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evoluzione del diritto d'autore e del copyright natura giuridica dei programmi per elaboratore tutela del software nell'ordinamento giuridico problematiche giuridiche della brevettabilità del software

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evoluzione del diritto d'autore e del copyright

natura giuridica dei programmi per elaboratore

tutela del software nell'ordinamento giuridico

problematiche giuridiche della brevettabilità del software

Il diritto d'autore sull'opera

dell'ingegno è una delle più belle

conquiste della moderna civiltà

Non ne troviamo vestigia

nelle leggi della

sapienza greca e romana

Nella nostra pensila,

nella seconda metà del 1400,

la Repubblica di Venezia

iniziò a concedere privilegi agli

autori e librai

Ma è solo al principiodel secolo XVIII,in Gran Bretagna,

che la Regina Anna sancì la prima legge a favore degli

autori (1710)

In Francia, d'Héricourt, de

Malesherbes, Diderot e altri,

diedero vita a due decreti

del Consiglio adottati

in data 30 agosto 1777

In Italia le prime disposizioni

tutelari delle produzioni letterarie

ed artistiche vennero importate

dalle armi francesi nella Cisalpina

La storia moderna del diritto

d'autore inizia sostanzialmente con

l'invenzione della stampa

I diversi sistemi

si avvicinano sensibilmente a

partire dall'emanazione della

Convenzione di Berna del 1896

La Convenzione di Berna del 1896 è stata modificata diverse volte.

Da ultimo a Parigi nel 1971. In Italia l'Atto di Parigi del 1971

è stato reso esecutivo con la Legge 20 giugno 1978, n. 399

che ha in sostanza modificato alcuni articoli della

Legge del 22 aprile 1941, n. 633

definita anche “Legge sul Diritto d'Autore” o “LDA”

La LDA esprime una concezione cosiddetta dualisticadel diritto d'autore:

colloca diritti patrimoniali ediritti morali uno accanto all'altro, separati anche se con reciproche

connessioni ed interferenze

alcune precisazioni prima di procedere

diritto d'autore

diritto dei brevetti

diritto dei marchi

diritto dei modelli e disegni

diritto industriale

diritto della concorrenza

diritto della proprietà intellettuale?

altre precisazioni prima di procedere

Diritti titolati

Diritti non titolati

Diritti non titolati

La fattispecie costitutiva del diritto d'autore ha la sua genesi nel

fatto stesso della creazione dell'opera. Ciò significa che il diritto

d'autore non è attribuito al suo titolare a seguito di un atto o di

un negozio di natura privatistica o pubblicistica, ma da un fatto

che il soggetto realizza e che, sussistendone i requisiti, la legge

assume come fattispecie costitutiva del diritto.

Diritti titolati

Il diritto di brevetto, così come gli altri diritti tutelati dal Decreto

Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono diritti che si

acquistano, ex art. 1 del suddetto decreto, mediante

brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti. Quindi,

è l'atto formale, brevettazione/registrazione, che da luogo alla

proprietà industriale ed alla tutela da parte del diritto.

Decreto Lgs. n. 518/1992 (Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica per i programmi per elaboratore),

Decreto Lgs. n. 154/1997 (Attuazione della Direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi),

Decreto Lgs. n. 169/1999 (Attuazione della Direttiva 96/9/CEE relativa alla tutela giuridica delle banche dati),

Legge 248/2000 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore),

Decreto Lgs. n. 95/2001 (Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli),

Decreto Lgs. n. 68/2003 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione),

Decreto Lgs. n. 140/2006 (Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale).

Le riforme della LDA

< DIRITTO D'AUTORE E COPYRIGHT / >

< NATURA GIURIDICA DEL SOFTWARE >

Quando apparvero i primiprogrammi per elaboratore la

maggior parte dei giuristi ritenne che dovessero essere

considerati opere dell'ingegno, e non invenzioni

Già alla fine negli anni 50, gli

USA ritenevano che il software

potesse essere qualificato

“literary work”

(opera letteraria)

Nel 1994 a Marrakech

il software fu inserito per la

prima volta a livello

internazionale nei

TRIPs“Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights”

Art. 10 del TRIPs

Computer programs and compilations of data

“Computer programs, whether in source or object code,

shall be protected as literary works under the Berne

Convention. Compilations of data or other material, whether in machine

readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their

contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection,

which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any

copyright subsisting in the data or material itself.”

In Europa, della tutela del

software si occupò solo la

Dottrina e la Giurisprudenza

mentre i Legislatori non

intervennero se non nei primi

anni 90

Tribunale di Torino

15 luglio 1983

Atari Inc. contro Sidam Srlsi trattava della copia pedissequa dei giochi

Centipede, Missile Command e Asteroids prodotti

da Atari Inc. da parte della Sidam Srl con i giochi

Magic Worm, Missile Storm e Asterock

< NATURA GIURIDICA DEL SOFTWARE / >

< LA TUTELA DEL SOFTWARE OGGI >

14 maggio del 1991

Consiglio della Comunità

Economica Europea approva la

Direttiva 91/250/CEE

sulla protezione giuridica dei

programmi per elaboratore

La Direttiva 91/250 è una strana ricetta nata da

una triste cucina: si prenda il meglio del diritto

d'autore, rosolato nel grasso delle convenzioni

internazionali. Lo si faccia restringere al massimo

del fuoco lento dei compromessi, è sufficiente che

ne resti una noce, o anche solo un cecio ...

Serve per il gusto e per il profumo non per la

sostanza. Si potrebbe utilizzare come base la salsa

di brevetto, ma non bisogna pronunciare questo

nome, perché, checché ci si mette dentro,

l'importante è che si possa chiamare ragù

“proprietà letteraria ed artistica”: è questo l'unico

modo per venderlo agli americani.

Ph. Gaudraut, M. Briat, F. Toubol, “Europe des logiciels: au menu,

PLA du chef à le mode bruxelloise”, in “Droit de l'informatique et

des télécoms”, 1989, n. 13, p. 63.

Con la Direttiva 91/250 il diritto sul programma ha assunto un

contenuto molto diverso dal diritto di autore sull'opera

dell'ingegno

Costituisce una privativa sui generis diretta a proteggere al

massimo gli interessi delle software house e ad escludere

qualsiasi possibilità di utilizzazione da parte di altri, se non a

seguito di apposita autorizzazione

(concessa solitamente attraverso il contratto di licenza d'uso)

La Direttiva ha definitivamente qualificato il

software come opera letteraria ma con essa

non condivide senz'altro la necessità di assumere

una forma espressiva per mezzo di un supporto

(RINVIO PARTE 2)

I programmi per elaboratore nella

Legge 633/1941

(Legge sul Diritto d'Autore)

dopo la Direttiva 91/250

Art. 1, co. 2

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2 n. 8

In particolare sono comprese nella protezione:

i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 64-bis

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-ter

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Art. 64-quater, co. 1

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

Art. 64-quater, co. 2, 3 e 4

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.

Il diritto d'autore vieta la copia di una determinata

sequenza di linee di programma

ma non preclude che una stessa idea venga realizzata

da un diverso autore attraverso il ricorso ad altre

istruzioni

I programmi così realizzati potranno

anche essere somiglianti tra loro

il linguaggio di programmazione è

“povero” costituito cioè da un numero

limitato di “vocaboli” ma sarà

ugualmente protetto se espressione

del lavoro intellettuale dell'autore

Perchè?

< LA TUTELA DEL SOFTWARE OGGI / >

< BREVETTI SOFTWARE >

Storicamente, la prima norma in materia

brevettuale che esclude dalla sua tutela i

programmi per elaboratore compare in una

nella legge francese del 1968

Il divieto di brevettazione del

software è stato accolto dalla

Convenzione di Monaco sul brevetto

europeo del 1973

Art. 52 - Invenzioni brevettabili

“I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano

un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni nuove ai sensi del primo

comma in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) le creazioni estetiche;

c) i piani, i principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per

attività commerciali e i programmi per elaboratore; [...] “

Convenzione di Monaco

I tre requisiti di brevettabilità che

il software dovrebbe possedere per

poter essere considerato

invenzione

1) NOVITA'

requisito intrinseco nel concetto stesso di invenzione

quando un programma può essere considerato effettivamente nuovo?

2) ORIGINALITA'

strettamente correlato al requisito precedente

è riferito all'attività creativa dell'inventore

3) INDUSTRIALITA'

concetto precisato dall'art. 57 della CBE, secondo il quale

l'oggetto di un'invenzione deve poter essere “fabbricato e utilizzato in un

qualsiasi genere di industria”

Il nostro legislatore ha recepito i principi accolti

dalla Convenzione sul Brevetto Europeo

con Legge delega del 26 maggio 1978, n. 260

in particolare, l'art. 12 di questa legge ha recepito

il contenuto dell'art. 52 della CBE

art. 12

“Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che

implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione

industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del

precedente comma in particolare: 1) le scoperte, le teorie scientifiche

e i metodi matematici 2) i piani, i principi ed i metodi per attività

intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi per

elaboratore 3) le presentazioni di informazioni”.

Ma l'Ufficio Europeo Brevetti ha una rivelazione

Il software non vive da solo,

ovviamente da solo non ha rilevanza

industriale, non consente il

miglioramento di un processo o di un

prodotto

il software viene utilizzato su apparecchiature che vengono

chiamate “computer”, e chi può negare che il software

faccia funzionare meglio un computer: perché migliora

l'interrelazione tra uomo e macchina

ed ecco i brevetti sulle interfacce grafiche

perché migliora migliora la capacità dei computer di

comunicare tra loro

...

o i brevetti sui protocolli di comunicazione

L’Europa, quindi l’UEB, presto iniziò a imitare gli

Stati Uniti nel concedere brevetti software, e

alcuni tribunali (per esempio il maggiore tribunale

tedesco) hanno confermato recentemente la

legittimità della pratica.

Proposta di direttiva COM (2002) 92 sui Brevetti Software

ebbe origine dal “libro verde” sul brevetto comunitario e sul sistema dei

brevetti europei e dalla successiva Comunicazione della Commissione del

Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale dal

titolo “Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Il seguito da dare al

libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti europei in

Europa”

Il 6 luglio 2005 la proposta tornò al Parlamento

europeo in seconda lettura e fu respinta ad

amplissima maggioranza con ben 648 voti

E’ come se la nonna ti desse una ricetta ePretendesse di essere pagata ogni volta che cucini quella ricetta.(Marta, 8 anni. A proposito dei brevetti)

Brevetti visti dai bambini, Massimo Barbieri14 February 2012, http://blogs.fsfe.org/massimo/