Fascicolo e Dossier Sanitario Tecnologia al servizio della...
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Fascicolo e Dossier Sanitario
Tecnologia al servizio della saluteNorme e regole d’uso
Dal taccuino
Al Personal Health Record
Filomena PolitoData Protection Officier USL5 di Pisa
Trento,20 marzo 2014
Sanità elettronica o
E-Health
complesso delle risorse, soluzioni e
tecnologie informatiche di rete
applicate alla salute ed alla sanità.
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I professionisti necessitano per la loro attività
Informazioni sul singolo paziente, accurate,
complete e immediatamente disponibili
7
I pazienti vogliono
Accedere online ai servizi sanitari
Avere informazioni sulla propria condizione, sugli esiti e
sul trattamento
Ottenere velocemente informazioni sanitarie accurate,
sicure e complete
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A Ministeri, Regioni, Province e manager servono
Informazioni per
sapere cosa funziona e cosa non funziona
valutare la salute della popolazione
e verificare le priorità dei servizi sanitari
identificare obiettivi
controllare il buon uso delle risorse
fascicolo sanitario elettronico
l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del paziente, ed
è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in
cura l’assistito nell’ambito del SSN e dei SSR e dal paziente stesso
un insieme di servizi che consente ai cittadini di:
-avere accesso e di gestire le informazioni sanitarie relative
alla propria salute
-disporre di una vista completa e aggiornata sulla propria
storia clinica,
non è un "Electronic Medical Record"
perché potrebbe non rappresentare tutti i
dati di salute del paziente, che potrebbe
avere deciso di oscurarne alcuni.
FASCICOLO
INSIEME DI DATI SANITARI RELATIVI ALL’ASSISTITO E
RIPORTATI IN PIU’ DOCUMENTI ELETTRONICI TRA LORO
COLLEGATI CON MODALITA’ INFORMATICHE CONDIVISIBILI
DA SOGGETTI SANITARI DI PIU’AZIENDE SANITARIE
FACOLTATIVITÀ del FSE
MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE
INFORMATIVA
CONSENSO
PRESTAZIONE GARANTITA anche senza FSE
LINEE GUIDA NAZIONALI -11 novembre 2010
FSE= Insieme dei dati e documenti digitali di tipo
sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici
presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
Ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del
paziente, è alimentato in maniera continuativa dai
soggetti del SSN e SSR che prendono in cura
l’assistito.
LINEE GUIDA NAZIONALI 11 novembre 2010
Il FSE ha finalità di PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA e
RIABILITAZOINE
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Le Linee Guida prescrivono, tra l’altro
FILOMENA POLITO
•COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE
•MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE
•INFORMATIVA +CONSENSO
•PRESTAZIONE “ALTERNATIVA”
DECRETO LEGGE n.179/2012
ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE
Art. 12 -Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel
settore sanitario
1-Il FSE è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-
sanitario riguardanti l’assistito
2-E’ istituito dalle Regioni e Provincie, nel rispetto delle norme del D.L.gs.
N.196/03, a fini idi
•Prevenzione, diagnosi,cura e riabilitazione
•Studio e ricerca in campo medico, biomedico e epidemiologico
•Programmazione sanitaria , verifica della qualità delle cure e valutazione
dell’assistenza sanitaria
DECRETO LEGGE n.179/2012
ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE
Art.12
7-Il FSE è disciplinato da un Decreto che deve aver acquisito il
parere obbligatorio del Garante Privacy
con il Decreto sono stabiliti, per il FSE :
contenuti,
sistemi di codifica dei dati,
Garanzie
misure di sicurezza da adottare ,
modalita' e i livelli diversificati di accesso al FSE,
definizione e modalita' di attribuzione del codice identificativo univoco
dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato,
criteri per l'interoperabilita' a livello regionale, nazionale ed europeo
Ill.mo
On. Francesco Paolo Sisto
Presidente della Commissione affari costituzionali
Camera dei DeputatiIll.mo
On. Francesco Boccia
Presidente della Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei Deputati
Ill.mo
Ministro per i rapporti con il Parlamento
On. Dario Franceschini
Ill.mo
Ministro dell'interno
On. Angelino Alfano
Ill.mo
Ministro dello sviluppo economico
Sig. Flavio Zanonato
Ill.mo
Ministro per la salute
On. Beatrice
Lorenzin
5 luglio
2013
L'articolo 12 del predetto decreto n. 179 prevedeva che gli Enti
autorizzati a costituire il FSE potessero perseguire le finalità di
studio, ricerca scientifica, programmazione sanitaria e monitoraggio
"senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti
clinici presenti nel FSE".
Per tali finalità, che non attengono alla cura della persona, è
sufficiente utilizzare informazioni non identificative dei pazienti,
senza che vengano presi in considerazione documenti clinici.
Per questi motivi, il Garante ritiene necessario che la norma in
questione sia modificata in modo da assicurare ai predetti soggetti
pubblici un utilizzo selettivo delle sole informazioni veramente utili
e pertinenti per il perseguimento delle finalità loro assegnate.
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98-”Decreto del Fare”-Conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Art. 17. Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo
sanitario elettronico
All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE è istituito dalle regioni e
province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a
quanto disposto dai rispettivi decreti attuativi"
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98-”Decreto del Fare”-Conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Art. 17. Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo
sanitario elettronico
All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
c) al comma 6, le parole: "senza l’utilizzo dei dati identificativi degli
assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle
seguenti: "senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti
nel FSE";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per favorire la qualità,
il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il
dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura
della farmacia che effettua la dispensazione";
All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
Schema di Decreto 7 febbraio 2014
Tutela maggiormente la riservatezza
dei c.d. dati a maggior tutela
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allora cos’è in definitiva il FSE ?
….l’ultimo cassetto del comò …(L.Puccetti,(Presidente Promed Galileo)
Il FSE , elemento centrale per migliorare
la qualità dei servizi sanitari e contenerne i
costi
..è in attesa dell’entrata in vigore dei Decreti
Attuativi
DOSSIER
INSIEME DI DATI SANITARI RELATIVI ALL’ASSISTITO E RIPORTATI IN
PIU’ DOCUMENTI ELETTRONICI TRA LORO COLLEGATI CON
MODALITA’ INFORMATICHE CONDIVISIBILI DA SOGGETTI SANITARI
DELLA STESSA AZIENDA SANITARIA