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Multimpresa Fascicolo informativo Mod. 991 – Ultimo aggiornamento 1.7.2013 Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLE AZIENDE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ INDUSTRIALE O ARTIGIANALE _________________________________________________________________ MULTIMPRESA Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - la Nota informativa, comprensiva del glossario; - le Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

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Multimpresa

Fascicolo informativo Mod. 991 – Ultimo aggiornamento 1.7.2013

Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del

Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta

all'attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLE AZIENDE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ INDUSTRIALE O ARTIGIANALE

_________________________________________________________________

MULTIMPRESA

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Nota informativa, comprensiva del glossario;

- le Condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE

LA NOTA INFORMATIVA

Multimpresa

Fascicolo informativo Mod. 991 – Ultimo aggiornamento 1.7.2013

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Nota informativa ed.7.2013

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLE AZIENDE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ

INDUSTRIALE O ARTIGIANALE

MULTIMPRESA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione

CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione

FRANCHIGIA importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza prima dell’applicazione di eventuali limiti di indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato

INDENNIZZO/RISARCIMENTO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA il documento che prova l’assicurazione

PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell’assicurazione

SCOPERTO la quota in percento, contrattualmente a carico dell’Assicurato, che viene detratta per ciascun sinistro, da quanto indennizzabile a termini di polizza prima dell’applicazione di eventuali limiti d’ indennizzo.

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Società Generali Italia S.p.A.; sede legale Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – CAP 31021 – Italia; recapito telefonico +39 06 84831, sito internet: www.inaassitalia.generali.it, e-mail [email protected]; autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n. 289.

Si rinvia al sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

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Nota informativa ed.7.2013

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.

L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenze

se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all’assicurazione per la copertura dei rischi delle aziende di piccole e medie dimensioni che svolgono attività industriale o artigianale.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sei sezioni:

- Sezione A) Incendio: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza

- Sezione B) Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro: tiene indenne l’assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza

- Sezione C) Furto e Rapina: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in occasione di furto realizzato o tentato

- Sezione D) Tutela Giudiziaria: rimborsa all'assicurato le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza

- Sezione E) Responsabilità Civile Prodotti: copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi per difetto dei prodotti assicurati e per i quali l’assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore

- Sezione F) Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza.

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:

- Incendio: – artt. 1, 2, 4, paragrafi: condizioni particolari e garanzie accessorie sempre operanti della Sezione A) Incendio

- Responsabilità civile: – artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 della Sezione B) Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro

- Furto e Rapina – artt. 1, 2 , paragrafo condizioni particolari sempre operanti della Sezione C) Furto e Rapina

- Spese legali – artt. 1, 3, 4, 5, 6 della Sezione D) Tutela Giudiziaria

- Responsabilità Civile Prodotti: - artt. 1, 2, 5, 6 della Sezione E) Responsabilità Civile Prodotti

- Assistenza:

- artt. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 15 del paragrafo Prestazioni ai locali assicurati della Sezione F) Assistenza;

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- artt. 1, 4, 6, 8, 9, 10 del paragrafo Prestazioni soccorso stradale e traino della Sezione F) Assistenza.

Le garanzie principali possono essere integrate con delle garanzie addizionali e clausole speciali.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo:

- Incendio: – art. 3 della Sezione A) Incendio

- Responsabilità civile: – art. 3 della Sezione B) Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro

- Furto e Rapina: – art. 3 della Sezione C) Furto e Rapina

- Spese legali: – art. 2 della Sezione D) Tutela Giudiziaria

- Responsabilità Civile Prodotti: - art. 3 della Sezione E) Responsabilità Civile Prodotti

- Assistenza:

- art. 6 del paragrafo Prestazioni ai locali assicurati della Sezione F) Assistenza

- art. 3 del paragrafo prestazioni soccorso stradale e traino della Sezione F) Assistenza.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia pertanto ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- Incendio: artt. 1, 2, 4, 12, paragrafi condizioni particolari e garanzie accessorie sempre operanti della Sezione A) Incendio

- Responsabilità civile: artt. 1, 2, 4 della Sezione B) Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro

- Furto e Rapina: artt. 1,2, paragrafo condizioni particolari sempre operanti della Sezione C) Furto e Rapina

- Tutela Giudiziaria: artt. 3 della Sezione D) Tutela giudiziaria

- Responsabilità Civile Prodotti: artt. 4, 7, 8, della Sezione E) Responsabilità Civile Prodotti

- Assistenza:

- artt. 4, 5, 8 del paragrafo “Prestazioni ai locali assicurati” della Sezione F) Assistenza

- artt. 2, 4, 5, 6 del paragrafo “Prestazioni soccorso stradale e traino” del paragrafo “Prestazioni soccorso stradale e traino” della Sezione F) Assistenza.

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato = Euro 10.000,00

scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 Euro 1.000,00

danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti

- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500 (nei limiti dei massimali previsti)

Esempio numerico di scoperto con il minimo su garanzia a primo rischio assoluto: Garanzia fenomeno elettrico

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Limite di indennizzo 15.000 euro scoperto 20% con il minimo di euro 800

Esempio 1)

Danno 30.000 euro

(danno > limite di indennizzo di 15.000 euro)

Danno liquidabile: 15.000 euro

Scoperto 20% ( 20% di 15.000 = 3.000) > minimo euro 800

Indennizzo: danno liquidabile – scoperto = 15.000 - 3.000= 12.000 euro

Esempio 2)

Danno 3.000 euro

( danno < limite di indennizzo di 15.000 euro)

Danno liquidabile: 3.000 euro

Scoperto 20% ( 20% di 3.000 = 600) < minimo 800 euro)

Indennizzo: danno liquidabile – minimo = 3.000 - 800= 2.200 euro

Relativamente alla sezione furto:

Se in polizza sono previsti franchigie e scoperti congiuntamente a limiti di indennizzo si procederà alla liquidazione del danno applicando franchigie o scoperti dopo aver tenuto conto del limite di indennizzo.

Relativamente ad alcune partite della sezione Incendio il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 11 della sezione A) Incendio.

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 1 delle norme comuni a tutte le sezioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze

L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle norme comuni a tutte le sezioni.

Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza alla voce “Frazionamento”.

Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento:

semestrale 3%; quadrimestrale 4%;

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trimestrale 4,5%; mensile 5% .

Avvertenze:

La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;

sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

Vincoli

In caso di polizza vincolata l’intermediario percepisce in media una quota parte del 21,55% sul premio imponibile annuo.

L’importo effettivo percepito dall’intermediario è indicato nel contratto di assicurazione.

Avvertenze:

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l’impresa restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Clausole di vincolo:

Il Contraente potrà scegliere le clausole di vincolo tra quelle in appresso indicate:

I002 VINCOLO 6 PUNTI

La presente polizza, limitatamente alla partita _______________ e limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, è vincolata a tutti gli effetti a favore del _____________________________________________ (in seguito denominato Istituto) con sede in _____________________________________________ creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento in data _____ , ricevuto dal Notaio ______________________________________________________ rep _______ e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto; 2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a

riconoscere, nel caso si debba procedere con la perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;

3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;

4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'Istituto chiedere lo

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scorporo della sola garanzia Incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;

5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile.

I099 VINCOLO 9 PUNTI

In relazione all'atto di mutuo in data _____ n. ______ di repertorio __________ rog. ___________ del Notaio ______________________________________________________ la presente polizza si intende vincolata a favore di ______________________________________________________ (in seguito denominato Istituto).

1. In caso di sinistro la Società assicuratrice si obbliga a darne avviso all'Istituto, che potrà intervenire nella liquidazione del sinistro e le somme che verranno liquidate dalla Società assicuratrice dovranno essere trattenute sino alla concorrenza del suo credito, ad esclusiva disposizione dell'Istituto che potrà anche ritirarle con la sola sua ricevuta.

2. La quietanza che quest'ultimo rilascerà per il risarcimento versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti dell'Assicurato che ha accettato la presente regolamentazione.

3. La Società rinuncia a valersi, unicamente nei confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, dei diritti che ai sensi delle vigenti norme legislative e delle Condizioni Generali di Assicurazione possono spettarLe verso l'Assicurato per tutti i casi di nullità, di decadenza o di risoluzione contemplati dalla polizza.

4. In conseguenza di detta rinuncia la presente polizza dovrà avere sempre la sua piena efficacia, unicamente rispetto all'Istituto, come se nulla si potesse imputare all'Assicurato, ai suoi aventi causa o a terzi che secondo la legge o le Condizioni Generali di Assicurazione fossero responsabili del danno.

5. Rispetto invece all'Assicurato ed ai suoi aventi causa, resteranno salvi ed impregiudicati i diritti e le azioni spettanti alla Società in base al Codice Civile ed alle Condizioni Generali di Assicurazione, compreso quello di regresso per le somme versate all'Istituto a seguito di sinistro nonché quello di elevare il premio in corrispondenza degli aggravamenti di rischio che venissero rilevati. Tale aumento di premio sarà dovuto anche dall'Istituto solo a partire dalla data di comunicazione dell'aumento.

6. L'Istituto si obbliga ad accettare, a seguito di sinistro o per qualsiasi altro caso previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'eventuale annullamento del contratto da parte della Società assicuratrice, con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

7. L'Istituto si obbliga a pagare i premi che alle singole scadenze (o nei termini di dilazione previsti in polizza) non venissero pagati dall'Assicurato e cioè entro trenta giorni dall'avviso che la Società assicuratrice darà all'Istituto stesso a mezzo lettera raccomandata.

8. Nel caso che la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente. Resta comunque ferma, anche per detto periodo, la validità ed efficacia della polizza convenendosi che, agli effetti degli indennizzi, la Società assicuratrice avrà come saldate alle rispettive scadenze le quietanze di premio, sempreché il pagamento delle medesime da parte dell'Istituto avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni.

9. L'Istituto dovrà di regola, ad avvenuta estinzione del mutuo, darne notizia alla Società assicuratrice perché provveda allo svincolo; nel qual caso la presente clausola si intenderà priva di effetto.

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1003 VINCOLO DA CONVENZIONE

In relazione all'atto di mutuo in data _____ di rep. __________ rogito __________ Notaio ____________________________ la presente polizza si intende vincolata a favore della Spett. ______________________________________________________ed è retta dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto e la Compagnia, Convenzione che l'Assicurato dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate, massimali ed il relativo premio della Sezione A) Incendio e della Sezione C) Furto e Rapina possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all’articolo 13 delle Norme comuni a tutte le sezioni.

8. Rivalse

Avvertenze

- Nelle Sezione A) Incendio è previsto che la Società rinunci – salvo il caso di dolo - al diritto di surroga anche verso altri responsabili del sinistro. Si rinvia al punto 8 del paragrafo “Condizioni particolari” della Sezione A) Incendio delle condizioni di assicurazione.

- Nelle altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

9. Diritto di recesso

Avvertenze

Il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 6 delle norme comuni a tutte le sezioni.

Se la durata del contratto supera i cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenze

Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

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12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenze

Per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro).

Si rinvia a:

- Incendio: – art. 6 della Sezione A) Incendio

- Responsabilità civile: – art. 8 della Sezione B) Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro

- Furto e Rapina: – art. 5 della Sezione C) Furto e Rapina

- Spese legali: – art. 7 della Sezione D) Tutela Giudiziaria

- Responsabilità Civile Prodotti: - art. 9 della Sezione E) Responsabilità Civile Prodotti

Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.a. si rinvia all’art. 9 del paragrafo “Prestazioni ai locali assicurati” della Sezione F) Assistenza e all’art. 6 del paragrafo “Prestazioni soccorso stradale e traino” della Sezione F) Assistenza delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

14. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma – Tel.: 06 47224020 – Fax: 06 47224204 - E-mail: [email protected].

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve descrizione del motivo della lamentela;

d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Nota informativa ed.7.2013

15. Arbitrato

Non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

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Nota informativa ed.7.2013

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Condizioni di assicurazione Mod. 991 ed. 7.2013

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE DEFINIZIONI ............................................................................................................................. 5 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI ................................................................................. 9

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .................................................. 9 Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ............................................. 9 Art. 3 Modifiche dell’assicurazione .................................................................................. 9 Art. 4 Aggravamento del rischio ...................................................................................... 9 Art. 5 Diminuzione del rischio ......................................................................................... 9 Art. 6 Recesso in caso di sinistro .................................................................................... 9 Art. 7 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione ....................................... 10 Art. 8 Assicurazioni presso diversi assicuratori ............................................................. 10 Art. 9 Oneri fiscali .......................................................................................................... 10 Art. 10 Foro competente ................................................................................................. 10 Art. 11 Rinvio alle norme di legge ................................................................................... 10 Art. 12 Frazionamento del premio ................................................................................... 10 Art. 13 Indicizzazione ...................................................................................................... 10

CODICI ATTIVITÀ ................................................................................................................... 12 SETTORI DI ATTIVITÀ ........................................................................................................... 13 SEZIONE A) INCENDIO ......................................................................................................... 30

Art. 1 Cose assicurate ................................................................................................... 30 Art. 2 Oggetto dell’assicurazione .................................................................................. 30 Art. 3 Delimitazioni del rischio ....................................................................................... 31 Art. 4 Limite massimo per “rischio singolo” ................................................................... 32 Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ............................................................. 32 Art. 6 Obblighi in caso di sinistro ................................................................................... 32 Art. 7 Esagerazione dolosa del danno .......................................................................... 33 Art. 8 Procedura per la valutazione del danno .............................................................. 33 Art. 9 Mandato dei periti ................................................................................................ 33 Art. 10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .................................. 34 Art. 11 Assicurazione parziale ........................................................................................ 35 Art. 12 Limite massimo dell’indennizzo ........................................................................... 35 Art. 13 Pagamento dell’indennizzo ................................................................................. 35 Art. 14 Ispezione delle cose assicurate .......................................................................... 35

CONDIZIONI PARTICOLARI .................................................................................................. 36 1. Caratteristiche del fabbricato ............................................................................... 36 2. Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio ........................................ 36 3. Contenuto degli apparecchi somministratori di calore ......................................... 36 4. Enti presso terzi ................................................................................................... 36 5. Enti all’aperto ....................................................................................................... 36 6. Oggetti personali dei dipendenti .......................................................................... 37 7. Operazioni peritali ............................................................................................... 37 8. Rinuncia al diritto di surroga ................................................................................ 37 9. Parziale deroga alla regola proporzionale ........................................................... 37 10. Parificazione danni da incendio ........................................................................... 37 11. Oneri di urbanizzazione ....................................................................................... 37 12. Anticipo indennizzi ............................................................................................... 37 13. Onorario Periti ..................................................................................................... 38 14. Indennizzo separato per ciascuna partita ............................................................ 38 15. Garanzie rescindibili ............................................................................................ 38

GARANZIE ACCESSORIE ..................................................................................................... 39 A) Fumo ................................................................................................................... 39 B) Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione del danno ............................... 39

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C) Dispersione liquidi ............................................................................................... 39 D) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione ........................................... 40 E) Demolizione e sgombero ..................................................................................... 40 F) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo ...................................... 40

GARANZIE ADDIZIONALI ...................................................................................................... 42 1. Rischio locativo ................................................................................................... 42 2. Ricorso terzi ........................................................................................................ 42 3. Maggiori costi ...................................................................................................... 43

CLAUSOLE SPECIALI ............................................................................................................ 44 I102 Eventi atmosferici ................................................................................................ 44 I274 Eventi sociopolitici ............................................................................................... 45 I046 Grandine .............................................................................................................. 45 I042 Sovraccarico neve ............................................................................................... 45 I043 Colpa grave ......................................................................................................... 46 I018 Fabbricati ad uso civile abitazione ...................................................................... 46 I019 Effetti domestici ................................................................................................... 46 I501 Aumento limite per “Modelli e stampi” ................................................................. 46 I502 Aumento limite per “Infiammabili” ........................................................................ 46 I503 Aumento limite per “Merci speciali” ..................................................................... 46

SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO ....... 47 Art. 1 Oggetto dell’assicurazione .................................................................................. 47 Art. 2 Fattispecie comprese nell’assicurazione R.C.T. .................................................. 48 Art. 3 Esclusioni ............................................................................................................ 50 Art. 4 Estensione territoriale .......................................................................................... 51 Art. 5 Buona fede INAIL ................................................................................................ 51 Art. 6 Pluralità di assicurati ........................................................................................... 51 Art. 7 Calcolo del premio ............................................................................................... 51 Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro........................................................... 52 Art. 9 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro............................................... 52 Art. 10 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali ................................................ 52

CLAUSOLE SPECIALI ............................................................................................................ 53 R283 RC Postuma Estesa - Installatori e Manutentori abilitati ex L. 46/90 ................... 53 R284 Copertura Plus .................................................................................................... 54 R267 Lavori presso terzi ............................................................................................... 56 R250 Clausola non cumulo dei massimali R.C.T./R.C.O. ............................................. 56 R415 Appalto/Subappalto (infortuni dei dipendenti di subappaltatori) .......................... 56

SEZIONE C) FURTO E RAPINA ............................................................................................. 57 Art. 1 Cose assicurate ................................................................................................... 57 Art. 2 Rischi assicurati .................................................................................................. 57 Art. 3 Esclusioni ............................................................................................................ 58 Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ............................................................. 59 Art. 5 Obblighi in caso di sinistro ................................................................................... 59 Art. 6 Esagerazione dolosa del danno .......................................................................... 60 Art. 7 Procedura per la valutazione del danno .............................................................. 60 Art. 8 Mandato dei periti ................................................................................................ 60 Art. 9 Determinazione del danno .................................................................................. 61 Art. 10 Pagamento dell’indennizzo ................................................................................. 61 Art. 11 Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro ...................................... 61 Art. 12 Recupero delle cose rubate ................................................................................ 62

CONDIZIONI PARTICOLARI .................................................................................................. 63 1. Caratteristiche del fabbricato ............................................................................... 63 2. Mezzi di chiusura dei locali .................................................................................. 63 3. Scoperto a carico dell’Assicurato ........................................................................ 64 4. Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato ..... 64 5. Delimitazione territoriale ...................................................................................... 64

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6. Assicurazione presso esposizioni, fiere, mostre e locali di terzi .......................... 64 CLAUSOLA SPECIALE ........................................................................................................... 65

F533 Copertura Plus .................................................................................................... 65 SEZIONE D) TUTELA GIUDIZIARIA ...................................................................................... 66 DEFINIZIONI ........................................................................................................................... 66

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione .................................................................................. 67 Art. 2 Esclusioni ............................................................................................................ 67 Art. 3 Limiti territoriali .................................................................................................... 68 Art. 4 Coesistenza con assicurazione Responsabilità Civile......................................... 68 Art. 5 Decorrenza ed operatività della garanzia ............................................................ 68 Art. 6 Regolazione del premio ....................................................................................... 68 Art. 7 Denuncia del sinistro ed obblighi dell’Assicurato................................................. 69 Art. 8 Recesso per sinistro ............................................................................................ 69 Art. 9 Gestione del sinistro ............................................................................................ 69 Art. 10 Scelta del legale .................................................................................................. 69

CLAUSOLE SPECIALI ............................................................................................................ 70 T105 Procedimenti amministrativi Decreto Legislativo n. 81/08 (ex D.lgs 626) e L. 196/2003 .......................................................................................................................... 70

SEZIONE E) RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI ............................................................ 71 Art. 1 Oggetto dell'assicurazione .................................................................................. 71 Art. 2 Soggetti non considerati terzi .............................................................................. 71 Art. 3 Esclusioni e precisazioni ..................................................................................... 71 Art. 4 Limiti di indennizzo .............................................................................................. 72 Art. 5 Inizio e termine della garanzia ............................................................................. 72 Art. 6 Calcolo del premio ............................................................................................... 72 Art. 7 Estensione territoriale .......................................................................................... 73 Art. 8 Scoperto .............................................................................................................. 73 Art. 9 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro ........................................................... 73 Art. 10 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza .................................................... 73

SEZIONE F) ASSISTENZA ..................................................................................................... 75 DEFINIZIONI SPECIFICHE .................................................................................................... 75 PRESTAZIONI AI LOCALI ASSICURATI ................................................................................ 76

Art. 1 Cose assicurate ................................................................................................... 76 Art. 2 Oggetto dell’assicurazione .................................................................................. 76 Art. 3 Rischio assicurato ............................................................................................... 76 Art. 4 Prestazioni – Massimali ....................................................................................... 76 Art. 5 Estensione territoriale .......................................................................................... 76 Art. 6 Esclusioni ............................................................................................................ 76 Art. 7 Limiti di esposizione ............................................................................................ 77 Art. 8 Prestazioni ........................................................................................................... 77 Art. 9 Avviso di sinistro .................................................................................................. 81 Art. 10 Mancato utilizzo delle prestazioni ........................................................................ 81 Art. 11 Restituzione delle somme per prestazioni indebitamente ricevute ...................... 81 Art. 12 Altre assicurazioni ............................................................................................... 81 Art. 13 Modifiche dell'assicurazione ................................................................................ 82 Art. 14 Assicurazione per conto altrui ............................................................................. 82 Art. 15 Esonero di responsabilità .................................................................................... 82

PRESTAZIONI SOCCORSO STRADALE E TRAINO ............................................................ 83 Art. 1 Rischio assicurato ............................................................................................... 83 Art. 2 Estensione territoriale .......................................................................................... 83 Art. 3 Esclusioni ............................................................................................................ 83 Art. 4 Limiti di esposizione ............................................................................................ 83 Art. 5 Validità e durata della garanzia ........................................................................... 84 Art. 6 Prescrizione ......................................................................................................... 84 Art. 7 Esonero di responsabilità .................................................................................... 84

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Art. 8 Prestazioni - massimale ...................................................................................... 84 Art. 9 Soccorso Stradale e Traino ................................................................................. 84 Art. 10 Regolazione premio ............................................................................................ 84 Art. 11 Durata dell'assicurazione .................................................................................... 85 Art. 12 Altre assicurazioni ............................................................................................... 85 Art. 13 Modifiche dell'assicurazione ................................................................................ 85 Art. 14 Assicurazione per conto altrui ............................................................................. 85 Art. 15 Esonero di responsabilità .................................................................................... 86

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DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ADDETTI il titolare, i soci, i familiari coadiuvanti, gli apprendisti e i dipendenti iscritti a libro paga e i lavoratori parasubordinati

APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computers, impianti radiotelevisivi o di telecomunicazione

ARCHIVI archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor

ARMADI FORTI armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:

pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;

movimento di chiusura che comandi catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;

serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica laterale;

peso minimo 100 kg

ARTIGIANO colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo

ARREDAMENTO mobilio, arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti - serramenti aggiunti dall’Assicurato locatario

ASSICURATO soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione

ASSICURAZIONE contratto di assicurazione

ATTO DI TERRORISMO si intende un atto doloso (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte

CONTRAENTE soggetto che stipula l’assicurazione

CASSEFORTI mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg

COSE sia gli oggetti materiali sia gli animali (per le Sezioni Responsabilità Civile)

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DATI le informazioni leggibili a macchina memorizzate su “Supporti di dati”

ESPLODENTI sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo

ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A

ESPLOSIONE sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

FABBRICATO l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, fognature, ciminiere, serbatoi e sili in cemento armato o muratura,impianti fissi idrici e igienico sanitari al servizio del fabbricato, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento ad uso esclusivo dei locali, impianti elettrici, impianti di allarme e di comunicazione, ascensori e montacarichi, affreschi, statue e decorazioni non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune, escluso comunque ciò che rientra nella definizione di “Arredamento”

FRANCHIGIA importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termine di polizza prima dell’applicazione di eventuali limiti di indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato

FURTO l’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene

IMPLOSIONE repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna

INCENDIO combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi

INCOMBUSTIBILI sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno

INDENNIZZO somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

INFIAMMABILI sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 °C – che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili (come ad esempio l’acetilene, il metano, l’etano); liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C (come ad

esempio benzina, alcool, vernici alla nitrocellulosa, i comuni solventi e diluenti, ecc.);

ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida,

sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni

normali e a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V

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MACCHINARIO –

ATTREZZATURA macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni, attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, “Apparecchiature elettroniche”, escluso comunque ciò che rientra nelle definizioni di “Archivi”, “Fabbricati”, “Modelli e stampi” e “Supporti di dati”

MASSIMALE la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro

MERCI merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, autoveicoli iscritti al P.R.A. limitatamente alle attività riguardanti officine, carrozzerie e gommisti

MERCI SPECIALI si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:

celluloide (grezza, oggetti di);

espansite;

schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa;

materie plastiche espanse o alveolari;

imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito

MODELLI E STAMPI modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

PARTITA insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con unica somma.

POLIZZA documento che prova l’assicurazione

PREMIO somma dovuta dal Contraente alla Società

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

assicurazione prestata senza l’applicazione del disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale

RAPINA la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene

RISARCIMENTO somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall’Assicurato

SCOPERTO la quota in percento, contrattualmente a carico dell’assicurato, che viene detratta per ciascun sinistro da quanto indennizzabile a termini di polizza prima dell’applicazione di eventuali limiti di indennizzo

SCOPPIO repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio

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SERRAMENTI manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni

SINISTRO verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la Sezione Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa. Per la Sezione RC Prodotti: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata nei confronti dell’Assicurato

SINISTRO IN SERIE Per la Sezione RC Prodotti: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatisi in più prodotti

SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.

SUBAPPALTATORE la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza

SUPPORTI DI DATI il materiale (floppy disk, hard disk, CD, DVD ecc.) per la memorizzazione di dati, sia quello intercambiabile da parte dell’Assicurato sia quello fisso ad uso memoria di massa

TETTO – COPERTURA –

SOLAI tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il

fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani di un fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature

VALORI denaro, carte valori e titoli di credito in genere, titoli di viaggio, tessere telefoniche, biglietti di lotteria e altre cose similari.

VETRI STRATIFICATI DI

ANTIEFFRAZIONE manufatti costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica che rispondano ai requisiti della normativa UNI EN 356

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NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi di quanto previsto al comma 15-septies dell’art. 22 della L. 221, 17 dicembre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società, su richiesta, restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo che va dalla data di avvenuta comunicazione dell’estinzione alla data di scadenza dell’assicurazione per il quale tale premio è stato pagato, salvo eventuali prescrizioni intercorse. L’importo del rimborso è calcolato sul premio relativo alle garanzie prestate sui beni assicurati oggetto di mutuo o altro finanziamento al netto delle imposte di legge, rapportando il predetto periodo a quello per il quale il premio è stato pagato.

Art. 3 Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

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Art. 7 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione

Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 8 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Frazionamento del premio

Qualora venga previsto il pagamento del premio in forma rateale, resta convenuto che tale agevolazione non esonera il Contraente dall’obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto. In caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell’intera annualità.

Art. 13 Indicizzazione

Limitatamente alle sole Sezioni Incendio, Furto e Rapina le somme assicurate, massimali e premio indicati in polizza, sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base annua di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento od al loro equivalente, la somma assicurata, il massimale ed il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

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Le Parti potranno recedere dalla presente condizione mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l'adeguamento, la Società ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.

I limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, seguono l'adeguamento come per le somme assicurate, ad esclusione del limite per rischio singolo pari ad Euro 800.000,00 (Art. 4 - Limite massimo per “rischio singolo” della Sezione Incendio).

Le Sezioni Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, Responsabilità Civile Prodotti e Tutela Giudiziaria non sono soggette ad indicizzazione.

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CODICI ATTIVITÀ In relazione al “Settore” di appartenenza (prime tre cifre del codice attività) operano le seguenti regole:

Attività appartenenti ai settori da 100 a 700

L’assicurazione è prestata in base all’esplicita dichiarazione dell’Assicurato che il genere di attività esercitata nell’industria (o laboratorio) si identifica con quella individuata nell’elenco che segue attraverso il codice attività, che compare nell’apposita casella esistente in polizza.

Per le attività classificate nei settori da 100 a 700 la categoria tariffaria è rappresentata, per ogni codice attività, dal numero riportato nella relativa colonna.

Ove nell’elenco non siano descritte attività ma prodotti si intende “produzione, lavorazione, riparazione di ...”.

Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna polizza anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori.

È, altresì, ammesso ed assicurato (se non esplicitamente escluso), sia il deposito di merci che non sono prodotte dall’industria (o laboratorio) assicurata o che comunque non sono destinate ad entrare nel ciclo produttivo, sia l’esercizio di attività commerciali di vendita anche al minuto, a condizione che tutto ciò abbia carattere secondario e coerente rispetto all’attività produttiva esercitata nell’azienda assicurata.

Relativamente alla Sezione Incendio sono ammesse ed assicurate, sempre che non siano esplicitamente escluse, le seguenti operazioni:

confezionamento ed imballaggio, verniciatura, macinazione di sostanze combustibili, asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostimento, lavorazione del legno, autolavaggio - officina meccanica che siano complementari ed accessorie dell’attività principale ed utilizzate per le esclusive attività dell’impresa (anche se dette operazioni, considerate isolatamente, sono inquadrabili in una categoria tariffaria superiore a quella del codice attività indicato in polizza) e purché la superficie complessivamente coperta da ciascuna di queste attività non superi 1/5 della superficie complessiva dei piani dei fabbricati assicurati o contenente le cose assicurate.

Relativamente alla Sezione Furto sono ammesse ed assicurate merci appartenenti a categorie tariffarie superiori a quella indicata in polizza, fino a un massimo del 20% della somma assicurata.

Relativamente alla Sezione Tutela Giudiziaria il codice attività ha esclusivamente valore descrittivo dell’oggetto dell’assicurazione e non tariffario.

Attività appartenenti al settore 800

L’assicurazione è prestata in base all’esplicita dichiarazione dell’Assicurato che il genere di attività esercitata si identifica con quella individuata nell’elenco che segue attraverso il codice attività, che compare nell’apposita casella esistente in polizza.

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SETTORI DI ATTIVITÀ

100 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI TESSILI

200 ALIMENTARI E SIMILI

300 CARTA, PELLI, GOMMA, PLASTICA

400 CHIMICA

500 LEGNO

600 METALLI

700 PIETRE – LEGANTI – VETRI – TERRECOTTE

800 SERVIZI VARI

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

100 Settore: ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI TESSILI

100.10 ABBIGLIAMENTO

100.10.5

Abiti e confezioni in genere anche con parziale imbottitura (esclusi quindi i piumoni, le giacche a vento e le confezioni imbottite in genere, anche se in solo deposito), senza impiego di tessuti gommati o cerati; maglierie (escluse elastiche), biancheria per abbigliamento. Escluse le pellicce

6 3 1 2 1

100.10.10

Abiti e confezioni in genere con impiego di tessuti gommati o cerati o imbottiti: anche con impiego di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna

10 3 1 2 1

100.10.15 Biancheria da casa. Coperte, copriletto. Foderami

6 3 1 2 1

100.10.20 Capi d’abbigliamento in montone 10 3 1 2 1

100.10.25 Confezioni in tessuto elastico 7 3 1 2 1

100.10.30 Guanti (esclusi quelli in pelle), cravatte, calze 6 3 1 2 1

100.10.35 Pellicce anche con tessuti 10 3 - 2 1

100.20 APPARECCHIATURA DI FILATI

100.20.5 Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.): inclusa incollatura

9 3 3 1 1

100.20.10 Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.): esclusa incollatura

6 3 3 1 1

100.30 APPARECCHIATURA DI TESSUTI

100.30.5

Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, bruciapelo, ecc.). Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione

12 2 4 1 1

100.30.10

Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, ecc. ): senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo né spalmatura od impregnazione

7 2 4 1 1

100.40 FILATURA

100.40.5

Canapa, lino, iuta: filatura con qualsiasi operazione. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione

13 5 2 2 1

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

100.40.10

Canapa, lino, iuta: filatura senza maciullatura, né stigliatura, né rompitura, né ammorbidimento o cardatura, né pettinatura

9 5 2 2 1

100.40.15 Cotone o miste di cotone: filatura con qualsiasi operazione. Escluso l’uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti

12 5 2 2 1

100.40.20

Cotone o miste di cotone: filatura senza apritura, né mischia, né battitura, né allupatura, né cardatura. Escluso l’uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti

6 5 2 2 1

100.40.25 Fibre artificiali e sintetiche: filatura e torcitura. Esclusa la produzione delle fibre stesse

9 5 2 2 1

100.40.30

Fibre di qualsiasi tipo, cascami, garnettato, sfilacciato: filatura senza uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione

12 5 1 2 1

100.40.35

Lana con impiego di fibre nuove e/o rigenerate, anche con l’utilizzo (in quantitativi minori) di fibre di altra natura: filatura con qualsiasi operazione. Le operazioni di sfilacciatura e/o garnettatura sono escluse

10 5 2 2 1

100.40.40

Lana con impiego di fibre nuove, anche con l’utilizzo (in quantitativi minori) di fibre di altra natura: filatura senza mischia, né battitura, né alluppatura, né cardatura; filatura a pettine. Le operazioni di sfilacciatura e/o garnettatura sono escluse

5 5 2 2 1

100.40.45 Seta anche mista con altre fibre: filande con qualsiasi operazione

10 5 2 2 1

100.40.50 Seta anche mista con altre fibre: filande senza impiego di cascami e senza bozzoliere

7 5 2 2 1

100.50 TESSUTI

100.50.5 Tessitura (anche a maglia) esclusivamente di filati. Esclusa la produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti

7 4 3 4 1

100.50.10 Tessuti spugna e veli: con qualsiasi processo 9 4 3 4 1

100.50.15 Tessitura di qualsiasi tipo. Esclusa la produzione di garze e di tappeti

10 4 4 4 1

100.60 VARIE

100.60.5 Cordaggi con qualsiasi operazione 9 3 2 2 1

100.60.10 Garze di qualsiasi tipo 11 3 2 2 1

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

100.60.15 Laboratori per matrici serigrafiche per tessuti 6 3 2 2 6

100.60.20

Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture: anche con impiego di piume, di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa

11 3 2 2 1

100.60.25 Oggetti di paglia, vimini, truciolo o erbe palustri 12 3 2 2 1

100.60.30

Oggetti di peluche con qualsiasi processo. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione

12 3 2 2 6

100.60.35 Passamaneria, nastri, merletti, trine e ricami 7 3 2 2 1

100.60.40

Sfilacciatura esclusivamente in bagno d’acqua – garnettatura. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione

13 3 2 2 2

100.60.45 Tappeti (esclusi quelli di feltro e di gomma), stuoie: con materia prima costituita esclusivamente da filati di qualsiasi tipo

7 3 2 2 2

100.60.50 Tappeti, stuoie: di qualsiasi tipo esclusi quelli in materia plastica espansa o alveolare

13 3 2 2 2

100.60.55 Tappezziere, senza operazioni di imbottiture, con operazioni di allestimento di tendaggi e simili articoli per la casa

6 3 2 2 -

100.60.60 Tintoria – stamperia – stireria – candeggio – lavatoi – lavanderie: di tessuti, di abiti

4 3 2 2 -

100.60.65

Tintoria – candeggio – lavatoi – lavanderie: di fibre rigenerate e/o di stracci. Escluso l’uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione

10 3 2 2 -

100.60.70 Tintoria – candeggio – lavatoi – lavanderie: di fibre e fiocco

10 3 2 2 -

100.60.75 Tintoria – stamperia – stireria – candeggio – lavatoi – lavanderie: di filati

4 3 2 2 -

200 Settore: ALIMENTARI E SIMILI

200.10 ALIMENTARI DIVERSI

200.10.5 Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili

6 4 2 2 1

200.10.10 Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: con sgusciatura

11 4 2 2 1

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

200.10.15 Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: senza sgusciatura

7 4 2 2 1

200.10.20 Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa

7 4 2 2 1

200.10.25 Sale comune (raffinazione) 6 4 2 2 1

200.10.30 Thè, camomilla ed altre erbe aromatiche 7 4 2 2 1

200.20 ALIMENTI PER ANIMALI

200.20.5

Mangimi senza impiego e senza esistenza in deposito di: foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce molini da carrube (non opera la sezione RC Prodotti)

8 5 1 1 -

200.20.10 Mangimi con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce (non opera la sezione RC Prodotti)

14 5 1 1 -

200.30 BEVANDE

200.30.5 Acque gassose e minerali, bibite analcoliche, succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi.

2 5 1 1 1

200.30.10

Bevande in genere (compreso il vino), purché costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione inferiore o eguale a 35° centesimali - aceto esclusivamente di vino.

3 5 1 1 1

200.30.15 Bevande costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione superiore a 35° centesimali, comprese le distillerie

8 5 1 1 1

200.40 CONSERVE ALIMENTARI

200.40.5 Alimenti liofilizzati 6 2 1 4 1

200.40.10

Marmellate - confetture - mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli - carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola: esclusi prodotti alimentari liofilizzati e disidratati

5 2 1 4 4

200.40.15 Prodotti vegetali commestibili disidratati 10 2 1 4 1

200.40.20 Prosciutti e salumi 7 2 1 4 3

200.50 DOLCIUMI

200.50.5 Biscotti - panettoni - grissini - paste dolci - pasticcerie - panifici

6 4 2 2 2

200.50.10 Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati: senza sgusciatura di frutti e senza tostatura

4 4 2 2 2

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

200.50.15 Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati: con tostatura

6 4 2 2 2

200.50.20 Gelati - ghiaccio d’acqua - prodotti alimentari surgelati

5 4 2 2 3

200.50.25 Patatine fritte - snack - cereali soffiati e prodotti similari

6 4 2 2 2

200.60 FARINE E PASTE ALIMENTARI

200.60.5 Paste alimentari con qualsiasi tipo di essiccatoio

12 4 2 1 2

200.60.10 Paste alimentari senza essiccatoi o con essiccatoi riscaldati a vapore o ad acqua calda

8 4 2 1 2

200.60.15 Riseria - molini da legumi e da riso - molini da cereali: con sistema pneumatico nella macinazione

11 4 2 1 2

200.60.20 Riseria - molini da legumi e da riso - molini da cereali: senza sistema pneumatico nella macinazione

14 4 2 1 2

200.70 LATTE E DERIVATI – OLI – GRASSI – CARNI

200.70.5 Formaggi duri 5 4 3 2 2

200.70.10 Formaggi, esclusi quelli duri - burro naturale - latterie sociali – centrali del latte - latte condensato, evaporato ed in polvere

5 4 3 2 2

200.70.15 Macelli, esclusa l’assicurazione del foraggio 3 4 3 2 4

200.70.20 Oli e grassi alimentari: con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e con sgusciatura di semi oleosi

14 4 3 2 1

200.70.25 Oli e grassi alimentari: senza utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e senza sgusciatura di semi oleosi

7 4 3 2 1

300 Settore: CARTA – PELLI – GOMMA – PLASTICA

300.10 INDUSTRIE CARTARIE

300.10.5 Carte e cartoni bitumati o catramati con qualsiasi processo

12 1 4 3 2

300.10.10

Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, fiori di carta, ecc.), anche con plasticatura e senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

9 1 4 3 2

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

300.10.15

Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, fiori di carta, ecc.), anche con plasticatura con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

10 1 4 3 2

300.10.20 Modelli in carta e cartone senza produzione delle materie prime

9 1 4 3 2

300.10.25 Pasta di legno meccanica (non opera la sezione RC Prodotti)

8 1 4 3 -

300.20 INDUSTRIE DELLA CALZATURA

300.20.5

Calzature di gomma, di gomma e tela con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo; con impiego di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa

12 1 1 1

300.20.10

Calzature di gomma, di gomma e tela senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo e senza impiego di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa (sia in lavorazione che in deposito)

9 3 1 1 1

300.20.15

Calzature in cuoio o in pelle naturale od artificiale escluse le calzature di gomma, di gomma e tela: senza l’iniezione della soletta in materia plastica

9 3 1 1 1

300.20.20 Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici): in cuoio, pelle naturale od artificiale

8 3 1 1 1

300.20.25 Parti per calzature in genere 12 3 1 1 1

300.30 INDUSTRIE DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA

300.30.5 Oggetti, pani, lastre di materia plastica espansa o alveolare, di gomma spugna o microporosa

15 3 4 4 -

300.30.10 Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare senza produzione delle resine

11 3 4 4 -

300.30.15 Oggetti di gomma naturale o sintetica esclusa gomma spugna o microporosa

11 3 4 4 -

300.30.20 Plasticatura di qualsiasi tipo di oggetti 10 3 4 4 -

300.30.25 Plasticatura di soli oggetti incombustibili 7 3 4 4 -

300.30.30 Pneumatici 12 3 4

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

300.30.35

Taglio, cucitura: di tessuti gommati, cerati o catramati, plasticati, di fogli di materiale plastico. Esclusa la produzione di articoli d’abbigliamento

10 3 4 4 -

300.40 INDUSTRIE DEI PELLAMI

300.40.5 Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (valigerie, pelletterie, ecc.) escluse le calzature

8 3 1 2 1

300.40.10 Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

10 3 1 2 -

300.40.15

Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo. Compresi laboratori per la riparazione di calzature, pelletteria e simili. Esclusi prodotti finiti

10 3 1 2 -

300.40.20 Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

8 3 1 2 -

300.40.25 Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo. Esclusi prodotti finiti

8 3 1 2 -

300.40.30 Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili esclusivamente per il finissaggio dei colori

9 3 1 2 -

300.40.35

Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili esclusivamente per il finissaggio dei colori. Esclusi prodotti finiti

9 3 1 2 -

300.50 INDUSTRIE TIPOGRAFICHE

300.50.5 Carte da parati 8 5 2 1 -

300.50.10 Laboratori per matrici litografiche (non opera la sezione RC Prodotti)

8 5 2 1 -

300.50.15 Litografia, tipografia, serigrafia senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo (non opera la sezione RC Prodotti)

6 5 2 1 -

300.50.20 Litografia, tipografia, serigrafia con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

8 5 2 1 -

300.50.25 Tipolitografia, legatoria, flessografia senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

4 5 2 1 -

300.50.30 Tipolitografia, legatoria, flessografia con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

7 5 2 1 -

300.60 VARIE

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

300.60.5 Occhiali esclusa l’esistenza sia in lavorazione che in deposito di celluloide o di materie plastiche

7 3 1 2

300.60.10 Occhiali compresa l’esistenza sia in lavorazione che in deposito di celluloide o di materie plastiche

10 5 3 1 2

300.60.15

Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cinefotografico (per l’assicurazione della pellicola impressionata, la Società risponde dei danni alle cose assicurate limitatamente al valore del supporto) (non opera la sezione RC Prodotti)

7 5 3 1 -

300.60.20 Lampadari di qualsiasi materiale e con qualsiasi processo

9 5 3 1 3

300.60.25 Ombrelli 9 5 3 1 1

300.60.30 Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga

12 5 3 1 1

300.60.35

Produzione di lampadari esclusivamente mediante assemblaggio di parti, anche in materiale combustibile, purché altrove prodotte

6 5 3 1 3

400 Settore: CHIMICA

400.10 CARBURANTI COMBUSTIBILI

400.10.5 Lavorazione di oli minerali e gas combustibili; agglomerati di combustibili

13 1 2 - -

400.10.10

Preparazione di miscele od emulsioni bituminose o bitumi soffiati o pietrisco bitumato: con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda o ad olio diatermico

12 1 1 - -

400.20 COLORI – COLORANTI – INCHIOSTRI – VERNICI

400.20.5 Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

13 2 4 2 3

400.20.10

Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

12 2 4 2 3

400.20.15 Stabilimenti per la verniciatura: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

14 2 4 2 -

400.20.20 Stabilimenti per la verniciatura: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

9 2 4 2 -

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

400.30 GELATINE ADESIVE – RESINE NATURALI

400.30.5 Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

14 4 1 1 6

400.30.10 Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

6 4 1 1 6

400.40 OLI E GRASSI

400.40.5 Candele con qualsiasi processo 15 1 1 1 2

400.40.10 Candele senza riscaldamento o con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda

10 1 1 1 2

400.40.15 Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

14 1 1 2 2

400.40.20 Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

10 1 1 1 2

400.40.25 Dentifrici 4 1 2 1 2

400.40.30 Oli lubrificanti e oli per macchine elettriche con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

11 1 2 2 -

400.40.35 Oli lubrificanti e oli per macchine elettriche senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

6 1 2 1 -

400.40.40 Saponi 9 1 2 1 2

400.50 PRODOTTI CHIMICI VARI – INDUSTRIE CHIMICHE VARIE

400.50.5 Detersivi liquidi ed in polvere 6 5 2 1 4

400.50.10 Galvanoplastica (zincatura, cromatura, ecc.) 4 5 2 1 -

400.50.15 Riempimento e travasamento di oli minerali e gas combustibili e infiammabili

8 5 2 - -

400.50.20 Riempimento di bombole e simili con polveri e fluidi, esclusi: metano, infiammabili in genere, combustibili ed esplodenti

4 5 2 - -

400.60 PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

400.60.5 Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti - disinfestanti: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

11 5 1 1 -

400.60.10 Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti - disinfestanti: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

8 5 1 1 -

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

400.60.15 Concimi esclusivamente con miscelazione di ingredienti altrove prodotti

10 5 1 1 -

400.70 PROFUMI – COSMETICI – FARMACEUTICI

400.70.5 Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

12 1 4 1 2

400.70.10 Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

7 1 4 1 2

400.70.15 Prodotti chimici, esclusi prodotti chimico-farmaceutici: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

11 1 4 1 -

400.70.20 Prodotti chimici esclusi prodotti chimico-farmaceutici: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

7 1 4 1 -

400.70.25 Prodotti chimico-farmaceutici: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

11 1 4 1 -

400.70.30 Prodotti chimico-farmaceutici: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo

7 1 4 1 -

500 Settore: LEGNO

500.10 LAVORAZIONI PRIMARIE – PRODOTTI INTERMEDI

500.10.5 Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti. Esclusa posa in opera presso terzi

9 2 2 4 4

500.10.6 Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti. Compresa posa in opera presso terzi

9 2 2 4 4

500.10.10

Nobilitazione (applicazione a compensati, a paniforti e pannelli truciolari di: laminati plastici o fogli, pellicole e lastre di materia plastica, carte anche resinate o tessuti resinati nonché‚ di lastre o fogli per impiallacciatura)

9 2 2 4 -

500.10.15 Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno. Esclusa posa in opera presso terzi

9 2 2 4 4

500.10.16 Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno. Compresa posa in opera presso terzi.

9 2 2 4 4

500.10.20 Paniforti (pannelli listellari) 9 2 2 4 -

500.10.25 Produzione di pannelli truciolari a base di legno

12 2 2 4 -

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

500.10.30 Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciature

10 2 2 4 -

500.10.35 Segheria di tronchi 9 2 2 4 -

500.10.40 Serramenti in legno - masselli in legno grezzo. Esclusa posa in opera presso terzi

9 2 2 4 2

500.10.41 Serramenti in legno - masselli in legno grezzo. Compresa posa in opera presso terzi.

9 2 2 4 2

500.20 MOBILI

500.20.5

Mobili ed arredamenti in legno non imbottiti, anche con impiego di laminati plastici, di metalli, di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa

12 1 2 2 2

500.20.10 Mobili in legno imbottiti (divani, poltrone, salotti, ecc.), anche con impiego di altri materiali

13 1 2 2 2

500.20.15 Produzione di mobili mediante operazioni di assemblaggio di pannelli prodotti altrove

7 1 2 2 2

500.30 VARIE

500.30.5 Giocattoli in legno ed in altri materiali combustibili

14 1 2 1 5

500.30.10 Matite di qualsiasi tipo 8 1 2 1 2

500.30.16 Scultori di oggetti di legno con operazioni di taglio effettuate con macchine e con operazioni di verniciatura a mano

9 1 2 1 -

500.30.20 Oggetti di legno non indicati nelle voci precedenti, anche con altri materiali combustibili. Laboratorio di vetri e cornici

14 1 3 1 2

500.30.25 Strumenti musicali 14 1 3 1 2

500.30.30 Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero

13 1 1 1 -

500.30.35 Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero con qualsiasi processo

15 1 1 1 -

600 Settore: METALLI

600.10 ELETTRONICA – ELETTROTECNICA

600.10.5 Accumulatori elettrici 7 2 2 1 6

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

600.10.10

Apparecchi per radio e telecomunicazioni - radioricevitori - giradischi - registratori - televisori di qualsiasi tipo - duplicazione di nastri e videonastri

10 2 2 1 4

600.10.15

Apparecchi per radio e telecomunicazioni - radioricevitori - giradischi - registratori - televisori senza fabbricazione né applicazione di mobiletti in legno od in materia plastica

4 2 2 1 4

600.10.20

Laboratorio per la riparazione di elettrodomestici, audiovisivi ed apparecchiature elettroniche - produzione e/o assemblaggio di componenti elettronici

6 2 2 1 4

600.20 VARIE

600.20.5 Apparecchiature elettroniche - macchine per ufficio per scrivere e calcolare

6 5 3 3 5

600.20.10 Armi 4 5 3 - -

600.20.15 Carpenteria metallica. Esclusa posa in opera presso terzi

4 5 3 3 5

600.20.16 Carpenteria metallica. Compresa posa in opera presso terzi.

4 5 3 3 6

600.20.20 Cavi e conduttori elettrici con qualsiasi processo. Esclusa posa in opera presso terzi

8 5 3 3 3

600.20.21 Cavi e conduttori elettrici con qualsiasi processo. Compresa posa in opera presso terzi.

8 5 3 3 3

600.20.25 Cavi e conduttori elettrici senza rivestimenti o supporti in materiali combustibili. Esclusa posa in opera presso terzi

4 5 3 3 3

600.20.26 Cavi e conduttori elettrici senza rivestimenti o supporti in materiali combustibili. Compresa posa in opera presso terzi.

4 5 3 3 3

600.20.30

Cromatura, cadmiatura, nichelatura, zincatura, smaltatura, metallizzazione, trattamento termico metalli, brunitura, bronzatura di oggetti incombustibili e con qualsiasi processo

4 5 3 3 -

600.20.35 Cromatura, cadmiatura, nichelatura, zincatura, smaltatura, metallizzazione, brunitura, bronzatura di oggetti di qualsiasi tipo

8 5 3 3 -

600.20.40

Elettrodomestici, esclusi: apparecchi per radio e telecomunicazioni, radioricevitori, giradischi, mangianastri, registratori, televisori

7 5 3 3 4

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

600.20.45

Elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche metalliche con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci. Esclusi: apparecchi per radio e telecomunicazioni, radioricevitori, giradischi, mangianastri, registratori, televisori

6 5 3 3 4

600.20.50 Laboratorio di odontotecnico anche con eventuale studio dentistico – Laboratorio ortopedico

5 5 3 - -

600.20.55 Lampadari, lampade ad incandescenza, tubi luminescenti, semiconduttori

5 5 3 3 3

600.20.60 Macchine per caffè 5 5 3 3 6

600.20.65 Macchine agricole, edili, stradali, industriali 4 5 3 3 4

600.20.70 Macchine fotografiche ed apparecchiature ottiche

6 5 3 3 2

600.20.75 Materiale per idraulica non in materia plastica - coltelleria e posateria di metallo

4 5 3 3 6

600.20.80

Meccanismi di precisione - orologi da tavolo e da muro di metallo non prezioso - apparecchi tecnici e scientifici esclusi quelli ottici e fotografici - bilance - lucchetti e serrature

6 5 3 3 -

600.20.85 Mobili, arredamenti, serramenti metallici, armadi forti e casseforti

3 5 3 3 2

600.20.90 Motori fino a 10 cv e motori fuoribordo per natanti

5 5 3 3 -

600.20.95 Motori superiori a 10 cv (esclusi fuoribordo per natanti)

5 5 3 3 -

600.20.100

Oggetti di metallo e metalli (esclusi: oro e altri metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, nonché antimonio, berillio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, manganese, mercurio, nichel, peltro, tallio, tantalio, uranio, vanadio e wolframio) in pani, lingotti, laminati, lamiere, trafilati, profilati, funi e fili, fonderie di metalli

4 5 3 3 -

600.20.105 Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali

4 5 - 3 -

600.20.110 Oggetti di argento, berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, tantalio, uranio, vanadio, wolframio, bigiotteria

4 5 3 3 -

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

600.20.115

Oggetti di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, peltro

4 5 3 3 -

600.20.120

Stoviglie ed articoli casalinghi di metallo, esclusi elettrodomestici, attrezzi ed utensili metallici, esclusi dispositivi elettrici con applicazioni di parti in materiali combustibili

8 5 3 3 1

600.20.125

Stoviglie ed articoli casalinghi di metallo esclusi elettrodomestici, attrezzi ed utensili metallici, esclusi dispositivi elettrici senza applicazioni di parti in materiali combustibili

4 5 3 3 1

600.20.130 Utensileria e minuteria metallica - cuscinetti a rulli o a sfere

4 5 3 3 3

600.30 VEICOLI – AEROMOBILI – NATANTI

600.30.5

Autofficine per la riparazione di veicoli in genere, autodemolizioni, elettrauto, escluse stazioni di servizio: anche con eventuali piccole riparazioni di carrozzeria purché aventi caratteristiche di accessorietà (esclusa l’esistenza di forni e reparti di verniciatura); anche con operazioni di montaggio, vendita e riparazione di pneumatici purché il valore complessivo dei pneumatici non superi Euro 10.500,00

5 3 4 3 -

600.30.6 Stazioni di servizio 5 3 4 - -

600.30.10

Carrozzerie per qualsiasi tipo di veicolo (esclusa la produzione o l’allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari)

11 3 4 3 -

600.30.15

Carrozzerie per autoveicoli (esclusa la produzione o l’allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari)

9 3 4 3 -

600.30.20 Natanti: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo di qualsiasi tipo di scafo

11 3 4 3 -

600.30.25 Natanti: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo di soli scafi metallici

4 3 4 3 -

600.30.30 Produzione e/o allestimento di roulottes, caravan, motocaravan, motorhome e similari

10 3 4 3 -

600.30.35 Produzione di veicoli, ciclomotori, motoscooter, motociclette, biciclette, trattori e semoventi

5 3 4 3 -

600.30.40 Riparazione, montaggio ed eventuale vendita di pneumatici (attività di gommista): esclusa la ricostruzione di pneumatici

5 3 4 3 -

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

700 Settore: PIETRE – LEGANTI – VETRI – TERRECOTTE

700.10 MANUFATTI PER L’EDILIZIA – VETRI

700.10.5 Lastre di vetro o cristallo 7 3 4 5 -

700.10.10 Lenti ottiche 7 3 4 5 2

700.10.15

Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso. Esclusa l'esistenza sia in lavorazione che in deposito di materie plastiche espanse od alveolari. Esclusa posa in opera presso terzi

1 3 4 5 6

700.10.16

Manufatti per l’edilizia a base di calce, cemento e gesso. Esclusa l’esistenza sia in lavorazione che in deposito di materie plastiche espanse od alveolari. Compresa posa in opera presso terzi

1 3 4 5 6

700.10.20 Manufatti per l’edilizia, anche con impiego di materie plastiche espanse o alveolari. Esclusa posa in opera presso terzi

9 3 4 5 6

700.10.21 Manufatti per l’edilizia, anche con impiego di materie plastiche espanse o alveolari. Compresa posa in opera presso terzi

9 3 4 5 6

700.10.25 Oggetti di vetro o cristallo 7 3 4 5 -

700.20 TERRE PIETRE E LEGANTI

700.20.5 Calci e gesso 3 5 3 6 -

700.20.10 Lavorazione di pietre e marmi 1 5 3 6 -

700.20.15 Smalti silicei e vetrosi 3 5 3 6 3

700.30 TERRECOTTE

700.30.5 Ceramiche, porcellane e maioliche con qualsiasi tipo di forno

8 5 4 2 1

700.30.10 Ceramiche, porcellane e maioliche senza forni o con forni esclusivamente ad oli combustibili o elettrici

4 5 4 2 1

700.30.15 Laterizi – refrattari: con qualsiasi tipo di forni 11 5 4 2 1

700.30.20 Laterizi – refrattari: senza forni o con forni esclusivamente a tunnel; senza essiccatoi

4 5 4 2 1

700.30.25 Laterizi – refrattari: senza incastellatura combustibile

6 5 4 2 1

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CODICE ATTIVITÀ

INCENDIO

FENOMENO ELETTRICO

FURTO RCT/ RCO

RC PRODOTTI

700.30.30 Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l’edilizia con qualsiasi tipo di forno

8 5 4 2 1

700.30.35

Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l’edilizia senza forni o con forni esclusivamente ad oli combustibili o elettrici

4 5 4 2 1

700.40 VARIE

700.40.5 Guarnizioni attrito per freni e frizioni 3 4 1 2 -

700.40.10 Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti

7 4 1 2 5

700.40.15 Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia

3 4 1 2 2

800 Settore: SERVIZI VARI

800.20 INSTALLATORI 1

800.20.5

Installazione e manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici, telefonici, telegrafici, radiotelevisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento ambienti in fabbricati e stabilimenti, compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi

5 1 1 5 -

800.30 VARIE

800.30.5 Lavorazioni agricole (aratura, semina, mietitura, trebbiatura, ecc.) con impiego di macchine agricole

- - - 4 -

800.30.10 Lavori di giardinaggio, esclusa potatura e abbattimento di piante

- - - 4 -

800.30.15 Lavori di pulizie pavimenti, vetri, insegne, camini e ambienti in genere

- - - 4 -

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SEZIONE A) INCENDIO OPERANTE SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO PREMIO

Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, nell’allegato ALSOM, i beni - mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici, e servizi aziendali escluse comunque le civili abitazioni e relative dipendenze, da chiunque occupate e/o possedute), che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri

“Fabbricati”

“Macchinario – Attrezzatura – Arredamento”

“Merci”, compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali, nei limiti dei quantitativi ammessi, poste nei citati locali ed all’aperto nelle immediate adiacenze dell’esercizio assicurato.

Sono esclusi dalla partita “Fabbricati” quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicata in polizza la somma assicurata relativa alla garanzia addizionale 1 – Rischio locativo.

Sono esclusi dalla partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”:

le “Apparecchiature elettroniche” se assicurate con polizza elettronica;

i beni in leasing, se assicurati con apposita polizza.

Sono inoltre compresi, se assicurata la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” ed anche in eccedenza alle somme assicurate:

Valori, fino ad un limite di Euro 2.600,00;

Archivi nonché Supporti di dati (se non assicurati con polizza elettronica), fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”, con il massimo di Euro 5.200,00;

Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.

Valore di ricostruzione e rimpiazzo

L’assicurazione è prestata:

- per i “Fabbricati”, in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;

- per il “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

- per gli “Archivi”, i “Supporti di dati”, i “Modelli e stampi”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Art. 2 Oggetto dell’assicurazione

A) Danni materiali e diretti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:

incendio;

fulmine (escluso danno elettrico ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici);

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onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

urto dei veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulla pubblica via;

fumo, come da garanzia accessoria A);

acqua condotta, comprese le spese di ricerca del danno, come da garanzia accessoria B);

dispersione di liquidi, come da Garanzia accessoria C);

colaggio acqua da impianti automatici di estinzione, come da garanzia accessoria D).

La Società indennizza altresì:

i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;

i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;

le spese di demolizione e sgombero come da Garanzia accessoria E);

le spese necessarie per spostare, ricollocare e immagazzinare merci, macchinario, attrezzature ed arredamento quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell’attività colpiti da sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo spettante per danni diretti e materiali con il massimo di Euro 2.500,00.

B) Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità civile

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e se indicati in polizza i relativi capitali e/o massimali, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere – per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge relativamente a:

a) Rischio locativo: per danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione (vedi Garanzia addizionale 1.);

b) Ricorso Terzi: per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (vedi Garanzia addizionale 2.).

Art. 3 Delimitazioni del rischio

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l’Assicurato non dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;

f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

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g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 4 Limite massimo per “rischio singolo”

L’assicurazione della presente sezione Incendio è prestata sul presupposto che il valore del macchinario, attrezzature, arredamento e merci relativo ad ogni “rischio singolo” non sia superiore a Euro 800.000,00, intendendosi per “rischio singolo” il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all’attività di un unico imprenditore.

Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dall’Art. 10 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente Sezione. Qualora detto valore, in base al quale sono convenuti condizioni e premi dell’assicurazione Incendio, sia o divenga comunque superiore, l’Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società. In questo caso la Società ha la facoltà di recedere dall’assicurazione con un preavviso di 60 giorni. Trascorso il preavviso, la Società mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

Se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società per il sinistro, sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall'Art. 1892 Codice Civile.

Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

Deve altresì:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;

b) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

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d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 8 Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti

b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 9 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 10 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 8 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – Macchinario, attrezzatura, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III – Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L’ammontare del danno si determina:

per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;

per modelli e stampi ed archivi e supporti di dati facendo riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di 12 mesi dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione, ricostruzione o sostituzione, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione od artistico o scientifico;

per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, facendo riferimento alle spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di risarcimento, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

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Art. 11 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra le somme assicurate e il valore risultante al momento del sinistro.

Nella determinazione di questi valori non si dovrà tenere conto di “Valori”, “Modelli e Stampi”, “Archivi e Supporti di dati”. Per detti enti inoltre l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 12 Limite massimo dell’indennizzo

Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 13 Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall’Art. 3 lettera d).

Art. 14 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1. Caratteristiche del fabbricato

I fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate possono essere elevati ad uno o più piani fuori terra e costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, solai, armature del tetto e coibentazioni in materiali combustibili. Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite può intendersi elevato ad un terzo.

Possono tuttavia esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente non superi 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto.

2. Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Nell’ambito dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, sono tollerati i seguenti quantitativi:

esplodenti per non oltre 1 kg;

infiammabili per non oltre 500 kg; se indicato in polizza il codice I502 tale limite si intende elevato a 1.000 kg (per le attività che esplicitamente escludano l’impiego di infiammabili nel ciclo produttivo questi possono essere utilizzati esclusivamente per operazioni di pulizia e di manutenzione e per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento);

merci speciali per non oltre 150 kg; se indicato in polizza il codice I503 tale limite si intende elevato a 500 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti: in serbatoi completamente interrati, nei serbatoi dei veicoli, nelle tubazioni di distribuzione, in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri enti da spazio vuoto ovvero posti all’aperto, ma separati dagli altri enti da spazio vuoto.

3. Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

È escluso dall’assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

4. Enti presso terzi

Merci, macchinari, modelli e stampi possono essere affidati in conto lavorazione e/o deposito presso stabilimenti e/o depositi similari sia di terzi che di consociate, nonché presso magazzini doganali o generali o spedizionieri e ivi quindi si intendono assicurati, fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle singole partite indicate in polizza, ovvero per modelli e stampi, del 10% dell’apposito limite previsto; relativamente ai suddetti enti il Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado, in caso di danno, di dimostrare con fatture, registrazioni ed altri documenti, l’esatto loro ammontare presso ciascun stabilimento e/o deposito al momento del sinistro.

5. Enti all’aperto

La garanzia si intende estesa alle merci poste all’aperto e/o su automezzi durante le operazioni di carico e scarico, sempreché nell’ambito del recinto dello stabilimento e ferme le esclusioni di cui alla garanzia “Eventi atmosferici”.

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6. Oggetti personali dei dipendenti

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita merci anche gli oggetti personali dei dipendenti esclusi gioielli e valori in genere.

7. Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

8. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso: clienti, le Società controllanti, controllate e collegate, le persone delle quali l’Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

9. Parziale deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell’Art. 11 – Assicurazione parziale della presente Sezione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale, per quelle partite la cui differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 10% di quest’ultima. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’Art. 11 – Assicurazione parziale rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.

10. Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito alla lettera A) dell’Art. 2 – Oggetto dell’assicurazione sono comunque parificati ai danni da incendio i guasti da chiunque prodotti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio.

11. Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce “Fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

12. Anticipo indennizzi

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.

Premesso che l’assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

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13. Onorario Periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell’indennizzo con il massimo di Euro 5.000,00.

14. Indennizzo separato per ciascuna partita

Il pagamento dell’indennizzo, ai sensi dell’Art. 13 – Pagamento dell’indennizzo della presente Sezione, verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

15. Garanzie rescindibili

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle seguenti garanzie, se operanti:

Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio (Eventi sociopolitici)

Eventi atmosferici

Grandine

Sovraccarico neve

Tale recesso, che deve intendersi operante contemporaneamente per tutte le garanzie selezionate, avrà effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata successiva dell’importo indicato in polizza.

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GARANZIE ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI

A) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

B) Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione del danno

La Società risponde:

a) dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza esclusiva del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime:

sono esclusi i danni:

dovuti a traboccamento o rigurgito di fognature, a meno che conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture; umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

alle merci trovantesi a meno di 10 cm dal suolo dei locali contenenti le merci assicurate. I danni alle merci che per loro natura, volume e/o peso non possono essere altrimenti collocate sono in garanzia con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 10.000,00.

b) delle spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi incassati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato sempreché assicurato, a seguito di evento indennizzabile in base al precedente comma a).

Agli effetti dei commi a) e b) l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00.

Agli effetti del comma a):

Per la sola partita merci, la società non indennizzerà, per ciascun sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore al 40% della somma assicurata alla relativa partita, con il massimo di euro 100.000,00 ridotto a euro 50.000,00 qualora le merci dovessero trovarsi in locali/magazzini interrati o seminterrati.

Agli effetti del comma b) per ciascun sinistro la Società non indennizzerà somma superiore a Euro 1.500,00 con il limite massimo, per più sinistri nell’annualità assicurativa, di Euro 5.000,00.

C) Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione di liquidi causata unicamente da rottura accidentale dei relativi contenitori.

La Società non risponde:

a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;

b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;

c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;

d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

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Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso.

D) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;

b) dei danni causati dal gelo;

c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.

E) Demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro – esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza e fermo quanto previsto dall’Art. 12 – Limite massimo dell’indennizzo della presente Sezione.

F) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per valore a nuovo s’intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;

per i macchinari, le attrezzature, l’arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto valore a nuovo, alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.

2. agli effetti dell’Art. 11 – Assicurazione parziale della presente Sezione, il supplemento di indennità, per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;

c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

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3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina o attrezzatura, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell’Art. 10 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente Sezione;

5. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6. l’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;

7. per quanto non derogato, restano ferme le condizioni tutte di polizza.

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GARANZIE ADDIZIONALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CAPITALE/MASSIMALE

1. Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme della presente Sezione, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 11 – Assicurazione parziale della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza secondo i criteri previsti per la partita “Fabbricato”, senza tenere conto della garanzia accessoria F) – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

2. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.

L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L’Assicurazione non comprende i danni:

1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;

b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

c) le Società le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge n. 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.

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3. Maggiori costi

La Società, a parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera i) della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. Si precisa che per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro; non saranno perciò considerate ai fini dell’indennizzo le spese sostenute dopo tale data.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:

scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;

difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine od impianti, imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La presente garanzia cessa di avere vigore quando la Ditta cessi la propria attività dopo il sinistro.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari all’1% del massimale complessivamente assicurato, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00.

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CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE RICHIAMATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE ALLA VOCE “CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”

I102 Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quanto altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;

- formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- gelo, sovraccarico di neve;

- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

- cedimento, franamento del terreno o smottamento del terreno,

- ancorché verificatesi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- recinti e recinzioni anche in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;

- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture, tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

- lastre di cemento – amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.

La Società non indennizzerà per ciascun sinistro somma superiore all’80% di quella assicurata.

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I274 Eventi sociopolitici

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli d’incendio, causati agli enti assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

a) di inondazione o frana;

b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere compresi i guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate per commettere il furto;

c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno;

e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni diversi da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per singolo sinistro, somma superiore all’80% di quella assicurata.

I046 Grandine

Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “eventi atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

serramenti, vetrate e lucernari in genere;

lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per sinistro e per anno importo superiore a Euro 15.000,00.

I042 Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie aperte su uno o più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

da valanghe e slavine;

da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia;

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ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;

ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed il massimo di Euro 15.000,00.

La Società non indennizzerà per ciascun sinistro somma superiore al 40% di quella assicurata.

I043 Colpa grave

A parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio punto d) della presente Sezione Incendio, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o l’Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.

I018 Fabbricati ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all’Art. 1 – Cose assicurate della presente Sezione, si intendono assicurati anche i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze), che rientrano nella definizione di fabbricato e che sono occupati dall’Assicurato o comunque di sua proprietà.

I019 Effetti domestici

A parziale modifica di quanto indicato all’Art. 1 – Cose assicurate della presente Sezione, si intendono compresi nella definizione di “Macchinario – Attrezzature – Arredamento” anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale), posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall’Assicurato.

I501 Aumento limite per “Modelli e stampi”

Il limite per “Modelli e stampi” previsto dall’Art. 1 – Cose assicurate si intende elevato dal 10 al 30% della somma assicurata alla partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.

I502 Aumento limite per “Infiammabili”

Il limite per gli “Infiammabili” previsto dalla condizione particolare 2. si intende elevato da 500 a 1.000 kg.

I503 Aumento limite per “Merci speciali”

Il limite per le “Merci Speciali” previsto dalla condizione particolare 2. si intende elevato da 150 a 500 kg.

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SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO OPERANTE SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO PREMIO

Art. 1 Oggetto dell’assicurazione

Premesso che il contratto è stato stipulato sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente nella proposta–questionario che fa parte integrante della polizza, e che l’azienda assicurata abbia un numero massimo di addetti pari a 15 ed un fatturato non superiore ad Euro 2.000.000,00, la garanzia di Responsabilità Civile s’intende disciplinata come di seguito esposto entro i limiti dei massimali indicati in polizza, nell’allegato ALSOM.

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

morte, lesioni personali;

danneggiamenti a cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione, durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale del titolare, dei soci e degli altri addetti come sopra definiti per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tal fine sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c) persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo quanto disposto al presente Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione lettera A) secondo capoverso; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, tra

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i quali si devono intendere inclusi i soggetti di cui l’Assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (“legge Biagi”) e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’Art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all’Art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs n. 38/2000.

L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.

L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci, ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Per tutte le fattispecie di danno di cui al punto A) del presente articolo nonché per quelle di cui all’Art. 2 – Fattispecie comprese nell’assicurazione RCT, ad esclusione dei rischi relativi ai Codici Attività con categoria tariffaria 1 o 2, si applicano le franchigie frontali che seguono:

a) Euro 500,00 per i rischi relativi ai Codici Attività con categoria tariffaria 3 o 4;

b) Euro 1.000,00 per i rischi relativi ai Codici Attività con categoria tariffaria 5 o 6.

Le franchigie di cui ai punti a) e b) sono sempre operanti per le fattispecie per le quali non è indicata alcuna franchigia o scoperto.

Per le fattispecie per le quali sono previsti importi di franchigia o scoperto inferiori, questi si intendono elevati come indicato ai punti a) e b).

Per le fattispecie per le quali sono previsti importi di franchigia o scoperto superiori, questi si intendono confermati.

Art. 2 Fattispecie comprese nell’assicurazione R.C.T.

L’assicurazione R.C.T. comprende:

a) Detenzione ed impiego di esplosivi ed infiammabili: sono compresi i danni derivanti da detenzione o impiego, autorizzati, di infiammabili o di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall’uso consapevole, da parte dell’Assicurato, non conforme alle disposizioni vigenti in materia; sono esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute, ai manufatti in genere che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;

b) Danni a mezzi di trasporto: sono compresi i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 150,00, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni da furto;

c) Proprietà e conduzione di fabbricati: sono compresi i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si esplica l'attività per la quale è prestata la garanzia, nonché degli uffici adibiti a punti vendita dell'impresa, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. Sono compresi altresì i danni derivanti dall’effettuazione di lavori edili di ordinaria manutenzione degli stessi; tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 150,00;

d) Danni alle opere e alle cose sulle quali si eseguono i lavori: sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato; sono altresì compresi i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato stesso. Sono comunque esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione e alle parti direttamente

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oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Per tale estensione di garanzia è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00, con massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e Euro 80.000,00 per anno assicurativo;

e) Danni a condutture e impianti sotterranei: sono compresi i danni arrecati alle condutture e impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata con uno scoperto 10% con il minimo di Euro 150,00 per ogni sinistro, e con massimo di risarcimento di Euro 80.000,00 per anno assicurativo;

f) Danni da interruzione di attività: sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 150,00 e con massimo risarcimento pari a Euro 25.000,00 per sinistro e Euro 80.000,00 per anno;

g) Danni da lavori agricoli: danni avvenuti in occasione di lavori agricoli per conto di terzi, con impiego di macchine agricole. Relativamente ai danni ai fabbricati dovuti a cedimento e franamento del terreno, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo risarcimento di Euro 80.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Per i danni conseguenti all’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 con massimo di risarcimento pari a Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;

h) Committenza Auto: sono compresi i danni cagionati a terzi, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, da dipendenti dell’Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente o dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l’assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell’Assicurato che risulti in regolare servizio e sia abilitato alla guida a norma di legge;

i) Veicoli in sosta: danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell’ambito dello stabilimento in appositi spazi adibiti a parcheggio. Per tale estensione è prevista una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni sinistro; sono comunque sempre esclusi i danni da furto, incendio e alle cose contenute negli stessi veicoli;

j) Proprietà di cartelli e insegne: sono compresi i danni derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari dell’impresa relativamente all’attività attinente alla loro installazione e manutenzione. La garanzia è operante sia se gestita direttamente od a mezzo di terzi; in questa ultima ipotesi la garanzia vale sempreché sussista responsabilità dell’Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

k) Visite e dimostrazioni: sono compresi i danni derivanti dall’organizzazione di visite all’impresa e dalla presentazione e dimostrazione di prodotti della stessa;

l) Manifestazioni, fiere e mostre: sono compresi i danni derivanti da manifestazioni organizzate dall’impresa, nonché dalla partecipazione a mostre e fiere, organizzate anche da terzi, compreso il rischio derivante dall’allestimento e smontaggio dello stand;

m) Macchine distributrici: sono compresi i danni derivanti dall’uso di macchine distributrici di cibi e bevande;

n) Cani: sono compresi i danni derivanti dalla proprietà di cani da guardia;

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o) Involontaria inosservanza del Decreto Legislativo n. 81/08: con riferimento a quanto disposto dall’Art. 1 della presente Sezione, in merito alla R.C. personale del titolare, dei soci e dei dipendenti, la garanzia comprende anche i danni materiali a persone e cose conseguenti dalla involontaria mancata osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche;

p) Subappalti: qualora l’Assicurato/Contraente subappalti parte dei lavori, in misura non superiore al 30% del valore globale di ogni singola opera od appalto l’assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato, anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dello stesso;

q) RC smercio: sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l’assicurazione s’intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese relative alle riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 3 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

2. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di opere di manutenzione, di riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati a merci, prodotti e cose in genere conseguenti a smercio o difetto di fabbricazione;

3. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, ad eccezione di quanto previsto per i lavori effettuati all'esterno dei fabbricati in cui si esplica l'attività assicurata;

4. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell’acqua, del suolo, esalazioni fumogene o gassose, interruzioni e deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

5. derivanti da attività di rimozione, installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera svolte presso terzi (salvo sia prevista la clausola speciale “Lavori presso terzi” cod. R 267 ovvero l’attività prevista in polizza rientri tra quelle previste al settore 800 “Servizi Vari”, nel qual caso la suddetta clausola deve intendersi sempre operante).

Relativamente alla garanzia della proprietà e/o conduzione dei fabbricati di cui all’Art. 2 – Fattispecie comprese nell’assicurazione R.C.T. lettera c) della presente Sezione, nonché degli impianti fissi compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, l'assicurazione non si intende altresì prestata per i danni derivanti:

a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;

b) da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

c) da attività esercitate nei fabbricati all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

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L’assicurazione RCT/O non è comunque operante – per nessuna delle garanzie prestate – per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

Sono altresì esclusi dall’assicurazione di responsabilità civile:

1. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;

2. i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

3. i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 4 Estensione territoriale

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'ex URSS.

Per i sinistri R.C.T., verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo Art. 10 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in Euro, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

Art. 5 Buona fede INAIL

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124, sempreché non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli Artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

Art. 6 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. che R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda resta per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 7 Calcolo del premio

Fermo quanto previsto dall’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione, primo capoverso della presente Sezione, poiché il premio viene calcolato sul numero degli addetti, il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a comunicare alla Società nel corso dell’annualità assicurativa e, non oltre 30 giorni dalla scadenza della stessa, le eventuali variazioni intervenute. È comunque tollerata la presenza di una unità in più rispetto a quanto dichiarato.

La rata di premio per l'annualità successiva verrà pertanto modificata in relazione alle variazioni intervenute, sommando (in caso di variazione in aumento) o sottraendo (in caso di variazione in diminuzione) al premio per l’annualità in corso un importo ottenuto moltiplicando il premio per singolo addetto indicato nel frontespizio di polizza, per la quantità di cui è variato il numero di addetti, fermo il premio minimo.

In caso di sinistro, qualora il Contraente, o l'Assicurato, non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni intervenute e, risulti dalla verifica, che la Società si

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riserva di effettuare, una variazione in aumento degli addetti, la somma dovuta dalla Società verrà ridotta in proporzione al premio stabilito nel contratto e quello effettivamente dovuto. Per tale verifica il Contraente, o l’Assicurato, sono tenuti a fornire tutta la documentazione probatoria.

Resta fermo quanto previsto nelle Norme Comuni, all’Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

Art. 9 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE RICHIAMATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE ALLA VOCE “CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”

R283 RC Postuma Estesa - Installatori e Manutentori abilitati ex L. 46/90

(solo per attività 800.20.5)

A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 3 – Esclusioni punto 2 della presente Sezione, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella qualità di installatore, nonché manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni corporali e materiali cagionati a terzi (compresi i committenti) conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei suddetti lavori, purché svolti direttamente dall’Assicurato o da suoi dipendenti, che si verifichino dopo l’ultimazione dei lavori stessi.

L’assicurazione è prestata a favore delle imprese la cui attività svolta rientri fra quelle elencate nell’art. 1 della legge n. 46 del 5/3/1990, e sempreché l’Assicurato possieda l’abilitazione prevista dall’articolo 2 della stessa legge.

Tale garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ciascun sinistro a cose, con il minimo di Euro 150,00 e con un massimo di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo come da frontespizio di polizza.

Relativamente ai danni a persona, il massimale di polizza rappresenta la massima esposizione da parte della Società per anno assicurativo indipendentemente dal numero di persone danneggiate.

L’estensione non comprende i danni:

alle cose installate e/o alle parti dell’impianto che costituiscono l’oggetto diretto degli interventi di riparazione e/o manutenzione; sono inoltre escluse le spese per le relative sostituzioni o riparazioni;

da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, i macchinari, le attrezzature o i veicoli sono destinati;

da mancato o intempestivo intervento manutentivo e/o derivanti da interruzione di servizi e/o attività;

da mancato uso, o mancata disponibilità dei beni oggetto dell’intervento;

da inquinamento;

subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo.

L’estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo. Nel solo caso che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, un’altra sempre prestata dalla Società, sulla quale fosse già operante analoga estensione di garanzia, la presente estensione si intende operante anche relativamente alle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati nei sei mesi precedenti, sempreché il danno non rientri nella copertura della polizza sostituita.

Nel caso di coesistenza con la successiva clausola R284 - Copertura Plus, la garanzia RC postuma deve intendersi disciplinata esclusivamente dalla presente clausola.

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R284 Copertura Plus

Sono operanti le seguenti garanzie:

Prestatori d’opera utilizzati nell’ambito dell’impresa

A deroga dell’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione lettera c) della presente Sezione qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti del massimale previsti per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Il massimale per sinistro, convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O..

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

RC Committenza lavori edili ai sensi del Decreto Legislativo 81/08

Relativamente alla garanzia proprietà e conduzione dei fabbricati, è compresa la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/08.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore di progetto ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto;

- dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

RC Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell’Art. 3 – Esclusioni punto 4 della presente Sezione, sono compresi i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, aria e/o suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o di condutture.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di Euro 1.500,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 125.000,00.

Dipendenti non INAIL

A parziale deroga dell’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione lettera c) della presente Sezione, sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

La presente garanzia opera nell’ambito del massimale per persona previsto per la garanzia R.C.O.. Inoltre, il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite

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globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O..

RC Postuma

Con esclusivo riferimento alle seguenti attività, definite nei termini del relativo Codice-Attività:

- 500.10.06 - Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti. Compresa posa in opera presso terzi

- 600.20.16 - Carpenteria metallica. Compresa posa in opera presso terzi

- 600.30.5 – Riparazione di veicoli in genere

- 800.20.5 – Installazione e manutenzione impianti (in caso di presenza della clausola R283 la presente non sarà operante)

si intende inoltre operante la seguente clausola di estensione:

“Premesso che l’Assicurato svolge l’attività dichiarata e risultante dal frontespizio di polizza, la garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 3 – Esclusioni punto 3, comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per danni corporali e materiali cagionati a terzi (compresi i committenti) conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei suddetti lavori, purché svolti direttamente dall’Assicurato o da suoi dipendenti, che si verifichino dopo l’ultimazione dei lavori stessi.

Tale garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ciascun sinistro a cose, con il minimo di Euro 150,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.

Relativamente ai danni a persona, il massimale di polizza rappresenta la massima esposizione da parte della Società per anno assicurativo indipendentemente dal numero di persone danneggiate.

L’estensione non comprende i danni:

- alle cose installate e/o alle parti dell’impianto, delle attrezzature, dell’edificio o dei veicoli che costituiscono l’oggetto diretto degli interventi di riparazione e/o manutenzione; sono inoltre escluse le spese per le relative sostituzioni o riparazioni;

- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, i macchinari, le attrezzature o i veicoli sono destinati;

- da mancato o intempestivo intervento manutentivo e/o derivanti da interruzione di servizi e/o attività;

- da mancato uso, o mancata disponibilità dei beni oggetto dell’intervento;

- da inquinamento;

- subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo.

L’estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre un anno dopo l’esecuzione dei lavori stessi, e purché sussista certificato di collaudo, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.

Nel solo caso che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, un’altra sempre prestata dalla Società, sulla quale fosse già operante analoga estensione di garanzia, la presente estensione si intende operante anche relativamente alle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati nei sei mesi precedenti, sempreché il danno non rientri nella copertura della polizza sostituita e fermo quant’altro previsto al punto precedente.”

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R267 Lavori presso terzi

Premesso che l’Assicurato svolge anche attività di rimozione, installazione, riparazione, manutenzione, posa in opera di cose oggetto dell’attività dell’Assicurato stesso, l’assicurazione R.C.T., a parziale deroga di quanto indicato all’Art. 3 – Esclusioni punto 5 della presente Sezione, comprende i danni avvenuti in occasione di tali attività svolte presso terzi direttamente dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti.

Nel caso in cui l’Assicurato affidi a terzi tali attività, l’assicurazione opera per la responsabilità derivante allo stesso in quanto committente di tali lavori.

Sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse e che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. In tal caso è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00 con massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e Euro 80.000,00 per anno assicurativo.

Sono inoltre compresi i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di dette attività svolte presso terzi. In tal caso è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00 con massimo risarcimento di Euro 80.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

R250 Clausola non cumulo dei massimali R.C.T./R.C.O.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale catastrofale R.C.T. rappresenterà la massima esposizione da parte della Società.

R415 Appalto/Subappalto (infortuni dei dipendenti di subappaltatori)

A deroga dell’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione – A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) lettera c), la garanzia RCT è estesa alla responsabilità del Contraente, in qualità di committente, per gli infortuni subiti dai dipendenti degli appaltatori/subappaltatori, nei limiti e alle condizioni seguenti:

a) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata;

b) in caso di responsabilità solidale del Contraente con soggetti diversi dall’appaltatore/subappaltatore, limitatamente alla quota di responsabilità riferibile al Contraente stesso;

c) in caso di responsabilità solidale del Contraente con l’appaltatore/subappaltatore, nei termini del presente articolo e nei limiti dell’art. 26 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 (restando pertanto esclusi i danni conseguenti a rischi propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici), fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore).

Resta inteso che le garanzie di cui alla presente clausola operano a condizione che siano stati osservati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto previsto dall’Art. 5 – Buona fede INAIL, e di prevenzione degli infortuni stessi.

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SEZIONE C) FURTO E RAPINA OPERANTE SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO PREMIO

Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, nell’allegato ALSOM, i beni - anche di proprietà di terzi – che rientrano nella partita “Merci – Macchinario – Attrezzatura – Arredamento” di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell’ambito dei locali nell’ubicazione indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri.

Sono escluse dalla partita “Merci – Macchinario – Attrezzatura – Arredamento” le “Apparecchiature elettroniche” oggetto di polizza elettronica e i beni in leasing se già assicurati.

Sono inoltre assicurati:

valori fino al limite annuo del 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00:

- contro la rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;

- contro il furto: purché rinchiusi in cassetti, mobili o registratori di cassa, od altri mezzi di custodia;

- trasportati al di fuori dei locali dell’esercizio (vedi Art. 2 Rischi assicurati, lettera e);

Archivi, nonché Supporti di dati se non oggetto di polizza elettronica, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci – Macchinario - Attrezzatura – Arredamento”;

Limitatamente alla attività di installazione impianti codice 800.30.05, è prevista l’applicazione del limite annuo del 10% della somma assicurata per tutti i componenti in rame.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

furto avvenuto con le seguenti modalità:

con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;

- sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;

- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale;

commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso;

furto avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:

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- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi;

rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza;

furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- rapina

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio durante il trasferimento dei valori al domicilio dell’Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l’Assicurato e viceversa.

Se l’Assicurato è una società l’assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall’Assicurato.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita dello scoperto del 20%, senza tenere conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza;

sono parificati ai danni del furto o della rapina i guasti causati ai beni assicurati nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

Inoltre, la Società si impegna a coprire:

i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, con il limite annuo di Euro 1.500,00.

Art. 3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

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c) agevolati con dolo e colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere fatto salvo il caso previsto dalla lettera b) dell’Art. 2 della presente Sezione;

3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi.

Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.

Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

a) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;

b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia all’Autorità;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c), e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche

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se l’ammontare delle spese sostenute, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 6 Esagerazione dolosa del danno

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’indennizzo.

Art. 7 Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 5 – Obblighi in caso di sinistro;

d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.

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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’ Art. 7 – Procedura per la valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9 Determinazione del danno

L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose rubate avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

L’attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Merci – si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci in corso di lavorazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentata delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;

Macchinario, attrezzatura, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Per gli “archivi” e i “supporti di dati” l’ammontare del danno è dato valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Art. 10 Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall’Art. 3 - Esclusioni lettere c) e d).

Art. 11 Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a

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quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuale scoperto, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 12 Recupero delle cose rubate

Se le cose assicurate sottratte vengono recuperate in tutto od in parte l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere.

In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1. Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o coperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possedessero, perlomeno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso o agevolato dall’esistenza di pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applicherà lo scoperto del 25%, ferma restando l’eventuale franchigia prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

Tale scoperto comunque non si cumula con quello previsto dalla condizione particolare 2.

2. Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro stratificato antieffrazione, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà comunque all’Assicurato il 100% dell’importo liquidato a termini di polizza.

L’assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da cristalli o vetri non stratificati di sicurezza; tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso - tra le ore 21 e le 8 - con la sola rottura di tali cristalli o vetri quando non vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.

È applicato inoltre lo scoperto del 25% - tra le ore 21 e le 8 - nei seguenti casi:

furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;

furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetri stratificati di sicurezza.

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3. Scoperto a carico dell’Assicurato

Qualora sia stato convenuto lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, rimborserà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità viene determinata ai sensi dell’Art. 8 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori delle Norme comuni a tutte le Sezioni senza tenere conto dello scoperto il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.

4. Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto se operante in concomitanza con altri scoperti inferiori previsti in polizza, viene elevato al 30%, altrimenti si applica il maggiore scoperto coesistente che assorbe gli altri; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Qualora gli automezzi si trovino rinchiusi scarichi in locali separati da quelli contenenti le merci, lo scoperto di cui sopra si intende ridotto al 15%; resta ferma, comunque, la disciplina descritta al comma precedente in caso di coesistenza di più scoperti.

5. Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

6. Assicurazione presso esposizioni, fiere, mostre e locali di terzi

L'assicurazione delle "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" è estesa, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata, alle cose di proprietà dell'Assicurato poste in locali di terzi (fornitori e/o clienti oppure adibiti ad esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, fermo quanto previsto all’Art. 2 – Rischi assicurati e all’Art. 3 - Esclusioni della presente Sezione.

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CLAUSOLA SPECIALE OPERANTE SE RICHIAMATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE ALLA VOCE “CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”

F533 Copertura Plus

Sono operanti le seguenti garanzie:

Assicurazione Integrativa Valori

Il limite di indennizzo per l’assicurazione dei Valori per i rischi furto, rapina e portavalori di cui all’Art. 1 della presente Sezione, viene elevato dal 20% al 30% della somma assicurata alla partita “Merci–Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” con il massimo di Euro 10.000,00.

In tal caso, per la garanzia Furto (nei termini dell’Art. 2. della presente Sezione), i valori eccedenti il limite di Euro 5.000,00 devono essere custoditi per lo meno in armadi forti o in casseforti.

Resta fermo, per la garanzia “portavalori”, lo scoperto del 20%.

Reintegro

Si conviene, a parziale deroga del primo comma dell’Art. 11 – Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro della presente Sezione, che sia le somme assicurate che i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 dell’evento, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.

Il reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata rispettivamente per la partita colpita e per i relativi limiti di indennizzo.

Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 3 – Esclusioni lettera a) della presente Sezione, l'assicurazione si intende estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di terrorismo o di sabotaggio organizzato anche a mezzo di ordigni esplosivi, di scioperi, di tumulti popolari e di sommosse nonché di atti vandalici avvenuti in occasione di furto o di rapina o del tentativo di commetterli.

Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)

La Società pagherà un indennizzo supplementare sino a concorrenza del 10% del danno liquidato a termini di polizza, ma con il limite di Euro 5.000,00, a titolo di indennità aggiuntiva purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci. Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche qualora l’indennizzo complessivo superasse la somma assicurata.

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SEZIONE D) TUTELA GIUDIZIARIA OPERANTE SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO PREMIO

DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

tutela prestata all’Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice;

CONTRAVVENZIONE violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda;

DELITTO violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa;

DELITTO COLPOSO (o contro l’intenzione)

fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie;

DELITTO DOLOSO (o secondo l’intenzione)

fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge;

DERUBRICAZIONE DEL

REATO

quando l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale;

ESTINZIONE DEL

REATO

cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell’indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento);

FATTO ILLECITO inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico;

ILLECITO

EXTRACONTRATTUALE

quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante;

INADEMPIMENTO

CONTRATTUALE

mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto;

SENTENZA PASSATA

IN GIUDICATO

provvedimento definitivo che origina le spese processuali non più impugnabile;

SINISTRO controversia o il procedimento per i quali è prestata l’assicurazione;

SPESE DI GIUSTIZIA

NEL PROCESSO

PENALE

costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato;

TRANSAZIONE accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l’insorgenza di una causa o pongono fine ad una causa già iniziata.

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Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti dei massimali, indicati nell’allegato ALSOM, e delle condizioni previste nella presente Sezione, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

spese per l’intervento di un legale;

spese per l’intervento di un perito;

spese arbitrali;

spese attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata;

spese di giustizia nel processo penale;

eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell’Assicurato stesso saranno di pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all’art. 1916 Codice Civile

Art. 2 Esclusioni

La garanzia non è operante per le controversie:

1) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate a favore dell’Assicurato qualora il valore di lite sia inferiore ad Euro 2.500,00;

2) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall’Assicurato;

3) tra assicurati; limitatamente alle controversie individuali di lavoro la garanzia è operante esclusivamente a favore del Contraente per le vertenze con i propri dipendenti regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato e per i quali siano stati regolarmente versati i contributi

4) tra dipendenti, soci e/o amministratori;

5) in materia amministrativa, fiscale e tributaria;

6) di natura contrattuale nei confronti della Società;

7) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;

8) nei confronti di Società di Assicurazioni;

9) di diritto di famiglia, successioni e donazioni

10) derivanti da fatti dolosi in cui l’Assicurato risulti imputato salvo il caso in cui il procedimento si concluda con sentenza definitiva di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, restando esclusa ogni altra causa di estinzione del reato;

11) relative a danni da inquinamento dell'ambiente salvo che esso sia determinato da rottura accidentale di impianti e condutture;

12) derivanti dalla circolazione di veicoli, natanti ed aeromobili soggetti all’assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall’Assicurato;

13) attinenti alle azioni di recupero crediti;

14) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;

si intendono altresì esclusi:

15) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

16) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.).

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Art. 3 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi aderenti all’Unione Europea e che vengono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 4 Coesistenza con assicurazione Responsabilità Civile

Qualora gli Assicurati dispongano di assicurazioni della Responsabilità Civile che, a titolo di rimborso delle spese di resistenza all’azione dei terzi danneggiati (ex art. 1917 c.c.), li tengano indenni, in tutto o in parte, da oneri il cui rimborso è oggetto del presente contratto, le garanzie previste all’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione opereranno solo ad avvenuta liquidazione del sinistro di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dal relativo Assicuratore.

Art. 5 Decorrenza ed operatività della garanzia

La garanzia vale per le controversie insorte nel periodo di validità della garanzia e determinate da fatti verificatisi nello stesso periodo e precisamente:

dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per le controversie concernenti casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali,

trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per altri casi,

e sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento, qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 6 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza che non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l’Assicurato/Contraente comunicherà per iscritto le retribuzioni erogate, il volume degli affari o altri elementi variabili presi come base per il conteggio del premio. La Società provvederà ad emettere appendice con il conteggio e il relativo saldo dovrà essere pagato entro 15 gg. dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, l’eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive si considera in conto od a garanzia dell’annualità per la quale non è avvenuta la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

L’inadempimento anche ad uno degli obblighi sopra previsti causa la sospensione della garanzia (art. 1901 C.C.) sino alle ore 24 del giorno di adempimento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

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Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, qualora l’Assicurato/Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7 Denuncia del sinistro ed obblighi dell’Assicurato

In caso di sinistro l’Assicurato, deve darne immediato avviso scritto all’Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società (Art. 1913 del Codice Civile).

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo (Artt. 1915, 2952 del Codice Civile).

Unitamente alla denuncia l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

Art. 8 Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 Gestione del sinistro

La Società esperisce, su eventuale richiesta dell’Assicurato, ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese eventualmente da questa sostenute.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità d’esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice Superiore o divergenze nell’interpretazione dell’Art. 3 - Limiti territoriali e dell’Art. 5 - Decorrenza ed operatività della garanzia della presente sezione la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 10 Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interesse tra la Società e l'Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel Circondario del Tribunale ove l’Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

Nel solo caso il sinistro si sia verificato e il relativo giudizio sia processualmente trattato in uno degli stati stranieri rientranti in garanzia secondo quanto previsto dall’Art. 3 - Limiti territoriali, l’Assicurato potrà avvalersi di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria estera competente.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

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CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE RICHIAMATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE ALLA VOCE “CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”

T105 Procedimenti amministrativi Decreto Legislativo n. 81/08 (ex D.lgs 626) e L. 196/2003

A parziale deroga dell’Art. 2 - Esclusioni punto 5, la garanzia di cui alla sezione Tutela Legale si intende estesa come di seguito riportato.

Sicurezza sul luogo di lavoro

La garanzia è estesa ai sinistri relativi all’inosservanza involontaria delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 81/08. La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per la formulazione dell’istanza di ammissione al pagamento, nel caso di adempimento nei termini. Mentre, nel caso in cui l’Assicurato scelga di fare opposizione, il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata.

Privacy – protezione dei dati personali

La garanzia è estesa alle spese relative all’impugnazione avverso le sanzioni amministrative per violazioni e/o inosservanza delle norme di cui al D.lgs 196/2003.

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SEZIONE E) RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI OPERANTE SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO PREMIO

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che il contratto è stato stipulato sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente nella proposta – questionario che fa parte integrante della polizza e che l’azienda assicurata abbia un numero massimo di addetti pari a 15 ed un fatturato non superiore ad Euro 2.000.000,00 la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza, fino alla concorrenza del limite massimo indicato in polizza, nell’allegato ALSOM.

Art. 2 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c) le società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile.

Art. 3 Esclusioni e precisazioni

L’assicurazione non comprende:

a) i danni direttamente riconducibili a violazione volontaria di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;

b) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;

c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;

d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;

e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;

f) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico, aerospaziale e farmaceutico;

g) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

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i) i risarcimenti di carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages).

j) i danni causati da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informativi o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software, firmware, in ordine alla gestione delle date.

k) ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;

l) i danni derivanti da campi elettromagnetici;

m) i danni derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE);

n) ogni responsabilità derivante da prodotti geneticamente modificati (OGM);

o) i danni derivanti da mancata rispondenza all’uso o da mancato raggiungimento dello standard di qualità o di rendimento richiesto;

p) i danni da furto, incendio e mancato freddo;

q) i danneggiamenti ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza.

Resta inoltre inteso che per prodotti quali:

- colori, inchiostri, resine, vernici, smalti, adesivi, mastici, gelatine, colle, stucchi e simili,

e relativamente alle cose trattate, l’assicurazione non è efficace per i danni diversi dalla distruzione o dal deterioramento materiale direttamente causati dai prodotti cui si riferisce l’assicurazione stessa.

Art. 4 Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza, rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo (o per minor periodo) e per sinistro in serie, con i seguenti sottolimiti:

a) Euro 90.000,00 per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;

b) 20 % del massimale per i danni:

a cose contenute nel prodotto descritto in polizza ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;

a cose fabbricate con l’utilizzo del prodotto descritto in polizza;

ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.

Art. 5 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di “sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

Art. 6 Calcolo del premio

Fermo quanto premesso all’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione, della presente Sezione, poiché il premio viene calcolato sulla base del fatturato, il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a comunicare alla Società nel corso dell’annualità assicurativa e, non oltre 30 giorni dalla scadenza della stessa, le eventuali variazioni intervenute.

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La rata di premio per l'annualità successiva verrà pertanto modificata in relazione alle suddette variazioni e aggiornata, in diminuzione o in aumento, sulla base di quanto riportato nel frontespizio di polizza.

In caso di sinistro, qualora il Contraente, o l'Assicurato, non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni intervenute e, risulti dalla verifica che la Società si riserva di effettuare, una variazione in aumento del fatturato, la somma dovuta dalla Società verrà ridotta in proporzione al premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato dovuto. Per tale verifica il Contraente, o l'Assicurato, sono tenuti a fornire tutta la documentazione probatoria.

Resta fermo quanto previsto Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme Comuni con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico lo scoperto del 10% prevede un minimo di Euro 10.000,00 ed un massimo di Euro 25.000,00 per ciascun sinistro.

Per i sinistri verificatisi nei paesi nei quali è valida la copertura, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all’articolo 10 delle presente Sezione, l’intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato in valuta legale italiana delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.

Art. 8 Scoperto

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno con il minimo di Euro 2.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00.

Art. 9 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 10 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

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Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto quarto del massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese legali sostenute per i danni verificatisi in USA, Canada, Messico sono da considerarsi limitate nell'ambito del massimale di polizza e dei relativi sottolimiti.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

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SEZIONE F) ASSISTENZA OPERANTE SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO PREMIO

DEFINIZIONI SPECIFICHE Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSISTENZA l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

PRESTAZIONE l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Generali Italia S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro

STRUTTURA

ORGANIZZATIVA la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in polizza

GUASTO il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali

INCIDENTE sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

VEICOLO autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto

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PRESTAZIONI AI LOCALI ASSICURATI

Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicato in polizza il relativo premio, i locali indicati nell’ubicazione riportata in polizza.

Art. 2 Oggetto dell’assicurazione

A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.

Art. 3 Rischio assicurato

A fronte del pagamento del premio la Società si impegna - al verificarsi di un sinistro - a fornire le garanzie di seguito specificate, con le modalità e nei limiti previsti per ciascuna di esse.

Gli interventi dovranno sempre essere richiesti alla Struttura Organizzativa che interverrà, o ne dovrà sempre autorizzare espressamente l’effettuazione.

Il diritto alle garanzie decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.

Art. 4 Prestazioni – Massimali

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per annualità assicurativa.

Art. 5 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di S.Marino.

Art. 6 Esclusioni

Sono escluse tutte le spese direttamente sostenute dall’Assicurato.

La garanzia non comprende i rischi causati da:

a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni;

c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;

d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

e) dolo del Contraente e/o dell’Assicurato;

f) intossicazioni per abuso di alcolici e psicofarmaci e per l’uso non terapeutico di allucinogeni stupefacenti;

g) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche ed alle prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;

h) infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell’Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;

La garanzia non copre inoltre i sinistri verificatisi in occasione di soggiorni all’estero di durata superiore ai 60 giorni.

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Relativamente alle prestazioni “Soccorso Stradale” e “Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall’estero”, i veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza e la stessa non essere erogata.

Valgono infine le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle singole prestazioni.

Art. 7 Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

La prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai successivi articoli vengono fornite con esclusione delle spese che l'Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc.).

Art. 8 Prestazioni

a) Recupero dati da computer

Qualora l’Assicurato, a seguito di:

- attacchi da virus;

- guasti hardware (Crash dell'hard disk);

- errore di installazione del software;

- cancellazione dati accidentale;

non abbia la possibilità di recuperare i dati presenti sul supporto magnetico, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà l’Assicurato in contatto telefonico con un tecnico specializzato che supporterà l’Assicurato stesso nel recupero dei dati persi.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Società, tramite la Struttura Organizzativa., provvede al ritiro del supporto presso i locali dell’Assicurato per effettuare l’analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;

- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell’eventuale superficie non leggibile);

- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati

tenendone a proprio carico i relativi costi.

L’Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente.

I costi relativi al recupero dei dati saranno a carico dell’Assicurato, mentre restano a carico della Società i costi della restituzione all’Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

b) Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l’Assicurato necessiti di un intervento di riparazione nei locali assicurati, la Struttura Organizzativa invierà l’artigiano richiesto (fabbro, falegname, elettricista, idraulico, vetraio).

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Resta a carico dell’Assicurato il costo totale dell’intervento, che sarà da questi versato direttamente all’artigiano.

c) Interventi di emergenza sull’impianto idrico

Qualora a seguito di:

a) allagamento o infiltrazione nei locali assicurati o in quelli dei vicini provocato da una rottura o una occlusione delle tubature fisse dell'impianto idrico;

b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico,

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul posto un idraulico tenendo a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell’idraulico fino ad un massimo di tre ore di intervento.

La prestazione viene fornita a condizione che la rottura o l’otturazione abbiano causato un allagamento o mancanza d’acqua, tali da rendere impraticabili i locali assicurati.

Sono esclusi:

- per i casi a) e a) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'assicurato;

- per il caso b) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Sono altresì esclusi:

- il costo del materiale impiegato;

- il costo dei pezzi sostituiti;

- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

d) Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'esercizio e del relativo contenuto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di Euro 300,00 per sinistro.

La prestazione viene erogata nei seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'esercizio, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'esercizio, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- per il caso a) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne, o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'assicurato;

- per il caso b) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

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La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

e) Interventi di emergenza sull’impianto elettrico

Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul posto un elettricista tenendo a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell’elettricista, fino ad un massimo di tre ore di intervento.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;

- guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione a monte del contatore.

Sono altresì esclusi:

- il costo del materiale impiegato;

- il costo dei pezzi sostituiti;

- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

f) Fornitura temporanea di energia

Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul posto personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico il costo dell’interevento fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;

- guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione a monte del contatore.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

g) Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari

Qualora a seguito di scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul posto un fabbro od un falegname tenendo a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del fabbro o del falegname fino ad un massimo di tre ore di intervento.

La prestazione è operante a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare o accedere ai locali assicurati, oppure non ne sia garantita la sicurezza.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;

- il costo dei pezzi sostituiti;

- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.

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La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

h) Invio di una guardia giurata

Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, e a seguito di richiesta di intervento alla Struttura Organizzativa di cui all’Art. 8 Prestazioni, lettera g) non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Società tramite la Struttura Organizzativa, organizza la vigilanza dei locali assicurati con l’invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 12 ore.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

i) Rientro anticipato

Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio, e a seguito di incendio, furto o tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, debba rientrare anticipatamente alla propria residenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà il rientro dell’Assicurato con i seguenti mezzi:

- aereo di linea (in classe economica);

- treno (1a classe, wagon-lit o cuccetta);

tenendo a proprio carico le relative spese.

Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell’Assicurato ha diritto di richiedere a quest’ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati.

Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sull’evento che ha dato luogo alle prestazioni.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

j) Trasloco

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati fossero inabitabili, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizzerà il trasloco della mobilia presente nei locali assicurati fino al nuovo esercizio o deposito in Italia tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000,00.

Sono escluse le spese relative all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data dell’evento.

La presente prestazione può essere erogata per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

k) Informazioni immobiliari

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relativamente alle Normative legali di locazione quali:

- diritti del locatore,

- doveri del locatore,

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- cessione del contratto,

- successioni nel contratto,

- rilascio dell'immobile,

- procedure di sfratto;

la Società tramite la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste.

La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

l) Informazioni su Fiere Nazionali e Internazionali

Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiane o estere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà indicazioni relative all’ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici,ecc.

La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

m) Informazioni sugli autonoleggi in Italia

Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà indicazioni relative all’ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale.

La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 9 Avviso di sinistro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 Codice Civile l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, Numero di targa del veicolo, l'indirizzo del luogo in cui si trova l'Assicurato, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza, ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza, citando inoltre la Fascia Tessera indicata in polizza.

Art. 10 Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art. 11 Restituzione delle somme per prestazioni indebitamente ricevute

La Società si riserva il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

Art. 12 Altre assicurazioni

L’Assicurato, in deroga a quanto disposto dall’art. 1910 Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. 1910 Codice Civile.

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In caso di attivazione di altra compagnia le prestazioni previste nella polizza Generali Italia S.p.A. saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dalla compagnia che ha erogato l’assistenza.

Art. 13 Modifiche dell'assicurazione

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere approvate per iscritto.

Art. 14 Assicurazione per conto altrui

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.

Art. 15 Esonero di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

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PRESTAZIONI SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Art. 1 Rischio assicurato

La Società si impegna, al verificarsi di un sinistro, a fornire all'Assicurato le prestazioni di assistenza soccorso stradale e traino.

Gli interventi dovranno sempre essere richiesti alla Struttura Organizzativa che interverrà, o ne dovrà sempre autorizzare espressamente l’effettuazione.

Il diritto alle garanzie decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.

Art. 2 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di S.Marino e in tutti i paesi aderenti al Sistema della Carta Verde.

Art. 3 Esclusioni

L’assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

- nel caso di veicolo partecipante a competizioni sportive su strade ed aree pubbliche così come previsto dal D.L. 20/6/2002 n. 121 che modifica l’art. 9 del D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni.

Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri verificatisi a seguito di:

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c) dolo dell'Assicurato.

Sono inoltre esclusi i sinistri verificatisi in quei paesi che siano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L’Assicurato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli Artt. 1913 e 1915 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro alla Struttura Organizzativa immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.

Art. 4 Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai successivi articoli vengono fornite con esclusione delle spese che l'Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc).

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Art. 5 Validità e durata della garanzia

Le prestazioni di assistenza si intendono valide nei confronti del veicolo assicurato con la Società e nei confronti del Contraente e degli altri Assicurati, sempreché la garanzia sia operante al momento dell'evento, nei limiti ed alle condizioni del contratto stesso.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.

Art. 6 Prescrizione

Qualsiasi diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento che ha dato origine al diritto alla prestazione (Art. 2952 Codice Civile).

Art. 7 Esonero di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati all'intervento circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 8 Prestazioni - massimale

La prestazione di seguito elencata può essere fornita a ciascun veicolo assicurato per un massimo di tre volte per tipo di garanzia nell'arco di ogni anno di validità della polizza.

Art. 9 Soccorso Stradale e Traino

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di: guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo il furto totale in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso che provvederà, entro un limite di spesa pari a Euro 2.500,00, a trainare il veicolo assicurato al netto della merce trasportata fino all’officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni.

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata e i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione, che rimarranno a carico esclusivo dell’Assicurato.

In caso di rimorchio con targa propria, indicato in polizza e per il quale è stato corrisposto il relativo premio, qualora si rendesse indisponibile l’utilizzo del veicolo trainante dovuto a guasto, incidente, incendio o furto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso per trainare lo stesso fino al più vicino parcheggio, o area adibita allo scopo, nell’attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato, entro un limite di spesa di Euro 2.500,00. Le spese di posteggio e dell’eventuale recupero e trasferimento della merce presente sul rimorchio assicurato al momento del soccorso, rimarranno a esclusivo carico dell’Assicurato.

I veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza e la stessa non essere erogata.

Art. 10 Regolazione premio

A) COMUNICAZIONE DEI DATI E PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DI PREMIO

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società mediante lettera raccomandata, in relazione a quanto previsto dal contratto, il numero definitivo dei mezzi assicurati affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dal Contraente entro 15 gg dalla data di ricevimento dell’apposita appendice.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

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Resta fermo il premio minimo indicato in polizza.

B) INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero

- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, qualora sia stato concesso, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile, fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per la riscossione, ai sensi dell’Art. 1901 III comma del Codice Civile, ovvero, trascorso il termine ivi previsto, di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione; inoltre il Contraente sarà tenuto a rimborsare gli importi di spese eventualmente sostenute per i sinistri verificatisi nel periodo di inefficacia della polizza.

Non danno luogo alla regolazione variazioni del numero dei mezzi assicurati inferiori al 5% rispetto al numero sul quale è stato calcolato il premio minimo di cui all’articolo precedente.

C) VERIFICHE E CONTROLLI

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 11 Durata dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 12 Altre assicurazioni

L’Assicurato, in deroga a quanto disposto dall’art. 1910 Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. 1910 Codice Civile.

In caso di attivazione di altra compagnia le prestazioni previste nella polizza Generali Italia S.p.A. saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dalla compagnia che ha erogato l’assistenza.

Art. 13 Modifiche dell'assicurazione

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere approvate per iscritto.

Art. 14 Assicurazione per conto altrui

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.

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Art. 15 Esonero di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.