Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale ...

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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI Elezioni comunali, provinciali e regionali Pubblicazione n. 14 Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – 2012 attenzione Le operazioni di votazione si svolgono, sia nel primo turno di votazione che nel turno di ballottaggio: – la domenica, dalle ore 8 alle ore 22 – il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. [artt. 48, 51 e 52 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALIDIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali, provinciali e regionali Pubblicazione n. 14

Elezione diretta del sindacoe del consiglio comunale

Istruzioniper le operazioni

degli uffi ci elettoralidi sezione

Roma – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – 2012

attenzioneLe operazioni di votazione si svolgono,

sia nel primo turno di votazione che nel turno di ballottaggio: – la domenica, dalle ore 8 alle ore 22

– il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

[artt. 48, 51 e 52 del testo unico delle leggi per le elezioni comunaliapprovato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifi cazioni;

art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifi cazioni]

A V V E R T E N Z E

Al fine di agevolare il delicato compito dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime.

Tali istruzioni vengono predisposte da quest’anno solo per le elezioni comunali, poiché l’art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non prevede più un sistema di elezione popolare diretta del pre-sidente e del consiglio provinciale.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l’assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccoman-da che:

1) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

2) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti riportati dai candidati alla carica di sindaco, ai voti di lista e ai voti di preferenza, dopo che siano stati effet-tuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le operazioni di loro competenza;

3) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che con l’ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

Si evidenziano talune modifiche legislative, approvate negli ultimi anni in materia elettorale, riportate nella presente pubblicazione:

a) legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, con cui si è previsto, fra l’altro:

- l’introduzione dell’elezione a suffragio diretto del sindaco contestualmente all’elezione del rispettivo consiglio, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco stesso;

- l’elezione dei consigli dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti con il sistema maggioritario e quella dei Comuni con popolazione superiore con il sistema proporzionale con premio di maggioranza;

b) decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, con cui viene data attuazione alla direttiva comunitaria che prevede, per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea che risiedono in Italia, l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE4

Tali cittadini di Paesi dell’Unione europea vengono iscritti da parte del Comune di residenza in apposite liste elettorali aggiunte e votano presso il seggio nella cui circo-scrizione territoriale risiedono, previa esibizione della tessera elettorale.

Si ritiene opportuno far presente che, ogniqualvolta nelle presenti istruzioni si richiami il termine: «elettore», deve intendersi ricompreso anche il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia, ammesso, ai sensi del decreto legislativo suddetto, a votare per le elezioni comunali.

Si rammenta che i 26 Stati che, oltre l’Italia, fanno parte dell’Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;

c) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», che ha riunito e coordinato tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali;

d) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente, in sostituzione del certificato elettorale precedentemente consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione;

e) decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, che, all’art. 1, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, ha previsto e disciplinato il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impos-sibile l’allontanamento dall’abitazione;

f) decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, che ha fissato il divieto di introduzione all’interno delle cabine elettorali di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

PARTE PRIMAL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

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Capitolo I

LA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. - Composizione dell’uffi cio elettorale di sezione e validità delle ope-razioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, modificato dall’art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53, un ufficio elettorale.

L’ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha previsto un eventuale turno di ballottaggio ai fini dell’elezione diretta del sindaco, la nomina dei componenti dei seggi, di norma, è operata anche in rela-zione a detto secondo turno.

Per la validità delle operazioni elettorali dell’ufficio devono trovarsi sem-pre presenti almeno tre membri dell’ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 25 del testo unico n. 570/1960).

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e, per le elezioni nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione, fino alla proclamazione degli eletti.

§ 2. - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

L’art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giu-stificato motivo, rifiutino l’incarico o non si trovino presenti all’atto dell’inse-diamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 206 ad euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell’ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall’ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

§ 3. - Qualifi ca di pubblico uffi ciale.

Durante l’esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell’ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, terzo comma, del testo unico n. 570/1960).

Per i reati commessi in danno dei membri dell’ufficio si procede con giu-dizio direttissimo (art. 24, ultimo comma, del testo unico n. 570).

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Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. - Nomina e sostituzione del presidente dell’uffi cio elettorale di sezio-ne.

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente della corte d’appello (art. 20, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Qualora il designato a presiedere un ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immedia-tamente il presidente della corte d’appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d’appello, assume la presidenza dell’ufficio il sindaco od un suo delegato (art. 20, ultimo comma, del testo unico n. 570).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l’insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del testo unico n. 570, dallo stesso presidente (art. 24, secondo comma, del testo unico n. 570).

§ 5. - Compiti del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione.

Il presidente dell’ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuva-to dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 24, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Con riserva di illustrare in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. - Potestà di decisione del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezio-ne e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 54, primo e secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

L’art. 54, primo comma, del testo unico n. 570 recita che su tutte le anzidette questioni il presidente “pronunzia in via provvisoria”, intendendosi che contro le operazioni per la elezione del sindaco e dei consiglieri comunali è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al com-petente tribunale amministrativo regionale.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleIL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 9

§ 7. - Poteri di polizia del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione.

Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elet-torali o commettano reato (art. 46, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) posso-no entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica, anche senza richiesta del presidente (art. 46, secondo e terzo comma, del testo unico n. 570).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al pre-sidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del testo unico n. 570).

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne faccia-no richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala delle elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 46, quinto comma, del testo unico n. 570).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedi-mento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (art. 46, penultimo comma, del testo unico n. 570).

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino arti-ficiosamente nella espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede stesse, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (art. 46, penultimo comma, del testo unico n. 570).

(1) – L’art. 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 è così formulato:

«Art. 57 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia

di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,

degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubbli-

ca sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito

territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati

e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55».

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Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46, ultimo comma, del testo unico n. 570).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presiden-te, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, sesto comma, del testo unico n. 570).

Infine, all’atto della sospensione delle operazioni dell’ufficio di sezione, cioè al termine delle operazioni del sabato e della domenica, il presidente deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (artt. 47, undicesimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del testo unico n. 570), attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 42 (pagina 37) ed al paragrafo 80 (pagina 73).

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Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. - Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scruta-tore al quale, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del testo unico n. 570/1960, ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento (art. 24, secondo comma, del testo unico n. 570).

L’uno o l’altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 25 del testo unico n. 570).

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Capitolo IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. - Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elet-torale comunale (art. 4-bis del testo unico sull’elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commis-sario per la provvisoria amministrazione del comune, nel periodo compreso tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all’atto della costituzione dell’ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente l’anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché siano in possesso del titolo di studio della scuola dell’ob-bligo (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Nonostante la mancanza di una espressa norma, è da ritenere che, nel procedere alla sostituzione degli scrutatori assenti, il presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione dalle funzioni di componente dell’uf-ficio di sezione, come previste dall’art. 23 del testo unico n. 570/1960 (1).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengo-no sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell’ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta con-nessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell’ufficio debba restare invariata quale era all’inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

(1) – Art. 23 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570: «Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di

segretario: a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio

presso gli uffici elettorali comunali;f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione». Si noti bene, però, che il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti

degli scrutatori, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleGLI SCRUTATORI 13

Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato ebbero le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l’assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l’ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure quelli originariamente designati si trovasse-ro presenti, il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente potrà provvedere alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

§ 10. - Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del tribunale o della sezione distaccata del tribunale, all’apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione (art. 62 del testo unico n. 570/1960 e art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998).

§ 11. - Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, o di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 54, primo e secondo comma, del testo unico n. 570/1960), nonché nel caso che il presidente, con ordinanza motivata, intenda disporre lo sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori i quali abbiano già votato (art. 46, settimo comma, del testo unico n. 570).

§ 12. - Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta, giusta quanto dispone l’art. 46, quinto comma, del testo unico n. 570/1960.

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Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. - Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento dell’ufficio elettora-le, dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune che siano in posses-so del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente dell’ufficio di sezione (art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

S’intende però che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell’insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all’atto della costituzione dell’ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento soprag-giuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente pro-cede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell’ambito territoriale della sezione.

§ 14. - Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazio-

ne, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.

§ 15. - Verbale delle operazioni dell’uffi cio elettorale di sezione.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, l’Adunanza dei presi-denti delle sezioni o l’Ufficio centrale compiono le operazioni di propria compe-tenza, è assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine è stato predisposto uno speciale modello che agevolerà i presi-denti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nel modello anzidetto, che deve essere compilato in due esemplari, è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell’ufficio, dall’insediamento del seggio allo scioglimento dell’adunanza, e sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleIL SEGRETARIO DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 15

Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l’esat-tezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta corrispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche fra i due esemplari del verbale stesso.

Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che va redatto in duplice esem-plare e che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio ed il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 96 del testo unico n. 570/1960.

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Capitolo VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 16. - Costituzione del seggio speciale.

L’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comu-nali a norma dell’art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custo-dia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non pos-sono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della corte d’appello, e da due scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata contem-poraneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione e nella sede dello stesso, e quindi alle ore 16 del sabato, giorno che precede quello della votazione.

Anche i componenti del seggio speciale, come precisato nel paragrafo 1, in caso di secondo turno di ballottaggio, saranno gli stessi nominati per le ope-razioni di voto per il primo turno.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 17. - Il segretario del seggio speciale.

L’art. 9, terzo comma, della legge n. 136/1976 stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 18. - Compiti del seggio speciale.

L’art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136/1976 precisa i compiti ai quali deve assolvere il seggio speciale.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleIL SEGGIO SPECIALE 17

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sani-taria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dalle predet-te categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell’urna destinata a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente indi-viduati dalla legge, nessuna altra incombenza può essere affidata, nell’ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle ope-razioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

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Capitolo VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE

§ 19. - Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i delegati delle liste dei candidati di cui all’art. 32, settimo comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960 hanno la facoltà di designare presso l’ufficio di ciascuna sezione elettorale due rappresentanti della lista, da intendersi uno effettivo e l’altro supplente.

La suddetta facoltà è stata estesa anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dal terzo comma dell’art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le modalità e i termini delle designazioni dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali si osservano le disposizioni dell’art. 35 del testo unico n. 570/1960.

In particolare, tali designazioni possono essere comunicate, entro il vener-dì precedente la elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmis-sione ai rispettivi presidenti di seggio (prima ipotesi); oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o comunque prima dell’inizio della votazione (seconda ipotesi).

Per la seconda ipotesi, il sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni, tenendo presente che:

1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 32, settimo comma, n. 4, del testo unico n. 570);

2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle pro-vince, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circo-scrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE 19

che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (avendo tale D.P.R. abrogato, all’art. 77, la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto: in tal caso al presidente di seggio sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate al n. 2), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

È da ritenere, in mancanza di disposizioni normative espresse e salvo che intervengano successivi e differenti atti di designazione da parte dei soggetti delegati, che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata in occasione del primo turno di votazione per l’elezione del sindaco e del consiglio comu-nale debba intendersi operare anche in relazione all’eventuale secondo turno di ballottaggio.

§ 20. - Requisiti dei rappresentanti di lista.

Il secondo comma dell’art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni comunali, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori del comune.

§ 21. - Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti delle liste dei candidati: a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale,

sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni; c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui

plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio relativi alla elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autoriz-zati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all’ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE20

ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sen-sibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l’esigenza di assi-curare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assi-stere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall’ufficio distaccato di sezione (art. 44, secondo comma, del testo unico n. 570/1960) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decre-to-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala dove ha sede l’ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960).

§ 22. - Sanzioni per i rappresentanti di lista.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscano il regolare pro-cedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell’art. 96, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

21

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 23. - Presentazione del presidente al sindaco.

Anche prima della costituzione dell’ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all’attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al sin-daco nelle ore antimeridiane del sabato, giorno dell’insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 24. - Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. - Il presidente del seggio, a norma dell’art. 27 del testo unico n. 570, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, ha l’obbligo di rice-vere in consegna, nei locali dell’ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

1) il pacco delle schede di votazione per la elezione del sindaco e del consiglio comunale, predisposto e sigillato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;

2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1);3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elet-

torale circondariale, nonché, eventualmente, la lista elettorale aggiunta dei cit-tadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Bolzano e che, non avendo ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge (art. 5 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dal decreto legislati-vo 18 dicembre 2002, n. 309), conservano il diritto di esercitare il voto per le elezioni comunali nel comune di precedente residenza;

4) l’estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala delle ele-zioni, autenticati dal sindaco e dal segretario comunale;

5) la lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali, auten-ticata dalla Commissione elettorale circondariale (art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197);

(1) – Un bollo in più viene consegnato soltanto alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto a domicilio; questo bollo in più deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE22

6) tre copie del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale: di tale mani-festo, due copie dovranno essere affisse nella sala della votazione in modo da consentirne una agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;

7) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal testo unico n. 570/1960, da affiggere nella sala della votazione;

8) l’estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso quello degli scrutatori del seggio speciale;

9) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio che siano state presentate al segretario del Comune, oppure l’e-lenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tali designazioni direttamente al presidente del seggio;

10) una mazzetta di matite copiative; 11) un’urna per la votazione; 12) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di

scrutinio; 13) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della

sezione. Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in

duplice esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l’altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.

I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione debbono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costitu-zione dell’ufficio elettorale di sezione.

II. - Inoltre, al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elen-chi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sin-daco (art. 32-bis, secondo e terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);

3) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;

4) elettori residenti all’estero; 5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e

risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali; 6) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori,

case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell’art. 42 del testo unico n. 570/1960;

7) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall’art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161/1976;

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INSEDIAMENTO DEL SEGGIO 23

8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale; 9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elet-

torale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell’art. 32 del testo unico n. 223/1967 sia intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del testo unico n. 223/1967);

10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell’ambito territoriale della stessa sezione;

11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali del Comune ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell’ambito territoriale della sezione;

12) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti nell’ambito territoriale di altre sezioni del Comune.

III. - Per le sezioni ospedaliere; per le sezioni nella cui circoscrizione esi-stano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto (oppure abbiano dimora eletto-ri dei quali raccogliere il voto a domicilio); per le sezioni nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistano ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche, a seconda dei casi:

a) l’elenco degli elettori che voteranno nella sezione ai sensi degli artt. 42 e 43 del testo unico n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976 sopracitata;

b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio previste dall’art. 44 del testo unico n. 570/1960 – anche ai fini della raccolta del voto a domicilio di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 - nonché per le operazioni del seggio speciale previste dall’art. 9 della legge n. 136/1976, richiamato dall’art. 1 del decreto legge n. 161/1976;

c) uno o più plichi sigillati contenenti un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o per le esigenze dell’ufficio distaccato di sezione, da utilizzare esclusivamente, a fini di certificazione della già avvenuta espressione del voto per quella consultazione, per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio. I predetti bolli, affidati dal sindaco ai presidenti dei seggi, saranno custoditi personalmente da questi ultimi per le successive operazioni dell’ufficio distac-cato di sezione, oppure saranno consegnati, ancora richiusi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell’inizio delle votazioni, unitamente all’altro materiale, ai fini delle operazioni di raccolta del voto di competenza dei predetti seggi speciali.

IV. - Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i pre-sidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell’inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE24

a domicilio presso altre sezioni del Comune. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni del Comune, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà pari-menti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 25. - Ricognizione dell’arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un’accurata ricognizione dell’arredamento della sala della votazione per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli: a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione. La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due

compartimenti da un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 37, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abba-stanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) Tavolo del seggio. Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano

girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. L’urna sarà collocata sul tavolo in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 37, terzo comma, del testo unico n. 570).

c) Cabine per l’espressione del voto. In ogni sezione debbono essere installate, salva comprovata impossibilità

logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 37, quarto e quinto comma, del testo unico n. 570).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell’espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all’interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Se nella sala della votazione siano state eccezionalmente sistemate cabi-ne abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INSEDIAMENTO DEL SEGGIO 25

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l’assoluta segre-tezza del voto nell’altra.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all’art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all’in-terno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all’interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un appo-sito avviso del seguente tenore:

“Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali tele-foni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

“Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”.

d) Urna per la votazione. Come si è già accennato, l’urna assegnata ad ogni sezione è destinata a

ricevere le schede votate. L’urna è di cartone di colore chiaro e reca lo stemma della Repubblica e la

scritta “Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territo-riali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali”.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell’urna, nello spazio bian-co sottostante l’emblema della Repubblica e l’anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI COMUNALI». Tale etichetta adesiva, fornita con il rimanente materiale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni comunali, ovvero di colore azzurro (Pantone® process blue U).

Per la sigillatura dell’urna al termine delle operazioni di voto della domeni-ca e del lunedì, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, deve adoperarsi il rotolo di carta adesiva crespata pure in dotazione al seggio.

e) Scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all’atto della votazione.

Poiché l’urna in dotazione ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate dovranno essere usate le scatole con le quali è stato formato il pacco delle schede consegnate al seggio.

f) Disposizione dell’urna e delle scatole. L’urna e le scatole saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più

opportuno dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE26

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine. Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussi-

diaria che sono stati disposti nella sala della votazione. Le operazioni di votazione e di scrutinio si protrarranno anche nelle ore

serali ed eventualmente notturne ed è, pertanto, necessario che non solo la sala della sezione ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale, incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto ovvero dei detenuti aventi diritto al voto, nonché i presidenti della sezione ospedaliera, nel caso che a tale sezione siano assegnati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione stessa, non possono accedere alle cabine.

§ 26. - Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali ac-cessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l’e-sercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, a mente dell’art. 2 della citata legge n. 15/1991, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati al consiglio comunale, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state instal-late anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all’elettore non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15/1991).

Il presidente accerterà, inoltre, che all’interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’al-tezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell’ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l’assoluta segretezza dell’operazione del voto da parte dell’elettore non deambulante.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INSEDIAMENTO DEL SEGGIO 27

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportuna-mente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (pagina 173).

§ 27. - Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occor-renti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 28. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. - Intese del presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l’accesso dell’uffi cio distacca-to della sezione medesima previsto dall’art. 44 del testo unico n. 570/1960. - Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione cui siano assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, d’intesa con il sindaco, prende accordi con la direzione dei luoghi di cura interessati per deter-minare l’ora in cui l’ufficio distaccato della sezione previsto dall’art. 44 del testo unico n. 570/1960 può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica e lunedì, è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibil-mente con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio. In ogni caso, il presidente del seggio, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz’altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio tempestivamente alle operazioni per il riscontro dei votanti.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due componen-ti dell’ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domi-cilio, appare opportuno che l’orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell’amministrazione comunale, all’elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere perma-nente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l’orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l’ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finché possibile, a un adempimento congiunto.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE28

§ 29. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fi no a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preven-tiva. - Intese del presidente del seggio speciale previsto dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale previsto dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, d’intesa con il sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione, per deter-minare l’ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere, a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, il voto degli elettori ivi esistenti.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

31

Capitolo IX

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 30. - Insediamento dei componenti dell’uffi cio elettorale di sezione.

Alle ore 16 del sabato che precede il giorno di inizio delle ope-razioni di voto, il presidente costituisce l’ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell’art. 27, primo comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale (art. 47, primo comma, del testo unico n. 570).

Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente.

Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la nomina non sia avvenu-ta, il presidente, a norma dell’art. 47, secondo comma, del testo unico n. 570, li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9 (pagina 12).

L’art. 25 del testo unico n. 570 stabilisce che, per la validità delle opera-zioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell’impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell’art. 47, secondo comma, del testo unico anzidetto perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l’ufficio dovrà senz’altro essere costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente. Questi, naturalmente, dovrà proce-dere appena possibile all’integrazione dell’ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 47.

Nella stessa ora del sabato e contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia previsto dalla legge.

§ 31. - Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell’ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali, in base alle designazioni consegnategli dal sindaco o alle designazioni che gli pervengono direttamente, e si accerta della loro identità e della regolarità della designazio-ne, tenendo presenti le istruzioni di cui al paragrafo 19 (pagina 18).

Si tenga presente che, non facendo parte degli uffici elettorali, i rappresen-tanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli uffici stessi purché,

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE32

comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini indicati al già citato paragrafo 19: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.

§ 32. - Persone che possono entrare nella sala della votazione. Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presen-

tino la tessera elettorale d’iscrizione nella sezione o l’attestato del sindaco sosti-tutivo della tessera elettorale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (1), oppure un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (sentenza di corte di appello ex art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 o attestazione del sindaco ex art. 32-bis del testo unico sull’elettorato attivo) (2).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, a richiesta del presidente, o, nel caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta (art. 46, secondo e terzo comma, del testo unico n. 570);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al pre-sidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del testo unico n. 570);

3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o muniti di bastone (art. 38, secondo comma, del testo unico n. 570).

A norma dell’art. 37, secondo comma, del testo unico n. 570, nel com-partimento della sala destinato all’ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l’osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l’apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all’ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti, e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il pre-sidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall’art. 46, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico n. 570.

Delle decisioni prese è dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del testo unico n. 570).

(1) – Si rammenta che gli elettori che presentano la tessera elettorale o l’attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

(2) – Invece, coloro che siano ammessi a votare nella sezione in base a sentenza di corte di ap-pello o ad attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità vengono annotate nel verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.

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Capitolo X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 33. - Accertamento dell’arredamento della sala della votazione da parte del presidente.

Subito dopo la costituzione dell’ufficio, il presidente fa accertare ai com-ponenti dell’ufficio stesso l’arredamento della sala della votazione.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell’apposito paragrafo del verbale.

§ 34. - Determinazione dell’ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati.

Il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, deve, dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, stabilire l’ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nel luogo di cura stesso.

In pari tempo, deve essere programmato l’orario di raccolta del voto presso il domicilio degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell’ambito della stessa sezione, l’ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 35. - Determinazione dell’ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fi no a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale previsto dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o dei luoghi di detenzione esistenti nell’ambito della circoscrizione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l’ora in cui si recherà a raccogliere il voto, rispettivamente, dei degenti ricoverati nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; o, per le sezioni ospedaliere, degli elettori ricoverati che sono impossibilitati a recarsi nella cabina.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE34

§ 36. - Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal sindaco insie-me alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei pre-detti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione del Comune;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni del Comune dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

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Capitolo XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 37. - Colore delle schede di voto.

Le schede di voto per le elezioni comunali sono di colore azzurro (Pantone® process blue U).

§ 38. - Autenticazione delle schede: fi rma e timbratura - Operazioni da compiere.

L’autenticazione delle schede si compone di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l’apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del giorno di sabato, alle ore 16 (art. 47 del testo unico n. 570/1960).

Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna nume-razione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presi-dente e degli altri componenti dell’ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell’ufficio può allon-tanarsi dalla sala durante detta operazione (art. 47, nono comma, del testo unico n. 570).

§ 39. - Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Per la firma delle schede di votazione per le elezioni comunali, il presi-dente provvede, innanzi tutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, ivi compresa la lista elettorale aggiunta per i cittadini dell’Unione europea, istituita a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e ivi compresa, altresì, la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella provincia di Bolzano e che ivi non hanno ancora maturato il periodo resi-denziale prescritto dalla legge.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle sche-de da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell’art. 42 del testo unico n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976 richiamati dall’art. 1, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal sindaco al pre-sidente del seggio, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE36

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell’ambito territoriale dei quali, pertanto, l’ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 40. - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell’ufficio elettorale di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Come si è detto in precedenza, le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell’ufficio elettorale di sezione.

Gli scrutatori, durante la firma di ogni scheda - che deve essere apposta sulla facciata esterna della scheda stessa nell’apposito spazio - dovranno aver cura di controllare che sulla facciata esterna della scheda medesima sia riportata la denominazione del Comune.

Gli scrutatori controlleranno, inoltre, la conformità di ogni scheda ai modelli distintamente previsti dal D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 a seconda che si tratti di elezioni in comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti o in comu-ni con popolazione superiore a tale soglia demografica (pagine 181 e seguenti).

Compiuta l’operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede fir-mate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scru-tatore (art. 47, sesto comma, del testo unico n. 570/1960).

§ 41. - Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente apre la Busta n. 1 (C) e, fatta constatare ai componenti del seggio l’integrità del sigillo che chiu-de il plico contenente il bollo della sezione, lo apre, facendo prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 47, settimo comma, del testo unico n. 570/1960); quindi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Qualora alla sezione siano stati assegnati dei bolli in più (1), si tenga pre-sente che, come già detto, tali timbri dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti dell’ufficio distaccato di sezione, anche ai fini della raccolta del voto a domicilio, e del seggio speciale.

(1) – I bolli di sezione in più devono essere utilizzati esclusivamente per la raccolta del voto degli elettori presenti in luoghi di cura o di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare, al fine di certificarne l’avvenuta espressione del voto per quella consultazione mediante apposizione del relativo timbro sulla rispettiva tessera elettorale.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleAUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE 37

Il fac-simile del bollo della sezione è riportato in nota a pagina 125. Le schede di voto anzidette, una volta autenticate e timbrate, sono poi

riposte nelle rispettive scatole dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che le scatole stesse sono completamente vuote.

§ 42. - Rinvio delle operazioni alle ore 8 del mattino della domenica e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente prov-vede a chiudere le scatole contenenti le schede, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente, i componenti dell’ufficio elettorale, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli elettori che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste conte-nenti le schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1 (C), che dovrà essere chiusa incollandone il lembo gommato, sul quale appor-ranno la firma i componenti del seggio, i rappresentanti di lista e gli elettori che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che l’urna destinata a rice-vere le schede votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla. Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 di domenica mattina (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570/1960) e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (artt. 47, undicesimo comma, del testo unico n. 570).

A tale effetto dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall’interno e poi, con l’ausilio degli altri membri dell’ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, dispo-ste in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall’interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall’esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall’interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall’esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 47, ultimo comma, del testo unico n. 570).

PARTE TERZA LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

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Capitolo XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 43. - Ricostituzione dell’uffi cio elettorale di sezione la domenica mattina alle ore 8.

Alle ore 8 del mattino di domenica, giorno per il quale è indetta l’elezio-ne, il presidente ricostituisce l’ufficio elettorale di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato nei paragrafi 9 e 30, avvertendo che l’ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due com-ponenti del seggio oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi di cui innanzi.

Constatata l’integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l’ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste di candidati, ove presenti.

§ 44. - Constatazioni da fare dopo l’insediamento dell’uffi cio elettorale di sezione.

Insediato l’ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l’integrità dei sigilli che chiudono l’urna, i plichi e le scatole contenenti le schede autenticate. Quindi, apre i plichi e le scatole e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nelle scatole stesse la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione, poste nella Busta n. 4 (C), servo-no, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi dell’art. 42 del testo unico n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, richiamati dall’art. 1, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, non sono stati tenuti presenti al momento dell’au-tenticazione.

Subito dopo il presidente, dopo avere provveduto a togliere i sigilli, fa constatare che l’urna destinata a ricevere le schede votate è vuota.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima spe-ditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 8 di domenica mattina (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570).

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Capitolo XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 45. - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente procede alla con-segna al presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota nel verbale del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il bollo, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 46. - Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, tenute presenti le disposizioni di seguito riportate del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, il presidente avverte che l’elettore, per le elezioni comunali, può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

I - Nelle sezioni dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elettore:

a) può tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul contrassegno prescelto. In tal modo, l’elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato (art. 71, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000);

b) può tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sia sul contras-segno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, collegato alla lista votata. Anche in questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993);

c) può tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il relativo contrassegno. In

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleOPERAZIONI DI VOTAZIONE 43

tal caso il voto si intende validamente espresso non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993);

d) può manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista compresa nel corrispondente spa-zio, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco nonché la lista cui appartiene il candidato votato (art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).

Inoltre, il presidente avverte che: 1) ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candi-

dato alla carica di consigliere comunale (art. 71, comma 5, del decreto legisla-tivo n. 267/2000);

2) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per candida-ti compresi nella lista votata (art. 71, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000);

3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, sull’apposita riga, tracciata sotto il contrassegno di lista votato, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista mede-sima (art. 71, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000);

4) in caso di identità di cognome fra candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la prefe-renza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (art. 57, primo comma, del testo unico n. 570/1960);

6) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall’elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del testo unico n. 570/1960).

Le istruzioni e le avvertenze suddette debbono essere ripetute nel corso della votazione in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti riportate nell’allegato A a pagina 227.

II. - Nelle sezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’elettore:

a) può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una di tali liste, poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso, l’elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista preferita (art. 72, comma 3, del decreto legisla-tivo n. 267/2000);

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE44

b) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato-sindaco prescelto (art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000);

c) può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sia sul contras-segno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, collegato alla lista votata. In questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia in favore della lista ad esso colle-gata (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993);

d) può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende valida-mente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993);

e) può manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista pre-scelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato nonché il candidato alla carica di sindaco, collegato con la lista stessa, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b), e cioè abbia espresso un voto per un diverso candidato alla carica di sindaco (art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).

Inoltre, il presidente precisa che: 1) ciascun elettore può manifestare un solo voto di preferenza (art. 73,

comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000); 2) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato

compreso nella lista votata (art. 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000); 3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, sulla

apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima (art. 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000);

4) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;

5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la prefe-renza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, primo comma, del testo unico n. 570/1960);

6) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall’elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del testo unico n. 570).

Le istruzioni e le avvertenze suddette debbono essere ripetute nel corso della votazione in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleOPERAZIONI DI VOTAZIONE 45

Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riportate nell’allegato B a pagina 237.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l’ora d’inizio della vota-zione deve essere indicata nel verbale.

§ 47. - Ammissione degli elettori alla votazione.

I. - Le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica, dalle ore 8 alle ore 22, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

II. - Il voto è dato dall’elettore presentandosi di persona all’ufficio eletto-rale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell’ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

È tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affolla-mento di elettori nella sala, di far procedere all’appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle urne (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570). È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più necessaria quanto maggiore è l’affluenza alle urne da parte degli elettori.

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale nonché a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verifichino affollamenti agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall’irre-golare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

III. - Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, deve tenersi presente che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha introdotto, in attuazione dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale personale a carattere permanente, valida per diciotto consultazioni, che sostituisce integral-mente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale, precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione.

L’esibizione della tessera elettorale personale presso la sezione di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d’identità, per l’am-missione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l’altro, l’indicazione del comune di rilascio, le generalità dell’elet-tore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un’al-

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE46

tra sezione e la stessa data dell’elezione attualmente in svolgimento, sì da comprovare che è già stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione, l’elettore non potrà essere ammesso al voto.

IV. - Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle rela-tive liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d.’appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 e art. 45 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali): tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi;

2) coloro che si presentino muniti dell’attestazione del sindaco di ammis-sione al voto ( a norma dell’art. 32-bis del testo unico sull’elettorato attivo, così come aggiunto dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) i membri del seggio, i rappresentanti presso la sezione delle liste dei candidati, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, pur-ché muniti della tessera elettorale (art. 40, primo comma, del testo unico n. 570/1960 e art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) e sempre che, ovvia-mente, la tessera stessa già non riporti il timbro di un’altra sezione con la data della consultazione in svolgimento;

4) gli elettori non deambulanti, i quali, per le elezioni comunali, sono ammessi al voto, purché muniti della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299/2000) e di un’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale attestante l’impedimento, in una qualsiasi sezione del Comune allocata in sede esente da barriere architettoniche e specificamente attrezzata e segnalata (artt. 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15) (1);

5) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione del Comune, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell’ambito territoriale della sezione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, art. 1, comma 4, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22). Inoltre, le generalità degli elettori stessi vengono riportate nel verbale delle operazioni del seggio (o, per gli ammessi al voto domiciliare, nel verbale apposito).

(1) – Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 15/1991, nei comuni dove si svolge l’ele-zione dei consigli circoscrizionali, l’elettore non deambulante, per poter esercitare il proprio diritto di voto anche per tali elezioni circoscrizionali, deve scegliere una sezione appartenente, nell’ambito territoriale comunale, alla medesima circoscrizione nella quale è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleOPERAZIONI DI VOTAZIONE 47

Per l’ammissione al voto degli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, e per la raccolta del voto presso il domicilio degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, si rinvia agli appositi capitoli e paragrafi.

§ 48. - Identifi cazione degli elettori.

L’elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato. L’identificazione può avvenire: 1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti (art. 48,

secondo comma, del testo unico n. 570/1960): a) carta di identità o altro documento di identificazione munito di

fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, sem-preché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L’identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni sull’accertamento della identità personale dell’elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la foto-grafia corrisponda all’immagine reale dell’esibitore.

Nell’apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento (art. 48, terzo comma, del testo unico n. 570).

2) per attestazione di uno dei membri dell’ufficio, a norma dell’art. 48, quarto comma, del testo unico n. 570.

L’attestazione avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione.

3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all’ufficio (art. 48, quinto comma, del testo unico n. 570).

È da considerarsi noto all’ufficio l’elettore che sia conosciuto personal-mente da almeno uno dei membri dell’ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

L’attestazione avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nell’apposita colonna della lista della sezione (art. 48, sesto comma, del testo unico n. 570); ma, prima di compiere ciò, la legge esige che il presidente avverta l’elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall’art. 95 del testo unico n. 570 (art. 48, quinto comma, del testo unico n. 570).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individua-zione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE48

nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell’elettore che effettua l’attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell’attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell’elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprat-tutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell’ufficio o fra i rappresentanti delle liste di candidati circa l’accertamento della identità degli elettori, spetta al presidente il potere di decidere, con le modalità di cui all’articolo 54 del testo unico anzidetto (art. 48, ultimo comma, del testo unico n. 570).

§ 49. - Esibizione della tessera elettorale da parte dell’elettore, oppure dell’attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sen-tenza o dell’attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l’elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di un’altra sezione recante la stessa data dell’elezione in svolgimento - la quale circostanza attesterebbe che l’elettore ha già esercitato il diritto di voto per la stessa consultazione - uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull’apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso, ovviamente, di elet-tori non iscritti in quelle liste ma ammessi a votare in quella sezione a norma di legge, come, ad esempio, i componenti del seggio, i rappresentanti di lista, ecc.).

Sempre su tale registro, gli scrutatori prenderanno nota, attraverso il sistema della «spunta» numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno partecipato per qualsiasi motivo ad una o più consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei succes-sivi controlli circa il numero dei votanti (paragrafo 83), sia per eliminare ogni possibilità di un’eventuale duplicazione di voto.

Per opportuna norma del presidente, si fa presente che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, come modi-ficata dal decreto del Ministro dell’interno 16 novembre 2000 (pagine 212 e 213) fatta eccezione delle tessere elettorali in uso nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, le cui caratteristiche sono riportate rispettivamente, alle tabelle B e C allegate al medesimo decreto del Presidente della Repubblica (pagine da 214 a 217).

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleOPERAZIONI DI VOTAZIONE 49

Per i cittadini dell’Unione europea che risiedano in Italia e che abbiano chiesto l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali (art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), il modello di tessera elettorale è riportato nella tabella D allegata al citato decreto presidenziale (pagine 218 e 219).

L’elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570/1960) ovvero dell’attestazione del sindaco (art. 32-bis del testo unico sull’elettorato attivo, come modificato dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) o dell’attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza, l’attestazione o l’attestato di cui trattasi.

Sulla sentenza, sull’attestazione o sull’attestato il presidente annota che l’elettore ha manifestato il proprio voto presso la sezione e vi aggiunge la pro-pria firma ed il bollo dell’ufficio di sezione.

Del nominativo dell’elettore e degli estremi della sentenza o dell’attesta-zione è presa nota nel verbale, nell’apposito paragrafo. Viceversa, nel medesimo paragrafo del verbale non deve essere presa nota di coloro che vengono ammessi a votare perché muniti, oltre ad un documento di identificazione, dell’attestato sostitutivo della tessera ex art. 7 del D.P.R. n. 299/2000.

§ 50. - Consegna delle schede e della matita all’elettore ed invito a non sovrapporre le schede.

Dopo che uno degli scrutatori ha apposto sulla tessera elettorale la data della votazione ed il timbro della sezione ed ha annotato il numero della tessera stessa sull’apposito registro, il presidente consegna all’elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda.

Nel caso in cui l’elettore, dopo la sua identificazione e registrazione, rifiu-ti di ritirare la scheda, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni di cui al successivo paragrafo 83.

Nel caso, invece, che l’elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza entrare in cabina, la restituisca al presidente, si configura l’ipotesi ex art. 50 del testo unico n. 570 del 1960, di cui al successivo paragrafo 53, con l’effetto di conteg-giare l’elettore come votante ma di dichiarare la nullità della scheda.

Il presidente del seggio avrà cura di far constatare all’elettore stesso l’av-venuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione.

Sarà altresì opportuno che il presidente stesso consegni agli elettori le schede spiegate, in modo da poter verificare che all’interno non contengano tracce di scrittura o altri segni che possono invalidarle.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE50

In caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni, venendo quindi consegnate più schede all’elettore, sarà raccomandato a quest’ultimo di non sovrapporle una sull’altra al momento della espressione del voto, al fine di evitare che il segno di voto tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante.

§ 51. - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elet-tori cui la legge consente l’esercizio del diritto di voto presso uffici di sezioni diversi da quelli di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle ope-razioni del seggio;

- che l’art. 93, primo comma, del testo unico n. 570/1960 prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in “più sezioni elettorali”.

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel mani-festo affisso all’interno della sala della votazione.

§ 52. - Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cel-lulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all’art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotogra-fare o registrare immagini”.

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell’ufficio di sezione dovrà invitare l’elettore, all’atto della presentazione da parte di quest’ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparec-chiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all’elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l’altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’ar-resto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleOPERAZIONI DI VOTAZIONE 51

Per quanto concerne i provvedimenti da adottarsi nel caso in cui l’elettore venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, relativi all’annullamento della scheda e alla esclusione dal voto dell’elettore stesso, si fa rinvio, più avanti, al paragrafo 61.

§ 53. - Espressione del voto da parte dell’elettore all’interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L’elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda stessa, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, e la restituisce al presidente del seggio (art. 49, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l’elettore a pie-garla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l’espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e invitare l’elettore a recarsi nella cabina stessa. Qualora l’elettore non vi si rechi, il presidente deve ritirare e annullare la scheda ed escludere l’elettore medesimo dal voto, prendendone nota nel verbale (art. 50 del testo unico n. 570/1960).

Inoltre, come già richiamato al precedente paragrafo 50, nel caso in cui l’elettore, dopo la sua identificazione e registrazione e dopo avere ritirato la scheda, prima ancora di entrare in cabina, la riconsegni al presidente senza alcuna espressione di voto, si configura l’ipotesi ex art. 50 del testo unico n. 570 del 1960, con l’effetto di dichiarare la nullità della scheda, ma considerando tale elettore come votante e quindi conteggiandolo tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni di cui al successivo paragrafo 83.

Il presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull’apposito registro o di fare entrare nella cabina l’elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusio-ne da tre mesi ad un anno (art. 98 del testo unico n. 570 ed art. 14 del D.P.R. n. 299/2000).

All’atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se sia quella stessa consegnata all’elettore e, dopo avere constatato che sulle parti esterne non vi siano segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell’elettore, pone la scheda nell’urna (art. 49, secondo comma, del testo unico n. 570).

Deposta la scheda nell’urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l’avvenuta riconsegna da parte dell’elettore mediante l’apposizione della firma, accanto al nome dell’elettore medesimo, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (art. 49, terzo comma, del testo unico n. 570).

Insieme alla scheda, l’elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 49, quarto comma, del testo unico n. 570).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 309 (art. 99, primo comma, del

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE52

testo unico n. 570): il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denunzia appena compiute le operazioni dell’ufficio.

Infine, il presidente riconsegna all’elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 54. – Rilevazione e comunicazione dell’affl uenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al Comune, che poi provvederà alle ulteriori comu-nicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell’interno, l’affluenza degli elettori alle urne.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l’orario pure appresso specificato, con l’indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- domenica, primo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00; - domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 22.00, cioè

alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno; - lunedì, secondo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (distinti

in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

53

Capitolo XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 55. - Caso in cui si presenti un elettore fi sicamente impedito nell’espres-sione autonoma del voto.

A norma dell’art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede che l’annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell’interessato cor-redata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, ora, del codice in materia di protezione dei dati personali appro-vato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha abrogato la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 41, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960, come aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell’interno, l’ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”: Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”.

Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore.

Potrà essere ammesso a votare con un accompagnatore anche l’elettore il cui impedimento fisico sia evidente.

Quando, invece, non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, o quando l’impedimento fisico non sia eviden-

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE54

te, il diritto al voto assistito potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell’art. 41, settimo comma, del testo unico n. 570, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’eletto-re di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l’e-lettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato (sentenza n. 1721 del 14 gennaio-21 marzo 2011) che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’in-fermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della pato-logia addotta dall’elettore, infatti, è funzionale all’esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accer-tamenti e le valutazioni “fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”. Conseguentemente, nell’apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del “motivo specifico” per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico.

Possono essere ammessi al voto assistito anche gli elettori che, essendone ancora in possesso, esibiscano il libretto nominativo di pensione di invalidità civile che, a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, veniva rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in pre-cedenza, dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili). All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’in-dicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare stesso del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull’effettiva sussistenza dell’impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l’esatta interpretazione della generica espressio-ne contenuta nel suddetto art. 41: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell’elettore interessato, l’apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleCASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE 55

1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito.

L’impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’am-missione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. È da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

La norma - ha affermato altresì il predetto Consesso - impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all’elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell’iter logico seguito nella determinazione di consentire l’aiuto dell’accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l’elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio - salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale - accerti l’effettiva sussistenza dell’impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e indichi nel verbale lo specifico motivo dell’ammissione al voto con l’accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 41, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore ................. (data) ..............., (sigla del presidente) ............», senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve: a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore

fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore (art. 41, quinto comma, del testo unico n. 570).

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE56

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al ver-bale delle operazioni dell’ufficio di sezione (art. 41, sesto comma, del testo unico n. 570).

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all’interno della colonna relativa al “motivo specifico” per cui l’elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell’elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell’accompagnatore.

§ 56. - Caso in cui si presenti a votare un elettore portatore di handicap.

L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per ren-dere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, anche per il caso in cui gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (art. 29 citato, comma 3).

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica, allorché la loro condizione comporti, altresì, una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni conte-nute nel paragrafo 55.

§ 57. - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all’elettore che, a norma dell’art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570/1960, si presenti a votare munito di una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore del Comune, ovvero dell’attestazione del sindaco, deve:

a) prendere visione della sentenza o dell’attestazione anzidette; b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale dell’ufficio di

sezione, delle generalità dell’elettore, del numero del documento di ricono-scimento e dell’autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell’attestazione;

c) apporre sulla sentenza o sull’attestazione l’annotazione «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell’ufficio, onde impedire che l’elet-tore sia ammesso a votare anche in un’altra sezione dello stesso Comune.

Se l’elettore sia ammesso a votare munito dell’attestazione del sindaco, l’elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell’attestazione medesima (art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come inserito dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

Le schede che il presidente consegna a detto elettore devono essere prele-vate da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito tener presente che, non risultando l’elet-tore iscritto nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleCASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE 57

È necessario pertanto che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto siano consegnate schede autenticate, il presidente le sostituisca immediatamente con altre prelevate dai pacchi delle schede residue, contenute nella Busta n. 4 (C); queste altre schede vengono firmate da uno scrutatore, e, dopo essere state bollate dal presidente, sono da lui introdotte nelle rispettive scatole destinate a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori ai quali il sindaco abbia rilasciato un attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/2000) perché per essi, in quanto già iscritti nella lista sezionale, è stata autenticata una scheda il sabato pomeriggio.

§ 58. - Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell’art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione; uffi ciali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico).

L’art. 40, primo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce che i membri del seggio, i rappresentanti presso il seggio medesimo delle liste dei candidati per le elezioni comunali, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione della tessera elettorale (art. 14 del D.P.R. n. 299/2000), nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di un’altra sezione del Comune.

Per i componenti dell’ufficio e per i rappresentanti anzidetti non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elet-tori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale, sulla quale vengono apposti il timbro della sezione e la data mentre il numero della tessera stessa viene annotato nell’apposito registro.

Le agevolazioni per l’esercizio del voto previste dall’art. 40 citato per gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell’apposito paragrafo del verbale.

Le schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati nel paragrafo 57.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570).

§ 59. - Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti.

L’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non acces-sibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE58

In particolare, nel caso di svolgimento delle sole elezioni comunali, l’elet-tore non deambulante potrà votare in una qualsiasi sezione del Comune (art. 1, comma 3, legge n. 15/1991) (1).

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve: a) accertarsi che l’elettore sia in possesso della tessera elettorale e della

prescritta certificazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l’impedimento, ovvero di copia auten-tica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale dell’ufficio di sezione, delle generalità dell’elettore, del numero del documento di ricono-scimento e dell’autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell’autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall’elettore nella cabina o al tavolo appositamente alle-stiti per consentire l’espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati nel paragrafo 57.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione (art. 1, quinto comma, della legge n. 15/1991).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15).

§ 60. - Caso in cui l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal pre-sidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od igno-ranza, la deteriora.

L’elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al presidente un’altra contro restituzione di quella deteriorata. L’elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l’indicazione «scheda dete-riorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 6-bis(C).

All’elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve con-segnarne un’altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenti-cate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell’elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda nuovamente consegnata all’elettore deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue contenute nella Busta n. 4(C); quest’al-tra scheda viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente nei modi indicati nel paragrafo 57.

(1) – Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 15/1991, nei comuni dove si svolge l’elezione dei consigli circoscrizionali, l’elettore non deambulante, per poter esercitare il proprio diritto di voto anche per tali elezioni circoscrizionali, deve scegliere una sezione appartenente, nell’ambito territoriale comunale, alla medesima circoscrizione nella quale è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleCASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE 59

§ 61. - Caso in cui l’elettore non vota nella cabina.

Il caso dell’elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall’art. 50 del testo unico n. 570/1960: le schede sono annullate e incluse nella Busta n. 6-bis (C), per essere allegate al verbale.

L’elettore non è più ammesso al voto. Al caso di cui al presente paragrafo e, quindi, alla relativa previsione nor-

mativa ex art. 50 del testo unico n. 570/1960, deve ricondursi l’ipotesi in cui l’elettore, avendo introdotto all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (paragrafo 52), venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto tutelato dalle norme innanzi citate.

In tale eventualità, in particolare, la scheda di voto dovrà comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l’elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell’elettore dall’Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, dovrà darsi idoneo resoconto nel verbale.

§ 62. - Caso in cui l’elettore indugia artifi ciosamente nell’espressione del voto.

Il caso dell’elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dall’art. 46, penultimo comma, del testo unico n. 570/1960.

La valutazione circa l’intenzionalità dell’indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l’eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.

La scheda restituita dall’elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata. In sostituzione di essa verrà subito introdotta nella scatola una scheda autenticata, prelevata dal pacco di quelle residue.

Accanto al nome dell’elettore sarà fatta apposita annotazione. L’elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che

abbiano votato tutti gli elettori presenti. Le schede annullate sono incluse nella Busta contrassegnata dal numero

6-bis (C). Di ciò deve essere dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del testo

unico n. 570).

§ 63. - Caso in cui l’elettore consegna al presidente di seggio una scheda mancante del bollo della sezione o della fi rma dello scrutatore.

La scheda restituita dall’elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell’urna: è, invece, vidimata imme-

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE60

diatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell’elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell’elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 49, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960).

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella Busta n. 4-bis (C).

§ 64. - Caso in cui l’elettore non restituisca la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l’indicazione del nome dell’elettore (art. 49, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960).

Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell’e-lettore, onde se ne possa tenere conto all’atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (art. 53, primo comma, n. 3, del testo unico n. 570).

§ 65. - Caso in cui l’elettore non riconsegna la matita utilizzata per l’e-spressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita deve farsi speciale menzio-ne nel verbale della sezione, con l’indicazione del nome dell’elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all’Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall’art. 99, primo comma, del testo unico n. 570/1960.

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Capitolo XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 66. - Operazioni di votazione compiute nell’uffi cio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto («sezione ospedaliera»), a norma dell’art. 43 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, vale quanto illustrato nei paragrafi precedenti.

Premesso che i ricoverati nei luoghi di cura votano per le elezioni comuna-li se sono iscritti nelle liste elettorali del Comune sede del nosocomio, si tenga presente che l’elettore, per essere ammesso alla votazione nel luogo di cura, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l’attestazione di cui all’art. 42, terzo comma, lettera b), del testo unico n. 570/1960. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro sul quale sono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Si è detto nel paragrafo 24 (III, lettera a, pagina 23) che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell’ufficio, anche l’elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi degli artt. 42 e 43 dell’anzidetto testo unico.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta atte-stazione, ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz’altro ammetterlo al voto, non essendo l’elenco stesso prescritto dalla legge ma consi-gliato dal Ministero dell’interno per agevolare il compito degli uffici elettorali di sezione.

Solo se nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente dovrà accertarsi, prima di ammettere l’elettore al voto, che l’elettore stesso non sia compreso nell’elenco di un’altra sezione.

Le schede da consegnare all’elettore di cui trattasi dovranno essere pre-levate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate nel paragrafo 57.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi degli artt. 42 e 43 del citato testo unico, sono iscritti all’atto della votazione, a cura del presidente, nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste (modd. n. 258-AR/m e n. 258-AR/f).

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, nell’apposito registro.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE62

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall’art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976.

§ 67. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell’uffi cio distaccato della sezione, a norma dell’art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell’art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, a norma dell’art. 44 del testo unico n. 570/1960, il pre-sidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell’istituto di cura, dopo aver costituito l’ufficio elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore desi-gnato dalla sorte e dal segretario del seggio - si recherà presso l’istituto o gli istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d’altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l’assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all’atto della costituzione dell’ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti delle liste di candidati che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% - saranno recate nella Busta Os/1/C.

Dopo l’espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, nella Busta Os/2/C, per essere riportate alla sezione eletto-rale ed immesse nell’urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l’altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all’interno di uno degli spazi per la cer-tificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente nel paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleVOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA 63

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirare ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell’elettore che vota nella apposita lista elettorale aggiunta (modd. n. 258-AR/m e n. 258-AR/f).

Lo scrutatore annota, nell’apposito registro, il numero delle tessere elet-torali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un’unica lista aggiunta.

Per l’attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione saranno, invece, compilati in duplice copia distinti verbali.

§ 68. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fi no a 199 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall’art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall’art. 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti delle liste di candidati che abbiano chiesto di assiste-re alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elet-tori degenti maggiorato del 10%, saranno recate nella Busta Os/1/C.

Dopo l’espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, nella Busta Os/2/C, per essere riportate alla sezione elet-torale ed immesse nell’urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l’altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE64

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente nel paragrafo 66 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell’elettore che vota nella apposita lista elettorale aggiunta (mod. n. 258 AR/m e mod. n. 258 AR/f).

Lo scrutatore annota, nell’apposito registro, il numero delle tessere elet-torali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

Per l’attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno invece compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell’art. 9, settimo comma, della legge n. 136/1976, i com-piti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell’urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista.

Nessuna altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l’espletamento delle anzidette operazioni.

§ 69. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospe-daliera. - Seggio speciale previsto dall’art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospe-dali e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall’art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preven-tivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina,

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleVOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA 65

accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti delle liste di candidati che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l’assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10% - saranno recate nella Busta Os/1/C. Dopo l’espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, nella Busta Os/2/C, per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell’urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina che hanno votato.

Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l’altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all’interno di uno degli spazi per la cer-tificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente nel paragrafo 66 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell’elettore che vota nella apposita lista elettorale aggiunta (mod. n. 258 AR/m e mod. n. 258 AR/f).

Lo scrutatore annota, nell’apposito registro, il numero delle tessere elet-torali dei votanti.

A norma dell’art. 9, settimo comma, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei rico-verati nel luogo di cura, in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell’urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista.

Nessuna altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l’espletamento delle anzidette operazioni.

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Capitolo XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 70. - Votazione dei detenuti.

L’art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comu-nali per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976, ha riconosciuto, ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, il diritto di prendere parte alle votazioni per le elezioni comunali, sempreché gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione del Comune.

L’anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire, oltre alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299/2000), l’attestazione di cui al terzo comma, lettera b), dell’anzidetto art. 8 della legge n. 136/1976. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

§ 71. - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. - Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall’art. 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventiva-mente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti delle liste di candidati che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello dei dete-nuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% - saranno recate nella Busta D/1/C.

Dopo l’espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, nella Busta D/2/C, per essere riportate alla sezione elet-torale ed immesse nell’urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleVOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO 67

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l’altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.). Al presiden-te verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi al voto e le atte-stazioni di cui al terzo comma, lett. b), dell’art. 8 della legge n. 136/1976, si richiama il paragrafo 66 per le sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell’elettore che vota nella apposita lista elettorale aggiunta [mod. n. 259 (A.R.)/m e mod. n. 259 (A.R.)/f].

Lo scrutatore annota, nell’apposito registro, il numero delle tessere elet-torali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

Per l’attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell’art. 9, settimo comma, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei dete-nuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell’urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista.

Nessuna altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l’espletamento delle anzidette operazioni.

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Capitolo XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 72. - Elettori in particolari condizioni di infermità. – Domanda di am-missione al voto domiciliare, documentazione da allegare e prov-vedimenti del sindaco del comune.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano”, possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire appo-sita dichiarazione di volontà in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltan-to nel caso in cui l’avente diritto dimori nell’ambito del territorio del comune per cui è elettore (art. 1, comma 2, decreto-legge n. 1/2006).

Alla domanda - da intendersi riferita anche all’eventuale turno di bal-lottaggio - vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regola-rità e completezza della documentazione, dispongono l’ammissione dell’elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all’elettore una attestazione dell’avvenuta inclusione in tali elenchi.

§ 73. - Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, per le elezioni comunali l’elettore può chiedere l’am-missione al voto domiciliare purché dimori nel territorio del comune, i sindaci dei comuni, per ogni sezione elettorale, formano, a seconda dei casi, distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleVOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO 69

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni del comune;

- elenco degli elettori che votano a domicilio nell’ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni del comune.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l’indirizzo completo dell’abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.

§ 74. - Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.

Come già accennato, nelle ore antimeridiane di sabato, giorno che precede quello della votazione, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell’apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l’avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana di sabato, giorno che precede quello della vota-zione, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all’autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 75. - Raccolta del voto domiciliare da parte dell’uffi cio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione con l’assistenza di uno degli scrutatori dell’ufficio stesso, designato con

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE70

sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell’ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 67.

Poiché, d’altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l’assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell’ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all’atto della costituzione dell’uf-ficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti delle liste di candidati che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la vota-zione.

È pertanto opportuno che il presidente dell’ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l’orario in cui si recherà al domi-cilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, lad-dove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell’ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ 76. - Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, non-ché l’altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell’ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno recate in apposita busta [Busta Voto domiciliare n. 1(C).

Dopo l’espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate, in apposita altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2 (C)], per essere poi riportate nella sede dell’ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse nell’urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell’uf-ficio elettorale di sezione.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleVOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO 71

§ 77. - Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell’e-spressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Tratte-nimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota se il voto sia stato espresso per una o più delle consultazioni in eventuale contemporaneo svolgimento.

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell’elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all’interno dell’apposito spazio, deve certi-ficarsi col bollo dell’ufficio di sezione e la data l’avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizio-ne elettorale, concernenti l’avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ 78. - Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezio-ne diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell’apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro, maschile e femminile, per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell’anzidetto registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elet-torale.

Viene pure presa nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell’aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell’ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell’ufficio di sezione [Busta n. 3 (C)].

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE72

§ 79. - Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riser-vatezza dell’elettore.

Ai sensi della legge, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto “nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore”.

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti delle liste di candidati che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell’elettore stesso nell’assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

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Capitolo XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 80. - Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. - Sospen-sione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle imme-diate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell’ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Qualora, poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe “file” di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l’afflusso degli elettori presentatisi presso il seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l’urna contenente le schede votate e le scatole contenenti le schede autenticate, richiude in un unico plico [Busta n. 2(C)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l’espressione del voto, apponendo la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

ATTENZIONE: - LA MANCATA SIGILLATURA DELL’URNA E DELLE SCATOLE, LA MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI SIGILLI CHE CHIUDONO L’URNA E LE SCATOLE E LA MANCATA FORMAZIONE DEL PLICO IMPORTANO LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (ART. 51, QUARTO COMMA, DEL TESTO UNICO N. 570/1960).

Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del lunedì e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo 42.

§ 81. - Riapertura della votazione alle ore 7 del mattino del lunedì. - Chiu-sura della votazione alle ore 15 del lunedì stesso.

Alle ore 7 del mattino del lunedì, il presidente ricostituisce l’ufficio elettorale di sezione (art. 52, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

Constatata l’integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all’urna contenente le schede votate, alle scatole contenenti le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE74

atti dell’ufficio [Busta n. 2 (C)], il presidente apre il plico medesimo, le scatole contenenti le schede autenticate e la fessura dell’urna che contiene le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell’ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

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Capitolo XIX LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 82. - Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodia delle matite copiative.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo da tutte le carte e gli oggetti non più necessari (art. 53, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 83. - Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione. L’ufficio determina, innanzi tutto, il numero degli elettori che hanno

votato nella sezione per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale (art. 53, primo comma, n. 2, del testo unico n. 570/1960).

A tale scopo il presidente accerta: 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione autenticate

dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. In tale numero andrà ricompreso quello dei votanti tra gli elettori che sono iscritti nelle liste aggiunte per le elezioni comunali perché hanno trasferito la residenza nella provincia di Bolzano ma non hanno ancora ivi maturato il periodo residen-ziale prescritto dalla legge. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell’urna, si troverà apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 49, terzo comma, del testo unico n. 570);

2) il numero degli elettori cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, ammessi a votare per le elezioni comunali a norma del decreto legi-slativo 12 aprile 1996, n. 197, e iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Anche in tali liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell’urna, si troverà apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 49, terzo comma, del testo unico n. 570);

3) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570), o ad attestazione del sindaco (art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come inserito dall’art. 3 della legge 7 febbra-io 1979, n. 40) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali (1);

(1) – Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione e quindi, diversamente, verrebbero computati due volte.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE76

4) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezio-ne, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991);

5) il numero dei componenti dell’ufficio sezionale, dei rappresentanti delle liste di candidati, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, iscritti in altre sezioni del Comune, che hanno votato nella sezione, come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (art. 40 del testo unico n. 570);

6) il numero degli elettori dello stesso Comune non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell’ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali e dalle annotazioni di cui all’apposito verbale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l’accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che, in quanto elettori dello stesso Comune in cui è ubicato il luogo di cura o di detenzione, siano stati ammessi a votare ai sensi dell’art. 42 del testo unico n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte.

Accertato in tal modo il numero complessivo di coloro che hanno votato nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro sul quale sono stati annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

L’entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nel registro:

a) aumentata del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco, ovvero in base all’attestato sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 del D.P.R. n. 299/2000) e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;

b) diminuita del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, ovvero hanno votato solo per un’altra consultazione contestualmente in svolgimento (numero riportato nell’apposita tabella del registro contenente i numeri delle tessere elettorali); deve corrispondere al numero complessivo dei votanti per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, come risultante dal totale delle suddette categorie.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE 77

§ 84. - Formazione del plico contenente le liste della votazione ed i re-gistri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti e sua tra-smissione, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico [Busta n. 3 (C)], contenente le liste per la vota-zione utilizzate nella sezione ed il registro (maschile e femminile) sul quale sono stati annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato.

In esso vanno compresi: a) le liste della votazione (maschile e femminile); le liste elettorali

aggiunte in cui è stata presa nota dei cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea che hanno votato nella sezione per le elezioni comu-nali e, nelle sezioni ospedaliere, in quelle aventi nella circoscrizione luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, e luoghi di detenzione, le liste elettorali aggiunte com-pilate dal presidente del seggio, le quali devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;

b) i registri (maschile e femminile) contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti nonché quelli per l’annotazione della presa in conse-gna e restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, che sono stati chiusi nella Busta n. 3-bis (C). Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione, per gli elettori ammessi a votare ai sensi dell’art. 42 del testo unico n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, con i suddetti registri deve essere inclusa, nella predetta Busta n. 3-bis (C), l’attestazione di cui alla lettera b), terzo comma, degli artt. 42 e 8 sopra richiamati;

c) i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni del Comune, ammessi al voto domiciliare.

Sul plico [Busta n. 3(C)] appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste di candidati, nonché gli elettori presenti.

Questo plico, sigillato, deve essere immediatamente consegnato, prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio ed esclusivamente per il tramite del Comune, al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta (art. 53, primo comma, n. 2, del testo unico n. 570/1960 e art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998).

La formazione del plico e il suo inoltro vanno effettuati con la massima cura, anche avvalendosi degli appositi moduli di consegna, onde evitare l’even-tuale lacerazione del plico medesimo e, conseguentemente, la dispersione degli atti ivi contenuti.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE78

§ 85. - Controllo delle schede residue. Formazione del relativo plico e sua trasmissione, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune.

L’ufficio procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro della votazione: quella riguardante il controllo delle schede autenticate rimaste nelle relative scatole e non utilizzate per la votazione (art. 53, primo comma, n. 3, del testo unico n. 570/1960).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai sensi degli artt. 42 e 43 del testo unico n. 570/1960, degli artt. 8 e 9 della legge 136/1976, richiamati dall’art. 1, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, e dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, compresi negli elenchi consegnati dal sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l’ufficio procede alla formazione del plico con-tenente le schede residue [Busta n. 4(C)].

Nel plico vanno incluse, in due distinti pacchetti: a) le schede autenticate rimaste nella apposita scatola; b) le schede non autenticate. Il predetto plico deve essere consegnato, prima dell’inizio delle operazioni

di scrutinio ed esclusivamente per il tramite del Comune, al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale territorialmente competente.

Le operazioni previste nel paragrafo 83 (accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione), nel paragrafo 84 (formazione e trasmis-sione del plico contenente le liste della votazione ed i registri) e nel presente paragrafo (formazione e trasmissione del plico con le schede non utilizzate per la votazione) devono essere eseguite nell’ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 53, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960).

§ 86. - Inizio delle operazioni di scrutinio.

Compiute le operazioni di riscontro dopo la votazione, di cui al presente capitolo, e dopo aver provveduto ad inviare i relativi plichi, il presidente può dare inizio alle operazioni di scrutinio.

Si vedano in proposito: - il capitolo XXIII per lo scrutinio nelle sezioni dei Comuni con popola-

zione sino a 15.000 abitanti; - il capitolo XXIV per lo scrutinio nelle sezioni dei Comuni con popola-

zione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione; - il capitolo XXV per lo scrutinio nelle sezioni dei Comuni con popola-

zione superiore a 15.000 abitanti.

PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

81

Capitolo XX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 87. - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scru-tinio.

Il presidente, prima di aprire l’urna contenente le schede votate, provvede a ripartire tra i componenti del seggio i compiti per lo svolgimento delle ope-razioni di scrutinio.

Innanzitutto, procede all’estrazione a sorte tra gli scrutatori, escluso il vicepresidente, di colui che dovrà estrarre le schede dall’urna (artt. 63, primo comma, e 68, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.

Si tenga presente che l’art. 25 del testo unico n. 570 - a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell’ufficio - va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio contenute nei successivi articoli del medesimo testo unico, e cioè con gli artt. 63, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e 68, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall’urna; almeno di un altro scrutatore e del segretario, che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio; nonché di un terzo scrutatore, che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell’ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle liste dei candidati. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l’adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 32.

82

Capitolo XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 88. - Termini per le operazioni di scrutinio.

Una volta che il presidente abbia dato inizio alle operazioni di scrutinio, queste debbono proseguire senza alcuna interruzione.

Le operazioni di scrutinio stesse devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

§ 89. - Eventuale sospensione delle operazioni di scrutinio.

Nella eventualità che si versi, per qualsiasi motivo, nella impossibilità di ultimare le operazioni di scrutinio, il presidente deve sospendere le operazioni stesse (art. 26 legge n. 122/1951; art. 22, comma 6, decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi per l’elezione del Senato; art. 73, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati).

In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell’urna conte-nente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull’urna e sulle scatole vengono apposti cartelli portanti, oltre all’indicazione del Comune e della sezione, anche la scrit-ta: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate».

Quindi raccoglie in uno o più plichi tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.

Ai plichi sono apposti il bollo della sezione e le indicazioni già prescritte per l’urna e per le scatole, nonché le firme del presidente, di due scrutatori e, a loro richiesta, dei rappresentanti delle liste di candidati e degli elettori presenti.

Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura del verbale, provve-de ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare del verbale, con l’urna, le scatole ed i plichi anzidetti, sarà immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due scrutatori all’ufficio della 1ª sezione del Comune.

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Capitolo XXII

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 90. – Principio di salvaguardia della validità del voto.

Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo dell’ufficio elettorale di sezione o di schede che presen-tino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di “favor voti”.

Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto.

Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impedisca-no l’agevole identificazione.

Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un’espressione raf-forzativa del suffragio, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compi-lazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore.

Il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà manife-stata dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effet-tuare le loro scelte, anche a coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE84

appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001).

Si rammenta pure che i segni che possono invalidare il voto sono esclusi-vamente quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

§ 91. – Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all’elettore di più schede di voto, potrebbe darsi che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall’elettore l’una sull’altra, con l’effetto che il segno di voto regolarmente trac-ciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest’ultima scheda, tuttavia, semprechè la volontà dell’elettore sia univoca e la scheda stessa non sia per altro verso da dichiararsi nulla per uno dei motivi previsti dalla legge, deve essere ritenuta assolutamente valida.

§ 92. – Principio della non riconoscibilità del voto.

Oltre al fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto, un altro principio che assume grande rilevanza è quello della non riconoscibilità del voto stesso.

In merito alla riconoscibilità del voto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile ed univoco l’intento dell’elettore di farsi riconoscere (1).

Pertanto, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

(1) – Sui principi di salvaguardia della validità del voto e di non riconoscibilità del voto stesso, si riportano, in aggiunta a quelle richiamate nel testo del presente paragrafo, le seguenti altre massime del Consiglio di Stato:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconosci-mento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all’incerto e meccanico mo-vimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni pa-lesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960).

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleSALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO 85

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell’elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);

- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell’elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);

- l’allungamento verso il basso dell’ultima vocale del nominativo del can-didato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- tre “ics” apposte sul nome prestampato del candidato a Sindaco (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio desti-nato all’indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l’elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della colletti-vità chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- l’erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candi-dato alle elezioni comunali, bensì riconducibile ad un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un’involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);

- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identifi-cative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qua-lunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore;

- l’indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l’abbreviazione “geo” posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l’abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell’e-spressione “geom.” (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);

- l’errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sosti-tuendo alla “v” una “p” (nel caso in questione: “Papese” al posto di “Pavese”). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è comunque ferma nel ritenere che è nullo il voto che contenga l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE86

siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell’elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono, invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

- il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- la frase “candidato alla carica di consigliere” apposta dall’elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell’elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);

- le parole “SI” od “OK” scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).

§ 93. - Principio della univocità del voto e fattispecie di nullità o di vali-dità e attribuibilità del voto.

Un ulteriore principio che, anche in relazione a quanto già detto nei pre-cedenti paragrafi 90, 91 e 92, costituisce un corollario del fondamentale prin-cipio della salvaguardia della validità del voto è quello della univocità del voto.

Con riguardo a tale principio, si richiamano alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato su specifiche fattispecie di seguito evidenziate, nelle quali, a seconda dei casi, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha compor-tato l’attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso (1):

(1) – In tema di validità della scheda, del voto di lista e del voto di preferenza, si riportano, in aggiunta a quelle riportate nel testo del presente paragrafo, alcune altre massime del Consiglio di Stato:

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);

- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l’elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);

- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);

- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954);

- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19-6-1981).

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleSALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO 87

- voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell’elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004);

- scheda, senza crocesegno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l’elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un con-trassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato (Sez. V, n. 5913 del 21-11-2007);

- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante pre-ferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);

- voto espresso indicando prenomi erronei. L’erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell’elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l’imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una cono-scenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

Con riferimento, infine, a determinate altre specifiche fattispecie di segui-to elencate, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell’attribuzione del voto medesimo:

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candi-dato indicato, in applicazione del principio emergente dall’art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001; Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006);

- scheda in cui l’elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE88

per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l’elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno – come quello con cui esprime la preferenza al candidato consi-gliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco - È valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l’elettore esprima pure una preferenza per un candidato consi-gliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest’ultimo è nullo, per l’evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001);

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l’indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n.1 sia ad un candidato della lista n.2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero deri-vare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono supe-rate, sul piano formale, dal disposto dell’art. 57, comma V, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, indi-viduata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 22 febbraio 2001).

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Capitolo XXIII

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

§ 94. - Inizio dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dopo aver aperto il plico contenente gli atti e le carte per la elezione del sindaco e del consiglio comunale, dovrà agitare, senza aprirla, l’urna di cartone contenente le schede votate per la predetta elezione, affinché le schede stesse possano oppor-tunamente mescolarsi.

Quindi il presidente provvederà all’apertura dell’urna stessa e alle opera-zioni di spoglio.

§ 95. - Vari modi per esprimere il voto nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Le diverse modalità con le quali l’elettore può esprimere validamente il proprio voto sono state dettagliatamente illustrate nel paragrafo 46 e si inten-dono, qui, integralmente richiamate.

Per ogni altro verso, si rinvia alle esemplificazioni allegate alla presente pubblicazione (vedasi allegato A, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti: pag. 227).

§ 96. - Spoglio e registrazione dei voti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente apre l’urna contenente le schede votate per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e dà inizio allo spoglio di esse.

Per tale procedimento si osservano le norme dell’articolo 63 del testo unico n. 570/1960 e dell’art. 14 del D.P.R. n. 132/1993.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae successivamente dall’urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il nome e cognome del candi-dato alla carica di sindaco votato e il contrassegno della lista ad esso collegata.

Subito dopo, e senza alcuna soluzione di continuità, il presidente legge ad alta voce il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco nonché, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE90

Le annotazioni sono effettuate contemporaneamente ma separatamente, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, dai due gruppi di scrutatori, come indicato nel paragrafo 87.

Si tenga presente che a ciascuna lista di candidati alla carica di consi-gliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti con-seguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall’urna un’altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l’art. 68, comma 3, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che “è vietato estrarre dall’urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scato-la, dopo spogliato il voto”.

La vigente normativa, pertanto, non consente l’estrazione contem-poranea dall’urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclu-sione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio

sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull’ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 97. - Casi di nullità - Schede bianche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuo-vamente la norma dell’art. 64, primo comma, del testo unico n. 570/1960, la quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, e le istruzioni impartite nel capitolo XXII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle opera-zioni di spoglio e scrutinio nonché le esemplificazioni riportate nell’allegato A a pag. 227.

Nel corso dello scrutinio delle schede votate per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54 e 64 del testo unico 570/1960, due diverse specie di nullità, di cui una totale e l’altra parziale:

1) schede nulle; 2) schede contenenti voti di preferenza nulli.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI 91

1) Schede nulle. Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:a) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da

non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 132/1993 e alle allegate tabelle A ed E (o alle tabelle B e F, in caso di ballottaggio), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti, rispettivamente, dagli artt. 47 e 48 del testo unico n. 570/1960;

c) quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferen-za, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituisce caso tipico di nullità, per le elezioni nei comuni con popola-zione sino a 15.000 abitanti, l’avere espresso contemporaneamente il voto per un candidato a sindaco e per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Si supponga inoltre, ad esempio, che l’elettore abbia votato per più di un candidato a sindaco, o che, senza esprimere alcun voto di preferenza oppure esprimendo preferenze per candidati consiglieri di liste diverse, abbia tracciato un segno su due o più contrassegni contigui o abbia tracciato due o più segni su diversi contrassegni o, ancora, abbia tracciato un segno trasversale che com-prenda l’area di due o più rettangoli della scheda.

2) Schede contenenti voti di preferenza nulli. I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente

indicati dall’art. 57 del testo unico n. 570/1960, al quale si fa integrale riferi-mento.

LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEL VOTO DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide agli effetti del voto di lista.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE92

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di espri-mere il voto di preferenza a mezzo di numeri (paragrafo 46) e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall’art. 64 del testo unico n. 570/1960, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comun-que di individuare il candidato prescelto.

Si tenga comunque conto che i segni che possono invalidare la scheda o i voti in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analo-gamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68, comma 2, del testo unico n. 570).

Del numero delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti di prefe-renza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di preferenza nulli vanno regi-strati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidi-mate da almeno due componenti dell’ufficio di sezione e poi, rispettivamente unite da apposite fascette, incluse nella Busta n. 6-ter (C), per essere allegate al verbale di sezione.

Le schede contenenti voti di preferenza nulli, dopo essere parimenti vidi-mate da almeno due componenti l’ufficio, unite anch’esse da apposita fascetta, vanno incluse nella Busta n. 7 (C), per essere allegate al verbale medesimo.

§ 98. - Schede e voti contestati nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate conte-stazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto.

Al riguardo, occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall’art. 64 del testo unico n. 570/1960, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell’e-lettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del testo unico n. 570), intendendosi che contro le operazioni per la elezione del sindaco

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI 93

e del consiglio comunale è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale; è rimes-so, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni per turbare l’andamento delle operazioni e per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenendo presente che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti ai candidati a sindaco contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste di candidati alla carica di consigliere che, in quanto contestati, non sono stati comunque attribuiti al candidato sindaco.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata sia che non venga assegnata, devono essere indicati il candidato a sindaco e/o la lista di candidati consiglieri il cui voto è stato contestato, la preferenza contestata, il motivo della contestazione nonché la decisione presa dal presidente.

Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto al candidato sindaco, dovrà ritenersi parimenti contestato e non attribuibile anche il voto eventualmente espresso per la lista di candidati consiglieri (nonché, ovviamente, il voto di preferenza).

Le schede contestate e non attribuite sono firmate da almeno due compo-nenti dell’ufficio elettorale di sezione e sono inserite, unite da apposita fascetta, nella Busta n. 6-ter (C.), da allegare al verbale di sezione.

Le schede contestate per il voto di preferenza ma valide per il voto al can-didato sindaco devono essere inserite, unite da apposita fascetta, nella Busta n. 7 (C.), da allegare al medesimo verbale.

§ 99. - Operazioni di controllo dello spoglio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell’urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perchè contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio, tenendo presente che ad una scheda valida corrisponde, in ogni caso, un voto valido al sindaco e alla lista collegata.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma dell’art. 63, quarto comma, del testo unico n. 570/1960, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE94

§ 100. - Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nel paragrafo precedente, il presidente, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa il possesso dei requi-siti di eleggibilità da parte dei candidati, facendo constare dal verbale eventuali motivi di ineleggibilità, dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale (art. 66, primo e secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

§ 101. - Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abi-tanti.

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto: 1) raccoglie in un plico [Busta n.6-bis (C)], le schede deteriorate, le schede

riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate ad elettori per artificioso indugio nella espressione del voto, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il loro voto, e che sono state vidimate;

2) ripone in un altro plico [Busta n. 6-ter (C)], le schede nulle, le schede contestate, le schede bianche e le carte relative ai reclami ed alle proteste, sche-de e carte che sono già state vidimate: in detto plico viene, inoltre, inclusa una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso).

I predetti plichi di cui ai numeri 1 e 2 vengono inclusi in un plico più grande [Busta n. (6)], nel quale dovrà essere posto uno dei due esemplari del verbale e che dovrà essere rimesso all’ufficio della 1ª sezione, sede dell’adunanza dei presidenti delle sezioni;

3) chiude tutte le schede valide, nonché una copia delle tabelle di scru-tinio (frontespizio stampato in nero) in altro apposito plico [Busta n. 7(C)],] recante le firme del presidente, di almeno due scrutatori e degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Sono incluse tra le anzidette schede, unite da apposita fascetta, quelle valide per il voto al candidato sindaco e alla lista ma contenenti voti di preferenza dichiarati nulli. Anche questo plico viene inviato all’ufficio della 1ª sezione.

La consegna, all’ufficio della 1ª sezione, dei plichi di cui sopra dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

L’altro esemplare del verbale, chiuso nella apposita busta [Busta n. 8(C)],viene depositato, appena sciolta l’adunanza, nella segreteria del comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizza-zione delle operazioni indicate nell’allegato al verbale n. 1 (raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare e di quelli ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione), il presidente, prima di includere i due

95Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l’allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.

§ 102. - Riconsegna del materiale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Eseguiti tutti gli adempimenti di cui sopra, il presidente dell’ufficio elettorale curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in ser-vizio presso la sezione.

Nell’apposita Busta [Busta n. 9(C)] saranno quindi posti, a cura del pre-sidente e del segretario della sezione, la cassettina o il contenitore con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta di inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostratore, e ciò per evitare che, versandosi, deteriori la cassettina ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione.

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirato dall’incaricato del comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del comune.

La riconsegna del materiale della 1ª sezione, nei comuni aventi più di una sezione elettorale, verrà effettuata dopo ultimate le operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni.

§ 103. - Compiti dell’adunanza dei presidenti di sezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elet-torale: richiamo.

È utile rammentare che, ai sensi dell’art. 67, primo comma, del testo unico n. 570/1960, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poter modificare i risultati stessi, e di proclamazione dei candidati eletti sono effettuate dall’adunanza dei presidenti delle sezioni medesime.

L’adunanza è presieduta dal presidente dell’ufficio elettorale della 1ª sezione, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della medesima 1^ sezione, e la relativa riunione è tenuta “nel giorno di mar-tedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del merco-ledì”. È da ritenere, tuttavia, che il termine iniziale fissato dalla legge abbia carattere ordinatorio e che pertanto, laddove compatibile con le esigenze degli uffici elettorali e dei rispettivi presidenti e con l’assoluta regolarità e completez-za delle operazioni del procedimento elettorale di rispettiva competenza, l’adu-nanza dei presidenti di sezione possa tenersi anche nel giorno stesso di lunedì, dopo il compimento di tutti gli adempimenti dei seggi.

96

Capitolo XXIV

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI AVENTI UNA SOLA SEZIONE

§ 104. - Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio nei Comuni aventi una sola sezione.

Se il Comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di spoglio delle schede votate ed effettuati i riscontri di cui al para-grafo 99, procede all’attestazione nel verbale, negli appositi prospetti, dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco, della cifra elettorale di ogni singola lista, nonché dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, disponendoli successivamente secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000).

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costi-tuita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza (art. 71, comma 9, del decreto legislativo. n. 267/2000).

§ 105. - Proclamazione del sindaco nei Comuni aventi una sola sezione.

Successivamente, il presidente, a norma dell’art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha otte-nuto il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.

Nel caso che due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo stes-so maggior numero di voti, il presidente, dandone atto nel verbale, chiude le operazioni della sezione, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine delle operazioni di ballottaggio.

§ 106. - Assegnazione dei seggi alla lista nei Comuni aventi una sola sezione.

Dopo aver proceduto alla proclamazione del sindaco, il presidente attribu-isce alla lista ad esso collegata i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comu-nale, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale superiore a 50 cente-simi (art. 71, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993). I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste, secondo le operazioni analiticamente indicate nel verbale.

In caso di ammissione di una sola lista di candidati, si fa presente che il Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione n. 1118 del 20 maggio 1994, ha stabilito che all’unica lista partecipante alla competizione debbono essere attri-buiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al Comune.

97Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOL. SINO A 15.000 AB. AVENTI UNA SOLA SEZIONE

§ 107. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale nei Comuni aventi una sola sezione.

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, i candidati secon-do la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

In caso di assegnazione di seggi all’unica lista partecipante alla consulta-zione elettorale, il presidente procede alle conseguenti proclamazioni, tenendo conto che a tale lista vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i candidati.

§ 108. - Determinazione del quorum dei votanti e dei voti validi nel caso in cui sia stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati nei Comuni aventi una sola sezione.

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, il presidente, dopo avere comunque provveduto alle operazioni di scrutinio dei voti al candidato sindaco (e alla lista) e dei voti di preferenza a ciascun candidato consigliere dell’unica lista, ma prima di procedere alle opera-zioni di proclamazione degli eletti alle relative cariche, deve accertare se si sono verificate le condizioni richieste dall’art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000, cioè:

1) se abbia votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;

2) se la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Per l’accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il presidente terrà conto degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione o di un’attestazione del sindaco, i quali debbono essere aggiunti agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione, prima di calcolare il rapporto tra il numero dei votanti (compresi cioè gli elettori ammessi a votare con sentenza o con atte-stazione) e quello degli iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il presidente, senza, ovviamente, poter procedere alla proclamazione di eletti, deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell’ufficio.

Se invece il primo quorum risulti raggiunto, il presidente passa ad accer-tare se sia raggiunto il secondo quorum prescritto dalla legge. A tale effetto, cal-colata la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista sia uguale o superiore alla predetta cifra.

Nel caso in cui il secondo quorum non venga raggiunto, il presidente, non potendo procedere alla proclamazione di eletti, deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell’ufficio.

Viceversa, qualora siano stati raggiunti entrambi i quorum, il presidente procede alle operazioni di proclamazione degli eletti alle cariche di sindaco e di consigliere descritte nei paragrafi precedenti.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE98

§ 109. - Chiusura del verbale e formazione dei plichi nei Comuni aventi una sola sezione.

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, si procede alla chiu-sura del verbale ed alla formazione dei plichi indicati nel paragrafo 101.

I plichi contenenti, rispettivamente, un esemplare del verbale con i relativi allegati [Busta n. 6(C)] e le schede valide [Busta n. 7(C)] saranno subito rimessi al Prefetto dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

99

Capitolo XXV

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

§ 110. - Inizio dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dopo aver aperto il plico contenente gli atti e le carte per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, dovrà agitare, senza aprirla, l’urna di cartone contenente le schede votate per la predetta elezione, affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi.

Quindi il presidente provvederà all’apertura dell’urna stessa e alle opera-zioni di spoglio.

§ 111. - Vari modi di esprimere il voto nei Comuni con popolazione supe-riore a 15.000 abitanti.

Le diverse modalità con le quali l’elettore può esprimere validamente il proprio voto sono state dettagliatamente descritte nel paragrafo 46, e si inten-dono, qui, integralmente richiamate.

Per ogni altro verso, si rinvia alle esemplificazioni allegate alla presen-te pubblicazione (vedasi allegato B, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: pag. 237).

§ 112. - Spoglio e registrazione dei voti nei Comuni con popolazione su-periore a 15.000 abitanti.

Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell’art. 68 del testo unico n. 570/1960, dell’art. 14 del D.P.R. n. 132/1993, nonché le seguenti istruzioni ministeriali.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall’urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il nome e cognome del sindaco e, successivamente, il contrassegno di lista.

Subito dopo, e senza alcuna soluzione di continuità, il presidente legge ad alta voce il cognome del candidato alla carica di consigliere al quale even-tualmente è attribuita la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE100

Le annotazioni sono effettuate contemporaneamente ma separatamente, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, dai due gruppi di scrutatori, come indicato nel paragrafo 87.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e da ciascuna lista e i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall’urna un’altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l’art. 68, comma 3, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che “è vietato estrarre dall’urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scato-la, dopo spogliato il voto”.

La vigente normativa, pertanto, non consente l’estrazione contem-poranea dall’urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclu-sione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla

scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull’ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 113. - Casi di nullità - Schede bianche nei Comuni con popolazione su-periore a 15.000 abitanti.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuova-mente la norma dell’art. 69, primo comma, del testo unico n. 570/1960, la quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, e le istruzioni impartite nel capitolo XXII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scru-tinio nonché le esemplificazioni riportate nell’allegato B a pag. 237.

Si richiamano inoltre, le norme degli articoli 72 e 73 del decreto legisla-tivo n. 267/2000, in base alle quali con unica scheda si vota sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista, sia per un candidato alla carica di consi-gliere comunale (voto di preferenza).

Nel corso dello scrutinio delle schede votate per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54, 57 e 69 del testo unico 570/1960, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

1) schede nulle;

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 101

2) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco;

3) schede contenenti voti di preferenza nulli. 1) Schede nulle non contenenti alcun voto. Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi: a) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da

non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 132/1993 e alle allegate tabelle C ed E (o alle tabelle D e F, in caso di ballottaggio), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti, rispettivamente, dagli artt. 47 e 48 del testo unico n. 570/1960;

c) quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferen-za, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEL VOTO DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

Costituisce, ad esempio, caso tipico di nullità di tutte le espressioni di voto contenute nella scheda l’avere votato per più di un candidato alla carica di sindaco.

2) Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco.

Si verifica tale tipo di nullità allorquando l’espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di sindaco, non si manifesta in modo altret-tanto univoco per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto; si rammenta, infatti, che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’elettore può anche esprimere un voto disgiunto, cioè, dopo aver votato per un determinato candidato a sindaco, può altresì votare per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

Si supponga, ad esempio, che l’elettore, dopo avere espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco, abbia tracciato un altro segno di

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE102

voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui oppure abbia tracciato due o più altri segni di voto su diversi contrassegni di lista, appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sindaco prescelto.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli. I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente

indicati dall’art. 57 del testo unico n. 570/1960, al quale si fa integrale riferi-mento.

LA NULLITÀ DEL VOTO DI LISTA DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide agli effetti del voto di lista.

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di espri-mere il voto di preferenza a mezzo di numeri (paragrafo 46) e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall’art. 69, primo comma, del testo unico n. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga comunque conto che i segni che possono invalidare la scheda o i voti in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall’elettore con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.

Tali schede devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 15, comma 2, della legge n. 53/1990).

Del numero delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti di lista e di preferenza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi pro-spetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidi-mate da almeno due componenti dell’ufficio di sezione e poi, rispettivamente unite da apposite fascette, incluse nella Busta n. 6-ter (C), per essere allegate al verbale di sezione.

Le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli, dopo essere pari-menti vidimate da almeno due componenti l’ufficio, unite anch’esse da appo-sita fascetta, vanno incluse nella Busta n. 7 (C), per essere allegate al verbale medesimo.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 103

§ 114. - Schede e voti contestati nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate conte-stazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista o al candidato sindaco, sia relativamente ai voti di preferenza.

Anche con riguardo a tali voti si ritiene di far presente che, tenuto conto del principio sancito dall’art. 69, primo comma, del testo unico n. 570/1960, secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effet-tiva volontà dell’elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il pre-sidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del testo unico n. 570), intendendosi che contro le operazioni per la elezione del sindaco e del consiglio comunale è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale: è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l’andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti ai candidati a sindaco contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste di candidati alla carica di consigliere che, in quanto contestati, non sono stati comunque attribuiti al candidato sindaco.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata sia che non venga assegnata, devono essere indicati il candidato a sindaco e/o la lista di candidati consiglieri il cui voto è stato contestato, la preferenza contestata, il motivo della contestazione nonché la decisione presa dal presidente.

Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto al candidato sindaco, dovrà ritenersi parimenti contestato e non attribuibile anche il voto eventualmente espresso per la lista di candidati consiglieri (nonché, ovviamente, il voto di preferenza).

Le schede contestate e non attribuite sono firmate da almeno due compo-nenti dell’ufficio elettorale di sezione e sono inserite, unite da apposita fascetta, nella Busta n. 6-ter (C.), da allegare al verbale di sezione.

Le schede contestate per le liste e/o per le preferenze ma valide per il voto al candidato a sindaco devono essere inserite, unite da apposite fascette, nella Busta n. 7 (C.), da allegare al medesimo verbale.

§ 115. - Operazioni di controllo dello spoglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell’urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola le schede spogliate e le conta.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE104

Successivamente, il presidente conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio tenendo presente che ad ogni scheda valida deve corri-spondere, in ogni caso, un voto valido per un candidato a sindaco.

§ 116. - Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza, egli ne indica i motivi nel verbale (art. 68, comma 6, del testo unico n. 570/1960).

§ 117. - Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

§ 118. - Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Infine il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Per la formazione dei plichi vedasi quanto forma oggetto del paragra-fo 101. Si tenga presente che su di essi possono apporre la firma anche i rappre-sentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il plico contenente un esemplare del verbale della sezione e gli atti ad esso allegati [Busta n. 6(C)] viene consegnato, insieme con il plico contenente le schede valide [Busta n. 7(C)], all’Ufficio centrale, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

L’altro esemplare del verbale, contenuto nella Busta n. 8(C), viene deposi-tato, appena sciolta l’adunanza, nella segreteria del comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizza-zione delle operazioni indicate nell’allegato al verbale n. 1 (raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare e di quelli ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l’allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 105

§ 119. - Riconsegna del materiale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Per la riconsegna del materiale della sezione al Comune si vedano le istru-zioni di cui al paragrafo 102.

PARTE QUINTA OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

109

Capitolo XXVI

LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

§ 120. – Turno di ballottaggio.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» prevede, agli articoli 71, comma 6, e 72, comma 5, l’istituto del ballottaggio per l’elezione del sindaco.

Tali disposizioni stabiliscono che, a detto ballottaggio, si proceda in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il mag-gior numero di voti, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun can-didato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi.

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono secondo termini e modalità già dettagliatamente descritti nella presente pubblica-zione, richiamandosi l’attenzione sull’osservanza delle seguenti ulteriori istruzioni nonché su alcuni principali adempimenti già illustrati per il primo turno di voto.

§ 121. - Composizione dell’uffi cio elettorale di sezione nel turno di bal-lottaggio.

Come già si è detto nel paragrafo 1, la nomina dei componenti dei seggi effettuata in vista di consultazioni amministrative (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), di norma, è operata anche in relazione all’eventuale secondo turno di ballottaggio.

Pertanto, la composizione dell’ufficio, fatti salvi ovviamente i provvedi-menti sostitutivi medio tempore intervenuti per sopraggiunti gravi impedi-menti, deve rimanere immutata, qual era, cioè, all’inizio delle operazioni del primo turno di votazione.

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all’atto della costituzione del seggio, si richiamano i paragrafi 4, 9 e 13.

§ 122. - Designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso la sezione.

I rappresentanti delle liste di candidati già designati presso l’ufficio elet-torale di sezione per il primo turno di votazione debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio. Resta tuttavia ferma la facoltà per i delegati di tutte le liste di candidati di partiti o gruppi politici che partecipano al turno di ballottaggio di designare nuovi rappresentanti, in sostituzione, cioè, di quelli designati in occasione del primo turno di voto, con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 35 del testo unico n. 570/1960 (paragrafo 19).

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE110

Per le sezioni presso le quali, in occasione del primo turno di votazione, non vi sia stata designazione di rappresentanti di liste di candidati, si fa rilevare che detta designazione potrà comunque essere effettuata per la prima volta in occasione del turno di ballottaggio, sempre con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 35 testé citato.

In particolare, le nuove designazioni o le designazioni in sostituzione di quelle precedentemente operate possono essere comunicate entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio (prima ipotesi); oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazio-ni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica mattina, purché prima dell’inizio della votazione (seconda ipotesi).

§ 123. - Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scru-tatori o dei rappresentanti delle liste di candidati.

Come già ricordato al paragrafo 22, in base a provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, adottati in attuazione del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sussistono limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti delle liste di candidati sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazio-ne o che abbiano votato, tanto più che, nell’ipotesi di turni di ballottaggio, la partecipazione al voto o l’astensione sono suscettibili di evidenziare una parti-colare opzione politica.

§ 124. - Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o regi-strare immagini.

Anche in occasione del turno di ballottaggio, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il presidente dell’ufficio di sezione dovrà invitare l’elettore a depositare telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini di cui sia in possesso. Tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all’elet-tore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l’altro per quelli di sesso femminile.

Il presidente di seggio dovrà altresì affiggere all’interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO 111

“Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali tele-foni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

“Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”.

Per quanto concerne i provvedimenti da adottarsi nel caso in cui l’elettore venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, relativi all’annullamento della scheda e alla esclusione dal voto dell’elettore stesso, si richiama quanto già detto al paragrafo 61.

§ 125. - Apertura della votazione di ballottaggio.

Le operazioni di voto si svolgono, in occasione del turno di ballottaggio, nei giorni di domenica, dalle ore 8 alle ore 22, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il presidente, dopo aver provveduto il sabato pomeriggio alle operazioni di timbratura delle schede, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, enuncia ad alta voce le modalità di voto, astenendosi, però, da qualsiasi esem-plificazione.

Le modalità di espressione del voto nel turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco del comune sono previste dall’art. 72, comma 8, del decreto legisla-tivo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il presidente avverte gli elettori che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Nel caso di svolgimento del turno di ballottaggio per l’elezione del sin-daco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente avrà anche cura di avvertire gli elettori che il cosiddetto voto disgiunto - ovverosia la possibilità, in occasione del primo turno, di votare per un candidato alla carica di sindaco e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata a quel candidato a sindaco – non trova applicazione nel turno di ballottaggio.

Le avvertenze suddette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

§ 126. - Rilevazione e comunicazione dell’affl uenza alle urne.

Anche in occasione del turno di ballottaggio, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al Comune, che poi prov-vederà alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell’interno, l’affluenza degli elettori alle urne.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE112

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l’orario pure appresso specificato, con l’indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- domenica, primo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00; - domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 22.00, cioè

alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno; - lunedì, secondo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (distinti

in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

§ 127. - Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio.

Le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio hanno inizio dopo la chiusura della votazione nella giornata di lunedì e appena saranno completate le operazioni di riscontro del numero dei votanti nel turno di ballottaggio previste dall’art. 53 del testo unico n. 570/1960.

Si intendono, in questa sede, richiamate tutte le altre istruzioni conte-nute nei precedenti capitoli XIX e segg. concernenti le operazioni di riscontro dopo la votazione, le operazioni preliminari allo scrutinio e i termini per lo svolgimento di esse nonché le operazioni di scrutinio relative, a seconda dei casi, alle elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, alle ele-zioni negli stessi comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione e alle elezioni nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico.

§ 128. - Validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio.

Considerato l’inscindibile raccordo tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco e le risultanze elettorali riferibili alla lista o alle liste ad esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l’espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno di una lista collegata, nella considerazione, quindi, che la volontà effettiva dell’elettore sia comunque manifesta e sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspet-ti. Negli stessi sensi, è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del can-didato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Nel caso di svolgimento del turno di ballottaggio, qualora, invece, l’e-lettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia su un simbolo di una lista collegata all’altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera uni-voca e che pertanto la scheda sia nulla.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunaleLE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO 113

In particolare, per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché nel turno di ballottaggio la competizione è limitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova – come già detto - alcuna applicazione la modalità di “voto disgiunto” attivabile, nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in occasione del primo turno di votazione, secondo la quale l’elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati ad un altro candidato sindaco (1).

(1) – Con riguardo al turno di ballottaggio, il Consiglio di Stato ha precisato che i segni meramente ripetitivi (cognome oppure nome e cognome, espressamente indicati nel riquadro conte-nente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ovvero nel riquadro delle liste apparentate) o superflui (segni apposti sulle liste di una medesima coalizione ovvero nomi di candidati appartenenti alle medesime), non possono essere interpretati come “segni di riconoscimento”, tali da determinare la nullità del voto espresso.

La nullità del voto non può verificarsi nemmeno quando sia stato espressamente indicato il nome di un candidato alla carica di consigliere comunale non appartenente alla lista pure contras-segnata, purché collegata al medesimo candidato alla carica di sindaco: nel turno di ballottaggio, infatti, l’elettore deve manifestare la volontà di scelta di uno schieramento senza possibilità di attri-buire voti disgiunti; ed un voto che contenga la descritta imprecisione non pone dubbi sulla scelta dello schieramento.

Al contrario il voto deve essere considerato nullo quando l’elettore abbia manifestato la pro-pria scelta per entrambi gli schieramenti (evenienza ammissibile al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) apponendo un qualsiasi segno sia nel riquadro contenente il nome del candidato alla carica di sindaco che nelle liste collegate, ma appartenenti allo schiera-mento avversario, ovvero abbia utilizzato parole od espressioni non corrispondenti al nome di alcun candidato (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004).

PARTE SESTA DISPOSIZIONI PENALI

117

Capitolo XXVIII

SANZIONI PENALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI SEGGI

§ 129. - Sanzioni penali previste per i componenti degli uffi ci elettorali.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni, all’atto della costituzione dell’uffi-cio, nell’esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico n. 570/1960, sui quali sarà opportuno che venga richiamata l’attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99.

§ 130. - Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio.

Sanzioni penali sono sancite dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del testo unico n. 570/1960 anche a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

118

Capitolo XXVIII

AZIONE PENALE

§ 131. - Chi può promuovere l’azione penale.

È compito precipuo del presidente dell’ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge che rivestano estremi di reato. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 46 del testo unico n. 570/1960, può anche disporre l’espulsione o l’arresto dei membri dell’ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l’obbligo di fare rapporto al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato testo unico n. 570, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell’ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente, che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l’obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti delle liste di candidati, dovran-no provvedere a richiedere l’intervento della competente Autorità giudiziaria oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente perchè procedano a fare il prescritto rapporto.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d’ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezio-ni, rilevi eventuali infrazioni o irregolarità nelle operazioni di votazione potrà procedere alla relativa denuncia.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVECONCERNENTI LE OPERAZIONI

DEGLI UFFICI ELETTORALIDI SEZIONE

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122 121

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.Norme per la elezione dei consigli provinciali.

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 60 del 13 marzo 1951)

(Omissis)

Art. 26.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei Comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l’elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, dando la prece-denza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto appli-cabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell’art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (1).

(Omissis)

(1) – La legge 6 febbraio 1948, n. 29 reca: “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”.Si veda ora l’art. 22, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica). Si riporta di seguito il com-ma 6 del predetto art. 22, relativo alla sospensione delle operazioni di scrutinio:

“6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all’elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applica-no le disposizioni dell’articolo 73 del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361”.

Si riporta altresì l’art. 73 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

“Le operazioni di cui all’articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l’ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l’urna conte-nente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell’urna, le liste indicate nel n. 2 dell’articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all’urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell’ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l’urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell’articolo 75”. Si riporta, infine, il penultimo comma dell’art. 75 del D.P.R. n. 361/1957: “Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo,

il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli orga-ni delle amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 152 del 23 giugno 1960)

(Omissis)

Art. 20

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un pre-sidente, di quattro scrutatori (1), di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all’ufficio, escluse le categorie di cui all’art. 23.

L’enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d’accordo con quello dell’interno, un elenco delle persone eleggibili all’ufficio di presidente di seggio elettorale (2).

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

(Omissis)

(1) – Il numero degli scrutatori di ogni ufficio elettorale di sezione è stato così stabilito dall’art. 8, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore effi-cienza al procedimento elettorale).

(2) – L’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) ha istituito, presso la cancelleria di ogni corte d’appello, l’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di ufficio elettorale di sezione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 123

Art. 23.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; (1)

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24.

L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell’Ufficio coadiuva il pre-sidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell’Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell’Ufficio si procede con giu-dizio direttissimo.

Art. 25.

Tre membri almeno dell’Ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 27.Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima

dell’insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell’Ufficio elet-torale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

(1) – Il limite del 70° anno di età non trova applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570124

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione

elettorale circondariale (1), e una copia della lista stessa, autenticata in cia-

scun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l’affissione a norma

dell’art. 39;

3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una

deve restare a disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse

nella sala della votazione a norma dell’art. 37;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all’art. 21 (2);

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla

Prefettura, con indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede con-

tenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione (3);

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del

Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle

tabelle A e B – per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti – e C e D –

per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – allegate al presente

Testo Unico, vistate dal Ministro dell’interno (4) (5). Le schede dovranno per-

venire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti

sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli

articoli 28 e 32 (6).

(1) – Denominazione così variata a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) – L’art. 21, che conteneva norme per la nomina degli scrutatori, è stato abrogato dall’art. 8, comma 1, della legge n. 95/89. Il richiamo contenuto nel n. 4 deve intendersi fatto ora al verbale delle operazioni di nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale a norma dell’art. 6 della citata legge n. 95/89 e successive modificazioni.

(3) – La disposizione è stata così sostituita dall’art. 9 della legge 13 marzo 1980, n. 70.(4) – Le tabelle sono state sostituite dalle tabelle A e E, B e F per i comuni con popolazione

inferiore a 15.000 abitanti e dalle tabelle C e E, D e F per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti allegati al D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

(5) – Il limite di popolazione indicato nel testo (10.000 abitanti) non è più in vigore. Esso è stato sostituito dal limite di popolazione di 15.000 abitanti, in applicazione degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(6) – Il periodo, riportato in corsivo, è stato introdotto dall’art. 3 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 125

Bollo della sezione

Tabella D

“Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell’Interno e reca una numerazione pro-gressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassettina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell’inizio delle operazioni di votazione”.

Per le caratteristiche della cassettina si veda ora l’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 1° aprile 2011, riportato a pag. 225.

Per le urne, l’art. 32, secondo comma, del D.P.R. n. 361/57 prevede che esse siano fornite dal Ministero dell’Interno e che abbiano le caratteristiche essenziali stabilite con decreto del Ministro dell’Interno (si veda ora l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 1° aprile 2011).

(1) – Per le elezioni politiche, l’art. 32, primo comma, del D.P.R. n. 361/57 dispone che: «I bolli delle sezioni di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegato al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell’Interno».

Si riporta qui di seguito la richiamata Tabella D:

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell’Interno (1).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570126

(1) – Limite di popolazione attualmente in vigore ai sensi degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00.

(2) – Il primo periodo del secondo comma dell’art. 28 è stato così sostituito dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(3) – L’art. 14 della legge n. 53, come sostituito dall’art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è riportato a pag. 169.

(4) – Il primo periodo del terzo comma dell’art. 32 è stato così sostituito dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

Sezione II

La presentazione delle candidaturenei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (1)

Art. 28.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (2) (3). (Omissis).

(Omissis)

Sezione III

La presentazione delle candidaturenei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1)

Art. 32.

(Omissis)La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo

censimento ufficiale.I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la

loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (4). (Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 127

(Omissis)

Con la lista devesi anche presentare:

(omissis)

4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio (1) e presso l’Ufficio centrale: le deisgnazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’art. 28.

(Omissis)

Art. 35.

La Commissione elettorale circondariale (2), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell’art. 27, l’elen-co dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio (3) e presso l’Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l’elezio-ne al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell’inizio della votazione.

(Omissis)

Capo VDella votazione

Sezione I.

Disposizioni generali

Art. 37.

La sala dell’elezione, in cui una sola porta d’ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un’apertura nel mezzo per il passaggio.

(1) – L’art. 16, comma 3 della legge n. 53/90 ha esteso anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti (limite così modificato ai sensi della legge n. 81/93 e, ora, dagli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00) la facoltà di nominare rappresentanti di lista.

(2) – Denominazione così variata a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(3) – L’art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, ha stabilito che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570128

Nel compartimento destinato all’Ufficio elettorale gli elettori possono entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell’Ufficio dev’essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (1).

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall’esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l’indicazione delle princi-pali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

Art. 38.

Non possono essere ammessi nella sala delle elezione se non gli eletto-ri che presentino il certificato (2) di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all’art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39 (3).

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev’essere affissa nella sala dell’elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune (4).

(1) – Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62.(2) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «il certificato» devo-

no intendersi sostituite con le seguenti «la tessera elettorale».(3) – Vedasi anche l’art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161/1976.(4) – Vedasi anche l’art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, aggiunto dall’art. 3 della

legge 7 febbraio 1979, n. 40.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 129

Art. 40.

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché‚ gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato (1) di iscri-zione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41.

Il voto è dato dall’elettore presentandosi personalmente all’Ufficio elettorale.I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedi-

mento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza di un altro elettore, che sia stato volon-tariamente scelto come accompagnatore, purché‚ l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (2).

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale (3) è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (4).

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elet-torale (3), per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L’accompagnatore consegna il certificato (3) dell’elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’ac-compagnatore.

(1) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «del certificato» devono intendersi sostituite con le seguenti: «della tessera elettorale».

(2) – Le parole: «in un qualsiasi Comune della Repubblica» sono state inserite (al posto delle parole: «nel Comune» presenti nel testo originario dell’articolo) dall’art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(3) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certifi-cato elettorale devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(4) – Per l’annotazione sulla tessera elettorale, vedi anche l’art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570130

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici

designati dai competenti organi dell’unità sanitaria locale; i designati non pos-sono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (1).

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all’elet-tore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché‚ in esenzione da qual-siasi diritto od applicazione di marche (1).

L’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inse-rita, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizio-ni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare [della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni] (2) (3).

Art. 42 (4).

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché‚ siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo gior-no antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (5), risultanti dal certificato elet-torale (6), deve recare in calce l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell’elettore nell’istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto stesso.

(1) – I commi terzultimo e penultimo dell’art. 41 sono stati così sostituiti dall’art. 9, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(2) – L’ultimo comma dell’art. 41 è stato aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(3) – Ora: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

(4) – Si veda anche l’art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.(5) – La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezio-

nale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l’altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l’indicazione di tale numero all’interno della tessera elettorale.

(6) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «risultanti dal cer-tificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti: «risultante dalla tessera elettorale».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 131

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per

sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall’art. 27, al presi-dente di ciascuna sezione il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43 (1).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all’atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che vota-no soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono acce-dere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all’articolo seguente.

Art. 44 (1).

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all’atto dell’insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segre-tario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati

(1) – Vedasi anche l’art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570132

designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all’articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell’urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45.

(Abrogato) (1).

Art. 46.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell’adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di Forza pubblica e della Forza arma-ta per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala del-l’elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle imme-diate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell’elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al pre-sidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne fac-ciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

(1) – L’art. 45, che disciplinava l’ammissione al voto dei ricoverati nei luoghi di cura, è stato abrogato dall’art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; in materia, vige, ora, l’articolo 10 del suddetto D.P.R. n. 299/00.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 133

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scru-tatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della vota-zione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all’invito di restituire le schede , siano allontanati dalla cabine, previa restituzione delle schede, e siano riam-messi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ulti-mo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47.

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l’Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (1), il presidente invita, inoltre, i rap-presentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l’anziano e il più giovane tra gli elettori presenti purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell’art. 42, estrae a sorte il numero pro-gressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

(1) – Le parole «nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» devono intendersi implicitamente abrogate dall’art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, che ha previsto la presenza dei rappresentanti di lista in occasione di tutte le elezioni comunali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570134

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda (1) ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scru-tatore.

Quindi il presidente, constatata l’integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel ver-bale del numero indicato sul bollo imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda (2).

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazione di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto (3) del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza (4).

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d’ingres-so, siano chiusi dall’interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall’e-sterno la porta o le porte d’ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precau-zionali (4).

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi (4).

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (4).

(1) – La disposizione deve intendersi abrogata.(2) – Comma introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge 25 maggio 1993, n. 160.(3) – Le parole: «alle ore otto» sono state così modificate dall’art. 1, comma 10, della legge

16 aprile 2002, n. 62.(4) Gli ultimi quattro commi dell’art. 47 sono stati introdotti, in sostituzione dell’originario

ultimo comma, dall’art. 3, comma 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 135

Art. 48.

Alle ore otto della domenica fissata per l’inizio della votazione (1), il presidente constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione indipendente-mente dall’ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all’appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifiche eccessivo affollamento della sala (2).

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti docu-menti:

a) carta d’identità o altro documento di identificazione munito di foto-grafia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, pur-ché munita di fotografia.

In tal caso, nell’apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale (3), saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell’Ufficio, che conosca personalmente l’elettore, ne attesta l’identità, appo-nendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell’Ufficio può accertare, sotto la sua respon-sabilità, la identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all’Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest’ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabi-lite dall’art. 95.

L’elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell’apposi-ta colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull’accertamento dell’identità degli elettori, decide il presidente a norma dell’art. 54.

(1) – Parole così modificate dall’art. 1, comma 11, della legge 16 aprile 2002, n. 62.(2) – L’attuale primo comma ha sostituito gli originari primi quattro commi a norma del-

l’art. 3, comma 3, della legge 25 maggio 1993, n. 160.(3) – Denominazione così variata a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989,

n. 244.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570136

Art. 49.

Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all’elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull’appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell’apposita colonna accanto al nome dell’eletto-re. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda] (1).

L’elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [e anche chiusa nei Comuni con oltre 5.000 abitanti] (2). Il presidente ne verifica l’autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista, distacca l’appendice seguendo la linea tratteggiata] (3) e pone la scheda stessa nell’urna.

Uno dei membri dell’Ufficio attesta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell’apposita colonna della lista.

Con la scheda, l’elettore deve restituire anche la matita.Le schede mancanti [dell’appendice o prive di numero] (3), di bollo o

della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata.

Art. 50.

Se l’espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell’Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l’elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

(1) – Si riporta il testo dell’art. 49, primo comma, come parzialmente abrogato dall’art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell’elettore, vedi anche l’art. 12 del suddetto D.P.R. n. 299/00. Le parole riportate tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate per l’abolizione dell’appendice sulle schede di votazione.

(2) – Le parole tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate poiché gli attuali modelli di schede di votazione non prevedono alcuna chiusura.

(3) – La disposizione deve intendersi abrogata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 137

Art. 51.

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno succes-sivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell’ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscri-vere. [Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1)] possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. [Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1)] è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell’ordine indicato del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse e la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l’adunanza è sciolta immediatamente.

(1) – Le parole «nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» devono intendersi implicitamente abrogate dall’art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, che ha previsto la presenza dei rappresentanti di lista in occasione di tutte le elezioni comunali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570138

Art. 52.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 15 (1); gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 53.

Decorsa l’ora prevista dall’articolo precedente come termine per la votazione (2) e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla

Commissione elettorale circondariale (3) nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali (4).

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere (5) vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali (4) con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del circondario (6) che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell’apposi-ta cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l’abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (7) il bollo o la firma dello scruta-tore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del circondario (8).

(1) – Parola così sostituita a norma dell'art. 1, comma 12, della legge 16 aprile 2002, n. 62.(2) – A norma dell’art. 11, comma 1, della legge n. 81/93, le operazioni di votazione si svol-

gono dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.(3) – Denominazione così variata a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.(4) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei

certificati elettorali deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.(5) – Le parole «a pena di nullità della votazione» sono state soppresse dall’art. 7 della legge

8 marzo 1989, n. 95.(6) – Le parole «Pretore del circondario», ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo n. 58/91,

devono intendersi sostituite con le seguenti: «Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente».(7) – La disposizione deve intendersi abrogata.(8) – Le parole «Pretore del circondario», ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo n. 58/91,

devono intendersi sostituite con le seguenti: «Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 139

Queste operazioni devono essere eseguite nell’ordine indicato: del compi-mento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verba-le, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 54.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbal-mente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidi-mati da almeno due componenti l’Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggel-lata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Sezione II

Disposizioni particolari per la votazionenei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (1)

Art. 55

Abrogato (2).

Sezione III

Disposizioni particolari per la votazionenei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (3)

Art. 56

Abrogato (4).

(1) – Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00.

(2) – L’art. 55 prevedeva le modalità di espressione del voto da parte dell’elettore: esso è stato abrogato dall’art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di votazione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono ora stabilite dall’art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

(3) – Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(4) – L’art. 56 prevedeva le modalità di espressione del voto di lista da parte dell’elettore: esso è stato abrogato dall’art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora stabilite dagli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570140

Art. 57 (1).

Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti (2).

Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati (2).

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

Art. 58

(Abrogato) (3)

Capo VIDello scrutinio e della proclamazione

Sezione IDisposizioni generali.

(Omissis)

(1) – I primi tre commi dell’art. 57, che prevedevano le modalità di espressione del voto di preferenza da parte dell’elettore, sono stati abrogati dall’art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di espressione del voto di preferenza, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore a tale soglia demografica, sono ora stabilite, rispettivamente, dall’art. 71, comma 5, e dall’art. 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dall’art. 5 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

(2) – In base agli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale.

(3) – L’art. 58, già relativo alle modalità di indicazione delle preferenze, è stato abrogato dall’art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, ecc.). Le modalità di espressione del voto di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora determinate dagli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 5 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 141

Art. 61.

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 62.

Il Pretore (1) invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il ter-mine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all’apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura (1) ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Sezione II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazionenei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (2)

Art. 63.

Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall’urna le schede, le spiega e le consegna al presidente il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a’ termini dell’art. 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell’ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

(1) – Ora: Tribunale o sezione distaccata del Tribunale, ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo n. 51/98.

(2) – Limite di popolazione attualmente in vigore ai sensi degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570142

Art. 64.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual-volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati A e B (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppu-gnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

Abrogato (2).

Art. 66.

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibi-lità, denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un’unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell’art. 75 (3).

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell’Ufficio.

Dopo la firma del verbale, l’adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

(1) – Per il riferimento agli allegati vanno tenute presenti le modifiche apportate dal D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

(2) – Il n. 3 e l’ultimo comma dell’art. 64, nonché l’art. 65 sono stati abrogati dall’art. 34, comma 1, della legge n. 81/93.

(3) – L’art. 75 è stato abrogato dall’art. 274, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 267/00. In materia, ora, vige l’art. 41, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 143

L’altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato con bollo dell’Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all’art. 54, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l’invio è fatto al presidente dell’Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall’articolo seguente.

Art. 67.

Il presidente dell’Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualun-que incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell’art. 75 (1).

Il segretario della prima sezione è segretario dell’adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggio-ranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Sezione III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazionenei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (2)

Art. 68 (3).

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occora, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita

(1) – L’art. 75 è stato abrogato dall’art. 274, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 267/00. In materia, ora, vige l’art. 41, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

(2) – Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00.

(3) – L’articolo è stato così sostituito dall’art. 15 della legge n. 53/1990. Vedasi anche, in funzione integrativa della presente disposizione, l’art. 14 del D.P.R. n. 132/93.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570144

la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l’or-dine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall’urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero

degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corri-spondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col nume-ro degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell’art. 54.

Art. 69.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual-volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:1) non sono quelle di cui gli allegati C e D (1) o non portano la firma o

il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugna-bile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

(1) – I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono previsti dalle tabelle C e E (per il primo turno) e D e F (per l’eventuale ballottaggio) allegate al D.P.R. n. 132/93.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 145

Art. 70.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell’Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L’altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell’Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell’Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all’art. 54, ultimo comma.

(Omissis)

Capo IX

Delle disposizioni penali (1) (2)

Art. 86.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo, con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(1) Si veda anche l’art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663. (2) L’ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Capo è

stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall’art. 113, commi pri-mo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale …).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570146

Art. 87.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qua-lunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

Art. 87-bis (1).

1. Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candi-datura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.

Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribu-zioni e nell’esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elet-tori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Art. 89.

Salve le maggiori pene stabilite nell’art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all’ufficio di presidente, di scrutatore o di segreta-rio, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all’atto dell’insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a

(1) – Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 147

euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell’Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimen-to delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti mede-simi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (1).

Art. 91.

Chiunque s’introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell’Uf-ficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell’Ufficio, è tratto immediata-mente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L’arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introdu-ce nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a euro 206.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiama-to all’ordine dal presidente, non obbedisca.

(1) – Il secondo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali). La stessa legge n. 61/2004, all’art. 1, comma 2, lettera a), n. 1 e 2, ha sostituito il terzo comma e abrogato il quarto comma dell’art. 90 del pre-sente testo unico; successivamente, però, il predetto terzo comma dell’art. 90, così come sostituito dalla legge n. 61/2004 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell’8-23 novembre 2006.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570148

Art. 93.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall’esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di can-didatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale (1) o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candi-datura è punito con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro (2).

Art. 94.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Art. 95.

Chiunque concorre all’ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisi-camente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all’Ufficio eletto-rale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 96.

Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni con-trari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla procla-mazione dell’esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(1) – L’art. 1, comma 2, lettera b), n. 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali) ha abrogato le parole “ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura” presenti in questo punto del testo originario dell’art. 93, primo comma.

(2) – Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, lettera b), n. 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 149

Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale contravviene alle disposizio-ni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (1).

Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immedia-tamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell’Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 97.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale (2), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali (2), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 98.

Il presidente dell’Ufficio che trascura di staccare l’apposito tagliando dal certificato elettorale (3) o di far entrare nella cabina l’elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99.

L’elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

[Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l’ap-pendice della scheda] (3).

(1) – Comma inserito dall’art. 17, comma 1, della legge n. 53/90.(2) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi

dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(3) – Il comma deve intendersi abrogato, attesa l’abolizione dell’appendice sulle schede di votazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570150

Art. 100.

Qualunque elettore può promuovere l’azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L’azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l’effetto interruttivo dell’atto non può prolungare la durata dell’azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101.Ordinata un’inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale

amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le

disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l’occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né‚ maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

(Omissis) (1)

(Omissis)

(1) – La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’ultimo comma (che dichiarava non applicabili ai reati elettorali le norme sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) con la sentenza n. 121 del 23 luglio 1980.

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663. 151

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663.

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provin-ciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 14 agosto 1964, n. 199)

(Omissis)

Art. 3.

Le norme previste dall’articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali (1).

(Omissis)

(1) – L’art. 95 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) è così formulato:

“Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000]”.

La misura di tale multa deve intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’eletto-rato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 106 del 28 aprile 1967)

Art. 1. (1)

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

(Omissis)

Art. 32-bis. (2)

Decorso il termine di cui al quarto comma dell’articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell’articolo stesso, la commissione elettorale circon-dariale dispone l’ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all’elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezio-ne elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all’articolo 36.

Dell’ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale (3).

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (4).

Art. 32-ter. (5)

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai

(1) – Articolo così sostituito dall’art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39.(2) – Articolo aggiunto dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.(3) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «del certificato elet-

torale» devono intendersi sostituite con le seguenti: «della tessera elettorale».(4) – Si veda anche l’art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.(5) – Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 153

numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 32, il sindaco fa notificare all’e-lettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l’elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato (1).

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell’elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(Omissis).

(1) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “del certificato elettorale, se già consegnato” devono intendersi sostituite con le seguenti: “della tessera elettorale, se già consegnata”.

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136154

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento eletto-rale.

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 108 del 24 aprile 1976)

(Omissis)

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elet-torali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato [e il suo numero di iscri-zione nella lista elettorale di sezione] (1), risultanti dal certificato elettorale (2), deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per

sezioni; gli elenchi sono consegnati, all’atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

(Abrogato) (3)

(1) – La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista se-zionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l’altro che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l’indicazione di tale numero all’interno della tessera elettorale.

(2) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «risultanti dal certificato elettorale», devono intendersi sostituite con le seguenti: «risultante dalla tessera elet-torale».

(3) – L’ultimo comma dell’art. 8 è stato abrogato dall’art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l’ha sostituito con la seguente norma regolamentare: «1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell’attestazione di cui all’articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presiden-te del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 155

Art. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limi-tati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell’urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1).

(1) – Art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361:«Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, du-

rante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il lugo di cura, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richie-sta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all’articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo ri-scontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista».

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136156

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(Omissis)

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 157

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (*).

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggiori-tario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 116 del 4 maggio 1976)

Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apporta-te le seguenti modifiche ed integrazioni:

(Omissis)

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettiva-mente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l’ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (1) possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

(Omissis)

(*) – Convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 161. (1) – Gli elettori di cui agli artt. 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono rispet-

tivamente, i militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 49) e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco (marittimi e aviatori).

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70158

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 79 del 20 marzo 1980)

Art. 1 (1) (2).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta i dirigenti dell'am-ministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispet-tivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettiva-mente, di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

(1) – Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.(2) – A norma dell’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53:«Gli onorari dei

componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 159

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Ita-lia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorale di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

Art. 2 (1) (2).

Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun compo-nente ed al segretario dell’adunanza dei presidenti di seggio, di cui all’articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell’ufficio centrale, di cui all’articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Per l’elezione dei consigli circoscrizionali, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell’ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2, spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 [ora, euro 61,97] e, se dovuto, il trattamento di missione previsto dall’articolo 1.

(Omissis)

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge, non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di mis-sione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell’ambito del comune di residenza anagrafica dell’incaricato.

(1) – Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.(2) – Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono intendersi ora espressi

in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successi-vamente fissato, anche in relazione al disposto dell’art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell’euro nell'ordinamento nazionale, ecc.).

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70160

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall’obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all’uso del mezzo proprio, restando esclusa l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, posse-dendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell’articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l’ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d’anno.

(Omissis)

Art. 8.

I commi secondo e terzo dell’articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell’interno; le caratte-ristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno (1).

Il Ministro dell’interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratte-ristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico» (2).

(Omissis)

(1) – A norma dell’art. 27, ultimo comma, del testo unico n. 570/60, le urne per la vo-tazione delle elezioni amministrative debbono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche.

(2) – Si veda il decreto del Ministro dell’Interno 1° aprile 2011, riportato a pag. 225.

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178 161

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell’articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 122 del 6 maggio 1981)

Art. 1.

Le norme di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1), si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall’imponi-bile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

(Omissis)

(1) – L’articolo 119 del D.P.R. n. 361/57, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/90, e dall’art. 1 del decreto legislativo n. 534/93, recita:

«1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di refe-rendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno di-ritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 69/92, tale ultimo comma dev’essere inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 162

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore (1) di seggio elettorale e modifica all’ar-ticolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 64 del 17 marzo 1989)

Art. 1 (2)

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell’albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune; b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l’albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3 (3)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

(1) – A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole “e di segretario”, poi soppresse dall’art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

(2) – Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Dispo-sizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale).

Il comma 2 dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: “In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all’albo di cui all’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell’apposito albo istituito a norma dell’articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989”.

(3) – Articolo, già modificato dall’art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall’art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall’art. 9, com-ma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: “Entro il 15 gennaio di ciascun anno,”.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 163

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comuna-le, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all’articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell’albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell’albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l’albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell’albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che inten-dono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell’albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un’iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall’avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4 (1)

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell’articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

(1) – Articolo, già sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall’art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: “entro il mese di febbraio”.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 164

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5 (1)

1. L’albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato perio-dicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall’albo di coloro che hanno perso i requi-siti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall’articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall’albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commis-sione elettorale comunale, di essere cancellati dall’albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissio-ne elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all’articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l’incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell’ar-ticolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancel-lazioni dall’albo.

Art. 5-bis

(Abrogato) (2).

(1) – Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall’art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall’art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

(2) – Articolo, aggiunto dall’art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abro-gato dall’art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 165

Art. 6 (1)

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data sta-bilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, prean-nunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all’u-nanimità. Qualora la nomina non sia fatta all’unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome (2) e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno prece-dente le elezioni.

(1) – Articolo, già sostituito prima dall’art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall’art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall’art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(2) – Le parole “un nome” hanno sostituito le parole “due nomi”, ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gen-naio 2006, n. 22.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 166

Art. 7

Omissis (1)

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell’articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(1) – L’art. 7 ha modificato l’art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la ele-zione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 167

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 68 deI 22 marzo 1990]

Art. 1.1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d’appello è istituito, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d’ufficio, dal presidente della corte d’appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell’articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, a. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell’albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d’appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall’albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio

elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state

annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non defini-

tiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comun-que denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall’albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d’appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stesssi in precedenza segnalati, perchè, sentita la commis-sione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell’albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell’articolo 23 del testo unico a. 570 del 1960, che siano in

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53168

possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d’appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perchè propongano, per l’iscrizione nell’albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professioni-sti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell’articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiede-re, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residen-za, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richie-denti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall’articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dell’articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d’appello.

9. Ai fini dell’aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l’iscri-zione nell’albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d’appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l’incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2.1. Il presidente di seggio, prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale,

sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(Omissis)

Art. 9.

1. (Omissis).

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assog-gettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(Omissis)

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 169

Art. 11.

1. L’articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal se-guente: (1)

«Art. 119. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali discipli-nate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referen-dum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referen-dum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa» (2).

(Omissis)

Art. 14. (3)

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifica-zioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d’appello, dei tribunali e delle preture (4), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i

(1) – L'art. 119 è stato così successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 534/93.

(2) – Il comma 2 dell’art. 119 dev’essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 del medesimo art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordi-naria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventual-mente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: si veda l’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali).

(3) – L’art. 14 è stato così sostituito dall’art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall’art. 4, comma 2, legge 30 aprile 1999, n. 120.

(4) – Ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo n. 51/98, la parola «preture» deve intendersi sostituita con le seguenti «sezioni distaccate dei tribunali».

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53170

vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.] (1).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15.

1. (Omissis).2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall’ar-

ticolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d’appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall’albo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Art. 16.

1. (Omissis).2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rap-

presentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 (2) abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

(1) – L’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le modalità di autenticazione sono ora disciplinate dall’art. 21, comma 2, del citato D.P.R.

(2) – Il limite di popolazione vigente è 15.000 abitanti, ai sensi degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 171

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 16 del 19 gennaio 1991)

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eli-minazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipa-zione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allo-cata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale (1), di attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (2).

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi unino-minali per l’elezione della Camera dei Deputati o in più collegi provinciali per l’elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l’e-lezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall’elettore non deam-bulante per la votazione deve appartenere, nell’ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei Deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è iscritto (3).

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell’ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell’ufficio elettorale.

(1) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, le parole: “al certificato elettorale” devono intendersi sostituite con le parole: “alla tessera elettorale”.

(2) – Comma modificato dall’art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276.(3) – Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, della legge n. 276/93.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15172

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elet-tori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di compo-nente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all’allegato A al regola-mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (1).

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta alme-no una cabina per consentire agevolmente l’accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

(Omissis)

(1) – Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dall’art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all’allegato A del medesimo D.P.R. n. 503/96, che viene riportato nella pagina seguente.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 173

Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Figura e bordo in colore bianco

Fondo azzurro

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104174

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi cialen. 39 del 17 febbraio 1992)

(Omissis)

Art. 29.

Esercizio di diritto al voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiun-gimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanita-rie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzio-ne di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale (1) dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

(Omissis)

Art. 44.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) – Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole: «Sul certificato elet-torale», devono intendersi sostituite con le seguenti: «Sulla tessera elettorale».

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81 175

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del con-siglio comunale e del consiglio provinciale.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi cialen. 72 del 27 marzo 1993)

Capo I

ELEZIONE DEGLI ORGANICOMUNALI E PROVINCIALI

(Omissis)

Art. 10.Elezione dei consigli circoscrizionali

(Omissis) (1)3. Fino all’approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi

dell’articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l’elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 11. (2)Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comu-nale, per il presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle aminstrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della dome-nica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione il presidente del seggio, dopo aver pro-ceduto ad effettuare le operazioni previste dall’art. 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

(Omissis)

Art. 36.Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) – I primi due commi dell’art. 10 sono stati abrogati dall’art. 274 del decreto legislativo n. 267/00. In materia, vige, ora, l’art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 267.

(2) – L’articolo 11 è stato così sostituito dall’art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 104 del 6 maggio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l’elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un even-tuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge (1).

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L’eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall’art. 6, commi 5 e 6, e dall’art. 8, commi 7 e 8, della legge (2), indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell’art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante

(1) – Ora, a norma degli articoli 71, 72, 73, 74, e 75 del decreto legislativo n. 267/00, re-cante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».

(2) – In materia vigono, ora, rispettivamente, l’art. 72, commi 5 e 6, e l’art. 74, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 267/00.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 177

anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contempora-neo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segre-tari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incarica-ti con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 3.

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all’art. 5 della legge (1), ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sor-teggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l’arrotondamento all’unità superiore, previsto dal comma 7 dell’art. 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi (2).

Art. 4.

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l’ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

( 1) – Ora, art. 71 del decreto legislativo n. 267/00. (2) – La disposizione di cui al presente comma è, ora, prevista dall’art. 71, comma 8, primo

periodo, del decreto legislativo n. 267/00.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132178

Art. 5.

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un can-didato alla carica di consigliere comunale, s’intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s’intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l’elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall’art. 6, comma 3, della legge (1) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(Omissis)

Art. 6.

1. Qualora l’elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettan-golo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge (2), anche come voto alla lista collegata.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’indica-zione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

(Omissis)

Art. 7.

1. Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 6 e del comma 8 dell’art. 8 della legge (3), il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elet-torale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.

2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell’albo preto-rio ed in altri luoghi pubblici.

(1) – Ora, art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/00. (2) – Ora, art. 71, comma 7, del decreto legislativo n. 267/00.(3) – Ora, rispettivamente, comma 6 dell’art. 72 e comma 8 dell’art. 74 del decreto legislativo

n. 267/00.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 179

Art. 8.

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

Art. 9.

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge (1), almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi (2).

2. I seggi restanti dopo l’assegnazione di cui al comma 1 vengono distri-buiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge (1), tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.

Art. 10.

(Omissis)

Art. 11.

1. Nel caso di parità di cifre individuali, di cui all’art. 9, comma 8, della legge (3), è preferito il più anziano di età.

Art. 12.

1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell’art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4).

(1) – Ora, art. 73, comma 8, del decreto legislativo n. 267/00.(2) – La disposizione di cui al presente comma è, ora, sostanzialmente contenuta nell’art. 73,

comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/00.(3) – Ora, art. 73, comma 8, del decreto legislativo n. 267/00.(4) – La legge n. 142/90 è stata abrogata dall’art. 274 del decreto legislativo n. 267/00; tale ul-

timo decreto legislativo, inoltre, non riporta più la previsione della elezione indiretta del presidente del consiglio circoscrizionale. Pertanto, il comma 1 di cui trattasi deve considerarsi implicitamente abrogato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132180

2. Fino all’approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge (1).

Art. 13.

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all’espletamento delle operazioni previste dall’art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (2).

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Art. 14.

1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell’ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candi-dato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

Art. 15.

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combi-nato disposto dell’art. 10, comma 3, e dell’art. 7, comma 2 (3), della legge (4).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) – Ora, art. 73, commi 1, 3, 8 e 11, del decreto legislativo n. 267/00.(2) – Analoga norma è ora contenuta nell’art. 11 della legge n. 81/1993, nel testo come sosti-

tuito dall’art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62. (3) – Ora, art. 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00. È ancora vigente, invece,

l’art. 10, comma 3, della legge n. 81/93.(4) – La norma trova ancora applicazione nel caso in cui il comune non abbia ancora eser-

citato la propria facoltà di scelta del sistema elettorale degli organi circoscrizionali, ora prevista dall’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.

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10

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132186(S

egue

: Tab

ella

C)

N.B

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 187

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SIDEN

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PRO

VINC

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132188(S

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da

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cos

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La s

ched

a de

ve e

sser

e pi

egat

a, a

cur

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ll’e

lett

ore,

ver

tica

lmen

te i

n m

odo

che

la p

rim

a pa

rte

rica

da s

ulla

sec

onda

, il

tutt

o su

lla

terz

a e

succ

essi

vam

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sul

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uart

a, s

egue

ndo

il v

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le p

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men

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 189

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132190Ta

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 191

Tabelle G-H-I

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197192

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 88 del 15 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea – di seguito indicati «cittadini dell’Unione» – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiun-ta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;

b) l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;

c) la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sermpreché non siano già iscritti;

d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell’Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l’ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell’U-nione l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l’eleggibilità a consi-gliere e l’eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197 193

6. Per i cittadini dell’Unione che chiedono l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

(Omissis)

Art. 4.

1. I cittadini dell’Unione, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.

2. Gli elettori nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circo-scrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono propor-zionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

(Omissis)

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22194

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italia-na e di quella dell’Unione europea

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 37 del 14 febbraio 1998)

(Omissis)

Art. 2

1. (Omissis).

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea vengono altresì esposte all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all’esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

(Omissis)

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 195

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

(Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 101 del 3 maggio 1999)

(Omissis)

Art. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comu-ne, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l’avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conse-guenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disci-plina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regola-menti possono inoltre disciplinare l’adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (1).

(Omissis)

(1) – In attuazione del presente articolo 13, il regolamento concernente l’istituzione, le moda-lità di rilascio, l’aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente è stato emanato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Con successivi decreti del Ministro dell’inter-no 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 112 del 16 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente regolamento:

(Omissis)

Capo I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

(Omissis)

Art. 4.

1.-2.-3. (Omissis).

4. Le bandiere all’esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall’insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 197

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 227 del 28 settembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 17.

(Circoscrizioni di decentramento comunale) (1)

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (2) articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti (3).

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popola-zione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

(1) – L’art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), come modificato dall’art. 1, comma 1-quater, lett. c) del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto che: “Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il conte-nimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: … b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione supe-riore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popo-lazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; …”. Inoltre, l’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto che la predetta disposizione della legge finanziaria 2010 si applichi “a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”.

(2) – Le parole: “250.000 abitanti” hanno sostituito le parole “100.000 abitanti”, ai sensi dell’art. 2, comma 29, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

(3) – Comma 3 così sostituito dall’art. 2, comma 29, lettera b) della legge 244/2007.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267198

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deli-berare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della deli-mitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

(Omissis)

Art. 37.(Composizione dei consigli) (1)

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

(1) – L’art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge fi nanziaria 2010), come modifi cato dall’art. 1, com-ma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto che: “In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore. Ai fi ni della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia”. Inoltre, lo stesso art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto che la predetta disposizione della legge fi nanziaria 2010 si applichi “a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con effi cacia dalla data del medesimo rinnovo”.

Successivamente, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 ed entrata in vigore dal 17 set-tembre 2011), all’art. 16, comma 17, ha così stabilito:

“17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio co-munale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comu-nale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio co-munale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 199

d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abi-tanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 12 membri negli altri comuni.

2.-3. (Omissis).4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimen-

to ufficiale.

(Omissis)

Capo III

Sistema elettorale

Art. 71.

(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche pre-sentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di can-didati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di pre-ferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267200

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ripor-tato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

9. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i can-didati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezio-ni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall’articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l’integrale rinnovo del proce-dimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Art. 72.

(Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 201

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se con-vergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’ele-zione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contras-segni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (1). Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrasse-gno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la mag-gioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, e’ ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al bal-lottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime trac-ciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

(1) – L’attuale terzo periodo del comma 3 è stato inserito dall’art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267202

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è procla-mato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età.

Art. 73.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche pre-sentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’art. 72, traccian-do un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno. I contrassegni devo-no essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (1).

4. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla pro-clamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costi-tuita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appar-tengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quo-

(1) L’ultimo periodo del comma 3 è stato inserito dall’art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 203

zienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduato-ria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

9. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già con-seguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispetti-ve cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’ag-giornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 249 del 24 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI SULL’ISTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTODELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d’identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto (1) e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

(1) – Le tabelle A, B, C e D sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell’interno 16 novembre 2000Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 205

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l’indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l’art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Pre-sidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000Il Ministro: BIANCO

Successivamente, la tabella B è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell’interno 23 luglio 2003Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2003

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costi-tuzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l’art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell’interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003Il Ministro: PISANU

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299206

b) luogo e data di nascita; c) indirizzo; d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione; e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il

diritto di voto in ciascun tipo di elezione (1).3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a

diciotto, per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell’Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l’indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facol-tà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, è inserito un estratto delle rispettive dispo-sizioni che ivi subordinano l’esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l’elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell’in-terno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali (2), tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigen-ti degli uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell’interno (3).

Art. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all’indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall’intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l’intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l’addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

(1) – L’indicazione del collegio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ripor-tata nel modello di tessera elettorale di cui alla Tabella A (1ª parte) allegata al presente decreto, è ora di fatto inoperante, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, al di fuori del collegio uninominale della Camera nella circoscrizione Valle d’Aosta e di quelli del Senato nella stessa Valle d’Aosta e nel Trentino-Alto Adige, non è più prevista la costituzione di collegi unominali nel restante territorio nazionale. I modelli di tessera elettorale da rilasciare nelle predette regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta sono stabiliti dalle succesive tabelle B e C allegate al presente decreto.

(2) – La vigente esatta denominazione dell’ufficio competente si evince dall’art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno).

(3) – Vedasi nota 1 a pag. 204.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 207

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest’ulti-mo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l’ha emessa.

4. Gli elettori residenti all’estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l’invio della cartolina avviso prevista dall’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a conse-gnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, con-seguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall’ufficio elet-torale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all’indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all’interno della tessera elettorale, nell’apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l’elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all’interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell’elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabi-lità, l’ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda e consegna dell’originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell’interessato, si procede al rinnovo della tessera elet-torale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all’esauri-mento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299208

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal pre-sente decreto, anche con riferimento alla consegna, all’aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza perso-nale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legi-slativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (1).

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l’individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comu-ne, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsi-asi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all’elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

(1) – A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 209

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all’introduzio-ne della carta d’identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimenta-zione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approva-zione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell’interno, in sede di esame dei progetti di sperimenta-zione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell’in-terno sono fissate le modalità per l’adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

Titolo II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

E REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE

Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, l’ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli eletto-ri ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione rilasciata dal sindaco concernente l’avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L’attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299210

Art. 11Annotazione del voto assistito

1. L’annotazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni di accompa-gnatore, prevista dall’articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presi-dente di seggio sulla tessera elettorale dell’accompagnatore medesimo, all’interno dello spazio destinato alla certificazione dell’esercizio del voto (1).

Art. 12

Annotazione dell’esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell’identità perso-nale dell’elettore, e all’esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all’elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell’articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull’apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell’apposito registro.

Art. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell’attestazione di cui all’articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seg-gio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

(1) – Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni amministrative, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l’ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita:

“Art. 41, ultimo comma: L’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 211

Art. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certi-ficato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consulta-zione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,”, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamen-te alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,”, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l’articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299212

Tabella A (1ª parte)

Modello di tessera elettorale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 213

Tabella A (2ª parte)

Modello di tessera elettorale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299214

Tabella B (1ª parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 215

Tabella B (2ª parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299216

Tabella C (1ª parte)Modello di tessera elettorale nella regione Valle d’Aosta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 217

Tabella C (2ª parte)

Modello di tessera elettoralenella regione Valle d’Aosta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299218

Tabella D (1ª parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro Stato membro

dell’Unione europea residenti in Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 219

Tabella D (2ª parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro Stato membro

dell’Unione europea residenti in Italia

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1220

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (*).

Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammis-sione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio).

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 2 del 3 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (1)

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servi-zi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (2).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da norma-tiva statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del co mune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

(*) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n 23 del 28 gennaio 2006.

(1) – La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera f), della legge 7 maggio 2009, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(2) – Il comma 1 è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 221

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai compe-tenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacin-quesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (1).

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi (2).

4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inse-rita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto (3).

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, pre-via verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore anti-meridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il sup-porto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le ele-zioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

(1) – Il comma 3 è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(2) – Il comma 3-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(3) – Il comma 4 è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1222

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompre-sa la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sor-teggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (1).

8. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscon-tro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d’iscrizione ven-gono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori (2).

(Omissis)

(1) – Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.(2) – Il comma 9-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49 223

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49. (*).(1).

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 80 del 4 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’in-terno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazio-ne del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elet-tore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’ar-resto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(*)(1) – Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

DECRETO-LEGISLATIVO 15 marzo, n. 66224

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66

Codice dell’ordinamento militare

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 106 dell’8 maggio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

4. È fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

(Omissis)

Art. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. (Omissis)

2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzio-ni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

(Omissis)

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011 225

DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali

Pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 81 dell’8 aprile 2011

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’articolo 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’ar-ticolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

Visto l’articolo 27, quarto comma, del testo unico delle leggi per la com-posizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il precedente decreto del Ministro dell’interno del 16 maggio 1980, recante la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la vota-zione e delle cassettine per timbri elettorali;

Visto l’articolo 1 e relativo allegato del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha abrogato il suddetto decreto ministeriale;

Considerato che risulta necessario emanare un nuovo decreto per la deter-minazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per i timbri elettorali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all’allegato A al presente decreto.

2. Le cassettine per timbri previste dall’articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostratore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011226

Allegato A L’urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale

consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell’urna – recante una fessura per l’introduzione delle schede – ed il fondo dell’urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.

Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell’urna devono essere sigillati dall’esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell’urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta «MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI»; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell’urna, la fessura per l’introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l’ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell’ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all’inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell’urna.

227

Allegato A

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

E DEL CONSIGLIO COMUNALE

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE

SINO A 15.000 ABITANTI

E S E M P L I F I C A Z I O N I

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 AB. 229

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

1

Valido il voto alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

1

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

ALLEGATO A - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO230

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

1

TIZIO è candidato a consigliere della lista n.1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

1

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Valido il voto alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 AB. 231

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n.1. La scheda è nulla perché contraddittoria, non essendosi la volontà dell’elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 71, comma 5, decreto legi-slativo n. 267/2000; art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

1

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perché la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

ALLEGATO A - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO232

TIZIO è candidato a consigliere della lista n.1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993 e art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla, perché la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 AB. 233

TIZIO è candidato a consigliere della lista n.1. La scheda è nulla per l’impossibilità, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di espri-mere la preferenza per un candidato a sindaco non collegato con la lista votata (art. 71, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

3

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

La scheda è nulla, perché l’invalidità dell’espressione della preferenza non consente di attribuire tale voto ad alcuna lista o candidato a sindaco (art. 71, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

ALLEGATO A - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO234

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

CAIO

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

TIZIO e CAIO sono candidati della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO. È nulla la preferenza per CAIO (art. 57, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla listan. 1 al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 AB. 235

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

TIZIO è candidato della lista n. 2. Valido il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e alla lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per TIZIO (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 57, quarto comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

2

CAIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e alla lista n. 1 stessa; è inefficace la prefe-renza per il candidato CAIO perché compreso in una lista diversa da quella votata (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

ALLEGATO A - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO236

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

1

2

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, fermo restan-do che nel turno di ballottaggio stesso la competizione è tra i due candidati alla carica di sindaco che nel primo turno hanno conseguito, in parità fra di essi, il maggior numero di voti, i due segni di voto tracciati rendono non uni-voca la volontà espressa dall’elettore (art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993; art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

237

Allegato B

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

PER L’ELEZIONE DIRETTA

DEL SINDACO

E DEL CONSIGLIO COMUNALE

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE

SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

E S E M P L I F I C A Z I O N I

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 AB. 239

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 TIZIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (artt. 72, comma 3, terzo periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 72, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO240

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Valido il voto alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 72, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 TIZIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, a TIZIO e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (artt. 72, comma 3, terzo e quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 AB. 241

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 TIZIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 TIZIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ovviamente a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO242

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Il voto va solo al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 TIZIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va a TIZIO, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 AB. 243

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2 CAIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3. La scheda è nulla perché contraddittoria, non essendosi la volontà dell’elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legi-slativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 CAIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. La scheda è nulla perché contraddittoria, non essendosi la volontà dell’elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO244

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2 TIZIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco collegato con le liste nn. 2 e 3 e anche a TIZIO, candidato della lista n. 1 votata (art. 72, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legi-slativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla per-ché la volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 TIZIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 AB. 245

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3 CAIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3 CAIO(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il can-didato CAIO perché compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993).

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il can-didato CAIO perché compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 72, comma 3, terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO246

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Valido il voto di lista e valido il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1; è nullo il voto di preferenza perché la legge non consente di espri-merlo numericamente (artt. 72, comma 3, terzo periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1 1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

La scheda è nulla perché la legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri (art. 73, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 69 del T.U. n. 570/1960).

ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 AB. 247

È valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste, perchè l’elettore non si è espresso, sulle liste stesse, in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

2(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

3(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

È valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; nullo il voto alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO248

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di sindaco, l’apposizione di un segno di voto su un contrassegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato sindaco prescelto rende non univoca la volontà espressa dall’elettore (art. 72, comma 8, del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

NOME E COGNOME

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

1

2 3 4

I N D I C E

251

Avvertenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

PARTE PRIMA

L’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Capitolo I

La composizione dell’ufficio elettorale di sezione

§ 1. Composizione dell’uffi cio elettorale di sezione e validità delle ope-razioni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti. . . . » 7

§ 3. Qualifi ca di pubblico uffi ciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

Capitolo II

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

§ 5. Compiti del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione. . . . . . . . . » 8

§ 6. Potestà di decisione del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione. . » 8

§ 7. Poteri di polizia del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione. . . » 9

Capitolo III

Il vicepresidente dell’ufficio elettorale di sezione

§ 8. Funzioni del vicepresidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

Capitolo IV

Gli scrutatori

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12

§ 10. Compiti degli scrutatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13

§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13

§ 12. Potere di decisione degli scrutatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13

252252

Capitolo V

Il segretario dell’ufficio elettorale di sezione

§ 13. Nomina del segretario del seggio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

§ 14. Compiti del segretario del seggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14

§ 15. Verbale delle operazioni dell’uffi cio elettorale di sezione. . . . . . . . » 14

Capitolo VI

Il seggio speciale

§ 16. Costituzione del seggio speciale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

§ 17. Il segretario del seggio speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

§ 18. Compiti del seggio speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

Capitolo VII

I rappresentanti delle liste ed i rappresentantidei gruppi dei candidati presso la sezione

§ 19. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le ele-zioni comunali presso la sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18

§ 20. Requisiti dei rappresentanti di lista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19

§ 21. Facoltà dei rappresentanti di lista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19

§ 22. Sanzioni per i rappresentanti di lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Capitolo VIII

Le operazioni preliminari all’insediamento del seggio

§ 23. Presentazione del presidente al sindaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21

§ 24. Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21

§ 25. Ricognizione dell’arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell’uffi cio elettorale di sezione. . . . . . . . . . . . . . . . » 24

§ 26. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali acces-sibili mediante sedia a ruote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26

§ 27. Custodia della sala della votazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27

§ 28. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. - Intese del presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l’accesso dell’uffi cio distaccato della sezione medesima previsto dall’art. 44 del testo unico n. 570/1960. Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a do-micilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

I N D I C E 253

§ 29. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fi no a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventi-va. Intese del presidente del seggio speciale previsto dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo IX

Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione

§ 30. Insediamento dei componenti dell’uffi cio elettorale di sezione. . . . » 31

§ 31. Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31

§ 32. Persone che possono entrare nella sala della votazione. . . . . . . . . . » 32

Capitolo X

Operazioni preliminari all’autenticazione delle schede

§ 33. Accertamento dell’arredamento della sala della votazione da parte del presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

§ 34. Determinazione dell’ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati.. . . . . . . . . . » 33

§ 35. Determinazione dell’ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con alme-no 100 e fi no a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

§ 36. Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione. . . » 34

Capitolo XI

Autenticazione delle schede di votazione

§ 37. Colore delle schede di voto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35

§ 38. Autenticazione delle schede: fi rma e timbratura - Operazioni da compiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione254

§ 39. Determinazione del numero delle schede da autenticare.. . . . . . . . Pag. 35

§ 40. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare. . . . . . . » 36

§ 41. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione. . . . . » 36

§ 42. Rinvio delle operazioni alle ore 8 del mattino della domenica e cu-stodia della sala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XII

Le operazioni preliminari all’apertura della votazione

§ 43. Ricostituzione dell’uffi cio elettorale di sezione la domenica mattina alle ore 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41

§ 44. Constatazioni da fare dopo l’insediamento dell’uffi cio elettorale di sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41

Capitolo XIII

Operazioni di votazione

§ 45. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42

§ 46. Apertura della votazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42

§ 47. Ammissione degli elettori alla votazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45

§ 48. Identifi cazione degli elettori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

§ 49. Esibizione della tessera elettorale da parte dell’elettore, oppure dell’attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sen-tenza o dell’attestazione del sindaco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48

§ 50. Consegna delle schede e della matita all’elettore ed invito a non sovrapporre le schede.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49

§ 51. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

§ 52. Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cel-lulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

§ 53. Espressione del voto da parte dell’elettore all’interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.. . . » 51

§ 54. Rilevazione e comunicazione dell’affl uenza alle urne . . . . . . . . . . . » 52

I N D I C E 255

Capitolo XIV

Casi speciali che possono verificarsi nel corso della votazione

§ 55. Caso in cui si presenti un elettore fi sicamente impedito nell’espres-sione autonoma del voto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53

§ 56. Caso in cui si presenti a votare un elettore portatore di handicap. . » 56

§ 57. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 56

§ 58. Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell’art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (presidente del seggio; scru-tatori; segretario; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione; uffi ciali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57

§ 59. Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti. . . . . . . » 57

§ 60. Caso in cui l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal pre-sidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od igno-ranza, la deteriora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 58

§ 61. Caso in cui l’elettore non vota nella cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59

§ 62. Caso in cui l’elettore indugia artifi ciosamente nell’espressione del voto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59

§ 63. Caso in cui l’elettore consegna al presidente di seggio una scheda mancante del bollo della sezione o della fi rma dello scrutatore. . . . » 59

§ 64. Caso in cui l’elettore non restituisca la scheda consegnatagli dal presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

§ 65. Caso in cui l’elettore non riconsegna la matita utilizzata per l’e-spressione del voto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

Capitolo XV

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

§ 66. Operazioni di votazione compiute nell’uffi cio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto (“sezione ospedaliera”), a norma dell’art. 43 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61

§ 67. Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell’uffi cio distaccato della sezione, a norma dell’art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell’art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62

§ 68. Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fi no a 199 posti-letto. Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall’art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione256

§ 69. Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospe-daliera. Seggio speciale previsto dall’art. 9, nono comma, della leg-ge 23 aprile 1976, n. 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 64

Capitolo XVI

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

§ 70. Votazione dei detenuti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 66

§ 71. Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia pre-ventiva. - Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 66

Capitolo XVII

Votazione degli elettori presso il loro domicilio

§ 72. Elettori in particolari condizioni di infermità. Domanda di ammis-sione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedi-menti del sindaco del comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68

§ 73. Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68

§ 74. Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede. . . . . . . . . . . . . . . . . » 69

§ 75. Raccolta del voto domiciliare da parte dell’uffi cio distaccato di se-zione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69

§ 76. Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate. . . . . . . . . . . . » 70

§ 77. Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell’e-spressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Tratte-nimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71

§ 78. Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del nu-mero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71

§ 79. Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riserva-tezza dell’elettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72

I N D I C E 257

Capitolo XVIII

Chiusura della votazione

§ 80. Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. – Sospen-sione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73

§ 81. Riapertura della votazione alle ore 7 del mattino del lunedì. - Chiu-sura della votazione alle ore 15 del lunedì stesso. . . . . . . . . . . . . . » 73

Capitolo XIX

Le operazioni di riscontro dopo la votazione

§ 82. Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodia delle matite copiative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

§ 83. Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella se-zione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

§ 84. Formazione del plico contenente le liste della votazione ed i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti e sua trasmissione, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune. . . . . » 77

§ 85. Controllo delle schede residue. – Formazione del relativo plico e sua trasmissione, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 78

§ 86. Inizio delle operazioni di scrutinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 78

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XX

Le operazioni preliminari allo scrutinio

§ 87. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scru-tinio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 81

Capitolo XXI

Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

§ 88. Termini per le operazioni di scrutinio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 82

§ 89. Eventuale sospensione delle operazioni di scrutinio. . . . . . . . . . . . » 82

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione258

Capitolo XXII

Salvaguardia della validità del voto

§ 90. Principio di salvaguardia della validità del voto.. . . . . . . . . . . . . . Pag. 83

§ 91. Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto. . . » 84

§ 92. Principio della non riconoscibilità del voto. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 84

§ 93. Principio della univocità del voto e fattispecie di nullità o di validi-tà e attribuibilità del voto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86

Capitolo XXIII

Le operazioni di scrutinio nei comuni con popolazionesino a 15.000 abitanti

§ 94. Inizio dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89

§ 95. Vari modi per esprimere il voto nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89

§ 96. Spoglio e registrazione dei voti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89

§ 97. Casi di nullità. – Schede bianche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90

§ 98. Schede e voti contestati nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92

§ 99. Operazioni di controllo dello spoglio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 93

§ 100. Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 94

§ 101. Chiusura del verbale. – Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitan-ti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 94

§ 102. Riconsegna del materiale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95

§ 103. Compiti dell’adunanza dei presidenti di sezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione eletto-rale: richiamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95

Capitolo XXIV

Le operazioni di scrutinio nei comuni con popolazionesino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione

§ 104. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio nei Comuni aventi una sola sezione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 96

I N D I C E 259

§ 105. Proclamazione del sindaco nei Comuni aventi una sola sezione. . . Pag. 96

§ 106. Assegnazione dei seggi alla lista nei Comuni aventi una sola sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 96

§ 107. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale nei Comuni aventi una sola sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 97

§ 108. Determinazione del quorum dei votanti e dei voti validi nel caso in cui sia stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati nei Comuni aventi una sola sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 97

§ 109. Chiusura del verbale e formazione dei plichi nei Comuni aventi una sola sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 98

Capitolo XXV

Le operazioni di scrutinio nei comuni con popolazionesuperiore a 15.000 abitanti

§ 110. Inizio dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 99

§ 111. Vari modi di esprimere il voto nei Comuni con popolazione supe-riore a 15.000 abitanti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 99

§ 112. Spoglio e registrazione dei voti nei Comuni con popolazione supe-riore a 15.000 abitanti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 99

§ 113. Casi di nullità. – Schede bianche nei Comuni con popolazione su-periore a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100

§ 114. Voti contestati nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abi-tanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 103

§ 115. Operazioni di controllo dello spoglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 103

§ 116. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . » 104

§ 117. Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 104

§ 118. Chiusura del verbale. – Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 104

§ 119. Riconsegna del materiale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 105

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione260

PARTE QUINTA

OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

Capitolo XXVI

Le operazioni di ballottaggio

§ 120. Turno di ballottaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109

§ 121. Composizione dell’uffi cio elettorale di sezione nel turno di ballot-taggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 109

§ 122. Designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso la sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 109

§ 123. Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scru-tatori o dei rappresentanti delle liste di candidati. . . . . . . . . . . . . » 110

§ 124. Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cel-lulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 110

§ 125. Apertura della votazione di ballottaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 111

§ 126. Rilevazione e comunicazione dell’affl uenza alle urne. . . . . . . . . . . » 111

§ 127. Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio.. . . . . . . » 112

§ 128. Validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 112

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XXVII

Sanzioni penali relative alle operazioni dei seggi

§ 129. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffi ci elettorali . . » 117

§ 130. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le ope-razioni di votazione e di scrutinio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117

Capitolo XXVIII

Azione penale

§ 131. Chi può promuovere l’azione penale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 118

I N D I C E 261

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTILE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Norme per la elezione dei Consigli provinciali (stralcio) . . . . . . . . Pag. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli orga-ni delle amministrazioni comunali (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 122

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Modifi cazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962 (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’eletto-rato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (stralcio) » 152

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplifi cazione del procedimento elettora-le (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 154

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161

Modifi cazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al pro-cedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggio-ritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (stralcio) . » 157

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffi ci elettorali e del-le caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio) . . . » 158

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178

Estensione della norma dell’articolo 119 del testo unico approva-to con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali (stralcio) . . . . . » 161

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone ido-nee all’uffi cio di scrutatore di seggio elettorale e modifi ca dell’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 . . . . . . . . . . . » 162

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione262

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore effi cienza al procedimento elettorale (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 167

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 171

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 174

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del con-siglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio) . . . . . . . . . . . » 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) . . . . . . . . . . . . » 176

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato mem-bro di cui non hanno la cittadinanza (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . » 192

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica ita-liana e di quella dell’Unione europea (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . » 194

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, non-ché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (stralcio) . » 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Re-pubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministra-zioni dello Stato e degli enti pubblici (stralcio). . . . . . . . . . . . . . . » 196

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (stralcio) » 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 204

I N D I C E 263

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’am-missione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 220

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie . . . . . . . . . . . . . . . » 223

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66

Codice dell’ordinamento militare (stralcio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 224

DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la vo-tazione e delle cassettine per timbri elettorali . . . . . . . . . . . . . . . . » 225

ALLEGATO A

Modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del con-siglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Esemplifi cazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 227

ALLEGATO B

Modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Esemplifi cazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 237

(T502010/101) Roma, 2012 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - S.