Egr. Sig. Sindaco del Comune di Pescate · “Repubblica” contenente il condivisibile comunicato...
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Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Pescate
Pescate, 6 Settembre 2017
OGGETTO: INTERROGAZIONE (CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN
OCCASIONE DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE E RELATIVO
INSERIMENTO DEL PUNTO ALL’O.D.G.) RELATIVAMENTE ALLA
CONVERSIONE IN LEGGE 31 LUGLIO 2017 N. 119 DEL DECRETO-
LEGGE 7 GIUGNO 2017 N. 73 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE ED IN PARTICOLARE AL
PUNTO RELATIVO ALLA FREQUENTAZIONE DI SCUOLE MATERNE E
ASILI NIDO PER I BAMBINI, NELLA FASCIA DI ETA’ DA 0 A 6 ANNI,
NON VACCINATI PER SCELTA DEI GENITORI.
Egr. sig. Sindaco,
come a Lei anticipato nei miei precedenti scritti, ritengo doveroso porre
all’attenzione Sua e dell’intero Consiglio Comunale l’argomento in oggetto.
PREMESSO
che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
130 del 7 giugno 2017), è stato coordinato con la legge di conversione 31 luglio
2017, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” (GU -
serie generale – n. 182 del 05.08.2017). E che l’art. 8 – Entrata in vigore – prevedere
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che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale….”.
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Ho quindi voluto approfondire l’argomento (pur essendo i miei figli vaccinati per
scelta, e sottolineo per scelta – scelta fatta prima di aver letto tutti questi documenti
che certamente fanno riflettere) al fine di comprendere come l’applicazione della
presente legge avrebbe impattato sul nostro Comune, sulla nostra comunità e
soprattutto sulle nostre Scuole ed i loro frequentatori.
Con la presente il sottoscritto Consigliere Comunale, relativamente all’argomento
articolato in oggetto, specifica che:
il Sindaco è il responsabile della Salute Pubblica del territorio di competenza
ed il Consiglio Comunale ne condivide la responsabilità; quindi siamo tutti
responsabili delle scelte che verranno prese relativamente al presente
argomento.
in data 30.08.2017 ho provveduto ad inoltrarLe interrogazione, che forma parte
integrante del presente più articolato scritto, con la quale ho voluto
sensibilizzarLa sulla presente tematica e fornirLe copiosa documentazione in
materia con il parere di studiosi, medici, professori universitari diametralmente
in contrasto con il contenuto e le basi della sopracitata legge. Le ho allegato la
posizione della SIPNEI (società italiana di psico – neuro – endocrino –
immunologia) dove viene articolata un’analisi critica delle procedure e delle
decisioni politiche sui vaccini. Ho voluto segnalarLe la questione dei
conservanti a base di mercurio …. e non solo. Le ho allegato 50 studi che
testimoniano che i vaccini non sono proprio così “sicuri” come tutti pensiamo
(forse perché siamo disinformati su questo tema). Oltre al “bugiardino” di
alcuni di questi vaccini. Le ho articolato compiti e poteri del Sindaco (a Lei già
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ben noti) richiamandoLe i vari riferimenti normativi. Ho quindi concluso
precisandoLe il mio totale disappunto in relazione a tale legge dittatoriale
(visto che impone ai genitori di vaccinare i bambini da 0 a 6 anni per
frequentare asili nidi e/o scuole materne nonostante i possibili rischi che sono
ampiamente articolati nella documentazione che Le ho allegato) e che vorrebbe
escludere / ghettizzare i bambini non vaccinati da 0 a 6 anni, impedendo loro la
frequentazione di scuole materne ed asili nido. E’ soprattutto questo ultimo
passaggio che personalmente ritengo inaccettabile, perché ritengo che
un’amministrazione comunale (per non parlare dello Stato visto quanto
sancito dalla nostra Costituzione) debba prima di tutto garantire a tutti
l’istruzione, in modo indiscriminato, a partire dalle scuole dell’infanzia
perché i bambini sono il futuro per la nostra comunità e quello è l’inizio
della loro formazione.
Ho concluso il mio scritto interrogandoLa sulla Sua posizione sul tema,
richiedendo la discussione dell’argomento al prossimo Consiglio Comunale;
sempre in data 30.08.2017 ho provveduto ad integrare l’interrogazione,
richiamata al punto precedente, allegando l’Ansa emanata dal Comune di
Napoli in considerazione delle contraddizioni contenute nelle circolari MIUR
in materia;
in data 04.09.2017 Le ho inoltrato il ricorso presentato dalla Regione Veneto
alla Corte Costituzionali contenente condivisibili considerazioni relativamente
all’argomento che il Sindaco (e l’intero Consiglio Comunale) non possono
certamente non considerare per confrontarsi in modo informato
sull’argomento;
in data 05.09.2017 ho voluto ulteriormente aggiornarLa sulla situazione
generale relativa a questo delicato tema, inoltrandoLe l’articolo di
“Repubblica” contenente il condivisibile comunicato del “movimento cinque
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stelle” del Piemonte con una chiara presa di posizione sulla partecipazione alle
scuole dei bambini da 0 a 6 anni. Inoltre Le ho allegato l’articolo relativo alla
proroga realizzata dalla Regione Veneto che ha realizzato una moratoria
fino al 2019 per la presentazione della documentazione, garantendo così la
presenza nelle scuole ai bambini già iscritti e non vaccinati. Infine Le ho
inoltrato il commento apparso sui social da parte del Senatore Arrigoni dove,
oltre a segnalare le vistose falle presenti in tale legge ed alle continue circolare
che stanno realizzando i fautori di tale inaccettabile situazione, ha precisato
che attualmente NON sono disponibili i vaccini monocomponente per i
bambini già immunizzati per malattia naturale (e non saranno disponibili
ancora per anni!).
Tutto ciò per farLe notare che non solo gli studiosi, ma anche i partiti politici
di diverse fazioni si stanno opponendo a tale ingiusta legge.
Personalmente ritengo che ciò che sarebbe giusto è una libertà di scelta
informata, ma soprattutto nessuna esclusione dei bambini da nessun ordine
scolastico ed è su tale punto che voglio concentrare la Sua attenzione (e quella
dell’intero Consiglio Comunale).
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Tutta la documentazione sopra citata, già in Suo possesso, è alla base di ciò che
provvederò ad articolarLe qui di seguito:
1. Analizzando le diverse posizioni ho appreso che, per esempio, AURET (ma non
solo visto anche il contenuto del ricorso presentato dalla Regione Veneto)
sostiene che il DL n. 73/2017 e quindi la legge di conversione n. 119/2017 sono
stati approvati in base ad un’errata valutazione della cd Herd Immunity o
immunità di gregge calcolata genericamente sulla percentuale di vaccinati del
95% mentre invece, come noto a tutti, ogni singola patologia ha un suo specifico
valore percentuale tra i quali: Tetano = 0% (non essendo trasmissibile da uomo a
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uomo); Epatite B = 65% (essendo trasmissibile solo per rapporti sessuali o scambi
ematici); Poliomelite = 80 – 85%; Difterite = 85%. Solo le patologie meno gravi
hanno percentuali che si avvicinano al 95%. Da qui la “necessità” per il Governo
di estendere l’obbligo a queste ultime per giustificare quella che in realtà è una
mera “convenzione” – la Herd Immunity – priva di riscontri oggettivi e calcolata
attraverso una espressione algebrica che si fonda su un valore – quello dei
soggetti completamente vaccinati – che non corrisponde a soggetti immunizzati
per cui, sempre secondo Auret, risulta errata sin dall’inizio.
Senza considerare poi la necessità di estendere l’obbligo anche ad Haemophilus
Influenzae B e Pertosse nel tentativo di “sanare” ex post l’acquisto unicamente di
vaccini coniugati esavalenti – contenente quindi insieme ai vaccini cd “obbligatori”
anche due “raccomandati” – perpetratasi sin dagli anni ’90 del secolo scorso senza
alcuna giustificazione medico-scientifica, aumentando i costi a carico del SSN e
quindi favorendo unicamente i produttori degli stessi ed anzi si siano moltiplicati in
questi ultimi anni gli studi scientifici che hanno evidenziato l’estrema pericolosità di
questi.
Il tutto prendendo a scusante una presunta epidemia di morbillo che conta circa 4.000
casi ma che negli ultimi dieci anni ne aveva contati anche di più e che nel decennio
precedente ne aveva avuti svariate decine di migliaia senza che alcuno avesse mai
gridato all’epidemia o avesse pensato di richiedere l’introduzione di nuovi vaccini
obbligatori o di reintrodurre l’obbligo vaccinale per accede alle scuole.
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Quindi da tutto ciò si evince che diverse argomentazioni poste alla base di tale legge
non sono proprio così come c’è le avevano raccontate i media negli scorsi mesi..….
Tutto ciò dovrebbe farci riflettere.
Ripeto, non sono un esperto in materia, mi sto semplicemente limitando a riportare
quanto ho potuto leggere sull’argomento, scritti di esperti che hanno un parere
diametralmente opposto di chi ha realizzato tale legge.
2. Violazione di diritti fondamentali Costituzionalmente garantiti:
La legge 119/2017, sempre secondo diversi professionisti ed associazioni,
presenta molteplici profili di incostituzionalità, tra i quali:
- Art. 77 Cost., in quanto il DL n. 73/2017, per espressa ammissione del
Presidente del Consiglio in sede di conferenza stampa successiva
all’approvazione dello stesso, è stato votato in assenza di qualsivoglia
“emergenza” e quindi in violazione dell’ art. 77 Cost. che subordina l’attività
normativa dell’esecutivo alla presenza di “casi straordinari di necessità e
urgenza”; circostanza questa confermata dall’assenza di qualsivoglia epidemia
“reale”.
- Art. 32 Cost., comma 2, che tutela il diritto alla salute, che recita: “Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana”; articolo che va valutato alla luce della
Giurisprudenza sia di legittimità che di merito che indicano chiaramente come
nessuno possa essere obbligato ad un trattamento sanitario per salvaguardare la
salute altrui mettendo a rischio la propria.
- Art. 34 Cost., che tutela il diritto allo studio di tutti i bambini come segue:
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è
obbligatoria e gratuità”.
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- Art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’uomo come segue: “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità”.
- Art. 3 Cost., che tutela l’uguaglianza di tutti i cittadini vietando ogni
forma di discriminazione che potrebbe andare ad ostacolare lo sviluppo
psicologico, morale e sociale dei bambini come segue: “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica (e di coloro che
agiscono in nome e per conto di essa) rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo economico della persona umana”.
Articolo che vieta qualsiasi tipo di discriminazione; e l’esclusione dalle scuole
dei bambini da 0 a 6 anni non è un evidente discriminazione?!?!
- Art. 9 Cost., che recita: “La Repubblica promuove la sviluppo della
cultura….”.
- Art. 16 Cost., che recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
- Art. 25 Cost., in base al quale: “Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” il quale, letto in
applicazione della legge 119/2017, può essere interpretato col favor minoris nel
senso che soprattutto per l’anno scolastico 2017/2018, i bambini già iscritti
prima dell’entrata in vigore del DL n. 73/2017 non potranno essere
sanzionati con l’esclusione dalla scuola!
- Art. 28 Cost., secondo cui: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
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responsabilità civile si estende alla Stato e agli enti pubblici”; articolo che va
letto alla luce sia delle violazioni della Costituzione sia di quelle delle norme di
diritto internazionale.
- Art. 54 Cost., “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
- Disposizioni finali, XVIII, Cost. “La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli
organi dello Stato”.
Da quanto sopra esposto deriva l’obbligo per il Sindaco (e per il Consiglio
Comunale in generale) di rispettare le leggi, a partire da quelle costituzionali.
In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sui primi ricorsi presentati dalla
Regione Veneto.
3. Violazione di diritti umani fondamentali garantiti da norme internazionali:
Sempre secondo il parere di professionisti del settore, la legge 119/2017 viola una
serie di diritti fondamentali espressamente previsti e tutelati da trattati e
convenzioni internazionali aventi, come noto, valenza superiore a quella di
qualsiasi legge ordinaria; tra queste:
a) Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata a New
York il 20.11.1989 (CRC) che ha come scopo precipuo la tutela dei diritti
indispensabili per la vita, la sopravvivenza e lo sviluppo psico-fisico dei
bambini e degli adolescenti.
Tra i vari trattati, infatti, la CRC ha non solo effetti ed un’efficacia maggiore in
tema di tutela dei diritti dei bambini, ma essendo il trattato più ratificato al
mondo, esso ha valore di norma generale di diritto internazionale ed entra nel
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nostro ordinamento ex art. 10 Cost. Pertanto, in relazione alla CRC opera un
procedimento di adattamento automatico e pertanto del nostro diritto interno,
che vi si conferma. Tra le principali disposizioni della CRC che entrano
direttamente in conflitto gerarchico con la legge 119/2017 si segnalano gli art.
2, 3, 5, 18, 24, 27, 28, 29 che tutelano diritti umani fondamentali come il
divieto di discriminazione, il diritto all’educazione, all’istruzione, allo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, alla salute, ma anche
quello dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, il diritto alla salute
e quello della libertà di scelta informata e consapevole in ambito medico e
sanitario da parte dei genitori.
- Art. 2, par. 1 CRC, imponendo di garantire tutti i diritti enunciati nella
stessa convenzione ed a garantirli ad ogni bambino “senza distinzione di
sorta e a prescindere da ogni considerazione ……. ivi compresa l’opinione
del bambino o dei genitori ……. o da ogni altra circostanza”.
- Art. 2, par. 2 CRC, prevede poi l’obbligo di adottare “tutti i provvedimenti
appropriati affinché il bambino sia effettivamente tutelato contro ogni forma
di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
- Art. 5 CRC, in base al quale lo Stato deve rispettare: “la responsabilità, il
diritto e il dovere dei genitori ………… di dare al bambino, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli
adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla
Convenzione”. Non è infatti un caso che anche in Italia la “potestà
genitoriale” nel 2013 ha finalmente ceduto il posto alla “responsabilità
genitoriale” in quanto i genitori hanno sul proprio figlio una responsabilità e
non un potere.
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- Art. 18 CRC, in base al quale gli Stati debbono assicurare ai genitori di
poter esercitare la loro responsabilità per l’educazione e lo sviluppo del
bambino (par. 1) prestando adeguata assistenza ai genitori nell’espletamento
delle loro responsabilità assicurando lo sviluppo di istituzioni, strutture e
servizi per la cure dei bambini (par. 2) prendendo tutte le opportune misure
per garantire che i figli dei genitori che lavorano abbiano il diritto di
beneficiare dei servizi e delle strutture per la cura dei bambini (par. 3); in
breve, l’esatto contrario di quanto previsto dalla lex 119/2017.
- Art. 24 CRC prevede che in ambito sanitario i genitori debbono essere
lasciati liberi di esercitare la loro responsabilità nello scegliere quale sia per i
propri figli il miglior stato di salute possibile; a tale proposito, è necessario
precisare che per “diritto alla salute” non si deve intendere il “diritto a non
contrarre alcune malattia” in quanto la “salute” non si intende l’assenza di
malattia o di infermità ma, secondo la definizione universale accolta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come “uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale”. Quindi, al fine di garantire il
miglior stato di salute possibile, è necessario che tutti i bambini – nessuno
escluso – sia anche garantito il diritto al miglior sviluppo possibile.
- Art. 27 CRC precisa che esiste un diritto-dovere di garantire ad ogni bimbo
il miglior sviluppo fisico, mentale, morale, spirituale e sociale.
- Art. 28 CRC riconosce il diritto del minore all’istruzione e per cui gli Stati
si impegnano a: a) rendere l’istruzione primaria obbligatoria e disponibile a
tutti; b) incoraggiare lo sviluppo di diverse forme di istruzione secondaria,
compresa l’istruzione generale e professionale, renderle aperte ed accessibili
a tutti i bambini e adottare misure adeguate quali l’introduzione di
un’istruzione gratuita e l’offerta di assistenza finanziaria in caso di necessità;
…… e) adottare misure per incoraggiare la frequenza regolare nelle scuole e
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la riduzione dei tassi di abbandono (par. 1); inoltre “Gli Stati parti adottano
tutte le misure appropriate per garantire che la disciplina scolastica sia
amministrata in modo conforma alla dignità umana del bambino e
conformemente alla presente Convenzione” e quindi “promuovere e
incoraggiare la cooperazione internazionale in materia di istruzione, in
particolare al fine di contribuire all’eliminazione dell’ignoranza e
dell’analfabetismo in tutto il mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni” (par. 3); anche
in questo caso l’esatto contrario della legge 119/2017.
- Art. 29 CRC prevede che l’istruzione del minore deve essere diretta a
garantire: a) lo sviluppo della personalità, dei talenti e delle capacità mentali
e fisiche del bambino al loro massimo potenziale; b) lo sviluppo del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi sanciti dalla Carta
delle Nazioni Unite; …..
Particolarmente importante la previsione del successivo paragrafo 2 che
vieta di interpretare gli art. 28 e 29 in modo tale da interferire con la libertà
degli individui.
b) Convenzione di Oviedo, 1997
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere
umano riguardo alle applicazioni della biologia e alla medicina o Convenzioni
sui diritti dell’uomo e la biomedicina, meglio nota come Convenzione di
Olivero (CO) la quale dispone:
- Art. 1 CO prevede che sia garantito ai bambini, senza discriminazione
alcuna, il rispetto della loro integrità e dei loro altri diritti e libertà
fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
- Art. 2 CO prevede che l’interesse e il bene dell’essere umano debbono
prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
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- Art. 5 CO prevede che un intervento nel campo della salute non può
essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato
consenso libero e informato ……. e tale consenso può, in qualsiasi
momento, essere liberamente ritirato.
- Art. 6, paragrafo 2 CO prevede che sono i genitori, e non lo Stato, i
primi responsabili della salute e del migliore interesse del bambino.
Proprio l’art. 6, par. 2 della Convenzione di Oviedo rafforza uno dei
principi cardine della CRC, ovvero che sono i genitori i primi soggetti
responsabili dei diritti di bambini ed adolescenti; lo Stato è soggetto
complementare e sussidiario, che a volte deve e altre volte può intervenire
ma solo nei limiti previsti dalla convenzione in modo tale da non interferire
sul ruolo e sulla responsabilità dei genitori.
Tra i trattati che l’Italia ha ratificato e che hanno come oggetto e scopo proprio il
rispetto dei diritti umani ci sono anche:
c) La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, adottata a Roma nel 1950
(CEDU);
d) I due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici e
culturali, adottati a New York nel 1966 (Patti del 1966).
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Come noto, sia le previsioni della CRC che degli altri patti, trattati e convenzioni
prevedono disposizioni gerarchicamente superiori a quelle della legge 119/2017
e, in presenza di un contrasto tra di esse, sono le disposizioni della CRC e degli
altri trattati internazionali a prevalere.
Se da una parte è compito del Giudice risolvere tali conflitti in sede
giurisdizionale, è altrettanto vero che di questi deve tener conto anche qualsiasi
organo della Stato che si trovi nella posizione di dover applicare e far rispettare la
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legge all’interno del nostro ordinamento; quindi anche il Sindaco (ed il Consiglio
Comunale in generale) nell’esercizio delle sue funzioni non può certo trascurare
tutto ciò.
Essendo il Sindaco un Pubblico Ufficiale, va da sé che su di lui grava
l’obbligo di disapplicare la normativa interna palesemente discriminatoria in
quanto di rango inferiore sia alla Costituzione della Repubblica Italiana sia
agli altri trattati, convenzioni, patti di cui sopra; quantomeno nel senso di
licenziare una delibera mediante la quale sospendere la decorrenza della
norma.
Conseguentemente il Sindaco, ai sensi dell’art. 38, par. 2 lex 08.06.1990, n. 142 e
dell’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 può, con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, può emanare ordinanze contingibili
ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare tutte quelle azioni compiute in
applicazione della lex 119/2017 che minacciano di ledere l’incolumità fisica,
mentale e sociale di bambini ed adolescenti.
Se da una parte potranno esserci pressioni affinchè i Pubblici Ufficali (Sindaco in
primis) applichino la legge 119/2017 con la “minaccia” che in caso contrario
potrebbe essergli contestato l’art. 328 c.p.; in realtà, trovandosi difronte ad una
palese illegittimità sia costituzionale che in diritto internazionale, in presenza di
giustificati motivi il nostro ordinamento e la Giurisprudenza sia di legittimità che
di merito ammettono la possibilità di non applicare una legge in quanto “non si ha
quindi omissione in atti d’ufficio se il rifiuto è motivato” (Cass., VI sez., sentenza
24.10.2015 n. 42610) precisando anche che “la mancata adozione dell’atto ……
potrebbe rientrare nel potere discrezionale della pubblica amministrazione”
così come potrebbe e dovrebbe accadere in caso di mera disapplicazione della
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norma per palese violazione di convezioni, trattati e patti internazionali ai quali
l’Italia abbia aderito.
Sembra quasi ci sia un corso il tentativo da parte di taluni di trasformare la nostra
democrazia in una sorta di oligarchia e per far ciò non hanno neanche rispetto dei
minori. Contro ciò tutti dovremmo combattere.
Si deve inoltre tener presente che, secondo il parere di diverse associazioni, vi
sono:
1. Decine di studi scientifici relative ai danni da vaccino (vedere allegati alla
mia prima email in materia, già in Suo possesso).
2. Tabelle del Vaccine Adverse Event Reporting System stayunitense
(VAERS) che riportano per ciascun vaccino le tipologie di danno
riscontrate ed i tempi di latenza.
3. Reazioni avverse e danni riconosciuti come derivanti dalle vaccinazioni e
riportanti anche nei foglietti illustrativi dei prodotti (cd bugiardini) e nelle
schede tecniche degli stessi.
4. Danni riconosciuti dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) e dal
Ministero della Salute.
5. Migliaia di pronunce della US Court of Federale Claims (cd Vaccine
Court) statunitense che hanno indennizzato danneggiati da vaccino.
6. Decine di sentenze italiane, e soprattutto se esistono ben due leggi – la lex
25.02.1192 n. 210 “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa dei vaccini obbligatori” e la legge
29.10.2005 n. 229 “disposizioni in materia di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dei vaccini
obbligatori” – che indennizzano i soggetti danneggiati dalle vaccinazioni,
allora è assolutamente necessario procedere con estrema cautela per evitare
che anche solo un bambino possa essere danneggiato perché se è possibile
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procrastinare l’entrata in vigore di una norma, non è quasi mai possibile
tornare indietro da un grave danno da vaccino o addirittura da un decesso.
Aumentando il numero dei vaccini si rischia un proporzionale aumento del
numero delle reazioni avverse e dei danneggiati.
Opporsi a tale situazione significa anche non essere complici in tutto ciò.
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4. Normativa sulla privacy (D. Lgs. 30.06.2006 n. 196)
Un altro punto sul quale voglio far riflettere Lei e tutti i tutti i Consiglieri è il
puntuale rispetto della normativa sulla privacy. Senza dilungarsi oltremodo, il
decreto sopra richiamato prevede che i dati sensibili debbano essere ricevuti,
trattati, conservati, trasmessi, ecc. nel rispetto di protocolli particolarmente rigidi.
Siamo sicuri che tutte le strutture siano realmente attrezzate per adempiere a
quanto disposto dalla norma stante la particolare “sensibilità” riconosciuta a dati
relativi alla salute di un essere umano, tra l’altro minore?
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CONSIDERATO
tutto quanto sopra esposto e la documentazione in precedenza già inoltrata (che forma
parte integrante della presente interrogazione)
APPURATO che
all’art. 3 della legge 119/2017 – Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi
educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di
formazione professionale e alle scuole private non paritarie
- Comma 3. Si desume come formalmente riportato che: “Per i servizi educativi
per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non
paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1
costituisce requisito d’accesso. Per gli altri gradi di istruzione (e per i centri di
formazione professionale regionale), la presentazione della documentazione di
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cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro
ovvero agli esami”.
VERIFICATO che
All’art. 5 – “Disposizioni transitorie” e finali si evince che per l’anno scolastico
2017/2018 (e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2017/2018), la documentazione di cui
all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i
servizi educativi e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed
entro il 31 ottobre 2017 (presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
centri di formazione professionale regionali). La documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 45; in tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
CONTESTATO che
- Con la legge 27.05.1991 n. 176: esecuzione e ratifica della Convenzione sui
diritti del bambino del 1989 (CRC) – si ribadisce che tale convenzione è la più
ratificata al mondo e, pertanto, da considerarsi una norma internazionale
consuetudinaria = immediatamente applicabile nel nostro ordinamento e di
valore giuridico gerarchicamente superiore ad una norma ordinaria (Legge
Lorenzin = legge ordinaria). E’ corretto sostenere che è specificatamente
adottata per la tutela dei diritti del bambino e deve essere presa come punto di
riferimento in qualsiasi questione che riguardi un bambino.
- Secondo il diritto internazionale – al quale è sottoposta anche l’Italia – la CRC
è DIRETTAMENTE APPLICABILE nel nostro ordinamento e qualora ci fosse
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un contrato tra essa e una legge ordinaria, il giudice – ma qualsiasi
rappresentante dello Stato, quindi anche il Sindaco o Dirigente scolastico di
una scuola pubblica – è tenuto ad applicare la CRC a discapito della legge
ordinaria.
- Tutti coloro che rappresentato lo Stato DEVONO applicare la CRC, a discapito
della Legge 119/2017. Diversamente, verrebbe violato il diritto internazionale
cui l’Italia si è impegnata a rispettare anche nella sua Costituzione (art. 117,
comma 1).
RICORDATO che
- “Siete a Pescate. NEL PAESE DEI BAMBINI FELICI”, come da Lei
sempre riportato sui cartelloni pubblicitari e che un bambino escluso da una
scuola, per la scelta del genitore di non vaccinarlo, non può certo dirsi felice.
- Pescate ha 5 ordini di scuole, come da Lei ricordato nei vari cartelloni
pubblicitari (“…a Pescate si cresce bene. Vieni a vivere QUI. 315 bambini,
5 ordini di scuole, 5 parchi giochi, 5 sport…”), e si ritiene che nessuno a
Pescate debba essere escluso garantendo a tutti i bambini il diritto allo studio
viste anche le ingenti somme che codesta amministrazione stanzia per il piano
di diritto allo studio anche per “mantenere” il Centro Prima Infanzia ed aiutare
la Scuola Materna Parrocchiale.
- Le ricordo anche una frase che io e Lei ci siamo ripetuti più volte in questi
anni: “NON SIAMO STATI ELETTI PER SCALDARE LA SEDIA”; ed
accettare supinamente simili imposizioni (cioè ghettizzare dei bambini da 0 a 6
anni escludendoli dalle scuole perché non vaccinati per scelta dei genitori)
senza cercare di lottare per me è una cosa inaccettabile. Le anticipando che, in
caso di esclusione anche di un solo bambino dalle nostre scuole nella fascia
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di età da 0 a 6 anni, provvederò a mettere in atto ogni possibile azione per
porre rimedio a tale ingiustizia.
CHIEDO a Lei SINDACO
In merito all’art. 3 comma 3 e 3 bis, come intende comportarsi e, nel caso, se
intende richiedere una proroga nei tempi e nei modi dell’applicazione di tale
legge.
Se, sempre in riferimento all’articolo sopra citato, intende procedere ad
emarginare bambini, della fascia 0-6 anni, parzialmente o non vaccinati,
impedendone l’accesso alle scuole di ogni ordine e grado, contravvenendo in
modo sia a:
- All’art. 2 della Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nella formazione
sociale ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- All’art. 32 della Costituzione. La repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
- All’art. 13: la libertà personale è inviolabile.
- All’art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- All’Articolo 34: LA SCUOLA E’ APERTA A TUTTI. L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
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- Nonché alla Convenzione di Oviedo ed a tutti i riferimenti citati ai
punti 2 (Violazione di diritti fondamentali Costituzionalmente garantiti)
e 3 (Violazione di diritti umani fondamentali garantiti da norme
internazionali) della presente interrogazione e che, per non essere
tedioso, eviterò di trascrivere; nonché l’illegittimità costituzionale
motivata nella parte in diritto del ricorso presentato dalla Regione
Veneto (a lei inoltrato con l’email del 04.09 u.s. ore 16.14 e che quindi
evito di trascrivere essendo tali allegati parte integrante della presente
interrogazione).
Se ritiene utile non far venire in contatto i bambini vaccinati con altre persone,
per un periodo di circa 6 settimane, come previsto dai foglietti illustrativi dei
vaccini che ho provveduto a fornirLe. Perché c’è anche tale argomento da tener
presente, relativamente al quale nessuno ne parla.
Come intende interfacciarsi con Don Matteo, relativamente a tale argomento
(con particolare riferimento ad eventuali possibili esclusioni nella fascia di età
da 2 a 6 anni), essendo Parrocchiale la Scuola Materna di Pescate.
Si richiede, ai sensi del Regolamento C.C., l’inserimento della presente
interrogazione all’o.d.g. e la relativa discussione nella prossima seduta del Consiglio
Comunale.
In fede
Roberto Redaelli