Figli naturali equiparati a quelli legittimi: finalmente in dirittura di arrivo il nuovo progetto di...

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Il disegno di legge n. 2805 - che prevede, tra le altre cose, l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, anche ai fini successori - sembra finalmente essere arrivato alla fase finale. Secondo i "rumours" dovrebbe essere definitivamente approvato entro la fine del mese di ottobre e - se non subisce ulteriori modifiche - diventare legge

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Figli naturali equiparati ai f igli legitt imi

Il disegno di legge n. 2805 - che prevede, tra lealtre cose, l'equiparazione dei figli naturali aifigli legittimi, anche ai fini successori - sembrafinalmente essere arrivato alla fase finale.Secondo i "rumours" dovrebbe esseredef init ivamente approvato entro la f ine delmese di ot tobre e - se non subisce ulteriorimodif iche - diventare legge

A parere di chi scrive, un f iglio - che sia naturale(ovvero f rut to di una convivenza, di unadulterio, ecc.) o legit t imo (nato da una coppiaregolarmente sposata) - la sostanza noncambia.

Si t rat ta sempre di un f iglio, al quale devono essere riconosciut i per legge determinat i dirit t i.

E', pertanto, assolutamente inspiegabile (o forse non troppo, in realtà) che un disegno di legge -con il quale si equipara esplicitamente i f igli naturali a quelli legit t imi - abbia un iter parlamentarecosì lungo e tortuoso.

Sto parlando del "famigerato" disegno di legge n. 2805, che - stando a quello che si legge suinternet - dovrebbe essere def init ivamente approvato entro la f ine del mese di ot tobre del 2012.

Cosa prevede questo progetto di legge?

L'art . 1 ("Disposizioni in materia di f iliazione") stabilisce che " L’articolo 74 del codice civile èsostituito dal seguente: «Art. 74. - (Parentela). – 1.La parentela è il vincolo tra le persone chediscendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno delmatrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio èadottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agliarticoli 291 e seguenti». 2.All’articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:a) il primo comma è sostituito dal seguente:«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254,dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca delconcepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quantoseparatamente»; b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti:«quattordici anni»; c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti:

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«quattordici anni»; d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il consenso non può essererifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora ilconsenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per lanotifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dallanotifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene propostaopposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minoreche abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assumeeventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo chel’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consensomancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e almantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262»;e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi,valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio». 3. Il primo comma dell’articolo 258del codice civile è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore dacui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». 4. Al secondo comma dell’articolo 262 del codice civile, leparole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo aquello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale può assumere il cognomedel padre aggiungendolo a quello della madre». 5. La rubrica del titolo IX del libro primo delcodice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio». 6.L’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 315. – (Stato giuridico della filiazione).– Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». 7. Dopo l’articolo 315 del codice civile, comesostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 315-bis. – (Diritti e doveridel figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente daigenitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlioha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore cheabbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace didiscernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Ilfiglio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle propriesostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». 8. Nel titoloXIII del libro I del codice civile, dopo l’articolo 448 è aggiunto il seguente: «Art. 448-bis. –(Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla potestà sui figli). – Il figlio, anche adottivo, e, insua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare glialimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per ifatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dallasuccessione». 9. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile. 10.Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sonosostituite dalla seguente: «figli» ".

Il progetto di legge sopra richiamato prevede anche una delega per il Governo af f inchè adott i - neltermine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del provvedimento - uno o più decret i legge che

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modif ichino la disciplina in materia di f iliazione ed adozione in base ad alcuni principi e criteridiret t ivi, t ra i quali:

- sost ituzione, in tut ta la legislazione vigente, dei riferiment i ai «f igli legit t imi» e ai «f igli naturali»con riferiment i ai «f igli», salvo l’ut ilizzo delle denominazioni di «f igli nat i nel matrimonio» o di «f iglinat i fuori del matrimonio» quando si t rat ta di disposizioni a essi specif icamente relat ive;

- ridef inizione della disciplina del possesso di stato e della prova della f iliazione, prevedendoche la f iliazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

- modif icazione della disciplina del riconoscimento dei f igli nat i fuori del matrimonio con laprevisione che:1) la disciplina at t inente all’inserimento del f iglio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’alt rogenitore sia adeguata al principio dell’unif icazione dello stato di f iglio, demandandoesclusivamente al giudice la valutazione di compat ibilità di cui all’art icolo 30, terzo comma, dellaCost ituzione;2) il principio dell’inammissibilità del riconoscimento di cui all’art icolo 253 del codice civile sia estesoa tut te le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di f iglioriconosciutoo giudizialmente dichiarato;

- modif icazione della disciplina dell’impugnazione del riconoscimento con la limitazionedell’imprescrit t ibilità dell’azione solo per il f iglio e con l’introduzione di un termine di decadenza perl’esercizio dell’azione da parte degli alt ri legit t imat i;

- specif icazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l’azione per la dichiarazionegiudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confront i dei loro eredi, secondo quantoprevisto dall’art icolo 247, ult imo comma, del codice civile, e che la t itolarità dell’azione sia estesaanche agli ascendent i;

- unif icazione delle disposizioni che disciplinano i dirit t i e i doveri dei genitori nei confront i dei f iglinat i nel matrimonio e dei f igli nat i fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilitàgenitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale;

- disciplina delle modalità di esercizio del dirit to all’ascolto del minore che abbia adeguatacapacità di discernimento, precisando che, ove l’ascolto sia previsto nell’ambito di procediment igiurisdizionali, ad esso provvede il presidente del t ribunale o il giudice delegato;- adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello statodi f iglio;

- adattamento e riordino dei criteri di cui agli art icoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n.218, concernent i l’individuazione, nell’ambito del sistema di dirit to internazionale privato, dellalegge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in

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attuazione del principio dell’unif icazione dello stato di f iglio;

- specif icazione della nozione di abbandono morale e materiale dei f igli con riguardo alla provatairrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermorestando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitorialenon possono essere di ostacolo all’esercizio del dirit to del minore alla propria famiglia;

- previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei t ribunali per i minorenni, delle situazioni diindigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano intervent i disostegno per consent ire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, nonchéprevisione di controlli che il t ribunale per i minorenni ef fet tua sulle situazioni segnalate agli ent ilocali;

- previsione della legit t imazione degli ascendenti a far valere il dirit to di mantenere rapport isignif icat ivi con i nipot i minori.

Ma non f inisce qui...

L'art . 3 del disegno di legge n. 2805 prevede l'introduzione, nel codice di procedura civile, del capoI - bis - dal t itolo "DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NONCONIUGATI" -, ovvero la disciplina di una procedura ad hoc per quest i casi.

Gli aspett i principali della nuova procedura sono i seguent i :

- Competenza. Competente per la procedura è il Tribunale dei minorenni che si t rova nel luogo diabituale residenza del minore;

- Forma della domanda. La domanda deve essere introdotta con ricorso, che dovrà contenerel'esposizione dei fat t i sui quali la domanda è fondata e l'indicazione dei mezzi di prova. Nell'at todovranno essere, alt resì, indicate le generalità dei f igli di entrambi i genitori e quelle dei f igli diciascun genitore;- Comparizione personale delle part i e tentat ivo di conciliazione. Le part i dovranno comparirepersonalmente davant i al giudice con l'assistenza dell'Avvocato difensore. Il Presidente - o ilGiudice Delegato ex art . 711 - ter cod. proc. civ. - deve sent ire le part i (prima singolarmente, poiinsieme) e tentare di fare giungere ad una soluzione bonaria della controversia. In caso di mancatoraggiungimento dell'accordo, il Giudice - sent ite le part i e i difensori - adotta i provvediment i chereputa opportuni nell'interesse dei f igli - aff idamento, mantenimento, ecc. -, ammette le prove,decide se chiedere relazione ai servizi sociali.- Ascolto del minore. Il minore dodicenne o minore di dodici anni capace di discernimento puòessere ascoltato dal Presidente o dal Giudice Delegato in un'apposita udienza, alla presenza degliAvvocat i difensori delle part i - che, al contrario, possono assistere solo qualora il Giudice ritengaopportuna la loro presenza -.

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- Fase istruttoria e decisoria. Il Giudice assume tut t i i mezzi di prova ammessi. Al terminedell'ist rut toria - sent ito il P.M. -, assegna alle part i un termine per il deposito di memoria conclusiva ememoria di replica, e riserva la causa in decisione. La decisione è assunta con sentenza.- Garanzie. Il Giudice - nel caso in cui sussista concreto pericolo che il genitore che devecorrispondere un assegno all'alt ro genitore per il mantenimento del f iglio minore si sot t ragga aipropri obblighi - può disporre, con provvedimento provvisorio o def init ivo, che il genitore tenuto almantenimento prest i idonea garanzia reale o personale. Nell'ipotesi di mancato pagamentodell'assegno di mantenimento - o perequat ivo, come dice il disegno di legge in commento -, ilGiudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato o ordinare a terzi che devonocorrispondere somme di denaro a quest 'ult imo (st ipendio, ecc.) di versarne una parte diret tamenteall'avente dirit to.- Reclamo e ricorso per Cassazione. La sentenza emessa dal Giudice per la procedura di cuisopra è reclamabile dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello e ricorribile dinanzialla Corte di Cassazione. - Modif ica dei provvedimenti relat ivi all'af f idamento e al mantenimento dei f igli di genitorinon coniugati. I genitori non coniugat i possono chiedere la modif ica dei provvediment i adottat i dalTribunale dei minorenni in merito all'af f idamento e al mantenimento dei f igli minori mediantel'instaurazione del procedimento previsto dall'art . 710 cod. proc. civ. (dal t itolo " Modificabilità deiprovvedimenti relativi alla separazione dei coniugi "). Competente è il Tribunale, che decide inCamera di Consiglio.- Applicabilità del procedimento. Il procedimento in commento si applica a tut te le procedureinstaurate dopo la data dell'entrata in vigore della legge che lo prevede.

In conclusione, at tendiamo che il progetto di legge n. 2805 veda f inalmente la luce, augurandociche non incontri ulteriori ostacoli durante il suo iter parlamentare e sia approvato def init ivamente alpiù presto.

Roma, 14 ot tobre 2012

Avv. Daniela Conte

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