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GIUSEPPE INZERILLO Imputato e imputazione Estratto da: DIGESTO delle Discipline Penalistiche Aggiornamento *** a cura di ALFREDO GAITO con la collaborazione di FILIPPO GIUNCHEDI e MONICA MARGARITELLI

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GIUSEPPE INZERILLO

Imputato e imputazione

Estratto da:

DIGESTO delle Discipline Penalistiche

Aggiornamento ***

a cura di ALFREDO GAITO

con la collaborazione di

FILIPPO GIUNCHEDI e MONICA MARGARITELLI

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INDICE

Tomo I

Amnistia e indulto (diritto processuale) di P. Pomanti . . . . . . . . . . . . . . p. 1

Animali (tutela penale degli) di A. Natalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13

Archiviazione di G. Dean e R. Fonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36

Arresto in flagranza e giudizio di convalida di D. Lacchi . . . . . . . . . . . . » 76

Atti e provvedimenti penali di S. Lorusso . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87

Autorizzazione a procedere e autorizzazione ad acta di M. Arcuri . . . . . . . . » 94

Avvisi di C. Papagno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107

Carceri e sistema penitenziario di B. Bocchini . . . . . . . . . . . . . . . . . » 118

Casellario giudiziale di B. Bocchini, M. Bruni e C. Leoni . . . . . . . . . . . . » 149

Codice di procedura penale di P. Corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169

Competenza e incompetenza del giudice penale di S. Astarita e A. Gaito . . . . . » 176

Condizioni di procedibilita e presupposti processuali di F. Abbati . . . . . . . . . » 194

Confisca di S. Furfaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 201

Confronti di M. Tiberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 218

Contestazioni dibattimentali di C. Fanuele . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 220

Contumacia nel processo penale di C. Riviezzo . . . . . . . . . . . . . . . . » 239

Convalida di M. M. Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 251

Corte d’Assise di G. V. Bocchino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 255

Custodia cautelare (in generale) di P. Dell’Anno . . . . . . . . . . . . . . . » 264

Custodia cautelare (presupposti, vicende, estinzione) di M. Curtotti . . . . . . . . » 291

Custodia cautelare (termini) di F. Costantini . . . . . . . . . . . . . . . . . » 311

Decadenza (diritto processuale penale) di E. Gironi . . . . . . . . . . . . . . » 328

Decreto penale di G. Nicolucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 339

Dibattimento (principi teorici) di A. Famiglietti . . . . . . . . . . . . . . . . » 347

Dibattimento (profili pratici) di S. Sottani . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 356

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Difesa penale di D. Curtotti Nappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 370

Doppio binario di A. Bitonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 393

Esame di persona imputata in procedimento connesso e collegato di M. Margaritelli » 415

Esame e controesame di F. Rizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 428

Esperimento giudiziale di A. Allegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 447

Estinzione del reato di P. Pomanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 452

Estradizione (diritto processuale penale) di G. Ranaldi . . . . . . . . . . . . . » 470

Fascicoli processuali di S. Fifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 505

Flagranza di F. Casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 518

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria

persona di A. Natalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 527

Garantismo (processo penale) di C. Santoriello . . . . . . . . . . . . . . . . » 543

Giudizio immediato di D. De Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 570

Giurisdizione penale di A. Mambriani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 598

Giusto processo (profili sovranazionali) di F. Giunchedi . . . . . . . . . . . . . » 634

Grazia di P. Pomanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 654

Habeas corpus (America Latina) di E. Rozo Acuna . . . . . . . . . . . . . . » 669

Identificazione personale di G. Nicolucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 707

Ignoti (procedimenti contro) di B. Nacar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 711

Imputato e imputazione di G. Inzerillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 729

Imputato minorenne di P. Pellegrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 749

Indizio di A. Vitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 758

Induzione al silenzio o al mendacio di S. Sartarelli . . . . . . . . . . . . . . » 770

Informazione di garanzia di I. Alessandrucci . . . . . . . . . . . . . . . . . » 781

Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni di A. Bargi . . . . . . . . . . . » 788

Istanza e richiesta di A. Palumbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 805

Legittimita e merito di C. Santoriello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 811

Liberta personale (profili costituzionali) di A. De Caro . . . . . . . . . . . . . » 829

Mandato di arresto europeo di M. Tiberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 852

Misure di prevenzione patrimoniali di S. Furfaro . . . . . . . . . . . . . . . » 876

Misure di prevenzione personali di N. Rombi . . . . . . . . . . . . . . . . . » 917

Tomo II

Ne bis in idem internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere di M. Paglia . p. 927

Oblazione (diritto processuale) di P. Pomanti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 956

Patteggiamento di A. Ruggiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 964

Pena (profili reali della) e benefici penitenziari di G. Cecanese . . . . . . . . . . » 1000

INDICExviii

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Pentitismo e collaborazione processuale di A. Ruggiero . . . . . . . . . . . . . p. 1028

Pericolosita sociale (accertamento della) di A. Procaccino . . . . . . . . . . . . » 1051

Perito e perizia di A. Bellocchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1067

Procedimento di prevenzione di M. F. Cortesi e L. Filippi . . . . . . . . . . . . » 1090

Procedimento di sorveglianza di K. Mambrucchi . . . . . . . . . . . . . . . . » 1110

Procedimento in camera di consiglio di T. Della Marra . . . . . . . . . . . . . » 1145

Procedimento per i reati ministeriali di A. Liprino . . . . . . . . . . . . . . . » 1157

Processo agli enti (giudizio di cognizione) di G. Paolozzi . . . . . . . . . . . . » 1169

Prova documentale di I. Caminiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1213

Prova scientifica di E. Esposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1230

Pubblico Ministero di S. Sottani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1241

Punibilita (soglie di) di D. Falcinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1255

Querela di L. Saponaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1278

Registro delle notizie di reato di L. D. Cerqua . . . . . . . . . . . . . . . . » 1299

Regole di giudizio e massime di esperienza di S. Morisco e L. Saponaro . . . . . . » 1319

Restituzione nel termine di G. Inzerillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1339

Revisione di S. Astarita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1356

Riapertura delle indagini preliminari di T. Cavallaro . . . . . . . . . . . . . . » 1381

Riciclaggio di M. Angelini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1389

Ricognizioni di M. Tiberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1422

Rimessione del processo di M. Bruni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1429

Riunione e separazione di A. Cappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1458

Rogatorie e cooperazione internazionale nel processo penale di B. Piattoli . . . . . » 1471

Schiavitu e servitu di A. G. Cannevale e C. Lazzari . . . . . . . . . . . . . . » 1491

Segreto d’indagine di C. Carini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1513

Sequestri di M. Montagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1543

Spese nel processo penale di B. Bocchini, M. Bruni e C. Leoni . . . . . . . . . . » 1562

Termini processuali penali di G. Garuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1575

Terrorismo (profili sostanziali) di D. Falcinelli . . . . . . . . . . . . . . . . » 1604

Terrorismo internazionale di E. Rosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1628

Testimonianza di T. Procaccianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1648

Testimonianza indiretta di G. Di Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1673

Tratta di persone di A. G. Cannevale e C. Lazzari . . . . . . . . . . . . . . » 1721

Tribunale della liberta di T. Dell’Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1735

Tutela penale dei dati personali di M. C. Bisacci . . . . . . . . . . . . . . . . » 1741

Verbali e verbalizzazione di E. Rocchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1755

Violenza negli stadi di L. M. Flamini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1764

Violenza sportiva di L. M. Flamini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1787

INDICE xix

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Imputato e imputazioneBibliografia: Alonzi, L’art. 369 bis c.p.p., DPP, 2002, 858; Calva-nese, Ordinanza di custodia in carcere nei confronti dello straniero ediritto alla traduzione del provvedimento, CP, 2004, 1563; Catalano,Riflessione breve sul regime di utilizzabilita delle dichiarazioni spon-tanee, CP, 1996, 1231; Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontaneedell’ indagato alla polizia giudiziaria, Torino, 2002, 172; C. Conti,L’imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligodi verita, Padova, 2003, 407; Corbetta, Principio del contraddittorioe disciplina delle contestazioni nell’esame dibattimentale (artt. 499,500, 503 c.p.p.), in Giusto processo. Nuove norme sulla formazionee valutazione della prova, a cura di Tonini, Padova, 2001, 486; G.Dean, Considerazioni minime su un caso di nullita della sentenzaper difetto di contestazione, CP, 1995, 364; Di Chiara, L’inquisizionecome «eterno ritorno»: tecnica delle contestazioni e usi dibattimen-tali delle indagini a seguito della sentenza 255/92 della Corte Costi-tuzionale, FI, 1992, I, 2012; Dubolino, Gli spazi di autonomia dellapolizia giudiziaria nelle indagini preliminari prima e dopo il d.l. n.306/92, RPo, 1993, 171; Felicioni, Le contestazioni nell’esame del-l’imputato, RIDPP, 1998, 298 ss.; Ferrua, Rischio contraddizione sulneo-contraddittorio, DeG, 2000, 79; Ferrua-Tonini, Testimonianzavolontaria dell’imputato e tutela del contraddittorio, CP, 2000, 2868;Filippi, Il processo penale dopo la legge «Carotti». Art. 19, DPP,2000, 194; Iandolo Pisanelli, L’imputazione provvisoria come rea-lizzazione parziale del diritto ad essere informati, CP, 2004, 2459;Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, RDPr, 2001, 766; Lorusso,Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari ecomunicazione delle fonti di prova, CP, 1995, 3422; Negri, Garanziedell’imputato e modifica dell’accusa, DPP, 2000, 689; Id., Il «nuovo»giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitoriee finalita di economia processuale, in Il processo penale dopo lariforma del giudice unico, a cura di Peroni, Padova, 2000, 487; Span-gher, Commento agli artt. 17 e 18 della l. 16 dicembre 1979, n. 479,DPP, 2000, 186; Tagliani, Avviso di conclusione delle indagini pre-liminari e imputazione iussu iudicis: il «diritto all’informazione sul-l’accusa» nella giurisprudenza della Corte di legittimita, CP, 2004,

2414; Tamietti, Iniquita della procedura contumaciale ed equa ripa-razione sotto forma di restituito in integrum: un passo verso un ob-bligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovoprocesso?, CP, 2004, 3801; Id., Processo contumaciale e rimedi agaranzia del diritto di difesa dell’imputato assente: la Corte europea«boccia» la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., CP, 2004, 682;Tonini, L’attuazione del contraddittorio nell’esame di imputati e te-stimoni, CP, 2001, 688; Tornatore, Modifica dell’imputazione e di-ritto alla prova, CP, 1993, 1061; Verdoliva, Nuove contestazioni adibattimento, DocG, 1992, 1707.

Legislazione: artt. 3, 13, 24, 27, 111, 112 Cost.; artt. 50, 60-73, 127,177-179, 194-198, 210, 272-275, 326-330, 335, 347, 349, 350, 358, 369,369 bis, 405-411, 415-425, 430, 441 bis, 494, 498, 499, 503, 513, 516-522, 636, 648 c.p.p.; artt. 109, 125, 129 disp. att. c.p.p.; artt. 78, 125,128 c.p.p. 1930; artt. 5, 6 l. 4-8-1955, n. 848; artt. 9, 10 e 14 l. 25-10-1977, n. 881; art. 2, n. 36 e 48, l. 16-2-1987, n. 81; l. 22-4-2005, n. 60.

Sommario: 1. Le garanzie costituzionali «classiche» (presunzione dinon colpevolezza, diritto di difesa, tutela della liberta personale). –2. La «rapida» comunicazione dell’accusa. – 3. L’imputazione. –4. Brevi cenni alle fasi precedenti la formulazione dell’imputazione:la notizia di reato ed il procedimento per le indagini preliminari. –5. Le indagini nei confronti degli ignoti. – 6. Vicende successiveall’esercizio dell’azione penale: la modifica dell’imputazione nel-l’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. – 7. Vicende suc-cessive all’esercizio dell’azione penale: le nuove contestazioni nelcorso del dibattimento. – 8. La partecipazione dell’imputato al pro-cesso: capacita di agire e sospensione del processo. – 9. Il «conflit-to» tra il processo contumaciale italiano e le recenti decisioni dellaCorte europea dei diritti dell’uomo. – 10. La partecipazione «atti-va» dell’imputato al procedimento: interrogatorio ed esame.

1. Le garanzie costituzionali «classiche» (presunzio-ne di non colpevolezza, diritto di difesa, tutela dellaliberta personale).L’evoluzione che ha segnato il passaggio da un siste-ma misto ad un modello di stampo tendenzialmenteaccusatorio impedisce di ravvisare nelle codificazio-ni succedutesi una «categoria unitaria» di imputato.Il trait d’union tra le ultime due legislazioni deveessere quindi ricercato nelle disposizioni costituzio-nali, che hanno rappresentato, pur nella vigenza diun codice di ispirazione illiberale, un punto di rife-rimento fondamentale nella enucleazione delle ga-ranzie e dei diritti della persona sottoposta al proce-dimento penale.Espressione principale dei diritti inviolabili dellapersona sottoposta al procedimento penale e la pre-sunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27, 2o

co., Cost., secondo cui «l’imputato e considerato noncolpevole sino alla condanna definitiva» (1), allaquale sono strettamente correlati il diritto di difesa,«inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»a norma dell’art. 24, 2o co., Cost. e la tutela assicu-rata alla liberta personale, che, come disposto dal-l’art. 13, 5o co., Cost., puo essere compressa primadella condanna definitiva solo per il periodo stabilitodalla legge ordinaria. Il combinarsi delle garanziecostituzionali evidenzia l’interesse dello Stato a pu-nire i colpevoli e tutelare gli innocenti sottopostia procedimento penale; se e vero, pero, che ancheuna posizione meramente passiva dell’imputato do-vrebbe evitare all’innocente conseguenze sfavorevo-

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li, alla luce del ruolo di «parte imparziale» attribui-to — quantomeno nella fase investigativa (art. 358c.p.p.) — all’ufficio pubblico (2), e altresı indubbioche il rischio di erronee valutazioni da parte dell’ac-cusa impone di riconoscere al soggetto passivo del-l’azione statuale un autonomo potere discrezionalesul quomodo dell’azione difensiva. In tal senso il di-ritto di difesa, rappresentando nel processo un coa-cervo di libera determinazione, autonomia e autore-sponsabilita che assistono l’individuo in ogni settoredella vita sociale (3), consiste nella migliore esplica-zione dei poteri e delle facolta attribuiti all’imputatodalle leggi sostanziali e processuali (4), indipenden-temente dagli obblighi imposti agli organi pubbliciper il raggiungimento della verita (5).La possibilita, quindi, che non esista corrispondenzatra l’interesse dell’imputato e quello della pubblicaautorita, rende ragione dell’esistenza di un aspet-to soggettivo del metodo del contraddittorio nellaformazione della prova, che si affianca a quello og-gettivo, inteso quale ideale metodo per la ricostru-zione della verita processuale (6). Questa liberta discelta, che costituisce la proiezione della liberta mo-rale dell’individuo, puo atteggiarsi anche in manie-ra contraria all’interesse statuale all’accertamentodei fatti; il rispetto delle garanzie dell’imputato, tut-tavia, non puo in tali casi impedire che siano tutela-ti altri (primari) valori ordinamentali, in modo taleda sembrare astrattamente confliggenti con la pre-sunzione di non colpevolezza e l’interesse dell’im-putato a partecipare libero al procedimento che loriguarda.L’anticipata privazione della liberta personale (pos-sibile, in virtu del principio di tassativita stabilito nel-l’art. 272 c.p.p., soltanto a norma delle disposizioni deltitolo I del libro IV del codice di rito), infatti, incidepesantemente non solo sulla possibilita fisica di orga-nizzare la propria difesa, ma anche sulle conseguenzedi ordine morale che essa produce sull’imputato; per-che, quindi, essa non sia sic et simpliciter marcata diviolazione delle garanzie costituzionali — dal mo-mento che essa e ammessa dall’art. 13, 5o co., Cost. —e necessario che sia funzionale al raggiungimento diuno scopo superiore, quale quello indicato nei tre casiindividuati dall’art. 274, 1o co., c.p.p.E evidente, pertanto, che della custodia cautelarenon possa essere fatto uso diverso da quello ivi in-dicato; ed appare sorprendente — e specchio mani-festo di un uso distorto dell’istituto che la modificalegislativa ha inteso stigmatizzare — che tale ele-mentare principio abbia avuto bisogno di espressastatuizione legislativa (7).L’impossibilita di guardare all’imputato quale depo-sitario di conoscenze da carpire grazie alla custodiacautelare evidenzia il rischio di situazioni che si pon-gono al limite della legittimita costituzionale e l’im-

portanza del principio nemo tenetur se detegere, chenon puo essere superato neppure dall’esigenza di unpiu efficace raggiungimento dell’obiettivo della re-pressione dei reati.Il diritto al silenzio, estrinsecazione di una strategiadifensiva consapevole e volontaria, comporta l’inesi-stenza di un obbligo giuridicamente sanzionato dirispondere a tutte le domande (oltre che di rispon-dere secondo verita); dal suo esercizio non puo es-sere tratta conseguenza negativa alcuna per l’impu-tato (8), anche se non sono mancate, in giurispruden-za, prese di posizione in senso contrario (9).

(1) Garanzie di analogo tenore sono contenute nell’art. 6, 2o

par., C.e.d.u. (ratificata con l. 4-8-1955, n. 848), che statuisce che«ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino aquando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata»e nell’art. 14 Patto ONU (ratificato con l. 25-10-1977, n. 881),secondo cui «toute personne accusee d’une infraction penaleest presumee innocent jusqu’a ce que sa culpabilite ait ete le-galement etablie».(2) «Organo di giustizia per il quale solo la legge e misura elimite della sua azione», in maniera tale da adoperarsi per l’as-soluzione dell’imputato allorche l’evolversi del procedimentogliene disveli l’innocenza, secondo l’opinione di Dominioni,«Imputato», in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 793.(3) Cosı Bettiol, Istituzioni di diritto e procedura penale, Pado-va, 1966, 142.(4) Si veda, in dottrina, Dominioni, «Imputato», cit., 792.(5) Per l’affermazione secondo cui il raggiungimento della ve-rita costituirebbe «fine primario ed ineludibile del processo pe-nale» si veda C. Cost., 3-6-1992, n. 255, FI, 1992, I, 2012, connote di Fiandaca, Modelli di processo e scopi della giustiziapenale, e di Di Chiara, L’inquisizione come «eterno ritorno»:tecnica delle contestazioni e usi dibattimentali delle indagini aseguito della sentenza 255/92 della Corte Costituzionale.(6) Esso, ad avviso di Tonini, L’attuazione del contraddittorionell’esame di imputati e testimoni, CP, 2001, 688, costituisce ilmetodo meno imperfetto di accertamento giudiziale dei fatti,«perche consente che le inevitabili influenze derivanti da unaparte siano bilanciate da quelle esercitabili dalle altre parti; iltutto sotto il controllo del giudice»; di «norma preposta allatutela del processo penale» che «appare funzionale ad assicu-rare il contraddittorio inteso come metodo di conoscenza» par-la C. Conti, «Giusto processo (dir. proc. pen.)», in Enc dir., V,Aggiornamento, Milano, 2001, 633.(7) Ci si riferisce all’inciso, contenuto nell’art. 274, 1o co., lett.a), c.p.p., secondo il quale «le situazioni di concreto ed attualepericolo non possono essere individuate nel rifiuto della perso-na sottoposta ad indagini o dell’imputato di rendere dichiara-zioni ne nella mancata ammissione degli addebiti», introdottonel corpo originario della disposizione codicistica dall’art. 3, 1o

co., l. 8-8-1995, n. 332.(8) In tal senso Cass., sez. VI, 9-7-1992, Papi, CP, 1993, 1177.(9) Si veda, ad esempio, Cass., sez. II, 27-2-1997, Zampella, GP,1998, III, 691.

2. La «rapida» comunicazione dell’accusa.Alle garanzie costituzionali — per cosı dire — «clas-siche» si e recentemente aggiunto il diritto della per-sona accusata di un reato ad essere «nel piu brevetempo possibile, informata riservatamente della na-tura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico»(art. 111, 3o co., Cost.). E necessario, pertanto, chie-

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dersi se esista o meno coincidenza tra siffatta infor-mazione ed il concetto di imputazione.A differenza dell’abrogato codice, infatti, l’attualedisciplina normativa prevede che solamente median-te determinati atti, tipicamente previsti dalla legge,sia possibile l’attribuzione di una specifica posizioneprocessuale, quale quella di imputato. Gli artt. 50, 60e 405 c.p.p. regolano, dal punto di vista statico, i sog-getti attivi e passivi dell’attivita procedimentale e,sotto un profilo dinamico, il risultato della stessa.Cosı, stabilendo che «il pubblico ministero esercital’azione penale quando non sussistono i presuppostiper la richiesta di archiviazione», l’art. 50, 1o co., c.p.p.,individua il solo soggetto al quale e riservato il mo-nopolio dell’obbligo statuito dall’art. 112 Cost., di-sponendo l’irretrattabilita della stessa, suscettibilesoltanto di sospensione o interruzione nei casi espres-samente previsti dalla legge (art. 50, 3o co., c.p.p.).Destinato ad assumere la qualita di imputato, ai sensidell’art. 60, 1o co., c.p.p., e «la persona alla quale eattribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, digiudizio immediato, di decreto penale di condanna, diapplicazione della pena a norma dell’art. 447, 1o co.,nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giu-dizio direttissimo»: si tratta dei modi attraverso iquali, secondo il disposto dell’art. 405, 1o co., c.p.p.,quando non deve richiedere l’archiviazione, il pub-blico ministero «esercita l’azione penale, formulandol’imputazione» (10). A questo catalogo occorre ag-giungere il caso di chi sia raggiunto da un decreto dicitazione a giudizio innanzi il giudice di pace (art. 3d.lg. 28-8-2000, n. 274) e l’ipotesi (per vero peculiare)dell’ente chiamato a rispondere per un illecito penalecommesso nel suo interesse o a suo vantaggio (artt. 5e 35 d.lg. 8-6-2001, n. 231). Parametri ben piu definiti,come e evidente, rispetto a quelli del codice abrogato,il cui art. 78, 1o co., prevedeva che «assume la qualitadi imputato chi, anche senza l’ordine dell’autorita giu-diziaria, e posto in stato di arresto a disposizione diquesta ovvero colui al quale in un atto qualsiasi delprocedimento viene attribuito il reato» (11).L’estrema genericita della formula, in realta, venivafortemente ridimensionata dalla presa d’atto del-l’impossibilita che atti di parte (quali denunce, que-rele), ovvero provenienti da soggetti investiti di unpubblico ufficio (come referti o rapporti) o, ancora,contenenti testimonianze accusatorie o chiamate incorreita — in quanto non promananti dall’autoritagiudiziaria deputata ad attribuire ad un soggetto lacommissione di un determinato reato — fossero ido-nei ad attribuire la qualita di imputato, legittimando,semplicemente, l’estensione delle garanzie secondola previsione dell’art. 78, 2o co., c.p.p. 1930. L’inte-grale coincidenza tra esercizio dell’azione penale(mediante la formulazione dell’imputazione da partedel titolare del relativo potere) ed acquisto dello sta-

tus di imputato, tuttavia, trovava un ostacolo nellaomnicomprensiva formula dettata dall’art. 78, 1o co.,c.p.p. 1930, che consentiva di ritenere gia presenteuna qualifica processuale pur in assenza dell’inter-vento dell’autorita giudiziaria e prima di una even-tuale richiesta di archiviazione (12). Peraltro, l’as-senza di un carattere unitario dei casi ivi disciplinatinon consentiva di comprendere la ratio della diffe-rente disciplina — la piu blanda garanzia di cui almedesimo art. 78, 2o co., c.p.p. 1930 — riservata acoloro i quali, pur senza essere oggetto di provvedi-menti precautelari, fosse comunque sottoposto adindagini nella preistruzione, tanto da far concludereche nella differente disciplina dei due commi del-l’art. 78 c.p.p. 1930 doveva avere rivestito un pesorilevante la considerazione metagiuridica dell’eleva-ta probabilita della formulazione di un’imputazioneda parte del pubblico ministero in sede di interroga-torio dell’arrestato o del fermato (13).A differenza che nella legislazione previgente, oggil’arrestato in flagranza o il soggetto sottoposto adordinanza restrittiva della liberta personale (nel cor-so delle indagini preliminari) non rivestono la qua-lita di imputato proprio in ragione dell’esigenza difar sı che solo gli atti di esercizio dell’azione penaleattribuiscano tale status. Essendo tale tipicita la ca-ratteristica peculiare della figura in esame, appare difondamentale rilievo che l’atto mediante il quale laqualifica viene attribuita promani dal pubblico mini-stero, unico soggetto al quale detto potere e riserva-to; e che esso si traduca nella formulazione dell’im-putazione, vale a dire in una delle modalita di eser-cizio dell’azione penale specificate dall’art. 405 c.p.p.Ne consegue che non sono idonee ad attribuire lostatus di imputato, da un lato, le multiformi attivitache presiedono allo svolgimento di compiti di poliziagiudiziaria, che comunque prevedono un contattotra un privato e soggetti diversi dal monopolista del-l’azione penale; dall’altro, che anche provvedimentigiurisdizionali, quali la convalida dell’arresto o delfermo, o ordinanze cautelari, possono collocarsi — e,per lo piu, si tratta della regola — in un momentoche puo precedere di molto l’esercizio dell’azionepenale, che potrebbe addirittura non essere maiesercitata per lo stesso fatto.Cio in conformita alla tendenza espressa gia nellalegge-delega 3-4-1974, n. 108, laddove «la preoccu-pazione di far salva, pure dal punto di vista termino-logico, la distinzione tra chi e imputato e chi, puressendo oggetto di indagini, imputato non e ancora(e forse non sara mai)» (14), aveva fatto prospettarela necessita di una coincidenza tra assunzione dellaqualita di imputato ed attribuzione del reato in unadelle forme tipiche nelle quali poteva prendere av-vio il procedimento penale: la richiesta di giudizioimmediato, di decreto di citazione a giudizio, di de-

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creto penale di condanna o di atti di istruzione (art.69, 1o co., prog. prel. c.p.p. 1978). Emerge, dunque,l’esigenza di differenziare la disciplina in fieri daquella del codice allora vigente: la richiesta di unamisura coercitiva nel corso delle indagini preliminariavrebbe fatto sorgere solamente la condizione di«indiziato» e non anche quella conseguente all’ef-fettivo esercizio dell’azione penale; tutt’altro, per-tanto, da quanto regolato dal codice Rocco, che incasi siffatti presupponeva l’avvenuta enunciazionedell’imputazione e l’assunzione dello status di «qua-si-imputato».La situazione trovo definitiva — e contraddittoria —regolamentazione nelle direttive 36 e 48 della legge-delega 16-2-1987, n. 81. La prima associava l’assun-zione della qualita di imputato anche al destinatariodella «richiesta di una misura di coercizione perso-nale o reale», consentendo di individuare tale sog-getto anche in momenti anteriori alla chiusura delleindagini preliminari; la seconda, prevedeva in manie-ra «secca» l’alternativa tra richiesta di archiviazioneed esercizio dell’azione penale (con conseguente as-sunzione dello status di imputato). Il contrasto ven-ne superato dal legislatore delegato escludendo lacogenza della direttiva n. 36 sulla base del convinci-mento che la direttiva n. 48 fosse quella «veramente“qualificante” del sistema» (15), reputando suffi-ciente, per la tutela delle situazioni escluse nel no-vero di quelle tipiche previste dall’art. 60 c.p.p.,l’estensione delle garanzie disciplinata dall’art. 61c.p.p. In forza di tale disposizione la persona sotto-posta ad indagini preliminari gode dei diritti, dellegaranzie e di ogni altra disposizione relativa all’im-putato, salvo che sia diversamente stabilito. Trovanoin tal modo tutela le innumerevoli situazioni che —al di la del necessario segreto investigativo sulle in-dagini in corso di svolgimento, che non possono es-sere svelate a chi alle stesse e sottoposto (artt. 326 e329 c.p.p.) — in qualsivoglia maniera interessano laposizione del cosiddetto «indagato» sin dal momen-to dell’inizio del procedimento penale (16). Cio alloscopo di assicurare al destinatario dell’azione statua-le un potere di controllo e di partecipazione all’ope-rato dell’organo pubblico, vieppiu ampliata — an-corche con disposizioni per lo piu prive di sanzioniprocessuali (17) — dalla recente introduzione del-l’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta adindagini dell’avvenuta conclusione delle indaginipreliminari a suo carico e della possibilita che questifornisca chiarimenti sull’oggetto del procedimento,richiedendo di essere interrogato, presentando me-morie o sollecitando attivita istruttorie. In tal senso,se e innegabile che l’anticipazione della discovery adun momento che precede l’assunzione della qualitadi imputato possa consentire, talvolta, di evitarel’esercizio dell’azione penale, non si puo non rilevare

come nella prassi la sola preoccupazione degli ufficidi Procura sia quella di evitare la nullita conseguenteall’omissione dell’avviso (o della successiva richiestadi interrogatorio), al pari di quanto avveniva primadell’introduzione dell’art. 415 bis c.p.p. con la previ-sione di cui all’art. 375 c.p.p., spesso intesa qualefastidioso adempimento burocratico da osservare al-la stregua di una condizione di procedibilita. Ne eriprova il fatto che assai di rado, successivamenteall’esercizio delle facolta difensive richieste dopol’avviso di conclusione delle indagini preliminari,l’organo dell’accusa procede ad ulteriori indagini,trasmettendo al giudice per le indagini preliminari ilmedesimo fascicolo che precedeva tale incombenteunitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, in ma-niera tale da riservare eventuali ulteriori iniziativealla difesa, che potrebbe formare un autonomo fa-scicolo da far confluire in quello del pubblico mini-stero, o al giudice dell’udienza preliminare, che po-trebbe indicare quelle ritenute necessarie ai sensidegli artt. 421 bis o 422 c.p.p.Tornando all’analisi delle situazioni idonee ad attri-buire la qualita di imputato, si e osservato come lascelta del legislatore delegato di privilegiare, nellaredazione del catalogo previsto dall’art. 60, 1o co.,c.p.p., l’input della direttiva n. 48 rispetto alla n. 36non rivesta carattere solamente formale o scientifico,alla luce della minore stabilita e del minor peso degliepiloghi delle vicende per le quali non era, ab origi-ne, prevista l’attribuzione delle piene garanzie di cuiall’art. 60 c.p.p.: il decreto di archiviazione — chepuo intervenire anche all’esito di una lunga carcera-zione preventiva —, infatti, a differenza della senten-za di proscioglimento, ha la possibilita di essere sem-pre travolto proprio a causa del mancato eserciziodell’azione penale e del sostanziale aggiramento delne bis in idem (18).L’indispensabile tipicita degli atti mediante i quali siassume la qualita di imputato e l’impossibilita di farricorso ad analoghe forme di «comunicazione» dellamedesima consentono di escludere che possa esiste-re coincidenza tra il concetto di imputazione ed ildiritto della persona accusata di un reato ad essere«nel piu breve tempo possibile, informata riservata-mente della natura e dei motivi dell’accusa elevata asuo carico» che ha recentemente acquisito tutela co-stituzionale (art. 111, 3o co., Cost.).E necessario, allora, ricercare in quale maniera possatrovare applicazione l’immediata comunicazione ri-servata a chi, senza ancora essere imputato, si trova arivestire l’innominata posizione di «accusato» (19).Sebbene inserita nella normativa adottata in tema didifesa d’ufficio (art. 19 l. 6-3-2001, n. 60), e indubbioche attraverso la disposizione dell’art. 369 bis c.p.p.si sia — anche indirettamente — data attuazione allanovella costituzionale, rafforzando il gia esistente

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meccanismo informativo delineato dagli artt. 97, 3o

co., 369 c.p.p., 28 e 30, 1o co., disp. att. c.p.p. (20).Con l’istituto dell’informazione di garanzia, intro-dotto dall’art. 369 c.p.p. ed oggetto di modifica adopera dell’art. 19 l. 8-8-1995, n. 332, il legislatore siera gia preoccupato di fornire alla persona sottopo-sta ad indagini un semplice «segnale d’allarme» del-l’esistenza di un procedimento penale a suo carico(21), con la sola indicazione delle norme di leggeviolate, del fatto e dell’invito a nominare un difen-sore. Sebbene il contenuto della disposizione sembrisostanzialmente sovrapponibile a quello dell’avvisodi conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bisc.p.p.), l’equiparazione dell’oggetto dei due atti vaesclusa in ragione delle finalita sottese agli stessi,perche l’incompletezza informativa del primo si giu-stifica per la magmaticita dell’indagine in una faseiniziale del procedimento, mentre il tendenzialeesaurimento delle investigazioni — salvi possibili«ripensamenti» secondo le cadenze degli artt. 419,3o co., e 430 c.p.p. — legittima una maggiore preci-sione dell’addebito, ancorche non necessariamentecoincidente con quella cristallizzata nella richiesta dirinvio a giudizio. E innegabile, peraltro, che tutte lenorme su menzionate convergano verso l’obiettivodi informare rapidamente l’accusato solo a condizio-ne che venga rispettato l’obbligo di segretezza, in-scindibilmente e biunivocamente connesso allo svol-gimento delle indagini; sı che l’univoco risultato alquale esse approdano — con formulazioni lessicalimarginalmente differenti — e quello di prevedere lacomunicazione in parola solo allorche sia possibilesvelare l’iscrizione della notitia criminis proprio inragione del fatto che deve essere compiuto un attoper il quale e prevista l’assistenza difensiva.Nulla, peraltro, vieta al soggetto che abbia il sospet-to del compimento di indagini a suo carico di acce-dere al registro delle notizie di reato secondo le ca-denze — e con le limitazioni — delineate nell’art.335 c.p.p. (22).L’aspetto di sostanziale rilevanza dell’art. 369 bisc.p.p., pertanto, non puo che essere individuato nellaprevisione di nullita (23) degli atti successivi al primo,qualora la parte interessata non sia stata informatadella nomina del difensore d’ufficio o se l’atto in pa-rola non sia corredato dall’analitico e complicatoelenco che costituisce il contenuto dell’informazionemedesima (24). Tale comunicazione, comunque,manchera quando sara sostituita da atti equipollenti(si pensi, ad esempio, alla notifica di un’ordinanza dicustodia cautelare, di un verbale di perquisizione o disequestro, di arresto in flagranza, ecc.).

(10) Ad essi potrebbero essere analogicamente aggiunti, ad av-viso di Marzaduri, «Imputato e imputazione», in NN.D.I., VI,Torino, 1982, 284, i casi dell’imputazione coatta di cui all’art.

409, 5o co., c.p.p. e della contestazione suppletiva in udienzapreliminare ed in dibattimento.(11) Secondo Leone, Art. 78, in Il codice di procedura penaleillustrato articolo per articolo, diretto da U. Conti, I, Milano,1937, 362, gia il provvedimento di fermo era idoneo a fare as-sumere la qualita di imputato.(12) Dominioni, «Azione penale», in Digesto/pen., I, Torino,1987, 403; lo stesso Autore negava che la genericita della for-mula adottata dall’art. 78, 1o co., c.p.p. 1930, consentisse di ri-tenere sussistente la qualita di imputato prima dell’eserciziodell’azione penale, parlando, in tal caso, di «quasi imputato» odi «imputato improprio» (Dominioni, «Imputato», cit., 800 ss.).(13) Cosı Marzaduri, «Imputato e imputazione», cit., 281.(14) Relazione al progetto preliminare, 1978, 84.(15) Kostoris, Art. 60, in Comm. c.p.p. Chiavario, I, Torino,1989, 306. Criticamente, nei confronti della soluzione operatadall’art. 60 c.p.p. nell’escludere la richiesta di una misura cau-telare tra i provvedimenti idonei a far assumere la qualita diimputato, in dottrina, Marzaduri, «Imputato e imputazione»,cit., 283; Nobili, La nuova procedura penale. Lezioni agli stu-denti, Bologna, 1989, 112 e, in maniera un po’ meno incisiva,Chiavario, Giudice, parti ed altri personaggi sulla scena del nuo-vo processo penale, in Comm. c.p.p. Chiavario, I, cit., 49.(16) Allo stesso modo, l’art. 78, 2o co., c.p.p. 1930 prevedeva unagarantistica equiparazione tra indiziato ed imputato.(17) Al di la della nullita della richiesta di rinvio a giudizio (edel decreto di citazione diretta a giudizio) non preceduti dal-l’interrogatorio richiesto nei venti giorni successivi alla notificadell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, infatti, none prevista alcuna sanzione per il pubblico ministero che non diariscontro alle richieste del suo interlocutore; la Corte Costitu-zionale ha infatti dichiarato la manifesta infondatezza dellequestioni di legittimita costituzionale, in relazione agli artt. 3 e24 Cost., degli art. 415 bis, 3o co., e 552, 2o co. c.p.p., nella partein cui non prevedono alcun obbligo del p.m. di compiere gli attidi indagine richiesti dall’indagato, alcun obbligo del p.m. diprovvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta,alcun rimedio contro l’inerzia del p.m., in quanto, da un lato, laprevisione di una ulteriore garanzia per l’indagato, attraversol’art. 415 bis c.p.p., risulta modulata secondo scelte legislativeche non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmenteobbligate e l’interrogatorio non ha possibilita di comparazionealcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall’indagato;dall’altro, il diritto di difesa e conformato diversamente dallegislatore nelle varie fasi del processo, in ragione della diffe-renza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi neces-sari per la determinazione dell’esercizio dell’azione penale el’attivita di formazione della prova, quest’ultima propria dellafase dibattimentale (C. Cost., 30-7-2003, n. 287, CP, 2003, 3783).(18) Cosı Marzaduri, «Imputato e imputazione», cit., 283; insenso contrario, tuttavia, si potrebbe argomentare che analogaefficacia preclusiva non e riconosciuta neppure alla sentenza dinon luogo a procedere che, pur intervenendo in un momentosuccessivo all’assunzione della qualita di imputato, e suscettibi-le di essere posta nel nulla da un provvedimento di revoca.(19) La distinzione non e sopravvalutata da Ferrua, Rischiocontraddizione sul neo-contraddittorio, DeG, 2000, 1, 79, chesottolinea come l’applicabilita della garanzia costituzionale nonpossa essere conculcata in ragione di un formalistico rilievoattribuito ai termini «accusato» e «accusa», che derivano diret-tamente da fonti sopranazionali [gli artt. 6, 3o par., lett. a),C.e.d.u. e 14, 3o par., lett. a), Patto ONU], poiche quel che contae che la garanzia in questione possa trovare applicazione «inqualunque fase del procedimento in cui si registri, indipenden-temente da un atto formale, la sostanziale attribuzione di unfatto costituente reato ad una persona da parte degli organiinquirenti».(20) Disposizione farraginosa, priva di coordinamento conquella immediatamente precedente, l’informazione sul diritto

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di difesa e stata considerata da taluni mera duplicazione del-l’istituto preesistente (cosı Alonzi, L’art. 369 bis c.p.p., DPP,2002, 858), da altri una norma del tutto differente da quella cheregola l’informazione di garanzia (in tal senso Santoro, Tempistretti per l’attuazione della disciplina. Strada in salita senza unregime transitorio, GDir, 2001, 12, 23).(21) L’espressione e di Cordero, Procedura penale, Padova,2001, 870, secondo il quale l’informazione di garanzia costitui-sce la trasposizione, nel codice del 1988, di due istituti «fioritidal garantismo inquisitorio», quali l’avviso di procedimento(introdotto dalla l. 5-12-1969, n. 932) e la comunicazione giudi-ziaria (introdotta dalla l. 15-12-1972, n. 773), che dovevano es-sere effettuati, secondo il dettato degli artt. 304 e 390 c.p.p.1930, sin dal compimento del primo atto istruttorio o preistrut-torio.(22) La contestuale modifica degli artt. 335 e 369 c.p.p., con laprevisione della limitata comunicabilita delle iscrizioni, ha pro-dotto, ad avviso di Tagliani, Avviso di conclusione delle inda-gini preliminari e imputazione iussu iudicis: il «diritto all’infor-mazione sull’accusa» nella giurisprudenza della Corte di legitti-mita, CP, 2004, 2417, il risultato di una fase investigativa in cui«il diritto all’informazione sull’accusa» e subordinato al com-pimento di un atto «garantito» ovvero «a sorpresa». Di vera epropria «lussazione normativa» parla Giostra, I novellati artt.335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili, CP, 1995, 3599.(23) Cosı, in dottrina, Melchionda, La nuova difesa d’ufficio,LP, 2002, 47.(24) In giurisprudenza si e precisato che « mentre la «informa-zione di garanzia» deve essere emessa, sia pure non necessa-riamente prima o contestualmente, quando si procede ad unatto «a sorpresa», la «informazione alla persona sottoposta alleindagini sul diritto alla difesa» (la cui omissione e espressamen-te sanzionata con la nullita degli atti successivi) deve esserloprima dell’invito a rendere interrogatorio o, comunque, primadell’espletamento di un atto d’indagine cui il difensore abbiadiritto di assistere, restando comunque esclusa la necessita dientrambe le informazioni ove esista gia agli atti la nomina di undifensore di fiducia nell’unico procedimento o anche in unosolo dei procedimenti poi riuniti. (Cass., sez. III, 12-11-2001,Zadra, CP, 2003, 1597).

3. L’imputazione.L’imputazione puo essere definita come l’atto concui l’organo titolare dell’azione penale attribuisceformalmente ad un determinato soggetto una fatti-specie di reato (25) che contenga i requisiti minimidell’individuazione di un fatto storico nei suoi termi-ni essenziali e della designazione di un soggetto co-me autore del medesimo; non anche, invece, l’adde-bito formulato da autorita private (denunce, quereleet similia) o, comunque, non giudiziarie (ad esempio,le informative di polizia giudiziaria) (26).Il contenuto dell’imputazione e facilmente ricavabiledall’art. 417, 1o co., lett. a) e b), c.p.p., che pretendo-no che nella richiesta di rinvio a giudizio sia descrittoil fatto criminoso, che ad esso sia conferita una qua-lificazione giuridica e che ne sia individuato un sog-getto responsabile. La formulazione dell’imputazio-ne costituisce il modo di esercizio dell’azione penale,che prende forma in una richiesta di rinvio a giudi-zio, di giudizio immediato, di applicazione della pena(o nel consenso prestato a fronte della richiesta del-l’imputato), di giudizio direttissimo o di emissionedel decreto penale di condanna.

Il fatto rilevante ai fini dell’imputazione — che po-tra presentare un contenuto provvisorio (27), suscet-tibile di precisazioni nel corso del dibattimento —e quello che presenta elementi sufficienti a descrive-re un accadimento nella sua identita storica, idonei adistinguerlo da altri che potrebbero aggiungersi osostituirsi ad esso; si tratta di dati imprescindibili,tanto che la mancanza di uno di essi connoterebbel’episodio di genericita tale da poterlo confonderecon avvenimenti simili; inoltre, la sua precisa enun-ciazione consente di sostituirlo con altro, in modotale da configurare un «fatto diverso» e non una«diversa qualificazione giuridica» del medesimo fat-to, ovvero di aggiungerne uno ulteriore, cosı da in-tegrare altra imputazione, non incompatibile con laprima.E questo il momento in cui si verifica la cosiddetta«cristallizzazione» dell’accusa: il fatto, dapprimasemplicemente ipotizzabile attraverso il riferimentoalla «indicazione delle norme di legge che si assu-mono violate, della data e del luogo» (art. 369 c.p.p.)e successivamente enunciato solo sommariamente(art. 415 bis c.p.p.) (28), prende definitivamente for-ma nella «enunciazione, in forma chiara e precisa,del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle chepossono comportare l’applicazione di misure di sicu-rezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge»[art. 417, 1o co., lett. b), c.p.p.]. E la stessa termino-logia adoperata dal codice di rito che rende ragionedella naturale progressione che dalla fase germinaledel procedimento investigativo, di regola gestito dal-la polizia giudiziaria (nel corso del quale si parla— artt. 347, 349 e 350 c.p.p. — di «persona nei cuiconfronti vengono svolte le indagini»), segna il pas-saggio alla direzione da parte del pubblico ministero(in cui si parla di «persona sottoposta ad indagini— artt. 61, 358 c.p.p. —) per terminare, con l’assun-zione della qualita di imputato, nel momento in cuiin capo la pubblica accusa si spoglia della qualifica didominus della fase investigativa, mediante l’eserciziodell’azione penale, richiedendo un provvedimentodell’autorita giurisdizionale.Con l’avvento del nuovo codice di rito e radicalmen-te mutata la funzione dell’imputazione: mentre sottoil vigore del codice Rocco essa consisteva in unaformulazione ipotetica del tipo «e possibile che Tizioabbia commesso il reato x», sı da precedere l’iniziodella fase istruttoria (29), oggi essa ha luogo solo altermine della fase delle indagini preliminari ed acondizione che il pubblico ministero non ritenga didovere richiedere l’archiviazione, il che avviene nonsolo ove sia verificata l’infondatezza della notitia cri-minis, ma anche quando, pur risultando la storicitadel fatto e la sua attribuibilita soggettiva, esista unevento che impedisca l’esercizio dell’azione penale.Parimenti, mentre il codice di rito del 1930 ammet-

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teva casi in cui il soggetto attivo dell’atto di imputa-zione poteva non coincidere con il titolare dell’azio-ne penale (30), la nuova fisionomia del processo pe-nale consente di asserire l’esistenza di una corri-spondenza biunivoca tra la formulazione dell’accusae l’organo ad essa deputato.Se presupposto fondamentale dell’esercizio del-l’azione penale e che il pubblico ministero non debbarichiedere l’archiviazione, si comprende che la for-mulazione dell’imputazione, una volta ritenuta l’ido-neita degli elementi acquisiti nel corso delle indaginia sostenere l’accusa in giudizio, secondo il parametrodi cui all’art. 125 disp. att. c.p.p., non possa che po-stulare una presunzione di completezza delle inda-gini preliminari (31), sı che ove la pubblica accusa sidetermini all’esercizio dell’azione non possa piu «farconto di acquisire — nel prosieguo degli sviluppi pro-cessuali — gli elementi necessari a dare positiva con-sistenza dibattimentale cosı manifestata» (32): lamera possibilita che un fatto rivesta rilevanza penalee/o sia attribuibile ad un determinato soggetto do-vrebbero, pertanto, costituire elementi impeditivi al-l’assunzione della qualita di imputato (33).La formulazione dell’imputazione, inoltre, segna ilmomento a partire dal quale non e piu consentito alpubblico ministero richiedere l’archiviazione: si par-la, al riguardo, di irretrattabilita dell’azione penale(34); correlativamente, con essa si investe il giudicedel potere-dovere di decidere sull’oggetto dell’impu-tazione (35).Sotto altro profilo, l’imputazione attribuisce al suodestinatario la qualita di imputato; essa, ricollegatadall’art. 60, 1o co., c.p.p., proprio ad una delle moda-lita di esercizio dell’azione penale descritte nell’art.405 c.p.p., individua definitivamente «il soggetto inrelazione al quale dapprima si pone per gli organipubblici del processo il dovere di procedere — cioedi compiere tutti gli atti necessari a far progredire ilprocedimento sino allo stadio della decisione —, equindi sorge per il giudice il dovere di decidere»(36); e prima ancora di attribuire tutti i diritti e legaranzie previste nelle varie disposizioni codicisti-che, presuppone in capo al suo destinatario la capa-cita processuale penale, intesa come «il complesso direquisiti positivi e negativi che deve rivestire il sog-getto perseguito affinche l’atto di imputazione possadirsi validamente compiuto e, tramite lo sviluppo delprocedimento, produca in capo al giudice il doveredi pronunciarsi nei confronti di quel medesimo sog-getto» (37).La capacita di assumere la qualita di imputato eesclusa solamente per i soggetti immuni e, con leprecisazioni relative alla particolarita del procedi-mento cui possono essere assoggettate, per le perso-ne giuridiche (38). Non cosı, secondo la dottrina pre-valente, per i soggetti non imputabili, possibili desti-

natari di una misura di sicurezza, la cui applicazionepresuppone, parimenti a quanto avviene per i sog-getti imputabili, lo svolgimento di un processo.La qualita di imputato, che «si conserva in ogni statoe grado del processo, sino a che non sia piu soggettaa impugnazione la sentenza di non luogo a procede-re, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscio-glimento o di condanna o sia divenuto esecutivo ildecreto penale di condanna» (art. 60, 2o co., c.p.p.), siperde a seguito della pronuncia di una sentenza nonpiu soggetta ad impugnazione, secondo il dettato dicui all’art. 648 c.p.p. e si riassume per effetto dellarevoca della sentenza di non luogo a procedere edell’emissione del decreto di citazione per il giudiziodi revisione ai sensi dell’art. 636 c.p.p. Si puo, al ri-guardo, parlare di status di imputato, inteso qualesituazione processualmente rilevante, conseguenzadi «un atto transitivo del pubblico ministero» (39).La «morte del reo», infine, fa venir meno la qualitadi imputato in capo ad un soggetto che, evidente-mente, a dispetto della dizione legislativa, e ancoratutt’altro che presunto colpevole. Essa rappresenta,secondo il dettato dell’art. 150 c.p., una causa estin-tiva del reato. Se interviene prima dell’esercizio del-l’azione penale, il pubblico ministero deve richiedereal giudice per le indagini preliminari l’archiviazione;se di essa si viene a conoscenza dopo la formulazio-ne dell’imputazione, invece, la causa estintiva dovraessere immediatamente dichiarata con sentenza, aisensi dell’art. 129, 1o co., c.p.p., dal giudice che pro-cede, salvo che gli atti processuali non dimostrinocon evidenza che il fatto non sussiste, che l’imputatonon l’ha commesso, che non costituisce reato o chenon e previsto dalla legge come reato: solo in questicasi, difatti, sulla declaratoria di estinzione del reatodeve prevalere l’adozione della piu favorevole for-mula di assoluzione, di non luogo a procedere o dinon doversi procedere. La declaratoria di morte del-l’imputato non impedisce l’esercizio dell’azione pe-nale per il medesimo fatto quando, successivamente,se ne accerti l’erroneita.

(25) Conso, I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955, 49.(26) Dominioni, «Imputazione», in Enc. dir., XX, Milano, 1970,819.(27) Purche non tale, tuttavia, da dar luogo alle c.d. «criptoim-putazioni», ossia a quelle in cui l’enunciazione del fatto storicosi esaurisca addirittura nel semplice rimando alla norma di leg-ge violata, risolvendo in tal modo la descrizione del fatto con-creto nell’indicazione del tipo astratto e comprimendo al mas-simo le possibilita di difesa (in dottrina cfr. Foschini, La crip-toimputazione, in Studi in memoria di A. Torrente, I, Milano,1968, 371 ss.).(28) Sommarieta da interpretare come sinonimo di «provviso-rieta» (cosı, in dottrina, Spangher, Commento agli artt. 17 e 18della l. 16 dicembre 1979, n. 479, DPP, 2000, 186).(29) Conso, Istituzioni di diritto processuale penale, Milano,1967, 191; Nuvolone, Il tema dell’istruttoria penale, AP, 1966, I,32; contra, De Lalla, Il concetto legislativo di azione penale,

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Napoli, 1966, 112, ad avviso del quale non puo esistere uno iatotra il momento in cui perviene al pubblico ministero la notitiacriminis e l’inizio dell’azione penale, che attribuirebbe all’orga-no dell’accusa uno spazio di discrezionalita non consentito dalprincipio di obbligatorieta dell’azione penale fissato dall’art.112 Cost.(30) Il giudice istruttore, ad esempio, poteva disattendere larichiesta di archiviazione e disporre con ordinanza l’istruzioneformale; nel processo pretorile, inoltre, il cumulo delle funzionidi accusa e di giudizio in capo al pretore imponeva la formula-zione dell’accusa in capo allo stesso soggetto chiamato a deci-dere.(31) C. Cost., 15-2-1991, n. 88, CP, 1992, 249, con nota di Giu-liani, La regola di giudizio in materia di archiviazione (art. 125disp. att. c.p.p.) all’esame della Corte Costituzionale.(32) Grevi, Archiviazione per «inidoneita probatoria» ed obbli-gatorieta dell’azione penale, RIDPP, 1990, 1293.(33) Marzaduri, «Imputato e imputazione», cit., 284.(34) Fanno eccezione alla regola i casi in cui il giudice restitui-sce gli atti al pubblico ministero perche ritiene che non sussi-stano i presupposti per procedere nelle forme dell’applicazionedella pena, del giudizio direttissimo, del giudizio immediato odel decreto di condanna; in tal caso, ferma restando la possibi-lita per l’organo dell’accusa di terminare le indagini nel termineche residua, gli sarebbe preclusa la diversa strada della richiestadi archiviazione (cosı Marzaduri, «Imputato e imputazione»,cit., 285).(35) Potere-dovere correlato, secondo Ubertis, «Azione pena-le», in Enc. giur., IV, Roma, 1988, 5, al principio di obbligato-rieta dell’azione penale; non cosı, invece, secondo Dominioni,«Azione penale», cit., 411, secondo il quale il principio costitu-zionale dettato dall’art. 112 Cost. non entra piu in gioco allor-che l’azione penale sia gia stata promossa.(36) Dominioni, «Imputato», cit., 803.(37) Dominioni, «Imputazione», cit., 834, il quale identifica pro-prio nel dovere del giudice di pronunciare una decisione il ca-rattere distintivo fondamentale tra la imputabilita, quale con-dizione di diritto sostanziale, e la capacita ad essere imputato.(38) L’art. 35 d.lg. 8-6-2001, n. 231, infatti, prevede che all’entesi applichino le disposizioni processuali relative all’imputato, inquanto compatibili.(39) Cosı Cordero, Procedura penale, Milano, 1987, 78.

4. Brevi cenni alle fasi precedenti la formulazionedell’imputazione: la notizia di reato ed il procedimen-to per le indagini preliminari.La tipicita degli atti mediante i quali viene formu-lata l’imputazione consente di escludere dalla tratta-zione della materia in esame ogni momento proce-dimentale che precede il formale esercizio del-l’azione penale; del resto, pur essendo possibile cheesso, su iniziativa della persona sottoposta ad inda-gini — allorche sia questa a sollecitare la formula-zione dell’imputazione proponendo un accordosulla pena ai sensi dell’art. 447 c.p.p. —, determinil’interruzione delle indagini preliminari, l’assun-zione della qualita di imputato sara sempre conse-guente ad una formale contestazione dei fatti, an-corche, il piu delle volte, coincidente con l’addebitoprovvisorio gia a conoscenza del cosiddetto «inda-gato» in ragione di un atto precedentemente cono-sciuto (quale l’informazione di garanzia, un avvisodi proroga delle indagini preliminari o un provvedi-mento cautelare).

Tuttavia, una esposizione di tutte le problematicheche attengono anche de minimis alla figura dell’im-putato o al concetto di imputazione assumerebbe ca-rattere manualistico, dal momento che ogni istitutoprocessuale presenta elementi di contatto con en-trambe le nozioni. Del resto, la gia esaminata diffe-rente regolamentazione delle due figure rispetto alcodice abrogato, consente di passare solo brevemen-te in rassegna le fasi procedimentale che precedonola formale assunzione della qualita di imputato, perconcentrarsi, successivamente, sulle vicende che pos-sono intervenire sulla stessa imputazione nel corsodell’udienza preliminare, del giudizio abbreviato odel dibattimento.Anteriormente all’esercizio dell’azione penale, comesi e gia visto, le esigenze investigative impediscono ilsorgere di una vera e propria imputazione; si e inpresenza solamente di un «principio di contestazio-ne» (40) che, quand’anche trovi riconoscimento inun provvedimento giurisdizionale, come un’ordinan-za cautelare, sara sempre caratterizzato dalla prov-visorieta dell’addebito, suscettibile di sviluppi in ra-gione del progredire delle indagini.La differenza e facilmente percepibile dal linguaggiocodicistico, che anche nel momento terminale dellafase investigativa, nel disciplinare l’istituto dell’avvi-so di conclusione delle indagini preliminari, si pre-mura di precisare che la comunicazione di cui all’art.415 bis c.p.p. contiene solamente «l’enunciazionesommaria del fatto per cui si procede» (41); pari-menti, l’ordinanza che applica una misura cautelarecontiene, a norma dell’art. 292, 2o co., lett. b), c.p.p.,«la descrizione sommaria del fatto con l’indicazionedelle norme di legge che si assumono violate» (42).Nel breve esame delle diverse fasi che precedono laformulazione dell’imputazione occorrera tenere sem-pre presente che qualsiasi provvisoria descrizionedell’addebito e diretta conseguenza della naturalefluidita di una fase che e suscettibile di continui svi-luppi, anche in ragione di contributi provenienti dal-la persona sottoposta alle indagini.Il primo momento in cui viene in rilievo la posizionedel futuro imputato e, naturalmente, quello del-l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito regi-stro, custodito presso l’ufficio del pubblico ministero,nel quale l’organo dell’accusa «iscrive immediata-mente (...) ogni notizia di reato che gli perviene oche ha acquisito di propria iniziativa nonche, conte-stualmente o dal momento in cui risulta, il nomedella persona alla quale il reato stesso e attribuito»(art. 335, 1o co., c.p.p.) (43). Il codice non offre unadefinizione di notitia criminis, il cui «contenuto mi-nimo» va ravvisato in una condotta che deve posse-dere quanto meno gli elementi essenziali percettibilidi un fatto di reato, cosı come dispone espressamen-te l’art. 332 c.p.p., in relazione alla denuncia prove-

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niente da un pubblico ufficiale o da un incaricato dipubblico servizio. Il concetto di notitia criminis devedifferenziarsi, per un verso, dal mero sospetto di rea-to (44) (che, manifestandosi prima e al di fuori delprocesso, determina per l’appunto la necessita di ap-profondimenti); per altro verso, dalla nozione di im-putazione, caratteristica del momento in cui le inda-gini preliminari sono concluse e ben differente daquella della fase procedimentale, nella quale la flui-dita dell’addebito risulta necessaria per adeguare ilmedesimo alle nuove emergenze investigative (45).Occorre allora rifarsi ad informative di reato chepossiedano caratteri di concretezza e di specificita,idonee ad attribuire particolare e significativa di-gnita (46), pur potendo caratterizzarsi in termini diipoteticita, come dimostra il fatto che all’esito delleindagini preliminari e possibile una richiesta di ar-chiviazione per infondatezza della notizia di reato(art. 408 c.p.p.). Debbono cosı essere riscontrabilitutti i tratti salienti del fatto, corrispondenti a quelloche nella dottrina sostanzialistica e definito l’ele-mento oggettivo del reato: condotta, evento e nessodi causalita (47). Peraltro, malgrado in tal modosembri assai esigua la distinzione con il «fatto tipi-co» del diritto penale sostanziale, l’obbligo gravantesulla polizia giudiziaria di comunicare la notizia direato subito dopo la sua apprensione, anziche solodopo accurate e complesse indagini, consente dimantenere sufficientemente separati i concetti (48),essendo carattere peculiare della notitia criminisquello di possedere una minore precisione nella de-finizione giuridica, risultando rilevante, al momentodell’iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p., la sola de-scrizione dell’episodio storicamente verificatosi.Grazie alla tempestiva iscrizione della notitia crimi-nis (e, contestualmente o dal momento in cui risulta,del nome della persona indiziata di reato) e possibilegarantire la decorrenza dei tempi dell’indagine, im-ponendo al pubblico ministero di determinarsi in or-dine all’esercizio dell’azione penale o chiedere unaproroga investigativa entro il termine stabilito dallalegge, che ha diversa durata e decorrenza in ragionedel titolo del reato e, soprattutto, in dipendenza del-l’intervenuta soggettivizzazione o meno dell’iscri-zione. Il termine, infatti, e calcolato dall’iscrizione delnominativo della persona cui il reato e attribuito (art.405, 2o co., c.p.p.) e non dal momento della registra-zione della notitia criminis; tale evento rileva, invece,ai sensi dell’art. 415 c.p.p., per la decorrenza tempo-rale in caso di investigazioni contro ignoti. Nel casoin cui siano iscritti a carico di una persona piu fatti inmomenti differenti, il termine decorre autonoma-mente in relazione a ciascuno dei singoli episodi.La giurisprudenza, tuttavia, pur sottolineando la ne-cessita di una tempestiva iscrizione della notitia cri-minis da parte del pubblico ministero, finalizzato al-

l’assunzione della direzione delle indagini, non haritenuto sanzionabile in alcun modo il tardivo adem-pimento dei suddetti incombenti (49).La Corte Costituzionale, dal canto suo, piu volte sol-lecitata a dare una definitiva soluzione al problema,ha sempre evitato di affrontare nel merito l’argo-mento: con un primo intervento (50), infatti, la que-stione di costituzionalita dell’art. 335 c.p.p. e statadichiarata manifestamente inammissibile, non do-vendo il giudice a quo fare applicazione della normaimpugnata; successivamente, a fronte della prospet-tazione di una questione di legittimita costituzionaledegli artt. 335, 405 e 407 c.p.p. in relazione agli artt.3, 76 e 112 Cost., avendo il giudice a quo ritenutonulli, per violazione del principio del contraddittorioe, piu in generale, dei diritti di difesa, gli atti com-piuti nei confronti di persona raggiunta da indizi dicolpevolezza ma non iscritta nel registro degli inda-gati, la Consulta si e nuovamente pronunziata nelsenso della manifesta inammissibilita per essere sta-ta prospettata in modo «contraddittorio e perples-so» la relativa questione (51).Nonostante una piu diffusa attenzione, l’argomentoe stato ulteriormente eluso nell’ordinanza 1-4-1998,n. 94, con la quale la Corte Costituzionale ebbe arespingere la questione di legittimita costituzionaledegli artt. 335, 405 e 406 c.p.p., in relazione agli artt.3, 24 e 76 Cost., rilevando «che, in particolare, ilgiudice a quo ha omesso di motivare in punto dirilevanza se l’inutilizzabilita si rifletta su specifici attieventualmente compiuti prima della iscrizione dellanotizia di reato e del nominativo dell’indagato nelregistro previsto dall’art. 335 c.p.p., ovvero se la stes-sa debba travolgere gli atti espletati dopo la scaden-za del termine di durata delle indagini preliminari,computato non dalla data di iscrizione, ma da quelloin cui sono emersi indizi di reita a carico della per-sona indagata» (52).In assenza di indicazioni autorevoli da parte dellaConsulta, si puo ritenere logico che il ricorso ad untermine generico abbia avuto lo scopo di consentireal pubblico ministero quel margine di discrezionalitanecessario per verificare se un determinato fatto siao meno penalmente rilevante (53), onde sceverare lenotitiae criminis meritevoli di attenzione da quelleche, viceversa, non abbia reputato degne di iscrizio-ne (54), spettando esclusivamente all’organo dell’ac-cusa il potere di selezionare i fatti di rilevanza pena-le (55). In altri termini, il margine di discrezionalitaattribuito alla valutazione del pubblico ministeronon sembra consentire una soluzione che impongadi considerare decorrente il termine per lo svolgi-mento delle indagini preliminari dal momento in cuila notitia criminis soggettivizzata e pervenuta nellasegreteria dell’organo d’accusa, stante la necessita diconsentirgli di vagliare la necessita di procedere al-

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l’iscrizione e, pertanto, di ancorare al momento incui tale operazione e effettivamente posta in essereil dies a quo per lo svolgimento delle sue investiga-zioni.

(40) L’espressione e di Nobili, La nuova procedura penale, cit.,22.(41) Si e parlato, al riguardo, di un atto che si pone «a metapercorso tra i due atti» (l’informazione di garanzia e la richiestadi rinvio a giudizio) e che «rappresenta un plus rispetto alprimo e un minus nei riguardi del secondo, con la funzione di“mera informativa intermedia” tra il “progetto di accusa” del-l’art. 369 c.p.p. e “l’accusa cristallizzata” dell’art. 417 c.p.p. (sal-ve le eventuali ipotesi di modifica dell’imputazione nel corsodella udienza preliminare» (cosı Iandolo Pisanelli, L’imputa-zione provvisoria come realizzazione parziale del diritto ad es-sere informati, CP, 2004, 2459).(42) L’uso del termine «enunciazione», peraltro, non consentedi ritenere sufficienti formulazioni incomplete o parziali, ma vainteso quale «invito particolarmente icastico alla concisione»(cosı, in relazione all’analoga espressione adoperata in relazio-ne alla richiesta di rinvio a giudizio, Molari, Lineamenti e pro-blemi dell’udienza preliminare, LP, 1988, 499).(43) L’art. 109 disp. att. c.p.p., inoltre, prevede che «la segrete-ria della procura della Repubblica annota sugli atti che possonocontenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenutiin ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore dellaRepubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notiziedi reato».(44) In giurisprudenza, gia sotto l’abrogato codice Cass., sez. I,17-2-1978, Bellandi, FI, 1978, II, 205, affermava che il merosospetto di reato non soggettivato non costituisce notitia crimi-nis.(45) In dottrina, relativamente all’abrogato codice, si vedanoArico, «Notizia di reato», in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978,759; Foschini, La cripto-imputazione, in Tornare alla giurisdi-zione, Milano, 1971, 303, che parlava, in tal senso, della notiziadi reato come cripto-imputazione.(46) Cfr. Dubolino, Gli spazi di autonomia della polizia giudi-ziaria nelle indagini preliminari prima e dopo il d.l. n. 306/92,RPo, 1993, 171; Vigna, Polizia giudiziaria e pubblico ministeronelle indagini preliminari: acquisizione della notitia criminis ericerca delle fonti di prova, GP, 1990, III, 394.(47) Cosı Dalia-Ferrajoli, Manuale di diritto processuale pe-nale, Padova, 2001, 429; tale interpretazione sarebbe avvalorata,secondo Carli, Preclusione e riapertura delle indagini prelimi-nari nell’art. 414 c.p.p., GI, 1993, II, 641, dalla previsione di cuiall’art. 369 c.p.p. che, nel determinare i requisiti dell’informa-zione di garanzia, impone l’indicazione delle norme violate edella data e del luogo del fatto.(48) In tal senso Voena, Attivita investigativa ed indagini preli-minari, in Le nuove disposizioni sul processo penale, a cura diGaito, Padova, 1989, 33; Marandola, Notizia di reato e indaginipreliminari, CP, 1999, 3462.(49) Cass., sez. I, 6-7-1992, Barberio, ANPP, 1993, 142, che nonha previsto alcuna conseguenza agli eventuali ritardi nella co-municazione della notizia di reato da parte della polizia giudi-ziaria; Cass., sez. IV, 11-7-1997, Mounir, CP, 1999, 573, che hainterpretato la locuzione «senza ritardo», di cui all’art. 390, 2o

co., c.p.p., quale semplice indicazione di indirizzo, in quantosprovvista di sanzioni processuali; meno indeterminata l’inter-pretazione dell’espressione «senza ritardo» prevista dall’art.383, 2o co., c.p.p.: cfr. Cass., sez. V, 4-5-1993, Di Stanislao, RP,1994, 306, che ha ritenuto la necessita di intendere restrittiva-mente la stessa, al fine di evitare che una misura eccezionale(l’arresto da parte di un privato) si trasformi in un sequestro dipersona dell’arrestato; escludono conseguenze processuali al-l’intempestivo avviso Cass., sez. II, 7-5-1992, Zagari e altro,

MACP, 1993, 6, 54, secondo la quale la regola dettata dall’art.450, 5o co., c.p.p., che prescrive di effettuare «senza ritardo»l’avviso dell’udienza del giudizio direttissimo non indica un ter-mine preciso e Cass., sez. I, 13-10-1992, Malorgio e altro, ibidem,12, 42, secondo cui «nessuna norma fissa i termini perentorientro i quali deve essere notificato l’avviso di deposito dell’or-dinanza di riesame», ne una natura perentoria e desumibiledall’art. 127, 7o co., c.p.p., «che impone comunicazioni o notifi-cazioni “senza ritardo” alle parti dei provvedimenti svoltisi incamera di consiglio, in quanto la sua genericita non la renderapportabile al concetto di termini perentori».(50) C. Cost., 30-12-1994, n. 477, GP, 1995, I, 65.(51) C. Cost., 8-10-1996, n. 337, GiC, 1996, 2965.(52) C. Cost., 1-4-1998, n. 94, GiC, 1998, 849; l’ordinanza pro-segue dichiarando l’inammissibilita della questione, oltre cheper la «obiettiva ambiguita del petitum, oscillante tra piu alter-native nessuna delle quali univocamente additata», con l’im-possibilita per la Corte di «indicare con determinatezza il ter-mine entro il quale il pubblico ministero deve iscrivere nell’ap-posito registro il nome della persona alla quale e attribuito ilreato».(53) Che un certo grado di elasticita nell’individuazione delmomento genetico del procedimento sia indispensabile e, con laconsueta eleganza, rilevato da Cordero, Procedura penale, cit.,787: «non esiste, ne sarebbe allestibile, un controllo sulle ma-trici mentali dei remoti passi investigativi; puo darsi che l’ideafosse venuta all’investigante, incline al funambolismo induttivo(...), ma sarebbe lo stesso se l’avesse sognata».(54) Ai sensi dell’art. 206 reg. es. c.p.p., presso ogni procuradella Repubblica e istituito un registro (c.d. mod. 45) destinatoesclusivamente alla registrazione degli atti di cui non si ipotiz-zino, neppure astrattamente, figure di reato, mentre per tutti glialtri atti contenenti indicazioni, ancorche infondate, di notiziedi reato, e necessaria l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335c.p.p.: cosı Cass., sez. II, 14-6-1991, P.G. Lecce, GP, 1992, III,236.(55) Cass., sez. VI, 20-8-1992, Panigritti, ANPP, 1993, 318; ilvaglio dell’inquirente si rivela essenziale al fine di sceverare,nella mole di segnalazioni di presunte notizie di reato, quelleeffettivamente meritevoli di tale denominazione: tra l’ottobre1989 ed il dicembre 1993 sono pervenute alle Procure circon-dariali piu di 8 milioni centosessantaseimila notizie con autorenoto ed oltre 8 milioni centodiecimila con autore ignoto (i datisono forniti dalla Commissione per la revisione delle norme delcodice di procedura penale, in Relazione di accompagnamentoalle proposte di modifica al codice di procedura penale in mate-ria di procedimento pretorile, DocG, 1997, 3, 581).

5. Le indagini nei confronti degli ignoti.Del tutto peculiare e la situazione che caratterizza ilprocedimento nei confronti degli ignoti che, ovvia-mente, non puo vedere la partecipazione della per-sona sottoposta alle indagini.Per quanto l’identificazione dell’imputato rappre-senti un momento preliminare allo svolgimento diogni altra attivita processuale, l’impossibilita di attri-buire ad un soggetto le sue esatte generalita, ai sensidell’art. 66, 2o co., c.p.p., non pregiudica il compi-mento di alcun atto investigativo, sempre che sia cer-ta l’identita fisica della persona; peraltro, non va di-menticata la possibilita di una successiva rettificanelle forme di cui all’art. 130 c.p.p. e, comunque,l’obbligo per il giudice, in ogni stato e grado delprocesso, di emettere una sentenza che prenda attodell’eventuale errore di persona (56).

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Del tutto diversa e la situazione che si realizza nelprocedimento contro ignoti: imputato ignoto non ecolui del quale si sconoscano le generalita (si parle-ra, in tal caso, di soggetto noto da identificare, re-golarmente iscritto nel c.d. «mod. 21»), bensı lo«sconosciuto autore di un fatto reato non escluso onon escludibile come episodio storico realmente ve-rificatosi» (57).Anche in questo settore la novella del 1999 ha ap-portato novita rilevanti, sia nel campo del procedi-mento relativo alla proroga del termine di duratamassima delle indagini preliminari, sia in quello del-la procedura di archiviazione. A seguito della rifor-mulazione dell’art. 415 c.p.p. ad opera dell’art. 16l. 16-12-1999, n. 479, deve ritenersi non piu attualel’orientamento giurisprudenziale che aveva afferma-to l’inapplicabilita della procedura prevista dall’art.406 c.p.p. al caso di procedimento contro ignoti, sullascorta della considerazione per cui «le disposizionidi cui agli art. 406, 407 e 415 c.p.p. prevedono e di-sciplinano due distinti istituti: i primi due articoli, laproroga ed i termini di durata massima delle indagi-ni preliminari nei confronti di indagati noti; il secon-do articolo, l’autorizzazione alla prosecuzione di in-dagini nei confronti di indagati ignoti. I due istitutisono autonomi in ragione delle rispettive finalita,rappresentate — nella proroga — dal differimentodi un termine in corso e — nell’autorizzazione —dalla legittimazione alla prosecuzione di indaginiesplorative, altrimenti vietate. A differenza dellaproroga, l’autorizzazione in questione non puo esse-re negata dal giudice, salva l’ipotesi in cui ritengache il reato sia ascrivibile a persona gia identificata(58), pervenendo, in concreto, alla conclusione dellasostanziale inesistenza di termini per le indagini neiconfronti di persone non individuate (59).

(56) Tale obbligo si estende anche al procedimento di esecu-zione, secondo le cadenze disciplinate dall’art. 667 c.p.p.(57) Cosı Melchionda, «Imputato e indiziato», in Enc. giur.,XVI, Roma, 1989, 1.(58) Per tutte si veda Cass., sez. VI, 12-7-1994, ignoti, GP, 1995,III, 469.(59) Cosı Verdoliva, La richiesta di archiviazione per ignoti, inLe recenti modifiche al codice di procedura penale, a cura diKalb, Milano, 2000, 55, secondo il quale la soluzione «era gia innuce nella preesistente disposizione, e di questo si era gia resainterprete la Corte Costituzionale, rendendolo esplicito in al-cune sentenze interpretative di rigetto, a cominciare dalla giarichiamata sentenza n. 409 del 1990».

6. Vicende successive all’esercizio dell’azione penale:la modifica dell’imputazione nell’udienza preliminaree nel giudizio abbreviato.L’imputazione, si e detto, si contraddistingue per lasua fluidita, principalmente nel senso di essere sog-getta a mutamenti e precisazioni in relazione all’evol-versi della fase investigativa; a seguito della prima

cristallizzazione conseguente alla richiesta di rinvio agiudizio (o all’emissione del decreto di citazione di-retta a giudizio), pero, potrebbe essere lo stesso svi-luppo del processo ad imporre al pubblico ministeroulteriori puntualizzazioni del capo d’accusa.Non solo: potrebbe essere lo stesso giudice del-l’udienza preliminare a riqualificare il fatto con l’emis-sione del decreto che dispone il giudizio, in attuazio-ne del principio di legalita, che consente (anzi impo-ne) persino al giudice per le indagini preliminari, insede di applicazione della misura cautelare ai sensidell’art. 292 c.p.p., o al tribunale, in sede di riesame odi appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p., di mo-dificare la qualificazione giuridica data dal pubblicoministero al fatto per cui si procede, senza che cioincida sull’autonomo potere di iniziativa del pubblicoministero, che rileva esclusivamente sotto il diversoprofilo dell’immutabilita della formulazione del fattointeso come accadimento materiale (60). E possibile,dunque, che gia nel corso dell’udienza preliminare sipresenti l’eventualita di una modifica dell’imputazio-ne, allorche il fatto risulti diverso dalla sua primige-nia descrizione ovvero emerga un reato connesso exart. 12, 1o co., lett. b), c.p.p., o una circostanza aggra-vante; puo, altresı, verificarsi l’ipotesi dell’insorgen-za di un fatto nuovo a carico dell’imputato.Le due situazioni sono diversamente disciplinate, es-sendo richiesto il consenso dell’imputato solo nel ca-so di fatto nuovo, ossia di quell’accadimento storicoche, senza escludere la sussistenza di quello per ilquale si procede, si aggiunge a questo; quando, inve-ce, venga in rilievo un fatto diverso, vale a dire di unepisodio che sostituisce quello gia descritto nella ri-chiesta di rinvio a giudizio per la differente conno-tazione in uno dei suoi elementi essenziali (61), ov-vero un reato connesso al primo o una circostanzaaggravante, la modifica dell’imputazione non richie-de altro se non la contestazione, da parte del pub-blico ministero, all’imputato presente. In caso di suaassenza, la mutatio libelli e consentita solo in que-st’ultimo caso, essendo l’imputato assente rappre-sentato ai fini della contestazione dal difensore, enon anche allorche venga in rilievo un fatto nuovo.Il tema della modifica dell’imputazione, a seguitodelle novita introdotte dalla l. 16-12-1999, n. 479, in-teressa per la prima volta anche il giudizio abbrevia-to, che non puo piu essere inteso quale giudizio allostato degli atti: in uno con la possibilita di procederead integrazioni probatorie, infatti, il legislatore hadovuto disciplinare la situazione nascente dall’eser-cizio, da parte del pubblico ministero, del potere diprocedere ad una contestazione suppletiva.Non e stato semplice, peraltro, provvedere alla rego-lamentazione dell’istituto, in origine modellato sulladisciplina dell’udienza preliminare e successivamen-te oggetto di due modifiche, la prima ad opera del-

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l’art. 2 octies d.l. 7-4-2000, n. 82, convertito, con mo-dificazioni, nella l. 5-6-2000, n. 144; la seconda, adopera dell’art. 7 bis d.l. 24-11-2000, n. 341, convertitocon modificazioni nella l. 19-1-2001, n. 4. Cio perchele regole dettate dall’art. 423 c.p.p. mal si attaglianoal giudizio abbreviato che, riguardo agli esiti, e cer-tamente piu simile al dibattimento che all’udienzapreliminare, il cui epilogo non puo che essere undecreto di rinvio a giudizio o una sentenza di nonluogo a procedere (62). Inoltre, l’impossibilita direagire ad eventuali modifiche dell’imputazione, daparte dell’imputato, avrebbe certamente disincenti-vato la scelta del rito abbreviato (63).Quando, pertanto, l’integrazione probatoria abbiafatto emergere fatti diversi, reati connessi o circo-stanze aggravanti (64), l’imputato non deve necessa-riamente soggiacere — come avviene, di regola, anorma dell’art. 423, 1o co., c.p.p., nel corso del-l’udienza preliminare — alla modifica dell’imputa-zione da parte del pubblico ministero, potendo tor-nare sulla precedente scelta e regredire alla fase del-l’udienza preliminare. La previsione di un terminenon superiore a dieci giorni, su sua richiesta, deter-minera una sospensione del giudizio abbreviato, alloscopo di orientarne le scelte: ove l’imputato dovesseaccettare la modifica dell’imputazione, mantenendoferma la decisione di evitare il dibattimento, potraintegrare il materiale decisorio con una produzionedifensiva; potra richiedere l’ammissione di nuoveprove anche al di fuori dei limiti che solitamentegovernano l’integrazione probatoria richiesta ai sen-si dell’art. 438, 5o co., c.p.p.; il pubblico ministero,d’altro canto, puo chiedere l’ammissione di provacontraria (art. 441 bis, 5o co., c.p.p.).Se, viceversa, l’imputato dovesse preferire la prose-cuzione del procedimento nelle forme ordinarie, nonpotra piu effettuare una nuova richiesta di giudizioabbreviato. Il giudice, preso atto di tale volonta (ma-nifestata, secondo le forme dettate dall’art. 438, 3o

co., c.p.p., personalmente o a mezzo di procuratorespeciale), emettera un’ordinanza di revoca della pre-cedente, con la quale era stato introdotto il rito ab-breviato, per retrocedere al momento in cui il pro-cesso si trovava quando il rito alternativo venne in-staurato, disponendo la prosecuzione dell’udienzapreliminare (65) a partire dall’ultimo atto valida-mente compiuto nel corso della stessa; resterannovalidi, ovviamente, gli atti compiuti nel corso dell’in-tegrazione probatoria del giudizio abbreviato, aiquali andra attribuito il medesimo valore di quellicompiuti ex art. 422 c.p.p.La disciplina cautelare non poteva non risentire ditali modifiche; si e pertanto disposto (art. 303, 2o co.,c.p.p., cui rinvia l’art. 441 bis, 4o co., c.p.p.) che, in ca-so di regressione del procedimento, i termini di faseprevisti dall’art. 303, 1o co., c.p.p. decorrano ex novo.

Nulla di tutto cio, comunque, in caso di contestazio-ne di fatto nuovo: la disciplina in tal caso, ricalcapedissequamente quella dell’udienza preliminare; anorma dell’art. 423, 2o co., pertanto, ove l’imputatoritenga di prestare il consenso alla modifica dell’im-putazione, il giudizio abbreviato proseguira secondole regole ordinarie; diversamente, il pubblico mini-stero dovra iniziare autonome indagini preliminari erichiedere il rinvio a giudizio (66).Per quanto riguarda la disciplina del giudizio abbre-viato cosiddetto atipico, vale a dire quello derivantedalla trasformazione degli altri giudizi speciali (ec-cettuato il patteggiamento), e quella del procedi-mento monocratico a citazione diretta, le modifichelegislative hanno avuto il solo scopo di emulare leregole previste per il giudizio abbreviato cosiddettotipico; sicche l’art. 2 nonies l. 5-6-2000, n. 144, che hamodificato gli artt. 452, 2o co., 458, 2o co., 464, 1o co.,e 556, 2o co., c.p.p., si e limitato ad assimilare questeipotesi di giudizio abbreviato, in caso di contestazio-ne suppletiva ai sensi dell’art. 423, 1o co., c.p.p., aquella di cui all’art. 441 bis c.p.p., in modo tale daconsentire all’imputato di mutare la sua scelta op-tando per il procedimento ordinario. In tal caso, ilgiudice, revocata l’ordinanza dispositiva del rito ab-breviato, provvedera a fissare l’udienza per il giudi-zio direttissimo, per il giudizio immediato, per il giu-dizio conseguente all’opposizione o, in caso di reaticontemplati dall’art. 555 c.p.p., l’udienza per il giu-dizio monocratico (67).

(60) Cass. S.U., 19-6-1996, Di Francesco, CP, 1997, 360.(61) Cass., sez. III, 22-2-1996, Santese, GP, 1997, III, 348.(62) Cfr. Orlandi, Procedimenti speciali, in Compendio di pro-cedura penale, a cura di Conso-Grevi, Padova, 2003, 591.(63) Negri, Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell’im-putato tra nostalgie inquisitorie e finalita di economia processua-le, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, cit.,487.(64) Cfr. Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, RDPr, 2001,766.(65) Sui criteri da seguire per risolvere tale alternativa, v., condiversita di impostazione, Negri, Garanzie dell’imputato e mo-difica dell’accusa, DPP, 2000, 689; Orlandi, Procedimenti spe-ciali, cit., 593.(66) Criticamente, al riguardo, Maffeo, Il giudizio abbreviato,in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Le inno-vazioni in tema di riti alternativi, a cura di Normando, Milano,2000, 67.(67) Per alcune osservazioni critiche su questa scelta legislativa,cfr. Negri, Garanzie, cit., 690.

7. Vicende successive all’esercizio dell’azione penale:le nuove contestazioni nel corso del dibattimento.Anche la concreta formazione della prova nell’istru-zione dibattimentale puo dar luogo, secondo le ca-denze delineate negli artt. 516, 517 e 518 c.p.p., ad unariformulazione dell’originario addebito; la disciplinacodicistica prevede, al riguardo, tre diverse ipotesi.

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Puo innanzitutto accadere che l’organo dell’accusa siaccorga, dopo la formulazione dell’imputazione, didovere procedere ad una sua modificazione: cio av-viene quando nel corso dell’istruzione dibattimenta-le il pubblico ministero si accorga che il fatto risultadiverso da come descritto nel decreto che dispone ilgiudizio; se per tale fatto non sia prevista la compe-tenza di un giudice superiore (68), disporra la modi-fica dell’imputazione procedendo alla relativa conte-stazione all’imputato presente ovvero chiedendo laverbalizzazione della nuova contestazione per la no-tifica della stessa all’imputato contumace o assente.Ad essa seguira la sospensione del dibattimento— alla quale, in caso di imputato presente, si faroluogo solo su sua richiesta — per un periodo noninferiore a venti giorni e non superiore a quaranta(69), funzionale alla possibilita concessa all’imputatodi richiedere l’ammissione di nuove prove (70).Puo altresı verificarsi l’ipotesi che solo nel corso deldibattimento emerga un reato concorrente o una cir-costanza aggravante non menzionata nel decreto chedispone il giudizio: anche in tal caso, esclusa la com-petenza del giudice superiore, il pubblico ministeroaggiorna l’imputazione contestando il reato o la cir-costanza prima assente, con le modalita previste perla modifica dell’imputazione.Se, invece, l’istruzione dibattimentale comprovi l’esi-stenza di un fatto nuovo per il quale si debba pro-cedere d’ufficio, mai contestato in precedenza all’im-putato e che, pertanto, si aggiunga a quello per ilquale si procede, il pubblico ministero deve proce-dere nelle forme ordinarie, a meno che l’imputatopresente non accetti la contestazione nel corso dellastessa udienza e sempre che il fatto nuovo non arre-chi pregiudizio alla rapida celebrazione del dibatti-mento; la circostanza attribuira all’imputato i mede-simi diritti previsti in caso di modifica dell’imputa-zione.Queste ipotesi differiscono nettamente dal potere-dovere del giudice di attribuire al medesimo fattostorico la corretta qualificazione giuridica, senza checio incida sull’autonomo potere — riservato in viaesclusiva al pubblico ministero — di modificare ilfatto contestato e di procedere alla nuova contesta-zione quando esso risulti diverso da come e descrittonell’imputazione o da come e descritto nel decretoche dispone il giudizio (71).Sebbene la dizione letterale delle norme codicistichelasci intendere che i presupposti per l’ammissibilitadi nuove contestazioni debbano sopravvenire nelcorso dell’istruzione dibattimentale, di diverso avvi-so e l’odierna giurisprudenza di legittimita; dopoun’iniziale adesione alla tesi che l’interpretazioneletterale lasciava ritenere preferibile, le Sezioni Uni-te hanno statuito che in tema di nuove contestazioni,la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 c.p.p. e

la contestazione di un reato concorrente o di unacircostanza aggravante di cui all’art. 517 c.p.p. pos-sono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura deldibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzio-ne dibattimentale, e dunque anche sulla sola basedegli atti gia acquisiti dal pubblico ministero nel cor-so delle indagini preliminari (72).Si e tuttavia rilevato come i mutamenti sistematiciintrodotti con la l. 16-12-1999, n. 479, in particolaresulla fisionomia dell’udienza preliminare, che costi-tuisce un vero e proprio giudizio, imporrebbero unarivisitazione dell’orientamento suffragato dalla deci-sione delle Sezioni Unite, consentendo la contesta-zione in dibattimento di un reato connesso a normadell’art. 12, 1o co., lett. b), c.p.p., o di una circostanzaaggravante di cui non vi sia menzione nel decretoche dispone il giudizio solo quando si fondi su ele-menti emersi per la prima volta nel corso dellaistruttoria dibattimentale, in ragione della necessitadi garantire il diritto di difesa dell’interessato. Talesoluzione appare oggi la sola congruente con nuovied essenziali profili del processo penale, dalla confi-gurazione dell’accesso al rito abbreviato quale dirit-to dell’imputato alla conseguente possibilita di retro-cessione del giudizio verso l’udienza preliminare neicasi in cui la modifica dell’imputazione (art. 516, co.1 ter, c.p.p.) o la contestazione di nuovi reati (art.517, co. 1 bis, c.p.p.) riguardino fattispecie sottrattealla citazione diretta. Ne consegue che, quando con-cerna contestazioni effettuate sulla base di elementigia noti nella fase delle indagini preliminari, la sen-tenza e nulla a mente dell’art. 522, 2o co., c.p.p. nellasola parte relativa al reato concorrente od alla cir-costanza aggravante (73).La regolarita della procedura descritta negli artt.516, 517 e 518 c.p.p. e condizione di validita del prov-vedimento terminale, dal momento che l’art. 522c.p.p. prevede una sanzione di nullita per l’inosser-vanza di tali disposizioni; un elementare principio diconservazione degli atti, tuttavia, fa sı che la senten-za di condanna pronunciata per un fatto nuovo, unreato concorrente o una circostanza aggravante sen-za l’osservanza delle regulae su riprodotte, sia affettada nullita limitatamente al fatto nuovo, al reato con-corrente o alla circostanza aggravante (74).Si e peraltro precisato che la sanzione di nullita nonopera in presenza di qualsiasi modificazione rispettoall’accusa originaria, posto che le norme che discipli-nano le contestazioni aggiuntive hanno lo scopo diassicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accu-sa, contraddittorio che costituisce garanzia del pienoesercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato.L’esigenza di evitare interpretazioni rigorosamenteformalistiche e di privilegiare le finalita cui sono di-rette, impone pertanto di ritenere integrate le nullitadi cui all’art. 522 c.p.p. solo nel caso in cui la modi-

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ficazione dell’imputazione pregiudichi e precluda, inconcreto, la possibilita di difesa da parte dell’impu-tato (75).L’originaria fisionomia dell’istituto ha subito nel cor-so degli anni alcuni aggiustamenti giurisprudenziali;cosı, in relazione all’impossibilita di richiedere l’ap-plicazione della pena, essendo inutilmente spirato iltermine di decadenza, ha indotto la Corte Costituzio-nale a dichiarare l’illegittimita degli artt. 516 e 517nella parte in cui non prevedono la facolta dell’im-putato di richiedere al giudice del dibattimento l’ap-plicazione di pena a norma dell’art. 444 c.p.p., relati-vamente al fatto diverso o al reato concorrente con-testato in dibattimento, quando la nuova contestazio-ne concerne un fatto che gia risultava dagli atti diindagine al momento dell’esercizio dell’azione pena-le ovvero quando l’imputato ha tempestivamente eritualmente proposto la richiesta di applicazione dipena in ordine alle originarie imputazioni; la corre-zione risponde all’esigenza di prevenire aspetti di«anomalia» che caratterizzano la condotta proces-suale del p.m.; anomalia derivante o dalla erroneitadella imputazione — perche il fatto e diverso — odalla sua incompetenza — perche manca l’imputazio-ne relativa a un reato connesso —; sicche precludereil patteggiamento in ipotesi di contestazione «tardi-va» viola, ad un tempo, il diritto di difesa e l’art. 3Cost. in quanto l’imputato viene ad essere irragione-volmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedi-menti speciali, in dipendenza della maggiore o mino-re esattezza o completezza della discrezionale valu-tazione delle risultanze delle indagini preliminarioperata dal p.m. nell’esercitare l’azione penale (76).Anche il diritto a richiedere l’accesso all’oblazioneha sollecitato l’attenzione della Corte Costituziona-le, che ha dichiarato l’illegittimita degli artt. 516 e517 c.p.p. nella parte in cui non consentono all’im-putato di avanzare istanza di oblazione ai sensi degliartt. 162 e 162 bis c.p.p. con riferimento al diversofatto contestato nel corso del dibattimento (77). Lagiurisprudenza di legittimita ha successivamenteprecisato come talvolta sia addirittura possibile unrimedio «postumo»: quando l’estinzione del reatoper oblazione divenga possibile solo in seguito allamodifica dell’originaria imputazione disposta con lasentenza pronunciata all’esito del dibattimento, conla quale venga inflitta la pena per il reato in essaritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, deve ri-mettere in termini l’imputato per consentirgli di pre-sentare domanda di oblazione, ai sensi dell’art. 141,co. 4 bis, disp. att. c.p.p., subordinando l’efficacia del-la condanna alla inutile scadenza del termine asse-gnato o al mancato pagamento tempestivo dellasomma dovuta; pertanto, se la procedura di oblazio-ne si perfeziona con il pagamento della somma do-vuta, il reato deve essere dichiarato estinto, ad istan-

za di parte, dal giudice dell’esecuzione, competenteai sensi dell’art. 676 c.p.p., altrimenti la condannadiviene efficace ed eseguibile (78).

(68) Le disposizioni dei co. 1 bis e 1 ter dell’art. 516 c.p.p. sioccupano, invece, di regolamentare le questioni (non di com-petenza ma) di diversa attribuzione degli affari tra tribunale incomposizione monocratica e tribunale in composizione colle-giale e la necessita di procedere alla celebrazione dell’udienzapreliminare conseguente alla modifica dell’imputazione, preve-dendo un termine di decadenza per la loro rilevabilita.(69) Il mancato accoglimento della richiesta di un termine adifesa da luogo ad una nullita a regime intermedio (Cass., sez.II, 23-5-2000, Fasciani, CP, 2002, 1751).(70) L’originaria previsione, che limitava il diritto dell’imputatodi richiedere l’ammissione di nuove prove solo ai sensi dell’art.507 c.p.p., e che concedeva tale facolta solo all’imputato, e statadichiarata costituzionalmente illegittima (C. Cost., 3-6-1992, n.241, CP, 1993, 1061, con nota di Tornatore, Modifica dell’im-putazione e diritto alla prova).(71) Cass., sez. VI, 16-11-1998, Carlutti, CP, 2000, 1033.(72) Cass. S.U., 28-10-1998, Barbagallo, CP, 1999, 3079, con no-ta di Bazzani, Nuove contestazioni e istruzione dibattimentale;nello stesso senso, da ultimo, Cass., sez. III, 27-10-2004, G.,DPP, 2005, 290; il termine finale per procedere alle nuove con-testazioni e stato invece individuato nella chiusura del dibatti-mento (e non gia dell’istruzione dibattimentale), attesa la pos-sibilita di interrompere la discussione finale, ai sensi dell’art.523, 6o co., c.p.p., per l’assunzione delle prove assolutamentenecessarie (Cass., sez. IV, 28-5-1993, Festini, CP, 1995, 308).(73) In questi esatti termini Cass., sez. VI, 10-12-2001, Porricelli,CP, 2003, 3870. Si veda inoltre Cass., sez. III, 27-10-2004, G., cit.,secondo cui vanno considerate inutilizzabili le dichiarazioni po-ste a fondamento dell’accusa suppletiva ogniqualvolta, a segui-to delle nuove contestazioni dibattimentali, non venga disposto— successivamente alla formulazione dell’accusa suppletiva —l’esame della persona che ha reso le dichiarazioni, dal momen-to che «nel caso di nuove contestazioni dibattimentali non pos-s[a]no essere utilizzate dal giudice quale prova della colpevo-lezza dell’imputato le dichiarazioni accusatorie della personaoffesa della quale non sia stato disposto l’esame successivamen-te alla formulazione dell’accusa suppletiva». Cio deriva dallaconsiderazione che «a seguito della contestazione in udienza diun nuovo fatto-reato e della conseguente introduzione di unanuova “causa petendi” contro l’imputato in un procedimentogia in corso per altra imputazione, la fase della istruzione di-battimentale relativa alla nuova accusa e quella che si apresuccessivamente alla formulazione della contestazione supple-tiva, con la conseguenza che le precedenti dichiarazioni dellapersona offesa non possono essere considerate “legittimamenteacquisite al dibattimento” come prescritto dall’art. 526 c.p.p. intema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione».(74) Si veda, tra le altre, Cass., sez. I, 9-11-1992, Barrago, CP,1995, 364, con nota di G. Dean, Considerazioni minime su uncaso di nullita della sentenza per difetto di contestazione; in dot-trina, Verdoliva, Nuove contestazioni a dibattimento, DocG,1992, 1707.(75) Cass., sez. V, 16-10-1998, Russo, CP, 2000, 1759.(76) C. Cost., 30-6-1994, n. 265, CP, 1994, 2884.(77) C. Cost., 29-12-1995, n. 530, CP, 1996, 1084.(78) Cass., sez. II, 19-9-2002, Buonavoglia, CP, 2003, 1147; insenso contrario, ritenendo il termine di cui agli artt. 162 e 162bis c.p. assolutamente perentorio, Cass., sez. I, 10-11-1998, Man-gione, ivi, 1999, 2534, consentendo l’accesso all’oblazione solo acondizione che l’interessato avesse tempestivamente propostouna domanda «cautelativa», invocando la diversa qualificazio-ne giuridica del fatto e l’ammissione al beneficio.

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8. La partecipazione dell’imputato al processo: capa-cita di agire e sospensione del processo.Si e gia detto che i soli soggetti nei confronti deiquali e esclusa la possibilita di instaurare un proce-dimento penale sono i soggetti immuni, non rilevan-do, di regola, la capacita di agire ne quella di inten-dere e di volere, pur con le precisazioni che segui-ranno.Sul versante della capacita di agire, infatti, va ricor-dato che i minori infraquattordicenni non possiedo-no capacita penale e, pertanto, non sono assoggetta-bili a pena; tuttavia, questa peculiarita non consentedi escludere la possibilita che un procedimento pe-nale sia instaurato, anche al limitato scopo di inflig-gere una misura di sicurezza, la cui applicazione pre-suppone l’accertamento del fatto.I minori ultraquattordicenni, invece, sono soggettialla giurisdizione del tribunale per i minorenni, la cuiparticolare composizione ha lo scopo di tutelare laformazione del minore, e di correggerne le devianzepiuttosto che sanzionarne le condotte, come emergealtresı dalla diversita del trattamento sanzionatorioapplicabile. Per tale ragione l’art. 14 c.p.p. impediscel’operativita della competenza per connessione nonsolo per reati attribuiti ad imputati minorenni edimputati maggiorenni, ma anche per quelli commessidallo stesso soggetto prima e dopo il compimentodel diciottesimo anno di eta.L’incapacita di intendere e volere, invece, assumerilevanza diversa a seconda che sia presente al mo-mento della commissione del fatto di reato ovvero almomento della celebrazione del processo.Nel primo caso, infatti, essa esclude o riduce l’as-soggettabilita a pena, ma non impedisce l’assunzio-ne dello status di imputato, preliminare ed indi-spensabile per accertare la sussistenza dell’infermi-ta mentale.Nel secondo, invece, essa impedisce l’instaurazione(o la prosecuzione) del procedimento penale: il ri-spetto delle garanzie di fattiva partecipazione del-l’imputato al processo, infatti, ha indotto il legislato-re a prevedere la sospensione dell’ordinario svolgi-mento delle attivita processuali, al fine di garantire lapiu efficace realizzazione del diritto di difesa, «per-che la capacita dell’imputato di partecipare coscien-temente al processo e aspetto indefettibile del dirittodi difesa senza il cui effettivo esercizio nessun pro-cesso e immaginabile» (79).Il sistema, ovviamente, conosce delle eccezioni. Cosı,non sara mai preclusa l’assunzione delle prove favo-revoli, dal momento che l’interesse al proscioglimen-to ha un valore preminente rispetto alla partecipa-zione dell’imputato all’acquisizione personale dellaprova.E ovvio, peraltro, che l’impossibilita di prevederecon certezza, ab initio, se un determinato elemento

di prova rivestira carattere favorevole all’imputatopotrebbe determinare la mancata partecipazionepersonale ad una fase istruttoria in grado di danneg-giarlo; parimenti, nessuna condizione personale po-tra consentirgli di impedire l’acquisizione di prove,richieste da una delle altre parti del processo, qua-lora vi sia pericolo nel ritardo (art. 70, 2o co., c.p.p.).Se vi e ragione di ritenere l’incapacita dell’imputa-to di partecipare coscientemente al processo, il giu-dice, anche d’ufficio, disporra perizia; cio non impe-dira, in pendenza dell’accertamento sulle condizionimentali, di procedere all’assunzione delle prove(presunte) favorevoli e richieste dalla difesa ovverodi quelle urgenti richieste da una delle altre parti;nella fase delle indagini preliminari, all’incombenterichiesto si procedera con le forme previste per l’in-cidente probatorio.Grazie all’intervento della Corte Costituzionale estato possibile porre rimedio ad alcune storture del-l’originaria disciplina codicistica; si e cosı dichiaratal’illegittimita costituzionale dell’art. 70, 1o co., c.p.p.,nella parte in cui limitava la regolamentazione nor-mativa alle ipotesi di infermita mentale sopravvenu-ta al fatto (80), escludendo la possibilita di sospen-sione nei casi di infermita gia sussistente nel momen-to di commissione del reato e perdurante nel corsodel procedimento, salvo che risultasse l’incapacita diintendere e di volere dell’imputato.Il profilo della tutela della liberta di autodetermina-zione dell’imputato e stato alla base della declarato-ria di linearita costituzionale dell’ordito normativoanche nelle ipotesi in cui lo stato di mente dell’im-putato che ne impedisce la cosciente partecipazioneal procedimento dipenda da malattia di natura irre-versibile, dichiarando manifestamente infondate lequestioni sollevate in relazione agli artt. 71 e 72c.p.p., ferma restando la necessita di procedere, concadenza semestrale, alla verifica peritale prescrittadal codice di rito (81).Le successive decisioni del giudice delle leggi, man-tenendo intatto il sistema codicistico, hanno avutomodo di descrivere in maniera piu precisa il noverodelle garanzie dettate dal legislatore a presidio deldiritto dell’imputato di partecipare attivamente alprocedimento, anche nella fase che precede l’istru-zione dibattimentale (82).

(79) In questi termini C. Cost., 20-1-2004, n. 24, DPP, 2004, 957,con note di Dalia, L’illegittimita del «lodo Schifani» tra per-plessita e contraddizioni e di Grosso, L’incostituzionalita del«lodo Schifani» tra emergenza costituzionale e giudici a Berlino.(80) C. Cost., 20-7-1992, n. 340, CP, 1992, 2929.(81) C. Cost., 28-6-1995, n. 281, CP, 1995, 3236; nello stessosenso, successivamente, C. Cost., 4-2-2003, n. 33, ivi, 2003, 1891.(82) C. Cost., 22-10-1996, n. 354, GiC, 1996, 3076; C. Cost.,11-4-1997, n. 94, GP, 1998, I, 46.

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9. Il «conflitto» tra il processo contumaciale italiano ele recenti decisioni della Corte europea dei diritti del-l’uomo.Il diritto di difesa nella fase processuale si esercitaprimariamente mediante la partecipazione persona-le all’udienza. La nuova fisionomia dell’udienza pre-liminare, divenuta vero e proprio giudizio sul meritodell’imputazione (83), ha indotto il legislatore a re-trocedere all’interno del titolo IX del libro quinto(artt. 420 bis-420 quinquies c.p.p.) l’intera disciplinadella contumacia, alle cui norme e fatto rinvio (art.484, co. 2 bis, c.p.p.) per la regolamentazione in sededibattimentale.Attivita preliminare alla trattazione dell’udienza,pertanto, e il controllo circa la regolare costituzionedelle parti: il giudice, verificata l’assenza dell’impu-tato, dispone il rinvio dell’udienza solo ove risultil’assoluta impossibilita a comparire per caso fortuito,forza maggiore o legittimo impedimento ovveroquando l’impossibilita a comparire appaia probabile(e tale probabilita, liberamente valutata dal giudice,non e suscettibile di impugnazione) (84). In caso diassenza del difensore, invece, il rinvio e disposto nelsolo caso in cui l’impossibilita a comparire — o adesignare un sostituto — sia stata tempestivamentecomunicata (85).Ad eccezione del caso specificamente disciplinatoper l’udienza preliminare, la trattazione in camera diconsiglio non consente di rilevare situazioni di legit-timo impedimento del difensore; cosı, nel giudiziocamerale di appello, la mancata concessione del rin-vio richiesto dal difensore e la non presenza dellostesso all’udienza camerale non trovano sanzione dinullita, disponendo l’art. 127 c.p.p. che il pubblicoministero ed i difensori siano sentiti solo se com-paiono (86).Accertata l’insussistenza delle condizioni che legitti-merebbero un rinvio dell’udienza a norma dell’art.420 ter c.p.p., il giudice, sentite le parti, dichiara lacontumacia dell’imputato il quale, rappresentato daldifensore (87), ha diritto di rendere dichiarazionispontanee e di essere sottoposto ad interrogatorio inqualsiasi momento decida di comparire.Va infine rilevato come l’intera disciplina della con-tumacia dell’imputato abbia esposto piu volte l’Italiaa (condanne ed a) severe prese di posizione da partedella Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha nondi rado rimarcato il mancato rispetto dell’esigenza diassicurare l’effettivita del contraddittorio in chiavepersonale (88).Tale situazione ha stimolato il Governo all’adozionedel d.l. 21-2-2005, n. 17, recante «Disposizioni urgen-ti in materia di impugnazione delle sentenze contu-maciali e dei decreti di condanna», convertito inl. 22-4-2005, n. 60, con il quale, pur incidendo pro-fondamente sull’istituto della restituzione nel termi-

ne, si e colpevolmente omesso ogni intervento sulsistema del processo contumaciale.Rinviando, per ulteriori approfondimenti sul conte-nuto della novella, alla voce «Restituzione nel ter-mine», va solamente posta in risalto l’incongruenzadi una scelta normativa che allarga a dismisura lemaglie dell’istituto restitutorio, alla cui genesi nonpuo certamente non riconoscersi natura eccezionale,continuando a riconoscere al giudice un potere pres-soche illimitato nell’apprezzamento di situazioni— quelle che determinano la pronuncia dell’ordi-nanza di contumacia — che potranno essere postenel nulla dall’imputato che si limiti ad allegare lamancata corrispondenza tra la conoscenza legale(del procedimento e/o del provvedimento emessonei suoi confronti), riversando sul giudice, anche amezzo degli opportuni accertamenti che riterra disvolgere, l’onere della prova della conoscenza, che efacile ritenere vicino alla piu classica probatio dia-bolica (89).A discolpa del legislatore si puo apprezzare la«straordinaria necessita ed urgenza» di «garantire ildiritto incondizionato alla impugnazione delle sen-tenze contumaciali e dei decreti di condanna da par-te delle persone condannate nei casi in cui esse nonsono state informate in modo effettivo dell’esistenzadi un procedimento a loro carico, cosı come espres-samente richiesto allo Stato italiano dalla sentenzadel 10-11-2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00,della Corte europea dei diritti dell’uomo» e la ne-cessita di «armonizzare l’ordinamento giuridico in-terno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati del-l’Unione europea, che consente alle autorita giudi-ziarie di Stati membri di rifiutare l’esecuzione delmandato di cattura europeo emesso in base ad unasentenza di condanna in contumacia ove non sia ga-rantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, lapossibilita di un nuovo processo» (evidenziate nellarelazione al d.l. 23-2-2005, n. 17).Ove, pero, all’intervento improcrastinabile sul testodell’art. 175 c.p.p. non si dovesse accompagnare unradicale ripensamento del processo contumaciale, eindubbio che un uso non coordinato dei due istitutipotrebbe condurre a paradossali e contraddittoriesmentite, da parte del giudice richiesto della restitu-zione nel termine, dell’operato del collega che hadichiarato la contumacia senza accertare (per comegli e consentito dall’attuale normativa) l’effettiva co-noscenza della pendenza del procedimento: Penelo-pe non avrebbe potuto predisporre strumenti miglio-ri per la sua tela...Del resto, era proprio la sentenza emessa il 10-11-2004 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (ricor-so n. 56581/2000), ultima di una serie di pronunce dicondanna dello Stato italiano, a sollecitare il legisla-tore ad una diversa regolamentazione dell’istituto

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della contumacia. La Corte, infatti, nel decidere ilricorso presentato da un cittadino dell’ex Yugosla-via, condannato in contumacia alla pena di ventunoanni e otto mesi di reclusione per i delitti di omicidioe porto d’armi, ha condannato lo Stato italiano, haposto in evidenza come «la constatata violazione de-riva da un problema strutturale legato al cattivo fun-zionamento della legislazione e della prassi italianacausata dall’assenza di un meccanismo effettivo chemiri ad assicurare il diritto delle persone condannatein contumacia ad ottenere che una giurisdizione sipronunci ex novo sulla fondatezza dell’accusa, dopoaverle ascoltate nel rispetto delle esigenze dell’art. 6della Convenzione, quando queste persone, che nonsono state informate in maniera effettiva delle pro-cedure a loro carico non hanno rinunciato in manie-ra inequivoca al loro diritto a comparire» (90).Ha cosı concluso «che l’Italia deve garantire, condelle misure appropriate, la messa in opera del dirit-to in questione per il ricorrente e le persone che sitrovino in una situazione simile alla sua», suggeren-do che, «in linea di principio, il ristoro piu appro-priato sarebbe quello di farlo giudicare di nuovo o diriaprire la procedura in tempo utile e nel rispettodelle esigenze dell’art. 6 della Convenzione» (91).Ad avviso della Corte, infatti, l’intero sistema pro-cessuale italiano risulta carente, dal punto di vi-sta delle garanzie, in caso di procedure svolte neiconfronti di contumaci, ogniqualvolta non e dimo-strata la piena volonta dell’imputato di rinunciarealla presenza personale al procedimento; ne, al ri-guardo, la procedura di restituzione nel termine puocostituire rimedio adeguato, dal momento che, perun verso, la stessa riveste «poche chances di suc-cesso»; per altro verso, «l’azione dell’art. 175 c.p.p.non conferisce all’imputato il diritto incondizionatoad ottenere la restituzione del termine per proporreappello».Premesso che, pertanto, il «consiglio» dell’Autoritasovranazionale e quello della celebrazione di unnuovo processo di merito e che, tuttavia, allo stato,tale possibilita non e prevista dalla nostra legislazio-ne nazionale (92), va reputata significativa l’opinionedi chi ritiene «che anche le disposizioni proceduralicontenute nella C.e.d.u. abbiano immediata applica-zione nel nostro Paese, indipendentemente dal-l’eventuale contrasto con leggi interne. L’obbligo, as-sunto con l’adesione alla Convenzione, di confor-marsi alle sentenze definitive della Corte non neces-siterebbe, ove si volesse accettare tale tesi, di alcunanorma di esecuzione, e le autorita interne competen-ti potrebbero richiedere ed ottenere la riapertura diuna procedura riconosciuta iniqua da una pronunciainternazionale sulla sola base dell’ordine di celebra-zione di un nuovo giudizio contenuto in quest’ulti-ma» (93).

(83) C. Cost., 22-7-2003, n. 271, GiC, 2003, 2288; in dottrina,Moscarini, Verso una riforma degli istituti di garanzia dibatti-mentale e predibattimentali, DPP, 1999, 1441.(84) In tal senso Cass., sez. II, 12-6-2003, Pellegrini, CP, 2004,3748, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di meritodi non svolgere ulteriori accertamenti sul dedotto impedimentodell’imputato che non aveva fornito adeguata documentazionesulla situazione impeditiva, nella specie costituita dallo stato didetenzione successivo alla citazione per il giudizio, rappresen-tato oralmente in udienza dal difensore.(85) La possibilita di ottenere un rinvio dell’udienza prelimina-re anche in caso di legittimo impedimento del difensore costi-tuisce un portato dell’ampliamento delle garanzie derivanti dalnuovo ruolo dell’udienza preliminare; anteriormente a siffattemodifiche, la Corte Costituzionale aveva dichiarato manifesta-mente infondata la questione relativa al difetto di effettivitadella difesa tecnica della disciplina dell’udienza preliminareladdove non prevedeva il rinvio della trattazione della stessa incaso di assoluta impossibilita del difensore a comparire, repu-tando «ragionevole che il legislatore, in relazione alla impor-tanza della sede processuale e ai concreti contenuti in cui sisostanzia (la relativa) attivita, operi un bilanciamento tra l’in-teresse dell’assistito alla presenza del difensore fiduciario e l’in-teresse pubblico alla speditezza del processo» (C. Cost., 31-5-1996, n. 175, GiC, 1996, 1614).(86) Cass., sez. II, 30-4-2004, Macario, GDir, 2004, 45, 59.(87) L’inesistenza di una disposizione analoga a quella di cuiall’art. 520, 1o co., c.p.p., induce a ritenere superflua la conte-stazione del fatto diverso al contumace mediante notifica del-l’estratto del verbale: la dizione letterale dell’art. 420 quater, 2o

co. c.p.p., sembra legittimare la semplice comunicazione al di-fensore (cosı Filippi, Il processo penale dopo la legge «Carotti».Art. 19, DPP, 2000, 194).(88) Si veda, tra le piu recenti, C. Dir. Uomo, 18-5-2004, Somo-gyi c. Italia, DPP, 2004, 913 e CP, 2004, 3797, con nota di Ta-mietti, Iniquita della procedura contumaciale ed equa riparazio-ne sotto forma di restituito in integrum: un passo verso un ob-bligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovoprocesso?(89) In tal senso vanno intese le parole del nuovo art. 175, 2o

co., c.p.p., che traggono la loro ispirazione dalle diverse pronun-ce di condanna dello Stato italiano, come evidenziato dalle ar-gomentazioni con le quali la Corte europea dei diritti dell’uo-mo ha ribadito che «una condanna in absentia e incompatibilecon la disciplina internazionale se al ricorrente che non abbiainequivocabilmente rinunciato al proprio diritto a comparirenon e data la possibilita di ottenere la celebrazione di un nuovoprocesso di merito. In caso di serio dubbio circa l’effettiva co-municazione all’imputato della pendenza a suo carico e delladata dell’udienza, spetta alle autorita nazionali svolgere condiligenza le verifiche necessarie per assicurarsi che i principidell’equo processo siano stati rispettati» (C. Dir. Uomo, 18-5-2004, Somogyi c. Italia, cit.). Per un esame della giurisprudenzadella Corte europea sul processo contumaciale italiano si vedaTamietti, Processo contumaciale e rimedi a garanzia del dirittodi difesa dell’imputato assente: la Corte europea «boccia» larestituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., CP, 2004, 682.(90) Cosı, premessa l’astratta compatibilita tra il processo con-tumaciale e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo al-lorche sia provata l’espressa o tacita rinuncia dell’imputato apresenziare al proprio processo, la giurisprudenza della Corteeuropea e pacifica nell’affermare che la rinuncia debba essereinequivoca, in modo tale da imporre l’accertamento, oltre ogniragionevole dubbio, dell’effettiva presa di conoscenza, da partedell’imputato, dell’esistenza di un procedimento penale a suocarico, non essendo sufficiente: una conoscenza vaga ed ufficio-sa (cosı C. Dir. Uomo, 12-10-1992, T. c. Italia, riportata da Ta-mietti, Processo contumaciale, cit., 682).(91) Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha cosı

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invitato gli Stati membri a prevedere la celebrazione di un nuo-vo processo di merito in caso di accertamento di una violazionegrave dell’art. 6 C.e.d.u.; l’invito e stato raccolto da Austria,Bulgaria, Croazia, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito e Fran-cia, che hanno modificato le regole dei rispettivi codici di pro-cedura penale. A tale invito, a partire dell’autunno 2003, si eaggiunto quello della Corte, che — pur senza ripetere il dictumnel dispositivo delle sentenze — ha precisato l’inadeguatezza,in linea di principio, di forme di risarcimento meramente pecu-niarie.(92) La Camera dei Deputati ha approvato il 28-7-2003 un pro-getto di legge per introdurre nel c.p.p. l’art. 630 bis, ai sensi delquale «(...) la revisione delle sentenze e dei decreti penali dicondanna puo essere richiesta se e accertato con sentenza dellaCorte europea dei diritti dell’uomo che nel corso del giudiziosono state violate le disposizioni di cui all’art. 6 C.e.d.u. (...)».La novella, pero, non si applicherebbe a chi, ottenuta la con-danna dello Stato italiano prima dell’entrata in vigore dellalegge, sia stato condannato per uno dei delitti previsti dall’art.51, co. 3 bis e 3 quater, c.p.p.(93) Questa l’opinione di Tamietti, Iniquita della proceduracontumaciale, cit., 3816.

10. La partecipazione «attiva» dell’imputato al pro-cedimento: interrogatorio ed esame.Altro aspetto fondamentale del diritto di difesa ecostituito dalla cosiddetta autodifesa, consistentenella potesta dell’imputato di porre in essere perso-nalmente (ed indipendentemente dal coevo operatodel difensore) gli atti difensivi ritenuti piu idonei allapropria difesa. E noto, infatti, che il nostro sistemaprocessuale non consente la radicale rinuncia al di-fensore, imponendo all’autorita giudiziaria proce-dente la nomina di un difensore di ufficio a colui chesi trovi privo di (o non voglia nominare) un difenso-re di fiducia, senza ricomprendere ogni possibileesplicazione tanto della difesa tecnica del difensorequanto la difesa sostanziale dell’imputato, ricono-scendo a quest’ultimo anche la facolta di non difen-dersi e di non essere difeso, essendo il diritto di di-fesa nel processo «preordinato a tutelare beni e va-lori fondamentali dell’uomo, dei quali in quel pro-cedimento si discute e si decide, nonche a mag-giormente garantire, anche nell’interesse dell’impu-tato, l’osservanza di principi dell’ordinamento costi-tuzionale, che attengono specificamente alla discipli-na del processo penale medesimo. La presenza ob-bligatoria del difensore, nel caso di assenza volonta-ria dal dibattimento dell’imputato, motivata dal suorifiuto di difendersi e di essere difeso, assicura laregolarita del dibattimento stesso e la possibilita delconcreto ed efficace esperimento attivo del diritto didifesa, contemperando cosı l’esercizio di tale dirittoe quello della funzione giurisdizionale, in modo daevitare che le facolta connesse al primo possano es-sere usate in modo perverso per intralciare e para-lizzare il secondo» (94).Ferma restando, pertanto, l’ineliminabilita dell’assi-stenza difensiva tecnica, e indubbio che esistano unaserie di attivita che possono (ed altre che devono

necessariamente) essere esercitate personalmentedall’imputato. Ne costituisce emblematica espressio-ne «il diritto dell’imputato di rendere in ogni statodel dibattimento le dichiarazioni che ritiene oppor-tune, purche esse si riferiscano all’oggetto dell’impu-tazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale»(art. 494, 1o co., c.p.p.), esteso anche alla fase del-l’udienza preliminare, secondo il dettato dell’art. 420quater, 3o co., c.p.p.; per il loro carattere esclusiva-mente autodifensivo, le dichiarazioni spontanee sidifferenziano talmente dalle risposte date dall’impu-tato durante l’esame — che, di contro, e un mezzo diprova — da non potere neppure costituire oggetto dicontestazione.Il primo di essi e l’interrogatorio, atto che riveste laduplice funzione (95) di mezzo di apprensione diinformazioni utili alla prosecuzione delle indagini edi strumento di autodifesa (96). Cosı, premesso chela persona sottoposta alle indagini, anche se detenu-ta, interviene sempre libera all’interrogatorio, e chenon possono essere usati, neanche con il consensodell’interrogato, mezzi idonei ad influire sulla libertadi autodeterminazione o ad alterare la capacita diricordare e valutare i fatti — allo scopo di subordi-nare l’eventuale apporto conoscitivo dell’imputatoad una scelta libera, spontanea e cosciente —, l’art.64 c.p.p. detta gli avvertimenti che, a pena di inuti-lizzabilita, debbono essere formulati prima dell’ini-zio dell’interrogatorio.La disposizione in esame e stata riformulata dallal. 1-3-2001, n. 63, che ha attuato i nuovi principi co-stituzionali del cosiddetto «giusto processo». Allasua formulazione si e giunti dopo lunghe discussioniparlamentari sulle modalita di attuazione del dirittodi difesa soprattutto in relazione all’esigenza di dif-ferenziare la posizione processuale della personasottoposta ad indagini allorche le sue dichiarazionicoinvolgessero posizioni di altri soggetti.Cosı, dopo un primo momento in cui, conformemen-te ad un pregevole contributo dottrinale (97), si erapensato di differenziare la posizione processuale deldichiarante a seconda che accettasse o meno di sot-toporsi all’interrogatorio — prevedendo, nel primocaso, una sua radicale assimilazione alla figura deltestimone, ivi incluse le sanzioni penali in caso direticenza o falsita delle sue dichiarazioni, andando insenso contrario al secolare principio del diritto dimentire dell’imputato —, nella definitiva riformula-zione dell’art. 64 c.p.p. si e prescelta una complessa efarraginosa strada che impone una lettura congiuntadi tale disposizione con quelle di cui all’art. 197 e 197bis c.p.p. e che si e rivelata, non di rado, foriera dinumerosi problemi applicativi.Se e vero, infatti, che l’avvertimento del diritto dinon rispondere ad alcuna domanda sui fatti conte-stati e che, comunque, le dichiarazioni potranno

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sempre essere utilizzate nei confronti dell’interroga-to non sembrano essere di difficile intendimento,non altrettanto si puo dire in relazione all’avviso chese rendera dichiarazioni su fatti che concernono laresponsabilita di altri, la persona assumera, in ordinea tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompati-bilita previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art.197 bis c.p.p.Costituisce impresa ardua, difatti, per il pubblico mi-nistero che procede all’interrogatorio (e, ancor dipiu, per la polizia giudiziaria delegata), riuscire a farintendere alla persona che si sottopone all’atto ilcomplesso delle incompatibilita e delle garanzie pre-viste dalle predette norme, la cui difficile interpreta-zione ha dato luogo, di recente, a piu pronunce dellaCorte Costituzionale (98).E assai raro, inoltre, assistere ad episodi in cui, presoatto della difficolta di comprendere il coacervo delleregole dettate dagli artt. 64, 197 e 197 bis c.p.p., l’or-gano procedente non dia luogo all’esecuzione del-l’atto che, pertanto, potrebbe anche avere un valoreesclusivamente formale; il piu delle volte ci si limitaa spiegare, molto semplicisticamente, alla personasottoposta all’interrogatorio, che ogni dichiarazioneresa su fatti che coinvolgono altri soggetti la obbli-ghera sempre e comunque a ripetere quelle accuseinnanzi al giudice (99).E evidente come il problema sia ancora piu graveallorche sottoposto all’atto istruttorio sia uno stra-niero che non comprende la lingua italiana. Dopodiverse oscillazioni giurisprudenziali, le Sezioni Uni-te della Suprema Corte hanno trovato un punto diequilibrio tra i diversi orientamenti, ritenendo san-zionate da una forma di nullita le attivita compiutein violazione del diritto dello straniero di compren-dere il contenuto dell’atto (100).Quanto al contenuto dell’atto, presupposto inelimi-nabile perche il diritto di difesa possa essere valida-mente esplicato e la chiara e precisa contestazionedel fatto attribuito all’interrogato, unitamente aglielementi di prova esistenti ed alle fonti di prova, ovela loro comunicazione non rechi pregiudizio allaprosecuzione delle indagini.La contestazione del fatto rappresenta il primo mo-mento dell’interrogatorio, funzionale all’esplicazio-ne dell’autodifesa ed all’instaurazione del contrad-dittorio (101). Per tale ragione e essenziale che lacomunicazione avvenga in forma chiara e precisa: «ilconnotato della chiarezza comporta che il magistratonon deve limitarsi ad esporre le circostanze di fatto,ma esplicitarne il loro rilievo accusatorio, le loroconnessioni reciproche con il contesto nel quale siinseriscono. Quello della precisione comporta inve-ce che devono essere esposti tutti i dati di fatto di cuisi e avuta conoscenza dalle indagini sino a quel mo-mento e che valgono a circostanziare il fatto sotto il

profilo della condotta, dei mezzi esecutivi, della mo-dalita di luogo e di tempo, dell’elemento soggettivo,dell’evento» (102). E inoltre compito dell’interro-gante esporre gli elementi di prova a carico, in ma-niera tale da consentire una partecipazione all’attoistruttorio non «al buio».Adempimento discrezionale, invece, e quello relati-vo alla comunicazione delle fonti di prova, dal mo-mento che gli atti di indagine preliminare, a normadell’art. 329 c.p.p., sono coperti dal segreto fino aquando l’imputato non possa averne conoscenza; ladisposizione consente, pertanto, al pubblico ministe-ro di privilegiare, sulla piu ampia esplicazione deldiritto di difesa, le esigenze investigative (103). Ter-minata l’esposizione degli avvertimenti, il codice la-scia la parola all’interrogato, il quale, a tutela dellapiu ampia liberta di autodifesa, e chiamato ad espor-re tutto quanto ritiene utile a sua difesa.Nel corso dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art.421, 2o co., c.p.p., l’interrogatorio si svolge ai sensidegli artt. 64 e 65 c.p.p., a meno che le parti nonrichiedano — ed il giudice non disponga — che sianoseguite le forme previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p.,imponendo, pertanto, l’attribuzione di valore proba-torio alle dichiarazioni dell’imputato, il cui contenu-to viene ad essere «blindato» (104) in vista del di-battimento.Il contributo probatorio dell’imputato, comunque,trova la sua esplicazione massima nel corso del di-battimento, la cui disciplina consente ad una qualsiasidelle parti processuali di richiedere l’esame dell’im-putato. Fermo restando il diritto al silenzio, in questasede assume notevole rilievo il meccanismo dellecontestazioni (art. 503 c.p.p.), che consente un recu-pero delle dichiarazioni rese nella fase delle indaginipreliminari, a condizione che la persona accusata ac-consenta a sottoporsi all’esame e risponda alle do-mande rivoltele dalle parti (105): diversamente, tro-vera applicazione l’art. 513, 1o co., c.p.p., che consenteun integrale recupero in chiave probatoria del con-tributo predibattimentale dell’imputato, dal giudiceper le indagini preliminari, ovvero, ancora, nel corsodell’interrogatorio assunto in occasione dell’emis-sione di un’ordinanza applicativa (o modificativa) dimisure cautelari, dell’udienza di convalida dell’arre-sto o dal giudice dell’udienza preliminare, se le stessesiano state utilizzate per le contestazioni (106).Suscita perplessita, comunque, il fatto che la discipli-na stabilita dall’art. 503, 5o e 6o co., c.p.p., trovi ap-plicazione solo se l’imputato viene giudicato nel me-desimo procedimento: in questo caso, le dichiarazio-ni contestate possono essere acquisite e valutate aifini probatori anche nei confronti dei coimputati. Inogni caso, peraltro, il recupero delle dichiarazioni re-se nelle fasi precedenti assume peso diverso in rela-zione al momento processuale in cui esse sono state

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rese ed al soggetto che le ha assunte: se, infatti, anorma dell’art. 503, 3o co., c.p.p., e possibile utilizzareper le contestazioni le «dichiarazioni precedente-mente rese dalla parte esaminata e contenute nelfascicolo del pubblico ministero», il comma succes-sivo precisa che «si applica la disposizione dell’art.500, 2o co.», e cioe che il precedente difforme siautilizzato solamente per valutare la credibilita deldichiarante.In tale modo possono pertanto essere valorizzate lesommarie informazioni assunte secondo le formalitapreviste dall’art. 350, 1o co., c.p.p. e le dichiarazionispontanee — purche verbalizzate (107) — rese allapolizia giudiziaria ai sensi dell’ultimo comma delmedesimo articolo (108). Nessun utilizzo, invece,l’art. 350, 5o e 6o co., c.p.p., prevede, a fini contesta-tivi, per le dichiarazioni assunte, anche senza la pre-senza del difensore, sul luogo o nell’immediatezzadel fatto, per le quali e vietata ogni documentazioneed utilizzazione (109).Il peso del precedente difforme muta sensibilmente,secondo il disposto di cui all’art. 503, 5o e 6o co.,c.p.p., allorche siano acquisite al fascicolo per il di-battimento le dichiarazioni cui il difensore aveva di-ritto di assistere assunte dal pubblico ministero odalla polizia giudiziaria su delega del pubblico mini-stero o acquisite e valutate ai fini probatori anchenei confronti dei coimputati; la separazione dei pro-cedimenti, invece, determinera l’applicazione del-l’art. 500 c.p.p., espressamente richiamato dall’art.210, 5o co., c.p.p. e, di conseguenza, un assai differen-te valore probatorio della dichiarazione difforme og-getto di contestazione (110).La regolamentazione del valore probatorio dellecontestazioni, differentemente ripartita in ragione— oltre che del momento procedimentale di acqui-sizione della dichiarazione predibattimentale e del-l’autorita alla stessa preposta — del ruolo rivestitodal soggetto sottoposto all’esame e, indubbiamen-te, diretta conseguenza della variegata disciplina del-le figure processuali delineate dagli artt. 197, 197 bise 210 c.p.p. che, nate dall’esigenza di adeguare leregole codicistiche al novellato art. 111 Cost., sonorimaste ben lontane dagli intenti garantistici pre-conizzati dal legislatore del 2001. Alla realizzazio-ne del contraddittorio nella formazione della provain relazione al diritto di difesa della persona accusa-ta di un reato, corrisponde, non di rado, una drasti-ca deminutio quanto alla capacita di assicurare l’ac-certamento dei fatti nel dibattimento, sı da far sor-gere il dubbio sulla compatibilita di una discipli-na del genere con il principio del contraddittorionella formazione della prova, cosı come inteso dallagiurisprudenza della Corte europea dei diritti del-l’uomo (111).

Giuseppe Inzerillo

(94) Queste le argomentazioni di C. Cost., 10-10-1979, n. 125,CP, 1980, 629, successivamente fatte proprie da C. Cost., 22-12-1980, n. 122, GP, 1981, I, 97, con la quale venne nuovamentedichiarata manifestamente infondata la questione di costituzio-nalita degli artt. 125 e 128 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 2 e24 Cost., all’art. 6, 3o par., C.e.d.u. e all’art. 14, 3o par., lett. d),Patto ONU, nella parte in cui impongono la nomina di un di-fensore di ufficio anche all’imputato che rifiuti qualsiasi assi-stenza difensiva.(95) Endiadi non corretta, ad avviso di Melchionda, «Imputa-to e indiziato», cit., 7, dal momento che la ratio di un istitutoprocessuale (nella specie, quella di consentire il diritto all’au-todifesa) non puo essere confusa con i suoi possibili esiti, chepotranno indubbiamente consentire all’inquirente di attingereelementi a carico della persona sottoposta all’atto.(96) Nella direttiva n. 5 della legge delega il legislatore ha di-sposto che i compilatori disciplinassero «le modalita dell’inter-rogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa».(97) Ci si riferisce al progetto di modifica del codice di proce-dura penale presentato da Ferrua-Tonini, Testimonianza vo-lontaria dell’imputato e tutela del contraddittorio, CP, 2000,2868.(98) C. Cost., 28-6-2004, n. 202, DPP, 2004, 939; C. Cost., 26-11-2002, n. 485, CP, 2003, 854.(99) La prassi ha cosı determinato un orientamento giurispru-denziale volto a riconoscere la liceita degli avvertimenti inqualsiasi modo forniti, a prescindere dall’uso di formule sacra-mentali, restando solamente necessario che le avvertenze di cuiall’art. 64, 3o co., c.p.p., risultino «sufficientemente chiare» (cosıCass., sez. I, 20-11-2002, Falcicchio, Mass. uff., 222721).(100) Cass. S.U., 24-9-2003, Zalagaitis, CP, 2004, 1563, con notacritica di Calvanese, Ordinanza di custodia in carcere nei con-fronti dello straniero e diritto alla traduzione del provvedimento.(101) Barbieri, «Interrogatorio nel processo penale», in Dige-sto/pen., VII, Torino, 1993, 227.(102) Dominioni, Artt. 64-65, in Comm. c.p.p. Amodio e Domi-nioni, I, Milano, 1989, 406.(103) Cosı, in dottrina, Lorusso, Interrogatorio della personasottoposta alle indagini preliminari e comunicazione delle fontidi prova, CP, 1995, 3422.(104) Scalfati, Art. 421, in Codice di procedura penale iperte-stuale, a cura di Gaito, Torino, 2001, 1495.(105) Sull’applicabilita o non della disciplina delle contestazioninell’ipotesi di silenzio parziale dell’imputato, cfr. Felicioni, Lecontestazioni nell’esame dell’imputato, RIDPP, 1998, 298 ss.(106) In senso critico su questa disposizione, ancor prima del-l’inserimento del principio del contraddittorio nella formazionedella prova nella Costituzione, Buzzelli, Il contributo dell’im-putato nella ricostruzione del fatto, RIDPP, 1990, 904 s.(107) Cosı, in dottrina, Corbetta, Art. 503, in Comm. c.p.p.Giarda e Spangher, II, Milano, 2001, 1371.(108) Tra le altre, in giurisprudenza, si veda Cass., sez. VI, 27-11-1995, Birba, CP, 1997, 1079; in dottrina, cfr. Bresciani, Art.350, in Comm. c.p.p. Chiavario, II, Aggiornamento, cit., 1993,113; Catalano, Riflessione breve sul regime di utilizzabilita delledichiarazioni spontanee, CP, 1996, 1231 ss.; Caselli, Art. 350, inComm. c.p.p. Chiavario, IV, cit., 130 ss.; Ceresa Gastaldo, Ledichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria,Torino, 2002, 172 ss.; Lima, L’attivita informativa della poliziagiudiziaria nel nuovo c.p.p., CP, 1989, 1874 ss.; Paulesu, Art.350, in Comm. c.p.p. Giarda e Spangher, II, cit., 109 ss.; Rivello,Art. 503, in Comm. c.p.p. Chiavario, V, cit., 321; Sechi, L’utiliz-zabilita delle «dichiarazioni spontanee» tra vecchio e nuovoprocesso penale, CP, 1989, 1520.(109) V. Cass., sez. VI, 30-4-1997, Ventaloro, RPo, 1998, 577;Cass., sez. V, 5-3-1997, Monopoli, CP, 1998, 3350. In terminicritici su questa disposizione, v. Marafioti, Scelte autodifensivedell’indagato e alternative al silenzio, Torino, 2000, 235.

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(110) Si vedano, al riguardo, Corbetta, Art. 503, cit., 1373 eGalantini, Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazionedella prova, CP, 2002, 1845, secondo la quale l’ambito operativodell’art. 503, 5o co., c.p.p., deve essere circoscritto alle dichiara-zioni contra se rese nell’interrogatorio, mentre l’utilizzazionedelle dichiarazioni sul fatto del coimputato va assoggettata alregime di valutazione sulla credibilita oppure, se si ritiene dipoter omologare questa fattispecie a quella tutelata dall’art.513, 1o co., c.p.p., al criterio del consenso.(111) Cosı, ad esempio, C. Dir. Uomo, 20-11-1989, Kostovski c.Paesi Bassi. In dottrina, il contrasto tra l’orientamento dellaCorte europea e la disciplina attuale delle contestazioni dibat-timentali e posto in risalto da Balsamo, L’istruttoria dibattimen-tale e l’attuazione dei principi costituzionali: efficienza, garanziee ricerca della verita, CP, 2002, 389.

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