E I CONTRATTI DI CONVIVENZA - Keyeditore

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Cendon / Book Collana diretta da Bruno de Filippis I DIRITTI DEL PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE 04 LA FAMIGLIA DI FATTO E I CONTRATTI DI CONVIVENZA La riforma della filiazione: conseguenze sulla famiglia di fatto Simona Lupo

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Cendon / Book Collana diretta da Bruno de Filippis

I DIRITTI DEL PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE 04

LA FAMIGLIA DI FATTO

E I CONTRATTI

DI CONVIVENZA

La riforma della filiazione: conseguenze sulla famiglia di fatto

Simona Lupo

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Edizione MAGGIO 2015

Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-6959-225-6

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Cendon / Book

Collana diretta da Bruno de Filippis

I DIRITTI DEL PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE 04

LA FAMIGLIA DI FATTO

E I CONTRATTI

DI CONVIVENZA

La riforma della filiazione: conseguenze sulla famiglia di fatto

Simona Lupo

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L'autore Simona Lupo è avvocato. Ha conseguito la specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali all’Università degli Studi di Salerno nel 2006. Interessata al diritto di famiglia ha seguito numerosi corsi di aggiornamento in questa materia, tra cui il corso di alta formazione in diritto di famiglia presso l’European School of Economics di Roma. Ha partecipato alla pubblicazione del libro intitolato “L’addebito di responsabilità nella separazione” per la Cedam, curando la parte relativa alla giurisprudenza.

L’Opera Si propone di realizzare una panoramica su un argomento di grande attualità, soprattutto alla luce degli attuali progetti di legge presentati in Parlamento, con uno sguardo anche oltre confine.

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INDICE

Capitolo Primo

LA FAMIGLIA DI FATTO

1. Nozione di famiglia

2. Norme di riferimento

3. Convivenza more uxorio nel diritto

4. Profili europei della famiglia di fatto

5. Progetti di legge

Capitolo Secondo

I CONTRATTI DI CONVIVENZA

1. Natura del rapporto tra conviventi. Convivenza e rapporto con i terzi.

a) Cointestazione di un conto corrente.

b) La casa della famiglia di fatto.

c) Le donazioni.

d) Rapporti di lavoro e impresa familiare.

e) La costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.

f) Trust.

g) Diritti successori.

h) Risarcimento del danno.

i) Pensione.

j) Aspetti fiscali.

2. I contratti o accordi di convivenza.

3. Le clausole dei contratti di convivenza.

a) La contribuzione.

b) Il mantenimento.

c) La casa.

d) Le spese comuni

e) Acquisti durante la convivenza

f) Clausola penale

g) Assistenza per malattia

h) Designazione amministratore di sostegno

i) Clausola sulla proprietà e sull’amministrazione dei beni

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l) Clausola per la regolamentazione dei rapporti con i figli

m) Cessazione della convivenza

n) Clausola per la regolamentazione dei rapporti con i figli.

Capitolo Terzo

LA FILIAZIONE NELLA FAMIGLIA DI FATTO

1. Introduzione

2. La riforma della filiazione

3. Omogenitorialità

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Capitolo Primo

LA FAMIGLIA DI FATTO

■ La società in cui viviamo è in continuo divenire e questo continuo mutamento

trova il suo specchio più fedele, dal punto di vista giuridico, nel diritto di famiglia.

Il diritto di famiglia è senza dubbio la branca giuridica che risente maggiormente

dei mutamenti della società, dei cambiamenti economici e di costume. Basti

pensare alle grandi trasformazioni operate dalla riforma del 1975 che ha

stabilito l’eguaglianza tra i coniugi in luogo della potestà maritale o, di non

minore importanza, la revisione delle norme in tema di separazione personale

dei coniugi, sostituendo la separazione per colpa con la separazione per

intollerabilità nella prosecuzione della convivenza.

Uno dei temi inerenti il diritto di famiglia più discusso in questo momento è

sicuramente quello delle famiglie di fatto e del loro riconoscimento a livello

normativo.

Le famiglie di fatto si formano grazie alla libera scelta di due persone (siano

esse di sesso diverso che dello stesso sesso) che fondano la propria unione

sull’affetto e che necessitano di un riconoscimento giuridico che garantisca loro

l’esistenza di alcuni diritti fondamentali.

APPLICAZIONI – Il profilo di maggior interesse nella materia delle nuove forme

familiari è sicuramente l’esistenza dei nuovi contratti di convivenza con tutte le

problematiche applicative che tali modelli negoziali possono comportare,

insieme all’entrata in vigore della nuova normativa in tema di filiazione.

ASPETTI TRIBUTARI – Diversi sono gli aspetti che interessano le coppie di

fatto dal punto di vista di vita pratico. Uno dei più interessanti è sicuramente

quello tributario-fiscale. Le coppie di fatto, infatti, a differenza delle coppie

sposate, non possono godere di alcune agevolazioni come la detrazione per il

coniuge a carico, la detrazione delle spese mediche del proprio compagno, la

detrazione dell’assegno di mantenimento.

Possono però usufruire della detrazione, ad esempio, delle spese di

ristrutturazione dell’immobile, purchè la convivenza sia iniziata prima dell’inizio

dei lavori.

ULTIME – Tar Lazio – Roma, Sez. I Ter, 9 marzo 2015, n. 3912 - Allo stato

dell’attuale normativa nazionale italiana, il matrimonio celebrato all’estero tra

persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per

procedere alla sua trascrizione, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 396/2000. La

disciplina nazionale, peraltro, non risulta in aperto contrasto con la normativa

europea, se si considera quanto stabilito dagli articoli 12 della CEDU e 9 della

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (cd. “Carta di Nizza”). Quindi,

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allo stato dell’attuale normativa e fatto salvo un intervento legislativo al riguardo,

che ponga la legislazione del nostro Paese in linea con quella di altri Stati,

europei e non -, le coppie omosessuali non vantano in Italia né un diritto a

contrarre matrimonio, né la pretesa alla trascrizione di unioni celebrate

all’estero, anche se le unioni tra persone dello stesso sesso non possono

essere considerate contrarie all’ordine pubblico. L’attuale ordinamento italiano

non prevede competenze o poteri di annullamento o di autotutela aventi ad

oggetto la trascrizione di matrimoni, ma solo la possibilità di disporre

l’annotazione di rettificazioni operate dall’Autorità giudiziaria (ex art. 69, comma

1, lett. i, del DPR n. 396/2000), come si evince dal D.M. 5 aprile 2002. Quindi,

una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o

rettificata solo in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria e non anche

adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione

centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente,

il Ministro dell’Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile. Sono pertanto

illegittimi sia la circolare del Ministro dell’Interno del 7 ottobre 2014, nella parte

in cui afferma la sussistenza del potere di intervento diretto del Prefetto sui

registri dello stato civile, sia i provvedimenti, adottati sulla scorta di detta

circolare, con i quali il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro

dello stato civile di Roma Capitale dei matrimoni tra persone dello stesso sesso

celebrati all’estero.

CASISTICA

● Corte Costituzionale sentenza 14 aprile 2010, n. 138. L’art. 2 Cost. dispone

che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale.

Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità,

semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della

persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello

pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale,

intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il

diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia,

ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il

riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che

necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a

regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata

soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È

sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora