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Pag. 1 a 19 Egr. Sig. Sindaco del Comune di Pescate Pescate, 6 Settembre 2017 OGGETTO: INTERROGAZIONE (CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN OCCASIONE DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE E RELATIVO INSERIMENTO DEL PUNTO ALL’O.D.G.) RELATIVAMENTE ALLA CONVERSIONE IN LEGGE 31 LUGLIO 2017 N. 119 DEL DECRETO- LEGGE 7 GIUGNO 2017 N. 73 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE ED IN PARTICOLARE AL PUNTO RELATIVO ALLA FREQUENTAZIONE DI SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO PER I BAMBINI, NELLA FASCIA DI ETA’ DA 0 A 6 ANNI, NON VACCINATI PER SCELTA DEI GENITORI. Egr. sig. Sindaco, come a Lei anticipato nei miei precedenti scritti, ritengo doveroso porre all’attenzione Sua e dell’intero Consiglio Comunale l’argomento in oggetto. PREMESSO che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 130 del 7 giugno 2017), è stato coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” ( GU - serie generale n. 182 del 05.08.2017). E che l’art. 8 – Entrata in vigore prevedere

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Egr. Sig. Sindaco

del Comune di Pescate

Pescate, 6 Settembre 2017

OGGETTO: INTERROGAZIONE (CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN

OCCASIONE DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE E RELATIVO

INSERIMENTO DEL PUNTO ALL’O.D.G.) RELATIVAMENTE ALLA

CONVERSIONE IN LEGGE 31 LUGLIO 2017 N. 119 DEL DECRETO-

LEGGE 7 GIUGNO 2017 N. 73 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN

MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE ED IN PARTICOLARE AL

PUNTO RELATIVO ALLA FREQUENTAZIONE DI SCUOLE MATERNE E

ASILI NIDO PER I BAMBINI, NELLA FASCIA DI ETA’ DA 0 A 6 ANNI,

NON VACCINATI PER SCELTA DEI GENITORI.

Egr. sig. Sindaco,

come a Lei anticipato nei miei precedenti scritti, ritengo doveroso porre

all’attenzione Sua e dell’intero Consiglio Comunale l’argomento in oggetto.

PREMESSO

che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.

130 del 7 giugno 2017), è stato coordinato con la legge di conversione 31 luglio

2017, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” (GU -

serie generale – n. 182 del 05.08.2017). E che l’art. 8 – Entrata in vigore – prevedere

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che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale….”.

-o-x-o-

Ho quindi voluto approfondire l’argomento (pur essendo i miei figli vaccinati per

scelta, e sottolineo per scelta – scelta fatta prima di aver letto tutti questi documenti

che certamente fanno riflettere) al fine di comprendere come l’applicazione della

presente legge avrebbe impattato sul nostro Comune, sulla nostra comunità e

soprattutto sulle nostre Scuole ed i loro frequentatori.

Con la presente il sottoscritto Consigliere Comunale, relativamente all’argomento

articolato in oggetto, specifica che:

il Sindaco è il responsabile della Salute Pubblica del territorio di competenza

ed il Consiglio Comunale ne condivide la responsabilità; quindi siamo tutti

responsabili delle scelte che verranno prese relativamente al presente

argomento.

in data 30.08.2017 ho provveduto ad inoltrarLe interrogazione, che forma parte

integrante del presente più articolato scritto, con la quale ho voluto

sensibilizzarLa sulla presente tematica e fornirLe copiosa documentazione in

materia con il parere di studiosi, medici, professori universitari diametralmente

in contrasto con il contenuto e le basi della sopracitata legge. Le ho allegato la

posizione della SIPNEI (società italiana di psico – neuro – endocrino –

immunologia) dove viene articolata un’analisi critica delle procedure e delle

decisioni politiche sui vaccini. Ho voluto segnalarLe la questione dei

conservanti a base di mercurio …. e non solo. Le ho allegato 50 studi che

testimoniano che i vaccini non sono proprio così “sicuri” come tutti pensiamo

(forse perché siamo disinformati su questo tema). Oltre al “bugiardino” di

alcuni di questi vaccini. Le ho articolato compiti e poteri del Sindaco (a Lei già

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ben noti) richiamandoLe i vari riferimenti normativi. Ho quindi concluso

precisandoLe il mio totale disappunto in relazione a tale legge dittatoriale

(visto che impone ai genitori di vaccinare i bambini da 0 a 6 anni per

frequentare asili nidi e/o scuole materne nonostante i possibili rischi che sono

ampiamente articolati nella documentazione che Le ho allegato) e che vorrebbe

escludere / ghettizzare i bambini non vaccinati da 0 a 6 anni, impedendo loro la

frequentazione di scuole materne ed asili nido. E’ soprattutto questo ultimo

passaggio che personalmente ritengo inaccettabile, perché ritengo che

un’amministrazione comunale (per non parlare dello Stato visto quanto

sancito dalla nostra Costituzione) debba prima di tutto garantire a tutti

l’istruzione, in modo indiscriminato, a partire dalle scuole dell’infanzia

perché i bambini sono il futuro per la nostra comunità e quello è l’inizio

della loro formazione.

Ho concluso il mio scritto interrogandoLa sulla Sua posizione sul tema,

richiedendo la discussione dell’argomento al prossimo Consiglio Comunale;

sempre in data 30.08.2017 ho provveduto ad integrare l’interrogazione,

richiamata al punto precedente, allegando l’Ansa emanata dal Comune di

Napoli in considerazione delle contraddizioni contenute nelle circolari MIUR

in materia;

in data 04.09.2017 Le ho inoltrato il ricorso presentato dalla Regione Veneto

alla Corte Costituzionali contenente condivisibili considerazioni relativamente

all’argomento che il Sindaco (e l’intero Consiglio Comunale) non possono

certamente non considerare per confrontarsi in modo informato

sull’argomento;

in data 05.09.2017 ho voluto ulteriormente aggiornarLa sulla situazione

generale relativa a questo delicato tema, inoltrandoLe l’articolo di

“Repubblica” contenente il condivisibile comunicato del “movimento cinque

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stelle” del Piemonte con una chiara presa di posizione sulla partecipazione alle

scuole dei bambini da 0 a 6 anni. Inoltre Le ho allegato l’articolo relativo alla

proroga realizzata dalla Regione Veneto che ha realizzato una moratoria

fino al 2019 per la presentazione della documentazione, garantendo così la

presenza nelle scuole ai bambini già iscritti e non vaccinati. Infine Le ho

inoltrato il commento apparso sui social da parte del Senatore Arrigoni dove,

oltre a segnalare le vistose falle presenti in tale legge ed alle continue circolare

che stanno realizzando i fautori di tale inaccettabile situazione, ha precisato

che attualmente NON sono disponibili i vaccini monocomponente per i

bambini già immunizzati per malattia naturale (e non saranno disponibili

ancora per anni!).

Tutto ciò per farLe notare che non solo gli studiosi, ma anche i partiti politici

di diverse fazioni si stanno opponendo a tale ingiusta legge.

Personalmente ritengo che ciò che sarebbe giusto è una libertà di scelta

informata, ma soprattutto nessuna esclusione dei bambini da nessun ordine

scolastico ed è su tale punto che voglio concentrare la Sua attenzione (e quella

dell’intero Consiglio Comunale).

-o-x-o-

Tutta la documentazione sopra citata, già in Suo possesso, è alla base di ciò che

provvederò ad articolarLe qui di seguito:

1. Analizzando le diverse posizioni ho appreso che, per esempio, AURET (ma non

solo visto anche il contenuto del ricorso presentato dalla Regione Veneto)

sostiene che il DL n. 73/2017 e quindi la legge di conversione n. 119/2017 sono

stati approvati in base ad un’errata valutazione della cd Herd Immunity o

immunità di gregge calcolata genericamente sulla percentuale di vaccinati del

95% mentre invece, come noto a tutti, ogni singola patologia ha un suo specifico

valore percentuale tra i quali: Tetano = 0% (non essendo trasmissibile da uomo a

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uomo); Epatite B = 65% (essendo trasmissibile solo per rapporti sessuali o scambi

ematici); Poliomelite = 80 – 85%; Difterite = 85%. Solo le patologie meno gravi

hanno percentuali che si avvicinano al 95%. Da qui la “necessità” per il Governo

di estendere l’obbligo a queste ultime per giustificare quella che in realtà è una

mera “convenzione” – la Herd Immunity – priva di riscontri oggettivi e calcolata

attraverso una espressione algebrica che si fonda su un valore – quello dei

soggetti completamente vaccinati – che non corrisponde a soggetti immunizzati

per cui, sempre secondo Auret, risulta errata sin dall’inizio.

Senza considerare poi la necessità di estendere l’obbligo anche ad Haemophilus

Influenzae B e Pertosse nel tentativo di “sanare” ex post l’acquisto unicamente di

vaccini coniugati esavalenti – contenente quindi insieme ai vaccini cd “obbligatori”

anche due “raccomandati” – perpetratasi sin dagli anni ’90 del secolo scorso senza

alcuna giustificazione medico-scientifica, aumentando i costi a carico del SSN e

quindi favorendo unicamente i produttori degli stessi ed anzi si siano moltiplicati in

questi ultimi anni gli studi scientifici che hanno evidenziato l’estrema pericolosità di

questi.

Il tutto prendendo a scusante una presunta epidemia di morbillo che conta circa 4.000

casi ma che negli ultimi dieci anni ne aveva contati anche di più e che nel decennio

precedente ne aveva avuti svariate decine di migliaia senza che alcuno avesse mai

gridato all’epidemia o avesse pensato di richiedere l’introduzione di nuovi vaccini

obbligatori o di reintrodurre l’obbligo vaccinale per accede alle scuole.

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Quindi da tutto ciò si evince che diverse argomentazioni poste alla base di tale legge

non sono proprio così come c’è le avevano raccontate i media negli scorsi mesi..….

Tutto ciò dovrebbe farci riflettere.

Ripeto, non sono un esperto in materia, mi sto semplicemente limitando a riportare

quanto ho potuto leggere sull’argomento, scritti di esperti che hanno un parere

diametralmente opposto di chi ha realizzato tale legge.

2. Violazione di diritti fondamentali Costituzionalmente garantiti:

La legge 119/2017, sempre secondo diversi professionisti ed associazioni,

presenta molteplici profili di incostituzionalità, tra i quali:

- Art. 77 Cost., in quanto il DL n. 73/2017, per espressa ammissione del

Presidente del Consiglio in sede di conferenza stampa successiva

all’approvazione dello stesso, è stato votato in assenza di qualsivoglia

“emergenza” e quindi in violazione dell’ art. 77 Cost. che subordina l’attività

normativa dell’esecutivo alla presenza di “casi straordinari di necessità e

urgenza”; circostanza questa confermata dall’assenza di qualsivoglia epidemia

“reale”.

- Art. 32 Cost., comma 2, che tutela il diritto alla salute, che recita: “Nessuno

può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti

dal rispetto della persona umana”; articolo che va valutato alla luce della

Giurisprudenza sia di legittimità che di merito che indicano chiaramente come

nessuno possa essere obbligato ad un trattamento sanitario per salvaguardare la

salute altrui mettendo a rischio la propria.

- Art. 34 Cost., che tutela il diritto allo studio di tutti i bambini come segue:

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è

obbligatoria e gratuità”.

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- Art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’uomo come segue: “La

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come

singolo, sia nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità”.

- Art. 3 Cost., che tutela l’uguaglianza di tutti i cittadini vietando ogni

forma di discriminazione che potrebbe andare ad ostacolare lo sviluppo

psicologico, morale e sociale dei bambini come segue: “Tutti i cittadini hanno

pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di

condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica (e di coloro che

agiscono in nome e per conto di essa) rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo economico della persona umana”.

Articolo che vieta qualsiasi tipo di discriminazione; e l’esclusione dalle scuole

dei bambini da 0 a 6 anni non è un evidente discriminazione?!?!

- Art. 9 Cost., che recita: “La Repubblica promuove la sviluppo della

cultura….”.

- Art. 16 Cost., che recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare

liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la

legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

- Art. 25 Cost., in base al quale: “Nessuno può essere punito se non in forza di

una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” il quale, letto in

applicazione della legge 119/2017, può essere interpretato col favor minoris nel

senso che soprattutto per l’anno scolastico 2017/2018, i bambini già iscritti

prima dell’entrata in vigore del DL n. 73/2017 non potranno essere

sanzionati con l’esclusione dalla scuola!

- Art. 28 Cost., secondo cui: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la

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responsabilità civile si estende alla Stato e agli enti pubblici”; articolo che va

letto alla luce sia delle violazioni della Costituzione sia di quelle delle norme di

diritto internazionale.

- Art. 54 Cost., “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica

e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni

pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando

giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

- Disposizioni finali, XVIII, Cost. “La Costituzione dovrà essere fedelmente

osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli

organi dello Stato”.

Da quanto sopra esposto deriva l’obbligo per il Sindaco (e per il Consiglio

Comunale in generale) di rispettare le leggi, a partire da quelle costituzionali.

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sui primi ricorsi presentati dalla

Regione Veneto.

3. Violazione di diritti umani fondamentali garantiti da norme internazionali:

Sempre secondo il parere di professionisti del settore, la legge 119/2017 viola una

serie di diritti fondamentali espressamente previsti e tutelati da trattati e

convenzioni internazionali aventi, come noto, valenza superiore a quella di

qualsiasi legge ordinaria; tra queste:

a) Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata a New

York il 20.11.1989 (CRC) che ha come scopo precipuo la tutela dei diritti

indispensabili per la vita, la sopravvivenza e lo sviluppo psico-fisico dei

bambini e degli adolescenti.

Tra i vari trattati, infatti, la CRC ha non solo effetti ed un’efficacia maggiore in

tema di tutela dei diritti dei bambini, ma essendo il trattato più ratificato al

mondo, esso ha valore di norma generale di diritto internazionale ed entra nel

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nostro ordinamento ex art. 10 Cost. Pertanto, in relazione alla CRC opera un

procedimento di adattamento automatico e pertanto del nostro diritto interno,

che vi si conferma. Tra le principali disposizioni della CRC che entrano

direttamente in conflitto gerarchico con la legge 119/2017 si segnalano gli art.

2, 3, 5, 18, 24, 27, 28, 29 che tutelano diritti umani fondamentali come il

divieto di discriminazione, il diritto all’educazione, all’istruzione, allo

sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, alla salute, ma anche

quello dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, il diritto alla salute

e quello della libertà di scelta informata e consapevole in ambito medico e

sanitario da parte dei genitori.

- Art. 2, par. 1 CRC, imponendo di garantire tutti i diritti enunciati nella

stessa convenzione ed a garantirli ad ogni bambino “senza distinzione di

sorta e a prescindere da ogni considerazione ……. ivi compresa l’opinione

del bambino o dei genitori ……. o da ogni altra circostanza”.

- Art. 2, par. 2 CRC, prevede poi l’obbligo di adottare “tutti i provvedimenti

appropriati affinché il bambino sia effettivamente tutelato contro ogni forma

di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle

attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi

rappresentanti legali o dei suoi familiari.

- Art. 5 CRC, in base al quale lo Stato deve rispettare: “la responsabilità, il

diritto e il dovere dei genitori ………… di dare al bambino, in maniera

corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli

adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla

Convenzione”. Non è infatti un caso che anche in Italia la “potestà

genitoriale” nel 2013 ha finalmente ceduto il posto alla “responsabilità

genitoriale” in quanto i genitori hanno sul proprio figlio una responsabilità e

non un potere.

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- Art. 18 CRC, in base al quale gli Stati debbono assicurare ai genitori di

poter esercitare la loro responsabilità per l’educazione e lo sviluppo del

bambino (par. 1) prestando adeguata assistenza ai genitori nell’espletamento

delle loro responsabilità assicurando lo sviluppo di istituzioni, strutture e

servizi per la cure dei bambini (par. 2) prendendo tutte le opportune misure

per garantire che i figli dei genitori che lavorano abbiano il diritto di

beneficiare dei servizi e delle strutture per la cura dei bambini (par. 3); in

breve, l’esatto contrario di quanto previsto dalla lex 119/2017.

- Art. 24 CRC prevede che in ambito sanitario i genitori debbono essere

lasciati liberi di esercitare la loro responsabilità nello scegliere quale sia per i

propri figli il miglior stato di salute possibile; a tale proposito, è necessario

precisare che per “diritto alla salute” non si deve intendere il “diritto a non

contrarre alcune malattia” in quanto la “salute” non si intende l’assenza di

malattia o di infermità ma, secondo la definizione universale accolta

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come “uno stato di

completo benessere fisico, mentale e sociale”. Quindi, al fine di garantire il

miglior stato di salute possibile, è necessario che tutti i bambini – nessuno

escluso – sia anche garantito il diritto al miglior sviluppo possibile.

- Art. 27 CRC precisa che esiste un diritto-dovere di garantire ad ogni bimbo

il miglior sviluppo fisico, mentale, morale, spirituale e sociale.

- Art. 28 CRC riconosce il diritto del minore all’istruzione e per cui gli Stati

si impegnano a: a) rendere l’istruzione primaria obbligatoria e disponibile a

tutti; b) incoraggiare lo sviluppo di diverse forme di istruzione secondaria,

compresa l’istruzione generale e professionale, renderle aperte ed accessibili

a tutti i bambini e adottare misure adeguate quali l’introduzione di

un’istruzione gratuita e l’offerta di assistenza finanziaria in caso di necessità;

…… e) adottare misure per incoraggiare la frequenza regolare nelle scuole e

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la riduzione dei tassi di abbandono (par. 1); inoltre “Gli Stati parti adottano

tutte le misure appropriate per garantire che la disciplina scolastica sia

amministrata in modo conforma alla dignità umana del bambino e

conformemente alla presente Convenzione” e quindi “promuovere e

incoraggiare la cooperazione internazionale in materia di istruzione, in

particolare al fine di contribuire all’eliminazione dell’ignoranza e

dell’analfabetismo in tutto il mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze

scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni” (par. 3); anche

in questo caso l’esatto contrario della legge 119/2017.

- Art. 29 CRC prevede che l’istruzione del minore deve essere diretta a

garantire: a) lo sviluppo della personalità, dei talenti e delle capacità mentali

e fisiche del bambino al loro massimo potenziale; b) lo sviluppo del rispetto

dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi sanciti dalla Carta

delle Nazioni Unite; …..

Particolarmente importante la previsione del successivo paragrafo 2 che

vieta di interpretare gli art. 28 e 29 in modo tale da interferire con la libertà

degli individui.

b) Convenzione di Oviedo, 1997

Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere

umano riguardo alle applicazioni della biologia e alla medicina o Convenzioni

sui diritti dell’uomo e la biomedicina, meglio nota come Convenzione di

Olivero (CO) la quale dispone:

- Art. 1 CO prevede che sia garantito ai bambini, senza discriminazione

alcuna, il rispetto della loro integrità e dei loro altri diritti e libertà

fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

- Art. 2 CO prevede che l’interesse e il bene dell’essere umano debbono

prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

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- Art. 5 CO prevede che un intervento nel campo della salute non può

essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato

consenso libero e informato ……. e tale consenso può, in qualsiasi

momento, essere liberamente ritirato.

- Art. 6, paragrafo 2 CO prevede che sono i genitori, e non lo Stato, i

primi responsabili della salute e del migliore interesse del bambino.

Proprio l’art. 6, par. 2 della Convenzione di Oviedo rafforza uno dei

principi cardine della CRC, ovvero che sono i genitori i primi soggetti

responsabili dei diritti di bambini ed adolescenti; lo Stato è soggetto

complementare e sussidiario, che a volte deve e altre volte può intervenire

ma solo nei limiti previsti dalla convenzione in modo tale da non interferire

sul ruolo e sulla responsabilità dei genitori.

Tra i trattati che l’Italia ha ratificato e che hanno come oggetto e scopo proprio il

rispetto dei diritti umani ci sono anche:

c) La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, adottata a Roma nel 1950

(CEDU);

d) I due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici e

culturali, adottati a New York nel 1966 (Patti del 1966).

-o-x-o-

Come noto, sia le previsioni della CRC che degli altri patti, trattati e convenzioni

prevedono disposizioni gerarchicamente superiori a quelle della legge 119/2017

e, in presenza di un contrasto tra di esse, sono le disposizioni della CRC e degli

altri trattati internazionali a prevalere.

Se da una parte è compito del Giudice risolvere tali conflitti in sede

giurisdizionale, è altrettanto vero che di questi deve tener conto anche qualsiasi

organo della Stato che si trovi nella posizione di dover applicare e far rispettare la

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legge all’interno del nostro ordinamento; quindi anche il Sindaco (ed il Consiglio

Comunale in generale) nell’esercizio delle sue funzioni non può certo trascurare

tutto ciò.

Essendo il Sindaco un Pubblico Ufficiale, va da sé che su di lui grava

l’obbligo di disapplicare la normativa interna palesemente discriminatoria in

quanto di rango inferiore sia alla Costituzione della Repubblica Italiana sia

agli altri trattati, convenzioni, patti di cui sopra; quantomeno nel senso di

licenziare una delibera mediante la quale sospendere la decorrenza della

norma.

Conseguentemente il Sindaco, ai sensi dell’art. 38, par. 2 lex 08.06.1990, n. 142 e

dell’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 può, con atto motivato e nel rispetto dei

principi generali dell’ordinamento giuridico, può emanare ordinanze contingibili

ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare tutte quelle azioni compiute in

applicazione della lex 119/2017 che minacciano di ledere l’incolumità fisica,

mentale e sociale di bambini ed adolescenti.

Se da una parte potranno esserci pressioni affinchè i Pubblici Ufficali (Sindaco in

primis) applichino la legge 119/2017 con la “minaccia” che in caso contrario

potrebbe essergli contestato l’art. 328 c.p.; in realtà, trovandosi difronte ad una

palese illegittimità sia costituzionale che in diritto internazionale, in presenza di

giustificati motivi il nostro ordinamento e la Giurisprudenza sia di legittimità che

di merito ammettono la possibilità di non applicare una legge in quanto “non si ha

quindi omissione in atti d’ufficio se il rifiuto è motivato” (Cass., VI sez., sentenza

24.10.2015 n. 42610) precisando anche che “la mancata adozione dell’atto ……

potrebbe rientrare nel potere discrezionale della pubblica amministrazione”

così come potrebbe e dovrebbe accadere in caso di mera disapplicazione della

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norma per palese violazione di convezioni, trattati e patti internazionali ai quali

l’Italia abbia aderito.

Sembra quasi ci sia un corso il tentativo da parte di taluni di trasformare la nostra

democrazia in una sorta di oligarchia e per far ciò non hanno neanche rispetto dei

minori. Contro ciò tutti dovremmo combattere.

Si deve inoltre tener presente che, secondo il parere di diverse associazioni, vi

sono:

1. Decine di studi scientifici relative ai danni da vaccino (vedere allegati alla

mia prima email in materia, già in Suo possesso).

2. Tabelle del Vaccine Adverse Event Reporting System stayunitense

(VAERS) che riportano per ciascun vaccino le tipologie di danno

riscontrate ed i tempi di latenza.

3. Reazioni avverse e danni riconosciuti come derivanti dalle vaccinazioni e

riportanti anche nei foglietti illustrativi dei prodotti (cd bugiardini) e nelle

schede tecniche degli stessi.

4. Danni riconosciuti dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) e dal

Ministero della Salute.

5. Migliaia di pronunce della US Court of Federale Claims (cd Vaccine

Court) statunitense che hanno indennizzato danneggiati da vaccino.

6. Decine di sentenze italiane, e soprattutto se esistono ben due leggi – la lex

25.02.1192 n. 210 “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da

complicanze di tipo irreversibile a causa dei vaccini obbligatori” e la legge

29.10.2005 n. 229 “disposizioni in materia di indennizzo a favore dei

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dei vaccini

obbligatori” – che indennizzano i soggetti danneggiati dalle vaccinazioni,

allora è assolutamente necessario procedere con estrema cautela per evitare

che anche solo un bambino possa essere danneggiato perché se è possibile

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procrastinare l’entrata in vigore di una norma, non è quasi mai possibile

tornare indietro da un grave danno da vaccino o addirittura da un decesso.

Aumentando il numero dei vaccini si rischia un proporzionale aumento del

numero delle reazioni avverse e dei danneggiati.

Opporsi a tale situazione significa anche non essere complici in tutto ciò.

-o-x-o-

4. Normativa sulla privacy (D. Lgs. 30.06.2006 n. 196)

Un altro punto sul quale voglio far riflettere Lei e tutti i tutti i Consiglieri è il

puntuale rispetto della normativa sulla privacy. Senza dilungarsi oltremodo, il

decreto sopra richiamato prevede che i dati sensibili debbano essere ricevuti,

trattati, conservati, trasmessi, ecc. nel rispetto di protocolli particolarmente rigidi.

Siamo sicuri che tutte le strutture siano realmente attrezzate per adempiere a

quanto disposto dalla norma stante la particolare “sensibilità” riconosciuta a dati

relativi alla salute di un essere umano, tra l’altro minore?

-o-x-o-

CONSIDERATO

tutto quanto sopra esposto e la documentazione in precedenza già inoltrata (che forma

parte integrante della presente interrogazione)

APPURATO che

all’art. 3 della legge 119/2017 – Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi

educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di

formazione professionale e alle scuole private non paritarie

- Comma 3. Si desume come formalmente riportato che: “Per i servizi educativi

per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non

paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1

costituisce requisito d’accesso. Per gli altri gradi di istruzione (e per i centri di

formazione professionale regionale), la presentazione della documentazione di

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cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro

ovvero agli esami”.

VERIFICATO che

All’art. 5 – “Disposizioni transitorie” e finali si evince che per l’anno scolastico

2017/2018 (e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i

centri di formazione professionale regionale 2017/2018), la documentazione di cui

all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i

servizi educativi e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed

entro il 31 ottobre 2017 (presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i

centri di formazione professionale regionali). La documentazione comprovante

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla

dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000 n. 45; in tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle

vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

CONTESTATO che

- Con la legge 27.05.1991 n. 176: esecuzione e ratifica della Convenzione sui

diritti del bambino del 1989 (CRC) – si ribadisce che tale convenzione è la più

ratificata al mondo e, pertanto, da considerarsi una norma internazionale

consuetudinaria = immediatamente applicabile nel nostro ordinamento e di

valore giuridico gerarchicamente superiore ad una norma ordinaria (Legge

Lorenzin = legge ordinaria). E’ corretto sostenere che è specificatamente

adottata per la tutela dei diritti del bambino e deve essere presa come punto di

riferimento in qualsiasi questione che riguardi un bambino.

- Secondo il diritto internazionale – al quale è sottoposta anche l’Italia – la CRC

è DIRETTAMENTE APPLICABILE nel nostro ordinamento e qualora ci fosse

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un contrato tra essa e una legge ordinaria, il giudice – ma qualsiasi

rappresentante dello Stato, quindi anche il Sindaco o Dirigente scolastico di

una scuola pubblica – è tenuto ad applicare la CRC a discapito della legge

ordinaria.

- Tutti coloro che rappresentato lo Stato DEVONO applicare la CRC, a discapito

della Legge 119/2017. Diversamente, verrebbe violato il diritto internazionale

cui l’Italia si è impegnata a rispettare anche nella sua Costituzione (art. 117,

comma 1).

RICORDATO che

- “Siete a Pescate. NEL PAESE DEI BAMBINI FELICI”, come da Lei

sempre riportato sui cartelloni pubblicitari e che un bambino escluso da una

scuola, per la scelta del genitore di non vaccinarlo, non può certo dirsi felice.

- Pescate ha 5 ordini di scuole, come da Lei ricordato nei vari cartelloni

pubblicitari (“…a Pescate si cresce bene. Vieni a vivere QUI. 315 bambini,

5 ordini di scuole, 5 parchi giochi, 5 sport…”), e si ritiene che nessuno a

Pescate debba essere escluso garantendo a tutti i bambini il diritto allo studio

viste anche le ingenti somme che codesta amministrazione stanzia per il piano

di diritto allo studio anche per “mantenere” il Centro Prima Infanzia ed aiutare

la Scuola Materna Parrocchiale.

- Le ricordo anche una frase che io e Lei ci siamo ripetuti più volte in questi

anni: “NON SIAMO STATI ELETTI PER SCALDARE LA SEDIA”; ed

accettare supinamente simili imposizioni (cioè ghettizzare dei bambini da 0 a 6

anni escludendoli dalle scuole perché non vaccinati per scelta dei genitori)

senza cercare di lottare per me è una cosa inaccettabile. Le anticipando che, in

caso di esclusione anche di un solo bambino dalle nostre scuole nella fascia

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di età da 0 a 6 anni, provvederò a mettere in atto ogni possibile azione per

porre rimedio a tale ingiustizia.

CHIEDO a Lei SINDACO

In merito all’art. 3 comma 3 e 3 bis, come intende comportarsi e, nel caso, se

intende richiedere una proroga nei tempi e nei modi dell’applicazione di tale

legge.

Se, sempre in riferimento all’articolo sopra citato, intende procedere ad

emarginare bambini, della fascia 0-6 anni, parzialmente o non vaccinati,

impedendone l’accesso alle scuole di ogni ordine e grado, contravvenendo in

modo sia a:

- All’art. 2 della Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nella formazione

sociale ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

- All’art. 32 della Costituzione. La repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad

un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana.

- All’art. 13: la libertà personale è inviolabile.

- All’art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali

davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

- All’Articolo 34: LA SCUOLA E’ APERTA A TUTTI. L’istruzione

inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

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- Nonché alla Convenzione di Oviedo ed a tutti i riferimenti citati ai

punti 2 (Violazione di diritti fondamentali Costituzionalmente garantiti)

e 3 (Violazione di diritti umani fondamentali garantiti da norme

internazionali) della presente interrogazione e che, per non essere

tedioso, eviterò di trascrivere; nonché l’illegittimità costituzionale

motivata nella parte in diritto del ricorso presentato dalla Regione

Veneto (a lei inoltrato con l’email del 04.09 u.s. ore 16.14 e che quindi

evito di trascrivere essendo tali allegati parte integrante della presente

interrogazione).

Se ritiene utile non far venire in contatto i bambini vaccinati con altre persone,

per un periodo di circa 6 settimane, come previsto dai foglietti illustrativi dei

vaccini che ho provveduto a fornirLe. Perché c’è anche tale argomento da tener

presente, relativamente al quale nessuno ne parla.

Come intende interfacciarsi con Don Matteo, relativamente a tale argomento

(con particolare riferimento ad eventuali possibili esclusioni nella fascia di età

da 2 a 6 anni), essendo Parrocchiale la Scuola Materna di Pescate.

Si richiede, ai sensi del Regolamento C.C., l’inserimento della presente

interrogazione all’o.d.g. e la relativa discussione nella prossima seduta del Consiglio

Comunale.

In fede

Roberto Redaelli