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R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO vlIHARI0 GIURIDICO ~f.??lrA -. TATANIA ____I_ -.---_ CESARE YANI rC __, .-- ‘.d’ . ,Ol,mMuw.P _II _“r**‘ . ., NEL CODICE CIVILE CARLO CLAUSEN LIbraio della B. AemdmL da& (loieme. 1892.

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R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

FI tvlIHARI0 GIURIDICOi!tJ?Jlv~f.??lrA -. TATANIA

._____I_ -.---_

C E S A R E YANIrC __,.--

‘.d’ . L ,Ol,mMuw.P_II _“r**‘ . .,

NEL CODICE CIVILE

CARLO CLAUSENLIbraio della B. AemdmL da& (loieme.

1892.

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.....w..w. _“.

Eatr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XXVII.

Adunanze del 28 Giugno iS91, e 22 Maggio e 12 Giugno 1892

Torino - Stamperia Reale della Ditta 0. B. PARAVIA e C.918 (0 lo-m-98.

IL sowSMO NEL CODICE CIVILE

Non B ancora troppo lontano da noi il tempo in cui l’ap-punto principale che muovevasi ai moderni codici era quello, chenon avessero abbastanza rispettato la libertà civile. Pareva agliscrittori d’allora eccessivo ed incomportabile quasi ogni vincoloche in nome dell’interesse pubblico o del migliore governo dellafamiglia il legislatore averne impoclto nell’ordinamento famigliare ;condannavasi perci 1’ autorizzazione maritale anche in quellaforma cos1 modesta ‘con cui fu accolta nel nostro codice civile ;biasimavansi come soverchie le guarentigie di cui si vollero cir-condare alcuni atti pih importanti ; proclamavasi altamente ille-gittima ogni restrizione alla libertà contrattuale.

Per non citare che qualche esempio, un giurecondto imignc,il Precerutti , di cui ricordo con riverente affetto gli insegna-menti, osservava: q il problema nih arduo a risolversi e di somma

gravità B quello di-fissare i *limiti entro cui deve contenersil’azione del legislatore, e i principii fondamenhli cui egli deveseguire ed attuare. Basta porre un tale quesito per respingeresenz’altro l’onnipotenza del lcgklatore. L’onnipotenza B sinonimodi, tirannia, di dispotismo, si eserciti il potere legislativo daun solo o col concorso del Parlamento rappresentante dellanazione . . . . . Lo demo Itobcspicrre n e i swi diacorxi IM’-litici dichiara che le leggi sono fatte per askxrarc all’uomoi l libero fwiluppo d e l l e 8110 facoltA 0 nnn per inc:cton:wlo, 0r accomanda d i evitare l’antica mnnin. tini governi di volertroppo govww.ro . . . . . Non RVI.~I~~C fino il mio tliscorao88 volessi anche di volo accennxre tutte le offese dell’immor-tale principio di giustizia sotto il manto della pubblica ut,ilitl,della necessiti, delle esigenze della pratica e di Rimili altresonore locuzioni . . . B un errore dillicilc :I comba t t e r s i

1 (: Nani.

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.....w..w. _“.

Eatr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. XXVII.

Adunanze del 28 Giugno iS91, e 22 Maggio e 12 Giugno 1892

Torino - Stamperia Reale della Ditta 0. B. PARAVIA e C.918 (0 lo-m-98.

IL sowSMO NEL CODICE CIVILE

Non B ancora troppo lontano da noi il tempo in cui l’ap-punto principale che muovevasi ai moderni codici era quello, chenon avessero abbastanza rispettato la libertà civile. Pareva agliscrittori d’allora eccessivo ed incomportabile quasi ogni vincoloche in nome dell’interesse pubblico o del migliore governo dellafamiglia il legislatore averne impoclto nell’ordinamento famigliare ;condannavasi perci 1’ autorizzazione maritale anche in quellaforma cos1 modesta ‘con cui fu accolta nel nostro codice civile ;biasimavansi come soverchie le guarentigie di cui si vollero cir-condare alcuni atti pih importanti ; proclamavasi altamente ille-gittima ogni restrizione alla libertà contrattuale.

Per non citare che qualche esempio, un giurecondto imignc,il Precerutti , di cui ricordo con riverente affetto gli insegna-menti, osservava: q il problema nih arduo a risolversi e di somma

gravità B quello di-fissare i *limiti entro cui deve contenersil’azione del legislatore, e i principii fondamenhli cui egli deveseguire ed attuare. Basta porre un tale quesito per respingeresenz’altro l’onnipotenza del lcgklatore. L’onnipotenza B sinonimodi, tirannia, di dispotismo, si eserciti il potere legislativo daun solo o col concorso del Parlamento rappresentante dellanazione . . . . . Lo demo Itobcspicrre n e i swi diacorxi IM’-litici dichiara che le leggi sono fatte per askxrarc all’uomoi l libero fwiluppo d e l l e 8110 facoltA 0 nnn per inc:cton:wlo, 0r accomanda d i evitare l’antica mnnin. tini governi di volertroppo govww.ro . . . . . Non RVI.~I~~C fino il mio tliscorao88 volessi anche di volo accennxre tutte le offese dell’immor-tale principio di giustizia sotto il manto della pubblica ut,ilitl,della necessiti, delle esigenze della pratica e di Rimili altresonore locuzioni . . . B un errore dillicilc :I comba t t e r s i

1 (: Nani.

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CESARE NANI

c vinecrsi~ perchi~ sc nc disconoacc l a suxxistcwa, i: mi madeignoto che logora la vita c a guarire il qua.le non si pensa.11 socialismo apertntueute profe+x&o nop 6 trmihilc ni, peri-coloso ; per contro è scabrosa la disfatta dc1 socialismo ma-scherato sotto lc npparfwze ingannevoli di l~ul~l~licl~e mccsait8

e difeso da chi si dichiara antisocialista per ecwlltwza. Chi,,è pur sempre socialismo l’indebita intromissiouo dello Stato ascn.pito delle forze e dei diritti individuali Y.

E coiruhiutlev:a : * lJn a.11 t’o error~~ assai radicato . . . . bqiiello di conritlcranr il codice civile come un sistema di mezzipreventivi, diretti :i.tl inywdire le frtrtli 0 a cn,utelarc tutt i gl iinteressi e i diritti dei cittadini. Per tn.le guisa l’asso1i~tismo,eliminato du,lle leggi politiche, impera formitl:l.bile nelle lrggicivili e vien meno il pregio prin+de dollc liberth politi&,le quali sono prezioso specinlmcnte in quanto assicurano iltrionfo della libertà civile. Per tale guisa si rende omaggioalle teorie socialktiche : perocchè si prctcndc che il legislatoreponga riparo ad ogni abuso negli at,ti e nelle conven&ni deicittadini, nello stesso modo che i socialisti vogliono che il go-verno abbia n rimediare a tut,ti i mali dell’oman genere , arendere tutti f4ici. imponendo l’educazione, l’igiene, la prc-videnzs ed ogni altro bene B.

Kr:& allora pllrc (prwisxmontc nel 1806) clir nn chiaro giii-rista franw-0. Kmilio .4cco1In.~, dopo aver scritto un libro sullai+ccssitc! tlo rrf0ntire I’e~isfwtble (le 910s eodcs ct notarmneut l eCO& Nupoldool~, in un rapporto ad un comitato di stadio cosfi-tuitosi collo scopo di proporre una larga revisione dei codici na-poleonici ed a cui partecipavano, fra gli altri, .ldcs k’avre, JulcsSimon, Vacherot , &wnier , Courcelle-Seneuil ; dichiarava chel’ideale a cui mirava la riwione tra quello di * substitzfcr Iffi

* libcrtd nw rc(qinw opprcssif d e s vicllrs iwstitution.9 jwidi-* qltes, la c o n s c i e n c e et la r a i s o n ò t’art prf?kvulzc snvant pi* a si longtmps étouffti l’une ct l’nzdre sozcs l a f o rmule e t* qui Wwrtc a~t~‘ourtl’ltui d o front l e s rfialifd.9 tkonow~iques ,0: dc emstit~trr cn 1tn 4trnt ì’n4ct04m4rlio d o l’i4arlividtr. )h Leq mili idao e g l i s v o l g e v a p o i nrnl~iamcnlr~ nel sun Ilftoiwl: tir!Broit cityil (l’nris, 18(i!j), dove ad ogni pagina si lla.grlla conuna cr i t.ica severa, r;pcsso nnchc violenta , il codice nnpoleonicoil cui principal carat,tew. dice l’autore (p. XXXI) , « est su p r o -

« fmldc nvtipnthie coufvc l a liljcrtti. a.

IL SOCIAI.ISi’dO NEI. CCWICE CIVI1.E 3

In questi giorni, invccc, nuovi e piti fnrmiclabili attacchi simuovono agli stessi codici civili, partendo da criterii diametral-mcot.0 opposti, 0 qua c 18 si elevano voci , non in tutto certoall’unisono fra di loro, ma concordi in ciB che lamentano chel’azione dello Stato in quei codici troppo timidamente si maui-festi, che essi trnppo concedano alla IibertA dell’individuo, auto-rizzando, anzi legittimando, le oppressioni dei pih forti in dannodei pih deboli.

Assistiamo noi forse ad una crisi del diritto civile per cuiGeno messi in discuwione i principii esscnxiali cha finora ne hannocostituito la baso, una crkii simile 8 quella che travaglia orail diritto penale, e che sta attraversando un’altra scienza affinealla giurisprudenza , l’economia politica ? Noi non oseremmo af-fermarlo recisamente ; perchi! non ci pare, in verità, che l’oppo-sizione sia finora organizzata , nè che abbia raccolto intorno asè attualmente quel numero d’aderenti che è necessario per co-stituire una scuola. Ma B possibile che la schiera oggi esiguasi vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori chesi sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro avviso, una parle di vero. PerciO crediamovenut.0 il momento di precisare quant’è possibile chiaramente lanuova tendenza, il che cercheremo di faro riassumendo a larghitratti il programma dk novatoribrevi OWcrVmilJni.

, :I cui farorno scguirc a l c u n o

Promettiamo, se pur ve n’B bisogno, cha il nostro propositoè di occuparci soltanto di quegli autori che, pur accettsndonetalune vedute, non fanno tuttavia aperta professione di socialismo.I socialisti, infatti, che ritengono totalmente sbagliate le basi sucui si fonda l’odierna organizzazione sociale, è naturale che com-battano tutti o quasi tutti i principii che governarono finora inostri rapporti di dirit1.o privato. Noi, invwc, non vogliamo di-scutere qui che con coloro che, pw ammettendo in gran partoquesti principii, li vorrebbero però applicati in modo diverso, nèesiterebbero, qualora ne fosse provato il bisogno, a trasformarliradisalmente.

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CESARE NANI

c vinecrsi~ perchi~ sc nc disconoacc l a suxxistcwa, i: mi madeignoto che logora la vita c a guarire il qua.le non si pensa.11 socialismo apertntueute profe+x&o nop 6 trmihilc ni, peri-coloso ; per contro è scabrosa la disfatta dc1 socialismo ma-scherato sotto lc npparfwze ingannevoli di l~ul~l~licl~e mccsait8

e difeso da chi si dichiara antisocialista per ecwlltwza. Chi,,è pur sempre socialismo l’indebita intromissiouo dello Stato ascn.pito delle forze e dei diritti individuali Y.

E coiruhiutlev:a : * lJn a.11 t’o error~~ assai radicato . . . . bqiiello di conritlcranr il codice civile come un sistema di mezzipreventivi, diretti :i.tl inywdire le frtrtli 0 a cn,utelarc tutt i gl iinteressi e i diritti dei cittadini. Per tn.le guisa l’asso1i~tismo,eliminato du,lle leggi politiche, impera formitl:l.bile nelle lrggicivili e vien meno il pregio prin+de dollc liberth politi&,le quali sono prezioso specinlmcnte in quanto assicurano iltrionfo della libertà civile. Per tale guisa si rende omaggioalle teorie socialktiche : perocchè si prctcndc che il legislatoreponga riparo ad ogni abuso negli at,ti e nelle conven&ni deicittadini, nello stesso modo che i socialisti vogliono che il go-verno abbia n rimediare a tut,ti i mali dell’oman genere , arendere tutti f4ici. imponendo l’educazione, l’igiene, la prc-videnzs ed ogni altro bene B.

Kr:& allora pllrc (prwisxmontc nel 1806) clir nn chiaro giii-rista franw-0. Kmilio .4cco1In.~, dopo aver scritto un libro sullai+ccssitc! tlo rrf0ntire I’e~isfwtble (le 910s eodcs ct notarmneut l eCO& Nupoldool~, in un rapporto ad un comitato di stadio cosfi-tuitosi collo scopo di proporre una larga revisione dei codici na-poleonici ed a cui partecipavano, fra gli altri, .ldcs k’avre, JulcsSimon, Vacherot , &wnier , Courcelle-Seneuil ; dichiarava chel’ideale a cui mirava la riwione tra quello di * substitzfcr Iffi

* libcrtd nw rc(qinw opprcssif d e s vicllrs iwstitution.9 jwidi-* qltes, la c o n s c i e n c e et la r a i s o n ò t’art prf?kvulzc snvant pi* a si longtmps étouffti l’une ct l’nzdre sozcs l a f o rmule e t* qui Wwrtc a~t~‘ourtl’ltui d o front l e s rfialifd.9 tkonow~iques ,0: dc emstit~trr cn 1tn 4trnt ì’n4ct04m4rlio d o l’i4arlividtr. )h Leq mili idao e g l i s v o l g e v a p o i nrnl~iamcnlr~ nel sun Ilftoiwl: tir!Broit cityil (l’nris, 18(i!j), dove ad ogni pagina si lla.grlla conuna cr i t.ica severa, r;pcsso nnchc violenta , il codice nnpoleonicoil cui principal carat,tew. dice l’autore (p. XXXI) , « est su p r o -

« fmldc nvtipnthie coufvc l a liljcrtti. a.

IL SOCIAI.ISi’dO NEI. CCWICE CIVI1.E 3

In questi giorni, invccc, nuovi e piti fnrmiclabili attacchi simuovono agli stessi codici civili, partendo da criterii diametral-mcot.0 opposti, 0 qua c 18 si elevano voci , non in tutto certoall’unisono fra di loro, ma concordi in ciB che lamentano chel’azione dello Stato in quei codici troppo timidamente si maui-festi, che essi trnppo concedano alla IibertA dell’individuo, auto-rizzando, anzi legittimando, le oppressioni dei pih forti in dannodei pih deboli.

Assistiamo noi forse ad una crisi del diritto civile per cuiGeno messi in discuwione i principii esscnxiali cha finora ne hannocostituito la baso, una crkii simile 8 quella che travaglia orail diritto penale, e che sta attraversando un’altra scienza affinealla giurisprudenza , l’economia politica ? Noi non oseremmo af-fermarlo recisamente ; perchi! non ci pare, in verità, che l’oppo-sizione sia finora organizzata , nè che abbia raccolto intorno asè attualmente quel numero d’aderenti che è necessario per co-stituire una scuola. Ma B possibile che la schiera oggi esiguasi vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori chesi sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro avviso, una parle di vero. PerciO crediamovenut.0 il momento di precisare quant’è possibile chiaramente lanuova tendenza, il che cercheremo di faro riassumendo a larghitratti il programma dk novatoribrevi OWcrVmilJni.

, :I cui farorno scguirc a l c u n o

Promettiamo, se pur ve n’B bisogno, cha il nostro propositoè di occuparci soltanto di quegli autori che, pur accettsndonetalune vedute, non fanno tuttavia aperta professione di socialismo.I socialisti, infatti, che ritengono totalmente sbagliate le basi sucui si fonda l’odierna organizzazione sociale, è naturale che com-battano tutti o quasi tutti i principii che governarono finora inostri rapporti di dirit1.o privato. Noi, invwc, non vogliamo di-scutere qui che con coloro che, pw ammettendo in gran partoquesti principii, li vorrebbero però applicati in modo diverso, nèesiterebbero, qualora ne fosse provato il bisogno, a trasformarliradisalmente.

Page 6: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

4 CESARE NANI

Qucstx C appunto la tesi che ha sostenuto con molto cnlorcil Gierke in un suo disccrso pronunciato nel 1889 nella Societagiuridica di Vienna, pulhlhto sotto il titolo! I,a ~U&+WZC so-ciale del Di,vitto pim to (IJip saziale Aufy& des I’ricatrcckts,Berlin, 1889). Occwione n.1 discorso fu il nuovo progetto d(blcodice civile germanico, lo scopo il promuoverne una riformasost.anziale. k pregio dell’opera compendiare per sommi capi leargomentazioni del dotto Autore.

1 Romani, egli dice, hanno pei primi introdotto la distin-zionc fra il diritto ~~ubblico ed il diritto privato ; al jrcs si+gnctloncm h a n n o contrn.pposto il +fs yo$i, nlla sov3 mlitn de l loStato quella dell’individuo. All’antico diritto germanico, per contro.tnlc distinzione era e rinmsc per secoli ignotn ; perchè i Germaninon concepivano che l’un& dal diritto. La distinzione riapparvecon rinnovata energia nell’evo moderno, quando risorse, insiemecogli altri elementi dell’antica coltura, il dirittr, romano ; ed bdivenuta coll’andnr del tempo cos1 profonda da far temcrc oramainon lontano il giorno in cui dehhano brnvarsi A frontc, da unaparte l’individuo libero ed uguale, dall’altra lo Stafo onnipo-tente e meccanico. A prevenire il pericolo di questa lotta, chesarebbe disastrosa per le sorti della nostra civiltà, pensa il Gierkoessere necessario che si studi il modo di conciliare insieme dirittopuhhlico e diritte privato, risalendo ad un principio pih alto, inguisn. che quei due concetti cessino dal riguardarsi non solo cometliltrrcuti, ma cxiaudio r0111c ostili fra di loro. Distinti dcblioi~oessere, perche coni vuole la natura umana, nè potrchhe l’unoassorhiro l ’ s l t ro totalmente, senza che ne segua l’annicnlamcuto0 In. harbnrie de l la aorict:\. Ria hisngnn evitare che, s l ega t i dc1tutto l’uno d:dl’nltro, il diritte puMilic0 nirt,ta cr1110 ad uno Ehlonssoluto, ed il diriMo privnto si convcrtn. i n d i r i t t o prettamenteindividualistico. Ilisojina, afferma il Gicrkc, ritornare al vecchiotlirit.to germanico. non al diritto gormauiw nella sua vostc mc-dievale, ma al diritto germanico nei suoi eterni principii. Perchòin reritrl., esclama, la lot.ta pel diritto dell’avvenire è una lottafra il diritto romano ed il diritto germnnico ! Trionfi pure laforma clcl primo, ma trionfi lo spirito, la sostn,nza del secondo!

In nlt,re parole, e per dirla pih semplicemente, diritto pub-

Iilico c diritt,o privato del~hono procedare d’n.ccordo fra loro, edin Pan ticolar modo il diritto privato 11:~ tln proporsi uno scopowci:dc. h r:lggiuug(w cllicsto fiiw lo hafigi spw.i:lli n o n l~~stauo;

IC SOCIAIJRMO NEL CODICE CIVILE 5 \

b necessario che vi si inclirizzino tutte le disposizioni del codicecivile, si riferiscano esse ai rapporti dell’uomo colle cose 0 coglialtri uomini. /2 -

Quindi, per cominciare dalla propriet&‘alla proprietà si de?hono impnrro dei doveri sociali. -Dovere di nt,n abusarne a n z itutto ; ma, quel che b pih, anche il dovere di farne un rettouso. Al concetto romano della proprie& come di un diritto as-soluto ed illimitato, deve sovrapporsi quello germanico, che ritienela proprieti come un diritto relativo che contiene in se stesso,e non solo riceve dall’esterno, la propria limitazione. La pro-prie% non ha pih da servire unicamente all’interesse egoisticodell’individuo ; ma si hcne deve essere ordinata nell’interesse ditutti.

Per lo stOsso motivo, tutto il diritto immobiliare dovr& ra-dicalmentc trasformarsi, in guisa da costituire un sistema speciale,perche le norme che reggono la proprieta degli immobil i nonpossono esecro le stesse che governano la proprietà delle cosemobili. Anche qui il criterio deve attingersi all’interesse sociale.Quindi sta bene che si ammetta in principio la liberti d’alie-nazione ; ma nel tempo stesso occorre che si prendano tuttele cautele necesiarie, acciocch6 la proprie% fondiaria non siaesposta al pericolo di venir annientata dai debiti, o di sminuz-zami soverchiamente. J’ercbF! in definitiva B un grande interessesccialo quello che consiglia di assicurare la immanenza dellaproprioth fondiaria , h un grande intcrnsse politico quello cheimpone di soccnrrere la classe dei contadini, il pih forte baluardo,dice il giurista ktlnsco. contro le aggressioni esterne e le agita-zioni interiori. Grande e piccolo possesso hanno un’alta missioneda cnmpierc; per mettersi in grado di eser&wlo sarchbcro lo-gittimi e da approvarsi anche i fcdecommewi famigliari !

R vi ha una folla di minori diritti reali che il legislatoredeve proteggere, perchi! tutti, per quanto piccoli in SB, possonoconcorrere ad accrescere la ricchezza nazionale; e vi hanno di-ritti d’obhligazione che esigono una tutela più efficace nell’ in-teresse delle classi lavoratrici, ed a cui sarebbe facile concederlasolo che, ritornando all’antico concetto germe.nico, si voglia ab-hwtbxe la fragile barriera che separa il diritto reale dal diritto

d’obbligazione.Ma b nel tema dei contratti che In funzione sociale del

cod ice c iv i l e s i esplicherA piti lnrga c potlercw. CJuella d e l l a

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4 CESARE NANI

Qucstx C appunto la tesi che ha sostenuto con molto cnlorcil Gierke in un suo disccrso pronunciato nel 1889 nella Societagiuridica di Vienna, pulhlhto sotto il titolo! I,a ~U&+WZC so-ciale del Di,vitto pim to (IJip saziale Aufy& des I’ricatrcckts,Berlin, 1889). Occwione n.1 discorso fu il nuovo progetto d(blcodice civile germanico, lo scopo il promuoverne una riformasost.anziale. k pregio dell’opera compendiare per sommi capi leargomentazioni del dotto Autore.

1 Romani, egli dice, hanno pei primi introdotto la distin-zionc fra il diritto ~~ubblico ed il diritto privato ; al jrcs si+gnctloncm h a n n o contrn.pposto il +fs yo$i, nlla sov3 mlitn de l loStato quella dell’individuo. All’antico diritto germanico, per contro.tnlc distinzione era e rinmsc per secoli ignotn ; perchè i Germaninon concepivano che l’un& dal diritto. La distinzione riapparvecon rinnovata energia nell’evo moderno, quando risorse, insiemecogli altri elementi dell’antica coltura, il dirittr, romano ; ed bdivenuta coll’andnr del tempo cos1 profonda da far temcrc oramainon lontano il giorno in cui dehhano brnvarsi A frontc, da unaparte l’individuo libero ed uguale, dall’altra lo Stafo onnipo-tente e meccanico. A prevenire il pericolo di questa lotta, chesarebbe disastrosa per le sorti della nostra civiltà, pensa il Gierkoessere necessario che si studi il modo di conciliare insieme dirittopuhhlico e diritte privato, risalendo ad un principio pih alto, inguisn. che quei due concetti cessino dal riguardarsi non solo cometliltrrcuti, ma cxiaudio r0111c ostili fra di loro. Distinti dcblioi~oessere, perche coni vuole la natura umana, nè potrchhe l’unoassorhiro l ’ s l t ro totalmente, senza che ne segua l’annicnlamcuto0 In. harbnrie de l la aorict:\. Ria hisngnn evitare che, s l ega t i dc1tutto l’uno d:dl’nltro, il diritte puMilic0 nirt,ta cr1110 ad uno Ehlonssoluto, ed il diriMo privnto si convcrtn. i n d i r i t t o prettamenteindividualistico. Ilisojina, afferma il Gicrkc, ritornare al vecchiotlirit.to germanico. non al diritto gormauiw nella sua vostc mc-dievale, ma al diritto germanico nei suoi eterni principii. Perchòin reritrl., esclama, la lot.ta pel diritto dell’avvenire è una lottafra il diritto romano ed il diritto germnnico ! Trionfi pure laforma clcl primo, ma trionfi lo spirito, la sostn,nza del secondo!

In nlt,re parole, e per dirla pih semplicemente, diritto pub-

Iilico c diritt,o privato del~hono procedare d’n.ccordo fra loro, edin Pan ticolar modo il diritto privato 11:~ tln proporsi uno scopowci:dc. h r:lggiuug(w cllicsto fiiw lo hafigi spw.i:lli n o n l~~stauo;

IC SOCIAIJRMO NEL CODICE CIVILE 5 \

b necessario che vi si inclirizzino tutte le disposizioni del codicecivile, si riferiscano esse ai rapporti dell’uomo colle cose 0 coglialtri uomini. /2 -

Quindi, per cominciare dalla propriet&‘alla proprietà si de?hono impnrro dei doveri sociali. -Dovere di nt,n abusarne a n z itutto ; ma, quel che b pih, anche il dovere di farne un rettouso. Al concetto romano della proprie& come di un diritto as-soluto ed illimitato, deve sovrapporsi quello germanico, che ritienela proprieti come un diritto relativo che contiene in se stesso,e non solo riceve dall’esterno, la propria limitazione. La pro-prie% non ha pih da servire unicamente all’interesse egoisticodell’individuo ; ma si hcne deve essere ordinata nell’interesse ditutti.

Per lo stOsso motivo, tutto il diritto immobiliare dovr& ra-dicalmentc trasformarsi, in guisa da costituire un sistema speciale,perche le norme che reggono la proprieta degli immobil i nonpossono esecro le stesse che governano la proprietà delle cosemobili. Anche qui il criterio deve attingersi all’interesse sociale.Quindi sta bene che si ammetta in principio la liberti d’alie-nazione ; ma nel tempo stesso occorre che si prendano tuttele cautele necesiarie, acciocch6 la proprie% fondiaria non siaesposta al pericolo di venir annientata dai debiti, o di sminuz-zami soverchiamente. J’ercbF! in definitiva B un grande interessesccialo quello che consiglia di assicurare la immanenza dellaproprioth fondiaria , h un grande intcrnsse politico quello cheimpone di soccnrrere la classe dei contadini, il pih forte baluardo,dice il giurista ktlnsco. contro le aggressioni esterne e le agita-zioni interiori. Grande e piccolo possesso hanno un’alta missioneda cnmpierc; per mettersi in grado di eser&wlo sarchbcro lo-gittimi e da approvarsi anche i fcdecommewi famigliari !

R vi ha una folla di minori diritti reali che il legislatoredeve proteggere, perchi! tutti, per quanto piccoli in SB, possonoconcorrere ad accrescere la ricchezza nazionale; e vi hanno di-ritti d’obhligazione che esigono una tutela più efficace nell’ in-teresse delle classi lavoratrici, ed a cui sarebbe facile concederlasolo che, ritornando all’antico concetto germe.nico, si voglia ab-hwtbxe la fragile barriera che separa il diritto reale dal diritto

d’obbligazione.Ma b nel tema dei contratti che In funzione sociale del

cod ice c iv i l e s i esplicherA piti lnrga c potlercw. CJuella d e l l a

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G CESARE NANI

libcrth contrattuale infat,ti, avverte il Qierke, ò un vecchio dommache pnb trarre a terribili conseguenze, se lo si accolga con ciecafede. Esso cela in sè il I>elluna omrhm contra omnes l e g a -lizzato da una massima di diritto, peggio ancora, la sconfittasicura e la oppressione del debole, che 11011 pui, misurarsi adarmi uguali col più forte. Molte malsane eupitligie ha già fre-nato il divieto, antico nella legislazione, dei patti contrarii allamorale ; ma ben pih stretti e duri vincoli sono da imporre allalibrrth di contrwre, se non si vuole Pho le classi inferiori sianocondannate a soccombere sotto la prepotenza economica. ì4 tuttoun sistema di difwe e di gnnrent,igio che bisogna escogitare, ondeimpedire che i poveri vengano sfruttati dai piti ricchi, gli ine-sperti rnggirati dai piti furbi. Non basta l’abolizione dell’arrestopersonale per debit,i , non hnsta l’essere tornnti , per altra via,alla proibizione delle nsurr ; 61 il concetto dello insequestrabilit8che vuole essere maggiormente sviluppato; SOIIO forme salutariche debbono introdursi pw corti contratti, allinchè niuno troppoleggermente si assuma oblrligbi cbe possano piil tardi convertirsiper lui in una rovina economica. Potranno soflrirne la libertà 0la sicurezza del commercio ; ma si otterr8 il vantaggio inesti-mabile di non abbandonare il piccolo borghese ed il contadinodisarmati contro il grande imprenditore, l’operaio contro il ca-pitalista.

Tutto il cont,ratto di lavoro Q da rrgolnre con nuove norme,diverse dalle attuali che hanno aucora la loro radice nel dirittoromano, il quale, informato ai principii della schiavitti, modellail contratto di locazione d’opera su quello della locazione dellecose.r Bisogna rimettore in onore il vecchio principio germanico,srrondo cui l’obbligo dc1 risarcimento par un fatto dannoso non si

Ifonda sul delitto, ma sul semplice rapporto di causa. Chi colf:lt.to proprio, anche senza In minima sua colpa, ha recato dannon.ltrni, sia ttexto ad indennizzarlo, per qunnto gli sarà possibile.Egli sa& innocente, ma piii innocente di lui è sempre la vittima.

Sopra tntto ha da campeggiare in un codice civile il dirittodrlla persona ; pcrchè tut.ti i beni, nel piil largo scuso del vo-cabolo, non esistono che per essa. La personaliti umana, qualeE costituita da,llx natura , quale si atteggia variamente per ladifferenza rlrllr cl:& sociali in cui viene a trovarsi, quale risultainliw per lo condizioni spwiali d’ogni indivitlno, devo trovar il

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 7

RUO pieno riconoscimento nella parte fondamontale del codice ci-vile, e debbono riceverne protezione tutti , non uno eccettuato,i diritti cl10 colla persona umana si collegano.

Nel diritto privato ha segnato il suo posto il diritto fami-

., /

‘/

i: :;:ri:E ;.i :

gliare. 11 diritto romano nella famiglia non vode cl10 un indivitluo,il sovrano, il Pater fmnilias ; il diritto germanico invece vedeun organismo, e da questa e per questa unità organica trae emisura i diritti e doveri Cosi del capo come degli altri appnr-tenenti alla famiglia, rcgolantlone pnre i rapporti patrimoniali.Naturalmente 0 al concetto germanico, secondo il Gerke , cheil coiiice civile devo inspirarsi, 0 fortificaro i vincoli cha tengonounita la famiglia, assidendola sulle basi della podesta maritalee della patria podest8 eswcitata dal padre in concorso colla madre,e da questa sola, COII poteri più limitati, in mancanza del ge-n i t o r e - p:~lria lwlost8 (*lie deve durare Gl~clii: du ra l a convi-venza d0mestic.a - o, qnanto ai rapllorti patrimoniali, sul regimedella comunione dei beni.

!

!

Anche il diritto successorio dovrebbe, secondo la traccia del-l’antico diritto germanico, rientrar nella sfera del diritto fami-gliare, mentre ora, grazie all’influenza del diritto romauo, gli s ida per base la vololtità dichiarata o precunt,a doll’individuo. Duripure il testamento, dice il Gierke, poichè B penetrato nei nostricostumi, ma si sappia beno che nel fondo della nostra coscienzapopolare si manticne tuttora vivace il conwtto, che la successionelegittima debba tenere il primo posto e la successione testamen-taria non avrr altro ufficio tranne quello di concretare ad adattare,quando occorra, ai casi speciali la norma della legge. Il postorimasto vacante bisogna che sia occupato da chi nell’organizza-zione famigliare vi era piti vicirio, e debbono restare esclusi dallasuccessione quelli, che per essere parenti in grado troppo re-moto, non si considerano pih farne parte.

Ma la famiglia non è il solo organismo a cui Ei debbanorivolgere le rogole del diritto privato. Altre ve ne sono che og-gigiorno hanno acquistata la massima importanza c che si im-pougono all’attenzione del legislatore. Tali spocialrncute le grandiiinprose su cui si pui, diro che si fondi la nostra attuale vitaeconomica, Qui non si tratta punto di una somma di obbliga-zioni isolate d’individuo ad individuo, ma sibbone di una verapersona collettiva costituita dal capo dell’ impresa insieme cogliaddetti o cogli operai ; persona collettiva, per cui esistono spo-

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G CESARE NANI

libcrth contrattuale infat,ti, avverte il Qierke, ò un vecchio dommache pnb trarre a terribili conseguenze, se lo si accolga con ciecafede. Esso cela in sè il I>elluna omrhm contra omnes l e g a -lizzato da una massima di diritto, peggio ancora, la sconfittasicura e la oppressione del debole, che 11011 pui, misurarsi adarmi uguali col più forte. Molte malsane eupitligie ha già fre-nato il divieto, antico nella legislazione, dei patti contrarii allamorale ; ma ben pih stretti e duri vincoli sono da imporre allalibrrth di contrwre, se non si vuole Pho le classi inferiori sianocondannate a soccombere sotto la prepotenza economica. ì4 tuttoun sistema di difwe e di gnnrent,igio che bisogna escogitare, ondeimpedire che i poveri vengano sfruttati dai piti ricchi, gli ine-sperti rnggirati dai piti furbi. Non basta l’abolizione dell’arrestopersonale per debit,i , non hnsta l’essere tornnti , per altra via,alla proibizione delle nsurr ; 61 il concetto dello insequestrabilit8che vuole essere maggiormente sviluppato; SOIIO forme salutariche debbono introdursi pw corti contratti, allinchè niuno troppoleggermente si assuma oblrligbi cbe possano piil tardi convertirsiper lui in una rovina economica. Potranno soflrirne la libertà 0la sicurezza del commercio ; ma si otterr8 il vantaggio inesti-mabile di non abbandonare il piccolo borghese ed il contadinodisarmati contro il grande imprenditore, l’operaio contro il ca-pitalista.

Tutto il cont,ratto di lavoro Q da rrgolnre con nuove norme,diverse dalle attuali che hanno aucora la loro radice nel dirittoromano, il quale, informato ai principii della schiavitti, modellail contratto di locazione d’opera su quello della locazione dellecose.r Bisogna rimettore in onore il vecchio principio germanico,srrondo cui l’obbligo dc1 risarcimento par un fatto dannoso non si

Ifonda sul delitto, ma sul semplice rapporto di causa. Chi colf:lt.to proprio, anche senza In minima sua colpa, ha recato dannon.ltrni, sia ttexto ad indennizzarlo, per qunnto gli sarà possibile.Egli sa& innocente, ma piii innocente di lui è sempre la vittima.

Sopra tntto ha da campeggiare in un codice civile il dirittodrlla persona ; pcrchè tut.ti i beni, nel piil largo scuso del vo-cabolo, non esistono che per essa. La personaliti umana, qualeE costituita da,llx natura , quale si atteggia variamente per ladifferenza rlrllr cl:& sociali in cui viene a trovarsi, quale risultainliw per lo condizioni spwiali d’ogni indivitlno, devo trovar il

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 7

RUO pieno riconoscimento nella parte fondamontale del codice ci-vile, e debbono riceverne protezione tutti , non uno eccettuato,i diritti cl10 colla persona umana si collegano.

Nel diritto privato ha segnato il suo posto il diritto fami-

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i: :;:ri:E ;.i :

gliare. 11 diritto romano nella famiglia non vode cl10 un indivitluo,il sovrano, il Pater fmnilias ; il diritto germanico invece vedeun organismo, e da questa e per questa unità organica trae emisura i diritti e doveri Cosi del capo come degli altri appnr-tenenti alla famiglia, rcgolantlone pnre i rapporti patrimoniali.Naturalmente 0 al concetto germanico, secondo il Gerke , cheil coiiice civile devo inspirarsi, 0 fortificaro i vincoli cha tengonounita la famiglia, assidendola sulle basi della podesta maritalee della patria podest8 eswcitata dal padre in concorso colla madre,e da questa sola, COII poteri più limitati, in mancanza del ge-n i t o r e - p:~lria lwlost8 (*lie deve durare Gl~clii: du ra l a convi-venza d0mestic.a - o, qnanto ai rapllorti patrimoniali, sul regimedella comunione dei beni.

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Anche il diritto successorio dovrebbe, secondo la traccia del-l’antico diritto germanico, rientrar nella sfera del diritto fami-gliare, mentre ora, grazie all’influenza del diritto romauo, gli s ida per base la vololtità dichiarata o precunt,a doll’individuo. Duripure il testamento, dice il Gierke, poichè B penetrato nei nostricostumi, ma si sappia beno che nel fondo della nostra coscienzapopolare si manticne tuttora vivace il conwtto, che la successionelegittima debba tenere il primo posto e la successione testamen-taria non avrr altro ufficio tranne quello di concretare ad adattare,quando occorra, ai casi speciali la norma della legge. Il postorimasto vacante bisogna che sia occupato da chi nell’organizza-zione famigliare vi era piti vicirio, e debbono restare esclusi dallasuccessione quelli, che per essere parenti in grado troppo re-moto, non si considerano pih farne parte.

Ma la famiglia non è il solo organismo a cui Ei debbanorivolgere le rogole del diritto privato. Altre ve ne sono che og-gigiorno hanno acquistata la massima importanza c che si im-pougono all’attenzione del legislatore. Tali spocialrncute le grandiiinprose su cui si pui, diro che si fondi la nostra attuale vitaeconomica, Qui non si tratta punto di una somma di obbliga-zioni isolate d’individuo ad individuo, ma sibbone di una verapersona collettiva costituita dal capo dell’ impresa insieme cogliaddetti o cogli operai ; persona collettiva, per cui esistono spo-

Page 10: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

8 CEShBE WhNI

ciali responsabilit& e spccinli obblighi di tutela per parto doll,~Stato : quei medeoimi che diedero argomento R quella Iceislazionooperala a cui quasi tutti i paesi civili h:mno posto mano inquesti ult,inii tempi.

Ed altri organismi ancora ha crrnto il modrrno spirito diassociazione con si ricca varietA di forme e d’intenti che non sip0Ssono , senza snaturarli, ridurro al tipt individualistico dellasocietà e della comuniooe romana. Per questi, non&& per quoglii s t i t u t i , lw quc4lo corpora7ioni cl10 11xnr10 carattoro 1ml)blico 011a cui tinora lo Stato non ha voluto concctlcre, qimsi in dono,che una finta pcrsonalit8, ment.rc invece sono enti vivi e vit&P neccssn.rio che In logge, trn.cndoli nella sfera del diritto p r i v a t o ,

li discipliui con norme dottato dalla loro itltrinst~ca natura econsone allo scopo sociale a cui servono. RaI)presentnno anelliintermedi fra l’individuo e In soci&\; qu:wto piil si procura choquegli enti siano vignrosi, tanto piìi si aumenta la forza di re-sistenza del corpo soain.Io contro i pericoli cho lo minacciano.

Sotto ogni aspetto adunque è il punto di vista sociale chedeve signoreggiare ed imprimere uno speciale illdirizzo al dirittoprivato. Perocchi?, conchiude l’illustre Autoro, diritto pubblico ediritto privato sono figli della stessa madre ; seguono, k vero,una vocazione diversa, ma, invece di combattersi come fratollinemici fra di loro, d e b b o n o s~rnlw~ trnvwsi cnllrgati insiculo innn’oper~ comuue.

Il prngramms del Gicrko (da lui svolto anche in duo altropubblicazioni : Ih lihtruwf ciws biirgrrlichrn (~cactzl,u~lt~~s ICI&

das lhtsckc IleCht. Loip~ig , 1 8 x 9 o JP~~~so9~c91~c”‘rl97..scl/af2rra?f. T’onli~~e9~Sillòc(l,.inF i9r d1>9)1 lC9?1?4:2I9~/b ri92rs l~iir~~wlicltc9zGrsrfrb~cciws f. das B. Reich. Berlin, 1889) può parere inqunlche punto rivnluzicmarin. Nel fatto PCI+, chi attiwtrrmrntoconsideri, lo è ben poco.che la societa

l’ercli8 in sostnnza il suo concetto i?- la tedesca sopra tutt’o - non potrebhe essere

nwglio costituita di quello che 6 attualmente. Tutto cii, cheesiste, in n1t.o come in basso, è degno di osserc conservato; ognicI:we sociale è bcnc sia mnntenuta nel posto iu cui si trova ,

11, socl.\l,lsMn h’E1, CoDIcE Clt’1I.R 9

sarrblw anzi opportuno di fissarvela mrdinnte i ferlecommossi fa-migliwi ed altro simili istituzioni. Grande e piccola prnprietbesercitano ambedue, nel suo parere, una boncfire azione, ni! sipui~ powwo :L sopprimcro l’nna a bonnlicio dell’altra. Nullaadunclue è da mutare ed il torto maggiore del progetto del codicecivile tcclcsco B quello, secondo il Gierke, di croar serii pericolia questo stato di cose, volendo seguir le vestigia del diritto romano,che & in aperta opposizione, nei snoi principii fondamentali, coibisogni del nost,ro tempo. Questa mancanza di ossequio al vecchiodiritto, davanti a cui i secoli si sono inclinati con devota am-mirazione, e che la scienza germanica più che ogni altra ha cnn-

trihitn in qiiosto rwmln ad elcvar sugli nltari, 6 forse quantodi più audace e rivoluzionario si contiene nello scritto dell’emi-nente giurista alemanno.

Ma una tendenza assai pih radicale rivela il Alenger, pro-fewnro di diritto aIl’lJnivnrsit,d. di Vienna, nelle critiche che :~ncl~oegli rivolge allo stesso progetto con un suo lavoro: x 11 dirittocivile e le classi non abbienti B (Dns bii~gwlich Recht u n ddie bcsitclosen Volksclassen) pubblicato prima in due artirolidell’ < Rrchiv fiir d i e sozialen Gesstzgebung und Statistilc Be pih tardi raccolti in un volume che 6 giunto gih alla secondacdizione (Tiibingcn 1890).

Il Gicrko infatti vorrebbe veder prepondcrnre nel codir:e ci-vile l’interesse sociale. 11 Menger va pih in 18, perchk chie,leche si prenrla di mira non già l’interesse generale, ma l’interessedi una sola classe di persone, la classe dei nnn ahbienti. Ache giovano, egli dice, tutte quelle indagini sistematiche e sto-richo con cui si E voluto in questo secolo illustrare il dirittoprivato ? Certamente la scienza se n’i! arricchita; ma 3nal pro-fitto ha tratto il popolo, la classe dei proletari sopra tutto, chep n r cnstitniace l’immrnsn. mnggiorawh, da un diritto cnsJ pe r -fezionato ? 1 moderni codici civili, il progetto germanico pih cheogni altro, egli afferma, cnsi nel loro spirito come nelle singoledisposizioni, si sono prefissi di favorire le classi pih aginte, mentreè prccisainnnto In via opposta qi~cll~ cl10 dwrrbhr! tcwmi. In una

pwola il Gicrko si lagna che nel nuovo progetto i grandi inte-ressi sociali sieno stati cnnsitlcrati da meno di quelli dell’indi-vitluo ; il Menger per contro accusa i compilatori di aver sa-criticati ngli interessi delle classi dominanti quelli ben più sacridello classi inferiori.

Page 11: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

8 CEShBE WhNI

ciali responsabilit& e spccinli obblighi di tutela per parto doll,~Stato : quei medeoimi che diedero argomento R quella Iceislazionooperala a cui quasi tutti i paesi civili h:mno posto mano inquesti ult,inii tempi.

Ed altri organismi ancora ha crrnto il modrrno spirito diassociazione con si ricca varietA di forme e d’intenti che non sip0Ssono , senza snaturarli, ridurro al tipt individualistico dellasocietà e della comuniooe romana. Per questi, non&& per quoglii s t i t u t i , lw quc4lo corpora7ioni cl10 11xnr10 carattoro 1ml)blico 011a cui tinora lo Stato non ha voluto concctlcre, qimsi in dono,che una finta pcrsonalit8, ment.rc invece sono enti vivi e vit&P neccssn.rio che In logge, trn.cndoli nella sfera del diritto p r i v a t o ,

li discipliui con norme dottato dalla loro itltrinst~ca natura econsone allo scopo sociale a cui servono. RaI)presentnno anelliintermedi fra l’individuo e In soci&\; qu:wto piil si procura choquegli enti siano vignrosi, tanto piìi si aumenta la forza di re-sistenza del corpo soain.Io contro i pericoli cho lo minacciano.

Sotto ogni aspetto adunque è il punto di vista sociale chedeve signoreggiare ed imprimere uno speciale illdirizzo al dirittoprivato. Perocchi?, conchiude l’illustre Autoro, diritto pubblico ediritto privato sono figli della stessa madre ; seguono, k vero,una vocazione diversa, ma, invece di combattersi come fratollinemici fra di loro, d e b b o n o s~rnlw~ trnvwsi cnllrgati insiculo innn’oper~ comuue.

Il prngramms del Gicrko (da lui svolto anche in duo altropubblicazioni : Ih lihtruwf ciws biirgrrlichrn (~cactzl,u~lt~~s ICI&

das lhtsckc IleCht. Loip~ig , 1 8 x 9 o JP~~~so9~c91~c”‘rl97..scl/af2rra?f. T’onli~~e9~Sillòc(l,.inF i9r d1>9)1 lC9?1?4:2I9~/b ri92rs l~iir~~wlicltc9zGrsrfrb~cciws f. das B. Reich. Berlin, 1889) può parere inqunlche punto rivnluzicmarin. Nel fatto PCI+, chi attiwtrrmrntoconsideri, lo è ben poco.che la societa

l’ercli8 in sostnnza il suo concetto i?- la tedesca sopra tutt’o - non potrebhe essere

nwglio costituita di quello che 6 attualmente. Tutto cii, cheesiste, in n1t.o come in basso, è degno di osserc conservato; ognicI:we sociale è bcnc sia mnntenuta nel posto iu cui si trova ,

11, socl.\l,lsMn h’E1, CoDIcE Clt’1I.R 9

sarrblw anzi opportuno di fissarvela mrdinnte i ferlecommossi fa-migliwi ed altro simili istituzioni. Grande e piccola prnprietbesercitano ambedue, nel suo parere, una boncfire azione, ni! sipui~ powwo :L sopprimcro l’nna a bonnlicio dell’altra. Nullaadunclue è da mutare ed il torto maggiore del progetto del codicecivile tcclcsco B quello, secondo il Gierke, di croar serii pericolia questo stato di cose, volendo seguir le vestigia del diritto romano,che & in aperta opposizione, nei snoi principii fondamentali, coibisogni del nost,ro tempo. Questa mancanza di ossequio al vecchiodiritto, davanti a cui i secoli si sono inclinati con devota am-mirazione, e che la scienza germanica più che ogni altra ha cnn-

trihitn in qiiosto rwmln ad elcvar sugli nltari, 6 forse quantodi più audace e rivoluzionario si contiene nello scritto dell’emi-nente giurista alemanno.

Ma una tendenza assai pih radicale rivela il Alenger, pro-fewnro di diritto aIl’lJnivnrsit,d. di Vienna, nelle critiche che :~ncl~oegli rivolge allo stesso progetto con un suo lavoro: x 11 dirittocivile e le classi non abbienti B (Dns bii~gwlich Recht u n ddie bcsitclosen Volksclassen) pubblicato prima in due artirolidell’ < Rrchiv fiir d i e sozialen Gesstzgebung und Statistilc Be pih tardi raccolti in un volume che 6 giunto gih alla secondacdizione (Tiibingcn 1890).

Il Gicrko infatti vorrebbe veder prepondcrnre nel codir:e ci-vile l’interesse sociale. 11 Menger va pih in 18, perchk chie,leche si prenrla di mira non già l’interesse generale, ma l’interessedi una sola classe di persone, la classe dei nnn ahbienti. Ache giovano, egli dice, tutte quelle indagini sistematiche e sto-richo con cui si E voluto in questo secolo illustrare il dirittoprivato ? Certamente la scienza se n’i! arricchita; ma 3nal pro-fitto ha tratto il popolo, la classe dei proletari sopra tutto, chep n r cnstitniace l’immrnsn. mnggiorawh, da un diritto cnsJ pe r -fezionato ? 1 moderni codici civili, il progetto germanico pih cheogni altro, egli afferma, cnsi nel loro spirito come nelle singoledisposizioni, si sono prefissi di favorire le classi pih aginte, mentreè prccisainnnto In via opposta qi~cll~ cl10 dwrrbhr! tcwmi. In una

pwola il Gicrko si lagna che nel nuovo progetto i grandi inte-ressi sociali sieno stati cnnsitlcrati da meno di quelli dell’indi-vitluo ; il Menger per contro accusa i compilatori di aver sa-criticati ngli interessi delle classi dominanti quelli ben più sacridello classi inferiori.

Page 12: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

10 CRSAIIR N A N I

Egli inteuflc R dinmstrwlo con un lungo rxgiounmento, checi sarrbbe impossibile di seguir passo passo. Ci soffermeremo dipreferenza sulla parte generale del suo lavoro, e ci limiteremo ar:ipidi cenni sulla parte speciale, dove l’autore prende ad esa-minare, divise per gruppi, le disposizioni del progetto.

11 punto di vista da cui parte, egli lo dichiara altimente,(dichiarazione non superflua per l’autore del libro : Das Rechtauf dm vollero Adeitswtrag i n geschicl~tliclwr Darstellung.Stutt,gnrt . 1886) , non b il soci:Ilistico; la’ fnia critira per con-F<~gIlf~l%:\ rigu:lrtln 1’ applicsaione , 11011 i priucipii fondamriitalifl~4l’f~dirrno fliritt~o priw to.

Intanto questo diritto, afferma il Mcnger, porta dentro di $3il vixio organico di esser stato foggiato dalle classi pih elevate,che certo ebbero per guida nel crearlo unicamente il propriovantxggio. A torto proclama la scuola storica cbo il diritto Eil riflesso della coscienzA popolare, sarebbe assai pih giusto ildire che l’attuale diritto rispecchia le idee e servo agli interessidi un decimo della popolazione, che essendosi imposto agli altrinove decimi cerca di perpetuare la sua posizione privilegiata.Sicuramente le classi piti umili hanno da qualche tempo in qua,dove piti dove meno, ottenuto una ce& partecipazione alla vitapubblica. ma la rivoluzione politica non ha esercitato che u n aben tenue influenze per tutto ciò che riguarda gli ordini deldiritto privato. C)ilrsto rimase qllil.1 rrx prima, poco 0 nulla mo-flitkxt.0, tanto profimfl« IIP sono lo radici; ni? la p r e s e n t e gfxw-razione eflucata iu grau parte alle massime della suuola storica, cl10ndorn il ptsszito, i! In mogli0 in graflo di formulare u n co-dico che riapnudn ai bisogni dell’ora presento, ai bisogni dell’av-venire. Quindi si spiega, a dire del blcnger, come il progettopcrmnnico non giunga neppure all’altezza dei codici prussiano cdaustriaco, opera d’uomini illumiuati che nelle riforme socialiprecorsero i loro tempi.

L’obbligo del legislatore, infatti, non è quello di limitarsi acopiare un compendio fp~nlunquc di diritto civile , ma ben pihalto è il suo ufìicio, perchè egli deve teucr fisso lo sguardo al-l’oflicw~n iuwiwnto sofkllc. nssf~cf~~~fl:a~~lf~, :~ffrot.t:wlo, SO o c c o r r a ,coi suoi precetli. Che fecero iuvece i compilatori del progetto ?Trndusscro il diritto vignltP, climin:~uflono nppcn:~ f~uantf~ apparivamnnifest.nmento antiflusto, in altrettuuti n,rticoli di lrgge, concepitipt‘r di piii i u u n a folilia fpiasi illc’ullll”eiljil)ile al vulgu prufwo.

IL SOCIALISMO NEL CODICI? C IV ILE 11

La clawe dei non ablknti si trova a paragone della classedoviziosa in una condizione molto pii3 sfavorevole , per quantoconcerne la difesa dei proprii diritti. Ciò si puh dimostrare convarii argomenti. Anzitutto regna awxm la massima stabilitadai giureconsulti romani q igfzorantirc juris ~wnz~~wrn excusut B.Ora questa ignoranza, ognuno vede, danneggia pih fkilmente ilpovero, che ha piti limititta coltura e minori mezzi di ricorrereal cowiglio degli esperti, che non il riwo. La finzione che ognunodebba conoscere il diritto, ora speci;&nente che lo kggi di tuttigli StAti civili si sono nwlliplicatc~ per modo (In. riempire intierebiblioteche, b nssurda e lo cnn~cguenzo cha nr!(,rssHri:llrlerite i nmolti casi ne derivano, tristissime. Unico rimedio x.1 male questo,che lo Stato imponga al gifldkf! d’ impartire gratuitamente adogni cittadino, agl’indigenti sopratutto, ogni volta che il bisognolo richieda, le opportune istruzioni legali, 0, meglio ancora, siassuma d’ufficio la causa di chi non è in grado di procurarsiavvocati contro chi invece ne è provvisto.

In secona!o luogo, il principio consacrato da alcuni codici(l’austriaco e l’italiano fra gli altri) che, avvertendosi uua lacunanella legge, il giudice debba colmarla ricorrendo all’analogia! crea,in molti casi, un nuovo pericolo per le ragioni dei non abbienti.11 perchè è ovvio, dal punto di vista dell’autore. A parte cheC iniyio considornrc: rornc lrggc ancbo ciL cha non r isul ta qualevolonth wpressa flal lrgisl:itorc, il sistema del nostro diritto at-tuale non conoxce che gli intwtrssi dello clnsxi dominanti . Laregola dedotta per analogia quindi, per la forza stessa delle cose,non potr& essero consona agli interessi dei meno abbienti. Parlidunque o taccia la Icggc, il risultato sa& sempre lo stesso; laddovel’equiti del giudice, dato che a questa fosse rimessa la decisiouenel caso che manchi la disposizione esplicita, troverebbe forse ilmodo di attuare principii pih umani ed aprir l’adito a salutaririforme legislative.

In terzo luogo, cosl nel campo del diritto penale come inquello del diritto civile, milita a danno dei poveri una specie di ,presunzione sfavnrevolc. Dappertutto dove I’ind:~gine giudiziarianon ha da arrrstwsi Hu fatti cskriuri, ma flcvc sccntlore i n v e c enell’intimo dell’animo e ricercare i pih selxcti moventi di unadeterminata azione, avvicrie, nel più dei casi, che il giudice siainclinato ad interpretare sinistramente le intcllziuni dei non ab-biruti, che si p~wrntanc~ d:tv;tnli al suo fr~i~wdf:. IGI iuveru n o n

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10 CRSAIIR N A N I

Egli inteuflc R dinmstrwlo con un lungo rxgiounmento, checi sarrbbe impossibile di seguir passo passo. Ci soffermeremo dipreferenza sulla parte generale del suo lavoro, e ci limiteremo ar:ipidi cenni sulla parte speciale, dove l’autore prende ad esa-minare, divise per gruppi, le disposizioni del progetto.

11 punto di vista da cui parte, egli lo dichiara altimente,(dichiarazione non superflua per l’autore del libro : Das Rechtauf dm vollero Adeitswtrag i n geschicl~tliclwr Darstellung.Stutt,gnrt . 1886) , non b il soci:Ilistico; la’ fnia critira per con-F<~gIlf~l%:\ rigu:lrtln 1’ applicsaione , 11011 i priucipii fondamriitalifl~4l’f~dirrno fliritt~o priw to.

Intanto questo diritto, afferma il Mcnger, porta dentro di $3il vixio organico di esser stato foggiato dalle classi pih elevate,che certo ebbero per guida nel crearlo unicamente il propriovantxggio. A torto proclama la scuola storica cbo il diritto Eil riflesso della coscienzA popolare, sarebbe assai pih giusto ildire che l’attuale diritto rispecchia le idee e servo agli interessidi un decimo della popolazione, che essendosi imposto agli altrinove decimi cerca di perpetuare la sua posizione privilegiata.Sicuramente le classi piti umili hanno da qualche tempo in qua,dove piti dove meno, ottenuto una ce& partecipazione alla vitapubblica. ma la rivoluzione politica non ha esercitato che u n aben tenue influenze per tutto ciò che riguarda gli ordini deldiritto privato. C)ilrsto rimase qllil.1 rrx prima, poco 0 nulla mo-flitkxt.0, tanto profimfl« IIP sono lo radici; ni? la p r e s e n t e gfxw-razione eflucata iu grau parte alle massime della suuola storica, cl10ndorn il ptsszito, i! In mogli0 in graflo di formulare u n co-dico che riapnudn ai bisogni dell’ora presento, ai bisogni dell’av-venire. Quindi si spiega, a dire del blcnger, come il progettopcrmnnico non giunga neppure all’altezza dei codici prussiano cdaustriaco, opera d’uomini illumiuati che nelle riforme socialiprecorsero i loro tempi.

L’obbligo del legislatore, infatti, non è quello di limitarsi acopiare un compendio fp~nlunquc di diritto civile , ma ben pihalto è il suo ufìicio, perchè egli deve teucr fisso lo sguardo al-l’oflicw~n iuwiwnto sofkllc. nssf~cf~~~fl:a~~lf~, :~ffrot.t:wlo, SO o c c o r r a ,coi suoi precetli. Che fecero iuvece i compilatori del progetto ?Trndusscro il diritto vignltP, climin:~uflono nppcn:~ f~uantf~ apparivamnnifest.nmento antiflusto, in altrettuuti n,rticoli di lrgge, concepitipt‘r di piii i u u n a folilia fpiasi illc’ullll”eiljil)ile al vulgu prufwo.

IL SOCIALISMO NEL CODICI? C IV ILE 11

La clawe dei non ablknti si trova a paragone della classedoviziosa in una condizione molto pii3 sfavorevole , per quantoconcerne la difesa dei proprii diritti. Ciò si puh dimostrare convarii argomenti. Anzitutto regna awxm la massima stabilitadai giureconsulti romani q igfzorantirc juris ~wnz~~wrn excusut B.Ora questa ignoranza, ognuno vede, danneggia pih fkilmente ilpovero, che ha piti limititta coltura e minori mezzi di ricorrereal cowiglio degli esperti, che non il riwo. La finzione che ognunodebba conoscere il diritto, ora speci;&nente che lo kggi di tuttigli StAti civili si sono nwlliplicatc~ per modo (In. riempire intierebiblioteche, b nssurda e lo cnn~cguenzo cha nr!(,rssHri:llrlerite i nmolti casi ne derivano, tristissime. Unico rimedio x.1 male questo,che lo Stato imponga al gifldkf! d’ impartire gratuitamente adogni cittadino, agl’indigenti sopratutto, ogni volta che il bisognolo richieda, le opportune istruzioni legali, 0, meglio ancora, siassuma d’ufficio la causa di chi non è in grado di procurarsiavvocati contro chi invece ne è provvisto.

In secona!o luogo, il principio consacrato da alcuni codici(l’austriaco e l’italiano fra gli altri) che, avvertendosi uua lacunanella legge, il giudice debba colmarla ricorrendo all’analogia! crea,in molti casi, un nuovo pericolo per le ragioni dei non abbienti.11 perchè è ovvio, dal punto di vista dell’autore. A parte cheC iniyio considornrc: rornc lrggc ancbo ciL cha non r isul ta qualevolonth wpressa flal lrgisl:itorc, il sistema del nostro diritto at-tuale non conoxce che gli intwtrssi dello clnsxi dominanti . Laregola dedotta per analogia quindi, per la forza stessa delle cose,non potr& essero consona agli interessi dei meno abbienti. Parlidunque o taccia la Icggc, il risultato sa& sempre lo stesso; laddovel’equiti del giudice, dato che a questa fosse rimessa la decisiouenel caso che manchi la disposizione esplicita, troverebbe forse ilmodo di attuare principii pih umani ed aprir l’adito a salutaririforme legislative.

In terzo luogo, cosl nel campo del diritto penale come inquello del diritto civile, milita a danno dei poveri una specie di ,presunzione sfavnrevolc. Dappertutto dove I’ind:~gine giudiziarianon ha da arrrstwsi Hu fatti cskriuri, ma flcvc sccntlore i n v e c enell’intimo dell’animo e ricercare i pih selxcti moventi di unadeterminata azione, avvicrie, nel più dei casi, che il giudice siainclinato ad interpretare sinistramente le intcllziuni dei non ab-biruti, che si p~wrntanc~ d:tv;tnli al suo fr~i~wdf:. IGI iuveru n o n

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12 CKShH1< NAWI

nono forse i t r ibunali un’emnww4one drlle clnsui snprriori ; 11m1swo forse, di regola, 4riam:tti atl :tlq&~wo le norme tlol t1irit.t.oi rappresentanti di quelle classi no1 cui iutercsse quelle n o r m efurotto st:wiate ?

E qui appaiono evidenti non pochi difetti dell’odierno c1iritt.oprocessuale. Noi nbhiamo vnlnto troppo perfezionare l‘amministra-zione della giustizia. All’antica semplicitil dei mezzi uoi abbiamosostituito, per crescere le gunreutigie, un meccanismo complicatodi avvocati, notai, ecc. Il perfezionamento, almeno in teoria,forse si h rn.gginnto, ma n spese de i pover i : J’orchE o lo *w-stnzioui di quelle persone si pagano sempre a caro prezzo ed:rllorn. noil giovmxmo clw rii riccIli, 0 si vogliono gratuito peipoveri e saranno per questi di qunlitil. scadente. Si aggiunga che,scrondo le leggi attuali, tutto lo svolgimento del processo 15 inbalia delle parti lit,iganti, ed al giudice è imposto di rimanersiinerte ed impassibile fino al momento in cui sarh richiesto didar la sentcnzn. Ottime prescrizioni pel ricco chhe, ben consigliato,non metter8 mai il piede iu fallo; peknie prl povero che, ine-sprrt.0 e mal assistito, corre pericolo di inciampare e rovinar lasua cansa ad ogni passo !

In conclusione, bisogna por mano a radicali riforme in tuttala legislazione civile 0 processuale ; bisogna che gli interessi finqui negletti dei miseri, che sono i piti in confronto dei possi-d e n t i , diwntino il principnl nrglbmou to di stutlio lw1 logisl:~torc;o se anche s i vog l i ano wlvi i principii foild:ltllelit,:rli sii cui r i-posa l’odierno diritto privato, si dia bado ai pregiudizi egoisticiche da tanto t~rmpo vi hanno mexso radice ! Qnrst,i intrwssimostra di ignorarli e tenere iu non cale il progetto del codicegrrmnnico, esso che p11c itl cima delle sue tlislmsisioni lo normarP1ntke 3.1 diritto delle obbligazioni , q u a s i vt~lowe tlimostrwoche gli sta a cwrr. piri l’intcressn dc1 wmmcrrio che non quel l i11011 pure della propri& mi dclbi. stessa famiglia !

***

1kl wsto, t.nt,to l‘wlill:i mcwto mii Iwgdtn. nccontlo 1’:trvisodrl RI wqer. è dxif$in.to. Pd rgli n e iniprcnde I’rsnntc scg11011lo

llnn distribuzione di matcrir che reputa piil rnzinnnlc; occi~pl-dosi, cioC, prima del diritto faniiglkrro, poi di qiwllo &~lle cose,

11, SOCIAI,ISMO NEL CODICE C IV ILE 13

rquiiìdi’ delle oblJignzioni, ed in ult,imo delle wxcssioni. 8111 con-tonut di qiestn p;wte del uuo scritto, poco o’inclugiercmo, comeahhirtmo d e t t o , p e r istudio di hrnvit&. IYaltronde Un le pre-‘messe, non C ditlicile iudoviuare le conseguenze a cui il Metiger‘6 logicameute condotto.

Ve~ìiamone alcune.Tutto il diritto di famiglia, quale risulta dalle disposizioni

del progetto, si direbbe non si propnnga altro intent,o fuori diquello tli acsicurare alle clnusi favorite dalla fortuna i vantaggid i fui gotlono attualmo~~tt:, c drllc cl:t.sl;i infoi iori n o n f a c c i anesr;un conto, dove pure non ne conculchi i diritti. SC ai rai>-po’ti pa t r imon ia l i na scen t i dal ttu~t,i~imoi~io si tlestinaronn ben1 5 0 paragrafi, intwi a rrgolare cinque diversi sistemi che siat~balulonano alla libera scelta tlei contraenti, si sntm dimenticatiprr altra parte gli sposi e sono i pih, rhe nient’altro possonomcttc~re in comune che la propria industria.

Uri alimenti, vi si dice, si prestano di regola con una ren-ditn in danaro , cjuasi che nel piti dei casi non si prestasseronel fatto e non si potessero prestare altrimenti che in natura.

Ancora si legittima, invece di ridurlo ai casi di pura ne-cessi& il baliatico; istituzione immorale pei ricchi, inumana ,sotto molti aspetti pei poveri.

l’rggio accade per la donna sedotta e pei figli natnrali. Per1% tlollrt:~ R&tt:l, , t r a n n e nei casi in cui il fatto r ivesta 1 ca-rattori di un reato , Jlhl:L illtlrrtniti ; se uwica lnwle, uri m a g r orisarcimento alla madre, quando risulti veramente essere il sc-duttore autoro della gravidanza, e gli alimenti intlispensabili alfiglio. Altre legislazioni. B vero, sono anche meno liberali in sif-fatti casi. Ma al Menger ci0 par poco o nulla, e stigmatizza lalegge che si rende quasi complice di tali brutture, mettendo avi1 prezzo l’onore e la bellezza delle migliori figlie del popoloinsidiate continuamente dai ricchi; perchè secondo la sua opi-nione (su cui certo vi sarebbe qualche cosa a ridire) non visono che i ricchi che si rendano colpevoli di siffat,te infrazionialla morale. Ikn piti salde dighe egli vorrebbe opporre al dilagaredelmal c o s t u m o , mcdinnte una serie di diqwsizioni che aricggiann,fìno ad uu certo punto, quelle che su tal materia aveva stabi-lite il diritto canonico. Ed infine propone che la tutela vengaorganizzata per modo, che non solo assicuri la bnolla n.mministra-zione dei hcni dei Pupilli c h e appartengonn ~11~ classi agiate ,

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nono forse i t r ibunali un’emnww4one drlle clnsui snprriori ; 11m1swo forse, di regola, 4riam:tti atl :tlq&~wo le norme tlol t1irit.t.oi rappresentanti di quelle classi no1 cui iutercsse quelle n o r m efurotto st:wiate ?

E qui appaiono evidenti non pochi difetti dell’odierno c1iritt.oprocessuale. Noi nbhiamo vnlnto troppo perfezionare l‘amministra-zione della giustizia. All’antica semplicitil dei mezzi uoi abbiamosostituito, per crescere le gunreutigie, un meccanismo complicatodi avvocati, notai, ecc. Il perfezionamento, almeno in teoria,forse si h rn.gginnto, ma n spese de i pover i : J’orchE o lo *w-stnzioui di quelle persone si pagano sempre a caro prezzo ed:rllorn. noil giovmxmo clw rii riccIli, 0 si vogliono gratuito peipoveri e saranno per questi di qunlitil. scadente. Si aggiunga che,scrondo le leggi attuali, tutto lo svolgimento del processo 15 inbalia delle parti lit,iganti, ed al giudice è imposto di rimanersiinerte ed impassibile fino al momento in cui sarh richiesto didar la sentcnzn. Ottime prescrizioni pel ricco chhe, ben consigliato,non metter8 mai il piede iu fallo; peknie prl povero che, ine-sprrt.0 e mal assistito, corre pericolo di inciampare e rovinar lasua cansa ad ogni passo !

In conclusione, bisogna por mano a radicali riforme in tuttala legislazione civile 0 processuale ; bisogna che gli interessi finqui negletti dei miseri, che sono i piti in confronto dei possi-d e n t i , diwntino il principnl nrglbmou to di stutlio lw1 logisl:~torc;o se anche s i vog l i ano wlvi i principii foild:ltllelit,:rli sii cui r i-posa l’odierno diritto privato, si dia bado ai pregiudizi egoisticiche da tanto t~rmpo vi hanno mexso radice ! Qnrst,i intrwssimostra di ignorarli e tenere iu non cale il progetto del codicegrrmnnico, esso che p11c itl cima delle sue tlislmsisioni lo normarP1ntke 3.1 diritto delle obbligazioni , q u a s i vt~lowe tlimostrwoche gli sta a cwrr. piri l’intcressn dc1 wmmcrrio che non quel l i11011 pure della propri& mi dclbi. stessa famiglia !

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1kl wsto, t.nt,to l‘wlill:i mcwto mii Iwgdtn. nccontlo 1’:trvisodrl RI wqer. è dxif$in.to. Pd rgli n e iniprcnde I’rsnntc scg11011lo

llnn distribuzione di matcrir che reputa piil rnzinnnlc; occi~pl-dosi, cioC, prima del diritto faniiglkrro, poi di qiwllo &~lle cose,

11, SOCIAI,ISMO NEL CODICE C IV ILE 13

rquiiìdi’ delle oblJignzioni, ed in ult,imo delle wxcssioni. 8111 con-tonut di qiestn p;wte del uuo scritto, poco o’inclugiercmo, comeahhirtmo d e t t o , p e r istudio di hrnvit&. IYaltronde Un le pre-‘messe, non C ditlicile iudoviuare le conseguenze a cui il Metiger‘6 logicameute condotto.

Ve~ìiamone alcune.Tutto il diritto di famiglia, quale risulta dalle disposizioni

del progetto, si direbbe non si propnnga altro intent,o fuori diquello tli acsicurare alle clnusi favorite dalla fortuna i vantaggid i fui gotlono attualmo~~tt:, c drllc cl:t.sl;i infoi iori n o n f a c c i anesr;un conto, dove pure non ne conculchi i diritti. SC ai rai>-po’ti pa t r imon ia l i na scen t i dal ttu~t,i~imoi~io si tlestinaronn ben1 5 0 paragrafi, intwi a rrgolare cinque diversi sistemi che siat~balulonano alla libera scelta tlei contraenti, si sntm dimenticatiprr altra parte gli sposi e sono i pih, rhe nient’altro possonomcttc~re in comune che la propria industria.

Uri alimenti, vi si dice, si prestano di regola con una ren-ditn in danaro , cjuasi che nel piti dei casi non si prestasseronel fatto e non si potessero prestare altrimenti che in natura.

Ancora si legittima, invece di ridurlo ai casi di pura ne-cessi& il baliatico; istituzione immorale pei ricchi, inumana ,sotto molti aspetti pei poveri.

l’rggio accade per la donna sedotta e pei figli natnrali. Per1% tlollrt:~ R&tt:l, , t r a n n e nei casi in cui il fatto r ivesta 1 ca-rattori di un reato , Jlhl:L illtlrrtniti ; se uwica lnwle, uri m a g r orisarcimento alla madre, quando risulti veramente essere il sc-duttore autoro della gravidanza, e gli alimenti intlispensabili alfiglio. Altre legislazioni. B vero, sono anche meno liberali in sif-fatti casi. Ma al Menger ci0 par poco o nulla, e stigmatizza lalegge che si rende quasi complice di tali brutture, mettendo avi1 prezzo l’onore e la bellezza delle migliori figlie del popoloinsidiate continuamente dai ricchi; perchè secondo la sua opi-nione (su cui certo vi sarebbe qualche cosa a ridire) non visono che i ricchi che si rendano colpevoli di siffat,te infrazionialla morale. Ikn piti salde dighe egli vorrebbe opporre al dilagaredelmal c o s t u m o , mcdinnte una serie di diqwsizioni che aricggiann,fìno ad uu certo punto, quelle che su tal materia aveva stabi-lite il diritto canonico. Ed infine propone che la tutela vengaorganizzata per modo, che non solo assicuri la bnolla n.mministra-zione dei hcni dei Pupilli c h e appartengonn ~11~ classi agiate ,

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1 4 CliS.\lili. NANI

llln. :l.llCOl’n. FiFllo prcEPrY:ltC dn ogni pwirolo la snlute c IC f o r z odei fatw.iulli che. per la cnndiaiow d~ll;\ loro nascita, dovramropiii tardi cntwr ncrrrs:,t.i:l.lllrllt.C ncllr IilP; tlcgli opf’r:ti.

IA lwtc dal prn@t,o ~11n rignartla i dintti hnllc cose offresicur:twntf minor intcrcsw per le clnssi meno a1)lJiellt.i. Il vmlorodella propri&3 va, indeholrndosi grado grado pei pesi, semprenmggiori, che v’impongono le esigenze finanziarie dello Stnto. Matmt spiccata twtlenzs del diritto Odierno mimwia i piil gravipericoli anche :rll’inviol:~l~ilità della proprieta. Oramai ncll’slie-nnzi«ne così degli immobili come dei mol)ili (ed il progetto con-sacra prr l’appunto questo principio) il t,itolo non ha pih cheimp0rtanza secondaria , l’atto formnle it tutto. A questo modopotrh il non proprietn.riO, osservate le forme, alienare cose n o nsue e l'acquisitwe , se di buona frtle, ne aquisterA legittima-mente il dominio. Non si risolve cii, forse in una spogliazioneI~pnlo ? Meglio ancora, in una confisca della propriet& in n o m e

della sicurezza del commercio? Nel tempo stesso, per renderesempre piU difficile la condizione del vero proprietario, non solosi munisce di valide difese il possesso , ma anche la semplicedetenzione.

Nè più felice è il progetto lsddove vuole che alle leggi par-ticolari dei varii Stati sia riservato di disporre a chi spetti laproprietA delle irs nrrlli~rs , mentre parrcbl~e piil giusto attri-Imirla alle casse cd agli istitnti fondati in socc~~rso degli operai,pei casi di malattia, inf&unii sul lavoro, vecchiaia, ecc.

Mn 0 il diritto delle obbligazioni quello che tocca pih davicino le classi lavoratrici, ed è yii dove pih largamente quindidovrebbe svOlgw3i a loro favore l’azione legislativa. IM inveronon mancano leggi ematlnte in clncsti ultimi tempi che si pro-posero, in vnrio modo, di migliorare la sorte degli operai, anchenei loro rapporti cogli imprendiWi. kh :L cpsto movimento chegnadngna ogni giorno d’estensione e d’intensitir. B rimasto estraneofinora il diritto privato. Lo si pntrcl)bc lwagnnare , sotto uncerto aspetto , ad una remota citt:l di provincia dove le modenrrivnno sempre in ritardo dalla capitnlc, Desti il dire che ilprogt4to che su altri punti, d’assai minor imporfanza, non ì, avarod i prrsrrixioni nnche minutr . del cnntrat,to di locazione d’operoinvece se la sbriga cc)n Otto brevi e miseri paragrafi Il priwipiof0ndi7Ill~Il~:llC i n trnin d i cnntrntli b I‘:~snlntn lilwrt.2, rziantliopd proget to. c rluesto principio rombattr il Mcnger al pnri di

Gierke. Infatti , osserva anch’ogli , la lilwxt:~, dove non sonouguali le forzo dei contwxiti: ì? una parola vuota di senso. Li-

hert:i di contratto fra l’iwprenditorc che 15 forte! e l’operaio cheB tlelmlc e bisognoso vuol dire assoggettnmentn del secontlo alprimo ; vuoi dire facoltà data all’imprenditc>rc di imporre al-l’operaio qualunque patto pih nocivo agli interessi di quest’ul-titno. Libertà in qnestn caso è l’equivalente di privilegio. Ed

appunto le classi dominanti, che non ammisero In. liberta RS-

s01nta r i spe t to ni diri t t i rcnli , a,i diri t t i d i f:lmiglia P, nellas t e s sa f&ra del diritto delle otMig:lzioni , r ispetto nll’uanra,pcrchìt n e potwano csserc minawiati i proprii interessi , s i n-scrvarnno prr contro la libertA, come un privilegio, nelle lo rocontrattazioni cogli operai. Ala un diritto privato pih umano e

pih giusto dovrehbc invece intervenire pw rendwc pih comple toil disposto delle leggi speciali , difendendo le classi lavoratrici

contro ogni soperchieria, ogni abusa, ogni frnde che volesse con-sumarsi a loro danno. PerocchB a questi pericoli i non abbientisi trovano esposti, sia p,w la propria inesperienza, sia pei bi-sogni materiali della vita che siffattamente li premono da tnglierloro libertA di elezione, ed ngio di riflettere quasi in ogni con-tratto a cui addivengano, ma certo pih che altrove nelle loca=zioni d’opere. Delle guarentigie che il codice civile , in questaparte dcllc LIIIC disposizioni, dovrnl~hc offrire rd lavoratwo discorreInrgamcnte il Mcngnr, IN! ruwehbo possibile l’onnmrrarle t u t t e .Ilasti owservarc che qneste dovrebbero aver di mira non soltantol’integrith d e l l a persona fisica dell’operaio , m a anche il R U O

onore e lo stesso MO amor proprio; assicurargli, ogni volta c h eil padrone non osservi gli obblighi impostogli dalla legge, unapronta cd adeguata riparaGone ; ed csserc intangibili per guisa4

che non possano, mediante qualsiasi fatto, nè escludersi nè at-tenuarsi. La stessa tutela poi dovrebbe estendersi agli addettialla grande ed alla piccola industria, senza dimenticar nemmenole persone che si impiegano nei servizi famigliari.

Indipendentemente dal contratto i: cansx di ohbliaaxione ognifatto illecito che cagioni tlanno altrui. Nel diritto attuale, comegià nel diritto romano, vi è colp tutta volta che altri non sis i a compor t a to Conte si comporterohl~e in quf21 caso il dili9cn.S~~~ftrrfaflriZias. Ora, esclama il Menger , in qnesta figura tipicadel buon padre di famiglia si rispecchia tutto l’egoismo delle

classi finora prcva!cnti, studiose del bene proprio, incuranti del-

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1 4 CliS.\lili. NANI

llln. :l.llCOl’n. FiFllo prcEPrY:ltC dn ogni pwirolo la snlute c IC f o r z odei fatw.iulli che. per la cnndiaiow d~ll;\ loro nascita, dovramropiii tardi cntwr ncrrrs:,t.i:l.lllrllt.C ncllr IilP; tlcgli opf’r:ti.

IA lwtc dal prn@t,o ~11n rignartla i dintti hnllc cose offresicur:twntf minor intcrcsw per le clnssi meno a1)lJiellt.i. Il vmlorodella propri&3 va, indeholrndosi grado grado pei pesi, semprenmggiori, che v’impongono le esigenze finanziarie dello Stnto. Matmt spiccata twtlenzs del diritto Odierno mimwia i piil gravipericoli anche :rll’inviol:~l~ilità della proprieta. Oramai ncll’slie-nnzi«ne così degli immobili come dei mol)ili (ed il progetto con-sacra prr l’appunto questo principio) il t,itolo non ha pih cheimp0rtanza secondaria , l’atto formnle it tutto. A questo modopotrh il non proprietn.riO, osservate le forme, alienare cose n o nsue e l'acquisitwe , se di buona frtle, ne aquisterA legittima-mente il dominio. Non si risolve cii, forse in una spogliazioneI~pnlo ? Meglio ancora, in una confisca della propriet& in n o m e

della sicurezza del commercio? Nel tempo stesso, per renderesempre piU difficile la condizione del vero proprietario, non solosi munisce di valide difese il possesso , ma anche la semplicedetenzione.

Nè più felice è il progetto lsddove vuole che alle leggi par-ticolari dei varii Stati sia riservato di disporre a chi spetti laproprietA delle irs nrrlli~rs , mentre parrcbl~e piil giusto attri-Imirla alle casse cd agli istitnti fondati in socc~~rso degli operai,pei casi di malattia, inf&unii sul lavoro, vecchiaia, ecc.

Mn 0 il diritto delle obbligazioni quello che tocca pih davicino le classi lavoratrici, ed è yii dove pih largamente quindidovrebbe svOlgw3i a loro favore l’azione legislativa. IM inveronon mancano leggi ematlnte in clncsti ultimi tempi che si pro-posero, in vnrio modo, di migliorare la sorte degli operai, anchenei loro rapporti cogli imprendiWi. kh :L cpsto movimento chegnadngna ogni giorno d’estensione e d’intensitir. B rimasto estraneofinora il diritto privato. Lo si pntrcl)bc lwagnnare , sotto uncerto aspetto , ad una remota citt:l di provincia dove le modenrrivnno sempre in ritardo dalla capitnlc, Desti il dire che ilprogt4to che su altri punti, d’assai minor imporfanza, non ì, avarod i prrsrrixioni nnche minutr . del cnntrat,to di locazione d’operoinvece se la sbriga cc)n Otto brevi e miseri paragrafi Il priwipiof0ndi7Ill~Il~:llC i n trnin d i cnntrntli b I‘:~snlntn lilwrt.2, rziantliopd proget to. c rluesto principio rombattr il Mcnger al pnri di

Gierke. Infatti , osserva anch’ogli , la lilwxt:~, dove non sonouguali le forzo dei contwxiti: ì? una parola vuota di senso. Li-

hert:i di contratto fra l’iwprenditorc che 15 forte! e l’operaio cheB tlelmlc e bisognoso vuol dire assoggettnmentn del secontlo alprimo ; vuoi dire facoltà data all’imprenditc>rc di imporre al-l’operaio qualunque patto pih nocivo agli interessi di quest’ul-titno. Libertà in qnestn caso è l’equivalente di privilegio. Ed

appunto le classi dominanti, che non ammisero In. liberta RS-

s01nta r i spe t to ni diri t t i rcnli , a,i diri t t i d i f:lmiglia P, nellas t e s sa f&ra del diritto delle otMig:lzioni , r ispetto nll’uanra,pcrchìt n e potwano csserc minawiati i proprii interessi , s i n-scrvarnno prr contro la libertA, come un privilegio, nelle lo rocontrattazioni cogli operai. Ala un diritto privato pih umano e

pih giusto dovrehbc invece intervenire pw rendwc pih comple toil disposto delle leggi speciali , difendendo le classi lavoratrici

contro ogni soperchieria, ogni abusa, ogni frnde che volesse con-sumarsi a loro danno. PerocchB a questi pericoli i non abbientisi trovano esposti, sia p,w la propria inesperienza, sia pei bi-sogni materiali della vita che siffattamente li premono da tnglierloro libertA di elezione, ed ngio di riflettere quasi in ogni con-tratto a cui addivengano, ma certo pih che altrove nelle loca=zioni d’opere. Delle guarentigie che il codice civile , in questaparte dcllc LIIIC disposizioni, dovrnl~hc offrire rd lavoratwo discorreInrgamcnte il Mcngnr, IN! ruwehbo possibile l’onnmrrarle t u t t e .Ilasti owservarc che qneste dovrebbero aver di mira non soltantol’integrith d e l l a persona fisica dell’operaio , m a anche il R U O

onore e lo stesso MO amor proprio; assicurargli, ogni volta c h eil padrone non osservi gli obblighi impostogli dalla legge, unapronta cd adeguata riparaGone ; ed csserc intangibili per guisa4

che non possano, mediante qualsiasi fatto, nè escludersi nè at-tenuarsi. La stessa tutela poi dovrebbe estendersi agli addettialla grande ed alla piccola industria, senza dimenticar nemmenole persone che si impiegano nei servizi famigliari.

Indipendentemente dal contratto i: cansx di ohbliaaxione ognifatto illecito che cagioni tlanno altrui. Nel diritto attuale, comegià nel diritto romano, vi è colp tutta volta che altri non sis i a compor t a to Conte si comporterohl~e in quf21 caso il dili9cn.S~~~ftrrfaflriZias. Ora, esclama il Menger , in qnesta figura tipicadel buon padre di famiglia si rispecchia tutto l’egoismo delle

classi finora prcva!cnti, studiose del bene proprio, incuranti del-

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10 ~‘liSh11F. NANI

l’al Mi ! A qwst:~ figura cali contrappone quclln dcl1’u0111o pr~l)o

( tlrr 1wrcX:wc Nr~~iscl/) )

sacrifizi ,che Jl(m 6 Un eroe 8elJlll’c ~1rOlltfJ ’al

In% 8% in ogni suo atto c o n c i l i a r e l’utile prO~Jri0 CO11

cp~410 degli altri , nè vuole conseguire il proprio benessere aprezzo degli aitrui patimenti. Necessariamente, sostituita all’nn-tica questa nuova finzione giuridica, molti fatti appariranno col-posi che ora, sotto l’impero del nostro diritto, tali non appa-

ho; m a , diciamolo di passaggio, saranno pur sempre 1nolt.0

meno numerosi che qualora si accettasse il criterio del Gierke(piil cutiisinst,a rhe i l Ncnger dei principii dc1 vecchio dirittogcrmnnico)qualunque

wron~lo il qwl~le , c o m e si 6 vc~loty , b:mtcrnbl)c i ncaso il swpliw r:r.pptrrto di causa a st4 bilir l’obbligo

del risarcimrnto.Il diritto ereditario, osserva il nostro autore, B una istitu-

zione per sua natura aristocratica; ben poco, per consogucnza ,ba da vederci la classe dei proletarii. 11 maggior interesse chepossa averci B questo , che le regole int,orno alie successioninon sieno tali da favorire un maggior accentramento dei beninelle mani di pochi privilegiati, e di accrrscere per contro ilnumero dei non abbienti. Ora il progetto non in tutto si COI+

forma a questo scopo ; perch8 pone per base, quantunque limi-tata in favore dei parenti più prossimi, la libertb testamentaria,ma in pari tempo non esclude la possibilit8 che lo sncccssionipririlrgi:ito cautinuino a sussistrrr s o t t o l’cgilln. tl~~ll~~ Irggi tl,+s i n g o l i Stati. Vi Iin chi li guarda con favore (il Gicrko fra glialtri) e vorrebbe gcnernlixxnrle, facendone uno dei capisaldi dellnIcgislnzinne soci& : ma non pnre 81 Mengcr che giovi oramainP al popolo II+ olla monarchia di creare in ogni ceto un gruppodi fortannti che soli si assidano al banchetto della vita, mentreg l i nlt~i, i pih . ne rinmngono esclnsi eil inutilmeute c h i e d o n odi caswvi ammessi.

Abolire Ia suecrssionc per causa di morte non E possibile ,

fìnch8 si mantiene in vigore il principio della proprietil i n d i v i -

duale : ma ben si pui, limitare la surccssione ai gradi pi<1 vicini

di yrentela e le eredi& che rimarranno quindi vacanti in nu-mero mol t,o nmgpinrr cho ora ii»n wdw.~I:t, tlcatinara a IwncficioMlc cl:wsi lavoratrici, dacchi? B col loro lavoro che IR ricrluwzz,si E ncciiinulatn. Mine 1! necessario che si rentln.no più semplicile i<wme testamrntnrie, mentre invece il progett,o non riconoscec+C il trstanwnto notnrilc 0 gindiai:jrio; P nccrsswio C p u r e c h e

li SOCIALISMO NEL CODICE ClVfLE 1?

si provveda perchF la devoiuxioue dell ’eredità, quante volte

marichi la dcsignazionc il’uii csecutorc testamentario, s i effettuid’utlicio per opera’ del Tribunale.

Il problema che in questo momento s’impone, conclude i1Menger , 6 quello del b eu ouere delle classi popolari. La rivo-e

luzione democratica si E già compiuta uell’ordine politico, ètempo che si inizi anche ncll’ordinc del diritto privato.

***

Lo stesso punto cli vcdutn, in sostanza, adottato dal Mengcr,i? sostenuto pure dal 1)‘. ISl~rlich in duo notevoli articoli apparsinella u Unscre Zeit n (,Soaif3le G’esetzgebu~tg.~poIitilz auf dent&bi& des deutschel+ Priautmlds -. Jhr Edwnrf eines Liirger-&c/~e~~ (r’eset,&&s zcnd die sozinl-politische~z Bestrebulrgen d e rGcgenwurt 1800 5.7. H.). 11 suo pensiero si riassume tutto nelleljarole con cui termina il secondo degli articoli citati: « 1 re-« ilattori de1 progetto si prefissero come legislatori un compito« giuridico. Na come puB il giurista, la cui operositA si rivolge< unicamente a padroncg$arc la stoffa del diritto, il giurista< che noo sia altro che giurista, darci alcunchC di diverso dald: diritto v igen t e , il\ una forin:c t:xxlic:mcl~te wxcllente ? . . . . .w I ~wl:~lko~i l1:1,1w0 sol0 c:IWu;t.to ult’ialmh dw prwmlemcntcn i t i (I~~rm:wia (lomill:t non wi solhnto , m:b l’intiwx classo( dei giuristi : l’itlca f!d:cmrrit:de ddltt scuola storica , che la< legislazione, ci&, IIOII abbia xltro scopo tranne quello di trn-* durre il diritto vigcuk iiì wlit forma che sia tecnicamenteK perfetta. S colpa loro se questa idea è falsa ? YnrcbB in ve-x rit:\, il compito della legislaxione è oggigiorno molto pih ele-« vato, il suo utticio 15 di attuwe l’ideale morale c politico della% sua epoca, la vocazione per la legislazione lo ha ogni epocau che possieda un idcalc morale e politico ».

Accenuiamo qui ancorn, un breve scritto di Fleischmnnn (DieSoainlpolìtìk im .Rccht i n Die Grgenwnrt 1800, n. ZS), c h evo01 r~iicli’cxiio una l’iil ciiergica inllucrizu degli iiitcrcsoi soc ia l isul diritto.

2 p. Nani.

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10 ~‘liSh11F. NANI

l’al Mi ! A qwst:~ figura cali contrappone quclln dcl1’u0111o pr~l)o

( tlrr 1wrcX:wc Nr~~iscl/) )

sacrifizi ,che Jl(m 6 Un eroe 8elJlll’c ~1rOlltfJ ’al

In% 8% in ogni suo atto c o n c i l i a r e l’utile prO~Jri0 CO11

cp~410 degli altri , nè vuole conseguire il proprio benessere aprezzo degli aitrui patimenti. Necessariamente, sostituita all’nn-tica questa nuova finzione giuridica, molti fatti appariranno col-posi che ora, sotto l’impero del nostro diritto, tali non appa-

ho; m a , diciamolo di passaggio, saranno pur sempre 1nolt.0

meno numerosi che qualora si accettasse il criterio del Gierke(piil cutiisinst,a rhe i l Ncnger dei principii dc1 vecchio dirittogcrmnnico)qualunque

wron~lo il qwl~le , c o m e si 6 vc~loty , b:mtcrnbl)c i ncaso il swpliw r:r.pptrrto di causa a st4 bilir l’obbligo

del risarcimrnto.Il diritto ereditario, osserva il nostro autore, B una istitu-

zione per sua natura aristocratica; ben poco, per consogucnza ,ba da vederci la classe dei proletarii. 11 maggior interesse chepossa averci B questo , che le regole int,orno alie successioninon sieno tali da favorire un maggior accentramento dei beninelle mani di pochi privilegiati, e di accrrscere per contro ilnumero dei non abbienti. Ora il progetto non in tutto si COI+

forma a questo scopo ; perch8 pone per base, quantunque limi-tata in favore dei parenti più prossimi, la libertb testamentaria,ma in pari tempo non esclude la possibilit8 che lo sncccssionipririlrgi:ito cautinuino a sussistrrr s o t t o l’cgilln. tl~~ll~~ Irggi tl,+s i n g o l i Stati. Vi Iin chi li guarda con favore (il Gicrko fra glialtri) e vorrebbe gcnernlixxnrle, facendone uno dei capisaldi dellnIcgislnzinne soci& : ma non pnre 81 Mengcr che giovi oramainP al popolo II+ olla monarchia di creare in ogni ceto un gruppodi fortannti che soli si assidano al banchetto della vita, mentreg l i nlt~i, i pih . ne rinmngono esclnsi eil inutilmeute c h i e d o n odi caswvi ammessi.

Abolire Ia suecrssionc per causa di morte non E possibile ,

fìnch8 si mantiene in vigore il principio della proprietil i n d i v i -

duale : ma ben si pui, limitare la surccssione ai gradi pi<1 vicini

di yrentela e le eredi& che rimarranno quindi vacanti in nu-mero mol t,o nmgpinrr cho ora ii»n wdw.~I:t, tlcatinara a IwncficioMlc cl:wsi lavoratrici, dacchi? B col loro lavoro che IR ricrluwzz,si E ncciiinulatn. Mine 1! necessario che si rentln.no più semplicile i<wme testamrntnrie, mentre invece il progett,o non riconoscec+C il trstanwnto notnrilc 0 gindiai:jrio; P nccrsswio C p u r e c h e

li SOCIALISMO NEL CODICE ClVfLE 1?

si provveda perchF la devoiuxioue dell ’eredità, quante volte

marichi la dcsignazionc il’uii csecutorc testamentario, s i effettuid’utlicio per opera’ del Tribunale.

Il problema che in questo momento s’impone, conclude i1Menger , 6 quello del b eu ouere delle classi popolari. La rivo-e

luzione democratica si E già compiuta uell’ordine politico, ètempo che si inizi anche ncll’ordinc del diritto privato.

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Lo stesso punto cli vcdutn, in sostanza, adottato dal Mengcr,i? sostenuto pure dal 1)‘. ISl~rlich in duo notevoli articoli apparsinella u Unscre Zeit n (,Soaif3le G’esetzgebu~tg.~poIitilz auf dent&bi& des deutschel+ Priautmlds -. Jhr Edwnrf eines Liirger-&c/~e~~ (r’eset,&&s zcnd die sozinl-politische~z Bestrebulrgen d e rGcgenwurt 1800 5.7. H.). 11 suo pensiero si riassume tutto nelleljarole con cui termina il secondo degli articoli citati: « 1 re-« ilattori de1 progetto si prefissero come legislatori un compito« giuridico. Na come puB il giurista, la cui operositA si rivolge< unicamente a padroncg$arc la stoffa del diritto, il giurista< che noo sia altro che giurista, darci alcunchC di diverso dald: diritto v igen t e , il\ una forin:c t:xxlic:mcl~te wxcllente ? . . . . .w I ~wl:~lko~i l1:1,1w0 sol0 c:IWu;t.to ult’ialmh dw prwmlemcntcn i t i (I~~rm:wia (lomill:t non wi solhnto , m:b l’intiwx classo( dei giuristi : l’itlca f!d:cmrrit:de ddltt scuola storica , che la< legislazione, ci&, IIOII abbia xltro scopo tranne quello di trn-* durre il diritto vigcuk iiì wlit forma che sia tecnicamenteK perfetta. S colpa loro se questa idea è falsa ? YnrcbB in ve-x rit:\, il compito della legislaxione è oggigiorno molto pih ele-« vato, il suo utticio 15 di attuwe l’ideale morale c politico della% sua epoca, la vocazione per la legislazione lo ha ogni epocau che possieda un idcalc morale e politico ».

Accenuiamo qui ancorn, un breve scritto di Fleischmnnn (DieSoainlpolìtìk im .Rccht i n Die Grgenwnrt 1800, n. ZS), c h evo01 r~iicli’cxiio una l’iil ciiergica inllucrizu degli iiitcrcsoi soc ia l isul diritto.

2 p. Nani.

Page 20: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

IS 6ESAkF. NArii

***

Poste di fronte a programmi Cosi radicali parrebbero timidele osservazioni che i l G1nsso11 espow in UII:L slla Al(lmoria, prc-wntn.ta nd 1886 all’Accademia delle Scienze mora.li e politichedi Prmicia , c o l t i t o l o : Lc cotlr civil d In ~wstiott ottt,ridre(Shtcrs rt t r a v n u x dc I’Acadiwi~ des Scicncrs mornlos nt po-

litir~nw. t,. X X V ) . I n f a t t i (‘gli. clmmto si dimostr:t. ~ISSCC~II~I~~.~ :kl

eorlirc~ ixipolcmlico. il cui SC ihgv (tlic:e) lI’Pst# plrìs :1 fnim x * 1, <I, -t.wt~t:lnto a b o r r e t1n.l soci:clisnm tli Rt:d,o. I siioi desitlol~ii .si li-init:uw II & , che mrtlim,tc u n a Irgge spec ia le s i provwda adeterminare il concetto e le consefiue~zn princip:tli del contrattodi lavoro? illt&no n c u i s i ngitnuo tmtc c c o r s i vive c»iltroversie.

Na. si noti bene. le norme dirett,ivo di ~~nr2it a legge dovrebberoPssere attinttr al tliritto c o m u n e , no11 contenere, .cioC, n u l l a dinuovn 0 disforme dal diritto ora esistontc, perchi? il loro scoponon pu0 essere che quello di meglio chiarirlo, ovvianilo alle ilif-ficoltb create dall’assenza di una esplicita rcgoln legislativa, cdin sxolklo Illogo (il che forse B pih importante ancora) la leggedovrebbe ritenersi unicamente come d’interesse privato P, tale,qnindi, da pntfwisi tlerognrc nirdirrute 13. pattuiziolw tlrllo. p:wt,l(*(ml,r:wnti. « Kll 1111 Illot., 1lous tlcr~l:~Ildol~s (1~q4 (IispositionR (le

loi IIIJ;TIw ot il011 illlposiw nm parties *.~~uo~cmlo da tali criterii. il Glasson abbozza le linee fon-

tl:~mcntali di Gn progetto di leggo sopra questo argomento, sug-~WYI~C~O h. soluzione dello principali questioni che IC toccborcbbetIi :IfYront:w, quali sarebbero : la prova del conrratt.0 ; le COIIS~-gllrtlz(’ tlclln. slln rrsris3iolle : i p r iv i leg i ~111 whrio : 1:1, su, in-sc~~ll~cst~:rbilit:~, ; la rasponsabilith per gli infortunii sul lavoro, c,IìscYWtlo f o r s e .2lq~~:~11l~~ tl:dI:~. strot,t:k wlx:lli:t. tli)i littlili :Issc!gIt:bti~lnll‘:lut~ol e dl:t l e g g e clw egli propnl~~!, 12, prot,wione tln :tNmr-thwi :Ill;t Ilioglie tlcll’opcw,io . slmhlnierh~ pei lucri che essa<‘oIISCglI:I. colh prolwi:~ itltlu&in.. rio~~cl~ì~ LIII licvo nlI:arg:~mrntotlrll:I. c’c~ntp~~lclrz:~ tlci colisigli tloi 2’~‘//f/‘kolr/lrrcs.

Dal puuto di vista dc1 migli0rn.mrnt.n tlcllo conclizioni d e g l i0pera.i non si potrebbe sicuramente chindcrc~ di IIICIIO ; 111a tut-tmk, sc dcwessinlo ginflicn.re rlnlln. discussione provocata nel dotto

~OII~WSO tl:rll:~ Ic?t.tura di quella Memoria , discussiono n cui p r e -s e r o p a r t e P o n t , 8. Desjwdins, P. Loroy-Beaulieu e Ravaisson

tt, SOCI.4IJS8dO NEL CO DICE CIVILE 19 i:i

(op. cit., t. XXVI), clovremmo arguirne che a pih d’uno sianoparse troppo ardite le sue pretese. Si disse, infatti, essere inutileil disciplinare con una sanzione di legge il tale 0 tal altro punto,e miglior consiglio abbandonarlo alla giurisprudenza; si rileva-rono le difficoltà di dare una definizione esatta del contratto dilavoro che può assumere tante e così diverse sembianze; si negbperfino la possibilit% di distinguere l’operaio fra gli altri cetidella cittadinanza. e sopratutto si mnnifeatù vivissima la preoc-cupazione che una lnggo xpccialc potesse ferire in qualche modoi principii dnl d i r i t t o cnmnno. * Il n o faut toualmr ali d r o i t

cnmrnnn? meme en faveur des plus inti:ressants ou des plusdigncs, qu’avoc une extrcme circnnspect,ion Y> notava Desjardins,pih energicamente ancora Lerny-Beaulieu * La législation spbcialo, c’est le privilbge et c’est l’injustice. . . En résumé, c’estpar une hygihne gWrale, des proc”tléi d’ensemble s’appliquanttl l a Socib,ti toutc enti&: qun I’on p c u t swtout allBger l e smaux quc l ’ o n signale. Que l’on s’occupe d’awurer des ga-ranties & tnus ccuxl grands ou petits, hommes ou femmes,&Es ou non, qui vivent de leur travail peraonuel, M. Leroy-Beaulieu s’eri félicitera; mais il verrait avec regret que l’onvoulut uuiquement lt!gif&rer en faveur d’une classe quelconque,m a l definie d’aillours ct ind6finif+sable, de la Sor%%6 B.

***

La voce degli innovatori trovò invece un’eco simpatica in_.Italia.

::<

K giu9t.o il notare per0 che presso di noi, prima ancora deldiscorso di Gierke , si era invocata la necessita di un codiceprivato -sociale.

Infatti, E. Cimbali nel suo libro: < La twova fase drl Dirittocitdr! th suoi rapporti cconoa~ici c sociali 3 1 pubb1icat.o fin dal1885. aveva notato , awh’esso, che mentre tutti i sistemi , leistituzioni, gli org.wismi mii) travagliati da mi febbrile movi-mento di rinnovazione. solo il diritto privato, in mezzo 8 tantavertigine di rivolgimenti, sembra non senta per nulla l’influenzarivoluzionaria dei nuovi tempi. Anch’egli aveva segnalato l’indi-viclualismo signoreggiante nei moderni codici civili, dovuto all’in-fluenza soverchia che ancora vi spiega il diritto romano. E pa-

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IS 6ESAkF. NArii

***

Poste di fronte a programmi Cosi radicali parrebbero timidele osservazioni che i l G1nsso11 espow in UII:L slla Al(lmoria, prc-wntn.ta nd 1886 all’Accademia delle Scienze mora.li e politichedi Prmicia , c o l t i t o l o : Lc cotlr civil d In ~wstiott ottt,ridre(Shtcrs rt t r a v n u x dc I’Acadiwi~ des Scicncrs mornlos nt po-

litir~nw. t,. X X V ) . I n f a t t i (‘gli. clmmto si dimostr:t. ~ISSCC~II~I~~.~ :kl

eorlirc~ ixipolcmlico. il cui SC ihgv (tlic:e) lI’Pst# plrìs :1 fnim x * 1, <I, -t.wt~t:lnto a b o r r e t1n.l soci:clisnm tli Rt:d,o. I siioi desitlol~ii .si li-init:uw II & , che mrtlim,tc u n a Irgge spec ia le s i provwda adeterminare il concetto e le consefiue~zn princip:tli del contrattodi lavoro? illt&no n c u i s i ngitnuo tmtc c c o r s i vive c»iltroversie.

Na. si noti bene. le norme dirett,ivo di ~~nr2it a legge dovrebberoPssere attinttr al tliritto c o m u n e , no11 contenere, .cioC, n u l l a dinuovn 0 disforme dal diritto ora esistontc, perchi? il loro scoponon pu0 essere che quello di meglio chiarirlo, ovvianilo alle ilif-ficoltb create dall’assenza di una esplicita rcgoln legislativa, cdin sxolklo Illogo (il che forse B pih importante ancora) la leggedovrebbe ritenersi unicamente come d’interesse privato P, tale,qnindi, da pntfwisi tlerognrc nirdirrute 13. pattuiziolw tlrllo. p:wt,l(*(ml,r:wnti. « Kll 1111 Illot., 1lous tlcr~l:~Ildol~s (1~q4 (IispositionR (le

loi IIIJ;TIw ot il011 illlposiw nm parties *.~~uo~cmlo da tali criterii. il Glasson abbozza le linee fon-

tl:~mcntali di Gn progetto di leggo sopra questo argomento, sug-~WYI~C~O h. soluzione dello principali questioni che IC toccborcbbetIi :IfYront:w, quali sarebbero : la prova del conrratt.0 ; le COIIS~-gllrtlz(’ tlclln. slln rrsris3iolle : i p r iv i leg i ~111 whrio : 1:1, su, in-sc~~ll~cst~:rbilit:~, ; la rasponsabilith per gli infortunii sul lavoro, c,IìscYWtlo f o r s e .2lq~~:~11l~~ tl:dI:~. strot,t:k wlx:lli:t. tli)i littlili :Issc!gIt:bti~lnll‘:lut~ol e dl:t l e g g e clw egli propnl~~!, 12, prot,wione tln :tNmr-thwi :Ill;t Ilioglie tlcll’opcw,io . slmhlnierh~ pei lucri che essa<‘oIISCglI:I. colh prolwi:~ itltlu&in.. rio~~cl~ì~ LIII licvo nlI:arg:~mrntotlrll:I. c’c~ntp~~lclrz:~ tlci colisigli tloi 2’~‘//f/‘kolr/lrrcs.

Dal puuto di vista dc1 migli0rn.mrnt.n tlcllo conclizioni d e g l i0pera.i non si potrebbe sicuramente chindcrc~ di IIICIIO ; 111a tut-tmk, sc dcwessinlo ginflicn.re rlnlln. discussione provocata nel dotto

~OII~WSO tl:rll:~ Ic?t.tura di quella Memoria , discussiono n cui p r e -s e r o p a r t e P o n t , 8. Desjwdins, P. Loroy-Beaulieu e Ravaisson

tt, SOCI.4IJS8dO NEL CO DICE CIVILE 19 i:i

(op. cit., t. XXVI), clovremmo arguirne che a pih d’uno sianoparse troppo ardite le sue pretese. Si disse, infatti, essere inutileil disciplinare con una sanzione di legge il tale 0 tal altro punto,e miglior consiglio abbandonarlo alla giurisprudenza; si rileva-rono le difficoltà di dare una definizione esatta del contratto dilavoro che può assumere tante e così diverse sembianze; si negbperfino la possibilit% di distinguere l’operaio fra gli altri cetidella cittadinanza. e sopratutto si mnnifeatù vivissima la preoc-cupazione che una lnggo xpccialc potesse ferire in qualche modoi principii dnl d i r i t t o cnmnno. * Il n o faut toualmr ali d r o i t

cnmrnnn? meme en faveur des plus inti:ressants ou des plusdigncs, qu’avoc une extrcme circnnspect,ion Y> notava Desjardins,pih energicamente ancora Lerny-Beaulieu * La législation spbcialo, c’est le privilbge et c’est l’injustice. . . En résumé, c’estpar une hygihne gWrale, des proc”tléi d’ensemble s’appliquanttl l a Socib,ti toutc enti&: qun I’on p c u t swtout allBger l e smaux quc l ’ o n signale. Que l’on s’occupe d’awurer des ga-ranties & tnus ccuxl grands ou petits, hommes ou femmes,&Es ou non, qui vivent de leur travail peraonuel, M. Leroy-Beaulieu s’eri félicitera; mais il verrait avec regret que l’onvoulut uuiquement lt!gif&rer en faveur d’une classe quelconque,m a l definie d’aillours ct ind6finif+sable, de la Sor%%6 B.

***

La voce degli innovatori trovò invece un’eco simpatica in_.Italia.

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K giu9t.o il notare per0 che presso di noi, prima ancora deldiscorso di Gierke , si era invocata la necessita di un codiceprivato -sociale.

Infatti, E. Cimbali nel suo libro: < La twova fase drl Dirittocitdr! th suoi rapporti cconoa~ici c sociali 3 1 pubb1icat.o fin dal1885. aveva notato , awh’esso, che mentre tutti i sistemi , leistituzioni, gli org.wismi mii) travagliati da mi febbrile movi-mento di rinnovazione. solo il diritto privato, in mezzo 8 tantavertigine di rivolgimenti, sembra non senta per nulla l’influenzarivoluzionaria dei nuovi tempi. Anch’egli aveva segnalato l’indi-viclualismo signoreggiante nei moderni codici civili, dovuto all’in-fluenza soverchia che ancora vi spiega il diritto romano. E pa-

Page 22: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

50' CESARE NbNi

revagli che il pericdo individualistico fosse prossimo a chiudersi,stando oramai per aprirsi il periodo della socialità. Perciò alarghi tratti indicava il contenuto di quel futuro codice.privato-sociale, che egli avrebbe voluto così ampio da comprendere nellesue disposizioni, non solo tutti i rapporti dell’attività giuridicaprivata e quella del capitale col lavoro , ma eziandio tutte lematerie ora regolate dal codice di commercio.

Ed anche prima del Cimbali, il Vadalà-Papale aveva innal-z a t o i l g r i d o instauratio facienda ab imis fwndamentis, d o -mandando che lo spirito individualistico fosse eliminato dal do-minio del diritto per farvi entrare lo spirito sociale. (IE Codicecivile itaiiano e la scienxn, Napoli 188 1). La qual idea ha cal-deggiato pure in altre pubblicazioni (v. ad es. La wuova tesi-derma del diritto civile ira Itdiu, Trani 1883) ed ancora recen-tissimamente in un articolo « Per un codice privato-sociale » cheapparve nella Rivista u Lo Spedalieri (1891, no 1) » in cuiafferma che tutto il lavorio legislativo per la costruzione delcodice civile a base sociale si fonda su tre tendenze che si sa-rebbero largamente manifestate nella coscienza giuridica italiana ,ossia la tendenza scientifica, l’economica e la sociale.

Per verità però le nuove dottrine (e lo stesso Vadalà-Papalenell’articolo citato ebbe a confessarlo lealmente) non trovarono, atutta prima, nella nostra letteratura giuridica un’accoglienza troppofavorevole. Senza pronunciarne una condanna assoluta e definitiva,parve generalmente che quel tanto di buouo, che quelle recavanocon sè, potesse attuarsi senza porre a soqquadro con innovazioniradicali e fors’anche intempestive, tutto l’edifizio del nostro codicecivile. Vi fu perfino chi ritenne che « le leggi vigenti non sonou d’o&acolo a nessuna giudiziosa riforma, ma che invece in esseq trovinsi i germi di un migliore sviluppo, che bisogna sempre« più fecondare (Abate Longo, La protezione dei deboli come< f’wmione dello S t a t o e E’influensn d i questa nek diritto c i v i l e ,

« Catania, 1886) ». Del resto la stessa forma alquanto inde-terminata con cui si presentavano quelle nuove dottrine, la ne-bulositg, per non dire l’oscurità del linguaggio, di cui si rivestivanoattingendo, senza misura, vocaboli e paragoni a scienze estranee allagiurisprudenza; lo studio manifesto di assidere il diritto civile sullabase di una scienza ancora immatura, qual è la sociologia e quasidi confondere insieme l’una e l’altra cosa, tutto ciò cospirava adar facile appiglio alle critiche che da pih parti si elevarono.

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IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 2 1.

Non staremo a riferirle in disteso e neppure a riassumerle, Cibasti ora il ricordare che furono tra gli oppositori primo, forse,fra tutti il Melucci (&uestionni cZi diri t to civile, Torino 1884),quindi il Cogliolo, che le conclusioni alquanto ardite enunciateprima nella « Teoria dell’ evolwìone darwinistica clel dirittoprivato » (Camerino 1883), modificò poco dopo e ridusse quasi alnulla nei suoi g: Saggi sopra l’evokkone dei diritto privato (To-rino 1885) »; Polacco (La funzione sociale dc~l’orlìcrna Zegisla-xione civile, Camerino 1883); Chironi (Sociologia e diritto civile,

l Torino 1886) ; Filomusi-Guelfi (La codificaaione civile e le ideemoderne che ad essa si riferiscono, Roma 1887); Cuturi (Dellerecenti discussioni sd metodo ne710 hai0 ad diritto civile ita-liaao, Bologna 1887) ; Simoncelli (Le presenti dificoitd dellascienza det diritto civile itaZiano, Camerino 1890).

h questo punto la discussione entra in una nuova fase. Pe-rocchè egli è precisamente sul principio di quest’anno che duegiovani e valenti professori, il Salvioli ed il Gianturco, in duediscorsi accademici rinnovarono gli attacchi contro il nostro co-dice civile, come quello che mal corrisponderebbe ai bisogni edagli interessi della moderna organizzazione sociale. Non chiedononè l’uno nè l’altro una ricostruzione del codice in base allasociologia, non pretendono di applicare al diritto civile le for-mole dell’evoluzione, ma ponendosi sopra un terreno meglio de-finito e pih pratico vorrebbero, come il Menger, che le dispo-sizioni della legge proteggessero e favorissero le classi pih misere.Però il Gianturco (L’indivlriualismo ed il socìakmo nel dirittocontrattunle, Napoli 1891) si limita ad invocare una revisionedel diritto contrattuale che in opposizione all’odierno, il qualeanimato da uno spirito « vecchio, affatto individualistico, sacrifica* al dottrinarismo la realtà palpitante e dolorosa, » valga, me-diante efficaci restrizioni a tutelare i poveri nelle loro conven-zioni coi ricchi. 11 qual voto esprimeva pure poco dopo, in suainterpellanza nella Camera dei Deputati, l’on. Guelpa (AttiParlamentari, Tornata 20 aprile 1891, numero 12 78 segg.).Il Salvioli invece va assai pih in là e nel suo discorso (1 di-fetti sociali ad codice civile in relazione alle classi 18012

/ abbieuti ed operaie, Palermo 1891), dove qua e là può forseravvisarsi un’intonazione leggermente socialistica, seguendo in certomodo la traccia del Menger, percorre tutto intiero il campo deldiritto civile, scende dai sommi principii alle applicazioni che se net

j

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22 CESARE NANI

fecero e nell’indirizzo, nelle vedute giuridiche, nei principali iati-tuti , dappertutto vede (son sue parole) * uno spirito se non« avverso, mai benevolo, sempre certo indifferente ai diritti delEI lavoro abbandonati a se stessi e alla posizione speciale delle* classi operaie. Ora (egli osserva) una saggia c simpatica le-u gislaxione deve colmare questa lacuna, deve discendere dalleu altezze dei vieti concetti giuridici alle dure realt0 della vita* operaia ». Date le premesse B agevole l’immaginarsi qualisicno lc conclusioni c lo ~~qJost0 (gih impngnnte , almcoo inparte, dal Delogu, Cotiirc jwivnlo c codice sociale, Catania 189 l),tanto piri cl10 IC mm e lc altre sono ben 1~0~0 dissimili da quellodel Menger. Nel giurista austriaco come nell’italiano è del pariardente In fede, su cui non cade la pih liove ombra di stetti:cismo . 11011 1111 dubbio li turba , non la menoma titubanza liarresta per un momento nel loro cammino !

IL SOCIALISMO NEL CODICE CITILE 23

11.

Fin qui noi ci siamo limitati ad esporre le principali criti-chc che, partendo dal punto di vistx sociale, si sono mosse aldiritto privato? qunlc si atteggia nei principali codici attualmentein vigore, e nel rccentc progetto del codice civilc germanico.Sono critiche, abbiamo veduto, che ne colpiscono lo spirito c letendenxc generab , c non soltanto, come sinora era. avvenuto ,qualche norma o qualche singolo istituto. k nn:~ vera * i99stau-

e rnlio n2, i9uis fu~dume~tis a che si richiede; una riforma tosivasta e profonda che mai, ncppur quando il desiderio di cosenuove agitava maggiormente gli spiriti, se ne volle una maggiore.

Pcrocchè, per citare un esempio antico. qUadO iniziossi aKoma quei movimento che condusse alla promulgazione dellelnggi 11cllo dotlici t a v o l o , non proteso la plobc . 11i! I’nvrcl~bc0tto1111to , che. n RII« beneficio si miitas~ero tlu c:~po :I f o n d ole regole del diri t to privato , ma sibbene di csscrc :tmrnes~aall’uguaglianza di diritto col patrixiato ; domandò leggi « qjlrrr:* wqunnrlne librrfatis cssmt n (Liv. 111, 31, 7 , v . liAHI.OwA,&m. Rcchtsg., Leipxig 1 8 8 5 1, 1 9 3 . - (,!rTci, Lc.v illsfit.

jzwid. drs R o m . Park 1 8 9 1 , 1, 1 2 3 ) . E, per citarne uno pihrccnnte, ben meno radicali furono i propositi con cui, ne1 pc-rintlo rivoluzionario, s’intraprese la codificazione del diritto frsn-cese. Por quanto severo RILO~J:~RS~ il giudixio sul iiiritlo csish tc?qualifkrto nei ccr7zier.s drl t e r z o stxttr d i Pa r ig i cwnc - c* w2czssc~~tbl~~e iwforrne (1~ lois r»~uuiw~ et de ~0utzc11~r.s hrhrsrrs ,tir rti~~lcmcntn ct tl’or&mnnnces sari... rapport nrec vo.9 mmws

tlCtUdìc3, COi~Z?lbf? SSIIS 21~2iiL’ tir’ pril2CipeS ; COM!“IL d1lfl.S ((CS iP?ll~S

f~'~i,ql?lJ~~f6llCC, tk trOdJlCS, pour th Ci9WmSfmCC.s Id 1112 OdrC dr!

cllose~ qui n’c.hstent 2'hCi Ib (BalrAE. Idrndfrcf. fluz ilf~!~rc«ivcssur la Rev. fraq. ; cnkiers du tiers r’tnt dc Paris) - t u t -tavia nè le leggi parziali , nè i progetti di codice civile , rlb il

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22 CESARE NANI

fecero e nell’indirizzo, nelle vedute giuridiche, nei principali iati-tuti , dappertutto vede (son sue parole) * uno spirito se non« avverso, mai benevolo, sempre certo indifferente ai diritti delEI lavoro abbandonati a se stessi e alla posizione speciale delle* classi operaie. Ora (egli osserva) una saggia c simpatica le-u gislaxione deve colmare questa lacuna, deve discendere dalleu altezze dei vieti concetti giuridici alle dure realt0 della vita* operaia ». Date le premesse B agevole l’immaginarsi qualisicno lc conclusioni c lo ~~qJost0 (gih impngnnte , almcoo inparte, dal Delogu, Cotiirc jwivnlo c codice sociale, Catania 189 l),tanto piri cl10 IC mm e lc altre sono ben 1~0~0 dissimili da quellodel Menger. Nel giurista austriaco come nell’italiano è del pariardente In fede, su cui non cade la pih liove ombra di stetti:cismo . 11011 1111 dubbio li turba , non la menoma titubanza liarresta per un momento nel loro cammino !

IL SOCIALISMO NEL CODICE CITILE 23

11.

Fin qui noi ci siamo limitati ad esporre le principali criti-chc che, partendo dal punto di vistx sociale, si sono mosse aldiritto privato? qunlc si atteggia nei principali codici attualmentein vigore, e nel rccentc progetto del codice civilc germanico.Sono critiche, abbiamo veduto, che ne colpiscono lo spirito c letendenxc generab , c non soltanto, come sinora era. avvenuto ,qualche norma o qualche singolo istituto. k nn:~ vera * i99stau-

e rnlio n2, i9uis fu~dume~tis a che si richiede; una riforma tosivasta e profonda che mai, ncppur quando il desiderio di cosenuove agitava maggiormente gli spiriti, se ne volle una maggiore.

Pcrocchè, per citare un esempio antico. qUadO iniziossi aKoma quei movimento che condusse alla promulgazione dellelnggi 11cllo dotlici t a v o l o , non proteso la plobc . 11i! I’nvrcl~bc0tto1111to , che. n RII« beneficio si miitas~ero tlu c:~po :I f o n d ole regole del diri t to privato , ma sibbene di csscrc :tmrnes~aall’uguaglianza di diritto col patrixiato ; domandò leggi « qjlrrr:* wqunnrlne librrfatis cssmt n (Liv. 111, 31, 7 , v . liAHI.OwA,&m. Rcchtsg., Leipxig 1 8 8 5 1, 1 9 3 . - (,!rTci, Lc.v illsfit.

jzwid. drs R o m . Park 1 8 9 1 , 1, 1 2 3 ) . E, per citarne uno pihrccnnte, ben meno radicali furono i propositi con cui, ne1 pc-rintlo rivoluzionario, s’intraprese la codificazione del diritto frsn-cese. Por quanto severo RILO~J:~RS~ il giudixio sul iiiritlo csish tc?qualifkrto nei ccr7zier.s drl t e r z o stxttr d i Pa r ig i cwnc - c* w2czssc~~tbl~~e iwforrne (1~ lois r»~uuiw~ et de ~0utzc11~r.s hrhrsrrs ,tir rti~~lcmcntn ct tl’or&mnnnces sari... rapport nrec vo.9 mmws

tlCtUdìc3, COi~Z?lbf? SSIIS 21~2iiL’ tir’ pril2CipeS ; COM!“IL d1lfl.S ((CS iP?ll~S

f~'~i,ql?lJ~~f6llCC, tk trOdJlCS, pour th Ci9WmSfmCC.s Id 1112 OdrC dr!

cllose~ qui n’c.hstent 2'hCi Ib (BalrAE. Idrndfrcf. fluz ilf~!~rc«ivcssur la Rev. fraq. ; cnkiers du tiers r’tnt dc Paris) - t u t -tavia nè le leggi parziali , nè i progetti di codice civile , rlb il

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24 CESARE NANI

codice che finalmente entrb in vigore si proposero di sowertiretutto l’antico diritto, bensi di unificarlo e di rimuoverne tuttoci0 che paresse 0 pririlegio personale, od indebito vincolo alla

. proprietk Adempiendo nn nntico voto, che gih sotto l’nntica mo-nn,rchia piil volte c sotto $1 forme aveva, avuto occasione dimanifest:rrsi , la legge del 16-24 agosto 1790 prometteva * un« codice generale di leggi semplici ed appropriate alla costitu-c1 Sono » (GA~JTw,~, Pdcis dr: I’7Gst. d46 tlroit fr. Pnris, 1882,

11. 403) : e Cambacorès p~rsont:~t~do nella sctlutn del 22 agosto1793. .il prnno sno prngotto di cotlic:n civilo e s c l a m a v a , ndlos t i l e d e l t e m p o « Qrrrl rst do4bc 7r pi99cipc nrcq4w7 49091s dwo4as

« flspiwr ? C'est E’lllbitr’ . . . . . 1~ twit~~ est fcnc ci? iibtlivi-

+C sible. Povto44s dffillS IC CO4-]M dr 410s lois IC 499t~911~ esprit qua

« dnlbs 4lOtr’C Corp pOliti(ptP. Ih? co4~mC 7’r+yc7itr: 7‘4witd, 7’i4a-,:

« divisiòilit~' oiit p*Csirlc & lrr. fhacltio4a tir lrc Rr~ncblipe,6 qtte l'iilfifé rt 1' +f~lit~T prd~idcnt cì 1' r:tnblisnc4nc4~t dc 4zotrc

u codr riz+l » ( V. C:~~wi,~~i~c ,(Iroit fk. Pnris. 1884, p. 8 5 8 ) .

(70~ cVf:911. dn I’Wist. gen. art1 19 una parola, stava allora in

cima ad ogni desiclerio l’un& e l’uguaglianza nella legge ; tantosi era lontani dal volerla rompere assolutamente e recisamente

CO1 pa8WtO , e sostituire nel codice una nuova concezione del.diri t to privato a qnella nutica e ttxdizionale !

Mentre iovpcc a questo 9x0~0 tetidono oggi i novatori, pro-cl:i.mnittlo che il diritto 99099 tlovc essero costitnito a prO de l l ’ in -dividuo , m a srrviro allo o+qoozo ed nll’ntilitd. d i u n a cln.sae ,sc~contlo alunni , tli tnt,tc lo classi sociali secondo altri ; ed i?pcrcii9 c:lic s i vnoln innt;~rnc l o bn,si. Lo qnnli cri tichc coi9vionoora ohe es:~niininmo per vc~lcrc RC. det.tnte da 9991 Generoso sen-limento , sinno drl pari giusln nel loro complnsso , c per quel

tanto cha in s13 contengono tli vero, sotto qnali condizioni ed inqn:il forme poss:9,iio ac:rogliPrni.

***

Qni & opportuno cha ci ferminmo, prima d’ogoi altra cosa,. sopra un’n.ccnsn che con singolaro insistenxn si mnovc contro il

dirit,to positivo vigente ; ci06 che esso troppo 1:brgxmentc si adagisnl sistema rnmn,no, quasi immemore della profonda trasforma-zione che, mutate le irlec, i costumi, i bisogni e le condizionisociali, ha snbito, nccrssn.rinmente, SIIC~IC la uostra vita giuridica.

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE ‘- 2 5

T1’ accusa per veri@ non C nuova, e da più di un secoloappare, espressa in forma più o meno vivace, negli scritti d’au-tori che lmrc appartengono a scuole diverse, c scguonn oppostetendnnxc. (:iB 13w:cn1rr~, mtto l’influenza della scuola del diritto

natur:llo , osservava sdegnosamente che « alcuni avanzi di leggi

l di 1111 antico popolo conquistatore, fatto compilare da nn prin-« cipe cha dodici secoli fa regnava a Costantinopoli, frammi-* schiate poscia coi riti longobardi , ed involte in fn.rraginositi volnmi tli privati ed oscuri intwprati , f o r m n n o qllclln tradi-* zionp di opinioni che d:~ una gran parte dn11’Earopn ha tut-< tora il nome di leggi *. (I’refax. a l l i b r o Dei d e l i t t i e delle

pr49e). h &I’RIN, quando in Ccrmnnis era ancora in tutto il SuOfiore la scuola storica del diritto, con amare parole si lagnavache 1:~ giovontù fosse costretta IL consumare la maggior partedel breve tempo assegnato agli studi giuridici intorno al Corpus.y,~fs, di cui t re temi, rgli dinom, non bannn pih a l cuna p r a -tica ntilitl, e l’altro terzo nulh cnnticno di tutto le cofic nuovecbo ci attorniano (;iur ~i:isetal)nhlarrcl~tsbilt7ulag, Wien, 1872,p. 14). IC pur test& A. POPT, uno dei prinripnli fondatori dellanuova scuola della giurisprudenza comparativa, notava che troppo,a suo avviso, si è vaninta l’eccellenza del diritto romano, anchela dove, come per le obbligazioni , ylesta è più universalmentericnnoscintn, e ne mnt.teva in duhbio l’originaIitA, e dolevasi cheassorti 11cll0 studio di quo1 diritto, pnr cui professano una ciecanmmiraxionn, aves;ern i gioroconsultji posto in non cale lo studiodi altri diritti, n o n monn d e g n i tl’attenzionc (I’osT, [Jeher d i e

Aic/jpben rinrr ullye9n. ~echtSznissr9lschaJI, Oldenburg 1 FS.91 ,P* 95).

Ia censura a d u n q u e n o n h nnova e pu0 a p r i m o a s p e t t oappariro alquantq fond:\tn. Pcrocch6, se veramente le nostre leggicivili si fossero in tatto o r(uasi modellate snll’esempio romano,ben potrebbe dirsi che esse non convengono pih alla societA 9%tualc, Cosi diversamente conformata dalla romana. Ma possiamonoi ammettere che la cosa stia veramente in questi termini ?che proprio noi ci siamo * immobilizzati entro un cerchio diidee, di dottrine, di teoremi tracciati due mila anni sono ? B.(SAI.VI~I.I, Disc. cit., p. 6). Francamente, a noi pare alquanto

eccessiva questa affermazione.

Può darsi che il legislatore moderno ahbia errato qua e la;

1~10 darsi cho egli dimostri, in gcncro, una wrta ritrosia ad

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24 CESARE NANI

codice che finalmente entrb in vigore si proposero di sowertiretutto l’antico diritto, bensi di unificarlo e di rimuoverne tuttoci0 che paresse 0 pririlegio personale, od indebito vincolo alla

. proprietk Adempiendo nn nntico voto, che gih sotto l’nntica mo-nn,rchia piil volte c sotto $1 forme aveva, avuto occasione dimanifest:rrsi , la legge del 16-24 agosto 1790 prometteva * un« codice generale di leggi semplici ed appropriate alla costitu-c1 Sono » (GA~JTw,~, Pdcis dr: I’7Gst. d46 tlroit fr. Pnris, 1882,

11. 403) : e Cambacorès p~rsont:~t~do nella sctlutn del 22 agosto1793. .il prnno sno prngotto di cotlic:n civilo e s c l a m a v a , ndlos t i l e d e l t e m p o « Qrrrl rst do4bc 7r pi99cipc nrcq4w7 49091s dwo4as

« flspiwr ? C'est E’lllbitr’ . . . . . 1~ twit~~ est fcnc ci? iibtlivi-

+C sible. Povto44s dffillS IC CO4-]M dr 410s lois IC 499t~911~ esprit qua

« dnlbs 4lOtr’C Corp pOliti(ptP. Ih? co4~mC 7’r+yc7itr: 7‘4witd, 7’i4a-,:

« divisiòilit~' oiit p*Csirlc & lrr. fhacltio4a tir lrc Rr~ncblipe,6 qtte l'iilfifé rt 1' +f~lit~T prd~idcnt cì 1' r:tnblisnc4nc4~t dc 4zotrc

u codr riz+l » ( V. C:~~wi,~~i~c ,(Iroit fk. Pnris. 1884, p. 8 5 8 ) .

(70~ cVf:911. dn I’Wist. gen. art1 19 una parola, stava allora in

cima ad ogni desiclerio l’un& e l’uguaglianza nella legge ; tantosi era lontani dal volerla rompere assolutamente e recisamente

CO1 pa8WtO , e sostituire nel codice una nuova concezione del.diri t to privato a qnella nutica e ttxdizionale !

Mentre iovpcc a questo 9x0~0 tetidono oggi i novatori, pro-cl:i.mnittlo che il diritto 99099 tlovc essero costitnito a prO de l l ’ in -dividuo , m a srrviro allo o+qoozo ed nll’ntilitd. d i u n a cln.sae ,sc~contlo alunni , tli tnt,tc lo classi sociali secondo altri ; ed i?pcrcii9 c:lic s i vnoln innt;~rnc l o bn,si. Lo qnnli cri tichc coi9vionoora ohe es:~niininmo per vc~lcrc RC. det.tnte da 9991 Generoso sen-limento , sinno drl pari giusln nel loro complnsso , c per quel

tanto cha in s13 contengono tli vero, sotto qnali condizioni ed inqn:il forme poss:9,iio ac:rogliPrni.

***

Qni & opportuno cha ci ferminmo, prima d’ogoi altra cosa,. sopra un’n.ccnsn che con singolaro insistenxn si mnovc contro il

dirit,to positivo vigente ; ci06 che esso troppo 1:brgxmentc si adagisnl sistema rnmn,no, quasi immemore della profonda trasforma-zione che, mutate le irlec, i costumi, i bisogni e le condizionisociali, ha snbito, nccrssn.rinmente, SIIC~IC la uostra vita giuridica.

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE ‘- 2 5

T1’ accusa per veri@ non C nuova, e da più di un secoloappare, espressa in forma più o meno vivace, negli scritti d’au-tori che lmrc appartengono a scuole diverse, c scguonn oppostetendnnxc. (:iB 13w:cn1rr~, mtto l’influenza della scuola del diritto

natur:llo , osservava sdegnosamente che « alcuni avanzi di leggi

l di 1111 antico popolo conquistatore, fatto compilare da nn prin-« cipe cha dodici secoli fa regnava a Costantinopoli, frammi-* schiate poscia coi riti longobardi , ed involte in fn.rraginositi volnmi tli privati ed oscuri intwprati , f o r m n n o qllclln tradi-* zionp di opinioni che d:~ una gran parte dn11’Earopn ha tut-< tora il nome di leggi *. (I’refax. a l l i b r o Dei d e l i t t i e delle

pr49e). h &I’RIN, quando in Ccrmnnis era ancora in tutto il SuOfiore la scuola storica del diritto, con amare parole si lagnavache 1:~ giovontù fosse costretta IL consumare la maggior partedel breve tempo assegnato agli studi giuridici intorno al Corpus.y,~fs, di cui t re temi, rgli dinom, non bannn pih a l cuna p r a -tica ntilitl, e l’altro terzo nulh cnnticno di tutto le cofic nuovecbo ci attorniano (;iur ~i:isetal)nhlarrcl~tsbilt7ulag, Wien, 1872,p. 14). IC pur test& A. POPT, uno dei prinripnli fondatori dellanuova scuola della giurisprudenza comparativa, notava che troppo,a suo avviso, si è vaninta l’eccellenza del diritto romano, anchela dove, come per le obbligazioni , ylesta è più universalmentericnnoscintn, e ne mnt.teva in duhbio l’originaIitA, e dolevasi cheassorti 11cll0 studio di quo1 diritto, pnr cui professano una ciecanmmiraxionn, aves;ern i gioroconsultji posto in non cale lo studiodi altri diritti, n o n monn d e g n i tl’attenzionc (I’osT, [Jeher d i e

Aic/jpben rinrr ullye9n. ~echtSznissr9lschaJI, Oldenburg 1 FS.91 ,P* 95).

Ia censura a d u n q u e n o n h nnova e pu0 a p r i m o a s p e t t oappariro alquantq fond:\tn. Pcrocch6, se veramente le nostre leggicivili si fossero in tatto o r(uasi modellate snll’esempio romano,ben potrebbe dirsi che esse non convengono pih alla societA 9%tualc, Cosi diversamente conformata dalla romana. Ma possiamonoi ammettere che la cosa stia veramente in questi termini ?che proprio noi ci siamo * immobilizzati entro un cerchio diidee, di dottrine, di teoremi tracciati due mila anni sono ? B.(SAI.VI~I.I, Disc. cit., p. 6). Francamente, a noi pare alquanto

eccessiva questa affermazione.

Può darsi che il legislatore moderno ahbia errato qua e la;

1~10 darsi cho egli dimostri, in gcncro, una wrta ritrosia ad

Page 28: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

ORSA RE NANI

accogliere qnalche nuovo istitnto che giA maturo nella praticagli chiede la sua consacrazione ufficiale ; puh darsi che esso prediliga la vieta formula, che pih non rinponrle interamente allostato delle cose, ma sarebbe evidente ingiustizia il sostenere chegli siano sfuggiti del tutto i nuovi fenomeni c perfino IC nuovecondizioni della vita giuridica, quale si svolge sotto i nostri occhi.Avremmo noi, se così fosse. gli attuali codici di commercio, checontengono le norme relative ad istituti che sono cert,amenterrenzioni del mondo motlrrno , onde i l f i lo che li lega col di-ritto romano è telkuo così che non riewono , il pih dello volte,

In $ 1 f:~tiwsc iu<l:l.ginidel diritto civile,

:I, scoprirh ? E pur stando 1101 c:t111pforscccli8 non basta uno sguardo gctt:dto su

ui10 qu:lluquc dei cfldici attuali per provarci quanto lunga Rtradnnbbkmo percorso, tl~ll’rpoca ro1nar.a fino alla nostra ? Abolito ils e r v a g g i o ne furono rrcisc lc ramific:~zioni che si estendevanòanche nel diritto pnt.rimoni:Ile ; organizza& su diversa base lafamiglia, vennero meuo 0 si trasformarono i potori che il dirittoromano vi areva solidfimente costituiti. Che è rimasto dell’an-tica mnnzcs maritale ? che della @~itc ~~otcsttrs, così rigida cheappena una liuea impercettibile la separava dalla donti~zica po-tastas ? Chi ne ravviserebbe piti i duri lin~mnenti nelle disposi-zioni che vi consacra il nostro codice civile ? Noi l’abbiamoo r d i n a t a p e r siflhh piiw da t~ogliwlo ~pd c:lmttwr! di ficrcxza(:Iw :i. GA0 parova (forse :G tort,o) poculinro :LI tliritt,o rou1n.t10,x +flt~ ,;MS j’,‘C’J’,‘;lf9,, civiwb ~ioflm~»~~~~ est H ; 0 certo n o npot.rommo ripetere COI) lui : R fPw . . _ . . wzclti alii smt« holiiims, pwi in fili03 sttos talenr ltalmt yotestatnn, qtrnle118* 110s llnbcr~lfts x (C.Q.I., 1 , sq 55). Su ciò nou pu0 catler dubbio,nè sarebbe possibile la controversia.

Bra nnchc f u o r i dcl rainpn tlcl rliritko fa.niigli:rrct . SC m o l t iistituti possono additarsi che nel tlirit.to romano hanno In lororadice, niuno forse avvcrr:\ di trovarne che l’opera del tempo ,0 la dottrina degli antori, od i nuovi bisogni non abbiano pih 0Nino profondnn~c~~tc trasformnto. COU m a g g i o r o cyuit& che ogni

dtro, Ewfl~c~r, che lmre + fra qnolli chr v o r r e b b e r o veder in-trodotte lc rifornw sociali noi codif:i <,ivili, ossorvu clle i tre pihimp0rtnuli codici moderni . il p6siano. il francese c 1’:lnstrins.obanno preso dal diritto romano quel tanto che si adattava allasorirth moderna, e vi nggiunscro cpi concetti giwidici ontlc laet,fl nost.ra ha arricchito il 1)atrimonio dcllc idee romane (Sociale

IL SOCIALISXO NEI. CODICE CIVILE 2 7

Geset~~cbun(lspolit~~ cit., 11 439). Avvertasi per cagion di esempio,a cib che B accaduto di quel diritto stesso che B come il centroverso cui convergono tutti i diritt,i reali, ossia il diritto di pro-prieta. Aveva desso veramente pei Romaui quel carattere cosìassoluto che alcuni trattatisti, e piit specialmente i suoi awer-sarii, si compiacciono di attribuirgli? Era egli permesso al pro-prietario non solo di usare, ma anche di abusare della cosapropria, non foss’altro pel piacere di recar con ciò danno altrui?Forse chi questo sostiene non ha nnt,n.to che la famosa defini-zione * jzcs z&ndi et almlrndi rei suac B , l a massima c o s ì

spesso invocata * qui jzcrr: suo ditw wwiner~t Icdit B , h a n n oil loro correttivo, e la loro spiegazione in altri testi del dirittoromano ; non ha considerato che quosto diritto ammette indub-biampnte certi vincoli e restrizioni alla proprietA che possono,in doterminati casi! spingersi fino alla espropriazione. Cosi lapensano almeno, per non citare economisti come W AGNER e KNIESVANOEROW (Pan& 1 , 554,555), ANNIITS (I’and, s 1 3 0 8. 4),~IERNDuRG (Pan& Q 192 , n . 7), PERNICE (Labe0 11, 1 1 s e g g ) ,JHERING (2weck ina &cht 1, 520 segg.) ed ancora ultimamenteORRTMANN (Die Volkswirfsclkaf&slel6r~ des Corpacs jur. civ. Berlin,1891 p. 49 segg.). Comunque sia, certo è che nei nostri codicie nelle nostre leggi il concetto del dominio, come di un dirittonssnluto, SC non sempre nollx forma, è scomparso pori) nella Ro-s t a n z a . si tJdh t&t’al $1, 1 0 riC01105C0110 anCllC (~IEILKR 0

MEN~RJ~, di una finziono !SarB necessario citare ancora altri istituti, quali sarebbero

le servi& le azioni possessorie, l’enfiteusi, l’ipoteca, ecc., in cuia stento un redivivo giureconsulto romano riescirebbe a discer-nere, nelle prescrizioni dei nostri codici, i lineamenti che avevanoin quel diritto? Perfino nella teoria delle obbligazioni, quellache a giudizio del Sonx (Instiit. des rom. R. a 15) è la parteimmortale - l’unica immortale - del diritto romano, noi ab-biamo arditamente innovato.

In conclusione, quel diritto non ha impedito niuno dei pro-gressi del diritto moderno; e sarebbe ingiusto accusarlo di farpesare sopra questo la sua tirannia, di tenerlo avvinto a RC,tomo un cadavere che tenga abbracciata una persona viva; laveritA B che dal diritto romano noi giil ci siamo allontanatid’un buon tratto, c pih ce ne allontaniamo, quasi senza avve-dercenc, ogni giorno che passa.

Page 29: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

ORSA RE NANI

accogliere qnalche nuovo istitnto che giA maturo nella praticagli chiede la sua consacrazione ufficiale ; puh darsi che esso prediliga la vieta formula, che pih non rinponrle interamente allostato delle cose, ma sarebbe evidente ingiustizia il sostenere chegli siano sfuggiti del tutto i nuovi fenomeni c perfino IC nuovecondizioni della vita giuridica, quale si svolge sotto i nostri occhi.Avremmo noi, se così fosse. gli attuali codici di commercio, checontengono le norme relative ad istituti che sono cert,amenterrenzioni del mondo motlrrno , onde i l f i lo che li lega col di-ritto romano è telkuo così che non riewono , il pih dello volte,

In $ 1 f:~tiwsc iu<l:l.ginidel diritto civile,

:I, scoprirh ? E pur stando 1101 c:t111pforscccli8 non basta uno sguardo gctt:dto su

ui10 qu:lluquc dei cfldici attuali per provarci quanto lunga Rtradnnbbkmo percorso, tl~ll’rpoca ro1nar.a fino alla nostra ? Abolito ils e r v a g g i o ne furono rrcisc lc ramific:~zioni che si estendevanòanche nel diritto pnt.rimoni:Ile ; organizza& su diversa base lafamiglia, vennero meuo 0 si trasformarono i potori che il dirittoromano vi areva solidfimente costituiti. Che è rimasto dell’an-tica mnnzcs maritale ? che della @~itc ~~otcsttrs, così rigida cheappena una liuea impercettibile la separava dalla donti~zica po-tastas ? Chi ne ravviserebbe piti i duri lin~mnenti nelle disposi-zioni che vi consacra il nostro codice civile ? Noi l’abbiamoo r d i n a t a p e r siflhh piiw da t~ogliwlo ~pd c:lmttwr! di ficrcxza(:Iw :i. GA0 parova (forse :G tort,o) poculinro :LI tliritt,o rou1n.t10,x +flt~ ,;MS j’,‘C’J’,‘;lf9,, civiwb ~ioflm~»~~~~ est H ; 0 certo n o npot.rommo ripetere COI) lui : R fPw . . _ . . wzclti alii smt« holiiims, pwi in fili03 sttos talenr ltalmt yotestatnn, qtrnle118* 110s llnbcr~lfts x (C.Q.I., 1 , sq 55). Su ciò nou pu0 catler dubbio,nè sarebbe possibile la controversia.

Bra nnchc f u o r i dcl rainpn tlcl rliritko fa.niigli:rrct . SC m o l t iistituti possono additarsi che nel tlirit.to romano hanno In lororadice, niuno forse avvcrr:\ di trovarne che l’opera del tempo ,0 la dottrina degli antori, od i nuovi bisogni non abbiano pih 0Nino profondnn~c~~tc trasformnto. COU m a g g i o r o cyuit& che ogni

dtro, Ewfl~c~r, che lmre + fra qnolli chr v o r r e b b e r o veder in-trodotte lc rifornw sociali noi codif:i <,ivili, ossorvu clle i tre pihimp0rtnuli codici moderni . il p6siano. il francese c 1’:lnstrins.obanno preso dal diritto romano quel tanto che si adattava allasorirth moderna, e vi nggiunscro cpi concetti giwidici ontlc laet,fl nost.ra ha arricchito il 1)atrimonio dcllc idee romane (Sociale

IL SOCIALISXO NEI. CODICE CIVILE 2 7

Geset~~cbun(lspolit~~ cit., 11 439). Avvertasi per cagion di esempio,a cib che B accaduto di quel diritto stesso che B come il centroverso cui convergono tutti i diritt,i reali, ossia il diritto di pro-prieta. Aveva desso veramente pei Romaui quel carattere cosìassoluto che alcuni trattatisti, e piit specialmente i suoi awer-sarii, si compiacciono di attribuirgli? Era egli permesso al pro-prietario non solo di usare, ma anche di abusare della cosapropria, non foss’altro pel piacere di recar con ciò danno altrui?Forse chi questo sostiene non ha nnt,n.to che la famosa defini-zione * jzcs z&ndi et almlrndi rei suac B , l a massima c o s ì

spesso invocata * qui jzcrr: suo ditw wwiner~t Icdit B , h a n n oil loro correttivo, e la loro spiegazione in altri testi del dirittoromano ; non ha considerato che quosto diritto ammette indub-biampnte certi vincoli e restrizioni alla proprietA che possono,in doterminati casi! spingersi fino alla espropriazione. Cosi lapensano almeno, per non citare economisti come W AGNER e KNIESVANOEROW (Pan& 1 , 554,555), ANNIITS (I’and, s 1 3 0 8. 4),~IERNDuRG (Pan& Q 192 , n . 7), PERNICE (Labe0 11, 1 1 s e g g ) ,JHERING (2weck ina &cht 1, 520 segg.) ed ancora ultimamenteORRTMANN (Die Volkswirfsclkaf&slel6r~ des Corpacs jur. civ. Berlin,1891 p. 49 segg.). Comunque sia, certo è che nei nostri codicie nelle nostre leggi il concetto del dominio, come di un dirittonssnluto, SC non sempre nollx forma, è scomparso pori) nella Ro-s t a n z a . si tJdh t&t’al $1, 1 0 riC01105C0110 anCllC (~IEILKR 0

MEN~RJ~, di una finziono !SarB necessario citare ancora altri istituti, quali sarebbero

le servi& le azioni possessorie, l’enfiteusi, l’ipoteca, ecc., in cuia stento un redivivo giureconsulto romano riescirebbe a discer-nere, nelle prescrizioni dei nostri codici, i lineamenti che avevanoin quel diritto? Perfino nella teoria delle obbligazioni, quellache a giudizio del Sonx (Instiit. des rom. R. a 15) è la parteimmortale - l’unica immortale - del diritto romano, noi ab-biamo arditamente innovato.

In conclusione, quel diritto non ha impedito niuno dei pro-gressi del diritto moderno; e sarebbe ingiusto accusarlo di farpesare sopra questo la sua tirannia, di tenerlo avvinto a RC,tomo un cadavere che tenga abbracciata una persona viva; laveritA B che dal diritto romano noi giil ci siamo allontanatid’un buon tratto, c pih ce ne allontaniamo, quasi senza avve-dercenc, ogni giorno che passa.

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28 CESARE NANI

***

Bln l’avversiono dei novatori contro il diritto romano nascepih specialmente da ciO, che csw ha introdotto e rigorosamontou.pplicnta la dist,inziono frn il jwa ~~b7icrc~f~ ed il ,ius priantrrfr~.

Sono due categorie diverse, benchit, come il KUNTZE ha cer-cato di dimostrwe, si siano costituito con una certa anllogianei principii fondnmcntxli (KrwrzE, nrr 7’nrtrlleliat~trrs des juspublic?w v. 7~‘irnf~w b e i rlru Riif~rr~, hipzig. 1 88!)).

Publiczcm +jtc.r est quorl ad stdum wi Jlonwalaae s p a c t n t , pri-wrf2cm, qued rrd ,oivyulwrrm Ittiliffrferla, swtt cnim qwzrdr~m pu-blicr! zrtilia, ~unetlnnr p+ivntht (IJLPIAN., 1. 1, s 2 Il. Ih Just. ut,jwc, 1 , 1 ) . Qwsta disCnxione, dicono tutti gli innovatori aduna voce, ha impresxo fat~nlmente nel diritto romano, ed in quellic h e v e n u t i dnppoi si diedero a srguiruo In trnwie, IR tendenz*individualistica, per modo da renderli inscienti ed insensibili aibisogni sociali. ‘Me wrorp. soggiungo C: miuiR, non 11n commessol’antico diritto germanico, che non ha voluto consi<lernrc comeassolutamente disgiunti fra di loro il diritto pubblico ed il dirittoprivato.

l? meraviglioso veramente il vedere quanto coso i giuristi te-dcscl~i 11011 n.l)himn fwqw’to in quel vcwhio t l i r i t t o ge rman ico , .che arrestato nel siio sviluppo, dopo la rccezioue del diritto ro-mano, 6 rimasto 1111 organismo pressoch0 informo, allo stato rn-dimentale. La ricca lctterntrira ginridiw, vennt,a fuori nell’cpncnspecialmente in cui piìi viva ferveva, la lntL% fra germanisti eromanisti, tlarel~l~c luogo :I curiosi raffronti. Noi non liowiinmnn.dtlent,rnrci ncll‘nrgonlento ; ma torna bene il conto di spenderviqwh.dw parola.

S o n o corsi molti anni orwnni dopo che (7. Anor,Fo Scnnn~~rscriveva il suo libro dln differenze sostanzidi fin il diritto ro-mano rtl il germanico. Colla st,essn compincrnxn con cui il MOWSNN

RII~ di ravvicimwe il genio poetico tedesco nll’cllenico, lo SCIIMII)Tint,rride R dimnstr;we, che il dirit.to germanico c l’ellenico sidistinguono dal romano per gli stessi caratteri fondamentali.Qnest,o infatti, R suo parere, & eminentemente soggettivo, comeil dirit.to di u11 popolo nel qnale varie nazionalità si trovaronoiusiemc confuse ; E. un diritto che gli nomini hanno croato; chah a nclln legge nna base indil~endcnte dalln. mora l e c dalla reli-

Ii, SOCIALI~XO NEL CODICE CIVILE 29

ginno; laddove invece il diritto germanico, a somiglianza dell’el-lenicn, è il diritto di una razza; diritto obbiettivo perchè scendedall’alto, da Dio; un diritto qnintli che si fonda sulla leggereligiosa e sulla morale; un diritto che non ama nC l’eguaglianza,ni! l’uniforwit8, perchi?, aveutlo ogni ceto sociale particolari do-vari o particolari fini da rsgginngcrr, deve pnre ciascuno potersicreare le sue proprie norme (C. A. ~CHMII~T, Drr pri~zci’ie//e

lhterschied zwischelt d e m viinz. 11. gewr. Hecht, R,ostock, 1 8 5 3 ,IZrster Th. pc<ssin?)

Per I~~,~H~~ANN-HoI.I,wF,R all’incontro oggettivo & il diritto ro-mano, soggettivo in tutto il diritto germanico (Dc r gerli?cclZiscir-~~~~~nrtischn Civi7~woc~s.~ iw Mittrlalfw, 1 (1868), Q 2). A questaopinione si è accostato in parte il RIIVNF, il quale osserva,cha tanto il diritto romano quanto il germanico hanno a basela liberta dell’individnn; ma il primn nel scnsn c h e , m u o v e n d oda un lnmto di vista obbiettivo, sanziona l’irgnaglianza giuridicadi tntti i cittadini; mentre invece pel secondo la liberti i: lalihrrtà snbbiettiva dcll’individnn, b q u e l t a n t o d i libert:i, cioh,che ognuno ha saputo conquistarsi da SP. Quindi non esiste, neldiritto germanico, u n a misnra nbhiettiva, astratt,a, u g u a l e p e rtutti di libertib; neppnre esiste l’nnit8 obbiettiva clello Stato chefissi per ciascnno il suo diritto e lo protegga. 1 singoli si ag-gru1)p:mn a sce011da doi loro rapporti part icolari ; cost,itnisconoper t,sl nmdo tanti gruppi, ed ogni gruppo ha il sno diritto edi suoi tribunali. 1.e consegnenzc di questo f:itto ~0110, per unaparte, una vari&8 grande di diritti, per l’altra parte la disso-luzinne del lo Stato c la perdita quasi con@cta della libertddell’individuo. Sorgrnio par questa via lo Stato fcndale 0 co rpo-rativo, da cui, per naturale rrxzione, si ritorna, verso la finetlcl Medio KW, nll’nnit8 obbiettiva tlcllo Stato del diritto romano.Tali, secnndn qnosto untore, le cxratteristiche principali del l’an-tico diritto germanico (I~RIJNA, Grschiclt te 11. ~uellen (les riim.

Rcchfs, a 2 , i n HOLTZKNIBORFF’S Rmycl.).11 FRANKEN lo considera invece sotto un altro nspelto. Il diritto

germanico, egli sostiene. i: il jz6.s slricf~w in opposizione al dirittoromano, che rappresenterebbe invece l’neptcu~c ,jw. PerciG, nellaAM teoria. quello torna ad essere un diritto obbiettivo, dacch8mette in prima linea non il volcrc ma la forwz; ed è socinlepel motivo che piti s’occupa dell’associazione che non dell’indi-viduo (L~ANKEN, Ronranisfcla 11. Gcrmanislcn, Jena, 1884, p. 32).

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28 CESARE NANI

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Bln l’avversiono dei novatori contro il diritto romano nascepih specialmente da ciO, che csw ha introdotto e rigorosamontou.pplicnta la dist,inziono frn il jwa ~~b7icrc~f~ ed il ,ius priantrrfr~.

Sono due categorie diverse, benchit, come il KUNTZE ha cer-cato di dimostrwe, si siano costituito con una certa anllogianei principii fondnmcntxli (KrwrzE, nrr 7’nrtrlleliat~trrs des juspublic?w v. 7~‘irnf~w b e i rlru Riif~rr~, hipzig. 1 88!)).

Publiczcm +jtc.r est quorl ad stdum wi Jlonwalaae s p a c t n t , pri-wrf2cm, qued rrd ,oivyulwrrm Ittiliffrferla, swtt cnim qwzrdr~m pu-blicr! zrtilia, ~unetlnnr p+ivntht (IJLPIAN., 1. 1, s 2 Il. Ih Just. ut,jwc, 1 , 1 ) . Qwsta disCnxione, dicono tutti gli innovatori aduna voce, ha impresxo fat~nlmente nel diritto romano, ed in quellic h e v e n u t i dnppoi si diedero a srguiruo In trnwie, IR tendenz*individualistica, per modo da renderli inscienti ed insensibili aibisogni sociali. ‘Me wrorp. soggiungo C: miuiR, non 11n commessol’antico diritto germanico, che non ha voluto consi<lernrc comeassolutamente disgiunti fra di loro il diritto pubblico ed il dirittoprivato.

l? meraviglioso veramente il vedere quanto coso i giuristi te-dcscl~i 11011 n.l)himn fwqw’to in quel vcwhio t l i r i t t o ge rman ico , .che arrestato nel siio sviluppo, dopo la rccezioue del diritto ro-mano, 6 rimasto 1111 organismo pressoch0 informo, allo stato rn-dimentale. La ricca lctterntrira ginridiw, vennt,a fuori nell’cpncnspecialmente in cui piìi viva ferveva, la lntL% fra germanisti eromanisti, tlarel~l~c luogo :I curiosi raffronti. Noi non liowiinmnn.dtlent,rnrci ncll‘nrgonlento ; ma torna bene il conto di spenderviqwh.dw parola.

S o n o corsi molti anni orwnni dopo che (7. Anor,Fo Scnnn~~rscriveva il suo libro dln differenze sostanzidi fin il diritto ro-mano rtl il germanico. Colla st,essn compincrnxn con cui il MOWSNN

RII~ di ravvicimwe il genio poetico tedesco nll’cllenico, lo SCIIMII)Tint,rride R dimnstr;we, che il dirit.to germanico c l’ellenico sidistinguono dal romano per gli stessi caratteri fondamentali.Qnest,o infatti, R suo parere, & eminentemente soggettivo, comeil dirit.to di u11 popolo nel qnale varie nazionalità si trovaronoiusiemc confuse ; E. un diritto che gli nomini hanno croato; chah a nclln legge nna base indil~endcnte dalln. mora l e c dalla reli-

Ii, SOCIALI~XO NEL CODICE CIVILE 29

ginno; laddove invece il diritto germanico, a somiglianza dell’el-lenicn, è il diritto di una razza; diritto obbiettivo perchè scendedall’alto, da Dio; un diritto qnintli che si fonda sulla leggereligiosa e sulla morale; un diritto che non ama nC l’eguaglianza,ni! l’uniforwit8, perchi?, aveutlo ogni ceto sociale particolari do-vari o particolari fini da rsgginngcrr, deve pnre ciascuno potersicreare le sue proprie norme (C. A. ~CHMII~T, Drr pri~zci’ie//e

lhterschied zwischelt d e m viinz. 11. gewr. Hecht, R,ostock, 1 8 5 3 ,IZrster Th. pc<ssin?)

Per I~~,~H~~ANN-HoI.I,wF,R all’incontro oggettivo & il diritto ro-mano, soggettivo in tutto il diritto germanico (Dc r gerli?cclZiscir-~~~~~nrtischn Civi7~woc~s.~ iw Mittrlalfw, 1 (1868), Q 2). A questaopinione si è accostato in parte il RIIVNF, il quale osserva,cha tanto il diritto romano quanto il germanico hanno a basela liberta dell’individnn; ma il primn nel scnsn c h e , m u o v e n d oda un lnmto di vista obbiettivo, sanziona l’irgnaglianza giuridicadi tntti i cittadini; mentre invece pel secondo la liberti i: lalihrrtà snbbiettiva dcll’individnn, b q u e l t a n t o d i libert:i, cioh,che ognuno ha saputo conquistarsi da SP. Quindi non esiste, neldiritto germanico, u n a misnra nbhiettiva, astratt,a, u g u a l e p e rtutti di libertib; neppnre esiste l’nnit8 obbiettiva clello Stato chefissi per ciascnno il suo diritto e lo protegga. 1 singoli si ag-gru1)p:mn a sce011da doi loro rapporti part icolari ; cost,itnisconoper t,sl nmdo tanti gruppi, ed ogni gruppo ha il sno diritto edi suoi tribunali. 1.e consegnenzc di questo f:itto ~0110, per unaparte, una vari&8 grande di diritti, per l’altra parte la disso-luzinne del lo Stato c la perdita quasi con@cta della libertddell’individuo. Sorgrnio par questa via lo Stato fcndale 0 co rpo-rativo, da cui, per naturale rrxzione, si ritorna, verso la finetlcl Medio KW, nll’nnit8 obbiettiva tlcllo Stato del diritto romano.Tali, secnndn qnosto untore, le cxratteristiche principali del l’an-tico diritto germanico (I~RIJNA, Grschiclt te 11. ~uellen (les riim.

Rcchfs, a 2 , i n HOLTZKNIBORFF’S Rmycl.).11 FRANKEN lo considera invece sotto un altro nspelto. Il diritto

germanico, egli sostiene. i: il jz6.s slricf~w in opposizione al dirittoromano, che rappresenterebbe invece l’neptcu~c ,jw. PerciG, nellaAM teoria. quello torna ad essere un diritto obbiettivo, dacch8mette in prima linea non il volcrc ma la forwz; ed è socinlepel motivo che piti s’occupa dell’associazione che non dell’indi-viduo (L~ANKEN, Ronranisfcla 11. Gcrmanislcn, Jena, 1884, p. 32).

Page 32: FI · 2015. 12. 1. · si vitda via via ingrossando, sia per l’autori& degli scrittori che si sono messi a capo del movimento, sia perchè nelle loro dot-trine v’ha., a nostro

Nou prowguiremn quest.a raswgun c h n c i trarrebbe t,roppoin lungo, e che non b punto necesjnria per lo scnlm che ci pro-poniamo. 11 quale scopo B ques to unicamente. di provare couqualche esempio come sulle tendenze tlell’:\ntico diritto germanicomnltn si sia detto, e Ie conclusioni sienn state assai discordantifra di loro Quasi si pntrehhe pnragntmrlo ntl uu faiitasma ne-bulnw, le cui fattczac ind~+ermirmt~c nguunn piii) fogg ia r s i a SIIOgrwln.

***

Al GIEltliEt adutiqu~, cih p i n c e snpttutto IIC~ diritto germn-nico, chct bcll lungi d:dl’elevare u n a b a r r i e r a iiisupera~~ile f r at1irit.h pubblico e diritto privato, ha tenuto fermo in qucstn veceil principio (egli d i ce ) dell’unitb di tutti i diritti. Yer veriaaltra Volta 10 stesso GIEl:liR (se abbiamo ben compreso il suoconcetto) non al diritto gcrmanicn, ma alle teorie del diritto na-turale aveva at t r ibuito questn merito; cm opera loro, avevndetto, se int,rodotto in Germania colla reccxione del diritto ro-mano i l grawfle progt’esso (lrlla rigi& rlistiizsione fra d i r i t t opddlico e priwto non era andata perduta l’fcnitù nI di soprndel l o r o continsto (QIERKE,

liraucltfurt,, 1883. p.ATntwwcht 14. I~eufsches Re&,

2 7 ) . Ma c11ccc:hci sia t l i ciil i: egli vnrnchr il diritto ~nrmauicn sia :tntlnto immnxi per q u e s t o r i s p e t t o:11 diritto romauo ?

l’nr qua.uta sia l’autorit,:~ del G IEHKE, germanista iusigrle, no iuou possiamo celare qualche dubbio a tale proposito. No11 ne-glkmm die il diribto &crmm~icn abbia huti riuuiti iuaieme q u e idue diritti, ma neghiamo che esso abbia, come egli vorrebbe,iutravniluta la pnssibilith di conciliarli in uu principin superioro;li ha confusi insieme, ci&. e nou ha tentato di armonizzarli.ISgli ì? proprio infatti dei diritti primitivi di mescolarn iusiemcrlnnwti eterogfwei, c h e solo cnll’audar del t e m p o riescoun adiriurnhìrsi l ’ i m o d:~I1’alt~rn. acquistaudo ciiwruno o couteuutoo funzioni speciali. g (Jorwetti giuridici ed outi giuridici, i qualioggi (oswrva crih Iitliaios:1t11rI1tC il lli~~lh.h.li~~, l)e~r/,pclr~ Ilrr+/.v~g. p. 5)st,auun l’uno di fronte all’altro in reciso contrasto, anticamentes i trovavaun c o n g i u n t i iiisieme iu uun iiitlistiutn uuità. * CiO èavvenuto ad csnmpio del prnccwo civile e peualc, e cii) è avve-Inito parimenti del diritto pubblico e privato. Il diritto germa-

.

IL SOClAJ.lSMO tR1, CODICE CJV1I.E RI

uico nella sua infanzia non ha avuto una chiara concezione delloStato, percid il diritto pubblico vi fu assorbito quasi intieramentedal diritto privato; anche qui il concetto piil astratto venne sa-crificsto a quello che era pih oeusihile e di pih immediata ap-plicsxione. Per dirla cnu uu ultra germauista illustre, l’A~h’or,D,presso i Germani In Stato per lungo tempo fu mantenuto nelleforme del diritto privato, e su flllejt0 dovettero conformarsi glii s t i t u t i de l d i r i t t o pubb l i co (XRNOLD, &ltw ZL Recldsleht,llrrliu, 1 S65, p p . 4 1 1, 112). F:gli ì: per siffatto urotivn chn h apotutn sorgere il feudo, il più mostruoso connubio che mai lastoria abbia vctluto fra i tlirit,ti sovrani e quelli di ragiono pri-vnt,a. uu In+0 p o r t a t o iiullatlimouo Ili qwlla tcndcnxn c h e f i nda priucipin ha reguato nel dir i t to germanico. Dnvc adunque ilGIBIIKE vorrebbe sogualarc un pregio. a noi non riesce di scnrgerealtro che un difetto, iuereute allo stato primitivo in cui si tro-vava quel diritto, n6 sappiamo quale utile pnssa trarre, in questaparte almeno, dall’atitico diritto germanico il mo.leruo.

$,:.”

***

Ma forse i! ozinw lo stare a discutnre in questo argomento didirittn romaun n tli tliritto gnrtnaniw ; il cor~l,,:rpporre :t, «ih cl10(]lldh 1~1. fatbo ciil chn avrcbhn fatto <I1wst,n, so meno nvvorsi gli fos-Rcro stati i destini. Noi non revochiamo punto iu tlubhio l’influenzacha sul uwtro d i r i t to :ittu:tlo II:L csnrcitatn il gcrmauicn ; mz1 non

crediamo che bastino le pie nvncazinni dei germanisti per farlo ri-suscitare dalla tomba ovo giace ; piU che iinu sia valsa l’ingenuafede dc1 popolo tedesco a richiawarc dai ii1nrt.i regni lo spiritod i I’ctlerico I3arbnrnssa. rAn lotts p e l d i r i t t o dell’avvenire nouI>uiJ pill cswe, come una patriottica illusione fa crndere al GIEHKE,

una lntt:t fin il diritto romano ed il diritto germanico. Il granhelln giil si è comhnttldn, c gih tln s eco l i ne fwnno d e c i s o l esorti. Ihppcrtutto 1x1 vinto il diritto rom:ulo, per qucc,t:b rkq$oue.sopratuttn, clm so lo i l gr?rlin giiiritlicn dille. razze latine pnssieclequoIh form di cspansioup. c,hc, InRn,:2. :tI gmio gorrnxnico ; Itavinto anche 121 dove pareva piti tlil&$le e fu piì~ gloriosa la vii+toria, nella Gcrmauia stessa. Il cor1)u.s jwis ed il codice IIR~O-

Innniro che es tendono Cosi ampi:~wmtn nello spazio c nel tcmpnle loro couquistc, la recezione del diritto romano in Germania,

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Nou prowguiremn quest.a raswgun c h n c i trarrebbe t,roppoin lungo, e che non b punto necesjnria per lo scnlm che ci pro-poniamo. 11 quale scopo B ques to unicamente. di provare couqualche esempio come sulle tendenze tlell’:\ntico diritto germanicomnltn si sia detto, e Ie conclusioni sienn state assai discordantifra di loro Quasi si pntrehhe pnragntmrlo ntl uu faiitasma ne-bulnw, le cui fattczac ind~+ermirmt~c nguunn piii) fogg ia r s i a SIIOgrwln.

***

Al GIEltliEt adutiqu~, cih p i n c e snpttutto IIC~ diritto germn-nico, chct bcll lungi d:dl’elevare u n a b a r r i e r a iiisupera~~ile f r at1irit.h pubblico e diritto privato, ha tenuto fermo in qucstn veceil principio (egli d i ce ) dell’unitb di tutti i diritti. Yer veriaaltra Volta 10 stesso GIEl:liR (se abbiamo ben compreso il suoconcetto) non al diritto gcrmanicn, ma alle teorie del diritto na-turale aveva at t r ibuito questn merito; cm opera loro, avevndetto, se int,rodotto in Germania colla reccxione del diritto ro-mano i l grawfle progt’esso (lrlla rigi& rlistiizsione fra d i r i t t opddlico e priwto non era andata perduta l’fcnitù nI di soprndel l o r o continsto (QIERKE,

liraucltfurt,, 1883. p.ATntwwcht 14. I~eufsches Re&,

2 7 ) . Ma c11ccc:hci sia t l i ciil i: egli vnrnchr il diritto ~nrmauicn sia :tntlnto immnxi per q u e s t o r i s p e t t o:11 diritto romauo ?

l’nr qua.uta sia l’autorit,:~ del G IEHKE, germanista iusigrle, no iuou possiamo celare qualche dubbio a tale proposito. No11 ne-glkmm die il diribto &crmm~icn abbia huti riuuiti iuaieme q u e idue diritti, ma neghiamo che esso abbia, come egli vorrebbe,iutravniluta la pnssibilith di conciliarli in uu principin superioro;li ha confusi insieme, ci&. e nou ha tentato di armonizzarli.ISgli ì? proprio infatti dei diritti primitivi di mescolarn iusiemcrlnnwti eterogfwei, c h e solo cnll’audar del t e m p o riescoun adiriurnhìrsi l ’ i m o d:~I1’alt~rn. acquistaudo ciiwruno o couteuutoo funzioni speciali. g (Jorwetti giuridici ed outi giuridici, i qualioggi (oswrva crih Iitliaios:1t11rI1tC il lli~~lh.h.li~~, l)e~r/,pclr~ Ilrr+/.v~g. p. 5)st,auun l’uno di fronte all’altro in reciso contrasto, anticamentes i trovavaun c o n g i u n t i iiisieme iu uun iiitlistiutn uuità. * CiO èavvenuto ad csnmpio del prnccwo civile e peualc, e cii) è avve-Inito parimenti del diritto pubblico e privato. Il diritto germa-

.

IL SOClAJ.lSMO tR1, CODICE CJV1I.E RI

uico nella sua infanzia non ha avuto una chiara concezione delloStato, percid il diritto pubblico vi fu assorbito quasi intieramentedal diritto privato; anche qui il concetto piil astratto venne sa-crificsto a quello che era pih oeusihile e di pih immediata ap-plicsxione. Per dirla cnu uu ultra germauista illustre, l’A~h’or,D,presso i Germani In Stato per lungo tempo fu mantenuto nelleforme del diritto privato, e su flllejt0 dovettero conformarsi glii s t i t u t i de l d i r i t t o pubb l i co (XRNOLD, &ltw ZL Recldsleht,llrrliu, 1 S65, p p . 4 1 1, 112). F:gli ì: per siffatto urotivn chn h apotutn sorgere il feudo, il più mostruoso connubio che mai lastoria abbia vctluto fra i tlirit,ti sovrani e quelli di ragiono pri-vnt,a. uu In+0 p o r t a t o iiullatlimouo Ili qwlla tcndcnxn c h e f i nda priucipin ha reguato nel dir i t to germanico. Dnvc adunque ilGIBIIKE vorrebbe sogualarc un pregio. a noi non riesce di scnrgerealtro che un difetto, iuereute allo stato primitivo in cui si tro-vava quel diritto, n6 sappiamo quale utile pnssa trarre, in questaparte almeno, dall’atitico diritto germanico il mo.leruo.

$,:.”

***

Ma forse i! ozinw lo stare a discutnre in questo argomento didirittn romaun n tli tliritto gnrtnaniw ; il cor~l,,:rpporre :t, «ih cl10(]lldh 1~1. fatbo ciil chn avrcbhn fatto <I1wst,n, so meno nvvorsi gli fos-Rcro stati i destini. Noi non revochiamo punto iu tlubhio l’influenzacha sul uwtro d i r i t to :ittu:tlo II:L csnrcitatn il gcrmauicn ; mz1 non

crediamo che bastino le pie nvncazinni dei germanisti per farlo ri-suscitare dalla tomba ovo giace ; piU che iinu sia valsa l’ingenuafede dc1 popolo tedesco a richiawarc dai ii1nrt.i regni lo spiritod i I’ctlerico I3arbnrnssa. rAn lotts p e l d i r i t t o dell’avvenire nouI>uiJ pill cswe, come una patriottica illusione fa crndere al GIEHKE,

una lntt:t fin il diritto romano ed il diritto germanico. Il granhelln giil si è comhnttldn, c gih tln s eco l i ne fwnno d e c i s o l esorti. Ihppcrtutto 1x1 vinto il diritto rom:ulo, per qucc,t:b rkq$oue.sopratuttn, clm so lo i l gr?rlin giiiritlicn dille. razze latine pnssieclequoIh form di cspansioup. c,hc, InRn,:2. :tI gmio gorrnxnico ; Itavinto anche 121 dove pareva piti tlil&$le e fu piì~ gloriosa la vii+toria, nella Gcrmauia stessa. Il cor1)u.s jwis ed il codice IIR~O-

Innniro che es tendono Cosi ampi:~wmtn nello spazio c nel tcmpnle loro couquistc, la recezione del diritto romano in Germania,

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3i CESARE NANI

lo stesso attuale progetto ili corlice civile teclcsco nccusn,to disoverchia tendenza romanistic:l IIOII sono, chi l>en contiidel,i, chealtrettanli fenomeni che procedono da un’ unica C:LUSR.

Poco giova pertanto preoccqxirsi del passato ; meglio è guar-

dare al preoente e domnudarci: uu codice oggigioruo ha da essere

il presidio della libertA civile di t&ti i cittadini, senza clistinzioncdi ceti, oppure nient’altro che un mezzo di protezione per Jcvarie classi iu Giii si divide 1;~ societ,l, od ancora per una soladi quote cl&, la pih n u m e r o s a c la pii~ mixera? JJa da essereun codice privato od un corlice (corno nltii vorrebbe appellarlo)

privato-soci:~le I ìG viwn to il tiwprb chi: il Icgisl:Ltore debba c o n -gedarsi dal rmo vecchio ideale, < anrwih~cs, s~utw1s i~fin~isquc,,jwtz c.xr<efpftre B c nil im wdico il’ugringli:~nix farne succedoreun altro di pririlegio ? Qui e non altrove sth il punto capitale

della questioue.

***

Acntamentq ha. osservato il &XHHijFT (Stnnt 11. Reclrt d e rviht. liiinigsreit, Stuttgart, 1882, p. 44, U3), che Cosi nella po-litica come nel diritto Vi sono certe correnti sotterranee d’ideeoppos t e nllc rlomiunuti , clic, rlun.si iiu~vvertitc , ~wxefyouo p e rlnllgo trVut)o i l low rwho silolw,icm, lillr:lti;~ vir~tm i l giorno iuc u i tl’i~t~povviso c~om~btuto rtll;t s~~pdic’ic r! ~outauo di pwvnln~e.

Ngli cit.2 l’r*ernpio rlcl nwvimonto ailtisomitico, sqq~iato preci-samente quando era gcueralmeote invalsa la credenza, che lacausa dcll’en~:lncipnaiil~~e degli Khrci avesse oramai ripcwtnto unavittoria definitiva ncll’opiuione dei popoli civili. Noi possiamo anostra voi ta arlditwc l’esempio ilell:~ rlivisionc e del c o n t r a s t ofre le classi sociali, Quanh IICM si i? fatto da un secolo in qubper distruggerli I Quant,c voi te non si i* pmlnmnto che di fronteallo Stato vi hanno soltanto dei cittadini. non rlei ceti so&li?NB lo si B proclamato indarno per quanto concerne il dirittopnbblico. nei paesi liberi almeno. d~;vc la differenza delleclassi a cui ciaucunn nppnrtengn non ha piil. sot.to quel rkpfftto.

newu~ valore. I1Prncrhb qlloita brcll4a R cui 4 rivolymn a m a r e

rampogne d’egoismo. e ci am9 dipinyrr cow~ nniramentf~ i n t e s a

a difendere, disperatamente e con ~ualunrlne mezzo, la posizioneche si è conyCstataT ha pero cbirtmato a partecipare all’eserciziodel potere politico, con maggior larghezza certo che non abbiano

fL SWIALISMO NEL cobrck ClVrtE 49

convenzionale, uon sono considerate che come un piccolo accontosu cib che la legislazione dovrà fare pih tardi.

Per dirla pih chiaramente, B la guerra contro l’usura, sottotutte le sue forme, che intimer il codice sociale, instaurando unregime preventivo e repressivo nel tempo stesso, sotto la cui pro-tezione possano vivere tranquilli coloro che si trovano costrettia battere il duro calle dei debiti.

Sopra questi, come in genere sopra tutti gli infelici, veglia,con cura amorosa, la lcggc, ed all’occorrenza saprit, con un prov-vido intervento, trarli rlall’orlo dell’abisso in cui gid, stanno perp i o m b a r e . che Se InalgradCJ ciÌJ Vi SiOuO Caduti dcntr0, e piti non

sia possibile arrestare l’impeto del nemico, ossia dei creditori che,forti dei loro diritti, minacciano da vicino la sostanza del de-bitorc, allora toccheril al codice di far in modo che gliene siarisparmiata quanta più è possibile. Riconoscono i nostri avversariicha le leggi attuali gi& fecero qualche cosa in questo senso; manon basta loro che il principio sia stato introdolto, è necessario(dice il GIEAKB) che gli sia dato pih ampio svolgimento. Percibegli e FIJLD propongono che anche al piccolo proprietario ruralesi estenda il favore della legge, e si dichiari immune dall’espro-priazione immobiliare anche una certa quantità di terreno, queltanto che gli occorre pel sostentamento proprio e dei suoi.

UJI s1 vasto C:omplcsso di riformo uou si presta sicuramentoad uu rrrpirlo esame. Queste tcrirlcnzc umanitar ie dc1 resto n o nsono nuove nella storia del diritto. Per trovarno un primo esempionoi non abbiamo uhe a risalire al diritto romano; non certoall’epoca del SUO maggioro splendore , ma all’ epoca della snadecadenza. Allora., abbandonate tutte le tradizioni del diritto antico,si introdusse la quere2a 1801~ ~uwerntae pecunine per indebolire lastipulati0 deDiti ; si accordò al fideiussore l’eccezione di escus-sione ; si li.mith la cessione mediante la lex hnstasianrc; si vol-lcro prorogati i termini per la vendita del pegno e per la pre-scrizione, abbassata la misura legalo dell’interesse, ecc. (v. IHe-RING, La lotta pel diritto, traduz. di 1:. MARIANO, Milano, 1875,p. 221 in nota. - aOLIJS~lIAfIl~T, Bandb. d. I?~arlcIsr., 38 e d . ,

1, 85.- LEONHARD, Roms Vwgangrnheit u.Deutschlnnds Recht, Leipzig 1 8 8 9 , Qin quell’epoca infatti c h e il f a m o s o e d i t t o d iDiocleziano de y r e t i i s rerzw vendium, in cui, allo scopo di porreriparo alla effrcnafu libido ~apientiw, il legislatore tentò di

4 C. Nant.

I

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$0 CESARE NANI

stabilire il ~~~~xhz~~o~ del prezzo delle merci, delle derrate, deiAnrii. L’editto, i, noto, non valse che a far rincarire nmggior-

mente i gencri di cui s’era voluto moderare il prezzo, ed aprodurre una completn stnguazione nel commercio. Le pene, lastessa pena di morte! cbc dovevano garantirne l’osservanza, in-darno furono inflitte. e fu forza revocarle (GOIJJSCHMIDT; 1. cit.- K~~u~owA, Biim. Ilechtsg. 1, 99.5 seg. - BURCKUAJIDT, D i eZf?if Collst~~?fi~z’s, Leipxig 1 8 8 0 , p. (il segg . - - S~IULLER,Qcschichtc drl Riiw. Kuisevzcit, T,eipzig 1887, 11, 151 segg. ) .1,~ lyggi tlcll’c~~:ol~c~~llin pubblica, pih forti assai che non IC leggiswi ttc, reagirono, fru&xndo tntti gli sforzi del potente impera-tore, diretti :t coml~nttwc In spcculaziorle 0 sollcvarc l e COII-dizioni tlrlln vita materiale dei suoi sutldit,i.

@li i> lwecisnmcntr a questo ~wriotlo tlcll:d storia del dirittoronwiio che si riferisce il sovrr~~,IIIEWINI: :

forse troppo severo. giudizio di« L’csprtwiow e la figura su:1 rivelano . . . mitezza e

B: certa specie di uninnitnrismo. Se non che la iI mitezza di matura« dispotkx. Ikg& c dona ad uno ci0 che 11:~ rapito all’altro.« il; Ia mitezza dell’arbitrio e del cxpriccio, non quella dell’uma-* nit:I. vera; Li i l r imorso della crucleltk . . . Un tratto cnrnt-« tnistico peculiarmente significante . . la tentleuza e lo sforzoa* ini$ilwnrc 1:). cnntlizionr dc1 tlcbilnrc nlli~ xpall~ tlcl crcylitore.« lo wctlo CIlo s i puij sUilire qwst:1, nl:I.witn:b gcilernlo ; lo sim-H p:11w verso i d~+itori sono srguo di un periodo di fiacc+czza.* 11 titolo di ?fntrrfrifnrio 6 esso stesso che se lo arroga. ~JII po-

4 riodo pieno di snnit:l (’ di vigore mira sopr:ltutto a che il crc-* tlilore vciigfi x expo del tliritto s u o . dovesso p u r eQ nmhwe in rovina p (tulrrt~~n, op.

il tlcbitorocit., p, 220-2 1).

/

I**

AIn al diritt,o romano quasi si potrebbe aflibbiare la tacciad i timido iri qnest’argomonto ; Sc: lo si paragoni con quanto hatrntat0 nei Medio EvO il diritto canonico. Pietoso verso i debi-tori, (1lIeSto diritto, colil’ noto, fu spietato contro i creditori.Chi non ricorda come 1% teoria delle usure sia riuscita a poco:I poco :l. spilyerc le SllP rmnificn.xioni in prfwnchi! tutto il campodrl diritto lwiv:,to, c0tl ql~Olla StOsw logkt inOsOr:&ile cOlI c u iora. il fiIENGER, 11011 soddisfatto delle leggi già protnulgate con-

IL SOCIALISMO NEL cobn% CIVILE 33

usato i patrizi a Roma, verso la plebe, il popolo verso i nobilinei nostri comuni medioevali, afferrato che ebbe il goveruo, quelleclassi che prima nc crauo escluse. Ha fatto di piti; ha conce-duto il suffragio politico a quei partiti stessi che dichiarano al-tamente di volersene servire per distruggere, prima ancora chele politiche, le basi economiche dello Stato. Ed 0 nel momentoappunto, in cui il principio dell’eguaglianza politica trionfa do-vunque, che rinasce e si riagita la vieta idea della divisione delleclassi? Itiappare minacciosa nelle teorie socialistiche, che intimanola lotta di classe contro classe; e si svela, in forma alquantopiù attenuata, negli scritti dei giureconsulti che predicano lariforma, dal ponto di vista sociale, del codice civile.

Invero può parere strano che si voglia ripudiare nel campodel diritto privato quella tendenza all’uguaglianza di tutti i cit-tadini che si prosegue con tanto ardore nel campo del dirittopubblico; più strano aucora che la ripugliino coloro i quali sidolgono ohe non si tenga abbastanza conto dei vincoli indisso-lubili che legano l’uno coll’trdtro diritto. Se i loro voti dovesseroadempiersi, i due diritti, guidati da principii in antagonismo fradi loro, si vedrebbero battere vie al tutto opposte. Ma non in-sistiamo su questo puuto, perchè ci preme indagare se le regoledel diritto privato debbano veramente, come si afferma, esseredeterminate-da consirlerazioni di utilità sociale.

***

Su quali argomonti si fonda quest’asserzione?disparte le erudite dissertazioni sul diritto romano.

Lasciando ine sul diritto

germanico, e le acri invettive contro i giureconsulti moderni inna-morati del passato ed obliosi del presente, su questo solo argomento,iu sostanza. L’utilitB sociale, dicono i fautori della nuova scuola,deve primeggiare sull’utilità dei singoli, a quel mo:lo stesso chela societA primeggia sull’indivi+o ; perci è ovvio che il dirittoprivato riceva dagli interessi sociali la sua parola d’ordine el’indirizzo. Da questo assioma, ora apertamente enunciato ed orasottointeso, ogni autore poi trae quelle conseguenze che megliosi awordino coi suoi intenti. Perocch6 tutti domandano ad unavoce che sia riconosciuta 1;~ funzionnU sociale del diritto privato,rovesciando le basi RU cui ora sta assiso, ma non tutti tendono

3 C. N a n i

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34 &SARE NANI

al medesimo fine. Infatti, non sarà fuor di luogo ricordarlo,GIERKE vuole bandito l’individualismo dal codice, perchè temeche possa esserne minacciata l’intiera organizzazione della societàattuale, mentre altri [MIENGER~ SALVIOLI, FULI), Das biirgw/icheGcsctzbuCh u. d i e Xozialpolitz’k in Grzcclaot’s B e i t r i i g e XXXV

(18W], combattono 1’ individualismo, e combattono nel tempostesso l’ordinamento presente della società, volendo che anche ildiritto privato concorra a sollevare quello fra i ceti che orasta pih in basso. Bespinto quindi l’individualismo, respingonol’uguaglianza di diritto e la libertà contrattuale che ne sono lanecessaria conseguenza ; perchè è con tal mezzo, dicono, che ipiù forti sono riesciti e riescono ad opprimere i più deboli. IlBEBET,, uno dei capi del socialismo germanico: non si esprimemolto diversamente : « Quantlo un ceto od una classe, egliscrive, è economicamente 0 socialmente soggetta ad un’altra,questa soggezione trova sempre la sua espressione nelle leggi delpaese. Le leggi non sono altro che la condizione sociale di unpaese tradotta ed espressa in un certo numero di precetti giu-ridici, rispecchianti codeste condizioni . . . Le leggi sono negativeo positive. Negative in quanto nella distribuzione dei diritti, nonaccennano agli oppressi, come se non esistessero; positive, i nquanto ne consacrano lo stato di soggezione e sanciscono delleeccezioni » (BE B E L, La donna e ii! socidisnzo, traduz. di OL I-VIERI, Milano, 1891, p. 264 seg).

Ora, è perfettamente logico che dal punto di vista sociali-stico si combatta senza tregua l’individualismo sotto tutte le sueforme. Poichè in quella teoria lo Stato è tutto e l’individuonulla, poichè la libertà individuale del cittadino è il prezzo chesi paga onde conseguire il benessere economico, ben si comprendeche si voglia sopprimere ogni autonomia individuale, anche negliordini del diritto privato e mettere questo al servizio del dirittopubblico. Ma si comprende meno che ciò vS)gliano anche scrit-tori che, come il GI E R K E, pur desiderando di versare qualchegoccia d’olio sociali>tico nel codice civile, contro il socialismohanno pero iiere parole; ed altri che, anche non dimostrandotale avversione, dichiarano tuttavia di non voler rinnegare idommi fondamentali su cui riposa attualmente l’ordine giuridicoed economico.

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lL SOCXALISMO NEL CODICE ClVILE 35

+**

Vero è che ammettono che l’individuo possa ancora rappre-sentare la sua parte nel diritto privato ; non l’eliminano del tutto,anzi il GIERKE è disposto ad accordargli ancora una sfera intangi-bile d’azione, a patto, ben inteso, che il pensiero della colletti-vità circoli e respiri in tutto il diritto privato. Cercano la con-ciliazione fra diritto pubblico e privato; fra interessi privati edinteressi generali ; vorrebbero fonderli insieme in un’armonicaunità.

Il programma è bello, in apparenza, e fatto per sedurre glianimi miti, specialmente, che inclinano alle transazioni, ed al disopra della lotta, che è la realtà di ogni giorno, sognano ilontani e sereni orizzonti della pace e della concordia. &Ia questafusione è essa possibile ? A quali condizioni potrebbe attuarsi? Senel diritto privato anche l’utilità del singolo ha da avere la suaparte, quanta sa& questa parte? Quale il criterio per determi-narla? Quale la misura con cui si graduerà la porzione d’inte-resse privato, e la porzione d’interesse pubblico, quali ingredientidel diritto civile? Questa misura, questo criterio i nostri avver-sarii non tentano neppure di fissarli Il dubbio, si direbbe, nonsi B affacciato alle loro menti, o la cosa non parve loro degnad’esame.

li: qui sta appunto il pericolo di tale teoria. Se ad es. voiproclamate, che la proprietà individuale deve essere rispettata, mache per altra parte conviene assoggettarla a doveri sociali, qualie quanti saranno questi doveri ? Fatto il primo passo in questa via,dove ci arresteremo se non troviamo nessun ostacolo che ci fermi?Che cosa ci tratterrà dall’arrivare a questo risultato che tuttosieno i doveri, e il diritto di proprietà poco pih che un nomevano? Lo stesso si dica della libertà contrattuale. Se questadovrà piegarsi ad ogni considerazione d’interesse sociale; se sivuol spuntare quest’arma in mano al pih forte qualunque voltanasca il sospetto che possa abusarne; se la povertà, se l’inespe-rienza, se altre cause ancora dovranno sempre contribuire a li-mitarla, che varrà l’aver ammesso in astratto il principio ? Leeccezioni uccideranno la regola, e quella sfera che si dichiaraintangibile per l’attività individuale si sarà tanto rimpicciolita danon aver pih nessuna importanza.

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36 CESARE NANI

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Ah ti011 vi ha soltxxnto un pericolo nclln teoria che conihat-fiamo, vi si cela per entro anche 1111 errore gravissinlo, a n o s t r ozIT;viso. l’erocch8 è errore, crediamo, pretendere che, scaturendoda una medesima fonte il diritto pubblico e privato, sieuo in-sieme congiunti all’origino c farli procedere associati coll’assog-gnttarc n.l primo il sncoi~do, in guisa da privar questo della suaautonomia e di ogni lilwrttl di movimento. Ni! in tutto n&in parte, np1 al yuuto di partenza 116 in altro qualsiazi dellaloro carriera i due diritti si trovano m1turalmento confusi in-sieme ; noi rivcndicl1iamo nl diritto privato una completa indi-p e n d e n z a , pcrchl? Pss0 non 113 per baw.3 la soci& c l ’ indiv iduoi1r pari tempo, ma unicwwnte l’intlividno: si svolge ncll’ambicntosociale, ma non si co11fontle con q~iwto :mrl~iwte. Certo RIIIW~-

t.ii3mo nnrho noi che \-ita c diritto si appartengano l’un l’altroindissolubilmente, e l’uno sopra l’altro spieghi di continuo unaazione reciproca ( FRANK, Natwrecl~t, ycschichtl. Rrcltd u. S O C.Recht, Leipzig, 1891, pag. 28), ammettiamo, come altri disse ,che il diritto privato < dovendo seguire gli aspetti diversi dellavita sociale nei diversi niomcnti, cangi lo sue 110~1t1c per leggedi :1~~1attnmcnto » (CfllIwKi, Sociolo!jicr I’ IJii.. cio., ‘I!orino, 1886,p. 1 ::). Ala cii 11011 avvicw, si avvwta, percI& l’interesse s o c i a l esovrnpl)1~11c1idosi :1~ll’ii1diritl11nle sforzi quel tliritt,o a modificarsi;avviene, perchè mutato l’ambiente sociale anche l’individuo simritn. o i1111t:~io i suoi intnrcssi individuali. ln tnttc questo tras-formazioni il diritto privato conserva la sua autonomia, ed ilPIIO fwtlnuicnto riposn sc~1t1pp3 srill’irltlivitl~lo.

Ncppnre vogliamo contcstarc che esistano certi rapporti f r atlirilto pubblico 0 yriv3t.o : :IilXi 11011 %1~~ll'~~1lilllO Wll~~O~Jir~i XCIIZB

una t’al qnnlc corrispontlenz:r fra di loro. Avendo ognuno la sua:iutonwnin c la sua propria sfera d’azione, vi 50110 dei puntiprri~ in cui si incontrano 11 dire che nttualmonte, secondo letwic prwalenti, ognuno di essi si svolga nel suo dominio, senzache l’uno si curi di ci0 che l’altro fa, anzi affettando di igno_rarlo, è dir cosa non del tutto conforme al vero. L’asserzionedel SALY11~1.1 < che l’ut~ilit5 del singolo concordi o meno con quellatlrlla c:AlettivitA L\ circostanza che i10*1 inkxcssa il legislatore P(1. cit., p. Y), ci pare, nella sua forma Cosi recisa, poco 0 punto

IL SOCIALlSMO NEL CODICE CIVILE 37

esatta. Tanto sc ne interessa all’opposto che, se l’utilita del sin-golo_venga a trovarsi in aperto contrasto coll’utilit& generale, glitoglie la possibilità di conseguirla. Il nostro codice civile san-ziona esp1icitament.e questo principio ntrlle sue disposizioni preli-minari, IL dove dichiara che in nessun caso le private disposi-zioni e convenzioni potranno derogare alle leggi riguardanti inqualsiasi modo l’ordine pubblico (Disp. prel. art. 12). Fin dovearrivi la portata di questa disposizione, e quali applicazioni neabbiano fatto il leg‘slatarc stesso e la giurisprudenza, non spettaa noi di esaminare. Soltanto constatiamo che dovo sorga il con-flitto fra l’interesse generale e l’individuale la legge interviene,o fa prevalore il primo sul secondo.

1

i ;

’‘

In questo caso adunque il diritto pubblico esercita una fun-zionc negativa e non positiva ; non vincola cioE la liberti civileper indirizzarla n determinati fini sociali; ma l’arresta nel suoCammino quando il pcrmcttirlo di n,ndar lIih in la non %MdJhesenza pericolo pel bene pubblico. Siffatti limiti xono prefissi anchead altre libertA, la religiosa ad es., a cui niuno ha mai pensatodi negare una sfera tutt,a propria d’azione.

,;t

: f

Ma noi ci spingiamo più innanzi, e più innanzi si spingeanche la nostra legge. Ogni volta che non semplici ragioni cl’op-portuniti 0, peggio ancora, una certa equità wrvellotica lo con-siglino, ma una necessitrl impellente lo comandi, pu0 l’interessetici piti imporsi all’intcrcssn del singolo e dettare nnn norma chea quello unicamente inspirandosi, vieti 0 prescrivn certi atti. Q u ila funzione del diritto pubblico non h pi6 soltanfo negativa, mapnsitiva. Ma occorre che si tratti di una necessita cviclcntn, tli-ciamo, d‘un bisogno, Gai:, a cui non si pnssa provvedere in verunaltro modo. CImI 118 fatto in piii d’un caso il nostro codice. 15ssnnon ha esitato punto (se occorre qualche esempio) a regolare irapporti fra i proprictarii confinanti, allo rcopo di contnmperarnoi diritti; ha disciplinato, partendo dal punto di vist,n dell’utiIit&gcnorale, la mntrria dello acque ; e bas t a scorrere fugncemrntegli articoli relat,ivi alle serviti1 legali per convincersi, che vi 6qualche esagerazione nell’affermare, che il legirlat,ore sempre e sisia riservato solo di assicurare il conseguimento dell’utilità delsingolo * .

j

i

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Ah ti011 vi ha soltxxnto un pericolo nclln teoria che conihat-fiamo, vi si cela per entro anche 1111 errore gravissinlo, a n o s t r ozIT;viso. l’erocch8 è errore, crediamo, pretendere che, scaturendoda una medesima fonte il diritto pubblico e privato, sieuo in-sieme congiunti all’origino c farli procedere associati coll’assog-gnttarc n.l primo il sncoi~do, in guisa da privar questo della suaautonomia e di ogni lilwrttl di movimento. Ni! in tutto n&in parte, np1 al yuuto di partenza 116 in altro qualsiazi dellaloro carriera i due diritti si trovano m1turalmento confusi in-sieme ; noi rivcndicl1iamo nl diritto privato una completa indi-p e n d e n z a , pcrchl? Pss0 non 113 per baw.3 la soci& c l ’ indiv iduoi1r pari tempo, ma unicwwnte l’intlividno: si svolge ncll’ambicntosociale, ma non si co11fontle con q~iwto :mrl~iwte. Certo RIIIW~-

t.ii3mo nnrho noi che \-ita c diritto si appartengano l’un l’altroindissolubilmente, e l’uno sopra l’altro spieghi di continuo unaazione reciproca ( FRANK, Natwrecl~t, ycschichtl. Rrcltd u. S O C.Recht, Leipzig, 1891, pag. 28), ammettiamo, come altri disse ,che il diritto privato < dovendo seguire gli aspetti diversi dellavita sociale nei diversi niomcnti, cangi lo sue 110~1t1c per leggedi :1~~1attnmcnto » (CfllIwKi, Sociolo!jicr I’ IJii.. cio., ‘I!orino, 1886,p. 1 ::). Ala cii 11011 avvicw, si avvwta, percI& l’interesse s o c i a l esovrnpl)1~11c1idosi :1~ll’ii1diritl11nle sforzi quel tliritt,o a modificarsi;avviene, perchè mutato l’ambiente sociale anche l’individuo simritn. o i1111t:~io i suoi intnrcssi individuali. ln tnttc questo tras-formazioni il diritto privato conserva la sua autonomia, ed ilPIIO fwtlnuicnto riposn sc~1t1pp3 srill’irltlivitl~lo.

Ncppnre vogliamo contcstarc che esistano certi rapporti f r atlirilto pubblico 0 yriv3t.o : :IilXi 11011 %1~~ll'~~1lilllO Wll~~O~Jir~i XCIIZB

una t’al qnnlc corrispontlenz:r fra di loro. Avendo ognuno la sua:iutonwnin c la sua propria sfera d’azione, vi 50110 dei puntiprri~ in cui si incontrano 11 dire che nttualmonte, secondo letwic prwalenti, ognuno di essi si svolga nel suo dominio, senzache l’uno si curi di ci0 che l’altro fa, anzi affettando di igno_rarlo, è dir cosa non del tutto conforme al vero. L’asserzionedel SALY11~1.1 < che l’ut~ilit5 del singolo concordi o meno con quellatlrlla c:AlettivitA L\ circostanza che i10*1 inkxcssa il legislatore P(1. cit., p. Y), ci pare, nella sua forma Cosi recisa, poco 0 punto

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esatta. Tanto sc ne interessa all’opposto che, se l’utilita del sin-golo_venga a trovarsi in aperto contrasto coll’utilit& generale, glitoglie la possibilità di conseguirla. Il nostro codice civile san-ziona esp1icitament.e questo principio ntrlle sue disposizioni preli-minari, IL dove dichiara che in nessun caso le private disposi-zioni e convenzioni potranno derogare alle leggi riguardanti inqualsiasi modo l’ordine pubblico (Disp. prel. art. 12). Fin dovearrivi la portata di questa disposizione, e quali applicazioni neabbiano fatto il leg‘slatarc stesso e la giurisprudenza, non spettaa noi di esaminare. Soltanto constatiamo che dovo sorga il con-flitto fra l’interesse generale e l’individuale la legge interviene,o fa prevalore il primo sul secondo.

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In questo caso adunque il diritto pubblico esercita una fun-zionc negativa e non positiva ; non vincola cioE la liberti civileper indirizzarla n determinati fini sociali; ma l’arresta nel suoCammino quando il pcrmcttirlo di n,ndar lIih in la non %MdJhesenza pericolo pel bene pubblico. Siffatti limiti xono prefissi anchead altre libertA, la religiosa ad es., a cui niuno ha mai pensatodi negare una sfera tutt,a propria d’azione.

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Ma noi ci spingiamo più innanzi, e più innanzi si spingeanche la nostra legge. Ogni volta che non semplici ragioni cl’op-portuniti 0, peggio ancora, una certa equità wrvellotica lo con-siglino, ma una necessitrl impellente lo comandi, pu0 l’interessetici piti imporsi all’intcrcssn del singolo e dettare nnn norma chea quello unicamente inspirandosi, vieti 0 prescrivn certi atti. Q u ila funzione del diritto pubblico non h pi6 soltanfo negativa, mapnsitiva. Ma occorre che si tratti di una necessita cviclcntn, tli-ciamo, d‘un bisogno, Gai:, a cui non si pnssa provvedere in verunaltro modo. CImI 118 fatto in piii d’un caso il nostro codice. 15ssnnon ha esitato punto (se occorre qualche esempio) a regolare irapporti fra i proprictarii confinanti, allo rcopo di contnmperarnoi diritti; ha disciplinato, partendo dal punto di vist,n dell’utiIit&gcnorale, la mntrria dello acque ; e bas t a scorrere fugncemrntegli articoli relat,ivi alle serviti1 legali per convincersi, che vi 6qualche esagerazione nell’affermare, che il legirlat,ore sempre e sisia riservato solo di assicurare il conseguimento dell’utilità delsingolo * .

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Spieghiamoci anche pih chiaramente, se ci riesce.Quella certa funzione sociale di cui si pretendo investire il

diritto privato non potr8 attuarsi altrimenti che a questo patto;che lo Stato sconvolga i rapporti di diritto civile quali sonoordinati da natura, o li ricomponga, a suo arbitrio, secondo untipo prest.abilito, inratewndo sempre e dappertutto l’ntile privatonli’utilr pulhlico. Or:\ noi um siamo avversi per sistelon nll’in-tcrvento dello Stato o della legge, cha 6 il suo istrumento. Mavogliamo che così nel diritko privato, come altrove, quest’inter-vento si fondi sopra In necessità; e la nrcessih% esiste, a nostronvviso, solo quando l’energia individualo non basti di per SB aprovvedere, c per non soccombere ingiustamente debba ricorrerea quella potenza suporiore ad ogni altra, cha s’incarna por loappunto nello St,ato. Al di là di questo confine la sua ingorcnxaG illegittima ; si risolve. per un lato, in uua tirannia intollcra-bile, per l’altro in una ingiustifiwta tutela. La libertd, individualeancora ha troppo pregio per noi perch8 vogliamo respingerla,come si respingerebbe un douo inutile o pericoloso.

TIono st,n cxrnrsi dnlla snrte degli umili, dci miseri, di coloroa cui la fortuna non ha dischiuso il tesoro dei suoi favori. Manou si oltrepassa forse il segno quando si esige ohe questa sol-lecitudine per le clas4 non abbienti debba costituire l’unicapreoccupazione del legislatore; che il codice civile debba ‘tuta-Inre i loro interessi come se si trattasse di pupilli o di inter-tlelti, e fare che rpsi ognnnn delle Rue dispn&,ioni Ri c o n v e r t a

ill un bclleficio, in 11~1 pr iv i leg io B ho vnntaggio? Non 6 forsouna manifesta osagcrazione il non vedere altro, in qualunquecont,rntto fra uno ricco c‘d uno non ricco, Clio una spogliazionoconsumata dal più potente a danno do1 piil debole ; da unaparte l’astuzia associata alla forza, dall’altra una semplicit8 pri-mitiva ed ignara d’ogni .accorgimento ?

In vcritA, delle classi lavoratrici noi abbiamo concetto pitialto e più giusto, crediamo, che non questi loro fautori; e quasisaremmo tentati di porre il quesito, se l’amor della tesi o lostudio di dar maggior vivezza, per la legge dei contrasti, alletinte del quadro, non li induca a dipingere i deboli come pi&deb:Ji di quanto sieno in realtà, più iguorauti e più ingenui di

!

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 39 ?iy

quel che il fatto non dimost,ri. Certo questo classi hanno saputo,in alcuni paesi darsi una sapiente organizzazione che ne aumentale forze e pub conferir loro, in dati momenti, utla potenza for-midabilc. Certo in molti Stati liberi loro fu accordato il suffragiopolitico c l’amministrativo; in alcuni aI)zi, stanziata l’indcnnitilpei deputati, fu tolto l’ultimo ostacolo che potcva trattenerli dalmandare i loro rapprescutanti al Parlamento: nè fu chiuso lorol’accesso alla, giuria. Tutto fu conceduto, nC si temettero nelconcederlo le insidie che la ricchezrs ordisce contro la povertài,nb i pericoli che circond:sno l’inesperienza. Quci deboli , quegliutnili furono considerati come maggiori d’età, come dotati d’in-telligenza e di senno se alle loro mani, poichè sono essi in de-finitiva che costituiscono la maggioranza numerica dei cittadini, fu-rono affidate le sorti della patria e la decisione, in ultima istanza,dei pih gravi problemi politici ; ed ora si vorrebbe tratkwli comeminori oc1 incapaci no1 diritto civile, quasi la cura doi pubbliciaffwi richieda una capacità men grande che quella che 6 ncces-saria nei nogozi privati? Quale contraddizione l’iti flngraute chaquella di ~IIEKGEH, che saluta con entusiasmo la emancipazionepolitica dei non abbienti, e nel tempo stesso non risparmia nes-suna invettiva, neppure le più acerbe, contro gli autori del progettodel codice civile germanico, perchi? non hanno voluto sottoporlia tutela! Il codice che egli vagheggia pu0 essere il codice di ungoveruo paterno assoluto, qualche cosa di somigliante al codiceprussiano di Federico 11; sarebbe un anacronismo ed una scon-cordanza io uno Stato retto da libere istituzioni.

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Spieghiamoci anche pih chiaramente, se ci riesce.Quella certa funzione sociale di cui si pretendo investire il

diritto privato non potr8 attuarsi altrimenti che a questo patto;che lo Stato sconvolga i rapporti di diritto civile quali sonoordinati da natura, o li ricomponga, a suo arbitrio, secondo untipo prest.abilito, inratewndo sempre e dappertutto l’ntile privatonli’utilr pulhlico. Or:\ noi um siamo avversi per sistelon nll’in-tcrvento dello Stato o della legge, cha 6 il suo istrumento. Mavogliamo che così nel diritko privato, come altrove, quest’inter-vento si fondi sopra In necessità; e la nrcessih% esiste, a nostronvviso, solo quando l’energia individualo non basti di per SB aprovvedere, c per non soccombere ingiustamente debba ricorrerea quella potenza suporiore ad ogni altra, cha s’incarna por loappunto nello St,ato. Al di là di questo confine la sua ingorcnxaG illegittima ; si risolve. per un lato, in uua tirannia intollcra-bile, per l’altro in una ingiustifiwta tutela. La libertd, individualeancora ha troppo pregio per noi perch8 vogliamo respingerla,come si respingerebbe un douo inutile o pericoloso.

TIono st,n cxrnrsi dnlla snrte degli umili, dci miseri, di coloroa cui la fortuna non ha dischiuso il tesoro dei suoi favori. Manou si oltrepassa forse il segno quando si esige ohe questa sol-lecitudine per le clas4 non abbienti debba costituire l’unicapreoccupazione del legislatore; che il codice civile debba ‘tuta-Inre i loro interessi come se si trattasse di pupilli o di inter-tlelti, e fare che rpsi ognnnn delle Rue dispn&,ioni Ri c o n v e r t a

ill un bclleficio, in 11~1 pr iv i leg io B ho vnntaggio? Non 6 forsouna manifesta osagcrazione il non vedere altro, in qualunquecont,rntto fra uno ricco c‘d uno non ricco, Clio una spogliazionoconsumata dal più potente a danno do1 piil debole ; da unaparte l’astuzia associata alla forza, dall’altra una semplicit8 pri-mitiva ed ignara d’ogni .accorgimento ?

In vcritA, delle classi lavoratrici noi abbiamo concetto pitialto e più giusto, crediamo, che non questi loro fautori; e quasisaremmo tentati di porre il quesito, se l’amor della tesi o lostudio di dar maggior vivezza, per la legge dei contrasti, alletinte del quadro, non li induca a dipingere i deboli come pi&deb:Ji di quanto sieno in realtà, più iguorauti e più ingenui di

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quel che il fatto non dimost,ri. Certo questo classi hanno saputo,in alcuni paesi darsi una sapiente organizzazione che ne aumentale forze e pub conferir loro, in dati momenti, utla potenza for-midabilc. Certo in molti Stati liberi loro fu accordato il suffragiopolitico c l’amministrativo; in alcuni aI)zi, stanziata l’indcnnitilpei deputati, fu tolto l’ultimo ostacolo che potcva trattenerli dalmandare i loro rapprescutanti al Parlamento: nè fu chiuso lorol’accesso alla, giuria. Tutto fu conceduto, nC si temettero nelconcederlo le insidie che la ricchezrs ordisce contro la povertài,nb i pericoli che circond:sno l’inesperienza. Quci deboli , quegliutnili furono considerati come maggiori d’età, come dotati d’in-telligenza e di senno se alle loro mani, poichè sono essi in de-finitiva che costituiscono la maggioranza numerica dei cittadini, fu-rono affidate le sorti della patria e la decisione, in ultima istanza,dei pih gravi problemi politici ; ed ora si vorrebbe tratkwli comeminori oc1 incapaci no1 diritto civile, quasi la cura doi pubbliciaffwi richieda una capacità men grande che quella che 6 ncces-saria nei nogozi privati? Quale contraddizione l’iti flngraute chaquella di ~IIEKGEH, che saluta con entusiasmo la emancipazionepolitica dei non abbienti, e nel tempo stesso non risparmia nes-suna invettiva, neppure le più acerbe, contro gli autori del progettodel codice civile germanico, perchi? non hanno voluto sottoporlia tutela! Il codice che egli vagheggia pu0 essere il codice di ungoveruo paterno assoluto, qualche cosa di somigliante al codiceprussiano di Federico 11; sarebbe un anacronismo ed una scon-cordanza io uno Stato retto da libere istituzioni.

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111.

Pur teste qualche arguto scrittore ha tentato, aiutandosicolla fantasia, di ritrarre, come in un quadro, la condizionedell’individuo, dopo che, caduto in frantumi il vecchio Stato ca-pitalista, sulle sue rovine si sarà assiso lo Stato a base sociali-stica. Quante delusioni, se dovessimo credergli, per coloro cheverso quell’era tendevano gli avidi sguardi e i desiderii! La Deainvocata, la Giustizia, sorda alle preghiere dei sacerdoti dellanuova fede, non Sara ancora discesa sulla terra, ed invano sven-tolerà in alto, segnacolo di pace e di fratellanza, il bianco ves-sillo, mentre gli uomini continueranno, come pel passato, a mor-dersi e dilaniarsi fra di loro !

Chi potrebbe asserire che qualche delusione consimile nondovrebbe provare anche alcuno di quelli che pih ardentementeinvocano il codicè dagli intenti sociali, qualora, per una ipotesioggi poco probabile, il sogno fosse domani destinato a diventareuna realta !

Già abbiamo accennato alle principali riforme che si propon-geno; è bene che ci fermiamo a rilevarne qualcuna, percbè siveda come si renderebbe dura la vita del cittadino condannatoa subire la funzione sociale del diritto privato.

La tutela, infatti, dell’interesse pubblico incomincia fin dalprimo gioruo in cui l’uomo viene alla luce e lo accompagna,con cura assidua d’ ogni ora e d’ogni momento, per tuttele fasi della vita, in tutti i rapporti in cui egli venga atrovarsi.

Il codice si occupa anzitutto dell’ allattamento dell’ infante.Sia egli legittimo od illegittimo, è sempre la madre che deve al-lattarlo. Ciò prescriverebbe un articolo del codice, perchè tosivuole nel primo caso la morale, nel secondo anche l’interesse della

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soci&, che all’infante non manchino le cure materne, oome av-verrebbe se la madre l’abbandonasse per collocarsi quale nutrice.Questa essendo la regola, la necessita di qualche eccezione Btroppo evidente por non imporsi da SB. Ed un altro articolo,appunto, permetterebbe di far da balia alla donna a cui siamorto il bambino; anzi, per usare una certa larghezza, si po-trebbe arrivare fino a consentire il baliatico alla madre di unfiglio naturale; purchi! pero abbia luogo prima una visita me-dica di quell’infanta e poi l’autorizzazione del tribunale di tu-tela. Come si provveda al nutrimento del bambino nell’intervallodi tempo necossxrio percbt: queste due condizioni possano verifi-carsi, il codice non direbbe, e tarerebbe pure, per quanto possasorprendere il suo silenzio, di un altro modo d’allattamento,l’artificiale, cos1 in voga ai giorni nostri.

Un giudice non sospetto certo di troppa severità, in tema dilegislazione sociale, il FIJr,n, respinge con indignazione quaste pro-poste che gli ricordano la Ciwitas solis di CAWANELCA, trovandoassurdo che si dia ad un codice civile il c0mpito di inculcarealla donna i doveri della matemita - ed a noi basta il suogiudizio.

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Fatto piìr grandicello il rngozzo, bisognora provvedere alla suaeducazione fisica c moralc, occupandosi in pari tempo dell’am-ministrazione dei suoi beni. Percio è institAl la patria potestae, se si tratti di orfani, la tatele, la qunlo, com’ I? noto, nelnostro codice viene esercitata dal tutore. protutore 0 consnlonti,riuniti in collegio, sotto la presidenza del pretore. Cosi fu di-sposto, senza dubbio, perchb la cura degli intcrcssi c della per-sona del pupillo fosse affidata a coloro che si ha ragione dicredere gli sieno maggiormente affezionati, nB manchi la vigilanzacontinua per parte deh antorit& pnhblica. Pub forse ravvisarsiqualche difetto nella sua applicazione, ma il principio in se paregiustissimo. Tali pero non lo reputano i riformatori del codice,e distinguono. Se si tratti di minori appartenenti a classi agiatela tutela a questo modo organizzata è pih che idonea a raggiun-gere il suo scopo; ma pei minori che appartengano a famigliepovere, non basta, e molto pih si richiede, Non ignorano certo

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che per questi fu attunto nelle nost.re leggi, col principio dellaobbligatorie& quello della gratuità dell’istruzione primaria ; nonignrrano che in molti modi lo Stato cerca di a,Ileviare in pròdei non abbienti il peso della istruzione; non ignorano che al>-positi provvedinient,i furono emanati negli Stati civili, corno adesempio la nostra lrggc 8 febbraio 1 SSG. intorno al lavoro deifanciulli nelle fabbri&; tutto cib non ignorano: ma questo, aloro avviso. 6 :1ncnrn, troppo poco. Il SAr,vr0r31 non dom:dnrl:l, eforse lwbrobbc d~w~andnrln con ragiono, mm piil rigorwt. osscr-va.uza di quella legge: n o n tlomantl:1. nomtneno Ae si pensi atradurre in pratica l’ortlino 1101 giorno con cui la ilostra Cameradei Dcput.ati ne accnmpagnO l’approvazione, che, cio& con oppor-t,une riforme legislative si coordinassero i provvedimenti intornoal lavoro dei f:luciulli con quelli nccrssnrii per IC discipline edu-cntivc, aucha rapporto ai diritti e ai doveri di f;tmigli:t,. Vorrebbeinvece che l a l egge sowyli~ss~ l’~tlrcca~iotrc morrr/c rlci figli

POt:Ct’~ C 1’” fllECO)‘U <{ttt!l~fl Ihgli OtfUlli ~JO”‘)‘i, fJO;Chti ((4 {IC-

/OSlP C d a1JIOJ’OS~L CItl’a di /OrO t/OtWhb~ I’SSCt’C ~“‘CCi@40 dOUCrr’

e izterrssc tlello S t a t o . S o l o i n q u e s t o m o d o s i eviterebbe ilpericolo clic < questa parte dell’infanzia pohsa trovarsi Cosi al)-< bnndonnta e in preda a quelle privazioni cha poi producono* i pazzi3 g l i apilottici c i tlrgrnernti. * I’otrclhc forse Alcamooblktt:l rgli Clio, iti ni~I.tic:Iux:~ tlri grnitori, 1:~ ciux tldln pcrso~~~d e l m i n o r o 6 gih nflitbkt dalla leggo al t u t o r e , L’ cl10 rd i>esplicito. R questo riguardo, il disposto dell’rrt. 277 cod. civ.Ma noi non possiamo sopporro che gli sia sfuggita questa di-sposizione che contempla ugualmente ricchi e poveri, c quindidobbiamo credere che egli invochi per qucsfi ultimi la tuteladiretta dello Stato. Sc tale 0 il suo voto, cd il suo voto do-vesse adempirsi, si vedrebbero - spettacolo nuovo nel mondom0dar110 non ancora del tutto nonvortitr, al soci:i.Iisnio - sorgerele innumerevoli schiero dei pupilli dello Stato, degli infelici pro-tetti dal codice sociale !

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Il fanciullo diventato maggiore, qualunque sia la clCwe 8o-ciale R cui appartenga, si trover8 ad ogni pi6 sospinto nell’oc-casione, per non dire nella necessit.h, di stringero rapporti anche

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IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 43

giuridici con altre persone, di obbligarsi contrattando. È quiappunto dove ,lo aspettano i maggiori pericoli, se egli non siaben cauto e prudente in ogni suo atto ; è qui dove i pih fortisogliono tendere le reti ed i lacci per cogliere i deboli ed imalaccorti ; Q qui pertanto che la legge deve raddoppiare lapropria vigilanza. 1 codici attuali, osservano i riformatori, nonhanno compreso questo loro ufficio, che 6 riserbato invece aicodici dell’avvenire, di allontanare, cioh, tutti gli scogli che orastanno nascosti a fior d’acqua, perchk non acwda che la fragilenavicella condotta drdl’incsperto nocchiero vi si urti coutrot evada a picco. Naturalmente le proposto di innovazioni sono moltee radicali, nB si arrestano nemmenn di fronte ad alcuno deiprincipii che la giurisprudenza ha fin qui tenuto maggiormentein onoro. Occuparci di tutAe sarebbe impossibile, poich8 occor-rerebbe troppo lungo discorso ; nc sceglieremo soltanto alcuneche ci paiono più caratteristiche.

Intanto. la prima cura della legge sa& quella di porre ognistudio perch8 il privato non assuma obbligazioni che possanotornargli di danno o nella persona o nelle sue sostanze, e, quandopur l’abbia fatto di alleggerirgli, quant’ è possibile, le conseguenzedell’errore commesso. Quindi tutto un sistema di prescrizioni,tutto un apparato di cautelo, informate w11 un Ciolo scopo, quellod’infondere nel cittadino la persuasione che egli non ha pitinulla a temere, JIC i! necessario che aguzzi di soverchio lo sguardoper cansare i mali passi, perchè l’oculatezza previdente e lapi&& della legge lo assist,eranno in ogni caso. i\ppenn 1! bisognodi aggiungere che i favori della legge non sono destinati cheai non abbienti (il GIEKKE pih generoso di tutti va fino al pic-colo borghese); al ricco per contro sono negati questi doni. Egli0 in mala vista; il sospetto lo perseguita cbecchè egli pensi ofaccia ; troppo naturale per cib che sopra di lui ricada tuttoil rigore della legge.

Forse, quando il codice sociale dovr& tracciare una rettalinea di distinzione fra classi abbienti e non abbienti si trover&di fronte a qualche difficolti insttosa ; nB riuscirà tanto facilelo stabilire dove le une incomincino e dove l’altre finiscano; chisia 8ncora nel novero dei lavoratori e chi già sia entrato inquello dei capitalisti. Non del tutto fuor di luogo B l’osserva-zione di LEROY-HEAULIEU: a L’expression d’ouvrier manque de* prkision scientifique , e t a p p a r t i e n t e n réalité B un autre

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che per questi fu attunto nelle nost.re leggi, col principio dellaobbligatorie& quello della gratuità dell’istruzione primaria ; nonignrrano che in molti modi lo Stato cerca di a,Ileviare in pròdei non abbienti il peso della istruzione; non ignorano che al>-positi provvedinient,i furono emanati negli Stati civili, corno adesempio la nostra lrggc 8 febbraio 1 SSG. intorno al lavoro deifanciulli nelle fabbri&; tutto cib non ignorano: ma questo, aloro avviso. 6 :1ncnrn, troppo poco. Il SAr,vr0r31 non dom:dnrl:l, eforse lwbrobbc d~w~andnrln con ragiono, mm piil rigorwt. osscr-va.uza di quella legge: n o n tlomantl:1. nomtneno Ae si pensi atradurre in pratica l’ortlino 1101 giorno con cui la ilostra Cameradei Dcput.ati ne accnmpagnO l’approvazione, che, cio& con oppor-t,une riforme legislative si coordinassero i provvedimenti intornoal lavoro dei f:luciulli con quelli nccrssnrii per IC discipline edu-cntivc, aucha rapporto ai diritti e ai doveri di f;tmigli:t,. Vorrebbeinvece che l a l egge sowyli~ss~ l’~tlrcca~iotrc morrr/c rlci figli

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e izterrssc tlello S t a t o . S o l o i n q u e s t o m o d o s i eviterebbe ilpericolo clic < questa parte dell’infanzia pohsa trovarsi Cosi al)-< bnndonnta e in preda a quelle privazioni cha poi producono* i pazzi3 g l i apilottici c i tlrgrnernti. * I’otrclhc forse Alcamooblktt:l rgli Clio, iti ni~I.tic:Iux:~ tlri grnitori, 1:~ ciux tldln pcrso~~~d e l m i n o r o 6 gih nflitbkt dalla leggo al t u t o r e , L’ cl10 rd i>esplicito. R questo riguardo, il disposto dell’rrt. 277 cod. civ.Ma noi non possiamo sopporro che gli sia sfuggita questa di-sposizione che contempla ugualmente ricchi e poveri, c quindidobbiamo credere che egli invochi per qucsfi ultimi la tuteladiretta dello Stato. Sc tale 0 il suo voto, cd il suo voto do-vesse adempirsi, si vedrebbero - spettacolo nuovo nel mondom0dar110 non ancora del tutto nonvortitr, al soci:i.Iisnio - sorgerele innumerevoli schiero dei pupilli dello Stato, degli infelici pro-tetti dal codice sociale !

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Il fanciullo diventato maggiore, qualunque sia la clCwe 8o-ciale R cui appartenga, si trover8 ad ogni pi6 sospinto nell’oc-casione, per non dire nella necessit.h, di stringero rapporti anche

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giuridici con altre persone, di obbligarsi contrattando. È quiappunto dove ,lo aspettano i maggiori pericoli, se egli non siaben cauto e prudente in ogni suo atto ; è qui dove i pih fortisogliono tendere le reti ed i lacci per cogliere i deboli ed imalaccorti ; Q qui pertanto che la legge deve raddoppiare lapropria vigilanza. 1 codici attuali, osservano i riformatori, nonhanno compreso questo loro ufficio, che 6 riserbato invece aicodici dell’avvenire, di allontanare, cioh, tutti gli scogli che orastanno nascosti a fior d’acqua, perchk non acwda che la fragilenavicella condotta drdl’incsperto nocchiero vi si urti coutrot evada a picco. Naturalmente le proposto di innovazioni sono moltee radicali, nB si arrestano nemmenn di fronte ad alcuno deiprincipii che la giurisprudenza ha fin qui tenuto maggiormentein onoro. Occuparci di tutAe sarebbe impossibile, poich8 occor-rerebbe troppo lungo discorso ; nc sceglieremo soltanto alcuneche ci paiono più caratteristiche.

Intanto. la prima cura della legge sa& quella di porre ognistudio perch8 il privato non assuma obbligazioni che possanotornargli di danno o nella persona o nelle sue sostanze, e, quandopur l’abbia fatto di alleggerirgli, quant’ è possibile, le conseguenzedell’errore commesso. Quindi tutto un sistema di prescrizioni,tutto un apparato di cautelo, informate w11 un Ciolo scopo, quellod’infondere nel cittadino la persuasione che egli non ha pitinulla a temere, JIC i! necessario che aguzzi di soverchio lo sguardoper cansare i mali passi, perchè l’oculatezza previdente e lapi&& della legge lo assist,eranno in ogni caso. i\ppenn 1! bisognodi aggiungere che i favori della legge non sono destinati cheai non abbienti (il GIEKKE pih generoso di tutti va fino al pic-colo borghese); al ricco per contro sono negati questi doni. Egli0 in mala vista; il sospetto lo perseguita cbecchè egli pensi ofaccia ; troppo naturale per cib che sopra di lui ricada tuttoil rigore della legge.

Forse, quando il codice sociale dovr& tracciare una rettalinea di distinzione fra classi abbienti e non abbienti si trover&di fronte a qualche difficolti insttosa ; nB riuscirà tanto facilelo stabilire dove le une incomincino e dove l’altre finiscano; chisia 8ncora nel novero dei lavoratori e chi già sia entrato inquello dei capitalisti. Non del tutto fuor di luogo B l’osserva-zione di LEROY-HEAULIEU: a L’expression d’ouvrier manque de* prkision scientifique , e t a p p a r t i e n t e n réalité B un autre

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a temps, à un temps de différenciation sociale et de différenciation« legislative qui n’est plus le notre » (Séartces et travaux de 7’Aca-démie des sciewes mar. et polit. XXVI (1886) p. 141). Ma re-stando nel campo della teoria astratta, posto il principio che la basefondamentale del nuovo codice debba essere la distinzione delle classie che queste sostanzialmente si dividano in due categorie, sfruttatie sfruttatori, siamo disposti a riconoscere che sia perfettamentelogico e giusto che la legge, quanto è benigna pei primi , al-trettanto sia severa pei secondi. E tuttavia, questa mitezza dauna parte, questo rigore dall’altra otterranno sempre il loroscopo 2; non è pnssibile forse che talora si converta il beneficioin iattura e la tutela in inganno? E avvenuto invero pih d’unavolta che, abbandonato di proposito il criterio della giustiziaobbiettiva, le considerazioni di mera opportunità conducessero afallaci risultati.

Uno dei biasimi che G IERKE muove al progetto del codicegermanico è questo, che esso miri a prosciogliere pressochè daogni formalita certi atti importantissimi della vita civile, e tentiancora, dopo che già fu estesa a tutti i cittadini la capacitàcambiaria, di introdurre, nelle- relazioni di puro diritto privato,certi istituti che unicamente nel codice di commercio dovreb-bero avere la loro sede. A questo modo, egli osserva , troppofacilmente gli inesperti si lasciano indurre a contrarre impegnirovinosi, perchè manca loro il tempo e l’opportunità di misurare,nell’atto che se li assumono, le conseguenze che saranno per de-rivarne.

Il ME N G E R pih radicale, al solito, mette innanzi proposteancora pih gravi. Mentre il SALVIOLI quasi si duole che il nostrocodice « sia stato intransigente nel proclamare sacra el invio-« labile la proprietà, questo diritto » (come egli ama definirloripetendo le parole di BKIXXRIA) u terribile e forse non neces-sario B; il M ENGER invece, facendo pompa a questo propositod’una certa ortodossia giuridica ed economica , deplora che laproprietà soffra ai giorni nostri troppe restrizioni, e sia espostaa troppi pericoli. Le ragioni del proprietario, per citare un esem-pio, non gli paiono a sufficienza guarentite nell’odierno sistema

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contrattuale, si tratti di alienazioni d’immobili o di mobili. Perconseguenza, molto meno tenero (già lo abbiamo avvertito) chenon il GIERKE , dei principii dell’antico diritto germanico , eglipropone addirittura che non basti l’inscrizione nel registro fon-diario per costituire 1’ acquisitore di buona fede proprietario,rispetto ai terzi, dello stabile, e che sia abolita la nota massimache in fatto di mobili « yossession vaut titre ». Radiati questidue istituti, afferma il MENGER? rinascerà intiera la fiducia deiproprietari circa all’incolumità del loro diritto.

Cosi per attuare la funzione sociale del diritto privato si habisogno di camminare a ritroso dei tempi, e ricondurre il dirittopressochè alle sue origini, spogliandolo di quei progressi che sonoil frutto di una secolare elaborazione scientifica e pratica! Nonpossiamo, in verit&, celare la curiosa impressione che proviamonel vedere che quegli stessi che rimbrottano i giuristi di essereignari dei bisogni del mondo moderno, fossilizzati nella sterileammirazione del diritto romano, questo stesso diritto vorrebberoora proporci a modello, in uno dei punti in cui, per unanimeconsenso, B pih difettoso. Fatti timidi tutto ad un tratto si spa-ventano dei pericoli che le innovazioni recano sempre con sè, eci consigliano d’indietreggiare, come chi raccomandasse di tornareai modi primitivi d’ illuminazione, per non correre il pericolodegli scoppi del gas, e di viaggiare in diligenza per mettersi alriparo degli scontri ferroviari ! Ma delle prime impressioni, si sa,è sempre bene diffidare ; gioverà meglio quindi esaminare la que-stione alquanto piil da vicino.

È egli vero che il vincolare gli atti della vita civile, comei contratti ed i testamenti, con maggiori formalità di quanto siastrettamente necessario, possa arrecare qualche positivo vantaggio Z

Dato pure che l’apportasse in qualche caso isolato, si ha egli ildiritto di rendere per tutt,i meno agevole e pih dispendiosa la con-clusione degli affari, soltanto perchè a taluno la semplicità delleforme contrattuali potrebbe nuocere? Noi non esiteremmo puntoa rispondere negativamente; ma comprendiamo di leggieri che inostri avversari, partendo dal principio che la società attuale sicomponga di una gran massa di gente inetta a bene apprezzare

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il proprio interesse, e di pochi furbi pronti sempre a raggirarla,non dividano la nostra opinione.

Vediamo dunque se la protezione che si invoca dalla leggepossn rit,enersi eff icace ed at ta a rngginngere i l suo intento.Contro il GIERKE si pui> iuvocare l’autoritil di un suo compagnodi fo&. del iltEnoRI<. il qun.lo wgnccrnrntr owrva., che ogni ne-gozio giuridico R rui il Iegislatorc, S~Z:I. 1111 preciso bisogno,imponga formalitb complicate e costose, per ci6 stesso diventanrt.ifici:ilIwnt~~ u n privilegio d e l l e parsone ricche c colte (1. cit.p. 220). RII inverot i! facile convincersi che in mezzo al labirintotlcll~ illutili forw:t.litA piil f:crilirwnto s i m:wrisco i’illcnperto, uhcno11 qwgli rhr! d)lh pr:&:n. di :t.lTwi ; c h e nioltiplicanrlole s iauuwnt~IIil0 Ic pchnldil~A (li vctlcr i~itlotte al i~ulla, per l ’ o m i s -sione anche di una sol:% formalità, per quanto insignificante, uncontratto che nnrcbhe stato utile, e si aprono più numerose epih facili le vie ai litigi cl10 il ricco è sempre meglio in gradodi sostenero che noti il povero. Il nostro codice, ad cs., cl10 11nristrct.to nei iniiiimi liniiti la necessit,& de l l ’ a t t o pttbhlico c ri-chiesto in pochi altri casi l’tczc/cntico (v. BI~r~1aor.0, Truttrcto diJ)ir. p’d.. 3” etliz , lTT, 16) lasciando in tutti gli altri liberoil Ca1nl)o al seinplice atto privnfo ed alla convenzione puramc11tecr++bal~, non si è propnsto appunto lo scopo di favorire, nuzich8d i h~neg#we i 11~1 abbienti 1 Tkxwtlin.mo cho dincutandnsi rrclSP110 delli Coni1nissiow Icgisln.tivn l ’ a r t . 1 3 14 uon manc0 c h isost~encssc * oswrc tli s~~niiuo iutarcssc pulJblic0 l o anxi(:urare la* maggiore esattezza e st.aliilit& della proprieth immobiliare, ilu circondarla quindi di quelle guarentigie che sninministra l’attoe pubblico h (v. Verb. Comm. legislnt. Sctlnta lJo1n. I 5 1nnggioed nntini. 18 inaggio 1865). Di siffatti timori c h e h r imas toora? Pii1 ir:Illn. dobl~inum nrctlnrr, poklii? tanto il S~r.vri~,l q u a n t oil ~IANTUIKXI RII quest’argotneuto soiio muti. l)‘altronde Ia p r o -gressiva srniplilicazio11o degli atti giuridici ì! una tlolla leggi chepii1 certamente imperano nel IIIOI~O del diritto, e sarebbe malenvvisato il legislatore che osasse ribellarvisi.

***

In omagg io alla sautiti del diritto di proprieti il MENGEHvorrebbe, abbiamo notato, sopprimere ciO che costituisce il pregioprincipale del sistema tavolare germanico, per cui nei tr,wferi-

it, SOCIALISMO NRL C6DICE CIVILE 47

menti di proprietà d’immobili, l’inscrizione non rolo serve allapubblicit8, ma costituisce eziandio la prova del diritto. A luipiti sta a cuore la sorte dei proprietari poco curanti dei propri ’dirit.ti, che non la sicurezza degli acquistil e le necessità di unl~uono nrdinsmcnto del credito fondiario, che, abolito quel si-stwis, verrchbero in gran parte sacrificstc. Ma avvenga quel chevuol avvenire, qnest,i sono interessi Cosi lievi che perdono ogniimportanza di fronte all’altezza dello scopo a cui si mira !

I l I)I;~JN~ acuta1ucotc: oswrw, Ch ~JiROglI:L ItVer pYxllto la

ixtint8iva i~iliugn~nza dei giureconsulti romani ppr qualsiasi in-t c r v c n t o dc110 Stato nella sfwa del diritto l~rivatcl, per sp ie -garsi COIW essi, p11r Cosi sagaci, non abbiano compreso che,esclusa intieramente ogni azione dello Stnto, qualunque sistemadella proprietà fondiaria riesce difettoso ed inett.0 a porgere so-l i d o g u a r e n t i g i e a l credito (I~wNs, IIns heut. riiut. Recht i nHOI.TZENIIOWF'S Jhcycl., p. 467). Per cont1w il Al~mm che al-l’azione dello Qt.ato abbandona, senza il menomo scrupolo, tuttoil campo del diritto privato, per una strana contraddizione trovache qui ebbero rsgionc i giuristi romani, etl hanno torto la scienzae la legislazione moderna.

11 qual diritto romn11o anche su un altro punto, si C detto, glipar preferibile’ in quanto cioè 11011 ammette che il possesso (perusare l’c~pressioi~c a~lopwata dal l ’ar t . 707 dc1 rlost rn coti. civ.)< lJroduca riguardo ai beni mobili, a favnro tloi trmi d i huonn* fede, l’clrotto stesso dc1 titolo B. Rlwtrc lo f&IIImsnIANN al-tamente proclama che la massima germanica * Uanfl w6ssHmzd walwe~a N segna * un progresso innegabile sull’ oppostoQ principio romano, ubi t-em ntennr iwenio ibi ciwdico, che i! laa espressione di un egoismo sconfinato, al qualo si sacrificano,* senza niun ritegiio, gli interessi della socict:L » (SCHMJS~IANN Der

~wtrag, Lcipzig 1 8 7 6 , p . 206); il òImax1~ invwe si diinoetraostile alla innovazione che il diritto germanico i! riuscito a farpcnctraro in tutt.i i codici m o t l c r n i (v. Gor.nscrisunT, Tlfl~~db. d.

Hfwde7srfcl~ts, 1” edix. 1, 814 j e prnpone r.he, r i t o rnando a lsistema romano, sia a,bolita ogni distinzione fra mobili ed im-mobili, cosicchè il possesso dei primi non produca mai effettimaggiori che quello dei secondi. Quando si discuteva il codicedi commercio germanico vi fu chi disse su quest’argomento e niun* commerciante sarebbe tranquillo qualora fnssc accolto il prin-* cipio del dir i t to romano B (Prot., 11. 4GO5). M a l a t u t e l a

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il proprio interesse, e di pochi furbi pronti sempre a raggirarla,non dividano la nostra opinione.

Vediamo dunque se la protezione che si invoca dalla leggepossn rit,enersi eff icace ed at ta a rngginngere i l suo intento.Contro il GIERKE si pui> iuvocare l’autoritil di un suo compagnodi fo&. del iltEnoRI<. il qun.lo wgnccrnrntr owrva., che ogni ne-gozio giuridico R rui il Iegislatorc, S~Z:I. 1111 preciso bisogno,imponga formalitb complicate e costose, per ci6 stesso diventanrt.ifici:ilIwnt~~ u n privilegio d e l l e parsone ricche c colte (1. cit.p. 220). RII inverot i! facile convincersi che in mezzo al labirintotlcll~ illutili forw:t.litA piil f:crilirwnto s i m:wrisco i’illcnperto, uhcno11 qwgli rhr! d)lh pr:&:n. di :t.lTwi ; c h e nioltiplicanrlole s iauuwnt~IIil0 Ic pchnldil~A (li vctlcr i~itlotte al i~ulla, per l ’ o m i s -sione anche di una sol:% formalità, per quanto insignificante, uncontratto che nnrcbhe stato utile, e si aprono più numerose epih facili le vie ai litigi cl10 il ricco è sempre meglio in gradodi sostenero che noti il povero. Il nostro codice, ad cs., cl10 11nristrct.to nei iniiiimi liniiti la necessit,& de l l ’ a t t o pttbhlico c ri-chiesto in pochi altri casi l’tczc/cntico (v. BI~r~1aor.0, Truttrcto diJ)ir. p’d.. 3” etliz , lTT, 16) lasciando in tutti gli altri liberoil Ca1nl)o al seinplice atto privnfo ed alla convenzione puramc11tecr++bal~, non si è propnsto appunto lo scopo di favorire, nuzich8d i h~neg#we i 11~1 abbienti 1 Tkxwtlin.mo cho dincutandnsi rrclSP110 delli Coni1nissiow Icgisln.tivn l ’ a r t . 1 3 14 uon manc0 c h isost~encssc * oswrc tli s~~niiuo iutarcssc pulJblic0 l o anxi(:urare la* maggiore esattezza e st.aliilit& della proprieth immobiliare, ilu circondarla quindi di quelle guarentigie che sninministra l’attoe pubblico h (v. Verb. Comm. legislnt. Sctlnta lJo1n. I 5 1nnggioed nntini. 18 inaggio 1865). Di siffatti timori c h e h r imas toora? Pii1 ir:Illn. dobl~inum nrctlnrr, poklii? tanto il S~r.vri~,l q u a n t oil ~IANTUIKXI RII quest’argotneuto soiio muti. l)‘altronde Ia p r o -gressiva srniplilicazio11o degli atti giuridici ì! una tlolla leggi chepii1 certamente imperano nel IIIOI~O del diritto, e sarebbe malenvvisato il legislatore che osasse ribellarvisi.

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In omagg io alla sautiti del diritto di proprieti il MENGEHvorrebbe, abbiamo notato, sopprimere ciO che costituisce il pregioprincipale del sistema tavolare germanico, per cui nei tr,wferi-

it, SOCIALISMO NRL C6DICE CIVILE 47

menti di proprietà d’immobili, l’inscrizione non rolo serve allapubblicit8, ma costituisce eziandio la prova del diritto. A luipiti sta a cuore la sorte dei proprietari poco curanti dei propri ’dirit.ti, che non la sicurezza degli acquistil e le necessità di unl~uono nrdinsmcnto del credito fondiario, che, abolito quel si-stwis, verrchbero in gran parte sacrificstc. Ma avvenga quel chevuol avvenire, qnest,i sono interessi Cosi lievi che perdono ogniimportanza di fronte all’altezza dello scopo a cui si mira !

I l I)I;~JN~ acuta1ucotc: oswrw, Ch ~JiROglI:L ItVer pYxllto la

ixtint8iva i~iliugn~nza dei giureconsulti romani ppr qualsiasi in-t c r v c n t o dc110 Stato nella sfwa del diritto l~rivatcl, per sp ie -garsi COIW essi, p11r Cosi sagaci, non abbiano compreso che,esclusa intieramente ogni azione dello Stnto, qualunque sistemadella proprietà fondiaria riesce difettoso ed inett.0 a porgere so-l i d o g u a r e n t i g i e a l credito (I~wNs, IIns heut. riiut. Recht i nHOI.TZENIIOWF'S Jhcycl., p. 467). Per cont1w il Al~mm che al-l’azione dello Qt.ato abbandona, senza il menomo scrupolo, tuttoil campo del diritto privato, per una strana contraddizione trovache qui ebbero rsgionc i giuristi romani, etl hanno torto la scienzae la legislazione moderna.

11 qual diritto romn11o anche su un altro punto, si C detto, glipar preferibile’ in quanto cioè 11011 ammette che il possesso (perusare l’c~pressioi~c a~lopwata dal l ’ar t . 707 dc1 rlost rn coti. civ.)< lJroduca riguardo ai beni mobili, a favnro tloi trmi d i huonn* fede, l’clrotto stesso dc1 titolo B. Rlwtrc lo f&IIImsnIANN al-tamente proclama che la massima germanica * Uanfl w6ssHmzd walwe~a N segna * un progresso innegabile sull’ oppostoQ principio romano, ubi t-em ntennr iwenio ibi ciwdico, che i! laa espressione di un egoismo sconfinato, al qualo si sacrificano,* senza niun ritegiio, gli interessi della socict:L » (SCHMJS~IANN Der

~wtrag, Lcipzig 1 8 7 6 , p . 206); il òImax1~ invwe si diinoetraostile alla innovazione che il diritto germanico i! riuscito a farpcnctraro in tutt.i i codici m o t l c r n i (v. Gor.nscrisunT, Tlfl~~db. d.

Hfwde7srfcl~ts, 1” edix. 1, 814 j e prnpone r.he, r i t o rnando a lsistema romano, sia a,bolita ogni distinzione fra mobili ed im-mobili, cosicchè il possesso dei primi non produca mai effettimaggiori che quello dei secondi. Quando si discuteva il codicedi commercio germanico vi fu chi disse su quest’argomento e niun* commerciante sarebbe tranquillo qualora fnssc accolto il prin-* cipio del dir i t to romano B (Prot., 11. 4GO5). M a l a t u t e l a

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degli interessi del commercio i! csclusa dal programma dei fitu-tori del codice sociale. Cori GIERKE come MENGEH lo dichiaranosenza ambagi ;ressi sociali

ben&+, in veri& possa parere che tra gli intc-che il nuovo codice i2 tlest,in:lto :G proteggere anche

q u e s t o m e r i t e r e b b e c~udcl~c rigu:lrdo, c che tra gli inesperti,degni del f:lvore della legge, abbiano qualcIle tliritto ad esserearinoverati awhe coloro che in tutt:l buona fcadc ebbero ad acqui-stare una cosa mobile <la chi, in apparenza, ne era proprietario.

rllt:~lltO E! ben0 che ci nvvezzi:rmo fin d’ora all’idea che, sottol’impero del cotlicc socialo, cwmperando un oggetto q11alullq~0

bisognerd esigerne i titoli di prolwiet8 del venditore o di tntti isuoi wtori, sotto pena di vedersene evitti UII giorno o l’altro,senz’altro compenso che una magra azione di regresso, di pro-blematica efficacia

***

NI~ srmpre le buone intenzioni sono coronate da felice suc-cesso. Quindi pot& avvenire, pur tr«ppO, che per quanto lalegge si sia adoperata con tutti i mezzi di cui dispone, limi-tando all’uopo anche la capacit% giuridica del cittadino, bench8ili* intwti~~l.t.0 II~ iii:rl~ilit,n.l.o, lw prcwrv;rrl~~ (1:~ oKni c o n t r a t t oroviIIOsot egli abbia n«ndin~eno nssnnto 0bt~liglìi s u p e r i o r i allexue hrzo, 0 qiiirdi si trovi nollrr dura condizione di vcnirc cspro-priato dai creditori di tutto il suo patrimonio mobiliare ed im-mobiliare.

E naturale che la logge che fino a qui lo ha tutelato, senzafrutto, se si vnole, ma prwe c0n costante sollecitudine, non ritirila sua mano soccorrcvole al misero che versa in si terribilefrangente.

Q u i piti che m.bi, itifatti, il forte si trova alle prese col de-bole ; va da si? che 1x Irgge prewla partito pel debole. Essaterr8 conto anzi tutto delle cause che hanno cagionato la ro-vinn (1~1 debitore, e se cowtn che da ingordi creditori sianostati sfrrlttati il 890 bisogno 0 la sua l egge rezza , l a l eggerivolgerb contro questi il suo rigwe, armata (sono parole delGIERKE) di quelle misure che nel corso dei secoli si sono venutees*ogitxndo. l~videntomcnte le leggi recenti, che in Germania euell’ImperoBustro-Ungarico hanno abolito la libertà dell’interesse

IL SOCIALIShlO NEL CODICE CIVILE 63

cinio delle loro cauic, nnn i! forse ovvio l ’avvertire che cio Qpretendere troppo, pxch6 questo solo è giusto etl equo che ai po-veri si accordi il bcncficio della gratuita clicntcla?

***

Lasciamo adunque questo campo e ritorniamo al codicecivile.

Ill coiwlusionc - pf)icbi? b nra cl10 ci affrettiamo verso la fine.- il tentativo di imprimere nel diritto privato In funzione socialenon ci persuade. Iliteni:wo cwatc le promosse da cui muove efallaci le speranze su cui si fonda. Non vediamo come il codicesociale possa raggiungore gli alti fini cl10 si propnne, e vediamoper contro, gli inconvenienti ben gravi che produrrebbe. Perci;proferiamo l’indirizzo seguito dai codici moderni. Non è un difettoper noi, e an loro pregi0 invece l’aver essi distinto nettamenteci0 Cl10 ti diritto pIilrbliC0 da cii) cl10 è d i r i t t o private, ms,nte-nendosi rigorosamonto dentro i confini prefissi. 11 codice socialenaturalmente questi confini non conosce, nè si sa? per cnnseguen7a

’ dove possa andar a finire. Uasta ricordare quanti argomenti voi:rnbbero includervi i suoi fautori, per avvedersi dnll’imm0nsa eaton-sic,im ctw Osso pr~wdorol~l~o. A v v i a l i iw IIII:~. floriil:s l~i:q.yt, IIOII vi I:

fiore die cwi non si ClIiIIinn It rnccoglinrc,, non wnticro pw aIIi ositinoad innoltrarsi. Witto pubblico, diritto privato, 110imc di poliziaamministrativa, d’igiene sanitaria, di morale, ecc., tutto entrasotto la bandiera della funzione sociale o trova il suo posto nelcodice. Non mancherebbe quasi altro che un pizzico di precettireligiosi, per farne alcuncha di simile ad un Corano. Uno diquelli che tra i primi e con maggior zelo ha propugnato la causado1 codice privato-sociale, non gli assegna forse lo scnp0 dic rogolare tntte quante le materie che riflettono l’attività agri-* cola, industrialo e sociale tlcll’u0mo »? (VA~A~A-~‘AIJA~,E, arti-colo cit. nello &c~oli~ri, p. 83) .

Neppure troviamo fondato l’atldcbit0 che i codici attuali silimitino R riprodurre il diritto esistente. Se essi l’lytnno esatta-mente interpretato meritano lode, a nostro parere, e non biasimo.Perocchè non crediamo che alt,ro ufficio, all’infuori di questo,abbia il legislatore ; nè sapremmo d’onde egli attingerebbe l’au-

,’

: b

t

toritA per trasformare di sana pianta il diritto che sta al disopra

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lo stesso attuale progetto ili corlice civile teclcsco nccusn,to disoverchia tendenza romanistic:l IIOII sono, chi l>en contiidel,i, chealtrettanli fenomeni che procedono da un’ unica C:LUSR.

Poco giova pertanto preoccqxirsi del passato ; meglio è guar-

dare al preoente e domnudarci: uu codice oggigioruo ha da essere

il presidio della libertA civile di t&ti i cittadini, senza clistinzioncdi ceti, oppure nient’altro che un mezzo di protezione per Jcvarie classi iu Giii si divide 1;~ societ,l, od ancora per una soladi quote cl&, la pih n u m e r o s a c la pii~ mixera? JJa da essereun codice privato od un corlice (corno nltii vorrebbe appellarlo)

privato-soci:~le I ìG viwn to il tiwprb chi: il Icgisl:Ltore debba c o n -gedarsi dal rmo vecchio ideale, < anrwih~cs, s~utw1s i~fin~isquc,,jwtz c.xr<efpftre B c nil im wdico il’ugringli:~nix farne succedoreun altro di pririlegio ? Qui e non altrove sth il punto capitale

della questioue.

***

Acntamentq ha. osservato il &XHHijFT (Stnnt 11. Reclrt d e rviht. liiinigsreit, Stuttgart, 1882, p. 44, U3), che Cosi nella po-litica come nel diritto Vi sono certe correnti sotterranee d’ideeoppos t e nllc rlomiunuti , clic, rlun.si iiu~vvertitc , ~wxefyouo p e rlnllgo trVut)o i l low rwho silolw,icm, lillr:lti;~ vir~tm i l giorno iuc u i tl’i~t~povviso c~om~btuto rtll;t s~~pdic’ic r! ~outauo di pwvnln~e.

Ngli cit.2 l’r*ernpio rlcl nwvimonto ailtisomitico, sqq~iato preci-samente quando era gcueralmeote invalsa la credenza, che lacausa dcll’en~:lncipnaiil~~e degli Khrci avesse oramai ripcwtnto unavittoria definitiva ncll’opiuione dei popoli civili. Noi possiamo anostra voi ta arlditwc l’esempio ilell:~ rlivisionc e del c o n t r a s t ofre le classi sociali, Quanh IICM si i? fatto da un secolo in qubper distruggerli I Quant,c voi te non si i* pmlnmnto che di fronteallo Stato vi hanno soltanto dei cittadini. non rlei ceti so&li?NB lo si B proclamato indarno per quanto concerne il dirittopnbblico. nei paesi liberi almeno. d~;vc la differenza delleclassi a cui ciaucunn nppnrtengn non ha piil. sot.to quel rkpfftto.

newu~ valore. I1Prncrhb qlloita brcll4a R cui 4 rivolymn a m a r e

rampogne d’egoismo. e ci am9 dipinyrr cow~ nniramentf~ i n t e s a

a difendere, disperatamente e con ~ualunrlne mezzo, la posizioneche si è conyCstataT ha pero cbirtmato a partecipare all’eserciziodel potere politico, con maggior larghezza certo che non abbiano

fL SWIALISMO NEL cobrck ClVrtE 49

convenzionale, uon sono considerate che come un piccolo accontosu cib che la legislazione dovrà fare pih tardi.

Per dirla pih chiaramente, B la guerra contro l’usura, sottotutte le sue forme, che intimer il codice sociale, instaurando unregime preventivo e repressivo nel tempo stesso, sotto la cui pro-tezione possano vivere tranquilli coloro che si trovano costrettia battere il duro calle dei debiti.

Sopra questi, come in genere sopra tutti gli infelici, veglia,con cura amorosa, la lcggc, ed all’occorrenza saprit, con un prov-vido intervento, trarli rlall’orlo dell’abisso in cui gid, stanno perp i o m b a r e . che Se InalgradCJ ciÌJ Vi SiOuO Caduti dcntr0, e piti non

sia possibile arrestare l’impeto del nemico, ossia dei creditori che,forti dei loro diritti, minacciano da vicino la sostanza del de-bitorc, allora toccheril al codice di far in modo che gliene siarisparmiata quanta più è possibile. Riconoscono i nostri avversariicha le leggi attuali gi& fecero qualche cosa in questo senso; manon basta loro che il principio sia stato introdolto, è necessario(dice il GIEAKB) che gli sia dato pih ampio svolgimento. Percibegli e FIJLD propongono che anche al piccolo proprietario ruralesi estenda il favore della legge, e si dichiari immune dall’espro-priazione immobiliare anche una certa quantità di terreno, queltanto che gli occorre pel sostentamento proprio e dei suoi.

UJI s1 vasto C:omplcsso di riformo uou si presta sicuramentoad uu rrrpirlo esame. Queste tcrirlcnzc umanitar ie dc1 resto n o nsono nuove nella storia del diritto. Per trovarno un primo esempionoi non abbiamo uhe a risalire al diritto romano; non certoall’epoca del SUO maggioro splendore , ma all’ epoca della snadecadenza. Allora., abbandonate tutte le tradizioni del diritto antico,si introdusse la quere2a 1801~ ~uwerntae pecunine per indebolire lastipulati0 deDiti ; si accordò al fideiussore l’eccezione di escus-sione ; si li.mith la cessione mediante la lex hnstasianrc; si vol-lcro prorogati i termini per la vendita del pegno e per la pre-scrizione, abbassata la misura legalo dell’interesse, ecc. (v. IHe-RING, La lotta pel diritto, traduz. di 1:. MARIANO, Milano, 1875,p. 221 in nota. - aOLIJS~lIAfIl~T, Bandb. d. I?~arlcIsr., 38 e d . ,

1, 85.- LEONHARD, Roms Vwgangrnheit u.Deutschlnnds Recht, Leipzig 1 8 8 9 , Qin quell’epoca infatti c h e il f a m o s o e d i t t o d iDiocleziano de y r e t i i s rerzw vendium, in cui, allo scopo di porreriparo alla effrcnafu libido ~apientiw, il legislatore tentò di

4 C. Nant.

I

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$0 CESARE NANI

stabilire il ~~~~xhz~~o~ del prezzo delle merci, delle derrate, deiAnrii. L’editto, i, noto, non valse che a far rincarire nmggior-

mente i gencri di cui s’era voluto moderare il prezzo, ed aprodurre una completn stnguazione nel commercio. Le pene, lastessa pena di morte! cbc dovevano garantirne l’osservanza, in-darno furono inflitte. e fu forza revocarle (GOIJJSCHMIDT; 1. cit.- K~~u~owA, Biim. Ilechtsg. 1, 99.5 seg. - BURCKUAJIDT, D i eZf?if Collst~~?fi~z’s, Leipxig 1 8 8 0 , p. (il segg . - - S~IULLER,Qcschichtc drl Riiw. Kuisevzcit, T,eipzig 1887, 11, 151 segg. ) .1,~ lyggi tlcll’c~~:ol~c~~llin pubblica, pih forti assai che non IC leggiswi ttc, reagirono, fru&xndo tntti gli sforzi del potente impera-tore, diretti :t coml~nttwc In spcculaziorle 0 sollcvarc l e COII-dizioni tlrlln vita materiale dei suoi sutldit,i.

@li i> lwecisnmcntr a questo ~wriotlo tlcll:d storia del dirittoronwiio che si riferisce il sovrr~~,IIIEWINI: :

forse troppo severo. giudizio di« L’csprtwiow e la figura su:1 rivelano . . . mitezza e

B: certa specie di uninnitnrismo. Se non che la iI mitezza di matura« dispotkx. Ikg& c dona ad uno ci0 che 11:~ rapito all’altro.« il; Ia mitezza dell’arbitrio e del cxpriccio, non quella dell’uma-* nit:I. vera; Li i l r imorso della crucleltk . . . Un tratto cnrnt-« tnistico peculiarmente significante . . la tentleuza e lo sforzoa* ini$ilwnrc 1:). cnntlizionr dc1 tlcbilnrc nlli~ xpall~ tlcl crcylitore.« lo wctlo CIlo s i puij sUilire qwst:1, nl:I.witn:b gcilernlo ; lo sim-H p:11w verso i d~+itori sono srguo di un periodo di fiacc+czza.* 11 titolo di ?fntrrfrifnrio 6 esso stesso che se lo arroga. ~JII po-

4 riodo pieno di snnit:l (’ di vigore mira sopr:ltutto a che il crc-* tlilore vciigfi x expo del tliritto s u o . dovesso p u r eQ nmhwe in rovina p (tulrrt~~n, op.

il tlcbitorocit., p, 220-2 1).

/

I**

AIn al diritt,o romano quasi si potrebbe aflibbiare la tacciad i timido iri qnest’argomonto ; Sc: lo si paragoni con quanto hatrntat0 nei Medio EvO il diritto canonico. Pietoso verso i debi-tori, (1lIeSto diritto, colil’ noto, fu spietato contro i creditori.Chi non ricorda come 1% teoria delle usure sia riuscita a poco:I poco :l. spilyerc le SllP rmnificn.xioni in prfwnchi! tutto il campodrl diritto lwiv:,to, c0tl ql~Olla StOsw logkt inOsOr:&ile cOlI c u iora. il fiIENGER, 11011 soddisfatto delle leggi già protnulgate con-

IL SOCIALISMO NEL cobn% CIVILE 33

usato i patrizi a Roma, verso la plebe, il popolo verso i nobilinei nostri comuni medioevali, afferrato che ebbe il goveruo, quelleclassi che prima nc crauo escluse. Ha fatto di piti; ha conce-duto il suffragio politico a quei partiti stessi che dichiarano al-tamente di volersene servire per distruggere, prima ancora chele politiche, le basi economiche dello Stato. Ed 0 nel momentoappunto, in cui il principio dell’eguaglianza politica trionfa do-vunque, che rinasce e si riagita la vieta idea della divisione delleclassi? Itiappare minacciosa nelle teorie socialistiche, che intimanola lotta di classe contro classe; e si svela, in forma alquantopiù attenuata, negli scritti dei giureconsulti che predicano lariforma, dal ponto di vista sociale, del codice civile.

Invero può parere strano che si voglia ripudiare nel campodel diritto privato quella tendenza all’uguaglianza di tutti i cit-tadini che si prosegue con tanto ardore nel campo del dirittopubblico; più strano aucora che la ripugliino coloro i quali sidolgono ohe non si tenga abbastanza conto dei vincoli indisso-lubili che legano l’uno coll’trdtro diritto. Se i loro voti dovesseroadempiersi, i due diritti, guidati da principii in antagonismo fradi loro, si vedrebbero battere vie al tutto opposte. Ma non in-sistiamo su questo puuto, perchè ci preme indagare se le regoledel diritto privato debbano veramente, come si afferma, esseredeterminate-da consirlerazioni di utilità sociale.

***

Su quali argomonti si fonda quest’asserzione?disparte le erudite dissertazioni sul diritto romano.

Lasciando ine sul diritto

germanico, e le acri invettive contro i giureconsulti moderni inna-morati del passato ed obliosi del presente, su questo solo argomento,iu sostanza. L’utilitB sociale, dicono i fautori della nuova scuola,deve primeggiare sull’utilità dei singoli, a quel mo:lo stesso chela societA primeggia sull’indivi+o ; perci è ovvio che il dirittoprivato riceva dagli interessi sociali la sua parola d’ordine el’indirizzo. Da questo assioma, ora apertamente enunciato ed orasottointeso, ogni autore poi trae quelle conseguenze che megliosi awordino coi suoi intenti. Perocch6 tutti domandano ad unavoce che sia riconosciuta 1;~ funzionnU sociale del diritto privato,rovesciando le basi RU cui ora sta assiso, ma non tutti tendono

3 C. N a n i

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66 CESARE NANI

il principio dclln rcsponsabilitrl, civilo per qualunque att0 con-t,rnrio al diritto che impera su tut,ti i cittadini. senza distinzione;non la libera propriet& non il libero contratto, non In facilitbdi testare, non, infine la successiono sciolt,a d’ogni vincolo, collalxwitjh di diritto per gli credi Icgit.timi 11011:~ linea tliscondontalo.Tutti qnesti non sono privilegi, 80110 la negazione, anzi, d’ogniprivilegio. Non per questo vie E salita in alto la borghesia,nè per queste vie scesero in basso, come si pretende, le classilnvornti~ioi. 11 frnontcwx in qnan t.0 sussiste, deriva th. altro cause,d i bcu diversa natura.

Qunnto sforzo tl’ingrg1m, qtiniit~n sott.igliwzn tl’argnrnentazioniper parte dei nost’ri avversarii per scopriro, rimpiattati nei co-dici o nel progetto gcrrna.nico, quci privilegi ~110, guardando allasuperficie, certo non si scorgono!

Se In. legge regoln. cm minute disposizioni il diritto di pro-prie&, qnest’abl~on~la1~xa stessa di disposizioni. si dice o( mostraK come le classi possidenti abbiano voluto rendero invuluerabiled rii> che B la loro forza n. Mn lc c l ass i Iavwntrici s o n o csscescluse dalla proprietà! La legge non tutela essa ugualmente igrandi possessi del riccq 0 la piccOla proprieth, pur tosi pre-ziosa al lavoratore che seppe migliorare la propria sorte ?

Se la legge non ammette la ricerca della paternith; se nonrrgnla conw si vorrc~hhc~ Ia coiidixionc tloi ligli naturali 1’ della donnawtlotl:k.. cii, nvvicnc. si dliwtl~. lwwlli! ai riwhi pkico di esimersitl:~lle conseguenze dei prOprii fallii e vogliono 1’impunitR il01 vizio.l)i piti forse non si tlircbbc se nel uodicc penale &i fossero can-wllat,e, pei borghesi, le dislmsizioni relativo ai reati contro ilbrinn cost.ume. Di tali ei;n.gcrnzinni ia inutile occupnr(*i lu11gn1nent0,poiclii~ in grnu p a r t o gi:l si corlfutnllo da sb. Il I’VLI) stcss0 l escgnnla nrllo swittn di 1\lEK1:as, n~vvertcmlo che q u e s t o a u t o r epredilige le forti espressioni, e d:ì. prova di un’estrema parzialiti.

Nd10 stesso innocuo art,. 1622 tlol co11. civ. 1~1 vedo forseil S~1.~101,1 una perfitl:~ trama ordita dai ricchi contro il poveronltit,tnvnlob L’arlicolo veramente si limita R stabilire che < l’af-qc fit,tn tlPl f o n d o r u s t i c o smzx tletmw~inazione tli t.empo si re-< 1111 ta fatto pel tempo cl10 i: iiPccs~:irin. nflinch8 1’ affittuarioQ: raccolga tutti i frutti del fondo lOrat, P. Ma., egli Osservaqui si favoriscono i fitti brevi, * cosicchl! ad ogni annata il pal* drone ha facoltà, di crescere il fitto, il che non manca di fare« quanclo const.ata i buoni frutti ottenuti dal lavoro altrui sulle

IL S8CIALISMO NEt CODICE C IVILE 51

tro l’usura - leggi, egli dice, che in fondo non giovano cheR proprietarii di fondi e di CIAO, ad impiegati ed ufficiali,tutta gente che ha larghe rendite e stipendii -- vorrebbe che,cogli stessi intenti, si rivedessero, in prb dei proletarii, lenorme che ora reggono i contratti di lavoro, di compra-venditae di affitto? Quanta sagacia e sottigliezza d’inda.gini non adope-rarono teologi e canonisti per scrutare ogni maniera di contratti0 trarne alla luce, per fpntn cercasse di nascondervisi, il malscino deh usrwfrricr prcrvi~us ! (v . t r a g l i a l t r i Rcritti di FiN-DEMANN sullo stesso argomonto, specialmente gli ~%ud&?rt +a (7~~ond~~itiscl~ - kano~~istischen Wirfschaffs - wd Rrchtslchre, Berlin1872-1803). E di quali triboli ed impedimonti non ha la teoriacanonica seminata la via al creditore, che pret,enda di conseguirequanto per diritto gli è dovuto? (NAN I. Lrc teoria dell’id quodintorest sotto f’influenan rlellrc legislazione e delle doftrk ca-noni&, in Arch. giur. XXI, fase. 3). Ma l’immane sforzo, perquanto un cnmulo di speciali circostanze paresse favorirlo, nonapprodb a notevoli risultati. La pratica resistette alla teoria: ildivieto delle usure potè produrre qua e la smisurati rialzi deltasso degli interessi e persecuzioni contro gli usurai, non pene-tra& molto addentro nella vita economica e giuridica di queitempi ; si trovb il modo di restringerlo colle eccezioni, di elu-dnrlo coi sottorf~~gii ; il diritto commerriale, allora sorto, gli siribelk apertamente, e, fatto adulto, di8 la mano al diritto ci-vile per aiutarlo a liberarsi anch’esso dalle pastoie che si eranovolute imporre al credito (v, C~OLDSCHMIDT, op. cit., 38 edizione,pp. 140-41. - LASTIG, Beitr<jge mr Gcschichte dm Handelsr.in Zeitschrift f. d. ges. Hmdelsr. XXXIII (1878) p. 138 segg.LATTE& It dir. conm. n e l l a legislas. stntut., M i l a n o 1 8 8 4 ,p. 147 seg.).

L’esperienza del passato non giover& essa a preservarci dal-l’illusione che simili tentativi possano ottenwe il loro scopo ?Ci6 che non riusoi al diritto canonico, quando piti alta, pihvasta, pih incontrastata era l’autoritk della Chiesa, riuscirebbeai di nostri alla lcgislazio11e sociale? Noi non lo crediamo perragioni molto ovvie, ma che forse non furono abbastanza ripetuteper&& si ingenerasse in tutti la convinzione della verità loro.

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CESARE NANI

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Senza dubbio, in un ordinato consorzi0 civile non può esserelecito a chicchessia di arricchire colla frode a dn~mo d’altri. Ilpih elcmentarc concetto di giustizia non consrntc che alcuno,prevrilctitlusi drlla iuespericnxa e d e l l e passiniri altrui, sifTatta-riwlltc~ II(’ xlwsi tl:t tr:wciwrlo nllx rovina. ,\ cii) tlcl~l~or~o l~rov-WlItW. xwolltlo s i tr:1tli tli 11010 (ivile 0 ~~cnelc, l e 1q_$ tIi tli-r i t t,o privat0 0 pcu:&~, 0 se lo attuali risukino iusuNiciont,i allo

i? bene che sieno emendate. Similnmnte, wgioni d’nm:cnit&vogliono certo ch l’esecuzione forzosa sui beni del del&re nonpossa spiugersi fino al puuto da ritlurlo non s o l o a l l a miseria!

mcnrn alla iinpnssil~ilitA a s so lu t a d i pr0cacciarJi i mezzi dlsussistenza. h che Ciò mm nvvonga provvotlonc> giR n e g l i S t a t icivili certe leggi sprcinli. ed alcuni c«tlici, come il nostro di pro -cedura ~~irilc agli art. 584 segg . Sc 110~s;~ farAi anc0ra q u a l c h eRltm pn,SSD piii innanzi su qucst:t via, specialmente in vantaggiodegli opelni, cowe vorrebbe il Gr,Ass«~ (1. cit., p. 8801, & quo .sti0ne che non intendiamo esamina, qui, ed a cui t.anto m e n ori wutiwww Ilispwti atl O~JJJ~~~I’C’CIIV risol~ll~:llllc~~lt(~

IIII:~ rwisa nlyy~tiv:~. Ma cii,:illiwliamo si i! clip vi sono ilei limiti, n q~mst,cj

rigumlo, Clic iicccas:Lri:l.lllento si impongono alla legge, oltre iquali la soverchia condiscendenza verso il debitore menerebbecon SB la rovina del creditore. Non osservandoli, l’opera sua sichiarirebbe inefficace, diventerebbe mia vana parvenza la pro&zione ed il dann« recato alle classi abbient.i e fatalmente si ri-percuoterebbe sulle non abbienti.

ferocchè, :t men0 che non si pensi di abolire il mutuo adinteresse, il che di sicuro non vcrr:l. iu inente a nessuno, B as-surdo il volerlo conscivare, togliendogli nel tempo stesso le suer;kgioni d’esistenza, Si troverà ancora il capitalista disposto adar0 in prestito il suo clenaro, allorquando la legge, limitandosovrrchiameute la libcrtb dell’interesse, clle sfugge per naturasua al rigore d’una regola assoluta e coskaute , lo esponga a lpericolo di doverlo fare senza tornaconto, peggio con scapito suo 1E piii ditticile alicora. snr& il trovarlo se si reuda malsicura, perolmx alella legge stessn, la restituzione delle somme mutuate, sosi inwppi , relldewlola più lunga e fa+,idiosa la procedura di

.

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 53

esecuzione: e si riducano quasi al nulla le guarentigie che sonola base del credito. Giova infatti ricordarlo per incidenza, latenace opposizione che si sollevb in Inghilterra contro l’aboli-zione dell’arresto personale pei piccoli dehiti si fondava anchesn questa considerazione, che eliminata quest’ultima garanzia sisarebbe tolta quasi del tutto al povero la possihilit& di ricorrereal credito (v. MITTRRM.\JER , l3ng?ische Gsxfzphcng n e l l aZeitschrift f . &6s gea. Handelsr., X X , 99, XXI, 1.37).

Non i! d i f f i c i l e provndere le conseguenze cha tlnrivorebheroda siffatto alato ali cow ; itwworhimcr~t0, p?r nt1:1 lbwte, d e l l aragione dell ’ interesso ; patti simulati, ~!a.ll’altrx, tliret,ti :L modi-ficare la sOSt~%%a delle clausole dest,iuate alla pubblici& ; e lalegge sa& violata in mille guise, per&& colrwo st,essi che essaintende di proteggere saranno interessati a txsgrodirla. Provve-dimenti di tal genere che si vorrebbero introdott,i, non in mezzoad una societa dnvo ogni energia indivirlualo si h accawiata,come la romana degli ultimi secoli dell’impero ; non in pienoMedio Evo, quando ancora l’ecorwmia pubblica era in fasce epiù sensibile quindi all’azione della Icgge, ma sul finire del sccol0decimonono, nel momento in cui tanto si s0n0 generalizzati eraffinati gli strumenti del credito, ben si pnssnno pnragonxre ar0ti meyse attxwerso ad un fiume, colh prctnsn t l i a r r e s t a r n eil corsn. I’rovvctlimenti inutili e pericolosi che lo Stato, mal-grado ogni 8~0 fiforzo, non riiiscirabtm :I far osservare; mentrel’attivi& sua meglio sarebbe spesa a favorire il sorgere ed ildiffondersi di qwlle istituzioni cooperative di credito, che pro-mettono alle classi non abbienti un piU dicace c piil nobileaiuto.

***

Sarebbe difettoso il codice sociale se, liberaleggiando peruna parte verso le classi hiwgnose, non si studiasse per l’alt,radi rendere pih aspre le sue norme relative alla responsahilit% ;la quale, por gli efft!ttiar«la vuota di wnw per chipolla possiede. Sia pure eccessivo il loro rigore sarh sempre mi-nimo il pericolo che i proletarii abbiano a soffrirne, e (1; tantosarà maggiore il vantaggio che potr8 loro ridondarne, ogni voltache sieno essi i danneggiati.

Di qui la teoria, già menzionata, del GIERKE, la quale non

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Senza dubbio, in un ordinato consorzi0 civile non può esserelecito a chicchessia di arricchire colla frode a dn~mo d’altri. Ilpih elcmentarc concetto di giustizia non consrntc che alcuno,prevrilctitlusi drlla iuespericnxa e d e l l e passiniri altrui, sifTatta-riwlltc~ II(’ xlwsi tl:t tr:wciwrlo nllx rovina. ,\ cii) tlcl~l~or~o l~rov-WlItW. xwolltlo s i tr:1tli tli 11010 (ivile 0 ~~cnelc, l e 1q_$ tIi tli-r i t t,o privat0 0 pcu:&~, 0 se lo attuali risukino iusuNiciont,i allo

i? bene che sieno emendate. Similnmnte, wgioni d’nm:cnit&vogliono certo ch l’esecuzione forzosa sui beni del del&re nonpossa spiugersi fino al puuto da ritlurlo non s o l o a l l a miseria!

mcnrn alla iinpnssil~ilitA a s so lu t a d i pr0cacciarJi i mezzi dlsussistenza. h che Ciò mm nvvonga provvotlonc> giR n e g l i S t a t icivili certe leggi sprcinli. ed alcuni c«tlici, come il nostro di pro -cedura ~~irilc agli art. 584 segg . Sc 110~s;~ farAi anc0ra q u a l c h eRltm pn,SSD piii innanzi su qucst:t via, specialmente in vantaggiodegli opelni, cowe vorrebbe il Gr,Ass«~ (1. cit., p. 8801, & quo .sti0ne che non intendiamo esamina, qui, ed a cui t.anto m e n ori wutiwww Ilispwti atl O~JJJ~~~I’C’CIIV risol~ll~:llllc~~lt(~

IIII:~ rwisa nlyy~tiv:~. Ma cii,:illiwliamo si i! clip vi sono ilei limiti, n q~mst,cj

rigumlo, Clic iicccas:Lri:l.lllento si impongono alla legge, oltre iquali la soverchia condiscendenza verso il debitore menerebbecon SB la rovina del creditore. Non osservandoli, l’opera sua sichiarirebbe inefficace, diventerebbe mia vana parvenza la pro&zione ed il dann« recato alle classi abbient.i e fatalmente si ri-percuoterebbe sulle non abbienti.

ferocchè, :t men0 che non si pensi di abolire il mutuo adinteresse, il che di sicuro non vcrr:l. iu inente a nessuno, B as-surdo il volerlo conscivare, togliendogli nel tempo stesso le suer;kgioni d’esistenza, Si troverà ancora il capitalista disposto adar0 in prestito il suo clenaro, allorquando la legge, limitandosovrrchiameute la libcrtb dell’interesse, clle sfugge per naturasua al rigore d’una regola assoluta e coskaute , lo esponga a lpericolo di doverlo fare senza tornaconto, peggio con scapito suo 1E piii ditticile alicora. snr& il trovarlo se si reuda malsicura, perolmx alella legge stessn, la restituzione delle somme mutuate, sosi inwppi , relldewlola più lunga e fa+,idiosa la procedura di

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esecuzione: e si riducano quasi al nulla le guarentigie che sonola base del credito. Giova infatti ricordarlo per incidenza, latenace opposizione che si sollevb in Inghilterra contro l’aboli-zione dell’arresto personale pei piccoli dehiti si fondava anchesn questa considerazione, che eliminata quest’ultima garanzia sisarebbe tolta quasi del tutto al povero la possihilit& di ricorrereal credito (v. MITTRRM.\JER , l3ng?ische Gsxfzphcng n e l l aZeitschrift f . &6s gea. Handelsr., X X , 99, XXI, 1.37).

Non i! d i f f i c i l e provndere le conseguenze cha tlnrivorebheroda siffatto alato ali cow ; itwworhimcr~t0, p?r nt1:1 lbwte, d e l l aragione dell ’ interesso ; patti simulati, ~!a.ll’altrx, tliret,ti :L modi-ficare la sOSt~%%a delle clausole dest,iuate alla pubblici& ; e lalegge sa& violata in mille guise, per&& colrwo st,essi che essaintende di proteggere saranno interessati a txsgrodirla. Provve-dimenti di tal genere che si vorrebbero introdott,i, non in mezzoad una societa dnvo ogni energia indivirlualo si h accawiata,come la romana degli ultimi secoli dell’impero ; non in pienoMedio Evo, quando ancora l’ecorwmia pubblica era in fasce epiù sensibile quindi all’azione della Icgge, ma sul finire del sccol0decimonono, nel momento in cui tanto si s0n0 generalizzati eraffinati gli strumenti del credito, ben si pnssnno pnragonxre ar0ti meyse attxwerso ad un fiume, colh prctnsn t l i a r r e s t a r n eil corsn. I’rovvctlimenti inutili e pericolosi che lo Stato, mal-grado ogni 8~0 fiforzo, non riiiscirabtm :I far osservare; mentrel’attivi& sua meglio sarebbe spesa a favorire il sorgere ed ildiffondersi di qwlle istituzioni cooperative di credito, che pro-mettono alle classi non abbienti un piU dicace c piil nobileaiuto.

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Sarebbe difettoso il codice sociale se, liberaleggiando peruna parte verso le classi hiwgnose, non si studiasse per l’alt,radi rendere pih aspre le sue norme relative alla responsahilit% ;la quale, por gli efft!ttiar«la vuota di wnw per chipolla possiede. Sia pure eccessivo il loro rigore sarh sempre mi-nimo il pericolo che i proletarii abbiano a soffrirne, e (1; tantosarà maggiore il vantaggio che potr8 loro ridondarne, ogni voltache sieno essi i danneggiati.

Di qui la teoria, già menzionata, del GIERKE, la quale non

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richiede punto, per stabilire l’obbligo del risarcimento, che l’au-tore del fatto, onde B provenuto il danno, sia in colpa. Bastache egli ne sia l’autore materiale per essere tenuto ad inden-nizzarlo.

Per veritA, non tutto B nuovo in codesta teoria. Per quantoil principio, diametralmente contrario, del diritto romano siaradicato profondamente nella pratica e scolpito a caratteri chia-rissiini ndlo imtrc? leggi (nrt. 1 1 51 cod. civ.), tuttn,vin IR giu-rispwlcnx:~, notn il ClllItONI e qualche volta 1’113. disconosciuto« n. r:uwn tlcll’nvcr tl:\t,n al tlfwfao u n a import,n.nxn mft~~in~:t,« nell’enuuciare le condizioni del quasi-delitto. l? sorta casi la* teoria. . . . del non essere i giudici tonut.i a porre in rilievoe l’elemento della colpa, bastando il constatare la esistenza delw fatto ckmnoso ». (CHIHONI, La col>ja ~aeB Dir. cìv. odierno,Torino, 1887, 1, 127). Anche qualche Autore già aveva pih omeno chiaramente adombrato questa teoria, cos1 difforme dal-l’auka (v. FROPAGEOT, De la fnrtfc, Park, 1891, p. 24 segg.).Altri, nel tema specia,le degli infortuni sul lavoro, si era fattoinnanzi colla teoria dei cos1 detti « rischii professionali * unabile tentativo, in fondo, per addossare all’imprenditore la r+sponsabilità di colpe da lui non commesse (v. VILLETM-UI D E

hI~NIkRES, ne ~‘nss?trnncc cnah II? nceidenk th trava&

l’wis, 1892, 1). 397 segg. ) . Infatti il PINNAIO, muovendo

questa sua massima egli mette innanzi le condizioni peculiari incui si svolge l’indnstrin moderIta, 16 sappiamo se il suo sagaceingegno saprebbe all’uopo scoprir altre ragioni per estenderla anuovi casi, oltre quelli d’infortunii sul hvoro. Tl primo adesporre apertamente, senza velo e senza reticenze la nuova teorja,fn il MATAJA, in un suo notevole libro, in cui perb la questionoC: osnminata molto pih dal punto di vista economico che non dalg i u r i d i c o (Dtrs Ilecht des Scltadmsersaf~~cs vovt Stam!puw/~te[IPT Nrtfio,rnliiPonomic,, Leipzig, 1888). Il SIERRE vi aderiscepienamente e la fa sua con tanto maggior compiacimento, inquanto che essa discenderebbe direttamente dall’antico dirittogermanico. Che infatti quel diritto non stesse a ricercare il mo-mento della volanti, ne della libert8. del volere, ogni volta che

IL SOCIALISNO NEL CODICE CIVILE 55

si tratti di azione che abbia danneggiato un terzo, anche ~‘HEUSLER

l’afferma esplicitamente (InstfActio9aera des tleutsch. Privnfrecirts,Leipzig, 1886, 11, 2F3), e noi, di fronte a Cosi gravi autorità,ammett#iamo senz’altro che Cosi fosse.

Ma anche qui l’importante non è di vedere se il principioesistesse o no nell’antico diritto germanico; l’importante è divedere se esso meriti di venir accolto nel diritto odierno. Di ciòforte dubitiamo.

Q u a l i s o n o i molisi CIIC! :rd~luco~~o pw ~:Lc~:~~I~:LIII~:I~~o i xuuif a u t o r i ? Lndmo in tlkicpwtn i r:~~ionxrnenti tli hl 4’r!\l,\ ; o s s isono tl’intloic troppo g~wxdc per ~~otcrsc:~~f,b swvirc twlh soluzioricdi una questione concreta di diritto. Dice egli itifatti che laquestione non keve essere studiata unicamente da un punto divista astratto e individualo-psicologico, ed invoca i rapporti, gliscopi, i bisogni economici e sociali dell’etd, moderna (v. ~assime specialmente p. 121 segg.) ; ma queste considerazioni, puravendo in genere qualche peso, non bastano ancora a dimostrare,da sè sole, che sia giusto addossare ad alcuno le conseguenzedi un atto di cui non ha colpa veruna. Imperocchè la legge devoinspirarsi a certi principii obbiettivi di diritto; 11011 può sceglierela sua vittima e sn questa far cadere Una condanna immeritnt,a,soltanto perchè ciì) sarnbbe conformo agli interessi di un certo.numero, od anche d’una intiera classo di pwwmc.

Tl GIERKE, per conte s u o , ricorro ad un altro argomento.Se non c’è colpa, egli afferma, per parte dell’autore del fatto,pih innocent,e ancora di lni è il danneggiato. In fondo, volereo non volere, neppure egli riesce a liberarsi dal concetto dellacolpa. Il danneggiato infatti, secondo il suo pwcre, ha dirittoal risarcimento per cib appunto che egli it innocente; ma se incolpa non B neppure l’autore del fatto perchi! volergliene iuflig-gere la responsabilit$ ? Si comprende la graduazione fra duecolpe ; ma la graduazione fra due innocenze i! un semplice as-surdo. C’ Q invero come un sontimento istintivo che ci avvertsche la legge non può, senza commettere un arbikio, imporrel’obbligo della riparazione del danno a chi non abbia col S U O

atto violato il diritto, qualunque ne possano ctsjere state IC con-seguenze. Dove non ci fu infrazione al diritto non può essercineppure una responsabili& ginridica. Bene pw? l’antico dirittogermanico (come fors’ anche il primitivo diritto romano) averconfuso il momento della causa con quello della volontà ; ma

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54 CESARE NANI

richiede punto, per stabilire l’obbligo del risarcimento, che l’au-tore del fatto, onde B provenuto il danno, sia in colpa. Bastache egli ne sia l’autore materiale per essere tenuto ad inden-nizzarlo.

Per veritA, non tutto B nuovo in codesta teoria. Per quantoil principio, diametralmente contrario, del diritto romano siaradicato profondamente nella pratica e scolpito a caratteri chia-rissiini ndlo imtrc? leggi (nrt. 1 1 51 cod. civ.), tuttn,vin IR giu-rispwlcnx:~, notn il ClllItONI e qualche volta 1’113. disconosciuto« n. r:uwn tlcll’nvcr tl:\t,n al tlfwfao u n a import,n.nxn mft~~in~:t,« nell’enuuciare le condizioni del quasi-delitto. l? sorta casi la* teoria. . . . del non essere i giudici tonut.i a porre in rilievoe l’elemento della colpa, bastando il constatare la esistenza delw fatto ckmnoso ». (CHIHONI, La col>ja ~aeB Dir. cìv. odierno,Torino, 1887, 1, 127). Anche qualche Autore già aveva pih omeno chiaramente adombrato questa teoria, cos1 difforme dal-l’auka (v. FROPAGEOT, De la fnrtfc, Park, 1891, p. 24 segg.).Altri, nel tema specia,le degli infortuni sul lavoro, si era fattoinnanzi colla teoria dei cos1 detti « rischii professionali * unabile tentativo, in fondo, per addossare all’imprenditore la r+sponsabilità di colpe da lui non commesse (v. VILLETM-UI D E

hI~NIkRES, ne ~‘nss?trnncc cnah II? nceidenk th trava&

l’wis, 1892, 1). 397 segg. ) . Infatti il PINNAIO, muovendo

questa sua massima egli mette innanzi le condizioni peculiari incui si svolge l’indnstrin moderIta, 16 sappiamo se il suo sagaceingegno saprebbe all’uopo scoprir altre ragioni per estenderla anuovi casi, oltre quelli d’infortunii sul hvoro. Tl primo adesporre apertamente, senza velo e senza reticenze la nuova teorja,fn il MATAJA, in un suo notevole libro, in cui perb la questionoC: osnminata molto pih dal punto di vista economico che non dalg i u r i d i c o (Dtrs Ilecht des Scltadmsersaf~~cs vovt Stam!puw/~te[IPT Nrtfio,rnliiPonomic,, Leipzig, 1888). Il SIERRE vi aderiscepienamente e la fa sua con tanto maggior compiacimento, inquanto che essa discenderebbe direttamente dall’antico dirittogermanico. Che infatti quel diritto non stesse a ricercare il mo-mento della volanti, ne della libert8. del volere, ogni volta che

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si tratti di azione che abbia danneggiato un terzo, anche ~‘HEUSLER

l’afferma esplicitamente (InstfActio9aera des tleutsch. Privnfrecirts,Leipzig, 1886, 11, 2F3), e noi, di fronte a Cosi gravi autorità,ammett#iamo senz’altro che Cosi fosse.

Ma anche qui l’importante non è di vedere se il principioesistesse o no nell’antico diritto germanico; l’importante è divedere se esso meriti di venir accolto nel diritto odierno. Di ciòforte dubitiamo.

Q u a l i s o n o i molisi CIIC! :rd~luco~~o pw ~:Lc~:~~I~:LIII~:I~~o i xuuif a u t o r i ? Lndmo in tlkicpwtn i r:~~ionxrnenti tli hl 4’r!\l,\ ; o s s isono tl’intloic troppo g~wxdc per ~~otcrsc:~~f,b swvirc twlh soluzioricdi una questione concreta di diritto. Dice egli itifatti che laquestione non keve essere studiata unicamente da un punto divista astratto e individualo-psicologico, ed invoca i rapporti, gliscopi, i bisogni economici e sociali dell’etd, moderna (v. ~assime specialmente p. 121 segg.) ; ma queste considerazioni, puravendo in genere qualche peso, non bastano ancora a dimostrare,da sè sole, che sia giusto addossare ad alcuno le conseguenzedi un atto di cui non ha colpa veruna. Imperocchè la legge devoinspirarsi a certi principii obbiettivi di diritto; 11011 può sceglierela sua vittima e sn questa far cadere Una condanna immeritnt,a,soltanto perchè ciì) sarnbbe conformo agli interessi di un certo.numero, od anche d’una intiera classo di pwwmc.

Tl GIERKE, per conte s u o , ricorro ad un altro argomento.Se non c’è colpa, egli afferma, per parte dell’autore del fatto,pih innocent,e ancora di lni è il danneggiato. In fondo, volereo non volere, neppure egli riesce a liberarsi dal concetto dellacolpa. Il danneggiato infatti, secondo il suo pwcre, ha dirittoal risarcimento per cib appunto che egli it innocente; ma se incolpa non B neppure l’autore del fatto perchi! volergliene iuflig-gere la responsabilit$ ? Si comprende la graduazione fra duecolpe ; ma la graduazione fra due innocenze i! un semplice as-surdo. C’ Q invero come un sontimento istintivo che ci avvertsche la legge non può, senza commettere un arbikio, imporrel’obbligo della riparazione del danno a chi non abbia col S U O

atto violato il diritto, qualunque ne possano ctsjere state IC con-seguenze. Dove non ci fu infrazione al diritto non può essercineppure una responsabili& ginridica. Bene pw? l’antico dirittogermanico (come fors’ anche il primitivo diritto romano) averconfuso il momento della causa con quello della volontà ; ma

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cib avvenne perchè, rozzo com’era, soleva arrestarsi, 8enza pe-netrare pih addentro, al lato esteriore, al risultato materiale delfatto (v. BRUNNER, Gesckickte u. Qzsellcn des dcutsch. Rechtsin HOLTZENDORFF'S Ihcycl., p. 199) o, come si esprime ~‘HEURLBR,perche era dominato dal formalismo, nel senso molto ampio cheegli attribuisce a qucsto vocabolo (01). cit. I, 5 1, Fl Reg.).

Ed ancora, si F egli pensato alle conseguenze che nasce-rebbwo. accolta che forse la teoria cli MAT,\IA c! di OIICRKE? Pnst,oi l rcxcluisito clrll:k colp:~., il c:wpo della responsabilit~1 rimane oracircoscrit~to alho giusti cwnfini. Mn tlovo ci fixw~ercmn~o quandoognu clcwxse rispondcra, n.ncbo nll’infnori d’ogni rapporto con-trattuale, di qud~mcpc tlmwo cl10 pw essere derivato dal fattoproprio, se pure (per usare le espressioni del cod. civ. ital. art.11 51, 1152) nou possa addebitarsegli niuna colpa, u& negli-genza,, nB imprudenza ? In che, domandiamo, si avvantaggerebbel’interesse sociale se quest.a minaccia rl’nn’azione per indennitàpendesse quotidianamente sul capo di tutti i cittadini?

***

11 hfENGER, i? giusto riconoscerlo , i: assai meno radicale aquesto riguardo. Egli infatti si accontenterebbe di allargare al-quanto il campo della responsabilità, sostituendo al tipo leggen-Clario del òomrs et diliyejzs pdw fwklias quello proposto dalui del valentuomo (dry wnckere Me»sclh). Al MENGEI~ come alhSZT (che l ’appel la il nllrchscknitfsplii2istrr) dh noia quella

romani, plasmando per uso dei posteri, non certo dei contem-porrmei, il t,ipo del borgbosc odierno, di cui, al tempo loro, nonesisteva nemmeno l’ombra! Ma, lo sappiamo, questa dell’egoismoè una delle accuse che pih frequentemente e con maggior com-piacenza si scagliano contro il diritto romano. Anche il SALVIOLInon glie la risparmia e con roventi parole stigmatizza quel di-ritto che si informa « ad un crudo assolutismo, ad una liberta

IL SOCIALISMO NEL CODICE ClVILE 57

a egoistica e dispotica n, non&? il popolo che I’ha creata * po-polo duro, brutale, crudele *.

L’accusa k essa fondata? A base del diritto romano sta vera-mente l’egoismo? L’egoismo nel senso più nobile in cui k concepitoda IIWRINR, o l’egoismo men nobile di cui gli fanno carico i suoidetrattori ? Non possiamo qui discutere la questione. Diciamoperò che nel diritto romano noi incliniamo a ravvisare col CARLEmeglio che una Imra tnntlc~nxa egoistica u l’azione di una volontà.4 forma ed equilibrata, rivorrmtc v”r-o il passato, che c a m m i n aa pru~lonto vPr,<o I’:LvvotliIT n ((J,j 111.15, Lrr, vitrr hl llirifto: 2’ ccliz.p. 143 , c fr . &\VJI:KY, ZI. Bwzr% ecc. (Heitlclherg, 1814), p 3 2 ) .Ancora test6 il GOLIWIIJ~IDT notava, a ragione secondo noi,che tutto quel diritto tende * alla realizzaeioiic dell’equi&* cio6 della vera giustizia ; jus est ars arqui et boni. N i e n t e< sarebbe più falso che l’affm’mare che ne\ suo complesso ils diritto gormanioo, o qualunque altro posteriore, come il pru8-a siano, si Geno elevat,i ad un pih alto punto et.ico, che il di-« ritto dell’epoca classica romana B (oi). cit. 3’ e,diz., 1, 8 3n. 110). Percib non a torto il LEoNBARD segnala il perenne sforzodei giureconsulti romani di far prevalere dappertutto cib che Bbuono ed onesto (op. cit. p. 113).

A q u e s t o atesso dilj!yr1~s pater fnmilins, la cui f igura k’ eosi poco simpatica al ~IRNc:BI~, essi impongono non lievi obblighi,

forse piti gravi che egli non mostri cli credere. Variano Recandola qualiti dogli affn.ri ; alle volte maggiori, alle volte minori ;talora 8ono Cosi difficili che non li puh adempier bene ee non -c h i sia diligrratissimus (cA.J, 1. 25, Q 7, D. loc. 19, 2 - id.1. 18 pr. D. comm. 13, 6). Di qui al concetto del valeduomodi MRNQER ci par breve il passo.

Del resto, non climentichiamolo, il tipo del diligens Paterfanzilirw, non h un tipo costante, immutnbilc (v. F. MO&~MSEN,Beitrtige BWL 02>7igntiolzelzuecl~t. Dritte Abth. Braunschweig, 18 55,p. 363 segg.). Le leggi nostre accettandolo dnl diritto romanohanno intwo perì) di ncc:omorlarlo al tompnramcnto d e l l ’ u o m om u d c r n o . Iho non rapprcscntx &xo che una mctlin di qun.litQ.e di virth che esistono in una data società e in una d a t aepoca ; media che risulti dai fatti. poich0 a questi, e non afantastiche concezioni, deve attenersi la legge. Ora, se veramentecome si crede, questa media si è elevata ai giorni nostri, perchevi sia ora una maggior somma di virtù private e sociali, il tipo

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cib avvenne perchè, rozzo com’era, soleva arrestarsi, 8enza pe-netrare pih addentro, al lato esteriore, al risultato materiale delfatto (v. BRUNNER, Gesckickte u. Qzsellcn des dcutsch. Rechtsin HOLTZENDORFF'S Ihcycl., p. 199) o, come si esprime ~‘HEURLBR,perche era dominato dal formalismo, nel senso molto ampio cheegli attribuisce a qucsto vocabolo (01). cit. I, 5 1, Fl Reg.).

Ed ancora, si F egli pensato alle conseguenze che nasce-rebbwo. accolta che forse la teoria cli MAT,\IA c! di OIICRKE? Pnst,oi l rcxcluisito clrll:k colp:~., il c:wpo della responsabilit~1 rimane oracircoscrit~to alho giusti cwnfini. Mn tlovo ci fixw~ercmn~o quandoognu clcwxse rispondcra, n.ncbo nll’infnori d’ogni rapporto con-trattuale, di qud~mcpc tlmwo cl10 pw essere derivato dal fattoproprio, se pure (per usare le espressioni del cod. civ. ital. art.11 51, 1152) nou possa addebitarsegli niuna colpa, u& negli-genza,, nB imprudenza ? In che, domandiamo, si avvantaggerebbel’interesse sociale se quest.a minaccia rl’nn’azione per indennitàpendesse quotidianamente sul capo di tutti i cittadini?

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11 hfENGER, i? giusto riconoscerlo , i: assai meno radicale aquesto riguardo. Egli infatti si accontenterebbe di allargare al-quanto il campo della responsabilità, sostituendo al tipo leggen-Clario del òomrs et diliyejzs pdw fwklias quello proposto dalui del valentuomo (dry wnckere Me»sclh). Al MENGEI~ come alhSZT (che l ’appel la il nllrchscknitfsplii2istrr) dh noia quella

romani, plasmando per uso dei posteri, non certo dei contem-porrmei, il t,ipo del borgbosc odierno, di cui, al tempo loro, nonesisteva nemmeno l’ombra! Ma, lo sappiamo, questa dell’egoismoè una delle accuse che pih frequentemente e con maggior com-piacenza si scagliano contro il diritto romano. Anche il SALVIOLInon glie la risparmia e con roventi parole stigmatizza quel di-ritto che si informa « ad un crudo assolutismo, ad una liberta

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a egoistica e dispotica n, non&? il popolo che I’ha creata * po-polo duro, brutale, crudele *.

L’accusa k essa fondata? A base del diritto romano sta vera-mente l’egoismo? L’egoismo nel senso più nobile in cui k concepitoda IIWRINR, o l’egoismo men nobile di cui gli fanno carico i suoidetrattori ? Non possiamo qui discutere la questione. Diciamoperò che nel diritto romano noi incliniamo a ravvisare col CARLEmeglio che una Imra tnntlc~nxa egoistica u l’azione di una volontà.4 forma ed equilibrata, rivorrmtc v”r-o il passato, che c a m m i n aa pru~lonto vPr,<o I’:LvvotliIT n ((J,j 111.15, Lrr, vitrr hl llirifto: 2’ ccliz.p. 143 , c fr . &\VJI:KY, ZI. Bwzr% ecc. (Heitlclherg, 1814), p 3 2 ) .Ancora test6 il GOLIWIIJ~IDT notava, a ragione secondo noi,che tutto quel diritto tende * alla realizzaeioiic dell’equi&* cio6 della vera giustizia ; jus est ars arqui et boni. N i e n t e< sarebbe più falso che l’affm’mare che ne\ suo complesso ils diritto gormanioo, o qualunque altro posteriore, come il pru8-a siano, si Geno elevat,i ad un pih alto punto et.ico, che il di-« ritto dell’epoca classica romana B (oi). cit. 3’ e,diz., 1, 8 3n. 110). Percib non a torto il LEoNBARD segnala il perenne sforzodei giureconsulti romani di far prevalere dappertutto cib che Bbuono ed onesto (op. cit. p. 113).

A q u e s t o atesso dilj!yr1~s pater fnmilins, la cui f igura k’ eosi poco simpatica al ~IRNc:BI~, essi impongono non lievi obblighi,

forse piti gravi che egli non mostri cli credere. Variano Recandola qualiti dogli affn.ri ; alle volte maggiori, alle volte minori ;talora 8ono Cosi difficili che non li puh adempier bene ee non -c h i sia diligrratissimus (cA.J, 1. 25, Q 7, D. loc. 19, 2 - id.1. 18 pr. D. comm. 13, 6). Di qui al concetto del valeduomodi MRNQER ci par breve il passo.

Del resto, non climentichiamolo, il tipo del diligens Paterfanzilirw, non h un tipo costante, immutnbilc (v. F. MO&~MSEN,Beitrtige BWL 02>7igntiolzelzuecl~t. Dritte Abth. Braunschweig, 18 55,p. 363 segg.). Le leggi nostre accettandolo dnl diritto romanohanno intwo perì) di ncc:omorlarlo al tompnramcnto d e l l ’ u o m om u d c r n o . Iho non rapprcscntx &xo che una mctlin di qun.litQ.e di virth che esistono in una data società e in una d a t aepoca ; media che risulti dai fatti. poich0 a questi, e non afantastiche concezioni, deve attenersi la legge. Ora, se veramentecome si crede, questa media si è elevata ai giorni nostri, perchevi sia ora una maggior somma di virtù private e sociali, il tipo

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del buon padre di famiglia si troverà naturalmente innalzatoallo stesso livello. Cosi essendo, il cambiargli nome non diventache una pura questione di parole 0 - se meglio 8i voglia -di gusti.

***

lIi questot iutaiho, occorre prender nota; cbc sono altri vin-coli ed ahre difficolt5 che si apparecchierebbero alla libertiI delloconvenzioni.

Vuole il privato alienare qualche immobile di sua propri&&.?Nessun ostacolo nttnalment~e ; perck, quelli Clio una volta esi-stevauo, i codici moderni si sono presi la cura di rimuoverli. Mail codice sociale saprebbe crearne dei nuovi, non meno gravi chegli antichi. PeroxU tra i suoi uffi-i vi sarebbe anche quellodi vegliare alla conservazione della proprietB fondiaria. Non sidevo permettore, dico il GIIWKP, che considerazioni tlottrinarie, odi l pnnt.0 d i vista. c~:rt)it:i.lisl,ic:o xijill~~l’~~fi’~i:l,ll(o :hi t.oiiitpi noalvi n1).

bhuo per effettr~ il soverchio slniI1~izzaIIle~lt0, lo sperpero ed inultima analisi In dktrnzionc dei grandi e piccoli possewi agricoli.Logica quindi la proposta di abbnudonare il principio della liberaproprieth, e far ritowo xlln ~~o~t*irt(i virtcolrctrc (tbcs geZw~rEeneEigcnfAutla), com’egli si esprime.

Inceppata Cosi l’alienazione’ dei fondi, non molto maggioresarà la libertil CO Icessa ai proprietari di case urbano, negli af-iittani0nt.i che vog l i ano f;i.ruc. ìG giu3to invcra che nucbo questicontratti si nsiogaettiuo nlla funziouc sociale del diritto. Il inodocoii Cui qUestn si esplicherà a tal riguardo h indicato abbastanzachiaramente dal Flk~t. Anzitutto mi articolo del codice civilevict,or:l :ti propriotari di c:w di d.wle iil aftitto , qualora s ianoinsalubri. Si t,eme cvidontemente ch3 corti principii generali didiritto in mat.eria di locazinne, r4 i provvedimenti speciali dipolizia, pur non tenendo cauto dell’interesse personale do1 privatodi non scegliersi un’al~it.azione malsana, siono insuffkienti all’uopo ;d’onde la necessità di quell’articolo. Altri poi, c saranno pa-

IL SOCIALISII NEL CODICE CIVILE 59

recchi senza dubbio, stabiliranno quali spese di riparazione deh-bano emere a carico del locatore, quali del conduttore. Ci6 perevitare le liti, afferma il FULD; ae pure queste indicazioni, ne-cessariamente incomplete, non ne saranno un semenzaio. Su questopunto la legge avrà carattere imperativo e, ritenendo di avereinterpretato in modo iufallibile gli interessi dei proprietari e degliinquilini (di questi ultimi principalmente), dicbiarer8 formalmenteohe ogni clausola del contratto, che abbia per iscopo di far sop-portare al conduttore taluna di qual10 speso cha sono poste acarico do1 proprietario , sarB soliz’altro nulla ed inefficace. Unaprotcziono, coilio si vedo, I-L cui +kur:tmcnto w;i fa tlifutto l’energia;tutt’al piiI potrà sembrare alqnanto dispotica e fors’anoho dan-nOSa in qUdChe C&SO, Se dOVCSSe CcJUtribUire a far elevare d’alcunpoco il prezzo degli aRtti 1

Ma restrizioni ben maggiori della libertk contrattuale, inquesto argomento, desidererebbe il FULD, se bene comprendiamole 8ue parole. PerocchB egli sentenzia: i proprietarii delle casesono pochi, moltissimi invece coloro che hanno bisogno d’un’abi-tazione ; per impedire che i primi si prevalgano ingiustamentedei loro monopolio di fatto 1! necessario che la legge, recedendodalle norme generali del contratto di locazione, ne detti alcunepeculiari per l’affittanza di case. Ora noi non avremmo nessunatlilTico1t.i ad rtdoriro nlln SII:~ cnnclusionn, ma a patto pcrh che

eci fosso dimostrato che sonipro 0 &ppcrtutto si trovino gli in-quilini alla mcrcb dei pr4)prictwii di caso, nè vi sia altro mododi salvarli da questa tirauniil che l’intervento coattivo della legge.Che 8e all’opposto risultasse che questi non sono altro che casieccezionali, dovuti a particolari contingenze di tempi e di luoghi- nella stessa guisa che eccezionali sono quelle crisi edilizie che,cagionando il deprezzamento del valore locativo degli stabili, pro-curano agli inquilini il vantaggio del ribasso nel prezzo dei fitti-_ noi non sapremmo trovare il motivo perchè dalla eccezionesi debba desumere la regola della leggo, e si invochi la coazionedove non 6 punto necessaria, perchh bistnno già n guarentire ilgiusto cquilibGo dogli intwcwi la libera concorrenza ed il liberodibattersi della domanda e dell’offerta.

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del buon padre di famiglia si troverà naturalmente innalzatoallo stesso livello. Cosi essendo, il cambiargli nome non diventache una pura questione di parole 0 - se meglio 8i voglia -di gusti.

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lIi questot iutaiho, occorre prender nota; cbc sono altri vin-coli ed ahre difficolt5 che si apparecchierebbero alla libertiI delloconvenzioni.

Vuole il privato alienare qualche immobile di sua propri&&.?Nessun ostacolo nttnalment~e ; perck, quelli Clio una volta esi-stevauo, i codici moderni si sono presi la cura di rimuoverli. Mail codice sociale saprebbe crearne dei nuovi, non meno gravi chegli antichi. PeroxU tra i suoi uffi-i vi sarebbe anche quellodi vegliare alla conservazione della proprietB fondiaria. Non sidevo permettore, dico il GIIWKP, che considerazioni tlottrinarie, odi l pnnt.0 d i vista. c~:rt)it:i.lisl,ic:o xijill~~l’~~fi’~i:l,ll(o :hi t.oiiitpi noalvi n1).

bhuo per effettr~ il soverchio slniI1~izzaIIle~lt0, lo sperpero ed inultima analisi In dktrnzionc dei grandi e piccoli possewi agricoli.Logica quindi la proposta di abbnudonare il principio della liberaproprieth, e far ritowo xlln ~~o~t*irt(i virtcolrctrc (tbcs geZw~rEeneEigcnfAutla), com’egli si esprime.

Inceppata Cosi l’alienazione’ dei fondi, non molto maggioresarà la libertil CO Icessa ai proprietari di case urbano, negli af-iittani0nt.i che vog l i ano f;i.ruc. ìG giu3to invcra che nucbo questicontratti si nsiogaettiuo nlla funziouc sociale del diritto. Il inodocoii Cui qUestn si esplicherà a tal riguardo h indicato abbastanzachiaramente dal Flk~t. Anzitutto mi articolo del codice civilevict,or:l :ti propriotari di c:w di d.wle iil aftitto , qualora s ianoinsalubri. Si t,eme cvidontemente ch3 corti principii generali didiritto in mat.eria di locazinne, r4 i provvedimenti speciali dipolizia, pur non tenendo cauto dell’interesse personale do1 privatodi non scegliersi un’al~it.azione malsana, siono insuffkienti all’uopo ;d’onde la necessità di quell’articolo. Altri poi, c saranno pa-

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recchi senza dubbio, stabiliranno quali spese di riparazione deh-bano emere a carico del locatore, quali del conduttore. Ci6 perevitare le liti, afferma il FULD; ae pure queste indicazioni, ne-cessariamente incomplete, non ne saranno un semenzaio. Su questopunto la legge avrà carattere imperativo e, ritenendo di avereinterpretato in modo iufallibile gli interessi dei proprietari e degliinquilini (di questi ultimi principalmente), dicbiarer8 formalmenteohe ogni clausola del contratto, che abbia per iscopo di far sop-portare al conduttore taluna di qual10 speso cha sono poste acarico do1 proprietario , sarB soliz’altro nulla ed inefficace. Unaprotcziono, coilio si vedo, I-L cui +kur:tmcnto w;i fa tlifutto l’energia;tutt’al piiI potrà sembrare alqnanto dispotica e fors’anoho dan-nOSa in qUdChe C&SO, Se dOVCSSe CcJUtribUire a far elevare d’alcunpoco il prezzo degli aRtti 1

Ma restrizioni ben maggiori della libertk contrattuale, inquesto argomento, desidererebbe il FULD, se bene comprendiamole 8ue parole. PerocchB egli sentenzia: i proprietarii delle casesono pochi, moltissimi invece coloro che hanno bisogno d’un’abi-tazione ; per impedire che i primi si prevalgano ingiustamentedei loro monopolio di fatto 1! necessario che la legge, recedendodalle norme generali del contratto di locazione, ne detti alcunepeculiari per l’affittanza di case. Ora noi non avremmo nessunatlilTico1t.i ad rtdoriro nlln SII:~ cnnclusionn, ma a patto pcrh che

eci fosso dimostrato che sonipro 0 &ppcrtutto si trovino gli in-quilini alla mcrcb dei pr4)prictwii di caso, nè vi sia altro mododi salvarli da questa tirauniil che l’intervento coattivo della legge.Che 8e all’opposto risultasse che questi non sono altro che casieccezionali, dovuti a particolari contingenze di tempi e di luoghi- nella stessa guisa che eccezionali sono quelle crisi edilizie che,cagionando il deprezzamento del valore locativo degli stabili, pro-curano agli inquilini il vantaggio del ribasso nel prezzo dei fitti-_ noi non sapremmo trovare il motivo perchè dalla eccezionesi debba desumere la regola della leggo, e si invochi la coazionedove non 6 punto necessaria, perchh bistnno già n guarentire ilgiusto cquilibGo dogli intwcwi la libera concorrenza ed il liberodibattersi della domanda e dell’offerta.

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60 CESARE NHJl

*‘* *

Chiedono il MENIER ed il SALVIOLI, come pure il FIILD, cheil nuovo codice rivolga le sue curo anche a migliorare la con-dizione delle persone di servizio. * Un fenomeno (dice il primo)a che pii1 che ogni ri,ltro ricorda nella societb moderna l’antica« societA bb. Ed infAti (rincalx4 il secondo) * al titolo di wrvo* c d i wxvn. ~pwso c*wri*~w~~~lo 1x rn:i.ll.:\., SC n o n polit.ic:ainontn* nwto nuw:~.lmn~tc c swialnwnh~ B . ‘I’:t.l~ mi~liornmonto, secondoil hTENl:RIt Pi cnnsrgilirc?blw.dico. dopo aver prnvvctlut,o.

fiirjr tli Iliil)l,io, scnipro qwndo il co-medinnlo tlispn&ioni speciali, a l l e

donne maritate 0 vc,lovr che si lrovino in qilalit:& di domestichepresso qualche famiglia. prescrivcsie altreqi cha ad ogni servo debbaconcedersi dal suo padrone un certo spazio di tempo pel cibo,pel sonno e per attendere al disbrigo dei proprii interessi; alqual diritto, guarentitogli dalla legge. non possa il servo noppurvolontariamente rinunziare. 1 regolamenti delle autoritA locali poi,prosegue lo stesso aut,ore, potrebbero ordinare, fra l’altre cose,che ogni persona di servizio abbia dopo uno o due giorni di la-voro una mezza giornata di libcrtk Mn il lkr,o opina che cibn o n basti: hiwgnn n,ncorn, rgli dicr, rc?,qdarc i l potere diacipli-nar0 tlrl p:ulm~~t sop~*:l. i suoi clownst,ic:i, Rhl~ilirlle cioh i m o z z i0tl il I>r”onlliittc~lttI> tlx owwwni ~31 mcttorlo ili a t t o .

Potr:L parere alquxnto owgcrata la forma con cui 1’iJea vieneesposta: ma certo essa h altnmanttt lilantropica, e per questo ri-spetto meritevole d’encomio. Forse si obbiettera che rapporti disiffatto genere, come quelli che corrono fra domestici e padroni,hanno, oltre un certo limito, cnratterc pint,tosto moraln cha giu-ridico, e che le massimo precise od assolute della legge mal sipieghwebbrro alla infinita vnrietil dei casi (410 possono occorrere.Quanto a noi peri> il dubbio che più ci turba è questo: ema-nate quelle norme, in qual modo se ne curerebbe l’osservanza?Si vorrebbe stallilire al1:1111chB di simile ad un magiktrato di cen-swa su cii) che nvvionc nell’ interno dello famiglie? O p p u r esi crewebhro t~rilwnxli speciali. che arioggiorebboro da l o n t a n ogli notichi *jcctlicin ~lontcsficn dei Romani, fors’ancho col consi-liwn dei parenti? Tribunali speciali, diciamo, perch8 ai tribu-nali ordinarii probnbihnento mancbcrebbc il tempo di occuparsi

11. SOCIALISMO rwr, C O DIC E cIvIr,E 61

di tutti i litigi, non gravi ma frequenti, a cui darebbe occasionela legge. Ad ogni modo il dubbio è lecito, e sarebbe bene chia-rirlo.

***

AvverrB per ultimo che, imperando il codice sociale, il cit-tadino desideri, come accado ora. di disporre per atto di ultimavolontil delle proprie sostanze. Questo diritto, per verità, il GIERKE,tatkto ìt tcmw in lui l’nlTd,to per l’wtico diritto garrn~tr~icn, q u a s ie s i t a ad :iccortl:wglinlo, rip~nsw~lo forse, con Ficcr&l denitlerio ,

al tcri~po descri t to da Taci to rtc!ll3 siia GcrntttIb~t/, in cu i * Jle-retics . . . succrssore.vpc swi CU@‘: liberi, et 1tuII~w1 testame+turn * (c. Xx).

Tuttavia, poichè l’istituto oramai è entrato troppo innanziIlella COSCknza gillridka dd ~JOpOlO, nOII ar&Ce COild&nndO; non

potendo abolire il test;imento gli basta sia abolita la libertll deltestatore. Infatti egli propone che la successione testamentariadebba foggiarsi in tutto sulla legittima, escludendo per conse-guenza la nomina ad erede di estranei. Anche qui adunque lafunzione sociale del diritto privato si risolverebbe in un’ apertaviolazione della lihert8 individuale. Peggio ancora si risol-varobbc? nnl fl:l.nno inginstamente a r r eca to al a l cuno da i pa-rcnti &cwi tlol tdntorn, q~dor;t s i :untrmttwwro I ‘fl~awbrnrrcltten i fedwomnionxi d i faoiigli:k; ixtiluti clre i l (1 IiillKE vivarnanter a c c o m a n d a , perche utili a mnntenore in piedi il grande ed ilpiccolo poaaesso fondiario, due fra i supremi interessi sociali!

Qui chiudiamo questa rapida disamina di alcune delle pro-poste messe innanzi dai fautori del co:lice sociale. Se mal nonci apponiamo, quando questo venisse attuato servirebbe a dareuna lontana idea di quel che sarebbe lo Stato socialistico ; quantoai pesi, s’intende, non gi8 quanto alle delizie che dovrebberoesserne il corrispettivo.

***

Dice il GIANTURCO (Disc. cit., p. 17) che la questione socialeè qua.4 tutta sul codice civile, Forse si, se la si consideri dal puntodi vista prettamente socialistico, Na il MENOEN ed il S ALVIOLI,

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60 CESARE NHJl

*‘* *

Chiedono il MENIER ed il SALVIOLI, come pure il FIILD, cheil nuovo codice rivolga le sue curo anche a migliorare la con-dizione delle persone di servizio. * Un fenomeno (dice il primo)a che pii1 che ogni ri,ltro ricorda nella societb moderna l’antica« societA bb. Ed infAti (rincalx4 il secondo) * al titolo di wrvo* c d i wxvn. ~pwso c*wri*~w~~~lo 1x rn:i.ll.:\., SC n o n polit.ic:ainontn* nwto nuw:~.lmn~tc c swialnwnh~ B . ‘I’:t.l~ mi~liornmonto, secondoil hTENl:RIt Pi cnnsrgilirc?blw.dico. dopo aver prnvvctlut,o.

fiirjr tli Iliil)l,io, scnipro qwndo il co-medinnlo tlispn&ioni speciali, a l l e

donne maritate 0 vc,lovr che si lrovino in qilalit:& di domestichepresso qualche famiglia. prescrivcsie altreqi cha ad ogni servo debbaconcedersi dal suo padrone un certo spazio di tempo pel cibo,pel sonno e per attendere al disbrigo dei proprii interessi; alqual diritto, guarentitogli dalla legge. non possa il servo noppurvolontariamente rinunziare. 1 regolamenti delle autoritA locali poi,prosegue lo stesso aut,ore, potrebbero ordinare, fra l’altre cose,che ogni persona di servizio abbia dopo uno o due giorni di la-voro una mezza giornata di libcrtk Mn il lkr,o opina che cibn o n basti: hiwgnn n,ncorn, rgli dicr, rc?,qdarc i l potere diacipli-nar0 tlrl p:ulm~~t sop~*:l. i suoi clownst,ic:i, Rhl~ilirlle cioh i m o z z i0tl il I>r”onlliittc~lttI> tlx owwwni ~31 mcttorlo ili a t t o .

Potr:L parere alquxnto owgcrata la forma con cui 1’iJea vieneesposta: ma certo essa h altnmanttt lilantropica, e per questo ri-spetto meritevole d’encomio. Forse si obbiettera che rapporti disiffatto genere, come quelli che corrono fra domestici e padroni,hanno, oltre un certo limito, cnratterc pint,tosto moraln cha giu-ridico, e che le massimo precise od assolute della legge mal sipieghwebbrro alla infinita vnrietil dei casi (410 possono occorrere.Quanto a noi peri> il dubbio che più ci turba è questo: ema-nate quelle norme, in qual modo se ne curerebbe l’osservanza?Si vorrebbe stallilire al1:1111chB di simile ad un magiktrato di cen-swa su cii) che nvvionc nell’ interno dello famiglie? O p p u r esi crewebhro t~rilwnxli speciali. che arioggiorebboro da l o n t a n ogli notichi *jcctlicin ~lontcsficn dei Romani, fors’ancho col consi-liwn dei parenti? Tribunali speciali, diciamo, perch8 ai tribu-nali ordinarii probnbihnento mancbcrebbc il tempo di occuparsi

11. SOCIALISMO rwr, C O DIC E cIvIr,E 61

di tutti i litigi, non gravi ma frequenti, a cui darebbe occasionela legge. Ad ogni modo il dubbio è lecito, e sarebbe bene chia-rirlo.

***

AvverrB per ultimo che, imperando il codice sociale, il cit-tadino desideri, come accado ora. di disporre per atto di ultimavolontil delle proprie sostanze. Questo diritto, per verità, il GIERKE,tatkto ìt tcmw in lui l’nlTd,to per l’wtico diritto garrn~tr~icn, q u a s ie s i t a ad :iccortl:wglinlo, rip~nsw~lo forse, con Ficcr&l denitlerio ,

al tcri~po descri t to da Taci to rtc!ll3 siia GcrntttIb~t/, in cu i * Jle-retics . . . succrssore.vpc swi CU@‘: liberi, et 1tuII~w1 testame+turn * (c. Xx).

Tuttavia, poichè l’istituto oramai è entrato troppo innanziIlella COSCknza gillridka dd ~JOpOlO, nOII ar&Ce COild&nndO; non

potendo abolire il test;imento gli basta sia abolita la libertll deltestatore. Infatti egli propone che la successione testamentariadebba foggiarsi in tutto sulla legittima, escludendo per conse-guenza la nomina ad erede di estranei. Anche qui adunque lafunzione sociale del diritto privato si risolverebbe in un’ apertaviolazione della lihert8 individuale. Peggio ancora si risol-varobbc? nnl fl:l.nno inginstamente a r r eca to al a l cuno da i pa-rcnti &cwi tlol tdntorn, q~dor;t s i :untrmttwwro I ‘fl~awbrnrrcltten i fedwomnionxi d i faoiigli:k; ixtiluti clre i l (1 IiillKE vivarnanter a c c o m a n d a , perche utili a mnntenore in piedi il grande ed ilpiccolo poaaesso fondiario, due fra i supremi interessi sociali!

Qui chiudiamo questa rapida disamina di alcune delle pro-poste messe innanzi dai fautori del co:lice sociale. Se mal nonci apponiamo, quando questo venisse attuato servirebbe a dareuna lontana idea di quel che sarebbe lo Stato socialistico ; quantoai pesi, s’intende, non gi8 quanto alle delizie che dovrebberoesserne il corrispettivo.

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Dice il GIANTURCO (Disc. cit., p. 17) che la questione socialeè qua.4 tutta sul codice civile, Forse si, se la si consideri dal puntodi vista prettamente socialistico, Na il MENOEN ed il S ALVIOLI,

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G2 CESARE NANI

che fìn 1:I protestano di non ~01~ nrrivnrn. In vedono invece inun nmhiente ben piti largo. che nnn Pia qnello tracciato dal co-dice rivile Se infatti la soluzione del problema consifjte nel fareche la legge sollevi i deboli e deprima i potenti, è chiaro chea rluesto compito non potranno sottrarsi gli altri codici. Forseche anche questi, il codice di procedura civ. ad es., non sonoterreno attissimo a semimwvi favori e privilegi pei non abbienti?Non basta sicuramente fermarsi al codice civile, se si vnol mu-taw l’oric~ntnaionc tl~l d i r i t t o attnalo.

1 due autori perì) non si indugiano troppo su questo punto,lirnitr~ntlo~i ad onurtcirkro alcuni priuoipii cl10 tlovr~ol~bcro cwcreromc il germe delle futnro riforlne.

Noi ci asterremo qniudi tlall’esaminarli, aspettantlo che si cnn-vertano in proposte pib concrete. D’altronde per quanto genialesia la causa che ~bw?EH e SALVIOLI sostengono9 tlovr& trascorrere,crediamo, un non modico spazio di tmnpo prima che In si possaconsiderar matura a decisione. Le nuove fedi che proclamanoprincipii diametralmente opposti alle convinzioni pih profonda-mM.e radicate negli animi , n o n posscmo Rperare ni3 t roppo ra-picle, ni3 troppe numerose converQoni. Percib quando i riformatori sentenziano, ad. es., che la massima che ognuno si presumeconoscere il diritto, B un% ridicola finzione che non ha ragioneil*cssorP. si swtiranwr forw rispl~utlorn 1l:l.i piil : hm ntn, III~ tol tadi lwmo 1% nmsim s:w:lnno mnlsicitri i d i r i t t i tli t,utt.i, ricclli

0 pwnri che siwo; 0, como altri tliwe, * divor,h impossibile l’am-ministraziono dellt+ giustizia B . (~‘LwNd’l’O, Rh. it. S C. gìuridickr,XXI, p. 27). Il MENRER stewo pare che lo riconosca, perchb in-fine si accontenterebbe che i giudici desiero gratuit,amente a tuttilezioni di diritto. - Se proclamrtno che l’ermeneutica legale d’og-gitll è sbagliata, che bisogna sopratutto rinunciare all’analogianell’interpretazione della legge, vi sarA pih d’uno, certo, che os-serverii loro: Poichi! vi sono lacune nella logge, cou qual altromezzo si cercherà. di colmarle? Vorrebbesi forse sostituire all’anrt_logia il prudente arbitrio del giudice? Ma non sarà questo, evi-dentcnwntc. il modo che meglio ci assicuri contro ogni pericolod i prb:rlit:i riell’:ì.p~~lic:lxiono clclln logge. i$ il pih i d o n e o ndevitare l’inconveniente che lo stcszo S,~cvrocr deplora, che cio&,a nei res~mnsi delle Corti ve ne alhia per tutti i gusti B . - Se in-fine domandano che pei non abbienti si introclocano speciali mezziprocessuali, e che il giudice debba d’ufficio assumersi il patro-

tt SCiClALlSMO NEL CODICE CIVILk 6'9

* sue terre. Nel fitto il valore delle terre cresce a tutto bene-* fkio del proprietario che non contribuisce all’aumento, ma nea compensa l’affittai010 coll’aumentare le rate del fitto ad ogni* rinnovazione del contratto, facendogli quindi pagare una se-u conda volta ci0 che Bgli ha prodotto colle proprie fatiche W.

k troppo owio il rispondere che queste considerazioni, giu-stissime in sè, non si attagliano al caso ; poichè la legge nul-l’altro ha fatto che interpretare il silenzio dei contramlti , nelmodo certo pih conforme alla loro presunta volont8 ed alla naturadel contratto. Del resto essa, ni: qui nh altrove, impone terminibrevi, lasciando atnpiu libort:l agli int,creas:l.ti di fkxarli quali loromeglio convengano. Anzi, si potrebbe congetturare cha il nostrocodice voglia favorire gli affitti piuttosto lunghi, da cii, che lirende pih facili, considerandoli come semplici atti di ammiuistra-zionc, se anche la loro durata si estenda ad un novennio.

Che rimane dunque di quell’accusa capitale mossa ai nostricodici, che siano borgbesi ‘1 Nulla dimostra che tali sieuo ; essinon contengono privilegi per la borghesia pih che per l’aristo-crazia, e per& appunto noi siamo in diritto di chiedere che nonse ne vogliano introdurre per le classi lavoratrici. « Nous n’avons* pas supprimé (nota molto bene il &~ASSON, i'ifdm. cit., p. 894)* & la h du si8cle dernier les privikges de la noblesse pourQ 1~ remplacer cent ans plus tard par ceua de la classe nuvrière.u Il n’y a plus de clussce, ni dc p r iv i lbges , ni on bas ni ena haat d o 1’Echcllo socialo B.

uicmmo permn5o cne I inaiiizzo seguito ual nvoulv vvUxvW -poich8 a questo d’ora innanzi ed alla nostra legislazione si ri-feriranno le poche osservazioni che ancora ci restano a fare - i!buono e che niun serio motivo ci consiglia ad abbandonarlo. Manon diciamo per0 che il codice stesso sia ottimo, e che nou possasu parecchi punti essere migliorato. Le critiche degli avversarii,l ’abbiamo nmmcsso fin da principio, hanno pure una parte divero e nelle loro dottrine non tutto, crediamo, B da respingere.

Niuna meraviglia che il nostro codice civile sia riuscito al-quanto imperfetto se si ponga mente che la compilazione - operacos1 ardua ! - ne fu piuttosto affrettata, e che gli è mancata

6’ C. Nani.

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48 CkSARE NANI

degli interessi del commercio i! csclusa dal programma dei fitu-tori del codice sociale. Cori GIERKE come MENGEH lo dichiaranosenza ambagi ;ressi sociali

ben&+, in veri& possa parere che tra gli intc-che il nuovo codice i2 tlest,in:lto :G proteggere anche

q u e s t o m e r i t e r e b b e c~udcl~c rigu:lrdo, c che tra gli inesperti,degni del f:lvore della legge, abbiano qualcIle tliritto ad esserearinoverati awhe coloro che in tutt:l buona fcadc ebbero ad acqui-stare una cosa mobile <la chi, in apparenza, ne era proprietario.

rllt:~lltO E! ben0 che ci nvvezzi:rmo fin d’ora all’idea che, sottol’impero del cotlicc socialo, cwmperando un oggetto q11alullq~0

bisognerd esigerne i titoli di prolwiet8 del venditore o di tntti isuoi wtori, sotto pena di vedersene evitti UII giorno o l’altro,senz’altro compenso che una magra azione di regresso, di pro-blematica efficacia

***

NI~ srmpre le buone intenzioni sono coronate da felice suc-cesso. Quindi pot& avvenire, pur tr«ppO, che per quanto lalegge si sia adoperata con tutti i mezzi di cui dispone, limi-tando all’uopo anche la capacit% giuridica del cittadino, bench8ili* intwti~~l.t.0 II~ iii:rl~ilit,n.l.o, lw prcwrv;rrl~~ (1:~ oKni c o n t r a t t oroviIIOsot egli abbia n«ndin~eno nssnnto 0bt~liglìi s u p e r i o r i allexue hrzo, 0 qiiirdi si trovi nollrr dura condizione di vcnirc cspro-priato dai creditori di tutto il suo patrimonio mobiliare ed im-mobiliare.

E naturale che la logge che fino a qui lo ha tutelato, senzafrutto, se si vnole, ma prwe c0n costante sollecitudine, non ritirila sua mano soccorrcvole al misero che versa in si terribilefrangente.

Q u i piti che m.bi, itifatti, il forte si trova alle prese col de-bole ; va da si? che 1x Irgge prewla partito pel debole. Essaterr8 conto anzi tutto delle cause che hanno cagionato la ro-vinn (1~1 debitore, e se cowtn che da ingordi creditori sianostati sfrrlttati il 890 bisogno 0 la sua l egge rezza , l a l eggerivolgerb contro questi il suo rigwe, armata (sono parole delGIERKE) di quelle misure che nel corso dei secoli si sono venutees*ogitxndo. l~videntomcnte le leggi recenti, che in Germania euell’ImperoBustro-Ungarico hanno abolito la libertà dell’interesse

IL SOCIALIShlO NEL CODICE CIVILE 63

cinio delle loro cauic, nnn i! forse ovvio l ’avvertire che cio Qpretendere troppo, pxch6 questo solo è giusto etl equo che ai po-veri si accordi il bcncficio della gratuita clicntcla?

***

Lasciamo adunque questo campo e ritorniamo al codicecivile.

Ill coiwlusionc - pf)icbi? b nra cl10 ci affrettiamo verso la fine.- il tentativo di imprimere nel diritto privato In funzione socialenon ci persuade. Iliteni:wo cwatc le promosse da cui muove efallaci le speranze su cui si fonda. Non vediamo come il codicesociale possa raggiungore gli alti fini cl10 si propnne, e vediamoper contro, gli inconvenienti ben gravi che produrrebbe. Perci;proferiamo l’indirizzo seguito dai codici moderni. Non è un difettoper noi, e an loro pregi0 invece l’aver essi distinto nettamenteci0 Cl10 ti diritto pIilrbliC0 da cii) cl10 è d i r i t t o private, ms,nte-nendosi rigorosamonto dentro i confini prefissi. 11 codice socialenaturalmente questi confini non conosce, nè si sa? per cnnseguen7a

’ dove possa andar a finire. Uasta ricordare quanti argomenti voi:rnbbero includervi i suoi fautori, per avvedersi dnll’imm0nsa eaton-sic,im ctw Osso pr~wdorol~l~o. A v v i a l i iw IIII:~. floriil:s l~i:q.yt, IIOII vi I:

fiore die cwi non si ClIiIIinn It rnccoglinrc,, non wnticro pw aIIi ositinoad innoltrarsi. Witto pubblico, diritto privato, 110imc di poliziaamministrativa, d’igiene sanitaria, di morale, ecc., tutto entrasotto la bandiera della funzione sociale o trova il suo posto nelcodice. Non mancherebbe quasi altro che un pizzico di precettireligiosi, per farne alcuncha di simile ad un Corano. Uno diquelli che tra i primi e con maggior zelo ha propugnato la causado1 codice privato-sociale, non gli assegna forse lo scnp0 dic rogolare tntte quante le materie che riflettono l’attività agri-* cola, industrialo e sociale tlcll’u0mo »? (VA~A~A-~‘AIJA~,E, arti-colo cit. nello &c~oli~ri, p. 83) .

Neppure troviamo fondato l’atldcbit0 che i codici attuali silimitino R riprodurre il diritto esistente. Se essi l’lytnno esatta-mente interpretato meritano lode, a nostro parere, e non biasimo.Perocchè non crediamo che alt,ro ufficio, all’infuori di questo,abbia il legislatore ; nè sapremmo d’onde egli attingerebbe l’au-

,’

: b

t

toritA per trasformare di sana pianta il diritto che sta al disopra

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64 CESARE NA747

di lui. Perocchk questo 6 patrimonio di tutto un Popolo ; vivee si svolge nella sua coscienza, nb i? cosa di 51 piccolo mo-mento che possa abbandonarsi in balìa dei pochi o dei moltiincaricati di far le Icggi, aflinch8 110 dispOngano R loro arbitrio,e se ne servano pei loro esperimenti. L’onnipotenza dc1 legisla-t,«re troppo amari frut,t.i ha lw0~lot.to nel passato pwchE sia savioiuvocnrla al prewlte. St,n alla scienza di procurare il progressodel tiiritto, tenendo dietro all’ evoluxioue clw lentamente essacolupie, di cogliere ed elaborare i nuovi priucipii ed i nuovi isti-tut.i giuri&4 ; la lcgishixiwn ricovoutloli dalla sua mano li fissaco i suo i precctt,i, quaudo ai:1 situo maturi , e li consucra c o l l esue sanzioni. 11 codice 6 cii) che son0 la grammatica ctl il diziOnariorispetto alla lingua ; raccolte di ITgCJh c di vocaboli che sonouell’uso, non tentativi audaci di crearne dei nuovi.

Il ccdice sociale, affermano, dovrebbe essere redatto in formapopolare ed accessibile a tutti ; punto espressioni tecniche, puntomodi di dire che non sinuo alla mano di tutti. 1 codici attualiinvece, dice il 8hl,VIoI~, 4: sono involuti di formole scolastiche e* tecuiche. pieni di sOttilitesi t eo r i c i h ; 0 l,‘l&Iwl.Ic~I, parlandodel nuovo progetto drl codice germanico ; * esso riclhle dagli

* strati sociali a cui si indirizza la pratica d’affari d’un avvocato,

Y la precisione di un commerciante, 0 la cautela nell’uso clella* pa ro la che si arldireblro ad un clil~lornat~ico . . (Drr IYutwztrf,1. cit., 1). 33). Noi wn ricwchclomt~ SO, dal lauto di vista tlollaforni:t,, 1111 rigual giutlixict possn :Lpplicarsi :L tutti i priucil~ali CO-dici ora Vigenti, ni: si debba piuttosto far qualche distinzione

fra il codice napoleonico ad es. ed il codice austriaco. Neppurevogliamo ricordare c-lie al uostro fu perfino mosso l’appunto diessere la delizia dei mediocri, che vogliono apprendere IC leggicOu poca fatica (v. I'~\~IFI~~I-J~,~z~oNI, Isti/fdziotti, 3” ediz., p. 10) .&In ci par strana. in veri& la pretesa cho un collice sia redattonou nrlla lingua che il diritto atlopcrn, ma, in lingua volgaro.Se il diritto ha, 0 niuuo II:: dubita, uu contenuto suo propriotl’itlcc, ha pure, come ogni altra scienza, le sue cspressioui tec-

niche che servouo a significarle, e di queste deve necessaria-mento valorsi il legislatore. SO ogli n011 lo facesse, preferendo diricorrere al10 perifrasi ed ai sinonimi, certo meno limpido echiaro riuscirebbe? come sempre acca& in tal caso, il suo con-cetto. Di qui rlubbi e controversie nell’interpretazione del testo,e CO’ dubbi e le controversie naturalmente le liti. Quando mai

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 6j

ia poca precisione del linguaggio fu annoverata fra i requisitidi una manifestazione qualunque del pensiero umano ? Se puhessere uno dei ci)mpiti della fwk31za~ quello di v0lgarizxare il con-tenuto del codice, non i? ufficio del legislatore, crediamo, tli com-p i l a r e manua l i ad u so delle pcrson0 digiune d’ogni nozione didiritto.

***

Ma i codici attuali sono codici borghesi ; sono come la roccad’onde la borghesia odierna, posta al riparo d’ogni attacco, pre-para 0 muove le offese contro IC classi non abbienti. Ecco lamassima accusa, staremmo per dire la suprema ingiuria checontro questi codici si scaglia !

Con qual diritto c con quanto fondamento? Se i nostri av-versarii sì fortemente si dolgono che nei nostri codici prevalgail principio dell’individualismo, come possono sostenere che quellisieno borghesi? Sono forse individuo e borghesia una cosa sola,

0 non 6 questa piuttosto una delle classi sociali? Se sono indi-

vidualisti, è chiaro, non possono essere borghesi.E se, per altra parte, li condannano perchQ troppo impre-

gnati di romanesimo, con qual ragione li additano come unacrcaaiono della moderna borghesia? l,n nocict2~ romana :~ll’cpocai n cui s i h cost~ituito il suo tliritto aveva ws:~ g l i intcrosai, l ocupidigie, conw rlicono, della horghcsia dei giorui nostri? Esisteforse qualche punto di rassomiglianza fra questa c quella?

Affermano pure SALVIOLI e MENGER « che il nostro diritto

6 privato posa in gran parte sulla consuekldine, e questa 6 il< risultato cli una vittoria ottenuta dai forti sopra i deboli b.Ma di qual consueturlino intendono essi parlare? Non certo dellaromana, qui almeno; non di quella vigente prima rlella finedell’ulzcien r@,~yinw; a qual altra consuetudine adunque poteronoinspirnrsi il codice napoleonico e quegli altri, il nostro ad es.,che l’hanno imitato ?

La vcrit& F, che questi codici non sono punto horghesi, e noiavversi ad ogni codice di clwe per ci0 appunto li lodiamo, chenon hanno, in luogo degli antichi, instituiti nuovi privilegi perla classe rlominante Non i! sicuramente privilegio borghese lauguaglianza civile guarentita ad ogni cittadino, qualunque sia ilsuo stato e la sua credenza religiosa; non è privilegio borghese

5 C. Nani.

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64 CESARE NA747

di lui. Perocchk questo 6 patrimonio di tutto un Popolo ; vivee si svolge nella sua coscienza, nb i? cosa di 51 piccolo mo-mento che possa abbandonarsi in balìa dei pochi o dei moltiincaricati di far le Icggi, aflinch8 110 dispOngano R loro arbitrio,e se ne servano pei loro esperimenti. L’onnipotenza dc1 legisla-t,«re troppo amari frut,t.i ha lw0~lot.to nel passato pwchE sia savioiuvocnrla al prewlte. St,n alla scienza di procurare il progressodel tiiritto, tenendo dietro all’ evoluxioue clw lentamente essacolupie, di cogliere ed elaborare i nuovi priucipii ed i nuovi isti-tut.i giuri&4 ; la lcgishixiwn ricovoutloli dalla sua mano li fissaco i suo i precctt,i, quaudo ai:1 situo maturi , e li consucra c o l l esue sanzioni. 11 codice 6 cii) che son0 la grammatica ctl il diziOnariorispetto alla lingua ; raccolte di ITgCJh c di vocaboli che sonouell’uso, non tentativi audaci di crearne dei nuovi.

Il ccdice sociale, affermano, dovrebbe essere redatto in formapopolare ed accessibile a tutti ; punto espressioni tecniche, puntomodi di dire che non sinuo alla mano di tutti. 1 codici attualiinvece, dice il 8hl,VIoI~, 4: sono involuti di formole scolastiche e* tecuiche. pieni di sOttilitesi t eo r i c i h ; 0 l,‘l&Iwl.Ic~I, parlandodel nuovo progetto drl codice germanico ; * esso riclhle dagli

* strati sociali a cui si indirizza la pratica d’affari d’un avvocato,

Y la precisione di un commerciante, 0 la cautela nell’uso clella* pa ro la che si arldireblro ad un clil~lornat~ico . . (Drr IYutwztrf,1. cit., 1). 33). Noi wn ricwchclomt~ SO, dal lauto di vista tlollaforni:t,, 1111 rigual giutlixict possn :Lpplicarsi :L tutti i priucil~ali CO-dici ora Vigenti, ni: si debba piuttosto far qualche distinzione

fra il codice napoleonico ad es. ed il codice austriaco. Neppurevogliamo ricordare c-lie al uostro fu perfino mosso l’appunto diessere la delizia dei mediocri, che vogliono apprendere IC leggicOu poca fatica (v. I'~\~IFI~~I-J~,~z~oNI, Isti/fdziotti, 3” ediz., p. 10) .&In ci par strana. in veri& la pretesa cho un collice sia redattonou nrlla lingua che il diritto atlopcrn, ma, in lingua volgaro.Se il diritto ha, 0 niuuo II:: dubita, uu contenuto suo propriotl’itlcc, ha pure, come ogni altra scienza, le sue cspressioui tec-

niche che servouo a significarle, e di queste deve necessaria-mento valorsi il legislatore. SO ogli n011 lo facesse, preferendo diricorrere al10 perifrasi ed ai sinonimi, certo meno limpido echiaro riuscirebbe? come sempre acca& in tal caso, il suo con-cetto. Di qui rlubbi e controversie nell’interpretazione del testo,e CO’ dubbi e le controversie naturalmente le liti. Quando mai

IL SOCIALISMO NEL CODICE CIVILE 6j

ia poca precisione del linguaggio fu annoverata fra i requisitidi una manifestazione qualunque del pensiero umano ? Se puhessere uno dei ci)mpiti della fwk31za~ quello di v0lgarizxare il con-tenuto del codice, non i? ufficio del legislatore, crediamo, tli com-p i l a r e manua l i ad u so delle pcrson0 digiune d’ogni nozione didiritto.

***

Ma i codici attuali sono codici borghesi ; sono come la roccad’onde la borghesia odierna, posta al riparo d’ogni attacco, pre-para 0 muove le offese contro IC classi non abbienti. Ecco lamassima accusa, staremmo per dire la suprema ingiuria checontro questi codici si scaglia !

Con qual diritto c con quanto fondamento? Se i nostri av-versarii sì fortemente si dolgono che nei nostri codici prevalgail principio dell’individualismo, come possono sostenere che quellisieno borghesi? Sono forse individuo e borghesia una cosa sola,

0 non 6 questa piuttosto una delle classi sociali? Se sono indi-

vidualisti, è chiaro, non possono essere borghesi.E se, per altra parte, li condannano perchQ troppo impre-

gnati di romanesimo, con qual ragione li additano come unacrcaaiono della moderna borghesia? l,n nocict2~ romana :~ll’cpocai n cui s i h cost~ituito il suo tliritto aveva ws:~ g l i intcrosai, l ocupidigie, conw rlicono, della horghcsia dei giorui nostri? Esisteforse qualche punto di rassomiglianza fra questa c quella?

Affermano pure SALVIOLI e MENGER « che il nostro diritto

6 privato posa in gran parte sulla consuekldine, e questa 6 il< risultato cli una vittoria ottenuta dai forti sopra i deboli b.Ma di qual consueturlino intendono essi parlare? Non certo dellaromana, qui almeno; non di quella vigente prima rlella finedell’ulzcien r@,~yinw; a qual altra consuetudine adunque poteronoinspirnrsi il codice napoleonico e quegli altri, il nostro ad es.,che l’hanno imitato ?

La vcrit& F, che questi codici non sono punto horghesi, e noiavversi ad ogni codice di clwe per ci0 appunto li lodiamo, chenon hanno, in luogo degli antichi, instituiti nuovi privilegi perla classe rlominante Non i! sicuramente privilegio borghese lauguaglianza civile guarentita ad ogni cittadino, qualunque sia ilsuo stato e la sua credenza religiosa; non è privilegio borghese

5 C. Nani.

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66 CESARE NANI

il principio dclln rcsponsabilitrl, civilo per qualunque att0 con-t,rnrio al diritto che impera su tut,ti i cittadini. senza distinzione;non la libera propriet& non il libero contratto, non In facilitbdi testare, non, infine la successiono sciolt,a d’ogni vincolo, collalxwitjh di diritto per gli credi Icgit.timi 11011:~ linea tliscondontalo.Tutti qnesti non sono privilegi, 80110 la negazione, anzi, d’ogniprivilegio. Non per questo vie E salita in alto la borghesia,nè per queste vie scesero in basso, come si pretende, le classilnvornti~ioi. 11 frnontcwx in qnan t.0 sussiste, deriva th. altro cause,d i bcu diversa natura.

Qunnto sforzo tl’ingrg1m, qtiniit~n sott.igliwzn tl’argnrnentazioniper parte dei nost’ri avversarii per scopriro, rimpiattati nei co-dici o nel progetto gcrrna.nico, quci privilegi ~110, guardando allasuperficie, certo non si scorgono!

Se In. legge regoln. cm minute disposizioni il diritto di pro-prie&, qnest’abl~on~la1~xa stessa di disposizioni. si dice o( mostraK come le classi possidenti abbiano voluto rendero invuluerabiled rii> che B la loro forza n. Mn lc c l ass i Iavwntrici s o n o csscescluse dalla proprietà! La legge non tutela essa ugualmente igrandi possessi del riccq 0 la piccOla proprieth, pur tosi pre-ziosa al lavoratore che seppe migliorare la propria sorte ?

Se la legge non ammette la ricerca della paternith; se nonrrgnla conw si vorrc~hhc~ Ia coiidixionc tloi ligli naturali 1’ della donnawtlotl:k.. cii, nvvicnc. si dliwtl~. lwwlli! ai riwhi pkico di esimersitl:~lle conseguenze dei prOprii fallii e vogliono 1’impunitR il01 vizio.l)i piti forse non si tlircbbc se nel uodicc penale &i fossero can-wllat,e, pei borghesi, le dislmsizioni relativo ai reati contro ilbrinn cost.ume. Di tali ei;n.gcrnzinni ia inutile occupnr(*i lu11gn1nent0,poiclii~ in grnu p a r t o gi:l si corlfutnllo da sb. Il I’VLI) stcss0 l escgnnla nrllo swittn di 1\lEK1:as, n~vvertcmlo che q u e s t o a u t o r epredilige le forti espressioni, e d:ì. prova di un’estrema parzialiti.

Nd10 stesso innocuo art,. 1622 tlol co11. civ. 1~1 vedo forseil S~1.~101,1 una perfitl:~ trama ordita dai ricchi contro il poveronltit,tnvnlob L’arlicolo veramente si limita R stabilire che < l’af-qc fit,tn tlPl f o n d o r u s t i c o smzx tletmw~inazione tli t.empo si re-< 1111 ta fatto pel tempo cl10 i: iiPccs~:irin. nflinch8 1’ affittuarioQ: raccolga tutti i frutti del fondo lOrat, P. Ma., egli Osservaqui si favoriscono i fitti brevi, * cosicchl! ad ogni annata il pal* drone ha facoltà, di crescere il fitto, il che non manca di fare« quanclo const.ata i buoni frutti ottenuti dal lavoro altrui sulle

IL S8CIALISMO NEt CODICE C IVILE 51

tro l’usura - leggi, egli dice, che in fondo non giovano cheR proprietarii di fondi e di CIAO, ad impiegati ed ufficiali,tutta gente che ha larghe rendite e stipendii -- vorrebbe che,cogli stessi intenti, si rivedessero, in prb dei proletarii, lenorme che ora reggono i contratti di lavoro, di compra-venditae di affitto? Quanta sagacia e sottigliezza d’inda.gini non adope-rarono teologi e canonisti per scrutare ogni maniera di contratti0 trarne alla luce, per fpntn cercasse di nascondervisi, il malscino deh usrwfrricr prcrvi~us ! (v . t r a g l i a l t r i Rcritti di FiN-DEMANN sullo stesso argomonto, specialmente gli ~%ud&?rt +a (7~~ond~~itiscl~ - kano~~istischen Wirfschaffs - wd Rrchtslchre, Berlin1872-1803). E di quali triboli ed impedimonti non ha la teoriacanonica seminata la via al creditore, che pret,enda di conseguirequanto per diritto gli è dovuto? (NAN I. Lrc teoria dell’id quodintorest sotto f’influenan rlellrc legislazione e delle doftrk ca-noni&, in Arch. giur. XXI, fase. 3). Ma l’immane sforzo, perquanto un cnmulo di speciali circostanze paresse favorirlo, nonapprodb a notevoli risultati. La pratica resistette alla teoria: ildivieto delle usure potè produrre qua e la smisurati rialzi deltasso degli interessi e persecuzioni contro gli usurai, non pene-tra& molto addentro nella vita economica e giuridica di queitempi ; si trovb il modo di restringerlo colle eccezioni, di elu-dnrlo coi sottorf~~gii ; il diritto commerriale, allora sorto, gli siribelk apertamente, e, fatto adulto, di8 la mano al diritto ci-vile per aiutarlo a liberarsi anch’esso dalle pastoie che si eranovolute imporre al credito (v, C~OLDSCHMIDT, op. cit., 38 edizione,pp. 140-41. - LASTIG, Beitr<jge mr Gcschichte dm Handelsr.in Zeitschrift f. d. ges. Hmdelsr. XXXIII (1878) p. 138 segg.LATTE& It dir. conm. n e l l a legislas. stntut., M i l a n o 1 8 8 4 ,p. 147 seg.).

L’esperienza del passato non giover& essa a preservarci dal-l’illusione che simili tentativi possano ottenwe il loro scopo ?Ci6 che non riusoi al diritto canonico, quando piti alta, pihvasta, pih incontrastata era l’autoritk della Chiesa, riuscirebbeai di nostri alla lcgislazio11e sociale? Noi non lo crediamo perragioni molto ovvie, ma che forse non furono abbastanza ripetuteper&& si ingenerasse in tutti la convinzione della verità loro.

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G2 CESARE NANI

che fìn 1:I protestano di non ~01~ nrrivnrn. In vedono invece inun nmhiente ben piti largo. che nnn Pia qnello tracciato dal co-dice rivile Se infatti la soluzione del problema consifjte nel fareche la legge sollevi i deboli e deprima i potenti, è chiaro chea rluesto compito non potranno sottrarsi gli altri codici. Forseche anche questi, il codice di procedura civ. ad es., non sonoterreno attissimo a semimwvi favori e privilegi pei non abbienti?Non basta sicuramente fermarsi al codice civile, se si vnol mu-taw l’oric~ntnaionc tl~l d i r i t t o attnalo.

1 due autori perì) non si indugiano troppo su questo punto,lirnitr~ntlo~i ad onurtcirkro alcuni priuoipii cl10 tlovr~ol~bcro cwcreromc il germe delle futnro riforlne.

Noi ci asterremo qniudi tlall’esaminarli, aspettantlo che si cnn-vertano in proposte pib concrete. D’altronde per quanto genialesia la causa che ~bw?EH e SALVIOLI sostengono9 tlovr& trascorrere,crediamo, un non modico spazio di tmnpo prima che In si possaconsiderar matura a decisione. Le nuove fedi che proclamanoprincipii diametralmente opposti alle convinzioni pih profonda-mM.e radicate negli animi , n o n posscmo Rperare ni3 t roppo ra-picle, ni3 troppe numerose converQoni. Percib quando i riformatori sentenziano, ad. es., che la massima che ognuno si presumeconoscere il diritto, B un% ridicola finzione che non ha ragioneil*cssorP. si swtiranwr forw rispl~utlorn 1l:l.i piil : hm ntn, III~ tol tadi lwmo 1% nmsim s:w:lnno mnlsicitri i d i r i t t i tli t,utt.i, ricclli

0 pwnri che siwo; 0, como altri tliwe, * divor,h impossibile l’am-ministraziono dellt+ giustizia B . (~‘LwNd’l’O, Rh. it. S C. gìuridickr,XXI, p. 27). Il MENRER stewo pare che lo riconosca, perchb in-fine si accontenterebbe che i giudici desiero gratuit,amente a tuttilezioni di diritto. - Se proclamrtno che l’ermeneutica legale d’og-gitll è sbagliata, che bisogna sopratutto rinunciare all’analogianell’interpretazione della legge, vi sarA pih d’uno, certo, che os-serverii loro: Poichi! vi sono lacune nella logge, cou qual altromezzo si cercherà. di colmarle? Vorrebbesi forse sostituire all’anrt_logia il prudente arbitrio del giudice? Ma non sarà questo, evi-dentcnwntc. il modo che meglio ci assicuri contro ogni pericolod i prb:rlit:i riell’:ì.p~~lic:lxiono clclln logge. i$ il pih i d o n e o ndevitare l’inconveniente che lo stcszo S,~cvrocr deplora, che cio&,a nei res~mnsi delle Corti ve ne alhia per tutti i gusti B . - Se in-fine domandano che pei non abbienti si introclocano speciali mezziprocessuali, e che il giudice debba d’ufficio assumersi il patro-

tt SCiClALlSMO NEL CODICE CIVILk 6'9

* sue terre. Nel fitto il valore delle terre cresce a tutto bene-* fkio del proprietario che non contribuisce all’aumento, ma nea compensa l’affittai010 coll’aumentare le rate del fitto ad ogni* rinnovazione del contratto, facendogli quindi pagare una se-u conda volta ci0 che Bgli ha prodotto colle proprie fatiche W.

k troppo owio il rispondere che queste considerazioni, giu-stissime in sè, non si attagliano al caso ; poichè la legge nul-l’altro ha fatto che interpretare il silenzio dei contramlti , nelmodo certo pih conforme alla loro presunta volont8 ed alla naturadel contratto. Del resto essa, ni: qui nh altrove, impone terminibrevi, lasciando atnpiu libort:l agli int,creas:l.ti di fkxarli quali loromeglio convengano. Anzi, si potrebbe congetturare cha il nostrocodice voglia favorire gli affitti piuttosto lunghi, da cii, che lirende pih facili, considerandoli come semplici atti di ammiuistra-zionc, se anche la loro durata si estenda ad un novennio.

Che rimane dunque di quell’accusa capitale mossa ai nostricodici, che siano borgbesi ‘1 Nulla dimostra che tali sieuo ; essinon contengono privilegi per la borghesia pih che per l’aristo-crazia, e per& appunto noi siamo in diritto di chiedere che nonse ne vogliano introdurre per le classi lavoratrici. « Nous n’avons* pas supprimé (nota molto bene il &~ASSON, i'ifdm. cit., p. 894)* & la h du si8cle dernier les privikges de la noblesse pourQ 1~ remplacer cent ans plus tard par ceua de la classe nuvrière.u Il n’y a plus de clussce, ni dc p r iv i lbges , ni on bas ni ena haat d o 1’Echcllo socialo B.

uicmmo permn5o cne I inaiiizzo seguito ual nvoulv vvUxvW -poich8 a questo d’ora innanzi ed alla nostra legislazione si ri-feriranno le poche osservazioni che ancora ci restano a fare - i!buono e che niun serio motivo ci consiglia ad abbandonarlo. Manon diciamo per0 che il codice stesso sia ottimo, e che nou possasu parecchi punti essere migliorato. Le critiche degli avversarii,l ’abbiamo nmmcsso fin da principio, hanno pure una parte divero e nelle loro dottrine non tutto, crediamo, B da respingere.

Niuna meraviglia che il nostro codice civile sia riuscito al-quanto imperfetto se si ponga mente che la compilazione - operacos1 ardua ! - ne fu piuttosto affrettata, e che gli è mancata

6’ C. Nani.

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68 CESARE NANI

q u a s i del t~utto In. base di una larga o profonda oinlmrazionoscientifica, frutto di una giurisprudenza vcrnmente nazionale. Moltisuoi difetti furono gih messi in rilievo dai nostri pi8 cbiari ci-vilisti, cd nlcuni fra quelli segnalati dai fautori del codice RO-cixle possono p:wert? veramonto tali, anche a chi non ne dividail punt~o di vista troppo esclusivo.

Non possiamo tacere, ad es., che l’esame del codice civile,per non dire della partizione e della distribuzione delle materieche 11n volnto nddtnrc. c i p r o d u c e , i n ~pdchc punto, questasitìSgOl:lrc! ilnprcssionc~, che esso s i a pii] vccubio di qmwto C roxl-IIIIWIV. NC iI cculiw civilla soltIniito, ton anche altri codici piirrcwllti, e cbc yr pxrtc drl l+latoro furono oggetto di ben $11llllg1Ic I'III'C. Vogliniuo ncwnnnro 131 wtliw pwalo ; mn l o stoasopotrcbbr nnchc dirsi &1 codice di comn~erc~io. Ilanno tutti questicotlici una tn.l quale ana log ia con certi fornwlarii notari l i , tlal3lrdio Evo in poi, dow frammezzo ul dirii.to vigente si II~RG~II~Iccp 0 IA, in qedche clzwd~, alcunchè del diritto d’altri tempi,che ia oramai morto. Forse la cosa nasce da che nel compilarlipii1 si sogliono consultare i vecchi trattati scientifici o le leggianteriori che non il gran libro, alquanto più difficile a leggersi,della vita.

Per cii) che riguarda più specialmente il codice civile non sitlirrl~lw forse ~1~3 rwo sia- cm:ura,to in nn’ epoca i n cu i tutta 0quasi I n riwlwxx:l wnsist:1 wll:~. prqwiet,:l inud)ili:wo? I’uO ap-purii. tlrgno di scusx il cotlico napoleonico 80 i+ p a r t i t o d a t a lcwwrtto : nwio nssni lo h il nostro. poichì? troppo h manifesta lagrande trasformazione economica che d’allora in poi si B com-piuta. Come il codice di procedura civilc molto lontamente tiendietro n.i progrossi dm continuamente si fanno noi mezzi di co-niunicnxione ; come quello di conimorcio soltanto da ieri si baccorto che tra i mezzi di trasporto vi sono anche lo ferrovie,cosi il codice civilc sembra che non abbia ancora ben compreseIn immensa importanza che ha assunto ai di nostri la proprietamobiliare. Non solo non si è dato pensiero di distinguere beneil sistrmn. della proprietà mobile da quella dell’ immobile, IIl&quasi pwrrltlw cha Nello sue tlisposizioni abb ia avo to di miraqurst’nltimn principalmente, non dimentica ancora dc1 tutto del-l’nntico adagio : < cilis 9nol>ili~9rr poswssio B. I l d u b b i o p u ònawre in più d’un caso; riguardo alle regole ad es., chc la nostralegge stabilisce intorno alla forma ed agli effetti delle donazioni,

IL SOCIAL1SPO NEL CODICE clVIr,E 65-I

Vi sono istituti contomplatti dal codice nei qnali rln lungotempo oramai si i! spento ogni soffio di vita, e perci?) vi stannoquasi residui di organismi che sopravvivono alle funzioni che inorigino orano dcstinnta x1.11 osorcitarr. Ciò si dica, ad cs., tlell’ado-zione, circa alla qua.10 già domandava il PRWERIJTTI: K i! essac una finzione conforme ai costumi odierni c degna tlnll’at,ten-a zione del legis!atore in guisa da formare ogrtto da un titolo* do1 codicecivilo? B (Ilisc. cit.. p. 18). Per citare alla sfuggitaaltri due esempi, poicbi! qui converrebbe, per intraprendere unesamo I>flrticolarcRgiat,‘) , frugwc in tat,t.o il o:i.mpo tld codice ;l a s ez iono cha quest:t4 tlwlicn n.i rliritti cl’nso r: (1 ‘:~,bitnainrw n o ns t a ad attostare pii1 cha altxo lo studio ed il grawlc atriorc chei giuristi moderni pongono ancora intorno nll;t teoria romanadella servita ? 0 quale st,rano effetto non fa clurll’art. 1 3 3 2 ,in cui si determina il valore giuridico dello tncrho o taglie dicontrassegno - un omaggio anche questo reso al passato - inun codice che per qnrste ha dimenticato la corrispondenza tele-grafica, anzi nicntemcno che l’epistolaro, onde il IIIIOVO codice dicommercio dovette supplire al suo silenzio !

Altri istituti meritano, senza dubbio, di essere ripresi in at-tento esame. L’autorizzazione maritale, così dimezzata com’è nellanostra legge, ha essa fattIo buoka prova ? in una questione dil imi t i ha, sapnto il lngislatorr! mglinrc? il ginsto p u n t o di mezzo?Ila ricww. dnlln lw,twriitd, In, condiziono tlclla ~~OIIII:I~ sc:rlr~t,~a c.dei figli nati fuori di matrimonio sono gravi prtd~lcrni che op-port.nnatamentc l ’on. (1 IANTTIWO ha col snn tliwgw~ di logge se -gnalato all’osame del I’arlamento. Appena E d’uopo accennareil divorzio, intorno a cui si sono riaccese le disputo o che dieargomento, esso pure, ad un progetto d’iniziativa parlamentare ;nonche la qucstinne rclstSiva s.gli effetti della trascrizione, intornoa cui sicuramente IR nostra leggo non ha detto ancora la suaultima parola.

***

Ma nel codice italiano non solo vi hanno errori da cnrreg-gora, esistono pure delle gravi lacune da colmare. l?rx questenon esitiamo ad indicare, principale fra tutte, qnella che riguardail contratto di lavoro. Colpisce già a primo katto la povert8,

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68 CESARE NANI

q u a s i del t~utto In. base di una larga o profonda oinlmrazionoscientifica, frutto di una giurisprudenza vcrnmente nazionale. Moltisuoi difetti furono gih messi in rilievo dai nostri pi8 cbiari ci-vilisti, cd nlcuni fra quelli segnalati dai fautori del codice RO-cixle possono p:wert? veramonto tali, anche a chi non ne dividail punt~o di vista troppo esclusivo.

Non possiamo tacere, ad es., che l’esame del codice civile,per non dire della partizione e della distribuzione delle materieche 11n volnto nddtnrc. c i p r o d u c e , i n ~pdchc punto, questasitìSgOl:lrc! ilnprcssionc~, che esso s i a pii] vccubio di qmwto C roxl-IIIIWIV. NC iI cculiw civilla soltIniito, ton anche altri codici piirrcwllti, e cbc yr pxrtc drl l+latoro furono oggetto di ben $11llllg1Ic I'III'C. Vogliniuo ncwnnnro 131 wtliw pwalo ; mn l o stoasopotrcbbr nnchc dirsi &1 codice di comn~erc~io. Ilanno tutti questicotlici una tn.l quale ana log ia con certi fornwlarii notari l i , tlal3lrdio Evo in poi, dow frammezzo ul dirii.to vigente si II~RG~II~Iccp 0 IA, in qedche clzwd~, alcunchè del diritto d’altri tempi,che ia oramai morto. Forse la cosa nasce da che nel compilarlipii1 si sogliono consultare i vecchi trattati scientifici o le leggianteriori che non il gran libro, alquanto più difficile a leggersi,della vita.

Per cii) che riguarda più specialmente il codice civile non sitlirrl~lw forse ~1~3 rwo sia- cm:ura,to in nn’ epoca i n cu i tutta 0quasi I n riwlwxx:l wnsist:1 wll:~. prqwiet,:l inud)ili:wo? I’uO ap-purii. tlrgno di scusx il cotlico napoleonico 80 i+ p a r t i t o d a t a lcwwrtto : nwio nssni lo h il nostro. poichì? troppo h manifesta lagrande trasformazione economica che d’allora in poi si B com-piuta. Come il codice di procedura civilc molto lontamente tiendietro n.i progrossi dm continuamente si fanno noi mezzi di co-niunicnxione ; come quello di conimorcio soltanto da ieri si baccorto che tra i mezzi di trasporto vi sono anche lo ferrovie,cosi il codice civilc sembra che non abbia ancora ben compreseIn immensa importanza che ha assunto ai di nostri la proprietamobiliare. Non solo non si è dato pensiero di distinguere beneil sistrmn. della proprietà mobile da quella dell’ immobile, IIl&quasi pwrrltlw cha Nello sue tlisposizioni abb ia avo to di miraqurst’nltimn principalmente, non dimentica ancora dc1 tutto del-l’nntico adagio : < cilis 9nol>ili~9rr poswssio B. I l d u b b i o p u ònawre in più d’un caso; riguardo alle regole ad es., chc la nostralegge stabilisce intorno alla forma ed agli effetti delle donazioni,

IL SOCIAL1SPO NEL CODICE clVIr,E 65-I

Vi sono istituti contomplatti dal codice nei qnali rln lungotempo oramai si i! spento ogni soffio di vita, e perci?) vi stannoquasi residui di organismi che sopravvivono alle funzioni che inorigino orano dcstinnta x1.11 osorcitarr. Ciò si dica, ad cs., tlell’ado-zione, circa alla qua.10 già domandava il PRWERIJTTI: K i! essac una finzione conforme ai costumi odierni c degna tlnll’at,ten-a zione del legis!atore in guisa da formare ogrtto da un titolo* do1 codicecivilo? B (Ilisc. cit.. p. 18). Per citare alla sfuggitaaltri due esempi, poicbi! qui converrebbe, per intraprendere unesamo I>flrticolarcRgiat,‘) , frugwc in tat,t.o il o:i.mpo tld codice ;l a s ez iono cha quest:t4 tlwlicn n.i rliritti cl’nso r: (1 ‘:~,bitnainrw n o ns t a ad attostare pii1 cha altxo lo studio ed il grawlc atriorc chei giuristi moderni pongono ancora intorno nll;t teoria romanadella servita ? 0 quale st,rano effetto non fa clurll’art. 1 3 3 2 ,in cui si determina il valore giuridico dello tncrho o taglie dicontrassegno - un omaggio anche questo reso al passato - inun codice che per qnrste ha dimenticato la corrispondenza tele-grafica, anzi nicntemcno che l’epistolaro, onde il IIIIOVO codice dicommercio dovette supplire al suo silenzio !

Altri istituti meritano, senza dubbio, di essere ripresi in at-tento esame. L’autorizzazione maritale, così dimezzata com’è nellanostra legge, ha essa fattIo buoka prova ? in una questione dil imi t i ha, sapnto il lngislatorr! mglinrc? il ginsto p u n t o di mezzo?Ila ricww. dnlln lw,twriitd, In, condiziono tlclla ~~OIIII:I~ sc:rlr~t,~a c.dei figli nati fuori di matrimonio sono gravi prtd~lcrni che op-port.nnatamentc l ’on. (1 IANTTIWO ha col snn tliwgw~ di logge se -gnalato all’osame del I’arlamento. Appena E d’uopo accennareil divorzio, intorno a cui si sono riaccese le disputo o che dieargomento, esso pure, ad un progetto d’iniziativa parlamentare ;nonche la qucstinne rclstSiva s.gli effetti della trascrizione, intornoa cui sicuramente IR nostra leggo non ha detto ancora la suaultima parola.

***

Ma nel codice italiano non solo vi hanno errori da cnrreg-gora, esistono pure delle gravi lacune da colmare. l?rx questenon esitiamo ad indicare, principale fra tutte, qnella che riguardail contratto di lavoro. Colpisce già a primo katto la povert8,

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70 CESARE NANJ

drlle dispnsizioni che gli sono consacrate dal codice, povertll chesingolarmrutn cnnt,rasta c o l l a ricchnxzn fnrfio rsubnrantn d o g l iarticoli relativi, non diremo ad alcuno dei contratti d’uso pihfrqueuto come la compra-vendita, ma a tali chn snno piuttosto rarinella prat,ir.a. quale la soccida. PoichA, in sostanza, di disposizioniche esclusivamente si riferiscano R quel cnntratt,o non troviamo chey~lla dell’art. 1628, per cui è vietata a chicchessia di obbli-gare, altriment’i che a tempo, la propria opera all’alt.rui servizio- una disposizione poco meno che triviale osserva a ragione ilGLnssnN. - poco monn chn inntilc. n.ggiunginmn noi, bastando albisngnn il principio stabilit,n dal l’ar t . 12 del le dinp. prcl. alnnst,rn codice civile. Dol resto nh dei mnmnnti essenziali di questocnntratt.o di lavorn, ni! dogli obblighi reciprnci chc esso crea fraconduttore e locatore, nB dei suoi effetti peculiari, nulla affatto;come se in qnefdtn argomento, che C pure di capitale inipnrt,anza,dovesse il legislatore completamente disinteressarsi. Non staremoqui a ripetere le crit,iche rhe contro il silenzio osservato dainostri rodici 8n qnesto punto sollevano gli scrittori le cui dot-tr ine abbiamo esatninat,e; ci basti il dire che in gran parte leriteniamo fondate. Not,evoli ci sembrano pih specialmente le prn-poste formulate dal GLASSON, con molta equit8 e temperanza diCritkXiO.

Sopra 1~1 sol punto sostanziale ci permettiamo di dissentirednll’illuntro giuroconsi~1 tn francnsn. Egli, l’nhhixmn v e d u t o , vor-rcbbo che la legge. pur regolando gli effetti del contratto dilavoro, si nstoncase dal dare carAore impnrativn allo sue norme,abbandnnaudole iu hl modo alle libere stipulaxioni dei privati.Ora, noi temiamo fortemente che, so cnsl avvenisse, la legge fal-lirebbe in mo1t.i c,asi al fmo scopo. Certo non vorremmo amog-gett,atn tut.t.0 questo cnntrattn ad una disciplina troppo fcrrca,ne che la legge mirasse a preveder tutto e rrgnk tutto connorme imprescindibili. Respingiamo anche qui una tntela esage-rata per parte dello Stato, dannosa a tutti, utile a nessuno.Bla r.redinmn d’altra parte necessario che t.aluna delle disposi-zioni delln legge, quelle in ispecie a cui sono strettamente legati1 pii1 swri iutcressi tlcgli opwxi , siario dichiarato intnngihili.Senza voler eccedere nel pessimismo ognuno agevolment,e intendeche in certo rvenienze l’operaio pud trovak realmente in balladi nn imprenrlit,ore poco ncrupolnsn e poco nmano. In tal caso,fosse pur questa nna rara eccezione, la liberti contrattuale di-

IL SOCJAJ.lSMO NEL CODICE CIVILE 71

vanta un’amara ironia, c! sotto il suo pretesto il pih deboledovr& veramente subire la leggo dc1 piti fnrto. Dov’ed una sommanecessità, abbiamo già, detto, quivi k legittimo l’intervento delloStato. Qui la somma nccessit:i csistc, a nostro avviso. Noi chealtra volta vigorosamente sostenemmo la teoria che al monopoliodi fatto che esercitano lo forrovie dovesse Opporsi il freno dinorme inviolabili circa alla loro respOnsabi\ità. non potremmo,in questo argomento, ribellarci alla nostra teoria e propugnare,poich8 le ragioni sono le stesse, un diverso sistema !

x**Nb sta tutto qui cib che può farsi per le classi lavoratrici.

In altri paesi tra i pih civili d’Europa da molti anni si va ela-borando in loro favore un COmplO8SO di leggi, che ha preso ilnome di legislazione sociale. Anche presso di noi l’impresa Bavviata, e va proseguendosi lentamente, in mezzo ad infinite dif-ficolt8. Certo il compito * k grave e vasto, proporzionato (scrive« egregiamente lo SCHUPFER, La qrcestiow socinle, Roma, 1882,< p. 39) alla gravitil e vastitil del problema che ci sta sopra,+Z ed B tanto pih grave che B difficile di conservare il giusto« mezzo *.

Noi aderiamo, in maRRima, al concottn della logislazinne RO -ciale. Riservato il codice civilo al suo naturalc ufficio, ci pareopportuno che fli ascogitinn provvedimenti atti a sollevare, inquanto sono vere e reali, le miserie delle classi lavoratrici eda metterle in grado di sostenere validamente la lotta per I’esi-stenza. Infatti lo svolgersi e l’espandersi, cnsl rapido cd immane,della grande industria a cui assistiamo ai giorni nostri, coi suoieccessi di produzione, colla crisi frequenti , coi rischi insepara-bili dell’uso delle macchine, ha reso precarie e paurose talvoltale condizioni di alcune specialmente fra le classi operaie. Sonopianti ed accenti di dolore e gemiti di feriti che risuonano din-torno a noi, nB lo Stato ~nò, senza venir meno ad un’alta suamissione, rifiukar dc1 tntto il sOccorso che gli si chieda.

Ma il soccorso non deve convertirsi in tutela che awiliscae spenga il sentimento dell’energia individualo; nh in nuovo fo-mite di odii fra i vari ceti sociali. l I mezzi di resistenza (osserval giustamente i l COGNETTI J)R MAUTIIS, Il sociolisn?o ne& Stuti

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drlle dispnsizioni che gli sono consacrate dal codice, povertll chesingolarmrutn cnnt,rasta c o l l a ricchnxzn fnrfio rsubnrantn d o g l iarticoli relativi, non diremo ad alcuno dei contratti d’uso pihfrqueuto come la compra-vendita, ma a tali chn snno piuttosto rarinella prat,ir.a. quale la soccida. PoichA, in sostanza, di disposizioniche esclusivamente si riferiscano R quel cnntratt,o non troviamo chey~lla dell’art. 1628, per cui è vietata a chicchessia di obbli-gare, altriment’i che a tempo, la propria opera all’alt.rui servizio- una disposizione poco meno che triviale osserva a ragione ilGLnssnN. - poco monn chn inntilc. n.ggiunginmn noi, bastando albisngnn il principio stabilit,n dal l’ar t . 12 del le dinp. prcl. alnnst,rn codice civile. Dol resto nh dei mnmnnti essenziali di questocnntratt.o di lavorn, ni! dogli obblighi reciprnci chc esso crea fraconduttore e locatore, nB dei suoi effetti peculiari, nulla affatto;come se in qnefdtn argomento, che C pure di capitale inipnrt,anza,dovesse il legislatore completamente disinteressarsi. Non staremoqui a ripetere le crit,iche rhe contro il silenzio osservato dainostri rodici 8n qnesto punto sollevano gli scrittori le cui dot-tr ine abbiamo esatninat,e; ci basti il dire che in gran parte leriteniamo fondate. Not,evoli ci sembrano pih specialmente le prn-poste formulate dal GLASSON, con molta equit8 e temperanza diCritkXiO.

Sopra 1~1 sol punto sostanziale ci permettiamo di dissentirednll’illuntro giuroconsi~1 tn francnsn. Egli, l’nhhixmn v e d u t o , vor-rcbbo che la legge. pur regolando gli effetti del contratto dilavoro, si nstoncase dal dare carAore impnrativn allo sue norme,abbandnnaudole iu hl modo alle libere stipulaxioni dei privati.Ora, noi temiamo fortemente che, so cnsl avvenisse, la legge fal-lirebbe in mo1t.i c,asi al fmo scopo. Certo non vorremmo amog-gett,atn tut.t.0 questo cnntrattn ad una disciplina troppo fcrrca,ne che la legge mirasse a preveder tutto e rrgnk tutto connorme imprescindibili. Respingiamo anche qui una tntela esage-rata per parte dello Stato, dannosa a tutti, utile a nessuno.Bla r.redinmn d’altra parte necessario che t.aluna delle disposi-zioni delln legge, quelle in ispecie a cui sono strettamente legati1 pii1 swri iutcressi tlcgli opwxi , siario dichiarato intnngihili.Senza voler eccedere nel pessimismo ognuno agevolment,e intendeche in certo rvenienze l’operaio pud trovak realmente in balladi nn imprenrlit,ore poco ncrupolnsn e poco nmano. In tal caso,fosse pur questa nna rara eccezione, la liberti contrattuale di-

IL SOCJAJ.lSMO NEL CODICE CIVILE 71

vanta un’amara ironia, c! sotto il suo pretesto il pih deboledovr& veramente subire la leggo dc1 piti fnrto. Dov’ed una sommanecessità, abbiamo già, detto, quivi k legittimo l’intervento delloStato. Qui la somma nccessit:i csistc, a nostro avviso. Noi chealtra volta vigorosamente sostenemmo la teoria che al monopoliodi fatto che esercitano lo forrovie dovesse Opporsi il freno dinorme inviolabili circa alla loro respOnsabi\ità. non potremmo,in questo argomento, ribellarci alla nostra teoria e propugnare,poich8 le ragioni sono le stesse, un diverso sistema !

x**Nb sta tutto qui cib che può farsi per le classi lavoratrici.

In altri paesi tra i pih civili d’Europa da molti anni si va ela-borando in loro favore un COmplO8SO di leggi, che ha preso ilnome di legislazione sociale. Anche presso di noi l’impresa Bavviata, e va proseguendosi lentamente, in mezzo ad infinite dif-ficolt8. Certo il compito * k grave e vasto, proporzionato (scrive« egregiamente lo SCHUPFER, La qrcestiow socinle, Roma, 1882,< p. 39) alla gravitil e vastitil del problema che ci sta sopra,+Z ed B tanto pih grave che B difficile di conservare il giusto« mezzo *.

Noi aderiamo, in maRRima, al concottn della logislazinne RO -ciale. Riservato il codice civilo al suo naturalc ufficio, ci pareopportuno che fli ascogitinn provvedimenti atti a sollevare, inquanto sono vere e reali, le miserie delle classi lavoratrici eda metterle in grado di sostenere validamente la lotta per I’esi-stenza. Infatti lo svolgersi e l’espandersi, cnsl rapido cd immane,della grande industria a cui assistiamo ai giorni nostri, coi suoieccessi di produzione, colla crisi frequenti , coi rischi insepara-bili dell’uso delle macchine, ha reso precarie e paurose talvoltale condizioni di alcune specialmente fra le classi operaie. Sonopianti ed accenti di dolore e gemiti di feriti che risuonano din-torno a noi, nB lo Stato ~nò, senza venir meno ad un’alta suamissione, rifiukar dc1 tntto il sOccorso che gli si chieda.

Ma il soccorso non deve convertirsi in tutela che awiliscae spenga il sentimento dell’energia individualo; nh in nuovo fo-mite di odii fra i vari ceti sociali. l I mezzi di resistenza (osserval giustamente i l COGNETTI J)R MAUTIIS, Il sociolisn?o ne& Stuti

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72 CESARE NANI

a Uttifi ~‘Awrri~n, Torino, 1891, p. 288) gli operai 1,‘hanno* iiell’associn.zio1i(~, nclln previdenza, nel risparmio, nell’assistenza* bene organizzata, e lo Stato lia il dovere di ravvalorare qncstil mezzi. * I’ercih non dobbono essere criteri assoluti, ma criterirelativi d’opportunità. qnelli che debbono determinare la misuradell’aiuto da concedersi dallo Stato; pih poderoso oggi, menoattivo domani, SC meno incalzi la necessit&. VerrB poi il giorno- e quanto prima tanto meglio - in cui potrà cessare dei tutto0 quasi ; nllor~unntlo le classi lavorat,rici avranno saputo pro-cwcinsai 11w3. uligliorr c piil cllicncn difesa d e i proprii intcrcssi,pnltantlo a cotnpimolt,o quclln savia organizzazione a baso pn-raninnto naononiicn,. wn gi:l :L basn d i 10th di olnwo 0 d i p a r -t i t i polit,ici, d i c u i ora non vo(liam0 che i primi sogni.

Egli B per qnesti motivi appnnto che i provvedimenti socialidehbono rimnnrro nll’infnori dplla ccrcbia del codice civile, d o v esi esplica il diritto dell’individuo. ICssi entrano invece nella sferadel dirittn pnbblico, P se quello ha carnttnro di stabilita., qnestisono invece per natnra loro prowisorii. Non piare al (+IEI~KK In di-stinzione fra leggo sociale e codice, che pure ha radice nella loro di-versa indole. Tuttavia non 6 questo un fenomeno nuovo nella storiadel diritto. Anche nell’antico diritto germanico accanto alla leggepopolare eterna, in teoria, come il popolo che le diede la vita,esiste il capitolare regio. espressione di una volonta, contingente.

La logislazinne sncinlr~ tlovr8 fondarsi sopra un paziento odaccurato studi« dni bisogni pecnliari delle nostre classi lavoratrici,non consistere in una servilo imitazione di leggi straniore, SOnoli risulti clic qnci bisngni siono proxso di noi ugnalmonto acu t iche altrove? ed identiche le condizioni delle industrie. Ma so-pratntto conviene che essa si inspiri ad nn elovatn id&3 di giu-st,izin. e d’intereqse collettivo. Non le sarebbe lecito, per raggiungerelo scopo, di conculcare alcuno di qnei principii fondamentali cheil diritto tiene come sacri, e far cbo il bcncficio recato ad unaclasse diventi offesa immeritata per un’altra. Bene ci ammonisceil VI~AKI: w La giustizia aa& sempre ingiustizia o adoperata a dannoa del ricco o dell’imprenditore, o adoperata a danno del povero< o drll’opcraio. (&z /c!~is/nz. socide, M i l a n o , 1886, p. 39).

Solo a queste condizioni la legislazione sociale potrà cnntri-buire ad attennare i mali che si lamentano. Attenuarli, si avverta,non estirparli del tutto, ne tanto meno risolvera, come alcunoConEda, quella a cui si 0 convenuto di clar il nome di questione

IL SOCIALISMO NRL CODICE CIVILE Yd

sociale. Questa non si risolve (l’ira osservato anche il CAIRONI,sociologio F n;r. Ci?>., 1~. 11) colla modificazione di pochi omolti articoli del codice civile, e neppure con tut,t« un insiemedi leggi, per qnanto sieno ottimo in SE. Limitata 1! la potenzadella legge, assai più cha non si creda ; essa non 6 che unadelle forze che come le idee morali, la religione, ecc., agisconosull’organismo sociale. X la questione è di quelle che si ribellanoad ogni soluzione radicale. È determinata dnll’ordinamento eco-nomico, senza dubbio, ma i suoi germi sono riposti nella stessanatura dell’uomo, nelle sue tendenze, nei desiderii volti più inalto sempre, nelle cupidigie insaziabili. PerciO è antica oramai ;si i! affacciata minacciosa in tntti i periodi storici, quando SOttOuna forma, quando sotto nn’alt,ra o pescrB fata1mcnt.c~ piti gravesulle generazioni avvenire. Si illutlerchl~e a partito chi credessedi aver scoperto il segreta per scioglierla definitivamente, comesi illusero gli alchimisti di aver trovata la pietra filosofale; comesi illuderebbe il medico che pensasno di aver inventato il rimedioche sani ogni morbo, c preservi i corpi da ogni malanno.

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72 CESARE NANI

a Uttifi ~‘Awrri~n, Torino, 1891, p. 288) gli operai 1,‘hanno* iiell’associn.zio1i(~, nclln previdenza, nel risparmio, nell’assistenza* bene organizzata, e lo Stato lia il dovere di ravvalorare qncstil mezzi. * I’ercih non dobbono essere criteri assoluti, ma criterirelativi d’opportunità. qnelli che debbono determinare la misuradell’aiuto da concedersi dallo Stato; pih poderoso oggi, menoattivo domani, SC meno incalzi la necessit&. VerrB poi il giorno- e quanto prima tanto meglio - in cui potrà cessare dei tutto0 quasi ; nllor~unntlo le classi lavorat,rici avranno saputo pro-cwcinsai 11w3. uligliorr c piil cllicncn difesa d e i proprii intcrcssi,pnltantlo a cotnpimolt,o quclln savia organizzazione a baso pn-raninnto naononiicn,. wn gi:l :L basn d i 10th di olnwo 0 d i p a r -t i t i polit,ici, d i c u i ora non vo(liam0 che i primi sogni.

Egli B per qnesti motivi appnnto che i provvedimenti socialidehbono rimnnrro nll’infnori dplla ccrcbia del codice civile, d o v esi esplica il diritto dell’individuo. ICssi entrano invece nella sferadel dirittn pnbblico, P se quello ha carnttnro di stabilita., qnestisono invece per natnra loro prowisorii. Non piare al (+IEI~KK In di-stinzione fra leggo sociale e codice, che pure ha radice nella loro di-versa indole. Tuttavia non 6 questo un fenomeno nuovo nella storiadel diritto. Anche nell’antico diritto germanico accanto alla leggepopolare eterna, in teoria, come il popolo che le diede la vita,esiste il capitolare regio. espressione di una volonta, contingente.

La logislazinne sncinlr~ tlovr8 fondarsi sopra un paziento odaccurato studi« dni bisogni pecnliari delle nostre classi lavoratrici,non consistere in una servilo imitazione di leggi straniore, SOnoli risulti clic qnci bisngni siono proxso di noi ugnalmonto acu t iche altrove? ed identiche le condizioni delle industrie. Ma so-pratntto conviene che essa si inspiri ad nn elovatn id&3 di giu-st,izin. e d’intereqse collettivo. Non le sarebbe lecito, per raggiungerelo scopo, di conculcare alcuno di qnei principii fondamentali cheil diritto tiene come sacri, e far cbo il bcncficio recato ad unaclasse diventi offesa immeritata per un’altra. Bene ci ammonisceil VI~AKI: w La giustizia aa& sempre ingiustizia o adoperata a dannoa del ricco o dell’imprenditore, o adoperata a danno del povero< o drll’opcraio. (&z /c!~is/nz. socide, M i l a n o , 1886, p. 39).

Solo a queste condizioni la legislazione sociale potrà cnntri-buire ad attennare i mali che si lamentano. Attenuarli, si avverta,non estirparli del tutto, ne tanto meno risolvera, come alcunoConEda, quella a cui si 0 convenuto di clar il nome di questione

IL SOCIALISMO NRL CODICE CIVILE Yd

sociale. Questa non si risolve (l’ira osservato anche il CAIRONI,sociologio F n;r. Ci?>., 1~. 11) colla modificazione di pochi omolti articoli del codice civile, e neppure con tut,t« un insiemedi leggi, per qnanto sieno ottimo in SE. Limitata 1! la potenzadella legge, assai più cha non si creda ; essa non 6 che unadelle forze che come le idee morali, la religione, ecc., agisconosull’organismo sociale. X la questione è di quelle che si ribellanoad ogni soluzione radicale. È determinata dnll’ordinamento eco-nomico, senza dubbio, ma i suoi germi sono riposti nella stessanatura dell’uomo, nelle sue tendenze, nei desiderii volti più inalto sempre, nelle cupidigie insaziabili. PerciO è antica oramai ;si i! affacciata minacciosa in tntti i periodi storici, quando SOttOuna forma, quando sotto nn’alt,ra o pescrB fata1mcnt.c~ piti gravesulle generazioni avvenire. Si illutlerchl~e a partito chi credessedi aver scoperto il segreta per scioglierla definitivamente, comesi illusero gli alchimisti di aver trovata la pietra filosofale; comesi illuderebbe il medico che pensasno di aver inventato il rimedioche sani ogni morbo, c preservi i corpi da ogni malanno.

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