ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO...

23
COMNE DI CASEL OLRNO (CE) COMNE DI CASEL OLRNO (CE) COMNE DI CASEL OLRNO (CE) COMNE DI CASEL OLRNO (CE) REGOLAMENO PER LA GESIONE REGOLAMENO PER LA GESIONE REGOLAMENO PER LA GESIONE REGOLAMENO PER LA GESIONE DEL SERIIO DI FOGNARA DEL SERIIO DI FOGNARA DEL SERIIO DI FOGNARA DEL SERIIO DI FOGNARA ENE GESORE : ENE GESORE : ENE GESORE : ENE GESORE : OLRNO MLIILI S.P.A. OLRNO MLIILI S.P.A. OLRNO MLIILI S.P.A. OLRNO MLIILI S.P.A.

Transcript of ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO...

Page 1: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE

DEL SERVIZIO DI FOGNATURA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : ENTE GESTORE :

VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.

Page 2: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

2

Castel Volturno, settembre 2002Castel Volturno, settembre 2002Castel Volturno, settembre 2002Castel Volturno, settembre 2002

Page 3: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

3

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATU RA SVOLTO DALLA VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.

PREMESSA : DEFINIZIONI

TITOLO I° - NORME GENERALI

ART. 1 NORME APPLICABILI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO. ART. 2 RETE DELLA FOGNATURA PUBBLICA. ART. 3 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO.

TITOLO II° - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 4 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. ART. 5 COMPETENZE.

TITOLO III° - OPERE DI ALLACCIAMENTO ART. 6 OPERE DI ALLACCIAMENTO. ART. 7 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CONDOTTE DI ALLACCIAMENTO. ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL PROPRIETARIO. ART. 9 MODIFICA DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO. ART. 10 RIPARAZIONE DI CONDOTTI IN SEDE STRADALE. ART. 11 POZZI NERI PROVVISORI. ART. 12 SALVAGUARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE DALLO SCOLO DELLE

ACQUE METEORICHE. ART. 13 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI PRIVATE. ART. 14 IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA NEGLI EDIFICI. ART. 15 STRADE PRIVATE – VICINALI.

TITOLO IV° - LIMITI DI ACCETTABILITA'

ART. 16 LIMITI DI ACCETTIBILITA’.

TITOLO V° - SCARICHI VIETATI

ART .17 SCARICHI VIETATI. ART. 18 EVENTI ACCIDENTALI.

Page 4: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

4

TITOLO VI° - VIGILANZA SOSPENSIONE DELLA FORN ITURA E SANZIONI ART. 19 ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI. ART. 20 RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE DELLO SCARICO. ART. 21 SOSPENSIONI TEMPORANEE. ART. 22 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE. RECESSO. ART. 23 SANZIONI PER I TRASGRESSORI.

TITOLO VII° - TARIFFE ART. 24 TARIFFE PER IL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE.

TITOLO VIII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO FOGNATURA E

DEPURAZIONE. ART. 26 ONERI DI ALLACCIO A CARICO DEL RICHIEDENTE. ART. 27 FORO COMPETENTE. ART. 28 SCARICHI ESISTENTI. ART. 29 AUTORIZZAZIONI A SCARICHI ESISTENTI. ART. 30 RINVIO. ART. 31 ENTRATA IN VIGORE.

ALLEGATI : 1) ALLEGATO A

Page 5: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

5

PREMESSA : Definizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definisce:

a) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) "acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;

c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario;

d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

e) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;

f) "acque dolci": le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;

h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

l) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

n) "applicazione al terreno"; l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;

n-bis) "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;

o) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a);

Page 6: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

6

o-bis) "gestore del servizio idrico integrato": il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b), gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico";

p) "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;

q) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;

r) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

s) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;

t) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;

u) "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1994, n. 748 (c) ai fini del presente decreto e' fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);

v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

z) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

aa) "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

aa-bis) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 40 del presente decreto;

cc) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

cc-bis) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano gia' state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all`assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;

dd) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformita'

Page 7: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

7

dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;

ee) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;

ff) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;

gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento":

qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attivita' commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilita' di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unita' di tempo;

ii) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

TITOLO I° NORME GENERALI

ART.1 - Norme applicabili per la fornitura dei serv izi. Il presente regolamento disciplina gli scarichi in fognatura pubblica, provenienti da insediamenti abitativi, commerciali ed industriali così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune di Castel Volturno è il titolare delle reti fognarie pubbliche. La gestione dei servizi di fognatura e depurazione è affidata alla Volturno Multiutility S.p.A., di seguito denominata "Gestore", in base al contratto di servizio in essere. Il Gestore è mandatario dell'Amministrazione Comunale di Castel Volturno, di seguito denominata "Amministrazione", nei confronti degli utenti, per tutto ciò che concerne il servizio di fognatura, ivi inclusa la fatturazione e la riscossione degli importi relativi ai consumi, nonché le verifiche della documentazione tecnica ed i controlli sulle reti di fognatura comunali e sugli scarichi autorizzati. ART. 2 - Rete della fognatura pubblica. La rete di fognatura è normalmente a sistema misto, con accorpamento delle acque bianche meteoriche e delle acque reflue urbane. Il sistema separato è costituito da due canalizzazioni: - rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; - rete fognaria nera (o reflua urbana) che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. Qualora la fognatura comunale sia realizzata con canalizzazioni separate per le acque bianche e per quelle reflue urbane, le acque bianche e quelle domestiche provenienti dalle

Page 8: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

8

proprietà private devono essere versate in queste canalizzazioni mediante condotti separati. Comunque le reti fognarie dovranno essere tassativamente separate negli insediamenti di nuova realizzazione e nelle ristrutturazioni. Nella rete comunale di fognatura è consentita l’immissione di tutti i liquami di scarico di origine domestica e quelli analoghi delle unità produttive, purché i loro indici di inquinamento siano contenuti nei limiti di legge (attualmente fissati dal D. Lgs n°152/99 modificato ed aggiornato dal D.Lgs. n°258/2000) o n ei limiti più restrittivi eventualmente fissati dall’Ente Gestore del servizio idrico e/o dalla Regione Campania e/o dalla Provincia di Caserta. ART. 3 - Obbligo di allacciamento. Tutti gli insediamenti ubicati o da realizzare in zona provvista di rete fognaria pubblica, devono essere tassativamente allacciati alla medesima. Si intendono "zone provviste di fognatura pubblica", le aree ubicate entro una distanza non superiore a mt. 100 dalla più vicina condotta fognaria esistente; la distanza viene misurata a partire dal confine di proprietà. In queste aree non sono ammessi scarichi di acque reflue domestiche ed industriali aventi recapito diverso dalla rete fognaria. Qualora la distanza fra il confine di proprietà e la condotta fognaria comunale fosse superiore a 100 m, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale imporre comunque l'obbligo dell'allaccio alla pubblica fognatura. Il proprietario e/o titolare dell'attività da cui origina lo scarico richiede l'autorizzazione, ai sensi della vigente normativa, secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 4) e 5). Il termine fissato per l’allacciamento è stabilito in mesi sei dal rilascio dell’autorizzazione. In ogni caso, a partire dal novantesimo giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, anche provvisoria, l’allaccio si riterrà effettuato e l’utente sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo della tariffa per fognatura e depurazione, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative per le inadempienze, ivi inclusa l’eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese, e le eventuali responsabilità penali a carico del titolare dello scarico. Nel caso vengano realizzati nuovi tratti di fognatura pubblica, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere a realizzare l'allacciamento stradale entro sei mesi dalla data di ultimazione dell'opera di urbanizzazione.

TITOLO II° AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 4 - Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del comma 1 dell’art.45 del D.Lgs. n°152/99 e successive modifi che e integrazioni. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento. La domanda di allacciamento allo scarico in pubblica fognatura, da presentare in conformità all’art.5, dovrà contenere :

• nome, cognome, codice fiscale e residenza del proprietario o dei proprietari richiedenti, comprovati da un documento di identità con relativa fotocopia;

• ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, se trattasi di azienda; • indirizzo completo dell'insediamento da allacciare e denominazione della strada

nella cui fognatura si intende effettuare lo scarico; • planimetria della zona in scala non inferiore a 1:1000, con indicazione

dell'insediamento da allacciare da cui risulti il tracciato dell'allacciamento e l'ubicazione del pozzetto d’ispezione da realizzare (da allegare in duplice copia);

Page 9: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

9

• profilo longitudinale dell’allaccio, per l’intero sviluppo della condotta, con indicazione del diametro, delle quote di fondo della tubazione e delle distanze progressive; la scala del profilo dovrà essere non inferiore a 1:1000 per le distanze e 1:100 per le altezze (da allegare in duplice copia);

• relazione tecnica illustrativa con indicazione delle caratteristiche tecniche e geometriche dell’allaccio fognario, delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, delle modalità di approvvigionamento dell'acqua, dei calcoli di dimensionamento idraulico e descrizione delle eventuali stazioni di sollevamento con le relative opere elettromeccaniche (da allegare in duplice copia);

• parere preventivo dell’ASL competente. Inoltre: Per acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale da servizi e derivanti prevalentemente da attività domestiche ubicati in : 1. utenze servite di rete di acquedotto:

• estremi del titolare della fornitura di acqua potabile relativa all'immobile da allacciare;

2. utenze prive di rete di acquedotto: • abitazione : numero dei componenti il nucleo familiare residente; • albergo con o senza ristorante : numero posti letto; • ristorante : superficie in mq del locale ; • bar : superficie in mq del locale; • impianti sportivi , scuole , uffici pubblici e privati (vedi allegato A).

Per le acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali ubicati in : 3. utenze servite di rete di acquedotto:

• estremi del titolare della fornitura di acqua potabile relativa all'immobile da allacciare ;

4. utenze prive di rete di acquedotto: • tipologia e quantificazione del processo produttivo (lavanderie superficie in mq, n°

erogatori di distributori carburanti, ecc.). Per gli insediamenti commerciali e/o industriali, la domanda dovrà comprendere anche una relazione tecnica da cui risulti una sintetica illustrazione del processo produttivo in grado di assicurare il rispetto dei parametri di legge vigenti e lo schema degli impianti di trattamento. Gli oneri occorrenti per l'istruttoria della domanda d'autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente e devono essere versate dallo stesso all'atto della presentazione dell'istanza di allacciamento in conformità a quanto previsto nell’Allegato A al Regolamento di fognatura. Sono inoltre dovuti i diritti come da legge. Le spese per effettuare i rilievi, le indagini e gli accertamenti necessari fanno completamente carico al richiedente, così come l’esecuzione dei lavori di allaccio. Qualora venga accertata la necessità di effettuare approfondite verifiche analitiche o controlli oltre a quelli normalmente previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni le ulteriori spese occorrenti verranno addebitate dal Gestore all'utente per l'ammontare delle stesse secondo il prezzario vigente. L'autorizzazione per l'allacciamento e lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipologia viene rilasciata con un periodo di validità quadriennale (art. 45 comma 7 del D. Lgs 152/99). Per le sole acque reflue provenienti da attività domestiche, l’autorizzazione allo scarico in scadenza si intende tacitamente rinnovata, sempre che non siano state apportate modifiche alle modalità di scarico e le caratteristiche dei reflui siano rimaste invariate rispetto allo scarico autorizzato, fatte salve le disposizioni legislative vigenti e le modifiche e/o integrazioni alle norme di cui al presente regolamento. E' potere discrezionale del Gestore verificare in qualsiasi momento, nel periodo di validità dell'autorizzazione, lo scarico al fine di stabilire che non vi siano state apportate modifiche

Page 10: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

10

o che l'immobile non sia stato soggetto a cambiamenti di destinazione urbanistica. In totale assenza di Concessione Edilizia o anche in sanatoria, l'autorizzazione a tutela delle condizioni igieniche ed ambientali è concessa nella forma provvisoria; sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale e delle altre autorità competenti in materia, quali la Provincia, l’ASL e l’Autorità di Bacino territorialmente competente, ecc.. L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico di acque reflue assimilate a quelle domestiche o scaricate da insediamenti nei quali vengono svolte attività commerciale ed industriali viene rilasciata prescrivendo in essa il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente ed eventualmente il tempo per l’adeguamento a tali limiti; essa può altresì contenere prescrizioni tassative metodiche ed accorgimenti tecnici per il raggiungimento dell'obbiettivo. L'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni dal momento del rilascio (art. 45 comma 7 del D. Lgs 152/99) ed è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa. Sono comunque fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori adempimenti richiesti da altri Enti e/o Amministrazioni competenti (ASL, Provincia, Autorità di Bacino, Regione, Arpa, ecc.), nei confronti dei quali il titolare dello scarico resta l’unico responsabile. E’ compito del titolare dello scarico provvedere alla richiesta di rinnovamento entro i termini di legge fissati (art. 45 D. Lgs152/99). E' data facoltà ai titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, di presentare soltanto un'autocertificazione, sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ. Sarà consentita tale procedura semplificata anche in caso che sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.lgs.152/99 (Tabb. 3/A e 5 dell'All. 5), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. ART. 5 - Competenze. Il Comune di Castel Volturno è l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, entro trenta giorni dalla data dell’istanza secondo le modalità indicate al precedente art.4 : tale termine sarà interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione. Al Comune, in qualità di titolare delle reti fognarie pubbliche, vanno indirizzate le domande di allaccio degli scarichi provenienti dalle proprietà, dai privati e da enti pubblici e/o privati, L’Amministrazione ne dà comunicazione al Gestore per l’acquisizione del parere tecnico. Il Gestore può richiedere all’utente tutta la documentazione aggiuntiva, a suo giudizio insindacabile necessaria all'istruttoria della pratica. Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella pubblica rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia.

Page 11: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

11

Il Sindaco o un suo delegato, a seguito di domanda, rilascia l’autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni, avvalendosi dell’ausilio del Gestore che potrà stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico da realizzare, nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni tecniche ritenute necessarie. Il Sindaco può rilasciare un permesso temporaneo per l'attivazione dello scarico, nei casi in cui lo ritenga necessario. L'inizio dei lavori sarà subordinato all'avvenuto versamento degli oneri di allaccio previsti dal regolamento, come stabiliti al successivo art. 26.

TITOLO III°

ALLACCIAMENTI

ART. 6 - Opere di allacciamento. Le opere d'immissione nella pubblica fognatura sono costituite dal tratto compreso tra:

• lo sbocco all’interno della condotta comunale (“immissione”); • il pozzetto d'ispezione con sifone, situato al limite della proprietà privata o sul suolo

pubblico in posizione comunque accessibile agli addetti. Il punto di recapito nella fognatura pubblica sarà indicato dal richiedente nella planimetria allegata alla domanda di allaccio di cui al punto 4) che precede: tale punto di recapito sarà di norma costituito dal pozzetto esistente, ubicato lungo la fognatura comunale, più vicino al tratto di fogna privata da allacciare. E’ tassativamente fatto divieto eseguire pozzetti e/o aperture lungo la pubblica fognatura in punti diversi, salvo specifica autorizzazione. In via eccezionale, su richiesta motivata dell’utente, il Comune, sentito il parere del Gestore, potrà autorizzare il richiedente all’immissione nella pubblica fognatura in un punto diverso dal pozzetto più vicino allo scarico. Qualora la fognatura comunale sia realizzata con canalizzazioni separate per le acque bianche e per quelle reflue domestiche, le acque provenienti dalle proprietà private devono essere versate in queste canalizzazioni mediante condotti separati: per ciascuna delle canalizzazioni sarà previsto il pozzetto di confluenza. Rimane comunque, per ambedue le reti di acque meteoriche e nere, l’obbligo del pozzetto di ispezione entro il limite di proprietà o sul suolo pubblico, in posizione accessibile agli addetti. In ogni caso è fatto divieto di immettere acque reflue domestiche attraverso le caditoie stradali. Le acque reflue domestiche, reflue urbane e reflue assimilabili a queste ultime, prima della immissione in pubblica fognatura, devono essere chiarificate a mezzo di vasca tipo “Imhoff”, da collocarsi all’interno della proprietà privata, a monte del pozzetto di ispezione. Su richiesta motivata del titolare dello scarico, è consentito l’allacciamento diretto delle acque reflue, limitatamente ai casi di accertata impossibilità alla posa della vasca Imhoff, sentito il parere tecnico del Gestore. Gli allacci di ogni insediamento produttivo dovranno essere forniti di apposito manufatto accessibile per il campionamento dei reflui scaricati a monte dell’immissione nella pubblica fognatura. Le opere d'immissione nelle fognature pubbliche saranno eseguite da una Ditta specializzata incaricata dal richiedente (fornita di iscrizione alla CC.II.AA., dotata di idonea assicurazione), previo pagamento da parte di quest’ultimo dei contributi dovuti al Comune ed al Gestore, quantificati sulla base del tariffario vigente al momento della presentazione della domanda. Sono sempre e comunque a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati dalla proprietà privata fino alla condotta fognaria, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi

Page 12: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

12

elettrici, delle tubazioni di acquedotto ed altri servizi sopra e sotto suolo che fossero risultate danneggiate durante l'esecuzione dei lavori. I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle modalità esecutive autorizzate; il titolare dello scarico ed il Direttore dei Lavori incaricato dal titolare medesimo, sono responsabili della vigilanza e della regolare esecuzione dei lavori stessi. Le opere entro le proprietà private restano a carico del titolare dello scarico; in caso di proprietà condominiale mancante di un unico titolare dello scarico, quest’ultimo si intenderà a carico dei proprietari in comunione. Le opere su suolo comunale rimangono di proprietà esclusiva dell’utente, che si impegna a mantenere in perfetta pulizia le opere di allaccio, ivi incluse quelle su suolo comunale, in modo che venga assicurata l’efficienza dello scarico nel tempo. Il Comune e il Gestore si riservano comunque la facoltà di eseguire direttamente tutti gli interventi ritenuti a loro insindacabile giudizio necessari, sulle opere su suolo comunale accollando le spese a carico dell’Utente inadempiente. Il titolare dello scarico si impegna a tenere indenne l’Amministrazione Comunale ed il Gestore da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia motivo e/o controversia, sia nel corso dei lavori di allaccio alla pubblica fognatura sia durante l’utilizzazione dello scarico. Il titolare resta anche l’unico responsabile delle opere di immissione nella pubblica fognatura fino al punto di recapito all’interno della condotta comunale e degli eventuali danni prodotti a terzi provocati dalla fogna privata, ivi incluso il tratto su suolo comunale. Il titolare di uno scarico, verificate le obiettive difficoltà di allacciarsi per proprio conto, avrà diritto, fatti salvi i diritti di terzi, di allacciarsi e scaricare nella condotta pubblica più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi. In questo caso, il titolare dello scarico che si immette nella fognatura di terzi resta responsabile della salvaguardia dell’integrità e del funzionamento dell’opera. L’allacciamento alla pubblica fognatura attraverso un tratto di fognatura di terzi, deve essere richiesto al Sindaco per la necessaria autorizzazione; in caso di inadempienza, il proprietario dell’allaccio fognario che sversa nella rete comunale resta unico responsabile dello stesso, fatte salve diverse responsabilità di legge. Quando è impossibile scaricare i reflui per gravità nella fognatura comunale, i titolari degli insediamenti dovranno installare idonei impianti elettromeccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a cura degli stessi. Idonea documentazione tecnica circa l'impianto dovrà preventivamente essere presentata in sede di domanda di allaccio. Eventuali danni provocati da questi scarichi all'immobile, alle reti dei servizi pubblici e private o danni comunque arrecati a terzi, sono a carico del titolare dello scarico. ART. 7 - Caratteristiche tecniche delle condotte di allacciamento. Il tracciato delle condotte di scarico nella proprietà privata fino all'intercettazione con il pozzetto di ispezione dotato di sifone, dovrà essere costituito da tratti rettilinei e possibilmente con livelletta unica. Le quote di posa della fogna privata per l’allaccio alla pubblica fognatura, saranno posizionate in modo da garantire, in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete comunale di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale, nel rispetto delle vigenti disposizioni. In corrispondenza di cambiamenti di direzione e pendenza, dovranno essere costruiti idonei pozzetti di ispezione con chiusino a tenuta ermetica. I condotti per gli allacciamenti da realizzare a cura dell'utente dovranno essere realizzati esclusivamente con i seguenti materiali:

• grès ceramico (quando l'allacciamento non risulti essere sotto il livello della falda ); • Polivinilcloruro (PVC) serie 303/1 (norma UNI7447-75) e giunto con anello in

gomma (quando l'allacciamento non risulti essere sotto il livello della falda); • ghisa sferoidale con protezione interna in malta cementizia centrifugata;

Page 13: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

13

• Polietilene espanso ad alta densità (PEad), conforme alle norme UNI vigenti; • Poliestere rinforzato con fibre di vetro (PRFV), conforme alle norme UNI vigenti,

oppure alle norme ASTM; • C.P.C. ( composto polimeri e cemento norma DIN 19850 /91 CL A o B); • Altro materiale idoneo, giustificato dal progettista mediante un’apposita relazione

tecnica illustrativa.

Tutte le tubazioni, di qualsiasi materiale esse siano, dovranno essere posate (letto di posa, rinfianco, ricoprimento) mediante idoneo materiale di riempimento oppure mediante cls dosato a 200 kg/mc per uno spessore di almeno 10 cm. Il pozzetto dovrà avere dimensioni minime interne di cm 50x50 ed essere realizzato in cls Rck 20 Mpa o in mattoni pieni spessore cm 25, in grado di assicurare la tenuta idraulica e l’equilibrio statico sotto i carichi mobili; il chiusino dovrà essere in ghisa di tipo carrabile conforme alle vigenti norme. Il sifone ispezionabile dovrà avere lo stesso diametro della tubazione. All’interno della proprietà privata, a monte del pozzetto di ispezione, dovrà essere alloggiata la vasca tipo “Imhoff”. L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere realizzato nel pozzetto di ispezione esistente più vicino, ubicato lungo la fognatura comunale, al tratto di fogna privata da allacciare. L’eventuale deroga a tale ultima disposizione, dovrà essere esplicitamente richiesta all’Amministrazione dal titolare nella domanda per l’autorizzazione allo scarico. Solo dietro tale autorizzazione, l’allacciamento potrà essere inserito direttamente nella condotta fognaria. Il foro per l'allacciamento dovrà essere realizzato con idonei mezzi in modo da non danneggiare la condotta principale, possibilmente con carotatrice. Tutti gli eventuali danni alle condotte comunali, ivi comprese le tubazioni dell’acquedotto, e/o a terzi saranno posti a carico del richiedente. Le tubazioni degli allacciamenti non dovranno sporgere all'interno della fognatura principale e dovranno essere ben sigillate in modo da evitare perdite di liquami o infiltrazioni di acque drenate nel terreno. In caso di danneggiamento e/o cattiva esecuzione dell’allacciamento, anche se constatato in epoca successiva al termine dei lavori, il Gestore potrà invitare il responsabile all’adeguamento delle opere alle prescrizioni e/o indicazioni contenute nell’autorizzazioni allo scarico: in caso di inadempienza entro 30 giorni dalla data di comunicazione, il Gestore si riserva la facoltà di eseguire i lavori di ripristino delle tubazioni o collettrici danneggiate e di addebitare il pagamento al responsabile. In caso di urgenza, il Gestore è autorizzato ad eseguire direttamente i lavori a carico del titolare dello scarico e di addebitare il pagamento al medesimo. Non sono ammessi contatti tra i condotti dell'acqua potabile e i condotti di fognatura, all’interno dei quali non potranno essere alloggiate altre canalizzazioni (alimentazione elettrica, gas, linee telefoniche, ecc.). I condotti di fognatura, anche privati, non possono passare attraverso i pozzetti per condotti di approvvigionamento. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti da adottare negli elaborati da allegare al progetto, dovranno recepire le normative tecniche generali per la regolamentazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione pubblicate sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21.2.77 e le istruzioni contenute nella Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. Servizio Tecnico Centrale N. 11633 del 7.1.74, e successive modifiche ed integrazioni. ART.8 - Documentazione da conservare a cura del pro prietario. Al termine dei lavori di allaccio alla pubblica fognatura, il proprietario dell’immobile e/o il titolare dello scarico dovrà farsi rilasciare dall’esecutore il certificato di collaudo o il

Page 14: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

14

certificato di regolare esecuzione, nei termini di legge, sottoscritto da professionista abilitato. Il proprietario/titolare dovrà conservare a propria cura tutta la documentazione inerente l’autorizzazione allo scarico, ivi compresi gli allegati presentati, ed esibirla su richiesta del Gestore e delle altre autorità competenti. ART.9 - Modifica delle opere di allacciamento. Qualora per necessità del proprietario di un insediamento e col consenso del Comune, da richiedere ai sensi del presente regolamento, si dovessero introdurre modifiche agli scarichi esistenti, l'intervento necessario sarà eseguito dal richiedente a sue spese. ART.10 - Riparazione di condotti in sede stradale. I tratti di canalizzazioni privati installati in sede stradale pubblica restano ad ogni effetto di proprietà del titolare dello scarico e sotto la sua responsabilità. Ove nei tratti di canalizzazione privata su suolo pubblico si riscontrassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, negligenza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno poste a carico del titolare dello scarico o, in alternativa, del proprietario dell’immobile, tutte le spese occorrenti per le riparazioni e gli altri oneri previsti dall’allegato A) al presente regolamento. Il Comune ed il Gestore si riservano la facoltà di intervenire ed eseguire qualunque lavoro di riparazione e/o manutenzione su tratti di reti fognarie private installate sulla pubblica via, addebitandone le spese a carico dell’Utente. La quantificazione delle spese sarà fatta dall'Ufficio Tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il pagamento delle somme quantificate dovrà seguire entro 15 giorni dal relativo avviso, salvo la riscossione coi privilegi fiscali. ART.11 - Pozzi neri provvisori. Qualora nelle zone abitate non esista la possibilità di allacciamento alla rete comunale di fognatura, il Comune, in forma temporanea ed eccezionale, può permettere ai proprietari di piccoli insediamenti residenziali di costruire dei pozzi a perfetta tenuta, per la raccolta dei loro liquami di scarico. Tale concessione deve essere autorizzata sulla scorta di preventivo parere dell’ASL competente, da richiedere a cura del proprietario. L’autorizzazione d’uso di tali pozzi è da intendersi revocata non appena il Comune avrà realizzato la rete di fognatura per l’allacciamento di questi insediamenti, ai sensi dell’art. 3) che precede. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di scarichi in zone non allacciate alla pubblica fognatura devono produrre apposita istanza di scarico temporaneo in pozzo nero a tenuta. ART. 12 - Salvaguardia delle opere pubbliche dallo scolo delle acque meteoriche. Le acque meteoriche eccedenti le prime piogge provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli di proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma possibilmente, devono essere fatte assorbire in loco dal terreno, oppure vanno incanalate e convogliate nella rete di fognatura rispettando le prescrizioni relative alle limitazioni di portata previste. In particolare in corrispondenza degli accessi pedonali o carrai delle proprietà private, dovranno essere impediti scorrimenti superficiali di acque meteoriche verso le pubbliche vie; allo scopo devono essere previste opportune opere di intercettazione (griglie, camerette, etc) collegate alla rete interna di fognatura. ART.13 - Pulizia e manutenzione delle canalizzazion i private. Le canalizzazioni private interne ed esterne alle proprietà, fino all’allacciamento alla

Page 15: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

15

fognatura pubblica, devono essere tenute dal proprietario/titolare in buono stato e puliti con frequenza adeguata. Pozzetti, sifoni etc. devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il deflusso dei liquami. In caso di inadempienza, il Comune si riserva di intervenire direttamente sulle canalizzazioni eseguendo la necessaria pulizia addebitando le spese a carico dell’Utente. Lo svuotamento di fosse settiche, pozzi neri e impianti simili, che devono essere rigorosamente a tenuta idraulica, avviene a cura e spese del titolare/proprietario solo attraverso le ditte specializzate e regolarmente autorizzate e nel rispetto della normativa vigente a spese del proprietario, il quale avrà cura di conservare per almeno cinque anni le relative fatture contenenti l’indicazione del volume refluo smaltito, che dovrà essere esibito dietro richiesta del gestore. ART. 14 - Impianti privati di fognatura negli edifi ci I tubi per il convogliamento delle acque usate dall’interno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotata di buona resistenza meccanica. Gli apparecchi igienico-sanitari degli interni, devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l’emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura. I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo. Tutto l’impianto deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta e in modo che non si creino ingorghi di qualsiasi natura. Art. 15 - Strade private - vicinali Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali. I proprietari degli immobili fronteggianti le strade private e/o vicinali dovranno provvedere alla costruzione della fognatura fino allo scarico nella rete comunale a loro cura e spese, seguendo le procedure per l’autorizzazione allo sversamento.

TITOLO IV°

LIMITI DI ACCETTABILITA'

ART. 16 - Limiti di accettabilità. Tutti gli scarichi, ivi inclusi quelli di acque reflue domestiche ed urbane, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Le concentrazioni dei vari componenti dell'affluente degli insediamenti commerciali e/o industriali allacciati ai collettori, prima dell'immissione in fognatura pubblica, devono essere resi conformi a cura dei titolari, ai limiti di accettabilita' di cui all’allegato 5 del D. Lgs. 152 dell'11.05.1999, e successive modifiche ed integrazioni. I componenti dello scarico che presentino incompatibilità con i cicli biologici dell'impianto di depurazione o che influiscono negativamente circa lo smaltimento dei fanghi di risulta, dovranno essere ridotti sino a limiti di accettabilità. In caso di incompatibilità con le potenzialità della rete dei collettori e dell'impianto di depurazione, il Gestore potrà dare disposizioni per l'adozione di un impianto idoneo. Ogni emergenza ed ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata al Comune ed al Gestore tramite telegramma o fax.

Page 16: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

16

La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata con il Gestore, cui va comunicata la data di inizio e di fine lavori mediante lettera raccomandata A/R, con almeno otto giorni di preavviso. Le analisi spettano al titolare dell’impianto privato, secondo le scadenze di legge. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze delle tabellae 3A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. La sussistenza della condizione di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche, dovrà essere certificata in sede di richiesta dell'autorizzazione allo scarico, da un tecnico abilitato, mediante idonea relazione descrittiva e di calcolo. Resta ferma la facoltà del Gestore di richiedere comunque, per gli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, anche se esistenti, trattamenti e/o impianti che consentano di ottenere livelli di depurazione migliorativi. Le determinazioni analitiche devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni legislative vigenti, contenute nel D.Lgs. n°258/200 1 e successive modifiche e integrazioni. In mancanza di queste, e solo in tale evenienza, le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi <<Metodi analitici per le acque>> pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

TITOLO V°

SCARICHI VIETATI

ART. 17 - Scarichi vietati. E' rigorosamente vietato immettere nella rete fognaria sostanze solide e/o liquide e/o gassose che possono danneggiare gli impianti e/o gli addetti e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, letami, rifiuti di macelli, cartone stracci , ceneri , sabbie, bitume, piume , trucioli, benzine, idrocarburi ecc. e tutti gli elementi di cui alla tabella contenuta nell’allegato 5 al D. Lgs 152/99). E' altresì vietato immettere sostanze che a temperature fra i 10° e 40 ° C possono precipitare solidificare o divenire gelatinose. Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre in fognatura, anche se sminuzzate a mezzo di trituratori. E’ fatto divieto di immettere le acque reflue domestiche e/o urbane attraverso le caditoie stradali per la raccolta e lo scarico delle acque di pioggia. La quantità e la qualità degli scarichi immessi nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da: a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all’esercizio ed alla manutenzione della fognatura, dei collettori, delle stazioni di sollevamento e dell’impianto di trattamento; b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dei relativi impianti, nonché rispettarne i relativi dimensionamenti idraulici; c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell’impianto di trattamento in cui recapita la fognatura. In caso di inadempienza, il Comune, su indicazione del Gestore, ordinerà la regolarizzazione dello scarico entro un prefissato termine, trascorso il quale si riserva di intervenire addebitando tutte le spese all’utente, fatti salvi il risarcimento per i danni ed i diritti terzi. E' altresì vietato lo sversamento in fognatura dei reflui liquidi autotrasportati.

Page 17: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

17

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la fognatura comunale non possono consentire ad altri di immettere negli impianti stessi i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento. Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura ed all’impianto di depurazione delle acque per l’immissione di scarichi diversi da quelli dichiarati o comunque non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, saranno addebitati ai responsabili. Il proprietario dell'insediamento è responsabile dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o di ripristino della funzionalità degli impianti. ART. 18 - Eventi accidentali. Qualora si verifichino eventi accidentali che possano comportare l’immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle norme di legge oppure alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell’evento di darne immediata comunicazione al Gestore e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l’inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa ed all’impianto centralizzato di depurazione. Resta in ogni caso salva l’azione per risarcimento che il Comune, il Gestore, altre amministrazioni competenti e terzi riterranno di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature, sull’acquedotto e sull’impianto di depurazione.

TITOLO VI°

VIGILANZA - SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

E SANZIONI.

ART. 19 - Ispezioni e sopralluoghi. Il Gestore e l’Autorità Comunale si riservano la facoltà di procedere ad eseguire a mezzo di proprio personale ad ispezioni e controlli sugli allacci alla rete fognaria comunale, sulle condotte a monte del pozzetto sifonato e quindi all'interno delle proprietà private al fine di accertare:

• le condizioni e il grado di funzionalità delle opere eseguite; • la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti; • il rispetto delle opere di allaccio alle indicazioni e prescrizioni riportate

nell’autorizzazione; • la conformità dell'opera al presente regolamento ed alle leggi vigenti; • la conformità del processo produttivo a quanto presentato dal titolare dello scarico

in sede di richiesta di allacciamento; • Il mantenimento delle reti, degli impianti e delle relative apparecchiature in buono

stato di conservazione ed in condizioni di funzionalità. I dipendenti o incaricati del Gestore e/o del Comune preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. Gli addetti al controllo assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo, in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, al fine di verificare l'osservanza delle norme di legge e delle prescrizioni del presente Regolamento. In caso di inaccessibilità ai luoghi, si procederà in conformità alla normativa vigente (V. D.Lgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni). I controlli potranno avvenire anche nel corso dei lavori di esecuzione per l’allaccio alla pubblica fognatura.

Page 18: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

18

ART. 20 - Responsabilità del titolare dello scarico . L'autorizzazione concessa dal Sindaco non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento e degli eventuali impianti di trattamento volti ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi esclusivamente e totalmente a carico del titolare dello scarico. Gli utenti degli scarichi di impianti produttivi e civili rispondono nei confronti del Comune e degli altri enti competenti, per tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di trattamento, delle opere di allacciamento e degli usi non conformi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni del presente Regolamento. Restano a carico dell’utente e del titolare dello scarico le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa. ART. 21 - Sospensioni temporanee. Qualora si verificassero per qualsiasi motivo o causa di forza maggiore , inconvenienti nella fognatura pubblica, che richiedessero temporanee sospensioni d'immissioni private, il Gestore il più sollecitamente possibile effettuerà le necessarie riparazioni e in nessun caso potranno essere richieste da alcuno eventuali pretese per risarcimento di danni. ART.22 - Revoca dell'autorizzazione – recesso. L'autorizzazione all'allacciamento alla rete di fognatura può essere revocata dal Sindaco nel caso di infrazione alle norme di legge e di quelle contenute nel presente regolamento, in particolare allorché si verifichino le seguenti circostanze:

• mancato rispetto dei limiti particolari imposti nell'autorizzazione allo scarico e limiti di legge nazionale e regionale;

• mancato rispetto dei limiti di accettabilità di cui alle Tabelle contenute nell’Allegato 5 al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 ” Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

• non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Sindaco o da altre autorità competenti per il rilascio della autorizzazione, anche in epoca successiva al rilascio della stessa;

• modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico, senza che ne sia stata data comunicazione al Sindaco nei tempi e nei modi previsti;

• effettuazione di modifiche senza rispettare le procedure previste dallo stesso articolo;

• ritardo, superiore a sei mesi, nel pagamento delle tariffe e degli oneri previsti; • mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle leggi, il Sindaco diffida per iscritto l'utente responsabile ad adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi. Se i lavori non vengono eseguiti entro il termine stabilito, il Sindaco revoca l'autorizzazione e ordina all'utente di cessare lo scarico entro 30 gg, trascorsi i quali dà disposizioni all'Ufficio Tecnico del Gestore di provvedere d'ufficio alla chiusura dello scarico stesso. Contro la decisione del Sindaco è ammesso presentare opposizione entro il termine di 30 gg. La presentazione del ricorso non sospende la revoca dell'autorizzazione. L'utente che intenda cessare lo scarico di cui è titolare, deve inviare al Sindaco comunicazione di recesso con almeno 90 gg. di anticipo. La cessazione dell'obbligo al

Page 19: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

19

pagamento del canone decorre dal giorno primo del mese successivo alla disattivazione dello scarico. ART. 23 - Sanzioni per i trasgressori. In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento, il titolare dello scarico è tenuto al pagamento dei corrispettivi riportati nell’Allegato A), salvo le ulteriori contravvenzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e fatto salvo il diritto al riconoscimento dei danni e delle spese (art. 2043 c.c.).

TITOLO VII°

CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURA ZIONE

ART. 24 – Tariffe per il servizio fognatura e depur azione. Per lo scarico di acque reflue urbane sono dovute due tariffe distinte per il servizio di fognatura e quello di depurazione, commisurate al volume di acqua scaricata. Ai fini della determinazione della tariffa dovuta dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari al 100% dell'acqua prelevata. Nella fattispecie per gli utenti allacciati all'acquedotto comunale, il volume dell'acqua scaricata è uguale al volume di acqua consumata. Per le utenze ricadenti in aree prive del servizio di acquedotto la determinazione dei volumi di acqua è stabilito nelle modalità di cui all'allegato A) al presente Regolamento. L'utente titolare di insediamento abitativo, commerciale e/o industriale ubicato in queste ultime aree può richiedere al Gestore l'installazione di idoneo contatore sul punto di emungimento privato o sulla diramazione a servizio dell'insediamento sostenendo le spese necessarie alla realizzazione dell'opera. In questo caso sarà cura del Gestore provvedere con periodicità semestrale ad effettuare le letture dei consumi registrati sullo strumento di misura. La riscossione delle tariffe predette, avviene a cura del Gestore con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il servizio relativo alla fornitura di acqua. Le tariffe sono dovute a far data dal novantesimo giorno decorso dalla data di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, a prescindere dalla realizzazione dell'opera di allacciamento alla pubblica fognatura e indipendentemente dai tempi di realizzazione dei lavori di collegamento interno. Il titolare dello scarico è tenuto a controllare l’esattezza dei dati contenuti nella bolletta, comunicandone, se del caso, gli eventuali errori e/o omissioni. E' facoltà del Gestore controllare periodicamente l'esattezza dei dati forniti. Il Gestore trattiene gli importi delle tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione comunale e versa al Comune quelli relativi ai servizi di collettamento e depurazione intercomunale entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta inoltrata dall’Amministrazione Comunale. ART. 25 – Riscossione delle tariffe per il servizio fognatura e depurazione a carico

degli utenti. Le funzioni in materia di applicazione delle tariffe previsti dalla vigente normativa (calcolo delle singole tariffe, predisposizione meccanografica dei tabulati e degli avvisi di pagamento, sia per la riscossione delle tariffe che per gli eventuali successivi accertamenti, assistenza amministrativa e legale in sede di contenzioso, ecc.), sono delegate dal Comune al Gestore del servizio idrico integrato. Art. 26 – Oneri di allaccio a carico del richiedent e. La domanda di allaccio alla pubblica fognatura deve essere accompagnata dal versamento al Comune di Castel Volturno degli importi di cui all’allegato A) al presente

Page 20: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

20

regolamento in vigore all’atto dell’autorizzazione. Gli oneri relativi all'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, di cui al precedente art.4), sono addebitati dal Gestore all'utente secondo gli importi di cui all’allegato A) in vigore all’atto dell’autorizzazione. Per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, all’atto della domanda il richiedente deve inoltre anticipatamente corrispondere al Comune i diritti come stabilito dalla normativa in vigore. Il versamento dei suddetti importi escludono qualsiasi onere per il Comune ed il Gestore inerente l’esecuzione dei lavori, le cui spese ed i cui obblighi restano totalmente a carico del richiedente, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento. All’atto della domanda di allaccio, il richiedente dovrà eseguire il versamento anticipato della somma per i diritti ed il contributo a favore del Comune e di una somma, a titolo di anticipo, per le spese di istruttoria a favore del Gestore. L’importo complessivo degli oneri di istruttoria saranno determinati di volta in volta, ed il relativo conguaglio sarà liquidato dal titolare dello scarico all’atto dell’autorizzazione. In caso di decadenza dell’autorizzazione, causata dal mancato ritiro della medesima da parte del richiedente, questi è tenuto comunque al pagamento degli oneri a favore del Gestore e del Comune. Art. 27– Foro competente. Il foro competente per le eventuali controversie legali resta stabilito nel Tribunale di S.Maria di Capua Vetere (Ce).

TITOLO VIII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Scarichi esistenti. Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, si intendono come esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, gli scarichi d'acque reflue che a quella data sono in esercizio e già autorizzati. Si intendono come nuovi alla data d'entrata in vigore del presente regolamento così come fissato dall’Autorità Comunale, gli scarichi da attivare successivamente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento. ART. 29 - Autorizzazioni a scarichi esistenti. Ai sensi della vigente normativa, i titolari di autorizzazioni rilasciate a scarichi esistenti a tempo determinato, devono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scadere di quella attuale e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata un anno prima della scadenza della precedente. Le autorizzazioni per gli scarichi esistenti a tempo indeterminato sono da intendersi tacitamente rinnovati purchè gli scarichi medesimi siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. In caso di difformità dalle presenti disposizioni, il titolare deve presentare istanza di adeguamento per l’allaccio, secondo le modalità fissate al precedente art. 4). ART. 30 - Rinvio. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia e specificatamente al D. Lgs. N° 152 dell'11.05.1999, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

Page 21: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

21

provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 ed ulteriori integrazioni e modifiche. ART. 31 - Entrata in vigore. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le disposizioni comunali vigenti in contrasto con esso.

ALLEGATO " A"

ONERI E TARIFFE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZI ONE:

TAB. 1) Oneri di allaccio - Comune di Castel Volturno (art.26) :

• per le nuove autorizzazioni relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate per allacci di singole abitazioni, industrie e le attività commerciali;

• per le nuove autorizzazioni relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate (art. 2, D. Lgs. 152/99) per allacci di viali condominiali;

• per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione relativo agli scarichi di reflui domestiche e assimilate, industrie e attività commerciali;

• per le nuove autorizzazioni relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate (art. 2, D. Lgs. 152/99) per allacci di viali condominiali;

• diritti

Euro 103.29 Euro 258.23 Euro 103.29 Euro 258.23 Come da legge

TAB.2) Oneri di allaccio – costi istruttoria del Gestore (art.26) :

• Istruttoria per le nuove autorizzazioni relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate per allacci di singole abitazioni, o per l’adeguamento alle norme;

• Istruttoria per le nuove autorizzazioni relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate (art. 2, D. Lgs. 152/99) per allacci di viali condominiali o per l’adeguamento alle norme;

• Istruttoria per le nuove autorizzazioni relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate per allacci di industrie ed attività commerciali, o per l’adeguamento alle norme;

• Istruttoria per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione relativa agli scarichi di acque reflue per allacci di industrie ed attività commerciali;

• Sopralluogo presso condotte fognarie private;

• Altri oneri (da specificare in sede di emissione parere)

Euro 100.00 Euro 250.00 Euro 250.00 Euro 150.00 Euro 25.00 Come da prezzario vigente Provvedit. OO.PP. Regione Campania.

Page 22: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

22

TAB.3) Altri oneri per attività del Gestore :

• Certificazione di allaccio alla rete fognaria (in carta semplice);

• Sopralluogo presso condotte fognarie private;

• Trasporto ad impianto autorizzato di rifiuti liquidi provenienti da condotta privata con smaltimento in impianto all’interno del territorio provinciale, escluso gli oneri per lo spurgo;

• Trasporto ad impianto autorizzato di rifiuti liquidi provenienti da condotta privata con smaltimento in impianto al di fuori del territorio provinciale, escluso gli oneri per lo spurgo;

• Altri lavori (da specificare)

Euro 10.00 Euro 25.00 Euro 98.00/viaggio A consuntivo Come da prezzario vigente Provvedit. OO.PP. Regione Campania.

Consumo idrico attribuito agli insediamenti scarica nti acque reflue in zone prive di Lservizio acquedotto (art. 24) :

• Abitazione 100/mc anno per ogni nucleo familiare

• Albergo senza ristorante 185 lt/ giorno per posto letto

• Albergo con ristorante 225 lt/giorno per posto letto

• Ristorante 25 lt/giorno per mq. di superficie

• Bar 35 lt/giorno per mq. di superficie

• Impianti sportivi , scuole, insediamenti commerciali

3.000 lt/giorno

• Lavanderie artigianali 1.150 lt/ giorno per macchina

• Autolavaggio 4.000 lt/ giorno

• Panifici, laboratori di pasticceria , carrozzerie e officine

75 lt/giorno per dipendente

• Uffici pubblici e privati 50 lt/giorno per persona

• Attività artigianali e/o piccole industrie

50 lt/giorno per addetto

Sanzioni (art.23) previste dal Comune di Castel Volturno :

• Sversamento in fognatura di sostanze vietate provenienti da singolo allaccio;

Euro 258.23

Page 23: ENTE GESTORE : ENTE GESTORE : VOLTURNO …volturnosi.it/wp-content/uploads/2015/04/06_Regolamento-Fognatura.pdf · COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE REGOLAMENTO

23

• Sversamento in fognatura di sostanze vietate provenienti da allaccio condominiale;

Euro 516.46

• Sversamento in fognatura di sostanze vietate provenienti da insediamento industriale, commerciale;

Euro 516.46

• Opere in difformità con i limiti prescritti dal presente regolamento (singolo allaccio).

Euro 258.23

• Opere in difformità con i limiti prescritti dal presente regolamento (allacci condominiali, industrie, attività commerciali).

Euro 516.46