Fondi pensione La vigilanza - Home | Sapienza Università ... · • Società per lo sviluppo del...
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Chi è Mefop
• Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione– costituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 1999,
svolge attività istituzionale nel settore della previdenza complementare.
• È luogo di confronto tra gli operatori e gli organi di vigilanza e svolge un ruolo di supporto al Dipartimento del Tesoro, nonché agli altri soggetti investiti di compiti di regolazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Covip)
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(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Covip)• Composizione azionaria:
– 51% Ministero dell'Economia e delle Finanze– 49% circa 90 fondi pensione
• Collaborazioni con altri soggetti protagonisti del sistema previdenziale, anche obbligatorio (Casse, Inpdap, Inps – es. Un giorno per il futuro), nell’ottica di promuovere, nella reciproca collaborazione, forme di best practice nell’interesse dei cittadini e degli operatori. Tali soggetti costituiscono gli stakeholders sostenitori dell’attività di Mefop.
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Principali attività• Formazione http://www.mefop.it/formazione/
- Master Universitari: PrevComp - Prevmanagement - PreviCasse- Corso Professionalizzante- Formazione per Board e strutture dei fondi pensione- Divulgazione Cultura previdenziale
• Ricerca e pubblicazioni- Newsletter- Osservatorio Giuridico
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- Osservatorio Giuridico- Speciale Casse- Bollettino statistico- Working Papers- Quaderni
• Comunicazione- Siti web- Campagne di comunicazione
• Previ|DATA (database sui fondi pensione)• Motori di simulazione
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Gli obiettivi
• “… assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” (Art. 1 D.Lgs. 252/05)
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1 D.Lgs. 252/05)• “… i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria …” (Art.38, co.2, Cost.)
Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare
• Complementare al I pilastro
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• Complementare al I pilastro– non sostitutivo della pensione pubblica– aiutare a mantenere un adeguato tenore di vita
dopo il pensionamento
Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare
• Capitalizzazione individuale– le singole posizioni sono effettivamente
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– le singole posizioni sono effettivamente accantonate e investite
– non sono utilizzate per pagare le prestazioni in essere
Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare
• Contribuzione definita – è definita l’entità della contribuzione ma non
l’ammontare delle prestazioni che dipende da diversi fattori fra i quali
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diversi fattori fra i quali• gli anni di contribuzione, • i rendimenti,• l’entità della contribuzione,• la rendita che si sceglierà al termine della fase di
accumulo
Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare
• Adesione libera e volontaria
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• Adesione libera e volontaria– ogni lavoratore può decidere se e dove aderire
Tipi di fondi pensione
• Fondi preesistenti
– Nati prima dell’emanazione della normativa sui fondi pensione
• Fondi negoziali
– Fondi chiusi
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– Fondi chiusi
– Categoriali
– Aziendali
– Regionali
• Fondi aperti
– Banche, Sim, Sgr, Compagnie di assicurazione
• Piani individuali di previdenza
– Compagnie di assicurazione
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Tipi di fondo pensione: alcune peculiarità
Forma giuridica Gestione Depositari
a
Limiti agli
investimenti
Riscatto
14, comma
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(collettivo)
Fondo
negoziale
Associazione
riconosciuta
Convenzionata* Si DM 703/96
DM 166/2014
Si
Ass. ric. Diretta Si DM 703/96 Si
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Fondo
preesistente
Ass. ric.
Ass. non ric.
Fondazione
Patr. aut. e sep.
Riserva
Diretta
Convenzionata
Assicurativa
Immobiliare
Si DM 703/96
DM 62/07
DM 166/2014
Si
Fondo
aperto
Patr. aut. e sep. Diretta Si DM 703/96
DM 166/2014
Si/No
Pip Contr. assic. Diretta No Regole Ivass No
13* Limitata possibilità di gestione diretta solo per fondi chiusi immobiliari e mobiliari e società immobiliari
Le regole per le prestazioni
• AI lavoratori sono riconosciuti:– Diritti ante pensionamento
• Anticipazione
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• Anticipazione• Riscatto• Trasferimento
– Prestazioni al pensionamento • In forma di rendita vitalizia• In forma di capitale
Anticipazioni
Tipologia Quando Importo
Spese sanitarie Sempre Fino al 75%
Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima
Dopo 8 anni Fino al 75%
N.B. Deve rimanere almeno il 25% di quanto accumulato, considerando anche le anticipazioni già fruite
ristrutturazione della prima casa di abitazione
Ulteriori esigenze dell’iscritto Dopo 8 anni Fino al 30%
Riscatti
Tipologia Importo
Stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
100%
Cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi
100%
Morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla 100%
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Morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica
100%
Perdita dei requisiti di partecipazione (solo nelle forme collettive)
100%
Cessazione dell’attività di lavoro con conseguente in occupazione > 12 e < 48 mesi
50%
Procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
50%
Trasferimento
• Le tipologie– Trasferimento per perdita dei requisiti di
partecipazione– Trasferimento volontario
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– Trasferimento volontario • I vantaggi
– Il trasferimento è un’operazione “fiscalmente” neutrale, cioè non viene tassato
– Continuità nel rapporto di previdenza complementare e dunque nella costruzione della prestazione pensionistica
Prestazioni pensionistiche
• “Diritto a pensione” ... Principale oggetto delle aspettative dell’aderente
• Quando matura il diritto alla pensione
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• Quando matura il diritto alla pensione complementare? – partecipazione a forme di previdenza
complementare di almeno cinque anni– maturazione dei requisiti per l’accesso alle
prestazioni di I pilastro
Tipologie di prestazione
• Ricorrendo questi presupposti che tipo di prestazione riceve in concreto l’iscritto?
• La prestazione è erogata:– in forma di rendita (assegno pensionistico
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– in forma di rendita (assegno pensionistico periodico)
– in forma di capitale (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato nel periodo di partecipazione)
• La scelta tra rendita o capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise
Quando scatta l’obbligo di percepire la rendita?
• Quando si acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare? (art. 11, c. 2)
– maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza
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stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza
– almeno 5 anni di partecipazione a FPCsi computano tutti gli anni di partecipazione a FPC, a prescindere dall’effettiva contribuzione, purché non vi sia stato un riscatto totale (Direttive Covip 28.06.2006)
– (richiesta dell’aderente)
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Quando scatta l’obbligo di percepire la
rendita?• In assenza dei requisiti generali, le prestazioni
pensionistiche complementari possono essere erogate anche (art. 11, c. 4)
– in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
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mesi• ovvero in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (Direttive Covip 28.06.2006)
– anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel proprio regime obbligatorio
– opzione esplicita dell’aderente
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Quando scatta l’obbligo di percepire la rendita?
• La prestazione pensionistica complementare è erogata (art. 11, c. 3)
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– in forma di capitale (somma una tantum)
– in forma di rendita (assegno vitalizio)
• La scelta della prestazione pensionistica in capitale presenta vincoli inderogabili
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Prestazione in capitale pari al 100% del montante
• Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del “montante finale” (effettivo) sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, l’aderente può chiedere la prestazione pensionistica interamente in capitale
• Anche qui, il “montante finale” è quello effettivamente esistente presso la FPC e non l’importo virtuale della
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esistente presso la FPC e non l’importo virtuale della posizione (Delibera Covip 30.05.2007)
• Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità (Direttive Covip 28.06.2006)
• Nel 2015 l’importo annuo dell’assegno sociale è di €5.830,76
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Esempio “opzione assegno sociale”
• Montante effettivo: 60.000,00
• Montante da convertire in rendita: 42.000,00
(70% di 60.000,00)
• Rendita ipotizzabile: 2.400,00
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• Rendita ipotizzabile: 2.400,00(uomo 65 anni)
• 50% assegno sociale per il 2015: 2.915,38(50% di 5.830,76)
• Importo erogabile in capitale: 60.000,00
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I “vecchi iscritti” ai FP preesistenti
• “vecchi iscritti”– soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993
ad un fondo pensione preesistente (fondo pensione istituito entro il 15 novembre 1992)
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novembre 1992)
• “nuovi iscritti”– soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993 a
qualunque tipo di FPC
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Prestazione in capitale per i “vecchi iscritti”
• Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il “vecchio iscritto”
– ha la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore
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complementare in capitale secondo il valore attuale (con vecchia e meno favorevole tassazione)
– ha la facoltà di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11 (nuovo regime civile e fiscale)
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Principio del rinvio della tassazione del risparmio previdenziale
Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali (MODELLOMODELLO E T E T TT)
••EEsenzione da imposizione ordinaria dei contributi e del TFR
–tassazione dei contributi non dedotti che eccedono il limite di deducibilità
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deducibilità
••TTassazione dei rendimenti maturati dalla FPC
–esenzione dei contributi dedotti, non dedotti e del TFR gestiti dalla Forma Pensionistica Complementare (FPC)
••TTassazione con imposizione sostitutiva delle prestazioni
–tassazione dei contributi dedotti e del TFR, esenzione dei contributi non dedotti e dei rendimenti
Aliquote Irpef
• Per i Redditi da 0 a 15.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al 23% del reddito
• Per i Redditi da 15.000,01 a 28.000 il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
• Per i Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro il valore dell' IRPEF
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• Per i Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
• Per i Redditi da 55.000,01 a 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
• Per i Redditi oltre 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro
E – Deduzione dei contributi
I contributi o premi versati ad una FPC per sé o per un familiare
fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo entro:
€ 5.164,57
ovvero per un importo più alto
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�per i neo-occupati dal 01.01.2007 possibilità di recuperare le somme non dedotte nei primi 5 anni per un periodo compreso tra il sesto e venticinquesimo anno di partecipazione alla FPC
I contributi non dedotti vanno comunicati alla FPC entro il 31 dicembre
dell’anno successivo al versamento
I contributi reintegratori di una anticipazione eccedenti il limite di
deduzione godono di un credito di imposta
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T - Tassazione dei rendimenti
Tipo di tassazioneTipo di tassazione = imposta sostitutiva
AliquotaAliquota = 20%, 12.5% per TdS (11% fino al 2013; 11,5% per il I sem. 2014; 20% dal 1.1.2014)
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1.1.2014)
Base imponibileBase imponibile = risultato di gestione (o rendimento fiscale)
Possibilità di portare avanti eventuali minusvalenze senza limiti temporali e/o Possibilità di compensare le minusvalenze di un comparto con le plusvalenze di un altro comparto
T - Tassazione dei rendimenti
È aumentata la tassazione dei rendimenti, ma è anche aumentato lo spread fiscale rispetto a investimenti ordinari
Periodo Investimento
ordinario
Fondo pensione Differenza
Fino al 31.12.2011 12,5% 11% 1,5%
2012-2013 20% 11% 9%
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* Tassazione dei fondi pensione rivista retroattivamente
Il fondo pensione resta il veicolo migliore per i propri risparmi e per il TFRPillola MEFOP
2012-2013 20% 11% 9%
I sem. 2014 20% (11)20% (9%)0*
II sem. 2014 26% (11,5)20% (8,5)6%*
Dal 1.1.2015 26% 20% 6%
T - Tassazione prestazioni (aliquote sostitutive per M3 - post 2007)
Fattispecie Imposizione sostitutiva
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita,
anticipazioni per spese sanitarie, riscatti (parziali o
15% nei primi 15 anni conriduzione dello 0,3% per ogni anno successivo, fino al 9%
(26% sulla c.d. rivalutazione
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sanitarie, riscatti (parziali o totali) tipici e da premorienza
(26% sulla c.d. rivalutazione della rendita)
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione primacasa, per ulteriori esigenze e riscatti atipici (altri riscatti da
perdita dei requisiti)
23%
Gli incentivi fiscali della Previdenza complementare
• Tax deferral– rinvio dell’imposizione su contributi dedotti = possibilità di investire
maggiori somme a parità di propensione al consumo
• Imposizione rendimenti maturati con aliquota 20-12,5% anziché 26% (TFR 17%)
• Tax averaging
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• Tax averaging– differenza tra aliquota di deduzione e aliquota di tassazione
• Minore tassazione delle prestazioni rispetto al TFR in azienda (tassazione separata con riliquidazione)
• Esenzione da imposta di bollo (0,2%) sul patrimonio finanziario
• Esenzione da imposta su transazioni finanziarie (Tobin Tax)
• Esenzione IVA su commissioni di gestione patrimoniale
• Non inclusione in ISEE
Misure compensative per il datore di lavoro che versa il TFR
• Deducibilità dal reddito di impresa di una parte del Tfr che non resta in azienda
• 4% del Tfr per imprese con almeno 50 addetti• 6% per meno di 50 addetti (solo per Tfr versato nel fondo pensione)• La misura non porta benefici se l’azienda non produce utili ai fini fiscali.
• Eliminazione del contributo al Fondo di garanzia del Tfr presso Inps
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• Eliminazione del contributo al Fondo di garanzia del Tfr presso Inps• Lo 0,20% del monte retributivo (in proporzione al Tfr versato al fondo pensione o al
fondo Tesoreria)• Qualora l’impresa sia in utile, una parte del beneficio, incrementando gli utili, è
ridotto dall’imposizione sul reddito d’impresa.
• Riduzione dei c.d. oneri impropri• Misura a regime nel 2014 con un impatto dello 0,28% sul monte retributivo (in
proporzione al Tfr versato al fondo pensione o al fondo Tesoreria).• Qualora l’impresa sia in utile, una parte del beneficio, incrementando gli utili, è
ridotto dall’imposizione sul reddito d’impresa.
Altri vantaggi
• Bonus 80 € mese– i versamenti deducibili, trattenuti dal datore di
lavoro, riducono il reddito complessivo
– il bonus spetta se il reddito complessivo è ridotto la soglia di 26.000 €
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Reddito complessivo Bonus spettante
da 0 a 8.145 0
da 8.145 a 24.000 960
24.500 720
25.000 480
25.500 240
da 26.000 in poi 0
I soggetti del controllo
• Controllo pubblico esterno – Vigilanza pubblica
– Covip
– Ministero del Lavoro – Ministero dell’Economia e delle finanze
• Controlli interni
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• Controlli interni
– Collegio sindacale
– Responsabile
– Organismo di sorveglianza
– Controllo interno
– Depositario
– Funzione finanza
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