Ed.11 02 2013 Fascicolo Infortuni Notai · 2013-02-22 · Fascicolo Informativo - Cover Data ultimo...

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Fascicolo Informativo - Cover Data ultimo aggiornamento : 01.02.2013 Pag. 1 di 1 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Infortuni Cumulativa per la copertura dei rischi Morte e Invalidità Permanente in seguito denominato “ Polizza Infortuni Notai ad adesione facoltativa” Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (All. A); b) Condizioni Generali di Polizza – Ed. 01/02/2013 (All. B); c) Scheda di adesione – fac – simile (All. C); d) Nota Informativa Privacy (All. D) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

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Fascicolo Informativo - Cover Data ultimo aggiornamento : 01.02.2013 Pag. 1 di 1

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

FASCICOLO

INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione Infortuni Cumulativa

per la copertura dei rischi Morte e Invalidità Permanente

in seguito denominato

“ Polizza Infortuni Notai

ad adesione facoltativa”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (All. A);

b) Condizioni Generali di Polizza – Ed. 01/02/2013 (All. B);

c) Scheda di adesione – fac – simile (All. C);

d) Nota Informativa Privacy (All. D)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o,

dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

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NOTA INFORMATIVA DANNI

Polizza “Polizza Infortuni Notai ad adesione facoltativa”

Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01.02.2013.

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell’Assicuratore www.aig.co.it.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle condizioni di assicurazione.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

AIG Europe Limited

• AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.

• La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222

• Sito web: www.aig.co.it

• Indirizzo di posta elettronica: [email protected]

• AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.

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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478�

LLOYD’S

a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s..

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881, [email protected] e www.lloyds.com.

e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 1

AIG Europe Limited

• AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari ad Euro £1.188 Milioni (€ 1.387 milioni), di cui Euro £98 Milioni (€115 milioni) a titolo di capitale sociale e £1.090 milioni (€ 1.272 milioni) a titolo di riserve patrimoniali.

1 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011.

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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

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• L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

LLOYD’S

Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni.

Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report

** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it )

L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo ( Art. 37, Regolamento IVASS n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, l’Assicurazione copre gli eventi di morte o invalidità permanente derivanti da infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali ed extraprofessionali.

L’Assicurazione può essere inoltre estesa al coniuge, al convivente more uxorio e/o ai figli conviventi maggiorenni dell’Assicurato, purché da questo nominativamente indicati nella scheda di Adesione.

L’Assicurazione è ripartita per quote fra le compagnie assicuratrici AIG Europe Limited e LLOYD’S, secondo quanto previsto agli articoli 34 e 35 delle condizioni di Assicurazione, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Si rinvia agli articoli 13, 14 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alla sezione Estensione per il nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Il presente contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama

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Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

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l’attenzione sul contenuto degli artt. 2, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26 e 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dell’Estensione per il Nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio.

Avvertenza: Il presente contratto prevede franchigie, limiti di indennizzo e somme assicurate. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto degli artt. 20 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dell’Estensione per il Nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio.

Avvertenza: Il presente contratto vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Si rinvia all’all’art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limite di indennizzo e somme assicurate usato in polizza:

Caso Un Assicurato subisce un infortunio che causa una invalidità permanente accertata pari al 61%.

Somma Assicurata 100.000 con riconoscimento dell’invalidità del 100% se pari o superiore al 60% Franchigia IP 3% Grado di IP accertato 61 punti Indennizzo riconosciuto € 100.000

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio – Nullità

Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all’art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio e variazioni nella professione non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Nel caso in cui la variazione del rischio e/o della professione comportino invece diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 2 e 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO La sopravvenienza in corso di contratto di una malattia grave o di una invalidità permanente comporta aggravamento di rischio.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio

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VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DICHIARATA Un cambiamento dell’attività professionale svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più elevato ad una categoria di rischio inferiore (ad esempio da “Operaio” a “Impiegato”) costituisce diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio di assicurazione è unico ed è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il Contraente dovrà procedere al pagamento del premio al Broker in un’unica soluzione mediante bonifico bancario. Si richiamano gli artt. 30 e 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché l’Estensione per il Nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio.

Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio.

8. Diritto di recesso

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. A tal proposito, si precisa che l’aliquota fiscale applicata sul premio imponibile è pari al 2,50%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza:

La denuncia dell’Infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al Broker, entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

A tal proposito si richiama l’art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente/Assicurato possono recedere dall’Assicurazione con effetto nei confronti della Contraente e di tutti gli Assicurati con un preavviso di almeno 30 giorni.

Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

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13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: [email protected]

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET

• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

• i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.

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Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.

14. Arbitrato

Avvertenza: In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, la Società e l’Assicurato potranno conferire mandato ad un Collegio di tre medici. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. A tal proposito, si richiama l’art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta salva in ogni caso la possibilità per le Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

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GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Polizza.

Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Assicurazione infortuni Il contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un’invalidità permanente a svolgere un’attività lavorativa oppure la morte.

Accessori Maggiorazione del premio netto, espressa in percentuale e/o in cifra assoluta, che pur essendo indicata separatamente, forma parte integrante del premio stesso

Bilanci dei membri: L’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s.

Carenza Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.

Certificato di polizza Il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’esistenza dell’assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio.

Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione con la Società e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Denuncia di sinistro Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere

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Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478�

dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione

Franchigia/scoperto Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Fondi dei membri presso Lloyd’s

I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei Contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario Il soggetto che interviene nel rapporto contrattuale di assicurazione tra il Contraente e la Società

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Indennizzo/somma assicurata

l’obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Nota informativa Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’Impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

Periodo di assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perito il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP.

Polizza il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.

Premio lordo il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate

Premio netto Il premio lordo al netto di accessori e delle imposte

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa il diritto che spetta alla Società nei confronti dell’Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di

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rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sindacato è definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono i rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s.

Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società l’impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Surrogazione la facoltà della Società che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato

nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia

Dr. Roberto Ferrarini

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MODULO QUARTO POLIZZA INFORTUNI

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI:

- Contraente/Assicurato: il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza; - Società: l'impresa assicuratrice Delegataria AIG - Broker: Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance &

Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.; - Scheda di adesione: il documento con il quale il singolo Notaio chiede la copertura assicurativa; - Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società; - Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; - Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione; - Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. - Periodo di Assicurazione: dalle h. 24.00 dell’ 01.02.2013 alle h. 24.00 dell’ 01.02.2014; - Durata della copertura: dalle h. 24.00 del giorno dell’adesione alle h. 24.00 dell’ 01.02.2014.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE L’Assicurazione ha effetto secondo le modalità previste dal successivo art. 32.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 del C.C. e per gli effetti ivi previsti, fatta salva l’ipotesi di cui al successivo art. 24.

ART. 3 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data di pagamento o di rifiuto delle prestazioni, la Società nonché l’Assicurato avranno la facoltà di far cessare l’Assicurazione con preavviso di 30 giorni; nel caso di recesso da parte della Società questa rimborserà la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 4 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali Assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone.

ART. 5 - IMPOSTE Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o degli aventi diritto devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax al Broker

ART. 7 – FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria competente nel Distretto Notarile cui appartiene l’Assicurato al momento della denuncia del sinistro.

ART. 8 - PROVA E’ a carico di chi domanda l’indennità provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

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ART. 9 - VALIDITÀ TERRITORIALE L’Assicurazione vale per il mondo intero, con l’intesa che le indennità liquidabili ai termini del contratto saranno corrisposti in Italia in Euro.

ART. 10 - RINNOVO DEL CONTRATTO La presente polizza decorre dalla data prevista al secondo comma dell’art. 32 e scade all’01.02.2014, senza essere soggetta a tacito rinnovo. Per l’Assicurato che compirà il settantacinquesimo anno durante il periodo di Assicurazione, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE Ricevuta la documentazione di cui all’art. 27 e compiuti gli accertamenti del caso la Società liquida l’indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia ed in Euro entro 30 gg. dall’accettazione.

ART. 12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essi effettuate in virtù del presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 13 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali dichiarate, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio;

- di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale. E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati infortuni anche:

a) le lesioni sofferte in occasione di scioperi o sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni, vandalismo, atti violenti che abbiano anche movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte volontaria o attiva;

b) gli infortuni provocati da qualsiasi evento naturale (quali ad esempio: terremoto, tempeste, eruzioni vulcaniche, franamento del terreno e simili);

c) gli infortuni derivanti dall’uso e guida di veicoli e natanti in genere, compresi mezzi di terzi e/o pubblici (salvo quanto disposto nell’art.15/d -15/e Esclusioni);

d) gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei in qualità di puro passeggero; e) i colpi di sole e di calore, l’assideramento e il congelamento, le vertigini nonché, in genere, gli effetti della

temperatura esterna, degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche ed atmosferiche; f) l’asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas o vapori; g) l’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o

dall’assorbimento di bevande o sostanze in genere; h) i morsi ed i calci di animali, le morsicature, le punture e le ustioni provocate da animali, insetti e vegetali

(con esclusione però delle malattie da essi direttamente o indirettamente provocate); i) le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza; j) l’annegamento; k) le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzi (escluso infarto e colpi apoplettici) e le ernie

traumatiche; l) l’azione del fulmine, la folgorazione e le lesioni provocate da scariche elettriche; m) le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive, nonché le lesioni prodotte

da fiamma o da corpi incandescenti; n) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio; o) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza (purchè non alla guida di autoveicoli, o motoveicoli), di malore

e di incoscienza; p) gli infortuni subiti dall’Assicurato derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave del

Contraente/Assicurato;

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q) le lesioni subite in occasione di legittima difesa o di atti compiuti per solidarietà umana.

ART. 14 - ERNIE DA SFORZO Ai fini della garanzia di cui alla presente Assicurazione, si considerano a tutti gli effetti, quali infortuni garantiti, le ernie da sforzo, anche se in presenza di concause patologiche, con l’intesa che:

a) se l’ernia non fosse operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a titolo di invalidità permanente pari al 10% della somma assicurata per il caso stesso. In caso di contestazione circa l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura stabilita oltre;

b) se l’ernia risultasse operabile e dopo l’intervento residuasse una invalidità permanente, la stessa verrà indennizzata con i normali criteri previsti per i casi di invalidità permanente da infortunio ed entro un massimo del 5% della somma Assicurata a tale titolo.

ART. 15 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti da:

a) guerra, insurrezione, invasione, ostilità ed operazioni militari, ammutinamento, guerra civile, rivoluzione, usurpazione di potere, se l’Assicurato giunge sul posto quando tali ostilità siano già iniziate; qualora invece tali eventi avessero

inizio mentre l’Assicurato si trova già sul luogo, la garanzia avrà validità limitatamente ad una durata massima di 15 giorni, purché l’Assicurato non vi prenda parte attiva; b) direttamente e/o indirettamente da contaminazione dovuta ad un atto di terrorismo.

Agli effetti della presente esclusione per contaminazione si intende l'avvelenamento, l'intossicazione o la contaminazione di persone in seguito all'ingerimento o alla venuta a contatto con agenti chimici, sostanze nucleari o microrganismi biologici.

Agli effetti della presente esclusione per atto di terrorismo si intende, a titolo indicativo e non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o della minaccia da parte di ogni persona o gruppo di persone, che siano operanti da sole o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per ragioni di carattere etnico, ivi compresa ogni azione intrapresa con l'intenzione di influenzare un governo e/o di terrorizzare la popolazione, in tutto o in parte.

Nel caso di reiezione di un sinistro ai sensi della presente esclusione l'onere della prova del contrario sarà posta a carico dell'Assicurato.

c) trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) abuso di psicofarmaci prescritti da un medico specialista con ricetta o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

e) stato di ubriachezza quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; f) dalle conseguenze dirette di una delle seguenti condizioni e/o stati e/o infermità mentali già noti prima

della sottoscrizione del presente contratto, in cui l’Assicurato si possa trovare al momento del sinistro: alcolismo; tossicodipendenza, epilessia, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici;

g) guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non sia in possesso della relativa abilitazione o dell’età prescritta dalla legge;

h) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli e natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

i) pratica, a qualunque titolo, di paracadutismo e sport aerei in genere; j) partecipazione a qualsiasi forma di alpinismo che di norma implichi l’uso di ramponi o guide, speleologia,

concorsi ippici e la regolare pratica di rugby, boxe; k) ogni forma di malattia non inclusa nel precedente art. 13.

ART. 16 - MORTE Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma Assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati; in difetto di designazione la Società liquida la detta somma agli eredi.

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ART. 17 - MORTE PRESUNTA Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Tuttavia in caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro 6 mesi dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà l’indennità prevista per il caso di morte. Resta inteso che la Società ha diritto alla restituzione della somma pagata ove risultasse che l’Assicurato è vivo dopo che la Società ha pagato l’indennità. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita.

ART. 18 – PERDITA DELLA FAVELLA A parziale deroga di quanto previsto all’art. 19, resta convenuto fra le parti che qualora, a seguito d’infortunio, l’Assicurato riporti la perdita totale e permanente della favella, il grado d’invalidità permanente, liquidabile ai termini di polizza, viene equiparato al 100%.

ART. 19 - INVALIDITÀ PERMANENTE Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida a tale titolo un’indennità calcolata sulla somma Assicurata per invalidità permanente totale secondo la sottoriportata tabella delle percentuali di invalidità permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio. Se l’Assicurato muore per causa indipendente da un infortunio di invalidità permanente la cui indennità sia stata concordata nella sua entità, la Società paga agli eredi l’importo dovuto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

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Destro Sinistro

Sordità completa di un orecchio

Sordità completa bilaterale

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di

protesi

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale

assoluta unilaterale

Stenosi nasale assoluta bilaterale

Perdita di molti denti in modo che risulti gravamente compromessa la funzione

masticataria:

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti

del braccio

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione

favorevole quando coesista immobilità della scapola

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con

normale mobilità della scapola

Perdita del braccio:

a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 75

b) per amputazione al terzo superiore 80 70

Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio 75 65

Perdita dell'avanbraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60

Perdita di tutte le dita della mano 65 55

Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30

Perdita totale del pollice 28 23

Perdita totale dell'indice 15 13

TABELLA INAIL

Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, N. 1124

TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITA' PERMANENTE

40 30

15

5

50 40

11

30

25

8

18

DESCRIZIONEPercentuale

15

60

35

40

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Perdita totale del medio

Perdita totale dell'anulare

Perdita totale del mignolo

Perdita della falange ungueale del pollice 15 12

Perdita della falange ungueale dell'indice 7 6

Perdita della falange ungueale del medio

Perdita della falange ungueale dell'anulare

Perdita della falange ungueale del mignolo

Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11 9

Perdita delle due ultime falangi del medio

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75

a) in semipronazione 30 25

b) in pronazione 35 30

c) in supinazione 45 40

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25 20

Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi 55 50

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

a) in semipronazione 40 25

b) in pronazione 45 40

c) in supinazione 55 50

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35 30

Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a) in semipronazione 22 18

b) in pronazione 25 22

c) in supinazione 35 30

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,

che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non

sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un

apparecchio articolato

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso

Perdita totale del solo alluce

12

5

8

6

8

16

7

65

5

3

70

12

8

55

50

30

45

80

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Visus perduto Visus residuoIndennizzo dell'occhio con acutezza

visiva minore (occhio peggiore)Indennizzo dell'occhio con acutezza

visiva maggiore (occhio migliore)

1/10 9/10 1% 2%

2/10 8/10 3% 6%

3/10 7/10 6% 12%

4/10 6/10 10% 19%

5/10 5/10 14% 26%

6/10 4/10 18% 34%

7/10 3/10 23% 42%

8/10 2/10 27% 50%

9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65%

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MEMOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

2. La valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale.

3. Nei casi in cui la valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.

4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, é valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32% con visus corretto inferiore a 3/10 35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

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Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

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In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di invalidità permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa.

ART. 20 – FRANCHIGIA Agli effetti dell’indennità dovuta per il caso di invalidità permanente si applicheranno le seguenti franchigie:- fino alla concorrenza dell’importo di € 300.000,00 si applicherà una franchigia del 3%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l’invalidità permanente non sia di grado superiore al 3%; se l’invalidità permanente supererà il 3% della totale verrà corrisposta l’indennità solo per la parte eccedente.Qualora l’invalidità permanente sia superiore al 5% della totale, la Società liquiderà l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia; - sui capitali assicurati eccedenti € 300.000,00 e fino a € 900.000,00 si applicherà una franchigia del 3%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l’invalidità permanente non sia di grado superiore al 3%; se l’invalidità permanente supererà il 3% della totale verrà corrisposta l’indennità solo per la parte eccedente. Qualora l’invalidità permanente sia superiore al 10% della totale, la Società liquiderà l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia; - sui capitali eccedenti € 900.000,00 si applicherà una franchigia del 5%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l’invalidità permanente non sia di grado superiore al 5%; se l’invalidità permanente supererà il 5% della totale verrà corrisposta l’indennità solo per la parte eccedente.

ART. 21 - CUMULO DI INDENNITÀ Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, alle altre persone indicate nell’art. 29, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.

ART. 22 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio; se l’infortunio colpisce una persona che non sia fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

ART. 23 - ANTICIPO INDENNIZZI Fermo restando quanto disposto dall’art. 19, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 103.291,00. L’obbligo della Società verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

ART. 24 - BUONA FEDE L’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede, non pregiudicheranno il diritto all’indennità, fermo restando il diritto della Società, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).

ART. 25 - LIMITI DI ETÀ Vedere art. 10, secondo comma.

ART. 26- DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico, deve essere fatta per iscritto al Broker, entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

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Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, fatta eccezione per i medici designati dalla Società. Se dolosamente non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all’indennità; se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 27 – CONTROVERSIE SULL’ASSICURABILITÀ DELLE PERSONE E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI In caso di divergenza sull’assicurabilità delle persone, sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine di Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nella città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato.. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennità. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 28 – BENEFICIARI Beneficiari in caso di morte e in caso di invalidità permanente si intendono:

- in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, salvo diversa dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato e rilasciata alla Società;

- in caso di invalidità permanente l’Assicurato stesso.

ART. 29 – CAPITALI ASSICURATI Ogni Notaio è assicurato per le seguenti somme, a seconda dell’opzione indicata nella SCHEDA DI ADESIONE:

OPZIONE A) MORTE Euro 300.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 300.000,00

OPZIONE B) MORTE Euro 600.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 600.000,00

OPZIONE C) MORTE Euro 900.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 900.000,00

OPZIONE D) MORTE Euro 1.200.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 1.200.000,00

ART. 30 – PREMIO Il premio dovuto dall’Assicurato è di Euro 480,00 (opzione A) comprensivo di imposte, di Euro 960,00 (opzione B) comprensivo di imposte, di Euro 1.440,00 (opzione C) comprensivo di imposte e di Euro 1.920,00 (opzione D) comprensivo di imposte, per anno assicurativo con scadenza il 01.02 (primo febbraio) di ogni anno. Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al 01.08.2013 l’importo dovuto sarà ridotto del 50% e quindi pari a

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Euro 240,00 (opzione A) comprensivo di imposte, di Euro 480,00 (opzione B) comprensivo di imposte, di Euro 720,00 (opzione C) comprensivo di imposte e di Euro 960,00 (opzione D) comprensivo di imposte,

Tale premio deve essere versato in un’unica soluzione mediante:

Bonifico bancario sul conto corrente Banca Passadore Sede di Genova Intestato a: AON S.p.A.

IBAN: IT 27 E 03332 01400 000000943266 SWIFT/BIC: PASBITGG

ART. 31 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Notaio interessato all’Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l’apposita SCHEDA DI ADESIONE. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE, purché venga allegata copia del bonifico bancario disposto alle condizioni di cui al precedente art. 31. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 C.C.

ART. 32 – CLAUSOLA DI GESTIONE - LEGITTIMAZIONE Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso. Il CNN, contraente l'accordo quadro con la società/assicuratore, e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato all’intermediario “Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.”, di seguito nominato “broker”, il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai. L’Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker. Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione della disdetta e/o del rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell’Assicurato da dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall’Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa. La Società/l’assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza - alla mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa.

ART. 33 – RIPARTO La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi ripartita tra le seguenti Compagnie Assicuratrici:

- CHARTIS Europe S.a. Società Delegatara - quota 50% - Lloyd’s Coassicuratrice - quota 50% Totale 100%

ART. 34 – COASSICURAZIONE E DELEGA L’Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all’art. 34, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia Coassicuratrice dà incarico alla Società di gestire a tutti gli effetti la presente Polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati. Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza devono trasmettersi unicamente per il tramite della Società. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Società nel nome e per conto anche della Coassicuratrice. Ogni modifica alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo. La Società è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell’esazione dei premi o importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza della Polizza. L’impegno dei Coassicuratori risulta dal “Certificato di Polizza” emesso e firmato dalla società delegataria anche in loro nome e per loro conto. La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.

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ART. 35 - ESTENSIONE PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CONIUGE O CONVIVENTE MORE UXORIO E FIGLI CONVIVENTI MAGGIORENNI, ANCHE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO

Premesso che: - Il Contraente/Notaio ha sottoscritto la presente polizza Infortuni e intende estendere la copertura,

alle condizioni sotto riportate, al proprio coniuge o convivente more uxorio e/o ai propri figli conviventi maggiorenni, purchè nominativamente indicati nella Scheda di Adesione

- Le Condizioni Aggiuntive che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali della presente polizza.

DEFINIZIONI Qualora il Notaio Contraente sottoscriva la presente estensione, per assicurati si intendono: - il Coniuge o Convivente more uxorio - i figli conviventi e maggiorenni del Contraente - i figli conviventi e maggiorenni del convivente more uxorio Purchè vengano nominativamente indicati nella scheda di adesione e sia stato corrisposto il premio con le modalità previste al successivo punto “PREMIO”

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Notaio interessato all’assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l’apposita SCHEDA DI ADESIONE. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della Scheda di adesione, purché venga allegata copia del bonifico bancario disposto alle condizioni di cui al precedente art. 31. A riprova di ciò la Società emetterà un regolare certificato di polizza nel quale saranno indicati i nominativi degli assicurati e le opzioni prescelte

FRANCHIGIA IN CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO Agli effetti dell’indennità dovuta per il caso di invalidità permanente si applicheranno le seguenti franchigie: - fino alla concorrenza dell’importo di € 500.000,00 si applicherà una franchigia del 3%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l’invalidità permanente non sia di grado superiore al 3%; se l’invalidità permanente supererà il 3% della totale verrà corrisposta l’indennità solo per la parte eccedente. - qualora l’invalidità permanente sia superiore al 15% della totale, la Società liquiderà l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia;

SOMME ASSICURATE. Ogni Assicurato potrà essere coperto, a seconda dell’opzione indicata nella Scheda di Adesione, e come da schema sotto riportato, fino a un massimo di: - € 500.000,00 per invalidità permanente da infortunio e di € 500.000,00 per morte da infortunio per il Coniuge o Convivente more uxorio - € 300.000,00 per invalidità permanente da infortunio e di € 300.000,00 per morte da infortunio per i figli maggiorenni conviventi.

Opzione A) Opzione B) Opzione C) Coniuge Morte Euro 100.000,00

I.P. Euro 100.000,00 Morte Euro 300.000,00 I.P. Euro 300.000,00

Morte Euro 500.000,00 I.P. Euro 500.000,00

Figli conviventi maggiorenni

Morte Euro 100.000,00 I.P. Euro 100.000,00

Morte Euro 200.000,00 I.P. Euro 200.000,00

Morte Euro 300.000,00 I.P. Euro 300.000,00

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PREMIO Il premio dovuto dall’Assicurato, comprensivo di imposte, è riepilogato nello schema che segue Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al 01.08.2013 l’importo dovuto sarà ridotto del 50% .

Opzione A) Opzione B) Opzione C) Coniuge Euro 160,00 Euro 480,00 Euro 800,00 Figli conviventi maggiorenni

Euro 160,00 Euro 320,00 Euro 480,00

Tale premio deve essere versato in un’unica soluzione mediante:

Bonifico bancario sul conto corrente Banca Passadore Sede di Genova Intestato a: RTI AON /banchero costa IBAN: IT 27 E 03332 01400 000000943266 SWIFT/BIC: PASBITGG

DEROGHE Ai fini della presente sezione si intende non operante l’Art. 18 – PERDITA DELLA FAVELLA.

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AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

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Fascicolo Informativo – All. D Data ultimo aggiornamento: 01.02.2013

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Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478

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AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo sepcifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti

b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo

nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo

nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro

e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria

f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato

g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;

h) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [email protected] è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell’ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento

dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione “Richieste o domande”. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all’estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande. L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell’informativa privacy consultabile all'indirizzo http://www.aig.co.it/it-informativa-privacy o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.