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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

N. 79

27.02.2017

La definizione agevolata dei carichi esattoriali

D.L. 193/2016

A cura di Marco Brugnolo

Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Varie

La definizione agevolata dei carichi esattoriali rappresenta innegabilmente una ghiotta opportunità per il

contribuente che può ottenere una sensibile riduzione (in taluni casi addirittura l’annullamento) del debito

in essere con l’Agente della Riscossione.

Se l’annullamento del debito relativo a talune cartelle (riferentisi, ad esempio, a sole sanzioni

amministrative tributarie iscritte a ruolo e relativi interessi di mora) non presenta particolari

problematiche, la riduzione del debito conseguente all’accesso alla sanatoria deve essere invece

opportunamente valutata sotto il profilo della convenienza, anche mediante confronto con altre soluzioni

agevolative, prima fra tutte la rateazione ordinaria di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ancorché

quest’ultima non offra alcuna possibilità di “sconto” e, di contro, preveda l’applicazione degli interessi da

dilazione di cui all’art. 21 del medesimo decreto.

Nella seconda parte del presente lavoro sulla “rottamazione” saranno approfondite tali problematiche,

nonché gli effetti della definizione agevolata, anche alla luce degli interventi chiarificatori sinora

pervenuti.

Effetti della presentazione della dichiarazione

Secondo il dettato normativo, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata

dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, esplica una serie di effetti, alcuni di quali

favorevoli, altri sfavorevoli al debitore.

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Effetti sfavorevoli

La presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per

il recupero dei carichi indicati nel modulo.

Effetti favorevoli

Con la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:

sono sospesi i pagamenti delle rate dei piani dilatori eventualmente in

corso, in scadenza dal 1/1/2017 e fino al 31/07/2017;

per i carichi indicati nel modello DA1 presentato, l’agente non può:

a) avviare nuove azioni esecutive;

b) iscrivere nuovi fermi (ma rimangono efficaci quelli già iscritti);

c) iscrivere nuove ipoteche (ma rimangono efficaci quelle già iscritte);

d) proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate.

Dal testo della norma si deduce ad esempio che, nel caso in cui sia stato notificato

preavviso di fermo o preavviso d’ipoteca e il contribuente presenti la dichiarazione di

adesione entro i successivi 30 giorni, le misure cautelari non potranno essere iscritte (ciò

suggerisce, quindi, l’opportunità di presentare tempestivamente il mod. DA1 da parte dei

soggetti che si trovino in tali circostanze).

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata inibisce a

Equitalia l’iscrizione di nuove misure cautelari, ma sono fatti salvi i fermi amministrativi

e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione del modulo DA1.

Il debitore presenta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per una cartella

sulla quale è iscritto il fermo amministrativo dell’autovettura personale.

La presentazione della dichiarazione non fa venir meno il fermo; si ritiene, tuttavia, che a

seguito del versamento della prima rata (entro il 31/07/2017) del conseguente piano

dilatorio comunicato da Equitalia, il debitore possa ottenere dall’Agente della

Riscossione un provvedimento di sospensione del fermo (così come accade per le

rateazioni ordinarie) e così possa utilizzare l’autovettura.

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La presentazione della dichiarazione non produce effetti vantaggiosi per il debitore sulle

procedure esecutive che si trovino ad uno stadio avanzato, ossia quando:

- si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

- sia stata presentata istanza di assegnazione del credito pignorato;

- sia già stato emesso provvedimento di assegnazione del credito pignorato.

Uno strumento particolarmente utilizzato (ed efficace) da parte di Equitalia per la

riscossione coattiva del credito esattoriale è rappresentato dal pignoramento presso terzi.

La disciplina di tale istituto è contenuta negli artt. 72-bis e ss. del DPR n. 602/1973; in base

a tali disposizioni, l’Agente della Riscossione può notificare al terzo l’ordine di versare le

somme dovute dal debitore dell’Erario direttamente nelle casse di Equitalia, saltando in

toto l’intervento del Giudice dell’esecuzione (manca quindi una fase giurisdizionale di

formale assegnazione del credito pignorato).

Una volta che il terzo destinatario dell’ordine di versare le somme si sia dichiarato

creditore verso il soggetto perseguito da Equitalia, si verifica l’assegnazione ope legis del

credito all’Agente della Riscossione.

Rientrano nella procedura del pignoramento presso terzi di Equitalia:

- i pignoramenti da procedure ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 (blocco pagamenti

delle PP.AA., per importi superiori a 10.000 euro nei confronti di soggetti con

carichi esattoriali di importo pari o superiore a detto debito);

- i pignoramenti da procedure ex art. 28-ter D.P.R. n. 602/1973 (blocco dei rimborsi

d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, per successiva compensazione con

debito verso Equitalia);

- i pignoramenti di salari, stipendi, fitti e pigioni.

Nel caso in cui, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla

definizione agevolata per un carico esattoriale, il terzo pignorato (ad esempio, il datore

di lavoro del soggetto perseguito da Equitalia) ha già iniziato i pagamenti verso l’Agente

della Riscossione, il perfezionamento della “rottamazione” non “blocca” nemmeno il

pagamento delle successive rate stipendiali, che quindi il soggetto pignorato dovrà

continuare a versare ad Equitalia.

Di conseguenza, l’Agente della Riscossione inizierà a ricevere due flussi di pagamenti

sullo stesso carico: quello conseguente alla procedura esecutiva già in fase avanzata e

quello conseguente alla procedura di “rottamazione” che avrà comunque comportato

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una riduzione del debito iniziale, per la porzione relativa alle sanzioni, interessi di mora e

relativo aggio.

Occorrerà, a questo punto, chiarire direttamente con l’Agente della Riscossione come

questi flussi si integreranno a vicenda, in modo tale che l’importo complessivamente

pagato non superi quello dovuto a seguito della definizione agevolata.

D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016

- Art. 6. Definizione agevolata.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i

termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale

dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i

carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della

prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da

precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data

successiva al 31 dicembre 2016. L'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi

definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero

iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le

ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì

proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione

che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata

presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di

assegnazione dei crediti pignorati.

MANCATO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

La definizione agevolata presenta un’insidia che occorre tenere in debita considerazione; il

mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata (secondo il piano pre-

concordato con l’Agente della Riscossione), comporta automaticamente:

- la non efficacia della definizione (in altri termini, la situazione del contribuente

viene ricostituita sulla base dei debiti originari, presenti prima della presentazione

della dichiarazione, fatto salvo lo scomputo di eventuali somme pagate a seguito

della comunicazione dell’Agente);

- la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero

dei crediti esattoriali (sospesi all’atto della presentazione della dichiarazione);

- la prosecuzione delle attività di recupero;

- l’impossibilità di rateizzare il debito residuo, ex art. 19 del DPR n. 602/1973.

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In realtà esistono 2 deroghe espresse al principio della “preclusione della rateazione”, in

caso di inosservanza del piano dilatorio “post rottamazione”.

Una prima deroga è sancita dal comma 4-bis dell’art. 6 in commento, ai sensi del quale il

debito residuo, conseguente alla decadenza dall’istituto definitorio, può essere dilazionato

per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere al 2 dicembre 2016, se

alla data di presentazione della dichiarazione non erano ancora trascorsi 60 giorni dalla

notifica della cartella; la deroga trova logica nella circostanza che, in tal caso, il

contribuente, alla data di presentazione della dichiarazione di definizione, era ancora nei

termini per presentare istanza di rateazione per la prima volta per i medesimi carichi (il

beneficio viene riconosciuto a prescindere dalla rata del piano dilatorio “post

rottamazione” oggetto di inadempimento).

La seconda deroga si ricava dalla “lettura al contrario” del comma 8, lett. c) del medesimo

articolo 6; l’ipotesi si riferisce al caso in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione

per la definizione di un carico in fase di “regolare” rateazione. La disposizione citata

prevede che il pagamento della prima rata del piano dilatorio “post rottamazione” (quella

in scadenza il 31/07/2017) comporta ex lege la revoca del precedente piano di rateazione;

ma ciò significa anche che, qualora il contribuente non versi la prima rata, il precedente

piano dilatorio non viene revocato e quindi rimane attivo (sul punto occorre tuttavia fare

alcune riflessioni, come si dirà in seguito).

Se il contribuente presenta dichiarazione per la rottamazione di una cartella in fase di

“regolare” rateazione, versa la prima rata ma omette il pagamento tempestivo e

integrale di taluna delle rate successive, la rottamazione diviene inefficace e il debito

residuo dovrà essere pagato in un’unica soluzione senza possibilità di ottenerne la

rateizzazione: in tal caso, infatti, con il pagamento della prima rata del piano dilatorio

“post rottamazione” si verifica la revoca ex lege del precedente piano di rateazione.

D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016

- Art. 6. Definizione agevolata.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero

di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al

comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i

termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della

dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a

titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del

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carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della

riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato

ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602.

4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione

della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di

presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta

giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di

accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero

dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78

del 2010.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni

dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ANALISI DI CONVENIENZA

Le commentate regole di funzionamento previste per la definizione agevolata, fanno

intuire come lo strumento sia molto delicato e, quindi, come il professionista che riceve

l’incarico dal cliente di procedere alla “rottamazione dei carichi esattoriali” debba agire con

grande attenzione e molto buon senso.

Per ottenere un risultato ottimale, occorrerà procedere per step successivi, come segue.

a. Ricostruzione della situazione attuale dei debiti esattoriali del cliente.

È bene non fidarsi troppo dei documenti che il cliente ci può consegnare (spesso parziali,

o non attuali); è invece preferibile, previo ottenimento della necessaria delega, rivolgersi

direttamente all’Agente della riscossione, richiedendo:

- sia la situazione debitoria, ove è possibile vedere in forma sintetica, tutti i carichi

esattoriali pendenti con specificazione, per ogni identificativo di cartella o avviso,

dei seguenti elementi informativi:

ente creditore;

data di notifica;

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debito iniziale;

eventuali somme sgravate o sospese;

saldo da pagare;

presenza di rateazioni (in corso o anche decadute);

presenza di procedure esecutive o cautelari.

- sia gli estratti di ruolo, ove è possibile rilevare i dettagli delle somme ancora

dovute all’agente della riscossione (in particolare la natura di ogni singolo debito,

informazione utile per valutare la convenienza concreta della “rottamazione”, oltre

alla data di invio al visto).

Come richiedere i documenti e le informazioni a Equitalia

I canali sono vari:

- cassetto fiscale del contribuente;

- sportello fisico Equitalia. Occorre fare una precisazione: gli sportelli di zona

sono in grado di consegnare la SITUAZIONE DEBITORIA su scala nazionale; di

contro, per gli ESTRATTI DI RUOLO sono in grado di effettuare una stampa solo

su base regionale;

- sportello telematico Equitalia: utile canale per ottenere informazioni e

documenti sui propri clienti, utilizzabile da professionisti appartenenti a ordini o

associazioni che hanno sottoscritto un’apposita convenzione con Equitalia (es:

Dottori Commercialisti, Tributaristi Lapet, Consulenti del lavoro, altre

associazioni anche locali).

PROCEDURA DI SPORTELLO TELEMATICO

Si compila un format dedicato, con una sintesi della richiesta, si allega il modulo

previsto per la specifica richiesta con la delega rilasciata dal cliente. Una volta inviata la

richiesta, viene restituita all’indirizzo e-mail segnalato la presa in carico della stessa,

con il numero di protocollo di riferimento.

La risposta viene consegnata al medesimo indirizzo e-mail segnalato.

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b. Esame della situazione debitoria.

In tale contesto, andranno selezionate le cartelle/avvisi (o anche i singoli ruoli o partite)

per i quali è possibile esperire la procedura agevolativa; in presenza di rateazioni e/o di

procedure (dato rilevato dalla situazione debitoria) va richiesto a Equitalia:

- di specificare lo stato delle rateazioni, ossia quali siano in corso e quali siano

invece decadute alla data del 24/10/2016;

- di specificare la tipologia di procedure in corso (se cautelari o esecutive), nonché lo

stato del procedimento (il dato ritorna utile per comprendere appieno l’efficacia o

meno, sotto tale profilo, della “rottamazione”).

c. Simulazione della definizione agevolata.

Utilizzando fogli di calcolo appositamente predisposti (da notizie informali, Equitalia

dovrebbe mettere a disposizione sul proprio sito un apposito “simulatore”), vanno

inseriti i dati relativi ai singoli carichi rilevati dalle cartelle/avvisi. Una volta “caricato”

tutto il debito definibile, è possibile anche simulare l’importo dei singoli pagamenti

rateali dovuti alle specifiche scadenze normative, in corrispondenza di ogni opzione

possibile; in tale contesto, occorre fare riferimento ai singoli codici che l’Agente della

riscossione associa ad ogni situazione debitoria, in modo tale da inserire ogni importo

nel corretto “basket” delle somme soggette a stralcio ovvero di quelle da pagare

all’esito della procedura (nel dubbio, è opportuno chiedere chiarimenti direttamente

all’Agente).

Una volta identificati tutti i carichi esattoriali definibili in via agevolata, l’operazione in

argomento è di estrema importanza in quanto:

- se è vero che, in termini assoluti, vi è convenienza nell’accedere alla definizione (in

quanto qualche somma, più o meno rilevante a seconda dei casi, viene comunque

stralciata dal computo del debito residuo);

- è altrettanto vero che, così facendo, anche optando per la rateazione più ampia

possibile (5 rate), Equitalia, all’esito della procedura di competenza, potrebbe

restituire al debitore un piano dilatorio molto gravoso, se non di fatto insostenibile.

Se la simulazione operata restituisce un piano dilatorio accettabile da parte del cliente

(cui sarà posto in visione tale risultato, proprio per ottenerne la conferma), il lavoro è

finito.

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Se, di contro, il piano dilatorio conseguente alla simulazione risulterà gravoso o

insostenibile, potrebbe essere opportuno eliminare dal perimetro della definizione

simulata alcuni carichi, per i quali potrà essere parallelamente valutata l’opportunità di

presentare un’istanza di dilazione ordinaria, o riprendere una dilazione in precedenza

decaduta, mediante pagamento contestuale delle rate scadute (ai sensi dell’art. 19 del

DPR n. 602/1973).

A tal fine risulterà più conveniente escludere dal perimetro della definizione agevolata,

in via prioritaria:

- i carichi che comprendono un’elevata percentuale di incidenza delle somme “non

rottamabili” (imposte, contributi, premi e interessi); sono tali, ad esempio i carichi

inseriti negli avvisi di addebito Inps, ove le somme richieste a titolo sanzionatorio

(le ccdd. somme aggiuntive) sono di entità assai ridotta rispetto al debito per

contributi e interessi;

- i carichi non interessati da dilazioni già revocate.

In merito all’ultima tipologia di carichi richiamata, va infatti evidenziato che, qualora si

volesse ottenere la riammissione della dilazione decaduta, ai sensi dell’art. 19, co. 3

lett. c) del DPR n. 602/1973, occorrerà versare contestualmente alla presentazione

dell’istanza, l’intero ammontare delle rate sinora scadute, comprensive degli accessori;

in altri termini, l’operazione richiede un esborso immediato per il cliente, la cui entità va

previamente verificata presso l’Agente della riscossione.

Di contro, i carichi per i quali non è mai stata proposta istanza di rateazione possono

essere avviati a tale procedura senza obbligo di versare alcuna “penale d’ingresso”.

Il piano finanziario gestito nel suo complesso va, ovviamente, calibrato secondo le

“possibilità finanziarie” del cliente, che dovrà comprendere e tenere in debita

considerazione le seguenti regole:

- il piano da osservare per rendere efficace la definizione agevolata, va

rigorosamente rispettato, a pena di conseguenze molto penalizzanti;

- la prima tranche di somme da versare a seguito della definizione è relativamente

consistente: si tratta infatti di corrispondere il 70% del debito rideterminato in soli

4 mesi (periodo compreso tra il 31 luglio e il 30 novembre 2017);

- l’ammortamento di un piano dilatorio ordinario è meno vincolante rispetto al piano

“post rottamazione” (l’omesso versamento di alcune rate non fa perdere il

beneficio della dilazione).

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d. Esame della situazione debitoria.

In tale contesto, andranno selezionate le cartelle/avvisi (o anche i singoli ruoli o partite)

per i quali è possibile esperire la procedura agevolativa; in presenza di rateazioni e/o di

procedure (dato rilevato dalla situazione debitoria) va richiesto a Equitalia:

- di specificare lo stato delle rateazioni, ossia quali siano in corso e quali siano

invece decadute alla data del 24/10/2016;

- di specificare la tipologia di procedure in corso (se cautelari o esecutive), nonché lo

stato del procedimento (il dato ritorna utile per comprendere appieno l’efficacia o

meno, sotto tale profilo, della “rottamazione”).

e. Simulazione della definizione agevolata.

Utilizzando fogli di calcolo appositamente predisposti (da notizie informali, Equitalia

dovrebbe mettere a disposizione sul proprio sito un apposito “simulatore”), vanno

inseriti i dati relativi ai singoli carichi rilevati dalle cartelle/avvisi. Una volta “caricato”

tutto il debito definibile, è possibile anche simulare l’importo dei singoli pagamenti

rateali dovuti alle specifiche scadenze normative, in corrispondenza di ogni opzione

possibile; in tale contesto, occorre fare riferimento ai singoli codici che l’Agente della

riscossione associa ad ogni situazione debitoria, in modo tale da inserire ogni importo

nel corretto “basket” delle somme soggette a stralcio ovvero di quelle da pagare

all’esito della procedura (nel dubbio, è opportuno chiedere chiarimenti direttamente

all’Agente).

Una volta identificati tutti i carichi esattoriali definibili in via agevolata, l’operazione in

argomento è di estrema importanza in quanto:

- se è vero che, in termini assoluti, vi è convenienza nell’accedere alla definizione (in

quanto qualche somma, più o meno rilevante a seconda dei casi, viene comunque

stralciata dal computo del debito residuo);

- è altrettanto vero che, così facendo, anche optando per la rateazione più ampia

possibile (5 rate), Equitalia, all’esito della procedura di competenza, potrebbe

restituire al debitore un piano dilatorio molto gravoso, se non di fatto insostenibile.

Se la simulazione operata restituisce un piano dilatorio accettabile da parte del cliente

(cui sarà posto in visione tale risultato, proprio per ottenerne la conferma), il lavoro è

finito.

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Se, di contro, il piano dilatorio conseguente alla simulazione risulterà gravoso o

insostenibile, potrebbe essere opportuno eliminare dal perimetro della definizione

simulata alcuni carichi, per i quali potrà essere parallelamente valutata l’opportunità di

presentare un’istanza di dilazione ordinaria, o riprendere una dilazione in precedenza

decaduta, mediante pagamento contestuale delle rate scadute (ai sensi dell’art. 19 del

DPR n. 602/1973).

A tal fine risulterà più conveniente escludere dal perimetro della definizione agevolata,

in via prioritaria:

- i carichi che comprendono un’elevata percentuale di incidenza delle somme “non

rottamabili” (imposte, contributi, premi e interessi); sono tali, ad esempio i carichi

inseriti negli avvisi di addebito Inps, ove le somme richieste a titolo sanzionatorio

(le ccdd. somme aggiuntive) sono di entità assai ridotta rispetto al debito per

contributi e interessi;

- i carichi non interessati da dilazioni già revocate.

In merito all’ultima tipologia di carichi richiamata, va infatti evidenziato che, qualora si

volesse ottenere la riammissione della dilazione decaduta, ai sensi dell’art. 19, co. 3

lett. c) del DPR n. 602/1973, occorrerà versare contestualmente alla presentazione

dell’istanza, l’intero ammontare delle rate sinora scadute, comprensive degli accessori;

in altri termini, l’operazione richiede un esborso immediato per il cliente, la cui entità va

previamente verificata presso l’Agente della riscossione.

Di contro, i carichi per i quali non è mai stata proposta istanza di rateazione possono

essere avviati a tale procedura senza obbligo di versare alcuna “penale d’ingresso”.

Il piano finanziario gestito nel suo complesso va, ovviamente, calibrato secondo le

“possibilità finanziarie” del cliente, che dovrà comprendere e tenere in debita

considerazione le seguenti regole:

- il piano da osservare per rendere efficace la definizione agevolata, va

rigorosamente rispettato, a pena di conseguenze molto penalizzanti;

- la prima tranche di somme da versare a seguito della definizione è relativamente

consistente: si tratta infatti di corrispondere il 70% del debito rideterminato in soli

4 mesi (periodo compreso tra il 31 luglio e il 30 novembre 2017);

- l’ammortamento di un piano dilatorio ordinario è meno vincolante rispetto al piano

“post rottamazione” (l’omesso versamento di alcune rate non fa perdere il

beneficio della dilazione).

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DECADENZA/REVOCA DEL PRECEDENTE PIANO DILATORIO

Per determinare la data in cui il contribuente perde il beneficio della rateizzazione (in

relazione ad un piano dilatorio in precedenza concesso dall’Agente della riscossione),

occorre fare riferimento all’oggettiva decadenza dal piano di rateazione, secondo le

specifiche disposizioni normative (art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 602/1973) e non alla

revoca formale del piano (che potrebbe intervenire con qualche mese di ritardo,

trattandosi di un elemento conseguente alla gestione tecnica della procedura, tutta

interna a Equitalia).

Un contribuente:

ha ottenuto una rateazione ordinaria a 72 rate in data 15/01/2016, su una

cartella di pagamento,

ha presentato dichiarazione per la definizione agevolata, con versamento in 5

rate, inserendo tale cartella;

ha interamente saldato le rate in scadenza fino al 31/12/2016;

ha (legittimamente) sospeso le 7 rate in scadenza dal 15/1/2017 al

15/07/2017;

non ha effettuato il pagamento della prima rata entro il 31/07/2017 (perché ad

esempio l’importo è troppo elevato rispetto alle proprie possibilità finanziarie,

rinunciando così alla definizione agevolata).

Conseguenze (secondo l’interpretazione più sfavorevole al contribuente):

la definizione agevolata non ha alcuna efficacia;

il debitore perde il beneficio della rateazione originaria, avendo omesso il

pagamento di 7 rate (in tal caso consecutive);

non potrà richiedere una nuova rateazione del debito residuo;

non potrà fruire della rimessione in termini, pagando immediatamente l’importo

complessivo delle rate scadute tra il 15 gennaio e il 15 luglio 2017.

Auspicando un rapido intervento di prassi che suggerisca la corretta chiave ermeneutica,

nelle more occorre agire in modo prudenziale, monitorando la situazione (anche alla luce

delle comunicazioni che preverranno da Equitalia); in altri termini, nel momento in cui si

opti per la rinuncia alla definizione agevolata (e quindi si decida di non eseguire il

pagamento al 31/07/2017), si dovrà attuare ogni misura atta a prevenire la decadenza

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automatica dei piani rateali in essere, effettuando i versamenti rateali necessari a

mantenere le omissioni al di sotto della “soglia legale di decadenza dal beneficio della

rateazione” (si suggerisce, in ogni caso, di concordare la procedura direttamente presso lo

sportello di Equitalia).

CONTENZIOSI PENDENTI

Sul tema dei carichi per i quali vi è pendenza di giudizio, la norma di legge è assai avara di

informazioni; l’unica disposizione in tal senso (cfr art. 6, co. 2 D.L. n. 193/2016) obbliga il

debitore che accede alla definizione, in presenza di contenziosi concernenti carichi avviati

a definizione, a dichiarare il proprio impegno a rinunciare al giudizio pendente (tale

dichiarazione va inserita nel modulo DA1).

Sul punto, alcuni chiarimenti sono stati forniti in occasione di Telefisco 2017; in

particolare, sono state fornite le seguenti precisazioni:

- in pendenza di giudizio, i carichi ammessi alla definizione agevolata sono solo

quelli affidati all’Agente della riscossione entro il 31/12/2016;

- ciò che assume rilevanza sostanziale e oggettiva è il perfezionamento della

definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento del

complessivo importo dovuto (e non la mera presentazione della dichiarazione);

- la definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l'agente della

riscossione o l'ente creditore o entrambi, facendo cessare integralmente la

materia del contendere qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di

controversia;

- infatti, più che di rinuncia al giudizio, si deve parlare di cessata materia del

contendere, (la definizione fa venir meno le ragioni della controversia sotto il

profilo oggettivo) che investirà appunto l’intera pretesa se la stessa è già stata

affidata a Equitalia, ovvero la sola parte alla stessa affidata; in tale ultimo caso, il

giudizio proseguirà per la parte non definita.

A seguito di tali precisazioni è dunque possibile affermare che, nel caso in cui il

contribuente inserisca nella dichiarazione di accesso alla definizione agevolata carichi in

pendenza di giudizio (a prescindere dal grado in cui si trovano), l’impegno sottoscritto nel

modulo DA1 a rinunciare ai giudizi pendenti venga di fatto assunto non alla data di

presentazione della dichiarazione, ma alla data di perfezionamento della procedura.

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In altri termini, la dichiarazione ivi inserita impegna il contribuente solo all’esito positivo

della procedura di definizione agevolata, ossia dopo che lo stesso abbia eseguito

tempestivamente e integralmente tutti i versamenti alle prescritte scadenze cioè, al più

tardi, al 30 settembre 2018).

Solo allora il contribuente ha l’obbligo di richiedere la cessata materia del contendere ex

art. 46 del D.Lgs n. 546/1992 (e non l’obbligo della rinuncia al giudizio in corso), soluzione

che comporta la compensazione ope legis delle spese di giudizio; si ritiene, peraltro, che in

caso di inerzia del contribuente (che ha perfezionato la definizione agevolata), possa

essere la stessa controparte (Agenzia delle entrate, Equitalia, etc.) a chiedere la

cessazione della materia del contendere.

Nelle more, il contribuente dovrà presentare istanza di rinvio dell’udienza di trattazione,

almeno fino al giorno successivo al termine previsto per il versamento dell’ultima rata,

fermo restando che l’ultima parola spetta al giudice adito, anche sul tema delle spese.

Ciò significa che, se la definizione agevolata non si perfeziona (perché ad esempio non

viene versata una rata del relativo piano dilatorio), viene meno l’impegno in capo al

contribuente di richiedere la cessata materia del contendere e il giudizio avrà il suo corso

ordinario.

Un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di un

controllo automatico.

In tal caso il giudizio investe tutti gli importi indicati in cartella, in quanto già affidati

all’agente della riscossione (imposte, sanzioni e interessi, così come determinati

dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo automatizzato, cui si aggiungono gli

accessori della riscossione).

L’inserimento della cartella in questione nel piano definitorio obbliga il contribuente a

dichiarare il proprio impegno alla rinuncia al contenzioso in essere, che potrà essere

fatto rilevare dinanzi al giudice tributario alla prima utile occasione chiedendo, ad

esempio, un rinvio della trattazione nelle more della rateazione instaurata a seguito

della definizione agevolata.

Se il pagamento avviene in modo puntuale si ha cessata materia del contendere

(dichiarata dal giudice su istanza del contribuente o della controparte)

In caso di qualsiasi inadempimento sulle rate dovute, rimanendo ai termini di legge, la

definizione non avrà alcuna efficacia e, di conseguenza, viene meno l’impegno a far

dichiarare la cessata materia del contendere (il giudizio pertanto avrà luogo

normalmente).

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ESEMPIO 2

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ai fini Iva, esecutivo, pendente

quindi in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha affidato a Equitalia la riscossione del

terzo dell’Iva dovuta e dei relativi interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

In tal caso, l’accesso alla definizione probabilmente non presenta una concreta utilità,

se non per lo stralcio degli eventuali interessi di mora calcolati dalla data di notifica

dell’accertamento, non essendo state ancora affidate alla riscossione le sanzioni in

materia Iva.

L’inserimento del carico nel modulo DA1 comporta da un lato l’impegno a rinunciare al

contenzioso per la parte affidata a Equitalia (ossia il terzo di imposta e interessi),

dall’altro il consolidamento del debito concernente tali somme, che dovrà essere pagato

secondo il piano rateale post definizione, e non potrà più essere rimesso in discussione.

In altri termini, si verifica una cessata materia del contendere per il terzo definito,

mentre il contenzioso resterà pendente per i restanti 2/3 di imposta e interessi e per

l’intero importo delle sanzioni tributarie.

ESEMPIO 3

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ai fini Irpef e addizionali,

esecutivo, per il quale risulta soccombente il primo grado. L’Agenzia delle entrate ha

affidato a Equitalia la riscossione del terzo delle imposte dovute e dei relativi interessi

per ritardata iscrizione a ruolo, nonché ancora un terzo di tali importi unitamente a 2/3

delle relative sanzioni, non avendo il contribuente adempiuto al pagamento di detti

importi entro 60 giorni dalla notifica della relativa intimazione di pagamento da parte

dell’Agenzia delle Entrate (a seguito della sentenza della Ctp).

In tal caso, l’accesso alla definizione presenta un maggiore appeal in quanto, oltre agli

interessi di mora, sono state affidate alla riscossione anche somme a titolo di sanzioni

in materia di imposte sui redditi.

Anche in tal caso, comunque, in caso di rispetto del piano dilatorio post definizione, la

cessata materia del contendere interesserà una parte delle somme impugnate (ossia

2/3 del tutto); mentre, per il terzo residuo, il contenzioso continuerà normalmente.

Se il contribuente dovesse soccombere anche in secondo grado, lo stesso dovrà

corrispondere imposte, sanzioni e interessi pieni (oltre alle eventuali spese processuali)

solo con riferimento al terzo per il quale i giudici si sono espressi, rimanendo i 2/3

definiti in via agevolata.

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D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016

- Art. 6. Definizione agevolata -

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della

riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita

dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente

della

riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore

indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite

massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i

carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi

giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette

modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

IMPLICAZIONI PENALI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

È possibile che taluni carichi affidati a Equitalia e definibili in via agevolata mediante

l’istituto introdotto dal D.L. n. 193/2016 siano connessi a violazioni di natura penale

tributaria (e quindi vi sia stata parallelamente una denuncia alla competente Procura della

Repubblica da parte dell’organo ispettivo o accertativo).

È interessante pertanto interrogarsi sull’eventuale rilevanza dell’istituto definitorio ai fini

del parallelo procedimento penale.

A tal proposito rileva, in primis, l’art. 13 del D.Lgs n. 74/2000, come riformulato dall’art. 11,

co. 1 del D.Lgs n. 158/2015, in base al quale i delitti da riscossione (omesso versamento

di ritenute certificate e/o dichiarate ex art. 10-bis, omesso versamento dell’Iva dovuta in

base alla dichiarazione ex art. 10-ter e indebita compensazione di crediti non spettanti ex

art. 10-quater, primo comma, al superamento delle soglie previste dalle singole

disposizioni) non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di

primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati

estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

La norma ammette, peraltro, che l’estinzione possa avvenire anche a seguito delle speciali

procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie,

nonché del ravvedimento operoso.

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La “formula aperta” utilizzata dal legislatore penale tributario, lascia dedurre che la

definizione agevolata possa ricondursi tra le “speciali procedure conciliative” che

consentono l’accesso all’esimente in questione, ancorché la speciale procedura preveda lo

stralcio integrale delle sanzioni (in tal caso per omesso versamento) e degli interessi

moratori.

L’unico problema che potrebbe presentarsi in tal caso riguarda i tempi della definizione; la

norma penale richiede infatti, ai fini dell’esimente, che il versamento integrale sia eseguito

entro la data di apertura del dibattimento di primo grado.

Pertanto, se prima di tale data il debito conseguente alla definizione agevolata è stato

interamente saldato (nell’unica scadenza del 31 luglio 2017, ovvero nella forma rateale

scelta dal contribuente, con scadenza massima al 30 settembre 2018), non si ravvisano

criticità di sorta circa l’applicabilità dell’esimente de qua.

Quando, invece, la data di apertura del dibattimento di primo grado intervenga durante la

fase dilatoria secondo il piano comunicato da Equitalia entro il 31 maggio 2017, entra in

gioco il disposto del terzo comma dell’art. 13, applicabile quando, alla data di apertura del

dibattimento di primo grado, il debito sia in fase di rateazione: in tal caso, al debitore è

concesso ex lege un termine di tre mesi (da tale data) per estinguere il debito residuo, con

la possibilità per il Giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi,

qualora lo ritenga necessario.

Un contribuente ha presentato dichiarazione di adesione agevolata, con opzione per il

versamento in 5 rate, per una cartella da omesso versamento Iva relativa all’anno 2014,

per un ammontare pari a €. 300.000, importo rilevante ai sensi dell’art. 10-ter del D.Lgs

n. 74/2000.

Equitalia comunica nel mese di maggio 2017 gli importi rateali da versare entro le date

di legge.

Il 15 ottobre 2017 viene dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado.

In tale occasione, l’imputato farà rilevare al Giudice che si trova in fase di rateazione del

debito rilevante ai fini penali, a seguito della definizione agevolata; più in dettaglio,

produrrà il piano dilatorio comunicato da Equitalia e le ricevute dei versamenti già

effettuati per le rate scadute al 31/07/2017 e al 30/09/2017.

Di conseguenza, lo stesso sarà rimesso in termini, ex lege, fino al 15/01/2018 per

versare l’ammontare complessivo delle rimanenti 3 rate, salva la possibilità di ottenere

dal Giudice una proroga fino a un massimo di ulteriori 3 mesi (quindi fino al

15/04/2018).

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In ogni caso, l’imputato dovrà richiedere ad Equitalia una rideterminazione del piano

dilatorio, sia con riferimento alle scadenze, sia in relazione agli importi dovuti, in quanto

si riducono gli interessi rateali (dovuti nella misura del 4,5% annuo) a seguito della

contrazione del periodo di dilazione, rispetto a quello originario comunicato da

Equitalia.

È anche possibile che i carichi esattoriali oggetto di definizione siano connessi a delitti

tributari più gravi, ossia a fattispecie di evasione o frode fiscale.

In tal caso, la definizione agevolata potrà comunque produrre benefici in termini di

diminuzione della pena; torna in tal senso applicabile il disposto di cui all’art. 13-bis del

D.Lgs n. 74/2000, in base al quale le pene per tali delitti sono diminuite fino alla metà e

non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione

di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni

amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi

dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione

all'accertamento.

Per l’applicazione di tale circostanza attenuante speciale, valgono le medesime

considerazioni in precedenza effettuate con riferimento all’art. 13.

IL DURC

La mera presentazione della dichiarazione di adesione, per debiti contributivi, non

consente di ottenere il DURC regolare (a differenza di quanto accade per il debitore in fase

di rateazione del debito); il chiarimento è stato fornito da Equitalia nel tavolo tecnico

tenuto con l’ODCEC di Roma nel mese di gennaio 2017.

Ovviamente, il documento di regolarità contributiva potrà essere ottenuto a seguito di

integrale e tempestivo versamento dell’unica rata “post rottamazione” entro il 31/07/2017;

non è chiaro, invece se lo stesso documento possa essere rilasciato dall’Inps al

pagamento della prima rata (entro la medesima scadenza), o se invece sia necessario

completare il piano di ammortamento di tutto il debito “post rottamazione” (atteso che

solo in tal caso la definizione agevolata può dirsi perfezionata).

DEBITORE FALLITO

In caso di fallimento, legittimato a presentare la dichiarazione di adesione alla definizione

agevolata è il curatore fallimentare, preventivamente autorizzato dal Giudice delegato e

con il parere favorevole del comitato dei creditori.

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I PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE

In sede di conversione del D.L n. 193/2016, è stato inserito l’art. 6-ter, che disciplina la

possibilità di sanare i debiti tributari pendenti con enti territoriali che non ne affidano la

riscossione a Equitalia (o a Riscossione Sicilia Spa), ma si avvalgono di un altro strumento

esattoriale: l’ingiunzione fiscale.

Per tali enti, sarà possibile concedere ai propri debitori la possibilità di definire in via

agevolata i carichi pendenti (es. ai fini Imu, Tarsu, Codice della Strada, etc.) notificati

mediante ingiunzione fiscale, nel periodo 2000-2016 (non si fa riferimento alla notifica di

precedenti solleciti, ma alla notifica dell’ingiunzione).

Per tali carichi si applicano alcune delle disposizioni previste per i carichi affidati agli

agenti della riscossione, nonché altre disposizioni speciali.

Detti enti dovevano, inizialmente, adottare tale istituto con propri atti da emanare entro il

1° febbraio 2017 (ossia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione n.

225/2016).

Con l’approvazione del D.L. n. 8/2017 (cfr. art. 11, co. 14), tale termine è stato prorogato al

31/03/2017.

La sanatoria potrà, per espressa previsione normativa, riguardare solo le somme dovute a

titolo di sanzioni.

Con il provvedimento da adottare entro IL 31/03/2017, gli enti territoriali che si

avvalgono dell’ingiunzione fiscale per la riscossione delle proprie entrate, dovranno

stabilire:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre

2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della

definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate

con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi

a oggetto i debiti a cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a

rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione

trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare

complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle

singole rate e la scadenza delle stesse.

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A tale sanatoria si applicano le regole previste dall’art. 6, in tema di omesso, tardivo o

insufficiente pagamento delle rate comunicate dall’ente creditore, nonché in tema di

sospensione e ripresa dei termini di decadenza e prescrizione per il recupero delle somme

oggetto di definizione.

Valgono, infine, le medesime esclusioni oggettive previste dall’art. 6, commi 10 e 11.

D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016

- Art. 3-ter. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città

metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione

fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati,

negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui

all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti

territoriali

possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per

l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle

sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno

notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio

sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione

agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con

il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i

debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi

giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione

trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare

complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate

e la scadenza delle stesse.

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3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di

decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una

delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non

produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il

recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono

acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e

compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai

rispettivi statuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Artt. 6 e 6-ter del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016

• Artt. 19, 28-ter, 48-bis, 72-bis e ss. del D.P.R. n. 602/1973

• Artt. 13 e 13-bis del D.Lgs n. 74/2000

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