D.U.V.R.I.e gestione dei lavori in appalto · 2018. 3. 18. · D.U.V.R.I.e gestione dei lavori in...
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MASTER SICUREZZA
Trento28 Luglio 2010
D.U.V.R.I. e gestione dei lavori in appalto
Dott. Manuel Sant
Vi chiederete
perché vi ho convocati
qui...
Fondamenti normativi della sicurezza nei
lavori in appalto
PRIMA PARTE
D.U.V.R.I.e
gestione dei lavori in appalto
SicurezzaMaster
Committente/datoredi lavoro
Contratto di appalto, subappalto
o d’opera
Appaltatore/datoredi lavoro/lavoratore
autonomo
Campo di applicazione
ART. 26
DLgs 81/2008
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L’articolo 26 D.Lgs.81/2008 si applica se
• il committente è datore di lavoro
• il committente affida lavori/attività a imprese o lavoratori autonomi
• il luogo di lavoro è l’azienda, una unità produttiva o comunque è nell’ambito del ciclo produttivo del committente
• il luogo di lavoro è in comune tra committente e impresa o lavoratore autonomo ed è ipotizzabile una interferenza tra attività lavorative
Problematiche circa:- Contratto applicato/applicabile- Luogo e lavorazioni
Campo di applicazione
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Problema CONTRATTO
Appalto (art. 1655 c.c.)
Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
Subappalto (art. 1656 c.c.)
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio,
se non è stato autorizzato dal committente
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Somministrazione (art. 1559 c.c.)
Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
Contratto d’opera (art. 2222 c.c.)
Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Problema CONTRATTO
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Problema CONTRATTO
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Problema CONTRATTO
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Problema CONTRATTO
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Disciplina analoga a quella predisposta per la somministrazione è prevista per il distacco, che si configura quando:
“un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attivitàlavorativa” (art. 30 D.Lgs. 276/2003).
In termini di ripartizione degli obblighi prevenzionali, esso èregolato dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 che prevede che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore.
Problema CONTRATTO
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Problema CONTRATTO
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
(art.30/1 D.Lgs.276/2001)
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Interposizione di manodopera
DIVIETO DI INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA
Divieto di interposizione: è il fenomeno in base al quale i lavoratori sono assunti da un datore di lavoro (interposto), ma prestano la loro attività in favore esclusivamente di un altro datore di lavoro (interponente), il quale in tal modo ottiene la forza lavoro necessaria sopportando un più basso costo del lavoro
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Interposizione di manodopera
La legittimità dell’appalto si dimostra sulla base di alcuni indicatori:
1) Mancanza della qualifica di imprenditore del sog-
getto appaltatore
2) Esercizio del potere direttivo del committente
3) Mezzi e strumenti del committente
4) Qualificazione dell’attività lavorativa
5) Quantificazione ed attribuzione del corrispettivo
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Intermediazione di manodopera
GIURISPRUDENZA:1. Nel compimento dell'opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, l'intermediario non ha posto a disposizione del datore di lavoro altro che i propridipendenti, senza assumersi alcun rischio.(Cass. 23 giugno 1987, n. 5494)
2. Socio di cooperativa che pure essendo retribuito dallastessa lavori unicamente per il committente, utilizzistrumenti da questi messi a disposizione e sia sottoposto al suo potere direttivo (Cass. penale 11 giugno 1998, n. 7012)
3. Socio di cooperativa che, pur direttamente retribuitodalla stessa, sostituisca un lavoratore in ferie dipendentedal committente e successivamente operi nell'ambito diattivita' del committente medesimo.(Cass. 28 luglio 1998, n. 8801).
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Problema LUOGHI e LAVORAZIONI
“Azienda”: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato
“Unità produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
“Nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’impresa” Ossia escludendo le sole attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente
(circolare 24/2007 Min. Lav. Prev. Soc.)
Problema LUOGHI e LAVORAZIONI
� IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
� CAMPO DI APPLICAZIONE� Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X
� ALLEGATO X� Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili i di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
� NOTA: ciò che discrimina il Titolo IV dall’art. 26 è il tipo di attività svolta nell’appalto
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Affidamento di lavori in azienda
Affidamento di lavori a soggetti terzi comporta una
serie di conseguenze:
A) Gestione della prevenzione (art. 26 Dlgs 81/06)� Obblighi di cooperazione e coordinamento
� Obblighi di verifica dell’idoneità dei soggetti
B) Redazione DUVRI se interferenze
C) Indicazione costi sicurezza
D) Responsabilità committente/appaltatore per:� contributi
� [ritenute]
� retribuzioni
� danno non Inail
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Appalto nel DLgs 81/2008
Riprende – con qualche variazione - Legge 123/07 (art. 3) che modificava art. 7 DLgs 626/94
Motivazione: formalizzare esigenza di coordinamento e misure da adottare quando vi sono rischi “da interferenza”.
Adempimenti sostanzialmente già stabiliti in precedenza, ma non era prevista specifica norma.
Alcuni riferimenti dalla precedente disciplina dei cantieri
edili (DLgs 494/96).
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Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
comma 1a
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unitàproduttiva della stessa, nonché nell’ ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
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Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
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Verifica dell’idoneità
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Verifica dell’idoneità
ALLEGATO XVIIIDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutricinonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
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Verifica dell’idoneità
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo
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Verifica dell’idoneità
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformitàalle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
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c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
Verifica dell’idoneità
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Certificato iscrizione CCIAA
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Requisiti tecnico-professionali
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALILa sottoscritta XXXXXXXX, Legale Rappresentante della ditta XXXXXXXXXX spa con sede in XXXXXXXXX (TV), Via XXXXXXXX n. 14, P.I. n° 00000000000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, in merito all’esecuzione delle opere presso xxxxxxxxxxxxx
DICHIARAChe questa azienda è in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a) del DLgs 81/2008.
Data-Firma
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DURC (consiglio….)
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Verifica dell’idoneità
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE DA POTER RICHIEDERE1) Copia DVR2) Nomine e attestati di formazione
• RSPP• ADDETTI ANTINCENDIO• ADDETTI PRONTO SOCCORSO• RLS• Formazione lavoratori
3) Libro unico (buste paga…)4) Dichiarazioni conformità5) Idoneità sanitaria6) Registro infortuni7) Copia cartellini / doc. UNI.INAIL8) Consegna DPI9) Polizza RCT/RCO
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
comma 1b
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
ESEMPIO >> 01 >>
ESEMPIO >> 02 >>Opuscolo
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
comma 2
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
GIURISPRUDENZA:
a) Cooperareovvero “contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione”
(Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459)
b) Coordinareovvero “collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente”
(Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459)
comma 2
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Il dovere informativo non consiste in una teorica lezione su un determinato pericolo, ma richiede, tenuto conto del dovere di cooperazione cui sono reciprocamente tenuti sia il committente che l'appaltatore, che entrambi si rendano conto insieme della presenza o dell'assenza di una specifica fonte di pericolo, cioè che la valutino insieme e che insieme valutino come meglio eliminarla.
(Cassazione penale sez.IV 3/7/2002, n.31459)
art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
Sono previste sanzioni penali…
• Datore di lavoro e dirigenti puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli […], 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo15, o 3-ter;
(art. 55, comma 5, lett. d) del D.Lgs.81/08)
comma 2
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
Il datore di lavoro committente deve prevedere di effettuare efficaci azioni di coordinamento e cooperazione con l’appaltatore (riportate nel DUVRI)
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Riunione di coordinamento
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Verbale di sopralluogo
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Permesso di lavoro
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
[continua]
comma 3a
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
3. [continua] Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
comma 3b
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Compresenza di rischi di fonte diversa dal punto di vista di unità organizzativa del lavoro (lavoratore-datore di lavoro).
Rischio legato al coinvolgimento di personale diverso da quello dellacommittente nelle organizzazione del Lavoro di quest’ultima (presenza fisica in aree di lavoro interne all’azienda, coinvolgimento in attività aziendali anche esterne).
- Somma di rischi specifici in regime di interferenza- Sovrapposizione di rischi specifici con formazione di nuovi rischi.
Committente
AB
C
D
Il rischio interferenziale
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La redazione del D.U.V.R.I :
quale strumento operativo per la attuazione efficace e concreta della attività di cooperazione e coordinamento atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.
Interferenza
Determinazione n° 3 del 5 marzo 2008
Quando si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore
Quando si verifica un “contatto rischioso” tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti
Obiettivo
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Lavoratori esterni in ambiente di lavoro committente con rischio rumore. La attività effettuata non ha questo rischio specifico; misura di cooperazione: far adottare i medesimi otoprotettori dei lavoratori del committente.
Esecutore utilizza sostanze pericolose in ambiente che non presenta tale rischio: si valutano le misure di prevenzione (coordinamento) o protezione necessarie anche per i lavoratori della committente.
Combinazione di rischio di presenza sostanze infiammabili della committente e uso di fiamme libere dell’esecutore ed ho un nuovo rischio di incendio con misure da definire.
Esempi
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Costituzione (art. 32, 35, 41) e Codice Civile
Ha l’obbligo della tutela dell’integrità fisica e psicologica dei lavoratori
Chi redige il DUVRI
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a)La valutazione del rischio è un processo la cui responsabilità è in capo al datore/datori di lavoro coinvolti e non delegabile (art.17 D.lgs 81/2008).
b)La promozione del coordinamento e della cooperazione è un obbligo del datore di lavoro committente che può essere sicuramente delegabile in quanto non tra i compiti indelegabili di cui all’art. 17.
Delegabilità?
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Delegabilità?
c)La redazione del D.U.V.RI: la legge lascia qualche finestra interpretativa; alcuni ritengono che la piùcorretta sia la seguente: è possibile la delega se èautorizzata dal datore di lavoro e se ne sussistono le condizioni (attribuzioni e competenze conferite) secondo quanto riportato all’art. 18 comma 1 lettera p).
La delega non esonera mai il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza.
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Principio di specialità
Articolo 298 - Principio di specialità
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità, nell'ambito del dirittopenale comune, è disciplinato dall'art. 15 del c.p., il quale così recita: “Quando più leggi penali o piùdisposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di leggespeciale deroga alla legge o alla disposizione di leggegenerale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
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Principio di specialità
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Principio di specialità
PRIVATOPUBBLICO
PERMESSO DICOSTRUIRE
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’O NIENTE
CANTIERE
(art. 89 c.1 Let.”a”)
CANTIERE
(art. 89 c.1 Let.”a”)
PUBBLICO ?PUBBLICO ?
Più
IMPRESE ?
PSCPSC
si
si
PSS(DUVRI)
PSS(DUVRI)
no Soggetto a
PdC?
si
no
no
NULLA(DUVRI)
NULLA(DUVRI)
D.Lgs 81/08
Art. 90 c. 3
D.Lgs 81/08
Art. 90 c. 11
Più
IMPRESE ?
PSCPSC
si
NULLA(DUVRI)
NULLA(DUVRI)
no
PiùIMPRESE IN
CORSO
LAVORI ?
PSC(*)PSC(*)
si
NULLA(DUVRI)
NULLA(DUVRI)
no
D.Lgs 81/08
Art. 90 c. 5
(*) redatto dal Coordinatore in esecuzione
PiùIMPRESE IN
CORSO
LAVORI ?
PSC(*)PSC(*)
PiùIMPRESE IN
CORSO
LAVORI ?
PSC(*)PSC(*)
(*) redatto dal Coordinatore in esecuzione
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Il D.U.V.R.I è un documento
Unico : è il legislatore che lo chiede esplicitamente!
In esso confluiscono tutte le informazioni e valutazioni relative ai rischi interferenziali per permettere il coordinamento. Da questo discende anche che esso sia dinamico ovvero potenzialmente sottoposto a continui aggiornamenti (circolare MLPS 24/2007)
Condiviso: lo dice la giurisprudenza ! (cass. Pen.sez.IV20/09/ 2002) come l’obbligo di cooperare e coordinare.
Il committente ha il compito di promuovere e redigere.
Committente ed esecutore devono insieme identificare i pericoli ed insieme adottare le misure conseguenti.
Caratteristiche del DUVRI
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Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenzeresta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività(circolare MLPS 24/2007)
Il DUVRI deve essere redatto solo nel caso in cui esistano interferenze.
Nel caso in cui sia stato preventivamente valutata l’assenza di interferenze, è opportuno esplicitarlo all’interno del contratto, evidenziando pertanto che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
(Determinazione n° 3 del 5 marzo 2008)
Caratteristiche del DUVRI
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Raccolta dati Identificazione sovrapposizioni temporali delle attività negli ambienti di lavoro
Identificazione rischi potenzialmente interferenti
derivanti dal
COMMITTENTE
Identificazione rischi potenzialmente interferenti causati dagli
APPALTATORI
C’è compresenza Rischio interferente
Rischio NON interferente
Rischio permane in assenza di chi lo determina ed il
luogo è accessibile ad altre aziende?
SI
SI
NO
NO
Caratteristiche del DUVRI
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•Enfatizzato le situazioni più pericolose dei rischi interferenti
• Individuato le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell’appalto
•Pianificato preventivamente le sequenze temporali e spaziali delle attività
•Valutato tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica
•Predisposto le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti
• Fornito chiare informazioni agli appaltatori sugli obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto
Obbiettivi conseguiti
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DUVRI PLUS
Nel DUVRI possono trovare posto:
1) L’esito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli esecutori.
2) L’informazione sui rischi aziendali, sulle misure preventive e protettive, sull’emergenza.
3) L’ANALISI DEI RISCHI INTERFERENTI, le relative misure di prevenzione e protezione, le procedure per attuarle e i costi conseguenti.
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1. Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia);
2. Descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto;
3. Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
4. Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza:
- identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore- servizi igienici- refettori- viabilità interna
Contenuti del DUVRI
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5. Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione;
6. Rischi negli ambienti di lavoro (rischio chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni, incendio, esplosione);
7. Cronoprogramma dei lavori per l’identificazione delle sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro)
Contenuti del DUVRI
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comma 3
art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
Sono previste sanzioni penali…
• Datore di lavoro e dirigenti puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli […], 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo15, o 3-ter;
(art. 55, comma 5, lett. d) del D.Lgs.81/08)
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica
- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
comma 3bis
art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
comma 3bis
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3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente,
1) il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
2) Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
comma 3ter
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4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
comma 4
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La responsabilità nel regime di appalto
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La responsabilità nel regime di appalto
L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori
• per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA; le disposizioni del presente comma non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
(art.26/4 D.Lgs. 81/2008)
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La responsabilità nel regime di appalto
In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
(art.29/2 D.Lgs. 276/2003 (Biagi) così modificato dall’art.1/911 L.296/2006)
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La responsabilità nel regime di appalto
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
• della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
• del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
(art.35/28 L. 248/2006 (Bersani) )
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Responsabilità art. 29 DLgs 276/03 in caso di appalto
“genuino”….
Appalto non genuino
a) Somministrazione irregolare
>>possibilità di richiesta costituzione rapporto lavoro
b) Somministrazione fraudolenta
>>automatica configurabilità rapporto lavoro
c) Sanzioni anche penali
La responsabilità nel regime di appalto
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Rapporto diretto con soggetto appaltante con riguardo agli obblighi contributivi e retributivi Cass. Sez. Unite 22910/06
“nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell’articolo 1 legge 1369/60 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della mano d’opera negli appalti di opere e di servizi)
la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull’appaltante(o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilitàdell'appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la
rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi“
(considerato applicabile anche alle disposizioni di cui agli artt. 20 e segg. del D.Lgs276/03)
La responsabilità nel regime di appalto
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
[continua]
comma 5a
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
comma 5b
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
comma 6
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
Ai fini del presente comma il costo del lavoro èdeterminato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
comma 6
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente Decreto.
comma 7
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Le disposizioni del D.Lgs.163/2006 prendono in considerazione:
• il costo relativo alla sicurezza nella fase di predisposizione della gara d’appalto (art.86/3-bis)
• il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta (art.86/3-ter)
• il costo relativo alla sicurezza nella fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta (art.86/3-bis e 87/4)
• gli oneri della sicurezza indicati nel PSC che non sono soggetti a ribasso (art.131/3)
• gli oneri della sicurezza che devono essere pagati dall’appaltatore al subappaltatore senza alcun ribasso (art.118/3)
Appalti pubblici
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Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.
(art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006, così sostituito dall’art.8 L.123/2007)
Appalti pubblici
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Ai fini del presente comma il costo del lavoro èdeterminato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piùrappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
(art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici
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Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
(art.86/3-ter D.Lgs. 163/2006 così aggiunto dall’art.8 L.123/2007)
Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture
(art.87/4 D.Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici
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Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della L. 27/12/2006, n.296.
(art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici
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L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
(art.118/4 D.Lgs.163/2006)
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimentocorredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
comma 8
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
TESSERA DI RICONOSCIMENTO
L’art. 26, comma 8, del D.Lgs.81/08.
• I lavoratori hanno l’obbligo di esporre tale tessera.
• Per generalità del lavoratore debbono intendersi non solo il nome ed il cognome, ma anche la sua data di nascita per renderlo più facilmente riconoscibile durante un eventuale controllo da parte degli ispettori
(Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28.09.2006 n. 29)
• Tale obbligo è esteso anche ai lavoratori autonomi
• Tale disposizione riguarda TUTTE le aziende
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
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art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione
Sono previste sanzioni amministrative…
• Datore di lavoro della ditta appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo: sanzione amministrativa da €100ad €500per ciascun lavoratore, in caso di omessa consegna del tesserino (art. 55, comma 4, lett. m) del D.Lgs.81/08)
• Lavoratore: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di omessa esposizione della tessera, seppur munito della stessa. La stessa sanzione si applica anche al lavoratore autonomo (art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs.81/08)
comma 8
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art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovràaltresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
comma 2
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art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Sono previste sanzioni amministrative…
Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.
(art. 87, comma 7 DLgs 81/2008)
comma 2
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•Provvedimento sospensione attività se:
- Impiego personale “in nero” in misura superiore 20% del totale dei lavoratori
- Reiterate violazioni norme su orario di lavoro, riposi, sicurezza
•Interdizione pubblici appalti•Revoca solo se dimostrazione regolarizzazione (applicate sanzioni)
•Considerati anche autonomi se non risultanti da atti o registri
•Sanzione aggiuntiva•Carattere discrezionale della misura
Art. 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare…
Redazione del D.U.V.R.I.
SECONDA PARTE
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Redazione del DUVRI
Schema PROATTIVO
ORGANO DI ORGANO DI
CONTROLLOCONTROLLO
SOLUZIONESOLUZIONE
RISULTATORISULTATO
AZIENDAAZIENDA
Per ogni problema:
verifica e
sanziona
individua
esegue
auto-controllo
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Redazione del DUVRI
Raccolta dati Identificazione sovrapposizioni temporali delle attività negli ambienti
di lavoro
Identificazione rischi potenzialmente interferenti
derivanti dal
COMMITTENTE
Identificazione rischi potenzialmente interferenti
causati dagli
APPALTATORI
C’è compresenza Rischio interferente
Rischio NON interferente
Rischio permane in assenza di chi lo determina ed il
luogo è accessibile ad altre aziende?
SI
SI
NO
NO
SOVRAPPOSIZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA’
LAVORO IN APPALTO
APPALTATOREAMBIENTI DI
LAVORO
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7,00
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10,00
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17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Controlli non distruttivi
Ditta "Laserjet"Reparto
carpenteria zona saldatura
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Reparto carpenteria zona
saldatura���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Cabina di verniciatura ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Reparto carpenteria zona
saldatura���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Uffici
Refettorio
servizi igienici
Magazzino
Cabina di verniciatura ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Piazzale
����
LEGENDA:
GIORNATA DI LAVORO
Trattamento superficiale
Ditta "La tintora"
Compresenza di lavoratori di aziende diverse nella stessa area
ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE DAI LAVORATORI DEL COMMITTENTE
Presenza di lavoratori
ATTIVITA' LAVORATIVE
omogenee per rischio
Controllo delle saldature tramite
ultrasuoni
Verniciatura a spruzzo
Ipotesi di processo valutativo
INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI DETERMINATI DAL COMMITTENTE
LAVORO IN APPALTO
ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio
APPALTATORE
RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI causati da impianti, attrezzature e attività del Committente d urante le "attività lavorative" oggetto dell'appalto
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INTRODUZIONE IN ZONE PERICOLOSE DI MACCHINE X I ICADUTA ATTREZZI O MATERIALI X I IELETTROCUZIONE X I ISCOPPIO DI APPARECCHI A PRESSIONE X I ICADUTA DI MATERIALI MOVIMENTATI X I IINVESTIMENTO CON ATTREZZATURE SEMOVENTI X I IINCENDIO XS IS IS
LEGENDA: X Rischio presente nell'ambiente di lavoro del CommittenteXS Rischio NORMATO presente nell'ambiente di lavoro del Committente
I Rischio interferenteIS Rischio NORMATO interferente
AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona salda tura
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TE Controlli non distruttivi Trattamento superficiale
Controllo delle saldature tramite ultrasuoni
Verniciatura a spruzzo
Ditta "Laserjet" Ditta "La tintora"
LAVORO IN APPALTO
ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio
APPALTATORE
RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI introdotti dagli appaltatori che operano nell'ambiente di lavoro di lavoro del committente.
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INCENDIO IS XS IS
PRESENZA DI ESPLOSIVI
ESPLOSIONE DI GAS, LIQUIDI, POLVERI I X I
INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CHIMICI I X I
INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CANCEROGENI
INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI
INCIAMPO SU MATERIALI O ATTREZZATURE I X I
LEGENDA: X Rischio presente nell'ambiente di lavoro del CommittenteXS Rischio NORMATO presente nell'ambiente di lavoro del Committente
I Rischio interferenteIS Rischio NORMATO interferente
AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona salda tura
LAVORATORI DEL COMMITTENTE
Controlli non distruttivi
Trattamento superficiale
Controllo delle saldature tramite
ultrasuoniVerniciatura a spruzzo
Ditta "Laserjet" Ditta "La tintora"
INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI DETERMINATI DAGLI APPALTATORI
Tipicamente l’evento accade ad una persona almeno una volta ogni sei mesiMolto
probabileMP
Tipicamente l’evento accade ad una persona una volta ogni cinque anniProbabileP
Tipicamente l’evento accade ad una persona una volta durante la sua vita lavorativa ImprobabileI
Durante la vita lavorativa di una persona la probabilità di accadimento dell’evento è inferiore all’1%
Molto
improbabileMI
DEFINZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004)GIUDIZIOPROBABILITA’
STIMA DELLA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
Ipotesi di processo valutativo
Danno grave
Danno Moderato
Danno Lieve
GIUDIZIO
Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole frattureSICUREZZA
Grave malattia mortale; grave inabilità permanenteSALUTE
DGLesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture
SICUREZZA
Perdita parziale dell’udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
SALUTE
DM
Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agliocchi causata da polvereSICUREZZA
Fastidio, irritazione (es. mal di testa);
Malattia temporanea comportante disagioSALUTEDL
ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004)
DANNO
STIMA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO
Ipotesi di processo valutativo
MATRICE ASIMMETRICA
Rischio Molto AltoRischio Molto AltoRischio BassoMolto
probabile
Rischio Molto AltoRischio AltoRischio BassoProbabile
Rischio Molto AltoRischio MedioRischio Molto BassoImprobabile
Rischio AltoRischio Molto BassoRischio Molto BassoMolto
improbabile
PROBABILITA’
Danno graveDanno ModeratoDanno Lieve
DANNO
(secondo BS 8800:2004)
Ipotesi di processo valutativo
MISURA E VALUTAZIONE
(secondo BS 8800:2004)
RISCHIO INACCETTABILERischio Molto Alto
Rischio Alto
Rischio Medio
RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI
Rischio Basso
RISCHIO ACCETTABILERischio Molto Basso
VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA’CATEGORIA DI RISCHIO
Ipotesi di processo valutativo
SINTESI DEL RISCHIO INTERFERENTE
(secondo BS 8800:2004)
RISCHIO ACCETTABILE:Rischio insignificante (per le caratteristiche proprie o grazie alle
misure di sicurezza previste)
RISCHIO TOLLERABILE:Obbligatorio applicare misure per la riduzione del rischio al fine di
ridurlo al livello minimo ottenibile
RISCHIO INACCETTABILE:Vietato effettuare il lavoro
Ipotesi di processo valutativo
RISCHI DETERMINATI DAL COMMITTENTE
LAVORO IN APPALTO
ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio
APPALTATORE
RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI causati da impianti, attrezzature e attività del Committente d urante le "attività lavorative" oggetto dell'appalto
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AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona salda tura
Medio Medio
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Trattamento superficiale
Controllo delle saldature tramite
ultrasuoniVerniciatura a spruzzo
Ditta "Laserjet" Ditta "La tintora"
Ipotesi di processo valutativo
RISCHI DETERMINATI DAGLI APPALTATORI
LAVORO IN APPALTO
ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio
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RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI introdotti dagli appaltatori che operano nell'ambiente di lavoro di lavoro del committente.
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INCENDIO IS T XS IS TPRESENZA DI ESPLOSIVI
ESPLOSIONE DI GAS, LIQUIDI, POLVERI I MI DG RA T X I MI DG RA T
INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CHIMICI I A X I A
INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CANCEROGENI
INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI
INCIAMPO SU MATERIALI O ATTREZZATURE I I DM RM T X I MI DL RMB A
Ditta "La tintora"
Medio
ModeratoModerato
AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona salda tura
Medio
LAVORATORI DEL COMMITTENTE
Controlli non distruttivi Trattamento superficiale
Controllo delle saldature tramite ultrasuoni
Verniciatura a spruzzo
Ditta "Laserjet"
Ipotesi di processo valutativo
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Contenuti dei modelli DUVRI
Proposta di modelli applicativi di DUVRI
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A – Informazioni generali su:
• Committente dei lavori
• Sede di svolgimento dei lavori
• Reparto/i di svolgimento dei lavori
• Descrizione dei lavori previsti
• Data e durata previste dei lavori
• Composizione dell’Organigramma della sicurezza dell’azienda Committente
• Referente di cantiere dell’azienda Committente
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B – Informazioni sulle ditte / i lavoratori autonomi esecutori:
• Estremi ditte / lav. autonomi con relativi indirizzi e recapiti
• Descrizione dei relativi lavori previsti
• Nominativo del relativo referente di cantiere
• Nominativo e mansione del personale incaricato dell’esecuzione dei lavori
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C – Informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori:
• Principali attrezzature di cui è previsto l’impiego da parte delle ditte / lav. autonomi
• Prodotti chimici di cui è previsto l’impiego
• Eventuali prodotti infiammabili di cui è previsto l’impiego
• Eventuali impianti di cui si concede l’uso (es. quadri elettrici) con rimando alla planimetria allegata
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C – Informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori:
• Aree a disposizione per deposito temporaneo materiali con rimando alla planimetria allegata
• Servizi igienici a disposizione con rimando alla planimetria allegata
• Macchine / attrezzature del committente di cui si concede l’uso con rimando a specifica modulistica (es Comodato d’uso)
• Indicazione dell’eventuale effettuazione di lavori a caldo
• Modalità di gestione rifiuti
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Contenuti dei modelli DUVRI
D – Rischi da interferenze:
• Vengono presi in considerazione i seguenti fattori di rischio (per la SICUREZZA, per la SALUTE, legati all’ORGANIZZAZIONE, in analogia al Documento di valutazione dei rischi aziendale
rischio STATICO E SISMICO riguardante la possibilità di cedimento dei solai o di altre infrastrutture fisse che possano portare danni ai lavoratori
14
rischio di USTIONI derivanti dal contatto accidentale di oggetti ed attrezzatura ad alta temperatura13
rischi legati all’utilizzo / presenza di MEZZI DI TRASPORTO (INVESTIMENTO, COLLISIONE, …)12
rischio di SCHIZZI DI LIQUIDI in fase di travaso, riempimenti, …11
rischio di GETTI DI FRAMMENTI / MATERIALI in fase di lavorazione10
rischio di CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 9
rischio di IMPIGLIAMENTO, CESOIAMENTO, SCHIACCIAMENTO da funzionamenti di macchine e attrezzature8
rischio di URTI E CONTUSIONI derivante da urti contro strutture, macchinari, materiali7
rischio di TAGLI derivanti da urti contro porte a vetri, mensole, scaffali, macchine e materiali, oggetti6
rischio di ESPLOSIONE dovuto alla presenza di gas / liquidi infiammabili e/o di polveri infiammabili5
rischio di INCENDIO della struttura, della merce in deposito o delle attrezzature4
rischio ELETTRICO causato dal contatto accidentale (diretto o indiretto) con circuiti o apparecchiature in tensione dovuto al loro non perfetto grado di isolamento e di protezione
3
rischio di CADUTA DALL'ALTO causato dalla mancanza o inadeguatezza di parapetti o ringhiere, dalla mancanza di adeguate misure di protezione per lavorazioni in altezza, …
2
rischio di CADUTA A LIVELLO causato da scivolamenti o inciampi per presenza di superfici scivolose o irregolari o per intralcio delle vie di movimentazione
1
RISCHI PER LA SICUREZZA
FATTORI DI RISCHIO
rischio connesso all’effettuazione di lavoro NOTTURNO27
rischio connesso alla gestione delle situazioni di EMERGENZA26
rischio connesso all'interrelazione tra attività svolte da addetti interni ed esterni all'azienda committente (PRESENZA DI TERZI O PRESSO TERZI)
25
RISCHI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE
rischio di esposizione a RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE (calore, luce, raggi X, ionizzanti) presenti24
rischio da presenza di AGENTI CANCEROGENI nel luogo dei lavori23
rischio da presenza di AGENTI CHIMICI nel luogo dei lavori22
rischio da presenza di AGENTI INQUINANTI nel luogo dei lavori21
rischio da condizione di ILLUMINAZIONE sfavorevole presente nel luogo dei lavori20
rischio da MICROCLIMA derivante da condizioni climatiche sfavorevoli (temperatura, ventilazione, aerazione, umidità) presenti nel luogo dei lavori
19
rischio da RUMORE derivante da livelli sonori elevati così come regolamentati dal D.Lgs. 10 aprile 2006, n.19518
rischio da VIBRAZIONI, trasmesse al corpo intero17
rischio BIOLOGICO derivante dall'esposizione a microrganismi, ecc.16
rischi connessi con le attività da svolgere in AMBIENTI CHIUSI nei quali possono formarsi concentrazioni pericolose di gas tossici15
RISCHI PER LA SALUTE
FATTORI DI RISCHIO
Esempio valutazione
�
n°__�
Prestare attenzione alla possibile presenza di materiale depositato sulla pavimentazione all’interno delle aree di cui è prevista la percorribilità a piedi.Il personale deve avere cura di depositare il materiale sulla pavimentazione , avendo cura di mantenere sgombro il passaggio pedonale all’interno del reparto.
Rischio di scivolamento, inciampo, urti, contusioni contro materiali in deposito temporaneo sulla pavimentazione
1
N°DITTA /
LAV.
AUTON. (rif. punto
B)
COMMITT
ENTE
COSTI PER LA SICUREZZA
A CURA DI:
MISURE DA ADOTTARERISCHIO
�
n°__�
Prestare sempre molta attenzione alla possibile presenza di carrelli o automezzi in movimento.Presente cartellonistica che segnala la possibile presenza di carrelli / automezzi in movimento.Obbligo da parte degli autisti dei mezzi di muoversi a passo d’uomo, secondo quanto richiamato dalla cartellonistica presente
Rischio di investimento e/o collisione nelle aree esterne per la possibile presenza di carrelli elevatori e automezzi destinati al carico / scarico di materiali nelle aree di deposito / magazzino
12
Esempio valutazione
�
n°__�
Prestare sempre molta attenzione alla possibile presenza di carrelli in movimento.Percorrere le aree interne osservando le disposizioni del referente aziendale.Prestare attenzione agli eventuali segnali acustici provenienti dai carrelli in movimento.Si ricorda che il personale delle ditte / i lavoratori autonomi devono raggiungere l’area delle operazioni accompagnati dal referente aziendale e non possono quindi girare per lo stabilimento se non accompagnati / autorizzati.Idonea formazione degli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori, relativa ai rischi legati all’uso del carrello ed alle corrette modalità di movimentazione, carico, scarico, trasporto dei materiali.Carrelli elevatori dotati di idonei dispositivi ottico / acustici e sottoposti a regolari interventi / controlli di manutenzione affidati a ditta specializzata.
Rischio di investimento e/o collisione nelle aree interne del reparto per la possibile presenza di carrelli elevatori in movimento
12
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E – Modalità di accesso, registrazione, spostamenti interni in aziendaF – Modalità convenute per la concessione in uso di macchine / attrezzatureG - Modalità convenute per la concessione in uso di impiantiH – informazioni finalizzate alla gestione delle emergenze
• dotazioni antincendio e vie di fuga presenti negli ambienti
• Interventi da attuare in caso di infortunio / malore o di rinvenimento di principio di incendio
• Interventi da attuare in caso di diffusione segnale di evacuazione
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Esempio applicativo di DUVRI
ATTIVITA’ RICORRENTI – PERIODICHE - FREQUENTI
Possibile presenza contemporanea in azienda delle imprese terze per le quali sono in atto contratti / incarichi che presuppongono una loro presenza in azienda a cadenza periodica, variabile come durata e frequenza da ditta a ditta.
- Manutentori- Assistenze diverse- Controlli tecnici
ESEMPIO >> 02 >>
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Esempio applicativo di DUVRI
ATTIVITA’ RICORRENTI – PERIODICHE - FREQUENTI
In occasione di ciascun intervento da parte della ditta, è prevista l’adozione / compilazione di un “Foglio di lavoro” riportanti:
•Estremi della ditta•Nominativo degli addetti esecutori dei lavori•Nominativo referente impresa•Informazione circa l’eventuale presenza di ulteriori ditte / lav. autonomi in contemporanea•Informazioni circa es.: aree di deposito a disposizione, servizi a disposizione, modalità gestione rifiuti, ecc.•Eventuali precisazioni / approfondimenti circa le misure di protezione previste all’interno del documento
ESEMPIO >> 02a >>
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ATTIVITA’ LAVORATIVE DI APPALTO ORDINARIO
Il presente documento tiene conto della presenza contemporanea in azienda di imprese terze / lavoratori autonomi per le quali sono in atto contratti / incarichi relativi alla realizzazione di un opera / servizio di pertinenza nell’ambito di attività comune
in questo caso non è prevista l’adozione del “foglio di lavoro” in quanto tutte le informazioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori da parte delle ditte / dei lavoratori autonomi, nonché i relativi riferimenti sono riportati direttamente nel documento
Esempio applicativo di DUVRI
ESEMPIO >> 10 >>
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ATTIVITA’ LAVORATIVE PRESSO CLIENTI
Nel caso in cui sia prevista l’effettuazione di lavori presso aziende clienti (es. interventi di manutenzione, montaggio, assemblaggio, ecc.), il DUVRI deve essere elaborato a cura dell’azienda cliente (committente) e fornito quale allegato al contratto.
Per agevolare il lavoro da parte del cliente ed accelerare i tempi, è possibile predisporre un fascicolo informativo in cui inserire tutte le informazioni che si ritenga possano essere utili all’azienda cliente.
Esempio applicativo di DUVRI
ESEMPIO >> 90 >>
D.U.V.R.I.e
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Nel caso in cui ci si trovi nella condizione di operare per lavori di urgenzalavori di urgenza, per i quali magari non c’è stato il tempo materiale di elaborare il relativo DUVRI o comunque in caso di inadempienza d parte dell’azienda cliente …
Al fine di cautelarsi e dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di individuare e valutare i possibili rischi da interferenze è prevista l’adozione di un modulo di coordinamento da proporre direttamente all’azienda cliente. Tale modulo deve essere compilato e sottoscritto da entrambi i referenti prima dell’inizio dei lavori
Esempio applicativo di DUVRI
ESEMPIO >> 91 >>
D.U.V.R.I.e
gestione dei lavori in appalto
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Per poter provvedere alla redazione del DUVRI è necessario richiedere preventivamente ai singoli fornitori cui si prevede di affidare le lavorazioni informazioni su:
• Modalità previste di esecuzione lavori
• Attrezzature / agenti chimici / apprestamenti di cui si prevede l’impiego
• Estremi personale di cui si prevede la presenza
• Necessità di utilizzo impianti / attrezzature dell’azienda committente
• Rischi di cui si ipotizza l’introduzione in azienda e relativa ipotesi di misure da adottare
• L’adozione di eventuali procedure
Esempio applicativo di DUVRI
ESEMPIO >> 92 >>
I costi per la sicurezza
TERZA PARTE
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gestione dei lavori in appalto
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Sono costi per la sicurezza tutti i costi che non rientrano in quanto già definito obbligatorio per legge per l’attività svolta dall’impresa appaltatrice, a meno che lo specifico appalto non richieda apprestamenti ulteriori
NON SONO PREVISTE SANZIONI
Come stimare i costi della sicurezza
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Determinazione 3 del 05/03/2008
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si puo' far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 (e relative Linee Guida) (ora punto 4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008) inserite nel DUVRI ed in particolare:
…….
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Come stimare i costi della sicurezza
COME STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA
ex D.P.R. 222/03
oggi allegato XV del D.Lgs. 81/08
Il D.P.R. 222/03, regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, legge 109/94 (oggi art. 131, Codice degli Appalti), affrontava all’art.7 quelli che sono i “costi della sicurezza”, individuandoli nel dettaglio e dando obbligo di ricavarli attraverso una stima; in questo modo viene ad essere definita la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso, offerto in fase di gara per l’aggiudicazione.
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Viene data risposta cioè a due precise esigenze:
- La necessità di un elenco chiaro di quali siano le voci che effettivamente rientrano nei costi della sicurezza;
- Il metodo di stima dei costi della sicurezza.
Come stimare i costi della sicurezza
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Considerata la ratio legis (art. 26) appare logico ritenere che i costi della sicurezza siano riferiti esclusivamente a quelli derivanti dall’attuazione delle misure tese ad eliminare o ridurre i rischi interferenti.
Come stimare i costi della sicurezza
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Al punto 1.1.1, lettera c) dell’Allegato XV vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, nell’Allegato XV.1 descritti i principali apprestamenti, di seguito elencati:
ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
Allegato XV – punto 4.1.1 – lettera a)
a) degli apprestamenti previsti
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Nel D.Lgs. 81/08, sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se si prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.
Allegato XV – punto 4.1.1 – lettera b)
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
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c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.
Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.
Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dell’intervento.
Allegato XV – punto 4.1.1 – lettera c)
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I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell’Allegato XV.I, comma 4
• Segnaletica di sicurezza
• Avvisatori acustici
• Attrezzature per il primo soccorso
• Illuminazione di emergenza
• Mezzi estinguenti
• Servizi di gestione delle emergenze
E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese.
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
Allegato XV – punto 4.1.1 – lettera d)
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Sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza.
Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.
Allegato XV – punto 4.1.1 – lettera e)
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
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Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni.
Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti.
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
Allegato XV – punto 4.1.1 – lettera f)
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Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.
In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune.
Allegato XV – punto 4.1.1 – lettera g)
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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Allegato XV – punto 4.1.3
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si faràriferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
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gestione dei lavori in appalto
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Allegato XV – punti 4.1.4 – 4.1.5
Punto 4.1.4
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici
Punto 4.1.5
Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
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Esempio applicativo costi della sicurezza
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Esempio applicativo costi della sicurezza
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Esempio applicativo costi della sicurezza
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Altro esempio pratico
L’impresa appaltatrice opererà all’interno del edificio ………… nei giorni dal lunedì al venerdì in orario di apertura degli uffici, con accesso per registrazione utenti da Via ……. e, laddove il committente lo ritenga opportuno nelle giornate del sabato alla presenza del responsabile dei lavori, con accesso carrabile e pedonale per gli addetti dell’impresa appaltatrice da Via …..a n. ... Per lo svolgimento della fornitura e relativa posa in opera, l’impresa appaltatrice dovrà utilizzare attrezzature, macchine e materiali in propria dotazione.
Esempio applicativo costi della sicurezza
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Esempio applicativo costi della sicurezza
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Esempio applicativo costi della sicurezza
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Esempio applicativo costi della sicurezza
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Problematiche
R0 = Caduta oggetti dall’altoR1 = RumoreR2 = Rischio chimico
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Esempio applicativo costi della sicurezza
Descrizione: Lavori di tinteggiatura di uffici e corridoi.
Durata prevista dei lavori 10 giorni / 2 persone.Importo dei lavori 5 000 €Si rende necessaria la tinteggiatura di corridoi e uffici durante le normali ore di lavoro, senza nessuna possibilità di operare in assenza del personale presente.
Elenco delle misure necessarie per eliminare le interferenze:•Utilizzo di un particolare impalcato che permetta il passaggio del personale nei corridoi e la presenza degli stessi nei propri uffici.•Confinamento delle zone interessate ai lavori e interdette al personale.•Utilizzo di una particolare segnaletica per mettere in evidenza le zone interessate ai lavori
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Esempio applicativo costi della sicurezza
Descrizione: Lavori di tinteggiatura di uffici e corridoi.
Durata prevista dei lavori 10 giorni / 2 persone.Importo dei lavori 5 000 €
Si rende necessaria la tinteggiatura di corridoi e uffici durante le normali ore di lavoro, senza nessuna possibilità di operare in assenza del personale presente.
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Esempio applicativo costi della sicurezza
Descrizione: Servizio di Pulizia di Officine e Laboratori Contratto triennale Persone Coinvolte: 2 Importo 100 000 €
Si appalta il Servizio di pulizia di officine a laboratori scientifici dove sono segnalati alcuni rischi ulteriori rispetto a quelli specifici relativi all’attività di Pulizie.
In particolare si segnala:presso la sala compressori un elevato livello di rumore e presso il laboratori montaggio esperimenti la necessità di pulire ad altezze superiori ai 2 metri
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Esempio applicativo costi della sicurezza
Elenco delle misure necessarie per eliminare le interferenze:
•Utilizzo di cuffie per i lavori in sala compressori
•Integrazione della Sorveglianza Sanitaria del Personale esposti a rischio rumore
•Utilizzo di piattaforma per pulizia in alto
•Riunione annuale per aggiornamento DUVRI (1h/anno con Responsabile)
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Esempio applicativo costi della sicurezza
Descrizione: Servizio di Pulizia di Officine e Laboratori
Contratto triennale
Persone Coinvolte: 2
Importo 100 000 €