EDIZIONE 2015 · Nel trading non ci sono scorciatoie, ... e professionale per conoscere come...

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EDIZIONE 2015

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EDIZIONE 2015

MASSIMO TONCI

Soluzioni Forex

© 2015 Massimo Tonci. Tutti i diritti riservati.

ISBN: 978-1-291-87295-8

Indice

Prefazione 2 Il mercato Forex 6 La tassazione delle operazioni sul forex 17 La tassazione per l’anno 2014 22 Regime dichiarativo o regime sostitutivo? 32 Come pagare l’imposta sostitutiva 34 La dichiarazione dei redditi. 43 Broker all’estero, IVAFE ed RW 59 Tobin Tax 76 Il software fiscale 80 Sanzioni 84 Approfondimenti 89 note sul Frontespizio del modello UNICO 2015 90 Dati del contribuente 95 Appendice 116 Fonti Legislative 133

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Prefazione

In questi ultimi anni di formazione al trading online ho cono5

sciuto molte persone che volevano ottenere successo nella pro5

pria attività e nella vita più in generale.

Io stesso sono una persona che ogni giorno lotta per avere il suo

pezzo di successo.

Molte di queste persone mi chiedono quali sono gli ingredienti

per essere vincenti e la mia risposta è quella di crearsi un piano

d’azione per avere il successo che ci si è prefissato.

Un Business Plan che ci faccia vivere con tranquillità e sicurezza.

La paura è l’arma più tagliente che tu stesso costruisci giorno

per giorno per essere sconfitto perciò il mio consiglio è quello di

avere un piano di regole che portino al minimo le possibilità di

arrivare ad avere paura di “fare”, timore di rischiare per vincere.

Se vuoi “vincere” devi rischiare di perdere.

Spesso farsi le giuste domande è il sistema più rapido per arri5

vare alla soluzione del problema.

Nel mondo finanziario esistono moltissime sfumature complesse

che devono essere prese in considerazione per avere il proprio

piano d’azione trasparente e chiaro.

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Investire sulla formazione più professionale, seria e puntuale è

ciò che ti farà risparmiare soldi, anzi, ciò che ti farà guadagnare

soldi.

Nel mondo del trading online noto come moltissime persone

non costruiscono il proprio modello operativo ma, comunque,

pretendono di guadagnare o diventare professionisti.

Come puoi pensare di fare il trader di professione se non hai un

piano d’azione fatto di regole da rispettare?

Qualsiasi tipologia di business si basa sul fatto che si faccia per

guadagnare soldi. Se il mercato finanziario vi colpisce con co5

stanza e non vi fa ottenere risultati di valore ma solo perdite

significa che si sbaglia qualcosa.

Non mettiamo l’orgoglio negli affari perché “ business is busi5

ness” e non è mai nulla di personale.

Nel trading non ci sono scorciatoie, crei utili o fai perdite. Credo

fermamente però, che solo una testa vuota frena il successo, il

conto di trading vuoto invece no. L’esperienza attiva nei mercati

ti farà acquisire una formazione unica ma solo se le tue azioni

sono dettate da un piano chiaro e semplice che si rispetta.

Nel mio percorso di trader e formatore ho conosciuto svariate

persone più o meno volte all’ottenere successo nella vita e nel

trading. Ho scoperto che chi ha successo nella vita avrà successo

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come trader.

Qualche tempo fa ho incontrato una persona che, umilmente e

con rispetto di questa attività, sta imparando a fare trading at5

traverso la mia metodologia. Parlando ad uno degli eventi che

qualvolta mi vedono partecipe ho scoperto che abitavamo mol5

to vicini e quindi ci siamo dati appuntamento per un pranzo

“informale” per fare due chiacchiere.

Immersi in un primo piatto propostoci da un bel ristorantino

della mia piccola città scopro che la persona con cui sto parlan5

do è un bravissimo consulente per aziende con una propensione

particolare all’internazionalizzazione ed un forte conoscitore

della fiscalità del trading online.

Devo affermare che non è semplice trovare dei professionisti che

sappiano darti un vero supporto quando si parla di forex e di

trading in generale. Proprio da qui nasce questo progetto.

Portare facilmente alla mano e alla testa di tutti una guida seria

e professionale per conoscere come funziona la fiscalità nell’atti5

vità di trading e quali sono le azioni da compiere, anche auto5

nomamente, nel momento in cui si devono dichiarare i proventi

dell’attività di trading.

La mia policy è sempre stata quella di trasmettere un metodo di

lavoro nel trading sul mercato delle valute e dei CFD’s, e 5 attra5

verso la Here Forex 5 offro servizi e prodotti che hanno l’intento

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di rendere indipendente la persona che vuole, giorno per giorno,

fare trading con professionalità.

Questo lavoro, come tutti quelli che mi riguardano, nasce pro5

prio dalla necessità di apportare al mondo del trading online in

Italia ( in particolare del forex ) una nuova guida semplice ma

professionale, riguardante un aspetto non molto conosciuto ai

più.

Massimo Tonci, oltre ad essere diventato un amico, è un bravis5

simo consulente e per questo ho ritenuto molto interessante il

connubio tra noi.

Siamo animati dallo stesso interesse di trasmettere seri inse5

gnamenti e crediamo entrambi molto importante il tipo di for5

mazione che si riceve per avere successo.

Io, anzi noi, vogliamo che tu abbia successo.

E’ con grande piacere che scrivo questa prefazione per questo

lavoro, vi invito a leggere e dare il giusto peso anche all’argo5

mento “fiscale” se volete essere trader indipendenti a tutti gli

effetti!

Buona lettura!

Arduino Schenato Trader & Trading Coach

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Il mercato Forex

Con il termine “Forex” facciamo generalmente riferimento al “Foreing Exchange Market” 7 abbreviato “FX market” : ovvero al mercato nel quale vengono scambiate le diverse valute dei singoli paesi.

Se vi servono mille dollari per andare negli Stati Uniti allora dovete recarvi, ad esempio, presso una banca per scambiare i vostri euro con la valuta estera; potreste anche decidere di cambiare i vostri euro presso un cambiavalute una volta giunti a destinazione. Entrambi gli intermediari acquisteranno e venDderanno dollari, euro e ogni altra valuta nel mercato valutario che va sotto il nome di mercato del forex.

In termini di volumi trattati il forex è probabilmente uno dei mercati più capienti al mondo. La grande liquidità abbinata ad un orario d'apertura di 24 ore al giorno, 5 giorni su 7, permette in qualsiasi istante una grande velocità d'esecuzione delle operazioni.

Nel forex si confrontano due grandi gruppi di operatori. Da un lato vi sono gli operatori commerciali che convertono valute per effettuare o ricevere pagamenti mentre dall'altro vi sono grandi banche d'affari che operano sul mercato con intenti

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meramente speculativi.

Molte statistiche accreditano questo mercato di un volume di scambi di oltre 4.000 miliardi di dollari al giorno; la mancanDza di un dato ufficiale sull’ammontare degli scambi è dovuta alla caratteristica intrinseca del mercato delle valute, ovvero alla mancanza di un ente superiore ed autonomo che ne coorDdini i flussi che, pertanto, questi possono solamente essere stimati.

Mentre nel mercato azionario è generalmente presente una “borsa” ovvero un ente presso il quale confluiscono tutte le transazioni, nel mercato forex ogni intermediario funge da nodo di smistamento delle contrattazioni in modo autonomo.

Diversamente dal mercato azionario, ove è presente un listino ufficiale delle quotazioni, nel mercato forex esistono diverse quotazioni che variano tra i singoli intermediari; queste diffeDrenze di quotazione sono tuttavia veramente minime poiché l’estrema velocità degli scambi tende ad allineare in pochi seDcondi eventuali squilibri.

Questo mercato privo di un supremo organo di controllo, suDpervisione e garanzia prende il nome di mercato “over the

counter”, spesso abbreviato “mercato OTC”.

All'interno di questo fiume di denaro che scorre “OTC” si annidano anche alcuni piccoli investitori denominati “traders

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retail”.

Questi traders retail accedono al mercato grazie a piattaforme di trading on line, ovvero grazie ad un software installato sul proprio computer, con il quale trasmettono i propri ordini ad uno o più intermediari specializzati D detti brokers D i quali a loro volta fanno da tramite con le grosse banche d’investimeDnto che sono in ultima analisi le vere mani forti che spesso tendono ad influenzare i mercati.

Per poter meglio analizzare le vicende che interessano la tassazione delle transazioni che avvengono nel mercato forex abbiamo la necessità di comprendere, almeno per sommi capi, come si sviluppino nella pratica le operazioni in questo mercato ed avere un minimo di familiarità con i concetti di guadagno 7“gain”: e perdita 7“loss”:, nonché di leva 7“leverage”: e posizione 7“size”:.

Scendendo nel campo pratico e concreto l'operatività nel forex si sostanzia nell'apertura di posizioni che sono immediataDmente convertite dal broker 7il nostro intermediario: al cambio corrente tra le due valute.

All'atto di apertura di una singola operazione il trader retail risulterà contemporaneamente a credito ed a debito di due differenti valute.

L'operazione sarà "spot" ovvero sarà convertita immediataD

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mente al cambio di mercato del momento.

All'atto della chiusura dell'operazione il trader avrà ottenuto un’operazione di segno esattamente opposto. Poiché anche questa operazione sarà eseguita spot il trader potrà ottenere dalla fluttuazione del cambio un differenziale positivo oppure negativo.

Nell'esempio che segue possiamo immaginare che in un dato giorno alle ore 09:30 un trader abbia acquistato diecimila Euro/Dollaro al cambio di 1,3200.

Il broker al quale il trader è connesso aprirà una posizione a credito di 10.000 Euro e D contemporaneamente D una posizioDne a debito di 13.200,00 dollari.

Il saldo delle due posizioni appare come segue:

Dopo un certo lasso di tempo, poniamo per ipotesi le ore 11:30, il nostro trader, vedendo il cambio Euro/Dollaro quotare 1,3300, decide di chiudere la posizione e pertanto invia al broDker l'ordine di vendita.

Il broker eseguirà l’ordine ricevuto azzerando la posizione del trader vendendo i 10.000 Euro al cambio di 1,3300 ed ottenenD

EUR USD

ore 09:30 - acquisto di 10.000,00 Euro/Dollaro al prezzo di 1,3200

+ 10.000,00 - 13.200,00

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do in cambio 13.300,00 dollari.

L'operazione può pertanto essere sintetizzata come segue :

Il differenziale positivo di 100 dollari costituisce il guadagno 7gain: dell'operazione e sarà immediatamente accreditato al trader dopo essere stato convertito nella valuta di conto 7euro:.

Possiamo affermare che oggi il nostro trader investendo 10 mila euro ha ottenuto un differenziale positivo 7gain: di 100 dollari 7circa 75 euro al cambio di 1,3300: con un profitto di circa 0,75% in poche ore.

Questo sistema di trading presuppone l'esistenza di una quotazione che misuri il fluttuare della seconda valuta rispetto alla prima. Si parla in questo caso di quotazione "certo per

incerto".

Vediamo un esempio al contrario, ovvero se la quotazione inDvece che salire fosse scesa ad esempio a 1,3150:

EUR USD

ore 09:30 - acquisto di 10.000,00 Euro/Dollaro al prezzo di 1,3200

+ 10.000,00 - 13.200,00

ore 11:00 - chiusura della posizione a 1,3300 - 10.000,00 + 13.300,00

saldo zero + 100,00

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Il nostro trader avrà ottenuto un differenziale negativo 7loss: ovvero una perdita pari a 50 Dollari.

Uno degli aspetti più allettanti del forex è sicuramente la posDsibilità di operare con la leva finanziaria 7leverage:.

L'operatività in leva consiste nello sfruttare la possibilità offerDta dal broker di versare solamente una parte del capitale inveDstito a mercato e di operare con posizioni che sono più grandi del capitale a disposizione.

Ad esempio con una leva 100 si possono aprire presso il broker posizioni cento volte più grandi del capitale versato.

Per esempio poniamo che il nostro trader disponga per questa singola operazione solamente di 500 Euro e che intenda entraDre a mercato con tutto il proprio capitale 7mi si passi l'esempio accademico: ottenendo quindi una posizione a mercato di 50.000 Euro, ovvero una posizione pari a 100 volte i propri 500 Euro.

EUR USD

ore 09:30 - acquisto di 10.000,00 Euro/Dollaro al prezzo di 1,3200

+ 10.000,00 - 13.200,00

ore 11:00 - chiusura della posizione a 1,3150 - 10.000,00 + 13.150,00

saldo zero - 50,00

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Vediamo come sarebbe stato l'esito:

In questo caso, che ripeto essere puramente accademico, il nostro trader avrà in due ore quasi dimezzato il proprio capitaDle di partenza poiché avrà utilizzato una posizione 7size: tropDpo imponente se paragonata al capitale a disposizione.

Risulta pertanto chiaro che la perdita 7loss: oppure il guadagno 7gain: è espressione diretta non tanto del capitale versato al broker, quanto invece dalla quantità 7size: di capitale che il traDder impegna in ogni singola operazione. Tale capitale è garanDtito solamente da una modesta quota che va sotto il nome di margine.

In altre parole i soldi investiti nelle due posizioni sono quelli del broker; i soldi del trader sono versati a garanzia 7margine: delle eventuali perdite che dovessero derivare dalla fluttuazione del cambio.

Senza dubbio la possibilità offerta dalla leva finanziaria di porre in essere consistenti operazioni anche con capitali a margine

EUR USD

ore 09:30 - acquisto di 50.000,00 Euro/dollaro al prezzo di 1,3200

+ 50.000,00 - 66.000,00

ore 11:00 - chiusura della posizione a 1,3150 - 50.000,00 + 65.750,00

saldo zero - 250,00

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davvero irrisori è certamente una delle ragioni della sempre maggiore diffusione del Forex. La leva finanziaria consente inDfatti di amplificare i guadagni 7ed ovviamente le perdite: in modo davvero significativo.

Le operazioni immesse attraverso la piattaforma di trading possono essere chiuse nell'arco di ore o minuti ma nulla vieta che le stesse possano restare attive 7in gergo "rimanere a mer5

cato": anche per diversi giorni o settimane.

Nel caso di prolungamento delle operazioni per più giorni si dovrà prestare attenzione a due distinte questioni.

La prima attiene alla consegna fisica del denaro e la seconda alla remunerazione 7interessi: del denaro stesso.

Abbiamo visto come un’operazione di trading 7in gergo un trade: consista nella contemporanea apertura di una posizione a credito di una valuta ed a debito di un’altra, con l’aspettativa di lucrare una differenza positiva alla chiusura dell’operazione che si avrà con un nuovo scambio delle stesse quantità di deDnaro ma con segno opposto.

Desidero ancora insistere sul concetto di contemporaneità.

Non si tratta infatti di comperare separatamente euro o dollari per poi rivenderli ma di acquisire contemporaneamente due posizioni di segno contrario ed importo inizialmente identico

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per lucrare sulla eventuale variazione a nostro favore dell’oscilDlazione della valuta incerta.

In altre parole se alle ore 09:30 ho acquistato 10.000 Euro/DolDlaro significa che avrò aperto presso il mio broker una posizioDne a credito di 10.000 Euro 7la valuta certa: ed una contempoDranea posizione a debito di una quantità di Dollari corrisponDdente al cambio del momento 7valuta incerta:. Poiché il valore della prima valuta è fisso mentre il valore della seconda fluttua abbiamo una quotazione che prende il nome di quotazione “certo per incerto”

Se alla fine della giornata l’operazione è ancora a mercato la situazione del trader apparirà come segue.

Dal momento che le due posizioni aperte dal trader si sostanDziano in due movimenti di denaro reale, tale denaro deve, o meglio dovrebbe, essere effettivamente consegnato, alla fine della giornata di trading.

Per ovviare al problema della consegna fisica del denaro D in gergo si chiama il “sottostante” D si attiverà un meccanismo

EUR USD

ore 09:30 - acquisto di 10.000,00 Euro/Dollaro al prezzo di 1,3200

+ 10.000,00 - 13.200,00

saldo + 10.000,00 - 13.200,00

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per il quale, un momento prima della chiusura del giorno, l’operazione viene chiusa e, un momento dopo l’inizio della nuova giornata, l’operazione viene riaperta con i medesimi vaDlori.

Questo meccanismo prende il nome di “roll=over” e permette di ovviare al problema della consegna fisica del sottostante, ovvero il denaro reale.

Esaminiamo ora il secondo problema che deriva dal mantenere un credito di 10.000 Euro ed un debito del corrispondente conDtrovalore in Dollari, ovvero gli interessi.

Esaminando l’esempio sopra riportato notiamo che il trader, per aprire la propria posizione, non ha fisicamente impegnato i 10.000 Euro ma ha unicamente versato un importo 7il margine: a garanzia delle eventuali perdite. Ne deriva che qualcuno gli avrà effettivamente reso disponibile la somma, pur senza conDsegna fisica del denaro, ma comunque a disposizione.

Ora immaginate di chiedere alla vostra banca di mettervi semDplicemente a disposizione per un mese 10.000 euro; la banca vi chiederà di corrispondere gli interessi anche se la somma riDmane nel conto senza che voi passiate a ritirarla.

Allo stesso modo le somme contemporaneamente a credito ed a debito che nascono dal singolo trade posto in essere sono produttive di interessi; gli interessi si traducono contemporaD

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neamente in un ricavo a favore del trader 7per la somma a creDdito: ed in un costo per il trader 7per le somme a debito:.

Tuttavia se da un lato gli interessi sorgono “contemporanea5

mente” a debito ed a credito nella maggior parte dei casi gli stessi sorgono con tassi che variano a seconda della valuta.

Ecco che possedere da oggi fino al giorno dopo D in gergo “overnight” D ad esempio Yen Giapponesi oppure Dollari AmeDricani non sarà così conveniente come possedere Sterline o meglio ancora Dollari Australiani sui quali vi sono tassi più alti.

La differenza tra gli interessi overnight, calcolata in corrisponDdenza del rollDover, può essere positiva oppure negativa e va ad integrare il guadagno o la perdita dell’operazione.

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La tassazione delle operazioni sul forex

In Italia la tassazione del mercato forex è sempre stata a dir poco caotica dovendosi rifare a norme di tipo generale conteDnute quasi esclusivamente nell'articolo 67 del TUIR, ovvero il Testo Unico delle imposte sui redditi 7DPR del 22 Dicembre 1986 n. 917:.

Nel corso di questi ultimi anni la situazione è andata normalizDzandosi con una sempre maggiore attenzione del legislatore verso il mondo del trading sulle valute.

Questa sempre maggiore attenzione ha inizialmente creato una certezza sulla modalità di tassazione e successivamente un progressivo innalzamento delle aliquote che nel giro di poDchi anni sono passate dal 12,50% al 20% del 2013 fino all’ulteDriore aumento al 26% dal 1° luglio 2014.

Le percentuali sopra indicate si riferiscono ad una imposta so=stitutiva e questo significa che sarà sufficiente moltiplicare la “base imponibile” per la apposita aliquota per ottenere l’impoDrto da versare.

Tale base imponibile, ovvero l’importo sul quale applicare la tassazione, è costituita dalla somma di tutte le operazioni efDfettuate nel corso dell’anno solare ovvero dal 1° gennaio al 31

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dicembre di un dato anno solare.

Le operazioni cui fare riferimento sono tutte le operazioni chiuse in perdita oppure in profitto cui andranno sommati tutti i roll over attivi e passivi nonché le commissioni sulle transaDzioni.

Con l’espressione “tutte le operazioni” mi riferisco alle operaDzioni effettuate tanto sul Forex quanto sui CFD D contratti per differenza.

Un classico esempio di contratto per differenza è il CFD sull’inDdice del prezzo dell’oro 7sigla tecnica “XAU/USD”:.

Acquistando uno o più contratti di questo derivato non acquiDsteremo la proprietà dell’oro in senso fisico ma acquisteremo un titolo che ne rappresenta il valore e che replica quasi istanDtaneamente le fluttuazioni della quotazione dell’oro.

Esistono diversi CFD sulle principali merci come argento, pallaDdio, rame, petrolio e via dicendo ed esistono anche derivati degli indici delle principali borse del mondo e tutti hanno in comune con il forex le stesse modalità di funzionamento.

Come già visto per le valute anche i CFD funzionano con una quotazione “certo per incerto” e quasi tutti i broker li hanno inDseriti nelle piattaforme di trading on line.

Poiché il funzionamento delle operazioni in CFD è del tutto

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simile al funzionamento delle operazioni sulle valute tutti i broDker registrano in un unico conto di trading i risultati positivi e negativi di entrambe le tipologie di operazioni e questo ai fini del calcolo della base imponibile ci semplifica la vita.

Ad oggi il quadro normativo è molto chiaro e non lascia spaDzio a nessuna possibilità di interpretazioni fantasiose pertanto per arrivare all’imposta si dovranno prendere tutte le operaDzioni effettuate in un determinato anno solare e sottoporle alla imposta sostitutiva secondo l’aliquota in vigore.

Parlare di una imposta sostitutiva vuole dire che se avete guaDdagnato ad esempio 20.000 euro questi soldi saranno “tassati” al 26% senza andarsi a sommare con altri redditi di alcun tipo.

In gergo fiscale si usa dire che “non fanno cumulo”.

La diretta conseguenza di questa realtà è che potete guadaDgnare qualsiasi importo e l’aliquota sarà sempre quella.

Al momento della scrittura di questo eDbook 7febbraio 2015: tale aliquota è fissata al 26% quindi se guadagnate 100 euro ne dovrete pagare 26 di imposta e se guadagnate 100.000 euro dovete pagarne 26.000 di imposta.

Vale la pena di ricordare che questo sistema di tassazione è valido solamente per le persone fisiche e non per le attività di impresa.

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Se infatti avete una impresa commerciale con la quale effettuaDte trading allora le cose sono leggermente più complicate perDché i ricavi andranno inseriti nella contabilità e pertanto la tasDsazione dipenderà da una serie di altri fattori connessi alla sinDgola contabilità.

Ad oggi non ho ancora conosciuto nessuno che si vuole comDplicare la vita con questo genere di cose ma so che la fantasia dei contribuenti non ha limiti.

Nonostante questo sono certo che prima o poi capiterà qualDcuno che ha deciso di “farsi del male” inserendo il forex nella contabilità aziendale.

A dire il vero ho alcuni clienti 7aziende: che usano il mercato delle valute 7il forex: per coprirsi dal rischio di cambio ma effetDtuano giusto due o tre operazioni all’anno e solitamente utilizDzano altri sistemi come opzioni o derivati su opzioni.

Nonostante la normativa in materia di operazioni su Forex e CFD sia molto chiara esistono ancora dei siti web dove si afDfermano una montagna di sciocchezze.

Una leggenda metropolitana tra le più dure a morire è quella che vorrebbe l'esenzione totale dei proventi al di sotto di 50.000 Euro annui oppure l’imponibilità a seconda che il broDker sia o meno "autorizzato" 7da chi o da cosa non si capisce bene:.

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Si tratta di una grossa stupidaggine e ti invito a prestare molta attenzione a quello che trovi in giro per il web perché molti articoli non sono più attuali oppure contengono inesattezze 7per non dire altro:.

Ricorda che in Italia vige un sistema di tassazione per il quale è il contribuente che si deve prendere la responsabilità di ciò che scrive nella propria dichiarazione dei redditi e quel contriDbuente sei tu.

Non esiste infatti alcun tipo di responsabilità verso chi pubblica informazioni fiscali errate su alcun sito web!

Per inciso c’è solamente una persona alla quale puoi delegare la responsabilità per la tua dichiarazione dei redditi e questa persona è il tuo commercialista, a patto che sia regolarmente iscritto all’Ordine dei Commercialisti e 7come me: sia debitaDmente assicurato.

A buon intenditore...

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La tassazione per l’anno 2014

Esistono due distinti sistemi di conteggio dell’imposta che prendono il nome di “regime dichiarativo” e “regime ammi7

nistrato”.

Nei prossimi capitoli fornirò una serie di chiarimenti importanti su questi due sistemi in modo da fare chiarezza e togliere qualsiasi dubbio.

Per il momento inizieremo dal regime dichiarativo che è quello che è utilizzato dalla maggior parte dei traders mentre nel prossimo capitolo parleremo delle differenze tra “dichiarativo” ed “amministrato”.

In questo capitolo farò riferimento alla tassazione relativa al=l’anno di imposta 2014, ovvero per le operazioni compiute nell’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 in regime dichiarativo.

Se hai aperto il conto di Forex durante l’anno 2014 allora il tuo periodo di imposta va dal giorno dell’apertura del conto fino al 31 dicembre 2014.

Se invece hai chiuso il conto di Forex nell’anno 2014 allora il tuo periodo di riferimento va dal 1° gennaio 2014 fino al giorno di chiusura totale del conto.

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Ricordo ancora una volta che questo sistema di tassazione è valido per le persone fisiche che non operano in regime di imDpresa.

La tassazione del ricavi generati dal tuo conto di forex è la seDguente:

• Si conteggia la base imponibile per anno solare

• Si sommano tutti i guadagni 7gains: ed i rollover positivi

• Si detraggono tutte le perdite 7loss: ed i rollover negativi

• In caso di guadagni si conteggia l'imposta sostitutiva

A questo punto c’è però un piccolo ostacolo perché nel corso dell’anno 2014 vi è stato l’aumento della tassazione dal 20% al 26%.

Come gestiamo quindi i conteggi ?

Fino al 30 giugno 2014 era in vigore l’aliquota al 20% e dal 1° luglio 2014 siamo passati al 26%.

Dobbiamo quindi separare l’anno solare in due periodi.

• Il primo semestre 7da 01.01.2014 a 30.06.2014: andrà tassato al 20%

• Il secondo semestre 7da 30.06.2014 a 31.12.2014: andrà tassaDto al 26%

Per separare correttamente i conteggi solitamente ci viene in aiuto il broker che ci ha spedito due “Statement” separati.

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Lo Statement è il documento ufficiale che il broker ci rilascia e che “certifica” quanto abbiamo percepito nel periodo.

La maggior parte dei Broker che lavorano nel mercato italiano hanno provveduto a rilasciare due distinti statement di cui uno per il primo semestre ed uno per il secondo.

Se così non fosse dovrai separare l’anno solare in due periodi seguendo la semplice regola di considerare le operazioni in base alla data in cui sono diventate liquide.

Per usare un linguaggio da trader dovrai considerare le operaDzioni nel momento in cui le hai chiuse e non nel momento in cui le hai aperte.

Faccio subito un esempio per togliere ogni dubbio.

Ipotizziamo che tu abbia acquistato un lotto di euro/dollaro il 26 giugno a 1,3600 e che lo abbia rivenduto il giorno dopo a 1,3670 con un guadagno di 70 punti 7Te lo spiego meglio in seguito:, ovvero circa 500 euro, allora sarai tassato al 20%.

Se la stessa operazione fosse stata chiusa 7liquidata: in data 2 luglio a 1,3670 con lo stesso guadagno di 500 euro allora saDrebbe tassata al 26%.

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COSA SUCCEDE IN CASO DI PERDITE?

Fino a qui abbiamo visto che i guadagni sono soggetti ad imDposta sostitutiva al 20% fino al 30 giugno ed a quella del 26% a partire dal 1° luglio.

Ma cosa succede se nel corso dell’anno ho sia guadagni che perdite ?

Esaminiamo per primo il caso di un conto di trading che sia in perdita sia nella prima parte dell’anno 7da 01.01.2014 a 30.06.2014: sia nella seconda parte d’anno 701.07.2014 D 31.12.2014:.

In questo caso le perdite andranno semplicemente “riportate” ovvero annotate all’interno della dichiarazione per essere utiDlizzate negli anni successivi.

In altre parole le perdite che hai avuto nel 2014 potranno esseDre “riportate”, ovvero utilizzate per diminuire gli eventuali guaDdagni dei quattro anni successivi.

Se per esempio nell’anno 2014 hai avuto 10.000 euro di perdita e nel 2015 otterrai 12.000 euro di guadagni allora dovrai pagaDre l’imposta solamente su 2.000 euro.

Avrai diritto di utilizzare i 10.000 euro di perdita del 2014 fino al 31 dicembre 2018.

Se entro tale data non hai ottenuto abbastanza guadagni alloD

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ra non potrai più utilizzare la parte in eccedenza.

Per chiarire con un esempio diciamo che hai 10.000 euro di perdita nel 2014 e poi negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ottieni in tutto 6.000 euro di guadagni allora quei 4.000 euro che riDmangono se ne vanno alle ortiche.

PERDITE DEGLI ANNI PRECEDENTI

Per diminuire la tassazione relativa all’anno 2014 puoi evenDtualmente utilizzare eventuali perdite relativi agli anni prece=denti.

Gli anni precedenti al 2014 erano soggetti ad una imposta diDversa da quella in essere 7il 26%: e quindi non puoi sempliceDmente riportare le perdite così come stanno.

Se ad esempio hai perso 1.000 euro nel 2013 ed a novembre 2014 hai guadagnato 1.000 euro il tuo risultato per te è zero ma per il fisco non è così.

I 1.000 euro di perdita sono stati realizzati in un momento in cui l’imposta era al 20% mentre i 1.000 euro di guadagno sono stati realizzati con l’imposta al 26%.

E se i 1.000 euro di perdita fossero stati realizzati nel 2011 dove l’aliquota era al 12.50%?

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Ad ogni cambio di aliquota è necessario conteggiare il riporto delle perdite secondo una percentuale ben definita.

Prima di dirti quale è questa percentuale è necessario indiviDduare quale è l’aliquota con la quale tassare le plusvalenze.

Non avere timore perché te lo spiego fra un attimo con i dovuDti esempi.

SITUAZIONE 2014 MISTA PERDITE/GUADAGNI.

Abbiamo visto che il cambio di aliquota in corso d’anno comDplica un po’ la vita del trader pertanto cercherò di spiegare utiDlizzando molti esempi.

Per prima cosa dobbiamo dividere il tuo anno solare 2014 in due e stabilire cosa è successo nei due semestri.

Se entrambi i periodi sono in profitto allora devi sempliceDmente applicare il 20% al primo periodo ed il 26% al secondo.

Ma cosa succede se ad esempio nei primi sei mesi ho perso 1.000 euro e nei secondi sei mesi ho guadagnato 5.000 euro?

Ti dico subito che se vuoi tassare la differenza di 4.000 al 26% allora sei proprio fuori strada!

Le perdite relative al primo semestre devono infatti essere riD

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portate utilizzando il coefficiente del 76,92 per cento 7più tardi spiegherò l’origine di questo coefficiente:.

Questo significa che potrai diminuire i 5.000 euro solamente per l’importo di 769,20 euro, ovvero 1.000 euro al 76,92% e quindi sarai tassato su 4.230,80 euro con l’aliquota del 26%.

Facciamo ora un secondo esempio nel quale tu abbia ottenuto, nel 2013, perdite per 1.000 euro ed un guadagno di 2.000 euro nel primo semestre del 2014 7entro il 30.06.2014:.

In questo caso i due periodi sono soggetti alla stessa aliquota quindi sarai tassato esattamente sui 1.000 euro di differenza tra i guadagni ottenuti entro il 30.06.2014 72.000 euro: e la perdita di 1.000 euro del 2013 e quindi pagherai 200 euro di imposta sostitutiva 7ovvero il 20% di 1.000:.

Vediamo ora cosa succede se la perdita di 1.000 euro deriva dall’anno 2011.

Per questa annualità l’aliquota in vigore era il 12.50%, pertanDto hai il diritto di riportarti solamente il 62,50% della perdita, ovvero 625 euro corrispondenti appunto a 1.000 x 62,50%.

In questo caso sarai tassato al 20% sulla differenza tra 2.000 7guadagno fino al 30.06.2014: e 625 euro 71.000 x 62,50%: e pertanto devi pagare 275 euro di imposta 71.375 x 20%:.

Vediamo ora un esempio più complesso.

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Immagina di avere delle perdite nel 2011 per 1.000 euro, delle perdite nel primo semestre 2014 7fino al 30.06.2014: di euro 2.000 ed un guadagno nel secondo semestre 2014 7da 01.07.2014 a 31.12.2014: di 5.000 euro.

In questo caso i 5.000 euro sono stati realizzati in un periodo soggetto al 26% mentre i primi 1.000 euro di perdita fanno parte di un periodo al 12.50% ed i secondi 2.000 euro di perdiDta li hai avuti in un periodo soggetto al 20%.

Ecco come devi riportare le perdite:

• 48,08 % per le perdite fino al 31.12.2011

• 76,92 % per le perdite dal 01.01.2012 al 30.06.2014

Per riprendere l’esempio puoi utilizzare solo 480,80 euro al poDsto di 1.000 7ovvero 1.000 x 48,08%: e solo 1538,40 euro al spoDsto di 2.000 7ovvero 2.000 x 76,92%:.

Quindi la tua base imponibile da sottoporre a tassazione al 26% sarà di 2.980,80 euro 7ovvero 5.000€ meno 480,80€ meno 1538,40€:.

Se qualcosa non ti è chiaro oppure se hai delle domande puoi consultare questa pagina.

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PERDITE DA ALTRE CATEGORIE DI REDDITI

Per quanto attiene la possibilità di utilizzo delle perdite devi prestare attenzione e tenere distinte le perdite che derivano da redditi diversi da quelle che derivano da redditi di capitale.

Nella categoria dei redditi di capitale rientrano ad esempio i guadagni ottenuti da investimenti come le cedole sulle obbliDgazioni, i dividendi su azioni ed in generale i redditi che deriDvano da una remunerazione basata sul capitale.

Redditi di questo tipo hanno la caratteristica di essere certi e predeterminati.

Appartengono invece alla categoria dei redditi diversi tutti i guadagni 7e le perdite: che derivano da eventi di tipo incerto 7in gergo “aleatorio”: come ad esempio l'oscillazione dei listini delle valute 7il Forex appunto: e l'oscillazione della quotazione di qualsiasi altro strumento finanziario 7come i CFD:.

Si tratta di strumenti per i quali non puoi sapere in anticipo quale sarà il risultato.

Per fare un esempio quanto comperi un BTP sei certo sin da prima di acquistarlo che avrai quel determinato rendimento 7la cedola: mentre quanto comperi un lotto di euro/dollaro te ne stai li a sperare che il prezzo salga.

Il fatto che entrambi gli strumenti abbiano una tassazione perD

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centualmente simile crea molto spesso una certa confusione.

Alcune persone pensano infatti di abbattere i guadagni ottenuDti con i BOT oppure con le obbligazioni con le perdite del FoDrex e vice versa. Questo non è possibile.

E’ possibile compensare con Forex solamente le perdite relative alla categoria dei redditi diversi come ad esempio CFD ed opDzioni ma non con gli altri redditi di capitale.

Quindi non puoi compensare le eventuali perdite del forex con gli interessi attivi derivanti da dividendi su azioni oppure con gli interessi delle cedole obbligazionarie.

Quello che puoi invece fare è compensare le perdite del fo=rex con i guadagni della vendita di azioni in quanto queste ultime variano continuamente di valore quindi rientrano nella categoria dei redditi diversi, ovvero nella stessa categoria del forex.

In altre parole se hai guadagnato 1.000 euro nel Forex e nello stesso periodo hai venduto delle Generali che avevi nel cassetDto da anni con una perdita di 800 euro allora sarai tassato sulla differenza netta, ovvero 200 euro.

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Regime dichiarativo o regime sostitutivo?

La domanda che spesso un trader si pone è quale sistema sceDgliere. Quale è dei due sistemi quello più conveniente?

Analizziamo ora le differenze tra i due sistemi di tassazione e diamo una risposta definitiva a questa spinosa domanda.

Nel regime dichiarativo il trader deve provvedere a calcolare l’imposta, deve effettuare il versamento della stessa. Deve poi fare la dichiarazione dei redditi e spedirla all’Agenzia delle EnDtrate.

Nel regime amministrato sarà il broker a calcolare l'imposta, versarla all’Erario e sarà sempre il broker a fare la dichiarazione al Fisco.

Dal momento che il broker presenta all’Erario la dichiarazione delle operazioni effettuate il trader è libero da qualsiasi grattaDcapo.

Quindi il regime amministrato è migliore? Non proprio....

L’aliquota di tassazione è la stessa per entrami i regimi 7dichiaDrativo o amministrato: quindi sulle prime sembra conveniente scegliere il regime amministrato perché così ti sei liberato del problema di calcolare l’imposta, di pagare l’F24 e di fare la diDchiarazione dei redditi.

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Esiste però un grande svantaggio del regime amministrato ovvero il momento in cui questa imposta ti viene trattenuta.

La differenza sostanziale è questa:

➡ con il regime dichiarativo 7dove fa tutto il trader: l’imposta è versata a giugno dell’anno successivo

➡ con il regime amministrato 7dove fa tutto il broker: l’imposta è prelevata ogni giorno.

Questo significa che

IL TRADER IN REGIME AMMINISTRATO AVRÀ SEMPRE MENO “EQUITY” RISPETTO AD UN TRADER CHE SCEGLIE IL REGIME DICHIARATIVO.

Appare quindi evidente che lavorare con un “D26%” sui profitti incide in modo pesante sulla curva dell’Equity.

Se questa cosa ha senso lo lascio decidere a te però io sono d'accordo con la Mara Maionchi : “Per me è no”.

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Come pagare l’imposta sostitutiva

Nel capitolo precedente abbiamo visto che nel regime amminiDstrato l’imposta ci viene prelevata direttamente dal Broker opeDrazione per operazione alla fine della giornata.

In questo capitolo esamineremo in dettaglio quando si paga l’imposta e soprattutto come si fa.

Nel successivo capitolo andremo a preparare la dichiarazione dei redditi ovvero il modello Unico 2015.

COME CALCOLARE L’IMPOSTA

Per calcolare l’imposta sul trading ci serve un unico docuDmento ovvero lo “Statement” che il nostro broker ci ha inviato alla fine dell’anno solare.

Per l’anno 2014 la maggior parte dei broker ha emesso due distinti statement in cui sono stati divisi i due semestri dell’anDno poiché per il primo semestre 701.01.2014 D 30.06.2014: è da calcolare al 20% mentre il secondo 701.07.2014 D 31.12.2014: è da calcolare al 26%.

Se anche tu hai ricevuto due Statement separati allora tra un attimo capirai il perché!

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Quando il tuo broker ti manda lo Statement non ti sta facendo un favore perché l’invio dello Statement è un preciso obbli=go di legge previsto dall'articolo 56 del regolamento CONSOB numero 16190.

Quindi se il tuo broker non ti rilascia lo Statement allora faresti bene a domandarti con che broker stai lavorando.

Anche il contenuto dello statement è disciplinato dal regolaDmento della Consob e pertanto ci troverai:

a: i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute presso il broker alla data di chiusura del peDriodo di riferimento;

b: la misura degli eventuali finanziamenti a mezzo titoli;

c: l’entità di eventuali bonus maturati sui finanziamenti tramite titoli.

Nella parte finale del documento, dopo la lista delle operazioni compiute, troverai il dato che più ci interessa, ovvero il risulta=to complessivo.

Nel caso in cui il risultato di entrambi i semestri dell’anno sia negativo, ovvero sia espressione di una perdita complessiva, dobbiamo solamente preoccuparci di tenere nota dell'importo per effettuare il “riporto” nelle quattro annualità successive.

Nel caso uno dei due semestri sia positivo si procede con il

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calcolo dell’imposta per la singola frazione d’anno.

Se il primo semestre contiene una perdita potrò diminuire il risultato del secondo semestre.

In questo caso devi ovviamente ricordarti di conteggiare il 76,92% delle perdite dei primi sei mesi.

Ora immagino che sei saltato in piedi sulla sedia ed hai esclaDmato “ma da dove a“bip"c arriva questo 76,92%???”

I primi sei mesi dell’anno sono tassati al 20% mentre i secondi sei mesi sono tassati al 26%.

Quindi non puoi utilizzare per intero le perdite per abbattere i guadagni ma devi effettuare “un raccordo” con la percentuale stabilita dal fisco che è appunto il 76,92%.

In pratica se hai perso 1.000 euro nei primi sei mesi e guadaDgnato 1.000 euro nei secondi sei mesi allora dovrai pagare 60 euro di imposte.

Ora facciamo bene i conti e vediamo come sono arrivato a stabilire questo importo di 60 euro.

Come ti ho appena mostrato se nel secondo semestre hai guadagnato 1.000 euro non puoi utilizzare per intero le perdite generate nei primi sei mesi ed andare direttamente a pari quindi devi moltiplicare i 1.000 euro per la percentuale di riporDto 776,92%: e quindi la tua base di calcolo diventa di 230,80

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euro, ovvero 1.000 euro meno i 1.000 euro moltiplicati per 76,92%.

Su questi 230,80 euro devi calcolare il 26% ed i risultato è apDpunto 60 euro.

Adesso però torna a sederti perché arriva una brutta notizia.

Se hai guadagnato 1.000 euro nei primi sei mesi e poi perso 1.000 euro nei secondi sei mesi che succede ?

A rigor di logica dovrei essere a pari ma per il fisco ovviamente non è così.

Risulta infatti che devi pagare 200 euro sui primi 1.000 euro e poi riportare in avanti la successiva perdita di 1.000 euro.

Le istruzioni per il modello Unico consentono infatti di riportaDre le perdite solo “in avanti”, ovvero dal primo al secondo seDmestre, e non prevedono il caso opposto.

Se non sei svenuto allora vediamo come funziona il pagamenDto delle imposte sul trading.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze andrà utilizzato il modello di pagamento unificato

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meglio conosciuto come modello F24.

Nel modello F24 andranno indicati dati completi del contri=buente 7quindi i tuoi dati personali: quali cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo e, naturalmente, il codice fiscale.

Le imposte si versano con il codice tributo 1100.

Nella casella rateazione devi generalmente indicare "01 01”, salvo che tu non voglia pagare a rate come ti spiegherò tra qualche riga.

L'anno di imposta da indicare sarà ovviamente quello al quale sono riferite le imposte ovvero il anno di imposta 2014.

Nel campo importo devi trascrivere il risultato che deriva dal conteggio come descritto in precedenza.

All'interno del modello di pagamento F24 è ovviamente possiDbile effettuare una qualsiasi compensazione con altri tributi per i quali vi sia credito capiente.

Esaminiamo ora nel dettaglio la compilazione delle singole voci che compongono il modello F24.

Per prima cosa inserisci nel frontespizio del modello tutti i tuoi dati anagrafici. Rileggi bene due volte il tuo codice fiscale poiDché il versamento delle imposte verrà abbinato alla dichiaraDzione dei redditi proprio grazie al codice fiscale. Pertanto se c’è

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un dato che è opportuno non sbagliare è proprio questo.

In caso di valore errato il programma di compilazione 7oppure il tuo home banking: dovrebbe comunque avvisarti del possiDbile errore.

Il condizionale è sempre d’obbligo, perché a descrivere la serie di piccoli accadimenti tragicomici occorsi ai miei clienti e conoscenti servirebbe un intero capitolo dal titolo “oggi le

comiche”.

Dopo il frontespizio possiamo passare a compilare la sezione denominata “Erario” che è giusto sotto i dati anagrafici.

Inizia a compilare la prima riga dalla casella “codice tributo” inserendo il codice tributo “1100”, seguito dal numero della rata e dall’anno solare a cui è riferito il versamento.

Nel caso di pagamento dell’imposta in unica soluzione nel campo “rateazione” devi inserire il valore “01 01” mentre per il pagamento a rate dovrai inserire il valore corrispondente al numero della rata 7due cifre: seguito dal numero totale delle rate 7altre due cifre:.

Vediamo un esempio di compilazione del modello F24 con paDgamento dell’imposta in unica soluzione.

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Se invece desideri effettuare il pagamento rateale devi compiDlare il modello F24 in modo leggermente differente.

Nell’esempio che segue trovi il pagamento della prima di cinDque rate per il medesimo importo di Euro 1.500 riportato nelDl’esempio precedente.

Devi effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva generalDmente entro il 16 giugno dell'anno solare successivo al qua=le i redditi sono riferiti.

PER I REDDITI FOREX CONSEGUITI NEL 2014 IL TERMID

NE PER IL PAGAMENTO È FISSATO AL 16 GIUGNO 2015.

Esiste inoltre la possibilità di differire il termine di pagamento di un mese intero con una modesta maggiorazione dello 0,40%.

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Significa 4 euro ogni 1.000 di imposta che vuoi pagare al 16 luglio 2015 al posto del 16 giugno.

Detto questo devi tenere però a mente che egli ultimi anni i termini di pagamento delle imposte sono stati quasi sempre prorogati di tre settimane pertanto fai attenzione che queste date potrebbero slittare.

In Italia la “proroga dei termini di pagaemento” è una delle poche certezze rimaste.

Quanto detto fino a questo momento è valido per pagare in unica soluzione però se il tuo trading è andato particolarmente bene e l’imposta da pagare è tanta allora esiste la possibilità di pagare a rate.

Per pagare le imposte a rate ci sono due differenti tabelle con le quali effettuare il conteggio degli interessi che dipendono da quanto farai il primo versamento.

Se decidi di iniziare la rateazione al 16 giugno allora puoi usare la parte sinistra di questa tabella per il calcolo delle rate menDtre se decidi di iniziare la rateazione al 16 luglio allora utilizzerai la parte a destra.

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Se hai la partita IVA perché sei ad esempio un lavoratore autoDnomo 7rappresentate, architetto, consulente, etc: le tue scaDdenze sono diverse e dovrai usare la seguente tabella.

A questo punto, una volta effettuato il pagamento delle impoDste, iniziamo a compilare il modello Unico 2015 ovvero la DiDchiarazione dei Redditi per l’anno di imposta 2014.

Prima di proseguire con il prossimo capitolo se qualcosa non è chiaro puoi chiedere aiuto attraverso questa pagina del mio sito web.

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La dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi modello UNICO 2015 è l’unico modello da utilizzare per dichiarare i redditi conseguiti con il forex nell’anno solare 2014.

E’ possibile eventualmente ricorrere al modello 730 solamente in “combinazione” con il modello Unico.

Puoi usare la compilazione “mista” del 730 + Unico se ad esempio non vuoi far sapere al tuo datore di lavoro che hai soldi investiti nel forex oppure se hai diritto ad un rimborso che con il 730 puoi avere subito in busta paga, a differenza del modello Unico che non ti consente questo tipo di cosa.

Quindi puoi compilare prima il modello 730 con i redditi e le spese e dopo compilare il modello UNICO con il forex.

I REDDITI DEL FOREX POSSONO ESSERE INDICATI SOLO NEL MODELLO UNICO.

Puoi compilare il modello UNICO mediante l’apposito software reso disponibile in modo gratuito dall’Agenzia delle Entrate.

Per le istruzioni sull’installazione ed uso del software rimando

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all’apposita sezione nei capitoli successivi.

Nel caso tu abbia la partita IVA ricorda che non puoi utilizzare il 730 ma sei obbligato ad utilizzare il Modello Unico.

COME SI PRESENTA IL MODELLO UNICO

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata mediante il sito web dell’Agenzia delle Entrate 7in gergo “spedizione in via

telematica”:.

L’invio telematico della dichiarazione può essere effettuato diDrettamente dal contribuente oppure dal proprio CommercialiDsta di fiducia.

Se posso darti un suggerimento cerca di scegliere un ComDmercialista che sappia leggere uno Statement e che non ti guadi come un UFO se gli dici che sei Long di Euro/Dollaro.

Se quando parli di “PIP” lui pensa a qualcosa a luci rosse allora forse non sei nel posto giusto…

Se non hai un Commercialista di fiducia sappi che io lavoro anche onDline e posso darti assistenza a distanza via Skype.

Ecco il link per contattarmi:

MassimoTonci.it

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Tornando alla spedizione del modello Unico ricorda che se deDcidi di fare il 730 ed poi integrare i quadri del Forex con il moDdello Unico allora ricorda che in questo caso hai l’obbligo della spedizione telematica 7con il Web:.

Puoi usare il modello Unico con spedizione cartacea in questi casi:

1. avevi diritto a fare il 730 ma non hai potuto perché privo del sostituto di imposta

2. devi presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

3. hai diritto a presentare il 730 ma scegli di presentare solo il modello Unico integrato con il quadro relativo al trading.

PER DICHIARARE L’ATTIVITÀ DI TRADING DEVI USARE IL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO.

Il Modello UNICO deve essere presentato entro una precisa finestra temporale.

Per i redditi dell'anno 2014 la dichiarazione può essere presenDtata entro i seguenti termini:

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• dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per tramite di un ufficio postale;

• entro il 30 settembre 2015 se la presentazione viene effetDtuata in via telematica, sia direttamente che per tramite di un Commercialista abilitato.

Ti ricordo nuovamente che, se decidi di presentare il 730 con i dati di reddito tradizionali per poi inviare i dati del trading con il modello Unico allora sei obbligato a trasmettere il modello Unico con il canale telematico dell’Agenzia 7via Web:.

Se hai dubbi sulle modalità di presentazione è meglio non corDrere rischi ed adottare la spedizione onDline.

Se per caso spedisci la dichiarazione via posta e la dovevi inveDce spedire via Web ti appioppano una multa 258 a 2.065 euro!

In ogni caso ricordati che devi compilare il modello Unico soDlamente sui modelli ministeriali approvati.

Già da qualche anno l'Agenzia delle Entrate provvede a rendeDre disponibili questi modelli esclusivamente in formato elettroDnico tramite il portale dell’Agenzia 7www.agenziaentrate.gov.it:.

I modelli ministeriali sono a colori e possono essere stampati anche in bianco e nero.

I modelli ministeriali “cartacei” e l'apposita busta da utilizzare

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per la presentazione postale sono generalmente a disposizione presso tutti i Comuni però penso sia molto più comodo per te scaricarli dal portale dell’Agenzia 7www.agenziaentrate.gov.it:.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica possono optare per una delle seguenti modalità:

• presentazione telematica diretta 7Entratel o Fisconline:;

• presentazione tramite intermediario autorizzato, ovvero il proprio Commercialista di fiducia.

Da qualche anno non è più consentita la modalità di presentaDzione tramite consegna diretta agli Uffici dell’Agenzia delle EnDtrate.

I contribuenti che non sono obbligati alla presentazione teleDmatica possono eventualmente presentare la dichiarazione dei redditi anche mediante consegna della copia cartacea agli Uffici Postali, a patto di trovarne uno nel quale sanno come fare e dove non ti creano mille complicazioni.

In questo caso la dichiarazione deve essere inserita nella sua busta originale che 7guarda caso: non è facile reperire perché al Comune le hanno finite.

Se sei un temerario ed hai scelto questa strada ricorda di inseDrire la dichiarazione in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata

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della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visiDbili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identifiDcativi del contribuente.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza ferDmagli o cuciture.

Il servizio di presentazione tramite ufficio postale è gratuito, tuttavia, In caso di gravi imprecisioni, gli uffici postali possono anche rifiutare l'accettazione della dichiarazione.

Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

La ricevuta costituisce la prova della presentazione della diDchiarazione e deve essere conservata dal contribuente unitaDmente alla copia della dichiarazione presentata.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2015 si fa inoltre riferimento alla possibilità di presentazione della dichiarazione dall'estero mediante invio a mezzo raccomanDdata di una normale busta per corrispondenza di dimensioni idonee a contenere la dichiarazione senza che la si pieghi.

In questo caso la busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate D Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera VENEZIA 7Italia: e deve recare scritto, a caD

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rattere evidente:

• cognome, nome e codice fiscale del contribuente;

• La dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2015 Per5

sone Fisiche”.

Nei casi di presentazione della dichiarazione dall'estero mi sento tuttavia di suggerire la presentazione tramite internet con l'apposito programma fornito dall'Agenzia delle Entrate di cui parlerò a breve.

Nel caso si decida di avvalersi di un intermediario abilitato 7il Commercialista: è necessario consegnare la propria dichiaraDzione debitamente sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario cui spetta l’onere di trasmetterla.

In questo caso è bene prendere accordi in tempo utile poiché il Commercialista ha facoltà di richiedere il pagamento di un corDrispettivo come pure è libero di non accettare l’incarico a speDdire il modello Unico.

FRONTESPIZIO DEL MODELLO UNICO

La dichiarazione dei Redditi è composta da alcuni quadri di reddito e da un frontespizio composto di tre facciate dal quale

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generalmente si usa iniziare la compilazione.

Nella parte alta della prima facciata dovete indicare il cognoDme, il nome e il codice fiscale del contribuente al quale la diDchiarazione dei redditi è riferita e che certamente coinciderà con l'intestatario del conto di forex e del relativo Statement.

In caso di dubbio consiglio di controllare che il codice fiscale corrisponda a quello riportato nel tesserino rilasciato dall'AmDministrazione Finanziaria oppure nella tessera sanitaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici 7cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita: indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è riportato in modo errato si renderà quasi certamente necesDsario rivolgersi agli uffici della Agenzia delle Entrate per otteDnerne la variazione.

Nell’attesa della comunicazione di correzione potete comunDque utilizzare il codice fiscale anche se erroneamente attribuiDto.

Proseguendo nel secondo foglio nella prima sezione denomiDnata "tipo di dichiarazione" devi indicare sicuramente la casella "redditi" mentre la casella “IVA” va indicata solo se assieme ai redditi presenti anche la dichiarazione IVA;

Particolare attenzione deve essere prestata per quanto riguarDda il campo “Modulo RW” poiché tale quadro é destinato a

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quanti abbiano effettuato nel 2014 investimenti all’estero ed in generale a quanti abbiano in qualche modo detenuto attiviDtà finanziarie estere.

Nello specifico si tratta dei casi che vedremo tra breve in cui corre l’obbligo di segnalare alcuni dati relativi al conto estero mediante la compilazione dell'apposito Quadro RW del moDdello UNICO.

I campi "Dichiarazione correttiva nei termini", “Dichiarazione

integrativa a favore” e “Dichiarazione integrativa” sono utilizzaDbili per presentare una eventuale nuova dichiarazione che vada a rettificare o integrare una precedente dichiarazione già preDsentata.

Per le ulteriori precisazioni circa questi specifici casi, non voDlendo appesantire questo capitolo, si rimanda alla apposita sezione approfondimenti nella quale vengono prese in esame tutte le casistiche previste dalla normativa corrente.

La sezione dati del Contribuente dovrebbe essere di agevole compilazione, tuttavia è necessario prestare particolare attenDzione alla residenza ed alle sue eventuali variazioni.

Se non avete variato la residenza, oppure la variazione è avveDnuta nell’ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2014”, mentre se avete variato la residenza trasferendola in un comune diverso dovete compilaD

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re tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo pertanto, relativamente alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, la data a cui fare riferimento per l'obbligo è il 3 novembre 2013 7attenzione : 3 novembre duemilatredici !:.

Il frontespizio prosegue con le caselle per la scelta facoltativa della destinazione dell'otto per mille, del contributo cinque per mille e con lo spazio per la firma della dichiarazione.

Tutti i noiosi approfondimenti, anche in questa occasione, sono contenuti nell’apposita sezione denominata "frontespizio della

dichiarazione" dove troverete anche tutte le istruzioni per deDstreggiarvi con le varie caselle relative al domicilio fiscale di cui sopra.

La successiva sezione "Familiari a carico" merita una certa atDtenzione poiché, per poter ottenere le specifiche detrazioni dall’imposta per carichi di famiglia, è necessario indicare il coDdice fiscale dei familiari a carico. E’ inoltre obbligatorio indicare il numero dei mesi per i quali si ha diritto alla detrazione.

E' possibile indicare eventuali membri della famiglia come fiDscalmente a carico per il 2014 per fruire delle rispettive detraDzioni.

Prestate attenzione al codice fiscale del coniuge il quale deve

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sempre essere indicato, anche se non fiscalmente a carico. In tal caso sarà sufficiente lasciare in bianco il numero dei mesi.

Nel compilare la sezione ricordate che nei casi in cui nel corso dell’anno 2014 sia cambiata la situazione di un familiare, si renDde necessario compilare un rigo per frazione d’anno con diffeDrente situazione. Le frazioni d’anno in tal caso vanno rapportaDte a mese.

Rimando come di consueto all’apposita sezione per tutti gli approfondimenti e per districarvi nelle eventuali casistiche di cambio di status in corso d'anno.

Giunti a questo punto e terminata la compilazione del fronteDspizio siamo pronti per entrare "nel vivo" della dichiarazione dei redditi con la compilazione dei quadri specifici.

IL QUADRO RT

All'interno del quadro RT trovano posto le entrate di natura finanziaria che le istruzioni definiscono di “diversa

provenienza”.

Il quadro è stato nuovamente modificato quindi fai attenzioDne a compilare i righi giusti!

La sezione destinata ad ospitare i profitti dell’attività di trading

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è la SEZIONEDI per le operazioni dal 1° gennaio al 30 giugno mentre per quelle del successivo periodo dal 1° luglio al 31 diDcembre si usa la SEZIONEDII.

Iniziamo ad esaminare la Sezione=I per indicare le operazioni di trading dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

Iniziamo ad inserire al Rigo RT1 i guadagni ottenuti.

Le eventuali perdite vanno al Rigo RT2.

La differenza va riportata al RT3

Nel successivo Rigo RT4 vanno indicate le eventuali perdite degli anni precedenti.

Se hai seguito il mio consiglio di prendere il software dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed hai inserito tutti i dati correttaDmente a questo punto dovrebbero automaticamente compariDre i righi RT6 7differenza: ed in caso di guadagni dovrebbe comparire al Rigo RT7 ed RT10 l’imposta sostitutiva del 20%.

Se invece stai compilando il rigo a penna allora è giunto il momento di accendere la calcolatrice!

Una volta completata la SezioneDI passiamo all’esame della successiva Sezione=II per le operazioni di trading dal 1° lu=glio al 31 dicembre 2014.

Ancora una volta ricordo di prendere questo dato dalla certifiD

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cazione rilasciata dal Broker 7lo Statement:.

Alle volte la certificazione può portare il nome inglese "Combi5

ned Account Statement" o similare.

Qualunque forma abbia la certificazione dovrà riportare l'eleDnco totale dei profit e dei gain ottenuti nell’anno.

Nel caso in cui il vostro broker non vi ha consegnato due StaDtement separati allora dovete necessariamente calcolare le operazioni dividendo l’anno in due parti uguali.

Inserisci i guadagni nel Rigo RT21 e le perdite nel Rigo RT22 e poi scrivi la differenza nel Rigo RT23.

Nel rigo RT24 potete utilizzare le eventuali perdite in diminuDzione della base imponibile, ovviamente ricordandovi di appliDcare l’apposita percentuale vista in precedenza.

Analogamente a quanto visto nella SezioneDI anche qui nella SezioneDII si dovrebbe compilare automaticamente il rigo RT26 7differenza tra i righi precedenti: ed il Rigo RT27 ed RT29 destiDnato ad ospitare l’imposta sostitutiva al 26%.

Nei righi RT8 ed RT28 potete eventualmente inserire l’eccedeDnza d’imposta sostitutiva eventualmente risultante dalla preceDdente dichiarazione fino a concorrenza dell’importo dovuto.

Prestate attenzione che tale importo non sia già stato utilizzato altrove.

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Per verificare se esiste questa “eccedenza” devi controllate l’importo indicato nel rigo RX1 ed RX18 7colonna 4: del quadro RX del modello UNICO 2014 per l’anno di imposta 2013.

Presta attenzione di non aver già compensato questo importo nel modello F24.

Nel rigo RT8 ed RT28 devi indicare l’eventuale quota residua delle minusvalenze non utilizzate.

Preciso che in tali righi non devono essere indicate le minusvaDlenze certificate dagli intermediari residenti.

Se con il trading sul Forex nel 2014 hai ottenuto solamente perdite certificate dal un broker residente e non hai altri redditi da indicare nel quadro RT, allora NON è necessario compilare nulla.

Nell’immagine che segue possiamo vedere un esempio di Quadro RT compilato con i seguenti dati:

• profitti trading 01.01.2014 D 30.06.2014 = 2.000 euro

• profitti trading 01.07.2014 D 31.12.2014 = 3.000 euro

• perdite dell’anno 2013 = 1.000 euro

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Spenderò ancora qualche parola per sottolineare come gli uniDci costi che possono essere portati in diminuzione dei ricavi generati dall’attività di trading sono solo le perdite e niente altro.

Per essere ancora più chiari voglio categoricamente smentire la leggenda metropolitana secondo la quale il trader avrebbe diritto a detrarsi alcune spese come ad esempio il costo per il collegamento ad internet oppure il costo per l’acquisto del PC con il quale opera.

Tempo fa ho letto una conversazione sul web nella quale il ben informato di turno sosteneva che la percentuale della deduzioDne del PC era il 50%.

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Alla mia richiesta di spiegazioni sono stato liquidato con una fumosa norma che consente 7o meglio consentirebbe: la parDziale deduzione dei beni in uso promiscuo, ovvero a metà tra uso personale e “di lavoro”.

Nonostante questa bufala sia di dimensioni colossali certamenDte non si faticherà a trovare qualcuno che, con aria scandalizDzata, chiederà “perché non dovrei dedurre il PC ?”.

La risposta è molto semplice: la legge fiscale non permette di dedurre nessun costo diverso da quello strettamente previsto, ovvero minusvalenze e rollDover negativi. STOP.

La compilazione della dichiarazione dei redditi nella maggior parte dei casi può considerarsi conclusa, salvo quanto potrete leggere nel prossimo capitolo.

Spero di aver contribuito a portare un po’ di chiarezza, ma se così non fosse e vuoi approfondire il tuo caso puoi usare il mio canale youtube oppure la mia pagina dedicata alle tesse Fo=rex.

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Broker all’estero, IVAFE ed RW

Se hai fatto attività di trading sul forex con un broker estero ovvero hai aperto un conto forex all’estero allora ci sono alDcuni semplici obblighi da rispettare.

Per prima cosa è bene richiamare la regola generale per la quale un contribuente italiano è sempre obbligato al pagaDmento nello stato di residenza delle imposte che derivano dai propri redditi ovunque questi siano prodotti.

Quindi sei hai un conto all’estero e stai pensando di non diDchiarare nulla allora stai commettendo una grave imprudenza perché quasi tutti i conti esteri sono tracciati.

I guadagni che hai ottenuto con il conto all’estero devono esDsere “tassati” in Italia ed inoltre devi “segnalare” il conto anche se non hai effettuato nessuna operazione.

In altre parole il trasferimento all’estero del conto di trading non fa venir meno all’obbligo di pagamento delle imposte in Italia, anzi generalmente fa scattare l’ulteriore obbligo di comDpilazione del quadro RW del modello UNICO.

In tale quadro devono essere dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero ove siano tenute al pagamento dell’IVAFE

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ed quando la giacenza media dell’anno è superiore ai limiti di legge che andremo ad esaminare tra breve.

Per il conto all’estero dovrai usare:

• il quadro RT per dichiarare i guadagni 7o le perdite:.

• il quadro RW per dichiarare l’esistenza ed il saldo del conto.

Per quanto attiene alla presentazione del modello Unico con il quadro RW valgono le stesse regole relative al modello Unico con quadro RT.

Di conseguenza, se hai presentato separatamente il tuo moDdello 730 allora potrai “aggiungere” i quadri RW e/o RT del traDding con il modello Unico in modo da integrare il modello 730 che hai già presentato al CAF o al datore di lavoro.

Questa soluzione è solitamente adottata dagli amanti della privacy che non desiderano, ad esempio, far conoscere al proDprio datore di lavoro le proprie giacenze sui conti del broker 7tanto meno all’estero:.

In questi casi risulta molto utile poter tenere separato il modelDlo 730 con i redditi di lavoro dipendente 7o di pensione: dai quadri relativi all’attività di trading on line.

Se hai aperto il conto all’estero perché qualcuno ti ha consiDgliato di fare così per non pagare le tasse allora stai tranquillo perché uno di questi giorni l’Agenzia delle Entrate sicuramente ti presenterà il proprio “conto”!

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Non voglio assolutamente spaventarti perché esiste la possi=bilità di “mettersi in regola” senza rischiare inutili multe.

Tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono indicaDre nel quadro RW tutti gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenuti all’estero.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del peDriodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro 7art. 4Dbis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificaDzioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50:, fermo restando l’obblDigo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE come tra poco si dirà.

Tradotto in linguaggio da bar significa: il fisco si interessa del saldo del tuo conto quando supera i 10.000 euro ma devi coDmunque compilare il quadro RW perché devi pagare l’IVAFE.

Per fortuna che dallo scorso anno non è più previsto l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW dei trasferimenti da e verso l’estero riferiti agli investimenti esteri perché almeno si risparDmia un po’ di lavoro.

Tanto l’Agenzia può andare a curiosare praticamente in qualDsiasi conto 7anche onDline: comprese le carte di credito estere ed i processori di pagamento come Paypal e via dicendo quinDdi non credere di fare il furetto perché sarebbe tutta fatica sprecata.

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L’obbligo di dichiarare le attività finanziarie e patrimoniali all’eDstero viene a cessare qualora le stesse siano state affidate, in gestione o in amministrazione, ad intermediari residenti in ItaDlia, a patto che i flussi finanziari ed i redditi che ne derivano siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi o di altro intermediario residente.

In questi casi la tracciabilità è garantita dall’intermediario resiDdente sul quale andranno ad incombere tutti gli obblighi, sia dichiarativi che di liquidazione dell’imposta.

Tuttavia i trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria relativi ai conti di forex vanno sempre indicati nel quadro RW anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.

Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW i contriDbuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavoraDtiva in via continuativa all’estero in zone di frontiera e Paesi liDmitrofi, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio in quanto l’investimento non supera il limite di 10.000 euro sarà in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura

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finanziaria o patrimoniale nonché per il calcolo dell’IVAFE.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanDno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario 7come nel caso di amministratori di società:.

Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indiDcarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesDso espressa in percentuale.

Quindi, come ho appena sottolineato, a partire dall’anno di imposta 2014, il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo dell’IVAFE.

Considerato che il quadro RW riguarda la rilevazione delle attiDvità finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento

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non è più posseduto al termine del periodo d’imposta 7ad esempio il caso di un conto forex all’estero chiuso prima del 31 dicembre 2014:.

Per quanto attiene alla conversione dalla valuta estera all'euro è obbligatorio utilizzare un cambio specifico che viene fissato tramite un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle EnDtrate.

Per gli anni passati veniva emanato un apposito provvedimenDto con i cambi da utilizzare.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal 2014, “si deve applicare il cambio medio del mese di dicembre dell’anno

precedente, determinato sulla base del provvedimento del Diret5

tore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazio5

ne dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei

Titoli I e II del TUIR. “

Per comodità ho allegato copia del provvedimento nell’appenDdice di questo eDbook con il quale puoi convertire le valute estere in euro.

Per quanto riguarda l’IVAFE chiarisco subito che si tratta di una imposta che colpisce il capitale detenuto all’estero nei conti di forex indipendentemente dal risultato complessivo dell’anno.

In altre parole se hai aperto un conto di Forex e non hai fatto

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alcuna operazione dovrai comunque pagare l’IVAFE per il solo fatto di avere degli investimenti all’estero.

L’imposta IVAFE ammonta allo 0,2% 7due per mille: ovvero doDvrai pagare due euro di imposta ogni mille euro che detieni all’estero nel tuo conto di trading.

Se ad esempio hai un conto con un saldo al 31 dicembre di 20.000 euro allora dovrai pagare 40 euro di IVAFE.

Se hai chiuso il tuo conto di trading durante l’anno devi fare riferimento all’ultimo saldo prima della chiusura del conto.

Se ad esempio hai chiuso il tuo conto di trading ad ottobre 2014 e prima della chiusura il tuo conto aveva un saldo di 12.000 euro allora dovrai pagare l’IVAFE calcolata sui 12.000 euro, ovvero sull’ultimo saldo effettivo prima della chiusura.

L’IVAFE va calcolata per frazione d’anno, pertanto se hai aperto il conto di trading a marzo 2014 devi calcolare l’imposta sui giorni esatti per i quali il conto è risultato aperto. Per fare ciò devi dividere tale imposta per 365 e moltiplicarla per il totale dei giorni di apertura. La formula risulterà quindi, supponendo che il saldo del nostro conto 7aperto il primo marzo: sia 20.000 euro, [720.000*2/1000:/365]*306. Andremo così a versare 34 euro di imposta.

Passiamo ora ad esaminare nello specifico la compilazione del

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quadro RW.

Ricorda che le informazioni in questa sezione dovranno essere indicate in modo dettagliato. Per ciascun tipo di investimento e/o attività di natura finanziaria dovrai indicare in modo analitiDco lo Stato estero dove hai il conto ed il suo saldo alla fine del periodo.

Dovrai pertanto utilizzare il rigo RW1 per il primo conto forex, il rigo RW2 per il secondo e così avanti.

Ti ricordo nuovamente che il quadro RW deve essere compilaDto solamente se hai conti di Forex all’estero e non se il tuo conDto è presso un intermediario nazionale.

Presta particolare attenzione al fatto che ci sono broker con sede a Londra che utilizzano banche nazionali per raccogliere i fondi.

In questo caso, se il tuo conto è presso il broker di Londra sei comunque tenuto a compilare il quadro RW anche se hai fatto il bonifico tramite una banca nazionale.

Se invece il tuo broker ha la sede all’estero ma tu hai aperto il conto presso la filiale italiana allora non devi compilare nulla in questo quadro e non devi nemmeno pagare IVAFE.

Torniamo quindi alla compilazione del quadro RW

Ogni rigo è composto di più caselle numerate dalla 1 alla 24 e

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deve essere così compilato

Casella 1 D indicare il codice che contraddistingue a che titolo i conto forex sia detenuto 71 per proprietà, 2 per usufrutto, 3 per nuda proprietà e 4 per altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.:.

Casella 2 D indicare 2 se siete l’effettivo proprietario del conto forex oppure 1 se siete un soggetto con delega alla movimenDtazione del conto.

Casella 3 D per il conto di Forex devi indicare il codice 14 che corrisponde alle altre attività di natura finanziaria.

Casella 4 D indicare il codice corrispondente allo Stato estero dove avete il conto di Forex. L’elenco si trova in appendice

Casella 5 D indicare la percentuale relativa alla quota di possesDso del tuo conto Forex che si trova all’estero.

Casella 6 D indicare il valore “2” per segnalare che gli importi sono espressi al loro valore nominale.

Casella 7 D indicare il valore al 1° gennaio 2014 oppure al primo giorno dal quale avete acceso il conto di forex.

Se hai, ad esempio, aperto il tuo conto di forex con 500 euro e poi lo hai successivamente incrementato allora dovrai indicare l’importo di 500 euro.

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Casella 8 D indica il valore al 31 dicembre 2014, ovvero se hai chiuso il conto prima di fine anno segna l’importo in corriDspondenza della chiusura del conto.

Casella 9 D indicare il valore massimo che il conto ha raggiunto durante l’anno 2014 qualora il vostro conto sia dislocato in un paese non collaborativo 7paesi che sono in “black list”:.

Casella 10 D Se il conto è stato aperto per tutto l’anno indicare 365, altrimenti scrivere il numero esatto dei giorni per i quali il conto risultava aperto.

Casella 11 D indicare l’importo dell’IVAFE secondo la seguente formula :

Ad esempio se in casella 8 avete indicato 18.000 euro ed il conDto è vostro al 100% l’operazione sarà:

Se invece avete un conto da 20.000 a metà con vostro zio alloDra il conteggio per voi sarà:

In caso di più conti presso lo stesso broker, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza

casella 8 * 0,20% * possesso

18.000 x 0,2% * 100% = 36

20.000 x 0,20% * 50% = 20

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complessivo, sommando il valore di tutti i conti accesi.

L’imposta non si versa quando risulta inferiore a 12 euro ovvero se il saldo del tuo conto di Forex non supera i 6.000 euro.

Nelle caselle 12, 13 e 14 non indicare nulla poiché queste caselDle non riguardano i conti di forex.

Nella casella 15 riporta semplicemente l’importo dell’IVAFE che hai indicato nella precedente casella 11.

Lascia vuota la casella 16 e riporta nuovamente alla casella 17 l’importo dell’IVAFE già indicato alle caselle 11 e 15.

So che sembrano le istruzioni del gioco dell’oca ma abbiamo quasi finito ;:

La casella 18 va barrata nel caso il tuo conto di forex non sia stato movimentato nell’anno.

La casella 19 va generalmente lasciata in bianco, tranne nel caso in cui il tuo conto sia intestato ad un prestanome oppure ad una società e tu ne risulti il titolare effettivo.

In questo caso devi indicare alla casella 19 la percentuale di partecipazione e nella successiva casella casella 21 devi indicare il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica, sempre nel caso in cui sei titolare effettivo di un conto forex intestato ad un prestanome oppure ad una soDcietà filtro.

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La casella 20 serve nel caso in cui stai compilando il quadro per i soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualDsiasi ragione non sei tenuto alla liquidazione della IVAFE.

Nelle caselle 21 e 22 devi inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo 7in questo caso ricorda che la casella 2 va compilata con il codice 2 e la casella 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione:.

Le caselle 22 e 23 vanno utilizzate per inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compiDlazione della presente sezione del quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi.

La casella 24 va compilata solo nel caso di più di due cointeDstatari del conto.

A questo punto la compilazione del rigo RW1 è terminata e passiamo quindi alla compilazione del rigo RW6 che praticaDmente riporta la somma di alcune caselle dei righi che vanno da RW1 a RW5.

Casella 1 D indicare il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nelle caselle 15 dei righi da RW1 a RW5 che hai sino a qui compilato.

Casella 2 D riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore

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delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013.

Controlla la dichiarazione precedente, ovvero il modello UNIDCO 2014 per l’anno di imposta 2013 e verifica se nel quadro RX alla colonna 4 c’è riportato qualcosa.

Se la colonna 4 del precedente modello Unico è vuota allora non riportate nulla altrimenti trascrivi l’importo.

Casella 3 D qui devi indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

Se il controllo sulla casella 4 del quadro RX dell’anno preceDdente ti ha dato importo zero allora puoi tranquillamente pasDsare oltre, altrimenti verifica gli F24.

Casella 4 D indica l’ammontare degli acconti dell’IVAFE evenDtualmente versati per l’anno 2014 con il modello F24.

Giunti a questo punto dobbiamo verificare se vi sia un importo da versare oppure un credito da utilizzare per il futuro.

Prendiamo quindi l’importo della Casella 1 e togliamo quanto eventualmente indicato in Casella 2, sommiamo la Casella 3 ed infine togliamo l’eventuale importo presente in Casella 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo significa che abDbiamo un credito e pertanto riportiamo l’importo, ovviamente mantenendo il segno meno, nella Casella 6.

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Ricorda di trascrivere questo importo anche nella colonna 1 del rigo RX20.

Se l’importo è positivo allora hai un debito 7devi pagare:, quinDdi riporta la cifra ottenuta nella Casella 5 7imposta a debito:.

L’importo positivo significa che devi versare l’imposta IVAFE con il modello F24.

Ricorda che l’imposta va versata solamente se supera i 12 euro.

In generale questo accade se il saldo del tuo conto alla fine dell’anno era superiore a 6.000 euro.

Il versamento va effettuato compilando la sezione ERARIO 7la prima: indicando il codice tributo 4043 D anno 2014.

Vediamo subito con un esempio come andremmo a compilare il modello F24 se dovessimo versare un’imposta di 40 euro.

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Il successivo rigo RW17 è destinato ad ospitare le informazioni relative all’IVIE e non interessa i conti di forex, pertanto la compilazione di questo quadro RW può dirsi 7finalmente: conDclusa.

Vediamo quindi un esempio di compilazione del quadro RW per un conto di forex aperto presso un Broker di Londra con un saldo finale dell’anno 2014 pari a 20.000 euro.

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Colgo l’occasione per rammentare che dovete gelosamente conservare tutti i documenti a supporto e prova dei conteggi effettuati nei quadri del modello UNICO poiché devono essere facilmente reperibili in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E’ necessario conservare i documenti anche se non compilate il quadri della dichiarazione come nel caso di giacenze non suffiDcienti a far scattare l’obbligo di compilazione.

I termini per la conservazione dei documenti sono generalDmente legati alla possibilità di verifica da parte del Fisco ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la diDchiarazione è stata presentata.

La dichiarazione dei redditi per l’anno 2014 si presenta nell’anD

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no 2015 e questo significa che il termine per l’accertamento si prescrive il 31 dicembre 2019, salvo che la stessa non sia omesDsa o incompleta altrimenti tale termine si proroga di un anno.

In caso di reati tributari gli anni diventano otto mentre nel caso di reati tributari e dichiarazione omessa i termini si estendono a 10 anni.

Giunti a questo punto la compilazione della dichiarazione dei redditi può considerarsi completata.

Se ti sono rimasti dubbi fai riferimento a questa pagina.

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Tobin Tax

La Tobin Tax è la tassa sulle operazioni finanziarie in vigore in Italia dal 1° marzo 2013.

Il nome si deve allo statunitense James Tobin che per primo teorizzò negli anni 70 la possibilità di introdurre un sistema di tassazione delle transazioni internazionali che avesse come scopo quello di penalizzare le speculazioni valutarie a breve termine e dare stabilità ai mercati.

Nel 1981 grazie alla sua “analisi dei mercati finanziari e le loro

relazioni con le decisioni di spesa, con l'occupazione, con la pro5

duzione e con i prezzi” ha vinto il Premio Nobel per l’economia.

Lo stesso James Tobin, in diverse occasioni, si è lamentato delDl'uso poco ortodosso che si fa delle sue teorie tanto che, diverDse volte, ha preso le distanze da progetti di legge che a lui si richiamavano. In una delle sue ultime interviste a "Der Spiegel" James Tobin ha perfino detto che “Abusano del mio nome”.

Nonostante le prese di posizione di James Tobin e gli avvisi circa la pericolosità e le storture che si potrebbero presentare qualora la tassazione non fosse introdotta dalla maggior parte delle piazze finanziarie questa tassa sulle operazioni finanziarie "Tobin Tax" in Italia è realtà dal 1° marzo 2013 71° luglio 2013

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per i derivati:.

La legge impone un importo da pagare per le operazioni in azioni italiane pari a:

• 0,10% nei mercati regolamentati 7Borse: e nei sistemi multilaDterali di negoziazione;

• 0,2% fuori dai mercati regolamentati.

Sono escluse dalla applicazione della Tassa sulle Transazioni Finanziarie 7TTF o Tobin Tax: le operazioni che coinvolgono titoli di società con capitalizzazione inferiore a 500 mln di Euro e sono inoltre esenti le operazioni aperte e chiuse in giornata.

Le preoccupazioni per gli operatori del mondo forex sono davDvero minime e sono quasi esclusivamente rivolte ai CFD su strumenti che hanno come sottostante un prodotto quotato a piazza affari come ad esempio i CFD derivati del FTSEDMib 7ITA40 per alcuni broker:.

La Tobin Tax si paga sulle operazioni effettuate dal 1° luglio 2013 ed è trattenuta direttamente dal broker, sotto forma di markup e quindi con la stessa tecnica di calcolo dello spread, ovvero come maggior differenziale tra i prezzi lettera e denaro.

La Tobin Tax sugli strumenti derivati è realizzata con un prelieDvo fisso destinato a colpire anche le negoziazioni ad alta freDquenza generate elettronicamente allo scopo di impattare sul

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book e sulle quotazioni.

Tuttavia per l'utente le incombenze sono ridotte al minimo, anzi sono ridotte al solo pagamento, che per altro viene effetDtuato direttamente dal broker.

Secondo lo schema legislativo tutti gli obblighi relativi all'impoDsta ricadono infatti sugli intermediari pertanto gli stessi hanno trattenuto l’importo corrispondente alla tassa direttamente dalle operazioni compiute dal trader diventando così il soggetDto obbligato tanto al versamento delle imposte ed alla presenDtazione della dichiarazione, quanto all’obbligo di tenere le eviDdenze necessarie per eventuali controlli fiscali.

Ovviamente il Governo italiano 7pasticcione a prescindere dal colore: anche in questa occasione ha visto bene di arrivare tarDdi con i decreti attuativi cosicché l'imposta alla fine ha visto la luce in un mare di dubbi per gli operatori del settore.

Curiosamente nelle precedenti edizione di questo libro ebbi a dire che, visto il clima preDelettorale non vi erano certezze sulDl’esito della odiata tassa Tobin 7siamo praticamente tra i pochi fessi al mondo che l’anno applicata:.

Nella edizione 2014 di questo eDbook lamentavo che l’Italia aveva visto passare addirittura due nuovi premier e poco era cambiato, specie quell’odioso clima di incertezza che regnava sovrano in campo fiscale.

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Curiosamente è passato un altro anno e le grida “TIZIODaDcasa” sono rimaste uguali.

Nomi diversi, stessa musica!

Dal momento che al Governo vi sono continuamente “allo stuDdio” delle probabili modifiche alla Tobin Tax chiudo il capitolo dicendo che “tutto può ancora succedere”.

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Il software fiscale

Se sei un moderno trader allora sei sicuramente abbastanza pratico a muoverti nel web.

Piattaforme di trading, eDmail e programmi per i webinar doDvrebbero essere il tuo pane quotidiano quindi per te non doDvrebbe essere così complicato procurarti il software per fare da casa la tua dichiarazione dei redditi per la tua attività di trading on line.

Questo capitolo esamina tutti i passi necessari per adempiere al proprio dovere di “bravo cittadino”.

Per prima cosa dividiamo le cose da fare in due distinte fasi.

La prima fase riguarda solamente la compilazione della dichiaDrazione dei redditi fino alla sua stampa e la seconda riguarda la spedizione della dichiarazione alla Agenzia delle Entrate.

Nonostante il cassetto pieno di penne stilografiche 7sono un po’ un nostalgico dello scrivere a mano: l’idea di scrivere a mano una dichiarazione dei redditi non mi sfiora nemmeno per un secondo.

Ritengo di gran lunga più comodo utilizzare il programma forD

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nito dall’Agenzia delle Entrate.

E’ gratis, è molto comodo, funziona 7stranamente: bene, quasi sempre stampa senza problemi e soprattutto ti permette di generare il file per la trasmissione della dichiarazione dei reddiDti via internet.

L’unica scocciatura è che ti devi prima registrare ai servizi teleDmatici dell’Agenzia delle Entrate.

Lo puoi fare andando di persona negli uffici dell’Agenzia oppuDre molto più comodamente da casa attraverso questa pagina web:

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

Nel menù laterale di sinistra seleziona il box “Registrazione” e poi seleziona “Registrazione a FiscoOnLine”.

Ti devi registrare come persona fisica 7la prima scelta: e devi fornire alcuni dati relativi al reddito della tua dichiarazione relaDtiva all’anno di imposta 2013, ovvero quella dell’anno scorso.

La procedura ti permette di accedere alla prima parte del codiDce PIN; la seconda parte ti arriverà a casa tramite posta

In caso di inserimento di dati errati la procedura ti consente di fare una nuova richiesta fino ad un massimo di tre tentativi.

Se superi i tre tentativi la procedura si blocca e devi andare di

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persona all’Agenzia delle Entrate.

Se vuoi sapere l’indirizzo e gli orari degli uffici dove andare allora consulta questo link :

http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe

Se i tempi di consegna del codice PIN vanno per le lunghe puoi controllare lo stato della pratica inserendo il tuo codice fiscale ed il numero della domanda di abilitazione.

Assieme ai codici di accesso ti arriveranno anche le istruzioni per il primo accesso.

Il funzionamento del software è generalmente molto semplice ed i vari quadri hanno sempre una modalità di inserimento di tipo visuale che segue lo stesso andamento grafico del modelDlo ministeriale.

In pratica il software ti mostra mostra a video l’esatto modello Unico con le caselle da riempire.

Fai attenzione di avere a portata di mano tutti i dati da inserire perché il software non ti permette di uscire prima di aver comDpletato l’inserimento di quasi tutti i dati.

Se esci prima di aver inserito tutto poi devi ricominciare da capo ed è una scocciatura.

Una volta terminato il lavoro ti consiglio di salvare tutto, stamD

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pare una copia di carta, e se vuoi essere ancora più prudente puoi fare una copia della cartella “fiscoonline”, dove sono conDtenuti tutti i dati.

A questo punto sei pronto per spedire alla Agenzia delle EntraDte il file con la dichiarazione oppure consegnare la stampa carDtacea all’ufficio postale.

Se spedisci il file con internet ricordati di stampare la “ricevuta telematica” che dovrai conservare assieme alla dichiarazione.

Attualmente il periodo minimo di conservazione della docuDmentazione di reddito è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Questo significa che la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2014 sarà inviata all’Agenzia delle Entrate nel corso del 2015 e pertanto sarà accertabile fino al 31 dicembre 2019.

Come ho già detto in precedenza si tratta di un termine variaDbile perché, in caso di omessa presentazione della dichiarazioDne, a questa data devi aggiungere un ulteriore anno, che diDventano quattro in caso di contestazione di reati tributari e cinque in presenza contemporanea di reati e mandata presenDtazione della dichiarazione.

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Sanzioni

Ogni norma giuridica è generalmente collegata ad una sanzioDne, ovvero alla punizione per non aver rispettato la legge.

Generalmente più è grave la sanzione più ci si dovrebbe attenDdere un rispetto della norma che vi corrisponde ma, curiosaDmente, in campo fiscale è spesso vero il contrario.

In questa sede non vogliamo tentare alcuna analisi sulle motiDvazioni del fenomeno dell'evasione dal quale prendiamo le doDvute distanze.

Possiamo tuttavia immaginare come la scelta assolutamente individuale di non dichiarare al fisco, in tutto o in parte, le proDprie entrare sia in larga parte riconducibile a due fattori.

Il primo è connesso alla valutazione della possibilità di essere o meno scoperti ed il secondo è legato alla gravità della sanzioDne comminata 7ovviamente se scoperti:.

Esiste un certo diffuso pensiero che i controlli siano pochi 7forDse era vero in passato: e che le sanzioni possano essere in qualche modo aggirate con ricorsi, condoni o altre “furbate” 7mai stato vero, nemmeno in passato:.

Dobbiamo però tenere presente che nella quasi totalità dei casi le operazioni con il broker avvengono mediante banca 7conto

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corrente e carte di credito:.

Ricordati che già da diversi anni il Fisco ha completo accesso a tutti i nostri movimenti bancari e pertanto non ci sono segreti.

Il fisco controlla tutti i movimenti che transitano nei nostri conti senza nemmeno andare allo sportello della filiale della banca.

E’ tutto registrato in potenti server a disposizione degli ispettoDri, che possono fare controlli direttamente dalla propria scrivaDnia.

Quindi i controlli sono diventati molto più facili e tu non ne hai notizia fino al momento in cui ti arriva D a distanza di anni D il controllo fiscale oppure l’accertamento tributario.

Le sanzioni sono abbastanza pesanti e D superata una certa soglia D possono scattare anche sanzioni penali.

Se non presenti la dichiarazione del trading le multe vanno dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Vuol dire che se hai un conto forex nel quale hai guadagnato 100 euro e non paghi i tuoi miseri 26 euro di tassa potresti veDderti recapitata una multa di 500/600 euro!

Se il tuo conto all’estero ha solamente perdite devi comunque preoccuparti dell’IVAFE e, nel caso tu non faccia la dichiarazioDne, la sanzione va da 258 a 1.032 euro.

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Se sei titolare di partita IVA, perché ad esempio hai una tua attività, allora la sanzione raddoppia.

Le sanzioni appena descritte si rendono applicabili anche nei casi di:

• dichiarazione nulla perché redatta su modelli non conformi o non approvati ufficialmente;

• dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto non autorizzato, sempre che la firma non sia regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;

• dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non supeDriore a novanta giorni è considerata valida, ma rimane dovuta la sanzione che va da euro 258 ad euro 1.032, raddoppiata per i soggetti obbligati alle scritture contabili.

Con questi presupposti le eventuali imposte andranno a sconDtare la sanzione del 30 per cento delle somme non versate, o versate oltre le scadenze prescritte.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito inferiore a quello reale si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta.

Le sanzioni sono aumentate di un terzo se la violazione consiD

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ste nell'occultamento di redditi prodotti all’estero e sono inveDce raddoppiate qualora l’omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versaDte.

La buona fede del contribuente è tutelata da varie riduzioni delle sanzioni applicabili.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quinDdici giorni, la sanzione del 30 per cento è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

• ad un terzo 710%: nel caso in cui le somme dovute siano paDgate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica 7il c.d. “avviso bona5

rio”:;

• a due terzi 720%: nei casi in cui le somme dovute siano paDgate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36Dter DPR 600/1973;

La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio

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numero di codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazioDne a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00.

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Approfondimenti

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note sul Frontespiziodel modello UNICO 2015

INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contriDbuente può rettificare o integrare la stessa presentando, seDcondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaDria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono consideDrate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

a) “Dichiarazione integrativa a favore”

Tale casella va barrata nei seguenti casi:

• presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi delDl’art. 2, comma 8Dbis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termiDne previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori oppuD

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re omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’impoDsta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risulDtante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compenDsazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;

• presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi delDl’art. 2, commi 8 e 8Dbis, del DPR n. 322 del 1998, per la corDrezione di errori oppure omissioni non rilevanti per la deterDminazione della base imponibile, dell’imposta, né per il verDsamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.

b) “Dichiarazione integrativa”

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiaraDzione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno sucDcessivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indiDcazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

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Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiaraDzione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

• “1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;

• “2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integratiDva, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;

• “3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

c) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8Dter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta

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esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato 7anche in parte:. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8Dter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione inteDgrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

Eventi eccezionali

La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai sogDgetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari diDsposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito

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di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

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Dati del contribuente

Luogo e data di Nascita

Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia 7se siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati:, la data di nascita 7giorno, mese, anno: e il sesso.

Situazione del Contribuente

Barrare la casella relativa allo stato civile o alla situazione del contribuente riferita alla data in cui viene presentata la dichiaDrazione.

In particolare:

• la casella 6 7deceduto: va barrata nel caso di dichiarazione presentata dall’erede per il deceduto.

• la casella 7 7tutelato: va barrata nel caso di dichiarazione preDsentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;

• la casella 8 7minore: va barrata nel caso di dichiarazione preDsentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’uDsufrutto legale.

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I contribuenti titolari di partita IVA devono indicare il numero nell’apposito spazio.

Accettazione dell’eredità giacente

La casella deve essere compilata nel caso di presentazione delDla dichiarazione da parte del contribuente che accetta l’eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferiDmento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l’aliDquota prevista per il primo scaglione di reddito.

In tal caso indicare:

• il codice 1 se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidaDzione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;

• il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva delDl’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Residenza anagrafica

Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla data in cui si presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel

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caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso ComuDne.

Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:

• i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia 7via, viale, piazza, largo, ecc.:, all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;

• il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contriDbuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presenDtata per la prima volta”.Sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal DipartiDmento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.

Casella 1 7Domicilio fiscale diverso dalla residenza:: barrare solo se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domiciDlio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.

Casella 2 7Dichiarazione presentata per la prima volta:: barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.

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Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle EnDtrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, ademDpimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale re-gionale e dell’addizionale comunale

I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.

Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motiDvata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un coDmune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivaDmente l’addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il CoDmune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune.

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Sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal DipartiDmento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.

Nota sulla residenza

Se non avete variato la residenza, oppure la variazione è avveDnuta nell’ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2014”.

Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un CoDmune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è veDrificata, e pertanto per compilare i righi relativi al domicilio fiDscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2014, devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno traDsferito la residenza.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2014: se la variazione è avveD

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nuta a partire dal 2 novembre 2014 indicare il precedente doDmicilio.

Se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2014 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2015: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014 indicare il precedente domicilio.

Se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 20134 indicare il nuovo domicilio.

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liDquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi preD

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senta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generaDlità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla proDpria qualifica.

In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indiDcare il proprio codice fiscale, il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, nel campo “data carica” la data 7giorno, mese e anno: in cui è stato nominato o la data del deDcesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita 7il giorno, il mese e l’anno:, il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero 7in tal caso barrare anche l’apposita casella: ovvero abbia indicato il codice di carica “11” 7ad esempio sinDdaco che svolge attività tutoria di minore:.

Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentaDre 7codice carica 3: indicare la data 7il giorno, il mese e l’anno: di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa 7il giorno, il mese e l’anno:.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi

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campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporDto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il contriDbuente cui la dichiarazione si riferisce.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d’impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l’attività del deceduto, deve presentare, in qualiDtà di erede, un’autonoma dichiarazione unificata per conto di quest’ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell’IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che prosegue, invece, in quaDlità di erede, l’attività esercitata dal deceduto, può comprendeDre nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei reddiDti e dell’IVA anche i quadri necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al sogDgetto deceduto. Resta fermo l’obbligo di presentare un’autoDnoma dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF del soggetto deceduDto.

Firma della dichiarazione

Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firDmare la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite in precedenza per la compilazione della

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casella “Dichiarazione integrativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare partiDcolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particoDlari”.

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti daDgli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica 7ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa: uno specifico codice da utilizzare per inDdicare la situazione particolare.

Il contribuente barrando la casella “Invio avviso telematico alDl’intermediario” inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l’avviso telematico all’intermediario.

L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telemaDtico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico” inserita

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nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36Dbis del DPR n. 600/1973 e 54D bis del DPR n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, l’invito a fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6 comDma 5 della legge n. 212/2000, è inviato all’intermediario incariDcato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta 7avviso telematico:.

Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contriDbuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dalD l’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento 7comunicazione di irregolarità:.

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo 710 per cento: qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal riceviDmento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avDviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.

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La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualiDficato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente può inoltre richiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sia inviata all’inDtermediario incaricato della trasmissione telematica della proDpria dichiarazione.

Tale scelta viene effettuata barrando la casella “Invio comuniDcazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermeDdiario” inserita nel presente riquadro.

L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere la predetta coDmunicazione telematica, barrando la casella “Ricezione comuDnicazione telematica anomalie dati studi di settore” inserita nel riquadro “impegno alla trasmissione telematica”.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermeDdiario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale e, se si tratta di CAF, anche il proprio numero di iscrizione all’albo, la data 7giorno, mese e anno: di assunzione dell’impegno a preDsentare la dichiarazione e la firma.

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Inoltre, nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiaraDzione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

Con riferimento alle caselle “Ricezione avviso telematico” e “Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore”, si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo preceDdente.

Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai famiDliari che nel 2014 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.

Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN6 della dichiarazione dei redditi.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deduciDbili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve posDsedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono

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essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

• le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelDle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuatiDva e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da sogDgetti residenti nel territorio dello Stato;

• il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in moDbilità 7art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98:;

• il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive 7art. 13 della legge n. 388/2000 D FinanziaDria 2001:;

• il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

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• i figli 7compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati: indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri famiDliari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri famiDliari, a condizione che convivano con il contribuente o che riceDvano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provveDdimenti dell’Autorità giudiziaria:

• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

• i discendenti dei figli;

• i genitori 7compresi i genitori naturali e quelli adottivi:;

• i generi e le nuore;

• il suocero e la suocera;

• i fratelli e le sorelle 7anche unilaterali:;

• i nonni e le nonne 7compresi quelli naturali:.

Il prospetto, composto da otto righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante.

Se nel corso del 2014 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.

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Come compilare il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella “C”.

Colonna 4 7codice fiscale:: indicare il codice fiscale del coniuge. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anDche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 7n. mesi a carico:: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è staDto a vostro carico per tutto il 2014. In caso di matrimonio, deDcesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullaDmento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2014, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2014, la detrazione spetta per sette mesi, perDtanto, nella casella dovrete scrivere “7”.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri fami-liari a carico

Righi da 2 a 6: Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il priDmo figlio a carico 7vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico: e la casella “F” per i figli successivi al primo.

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Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella “D” se si tratta di un figlio disabile. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 7codice fiscale:: indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve esseDre indicato, anche se non fruite delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per faDmiliari a carico devono essere in possesso di una documentaDzione attestante lo status di familiare che può essere alternatiDvamente formata da:

• documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

• documentazione con apposizione dell’apostille, per le persoDne provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la ConvenDzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

• documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

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Colonna 5 7n. mesi a carico:: utilizzate questa casella per indiDcare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2014, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2014, scrivere il numero dei mesi corrisponDdenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2012, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella doDvrete scrivere ‘5’.

Colonna 6 7minore di tre anni:: utilizzate questa casella per inDdicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2013 nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2014, indicare ‘5’.

Colonna 7 7percentuale di detrazione spettante:: utilizzate queDsta casella per indicare la percentuale di detrazione spettante.

Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può esseDre ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di atDtribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruiDta in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

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In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuDno.

Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruiDre in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al cento per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quanDdo l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seDguenti altri casi:

• figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

• figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuDge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affiDdato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se spoD

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sato si è legalmente ed effettivamente separato.

Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare:

• per ogni figlio a carico:

D ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero; D ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori; D ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitoD

re; D   la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se

questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazioDne come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

• per ogni altro familiare a carico:

D ‘100’ se l’onere grava per intero; D la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persoD

ne. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 7detrazione 100% affidamento figli:: la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviDso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detraDzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento

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tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Rigo 7 7Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeDno quattro figli:: potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli.

L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno 7nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12:.

Questa detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un imDporto complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cenDto tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa riparDtizione come previsto per le ordinarie detrazioni.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione

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agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti 7ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge D circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2:, l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico. In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.

L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta perDcentuale, va indicato nel rigo RN6 colonna 3.

Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è ricoDnosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Rigo 8 7Numero figli residenti all’estero a carico del contribuenDte:: indicare il numero di figli residenti all’estero 7righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella “F” o “D”: per i quali nel prospetDto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiDscale. Questa informazione consente di determinare correttaDmente la detrazione per figli a carico che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio se nel proDspetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all’estero ma solo per uno di essi è stato indiDcato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il vaDlore 2.

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Appendice

Elenco paesi e territori esteri

ABU DHABI 238

AFGANISTAN 002

AJMAN 239

ALAND ISOLE 292

ALBANIA 087

ALGERIA 003

AMERICAN SAMOA 148

ANDORRA 004

ANGOLA 133

ANGUILLA 209

ANTARTIDE 180

ANTIGUA E BARBUDA 197

ARABIA SAUDITA 005

ARGENTINA 006

ARMENIA 266

ARUBA 212

ASCENSION 227

AUSTRALIA 007

AUSTRIA 008

AZERBAIGIAN 268

AZZORRE ISOLE 234

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BAHAMAS 160

BAHRAIN 169

BANGLADESH 130

BARBADOS 118

BELGIO 009

BELIZE 198

BENIN 158

BERMUDA 207

BHUTAN 097

BIELORUSSIA 264

BOLIVIA 010

BONAIRE SEUSTATIUS AND SABA 295

BOSNIA-ERZEGOVINA 274

BOTSWANA 098

BOUVET ISLAND 280

BRASILE 011

BRUNEI DARUSSALAM 125

BULGARIA 012

BURKINA FASO 142

BURUNDI 025

CAMBOGIA 135

CAMERUN 119

CAMPIONE D'ITALIA 139

CANADA 013

CANARIE ISOLE 100

CAPO VERDE 188

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CAROLINE ISOLE 256

CAYMAN (ISOLE) 211

CECA (REPUBBLICA) 275

CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143

CEUTA 246

CHAFARINAS 230

HAGOS ISOLE 255

CHRISTMAS ISLAND 282

CIAD 144

CILE 015

CINA 016

CIPRO 101

CITTÀ DEL VATICANO 093

CLIPPERTON 223

COCOS (KEELING) ISLAND 281

COLOMBIA 017

COMORE, ISOLE 176

CONGO 145

CONGO (REPDEMOCRATICA DEL) 018

COOK ISOLE 237

COREA DEL NORD 074

COREA DEL SUD 084

COSTA D'AVORIO 146

COSTA RICA 19

CROAZIA 261

CUBA 020

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CURACAO 296

DANIMARCA 021

DOMINICA 192

DOMINICANA (REPUBBLICA) 063

DUBAI 240

ECUADOR 024

EGITTO 023

ERITREA 277

ESTONIA 257

ETIOPIA 026

FAEROER (ISOLE) 204

FALKLAND (ISOLE) 190

FIJI, ISOLE 161

FILIPPINE 027

FINLANDIA 028

FRANCIA 029

FUIJAYRAH 241

GABON 157

GAMBIA 164

GEORGIA 267

GERMANIA 094

GHANA 112

GIAMAICA 082

GIAPPONE 088

GIBILTERRA 102

GIBUTI 113

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GIORDANIA 122

GOUGH 228

GRECIA 032

GRENADA 156

GROENLANDIA 200

GUADALUPA 214

GUAM 154

GUATEMALA 033

GUAYANA FRANCESE 123

GUERNSEY 201

GUINEA 137

GUINEA BISSAU 185

GUINEA EQUATORIALE 167

GUYANA 159

HAITI 034

HEARD AND MCDONALD ISLAND 284

HONDURAS 035

HONG KONG 103

INDIA 114

INDONESIA 129

IRAN 039

IRAQ 038

IRLANDA 040

ISLANDA 041

ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO 252

ISRAELE 182

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JERSEY C.I 202

KAZAKISTAN 269

KENYA 116

KIRGHIZISTAN 270

KIRIBATI 194

KOSOVO 291

KUWAIT 126

LAOS 136

LESOTHO 089

LETTONIA 258

LIBANO 095

LIBERIA 044

LIBIA 045

LIECHTENSTEIN 090

LITUANIA 259

LUSSEMBURGO 092

MACAO 059

MACEDONIA 278

MADAGASCAR 104

MADEIRA 235

MALAWI 056

MALAYSIA 106

MALDIVE 127

MALI 149

MALTA 105

MAN ISOLA 203

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MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 219

MAROCCO 107

MARSHALL (ISOLE) 217

MARTINICA 213

MAURITANIA 141

MAURITIUS 128

MAYOTTE 226

MELILLA 231

MESSICO 046

MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) 215

MIDWAY ISOLE 177

MOLDAVIA 265

MONGOLIA 110

MONTENEGRO 290

MONTSERRAT 208

MOZAMBICO 134

MYANMAR 083

NAMIBIA 206

NAURU 109

NEPAL 115

NICARAGUA 047

NIGER 150

NIGERIA 117

NIUE 205

NORFOLK ISLAND 285

NORVEGIA 048

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NUOVA CALEDONIA 253

NUOVA ZELANDA 049

OMAN 163

PAESI BASSI 050

PAKISTAN 036

PALAU 216

PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) 279

PANAMA 051

PAPUA NUOVA GUINEA 186

PARAGUAY 052

PENON DE ALHUCEMAS 232

PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233

PERÙ 053

PITCAIRN 175

POLINESIA FRANCESE 225

POLONIA 054

PORTOGALLO 055

PORTORICO 220

PRINCIPATO DI MONACO 091

QATAR 168

RAS EL KAIMAH 242

REGNO UNITO 031

REUNION 247

ROMANIA 061

RUANDA 151

RUSSIA (FEDERAZIONE DI) 262

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SAHARA OCCIDENTALE 166

SAINT KITTS E NEVIS 195

SAINT LUCIA 199

SAINT MARTIN SETTENTRIONALE 222

SAINT-PIERRE E MIQUELON 248

SALOMONE ISOLE 191

SALVADOR 064

SAMOA 131

SAINT BARTHELEMY 293

SAN MARINO 037

SAO TOME E PRINCIPE 187

SENEGAL 152

SEYCHELLES 189

SERBIA 289

SHARJAH 243

SIERRA LEONE 153

SINGAPORE 147

SINT MAARTEN (DUTCH PAR) 294

SIRIA 065

SLOVACCA REPUBBLICA 276

SLOVENIA 260

SOMALIA 066

SOUTH GEORGIAAND SOUTH SANDWICH 283

SPAGNA 067

SRI LANKA 085

STHELENA 254

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STVINCENTE E LE GRENADINE 196

STATI UNITI D’AMERICA 069

SUD SUDAN 297

SUDAFRICANA REPUBBLICA 078

SUDAN 070

SURINAM 124

SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 286

SVEZIA 068

SVIZZERA 071

SWAZILAND 138

TAGIKISTAN 272

TAIWAN 022

TANZANIA 057

TERRITORI FRANCESI DEL SUD 183

TERRITORIO BRITOCEANO INDIANO 245

THAILANDIA 072

TIMOR EST 287

TOGO 155

TOKELAU 236

TONGA 162

TRINIDAD E TOBAGO 120

TRISTAN DA CUNHA 229

TUNISIA 075

TURCHIA 076

TURKMENISTAN 273

TURKS E CAICOS (ISOLE) 210

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TUVALU 193

UCRAINA 263

UGANDA 132

UMM AL QAIWAIN 244

UNGHERIA 077

URUGUAY 080

UZBEKISTAN 271

VANUATU 121

VENEZUELA 081

VERGINI AMERICANE (ISOLE) 221

VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) 249

VIETNAM 062

WAKE ISOLE 178

WALLIS E FUTUNA 218

YEMEN 042

ZAMBIA 058

ZIMBABWE 073

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Tabella conversione in Euro delle valute estere

Accertamento per il mese di dicembre 2014 del cambio in euro delle valute estere

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Codici investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI 1

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOGGETTI NON RESIDENTI 2

OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI 3

TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI 4

VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI 5

TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO 6

CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI 7

POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE 8

CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO 9

METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL’ESTERO 10

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ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE A FAVORE DI TRUST, FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI SIMILARI 11

FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI 12

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA 13

ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA 14

BENI IMMOBILI 15

BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht, auto di lusso) 16

OPERE D’ARTE E GIOIELLI 17

ALTRI BENI PATRIMONIALI 18

ALTRE OPERAZIONI 99

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Fonti Legislative

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TUID - Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917 -

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

Articolo 67 D Redditi diversi D In vigore dal 13 maggio 2012

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per suc-cessione e le unità immobiliari urbane che per la mag-gior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abita-zione principale del cedente o dei suoi familiari, non-ché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urba-nistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per do-nazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

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c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce ces-sione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresenti-no, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capi-tale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite parte-cipazioni si tiene conto delle percentuali potenzial-mente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effet-tuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresenta-no una partecipazione al patrimonio;

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2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, com-ma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del con-tratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre par-tecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui al-l'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'ap-porto;

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determi-nati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'arti-colo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, let-tera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere ac-quisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, com-ma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del va-lore del patrimonio netto contabile risultante dall'ul-timo bilancio approvato prima della data di stipula del

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contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre par-tecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera preceden-te qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal com-ma 2 dell'articolo 47;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresen-tativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempre-ché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelie-vo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quota-zioni o valori di strumenti finanziari, di valute este-re, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro pa-rametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'appli-cazione della presente lettera sono considerati stru-menti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante

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cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati me-diante rapporti attraverso cui possono essere consegui-ti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubbli-co e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sor-te nonché quelli attribuiti in riconoscimento di parti-colari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili ca-tastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affit-to per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di pro-cessi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scienti-fico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, lo-cazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, mac-chine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla conces-sione in usufrutto di aziende; l'affitto e la conces-sione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'im-prenditore non si considerano fatti nell'esercizio del-l'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

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h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il cor-rispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di ob-blighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori arti-stici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musi-cali e filodrammatiche che perseguono finalità dilet-tantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Fe-derazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettanti-stiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizio-ne si applica anche ai rapporti di collaborazione coor-dinata e continuativa di carattere amministrativo-ge-stionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazio-ne eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle let-tere precedenti.

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1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finan-ziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più re-cente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal con-tribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'ini-zio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi con-tinui.

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti

all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalen-ze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate me-diante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

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Decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di reddito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario 7decreto legislativo n. 385 del 1993: in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 D supplemento ordinario

Articolo 9 D Ulteriori modifiche legislative D In vigore dal 17 ottobre 2012

Comma 7

L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 feb-braio 1998 n. 58 e' sostituito dal seguente:

«4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.».

Decreto legislativo del 21 novembre 1997 n. 461 -

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge

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23 dicembre 1996, n. 662. 7N.D.R.: "Per le modalità di versaDmento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.":

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 D supDplemento ordinario

Articolo 5 D Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c: a cDquinquies: del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, apDprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 diDcembre 1986, n. 917 D In vigore dal 17 settembre 2011 D con efDfetto dal 1 gennaio 2012

1. (Comma abrogato)

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quin-quies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del pre-detto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per

cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plu-svalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finan-ziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

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blica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a segui-to di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato te-sto unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del presente comma, i redditi di-versi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nel-la misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'im-posta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decre-ti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia eser-citato l'opzione di cui all'articolo 6.

4. L'imposta sostituiva di cui al comma 2 e' corrispo-sta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto in-

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dicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 del-l'articolo 81, del testo unico delle imposte sui reddi-ti, approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'ar-ticolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

b) (lettera soppressa).

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previ-ste in materia di imposte sui redditi.

Decreto legislativo del 21 novembre 1997 n. 461 -

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 7N.D.R.: "Per le modalità di versaDmento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.": D Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 D supplemento ordiDnario

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Articolo 5 D Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c: a cDquinquies: del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, apDprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 diDcembre 1986, n. 917 D In vigore dal 17 settembre 2011 D con efDfetto dal 1 gennaio 2012

1. (Comma abrogato)

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quin-quies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del pre-detto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per

cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plu-svalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finan-ziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a segui-to di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato te-sto unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del presente comma, i redditi di-versi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e

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dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nel-la misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'im-posta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decre-ti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia eser-citato l'opzione di cui all'articolo 6.

4. L'imposta sostituiva di cui al comma 2 e' corrispo-sta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto in-dicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 del-l'articolo 81, del testo unico delle imposte sui reddi-ti, approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'ar-ticolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

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a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

b) (lettera soppressa).

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previ-ste in materia di imposte sui redditi.

Risoluzione del 06/07/2010 n. 67 - Agenzia delle En-trate - Direzione Centrale Normativa

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato Forex articolo 67 del TUIR

Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 67 del Testo Unico del-le Imposte sui Redditi, è stato esposto il seguente

QUESITO

Listante sta valutando la convenienza ad effettuare operazioni di compravendita di valute a pronti sul Fo-reign Exchange Market (c.d. mercato Forex).

L'operatività della compravendita di valute, in detto mercato, è solitamente regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line (c.d.

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contratti spot) per cui le posizioni dei singoli clien-ti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.

Tuttavia, dette operazioni possono non essere chiuse nella medesima giornata di apertura, in quanto il cliente può avere convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, il broker applica un meccani-smo di rollover consistente nella chiusura e nella suc-cessiva riapertura della posizione, così da evitare l'effettiva consegna del sottostante (c.d. contratti rolling spot).

Considerato che i cambi valutari nei momenti di chiusu-ra e di successiva riapertura della posizione possono dar luogo all'emersione di differenziali positivi o negativi, listante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare a dette componenti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Listante è dell'avviso che, nel caso in esame, non pos-sa trovare applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ap-provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), avente ad oggetto la tas-sazione delle cessioni a termine di valute estere deri-vanti da conti correnti in valuta, in quanto il mecca-nismo del rollover interromperebbe il venir meno dei requisiti richiesti dalla norma ai fini della propria applicazione.

Pertanto, il soggetto istante non intende sottoporre ad alcuna tassazione le eventuali plusvalenze conseguite.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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Le operazioni di compravendita di valuta a pronti de-scritte nel presente interpello vengono effettuate sul mercato Forex attraverso la conclusione on line di con-tratti cosiddetti spot e rolling spot.

Ai fini della effettuazione di tali operazioni di com-pravendita per il tramite di intermediari specificamen-te abilitati, è in genere richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato presso una primaria banca ita-liana (cd. banca depositaria) sul quale viene deposita-ta una somma di denaro (cd. conferimento) vincolata a favore dell'intermediario. Le somme giacenti sono co-stituite a cauzione delle operazioni che quest'ultimo intraprende per ordine e conto del cliente.

L'operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle transazioni mediante l'utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta interme-diata.

Le operazioni sono effettuate nel termine giornaliero (contratti spot). Qualora il cliente intenda mantenere in essere oltre la giornata lavorativa le posizioni di mercato assunte, può farlo mediante ordine di chiusura delle operazioni giornaliere e contestuale ordine di riapertura per il giorno successivo, con data valuta rinnovata al giorno di liquidazione successivo (con-tratti rolling spot).

Ne consegue che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.

Ciò premesso, in merito al regime impositivo delle ope-razioni aventi ad oggetto valute estere, l'articolo 67, comma 1, del TUIR menziona tre distinte fattispecie. La

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prima, prevista dalla lettera c-ter), dà rilevanza esclusivamente a talune specifiche fattispecie per le quali è presunta ex lege una finalità d'investimento finanziario e cioè nel caso in cui le valute siano ce-dute a termine ovvero immesse su depositi o conti cor-renti sicché, agli effetti di tale disposizione, le mere cessioni a pronti non sono suscettibili di produr-re differenziali aventi rilevanza reddituale. Inoltre, per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, il comma 1-ter del medesimo articolo 67 del TUIR prevede che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depo-siti e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti com-plessivamente intrattenuti dal contribuente sia supe-riore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavora-tivi continui nel periodo d'imposta in cui la plusva-lenza è stata realizzata.

La seconda fattispecie, prevista dalla successiva let-tera c-quater), attribuisce rilevanza fiscale alle ope-razioni che determinano un obbligo di acquistare o ce-dere a termine valute estere, con la conseguenza che eventuali operazioni per le quali tale obbligo non sor-ge non possono rientrare nella fattispecie impositiva in esame. L'ipotesi normativa comprende anche i cosid-detti contratti derivati. In particolare, sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono è possibile distinguere due diverse categorie di contratti.

La prima è costituita dai contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di cedere o acquistare a termine le valute estere. La se-conda è costituita dei contratti a termine di tipo dif-ferenziale, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di

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effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati alle valute estere.

L'ultima fattispecie è contenuta nella lettera c-quin-quies), che attrae ad imposizione le plusvalenze rea-lizzate mediante rapporti aventi contenuto finanziario attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Tale disposizione, come chiarito dalla Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 (par. 2.2.5), è finalizzata ad evitare che i rapporti (non soltanto, quindi, i con-tratti) aleatori di natura finanziaria, posti in essere al fine di conseguire differenziali positivi e negati-vi, non inquadrabili nelle fattispecie indicate nelle lettere c-ter ) e c-quater), possano sfuggire ad impo-sizione. Pertanto, in tutti i casi in cui un contri-buente ponga in essere una pluralità di contratti o atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio (quale l'andamento delle valute estere), i predetti differen-ziali assumono rilevanza reddituale agli effetti della lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute non possano essere assoggettate a tassazione sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR in quanto il con-tratto posto in essere non è configurabile come una cessione a termine di valute estere. D'altra parte, non si realizzano neanche i requisiti per poter rientrare nell'ambito applicativo del comma 1-ter del medesimo

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articolo non verificandosi la condizione del superamen-to della giacenza media del conto corrente.

L'operazione, inoltre, non presenta tutte le caratteri-stiche previste per configurare un contratto derivato i cui differenziali sono assoggettati a tassazione ai sensi della descritta lettera c-quater).

Tuttavia, è certamente rinvenibile un rapporto avente ad oggetto valute estere suscettibile di produrre dif-ferenziali positivi o negativi in dipendenza dell'anda-mento del cambio della valuta estera rispetto all'euro, inquadrabile nell'ambito della citata lettera c-quin-quies). Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori del-l'esercizio di un'attività d'impresa, deve essere indi-cata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT sezione II) e in tale sede deve essere ap-plicata l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.

E appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Risoluzione del 25/10/2011 n. 102 - Agenzia dell'e Entrate - Direzione Centrale Normativa

Consulenza giuridica D Tassazione dei redditi diversi di natura

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finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effetDtuate sul Foreign Exchange Market

Testo:

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 67, comma 1, del testo unico dell'e imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con la risoluzione dell'Agenzia dell'e Entrate n. 67/E del 6 luglio 2010 è stato chiarito che i redditi diver-si realizzati da una persona fisica, derivanti da ope-razioni di compravendita di valute estere a pronti sul Foreign Exchange Market (cd. mercato FOREX), costitui-scono plusvalenze ed altri proventi derivanti da diffe-renziali positivi di contratti aleatori i quali assumo-no rilevanza reddituale ai sensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del testo unico del-l'e imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicem-bre 1986, n. 917 (TUIR).

Successivamente, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha modificato l'articolo 1, comma 4, del testo unico dell'e disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) prevedendo che sono strumenti finan-ziari ed, in particolare, contratti finanziari diffe-renziali, i contratti di acquisto e di vendita di valu-ta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo auto-matico (cd. roll-over).

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Considerato che tali contratti finanziari differenziali sono stati, quindi, riqualificati nell'ambito del TUF come contratti derivati, l'associazione chiede se alla luce dell'a suddetta modifica i redditi dell'e opera-zioni in oggetto realizzati da persone fisiche possano considerarsi redditi derivanti da contratti derivati di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, anziché essere inquadrati nell'ambito dell'a let-tera c-quinquies) come chiarito nel citato documento di prassi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'associazione istante ritiene che i redditi derivanti dalle predette operazioni di compravendita su valute concluse sul mercato FOREX siano da considerarsi reddi-ti derivanti da contratti derivati considerata la nuova classificazione utilizzata dal TUF per definire tali contratti.

PARERE dell'AGENZIA delle ENTRATE

Come è noto, la compravendita di valute sul Foreign Exchange Market (di seguito FOREX) avviene mediante la conclusione dei cd. contratti spot e rolling spot.

L'operatività sul mercato FOREX prevede il regolamento dell'e transazioni mediante l'utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori dell'a valuta interme-diata.

Nel caso di contratti spot la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elet-tronica di trading on line per cui le posizioni dei

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singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa gior-nata.

Nel caso di contratti rolling spot le operazioni chiuse al termine dell'a giornata vengono riaperte nella gior-nata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, l'inte-rmediario applica un meccanismo di roll-over consisten-te nella chiusura e nella successiva riapertura dell'a posizione, in modo che al termine dell'a giornata lavo-rativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.

Con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 è stato chiarito che in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere una pluralità di contratti o atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, fina-lizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio (quale l'andamento dell'e valute estere), i predetti differenziali assumo-no rilevanza reddituale agli effetti dell'a lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR.

Tuttavia, occorre tener presente che l'articolo 9, com-ma 7, del decreto legislativo 3 agosto 2010, n. 141 è successivamente intervenuto modificando l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Per effetto di tale modifica è ora previsto che i con-tratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. roll-over), rientrano tra i contratti finanziari differen-

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ziali i quali ai sensi del medesimo testo unico sono considerati strumenti finanziari derivati.

Analogamente, sono da considerarsi strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei contratti differenzia-li quelli di compravendita in valuta che, pur in assen-za di clausole contrattuali che prevedano espressamente il rinnovo automatico, presentino caratteristiche tali da consentire di mantenere aperte overnight le posizio-ni a fine giornata (con conseguente trasformazione del-l'a posizione spot in una posizione a termine).

Ciò posto, considerato che l'interpretazione dell'a disciplina fiscale dell'e operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime operazioni, è necessario tener conto dell'a nuova qualificazione operata dal TUF.

Pertanto, si ritiene che i contratti in esame debbano essere ricondotti tra i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui reddi-ti, se percepiti da parte di un soggetto persona fisi-ca, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddet-ti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepi-ti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.

Alla luce di quanto sopra esposto, i chiarimenti forni-ti con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 devono ritenersi non più attuali a decorrere dal 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore dell'articolo 9, comma 7, del citato decreto legislativo n. 141 del 2010).

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istru-zioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffi-ci.

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