Equitalia nel Processo Tributario a cura...Nel caso di impugnazione di atti emessi dall’Agente...

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Per un Paese più giusto. Equitalia nel Processo Tributario Torino, 26 febbraio 2014

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Per un Paese più giusto.

Equitalia

nel Processo

Tributario

Torino, 26 febbraio 2014

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Per un Paese più giusto.

Il Gruppo Equitalia Oggi

Giustizia

Agenti della riscossione

(3 società)

Svolgono attività di riscossione

mediante ruolo ed altro su tutto il

territorio nazionale con esclusione della

sola Regione Sicilia

Svolge attività di supporto agli

Uffici Giudiziari e di gestione

del Fondo Unico Giustizia su

tutto il territorio nazionale

La Capogruppo svolge attività

di direzione e coordinamento

Nord

Centro

Sud

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Per un Paese più giusto.

I obiettivo Costruire con l'Agenzia delle entrate un governo unitario dell'azione di accertamento e di riscossione, che garantisca: • uniformità di indirizzi, • massimizzazione dell'efficacia della riscossione

• ottimizzazione del rapporto con il contribuente.

II obiettivo Armonizzare le procedure e i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale nell'attività di riscossione coattiva.

III obiettivo Introdurre un approccio al contribuente basato anche sulla possibilità di utilizzo di più efficaci strumenti di relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e all'efficacia dei risultati.

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Per un Paese più giusto. I fondamenti dell’imposizione Art. 23 Cost.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se

non in base alla legge.

Art. 53 Cost. I comma Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

loro capacità contributiva.

Art. 97 Cost. I comma I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

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Per un Paese più giusto. Riscossione Spontanea

Imposte su reddito e

patrimonio

Imposte sui

consumi

Tributi e altre

entrate locali

Entrate del Ministero

della Giustizia

Contributi e

altre entrate di

enti pubblici

Altri soggetti “minori” (ad es. tesorerie comunali, società

concessionarie della riscossione locale)

ADEMPIMENTI SPONTANEI - AUTOTASSAZIONE

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Per un Paese più giusto. Riscossione coattiva - DA RUOLO

Ente

impositore/creditore

titolare dell’entrata

Ruolo

Agenti della riscossione

Rileva le posizioni per le quali i contribuenti non hanno

provveduto al corretto versamento al termine delle attività di

liquidazione e accertamento

Il ruolo consiste in un elenco che contiene, per ciascun contribuente, i dati anagrafici, il codice fiscale, l'ammontare del tributo, il periodo di imposta.

Il ruolo è compilato dall’ente

creditore.

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Per un Paese più giusto. Cos’è il ruolo?

E’ lo strumento principale che la legge prevede per la riscossione coattiva

delle entrate pubbliche (art. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

E’ strumento mediante il quale si esercita la potestà di autotutela della

Pubblica Amministrazione

E’ un titolo esecutivo collettivo dotato dei requisiti degli atti amministrativi

Rende e rappresenta un credito certo, liquido ed esigibile

E’ un titolo esecutivo “tipico” a contenuto e forma determinati dalla legge (artt.

12 – 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602 e D.M. 3/9/1999, n. 321 e 11/11/1999)

Contiene l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall’Ente

impositore ai fini della riscossione a mezzo dell’Agente della riscossione

(art. 10 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

La riscossione a mezzo ruolo è quella effettuata sulla base della

notifica di una cartella di pagamento.

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Per un Paese più giusto. L’avvio della riscossione coattiva

Notifica al contribuente

Cartella di pagamento

Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e Provv. Dir.

AE 3/7/2012

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Per un Paese più giusto.

La cartella di pagamento

costituisce un estratto del ruolo riferito al

singolo contribuente;

riproduce il titolo esecutivo e contiene

l’atto di precetto;

Con il Provv. Dir. Ag Entrate del 3/7/2012 è stata

rinnovata per garantire maggiore facilità di lettura e

comprensione delle informazioni, anche nel senso

di meglio precisare le competenze;

dopo la notifica, il contribuente ha 60

giorni di tempo per pagare le somme

indicate;

scaduti i termini, l’Agente della riscossione

può avviare le azioni di recupero.

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Per un Paese più giusto. L’accertamento esecutivo (art. 29 del D.L. 78/2010).

A cosa si applica Dal 1°ottobre 2011 Accertamenti imposte sui redditi, Iva e Irap dell’Agenzia delle Entrate relativi al periodo d’imposta 2007 (dichiarazione dei redditi 2008) e anni successivi Dal 1°gennaio 2011 Crediti contributivi Inps Dal 1°maggio 2012 Accertamenti dell’Agenzia delle Dogane

A cosa NON si applica Controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73) Incrocio informatico tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e quelli in possesso dell’Amministrazione finanziaria Controlli formali delle dichiarazioni (36-ter DPR 600/73) Riscontro tra i dati riportati in dichiarazione e la documentazione in possesso del contribuente, per esempio: scontrini, ricevute mediche, ecc., nonché le informazioni inviate all’Amministrazione fiscale da altri enti e soggetti (per esempio l’Inps e il datore di lavoro) Crediti degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione

Dalla notifica dell’accertamento, il contribuente ha 60 giorni per ricorrere o pagare. Trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia, che lo esercita con le regole relative ai ruoli. Da questo momento, per 180 giorni è sospesa ogni azione esecutiva. A conti fatti, passano 60+30+180=270 giorni (9 mesi) tra l’accertamento e la riscossione. La sospensione non si applica alle azioni cautelari (ipoteca e fermo amministrativo) e conservative, nonché in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

L’Agente della riscossione (limitatamente agli accertamenti di agenzia delle entrate e dogane), invia al debitore una comunicazione a mezzo raccomandata dove conferma di aver preso in carico il credito.

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Per un Paese più giusto. Termine di 60 giorni

60°giorno

Contribuente moroso

L’agente della

riscossione ricerca nelle

banche dati,

informazioni su reddito

e patrimonio del

contribuente moroso

Ricorso

Sospensione

Dilazione di pagamento L’Ente concede lo

sgravio

Notifica della cartella

Dal 61°giorno

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Per un Paese più giusto. Il contenzioso

Il Giudice dell’esecuzione giudica, invece, sulle opposizioni agli atti esecutivi.

La Commissione tributaria è competente a giudicare sui ricorsi proposti avverso (estratto dall’art. 19 - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546):

• Il ruolo e la cartella di pagamento

• L’avviso di mora

• L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

• Il fermo dei beni mobili registrati ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

• Il diniego o la revoca di agevolazioni (ivi compreso il diniego di concessione di dilazione ex art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

• Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità.

Gli atti sopra elencati devono, ovviamente, riferirsi a

pretese aventi natura tributaria

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Per un Paese più giusto.

Alcune precisazioni in merito alle

opposizioni all’esecuzione

I

DPR 602/1973 - Articolo 57 - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi 1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Cpc relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se é proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

DPR 602/1973 - Articolo 58 - Opposizione di terzi 1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del Cpc deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto. 2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati. 3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si é verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non é comunque stata presentata; c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

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Per un Paese più giusto. Il contenzioso tributario

Il comma 3 dell’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

• Gli atti diversi dai precedenti non sono impugnabili autonomamente.

• Ognuno degli atti può essere impugnato solo per vizi propri.

• La mancata notificazione degli atti adottati precedentemente all’atto notificato ne consente l’impugnazione unitamente a questo.

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Per un Paese più giusto. Il contenzioso tributario

Alcuni orientamenti della Suprema Corte in merito all’applicazione dell’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

• Sono impugnabili gli atti con i quali l’Amministrazione Finanziaria richiede il pagamento di una

pretesa tributaria ormai definita, anche senza intimare (invito bonario al pagamento) (Cass. Sent.

14373/2001 - 7388/2007 - 4848/2012).

• E’ consentita un’interpretazione estensiva dell’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con

riferimento agli atti che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di quelli espressamente elencati,

portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitando

nel medesimo, interesse (Cass. Sent. 18008/2006 - 21045/2007 – 27385/2008 – 4513/2009 –

16100/2011 – 21392/2012).

• E’ possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo. Diversamente,

mancherebbe un interesse concreto e attuale. Il Processo tributario ha struttura oppositiva di

manifestazioni di volontà fiscali esternate al contribuente, senza che si possa far luogo a preventive

azioni di accertamento negativo del tributo. L’estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato solo

unitamente alla cartella che sia stata notificata (Cass. Sent. 1630/2008 – 23619/2006 – 11736/2011 -

6906/2013).

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Per un Paese più giusto. Il contenzioso tributario – La competenza

per territorio nell’impugnazione di atti

dell’Agente della riscossione

Nel caso di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione, per determinare la competenza per territorio occorre fare riferimento ad un complesso normativo costituito da:

• Art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Atti impugnabili (fra questi quelli emessi dall’Agente

della riscossione).

• Art. 4 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Agenti della riscossione che hanno sede nella

circoscrizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.

• Articoli 2 – 3 – 4 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e atti demandati: mediante i quali si è, a suo tempo,

determinata la competenza a livello Provinciale degli Ambiti della riscossione. Ad oggi non risulta

mutata la struttura del servizio di riscossione nazionale, nonostante tutti gli ambiti provinciali (ad

esclusione della Sicilia) siano gestiti dal Gruppo Equitalia.

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Per un Paese più giusto. Il contenzioso tributario – I soggetti

legittimati al contenzioso nell’impugnazione

di atti dell’Agente della riscossione

Non sempre, anche per gli atti da esso emessi, l’Agente della riscossione deve essere chiamato in giudizio.

• L’art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 individua, quale parte del giudizio, anche l’Agente della

riscossione «che ha emanato l’atto impugnato».

• Giurisprudenza consolidata, peraltro, sottolinea come considerata la particolarità degli atti emessi dal

medesimo, anche le censure oggetto del contenzioso debbano essere prese in considerazione per

individuare la controparte in giudizio, dovendosi indirizzare all’Agente solamente le censure

relative ad attività a lui direttamente riferibili, secondo il complesso normativo in vigore.

• Occorre quindi distinguere fra censure formali verso il documento impugnato, irregolarità inerenti la

notifica dell’atto e censure relative al contenuto sostanziale, dovendosi, queste ultime, controvertire

eslcusivamente con l’Ente titolare del potere impositivo.

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Per un Paese più giusto.

Il contenzioso tributario –

I’impugnazione di atti

dell’Agente della riscossione

• Sent. n. 8613 del 15-04-2011 - In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato

una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non

attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore (nella

specie l'Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il

concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico

dell’art. 1188 Codice civile, il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.

• Sent. n. 3242 del 14-02-2007 - Nel processo tributario regolato dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il

concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è

l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi

propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, come quando quest'ultimo non sia stato preceduto

da rituale notifica della cartella esattoriale. Il concessionario per la riscossione dei tributi, infatti, prima di

emettere l'avviso di mora deve accertarsi dell'esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in

mancanza delle quali l'avviso stesso è illegittimo, almeno con riguardo alla richiesta di interessi e accessori

secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va impugnato dinanzi al giudice tributario nel

termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente

ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente

impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti

dell'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del

contraddittorio nei confronti del concessionario.

Alcuni orientamenti della Suprema Corte in merito all’applicazione dell’art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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Per un Paese più giusto.

L’attuale modello di cartella di pagamento evidenza, ancora di più che in passato, la circostanza che l’Agente della riscossione emette formalmente un documento che è espressione di volontà impositiva che promana sostanzialmente dall’Ente impositore.

Occorre pertanto, ancor più che in passato, porre attenzione a chi sia il reale interlocutore nei confronti del quale far valere le censure oggetto del giudizio, chiamandovi l’Agente della riscossione solo se queste siano a lui direttamente riferibili secondo i suoi poteri e le sue competenze fissate dalla legge.

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Per un Paese più giusto. La sospensione

La sospensione della riscossione può essere concessa:

• dal Giudice competente, nelle more del giudizio (art. 47 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

• dall’Ente impositore (art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

La concessione della sospensione è subordinata alla rilevazione dell’esistenza di due presupposti:

il rischio di danno grave e irreparabile al contribuente;

una fondata motivazione giuridica.

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Per un Paese più giusto. Il reclamo e la mediazione

Con l’art. 17-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è stato introdotto nel Processo

tributario l’istituto del Reclamo.

Per controversie di valore sino a € 20.000,00 relative ai soli atti emessi dall’Agenzia delle

entrate, il ricorrente è tenuto a presentare preliminare Reclamo.

La presentazione del Reclamo è condizione di procedibilità del ricorso.

Il Reclamo è presentato alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. La stessa procede

all’esame attraverso apposite strutture diverse da quelle che curano l’istruttoria degli atti

reclamabili.

Il Reclamo può contenere una proposta di Mediazione.

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato accoglimento del Reclamo o che sia stata

conclusa la Mediazione, il Reclamo produce gli effetti del Ricorso.

La riscossione resta sospesa dalla data di presentazione del Reclamo alla data per la

costituzione in giudizio del ricorrente.

La sospensione non si applica in caso di improcedibilità.

Dettagli operativi nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19/3/2012 e 1/E del 12/2/2014.

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Per un Paese più giusto.

La riscossione frazionata in

pendenza di giudizio – Norme per

l’Ente impositore

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Art. 15 - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non

ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la

notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o

ai maggiori imponibili accertati

Le disposizioni precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte

dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Art. 15-bis. - Iscrizioni nei ruoli straordinari

In deroga all‘articolo 15 nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti

per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

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Per un Paese più giusto.

La riscossione frazionata in

pendenza di giudizio – Norme

processuali

D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione

frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle

leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i

due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di

quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della

commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato

d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile

solo con ricorso in cassazione.

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Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate

dalla Suprema Corte

Corte di cassazione, sentenza 15 marzo 2013, n. 6610

Impugnabilità dell’estratto di ruolo

L’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione e non può essere oggetto di autonoma

impugnazione innanzi al giudice tributario in quanto, in assenza di notifica di un atto

impositivo, non vi è alcun interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite

tributaria. L’estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella di

pagamento che sia stata notificata. Ciò è altresì confermato dalla struttura oppositiva del

processo tributario che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo.

Corte di cassazione, sentenza 31 gennaio 2011, n. 2234

Sottoscrizione della cartella di pagamento

La cartella di pagamento prevista dall’art. 25 D.P.R. 602/1973, quale documento per la

riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello

approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione

dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché

l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di

codice.

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Per un Paese più giusto.

Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate

dalla Suprema Corte

Corte di cassazione, sentenza 15 aprile 2011, n. 8613

Diritti di notifica ed interessi di mora

Attesa la fonte legale dell’afferente obbligo, la cartella di pagamento deve solamente indicare

l’importo del diritto di notifica, senza nessuna ulteriore specificazione e/o precisazione.

Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento

generale ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo

sono anch’essi fissati in elementi cronologici ben individuati (giorno successivo a quello di

scadenza del pagamento e data di consegna dei ruoli).

Corte di cassazione, sentenza 1 marzo 2010, n. 4861

Diritti tabellari per spese esecutive ed aggio a titolo di compensi per l’attività espletata

All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,

sulla base di una tabella approvata con decreto del MEF, con il quale sono stabilite le

modalità di erogazione del rimborso che è a carico dell’ente creditore in caso di

provvedimento di sgravio o in presenza di comunicazione di inesigibilità, mentre negli altri casi

è a carico del debitore.

L’agente della riscossione ha diritto, a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, ad

un aggio.

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Per un Paese più giusto.

Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate

dalla Suprema Corte

Corte di cassazione, sentenza 5 marzo 2013, n. 5385

Iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale

L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che

li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai

bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni,

il titolare del credito per cui l’agente procede alla riscossione non conosceva tale estraneità.

Il soggetto che ha costituito un fondo patrimoniale deve allegare e provare che il debito per

cui è stata iscritta l'ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e

che il creditore era a conoscenza di tale circostanza, non potendosi limitare ad una

contestazione ed allegazione generica.

Corte di cassazione, ordinanza 21 marzo 2013, n. 7239

Ipoteca iscritta dall’agente della riscossione

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/1973

può essere iscritta senza la necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di

cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R. 602/1973, prescritta per il caso che

l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di

pagamento. L’iscrizione ipotecaria, in effetti, non può essere considerata quale mezzo

preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato.

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Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate

dalla Suprema Corte

Corte di cassazione, sentenza 17 gennaio 2013, n. 1091

Notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata

La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte dell’agente della

riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la

disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento

che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,

senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona

da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna

della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

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Alcune soluzioni giurisprudenziali adottate dalla

Suprema Corte – I giudizi per impugnazione di

fermo amministrativo e ipoteca

Il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all’art. 19, individua gli atti impugnabili innanzi alle

Commissioni Tributarie e l’oggetto del ricorso in materia tributaria.

Con le modifiche apportate dal D.L. 223/2006 sono stati inseriti nell’elenco degli atti

impugnabili:

l’iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77 del D.P.R. 602/1973)

il fermo di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. 602/1973)

La Corte di Cassazione ha affrontato in più occasioni la questione relativa a quale giudice

spetti la giurisdizione nelle controversie riguardanti l’impugnazione di fermo amministrativo ed

ipoteca.

L’orientamento consolidato prevede che il Giudice innanzi al quale sia stato impugnato

un provvedimento cautelare deve accertare quale sia la natura dei crediti posti a

fondamento dello stesso, trattenendo presso di sé o trasmettendo la causa ad altro

giudice competente (interamente o parzialmente nel caso di posizioni contenenti

pretese tributarie e non) in applicazione del principio di translatio iudicii.