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16 luglio 2009 1 Grassi Luca fasce di rispetto, fasce di rispetto, conformit conformit à à urbanistica e urbanistica e rapporto con l rapporto con l edificato edificato esistente esistente PROGETTO SPECIALE B8 3° INCONTRO “La valutazione preliminare della fattibilità di un progetto edilizio”

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fasce di rispetto, fasce di rispetto, conformitconformitàà urbanistica e urbanistica e rapporto con lrapporto con l’’edificatoedificato

esistenteesistente

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“La valutazione preliminare della fattibilità di un progetto edilizio”

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VINCOLI

ricognitivi conformativi urbanisticiStabiliti in forza di leggi per intere categorie di beni ai quali vengono

riconosciute intrinseche qualità che sono

patrimonio ella collettivitàe come tali vanno

tutelate

Quelli che gravano su un oggetto allo scopo di non

compromettere le funzioni di un altro oggetto che riveste pubblico interesse

Limitazioni attraverso le quali il Piano urbanistico

(PGT) disciplina la trasformazione del suolo, densità edilizia, decoro

urbano, nonché le destinazioni d’uso di

un’area anche di proprietà privata che ne

comportal’espropriazione

Idrogeologici, boschivi, ambientali e

paesaggisticiServitù, fasce di

rispetto

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VINCOLI CONFORMATIVI

Emanati per tutela di“zone di rispetto”

Derivanti da servitùcoattive

Emanati a tutela di benidi pubblico interesse

generano un vincolo generico per rendere sicura l’attività o la

funzione per la quale il vincolo è stato generato

generano un vincolo puntuale ma molto forte

per le proprietà e il territorio

Genera un vincolo puntuale e molto forte per le proprietà e per il

territorio

zone prossime agli aerodromi, zone di rispetto cimiteriale,

fasce di rispetto stradale e ferroviario

acquedotti, elettrodotti, metanodotti

Difesa del suolo, archeologico, storico-artistico, monumentale

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Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 n° 1404Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12Legge per il Governo del Territorio

STRADE E RETE STRADE E RETE VIABILISTICAVIABILISTICA

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• Distinzione delle stradeLe strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delledisposizioni del Decreto Ministeriale n° 1404 :

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729);

B) B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717);

C) C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provincialiaventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;

D) D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada, sono così da stabilire: strade di tipo A) - m. 60,00; strade di tipo B) - m. 40,00;strade di tipo C) - m. 30,00;strade di tipo D) - m. 20,00. Decreto Ministeriale n° 1404

Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

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• Art. 103

1bis. Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all’interno di piani attuativi

Le distanze minima tra fabbricati da osservarsi nel passaggio da PRG a PGT sono pari a 10 metri.

LR 12/2005

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• D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolaritàdell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

FERROVIE E FERROVIE E SISTEMISISTEMI DIDI

GUIDAGUIDAVINCOLATAVINCOLATA

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Art. 49Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Art. 51Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia èvietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

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• Legge 24 dicembre 1976, N. 898. Nuova regolamentazione delle servitù militari

ZONE MILITARIZONE MILITARI

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La legge impone limitazione al diritto di proprietà nelle vicinanze delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro.

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni

-fare elevazioni di terra o di altro materiale; -costruire condotte o canali sopraelevati; -impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; -scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.; -aprire o esercitare cave di qualunque specie; -installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;-fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento

-aprire strade; -fabbricare muri o edifici; -sopraelevare muri o edifici esistenti; -adoperare nelle costruzioni alcuni materiali

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In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Il comandante militare territoriale di regione o il comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.

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• Regio Decreto 1265/1934 Testo Unico delle leggi sanitarie

• D.P.R 285/1990 Regolamento di polizia mortuaria

ZONEZONE DIDIRISPETTORISPETTO

CIMITERIALECIMITERIALE

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• I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti.

• L’ASL, su motivata richiesta del Consiglio Comunale, laddove non vi si oppongano ragioni igieniche, può ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni.

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• DPR N. 236 del 24.05.1988

POZZIPOZZI DIDIAPPROVIGIONAMENTOAPPROVIGIONAMENTO

IDRICOIDRICO

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• Zona di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di m 10 con centro sul pozzo nella quale sono consentite esclusivamente costruzioni di servizio ed opere di presa.

• Zona di rispetto: è la zona individuata da un raggio di m 200 con centro sul pozzo,, nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

• a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;

• b) accumulo di concimi organici;• c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;• d) aree cimiteriali;• e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;• f) aperture di cave e pozzi;• g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;• h) stoccaggio di rifiuti, reflui,prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;• i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;• l) impianti di trattamento di rifiuti;• m) pascolo e stazzo di bestiame;• n) inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.

• Nelle zone di rispetto sono consentiti interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all’adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria.

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• D.M 24 novembre 1984 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale

GASDOTTIGASDOTTIMETANODOTTIMETANODOTTI

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Classificazione• a) Condotte di 1ª Specie: condotte per pressione massima di

esercizio superiore a 24 bar. • b) Condotte di 2ª Specie: condotte per pressione massima di

esercizio superiore a 12 bar ed inferiore od uguale a 24 bar. • c) Condotte di 3ª Specie: condotte per pressione massima di

esercizio superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 12 bar. • d) Condotte di 4ª Specie: condotte per pressione massima di

esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar. • e) Condotte di 5ª Specie: condotte per pressione massima di

esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a 1,5 bar. • f) Condotte di 6ª Specie: condotte per pressione massima di esercizio

superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale a 0,5 bar. • g) Condotte di 7ª Specie: condotte per pressione massima di

esercizio inferiore od uguale a 0,04 bar.

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• Categoria A - Tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile, intendendo tali le pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra e di cemento ed ogni altra copertura naturale o artificiale simile.

• Categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile, purché tale condizione sussista per una striscia larga almeno due metri e coassiale alla tubazione.

• Categoria C - Tronchi della categoria A) nei quali si provveda al drenaggio del gas costituendo al di sopra della tubazione, e lungo l'asse di questa, una zona di permeabilità notevole e comunque superiore a quella del terreno circostante,proporzionata al diametro della condotta, mediante ghiaia, mattoni forati, spezzoni di tubi e simili, e collocando in tale zona dispositivi di sfiato verso l'esterno alla distanza massima di 150 m l'uno dall'altro e protetti contro l'intasamento.

• Categoria D - Tronchi contenuti in tubi o manufatti speciali chiusi in muratura o cemento, lungo i quali devono essere disposti diaframmi a distanza opportuna e dispositivi di sfiato verso l'esterno. Detti dispositivi di sfiato devono essere costruiti con tubi di diametro interno non inferiore a 30 mm e posti alla distanza massima di 150 m l'uno dell'altro, protetti contro l'intasamento.

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• Le condotte di 1ª Specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati.

• Le condotte di 2ª Specie sono generalmente utilizzate per collegare, ove necessario, le condotte di 1ª Specie con quelle di 3ª Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati.

• Le condotte di 3ª Specie sono generalmente utilizzate per costruire le reti di distribuzione locale.

CONDOTTE CON PRESSIONE MASSIMA CONDOTTE CON PRESSIONE MASSIMA DIDI ESERCIZIO SUPERIORE A 5 BARESERCIZIO SUPERIORE A 5 BAR

Tabella 1

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• Nella posa di condotte di 4ª e 5ª Specie inparallelismo con fabbricati isolati o gruppi di fabbricati si devono osservare le seguenti distanze di sicurezza:

• Categoria di posa A: 2 m• Categoria di posa B e C: 1 m• Categoria di posa D: nessuna prescrizione

• Non sono previste distanze minime disicurezza per la posa di condotta di 6ª e 7ªSpecie

• Categoria A - Tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile, intendendo tali le pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra e di cemento ed ogni altra copertura naturale o artificiale simile.

• Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali all'atto dello scavo di posa si riscontri in profondità una permeabilità nettamente superiore a quella degli strati superficiali

• Categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile, purché tale condizione sussista per una striscia larga almeno due metri e coassiale alla tubazione.

• Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali, all'atto dello scavo di posa, si riscontri in profondità una permeabilità inferiore o praticamente equivalente a quella degli strati superficiali.

• Categoria C - Tronchi della categoria A nei quali si provveda al drenaggio del gas costituendo al di sopra della tubazione, e lungo l'asse di questa, una zona di permeabilità notevole e comunque superiore a quella del terreno circostante, proporzionata al diametro della condotta, mediante ghiaia, mattoni forati, spezzoni di tubi e simili, e collocando in tale zona dispositivi di sfiato verso l'esterno alla distanza massima di 150 m l'uno dall'altro e protetti contro l'intasamento.

• Ogni tronco della lunghezza massima di 150 m deve essere chiuso alle due estremità da un setto impermeabile di terreno compatto che costituisca interruzione del drenaggio; tanto da unlato quanto dall'altro dell'interruzione deve essere previsto uno sfiato.

• Categoria D - Tronchi contenuti in tubi o manufatti speciali chiusi in muratura o cemento, lungo i quali devono essere disposti diaframmi a distanza opportuna e dispositivi di sfiato verso l'esterno.

CONDOTTE CON PRESSIONE MASSIMA CONDOTTE CON PRESSIONE MASSIMA DIDI ESERCIZIO NON SUPERIORE A 5 BARESERCIZIO NON SUPERIORE A 5 BAR

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• serbatoi di accumulo• condotte di alimentazione e di scarico;• eventuali stazioni di compressione e cabine di

decompressione del gas;• apparecchiature di controllo, esercizio e sicurezza• locali destinati a impianti accessori.

• I depositi devono essere installati in aree già destinate o in previsione di essere destinate a zona industriale dai Piani regolatori comunali o da altri strumenti urbanistici.

• I depositi in bassa pressione di qualunque categoria e quelli in media e alta pressione di 3ª categoria possono anche essere ubicati al di fuori di zone industriali, a condizione che la densità di edificazione, attestata dall'Amministrazione comunale, non risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato nel raggio:

• di 100 m per depositi in bassa pressione;• di 200 m per depositi in media e alta pressione

DEPOSITIDEPOSITI DIDI ACCUMULOACCUMULO

• In funzione della capacità globale di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:

• - 1ª categoria: oltre 120.000 m3;• - 2ª categoria: da 20.000 m3 e fino a 120.000 m3;• - 3ª categoria: fino a 20.000 m3.

• distanza di protezione: 10 m• distanza di sicurezza interna: 15 m;• distanza di sicurezza esterna: 1,2 volte quella fissata

nella Tabella 1 della parte I, comunque non inferiore a 20 m

Depositi di media pressione

Depositi di bassa pressione

Depositi in alta pressione

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VINCOLI URBANISTICIIl certificato urbanistico specifica per immobile o area oggetto dell’intervento i dati urbanistici (zona omogenea, destinazione funzionale, volumetria edificabile, eventuale presenza di vincoli, eventuali previsioni degli strumenti urbanistici, ecc.).

Piano di Governodel Territorio

tessuti Ambiti in Trasformazione

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AMBITI DI TRASFORMAZIONE

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AMBITI DI TRASFORMAZIONE

• La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge 12/05, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici.

• Il DP può prevedere una disciplina di incentivazione ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse

• I PII che propongono il riutilizzo di zone urbanizzate degradate sono di carattere strategico in quanto riqualificano il contesto territoriale