidella grafologia nei vari comparti d’interesse applicati all’attività peritale, quali i settori:

- 1) giudiziario in genere, nel cui ambito, da tempo hanno applicazione con pregiogiuridico e giurisprudenziale anche altri settori di specializzazione grafologica quali quelli:

- a) pedagogico ed educativo, specificamente applicato ai procedimenti inerenti il dirittodi famiglia e riferentesi a minori;

- b) dell’orientamento scolastico ed ai problemi di apprendimento e socializzazionedell’età evolutiva, specificamente utilizzato nei procedimenti dinanzi i Tribunali deiMinori;

- c) della valorizzazione delle risorse umane e dell’applicazione in campo professionaleed aziendale, specificamente utilizzato dal Giudice del Lavoro;

- d) della prevenzione e risoluzione del disagio di singoli, famiglie, gruppi e comunità edella consulenza familiare in genere, specificamente applicati alle varie fattispecie processua-

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li d’interesse.A tal uopo, l’Associazione Grafologi Giudiziari ha tra i suoi scopi statutari preliminari:- A) quello di favorire la formazione del Grafologo Giudiziario a cura degli Organismi

più idonei ad essa deputati, tra cui spiccano per eccellenza:- 1) il Corso di laurea in Tecniche grafologiche della facoltà di Scienza della Formazione

presso l’Università degli Studi “ Carlo Bo “ di Urbino;- 2) l’ Istituto Grafologico “ Girolamo Moretti “ di Urbino.

A/1) IL PERCORSO UNIVERSITARIO DEL GRAFOLOGOLa presenza di un percorso formativo in grafologia presso l’Università degli Studi di

Urbino “Carlo Bo” risale all’Anno Accademico 1977-1978.In quell’anno, a seguito di una intesa fra l’Ateneo e l’Istituto grafologico “ Moretti “, viene

istituita la “ Scuola superiore di Studi grafologici “.Successivamente, la scuola entra a far parte dell’offerta formativa ufficiale dell’Ateneo,

con la denominazione di “ Scuola diretta a fini speciali di Studi grafologici “, per diventarequindi “Diploma universitario in Consulenza grafologica “ e infine “ Corso di laurea inTecniche grafologiche “.

Per molti anni quella urbinate è l’unica Università italiana che offre la possibilità di unapreparazione sistematica e di livello accademico nel settore: sarà seguita diverso tempo dopodalla Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, i cui docenti di materie grafologichesaranno diplomati dei corsi di Urbino.

Tre gli obiettivi essenziali che si intendeva perseguire con l’istituzione delle scuole:- a) garantire una preparazione tecnico-professionale di buona qualità, per quanto

consentito dallo stato di avanzamento del settore grafologico;- b) contribuire al processo di validazione della grafologia grazie alla presenza in un

contesto elettivamente deputato alla ricerca scientifica, oltre che alla didattica, che puòaltresì consentire proficui scambi con altre aree e contrastare negative forme di isolamento;

- c) promuovere il riconoscimento della grafologia come ambito di studi ammesso traquelli contemplati dall’ordinamento universitario nazionale.

Il primo obiettivo è quello che probabilmente è stato conseguito in misura maggiore: lescuole urbinati si sono infatti sempre distinte per il livello della preparazione che hannosaputo fornire, in particolare rispetto alle iniziative formative di carattere extrauniversitario.

I progressi rispetto al secondo sono invece ancora insufficienti, nonostante alcuneiniziative, (convegni ed indagini), stante anche la propensione dei grafologi ad interessarsipiù della dimensione professionale-applicativa che di quella della ricerca.

Il terzo obiettivo non è stato raggiunto e lo studio della scrittura a tutt’oggi non comparetra le discipline ufficialmente inserite nell’ordinamento universitario.

Ciò ha tra l’altro determinato una situazione di rilevante anomalia per il Corso di laurea,che, nell’impossibilità di avvalersi di docenti di ruolo per gli insegnamenti grafologici, nonha potuto corrispondere ai criteri stabiliti dalla più recente normativa, tanto che si è resonecessario disporne la messa ad esaurimento.

Al posto del Corso di laurea, e sempre per iniziativa dell’Ateneo urbinate, è stato istituitoun «Master in Consulenza grafologica peritale-giudiziaria e professionale», giunto attual-

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mente alla seconda edizione.Si tratta ovviamente di un percorso formativo diverso dal Corso di laurea, sotto più

profili, a cominciare dalla durata e dai destinatari, che rappresenta però al momento l’unicaforma di presenza della grafologia in ambito accademico, peraltro ricompresa nell’altaformazione.

Questo ulteriore tentativo di mantenere la grafologia all’interno dell’Università tende afar fronte ai rischi che la stessa correrebbe qualora ne fosse completamente estromessa.

Nell’attuale sistema dei saperi e delle professioni, una grafologia che perdesse il suoaggancio con i contesti accademici vedrebbe incrementare il proprio isolamento culturalee allontanarsi ulteriormente il riconoscimento sociale; si ridurrebbero altresì sensibilmentele possibilità di verificare a fondo, sul piano scientifico, le potenzialità della scrittura qualefonte di conoscenza del soggetto scrivente.

In questa situazione, appare necessario che il mondo grafologico acquisisca pienaconsapevolezza dell’insieme complesso di problemi ai quali si trova attualmente di frontee sappia cogliere l’oppor-tunità che l’Università di Urbino garantisce ormai da decenni,impegnandosi a far luce sugli aspetti più controversi del proprio campo di studi e diapplicazione.

prof. Glauco Ceccarelli - Presidente del Corso di laureain Tecniche grafologiche - Universita’ degli studi di Urbino “Carlo Bo“

A/2) L’ISTITUTO GRAFOLOGICO “ GIROLAMO MORETTI “Girolamo Moretti (1879-1963) fin dagli inizi della sua attività aveva cercato di formare

collaboratori che lo aiutassero nelle sue ricerche e nelle sue sperimentazioni.Per interessamento del discepolo e collaboratore Lamberto Torbidoni, nel 1958, fondò

ad Ancona nell’ambito del proprio ordine religioso, lo Studio grafologico “Fra Girolamo”che, tra l’altro, promosse a Sestola (Modena) il primo congresso nazionale italiano digrafologia (1961) e la fondazione dell’Associazione Grafologica Italiana (AGI).

Dopo la morte del Moretti, nel 1969 lo Studio, in seguito ad un’organica strutturazionedelle sue molteplici attività, si trasformò in Istituto grafologico “G. Moretti”.

Gli eredi del patrimonio culturale e scientifico lasciato dal grafologo italiano non solo necontinuano l’opera e ne approfondiscono la dottrina, ma ne favoriscono un serio confrontocon altre metodologie italiane ed estere scientificamente valide.

Testimonianza di tale politica sono la pubblicazione della rivista Scrittura (1971), luogod’incontro, di confronto e di dibattito tra quanti si interessano di problemi grafologici, e larealizzazione del secondo congresso nazionale italiano di grafologia a San Benedetto delTronto (1973).

Nel rispetto del programma “ con Moretti, oltre Moretti “, l’Istituto è impegnato inun’intensa attività scientifica, (ricerca teoretica e sperimentazione), professionale, (periziegrafico-grafologiche d’ufficio e di parte per procedimenti giudiziari, spesso eseguite in formacollegiale, analisi grafologiche di personalità con lo studio dell’intelligenza e del carattere,orientamento scolastico e professionale, consulenza dell’età evolutiva e familiare, anomaliedella psiche e turbe del carattere, analisi specialistiche su personaggi storici), editoriale,

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(riviste Scrittura e Scienze Umane & Grafologia, pubblicazioni di opere originali, traduzionidi opere di classici della grafologia), culturale e didattica, (conferenze, incontri grafo-medico-psico-pedagogici, convegni, docenza presso la Scuola universitaria di Urbino).

Nella direzione del dibattito culturale l’Istituto Moretti è intervenuto a fianco dell’As-sociazione Grafologica Italiana nella realizzazione di tre importanti congressi internazionali(Pesaro 1979, Ancona 1993 e Bologna 2000).

Nella direzione della diffusione scientifica della grafologia e dell’affermazione dellaprofessione di grafologo, l’Istituto fin dal 1977 ha realizzato, presso l’Università di Urbino,la prima Scuola superiore di studi grafologici trasformata nel 1988 in Scuola diretta a finispeciali, nell’anno accademico 1997-98, in corso di diploma universitario in consulenzagrafologica ( “ laurea breve “), e con l’anno 2001-2002 in Corso di Laurea Triennale inTecniche grafologiche, alla quale ha collaborato fornendo il supporto didattico e ilcontributo editoriale e culturale. Collabora attualmente con il Master in consulenzagrafologica peritale giudiziaria e professionale dell’Università di Urbino. In collaborazione con la stessa Università di Urbino l’Istituto Moretti ha organizzato unaCattedra Internazionale Moretti che si propone gli obiettivi di sviluppare la conoscenza dellescienze grafologiche, con particolare riferimento alla grafologia morettiana costantementerivisitata ed approfondita nella sua epistemologia e nella sua rilevanza culturale, mediante ildialogo interdisciplinare e la comparazione con altre prospettive grafologiche presenti anchea livello internazionale e di offrire ai grafologi italiani, con particolare riguardo ai diplomati elaureati di scuole grafologiche costituite presso Università, la possibilità di migliorare edaggiornare la propria preparazione scientifico-professionale, confrontandosi con gli sviluppipiù significativi della ricerca internazionale del settore. Nell’ambito delle attività della Cattedra, che il 15 settembre 2007 organizza la decimaedizione della Giornata internazionale di grafologia di Mondolfo, è in programma l’attivazionedi una Scuola Superiore di Grafologia Morettiana intitolata a Lamberto Torbidoni.

prof. Pacifico Cristofanelli Coordinatore dell’istituto grafologico G. MorettiII ) GLI ALTRI SCOPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDI-

ZIARIOltre a quanto già indicato alla letteraA) che precede, statutariamente l’Associazione Grafologi Giudiziari:B) promuove, rappresenta, tutela in ogni circostanza, luogo e condizione, gli interessi

professionali dei propri iscritti;C) promuove, rappresenta, tutela in ogni circostanza, luogo e condizione, gli interessi

sindacali di ciascun associato;D) promuove, anche in collaborazione con altre Associazioni, organismi ed istituzioni

scientifiche, attività di ricerca e sperimentazione nonché il costante aggiornamento tecnico-professionale dei soci con congressi, conferenze, convegni, seminari, corsi di formazione e/odi aggiornamento, corsi professionali, pubblicazioni periodiche e/o monografiche consupporto cartaceo e/o elettronico od informatico e con ulteriori mezzi e strumenti idonei peril costante miglioramento culturale;

E) accresce e sviluppa l’immagine, le funzioni professionali e le capacità tecniche deisoci;

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F) favorisce e coordina, anche con altre Associazioni, tutte le iniziative che interessanola categoria in campo culturale, professionale, sindacale, legislativo ed in qualsiasi altrosettore qui non espressamente menzionato;

G) esercita la rappresentanza dei propri iscritti nelle sedi pubbliche e private perpromuovere, migliorare e tutelare gli interessi professionali, associativi e sindacali degliassociati;

H) propone, attraverso gli organi sociali previsti dallo statuto, propri rappresentanti nellecommissioni esaminatrici della C.C.I.A.A., per le iscrizioni nei ruoli dei consulenti e periti;

I) tutela e vigila per l’applicazione delle norme vigenti per l’esercizio della professionedi Perito e Consulente tecnico in materia di scrittura.

L) favorisce e diffonde la valorizzazione e lo sviluppo della professione e della culturadel Grafologo in ogni settore di propria applicazione professionale, nonché del Perito e delConsulente grafico a base grafologica con iniziative proprie, con opportuni interventi pressole Istituzioni pubbliche e private, con la promozione e il sostegno di Organismi o Enti cheabbiano finalità omogenee a tale obiettivo;

M) si impegna nella ricerca, definizione e sviluppo di specifici elevati standard qualitatividel settore, nella direzione di una più generale crescita della cultura grafologica;

N) partecipa in modo attivo alla crescita dei livelli di ricerca e formativi, sollecitando unmaggior impegno pubblico e privato nel settore, definendo una propria strategia da proporrealle istituzioni, promuovendo progetti e programmi che coinvolgano anche il settoreprivato; operare inoltre, anche attraverso iniziative specifiche e autonome, per un continuoaggiornamento professionale e la promozione di una continua ricerca scientifica;

O) mantiene e sviluppa contatti e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale,come spazio di aggiornamento e confronto volto ad integrare la propria attività;

P) interviene con attività di consulenza e di orientamento presso tutte le sedi e leoccasioni dove vi sia la esigenza di regolamentare l’utilizzo, l’affidamento e l’organizzazionedell’attività grafologica;

Q) ordina le prestazioni professionali secondo modalità omogenee di trattamentogiuridico ed economico, con norme di carattere nazionale;

R) esperisce azione conciliatrice nelle controversie di natura sia economica che deonto-logica interessanti gli associati e adempiere a tutti quei compiti che derivano da leggi,regolamenti e convenzioni nazionali, formulare pareri validi avanti l’autorità giudiziarianella qualità di associazione professionale;

S) promuove attività di arbitrato e conciliazione in controversie in cui vi è contestazionesu scritture;

T) promuove in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione inerente lacompetenza e capacità professionale del Grafologo;

U) promuove in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione a tutela dell’im-magine e degli interessi professionali della categoria.

II) LA SITUAZIONE NORMATIVA DEL GRAFOLOGO GIUDIZIARIO

A) L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI TRIBUNALI

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Gli Esperti che fanno parte della categoria dei Consulenti e Periti grafologi secondol’attuale regolamentazione ancora non fanno parte di alcun Albo o Ordine riconosciutogiuridicamente dalla Stato italiano né, tanto meno, alcuna delle C.C.I.A.A. operanti sulterritorio della Repubblica ha reso obbligatoria l’iscrizione al ruolo dei Periti Esperti eConsulenti.

Al momento, in base alla normativa vigente, è da evidenziare che solo l’Albo, (e nonl’Elenco), ha natura giuridica ed abilita per ciò stesso all’esercizio dell’attività per cui èdesignato.

In virtù della normativa in atto, l’iscrizione nell’ Elenchi dei Tribunali con la qualificadi Consulente e/o Perito Grafico o Perito Grafologo prevalentemente avviene solo se inpossesso dell’ iscrizione o superamento dell’esame, (dove previsto), alla C.C.I.A.A. territo-rialmente competente.

Il Grafologo, però, esercita un’attività esclusivamente intellettuale che, come tale, èfrutto di una specializzazione d’eccellenza e che, come tale, non può né dev’essereassoggettata alla verificazione per il tramite di un organismo quale la C.C.I.A.A. deputato,tra l’altro, all’ammissione professionale in settori totalmente diversi quali quello dell’Agri-coltura, dell’Industria e/ dell’ Artigianato.

L’iscrizione all’Albo di un Tribunale in alcuni casi può avvenire, anche, per titolirilasciati da Esperti che, allo stato, non sono riconosciuti da alcun Organismo ufficiale e che,di conseguenza, non hanno alcun concreto fondamento giuridico ma solo fondamentoconvenzionale.

In tutti i Tribunali della Repubblica che sovente hanno necessità di perizie su scrittureè stato istituito un mero Elenco di Esperti in cui sono inseriti anche i Consulenti e PeritiGrafici e/o Calligrafici a cui ciascun Magistrato fa riferimento per la scelta del proprioAusiliario nei procedimenti in atto.

Secondo le disposizioni vigenti, l’iscrizione a questi Elenchi avviene attraverso duesistemi divenuti consuetudine:

- a) preventivo superamento di un esame presso la locale C.C.I.A.A.- b) poiché tale esame non è previsto da tutte le C.C.I.A.A. si provvede a richiedere

referenza di un Esperto senior, (con tutte le evidenti manchevolezze di tale prassi), edeventuali abstract di lavori già svolti.

Inoltre, sovente si verifica che un Ausiliario iscritto presso il Tribunale di un datoterritorio dove non è previsto l’obbligo di esame alla C.C.I.A.A., attraverso il cambio diresidenza, trasferisca d’ufficio la sua iscrizione ad altro Tribunale dove è richiesto l’esamepresso la C.C.I.A.A. senza sostenere lo stesso.

Pertanto, nella totale inaffidabilità di tali procedure in cui sono applicati criteri sulla cuiimparzialità e fondatezza professionale permangono seri dubbi, è sempre più urgentericonoscere che il Grafologo, in ogni specializzazione che lo caratterizza, esercita solo edunicamente un’attività altamente scientifica ed intellettuale, frutto di una lunga e complessaspecializzazione d’eccellenza che, come tale dev’essere formata e valutata da soli Organismiparimenti scientifici quali centri di insegnamento e di ricerca almeno di estrazione o livellouniversitario e non dalle Camere di Commercio deputate all’ammissione professionale insettori di ben diversa entità.

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B) IL PERCORSO NORMATIVO E FORMATIVO PER ACCEDERE ALLA PROFES-SIONE DEL GRAFOLOGO GIUDIZIARIO

Tali sono solo alcuni dei motivi per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari intenderendersi promotrice di un confronto con le Autorità interessate avanzando delle valide econcrete proposte a tutela professionale e sindacale della categoria e promuovendo undibattito per la ricerca di soluzioni rapide che abbiano, tra l’altro, l’obiettivo di tutelare equalificare la figura professionale del grafologo in ogni campo in cui lo stesso opera.

Infatti, le numerose Associazioni e/o Scuole private esistenti nel nostro Paese e dedicatealla “grafologia” ad esclusione dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino promotricedel corso di laurea breve e del master, non hanno alcun riconoscimento giuridico.

Né, tanto meno, quelle poche accreditate presso il C.N.E.L. sono per questo insignite diordine e grado di rappresentanza.

Tali sono solo alcune delle ragioni per cui si rende necessario creare degli organismiautorizzati e deputati all’attività di formazione e/o aggiornamento sia dei grafologi chevogliono accedere alla professione sia ai grafologi che già esercitano o, comunque, assisteree potenziare l’attività di quegli Organismi già esistenti e legalmente riconosciuti come idoneial rilascio di specifico titolo professionale nell’ambito delle aree proprie di intervento deglioperatori esperti in grafologia, che possono essere così sintetizzate:

- a) settore della giustizia mediante attività peritali;- b) settore pedagogico ed educativo, dell’orientamento scolastico ed ai problemi di

apprendimento e socializzazione dell’età evolutiva;- c) nel settore della valorizzazione delle risorse umane e dell’applicazione in campo

professionale ed aziendale;- d) nel settore della prevenzione e risoluzione del disagio di singoli, famiglie, gruppi e

comunità e della consulenza familiare in genere.Motivo fondamentale a sostegno della congruità di associare gli operatori di questo

settore è, tra l’altro e senza dubbio, la consapevolezza che il Perito, (di qualsivoglia materiaesso sia), è il depositario di esperienza e tecniche in virtù delle quali tende ad affermare unatesi prossima alla ricerca della verità.

L’Esperto Grafologo, non è solo un tecnico ma, specificamente, è un’ Esperto dotato dicomplesse conoscenze scientifiche che, solo in quanto tali, lo rendono idoneo ed abilitanoall’esercizio della professione come Tecnico d’Eccellenza.

Solo per tale ragione, allo stesso , spesso, sono affidate le sorti di individui attraverso unasemplice ma delicatissima dicotomia: “ vero o falso? “.

Ma da non poco sono ormai maturati i tempi per avviare un percorso, graduale e certo,necessario ed indispensabile che, condiviso da tutti gli operatori, affronti gli elementidecisivi per formare, accertare e difendere, in sede scientifica come anche in sede sindacale,quel grado di Eccellenza che caratterizza la competenza e l’affidabilità di tale categoriaprofessionale.

Per quanto indicato, quindi, l’Associazione Grafologi Giudiziari ritiene necessario edindispensabile che le Autorità preposte prendano in seria considerazione, regolamentando:

- a) l’origine del titolo di studio con il quale si accede alla professione del Grafologo, diportata almeno universitaria;

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- b) il reale campo di esercizio delle attività del Grafologo;- c) il riconoscimento giuridico dell’attività del Grafologo;- d) la tutela del diritto derivante dall’attività del Grafologo;- e) la consistenza quantitativa e qualitativa del lavoro del Grafologo;- f) l’attività scientifica di ricerca e di sperimentazione nel settore grafologico, da svolgersi

in campo universitario o per il tramite d’intervento di associazioni private di seriaaffidabilità;

- g) le modalità di accesso alla professione.E Questi sono alcuni dei motivi statutari fondanti dell’ Associazione Grafologi

Giudiziari.Infatti, in mancanza di uno specifico Ordine di categoria e di un Albo nazionale dei

Grafologi Giudiziari, più volte richiesto ed allo stato ancora non previsto, l’Associazione èchiamata a svolgere anche attività di tutela professionale, di ricerca scientifica, di aggiorna-mento ed a promuovere iniziative di interscambio culturale con altre Categorie ed Ordiniprofessionali che svolgono attività complementari ed interdisciplinari con quella delGrafologo Giudiziario.

In assenza di un’ adeguata normativa a specifica regolamentazione della professione delGrafologo Giudiziario, cosa che da molti anni viene, inutilmente, richiesta, nello spirito dimanifesta reciproca collaborazione e cooperazione tra le Istituzioni e la categoria professio-nale, ed a mantenimento e tutela dell’elevato grado d’eccellenza raggiunto in tale specializ-zazione, nel tempo sempre più consolidatosi, appare opportuno evidenziare alle Istituzionie rendere particolarmente note agli Organi Istituzionali, a quelli Giudicanti, Requirenti edalla Classe Forense, alcune circostanze di particolare gravità ed interesse per la Giustizia e peril Suo corretto funzionamento.

Specificamente, nell’attuale stato di carenza normativa, è da evidenziare:- I) l’ urgente necessità che venga regolamentato, in maniera qualificante, rigida e

selettiva, l’accesso agl’ Elenchi dei Consulenti e dei Periti grafici e dattilografici.All’uopo, è indispensabile prevedere:- 1) l’esclusivo conseguimento di uno specifico titolo accademico, fonte di cultura

almeno equivalente all’importanza e delicatezza dell’attività a farsi e con una conoscenzamirata delle procedure ad applicarsi;

- 2) l’esclusivo conseguimento di uno specifico titolo accademico rilasciato da unaFacoltà Universitaria riconosciuta dallo Stato, fonte di cultura almeno equivalente all’impor-tanza e delicatezza dell’attività a farsi e con una conoscenza mirata delle procedure adapplicarsi.

Detto titolo dev’essere considerato l’unico strumento sufficiente ed indispensabile perl’accesso alla professione senza l’inutile sostegno dell’aspirante grafologo di sostenere unesame presso la C.C.I.A.A..

Il grafologo esercita un’attività intellettuale che, come tale non può né dev’essereassoggettata alla verificazione per il tramite di un organismo deputato, tra l’altro, all’ammis-sione professionale in settori totalmente diversi quali quello dell’Agricoltura, dell’Industriae/ dell’ Artigianato;

- 3) lo svolgimento, come per l’accesso alla professione forense, di un praticantato

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professionale, non inferiore a due anni, con costante e comprovata partecipazioneall’attività giudiziale e stragiudiziale di un “Tutor “, a sua volta iscritto da almeno dieci anninell’Elenco degli Esperti del proprio Tribunale di appartenenza ed a cui possano essereaffidati non più di due praticanti;

- 4) l’obbligo di conseguimento durante l’anno di un numero minimo di crediti formativiper attività di aggiornamento professionale e/o ricerca scientifica;

- II) in attesa di applicazione di quanto indicato al punto che precede, almeno la creazionedi una normativa nazionale unica che preveda l’obbligo per tutti gli aspiranti Grafologi diespletare, in eguale modo e con identico programma, gli esami d’ammissione all’eserciziodella professione di Consulente Grafico presso le C.C.I.A.A. per essere iscritti negli Elenchidegli Esperti dei Tribunali:

- 1) solo previa presentazione di titoli ed elaborati tecnici più che idonei e sufficienti peraccedere alla professione;

- 2) con la formazione di commissioni che prevedano anche la partecipazione di piùesaminatori Esperti della materia, (da doversi individuare, oltre che tra Esperti del Ministerodella Giustizia, Magistrati e/o Avvocati, anche tra i Consulenti - almeno tre - professional-mente esperti e titolati), e da Referenti accreditati dal Ministero.

Ad oggi:- in alcune Sedi Distrettuali si accede alla professione anche senza l’espletamento degli

esami alla C.C.I.A.A.;- nella Commissione vi è la presenza di un solo Esperto della materia;- non vi sono Scuole di Grafologia Giudiziaria accreditate da parte del Ministero;- non vi sono altri Esaminatori competenti in materia;- non vengono eseguite prove scritte d’esame;- vengono esibiti titoli e lavori non sempre idonei.

- III) l’introduzione, nell’espletamento obbligatorio dell’esame alla C.C.I.A.A.,anche di una prova scritta inerente la stesura di una breve relazione in cui, attraverso ladescrizione della tecnica adottata, venga spiegata e motivata la metodologia d’indagine inuso e siano almeno illustrate tecnicamente le risultanze di un confronto comparativo tra piùscritti;

- IV) avere, come requisito indispensabile per l’ inserimento negli Elenchi del SettorePenale degli Esperti dei vari Tribunali di appartenenza, un’ attività professionale giàintrapresa, con iscrizione alla C.C.I.A.A. ed all’Elenco nel settore civile, non inferiore a diecianni e con l’effettuazione di non meno di tre incarichi, di parte, di ufficio e/o stragiudiziali,per ciascun anno d’iscrizione;

- V) la necessità che gli Uffici Giudiziari vigilino, nel massimo rispetto dell’autonomiadel Magistrato, sulla rotazione degli incarichi assegnati a ciascun Esperto, impedendo ilverificarsi di ingiustificate parzialità nelle loro assegnazioni o che venga superato il numeromassimo di incarichi annuali, (otto), per ciascun Esperto senza giustificato motivo.

Allo stato, purtroppo, gli Esperti professionalmente più accreditati da molteplici anni diprofessione risultano, immotivatamente, quelli meno nominati;

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- VI) effettuare, come costituzionalmente sancito e per come stabilito dalla normativavigente, (L. 08.07.1980 n., 319 e successive modificazioni), liquidazioni degli incarichiespletati congrue e consone al grado di impegno professionale prestato.

Ad oggi:- si ricevono liquidazioni non adeguate all’elevata professionalità del Tecnico ed inferiori

alle tariffe professionali vigenti;- nel settore penale le liquidazioni, sempre insufficienti, vengono attese anche sei anni;Per tali motivi, sono molti gli Esperti – in genere i migliori - costretti a rifiutare incarichi

d’ufficio proprio perché insufficientemente retribuiti.

- VII) stabilire l’ obbligo di svolgimento costante di un’attività di specifica preparazionee di successivo aggiornamento solo da parte di Scuole almeno di livello universitarioattentamente selezionate ed accreditate dal Ministero con l’istituzione di specifici corsi dilaurea, specializzazione e master sulla materia e con l’obbligo di conseguimento di unminimo di crediti formativi in ciascun anno.

Al proposito è da riferire:- 1) che l’anno 2006/2007 sarà l’ultimo anno accademico del Corso di laurea breve in

Tecniche Grafologiche presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’ Università degliStudi Carlo Bo di Urbino.

- 2) che a tutto oggi, nonostante le reiterate richieste, non esiste alcuna ulteriore specificaScuola di Specializzazione e/o di successivo aggiornamento in Grafologia Giudiziariaaccreditata dal Ministero né sono previsti altri Master o corsi di Alta Specializzazionededicati all’aggiornamento degli Esperti già inseriti negli elenchi dei vari Tribunali.

Il settore, con risultati quasi mai soddisfacenti, è affidato esclusivamente all’iniziativaprivata;

- 3) che allo stato non viene esercitata a livello istituzionale in maniera costante ecoordinata alcuna attività di ricerca e sperimentazione scientifica e gli Organi ad essa preposti- l’Università - non svolgono alcuna attività ufficialmente codificata e/o programmataofferta anche alla partecipazione dei Grafologi già iscritti negli Elenchi dei Tribunali;

- 4) che, per sopperire a tali mancanze, l’ Associazione Grafologi Giudiziari da annipersegue, anche in collaborazione con le Istituzioni ed a titolo esclusivamente gratuito, loscopo di provvedere, con periodiche proprie attività culturali di rilevanza nazionale, adattività di ricerca scientifica ed all’aggiornamento di Consulenti che spesso hanno frequen-tato le Scuole in cui non si seguono insegnamenti specialistici in grafologia giudiziaria o che,addirittura, non danno alcuna valida preparazione nella materia;

- 5) che non vi è una normativa specifica che ad oggi selezioni o impedisca l’attività di“ pseudo “ docenti che, tramite corsi di incerta affidabilità, rilascino, previo lauti quantoingiustificati compensi e senza il raggiungimento di sufficienti livelli culturali, attestati poiutilizzati come titoli per sostenere l’ esame di ammissione alla professione presso laC.C.I.A.A.;

- 6) che vi è, quindi, l’ opportunità di stabilire, (come per il principio dei crediti formativiin altri settori professionali), un’ indispensabile obbligo periodico di aggiornamento,

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IL NOSTRO MONDO

regolamentato e controllato a livello ministeriale o di Sedi Giudiziarie Distrettuali;- VIII) è da evidenziare, inoltre, la necessità, ormai improcrastinabile, di disporre al più

presto la formazione dell’Albo Nazionale dei Consulenti e Periti grafici e/o dattilografici,con specifica distinzione dei Professionisti Esperti in Grafologia Giudiziaria.

C) L’ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL GRAFOLOGOGIUDIZIARIODa molti anni l’Associazione Grafologi Giudiziari, in assenza di specifica regolamenta-

zione e normativa in materia, ha tra i suoi intenti anche quello di promuovere una costanteattività di studio, di ricerca scientifica, di aggiornamento e di specializzazione degli Espertiin Grafologia Giudiziaria genericamente inseriti nella categoria dei Consulenti Grafici di cuiagli Elenchi degli Esperti nel settore civile e/o penale dei vari Tribunale d’Italia.

E proprio al fine di migliorare le conoscenze ed il livello qualitativo dell’ attività di dettiAusiliari in una materia di così tanta elevata Eccellenza nella specializzazione e nel perseguirel’intento d’ istruzione in un settore di tanta complessa, difficile e specifica cognizione, ognianno l’Associazione Grafologi Giudiziari organizza, nelle varie sedi d’ Italia, moltepliciattività culturali tra cui, da oltre nove anni ospitato presso il Distretto della Corte di Appellodi Napoli e sempre con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed il Patrociniodi molte delle più alte cariche dello Stato, ( Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senatodella Repubblica, Ministero della Giustizia, gran parte degli Uffici Giudiziari e tutti gliOrdini Forensi d’Italia, varie Università, vari Ordini professionali, C.C.I.A.A. …), ilCongresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, in cui, anche con l’ausilio di specialisti inaltri settori professionali, vengono illustrati e discussi vari temi inerenti le novità e leproblematiche processuali, le tecniche, metodologiche e gli aspetti grafopatologici dellamateria.

Ad iniziativa dei privati durante ogni anno sono organizzate molteplici iniziativeculturali in tutta Italia.

D) ALTRE ASSOCIAZIONI GRAFOLOGICHEAl momento vi sono varie Associazioni di rilevanza nazionale che si affiancano

all’Associazione Grafologi Giudiziari tra cui spiccano per scopi ed attività l’A.G.I., Associa-zione Grafologica Italiana e l’A.G.P., Associazione Grafologi Professionisti

L’A.G.I. - ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANADa sempre la scrittura con il significato simbolico dei suoi segni ha destato l’interesse

degli studiosi, ma solo tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento si cominciaa studiare la relazione esistente tra i “caratteri” della scrittura e la personalità di chi scrive(Aldorisio, Baldi, Cimarelli).

Tuttavia la nuova disciplina troverà un supporto scientifico e un nome, Grafologia, solonella seconda metà dell’Ottocento, quando in Francia l’abate Jean-Hippolyte Michonformula un vero e proprio metodo (Systheme de graphologie, 1875 e Methode pratique degraphologie, 1878).

Così egli può considerarsi davvero il padre della grafologia, che troverà poi nel successoreJules Crépieux-Jamin, (L’écriture et le caractère, 1888 e successivi studi), quella sistematiz-

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zazione più organica, che ancora oggi rimane, con uno sviluppo notevole.In Francia l’attività di studiosi e la produzione di ricerche superano di gran lunga quelle

degli altri paesi, in sintonia con discipline affini, quali la psicologia, la psicoanalisi, lacaratterologia, la pedagogia.

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento in Germania si sviluppano studiparalleli che legano la scrittura al carattere e alla personalità dell’individuo soprattuttoattraverso l’analisi del dinamismo grafico.

Così il fisiologo Wilhelm Preyer e poi lo psichiatra Georg Meyer e il filosofo LudwigKlages danno impulso ad una scuola grafologica che cerca di fornire spiegazione piùprofonda del movimento della scrittura.

Fra i grafologi di questo ultimo indirizzo emerge per profondità e capacità di sintesi lopsicologo svizzero Max Pulver, con il suo Simbolismo della scrittura pubblicato a Zurigo nel1931.

Oggi la grafologia in Germania per lo più si riconosce nella sintesi operata da WilhelmHelmut Müller e Alice Enskat, (Diagnostica Grafologica, 4a ed. 1993), che raccoglie evalorizza i contributi migliori dell’area tedesca.

In Italia lo sviluppo della grafologia si ha invece con Padre Girolamo Moretti, (1879-1963), che ponendosi all’altezza dei grandi della grafologia internazionale porta uncontributo autentico e risolutivo alla scientificità della grafologia. La sua ricca bibliografia,(Trattato di grafologia 1914 e successive edizioni; Trattato scientifico di perizie grafiche subasi grafologiche, Grafologia somatica, Grafologia pedagogica, Grafologia delle attitudiniumane, La Passione dominante, ecc), è pari alla sua intensa attività di consulenza e periziegrafologiche.

Per Moretti la scrittura è movimento e quindi ogni segno è sintomo di una forza che vacalcolata in qualità e quantità.

I suoi studi, la sua attività instancabile, la sua ricerca lo portano a definire e verificare unsistema di circa 90 segni e conseguenti combinazioni.

Il metodo grafologico morettiano viene ad occupare un posto di prim’ordine nell’evo-luzione scientifica della grafologia almeno per tre ordini di motivi:

- a) L’impostazione oggettiva, il metodo morettiano è caratterizzato dai due momentidell’analisi e della sintesi, analisi con individuazione grafometrica dei segni e della combi-nazioni e sintesi dove prevale l’elemento psicologico cogliendo nel contesto il significatoglobale.

- b) L’impostazione strutturale, supera definitivamente la teoria dei segni fissi.- c) L’impostazione idiografica, che ha in comune con la moderna psicologia,il rifuggire

dalle logiche delle classificazioni e delle tipologie per andare al cuore dell’individualità unicadi ciascuna personalità.

Un’altra scuola italiana che va ricordata è quella di Marco Marchesan e poi di suo figlioRolando che ha fondato a Milano l’Istituto di Psicologia della scrittura, personalizzando unmetodo ripreso dai grandi caposcuola, Moretti in particolare.

L’Associazione Grafologica Italiana, con sede in Ancona, è la più antica delle associazio-ni grafologiche italiane ed ha per missione la promozione e lo sviluppo della grafologia, laqualificazione dei grafologi e la loro associazione.

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Attualmente l’AGI conta circa 900 Soci e 18 sezioni regionali o provinciali attive sulterritorio.

L’Associazione grafologica italiana ha inizio nel dicembre 1961 quando il grafologopadre Girolamo Moretti propone di fondare un’associazione con “ lo scopo di sviluppare,diffondere, applicare la grafologia”.

Ma è soprattutto a partire dagli anni ’70 che l’associazione diventa attiva, con numeroseiniziative: congressi nazionali e internazionali, seminari di aggiornamento, corsi introduttiviallo studio della grafologia.

L’ A.G.I. contribuisce alla divulgazione, conoscenza e ricerca intorno alla grafologia conuna ricca attività convegnistica sulle diverse discipline applicative della grafologia, dallaeducazione e rieducazione della scrittura, all’orientamento scolastico, alla consulenzaprofessionale, alla pratica peritale, allo studio della personalità.

E’ vasta anche l’attività di formazione per la quale l’Associazione è accreditata dalMinistero dell’Istruzione, università e ricerca per la formazione di personale insegnante.

Ogni anno organizza nelle due sedi di Pallanza e di Pesaro:Corsi introduttivi di 30 h per la divulgazione rivolti in particolare ad insegnanti, ma non

solo.Laboratori specialistici di 30h per chi è già grafologo o diplomato alla scuola triennale

o al Master universitario.Workshop di grafologia peritale che ogni anno vede sempre una vasta e attenta

partecipazione.L’Associazione sempre di più vuole essere un veicolo di confronto fra la grafologia e le

altre discipline che si occupano della conoscenza dell’uomo e della comunicazione.I Soci vengono informati delle varie iniziative attraverso una rivista il bollettino

trimestrale dell’Associazione Attualità grafologica, giunto al n° 100 in cui viene dato spazioanche alla discussione e al confronto su varie tematiche inerenti la grafologia e le sueapplicazioni e attraverso il sito www.a-g-i.it

Partecipa all’A.D.E.G, (Association Déontologique Européenne de Graphologues),associazione internazionale costituita nel 1995 fra le associazioni grafologiche di 7 paesieuropei con lo scopo di far rispettare il codice di deontologia, difendere l’immagine deimembri e controllare i percorsi formativi dei grafologi.

dr. Anna Castelli Presidente nazionale Associazione Grafologica Italiana

L’A.G.P. - ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTILa realtà dell’AGP con sede nazionale a Bologna e con sedi regionali in numerose regioni

d’Italia è nata dall’esigenza di dare la “forza del numero “ ai Grafologi Professionisti di ogniestrazione formativa per giungere alla qualificazione di coloro che in via esclusiva o anchenell’ambito di altre professioni (Medici, Psicologi, Avvocati, Educatori, etc.) trattanoprofessionalmente la scrittura quale diretta estrinsecazione della personalità dell’uomo intutte la manifestazioni del suo svolgersi quando ci sia la necessità di individuarne i caratteriidentificativi in ambito giudiziario, ma anche in altri ambi :clinico, psicologico, scolastico,aziendale, etc.)

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Essa è sostanzialmente un “consorzio” di Associazioni che rispetta la provenienza e lepeculiarità proprie delle Scuole e delle Associazioni di provenienza.

Dal congresso di Rimini del 1995 la AGP ha associato circa 800 grafologi di ogniprovenienza che dessero la garanzia di aver percorso rigorosi standards formativi, professio-nali e scientifici caratterizzati da requisiti di obiettiva preparazione e aggiornamento per lagaranzia principale dell’Utenza.

Nel 2004 sono stati circa 50 i nuovi associati che hanno superato l’esame di ammissionetenuto da una commissione pluridisciplinare e con la presenza di rappresentanti di ognitendenza grafologica e formativa la cui molteplicità, anziché essere di ostacolo è, invece, laricchezza della disciplina grafologica.

Nel campo giudiziario, data la necessità dell’acquisizione di competenze specifiche especialistiche, sono sempre più numerosi i casi di nomina di grafologi professionistispecialisti del settore della comparazione di grafie, per illuminare il Giudice e le parti privatesu quesiti fondamentali per l’esito di un processo, quali la provenienza effettiva di uno scrittoanonimo, di una firma , di un testo, o di un testamento.

Come pure con lo sviluppo dell’utilizzo dei mezzi di indagine sulla personalità ad es.in ambito minorile, sono sempre di più numerosi i casi di indagine delegata a GrafologiProfessionisti autonomamente o in collegi con altri Professionisti, per l’acquisizione dinotizie utili ad es. alla scelta del genitore a cui affidare il minore ovvero del riscontro evalutazione di traumi veri o presunti del soggetto verso cui è tesa la tutela dell’Ordinamento(minore o incapace).

Da ultimo, la tutela giurisdizionale tesa a reprimere e prevenire azioni di compulsionepsico-fisica in ambito lavorativo, (c.d. “mobbing” o “bossing”) vede l’indagine grafologicaquale “ cartina al tornasole “ della verifica di condizioni vere o presunte di tali vessazioni e,quindi, senza essere in alcun modo “invasiva” e nel rispetto della tutela della personalitàmorale del soggetto esaminato, costituisce il referto più “conservabile” o obiettivo da cuiattingere anche a distanza di anni.

Questa premessa serve a dimostrare quanto sia necessaria la regolamentazione e la“moralizzazione” dell’attività del Grafologo Professionista specialmente in ambito giudizia-rio.

La situazione attuale dell’accesso alla Professione e agli “ albi “ presenti presso i Tribunalida cui vengono scelti i grafologi in sede civile e in sede penale non è uniforme e vede lapresenza di Periti Grafici autodidatti insieme a Laureati in ogni disciplina ovvero aspecializzati presso l’unico corso di formazione che attualmente è tenuto presso l’Universitàdi Urbino e preso istituti scolastici privati.

In epoca di “globalizzazione” questa condizione di aperta frustrazione dell’attività delserio e scrupoloso professionista che è scelto solo per le sue garanzie di serietà e preparazionepersonali, rappresenta un residuo inammissibile di antiquati ordinamenti e un dannoenorme per lo svolgersi della corretta dialettica processuale solo se si pensa a quanteperniciose conseguenza possa portare un sedicente “ esperto “ che concluda per la falsità oautenticità di un testamento o di una firma senza preparazione e senza cognizione delleconseguenze che comporti tale sua conclusione.

Nell’ultimo periodo l’adeguamento dell’Italia alla normativa Europea che vieta la

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formazione di nuovi “albi “ o “ collegi “ di “ diritto pubblico “ ha portato a dirigere lo sforzoverso la tutela della formazione di Associazioni di Diritto Privato tra Professionisti cheregolino da sé la disciplina e l’accesso alla Professione secondo la regola generale della liberacircolazione di merci e servizi.

Presso il CNEL è istituita la Consulta delle Libere Professioni a cui possono accedere leAssociazioni di categoria che possano vantare determinate “ minimali “ caratteristiche qualila democraticità dello Statuto, un Codice Disciplinare, la previsione di un tariffario,l’aggiornamento professionale dei soci.

Auspichiamo finalmente una uniformazione delle normative nel rispetto della liberaesplicazione dell’attività professionale e soprattutto nel supremo interesse della Giustiziatutelato dalla Carta Costituzionale Italiana e dalle norme fondamentali della Carta Europea.

prof. Roberto Travaglini presidente nazionale AssociazioneGrafologi Professionisti – avv. Andrea Faiello presidente A.G.P. Campania

E) LE MOTIVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARIQueste, in breve sintesi, le motivazioni per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari e gli

altri sottoscrittori del presente, in palese carenza di idonea normativa,c h i e d o n o:

- che in Sede Istituzionale:- a) si operi un’ attenta distinzione e selezione tra Esperti in Grafologia Giudiziaria e

Grafologi competenti in altre branche della materia trovanti applicazione con il settoregiudiziario (Psicologi della scrittura, Esperti in scrittura dell’età evolutiva, Esperti ingrafologia aziendale…);

- b) di conseguenza, in ogni Ufficio Giudiziario di ciascun Distretto di Corte di Appello,si provveda a nominare solo Ausiliari realmente competenti ed esperti nel settore dellaGrafologi Giudiziaria e non “ prestati e dediti “ alla materia benché provenienti da altrebranche di non specifica estrazione culturale;

- c) si disponga un’attenta ed approfondita selezione e valutazione per titoli ed esami dicoloro che avanzano domanda d’iscrizione come Consulente/Perito Grafico nell’ Elencodegli Esperti nel settore civile e/o nel settore penale creato preso i vari Tribunali, stabilendo:

- 1) richiedersi l’indispensabilità d’ idonei titoli accademici per potere accedere allaprofessione;

- 2) che si preveda l’obbligatorietà del superamento di un vasto e completo esame pressole varie C.C.I.A.A. d’Italia;

- 3) che si stabilisca la composizione della Commissione Esaminatrice presso leC.C.I.A.A. solo attraverso accreditati Esperti della materia e con valutazioni quanto piùampie, attente e rigide possibili;

- 4) che si impedisca, a causa dell’elevata delicatezza e della palese gravità delleconseguenze verso la Giustizia ed i suoi utenti, come oggi avviene, l’accesso all’Elenco degliEsperti nel settore penale solo attraverso una semplice domanda, prevedendo, al proposito,l’accesso solo dopo il raggiungimento di una consolidata esperienza con una certificata eduratura, (almeno decennale), attività professionale già svolta nel settore civile;

- d) che si provveda a rispettare e controllare la disposta rotazione nell’affidamento degliincarichi professionali;

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- e) che si operino delle liquidazioni delle spettanze professionali secondo la normativavigente e consone al reale impegno profuso per l’adempimento di ciascun incarico;

- f) che vengano emessi sollecitamente giusti decreti di liquidazione;- g) che si proceda alla nomina nei vari procedimenti solo di Ausiliari aventi specifica e

comprovata preparazione ed esperienza nel settore della Grafologia Giudiziaria.- h) che venga organizzata l’attività di formazione culturale del Grafologo deputando ad

essa solo Organi ufficialmente riconosciuti e particolarmente qualificati;- i) che venga favorita, alimentata e regolamentata l’attività di sperimentazione e ricerca

scientifica nelle sedi istituzionali più opportune e qualificate, (Università, Polizia Scientifica,R.I.S. Carabinieri…), con interscambio interdisciplinare tra branche scientificamente traloro complementari, (Corso di laurea in Tecniche grafologiche con altri Corsi di Laureaquale Medicina, Psicologia,Giurisprudenza…), e con il riconoscimento ed attribuzione dicrediti formativi in favore di coloro che svolgono e seguono detta attività.

L’Associazione Grafologi Giudiziari e gli altri sottoscrittori del presente discorso, nelrivolgersi alle Istituzioni e ponendo in evidenza solo alcuni dei problemi che affliggono lacategoria, verso i quali sollecita interessamento e concreta soluzione,

a u s p i c a n o- che venga posto al più presto fine all’ attuale stato di vacanza normativa del settore;- che in attesa dell’indispensabile idonea regolamentazione di un settore di così elevata

eccellenza e delicatezza per la Giustizia, ciascun Ufficio Giudiziario, a tutela e nell’interessedella sua operatività, contribuisca per quanto di propria competenza ad un migliore sviluppoprofessionale e controllo dello operato di tali Esperti.

Queste in breve sintesi le motivazioni per cui l’Associazione Grafologi Giudiziari e glialtri sottoscrittori

s o l l e c i t a n ouna unitaria e rapida convocazione dal parte del Ministro della Giustizia, per conferire

a migliore chiarimento sui punti indicati e per illustrare tutte le problematiche inerenti lacategoria;

un immediato intervento normativo a corretta regolamentazione della professione delGrafologo Giudiziario.

Deferenti ossequi.Napoli, 27 Gennaio 2007

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NEGAZIONISMO STORICO E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Come è noto, recentemente è stato approvato all’unanimità dal Consiglio deiMinistri il disegno di legge proposto da Clemente Mastella, Ministro dellaGiustizia, in materia di discriminazione e reati contro l’umanità. Il provvedimentoprescrive che venga penalmente punito fino a quattro anni di reclusione chiunquediffonda idee xenofobe o attinenti la superiorità razziale.

Punto originario di partenza, però, era stata la iniziativa di introdurre nel codicepenale un reato specifico contro il negazionismo della “Shoah” e ciò, conparticolare riferimento a coloro che negavano l’Olocausto e lo sterminio degli ebreinei lager nazisti.

Infatti, il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad di recente, nell’auspicarela cancellazione dello Stato d’Israele dalle carte geografiche, aveva provocatoria-mente dichiarato che “gli ebrei hanno inventato il mito di essere stati massacrati,ponendo tale mito sopra Dio, le religioni e i profeti”.

Il provvedimento, così come era stato in un primo momento formulato dalministro Mastella, rischiava di porre un limite alla libertà di opinione, creando laprospettiva di imporre una unica e ufficiale verità storica, paradossalmente comeaccadeva nei regimi autoritari del secolo scorso che, in base a tale principio, avevanoprogrammato e attuato lo sterminio di intere popolazioni.

A nessuno può sfuggire la necessità che il piano su cui bisognava impegnarsi,avrebbe dovuto essere piuttosto quello etico, educativo e culturale.

Diversamente argomentando, imporre mediante corrispondente normativa unapresunta verità, comporterebbe la violazione della libertà di pensiero, subordinandoquest’ultima alla volontà delle maggioranze politiche in un dato periodo storico.

Nella sfera dei diritti di libertà individuale, un posto preminente spetta allalibertà di pensiero e di manifestazione dello stesso.

Sono questi due diritti che l’uomo libero rivendica sia nei confronti degli altri,sia verso lo stato che deve evitare di interferire nella autonomia individuale.

E’ anzi lo Stato che ha l’obbligo di garantire tali libertà, evitando ogni ulterioreingerenza, attraverso il meccanismo giuridico della sanzione.

Va ricordato che al sofista Proeresio il quale aveva rifiutato all’imperatoreGiuliano di diventare il suo storiografo al fine di raccontare le sue imprese, comesanzione fu drasticamente vietato di continuare l’insegnamento ai suoi discepoli.

Noi che abbiamo la ventura di sentirci uomini liberi e di poter esprimere ancorale nostre opinioni, aborriamo ogni ingiusta imposizione, eticamente e giuridica-mente da riprovare.

Per la cronaca, il disegno di legge del ministro Clemente Mastella definitivamen-te approvato, consta di sei articoli e, non facendo riferimento al negazionismo della“Shoah”, ha per oggetto “i delitti di istigazione a commettere crimini control’umanità e la apologia dei crimini contro l’umanità”, al fine di combattere ogni

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forma di discriminazione, come ha precisato lo stesso ministro Mastella.Il provvedimento prevede che venga punito con una pena sino a tre anni

chiunque diffonda idee sulla superiorità razziale e una pena da sei mesi a quattroanni per chi commetta o inciti a commettere atti discriminatori per motivi razziali,etnici, nazionali, religiosi o compiuti a causa del personale orientamento sessualeo dell’identità di genere.

E’ pacifico che la libertà di pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione,costituisce uno dei diritti inviolabili dell’uomo.

Il pensiero è infatti attività incoercibile dello spirito, indipendente da esterneimposizioni. Lo schiavo Epitteto, poi emancipato, filosofo stoico vissuto nel II°secolo d.C., riteneva in forza del pensiero, di essere più libero di tanti uomini liberi.

Correlativamente, la libertà di giudizio sugli accadimenti umani non può esserecompressa da condizionamenti esterni.

D’altronde, il mero dissenso, sotto il profilo storico o politico su fatti oavvenimenti storici o addirittura il dubitare sulla effettività del loro svolgimento,rientra nella manifestazione di una opinione contraria o di una confutazione.

Non può disconoscersi, partendo “ex adversus” da una posizione opposta, chedifferente valore giuridico debba per esempio riconnettersi al reato di apologia delfascismo.

La Corte Costituzionale a suo tempo stabilì, in merito all’art. 4 della Legge 20giugno 1952 n. 645 (la cosiddetta Legge Scelba), che l’apologia non può consisterein una “difesa elogiativa” del partito fascista, bensì in una “esaltazione tale da potercondurre alla riorganizzazione del partito fascista” e, cioè, in una istigazione acommettere un fatto rivolto alla riorganizzazione, a tal fine idoneo e efficiente”.Non è cioè sufficiente un semplice opinamento per integrare la fattispeciedelittuosa, bensì è indispensabile una condotta illecita che abbia la valenza disediziosità, caratterizzata da ribellione e ostilità nei confronti dello Stato e posta inessere per compromettere l’ordine costituzionale o l’ordine pubblico.

Si consideri, in relazione al tema in esame che, in relazione all’art. 272 c.p.(“propaganda e apologia sovversiva o antinazionale”) che prevede la finalità delsovvertimento violento dell’ordinamento statuale o una attività di propaganda perla distruzione della società, la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 6 luglio1966 dichiarò illegittimo il II° comma del predetto articolo 272 c.p. laddove venivapunita “la propaganda fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale”.

La legge, come il pensiero, è espressione di libertà ma entrambi non sempre sonoin sintonia con “ethos”.

Giovanni Cipollone

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LE GIUSTE OSSERVAZIONI – O MEGLIO IL LEGITTIMO SFOGO – DELCOLLEGA FRANCESCO CIDDIO SULLE MODALITÀ RELATIVE ALPAGAMENTO DELLA PARCELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

(Nota di Redazione)

Caro governo,sono un povero imbecille di avvocato (e palesemente maleducato), ma così

imbecille da voler pagare il modello F24, che, grazie all’indispensabile provvedi-mento adottato, va disposto tramite i magici servizi telematici.

Provo oggi per la prima volta, ma a quest’ora (h. 17,45) credo non sia piùpossibile, visto che non riesco ad aprire la relativa pagina su internet.

Ringrazio il fenomeno che ha avuto la magnifica idea, risolutiva dei problemieconomici italiani (come se fosse diverso andare in banca e fare addebitare ilmodello F24 sul proprio conto corrente).

Un abbraccio particolare a Bersani, che continua a dimostrare la proprialungimirante visione economica e, Vi ringrazio, poiché questa sera, non avendopagato nulla, mi potrò permettere di andare a cena al roof garden dell’Hilton.Pagherò qualcosa di sanzione ed interessi … nel frattempo mancheranno nellecasse dello Stato 1.800,00 • circa che, anche se malvolentieri, avrei pagato.

Francesco Ciddio

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NECROLOGI

IN RICORDO DELL’AVV. ANTONIO SESTIMio Padre

Ciao Papà.E’ questa la prima frase che mi viene in mente per salutarTi e ricordarTi.E’ stato il mio saluto per tanti anni tutte le volte che ci siamo incontrati a studio.Riuscire a descrivere con poche righe che cosa sei stato per me e per tutti quelli

che Ti hanno conosciuto non è possibile.Chi ha avuto la fortuna di incontrarTi sa perfettamente chi eri e non potrà mai

dimenticarlo.L’amore e la passione che avevi e che hai avuto sino all’ultimo per questa nostra

professione, che hai esercitato per oltre cinquant’anni, è ancora presente nelle aulegiudiziarie attraverso di me e di tutti i Tuoi ex praticanti, oggi brillanti e stimatiColleghi.

Sono sicuro che dovunque Tu sia adesso continuerai a guardarci con quel Tuosguardo fiero e sornione al tempo stesso, pronto, come sempre, ad aiutarci.

Grazie di tutto e da tutti.Ciao Papà.

Amilcare Sesti

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Abbiamo ricevuto numerose lettere di solidarietà da parte di tutti i Consigli dell’Ordinedegli Avvocati italiani e Istituzioni sulla grave iniziativa del Ministro di Giustizia disfrattarci dalla nostra sede storica del Palazzo di Giustizia di Roma che portiamo aconoscenza di tutti i Colleghi.

Nota di Redazione

SFRATTO DALLA STORICA SEDELa solidarietà da parte di tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati italiani

che insorgono contro l’assurda decisione di sfrattaredal “Palazzaccio” di Roma il nostro Consiglio dell’Ordine

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Albacon delibera assunta con voto unanime nella seduta del 25 gennaio 2007

ESAMINATA CON VIVA PREOCCUPAZIONEla nota del 21.12.2006 del Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diRoma, Avv. Alessandro Cassiani, con la quale si segnala che dopo 100 anni il Consigliodell’Ordine di Roma rischia di essere allontanato dalla storica sede di Piazza Cavour suiniziativa del Sig. Presidente Dott. Marvulli recepita dal Ministro Guardasigilli On.Mastella

MANIFESTAil proprio più fermo dissenso nei confronti di una iniziativa siffatta che si evidenzia comeatto profondamente lesivo della dignità non solo dell’Avvocatura romana ma, in unmomento già di per sé così seriamente grave e difficile per l’Avvocatura italiana,dell’intera Avvocatura medesima, e ancor più quando tra Avvocatura e Magistraturaappare necessario cercare e trovare momenti di sinergia e non di contrapposizione

ESPRIMEla più ampia solidarietà all’Avvocatura romana ed al Suo Presidente Avv. AlessandroCassiani

AUSPICAun intervento rapido e incisivo delle massime Autorità Istituzionali dello Stato, dal Sig.Presidente della Repubblica ai Sigg.ri Presidenti dei due Rami del Parlamento, al Sig.Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Sigg.ri Presidenti della Regione e del ConsiglioProvinciale del Lazio, e al Sig. Sindaco di Roma affinché venga evitato che un’iniziativacosì improvvida prosegua nel suo corso.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ArezzoComunico la delibera assunta in data 19 gennaio 2007 dal Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Arezzo:“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, in relazione alla iniziativa del

Ministro di Giustizia tendente a togliere la disponibilità dei locali attualmente in usoal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema

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Corte di Cassazione, esprime la propria ferma e decisa contrarietà a tale iniziativaessendo sicuramente la presenza dell’Ordine di Roma all’interno del Palazzo di P.zzaCavour un punto di riferimento di tutta l’Avvocatura Italiana quale simbolo del ruoloche l’Avvocatura riveste, a pieno diritto, nell’ambito del sistema Giustizia, nonché delriconoscimento che ad essa deve essere riconosciuto da parte delle Istituzioni dellaRepubblica.

Chiede quindi un immediato ripensamento da parte del Ministro”.Cordiali saluti.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AstiIl 24.01.07 in Asti, nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Asti, in Via Govone n.

9, presso il Tribunale di Asti, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Asti nelle persone dei Signori: TODESCHINI Avv. Giorgio (Presidente),PASSERI Avv. Pier Navino (Consigliere Segretario), RAMELLO Avv. Piergiorgio (Consigliere Tesoriere), i Consiglieri LOMBARDI Avv. Sergio, LATTANZIO Avv.Maurizio , TOPPINO Avv. Gianfranco, VENTURINO Avv. Marco, CURALLOAvv. Stefano Igor e BAGNADENTRO Avv. Silvia

per discutere del seguente ordine del giorno:1. Iscrizioni2. Esame eventuali domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato3. Liquidazione parcelle4. Convocazioni5. Esposti6. Esame pratiche correnti e pendenti7. Varie ed eventuali.

omississul punto 7 dell’Odg.Lette le comunicazioni del 21.12.06 e 15.01.07 del Presidente dell’Ordine Avvocati

di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidentedott. Marvulli, il Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella, è in procinto disottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine diRoma, dei locali di Piazza Cavour – Roma – presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stessoha sede da oltre 100 anni;

rilevatoche vanno tenute presenti le esigenze di un Ordine Professionale quale quello di Romache tuttora costituisce punto di riferimento per tutta l’avvocatura italiana; che laminacciata iniziativa crea notevoli disagi all’Ordine di Roma nel corretto esercizio dellagiurisdizione in quel distretto,

deliberapiena solidarietà al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma e Colleghi esercenti in quelForo,

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auspica e sollecital’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte affinché si soprassieda dallaprospettata iniziativa nella convinzione che si possano e si debbano trovare alternativemigliorative a quella in oggi contestata.

Del che è verbale alle ore 20,00

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di GottoADUNANZA DEL 08/02/2007

omissisIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., all’unanimità,lette le note del 21/12/2006 prot. n. 37596 e del 15/01/2007 prot. n. 971 con le quali

il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. AlessandroCassiani evidenzia che, su iniziativa del Presidente della Corte di Cassazione Dott.Marvulli, il Ministro Mastella è in procinto di sottoscrivere un decreto che dispone lo“sfratto” dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla sua storica sede di Piazza Cavour;

consideratoche l’iniziativa sopra citata appare gravemente lesiva del ruolo e dell’immagine chel’avvocatura romana ha sempre rivestito, anche come punto di riferimento per tuttal’avvocatura italiana,

esprimepiena solidarietà all’Ordine degli Avvocati di Roma e, nel contempo,

deliberadi manifestare la propria contrarietà avverso l’iniziativa promossa dal Presidente dellaCorte di Cassazione Dott. Marvulli;

deliberaaltresì, di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ordine degli Avvocati diRoma, al Ministro della Giustizia e al Presidente della Corte di Cassazione.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di BellunoVERBALE DI SEDUTA URGENTE

Il giorno 09 febbraio 2007 alle ore 15.00, presso la sede dell’Ordine di Belluno, siè riunito il Consiglio, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’:

ordine del giorno…omissis…

3. Lettera avv. Alessandro Cassiani…omissis…

3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno, vista la nota del Presidentedel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21 dicembre 2006, con la qualeè stata segnalata la preoccupazione che per iniziativa della presidenza della Corte diCassazione, il Ministro di Giustizia faccia cessare la disponibilità dei locali in uso alConsiglio presso la sede della Corte Suprema di Cassazione;

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IL NOSTRO MONDO

- considerato che tali uffici sono riferimento e simbolo di riconoscimento non soloper l’Avvocatura romana ma per l’Avvocatura italiana tutta,

DELIBERADi esprimere piena solidarietà al Consiglio dell’Ordine di Roma e ai Colleghi tutti

di quell’Ordine, auspicando che l’iniziativa paventata non abbia seguito.Si comunichi al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma.

…omissis…

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di BergamoIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo nella seduta del 16 gennaio 2007

LETTAla nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott.Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto disottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine diRoma, dei locali di Piazza Cavour – Roma presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stessoha sede da oltre 100 anni;

MANIFESTAsorpresa per una iniziativa inopportuna e ingiustificata.

SOLLECITAl’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essereun atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera AvvocaturaItaliana.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di BresciaCaro Alessandro,ho ricevuto la cortese Tua 21 dicembre 2006 e Ti comunico la piena solidarietà del

consiglio e mia per la quantomeno inopportuna previsione da parte del ministro dello“sfratto” dell’ordine da Te presieduto.

Resto a Tua disposizione per ogni iniziativa anche di sostegno che Tu ritenessiopportuna, e Ti porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente (Avv. Tullio Castelli)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CamerinoIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Camerino nella seduta del 22.01.2007

lettala nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21.12.2006con la quale si lamenta la imminenza di un decreto ministeriale che dispone il rilascioda parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma degli uffici di Piazza Cavour;

ritenutoche pur non essendo più il palazzo di Piazza Cavour sede del Tribunale di Roma tuttavia

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esso resta il “Palazzo di Giustizia” della capitale;che è necessario che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma mantenga la suasede presso il “Palazzo di Giustizia” della capitale;che anzi sarebbe opportuno che presso lo stesso palazzo venisse allestita una “SalaAvvocati” per i numerosi difensori che quotidianamente vengono da tutta Italia perassolvere il loro ministero presso la Suprema Corte di Cassazione;che non si giustifica invece l’occupazione di locali del “Palazzo di Giustizia” di PiazzaCavour da parte di Enti ed Associazioni non direttamente funzionali all’amministra-zione della giustizia;

chiedeche l’Ordine degli Avvocati di Roma mantenga la sua sede presso il Palazzo di Giustiziadi Piazza Cavour, con un numero di locali idoneo e sufficiente allo svolgimento dellenumerose funzioni ad esso attribuite dalla legge;che presso lo stesso palazzo venga allestita una Sala Avvocati per i numerosi difensoriche quotidianamente vengono da tutta Italia per assolvere il loro ministero presso laSuprema Corte di Cassazione;disponeche la presente delibera venga inviata al Ministro della Giustizia e al Primo Presidentedella Corte di Cassazione.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CatanzaroCaro Sandroin riscontro alla Tua lettera, mi affretto a comunicarTi che nella decorsa seduta del

Consiglio è stato preso in esame il contenuto della predetta.Il Consiglio all’unanimità ha deplorato il comportamento del Ministro della

Giustizia deciso ad operare un grave insulto al prestigiosissimo Ordine di Roma eall’Avvocatura tutta, ed ha auspicato che la ragione prenda il sopravvento e si eviti lospoglio preannunciato.

Con la stima e l’affetto di sempre, porgo a Te ed agli illustri Consiglieri il più cordialesaluto.

Giuseppe IannelloConsiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Caro Alessandro,nel leggere la Tua lettera del 21 dicembre u.s. sono rimasto incredulo: non posso

credere che il massimo organo giurisdizionale assuma una iniziativa così pesante comequella di “sfrattare” dal Palazzaccio l’Ordine Forense, dopo 100 anni di coabitazione.

La localizzazione del COA di Roma nell’interno del Palazzo di Giustizia (una voltaunico; poi frammentato) ha anche un valore simbolico, per quanto attiene al proficuoe profondo rapporto che dovrebbe legare avvocati e magistrati; e per noi, colleghi diperiferia, immaginare la sede dell’ordine in luogo diverso è davvero una eresia.

Faremo quanto chiedi, a sostegno della Vostra iniziativa, tesa a bloccare questo

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sciagurato provvedimento.Con viva cordialità, ed auguri per un felice 2007.

Avv. Roberto Russo

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesenatenutasi in data 31/01/2007

(Omissis)Il Consiglio letta la nota del 21.12.2006 inviata dal Presidente dell’Ordine degli

Avvocati di Roma Avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che su iniziativa delPresidente Dott. Marvulli il ministro di Giustizia On.le Clemente Mastella è in procintodi sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’ordine diRoma, dei locali di Piazza Cavour, Roma, presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stessoha sede da oltre 100 anni

Deliberadi manifestare la propria contrarietà per una iniziativa inopportuna ed ingiustificata;

Sollecital’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, delPresidente del Consiglio dei Ministri, del presidente della Regione Lazio, del Presidentedella Provincia di Roma, del Sindaco di Roma, del Presidente del C.N.F., del Presidentedell’OUA, dei Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, per evitare che vengaposto in essere un atto che mortifica l’intera Avvocatura Italiana

(Omissis)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di FrosinoneVerbale della seduta del 23 gennaio 2007

L’anno 2007, il giorno 23 gennaio 2007, nei locali del COA di Frosinone siti nelTribunale di Frosinone, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio, a seguito di convocazionedel Presidente, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:

9. Varie ed eventuali.Sono presenti i Consiglieri Avv.ti: Calabrò Davide (Presidente), Pastorino Paolo G.

(Segretario), Terrinoni Massimo (Tesoriere), Catapano Giuseppe F., Cioce Federica,Fabrizi Gianpiero, Greco Vittoria, Felli Giuseppe, Iannarilli Andrea, Martini Luigi,Meleo Massimo, Ministrini Giampaola, Salomone Luigi, Trecca Mario e Tucci Avv.Luigi

Presiede l’Avv. Davide Calabrò. Funge da segretario l’Avv. Paolo PastorinoOmissis

Sul 9° punto dell’O.d.g.(Varie ed Eventuali)

OmissisIl Presidente riferisce inoltre della missiva inviata dal Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Roma con la quale si porta a conoscenza che è stata proposta la loro

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IL NOSTRO MONDO

estromissione da Piazza Cavour.Il Consiglio

dopo ampia discussione all’unanimità delibera di approvare il seguente documento:IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

LettaLa comunicazione inviata il 21/12/06 dal presidente dell’Ordine degli Avvocati diRoma Avv. Alessandro Cassiani, con la quale segnala il paventato “sfratto” delConsiglio dalla sua naturale sede di Piazza Cavour;

rilevatoche la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è ubicata da oltre unsecolo nei locali di Piazza Cavour;

ritenutoche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è istituzione rappresentativa dell’Avvoca-tura ed in particolare il Consiglio dell’Ordine di Roma può e deve ritenersi punto diriferimento dell’intera Avvocatura italiana;

ritenuto, infineche l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dal Presidente della SupremaCorte, determinerebbe notevoli disagi all’Ordine capitolino e, quindi, ad un soggettocoessenziale per il corretto esercizio della Giurisdizione;

esprimela solidarietà dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma ed ai colleghi tutti esercenti in quel Foro, invitando il Presidente dellaCorte di Cassazione a desistere da ogni iniziativa finalizzata ad estromettere il COA diRoma dalla sua naturale sede istituzionale.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il presente verbale viene chiusoalle ore 17,05.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GenovaRiunione del 25 gennaio 2007

omissisIl Consiglio,

lettala nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott.Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto disottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine diRoma, dei locali di Piazza Cavour – Roma presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stessoha sede da oltre 100 anni;

manifestadisappunto per una iniziativa inopportuna e ingiustificata.

Sollecita

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FORO ROMANO 1/2006 103

IL NOSTRO MONDO

l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essereun atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’intera AvvocaturaItaliana.

Omissis

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GrossetoCaro PresidenteTi comunico che, con delibera 16 gennaio 2007, il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Grosseto, appresa l’intenzione da parte del Ministro della Giustizia, di farvenire meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio da Te presieduto, esprimeferma contrarietà a tale iniziativa e piena solidarietà all’Ordine di Roma atteso che lasede del Consiglio dell’Ordine romano nel Palazzo di Giustizia di piazza Cavour è pertutta l’Avvocatura italiana un punto di riferimento e un simbolo del ruolo chel’Avvocatura occupa nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento chead essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica.

Auspica al riguardo un tempestivo ripensamento.I più cordiali saluti

IL PRESIDENTE(Avv. Luigi Bonacchi)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IserniaL’anno 2007, il giorno 22 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio.Sono presenti gli Avv.ti: Ugo De Vivo(Presidente), Mario di Nezza (Segretario),

Mariano Izzi (Tesoriere), Maria Fanelli, Giuseppe Marinelli e Giovanni Serafino

Omissis…..Letta la nota del 15 gennaio 2007 con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, denuncia l’intento del Ministrodella Giustizia, On. Clemente Mastella, di estromettere il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma dalla storica sede di piazza Cavour;

manifestastupore per una decisione alquanto inopportuna ed

esprimeil proprio disappunto, invitando tutte le autorità preposte ad intervenire tempestiva-mente affinché il Ministro della Giustizia desista dalla preannunciata iniziativa cheverrebbe interpretata come ulteriore mancanza di considerazione della Classe Forenseitaliana.

Del che è verbale.

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FORO ROMANO 1/2007104

IL NOSTRO MONDO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'AquilaSeduta del 25 gennaio 2007

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell’anno duemilasette alle ore 12.30, siè riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, previa regolare convoca-zione, alla presenza dei seguenti Avvocati: VECCHIOLI Paolo (Presidente), CARBO-NARA Antonello (Consigliere Segretario f.f.), CAPRI Maurizio, LUCANTONIOAscenzo, DELL’ORSO Luciano e SANSONE Alessandro

…Omissis…il Consiglio delibera la solidarietà al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Roma esprimendo le proprie rimostranze per il tentativo di sfrattoall’Ordine degli Avvocati di Roma dai locali in Piazza Cavour.

…Omissis…

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LagonegroIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di LAGONEGRO nella seduta del 26

gennaio 2007LETTA

la nota del Presidente del C.O.A. di Roma del 21/XII/2006, con la quale si lamenta, suiniziativa del Presidente Dott. Marvulli, la imminenza di un decreto ministeriale tesoa scacciare il prestigioso CONSIGLIO dell’ORDINE degli Avvocati di ROMA dallastorica sede di P.zza Cavour

RILEVATOche il C.O.A. di ROMA ha costituito e continua tuttora a costituire una delle punte didiamante dell’intera Avvocatura Italiana;che perciò la predetta decisione è da interpretarsi come ulteriore tentativo di mortificarel’AVVOCATURA tutta e di minarne l’autorevolezza e quindi l’indipendenza,

DELIBERAdi manifestare il proprio dissenso e sdegno per l’improvvisa iniziativa;esprime solidarietà agli Avvocati del Foro di Roma e sollecita l’intervento di tutte leAUTORITA’ preposte affinché impediscano l’emissione dell’annunciato decreto.

Lagonegro, 26/01/2007

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LarinoVerbale di riunione del Consiglio (n. 20)

L’anno 2007, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 12,00, in Larino, presso lapropria sede si è riunito il Consiglio dell’Ordine, con la partecipazione dei ConsiglieriAvvocati: Domenico BRUNO (Presidente), Marco D’ERRICO (Segretario), MicheleURBANO (Tesoriere), Ercole ROBERTI, Domenico PORFIDO, Michele MARONE,Luigi PESCE, Michele LIGUORI e Maria Luisa DI LABBIO

Per discutere il seguente O.d.G.:…OMISSIS…

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IL NOSTRO MONDO

Il Consiglio letta la comunicazione del Presidente del C.d.O. di Roma reputa diesprimere piena adesione e solidarietà ad ogni iniziativa che il predetto Ordine riterràdi porre in essere al fine di evitare che lo stesso venga estromesso da Piazza Cavour. Lapresenza di un’istituzione altamente rappresentativa della classe forense nel Palazzo diGiustizia di Piazza Cavour è espressione di stima e considerazione nei confronti di unodegli attori principali dell’attuazione della giurisdizione.

OMISSIS

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LivornoIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, nella seduta del 17 Gennaio

2007, preso atto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha chiesto al Ministrodella Giustizia di sottoscrivere un decreto che disponga il rilascio, da parte del Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Roma, della sede presso il Palazzo di Giustizia di PiazzaCavour;

- considerato che la presenza ultracentennale dell’Ordine di Roma presso il Palazzodi Giustizia di Piazza Cavour è punto di riferimento istituzionale per tutta l’AvvocaturaItaliana, oltrechè simbolo del ruolo che l’avvocatura deve, a buon diritto, occuparenell’intero sistema Giustizia,

ESPRIMEla più viva sorpresa, ma anche la propria indignazione per tale inopportuna edingiustificata iniziativa, nonché la propria solidarietà all’Ordine di Roma, alla cuipotestà si associa

SOLLECITAun immediato intervento delle Autorità preposte per scongiurare un atto ingiustifica-tamente lesivo del prestigio, non solo dell’ordine di Roma ma di tutta l’AvvocaturaItaliana.

Cordiali saluti Il Presidente

Avv. Andrea Ghezzani

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LuccaIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ha appreso con estremo stupore

che, su iniziativa del Primo Presidente della Corte di Cassazione Nicola Marvulli, ilMinistero della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto di “sfrattare”, conapposito decreto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla storica sede diPiazza Cavour.

Qualsiasi siano le motivazioni rese per giustificare tale gesto, quanto precede assumecaratteri di inaudita gravità, perché costituisce ulteriore e chiaro sintomo dell’intenzio-ne di eliminare l’avvocatura dal sistema giustizia, allontanandola dalle sedi proprie e dailocali in cui, quotidianamente, gli avvocati esercitano la loro altissima funzione,fondamentale per la società ed il vivere civile, storicamente assegnati agli avvocati del

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FORO ROMANO 1/2007106

IL NOSTRO MONDO

libero foro anche quale riconoscimento dell’importanza del ruolo esercitato nelprocesso e di tutto quanto a ciò consegue.

Quanto precede tanto più che l’art. 1 della legge 99/1995 afferma che i Consigli degliOrdini degli avvocati debbano avere sede presso gli uffici giudiziari, che, proprio invirtù di quanto appena rilevato, nel caso dell’Ordine di Roma, non può che essere lamedesima in cui si trova l’organo supremo della giustizia del nostro Stato.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, dunque, invita tutti i colleghi e lasocietà civile ad effettuare una riflessione sui molteplici significati, negativi, che lasituazione appena descritta assume nel momento storico attualmente vissuto dall’avvo-catura e dalle professioni in genere e, pertanto, non può che biasimare tale iniziativa edinvitare le autorità in indirizzo a rivedere tale decisione.

Con i migliori salutiAvv. Alberto Belli

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MateraVerbale di riunione del Consiglio

L’anno 2007, il giorno 11 del mese di gennaio, si è riunito nella sede del Palazzo diGiustizia di Matera il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera nelle persone degliAvvocati: Giuseppe LABRIOLA (Presidente), Nicola ROCCO (Segretario), Ettore LONIGRO (Tesoriere), Francesco BERARDENGO, Giovanni Battista D’ONOFRIO, FeliceGIAMPIETRO, Antonio LO FRANCO, Lucia Elsa MAFFEI, Giuseppe MITIDIERI,Daniela MONTIMURRO, Maurizio SARRA, Giancarlo TONELLI (Consiglieri).

OMISSISIL CONSIGLIO

esaminatala nota del 21 dicembre scorso, con cui il collega Alessandro Cassiani, nella sua qualitàdi Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, segnala l’incresciosavicenda relativa al paventato sfratto degli uffici dell’Ordine dalla prestigiosa sede diPiazza Cavour;

rilevatoche vicende di questo tipo non possono e non devono essere risolte con atti di imperioné mediante intimazioni formali, ma necessitano di essere accuratamente ponderate,tenendo presenti le esigenze di un Ordine Professionale prestigioso, che, peraltro, hacostituito e continua tuttora a costituire autorevole punto di riferimento per l’interaAvvocatura italiana;

ritenutoinfine, che, attraverso la minacciata iniziativa monitoria da parte del PresidenteMarvulli, si creano notevoli disagi all’Ordine capitolino e, quindi, ad un soggettocoessenziale per il corretto esercizio della Giurisprudenza in quel Distretto;per tali motivi

delibera

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IL NOSTRO MONDO

di esprimere piena e motivata solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diRoma ed ai colleghi tutti esercenti in quel Foro, invitando S.E. il Presidente dellaSuprema Corte a desistere o, comunque, a soprassedere dalla paventata iniziativa, nellaconsapevolezza che vi possono e vi debbano essere soluzioni alternative migliorativerispetto a quella in commento.

OMISSISE’ verbale.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERAAll’esito della riunione assembleare tenuta il 20 gennaio 2007 presso la Sala

Consiliare del locale Palazzo di Giustizia, gli Avvocati del Foro di Materaritenuto che

la Inaugurazione dell’Anno Giudiziario debba e possa rappresentare un’occasione incui i Soggetti coessenziali all’esercizio della Giurisdizione (Avvocati, Giudici e PubbliciMinisteri) si aprono ad un proficuo confronto con la società civile ed i rappresentantidella Politica, degli Enti Locali, del Sindacato e delle Imprese, della cultura edell’associazionismo;

rilevato chesebbene la Riforma dell’Ordinamento Giudiziario preveda un’apprezzabile aperturaall’intervento dei rappresentanti dell’Avvocatura sia in relazione alla cerimonia davantialla Suprema Corte di Cassazione che a quelle distrettuali, l’inaugurazione dell’AnnoGiudiziario continua ad essere vissuta e strutturata come un cerimoniale liturgico adesclusivo appannaggio della Magistratura, che non soltanto organizza l’evento, ma necondiziona, altresì, lo svolgimento, assurgendo – spesso e volentieri – la manifestazionea cassa di risonanza mediatica per la divulgazione dei sentimenti di protesta dellecomponenti associative magistratuali verso la classe di governo;

considerato cherisolvendosi in un’improduttiva divulgazione di dati statistici più o meno attendibili,nonché in una sterile enfatizzazione della cronica inefficienza del sistema giustizia, ilprotocollo celebrativo, per un verso, rivela tutta la propria inutilità e, per altro verso,relega l’Avvocatura ad un ruolo del tutto marginale;

preso atto cherecependo le demagogiche e, per alcuni versi, mistificatorie spinte liberiste propugnateda lobbies parlamentari ben individuate, gli interventi normativi recentemente varatidall’attuale maggioranza di governo, oltre a denotare una scarsissima considerazionedel rango costituzionale della funzione difensiva, hanno favorito l’incipiente fenome-no di imbarbarimento delle professioni intellettuali, in generale, e di quella forense, inparticolare, ponendo le basi per la progressiva, graduale, ma inesorabile proletarizzazio-ne del ceto intellettuale ed aggravando, per tale via, quel processo di marginalizzazionedell’Avvocatura da ogni meccanismo decisionale nel nostro Paese;

ribadito checome è risultato evidente nel corso dell’attuazione delle proteste indette dalle compo-

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IL NOSTRO MONDO

nenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura, la Giustizia (in particolar modo,quella Civile), già di per sé ridotta in uno stato comatoso, è destinata alla totale paralisi,in mancanza del fattivo e collaborativo apporto degli Avvocati;

sottolineato cheavuto riguardo alla situazione locale, la condizione in cui versa la Sezione Distaccata

di Pisticci ha superato (e di molto ) il livello di guardia, non solo e non tanto per lecroniche inadeguatezze infinite volte segnalate a tutte le competenti Autorità in ordinealle preoccupanti carenze registrate nell’organico magistratuale ed amministrativo,quanto piuttosto per l’accertata impotenza o, più realisticamente, mascherata indiffe-renza mostrata dalle stesse Autorità per le problematiche evidenziate; situazione checontinua a persistere anche in alcuni uffici del Giudici di Pace;

rilevato chel’Avvocatura materana, assumendosi responsabilità e compiti che andavano ben al dilà di quelli che le competevano e le competono, ha tentato in tutti i modi disensibilizzare le Istituzioni competenti ad adottare iniziative e/o provvedimenti chepotessero dare una risposta concreta e condivisa alle stesse questioni problematiche,senza, tuttavia, riuscire ad ottenere un risultato migliore e diverso da quello, già inseparata sede diffusamente contestato, assunto ai sensi dell’art. 48- quinquies dell’Ordi-namento Giudiziario;

ritenuto chela risoluzione di questi, come di tutta un’altra serie di piccoli, grandi problemi dellaGiustizia nel nostro Paese, passi inevitabilmente per una solida e strutturale intesa dal“basso”, nella piena ed oramai metabolizzata consapevolezza che soltanto la ponderatae paritetica pianificazione tra i Soggetti coessenziali (Avvocati e Magistrati) per laGiurisdizione possa effettivamente contribuire a dare un’esauriente e dignitosa rispostaalla domanda di giustizia proveniente dai cittadini, nel cui nome viene esercitata laGiustizia e nel cui interesse vengono rese le prestazioni professionali degli Avvocati;

considerato, infine, chegli Avvocati del Foro di Matera non possono e non vogliono abbassare la guardiarispetto a questo preoccupante stato di cose, non possono e non vogliono rendersicompartecipi di un protocollo cerimoniale datato e profondamente inutile, nonpossono e non vogliono rinunciare all’idea di istituire un laico e paritetico confrontocon la Magistratura al fine di definire o quanto meno attenuare il quadro problematicodella Giustizia nel Distretto;

deliberanodi disertare la cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2007 nel Distretto dellaCorte di Appello di Potenza;

invitanoi colleghi tutti esercenti negli altri Fori del Distretto ad assumere omologa decisione;

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IL NOSTRO MONDO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MelfiIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Melfi nella seduta del 12 gennaio

LETTAla nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 21.12.2006con la quale si lamenta la imminenza di un decreto ministeriale che dispone il rilascioda parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma della sede di Via Cavour;

DELIBERAdi manifestare il proprio dissenso per l’improvvisa iniziativa; esprime solidarietà agliAvvocati del Foro di Roma e sollecita l’intervento di tutte le autorità preposte perchéimpediscano l’emissione dell’annunciato decreto.

Melfi, 17 gennaio 2007

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MistrettaDelibera n. 14

L’anno 2007, il giorno 07 del mese di Febbraio, nei locali del Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Mistretta, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio dell’Ordinenelle persone degli Avvocati: SalvatorePorracciolo (Presidente), Antonino Pulvino(Segretario), Andrea Cuva (Tesoriere), Peppino Spinnato, Enzo Calunniato, EugenioPassalacqua e Antonella Nigrone

per discutere e deliberare sul seguenteO.D.G.

“Sfratto” del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma dai locali di Piazza Cavour.Il Presidente riferisce che il Consiglio dell’Ordine di Roma, con note del 21.12.2006

e 15.1.2007, ha comunicato l’imminente adozione da parte del Ministro della Giustiziadi un provvedimento di estromissione del Consiglio dell’Ordine di Roma dai locali diPiazza Cavour, occupati da cento anni.

IL CONSIGLIOpreso atto e ritenuto che un provvedimento di tale genere rappresenterebbe un ulterioreingiustificato attacco nei confronti dell’Avvocatura romana e nazionale,

ESPRIMEpiena solidarietà al Consiglio e all’Ordine degli Avvocati di Roma e

AUSPICAche l’inopportuna iniziativa ministeriale venga immediatamente revocata anche al finedi evitare un probabile stato di agitazione dell’intera Avvocatura.

Manda al Segretario di comunicare la presente delibera al Presidente del Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Roma e all’On.le Sig. Ministro della Giustizia.

Del che il presente.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ModenaRisconto la Tua del 21/12/2006.Mi auguro che tutti i Consigli d’Italia prendano posizione a Vs. favore (così come

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IL NOSTRO MONDO

farà Modena).Non possiamo però nasconderci che l’iniziativa paventata potrebbe essere stata

meditata ed ora assunta proprio dopo aver constatato le (poche o nulle) capacità dicontrasto ai noti provvedimenti legislativi dimostrate da tutta l’avvocatura e dai lororappresentanti.

In buona sostanza: probabilmente abbiamo quello che meritiamo di avere.Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE (Avv. Giuseppe Picchioni)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NapoliEstratto dal verbale della seduta di Consiglio del 9 gennaio 2007

Omissis…- Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del Consiglio

dell’ordine di Roma in ordine al paventato trasferimento della sede del Consiglio dalPalazzo di Giustizia di Piazza Cavour ed osserva che detta ipotesi di trasferimento è inaperto contrasto con le esigenze che la sede consiliare rimanga presso la Suprema Cortedi Cassazione, luogo in cui si sono conciliate le fulgide tradizioni della giurisdizionee della funzione difensiva sempre interpretata dall’Avvocatura Romana, manifesta lasua solidarietà al Consiglio dell’Ordine di Roma e manda all’Ufficio di Presidenza didarne comunicazione.

Omissis…

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OristanoHo la tua del 15 u.s. e ne ho reso edotto il Consiglio da me presieduto.Unanimamente è stata espressa incondizionata solidarietà nei confronti degli amici

del foro di Roma, disgustati e preoccupati per la continua erosione delle nostreprerogative, per ultimo quella di “sloggiarci” dai palazzi di giustizia ove abbiamo dirittodi permanere.

Siamo pertanto con Voi anche a salvaguardia dei nostri diritti.Con tanta cordialità per tutti.Un abbraccio

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OrvietoVerbale della seduta del 18.01.2007

L’anno 2007, il giorno 18 del mese di gennaio, in Orvieto, presso la sede dell’Ordinedegli Avvocati di Orvieto, in piazza Corsica n.1/A, alle ore 18.00, si è riunito ilConsiglio dell’Ordine degli Avvocati, per deliberare sui seguenti punti all’ordine delgiorno:

OMISSIS7) Il Consiglio all’unanimità dei presenti

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IL NOSTRO MONDO

- preso atto che il Primo Presidente ed il V. Presidente della Corte di Cassazionehanno espresso la volontà di “sfrattare” il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Romadal Palazzo di Piazza Cavour;

- considerato che il Consiglio dell’Ordine di Roma ivi ha la storica sede da oltre centoanni;

- che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un’Istituzione rappresentativadell’Avvocatura, vale a dire di una parte essenziale ed imprescindibile per l’amministra-zione della Giustizia;

- ritenuto che non vi sono plausibili motivi per allontanare il Consiglio dell’Ordineprivilegiando la permanenza di Enti, ivi allocati, non funzionali rispetto all’attivitàgiudiziaria;

ESPRIMEprofonda solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e si associa allaprotesta avanzata e

DICHIARAla disponibilità a fornire sostegno in ogni sede.

Alle ore 19.40, non essendovi altro da deliberare, viene chiuso il presente verbale.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PescaraEstratto della delibera emessa nella seduta del 25.01.2007

…OMISSIS…Il Consiglio,

- preso atto che è stata segnalata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma la fondata preoccupazione che, per iniziativa del Ministero diGiustizia, venga meno la disponibilità dei locali adibiti a sede di detto Ordine pressola Suprema Corte di Cassazione;

- considerato che da oltre cento anni la sede dell’Ordine degli Avvocati di Roma nelPalazzo di piazza Cavour costituisce un punto di riferimento non solo per l’Avvocaturaromana, ma per l’intera Avvocatura italiana;

- ritenuto che la sede del COA di Roma presso la Suprema Corte di Cassazione haanche un significativo valore simbolico per il ruolo svolto dall’Avvocatura nell’ambitodell’amministrazione della Giustizia;

- rilevato che la minacciata iniziativa costituisce un ulteriore attacco all’interaAvvocatura, senza considerarne l’alta funzione svolta;

- deliberadi esprimere piena solidarietà ai Colleghi dell’Ordine di Roma ed invita il Ministro

a recedere dall’adozione di un provvedimento offensivo per l’intera Avvocaturaitaliana.

…OMISSIS…

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IL NOSTRO MONDO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PiacenzaIl giorno 23/01/2007, ad ore 15.30, nella sala destinata alle sedute del Consiglio,

presso il Tribunale locale, si è riunito il Consiglio con la presenza dei Consiglieri:Augusto Gruzza (Presidente), Graziella Mingardi (Consigliere Segretario), MauroSonzini (Consigliere Tesoriere), Giuseppe Accordino, Paolo Colagrande, Lucia Fonta-na, Gualtiero Gerra, Franco Livera, Fabrizio Lucchini, Margherita Prandi, Sisto Salotti,Otto Taini, assenti giustificati Avv.ti: Pier Angelo Metti, Paolo Fiori, Dario Mazzoni

OMISSISIl Consiglio,

appresa con stupore la preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia,di far venir meno la disponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione,

Esprime,a maggioranza, la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenzadell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto diriferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocaturaoccupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimentoche ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo unpronto ripensamento

OMISSISDel che è verbale.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PisaEstratto della Deliberazione

Avvocati di Pisa in data 26/01/2007Sono presenti i Signori Avvocati: Borsacchi avv. Stefano (Presidente), Capria Rosa

(Segretario), Basoccu Giuseppe ( Tesoriere), Bechini Ettore, Berti Mantellassi Giovan-ni, Castiglione Cinzia, Cerisano Maria Giovanna, Cerri David, Fascione Enrico,Giuntoli Sergio, Marchesi Alberto, Perriello Rita, Puccini Luca, Savino Giovanni Paolo,assente giustificato Roberto Vallesi.

omissisIl Consiglio, esaminate le note del 21/12/2006 e del 15/1/2007 inviate dal

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma avv. Cassiani, con le quali vienesegnalata l’iniziativa presa dal Presidente della Corte di Cassazione, con l’adesione delMinistro On.le Mastella, di chiedere il rilascio da parte dell’Ordine di Roma dei localipresso il Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, sua sede storica da oltre un secolo;

esprime dissenso per una iniziativa che non riconosce l’insopprimibile funzionepubblica e la rilevanza costituzionale degli Ordini degli Avvocati, evidenziata dalla lorocollocazione naturale presso i locali dove la giustizia, alla cui amministrazionel’Avvocatura dà un apporto essenziale, viene quotidianamente svolta; esprime sorpresaper il fatto che un Ordine fra i più prestigiosi d’Italia venga allontanato per creare spazi

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IL NOSTRO MONDO

ad enti non funzionali rispetto all’amministrazione della giustizia;rileva che tale iniziativa, in contrasto con quanto disposto dall’art. 1 della l. 27/3/

1995 n. 9, potrebbe aprire spazi ad analoghe iniziative nei confronti di tutti gli Ordiniitaliani;

SOLLECITAl’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, delPresidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense,del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dei Presidenti dei Consiglidell’Ordine e di tutte le associazioni forensi, per evitare l’adozione del provvedimentoin questione.

omissisLa presente decisione è stata pubblicata mediante deposito dell’originale negli Uffici

della Segreteria del Consiglio dell’Ordine di Pisa a norma dell’art. 44 del R.D. 22/1/34n. 37 in questo dì 1 del mese di febbraio 2007.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PordenoneVerbale di adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone in data

8 gennaio 2007 alle ore 11.00.Sono presenti i Signori Avv.ti: Giancarlo Zannier (Presidente), Aurelia Barna

(Consigliere Segretario), Alessandro Tauro (Consigliere Tesoriere), Nisco Bernardi,Giovanni Battista Pamio, Giuseppe Bavaresco, Ludovica Silei e Cristina Lovison

SEDE ORDINE AVVOCATI DI ROMAIl Consiglio dell’Ordine,

Letta la nota in data 21 dicembre 2006 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diRoma;

Preso atto che il primo Presidente ed il V. Presidente della Corte di Cassazione hannoespresso la volontà di “sfrattare” il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalPalazzo di Piazza Cavour;

Considerato che il Consiglio dell’Ordine di Roma ivi ha la storica sede da oltre centoanni;

che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un’Istituzione rappresentativa dell’Av-vocatura, vale a dire di una parte essenziale ed imprescindibile per l’amministrazionedella Giustizia;

ritenuto che non vi sono plausibili motivi per allontanare il Consiglio dell’Ordineprivilegiando la permanenza di Enti, ivi allocati, non funzionali rispetto all’attivitàgiudiziaria;

ESPRIMEprofonda solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e si associa allaprotesta avanzata e

DICHIARAla disponibilità a fornire sostegno in ogni sede.

Del che è verbale.

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IL NOSTRO MONDO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RavennaAddì 6 febbraio 2007 alle ore 11,00 su convocazione del Presidente, avv. Roberto

Ridolfi, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, con il seguente ordine del giorno:OMISSIS

Sono presenti gli Avvocati: Roberto Ridolfi (Presidente), Nice Zauli (Segretario),Mauro Brighi (Tesoriere), Antonio Amato, Filippo Raffi, Guido Salzano, ErmannoCicognani, Anna Novelli, Antonio Della Casa, Stefano Russino, Raffaele Coletta,Mauro Cellarosi.

Si approva il verbale della seduta precedente.OMISSIS

Il Consiglio, letta la nota del 21/12/2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa delPresidente dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è inprocinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consigliodell’Ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour presso il Palazzo di Giustizia, ove lostesso ha sede da oltre 100 anni; manifesta disappunto per una iniziativa inopportunae ingiustificata. Sollecita l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitareche venga posto in essere un atto che punisce indebitamente non l’Ordine di Roma, mal’intera Avvocatura Italiana.

Si chiude ad ore 13.15

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RietiOnorevole Ministro,il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del suo Presidente

Avv. Alessandro Cassiani, mi segnala, con molta ansia, l’imminenza della firma, daparte Tua, di un decreto teso a deprivarlo dei locali di cui gode da cento anni a PiazzaCavour, dentro il “Palazzaccio”.

Ti sarei profondamente grato, se volessi soprassedere dal firmare il provvedimento,anche al fine di trovare una qualche onorevole soluzione alle rispettive esigenze.

Grato dell’attenzione che riserverai a questa mia perorazione, mi è gradita l’occasio-ne per rinnovarTi gli auguri di Buon Anno, che vorrai estendere alla Tua consorte, coni miei più profondi sentimenti di solidarietà.

Antonio Belloni

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RiminiIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, nella sua seduta del 16.1.2007,

LETTAla nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,Avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente della Cortedi Cassazione, Dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On.le Clemente Mastella èin procinto di sottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio

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IL NOSTRO MONDO

dell’ordine di Roma, dei locali di Piazza Cavour – Roma, presso il Palazzo di Giustizia,ove lo stesso ha sede da “oltre 100 anni”.

CONSIDERATOche il paventato “sfratto” è gravemente lesivo degli interessi e della dignità dell’interaAvvocatura;considerato altresì che la presenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei suoiuffici presso il “Palazzaccio” di Piazza Cavour a Roma costituisce un prezioso edirrinunciabile punto di riferimento per tutti gli Avvocati di altri distretti d’Italia che ivisi recano per svolgere l’attività difensiva avanti alla Suprema Corte;

DELIBERAdi manifestare il proprio sdegno e la propria contrarietà avverso l’improvvida iniziativaadottata dal Presidente Marvulli e per il paventato intervento adesivo del Ministerodella Giustizia;

SOLLECITAl’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, delPresidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense,del Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dei Presidenti dei Consiglidegli Ordini degli Avvocati per evitare che venga adottato il mortificante provvedimen-to in questione;

INVITAil Presidente del Consiglio Nazionale Forense, i Presidenti degli Ordini degli Avvocatied il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ad adottare ogni opportunainiziativa al riguardo.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RossanoIl Consiglio, nella seduta del 19/01/2007

sentita la relazione del Presidente,LETTA

la nota del 21.12.2006, con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma, avv. Alessandro Cassiani, ha comunicato che, su iniziativa del PrimoPresidente della Corte di Cassazione, il Ministro della Giustizia, on. Clemente Mastellasta per emanare un decreto con ordine a detto Consiglio, di rilasciare i locali, siti nelPalazzo di Giustizia di Piazza Cavour, ove è la sede del Consiglio da oltre 100 anni,

RILEVATOche la naturale sede del Consiglio dell’Ordine di Roma non può che essere quellaattuale, nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, che rappresenta un punto diriferimento per gli Avvocati di tutta Italia;

RITENUTOche la minaccia di “sfratto” da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione edel Ministro della Giustizia rappresenta un inaudito atto di autorità, che viene amortificare non solo l’Avvocatura Romana ma la intera Avvocatura Italiana;

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IL NOSTRO MONDO

DELIBERAdi esprimere lo sdegno e la indignazione della classe forense di Rossano per la iniziativadel Primo Presidente della Corte di Cassazione e per il paventato intervento delMinistro della Giustizia,

AUSPICAl’intervento del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera e del Senato,del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Lazio, dellaProvincia e del Sindaco di Roma, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e ditutti gli Ordini Forensi d’Italia, allo scopo di evitare che il minacciato provvedimentovenga posto in essere,

INVITAil Presidente del Consiglio Nazionale Forense e tutti i Presidenti degli Ordini Forensidi Italia ad adottare le più opportune iniziative, per impedire che venga ulteriormentemortificata la dignità dell’intera Avvocatura, già ampiamente mortificata da tutti irecenti provvedimenti legislativi.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SaluzzoVerbale del ConsiglioSeduta del 24.01.2007

L’anno 2007, addì 24 del mese di gennaio alle ore 17,45 nei locali del Consigliopresso il Tribunale, si sono riuniti i Sigg.ri Avv.ti: Chiaffredo PEIRONE (Presidente),Maurizio BONATESTA ( Segretario), Giulio FUMERO (Tesoriere), Davide AMBRAS-SA, Alberto BASSIGNANO, Monica BINELLO, Giovanni Luigi GRANERIS e PaolaROSSA, assente giustificato: Avv. Mario GE’

per deliberare sui seguenti argomenti del giorno:OMISSIS

9) Delibera di solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di RomaIl Presidente riferisce in merito alle comunicazioni pervenute dal Presidente del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Cassiani, da ultimo connota 15.1.07, il quale rappresenta allarme e preoccupazione del Foro romano a seguitodella preannunciata intenzione, da parte del Ministro della Giustizia su iniziativa delPresidente Dr. Marvulli, di estromettere il Consiglio dell’Ordine della Capitale dailocali sino ad ora riservati all’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione,chiedendo a tutti i Consigli dell’Ordine d’Italia una manifestazione di solidarietà esostegno all’Ordine capitolino.

Riferisce, altresì, essere già pervenute per conoscenza a questo Ordine svariatedelibere di altri Consigli in tal senso.

Il Consiglio, all’unanimità, ritenuto che da sempre la rappresentanza istituzionaledell’Avvocatura Romana presso la sede storica nel palazzo di Piazza Cavour costituiscenon solo punto di riferimento per tutta l’Avvocatura italiana, ma anche espressionefortemente simbolica dell’importanza del ruolo che spetta e deve spettare all’Avvoca-tura nel più ampio “sistema giustizia”, con il giusto suo riconoscimento da parte delle

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IL NOSTRO MONDO

“Istituzioni della Repubblica”;ritenuto che tale iniziativa (al di là delle ovvie conseguenze e disagi sul piano

meramente logistico ed organizzativo) assume toni di particolare “provocatorietà”,specie in questi ultimi tempi in cui gli Avvocati italiani si sono impegnati nella strenuadifesa della propria immagine e professionalità, a fronte dei reiterati interventi a livellopolitico e normativo diretti a sminuire, se non svilire e/o annullare, il ruolo dellaprofessione forense;

MANIFESTASorpresa per l’inopportuna ed ingiustificata iniziativa;

ESPRIMEPiena solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed a tutti i suoi

iscritti auspicando un sollecito intervento di tutte le preposte Autorità al fine discongiurare la paventata iniziativa, lesiva dell’immagine dell’Avvocatura tutta, nellaconsapevolezza dell’imprescindibilità dell’adozione di soluzioni alternative e/o mi-gliorative.

Manda al Segretario per l’invio di estratto della presente delibera al Consigliodell’Ordine di Roma.

OMISSIS

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TarantoComunico, qui di seguito, la delibera assunta da questo Consiglio nella riunione

dello scorso 11 Gennaio:Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto apprende con sgomento la preannunciata

intenzione, da parte del Ministro della Giustizia, di far venire meno la disponibilità dei locali inuso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno della sede della Suprema Cortedi Cassazione; ritiene tale improvvida decisione un ennesimo attacco alla libertà, dignità edindipendenza dell’Avvocatura; esprime la propria ferma contrarietà ad una tale ipotesi, inquanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solopunto di riferimento di tutta l’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocaturaoccupa, a buon diritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essaè dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica.

Auspica al riguardo un pronto ripensamento.Distinti saluti

Avv. Angelo ESPOSITO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TorinoCaro Alessandro,Ti invio copia del telegramma inviato al Ministro Mastella in relazione al rischio di

“sfratto” da Te segnalato.Cordiali saluti.

Avv. Mauro RoncoPresidente Ordine Avvocati Torino

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IL NOSTRO MONDO

TelegrammaApprendo con vivo dispiacere dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

che il Consiglio dovrebbe essere sfrattato dallo storico palazzo di Piazza Cavour.La invito a evitare, signor Ministro, tale allontanamento che costituirebbe un

ulteriore oggettivo atto di indifferenza verso l’alta funzione degli Avvocati come partefondamentale dell’amministrazione della Giustizia.

Prof. Avv. Mauro RoncoPresidente Ordine Avvocati di Torino

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TrentoComunico la delibera assunta in data 15 gennaio 2007 dal Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Trento:“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, appresa con stupore la

preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia, di far venir meno ladisponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Romaall’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, esprime la propria fermacontrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nelPalazzo di Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tuttal’Avvocatura italiana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buondiritto, nella composizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essaè dovuto da parte delle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un prontoripensamento”.

Con i migliori saluti. Il Presidente - Avv. Roberto

Bertuol

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TriesteIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, appresa con stupore la

preannunciata intenzione, da parte del Ministro di Giustizia, di far venire meno ladisponibilità dei locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Romaall’interno della sede della Suprema Corte di Cassazione, esprime la propria fermacontrarietà ad una tale ipotesi, in quanto la presenza dell’Ordine Romano nel Palazzodi Piazza Cavour è, da sempre, non solo punto di riferimento di tutta l’Avvocaturaitaliana ma anche simbolo del ruolo che l’Avvocatura occupa, a buon diritto, nellacomposizione del sistema Giustizia e del riconoscimento che ad essa è dovuto da partedelle Istituzioni della Repubblica. Auspica al riguardo un pronto ripensamento.

Con i migliori saluti.Il Presidente - Avv. Maurizio Consoli

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di UrbinoLa presente per significarLe che questo Consiglio,letta la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

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IL NOSTRO MONDO

di Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidentedott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto disottoscrivere un decreto che dispone il rilascio, da parte del Consiglio dell’Ordine diRoma, dei locali di Piazza Cavour – Roma, presso il Palazzo di Giustizia, ove lo stessoha sede da oltre 100 anni, manifestando il proprio sdegno e la propria indignazione,auspica l’autorevole intervento di tutte le Autorità preposte, per evitare che venga postoin essere un atto che punisce indebitamente non solo l’Ordine di Roma, ma l’interaAvvocatura Italiana.

Il Presidente - Avv. Luigi Ciancamerla

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VigevanoOggi 31.01.2007 alle ore 18,00 si è riunito in seduta ordinaria presso la propria sede

in Vigevano – Via Pio V n. 4 il Consiglio dell’Ordine Avvocati presso il Tribunale diVigevano, sono presenti gli Avv.ti: Pietro Giorgis (Presidente), Giuseppe A. Madeo (Segre-tario), Roberto Zanellati (Tesoriere), Giampiero Berti, Elena Callegari, Renato Selletti ePaolo Zorzoli Rossi.

OMISSISIl Consiglio dell’Ordine, nel prendere atto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Roma dopo oltre 100 anni rischia di essere “sfrattato” dalla sede storica di Roma – PiazzaCavour (Corte di Cassazione) per iniziativa del Presidente della Corte di Cassazione Dott.Marvulli, condivisa dal Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella, manifesta decisodisappunto per siffatta iniziativa ed esprime al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Romapiena solidarietà e sollecita tutte le componenti istituzionali e associative dell’Avvocatura adadottare ogni opportuna iniziativa idonea a scongiurare che siffatta situazione abbia averificarsi con conseguente umiliazione di tutta l’Avvocatura italiana.

Manda al Segretario Avv. Giuseppe A. Madeo di trasmettere copia per estratto dellapresente delibera al Consiglio dell’Ordine di Roma, al Consiglio Nazionale Forense, allaCassa Nazionale Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura.

Avv. Marina TurchettiOnorevole Ministro, Onorevoli Sottosegretari,il preannunciato sfratto dell’ordine degli Avvocati di Roma dal Palazzo di Giustizia è una

ulteriore aggressione alla nostra categoria, già notevolmente penalizzata sotto vari profili dairecenti provvedimenti normativi che hanno complicato la nostra vita professionale – econseguentemente, personale – addossandoci una serie infinita di ulteriori incombentiimpegnativi, complicati, macchinosi, spesso del tutto inutili, che sottraggono tempo allanostra attività lavorativa e alla nostra vita personale; purtroppo, alla luce dei tagli program-mati per il corrente ed i prossimi anni per il settore Giustizia, non possiamo che temere unulteriore aggravamento del già radicato disservizio che caratterizza il settore nel qualeoperiamo.

Il volerci allontanare dalla nostra storica Sede, in un palazzo che dispone di spaziimmensi, e che è collocazione ideale per il centro di riferimento dei nostri interessi

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IL NOSTRO MONDO

appare come un volontario ed ulteriore atto di spregio nei confronti della nostracategoria, e sembra non voler tenere in alcun conto l’importante ruolo, anche sociale,svolto dall’ordine forense.

Anche se certamente il nostro Consiglio ha già manifestato il proprio dissenso nelleforme e mediante i canali ufficiali, è altrettanto importante che Vi giunga la voce didissenso dei singoli iscritti all’Ordine che si sentono offesi e colpiti da una siffattainiziativa.

Faccio quindi appello a Lei, Ministro, ed a Voi, Sottosegretari, che ci rappresen-tate istituzionalmente e siete portavoce degli interessi nostri e degli altri operatori delsettore Giustizia, affinché Vi adoperiate per scongiurare questa paventata iniziativa, cheoltre a creare a tutti noi problemi di ordine logistico, interrompendo una lungatradizione, priverebbe l’ordine degli Avvocati della sua storica sede, sarebbe unattentato al suo prestigio e una inutile umiliazione alla categoria.

Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare alla presente, e nella certezzadi un Vostro efficace intervento a tutela dei Vostri rappresentati, Vi invio i miei migliorisaluti.

Avv. Marina Turchetti

Consiglio Regionale del Lazio - Il PresidenteSignor Ministro,il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, mi ha informato

dell’imminente “sfratto” del Consiglio medesimo dalla storica sede di Piazza Cavour,che occupa ininterrottamente da circa cento anni.

Tale decisione starebbe per divenire esecutiva in forza di un decreto che Ella, SignorMinistro, si accingerebbe a sottoscrivere.

Si tratta di un provvedimento che crea non pochi problemi anche di natura logisticaed organizzativa all’Ordine degli Avvocati di Roma che da sempre tutela le ragionidell’Avvocatura romana e, con esse, lo stesso inviolabile diritto di difesa, sommo valorecostituzionale, nell’interesse di ogni cittadino.

Peraltro, l’attuale sede di Piazza Cavour rappresenta da sempre un punto certo diriferimento per l’intera popolazione romana, sicché il suo trasferimento sarebbe motivodi rammarico non solo per il mondo dell’Avvocatura, ma per l’intera città.

Per tali motivi, Le chiedo di fare quanto possibile per scongiurare questo rischio,restituendo serenità e dignità all’Ordine degli Avvocati di Roma.

Confidando nella Sua ben nota sensibilità, Le porgo i più cordiali saluti e auguri dibuon anno 2007.

Massimo Pineschi

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COMUNICAZIONI E NOTIZIE

LE STRUTTURE PER LA PREVENZIONE DELDISAGIO MENTALE A ROMA E NEL LAZIO(in riferimento ai detenuti con disagiomentale)

Questo il titolo di una interessante pub-blicazione sul disagio mentale che, con unapuntuale indagine statistica a Roma e nelLazio, ha affrontato il tema che spesso ècitato senza conoscerne l’effettiva portata egli specifici contenuti.

Chi sono le persone con problemi didisagio mentale?

Anzitutto, i malati gravi con frequentiricoveri in reparti psichiatrici che presenta-no rilevanti problemi assistenziali nei perio-di di intervallo tra un ricovero e l’altro. Poiquei malati meno gravi sui quali occorronoadeguati interventi per evitare l’evoluzioneverso l’aggravamento, per cui è importante ilruolo delle strutture residenziali e semiresi-denziali; nonché quei tanti malati che nonricevono un adeguato supporto da partedelle famiglie in quanto queste ultime nonvogliono o non possono intervenire. Edinfine tutte quelle persone non autosuffi-cienti o con gravi problemi interpersonalianche a causa dello stigma degli altri.

Il prof. Angelo Serio che ne ha curato lapubblicazione (v. “I bisogni di assistenza nelsettore del disagio mentale” edito dalla Fon-dazione Federico Ozanam – S. Vincenzo dePaoli per la promozione culturale della soli-darietà sociale – Roma ottobre 2006) ha tral’altro ricordato che nel Piano Sanitario Re-gionale del Lazio 2002 – 2004 fu sottolineatala necessità di “prevenire quanto più possibilel’evoluzione debilitante dei disabili psichici attra-verso l’individuazione precoce delle situazioni didisagio specie nella popolazione giovanile e lapromozione della salute mentale nell’intero ciclodi vita.” Una esigenza fondamentale peraffrontare questi problemi, ritiene il prof.

Adriano Bompiani, è l’integrazione tra strut-ture assistenziali e volontariato.

Ciò ha facilitato e favorito l’acquisizionedei dati esistenti presso le diverse aree interes-sate dall’indagine attraverso questionari con-segnati ai Ministeri, Regioni, Agenzia Regio-nale di Sanità pubblica, ISTAT, Croce Rossa,ASL, DSM, SPDC, Case di Cura, Day Hospi-tal, Case Famiglia, Centri residenziali, Case diriposo, Scuole, Associazioni, Famiglie, Car-ceri, Centri di recupero per tossicodipenden-ti, Associazione alcoolisti anonimi.

Per quanto riguarda il carcere, tra i dete-nuti possono esserci dei portatori di disagiomentale o di disagio reattivo al contesto(depressione, suicidio), mentre dal suo can-to il Ministero della Giustizia, ha elaboratoprogrammi per risolvere complesse situazio-ni all’interno delle strutture carcerarie, per-ché i problemi del disagio mentale assumo-no un particolare rilievo quando si tratta didetenuti.

Ciò perché da una parte si deve ritenereche tra le due condizioni esiste spesso unarelazione causale nel senso che la sussistenzadi un disagio mentale o di una vera e propriamalattia psichiatrica può concorrere a deter-minare i comportamenti delittuosi che sonoa base della detenzione ma anche nel senso,d’altra parte, che la permanenza intramura-ria possa favorire la manifestazione o l’aggra-vamento del disturbo psichico. A ciò vannoaggiunte le non poche difficoltà nel tratta-mento terapeutico causato dall’ambientecarcerario per la mancanza del naturale so-stegno della famiglia, per l’allontanamentodal normale ambiente di vita, per il venirmeno delle relazioni sociali; tutte condizio-ni queste che come è noto possono svolgereun ruolo fondamentale per l’efficacia dellecure cui i pazienti sono sottoposti.

Da molti anni i volontari e gli operatoridell’area sanitaria del Volontariato Vincen-

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COMUNICAZIONI E NOTIZIE

ziano e della Società San Vincenzo De Paolisvolgono un’intensa e capillare attività nelsettore del disagio mentale, con l’orienta-mento specifico sui temi di ricerca sullecause di ingiustizia per sanarle e rimuoverle,affinché siano riconosciuti e riaffermati dal-le Istituzioni e dai singoli i diritti e le dignitàdi tutte le persone con sofferenza psichica,seguendo percorsi efficaci di presa in carico.

Luigi Favino

UNIONE TRIVENETAdei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

L’Assemblea dei Presidenti dell’UnioneTriveneta dei Consigli dell’Ordine degli Av-vocati riunitasi a Gorizia l’11.11.2006

Con riferimento alla attuale

1) proliferazione dei ritinel processo civile

Evidenziacome la proliferazione dei modelli proces-suali non risponda a reali esigenze di sempli-ficazione e di accelerazione dei processimentre, al contrario, l’unificazione dei ritisarebbe un reale passo avanti sulla stradadell’efficienza e risponderebbe alla salva-guardia del principio costituzionale di ugua-glianza dei diritti

Annotal’assenza di ponderate ragioni di specificitàseguite dal legislatore che siano tali da con-sigliare e giustificare la scelta di riti diversi

Auspicapertanto un sollecito intervento del legisla-tore per l’unificazione dei riti civili, confor-memente a quanto approvato dal CongressoNazionale Forense di Roma.

Chiedeche ai Presidenti di Camera e Senato laimmediata calendarizzazione dei disegni di

legge C 1290 “Abrogazione dell’articolo 3della legge 21 febbraio, nr. 102" e del Dise-gno di Legge “interventi per l’innovazioneindustriale approvato dal Consiglio dei Mi-nistri il 22 settembre 2006, con specificoriferimento all’art. 10

Chiedeche nell’ambito del richiesto intervento dellegislatore per l’unificazione dei riti civili siabroghi l’art. 70 della Legge 26.11.1990 nr.353, e conseguenzialmente l’intero art. 447bis c.p.c.”.

2) progetti di legge di class actionattualmente in discussionealla Commissione Giustiziadella Camera dei Deputati

premessoche tali progetti si inseriscono nella strategialegislativa attualmente in atto di accresci-mento del potere di rappresentanza in capoalle associazioni dei consumatori,

intende svolgere alcune considerazionigenerali sui disegni di legge riguardanti laclass action, ed in particolare

Osservaa) la class action è stata ideata come uno

strumento di bilanciamento dello strapoteredel mercato, situazione questa che non ècertamente esistente in Italia;

la class action può essere maggiormentegiustificata in quegli Stati ove sia assente unsistema pubblico di assistenza, dove quinditale azione costituisce spesso l’unica possibi-lità di azione di responsabilità civile, e quin-di l’unica possibilità di ottenere un risarci-mento per le numerose vittime, il ché non èin Italia;

b) detto strumento è oggi peraltro messoin discussione negli stessi paesi in cui è nato,a seguito della pronuncia di alcune sentenzesbilanciate, soprattutto in alcuni settori, chehanno portato alcuni autori a criticare aspet-

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COMUNICAZIONI E NOTIZIE

ti specifici di natura tecnica (quali le regole dicertificazione della classe, quella applicabilialla transazione, la rappresentanza dei mem-bri della classe, il computo dei danni) tipichedell’impianto regolamentare americano;

c) l’azione di risarcimento collettivo po-trebbe comportare rischi economici elevatied insostenibili per le imprese in caso disentenze sbilanciate, per cui si è evidenziatoin altri ordinamenti (vedi Corte SupremaAmericana) la necessità di porre un limiteall’ammontare dei danni;

d) la class action non riduce il contenzio-so, anzi alcune azioni di danno hanno por-tato, ad esempio, il sistema delle Corti ame-ricane vicino ad un punto di collasso, convertenze con oltre 100.000 attori;

e) una delle ragioni che sconsiglianol’estensione della class action in Italia è datodalla “arbitrarietà” con la quale verrebberoscelte dai soli soggetti legittimati le cause;

f) le fonti italiane non hanno dato sinoad oggi uno spazio autonomo al csd dannodiffuso e si è sempre salvaguardato il princi-pio dell’autonomia di ogni azione e deldiritto di agire.

g) pertanto sulla base delle considerazionisopraesposte, ogni ulteriore allargamento dellafattispecie di class action, ed in particolarequello previsto nei progetti in discussione,costituirebbe un errore sociale e giuridico.

Ciò premesso,Rileva

che in ordine alla ammissibilità della classaction nel nostro ordinamento sussistonoanzitutto ostacoli di carattere costituzionale.

In fatti, la previsione dell’azione collettivarisarcitoria viola l’art. 24 della Costituzioneche sancisce l’irrinunciabile diritto di agire ingiudizio riconoscendolo in capo a ciascuncittadino per la tutela dei propri diritti.

L’azione collettiva conduce invece allaeliminazione (totale o parziale) del contrad-

dittorio e quindi alla eliminazione dell’atti-vità difensiva dei singoli soggetti apparte-nenti alla classe rappresentata in giudizio, inche è incompatibile con il sistema vigentequando il giudizio abbia riguardo ad interes-si involgenti la sfera individuale del titolaredel diritto controverso, come quello al risar-cimento dei danni.

Inoltre, la previsione di azioni collettiveconcernenti diritti individuali, pone proble-mi di incompatibilità con il vigente sistemaprocessuale e civile.

Il contrasto sussiste anzitutto con il prin-cipio di diritto sostanziale sancito dall’art.2909 c.c., il quale limita l’estensione deglieffetti del giudicato alle sole parti del proces-so, con la conseguenza che una sentenzanon può essere invocata da quei soggetti chenon abbiano partecipato al processo in cui lastessa è stata pronunciata.

Al principio in discorso si collega quellodella integrità del contraddittorio, enuclea-to nell’art. 101 c.p.c. in base al quale, perchévi sia un processo regolare, è necessario chea ciascuno dei soggetti nei cui confronti lasentenza è destinata a produrre effetti, siaassicurata la possibilità di partecipare al pro-cedimento giudiziale e di difendersi in con-traddittorio paritetico con le altre parti pro-cessuali.

In altri termini, tutti i destinatari di unasentenza non può essere resa validamentenei loro confronti se gli stessi non sonomessi in condizione di intervenire personal-mente in giudizio, circostanza che non solola class action non garantisce, ma che anzideve per definizione pretermettere.

Queste considerazioni inducono a direche anche sotto un profilo giuridico l’azionecollettiva ha un suo fondamento, se, comefino ad oggi seguito dal legislatore, vienelimitata agli attuali casi già previsti dal Codi-ce del consumo, mentre sono decisamente

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FORO ROMANO 1/2007124

COMUNICAZIONI E NOTIZIE

da evitare ulteriori pericolosi allargamentiche appaiono privi di concreta utilità, attesoche le azioni collettive tendono ad un meroaccertamento di responsabilità.

Non si tiene poi minimamente contodegli effetti derivanti dal fatto che con laclass action si espone il debitore nei confron-ti di un numero indeterminabile di soggetti,atteso che la proposizione dell’azione collet-tiva ha effetti interruttivi per tutti i soggettiinteressati dal medesimo fatto o violazione.

Ne consegue il prolungamento dei ter-mini di prescrizione e quindi il prolunga-mento di una situazione di incertezza cheaumenta ed integra una disparità di tratta-mento non giustificata con altre ipotesi diillecito civile.

Va sottolineato che i disegni di legge,oltre ad introdurre un allargamento nonconciliabile con la tradizionale struttura deldecreto ingiuntivo, consentendone l’esten-sione anche ai crediti privi di requisiti finoad oggi fissati dalla norma, prevedono mec-canismi di conciliazione obbligatoria che, inpratica, si risolvono in una duplicazione dioneri per il danneggiato, il quale nel succes-sivo giudizio si dovrà comunque confronta-re con il danneggiante.

Il tutto non tenendo in considerazione ilfatto che il legislatore ha già emanato normedirette ad accelerare il rito ordinario e dotatoil codice di procedura civile di adeguatistrumenti (art. 696 e segg.), volti a velocizza-re il risarcimento dei danni.

RibadisceInoltre che in tema di risarcimento del

danno non si può generalizzare o stabilireregole di automatica applicazione, non po-tendosi prescindere da una valutazione con-creta e specifica della controversia devolutaala decisione del Giudice.

Basti considerare che quando si passa aconsiderare l’ipotesi dei danni a catena ca-

gionati da un prodotto difettoso i problemidel nesso causale, e dell’eventuale uso inap-propriato del prodotto da parte della vitti-ma, richiedono necessariamente un tratta-mento individuale del processo.

Lo stesso ragionamento può seguirsi peril danno diffuso derivante da sostanze tossi-che in quanto ancor più connesso alla solu-zione dei problemi di nesso causale, anchecon riferimento al danno concretamenterisentito.

Inoltre, si ricorda che, ove il danno nonpossa essere quantificato nel suo precisoammontare, resta ferma l’applicazione del-l’art. 1226 c.c. che consente al Giudice diprocedere alla sua liquidazione con valuta-zione equitativa.

Anche queste disposizioni e questi prin-cipi, propri non solo dell’ordinamento ita-liano, ma anche degli altri ordinamenti deiPaesi Comunitari, dimostrano come non sisiano mai stabilite a priori delle regole inmateria di quantificazione del danno, essen-dosi riconosciuto che, nell’ambito dei criterigenerali di cui si è detto, spetta unicamenteal Giudice adito decidere in merito, tenutoconto di ogni elemento processuale e sostan-ziale inerente la domanda proposta.

Non c’è, infine, motivo per non ritenereche il giudizio di risarcimento del dannodebba essere sottoposto alle medesime rego-le di un qualunque giudizio della specie, aprescindere quindi dalla natura di consuma-tore o meno dell’attore, principio che con laclass action verrebbe ad essere leso, venendoin tal caso introdotto un regime speciale.

Sulla base delle considerazioni sopra espo-ste, nel ribadire la contrarietà circa la prolife-razione dei modelli processuali, si deve affer-mare in ogni caso la prevalenza del ritoordinario, così come recentemente novella-to, non sussistendo valide giustificazioni e/o ragioni di specificità tali da consigliare in

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COMUNICAZIONI E NOTIZIE

rito diverso.I Presidenti del Triveneto, nel sottoline-

are che l’introduzione della class action noncorrisponde a una avvertita esigenza, mani-festano la preoccupazione che in tal modooltre a non fornire alcun concreto e realevantaggio al danneggiato, si finisca per im-porre un ulteriore fardello intollerabile osproporzionato alle imprese con inutili rile-vanti danni per le stesse.”(E’ emerso nel corso del dibattito l’auspicioche Avvocatura e Magistratura siano consul-tati dalla Commissioni Giustizie di Camera eSenato e che la normativa sia introdotta even-tualmente come procedura di natura conci-liativa e non giudiziaria e che sia raccordatacon le altre legislazioni statali europee).

3) abolizione del grado di appello civileEsprime

la propria contrarietà alla prospettata ipotesidi abolizione del grado di appello nei pro-cessi civili; l’abolizione del grado di appellosi tradurrebbe in una compromissione dellatutela dei diritti e del diritto di difesa di talerilevanza da non giustificare un provvedi-mento in tale senso, che in ogni caso nonservirebbe a risolvere significativamente lalentezza dei procedimenti che rappresenta ilprincipale addebito che si muove alla giusti-zia italiana, da parte della opinione pubblicae nelle sedi internazionali.

Il Segretario (Avv. Antonio F. Rosa)

PREVIDENZA e ASSISTENZA SANITARIA

Pubblichiamo la lettera a firma dell’Avv.Carlo Martuccelli, Presidente della CAPAIAP,cioè la Cassa Autonoma di Previdenza e Assi-stenza Integrativa degli Avvocati e dei Professio-

nisti, con particolare riferimento ai giovani Col-leghi che si iscrivono nel nostro Albo.

Essi possono iniziare il loro lungo camminoprofessionale usufruendo della necessaria tutelaprevidenziale e assistenziale-sanitaria.

(Nota di Redazione)

CAPAIAP - CASSA AUTONOMA DIPREVIDENZA E ASSISTENZA

INTEGRATIVA DEGLI AVVOCATIE DEI PROFESSIONISTI

Egregio Collega,la nostra Cassa è un ente no profit, sorto

per cercare di risolvere i problemi che inmateria sanitaria incontrano i professionistiforensi i quali sono, da qualche tempo, garan-titi dalla polizza “Grandi Eventi” stipulata,con le Assicurazioni Generali, dalla Cassa diPrevidenza Forense, ma limitatamente ad unnumero determinato di interventi chirurgici.La CAPAIAP invece riguarda tutte le patolo-gie, affiancandosi ed anzi integrando la co-pertura della polizza Generali.

Attraverso una rete di Case di cura, dilaboratori ed ambulatori di sicura affidabili-tà e serietà, con i quali ha stipulato specificheconvenzioni, essa è in grado di offrire agliiscritti un servizio sanitario efficiente e diottima qualità.

Il volantino allegato riassume i serviziofferti e le modalità di fruizione di essi, mapoiché siamo consapevoli della maggioreutilità di un contatto diretto capace di darerisposta alle esigenze di ciascuno, dichiaria-mo la nostra più ampia disponibilità ad unincontro, previo appuntamento che puòessere fissato per telefono con i nostri Uffici.

Con la certezza di offrire un’ottima op-portunità, restiamo in attesa di una presa dicontatto e porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente(Avv. Carlo Martuccelli)

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COMUNICAZIONI E NOTIZIE

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PARERI DEONTOLOGICI

Adunanza dell’11 gennaio 2007Con riferimento alla richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis) in data

27 ottobre 2006, con la quale la stessa chiede delucidazioni in ordine al comportamento daadottare nel caso in cui un collega -di parte avversa- abbia richiesto l’invio di copia deidocumenti contenuti nel fascicolo di parte depositato in Tribunale. A completamento dellarichiesta inoltrata dall’Avv. (omissis), va precisato che l’Avv. (omissis) ha bisogno deidocumenti in questione per difendersi in ambito della responsabilità professionale versoterzi. L’Avv. (omissis) teme che tale consegna di documenti possa determinare la lesionedella riservatezza di terze persone e la violazione del dovere di riservatezza ex art. 9 CodiceDeontologico Forense nei confronti del proprio cliente.

La Commissione- Udita la relazione del Consigliere Rossi, anche a nome del Consigliere Tesoriere Testa,

oggi assente, quali coordinatori della Commissione Deontologica;- Premesso:- che il professionista vede regolamentare la propria condotta in ordine alla divulgazione,

comunicazione o consegna di documenti e/o informazioni riguardanti il proprio assistitoa terze persone -siano queste terzi estranei o colleghi- dai disposti degli artt. n. 9 e 23 n.5 delCodice Deontologico;

- che a tal proposito la normativa citata impone al professionista, seppur nella tutela dellospirito di colleganza, di dover privilegiare il segreto sull’attività prestata e su tutte leinformazioni a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenzadel mandato;

- che la richiesta dell’Avv. (omissis) investe, peraltro, documenti riguardanti dichiarazio-ni rese da terzi -con relativa problematica inerente il diritto sulla “privacy”-;

- che nel caso di specie i documenti richiesti dall’Avv. (omissis) sarebbero stati comunquereperibili nel fascicolo di parte depositato in Cancelleria;

Il Consiglioalla luce di quanto unilateralmente innanzi esposto, non si ravvisano violazioni al CodiceDeontologico Forense ove il difensore consegni al collega di controparte solo copia delladocumentazione presente nel fascicolo di parte già depositato in Cancelleria.

* * *

Adunanza del 25 gennaio 2007Il Consiglio

- Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 25 ottobre 2006 dall’Avv.(omissis) in ordine alla possibilità, per un avvocato, di proporsi presso Enti, Società, ForzeArmate ecc. prospettando forme di convenzione per i rispettivi dipendenti e ciò alla lucedelle innovazioni di cui alla legge 4 agosto 2006 n.248;

- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;osserva

che l’art. 2 della citata legge ha rimosso il divieto di svolgere pubblicità informativa circai titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè i costicomplessivi delle prestazioni, precisando, peraltro, che il messaggio deve rispettare criteri ditrasparenza e veridicità il cui controllo è affidato all’Ordine professionale.

Va osservato che la nuova disciplina ha rimosso un divieto, quanto ai contenuti, che era

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PARERI DEONTOLOGICI

già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Codice Deontologico - articoli17 e 17 bis - approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense.La riforma in questione, infatti, già consentiva di dare informazione sui titoli conseguiti esui diplomi di specializzazione.

La norma legislativa ha invece effettivamente innovato ammettendo la pubblicitàinformativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, purprevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’Ordine professionale.

Le modifiche apportate al Codice Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tral’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbanoessere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbanorispondere ai criteri di trasparenza e veridicità. L’informazione stessa, inoltre, non dovràassumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

Quanto ai mezzi di informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nellanuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumentiutilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro dellaprofessione.

I doveri di probità, dignità e decoro costituiscono, infatti, il cardine su cui poggia laprofessione forense e non hanno costituito oggetto di modifica alcuna.

Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stessonon attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attivitàprofessionale offerta quanto alla possibilità di acquisire, tramite il messaggio stesso, nuovaclientela.

A tale proposito va osservato che il Codice Deontologico così come riformato haspostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il divieto dioffrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali aldomicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghipubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il divieto di accaparra-mento della clientela.

Non va dunque confusa la possibilità di offrire informazioni sulla propria attivitàprofessionale con quella di offrire le proprie prestazioni in luoghi collettivi.

Premesso quanto sopraesprime parere

nel senso di ritenere consentita l’informazione concernente la propria attività professionalerivolta ai soggetti di cui alla richiesta purchè essa rispetti i principi, i contenuti e le modalitàdi diffusione di cui sopra.

* * *

Il Consiglio- Premesso:- che l’Avv. (omissis) ha richiesto in data 30 ottobre 2006 un parere in ordine alla

correttezza deontologica circa la possibile assunzione di un incarico professionale a favoredi un coniuge, nell’ambito di un ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonioin via giudiziale, dopo aver svolto trattative nell’interesse di entrambi i coniugi per ladefinizione di un ricorso congiunto;

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PARERI DEONTOLOGICI

- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;afferma

- che, in via generale, la incontrovertibile esistenza di un espresso mandato professionalea predisporre atti per un ricorso congiunto, conferito da entrambi i coniugi, nella ipotesi disuccessiva impossibilità di arrivare ad un accordo per una soluzione consensuale perseparazione e/o divorzio, rende incompatibile con il disposto dell’art. 51 del CodiceDeontologico Forense l’accettazione dell’incarico professionale per svolgere l’azione giudi-ziaria nell’interesse di solo un coniuge;

- che appare altresì incompatibile con l’art. 51 del Codice Deontologico Forense sia lasola domiciliazione sia l’eventuale accettazione dell’incarico da parte di altro professionistalegato al primo da vincoli organici associativi o di collaborazione continuativa.

* * *

- Vista la nota proposta dagli Avvocati (omissis) e (omissis) con la quale si richiede parerepreventivo su di un caso specifico relativo a giudizio in corso circa l’opportunità didepositare documentazione inerente al tentativo di transazione svolto tra avvocati a mezzofax reciprocamente scambiati tra gli stessi;

- Rilevato che la materia è regolata dall’art. 28 del Codice Deontologico Forense;- Atteso che la richiesta attiene ad un caso specifico;

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;- Ritenuto che non è possibile rilasciare pareri preventivi relativi a casi concreti che

potrebbero costituire oggetto di successiva valutazione;dichiara

inammissibile la richiesta di parere deontologico.* * *

Con riferimento alla richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis),relativa alla possibilità o meno per un avvocato di rivestire la carica di liquidatore di unasocietà di capitali;

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;- premesso che gli artt. 3 e 16 della Legge Professionale vietano, tra l’altro, “l’esercizio del

commercio in nome proprio o altrui”;- che lo stesso Consiglio, già in precedenza e relativamente a quanto previsto dalle norme

sopra richiamate, ha inteso censurare la condotta del professionista che assume la carica diliquidatore con poteri gestori e non di mera rappresentanza, attività che invece è consentita;

- che, in particolare, si deve precisare come l’attività di liquidatore “gestore” della societàsia vietata a prescindere dal fine o meno di lucro;

- che lo svolgimento di tale attività lederebbe, inoltre, la tutela della professione ed inparticolare l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa proces-suale ed extra processuale nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio edil decoro dell’Ordine dal discredito che sicuramente deriverebbe da ogni lesione dei principisopra enunciati;

ritiene

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PARERI DEONTOLOGICI

- che l’attività di liquidatore di una società di capitali può essere svolta da un avvocato,nei limiti di cui sopra.

* * *

L’Avv. (omissis) ha richiesto parere in ordine all’obbligo e/o onere di consegnare allaparte soccombente, che ha pagato in forza di una sentenza, copia della fattura relativa allespese di lite rilasciata al proprio cliente a dimostrazione dell’effettività degli esborsi.

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;- Premesso:- che, in argomento, la normativa tributaria (D.P.R. n.600/73 e successive modifiche e

integrazioni) prevede l’emissione della fattura nei confronti del soggetto che ha corrispostole somme;

- che da ciò discende che non incombe alcun obbligo e/o onere sul professionista diconsegnare al soccombente copia della fattura emessa nei confronti del cliente vittorioso cheha versato al professionista stesso il dovuto per spese giudiziali;

esprime parerenel senso di ritenere non sussistente alcun obbligo di consegna della predetta documenta-zione.

* * *

Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 21 dicembre 2006 dall’Avv.Prof. (omissis) in ordine alla possibilità, per un avvocato, di assumere la carica di componenteil Consiglio di Amministrazione in una Compagnia di Assicurazioni in assenza di attribu-zione di deleghe operative;

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

osserva- l’art. 3 della Legge Professionale ed il relativo richiamo alla stessa norma di cui all’art.

16 Codice deontologico forense vietano, tra l’altro, “l’esercizio del commercio in nomeproprio o in nome altrui”.

Nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali nella quale le carichesocietarie siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico o delegato,liquidatore), la giurisprudenza forense distingue l’ipotesi in cui la carica venga assunta conpoteri gestori da quella in cui la stessa comporti invece soli poteri di rappresentanza.

Nel primo caso si ravvisa incompatibilità a prescindere dall’assenza di concreto fine dilucro e di rischio che la società stessa possa essere assoggettata a procedure concorsuali.

Non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista -pur ricoprendo lacarica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico- sia statoprivato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione della attivitàcommerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato e ciò in quanto la solafunzione di rappresentanza giudiziale e direzione del consiglio di amministrazione nondetermina l’incompatibilità stessa.

Ciò in quanto la ratio della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiedenell’esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valuta-

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PARERI DEONTOLOGICI

zione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell’avvocato nell’in-teresse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio e il decoro dell’Ordine dal discreditocertamente derivante da ogni valutazione dell’irrinunciabile principio di autonomia digiudizio e libertà di determinazioni anzidette.

Per quanto sopra precede, esprime parere nel senso di ritenere conforme alle normedeontologiche l’assunzione di cariche sociali da parte del richiedente nei limiti di cui sopra.

* * *

- Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 25 gennaio 2007 dall’Avv.(omissis) la quale esponeva la seguente situazione:

- in data 13 gennaio 2007, con raccomandata anticipata a mezzo e-mail, la predettacomunicava ad un proprio assistito la volontà di rinunciare al mandato informandolocontestualmente dell’incombenza rappresentata dal deposito di note critiche alla CTU dadepositarsi entro il 1° febbraio 2007 e chiedendo al medesimo di confermare l’avvenutanomina di altro legale a mezzo fax o telegramma;

- la parte assistita rispondeva via e-mail affermando che le note alla CTU sarebbero statedepositate dal nuovo difensore ed invitando la richiedente ad esimersi dalla redazione dellestesse e a ritenersi sollevata dall’incarico.

Premesso quanto sopra la richiedente chiede se l’invio da parte dell’assistito dellapredetta e-mail sia sufficiente a sollevarla dal dovere deontologico di provvedere al depositodelle predette note considerando definitivamente esaurito il mandato professionale.

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

osserval’art. 47 del Codice Deontologico Forense stabilisce che il difensore ha diritto di rinunciareal mandato e, in tal caso, ha l’obbligo di avvisare la parte assistita di quanto è necessario fareper non pregiudicare la difesa. L’avvocato che rinunci al mandato ha altresì l’obbligo diprovvedere agli adempimenti urgenti qualora la parte assistita non abbia avuto un lasso ditempo ragionevole per conferire il mandato a un nuovo difensore.

Nel caso di specie, la Collega richiedente ha provveduto ad informare l’assistito sia dellarinuncia al mandato sia dell’imminente scadenza relativa al deposito delle note alla CTU.

Il cliente ha riscontrato l’informativa attraverso l’invio di e-mail con la quale sostanzial-mente confermava di aver già provveduto alla designazione di un nuovo difensore econtestualmente invitava l’Avv. (omissis) a ritenersi sollevata dall’incarico.

E’ evidente, dunque, che la volontà dell’assistito si concretizza, di fatto, in una vera epropria revoca del mandato professionale come tale idonea anche a superare la precedenterinuncia della professionista al mandato stesso.

Quanto al mezzo utilizzato (posta elettronica) non sembra assumere particolare rilievoil fatto che il messaggio sia arrivato senza firma elettronica qualificata e ciò in quantocomunque lo stesso costituiva risposta ad un precedente messaggio inviato dalla professio-nista ad un indirizzo che, evidentemente, era già stato utilizzato per lo scambio diinformazioni tra le parti.

Premesso quanto sopraesprime parere

nel senso che l’Avv. (omissis) possa ritenersi sollevata dall’incombente relativo al deposito

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PARERI DEONTOLOGICI

delle note alla CTU, pur ritenendo opportuno che la stessa provveda a depositare, presso laCancelleria del Giudice, una copia della predetta e-mail.

* * *

Adunanza del 15 febbraio 2007Vista la richiesta di parere di conformità al Codice Deontologico forense della brochure

informativa avanzata dall’Avv. (omissis) in data 20 ottobre 2006esaminate

la bozza A) e la bozza B) di detta brochure,preso atto di quanto stabilito dall’art. 2 lett.b) della D.L. n.223 del 4 luglio 2006 (Legge

n.248 del 4 agosto 2006) nonchè di quanto stabilito dagli articoli 17 e 17 bis del CodiceDeontologico forense recentemente riformato

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

rilevatoquanto alla bozza B):

- che i costi ivi indicati non consentono all’utente di individuare l’entità della prestazioneagli stessi correlata;

- che dunque non appaiono rispettati i criteri di trasparenza e veridicità di cui alla citatalegge;quanto alla bozza A):

- che la stessa appare sostanzialmente conforme ai requisiti di cui all’art. 17 e 17 bis c.d.f.difettando solamente dell’indicazione del Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ilrichiedente;

ritienenon conforme alla vigente normativa la bozza B)

ritieneconforme alla vigente normativa la bozza A) previa integrazione della stessa con i requisitimancanti.

* * *

Vista la richiesta di autorizzazione della brochure informativa presentata dall’Avv.(omissis) in data 15 gennaio 2007;

rilevatoche il documento in esame risulta conforme alle disposizioni dettate dagli articoli 17 e 17bis del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

autorizzal’Avv. (omissis) all’utilizzazione e diffusione della brochure informativa. In risposta alsecondo quesito, relativo ad eventuali modifiche future riguardanti il solo contenutonormativo, si fa presente che non è necessario richiedere nuove autorizzazioni allorquandola modifica del documento informativo non attenga le notizie inerenti la professione.

* * *

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FORO ROMANO 1/2007 133

PARERI DEONTOLOGICI

Adunanza del 22 febbraio 2007- Con l’istanza del 31 gennaio 2007 l’Avv. (omissis), rappresentando una situazione di

grave conflitto tra coniugi, esponeva che in esito al decesso della figlia maggiore di essi lamadre, senza avvisare il padre, si era costituita parte civile, in nome e per conto della figliaminore, ancora affidata ad entrambi, incaricando a tal fine il proprio avvocato e, cioèsegnatamente il medesimo che la assisteva nelle molteplici cause contro il marito.

In particolare richiedeva: “Se sia corretto da parte di un legale attualmente costituito invari processi contro il padre di un minore affidato ad entrambi i genitori, assumere la difesadel minore, costituendosi per esso parte civile in un processo penale, con il solo mandatodella madre del minore e senza neppure previamente consultare il padre”.

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

osservache, in regime di affidamento condiviso di minore a seguito di separazione di coniugi, lascelta del difensore in un giudizio, nell’interesse del minore affidato, deve avvenire colconsenso di entrambi i coniugi affidatari. Il venir meno del rapporto fiduciario con uno diessi non può non comportare una doverosa rinuncia al mandato professionale.

* * *

- Con istanza del 31 gennaio 2007 l’Avv. (omissis), rappresentando una intricatasituazione di contrasto tra coniugi, esponeva come nella vicenda si era inserito un Centroanti violenza e l’avvocato del Centro stesso in favore della moglie. A causa di una serie divicende intervenute richiedeva in particolare sotto il profilo deontologico:

1) se un avvocato integrato in una struttura possa assumere mandato nei confronti di unapersona inviatagli dalla struttura stessa;

2) se in esito a ciò possa interagire con la struttura utilizzando le informazioni così assunteai fini del giudizio;

3) se tale struttura possa avere al suo interno avvocati che assistano persone esterne allastruttura stessa.

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

osservache le questioni poste attengono specificatamente a profili esaminabili sotto un profilodisciplinare in esito a provvedimento conseguente ad idonea segnalazione in tal senso,dovendosi necessariamente e prioritariamente esaminare con opportuno contraddittorio lapeculiarità dei fatti esposti.

* * *

- Con istanza del 5 febbraio 2007, l’Avv. (omissis) reitera questioni inerenti la situazionedi un avvocato nell’ambito di un contesto condominiale e relative a varie fattispecie.

Nella questione che ci occupa, propone una serie di quesiti attinenti in particolare alcomportamento deontologico da parte del medesimo Avvocato in vari contesti sia in attoche in potenza.

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

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FORO ROMANO 1/2007134

PARERI DEONTOLOGICI

rilevatoche i fatti così come rappresentati possano essere potenzialmente suscettibili di valutazionedisciplinare da parte di questo Consiglio, dichiara inammissibile la richiesta di parere.

* * *

- Vista la richiesta di parere deontologico avanzata dall’Avv. (omissis), depositata in data8 febbraio 2007 e rubricata con il n. 2761 e volta ad ottenere un chiarimento in ordine allapossibilità per il professionista (che intende cessare la professione “attiva” di avvocato) econcludere le procedure/posizioni esistenti, di mantenere in essere la partita iva ma non gliobblighi previdenziali legati alla professione.

La richiesta origina dalla volontà del professionista, di evitare di dover essere assoggettato-in presenza di soli 4 crediti/attività professionali restanti- al regime fiscale Iva e agli studi disettore; alla Cassa Forense, ed ogni altro onere compreso quello della iscrizione al Consigliodell’Ordine.

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;

ritienedi esprimere parere di non luogo a provvedere, trattandosi di una situazione che non puòessere definita sulla base delle sole norme vigenti del Codice Deontologico in corrisponden-za alla normativa fiscale.

* * *

- Vista l’istanza degli Avvocati (omissis) e (omissis) pervenuta in data 16 febbraio 2007,con la quale le professioniste richiedevano al Consiglio parere deontologico in merito:

1) alla producibilità in giudizio di corrispondenza intercorsa con il difensore dicontroparte nel corso di un giudizio, od antecedentemente allo stesso, espressamentequalificandola come “riservata personale non producibile in giudizio”;

2) all’inserimento di una clausola di “silenzio-assenso” nell’ambito di una propostatransattiva;

Il Consiglio- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa, quali coordinatori della Commissione Deontologica;in conformità ai principi deontologici generali

ribadisce1) la non producibilità di corrispondenza scambiata con l’espressa attribuzione della

qualifica di “riservata personale non producibile in giudizio”;2) l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso, applicabile nei casi tassativamente

indicati dalla legge, nell’ambito di contesti giudiziari in relazione a proposte transattive cheassolutamente nessun effetto di accettazione tacita possono produrre.

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EXTRAVAGANTES

UNIVERSITA’ DI MALTASTORIA DEL DIRITTO ITALIANO

LEZIONE TENUTA IN DATA 23 GENNAIO 2007DAL CONSIGLIERE GIOVANNI CIPOLLONE

IL CONNUBIO TRA DIRITTO ROMANO E DIRITTO DELLA CHIESA

Secondo una antica tradizione, la dominazione dei barbari avrebbe avuto un valorepreponderante nel sommergere la civiltà latina e offuscato il diritto romano che sarebbe poirisorto nei primi anni del secolo XII° a seguito del fortunoso ritrovamento del testo delle“Pandette” o “Digesto” in Amalfi, da parte dei Pisani. Essi si appropriarono di tale preziosaraccolta di scritti dei giuristi romani del II° e III° secolo, ordinata da Giustiniano e la portaronoa Pisa.

La critica storica ha poi definitivamente accantonato la tesi secondo la quale la riviviscenzadel diritto romano si debba ricollegare a tale episodio in quanto la scoperta di numerosidocumenti privati e pubblici e di testi giuridici di carattere dottrinario e di probabile originescolastica, hanno successivamente dimostrato la continuità perenne della tradizione giuridicaromana.

Anzi, si può ritenere che le forze operatrici che hanno consentito tale continuità storica,siano state due.

La prima è da riconnettere alla validità del diritto dei vinti che impressionò i barbariinvasori, per la sua essenza di maturità, universalità e profonda spiritualità.

La seconda forza è la Chiesa con la sua concezione unitaria della vita umana, sia spiritualeche temporale.

Fu una evoluzione lentissima che durò circa cinque secoli.In una prima fase il diritto romano poté mantenersi in vita grazie al principio barbarico della

personalità della legge. Nella seconda fase, si ebbe un diritto congiunto, in una fusione unitariache tendeva verso uno scopo comune, verso un’epoca nuova. Ciò comportò una ripresa deldiritto romano che aveva una base millenaria di sviluppo e di progresso.

Dal ricco materiale documentario che si è arricchito nel secolo - scorso come ha acutamenteosservato il Calasso - è risultata una fondamentale partizione della penisola italica, riguardatasotto l’aspetto della sua vita giuridica, in tre grandi zone, le quali, a loro volta, dai territori piùcaratteristici, vengono così designate: a) lombardo-toscana; b) romano-ravennate; c) meridio-nale. Una partizione, evidentemente legata alle vicende politiche di queste terre: e infatti, nellazona lombardo-toscana, che fu la prima e più profondamente longobardizzata, il dirittolongobardo ha una nettissima prevalenza, mentre nella romano-ravennate si verifica esatta-mente il fenomeno opposto, poiché, per opera della Chiesa e per i legami con l’Imperobizantino, la tradizione giuridica romana si conserva invece con molta tenacia.

La meridionale, infine, sfuggita in parte di mano all’Impero bizantino per colpa di ungoverno noncurante o, nel caso opposto, esoso, penetrata nelle regioni superiori da fortiinfiltrazioni longobarde, e, al sud, incorsa da bande saracene provenienti dalla Sicilia, si

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presenta come una sorta di caleidoscopio giuridico: poiché zone longobardizzate - come, peresempio, i ducati beneventani, nei quali, pur dopo la caduta del Regno longobardo, continuaa svolgersi, come continuazione di quella edittale, una legislazione longobarda per opera deiduchi Arechi e Adelchi, che riescono a mantenersi indipendenti dai re franchi - appaionoframmiste a territori di tradizione romana (come la Lucania, la Puglia. e la Calabria) e talvoltavi serpeggiano dentro, così da creare la singolarissima configurazione di una regionevariamente screziata di romanità e di germanesimo. A questo prospetto delle condizionigiuridiche della penisola, fa riscontro quello delle due grandi isole, la Sardegna e la Sicilia: laprima, allentati sempre più i rapporti politici con l’impero d’Oriente. riuscì a mantenersiimmune da dominazioni barbariche e perciò a custodire, a suo modo, non diciamo lalegislazione, ma piuttosto la tradizione romano-bizantina: la Sicilia, invece, strappata aBisanzio dall’invasione saracena sui primi decenni del secolo nono, per quanto lasciata liberadi continuare nell’uso delle sue antiche leggi - anche qui, come già sappiamo, dominava lastessa tradizione -, dovè necessariamente subire un inquinamento sensibilissimo di dirittomussulmano.

E’ poi intuitivo come ciascuna di queste partizioni territoriali, che abbiamo così individua-te all’ingrosso, debba porre a sua volta problemi tutti propri. Così, per es., la zona lombardo-toscana, nella quale imperò principio barbarico della personalità della legge, prospetta ilproblema dei rapporti del diritto longobardo e del romano, i quali, in virtù di quel principio,s’intrecciavano nella vita quotidiana: problema, che abbiamo avuto già occasione di guardarenelle sue linee generali, illustrando appunto il sistema della legge personale. Le terreromaniche invece, nelle quali, avendo continuato a dominare il sistema della territorialità deldiritto, il diritto romano giustinianeo e post-giustinianeo rimase unico diritto vigente, prospet-tano un problema ben differente; codesto diritto, abbandonato a se stesso, poiché debolmenteriusciva a sostenerlo in questa lontana periferia del superstite Impero l’autorità’ centrale, esempre meno lo illuminava la decadente cultura dell’epoca, si deforma nell’applicazionequotidiana: e, come un organismo infiacchito suol essere particolarmente sensibile alleinfluenze esterne, così esso riceve senza reazioni un’infiltrazione sottile e lenta del dirittobarbarico delle terre circostanti, il quale, se non riesce a soppiantarlo, contribuisce tuttaviacertamente ad accelerarne il processo di degenerazione.

Un aspetto comune adunque alla vita giuridica queste zone, longobarde e romane, èrappresentato da un’appariscente decadenza del diritto romano: nelle prime, perché esso èridotto alla stregua di una delle tante leggi personali e non è certo senza conseguenze il fattoche esso sia per avventura la legge personale del popolo vinto ed escluso dalle carichepolitiche; nelle seconde, perché, essendo venuti meno i motivi ideali di una qualsiasievoluzione, il sistema del diritto subisce la condanna che grava sopra ogni altro organismovivente, cui manchino le possibilità di un naturale sviluppo, vale a dire s’involve e degenera.

Specchio fedele di questo stato di cose sono i documenti, privati e pubblici, che quest’epo-ca ci ha tramandati. Parliamo di documenti in senso giuridico, vale a dire di scritture destinatea creare, a modificare o a estinguere un rapporto giuridico, ovvero a darne la prova: non dunquenel senso generico di “fonte storica”, nel qual caso indicherebbero qualsiasi scrittura diqualsiasi contenuto, adatta a fornire materiale di ricostruzione allo storico. Come s’accenna neltesto, i documenti possono essere pubblici o privati (fatti “in pago aut in palatio”, come si

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diceva negli antichi formulari): sono pubblici quelli che emanano da un’autorità pubblica econcernono rapporti di diritto pubblico; privati, quelli redatti da privati e riguardanti negozie rapporti tra privati. L’importanza dei documenti. pubblici e privati, è grandissima nonsoltanto per la ragione intuitiva ch’essi ci mostrano il diritto nella sua vita di tutti i giorni, maancora per altri motivi che rispondono alle caratteristiche dei tempi.

Quella che ora studiamo è un’epoca in cui lo Stato, nell’amministrazione della giustiziacome in tante altre attività che noi oggi siamo abituati a concepire come essenziali della suavita, è piuttosto inerte, mentre prepondera l’attività dei privati. Ciò si verifica, naturalmente,sopra tutto nei territori dominati dai barbari: ma anche in quelli di tradizione romano-bizantina,nei quali perduravano forme della “cognitio extra ordinem” come si erano fissate negli ultimisecoli dell’Impero, con una prevalenza dell’attività del magistrato che conduce il processodagli inizi alla fine, il regresso della coscienza giuridica è stato così forte da risospingereindietro di parecchio le forme della giustizia.

Ora, il documento, destinato a fermare nel tempo un negozio giuridico e a darne la provain caso di contestazioni, non poteva non risentire di codeste condizioni: e infatti esso rispecchiaquello stato d’animo di diffidenza delle parti fra loro e di esse verso l’autorità pubblica. Questostato d’animo è manifestato chiaramente dalla stessa nella quale il negozio viene formulato,con una straordinaria ridondanza di espressioni e con un complicatissimo groviglio di cautele.che, mentre nella pratica dovevano servir malamente allo scopo cui erano preordinate,pongono oggi a noi problemi difficilissimi, e talvolta insuperabili, di interpretazione. A parteperò questi motivi psicologici, senza dubbio assai significativi, c’è la questione ben piùimportante del nuovo valore giuridico che il documento privato viene acquistando inquest’epoca: poiché esso non serve più a provare il negozio, ma tende a costituire un elementoessenziale alla vita di questo o addirittura a incorporare il diritto al quale il negozio ha dato vita.

Questa evoluzione, che, diciamo subito, è uno dei punti centrali della storia giuridica delnostro medio evo, aveva le sue radici in quella trasformazione del valore del documento chesi era già iniziata negli ultimi tempi dell’Impero sotto l’influsso di idee elleniche, ed era riuscitaa modificare profondamente, anzi a svisare qualcuna delle più importanti e caratteristicheistituzioni del diritto romano: così, per portare un esempio già noto, la “stipulatio”, la quale,nel momento stesso in cui veniva ancorata alla scrittura, smetteva la solennità delle forme,perdendo la sua fisionomia genuina di contratto formale e orale. Del resto, i privilegi chevediamo attribuiti alla scrittura nel Codice teodosiano e nel giustinianeo, spiegano facilmentela enorme diffusione e la crescente importanza sociale di essa nella pratica.

Da questa pratica appunto si lasciò suggestionare la mentalità dei barbari, la quale, comegià sappiamo, si trovava ancora allo stadio del formalismo più rigido: imparando fra noi adocumentare per iscritto i negozi - e per giunta, si badi, in una lingua non propria - fu portataistintivamente a considerare il documento stesso alla stregua di una forma: ma di qui al ritenerenel documento incorporato il diritto, il passo era breve e fu compiuto.

Ora, questa grande importanza raggiunta dal documento è un fenomeno comune a ogniregione d’Italia, e deve giudicarsi come un portato dei tempi, giustificato dalle ragioni generaliaccennate dianzi.

Tutto ciò contribuisce, d’altro lato, ad accrescere ai nostri occhi d’interpreti il valorestorico della grande massa di documenti privati che quest’epoca ci ha tramandati, facendo di

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essi, nella scarsità dei testi legislativi, una fonte di cognizione di primissimo ordine per lanostra storia giuridica dell’alto medio evo.

Anche per un altro motivo, strettamente connesso alla evoluzione che si è profilata: e cioèquesto. Lo straordinario accrescersi del valore giuridico del documento aveva fatto precocemen-te sentire l’esigenza che la redazione di questo venisse affidata a persone esperte: e anche di ciòprecedenti vanno cercati nell’età romana, in quei “tabelliones”, coadiuvati da scrivani (scribaeo notarii), che, da privati, cioè senza alcuna veste ufficiale, esercitavano il mestiere di redigereatti, e in quegli “exceptores o tabularii” che erano invece ufficiali dei municipii addetti ai “gesta”,anche questi aiutati materialmente da scrivani. Cadute le istituzioni romane, si perde la menzionedi “tabularii o exceptores” nonché di “tabelliones”, ma si continua invece a parlare di “scribaeo notarii”: i quali, da prima liberi esercenti della loro arte, furono dall’epoca franca in poi sceltidall’autorità pubblica: di più, nei territori romanici - come Ravenna, Roma, Napoli - essi eranoriuniti in scholae o corporazioni, presiedute da un “magister”.

In tal modo si viene a costituire a poco a poco una vera tradizione notarile: redigere ildocumento è un’arte, che ha le sue regole: le quali si tramandano, si perfezionano, e finiscono,per fissarsi nei formulari. Questi formulari adunque presuppongono un’elaborazione o, in altritermini, un’attività di pensiero, la quale, se può apparire modesta quando la si raffronti ai piùrigogliosi frutti che darà più tardi il pensiero giuridico, è tuttavia importantissima se la si mettein rapporto ai suoi tempi. In fondo, nei formulari vanno ravvisati i primi germogli di unascienza del diritto, la prima forma ìn cui essa si rivelò alla mentalità dei barbari: e giustamentelo Schuiffer ricorda come non diversamente erano andate le cose a Roma, dove, creatosi unmonopolio del diritto nella casta patrizia, le prime manifestazioni scientifiche furono appuntorappresentate dalla compilazione dì formule.

Perciò, il documento, nel quale viene a depositarsi questa primitiva opera di riflessione,accresce il suo valore storico, poiché ci testimonia non soltanto il diritto nella sua vita, maaltresì il livello della cultura giuridica e, cosa importantissima, riflette il contrasto dei dirittidiversi che si incontrano e cozzano nella pratica di tutti giorni, a causa del principio dellapersonalità della legge.

Questo principio infatti contribuiva enormemente a diffondere i formulari per terre assailontane da quella in cui s’eran venuti formando, e in queste trasmigrazioni accadeva che laformula originaria subisse modificazioni o adattamenti talvolta così profondi da renderneirriconoscibile l’archetipo.

Ma questo è il sintomo di un fatto storico assai più vasto, di cui dovremo discorrere nelcapitolo che segue: e in questa occasione vi torneremo sopra.

Ora vogliamo limitarci a osservare come queste trasformazioni obbediscano inavvertita-mente a una tendenza unificatrice: la quale, se è scarsamente sensibile fino al secolo IX, èinvece evidente nel X e, più ancora, nel XI. E poiché i formulari che erano in circolazioneavevano tutti un’origine romana più o meno riconoscibile (poiché troppo spesso le primitiveformule avevan dovuto piegarsi a documentare negozi prettamente barbarici), ed erano ingrande maggioranza di manipolazione ecclesiastica, trovandosi, di solito o più frequentementetra gli ecclesiastici, quei secoli duri della nostra cultura, persone che sapessero leggere escrivere e, talvolta, anche armate di un po’ di erudizione, era fatale che codesta tendenzaunificatrice si rivelasse decisamente in favore della legge romana.

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Ma è facile capire che questa tendenza era solo un aspetto, a sua volta, di tutto il movimentocomplesso che in tal senso si era preparato durante questi secoli, e al quale dobbiamo ormairivolgere la nostra attenzione: alludiamo alla penetrazione del diritto romano nel mondolongobardo.

Ma, fin dai primi tempi, di predominio barbarico, la vera protagonista fu la Chiesa che, perdifendere se stessa sentì l’esigenza di esaltare la legge di Roma, per cui nacque un connubioche non doveva più scindersi, e cioè quello tra la “lex canonica” e la “lex romana”. P a p aGregorio Magno, che pontificò dal 590 al 604, vale a dire negli anni torbidi e tragici del primostanziamento dei Longobardi in Italia, non fa alcun mistero di questo legame ideale fra le dueleggi: e infatti nella sua opera vigile e assidua di conforto e di consiglio ai vescovi e sacerdotidelle terre invase e a chiunque altro ricorresse a lui per aiuto e difesa, egli vi si richiama a ognipasso con espressioni di questo genere: “… sanctorum canonum et mundanarum legum sanctioevidenter edocuit ...”, ovvero: ... nec mundanarum legum nec sacrorum canonum statutapermittunt ...”, e somiglianti.

In quest’epoca, “romanus”, diventa sinonimo di “catholicus”.Se vogliamo fare qualche passo indietro, e citare ancora una volta Gelasio I, dobbiamo

ricordare come questo Papa, scrivendo a Teoderico re degli Ostrogoti per indurlo a rispettarei diritti della Chiesa, non aveva saputo far di meglio che addurgli questa argomentazione a“fortiori”: osservando cioè al re barbaro, che se egli aveva ordinato che le “leges Romanorumprincipum” venissero osservate in “negotiis hominum”, doveva “multo magis” volernel’osservanza circa “reverentiam beati Petri”!

Ma la prova più diretta e sicura che un legame ideale unirà sempre più la “lex romana” ela “lex canonica” ce la offre la Chiesa stessa con la recezione del diritto romano nei testicanonistici che vennero compilati, nella maggior parte, tra il IX e l’XI secolo.

La Chiesa dimostra apertamente che nel connubio tra legge spirituale e legge temporale,quest’ultima non poteva essere che la “lex romana”. Le norme romane vengono a far partedell’ordinamento della Chiesa.

Questo fatto storico, che in sè, mantenuto entro suoi naturali confini, era normale esemplice, si prestò invece a un grosso fraintendimento in quella tempesta di polemichevivacissime, tra regalisti e curialisti che accompagnarono la lotta tra Chiesa e Impero nei secoliX e XI. Fraintendimento che, era in sostanza un altro aspetto della degenerazione che la teoriagelasiana subì, come vedemmo in quegli stessi scritti polemici: dalla “superior dignitas” chei curialisti rivendicavano alla Chiesa di fronte all’Impero per la sua missione dìvina, era statadedotta la preminenza del diritto canonico sul civile. Ora, dal fatto imponente della recezionedi testi romani nelle collezioni canonistiche, essi traggono argomento per dimostrare che labase vera della validità del diritto romano tra i popoli è 1"auctoritas Romanae Ecclesiae”: essovige, perché la Chiesa lo approva.

Ma queste esagerazioni alle quali lo spirito di parte conduceva, provocavano, nellacorrente dei regalisti, reazioni violente, che toccarono le note più acute nella seconda metà delsec. XI, quando sulla scena dominava la grande figura di Gregorio VII. I regalisti si sforzanosopra tutto di ridare alle “leges romanae” la loro base naturale, ricollegandole appuntoall’Impero.

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Pietro Crasso, uno dei più forti tra essi, alle deformazioni speciose dei curialisti, contrap-pone questa teorica semplice e netta, che in sostanza non è che un ritorno all’anticoatteggiamento della Chiesa di Roma e al pensiero di Gelasio I: la legge canonica e la leggecivile, egli sostiene, sono entrambe emanazioni dì Dio, la prima per mezzo degli Apostoli e deiloro successori, la seconda per mezzo degli imperatori e dei re: come tali, debbono essererispettate, e l’una e l’altra, indistintamente dai sacerdoti e dai secolari (Mon. Germ. Hist,Libelli de lite imperatorum et pontifìcum, I, Pietro Crasso, Defensio Heiurici IV regis, cap.4.pag. 438 sg.).

Utraque lex, dice Pietro Crasso: vale a dire, i due diritti, aventi una medesima origine,costituiti entrambi per ispirazione divina “hominum causa”, con l’identico scopo di control-larne e guidarne la “fluctivaga mens” perciò entrambi all’identico livello.

Era un’idea, alla quale la Chiesa aveva già creduto, e che avrà per sè l’avvenire, non appenasi cheterà la procella di polemiche e, tra gli elementi che in questa erano affiorati, si compiràda sè una selezione naturale tra quelli generati dal fervore apologetico, e quelli che invece sifondavano sopra due grandi basi: la genuina tradizione della Chiesa, ancor viva negli spiritipiù moderati, e i testi romani che, come vedremo tra non molto, precisamente in queltravagliato sec. XI tornavano pienamente alla luce ed erano studiati con nuovo fervore.

Nell’età seguente, noi troveremo come spina dorsale della vita giuridica il concetto di“utrumque ius”. Ma se noi ci volgiamo a guardare il cammino percorso, possiamo facilmentecomprendere come questa concezione si fosse lentamente preparata. Esso rappresenteràl’equilibrio delle due grandi forze storiche che nell’alto medio evo avevan giocato comeprotagoniste nella evoluzione della nostra civiltà giuridica: il diritto romano, con le sue qualitàincoercibili di umanità e di universalità, e la Chiesa, con la sua concezione etica integrale.

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SODALICIVM ADVOCATORVM LATINITATIS CVLTORVM“CIVIS ROMANVS SVM”

PILULAS LATINITATIS SEMPERVOBISCUM HABEATIS

Omnibus vobis gratias ago et prurimamvobis dico salutem.Miseremini mei, miseremini mei saltemvos sodales mei, quia furor patris Vergiliitetigit me. Eius imago enim in somno mihivenit: erat furens italice dicitur “fuoridella grazia di Dio”, spirans minarum,agens spumas in ore, cum illo erantCicero, Horatius, Martialis, Catullus et aliiStupentibus oculis, horresco referens, paucisverbis dixit : fui in tribunalibusromanis mane, una cum istis maioribusin platea Clodia et quid audivi?Omnes advocati iuvenes et senes interse verba faciebant SALUTATIONIBUSBARBARICIS Ciao ciao, bai bai, okeiet similia: foedifragi !Pater Vergiliusscidit vestimenta sua improperia feradicens:nepotes degeneres, pupi, stulti, fatui,mendici, scurrae, fenicula, molles,enervati, sceleratus nihil fecisti et nihilfecerunt Magistratus et ConciliariiOrdinis forensis romani, vestra stultitiaExcusationem non habet.Dereliquistis sapientes salutationesromanas, donum patrum vestrorum etaccepistis mala verba barbarica inobsequium gentium exterarum. Sicpermutastis aurum cum plumbocontempsistis radices et traditiones vestraset hic alia improperia, repente oculisintentis, quam maxima voce Vergiliusexclamavit:Quia non fuistis neque calidi neque frigidiuna cum maioribus vomitem vos ex ore

PORTATE SEMPRE CON VOIPILLOLE DI LATINITA’

Ringrazio tutti Voi e Vi auguro un’ottimasalute.Abbiate pietà di me, abbiate pietà di mealmeno Voi, o miei Sodali, perché l’ira delpadre Virgilio mi ha colpito, mi è apparsoinfatti nel sonno il suo spirito: era infuriatoin italiano si dice fuori della grazia di Dio,ribollente di minacce, con la bava inbocca, stavano con lui Cicerone, Orazio,Marziale, Catullo e altri, con gli occhisbarrati, ho orrore nel riferire, disse pocheparole: stamane sono stato nei tribunaliromani accompagnato da costoro,esattamente a piazzale Clodio e che cosaho sentito? Tutti gli avvocati giovani evecchi si salutavano con terminibarbarici come Ciao ciao, bai bai, okei eparole simili: fedifraghi!Nell’udire ciò il padre Virgilio si strappò levesti lanciando insulti feroci:nipoti degenerati, fantocci, balordi, citrulli,accattoni, buffoni, finocchi, effeminati,fiacchi, scellerato non hai fatto nulla, enulla hanno fatto i Capi e i Consiglieridell’ordine forense romano, la vostrastoltezza non ammette scuse.Avete abbandonato i saggi salutiromani, dono dei vostri antenati, e aveteaccettato brutte parole barbariche inomaggio a genti straniere. Ciò facendoavete cambiato l’oro con il piombo, avetedisprezzato le radici e le vostre tradizioni,e (Virgilio) giù con altri improperi, ad untratto con gli occhi sbarrati e con ilmassimo di voce, Virgilio gridò:Perché non siete stati né caldi né freddi,unitamente agli antenati io vi vomito dalla

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meo. Pater nobilis hoc non facite, nonfacite.Optime pater, eiulavi valde, hoc non facitesumus semper nepotes vestri, nonmaledicite, nobilissime pater Vergilidimittite nobis, veniam date, veniamconcedite nobis parce insipientiae nostrae.

Oro te manibus coniunctis, genibusdeflexis, reparare possumus, Quo ibimussine vobis, lacrimis manantibus, veniamdate : longe a bonis salutationesbarbaricae.

Tempestive intervenerunt Cicero,Horatius, Catullus, Ovidius Naso,Martialis, Propertius, Lucretius, Livius etalii qui proposuerunt patri Vergilioveniam dare defensoribus romanis subcondicione. Post sex menses redibimusin planitiem Clodiam ad audiendassalutationes in mundo forense. Hoc ipsotempore Praeses Sodalicii renovetpromissionem. In concilio omnes sodalesrite promissionem repetant. Eram anteeos semper genibus deflexis quandoannuenti Vergilio, Cicero initiavit:- Vultisne in tribunalibus Italiae semel pro semper accipere salutationes latinas vestrorum maiorum, vobis pertinentes, inter privos Vale – Valete et erga Magistratus Ave – Avete Respondi: Promittimus- Vultisne respuere semel pro semper salutationes barbaricas uti CIAO, BAI BAI ET SIMILIA ad traditionem latinam non pertinentes Respondi: volumus- Vultisne accipere semel pro semper salutationes cotidianas FELIX DIES PRO BUON GIORNO, VESPERASCIT BENE PRO

mia bocca.O padre nobile non fate questo, non fatequesto. Ottimo padre gridai a lungo per ildolore, non fate questo siamo sempre ivostri nipoti, non ci maledite o nobilissimopadre Virgilio, perdonaci, accordateci ilperdono, concedeteci il perdono, perdonala nostra stoltezza.Io ti scongiuro a mani congiunte einginocchiato, possiamo riparare.Dove andremo senza di Voi, con lelacrime che mi sgorgavano, perdonateci,lontano da noi i saluti barbarici.(pussa via i saluti barbari)Intervennero tempestivamente Cicerone,Orazio, Catullo, Ovidio Nasone, Marziale,Properzio, Lucrezio, Livio e altri, i qualiproposero al padre Virgilio di accordare ilperdono agli avvocati romani ma sottocondizione. Trascorsi sei mesitorneremo a piazzale Clodio perverificare i saluti nel mondo forense:nello stesso tempo il presidente delSodalizio rinnovi le promesse. NelConcilio tutti i Sodali rinnovinosolennemente la promessa. Io stavodavanti a loro sempre inginocchiato,quando con l’assenso di Virgilio, Ciceroneiniziò:- Volete nei tribunali italiani, una volta per sempre, accogliere i saluti latini dei vostri antenati, adatti per voi, tra i privati: Vale – Valete e verso le Autorità: Ave – Avete? Rispondo: promettiamo- Volete ripudiare una volta per tutte i saluti barbarici: Ciao, bai bai, okei e saluti simili perché non appartenenti alla tradizione latina? Rispondo: lo vogliamo- Volete accogliere una volta per sempre i saluti quotidiani felix dies per buon giorno

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BUONA SERA ET MOLLITER CUBES PRO BUONA NOTTE Respondi: Volumus- Vultisne in scriptis forensibus pilulas latinitatis immittere ut mentionem identitatis latinae, ne defensores patroni et iudices a radicibus latinitatis evertantur Respondi: Volumus Ita est ita fiat.Pater Vergilius pace confecta, mihi etomnibus arrisit.Iubemus omnia Consilia OrdinisAdvocatorum praesentim Praesides etConsiliarii ut operam dent et meadesideria conficiant.Nolite facere me iratum contra vos: haec suntpraecepta Patris Vergilii.Sodales clarissimi quid vobis videtur?Patres Sodales, uno consensuconsurretione manuum ad latinitatemdefendendam renovant promissionemcontra salutationes barbaricas quaerepellendae sunt solemniter promittuntin scriptis forensibus uti idoneislocutionibus latinis maiorumnostrorum, quibus sit honor et gloria.Valete semper valeteDatum Romae A. 2759 ab U.C.Scriptor Primus de Sodalibus: Civis romanus sum Teobaldo Vinci

vesperascit bene per buona sera molliter cubes per buona notte? Rispondo: lo vogliamo- Volete negli scritti professionali far uso di espressioni latine come riferimento alla identità latina affinché gli avvocati e i Giudici non rimuovano le radici della latinità? Rispondo: lo vogliamo Così è e così sia.Il padre Virgilio a pace fatta sorrise a me eagli astanti. Comandiamo a tutti iConsigli dell’Ordine degli Avvocatisoprattutto ai Presidenti e ai Consiglieriperché si diano da fare e portino acompimento i miei desideri. Non mirendete mal disposto contro di voi: questisono i comandi di vostro padre Virgilio.Illustrissimi Sodali che ve ne pare? Ipadri Sodali con un consenso unanime,con l’alzata delle mani per difendere lalatinità rinnovano la promessa di bandoper i saluti barbarici che sono darespingere e promettono solennementedi utilizzare negli scritti forensi leespressioni latine dei nostri antenati, aiquali sia reso onore e gloria.Statevi sempre bene.Depositata in Roma l’Anno 2759 dallafondazione l’Estensore il Primo dei Sodali: Sono cittadino romano Teobaldo Vinci

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PHILOGHELOS

"Le batoste del nemico"Dopo un’aspra battaglia, si presentarono al cospetto di Agesilao, re di Sparta, un gruppo

di soldati che, mostrandogli le numerose ferite, gli dissero che ciò provava come non avesseromai rivolto le spalle al nemico.

Agesilao, dopo averli osservati attentamente, esclamò: “Preferirei però avere al mioservizio coloro che vi hanno ridotto in tale stato”.

"Scaramucce tra divinità"Caligola un giorno si arrabbiò con Giove Capitolino perché -secondo lui- gli mancava di

riguardo.Lo videro mormorare all’orecchio della statua del Dio parole ingiuriose e minacce e dirgli:

“Bisogna che uno dei due sparisca, o io o tu”. Dopo un po’ si mitigò la sua ira e allontanandosidalla statua, riferì ai presenti che Giove gli aveva domandato perdono.

"L’esatta bilancia delle idee"Callimaco giudicava il valore dei libri secondo il loro volume.Diceva che tale metodo era infallibile poiché “più un libro è grosso e più sciocchezze

contiene”.

"Una cura infallibile"

Mostrarono a Erasistrato, medico di corte, Antioco, giovane figlio del re Seleuco che eranotevolmente dimagrito. Dopo averlo visitato e dopo aver interrogato il ragazzo, Erasistratosostenne che la causa del suo dimagrimento era da ricercarsi nel cocente amore che nutriva perla sua matrigna.

Disse allora al re che il rimedio per la salute del figlio c’era, ma che era impossibile metterloin opera.

Come puoi affermare che non sia possibile guarire mio figlio? Chiese risentito il re.Erasistrato, per non contraddirlo, mentendo, gli disse: “tuo figlio si è invaghito di mia

moglie”.E il re di rimando: “non puoi certo fare una cosa sgradita al tuo re, devi cedere tua moglie

al ragazzo”.Al che Erasistrato esclamò: “Ma voi sire che siete il padre, sareste capace di cedere la vostra

donna?”.“Il sì!” rispose con fermezza il re.Fu a quel punto che Erasistrato gli espose la verità e cioè che il ragazzo in realtà si era

invaghito della moglie del re. Quest’ultimo, colto di sorpresa, dovette cedere e Antioco guarì.

a cura di Giovanni Cipollone

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RAPPORTI INTERNAZIONALI

FEDERATION DES BARREAUX D’AUROPEEUROPEAN BARS FEDERATION

VERBAND EUROPÄISCHER RECHTSANWALTSKAMMERNFEDERACION DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI D’EUROPAPRÉSIDENT

Ai Signori Presidentidegli Ordini Forensi

Carissimi amici e colleghi Presidenti,l’indipendenza dell’avvocatura viene messa in pericolo da una serie di interventi

legislativi della Unione Europea e degli Stati Nazionali che si ispirano, spesso anche asproposito, alle risoluzioni europee (vedi la recente legge italiana sulle professioni).

Gli interventi legislativi ignorano spesso l’identità dell’avvocato che è sottoposto ad uncodice etico di alto profilo.

Nell’Assise di Porto è emerso che l’avvocato, per difendere la propria autonomia, deverespingere ogni sottolineatura meramente mercantile della professione.

Egli svolge un ruolo di tutela di diritti di rilevanza costituzionale. La Carta dei Dirittidell’Uomo ne riconosce l’essenzialità e l’importanza.

In questo ambito la FBE deve rivendicare il ruolo di guida morale e politica dell’avvo-catura europea.

Nell’Assise di Porto la FBE ha individuato tra gli obiettivi di primaria importanza lainterlocuzione continua con il Parlamento e la Commissione dell’Unione Europea.

In questa prospettiva, e avvalendoci della preziosa collaborazione del ParlamentareEuropeo On.le Stefano Zappalà, siamo riusciti ad ottenere un incontro con i parlamentarieuropei.

Sono stati invitati tutti i parlamentari europei ed è prevista la traduzione simultanea infrancese, italiano, spagnolo, inglese e tedesco.

La FBE sarà rappresentata, oltre che dall’Ufficio di Presidenza (Presidente, Primo VicePresidente, Secondo Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere), dai rappresentantidegli Ordini e delle Associazioni Forensi Europee che sono tutti invitati a parteciparemassicciamente.

Dopo l’illustrazione della posizione della FBE il programma dei lavori prevede interventibrevi dei rappresentanti degli Ordini e delle associazioni degli avvocati e delle professioniin Europa.

Siamo sicuri che non farete mancare la Vostra presenza.

Molti cordiali saluti.

Avv. Maurizio de Tilla

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RAPPORTI INTERNAZIONALI

LA CONFERENZA DI VIENNA DEI PRESIDENTI DEICONSIGLI DELL’ORDINE E DELLE ORGANIZZAZIONIEUROPEE DEGLI AVVOCATI DEL 16 FEBBRAIO 2007

Si è tenuta a Vienna, il 16 febbraio 2007 la trentacinquesima conferenza dei Presidentidei consigli dell’ordine e delle associazioni europee degli avvocati. Per il consiglio dell’Or-dine di Roma il Presidente Cassiani ha delegato l’avv. Enrico Scoccini.

La conferenza è un appuntamento annuale importante, in quanto ciascuna delegazionenazionale degli avvocati riferisce sull’attività svolta, sulle iniziative e sugli obiettivi cheintende conseguire, consentendo quindi uno scambio utile di informazioni, esperienze evalutazioni sullo stato della professione forense. In un momento in cui l’attività professio-nale dell’avvocato ha subito e sta subendo profonde trasformazioni, anche per effetto diinterventi normativi del legislatore comunitario, l’incontro di Vienna è stato particolarmen-te utile per cogliere i termini dell’attuale dibattito sullo stato e sulle prospettive dellaprofessione legale in generale e forense in particolare.

I temi sono ricorrenti e le problematiche per la gran parte comuni, pur nella diversità disoluzioni che ad esse vengono proposte, a dimostrazione di una situazione comune a tuttii paesi europei, comunitari e non, di profondo cambiamento del quadro normativo edistituzionale attinente la professione legale in relazione ad un mutato quadro economico,sociale e di mercato in cui i servizi legali vengono offerti e richiesti.

Per l’Italia era presente il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa, il qualeha riferito sulle ultime vicende legislative introdotte nel nostro paese dal noto decretoBersani di Agosto, sui suoi contenuti e sulla posizione fortemente critica del mondo forensenei confronti di tale intervento legislativo. Ha pure riferito sulle iniziative che il consiglionazionale forense ha assunto per migliorare la situazione degli avvocati italiani, quale larealizzazione di un network informatico tra tutti i gli avvocati italiani, per facilitare ladiffusione di notizie, lavori informazioni, ed accrescere la qualità dei servizi legali in unoscenario di maggiore concorrenza e competitività. In tale quadro vanno pure collocate leiniziative di offrire i servizi di firma digitale certificata agli avvocati, ed i contributi per i testdi”funzionamento del nuovo processo civile telematico. Anche in Inghilterra e Galles, sonoin corso modifiche legislative per quanto attiene i servizi legali, essendo stato redatto unprimo disegno di legge (il legal service bill del 24 novembre 2006), rispetto al quale la LawSociety ha costantemente interloquito con il Governo e con il parlamento (attualmente èall’esame della camera dei Lords). Il disegno di legge, recepisce molte delle indicazionifornite dalla commissione presieduta da Sir David Clementi, istituita nel dicembre 2004, icui punti fondamentali erano: lo svolgimento della professione legale deve avvenire sottola sorveglianza di un nuovo Consiglio dei servizi legali (Legal services Board); la separazionetra funzioni di rappresentanza e funzioni di controllo all’interno del corpo professionale;l’istituzione di un ufficio i risarcimenti contro gli errori degli avvocati nei confronti deiconsumatori; la partecipazione di non avvocati (Non- solicitors) a società di avvocati (lawfirms). La Law Society è sostanzialmente favorevole al disegno di legge governativo, cheritiene idoneo alle esigenze attuali della professione legale, anche se rivendica la propriaautonomia per quanto attiene alla disciplina complessiva della professione legale, compresi

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RAPPORTI INTERNAZIONALI

i rapporti tra avvocati e non avvocati, lasciando al Legal Services Board il compito diintervento solo quando le regole dettate dalla Law Society non hanno dimostrato la loroinsufficienza.

La Scozia, sulla scia della commissione Clementi, ha pure modificato , in parte la proprialegislazione sulla professione legale, costituendo un organo per la risoluzione delle contro-versie tra clienti e avvocati. La Law Society scozzese ha avuto un atteggiamento di riserva neiconfronti del nuovo organismo, anche in relazione al fatto che nella versione originale deltesto legislativo non era previsto appello contro le sue decisioni. Con una modifica deldicembre 2006 è stato introdotta la passibilità di appello al tribunale ordinario. La Lawsociety è stato un interlocutore costante in tute le modifiche legislative introdotte dalparlamento scozzese in tema di professione legale, anche per quanto attiene alla introduzio-ne di norme sulla limitazione delle spese legali nei processi penali, rispetto alle quali, a frontedi una posizione di totale contestazione da parte della Law society, l’esecutivo della Scoziaha profondamente modificato il a propria posizione iniziale. La law society svolge un ruolomolto importante anche nella formazione professionale degli avvocati scozzesi, in un’otticadi aumento della qualità dei servizi.

Anche la Spagna, tra i grandi paesi europei, ha in corso una modifica al proprio sistemanormativo della professione legale. Il 31 ottobre 2006 è stata pubblicata la legge sull’accessoalla professione legale. E’ una legge molto attesa dall’avvocatura spagnola, in quanto laSpagna era l’unico paese europeo del tutto pria di una specifica disciplina di accesso allaprofessione legale. La nuova legge prevede una lunga vacatio legis di 5 anni, durante i qualisia le scuole legali che le università svolgeranno dei corsi per la preparazione all’esame finale.Anche la Spagna ha in via di approvazione una legge sulle società tra professionisti, compresequelle tra avvocati, che possono avere soci non professionisti fino ad 1/4 del capitale sociale.E’ pure da segnalare, per quanto riguarda la Spagna, il decreto reale del novembre 2006, cheintroduce un particolare rapporto di lavoro, per gli avvocati che lavorano nei grandi studilegali e che ricevono una retribuzione per il loro lavoro. La nuova disciplina stabilisce i dirittiei doveri di tali professionisti, la loro indipendenza, il particolare rapporto fiduciario con ititolari dello studio, ed altri interessanti profili che dovrebbero essere presi in considerazioneanche nel nostro paese, ad avviso di chi scrive. Anche la Spagna, ha avviato un importanteprogramma di informatizzazione dell’attività legale, mettendo a disposizione degli avvocatispagnoli strumenti informatici, quali la firma elettronica certificata, servizi di gestione dellee mail, accesso alla consultazione di banche dati esterne e servizi connessi, quali ad esempio,il deposito di documenti processuali nei giudizi (solo in alcune corti, ma a breve esteso a tuttii tribunali), servizi di notificazione, ed altre banche dati di uso frequente per i professionisti.

Minori novità per la Francia, che ha introdotto di recente la società tra avvocati, apertaanche a non avvocati, entro limiti ben determinati. L’avvocatura di Francia ha poi condottouna forte opposizione alla legge che ha introdotto in Francia la direttiva comunitaria sulriciclaggio di denaro illecito, impugnando la legge innanzi al Consiglio di Stato e quindichiedendo che la questione fosse rimessa alla corte di Giustizia Europea.

Interessanti anche le novità sul fronte dei nuovi paesi entrati nell’U.E.. La Polonia nel2005 ha introdotto una legislazione di totale liberalizzazione della professione legale,consentendone l’esercizio senza l’esercizio della pratica né il superamento di esami. Contro

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RAPPORTI INTERNAZIONALI

tale legislazione hanno ricorso gli avvocati polacchi alla Corte Costituzionale, la quale hadichiarato incostituzionale le legge nella parte in cui limita il potere di autoregolamentazionedei corpi professionali. La modifica legislativa approntata dal parlamento nel gennaio 2007,non supera le critiche dell’avvocatura polacca, in quanto ancora eccessivamente apertaall’accesso dalla professione, senza alcun serio controllo sulla preparazione professionale dicoloro che si iscrivono alle liste degli avvocati. Né meno contestata è la disciplina sulladeontologica professionale e sulla responsabilità, rimessa non ad un organo internoall’avvocatura, ma direttamente ai tribunali ordinari,. Contro tale disciplina l’avvocaturapolacca ha chiesto l’intervento degli organismi internazionali, quali la CCBE, l’IBA, l’UIA,i quali sono intervenuti presso il ministro della giustizia, per chiedere una modifica aldisegno di legge, tuttora in discussione al parlamento, che sta esaminando la riforma delleprocedure penali e civili. L’atteggiamento del Governo polacco è in generale fortementenegativo nei confronti dei tradizionali principi di autonomia, indipendenza dell’avvocatura,tentando, con ripetuti provvedimenti legislativi di limitare la riservatezza professionale neirapporti tra cliente e avvocato, limitando l’importo massimo delle spese legali, introducendola figura professionale del “consulente legale”, assolutamente libera da ogni disciplina diaccesso, controllo ecc.

Infine, nella breve carrellata sulla situazione della professione legale in Europa, è dasegnalare le novità legislative in Romania, la quale pure ha approvato nuove leggi sullaprofessione forense, introducendo la società a responsabilità limitata per l’esercizio dellaprofessione, una nuova disciplina dei rapporti tra cliente ed avvocato al fine di evitarepossibili conflitti di interesse; nuove regole deontologiche tra avvocati per assicurare unaconcorrenza leale, compresa la disciplina della pubblicità degli studi. Inoltre è stataintrodotta una disciplina dell’attività fiduciaria, che possono svolgere gli avvocati, inparticolare quali depositari di somma di denaro; nell’ambito di procedure giudiziarie oliquidatorie, gestione di valori finanziari o beni per conto del cliente. Naturalmente la nuovadisciplina prevede norme dirette a tutelare il cliente, per quanto attiene alla separazione dipatrimoni, all’informazione ecc.

Alla conferenza di Vienna hanno poi partecipato i presidenti delle maggiori associazioniinternazionali di avvocati, quali la CCBE, l’IBA e l’UIA, i quali hanno pure espresso lerispettive posizioni sulle questioni che oggi, a livello non solo europeo, riguardano laprofessione forense, della quale, è, in sintesi, da dire, non sembra emergere, con chiarezzaun nuovo e chiaro modello di avvocato, oscillando, e le esperienze sopra riportare ne sonouna sintetica testimonianza, tra il modello tradizionale di avvocato come delineato neicodici e nella normativa della prima metà del secolo scorso, ed un modello alternativo diavvocato-imprenditore, ancora non delineato con esattezza nei suoi contenuti e forme.

Enrico Scoccini

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SEGNALAZIONI E RECENSIONI

RECENSIONIRECENSIONIRECENSIONIRECENSIONIRECENSIONI

“IL TESTAMENTO BIOLOGICO” (Verso una proposta di legge),a cura di Maurizio DE TILLA, Lucio MILITERNI, Umberto VERONESI(Fondazione Umberto Veronesi)Sperling e Kupfer Editori, Milano 2007, pag. 347

Allo stato, sono in corso di esame dinanzi alla Commissione Igiene e Sanità del Senato piùdisegni di legge e proposte varie, circa la possibilità attribuibile ad ogni persona di deciderepreventivamente con un proprio atto di volontà, in piena libertà e consapevolezza, comemorire nel caso di perdita delle facoltà intellettive o a causa di una malattia o lesioni traumaticheirreversibili.

Tali disegni di legge hanno diversa intitolazione ma in concreto, salvo lievi variazionietimologiche, concernono le “Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontàsui trattamenti sanitari” oppure, le “Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente”.

Il testo in esame, “Il testamento biologico”, che tratta un argomento di estremo interesse,raccoglie gli elementi di conoscenza e dibattito relativi ad un tema di grande attualità, offrendoun quadro completo delle problematiche connesse, e cioè, il rapporto medico-paziente, lequestioni di ordine etico e religioso, le esperienze di altri stati, i casi clamorosi che hanno messoin crisi le coscienze.

I tre autori, studiosi di grande prestigio e autorità, sono convinti che sia giunto il momentodi dare sicuri fondamenti giuridici al diritto inalienabile di scegliere come morire, come è giàavvenuto in altri paesi europei. Di grande rilevanza, per i risvolti, sia etici e psicologici oltre chegiuridici, in una materia così delicata, sono i capitoli relativi all’”eutanasia”, all’”accanimentoterapeutico” e al “suicidio assistito”.

Sin dalle prime pagine, si resta affascinati per lo stile scorrevole, per lo scrupoloso rigorescientifico e per la particolare pregnanza degli argomenti.

Mi pare degna di attenzione la prefazione in cui tra l’altro si legge: “Nessuno può diredi non avere mai avuto, per un attimo o per tutta la vita, paura della morte. Ma la nostragenerazione e ancor di più quella futura, a cui la scienza ha regalato la possibilità diun’esistenza più lunga e più sana, si trova ora ad affrontare una nuova forma di angoscia: lapaura della non-vita, o della non-morte.

Le capacità di intervento di una medicina moderna che ci cura sempre di più, ma non perquesto ci guarisce di più, sono cresciute fino a raggiungere la possibilità di mantenercitecnologicamente in una vita artificiale. Uno stato intermedio fra la vita e la morte, a volteanche doloroso, che ci può inquietare più della morte stessa e che ci pone di fronte a dilemmisconosciuti alla storia e al pensiero.”

“Non dobbiamo avere paura della morte perché quando ci siamo noi, lei non c’è ancora, e quandoc’è lei, non ci siamo più noi”. Così pensava Epicuro, e con lui i filosofi stoici al tempo della civiltàromana, senza lasciare spazio a dubbi: l’essenza della vita coincide con la coscienza del sé, percui se non c’è coscienza non c’è vita, ma non c’è neanche dramma.

Dopo duemila anni di studi filosofici e scientifici il filosofo della morale VladimirJankélévitch scrive ancora che “sulla morte non c’è niente da sapere”.

E’ un intelligente preambolo che già contiene filosoficamente la soluzione di un temaarduo e difficile.

Giovanni Cipollone

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SEGNALAZIONI E RECENSIONI

“SENTIERO” (libro di poesie a cura di Mimmo Bova)Antonio Francesco CERTOMA’Edizioni Magna Graecia – Torino, pagg. 95

Se ci fate caso, il tempo poetico dell’uomo è scandito dai luminosi sogni dell’adolescenza,per passare poi, attraverso le nebbie esistenziali, alle più pacate e profonde riflessioni della etàmatura.

Qua e là l’ispirazione, finalmente svincolata dagli universi simbolici, può raggiungere, inun supremo anelito, le alte vette del lirismo e del sublime, sollevando qualche lembo delmistero che avvolge ogni creatura vivente.

Le poesie del collega Antonio Francesco Certomà, hanno la freschezza di un cantoinnocente che spesso indugia e langue tra le asperità della vita.

In una atmosfera estatica, in “Contemplazione” “qui regna a sera una luna di corallo frescadi zagare e di sale e copre con canti di sirene gli scuri viandanti dell’onda, fatti tra i legni e lelampare”.

Ma, tra i silenzi della sera e l’urlo impetuoso del vento, egli spesso sosta “dove, al suono deigiorni, tacito il mare traboccava e gabbiani chinati a fior d’acqua erano dolci predatori”.Nell’incanto della sera, ai piedi del tempio greco di Kanlon si attarda “tra i fichi d’India e l’agavesalmastra” dove “crebbe la formica la sua prole nera, dannata, laboriosa e la disperse”. Ma, “neigusci d’aria ecco labile l’ora ci vinse: solo il tempio crepuscolare brilla, virtù celate a morte vifeconda. Già tra le arse pietre del tempio risale ogni voce e non dorme, io mi accosto segretoad udire quel rincorarmi murmure d’onde!”.

Quasi si risveglia, nell’universo umano doloroso e drammatico che lo circonda peresclamare: l’uomo è solo un grido che si perde nella sera. Pietà di lui Signore, dei suoi occhispalancati a ricercare il giorno”.

Giovanni Cipollone

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Comunichiamo le modifiche approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27gennaio 2006 pubblicate sul Foro Italiano con i relativi Articoli del Codice precedente.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSEApprovato dal Consiglio Nazionale Forense

nella seduta del 17 aprile 1997con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999

e il 26 ottobre 2002

ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propriaattività professionale.

I Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compiaconsapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvo-cato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà dapressioni o condizionamenti esterni.

I L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.II L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.III Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stabilisca

con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E’ dovere dell’avvocato curarecostantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le cono-scenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e lapartecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

ART. 14. - Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza oinesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento delmagistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.

I L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. Inparticolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di personeinformate sui fatti che sappia essere false.

II L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto deiprovvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto dellamedesima situazione di fatto.

ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. – L’avvocato deveprovvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

I In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente icontributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale.

ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – È dovere dell’avvocato evitaresituazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque nel dubbio,richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

I Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza dicause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’avvocato dareinformazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispettodella dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.I - Quanto ai mezzi di informazione: A) Devono ritenersi consentiti:– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti

determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposteprepagate);

– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini coninformazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);

– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologicoforense);

– i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legaliassociati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione alConsiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere allasegnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.

B) Devono ritenersi vietati:– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da

lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraversodepositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sui parabrezza delle auto, o negliospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);

– le sponsorizzazioni;–le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su

siti di terzi. C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine

(in relazione alla modalità e finalità previste):– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali. II - Quanto ai contenuti della informazione: A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi

di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingueconosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativoalla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);

– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attivitàprevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);

– l’indicazione di un logo;– l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda fare menzione di

una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativodella certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di

consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:– indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riprodu-

zione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimentoo la consultazione;

– indicazione della persona responsabile;– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita

anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi. C) Devono ritenersi vietati:– i dati che riguardano terze persone;– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);– i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima

consultazione è gratuita);– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;– il fatturato individuale o dello studio;– le promesse di recupero;– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice

deontologico). III - È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte

dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbiadisposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzidi diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiara-zioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parteassistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.

I Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, puòfornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto diindagine.

II Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire finipubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprieprestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali;intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicitàpersonale.

ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendente-mente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressionisconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sianei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazionedella regola deontologica.

ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

– L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attivitàgiudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo delrelativo titolo.

I Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in mancanza dellostesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione:dell’infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indiretta-mente l’attività irregolare.

ART. 22. - Rapporto di colleganza in genere. – L’avvocato deve mantenere semprenei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa delcollega.

II L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire neiconfronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesadel collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consigliodell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collegaper consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o diriservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.

III L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. Laregistrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti ipresenti.

ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In particolare,nell’attività giudiziale, l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del doveredi difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione diincontro con i colleghi.

II L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze,di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportinopregiudizio per la parte assistita.

III L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e glionorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.

IV Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicaretempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto.

V Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i difensori deglialtri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parteassistita e nel rispetto della legge.

VI Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co difensorein ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comuneassistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell’ordine. – L’avvocato ha il dovere dicollaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta,per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vitaforense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventicollegiali.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

I Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agliaddebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisceautonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organogiudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie oadempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendentead ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecitarisposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

III L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incaricocon diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.

ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – Nonpossono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque lacorrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionatoun accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delleprestazioni richieste.

III L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi,ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che glisuccede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

IV L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azionigiudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. – L’esibizione in giudizio di documenti relativialla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative allasua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

I L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professio-nale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. – Salvodiversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitarele funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempiala parte assistita.

MODIFICAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICOAPPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2006

- pubblicate sul Foro Italiano (giugno 2006, pagg. 244-252) -

ARTICOLO 7Dovere di fedeltà - E’ dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività

professionale.I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia

consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli

impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

altro potere.

ARTICOLO 10Dovere di indipendenza - Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il

dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni ocondizionamenti esterni.

I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stipuli con

soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

ARTICOLO 13Dovere di aggiornamento professionale. - E’ dovere dell’avvocato curare costantemen-

te la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze conparticolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.

I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e lapartecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio NazionaleForense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

ARTICOLO 14Dovere di verità - Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti

obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cuil’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudicein errore.

I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. Inparticolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di personeinformate sui fatti che sappia essere false.

II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto deiprovvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto dellamedesima situazione di fatto.

ARTICOLO 15Dovere di adempimento previdenziale e fiscale - L’avvocato deve provvedere regolarmen-

te e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previden-ziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 16Dovere di evitare incompatibilità - E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di

incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere ilparere del proprio Consiglio dell’ordine.

I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di

cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ARTICOLO 17Informazioni sull’attività professionale - L’avvocato può dare informazioni sulla

propria attività professionale.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità dellatutela dell’affidamento della collettività.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e nonpuò avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato nonpuò rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decorodella professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione diseminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinentialla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previaapprovazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento.

II - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioniprofessionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale,in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

III - E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazionepersonalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

IV - E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto partedello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbiadisposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ARTICOLO 17 bisMezzi di informazione consentiti - L’avvocato può dare informazioni sulla propria

attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste

ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale.In essi devono essere indicati:- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che

lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata osocietaria;

- il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione

di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.Possono essere indicati soltanto:- i titoli accademici;- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;- il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che

consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in confor-mità delle direttive comunitarie;

- i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario)e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più ditre materie; - le lingue conosciute;

- il logo dello studio;- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;- l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda fare menzione

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativodella certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campodi applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).

2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lostudio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione dellapresenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazioneall’interno dello stabile;

3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materiegiuridiche;

4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legaleassociato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione deicontenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deveessere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto1) dell’art. 17 bis.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazionediretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

ARTICOLO 18Rapporti con la stampa - Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione

l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispettodei doveri di discrezione e riservatezza.

I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso,può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segretodi indagine.

II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, èfatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome deipropri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altrimezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesadel cliente.

III - E’ consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine diappartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione delproprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

ARTICOLO 20Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. - Indipendentemente dalle

disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti odoffensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti deicolleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. I. La ritorsione o laprovocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.

ARTICOLO 21Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. - L’iscrizione

all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenzae consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.

I - Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero losvolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

II - Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o,in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesil’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavarebenefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.

III - L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docenteuniversitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia diinsegnamento e la facoltà.

IV - L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per estesoil titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio”qualora abbia conseguito tale abilitazione.

ARTICOLO 22Rapporto di colleganza. - L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi

un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue

richieste di informativa.II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti

all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avvisopossa pregiudicare il diritto da tutelare.

III - L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. Laregistrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti ipresenti.

ARTICOLO 23Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. - Nell’attività giudiziale

l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardan-do in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I - L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione diincontro con i colleghi.

II - L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processodalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.

III – Il difensore, che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato, è tenuto a comunicaretempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevutoe, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamentodi quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.

IV - Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti,anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nelrispetto della legge.

V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordinead ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito,al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

VI - L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azionigiudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ARTICOLO 24Rapporti con il Consiglio dell’ordine. - L’avvocato ha il dovere di collaborare con il

Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogniiscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o allaamministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I - Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agliaddebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisceautonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organogiudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempi-menti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenerenotizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita rispostadell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

III - L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incaricocon diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.

IV - L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’ordine di appartenenzaed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professio-nali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapitiprofessionali.

ARTICOLO 28Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. - Non possono essere

prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenzacontenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionatoun accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delleprestazioni richieste.

III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi,ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che glisuccede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

ARTICOLO 29Notizie riguardanti il collega. - L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla

posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua personasono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tuteladi un diritto.

I - L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività profes-sionale di un collega.

ARTICOLO 30Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. - L’avvocato che scelga

e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenzadeve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersiinutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.

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LEGGI E SENTENZE

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA LEGGE n. 46/2006PARZIALMENTE ANNULLATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Una recente sentenza della Suprema Corte (VII Sezione 11/5/06 Pres. Pioletti – Rel.Davigo – Ric. Palma – n. 27518/06 dep. il 2/08/06) ha sostanzialmente escluso il beneficiodella declaratoria dell’inappellabilità del PM contro la sentenza assolutoria dell’imputato,sanzionando con l’inammissibilità il ricorso con cui il prevenuto si doleva della inaspettatacondanna in appello. La legge sull’inappellabilità del PM, quando era pienamente in vigore,è stata in sostanza dimezzata in Cassazione dalla sanzione di inammissibilità. La SupremaCorte ha motivato sul punto testualmente: “Il fumus dei motivi nuovi è manifestamenteinfondato poiché la disciplina transitoria non ha previsto, se non nell’ipotesi di annullamento conrinvio di una sentenza di condanna conseguente ad appello del PM avverso sentenza di proscioglimen-to, che tale gravame sia dichiarato inammissibile”. Orbene riteniamo, al contrario, che è proprioquesta la ragione per cui la sentenza e l’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla SupremaCorte non sia esatto.

Quando la legge Pecorella sull’inappellabilità è stata finalmente pubblicata sulla GazzettaUfficiale n. 44 del 22 febbraio con il n. 46 del 2006 ha segnato subito un punto di riferimentoessenziale, visto che la nuova disciplina che stabilisce l’inappellabilità delle sentenze diproscioglimento, con qualsiasi formula siano state emesse, è retroattiva e si applica a tutti iprocedimenti in corso, anche in Cassazione, e con effetti immediati, addirittura anche aigiudizi di rinvio nei quali è stata annullata dalla Suprema Corte una sentenza di condannain appello che abbia riformato un’assoluzione in primo grado. Salvo il caso in cuil’annullamento della sentenza di appello riguardi esclusivamente i capi relativi alla pena oad una misura di sicurezza.

Tale norma costituiva l’immediata conseguenza del principio della formazione delgiudicato di cui all’art. 624, co. II, c.p.p. e più volte ribadito dalla Cassazione (v. Cass. Sez.I, ud. 6/5/2000, in CED n. 215949).

E’ parso ragionevole escludere un effetto tanto dirompente nel caso in cui la “tenuta”della pronunzia di appello in punto di responsabilità sia stata già verificata dalla Cassazione,con la conseguente formazione del giudicato sui relativi capi.

La disciplina transitoria non affrontava il problema dell’eventuale inammissibilità delricorso proposto avverso la sentenza di condanna in grado di appello. Se ne deve dedurreche, anche in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del PM avessenatura preliminare rispetto ad ogni ulteriore questione, ivi compresa quella dell’ammissibi-lità dell’ulteriore mezzo di impugnazione esperito. Infatti: finché la Corte di Cassazione nonsi pronunziava sull’inammissibilità del ricorso, il procedimento era, a tutti gli effetti,pendente; conseguentemente il giudicato non poteva dirsi maturato; il vizio sopravvenutoriguardava una fase precedente al giudizio di appello ed era idoneo a rimuovere, radicalmen-te, la relativa sentenza.

Ogni tesi contraria, sull’argomento, non appare confacente in quanto eleverebbe il temadell’inammissibilità del ricorso al livello di una pregiudiziale primaria, ed ignorando altresìil tema dell’inappellabilità che andava dichiarata alla stregua di una qualsiasi causa estintivadel reato.

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FORO ROMANO 1/2007162

LEGGI E SENTENZE

Tra le due forme di inammissibilità quella che nasce dall’inappellabilità deve avere laprevalenza sulla eventuale successiva inammissibilità del ricorso per Cassazione poiché,“priusquam” preesistendo, ha bisogno soltanto della pendenza per essere dichiarata dalGiudice superiore, che dovrà poi comunque svolgere, o far svolgere ad altra sezione, tutti gliadempimenti di cui all’art. 10 della L. 20/02/06 n. 46 comma II, che prevedeva la piena edimmediata applicabilità ai procedimenti in corso, precisando al riguardo: “L’appello propostocontro una sentenza di proscioglimento del PM prima della data di entrata in vigore della presentelegge, veramente innovativa per avere avviato una graduale riforma del sistema delle impugnazioniviene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile” salva la facoltà per la pubblicaaccusa “di proporre ricorso per Cassazione entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento diinammissibilità”.

Non c’è dubbio che la legge, a nostro avviso, fosse realmente innovativa con riguardo atutto il sistema delle impugnazioni penali perché, da una parte, limitava il potere di appellodel PM avverso le sentenze assolutorie al solo caso di scoperta di nuova prova ai sensi dell’art.603, co. II, c.p.p., e dall’altra, perché ha introdotto un nuovo criterio di esame nei ricorsi perCassazione che dovranno essere valutati anche in relazione ad altri atti processuali contenutinel fascicolo, ed espressamente indicati dalla difesa.

In questo senso, infatti, l’art. 8 della L. 46/06 ha innovato l’art. 606 lettera e, c.p.p.attribuendo rilievo al vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione, non soloquando esso risulti “dal testo del provvedimento impugnato” ma anche quando esso siadesumibile “da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

La modifica, inoltre, ha ampliato in maniera notevole il novero dei vizi deducibili avantial Supremo Collegio dando spazio al controverso paradigma del “travisamento del fatto”sicché la difesa ben può contrastare le opposte letture degli elementi indiziari con memoriee motivi aggiunti, rivalutando anche e soprattutto tutti quei dati che per la Corte di meritonon avessero avuto alcuna efficacia dimostrativa a favore dell’imputato, verificandone lacongruità della motivazione alla luce dei parametri forniti dal nuovo testo dell’art. 606sopracitato; alla luce del quale saranno da ritenersi nulle quelle affrettate conclusioni fruttodi un evidente travisamento del dato probatorio, perché non sorrette da adeguata motiva-zione, o perché soltanto ignorate dalla Corte di merito malgrado fossero state a normaevidenziate dalla difesa.

Tutta questa materia trattata dalla Legge Pecorella, malgrado la sentenza della CorteCostituzionale abbia eliminato l’art. 1 e parte dell’art. 10 sulla inappellabilità del PM, èdestinata a rimanere per permettere un più organico esame dei ricorsi per Cassazione alla lucedi norme che sicuramente contribuiranno alla diminuzione degli errori giudiziari.

Luigi Favino

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LEGGI E SENTENZE

LE CURE MEDICHE PRESTATE AL LATITANTE NONCOSTITUISCONO FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

di Tommaso Spasari*

Con la sentenza n. 26910 depositata il 20 luglio 2005, la VI sezione penale della Cortedi Cassazione ha affrontato il delicato problema dei limiti dell’attività professionale delMedico nel caso di assistenza ad un latitante, precisando che solo una condotta “aggiuntiva”da parte del sanitario integra la fattispecie incriminatrice di favoreggiamento personale di cuiall’art. 378 c.p., che è un reato di pericolo di natura formale nonché – almeno nellanormalità dei casi – istantaneo, il quale si consuma nel momento stesso in cui il soggettoattivo ha posto in essere la condotta di ausilio ravvisabile in un qualunque atto idoneo adagevolare l’autore di un reato ad eludere le investigazioni degli inquirenti. Tuttavia, permeglio comprendere il thema decidendum è opportuno ripercorrere brevemente il contestonormativo inerente al delitto di favoreggiamento personale che può essere integrato daqualunque condotta dell’agente – positiva o negativa, diretta o indiretta – purché idonea econsapevolmente finalizzata ad intralciare o ad eludere le investigazioni dell’Autorità, purnon occorrendo per la sua consumazione che la condotta favoreggiatrice abbia conseguitol’intento di sottrarre l’accusato alle ricerche dell’Autorità oppure che quest’ultima sia stataeffettivamente fuorviata, in quanto trattandosi di un reato di pericolo non è richiesto chela condotta consegua l’obiettivo voluto. Tuttavia, ai fini della configurabilità del delitto difavoreggiamento personale, è evidente sotto il profilo del rapporto cronologico con il reatoprincipale (cioè quello perpetrato dalla persona aiutata), che necessariamente la commissio-ne di quest’ultimo – almeno nel suo momento iniziale – sia anteriore alla condotta assuntacome favoreggiatrice, in altri termini deve essere già avvenuta la consumazione del reatopresupposto ascritto al soggetto favorito. Il dolo costitutivo del delitto di favoreggiamentopersonale è generico e consiste nella coscienza e volontà di fornire ad un individuo ricercatoaiuto in relazione ad un reato già commesso, per eludere le investigazioni o per sottrarsi allericerche degli inquirenti, anche senza sapere per quale reato siano in corso tali investigazionie ricerche. Giacché, per la sussistenza del delitto de quo, è sufficiente che il soggetto agente(rectius: il favoreggiatore) abbia la consapevolezza della possibilità che quel comportamentopossa essere di aiuto alla persona favorita (l’autore del reato principale), poiché tale aiuto èciò che integra la lesione del bene giuridico protetto – ravvisabile nel buon funzionamentodell’attività giudiziaria – risolvendosi nell’evento e quindi nell’elemento costitutivo delreato. Pertanto, è irrilevante che il favoreggiatore ritenga di prestare aiuto ad un colpevoleo ad un innocente oppure che conosca o meno l’individuo ricercato. Tanto premesso econsiderato, nel caso di specie era accaduto che un primario ortopedico aveva assistitoriservatamente, presso un nosocomio palermitano, un latitante – con il quale aveva rapportidi conoscenza personale – senza annotare la visita negli appositi registri ospedalieri.Pertanto, a seguito della delazione di un collaboratore di giustizia, il primario de quo venivatratto a giudizio e successivamente condannato dal Tribunale di Palermo per il reato difavoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. Orbene, la Corte Suprema, con riguardoalla condotta tenuta dal summenzionato primario, ha confermato la sentenza della Corted’appello che assolveva quest’ultimo per l’insussistenza del fatto, in quanto non eraravvisabile nel caso concreto quell’elemento ulteriore ed aggiuntivo finalizzato soggettiva-

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mente ed oggettivamente a far eludere al latitante le investigazioni e le ricerche dell’Autoritàe che, invece, caratterizza la condotta favoreggiatrice stricto sensu. Infatti, il principaleargomento su cui poggia l’orientamento dei Giudici di legittimità e che il Medico ha il doveregiuridico di assistere chiunque abbia necessità delle sue prestazioni professionali. Sicché, taledovere di assistenza – essendo di natura oggettiva – prescinde dai rapporti personaliintercorrenti tra il sanitario ed il latitante, salvo i casi in cui sussiste l’obbligo di referto ex art.365 c.p. che non era obbiettivamente ravvisabile nella fattispecie esaminata. Ed invero, latesi propugnata dai Giudici del gravame e ribadita dalla VI sezione della Corte di Cassazioneè indubbiamente da condividere in quanto – affermando che la latitanza non può costituirein nessun caso ostacolo alla tutela della salute – enuncia un supremo principio di civiltàgiuridica. Giacché, nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il Giudicedi legittimità ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione, in quanto era necessario trovareun punto di equilibrio nel bilanciamento tra due interessi giuridici contrapposti, ravvisabiliper un verso nella pretesa dell’Autorità giudiziaria di limitare la libertà personale del latitante,per altro verso nella salvaguardia del bene–salute di quest’ultimo. Sicché, con tali argomen-tazioni – nonché con un richiamo giuridicamente condivisibile alla prevalenza della tutelacostituzionale del diritto alla salute sulla base dell’art. 32 Cost. – la Suprema Corte ha fornitol’unica risposta logica e coerente possibile al quesito sottopostole. Peraltro, la pronuncia inesame affronta il problema fondamentale relativo all’effettiva determinazione concettualedella condotta favoreggiatrice – che presentando implicazioni di ordine giuridico–penale –rappresenta il punto dirimente su cui ruota il cardine del contrasto giurisprudenziale dilegittimità. Al riguardo, la Cassazione – richiamando la motivazione della Corte territoriale– ha osservato che costituisce una prassi consuetudinaria che gli specialisti operanti instrutture pubbliche visitino per amicizia e gratuitamente chiunque, senza annotare larelativa prestazione nei registri ospedalieri, soggiungendo che ciò costituisce una “merairregolarità amministrativa”, che prescinde obiettivamente dalla latitanza della personaassistita. Nondimeno, suscita qualche perplessità sotto il profilo sistematico l’affermazionedell’equivalenza delle strutture pubbliche a quelle private, in quanto ciò pur non incidendosul dovere di assistenza non è effettivamente “privo di qualsivoglia valenza” dato che iMedici ospedalieri rivestono la qualifica di pubblico ufficiale perciò – in base ad un noncondivisibile ma prevalente indirizzo di legittimità – sono tenuti all’adempimento dell’ob-bligo di denuncia di reato ai sensi dell’art. 361 c.p., sicché l’esistenza di una prassi contra legem,in materia di omissione o ritardo dell’atto dovuto, non può valere ad escludere il dolo.Quanto sin qui rilevato, costituisce il vero nodo problematico della fattispecie esaminata,però non è espressamente affrontato nella pronuncia che si sta commentando in quantoviene ivi dedotto che – trattandosi di un elemento che attiene alla valutazione del fatto – èinsindacabile in sede di legittimità. Sulla scorta di quanto prospettato, deve rilevarsi inproposito che la derubricazione a mera irregolarità amministrativa della condotta omissivatenuta dal Medico – nella vicenda della pretermessa registrazione “in atti privati o pubblici”della visita oggetto del capo d’imputazione – disattende i princìpi affermati nelle decisionipiù risalenti della Corte Suprema, in quanto nella pronuncia in rassegna si è sostenuto chetale condotta non poteva configurare il reato di favoreggiamento poiché si era trattato di uncomportamento omissivo ergo non era ravvisabile quel quid pluris consistente in un’ulteriore“condotta attiva” o “aggiuntiva” (v., sul punto, Cass., sez. I, 28–5–1998, Bruno). Ciascunadi siffatte affermazioni esige una chiarificazione, infatti il reato di favoreggiamento personale

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di cui all’art. 378 c.p. richiede come elemento soggettivo la volontà di una condotta a formalibera. Sicché, con riferimento a fattispecie come quella in esame, occorre definire la nozionedi “aiuto” ad eludere le investigazioni dell’Autorità che costituisce il fatto tipico della figuradi reato esaminata, in quanto – essendo un reato di pura condotta – per consolidatagiurisprudenza di legittimità la latitudine dell’accezione della locuzione “aiuta” consente diconcepire la condotta illecita, prevista e punita dalla fattispecie incriminatrice, nelle sue piùsvariate manifestazioni, purché si sostanzi in un atteggiamento commissivo ma ancheomissivo – finanche espresso con il silenzio – che comunque favorisca l’elusione delleinvestigazioni (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 1378/95, RV.201415). Alla luce delle considera-zioni sin qui svolte, corre pertanto l’obbligo di precisare che il principio – recentementeenunciato dalla VI sezione della Suprema Corte – non trova accoglimento unanimenell’ambito della medesima Cassazione, in quanto a questo riguardo all’interno dellagiurisprudenza di legittimità si riscontrano due tesi facenti rispettivamente leva sulladistinzione, sotto il profilo penale, tra la condotta meramente omissiva del medico edun’ulteriore “condotta attiva” di quest’ultimo in favore del latitante – che si ponga incontrasto con le indagini che la polizia giudiziaria sta svolgendo – ed idonea a far sorgere ilpericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell’indiziato. In questaottica ricostruttiva, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale dilegittimità, nulla quaestio sul fatto che non integra il reato di favoreggiamento personale lacondotta del Medico che ha effettuato un intervento chirurgico su un ricercato (v., in talsenso, Cass., sez. VI, 21624/02, RV.221946), purché all’attività professionale non subentriaggiuntivamente la surriferita “condotta attiva” come ad es. nel caso del chirurgo che, dopoaver estratto un proiettile ad un ricercato ferito in una sparatoria, aveva intestato la relativacartella clinica a falso nome (v., per tutte, Cass., sez. VI, 5446/85, RV.169517, nonché sez.I, 13008/98, RV.211899). Orbene, la Corte Suprema ha avuto più volte modo di occuparsi,in questi ultimi anni, del controverso tema della configurabilità del reato di cui all’art. 378c.p. mediante omissione – che ha dato luogo al contrasto tra due sezioni penali dellaCassazione – giacché in una pronuncia più risalente della VI sezione è stato ritenuto chel’assunzione da parte di un Medico di cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dallatitante per sottrarsi alle ricerche della polizia, come ad es. spegnere il telefonino per nonessere localizzato, integrava la fattispecie penale in esame (v., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 2998/02, RV.221161). Viceversa, occorre osservare che – contrariamente a quanto sostenuto nelladecisione succitata – la V sezione ha reputato che analoghi comportamenti non fosseropenalmente rilevanti in quanto non incombe sul medico l’obbligo giuridico di impedire chesi crei un intralcio alle attività di polizia (sul punto v., Cass., sez. V, 31657/01, RV.220025).In definitiva, è precipuo superare le divisioni e gli ondeggiamenti della giurisprudenzapervenendo all’enunciazione di un principio in termini generali, che corrisponde allanecessità di clare loqui, quindi sarebbe opportuno – a mio avviso – rimettere prossimamentela questione al vaglio delle sezioni Unite penali per una composizione del contrastogiurisprudenziale e fornire pertanto una risposta conclusiva alla vexata quaestio.

*(Medico Chirurgo, Dottore in Giurisprudenza, Specialista in ProfessioniLegali, Dottorando di Ricerca in Medicina Legale e Scienze Forensi)

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BREVI CONSIDERAZIONI SULL’EMANANDALEGGE QUADRO EUROPEA PER I TRASPORTINecessaria ampia partecipazione degli organi istituzionali edei rappresentanti delle comunità nazionali allefasi preliminari di tale provvedimento legislativo

di Pietro CARNEVALE

I. Il Trattato che adotta una “Costituzione per l’Europa”, firmato a Roma il 29 ottobre2004, secondo le dichiarazioni rese dal Presidente di turno del Consiglio dell’Unioneeuropea nella riunione del giugno 2005 è stata adottata da dieci Paesi dell’Unione, mentredue (Francia ed Olanda), l’hanno rigettata.

Tale asserzione di Jean Claude Iunncker, Primo Ministro del Granducato del Lussembur-go e Presidente di turno del predetto Consiglio (1), stimola le comunità e gli organi delleistituzioni (a vari livelli) degli Stati dell’Unione europea ad interessarsi fattivamente per gliesami dei vari problemi connessi agli obiettivi che si intendono raggiungere con detta leggee a predisporre gli incontri, le discussioni, i documenti, ecc., utili ad offrire agli organismipubblici competenti e responsabili una visione completa della materia oggetto dell’emanan-da legge quadro.

A tale fine si ritiene doveroso ricordare che essa, tenendo conto dei peculiari aspetti dellamateria (trasporti), è adottata previa consultazione del comitato economico e sociale e delcomitato delle regioni e, all’atto dell’adozione della stessa, si terrà conto dei casi in cui la suaapplicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in alcuneregioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti (art. 236 della citataCostituzione).

Gli obiettivi dell’emananda legge europea sono i seguenti:1) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno

Stato membro o a destinazione di questo, o in transito nel territorio di uno o più Statimembri. Sembra doveroso ricordare che la normativa in esame concerne qualsiasi tipo ditrasporto (ferroviario, stradale, aereo, marittimo, di persone, di merci, ecc.) e su tutto ilterritorio dei vari stati dell’Unione “allargata”. Inoltre il trasporto testé specificato concerneil trasporto internazionale in partenza, in transito o in arrivo nel territorio di uno Statomembro dell’Unione europea (allargata);

2) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in unoStato membro (dell’Unione europea allargata);

3) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti.La materia e gli obiettivi della legge, stabiliti nell’art. 236 sopra ricordato, impongono la

più ampia informazione, discussione e partecipazione dei rappresentanti di tutte le categorieinteressate agli incontri che le istituzioni pubbliche a vari livelli e/o le stesse predetteorganizzazioni dovranno promuovere tempestivamente nel territorio dell’Unione perl’esame di tutte le relative problematiche e la redazione di documenti-proposte da inviare aiservizi (nazionali e comunitari) che dovranno curare lo schema di detto provvedimentolegislativo europeo.

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Ovviamente, oltre la materia dei trasporti, indicata sopra e fissata dal citato art. 236, gliincontri dovranno riguardare anche l’esame degli altri obiettivi collaterali di detta legge,indicati nello stesso articolo (tenore di vita in alcune regioni, occupazione in esse, uso delleattrezzature in relazione ai trasporti: cioè problemi connessi alla disciplina della materia“trasporti” oggetto diretto e precipuo dell’emananda legge).

II. Appunto perciò gli incontri dovranno essere promossi con sollecitudine e dovrannoriguardare anche materie connesse alle finalità e condizioni-requisiti summenzionati, inquanto il settore trasporti è un settore strategico strettamente connesso agli altri (sono ingenere qualificati tali: l’ambiente, l’energia, l’agroalimentare, la salute, i sistemi diproduzione, le biotecnologie, i nuovi materiali e le nanotecnologie, i beni culturali, ecc.).Inoltre dovranno essere esaminate le normative nazionali, regionali e locali, concernenti lamateria oggetto della presente indagine e quelle a questa connesse, le procedure amministra-tive per l’adozione dei provvedimenti necessari, ecc.; in breve tutta la materia connessa e/o riferentesi all’attuazione dell’emananda normativa e all’armonizzazione agevole dellediscipline nazionali ed europee nella materia specifica anzidetta e in quelle connesse.

Non bisogna dimenticare che detta disciplina alquanto vasta (basti ricordare la dizione“misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti”) susciterà reazioni di vario tiposoprattutto da parte dei disinformati o dei non sufficientemente informati o di chi può esserestrumentalizzato all’opposizione e alla protesta.

In proposito si ricorda che le maxi opere europee in materia di trasporti (ed in particolarele linee ferroviarie Torino-Lione e Berlino-Palermo) sono note da vari anni e pure le protestesi sono accentuate soltanto verso la fine del 2005. Occorre, quindi, che i timori siano espostinella fase preparatoria dell’emananda legge, in modo completo, per esaminarli e trovare lenecessarie soluzioni. In quest’ottica gli incontri auspicati sono di palese importanza nellafase preparatoria dell’emananda legge, in modo completo, per esaminarli e trovare lenecessarie soluzioni. In quest’ottica gli incontri auspicati sono di palese importanza nellafase preparatoria per le necessarie valutazioni da parte degli organi che dovranno provvederealla stesura del progetto dell’emananda legge. Peraltro, la ricordata consultazione, primadell’adozione della stessa (legge) del comitato economico e sociale e di quello delle regioni,impone di fornire tempestivamente i risultati dell’esame di tutti i problemi connessi allamateria oggetto dell’emananda disciplina ai suddetti “organi”: e ciò per evitare successiveproteste o malintesi dopo l’approvazione del provvedimento legislativo stesso.

III.La partecipazione a detti incontri (riunioni, dibattiti, ecc.) deve essere vasta perl’esame completo di tutte le problematiche e dei possibili timori di impatto ambientalenonché di ricaduta dell’occupazione, ecc. In quest’ottica fra i promotori potremmo indicare(sia pure a titolo esemplificativo e orientativo) le università, gli istituti di istruzione superiore,le scuole professionali, gli ordini professionali, le imprese dei settori interessati, le categorieeconomiche, ecc.; in breve, quei gruppi che possono esprimere una valutazione qualificatain materia e circa l’opera da realizzare per raggiungere anche gli obiettivi dell’emananda legge(sicurezza, trasporti internazionali nel territorio dell’Unione europea). Gli aspetti dellerelative problematiche sono vari e quindi un esame da parte dei tecnici sarebbe utile anche

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per superare taluni allarmismi. Inoltre, non bisogna dimenticare che fra gli obiettivi delprovvedimento legislativo emanando dovrebbe annoverarsi il collegamento fra i vari settoridei trasporti al fine di utilizzare, al massimo, l’effetto indotto di un’opera relativa ad undeterminato tipo di trasporto. Si ricordano anche gli effetti indotti della maxi operaferroviaria europea Berlino-Palermo (con la costruzione tanto travagliata del ponte sullostretto di Messina, la linea ferroviaria Torino-Lione, ecc.). Tali opere dovranno anchestimolare varie iniziative imprenditoriali nelle città e nelle regioni interessate anche peroffrire nuovi spazi di attività alle imprese che dovranno ridurre il loro campo di azione pereffetto dell’opera in questione (ad esempio, la circumnavigazione della Sicilia per le impreseche attualmente gestiscono i trasporti fra Messina e Villa S. Giovanni, ecc.).

In tal modo si mitigheranno alcuni timori circa l’opera da realizzare e si mostrerà che essacontribuirà anche alla valorizzazione delle due regioni direttamente interessate (Sicilia eCalabria) e ad una migliore conoscenza del patrimonio artistico, monumentale e paesaggi-stico delle stesse.

In breve, l’opera anzidetta avrà una ricaduta positiva sull’ambiente e sul territorio econseguentemente stimolerà varie iniziative imprenditoriali. Gli stessi effetti potrannoessere valutati per le città e le regioni interessate alla realizzazione delle maxi opere citate: atitolo esemplificativo si ricordano le città di Bologna, Firenze, Roma, Messina, Palermo, ecc.e le relative regioni.

In quest’ottica si deve evidenziare che gli obiettivi della legge in esame e le opere di cuiessa agevolerà la tempestiva realizzazione, permetteranno di raggiungere meglio altri fini edi valorizzare più validamente altri beni esistenti nelle regioni interessate, nonché distimolare varie iniziative economiche, culturali, sociali, ecc., finalizzate alla completautilizzazione e valorizzazione di tutte le risorse esistenti nelle località citate.

Peraltro, non può sottacersi che gli obiettivi dell’emananda legge tenderanno a renderepiù sicuri i trasporti e, particolarmente per quello delle persone, essi saranno più conforte-voli, riducendo così i disagi del viaggio alle persone malate o a coloro che dovranno ripeterequotidianamente lo stesso percorso in treno (o in nave, o in aereo): i c.d. “pendolari”. Inoltre,si consentirà ad un vasto numero di malati di praticare le terapie in ospedali o in case di curada esterni, permettendo così agli enti stessi di curare un maggiore numero di pazienti. Infine,un viaggio meno faticoso potrà rendere più “pronti e vigili” coloro che dovranno parteciparead un convegno (riunione o incontro predetto), consentendo loro così di dare il maggioreapporto al buon esito dello stesso.

IV.Gli incontri, ovviamente, potranno avere per oggetto e finalità l’esame di proposte,di progetti e programmi finalizzati alla valorizzazione di aree “migliorate” dalla realizzazionedi opere attinenti direttamente al settore dei trasporti o, comunque, ad esso riferibile. In dettearee, poi, per la costruzione di immobili potranno essere osservati i criteri concernenti labioarchitettura, saranno maggiormente utilizzate le fonti rinnovabili per il riscaldamento e/o il raffreddamento, nonché altre tecniche idonee a ridurre la dipendenza dalle fonti fossilie ad incrementare lo sviluppo di nuove iniziative economiche.

Dette aree, poi, nelle quali si costruiranno immobili per uso abitativo e relativi servizi,dovranno essere collegate adeguatamente ai centri urbani, in modo da rendere disponibili,

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specialmente alle città con alta tensione abitativa, nuovi alloggi opportunamente dotati diservizi pubblici e collegati ai centri urbani. In tal modo si contribuirà alla soluzione delproblema, crescente in progressione geometrica, della crisi delle case per abitazioni e siridurranno gli effetti negativi della proroga dei contratti di locazione degli immobili per usoabitativo (o altre destinazioni) o del rinvio dell’esecuzione degli sfratti. In breve, è doverosoriconoscere che ormai l’uso dell’immobile in misura adeguata alle esigenze dell’inquilino èdiffuso e risponde ad un modus vivendi generalizzato, per cui l’offerta dovrà aumentare inmisura tendenzialmente sufficiente al fabbisogno di immobili ed alla conseguente doman-da. Invero il ricorso alla requisizione di case da ristrutturare ed alla continuativa proroga dellelocazioni e/o del differimento degli sfratti è contrario ai principi costituzionali e a quellipropri di un’economia “globalizzata”, per cui tale rimedio determina delle ricadutesull’economia delle città, non facilmente riparabili.

Pertanto il problema dell’offerta degli immobili da locare per uso abitativo dovrebbeessere affrontato in un contesto economico-sociale più ampio e nei rapporti che essopresenta con la bioarchitettura, con l’energia, i trasporti, l’ambiente. In quest’otticaoccorrono degli incontri con la più vasta partecipazione degli interessati, al fine di esaminaretutti i problemi ad esso connessi e le varie soluzioni. Non bisogna dimenticare peraltro latrasformazione sociale delle città (ogni Stato dell’Unione europea è ormai multietnico), congli effetti conseguenti e lo sviluppo sociale e culturale delle varie comunità nazionali èstrettamente connesso all’esigenza di una maggiore coesione fra le comunità locali e fra gliappartenenti alle stesse.

Tutto ciò impone una migliore utilizzazione del territorio e una maggiore offerta diimmobili per abitazione, dotati dei necessari servizi.

Di conseguenza, il problema delle abitazioni va esaminato con gli altri problemi edesigenze delle comunità locali, nazionali e internazionali. Anzi esso è un elemento essenzialeper lo sviluppo e la valorizzazione dell’ambiente nel suo complesso ed a vari livelli.

Gli incontri finalizzati all’esame dei vari problemi ed alla ricerca di una soluzione dapresentare alle istituzioni pubbliche competenti (ai vari livelli) costituisce, quindi unelemento essenziale della concertazione e della coesione, nonché strumento indispensabileper la normazione nelle varie materie e per l’esecuzione puntuale della stessa da parte dicoloro che ne sono obbligati. In quest’ottica la concertazione, preceduta da un esamecompleto dei vari aspetti relativi alle problematiche, che l’oggetto della discussione comunepresenta, permette anche di porre a tutti i partecipanti la necessaria attenzione sul possibilericorso allo strumento del project financing (2) per la costruzione di una strada, di un’altraopera pubblica o di pubblica utilità. Tale contratto, peraltro, potrà anche far superare alcunefalse paure di certi oppositori all’impianto di un rigassificatore, di un termovalorizzatore (odel ponte sullo stretto di Messina, ecc.), perché attraverso il ricorso allo strumentocontrattuale anzidetto (project financing) essi potranno contribuire (e ricevere un utile) allacostruzione di una strada o di altra opera pubblica o di pubblica utilità, resa necessaria dagliimpianti suddetti o dagli effetti sul territorio della maxi opera ferroviaria più volte indicata.In breve, detto esame consente a tutti i partecipanti di valutare favorevolmente l’effettopatrimoniale dell’indotto di un’opera o di un impianto; in tal modo si potrà contribuire allascomparsa di alcuni timori od opposizioni da parte delle comunità locali.

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La proposta partecipazione da parte delle comunità nazionali e locali alla preparazionedel progetto di legge quadro europea per i trasporti presenta vari aspetti da esaminareattentamente e stimola alla tempestiva organizzazione di detti incontri. In quest’ottica irappresentanti delle istituzioni pubbliche degli enti o associazioni summenzionate potran-no organizzare i necessari incontri al termine dei quali si predisporranno i documentiriassuntivi dei vari esami da inviare alle autorità competenti locali, regionali, nazionali ecomunitarie.

Le medesime – e particolarmente quelle locali e regionali – dovrebbero promuovere gliincontri summenzionati anche per esaminare quali tipi di contratti di recente utilizzazionenel settore delle opere pubbliche o di interesse pubblico possano apparire strumenti idoneie utili per realizzare alcuni interventi in cui si concretizza l’opera in questione. Ovviamentein tali incontri le categorie più volte citate dovrebbero interferire per illustrare la possibilesoluzione tecnica di ciascuna problematica che ogni tipo di intervento presenta.

Infine, bisogna sottolineare che gli incontri, promossi dalle pubbliche istituzionicompetenti in materia, a vari livelli, o dalle categorie e associazioni, summenzionate soltantoa tipo esemplificativo, offrono l’occasione per scambi di idee e per la predisposizione diprogetti di legge, utili alla stesura del testo della legge quadro europea sui trasporti e in altrestesure delle varie normative previste dalla ricordata “Costituzione per l’Europa”.

Pertanto i proposti incontri potranno esplicare una funzione propositiva per la norma-zione europea (nazionale, regionale, ecc.) e per l’attività amministrativa riferentesi alla stessa.E’ poi di tutta evidenza che il miglioramento dei trasporti pubblici che si potrà ottenereanche in accoglimento della su esposta proposta permetterà di conseguire i più efficientirisultati attraverso pure l’ampliamento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza.

Peraltro, i predetti servizi consentono di realizzare agevolmente vari precetti/dirittistabiliti dalla Costituzione italiana a favore dei cittadini (circolazione in tutto il territorionazionale, tutela della salute, riunione pacifica, manifestazione del proprio pensiero).

Pietro Carnevale

NOTE:(1) P. A. LUCCHETTI, Il procedimento per la ratifica del trattato che istituisce una Costituzione perl’Europa: l’esperienza del Lussemburgo, in “Nuova Rassegna”, 2005, n. 22, pag. 2374.

(2) V. REALE, Il project financing quale strumento per la realizzazione di opere pubbliche attraversol’apporto di capitali privati, in “Nuova Rassegna”, 2006, n. 2, pag. 199. A. CAMARDA, Pubblica Amministrazione e “project financing”, in “Nuova Rassegna”, 2006, n. 2,pag. 235.

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NUOVE ISCRIZIONI – GENNAIO 2007ALBO ORDINARIO

AGNOLI Paola Via A. Baldassarri, 25 4.01.2007(Anagni 20.06.1976) tel. 3388287278

ALBERTI Anna Via Suvereto, 257 11.01.2007(Roma 08.09.1977) tel. 06.8106322

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ALONZO Roberta Largo Messico, 7 25.01.2007(Roma 08.09.1976) tel. 06.85355792

ALVINO Ilario Via Veronica Gambara, 5 11.01.2007(Napoli 10.10.1979) tel. 06.86291447

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ANZIVINO Angela Via Cremona, 59 18.01.2007(Foggia 05.10.1979) tel. 06.44230221

ARNONE Piermatteo Viale Platone, 21 18.01.2007(Roma 05.10.1973) tel. 06.39754174

ARRABITO Stefano Via Giovanni Nicotera, 24 25.01.2007(Ragusa 16.12.1977) tel. 06.97611527

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ATTURA Andrea Via Belluno, 1 18.01.2007(Roma 04.06.1974) tel. 06.4404824

AURIEMMA Luigia Via Giovanni Squarcina, 27 18.01.2007(Roma 21.03.1978) tel. 06.5034101

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AGGIORNAMENTO ALBO

BAIOCCO Annalisa Via G. Belloni, 88 18.01.2007(Roma 28.07.1976) tel. 06.36304109

BARTOLETTI Emanuela Via Ugo De Carolis, 34 25.01.2007(Roma 06.05.1975) tel. 06.35402380

BASSANI Marcello Via Etna, 10 4.01.2007(Roma 05.12.1977) tel. 06.87183772

BASTIONI Luca Viale delle Milizie, 106 11.01.2007(Roma 20.01.1972) tel. 06.37352129

BATTILLOCCHI Silvia Via C. Fiamma, 148 11.01.2007(Roma 27.09.1976) tel. 06.71585295

BATTISTI Loredana Via Cristoforo Colombo, 179 11.01.2007(Roma 26.01.1975) tel. 06.5110177

BELLE’ Cecilia Via F. Nansen, 56 11.02.2003(Roma 23.10.1971) tel. 06.57289918

BELLONI Sabrina Via Giovanni Nicotera, 31 18.01.2007(Roma 04.11.1974) tel. 06.32650081

BENETTI Silvia Via S. Costanza, 16 18.01.2007(La Spezia 15.02.1978) tel. 3382542770

BIANCHI Olivia Via Marziale, 47 18.01.2007(Roma 11.01.1975) tel. 06.39736409

BORDONI Matteo Via Pulci, 52 11.01.2007(Foligno 20.07.1978) tel. 3384144961

BORSETI Luigi Piazza Cavour, 17 18.01.2007(Roma 06.04.1973) tel. 06.32110357

BRANCUCCI Elisabetta Viale B. Buozzi, 3 18.01.2007(Roma 19.03.1977) tel. 3208037065

BRUNELLI Laura Via Gavorrano, 12 25.01.2007(Arona 05.04.1975) tel. 06.65741566

BURGADA Alessia Via Gaspare Finali, 7 25.01.2007(Roma 03.02.1969) tel. 06.7851176

CAGNONI Francesca Via Paraguay, 5 11.01.2007(Roma 27.10.1975) tel. 06.85302590

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AGGIORNAMENTO ALBO

CALAMITA Tommaso P.zza Martiri di Belfiore, 2 25.01.2007(Roma 24.08.1978) tel. 06.3217796

CALDERA Alessandro Via di Campo Marzio, 43 13.07.1978(Roma 02.01.1948) tel. 06.6871166

CALIO’ MARINCOLA SCULCO Achille Via R.R. Pereira, 171 11.01.2007(Roma 25.08.1978) tel. 06.35400875

CALOGERO Veronica Via Casal de’ Pazzi, 20 F.1 D/5 25.01.2007(Roma 24.12.1977) tel. 06.4075705

CALVIELLO Valeria Via Verona, 9 11.01.2007(Roma 14.04.1975) tel. 06.97848110

CAMPUGIANI Diego Via Fosso Castelluccia, 549 18.01.2007(Roma 12.02.1974) tel. 06.5059011

CANCELLARIO D’ALENA Alessandro Via Pomponio Leto, 2 11.01.2007(Roma 21.06.1977) tel. 06.68804623

CANESTRELLI Chiara Via A. Bertoloni, 55 18.01.2007(Roma 08.02.1975) tel. 06.8083849

CAPUT Caterina Via A. Toscani, 49 5.02.2001(Cagliari 01.12.1970) tel. 3297442080

CARNEVALE Giampaolo V.le M.F. Nobiliore, 123 4.01.2007(Roma 04.03.1973) tel. 06.7480675

CAROLI Luciana Viale Liegi, 48/b 18.01.2007(Tricarico 18.12.1979) tel. 06.8417009

CARRARELLI Daniela Via A. Malladra, 47/c 25.01.2007(Roma 05.10.1980) tel. 3392609224

CASATI Davide Via Selinunte, 49 18.01.2007(Viterbo 17.04.1964) tel. 06.76910402

CASCINI Elena Via G. Spontini, 11 18.01.2007(Roma 15.12.1975) tel. 06.8557733

CASILLO Agnese Via Oderisi da Gubbio, 51 31.05.2005(Napoli 27.06.1978) tel. 06.55302299

CAVALCANTI Federica Viale Giulio Cesare, 14 18.01.2007(Roma 09.06.1976) tel. 06.3222566

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FORO ROMANO 1-2/2007174

AGGIORNAMENTO ALBO

CAVALLARO Fabiana Via Scandriglia, 7 11.01.2007(Roma 16.10.1976)

CAVARRA Adele Giovanna Maria Via Vincenzo Ciaffi, 26 Pal.d 25.01.2007(Catania 01.06.1974) tel. 3332710552

CELLETTI Giorgia Via Calvi, 14 18.01.2007(Roma 08.07.1973) tel. 06.5621991

CERAVOLO Anna Via Rodolfo Benini, 20 25.01.2007(Reggio Calabria 11.12.1972) tel. 3331650510

CERCHI Elenia Piazza Borghese, 3 18.01.2007(Tivoli 16.12.1979) tel. 06.683391

CESCHEL Carmen Via Muzio Clementi, 48 11.01.2007(Roma 08.09.1978) tel. 06.3214240

CHIALASTRI Maria Elena Via G.B. Tiepolo, 4 11.01.2007(Roma 28.08.1979) tel. 06.36001459

CICCHIELLO Marzia Via Alessandria, 119 25.01.2007(Roma 10.08.1969) tel. 06.8542071

CILIA Linda Via Cola di Rienzo, 28 11.01.2007(Ragusa 09.08.1978) tel. 06.39030540

CLEMENTI Dario Via R. Fucini, 242 18.01.2007(Roma 13.02.1973) tel. 06.8270592

CODELLA Sergio Alberto Via Po, 25/b 11.01.2007(Bari 08.02.1979) tel. 06.852311

CODISPOTI Andrea Via C. Morin, 45 11.01.2007(Roma 29.04.1978) tel. 06.3721884

CONSALVI Luca Piazza Martiri di Belfiore, 2 11.01.2007(Roma 17.02.1974) tel. 06.36004153

CONTE Maria Cristina Viale Eritrea, 43 11.01.2007(Castelfranco Veneto 01.06.1978) tel. 3470453799

COPPOLA Silvia Via Ardeatina, 600 11.01.2007(Roma 23.08.1977) tel. 06.51958389

CORAPI Mariagabriella Via Paisiello, 40 4.01.2007(Lamezia Terme 12.06.1978) tel. 06.85356292

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FORO ROMANO 1-2/2007 175

AGGIORNAMENTO ALBO

CORSI Claudia Via Lima, 48 4.01.2007(Roma 03.08.1976) tel. 06.8419561

COTZA Fabienne Circ.ne Trionfale, 145 18.01.2007(Polla 05.04.1976) tel. 06.39734909

CUPELLINI Sergio Via Offanengo, 43 18.01.2007(Roma 24.11.1977)

CUSMAI Andrea Viale di Villa Massimo, 37 11.01.2007(Roma 29.05.1977)

D’ADDARIO Francesca P.le delle Belle Arti, 8 25.01.2007(Roma 21.07.1977) tel. 06.3221985

D’ALISERA Simona Via G. Marcora, 18/20 11.01.2007(Roma 16.08.1973) tel. 06.5840631

D’ANGELO Federica Piazza F. Morosini, 12 25.01.2007(Roma 15.12.1975) tel. 06.39734463

DE PAOLI Andrea Via di Villa Pepoli, 4 25.01.2007(Roma 25.03.1974) tel. 06.57301219

DE PAOLIS Fabrizio Via Bormida, 2 11.01.2007(Roma 17.01.1973) tel. 06.8840207

DE PARI Luca Viale Anicio Gallo, 3 11.01.2007(Roma 12.01.1979) tel. 06.71543012

DE PASQUALE Angela Via R. Fauro, 62 18.01.2007(Paola 07.09.1974) tel. 06.8084311

DE ROSSI Stefania Piazza Cola di Rienzo, 92 18.01.2007(Roma 23.11.1975) tel. 06.3213404

DE SANTIS Maria Paola Via Angelo Bargoni, 78 18.01.2007(L’aquila 29.06.1976) tel. 06.5816161

DE VINCENZI Francesca Via Tuscolana, 299 4.01.2007(Roma 05.07.1978) tel. 06.7880694

DELLA CIOPPA Brigida Via Trionfale, 5637 18.01.2007(Mestre 29.12.1973) tel. 06.35340150

DELL’OMO Daniela Via Lunigiana, 6 11.01.2007(Contigliano 30.07.1975) tel. 3498686594

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FORO ROMANO 1-2/2007176

AGGIORNAMENTO ALBO

DI DIO Andrea Via di Villa Massimo, 37 18.01.2007(Roma 16.02.1977) tel. 3349691808

DI GIANFRANCESCO Alessandro Via Cassia, 1043 4.01.2007(Roma 15.09.1972) tel. 06.30360127

DI PRINCIPE Nicoletta Via Canicatti’, 56 25.01.2007(Minturno 13.05.1975)

DI RITO Francesca Via dei Liburni, 2 18.01.2007(Roma 08.10.1976)

DRAMIS Valentina Via Filippo Corridoni, 23 18.01.2007(Roma 17.01.1978) tel. 06.375917

DRIESSEN Marieke Germa Tonny Via Paisiello, 39 25.01.2007(Weert 17.08.1974) tel. 06.845511

DUSSELDORI Mila Via Vincenzo Brunacci, 37 25.01.2007(Roma 03.07.1971) tel. 06.5592253

EVANGELISTA Francesca Via Archimede, 112 25.01.2007(Roma 18.05.1979) tel. 06.8079535

FARACI Emanuele Via Anapo, 26 4.01.2007(Roma 13.09.1977) tel. 06.85304345

FAUCEGLIA Fabio Via Borgognona, 47 7.01.1999(Roma 15.06.1969) tel. 06.6976791

FEDERICI Luigi Maria Via Cicerone, 28 18.01.2007(Roma 27.04.1971) tel. 06.3244154

FERRARA Biagio Largo Luigi Antonelli, 8 23.03.1967(Palma Campania 12.01.1935) tel. 06.5408613

FERRARA Valentina Viale dell’Astronomia, 18 11.01.2007(Roma 24.10.1976) tel. 06.59604255

FERRARI Emanuela Via G.C. Cordara, 37 11.01.2007(Roma 09.08.1972) tel. 3349170466

FIANCO Tatiana Via Gualtiero Serafino, 29 18.01.2007(Roma 26.07.1974) tel. 06.39731980

FIORENTINI Danilo Via di Bravetta, 122 25.01.2007(Roma 23.04.1974) tel. 3339440123

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FORO ROMANO 1-2/2007 177

AGGIORNAMENTO ALBO

FIORI Marina Via Cunfida, 14 25.01.2007(Roma 12.07.1970) tel. 06.39030370

FLAMMINI Barbara V.le Giustiniano Imperatore, 15 11.01.2007(Roma 11.07.1973) tel. 06.5430111

FLORISSI Stefano Via Ugo De Carolis, 101 4.01.2007(Roma 09.10.1974) tel. 06.35402943

FORMICHELLA Viviana Piazza Augusto Albini, 20 4.01.2007(Roma 13.10.1978) tel. 06.51605179

FRATICELLI Clara Viale Pasteur, 49 25.01.2007(Roma 15.03.1979) tel. 06.5919684

FUSCO Alessia Viale Platone, 21 18.01.2007(Roma 27.10.1975) tel. 06.39754174

GABRIELLI Luca Via L. Bissolati, 76 11.01.2007(Roma 24.08.1976) tel. 06.420261

GALLO Francesco Giuseppe Via del Viminale, 38 11.01.2007(Roma 24.08.1972) tel. 06.4881352

GENNARO Lucia Via A. Zuccagni Orlandini, 25 18.01.2007(Roma 12.06.1976) tel. 3476090080

GENOVESE Maria Pia Via Cola di Rienzo, 243 11.01.2007(Bari 12.08.1975) tel. 06.3242734

GENTILE Marco Via G.G. Belli, 27 18.01.2007(Roma 26.02.1979) tel. 06.3611409

GIANCOLA Luca Via Panama, 95 11.01.2007(Zurigo 11.08.1975) tel. 06.8551635

GIANNINI Mara Via Gregorio VII, 267 25.01.2007(Roma 29.12.1978) tel. 06.39377572

GIULIANO Elida Via Tripolitania, 195 25.01.2007(Taurianova 14.10.1976)

GRASSO Mariangela Via Domenico Silveri, 11 11.01.2007(Ariano Irpino 20.07.1978) tel. 06.87907221

GUIDI Francesca Romana Viale Parioli, 47 4.01.2007(Roma 01.01.1979) tel. 06.8081211

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FORO ROMANO 1-2/2007178

AGGIORNAMENTO ALBO

GULINO Elisa Maria Rita Via G. Nicotera, 24 25.01.2007(Scicli 19.12.1975) tel. 06.97611527

IANNETTI Massimo Via Antonio Vivaldi, 15 13.03.1986(Roma 10.02.1953) tel. 06.86211879

IEZZONI Hermans Joseph Via A. S. Marzano, 28 A/2 11.01.2007(San Marino 13.12.1976) tel. 3203842265

INGROSSO Francesca Via Ugo De Carolis, 70 18.01.2007(Roma 31.01.1976) tel. 06.49382150

IZZO Luigi Via Giacomo Costamagna, 90 4.01.2007(Roma 12.09.1976) tel. 06.7887777

KOLAROVA Mina Gueorguieva Viale degli Astri, 5 18.01.2007(Sofia 26.12.1973) tel. 3477547961

LACCONI Daniele Via Sardegna, 50 18.01.2007(Roma 28.10.1974) tel. 06.42818678

LAMONACA Andrea Via dei Gracchi, 209 18.01.2007(Roma 13.02.1975) tel. 06.3207107

LAMPIS Monica Via Cola di Rienzo, 190 4.01.2007(Imperia 27.02.1975) tel. 06.6878627

LANZELLOTTO Simona Via E. Jenner, 72 18.01.2007(Roma 11.04.1978)

LAROCCIA Valentina Via Torraccia di Aguzzano, 10 4.01.2007(Triggiano 23.06.1979) tel. 3206968638

LEPORE Marco V.le Bruno Buozzi, 19 18.01.2007(Cuneo 10.02.1978) tel. 06.8075738

LODI Marco Umberto Via Alessandro Luzio, 52/10 25.01.2007(Genova 15.08.1976) tel. 3406724560

LOIACONO Silvia Viale R. Bacone, 6 11.01.2007(Ribera 06.05.1976)

LUCANTONI Fabrizia Via Montottone, 131 11.01.2007(Roma 15.04.1971) tel. 06.2203276

LUCCARDI Flaminia Via Camillo Serafini, 27 18.01.2007(Roma 20.06.1975)

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FORO ROMANO 1-2/2007 179

AGGIORNAMENTO ALBO

LUCENTE Alessandro P.zza Civitella Paganico, 12 4.01.2007(Roma 29.07.1970) tel. 06.8102835

LUNGHINI Alessandra Via Caio Mario, 14/a 11.01.2007(Roma 24.11.1977) tel. 06.4814370

MACRI’ Domenico Via Archimede, 44 18.01.2007(Siderno 16.02.1977) tel. 06.8082749

MAGAGNINI Tatiana Viale delle Milizie, 138 18.01.2007(Roma 01.01.1976) tel. 06.37517902

MAGISTRI Alessia Viale Manzoni, 24/b 11.01.2007(Roma 19.07.1973) tel. 06.77200061

MAGLIANO Sonia V.le S.S. Pietro e Paolo, 34 18.01.2007(Schorndorf 03.12.1974) tel. 06.5917380

MALPICA Chiara Via L. Bonincontri, 58 18.01.2007(Velletri 22.11.1977) tel. 06.5138331

MARAVALLE Maria Pia Via Federico Delpino, 7a/1 11.01.2007(Roma 06.06.1978) tel. 06.2155545

MARCANTONIO Liliana Via Giuseppe Palumbo, 12 25.01.2007(Formia 16.01.1973) tel. 06.39751144

MARIANI Valeria Via della Giuliana, 50 25.01.2007(Giussano 05.10.1972) tel. 06.3725483

MARRA Massimo Via Archimede, 116 18.01.2007(Roma 24.01.1977) tel. 06.80687285

MARRA Paolo Via La Marmora, 8 18.01.2007(Roma 22.12.1976) tel. 06.4464154

MARTINELLI Paolo V.le dell’Universita’, 11 18.01.2007(Perugia 23.10.1970) tel. 06.4441061

MASCIA Gianguido Viale G. Mazzini, 131 11.01.2007(Roma 09.04.1974) tel. 06.45422521

MASCIANGELO Sabrina Via F. Gentilini, 37 25.01.2007(Roma 18.09.1976) tel. 06.52364052

MASCINI Luca Via Andrea Bafile, 2 18.01.2007(Roma 07.11.1978) tel. 06.3724537

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FORO ROMANO 1-2/2007180

AGGIORNAMENTO ALBO

MASSIMEI Gianluca Via A. De Pretis, 86 18.01.2007(Roma 20.05.1975) tel. 06.478151

MASTRANTONIO Giuseppe Via Arturo Graf, 51 11.01.2007(Napoli 04.05.1978) tel. 06.8278550

MASTROVINCENZO Luciano Viale America, 11 18.01.2007(Roma 31.10.1958) tel. 06.5920203

MAZZOLANI Denise Via delle Quattro Fontane, 20 25.01.2007(Faenza 28.08.1974) tel. 06.47824460

MELILLO Antonella Via Valadier, 53 18.01.2007(Montopoli in Sabina 29.04.1972) tel. 06.3234486

MEOLI Simona Via dei Monti Tiburtini, 558 18.01.2007(Roma 17.06.1978) tel. 06.4501086

MINGOLLA Susanna Viale Parioli, 79 4.01.2007(Roma 12.06.1978) tel. 06.8080655

MIRAGLIA Manuela Via S. Agatone Papa, 34 18.01.2007(Roma 16.03.1977) tel. 06.6374435

MORELLI Marco Via Gregorio VII, 267 25.01.2007(Rieti 18.04.1977) tel. 06.39377572

MURGIA Alessio Via Bertoloni, 44/46 25.01.2007(Cagliari 23.09.1972)

NAPOLEONI Serena Via Valentino Banal, 8 11.01.2007(Roma 11.01.1976) tel. 06.64770699

NAPPI Marco Via Agri, 1 18.01.2007(Roma 06.02.1969) tel. 06.8542098

NARDELLI Giulio Via dei Marruccini, 56 11.01.2007(Roma 22.06.1977) tel. 06.44362675

NATALE Marco Via Montesanto, 68 25.01.2007(Roma 05.11.1969) tel. 06.37516700

NATALE Michele Corso Trieste, 185 4.01.2007(Pavia 17.11.1977) tel. 3930786173

NERI Andrea Via A. Silvani, 118 11.01.2007(Sassari 22.12.1977)

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FORO ROMANO 1-2/2007 181

AGGIORNAMENTO ALBO

NISATI Massimiliano P.le Prenestino, 23 4.01.2007(Roma 21.04.1968) tel. 06.7021663

ORLANDO Teresa Viale Libia, 76 11.01.2007(Castellammare Stabia 31.07.1975) tel. 06.86213325

ORRU’ Maura Via F.paulucci de’ Calboli, 1 11.01.2007(Roma 23.07.1975) tel. 06.3720125

ORTAGGI Chiara Via dei Giordani, 18 11.01.2007(Roma 26.08.1978) tel. 3494747616

OTTAVIANI Federica Via Caterina Troiani, 123-125 18.01.2007(Roma 13.06.1975) tel. 06.5202741

PAGOTTO Cesare Piazza Alessandria, 17 18.01.2007(San Dona’ di Piave 25.10.1978) tel. 06.44243495

PANEPINTO Simone Via Pozzuoli, 4 4.01.2007(Roma 25.09.1974) tel. 3496003979

PANETTA Letizia Viale del Lido, 37 18.01.2007(Roma 06.05.1977) tel. 06.56320610

PANNACCIULLI Francesca Romana Via E.Q. Visconti, 20 18.01.2007(Roma 14.11.1976) tel. 06.3207797

PAPPA Italo Via Sicilia, 178 4.01.2007(Napoli 12.12.1941) tel. 06.48905862

PARAVANI Stefania Viale delle Milizie, 38 18.01.2007(Zagarolo 23.12.1975) tel. 06.3728908

PARENTI Patrizia Via Sardegna, 29 11.06.1990(Reggio Emilia 08.09.1952) tel. 06.42016160

PARIS Federica Circ.ne Trionfale, 145 25.01.2007(Roma 14.05.1977) tel. 06.39723709

PASERO Giuseppe Via D. Comparetti, 78 4.01.2007(Napoli 11.03.1947) tel. 06.86891812

PASSIATORE Giovanna Viale Carso, 63 25.01.2007(Francavilla Fontana 14.08.1979) tel. 06.37517258

PATERNESI Andrea Via Barberini, 86 18.01.2007(Viterbo 20.08.1974) tel. 06.42014588

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FORO ROMANO 1-2/2007182

AGGIORNAMENTO ALBO

PELLEGRINI Ombretta Via Paolo Orlando, 22 25.01.2007(Roma 04.01.1972) tel. 06.5624253

PERILLI Giorgio Via A.G. Bragaglia, 78/g 11.01.2007(Roma 19.01.1978) tel. 06.30889431

PERSICHELLI Cristina Via Carlo Poma, 4/d 18.01.2007(Roma 25.07.1972) tel. 06.3728132

PEZZANERA Barbara Via F.M. Poggioli, 35 11.01.2007(Roma 07.04.1979) tel. 06.87200450

PICCHI Lorenzo Via Cassiodoro, 6 25.01.2007(Roma 16.11.1965) tel. 06.6867808

PICCONI Serena Via di Pietralata, 276 18.01.2007(Roma 22.04.1974) tel. 06.4513059

PIERALLI Massimo Via degli Scipioni, 157 18.01.2007(Roma 22.07.1973) tel. 06.3211983

PIERI Marco P.le Porta Pia, 121 11.01.2007(Roma 11.12.1975) tel. 06.99698053

PIEROTTI Francesca Via R. Piria, 9 18.01.2007(Roma 04.09.1973) tel. 06.4064826

PIFERI Roberto Viale Paolo Orlando, 25 11.01.2007(Roma 01.01.1979) tel. 06.56307771

PIROLOZZI Simona Via Augusto Riboty, 21 18.01.2007(Formia 27.08.1975) tel. 06.3243147

PISANO’ Maria V.le Furio Camillo, 23 18.01.2007(Gallipoli 29.04.1975) tel. 06.7808109

POGLIOTTI Giovanna Viale Regina Margherita, 290 10.11.2000(Roma 29.07.1969) tel. 06.44237472

PONTEDURO Marco Via Quintilio Varo, 33 18.01.2007(Chiaravalle Centrale 02.06.1976) tel. 06.64780266

PONTONE Valeria Via Livorno, 42 25.01.2007(Roma 18.05.1976) tel. 06.44236458

PRESILLA Stefano Viale Liegi, 28 25.01.2007(Roma 14.06.1976) tel. 06.8841713

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FORO ROMANO 1-2/2007 183

AGGIORNAMENTO ALBO

PRIMO Barbara Largo Lucio Apuleio, 11 18.01.2007(Roma 27.05.1978) tel. 06.39722690

PROIETTI Chiara Via Vedana, 49 18.01.2007(Roma 03.07.1975)

PULITANO Alessandra Via Adda, 31 29.12.2005(Cosenza 23.05.1968) tel. 06.84242869

QUARATO Chiara Via delle Tre Madonne, 8 11.01.2007(Firenze 29.07.1979) tel. 06.8073201

QUINTILIANI Letizia Via Cesare Beccaria, 84 18.01.2007(Roma 16.08.1974) tel. 06.3611269

RAFFAELE Germana Via Po, 25/b 11.01.2007(Catanzaro 07.08.1977) tel. 3393733587

RANDO Giuseppe Via Pietro della Valle, 2 11.01.2007(Roma 28.02.1975) tel. 06.68300207

RAVONI Monica Palmira Via Crivellucci, 21 25.01.2007(Sulmona 21.08.1970) tel. 06.7800511

REALACCI Florinda P.zza S. Giovanni Bosco, 86 11.01.2007(Frosinone 11.03.1976) tel. 06.7101644

REFE Emanuela Via G. Mangili, 3 4.01.2007(Roma 02.06.1975) tel. 06.32110973

RESTA Federica Via G. Vasi, 16 11.01.2007(Bari 12.03.1980) tel. 06.8606818

RESTAINO Paola Via Leonardo Pisano, 16 2.10.2001(Salerno 27.09.1972) tel. 06.80690179

RIGA Massimiliano Via Laurentina, 750 18.01.2007(Reggio Calabria 08.05.1977) tel. 06.50274095

RINALDI Piergiorgio Via Candia, 65 11.01.2007(Tivoli 06.05.1968) tel. 06.39746510

ROSA Lidia Largo Giorgio Maccagno, 7 18.01.2007(Messina 26.07.1979) tel. 06.35453016

ROSA Silvia Via Barberini, 86 18.01.2007(Forli’ 09.11.1979) tel. 06.42014588

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FORO ROMANO 1-2/2007184

AGGIORNAMENTO ALBO

ROSAPEPE Maria Paola Via N.S. di Lourdes, 33 4.06.1998(Roma 14.11.1967) tel. 06.6622078

ROSICA Lorenza Via Cassia Vecchia, 175 18.01.2007(Roma 04.07.1975) tel. 06.3294895

ROSSELLO Beniamino Viale G. Mazzini, 142 18.01.2007(Calatabiano 06.12.1967) tel. 06.37512616

ROSSI Angela Via A. Baiamonti, 10 25.01.2007(Foggia 07.05.1977) tel. 06.6892175

ROSSI Fabio Via Costantino Morin, 24 4.01.2007(Roma 30.04.1977) tel. 06.37500241

ROSSODIVITA Veronica Via di Villa Certosa, 24 11.01.2007(Roma 12.06.1976) tel. 06.86705323

RUSSO BOTTICELLI Laura Via G. Carducci, 4 25.01.2007(Roma 28.04.1978) tel. 06.42011884

SALERNO Giuseppe Via della Giuliana, 63 18.01.2007(Catanzaro 29.12.1974) tel. 06.39732604

SALOMONE Valerio Via G. Bettolo, 6 4.01.2007(Roma 07.03.1976) tel. 06.37518778

SANTANGELO Antonio Via della Scrofa, 47 4.01.2007(Roma 07.08.1977) tel. 06.688801

SANTORIELLO Giancarlo Via Magnagrecia, 30/a 4.01.2007(Roma 25.07.1973) tel. 06.77591225

SCATENA Daniela Via Guglielmo Calderini, 68 18.01.2007(Roma 13.08.1975) tel. 06.3232481

SCATENA Veronica Via Gaspare Spontini, 22 4.01.2007(Roma 28.04.1970) tel. 06.8547496

SCIAMANNA Luana Via Vittoria Colonna, 32 18.01.2007(Genzano Di Roma 29.03.1978) tel. 06.6869009

SCIONE Antonia Via di Porta Pinciana, 6 29.10.2004(Cassino 26.05.1977)

SCOGNAMIGLIO Michele Via G. Nicotera, 29 18.01.2007(Napoli 25.01.1978) tel. 06.3214872

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FORO ROMANO 1-2/2007 185

AGGIORNAMENTO ALBO

SECRETI Riccardo Viale Ventuno Aprile, 34 11.01.2007(Roma 03.10.1968) tel. 06.86322594

SEGATORI Francesca Via Giuseppe Zanardelli, 23 18.01.2007(Roma 22.10.1975) tel. 06.683374

SEGUITI Alessandro Via Crescenzio, 91 11.01.2007(Roma 20.12.1977) tel. 06.6878241

SERRA Federica Viale Parioli, 87 25.01.2007(Roma 09.05.1977) tel. 06.8075718

SERRA Laura Via Guido Zanobini, 26 18.01.2007(Roma 01.05.1976) tel. 3387765955

SERVILLO Annaclaudia Via del Mortaro, 11 10.12.2003(Torre del Greco 30.06.1972)

SFORZINI Giorgia Via Portuense, 832 18.01.2007(Roma 18.08.1978) tel. 06.65670278

STASI Cecilia Via del Seminario, 85 4.01.2007(Roma 24.07.1962) tel. 06.69920972

STRATI Enrico Viale G. Mazzini, 123 18.01.2007(Roma 06.08.1950) tel. 06.3720711

STRAZZULLI Diana Via Lazio, 6 28.02.1985(Cosenza 12.09.1957) tel. 06.42019194

TAFARO Daniele Largo Leopardi, 12 4.01.2007(Roma 03.03.1978) tel. 06.4872401

TESTA Sabrina Via degli Anemoni, 4 11.01.2007(Roma 13.03.1977) tel. 06.23296623

TOMARCHIO Valentina Via Tuscolana, 299 4.01.2007(Roma 15.07.1980) tel. 06.7806510

TOMMASI Maria Grazia Via Livio Salinatore, 10 11.01.2007(Roma 25.10.1974)

TOTI Giada Via E. Cialdini, 14 25.01.2007(Roma 23.07.1977) tel. 06.4465333

TRILLO’ Gianluca Via Venti Settembre, 98/g 25.01.2007(Roma 23.04.1970) tel. 06.4826330

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FORO ROMANO 1-2/2007186

AGGIORNAMENTO ALBO

TRUNFIO Valentina P.zza S. Giovanni, 26 18.01.2007(Avellino 08.12.1972) tel. 06.45471886

TUCCILLO Pasquale Viale Parioli, 124 14.03.2003(Napoli 27.04.1970) tel. 06.45424823

TULLIO Paolo Via R. Fauro, 13 11.01.2007(Roma 06.08.1979) tel. 06.8082937

USAI Simona Via P. Bembo, 86 29.01.2005(S. Giovanni Rotondo 04.07.1975) tel. 3477011199

VELLA Simona Via S.P. Montelibretti 25.01.2007(Terracina 05.01.1976) tel. 0774/604177

VENERANDI Giorgia Via Crescenzio, 2 18.01.2007(Roma 23.10.1975) tel. 06.6878791

VENTURA Katia Via T. Mommsen, 7 11.01.2007(Roma 26.09.1977) tel. 06.7848169

VINCENTI Pietro Cesare Via Pietro Marchisio, 99 25.01.2007(Roma 10.01.1977) tel. 06.7218424

VITELLI Annamaria Viale Carso, 23 18.01.2007(Tivoli 13.07.1977) tel. 06.3722328

ZUCCHERETTI Gabriele Via Carlo Poma, 4 18.01.2007(Roma 26.03.1981) tel. 06.3729987

ZURRU Margherita Via Lorenzo il Magnifico, 148 25.01.2007(Nuoro 21.08.1976) tel. 06.44242360

ELENCO SPECIALE

MAGLIANO Rosanna Professori Universitari 11.01.2007(Roma 17.05.1976) Via O. Raimondo, 18 - 06.72592417

PUNZI Antonio Professori Universitari 11.01.2007(Roma 12.07.1965) Viale B. Buozzi, 99 - tel. 06.32650265

SANSOLINI Vania Rai Tv Spa 25.01.2007(Roma 12.05.1974) Viale G. Mazzini, 14

SCACCHI Arianna Professori Universitari 18.01.2007(Roma 24.07.1973) Via G. Chiovenda, 36 - tel. 06.71585524

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FORO ROMANO 1-2/2007 187

AGGIORNAMENTO ALBO

PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE

CIAMMAGLICHELLA Giacomo (Roma 23.12.1974) a GRTN Spa 19.02.2004

PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO

LEO Maurizio (Roma 25.07.1955) da Professori Universitari 4.11.1999QUARANTA Franco (Larino 07.08.1939) da I.N.A.I.L. 30.06.1967SARACENI Antonio (Montefiore dell’Aso 21.01.1945) da E.N.I. 5.02.1970

CANCELLAZIONI PER DECESSO

CATTANEO Salvatore (Napoli 05.05.1935) dec. 17.10.2006 25.01.2007CIANFROCCA Walter (Alatri 07.06.1923) dec. 16.02.2006 11.01.2007LONGHI Fabrizio (Roma 18.07.1962) dec. 29.12.2006 11.01.2007SALVATI Vincenzo (Roma 03.03.1926) dec. 26.10.2006 04.01.2007

CANCELLAZIONI A DOMANDA

AMBROSIO Valeria (Napoli 31.05.1975) 11.01.2007CARLETTI Augusto (Monterotondo 16.08.1914) 04.01.2007CICCARELLI Antonio (L’aquila 18.06.1929) 04.01.2007DE BERARDINIS Valeria (Roma 01.08.1972) 11.01.2007D’ONOFRIO Vita Sabrina (Gioia Del Colle 25.08.1970) 25.01.2007LECCE Biagio (Cosenza 04.05.1971) 04.01.2007LICATA Giovanni (Roma 16.11.1971) 04.01.2007MAESTRINI Antonio Francesco (Roma 09.02.1942) 18.01.2007MARCHETTI Nicola (Roma 07.01.1976) 11.01.2007MULIERI Carlotta (Roma 05.03.1977) 25.01.2007MUREDDU Mario (Priverno 23.04.1936) 04.01.2007NIGRETTI Vittorio (Roma 06.01.1920) 11.01.2007OCCHINEGRO Alberico Antonio (Barletta 17.03.1942) 25.01.2007OREFICE Maria Francesca (Vibo Valentia 07.07.1970) 11.01.2007PROVVIDERA Alfredo (Palermo 03.03.1928) 04.01.2007RUFFINO Alessandro (Rossano 12.10.1940) 11.01.2007TORTORA Vincenzo (S. Cipriano Picentino 05.08.1936) 04.01.2007

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FORO ROMANO 1-2/2007188

AGGIORNAMENTO ALBO

NUOVE ISCRIZIONI – FEBBRAIO 2007ALBO ORDINARIO

AMODEO Daniela Via Aubry, 2 1.02.2007(Roma 23.03.1975) tel. 06.39750325

BARABINO Marina Via Eleonora Duse, 53 15.02.2007(Roma 27.06.1970) tel. 06.80690647

BAZZANI Elisa Via Ferdinando di Savoia, 3 22.02.2007(Roma 04.12.1979) tel. 06.3220420

BELLINVIA Grazia Virginia Via Val d’Ossola, 25 Sc.a 22.02.2007(Vevey 06.09.1978) tel. 3483176929

BISIN Laura Via Flaminia, 48 22.02.2007(Roma 02.01.1973) tel. 06.3236365

BOCCI Simona Via degli Orti Variani, 61 22.02.2007(Roma 17.11.1971) tel. 06.52351913

BOGEDAIN Nadine Via di San Basilio, 72 22.02.2007(Bautzen 16.07.1976) tel. 06.809551

BOVE Francesca Via A. Sogliano, 70 1.02.2007(Avezzano 16.09.1974) tel. 06.66166279

BRIASCO Giovanni Via Appiano, 45 22.02.2007(Fiume (croazia) 14.07.1934) tel. 06.35420917

BRUNO Francesco Via Bocca di Leone, 78 22.02.2007(Vallo Lucania 16.09.1978) tel. 06.695161

BUCCI Arianna Via Val di Nievole, 60 15.02.2007(Taranto 09.02.1976) tel. 3407889800

BUFFA Giuseppe Via M. Tilli, 39 6.06.1991(Castellammare Golfo 30.12.1939) tel. 3356317052

CANTARELLA Francesca Viale delle Milizie, 19 15.02.2007(Roma 01.04.1972) tel. 06.45436911

CAPASSO Olimpia Via E. Monaci, 13 1.02.2007(Napoli 07.01.1976)

CATANZARO Mariaconcetta Viale Libia, 33 22.02.2007(Catanzaro 12.05.1976) tel. 06.86217871

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FORO ROMANO 1-2/2007 189

AGGIORNAMENTO ALBO

CAVIGLIA Luciana Piazza dell’Unita’, 13 1.02.2007(Roma 17.07.1974) tel. 06.36002480

CECE Fiamma Via Lima, 15 8.02.2007(Roma 08.03.1977) tel. 06.8848384

CERRA Ilaria Via della Giuliana, 82 15.02.2007(Roma 01.06.1976) tel. 06.39732310

CIMINELLI Mariarosaria P.zza S.Maria Ausiliatrice, 19 8.02.2007(Policoro 02.03.1976) tel. 06.45428647

CIRCO Gianfranco Via Torino, 122 8.02.2007(Catania 04.08.1977) tel. 06.47824422

COMES Antonio Via di Prato Rotondo, 102/c 22.02.2007(Roma 31.03.1971) tel. 3384112117

COPPOLA Alice Via Po, 43 1.02.2007(Roma 25.10.1978) tel. 06.8550128

CRUCIANI Giovanna Via Tullio Martello, 14 8.02.2007(Roma 15.06.1976) tel. 06.36309371

D’ANGELO Pamela Via G. Nicotera, 10 1.02.2007(Roma 26.02.1977) tel. 3387427990

DAVID Paola Via Galeazzo Alessi, 183 1.02.2007(Vibo Valentia 16.01.1979) tel. 3392255723

DE BARDI Chiara Via Tuscolana, 1715 22.02.2007(Albano Laziale 22.07.1979) tel. 3206260489

DEMASI Cosimo Via Orazio, 3 1.02.2007(Catanzaro 04.10.1978) tel. 06.3234401

DEROSA Michelangelo Via Cunfida, 35 8.02.2007(Roma 11.10.1972) tel. 06.39729296

DI BARI Francesco Via Ventiquattro Maggio, 43 1.02.2007(Matera 26.06.1976) tel. 06.466221

DI GIANFRANCESCO Sabrina Via Tespi, 208 1.02.2007(Roma 12.04.1971) tel. 3482600727

DI VICINO Assunta Viale Parioli, 124 15.02.2007(Napoli 07.11.1973) tel. 06.8085831

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FORO ROMANO 1-2/2007190

AGGIORNAMENTO ALBO

DONATI Sara Via Lorenzo il Magnifico, 80 8.02.2007(Roma 20.05.1972)

DONATO Vincenzo Via Catania, 1 22.02.2007(Roma 14.03.1974) tel. 06.44233171

FABIANO Antonello Via Chiana, 97 22.02.2007(Roma 02.08.1974) tel. 06.8419670

FARSETTI Massimo Via Taranto, 58 13.10.1997(Cosenza 12.02.1968) tel. 06.77203023

FEA Pietro Lungotevere della Vittoria, 1 22.02.2007(Roma 13.02.1979) tel. 06.3230572

FEDE Carlo Via Berengario, 7 8.02.2007(Roma 26.04.1977) tel. 06.44234110

FEMIANO Monica Via A. del Castagno, 108 1.02.2007(Roma 18.06.1973) tel. 06.5401659

FERRARI Alessandra Corso Trieste, 16 8.02.2007(Roma 06.02.1968) tel. 06.44292091

FOGLIA Raffaella Piazza Massa Carrara, 1 30.03.1999(Roma 13.05.1971) tel. 06.4404498

FORINO Stefania Via dei Fabbri Navali, 14 23.06.2003(Nocera Inferiore 20.06.1975) tel. 06.56304145

FREZZA Guido V.le Gioacchino Rossini, 18 8.02.2007(Roma 07.09.1977) tel. 06.85351368

GAMBIOLI Caterina Via Nomentana, 13 15.02.2007(Roma 04.04.1974) tel. 06.97276787

GHEDINA Alberto Via Pietro Cossa, 41 1.02.2007(Pieve Di Cadore 05.06.1976) tel. 06.32600391

GUGLIELMUCCI Corrado Via del Babuino, 99 8.02.2007(Benevento 30.05.1940) tel. 06.6798703

GULLI Francesca Piazza SS. Apostoli, 49 10.02.2006(Portoferraio 24.11.1975) tel. 06.6781770

IANNELLI Mario Via Vespasiano, 60 8.02.2007(Maddaloni 23.06.1941) tel. 06.39750932

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FORO ROMANO 1-2/2007 191

AGGIORNAMENTO ALBO

IORIO Antonio Via Crescenzio, 91 8.02.2007(Formia 22.03.1965) tel. 06.6878241

IOZZO Roberto Via Annia Regilla, 149 1.02.2007(Roma 26.10.1970) tel. 06.7185925

LAPENTA Virginio Via Domenico Cimarosa, 18 5.10.1990(Potenza 29.06.1964) tel. 06.8540925

LAPUCCI Elisabetta Via Calcutta, 25 8.02.2007(Roma 26.03.1976) tel. 06.5296902

LARGAJOLLI Vittorio Via Ruggero Fauro, 4 8.02.2007(Roma 14.05.1976) tel. 06.8075373

LIZASOAIN BRANDYS Rebeca Via Paisiello, 39 8.02.2007(Madrid 31.03.1975) tel. 06.84551220

LORI Viridiana Via Venti Settembre, 3 1.02.2007(Roma 08.10.1973) tel. 06.42020241

MALVASO Federica Via Bergamo, 43 1.02.2007(Taurianova 08.06.1977) tel. 3491502596

MARTINO Sonia Via Aterno, 9 22.02.2007(Palermo 13.04.1970) tel. 06.8540005

MAURO Dafne Via D. Cimarosa, 13 8.02.2007(Siena 03.10.1976) tel. 06.85356383

MENCACCI Piergiorgio Viale dei Quattro Venti, 156 1.02.2007(Roma 04.09.1974) tel. 06.5811361

MILONE Chiara Via di Ripetta, 22 1.02.2007(Roma 02.07.1975) tel. 06.3242308

MONTANI FERREIRA Fernanda Piazza delle Muse, 8 8.02.2007(Curitiba 22.11.1977) tel. 06.80963509

PAGANUZZI Marco Via Senafe’, 9 15.02.2007(Roma 25.12.1975)

PALAZZONE Flavio Viale Giulio Cesare, 62 8.02.2007(Roma 21.02.1974) tel. 06.3700530

PALLONI Loretta Via Sirte, 7 22.02.2007(Porto San Giorgio 11.12.1975) tel. 06.86214550

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FORO ROMANO 1-2/2007192

AGGIORNAMENTO ALBO

PALMIERI Luigi Via Tommaso Campanella, 41/g 15.02.2007(Roma 12.07.1976) tel. 06.39735013

PAOLUCCI Laura Via Nazionale, 230 15.02.2007(L’aquila 25.01.1976) tel. 06.4825118

PARBONI Federica Via F.S. Nitti, 11 8.02.2007(Roma 23.12.1976) tel. 06.36301733

PARISELLA Alessia P.zza Prati degli Strozzi, 30 22.02.2007(Roma 18.02.1976) tel. 06.37516291

PARMIGGIANI Maria Chiara Via delle Quattro Fontane, 20 8.02.2007(Carpi 14.06.1977) tel. 06.47824460

PASSONI Laura Via di Parione, 12 8.02.2007(Milano 17.09.1979) tel. 06.6841091

PATRIARCA Sara Via Mercadante, 9 22.02.2007(Pontecorvo 03.08.1977) tel. 06.8558480

PELLEGRINI Andrea Via Amsterdam, 132 8.02.2007(Roma 31.03.1976) tel. 3286945612

PERIGLI Viviana Via G.A. Sartorio, 60 15.02.2007(Roma 15.10.1963) tel. 06.51840357

PETROCCHI Gabriele Via Piemonte, 26 1.02.2007(Roma 13.12.1978) tel. 06.421771

PICERNI Flaminia V.le Camillo Sabatini, 150 15.02.2007(Roma 19.01.1976) tel. 3280813463

PIETROGRANDE Federica Via dei due Macelli, 66 8.02.2007(Milano 28.09.1977) tel. 06.6758231

PILIA Rosaria Via di Parione, 12 1.02.2007(Roma 07.11.1977) tel. 06.68410954

PULCINI Antonella Via Ottaviano, 105 15.02.2007(Cassino 07.12.1974) tel. 06.39721373

RAGAZZO Massimo Via Aniene, 14 10.11.2000(Mirano 03.04.1967) tel. 06.8537481

RASILE Nicola Via dei Gracchi, 278 22.02.2007(Latina 18.11.1971) tel. 06.361494

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FORO ROMANO 1-2/2007 193

AGGIORNAMENTO ALBO

REGOLI Giorgia Piazza Borghese, 3 15.02.2007(Acquapendente 14.12.1977) tel. 06.6878326

RIPPA Marco Via G.B. Vico, 9 22.02.2007(Pomigliano d’Arco 19.05.1977)

ROSSI Enrico Via Paolo Orlando, 7 1.02.2007(Roma 07.12.1975) tel. 06.45427235

RUSSO Claudia V.le Regina Margherita, 262/264 15.02.2007(Sassari 18.02.1977) tel. 06.4425901

RUSSO Eliana Via Archimede, 53 22.02.2007(Napoli 01.10.1975) tel. 3476091162

RUSSO Federico Via Dora, 2 1.02.2007(Sorrento 18.06.1978) tel. 06.85304612

SAIJA Grazia Via Angelo Emo, 162 22.09.1998(Barcellona P. Gotto 05.11.1971) tel. 06.39761567

SALEMI Giovanni Via A. Serpieri, 11 1.02.2007(Roma 17.03.1976) tel. 06.8070914

SANTAGADA Giuseppe Via del Casale Strozzi, 31 Sc.B 15.02.2007(Taranto 22.10.1977) tel. 06.99709774

SAVORELLI Cristina Via della Balduina, 63 27.02.1995(Bologna 06.11.1964) tel. 06.35450836

SBARDELLA Giuseppe Via Acherusio, 6 15.02.2007(Roma 26.08.1948) tel. 06.86327043

SCALESE Alessandro Carlo Viale Avignone, 102 1.02.2007(Roma 30.06.1977) tel. 06.45439254

STRATA Andrea Via Brenta, 13 10.11.2006(Roma 11.08.1976) tel. 06.3610950

TRIBUSSON Fabiana Via Federico Cesi, 30 8.02.2007(Roma 30.10.1977) tel. 06.3202242

TRIMARCO Ernesto V.le Regina Margherita, 232 15.11.2006(Eboli 01.04.1978) tel. 3332703050

TUFFALI Daniele Via Candia, 50 1.02.2007(Roma 14.02.1976) tel. 06.39725397

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FORO ROMANO 1-2/2007194

AGGIORNAMENTO ALBO

TURCHETTO Giovanni Via Matera, 31 22.09.1998(Roma 11.03.1956) tel. 06.7025887

URICCHIO Marcella Via Collazia, 8 15.02.2007(Matera 09.09.1977) tel. 06.86906630

VEGLIA Andrea Via Orvieto, 24 P.6/f/5 16.01.2007(Bagnacavallo 21.03.1973) tel. 06.70391464

VENDITTI Carlo Via F. Corridoni, 27 6.03.1986(L’aquila 02.12.1931) tel. 06.37516640

VENTRICE Raffaella Via Casilina, 1038 F 8.02.2007(Melito di Porto Salvo 26.12.1974) tel. 06.262809

VENUTI Giuseppina Via della Vetrina, 28 8.02.2007(Erice 06.12.1976) tel. 3388238447

VERZI’ Valentina Viale Angelico, 80 8.02.2007(Roma 16.10.1974) tel. 06.3720921

VISCA Claudia Via del Caravita, 5 1.02.2007(Roma 23.10.1973) tel. 06.6782680

VITALI Marco Corso d’Italia, 19 15.02.2007(Roma 02.06.1972) tel. 06.87420319

VITALONE Alessia Via Quinto Aurelio Simmaco, 7 15.02.2007(Zagarolo 12.02.1969) tel. 06.5600697

VITANGELI Giulia Viale delle Milizie, 138 8.02.2007(Roma 10.05.1975) tel. 06.37514654

ZANGOLI Paola Via Dei della Bitta, 7 15.02.2007(Roma 25.06.1974) tel. 06.6554518

ZURLO Serenella Via dello Statuto, 32 15.02.2007(Roma 07.05.1971) tel. 06.4871442

ELENCO SPECIALE

CASSATA Tommaso GSE S.p.a 1.02.2007(Palermo 11.06.1975) V.le Maresciallo Pilsudski, 92 - tel. 06.80114492

CATANI Claudia Isvap 1.02.2007(Roma 10.02.1967) Via del Quirinale, 21 - tel. 06.42133681

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FORO ROMANO 1-2/2007 195

AGGIORNAMENTO ALBO

IOVINE Alessandro S.o.g.i.n. S.p.a. 31.10.2002(Roma 13.08.1970) Via Torino, 6 - tel. 06.83040543

MARABOTTINI Cristina Agenzia Spaziale Italiana 24.02.2000(Roma 20.12.1970) V.le di Villa Grazioli, 23 - tel. 06.8567408

POLICASTRO Lucia I.n.p.s. 28.10.2003(Roma 24.08.1968) Via dell’Amba Aradam, 5 - tel. 06.77382419

PUGLIESE Antonio GSE S.p.a 1.02.2007(Napoli 16.04.1974) V.le Maresciallo Pilsudski, 92 - tel. 06.80114755

PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE

LEONE Federica (Napoli 26.03.1971) a Ente Poste Italiane S.p.a. 28.10.1999MARZUCCHI Serena (Siena 22.02.1979) a Isvap 13.01.2005MATTEI Maria Francesca (Roma 24.09.1975) a A.n.a.s. S.p.a. 28.11.2002TARTAGLIA POLCINI Antonella (Benevento 16.01.1973) a Professori Universitari 27.06.2002

PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO

RIDOLFI Maria Artemia (S.Benedetto Tronto 29.01.1938) da A.c.e.a. 4.12.1975

CANCELLAZIONI PER DECESSO

CAPECCI Giovan Francesco (Roma 04.05.1927) dec. 30.09.2006 15.02.2007PROPERZI Patrizia (Roma 17.03.1952) dec. 18.01.2007 01.02.2007DE CHIARA Alberto (Aversa 28.01.1945) dec. 13.11.2005 22.02.2007SACERDOTI Gino (Roma 01.03.1932) dec. 07.04.2002 15.02.2007

CANCELLAZIONI A DOMANDA

ABBATE Giulia (Roma 25.03.1973) 15.02.2007APONTE Diana (Napoli 05.10.1956) 22.02.2007BELLI Carlo (Roma 13.08.1914) 08.02.2007BERNARDI Paola (Roma 05.10.1968) 08.02.2007BONIFACIO Eleonora (Roma 24.09.1975) 08.02.2007BRUTTI Nicola (Roma 16.05.1971) 22.02.2007CALICCHIO Achille (Roma 27.05.1961) 22.02.2007CARDENA’ Emiliano (Roma 03.06.1971) 08.02.2007CECCARELLI Sandra (Roma 03.03.1972) 08.02.2007CONFORTI Giuseppe (Roma 10.05.1941) 01.02.2007CROCENZI Vincenzo Pace (Luco dei Marsi 12.03.1933) 08.02.2007DE BENEDETTO Fabiana (Roma 06.01.1977) 08.02.2007GRECO Francesco (S.Maria Capua Vetere 13.12.1918) 22.02.2007OLANDA Cataldo (Taranto 01.08.1945) 01.02.2007

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FORO ROMANO 1-2/2007196

AGGIORNAMENTO ALBO

PALLAVICINI Raffaella (Roma 20.02.1969) 22.02.2007PALMIERI Claudio (Formia 24.03.1971) 15.02.2007PIEMONTESE Daniela (Roma 19.01.1975) 15.02.2007PROCOPIO Amelia (Maratea 28.03.1976) 08.02.2007REMIDDI Cecilia (Roma 02.11.1971) 08.02.2007RIPANI Giuseppe (Roma 16.08.1945) 08.02.2007ROSSIN Paola (Roma 21.02.1972) 01.02.2007STELLA Nicolino (Pescara 16.05.1927) 01.02.2007

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO

MELITO Lucia (Avellino 18.10.1971) trasf. Civitavecchia 15.02.2007PESCE Giovanni (Fondi 05.02.1967) trasf. Latina 22.02.2007MICARELLI Sabrina (Roma 11.02.1972) trasf. Modica 15.02.2007SANGUEDOLCE Fausta Francesca (Crotone 07.06.1965) trasf. Velletri 22.02.2007CECCARELLI Arnaldo (Roma 29.04.1949) trasf. Viterbo 22.02.2007

CANCELLAZIONI PER SANZIONE DISCIPLINARE

MACCHIA Silvano (Roma 03.03.1925) 15.02.2007

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