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Direttiva sulla responsabilità ambientale Manuale per la formazione corredato di diapositive Elaborato per conto della Commissione europea, DG Ambiente Contratto n. 070307/2012/621542/SER/A1 Febbraio 2013 eftec STRATUS CONSULTING

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Direttiva sulla responsabilità ambientale

Manuale per la formazione corredato di diapositive

Elaborato per conto della Commissione europea, DG Ambiente

Contratto n. 070307/2012/621542/SER/A1

Febbraio 2013

eftec

STRATUS CONSULTING

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DIRETTIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Manuale per il corso di formazione di due giorni

Versione: Febbraio 2013

RINGRAZIAMENTI

Il gruppo di studio desidera ringraziare Hans Lopatta e Alexandra Vakrou, presso la DG Ambiente della Commissione europea, per la guida e il sostegno offerti nel corso dell'intero progetto. Si ringraziano altresì tutti i rappresentanti del settore pubblico, dell'industria, del settore assicurativo e del mondo accademico che hanno partecipato ai webinar e ai seminari sperimentali, nonché coloro che hanno formulato osservazioni sulle versioni preliminari del presente manuale. La responsabilità per eventuali errori ricade unicamente sugli autori.

AVVERTENZA

Il presente materiale per la formazione è stato elaborato per conto della Commissione europea, ma i pareri espressi impegnano soltanto gli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che possa essere fatto delle informazioni fornite in appresso. Il gruppo responsabile del progetto declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti risultanti dall'uso integrale o parziale del presente materiale per la formazione (manuale e diapositive).

I termini in grassetto figurano nel glossario alla fine del manuale.

I termini in grassetto blu sono parole ed espressioni chiave con le quali il lettore dovrebbe avere familiarità.

eftec 73-75 Mortimer Street London W1W 7SQ tel: 44(0)2075805383 fax: 44(0)2075805385 [email protected] www.eftec.co.uk

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0. PRESENTAZIONE DEL MATERIALE PER LA FORMAZIONE

eftec e Stratus Consulting, Inc., hanno elaborato materiali per la formazione su incarico della Commissione europea, al fine di mettere a disposizione informazioni e istruzioni di facile accesso riguardanti la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (di seguito indicata come "la direttiva" o "ELD"). I materiali per la formazione consistono di tre pacchetti distinti di diapositive in PowerPointTM e relativo manuale per:

o una sessione introduttiva di mezza giornata rivolta al pubblico generale e a chi deve disporre di

informazioni di base in merito ai principi e all'ambito di applicazione della direttiva, ma non necessita di informazioni tecniche dettagliate:

o nome file: ELD training_half day_final_0213.ppt o nome file: ELD training handbook_half day_final_0213.doc

o un seminario di un giorno per chi necessita di maggiori informazioni tecniche riguardo al processo di

valutazione dei danni a norma della direttiva (il pacchetto contiene il testo della sessione introduttiva di mezza giornata, integrato con informazioni supplementari sul processo di applicazione della direttiva e nozioni di base relative all'analisi di equivalenza):

o nome file: ELD training_one day_final_0213.ppt o nome file: ELD training handbook_one day_final_0213.doc

o un seminario di due giorni per chi necessita di maggiori informazioni tecniche riguardo al processo di

valutazione dei danni a norma della direttiva, corredate di informazioni e dati tecnici supplementari, studi di casi e un'esercitazione pratica per gruppi di lavoro (che vanno a integrare il testo della sessione introduttiva e del seminario di un giorno):

o nome file: ELD training_two days_final_0213.ppt o nome file: ELD training handbook_two days_final_0213.doc [QUESTO DOCUMENTO] o nome file: ELD_2 Days Training example worksheet.xls

Spetta ai lettori/formatori scegliere il pacchetto che meglio si adatta alle rispettive esigenze di formazione. Il primo passo, per tutti gli interessati, è comprendere gli elementi di base della direttiva, contenuti nella versione per la sessione introduttiva (corrispondente alla prima parte del presente documento). Il livello di dettaglio tecnico della versione per il seminario di due giorni non serve a tutti i soggetti interessati, ma sarà utile a coloro che sono incaricati di svolgere le valutazioni. Quando si intraprende una valutazione, bisogna tenere presente che le caratteristiche del caso in esame determinano il livello opportuno di approfondimento analitico: nei casi "semplici" (nei quali è facile individuare cause, danni e benefici della riparazione), l'analisi sarà più semplice. Nei casi più complicati, anche l'analisi sarà più complessa e richiederà quindi maggiori competenze, tempo e risorse.

Scopo generale del materiale per la formazione è facilitare una più ampia e migliore comprensione della direttiva, al fine di favorirne l'applicazione su scala più vasta. Il materiale per la formazione mira ad aiutare il lettore a rispondere ai quesiti fondamentali riportati di seguito.

• Che cos'è la direttiva sulla responsabilità ambientale? – Obiettivi e ambito di applicazione della direttiva;

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• Come stabilire se la direttiva si applica a una determinata attività? – I vari tipi di danni alle risorse naturali previsti dalla direttiva; regime di responsabilità previsto dalla direttiva; varie attività e incidenti;

• Come stabilire se un incidente rientra nell'ambito di applicazione della direttiva? – Eccezioni e deroghe; • Chi fa che cosa? – Obblighi, diritti e possibili ruoli delle principali parti interessate; • Quali tipi di riparazione si devono prendere in considerazione a norma della direttiva? – Compreso il modo in cui

tale riparazione si collega alla determinazione della responsabilità totale dell'operatore; • Come si stabilisce l'entità adeguata della riparazione? – Analisi (di equivalenza) del danno e della riparazione; • Quali costi si possono recuperare e da chi? – Tipologie di costi; obblighi e diritti degli operatori; garanzia

finanziaria. Sono forniti vari esempi e studi di casi per illustrare l'applicazione della direttiva e il processo di valutazione. Il manuale contiene inoltre un elenco di abbreviazioni/acronimi, un glossario, link alle direttive pertinenti, link ai documenti di orientamento sulla direttiva a cura degli Stati membri e alla legislazione nazionale di recepimento, nonché una selezione di altri documenti ufficiali, riferimenti giuridici nel contesto della direttiva e riferimenti riguardanti la garanzia finanziaria. Il manuale per il corso di formazione di due giorni contiene inoltre i seguenti allegati: • metodi di analisi di equivalenza; • valutazione economica; • servizi ecosistemici; • garanzia finanziaria; • valutazione dei danni causati da un parco eolico utilizzando le analisi di equivalenza; • esercitazione pratica di valutazione del danno per gruppi di lavoro.

Il presente materiale per la formazione è rivolto ai principali soggetti interessati, che devono comprendere la direttiva al fine di ottemperare agli obblighi giuridici previsti dalla direttiva stessa o la cui attività sia direttamente o indirettamente legata all'ambito di applicazione della direttiva, tra cui:

• le autorità competenti; • gli operatori; • i fornitori di garanzia finanziaria/liquidatori danni; • gli esperti: ecologisti, specialisti del settore interessato, valutatori dei rischi, economisti, giuristi (e altri

esperti competenti, a seconda delle circostanze di ciascun caso), • le organizzazioni non governative e il pubblico in generale.

Il materiale si concentra sulla direttiva stessa, facendo riferimento alla legislazione e agli orientamenti nazionali a solo titolo di esempio. Le differenze nel recepimento e nell'applicazione della direttiva nei singoli Stati membri (o nelle rispettive regioni) non sono esaminate. Si invitano pertanto i lettori a contattare le autorità competenti di ciascuno Stato membro per richiedere maggiori informazioni sulla legislazione nazionale che recepisce la direttiva e su altre normative nazionali in materia di responsabilità e ambiente.

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Indice

0. PRESENTAZIONE DEL MATERIALE PER LA FORMAZIONE..........................................................................................1

1. COS'È LA DIRETTIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE? ...................................................................................9

1.1 Introduzione......................................................................................................................................................9

1.2 Scopo.................................................................................................................................................................9

1.3 La direttiva semplificata: descrizione della riparazione..................................................................................11

1.4 Come stabilire se la direttiva si applichi a una particolare attività .................................................................14

1.4.1 Risorse e servizi compresi nell'ambito di applicazione della direttiva....................................................15

1.4.2 Attività comprese nell'ambito di applicazione della direttiva ................................................................18

1.5 Chi fa che cosa prima che si verifichi un incidente/minaccia imminente? .....................................................20

1.6 Come stabilire se la direttiva si applichi in un particolare caso? ....................................................................22

1.6.1 Limiti di applicazione nel tempo della direttiva......................................................................................22

1.6.2 Eccezioni e deroghe previste dalla direttiva ...........................................................................................22

1.6.3 Danno significativo..................................................................................................................................25

1.7 Chi fa che cosa quando si verifica un incidente/minaccia imminente?..........................................................29

1.8 Costo della riparazione ...................................................................................................................................32

1.9 Finanziamento dei costi di riparazione ...........................................................................................................32

1.10 Garanzia finanziaria.....................................................................................................................................33

1.11 Prossime scadenze ......................................................................................................................................34

2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA: PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI RIPARAZIONE ..................................................................................................................................................................35

3. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA – VALUTAZIONE DEL DANNO: DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE, DELLA RIPARAZIONE PRIMARIA E DELL'ANALISI DI EQUIVALENZA.........................................................38

3.1 Descrizione dell'incidente ...............................................................................................................................40

3.2 Individuazione preliminare e descrizione di siti, ambienti, specie e habitat colpiti ....................................... 43

3.3 Individuazione preliminare della natura, della gravità e dell'estensione territoriale e temporale del danno ambientale verificatosi o previsto ..............................................................................................................................44

3.4 Individuazione preliminare delle problematiche sociali, economiche e transfrontaliere ..............................46

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3.5 Benefici delle azioni di riparazione primaria...................................................................................................46

3.6 Pianificazione preliminare delle azioni di riparazione compensativa e complementare ...............................48

3.7 Stabilire il livello adeguato di approfondimento per la valutazione...............................................................56

4. COME DETERMINARE E QUANTIFICARE I DANNI........................................................................................................59

4.1 Individuazione di risorse, habitat e servizi danneggiati ..................................................................................59

4.2 Descrizione delle caratteristiche del fattore di stress...........................................................................................60

4.3 Valutazione dell'esposizione.................................................................................................................................62

4.3.1 Natura, tempistica, durata e luogo ................................................................................................................62

4.3.2 Gravità............................................................................................................................................................63

4.4 Valutazione dei recettori.......................................................................................................................................63

4.5 Determinazione del danno....................................................................................................................................63

4.5.1 Acque superficiali ...........................................................................................................................................64

4.5.2 Acque sotterranee .........................................................................................................................................64

4.5.3 Sedimento ......................................................................................................................................................65

4.5.4 Terreno...........................................................................................................................................................65

4.5.5 Vegetazione....................................................................................................................................................66

4.5.6 Biota ...............................................................................................................................................................66

4.5.7 Habitat............................................................................................................................................................67

4.5.8 Valori umani ...................................................................................................................................................67

4.6 Determinazione delle cause del danno...........................................................................................................67

4.7 Quantificazione del danno ....................................................................................................................................68

4.7.1 Metriche di quantificazione ...........................................................................................................................69

4.7.2 Determinazione delle condizioni originarie ...................................................................................................72

4.7.2.1 Uso di dati rilevati prima e dopo l'incidente...............................................................................................72

4.7.2.2 Uso di siti di riferimento .............................................................................................................................72

4.7.2.3 Uso di modelli .............................................................................................................................................73

4.7.2.4 Fonti d'informazione...................................................................................................................................73

4.8 Calcolo della perdita temporanea e del debito totale..........................................................................................78

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4.8.1 Calcolo del debito totale ................................................................................................................................78

4.8.2 Incorporazione dei benefici della riparazione primaria .................................................................................78

4.8.3 Determinazione del tasso di ripristino...........................................................................................................79

4.8.4 Esame dei danni collaterali ............................................................................................................................79

4.8.5 Calcolo dei debiti nel corso del tempo: attualizzazione ................................................................................79

4.9 Esempi illustrativi di calcolo del debito.................................................................................................................80

4.9.1 Analisi di equivalenza.....................................................................................................................................80

4.9.2 Analisi di equivalenza del valore ....................................................................................................................81

5. COME VALUTARE I BENEFICI DELLA RIPARAZIONE .................................................................................................84

5.1 Individuazione e valutazione delle opzioni di riparazione complementare e compensativa.........................84

5.1.1 Riparazione e ricreazione dell'habitat ...........................................................................................................86

5.1.2 Frammentazione e isolamento dell'habitat – Misure di cui all'articolo 10 (direttiva Habitat)......................86

5.1.3 Designazione/protezione degli habitat..........................................................................................................87

5.1.4 Differenze fra compensazione dell'habitat e della specie .............................................................................87

5.1.5 Compensazione e riparazione di più specie...................................................................................................90

5.2 Criteri di valutazione delle opzioni di riparazione ................................................................................................90

5.3 Descrizione dei progetti di riparazione ...........................................................................................................94

5.4 Calcolo dei benefici (crediti) delle opzioni di riparazione...............................................................................94

5.4.1 Determinazione del livello di miglioramento.................................................................................................96

5.4.2 Determinazione delle curve di ripristino ................................................................................................96

5.5 Incertezze ed esiti variabili dell'analisi di equivalenza....................................................................................96

6. DETERMINARE LA PORTATA DELLE MISURE DI RIPARAZIONE COMPLEMENTARE E COMPENSATIVA...................99

6.1 Calcolo dei guadagni (crediti) unitari ..................................................................................................................100

6.1.1 Crediti unitari: approccio concettuale con una metrica non monetaria ..................................................... 100

6.1.2 Crediti unitari: approccio concettuale con una metrica monetaria ............................................................101

6.2 Determinazione della portata delle misure di riparazione ...........................................................................102

6.3 Stima dei costi delle opzioni di riparazione ..................................................................................................105

6.3.1 Elementi dei costi di riparazione...........................................................................................................105

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6.3.2 Stima dei costi di riparazione................................................................................................................106

6.3.3 Esame dei costi sproporzionati .............................................................................................................107

7. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE................................................................................................................109

7.1 Sei tipi di monitoraggio delle azioni di riparazione.......................................................................................109

7.2 Calendarizzazione delle azioni di monitoraggio..................................................................................................110

7.3 Rendicontazione .................................................................................................................................................111

ABBREVIAZIONI/ACRONIMI ..........................................................................................................................................114

GLOSSARIO....................................................................................................................................................................115

LINK ALLE DIRETTIVE PERTINENTI E ALTRI RIFERIMENTI UTILI .....................................................................................117

LINK AGLI ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA A CURA DEGLI STATI MEMBRI..............................118

LEGGI NAZIONALI CHE RECEPISCONO LA DIRETTIVA NEL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI E ALTRI DOCUMENTI UFFICIALI .......................................................................................................................................................................120

RIFERIMENTI GIURIDICI NEL CONTESTO DELLA DIRETTIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE.............................127

Giurisprudenza nazionale .....................................................................................................................................130

RIFERIMENTI IN MATERIA DI GARANZIA FINANZIARIA.................................................................................................131

ALLEGATO: METODI DI EQUIVALENZA – DESCRIZIONE TEORICA .................................................................................134

ALLEGATO: VALUTAZIONE ECONOMICA.......................................................................................................................138

ALLEGATO: I SERVIZI ECOSISTEMICI..............................................................................................................................144

ALLEGATO: GARANZIA FINANZIARIA.............................................................................................................................147

ALLEGATO. VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA UN PARCO EOLICO UTILIZZANDO LE ANALISI DI EQUIVALENZA .150

ALLEGATO: ESERCIZIO DI VALUTAZIONE DEI DANNI.....................................................................................................152

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Tabelle

Tabella 1.1 Fattori di valutazione che si possono utilizzare per accertare lo stato di conservazione favorevole (Commissione europea, 2006)

Tabella 3.1 Esempi di incidenti che possono causare un danno ai sensi della direttiva

Tabella 3.2 Esempi di categorie di risorse e potenziali servizi nelle condizioni originarie o danneggiati

Tabella 3.3 Fasi fondamentali di una valutazione del danno e loro applicazione a diversi metodi di equivalenza

Tabella 4.1a Fonti d'informazione che possono agevolare la valutazione delle condizioni originarie

Tabella 4.1b Fonti di informazioni che possono agevolare la valutazione delle condizioni originarie in Irlanda

Tabella 4.2 Esempio illustrativo di calcolo del debito con una metrica non monetaria

Tabella 4.3 Esempio illustrativo di calcolo del debito con una metrica monetaria

Tabella 5.1 Esempi di criteri di valutazione per la selezione delle opzioni di riparazione

Tabella 6.1 Esempio illustrativo di calcolo dei crediti unitari con una metrica non monetaria

Tabella 6.2 Elementi di costo importanti per la stima del costo della riparazione

Tabella 6.3 Stime indicative dei costi tratte dai piani d'azione per la biodiversità del Regno Unito (GHK, 2006)

Figure

Figura 1.1 "Riparazione" in base alla direttiva nell'esempio illustrativo

Figura 1.2 Anatomia del danno

Figura 1.3 Stabilire se la direttiva si applichi a una particolare attività

Figura 1.4 Regime di responsabilità istituito dalla direttiva

Figura 1.5 Stabilire se la direttiva si applichi a un determinato incidente

Figura 2.1 Applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale

Figura 2.2 Stabilire le misure di riparazione

Figura 3.1 Fasi dell'analisi di equivalenza

Figura 5.1 Quantificazione dei miglioramenti previsti in seguito alla riparazione compensativa

Riquadri

Riquadro 1.1 Danno alle specie e agli habitat naturali protetti

Riquadro 1.2 Danno alle acque

Riquadro 1.3 Danno al terreno

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Riquadro 1.4 Responsabilità oggettiva

Riquadro 2.1 Cause riunite C-379/08 e C-380/08 esaminate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

Riquadro 3.1 Descrizione dell'incidente nello studio di caso: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Riquadro 3.2 Individuazione preliminare e descrizione di siti, ambienti, specie e habitat colpiti: "Cedimento della

diga di residui minerari nella valle K"

Riquadro 3.3 Valutazione preliminare dei servizi: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Riquadro 3.4 Problematiche sociali, economiche e transfrontaliere: "Cedimento della diga di residui minerari

nella valle K"

Riquadro 3.5 Elaborazione del progetto di riparazione

Riquadro 3.6 Gerarchia dei metodi di analisi di equivalenza preferiti, secondo l'allegato II della direttiva sulla responsabilità ambientale

Riquadro 3.7 Un semplice esempio per illustrare le fasi dell'analisi di equivalenza (HEA)

Riquadro 3.8 Valutazione preliminare della riparazione: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Riquadro 3.9 Livello adeguato di approfondimento: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Riquadro 3.10 Descrizione delle fasi dell'analisi di equivalenza in un caso esemplificativo

Riquadro 4.1 La direttiva e gli organismi geneticamente modificati (OGM)

Riquadro 4.2 Definizione delle popolazioni colpite e dei livelli di organizzazione

Riquadro 4.3 Determinazione del danno alle risorse naturali: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle

K"

Riquadro 4.4 Quantificazione del danno: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Riquadro 4.5 Studio di un caso in Spagna che spiega come determinare le condizioni originarie

Riquadro 5.1 Valutazione della riparazione: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Riquadro 5.2 Riparazione transfrontaliera

Riquadro 5.3 Studio di caso: Analisi dello scenario ragionevolmente più sfavorevole

Riquadro 6.1 Studio di caso: Esempio di determinazione semplice

Riquadro 6.2 Studio di caso: Determinazione della portata delle misure di riparazione con una metrica non monetaria

Riquadro 6.3 Studio di caso: Determinazione della portata delle misure di riparazione con una metrica monetaria

Riquadro 7.1 Quadro di monitoraggio post-riparazione

Riquadro 7.2 Monitoraggio/rendicontazione: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

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1. COS'È LA DIRETTIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE?

1.1 Introduzione La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 aprile 2004 con il riferimento giuridico 2004/35/CE e il titolo completo: "Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale". Gli Stati membri erano tenuti a recepirla nel diritto nazionale entro il 30 aprile 2007. Per vari motivi, l'attuazione in tutta l'Unione europea non è stata completata fino a luglio 20101.

La direttiva non ha carattere retroattivo, cioè non si applica ai danni ambientali causati da un'emissione o un incidente conclusosi prima del 30 aprile 2007 o da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo tale data ma dovuto a un'attività terminata prima del 30 aprile 2007. La direttiva si applica alle attività in corso, avviate prima del 30 aprile 2007 e proseguite dopo tale data, per quanto riguarda i danni ambientali causati dopo il 30 aprile 2007.

1.2 Scopo La direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga", per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. La direttiva integra i regimi sulla conservazione della natura vigenti nell'UE, quali quelli disciplinati dalla direttiva Habitat (92/43/CEE) e dalla direttiva Uccelli (2009/147/CE), nonché il regime sulla protezione delle acque vigente nell'UE, disciplinato dalla direttiva quadro Acque (2000/60/CE). Sebbene il testo della direttiva sulla responsabilità ambientale, e quindi del presente manuale, verta principalmente su ciò che occorre fare quando si verifica un incidente o la minaccia imminente di un incidente, non va dimenticata la più ampia funzione di prevenzione della direttiva stessa.

Gli operatori2, le autorità competenti3 e i fornitori di garanzia finanziaria dovrebbero collaborare fra loro nelle fasi preparatorie dell'applicazione della direttiva (per esempio, l'individuazione delle operazioni, delle risorse e dei luoghi ad alto rischio) al fine di assicurare una migliore preparazione, determinare le garanzie finanziarie richieste e adottare i provvedimenti necessari per evitare innanzitutto che si verifichino danni. Questa cooperazione è in parte prevista da altre direttive (per es. la direttiva Seveso), ma non è un obbligo giuridico imposto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale. È raccomandata per favorire un'applicazione più efficiente: per esempio, si risparmiano tempo e risorse se per sostenere le valutazioni dei rischi gli strumenti o i modelli delle autorità pubbliche sono messi a disposizione degli operatori, e viceversa.

Obiettivo generale della direttiva è la riparazione completa delle risorse naturali e dei servizi4 danneggiati e il loro ritorno alle condizioni che sarebbero esistite se il danno non si fosse verificato (le cosiddette "condizioni originarie5"). La direttiva prevede altresì una riparazione supplementare finalizzata a compensare la perdita

1 Per la prima relazione sul recepimento e l'attuazione della direttiva si veda Commissione europea, 2010. 2 L'operatore di un'attività è qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla l'attività, compresi il titolare di un permesso o un'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività, quando lo Stato membro lo prevede nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva (articolo 2, paragrafo 6, della direttiva). 3 Autorità responsabile dell'ottemperanza degli obblighi di attuazione previsti dalla direttiva sulla responsabilità ambientale in un determinato Stato membro. 4 Funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico. 5 La qualità e la quantità di risorse e/o servizi che sarebbero esistite se l'incidente non si fosse verificato. L'articolo 2, paragrafo 16, della direttiva definisce le condizioni originarie come "le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili".

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temporanea per l'ambiente e il pubblico, cioè i danni che si verificano nel periodo necessario per ripristinare le condizioni originarie (o a tempo indeterminato, se non è possibile ripristinarle). Va sottolineato che la direttiva persegue un obiettivo compensativo, cioè l'indennizzo in natura, al fine di porre rimedio agli effetti nocivi per le risorse naturali e i relativi servizi. La direttiva non prevede risarcimenti punitivi6.

La direttiva si fonda sul principio "chi inquina paga"7. Questo principio impone a un operatore che provoca un danno ambientale o crea una minaccia imminente di tale danno di prevenire e riparare il danno e sostenere le spese delle misure necessarie per la prevenzione o riparazione. L'autorità competente, qualora intervenga direttamente o tramite terzi, deve garantire che le spese da essa sostenute siano recuperate presso l'operatore (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva). L'operatore è altresì tenuto a farsi carico delle spese di valutazione del danno ambientale e di monitoraggio delle azioni di riparazione. La direttiva è uno strumento di diritto amministrativo8. Non autorizza i privati a chiedere risarcimenti per danni personali, danni materiali o perdite economiche, materie generalmente trattate nell'ambito dei procedimenti di diritto civile e/o comune. Questi procedimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva. Inoltre, la direttiva si concentra sul danno arrecato alle risorse naturali, non ai danni subiti da persone, beni o infrastrutture. Alcuni aspetti inerenti alla salute pubblica sono inclusi ed è previsto un meccanismo che consente alle ONG, ad altri gruppi e ai privati di presentare osservazioni alle autorità competenti riguardo ai danni ambientali o, in alcuni Stati membri, a una minaccia imminente di danno ambientale, e richiedere l'adozione di opportuni provvedimenti. A norma della direttiva, le responsabilità primarie ricadono sull'autorità competente (supervisione e controllo del rispetto di tutte le disposizioni della direttiva) e sull'operatore o gli operatori responsabili (valutazione necessaria e appropriata, intervento, riparazione e finanziamento). Anche altre parti, tra cui i fornitori di garanzia finanziaria, gli esperti tecnici, i giuristi e il pubblico in generale possono fornire contributi. Per esempio, la direttiva prevede che:

le persone fisiche o giuridiche

• che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale (per es. residenti, birdwatcher, escursionisti, pescatori sportivi, persone che potrebbero subire danni alla salute a causa delle sostanze inquinanti, persone responsabili di bambini o anziani la cui salute potrebbe essere a rischio9), o

• che vantino un interesse sufficiente, o

• facciano valere la violazione di un diritto, secondo quanto previsto dal diritto nazionale,

possono informare l'autorità competente di qualsiasi danno ambientale che sia o sia stato provocato o del quale sussista una minaccia imminente e sono legittimate a chiedere all'autorità competente di intervenire.

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva precisa inoltre che qualsiasi ONG che promuova la protezione dell'ambiente e sia conforme a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerata avere un interesse sufficiente, nonché titolare di diritti che possono subire violazioni.

6 I risarcimenti punitivi sono risarcimenti destinati a reprimere o scoraggiare l'imputato e altri soggetti contro l'adozione di un comportamento simile a quello oggetto dell'azione legale. È anche un principio informatore della politica ambientale, sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 7 Il principio "chi inquina paga" è un principio giuridico ed economico in virtù del quale la parte o le parti responsabili di produrre inquinamento sono tenute a rispondere anche del danno arrecato all'ambiente naturale. 8 È cioè applicato dalle autorità pubbliche incaricate di assicurare la prevenzione e la riparazione del danno ambientale (agire in nome dell'interesse dell'ambiente). 9 Questi esempi sono tratti dal documento di orientamento per l'Inghilterra e il Galles. Altri Stati membri possono usare criteri diversi.

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1.3 La direttiva semplificata: descrizione della riparazione Questo punto presenta alcuni concetti chiave riguardanti la "riparazione", nei termini usati nella direttiva, facendo ricorso a un semplice studio di caso (in corsivo nel testo di seguito). Immaginiamo una situazione in cui si verifichi un incidente che produce effetti negativi sull'ambiente. Per esempio, un serbatoio contenente sostanze chimiche pericolose viene danneggiato e i contaminanti fluiscono in un fiume vicino. Prima dell'attuazione della direttiva, a seconda della legislazione nazionale dello Stato membro, l'operatore avrebbe dovuto adottare provvedimenti per arrestare l'inquinamento (per es., riparare il serbatoio danneggiato). L'operatore avrebbe potuto adottare anche misure per ripulire il suolo o i sedimenti contaminati (per es. aggiungere agenti neutralizzanti, asportare il suolo o il sedimento). Con la direttiva in vigore, supponendo che l'incidente rientri nel suo ambito di applicazione, è anche necessario valutare gli effetti ambientali della fuoriuscita e compensarli (in natura, non in denaro). Per semplicità, supponiamo che, nelle condizioni originarie, il fiume contaminato contenesse quattro pesci sani. Dopo la fuoriuscita, ne resta uno solo. Le azioni di ripulitura garantiscono che un altro pesce torni nel fiume, per un totale di due pesci: sempre due in meno rispetto alle condizioni originarie.

La ripulitura fa parte della riparazione primaria, che si riferisce ad azioni destinate a riportare le risorse naturali e/o i servizi danneggiati alle condizioni originarie. La riparazione primaria può comprendere:

• azioni immediate destinate ad arrestare l'incidente, ridurre, circoscrivere e prevenire ulteriori danni e ripulire il danno. Sono anche dette misure di riparazione di emergenza (articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva);

• azioni di riparazione a più lungo termine nel sito danneggiato, destinate a riportare le risorse e/o i servizi danneggiati alle condizioni originarie (per il danno alle acque e alla natura).

Quando le misure di riparazione primaria non riportano completamente le risorse naturali e/o i servizi danneggiati alle condizioni originarie nel sito danneggiato, sono richieste ulteriori misure di riparazione complementare (non per il danno al terreno).

In questo semplice esempio, è necessario un ulteriore intervento per garantire che altri due pesci tornino nel fiume, in modo da ripristinare il livello originario di quattro pesci.

La riparazione complementare si riferisce alle azioni di riparazione integrative adottate in un sito alternativo o nei riguardi di risorse/servizi che in qualche modo si differenziano da quelli specificamente danneggiati, al fine di ripristinare il livello originario della risorsa o del servizio colpito. Per esempio, se la riparazione primaria di una zona di pesca danneggiata è in grado di ripristinarne soltanto il 50% nel sito danneggiato, può essere intrapresa un'azione di riparazione complementare in un altro sito (preferibilmente vicino a quello colpito) per fornire il restante 50% della zona di pesca danneggiata e far sì che le risorse ittiche complessive, nei due siti, ritornino ai livelli originari.

In molti casi non è possibile ottenere il ripristino completo dei livelli originari di una risorsa o un servizio danneggiato, anche in seguito all'attuazione della riparazione primaria e complementare, a causa di problemi pratici

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o di limiti specifici del sito. In tali situazioni viene a crearsi un danno continuativo o residuo che non è compensato. In modo analogo, è possibile che le risorse e/o i servizi naturali restino danneggiati per un certo periodo di tempo, dall'inizio del danno fino alla piena realizzazione dei benefici delle attività di riparazione. In queste situazioni sussiste una perdita temporanea di risorse o servizi. Per motivi pratici, sia il danno temporaneo sia il danno residuo sono indicati come perdita temporanea.

Può dunque risultare necessario ricorrere alla riparazione compensativa per ovviare alla perdita temporanea (non per il danno al terreno). In alcuni casi, la riparazione compensativa può essere effettuata in un sito alternativo o riguardare risorse/servizi che in qualche modo si differenziano da quelli specificamente danneggiati. In altri casi le misure di riparazione compensativa possono consistere in azioni intraprese nel sito che portano le risorse o i servizi a livelli superiori a quelli delle condizioni originarie. In tutti i casi, l'entità della riparazione compensativa è determinata in modo da compensare le perdite temporanee. In realtà, la distinzione fra riparazione complementare e compensativa è molto sottile: entrambe si riferiscono ad azioni destinate a compensare la perdita di risorse o servizi che non è pienamente compensata dalla riparazione primaria. Per motivi pratici, pertanto, le misure di riparazione complementare e compensativa in genere sono aggregate ai fini della determinazione dell'entità della riparazione necessaria per compensare la perdita temporanea.

La figura 1.1 mostra come le condizioni originarie, il danno iniziale, la perdita temporanea e le misure di riparazione si possano illustrare graficamente, utilizzando i parametri del semplice caso illustrato sopra.

Figura 1.1: "Riparazione" in base alla direttiva nell'esempio illustrativo

La figura 1.2 presenta una rappresentazione più stilizzata della stessa relazione fra danno, perdita temporanea e riparazione:

• come nella figura 1.1, anche qui il tempo è indicato sull'asse orizzontale e il livello di una risorsa o servizio danneggiato sull'asse verticale;

• le condizioni originarie di tale risorsa o servizio sono indicate da una linea orizzontale nera che diventa blu tratteggiata. Spesso si assumono condizioni originarie costanti (come nella figura 1.1) a fini di ragionevole semplificazione o in assenza di dati determinanti che suggeriscano un'altra forma funzionale. Le condizioni

"Perdita temporanea" Riparazione

compensativa

"Metodo di equivalenza delle risorse":

Perdita temporanea = Riparazione compensativa

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originarie possono essere relativamente costanti, variare periodicamente o prevedibilmente, oppure aumentare o diminuire. L'adeguamento temporale delle condizioni originarie dipende dal sito e dalla risorsa specifici;

• quando si verifica l'incidente che causa un danno, il livello della risorsa o del servizio scende al di sotto delle condizioni originarie, come indicato dalla curva verde. Si noti che le curve nella figura sono puramente illustrative. La gravità del danno e il tasso di ripristino della risorsa relativi a incidenti, risorse e ipotesi di riparazione specifici determinano la forma di queste curve;

• alcune risorse o servizi possono tornare ai livelli delle condizioni originarie tramite ripristino naturale, come illustrato dalla curva verde ascendente;

• tuttavia, poiché il ripristino naturale può essere molto lento o non riportare alle condizioni originarie, si possono individuare azioni di riparazione primaria e complementare per accelerare o accrescere le probabilità di ripristino, come indicato dalla curva rossa ascendente;

• la figura mostra che il ripristino della risorsa o del servizio nelle condizioni originarie richiede tempo, durante il quale la perdita di risorse e servizi prosegue. Anche in questo caso, si tratta della cosiddetta perdita temporanea. Nella figura è rappresentata dall'area sotto la curva delle condizioni originarie e sopra la curva della riparazione primaria/complementare. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile riportare la risorsa alle condizioni originarie, la perdita temporanea continua a tempo indeterminato;

• l'entità della riparazione compensativa è determinata in modo da fornire una quantità di risorse e/o servizi che compensi la perdita temporanea.

Figura 1.2: Anatomia del danno

La direttiva contempla anche la minaccia imminente10 di danno alle risorse naturali (invece di un incidente effettivo, come descritto nell'esempio e illustrato nelle figure 1.1 e 1.2). Questi casi richiedono l'adozione di misure preventive da parte dell'operatore. Se l'operatore non è identificabile, non è tenuto a sostenere i costi, oppure non rispetta l'obbligo di adottare misure preventive, l'adozione di tali misure può essere a carico dell'autorità competente. 10 Per "minaccia imminente" s'intende il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo (articolo 2, paragrafo 9, della direttiva). Le nozioni di "probabilità sufficiente" e di "futuro prossimo" vanno definite caso per caso.

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1.4 Come stabilire se la direttiva si applichi a una particolare attività Il diagramma riprodotto nella figura 1.3 illustra il processo decisionale prima che si verifichi un incidente (o la minaccia imminente di un incidente). La parte restante del presente capitolo fornisce informazioni che aiuteranno il lettore a rispondere alle domande presentate nella figura. I due quesiti fondamentali sono:

• se un'attività possa danneggiare le risorse e/o i servizi compresi nell'ambito di applicazione della direttiva, il che determina se la direttiva sia o meno applicabile (punto 1.4.1), e

• se un'attività sia inclusa nell'elenco di cui all'allegato III della direttiva, il che determina il tipo di responsabilità dell'operatore (punto 1.4.2).

Alcune parti interessate, in particolare gli operatori, possono dare priorità al secondo quesito. L'ordine qui riprodotto è fedele all'oggetto della direttiva, incentrato sulle risorse naturali.

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Figura 1.3: Stabilire se la direttiva si applichi a una particolare attività (Gli operatori che esercitano attività professionali non incluse nell'allegato III sono responsabili soltanto dei danni causati alle specie e agli habitat protetti)

1.4.1 Risorse e servizi compresi nell'ambito di applicazione della direttiva La direttiva prevede la responsabilità per i) il danno alle specie e agli habitat naturali protetti; ii) il danno alle acque e iii) il danno al terreno (cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva). I riquadri da 1.1 a 1.3 contengono le definizioni di queste categorie di risorse, quali stabilite nella direttiva. Per quanto riguarda i primi due tipi di danno (alle specie e agli habitat naturali protetti e alle acque), la direttiva prescrive che le risorse naturali e/o i servizi danneggiati siano riportati alle condizioni originarie che sarebbero esistite se il danno non si fosse verificato. La riparazione del terreno è soggetta a requisiti diversi.

Le risorse naturali possono essere danneggiate da incidenti ed emissioni nocive o da altri eventi, quali:

NoL'attività potrebbe ripercuotersi sulle

risorse coperte dall'ELD?

L'attività è elencata nell'allegato III

dell'ELD?

No

Intraprendere misure per prevenire i danni

Responsabilità per colpa soltanto per danni a specie e

habitat protetti

Responsabilità oggettiva per danni a specie e habitat protetti, acqua e terreno

Non coperta

dall'ELD

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• la fuoriuscita, la perdita, lo scarico o l'emissione di sostanze chimiche;

• gli impatti fisici o la distruzione a seguito di incendio, esplosione, attività di costruzione;

• l'introduzione o il rilascio di un agente o un'entità biologica (per es., un organismo geneticamente modificato o una specie invasiva alloctona);

• una combinazione di questi eventi; o

• un sottoprodotto, un effetto a cascata o un effetto sinergico di un incidente che causa un danno chimico o fisico.

L'incidente all'origine del danno rientra nell'ambito di applicazione della direttiva se colpisce le risorse e i servizi previsti dalla direttiva stessa, se le eccezioni e le deroghe pertinenti non sono applicabili e se l'autorità competente ritiene che il danno arrecato alle risorse naturali sia significativo (cfr. punto 1.6).

Riquadro 1.1. Danno alle specie e agli habitat naturali protetti (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, allegati I e II.1 della direttiva)

Qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie e habitat protetti, quale definito nelle direttive Uccelli e Habitat e descritto di seguito. L'importanza di tali effetti deve essere valutata rispetto alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato I della direttiva. Alcuni Stati membri (per es., Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito - tranne la Scozia) hanno deciso di estendere la definizione e includervi le specie e gli habitat protetti ai sensi della legislazione e regolamentazione nazionale e regionale, in tutta o in parte della loro giurisdizione.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: • la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento, • le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e

continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile e • lo stato di conservazione delle sue specie è favorevole, come definito di seguito.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando: • i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie interessata mostrano che essa si sta mantenendo, a

lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali, • l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile e • esiste, e verosimilmente continuerà a esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenere la sua

popolazione a lungo termine. Definizioni ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli rilevanti per la direttiva sulla responsabilità ambientale Specie di uccelli Direttiva Uccelli, 2009/147/CE (elencate nell'allegato I di detta direttiva e

menzionate all'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva) Specie animali e vegetali Direttiva Habitat, 92/43/CEE (elencate nell'allegato II e nell'allegato IV) Habitat degli uccelli Direttiva Uccelli, 2009/147/CE (elencati nell'allegato I di detta direttiva e

menzionati all'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva) Habitat di animali e piante Direttiva Habitat, 92/43/CEE (elencati nell'allegato II di detta direttiva) Habitat naturali Direttiva Habitat, 92/43/CEE (elencati nell'allegato I di detta direttiva) Siti di riproduzione e luoghi di riposo

Direttiva Habitat, 92/43/CEE (elencati nell'allegato IV)

In una risposta (documento informale) del 2 maggio 2006 relativa all'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3,

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lettera b), della direttiva ("habitat delle specie", "habitat naturali" e "siti di riproduzione e luoghi di riposo delle specie"), la Commissione europea ha spiegato che questi termini comprendono tutti gli habitat delle specie, gli habitat naturali, i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencati nelle direttive indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno o all'esterno di un'area appartenente alla rete Natura 2000. Riquadro 1.2. Danno alle acque (articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e allegato II.1 della direttiva) Qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva quadro Acque (2000/60/CE), fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva. L'articolo 4, paragrafo 7, riguarda le "nuove attività sostenibili di sviluppo umano" che soddisfano determinate condizioni (è stato fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo, le motivazioni sono menzionate specificamente nel piano di gestione del bacino idrografico, interesse pubblico prioritario e proporzionalità).

Si dovrebbero consultare le definizioni nazionali di stato/potenziale ecologico buono ai sensi della direttiva quadro Acque per stabilire le condizioni originarie e se il danno produca un'alterazione di tale stato/potenziale. L'allegato V della direttiva quadro Acque contiene le definizioni di stato quantitativo e qualitativo (chimico ed ecologico) e gli indicatori di tale stato. Definizioni ai sensi della direttiva quadro Acque Fiume Un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere

parzialmente sotterraneo. Lago Un corpo idrico superficiale fermo. Acque di transizione I corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di

natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce.

Acque costiere Le acque superficiali che si estendono per un miglio nautico dalla linea di base (in genere, la linea di bassa marea lungo la costa) di uno Stato costiero. Questa è una definizione semplificata, si prega di consultare la direttiva quadro Acque per la definizione completa.

Acque territoriali Non sono definite nella direttiva quadro Acque, ma nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, e coprono la porzione di mare adiacente alla costa che si spinge al massimo fino a 12 miglia nautiche (22,014 km) dalla linea di base (in genere la linea di bassa marea lungo la costa) di uno Stato costiero.

Corpo idrico artificiale Un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana, per esempio un canale. Corpo idrico fortemente modificato

Un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, per esempio un bacino artificiale o una diga di residui minerari.

Acque sotterranee Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo.

Riquadro 1.3. Danno al terreno (articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e allegato II.2 della direttiva)

Qualsiasi contaminazione del terreno (sostanze nel suolo o nel sottosuolo) che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.

L'esposizione a materiale aerodisperso proveniente da una fonte diversa dal terreno non è inclusa. La direttiva non si applica ai danni causati dall'inquinamento dell'aria di per sé, ma interviene se tali inquinanti aerodispersi si depositano sul terreno, nelle risorse idriche o in habitat/specie protetti, o se i contaminanti presenti in tali luoghi hanno causato danni alla salute umana o all'ambiente in seguito alla loro dispersione nell'aria.

I danni ambientali causati da organismi geneticamente modificati (OGM) possono essere dovuti all'OGM stesso

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(per es. effetti delle piante coltivate che producono tossine sugli insetti protetti), oppure l'effetto può essere indiretto (per es. eliminazione di un insetto parassita a causa di una tossina, che provoca l'eliminazione di una specie che si nutre del parassita). Il danno può essere immediato (per es. la morte immediata degli insetti protetti durante la coltivazione delle piante resistenti agli insetti) o differito (comportamento invasivo di una pianta geneticamente modificata o di un suo ibrido dopo diverse generazioni, che causa danni a un ecosistema protetto). Gli OGM rientrano direttamente nell'ambito di applicazione della direttiva, ma i prodotti a base di OGM (per es. alimenti e mangimi) sono compresi soltanto nella misura in cui sono disciplinati dalle direttive sull'impiego confinato di OGM e sul rilascio deliberato nell'ambiente di OGM, di cui all'allegato III, punti 10 e 11, della direttiva.

La direttiva non si applica soltanto a singoli incidenti, eventi o emissioni (di seguito si utilizzerà unicamente il termine "incidenti"). Purché sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività dei singoli operatori, la direttiva si può applicare anche all'inquinamento graduale o di carattere diffuso (cfr. articolo 4, paragrafo 5, della direttiva e la sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010 nella causa C-378/08, punto 58).

1.4.2 Attività comprese nell'ambito di applicazione della direttiva Ai sensi della direttiva, la parte responsabile è l'operatore, così definito all'articolo 2, paragrafo 6:

"qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso11 o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima".

In altre parole, l'attività che causa il danno deve essere un'attività "professionale" (non un'attività svolta presso un'abitazione privata, per esempio) e può perseguire o meno fini di lucro. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più severe rispetto a quelle previste dalla direttiva a titolo di norme minime (come stabilito all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, ai sensi dell'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e possono anche utilizzare una definizione più ampia di "operatore" o individuare altre parti responsabili in base alla legislazione di recepimento della direttiva. In questo contesto, la sentenza del 9 marzo 2010 nella causa C-378/08 costituisce un precedente giurisprudenziale, dal quale discende che, in ogni caso, occorre accertare l'esistenza di un nesso causale fra l'attività e il danno. È tuttavia possibile presumere tale nesso di causalità, se previsto dalla normativa nazionale applicabile, sulla base di indizi plausibili (per es. sostanze, vicinanza).

In funzione del tipo di attività esercitata dall'operatore, la direttiva stabilisce due diverse categorie di norme in materia di responsabilità12 (figura 1.4):

• Responsabilità oggettiva: attività regolamentate individuate come potenzialmente pericolose nel quadro di altre normative ambientali dell'UE (elencate nell'allegato III della direttiva). Non è necessario accertare il dolo perché l'operatore sia ritenuto responsabile dei tipi di danni previsti dalla direttiva. Si veda il riquadro 1.4.

11 Un permesso accordato dall'autorità di regolamentazione che autorizza il funzionamento di un impianto regolamentato a determinate condizioni. 12 Esistono differenze nell'applicazione a livello nazionale, in quanto in alcuni Stati membri non è previsto l'obbligo di dimostrare il dolo nel quadro della maggior parte delle normative nazionali e provinciali in materia di bonifica che attribuiscono agli operatori la responsabilità oggettiva del danno ambientale (per es., terreno contaminato, inquinamento delle risorse idriche, habitat e specie).

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• Responsabilità per colpa: gli altri operatori, le cui attività non sono regolamentate nel quadro delle normative indicate nell'allegato III della direttiva, possono essere ritenuti responsabili dei danni arrecati alle specie e agli habitat naturali protetti, ma non degli altri tipi di danni menzionati (purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva). È necessario accertare il comportamento doloso o colposo dell'operatore per poterlo ritenere responsabile.

Riquadro 1.4. Responsabilità oggettiva Si applica alle attività di cui all'allegato III della direttiva, comprese le attività e/o gli scarichi che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive seguenti (per l'elenco completo e una formulazione più estesa, si rimanda al testo originale dell'allegato III). • Funzionamento di impianti conformemente alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate

dell'inquinamento (direttiva IPPC), codificata nella direttiva 2008/1/CE, sostituita dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

• Operazioni di gestione dei rifiuti conformemente alla direttiva quadro 75/442/CEE relativa ai rifiuti, codificata nella direttiva 2006/12/CE e rifusa nella direttiva 2008/98/CE, alla direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, codificata nella direttiva 2006/12/CE e rifusa nella direttiva 2008/98/CE, alla direttiva 1999/31/CE concernente le operazioni di discarica di rifiuti, alla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento di rifiuti, integrate nella direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. La direttiva quadro Rifiuti, ovvero la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, ha abrogato la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (la versione codificata della direttiva 75/442/CEE come modificata), la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e la direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati. Essa istituisce un quadro generale degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti e stabilisce le definizioni fondamentali per la gestione dei rifiuti nell'Unione europea.

• Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali conformemente alla direttiva 76/464/CEE concernente le sostanze pericolose13, codificata come direttiva 2006/11/CE.

• Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee conformemente alla direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, sostituita dalla direttiva 2006/118/CE.

• Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee conformemente alla direttiva quadro Acque (2000/60/CE).

• Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di sostanze, preparati e prodotti quali definiti nella direttiva 67/548/CEE concernente le sostanze pericolose, sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008, nella direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi, nella direttiva 91/414/CEE concernente i prodotti fitosanitari e nella direttiva 98/8/CE concernente i biocidi, sostituita dal regolamento (UE) n. 528/2012 relativo ai biocidi.

• Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o inquinanti quali definite nella direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada o nella legislazione nazionale degli Stati membri.

• Funzionamento di impianti conformemente alla direttiva 96/62/CE relativa alla qualità dell'aria, sostituita dalla direttiva 2008/50/CE.

• Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, e qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente e immissione in commercio di microrganismi geneticamente modificati disciplinati dalle direttive in materia di OGM (90/219/CEE e 2001/18/CE).

13 Sostanze tossiche che rappresentano il rischio maggiore per l'ambiente e la salute umana.

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• Spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (regolamento n. 259/93 del Consiglio, sostituito dal regolamento (CE) n. 1013/2006).

• Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. • Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. • Per l'elenco completo si rimanda all'allegato III della direttiva. Con il recepimento della direttiva a livello nazionale, gli Stati membri possono includere un maggior numero di attività nell'ambito di applicazione della responsabilità oggettiva.

Figura 1.4: Regime di responsabilità istituito dalla direttiva (adattato dalla guida sull'applicazione della direttiva dell'Irlanda)

Qualora una pluralità di operatori sia responsabile del danno, gli Stati membri possono optare per la responsabilità in solido o prevedere la responsabilità proporzionale.

1.5 Chi fa che cosa prima che si verifichi un incidente/minaccia imminente?

Le tabelle riportate di seguito definiscono le principali parti interessate e riepilogano i rispettivi obblighi e ruoli (compresi gli obblighi non imposti dalla direttiva) durante il funzionamento normale (prima che si verifichi un incidente che causi un danno o una minaccia imminente di tale danno).

Responsabilità oggettiva Responsabilità

per colpa

Permesso IPPC Rifiuti soggetti a

permesso/autorizzazione Scarichi nelle acque Sostanze pericolose

Estrazione di acque (direttiva quadro Acque)

OGM Trasporto di rifiuti

Rifiuti di attività estrattive Cattura e stoccaggio di CO2

Attività professionali non elencate nell'allegato III

Danno al terreno Danno

all'acqua Danno a specie e habitat

naturali protetti

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Autorità competente Ente pubblico designato dallo Stato membro per garantire l'applicazione della direttiva

FASE PRE-INCIDENTE (durante il FUNZIONAMENTO NORMALE)

• può scegliere di adottare o incoraggiare gli operatori ad adottare misure che riducano il rischio di minaccia imminente o di danno (se non è già previsto, per esempio, per stabilimenti o impianti di cui alla direttiva Seveso) e

• incoraggia o, se previsto per legge, richiede la garanzia finanziaria.

Operatore Qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima. Attività professionale, non attività privata

FASE PRE-INCIDENTE (durante il FUNZIONAMENTO NORMALE)

• può scegliere di adottare misure di prevenzione del danno e

• può scegliere o essere tenuto (se previsto per legge) a munirsi della garanzia finanziaria prescritta dall'autorità competente o appropriata per l'attività.

Fornitori di garanzia finanziaria (e organismi analoghi) Compagnie di assicurazione e riassicurazione

FASE PRE-INCIDENTE (durante il FUNZIONAMENTO NORMALE) (ai sensi della direttiva non si tratta di un obbligo, ma di un possibile ruolo)

• rispondono alle richieste di garanzia finanziaria adeguata e

• decidono se condurre valutazioni dei rischi potenziali e dei costi al fine di mettere a punto strumenti di garanzia finanziaria adeguati e di assicurarne la sostenibilità applicando premi commisurati al rischio.

Esperti In ecologia, altre scienze, valutazione del rischio, progettazione e attuazione della riparazione del danno, economia, diritto, altri esperti in grado di contribuire all'applicazione della direttiva

FASE PRE-INCIDENTE (ai sensi della direttiva non si tratta di un obbligo, ma un possibile ruolo)

• apportano conoscenze tecniche per la definizione delle misure volte a ridurre il rischio di minaccia imminente o di danno.

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Oltre alle figure sopra descritte, esistono persone legittimate: persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente (o fanno valere la violazione di un diritto). Le ONG che promuovono la protezione dell'ambiente e sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale sono considerate legittimate.

1.6 Come stabilire se la direttiva si applichi in un particolare caso? La figura 1.5 illustra il processo decisionale sotto forma di una serie di domande cui occorre rispondere per stabilire se la direttiva si applichi in un particolare caso (utilizzata qui sia per un incidente effettivo sia per la minaccia imminente di un incidente):

• la risorsa o il servizio contemplato dalla direttiva è minacciato? (per la definizione di risorse/servizi, si rimanda al punto 1.4.1);

• l'incidente si è verificato entro i limiti di applicazione nel tempo della direttiva? (punto 1.6.1); • sono applicabili deroghe ed eccezioni? (punto 1.6.2); • il danno è considerato significativo? (punto 1.6.3).

1.6.1 Limiti di applicazione nel tempo della direttiva L'articolo 17 della direttiva prevede tre tipi di limiti. La direttiva non si applica nei casi seguenti.

Limiti dell'applicazione nel tempo (assoluti):

• danno causato da emissioni, eventi o incidenti verificatisi prima del 30 aprile 2007 o dopo tale data, se il danno e l'attività che lo ha provocato si sono verificati interamente prima di tale data; e

• eventi o incidenti verificatisi 30 anni prima dell'individuazione del danno.

Termini per il recupero dei costi (relativi):

• se sono trascorsi più di cinque anni dalla data in cui le misure di prevenzione o riparazione sono state portate a termine dall'autorità competente o dal terzo interessato, o in cui è stato identificato l'operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale sia posteriore (gli Stati membri possono adottare condizioni più severe ed estendere il termine di cinque anni nell'ambito del rispettivo diritto nazionale).

1.6.2 Eccezioni e deroghe previste dalla direttiva In questo punto sono elencate le eccezioni e le deroghe riguardanti l'applicazione della direttiva. È bene ricordare che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare disposizioni di attuazione più severe rispetto agli obblighi minimi previsti dalla direttiva stessa (articolo 16, paragrafo 1). Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva L'articolo 4 della direttiva elenca i casi e le situazioni in cui l'operatore è esonerato dalla responsabilità ai sensi della direttiva: • atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione • fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile

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• attività aventi come scopo principale la difesa nazionale o la sicurezza internazionale o come unico scopo la protezione dalle calamità naturali

• attività che rientrano nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali nel settore dell'inquinamento da idrocarburi in mare o del trasporto via mare di sostanze pericolose o di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna, in vigore nello Stato membro interessato

• attività disciplinate dal trattato Euratom o che rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti internazionali nel settore nucleare

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Figura 1.5: Stabilire se la direttiva si applichi a un determinato incidente

No

L'acqua/il terreno/le specie e gli habitat

coperti dall'ELD sono stati danneggiati o

minacciati?

Si applicano le eccezioni o le

deroghe previste dall'ELD?

No

L'ELD è applicabile: le parti responsabili devono intraprendere tutte le azioni necessarie

No

No

La minaccia o il danno sono significativi?

La minaccia o il danno si sono verificati

entro i limiti temporali stabiliti

nell'ELD?

Non coperti dall'ELD

ma

potrebbero essere coperti da altre leggi nazionali o

internazionali

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• Inquinamento di carattere diffuso e causalità: nella sentenza pronunciata nella causa C-378/08 (punti 52-58), la Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che, quando un nesso di causalità oggettivo non possa essere accertato, è possibile ricorrere alla "presunzione del danno", se previsto dalla normativa dello Stato membro interessato (non tutti lo prevedono, ma ogni Stato membro che applichi tale presunzione condizionata, come prescritto dalla Corte, rispetta la direttiva). Per poter presumere detto nesso di causalità, è necessario disporre di indizi plausibili, per esempio le sostanze contaminanti ritrovate nell'inquinamento che ha provocato il danno sono identiche a quelle impiegate nel processo di produzione dell'operatore, o la sufficiente vicinanza dell'operatore al sito danneggiato consente di attribuire l'origine dell'inquinamento al suo impianto.

Deroghe La direttiva prevede le seguenti deroghe in materia di responsabilità finanziaria:

• deroga dovuta all'intervento di un terzo e a un ordine obbligatorio (articolo 8, paragrafo 3): un operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione se a) prova che il danno è stato causato da un terzo (purché siano state adottate le opportune misure di sicurezza), o b) prova che il danno è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione impartiti da un'autorità pubblica, a meno che tale ordine sia stato emanato in risposta a un'emissione o un incidente causato dalle attività dell'operatore stesso;

• deroga in base al possesso di un'autorizzazione (articolo 8, paragrafo 4, lettera a): quando l'operatore dimostra che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da un'emissione o un evento espressamente autorizzati dall'autorità di regolamentazione, in piena conformità alle condizioni dell'autorizzazione, uno Stato membro può decidere di esonerare l'operatore dalla responsabilità di sostenere i costi della riparazione, o di ridurre in parte la responsabilità dell'operatore, purché questa deroga facoltativa sia prevista dalla legislazione di recepimento della direttiva vigente nello Stato membro in questione;

• deroga in base al rischio di sviluppo o allo stato delle conoscenze scientifiche (articolo 8, paragrafo 4,

lettera b): a loro discrezione, gli Stati membri possono anche decidere di esonerare l'operatore dalla responsabilità di sostenere i costi della riparazione quando questi dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale sia riconducibile a un'emissione o un evento non considerati probabile causa di danno ambientale in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

1.6.3 Danno significativo La direttiva si applica in caso di "danno significativo". In definitiva, spetta all'autorità competente stabilire l'entità del danno in ciascun caso. In termini generali, tuttavia, la nozione di "danno significativo" si presta a svariate interpretazioni:

• significatività normativa (un incidente o un danno oggetto di divieto esplicito o implicito; per esempio, un inquinamento che supera i criteri e parametri previsti dalla normativa o da un'autorizzazione);

• significatività sociale (cioè qualcosa che ha un significato o un valore particolare per la società o per le parti specificamente colpite);

• significatività biologica (oggetto di ampio dibattito nelle scienze biologiche, l'espressione in generale è utilizzata per descrivere un effetto che ha conseguenze biologiche, fisiologiche o ecologiche considerate negative);

• significatività statistica (in genere riguarda condizioni osservate o misurate che si ritiene improbabile si siano verificate per puro caso);

• un danno particolarmente "ingente".

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[Nella prassi statunitense di valutazione del danno alle risorse naturali (su cui si fondano in larga misura le disposizioni della direttiva), in molti casi le autorità competenti hanno cercato di risolvere le potenziali ambiguità interpretative adottando l'espressione "effetti negativi misurabili" al posto di "effetti significativi". L'implicazione pratica di questo approccio è che quando il danno è misurabile ma "lieve" (dal punto di vista ecologico, sociale, ecc.), anche la responsabilità sarà modesta, mentre quando il danno è misurabile e "ingente", la responsabilità tenderà a essere più onerosa. Questo approccio supplisce alla necessità di definire a priori la nozione di "danno significativo"]. Tuttavia la direttiva, nella definizione di "danno" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, prevede una chiara condizione, cioè che debba trattarsi di un "mutamento negativo misurabile". L'allegato I della direttiva fornisce i seguenti orientamenti riguardo ai fattori da prendere in considerazione nella valutazione del danno alle specie e agli habitat protetti, sebbene non sia precisato il modo in cui tali fattori debbano essere valutati nella pratica (per il danno al terreno, i rischi per la salute umana sono considerati significativi): • danni inferiori alle variazioni medie (naturali) considerate normali per le specie o gli habitat in questione; • danni dovuti a variazioni naturali delle risorse interessate o risultanti dalla normale gestione delle risorse, quale

definita nei registri o nei documenti in cui sono fissati gli obiettivi relativi agli habitat o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;

• danni a specie o habitat per i quali è noto che si ripristineranno entro breve e senza interventi nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat interessato, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

Ulteriori fattori da prendere in considerazione nella valutazione sono trattati nelle guide degli Stati membri. Di seguito si forniscono alcuni esempi.

• Nella guida olandese sull'applicazione della direttiva si afferma: "Data la definizione di "danno ambientale" e alla luce dei criteri summenzionati, non si possono indicare a priori valori fissi per accertare l'esistenza del danno o per stabilire la soglia di danno, in quanto tali valori dipendono dalle circostanze specifiche di ciascun caso" (pag. 45).

• La guida finlandese sull'applicazione della direttiva indica i seguenti fattori di valutazione per le specie e gli habitat naturali protetti:

o il numero di individui di una specie, la loro densità o ubicazione; o la significatività degli individui o delle aree danneggiate in relazione allo stato di conservazione della

specie o dell'habitat naturale, tenendo conto della vitalità della specie o dell'area naturale dell'habitat e delle variazioni naturali ordinarie;

o la capacità di diffusione della specie e la capacità di rigenerazione dell'habitat naturale; o la capacità della specie o dell'habitat naturale di ripristinarsi naturalmente, come minimo, nelle

condizioni esistenti allorché il danno ha avuto luogo; o gli effetti sulla salute umana.

La guida irlandese sull'applicazione della direttiva riprende il documento della Commissione europea (2006) per quanto riguarda i fattori di cui tenere conto nella valutazione dello stato di conservazione favorevole (tabella 1.1).

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Tabella 1.1: Fattori di valutazione che si possono utilizzare per accertare lo stato di conservazione favorevole (Commissione europea, 2006) Aspetto Definizione Criteri di valutazione Area della specie o dell'habitat

In una determinata regione biogeografica, l'area comprendente tutte le variazioni ecologiche significative dell'habitat/specie e sufficientemente ampia per consentire la sopravvivenza a lungo termine dell'habitat/specie.

Quando valuta l'area di una specie o habitat, l'incaricato con le qualifiche adeguate deve prendere in esame i seguenti criteri per formulare un giudizio: • determinare l'area attuale della specie/habitat; • determinare la potenziale estensione dell'area della specie/habitat, tenendo conto delle condizioni fisiche ed ecologiche (come il clima, la geologia, il terreno o l'altitudine); • determinare l'area storica della specie/habitat e le cause del mutamento; • determinare l'area necessaria per assicurare la vitalità della specie/habitat, esaminando anche i problemi di connettività e migrazione. Quando non sono disponibili informazioni adeguate sull'area di una specie o habitat, è necessario avvalersi di perizie di esperti e conoscenze dettagliate sulla specie o habitat.

Zona racchiusa nell'area dell'habitat

In una determinata regione biogeografica, la superficie totale minima considerata necessaria per assicurare la vitalità a lungo termine del tipo di habitat; dovrebbe comprendere le necessarie zone di riparazione o sviluppo dei tipi di habitat per i quali la copertura attuale non sia sufficiente ad assicurare la vitalità a lungo termine.

Quando valuta l'area di un habitat, l'incaricato con le qualifiche adeguate deve prendere in esame i seguenti criteri per formulare un giudizio: • distribuzione storica e cause del mutamento; • vegetazione naturale potenziale; • distribuzione reale e variazione effettiva; • dinamica del tipo di habitat; • variazione naturale (sottotipi, syntaxa, varianti ecologiche ecc.), e • il modello di distribuzione dovrebbe consentire lo scambio/flusso genetico nelle specie tipiche.

Popolazione della specie

In una determinata regione biogeografica, la popolazione minima considerata necessaria per assicurare la vitalità a lungo termine della specie.

Quando valuta la popolazione di un habitat, l'incaricato con le qualifiche adeguate deve prendere in esame i seguenti criteri per formulare un giudizio: • distribuzione e abbondanza storica e cause del mutamento; • area potenziale; • condizioni biologiche ed ecologiche; • rotte di migrazione e distribuzione geografica; • flusso genetico o variazione genetica, compresi i clini, e • la dimensione della popolazione dovrebbe essere sufficiente per tollerare le fluttuazioni naturali e conservare una struttura sana.

Habitat idoneo alla specie

Nessuna definizione. Un habitat favorevole o idoneo, necessario per lo stato di conservazione favorevole di una specie protetta, dovrebbe garantire che: • la superficie dell'habitat della specie sia sufficientemente ampia, stabile e/o in aumento; e • la qualità dell'habitat sia idonea ad assicurare la sopravvivenza a lungo termine della specie in questione.

Habitat

Nessuna definizione. La struttura e le funzioni di un habitat possono variare enormemente tra i diversi tipi di habitat, ma in sostanza lo stato di conservazione di un habitat può essere considerato favorevole quando i vari processi ecologici essenziali per l'habitat stesso sono presenti e funzionano. Un esempio pratico tipico di struttura e funzioni è stato descritto dalla Commissione europea nei seguenti termini: "per un bosco, le funzioni dell'habitat comprendono la rigenerazione e il ciclo dei nutrienti e la struttura comprende elementi quali la struttura delle classi di età e la presenza di legno morto. Non è necessario che tutti gli elementi siano presenti in ciascun sito. Analogamente, nel caso delle torbiere il regime ecoidrologico può essere essenziale e la sua alterazione, per es. a causa del drenaggio, può quindi essere pregiudizievole. Pur non essendo menzionata nella direttiva, la frammentazione può alterare le funzioni dell'habitat ed è un fattore di cui tenere conto nella valutazione della struttura e delle funzioni".

Prospettive future della specie o habitat

Nessuna definizione. Se le principali pressioni e minacce individuate per una specie o habitat non sono considerate significative, la specie conserverà la vitalità a lungo termine. Per determinare l'esito di questa fase di valutazione si può seguire la logica seguente: • prospettive buone: si prevede che la specie sopravviva e prosperi; • prospettive modeste: se le condizioni non mutano, è probabile che la specie avrà difficoltà a sopravvivere; • prospettive sfavorevoli: la vitalità a lungo termine è a rischio; la specie tende all'estinzione.

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• Per valutare se il danno alle acque sia o non sia significativo occorre fare riferimento allo stato delle acque di cui alla direttiva quadro Acque. Il danno dovrebbe essere considerato significativo quando produce effetti negativi sul buono stato delle acque. Per gli indicatori di stato buono, si rimanda all'allegato V della direttiva quadro Acque. La guida olandese sull'applicazione della direttiva suggerisce di porsi tre domande per valutare l'entità del danno in questo ambito (pag. 41):

o Qual era lo stato ecologico, chimico e/o quantitativo delle acque (prima del danno)? o Si osserva un effetto negativo su tale stato? o In caso di risposta affermativa, l'effetto è significativo?

• Per quanto riguarda il terreno, in alcuni Stati membri esistono precedenti regimi in materia di responsabilità o normative riguardanti i danni al terreno che stabiliscono i fattori di cui tenere conto nella valutazione di questo tipo di danno. Quale esempio di tali fattori, si riporta il testo seguente dalla guida dell'Irlanda, che raccomanda una valutazione dei rischi a due livelli per determinare l'entità del danno. La descrizione è fornita a solo titolo di esempio e non è necessariamente approvata.

o Valutazione dei rischi a livello di analisi preliminare:

caratterizzazione della fonte (contaminazione del terreno), in termini di proprietà fisiche e tossicologiche, cioè cancerogene, esplosive, ecc.;

sintesi di tutte le informazioni disponibili relative all'ambiente fisico del sito e alla fonte o fonti di contaminazione, presentate su mappe e schemi di sezione;

individuazione di potenziali recettori umani, esaminando l'uso attuale del territorio limitrofo e circostante, compreso l'uso futuro potenziale approvato;

individuazione e caratterizzazione dei meccanismi e dei percorsi attraverso i quali i recettori possono essere danneggiati dalla fonte, compresi i percorsi di migrazione sotterranei e i meccanismi di esposizione, per es. inalazione, contatto cutaneo ecc.;

tabella di sintesi e diagramma di tutti i collegamenti fonte-percorso-recettore (FPR) che possono determinare un rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana;

una chiara motivazione, sotto forma di tabella o di testo, dell'esclusione di eventuali collegamenti FPR non considerati potenzialmente significativi;

individuazione di eventuali lacune o incertezze nei dati relativi al sito che possono incidere sulla determinazione del danno al terreno;

una chiara documentazione della decisione relativa al sito, in cui sia indicato se è necessaria un'ulteriore valutazione o raccolta di informazioni per determinare il danno al terreno;

raccomandazioni per l'ulteriore raccolta di informazioni, valutazione dei rischi e/o riparazione.

o Valutazione dei rischi quantitativi per il sito specifico:

le componenti della valutazione al livello di analisi preliminare più: modello concettuale rivisto in base alle eventuali informazioni supplementari raccolte; descrizione e motivazione del metodo adottato, compresa la scelta dell'eventuale

programma informatico adoperato; tabella contenente tutti i criteri di valutazione generici o i parametri utilizzati e la

motivazione circostanziata dell'impiego; stima dei rischi in base al metodo prescelto; discussione del rischio stimato e della significatività potenziale nel contesto del modello

concettuale del sito; discussione e valutazione delle incertezze nel metodo prescelto e delle implicazioni per la

valutazione dei rischi;

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documentazione della decisione in riferimento all'ulteriore valutazione; raccomandazioni per l'ulteriore raccolta di dati, valutazione dei rischi e/o riparazione; rischi associati alle proprietà fisiche di una sostanza, come l'infiammabilità e il rischio di

esplosione, possono essere valutati esaminando la probabilità che si verifichi un danno e la probabile gravità di tale danno.

A titolo di esempio degli approcci adottati dagli Stati membri, nei Paesi Bassi il rischio per la salute umana causato dal danno al terreno non è correlato alla densità della popolazione, ma ai livelli di inquinamento del terreno.

Nella regione fiamminga del Belgio, il risanamento del terreno è obbligatorio per il cosiddetto "nuovo inquinamento" quando è superiore ai parametri per il risanamento14.

• OGM

o Per quanto riguarda gli organismi e i microrganismi (compresi gli OGM), i metodi adottati per la valutazione dei rischi devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili.

• Il regio decreto spagnolo (2090/2008, articoli 16, 17, 18) prescrive di stimare l'entità del danno in base a criteri

quantitativi e qualitativi. Quando l'entità del danno non può essere valutata in base a tali criteri, o se il terreno era precedentemente inquinato, si può stabilire se il danno alle acque e al terreno sia significativo analizzando l'entità del danno ai servizi forniti da tali risorse naturali. Per esempio, il danno significativo alle specie acquatiche dipende dall'entità del danno ambientale arrecato alle acque in cui vivono tali specie. Se il danno è causato da un agente chimico, è possibile misurarne l'entità in base alla concentrazione o alla dose massima ammissibile. Occorre inoltre esaminare il tempo di esposizione alla sostanza del recettore e il rapporto fra la concentrazione e il tempo di esposizione, da un lato, e la soglia di tossicità, dall'altro. A tal fine, il regio decreto raccomanda di consultare le banche dati chimiche disponibili, per esempio presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Istituto per la salute e la protezione dei consumatori del Centro comune di ricerca della Commissione europea, la banca dati internazionale di informazione chimica uniforme (IUCLID), la Syracuse Research Corporation (SRC), Chemfinder, il Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) e le banche dati dell'OCSE sulle sostanze chimiche esistenti.

Per maggiori informazioni relative alla nozione di "danno significativo", si raccomanda di consultare le guide degli Stati membri.

1.7 Chi fa che cosa quando si verifica un incidente/minaccia imminente?

Le tabelle riportate di seguito definiscono le principali parti interessate e i relativi ruoli e responsabilità quando viene individuato un danno o una minaccia imminente.

14 http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/991?lang=null.

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QUANDO SI INDIVIDUA UNA MINACCIA IMMINENTE (notificata dall'operatore o comunicata da persona colpita o da ONG o rilevata dall'autorità stessa)

• applica il primo e il secondo punto della voce "Quando si individua un danno"; e

• chiede all'operatore di adottare misure di prevenzione e in qualsiasi momento può chiedergli di fornire informazioni, di adottare le misure di prevenzione necessarie e di seguire le istruzioni impartitegli sulle misure di prevenzione necessarie.

QUANDO SI INDIVIDUA UN DANNO AMBIENTALE

• valuta se il danno rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, come recepita nella legislazione nazionale;

• se vi rientra, individua l'operatore o gli operatori responsabili e stabilisce il tipo di responsabilità (responsabilità oggettiva o dolo);

• chiede all'operatore di fornire informazioni supplementari e, se necessario:

• di adottare le necessarie misure di riparazione di "emergenza", cioè tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti e/o altri fattori di danno; e

• di seguire le istruzioni sulle misure di riparazione di emergenza necessarie;

• adotta le necessarie azioni di riparazione "effettiva" (misure di riparazione primaria, complementare e compensativa) in cooperazione con l'operatore, individua e valuta le opzioni, in particolare adotta/concorda il piano d'azione per la riparazione e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni (articolo 7, paragrafo 4);

• tenendo conto di dette osservazioni, definisce le misure specifiche e formalizza la scelta della riparazione;

• coopera con l'operatore o gli operatori per assicurare che siano adottate le opportune misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, a seconda del caso (prima di prendere la decisione riconosce all'operatore il diritto di essere ascoltato);

• qualora l'autorità competente intervenga e adotti essa stessa misure di riparazione (quando l'operatore non rispetta i propri obblighi, non può essere individuato o fa valere una deroga): recupera dall'operatore i costi di riparazione e di valutazione, le spese amministrative e altri costi pertinenti (nel caso di pluralità di autori del danno ripartisce i costi);

• vigila sulla progettazione, adozione (se obbligatoria) e attuazione dello strumento di garanzia finanziaria.

Autorità competente Ente pubblico designato dallo Stato membro ai fini dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva

APPLICAZIONE GENERALE DELLA DIRETTIVA

• riferisce alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva entro il 30 aprile 2013 (si applica allo Stato membro, non a ciascuna autorità competente, qualora ne siano state designate più di una);

• può decidere di istituire un sistema nazionale di comunicazione e una banca dati dei casi trattati a norma della direttiva.

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Operatore Qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima Attività professionali, non attività private

QUANDO SI INDIVIDUA UNA MINACCIA IMMINENTE O UN DANNO AMBIENTALE

• in caso di minaccia imminente: adotta misure immediate per prevenire il danno qualora non sia possibile scongiurarlo (o la legislazione nazionale lo imponga in ogni caso);

• comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione, e

• segue le istruzioni dell'autorità competente per prevenire il danno;

• in caso di danno: adotta tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o altri fattori di danno (riparazione di emergenza), fornisce informazioni supplementari, se richieste, e segue le istruzioni impartite dall'autorità competente riguardo alle misure di riparazione di emergenza;

• individua possibili misure di riparazione e coopera con l'autorità competente ai fini della scelta delle opportune misure di riparazione o prevenzione;

• ha il diritto di essere ascoltato prima che l'autorità competente adotti una decisione in merito all'azione di riparazione;

• adotta le iniziative necessarie per realizzare (o finanziare) misure ambientali di riparazione primaria, complementare e compensativa, conformemente al piano d'azione per la riparazione e/o alle istruzioni ricevute dall'autorità competente, al fine di riportare le risorse naturali danneggiate alle condizioni originarie e di tenere conto di ogni possibile danno (perdita) temporaneo fino al ripristino dell'ambiente; e

• sostiene tutti i costi pertinenti ai sensi della direttiva.

Fornitori di garanzia finanziaria (e organismi analoghi) Compagnie di assicurazione e riassicurazione

QUANDO SI INDIVIDUA UNA MINACCIA IMMINENTE O UN DANNO AMBIENTALE (ai sensi della direttiva non si tratta di un obbligo, ma di un possibile ruolo)

• contribuiscono alla valutazione del danno e della riparazione.

Esperti In ecologia, altre scienze, valutazione del rischio, progettazione e attuazione della riparazione del danno, economia, diritto, altri esperti in grado di contribuire all'applicazione della direttiva

QUANDO SI INDIVIDUA UNA MINACCIA IMMINENTE O UN DANNO AMBIENTALE (ai sensi della direttiva non si tratta di un obbligo, ma di un possibile ruolo)

• valutano, riesaminano e controllano la valutazione del danno (imminente o effettivo) e la scelta, la definizione e l'attuazione delle opzioni di riparazione e

• verificano i risultati.

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1.8 Costo della riparazione I costi che le autorità competenti (nel caso abbiano realizzato l'azione di prevenzione e/o di riparazione) sono tenute a recuperare dagli operatori ai sensi della direttiva comprendono: • i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e per individuare le opzioni di

riparazione; • le spese amministrative, legali e di applicazione; • i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza; e • i costi di prevenzione e/o di riparazione. In via di principio, quando esistono più opzioni tecniche che soddisfano il medesimo obiettivo di riparazione, si sceglie l'opzione meno costosa. Ciò è menzionato nella direttiva, in quanto si tratta di un principio fondamentale delle analisi costi/benefici e dell'efficacia rispetto ai costi e si applica alle opzioni tecniche di riparazione primaria, complementare e compensativa. Il costo finale degli interventi dipende dalla natura del danno e dal tipo di azioni di riparazione necessarie. La direttiva non fissa un limite per i costi potenziali da sostenere al fine di adempiere agli obblighi di riparazione. Tuttavia contiene una disposizione, nell'allegato II, che consente all'autorità competente di interrompere l'azione di riparazione prima di raggiungere le condizioni originarie o uno stato equivalente, se i costi di un'ulteriore azione sono sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali che si otterrebbero, purché in tale fase non esista più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana, l'acqua, le specie e gli habitat protetti (allegato II, punto 1.3.3). La nozione di "proporzionalità" non è definita nella direttiva. È menzionata, senza essere definita, anche nella direttiva quadro Acque. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, può essere utile fare riferimento alla ricerca condotta in relazione alla direttiva quadro Acque (WATECO, 2003). Lo studio ha concluso che, sebbene il principio in teoria preveda che i costi di riparazione non siano superiori ai benefici apportati dalla riparazione stessa, in definitiva la proporzionalità è frutto di un giudizio politico basato su dati economici. Considerata l'incertezza che caratterizza le stime dei costi/benefici, per stabilire se i costi siano sproporzionati occorre tenere conto dei seguenti aspetti: • la valutazione dei costi/benefici deve comprendere i costi e i benefici qualitativi e quantitativi; • i costi devono superare i benefici con un margine considerevole e un grado elevato di attendibilità; • la sproporzione non comincia dal punto in cui il valore dei costi calcolati supera quello dei benefici quantificabili; • il responsabile della decisione potrebbe anche dover esaminare se la ripartizione dei costi di riparazione fra le

parti responsabili (nel caso di pluralità di autori del danno) sia proporzionata alla misura in cui ciascuna parte ha contribuito al danno.

1.9 Finanziamento dei costi di riparazione La principale fonte di finanziamento delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa a norma della direttiva è l'operatore responsabile. Oltre ai costi delle azioni di prevenzione e delle misure di riparazione necessarie, l'operatore deve anche farsi carico delle spese accessorie e amministrative, comprese quelle sostenute dall'autorità competente per attuare il regime istituito dalla direttiva. Sono compresi tutti i costi di individuazione e caratterizzazione del danno verificatosi, di ricerca e selezione delle misure di riparazione adeguate, di attuazione

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delle misure di riparazione necessarie e di controllo e mantenimento dell'efficacia di tale azione in seguito al suo completamento. I soli altri soggetti ai quali possono essere imputati costi nel quadro del regime istituito dalla direttiva sono i terzi (comprese le autorità pubbliche, nel caso in cui abbiano impartito all'operatore un ordine o istruzione che ha causato il danno ambientale) considerati responsabili di aver causato il danno o altri operatori ritenuti responsabili in solido. Se l'operatore (o il terzo) responsabile non attua le misure necessarie o non è responsabile in virtù di una delle deroghe ed eccezioni previste dalla direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa le misure, sebbene non sia giuridicamente tenuta a farlo a norma della direttiva. Quando l'autorità intraprende misure, essa è tenuta a recuperare quanto più possibile i costi presso i soggetti responsabili.

1.10 Garanzia finanziaria A norma dell'articolo 14 della direttiva, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti di garanzia finanziaria e sostenerne i rispettivi mercati, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, al fine di consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della direttiva. La Commissione europea è stata incaricata di elaborare una relazione che esamini i provvedimenti adottati dagli Stati membri in ottemperanza a questo obbligo e i vari tipi di garanzia finanziaria disponibili sul mercato. La Commissione (2010) ha constatato che il mercato dell'Unione è in crescita e che sono disponibili diversi strumenti di garanzia finanziaria. Più specificamente, la relazione presenta le seguenti conclusioni: • per coprire la responsabilità ambientale, la polizza assicurativa si è dimostrata lo strumento più diffuso; in

Spagna, Francia e Italia sono presenti pool di assicuratori; • la garanzia bancaria è usata prevalentemente in Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Polonia,

Spagna e Regno Unito; • altri strumenti di mercato (per la responsabilità ambientale in generale), quali fondi, obbligazioni ecc., sono stati

presi in considerazione in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Polonia e Spagna.

Secondo la relazione della Commissione, all'epoca otto Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna) avevano introdotto o intendevano introdurre un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria ai sensi della direttiva, con diverse modalità e date di entrata in vigore entro il 2014. Questi sistemi spesso prevedono la valutazione del rischio15 dei settori e degli operatori interessati e sono subordinati a varie disposizioni nazionali di applicazione che disciplinano aspetti quali i massimali per il risarcimento, le esenzioni, eccetera. Alla data di pubblicazione della relazione, i restanti Stati membri si avvalevano ancora di un sistema facoltativo di garanzia finanziaria.

È in corso un altro studio, commissionato dalla Commissione europea, concernente la fattibilità di un fondo per le catastrofi o un meccanismo di ripartizione del rischio a livello europeo al quale fare ricorso in caso di incidenti industriali gravi e che potrebbe essere finanziato tramite il versamento di premi obbligatori.

15 Stima del rischio calcolata in base all'entità del rischio potenziale e alla probabilità che tale rischio si verifichi.

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1.11 Prossime scadenze • Entro il 30 aprile 2013 gli Stati membri devono riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita

nell'applicazione della direttiva e

• entro il 30 aprile 2014 la Commissione europea deve presentare la relazione sul riesame.

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2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA: PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI RIPARAZIONE

Quando un incidente o una minaccia imminente vengono rilevati dall'autorità competente, comunicati dall'operatore o portati all'attenzione dell'autorità competente da un terzo (persone legittimate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva), si avvia il processo per valutare se il caso rientri nell'ambito di applicazione della direttiva. La figura 2.1 illustra le fasi successive all'individuazione di un caso al quale potrebbe applicarsi la direttiva.

Danno o minaccia

imminente

Azioni immediate

per prevenire (ulteriori) danni

Valutazione del

danno ambientale

Pianificazione

della riparazione

Attuazione,

monitoraggio e rendicontazione

delle azioni di riparazione

In base alla direttiva e alla

legislazione che la recepisce nei

singoli Stati membri

Gli operatori controllano,

circoscrivono ed eliminano il

danno e prevengono

ulteriori danni (articolo 6,

paragrafo 1, lettera a))

L'autorità competente

stabilisce se il danno

ambientale verificatosi sia significativo e, ove possibile, collabora con

l'operatore per quantificarlo

(incluse le perdite temporanee)

L'autorità competente

stabilisce il tipo e la portata delle

misure di riparazione da

attuare, coinvolgendo l'operatore e

altre parti interessate nel

processo [v. figura 2.2]

L'operatore provvede

all'attuazione e al monitoraggio delle

misure di riparazione

complementare e compensativa

richieste e riferisce in merito

[v. figura 2.2]

Figura 2.1: Applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale (adattata dalla guida dettagliata del Defra, Regno Unito, 2009)

Nota*: la riparazione primaria in questo caso si riferisce alle azioni a medio e lungo termine.

Sebbene la decisione finale spetti all'autorità competente, il processo risulterà più efficiente ed efficace se tutte le parti interessate (in particolare, l'autorità competente e l'operatore o gli operatori) cooperano ai fini dell'individuazione del danno/minaccia e della valutazione del danno e delle opzioni di riparazione. In effetti, l'articolo 7, paragrafo 2, recita: "se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato". Come indicato nel capitolo 1, la direttiva sulla responsabilità ambientale rimanda ad alcune direttive specifiche che descrivono le risorse alle quali è applicabile. Occorre individuare la direttiva (o la legge nazionale di attuazione) pertinente per accertare che l'attività che ha causato il danno ambientale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva. L'individuazione della direttiva interessata assicura inoltre che quando si valuta il danno e si determina la portata delle misure di riparazione vengano applicati i criteri appropriati. In alcuni casi più direttive (o leggi nazionali) possono risultare applicabili, a seconda della natura dell'incidente e del danno.

Per riportare la risorsa o il servizio alle condizioni originarie potrebbe essere sufficiente la riparazione primaria (con o senza riparazione compensativa), nel qual caso il processo di applicazione della direttiva può terminare (purché il

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monitoraggio e le relazioni proseguano). Invece, se non è possibile raggiungere le condizioni originarie in tempi ragionevoli, si devono valutare le perdite temporanee e definire le opzioni di riparazione compensativa. La figura 2.2 illustra il processo volto a stabilire il tipo e la portata delle misure di riparazione. In alcuni casi può essere necessario rivedere i piani di riparazione.

La procedura giuridica è stabilita dalla legislazione nazionale. A questo proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea ha delineato gli elementi minimi dei quali le autorità competenti devono tenere conto quando ritengono che per conseguire l'obiettivo (in modo migliore) sia necessaria una modifica delle misure di riparazione adottate. Tali elementi sono illustrati nei procedimenti riuniti C-379/08 e C-380/08, punti 46-67, e nel primo dispositivo della relativa sentenza (si veda il riquadro 2.1). Dalle precisazioni della Corte consegue che la legislazione nazionale può prescrivere ulteriori fasi procedurali, purché siano soddisfatti i tre requisiti minimi descritti dalla Corte.

Figura 2.2: Stabilire le misure di riparazione (adattata dalla guida dettagliata del Defra, Regno Unito, 2009)

Nota *: In questa fase del processo l'operatore ha già notificato l'incidente all'autorità competente o quest'ultima ha individuato il danno.

L'autorità competente notifica all'operatore che il danno è significativo* – Le proposte di azioni di riparazione devono essere presentate entro un

termine prestabilito

L'operatore presenta le misure entro il termine indicato dall'autorità competente,

ove possibile in collaborazione con l'autorità competente

L'autorità competente consulta le parti interessate

L'autorità competente decide in merito alle opzioni di riparazione tenendo conto delle

proposte dell'operatore e delle osservazioni delle persone legittimate

Il piano relativo alle azioni di riparazione deve includere:

- gli obiettivi della riparazione - le azioni già intraprese e pianificate (riparazione

primaria, compensativa e complementare) - i risultati attesi - le misure volte ad affrontare l'incertezza - i calcoli e i meccanismi su cui si basano le stime

della portata delle misure di riparazione - il costo delle misure - il piano di monitoraggio

Criteri di valutazione delle opzioni di riparazione complementare/compensativa:

- equivalenza fra la risorsa o il servizio danneggiati e quelli riparati (equivalenza debito-credito)

- probabilità di successo - probabilità che la riparazione abbia luogo in futuro - costi: proporzionati o sproporzionati

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Riquadro 2.1. Cause riunite C-379/08 e C-380/08 esaminate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea Sentenza nei procedimenti riuniti C-379/08 e C-380/08, dispositivo 1:

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1. Gli articoli 7 e 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in combinato disposto con l'allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che l'autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione:

questa autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai quali sono imposte misure del genere, salvo quando l'urgenza della situazione ambientale imponga un'azione immediata da parte dell'autorità competente;

detta autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto; e

questa autorità deve tener conto dei criteri di cui al punto 1.3.1. dell'allegato II alla direttiva 2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell'urgenza della situazione ambientale.

Sentenza nella causa C-378/08, dispositivo, punto 2:

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Quando, …

La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all'autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l'esistenza di un nesso di causalità, anche nell'ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio "chi inquina paga", per poter presumere secondo tale modalità l'esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività.

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3. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA – VALUTAZIONE DEL DANNO: DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE, DELLA RIPARAZIONE PRIMARIA E DELL'ANALISI DI EQUIVALENZA

La figura 3.1 illustra le fasi da seguire in sede di valutazione del danno e scelta delle opzioni di riparazione. La fase 1 è trattata nel presente capitolo. Le fasi da 2 a 5 sono trattate nel materiale relativo al corso di formazione di due giorni.

Figura 3.1: Fasi dell'analisi di equivalenza

Fase 1 Valutazione preliminare

Descrivere l'incidente

Individuare e descrivere luoghi, ambienti, specie e habitat colpiti

Individuare natura, gravità ed estensione territoriale e temporale dei danni ambientali verificatisi o previsti

Individuare potenziali problematiche sociali, economiche e transfrontaliere

Iniziare a considerare azioni di valutazione supplementari: potenziale necessità di riparazione complementare e compensativa; tipi e gerarchia dei metodi di equivalenza; tipi di dati necessari per svolgere la valutazione

Valutare i benefici della riparazione primaria

Determinare la portata adeguata della valutazione

Fase 2 Determinazione e quantificazione del

danno (debito)

Fase 4 Determinazione della portata delle azioni di riparazione complementare e compensativa

Fase 5 Monitoraggio e rendicontazione

Fase 3 Determinazione e quantificazione dei

vantaggi della riparazione (credito)

Individuare le risorse, gli habitat e i servizi danneggiati

Determinare le cause del danno

Quantificare il danno

Calcolare la perdita temporanea e il debito totale

Individuare e valutare le potenziali opzioni di riparazione

Calcolare i vantaggi (credito) delle opzioni di riparazione

Pianificare e realizzare la riparazione

Verificare il successo della riparazione

Riferire in merito

Calcolare i vantaggi unitari (credito)

Determinare la portata della riparazione

Stimare i costi delle opzioni di riparazione

Stabilire se i costi sono sproporzionati

Esaminare le incertezze e gli esiti variabili dell'analisi di equivalenza

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Nel presente capitolo è descritto il modo in cui si conduce una valutazione preliminare per determinare il livello potenziale di danno e stabilire se siano necessarie ulteriori attività di valutazione. Faremo ricorso a uno studio di caso ("Cedimento della diga di residui minerari nella valle K") per illustrare la valutazione preliminare presentata nei riquadri di testo contenuti nel presente capitolo.

È importante rilevare che le informazioni raccolte nell'ambito della valutazione preliminare sono necessarie per stabilire se un determinato incidente rientri o no nell'ambito di applicazione della direttiva. Non è dunque necessario stabilire a priori che la direttiva si applica a un particolare incidente per condurre una valutazione preliminare.

L'entità e la portata di una valutazione del danno ai sensi della direttiva, e quindi il livello adeguato di attività analitica, variano a seconda dei fattori specifici di ogni singolo incidente, del numero di risorse e servizi colpiti, della disponibilità di informazioni e della disponibilità di azioni di riparazione primaria, complementare e compensativa.

Le domande fondamentali da porsi in sede di valutazione preliminare si possono suddividere in due principali categorie: quelle riguardanti il contesto dell'incidente e quelle riguardanti gli effetti dell'incidente.

Le informazioni sul contesto dell'incidente riguardano:

• Quale operatore o quali operatori sono responsabili?

• Quali materiali sono stati rilasciati e in quali habitat?

• Le risorse naturali che potrebbero essere state (o essere) danneggiate da un incidente (una minaccia imminente) rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva?

• Esiste un nesso di causalità tra il rilascio e il danno?

• È probabile che i danni siano significativi? (Spetta agli Stati membri determinarlo, tendenzialmente in base a considerazioni riguardanti l'estensione, la gravità e la durata dei danni.)

Le informazioni sugli effetti dell'incidente riguardano:

• La riparazione primaria compenserà pienamente il danno ambientale?

• Sarà necessario intraprendere azioni di riparazione complementare o compensativa per compensare le perdite?

• È probabile che il danno abbia colpito o colpisca i servizi forniti agli esseri umani?

• Qual è il livello di dettaglio adeguato per la valutazione?

Le fasi dell'attività di valutazione preliminare, presentate a grandi linee in ordine di esecuzione, comprendono:

1. descrivere l'incidente;

2. individuare e descrivere i luoghi, gli ambienti, le specie e gli habitat colpiti;

3. individuare la natura, la gravità e l'estensione territoriale e temporale dei danni ambientali verificatisi o previsti;

4. individuare le potenziali problematiche sociali, economiche e transfrontaliere;

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5. valutare i benefici della riparazione primaria;

6. iniziare a considerare azioni di valutazione supplementari:

a. potenziale necessità di azioni di riparazione complementare o compensativa,

b. tipi e gerarchia delle analisi di equivalenza,

c. tipi di dati necessari per condurre la valutazione.

Non è possibile stabilire a priori quali informazioni specifiche saranno raccolte durante la valutazione preliminare. Tuttavia si fornisce qui di seguito una descrizione più approfondita dei tipi di informazioni da esaminare in ciascuna fase. Durante la valutazione preliminare, l'autorità competente e l'operatore dovrebbero iniziare a valutare anche il potenziale livello di approfondimento richiesto per la valutazione generale.

3.1 Descrizione dell'incidente I dati relativi all'incidente possono fornire informazioni riguardo al tipo e alla durata dei danni, alla causalità e alla responsabilità, e alla capacità di ripristino delle risorse. La descrizione dell'incidente dovrebbe essere il più possibile circostanziata. È importante che gli analisti, quando valutano le potenziali responsabilità associate ai vari tipi di incidenti, tengano conto delle direttive e/o della legislazione nazionale applicabili.

A seconda delle circostanze, quando si valutano i danni potenziali e le azioni di riparazione necessarie, può essere preferibile formulare ipotesi prudenti in merito ai possibili effetti negativi, in modo da assicurare che un esito imprevisto non determini una differenza spropositata nell'entità della riparazione compensativa necessaria.

Per i danni ex post si devono raccogliere dati sulla natura, la data, il luogo e la durata dell'incidente, nonché informazioni sui potenziali operatori responsabili e sui materiali rilasciati. La raccolta delle informazioni necessarie può comportare attività di indagine preliminare. Per incidenti quali perdite e rilasci, si devono descrivere le condizioni ambientali che producono effetti sul trasporto e sull'esposizione potenziali nell'ambiente. Occorre inoltre individuare gli eventuali effetti negativi che potrebbero essere legati all'incidente, nonché individuare ed esaminare i dati rilevanti al fine di stabilire se esiste un nesso causale fra l'incidente e i potenziali effetti negativi. Durante la fase di valutazione preliminare può essere preferibile individuare un vasto insieme di possibili effetti negativi, piuttosto che rischiare di circoscrivere eccessivamente le potenziali conseguenze di un incidente.

Nel descrivere la natura dell'incidente, gli analisti dovrebbero cercare di individuare le caratteristiche che possono incidere sulla natura e sull'entità dei potenziali effetti negativi e contribuire a informare le decisioni riguardanti la riparazione. La descrizione dell'incidente può comprendere:

• una descrizione dettagliata del rilascio, dell'incidente o del progetto, • la data, l'ora e la durata dell'evento, • la natura specifica dei fattori di stress chimico, fisico o biologico associati all'incidente, • le condizioni meteorologiche e • eventuali azioni di emergenza, riparazione primaria o attenuazione programmata già realizzate.

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Non tutte le informazioni sopra elencate sono rilevanti per ogni incidente. È quindi importante che gli analisti pensino al tipo di informazioni preliminari necessarie per descrivere in maniera circostanziata un particolare incidente.

La tabella 3.1 presenta alcuni esempi di incidenti che possono causare un danno alle risorse rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 3.1: Esempi di incidenti che possono causare un danno ai sensi della direttiva

Tipi di incidenti che possono causare danni a specie e habitat • Eliminazione diretta di specie e habitat protetti • Caccia e uccisione deliberata di specie protette • Perturbazioni dovute ad attività operative (per es. ricreazione eccessiva) • Inquinamento chimico • Danno fisico • Perturbazioni dovute ad attività operative, per es. progetti di costruzione e demolizione o ricreazione

eccessiva • Demolizione di fabbricati, che produce inquinamento acustico e vibrazioni • Inquinamento microbico causato, per esempio, da pratiche agricole inadeguate, che provocano lo scarico nel

terreno di acque reflue di origine animale non trattate, con migrazione nelle acque sotterranee e superficiali, o lo scarico diretto nelle acque superficiali, causando danni a specie acquatiche e habitat protetti

Tipi di incidenti che possono causare danni alle acque • Perdita di concime animale in un corpo idrico (un incidente di questo tipo va esaminato verificando se è

dovuto a un'attività elencata nell'allegato III e se lo Stato membro interessato ha escluso i fanghi di depurazione dalle attività di cui all'allegato III)

• Estrazione di acque che provoca un mutamento nello stato del corpo idrico • Scarichi di siti industriali che eccedono la capacità degli impianti di trattamento e inquinano un corpo idrico • Perdite di sostanze chimiche da autocisterne o vagoni cisterna (per es. a causa di un incidente) • Arginazione di un corpo idrico senza un'adeguata valutazione e autorizzazione, che provoca alterazioni

fisiche dell'ambiente acquatico, per esempio accumulo di sedimenti, deposito di sedimenti su crostacei protetti, ostruzione dei passaggi verso le zone di riproduzione dei pesci migratori

• Penetrazione di acque saline nelle acque sotterranee (per es. a causa di attività di estrazione eccessive per periodi prolungati)

• Perdite di sostanze chimiche o petrolifere da impianti di stoccaggio, movimentazione e trasporto sotterranei e di superficie, con conseguente danno alle acque sotterranee e superficiali

Tipi di incidenti che possono causare danni al terreno Gli incidenti che provocano un danno al terreno possono comportare danni al terreno e alle acque sotterranee e relativa migrazione nelle acque superficiali, con conseguenti effetti negativi sulla salute umana dovuti a:

• emissione diretta di vapori e deterioramento della qualità dell'aria interna ed esterna; • concentrazione elevata di contaminanti nel terreno che può causare danni significativi tramite l'esposizione

per contatto cutaneo diretto, inalazione di polveri, generazione e inalazione di vapori; • ingestione di prodotti alimentari contaminati ottenuti da piante coltivate sul terreno contaminato o sui quali

si sono depositate polveri contaminate; • ingestione di acqua potabile contaminata.

Esempi di incidenti che possono causare danni al terreno:

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• inquinamento del terreno causato da un grande impianto di pulitura a secco, che compromette la qualità dell'aria interna nei complessi residenziali vicini;

• guasto del sistema di depurazione dei fumi di un impianto di incenerimento, che causa un inquinamento da metalli pesanti dello strato superficiale del suolo superiore ai valori ammessi in un'area residenziale vicina;

• rilascio accidentale di sostanze chimiche da siti di stoccaggio, movimentazione e produzione, con migrazione di gas in ambienti interni e nel terreno, migrazione di sostanze chimiche nei canali di scarico, nelle condotte di servizio, nel suolo e quindi nelle acque sotterranee;

• smaltimento intenzionale e non autorizzato di rifiuti sul o nel terreno con conseguente generazione e migrazione di gas nei complessi residenziali vicini e contaminazione chimica di acque sotterranee destinate all'approvvigionamento di acqua potabile e di acque superficiali destinate alla balneazione;

• smantellamento di un impianto, che provoca la dispersione accidentale di idrocarburi o sostanze chimiche nel terreno e nelle acque sotterranee;

• demolizione di edifici, con rottura di tubazioni e serbatoi in disuso contenenti residui di idrocarburi o sostanze chimiche e conseguente rilascio nel terreno e nelle acque sotterranee.

Riquadro 3.1. Descrizione dell'incidente nello studio di caso: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Il 22 febbraio 2011 si è verificato un violento nubifragio invernale nella valle K (località ipotetica), nella quale si trova un invaso di raccolta di residui di attività estrattive di roccia dura. La pioggia ha sciolto la neve raccoltasi nella valle finendo col provocare un cedimento nella diga e il conseguente deflusso di residui dell'attività estrattiva nel fiume K. Nonostante la mobilitazione del personale d'emergenza sul sito entro 24 ore dall'incidente, nel tempo necessario per ultimare la riparazione della diga molte migliaia di tonnellate di residui dell'attività estrattiva si sono riversate nel fiume K, scorrendo a valle per almeno dieci km verso una vasta zona umida protetta formatasi alla confluenza con un altro fiume. La maggior parte dei residui sembrava assestarsi e depositarsi nella zona umida, sebbene gli elementi costitutivi dei residui potessero continuare a essere trasportati a valle nel sistema fluviale. L'operatore dello stabilimento ha immediatamente informato le autorità competenti dell'incidente. Anche i residenti a valle della diga hanno informato le autorità, esprimendo preoccupazione per la qualità dell'acqua e per le risorse ittiche.

Nelle settimane successive al cedimento del bacino di contenimento è stata effettuata una valutazione preliminare dell'incidente. Nella fase di valutazione preliminare sono state raccolte le seguenti informazioni:

• riguardo alla dinamica e alla durata dell'incidente, si è accertato che è consistito in un singolo rilascio di residui di breve durata (inferiore a due giorni); tuttavia i residui rappresentano un pericolo a lungo termine per l'ambiente;

• i residui contenevano alcuni metalli pesanti (fra cui rame, zinco e cadmio) in concentrazioni molto elevate e l'acqua aveva un certo grado di acidità (intorno a pH 4);

• a causa della pioggia intensa e della neve sciolta, la portata del fiume era molto elevata rispetto ai volumi invernali tipici;

• le azioni di emergenza realizzate presso lo stabilimento hanno consentito la pronta riparazione della diga. Tutte le attività minerarie sono state sospese per il periodo necessario alle riparazioni. Non sono state avviate azioni di emergenza per il fiume o la zona umida;

• sono state scattate alcune fotografie per documentare l'incidente e lo stabilimento ha raccolto diversi campioni di acqua del fiume nel tratto di 10 km a monte della zona umida. Non sono stati raccolti campioni nella zona umida o nel fiume a valle della zona umida;

• sono state osservate carcasse di trota lungo le sponde del fiume, ma non è stato effettuato un campionamento sistematico del biota;

• sono stati reperiti dati relativi alla qualità dell'acqua del fiume prima dell'incidente, ma le informazioni sono molto scarse. Non è stato possibile ottenere dati biologici relativi ai tratti di fiume interessati. Tuttavia sono

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stati preparati un inventario e una mappa dettagliati della zona umida, precedentemente identificata come zona umida di particolare interesse per la conservazione.

3.2 Individuazione preliminare e descrizione di siti, ambienti, specie e habitat colpiti Il lavoro previsto in questa fase faciliterà l'individuazione delle risorse che hanno maggiore probabilità di essere state colpite o di essere a rischio a causa dell'incidente. Potrebbe essere necessario valutare la potenziale carenza di risorse o habitat, l'importanza a livello locale o regionale, lo stato di conservazione delle specie potenzialmente colpite, gli habitat critici e altri fattori locali o regionali che possono accrescere o ridurre la probabilità o l'estensione del danno.

La valutazione preliminare può comprendere una visita in loco, la rassegna della letteratura, delle banche dati e delle fonti disponibili su Internet per individuare le informazioni relative alle risorse (potenzialmente) a rischio e la definizione delle caratteristiche ecologiche, biologiche e fisiche originarie delle risorse colpite. Si possono contattare esperti per ottenere informazioni supplementari. Per esempio, i gestori delle risorse spesso possiedono dati non pubblicati che si possono usare per caratterizzare le condizioni originarie e individuare le risorse potenzialmente colpite. Tra i tipi di informazioni che possono risultare utili per individuare siti, ambienti, habitat e servizi colpiti figurano:

• l'individuazione delle risorse e dei servizi potenzialmente esposti o colpiti (compresi i servizi ecologici e i servizi forniti agli esseri umani);

• l'individuazione e l'enumerazione dei visitatori colpiti dall'incidente o rilascio; • i dati sulla qualità fisica, biologica o chimica delle risorse naturali colpite.

Questa fase aiuterà l'autorità competente a determinare la fattibilità, la facilità e il livello di dettaglio di un'eventuale valutazione. Questa individuazione preliminare dovrebbe comprendere:

• l'esame dei tipi di dati disponibili; • la qualità e la quantità di tali dati; • la copertura temporale e territoriale dei dati; • l'eventuale disponibilità di dati relativi alle condizioni originarie; • altre informazioni pertinenti per l'individuazione e la descrizione delle risorse e dei servizi colpiti; • i dati rilevanti per determinare la gravità e l'estensione del danno a siti, ambienti, habitat, specie, funzioni e

servizi.

Riquadro 3.2. Individuazione preliminare e descrizione di siti, ambienti, specie e habitat colpiti: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

L'individuazione preliminare delle risorse potenzialmente colpite è stata effettuata sulla base di colloqui con i gestori delle risorse locali, un esame delle informazioni pubblicate in merito al sito interessato e a siti simili, discussioni con l'operatore dello stabilimento, visite in loco e fotografie. Le risorse potenzialmente colpite comprendevano: • la qualità dell'acqua nel fiume e nella zona umida; • la qualità del sedimento nel fiume e nella zona umida; • l'habitat fluviale, rivierasco e della zona umida; • il biota acquatico, in particolare la trota e gli invertebrati acquatici; • la vegetazione della zona umida; • piccoli mammiferi e uccelli migratori che possono utilizzare gli habitat della zona umida nei mesi estivi.

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I siti potenzialmente colpiti erano il tratto di 10 km del fiume K a monte della zona umida, la zona umida e un tratto del fiume di lunghezza sconosciuta a valle della zona umida.

3.3 Individuazione preliminare della natura, della gravità e dell'estensione territoriale e temporale del danno ambientale verificatosi o previsto

Questa fase della valutazione preliminare può comprendere osservazioni dirette (per es., impatti fisici, moria di pesci, chiazze oleose ecc.), descrizioni di situazioni analoghe in cui il danno è stato caratterizzato, sintesi della letteratura disponibile, confronti tra concentrazione delle sostanze chimiche e soglie di tossicità, modellizzazione semplice. La valutazione preliminare dovrebbe mirare a rispondere ai quesiti seguenti:

• Le risorse sono state esposte a fattori di stress ambientale a causa dell'incidente? • Quali habitat, comunità e specie possono essere maggiormente a rischio? • Esistono prove dirette del danno (per es. moria di pesci)? • Qual è la natura del danno potenziale (per es. mortalità, perdita di habitat, riduzione delle popolazioni,

inquinamento che limita la capacità produttiva degli habitat)? • Qual è la diffusione territoriale del danno potenziale? • Per quanto tempo potrebbe persistere il danno? • È probabile che il danno persista in futuro (dopo la riparazione primaria)?

Fra le informazioni che possono risultare utili per questa attività figurano: • dati sull'ecologia della comunità pertinenti al trasferimento potenziale alla catena alimentare; • mappatura, tracciamento, video, fotografie/immagini (terrestri, aeree o satellitari, a seconda del caso)

dell'incidente, rilascio o perdita; • campioni di materiali che potrebbero diffondersi, dissolversi, degradarsi, denaturarsi o sciogliersi; • dati ambientali di base (per es., temperatura, portata, pH, contenuto di ossigeno disciolto, correnti, mare e

altri potenziali vettori di trasporto); • raccolta di carcasse o di dati relativi agli effetti transitori sulle risorse; • note relative al rinvenimento di carcasse; • tecniche e procedure usate per raccogliere dati temporanei; • informazioni disponibili sulle condizioni originarie. L'individuazione preliminare dei servizi danneggiati dovrebbe includere la valutazione di tutti i servizi ecosistemici, compresi i valori d'uso e i valori indipendenti dall'uso. Nella tabella 3.2 sono forniti esempi di servizi ecosistemici.

Si devono esaminare i documenti esistenti riguardo all'uso a scopo ricreativo, le statistiche sulle visite e gli utilizzatori e altri gruppi umani potenzialmente colpiti. Anche i dati demografici o le mappe, gli usi culturali specifici delle risorse e le modalità specifiche di impiego possono essere rilevanti.

Per individuare le funzioni ecologiche potenzialmente colpite, occorre esaminare l'ecologia e la biologia delle specie, comunità, habitat e paesaggi potenzialmente colpiti. Tra gli esempi di tali servizi ecologici figurano:

• i servizi degli habitat; • il mantenimento delle dinamiche demografiche, tenendo anche conto della capacità riproduttiva; il

mantenimento delle fasi di vita critiche; il mantenimento degli habitat necessari per la riproduzione, l'allevamento, l'alimentazione, il rifugio o di altri habitat critici;

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• l'uso delle aree come corridoi di passaggio per la migrazione; • l'uso delle aree come habitat di sosta durante la migrazione; • i processi delle catene alimentari e dei cicli dei nutrienti che forniscono l'energia per sostenere le popolazioni,

gli habitat, le comunità e i paesaggi; • protezione della biodiversità (anche a livello di singolo individuo [genetico], specie, popolazione e habitat,

composizione della comunità); • dinamiche paesaggistiche (per es. effetti di bordo, eterogeneità del paesaggio, proprietà termiche); • capacità assimilativa delle zone umide o rivierasche di attenuare gli inquinanti e l'energia erosiva; • capacità dei bacini imbriferi di regolare la qualità dell'acqua.

Tabella 3.2: Esempi di categorie di risorse e potenziali servizi nelle condizioni originarie o danneggiati

Risorsa potenzialmente danneggiata

Esempi di servizi ecosistemici (per ulteriori informazioni sui servizi ecosistemici si rimanda all'allegato relativo alla valutazione economica)

Servizi di approvvigionamento: i prodotti ottenuti dagli ecosistemi Servizi di regolazione: i benefici ottenuti dalla regolazione dei processi ecosistemici Servizi di supporto: quelli necessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici Servizi culturali: i benefici immateriali che le persone ricevono dagli ecosistemi tramite l'arricchimento spirituale, lo sviluppo cognitivo, la riflessione, le attività ricreative e le esperienze estetiche

Acque sotterranee Approvvigionamento: acqua potabile Regolazione: contributo alle acque superficiali Supporto: capacità assimilativaa

Acque superficiali Approvvigionamento: acqua potabile, attività ricreative, cibo, per es. il pesce Regolazione: gestione del rischio di inondazioni, filtrazione dell'acqua, capacità assimilativa Supporto: ciclo dei nutrienti Culturali: attività ricreative nelle, sulle o lungo le acque superficiali, amenità estetiche

Sedimento Approvvigionamento: habitat, rifugio, cibo Regolazione: capacità assimilativa

Suolo Approvvigionamento: cibo, habitat, minerali Regolazione: controllo dell'erosione, capacità assimilativa, clima Supporto: ciclo dei nutrienti

Biota acquatico Approvvigionamento: cibo Supporto: prede di altri organismi Culturali: attività ricreative, come la pesca con la lenza

Risorse terrestri Approvvigionamento: cibo, formazione del suolo Regolazione: clima, impollinazione, controllo dell'erosione Supporto: habitat, rifugio, alimentazione Culturali: attività ricreative, come l'escursionismo

a. Per esempio, la capacità di una risorsa di assorbire bassi livelli di inquinanti senza provocare effetti negativi.

Quando raccolgono informazioni sui servizi potenzialmente colpiti, gli analisti dovrebbero tenere conto della carenza o abbondanza di servizi, della loro importanza per gli esseri umani o per l'ecosistema a livello regionale e delle potenziali future minacce per l'area o le risorse che forniscono servizi analoghi.

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Riquadro 3.3. Valutazione preliminare dei servizi: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

I servizi potenzialmente colpiti, associati ai danni osservati e probabili alle risorse naturali, erano: • i servizi degli habitat fluviali, rivieraschi e della zona umida, • altri servizi ecologici associati al biota e agli habitat colpiti, • la pesca ricreativa e il consumo di pesce, • valori d'esistenza. Le persone residenti nelle vicinanze non usano il fiume per trarne acqua potabile e la morfologia della valle limita di molto il volume delle acque sotterranee alluvionali. Di conseguenza, le acque sotterranee e i servizi di acqua potabile non sono stati considerati a rischio.

3.4 Individuazione preliminare delle problematiche sociali, economiche e transfrontaliere Se sussistono preoccupazioni legate alla giustizia ecologica o alle perdite di servizi a vocazione sociale, potrebbe essere necessario reperire i dati esistenti che caratterizzano l'ambiente sociale ed economico della zona in esame. Se gli effetti dell'incidente si estendono oltre i confini giurisdizionali, le leggi di attuazione, le normative, le linee guida e gli obblighi possono variare all'interno della zona sottoposta a valutazione. Anche i fattori sociali, economici e politici di fondo, che incidono sull'uso e sulla gestione delle risorse e sui flussi dei servizi, possono variare. Del pari, se gli effetti dell'incidente attraversano confini geografici sociali o economici non ufficiali, ma percepiti, le perdite di servizi possono variare a livello territoriale in funzione di tali confini, oltre a variare in base alla distribuzione degli inquinanti e dei fattori di stress fisico.

Riquadro 3.4. Problematiche sociali, economiche e transfrontaliere: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Non sono state individuate particolari problematiche sociali, economiche o transfrontaliere in relazione al sito. Sebbene nel fiume K si pratichi la pesca ricreativa della trota, questa attività non è stata considerata di particolare rilevanza economica. Vari gruppi di soggetti interessati erano potenzialmente colpiti dall'incidente – tra cui residenti locali, pescatori sportivi, appassionati di attività all'aperto e varie parti interessate alla qualità dell'ambiente nella regione – ma i loro interessi non sono stati giudicati tali da richiedere l'inclusione di problematiche sociali specifiche nella valutazione del danno.

3.5 Benefici delle azioni di riparazione primaria Lo scopo primario della riparazione è sempre quello di ripristinare le condizioni originarie eliminando il mutamento negativo provocato dal danno. La riparazione primaria comprende misure quali l'eliminazione dall'ambiente della sostanza che causa l'inquinamento o della struttura che causa il danno, nonché altre misure quali la piantumazione e il ripopolamento (per es. dello stock ittico), la costruzione di passaggi per i pesci, le restrizioni all'uso di un'area o il monitoraggio dello stato dell'ambiente. Il ripristino naturale può essere considerato un esempio di riparazione primaria, tuttavia non significa che non vengano adottate altre misure. In molti casi sono previste misure amministrative, come il monitoraggio o la limitazione degli usi dell'area in questione.

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Per il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, la riparazione primaria è conseguita tramite misure che riparano l'habitat danneggiato di una specie protetta o il danno all'habitat naturale, tra le quali la più importante mira a favorire il ripristino naturale mediante interventi quali la gestione del patrimonio forestale, la preparazione del suolo e l'impianto di alberi. In caso di inquinamento dell'acqua, le misure di riparazione possono comprendere interventi per prevenire ulteriori danni chimici o metodi atti a ripristinare un corpo idrico, come l'ossigenazione e il dragaggio. L'azione di riparazione primaria, che porta la risorsa naturale o il servizio il più vicino possibile alle condizioni originarie nel minor tempo possibile, non sempre è la scelta migliore o più conveniente sotto il profilo economico. In tal caso, la legislazione consente alle autorità di ricorrere a misure alternative, purché siano previste anche misure di riparazione complementare e compensativa. Questa decisione si può prendere, per esempio, nel caso in cui sia possibile ottenere un livello analogo di risorse naturali e servizi al di fuori dell'area colpita a un costo inferiore.

Fra i tipi di misure di riparazione primaria che si possono adottare figurano:

• accelerare il ripristino delle condizioni originarie (invece di limitarsi a ridurre i rischi per la salute umana o l'ambiente) ristabilendo, per esempio:

o la quantità e la qualità del flusso di acque superficiali presente prima dell'incidente; o la composizione e la struttura originarie della comunità vegetale; o i componenti del sistema alimentare che sostengono le risorse ittiche e faunistiche, come le

comunità invertebrate, essenziali per i pesci e la fauna insettivora, e le comunità dei piccoli mammiferi, essenziali per i rapaci e i mammiferi carnivori;

o l'habitat fisico che potrebbe essersi degradato in conseguenza dei danni causati dall'incidente; • ripristinare l'accesso ai servizi ricreativi precedentemente presenti nell'area colpita; • ripristinare l'accesso ai servizi commerciali forniti dalle risorse.

Altre azioni di riparazione primaria che si possono intraprendere per ripristinare i servizi ecosistemici possono includere (si forniscono soltanto alcuni esempi, validi per ogni tipo di danno):

• riclassificare, ridefinire e ripopolare il sito danneggiato con specie indigene per accelerare il ripristino naturale dopo le perturbazioni provocate dagli interventi di riparazione primaria;

• migliorare l'habitat acquatico tramite l'impianto di vegetazione rivierasca o interventi nelle acque del fiume per riportare un sistema a condizioni fisiche equivalenti o superiori a quelle originarie dopo gli interventi di riparazione primaria.

I benefici previsti di ogni azione di riparazione primaria adottata devono essere valutati. Le attività di riparazione primaria possono apportare diversi benefici, tra cui:

• ridurre la superficie fisica danneggiata, • ridurre il numero di specie, habitat o servizi danneggiati, • ridurre la gravità del danno e • ridurre il tempo necessario perché le specie, gli habitat o i servizi tornino alle condizioni originarie. Ciascuno di questi benefici potenziali può contribuire a rendere necessaria la riparazione complementare o compensativa. Quando si valutano i benefici potenziali della riparazione primaria, occorre tenere conto di eventuali

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danni secondari, o indiretti, che possono verificarsi in conseguenza delle azioni di riparazione primaria. Fra i tipi di danno secondario figurano: • perdita supplementare di habitat dovuta alla costruzione di vie o punti di accesso e di infrastrutture

temporanee; • eliminazione fisica supplementare degli habitat durante gli interventi; • perturbazioni fisiche supplementari degli habitat o dei servizi dovute agli interventi.

Esempi: • costruzione di vie di accesso per attrezzature pesanti al fine di rimuovere i materiali rilasciati; • eliminazione fisica di habitat, come le zone umide, durante il processo di ripulitura per limitare l'esposizione

a lungo termine delle specie ai materiali rilasciati; • agitazione fisica degli alvei fluviali per liberare il materiale trattenuto; • chiusura dei punti di accesso alle aree ricreative per consentire l'accesso a fini di ripulitura.

3.6 Pianificazione preliminare delle azioni di riparazione compensativa e complementare Quando si esaminano i benefici potenziali della riparazione primaria, si può valutare la necessità di riparazione complementare o compensativa. Per stabilire se e quali misure di riparazione complementare/compensativa siano necessarie, è utile porsi i due quesiti seguenti.

(i) La riparazione primaria posta in atto è sufficiente (a riportare la risorsa o il servizio alle condizioni originarie)?

(ii) La riparazione primaria ripristinerà le condizioni originarie in tempi brevi?

Non sempre è fattibile o prudente intraprendere azioni di riparazione primaria. Se le condizioni nel sito dell'incidente costituiscono un pericolo per la salute o la sicurezza umana, alcune azioni di riparazione primaria possono essere considerate inaccettabili. Analogamente, se è improbabile che le azioni di riparazione primaria apportino benefici reali all'ambiente, o è verosimile che le azioni che si potrebbero intraprendere causino danni collaterali consistenti, può essere auspicabile una scelta alternativa.

Se si decide di intraprendere azioni di riparazione primaria, le caratteristiche di tali azioni possono essere specificamente concepite in modo da facilitare il ripristino delle risorse danneggiate nelle condizioni originarie.

Se una rapida azione di riparazione primaria è in grado di eliminare le minacce per la salute e il benessere dei cittadini o per l'ambiente e può anche riportare rapidamente le risorse alle condizioni originarie, potrebbero non essere necessarie ulteriori attività di riparazione complementare o compensativa.

Se è evidente che il costo (monetario o di altra natura) da sostenere per stimare i benefici marginali della riparazione supplementare (tramite l'analisi di equivalenza) è superiore ai benefici che si otterrebbero dalla riparazione stessa, occorre prendere al più presto una decisione in merito a se sia necessario condurre un'ulteriore analisi del danno e della riparazione.

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Dopo aver intrapreso l'azione di riparazione primaria (immediata, a medio e lungo termine), si possono affrontare due altre questioni.

(iii) Le azioni di riparazione complementare o compensativa sono adeguate e fattibili?

(iv) A quali metodi occorre far ricorso per determinare l'entità della riparazione compensativa?

Quando si ritiene che la riparazione primaria non ripristinerà completamente le condizioni originarie, o che per ripristinarle è necessario un lungo periodo di tempo, può risultare necessario realizzare ulteriori misure di riparazione (complementare o compensativa o entrambe) in un altro sito. La nozione di "lungo periodo" non è definita nella direttiva e non è possibile fornirne una definizione uniforme a livello scientifico. Per alcune specie o habitat e per incidenti particolarmente gravi, pochi giorni possono essere troppi; per altre risorse o incidenti, un periodo di mesi o anni per tornare alle condizioni originarie può essere considerato soddisfacente. La definizione e la scelta variano a seconda del caso concreto.

Questo tipo di situazione può presentarsi quando:

• la riparazione primaria, anche se concepita in modo da ripristinare le condizioni originarie, non sarà realizzata fino a una data futura;

• la riparazione primaria, anche se concepita in modo da ripristinare le condizioni originarie, comporta azioni che saranno completate lentamente;

• la riparazione primaria, anche se concepita in modo da ripristinare le condizioni originarie, comporta un periodo di ripristino prolungato;

• la riparazione primaria non riporta completamente le risorse o i servizi danneggiati alle condizioni originarie.

In questi casi, può essere necessario ricorrere alla riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee dalla data dell'incidente fino a quando le condizioni originarie non siano ripristinate. Nell'ultima situazione elencata sono inoltre necessarie misure di riparazione complementare per compensare la differenza fra le condizioni del sito dopo il completamento della riparazione primaria e le condizioni originarie. A fini pratici, i progetti di riparazione posti in atto per integrare e compensare le misure primarie in molti casi possono essere racchiusi in un unico progetto, soprattutto se i servizi da sostituire sono simili. Il riquadro 3.5 elenca le domande da porsi quando si valuta la necessità di azioni di riparazione complementare o compensativa.

Riquadro 3.5. Elaborazione del progetto di riparazione

Condurre la valutazione preliminare

• La riparazione primaria è insufficiente? • Esistono opzioni di riparazione complementare e compensativa in grado di fornire risorse o servizi

sufficientemente simili a quelli danneggiati da consentire un'analisi di equivalenza? • Se sono note, è possibile individuare le unità di scambio e le metriche che saranno utilizzate, in modo da

poter avviare una raccolta tempestiva dei dati? • Quali informazioni sono disponibili su recettori fondamentali, probabile entità dell'impatto, tempo di

ripristino, alternative di riparazione ragionevoli e costi? • Quali informazioni supplementari raccolte durante gli interventi di emergenza e di riparazione primaria

potranno essere usate per determinare l'entità della riparazione complementare o compensativa necessaria?

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Definire un calendario • Quando saranno disponibili informazioni supplementari? • Entro quando è richiesta la valutazione? • Entro quando è necessario disporre di dati sulle criticità?

Individuare le risorse

• Chi effettuerà la valutazione: operatore, autorità competente, consulenti? • Quali competenze e specializzazioni sono necessarie? • Quale livello di dati e di dettaglio è proporzionato all'entità del danno e alle possibili opzioni di riparazione?

Individuare il fabbisogno di informazioni supplementari

• Quali dati supplementari sono necessari per valutare il danno e le opzioni di riparazione? • Quanti dati sono messi a disposizione dalla valutazione del danno e da altre fonti? • Quali modelli o programmi informatici sono necessari per valutare il danno e le misure di riparazione?

Considerare la partecipazione di soggetti interessati

• Esiste un gruppo più ampio di parti interessate che sarebbe opportuno informare o che potrebbe fornire contributi utili?

• Quali meccanismi sono necessari per coordinare i contributi o le comunicazioni con loro?

Fonte: Guida dettagliata del Regno Unito (2009)

Una volta stabilita la necessità della riparazione compensativa, occorre procedere alla valutazione delle opzioni di riparazione appropriate. Il riquadro 3.6 presenta un elenco, in ordine gerarchico, dei metodi di equivalenza per valutare le misure di riparazione compensativa.

I metodi di analisi di equivalenza sono usati per determinare il tipo e la quantità di risorse e servizi perduti nel corso del tempo a causa del danno ambientale e il tipo e la quantità di azioni di riparazione complementare e compensativa necessarie per compensare la perdita. Le analisi di equivalenza tengono conto delle caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e, se del caso, sociali ed economiche di un impatto ambientale e delle opzioni di riparazione.

Vari tipi di analisi di equivalenza possono essere usati nei casi in cui si applica la direttiva. A seconda del tipo di analisi prescelto, le perdite e i benefici auspicati della riparazione si possono esprimere in unità (o metriche) diverse:

• risorsa-risorsa (analisi di equivalenza delle risorse – REA), in cui le perdite causate dal danno e i vantaggi derivanti dalla riparazione sono espressi in termini di unità di risorse (per esempio, il numero di esemplari di pesci o uccelli o i litri di acque sotterranee);

• servizio-servizio (analisi di equivalenza degli habitat – HEA), in cui le perdite causate dal danno e i vantaggi derivanti dalla riparazione sono espressi in termini di habitat e le perdite sono compensate dalla riparazione di habitat simili (quale l'area di un habitat (per es. zona umida) e la quantità (%) dei servizi da essa forniti perduta a causa del danno provocato dall'incidente);

• valore-valore (analisi di equivalenza del valore – VEA), in cui i debiti e i crediti sono espressi in termini monetari (valore-valore). Quando è possibile stimare il valore monetario del danno, ma non si è in grado di stimare il valore monetario dei benefici apportati dalla riparazione, si può stabilire che il bilancio (costo) della riparazione sia pari al valore del danno (valore-costo). L'uso del valore come metrica non significa che sia sufficiente un

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risarcimento finanziario. Il principio alla base della direttiva rimane la necessità di riparare le risorse e i servizi danneggiati.

Riquadro 3.6. Gerarchia dei metodi di analisi di equivalenza preferiti, secondo l'allegato II della direttiva sulla responsabilità ambientale

La direttiva prevede:

Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l'uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualità potrebbe essere compensata da una maggiore quantità di misure di riparazione (punto 1.2.2, allegato II).

Se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorità competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorità competente può scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti (punto 1.2.3, allegato II).

La valutazione monetaria di cui al punto 1.2.3 implica un metodo valore-valore, mentre per le misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse e/o dei servizi perduti si usa il metodo valore-costo.In breve, la direttiva prescrive la seguente gerarchia dei metodi di equivalenza per valutare le misure di riparazione complementare e compensativa:risorsa-risorsa,

2. servizio-servizio, 3. valore-valore, 4. valore-costo.

I metodi di equivalenza sono concepiti in modo da consentire il confronto diretto tra il danno causato da un evento e i benefici apportati dalle azioni di riparazione complementare e compensativa. L'equivalenza rende conto delle differenze potenziali in termini di:

• tempo che intercorre tra quando si verifica il danno e quando le azioni di riparazione apportano i benefici;

• gravità del danno, in genere su base unitaria, rispetto al livello di benefici apportati dalla riparazione, anche in questo caso su base unitaria;

• tipo di risorsa o servizio danneggiato e tipo di risorsa o servizio riparato.

In generale, un'analisi di equivalenza si articola in cinque fasi fondamentali (per tutti i tipi di analisi).

Fase 1: valutazione preliminare. In questa fase si determina se occorre condurre un'analisi di equivalenza e, in caso affermativo, la portata e il contenuto adeguati dell'analisi.

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Fase 2: determinazione e quantificazione del danno (debito). In questa fase si individuano e quantificano le risorse e/o i servizi danneggiati rispetto alle condizioni originarie, si determinano le cause del danno e infine si determinano i benefici della riparazione primaria e si quantifica il debito totale.

Fase 3: determinazione e quantificazione dei benefici della riparazione (credito). I crediti si determinano individuando e valutando le potenziali opzioni di riparazione e calcolando i benefici che si otterranno ponendo in atto i progetti di riparazione complementare o compensativa.

Fase 4: determinazione della portata delle azioni di riparazione complementare e compensativa. L'ultima fase dell'analisi di equivalenza vera e propria consiste nel determinare la portata o il numero dei progetti di riparazione da realizzare. La portata è determinata in modo che, nel corso del tempo, il flusso attualizzato di risorse naturali o servizi derivanti dai progetti di riparazione (crediti) sia pari a quello perduto nel sito danneggiato (debiti).

Fase 5: monitoraggio e rendicontazione. Dopo aver condotto l'analisi di equivalenza, selezionato i progetti di riparazione e determinato la loro portata, si elabora un piano di riparazione contenente gli obiettivi, i dati relativi all'attuazione, i piani e i progetti tecnici e i piani e i progetti biologici. Il piano di riparazione comprende anche procedure e calendari per il monitoraggio del ripristino delle risorse e dei servizi in seguito all'attuazione e per la valutazione del successo dei progetti (si veda anche la figura 2.2).

In un'analisi di equivalenza, il debito esprime l'entità della perdita subita a causa di un danno ambientale. Il debito in molti casi è pluridimensionale, in quanto un danno ambientale può avere impatti negativi su molte specie, habitat, funzioni degli ecosistemi e valori umani. Inoltre, l'estensione territoriale e temporale e la gravità del danno possono variare a seconda delle modalità di misurazione.

Tipicamente, in un'analisi HEA o REA si definiscono una o più misure della perdita che fungono da indici di risorse o servizi chiave danneggiati. Nel scegliere le misure del debito (le cosiddette "metriche"), si suppone che la riparazione produrrà benefici collaterali per aspetti del debito non specificamente trattati nell'analisi di equivalenza. La scelta e l'impiego della metrica sono esaminati in modo più approfondito nel capitolo 4.

In un'analisi di equivalenza, il credito è la quantità di benefici per le risorse naturali o i servizi che saranno generati dalla riparazione complementare e compensativa. Il numero, il tipo e le dimensioni dei progetti sono determinati in modo che la quantità prevista di benefici generati sia più o meno equivalente al debito, quantificato utilizzando la stessa metrica.

Assicurare l'equivalenza di debito e credito è abbastanza semplice in termini concettuali:

• si quantificano le perdite (debiti totali) causate dal danno; • si quantificano i benefici (credito) attesi per unità di riparazione e • si divide il debito totale per il credito unitario e si ottiene la quantità totale di crediti (riparazione) necessari. Il riquadro 3.7 presenta un semplice studio di caso per illustrare le fasi dell'analisi di equivalenza (utilizzando l'equivalenza dell'habitat).

Riquadro 3.7. Un semplice esempio per illustrare le fasi dell'analisi di equivalenza degli habitat (HEA)

Esaminiamo un caso di contaminazione di acque sotterranee da parte dell'operatore di un distributore di benzina. La riparazione primaria in loco comporterebbe la rimozione del terreno sottostante l'area e una costosa operazione di pompaggio e trattamento a lungo termine per ripulire le acque nel sottosuolo. In queste condizioni, la riparazione primaria potrebbe avere un costo superiore a 500 000 euro per ettaro-metroa di acque riparate.

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In alternativa, si potrebbe riparare il danno ad acque sotterranee vicine, contaminate da nitrati, utilizzando tecniche di bioriparazione con un costo di circa 100 000 euro l'ettaro. In questa situazione, l'operatore può chiedere all'autorità competente di autorizzare la bioriparazione delle acque sotterranee vicine, contaminate da nitrati, in sostituzione delle costose misure di riparazione primaria sul sito. L'approvazione di questo scambio dipende da diversi fattori che l'autorità competente deve prendere in esame, per esempio se i due corpi idrici sotterranei e i servizi che forniscono siano sufficientemente simili. Se le acque sotterranee contaminate da nitrati sarebbero state comunque depurate, i benefici della ripulitura non genereranno benefici "supplementari" e quindi non possono essere ammessi come benefici di questa riparazione. a Un ettaro-metro di acque sotterranee è il volume d'acqua profondo un metro necessario per sommergere un ettaro di terreno.

Come abbiamo visto, l'allegato II della direttiva esprime una preferenza per i metodi di equivalenza risorsa-risorsa e servizio-servizio, rispetto ai metodi di valutazione monetaria, quali valore-valore e valore-costo. I metodi HEA e REA sono idonei se:

• è possibile definire metriche comuni, che rispecchino le risorse naturali o i servizi danneggiati dall'evento e ottenuti con la riparazione;

• il contesto paesaggistico dell'habitat danneggiato e dell'habitat riparato sono sufficientemente simili, di modo che la riparazione fornirà risorse naturali o servizi simili;

• esistono dati sufficienti sui parametri utilizzati nelle analisi HEA e REA o è possibile raccoglierli a un costo ragionevole.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, i metodi HEA e REA potrebbero non assicurare una riparazione adeguata. Come per tutti i modelli, la carenza di dati limita la validità dei risultati.

Nella pratica, le risorse e i servizi sono complessi e può risultare difficile capire e quantificare l'impatto di un incidente previsto o imprevisto sulle specie, gli habitat e/o le funzioni degli ecosistemi. La quantificazione dei benefici che saranno forniti nel corso del tempo attraverso i progetti di riparazione può inoltre comportare difficoltà di ordine tecnico. Pertanto, la quantificazione del debito e del credito tipicamente richiede competenza e perizia professionale da parte della squadra incaricata di condurre l'analisi di equivalenza. Tale squadra può essere formata da biologi, ecologisti, tossicologi, chimici, idrologi, gestori di siti ricreativi e altri esperti in materia ambientale, nonché da economisti e giuristi.

Quando la riparazione di risorse o servizi identici o simili non è tecnicamente fattibile (per es., non sono disponibili habitat o organismi di tipo e qualità analoghi), non è auspicabile (per es., il miglioramento dell'habitat o la crescita del numero di organismi nelle vicinanze accrescerà l'esposizione della fauna selvatica a sostanze tossiche), o è troppo costosa, le analisi HEA e REA potrebbero non essere appropriate. In queste circostanze, può essere preferibile optare per azioni compensative che forniscano risorse naturali o servizi di tipo o qualità diversi rispetto a quelli danneggiati. In questi casi, i metodi di valutazione monetaria, come le analisi di equivalenza del valore, esaminati poc'anzi possono costituire una base migliore per selezionare le attività di riparazione e determinarne la portata.

In altre parole, l'analisi di equivalenza basata sul valore può essere più idonea nelle situazioni in cui la risposta a una o più dei quesiti seguenti è affermativa.

• Se la riparazione "in natura" non è fattibile, è necessario riparare o migliorare risorse o servizi diversi per compensare il danno ambientale?

• Le risorse danneggiate sono di tipo diverso rispetto alle risorse riparate (mediante riparazione complementare o compensativa)?

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• Le risorse danneggiate sono di qualità diversa rispetto alle risorse riparate (mediante riparazione complementare o compensativa)?

• La portata del danno è tale da rendere insostenibili le necessarie ipotesi di equivalenza servizio-servizio e risorsa-risorsa?

• Sono andati perduti servizi importanti per gli esseri umani in conseguenza del danno?

• La distanza fra il sito in cui porre in atto le azioni di riparazione e il sito danneggiato è tale da rendere opportuno considerare l'equivalenza del valore?

La tabella 3.3 riepiloga le fasi fondamentali di una valutazione del danno e la loro applicazione a diversi metodi di equivalenza.

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Tabella 3.3. Fasi fondamentali di una valutazione del danno e loro applicazione a diversi metodi di equivalenza

Fase 1: Valutazione preliminare Valutare il danno, i dati disponibili, le opzioni di riparazione, la portata adeguata dell'analisi e il livello di approfondimento richiesto. Individuare i fattori di incertezza, formulare le ipotesi e condurre l'analisi di sensibilità.

Si applica a tutti i metodi di analisi di equivalenza. Esempi di attività di valutazione preliminare: Raccolta in loco di dati relativi all'incidente, valutazione della quantità e del tipo di risorse e servizi colpiti, attività specifiche di riparazione primaria intraprese.

Fase 2: Determinazione e quantificazione del danno (debito) Determinare le cause del danno, scegliere una o più metriche per la valutazione del danno, ivi comprese le perdite temporanee, determinare e quantificare le condizioni originarie, valutare l'esposizione al danno, le caratteristiche delle risorse e dei servizi danneggiati, determinare i benefici della riparazione primaria. Individuare i fattori di incertezza, formulare le ipotesi e condurre l'analisi di sensibilità. Fase 3: Determinazione e quantificazione dei vantaggi della riparazione (credito) Individuare le opzioni di riparazione, selezionare le opzioni più appropriate e praticabili, stimare i benefici della riparazione applicando le stesse metriche utilizzate nella fase 2. Individuare i fattori di incertezza, formulare le ipotesi e condurre l'analisi di sensibilità. Fase 4: Determinazione della portata delle azioni di riparazione Determinare l'entità totale della riparazione e stimare i costi della riparazione. Individuare i fattori di incertezza, formulare le ipotesi e condurre l'analisi di sensibilità.

L'equivalenza delle risorse si basa su misure delle caratteristiche fisiche e della qualità in termini di unità di risorse, quali il numero di esemplari di pesci, la superficie dell'area boschiva ecc. L'equivalenza dell'habitat si basa su misure delle caratteristiche fisiche e della qualità a livello di habitat anziché di singola risorsa (per es., ettari di habitat della zona umida colpiti e perdita percentuale di servizi). L'equivalenza del valore si basa su misure del valore monetario: nella versione valore-costo, la valutazione monetaria del danno è fissata come bilancio per la riparazione, i cui benefici non sono stimati direttamente. Nell'equivalenza valore-valore, sia il valore del danno sia i benefici della riparazione sono misurati in termini monetari. L'entità totale della riparazione richiesta è stimata dividendo il danno totale (fase 2) per il beneficio fornito da una unità di riparazione (fase 3). Questa operazione si effettua in tutte le analisi di equivalenza. La regola fondamentale è che il danno totale (debito) e il beneficio della riparazione (credito) devono essere espressi nella stessa metrica. Per esempio, ipotizziamo che 10 ettari di bosco di latifoglie vadano perduti a causa di un incendio cui si applica la direttiva. Un'opzione di riparazione consisterebbe nel fornire 2 ettari di bosco di latifoglie nelle vicinanze. Sarebbero necessarie 5 di tali opzioni (10/2) per assicurare che i crediti siano pari ai debiti.

Fase 5: Monitoraggio e rendicontazione Elaborare un piano di riparazione (obiettivi generali, progetti, obiettivi specifici) e provvedere al monitoraggio della sua attuazione. Individuare i fattori di incertezza, formulare le ipotesi e condurre l'analisi di sensibilità.

Questa fase riguarda ciò che deve accadere dopo aver selezionato l'opzione di riparazione e averne avviato l'attuazione e non è quindi legata al tipo di analisi di equivalenza impiegato. Il monitoraggio e la rendicontazione costituiscono tuttavia parte integrante della riparazione, motivo per cui questa fase è inclusa nella valutazione.

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In molti casi la scelta del metodo di equivalenza, della metrica per il debito e il credito e delle alternative di riparazione appropriate può essere un processo interattivo. La squadra incaricata dell'analisi potrebbe inizialmente optare per un metodo di equivalenza e in un secondo tempo, quando si rendono disponibili maggiori informazioni sulla natura del danno o sulle possibilità di riparazione, decidere che un altro metodo di equivalenza offre migliori possibilità di determinare l'entità o la tipologia di credito appropriata.

Anche altri elementi dell'analisi, cioè la scelta di una o più metriche per quantificare il debito e il credito e l'adozione di metodi affidabili e coerenti sotto il profilo logico (per descrivere i percorsi delle perdite e dei benefici, le perdite di risorse naturali o servizi, i benefici previsti e le condizioni originarie), possono essere interattivi.

Riquadro 3.8. Valutazione preliminare della riparazione: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

La valutazione della riparazione preliminare ha portato alle seguenti conclusioni. Gli interventi di emergenza attuati dallo stabilimento hanno permesso di arrestare il deflusso dei residui. Azioni supplementari di riparazione primaria della zona umida per rimuovere i residui depositati potrebbero essere praticabili, ma servirebbe uno studio per valutare i possibili benefici e i potenziali effetti collaterali sulla zona umida. Considerata la natura dei residui delle attività estrattive, la durata degli effetti futuri sarà probabilmente abbastanza lunga da causare perdite temporanee prima del ripristino delle condizioni originarie. L'equivalenza dell'habitat e/o della risorsa sono metodi adeguati per valutare i danni al biota e agli habitat colpiti. L'equivalenza del valore è stata giudicata una metodologia non appropriata, perché si riteneva che gli effetti fossero principalmente di natura ecologica, invece che economica o relativa all'uso umano. La riparazione compensativa delle zone umide, degli habitat fluviali e delle popolazioni di trota è praticabile. Progetti di ripristino ecologico incentrati su queste risorse sono stati realizzati altrove.

3.7 Stabilire il livello adeguato di approfondimento per la valutazione Sulla base della valutazione preliminare descritta (compresi i benefici della riparazione primaria e le potenziali azioni di riparazione complementare e compensativa), si può esaminare la sfera di applicazione della valutazione prendendo in considerazione condizioni quali:

• si è verificato o può verificarsi un incidente rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva o di direttive correlate e/o quadri legislativi/normativi specifici degli Stati membri (ivi comprese le condizioni relative alla "minaccia imminente" previste dalla direttiva);

• la quantità e la concentrazione degli inquinanti rilasciati o la gravità del danno fisico sono tali da poter causare danni alle risorse naturali;

• le risorse naturali o i servizi da esse forniti sono potenzialmente danneggiati; • le azioni di riparazione primaria non ripareranno il danno causato dall'incidente in maniera adeguata; • esistono potenziali opportunità di realizzare progetti di riparazione complementare e compensativa altrove; • i dati necessari per quantificare i danni, pianificare la riparazione e determinarne la portata sono disponibili,

possono essere raccolti a un costo contenuto, ottenuti tramite modellizzazione o ragionevolmente stimati.

Occorre quindi prendere una decisione riguardo al livello di approfondimento con cui condurre la valutazione. Il livello adeguato di dettaglio in genere è determinato in base a:

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• gravità dell'incidente; • gravità, estensione e durata del danno; • disponibilità di dati; • facilità e costo della raccolta di dati supplementari; • grado di accuratezza richiesto nel caso specifico; • altri fattori che possono essere presi in considerazione dall'autorità competente.

Nei casi in cui l'estensione territoriale e temporale e la gravità del danno sono modeste, e in cui le risorse torneranno rapidamente alle condizioni originarie (con o senza riparazione primaria), per condurre le analisi di equivalenza è sufficiente un impegno contenuto. Queste valutazioni su piccola scala possono basarsi su dati, modelli, ipotesi semplificatrici e formule già disponibili. Quando il danno è più complesso e può causare effetti negativi a cascata o persistenti, non può essere trattato mediante la riparazione primaria, o non può essere trattato rapidamente, possono essere necessarie analisi più approfondite e dettagliate. Una valutazione esauriente può richiedere la raccolta e l'analisi di dati, compresa la progettazione e la conduzione di studi sul capo o in laboratorio, per valutare l'estensione del danno, o studi di fattibilità per selezionare i progetti o i metodi di riparazione adeguati.

Riquadro 3.9. Livello adeguato di approfondimento: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Alla luce dei risultati della valutazione preliminare, l'autorità competente ha concluso che era necessaria una valutazione completa dei danni, sulla base dei seguenti fattori. L'incidente e i danni da esso provocati alle risorse naturali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e della legislazione nazionale in materia. Il danno alla qualità dell'acqua, al biota e agli habitat acquatici e della zona umida protetti era con ogni probabilità significativo e continuativo. La probabile gravità del danno alle risorse colpite era significativa e il ripristino naturale non sarebbe avvenuto in tempi brevi. I dati disponibili relativi al sito, tra cui le informazioni chimiche e biologiche, non erano sufficienti per quantificare i danni. Tuttavia tali dati potevano essere raccolti senza difficoltà in modo realistico. Per esempio, gli studi sulla qualità dell'acqua, la qualità del sedimento, le popolazioni di trota e la salute della zona umida sono normalmente condotti con l'impiego di metodi ben documentati. La riparazione primaria non determinerà il ripristino totale delle condizioni originarie e non basterà a compensare gli abitanti per le perdite temporanee previste. È possibile attuare progetti di riparazione compensativa per i tipi di risorse potenzialmente colpiti dall'incidente. Sulla base di questi fattori, l'autorità competente ha stabilito che occorre svolgere una valutazione completa, comprendente la raccolta di dati relativi al sito e l'elaborazione di adeguati piani di riparazione e monitoraggio. La durata prevista di tale valutazione potrebbe essere di 1-3 anni.

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Il riquadro 3.10 presenta un semplice studio di caso per illustrare le fasi dell'analisi di equivalenza (utilizzando l'equivalenza dell'habitat). Maggiori informazioni sulla metodologia e sulla terminologia sono fornite nei capitoli da 4 a 7 del presente manuale.

Riquadro 3.10. Descrizione delle fasi dell'analisi di equivalenza in un caso esemplificativo

Prendiamo ad esempio una zona umida danneggiata dalla fuoriuscita di acqua a basso pH da un impianto industriale. La zona umida ha una superficie di 10 ettari. L'acqua a basso pH provoca un danno iniziale così grave che, sulla base della quantificazione della crescita della vegetazione in superficie, considerata un buon indicatore dello stato di salute della zona umida, gli esperti stimano una perdita iniziale della vita vegetale pari al 75% del patrimonio totale. Si prevede che nell'arco dei successivi cinque anni la zona umida ritorni alle condizioni originarie. Date le caratteristiche della zona umida e le conoscenze dalle quali risulta che essa tornerà infine alle condizioni originarie, non è stato effettuato alcun intervento di riparazione primaria.

Sulla base di queste informazioni è stata condotta un'analisi di equivalenza degli habitat. Si è calcolato che la perdita iniziale del 75%, recuperata nell'arco di cinque anni, ha prodotto un debito di 21,6 servizi-ettari-anni attualizzati, o DSHaYs (Discounted Service Hectare Years). Il DSHaY è l'unità di conto in un'analisi HEA, dove per "attualizzato" s'intende l'applicazione di un tasso di attualizzazionea, in questo caso del 3%, per tenere conto del flusso temporale del danno; "servizi-ettari" rappresenta il fatto che nell'analisi HEA il danno è misurato in base al mutamento nella "perdita di servizio" per ettaro (inizialmente il 75%) causata dal danno; "anni" si riferisce al fatto che il debito è sommato per l'intero periodo durante il quale si verifica la perdita. Non esiste un tasso di attualizzazione fisso nell'analisi di equivalenza.

Viene progettata una misura di riparazione compensativa sulla base di un esame delle informazioni e delle conoscenze disponibili su zone umide vicine. È noto che nelle vicinanze esistono altre zone umide, ma il loro stato di salute generale potrebbe migliorare se fossero compiuti alcuni interventi di riparazione. È stata individuata una zona umida specifica nella quale la rimozione di piante esotiche potrebbe migliorare lo stato di salute generale, misurato in termini di crescita in superficie delle specie vegetali naturali autoctone. Secondo le stime, la crescita delle piante in superficie potrebbe aumentare dal 50% a quasi il 100%, rispetto alla zona umida prima del danno. Per pianificare e realizzare le azioni di riparazione sono necessari due anni, dopodiché ne servono altri tre anni perché la crescita vegetale aumenti dal 50% al 100%. Il beneficio, o credito, apportato dal miglioramento di un ettaro di questa zona umida è calcolato pari a 15,5 DSHaYs nell'arco della vita prevista della zona umida migliorata.

Pertanto, per compensare i 21,6 DSHaYs di danno arrecato alla zona umida tramite la riparazione di una zona umida nelle vicinanze, occorre riqualificare 21,6/15,5 = 1,4 ettari di zona umida degradata mediante la rimozione di piante esotiche.

Il costo del ripristino di 1,4 ettari di zona umida comprende i costi di pianificazione e progettazione, di rilascio delle autorizzazioni, di attuazione, di controllo, di esercizio/manutenzione, di monitoraggio ecc. Applicando un costo ipotetico di circa 50 000 euro/ettaro, il costo complessivo della riparazione dei danni sarebbe pari a 1,4 x 50 000 = 70 000 euro.

a Il lettore dovrà applicare il tasso di attualizzazione ufficiale in vigore nel proprio Stato membro (per es., nel Regno Unito il tasso ufficiale iniziale è del 3,5% e scende a zero nel corso del tempo, ed è indicato nel libro verde del ministero del Tesoro britannico).

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4. COME DETERMINARE E QUANTIFICARE I DANNI

Questa è la seconda fase della valutazione del danno e dell'analisi di equivalenza delle risorse (si veda la figura 3.1) e ha lo scopo di quantificare le perdite di risorse (o di servizi da esse forniti) che devono essere compensate tramite i progetti di riparazione. Per determinare e quantificare i danni può essere necessario condurre studi al fine di accertare le cause, la gravità, l'estensione territoriale e temporale e la natura del danno. In altri casi, possono essere sufficienti i dati e/o i modelli esistenti. Gli studi di valutazione del danno devono essere concepiti in modo da produrre dati di alta qualità e scientificamente attendibili, che consentano di rispondere ai quesiti pertinenti all'analisi di equivalenza. Gli studi non dovrebbero mirare a risolvere quesiti di puro interesse scientifico, tuttavia gli analisti non dovrebbero astenersi dal condurre indagini di carattere strettamente scientifico perché, senza informazioni quantitative corrette in merito al danno, è improbabile che l'analisi di equivalenza indichi la "giusta" quantità di misure di riparazione.

Gli elementi fondamentali per la determinazione e quantificazione del danno ambientale, esaminati nel presente capitolo, sono:

• individuazione di risorse, habitat e servizi danneggiati; • determinazione delle cause del danno; • quantificazione del danno (confrontando il livello di qualità delle risorse e dei servizi post-incidente con le

condizioni originarie); • calcolo della perdita temporanea e del debito totale (tenendo conto dei benefici della riparazione primaria e

delle perdite dovute a danni collaterali).

Continueremo a servirci dello studio di caso "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K" per illustrare gli elementi elencati.

4.1 Individuazione di risorse, habitat e servizi danneggiati Le informazioni e i dati raccolti durante la valutazione preliminare dovrebbero facilitare l'individuazione delle risorse, degli habitat e dei servizi potenzialmente danneggiati. Questi dati, e i dati supplementari eventualmente raccolti, sono analizzati al fine di produrre una stima logica e attendibile dei tipi di risorse o habitat danneggiati e dei servizi normalmente forniti da tali risorse o habitat.

Ai fini dell'individuazione delle risorse o degli habitat danneggiati, occorre tenere conto dei potenziali percorsi di trasporto, o degli effetti indiretti o secondari che possono verificarsi in conseguenza di un incidente, tra cui i percorsi delle acque sotterranee e superficiali, i percorsi del suolo, dei sedimenti e delle acque interstiziali, le catene alimentari e altri percorsi biologici, e i percorsi aerei, in cui esiste un collegamento con un inquinante identificato. Si possono usare modelli concettuali del sito per elaborare un quadro coerente degli habitat e degli ecosistemi e contribuire così a individuare le risorse potenzialmente colpite.

Dato che il metodo scelto per l'analisi di equivalenza può essere incentrato sulla perdita di servizi invece che sulla perdita della risorsa stessa, può essere necessario individuare i servizi normalmente forniti dalla risorsa o dall'habitat danneggiato. La determinazione del danno dovrebbe esaminare non solo il danno ecologico e le perdite di servizi ad

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esso associate, ma anche i fattori sociali ed economici (compresi i valori umani) che dipendono dall'integrità ecologica delle risorse in questione.

I tipi di dati solitamente presi in considerazione per individuare le risorse, gli habitat e i servizi danneggiati sono:

• idrologia, geologia, ecologia, biochimica e risorse particolari del sito. Vanno incluse informazioni sulla presenza di specie e habitat europei protetti di cui alla direttiva. Gli habitat sono elencati nell'allegato I della direttiva Habitat, le specie sono elencate negli allegati II e IV della medesima direttiva e le specie di uccelli selvatici sono indicate all'articolo 4, paragrafo 2, o elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli;

• il tipo di corpo idrico. È importante ottenere informazioni sul tipo di corpo idrico colpito, secondo le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva quadro Acque e gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della medesima direttiva. Le caratteristiche del corpo idrico, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico in ogni distretto idrografico sono messi a disposizione da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 5 della direttiva quadro Acque. Questi dati dovrebbero essere esaminati nell'ambito della valutazione preliminare (si veda il capitolo 3);

• la designazione del sito, se applicabile. Occorre fare riferimento alle designazioni internazionali dei siti (per es. zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli, zona speciale di conservazione (ZSC) o siti di interesse conservativo (SIC) ai sensi della direttiva Habitat, zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar). Si deve fare riferimento anche ai siti di conservazione della natura di rilievo nazionale, se inclusi nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva;

• le caratteristiche degli inquinanti chimici rilasciati e il loro comportamento nell'ambiente, o le caratteristiche del fattore di stress fisico quando l'incidente è connesso al dissesto fisico dell'ambiente;

• la concentrazione di sostanze chimiche nel terreno, nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee, nel biota e nell'aria;

• le concentrazioni di fondo delle sostanze potenzialmente pericolose; • le vie di trasporto e di esposizione; • le caratteristiche fisiche dell'ecosistema e la loro vulnerabilità all'incidente. Si dovrebbero includere

informazioni sull'area o sull'estensione degli habitat colpiti e sul numero di esemplari di animali, o in certi casi di piante, uccisi o feriti. Si può fare ricorso alla fotografia aerea e ad altri metodi di telerilevamento per raccogliere informazioni riguardanti l'entità e l'estensione di un incidente;

• le specie potenzialmente colpite, gli usi degli habitat (per es. l'uso del sito per la migrazione, la deposizione delle uova, l'allevamento, l'alimentazione), le relazioni trofiche importanti e la composizione delle comunità;

• le caratteristiche, gli usi e le condizioni di rilievo degli habitat; • l'ubicazione geografica rispetto ai centri abitati; • l'uso ricreativo e altri impieghi delle risorse nell'area.

4.2 Descrizione delle caratteristiche del fattore di stress La caratterizzazione del danno dovrebbe tenere conto dell'estensione territoriale e temporale e della gravità del danno stesso. In questa fase si dovrebbe svolgere una valutazione esauriente delle caratteristiche del fattore di stress interessato.

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I fattori di stress biologico possono comprendere agenti biologici16 (come gli OGM, si veda il riquadro 4.1), patogeni e specie invasive introdotti nell'ambiente. Le caratteristiche del fattore di stress biologico vanno descritte in termini di interazioni tra il fattore di stress e le comunità e le specie ecologiche originarie, includendo un esame dei processi ecologici (per es. dinamica dei nutrienti, processi di decomposizione), la composizione delle comunità, la diversità biologica o genetica, la dinamica predatore-preda e altre considerazioni pertinenti.

Riquadro 4.1. La direttiva e gli organismi geneticamente modificati (OGM)

Il rilascio di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'ambiente può comportare rischi ambientali sostanzialmente diversi rispetto a molte altre attività rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale (GeneWatch UK, 2005)17. I potenziali effetti negativi del rilascio di OGM possono essere di vasta portata, comportare costi di riparazione onerosi e impiegare un lunghissimo periodo per manifestarsi. Al tempo stesso, sinora è stata acquisita un'esperienza o competenza relativamente scarsa alla quale fare ricorso per la valutazione dei potenziali effetti a lungo termine degli OGM. Di conseguenza, gli effetti negativi potenziali possono essere meno certi e meno prevedibili rispetto ad altri fattori di stress ambientale più "tradizionali".

Va rilevato che l'impostazione della direttiva riguardo ai rischi comportati dagli OGM si distingue da quella seguita in altri atti legislativi e normativi dell'Unione europea relativi agli OGM, come la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, la principale normativa dell'UE che disciplina l'impiego di OGM in Europa.

La direttiva sulla responsabilità ambientale adotta un approccio generale e non tratta il "danno causato dagli OGM" come una categoria distinta. La direttiva prevede anzi un regime severo di responsabilità ambientale e consente agli Stati membri di introdurre livelli di protezione specifici, se lo desiderano, anche per allineare meglio il regime di responsabilità in materia di OGM alla legislazione e alla normativa vigente sul loro impiego. I regimi nazionali di responsabilità relativi agli OGM sono fattori importanti, in quanto la valutazione del danno causato dagli OGM (e quindi il livello di compensazione) dovrebbe basarsi sulle disposizioni di tali regimi.

La descrizione deve comprendere il danno potenziale a vari livelli di organizzazione ecologica (per es. individuo, popolazione, comunità ed ecosistema) e a vari livelli di organizzazione fisiologica (per es. subcellulare, cellulare, organismo e popolazione) (riquadro 4.2).

I fattori di stress fisici possono provocare una perdita diretta di habitat, influenzare i regimi idrologici o i tipi di copertura del suolo e incidere su quantità d'acqua, velocità della corrente, fluttuazioni stagionali rilevanti del livello delle acque, temperatura massima e rischio potenziale di erosione. Un fattore di stress idrologico può essere descritto in termini di disponibilità di acqua eccessiva, insufficiente o intempestiva, o in termini di variazione della connettività a percorsi idrologici essenziali.

Riquadro 4.2. Definizione delle popolazioni colpite e dei livelli di organizzazione

16 Un fattore di stress biologico può essere qualsiasi evento (fisico, chimico o biologico) che esercita pressioni su un sistema biologico, per esempio perturbazioni fisiche, contaminazione o specie esotiche. Gli agenti biologici sono organismi che creano pressioni, come le specie esotiche e gli OGM. 17 GeneWatch UK (2005), Notes for DEFRA in relation to OGM and the implementation of the Environmental Liability Directive, GeneWatch UK.

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La vita sulla Terra è altamente organizzata e gli organismi stessi sono sistemi altamente organizzati. Gli scienziati riconoscono vari livelli di organizzazione biologica, da una scala ridotta (particelle subatomiche, atomi, molecole) a una scala media (organi, specie) e vasta (popolazione, comunità, ecosistema). Quanto più ci si avvicina all'apice della piramide biologica, tanto più aumentano le dimensioni e la complessità dei sistemi biologici che si incontrano. La biodiversità (la varietà della vita sulla Terra) è spesso espressa a tre livelli: la diversità degli ecosistemi, la diversità delle specie e la diversità dei geni.

A differenza della valutazione del rischio per la salute umana, alcune valutazioni ecologiche possono incentrarsi sulla determinazione dei rischi/danni a livello di popolazione. In termini generali, in biologia una popolazione è un insieme di organismi che si incrociano fra loro e coesistono in uno stesso spazio, o il numero di esseri umani o altre creature viventi in "un'area designata". In alternativa, una popolazione è definita anche come un gruppo di organismi della stessa specie, "relativamente isolato" dagli altri gruppi della stessa specie. Entrambe le definizioni lasciano notevoli margini di discrezionalità per delimitare l'area o interpretare la nozione di "relativamente isolato". Questa vaghezza si riflette nella nozione di "popolazione colpita", che può essere considerata come la popolazione che risente degli effetti di un evento o di un'attività.

Nell'Unione europea i vari atti normativi e legislativi fanno riferimento a diversi livelli di organizzazione biologica. Alcune disposizioni consentono di tenere conto dei danni ai singoli organismi, mentre altri elementi prediligono le valutazioni a un livello di organizzazione più elevato. Inoltre, la legislazione nazionale potrebbe presentare lievi differenze tra i diversi Stati membri e rispetto alla legislazione dell'UE. Non è dunque possibile definire un livello generico di organizzazione al quale si debba valutare il "danno alla biodiversità". Spetta all'autorità competente prendere una decisione riguardo al livello di organizzazione appropriato per la valutazione, sulla base delle migliori informazioni e prassi scientifiche disponibili, tenendo conto del quadro giuridico pertinente (UE e nazionale/regionale) e delle specificità del danno e del sito colpito.

Tuttavia, anche quando si esaminano i livelli di organizzazione più elevati, in molti casi è utile e a volte persino necessario valutare gli effetti ai livelli di organizzazione inferiori, perché a questi livelli i danni sono molto più facili da accertare e possono spesso servire da base per stimare i danni ai livelli superiori di organizzazione biologica. Si raccomanda pertanto di cominciare a stabilire gli effetti a un livello più basso (per es. a livello individuale) e passare poi ai livelli superiori (popolazioni, comunità, ecosistemi). A seconda della situazione, gli effetti su individui/popolazioni/comunità possono essere più o meno pertinenti (per quanto riguarda lo stato protetto, la rarità, l'importanza per l'integrità e i servizi degli ecosistemi, e così via). Ciò comporta la necessità di determinare l'importanza degli effetti osservati in un contesto ecologico, e in certi casi socioeconomico, più vasto.

4.3 Valutazione dell'esposizione Lo scopo di questa valutazione è determinare le caratteristiche, la tempistica, la durata e il luogo della possibile esposizione delle risorse o degli habitat potenzialmente colpiti ai fattori di stress associati all'incidente.

4.3.1 Natura, tempistica, durata e luogo I fattori da prendere in considerazione quando si valuta l'esposizione sono:

• la natura dell'esposizione ambientale;

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• la tempistica dell'esposizione (per es. continua o intermittente; relazione con altri fattori ambientali, quali le variazioni quotidiane delle concentrazioni di ossigeno disciolto, i fattori idrologici, le maree locali; relazione con fattori biologici quali i comportamenti migratori e i cicli riproduttivi);

• la durata dell'esposizione (per es. acuta o cronica; continua o intermittente; plurigenerazionale); • il luogo dell'esposizione (compreso l'esame dell'utilizzo dello spazio nei diversi habitat da parte dei potenziali

recettori, dei fattori fisici, idrologici, biogeochimici ed ecologici locali e dei fattori ecologici che possono incidere sull'esposizione).

4.3.2 Gravità Quando si caratterizza il livello, o la gravità, dell'esposizione, si devono esaminare le concentrazioni di sostanze inquinanti (nel caso di un incidente chimico), il grado di alterazione fisica (nel caso di un fattore di stress fisico) e l'entità dell'esposizione biologica a un fattore di stress biologico.

4.4 Valutazione dei recettori I recettori sono gli organismi, le comunità, gli habitat, gli ecosistemi e i servizi esposti agli effetti dell'incidente (si veda anche il riquadro 4.2). A seconda dell'incidente e dei suoi effetti, i recettori si possono descrivere a diversi livelli di organizzazione, dal suborganismo (cellulare) agli endpoint a livello di ecosistema. In un'analisi di equivalenza si possono includere, o almeno valutare se includere, numerosi recettori, tra i quali:

• endpoint a livello di suborganismo; • singoli biota, come pesci, macroinvertebrati bentonici, uccelli e mammiferi; • popolazioni di biota; • comunità biologiche, quali correnti d'acqua fredda, zone umide emergenti, piane di fango e boschi

rivieraschi; • habitat o insiemi di habitat; • paesaggi; • ecosistemi o processi ecosistemici; • endpoint umani.

È importante rilevare che i recettori, i livelli di organizzazione e gli endpoint specifici possono essere indicati in diverse direttive dell'UE e legislazioni degli Stati membri in materia ambientale.

Nella valutazione dei recettori occorre tenere conto del danno ai vari livelli di organizzazione ecologica (per es. individuo, popolazione, comunità ed ecosistema) e ai vari livelli di organizzazione fisiologica (per es. subcellulare, cellulare, organismo e popolazione). In alcuni casi il recettore a livello di paesaggio è diverso dal recettore a un livello inferiore. A livello di paesaggio, il recettore potrebbe essere la popolazione umana (e l'effetto potrebbe essere una perdita sociale o economica), mentre a un livello inferiore il recettore potrebbero essere una specie ittica o una zona umida (e l'effetto potrebbe essere una moria o la distruzione).

4.5 Determinazione del danno Dopo aver caratterizzato i fattori di stress, i recettori e le vie di collegamento fra loro, la fase successiva dell'analisi di equivalenza in genere consiste nel determinare il danno arrecato alle risorse naturali. La determinazione del danno è definita a grandi linee come la dimostrazione di un mutamento negativo nella qualità biologica, chimica o fisica di

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una risorsa naturale o di un servizio di una risorsa naturale. Questa definizione generica concede all'autorità competente e agli analisti un certo margine di libertà nel definire le caratteristiche del danno.

Tra gli esempi di tipi comuni di danni e perdite di servizi associati a un incidente, si enumerano quelli arrecati a:

• acque superficiali, • acque sotterranee, • sedimento, • suolo, • vegetazione, • biota, • habitat, • valori umani connessi e non connessi all'uso.

4.5.1 Acque superficiali Le acque superficiali possono subire danni quando le condizioni chimiche, idrologiche o fisiche di un corpo idrico superficiale sono tali da causare effetti negativi sul biota acquatico o sugli esseri umani che utilizzano l'acqua. I danni alle acque superficiali possono comprendere il superamento di:

• parametri di qualità dell'acqua (compresi quelli per il biota, l'acqua potabile, l'uso ricreativo e l'uso agricolo), • soglie tossicologiche o relative alla portata, • criteri di protezione del biota acquatico, • altri criteri numerici o alfabetici relativi alla protezione degli esseri umani e di altri biota. I danni alle acque superficiali possono anche comportare il divieto di accesso a corpi idrici superficiali o la limitazione degli usi pubblici (come la pesca e la balneazione).

Fra gli esempi di perdite di servizi associate ai danni alle acque superficiali si possono citare l'interruzione della fornitura di acqua potabile, il divieto di accesso per l'uso ricreativo (nuoto, navigazione, pesca ecc.) per un certo periodo di tempo e gli effetti negativi sul biota o sugli habitat acquatici.

Altre perdite di servizi che si potrebbero considerare sono la riduzione della capacità assimilativa dell'acqua (la capacità delle acque superficiali di assorbire bassi livelli di contaminanti senza superare i parametri prescritti o senza produrre effetti negativi), le alterazioni idrologiche (comprese la massa o la dinamica del flusso idrico) e la "stigmatizzazione" associata all'inquinamento. La stigmatizzazione coglie l'idea che, anche in caso di azioni di ripulitura complete, le persone tendono a non usare o visitare il sito, oppure che le operazioni di ripulitura possano non essere pienamente efficaci o sicure e, di conseguenza, la percezione del rischio (e della perdita di valore economico ad esso associata) persista.

4.5.2 Acque sotterranee Le acque sotterranee possono subire danni quando le condizioni chimiche, idrologiche o fisiche di una falda acquifera18 sono tali da produrre effetti negativi sugli esseri umani che utilizzano l'acqua o sul biota o gli habitat esposti a uno scarico delle acque sotterranee. I danni alle acque sotterranee possono comprendere il superamento 18 Per falda acquifera si intende uno strato sotterraneo di roccia permeabile o di materiali non consolidati permeabili acquiferi (ghiaia, sabbia o fango) dal quale l'acqua sotterranea può essere estratta utilizzando un pozzo.

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dei livelli di fondo, dei parametri o degli orientamenti relativi all'acqua potabile, delle soglie tossicologiche o idrologiche o dei criteri relativi al biota potenzialmente esposto nelle infiltrazioni, nelle sorgenti o risorgive di un fiume o di un'insenatura, o di altri criteri numerici o alfabetici relativi alle acque sotterranee finalizzati alla protezione degli esseri umani e di altri biota.

I danni fisici o idrologici possono comprendere la riduzione della capacità di ritenzione della falda acquifera, la riduzione della resa sicura di una falda acquifera, le alterazioni del rapporto ravvenamento/scarico o la distruzione di una falda acquifera a causa di compattazione o riempimento tale che una fonte di acque sotterranee o un habitat che dipende da acque sotterranee non è più disponibile. Anche la limitazione fisica dell'accesso conseguente all'uso della falda per altre finalità può causare un danno alle acque sotterranee.

Le perdite di servizi associate ai danni alle acque sotterranee possono includere l'interruzione della fornitura di acqua potabile per uso umano o animale, la preclusione dell'uso futuro di una falda acquifera per l'approvvigionamento di acqua potabile o per l'uso in agricoltura, il divieto di uso ricreativo di un'area a causa dei rischi associati a un pennacchio di contaminazione delle acque sotterranee, o il degrado dell'habitat legato alla tossicità delle sostanze nelle acque sotterranee poco profonde. Il danno fisico a una falda acquifera può causare, direttamente o indirettamente, perturbazioni dei servizi analoghe.

4.5.3 Sedimento Il danno ai sedimenti può essere valutato facendo ricorso alle linee guida e alle normative pertinenti, oppure dimostrando che l'incidente ha causato alterazioni dei sedimenti che producono effetti negativi su altre risorse.

I danni fisici ai sedimenti comprendono il dilavamento, l'interramento e le alterazioni nella distribuzione e dimensione dei granuli. Questi effetti possono incidere negativamente sulla capacità dei sedimenti di fornire habitat per gli organismi presenti nei sedimenti e che si nutrono di sedimenti.

Le perdite di servizi associate al danno ai sedimenti possono comprendere l'eliminazione o la riduzione della capacità dei sedimenti di fornire habitat per il biota acquatico, tra cui piante, invertebrati bentonici, pesci e uccelli che si nutrono di sedimenti. Il danno ai sedimenti può causare una moria di piante nella zona umida, una riduzione della copertura vegetale acquatica o di zona umida, mutamenti nella composizione delle comunità, o una semplificazione della struttura della comunità vegetale acquatica o di zona umida che riducono la qualità dell'habitat per la flora e la fauna selvatiche. Le perdite di servizi a uso umano possono riguardare la riduzione dell'accesso alle aree ricreative o della qualità dell'esperienza in un'area ricreativa.

4.5.4 Terreno Fra gli esempi di danno al terreno in habitat protetti figurano la concentrazione di sostanze chimiche che causano risposte tossicologiche nei microrganismi presenti nel suolo, negli invertebrati, nella flora o nella fauna selvatiche. I danni fisici al terreno possono comprendere l'erosione o l'interramento, le alterazioni della struttura o della funzione del suolo (per es. la capacità di trattenere l'acqua, il ciclo dei nutrienti), o la perdita di habitat di sostegno per il biota.

Le perdite di servizi associate al danno al terreno possono comprendere l'eliminazione o la riduzione della capacità di un terreno di fornire un habitat per la flora e la fauna selvatiche o pascoli per il bestiame. I danni al terreno possono causare una moria di piante, una riduzione della copertura vegetale, mutamenti nella composizione delle comunità, una semplificazione della struttura della comunità vegetale che riduce la qualità dell'habitat per la flora e la fauna selvatiche o la qualità dei pascoli. Le perdite di servizi a uso umano possono riguardare la riduzione dell'accesso alle

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aree ricreative, la riduzione della qualità dell'esperienza in un'area ricreativa, la riduzione dell'accesso ai pascoli, o l'estrazione di risorse da terreni demaniali.

Oltre agli effetti ecologici prodotti dai terreni contaminati, il danno al terreno può essere confermato accertando l'esistenza di un rischio per la salute umana. Sebbene le normative nazionali che recepiscono la direttiva sulla responsabilità ambientale possano adottare definizioni più severe, la direttiva si applica al danno al terreno soltanto quando costituisce un rischio per la salute umana. Esistono tuttavia due situazioni in cui potrebbe essere necessario esaminare l'equivalenza della risorsa in presenza di danno o minaccia di danno al terreno: 1) quando il danno non si limita al suolo/terreno, ma causa danni anche a specie, habitat o acque protetti; 2) quando le misure di riparazione primaria per eliminare il rischio per la salute causano un danno ad acque, specie o habitat protetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

4.5.5 Vegetazione Il danno alla vegetazione può comprendere la diminuzione della copertura, della diversità, dello stato di salute, del vigore, della capacità di riproduzione, della stabilità o del valore delle piante in termini di habitat. Anche la riduzione del valore nutritivo delle specie vegetali o del loro valore in termini di habitat per la fauna selvatica può costituire un danno.

Il danno alla vegetazione di solito è dovuto a incidenti fisici, nel qual caso può essere relativamente semplice individuarlo e descriverlo. Più impercettibili e difficili da individuare sono gli incidenti che causano danni al terreno e modificano la biogeochimica del terreno o la composizione delle piante nella comunità rimasta al punto che non è più possibile ripristinare la vegetazione originaria.

Le perdite di servizi associate al danno alla vegetazione comprendono il degrado della qualità dell'habitat per la flora e la fauna selvatiche, il degrado della stabilizzazione fisica che la vegetazione fornisce al suolo e la riduzione delle proprietà di attenuazione termica o idrologica della copertura vegetale. Il danno o la perdita di vegetazione può causare una diminuzione delle possibilità di uso ricreativo o contemplativo, perdite di piante alimentari o medicinali, valore paesaggistico o riduzione dei valori indipendenti dall'uso.

4.5.6 Biota Gli endpoint del danno possono includere: morte dei singoli organismi, diminuzione delle popolazioni, mutamenti nella composizione delle comunità, perdita di habitat di sostegno ed effetti letali che influenzano la vitalità degli organismi o delle popolazioni. Gli effetti subletali possono comprendere malattie (o compromissione dei sistemi immunitari), anomalie comportamentali, cancro, mutazioni genetiche, disfunzioni fisiologiche (tra cui disfunzioni dell'apparato riproduttivo), o deformazioni fisiche. In generale, il risultato di qualsiasi fattore di stress che provochi mutamenti negativi nella vitalità della risorsa biologica può essere considerato un danno. Inoltre, si potrebbe constatare l'esistenza di un danno anche nel caso in cui un fattore di stress, come una sostanza chimica inquinante, provochi un aumento della concentrazione nei tessuti edibili del biota al di sopra dei livelli di consumo sicuro.

Per il biota acquatico, il superamento dei criteri relativi alle acque superficiali o al sedimento potrebbe indicare un danno ai pesci e agli invertebrati bentonici. La valutazione può essere integrata con un'analisi delle soglie tossicologiche derivate dalla letteratura o da studi specifici sul sito.

Si possono usare i dati relativi alle popolazioni per stabilire se i modelli territoriali di abbondanza, diversità o struttura dell'età degli organismi indichino un potenziale danno. Le indagini sulle morie di pesci o di flora e fauna selvatiche, le analisi necroscopiche, patologiche e chimiche, le informazioni sulla riproduzione degli organismi e la

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letteratura disponibile possono tutte offrire informazioni utili per la determinazione del danno. A tal fine, le indagini possono essere svolte sia sul campo sia in laboratorio.

4.5.7 Habitat Per valutare il danno agli habitat, gli analisti possono effettuare un confronto fra le caratteristiche chiave degli habitat.

• Habitat terrestri: copertura vegetale, composizione, struttura, qualità e produzione di foraggio o copertura termica nel sito in esame e nel sito di riferimento.

• Habitat acquatici: struttura tipica della comunità e composizione tipica delle specie (comprese le comunità/specie bentoniche), regimi di flusso, interazioni trofiche, temperatura dell'acqua, regime dei nutrienti, penetrazione della luce, qualità dell'acqua e regime dei sedimenti.

Per semplificare la valutazione, in alcuni casi si può individuare una specie indicatrice in un habitat, se le associazioni ecologiche possono essere scientificamente provate.

4.5.8 Valori umani Le risorse naturali forniscono molti servizi agli esseri umani, oggi noti come "servizi ecosistemici". La perdita di servizi per gli esseri umani può essere causata da un danno, o una minaccia di danno, alle risorse naturali e da variazioni della quantità e/o qualità dei servizi forniti dalle risorse. Le perdite di servizi possono essere associate a rischi reali o potenziali19 per la salute umana, a utilizzi (o potenziali utilizzi) di risorse naturali perduti o alla perdita di valori indipendenti dall'uso forniti dalle risorse naturali (i valori attribuiti all'ambiente e non collegati all'uso che ne viene fatto).

La perdita di servizi forniti agli esseri umani può essere misurata direttamente e/o indirettamente. Le misurazioni dirette comprendono la variazione della quantità di risorse utilizzate, per esempio il numero di giornate di pesca o di caccia, o gli incrementi misurabili del rischio per la salute umana, sulla base di studi epidemiologici. Per i servizi oggetto di scambio su mercati reali, si usano i dati relativi ai prezzi e al comportamento di consumo per attribuire valori monetari. Per altri servizi, i dati relativi al valore sono raccolti intervistando le persone o osservandone il comportamento. Altri servizi ancora potrebbero non essere utilizzati direttamente (per es. i servizi di regolazione). Vengono messi a punto vari metodi di valutazione per raccogliere e analizzare i dati quando non esiste un mercato (valori estranei al mercato) e quando i servizi non vengono usati direttamente (per maggiori informazioni si rimanda all'allegato sulla valutazione economica).

4.6 Determinazione delle cause del danno Vari fattori di stress possono esercitare un'influenza sulle risorse naturali e sui servizi da esse forniti. Alcuni sono naturali e possono essere relativamente costanti, periodici o episodici, altri sono di origine antropica, ma non correlati a un particolare incidente. Al fine di determinare e quantificare i danni associati all'incidente, l'analista dovrebbe individuare gli effetti dell'incidente in questione e definire in modo preciso e pratico anche il nesso causale fra l'incidente e il danno conseguente.

19 I rischi per la salute umana possono derivare dal contatto fisico diretto con le risorse inquinate (per es. terreno, acqua), dall'ingestione di terra o fonti di cibo contaminate (per es. terreno, piante, pesce, carne) o dall'inalazione di sostanze inquinanti. I rischi possono essere associati a effetti letali e subletali, quali la diminuzione della capacità riproduttiva, la diminuzione delle capacità intellettive o l'aumento delle malattie respiratorie. Ai sensi della direttiva, qualsiasi danno con un provato effetto sulla salute umana è considerato "significativo".

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I dati scientifici tratti dalla letteratura, l'analisi logica, gli studi sul sito, la modellizzazione e il ragionamento deduttivo possono tutti essere utilizzati per valutare la causalità. La determinazione di un nesso causale probabile o verosimile fra l'incidente e il mutamento nelle risorse o nei servizi da esse forniti può essere oggetto di minuzioso esame. Le tecniche scientifiche o economiche utilizzate per provare la causalità devono quindi essere rigorose e trasparenti.

La determinazione della causa di un danno può comportare indagini sul campo o in laboratorio o attività di ricerca primaria, nel caso in cui un effetto chimico, biologico o fisico sia complesso, raro o relativamente poco noto. In molti casi, un singolo agente potrebbe non essere l'unica causa del danno in questione. Per determinare la causalità, non occorre necessariamente accertare l'effetto preciso del singolo agente sulle risorse naturali e sui servizi interessati. Potrebbe essere sufficiente dimostrare che un nesso causale è plausibile e può aver contribuito almeno in parte all'effetto in questione.

4.7 Quantificazione del danno La quantificazione del danno tipicamente comprende una valutazione di:

• estensione territoriale del danno e della perdita di servizi o risorse; • estensione temporale (passata, attuale e prevista per il futuro) del danno e della perdita di servizi; • gravità del danno e della perdita di servizi (spesso espressa in termini di percentuale di servizi forniti rispetto

alle condizioni originarie, in termini di numero di organismi, o di diminuzione della qualità di una caratteristica dell'organismo o habitat).

L'estensione e la gravità del danno e della perdita di servizi si possono stimare utilizzando dati chimici, tossicologici, biologici o economici, sistemi di informazione geografica e modellizzazione.

La caratterizzazione dell'estensione territoriale del danno dovrebbe prevedere l'individuazione dell'intera estensione dell'area colpita dal danno e potrebbe includere l'identificazione di gradienti di danno o zone d'impatto. Il campionamento o la modellizzazione per valutare il trasporto, la dispersione, la diluizione, la trasformazione o gli effetti negativi potrebbe agevolare l'individuazione dei gradienti di danno o delle zone colpite.

La caratterizzazione dell'estensione temporale del danno comporta l'identificazione della data dell'incidente e della data in cui si sono verificati gli effetti negativi (se diverse). Se non si dispone di informazioni sul sito per quantificare l'estensione temporale del danno, è possibile basare la durata delle perdite sulle conoscenze disponibili in merito a eventi simili in siti simili. I percorsi di ripristino si possono stimare in base alla velocità di successione ecologica, alla persistenza chimica nell'ambiente e alla conoscenza della sorte ambientale e delle dinamiche di trasporto, o in base a dati tratti dalla letteratura relativi ai tassi di ripristino in seguito a perturbazioni analoghe. Se sono previste o sono in corso azioni di riparazione primaria, nella stima dell'estensione temporale del danno occorre tenere conto degli effetti della riparazione sul ripristino.

L'entità (gravità) del danno o della perdita di servizi dovrebbe essere quantificata rispetto alle condizioni originarie. In alcuni casi, si quantificano espressamente le condizioni originarie e quelle post-incidente. In altri casi, è sufficiente calcolare solo il danno distinto, o differenziale, causato dall'incidente (per es. calcolando la mortalità differenziale causata da una sostanza chimica tossica o quantificando l'entità del danno fisico arrecato a un tipo di habitat da un progetto di sviluppo). La gravità del danno alla risorsa o ai servizi da essa forniti è tipicamente espressa in termini di una o più unità, che si possono usare per esprimere gli effetti negativi dell'incidente e la loro ampiezza. Queste unità sono le cosiddette "metriche".

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Riquadro 4.3. Determinazione del danno alle risorse naturali: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Per determinare il danno, è stato elaborato un modello concettuale dell'esposizione e degli effetti relativo al sito. Questo modello ha agevolato la messa a punto della raccolta dei dati, comprendente: • campioni della qualità dell'acqua del fiume e della zona umida per misurare la concentrazione di metalli pesanti

e altri parametri relativi alla qualità dell'acqua; • campioni di sedimento del fiume e della zona umida per misurare la concentrazione di metalli pesanti; • raccolta di campioni di macroinvertebrati bentonici (per valutarne l'abbondanza e la diversità) nei punti di

campionamento del sedimento; • studi di elettropesca per quantificare l'abbondanza di trote presso diverse stazioni situate lungo il tratto iniziale

di 10 km a monte della zona umida e in un tratto di 20 km a valle della zona umida; • indagini sulla vegetazione della zona umida; • indagini sugli uccelli migratori presenti nell'area della zona umida durante i mesi estivi; • fotografie aeree per agevolare la quantificazione degli impatti. Sulla base dei campioni raccolti sul campo, e di una rassegna della letteratura disponibile, si sono raggiunte le conclusioni seguenti.

1. La qualità dell'acqua lungo i 10 km del tratto superiore del fiume non rispettava i criteri normativi né le soglie relative agli effetti tossicologici in letteratura per rame, zinco e cadmio. Nel corso del primo anno successivo alla fuoriuscita i limiti sono stati superati in maniera grave e persistente (più di 100 volte i criteri pertinenti). Nel corso del secondo anno successivo alla fuoriuscita, i limiti sono stati superati, ma in maniera meno grave (10 volte i criteri). Nel corso del terzo anno, le concentrazioni sono nuovamente calate. Modelli semplificati della qualità dell'acqua indicavano un ritorno alle condizioni originarie (nessun eccesso) entro cinque anni dall'incidente.

2. Un deterioramento analogo è stato osservato nei sedimenti lungo i 10 km del tratto superiore del fiume. 3. La trota e gli invertebrati bentonici sono scomparsi completamente dal tratto superiore del fiume nel primo

anno successivo all'incidente. I tempi di ripristino previsti erano stimati pari a 10 anni. 4. La qualità dell'acqua a valle della zona umida ha subito un deterioramento a causa di cadmio e zinco per un

tratto di almeno 10 km. Il livello di deterioramento è risultato inferiore a quello verificatosi a monte (circa 5-10 volte i criteri e le soglie pubblicate), e il completo ripristino è stimato in un periodo di 5 anni.

5. Le popolazioni di trota nei primi 5 km a valle della zona umida risultavano essere circa il 50% in meno dei livelli attesi (in base a dati sull'abbondanza a valle e a dati raccolti presso siti di riferimento). Entro 10 km a valle della zona umida l'abbondanza di trote risultava essere ai normali livelli delle condizioni originarie.

6. Si è stabilito che l'intera area della zona umida (10 ettari) ha subito danni significativi a causa dei sedimenti depositati, come dimostrato dai dati relativi ai sedimenti, dagli impatti osservati sulla vegetazione e dall'assenza di qualsiasi habitat utilizzabile dagli uccelli migratori.

4.7.1 Metriche di quantificazione Le metriche di quantificazione sono usate per esprimere sia la gravità del danno alle risorse naturali o ai servizi attribuibile a un incidente sia il livello di benefici attribuibile a un progetto di riparazione. È importante scegliere la metrica appropriata, perché l'entità delle perdite e dei benefici stimati può variare a seconda della metrica utilizzata.

Le metriche possono riferirsi a caratteristiche quantitative facili da misurare, come la densità della popolazione, la copertura vegetale, le stime della produttività o il numero di visitatori, ma anche a caratteristiche qualitative più complesse e concettuali, come l'idoneità o gli indici di qualità dell'habitat, gli indici a molte variabili o le classificazioni soggettive.

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Per poter effettuare i calcoli di equivalenza, è necessario adottare la stessa metrica per entrambi i termini dell'equazione, cioè sia per la perdita (debito) sia per i benefici (credito). Se le metriche sono diverse, non è possibile bilanciare i debiti e i crediti, che è la finalità di un'analisi di equivalenza delle risorse. La metrica dovrebbe essere utile anche per esaminare le differenze nella qualità e nella quantità di servizi forniti dagli habitat nelle condizioni originarie, danneggiati e compensativi. Per esempio, se il danno è quantificato in termini di percentuale di copertura vegetale indigena per ettaro rimasta dopo un incidente, anche il beneficio della riparazione deve essere espresso in termini di percentuale di copertura vegetale indigena per ettaro creata. Se il danno è quantificato in termini di diminuzione della popolazione rispetto alle condizioni originarie, il beneficio deve essere misurabile in termini di incremento della popolazione rispetto alle condizioni originarie. Esempi di metriche di quantificazione sono:

• l'estensione di un tipo particolare di habitat; • le unità, o quanti, di una risorsa (per es. chilometri di un tipo di fiume, ettari di un tipo particolare di habitat,

volume di acqua utilizzabile); • le misure della densità, della copertura o della biomassa vegetale; • la copertura percentuale di una specie vegetale desiderabile, prevalente o essenziale; • gli indici di qualità dell'habitat; • la produttività biologica (per es. produttività primaria o secondaria), l'abbondanza, la biomassa, la varietà

della specie o le misure della composizione della comunità; • i tassi di riproduzione; • l'utilizzo-giorni di habitat (per es. quando un incidente ha ridotto la disponibilità di habitat al punto che un

minor numero di organismi può occupare l'habitat); • le misure dei processi ecologici, quali i tassi di mineralizzazione del carbonio, di asportazione dei nutrienti o

di decomposizione; • le categorie di perdita assegnate in base al livello di superamento delle soglie di tossicità (per es., questo

metodo può comportare la compilazione di dati dose-risposta tratti dalla letteratura o da studi specifici sul sito e l'elaborazione di una stima della perdita in funzione della concentrazione crescente di contaminanti nel terreno, nel sedimento, nelle acque superficiali o nei tessuti biologici);

• per un'analisi di equivalenza del valore, il valore monetario può essere considerato la metrica per misurare il danno e la riparazione.

Il danno a singole risorse naturali può provocare riduzioni dei servizi a livello di ecosistema. Quando scelgono le metriche e quantificano le perdite di servizi, gli analisti dovrebbero tenere conto di queste perdite di servizi interdipendenti a livello di ecosistema.

Le misure multiple della fornitura di servizi comprendono gli indici dello stato di salute dell'ambiente pubblicati o riconosciuti, nonché gli indici elaborati per particolari incidenti e metodi di analisi di equivalenza degli habitat. Un utile testo che descrive gli usi e i potenziali abusi degli indici multicriteri si trova in Ott (1978)20.

20 L'impiego di una metrica composita comporta necessariamente l'attribuzione di un peso all'importanza di ogni singolo elemento (per es. unicità e uniformità). Poiché nell'analisi di equivalenza si dovrebbe usare la stessa metrica per il debito e per il credito, occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui la metrica sia il valore di un indice (cioè adimensionale), perché il progetto di riparazione compensativa non deve soltanto assicurare un aumento dell'indice (metrica), deve anche mantenere invariati i pesi proporzionali originari fra i singoli elementi (per es. unicità e uniformità). Ott, W.R. (1978), Environmental indices, theory and practice, Ann Arbor Science Publishers.

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Gli indicatori di idoneità dell'habitat sono comunemente usati per aggregare diverse caratteristiche relative alla copertura termica e mimetica, alla disponibilità di foraggio, alle esigenze riproduttive e alla capacità dell'habitat fisico di sostenere le comunità funzionali e strutturali tipiche che rivestono importanza per una specie selvatica o comunità di interesse.

In alcuni casi occorre individuare più metriche possibili, perché una o più di esse potrebbero non essere indicate per entrambi gli elementi dell'analisi di equivalenza, cioè il debito e il credito (va ricordato che la metrica deve essere la stessa per entrambi i termini dell'equazione). Inoltre, in alcune circostanze una singola metrica non coglie tutti gli aspetti della perdita. Se si utilizzano più metriche, l'analista deve stabilire con accuratezza se le perdite stimate in base a metriche diverse siano di carattere indipendente o additivo, o se vi siano sovrapposizioni fra le metriche sul versante della perdita o del debito.

L'esito dell'analisi di equivalenza è sensibile alla metrica utilizzata per quantificare i servizi perduti e sostituiti. Dato che tutti gli habitat e le risorse naturali forniscono una varietà di servizi ecologici, un'unica metrica non può mai cogliere tutti i potenziali servizi perduti. Per questo motivo, la scelta della metrica è tra i fattori più importanti per garantire una determinazione adeguata dell'entità della riparazione. Al fine di ridurre le probabilità di discordanze nelle fasi successive dell'analisi di equivalenza, le autorità competenti e gli operatori, in consultazione con biologi, ecologisti, altri esperti in materia di ambiente ed economisti, a seconda della necessità, dovrebbero cooperare sin dall'inizio ai fini della selezione della metrica appropriata.

Per la scelta delle metriche, si forniscono le raccomandazioni pratiche seguenti.

• Selezionare una specie sensibile da usare come indicatore della qualità dell'habitat danneggiato. La logica è che, se la specie sensibile si ripristina, con tutta probabilità si ripristineranno anche quelle meno sensibili. Per esempio, scegliere la trota invece della carpa, che è più resiliente.

• Non selezionare specie riguardo alle quali non si dispone di sufficienti informazioni. Per esempio, le condizioni originarie della specie possono essere note, ma se non si conosce e/o non si può modellizzare il modo in cui la specie risponderà alla riparazione, non sarà possibile stimare i benefici della riparazione.

• Se un habitat sostiene varie specie e l'habitat stesso è danneggiato, potrebbe essere più efficace usare l'habitat come metrica invece delle singole specie.

• I casi semplici si possono analizzare utilizzando un'unica metrica, quelli più complessi possono richiedere varie metriche.

Riquadro 4.4. Quantificazione del danno: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

I danni sono stati quantificati in base alle metriche seguenti. Per quantificare i danni alle risorse acquatiche, l'autorità competente ha deciso di usare l'abbondanza di trote come indicatore chiave per l'uso futuro in un'analisi di equivalenza delle risorse. Sulla base di un campionamento effettuato presso siti di riferimento e a valle del fiume K, è stato calcolato che la densità originaria della trota fosse pari a 10 esemplari ogni 100 m2. Lungo 10 km del tratto superiore del fiume le trote sono scomparse nel primo anno, con un tempo di ripristino delle condizioni originarie stimato in 10 anni. L'area complessivamente colpita a monte della zona umida era di 10 km con una larghezza media di 10 m = 100 000 m2.

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Nel tratto di 10 km a valle della zona umida, la densità della trote era mediamente pari a 5 esemplari ogni 100 m2, con un tempo di ripristino stimato in 5 anni. L'area complessivamente colpita a valle della zona umida era di 10 km con una larghezza media di 20 m = 200 000 m2. Per quantificare i danni all'habitat della zona umida, l'autorità competente ha stabilito che il metodo di equivalenza dell'habitat era appropriato e i danni sono stati quantificati in termini di riduzione dei servizi dell'habitat della zona umida. Data la gravità del deterioramento della zona umida, è stata ipotizzata una perdita completa di servizi per l'intera area della zona umida (10 ettari), con un tempo di ripristino stimato in almeno 50 anni. A causa di problemi riguardanti la potenziale mobilizzazione dei sedimenti contaminati e gli impatti futuri sulle risorse a valle, è stato adottato un piano di riparazione che comporta lo scavo completo della zona umida e la successiva riqualificazione e reimpianto. La riparazione sarà effettuata 5 anni dopo l'incidente e completata nell'arco di un anno. Si prevede che il ripristino della zona umida dopo il reimpianto avvenga nell'arco di 10 anni. Tuttavia, la zona umida non tornerà ad avere la diversità di specie presente nella zona umida originaria, nemmeno dopo 50 anni di ulteriore ripristino.

4.7.2 Determinazione delle condizioni originarie Le condizioni originarie sono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato l'incidente in questione. Le condizioni originarie possono essere quantificate utilizzando i dati rilevati prima dell'incidente nel sito danneggiato o i dati relativi a siti simili non colpiti dall'incidente ("siti di riferimento") o facendo ricorso a modelli.

4.7.2.1 Uso di dati rilevati prima e dopo l'incidente In alcuni casi le condizioni originarie possono essere documentate in modo adeguato facendo ricorso a dati rilevati prima dell'incidente. Per gli eventi ex ante (come nel contesto delle direttive Habitat, Uccelli e VIA), la caratterizzazione delle condizioni originarie dovrebbe sempre avvenire prima di qualsiasi sviluppo o perturbazione. Per gli eventi ex post (come nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale, anche in caso di minaccia imminente), talvolta è possibile ricostruire le condizioni originarie facendo ricorso a banche di dati geologici, geochimici, biologici relativi al sito e ad altri dati che potrebbero essere stati raccolti per usi molto diversi. La caratterizzazione delle condizioni originarie può comprendere una descrizione delle condizioni chimiche, biologiche e fisiche del sito prima dell'incidente, delle caratteristiche sociali ed economiche del sito e, se del caso, del ruolo del sito in un contesto – ecosistemico o economico – più ampio.

4.7.2.2 Uso di siti di riferimento Se le informazioni rilevate prima dell'incidente sulle condizioni originarie del sito danneggiato non sono sufficienti, si può fare ricorso ai dati relativi a siti di riferimento al fine di caratterizzare le condizioni originarie. I siti di riferimento devono essere selezionati tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità e sulla quantità di risorse naturali o servizi da esse forniti in un determinato sito. Le caratteristiche possono comprendere:

• ecoregione; • localizzazione; • clima; • topografia; • utilizzazione del suolo; • densità della popolazione umana; • estensione, elevazione, orientamento del torrente e utilizzazione del suolo limitrofo;

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• configurazione della baia o dell'estuario, batimetria, correnti, habitat marginali e utilizzazione del suolo limitrofo;

• geologia, geochimica, idrologia e tipi di suolo; altri fattori che influenzano o regolano l'abbondanza o la diversità di organismi, habitat o comunità biologiche;

• fattori demografici rilevanti (per es. dimensioni della popolazione, vicinanza a centri abitati, accesso, carenza, gestione delle risorse, importanza regionale ecc.) per determinare le condizioni originarie dei valori umani connessi e non connessi all'uso ai fini dell'analisi di equivalenza del valore.

Quando si selezionano i siti di riferimento per la valutazione del danno alla biodiversità, è importante scegliere siti che sostengano gli stessi tipi di habitat europei protetti e, in alcuni casi, i particolari tipi di vegetazione presenti in tali habitat. Questi siti possono essere individuati facendo ricorso alle classificazioni degli habitat dell'EUNIS (European Union Nature Information System, sistema europeo di informazione sulla natura) o ad altre classificazioni nazionali della vegetazione. I siti di riferimento devono trovarsi nella stessa regione biogeografica del sito danneggiato e il più vicino possibile a quest'ultimo.

I siti di riferimento sono selezionati in modo da assicurare la massima corrispondenza possibile con il sito danneggiato. In alcuni casi, si possono usare più siti di riferimento e le condizioni di riferimento possono essere descritte in termini di area accettabile o tipica.

4.7.2.3 Uso di modelli Se i siti di riferimento non sono disponibili, sono inadeguati o insufficienti, o se la descrizione delle condizioni originarie necessaria riguarda la condizione di un organismo, la modellizzazione potrebbe essere il metodo più appropriato per determinare le condizioni originarie. I modelli possono essere semplici e descrittivi oppure codici numerici complessi. A prescindere dal livello di dettaglio o complessità, il modello utilizzato deve essere sostenuto da una logica scientifica attendibile.

Il ricorso a modelli esistenti e riconosciuti può sveltire l'analisi delle condizioni originarie; alcune agenzie usano regolarmente modelli per valutare le condizioni ambientali.

4.7.2.4 Fonti d'informazione La tabella 4.1a indica le fonti d'informazione che possono essere utili per reperire dati relativi alle condizioni originarie. La tabella 4.1b contiene alcune fonti di dati in Irlanda (fornite da Dawn Slevin di Environmental Liability Services Ltd il 20 settembre 2012, durante le consultazioni per il presente manuale). L'elenco non è esaustivo e all'uso di tutte le serie di dati si applicano le leggi sul diritto d'autore, pertanto occorre consultare il titolare dei dati per l'uso autorizzato delle informazioni disponibili.

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Tabella 4.1a: Fonti d'informazione che possono agevolare la valutazione delle condizioni originarie

Specie e habitat protetti European Union Nature Information System (sistema europeo di informazione sulla natura): http://eunis.eea.europa.eu/

Relazioni nazionali Natura 2000

Portale danese sulla natura e l'ambiente: www.vandognatur.dk

Banca dati francese Natura 2000: http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html Inventario nazionale francese del patrimonio naturale (INPN) per dati su habitat e specie http://inpn.mnhn.fr/accueil/index?lg=en.

Acque Sistema di informazione sulle acque per l'Europa (WISE): http://water.europa.eu/

Sintesi e linee guida dettagliate sulla strategia di attuazione comune. Questi documenti non sono giuridicamente vincolanti, ma forniscono almeno un'indicazione di come un gran numero di esperti immagini quale dovrebbe essere la situazione ottimale in alcuni ambiti. http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm

Relazioni sull'applicazione: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm

Piattaforma di scambio delle informazioni (CIRCA - Communication Information Resource Centre Administrator) http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/iep/index_en.htm

Collegamenti alle autorità degli Stati membri e alle autorità dei bacini idrografici internazionali (ulteriori informazioni si possono reperire nei rispettivi siti) http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/links/index_en.htm

Banca dati BRGM (indagine geologica francese) per le acque sotterranee http://www.brgm.fr/brgm/ref_fr_site.htm Banca dati sulla direttiva quadro Acque delle agenzie francesi delle acque http://www.lesagencesdeleau.fr/v2/pages/?lang=en Il servizio nazionale francese di amministrazione dei dati e repertori sull'acqua (SANDRE) mette a disposizione varie banche dati, tra cui una rappresentazione cartografica dei sistemi idrici in Francia http://www.sandre.eaufrance.fr/?lang=en

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Il portale Eaufrance è il punto di accesso al sistema francese di informazione sulle acque (SIE): http://www.eaufrance.fr/

Per carte e dati relativi a tutti gli argomenti connessi all'ambiente (con funzioni di ricerca)

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

Informazioni territoriali Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) http://www.gmes.info/

Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra (GEOSS) http://www.earthobservations.org/geoss.shtml

Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) http://www.eionet.europa.eu/

Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) http://ec.europa.eu/environment/seis/ (la comunicazione della Commissione europea sul SEIS, a disposizione su questo sito, elenca molte altre fonti di informazioni su progetti di ricerca specifici degli Stati membri e della Commissione)

Tabella 4.1b: Fonti di informazioni che possono agevolare la valutazione delle condizioni originarie in Irlanda

Dati disponibili Portale Geologia del substrato roccioso Idrogeologia Dati geotecnici Dati sull'ambiente marino e mappatura dei fondali marini Minerali Sedimenti incoerenti Dati geotecnici Geoturismo

http://www.gsi.ie/mapping

Emissione e trasferimento di sostanze inquinanti http://prtr.epa.ie/ Dati idrometrici http://hydronet.epa.ie/hydronet.html Suolo Autorizzazioni e applicazione Stato di trattamento delle acque reflue urbane Direttiva quadro Acque: punteggio/stato/registro dei rischi delle aree protette Qualità dell'aria

http://gis.epa.ie/Envision/

Serie di dati su habitat e specie Diversità biologica Specie invasive Specie protette Specie in pericolo

http://www.npws.ie/mapsanddata/

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Carte delle zone speciali di conservazione in mare aperto Carte delle inondazioni http://www.floodmaps.ie/

Il riquadro 4.5 presenta le informazioni fornite dalla Spagna sul modo in cui ha applicato diversi metodi di determinazione delle condizioni originarie in un caso pilota.

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Riquadro 4.5. Studio di un caso in Spagna che spiega come determinare le condizioni originarie La Spagna ha condotto un progetto pilota per spiegare come applicare la metodologia di valutazione del danno ambientale prevista dalla legge sulla responsabilità ambientale 26/2007, del 23 ottobre. Il progetto prevede, nell'ambito del processo di valutazione, la determinazione delle condizioni originarie. Incidente: fuoriuscita di petrolio che ha colpito un'area del litorale (comprendente sabbia e scogli). Il danno si era verificato ed era stato riparato prima dell'entrata in vigore della legge sulla responsabilità ambientale. Tuttavia l'incidente è stato usato in un secondo tempo per spiegare come si sarebbe dovuto valutare e riparare il danno nel quadro del nuovo regime di responsabilità ambientale. In questa esercitazione pratica sono stati individuati alcuni compiti da svolgere al fine di determinare le condizioni originarie: 1. Analisi delle relazioni sullo stato di conservazione delle spiagge prima del danno, ivi comprese la spiaggia

colpita e le spiagge limitrofe. Era noto che il litorale dell'area in esame era degradato prima della fuoriuscita. La spiaggia era piena di rifiuti, sebbene il contenuto di idrocarburi aromatici fosse modesto. L'accumulo di rifiuti era dovuto al trascinamento, per azione delle correnti marine, dei rifiuti scaricati in un porto a nord della spiaggia danneggiata. D'altro canto, era noto che nell'area rocciosa della spiaggia erano presenti petrolio greggio pietrificato e chiazze sporadiche lasciate da precedenti incidenti.

2. Test sperimentali su campioni di sabbia prelevati dalla spiaggia in esame e dalla spiaggia limitrofa al fine di determinare il contenuto di olio volatile sulla superficie della spiaggia immediatamente prima del danno. In primo luogo, la spiaggia accanto a quella danneggiata è stata individuata come quella più idonea per stimare le condizioni originarie mediante test sperimentali, in quanto presentava le stesse caratteristiche in termini di rifiuti e tracce di petrolio. Per effettuare un confronto tra le due spiagge al fine di stabilire le condizioni originarie della spiaggia danneggiata, si è deciso di:

prelevare sei campioni da ciascuna spiaggia. I campioni sono stati prelevati sulla superficie e a una profondità compresa fra 0,15 e 0,40 metri e poi collocati in contenitori ermetici onde evitare di alterare le proprietà fisico-chimiche;

portare i campioni in laboratorio per il trattamento e l'omogeneizzazione. Ciò è stato fatto miscelando sei parti uguali di ciascun campione, per entrambe le spiagge, in modo da ottenere due campioni finali, uno per ciascuna spiaggia;

analizzare i due campioni mediante fotometria a infrarossi (FTIR.PE-F/0005) per determinare la quantità di idrocarburi totali di petrolio (TPH);

il valore di TPH ottenuto per la spiaggia limitrofa avrebbe determinato le condizioni originarie, verso le quali andavano mirate le azioni di riparazione.

Merita rilevare che dopo la riparazione del danno questi test sono stati effettuati su entrambe le spiagge per verificare se le misure di riparazione intraprese avessero prodotto l'effetto desiderato. Sebbene i risultati dell'analisi indicassero che la spiaggia danneggiata presentava valori di TPH superiori a quelli della spiaccia limitrofa (0,06 g/kg contro 0,02 g/kg), entrambi i valori erano inferiori a 0,10 g per kg di campione secco ed è stato quindi dimostrato che la sabbia non era più contaminata.

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4.8 Calcolo della perdita temporanea e del debito totale Per calcolare la perdita temporanea è necessario stimare il livello di perdita annua di risorse o servizi dalla data in cui si è verificato il danno alla data in cui le risorse e i servizi sono riportate alle condizioni originarie (tramite azioni di riparazione primaria o ripristino naturale). La perdita subita ogni anno dall'area danneggiata è sommata (e attualizzata) per ottenere il valore totale (attuale) del debito.

Qualora le risorse o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, le perdite temporanee continueranno a sommarsi a tempo indeterminato.

In molti casi, la quantificazione dei danni in termini di perdita incrementale rispetto a un obiettivo di riparazione, senza un'esplicita quantificazione delle condizioni originarie, è sufficiente per l'analisi di equivalenza. Per esempio, se una zona umida circoscritta subisce danni a causa di un incidente, potrebbe essere sufficiente caratterizzare la natura e la gravità del danno alla zona umida e condurre attività di riparazione in una zona umida simile. Questo tipo di analisi si può eseguire senza un'esplicita quantificazione dei servizi originari (come la diversità o l'abbondanza del patrimonio faunistico), se è possibile ipotizzare che l'habitat riparato della zona umida fornirà, in generale, lo stesso tipo e livello di servizi dell'habitat della zona umida danneggiata.

4.8.1 Calcolo del debito totale Il calcolo del debito totale è semplice ed è illustrato qui di seguito. I dati relativi a ciascuna variabile sono presentati nella parte restante del capitolo. Alcuni esempi sono forniti al punto 4.9.

Debito totale = danno dovuto all'incidente iniziale

+ danno collaterale dovuto alla riparazione primaria

- benefici della riparazione primaria

Valore attuale del debito totale = debito totale attualizzato

4.8.2 Incorporazione dei benefici della riparazione primaria Se sono previste o sono in corso azioni di riparazione primaria, i conseguenti benefici, o servizi guadagnati, devono essere incorporati nel calcolo del debito. Ciò comporta la determinazione del livello di miglioramento delle risorse o dei servizi e della velocità di miglioramento. Per quantificare i benefici della riparazione primaria si possono prendere in considerazione i fattori seguenti:

• confronto con azioni di riparazione primaria simili intraprese altrove; • modelli di miglioramento ambientale; • successione ecologica e tempo richiesto per il ripristino dell'ecosistema in seguito alla perturbazione; • tempi di rigenerazione biologica; • tempi di ripristino fisico, chimico o idrologico.

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Per esempio, se la riparazione primaria prevede azioni di ripulitura e di ripristino dell'ambiente fisico, la stima del tempo richiesto per ristabilire le funzioni naturali del sistema si potrebbe basare su:

• velocità di crescita o modelli di successione ecologica; • informazioni tratte dalla letteratura sul tempo richiesto per ristabilire il ciclo dei nutrienti, la biomassa allo stato

stazionario o una struttura dell'habitat simile alle condizioni originarie, o la struttura della comunità biotica o la densità della popolazione attese;

• informazioni su sorte ecologica, degrado, diluizione, agglomeramento e interramento, o altre vie di decontaminazione o eliminazione delle sostanze chimiche inquinanti da prendere in considerazione quando si valutano i benefici della riparazione primaria in caso di fuoriuscite e rilasci. In caso di rilascio o introduzione di sostanze patogene o specie alloctone si devono esaminare le informazioni sull'efficacia dell'eliminazione degli agenti biologici.

4.8.3 Determinazione del tasso di ripristino Il decorso del ripristino in seguito alla riparazione primaria può essere una funzione lineare (per es. ripristino costante dopo il completamento delle azioni di riparazione, con un incremento monotonico nei servizi forniti ogni anno verso le condizioni originarie o lo stato finale atteso), o una funzione non lineare, se sono disponibili dati per descrivere tale percorso.

Per alcuni ecosistemi, il ripristino iniziale da uno stato di distruzione completa a un sistema marginalmente funzionale potrebbe essere rapido. Tuttavia, il pieno ripristino delle funzioni potrebbe richiedere molti anni, anche dopo che l'habitat è visibilmente simile alle condizioni originarie. Tale percorso di ripristino può essere descritto in termini di segmenti lineari, dove il primo segmento presenta una forte pendenza, che diventa più graduale negli anni successivi. Se sono disponibili dati per descrivere un percorso più complesso, il modello può essere facilmente incorporato in un'analisi di equivalenza.

4.8.4 Esame dei danni collaterali Se un intervento di emergenza o la riparazione primaria provoca danni che vanno ad aggiungersi al danno causato dall'incidente, anche questi vanno inclusi nel calcolo del danno. In alcuni casi i danni collaterali sono inevitabili e necessari per prevenire la diffusione o limitare la gravità dell'incidente. Per esempio, l'intervento in risposta a una fuoriuscita di petrolio può richiedere il trasporto di macchinari pesanti in un'area sensibile sotto il profilo ecologico, causando danni collaterali che vanno ad aggiungersi all'incidente originale.

4.8.5 Calcolo dei debiti nel corso del tempo: attualizzazione I debiti e i crediti che si realizzano nel passato o nel futuro non sono valutati allo stesso modo di quelli che si realizzano oggi. Esistono due ragioni principali per questa differenza. La prima è la preferenza temporale, cioè la propensione degli individui, a parità di condizioni, a preferire di consumare ora (oggi) invece di aspettare. L'implicazione di questa impazienza è che abbiamo bisogno di una compensazione per rimandare il consumo di cose buone (per es. prodotti di consumo, risorse ambientali ecc.). La seconda ragione della differenza è il costo del capitale: le risorse (monetarie o di altro tipo) disponibili oggi possono essere usate (investite o lavorate) per generare altri benefici che andrebbero perduti se tali risorse non fossero disponibili fino all'anno o agli anni successivi.

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Di conseguenza, bisogna ricorrere a una procedura per assicurare che i debiti e i crediti che si presentano in momenti diversi possano essere raffrontati su un piano di parità. Questa procedura si basa su un moltiplicatore di attualizzazione che tiene conto di un tasso (r) per adeguare i valori futuri o passati ai valori attuali:

(1 + r)(anno – anno di riferimento)

Quando è applicato per adeguare i valori futuri a quelli attuali, il tasso utilizzato si chiama "tasso di attualizzazione" e l'operazione è detta attualizzazione:

1/(1 + r)(anno – anno di riferimento)

In altre parole, quando un dato anno è maggiore dell'anno di riferimento (nel futuro), la "potenza" del moltiplicatore di attualizzazione ha segno negativo e il moltiplicatore diventa un fattore di attualizzazione.

La scelta del tasso di attualizzazione (o capitalizzazione) si basa sulla letteratura teorica e in alcuni Stati membri esistono tassi ufficiali (per es. nel Regno Unito il tasso iniziale è del 3,5% e scende a 0% nell'arco di 300 anni. I progetti della Commissione europea tendono ad applicare un tasso del 4%).

4.9 Esempi illustrativi di calcolo del debito In questo esempio si applica il metodo di analisi di equivalenza degli habitat (HEA) per stimare il danno (debito) causato da un ipotetico incidente. Si suppone che i servizi perduti si ripristinino naturalmente (senza necessità di riparazione primaria). Non occorre dunque tenere conto dei benefici della riparazione primaria o di eventuali danni collaterali.

4.9.1 Analisi di equivalenza Consideriamo un incidente che causi un danno semplice, con dati ipotetici ai quali si possa applicare il metodo servizio-servizio. Nella nostra semplice analisi di equivalenza degli habitat, supponiamo che siano stati danneggiati 100 ettari di terreno causando una perdita di servizi di habitat. I dati ipotetici sono:

• Anno iniziale. Supponiamo che le perdite inizino nel 2012.

• Anno finale. Supponiamo che le perdite si accumulino fino al 2021 e a questo punto i servizi di habitat forniti dai 100 ettari tornino al livello originario (pre-incidente).

• Anno di riferimento. Per procedere all'attualizzazione, scegliamo un anno di riferimento (o anno nel quale sono rilevati i valori): il 2012.

• Estensione territoriale. Supponiamo che le perdite si verifichino uniformemente sull'intera area di 100 ettari.

• Gravità della perdita. Ipotizziamo una perdita di servizi del 50%, sulla base di una diminuzione della nostra metrica di quantificazione: il numero di specie presenti nel sito. In questo semplice esempio, supponiamo che il numero di specie nel sito sia un indicatore del livello di servizi di habitat. Ipotizziamo inoltre che la perdita del 50% persista durante i primi cinque anni (fino al 2016) e poi diminuisca ogni anno per altri quattro anni e a questo punto la perdita percentuale di servizi sia pari a zero e il sistema si sia ripristinato.

• Moltiplicatore di attualizzazione. Per rappresentare una preferenza temporale sociale, scegliamo un tasso di attualizzazione del 3%, che è compreso nell'intervallo (0-3,5%) di "tassi di attualizzazione sociale" indicati nella

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letteratura accademica e negli orientamenti del governo britannico. Gli Stati membri possono avere il proprio tasso di attualizzazione ufficiale, che deve essere opportunamente usato nell'analisi di equivalenza. In assenza di un tasso ufficiale, per l'analisi di sensibilità si può usare l'intervallo 0-3,5%.

• Metrica. Servizi-ettari-anni: servizi forniti ogni anno da un ettaro dell'habitat in questione nelle condizioni ideali.

La tabella 4.2 mostra i calcoli. La colonna (a) indica l'estensione territoriale (cioè l'area colpita); la colonna (b) indica la gravità della perdita di servizi in termini percentuali; la colonna (c) indica il moltiplicatore di attualizzazione, basato su un tasso del 3%. Il debito annuo è calcolato moltiplicando le tre colonne. Sommandolo si ottiene il debito totale per il periodo durante il quale il servizio è danneggiato. Il debito HEA totale è calcolato in termini di servizi-ettari-anni attualizzati (DSHaYs). Utilizzeremo questo debito totale di 319,5 DSHaYs più avanti, nel capitolo 6, per spiegare come determinare la portata delle misure di riparazione compensativa in questo semplice esempio.

Tabella 4.2: Esempio illustrativo di calcolo del debito con una metrica non monetaria

Anno Estensione territoriale (ettari)

(a)

Perdita percentuale

(b)

Fattore di attualizzazionea

(c)

Debitob

(DSHaYs) (d = a × b × c)

2012 (anno di riferimento)

100 50 1 50,00

2013 100 50 0,97 48,50 2014 100 50 0,94 47,00 2015 100 50 0,92 45,76 2016 100 50 0,89 44,42 2017 100 40 0,86 34,50 2018 100 30 0,84 25,12 2019 100 20 0,81 16,26 2020 100 10 0,79 7,89 2021 100 0 0,77 0,00 2022 100 0 0,74 0,00

Debito totale in termini di "servizi-ettari-anni attualizzati", o DSHaYs

319,5

a. Fattore di attualizzazione = 1/(1+ tasso di attualizzazione)(anno – anno di riferimento). In questo esempio, il tasso di attualizzazione è del 3% e l'anno di riferimento è il 2012.

b. Il debito è calcolato moltiplicando l'estensione territoriale per la perdita percentuale di servizi per il fattore di attualizzazione.

4.9.2 Analisi di equivalenza del valore Nelle analisi valore-valore e valore-costo il calcolo del debito totale è identico; l'unica differenza fra le due analisi sta nella determinazione della portata delle misure di riparazione (esaminata nel capitolo 6). In questa semplice analisi di equivalenza del valore, supponiamo che un fiume molto frequentato per la pesca ricreativa sia stato inquinato dal rilascio di sostanze chimiche, che ha causato la perdita completa di alcune giornate di pesca e una perdita parziale di altre giornate di pesca per un periodo di tre anni. Di seguito sono indicati i dati ipotetici assunti per il nostro esempio illustrativo, utilizzando le informazioni di cui sopra.

• Anno iniziale. Supponiamo che le perdite inizino nel 2012.

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• Anno finale. Supponiamo che le perdite terminino nel 2014, cioè che il ripristino delle condizioni originarie avvenga nel 2014.

• Anno di riferimento. Assumiamo il 2012 come anno di riferimento: ciò significa che il moltiplicatore di attualizzazione in tale anno è pari a uno.

• Moltiplicatore di attualizzazione. Per rappresentare una preferenza temporale sociale scegliamo un tasso di attualizzazione del 3% (come sopra, per il calcolo del debito).

• Metrica:

o Numero di giornate di pesca perdute. Stimiamo che 600 giornate di pesca ricreativa andranno perdute, cioè non avranno luogo, a causa dell'inquinamento del fiume, per un periodo di tre anni. Vale a dire che 200 pescatori sportivi che ogni anno avrebbero pescato lungo questo fiume nei prossimi tre anni non andranno a pesca, il che comporta una perdita di benessere per questi pescatori. In questo semplice esempio supponiamo che i pescatori stiano a casa. Casi più complessi possono prevedere il viaggio verso un altro sito meno preferibile e i costi (perdite) associati.

o Valore d'uso di una giornata di pesca perduta. Ipotizziamo che il "valore per giornata" associato a queste giornate di pesca perdute sia 25 EUR.

o Numero di giornate di pesca deteriorate. Supponiamo (in base alla consultazione delle principali parti interessate e alla ricerca svolta in precedenza) che 100 giornate saranno comunque dedicate alla pesca nel fiume, ma l'esperienza sarà di qualità inferiore (con un valore inferiore, come sotto indicato).

o Valore d'uso di una giornata di pesca di qualità inferiore. Ipotizziamo che il "valore per giornata" associato a queste giornate di pesca deteriorate sia 15 EUR.

La tabella 4.3 mostra i calcoli. Nella metà superiore della tabella è calcolata la perdita di servizi associata alle giornate di pesca mancate (14 567 EUR); nella metà inferiore è calcolata la perdita di servizi dovuta alla qualità inferiore dell'esperienza associata alle giornate di pesca deteriorate (4 370 EUR). La somma di queste due perdite rappresenta la perdita totale di benessere, cioè la perdita di uso umano, associata all'incidente (18 937 EUR).

Il debito annuo è calcolato moltiplicando le tre colonne (a, b e c). Sommandolo si ottiene il debito totale per il periodo durante il quale i servizi a uso umano sono danneggiati. Si noti che le perdite che si verificano nel futuro valgono meno in termini di valore attuale a causa del fattore di attualizzazione nella colonna (c). Il debito totale per questo danno è calcolato in termini di valore della perdita attualizzato (VPA) e misurato in base a una metrica monetaria. Utilizzeremo questo debito totale di 18 938 EUR più avanti, nel capitolo 6, per spiegare come determinare la portata delle misure di riparazione compensativa in questo semplice esempio.

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Tabella 4.3: Esempio illustrativo di calcolo del debito con una metrica monetaria

Anno Numero di giornate di

pesca perdute Valore di una giornata

di pesca perduta (€) Fattore di

attualizzazione1 Debito (VPA)

(€) (a) (b) (c) (d = a x b x c)

2012 200 25 1 5 000 2013 200 25 0,97 4 854 2014 200 25 0,94 4 713 2015 0 25 0,92 0 2016 0 25 0,89 0

Valore totale attualizzato delle giornate perdute (€) 14 567

Anno Numero di giornate di

pesca di qualità inferiore

Valore di una giornata di pesca di qualità

inferiore (€)

Fattore di attualizzazione1

Debito (VPA)

(€) (a) (b) (c) (d = a x b x c)

2012 100 15 1 1 500 2013 100 15 0,97 1 456 2014 100 15 0,94 1 414 2015 0 15 0,92 0 2016 0 15 0,89 0

Valore totale attualizzato delle giornate deteriorate (€) 4 370 Valore totale attualizzato dei servizi perduti (VPA) (€) 18 937

1. Fattore di attualizzazione come al punto 4.8.5. In questo esempio, il tasso di attualizzazione è del 3% e l'anno di riferimento è il 2012. 2. Il debito è calcolato moltiplicando il numero di giornate di pesca perdute (o il numero di giornate di pesca di qualità inferiore) per il valore

di una giornata di pesca perduta (o di qualità inferiore) e moltiplicando il risultato per il fattore di attualizzazione (a x b x c).

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5. COME VALUTARE I BENEFICI DELLA RIPARAZIONE Questa è la terza fase della valutazione del danno e dell'analisi di equivalenza delle risorse (si veda la figura 3.1). La direttiva definisce tre tipi di riparazione: primaria, complementare e compensativa. In questa fase ci concentreremo sulla riparazione complementare e compensativa. La determinazione e la quantificazione dei benefici della riparazione servono a quantificare i benefici (crediti) della creazione o del miglioramento di risorse (o di servizi da esse forniti) che possono essere utilizzati per compensare i danni quantificati.

A norma della direttiva, il metodo generale consiste nell'individuare i possibili progetti di riparazione e quantificare, con la stessa metrica utilizzata per la quantificazione del debito, i benefici (o crediti) che si otterranno attuando le misure di riparazione.

I benefici della riparazione sono i benefici ecologici, quali il miglioramento dell'habitat o l'incremento della popolazione di una particolare risorsa, quantificati in termini di miglioramenti della risorsa o del servizio. Nel caso della metrica monetaria, i benefici possono essere espressi in termini di maggior numero di usi umani di una risorsa (valori d'uso) o di maggior valore attribuito a una risorsa o servizio, a prescindere dall'uso che ne viene fatto (valore indipendente dall'uso).

Elementi fondamentali per determinare i tipi di riparazione appropriati:

• individuare e valutare le possibili opzioni di riparazione alle quali si può fare ricorso per compensare i danni;

• calcolare i guadagni (crediti) delle opzioni di riparazione. A tal fine si deve raccogliere una serie di informazioni simili a quelle usate per quantificare il danno (debiti). La quantificazione dei crediti consiste nel:

• determinare il livello di miglioramento nel corso del tempo, analogamente alla determinazione della gravità del danno alle risorse e/o servizi;

• determinare le curve di ripristino rispecchiando i tempi e il livello di produttività previsti delle azioni di riparazione, valutati in base alla metrica prescelta;

• affrontare l'incertezza: durante l'analisi di equivalenza, gli analisi devono sempre essere consapevoli delle potenziali fonti d'incertezza. Le fonti d'incertezza associate al calcolo dei guadagni (crediti) apportati ai servizi dalle opzioni di riparazione (livello di miglioramento, curve di ripristino ecc.) possono essere particolarmente difficili da valutare (motivo per cui l'incertezza è trattata in questo capitolo).

5.1 Individuazione e valutazione delle opzioni di riparazione complementare e compensativa

La pianificazione delle misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbe includere l'individuazione dei progetti che giovano ai tipi di risorse e servizi danneggiati. Questa fase prevede anche la determinazione degli obblighi, delle preferenze e degli obiettivi delle autorità competenti e di altre parti interessate. Una volta individuato un insieme di progetti, i benefici previsti di ciascun progetto vengono individuati e quantificati in base alla metrica utilizzata nella parte dell'analisi relativa alla perdita (debito).

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Varie fonti possono fornire idee per i progetti di riparazione, per esempio le competenze in materia di gestione delle risorse delle persone interessate e i piani di gestione delle risorse esistenti che indicano le azioni auspicate o proposte per migliorare le condizioni delle risorse. I progetti di riparazione possono essere realizzati nel sito, in siti nelle vicinanze o, in presenza di un collegamento ragionevole fra le risorse, di considerazioni riguardanti l'impatto distributivo o se emergono fattori amministrativi, giuridici, tecnici o biologici, in luoghi geograficamente distanti dal sito danneggiato.

Le opzioni di riparazione possono essere richieste dagli enti responsabili della gestione delle risorse, da esperti accademici che si occupano di gestione delle risorse naturali o di ricerca in materia di ripristino dell'ambiente e dai cittadini. Le organizzazioni non governative, i singoli individui e altri soggetti che hanno a cuore lo stato di salute dell'ambiente, la conservazione del territorio e il patrimonio naturale spesso hanno idee in merito a progetti di riparazione, ripristino, acquisizione o miglioramento degli habitat che potrebbero risultare utili. Il processo di individuazione e valutazione delle opzioni di riparazione può comprendere le fasi seguenti:

• stabilire i criteri di valutazione delle opzioni di riparazione;

• elaborare un elenco o una banca dati di potenziali opzioni di riparazione;

• applicare i criteri di valutazione per individuare possibili azioni di riparazione;

• accertare che si possa usare la metrica appropriata per comparare i crediti derivanti dalla riparazione e i debiti;

• stimare i costi unitari delle azioni di riparazione prioritarie. I costi devono tenere conto delle spese di attuazione e amministrazione dell'azione e delle spese di esercizio, manutenzione e monitoraggio necessarie per garantire che il progetto apporti i benefici incorporati nell'analisi di equivalenza.

L'idoneità dei progetti di riparazione dipende da diverse variabili, tra cui il tipo di habitat o la popolazione delle specie colpiti, il tipo di danno arrecato e le pressioni più generali che agiscono su tali habitat e popolazioni delle specie. Esistono sei principi fondamentali di cui tenere conto quando si selezionano i progetti (la descrizione è fornita più avanti):

• metodo di generazione dei benefici;

• frammentazione e isolamento dell'habitat;

• designazione/protezione dell'habitat;

• differenze tra compensazione dell'habitat e della specie;

• compensazione e riparazione di più specie;

• orientamenti sulla compensazione ex ante per i danni ai siti Natura 2000.

Il riquadro 5.1 presenta una descrizione del modo in cui sono state selezionate le opzioni di riparazione per lo studio di caso descritto nei due capitoli precedenti.

Riquadro 5.1. Valutazione della riparazione: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

Per far fronte alle perdite temporanee di zona umida, sono state valutate tre opzioni di riparazione: • nessuna azione (ripristino naturale), • ripristino di una zona umida in un sito alternativo e • protezione tramite acquisizione.

L'opzione "nessuna azione" è stata scartata a causa del livello troppo elevato di perdite temporanee. Il ripristino di una zona umida è stato scartato perché i servizi perduti per sempre erano correlati a zone umide naturali eterogenee. È stata scelta l'opzione "protezione tramite acquisizione". Sono state formulate ipotesi standard in

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merito agli scenari di protezione e ai rischi di sviluppo.

Per far fronte alle perdite temporanee di trote, sono state valutate altre tre opzioni di riparazione:

• nessuna azione (ripristino naturale), scartata perché la perdita temporanea era considerata troppo elevata,

• reintegrazione mediante incubatoi, scartata per preoccupazioni di carattere genetico ecc.) e

• ripristino dell'habitat fluviale in altri immissari del fiume K, selezionata perché fattibile.

Sono state formulate alcune semplici ipotesi relative al ripristino della trota: corso d'acqua largo 5 m; incremento della densità di trote da 5 esemplari ogni 100 m2 a 10 esemplari ogni 100 m2; periodo di attuazione di tre anni e ripristino in sette anni dopo l'attuazione.

5.1.1 Riparazione e ricreazione dell'habitat La riparazione del danno o della perdita di habitat protetti o di habitat di specie protette si può conseguire tramite la creazione di un habitat nuovo o di sostituzione, ma questo può essere tecnicamente difficoltoso.

In alternativa alla creazione di un habitat, può essere più praticabile ripristinare un habitat esistente. Nella maggior parte delle situazioni, l'habitat da ripristinare dovrebbe essere di tipo identico (o simile) a quello danneggiato o distrutto. I tipi di habitat sono definiti nell'allegato I della direttiva Habitat e nel manuale d'interpretazione degli habitat europei (Commissione europea, 2003)21.

Se si ricorre a programmi di ripristino degli habitat a fini di riparazione, occorre quantificare il livello di miglioramento dei servizi, o "valore aggiunto", apportato dal ripristino. I fattori da bilanciare in questa valutazione comprendono:

• la velocità di cambiamento: è necessaria una valutazione del tasso di ripristino naturale di un habitat. Per esempio, la rimozione delle conifere non indigene da un bosco deciduo può essere molto vantaggiosa per lo stato di conservazione del bosco nel breve periodo, ma se tali conifere non si rigenerano naturalmente, esse potrebbero scomparire dal bosco grazie a processi naturali nel lungo periodo. Nella valutazione si devono quindi ponderare i vantaggi della conservazione a breve termine e la probabile evoluzione determinata dai processi naturali nel lungo periodo;

• l'addizionalità: è necessario prestare attenzione ad assicurare che le azioni intraprese per ripristinare un habitat creino benefici "addizionali", cioè che altrimenti non si verificherebbero. È importante escludere il rischio di doppia contabilizzazione dei crediti.

5.1.2 Frammentazione e isolamento dell'habitat – Misure di cui all'articolo 10 (direttiva Habitat) Il metodo adottato per selezionare i progetti di riparazione dipende in larga misura dal contesto dell'habitat danneggiato o distrutto. Se l'habitat colpito è una piccola porzione di un habitat molto più vasto, i progetti di riparazione che si limitano a creare o ripristinare una macchia di habitat di dimensioni analoghe non compenseranno il danno all'area iniziale più vasta dell'habitat per effetto dei principi di biogeografia insulare.

La necessità di ricucire insieme gli elementi del paesaggio per ripristinare così la funzione ecologica è espressamente menzionata nell'articolo 10 della direttiva Habitat, che invita gli Stati membri a "impegnarsi" a rendere

21 Commissione europea, DG Ambiente, Natura e biodiversità (2003), Interpretation Manual of European Union Habitats EUR, 25 ottobre.

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ecologicamente più coerente la rete Natura 2000 promuovendo la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

5.1.3 Designazione/protezione degli habitat Una soluzione potenzialmente semplice che le autorità competenti possono adottare per compensare il degrado o la perdita di un sito esistente consiste nell'attribuire a una data area la designazione di nuova riserva naturale o sito Natura 2000. Va tuttavia sottolineato che questo approccio di per sé non apporta vantaggi ecologici o per la biodiversità, perché non genera nuovi servizi ecologici. Se però un habitat non protetto è esposto a rischi, la protezione offerta dalla designazione può fornire servizi ecosistemici aggiuntivi, che si possono computare come benefici della riparazione. Perché possa servire come valida forma di compensazione o riparazione, la minaccia all'habitat di recente designazione deve essere reale, relativamente imminente e quantificabile: per esempio, terreni edificabili o zone destinate all'urbanizzazione.

5.1.4 Differenze fra compensazione dell'habitat e della specie Quando i piani ex ante colpiscono popolazioni di specie protette, per mettere a disposizione habitat compensativi si possono seguire approcci diversi da quelli adottati quando il danno colpisce habitat protetti. In alcuni casi, tuttavia, può essere opportuno compensare la perdita o il deperimento di un'area dell'habitat utilizzata da specie protette come se fosse un habitat protetto; di fatto, in molti casi anche l'habitat in cui è presente la specie protetta è protetto.

Le popolazioni delle specie spesso sono molto mobili e possono essere diffuse su un territorio parecchio vasto. Ai fini della compensazione del danno alla popolazione di una specie è necessario conoscere le esigenze ecologiche della specie nelle diverse fasi del suo ciclo di vita, nei diversi momenti dell'anno e persino alle diverse ore del giorno.

Anche se le popolazioni di molte specie protette sono associate a habitat protetti, ve ne sono altre che utilizzano habitat comuni e non protetti (per es. terreni coltivati) per una parte o per l'intero ciclo di vita. In questi casi, esiste un margine di flessibilità più ampio riguardo alla scelta del tipo di misure di compensazione. Quando si elaborano i progetti di compensazione o riparazione per compensare il danno alle popolazioni delle specie si possono prevedere possibilità di intervento più dirette, come spargere cereali in una data area per cibare le popolazioni di uccelli che vi trascorrono l'inverno o coltivare vegetali di cui gli uccelli si nutrono.

Per la conservazione delle specie migratorie si possono prendere in considerazione anche misure di riparazione o compensazione che aiutino la popolazione in una fase del ciclo di vita diversa da quella durante la quale si è verificato il danno ambientale. Per esempio, gli accertamenti relativi al danno arrecato all'habitat di svernamento di una popolazione di uccelli migratori possono rivelare che sono l'habitat di riproduzione o i siti di sosta lungo le rotte di migrazione degli uccelli a presentare maggiori criticità per la sopravvivenza della specie. In tali circostanze, può essere più vantaggioso per la popolazione nel suo insieme porre in atto progetti per migliorare l'habitat lungo le rotte di migrazione o nei siti di nidificazione, se si può dimostrare che sono punti di passaggio obbligatori della popolazione. Una situazione analoga può presentarsi per i pesci migratori, come il salmone dell'Atlantico. Il danno al tratto di un fiume utilizzato per la deposizione delle uova può essere compensato, oltre che con la riparazione primaria del sito danneggiato, anche con miglioramenti lungo le rotte di migrazione (per es. rimuovendo gli ostacoli, quali le chiuse) o delle condizioni degli estuari (per es., migliorando la qualità dell'acqua o riducendo l'impatto della pesca commerciale). Il riquadro 5.2 presenta una panoramica delle azioni di riparazione transfrontaliera in casi di questo tipo.

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Riquadro 5.2. Riparazione transfrontaliera

L'individuazione di siti idonei alla riparazione richiede l'attento esame di alcuni compromessi. Ove possibile, i siti in cui porre in atto misure di riparazione dovrebbero essere vicini, o persino adiacenti, al sito danneggiato e offrire un tipo di habitat simile, in quanto ciò assicura il mantenimento della massima continuità ecologica e la fornitura di servizi ambientali. Tuttavia, nel paesaggio ecologicamente frammentato di gran parte d'Europa, è spesso impossibile trovare siti idonei alla riparazione che siano adiacenti o anche solo vicini al sito danneggiato. In altri casi, l'habitat danneggiato può essere intrinsecamente raro e i siti simili in cui porre in atto la riparazione potrebbero trovarsi a una certa distanza.

In alcune circostanze, può essere preferibile che i siti in cui porre in atto le misure di riparazione si trovino a una certa distanza dal sito danneggiato, e anche al di là dei confini nazionali. L'uso di siti transfrontalieri per la riparazione della biodiversità solleva alcune problematiche riguardanti:

• le specie migratorie; • le regioni biogeografiche; • la frammentazione degli habitat e le reti ecologiche, • i servizi ambientali e i valori d'uso.

La localizzazione dei siti in cui porre in atto misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat è menzionata in due importanti pubblicazioni della Commissione europea (200022 e 200723). Questi documenti sottolineano l'importanza dei siti oggetto di compensazione per mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000.

In breve, indicano che le misure compensative proposte per un progetto devono:

• riguardare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente; • rientrare nella stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro; • offrire funzioni comparabili a quelle che hanno motivato la scelta del sito originario.

La distanza tra il sito originario e il luogo in cui sono messe in atto le misure compensative non è dunque un ostacolo, purché non incida sulla funzionalità del sito e sulle ragioni per le quali è stato inizialmente prescelto. Tuttavia il presupposto secondo cui la compensazione deve avvenire all'interno dello stesso Stato membro potrebbe non essere così facile da soddisfare, soprattutto in siti che si estendono attraverso i confini nazionali o si trovano in Stati membri di piccole dimensioni.

22 Commissione europea (2000b), La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat, Lussemburgo. 23 Commissione europea (2007), Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat. Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della Commissione. [N.B.: sostituisce il capitolo relativo all'articolo 6, paragrafo 4, del documento della Commissione europea (2000b)]. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

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Specie migratorie Quando il danno ambientale colpisce le specie migratorie, che si tratti di uccelli protetti ai sensi della direttiva Uccelli o di altre specie elencate negli allegati della direttiva Habitat, in teoria è possibile attuare misure di riparazione del danno in diversi luoghi lungo la rotta di migrazione della specie interessata. Tuttavia, la scelta di tali luoghi richiede una conoscenza dettagliata del comportamento migratorio della specie e l'attenta individuazione di strozzature ecologiche lungo tale rotta. Se si dispone di questo livello di conoscenze, potrebbe essere possibile compensare la perdita di habitat di svernamento introducendo miglioramenti nell'habitat usato come sito di sosta lungo la rotta di migrazione, oppure nei siti di riproduzione.

Riquadro 5.2. Riparazione transfrontaliera (cont.)

Molti uccelli acquatici che migrano durante l'inverno formano raggruppamenti di specie che potrebbero arrivare al sito di svernamento da una grande varietà di siti di riproduzione seguendo rotte di migrazione diverse. Di conseguenza, per questi raggruppamenti di specie migratorie la riparazione potrebbe non essere possibile in luoghi diversi dai siti di svernamento. Tuttavia la maggior parte degli uccelli migratori acquatici si serve di reti di siti di svernamento all'interno di una zona umida e in alcuni casi è possibile definire l'estensione complessiva di tale rete e porre in atto la riparazione in uno o più siti in modo da preservare la funzione ecologica globale dell'habitat.

Per quanto riguarda i pesci migratori, l'eliminazione degli ostacoli alla migrazione lungo un fiume, il miglioramento della qualità dell'ambiente negli estuari o la riduzione delle pressioni esercitate dai predatori e/o dalla pesca in certi punti lungo la rotta di migrazione sono tutti interventi che possono costituire misure di riparazione.

Regioni biogeografiche Le regioni biogeografiche d'Europa sono definite nella direttiva Habitat e formano aree ecologicamente coerenti con caratteristiche ecologiche comuni. La riparazione dei danni alle specie e agli habitat europei protetti, elencati negli allegati della direttiva Habitat, deve avvenire all'interno della stessa regione biogeografica in cui si trova il sito danneggiato.

Frammentazione dell'habitat e reti ecologiche Per molti habitat e specie, la funzione ecologica può essere preservata soltanto se esiste un habitat sufficientemente vasto o se sono presenti connessioni funzionali tra macchie di habitat che formano reti ecologiche o sostengono metapopolazioni di specie. Al punto 5.1.2 si fa riferimento all'articolo 10 della direttiva Habitat, che invita gli Stati membri ad adottare misure per conservare gli elementi del paesaggio che, per la loro struttura lineare o il loro ruolo di collegamento, mantengono la connettività ecologica. Quando si verifica un danno a siti che fanno parte di una rete ecologica o che sostengono una più vasta metapopolazione di specie, è importante tenere conto di questo aspetto nella scelta delle misure di riparazione. Di conseguenza, potrebbe essere preferibile ripristinare macchie di habitat che valicano i confini nazionali invece di selezionare un sito all'interno dello stesso Stato membro che non svolge la stessa funzione ecologica. Questo aspetto può essere particolarmente importante sulle catene montuose e nelle aree costiere, dove molti siti vasti ed ecologicamente coerenti si estendono attraverso i confini nazionali.

Servizi delle risorse naturali e valori d'uso La direttiva prescrive di tenere conto dei servizi forniti da un sito danneggiato anche quando si scelgono le opzioni di riparazione. Per molti siti, servizi ambientali simili possono essere forniti soltanto da siti che si trovano all'interno dello stesso Stato membro e a una distanza relativamente breve dal sito danneggiato. Con l'aumentare della distanza tra il sito danneggiato e il sito in cui attuare le misure di riparazione, la popolazione umana colpita dal danno ambientale deve compiere viaggi più lunghi per fruire degli stessi benefici ambientali. Per compensare questo

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spostamento geografico è necessario prevedere una riparazione di più vasta portata, anche tramite la fornitura di un habitat di maggiori dimensioni.

5.1.5 Compensazione e riparazione di più specie Il danno ambientale spesso colpisce diverse specie protette. Per esempio, il danno a un fiume può colpire le popolazioni di varie specie di pesci protetti. Su alcune di esse possono essere stati condotti studi circostanziati ed essere disponibili dati attendibili sulle condizioni originarie, altre invece potrebbero essere state studiate in modo meno approfondito e avere esigenze molto diverse nel ciclo di vita. Si dovrebbe valutare la possibilità di elaborare un pacchetto di misure di compensazione o riparazione che apporti benefici adeguati a più specie (o habitat).

5.2 Criteri di valutazione delle opzioni di riparazione Dopo aver individuato le potenziali opzioni di riparazione, è necessario valutarle in base alle richieste o preferenze delle autorità competenti e di altre parti interessate e alla luce delle pertinenti normative e disposizioni di legge. L'allegato II della direttiva elenca espressamente alcuni criteri in base ai quali valutare le opzioni ragionevoli di riparazione, usando le migliori tecnologie disponibili: • l'effetto sulla salute e la sicurezza pubblica; • il costo di ciascuna opzione; • la probabilità di successo di ciascuna opzione; • la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell'attuazione

dell'opzione stessa; • gli aspetti sociali, economici e culturali e i fattori locali; • il tempo necessario per la riparazione del danno; • la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito danneggiato; • il collegamento geografico al sito danneggiato.

Quando elaborano e selezionano i criteri di valutazione dei progetti, gli analisti dovrebbero definire una più ampia scelta di criteri e il modo in cui ciascuno di essi debba essere interpretato nell'ambito della valutazione dei progetti proposti. La tabella 5.1 fornisce esempi dell'interpretazione data a ciascun criterio. I criteri e la relativa interpretazione possono variare fra i diversi siti, a seconda delle problematiche, delle opportunità e dei vincoli presenti nel sito in questione. Si noti che, sebbene le formulazioni utilizzate nella tabella facciano perlopiù riferimento alla direttiva, i criteri si applicano parimenti alle situazioni previste da altre direttive pertinenti, quali la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli.

I criteri presentati nella tabella 5.1 sono suddivisi in due gruppi: i criteri per l'analisi iniziale e i criteri per la valutazione dettagliata. Quelli inseriti nel gruppo per l'analisi iniziale possono essere usati come criteri di accettazione/rigetto per eliminare rapidamente le opzioni inadeguate in modo oggettivo. Questo può essere importante nei casi in cui le parti interessate abbiano proposto idee che, se pur potenzialmente meritevoli, non sono idonee a compensare i tipi di danni accertati.

La tabella 5.1 non contiene un elenco definitivo ed esaustivo. A seconda delle preferenze delle parti interessate, si potrebbe attribuire un peso maggiore a diversi criteri o categorie di criteri per evidenziare le caratteristiche del progetto che rivestono maggior valore per le parti.

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Una volta escluse le opzioni inaccettabili in base ai criteri di analisi iniziale e classificate le opzioni rimanenti secondo un ordine quantitativo o qualitativo, si possono individuare i progetti preferiti. Questi ultimi possono essere oggetto di ulteriore considerazione, se necessario per elaborare una descrizione più circostanziata dei progetti e valutare i benefici potenziali, compreso il tipo, il livello e i tempi di realizzazione dei benefici e l'"adeguatezza" relativa del progetto in termini di equivalenza globale.

Le informazioni di cui sopra sono usate per tre finalità: i) individuare progetti adeguati, pertinenti e vantaggiosi; ii) modellizzare l'equivalenza al fine di determinare la portata del progetto idonea a compensare il danno; iii) elaborare un piano di riparazione definitivo e orientamenti per l'attuazione. Quanto più dettagliate sono le informazioni, tanto più utili saranno per ciascuna finalità.

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Tabella 5.1: Esempi di criteri di valutazione per la selezione delle opzioni di riparazione

Criterio Interpretazione Criteri per l'analisi iniziale

• Trattare risorse danneggiate da rilasci o servizi perduti a causa del danno

• I progetti sono valutati per verificare se riparano, risanano o sostituiscono le risorse o i servizi naturali danneggiati o forniscono alternative equivalenti.

• Rispettare le normative e le disposizioni di legge applicabili/pertinenti

• I progetti devono essere legittimi.

• Proteggere la salute e/o la sicurezza pubblica

• I progetti non devono mettere in pericolo la salute e/o la sicurezza pubblica.

• Coordinarsi con le azioni di ripulitura e di riparazione primaria pianificate

• I progetti non devono essere in contrasto con le azioni di ripulitura e di riparazione primaria pianificate e non devono essere vanificati o compromessi da tali azioni.

• Essere tecnicamente fattibili • I progetti devono avere un'alta probabilità di successo. • Ridurre al minimo i danni

collaterali • I progetti non devono causare ulteriori danni alle risorse naturali, perdite di

servizi o degrado dell'ambiente, ovvero i danni collaterali che possono causare sono minimi rispetto ai benefici ottenuti.

• Essere accettabili per il pubblico

• I progetti devono godere di un livello minimo di accettazione da parte del pubblico e non devono essere fonte di disturbo per la collettività.

• Ridurre l'esposizione delle risorse naturali alle sostanze inquinanti

• Ridurre il volume, la mobilità e/o la tossicità delle sostanze inquinanti

• I progetti di riparazione primaria devono ridurre l'esposizione alle sostanze inquinanti e ridurre il volume, la mobilità e/o la tossicità delle sostanze inquinanti.

Criteri per la valutazione dettagliata • Riparare o preservare il tipo

di risorse naturali danneggiate

• I progetti dovrebbero migliorare la qualità della risorsa che è stata o che sarà danneggiata (per es. acque sotterranee, habitat terrestre) tramite azioni di riparazione o conservazione.

• Preservare le comunità naturali minacciate uniche o di alta qualità, o collegate a simili aree

• I progetti che comportano l'acquisizione di terreno/risorse o di diritti di servitù a scopo conservativo dovrebbero tutelare risorse di alta qualità o uniche, o creare efficaci barriere di protezione contro futuri progetti di sviluppo intorno alle aree in questione.

• Incentrarsi su risorse o servizi che non sono in grado di ripristinarsi, o il cui ripristino naturale richiede tempi lunghi

• I progetti devono riguardare risorse e/o servizi che si ripristinerebbero lentamente senza un'azione di riparazione (per es. > 25 anni).

• Riguardare la riparazione di risorse o servizi "privilegiati"

• I gestori delle risorse possono stilare un elenco di priorità sulla base dei tipi di risorse danneggiate e della gravità del danno.

• Usare metodi/tecnologie consolidati e affidabili che hanno un'alta probabilità di successo

• I progetti devono fare ricorso a tecniche appropriate, collaudate ed efficaci. La ricerca e i metodi sperimentali o le tecnologie non collaudate possono avere un grado di priorità più basso.

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Criterio Interpretazione

• Essere vantaggiosi rispetto ai costi

• I progetti devono presentare un rapporto elevato tra benefici attesi e costi previsti rispetto ad altri progetti a favore della stessa risorsa.

• Avere costi modesti di funzionamento, mantenimento e monitoraggio a lungo termine

• I costi a lungo termine devono essere ragionevoli rispetto ai benefici attesi.

• Essere adattabili al livello appropriato di perdita o danno alla risorsa

• Deve essere possibile dimensionare i progetti in modo da prevedere una riparazione di portata adeguata. I progetti di modesta entità che apportano soltanto benefici minimi in relazione alle risorse o ai servizi danneggiati o i progetti eccessivamente vasti che non possono essere opportunamente ridimensionati andrebbero preferibilmente evitati.

• Offrire benefici che si possano misurare per valutare il successo

• I progetti devono produrre benefici misurabili e quantificabili ai fini della valutazione del successo.

• Essere coerenti con la pianificazione regionale e fattibili dal punto di vista amministrativo

• I progetti devono essere coerenti con la pianificazione regionale (per es. sostenere i piani d'azione per la biodiversità); i progetti devono essere fattibili dal punto di vista amministrativo.

• Generare benefici collaterali • I progetti a favore di più risorse o servizi danneggiati e i progetti che apportano benefici secondari o a cascata per le risorse ecologiche e offrono vantaggi economici dovrebbero avere priorità.

• Migliorare la possibilità degli individui di usufruire o beneficiare delle risorse ambientali

• Questo può essere considerato un criterio di valutazione distinto oppure un elemento dei benefici collaterali, a seconda degli obiettivi perseguiti dalle parti interessate.

• Mirare a conseguire l'equità ambientale e/o la giustizia ambientale

• L'equità o la giustizia ambientale di un progetto è il livello al quale il progetto giova agli individui più colpiti dal danno. I progetti a favore dei segmenti a basso reddito della popolazione umana, che in molti casi sono quelli che più risentono dell'inquinamento ambientale, sono privilegiati.

• Offrire vantaggi ecologici e/o economici per una vasta area o popolazione

• I progetti che producono il bene maggiore sono privilegiati. Nella misura in cui un progetto più vasto produce un bene maggiore, i progetti più vasti sono preferibili.

• Offrire vantaggi in tempi più brevi

• I progetti che conseguono i pieni risultati attesi in tempi più brevi rispetto a quelli di ripristino naturale della risorsa, o che li conseguono prima di altri progetti a favore della stessa risorsa, sono privilegiati. Quanto prima si raggiunge l'equivalenza, tanto meglio.

• Offrire vantaggi a lungo termine

• I progetti di lunga durata sono preferibili a quelli a breve termine.

• Offrire vantaggi non offerti da altri progetti di riparazione

• Evitare i progetti già in corso di attuazione o che beneficiano di finanziamenti pianificati nel quadro di altri programmi, al fine di garantire che i vantaggi siano addizionali.

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5.3 Descrizione dei progetti di riparazione Le descrizioni dei progetti inizialmente possono consistere di frasi semplici e concise. Via via che si raccolgono maggiori informazioni, le descrizioni dovrebbero diventare più circostanziate e trattare:

• gli obiettivi del progetto;

• le azioni necessarie per realizzare il progetto;

• l'entità potenziale del progetto;

• i benefici previsti e il tempo stimato per conseguirli;

• le attività ordinarie di esercizio e di manutenzione richieste per sostenere il progetto o i benefici che apporta;

• il costo approssimativo da sostenere per l'attuazione e per le attività ordinarie di esercizio e manutenzione;

• gli obblighi in materia di autorizzazioni;

• i potenziali ostacoli amministrativi (o di altra natura);

• i benefici collaterali/accessori potenziali o i danni associati al progetto;

• un piano di monitoraggio e valutazione.

5.4 Calcolo dei benefici (crediti) delle opzioni di riparazione Di norma i progetti vengono proposti perché riguardano una risorsa o un servizio danneggiato dall'incidente. Un progetto può mirare alla riparazione dello stesso tipo di habitat danneggiato, ma in un luogo diverso. Se gli habitat sono simili, in teoria i benefici associati al progetto di riparazione (per es. offerta di cibo, copertura termica e mimetica, habitat per la nidificazione e per il periodo di dipendenza) dovrebbero essere simili ai servizi perduti a causa del danno. Tuttavia può risultare impossibile individuare progetti di riparazione che riguardino risorse e servizi naturali identici a quelli perduti. Il contesto paesaggistico del sito in cui attuare la riparazione potrebbe essere diverso, e quindi i flussi di risorse e servizi naturali potrebbero non essere identici. L'habitat nel sito oggetto di riparazione può essere più o meno accessibile alle specie interessate, o contiguo a tipi di habitat più o meno protettivi e desiderabili. Oppure il fattore di stress che ha deteriorato il sito oggetto di riparazione può essere diverso da quello che ha causato il danno da compensare, di modo che, anche se è possibile e vantaggioso realizzare benefici per le risorse e i servizi naturali nel sito oggetto di riparazione, tali benefici potrebbero non essere identici a quelli necessari per la compensazione.

Un altro metodo usato per valutare i vantaggi relativi dei progetti per i vari habitat consiste nell'impiego di "scalari" per attribuire pesi di preferenza. Gli scalari possono essere usati per rappresentare gli "habitat preferiti" (per es. alcune zone umide altamente produttive potrebbero essere "preferite" a terreni erbosi meno produttivi), la scarsità di specie e di habitat, la distanza dal sito danneggiato (per es. le autorità competenti potrebbero preferire che la riparazione fosse attuata vicino all'incidente invece che in un luogo più distante: queste preferenze relative alla distanza possono essere espresse utilizzando grandezze scalari), o determinati fattori sociali.

Esamineremo ora tre aspetti da prendere in considerazione quando si valutano i benefici potenziali di un progetto di riparazione.

Vicinanza geografica (si veda anche il riquadro 5.2) I progetti di riparazione a favore di risorse naturali spesso sono più efficaci se sono attuati in un luogo geograficamente vicino al sito danneggiato. È più facile trovare habitat e risorse simili in un luogo nelle vicinanze che presenti condizioni simili in termini di clima, durata delle stagioni, substrato pedogenetico, vegetazione naturale

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potenziale, raggruppamenti di specie e fattori di stress naturali e antropici. Tuttavia, non sempre è possibile individuare progetti di ripristino appropriati in stretta prossimità geografica, soprattutto se l'habitat danneggiato era raro, o se il servizio danneggiato dipendeva da un contesto paesaggistico unico. Inoltre, se il danno ha colpito una risorsa come gli uccelli migratori, e un progetto di riparazione adeguato è la sostituzione degli uccelli migratori, potrebbe essere preferibile effettuare la riparazione in un luogo di riproduzione distante. Come già rilevato, le autorità competenti, in certi casi, possono impiegare scalari della vicinanza per tenere conto dell'assenza di opportunità di riparazione vicino al luogo dell'incidente.

Per compensare le perdite di valori umani d'uso e indipendenti dall'uso, raramente è opportuno condurre la riparazione lontano dal sito danneggiato. Il rischio è di avvantaggiare una popolazione non colpita dalla perdita, a scapito degli individui che l'hanno subita.

Livello di similarità Quanto più simile è un progetto di riparazione al sito o alla risorsa danneggiata, tanto più semplice è conseguire l'equivalenza. Tuttavia, non sempre si riescono a individuare progetti strettamente corrispondenti. In tali situazioni, gli analisti possono sviluppare "traduttori" o scalari che permettano aggiustamenti ragionevoli fra il debito e il credito.

Altre problematiche ecologiche, culturali, economiche e sociologiche Altri problemi che possono presentarsi quando si individuano i benefici di un progetto di riparazione riguardano la compensazione delle perdite culturali, sociali o economiche, le quali sono difficili da descrivere o quantificare utilizzando le analisi di equivalenza degli habitat (HEA) o delle risorse (REA). Se si conduce un'analisi HEA o REA per determinare la portata delle misure di riparazione perché la perdita principale è una proprietà ecologica, ma una perdita secondaria è di carattere culturale, può essere necessario ricorrere anche a un altro metodo per stabilire l'entità adeguata della compensazione. Oltre all'analisi HEA, potrebbe essere necessario applicare un metodo di valutazione economica che misuri i valori attribuiti dalle persone ai servizi forniti dalle risorse naturali, al fine di assicurare la piena compensazione. I metodi di equivalenza del valore sono descritti nel capitolo successivo.

Per quantificare i benefici dei potenziali progetti di riparazione (crediti) è necessario elaborare una serie di informazioni simili a quelle usate per quantificare il danno (debiti). I tempi e il livello di produttività previsti per le azioni di riparazione devono essere valutati in base alla metrica prescelta e la produttività prevista deve essere raffrontata alla quantità totale di servizi che sarebbero stati forniti dal sito danneggiato se il danno non si fosse verificato. La figura 5.1 illustra il modo in cui i miglioramenti delle risorse possono concretizzarsi in seguito all'attuazione di azioni di riparazione compensativa o complementare che migliorano le condizioni delle risorse e dei servizi. L'area F rappresenta l'incremento dei servizi conseguente a un'azione. Terminata l'azione, la qualità delle risorse e dei servizi può continuare a migliorare (area G) e raggiungere nuove condizioni di base, che permarranno per un certo periodo futuro (area H). La somma di F, G e H (l'area tra le condizioni originarie e la curva dei servizi) rappresenta i servizi guadagnati con la riparazione, usati per compensare le perdite associate al sito danneggiato.

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Figura 5.1: Quantificazione dei miglioramenti previsti in seguito alla riparazione compensativa

5.4.1 Determinazione del livello di miglioramento Il livello di miglioramento, o credito, è stimato in modo simile alla gravità del danno, o debito. Si devono individuare i benefici potenzialmente apportati dal progetto di riparazione. Il livello di miglioramento è calcolato stimando il valore attuale e post-attuazione della metrica adottata.

5.4.2 Determinazione delle curve di ripristino I tempi e il livello di produttività previsti per le azioni di riparazione devono essere valutati in base alla metrica prescelta. La stima della quantità e della curva futura dei benefici può basarsi sulle informazioni relative a progetti simili in siti simili, sulla letteratura pubblicata, sull'uso di modelli o può richiedere una perizia professionale.

Si può ricorrere alla modellizzazione anche per stimare il tempo necessario perché le risorse o gli habitat riparati forniscano i pieni benefici. Il ripristino della fornitura dei servizi ecologici potrebbe avvenire a una velocità diversa rispetto a quello della fornitura di servizi umani connessi o non connessi all'uso, pertanto occorre esaminare entrambe, a meno che si sia deciso di affrontare l'una o l'altra nell'analisi di equivalenza.

La stima del ripristino dovrebbe tenere conto delle perturbazioni e dei fattori di stress naturali che, secondo previsioni ragionevoli, potrebbero incidere sul tasso di ripristino e delle misure correttive e di mantenimento che saranno adottate per sostenere il successo del progetto negli anni futuri.

5.5 Incertezze ed esiti variabili dell'analisi di equivalenza Le fonti di incertezza associate alle analisi di equivalenza possono essere la variabilità e la stocasticità ambientale, l'incertezza e la variabilità delle misurazioni, la nostra conoscenza limitata degli ecosistemi, la mancanza di dati (o di dati accurati), anche quando i sistemi sono noti e compresi, oppure essere legate a incertezze in merito alle decisioni sociali, economiche o politiche riguardanti il progetto in questione. Le incertezze possono presentarsi in qualunque fase dell'analisi, tra cui quando:

• si stimano le perdite (debiti) causate dal danno e i vantaggi derivanti dai progetti di riparazione (commisurazione);

Inizio dell'azione di riparazione

Fine del ripristino naturale

F

G H

Tempo

Servizi delle risorse naturali

Condizioni originarie

Fine dell'azione di riparazione/Inizio del ripristino naturale

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• si stimano i benefici (crediti) apportati dai progetti di riparazione; • si mettono in atto i progetti di riparazione; • si affrontano gli aspetti amministrativi, politici e giuridici; • si stimano i costi della riparazione. Le variazioni naturali possono complicare la definizione e la previsione dei percorsi di ripristino per molti servizi di habitat (Strange et al., 2002). La complessità intrinseca degli ecosistemi, sani o danneggiati che siano, rende l'esito delle iniziative di riparazione ancora più difficile da prevedere. Sebbene esistano differenze tra le diverse risorse, i diversi servizi e i diversi habitat, molti fattori che possono incidere sul successo del ripristino e della riparazione possono essere sconosciuti o poco compresi.

Quando si svolgono le analisi di equivalenza, è necessario considerare le incertezze, la variabilità e le probabilità dei potenziali esiti associate a un danno rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva o di altre direttive pertinenti. Tale esame può comprendere:

• l'individuazione delle principali fonti di incertezza; • la riduzione delle incertezze, ove possibile; • l'incorporazione delle incertezze, in termini quantitativi, facendo ricorso ad analisi di sensibilità, simulazioni

Monte Carlo o altri strumenti numerici; • l'analisi, l'incorporazione e la comunicazione delle incertezze nella presentazione dei risultati. Nell'ambito della valutazione delle incertezze, si può fare ricorso all'analisi di scenari ragionevolmente più sfavorevoli per garantire la tutela degli individui e degli ambienti colpiti (si veda il riquadro 5.3).

Riquadro 5.3. Studio di caso: Analisi dello scenario ragionevolmente più sfavorevole Durante la valutazione di un sito inquinato molto esteso, l'autorità competente ha dovuto affrontare le incertezze associate alla durata dei benefici apportati dalla riparazione di una zona umida. A causa delle attività di sviluppo industriale e abitativo, dei danni causati da un nubifragio e di altri fattori, la durata dei benefici associati a un particolare progetto di riparazione della zona umida era incerta. Il progetto poteva apportare benefici nell'arco di un periodo compreso fra 15 e 50 anni. La letteratura scientifica disponibile non era sufficiente per tentare di ridurre l'intervallo di incertezza. Per risolvere il problema, l'autorità competente ha condotto un'analisi dello "scenario ragionevolmente più sfavorevole". Questo tipo di analisi valuta le informazioni disponibili e le interpreta in modo da proteggere le risorse e i servizi naturali. Applicando questo metodo, l'autorità competente ha stabilito che, secondo l'interpretazione dello scenario ragionevolmente più sfavorevole, la durata dei benefici era di circa 20 anni. Ciò ha consentito di selezionare il progetto di riparazione della zona umida quale progetto accettabile. Nelle fasi iniziali è possibile applicare un approccio basato sul valore delle informazioni, sin dalla "valutazione preliminare", per decidere se condurre ulteriori accertamenti al fine di ridurre le fonti di incertezza individuate. Un quadro formale o informale del valore delle informazioni consente di valutare se il costo degli studi supplementari sia giustificato alla luce dei possibili miglioramenti in termini di accuratezza o precisione della stima finale. L'analisi delle restanti incertezze può consistere nell'esame qualitativo delle fonti, dell'entità e dell'indirizzo delle incertezze, in semplici analisi di sensibilità che individuano la serie di possibili rischi, o persino nell'applicazione di metodi

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probabilistici complicati basati sulle tecniche di simulazione Monte Carlo (Metropolis e Ulam, 1949; Kahneman e Tversky, 1982; Fishman, 1995)24.

24 Metropolis, N. e Ulam, S. (1949), The Monte Carlo Method, Journal of the American Statistical Association 44(247): 335–341. Kahneman, D. and Tversky, A. (1982), Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, Cambridge. Fishman, G.S. (1995), Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications, Springer Verlag, New York.

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6. DETERMINARE LA PORTATA DELLE MISURE DI RIPARAZIONE COMPLEMENTARE E COMPENSATIVA

Questa è la quarta fase della valutazione del danno e dell'analisi di equivalenza delle risorse (si veda la figura 3.1) e consiste nel determinare l'entità della riparazione complementare o compensativa richiesta per compensare il danno alle risorse e/o ai servizi naturali. L'entità della riparazione complementare o compensativa necessaria dipende dai benefici apportati dalla riparazione primaria. Per determinare la portata della riparazione è necessario calcolare i guadagni (crediti) derivanti da tutte le opzioni di riparazione e procedere alla relativa commisurazione (debito totale diviso per i crediti unitari). Il principio della commisurazione è sempre uguale, a prescindere dalla metrica adottata (per es. dimensione e qualità dell'habitat per l'analisi di equivalenza degli habitat o valore monetario per l'analisi di equivalenza del valore), purché il credito e il debito siano calcolati utilizzando la stessa metrica. Per determinare la portata delle azioni di riparazione complementare o compensativa necessarie, i crediti derivanti da un progetto di riparazione sono calcolati in modo che l'entità della riparazione prevista possa essere adattata in modo da compensare l'entità o l'estensione del danno ambientale. A livello concettuale, l'idea è che le perdite più ingenti devono essere compensate con azioni di riparazione di più vasta portata e le perdite più modeste debbano essere compensate con azioni di riparazione di minore entità. La possibilità di adattare la portata della riparazione prevista riveste importanza cruciale per il processo di analisi dell'equivalenza.

La determinazione della portata si articola in quattro fasi:

• calcolo dei guadagni (crediti) unitari derivanti dai progetti di riparazione selezionati. Può comprendere, per esempio, il miglioramento dei servizi dell'habitat per ettaro di terreno riparato (analisi di equivalenza degli habitat) o il miglioramento della qualità dell'esperienza per giornata di pesca (analisi di equivalenza del valore);

• determinazione della portata della riparazione per stabilire l'entità della riparazione da realizzare. È pari al debito totale diviso per i crediti unitari;

• stima dei costi delle opzioni di riparazione, spesso su base unitaria, per i progetti la cui portata possa essere adattata. Questa operazione può essere utile anche per raffrontare i costi tra le varie alternative, in particolare quando i costi sono presentati in termini di costo per beneficio unitario;

• esame dei costi sproporzionati per verificare se i costi di riparazione stimati possano essere sproporzionati rispetto ai benefici ottenuti con la riparazione.

Per un semplice esempio si rimanda al riquadro 6.1.

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Riquadro 6.1. Studio di caso: Esempio di determinazione semplice

Nell'ambito della valutazione del danno, l'autorità competente ha condotto un'analisi di equivalenza delle risorse relativamente alle acque sotterranee. L'autorità ha stabilito che il debito era pari a 450 ettari-metri-anni attualizzati di acque sotterranee, tenuto conto dei benefici della riparazione primaria. L'autorità ha inoltre accertato che si potevano mettere in atto progetti di riparazione compensativa delle acque sotterranee che avrebbero depurato le acque sotterranee inquinate in un altro sito. Ogni ettaro-metro di acque sotterranee depurate avrebbe fornito 25 ettari-metri-anni di benefici.

La determinazione della portata dei progetti di riparazione è effettuata dividendo i debiti totali di 450 ettari-metri-anni attualizzati per i benefici del progetto di riparazione di 25 ettari-metri-anni/ettaro-metro. Ciò determina la necessità di depurare 18 ettari-metri di acque sotterranee a titolo di riparazione complementare.

6.1 Calcolo dei guadagni (crediti) unitari I crediti si possono calcolare in termini di crediti totali della riparazione o di quantità di credito per ogni unità dell'opzione di riparazione. Il calcolo del credito unitario si riferisce alla quantificazione dei guadagni di servizi prodotti da un progetto di riparazione, espressi in termini di unità di servizio, risorsa, habitat o valore da riparare. Se le opzioni di riparazione possono essere ripartite in quantità di unità misurabili, la portata complessiva della riparazione può essere stabilita in modo da adeguarla all'entità del danno. Per esempio, nel caso del metodo servizio-servizio, il credito unitario sarebbe definito in termini di guadagno di servizi dell'habitat per ettaro (per es., servizi-ettari-anni attualizzati [DSHaYs] per ogni ettaro di habitat riparato).

6.1.1 Crediti unitari: approccio concettuale con una metrica non monetaria Le informazioni necessarie per valutare i crediti unitari sono simili a quelle necessarie per i calcoli del debito e del credito, esaminati nei capitoli 4 e 5. Per esempio, alcuni fattori sono necessariamente gli stessi (come la metrica per misurare il mutamento nei livelli di risorse o servizi, il tasso di attualizzazione e l'anno di riferimento); altri sono molto simili a livello concettuale (per es., il livello di guadagno nel calcolo del credito è analogo al livello di perdita nel calcolo del debito). I dati da utilizzare nei calcoli sono elencati in appresso.

• Anno iniziale. L'anno in cui il progetto di riparazione inizia a produrre benefici ambientali.

• Anno finale. L'anno in cui il progetto di riparazione cessa di produrre benefici ambientali. In alcuni casi, i progetti possono produrre benefici a tempo indeterminato. Tuttavia è comunque possibile stimare i benefici finiti prodotti in tali casi grazie all'applicazione di un tasso di attualizzazione.

• Unità Rappresenta l'unità di riparazione che si può commisurare, cioè adattare, per compensare il danno. Può rappresentare un ettaro di habitat, una risorsa quale un pesce o un uccello eccetera. In questo calcolo è sempre pari a uno, perché si stimano i crediti "unitari".

• Moltiplicatore di attualizzazione. Questo fattore rappresenta la differenza temporale fra il momento in cui si verifica il danno e quello in cui inizia la riparazione complementare o compensativa. Nei calcoli del debito e del credito si deve applicare lo stesso tasso di attualizzazione (si veda il punto 4.8).

• Livello di guadagno. Concettualmente corrisponde al livello di perdita nel calcolo del debito, ma si riferisce al miglioramento apportato dal progetto di riparazione invece che al danno causato dall'incidente.

• Metrica. La metrica (non monetaria) usata per misurare il guadagno deve essere identica a quella usata per stimare i debiti totali.

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• Condizioni originarie. Le condizioni della risorsa o del servizio che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno. Il guadagno percentuale di servizi deve essere valutato rispetto alle condizioni originarie della risorsa (come la perdita percentuale di servizi nel calcolo del debito).

• Anno di riferimento. L'anno utilizzato per calcolare il valore attuale. Deve sempre essere uguale all'anno adottato per il calcolo dei debiti.

L'esempio illustrativo riportato nella tabella 6.1 mostra come possano presentarsi questi calcoli in una tipica analisi di equivalenza degli habitat. I calcoli relativi a un'analisi di equivalenza delle risorse (REA) sono molto simili e quindi non sono indicati. Maggiori informazioni sul contesto in cui si inserisce questa tabella sono fornite nel riquadro 6.1.

Tabella 6.1: Esempio illustrativo di calcolo dei crediti unitari con una metrica non monetaria

Anno Unità, numero di ettari

Livello di guadagno, aumento % delle specie

presenti nel sito

Fattore di attualizzazionea

Credito unitariob

DSHaYs

(a) (b) (c) (d) = (a) × (b) × (c) 2014 1 10 0,94 0,09 2015 1 20 0,92 0,18 2016 1 30 0,89 0,27 2017 1 40 0,86 0,35 2018 1 50 0,84 0,42

.

. .

. . .

.

. 2065 1 50 0,21 0,10 2066 1 50 0,20 0,10 2067 1 50 0,20 0,10 2068 1 50 0,19 0,10

Credito per ettaro di terreno riparato 12,08 a. Fattore di attualizzazione = 1/(1 + tasso di attualizzazione)(anno – anno di riferimento), dove: tasso

di attualizzazione = 3% e anno di riferimento = 2012. b. Il credito unitario è calcolato moltiplicando il guadagno di servizi (%) per il fattore di

attualizzazione per ciascuna unità e per ciascun anno di durata del progetto.

6.1.2 Crediti unitari: approccio concettuale con una metrica monetaria Nel metodo valore-valore, se il valore d'uso è la componente primaria, i crediti unitari possono essere usati a fini di commisurazione.

Alcune informazioni sono necessariamente le stesse utilizzate per calcolare il debito (per es. la metrica monetaria per misurare il mutamento, il tasso di attualizzazione e l'anno di riferimento), mentre altre sono molto simili a livello concettuale (per es. le unità di guadagno in termini di utilizzo umano nel calcolo del credito sono analoghe alle unità di perdita di utilizzo umano nel calcolo del debito). Una differenza fondamentale è l'inclusione dell'ipotesi "livello di

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guadagno in termini di valore economico". Questa ipotesi finale è necessaria per il calcolo dei crediti quando si usa una metrica monetaria, perché traduce i guadagni di risorse in un importo (valore) monetario associato a tale cambiamento. I dati utilizzati in questa formula comprendono gli elementi seguenti.

• Anno iniziale. Come sopra.

• Anno finale. Come sopra.

• Unità. Rappresenta l'unità di riparazione che si può commisurare, cioè adattare, per compensare il danno. Solitamente rappresenta un'unità di utilizzo umano (per es. giornata di pesca, gita in barca, giornata ricreativa su una spiaggia).

• Livello di guadagno in termini di utilizzo umano. È il miglioramento associato all'utilizzo umano di una risorsa naturale in seguito a un progetto di riparazione. Per esempio, se l'utilizzo umano primario è la pesca, il livello di guadagno può riferirsi a un incremento del numero di pesci catturati (o della dimensione dei pesci) in un particolare lago in seguito a un progetto di riparazione (per es. miglioramento dell'habitat).

• Livello di guadagno in termini di valore economico. L'incremento di valore associato all'utilizzo umano di una risorsa naturale in seguito a un progetto di riparazione. Traduce il livello di guadagno in termini di utilizzo umano in guadagno economico (misurato in base alla metrica monetaria). Se l'utilizzo umano primario è la pesca, il livello di guadagno può riferirsi a un incremento del valore che un pescatore attribuisce a una giornata di pesca in seguito a un progetto di riparazione di un determinato sito.

• Moltiplicatore di attualizzazione. Come sopra.

Ulteriori dati ipotetici non inclusi in questo elenco, ma che rappresentano comunque importanti elementi di calcolo, sono:

• Metrica. La metrica (non monetaria) usata per misurare il guadagno deve essere identica a quella usata per stimare i debiti totali (si veda il capitolo 4, che descrive la scelta della metrica).

• Condizioni originarie. Come sopra.

• Anno di riferimento. Come sopra.

6.2 Determinazione della portata delle misure di riparazione La portata della riparazione è determinata in modo che i benefici derivanti dalla riparazione (crediti) equivalgano al danno (debiti) causato dall'incidente. L'obiettivo è stabilire la quantità di azioni di riparazione necessarie utilizzando una metrica non monetaria (metodo HEA o REA) o una metrica monetaria (metodo VEA). I dati per questa stima sono i debiti totali e i crediti unitari. Nel caso di un'analisi VEA basata sul metodo valore-costo, l'unico dato è il debito totale. Di seguito è fornita una descrizione del modo in cui si determina la portata delle misure di riparazione per ciascun tipo di analisi di equivalenza.

La procedura di adeguamento della riparazione è semplice. Il danno (costi) e la riparazione (benefici) devono essere misurati utilizzando la stessa metrica (per es. servizi dell'habitat, unità della risorsa o valore monetario). La riparazione è misurata in base alla metrica unitaria prevista. Pertanto, dividendo i costi totali per i benefici unitari si bilancia l'unità di misura. Il concetto è illustrato negli esempi riportati in appresso.

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Riparazione commisurata

= debiti totali ÷ benefici unitari della riparazione

= Numero di unità di riparazione da attuare

Nel caso di una metrica monetaria basata sul metodo valore-valore, il numero di unità di riparazione da attuare corrisponderebbe al valore associato all'incremento dell'utilizzo umano (per es. numero di giorni-utente)25 derivante dal progetto di riparazione (tenere presente che il progetto di riparazione deve compensare il valore del danno). Pertanto, l'autorità competente e/o l'operatore responsabile dovranno provvedere a una riparazione sufficiente a garantire che il guadagno di valore sia pari alla perdita di valore.

Riquadro 6.2. Studio di caso: Determinazione della portata delle misure di riparazione con una metrica non monetariaNel semplice esempio utilizzato nel capitolo 4 abbiamo ipotizzato che fossero stati danneggiati 100 ettari di terreno, causando una perdita di servizi dell'habitat. I debiti totali sono stati stimati pari a 319,5 servizi-ettari-anni attualizzati (DSHaYs) (punto 4.9). Nella tabella 6.1 abbiamo ipotizzato che un progetto di riparazione possa migliorare i servizi dell'habitat in un sito nelle vicinanze. I miglioramenti dell'habitat (crediti) sono individuati da ecologisti e biologi. L'obiettivo è stimare i crediti unitari e utilizzare questa informazione per determinare la portata delle azioni di riparazione. Ora definiamo i dati ipotetici per il nostro esempio illustrativo, modellizzati dopo le informazioni descritte.

• Anno iniziale. Supponiamo che i benefici della riparazione inizino a concretizzarsi nel 2014.

• Anno finale. Supponiamo che i benefici cessino di concretizzarsi nel 2068.

• Unità. Gli ettari di servizi dell'habitat (cioè unità = ettaro).

• Livello di guadagno. Misuriamo un guadagno di servizi dell'habitat derivante dal progetto di riparazione in base alla nostra metrica e alle nostre condizioni originarie: supponiamo un incremento del 50% del numero di specie rispetto alle condizioni originarie. Ipotizziamo che questo guadagno si verifichi gradualmente nel corso dei primi cinque anni, dal 2014 al 2018, e poi prosegua con un incremento costante del 50% per i 50 anni successivi (a questo punto l'incremento del numero di specie torna alle condizioni originarie).

• Moltiplicatore di attualizzazione. Adottiamo un tasso di attualizzazione del 3%.

• Metrica. La metrica non monetaria è la stessa utilizzata per il calcolo dei debiti: ettari di servizi dell'habitat, quantificati per numero di specie presenti nel sito.

• Condizioni originarie. Supponiamo che le condizioni originarie siano le stesse definite per il calcolo del debito. L'implicazione è che il livello di guadagno è valutato rispetto a tali condizioni.

• Anno di riferimento. Adottiamo il 2012 come anno di riferimento per l'analisi (come per il calcolo del debito); ciò significa che il moltiplicatore di attualizzazione in questo anno è pari a uno.

La tabella 6.1 mostra come si calcolano i crediti unitari per un ettaro di terreno che fornirà servizi dell'habitat per 55 anni futuri. Il credito unitario è semplicemente il livello di guadagno moltiplicato per il fattore di attualizzazione (per un'unità). Le righe sono sommate per tutti gli anni in modo da ottenere il credito unitario totale durante il ciclo di vita del progetto di riparazione26. L'incremento di servizi dell'habitat (rispetto alle condizioni originarie) misurato

25 A seconda della risorsa, il numero di giorni-utente può rappresentare le giornate di pesca lungo un fiume, il numero di gite in barca su un lago o il numero di visite a una spiaggia a scopo ricreativo. I dati relativi al valore non si limitano agli usi ricreativi. A seconda del tipo di danno, si possono usare anche altre unità, come gli impatti sulla salute, il valore delle colture eccetera.

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in termini di valore attuale (2012) dovuto al progetto di riparazione è quindi 12,08 DSHaYs per ettaro di habitat riparato. Il vantaggio complessivo per l'ambiente derivante dal progetto di riparazione proposto, su base unitaria (cioè per ettaro), è dunque pari a 12,08 DSHaYs.

Per determinare la portata delle misure di riparazione è necessario dividere i debiti totali per i crediti unitari. Per compensare la perdita complessiva di 319,5 DSHaYs con il progetto del nostro esempio sono quindi necessarie 26,5 unità (ettari) di riparazione.

Riparazione commisurata

= 319,5 DSHaYs ÷ 12,08 DSHaYs per (1) ettaro

= 319,5 DSHaYs × per (1) ettaro/12,08 DSHaYs

= 26,5 ettari (unità) di riparazione

Pertanto, la quantità di ettari-anni da produrre ogni anno, cioè riparazione prodotta quest'anno e poi messa a disposizione per un periodo di 55 anni, per compensare la perdita temporanea totale di habitat è di circa 26,5 ettari. Di seguito è descritto il modo in cui si bilanciano le unità di misura in questo calcolo, ottenendo così gli ettari totali da riparare.

Riquadro 6.3. Studio di caso: Determinazione della portata delle misure di riparazione con una metrica monetaria

Nel semplice esempio di analisi di equivalenza del valore presentato al punto 4.9, abbiamo ipotizzato che un'area di pesca molto frequentata fosse stata inquinata dal rilascio di sostanze chimiche, causando la perdita di 600 giornate di pesca e il deterioramento della qualità dell'esperienza per le 100 giornate di pesca comunque trascorse nell'area. In base alle nostre ipotesi, abbiamo calcolato che il debito totale fosse pari a un valore della perdita attualizzato (VPA) di 18 937 EUR.

Utilizzando il metodo valore-costo, si procederebbe alla commisurazione come segue: l'autorità competente recupererà 18 937 EUR dall'operatore responsabile e li utilizzerà per mettere in atto azioni di riparazione compensativa. Queste azioni possono prevedere il ripopolamento degli stock ittici, il miglioramento dell'accesso pubblico all'area di pesca o miglioramenti dell'habitat destinati a migliorare la qualità dell'esperienza (per es. elevare il tasso di cattura). L'aspetto importante è che l'entità della riparazione sarà determinata in modo che il costo totale non sia superiore a 18 937 EUR. In altre parole, il quadro valore-costo assicura l'equivalenza fra i debiti e i crediti stabilendo che il costo della riparazione sia pari ai debiti totali.

Applicando il metodo valore-valore, l'entità della riparazione sarebbe determinata in maniera diversa. Anche in questo caso, l'autorità competente recupererà i fondi da utilizzare per realizzare gli stessi tipi di azioni di riparazione (per es. ripopolamento degli stock ittici, miglioramento dell'accesso pubblico all'area di pesca o miglioramenti dell'habitat destinati a elevare il tasso di cattura). Tuttavia l'importo commisurato dei fondi da utilizzare per questa riparazione si basa ora sul valore che i pescatori sportivi ottengono dal progetto di riparazione proposto, invece che 26 Se i benefici fossero prodotti a tempo indeterminato, il fattore di attualizzazione – dopo circa 100 anni – diventerebbe inferiore a 0,01. In pratica, ciò significa che i benefici che si verificheranno a 100 anni da oggi e proseguiranno in futuro sono essenzialmente nulli. È quindi possibile stimare un credito unitario finito per i progetti di riparazione che producono benefici perpetui.

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sul valore del danno. In altre parole, il quadro valore-valore assicura l'equivalenza fra i debiti e i crediti stabilendo che la portata della riparazione si basi sull'incremento di valore prodotto dal progetto di riparazione.

6.3 Stima dei costi delle opzioni di riparazione La direttiva impone alle autorità competenti di recuperare dall'operatore responsabile i seguenti tipi di costi:

• i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi; • le spese amministrative, legali e di applicazione; • i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, i costi di controllo e sorveglianza e • i costi di riparazione.

Ci concentriamo ora sul costo del progetto di riparazione, data la sua importanza per il raffronto tra le diverse opzioni di riparazione.

6.3.1 Elementi dei costi di riparazione I costi di riparazione comprendono:

• l'elaborazione del progetto (compresa la progettazione scientifica o tecnica, le autorizzazioni, le indagini e altri costi legati alla progettazione);

• l'attuazione del progetto; • l'amministrazione del progetto; • il funzionamento e la manutenzione; • il monitoraggio e la rendicontazione; • il controllo da parte dell'autorità competente. I costi dei progetti di riparazione dipendono dal progetto, ma alcune considerazioni generali sui potenziali elementi di costo presentati nella tabella 6.2 possono contribuire a evitare di sovrastimare o sottostimare i costi effettivi della riparazione.

Si noti che, nel caso del metodo valore-costo, si stabilisce che il costo del danno sia la dotazione di bilancio per la riparazione da destinare alle voci di spesa sopra elencate.

Tabella 6.2: Elementi di costo importanti per la stima del costo della riparazione Categoria di costo Descrizione

Pianificazione Pianificazione ed elaborazione del progetto di riparazione. Comprende anche le indagini ecologiche (o economiche) preliminari per valutare l'estensione del danno (o la perdita di valore o benessere) e le indagini ecologiche (o economiche) per calcolare o valutare i dati ecologici post-fuoriuscita (o la perdita di valore o benessere). Questo elemento di costo può essere ripartito fra: • progettazione, indagini ed elaborazione del piano iniziale. Sono compresi gli aspetti dell'attività

necessari prima di elaborare un piano di riparazione definitivo ed esecutivo e dovrebbero essere inclusi anche i costi dell'analisi di equivalenza delle risorse;

• elaborazione del piano definitivo. Comprende l'elaborazione di un piano di riparazione definitivo, tra cui, a seconda della necessità, eventuali comunicazioni al pubblico e osservazioni del pubblico, disegni tecnici, modelli di progettazione, risultati delle indagini, programmi di mobilitazione e altri elementi del piano.

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Autorizzazioni Il rispetto di tutti gli obblighi concernenti l'accesso legittimo, i permessi o altri requisiti da soddisfare per condurre le attività di riparazione.

Acquisizione di terreno

I costi di acquisizione di terreno possono comprendere tutti i costi necessari per acquisire diritti di servitù, diritti d'uso o altri strumenti giuridici necessari per attuare le azioni di riparazione e i successivi interventi operativi, di monitoraggio o di gestione adattativa.

Attuazione I costi di attuazione comprendono gli elementi fondamentali per l'attuazione della riparazione, tra cui la manodopera, i materiali, i trasporti, lo sviluppo di infrastrutture, la gestione e il controllo del sito e gli approvvigionamenti necessari durante il periodo di attuazione.

Funzionamento e manutenzione

I costi di esercizio e manutenzione comprendono tutti i costi necessari per realizzare e gestire il progetto, tra cui la manodopera, le attrezzature, i materiali e gli approvvigionamenti necessari per queste operazioni. In molti casi questo elemento è espresso in termini di costo annuo di esercizio e/o manutenzione dell'attività di attuazione (per es. eliminazione annuale dei sedimenti dai canali di scolo costruiti).

Controllo Tutti i costi associati al necessario controllo dei progetti di riparazione da parte delle autorità competenti. Quasi sempre questo elemento di costo comprende i costi della manodopera e le spese amministrative generali, cioè il costo supplementare (oltre ai costi della manodopera) che tiene conto delle spese di esercizio correnti dell'organizzazione (canone di locazione, comunicazioni, servizi pubblici essenziali, autorizzazioni, assicurazione, ecc.).

Monitoraggio e rendicontazione

Sono compresi tutti i costi necessari per il monitoraggio e la rendicontazione, compresi i costi della manodopera, dei materiali, degli approvvigionamenti e della diffusione di informazioni.

Imprevisti Comprende tutte le spese impreviste necessarie e adeguate a far fronte alle incertezze associate all'esecuzione dei progetti di riparazione. Lo scopo è tenere conto di eventi imprevisti/casuali che fanno lievitare i costi effettivi rispetto a quelli pianificati (per es. condizioni meteorologiche avverse). Spesso questo elemento di costo consiste in un importo percentuale fisso che viene aggiunto alla migliore stima dei costi (per es. tutti i costi suelencati). È prassi diffusa prevedere un importo compreso fra il 20 e il 40% dei costi totali stimati come riserva per "spese impreviste".

6.3.2 Stima dei costi di riparazione I responsabili del progetto di riparazione devono stimare i costi con scrupolosità per assicurare che siano computate tutte le categorie di costi. È importante che gli esperti scientifici e tecnici incaricati di elaborare il progetto forniscano informazioni per le stime dei costi, o che almeno le verifichino.

Le informazioni sui costi di norma si possono reperire:

• studiando i costi di riparazione di un dato sito;

• acquisendo costi rappresentativi di progetti simili (tenendo presenti le differenze potenziali connesse all'ubicazione del sito, ai fattori economici locali, alla similarità delle risorse o dei progetti);

• valutando altri fattori che possono influenzare le variazioni dei costi di progetto o discutendone con esperti in materia di riparazione ecologica e progettazione tecnica.

La tabella 6.3 fornisce esempi di costi di riparazione. Nell'ambito del piano d'azione per la biodiversità del Regno Unito sono stati stimati i costi di creazione di alcuni tipi di habitat. Le stime sono state elaborate in base a studi di casi e interpellando esperti nazionali. Sono riepilogati i costi di gestione, riparazione e creazione di alcuni habitat, che variano da 15 000 GBP/ha di costi d'investimento per la creazione di paludi salmastre (perlopiù destinati

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all'acquisizione di terreno) a 350 GBP/ha per la creazione di brughiere di pianura (più un costo di gestione annuo di 450 GBP/ha/anno) (GHK, 2006)27.

Si noti che le incertezze relative agli elementi di costo non sono trattate in modo approfondito nel presente documento. Il metodo tipicamente adottato, cioè l'aggiunta ai costi di monitoraggio e controllo di una riserva forfettaria per le spese impreviste, è però descritto al punto 4.2.3 del documento tecnico 99-1 (1999) della NOAA28. Anche Diekmann e Featherman (1998)29 descrivono varie modalità di valutazione delle incertezze relative ai costi.

6.3.3 Esame dei costi sproporzionati L'allegato II, punto 1.3.3, lettera b), della direttiva sulla responsabilità ambientale prevede che, in deroga alle disposizioni di cui al punto 1.3.2 e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, l'autorità competente può decidere di non intraprendere ulteriori misure di riparazione qualora "i costi delle misure di riparazione da adottare per raggiungere le condizioni originarie o un livello simile siano sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati".

Una deroga analoga è prevista all'articolo 4 della direttiva quadro Acque, ma con l'importante differenza che quest'ultima non precisa che i vantaggi ambientali devono servire da riferimento. Per entrambe le direttive, l'interpretazione pratica della nozione di costi sproporzionati rimane controversa: rispetto a cosa i costi sono considerati sproporzionati?, come si misura la proporzionalità?, qual è la soglia della sproporzione? Di seguito esamineremo e descriveremo la nozione di "costi sproporzionati", facendo riferimento al lavoro svolto in merito alla direttiva quadro Acque. Le problematiche sono stanzialmente identiche a quelle che emergono nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale.

I due principali criteri per la valutazione della proporzionalità sono:

• costi sproporzionati rispetto ai vantaggi: in questo caso i costi sono considerati sproporzionati se sono superiori ai vantaggi monetizzati derivanti dal conseguimento, per esempio, del "buono stato", di un corpo idrico (o, anche, se i costi superano i vantaggi con un certo "margine di sicurezza"). La valutazione dei costi sproporzionati per giustificare una deroga non deve quindi essere vista come una verifica degli obiettivi della direttiva quadro Acque basata su un'analisi costi-benefici ex post;

• ripartizione dei costi fra soggetti diversi e capacità di pagare: in questo caso i costi sono sproporzionati se creano un onere inaccettabile per un certo soggetto o gruppo di soggetti. Possono essere sproporzionati anche quando la ripartizione dei costi fra i soggetti diverge notevolmente dalla misura in cui ciascuno di essi ha contribuito al problema da risolvere o quando i costi supplementari ricadono principalmente su soggetti che in passato hanno già intrapreso notevoli iniziative di riduzione dell'inquinamento.

Un quesito ancora privo di risposta è se esista un ordine gerarchico fra i due tipi di criteri. Tale ordine gerarchico sembra essere suggerito dall'autorevole documento di orientamento del gruppo di lavoro dell'UE sull'acqua e l'economia, che indica il raffronto costi-benefici (con alcune riserve) quale criterio sufficiente e la capacità dei

27 GHK (2006), "UK Biodiversity Action Plan: Preparing Costings for Species and Habitat Action Plans". Relazione al Defra e ai partner. 28 NOAA (1999), Discounting and the Treatment of Uncertainty in Natural Resource Damage Assessment, Documento tecnico 99-1, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), USA. 29 Diekmann, J.E. e Featherman, W.D. (1998), Assessing Cost Uncertainty: Lessons from Environmental Restoration Projects, Journal of Construction Engineering and Management 124(6): 445-451.

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soggetti di pagare (che i responsabili delle decisioni "potrebbero voler considerare") quale criterio necessario (WATECO, 2003).

La tabella 6.3 fornisce alcuni costi indicativi, tratti dai piani d'azione per la biodiversità del Regno Unito, che possono essere utili per stimare alcuni costi di riparazione.

Tabella 6.3: Stime indicative dei costi tratte dai piani d'azione per la biodiversità del Regno Unito (GHK, 2006) Gestione

GBP/ha/anno Riparazione Creazione/Espansione

Boschi autoctoni 75 3 000 GBP/ha costo d'investimento

1 500 GBP/ha costo di investimento + 200 GBP/ha/anno per 10 anni

Brughiere di pianura 200 350 GBP/ha costo d'investimento

350 GBP/ha costo di investimento + 450 GBP/ha/anno

Torbiere alte di pianura

150 4 975 GBP/ha + costo annuo di 150 GBP/ha/anno

815 GBP/ha costo di investimento + costo annuo di 380 GBP/ha/anno

Pascoli paludosi in pianure costiere e alluvionali

200 200 GBP/ha/anno 1 280 GBP/ha costo di investimento + costo annuo di 315 GBP/ha/anno

Terreni erbosi calcarei di pianura

200 2 063 GBP/ha costo d'investimento + costo

annuo di 200 GBP/ha/anno

2 100 GBP/ha costo d'investimento + costo annuo di 280 GBP/ha/anno

Terreni erbosi secchi e acidi di pianura

200 830 GBP/ha costo d'investimento + costo

annuo di 200 GBP/ha/anno

920 GBP/ha costo d'investimento + costo annuo di 280 GBP/ha/anno

Canneti 60 817 GBP/ha costo d'investimento + costo

annuo di 60 GBP/ha/anno

1 361 GBP/ha costo d'investimento + costo annuo di 380 GBP/ha/anno

Fiumi calcarei 15 000 GBP/km Paludi salmastre 51 15 000 GBP/ha

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7. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Questa è la quinta fase della valutazione del danno e dell'analisi di equivalenza delle risorse (si veda la figura 3.1). Il presente capitolo descrive l'elaborazione dei quadri di monitoraggio e i possibili metodi di rendicontazione.

L'adozione di un piano di monitoraggio consente all'autorità competente di verificare se i progetti di riparazione siano stati attuati come previsto e se i progetti abbiano prodotto i benefici attesi per le risorse e/o i servizi naturali. I piani di monitoraggio dettagliati permettono inoltre all'autorità competente o alle organizzazioni che attuano i progetti di valutare se siano necessarie misure correttive.

Sebbene di per sé non siano elementi dell'analisi di equivalenza, il monitoraggio e la rendicontazione dei progressi e dell'efficacia dovrebbero essere parte integrante della valutazione globale della responsabilità. I punti chiave nella fase di monitoraggio e rendicontazione di un progetto comprendono la pianificazione e l'attuazione delle misure di riparazione, il monitoraggio e la rendicontazione.

7.1 Sei tipi di monitoraggio delle azioni di riparazione In generale si possono elaborare sei diversi tipi di piani di monitoraggio delle azioni di riparazione (Roni, 2005)30:

• monitoraggio delle condizioni originarie per caratterizzare le condizioni biologiche, chimiche o fisiche esistenti (prima della riparazione), da utilizzare per pianificare la riparazione o per confronti futuri;

• monitoraggio dello stato per caratterizzare le diverse condizioni biologiche, chimiche o fisiche presenti in una data area in un determinato momento;

• monitoraggio delle tendenze per stabilire come le condizioni mutino nel tempo; • monitoraggio dell'attuazione per stabilire se un progetto sia stato attuato come previsto; • monitoraggio dell'efficacia per stabilire se un progetto abbia prodotto gli effetti desiderati sull'habitat, sui

processi fisici o sulle condizioni del bacino imbrifero; • monitoraggio della convalida per verificare se gli effetti rilevati sull'habitat, sui processi fisici o sulle

condizioni del bacino imbrifero siano effettivamente riconducibili alle azioni di riparazione. Il monitoraggio della convalida verifica quindi la correttezza dell'ipotetico nesso logico fra l'azione di riparazione e la reazione attesa. Dato che questo tipo di piano di norma richiede notevoli (e quindi costose) attività di campionamento, il monitoraggio della convalida è proposto soltanto nelle situazioni in cui un progetto non rispetti i parametri di riferimento e le ragioni dell'insuccesso non siano chiare.

Il monitoraggio consente inoltre di valutare se le parti responsabili dell'attuazione stiano realizzando quanto si sono impegnate a fare nel piano di riparazione. I criteri relativi alla progettazione e ai risultati, inclusi nel piano di riparazione, possono aiutare le autorità competenti a verificare se durante l'attuazione le parti responsabili rispettino gli obblighi previsti.

30 Roni, P. (Editor) 2005, Monitoring stream and watershed restoration, American Fisheries Society, Bethesda, Maryland.

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La metrica inizialmente utilizzata per quantificare il debito e il credito dovrebbe essere sostanzialmente valida anche per valutare il successo del progetto e i benefici conseguiti. Di norma il monitoraggio e la rendicontazione post-monitoraggio sono elementi essenziali dei piani di riparazione.

Si dovrebbe elaborare un piano di monitoraggio per ciascun progetto di riparazione selezionato. Il monitoraggio deve essere sufficiente a permettere di quantificare i vantaggi derivanti dalla riparazione rispetto alla metrica di valutazione utilizzata per elaborare il piano di riparazione. Esistono tuttavia molte tipologie di azioni di monitoraggio:

• monitoraggio chimico del mezzo (acqua, aria, suolo, sedimenti) e del biota (per es. tessuti dei pesci); • monitoraggio biologico degli individui, delle popolazioni, delle comunità o degli habitat; • monitoraggio fisico e idrologico delle caratteristiche in esame (per es. tasso di accumulo del sedimento, flussi

dell'acqua ecc.); • monitoraggio incentrato su misure programmatiche specifiche o relative ai risultati (per es. biomassa di

superficie della vegetazione impiantata nella zona umida, concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, ettari destinati a servitù a scopo conservativo ecc.).

I piani di monitoraggio dovrebbero essere concepiti in modo da tenere conto di un intervallo ragionevole di variabilità naturale, compresi fattori quali le variazioni stagionali negli idrogrammi, le migrazioni della fauna selvatica, le stagioni di crescita, i cicli delle maree e i potenziali utilizzi umani. L'elaborazione dei piani di monitoraggio dovrebbe basarsi su dati statistici, con un'adeguata considerazione della necessaria capacità di distinguere i mutamenti nelle variabili ambientali. Infine, il monitoraggio dovrebbe essere condotto in conformità di piani di campionamento e analisi scientificamente adottati e approvati. È importante tenere presente che i costi di monitoraggio, compresa la rendicontazione, devono essere contabilizzati nei costi di riparazione.

7.2 Calendarizzazione delle azioni di monitoraggio Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato a scadenze periodiche, stabilite sulla base dei fattori biologici, chimici, fisici, sociali o economici rilevanti ai fini della determinazione del successo.

Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato prima, durante e dopo l'attuazione dei piani di riparazione. Quando si elaborano i quadri di monitoraggio, si dovrebbero includere le scadenze delle varie azioni di monitoraggio. A titolo di esempio, si indica di seguito quando andrebbero condotte le specifiche azioni di monitoraggio in relazione con l'attuazione delle azioni di riparazione.

• Monitoraggio delle condizioni originarie:

o prima dell'attuazione effettiva delle azioni di riparazione

• Monitoraggio dell'attuazione:

o durante le azioni di riparazione

• Monitoraggio dello stato:

o dall'inizio delle azioni di riparazione fino al raggiungimento degli obiettivi di progetto/funzione.

• Monitoraggio delle tendenze:

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o durante il periodo di realizzazione dei benefici delle azioni di riparazione

• Monitoraggio dell'efficacia:

o periodicamente, durante il ciclo di vita dell'azione di riparazione

• Monitoraggio della convalida:

o in momenti specifici di "convalida", stabiliti nel piano di riparazione per verificare se gli effetti rilevati sull'habitat, sui processi fisici o sulle condizioni del bacino imbrifero siano effettivamente riconducibili alle azioni di riparazione. Ciò consente di adottare misure correttive, se necessario.

7.3 Rendicontazione La direttiva non prevede l'obbligo di rendicontazione caso per caso. Tuttavia, poiché il monitoraggio e la valutazione sono gli unici strumenti grazie ai quali le autorità competenti possono dimostrare di aver tutelato le risorse naturali comuni, la rendicontazione dei risultati del monitoraggio e della valutazione riveste importanza cruciale. Le autorità potrebbero quindi voler considerare la possibilità di rendere pubbliche le relazioni sulla valutazione del danno a intervalli regolari e in un formato accessibile.

I piani di monitoraggio dovrebbero prevedere anche la rendicontazione post-monitoraggio. La rendicontazione è uno strumento importante per:

• comunicare ai cittadini interessati i successi (e gli insuccessi) del piano di riparazione; • comunicare ai cittadini interessati le modifiche necessarie del progetto di monitoraggio o dei tassi di ripristino

previsti; • comunicare ai cittadini interessati la presenza (o l'assenza) di potenziali rischi per la salute umana; • contribuire alle conoscenze scientifiche in merito all'efficacia della riparazione e ai tassi di ripristino.

Che siano messe a disposizione del pubblico o no, le relazioni dovrebbero contenere una descrizione del progetto, gli obiettivi del progetto, il percorso previsto per il ripristino e i benefici, i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio e una sintesi e un'interpretazione di tali dati. Si dovrebbero indicare le eventuali misure correttive adottate o previste e descrivere il livello di ripristino delle risorse e/o dei servizi rispetto alle condizioni originarie e al percorso di ripristino previsto.

Riquadro 7.1. Quadro di monitoraggio post-riparazione

Il monitoraggio post-riparazione è una fase fondamentale del processo di riparazione del danno. Un efficace piano di monitoraggio post-riparazione contribuirà a:

• individuare problemi cui si può porre rimedio, • quantificare i benefici e • fornire informazioni da comunicare ai responsabili delle politiche e ai cittadini in merito ai benefici della

riparazione. Prima di elaborare un piano di monitoraggio post-riparazione è necessario indicare il modello concettuale per il progetto. Tale modello dovrebbe descrivere chiaramente l'azione di riparazione, il risultato intermedio atteso e il

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percorso/processo mediante il quale il risultato intermedio condurrà ai risultati a lungo termine auspicati.

Un quadro di monitoraggio efficace sfrutta il modello concettuale per fornire importanti informazioni su ciascuna fase del processo di riparazione. L'ideale sarebbe prevedere sia il monitoraggio prima dell'attuazione, per determinare le condizioni iniziali, sia siti di riferimento da monitorare parallelamente al sito oggetto del progetto. Poiché le condizioni originarie possono mutare nel corso del tempo (per es. una siccità può causare una diminuzione delle popolazioni di pesci a livello regionale), il monitoraggio delle variazioni delle condizioni di riferimento nel corso del tempo consente di apportare le correzioni opportune alle condizioni originarie.

Si dovrebbe elaborare un piano per ciascuna fase del quadro di monitoraggio in cui indicare il responsabile del monitoraggio, i soggetti ai quali saranno comunicati i risultati, l'obiettivo della fase di monitoraggio in questione, le azioni di monitoraggio da realizzare, il sito oggetto di monitoraggio, il calendario delle azioni di monitoraggio ed eventuali parametri di riferimento che segnalino la necessità di misure correttive.

Descrizione delle fasi di monitoraggio

Fase 1: Monitoraggio del sito oggetto del progetto e di siti di riferimento idonei per accertare le condizioni pre-attuazione.

Fase 2: Monitoraggio dell'azione posta in atto per determinare se l'attuazione ha avuto successo. Questi risultati dovrebbero segnalare la necessità di adottare misure correttive.

Fase 3: Monitoraggio del sito oggetto del progetto e dei siti di riferimento nel breve periodo (di solito da 1 a 5 anni) per determinare se l'attuazione abbia prodotto i risultati intermedi previsti. Questi risultati dovrebbero segnalare la necessità di adottare misure correttive.

Fase 4: Monitoraggio dei risultati del progetto e dei siti di riferimento nel lungo periodo (di solito da 3 a 10 o più anni) per quantificare i risultati del progetto rispetto alle condizioni originarie. Queste ultime dovrebbero essere corrette per tenere conto delle variazioni nel corso del tempo, sulla base di variazioni analoghe osservate nei siti di riferimento.

Riquadro 7.2. Monitoraggio/rendicontazione: "Cedimento della diga di residui minerari nella valle K"

È stato condotto il monitoraggio annuale per valutare l'esecuzione delle azioni di riparazione primaria e compensativa. Il monitoraggio della riparazione primaria si è incentrato sul ripristino della copertura vegetale nella zona umida danneggiata. È stato previsto un campionamento stagionale annuo per un periodo di dieci anni. Il monitoraggio della riparazione compensativa ha riguardato:

• la densità delle trote, • la qualità dell'acqua e • la qualità del sedimento.

Il monitoraggio annuo della trota è stato condotto mediante elettropesca nel sito colpito e nel sito riparato per un periodo di dieci anni. Il campionamento della qualità dell'acqua (primavera, autunno) è stato effettuato in punti chiave dei tratti di fiume colpiti per assicurare il ripristino per un periodo di cinque anni, a meno che le condizioni indicassero necessità diverse. Il campionamento del sedimento (solo in autunno) è stato effettuato negli stessi punti

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di prelievo dei campioni d'acqua per assicurare il ripristino per un periodo di cinque anni, a meno che le condizioni indicassero necessità diverse. Il monitoraggio dei criteri di esecuzione e del ripristino della vegetazione in seguito alla riparazione primaria della zona umida è stato condotto per un periodo di dieci anni. Tutte le spese amministrative e i costi di monitoraggio sono stati inclusi nei costi complessivi di valutazione del danno.

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ABBREVIAZIONI/ACRONIMI DSHaYs Discounted Service Hectare Years, servizi-ettari-anni attualizzati Commissione Commissione europea direttiva VIA Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale direttiva o ELD Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale UE Unione europea OGM Organismo geneticamente modificato HEA Analisi di equivalenza degli habitat direttiva Habitat Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali direttiva IPPC Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento REA Analisi di equivalenza delle risorse ZSC Zone speciali di conservazione, siti protetti ai sensi della direttiva Habitat per la

conservazione di specie e habitat SIC Sito di interesse conservativo ZPS Zona di protezione speciale SSSI Siti di particolare interesse scientifico: aree del patrimonio naturale, habitat di specie

selvatiche, caratteristiche geologiche e forme del rilievo terrestre VEA Analisi di equivalenza del valore direttiva Uccelli Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici direttiva quadro Acque Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di

acque DAA Disponibilità ad accettare un risarcimento DAP Disponibilità a pagare

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GLOSSARIO Strumento di diritto amministrativo

È applicato dalle autorità pubbliche incaricate di assicurare la prevenzione e la riparazione del danno ambientale (agire in nome dell'interesse dell'ambiente).

Falda acquifera Strato sotterraneo di roccia permeabile o di materiali non consolidati permeabili acquiferi (ghiaia, sabbia o fango) dal quale l'acqua sotterranea può essere estratta utilizzando un pozzo.

Condizioni originarie La qualità e la quantità di risorse e/o servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato l'incidente (nel contesto della direttiva).

Autorità competente Autorità responsabile dell'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale. Riparazione compensativa Azioni di riparazione effettuate nel sito danneggiato o in un sito alternativo per

compensare le perdite temporanee con risorse o servizi identici o equivalenti a quelli specificamente danneggiati (non si applica in caso di danno al terreno).

Riparazione complementare

Azioni di riparazione supplementari intraprese in un sito alternativo o in relazione a risorse o servizi diversi da quelli specificamente danneggiati, al fine di ripristinare il livello originario della risorsa o del servizio colpito (non si applica in caso di danno al terreno).

Contaminazione Sostanze nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo che possono causare effetti nocivi. Sostanze pericolose Sostanze tossiche che rappresentano il rischio maggiore per l'ambiente e la salute

umana. Responsabilità per colpa Gli operatori le cui attività non sono regolamentate nel quadro delle normative indicate

nell'allegato III della direttiva possono essere ritenuti responsabili dei danni arrecati alle specie e agli habitat naturali protetti, ma non degli altri tipi di danni menzionati (purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva). È necessario accertare il comportamento doloso o colposo dell'operatore per poterlo ritenere responsabile.

Minaccia imminente Il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo (articolo 2 della direttiva). Le nozioni di "probabilità sufficiente" e "futuro prossimo" vanno definite caso per caso.

Perdita temporanea Il danno subito dal momento in cui si verifica l'incidente iniziale al momento in cui le risorse e/o i servizi danneggiati tornano alle condizioni originarie. Se le condizioni originarie non possono essere ripristinate (nonostante tutte le azioni di riparazione), la perdita temporanea è il danno subito a tempo indeterminato del quale occorre tenere conto quando si stabilisce l'entità della riparazione.

Operatore Qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività, compresi il titolare di un permesso o un'autorizzazione a svolgere l'attività o la persona che registra o notifica l'attività stessa (a seconda delle disposizioni di recepimento della direttiva a livello nazionale).

Permesso Permesso concesso dall'autorità di regolamentazione che autorizza il funzionamento di un impianto regolamentato a talune condizioni.

Principio "chi inquina paga"

Principio giuridico ed economico in virtù del quale la parte o le parti responsabili di produrre inquinamento sono tenute a rispondere anche del danno arrecato all'ambiente naturale. Il principio è sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE.

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Riparazione primaria Azioni di riparazione destinate a riportare le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie. La riparazione primaria può comprendere:

• azioni immediate destinate a porre fine all'incidente, ridurre, circoscrivere e prevenire ulteriori danni e ripulire il danno, anche dette misure di riparazione di emergenza (articolo 2 della direttiva), e

• azioni di riparazione a medio o lungo termine, avviate nel sito danneggiato al fine di riportare le risorse e/o i servizi danneggiati alle condizioni originarie (in caso di danno alle acque e alla natura).

Risarcimenti punitivi Risarcimenti destinati a reprimere o scoraggiare l'imputato e altri soggetti contro l'adozione di un comportamento simile a quello oggetto dell'azione legale.

Valutazione dei rischi Stima del rischio calcolata in base all'entità del rischio potenziale e alla probabilità che tale rischio si verifichi.

Servizi Funzioni svolte da una risorse naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.

Danno significativo La nozione di "danno significativo" va definita caso per caso. I criteri per determinare il carattere significativo del danno sono elencati nell'allegato I della direttiva in combinazione con le disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli, in caso di danno alla biodiversità, e della direttiva quadro Acque, in caso di danno alle acque.

Responsabilità oggettiva Attività regolamentate individuate come potenzialmente pericolose nel quadro di altre normative ambientali dell'UE (elencate nell'allegato III della direttiva). Non è necessario accertare il dolo perché l'operatore sia ritenuto responsabile dei tipi di danni previsti dalla direttiva. Gli operatori che svolgono le attività elencate nell'allegato III della direttiva sono tenuti a rispondere (responsabilità oggettiva) di tutti e tre i tipi di danno, cioè alle specie e agli habitat protetti, alle acque e al terreno.

Corpo idrico Un corpo idrico superficiale o sotterraneo definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva quadro Acque.

Disponibilità ad accettare un risarcimento

La somma di denaro che le persone sono disposte ad accettare a titolo di risarcimento per tollerare una perdita (in termini di qualità e/o quantità di risorse ambientali) o rinunciare a un miglioramento.

Disponibilità a pagare La somma di denaro che le persone sono disposte a pagare per prevenire una perdita (in termini di qualità e/o quantità di risorse ambientali) o ottenere un miglioramento.

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LINK ALLE DIRETTIVE PERTINENTI E ALTRI RIFERIMENTI UTILI

Direttiva sulla responsabilità ambientale, testo ufficiale: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:it:PDF Pagina web della Commissione europea relativa alla direttiva sulla responsabilità ambientale: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm Pagina web della Commissione europea sulla direttiva Habitat: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm Pagina web della Commissione europea sulla direttiva Uccelli: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm Pagina web della Commissione europea sulla direttiva quadro Acque: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html Commissione europea, Relazione sull'efficacia della direttiva sulla responsabilità ambientale, Bruxelles, 12 ottobre 2010, COM(2010) 581 definitivo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0581:FIN:IT:PDF

Millennium Ecosystem Assessment for ecosystem services: http://www.unep.org/maweb/en/index.aspx L'economia degli ecosistemi e della biodiversità (TEEB): http://www.teebweb.org/

WATECO (2003): Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/CE) – Guidance document number 1: Economics and the Environment: http://www.waterframeworkdirective.wdd.moa.gov.cy/docs/GuidanceDocuments/Guidancedoc1WATECO.pdf

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LINK AGLI ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA A CURA DEGLI STATI MEMBRI

Danimarca

The Environmental Protection Agency and the Agency for Spatial and Environmental Planning (senza data), Environmental Liability Directive Guidelines

Finlandia

Ministry of the Environment (2012), Remediation of Significant Environmental Damage: manual on procedures

Francia Commissariat général au développement durable, La loi responsabilité environnementale et ses méthodes d'équivalence – Guide méthodologique, luglio 2012 (versione in francese): http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref-LRE.pdf The Environmental Liability Law and equivalency methods, luglio 2012 (versione in inglese): https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/lecture.jsf?uuid=a68f13ea74835beaa7d4952be0c33e7f

Irlanda

Environmental Protection Agency (2011), Environmental Liability Regulations: guidance document

Paesi Bassi (2008) Guidelines for Part 17.2 of the Dutch Environmental Management Act: measures in the event of environmental damage or its imminent threat (traduzione in inglese)

Portogallo

Agencia Portuguesa do Ambiente, Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (2011), Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental Responsabilidade Ambiental

Spagna

Ministry of the Environment and Rural and Marine Affairs (2008), 20680 Royal Decree 2090/2008, of 22 December, which enacts the partial implementation regulations of the Environmental Liability Act 26/2007, of 23 October (traduzione in inglese, non ufficiale).

Esistono altri documenti di orientamento in lingua spagnola in materia di strumenti di analisi dei rischi ambientali e di valutazione economica, reperibili all'indirizzo:

Page 121: eftec STRATUS - European Commission · valutazione dei danni a norma della direttiva, corredate di informazioni e dati tecnici supplementari, studi di casi e un'esercitazione pratica

119

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/

Regno Unito

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) (2009) The Environmental Damage (Prevention and Remediation) Regulations 2009, Guidance for England and Wales (guida dettagliata) http://archive.defra.gov.uk/environment/policy/liability/pdf/indepth-guide-regs09.pdf

Defra and Welsh Assembly Government (2009) The Environmental Damage Regulations, Preventing and Remedying Environmental Damage (guida rapida) (http://archive.defra.gov.uk/environment/policy/liability/pdf/quick-guide-regs09.pdf

Department of Environment for Northern Ireland (DOENI) The Environmental Damage (Prevention and Remediation) Regulations 2009, Northern Ireland Guidance http://www.doeni.gov.uk/eld_guidance.pdf

Environment Agency (2009) Overview of how the Environmental Damage Regulations interface with our current powers and duties

Environment Agency (2009) What is 'environmental damage'?

Natural England (2011), Environmental Damage (prevention and remediation) Regulations 2009, Natural England Operating manual

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LEGGI NAZIONALI CHE RECEPISCONO LA DIRETTIVA NEL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI E ALTRI DOCUMENTI UFFICIALI

Austria:

o 55a legge federale sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno

ambientale, Gazzetta ufficiale federale della Repubblica d'Austria, Vol. 2009, Parte I, pubblicata il

19 giugno 2009

o Legge del 29 ottobre 2009 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del

danno ambientale (Burgenland), Gazzetta ufficiale regionale del Burgenland n° 2/2010, pubblicata

l'11 gennaio 2010

o 9a legge del 26 novembre 2009 che modifica la legge sulla protezione della natura nella Carinzia del

2002, Gazzetta ufficiale regionale della Carinzia n° 4/2010

o 55a legge del 9 luglio 2009 che modifica la legge della Carinzia sugli impianti IPPC, Gazzetta ufficiale

regionale della Carinzia n° 26/2009, pubblicata il 30 settembre 2009

o Legge sulla responsabilità ambientale della Bassa Austria, 6200-0, n° 77/2009, 2009-08-05

o 95a legge sulla responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione e la riparazione del

danno ambientale, 2009

o 4a legge del 5 maggio 2010 che modifica la legge sulla protezione dell'ambiente e l'informazione

sull'ambiente, Gazzetta ufficiale regionale di Salisburgo, pubblicata il 30 giugno 2010

o 10a legge del 17 novembre 2009 sulla responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione

e la riparazione del danno ambientale, Gazzetta ufficiale regionale della Stiria, n° 6/2010, pubblicata

il 10 febbraio 2010

o 5a legge del 18 novembre 2009 sulla responsabilità in caso di danno a specie e habitat naturali

protetti e di alcuni danni al terreno, Gazzetta ufficiale regionale del Tirolo, n° 2/2010, pubblicata il

21 gennaio 2010

o Legge che modifica la legge sugli impianti IPPC e gli impianti Seveso II, Gazzetta ufficiale regionale

del Vorarlberg, n° 3/2010, pubblicata il 2 febbraio 2010

o 38a legge sulla responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione e la riparazione del

danno ambientale a Vienna, Gazzetta ufficiale regionale di Vienna, Vol. 2009, pubblicata il

1° settembre 2009, n° 38.

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121

Belgio:

o Legge del 25 aprile 2007 recante varie disposizioni (IV), G.U. 8 maggio 2007 (livello federale)

o Legge del 15 maggio 2007 sulla protezione civile, G.U. 31 luglio 2007, 50748 (livello federale)

o Regio decreto del 3 agosto 2007 concernente la prevenzione e la riparazione del danno ambientale

durante l'immissione sul mercato di OGM o di prodotti contenenti OGM, G.U. 20 settembre 2007,

49665 (livello federale)

o Regio decreto dell'8 novembre 2007 concernente la prevenzione e la riparazione del danno

ambientale in conseguenza del trasporto su strada, ferrovia, vie navigabili interne o aereo,

G.U. 9 novembre 2007 (livello federale)

o Regio decreto del 25 ottobre 2007 concernente il danno significativo all'ambiente marino e al

recupero dei costi delle misure di prevenzione, contenimento e riparazione, G.U. 9 novembre 2007

(livello federale)

o Decreto del 21 dicembre che integra il decreto del 5 aprile 1995 recante disposizioni generali in

materia di politica ambientale con il titolo XV Danno ambientale, al fine di recepire la direttiva

2004/35/CE, G.U. 12 febbraio 2008 (regione fiamminga)

o Decisione del 9 settembre 2011 del governo fiammingo che dispone ulteriori misure riguardanti la

richiesta di misure e le procedure di ricorso nel quadro della prevenzione e riparazione del danno

ambientale (regione fiamminga)

o Decreto del 27 ottobre 2006 sulla gestione del territorio (regione fiamminga)

o Decreto del 22 novembre 2007 che modifica il primo libro del codice ambientale relativo alla

prevenzione e riparazione del danno ambientale, G.U. 19 dicembre 2007 (regione vallona)

o Ordinanza del 13 novembre 2008 sulla responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione

e la riparazione del danno ambientale, G.U. 14 novembre 2008 (regione di Bruxelles)

o Decisione del governo della regione di Bruxelles-capitale del 19 marzo 2009 che precisa alcune

disposizioni dell'ordinanza del 13 novembre 2008 sulla responsabilità ambientale per quanto

riguarda la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, G.U. 16 aprile 2009 (regione di

Bruxelles)

o Ordinanza del 5 marzo 2009 relativa alla gestione e riparazione di terreni contaminati (regione di

Bruxelles)

Bulgaria:

o Legge sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, Gazzetta

ufficiale dello Stato n° 43 del 29 aprile 2008.

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Cipro:

o Legge sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

del 2007, Legge 189(I)/2007, n° 4154, 31/12/2007, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro.

Repubblica ceca:

o Legge del 22 aprile 2008 sulla prevenzione e la riparazione del danno ambientale e che modifica

alcune leggi.

o Decreto del gennaio 2009 sull'individuazione e la riparazione del danno ecologico al terreno.

Danimarca:

o 466a legge sull'indagine, la prevenzione e la riparazione del danno ambientale (legge sul

danno ambientale), Gazzetta ufficiale A, pubblicata il 18 giugno 2008.

o 507a legge che modifica la legge sulla protezione dell'ambiente e alcune altre leggi,

Gazzetta ufficiale A, pubblicata il 18 giugno 2008

o 652a Ordinanza sui criteri per determinare la presenza di un danno ambientale e sugli

obblighi relativi alla riparazione di alcuni tipi di danno ambientale, pubblicata il 28 giugno

2008

o 657a Ordinanza sulla copertura delle spese di amministrazione e controllo nel quadro della

legge sul danno ambientale, pubblicata il 28 giugno 2008

o 789a Ordinanza sul danno ambientale eccetera alle specie protette o alle aree di

conservazione della natura internazionali in relazione con le attività di pesca commerciale,

pubblicata il 25 luglio 2008

o 875a Ordinanza sulle procedure per la determinazione della presenza di un danno

ambientale o di una minaccia imminente di tale danno alle specie protette o alle aree di

conservazione della natura internazionali in relazione con la costruzione e l'ampliamento

dei porti e le misure di protezione costiera e con l'istituzione e l'ampliamento di alcuni

impianti nelle acque territoriali danesi, pubblicata il 4 settembre 2008

Estonia:

o Legge sulla responsabilità ambientale, Gazzetta ufficiale elettronica, editore: Riigikogu,

14 novembre 2007, risoluzione n° 203.

Finlandia:

o 383a Legge sulla riparazione di alcuni tipi di danno all'ambiente, Helsinki, 29 maggio 2009

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o 713° Decreto governativo sulla riparazione di alcuni danni all'ambiente, pubblicato a Helsinki il 24 settembre 2009

Francia:

o Legge n° 2008-757 del 1° agosto 2008 relativa alla responsabilità ambientale e recante disposizioni di

adeguamento al diritto comunitario nel settore dell'ambiente, Gazzetta ufficiale della Repubblica

francese del 2 agosto 2008, testo 2 di 107.

o Decreto n° 2009-468 del 23 aprile 2009 relativo alla prevenzione e alla riparazione di alcuni danni

arrecati all'ambiente, Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 26 aprile 2009.

Germania:

o Legge che recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità

ambientale per quanto riguarda la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, Gazzetta

ufficiale federale (Bundesgesetzblatt (BGBl), Berlino, 10 maggio 2007.

Grecia:

o Decreto presidenziale n° 148, Responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione e la

riparazione del danno ambientale – Recepimento della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 21 aprile 2004, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, prima edizione, n° 190,

29 settembre 2009.

Ungheria:

o Legge XXIX del 2007 che modifica alcune leggi in materia di protezione dell'ambiente per quanto

riguarda la responsabilità ambientale, Legge LIII del 1995 sulle norme generali in materia di

protezione dell'ambiente e legge LVII del 1995 sulla gestione delle risorse idriche, Edizione Magyar

Közlöny, 2007/52, pagg. 3316-3320.

o Decreto governativo n° 91/2007, (IV. 26.) Korm, relativo alla determinazione del danno causato

all'ambiente naturale e alle norme in materia di risarcimento del danno.

o Decreto governativo n. 90/2007, (IV. 26.) Korm, relativo alle norme in materia di prevenzione e

riparazione del danno ambientale.

Irlanda:

o SI n° 547 del 2008, Comunità europee (responsabilità ambientale), normativa 2008.

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124

Italia:

o Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, Gazzetta Ufficiale Serie

generale n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 96.

Lettonia:

o Legge sulla protezione ambientale, Vēstnesis [Gazzetta ufficiale], 183, 15/11/2006.

o Regolamento sui criteri da utilizzare nella valutazione dell'importanza dell'effetto del danno alle

specie o agli habitat soggetti a misure di protezione speciale, Vēstnesis [Gazzetta ufficiale], 54,

30/03/2007, Regolamento n° 213, voce n°21, parte N 32.

o Regolamento sulle misure di prevenzione e riparazione e sulla procedura per la valutazione del danno

ambientale e il calcolo del costo delle misure preventive, urgenti e correttive, Vēstnesis [Gazzetta

ufficiale], 78, 16/05/2007, Regolamento n° 281, verbale n° 25, paragrafo 31.

o Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente, Vēstnesis, 107, 05/07/2007.

Lituania:

o N° IX-147, 24.03.05, Gazzetta ufficiale, 2005, N° 47-1558 (12.04.05), Legge che modifica e integra gli

articoli 1, 2, 6, 7, 8, 14, 19, 26, 31, 32, 33 e 34 e l'allegato e che abroga l'articolo 24 della legge sulla

protezione dell'ambiente e integra detta legge con l'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

o N° IX-648, 08.06.06, Gazzetta ufficiale, 2006, n° 72-2667 (28.06.06), Legge che modifica gli articoli 1,

2, 3, 12, 18, 20 e 24 della legge sul controllo statale della protezione dell'ambiente e integra detta

legge con un allegato.

o N° IX-1299, 18.10.07, Gazzetta ufficiale, 2007, n° 116-4741 (13.11.07), Legge che modifica

l'articolo 12, integra la parte IV con una quarta sezione e modifica l'allegato della legge sul controllo

statale della protezione dell'ambiente.

o N° IX-1510, 24.04.08, Gazzetta ufficiale, 2008, N° 53-1954 (10.05.08), Legge che modifica gli

articoli 3, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 36 e 37 e l'allegato della legge sul controllo statale della

protezione dell'ambiente.

Lussemburgo:

o Legge del 20 aprile 2009 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione dei

danni ambientali, Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo, Raccolta della legislazione,

A - N° 82, 27 aprile 2009, pag. 968.

Malta:

o Legge sulla protezione dell'ambiente (CAP. 435) – Legge sui piani di sviluppo (CAP. 356) – Norme in

materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, 2008, LN 121 del 2008.

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125

Paesi Bassi:

o Legge del 24 aprile 2008 che modifica la legge sulla gestione dell'ambiente in relazione con

l'attuazione della direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale), Gazzetta ufficiale del Regno dei

Paesi Bassi (Leggi, ordinanze e decreti), 2008, 166.

o Decreto del 21 maggio 2008 che stabilisce la data di entrata in vigore della legge del 24 aprile 2008

che modifica la legge sulla gestione dell'ambiente in relazione con l'attuazione della direttiva

2004/35/CE (responsabilità ambientale), Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi

(Leggi, ordinanze e decreti), 2008, 178.

Polonia:

o Legge del 13 aprile 2007 sulla prevenzione e la riparazione del danno ambientale, Gazzetta ufficiale

n° 75, voce 493, GU Edizione speciale polacca, Parte 15, Volume 8, pag. 357.

o Legge del 30 aprile 2008 sui criteri di valutazione del danno ambientale (recepisce l'allegato I

della direttiva 2004/35/CE), GU Edizione speciale polacca, Parte 15, Volume 8, pag. 357.

o Ordinanza del 4 giugno 2008 sui tipi di misure di riparazione e sulle condizioni e le modalità

di attuazione (recepisce l'allegato II della direttiva 2004/35/CE), Gazzetta ufficiale N° 103, voce 664,

GU Edizione speciale polacca, Parte 15, Volume 8, pagg. 357.

Portogallo:

o Decreto legge n° 147/2008 del 29 luglio 2008, Gazzetta ufficiale, Prima serie, N. 145, 29 luglio 2008.

Romania:

o Ordinanza urgente sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno

ambientale, Ordinanze del governo rumeno, Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I,

n° 446/29.VI.2007.

Slovacchia:

o Legge del 21 giugno 2007 sulla prevenzione e la riparazione del danno ambientale e recante modifica

di alcune leggi, 2007/305

Slovenia:

o Legge che modifica la legge sulla protezione dell'ambiente (ZVO-1B), n° 003-02-6/2008-15,

7 luglio 2008.

o Norme relative ai criteri dettagliati per la determinazione del danno ambientale, adottata Ur.l. RS,

n. 46/2009.

o Decreto sui tipi di misure di riparazione del danno ambientale, adottata Ur.l. RS, n. 55/2009.

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Spagna:

o Legge sulla responsabilità ambientale 26/2007 del 23 ottobre 2007.

Svezia:

o Codice ambientale svedese, SFS (1998:808).

o Ordinanza sul danno ambientale grave, SFS (2007:667) 17 luglio 2007.

o SFS n° 2006:703 (Legge di procedura amministrativa), 1° luglio 2006, che modifica SFS n° 1986:223,

pubblicata: 7.5.1986.

Regno Unito:

o Il danno ambientale (prevenzione e riparazione) (Inghilterra) Normativa 2009, 29 gennaio 2009,

n° 153.

o Il danno ambientale (prevenzione e riparazione) (Galles) Normativa 2009, 11 aprile 2009, n° 995

(W. 81).

o La responsabilità ambientale (Scozia) Normativa 2009, 23 giugno 2009, n° 266.

o La responsabilità ambientale (prevenzione e riparazione) Normativa (Irlanda del Nord) 2009,

29 giugno 2009, n° 252

o Importazioni ed esportazioni (controllo) (modifica) Normativa 2008, Secondo Supplemento alla

Gazzetta di Gibilterra, N° 3689, 11 dicembre, 2008, Comunicazione n° 98 del 2008.

Page 129: eftec STRATUS - European Commission · valutazione dei danni a norma della direttiva, corredate di informazioni e dati tecnici supplementari, studi di casi e un'esercitazione pratica

127

RIFERIMENTI GIURIDICI NEL CONTESTO DELLA DIRETTIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Il presente elenco di riferimento è stato fornito per la maggior parte da Anne Gwenn Alexandre.

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ALLEGATO: METODI DI EQUIVALENZA – DESCRIZIONE TEORICA

I metodi di equivalenza si basano sulla formula seguente:

( ){ }[ ] ( ){ }[ ] PbbxJbxb Lt

jppt

Bt

jjt

jt I t* */***/* p

0j V V ∑∑ = −=−= ρρ

[___________________________] = [_____________________________]

Perdite Guadagni

dove t è il tempo (in anni):

t = 0 si verifica il danno t = B l'habitat danneggiato ritorna alle condizioni originarie t = C momento in cui viene presentata la richiesta t = I il progetto di sostituzione dell'habitat inizia a produrre benefici t = L il progetto di sostituzione dell'habitat cessa di produrre benefici

e dove:

jV è il valore unitario annualizzato dei benefici forniti dall'habitat danneggiato (senza il danno)

pV è il valore unitario annualizzato dei benefici forniti dall'habitat di sostituzione xt

j è il livello di una metrica della risorsa o del servizio per ettaro fornita dall'habitat danneggiato alla fine dell'anno t

jb è il livello della metrica della risorsa o del servizio per ettaro dell'habitat danneggiato

nelle condizioni originarie (senza il danno)

xtp è il livello della metrica della risorsa o del servizio per ettaro fornita dall'habitat di

sostituzione alla fine dell'anno t

bp è il livello iniziale della metrica della risorsa o del servizio per ettaro dell'habitat di

sostituzione

ρt è il fattore di attualizzazione, dove ρt = 1/(1+r)t - C e r è il tasso di attualizzazione per

l'intervallo temporale J è il numero di ettari danneggiati P è la dimensione in ettari del progetto di sostituzione che pareggia le perdite con i

guadagni derivanti dalla riparazione.

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Di seguito esamineremo le informazioni contenute in questa formula e poi descriveremo un esempio del modo in cui possa essere applicata per calcolare il debito totale (perdita) misurato in termini di servizi-ettari-anni attualizzati (DSHaYs).

• Anno iniziale. È l'anno in cui sono iniziati i danni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (o si prevede che inizino i danni in caso di applicazione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e delle direttive Habitat e Uccelli, o in caso di minaccia imminente ai sensi della direttiva), o l'anno in cui inizia il calcolo delle perdite. Nel modello va indicato un anno iniziale sia per il debito sia per il credito. Per quanto riguarda il debito, l'anno iniziale è quello in cui iniziano le perdite (o si prevede che inizino) o l'anno in cui inizia il calcolo delle perdite. Per quanto riguarda il credito, è l'anno in cui si prevede inizino i benefici della riparazione.

• Anno finale. È l'anno in cui l'ambiente cessa di subire danni: le risorse si ripristinano naturalmente o in conseguenza delle azioni di riparazione primaria. Per quanto riguarda il credito, è l'ultimo anno in cui si sommano i crediti derivanti dal progetto di riparazione. Per alcuni progetti, si prevede che i benefici continuino a verificarsi nel futuro prevedibile, ma, in altri casi, il ciclo di vita del progetto può essere abbastanza limitato. A volte non è previsto un anno finale, perché si prevede che le risorse non si ripristineranno.

• Anno di riferimento. È l'anno utilizzato per calcolare il valore attuale e in genere è quello in cui si svolge la valutazione del danno.

• Estensione territoriale. In un'analisi di equivalenza, per quanto riguarda il debito si tratta dell'area in cui si sono verificate le perdite. Per quanto riguarda il credito, l'estensione territoriale esprime l'area unitaria da riparare. L'unità di misura dei crediti deve essere la stessa utilizzata per i debiti per consentire il calcolo dell'equivalenza.

• Livello di perdita di risorse o servizi naturali. È il livello di perdita di risorse o servizi all'interno dell'estensione territoriale. Di solito è misurato in termini di percentuale di variazione attesa della metrica di quantificazione prescelta. Il livello di perdita può variare nel corso del tempo. In un'analisi di equivalenza degli habitat, è il livello di perdita di risorse o servizi naturali all'interno dell'estensione territoriale del danno rispetto alle condizioni originarie. Il livello di perdita può variare nel corso del tempo (così come le condizioni originarie) e, se le condizioni della risorsa migliorano col tempo, le risorse o i servizi naturali possono tornare alle condizioni originarie. In alcuni casi negli Stati Uniti le metriche di un danno dalle molteplici caratteristiche sono espresse in termini di "perdita percentuale di servizi" e il livello di perdita può variare dallo 0% al 100%. Va sottolineato che questa nozione di perdita parziale di servizi non è universalmente riconosciuta. Per esempio, nel quadro di alcuni regimi normativi, si può supporre che qualsiasi danno debba essere interamente riparato e che, per motivi pratici, la riparazione proporzionale di un sottoinsieme di servizi non sia né fattibile né desiderabile31. In un'analisi di equivalenza delle risorse, il livello di perdita può essere espresso in termini di numero di individui perduti, variazioni nella diversità tassonomica, riduzione della popolazione, perdita di capacità riproduttiva o vitalità (compreso l'arco di vita perduto o il numero ridotto di piccoli) o altre metriche del deterioramento delle risorse. In un'analisi di equivalenza del valore, il livello di perdita è espresso in termini monetari che rispecchiano il valore economico della perdita, cioè la disponibilità a pagare (DAP) per evitare la perdita o la disponibilità ad accettare (DAA) un risarcimento per tollerare la perdita.

31 Un'analogia utilizzata a sostegno di questo argomento è che la perdita di un braccio o di una gamba in un incidente non equivale alla perdita del 25% dei "servizi degli arti". Anzi, la piena compensazione richiederebbe la riparazione completa del danno subito.

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• Guadagno di risorse o servizi naturali. È la quantità di benefici attesi dall'attuazione di un progetto di riparazione. Una volta attuato un progetto, i benefici cominciano a maturare, ma i pieni benefici potrebbero non essere attesi prima di una data futura. Come per il calcolo del debito, i guadagni di risorse o servizi naturali sono quantificati rispetto alle condizioni originarie. I guadagni (crediti) e le perdite (debiti) devono essere quantificati utilizzando la stessa metrica.

• Condizioni originarie. Le condizioni originarie sono le condizioni che sarebbero esistite se non si fosse verificato l'incidente che ha causato il danno. La descrizione completa delle condizioni originarie nella direttiva è usata anche nelle analisi di equivalenza.

• Metrica. È semplicemente l'unità di misura della perdita e del guadagno di risorse o servizi naturali.

• Percorso di danno o di ripristino. Si dovrebbe fornire una descrizione del decorso della perdita o del guadagno di risorse o servizi naturali che rispecchi il tasso di deterioramento o di ripristino.

• Moltiplicatore di attualizzazione. Negli Stati Uniti in genere si incorpora un tasso di attualizzazione del 3% o 4% nei calcoli dell'analisi di equivalenza (si veda il riquadro A.1). Il tasso di attualizzazione (capitalizzazione) ha l'effetto di capitalizzare la perdita di servizi passata e di attualizzare la perdita di servizi futura per stimare il valore attuale. Si noti che, poiché la capitalizzazione consiste nell'attualizzare il valore di danni verificatisi in passato, l'anno finale non ha alcun ruolo. In altre parole, per la capitalizzazione l'anno finale è sempre l'anno di riferimento.

Riquadro A.1: Attualizzazione

I debiti (perdite) e i crediti (guadagni) che si realizzano nel passato o nel futuro non sono valutati allo stesso modo di quelli che si realizzano oggi. Esistono due ragioni principali per questa differenza. La prima è la preferenza temporale, cioè la propensione degli individui, a parità di condizioni, a preferire di consumare ora (oggi) invece di aspettare. L'implicazione di questa impazienza è che abbiamo bisogno di una compensazione per rimandare il consumo di cose buone (per es. prodotti di consumo, risorse ambientali ecc.). La seconda ragione della differenza è il costo del capitale: le risorse (monetarie o di altro tipo) disponibili oggi possono essere usate (investite o lavorate) per generare altri benefici che andrebbero perduti se tali risorse non fossero disponibili posteriormente.

Di conseguenza, bisogna ricorrere a una procedura per assicurare che i debiti e i crediti che si presentano in momenti diversi possano essere raffrontati su un piano di parità. Questa procedura si basa su un moltiplicatore di attualizzazione che tiene conto di un tasso (r) per adeguare i valori futuri o passati ai valori attuali:

(1 + r)(anno-anno di riferimento)

Quando è applicato per adeguare i valori passati a quelli attuali, il tasso utilizzato si chiama "tasso di capitalizzazione" e l'operazione è detta capitalizzazione:

1 x (1 + r)(anno-anno di riferimento)

In altre parole, quando l'anno è inferiore all'anno di riferimento (nel passato), la "potenza" del moltiplicatore di attualizzazione ha segno positivo e il moltiplicatore diventa un fattore di capitalizzazione.

Quando è applicato per adeguare i valori futuri a quelli attuali, il tasso utilizzato si chiama "tasso di attualizzazione" e

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l'operazione è detta attualizzazione:

1/(1 + r)(anno-anno di riferimento)

In altre parole, quando un dato anno è maggiore dell'anno di riferimento (nel futuro), la "potenza" del moltiplicatore di attualizzazione ha segno negativo e il moltiplicatore diventa un fattore di attualizzazione. La scelta del tasso di attualizzazione (o capitalizzazione) si basa sulla letteratura teorica e in alcuni Stati membri esistono tassi ufficiali (per es. nel Regno Unito il tasso iniziale è del 3,5% e scende a 0% nell'arco di 300 anni). I progetti della Commissione europea tendono ad applicare un tasso del 4%.

Questa formula implica tre importanti aspetti concernenti l'analisi di equivalenza.

1. Tramite calcoli in termini di valore attuale (attualizzazione o capitalizzazione), i metodi di equivalenza tengono conto delle differenze temporali tra il momento in cui si verifica il danno e quello in cui le azioni di riparazione producono benefici.

2. La quantità di una risorsa naturale o un servizio ecologico fornito per area unitaria in un sito danneggiato e in un sito oggetto di riparazione può essere diversa. In realtà, relativamente pochi incidenti eliminano completamente un habitat (o biota) e la maggior parte delle azioni di riparazione non creano un habitat (o biota) completamente nuovo e funzionante. Inoltre, le funzioni dell'habitat sono complesse e i processi ecosistemici sono intercorrelati. Per tenerne conto, la quantificazione delle perdite e dei guadagni spesso si basa su rilevazioni o stime dei cambiamenti di una singola misura, o "metrica", di una risorsa naturale o un servizio ecologico. La metrica utilizzata deve essere la stessa per entrambi gli elementi dell'equazione, cioè la perdita e il guadagno, e deve essere utile a misurare le differenze di qualità e quantità delle risorse o dei servizi naturali forniti dagli habitat nelle condizioni originarie, danneggiati e riparati.

3. Nelle analisi di equivalenza delle risorse e degli habitat si assume che il valore della risorsa o dell'habitat per la società resti costante nel tempo. In alternativa, si può sostenere che il crescente sviluppo o i cambiamenti climatici determinino una carenza di alcuni tipi di risorse o habitat (per es. zone umide urbane) e quindi accrescano il valore della perdita nel futuro e rendano più costoso il danno oggi. L'equivalenza delle risorse o degli habitat non tiene conto direttamente di questa variazione nelle preferenze.

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ALLEGATO: VALUTAZIONE ECONOMICA I valori economici sono i valori che le persone attribuiscono alle risorse ambientali e ai loro servizi ecosistemici. Sono espressi in termini relativi, sulla base delle preferenze individuali per particolari cambiamenti nella qualità e/o quantità di risorse e servizi. Tali preferenze sono determinate, a loro volta, dal modo in cui i cambiamenti della risorsa o del servizio incidono sul benessere individuale (o sulla loro utilità per le persone). I presupposti della valutazione economica sono incorporati nelle analisi di equivalenza delle risorse (REA) e degli habitat (HEA). L'assunto è che il valore, su base unitaria, delle azioni di riparazione sia pari al valore unitario della risorsa o del servizio danneggiato. Questo assunto garantisce che la portata delle azioni di riparazione, misurata dall'analisi HEA o REA, compensi adeguatamente il pubblico per il danno. Tuttavia, in alcuni casi, o perché il danno è troppo vasto, o perché il tipo di riparazione disponibile è abbastanza diverso dalle risorse o dai servizi danneggiati, tale assunto potrebbe non essere appropriato. In tali casi possono essere idonei i metodi di valutazione monetaria, come l'analisi valore-valore o valore-costo. Si rimanda all'allegato II, punto 1.2.3, della direttiva per maggiori informazioni su queste situazioni. Le preferenze sono misurate in base ai compromessi che gli individui sono disposti ad accettare fra denaro e tali cambiamenti. L'unità di misura di questi compromessi è il denaro, in quanto è un'unità comune che permette di raffrontare i costi e i benefici finanziari e ambientali. Utilizzando questa unità, le preferenze sono misurate in termini di disponibilità a pagare (DAP) una somma di denaro per evitare una perdita ambientale o per ottenere un beneficio e di disponibilità ad accettare (DAA) un risarcimento monetario per tollerare una perdita ambientale o rinunciare a un beneficio. Con la valutazione economica si stima il valore di un cambiamento marginale. In altre parole, gli individui esprimono la propria disponibilità a pagare o ad accettare un cambiamento, o si comportano in base a tale disponibilità, invece di esprimere la propria preferenza per il valore assoluto di una risorsa. Varie motivazioni determinano la disponibilità a pagare o la disponibilità ad accettare al fine di proteggere i servizi ecosistemici. Queste motivazioni sono analizzate nell'ambito della cosiddetta tipologia del valore economico totale (figura A.1). Il "totale" in questo caso si riferisce alla totalità delle diverse motivazioni, anziché al valore assoluto. Per una ripartizione dei servizi ecosistemici che offrono benessere agli individui e quindi hanno un valore economico, si rimanda ai punti successivi. Le motivazioni alla base delle preferenze, o i tipi di valori, si possono riepilogare come segue. Il valore d'uso comporta una certa interazione, diretta o indiretta, con la risorsa: • valore d'uso diretto: i servizi ecosistemici sono usati a fini di consumo, per esempio l'estrazione di acque per uso

industriale, o non a fini di consumo, per esempio per attività ricreative (come la pesca); • valore d'uso indiretto: il valore dei servizi ecosistemici forniti, come il ciclo dei nutrienti, l'offerta di habitat, la

regolazione del clima eccetera; • valore d'opzione: non è associato all'uso corrente dei servizi ecosistemici, ma al vantaggio di conservare la

possibilità di usarli in futuro. Un concetto collegato è il valore di quasi opzione, che si crea evitando o rinviando decisioni irreversibili, quando i progressi tecnologici e il miglioramento delle conoscenze possono influire sulla gestione ottimale di un ecosistema.

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Il valore indipendente dall'uso è legato al beneficio di sapere che gli ecosistemi vengono preservati; in altre parole, non è associato ad alcun uso di un ecosistema. Il valore indipendente dall'uso può essere suddiviso in tre elementi: • valore altruistico: è legato al beneficio di sapere che le generazioni attuali possono fruire dei servizi ecosistemici; • valore di eredità: è legato al beneficio di sapere che gli ecosistemi e i loro servizi saranno a disposizione delle

generazioni future; • valore d'esistenza: è legato alla semplice soddisfazione di sapere che gli ecosistemi continuano a esistere, a

prescindere dall'uso che se ne possa fare, adesso o in futuro.

Figura A.1: Valore economico totale Coloro che fanno uso diretto e indiretto dei servizi ecosistemici, cioè gli utilizzatori, probabilmente attribuiscono sia valore d'uso sia valore indipendente dall'uso. Coloro che non usano direttamente o indirettamente un servizio, ma attribuiscono valori indipendenti dall'uso, sono detti "non utilizzatori". Identificare gli utilizzatori è relativamente facile, mentre non esiste alcuna definizione teorica di "non utilizzatore". La definizione è una questione empirica alla quale può dare risposta la ricerca primaria. Nel contesto della direttiva, si dovrebbero includere nelle stime del debito e del credito le perdite (gli aumenti) di benessere subite (goduti) sia dagli utilizzatori sia dai non utilizzatori di risorse e servizi ambientali. Sono stati elaborati metodi di valutazione economica per stimare specificamente questi diversi tipi di valore economico in termini monetari. Tutti si articolano in tre fasi principali, come illustrato nella figura A.2, e di

Valore economico totale

Valore d'uso Valore indipendente dall'uso

Valore d'uso reale

Valore d'opzione Per altri Valore d'esistenza

Uso diretto Uso indiretto Altruismo Valore d'eredità

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conseguenza non possono essere applicati con le necessarie analisi ecologiche o altre analisi scientifiche/tecniche che stimano l'impatto (debito dovuto alla perdita o credito derivante dalla riparazione). Figura A.2: Le tre fasi della valutazione economica I metodi di valutazione economica si differenziano in termini di tipo di dati utilizzati e di elementi del valore presi in considerazione. I dati sui prezzi di mercato e sul comportamento dei consumatori misurano la spesa effettiva diretta (per es. biglietto di ingresso, spesa per attività ricreative, spesa per l'acqua in bottiglia) e possono stimare soltanto i valori attribuiti dagli utilizzatori di una risorsa. Molti beni e servizi forniti dai servizi ecosistemici sono prodotti di mercato, per esempio servizi di approvvigionamento (cibo, bevande, fibre), turismo ecc. Il prezzo di mercato al quale un bene viene scambiato rivela alcune informazioni sul suo valore economico. In particolare, per l'acquirente di un bene, il prezzo rivela la somma di denaro della quale egli è disposto a rinunciare per ottenerlo. Per il venditore, il prezzo rivela la somma di denaro che è disposto ad accettare come compensazione per rinunciare al bene. Così, per esempio, il valore economico della pesca commerciale (un servizio di approvvigionamento) è stimato al valore di mercato del pescato. Analogamente, le entrate generate dal turismo (un servizio culturale) rispecchiano il valore economico di questo servizio. Le informazioni sui prezzi di mercato sono però una misura inaccurata del valore economico di un particolare servizio ecosistemico, in quanto potrebbero non rispecchiare appieno la DAP o la DAA. Per esempio, molti acquirenti possono essere disposti a pagare più del prezzo di mercato per ottenere un bene. La differenza fra l'importo

Valutazione qualitativa

Valutazione quantitativa

Valutazione monetaria

Capire la natura dell'impatto (collegare l'incidente al danno e l'opzione di

riparazione al beneficio)

Quantificare (utilizzando metriche non monetarie) il debito creato dal danno e il

credito prodotto dalla riparazione

Applicare metodi basati sui dati di mercato, sulla preferenza rivelata e sulla preferenza

espressa per stimare l'impatto quantitativo in termini monetari

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massimo che un acquirente è disposto a pagare e il prezzo effettivamente pagato è detta surplus del consumatore e rispecchia l'elemento di beneficio ricevuto "gratuitamente" ottenendo il bene. Allo stesso modo, il venditore del bene può essere disposto ad accettare un importo inferiore al prezzo di mercato per cedere il bene. La differenza fra l'importo minimo che un venditore è disposto ad accettare e l'ammontare effettivo ricevuto è detta surplus del produttore e riflette il beneficio supplementare ottenuto dallo scambio (sostanzialmente il "profitto economico"). Nel complesso, per quanto riguarda i beni e i servizi di mercato, il valore economico (DAP o DAA) è rispecchiato dal prezzo di mercato pagato o ricevuto, più l'eventuale surplus del consumatore o del produttore. Esistono anche molti servizi ecosistemici (di fatto la maggior parte di essi) che non sono scambiati sul mercato e sono quindi beni "senza prezzo" o "estranei al mercato". Per stimare il valore economico di questi beni e servizi estranei al mercato in assenza di informazioni sui prezzi, sono state elaborate due tipologie di metodi di valutazione. Il metodo delle preferenze rivelate prevede l'analisi del comportamento di consumo degli individui su mercati collegati alle risorse o ai servizi da valutare. Uno di essi è il cosiddetto metodo del "costo del viaggio", che stima il valore che un utilizzatore attribuisce implicitamente a un sito naturale in base alle spese di viaggio che sostiene per raggiungere il sito e tornare, compreso il costo del tempo trascorso in viaggio e nel sito. L'altro principale metodo delle preferenze rivelate si basa sul cosiddetto "prezzo edonico" e consiste nell'analizzare i dati di vendita degli immobili per stimare l'incidenza di varie caratteristiche di un immobile sul suo valore di mercato. Tali caratteristiche possono essere il tipo e le dimensioni dell'immobile, ma possono anche essere legate al luogo, come l'aria pulita, la bellezza del paesaggio, la vicinanza a siti culturali, scuole, sistemi di trasporto eccetera. I metodi delle preferenze rivelate possono stimare soltanto il valore di cambiamenti già verificatisi e si limitano ai valori attribuiti dagli utilizzatori. Il metodo delle preferenze espresse consiste nel chiedere agli individui di associare una somma di denaro ai cambiamenti nelle risorse o nei servizi. Le risposte sono fornite in termini di disponibilità a pagare (DAP) per evitare una perdita o ottenere un miglioramento o in termini di disponibilità ad accettare (DAA) un risarcimento per tollerare una perdita o rinunciare a un miglioramento. Esistono due principali varianti del metodo delle preferenze espresse, che si differenziano per il modo in cui è posta la domanda sulla contropartita: i) la valutazione contingente, in cui si chiede la DAP o la DAA per tutti i diversi aspetti (caratteristiche) della risorsa o del servizio, e ii) gli esperimenti di scelta, in cui si chiede agli interpellati di scegliere fra alternative che presentano una o più caratteristiche. Entrambe le versioni possono essere applicate facendo ricorso a interviste personali dirette, a domicilio o presso il sito, oppure online. Negli Stati Uniti, nel famoso caso Exxon Valdez è stato utilizzato un modello di valutazione contingente per stimare il valore economico della perdita subita dagli utilizzatori e dai non utilizzatori a causa dello sversamento di petrolio in mare in Alaska (Carson et al., 199232). Questo caso ha segnato una tappa fondamentale nella diffusione dell'ammissione degli studi basati sulle preferenze espresse quali prove nei procedimenti giudiziari relativi alla valutazione dei danni negli Stati Uniti e ha incoraggiato la pubblicazione di una guida alle migliori prassi da parte della National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) (Arrow et

32 Carson, R.T., Mitchell, R.C., Hanemann, W.M., Kopp, R.J., Presser, S. e Ruud, P.A. (1992), A contingent valuation study of lost passive use values resulting from the Exxon Valdez oil spill, relazione al procuratore generale dell'Alaska.

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al., 199333). Per orientamenti più recenti sui metodi basati sulla valutazione contingente e sugli esperimenti di scelta, si rimanda a Bateman et al. (2002)34. La letteratura in materia di valutazione economica è vasta e in continua crescita. Ciò è dimostrato dal numero di studi contenuti nella più grande banca data online, l'Environmental Valuation Reference Inventory (EVRI: www.evri.ca). L'EVRI consente di effettuare ricerche su diverse variabili, tra cui il luogo in cui è stato condotto lo studio, l'oggetto dello studio (beni ambientali generali, tipo di beni e servizi ambientali valutati, fattore di stress per l'ambiente o fonte del fattore di stress), la tecnica di valutazione, le informazioni disponibili sullo studio (per es. questionari, cartine, tabelle, ecc.), le misure economiche e l'anno in cui è stato condotto lo studio. Le banche dati come l'EVRI sono particolarmente utili nel facilitare il successivo utilizzo dei dati relativi al valore economico forniti dalla letteratura, soprattutto quando la ricerca economica primaria non è praticabile. La prassi di utilizzare i risultati di studi precedenti è definita come un trasferimento di benefici (o valore). Le stime dei valori unitari o le funzioni dei fattori che spiegano la variazione nei valori economici (DAP o DAA) possono essere trasferite da uno studio a un nuovo contesto di analisi. Esistono limitazioni al trasferimento di benefici (in particolare per quanto riguarda il reperimento in letteratura di dati appropriati per l'analisi in questione), ma i vantaggi che offre in termini di risparmio di tempo e di risorse finanziarie rispetto alla ricerca primaria sono evidenti. Un efficace trasferimento di benefici è essenziale per diffondere l'impiego del metodo che associa servizi ecosistemici e valore economico (si veda eftec, 2010, per la guida alle migliori prassi di trasferimento di benefici nel Regno Unito35). La scelta del metodo di valutazione appropriato dipende da vari fattori, tra cui il tipo di valore da stimare, i dati disponibili e/o che possono essere raccolti e la disponibilità di tempo e risorse. Questi fattori dovrebbero essere esaminati nell'ambito della valutazione iniziale, nella prima fase dell'analisi di equivalenza. Anche la valutazione dei dati disponibili e dell'entità del danno (e quindi del livello adeguato di approfondimento analitico) contribuiranno alla scelta del metodo di valutazione appropriato, in particolare se il trasferimento di benefici sia sufficiente o se siano necessarie attività di ricerca primaria più onerose in termini di tempo e costi. Una volta stabilito che è necessaria una valutazione economica (e quindi l'analisi di equivalenza del valore), si possono applicare i criteri seguenti per scegliere il metodo appropriato: • i valori d'uso (o dell'utilizzatore) possono essere stimati utilizzando i metodi dei prezzi di mercato, delle

preferenze rilevate ed espresse; • i valori indipendenti dall'uso possono essere stimati soltanto con i metodi delle preferenze espresse; • se la risorsa è unica (anche solo a livello locale o nazionale, non necessariamente mondiale), è probabile che

esistano persone che le attribuiscono valore anche se non ne fanno uso (diretto o indiretto). Sebbene i valori individuali indipendenti dall'uso tendano a essere inferiori ai valori d'uso individuali, la popolazione di non utilizzatori tende a essere molto più numerosa. Pertanto, aggregati, i valori indipendenti dall'uso possono rappresentare una somma considerevole e non dovrebbero essere ignorati in caso di danno significativo a una risorsa o un servizio considerati unici;

33 Arrow, K., Solow, R. Portney, P.R., Leamer, E.E., Radner, R. e Schuman, H. (1993), Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation, Washington DC: Resources for the Future. 34 Bateman, I.J., Carson, R.T., Day, B., Hanemann, M., Hanley, N., Hett, T., Jones-Lee, M., Loomes, G., Mourato, S., Ozdemiroglu, E., Pearce, D.W., Sugden, R & Swanson S (2002), Economic Valuation with Stated Preference Techniques: A Manual, Londra: Edward Elgar. 35 eftec (2010) Valuing Environmental Impacts: Practical Guidelines for the Use of Value Transfer in Policy and Project Appraisal. Relazione al ministero dell'Ambiente del Regno Unito, Affari alimentari e rurali, Londra.

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• se la risorsa o il servizio colpito non ha un mercato o non è collegato a un bene o un servizio commercializzato (per es. il libero accesso a un sito ricreativo), non è possibile usare i dati sul prezzo di mercato e si devono prendere in considerazione i metodi delle preferenze rilevate o espresse;

• anche molti fattori specifici relativi alla risorsa/servizio/incidente, come il luogo, il momento e la durata del danno e se sia possibile ripristinare le condizioni originarie oppure no, e altri fattori pertinenti alla valutazione qualitativa e quantitativa dei debiti e dei crediti incidono sulla scelta del metodo di valutazione appropriato. All'inizio di un'analisi di equivalenza si dovrebbero consultare gli economisti per sondare le varie possibilità.

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ALLEGATO: I SERVIZI ECOSISTEMICI Servizi ecosistemici (Millennium Ecosystem Assessment, 2003 e 2005)36 La nozione di ecosistema non è certo recente, eppure gli ecosistemi sono diventati oggetto di studio per la prima volta meno di un secolo fa, nel 1935, quando Arthur Tansley ne fornì una prima concettualizzazione scientifica (Tansley, 1935)37; Raymond Lindeman condusse poi il primo studio quantitativo in un contesto ecosistemico all'inizio degli anni Quaranta (Lindeman, 194238). Il primo manuale basato sulla nozione di "ecosistema", redatto da Eugene Odum, fu pubblicato nel 1953 (Odum, 195339). La nozione di "ecosistema", essenziale per comprendere la natura della vita sulla Terra, in realtà è dunque un approccio relativamente nuovo nelle attività di ricerca e di gestione. La definizione di ecosistema fornita da Tansley comprendeva "non solo gli organismi, ma anche l'intero complesso di fattori fisici che formano quello che chiamiamo ambiente" (Tansley 1935:299). L'ecologo osservò che gli ecosistemi "sono altamente diversificati quanto a tipologie e dimensioni". La principale caratteristica distintiva di un ecosistema è che si tratta effettivamente di un sistema; la sua localizzazione o dimensione ha sì importanza, ma solo secondaria. Seguendo le tesi di Tansley e gli sviluppi successivi, nella valutazione degli ecosistemi del millennio (Millennium Ecosystem Assessment, MA) è stata utilizzata la definizione di ecosistema adottata dalla Convenzione sulla diversità biologica: "il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale" (Nazioni Unite 1992, articolo 2). Le nozioni di "biodiversità" e "ecosistemi" sono strettamente collegate. La biodiversità è definita dalla Convenzione come "la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi" (Nazioni Unite 1992, articolo 2). La diversità è dunque una caratteristica strutturale degli ecosistemi e la variabilità fra gli ecosistemi è un elemento della biodiversità. Le parti aderenti alla convenzione hanno adottato un "approccio ecosistemico" quale indirizzo primario per le loro azioni. Ai fini dell'analisi e della valutazione, è importante adottare una visione pragmatica dei confini dell'ecosistema, in funzione del problema indagato. Da un certo punto di vista, l'intera biosfera terrestre è un ecosistema, perché gli elementi interagiscono. Su scala più ridotta, il principio informatore è che un ecosistema ben definito presenta forti interazioni fra i suoi componenti e interazioni deboli con i componenti esterni ai confini. Un metodo pratico per determinare i confini di un ecosistema consiste nel sovrapporre una serie di fattori significativi, mappando l'ubicazione delle discontinuità, per esempio nella distribuzione degli organismi, nell'ambiente biofisico (tipi di suolo, bacini di drenaggio, profondità di un corpo idrico) e nelle interazioni spaziali (raggio d'azione, modelli migratori, flussi di materia). I punti in cui una serie di queste discontinuità relative

36 Millenium Ecosystem Assessment o Millenium Assessment: tutti i documenti e le informazioni sono reperibili all'indirizzo: http://millenniumassessment.org. 37 Tansley, AG (1935), "The use and abuse of vegetational terms and concepts", Ecology 16 (3): 284-307. 38 Lindeman, R.E., 1942, "The trophic dynamic aspect of ecology", Ecology, 23, 399-418. 39 Odum, E., 1953, Fundamentals of Ecology, W.B. Saunders, Philadelphia, PA.

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coincidono segnano i confini di un ecosistema. Su scala più vasta, gli ecosistemi distribuiti a livello regionale e persino globale possono essere valutati in base alle unità strutturali di base comuni. Un quadro di questo tipo è usato nella valutazione del millennio per l'analisi globale delle proprietà e dei cambiamenti degli ecosistemi. In breve, i servizi ecosistemici sono una tipologia dei benefici forniti alle popolazioni umane dagli ecosistemi, riepilogati in appresso. Servizi di approvvigionamento: i prodotti ottenuti dagli ecosistemi, tra cui: • cibo e fibre. Comprendono l'ampia gamma di prodotti alimentari ottenuti da piante, animali e microbi, nonché

materiali quali il legno, la iuta, la canapa, la seta e molti altri prodotti derivati dagli ecosistemi; • combustibile. Il legno, lo sterco e altre materie biologiche servono come fonte di energia; • risorse genetiche. Comprendono i geni e le informazioni genetiche utilizzati per l'allevamento del bestiame e

l'agricoltura e per le biotecnologie; • sostanze biochimiche, medicine naturali e prodotti farmaceutici. Molti medicinali, biocidi, additivi alimentari

come gli alginati, e materie biologiche sono ottenuti dagli ecosistemi; • risorse ornamentali. Prodotti di origine animale, come il cuoio e le conchiglie, e i fiori sono usati come elementi

decorativi, sebbene il valore di queste risorse spesso dipenda dalla cultura. Questo è un esempio delle connessioni esistenti fra le diverse categorie di servizi ecosistemici;

• acqua dolce. L'acqua dolce è un altro esempio di collegamento fra categorie: in questo caso, fra i servizi di approvvigionamento e di regolazione.

Servizi di regolazione: sono i benefici ottenuti dalla regolazione dei processi ecosistemici, tra cui: • mantenimento della qualità dell'aria. Gli ecosistemi immettono ed estraggono sostanze chimiche nella e

dall'atmosfera, influenzando molti aspetti della qualità dell'aria; • regolazione del clima. Gli ecosistemi influenzano il clima a livello sia locale sia globale. Per esempio, a livello

locale, i mutamenti nella copertura del suolo possono incidere sulla temperatura e sulle precipitazioni. Su scala globale, gli ecosistemi svolgono un ruolo importante nel clima catturando o emettendo gas a effetto serra;

• regolazione dell'acqua. I tempi e l'entità del dilavamento, delle inondazioni e del ravvenamento delle falde acquifere possono essere fortemente influenzati dai mutamenti nella copertura del suolo, tra cui, in particolare, le alterazioni che modificano il potenziale di stoccaggio idrico del sistema, come la conversione di zone umide o la sostituzione di foreste con terreni agricolo o di terreni agricoli con aree urbane;

• controllo dell'erosione. La copertura vegetale svolge un ruolo importante per la conservazione del suolo e la prevenzione delle frane;

• depurazione dell'acqua e trattamento dei rifiuti. Gli ecosistemi possono essere fonte di impurità nell'acqua dolce, ma possono anche contribuire a filtrare e decomporre i rifiuti organici introdotti nelle acque interne e negli ecosistemi costieri e marini;

• regolazione delle malattie umane. I mutamenti negli ecosistemi possono modificare direttamente l'abbondanza di patogeni umani, come il colera, e possono alterare l'abbondanza di vettori di malattie, come le zanzare;

• controllo biologico. I mutamenti negli ecosistemi incidono sulla prevalenza di parassiti e malattie delle piante e del bestiame;

• impollinazione. I mutamenti negli ecosistemi incidono sulla distribuzione, l'abbondanza e l'efficacia degli impollinatori;

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• protezione contro gli uragani. La presenza di ecosistemi costieri, come le foreste di mangrovie e le barriere coralline, può ridurre drasticamente i danni causati dagli uragani o dalle onde anomale.

Servizi culturali: sono i benefici immateriali che le persone ottengono dagli ecosistemi attraverso l'arricchimento spirituale, lo sviluppo cognitivo, la riflessione, la ricreazione e le esperienze estetiche, tra cui: • diversità culturale. La diversità degli ecosistemi è un fattore che influenza la diversità delle culture; • valori spirituali e religiosi. Molte religioni attribuiscono valori spirituali e religiosi agli ecosistemi o ai loro

componenti; • sistemi della conoscenza (tradizionali e formali). Gli ecosistemi influenzano le tipologie di sistemi della

conoscenza sviluppati dalle diverse culture; • valori educativi. Gli ecosistemi e i loro processi e componenti costituiscono la base dell'istruzione formale e

informale in molte società; • ispirazione. Gli ecosistemi sono una ricca fonte di ispirazione per l'arte, le tradizioni popolari, i simboli nazionali,

l'architettura e la pubblicità; • valori estetici. Molte persone ricercano la bellezza o i valori estetici in vari aspetti degli ecosistemi, come rivelano

il sostegno accordato ai parchi pubblici e alle "strade panoramiche" e la scelta del luogo in cui abitare; • relazioni sociali. Gli ecosistemi influenzano i tipi di relazioni sociali che si stabiliscono in particolari culture. Le

società dedite alla pesca, per esempio, si distinguono sotto molti aspetti nelle loro relazioni sociali dalle società agricole o dalle società che praticano la pastorizia nomade;

• senso d'identità. Molte persone apprezzano il "senso d'identità" associato alle caratteristiche proprie del loro ambiente, tra cui aspetti dell'ecosistema;

• patrimonio culturale. Molte società attribuiscono grande valore al mantenimento di siti paesaggistici d'importanza storica ("paesaggi culturali") o a specie significative dal punto di vista culturale;

• attività ricreative ed ecoturismo. Le persone spesso scelgono dove trascorrere il tempo libero anche in base alle caratteristiche del paesaggio naturale o coltivato di una particolare regione.

I servizi culturali sono strettamente legati ai valori e al comportamento degli esseri umani e alle loro istituzioni e forme di organizzazione sociale, economica e politica. È quindi più facile che esistano differenze di percezione dei servizi culturali fra diversi individui e collettività rispetto, per esempio, alla percezione dell'importanza della produzione alimentare. Servizi di supporto: sono i servizi necessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici. Si differenziano dai servizi di approvvigionamento, regolazione e culturali in quanto i loro impatti sulle persone sono indiretti o si verificano nel corso di un periodo molto lungo, mentre i cambiamenti nelle altre categorie hanno impatti relativamente diretti e a breve termine sulle persone. (Alcuni servizi, come il controllo dell'erosione, possono essere classificati come servizi di supporto o di regolazione, a seconda dell'orizzonte temporale e dell'immediatezza dei loro impatti sulle persone.) Per esempio, gli esseri umani non fanno uso diretto dei servizi di formazione del suolo, ma le alterazioni di questa funzione avrebbero un effetto indiretto sulle persone a causa del loro impatto sul servizio di approvvigionamento di prodotti alimentari. Allo stesso modo, la regolazione del clima è classificata come servizio di regolazione perché i mutamenti nell'ecosistema possono avere un impatto sul clima locale o globale in tempi utili ai fini delle decisioni umane (decenni o secoli), mentre la produzione di ossigeno (tramite la fotosintesi) è classificata tra i servizi di supporto, poiché gli impatti sulla concentrazione di ossigeno nell'atmosfera si verificherebbero nell'arco di un periodo molto lungo. Altri esempi di servizi di supporto sono il ciclo dei nutrienti, il ciclo dell'acqua e la fornitura di habitat.

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ALLEGATO: GARANZIA FINANZIARIA

Dal momento in cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva nel diritto nazionale, sono cominciate ad apparire varie soluzioni assicurative. In particolare, si stanno rendendo sempre più disponibili le soluzioni seguenti:

• estensioni specifiche delle polizze di responsabilità civile generale e

• estensioni a polizze individuali di responsabilità civile per danni da inquinamento (normalmente richieste per il danno alla natura e alle specie).

L'assicurazione è uno strumento di uso frequente e reputato idoneo a tutelare l'operatore contro le conseguenze finanziarie legate a eventi specificati, ma imprevedibili, nell'ambito di applicazione prestabilito di una polizza assicurativa. La copertura assicurativa è definita in base alle esigenze dell'operatore, per esempio attività, recettori potenziali, ambito giuridico, gestione dei rischi ambientali da parte dell'operatore. Questi aspetti possono differenziarsi da un operatore a un altro e da uno Stato membro a un altro. Il limite assicurato è un accordo contrattuale stipulato fra l'assicuratore e l'assicurato tenendo conto delle suddette esigenze e della situazione dell'assicurato e della propensione al rischio del singolo assicuratore. Sebbene una parte cospicua delle responsabilità derivanti dalla direttiva possa ora essere coperta sul mercato dell'Unione europea, la somma di tutte le responsabilità in genere non corrisponde alla copertura della polizza assicurativa, in quanto quest'ultima può contenere restrizioni e limitazioni della copertura, come l'esclusione di azioni intenzionali, ammende e sanzioni e di eventi che si verificano gradualmente e causano un danno ambientale, inquinamento diffuso eccetera.

La prevenzione e la riparazione del danno ambientale a norma della legislazione di recepimento della direttiva sono materie estremamente complesse, che comportano la definizione e la valutazione dei servizi ambientali perduti, delle misure di riparazione adeguate previste e il loro carattere a lungo termine.

Come dimostra l'esperienza acquisita in molti Stati membri (per es. Germania, Francia, Italia), il meccanismo di assicurazione descritto ha funzionato molto bene su un libero mercato nel quale gli assicurati sono liberi di decidere fino a che punto trasferire i rischi al settore assicurativo e gli assicuratori sono liberi di decidere i termini e le condizioni ai quali accettano tali rischi.

Si raccomanda un riesame periodico delle polizze assicurative per tenere conto di possibili cambiamenti nelle attività dell'assicurato o in ambito giuridico, quali l'attuazione della direttiva.

Per esempio, in Germania "le politiche derivanti dalla direttiva" sono già diventate la norma per i settori/gli operatori esposti a rischi e numerosi fra i 140 assicuratori della responsabilità civile offrono polizze a copertura delle responsabilità derivanti dalla direttiva. La maggior parte di queste compagnie di assicurazione offre una copertura basata sul modello non vincolante elaborato dall'associazione degli assicuratori tedeschi (GDV). Le compagnie di assicurazione offrono la copertura direttamente, non tramite pool. Si può affermare che la Germany sia il mercato più sviluppato per le politiche a norma della direttiva (Nils Hellberg, Leiter Haftpflicht, Kredit, Transport und Luftfahrtversicherung GDV), comunicazione personale tramite email dell'11 novembre 2012).

Nella sua relazione (2010) la Commissione, in collaborazione con esperti e parti interessate, ha concluso che al momento era intempestivo raccomandare l'introduzione di un sistema obbligatorio armonizzato in tutta l'UE.

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Tuttavia la Commissione ha proposto che, ove siano introdotti, i sistemi di garanzia finanziaria obbligatoria si basino su un approccio graduale, prevedano l'esclusione delle attività a basso rischio e indichino i massimali per la garanzia finanziaria richiesta.

Per approccio graduale s'intende l'introduzione graduale della garanzia finanziaria a copertura di diversi tipi di rischi, settori industriali o responsabilità. Alcuni Stati membri che hanno adottato un sistema di garanzia obbligatoria hanno limitato l'obbligo alle attività di cui all'allegato III subordinate ad autorizzazione, approvazione o registrazione, mentre altri lo hanno imposto soltanto per alcune attività di cui all'allegato III, iniziando da quelle più a rischio (in Ungheria è limitato agli impianti IPPC).

In Spagna la legge 26/2007, del 23 ottobre, prevede che gli operatori di cui all'allegato III della direttiva devono condurre una valutazione dei rischi ambientali per determinare l'entità del rischio potenziale per l'ambiente derivante dalle loro attività. La soglia oltre la quale la garanzia finanziaria diventa obbligatoria dipende da se l'operatore sia dotato di certificazione EMAS o ISO:

• gli operatori che non si avvalgono di sistemi di gestione ambientale certificati EMAS o ISO devono munirsi di una garanzia finanziaria se la valutazione dei rischi ambientali stima il potenziale danno derivante dalle loro attività pari o superiore a 300 000 EUR;

• gli operatori dotati di sistemi di gestione ambientale certificati EMAS o ISO devono munirsi di una garanzia finanziaria se la valutazione dei rischi ambientali stima il potenziale danno derivante dalle loro attività pari o superiore a 2 000 000 EUR.

La valutazione del rischio ambientale non è solo uno strumento per determinare l'obbligo di un operatore di munirsi di una garanzia finanziaria e il relativo ammontare, ma anche uno strumento per l'adozione di decisioni e la gestione dei rischi, che consente agli operatori di mettere in atto misure di riduzione dei rischi potenziali cui sono esposti e di ridurre al minimo le conseguenze potenziali.

L'articolo 14, paragrafo 3, della legge ceca sulla responsabilità ambientale (167/2008) prevede che "la garanzia finanziaria non deve essere fornita da un operatore che dimostri, mediante una valutazione dei rischi, che le sue attività operative possono causare un danno ambientale la cui riparazione abbia un costo inferiore a 20 000 000 CZK, o un danno ambientale la cui riparazione abbia un costo superiore a 20 000 000 CZK se l'operatore è iscritto al programma EMAS o può dimostrare di avere avviato le attività necessarie per iscriversi a tale programma, ovvero si avvale di un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto nel quadro della norme ČSN EN ISO 14000, o può dimostrare di avere avviato le attività necessarie per ottenere tale certificazione".

Il riquadro A.1 fornisce informazioni in merito alla copertura della garanzia finanziaria in alcuni Stati membri.

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Riquadro A.1. Garanzia finanziaria prevista dalla legislazione di alcuni Stati membri

1. Legge spagnola sulla responsabilità ambientale 26/2007 (Articolo 26. Modalità) La garanzia finanziaria può essere costituita tramite uno dei seguenti strumenti, che possono essere alternativi o complementari in termini di importo e di eventi coperti:

a) Una polizza assicurativa conforme alla legge sui contratti di assicurazione, n. 50/1980, dell'8 ottobre, conclusa con una compagnia di assicurazione autorizzata a operare in Spagna. In questo caso le funzioni di cui all'articolo 33 sono espletate dal consorzio di compensazione delle assicurazioni.

b) Una garanzia concessa da un istituto finanziario autorizzato a operare in Spagna.

c) La costituzione di una riserva tecnica sotto forma di fondo ad hoc costituito da investimenti finanziari sostenuti dal settore pubblico.

La garanzia finanziaria prescelta può prevedere condizioni di limitazione o delimitazione del danno secondo quanto previsto nella presente sezione o altre limitazioni a norma di legge.

2. Decreto legge portoghese 147/2008 (Articolo 22. Garanzia finanziaria obbligatoria) 1 – Gli operatori che svolgono le attività professionali elencate nell'allegato III hanno l'obbligo di presentare una o più garanzie finanziarie autonome, alternative o complementari, che permettano loro di far fronte alla responsabilità ambientale.

2 – Le garanzie finanziarie possono essere fornite mediante polizze assicurative, garanzie bancarie, partecipazione a fondi ambientali o istituzione di appositi fondi destinati a questo scopo.

3 – Le garanzie rispettano il principio di esclusività, non possono essere utilizzate per altri scopi né soggette a gravame parziale o totale, originario o sopravvenuto.

4 – Possono essere fissati limiti inferiori per la costituzione della garanzia finanziaria obbligatoria in forza di un provvedimento approvato dai membri del governo responsabili dei settori delle finanze, dell'ambiente e dell'economia, per quanto riguarda: a) la portata delle attività previste; b) il tipo di rischio da assicurare; c) la durata della garanzia; d) la portata temporale dell'applicazione della garanzia; e) l'importo minimo che deve essere coperto dalla garanzia.

3. Legge bulgara sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale del 29 aprile 2008 (Articolo 43)

1) Gli operatori che svolgono le attività elencate nell'allegato 1 garantiscono la copertura finanziaria delle misure di prevenzione e di riparazione nei casi previsti dalla legge munendosi di almeno uno degli strumenti seguenti:

1. (in vigore dal 1° gennaio 2011) polizza assicurativa; 2. garanzia bancaria; 3. ipoteca su beni immobili e/o diritti reali sugli stessi; 4. diritto ipotecario su introiti, beni mobili o titoli.

2) (A decorrere dal 1° gennaio 2011) Gli operatori che svolgono le attività elencate nell'allegato 1 possono presentare al ministero dell'Ambiente e delle acque una polizza assicurativa in favore del ministero stesso a copertura del rischio di minaccia imminente o di danno ambientale effettivo entro sette giorni dalla firma del contratto di assicurazione.

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ALLEGATO. VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA UN PARCO EOLICO UTILIZZANDO LE ANALISI DI EQUIVALENZA

Questo studio di caso illustra l'applicazione dell'analisi di equivalenza delle risorse a una valutazione ex ante del danno che potrebbe causare la localizzazione di un parco eolico.

Le turbine eoliche provocano una moria di uccelli persistente e a bassa intensità quando sono installate lungo le rotte di migrazione. La maggior parte degli uccelli migratori rischia di subire danni causati dai parchi eolici. I rapaci sono la categoria di uccelli più colpita. I danni possono essere causati dalla collisione con le pale rotanti, i cavi di sostegno, le torri e/o le linee elettriche. Quando un uccello è ucciso da una turbina eolica o dall'infrastruttura di sostegno, si perdono servizi forniti dagli uccelli. Delle circa 500 specie di uccelli presenti in questo particolare Stato membro, circa il 25% è costituito da specie protette minacciate di estinzione ai sensi della direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

È stata effettuata un'analisi di equivalenza nell'ambito di una più ampia valutazione economica per individuare i benefici e i costi legati all'installazione di un nuovo parco eolico con 200 turbine.

Per determinare il danno agli uccelli utilizzando il metodo di equivalenza delle risorse, è necessario scegliere un'unità di misura (metrica) per la quantificazione. Esistono varie metriche potenziali: unità dell'area dell'habitat, numero di uccelli uccisi, numero cumulativo di uccelli-anni perduti, numero cumulativo di uccelli perduti e relativa prole. Per questa equivalenza si è deciso che il numero cumulativo di uccelli-anni perduti fosse la metrica appropriata. Questa metrica tiene conto del numero di uccelli inizialmente uccisi e delle differenze nelle classi di età e nel potenziale riproduttivo degli uccelli uccisi.

Per elaborare una stima del danno potenziale agli uccelli (debito) che sarebbe causato dal parco eolico si fa ricorso a dati e informazioni relativi a parchi eolici esistenti. La principale informazione utilizzata è il numero previsto di rapaci uccisi da una turbina ogni anno, un buon indicatore (metrica) dell'impatto totale sugli uccelli. A causa dei modelli migratori e delle correnti generali, i rapaci sono tra le classi di volatili più colpite dalle turbine eoliche. L'analisi ha stabilito che era opportuno usare i rapaci morti come metrica per l'equivalenza.

Dopo un esame della letteratura disponibile sul numero di rapaci ritrovati uccisi da turbine eoliche ogni anno, è stata elaborata una stima di 0,05 rapaci/turbina/anno. Altri studi indicavano che soltanto il 50% circa degli uccelli uccisi da turbine veniva osservato direttamente. Con questo dato e con le informazioni note in merito alle classi di età associate ai rapaci uccisi osservati e alla loro capacità riproduttiva per età, gli analisti hanno stabilito che, nel corso dei 25 anni di vita del parco eolico, le 200 turbine causerebbero la perdita di circa 900 rapaci-anni. Questi 900 rapaci-anni in meno nell'ambiente rappresentano il debito nell'analisi di equivalenza.

Per individuare possibili compensazioni di tale debito (crediti), gli analisti hanno esaminato le informazioni esistenti sui tipi di azioni che si potevano intraprendere per migliorare il tasso di sopravvivenza e di riproduzione dei rapaci. Gli studi si sono concentrati sulle azioni in grado di accrescere i tassi di natalità, di sopravvivenza e di riproduzione. Sono stati individuati tre tipi di progetti: programmi di "incubazione", di controllo degli inquinanti e di riabilitazione dei rapaci. I programmi di incubazione mirano a migliorare direttamente i tassi di natalità prelevando le uova dai nidi e allevando i piccoli in ambienti controllati per poi reintrodurre i giovani uccelli nell'ambiente naturale. I programmi di controllo delle sostanze inquinanti in genere si concentrano sull'eliminazione dall'ambiente delle sostanze che riducono la capacità riproduttiva, come il piombo. Nei programmi di recupero e riabilitazione dei rapaci, gli uccelli

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feriti o malati vengono catturati e curati e una volta guariti sono reinseriti nell'ambiente naturale. In base all'esame della letteratura, i programmi di incubazione si sono rivelati i più efficaci, in quanto sono in grado di accrescere direttamente il numero di rapaci presenti nell'ambiente in tempi ragionevoli.

È stata effettuata una valutazione del programma di incubazione per aumentare il numero di rapaci presenti nell'ambiente naturale. Per ogni giovane uccello, il tasso di sopravvivenza nell'anno 1 aumenterebbe del 25% e gli analisti hanno calcolato che ogni rapace di un anno di età liberato nell'ambito del programma determinerebbe un incremento di 2,8 rapaci-anni di credito.

Sulla base di questi calcoli, un programma di incubazione di rapaci che liberasse 40 uccelli di un anno di età ogni anno per un periodo di dieci anni genererebbe circa 900 rapaci-anni di credito. Il costo di un programma di incubazione comprende il costo di avviamento iniziale, delle attività di incubazione annuali (raccolta delle uova, allevamento e liberazione) e del monitoraggio. Le stime dei costi variano in funzione del luogo, delle dimensioni complessive del programma e da se sia associato o no a un'università o un'organizzazione non governativa. Sulla base delle stime a disposizione degli analisti, è stato stimato un costo di circa 7 500 EUR per ogni uccello. Nell'arco dei dieci anni di vita del programma, e di ulteriori cinque anni di monitoraggio, il costo totale attualizzato del programma di incubazione è stato stimato intorno a 3 000 000 EUR.

In breve, la riparazione del danno ai rapaci causato dall'installazione di un parco eolico da 200 turbine potrebbe essere realizzata tramite un programma attivo di incubazione. Nell'ambito del programma, dovrebbero essere liberati ogni anno circa 40 rapaci di un anno di età per un periodo di dieci anni per la compensazione completa del danno. Il costo da sostenere per attuare un programma del genere e provvedere al monitoraggio e alla rendicontazione dei risultati sarebbe di circa 3 000 000 EUR.

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ALLEGATO: ESERCIZIO DI VALUTAZIONE DEI DANNI

In questa esercitazione riesamineremo i materiali che descrivono un rilascio di inquinamento lungo la costa40. I partecipanti dovrebbero formare piccoli gruppi di due o tre persone per svolgere la valutazione del danno e l'analisi di equivalenza. Per completare l'esercitazione si dovrebbero impiegare circa tre ore. Sono indicati i tempi raccomandati per ciascuna parte.

Per l'esercitazione sono necessari i seguenti materiali:

• Direttiva sulla responsabilità ambientale • Manuale di formazione sulla direttiva per il corso di due giorni

L'esercitazione si articola in quattro parti:

1. sviluppo di una valutazione preliminare per stabilire come l'incidente soddisfi i requisiti per una valutazione dei danni ai sensi della direttiva;

2. valutazione delle potenziali categorie di danni e dei metodi di valutazione applicabili; 3. applicazione dei metodi di valutazione ai danni selezionati; 4. discussione di gruppo tra i partecipanti.

Descrizione dell'incidente

Il 20 giugno 2011 un serbatoio di stoccaggio di petrolio greggio situato in una raffineria e contenente centinaia di migliaia di litri di petrolio greggio ha cominciato a perdere. Gran parte del petrolio è stata raccolta nella zona di contenimento attorno al serbatoio. Una valvola di scarico nell'area di raccolta, destinata a consentire il deflusso dell'acqua piovana, è stata incidentalmente lasciata aperta e il petrolio è defluito dalla zona di contenimento in un torrente nelle vicinanze e una zona umida vicina. Si è verificata una pesante contaminazione da petrolio su un tratto del torrente di circa 2,5 km e la contaminazione di circa 50 ettari di zona umida. Una marea di petrolio profonda più di dieci centimetri ha ricoperto circa 35 ettari di zona umida, prima di defluire nelle acque della baia. In generale, lo stato di conservazione delle zone umide in questa regione è buono. Prima che la causa fosse individuata e la perdita bloccata, circa 2,5 milioni di litri di petrolio greggio pesante si erano riversati nell'ambiente. Il personale dell'autorità competente, della compagnia petrolifera, gli appaltatori di servizi di ripulitura, scienziati e altri esperti sono intervenuti in gran numero. Nel tentativo di rimuovere la massima quantità possibile di petrolio, il personale addetto ai servizi di ripulitura ha utilizzato attrezzature di aspirazione del petrolio, barriere di contenimento galleggianti e materiali assorbenti. Dopo aver rimosso la maggiore quantità possibile di petrolio galleggiante, è cominciata l'operazione di ripulitura della costa. Per ripulire il litorale delle cittadine costiere è stato fatto ricorso al lavaggio ad alta pressione per rimuovere il petrolio da banchine, moli e argini. Il petrolio depositatosi sul letto del torrente è stato agitato in modo da liberare quanto più petrolio possibile. Gran parte della vegetazione rivierasca lungo 1,5 km del torrente, come salici e stiance, è stata rimossa per impedire la ricontaminazione del corso d'acqua. Poiché nell'acquitrino era rimasta una grande quantità di petrolio che avrebbe causato la continua ricontaminazione per un lungo periodo, sono stati drenati 35 ettari di zona umida pesantemente contaminata, è stata abbattuta la vegetazione contaminata e sono stati rimossi 10 cm di suolo dalla superficie del terreno. 40 I dati per questa esercitazione sono tratti da vari casi reali di valutazione dei danni.

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Che cosa ha subito danni? La marea di petrolio ha provocato un impatto su fauna selvatica, habitat e usi ricreativi umani. I danni comprendono effetti diretti sulla fauna selvatica e sulla vegetazione, danni all'habitat e alle aree ricreative. A causa dello sversamento, sono state chiuse spiagge adibite all'uso ricreativo e utilizzate per la pesca sportiva. In particolare, sono state colpite le seguenti risorse naturali o servizi. Fauna selvatica Pesci: Il torrente ospitava molte specie di pesci d'acqua dolce. Tutti i pesci in questo tratto del fiume sono morti. Subito dopo la fuoriuscita sono stati raccolti circa 2 000 kg di pesci morti. Si stima che questo quantitativo sia pari a circa il 50% della quantità totale di pesci morti a causa dello sversamento. Uccelli: sono state ricoperte dal petrolio più di 20 specie di uccelli. Le specie primarie comprendono anatre, uccelli di palude e uccelli marini. L'urietta marmorizzata e il piviere nevoso, due delle specie colpite, godono di protezione speciale. Oltre 2 500 uccelli sono stati raccolti morti, o sono morti in cattività. Si stima che il numero di uccelli morti possa essere tre volte tanto, ma che non siano stati raccolti durante l'intervento di emergenza a causa dell'impossibilità di trovarli. Altri 3 000 uccelli contaminati sono stati ripuliti dagli abitanti e rimessi in libertà. Habitat costieri Corso d'acqua dolce: circa 3 km di un torrente sono stati pesantemente contaminati. Il petrolio si è mescolato nella colonna d'acqua e in parte si è depositato sul fondo del torrente, l'habitat rivierasco contaminato lungo le sponde è stato rimosso. L'agitazione del letto del torrente per rimuovere il petrolio ha stanato o ucciso la maggior parte degli invertebrati bentonici nel tratto di 2,5 km del torrente. Zone umide: circa 50 ettari di zona umida sono stati contaminati, 35 dei quali pesantemente. Nell'ambito delle azioni di riparazione primaria, 35 ettari di zona umida sono stati rimossi per limitare l'esposizione a lungo termine degli animali al petrolio. Si prevede che occorreranno circa 25 anni perché queste zone umide, e la struttura del sottosuolo, ritornino completamente alle condizioni originarie. Altri 15 ettari di zona umida sono stati leggermente contaminati e il loro ripristino dovrebbe avvenire in un periodo di circa quattro anni. Spiagge sabbiose: circa 2 000 metri di spiagge sabbiose lungo la costa sono stati ricoperti di petrolio. Circa la metà è stata contaminata leggermente, l'altra metà pesantemente. In conseguenza dell'incidente e delle attività di ripulitura, le spiagge sono rimaste chiuse al pubblico per circa due mesi. In seguito sono state riaperte e gli abitanti hanno gradualmente ripreso a frequentarle. L'uso della spiaggia è tornato ai livelli originari nell'arco di circa un mese. Durante questo periodo sono andati perduti circa 500 000 giorni-utilizzatori di uso ricreativo delle spiagge. VALUTAZIONE PRELIMINARE (30 minuti):

Durante la valutazione preliminare dovrete esaminare le informazioni seguenti:

• descrizione generale dell'incidente – luogo, dinamica, operatore • tipo di materiali rilasciati o danno fisico causato dall'incidente • quantità di materiali rilasciati a causa dell'incidente • tipi di habitat o ambienti ospiti contaminati dal rilascio • dimensioni fisiche generali dell'incidente – ettari, metri di fiume, litri di acque sotterranee ecc. • tipi di animali, piante e habitat potenzialmente danneggiati dall'incidente • episodi di moria osservati tra gli animali o le piante a causa dell'incidente.

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La valutazione preliminare comprende una determinazione e motivazione preliminari basate sugli aspetti seguenti:

• L'incidente rientra nell'ambito di applicazione della direttiva? • L'incidente rientra nell'ambito di applicazione di una convenzione internazionale elencata nell'allegato IV

della direttiva che limita l'applicabilità della direttiva stessa? • Sono applicabili deroghe o eccezioni? • L'attività professionale è elencata nell'allegato III della direttiva? • La responsabilità dell'incidente è per colpa? • Causalità: è probabile che esista un nesso causale tra il danno e il rilascio? • Entità: è probabile che il danno sia significativo?

VALUTAZIONE DELLE POTENZIALI CATEGORIE DI DANNI E DEI METODI DI VALUTAZIONE E DI EQUIVALENZA APPLICABILI (30 minuti): Nell'elaborare un metodo di valutazione generale, le domande da porsi comprendono: • Si prevede che la riparazione primaria sarà sufficiente a porre rimedio ai danni? • Si prevede che sarà possibile effettuare azioni di riparazione complementare di zone umide, uccelli o spiagge? • Quali sono i possibili metodi per determinare la portata delle misure di riparazione compensativa per le diverse

categorie di danni? • Quali habitat/specie si possono raggruppare insieme ai fini della valutazione e quali habitat/specie si possono

valutare separatamente? • Quali metodi di equivalenza sono idonei a valutare la riparazione compensativa? • Quali dati saranno necessari per completare la valutazione? • Se si dovesse effettuare un'analisi di equivalenza della riparazione compensativa per i danni alla zona umida e la

perdita di uso ricreativo delle spiagge, quali metodi sarebbe opportuno adottare? Quali dati specifici sarebbero necessari?

APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI EQUIVALENZA (1,5 ore): Di seguito sono fornite alcune informazioni supplementari per procedere all'applicazione di un'analisi di equivalenza ai danni alla zona umida causati dal rilascio. Informazioni supplementari per condurre un'analisi di equivalenza degli habitat relativa alle zone umide perdute Superficie delle zone umide perdute: 35 ettari pesantemente contaminati, 15 ettari moderatamente contaminati Livello iniziale di danno, sulla base della perdita di copertura vegetale e della struttura del sottosuolo: aree pesantemente contaminate, perdita 100%; aree leggermente contaminate, perdita 25% Anni necessari per il ripristino totale dell'habitat della zona umida: aree pesantemente contaminate, 25 anni; aree leggermente contaminate, 4 anni Esistono due aree nelle quali si potrebbero intraprendere azioni di riparazione compensativa. • L'area A è costituita da 250 ettari di zona umida deteriorata a circa 15 km di distanza dal sito danneggiato.

Questa zona umida funziona a circa il 75% del pieno potenziale ecologico. Se migliorata, fornirebbe risorse e servizi dello stesso tipo delle specie vegetali e faunistiche presenti nelle zone umide danneggiate dalla fuoriuscita di petrolio. Si potrebbero intraprendere azioni per migliorare queste zone umide e accrescerne la funzione ecologica complessiva dal 75% al 100%, il che ne garantirebbe il buono stato di conservazione. Serviranno circa 2 anni per sviluppare, pianificare e ottenere l'approvazione delle azioni di riparazione specifiche e altri 2 anni perché la riparazione produca un effetto completo. Si prevede che le zone umide migliorate

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avranno una durata di almeno 50 anni. Il costo da sostenere per realizzare le azioni di riparazione è di circa 25 000 euro l'ettaro.

• L'area B è costituita da 100 ettari di zona umida deteriorata a circa 30 km di distanza dal sito danneggiato.

Questa zona umida è gravemente deteriorata e funziona a circa il 25% del pieno potenziale ecologico. Se migliorata, fornirebbe risorse e servizi simili al tipo di specie vegetali e faunistiche presenti nelle zone umide danneggiate dalla fuoriuscita di petrolio. Si potrebbero intraprendere azioni per migliorare queste zone umide e accrescerne la funzione ecologica complessiva dal 25% al 100%, il che le farebbe avvicinare al buono stato di conservazione. Serviranno circa 2 anni per sviluppare, pianificare e ottenere l'approvazione delle azioni di riparazione specifiche e altri 5 anni perché la riparazione produca un effetto completo. Si prevede che le zone umide migliorate avranno una durata di almeno 50 anni. Il costo da sostenere per realizzare le azioni di riparazione è di circa 50 000 euro l'ettaro.

Domande da porsi ai fini dell'analisi di equivalenza (1 ora):

• Qual è il debito, in termini di perdita annua di servizi della zona umida, causato dall'incidente? • Quanto credito può essere generato nei due potenziali siti di riparazione, l'area A e l'area B? • Quali tipi di crediti sarebbero forniti da ciascun sito di riparazione e in favore di chi? • Qual è l'opzione di riparazione compensativa più efficace sotto il profilo dei costi? • Qual è il costo della riparazione compensativa? • Quali attività di monitoraggio e rendicontazione sarebbero appropriate per comprendere i miglioramenti

effettivamente apportati dalla riparazione compensativa? • Quali tipi di azioni di gestione adattativa potrebbero essere necessari se la riparazione prescelta non

funziona come previsto (per es. richiede più tempo, non apporta l'intera serie di benefici)? • Qual è il probabile costo complessivo previsto della valutazione?

o Costo per condurre la valutazione, compresa la valutazione preliminare? o Costo della riparazione compensativa? o Costi di monitoraggio e rendicontazione? o Spese impreviste?

Si rimanda anche al file excel associato al presente esempio. Nome del file: <<ELD_2 Days Training example worksheet.xls>>.