Erogazioni in natura

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Erogazioni in natura Somministrazioni di vitto. Art.51, comma 2, del Tuir. “Non concorrono a formare il reddito: c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5.29 euro n.d.r.) le prestazioni o indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

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Somministrazioni di vitto.

Art.51, comma 2, del Tuir.

“Non concorrono a formare il reddito:

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle

in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da

terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5.29

euro n.d.r.) le prestazioni o indennità sostitutive corrisposte agli

addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere

temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino

strutture o servizi di ristorazione”.

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Somministrazioni di vitto.

La fornitura di pasti ai dipendenti può essere effettuata mediante:

- mensa aziendale;

- servizio sostitutivo di mensa aziendale (indennità di mensa o buono

pasto).

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Somministrazioni di vitto.

La mensa aziendale può essere:

- realizzata direttamente dal datore di lavoro sia all’interno che

all’esterno dell’azienda e, in questo caso, anche in locali di proprietà

di terzi (circolari del Ministero delle finanze 19 gennaio 1980, n.3; 14

febbraio 1980, n.9; 13 giugno 1980, n.25; 16 luglio 1998, n.188; 20

giugno 2002, n.202);

- realizzata dal datore di lavoro con gestione data in appalto a terzi

comprese le convenzioni con ristoranti (circolare del Ministero delle

finanze 23 dicembre 1997, n.326);

- effettuata da imprese diverse dal datore di lavoro purché i lavoratori

esterni siano autorizzati ad accedere all’interno di locali-mensa

(risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, n.35).

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Somministrazioni di vitto.

Il servizio sostitutivo di mensa aziendale può essere reso mediante:

- buoni pasto (c.d. “ticket restaurant”). Art.4 della legge 25 marzo 1997,

n.77: “per servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo dei

buoni pasto … devono intendersi le somministrazioni di alimenti e

bevande effettuati dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti

di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense

aziendali interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici

esercizi e dagli esercizi commerciali muniti di autorizzazione … per la

produzione, preparazione e vendita di generi alimentari, anche su

area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono

servizi sostitutivi di mensa aziendale”;

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Somministrazioni di vitto.

Il servizio sostitutivo di mensa aziendale può essere reso mediante:

- indennità sostitutiva di mensa aziendale:

• cantieri edili;

• strutture lavorative a carattere temporaneo;

• unità produttive ubicate in zone dove mancano strutture o sevizi di

ristorazione.

Risoluzione del Ministero delle finanze 30 marzo 2000, n.41. La non

concorrenza alla formazione del reddito può riguardare i lavoratori

che si trovino in determinate condizioni:

avere un orario di lavoro che preveda una pausa per il vitto;

essere addetti ad un’unità produttiva;

mancanza di servizi di ristorazione.

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Somministrazioni di vitto.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 15 dicembre 2004, n.153/E.

Fattispecie: assegnazione di buoni pasto ai dipendenti in assenza di

pausa pranzo.

Richiesta: possibilità di escludere il valore dei buoni pasto, fino

all’importo giornaliero di 5,29 euro, dalla determinazione del reddito

dei dipendenti assegnatari.

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Somministrazioni di vitto.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 15 dicembre 2004, n.153/E.

Considerazioni dell’Agenzia:

• la ratio della previsione agevolativa è quella di favorire i dipendenti

che, pur costretti a consumare il pasto nel corso della giornata

lavorativa, non fruiscono di un servizio di mensa aziendale e,

contestualmente, i datori di lavoro, al fine di evitare prolungate

assenze da parte dei lavoratori.

Conclusioni dell’Agenzia: la fruizione di una pausa per il vitto costituisce

condizione necessaria al fine dell’applicabilità della norma che

esclude la concorrenza dei buoni pasto dal reddito di lavoro

dipendente.

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Somministrazioni di vitto.

Disciplina dell’orario di lavoro.

- Art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n.66 (direttive 93/104/CE e

2000/34/CE).

• Comma 1 “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei

ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui

modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro,

ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale

consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono

e ripetitivo”.

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Somministrazioni di vitto.

Disciplina dell’orario di lavoro.

- Art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n.66 (direttive 93/104/CE e

2000/34/CE).

• Comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina

collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al

lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di

lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di

durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener

conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo” .

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Somministrazioni di vitto.

Fattispecie problematiche.

Lavoratori part time e turnisti (con periodo di lavoro giornaliero di durata

inferiore alle 6 ore): possibilità per il datore di lavoro di concedere la

pausa pranzo e, correlativamente, di provvedere alla

somministrazione di vitto tramite predisposizione di un servizio di

mensa ovvero mediante assegnazione di buoni pasto o erogazione di

indennità di mensa.

- Soluzione negativa: Pretura di Milano, 8 aprile 1993: ai lavoratori part-

time non spettano i buoni pasto neppure in misura riproporzionata

essendo la loro corresponsione legata alla circostanza che il

lavoratore debba trattenersi per riprendere il lavoro dopo il pasto di

mezzogiorno.

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Somministrazioni di vitto.

Fattispecie problematiche.

Considerazioni.

• La disciplina dell’orario di lavoro costituisce una disciplina di tutela

“minima” in assenza di contrattazione collettiva (può essere derogata

a favore del lavoratore anche per accordo, contratto o regolamento

aziendale).

• Se per contrattazione collettiva nazionale ovvero per contratto

accordo o regolamento aziendale è prevista la pausa pranzo deve

ritenersi applicabile la disciplina agevolativa di cui all’art.51, comma

2, lett.c), del Tuir.

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Somministrazioni di vitto.

Ulteriori questioni.

- Collocazione temporale della pausa: non c’è alcuna previsione

normativa espressa in merito alla collocazione temporale della pausa

per la consumazione del pasto. La determinazione del momento in

cui il lavoratore può godere della pausa è rimessa al datore di lavoro

che la può individuare in qualsiasi momento della giornata lavorativa,

tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa (quindi non

deve essere necessariamente il “pranzo”). In genere la collocazione

della pausa per il vitto dipende dall’articolazione dell’orario di lavoro.

• La pausa può essere collocata “fuori” dall’orario di lavoro?

- Durata della pausa: il limite trova applicazione solo in difetto di una

disciplina collettiva.