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1 GIURISPRUDENZA

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GIURISPRUDENZA

PROF. ROBERTO CARLEO

Anno accademico 2013/2014

II semestre

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I

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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO ED I BENI

E’ quella particolare RELAZIONE

regolata dal DIRITTO

che si instaura tra

UNO O PIÙ SOGGETTI

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Regola: previsione di una fattispecie a cui si collega una qualificazione di comportamento (art. 2043 c.c.).

Il verificarsi della fattispecie e l’operare della qualificazione pongono il soggetto come centro di imputazione di una situazione giuridica.

Situazione giuridica soggettiva: formula verbale che evoca posizione che un soggetto la qualificazione giuridica di diritto assume nei dell’interesse rilevante e le confronti dei consociati in regole operative predisposte base a quanto previsto dalla legge per la sua attuazione. dall’ordinamento giuridico.

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Sono quelle alle quali l’ordinamento riconosce la prevalenza dell’interesse di cui è portatore il titolare rispetto all’interesse di altri soggetti (es. la proprietà)

Sono situazioni giuridiche attive:

Situazione di fatto

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Diritto soggettivo

Facoltà

Interesse legittimo

Potestà

Aspettativa

Status

Possesso

Sono quelle cui l’ordinamento subordina l’interesse del titolare a quello di altri soggetti:

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Obbligo Dovere Soggezione

POTERE di agire per la soddisfazione di pretendere che altri soggetti di un proprio interesse tengano una determinata condotta nell’interesse del titolare del diritto soggettivo Si tratta, quindi, di una posizione di potere (impedire altrui

interferenze, pretendere un comportamento, potere di rivolgersi al giudice):

- data nella maniera più ampia e immune da controlli esterni (altri

poteri sono finalizzati o conferiti con rigorosa specificità dei motivi); -per realizzare in via primaria e diretta un proprio interesse. L’esercizio del diritto con finalità differenti rispetto all’interesse

tutelato dall’ordinamento costituisce un illecito che prende il nome di abuso del diritto.

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Facoltà

Pretesa

Potere giuridico

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La possibilità di compiere una determinata attività o di tenere un determinato comportamento. Speculare alla facoltà, c’è il dovere di ASTENSIONE da parte degli altri soggetti.

che altri soggetti tengano un determinato comportamento, i quali hanno

l’OBBLIGO di fare, non fare, dare , non dare etc.

DIRITTI ASSOLUTI

DIRITTI RELATIVI

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SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONSOCIATI. (DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – v. slide 21 e ss. -, DIRITTI REALI ETC.)

SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DETERMINATI. (DIRITTI DI CREDITO)

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Potere di incidere sulla situazione soggettiva di un altro soggetto rispetto alla quale quest’ultimo si trova in una posizione di SOGGEZIONE (art. 1373 c.c.).

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Potere attribuito ad un soggetto non per la realizzazione di un INTERESSE proprio, ma per quello ALTRUI.

Stadio preliminare di un diritto soggettivo, meccanismo protettivo dell’iter formativo.

Tutela strumentale, cautelare, provvisoria.

Es. art 1353 c.c. “Contratto condizionale. Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”.

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Art. 103 Cost. “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.

Situazione giuridica attiva del privato, il quale pretende che L’ESERCIZIO DEL POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INCIDENTE SUI SUOI INTERESSI SIA LEGITTIMO.

È, quindi, un interesse che per sua natura si realizza attraverso l’esercizio di un potere attribuito ad un altro soggetto ed è protetto attraverso un controllo di legittimità di questo esercizio.

Tutela indiretta e mediata.

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Interesse adespota, fa capo in maniera indistinta ad un numero indefinito di soggetti.

Problemi di collegamento fra interesse individuale e interesse diffuso.

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Insieme di situazioni giuridiche (attive e passive) che spettano ad un soggetto in base alla sua collocazione all’interno della collettività organizzata ovvero in forza di determinate qualità.

Es.:

- status di figlio;

- status di coniuge.

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1) Obbligo: Vincolo imposto su un determinato soggetto (consistente in un

facere) nell’interesse del titolare di un diritto soggettivo (diritto relativo: es. il debitore è obbligato a corrispondere una somma di denaro in favore del creditore).

2) Dovere:

divieto di tenere un comportamento in grado di ledere il diritto

soggettivo altrui (diritti assoluti).

3) Soggezione: situazione passiva propria di colui che è esposto all’esercizio del

diritto potestativo altrui senza possibilità di opporvisi.

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Comportamento che non si può qualificare né dovuto, né vietato, ma che deve essere posto in essere da colui che vuole avere la possibilità di utilizzare qualche situazione attiva.

Ha una duplice veste:

a) situaz. giur. attiva, perché consente la realizzazione di un interesse del soggetto;

b) situaz. giur. pass., poiché consiste in un vincolo per tale realizzazione.

Es. Onere della prova art. 2697 c.c.

Tecnica di protezione condizionata da comportamento del titolare.

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Tecnica di protezione di uno stato di fatto che il diritto ritiene rilevante.

Sistema di protezione rapido e incondizionato, ma destinato a cedere rispetto alla posizione di diritto soggettivo.

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Come abbiamo detto nella slide 10 in ordine alla configurazione dei diritti soggetti, i diritti assoluti si distinguono in

Diritti reali DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

(v. Lezioni

n. 7 e 8)

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Sono DIRITTI SOGGETTIVI riconosciuti ad ogni persona alla NASCITA per la tutela

dei propri INTERESSI FONDAMENTALI. si caratterizzano per il fatto che l’interesse protetto ha

contenuto non patrimoniale e, riguardando ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA, è dotato di una speciale protezione anche a livello costituzionale.

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- Lo sviluppo di tali diritti, ha avuto impulso con la CARTA COSTITUZIONALE (il codice civile del 1942 tutelava l’AVERE ed i RAPPORTI PATRIMONIALI , ma non l’ESSERE) :

Art. 2 Costituzione La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,

sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Costituzione Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Nonché con le CONVENZIONI INTERNAZIONALI:

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del 2000;

Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950.

Oggi, inoltre, gran parte della giurisprudenza è impegnata nel qualificare la rilevanza costituzionale di diverse espressioni di tale diritti e la relativa tutela risarcitoria (ad. Es. il tempo libero, danni esistenziali etc.).

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Teoria monistica

I diritti della personalità sono manifestazioni di un unico diritto della persona inteso come valore unitario (lettura ex artt. 2, 3, comma 2, Cost.).

Teoria pluralistica

I diritti della personalità sono solo quelli contemplati da specifiche disposizioni di legge.

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Tradizionalmente i diritti della personalità vengono qualificati come:

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assoluti

inviolabili

originari

intrasmissibili personalissimi

imprescrittibili

Il diritto:

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Alla vita e all’integrità

fisica (atti di

disposizione del proprio corpo art. 5

cod. civ.)

al nome (art. 7 c.c.) e all’identità personale

all’immagine (art. 10 c.c. artt. 96 e ss. della legge sul diritto di autore)

alla riservatezza

(d.lgs. 196/03, artt. 2 e 3 della

Cost.

All’onore ed alla reputazione

TUTELA INIBITORIA:diretta a impedire il futuro prodursi del danno attraverso la cessazione del fatto lesivo, ove sia possibile. TUTELA RISARCITORIA: volta a rimuovere le conseguenze dannose che si sono già prodotte attraverso lo strumento del risarcimento del danno.

Art. 32 Cost.: diritto alla salute: diritto primario e assoluto,

pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Art. 575 cod. pen.: omicidio, nonché successive disposizioni che

puniscono i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Art. 5 cod. civ.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo,

qualora cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica .

Deroghe all’art. 5 c.c. sono state introdotte: - dalla L. n. 458/1967 relativa al trapianto del rene tra viventi; - dalla L. n. 592/1967 che ha sottratto la donazione del sangue

alla libera contrattazione tra privati; - dalla L. n. 483/1999 che ha ammesso gli atti di disposizione a

titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra viventi;

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La tutela del nome è sancita a protezione: 1) di un interesse individuale (alla propria corretta

individuazione); 2) di un interesse generale all’identificazione delle

persone. Medesima tutela è assicurata anche allo pseudonimo,

purché esso abbia acquistato l’importanza del nome (art. 9 cod. civ.)

La tutela del diritto al nome è attuata con il

riconoscimento di due tipi di AZIONI: - DI RECLAMO, con la quale si tutela il diritto della

persona ad usare il proprio nome contro gli atti dei terzi tendenti a contrastare tale uso;

- DI USURPAZIONE, con cui ci si oppone all’uso indebito e pregiudizievole che altri faccia del proprio nome.

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Fondamento normativo: art. 10 cod. civ.; artt. 96 e ss. della legge sul diritto di autore. Il diritto all’immagine tutela L’INTERESSE DI

CIASCUN INDIVIDUO A CHE IL PROPRIO RITRATTO NON SIA DIFFUSO O ESPOSTO PUBBLICAMENTE.

Eccezioni nella legge sul diritto di autore: - non è richiesto il consenso dell’interessato (es.:

se la riproduzione del’immagine è giustificata dalla notorietà del soggetto);

- non devono essere immagini lesive dell’onore, della reputazione o del decoro della persona.

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Il diritto all’onore tutela l’INTEGRITÀ MORALE DELLA PERSONA sotto due diversi profili: 1)L’ONORE: sentimento della propria dignità personale. 2) LA REPUTAZIONE: stima di cui ogni persona gode nel contesto sociale in cui è inserita. TUTELA: - sul piano penalistico, attraverso le norme che contemplano i reati

di ingiuria e di diffamazione; ed in particolare il reato di ingiuria punisce l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente (art. 594 cod. pen.), mentre il reato di diffamazione punisce l’offesa all’altrui reputazione arrecata comunicando con più persone (art. 595 cod. pen.)

- sul piano civilistico, attraverso il risarcimento del danno (art. 2043 cod. civ.) ed eventualmente la pubblicazione della smentita, ipotesi quest’ultima di risarcimento in forma specifica.

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Il diritto alla riservatezza tutela L’INTERESSE DELLA PERSONA AL RISERBO SULLE VICENDE DELLA PROPRIA VITA PERSONALE E FAMILIARE .

Il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava

dall’art. 2 Cost. e dalle sue specificazioni (art. 13, 14 e 15) nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

TUTELA: - sul piano penalistico: art. 615-bis cod. pen. (punisce chiunque si

procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nell’abitazione altrui, e chiunque riveli o diffonda le notizie e le immagini così ottenute);

- sul piano civilistico: frammenti di tutela nel cod. civ. (art. 10 che tutela il diritto all’immagine) e artt. 2 e 3 Cost..

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Problema: LIMITI DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, soprattutto in riferimento al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che comprendono la facoltà di cronaca e di critica.

Costituiscono limiti alla garanzia del riserbo:

- la notorietà della persona;

- l’interesse della Pubblica Autorità a svolgere indagini per vari motivi;

- il diritto di cronaca;

- il consenso dell’interessato.

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CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Riconoscimento solenne del diritto alla

protezione dei dati personali: 1. potere attribuito al titolare di accedere ai propri

dati; 2. potere di ottenerne l’aggiornamento, la

rettificazione e l’integrazione; 3. potere di richiederne la cancellazione; Si differenzia dal DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

per L’ATTENZIONE AL PROFILO DINAMICO.

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DATI SENSIBILI: informazioni relative all’origine razziale, alla salute, alle convinzioni religiose e politiche, alla vita sessuale (intrinsecamente pregiudizievoli, che rivelano aspetti intimi e riservati)

Tali dati possono essere oggetto di

trattamento solo: 1. con il CONSENSO SCRITTO DELL’INTERESSATO; 2. previa AUTORIZZAZIONE del Garante della

Privacy (di cui all’art. 30 del Codice sulla privacy).

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Appartenenza della persona fisica ad un determinato Stato che si acquista:

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Iure sanguinis

Iuris communicatio

Per naturalizzazione o concessione

Iure soli

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PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

L’idoneità del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive e, quindi, di esercitare diritti e doveri.

Si acquista al momento della NASCITA (distacco del Nascituro feto dal grembo materno concepito e non concepito Si perde con la MORTE Limitazioni: età (minore non può contrarre

matrimonio), condizioni psichiche (il malato di mente non può sposarsi), difetto di onorabilità (per aver riportato condanne penali) etc.

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Capacità di compiere atti giuridici ovvero di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive.

Si acquista al salvo eccezioni raggiungimento della maggiore età (18 anni) Si per perde per interdizione si riduce in caso di inabilitazione giudiziale legale

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Minore età negozio annullabile. Interdizione giudiziale pronunciata con

sentenza che impedisce a chi è affetto da abituale infermità di mente e non è capace di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.) di realizzare negozi patrimoniali e familiari nomina tutore annullabilità relativa.

Interdizione legale pena accessoria per la condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni per reato doloso

Interdizione per atti patrimoniali annulabilità assoluta.

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Emancipazione del minore per contrarre matrimonio: cessazione della potestà parentale capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione.

L’inabilitazione (art. 415 c.c.): dichiarata con sentenza costitutiva nei confronti di chi 1) è affetto da infermità abituale di mente non grave, 2) per prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici; 3) è affetto da imperfezioni o menomazioni fisiche capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione

atti annullabili.

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atti annullabili

Incapacità di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa anche transitoria (ubriachezza, sonnambulismo etc.) in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, nel compimento di un determinato atto.

Se posti in essere dall’incapace sono a annullabili (art. 428 c.c.):

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Gli atti unilaterali che arrechino un grave pregiudizio per il soggetto incapace

Sono annullabili i contratti conclusi con la malafede dell’altro contraente

Tutti gli atti indicati dalla legge come: matrimonio, testamento, donazione

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LA RESPONSABILITÀ DEI GENITORI (art. 316 e ss. c.c.): ha contenuto sia di natura personale che patrimoniale.

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 404-413 c.c.): il giudice tutelare emette decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, scelto tra i familiari o su designazione dell’interessato (art. 408 c.c.), per colui che si trovi “nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” per una “infermità o menomazione fisica o psichica”. Il decreto deve indicare, inoltre, la durata dell’incarico, gli atti per i quali il soggetto deve essere sostituito o assistito dall’amministratore (per tutti gli altri atti l’interessato conserva la propria capacità di agire). Sono annullabili gli atti posti in essere in violazione di legge o di quanto prescritto dal giudice.

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TUTELA: ufficio di diritto privato gratuito e non rinunciabile destinato ai minori, i cui genitori non possano esercitare la potestà genitoriale; interdetti giudiziali e legali. Il giudice tutelare nomina il tutore che ha una funzione di rappresentanza nei confronti del minori provvede all’inventario dei beni e li amministra secondo quanto previsto negli art. 374 c.c. e ss. La tutela cessa decorsi 10 anni, per esonero o per rimozione dall’ufficio.

La CURATELA: il curatore è colui che integra la volontà dell’inabilitato o del minore emancipato, svolge una funzione di assistenza limitatamente ad alcuni atti e alla cura di interessi patrimoniali. Figura particolare è quella del curatore speciale.

RESIDENZA

(art. 43 cod.civ.)

luogo in cui una persona ha fissato la propria abituale dimora (in cui vive normalmente).

soggiace ad un regime di pubblicità

DIMORA : il codice non ne fornisce una definizione, ma si vuole intendere il luogo in cui la persona abita o permane in modo abituale.

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DOMICILIO

(art. 43 cod. civ.)

Luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

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Avviene con la morte Presunzione della intesa come “cessazione commorienza (art. 4 irreversibile di tutte le c.c.) “quando un effetto funzioni dell’encefalo” giuridico dipende dalla (art. 1, L 578/93). sopravvenienza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento”.

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Quando non si hanno più notizie di una persona fisica si pone l’esigenza di come regolamentare i rapporti familiari e patrimoniali di quest’ultima.

A tal fine il legislatore ha previsto tre figure:

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scomparsa

assenza

morte presunta

Situazione di fatto che ricorre qualora la persona : non sia più comparsa non se ne abbiano nel luogo del suo ultimo notizie domicilio o della sua ultima residenza Nomina del curatore conservazione del patrimonio dello scomparso

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Trascorsi 2 anni dall’ultima si può chiedere notizia dello scomparso che ne venga dichiarata con sentenza l’assenza EFFETTI: Su istanza di chiunque vi abbia interesse o del p.m.,il

giudice può disporre l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente.

Immissione nel possesso temporaneo dei beni da parte di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi amministrazione dei beni, rappresentanza in giudizio.

Gli effetti cessano se l’assente ritorna o ne viene provata l’esistenza.

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Viene dichiarata con sentenza del tribunale competente trascorsi 10 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente.

Produce effetti sul piano patrimoniale personale (il coniuge può contrarre nuove

nozze art. 65 c.c.)

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Complesso organizzato di persone e di beni volto al perseguimento di uno scopo che i singoli individui non sarebbero in grado di raggiungere da soli.

soggetto di diritto dotato di:

1) capacità giuridica;

2) capacità di agire mediante i suoi

organi;

3) autonomia patrimoniale perfetta.

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Enti associativi (predomina l’elemento personale:

Pluralità di persone scopo lecito

fine lucrativo fine non lucrativo

SOCIETÀ (es. culturale)

ASSOCIAZIONI

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Enti amministrativi (predomina l’elemento patrimoniale):

patrimonio scopo lecito FONDAZIONI COMITATI istituzioni dotate di un gruppi organizzati patrimonio per per raccogliere fondi conseguire uno destinati ad uno scopo ideale scopo (v. slide successive)

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Associazioni Fondazioni

PATRIMONIO Mezzo per conseguire Elemento costitutivo e

lo scopo prevalente

SCOPO Interno (procurare ai soci Esterno (procurare a terzi

un determinato vantaggio) un vantaggio)

VOLONTÀ Interna (soci) Esterna (fondatore)

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Associazione: Fondazioni:

Atto costitutivo Negozio di fondazione

Statuto Atto di dotazione

Statuto

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Per l’acquisto della capacità giuridica è necessario il RICONOSCIMENTO STATALE che può avvenire:

1) per concessione;

2) con l’iscrizione nel registro delle imprese (società commerciali);

3) con la registrazione (art. 39 Cost. sindacati etc.).

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AUTONOMIA PRIVATA PERFETTA

Tra

Il patrimonio dell’ente il patrimonio dei suoi

componenti

CAPACITÀ

GIURIDICA DI AGIRE

illimitata e generale agiscono attraverso

(ad eccezione dei diritti gli amministratori

attribuibili alle sole persone e l’assemblea sociale.

fisiche).

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Le vicende principali vanno iscritte dagli amministratori in appositi registri.

Funzione dichiarativa.

L’omissione comporta:

sanzioni per inopponibilità ai terzi

gli amministratori dell’atto che andava

ed assunzione di registrato.

responsabilità

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Soggetti che, pur avendo, come le persone giuridiche, i tre elementi 1) persone, 2) patrimonio; 3) scopo, non hanno chiesto il riconoscimento statale.

Caratteristiche:

autonomia privata imperfetta

responsabilità solidale e personale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione per soddisfare le obbligazioni assunte da quest’ultima.

Fondo comune.

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Ente di fatto composto da un gruppo di persone che raccolgono fondi per uno scopo.

Autonomia patrimoniale imperfetta.

Responsabilità verso

gli oblatori verso i terzi

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Le COSE che possono formare OGGETTO DI DIRITTO

Prima: porzioni di materia Ciò su cui sia possibile

un conflitto di interessi Oggi: anche materia che sfugge alla vista e al tatto. Non è un bene

giuridico l’aria

BENI: “qualsiasi entità utile all’uomo, materiale o immateriale, purchè suscettibile di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto”

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Beni materiali ed immateriali.

Beni mobili e beni immobili.

Beni presenti e beni futuri.

Beni divisibili e beni indivisibili.

Beni determinati e beni generici.

Beni infungibili e beni fungibili.

Beni consumabili e beni inconsumabili.

Beni produttivo e beni non produttivi.

Beni semplici, beni composti e universalità di mobili.

Beni principali e beni accessori e pertinenze.

Beni pubblici e beni privati.

Beni di consumo.

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BENI MATERIALI

art. 810 (v. slide n. 61)

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BENI IMMATERIALI caratterizzati per la

loro incorporeità

(b. intellettuali) ed intangibilità

(opere dell’ingegno:

oggetto del d. d’autore)

valore economico

circolazione

(es.brevetto)

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Tramite la protezione dell’originalità della creazione ◦ attribuzione di un diritto morale (quello ad

essere riconosciuto autore dell’opera) e di un diritto patrimoniale (quello dello sfruttamento economico).

Tramite la brevettazione ◦ prevista per le invenzioni industriali ed i

marchi registrati; ◦ consiste nell’attribuzione di una esclusiva in

ordine alla possibilità di sfruttare economicamente la creazione intellettuale.

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BENI IMMOBILI per NATURA (art. 812, co. 1 c.c.) “tutto ciò che naturalmente per o artificialmente è, anche in DETERMINAZIONE via transitoria, incorporato DI LEGGE al suolo”: (art. 812, co. 2): “mulini, bagni, altri edifici galleggianti saldamenti assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione”

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sorgenti

suolo

edifici

alberi

Etc.

È richiesta una MAGGIORE SOLENNITÀ, di regola, almeno la scrittura privata per gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali sugli stessi.

È previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ tramite i REGISTRI IMMOBILIARI.

GARANZIA: ipoteca.

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BENI MOBILI (art. 812, co. 3, c.c.) “ tutti gli altri beni”. si considerano beni mobili anche le ENERGIE NATURALI che hanno valore economico, come il gas, l’elettricità, ecc.

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Prevalgono parametri di SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ

NON OCCORRONO FORME PARTICOLARI PER GLI ATTI DI ALIENAZIONE.

NON è previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ tramite pubblici registri, essendo sufficiente dimostrare il POSSESSO DEL BENE.

GARANZIA : pegno.

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Sono BENI MOBILI REGISTRATI: gli autoveicoli, motoveicoli, natanti, aeromobili, ecc.: a tali beni si applicano alcune regole analoghe a quelle vigenti per i beni immobili.

Per la loro circolazione è previsto un sistema di pubblicità affidato a pubblici registri.

Non trovano applicazione molte regole relative

ai beni mobili comuni. In mancanza di norme specifiche, si applicano

(in base all’art. 815 cod. civ.) le disposizioni relative ai beni mobili.

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PLURALITÀ DI COSE MOBILI

CHE APPARTENGONO ALLA STESSA PERSONA

HANNO UNA DESTINAZIONE UNITARIA (es. biblioteca)

- Le singole cose possono essere oggetto di disposizione frazionata (art. 816, co. 2, c.c.). - Non possono acquistarsi ai sensi dell’art. 1153 c.c. - Azione di manutenzione a tutela del possesso - Usucapione.

Universalità di diritto quando la legge considera un complesso unitario (eredità)

BENI DIVISIBILI

Sono le cose che posso essere divise mantenendo ciascuna la destinazione economica del bene originario (denaro).

BENI INDIVISIBILI

Sono quelli non divisibili: per la natura del bene, la volontà delle parti o della legge.

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BENI CONSUMABILI

Si consumano con il loro utilizzo.

BENI INCONSUMABILI

Sono quelli soggetti ad un uso continuo o ripetuto.

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BENI FUNGIBILI

Le cose che si possono sostituire con altre dello stesso genere (denaro, petrolio etc.)

BENI INFUNGIBILI

Le cose che non possono essere indifferentemente sostituite con altre per determinate qualità intrinseche del bene o per volontà delle parti.

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BENI PUBBLICI (art. 822 c.c. e ss.)

Sono i beni che appartengono allo Stato o altro ente pubblico.

In quanto beni demaniali, sono soggetti ad un regime speciale, vincolo di destinazione, indisponibilità.

BENI PRIVATI

Appartengono ai privati e sono disponibili.

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Nozione “artificiale” di beni creata dal codice di consumo all’art. 128 secondo cui è bene di consumo:

“qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica”.

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Rapporto in virtù del quale vi è una cosa principale ed un’altra accessoria, chiamata pertinenza:

destinata in modo durevole

a servizio o ad ornamento di un’altra;

gli atti ed i rapporti aventi ad oggetto la

cosa principale comprendono anche le pertinenze, salvo

che sia diversamente disposto.

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Beni che provengono da altri beni

FRUTTI NATURALI: 1.provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (ad esempio la legna, i prodotti agricoli, i prodotti delle miniere, ecc.). 2. per un certo tempo sono parte della cosa (frutti pendenti), poi se ne separano e sono considerati un bene autonomo.

FRUTTI CIVILI: 1.sono il corrispettivo che si trae da una cosa in cambio del suo godimento da parte di altri (ad esempio, gli interessi sulle somme date a mutuo, i canoni di locazione, ecc.) 2.si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.