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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER L’AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA Capitolato Speciale d’Appalto 11/12/2017 Comune di Corbetta – Settore Servizi alla Persona Responsabile del procedimento dott. Francesco Reina

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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E

ATTREZZATURE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER

L’AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO SIMONE DA CORBETTA

Capitolato Speciale d’Appalto

11/12/2017 Comune di Corbetta – Settore Servizi alla Persona Responsabile del procedimento dott. Francesco Reina

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CORBETTA Città di Corbetta

Capitolato Speciale d’Appalto

Responsabile del procedimento dott. Francesco Reina

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Sommario Articolo 1 OGGETTO DELL’APPALTO 2

Articolo 2 DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA 2

Articolo 3 CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO. 3

Articolo 4 DISCORDANZE TRA GLI ATTI E LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO. 3

Articolo 5 REGOLE GENERALI SUI TERMINI. 3

Articolo 6 DETTAGLI DELLA FORNITURA 4

Articolo 7 IMPORTO DELLA FORNITURA 4

Articolo 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO 4

Articolo 9 SPECIFICHE TECNICHE 4

Articolo 10 CRITERI SOCIALI. 5

Articolo 11 REFERENTI 6

Articolo 12 TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA 6

Articolo 13 MODALITA’ DI CONSEGNA 7

Articolo 14 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE 7

Articolo 15 COLLAUDO 9

Articolo 16 OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI 10

Articolo 17 GARANZIE 10

Articolo 18 CAUZIONE DEFINITIVA 11

Articolo 19 PENALITA’ 12

Articolo 20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 12

Articolo 21 CESSIONE DEL CONTRATTO 13

Articolo 22 SUBAPPALTO 13

Articolo 23 STIPULAZIONE CONTRATTO 14

Articolo 24 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 14

Articolo 25 CONTROVERSIE 15

Articolo 26 CODICE DI COMPORTAMENTO. 15

Articolo 27 RINVIO 16

Articolo 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16

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Articolo 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e posa in opera (trasporto, montaggio,

installazione, pulizie) di arredi, arredi su misura, strumenti e impianti necessari per l’allestimento di

sei nuove aule della Scuola Secondaria di primo grado Simone da Corbetta.

Le sei aule saranno realizzate nell’ambito del progetto e dei lavori di ampliamento della Scuola

secondaria di primo grado Simone da Corbetta, i cui progetti sono allegati alla documentazione di

gara.

Nell’esecuzione della fornitura in appalto, il fornitore dovrà rispettare quanto previsto in questo

Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri documenti di gara.

Questa fornitura è identificata nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV

39160000-1 - Arredo scolastico.

Articolo 2 DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA

L’ampiamento della Scuola secondaria di primo grado Simone da Corbetta costituisce un obiettivo

strategico da realizzare e mettere in opera nel 2018..

I locali oggetto della fornitura sono di proprietà comunale e sono situati in Piazza Primo Maggio –

Corbetta.

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un progetto d’arredo e tecnologico che sviluppi:

- aule didattiche innovative e flessibili (cosiddette aule 3.0) dove i docenti e gli studenti

possano sperimentare diverse metodologie didattiche, oltre a quella tradizionale della

lezione frontale; una delle aule dovrà avere a disposizione anche tablet e torrette per

ricarica tablet per favorire una maggiore sperimentazione di didattiche innovative;

- l’utilizzo dei corridoi, ampliandone la funzione di mero passaggio e consentendo la vivibilità

e la fruibilità di questi spazi;

- il completamento degli arredi dei bagni a disposizione delle nuove aule;

- una proposta di colori e tinteggiature delle pareti per il completamento estetico e funzionale

della proposta d’arredo.

Il progetto d’arredo dovrà tenere conto dei dati di progetto delle nuove aule indicate nelle allegate

planimetrie e dovrà tenere conto della posizione degli impianti di rete, elettrici.

Le ditte potranno proporre soluzioni alternative, fermo restando che qualsiasi modifica ad impianti

e ai punti luce proposti, purché gli interventi siano agevolmente realizzabili prima della conclusione

dei lavori di realizzazione delle nuove aule e dei nuovi spazi.

Resta in piena esclusiva responsabilità delle Ditte concorrenti la puntuale corrispondenza tra

l’offerta e le forniture, il montaggio e tutto quanto occorrente per consegnare le nuove aule

perfettamente organizzate, attrezzate e funzionanti, in conformità alle leggi igienico-sanitarie e ad

ogni altra norma che disciplina l’attività scolastica.

Le ditte concorrenti restano libere di proporre soluzioni sul piano distributivo, funzionale e

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decorativo.

Le soluzioni proposte, dovranno comunque rispettare le dotazioni minime richieste ed evidenziate

nel layout allegato al capitolato, nonché le dimensioni massime possibili di ingombro e gli spazi di

libera circolazione fra gli arredi, gli accessi, i muri, i pilastri e tenere in considerazione gli impianti e

i loro comandi (interruttori, rilevatori, ecc.) presenti sulle pareti e sul pavimento. L’arredo dovrà

inoltre inserirsi ed adattarsi perfettamente agli spazi disponibili quanto a dimensioni, proporzioni,

funzionalità e resa estetica ( ad esempio, tramite pezzi speciali o su misura).

Articolo 3 CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO.

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. codice civile, ai fini dell’interpretazione del

Capitolato e degli atti, valgono i criteri di seguito riportati:

in caso di discordanza tra i vari atti, vale la soluzione più aderente alle finalità poste alla

base dell’erogazione dei Servizi, e in ogni caso più favorevole al Comune;

in caso di norme del Capitolato, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a

regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni

legislative, o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, e, in terzo luogo, quelle di

maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

Articolo 4 DISCORDANZE TRA GLI ATTI E LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO.

Qualora tra gli atti e/o le disposizioni del Capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti,

l’aggiudicatario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune perché adotti i

conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, deve ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con

il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti Atti.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, il Aggiudicatario deve rispettare, nell’ordine,

quelle indicate dai seguenti atti:

Capitolato;

Disciplinare;

È da ritenersi, in ogni caso, nulla qualsiasi disposizione che contrasti con disposizioni di legge.

Articolo 5 REGOLE GENERALI SUI TERMINI.

I termini indicati in questo contratto decorrono, sia per l’aggiudicatario che per il Comune, dal

giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui

debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali,

consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale,

alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende

concluso nell’ultimo giorno del mese finale.

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Quando l’ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non

lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Articolo 6 DETTAGLI DELLA FORNITURA

Nell’allegato “03_Specifiche_tecniche” sono indicati i fabbisogni di massima stimati dalla stazione

appaltante per la realizzazione delle aule.

Il documento rappresenta uno strumento guida per chiarire gli obiettivi che la fornitura deve

raggiungere.

Le ditte sono libere di proporre soluzioni alternative per tipologia, dimensione purché siano in

grado di dimostrare che le soluzioni proposte siano in grado di raggiungere gli obiettivi indicati in

questo capitolato ed in particolare all’Articolo 2.

Le soluzioni proposte dovranno comunque rientrare nell’importo massimo posto a base d’asta ed

indicato nell’Articolo 7.

Articolo 7 IMPORTO DELLA FORNITURA

Il valore dell’appalto corrispondente al valore complessivo del contratto è quello risultante

dall’aggiudicazione

Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all’impresa aggiudicataria tutti gli

oneri, espressi e non dal bando e dal capitolato, inerenti e conseguenti alla fornitura e riferiti

all’appalto, ivi inclusi oneri per la sicurezza dei lavoratori della società appaltatrice, oneri per la

predisposizione, ove necessario, dell’eventuale P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza).

Non sono previsti oneri per la realizzazione del DUVRI (questi ultimi sono dunque pari a € 0,00)

non essendosi rilevati rischi da interferenza.

L’amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione della fornitura entro i

limiti di legge.

L’importo stimato e posto a base d’asta è pari a 98.898,00 EUR , oltre oneri di legge ed è

integralmente finanziato con fondi di bilancio dell’ente.

Articolo 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’acquisto in oggetto è finanziato mediante le fondi di bilancio dell’ente.

Il corrispettivo della fornitura dovuto dalla stazione appaltante sarà corrisposto entro 30 gg. dalla

data di emissione della fattura che dovrà essere emessa a collaudo avvenuto.

Articolo 9 SPECIFICHE TECNICHE

Gli arredi, i complementi di arredo, gli strumenti e gli impianti oggetto di questo appalto devono

essere di primaria qualità commerciale e di appropriata tecnologia.

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Devono possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d’uso, facilità di pulizia e manutenzione.

Inoltre dovranno essere resistenti ad abrasioni e urti e privi di spigoli o appendici particolarmente

esposte che possano provocare traumi all’utenza e agli operatori nonché di piacevole aspetto al

fine di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti;.

Tutti i componenti offerti, devono essere costruiti in conformità a tutte le norme in vigore in materia

di arredamenti nonché alle norme di sicurezza per quanto attiene l’infortunistica, l’atossicità e la

prevenzione incendi.

In particolare la Ditta aggiudicataria deve essere in regola con le seguenti norme:

- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Decreto Ministero dell’Interno 26 giugno 1984 – Classificazione di reazione al fuoco ed

omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modifiche;

- Norme tecniche UNI, con particolare riferimento ai requisiti di stabilità – resistenza

meccanica – riflessione – e prestazioni per quanto riguarda il comportamento delle superfici

all’azione di prodotti vari e la determinazione delle superfici atte a non trattenere lo sporco;

- Specifiche prescrizioni di marcatura CE;

- Criteri ambientali minimi (CAM) Allegato 1 del D.M. 11/01/2017.

Nell’allegato “03_SpecifIche_tecniche” sono meglio indicate le specifiche caratteristiche richieste

per i beni che la stazione appaltante ha stimato per raggiungere gli obiettivi fissati da questo

capitolato.

I beni e i materiali proposti, anche se di forma e dimensione differente, dovranno perciò rispondere

ai requisiti minimi richiesti o migliorarli. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione

necessaria a dimostrare il rispetto o il miglioramento dei requisiti richiesti.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte le modifiche di lieve entità di struttura, qualità

dei materiali e dimensioni che, a giudizio insindacabile dell’Ente appaltante, sono ritenute

necessarie per garantire che gli arredi da fornire rispondono alle particolari esigenze che sono

destinate a soddisfare.

Dette modifiche non possono dare motivo al fornitore di avanzare pretese di variazione, di

compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tutti gli arredi forniti devono corrispondere esattamente (forme, misure, pesi, lavorazione,

spessori, qualità dei materiali impiegati, ed ogni altro minimo particolare) al progetto, alla proposta

e ai campioni presentati, tenuto conto delle eventuali modifiche richieste.

La scelta definitiva dei colori e della finitura degli arredi verrà operata dalla stazione appaltante ad

aggiudicazione avvenuta, in fase di ordinazione sulla base della mazzetta colori e finiture di tutti i

componenti della fornitura presentata in sede di gara.

Indipendentemente dal colore o finitura prescelti, il corrispettivo di appalto non subirà variazioni.

Articolo 10 CRITERI SOCIALI.

I beni e i servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard

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sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora

in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in

ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione

Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato

speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. ... : "Dichiarazione di

conformità a standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità

agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente

appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati

nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le

informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli

standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative

ala conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e

specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,

eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti

dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso

dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali

minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che

le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La

violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste da

questo capitolato speciale.

Articolo 11 REFERENTI

A seguito dell’aggiudicazione le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi dei

rispettivi soggetti incaricati in qualità di referenti durante l’intero periodo di esecuzione del

contratto.

Ogni comunicazione, richiesta o contestazione fatta al referente della controparte si intende

effettuata nei confronti dell’azienda da esso rappresentata.

Articolo 12 TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura e l’installazione dovranno avvenire presso i locali della Scuola Secondaria di primo

grado Simone da Corbetta in Piazza Primo Maggio.

L’operazione di consegna si intende effettuata quando tutti i beni, mobili ed arredi o tutte le parti

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siano state consegnate, montate, assemblate e rese funzionali all’utilizzo dei locali.

La consegna e il montaggio dovranno avvenire perentoriamente entro 60 gg. naturali e consecutivi

dalla data ordine della fornitura.

La stazione appaltante si riserva in relazione al completamento dei lavori attualmente in corso

presso la Scuola secondaria di primo grado Simone da Corbetta, di differire l’avvio della fornitura in

opera oggetto dell’appalto, secondo un calendario concordato con la Ditta aggiudicataria.

Il mancato rispetto del termine di consegna, comporta l’applicazione della penale di cui al

successivo Articolo 19.

Il fornitore si impegna ad effettuare l’installazione ed il montaggio degli articoli forniti anche in

presenza di eventuali altre Ditte presenti in cantiere, previa predisposizione del DUVRI a carico

della stazione appaltante.

Articolo 13 MODALITA’ DI CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio assumendo a proprio

carico le spese di ogni natura e specie. Gli arredi ordinati devono essere consegnati franco di ogni

spesa (trasporto, scarico, montaggio, installazione, assicurazione, ritiro imballaggi materiali di

risulta etc..).

All’atto della consegna il fornitore deve presentare, all’addetto incaricato dalla stazione appaltante

al ricevimento, apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate

specie e quantità dei beni forniti. Una copia, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita all’incaricato

della consegna da parte della Ditta.

Le operazioni di consegna e di montaggio devono essere atte a consentire eventuali controlli in

corso che la stazione appaltante si riserva di effettuare per la verifica delle componenti intermedie

prima della conclusione delle stesse.

Qualora il fornitore non provveda al trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi, la stazione

appaltante provvede a mezzo di altri imputando eventuali spese a carico dell’aggiudicatario stesso,

oltre all’applicazione delle penalità previste al successivo Articolo 19.

La Ditta aggiudicataria deve provvedere al ritiro degli imballaggi e dei materiali di risulta lasciando

tutti i locali sgomberi da ogni residuo, nonché procedere al loro smaltimento in conformità alle

norme in materia secondo le tipologie dei rifiuti prodotti.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte.

Unitamente agli arredi dovrà essere consegnato un opuscolo informativo sui materiali da utilizzare

per la pulizia e la manutenzione degli stessi.

Articolo 14 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono, in particolare, a carico del fornitore i seguenti obblighi ed oneri:

- Oneri relativi all’imballaggio dei prodotti da fornire, eseguito con i materiali necessari,

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conformi alle norme vigenti a seconda della loro natura, relativi al trasporto, al disimballo ed

al trasferimento al piano, al montaggio e collocazione dei componenti;

- Oneri relativi allo sgombero ed all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei

materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità delle vigenti norme in

materia di smaltimento di rifiuti, nonché alla pulizia finale dei locali;

- Obbligo di verificare le misure e le condizioni dei locali;

- La disponibilità di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l’esecuzione della fornitura in

opera, e del personale necessari.

- Gli oneri e le spese per il trasporto ed il conferimento nelle Pubbliche Discariche dei

materiali di risulta compresi gli oneri di discarica.

- le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire

la vita e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare

danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul fornitore, con pieno

sollievo tanto dell’Amministrazione quanto del personale da essa preposto alla direzione e

sorveglianza;

- Oneri ed obblighi per le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto alle attrezzature

in corso di fornitura ed alla struttura di proprietà comunale, provocate da qualsiasi causa,

anche indipendentemente dall’operato del fornitore.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal

mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente al fornitore con

esonero totale da parte della stazione appaltante.

Quando il fornitore non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione, previo avviso dato per

iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, provvederà

direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico del fornitore il quale

provvederà al rimborso della spesa sostenuta sul successivo acconto o sul saldo.

Il fornitore si obbliga e si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato:

- a concordare con la stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, le

modalità di esecuzione della fornitura.

- A fornire i prodotti del tipo e con le caratteristiche indicate nel presente capitolato e

nell’offerta tecnica prodotta ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il

personale necessario per la loro realizzazione;

- A predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi di relativa documentazione,

atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e

riservatezza;

- Ad osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal

responsabile del procedimento;

- ad assicurare la presenza continua in cantiere di personale tecnicamente idoneo a dirigere

i lavori per conto della ditta, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli

incaricati dell’amministrazione comunale; detto personale potrà accedere nel luogo di

consegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa

consegna al committente di un elenco completo dei dati del personale interessato e fermo

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restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali procedure.

- A dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento di ogni circostanza che

abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.

- A stipulare una polizza assicurativa, a beneficio dell’Amministrazione e dei terzi e valida a

copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo

svolgimento di attività oggetto del presente appalto con un adeguato massimale di sinistro,

per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere

causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri

eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

- A consegnare, per le parti di arredo sottoposte ad uso meccanico, i libretti di manutenzione.

- A consegnare le certificazioni di qualità dei materiali proposti

Al fine di installare correttamente l’arredo proposto in offerta, il fornitore, qualora si rendesse

necessario, può, previa verifica ed autorizzazione del Responsabile del Procedimento, apportare

agli impianti esistenti nei locali modiche consentite dalla Legge, a propria cura e spese, nel rispetto

delle normative vigenti in materia di sicurezza e tramite impiantisti qualificati.

A termine delle modifiche il fornitore dovrà rilasciare le necessarie garanzie, dichiarazioni e

certificazioni, stabilite dalle vigenti normative.

A conclusione dell’appalto e prima delle verifiche finali, il fornitore dovrà rilasciare “dichiarazione di

conformità” delle attrezzature, dei complementi di arredo e degli impianti oggetto di aggiudicazione

ed in riferimento alle vigenti normative (ove previsto) completa dei certificati e delle

documentazioni previsti ai punti precedenti, che comprenderanno anche le planimetrie con la

posizione dei singoli componenti.

Il fornitore è responsabile dei danni derivanti da errato montaggio degli arredi nonché dei danni

che il prodotto difettoso può causare a terzi dopo l’installazione.

Di tutti gli obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato d’oneri il fornitore ne ha tenuto debito

conto nel formulare la propria offerta economica, perciò il fornitore null’altro potrà richiedere, a

nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto prescritto nel presente capitolato.

Articolo 15 COLLAUDO

Dalla data della comunicazione da parte del fornitore di completa ultimazione della fornitura e di

avvenuto montaggio a regola d’arte avrà inizio l’attività di collaudo.

L’operazione di collaudo è rappresentata dalla verifica della regolare fornitura e posa in opera di

tutti gli elementi oggetto della fornitura, nonché della loro corrispondenza alla campionatura

presentata in sede di gara, svolta alla presenza di un rappresentante della Ditta fornitrice, da

tecnici dell’Ente Appaltante e, ove opportuno e/o necessario, da tecnici esterni di fiducia.

Le operazioni di collaudo decorreranno dalla data di consegna degli arredi e potranno concludersi

anche successivamente all’apertura della scuola, previa sottoscrizione di apposito verbale

effettuato in contraddittorio tra il Fornitore e il Responsabile del Procedimento nel quale si accerti

lo stato di consistenza e la perfetta corrispondenza degli arredi alla fornitura in oggetto, la loro

funzionalità e sicurezza, l’assenza di possibili difetti dell’arredo.

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L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, a mezzo del proprio personale

incaricato, operazioni di collaudo anche in corso d’opera.

Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 90 gg. dall’ultimazione della fornitura.

Di tutte le operazioni di collaudo viene redatto specifico verbale.

Sono rifiutati al collaudo i prodotti che sono risultati difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti

alle caratteristiche tecniche e funzionali minime indicate nel presente capitolato e relativi allegati,

nonché alle caratteristiche tecniche e funzionali proposte dal fornitore in sede di offerta;

Il materiale eventualmente ritenuto non idoneo, perché non rispondente ai requisiti richiesti, deve

essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola, entro il termine stabilito

dall’Amministrazione appaltante, comunicato con posta elettronica certificata, con la quale il

Comune di Corbetta notifica il rifiuto.

Nell’eventualità il fornitore non provveda alle dovute sostituzioni l’amministrazione Appaltante potrà

rivolgersi ad altri per l’acquisto, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese, salvo

l’applicazione della penale di cui al successivo Articolo 19.

La Ditta aggiudicataria deve altresì eseguire gratuitamente tutte le prestazioni necessarie per

riparare guasti e difetti dovuti a cattiva lavorazione o a una scarsa qualità dei materiali impiegati,

entro il termine stabilito dall’Ente appaltante.

Il collaudo con esito positivo, risultante da apposito verbale, non esonera comunque il fornitore per

eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica tecnica, ma vengono

in seguito accertati

Articolo 16 OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI

Il fornitore si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore,

gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto

adempimento, nell’ambito della propria impresa, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

Articolo 17 GARANZIE

Il fornitore garantisce un periodo di assistenza tecnica minima di due anni dalla data del collaudo,

o comunque per l’intero periodo indicato in offerta, per eventuali interventi di riparazione, compresa

manodopera occorrente, dovuti a difetti costruttivi senza ulteriori costi da parte del Comune,

comprendente anche gli eventuali costi di trasporto degli elementi di arredo dalla sede comunale al

luogo di riparazione.

L’eliminazione di difetti e/o il ripristino della funzionalità del prodotto dovranno avvenire entro il

termine massimo di 10 giorni lavorativi successivi alla relativa richieste di intervento per iscritto da

parte dell’Amministrazione appaltante ;

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell’efficienza dell’arredo, il fornitore dovrà

provvedere alla sostituzione dello stesso o delle parti di ricambio difettate. La sostituzione dovrà

essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della mancata possibilità di

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ripristino, a cura del fornitore, salvo diversi accordi presi dalle parti.

Ogni onere e spesa per la prestazione del servizio è a carico del fornitore, ivi incluso, a titolo

esemplificativo, i costi di viaggio, percorrenza, trasferta, materiale di ricambio ecc..

Il fornitore inoltre garantisce, per minimo due anni o più, in relazione all’offerta, dal collaudo della

fornitura, che tutte le componenti maggiormente soggette ad usura possano essere sostituite con

nuove componenti dello stesso tipo o comunque con altre atte a mantenere la funzionalità

dell’articolo presentato.

Trascorso tale periodo, in caso di dismissioni/ variazioni della produzione di qualunque articolo

componente la fornitura, il fornitore si obbliga a darne immediata comunicazione al committente

Articolo 18 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto

deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le

modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo

contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da

costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto

di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte

le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento

delle obbligazioni stesse.

L’Amministrazione può richiedere alla ditta aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7

del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si

rimanda al già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di

cui al successivo Articolo 19, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso

di inadempimento da parte del fornitore. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente

reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della

comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine

prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Corbetta al

risarcimento del maggior danno.

Sono a carico del fornitore tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del presente

appalto.

Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato a collaudo avvenuto

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Articolo 19 PENALITA’

Il fornitore in caso di inadempimenti sarà soggetta alle seguenti penalità

IMPORTO CAUSA

€ 250,00

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento della

fornitura e del montaggio degli elementi di arredo pronti per il collaudo, rispetto

al termine indicato al precedente articolo art. 7 (60 gg. naturali e consecutivi

dalla data ordine di fornitura)

€ 100,00=

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine stabilito

dall’Amministrazione Appaltante di cui al precedente art. 10 nel ritiro e/o nella

sostituzione e/o nella riparazione dei prodotti rifiutati al collaudo.

€ 100,00=

Mancata effettuazione del trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi previsti

dall’Articolo 12 e dall’art. Articolo 13

Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi sono trattenuti previa nota

formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture emesse in pagamento o sul

deposito costituito a titolo di garanzie per gli obblighi assunti in sede di gara la cauzione definitiva

costituita in conformità all’Articolo 18.

La somma delle suddette penali non potrà complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare

netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del

contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo art. 15

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di

consegna e/o montaggio oltre i termini contrattuali, il Fornitore dovrà immediatamente farne

denuncia documentata al Comune, nella persona del Responsabile del procedimento, il quale

potrà disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della

suddetta forza maggiore. In tal caso il fornitore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi

di qualsiasi natura, escluso l’onere della penalità.

Articolo 20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Ove l’Ente Appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal

presente capitolato, fissa un congruo termine entro il quale il fornitore si deve conformare a tali

disposizioni. trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi

dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà

formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al

Fornitore con posta elettronica certificata.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta e

debitamente contestati e in particolar modo per:

- subappalto non preventivamente autorizzato;

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- consegna incompleta o difforme da quanto offerto e/o da quanto previsto dal presente

capitolato;

- ritardo grave nell’esecuzione della fornitura stabilita in oltre 20 gg. dalla data prevista.

- Fallimento del fornitore

- Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui all’Articolo 18;

- Cessione del contratto in base a quanto precisato all’Articolo 21

- ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato

La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al

risarcimento del danno da parte della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo delle forniture effettuate da altre ditte,

comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del fornitore della presente fornitura,

salvo l’eventuale ulteriore danno.

Articolo 21 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente

contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura

senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione,

l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante

l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto

contrattuale.

Articolo 22 SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 del D.lgs.

50/2016. L’importo complessivo del subappalto, ove concesso dall’Amministrazione, non potrà

comunque superare il 30% dell’importo totale del contratto di appalto.

Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i

subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna

modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei

confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal

richiamato art. 105.

Nel caso in cui l’Amministrazione autorizzi il subappalto, l'Affidatario deposita il contratto di

subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto

presso la stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso

da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione

alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso D.lgs. 50/2016. Il contratto

di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del

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subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel

caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

In ogni caso l’Amministrazione comunale pagherà i corrispettivi per la fornitura all’impresa

aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto

per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore

subappalto.

Articolo 23 STIPULAZIONE CONTRATTO

Il fornitore si impegna a stipulare il contratto scritto in forma pubblica entro i termini comunicati

dall’Ente e dopo le verifiche di legge, a mezzo del Servizio preposto alla stipula.

La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi

previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e

conseguenti al contratto stesso.

Le spese contrattuali, ammontanti a circa complessive 1.100,00 EUR, calcolate sulla base d’asta,

sono poste interamente a carico del fornitore.

Articolo 24 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Salvo diverse disposizioni di legge emanate successivamente alla stipula del presente bando, aii

sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via

esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall’Amministrazione Appaltante.

Il fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti orrenti dedicati entro sette giorni

dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi.

La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario,

quali, in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità

produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscal;

b) tutti i dati relativi al conto corrente, on riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di

possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione

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della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);

c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno

delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossi ai dati anagrafici, il domicilio fiscale, il

codice fiscale;

d) l’eventuale indicazione della relazione tra il conto dedicato e l’appalto (se il conto è stato

attivato unicamente per quell’appalto).

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale

circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art.6 per la tardiva comunicazione

delle informazioni.

I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del

conto corrente dedicato.

Tutti i dati utili per l’emissione delle fatture elettroniche da parte del fornitore sono i seguenti:

- Denominazione Ente: COMUNE DI CORBETTA

- Codice Univoco Ufficio: UF5JYB

- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica: 03122360153

- Partita Iva: 03122360153

- Regione dell'ufficio: Lombardia

- Provincia dell'ufficio: MI

- Comune dell'ufficio: Corbetta

- Indirizzo dell'ufficio: Via Carlo Cattaneo, 25

- Cap dell'ufficio: 20011

Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda inoltre di riportare nei

documenti contabili anche i seguenti dati:

- -Codice CIG 7322786A2A

- Codice CUP 000000000000000

- Estremi della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione (da

inserire nel campo "riferimento amministrazione");

- Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo "riferimento

amministrazione");

- Estremi del buono d'ordine (da inserire nel campo "ordine").

Articolo 25 CONTROVERSIE

Ogni controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua

interpretazioni, validità, esecuzione e risoluzione che non sia potuto risolvere bonariamente, sarà

devoluta al foro di Milano.

E’ escluso l’arbitrato

Articolo 26 CODICE DI COMPORTAMENTO.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30

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marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 1, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune

di Corbetta (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2014), la ditta

aggiudicataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano,

pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici,

per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al a questo capitolato

– saranno consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto e sono comunque

pubblicati a questo indirizzo:

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/disposizioni/attigenerali.aspx

Articolo 27 RINVIO

Per tutto quanto non previsto al presente capitolato sono applicabili le disposizioni in materia di

appalti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50-, applicabili per i contratti

sottosoglia comunitaria, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o

comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.

Articolo 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che la richiesta dei

dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione

dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale della Società implicato nel procedimento;

- Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara

- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241

- Altri soggetti della società

i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D. Lgs. N.163/2003

Il Responsabile del trattamento per la stazione appaltante è il dott. Francesco Reina.