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Environmental Legal Team Environment and Beyond La legislazione UE applicabile ai Grandi Siti Industriali Alessandra Barreca Università degli Studi di Siena ELT [email protected] X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009

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La legislazione UE applicabile ai Grandi Siti Industriali

Alessandra BarrecaUniversità degli Studi di Siena

[email protected]

X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale

Siena, 31 Marzo 2009

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Principali obblighi del gestore

• Implementazione della legislazione Seveso (prevenzione incidenti rilevanti);

• Emissioni;• Gestione Rifiuti;• IPPC (autorizzazione Integrata);• Norme sulla Sicurezza sul Lavoro.

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La Prevenzione e Riduzione Integrate Dell’inquinamento (IPPC) e la Normativa

Seveso sugli Incidenti Rilevanti Connessi con Determinate Sostanze Pericolose

• NORMATIVA RILEVANTE:• Base giuridica: art. 174 TCE;• DIRETTIVA CE 96/61 IPPC modificata dalla Dir. CE

2008/01;• REGOLAMENTO CE 166/2006 istitutivo di un registro

europeo delle emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR);

• DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I”;• DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”;• DIRETTIVA CE 2003/105 “SEVESO III”;• DECISIONE CONSIGLIO CE 98/685 sulla adesione

dell’UE alla CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI.

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Caratteri distintivi

• Instaurazione rapporti giuridici gestore vis a vis Pubbliche Autorità;

• Alto livello burocratizzazione;• Principali obblighi nascenti dal Diritto

Ambientale UE implementazione da parte della legislazione nazionale e regionale degli Stati Membri UE;

• Approccio del tipo Command and Control.

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Obiettivi generali

• Eliminare l’inquinamento (prevenire/ridurre) intervenendo alla fonte;

• Garantire gestione accorta risorse naturali;• Applicazione principio “chi inquina paga”;

=Raggiungimento Sviluppo Sostenibile

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• BASE GIURIDICA: ART. 174 TCE;• OGGETTO: Prevenzione, Riduzione ed Eliminazione

Integrate dell’InquinamentoINTEGRATE= riguardanti aria, acqua e terreno

ossia l’ambiente nel suo complesso ( c.d. “legislazione orizzontale”)

OBIETTIVO:PREAMBOLO- IX CONSIDERANDO + ART 1

=raggiungimento di un elevato livello di protezione

dell’ambiente nel suo complesso.

DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (I)

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Priorità Dir. IPPC

• Approccio di riduzione integrata dell’inquinamento per raggiungere un equilibrio sostenibile tra attività umane e sviluppo socio economico da un lato e risorse e capacità rigenerativa della natura dall’altro.

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Quadro di riferimento

• Dir.CE 84/360 impone autorizzazione per impianti industriali in grado di provocare inquinamento atmosferico;

• Dir. CE 2006/01 obbligo di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose nell’ambiente idrico;

• Approccio distinto nel controllo delle emissioni in aria, acqua e suolo possono favorire il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori e non favorire la protezione ambiente nel suo complesso;

• Approccio integrato per favorire sviluppo sostenibile.

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DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (II)

• ART 1: AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVA TUTTE le installazioni industriali che esercitano le attività in Allegato I (es: impianti combustione, raffinerie petrolio, industrie prodotti minerari, impianti chimici, concerie e allevamenti bestiame di determinate dimensioni);

• INTRODUCE la c.d. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

• ARTT. 4-5: PRINCIPI GENERALI gli impianti della tipologia di cui sopra già esistenti/nuovi NON possono funzionare senza apposita autorizzazione amministrativa (N.B.: gli impianti preesistenti devono adeguarsi entro il 30.10.07).

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Dir. CE IPPC (III)

Principio Generale:• Le Pubbliche Autorità competenti

devono rilasciare AIA solo se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all’aria, acqua e suolo.

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DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (IV)

• ART 3: OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’IMPIANTO INDUSTRIALE (I) adottare le misure atte a prevenire/ridurre l’inquinamento e gli incidenti, evitare/ridurre la produzione di rifiuti, utilizzare l’energia in modo efficace, evitare impatti ambientali negativi e fenomeni di inquinamento “significativi”, evitare rischi di inquinamento dopo la cessazione della attività e ripristinare il sito “in modo soddisfacente”, applicare le migliori tecniche disponibili (BAT);

• ART 14: OBBLIGHI DEL GESTORE (II) rispettare condizioni autorizzazione, trasmettere info rilevanti alle Autorità competenti.

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Dir. EC IPPC: definizione Inquinamento

• Introduzione diretta o indiretta a seguito di attività umana di sostanze, calore, vibrazioni, rumore, nell’aria, acqua o suolo.

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DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC(V)

• ART 6: DOMANDA AUTORIZZAZIONE-REQUISITItipo impianto, sito in cui sorge, tipo attività, fonti, tipo ed entità emissioni, materie e sostanze usate, tecnologie previste per ridurre l’inquinamento (BAT), sintesi non tecnica dei dati di cui sopra;

• ARTT 8-9: AUTORIZZAZIONE-CONTENUTO condizioni e modalità basate sulle BAT per garantire conformità dell’impianto industriale alle finalità della direttiva IPPC (riduz./prevenz. integrate inquinam.+tutela ambiente), valori limite emissioni consentite (ART. 19), metodologia e frequenza controllo scarichi;

• ARTT 12-13: eventuali modifiche impianto devono essere autorizzate e le condizioni dell’autorizzaz. devono essere aggiornate e riesaminate dalle Autorita’ competenti.

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• ART 15: accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione;

• ART 17: la Commissione UE organizza lo scambio di info tra Stati Membri e industrie sulle migliori tecniche disponibili (BAT), le prescrizioni in materia di controllo ed i relativi sviluppi per “correggere il grado di consapevolezza tecnologica nella Comunità e diffondere i valori limite e le tecniche applicate nella stessa per aiutare gli stati membri ad attuare in modo efficiente la direttiva IPPC” (Preambolo - 27 Considerando).

DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI

INFORMAZIONI (I)

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• IL BUREAU EUROPEO IPPC: base giuridicaART 17.2 dir. CE IPPC;

• Sede Siviglia; • ComposizioneTechnical Working

Groups (TWG) formati da Esperti degli Stati UE, Stati candidati UE, Industrie e Ong. Ambientali;

• Competenze organizzare lo scambio di informazioni in materia di BAT attraverso la produzione dei BREF.

DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI INFORMAZIONI (II): IL BUREAU EUROPEO IPPC

(EIPPCB)

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• KEYWORDS: 1) BAT = tecniche di gestione degli impianti industriali più efficaci, efficienti ed avanzate in termini di costi/vantaggi per determinare valori limite di emissioni ed ottenere un elevato livello di tutela ambientale (ART 2.12 dir.IPPC);

• 2) BREF BAT REFERENCE DOCUMENTS =

documenti di riferimento relativi alle BAT per ciascun settore di attività coperto dalla dir. CE IPPC sprovvisti di efficacia vincolante , frutto dello scambio di info all’interno dell’IPPC BUREAU e redatti in base a linee guida della DG AMBIENTE. svolgono un importante ruolo di ausilio nel supportare le Autorità statali competenti nella procedura di rilascio dell’autorizzazione IPPC e fornendo info attendibili sulle BAT rappresentano un rilevante strumento guida per le performance ambientali.

DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI

INFORMAZIONI (III): I BREF

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REGOLAMENTO CE 166/2006

• istituisce un registro UE (PRTR=POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER) sulle emissioni ed i trasferimenti di sostanze inquinanti eccedenti determinati limiti e conseguenza delle attività coperte dalla dir. CE IPPC( cfr. Allegati I e II Reg. CE 166/2006);

• i dati vengono trasmessi dalle installazioni industriali agli Stati Membri che le inoltrano alla Commissione UE che, in cooperazione con la Agenzia Ambiente UE (EEA) gestisce il database PRTR;

• il database PRTR e’ accessibile al pubblico gratuitamente on line e abroga sostituendolo il registro EPER istituito precedentemente dalla IPPC.

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La Normativa Seveso

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Legislazione rilevante

•Direttive EC (Seveso II e Seveso III);

•Legislazione Italiana (Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modifiche).

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GLI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE

PERICOLOSE: LA NORMATIVA SEVESO

• DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I” introduce la normativa applicabile alla prevenzione degli incidenti industriali e alla limitazione delle loro conseguenze;

-modificata ed abrogata dalla-• DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”:• obiettivo immutato rispetto alla SEVESO I =

prevenzione incidenti rilevanti e limitazione loro conseguenze per uomo ed ambiente;

• ambito applicativo tutti gli stabilimenti in cui sono presenti o possono essere generate sostanze pericolose di cui all’Allegato I.

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Definizioni rilevanti

• sostanze pericolose => sostanze, miscele, preparazioni ex Allegato I, presenti come materie prime, prodotti o sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, comprese quelle che possono essere generate in caso di incidente;

• Incidente rilevante => evento quale emissione, esplosione o incendio di grande entità che dia luogo a pericolo grave, immediato o differito per la salute umana/ambiente all’interno o all’esterno dello stabilimento.

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Normativa Seveso: considerazioni

preliminari• Gli incidenti industriali hanno un costo

economico ed ecologico;• Necessità prevenzione/adeguata

reazione agli incidenti rilevanti come conseguenza degli incidenti industriali verificatisi (learning by doing) e di evitare “l’effetto domino”;

• Esigenza riduzione danni e conseguenze negative incidenti industriali;

• Instaurazione obblighi all’interno e all’esterno del sito industriale.

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DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”

OBBLIGHI DEL GESTORE:• ART 5: adozione misure necessarie a

prevenire/limitare conseguenze/impatti incidenti rilevanti sull’ambiente e sulla salute umana;

• ART 6: trasmissione notifica (contenente descrizione impianto, attività svolta e sostanze pericolose usate) alle Autorità competenti;

• ART 7. redazione documento politica prevenzione incidenti rilevanti in base all’Allegato III;

• ART 9: redazione rapporto sicurezza (All.II);• ART 11: predisposizione del piano emergenza

interno che consenta la redazione del piano emergenza esterno da attuare in caso di incidente rilevante.

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Obblighi delle P.A.

• Art. 11 redigere il piano di evacuazione esterna (basato su quello interno) e renderlo disponibile al pubblico;

• Assicurare che siano adottate le misure di emergenza e di sicurezza;

• Procedere ad ispezioni;• Determinare politiche urbanistiche e di sviluppo

coerenti con la localizzazione e l’operatività dei siti interessati dalla Normativa Seveso;

• Consentire la partecipazione del pubblico alle decisioni rilevanti;

• Sanzionare i siti non in regola.

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Incidenti rilevanti ed effetto domino

• Art. 8: le Autorità competenti devono individuare gli stabilimenti a maggior rischio di subire conseguenze degli incidenti rilevanti a causa della loro vicinanza con altri stabilimenti;

• Art 8: obbligo facilitazione collaborazione e scambio info tra gli stabilimenti così individuati.

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DIRETTIVA CE 96/82 SEVESO II”:

ALCUNE PRECISAZIONI• politica prevenzione incidenti rilevanti (ART 7 e Allegato

III): contiene principi ed obiettivi di intervento generali, procedure di sicurezza e prassi di manutenzione;

• rapporto di sicurezza (ART 9, Allegato II): prevede descrizione sito, attività e sostanze pericolose ed individuazione di rischi incidenti e metodi di prevenzione;

• piano emergenza interno (ART 11, Alleg. IV): identifica persone responsabili, regole generali e norme comportamento da attuarsi all’interno dell’impianto in caso di incidente;

• piano emergenza esterno (ART 11, Alleg. IV): elaborato dalle Autorità Pubbliche contiene norme di allarme, informazione e condotta da divulgarsi presso la popolazione interessata in caso di incidente rilevante.

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Normativa Seveso: obblighi in caso di

incidente

• Operatore: attuare piano di sicurezza e di emergenza (piani interni), informare immediatamente le P.A. e mantenerle aggiornate sugli sviluppi e le conseguenze dell’incidente;

• Autorità Pubbliche: ricevere info dall’operatore, allertare la popolazione coinvolta; attuare piani emergenza esterni, monitorare le conseguenze e gli sviluppi dell’incidente.

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“SEVESO III”

• In seguito ad alcuni importanti incidenti industriali connessi con l’uso di sostanze pericolose (Baia Mare-Romania, 2000 raccolta sterili; Enschede-Paesi Bassi, 2000 fabbricazione esplosivi; Tolosa, 2001 nitrato di ammonio) amplia l’ambito applicativo della “Seveso II” estendendolo alle attività di deposito e lavorazione nell’industria mineraria (smaltimento sterili), pirotecnici ed esplosivi e fertilizzanti e materiali petroliferi dal potere cancerogeno(Allegato Direttiva 2003/105).

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Il Reporting System EU sugli incidenti rilevanti

• Il EU Commision’s Major Accident reporting System (MARS) è stato istituito in risposta alle disposizioni della legisl. Seveso II ed è finalizzato a ricevere e analizzare i dati sugli incidenti rilevanti coperti dalla normativa in esame;

• Si articola in e funziona attraverso un Bureau (MAHBMajor Acc. Hazards Bureau) all’interno della Commissione UE-Istituto di Ricerca per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini;

• Il ruolo del MAHB è di supporto tecnico e scientifico per la Commissione UE nelle misure volte al controllo degli incidenti industriali.

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Number of Ind. Accidents reported

Source:

European Commission reporting system

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Normativa Seveso: riflessioni conclusive

• Alto livello di coinvolgimento delle Pubbliche Autorità

Devono redigere, promuovere ed attuare il Piano di evacuazione esterno sulla base

delle info trasmesse dal gestore;

• Necessità di bilanciare l’obbligo di informazione con il segreto industriale.

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LA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI

INCIDENTI INDUSTRIALI

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• firmata nel 1992, l’UE ne è parte dal 1998 (Cfr. Decisione CE 98/685);

• ambito applicativoincidenti industriali in grado di generare conseguenze transfrontaliere;

• OBBLIGHI DELLE PARTI:a) identificare le attività industriali pericolose

svolte nella propria giurisdizione e le misure (piani di prevenzione e piani di emergenza) per prevenire/ridurre il rischio di incidenti e limitarne le conseguenze.

CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI

INDUSTRIALI (I)

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CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI (II)

• OBBLIGHI DELLE PARTI:b) informare le altre Parti delle attività e dei piani sub a);c) in caso di imminente pericolo di incidente industriale

notificare tempestivamente gli Stati interessati e assicurare che i piani di emergenza siano attuati prontamente ed efficacemente per contenere i rischi;

d) prestare assistenza alla parte richiedente in caso di incidente (mutua assistenza);

e) partecipare attivamente attraverso i punti di contatto nazionali, i meeting annuali e lo scambio di info, alla cooperazione tecnico-scientifica con le altre Parti finalizzata a migliorare le performances di prevenzione/reazione incidenti industriali;

f) garantire la partecipazione del pubblico interessato.

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