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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 1 DELL'8 GENNAIO 2016 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 2 LA SCHEDA INFORMATIVA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 Nella presente Circolare settimanale, si propone un approfondimento con un riepilogo delle principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015. Pagina 4 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 43 LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 43 I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 44 SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 08.01.2016 AL 22.01.2016 Pagina 46

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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

NUMERO 1 DELL'8 GENNAIO 2016

LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Nella presente Circolare settimanale, si propone un approfondimento con un riepilogo delle principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015.

Pagina 4

PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 43

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEUna sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 43

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEUna sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 44

SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 08.01.2016 AL 22.01.2016

Pagina 46

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di questo periodo.

La Legge di Stabilità 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 come Legge n. 208 del 28.12.2015. La legge, con i suoi 999 commi, contiene un nutrito pacchetto di misure. Ad esempio, al comma 121, ripropone l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione è riconosciuta per gli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR posseduti al 31.10.2015 ed ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, quindi dal 2016. L'estromissione comporta il pagamento, entro il 31.05.2016, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al 1° gennaio 2016, rispetto alla data inizialmente prevista del 1° gennaio 2017, l'entrata in vigore del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

Con riguardo alla voluntary disclosure, le sanzioni restano ferme. Tuttavia, in sede di approvazione della legge, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate potrà notificare i relativi atti all’indirizzo PEC del professionista che ha assistito il contribuente, previa manifestazione espressa in tal senso.

La Legge di Stabilità 2016 estende al 2016 la facoltà di compensare le cartelle di pagamento con i crediti (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili) maturati verso la Pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

La Legge di Stabilità 2016 ha apportato modifiche alle agevolazioni fiscali previste per il settore della cultura. In particolare, con riguardo all'Art – Bonus (art. 1, D.L. n. 83/2014), il credito a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, viene stabilita la sua messa a regime (in luogo del triennio 2014 – 2016) e anche la misura del 65% delle erogazioni effettuate (in precedenza, 65% per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e 50% per le erogazioni effettuare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

Con riguardo al credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014 (decreto cultura e turismo), poi, viene stabilito che esso spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

In sede di approvazione finale della Legge di Stabilità 2016 è stata inserita, al comma 4, una norma che prevede che gli Esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, esercenti l’attività con carattere di continuità, devono essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali (CNPR).

Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2016, è ufficiale l'esenzione dalla TASI per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle c.d. di lusso, ossia classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

A seguito di questa importante modifica, in caso di locazione: sia il possessore che l’utilizzatore sono soggetti passivi TASI, con esclusione delle unità

immobiliari destinate ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare;

nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali l’imposta è dovuta; in presenza di un proprietario e di un detentore, la Tasi è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune, ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

Con un provvedimento firmato lo scorso 4 gennaio dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene data attuazione all’articolo 8 del D.Lgs n. 156/2015 sulla revisione della disciplina degli interpelli, affidando ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali. Il provvedimento opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Fa ancora eccezione, ma solo in via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. “antiabuso”, che fino al 31/12/2017 saranno presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l’istanza.

Con un comunicato stampa pubblicato lo scorso 5 gennaio, l'Agenzia delle Entrate conferma che è il 31 gennaio 2016 il termine entro il quale le strutture sanitarie ed i medici dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (allegato A al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015), ai fini della predisposizione del 730 precompilato per il 2016.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ

2016

1. NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

1.1.Riduzione aliquota IRES (commi 61-66 e 69) La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota IRES al 24% (anziché 27,5%), a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016. Inoltre:

dalla stessa data, diminuisce dall'1,375% all’1,20% la misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE (di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73);

un apposito DM rideterminerà la percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

E' previsto che le nuove percentuali non troveranno applicazione con riferimento alle società di persone e soggetti equiparati (di cui all’art. 5, TUIR).

In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017) per gli enti creditizi / finanziari e per la Banca d’Italia, è dovuta un addizionale IRES pari al 3,5%.

1.2.Maxi ammortamenti (comma 91 - 94 e 97)Al fine di incentivare gli investimenti, per imprese e lavoratori autonomi è prevista una maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali “nuovi”, acquistati in proprietà o in leasing dal 15/10/2015 al 31/12/2016. In tal modo, ai fini Ires/Irpef, è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

E' considerato irrilevante l’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).Sono esclusi dall’incremento gli investimenti: in beni materiali strumentali per i quali il DM 31/12/88 stabilisce un coefficiente di

ammortamento inferiore al 6,5%; in fabbricati e le costruzioni; in beni indicati all'allegato 3 della legge di stabilità 2016:

GRUPPO V -Industrie manifatturiere

alimentari

Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali

Conduttore 8,0%

GRUPPO XVII - Specie 2/b - Produzione e Condotte per usi civili 8,0%

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

Industrie dell'energia elettrica, del gas e

dell'acqua

distribuzione di gas naturale (reti urbane)Specie 4/b - Stabilimenti

termali, idrotermaliConduttore 8,0%

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a grandi

distanze dai centri di produzione

10,0%

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a grandi

distanze dai giacimenti gassoso

acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento

12,0%

GRUPPO XVIII -Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni

Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e

ristorante. Tranvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie

metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed

ascensori

Materiale rotabile, ferroviario e

tramviario (motrici escluse)

7,5%

Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali,

fluviali e lagunari

Aereo completo di equipaggiamento

(compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad

esigenze di sicurezza)

12,0%

Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli “nuovi”, oltre all'aumento del 40% del costo di acquisizione, è previsto anche l'aumento dei limiti di deducibilità, di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR (pertanto, ad esempio, il limite ordinario di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Le disposizioni sui “super-ammortamenti” non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo in corso al 31/12/2015 (2015 per i soggetti solari). L’acconto dovuto per il 2016

va determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza delle nuove disposizioni.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

1.3.Riduzione periodo ammortamento avviamento (commi 95 e 96)La deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi affrancati (cd. affrancamento “derogatorio”) potrà avvenire in misura non superiore ad 1/5 (anziché 1/10). Infatti, con la modifica dell’art.15, comma 10 del DL.185/2008 in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d’azienda), è previsto l’aumento a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa, ferme restando sia l’aliquota dell’imposta sostitutiva, sia le tempistiche previste dal DL 185/2008 per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015 (2016 per i soggetti “solari”)

1.4.Modifiche alla disciplina dei costi "black list" e CFC (commi 142 -147) In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte alcune disposizioni in materia di operazioni con Stati c.d. “black list”. È stata prevista, infatti, l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che prevedeva l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni e servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. "circostanze esimenti". Pertanto, i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.La legge di Stabilità 2016 modifica anche l’art. 167 del TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC). Ora l'articolo riformulato prevede che: sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il livello

nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene eliminato il riferimento, per l’individuazione del regime fiscale privilegiato, alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad “altri criteri equivalenti”;

i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all’aliquota ordinaria IRES (in precedenza, detto limite era fisso al 27%).

L’applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa poi ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non “black list”, anche in Stati UE/SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

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Con decreto del MEF saranno stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

1.5.Aumento detrazione Irpef redditi da pensione (comma 290) A seguito delle modifiche alle lett. a) e b) di cui al comma 3 dell'art. 13 del TUIR, viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo è così aumentata: € 1.783 (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in luogo di €

7.500); € 1.255, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l’importo corrispondente al

rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250 (in luogo di € 7.500) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000.

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 dell'art. 13 del TUIR, è previsto l’aumento delle detrazioni relative ai redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni, che spettano nella seguente misura: € 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di €

7.750); € 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l’importo corrispondente al

rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000.

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

1.6. Abrogazione tassa sulle unità da diporto (comma 366)E' stata soppressa la tassa annuale sulle unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri prevista dall'art. 16, comma 2, D.L. n. 201/2011 (decreto salva - Italia) e successive modifiche.

1.7.Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 887-888)Viene riproposta la possibilità di rivalutare il costo d’acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

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partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.Rispetto al passato, la nuova disposizione prevede l’applicazione di un’aliquota unica per le imposte sostitutive; in pratica, esercitando l’opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere l’imposta sostitutiva nella misura dell’8% : su tutte le tipologie di partecipazioni non quotate (sia qualificate che non) e sui terreni (sia agricoli che edificabili).A tal fine, entro il 30/06/2016 si dovrà provvedere: alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima da parte di un professionista

abilitato al versamento dell’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, o (in caso di rateazione) per

la prima delle 3 rate annuali di pari importo.

1.8.Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi 889-896)E' riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile effettuare all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, quindi, prima del 1° gennaio 2019), la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.

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Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, anche in compensazione con eventuali crediti disponibili.

1.9 Riallineamento maggiori valori IAS/IFRS (comma 897)E' stabilito che le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori ex art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono applicabili anche ai soggetti che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), anche per le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ex art. 85, comma 3-bis, TUIR.Per l’importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell’imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva che può essere affrancata versando un’imposta sostitutiva del 10%.

1.10. Modello 730 precompilato (commi 949 - 951, 953-957) Come era stato già preannunciato dall'Agenzia delle Entrate, dal prossimo anno (modello 730/2016 - redditi 2015), nella dichiarazione precompilata, confluiranno anche i dati delle spese sanitarie registrate con il sistema "Tessera Sanitaria" ed i dati dei rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori ed i pensionati.

Ciò sarà possibile grazie all’implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha già definito le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie con il provvedimento del 31 luglio 2015 (pubblicato il 3 agosto 2015). In particolare, sono previsti 3 passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie)

inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie come il test per la glicemia), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata; il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate i dati dal 1° marzo di ogni anno;

successivamente, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;

infine, il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.La Legge di Stabilità 2016 inserisce, tra i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti

all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Viene introdotto a regime tale obbligo di comunicazione dei dati sanitari. Inoltre, tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

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Con la modifica dell’art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/1991 (che trova applicazione a partire dall'anno d'imposta 2015) viene disposto che: tra i soggetti tenuti all’invio dei dati entro il 28.02 sono ricompresi gli Enti, le Casse e

le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati;

vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati (deducibili o detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.Al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati trasmessi, per

il 2016 viene meno l’obbligo di includere nello spesometro le informazioni già inviate al Sistema Tessera Sanitaria.

In caso di omessa/tardiva/errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo.

Solo per gli invii all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione del mod. 730 precompilato effettuati nel 2015 non si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, in caso di: lieve tardività; errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di

detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precompilato.È abrogata la disposizione di legge che prevedeva controlli preventivi da parte

dell’Agenzia delle Entrate, sulla spettanza di detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016, relativo al 2015.

L'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) per i modelli 730 nel caso di: dichiarazione presentata o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale; dichiarazione che presenta modifiche, rispetto al modello precompilato, che incidono sulla

determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.Il rimborso che risulta spettante al termine di questi controlli è erogato dall'Agenzia

delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione (all’invio della dichiarazione se successivo).

Sono modificate le modalità di quantificazione del numero minimo di dichiarazioni che il CAF deve presentare per mantenere tale qualifica:

"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

nel primo triennio sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%.Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati … con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017”.

L’Agenzia delle Entrate verificherà annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro, nel triennio precedente, sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.

Viene stabilito che, nei casi in cui il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale, lo stesso è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).

Agli artt. 6 e 22 del DM 164/99 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis secondo cui, in alternativa alla polizza assicurativa per visti di conformità e certificazioni tributarie, la garanzia potrà essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione. Con apposito DM potranno essere individuate altre forme alternative con adeguate garanzie.

1.10.1. Soggetti non residentiCome noto, l’art. 7 della Legge n. 160/2014 ha introdotto il comma 3-bis all’art. 24 del TUIR, in base al quale, per i contribuenti c.d. “non residenti Schumacker”, ossia per i soggetti che: risiedono in uno Stato UE / SEE con un adeguato scambio di informazioni; hanno prodotto in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito complessivamente

prodotto; non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;l’IRPEF si determina applicando le regole generali (senza le limitazioni generalmente previste per i soggetti non residenti per la fruizione di deduzioni e detrazioni). In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, con una modifica al citato comma 3-bis, viene stabilito che tale disposizione trova applicazione “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano”.Non è, quindi, più richiesta la residenza in uno Stato UE / SEE.

1.11.Modello 770 e Certificazione Unica (comma 949 e 952)

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

E' stabilito che, con la Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 07.03 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, dovranno essere comunicati anche:

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. Pertanto, se con la presentazione della nuova CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora da esporre nel mod. 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello.

L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova CU.

Per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate: nel 2015, relative al 2014; nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all’art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di: lieve tardività; errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni /

deduzioni nel mod. 730 precompilato.

1.12.Detrazione IRPEF spese funebri e spese universitarie (commi 954-955)Modificando l’art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, viene stabilito che le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento morte verificatosi nell’anno. La detrazione è ora riconosciuta per la “morte di persone”, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433 del Codice civile, quindi a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di parentela tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa.

Con riguardo alla detrazione IRPEF per le spese di istruzione secondaria e universitaria (art. 15, comma 1, lett. e), TUIR), è prevista l’emanazione di un apposito DM con il quale stabilire annualmente per ciascuna Facoltà universitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali. In questo modo sarà più semplice determinare la detrazione del 19% per le spese per università non statali.

2. NOVITÀ SUGLI IMMOBILI

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 20162.1.Novità IMU (commi 10-13, 15,53)

La legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche in materia di IMU, di seguito riepilogate:

Immobile in comodato a parente in linea retta(Comma 10)

Modificata la disciplina Imu per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta. In precedenza il comune aveva la possibilità di equiparare tale unità all'abitazione principale (che risultava pertanto esente) per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario apparteneva ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. Ora, invece, la fattispecie viene regolata a livello nazionale prevedendo una riduzione della base imponibile Imu del 50%. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

il contratto sia registrato; il comodante:

possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

Pubblicazione delle delibere(Comma 10 lett.

e)

Modificato il termine entro cui i Comuni devono pubblicare le delibere e i regolamenti Imu sul Portale del federalismo fiscale. La data, attualmente fissata al 21 ottobre, è stata anticipata al 14 ottobre.Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di pubblicazione.

Trento e Bolzano(Commi 11 e

12)

Abrogata la norma (ultimo periodo del comma 8 dell’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011) che dava la possibilità, per le province autonome di Trento e Bolzano, di prevedere l'imponibilità Imu per i fabbricati rurali. Questa possibilità non ha più ragione di sussistere considerando che tali province hanno istituito l'IMI e l'IMIS, al posto dell'Imu.All’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale, a decorrere dal 2014 anche dette imposte, così come l’IMU, sono alternative all’IRPEF per la componente immobiliare.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

Pertanto la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI/IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.

Terreni agricoli(Comma 13)

Ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Inoltre vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1-9bis dell'art. 1 del D.l. n. 4/2015 (relative all'individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015).

In base alle modifiche effettuate, dal 2016 sono esenti Imu i terreni agricoli:

ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993;

posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;

ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015);

a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Cooperative edilizie(Comma 15)

Integrato l'art. 13 comma 2 lett. a) del D.l. 201/2011, secondo cui l’esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, è riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di tali cooperative sono destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Immobili a canone concordato(Comma 53)

Introdotto all'art 13 del D.l. 201/2011 il nuovo comma 6-bis secondo cui, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

2.2 Abrogazione Imus (comma 25)La Legge di stabilità 2016 abroga l’art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 (decreto sul federalismo municipale) che prevedeva l’istituzione, a partire dal 2016,

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dell’Imposta Municipale Secondaria (IMUS), che avrebbe dovuto sostituire i seguenti tributi comunali: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA); il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). La norma demandava l'istituzione dell'Imus a regolamento governativo, che non è mai stato approvato.

2.3. Novità Tasi (comma 14) La legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche alla disciplina della TASI, di seguito riepilogate:

Abrogazione Tasi abitazione principale(Comma 14)

Viene stabilita l'esenzione dalla TASI per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle c.d. di lusso, ossia classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

A seguito di questa importante modifica, in caso di locazione:

sia il possessore che l’utilizzatore sono soggetti passivi TASI, con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare;

nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali l’imposta è dovuta; in presenza di un proprietario e di un detentore, la Tasi è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune, ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

Beni merce(Comma 14 lett. c)

Prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione, e gli stessi non siano locati. I comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille, o diminuirla fino ad azzerarla.

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Pubblicazione delibere(Comma 14 e)

Come per l'Imu, anche per la TASI viene anticipata al 14 ottobre la data entro cui i comuni devono pubblicare le delibere sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di pubblicazione.

Maggiorazione aliquote (Comma

28)

Per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 20141, nella stessa misura applicata per il 2015.

Immobili a canone concordato(Comma 54)

Come per l'IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione al 75% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

2.4. IVIE (comma 16)La Legge di Stabilità ha disposto l'esenzione dall'IVIE per l'immobile posseduto all'estero, adibito ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In tali casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto, in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

2.5.Rendita catastale dei macchinari cd "imbullonati" (commi 21-24) Dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, andrà determinata tramite stima diretta “che tenga conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi

1 Si ricorda che il comma 677 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014), prevede che il comune possa deliberare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti prima indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

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strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Dalla stima saranno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In questo modo non saranno più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.

Gli intestatari degli immobili interessati potranno presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016. Pertanto, ai fini della determinazione dell’IMU 2016, sarà possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata, in deroga alla regola generale di cui all’art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all’1.1 dell’anno di imposizione).

2.6.Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali (comma 26) Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, viene sospesa l’efficacia degli aumenti di tributi/addizionali disposti da Regioni/ Comuni per il 2016, rispetto al 2015, salvo il caso di copertura del dissesto sanitario, ovvero di manovra finalizzata all’accesso alle anticipazioni di liquidità, nonché della TARI.

2.7.Acquisto prima casa (comma 55) La legge di Stabilità 2016 è intervenuta in materia di agevolazioni “prima casa”, introducendo il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86. In base alle recenti modifiche, il proprietario della “prima casa” può acquistare una nuova "prima casa” con le relative agevolazioni, anche se risulta ancora proprietario del primo immobile, a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Se entro tale termine la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.

2.8.Detrazione acquisto unità residenziali (comma 56)La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova agevolazione, che consiste nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A/B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione: spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016; va ripartita in 10 quote annuali.

2.9. Patti contrari alla legge nella locazioni immobili uso abitativo (comma 59)

La Legge di Stabilità 2016 ha riscritto l'art. 13 della Legge n. 431/1998 sulla locazione di immobili abitativi con patti contrari alla legge, affermando che:

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è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. è compito del locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30

giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile;

il conduttore, nei casi di nullità, con azione proponibile nel termine di 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato;

per i contratti a canone concordato è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie;

per i contratti stipulati in regime di libero mercato, è nulla qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito;

per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011, hanno versato, nel periodo 07.04.2011 - 16.07.2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dal comma 8, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato;

nei casi di nullità di contratti a canone concordato o in regime di libero mercato, il conduttore, con azione proponibile nel termine di 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalla legge. Tale azione è consentita anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine dei 30 giorni. In tali casi, spetta al Giudice determinare il canone dovuto che non può essere superiore al valore minimo definito. Tale disposizione deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi insorte dal 1° gennaio 2016;

i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

2.10. Locazioni agevolate per le associazioni sportive (comma 60) E' stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche: senza fini di lucro; affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione sportiva; che svolgono attività sportiva dilettantistica; la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone concordato, per finalità di interesse pubblico, immobili dello Stato di cui all’art. 9, DPR n. 296/2005 (ad esempio, edifici scolastici e immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere).

2.11. Leasing agevolato prima casa (commi 76 -84)

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La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione Irpef a favore dei giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, che sostengono spese per canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare adibiti ad abitazione principale. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute, per un importo non superiore a 8.000 euro annui, riferiti all’intero canone di leasing, sia quota capitale che quota interessi. Si ricorda fino al 2015 la detrazione Irpef era ammessa per i mutui fondiari con il limite di 4.000 euro sulla sola quota interessi. E' inserita anche una detrazione Irpef del 19% relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale di riscatto, per un importo non superiore a 20.000 euro. Le due detrazioni sono previste anche per chi ha più di 35 anni, ma in misura dimezzata: 4.000 euro per la detrazione sui canoni; 10.000 euro per quella sul riscatto. Queste agevolazioni fiscali si applicheranno dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.La misura è volta a rendere fiscalmente appetibile lo strumento del leasing immobiliare. Oggi lo strumento non è utilizzato per l’acquisto della “prima casa” perché privo di benefici fiscali equiparabili all’acquisto diretto finanziato con mutuo ipotecario. Le modifiche legislative, diminuendo i fattori di svantaggio del leasing rispetto al mutuo ipotecario, rappresentano uno strumento innovativo per l’acquisto dell’abitazione principale.Vengono poi previste le seguenti agevolazioni: è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di

lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.

2.12. Estromissione immobile imprenditore individuale (comma 121) La Legge di Stabilità 2016 ripropone la possibilità, per l'imprenditore individuale, di estromissione degli immobili strumentali per natura. In particolare, viene stabilito che l'imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2015, possiede beni immobili strumentali per natura di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio

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dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, quindi dal 2016. L'opzione deve avvenire entro il 31.05.2016 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di assegnazione agevolata dei beni d'impresa di cui ai precedenti commi 115 - 120.

3. NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

3.1 Esenzione per i settori agricolo e della pesca (commi 70-73) La Legge di Stabilità ha disposto l'esclusione dall'ambito soggettivo Irap i soggetti che esercitano un'attività agricola, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (ossia, in generale dal 2016).

L’esenzione IRAP è riconosciuta anche: alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi,

servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;

alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73.Resta ferma, invece, la soggezione ad Irap per le attività di agriturismo,

allevamento e per le attività connesse rientranti all'art. 56-bis del TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.

Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta:

a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

3.2 Ulteriore deduzione IRAP (commi 123 e 124) Passa da € 2.500 a € 5.000 l’ulteriore deduzione IRAP spettante a società di persone, imprese individuali e lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/1997. La misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2016. Queste le nuove misure:

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

BASE IMPONIBILE IRAPULTERIORE DEDUZIONE

SPETTANTE FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2015

ULTERIORE DEDUZIONE SPETTANTE DAL

PERIODO D'IMPOSTA 2016

Fino a € 180.759,91 € 2.500 € 5.000Da € 180.759,92 a €

180.839,91€ 1.875 € 3.750

Da € 180.839,92 a € 180.919,91

€ 1.250 € 2.500

Da € 180.919,92 a € 180.999,91

€ 625 € 1.250

3.3 Irap medici (comma 125) Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che: abbiano sottoscritto convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della

professione percepiscono per l’attività svolta in dette strutture più del 75% del proprio reddito

complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

4. NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

4.1. Rinvio aumento aliquote IVA (comma 6) È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nell'art. 1, comma 718, della Legge di Stabilità 2015, prevedendo che: l’aliquota IVA del 10% passi al 13% a decorrere dal 2017; l’aliquota IVA del 22% passi al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e al 25% dal

2018 (in luogo del 25,5%).

4.2 Note di variazione ai fini iva (commi 126 e 127) Viene sostituito integralmente l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta” IVA, stabilendo una disciplina più precisa in caso di mancato incasso della fattura, in tutto o in parte. In particolare, il nuovo art. 26 distingue le seguenti ipotesi che legittimano l’emissione della nota di variazione in diminuzione:

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verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;

applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente; assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento,

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un’altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);

esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

La suddetta disposizione “non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.Inoltre, si stabilisce ora che la nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento, dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese. La novità è applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017; resta fermo che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.In capo all'acquirente/committente, non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.

a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Come previsto dal nuovo comma 12 dell'art. 26, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa: in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;

in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

nel caso in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La novità è applicabile anche alle operazioni effettuate fino al 31.12.2016. In caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo, va emessa una nota di debito.Nel caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di

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credito “non si estende” alle cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.Infine, la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente/committente debitore dell’imposta tramite il reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/1972 o 44, D.L. n. 331/1993.

4.3.Estensione del reverse charge (comma 128) Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment). L’efficacia della norma è subordinata all’ autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

4.4. Rinvio aumento aliquote IVA (comma 365) Dal 2016 viene resa stabile l'applicazione dell'IVA al 10% per i marina resort, che la precedente Legge di Stabilità 2015 aveva limitato al solo anno 2015.

4.5.Rimborsi Iva a cittadini Extra UE (comma 368) Viene previsto che il rimborso dell’IVA ai turisti extra-UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/1972 può essere effettuato dagli intermediari iscritti all’Albo degli istituti di pagamento ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/1993.Con un apposito DM, saranno fissate le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all’aumento degli acquisti effettuati.

4.6.IVA 4% sui giornali (comma 637) Si prevede che l'aliquota IVA agevolata del 4% venga estesa anche a giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici in formato digitale, prima soggetti ad aliquota del 22%. In particolare, l'aliquota del 4% viene estesa a tutti i prodotti editoriali identificati con codice "ISBN" e con codice "ISSN" (Tab A parte II n.18) all. DPR 633/72), indipendentemente dal tipo di supporto sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico).

4.7.Novità settore agricolo (commi 905, 908-917)Viene eliminata la disposizione di legge che prevedeva l'abrogazione del regime IVA di esonero per i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972.

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E' aumentata dal 12% al 15% l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti/ IAP iscritti alla previdenza agricola.Con apposito decreto ministeriale saranno aumentate anche le percentuali di compensazione:

applicabili ad alcuni prodotti nel settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10%; (per il 2016) applicabili agli animali vivi in misura non superiore al:

7,7% per i bovini; 8% per i suini.

E' aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario a decorrere dal 2016.Con riguardo alla produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici, viene previsto che la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agro-forestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e producono reddito agrario. Oltre i citati limiti, il reddito è determinato “applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto … il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari …”.

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016 è stata eliminata la disposizione che “riportava” al 10% l’aliquota IVA delle cessioni dei pellet (che pertanto resta al 22%).

4.8 IVA cooperative sociali (commi 960-963) E’ prevista l'adozione dell'aliquota IVA nella misura del 5% per le prestazioni:

18sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;

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i di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche

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amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

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dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili

rese nell’ambito socio-sanitario dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di soggetti degni di protezione sociale. La "nuova" aliquota IVA (inserita nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72) richiede infatti che: le prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi, in favore di anziani,

inabili adulti, minori, handicappati psicofisici ed altri soggetti degni di tutela sociale di cui al n. 27-ter dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72;

si tratti di prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare e ambulatoriale (n. 27-ter dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72), nonché di prestazioni sanitarie, di ricovero e di cura, didattiche ed educative (nn. 18, 19, 20 e 21 del citato art. 10).

Contestualmente sono stati abrogati: il primo e il secondo periodo del comma 331 dell’art. 1, Finanziaria 2007 che prevedeva:

l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni;

per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l’opzione per il regime di esenzione; il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per le

prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.

La decorrenza è fissata alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 01/01/2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

5. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

5.1. Agevolazioni edilizia convenzionata (comma 58) Per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari –

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Legge 865/71), a prescindere dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, è prevista:

l’applicazione dell’imposta di registro in misura “fissa”; l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

5.2 Proroga delle detrazioni Irpef (commi 74 e 87) La Legge di stabilità 2016 ha prorogato per tutto il 2016 la detrazione Irpef: del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR,

fino a 96.000 Euro per unità immobiliare; del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro)

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;

del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006. Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica diventano fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.Oltre a confermare per il 2016 la misura maggiorata del 65% della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, la Legge di Stabilità 2016 introduce la possibilità per i contribuenti: titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non

superiori a € 185,92 e dell’abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);

titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);

di cedere ai fornitori il credito per i lavori su parti comuni condominiali, anziché usufruire della detrazione. Con apposito DM saranno definite le modalità attuative.Infine, la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di risparmio energetico viene estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura

periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli

impianti; consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti

da remoto.

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5.3 Bonus mobili per giovani coppie (comma 75) La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione è simile al c.d. "bonus mobili", prorogato per tutto il 2016, ma si differenzia per alcuni aspetti.

La detrazione, infatti: spetta per un ammontare di spesa non superiore a 16.000 Euro (anziché 10.000 Euro), da

ripartire in 10 quote annuali di pari importo; è concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio):

che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni; in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d'età; acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).

5.4. Incentivi rottamazione autocaravan (commi 85 e 86) E' previsto un incentivo - fino ad un massimo di 8.000 euro - per l'acquisto di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, destinato alla demolizione. Il contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Con un apposito decreto saranno definite le modalità di attuazione dell’agevolazione. L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal 01.01.2016 al 31.12.2016 ed immatricolati entro il 31.03.2017.

5.5. Misure per le imprese del mezzogiorno (commi 98 -108) Alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo 1.1.2016- 31.12.2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del: 20% per le piccole imprese; 15% per le medie imprese; 10% per le grandi imprese.

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli/della pesca/dell’acquacoltura l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

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Danno diritto al credito gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti/nuove.

Il credito d’imposta: è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun

progetto di investimento, pari a € 1,5 milioni per le piccole imprese, € 5 milioni per le medie imprese e € 15 milioni per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alla medesima categoria di beni della stessa struttura operativa, esclusi quelli relativi ai beni agevolati. Per i beni in leasing assume rilevanza il costo sostenuto dalla società concedente;

non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i beni agevolabili sopra accennati;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24; deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione e in quelle di utilizzo. Non è

applicabile il limite annuale di utilizzo di € 250.000 ex art. 1, comma 53, Finanziaria 2008.Ai soggetti interessati è richiesta la presentazione di un’apposita comunicazione

all’Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini fissati con uno specifico Provvedimento.

Il credito d’imposta in esame è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui al citato Regolamento UE n. 651/2014 ed in particolare dell’art. 14 relativo agli aiuti a finalità regionale.

5.6 Regime forfettario (commi 111-113) La Legge di stabilità 2016 prevede alcune modifiche al regime forfetario, introdotto l'anno scorso con la Legge di stabilità 2015.

Per ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime è previsto l’aumento del limite dei ricavi/compensi per i gruppi di attività, al di sotto dei quali i contribuenti possono accedere e permanere al nuovo regime, fermo restando il rispetto degli altri requisiti. A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi e dei compensi sono generalmente incrementate di 10.000 Euro, e di 15.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni.

Si riporta nella tabella seguente il limite dei ricavi previgente, e quello nuovo.

Codice attività ATECO 2007

SettoreLimiti compensi Coeff.

redditivitàVecchi Nuovi

(10 – 11) Industrie alimentari e delle bevande 35.000 45.000 40%

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

Commercio all’ingrosso e aldettaglio 40.000 50.000 40%

47.81 Commercio ambulante e diprodotti alimentari e bevande 30.000 40.000 40%

47.82 – 47.89 Commercio ambulante di altri 20.000 30.000 54%

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prodotti

(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività immobiliari 15.000 25.000 86%

46.1 Intermediari del commercio 15.000 25.000 62%

(55 – 56)Attività dei servizi di alloggio e

diristorazione

40.000 50.000 40%

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie, di istruzione,

servizi finanziari ed assicurativi

15.000 30.000 78%

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

Altre attività economiche 20.000 30.000 67%

Per rendere più vantaggiosa l'adesione al regime, è stato modificato il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

In base alla normativa previgente il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale condizione non andava verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, o se la somma di questi redditi non è superiore a 20.000 Euro. Con le modifiche apportate, questa disposizione viene abrogata, e viene introdotta una nuova condizione secondo cui non possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito, nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.

Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

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il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova

attività nel 2016, ma anche coloro che l'hanno iniziata nel 2015. In quest'ultimo caso l'agevolazione sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

Infine viene riscritto il regime previdenziale dei soggetti forfetari, che prevedeva la non applicazione del minimale contributivo. Con le modifiche apportate il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali, con una contribuzione ridotta del 35%.

5.7 Assegnazione agevolata beni d’impresa (commi 115 -120)

La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto l’assegnazione o cessione agevolata di beni (immobili o mobili) ai soci. La norma, infatti, consente alle società (di persone o di capitali) di assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione o i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione/cessione deve avvenire entro il 30.09.2016, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.09.2015, o comunque che vengano iscritti entro il 30.01.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2015.

A tal fine, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (o 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione 10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione). L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra:

il valore dei beni assegnati; il costo fiscalmente riconosciuto.

Inoltre, per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale, l'aliquota è ridotta alla metà e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di assegnazione, la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato sul valore catastale, ossia applicando alla relativa rendita

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/1986.

In caso di cessione, se il corrispettivo è inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell’art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato: nella misura del 60% entro il 30.11.2016; nella misura del restante 40% entro il 16.06.2017.

L'agevolazione è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di detti beni e che si trasformano in società semplici entro il 30.09.2016.

5.8.Modifiche al regime patent box (comma 148) Si apportano le seguenti modifiche alla disciplina del patent box: l’espressione “opere dell’ingegno” è sostituita con “software protetto da copyright” qualora più beni tra quelli previsti dal regime agevolato (software protetto da copyright,

brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) risultano collegati da vincoli di “complementarietà” e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del patent box.

5.9.Agevolazioni in cultura (commi 318 e 319) La legge di Stabilità 2016 apporta modifiche alle agevolazioni fiscali previste per il settore della cultura. In particolare, il cd Art – Bonus (art. 1, D.L. n. 83/2014), ossia il credito a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, spetta ora:

“a regime” (in luogo del triennio 2014 – 2016) nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (in precedenza, 65% per le erogazioni

effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e 50% per le erogazioni effettuare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

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5.10. Credito d’imposta riqualificazione alberghi (comma 320) Il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi, previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014 (decreto cultura e turismo), è ora riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (cd. piano casa). Si demanda ad un apposito Decreto l’attuazione della disposizione; in particolare, dovranno essere definite:

le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze di capacità ricettiva, del contesto territoriale e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;

le tipologie di interventi ammessi al beneficio; le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di

presentazione delle relative domande; le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta. Si rammenta che il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

5.11. Tax credit cinema (commi 331-334 e 336) In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, sono state apportate notevoli modifiche anche al credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 325, della Finanziaria 2008 a favore delle imprese appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, che è: esteso anche agli apporti di denaro per la distribuzione di opere nazionali in Italia e

all’estero (prima limitato alla sola produzione); fissato nella misura massima del 40%. Un apposito DM potrà differenziare le aliquote del

beneficio, tenuto conto della cumulabilità con le diverse misure dei benefici eventualmente spettanti.

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione in esame, l’obbligo di spesa sul territorio italiano è riferito solo agli apporti alla produzione.Modificando anche il comma 327, la Legge di Stabilità 2016 prevede che il credito d'imposta a favore delle imprese di: produzione cinematografica è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non

superiore al 30%, tenuto conto della cumulabilità e della misura del beneficio spettante per la stessa opera di cui al comma 325, nel limite massimo di spesa pari a € 6 milioni (anziché € 3,5 milioni);

distribuzione cinematografica è riconosciuto in misura non superiore al 15% anche per spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere di nazionalità italiana nel limite massimo annuo di € 2 milioni (anziché € 1,5 milioni) per ciascun periodo d’imposta.

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Il credito in esame non è più riconosciuto relativamente alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana; esercizio cinematografico, è riconosciuto in misura pari al 40% (in precedenza 30%) delle spese sostenute, oltre che per l’acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale, anche per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche / relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive nei limiti di quanto previsto dal predetto Decreto attuativo e avendo riguardo dell’esistenza o meno della sala in data anteriore al 1° gennaio 1980.

A seguito dell’abrogazione del comma 328, i benefici previsti dal comma 327 e di cui sopra, con riferimento alla medesima opera filmica, sono cumulabili a favore della stessa impresa o di imprese appartenenti al medesimo gruppo societario/controllate ex art. 2359, C.c.Il predetto Decreto attuativo individuerà anche il limite massimo di cumulo dei benefici “in conformità alla normativa europea”.Di contro, viene abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies, D.L. n. 83/2014 che concedeva un credito d’imposta per il ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti al 1° gennaio 1980. Sono comunque fatte salve le procedure in corso al 1° gennaio 2015 avviate in conformità del DM 12.02.2015.

5.12. Credito d’imposta per spese di negoziazione assistita (comma 618) Si rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016), dal 2016, il credito d’imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.Alle parti che hanno pagato il compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, o di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta pari al compenso pagato e comunque fino a 250 euro. Con uno specifico DM saranno stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d’imposta e i controlli sull’autenticità stessa.Il credito d'imposta va indicato nel modello UNICO o 730 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Ministero della Giustizia, del credito d'imposta spettante, che avverrà entro il 30.04 “di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi”.

5.13.Agevolazioni settore autotrasporto (commi 645-653) Nell’ambito del settore autotrasporti sono state apportate le seguenti novità:

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dal 2016 si escludono dal credito d’imposta relativo al cd “caro petrolio”, i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. La legge di Stabilità 2015 aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli Euro “0”.

viene riconosciuto, con la presentazione di apposita domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di 3 anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (eccetto i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o persone (reg. (CE) 561/2006):

dotati di tachigrafo digitale prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.Il beneficio è riconosciuto dall’ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. E’ , tuttavia, autorizzata una spesa di €.65,5 milioni annui per il triennio 2016-2018.

si introduce, dal 2016, una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine, si stabilisce che esse spettano: in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra

regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa

nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune.

Viene reintrodotto l’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (lettera di vettura internazionale).

Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita.

Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Sanzioni più severe sono previste nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.

5.14. Credito d'imposta videosorveglianza (comma 982) E' riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per:

l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme; contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

Le modalità attuative dell'agevolazione saranno definite con apposito DM.

6. ULTERIORI NOVITÀ

6.1.Ragionieri (comma 4)

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Si dispone l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità. Per l’iscrizione alla Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

6.2.Reddito atleti professionisti (comma 8) Si esclude dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti - una quota del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.In particolare, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti non va considerato il 15% del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi, al netto delle somme versate dall’atleta al proprio agente per l’attività di assistenza in detta trattativa.

6.3.Promotori e consulenti finanziari (commi 36-48)Viene riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. In particolare, si prevede l’istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l’attuale Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis

TUF); società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria: art. 18-ter TUF).

Si prevede che l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

6.4.Soci di cooperative artigiane - assimilazione dipendente (comma 114) Ai fini IRPEF, si assimila ai redditi di lavoro dipendente il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale.

6.5. Compensazione cartelle esattoriali (comma 129)

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.La disposizione prevista dalla legge di Stabilità demanda ad un apposito decreto delle Finanze, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 1° gennaio 2016, la determinazione degli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova compensazione.

6.6.Accertamento imposte sui redditi ed Iva (commi 130 – 132) La Legge di Stabilità 2016 riscrive l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 sull’IVA e l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 sulle imposte sui redditi, modificando i termini per l’accertamento in relazione alle diverse fattispecie.Più precisamente per quanto riguarda l’Iva viene previsto il seguente ampliamento dei termini: 5 anni, invece dei 4 successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per

la notifica di avvisi relative alle rettifiche e agli accertamenti induttivi; 7 anni, invece dei 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta

presentare, nel caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla, che vengono equiparate.

Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.Per le imposte dirette, analogamente a quanto previsto per l’Iva, i termini dell’accertamento vengono così modificati: 5 anni dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata per gli

accertamenti conseguenti a rettifiche o ad accertamenti induttivi; 7 anni dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata

nel caso di omessa dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.Entro i termini previsti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi d'imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni previgenti che prevedevano la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

Viene eliminata dal 2016 la norma che raddoppia i termini per l’accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. La norma continua ad applicarsi per gli accertamenti precedenti il 2016.

6.7.Entrata in vigore riforma sanzioni tributarie (comma 133)È prevista l’anticipazione al 2016 (rispetto al 2017), del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della c.d. Delega fiscale (L. n. 23/2014).Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

6.8.Voluntary disclosure: notifica atti (comma 133) Ai soli fini della collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, possono essere notificati, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura. La notifica si intende comunque “perfezionata” nel momento in cui il gestore trasmette all'Ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna della ricevuta che il gestore del professionista trasmette all'Ufficio. A questi fini, tuttavia, il contribuente deve manifestare la volontà di ricevere gli atti all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste.Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

6.9. Rateazione debiti tributari (commi 134 - 138) La Legge di Stabilità 2016, prevede, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, la possibilità di essere riammessi alla dilazione. In particolare, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 ed è limitato al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 venga eseguito il versamento della prima rata scaduta.Inoltre, prima di ammettere la nuova rateazione, l’agente della riscossione deve verificare che il contribuente non risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare pari ad almeno

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

10mila euro. In questa circostanza, la nuova rateazione può essere concessa limitatamente agli importi superiori al debito “segnalato”.Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, deve trasmettere copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati. Lo stesso ufficio: ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di

iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione; verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi

iscritti a ruolo.Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla nuova rateizzazione. È esclusa ogni ulteriore proroga.

6.10. Canone RAI (commi 152-160)Importanti novità sono in arrivo in merito al canone RAI per combatterne l'evasione. In particolare, il canone di abbonamento RAI per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016. Inoltre, la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radio-ricevente e, quindi, fa scattare l'obbligo di pagamento del canone RAI.Il contribuente che intenda dimostrare il contrario superando tale presunzione può farlo, dall'anno 2016, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 dello stesso D.P.R. Tale dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità solo per l'anno in cui è stata presentata. Dal 2016 non è, invece, più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per "suggellamento" (in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato dalla Guardia di Finanza in modo da impedirne il funzionamento). Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone RAI avverrà previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica, di cui costituirà voce distinta e non imponibile ai fini fiscali. Il pagamento avverrà in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.Le somme riscosse sono riversate dalle imprese elettriche direttamente all'Erario mediante versamento unitario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso.Viene precisato che il canone è, in ogni caso, dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora.Le modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone RAI sono demandate ad un apposito decreto ministeriale, da adottare entro il 15.02.2016.In sede di prima applicazione delle novità sul canone RAI, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute fino a tale data. L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e fornisce ogni dato utile ad individuare i soggetti obbligati.

6.11. Detassazione premi incremento di produttività (commi 182 - 190)E’ “ripristinato” l’assoggettamento ad imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Viene previsto che, salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente, le somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 (o € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000. Inoltre, la legge stabilisce che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti ed i beni ceduti ed i servizi prestati ad essi, se complessivamente di importo non superiore a € 258, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, anche se fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.Un apposito DM, da emanare entro il 1° marzo 2016, definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e le modalità attuative della nuova disposizione.La Legge di Stabilità 2016 modifica, inoltre, il comma 2 dell’art. 51 del TUIR, per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

“l’utilizzazione da parte dei lavoratori e di familiari indicati nell’articolo 12 delle opere e dei

servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per

le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”; “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o

a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei

servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e

di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e

invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”; “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a

categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non

autosufficienti indicati nell'articolo 12”.L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

6.12.Computo congedo di maternità per i premi di produttività (comma 183)Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini dei premi di produttività.

6.13. Aliquota gestione separata INPS (comma 203)E' confermata nella misura del 27% l’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016, titolari di partita Iva. Con l’aumento dello 0,72%, l’aliquota contributiva è, quindi, confermata al 27,72%.

6.14. Rientro dei lavoratori dall’estero (comma 259)I lavoratori qualificati che, dopo aver svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori del proprio paese UE e dell'Italia negli ultimi 24 mesi o più, e che poi sono stati assunti o abbiano avviato un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio e la propria residenza entro il 31.12.2015, hanno diritto alle agevolazioni sul reddito per il rientro dei lavoratori dall'estero previste dalla Legge n. 238/2010, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo. In alternativa, possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal Decreto internazionalizzazione (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015).

6.15.Società benefit (commi 376-384)

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

In sede di approvazione della legge di Stabilità 2016, è stata introdotta la nuova forma societaria delle c.d. “società benefit”, le quali si caratterizzano per il fatto che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile). Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone o capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, C.c..Il suddetto “beneficio comune” va indicato espressamente nell’oggetto sociale e concretamente perseguito in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti: interesse dei soci; perseguimento delle finalità del beneficio; interessi di coloro ai quali l’attività sociale è diretta.Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet della società e contenente: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni poste in essere dagli

amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento o rallentamento se presenti);

la valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;

la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.E' prevista l’individuazione di alcune figure responsabili alle quali affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento dell’oggetto sociale.Un’eventuale inosservanza degli obblighi è assimilata all’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o statuto.In caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio indicate, la “società benefit” è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole previste dal D.Lgs. n. 145/2007 e del Codice del consumo ai sensi del D.Lgs. n. 145/2006.La nuova forma societaria può essere adottata anche da una società già esistente a condizione che sia modificato l’atto costitutivo/statuto, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dal codice civile. È, inoltre, prevista la possibilità di inserire, accanto alla denominazione sociale propria, l’espressione “Società benefit” o la sigla “SB”, da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

6.16.Comunicazione erogazioni liberali alle Onlus (comma 396)

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

Con riguardo alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto: l’aumento a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni

gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione; l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.

6.17.Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti (Commi 429-431 e 599)La ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili), dal mese successivo alla scadenza della sospensione.Con apposito DM saranno definite le modalità ed i termini della ripresa dei versamenti, tenuto conto anche della durata del periodo di sospensione.Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.Poi, per effetto della modifica all’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, è disposto che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, sospesi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (in luogo dei precedenti 30 giorni).E' prorogata, poi, di un altro anno, fino al 15.12.2016, la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari per i contribuenti di Lampedusa.

6.18. Imposta comunale sulla pubblicità (comma 739)Con una norma di interpretazione autentica, si afferma che l'articolo 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 20166.19. Compensazione fiscale per gli avvocati (commi 778-780)

A decorrere dal 2016, si consente agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (in qualsiasi data maturati e non ancora saldati) di utilizzare tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte (compresa l’Iva), tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta ad un apposito D.M. del Ministero dell’Economia dettare le disposizioni attuative.

6.20. Fondi Ue equiparati i professionisti alle imprese (comma 821)Dal 2016 anche i liberi professionisti potranno accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020.  Nello specifico è previsto che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica. Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta. La necessità di esplicitare tale equiparazione, si legge nella relazione illustrativa, deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione tra imprese e professionisti, che a livello UE è stata invece superata e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti alle misure dei fondi europei.

6.21.Limite utilizzo del contante (commi 898, 899, 902, 903)Per effetto delle modifiche apportate all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, aumenta da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Resta a 1.000 Euro la soglia relativa al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”).

Viene, inoltre, prevista l’abrogazione delle seguenti disposizioni: dell’obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative con modalità diverse dal

contante e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011); dell’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il

corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto (art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014).

6.22. Pagamenti elettronici (commi 900 e 901)L’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS, da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita/servizi, opera a prescindere dall'importo ed è esteso anche alle carte di credito.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

L'obbligo potrà essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.Con un apposito DM saranno fissate le modalità attuative e le sanzioni applicabili in

caso di violazione di tale obbligo.Dal 1° luglio 2016 le modalità di pagamento con le carte sarà possibile anche per i parcheggi dei veicoli.

6.23. Pagamenti P.A. (comma 904)

Per le Pubbliche Amministrazioni resta a 1.000 Euro il limite, superato il quale, scatta l'obbligo l’obbligo di pagamento degli emolumenti esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.

6.24. Agevolazioni piccola proprietà contadina per i "masi chiusi" (commi 906 e 907)L’agevolazione per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell’1%) è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze posti in essere a favore di proprietari di "masi chiusi" di cui alla L.P. Bolzano n. 17/2001 dagli stessi abitualmente coltivati.La predetta agevolazione compete anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta di coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola purché coltivatori diretti e conviventi.

6.25 PREU (commi 918 - 948)Dal 1° gennaio 2016, viene previsto l'aumento del PREU, il Prelievo Erariale Unico sulle slot machines. In particolare: sugli apparecchi con attivazione mediante introduzione di moneta metallica o con strumenti di

pagamento elettronico, il PREU salirà dal 13% al 17,5%; la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70%; sugli apparecchi con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema

di elaborazione della rete stessa, il PREU salirà al 5,5% dell’ammontare delle somme giocate.

6.26 – Lotta all'evasione nel settore autoveicoli (comma 964)Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica, alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, viene stabilito che la comunicazione da effettuare al PRA in caso di esportazione "per reimmatricolazione", sia "comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».

6.27 Card per acquisti culturali per i giovani (commi 979-980)

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

La Legge di Stabilità 2016, per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, introduce la possibilità per i giovani cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nell'anno 2016, di utilizzare una card annuale da 500 euro per l'anno 2016 (somma già prevista per i professori in busta paga grazie alla legge sulla Buona Scuola) che potrà essere spesa per consumi culturali. La somma verrà corrisposta con una card elettronica spendibile per: assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche; l'acquisto di libri; l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree

archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni, saranno definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, che sono pari a 290 milioni di euro per l'anno 2016.

6.28 – 1.000 euro per l’acquisto di strumenti musicali (comma 984)In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, è stato riconosciuto per il 2016 un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere coerente con il corso di studi e deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli è ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

6.29 Due per mille per associazioni culturali (comma 985)

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, è stata prevista la possibilità di destinare il 2‰ dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in uno specifico elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sarà un apposito DM a definire le modalità attuative della disposizione.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 37/E del 22 Dicembre 2015

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito del settore edile, fornendo risposte ad alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria. Considerata la complessità delle questioni esaminate, fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento.

Circolare n. 38/E del 29 Dicembre 2015

L’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 106/E del 21 Dicembre 2015

L'Agenzia chiarisce che sono da assoggettare a tassazione i rimborsi spese, corrisposti ai

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medici specialisti ambulatoriali, per svolgere l’incarico presso ambulatori ubicati in un comune diverso da quello di residenza. Secondo l'Agenzia, infatti, tali rimborsi non sono assimilabili a quelli erogati dai datori di lavoro ai dipendenti in trasferta.

Risoluzione n. 107/E del 30 Dicembre 2015

L'Agenzia sopprime il codice tributo "3885" con cui era possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno - art. 2, dl n. 70/2011. Il codice tributo era stato introdotto per incentivare la creazione di occupazione stabile per lavoratori “svantaggiati “ o “molto svantaggiati” (secondo le definizioni della Commissione europea) nelle regioni del Mezzogiorno, ossia in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il suo impiego era a scadenza, perché connesso al credito d’imposta utilizzabile, fino al 31 dicembre 2015.

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 18 Dicembre 2015

L'Agenzia informa che è possibile scaricare l’applicazione delle Entrate con cui sarà possibile accedere ad una serie di servizi ad hoc direttamente sul proprio smartphone o tablet. Potranno scaricare l'applicazione tutti i possessori di un dispositivo dotato di uno qualunque dei sistemi operativi sviluppati da Apple (IOS), Google (Android) e Microsoft (Windows Phone). Per scaricare l'applicazione basterà effettuare il download su Google Play (lo store per i sistemi operativi android), App Store (utilizzabile per Iphone e Ipad) e Windows Phone Store (Microsoft mobile).

Comunicato stampa del 22 Dicembre 2015

L'Agenzia ha reso noto che è stata approvata la bozza del modello Unico PF 2016, che recepisce le novità in tema di school bonus, nuovo regime forfetario, patent box. La bozza di Unico Persone fisiche 2016 è disponibile, con le

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relative istruzioni, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’interno della sezione “Modelli in bozza”.

Comunicato stampa del 22 Dicembre 2015

L'Agenzia comunica che, con la circolare 37/E del 22.12.2015, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sul meccanismo del reverse charge, nell'ambito del settore edile. Nella circolare l'Agenzia risponde ad alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria e fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento.

Comunicato stampa del 22 Dicembre 2015

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di invio delle istanze per la richiesta di attivazione della procedura di ruling necessaria per accedere al regime del patent box. Tali istanze potranno essere presentate, alternativamente, a mezzo raccomandata A/R oppure consegnate direttamente a mano all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali delle Entrate. Nel caso di invio a mezzo raccomandata l’istanza si considera presentata alla data di spedizione.

Comunicato stampa del 29 Dicembre 2015

L'Agenzia delle Entrate informa che, con la Circolare 38/E del 29.12.2015, ha commentato le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che trovano applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Comunicato stampa del 29 Dicembre 2015

L'Agenzia delle Entrate informa che è stata aperta la casella di posta elettronica [email protected], in cui i soggetti passivi che intendono effettuare complesse operazioni transnazionali, possono inviare quesiti in materia di Iva. La domanda deve essere inoltrata al Paese membro in cui il soggetto richiedente è registrato ai fini Iva, e presentare aspetti di complessità. Le risposte fornite si intendono effettuate nell’ambito della generale attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate, senza applicazione delle regole che disciplinano le istanze di interpello.

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Comunicato stampa del 30 Dicembre 2015

L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile in Gazzetta Ufficiale l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che, nel corso del 2015, hanno subito variazioni colturali. L’elenco delle particelle catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione "Cosa devi fare - Aggiornare dati catastali e ipotecari - Variazioni colturali".Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati.

Comunicato stampa del 4 Gennaio 2016

L'Agenzia delle Entrate informa che con il provvedimento del 4 gennaio 2016 sono state fornite le indicazioni operative sulle istanze d’interpello, alla luce della generale revisione della disciplina (Titolo I del Dlgs 156/2015) finalizzata a garantire maggiore omogeneità e massima tempestività dei pareri.

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SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 08.01.2016 AL 22.01.2016

Venerdì 15 Gennaio 2016 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

Venerdì 15 Gennaio 2016 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati

Venerdì 15 Gennaio 2016 Annotazione dell’ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente

Venerdì 15 Gennaio 2016 Comunicazione da parte dei sostituti d’imposta ad i propri sostituiti, di voler prestare assistenza fiscale

Venerdì 15 Gennaio 2016 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.12.2015 (ravvedimento operoso breve) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/1998.

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento delle ritenute alla

fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente

Lunedì 18 Gennaio 2016 Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

Lunedì 18 Gennaio 2016 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente

Lunedì 18 Gennaio 2016 Versamento, da parte di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato, delle ritenute su dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

Lunedì 18 Gennaio 2016 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Dicembre 2015) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di

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CIRCOLARE SETTIMANALE DELL'8 GENNAIO 2016

notai.

Mercoledì 20 Gennaio 2016 Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel quarto trimestre 2015 da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

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