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Eutekne – Tutti i diritti riservati

Le novità ai fini della determinazione del reddito imponibile 2007

dott. Luca Ambroso

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Quadro normativo di riferimento

Norme che introducono novità nel calcolo delle imposte relative al 2007: DL 223/2006

• Deduzioni extracontabili (costi ricerca e sviluppo); DL 262/2006

• Operazioni con professionisti esteri (“black list”); L. 296/2006

• Commesse pluriennali;• Costi da operazioni con soggetti esteri (“black list”);• Impianti di telefonia;

DL 81/2007• Disciplina fiscale autovetture;

L. 244/2007• Interessi di finanziamento;• Ammortamento fabbricati.

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CO. 7ART. 36

DL 223/2006

CO. 7-BISART. 36

DL 223/2006

FABBRICATI POSSEDUTI IN PROPRIETÀ

RENDE INDEDUCIBILE DAL REDDITO DI IMPRESA LA QUOTA PARTE

DELL’AMMORTAMENTO RICONDUCIBILEAL COSTO DI ACQUISTO DELLE AREE

SU CUI INSISTONO I FABBRICATI

FABBRICATI POSSEDUTI IN LEASING

RENDE INDEDUCIBILE DAL REDDITODI IMPRESA LA QUOTA PARTE DEI CANONI DI LEASING RICONDUCIBILE AL RIMBORSO DI COSTO DELLE AREE SU CUI INSISTONO

I FABBRICATI

Ammortamenti fabbricati strumentali

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

LIMITAZIONI PER I FABBRICATI GIÀ POSSEDUTI

Le limitazioni alla deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing (70% / 80%) riguardano anche i fabbricati acquisiti prima del 2006 (art. 36 co. 8 del DL 223/2006).

Il costo attribuibile all’area è determinato in base:

al costo effettivamente sostenuto per il terreno (separato acquisto area e successiva edificazione fabbricato);

al maggiore importo tra il valore attribuito all’area nel bilancio 2005 e quello ottenuto applicando le percentuali del 20% o del 30% al costo complessivo dell’investimento immobiliare (fabbricato acquistato già edificato).

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

LIMITAZIONI PER I FABBRICATI GIÀ POSSEDUTI

Per i fabbricati acquisiti ante 2006 “il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile agli stessi, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo”.

Ai sensi dell’art. 1, co. 81, L. 244/2007 che recepisce il non convertito DL 118/2007, la norma di cui sopra “s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4.7.2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato”.

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

Consentire alle imprese, che abbiano o meno raggiunto il plafond massimo di costi ammortizzabili (70% / 80% del valore del fabbricato), di dedurre fiscalmente maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing iscritti a Conto economico.

DECORRENZA

La previsione recepita definitivamente dalla Finanziaria 2008 ha natura di interpretazione autentica e, come tale, ha effetto retroattivo.

RATIO DELLA NORMA

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

AMBITO APPLICATIVO

La norma interpretativa menziona solo gli ammortamenti, e non i canoni di leasing.

Non vi è, però, dubbio che essa si applichi anche ai leasing immobiliari. Infatti: anche la norma “interpretata” dal decreto (art. 36 co. 8

ultimo periodo del DL 223/2006) menziona solo gli ammortamenti;

la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha, però, pacificamente esteso i principi in essa contenuti al caso degli immobili in leasing.

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

FABBRICATI IN PROPRIETÀ (ANTE L. 244/2007) Anno Valore Ammortamenti Fondo Residuo

1997 100 6% x 100 = 6 6 94

1998 100 6 12 88

1999 100 6 18 82

… 100 6 … …

2005 100 6 54 46

2006 70 70 – 54 = 16

2006 70 6% x 70 = 4,2 58,2 11,8

2007 70 4,2 62,4 7,6

2008 70 4,2 66,6 3,4

2009 70 3,4 70 0

Prima di operare gli ammortamenti fiscali 2006, il residuo fiscale è ricalcolato imputando tutto il fondo al fabbricato.

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Ammortamenti fabbricati strumentali (segue)

FABBRICATI IN PROPRIETÀ (POST L. 244/2007) Anno Valore Ammortamenti Fondo Residuo

1997 100 6% x 100 = 6 6 94

1998 100 6 12 88

1999 100 6 18 82

… 100 6 … …

2005 100 6 54 46

2006 70 70 - 37,8 = 32,2

2006 70 6% x 70 = 4,2 42,0 28

2007 70 4,2 46,2 23,8

… 70 4,2 … …

2013 70 2,8 70,0 0Prima di operare gli ammortamenti fiscali 2006, il residuo fiscale è ricalcolato imputando il 70% del fondo al fabbricato.

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

CONSEGUENZE SCORPORO FONDO AMM.TOSULLA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

Per le imprese, che non hanno ancora esaurito il plafond del 70% o 80% del costo, non muta la quota di ammortamento deducibile nel singolo esercizio, e non deve quindi essere eventualmente modificato il dato indicato nel quadro RF del modello UNICO 2007 (no integrativa); tuttavia, si allunga il periodo di ammortamento fiscale (aumentando il valore residuo ammortizzabile).

Per le imprese, che hanno raggiunto il plafond del 70% o 80% del costo non potendo dedurre più alcun ammortamento dal 2006 (modello UNICO 2007), diviene invece possibile dedurre una maggiore quota di ammortamento.

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

FONDO AMMORTAMENTO E UNICO 2007:

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Qualora per prudenza il contribuente, ai fini del calcolo delle imposte relative al 2006, non abbia scorporato il fondo ammortamento al 31.12.2005 (come già prevedeva il DL 118/2007 non convertito), ha la possibilità di presentare entro il 31.7.2008 (per i soggetti solari) la dichiarazione integrativa a favore (ex art. 2 co. 8-bis, DPR 322/98) indicando nel quadro RX l’imposta versata in eccesso a titolo di saldo 2006.

L’importo a credito indicato nel quadro RX è utilizzabile in compensazione (orizzontale e verticale) con effetto immediato.

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue) FABBRICATI IN LEASING (ANTE L. 244/2007)

Leasing 100.000 euro 2000-2009, riscatto 2.500 (nel 2010)

Anno Canoni QC QIQuota

terrenoQuota

fabbricatoTotale Q

fabbricato

2000 13.687 9.750 3.937 - 9.750 9.750

2001 13.687 9.750 3.937 - 9.750 19.500

… 13.687 9.750 3.937 - 9.750 …

2005 13.687 9.750 3.937 - 9.750 58.500

2006 13.687 9.750 3.937 7.312,50 2.437,50 60.937,50

2007 13.687 9.750 3.937 7.312,50 2.437,50 63.375

2008 13.687 9.750 3.937 7.312,50 2.437,50 65.812,50

2009 13.687 9.750 3.937 7.312,50 2.437,50 68.250

2010 - 2.500 750 1.750 70.000

TOT. 136.869 100.000 39.369 30.000 70.000

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)FABBRICATI IN LEASING (POST L. 244/2007)

Leasing 100.000 euro 2000-2009, riscatto 2.500 (nel 2010)

Anno Canoni QC QIQuota

terrenoQuota

fabbricatoTotale Q

fabbricato

2000 13.687 9.750 3.937 - 9.750 9.750

2001 13.687 9.750 3.937 - 9.750 19.500

… 13.687 9.750 3.937 - 9.750 …

2005 13.687 9.750 3.937 - 9.750 58.500

2006 13.687 9.750 3.937 2.925 6.825 65.325

2007 13.687 9.750 3.937 2.925 6.825 72.150

2008 13.687 9.750 3.937 2.925 6.825 78.975

2009 13.687 9.750 3.937 2.925 6.825 85.800

2010 - 2.500 750 1.750 87.550

TOT. 136.869 100.000 39.369 12.450 87.550

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

RIFLESSI SULLA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

Lo scorporo della quota capitale comporta:

Residuo (70.000 – 1.750) = 68.250

Suddivisione quote dedotte al 2005 (58.500 x 70%) = 40.950

Totale quota deducibile (68.250 – 40.950) = 27.300, anziché 9.750

Quota deducibile in ogni esercizio (27.300/4) = 6.825 anziché 2.437,5

Nel caso dei fabbricati in leasing, anche per le imprese che non hanno ancora esaurito il plafond del 70% o 80% del costo, aumenta sensibilmente la quota fiscalmente deducibile in ogni singolo esercizio.

è consigliabile, quindi, presentare l’UNICO 2007 INTEGRATIVO evidenziando la minore variazione in aumento nel quadro RF.

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO

Possono assumere una certa complessità, e dipendono in ogni caso dall’impostazione contabile adottata in sede di predisposizione del bilancio 2006:

1. scorporo del valore del terreno;

2. ammortamento sul costo complessivo dell’immobile (comprensivo della “quota terreno”);

3. interruzione dell’ammortamento anche civilistico.

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO1. Scorporo valore terreno

Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75

Fabbricato: 100 x 70% = 70 F.do amm.to 2005 = 52,50

Terreno: 100 x 30% = 30 F.do amm.to 2005 = 22,50

Ammortamenti in bilancio 2007: (70 x 3%) = 2,1

Ammortamenti bilancio 2006/ante L. 244/2007: 0

Ammortamenti fiscalmente deducibili post L. 244/2007: 2,1

IN UNICO 2007 (IN CASO DI INTEGRATIVA) REDAZIONE EC:

EFFETTUARE Δ- PARI A 2,1 (Cfr slide 11)

IN UNICO 2008 NESSUNA Δ DA EFFETTUARE =>

AMM.TO CIVILISTICO = AMM.TO FISCALE

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO

“Disinquinamento” fondo ammortamento terreni

Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75

Fondo amm.to attribuibile al fabbricato: 75 x 70% = 52,50

Fondo amm.to attribuibile all’area: 75 x 30% = 22,50

In attesa di chiarimenti ufficiali, pare non potersi applicare la

normativa sull’eliminazione delle interferenze fiscali (Circ. 27/2005)

sopravvenienza attiva imponibile

FONDO AMMORTAMENTO 22,50 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 22,50

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue) RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO

2. Ammortamento su costo complessivo immobile

Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75

Il fondo ammortamento non viene suddiviso in contabilità, ma solo nel registro beni ammortizzabili (sezione ammortamenti fiscali).

Ammortamenti in bilancio 2006/2007: 100 x 3% = 3

Ammortamenti fiscalmente deducibili ante L. 244/2007: 0

Ammortamenti fiscalmente deducibili post L. 244/2007: 2,1

IN UNICO 2007 (IN CASO DI INTEGRATIVA): LA Δ+ DA EFFETTUARE PASSA DA 3 A 0,9 (Cfr slide 11)

IN UNICO 2008: EFFETTUARE Δ+ PARI A 0,9

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Ammortamenti fabbricati strumentali(segue)

RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO

Fabbricato industriale di costo 100, ammortizzato per 75

3. Interruzione ammortamenti anche civilistici

Ammortamenti bilancio 2006: 0

Ammortamenti bilancio 2007: ?

Ammortamenti fiscalmente deducibili post L. 244/07: 2,1

IN UNICO 2007 (IN CASO DI INTEGRATIVA) REDAZIONE EC: EFFETTUARE Δ- PARI A 2,1

IN UNICO 2008: LA Δ- EVENTUALMENTE DA EFFETTUARE È PARI A 2,1 (QUADRO EC)

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Rettifica della fiscalità differita pregressa

RIDUZIONE ALIQUOTE NOMINALI IRES/IRAP

Principi generali

La riduzione delle aliquote nominali IRES ed IRAP a decorrere dal periodo d’imposta 2008 si riflette sul calcolo della fiscalità differita da iscrivere nel bilancio 2007

le imposte differite devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote che saranno in vigore nel momento in cui si riverseranno, purché la norma di modifica risulti emanata alla data di redazione del bilancio (OIC 25)

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Rettifica della fiscalità differita pregressa(segue)

RIALLINEAMENTO DIFFERENZE

Principi generali

Anche l’affrancamento delle differenze extracontabili mediante il versamento dell’imposta sostitutiva a scaglioni comporta la rettifica delle imposte differite (passive) iscritte in bilancio sulle deduzioni ex art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR.

La rettifica delle imposte differite passive (ovvero lo storno del fondo imposte differite) è correlata alla misura del riallineamento dei valori che può esser integrale o parziale.

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Rettifica della fiscalità differita pregressa(segue)

RIDUZIONE ALIQUOTE / AFFRANCAMENTO

La rettifica, ai sensi del Documento Interpretativo 1 all’OIC 12, avviene attraverso l’iscrizione di sopravvenienze non nell’area straordinaria (voci E.20 o E.21), bensì a storno o ad incremento delle corrispondenti sottovoci iscritte nella voce 22 del Conto economico

• su imposte anticipate => “sopravvenienza passiva”• su imposte differite => “sopravvenienza attiva”

Pertanto, in caso di eccedenza di imposte anticipate, la rettifica della fiscalità differita comporta nel bilancio 2007 l’iscrizione di maggiori “imposte”.

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Rettifica della fiscalità differita pregressa(segue) RIDUZIONE ALIQUOTE NOMINALI IRES/IRAP1. Rettifica imposte differite

Plusvalenza realizzata nel 2006 per 500, ripartita in 5 esercizi

F.do imposte differite IRAP 1,05 Imposte differite IRAP (C/E) 1,05

QuotaIRES (ante)

IRES (post)

ΔIRAP (ante)

IRAP (post)

Δ

2007 100 33,00 33,00 - 4,25 4,25 -

2008 100 33,00 27,50 5,50 4,25 3,90 0,35

2009 100 33,00 27,50 5,50 4,25 3,90 0,35

2010 100 33,00 27,50 5,50 4,25 3,90 0,35

TOT. 400 132,00 115,50 16,50 17,00 15,95 1,05

F.do imposte differite IRES 16,50 Imposte differite IRES (C/E) 16,50

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Rettifica della fiscalità differita pregressa(segue)

RIDUZIONE ALIQUOTE NOMINALI IRES/IRAP2. Rettifica imposte anticipate

Spese di rappresentanza sostenute nel 2006 per 300 (quota deducibile 100, ripartita in 5 esercizi)

Imposte anticipate IRAP (C/E) 0,21 Imposte anticipate IRES 0,21

QuotaIRES (ante)

IRES (post)

ΔIRAP (ante)

IRAP (post)

Δ

2007 20 6,60 6,60 - 0,85 0,85 -

2008 20 6,60 5,50 1,10 0,85 0,78 0,07

2009 20 6,60 5,50 1,10 0,85 0,78 0,07

2010 20 6,60 5,50 1,10 0,85 0,78 0,07

TOT. 80 26,40 23,10 3,30 3,40 3,19 0,21

Imposte anticipate IRES (C/E) 3,30 Imposte anticipate IRES 3,30

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Lavori in corso di durata ultrannuale

RIFERIMENTI NORMATIVI

CO. 20 ART. 36DL 223/2006

CO. 70ART. 1

L 296/2006

ABROGATO CO. 3 ART. 93 DEL TUIR

NORMA CHE CONSENTE DI EFFETTUAREAI FINI FISCALI LE C.D. “SVALUTAZIONI

PER RISCHIO CONTRATTUALE”

ABROGATO CO. 5 ART. 93 DEL TUIR

NORMA CHE CONSENTE AI FINI FISCALIDI VALUTARE LE COMMESSE IN CORSO

D’OPERA SECONDO IL METODO DEL COSTOANZICHÉ SECONDO IL METODO DELLA

% DI COMPLETAMENTO

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Lavori in corso di durata ultrannuale(segue)

SVALUTAZIONE PER “RISCHIO CONTRATTUALE”

Inizialmente, è stata abrogata la possibilità di dedurre ai fini fiscali un importo forfetario a titolo di “rischio contrattuale” pari al 2% (4% per le commesse “estere”) del valore delle rimanenze finali di lavori in corso.

DECORRENZAABROGAZIONE

DAL PERIODO DI IMPOSTAIN CORSO AL 4.7.2006

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Lavori in corso di durata ultrannuale(segue) VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

ANTE FINANZIARIA 2007ART. 93 CO. 5 DEL TUIR

POST FINANZIARIA 2007ART. 93 CO. 5 DEL TUIR

ART. 1 CO. 70 L. 296/2006

LE OPERE PLURIENNALI POTEVANO ESSERE VALUTATE

AL COSTO (METODO DELLA "COMMESSA COMPLETATA")

PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DECORRENZA: OPERE INIZIATE A PARTIRE DAL

PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2006

LE OPERE PLURIENNALI DEVONO ESSERE VALUTATE IN

BASE AI CORRISPETTIVI, ESSENDO STATA ABROGATALA FACOLTÀ DI VALUTARLE

AL COSTO

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Lavori in corso di durata ultrannuale(segue)

CONSEGUENZE ABOLIZIONE VALUTAZIONE AL COSTO

Fiscalmente non è più possibile differire l’imputazione dei corrispettivi all’esercizio in cui le opere vengono consegnate (metodo della commessa completata).

Possibile creazione di disallineamenti tra valutazione civilistica e fiscale (doppio binario), qualora si opti nella valutazione delle opere – ai fini della redazione del bilancio – per il criterio della commessa completata (eventualità comunque poco probabile).

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Lavori in corso di durata ultrannuale(segue)

OPZIONI DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA 2007

Valutazione fiscale Rischio contrattuale

2005 SAL o commessa completata SI

2006 SAL o commessa completata NO

2007

Commesse iniziate prima del 2007: SAL o commessa completata NO

Commesse iniziate nel 2007: SAL

Condizioni per l’adozione del metodo (civilistico) del SAL: deve esistere un contratto vincolante tra le parti; le opere devono essere specifiche per il cliente; è possibile stimare in modo attendibile i SAL, così come i ricavi e i costi di

commessa; non vi sono condizioni “esterne” che possano influenzare le valutazioni.

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Lavori in corso di durata ultrannuale(segue)

CONTABILIZZAZIONE CON % COMPLETAMENTO

EsercizioRimanenze

(SP)Δ rimanenze

(C/E)Costi (C/E)

Utile lordo

di commessa

2007 240 240 (200) 40

2008 420 180 (150) 30

2009 - (420) (150) 30 (600 – 420 – 150)

Dati di partenza: ricavi di commessa: 600 costi di commessa: 500 SAL esercizio: 2007: 40%; 2008: 70%; 2009: 100%

Nell’esercizio 2009 l’impresa iscrive ricavi (600) a fronte di una variazione negativa delle rimanenze pari a 420.

Il margine di commessa (100) viene, quindi, ripartito in modo proporzionale tra i vari esercizi.

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Lavori in corso di durata ultrannuale(segue)

CONTABILIZZAZIONE CON % COMPLETAMENTO

Contabilizzazione degli acconti: tra i ricavi (“scorporandoli” dal valore delle rimanenze); tra i debiti (includendoli nel valore delle rimanenze).

Il Principio Contabile OIC 23 privilegia l’iscrizione tra i ricavi, a condizione che: il ricavo sia riconosciuto con certezza quale corrispettivo per i

lavori eseguiti; in Nota Integrativa si dia conto dell’esposizione dell’impresa nei

confronti del committente per tutti i lavori non definitivamente accertati e liquidati.

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Interessi di finanziamento

IMMOBILI PATRIMONIO

Interessi di finanziamento: interessi relativi all’acquisto di immobili patrimonio (es. A/2).

Interessi di funzionamento: interessi relativi agli interventi di manutenzione e alle spese di gestione su immobili patrimonio.

L’art. 1, co. 35, L. 244/2007 modificando l’art. 90, co. 2, TUIR stabilisce definitivamente che:

gli interessi passivi di finanziamento relativi a immobili non strumentali (né merce) sono esclusi dal regime di indeducibilità assoluta degli oneri afferenti detti immobili.

La norma rappresenta un’interpretazione autentica e, come tale, ha efficacia retroattiva.

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Operazioni con residenti black list

QUADRO NORMATIVO

art. 1 co. 6 DL 262/2006

ha introdotto il co. 12-bis nell’art. 110 del TUIR

art. 1 co. 301 L. 296/2006

modifica il co. 11 dell’art. 110 del TUIR

art. 1 co. 302 L. 296/2006

introduce il co. 3-bis nell’art. 8 del DLgs. 471/97

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Operazioni con residenti black list (segue)

PROFESSIONISTI

Il DL 262/2006 ha esteso il regime di indeducibilità anche ai costi derivanti da prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in Stati black list

le società non possono dedurre i costi per servizi resi da professionisti se non dimostrano alternativamente che:

la consulenza era effettivamente connessa ad un’attività radicata nello Stato black list;

la prestazione per sua natura non poteva che esser espletata da un professionista che opera in quel determinato territorio

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Operazioni con residenti black list (segue)

IMPRESE / PROFESSIONISTI

La L. 296/2006 ha introdotto una sanatoria per i costi non indicati in dichiarazione per cui è possibile far valere le due esimenti (effettiva attività commerciale o effettivo interesse economico)

la mancata o parziale indicazione in UNICO dei costi non implica più l’indeducibilità degli stessi, bensì comporta l’applicazione di una sanzione pari al 10% dei costi non indicati.

La sanzione è compresa tra un minimo di 500,00 € ed un massimo di 50.000,00 €.

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Spese di ricerca e sviluppo

QUADRO EC

L’art. 27 co. 47 del DL 223/2006 ha esteso il meccanismo delle deduzioni extracontabili alle spese di ricerca e sviluppo.

La deduzione fiscale eccedente l’ammortamento iscritto in conto economico riguarda le spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 4.7.2006 (periodo d’imposta 2007, per i soggetti solari).

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Costi di telefonia fissa e mobile

A decorrere dal periodo d’imposta 2007, viene stabilita nel limite dell’80% la deducibilità degli oneri relativi a:

impianti di telefonia fissa; telefoni cellulari.

La nuova percentuale di deducibilità riguarda gli oneri relativi a: quote di ammortamento canoni di locazione (anche finanziaria) manutenzione e gestione beni materiali ed immateriali necessari per la connessione

internet (es. modem, router ADSL e relativo software).

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Costi di telefonia fissa e mobile (segue)

CONTRATTO DI ASSISTENZA/NOLEGGIO

In caso di contratto di noleggio che prevede la fornitura sia del centralino telefonico con i relativi terminali sia di personal computer (o l’assistenza su detti beni), soltanto la quota del canone relativa al noleggio/assistenza del centralino e dei terminali deve esser dedotta nel limite dell’80%

è quindi consigliabile per forniture di importo rilevante richiedere in fattura la ripartizione dei costi in merito alla diversa tipologia di beni.

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Disciplina fiscale autovetture

NUOVI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI

(art. 15-bis co. 7 del DL 81/2007)

Periodo d’imposta 2007:

Autovetture aziendali: limite 40% (art. 164, co. 1, lett. b).

Autovetture date in uso promiscuo a dipendenti: limite 90% (art. 164 co. 1 lett. b-bis, TUIR).

Periodo d’imposta 2006 (recupero in UNICO 2008 – quadro RF rigo 58 – pari alla differenza tra il seguente limite di deducibilità e quota dedotta in UNICO 2007):

Autovetture aziendali: limite 20% (nel rispetto del tetto max)

Autovetture date in uso promiscuo a dipendenti: limite 65%

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Disciplina fiscale autovetture (segue)

0 100%

65% dei costi del 2006 al netto della quota gia

dedotta

90% dei costi (con due modalità di calcolo)

80% (con limite max costo)

40% (con limite max costo)

0

0 100%

0 100%

Quota pari al benefit

100%

20% (con limite max costo)

80% (con limite max costo)

UNICO 2008 (REDDITI 2007)

Veicolo esclusivamente

strumentale

Veicolo adibito ad uso pubblico

Imprese

autocarri inerenti

veicolo concesso in uso promiscuo a dipendente per la maggior arte del periodo d'imposta

casi diversi dai precedenti

DEDUZIONE PER RECUPERO DEI COSTI NON DEDOTTI NEL 06

DEDUCIBILITA' DEI COSTI DI COMPETENZA DEL 07

0

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE

TIPOLOGIA DI VEICOLO A MOTORE

agenti e rappresentanti

Qualsiasi

DEDUCIBILITA' DEI COSTI POST DL

262/2006 (PERIODO 2006)

100%

100%

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Disciplina fiscale autovetture (segue)

40% del canone annuo di noleggio

40% del limite annuo di € 3.615,20

40% della quota di ammortamento del costo effettivo

40% della quota di ammortamento di € 18075,99

40% dei canoni di leasing di competenza

40% dei canoni di leasing di competenza moltiplicati per il

rapporto fra € 18.075,99 e il costo del bene per il concedente

Deducibilità delle autovetture non strumentali (art. 164, co. 1, lett. B), D.P.R. 917/1986)

Acquisto: verificare costo di acquisto

Leasing Finanziario: verificare costo del

bene per il concedente

se inferiore ad € 18.075,99

se superiore ad € 18.075,99

se inferiore ad € 18.075,99

se superiore ad € 18.075,99

Locazione Operativa e noleggio:verificare

canone annuo di noleggio

se inferiore ad € 3.615,20

se superiore ad € 3.615,20

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Rimborso IVA su autovetture

La presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA non detratta sulle autovetture (acquisto e spese di gestione) relativamente al periodo 1/1/03 – 13/9/06 comporta, ai sensi del principio OIC 25, la rilevazione nel Bilancio 2007 del relativo credito verso l’erario.

La sopravvenienza attiva iscritta in Conto economico non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

C.II. 4-bis Crediti vs erario A E.20 Sopravvenienze attive