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1 DIRITTO PRIVATO

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DIRITTO PRIVATO

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LA PROPRIETÀ E

I DIRITTI REALI DI GODIMENTO

IL POSSESSO

ASSOLUTI: RELATIVI: - DIRITTI DELLA - DIRITTI DI CREDITO PERSONALITÀ

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DIRITTI REALI

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SONO DIRITTI SU UNA COSA (“RES”) CHE GARANTISCONO AL TITOLARE UN POTERE IMMEDIATO E ASSOLUTO SU UN BENE.

SU COSA PROPRIA

D. DI PROPRIETÀ

SU COSA ALTRUI

D. DI GODIMENTO D. DI GARANZIA Superficie Pegno Enfiteusi Ipoteca Usufrutto Uso/abitazione Servitù

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1) INERENZA Relazione immediata e diretta tra il diritto ed il bene. Diritto di sequela o seguito il diritto segue la cosa

nonostante i passaggi di proprietà che essa possa subire. 2) IMMEDIATEZZA Relazione tra il bene oggetto del diritto ed il suo titolare,

che può goderne e disporne senza bisogno della cooperazione altrui.

3) ASSOLUTEZZA Indica il potere del soggetto attivo, che si esplica erga

omnes, cioè nei confronti di tutti i consociati, i quali hanno il dovere di astenersi dal turbare l’altrui godimento.

4) TIPICITÀ Diritti reali costituiscono un numerus clausus, cioè i privati

non possono creare altri diritti reali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

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Diritto di GODERE e DISPORRE di un bene in modo PIENO ed ESCLUSIVO, entro i

LIMITI e con l’osservanza degli OBBLIGHI stabiliti dall’ORDINAMENTO GIURIDICO

DIRITTO DI GODERE

POTERE DI DISPORRE

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Potere di: 1.fruire materialmente del bene in tutti i modi ritenuti consoni dal proprietario al proprio interesse; 2. appropriarsi dei frutti naturali o civili della cosa; 3. utilizzare o meno la cosa, trasformarla o distruggerla.

Potere di stipulare negozi giuridici aventi ad oggetto il bene (ad es. vendita).

PIENEZZA

ELASTICITÀ

PERPETUITÀ

IMPRESCRITTIBILITÀ

IMPRESCRITTIBILITÀ

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In caso di costituzione di un diritto reale minore sul bene, la pienezza del diritto di proprietà si comprime per riespandersi con l’estinzione del diritto reale minore.

La proprietà non tollera limiti di durata

Non si perde per non uso, salvo le norme previste in tema di usucapione.

Il diritto di proprietà permette qualsiasi lecita utilizzazione del bene

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle Eredità.”

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Il diritto di proprietà soggiace a limiti imposti dalla legge nell’interesse Pubblico Privato proprietà immobiliare Indennità rapporti di buon vicinato -Espropriazione per pubblico interesse (art. 834 c.c.) - Requisizioni (art. 835 c.c.) - Atti di emulazione - Immissioni - Distanze nelle costruzioni - Luci, vedute e prospetti - Acque private - Stillicidio - Accesso al fondo

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Sono tali gli atti privi di utilità e volti ad arrecare molestia ad altri.

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“IL PROPRIETARIO NON PUÒ FARE ATTI I QUALI NON ABBIANO ALTRO SCOPO CHE QUELLO DI NUOCERE O RECARE MOLESTIA AD

ALTRI”

ABUSO DEL DIRITTO

Il proprietario non può impedire le esalazioni di fumo, calore, scotimenti che possono prodursi nella proprietà di un soggetto e disturbare la proprietà confinante se non superano la NORMALE TOLLERABILITÀ , che va valutata in base ai seguenti PARAMETRI:

1) condizione dei luoghi; 2) priorità di un determinato uso; 3) contemperamento delle ragioni della produzione

con quelle della proprietà. TUTELA:

- INIBITORIA, cioè la cessazione del fatto generatore dell’immissione

- RISARCIMENTO DEL DANNO.

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Disciplinate da:

Regolamenti Codice civile Comunali 3 m distanza minima tra le costruzioni

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Aperture che consentono il passaggio di luce ed aria Vedute, Prospetti Aperture che permettono l’affaccio. Stillicidio (art. 980 c.c.) Il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo fondo e non su quello del vicino. Acque (art. 909 c.c. ss.) Art. 1 legge n. 36/1994: sono pubbliche tutte le acque, superficiali e sotterranee. Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in

esso esistenti (art. 912 c.c.). Accesso al fondo (Artt. 842 e 843)

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Possono essere a

TITOLO ORIGINARIO TITOLO DERIVATIVO -occupazione; - contratto; -invenzione; - successione a causa -accessione; di morte. -specificazione; -unione e commistione; - possesso vale titolo; -usucapione.

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Il diritto viene trasferito da un precedente titolare (dante causa), pertanto, il nuovo titolare (avente causa) succede nella medesima posizione del dante causa, cioè acquista il diritto con lo stesso contenuto e i medesimi limiti che gravavano sul precedente titolare e la validità dell’acquisto dipende dall’effettiva titolarità del dante causa.

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Il diritto non viene trasferito da un precedente titolare, ma nasce e si costituisce per la prima volta in capo ad un soggetto. Si acquista in maniera piena con i soli limiti che discendono dalle norme imperative.

Impossessamento delle cose

abbandonate di nessuno (res derelictae) (res nullius)

Intenzione di farle proprie

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Acquisto della proprietà delle cose smarrite, qualora, decorso un anno dalla loro consegna al Sindaco e dopo la pubblicazione del ritrovamento (art 928 c.c.), il proprietario non le reclami entro un anno.

Eccezioni: 1)tesoro; 2) beni di interesse storico o archeologico.

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L’accessione può essere: 1) da MOBILE A IMMOBILE (Il proprietario del fondo sul quale viene piantato un albero o costruito

un edificio, acquista la proprietà dell’albero e della costruzione); 2) da IMMOBILE A IMMOBILE (a) alluvione; b) avulsione; c) isole formate nei fiumi; d) alveo

abbandonato) ; 3) da MOBILE A MOBILE ( unione e commistione; v. slide successiva la specificazione . Ipotesi particolare:

Accessione invertita (art. 938 c.c.)

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Il proprietario di una cosa principale (es. un fondo) acquista la proprietà delle cose accessorie appartenenti a terzi (costruzioni,

alberi etc.) che si uniscono o si incorporano ad essa.

“Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera” .

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Il proprietario può esperire Azione di Azione negatoria Rivendicazione (art. 949 c.c.) (art. 948 c.c.) per far dichiarare per rivendicare la l’inesistenza di diritti proprietà di un bene vantati da altri sul da chi lo possiede o bene detiene 23

Il proprietario può esperire

Azione di Azione per apposizione regolamento di di termini (art. 951 c.c.) confini (art. 950 c.c.) quando i termini tra fondi quando il confine tra contigui mancano o sono due fondi è incerto. diventati non riconoscibili. Nonché le azioni di nunciazione (cui si rinvia) che sono

trattate in seguito in tema di possesso.

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DIRITTI REALI

DI GODIMENTO

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Diritto di FARE e MANTENERE AL DI SOPRA (e anche al disotto ) DEL SUOLO una COSTRUZIONE a FAVORE DI ALTRI che ne ACQUISTA LA PROPRIETÀ. Diritto di ALIENARE LA PROPRIETÀ DELLA COSTRUZIONE già esistente separatamente dalla proprietà del suolo. SCISSIONE TRA la PROPRIETÀ DEL SUOLO E la PROPRIETÀ DELLA COSTRUZIONE da mantenersi o da farsi sopra o sotto il suolo. INAPPLICABILITÀ ALLE PIANTAGIONI

Si costituisce per contratto o testamento. Legittimato a costituirlo è solo il proprietario. Può essere perpetuo o temporaneo (alla scadenza

si applica la disciplina dell’accessione). Si estingue per prescrizione, se entro 20 anni la

costruzione non è stata realizzata, oppure per consolidazione e per altre cause indicate dal titolo.

Viene tutelato con le azioni petitorie e possessorie, se il superficiario ha il possesso del bene.

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Diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o in natura

A) Si costituisce per contratto, testamento ed usucapione. B) Durata minima di 20 anni, ma può essere anche perpetua. C) L’enfiteuta può disporre del suo diritto per atto tra vivi o per

testamento; D) L’enfiteuta ha il diritto di affrancazione (diritto potestativo)

mediante il quale diventa proprietario del fondo pagando 15 volte il canone anno; in caso di opposizione del proprietario, l’enfiteuta può rivolgersi al giudice.

E) Se l’enfiteuta non migliora il fondo, lo deteriora oppure è in mora nel pagamento di due mensilità, il proprietario può rivolgersi al giudice per chiedere la liberazione del fondo (devoluzione).

F) Disciplina in tema di addizioni e miglioramenti. G) Divieto di subenfiteusi (art. 968 c.c.). H) Si estingue: alla scadenza del termine, per perimento del

fondo, non uso per 20 anni, per effetto dell’affrancazione o della devoluzione.

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Diritto di godere di un bene altrui e di usarlo, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e di restituirlo al proprietario alla scadenza del termine

A) ll proprietario perde ogni facoltà di godimento del bene (c.d. nuda proprietà).

B) Costituzione per legge, per volontà delle parti, per usucapione. C) Oggetto: Beni mobili ed immobili, universalità, titoli di credito,

etc. D) Durata limitata: non può eccedere la vita dell’usufruttuario o i

30 anni, se l’usufrutto è costituito a favore di una persona giuridica o di un ente di fatto.

E) Diritti ed obblighi nascenti dall’usufrutto. F) Estinzione: prescrizione per non uso ventennale; morte

dell’usufruttuario; consolidazione; perimento del bene; annullamento, rescissione o risoluzione del contratto; rinuncia dell’usufruttuario etc.

INCEDIBILITÀ

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Il titolare di tale diritto reale può servirsi della cosa e raccoglierne i frutti, se fruttifera, per quanto occorre ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.

INCEDIBILITA’

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Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

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Peso imposto sopra un fondo per l’UTILITÀ, comodità o amenità di un altro fondo appartenente a DIVERSO PROPRIETARIO.

1) Maggiore amenità o comodità del fondo

dominante 2) Inerenza alla destinazione industriale del

fondo.

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COATTIVE VOLONTARIE APPARENTI Titolo nella Volontà delle parti Usucapione legge Destinazione del padre di famiglia

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Le servitù possono essere: NEGATIVE AFFERMATIVE (continue e discontinue) APPARENTI NON APPARENTI

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1) La RELAZIONE TRA DUE FONDI 2) L’appartenenza a PROPRIETARI DIVERSI 3) La CONTIGUITÀ 4) Non può consistere in un facere, ma solo in

un NON FACERE (es. non sopraelevare) o in un TOLLERARE qualcosa (ad es. lasciar passare)

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SCADENZA DEL TERMINE previsto nel titolo. PRESCRIZIONE per non uso ventennale.

CONFUSIONE.

ABBANDONO DEL FONDO SERVENTE a favore

del proprietario del fondo dominante (art. 1070 c.c.)

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SITUAZIONE DI FATTO

Tutelata dall’ordinamento

POTERE sulla cosa che si manifesta in una

attività corrispondente all’esercizio del DIRITTO DI PROPRIETÀ o di ALTRO DIRITTO REALE

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Modalità di soluzione delle controversie che si

realizza attraverso una forma di protezione che attribuisce rilievo immediato, seppure in via provvisoria, alla situazione di fatto (azioni possessorie), rinviando ad altra sede (azioni petitorie) la questione relativa al diritto.

VANTAGGI (Es. il possessore ha la posizione di

convenuto nell’azione di rivendica; attraverso il possesso è possibile fornire la prova della titolarità del diritto di proprietà che altrimenti sarebbe diabolica).

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ELEMENTO MATERIALE il CORPUS, cioè la materiale disponibilità del bene.

ELEMENTO PSICOLOGICO l’ANIMUS, cioè l’intenzione del possessore

di usare la cosa come se ne fosse il proprietario o il titolare di un altro diritto reale.

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PIENO: quando i poteri esercitati sulla cosa corrispondono a quelli del diritto di proprietà.

MINORE:quando il potere si manifesta attraverso l’esercizio di altri diritti reali.

IMMEDIATO: quando il possessore possiede direttamente il bene.

MEDIATO: quando il possessore possiede mediante una terza persona che detiene la cosa (il proprietario dell’immobile possiede mediante l’inquilino che è il detentore del bene).

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SITUAZIONE DI FATTO

Il DETENTORE ha la materiale disponibilità della cosa, ma RICONOSCE L’ALTRUI DIRITTO (es. conduttore di un immobile nella locazione).

L’ANIMUS DETINENDI la distingue dal possesso.

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La detenzione può essere: qualificata non qualificata (interesse proprio) (interesse altrui) (es. conduttore di (l’operaio con riferimento un immobile) agli utensili dell’impresa per il quale lavora)

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Le cose materiali, le onde elettromagnetiche e le bande di radiofrequenza televisiva.

È senza effetto: Il possesso di beni demaniali nonché quelli

degli enti ecclesiastici e degli edifici di culto.

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Acquisto: Quando si iniziano ad esercitare NO ALTRUI TOLLERANZA (art. 1144 c.c.) sulla cosa i poteri corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale impossessamento del bene EFFETTIVA CONSEGNA FITTIZIA (TRADITIO FICTA es. la consegna delle chiavi) TRADITIO BREVI MANU (Il detentore diviene possessore: es. il locatore aliena

l'immobile di sua proprietà al conduttore che lo deteneva in virtù del contratto di locazione. Deve ricorrere una di queste condizioni: Il titolo deve mutare per causa proveniente da un terzo ed il detentore deve fare opposizione nei confronti di chi ha avuto il possesso mediato della cosa – art. 1141, co. 2, c.c.)

COSTITUTO POSSESSORIO (il possessore cessa di possedere e comincia a detenere

per altri: il proprietario dell’immobile vende il proprio appartamento e ne diventa l’inquilino).

INTERVERSIONE DEL POSSESSO (art. 1164 c.c. trasformazione del possesso

minore – esercizio di un diritto reale minore su cosa altrui, come l’usufrutto – in possesso pieno – diritto di proprietà – quando c’è: 1) un mutamento del titolo proveniente da un terzo oppure 2) l’opposizione fatta dal possessore interessato).

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Se il nuovo possessore subentra nel rapporto del precedente possessore

A titolo universale A titolo particolare (inter vivos o mortis causa) SUCCESSIONE NEL POSSESSO ACCESSIONE DEL POSSESSO (art. 1146, co. 1, c.c.,) (art. 1146, co. 2, c.c.,) il possesso è acquistato dall’erede con le medesime caratteristiche il nuovo possessore ha la (buona o male fede) ha la facoltà di decidere se del possessore precedente. unire il proprio possesso a quello del suo dante causa. (a seguito di un contratto di compravendita l’acquirente diventa possessore del bene acquistato)

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Presunzione di possesso: chi esercita il potere di fatto su un bene si presume possessore, salvo si provi che abbia iniziato ad esercitare tale potere come detentore (art. 1141 c.c.).

Possesso intermedio: chi possiede attualmente e

prova di aver posseduto anche in passato, si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio (art. 1142 c.c.).

Possesso anteriore: chi possiede attualmente in

virtù di un titolo, si presume possieda dalla data del titolo (art. 1143 c.c.).

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La perdita del possesso avviene in caso di: - abbandono; - smarrimento; - perimento; - spoglio del bene; - costituto possessorio.

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Possessore di buona fede (art. 1147, co. 1, c.c.) è “chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto” non deve dipendere da COLPA GRAVE.

La buona fede SI PRESUME ed è sufficiente che

sussista al momento dell’acquisto del possesso.

(Il possesso di buona fede rileva ai fini dell’usucapione ed anche in merito alla disciplina prevista per i frutti e le spese in caso di restituzione della cosa posseduta).

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Quando il proprietario di un bene ne ottiene la restituzione a seguito dell’azione di rivendica esercitata dal proprietario, il possessore, se è stato in buona fede, deve restituire solo i frutti maturati o che sarebbero potuti maturare dopo la domanda giudiziale, mentre, se era in mala fede, deve restituire tutti frutti.

Il possessore, poi, ha diritto ad essere rimborsato per le spese sostenute per produrre i frutti, ha diritto a delle indennità e rimborsi per le riparazioni ed i miglioramenti apportati al bene a seconda che sia in buona o mala fede, nonché ha il diritto di ritenzione se è possessore in buona fede e non gli sono state corrisposte le indennità che gli spettano.

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MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO A NON DOMINO

La proprietà di un BENE MOBILE alienato da chi non è il

proprietario si acquista mediante il POSSESSO IN BUONA FEDE al momento della consegna

e di un TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO AL TRASFERIMENTO

DELLA PROPRIETÀ

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente

Non si applica per le universalità di beni mobili e per i

beni mobili iscritti in pubblici registri.

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Se il medesimo bene mobile è alienato da

qualcuno a più persone con più contratti, è preferita la persona che ha acquistato il

possesso in buona fede anche nel caso in cui il suo titolo abbia una data posteriore rispetto a quella degli altri.

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MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO (prescrizione acquisitiva)

Si acquista la proprietà o altro diritto reale in virtù del:

POSSESSO CONTINUO e NON INTERROTTO (deve permanere per il tutto il tempo necessario per usucapire il

bene); NON VIOLENTO e NON CLANDESTINO

(non viziato – non è tale il possesso acquistato in mala fede)

DECORSO DEL TEMPO

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Certezza dei rapporti giuridici (far coincidere la situazione di diritto con la situazione di fatto).

Semplificazione della prova del diritto di proprietà.

Favorire la produttività dei beni.

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L’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale avviene con il POSSESSO continuato per

20 ANNI 10 ANNI 15 ANNI Beni: IMMOBILI; Beni MOBILI FONDI RUSTICI UNIVERSALITÀ DI REGISTRATI (art. 1159-bis c.c.) MOBILI; BENI MOBILI SE IL POSSESSORE E’ IN MALAFEDE

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L’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale avviene con:1) POSSESSO DI BUONA FEDE; 2) ACQUISTO DA CHI NON è PROPRIETARIO DEL BENE 3)TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO 4) TRASCRIZIONE DEL TITOLO , in

10 ANNI 3 ANNI 5 ANNI Beni IMMOBILI Beni MOBILI FONDI (UNIVERSALITÀ DI REGISTRATI RUSTICI MOBILI senza trascrizione).

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Acquisto immediato (art 1153 c.c.)

Titolo astrattamente idoneo e buona fede Aquisto in: 10 ANNI Possesso di buona fede (1161 I co. c.c.) In assenza 20 ANNI Possesso di mala fede del titolo (1161 II co. c.c.)

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Azione di spoglio o reintegrazione (art. 1168 e 1169 c.c.)

Finalizzata alla reintegrazione nel possesso di un bene da parte del possessore, il quale ne è stato spogliato violentemente o occultamente. L’azione va esperita entro un anno dallo spoglio, dalla scoperta se lo spoglio è clandestino.

(Opera anche per il detentore se non ha detenuto il bene per ragioni di ospitalità o servizio).

Azione di manutenzione

(art. 1170 c.c.) Finalizzata eliminare una turbativa riguardante un bene immobile, un

diritto reale su un immobile, o un universalità di mobili. L’azione va esperita entro un anno dalla turbativa. Il possesso deve

durare da oltre un anno ed essere continuo e non interrotto e non acquistato violentemente. Se il possesso è stato acquistato con violenza o clandestinità, l’anno decorre dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

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Denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.)

Azione cautelare tesa ad evitare un danno derivante da un’opera intrapresa da altri sul proprio o sull’altrui fondo che sia non ancora terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

Denunzia di danno temuto

(art. 1172 c.c.) Azione cautelare esperibile dal proprietario o dal titolare di

altro diritto reale di godimento e dal possessore per evitare che derivi un danno grave e prossimo alla cosa da parte di un’opera già esistente.

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