Erogazioni in natura
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Erogazioni in natura
Somministrazioni di vitto.
Art.51, comma 2, del Tuir.
“Non concorrono a formare il reddito:
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle
in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da
terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5.29
euro n.d.r.) le prestazioni o indennità sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino
strutture o servizi di ristorazione”.
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Somministrazioni di vitto.
La fornitura di pasti ai dipendenti può essere effettuata mediante:
- mensa aziendale;
- servizio sostitutivo di mensa aziendale (indennità di mensa o buono
pasto).
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Somministrazioni di vitto.
La mensa aziendale può essere:
- realizzata direttamente dal datore di lavoro sia all’interno che
all’esterno dell’azienda e, in questo caso, anche in locali di proprietà
di terzi (circolari del Ministero delle finanze 19 gennaio 1980, n.3; 14
febbraio 1980, n.9; 13 giugno 1980, n.25; 16 luglio 1998, n.188; 20
giugno 2002, n.202);
- realizzata dal datore di lavoro con gestione data in appalto a terzi
comprese le convenzioni con ristoranti (circolare del Ministero delle
finanze 23 dicembre 1997, n.326);
- effettuata da imprese diverse dal datore di lavoro purché i lavoratori
esterni siano autorizzati ad accedere all’interno di locali-mensa
(risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, n.35).
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Somministrazioni di vitto.
Il servizio sostitutivo di mensa aziendale può essere reso mediante:
- buoni pasto (c.d. “ticket restaurant”). Art.4 della legge 25 marzo 1997,
n.77: “per servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo dei
buoni pasto … devono intendersi le somministrazioni di alimenti e
bevande effettuati dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti
di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense
aziendali interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici
esercizi e dagli esercizi commerciali muniti di autorizzazione … per la
produzione, preparazione e vendita di generi alimentari, anche su
area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono
servizi sostitutivi di mensa aziendale”;
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Somministrazioni di vitto.
Il servizio sostitutivo di mensa aziendale può essere reso mediante:
- indennità sostitutiva di mensa aziendale:
• cantieri edili;
• strutture lavorative a carattere temporaneo;
• unità produttive ubicate in zone dove mancano strutture o sevizi di
ristorazione.
Risoluzione del Ministero delle finanze 30 marzo 2000, n.41. La non
concorrenza alla formazione del reddito può riguardare i lavoratori
che si trovino in determinate condizioni:
avere un orario di lavoro che preveda una pausa per il vitto;
essere addetti ad un’unità produttiva;
mancanza di servizi di ristorazione.
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Somministrazioni di vitto.
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 15 dicembre 2004, n.153/E.
Fattispecie: assegnazione di buoni pasto ai dipendenti in assenza di
pausa pranzo.
Richiesta: possibilità di escludere il valore dei buoni pasto, fino
all’importo giornaliero di 5,29 euro, dalla determinazione del reddito
dei dipendenti assegnatari.
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Somministrazioni di vitto.
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 15 dicembre 2004, n.153/E.
Considerazioni dell’Agenzia:
• la ratio della previsione agevolativa è quella di favorire i dipendenti
che, pur costretti a consumare il pasto nel corso della giornata
lavorativa, non fruiscono di un servizio di mensa aziendale e,
contestualmente, i datori di lavoro, al fine di evitare prolungate
assenze da parte dei lavoratori.
Conclusioni dell’Agenzia: la fruizione di una pausa per il vitto costituisce
condizione necessaria al fine dell’applicabilità della norma che
esclude la concorrenza dei buoni pasto dal reddito di lavoro
dipendente.
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Somministrazioni di vitto.
Disciplina dell’orario di lavoro.
- Art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n.66 (direttive 93/104/CE e
2000/34/CE).
• Comma 1 “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo”.
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Somministrazioni di vitto.
Disciplina dell’orario di lavoro.
- Art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n.66 (direttive 93/104/CE e
2000/34/CE).
• Comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al
lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di
durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener
conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo” .
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Somministrazioni di vitto.
Fattispecie problematiche.
Lavoratori part time e turnisti (con periodo di lavoro giornaliero di durata
inferiore alle 6 ore): possibilità per il datore di lavoro di concedere la
pausa pranzo e, correlativamente, di provvedere alla
somministrazione di vitto tramite predisposizione di un servizio di
mensa ovvero mediante assegnazione di buoni pasto o erogazione di
indennità di mensa.
- Soluzione negativa: Pretura di Milano, 8 aprile 1993: ai lavoratori part-
time non spettano i buoni pasto neppure in misura riproporzionata
essendo la loro corresponsione legata alla circostanza che il
lavoratore debba trattenersi per riprendere il lavoro dopo il pasto di
mezzogiorno.
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Somministrazioni di vitto.
Fattispecie problematiche.
Considerazioni.
• La disciplina dell’orario di lavoro costituisce una disciplina di tutela
“minima” in assenza di contrattazione collettiva (può essere derogata
a favore del lavoratore anche per accordo, contratto o regolamento
aziendale).
• Se per contrattazione collettiva nazionale ovvero per contratto
accordo o regolamento aziendale è prevista la pausa pranzo deve
ritenersi applicabile la disciplina agevolativa di cui all’art.51, comma
2, lett.c), del Tuir.
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Somministrazioni di vitto.
Ulteriori questioni.
- Collocazione temporale della pausa: non c’è alcuna previsione
normativa espressa in merito alla collocazione temporale della pausa
per la consumazione del pasto. La determinazione del momento in
cui il lavoratore può godere della pausa è rimessa al datore di lavoro
che la può individuare in qualsiasi momento della giornata lavorativa,
tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa (quindi non
deve essere necessariamente il “pranzo”). In genere la collocazione
della pausa per il vitto dipende dall’articolazione dell’orario di lavoro.
• La pausa può essere collocata “fuori” dall’orario di lavoro?
- Durata della pausa: il limite trova applicazione solo in difetto di una
disciplina collettiva.