FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA RISCHIO ALTO · quale spettano i poteri di gestione, ovvero il...

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FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA RISCHIO ALTO

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Introduzione al D.lgs 81/08

Con questo decreto sono stati aggiornati ed integrati, sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti del Decreto Legislativo n°626/94 ora abrogato insieme ad altre precedenti normative, ed il loro contenuto è stato in esso ricompreso. Il D.Lgs.81/08 si occupa quindi, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si applica:

• Alla persona, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendoconto dell’età, della provenienza geografica e del genere.

• Al lavoro, in qualunque forma svolto, anche gratuito (volontariato),autonomo, dipendente, interinale, ecc.

• Viene applicato il PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA: dirittodi tutti coloro che, operano negli ambienti di lavoro qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì una effettività dei doveri

I destinatari della nuova normativa Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati e riguardano i seguenti soggetti principali, chiaramente individuati dall’articolo 2:

• LAVORATORE e FIGURE AD ESSO ASSIMILATE (Studente, Stagista, Volontario,

ecc.):

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

• DATORE DI LAVORO:

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

• DIRIGENTE:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una FUNZIONE: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.

• PREPOSTO:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; La funzione di Preposto si riconosce a chi sovrintende il lavoro di altri e può dare loro ordini per ruolo, titolo, anzianità, altro. Ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva non è tanto la qualifica formale posseduta quanto la circostanza che le mansioni di Preposto siano in concreto espletate. Per la legge è un dipendente che esercita compiti di supervisione e coordinamento del lavoro e deve pertanto assolvere agli obblighi di sicurezza relativi al controllo sull’applicazione delle norme di prevenzione ed alla connessa formazione dei lavoratori

L’organizzazione della sicurezza

Il Decreto Legislativo n°81/2008 riprende i contenuti del D.Lgs.626/94 prevedendo l’istituzione di un servizio e l’individuazione di specifiche figure aventi le competenze per attuare i provvedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro:

• SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.):

insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni od interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

• RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.):

persona, interna o esterna all’azienda, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

• MEDICO COMPETENTE (M.C.):

medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti.

• RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.):

persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Ruoli e competenze Il sistema sicurezza prevede le seguenti figure:

• Il Datore di Lavoro

⇒ Dispone gli incarichi a tutte le persone che seguono in questa lista (escluso i RLS); ⇒ Fa effettuare la valutazione dei rischi, emette le procedure volte ad eliminare i rischi

e ad affrontare le emergenze; ⇒ Adempie agli obblighi dell’informazione, formazione e l’addestramento per la

sicurezza. • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

⇒ Individua i fattori di rischio e valuta i rischi; ⇒ Individua le misure e le procedure per la sicurezza e l'igiene sul lavoro; ⇒ Propone ed organizza i programmi di informazione, formazione ed addestramento

per la sicurezza rivolti ai lavoratori, ai dirigenti ed ai preposti; ⇒ Conduce le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi; ⇒ Partecipa alle attività che prevedono l’applicazione delle norme e delle diposizioni in

materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. • Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

⇒ Effettuano e coordinano la gestione delle esercitazioni per le emergenze e le

evacuazioni; ⇒ Effettuano le attività tecniche e di informazione e formazione interne, proposte dal

Responsabile del Servizio; ⇒ Elaborano le procedure e le istruzioni operative per l’attuazione delle norme,

nell’ambito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. • Il Medico Competente (MC):

⇒ Collabora alla Valutazione dei Rischi, con particolare riguardo dei rischi relativi alla

Salute; ⇒ Esegue visite mediche preventive e periodiche sui lavoratori; ⇒ Emette i giudizi di idoneità dei singoli lavoratori alla loro mansione; ⇒ Partecipa alla informazione e formazione dei lavoratori e a riunioni periodiche con il

datore di lavoro; ⇒ Si interfaccia col Medico Curante, per la gestione della Salute del Lavoratore; ⇒ Adempie agli obblighi professionali di natura Medico – Legale.

• I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

⇒ Sono le persone elette dai lavoratori per rappresentarli negli aspetti relativi alla

salute e la sicurezza sul lavoro; ⇒ è consultato sui contenuti e sulle azioni della prevenzione e protezione dei

lavoratori;

⇒ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; ⇒ fa proposte in merito alla attività di prevenzione; ⇒ partecipa alla riunione periodica; ⇒ dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico.

• I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze

⇒ conoscono ed osservano le procedure previste per la gestione delle emergenze; ⇒ dispongono le azioni da compiere nel caso di emergenza (incendio, terremoto,

incidenti, ecc.); ⇒ attuano la periodica sorveglianza dei luoghi al fine della Prevenzione Incendi; ⇒ danno precise istruzioni ed assistono i presenti nel caso vi sia pericolo grave ed

immediato che richieda una rapida evacuazione; ⇒ partecipano al programma preventivo disposto dal Datore di Lavoro e gestito dal

Servizio di Prevenzione e Protezione.

La valutazione dei rischi La parte più importante del Decreto Legislativo 81/08 tratta la Valutazione dei Rischi intendendo per questa “una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Da questa definizione emerge chiaramente che valutare il rischio significa:

• stimare la probabilità che si verifichi un evento dannoso; • stimare l’entità del danno derivante da quell’evento; • predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l’evento si

verifichi; • ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile

l’entità del danno (per esempio con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, con la formazione dei lavoratori, ecc.).

La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del Datore di Lavoro, deve essere effettuata in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, in cui opera anche un solo lavoratore, e deve contenere:

• una relazione sulla valutazione dei rischi con l’indicazione dei criteri adottati; • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli eventuali dispositivi

di protezione individuale; • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza.

Misure generali di tutela Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

• valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla

scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;

• rispetto dei principi ergonomici; • priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali; • corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a

rischio dei lavoratori; • regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti; • informazione,formazione e addestramento dei lavoratori, la loro consultazione e

partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge, di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti. A tale fine, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "Documento sulla Valutazione dei Rischi", basato sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; detta valutazione viene effettuata dal Datore di Lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori. Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche dei Rappresentanti dei Lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda. Il Datore di Lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto sopra esposto, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

A tal fine essi devono:

• dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando

le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione; • consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro

contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;

• informare, formare e addestrare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;

• affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;

• vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;

• aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.

Essi devono curare, altresì: • l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di

evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza; • l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di

legge e di buona tecnica; • l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi,

l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza;

• la predisposizione degli atti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta;

• l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti;

• l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti ''professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa;

• l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.

RISCHI SPECIFICI

Illuminazione I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati di:

• una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in

particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere;

• una distribuzione e una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di

illuminazione, atte a evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari

ecc.) e a evitare fenomeni di abbagliamento;

• una qualità dell’illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori.

La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell’apparato visivo, con effetti: a) per la nitidezza dell’immagine: più l’oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni, maggiore è lo sforzo che viene richiesto all’apparato visivo per vedere nitidamente; più l’illuminazione dell’oggetto è debole, più la nitidezza è ridotta e aumenta lo sforzo di accomodamento; b) per l’adattamento alla quantità della luce: gli oggetti riflettono in modo diverso la luce a seconda del loro colore (chiaro o scuro) e della loro superficie (opaca o brillante); i cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e/o la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto differenziata impongono all’occhio una complessa attività di regolazione: per questa ragione occorre evitare tanto la visione diretta delle sorgenti luminose di notevole intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, vernici brillanti ecc.); i contrasti sono tuttavia utili: un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto dello stesso al fondo.

Effetti sulla salute La necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni di illuminazione, in rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare sensibilmente l’apparato visivo; detto fenomeno, che si manifesta agli inizi con irritazione degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi. Inoltre, la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee condizioni di illuminazione del posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. I principi della prevenzione Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione, occorre adottare i correttivi che le norme di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili causali di rischio (tendaggi, corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità ecc.). Quanto, infine, alla intensità e alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che esse vengano adeguate in relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata. Contro l’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottati schermature, tendaggi, veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali. Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti. Rumore Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi più importanti tra quelli compresi nell’igiene del lavoro. La continua meccanizzazione della produzione con l’introduzione di processi tecnologici continui ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore e a un aumento della percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di rischio. Lo sviluppo tecnologico, con il relativo aumento esponenziale del rischio da esposizione, non è stato seguito da adeguate misure preventive. Come rumore può essere indicato qualsiasi suono indesiderabile. Tuttavia, è impossibile stabilire in via teorica se una vibrazione meccanica percettibile con l’udito sarà per l’ascoltatore un suono o un rumore, in quanto tale giudizio sarà soggettivo e pertanto variabile da persona a persona. Il rumore come trasmissione di suoni è un fenomeno vibratorio. I parametri più importanti per la misurazione dell’onda sonora sono l’ampiezza (rappresenta il valore che assume la pressione) e la frequenza (numero di oscillazioni compiute dalla vibrazione in un secondo). Il suono viene misurato in decibel per quel che riguarda la pressione sonora e in hertz per quel che riguarda la frequenza. L’orecchio umano trasmette i rumori al cervello che li elabora per estrarne informazioni utili al soggetto per la comunicazione tra gli individui. Il tempo di esposizione e la pressione sonora sono fattori fondamentali per definire l’azione biologica del rumore stesso. Data la complessità dell’azione biologica del fenomeno rumore, altri parametri possono influenzare la sua azione, quali la distribuzione delle frequenze o le caratteristiche proprie degli individui. Effetti sulla salute Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale statisticamente più significativa. Da qui la crescente attenzione al problema, prestato da tecnici e legislatori, volta alla prevenzione e alla bonifica degli ambienti di lavoro inquinati. Gli effetti nocivi che i rumori possono causare sull’uomo dipendono da tre fattori: intensità del rumore, frequenza del rumore e durata nel tempo dell’esposizione al rumore.

Questi effetti possono essere distinti in: a) effetti uditivi: vanno a incidere negativamente a carico dell’organo dell’udito provocando all’inizio fischi e ronzii alle orecchie con una iniziale transitoria riduzione della capacità uditiva e successiva sordità, che in genere è bilaterale e simmetrica. Il rumore agisce sull’orecchio umano causando secondo la natura e l’intensità della stimolazione sonora:

• uno stato di sordità temporanea con recupero della sensibilità dopo riposo notturno in

ambiente silenzioso;

• uno stato di fatica con persistenza della riduzione della sensibilità e disturbi nell’udibilità

della voce di conversazione per circa dieci giorni;

• uno stato di sordità da trauma acustico cronico con riduzione dell’intelligibilità del 50%;

b) effetti extrauditivi: insonnia, facile irritabilità, diminuzione della capacità di concentrazione sino a giungere a una sindrome ansioso-depressiva, aumento della pressione arteriosa, difficoltà digestiva, gastriti od ulcere, alterazioni tiroidee, disturbi mestruali ecc. I principi della prevenzione La prima cosa da fare è ridurre i livelli di rumore. È necessario ridurre il rumore alla fonte, cioè progettare e acquistare macchine con la più bassa emissione di rumore. Limitare la propagazione delle onde sonore, isolando la sorgente sonora utilizzando per le pareti, i muri e i soffitti degli ambienti di lavoro dei materiali assorbenti. Limitare il tempo di esposizione del lavoratore. Protezione del lavoratore o con ambienti cabinati o mediante protezioni individuali quali cuffie (abbattono circa di 20 db l’intensità dello stimolo sonoro) o tappi alle orecchie. I lavoratori esposti a un livello sonoro elevato devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera gli 85 decibel, indipendentemente dall’uso dei mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a visita medica preventiva integrata dall’esame della funzione uditiva (per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione), da ripetere periodicamente. I locali in cui le lavorazioni comportano un’esposizione personale superiore ai 90 decibel sono provvisti di apposita segnaletica ed eventualmente, qualora il rischio lo giustifichi, sono perimetrati per una limitazione d’accesso. Vibrazioni Le vibrazioni meccaniche sono prodotte dal movimento oscillatorio di un corpo intorno ad una posizione di equilibrio; esse sono essenzialmente caratterizzate dall'asse di ingresso (x, y, z), dalla frequenza (Hz), dall'ampiezza (accelerazione in m/s2), e dal tempo di esposizione. L'esposizione dell'uomo alle vibrazioni è aumentata progressivamente con lo sviluppo della meccanizzazione industriale ed agricola e con l’impiego crescente dei mezzi di trasporto. Vibrazioni al corpo intero : il corpo umano viene sollecitato nella sua totalità della struttura che vibra attraverso la superficie di appoggio (guida di automezzi) Vibrazione del sistema mano braccio : utensili vibranti, macchine ad aria compressa, elettro-utensili (smerigliatrici, trapani, frese etc.) Effetti riconducibili all’esposizione a vibrazione al corpo intero e frequenze caratteristiche:

• Alterazioni della colonna vertebrale 3-10 Hz • Disturbi dell’apparato digerente 4-8 Hz

• Disturbi apparato riproduttivo (donna) 40-55 Hz • Disturbi circolatori - • Effetti cocleo-vestibolari 4-8 Hz • Mal di moto < 0.5 Hz

Areazione e purificazione dell’aria La composizione dell’aria negli ambienti di lavoro deve essere compatibile con il fabbisogno respiratorio dei soggetti che vi soggiornano: a tal fine occorre che siano assicurati il ricambio e l’eliminazione dell’aria viziata nonché dell’anidride carbonica prodotte dalla respirazione. Il ricambio può essere effettuato mediante gli appositi dispositivi di aerazione o di purificazione dell’aria, ovvero in modo naturale mediante l’apertura di finestre, porte o vetrate. Nei locali con inquinamento «non specifico» (dovuto alla sola presenza umana), il ricambio dell’aria deve soddisfare due esigenze:

• essere adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, a preservare lo stato di salute dei

lavoratori;

• non comportare sbalzi di temperatura.

Nei locali con inquinamento «specifico» (provocato, cioè, dall’emissione di sostanze pericolose usate o prodotte durante la lavorazione), si deve provvedere anche a eliminare i fattori nocivi, ogni volta che ciò sia tecnicamente possibile:

• mediante sostituzione delle sostanze inquinanti con altri prodotti meno pericolosi;

• captando gli inquinanti alla fonte.

A ciò si provvede mediante gli impianti di ventilazione, che devono assicurare l’allontanamento degli inquinanti residui, nonché la immissione dell’aria di compensazione e supplementare per la eventuale evacuazione a seguito di incidenti. Nell’impianto di aspirazione, viceversa, dovranno essere opportunamente curati il posizionamento degli aspiratori alla fonte, il loro ingombro, il livello sonoro e la eliminazione di correnti di aria indotte. Effetti sulla salute L’inquinamento «non specifico» dell’aria può concorrere all’insorgenza di modesti disturbi per la salute (manifestazioni irritative o allergiche a carico dell’apparato otorinolaringoiatrico), mentre l’inquinamento «specifico» può provocare rilevanti conseguenze per la salute (malessere, asma, intossicazione, vere e proprie malattie da agenti tossici inalati) che possono aggravarsi in relazione alla durata e alla intensità dell’esposizione. Principi della prevenzione In caso di eventuale utilizzazione negli ambienti di lavoro di prodotti inquinanti (come l’idrogeno arsenicato, il benzene, il bromuro di metile, il piombo) ovvero nel caso in cui vengano effettuati lavori quali la raschiatura, la sabbiatura a getto, la verniciatura o la pittura mediante polverizzazione, devono essere predisposti specifici, adeguati dispositivi di aerazione degli ambienti interessati o di aspirazione alla fonte. Si devono, altresì, fornire, per l’occasione, attrezzature di protezione individuale idonee ad affrontare le suddette situazioni di rischio, e assicurare la manutenzione regolare degli impianti e dei dispositivi, per garantirne un costante livello di efficienza. Identici criteri debbono adottarsi anche per gli impianti di climatizzazione per evitare l’eventuale rischio di diffusione del virus della legionella.

Rischio Chimico Vengono considerati tutti gli agenti chimici presenti e a qualunque titolo (impiego, trasporto, stoccaggio, etc.), che siano presenti in qualunque fase lavorativa sia per processi voluti o no. (Es. saldatura, stampaggio a caldo di materie plastiche, etc.) Proposta di definizione

• Irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione in generale.

• Basso per la sicurezza: rischio nei luoghi di lavoro in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità, le condizioni dei locali e di esercizio offrono scarse probabilità di incidente e di propagazione degli effetti all’esterno.

Si definiscono agenti chimici elementi o composti chimici, o i loro miscugli, in condizioni naturali o no, utilizzati o presenti, a qualsiasi titolo, in qualsiasi attività lavorativa, come: - materie prime - prodotti - sottoprodotti - intermedi - rifiuti Sostanze e preparati pericolosi

Possibili vie di penetrazione nell’organismo CONTATTO (pelle, mucose, ferite) ASSORBIMENTO CUTANEO INALAZIONE (naso, bocca, pori) INGESTIONE (bocca)

Inquinanti aerodispersi

1. Aerosoli: • POLVERI E FIBRE (particelle solide sospese in aria per un tempo lungo ma finito,

originate da operazioni di frammentazione, aventi diametro fra 0,1 micron e 1 mm); • FUMI (particelle solide disperse in aria con diametro <0,1 micron originate da

combustione o condensazione);

esplosivi comburenti infiammabili molto tossici tossici nocivi Corrosivi Irritanti Sensibilizzanti Cancerogeni Mutageni Tossici per il ciclo

• NEBBIE (particelle liquide disperse in aria in equilibrio col proprio vapore). • GAS (temperatura critica inferiore alla temperatura ambiente) • VAPORI (temperatura critica superiore alla temperatura ambiente).

Informazioni per gli utilizzatori Le principali informazioni su un agente chimico o una sostanza o preparato pericoloso sono fornite da:

1. etichetta; 2. scheda di sicurezza

Etichettatura Indicazioni da riportare su apposita etichetta o sull’imballaggio e o sulla confezione:

• simboli di pericolo; • frasi di rischio (R); • consigli di prudenza;

Simboli di pericolo – esempi

Pittogramma di pericolo

(regolamento CE 1272/2008)

Simbolo e denominazione

(Direttiva 67/548/CEE,

superata)

Significato (definizione e precauzioni) Esempi

GHS01

E

ESPLOSIVO

Classificazione: sostanze o preparazioni che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento. Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore.

Tricloruro di azoto

Nitroglicerina

GHS02

F

INFIAMMABILE

Classificazione: Sostanze o preparazioni: che possono

surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a una temperatura normale senza impiego di energia

solidi che possono infiammarsi facilmente per una breve azione di una fonte di fiamma e che continuano ad ardere

liquidi che possiedono un punto di combustione compreso tra i 21 e i 55 ºC.

gas infiammabili al contatto con l'aria a pressione ambiente

gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente infiammabili in quantità pericolosa.

Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria e acqua).

Benzene Etanolo Acetone

F+

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui punto di combustione è inferiore ai 21 ºC. Precauzioni: evitare il

Idrogeno Acetilene Etere etilico

ESTREMAMENTE

INFIAMMABILE

contatto con materiali ignitivi (come aria e acqua).

GHS03

O

COMBURENTE

Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanti rispetto alla maggior parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossigeno atomico o molecolare, e che quindi facilitano l'incendiarsi di sostanze combustibili. Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili.

Ossigeno Nitrato di

potassio Perossido di

idrogeno

GHS04

(nessuna corrispondenza)

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti. Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela.

Ossigeno Acetilene

GHS05

C

CORROSIVO

Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali inerti. Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.

Acido cloridrico

Acido fluoridrico

GHS06

T

TOSSICO

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte. Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo.

Cloruro di bario

Monossido di carbonio

Metanolo Trifluoruro di

boro

T+ Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o

Cianuro Nicotina

ESTREMAMENTE

TOSSICO

assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte. Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o preparato.

Acido fluoridrico

GHS07

Xi

IRRITANTE

Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono espletare un'azione irritante. Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato.

Cloruro di calcio

Carbonato di sodio

GHS08

Xn

NOCIVO

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi, per la salute, di gravità limitata, non mortali Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato.

Laudano Diclorometano Cisteina

GHS09

N

PERICOLOSO

PER L'AMBIENTE

Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni all'ecosistema a corto o a lungo periodo. Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.

Fosforo Cianuro di

potassio Nicotina

Frasi di rischio – esempi R11 facilmente infiammabile R20 nocivo per inalazione R34 provoca ustioni R37 irritante per le vie respiratorie R45 può provocare il cancro Consigli di prudenza – esempi S15 conservare lontano dal calore S23 non respirare i gas/fumi/aerosol S24 evitare il contatto con la pelle S25 evitare il contatto con gli occhi S29 non gettare i residui nelle fognature Scheda di sicurezza Accompagna obbligatoriamente il prodotto pericoloso in commercio ed e’ composta da 16 voci standardizzate redatte in lingua italiana 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 3. INDICAZIONE DEI PERICOLI 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 5. MISURE ANTINCENDIO 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI Misure di prevenzione Eliminazione o riduzione del rischio tramite:

• Progettazione e organizzazione del lavoro. • Idonee attrezzature e manutenzione. • Riduzione del numero degli esposti. • Riduzione del tempo e dell’intensità della esposizione. • Misure igieniche adeguate. • Riduzione al minimo degli agenti presenti. • Metodi di lavoro appropriati. • Misure di protezione adeguate compresi i D.P.I.. • Sorveglianza sanitaria.

Rischio elettrico Gli effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano sono derivati da un ampio studio basato su osservazioni cliniche, ricerche bibliografiche ed esperimenti effettuati su animali, persone defunte e, in qualche caso, con correnti di breve durata, su persone vive consenzienti. In particolare sono stati studiati gli effetti sul corpo umano dell’intensità della corrente elettrica anche in funzione della sua durata, del suo percorso all’interno del corpo, delle caratteristiche elettriche dei tessuti interessati al passaggio della corrente e della forma dell’onda. In queste note si farà riferimento esclusivamente ai rischi che possono derivare dall’uso di macchine e impianti elettrici sui posti di lavoro tenuto conto delle caratteristiche dell’energia elettrica usata in Italia. I movimenti muscolari del corpo sono originati da impulsi elettrici generati dal cervello. I muscoli, stimolati da questi impulsi, reagiscono contraendosi; al di là di una visione meccanicistica del corpo, tutta la possibilità di movimento dell’uomo è correlata con la capacità fine che hanno i muscoli di reagire agli stimoli provenienti dal cervello. Le fasce muscolari, quando vengono interessate da correnti che hanno origine da sorgenti esterne al corpo, per esempio quando si prende la «scossa», si contraggono obbedendo anche a esse; se la corrente «esterna» è più intensa di quella «interna» possono ingenerarsi situazioni di pericolo e le conseguenze, sul corpo umano, possono essere le più varie. Di seguito si riportano solo i fenomeni più importanti. La contrazione muscolare È quel fenomeno per cui i muscoli, se attraversati dalla corrente, si irrigidiscono. In sintesi si può dire che quando le correnti sono di modesta intensità i muscoli maggiormente interessati alla contrazione sono quelli posti in prossimità del punto di ingresso della corrente. Se l’ingresso della corrente elettrica avviene attraverso una mano, come normalmente succede, la contrattura dei muscoli fa stringere la mano sull’elemento in tensione (tetanizzazione). L’infortunato, pur nella consapevolezza del rischio corso, non riesce a fare nulla per distaccarsi dalla parte in tensione. Quando si è investiti da correnti elevate, invece, tutti i muscoli, normalmente anche quelli più lontani, vengono interessati al fenomeno; fra questi anche quelli delle fasce lombari e delle cosce (eccitazione motoria). La contrazione dei muscoli degli arti inferiori comporta violenti movimenti involontari che possono causare salti dell’infortunato con caduta lontano dal punto di contatto. L’arresto respiratorio L’arresto viene provocato dall’entrata in contrazione dei muscoli respiratori (diaframmatici, intercostali, pettorali) con conseguente paralisi della gabbia toracica e impedimento dei normali movimenti respiratori. In questi casi si presentano fenomeni di asfissia con progressivo impoverimento dell’ossigeno presente nei polmoni e comparsa di cianosi. Le conseguenze possono arrivare fino alla perdita di coscienza e, nei casi più gravi, alla morte dell’infortunato. L’arresto cardiaco Per comprendere il fenomeno occorre ricordare che il muscolo cardiaco si contrae ritmicamente sostenendo, in tal maniera, la circolazione del sangue nel corpo; banalizzando il discorso, si può dire che il cuore si comporta come se fosse un motore. A differenza degli altri muscoli che vengono stimolati dalla attività elettrica del cervello, la contrazione dei muscoli cardiaci è provocata dal cuore stesso. Quando per un motivo qualsiasi si guasta e non è più in grado di elaborare gli stimoli elettrici necessari, il cuore si ferma e la circolazione del sangue nel corpo si arresta con tutte le gravi conseguenze che ne derivano.

Si comprende facilmente come un passaggio di una corrente elettrica esterna, andando a sovrapporsi alla attività elettrica propria del cuore, getti le fasce muscolari cardiache in uno stato di confusione impedendo loro di svolgere la propria funzione. Le ustioni Alla stregua di qualsiasi circuito elettrico anche il corpo umano quando viene attraversato dalla corrente si riscalda; se la quantità di calore sviluppata è molto alta possono aversi bruciature nei tessuti attraversati dalla corrente. È il famoso effetto Joule. La quantità di calore sviluppato è direttamente proporzionale all’intensità di corrente che attraversa il corpo, alla sua resistenza e alla durata del fenomeno. La parte del corpo umano maggiormente interessata a questo fenomeno è la pelle. Ma quando le intensità di corrente sono molto alte si possono verificare ustioni profonde in molti tessuti e possono essere danneggiati interi arti (braccia, spalle, arti inferiori ecc.). Le ustioni possono essere causate anche da archi provocati da scariche elettriche prodotte da apparecchiature sotto tensione. Particolarmente pericolosi sono gli archi provenienti da apparecchiature elettriche alimentate in alta tensione. I rischi connessi con l’uso dell’energia elettrica sono essenzialmente:

• rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivati da contatti con elementi

normalmente in tensione: per esempio l’alveolo di una presa, un conduttore nudo ecc.);

• rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (sono quelli derivati da contatti che avvengono

con elementi finiti sotto tensione a causa del guasto: per esempio la scossa presa

quando si apre un frigorifero o si tocca un tornio o una qualsiasi altra macchina);

• rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti;

• rischi di esplosione (sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati

in ambienti particolari nei quali è possibile la presenza di miscele esplosive come per

esempio nelle raffinerie, industrie chimiche, in talune centrali termiche funzionanti a gas,

nei mulini ecc.).

Tutti questi rischi sono stati studiati e la prevenzione degli infortuni in questi casi si basa sull’uso di macchine e impianti realizzati a regola d’arte, su una loro adeguata manutenzione e su un loro uso corretto. Particolare cura deve essere posta nell’uso proprio di apparecchiature elettriche. Un impianto o un apparecchio elettrico anche ben costruiti possono diventare pericolosi se utilizzati o conservati in maniera impropria. Valgono le seguenti avvertenze:

• non effettuare mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in

possesso delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un

impianto elettrico o una apparecchiatura nati sicuri possono, per errata riparazione,

diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa

perdere agli stessi la garanzia del costruttore;

• non utilizzare componenti non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto

finisce quando si usano utilizzatori elettrici (per esempio spine, adattatori, prese multiple,

prolunghe, lampade portatili ecc.) non rispondenti alle norme;

• non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In

questi casi l’uso improprio del componente può ingenerare situazioni di rischio, elettrico

o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione;

• non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (per

esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell’acqua o in ambienti umidi). In

questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose;

• non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani ecc.) abbandonate

sulle vie di transito. In questi casi, oltre a essere occasione di inciampo e di caduta di

persone, i componenti sono soggetti a deterioramento meccanico non previsto dal

costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Incendio ed emergenze

Il tema della gestione delle emergenze è scomponibile in alcuni argomenti principali, che è bene conoscere:

• cosa è un piano di emergenza e come funziona;

• cosa prevede la legge per la gestione delle emergenze;

• la gestione delle emergenze: le misure antincendio

• La gestione delle emergenze: il primo soccorso

• gli addetti alla gestione delle emergenze.

Ma prima di tutto è necessario definire che cosa si intende per emergenza. Per emergenza si intende una condizione improvvisa e imprevista di difficoltà e di pericolo che minaccia persone e beni e che richiede un intervento rapido ed immediato che riporti la situazione alla normalità limitando al minimo i danni alle persone ed alle cose. Il Piano di gestione delle emergenze è uno strumento che deve prima di tutto predisporre tutte le misure per ridurre al minimo l’insorgenza di un’emergenza che possa tramutarsi in un pericolo. E’ quindi, ameno nella sua formulazione concettuale, un momento previsionale e preventivo fortemente integrato con la valutazione dei rischi e da redigere in base ad una verifica ciclica dei rischi e della valutazione delle fonti di pericolo residue. Ad esempio, se la valutazione dei rischi ha messo ad esempio in evidenza la presenza di materiali d’arredo o di rivestimento troppo facilmente infiammabili, potrebbe essere opportuno sostituirli. Oppure se fosse stata rilevata un pericolo derivante dalla presenza di sostanze infiammabili a stretto contatto con apparecchiature elettriche, dovrebbero essere predisposte nuove modalità di stoccaggio. Etc. Solo una volta che si siano individuati i rischi non altrimenti eliminabili il Piano di gestione delle emergenze deve prevedere tutte le misure atte ad affrontare in modo pianificato ed ordinato una situazione di emergenza. Fanno pertanto parte integrante del Piano:

• la valutazione del rischio incendio e la predisposizione delle misure preventive (materiali

– estintori, piani di evacuazione, vie di fuga, uscite di scurezza, etc. – ed immateriali –

formazione, organizzazione, esercitazioni);

• la nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, ovvero di coloro che,

opportunamente addestrati, sono in grado di guidare e coordinare le fasi di evacuazione

e di primo soccorso;

• lo svolgimento di continue prove di evacuazione dal luogo di lavoro in grado di esercitare

tutti gli addetti a lasciare l’edificio in modo rapido, ordinato e senza panico.

Il Testo Unico dedica gli articoli dal 43 al 46 alla normativa generale sulla gestione delle emergenze, oltre che riservare, in ciascuno delle parti in cui si occupa di specifiche condizioni di rischio (sostanze pericolose, rischio biologico, etc.) una specifica sezione alla gestione delle emergenze del rischio incendio. Nella parte di carattere generale vengono descritti gli obblighi del datore di lavoro, le prescrizioni relative alle modalità per la definizione delle misure antincendio, le norme di primo soccorso e viene definito il diritto del lavoratore di abbandonare il luogo di lavoro a fronte di un pericolo immediato e grave (ad esempio il fuoco) senza che questo comporti pregiudizio alla sua posizione professionale o disciplinare. Il datore di lavoro:

• deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

• designa preventivamente i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze;

• informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato

circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

• prende i provvedimenti affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che

non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,

abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

• adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave

ed immediato possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale

pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

La combustione (incendio) è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con un comburente che da luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce. La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamme superficiali. La combustione senza fiamma superficiale si verifica generalmente quando la sostanza combustibile non è più in grado di sviluppare particelle volatili. Solitamente il comburente è l’ossigeno contenuto nell’aria, ma sono possibili incendi di sostanze che contengono nella loro molecola un quantità di ossigeno sufficiente a determinare una combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la celluloide. Le condizioni necessarie per avere una combustione sono (il cosiddetto “triangolo del fuoco”):

• presenza del combustibile

• presenza del comburente (ossigeno)

• presenza di una sorgente di calore

Pertanto solo la contemporanea presenza di questi tre elementi da luogo al fenomeno dell’incendio, e di conseguenza al mancare di almeno uno di essi l’incendio si spegne. Le più comuni cause di incendio sono:

• deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili;

• accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente

incendiato (accidentalmente o deliberatamente);

• negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;

• inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;

• impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;

• riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;

• apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate;

• utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili;

• ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature

elettriche e di ufficio;

• fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere.

La prevenzione incendi si attua eliminando o riducendo al massimo le probabilità che si verifichino, consentendo la salvaguardia delle persone minacciate dall’incendio o dall’esplosione e cercando di rendere minimi i danni materiali che ne potrebbero derivare. E’ necessario controllare periodicamente:

• gli estintori, ogni sei mesi, per assicurarsi che siano carichi ed in piena efficienza;

• tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita quali passaggi, corridoi,

scale, per assicurarsi che siano libere da ostruzioni e da pericoli;

• tutte le porte sulle vie di uscita per assicurarsi che si aprano facilmente;

• tutte le porte resistenti al fuoco per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e

che chiudano regolarmente;

• che le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio siano messe fuori

tensione;

• che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;

• che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano rimossi;

• che tutti i materiali infiammabili siano depositati in luoghi sicuri;

• che il luogo di lavoro sia assicurato contro gli accessi incontrollati.

Effetti sulla salute Il contatto diretto con la fiamma e il calore da essa irradiato provocano ustioni; dovuti al calore. I gas caldi, di combustione e non, da soli possono provocare stress da calore, disidratazione ed edemi. La concentrazione dell’ossigeno nell’aria, per effetto della combustione, può scendere sotto il 20% della normalità. Alla diminuzione si associano via via difficoltà di movimenti, abbassamento capacità valutativa, collasso e asfissia. I gas prodotti in una combustione possono essere tossici sia in relazione ai materiali coinvolti sia in relazione alla quantità di ossigeno presente nel luogo dell’incendio. Al primo posto per numero di vittime è il «famigerato» ossido di carbonio (CO). L’anidride carbonica (CO2) è un gas asfissiante a elevate concentrazioni. Tra gli altri gas più noti per la tossicità si rammentano l’idrogneo solforato, l’acido cianidrico, l’ossido di azoto, l’ammoniaca, l’anidride solforosa ecc. Il termine fumo indica la fase nella quale i gas della combustione «trascinano» particelle solide o liquide che lo rendono opaco. Il fumo produce un effetto irritante degli occhi e delle vie respiratorie, riduce la visibilità con ostacolo per la evacuazione e per l’intervento dei soccorsi. Quando all’incendio è associata una esplosione, le conseguenti onde di pressione possono provocare eventi traumatici nei soggetti esposti. Gli addetti alla gestione delle emergenze rappresentano una parte importante del sistema di prevenzione dagli incidenti e dagli infortuni. Le competenze sono di due tipi, anche sovrapponibili:

• addetti prevenzione incendi ed evacuazione

• addetti primo soccorso

L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare sia da un dipendente dell’impresa. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate. Movimentazione manuale dei carichi Per movimentazione manuale dei carichi (mvc) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. Lo sforzo muscolare richiesto dalla mvc determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio e incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie. In relazione allo stato di salute del lavoratore e in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell’organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi. Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della mvc. In quest’ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la mvc può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a:

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO:

• è troppo pesante:

• è ingombrante o difficile da afferrare;

• non permette la visuale;

• è di difficile presa o poco maneggevole;

• è con spigoli acuti o taglienti;

• è troppo caldo o troppo freddo;

• contiene sostanze o materiali pericolosi;

• è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;

• l’involucro è inadeguato al contenuto;

• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il

lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. SFORZO FISICO RICHIESTO: • è eccessivo;

• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

• è compiuto con il corpo in posizione instabile;

• può comportare un movimento brusco del corpo.

3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO: • lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività

richiesta;

• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe

calzate del lavoratore;

• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei

carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;

• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico

a livelli diversi;

• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

• la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.

4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ: • sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo

prolungati;

• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Inoltre il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: • inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

La segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza, così come la più familiare segnaletica stradale, ha lo scopo di avvertire, indicare, informare le persone sull’esistenza di pericoli o rischi specifici e/o di normare e regolare i comportamenti delle persone in relazione ad ambienti, situazioni e luoghi particolari. Il Testo Unico 81/2008 definisce (art.162) i principali concetti relativi alla segnaletica: a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di

sicurezza”: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione

determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la

salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un

segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o

causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite

di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate

alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un

simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da

una illuminazione di intensità sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla

lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

j) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un

determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

k) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente

o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso

come una superficie luminosa;

l) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo,

senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

m) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana

o di sintesi vocale;

n) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma

convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un

pericolo attuale per i lavoratori.

Esistono nome precise sulle modalità di costruzione dei cartelli e delle segnalazioni, sia visive, sia, ad esempio, acustiche (si pensi agli allarmi o alle sirene segnalatrici). Anche il Testo Unico, nell’allegato tecnico XXIV, descrive e prescrive come i cartelli e le segnalazioni debbano essere costruite ed attivate. L’allegato individua in particolare la corrispondenza tra l’uso di particolari colori e la categoria dei segnali, secondo quanto illustrato nella tabella seguente.

Cartelli di avvertimento Caratteristiche intrinseche: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartelli di prescrizione Caratteristiche intrinseche: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartelli di divieto Caratteristiche intrinseche: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°), colore rosso (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

................................................

Cartelli di salvataggio Caratteristiche intrinseche: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).