FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA …foggia.figcpuglia.it/20102011/FOGGIA45.pdf · della UEFA...

24
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA VIA ANTONIO GRAMSCI, 13/C- 71121 FOGGIA TEL.0881639409 -FAX 0881666580 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 3356278002-SITO INTERNET :www.lnd.it - wwwfigcfgpuglia.it Indirizzo di posta elettronica : [email protected] STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 16/06/2011 COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A DEL 24 MAGGIO 2011) Il Presidente - vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 29 aprile 2011; - d’intesa con il Vice Presidente Vicario e con il Presidente della Divisione Nazionale Calcio a Cinque d e l i b e r a di modificare gli artt. 29, 32 e di emanare il testo dell’art. 118 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell’allegato A). MODIFICHE NOIF

Transcript of FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA …foggia.figcpuglia.it/20102011/FOGGIA45.pdf · della UEFA...

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

VIA ANTONIO GRAMSCI, 13/C- 71121 FOGGIA TEL.0881639409 -FAX 0881666580 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 3356278002-SITO INTERNET :www.lnd.it - wwwfigcfgpuglia.it

Indirizzo di posta elettronica : [email protected]

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 16/06/2011

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N . 174/A DEL 24 MAGGIO 2011)

Il Presidente

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 29 aprile 2011; - d’intesa con il Vice Presidente Vicario e con il Presidente della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

d e l i b e r a di modificare gli artt. 29, 32 e di emanare il testo dell’art. 118 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell’allegato A).

MODIFICHE NOIF

2

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Art. 29

I “non professionisti ”

Art. 29 I “non professionisti ”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa 2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..

Art. 32 I “giovani dilettanti”

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori tesserati , compresi quelli di sesso femminile, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. , che giocano a “Calcio a Cinque” e che svolgono attività ricreativa 1.bis Ai calciatori non professionisti, al fine di permettere, anche av uto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF 2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..

Art. 32 I “giovani dilettanti”

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazion e di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’ art.118 delle NOIF 2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti”

assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

Art.118 Variazione Di Attività

3

1. Il calciatore non pro fessionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consigl io Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazion e di attività, il calciatore assume contemporaneamente i l tesseramento con la società di calcio a cinque. 2. Il calciatore non professionista di calcio a cin que o giovane dilettante tesserato per una società di cal cio a cinque, può variare l’attività, nei periodi fissa ti dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, all a prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici. 3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l’attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione. 4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore de lle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato. 5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art.94 ter. 6. La richiesta di variazione di attività deve esse re redatta su apposito modulo,debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonchè dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta d eve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega,ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni eff etto la decorrenza del tesseramento e della variazione d i attività. 7. I calciatori non professionisti e giovani dilett anti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svol gere entrambe le discipline a favore della società press o la quale sono tesserati.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N . 177/A DEL 9 GIUGNO 2011)

Il Consiglio Federale

4

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva; - visto l’ art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a di approvare le modifiche gli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell’allegato A). Allegato A

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO

Art. 6 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia 1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto. 5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che c omunque abbiano avuto rapporti con società o persone che ab biano posto o stiano per porre in essere taluno degli att i indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ha nno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale d ella FIGC. 6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al com ma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non in feriore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00 .

5

Art. 7 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1. 5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni. 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti aconoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

Art. 7 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1. 5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00 . 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al co mma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non in feriore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00 .

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N . 180/A DEL 9 GIUGNO 2011)

Il Consiglio Federale - ritenuta la necessità di fissare il periodo per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all’art. 118 delle NOIF; - visto l’art . 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a di fissare il termine dal 1° luglio 2011 al 17 sett embre 2011 per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all’art. 118 delle NOIF.

6

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N . 181/A DEL 14 GIUGNO 2011) ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale • Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti

riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6 del Codice di Giustizia Sportiva;

• visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini: 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati: • il termine di 5 giorni previsto dall’art. 30 comma 8 è ridotto a 3 giorni;

• il termine di 10 giorni previsto dall’art. 30 comma 9 è ridotto a 5 giorni. 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali: a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali; b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali; c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti: − la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli

interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest’ultima fissato;

− le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno

darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;

− le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;

− le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;

− le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale

dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;

7

− copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti,

che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti: − copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per

conoscenza delle controparti;

− le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

− entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;

− copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(STRALCIO CIRCOLARE N . 36 DEL 30 MAGGIO 2011) Oggetto: 5 per mille 2011 – Pubblicazione elenchi definitivi - Adempimenti successivi alla domanda di iscrizione telematica - L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito l’elenco definitivo delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2011, aggiornato al 25 maggio. L’elenco è stato aggiornato ed integrato rispetto a quello pubblicato il 13 maggio 2011 per eliminare duplicazioni, correggere i dati anagrafici errati e per inserire enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione. L’elenco comprende le associazioni sportive dilettantistiche – individuate dall’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 – che sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Copia dell’elenco viene trasmessa dall’Agenzia delle entrate al CONI, quale ente competente all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all’effettuazione dei controlli. Adempimenti successivi all’iscrizione Entro il 30 giugno 2011 , il legale rappresentante dell’associazione iscritta nell’elenco deve spedire all’Ufficio del CONI, nel cui ambito territ oriale si trova la sede legale della associazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una d ichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti che danno d iritto all’iscrizione. La dichiarazione va redatta sul modello – pdf confo rme a quello pubblicato sul sito – e va inviata, corredata, a pena di decadenza, del docume nto di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive.

8

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio. Si invitano le Delegazioni Provinciali e distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SEGRETERIA

COMUNICAZIONI DE ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Contatti Telefonici Comitato Regionale Puglia Al fine di permettere una migliore comunicazione tra le società e gli uffici di questo Comitato Regionale, si riporta, qui di seguito l’elenco dei numeri telefonici diretti.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

CENTRALINO 080/5699011 FAX080/5648960

LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI

FAX 0805640752

IV PIANO II PIANO

Presidente TISCI Vito 5699021 Delegato ALTIERI Vittorio 5699031 Segretario MANCINI Diletta 5699007 Segretario SIBILLANO Riccardo 5699028 Responsabile Amministrativo

Segreteria Presidenza ZINGARELLI Rosangela 5699021 Programmazione SIBILLANO Riccardo 5699023

Attiv ità Agonistica LND TONDO Antonella 5699008 Tesseramento RINALDI Vincenzo 5699029

Amministrazione ZINGARELLI Rosangela 5699004 Attività di base MORISCO Vito 5699030

Sportello Unico -Tess.plast. Attività Agonistica Giovanile

LATERZA SCHIRONE

Chiara Alessandro

5699011

5699002

UFFICIO COORDINATORE FEDERALE REGIONALE ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Collaboratore

MITOLA

Domenico

5699001

FAX 080/5690771

Campi Sportivi ROTONDO Gaetano 5699002 I PIANO

Coordinatore QUARTO Antonello 5699040 III PIANO

9

Ufficio Internet LUCIDI Sergio 5699020 Amministrazione -

Segreteria BISCOZZI GIANFRATE

Marilena Piero

5699041 5699042

Affari Generali GIALLUISI Giuseppe 5699018 corsi allenatori, rappresentative, corrispondenza Attività Scolastica 5699042 Tesseramento allenatori - anagrafe società

Ufficio Tesseramento MANGIERI Francesca 5699016 Attività di Base 5699042 MINCIELI Nicola 5699017

Segr. Tecnic a - Agonistica ROSSIELLO Antonio 5699015 UFFIONALE coppa Italia, coppa puglia, affiliazioni, fusioni Delegazione Calcio a 5 CARONE Angelo 5699014 ATTOLICO Sebastiano 5699014 LA SORSA Michele 5699014 Delegazione Calcio Femminile

TRAVERSA Luigi 5699010

Cambio di denominazione sociale, cambio di denomina zione e sede sociale (comune di residenza), cambio di sede sociale (comu ne di residenza), fusioni, scissioni.

Le Società interessate ai cambi di denominazione sociale, ai cambi di denominazione e sede sociale, ai cambi di sede sociale, fusioni e scissioni, dovranno richiedere l’apposito modulo allo scrivent e Comitato Regionale . Tutte le richieste dovranno pervenire o essere depositate IMPROROGABIL MENTE presso questo Comitato Regionale , per l’esame preliminare, entro e non oltre il 23 GIUGNO 2011, al fine di consentire successivo inoltro alla Segreteria della L.N.D. entro il 28 Giugno 2011 ed alla Segreteria Federale entro il 5 luglio 2011. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.) Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 1. modulo di domanda per cambio di denominazione so ciale (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale) 2. verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberat o il cambio 3. nuovo atto costitutivo e nuovo statuto sociale d ella società 4. elenco nominativo dei componenti gli organi dire ttivi a) Si richiama l’attenzione sulle seguenti modalità: • i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci; in quanto non hanno titolo a deliberare i cambi

di denominazione sociale i soli Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; • la denominazione dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con identica o similar e

denominazione comporta, per la società sorgente, l’ inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione ;

• la tipologia (*) deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come m odificato dalla Legge 128/2004)

(*) Tipologie A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

10

F.C.D. = Football Club Dilettantistico A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica POL.D.= Polisportiva Dilettantistica La tipologia della Società, va sempre indicata Inoltre si precisa che : • la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi; • non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; • le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopr a indicati requisiti verranno respinte. Esempi di alcune denominazioni incompatibili : “SCUOLA CALCIO” , non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di bas e, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I. G.C. e che hanno determinati requisiti ; “NUOVA” , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con “NUOVA XXX”); “RINASCITA” “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con “RINASCITA XXX”). (p.e. denominazione XXX incompatibile con “2009 XXX”) Particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; - denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili 8p.e. EFXXXX,MFKXXX, BSEXX, etc.)

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (comune di residenza) Le domande in oggetto possono essere richieste soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune, è confinante con quello di provenienza della Società (art. 17 e art. 18 N.O.I.F) Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 1. modulo di domanda per cambio di denominazione e di sede sociale (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale) 2. verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberat o il cambio 3. nuovo atto costitutivo e nuovo statuto sociale d ella società 4. elenco nominativo dei componenti gli organi dire ttivi Le modalità sono le stesse riportate nel punto a). CAMBI DI SEDE SOCIALE (comune di residenza) Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (art. 18 N.O.I.F.) Possono essere richiesti soltanto da Società affili ate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferi to la sede sociale in altro Comune o non siano stat e oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda. Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

11

1. modulo di domanda per cambio di sede sociale (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale) 2. verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberat o il cambio 3. nuovo atto costitutivo e nuovo statuto sociale d ella società 4. elenco nominativo dei componenti gli organi dire ttivi Le modalità sono le stesse riportate nel punto a). TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETA’ D I PERSONE Le modalità sono le stesse riportate nel punto a). La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’ART. 2500 sexies del Codice Civile. L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5 luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale 8cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale. L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. FUSIONI Le fusioni tra due o più Società sono consentite alle condizioni di cui all’Art. 20, comma 7, delle N.O.I.F. Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

1. modulo di domanda di fusione fra società (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale)

2. verbali disgiunti delle società che hanno delibe rato la fusione (le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)

3. verbale congiunto delle società che richiedono l a fusione 4. atto costitutivo e statuto della società sorgent e dalla fusione 5. elenco nominativo dei componenti gli organi dire ttivi

12

SCISSIONI In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque , è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

1. verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberat o la scissione (la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)

2. domanda di affiliazione per ogni altra Società c he sorgerà dalla scissione, corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo b) statuto della società c) disponibilità campo sportivo

3. in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l’elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di sciss ione

ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

“S EI BRAVO A ...SCUOLA DI CALCIO ” Al termine delle Fasi Provinciali e Regionali della manifestazione “Sei Bravo a...Scuola di Calcio”, la Società ASD CEDAS AVIO BRINDISI rappresenterà la Puglia alla festa finale del 3° Ue fa Grassroots Festival che si terrà a Coverciano il 18 e 19 giugno 2011. A tutte le società partecipanti al “Sei bravo a...Scuola di Calcio”, ai giovani atleti, ai tecnici e ai dirigenti, un plauso da parte del C.R. Puglia-LND e dell'ufficio del Coordinatore Federale Regionale. Si ringrazia, inoltre, la Società ASD NUOVA FREE TIME CALCIO di Bari per la disponibilità dimostrata in occasione della Festa Regionale.

FESTA REGIONALE “ PULCINI A 6 MISTI” Si ringraziano le società partecipanti e in particolar modo la ASD AZZURRI NOCI , con i suoi tecnici e i suoi dirigenti, per l'impegno profuso nell'organizzazione della Festa Regionale “PULCINI A 6 MISTI ” svoltasi a Noci il 5 giugno 2011.

FESTA REGIONALE DEL “ FAIR PLAY ” ESORDIENTI A 11 Domenica 26 Giugno 2011, PRESSO LO Stadio Comunale di Vieste, si svolgerà la Festa Regionale del “Fair Play” riservata alla categoria Esordienti a 11 con inizio a partire dalle ore 9.00. La manifestazione è organizzata dal Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione

13

Italiana Giuoco Calcio e dal C.R. Puglia-LND, in collaborazione con le Società A.S. Arca Vieste e A.S.D. Nuova Gioventù Vieste. All’evento parteciperanno 8 Società affiliate alle diverse Delegazioni Provinciali e Distrettuali della regione Puglia, suddivise in due gironi da 4 squadre ciascuno. Ogni squadra prenderà parte alla manifestazione con un massimo di 20 giovani calciatori nati nel 1998, con la possibilità di inserire fino a un massimo di 5 giovani calciatori nati nel 1999. Per le Società Professionistiche, tale limite si intende abbassato di un anno, quindi potranno prendere parte all’evento i giovani calciatori nati nell’anno 1999 con la possibilità di inserire fino a un massimo di 5 giovani calciatori nati nel 2000. Si invitano i dirigenti accompagnatori di ciascuna Società a fornire il Responsabile della FIGC, all’inizio della manifestazione, della lista completa dei calciatori corredata dai rispettivi cartellini. Modalita’ di svolgimento Le squadre partecipanti sono state suddivise in 2 gironi e ognuna sarà affiancata dal Responsabile Tecnico della Delegazione di appartenenza. I gruppi saranno composti, a sorteggio, la mattina di Domenica 26 Giugno sul campo di gioco alla presenza di Dirigenti e Tecnici delle Società partecipanti. Le gare si svolgeranno con tempi unici di 20 minuti con possibilità di effettuare cambi volanti. Le gare, inoltre, saranno dirette dai Dirigenti delle Società e si svolgeranno sia nella mattinata che nel pomeriggio (dopo la pausa pranzo). Si ricorda lo spirito della Festa “Fair Play” che n on prevede classifiche finali. Al termine della giornata, presumibilmente verso le ore 18.30, ci sarà la premiazione sul campo con trofeo per le Società intervenute e medaglie per tutti i giovani calciatori. Società partecipanti Delegazione di Bari: A.S.D. ESPERIA; Delegazione di Brindisi: da comunicare; Delegazione di Foggia: A.S. ARCA VIESTE, A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB; Delegazione di Lecce: P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.;

Delegazione di Taranto: A.S. SPORTING MANDURIA;

Delegazione di Maglie: A.S.D. LUDO; Delegazione di Trani: A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA. Convegno Sabato 25 Giugno, a partire dalle ore 20.00 si terrà un incontro informativo c/o l’Anfiteatro Marina Piccola di Vieste sui temi inerenti l’etica nello sport e la Carta dei Diritti del Bambino. All’evento parteciperanno, nella veste di relatori, il Coordinatore Federale Regionale, Prof. Antonio Quarto; e il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, Prof. Salvatore Lufrano. All’incontro sono invitati tutti i dirigenti, i genitori ed i tecnici delle Società partecipanti, presenti già sabato, e tutti gli addetti ai lavori interessati. I gruppi che volessero raggiungere Vieste nel pomeriggio del sabato possono contattare direttamente i responsabili delle Società organizzatrici, che suggeriranno ai partecipanti sistemazioni alberghiere o pacchetti con strutture convenzionate:

14

• Prof. Dario Carlino (348.4011666); • Sig. Teodoro Palatella (320.0141622).

COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

C A M P I O N A T I P R O V I N C I A L I

3.0.0 CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA Terza Categoria Foggi a TOTALE PUNTI SOCIETA DI RIGENTI TECNICI CALCIATORI ATLETICO STORNARA B 8,85 8,85 ISCHITELLA SANTUCCI M. A 15,45 2,00 4,00 9,45 VIRTUS CALCIO FOGGIA 2010 B 15,60 6,00 3,45 6,15 POGGIO IMPERIALE A 18,75 12,00 6,75 GIOVENTU CALCIO BOVINO B 20,25 2,00 10,15 8,10 CARAPELLESE A.S.D. B 21,65 4,00 4,00 13,65 VITOBELLO STORNARA B 21,85 9,00 4,00 8,85 CAGNANO VARANO CALCIO A 22,15 8,00 2,30 11,85 S.AGATA B 27,85 2,00 8,00 3,00 14,85 SQUADRA DEL CUORE A 31,70 16,00 4,00 11,70 REAL SITI B 33,65 8,00 12,00 13,65 VIRTUS SANNICANDRO A 36,30 14,00 4,00 6,00 12,30 DON BOSCO A 38,25 11,00 8,00 5,30 13,95 SAURI B 38,80 7,00 8,00 1,15 22,65 SPORTING CLUB VICO A 66,35 44,00 22,35 ELCE B 125,66 11,00 4,00 110,66 JUVENALIA A 163,41 47,00 8,00 108,41 MARVIN FOGGIA A 253,32 25,00 16,15 212,17

ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO .

SI Informano i Sigg. Presidenti delle Società che non sono accettate variazioni al programma

gare se non per concomitanza delle stesse. In casi particolare le richieste debbono pervenire

alla competente Delegazione “ ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA prima della data fissata

15

per lo svolgimento della gara” ( corredata della dichiarazione di accettazione della società

avversaria della gara ) .

Premesso quanto sopra , si precisa che questa Delegazione , anche allo scopo di evitare

possibili disguidi all’Organico Tecnico Arbitrale , non prenderà in considerazione le richieste

formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA Allievi Foggia

TOTALE PUNTI SOCIETA DI RIGENTI TECNICI CALCIATORI

A.R.C.A. VIESTE B 7,10 7,10

CAGNANO VARANO CALCIO B 7,10 3,00 4,10

MARCONI ISCHITELLA B 7,30 7,30

MATINUM A 9,00 9,00

SQUADRA DEL CUORE B 11,60 11,60

AUDACE VICO B 11,70 11,70

OLIMPIA CALCIO FOGGIA A 12,20 4,00 8,20

TROIA A.S.D. C 12,30 2,00 10,30

ATLETICO SANNICANDRO B 13,40 4,50 5,00 3,90

SAN MATTEO C 15,50 15,50

APOCALISSE A.S.D. A 16,30 1,00 15,30

ATLETICO PESCHICI B 16,80 9,00 7,80

SANSEVERESE A 17,60 10,00 7,60

PUNTO FOGGIA 1989 C 20,30 2,50 3,00 14,80

MANFREDONIA FOOTBALL 1932 A 20,40 10,00 6,00 4,40

ELCE C 24,30 1,00 7,00 16,30

SACRO CUORE C 30,60 4,00 7,00 19,60

ASCOLI SATRIANO C 35,70 2,00 33,70

ATLETICO BOVINO C 36,70 3,50 13,00 3,00 17,20

SAN PIO X FOGGIA A 37,90 2,50 3,00 32,40

ATLETICO STORNARA C 39,80 3,00 13,00 23,80

RAFFAELE CASTRIOTTA A 47,00 22,50 13,00 11,50

TORREMAGGIORE CALCIO A 52,90 4,50 20,00 28,40

REAL SITI C 53,60 4,00 30,00 19,60

APRICENA A 81,30 9,50 23,00 48,80

APRICENA SQ. B FUORI CLASSIFICA

16

ALLIEVI “ FASCIA B”

PROGRAMMAZIONE GARE DI RECUPERO

COSMANO S. VS G&T ORTANOVA CROCI NORD 04/06/2011 16.00

3.2.1 PROGRAMMAZIONE GARE

RISULTATI GARE

RECUPERI GIRONE “A” 4^ GIORNATA ANTEO CALCIO LUCERA CALCIO 3 - 2 POL. SANSEVERESE ATL. SANNICANDRO 2 - 3 5^ GIORNATA GIRONE “B” COSMANO SPORT G & T. ORTANOVA 1 - 2

3.0.7 RISULTATI GARE DELLA 9^ GIORNATA DI ANDA TA GIRONE B

JUVENTUS S.MICHELE G.E.T. ORTA NOVA 5 - 2 *OLIMPIA CALCIO FOGGIA CARAPELLE 3 - 1 PUNTO FOGGIA 1989 GIOVENTU CALCIO FOGGIA 3 - 6 S.PIO X AUDACE CERIGNOLA 3 - 0(VGS) SAN PIO X FOGGIA COSMANO SPORT 0 - 11

3.2.2 CLASSIFICHE GIRONE A *================================================== ============================* | Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| | | | | | | | | | | *---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* | 1 A.S.D.SANT ONOFRIO CALCIO 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 0 | | 2 A.S.D.ATLETICO SANNICANDRO 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | | 3 U.S.D.LUCERA CALCIO 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 0 | | 4 A.S.D.FOGGIA FOOTBALL CLUB 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 0 | | 5 A.P.D.AUDACE VICO 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | 7-| 0 | | 6 A.S.D.APRICENA 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 29 | 19-| 0 | | 7 POL.D.SANSEVERESE 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | 19-| 0 | | 8 A.C. ANTEO CALCIO S.PAOLO CIV. 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | 31-| 0 | *------------ * = FUORI CLASSIFICA --------------- ----------------------------*

17

GIRONE B *================================================== ============================* | Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| | | | | | | | | | | *---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* | 1 A.S.D.JUVENTUS S.MICHELE 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | 0 | | 2 A.S.D.GIOVENTU CALCIO FOGGIA 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 0 | | 3 A.S.D.COSMANO SPORT 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 | 0 | | 4 A.S.D.G.E.T. ORTA NOVA 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 0 | | 5 G.S. S.PIO X 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | | 6 A.S.D.OLIMPIA CALCIO FOGGIA 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 4-| 0 | | 7 U.S. AUDACE CERIGNOLA 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 1 | | 8 A.S. PUNTO FOGGIA 1989 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 29 | 13-| 0 | | 9 G.S,D.SAN PIO X FOGGIA 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 33 | 22-| 0 | | 10 POL.D.CARAPELLE 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 54 | 46-| 0 | *------------ * = FUORI CLASSIFICA --------------- ----------------------------*

3.3.0 ALLIEVI “ CALCIO A 5”

3.3.1 RISULTATI GARE 3.3.2 3^ GIORNATA DI RITORNO GIRONE A GIOVENTU CASTELNUOVO CARAPELLE 3 - 0(V GS)

3.3.3 4^ GIORNATA DI RITORNO GIRONE A G.S. SAN PIO X LUCERA GIOVENTU CASTELNUOVO 18 - 9 5^ GIORNATA DI RITORNO GIRONE A G.S. SAN PIO X LUCERA POLISPORTIVA CARAPELLE 3 - 0(VGS) GIOVENTU’ CASTELNUOVO S.S.SAN GUGLIELMO E PELL . 1 - 14

3.3.4 CLASSIFICA GIRONE A *================================================== ============================* | Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| | | | | | | | | | | *---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* | 1 G.S. S.PIO X 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | 20 | 58 | 0 | | 2 G.S. GUGLIELMO E PELLEGRINO 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 26 | 26 | 0 | | 3 POL.D.CARAPELLE 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 34 | 4 | 1 | | 4 A.S.D.GIOVENTU CASTELNUOVO 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 80 | 53-| 0 | | 5 A.C. ANTEO CALCIO S.PAOLO CIV. 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 50 | 35-| 1 | *------------ * = FUORI CLASSIFICA --------------- ----------------------------*

18

GIOVANISSIMI

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA Giovanissimi Foggia TOTALE PUNTI SOCIETA DI RIGENTI TECNICI CALCIATORI FOGGIA FOOTBALL CLUB C 1,60 1,60 MARCONI ISCHITELLA B 1,80 1,00 ,80 PESCHICI CALCIO B 1,80 1,80 A.R.C.A. VIESTE B 2,20 1,00 1,20 APOCALISSE A.S.D. A 2,20 2,20 PUNTO FOGGIA 1989 C 2,60 2,60 OLYMPIA C 3,70 3,70 COSMANO SPORT C 4,00 4,00 AUDACE VICO B 4,20 3,00 1,20 REAL SITI D 4,60 1,00 3,60 MANFREDONIA FOOTBALL 1932 C 5,00 1,00 4,00 JUVENTUS S.MICHELE C 5,10 5,10 GIOVENTU CALCIO FOGGIA D 5,20 2,00 3,20 MATINUM C 5,90 1,00 4,90 ATLETICO SANNICANDRO B 6,20 5,00 1,20 DON BOSCO B 6,20 6,20 VERDEVIVO CALCIO LUCERA A 6,20 5,00 1,20 ORDONA CALCIO D 6,90 1,50 5,40 CAGNANO VARANO CALCIO B 7,00 2,50 4,50 UNITED CLUB FOGGIA D 7,00 3,00 4,00 GUGLIELMO E PELLEGRINO C 7,60 5,00 2,60 CARAPELLE D 13,30 5,50 3,00 4,80 OLIMPIA CALCIO FOGGIA C 13,60 2,00 3,00 8,60 ATLETICO STORNARA D 14,00 3,00 11,00 SANSEVERESE A 15,40 4,00 11,40 SPORTING CLUB VICO B 16,00 3,00 11,00 2,00 LUCERA CALCIO A 16,30 16,30 TORREMAGGIORE CALCIO A 16,50 3,50 5,00 8,00 GIOVENTU CASTELNUOVO A 18,40 4,00 14,40 APRICENA A 20,80 3,00 17,80 SAN PAOLO DI CIVITATE A 20,80 13,00 7,80 SAN PIO X FOGGIA D 23,70 3,00 18,00 2,70 SANCARLO MANFREDONIA D 25,00 9,00 13,00 3,00 REAL S.GIOVANNI C 29,30 24,50 3,00 1,80 SAN MATTEO D 83,80 83,00 ,80 AUDACE CERIGNOLA D 87,40 85,00 2,40

GIOVANISSIMI “FASCIA B” 3.3.5 RISULTATI GARE 3.0.6 RISULTATI GARE DELLA 2 ^ GIORNATA (RECU PERO ) OLYMPIA M.S.A. SANSEVERESE 3 - 0(VGS) 3.0.6 RISULTATI GARE DELLA 4 ^ GIORNATA (RECU PERO ) OLYMPIA M.S.A. SANSEVERO 5 - 3 GIRONE B MANFREDONIA FOOTBALL 1932 SANT’ONOFRIO CALCIO 4 - 2

19

3.0.6 RISULTATI GARE DELLA 9 ^ GIORNATA

GIRONE A G.E.T. ORTA NOVA SAN PIO X FOGGIA 3 - 2 GIOVENTU CALCIO FOGGIA S.PIO X 3 - 0 I TRE CASALI VERDEVIVO LUCERA 0 - 3(D’UUF.) JUVENTUS S.MICHELE LUCERA CALCIO 1 - 1 MATTEO GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL 0 - 7 GIRONE B APRICENA MANFREDONIA FOOTBALL 1932 3 - 2 JUVENTUS S.MICHELE sq.B SAN SEVERO 2 - 2 MARCONI ISCHITELLA UNIDET CLUB FOGGIA 3 - 0(VGS) OLIMPIA COSMANO SPORT 1 - 6 SAN’ONOFRIO CALCIO SANSEVERESE 3 - 0(VGS)

3.0. 8 CLASSIFICHE GIRONE A *================================================== ============================* | Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| | | | | | | | | | | *---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* | 1 GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0 | | 2 A.S.D.JUVENTUS S.MICHELE 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 0 | | 3 A.S.D.GIOVENTU CALCIO FOGGIA 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 34 | 10 | 0 | | 4 U.S.D.LUCERA CALCIO 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 0 | | 5 A.S.D.G.E.T. ORTA NOVA 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 37 | 5-| 0 | | 6 G.S. S.PIO X 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 0 | | 7 A.P.D.VERDEVIVO CALCIO LUCERA 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 37 | 10-| 0 | | 8 G.S,D.SAN PIO X FOGGIA 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 28 | 6-| 1 | | 9 U.S.D.I TRE CASALI 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 44 | 33-| 3 | | 10 U.S.D.SAN MATTEO 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 52 | 36-| 1 | *------------ * = FUORI CLASSIFICA --------------- ----------------------------* GIRONE B *================================================== ============================* | Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| | | | | | | | | | | *---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* | 1 A.S.D.APRICENA 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 12 | 40 | 0 | | 2 A.S.D.MANFREDONIA FOOTBALL 1932 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 0 | | 3 sq.B JUVENTUS S.MICHELE sq.B 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 0 | | 4 A.S.D.COSMANO SPORT 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 0 | | 5 POL. OLYMPIA 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 43 | 18-| 0 | | 6 A.S.D.SANT ONOFRIO CALCIO 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0 | | 7 U.S.D.SAN SEVERO 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 36 | 4-| 0 | | 8 POL.D.MARCONI ISCHITELLA 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 42 | 34-| 0 | | 9 A.S.D.UNITED CLUB FOGGIA 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 60 | 44-| 1 | | 10 POL.D.SANSEVERESE 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 34 | 7-| 2 | *------------ * = FUORI CLASSIFICA --------------- ----------------------------*SAN

4.0.0 ATTIVITA’ DI BASE DELEGAZIONE PROVINCIALE

20

FESTA PROVINCIALE CATEGORIA “PULCINI MISTI 6 C 6 “ DOMENICA 19 GIUGNO 2011, CON INIZIO ALLE ORE 10:00 PRESSO IL CAMPO COMUNALE “CIANCI “ DI CERIGNOLA, AVRA’ LUOGO LA FESTA PROVINCIALE CATEGORIA “PULCINI MISTI 6 C 6 “ LE SOCIETA’ PARTECIPANTI SONO :

1. GIOVENTU’ CALCIO CERIGNOLA ( SOCIETA’ OSPITANTE ) , 2. ASD COSMANO SPORT 3. FCD STORNARA 4. POL. CASTELLUCCIO 5. CUS FOGGIA ASD 6. PUNTO FOGGIA 1989

LE SOCIETA’ DOVRANNO PRESENTARSI ALLE ORE 9:30 PRESSO IL SUDETTO CAMPO SPORTIVO DOVE SARANNO ILLUSTRATE LE MODALITA’ TECNICHE DELLA MANI FESTAZIONE. LE SOCIETA’ DOVRANNO PRESENTARE REGOLARE DISTINTA CALCIATORI E CARTELLINI (VERDI) FIGC.

5.0.0 G I U S T I Z I A S P O R T I V A DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale, Avv. Lorenzo Taggio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. a.f.q., Antonio Vinella nella seduta del 14/6/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano. 5.1.0 CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLAS TICO 5.1.1 CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B 5.1.2 RECLAMI

GARE 5.1.3 GARE SOSPESE 5.1.4 GARE NON DISPUTATE

SAN PIO X LUCERA – AUDACE CERIGNOLA del 2/6/2011

Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la gara non si è disputata per la mancata presentazione entro il tempo regolamentare d’attesa della società AUDACE CERIGNOLA,

dispone

a carico della stessa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della società SAN PIO X LUCERA nonché un punto di penalizzazione in classifica; a carico della società AUDACE CERIGNOLA, l’ammenda di € 51,00 per seconda rinuncia. 5.1.5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 5.1.6 A CARICO DI SOCIETÀ’ Ammonizioni Ammenda Ammenda 5.1.7 A CARICO DI DIRIGENTI E ALLENATORI

21

Inibizione a tutto il 5/6/2011 5.1.8 A CARICO DI CALCIATORI Espulsi Squalifica per TRE gare effettive NICOLO’ Paolo ANTEO CALCIO SAN PAOLO Per avere colpito con uno schiaffo in pieno volto un calciatore avversario. Squalificati per UNA gara effettiva Squalificati per IV ammonizione RINALDI Pasquale PUNTO FOGGIA Diffidati per recidiva in ammonizioni CALDARULO Alessandro JUVENTUS SAN MICHELE CAMPIONATO ALLIEVI CALCIO A CINQUE 5.1.2 RECLAMI

GARE ERRATA CORRIGE A causa di un refuso di stampa, nel C.U. precedente, relativamente alla GARA NON DISPUTATA Asd Gioventù Castelnuovo – Pol. Carapelle del 24/5/2011, è stata erroneamente indicata la società Gioventù Calcio Foggia anziché la società Gioventù Castelnuovo. 5.1.3 GARE SOSPESE 5.1.5 GARE NON DISPUTATE 5.1.5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 5.1.6 A CARICO DI SOCIETÀ’ Ammonizioni 5.1.8 A CARICO DI DIRIGENTI E ALLENATORI Inibizione a tutto il 5.1.8 A CARICO DI CALCIATORI Espulsi Squalificati per DUE gare effettive Squalificati per IV ammonizione

22

Diffidati per recidiva in ammonizioni 5.2.0 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 5.2.1 RECLAMI GARE ERRATA CORRIGE A causa di un refuso di stampa, nel C.U. precedente, relativamente alla GARA

GIOVENTU’ CALCIO CERIGNOLA – G&T ORTANOVA del 28/5/ 2011

Il provvedimento deve essere corretto nel modo seguente: Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società G&T ORTANOVA faceva partecipare alla gara il calciatore TORTORA Antonio, già espulso nella gara precedente del 24/5/2011,

dispone

a carico della stessa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della società GIOVENTU’ CALCIO CERIGNOLA; a carico del Dirigente Acc. Uff.le della società G&T ORTANOVA, Sig. TORTORA Michele, l’inibizione a tutto il 28/6/2011; a carico del calciatore TORTORA Antonio della società G&T ORTANOVA, per l’espulsione del 24/5/2011, la squalifica A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2011 per avere colpito con una spallata il direttore di gara nonché una ulteriore giornata di squalifica per avere disputato la gara in epigrafe in posizione irregolare. 5.2.3 GARE NON DISPUTATE

SANT’ONOFRIO – SANSEVERESE del 2/6/2011

Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la gara non si è disputata per la mancata presentazione entro il tempo regolamentare d’attesa della società SANSEVERESE,

dispone

a carico della stessa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della società SANT’ONOFRIO nonché un punto di penalizzazione in classifica; a carico della società SANSEVERESE, l’ammenda di € 25,00 per prima rinuncia.

OLIMPIA MONTE SANT’ANGELO – SANSEVERESE dell’11/6/2 011

Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la gara non si è disputata per la mancata presentazione entro il tempo regolamentare d’attesa della società SANSEVERESE,

dispone

a carico della stessa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della società OLIMPIA MONTE SANT’ANGELO nonché un punto di penalizzazione in classifica; a carico della società SANSEVERESE, l’ammenda di € 51,00 per seconda rinuncia.

MARCONI ISCHITELLA – UNITED CLUB FOGGIA del 6/6/201 1

Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società UNITED CLUB FOGGIA faceva pervenire presso questa Delegazione espressa e formale rinuncia alla gara in epigrafe,

23

dispone

a carico della stessa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della società MARCONI ISCHITELLA nonché un punto di penalizzazione in classifica; 5.2.3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI SOCIETA’ Ammenda € Ammonizione con diffida Ammonizioni A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a tutto il A CARICO DI CALCIATORI Espulsi Squalifica per DUE gare effettive Squalifica per UNA gara effettiva MILUZIO Arcangelo G&T ORTANOVA Squalificati per IV ammonizione Diffidati per recidiva in ammonizioni GALUCCO Gianluca APRICENA LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVR ANNO PERVENIRE A QUESTA DELEGAZIONE ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA PUBB LICAZIONE. L’INTERO COMUNICATO UFFICIALE DI QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE E’ CONSULTABILE ED ESTRAIBILE IN COPIA DAI SEGUENTI SITI INTERNET: http://foggia.figcpuglia .it (DELEGAZIONE DI FOGGIA) www.figcpuglia:it (COMITATO REGIONALE PUGLIA) www.ind.it delegazioneprovinciale foggia (LEGA NAZIONALE DILETTANTI) PUBBLICATO IN FOGGIA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELE GAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA IL 16.06.2011

IL SEGRETARIO ( CARLO CASIELLO )

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D. (LUCIANO IMBRIANO )

24