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Approvato dal Datore di Lavoro sig. ra Pernati Rosa e dal Responsabile del SPP ing. Di Pietro Angelo Revisione 00 aggiornata al 02/05/2011 COMUNE DI ORIO AL SERIO (BG) D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI In attuazione del dettato di legge dell’art. 26 del DLgs 81/08 e s.m.i. in relazione all’attività di carpenteria metallica ed uffici amministrativi in presenza di lavoratori di ditte esterne, nei siti produttivi aziendali di Orio al Serio (BG) e di Azzano S. Paolo (BG)

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Approvato dal Datore di Lavoro sig. ra Pernati Rosa

e dal Responsabile del SPP ing. Di Pietro Angelo

Revisione 00 aggiornata al 02/05/2011

COMUNE DI ORIO AL SERIO (BG)

D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

In attuazione del dettato di legge dell’art. 26 del DLgs 81/08 e s.m.i.

in relazione all’attività di carpenteria metallica ed uffici amministrativi in presenza di lavoratori di ditte esterne, nei siti produttivi aziendali di

Orio al Serio (BG) e di Azzano S. Paolo (BG)

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INDICE

Il D.U.V.R.I. pag. 3

ORGANIGRAMMA DI SICUREZZA pag. 4

ELENCO AZIENDE CON PRESTAZIONE D’OPERA pag. 5

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: METODOLOGIA pag. 6

PLANIMETRIE DEI SITI PRODUTTIVI

ORIO AL SERIO pag. 9

AZZANO SAN PAOLO pag. 10

RISCHI INTERFERENTI pag. 11

PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA PER L’IMPRESA APPALTATRICE pag. 13

MISURE DI TUTELA DA ATTUARSI pag. 26

PROCEDURE OPERATIVE

ACCESSO, POSIZIONAMENTO, ATTIVITÀ DI CARIDO/SCARICO MANUFATTI pag. 29

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE pag. 31

ATTIVITÀ DI PULIZIA AMBIENTI pag. 33

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI APPALTATORI pag. 34

SCHEDA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEGLI APPALTATORI pag. 36

ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL D.U.V.R.I. pag. 39

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Il D.U.V.R.I.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi lavorativi dovuti a Interferenze

tra le diverse attività svolte.

Si definisce come “ INTERFERENZA” la circostanza in cui si verifica un evento rischioso

tra il personale del committente e quello dell’appaltatore oppure tra il personale di

imprese diverse che operano nello stesso cantiere.

Ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico, il datore di lavoro/committente deve promuovere

la cooperazione tra le imprese e il coordinamento delle varie attività svolte in cantiere o

sul posto di lavoro di sua proprietà, elaborando il DUVRI e assicurando la gestione delle

relative misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro.

La redazione del DUVRI rientra fra le procedure da espletare in tutti i contratti d’appalto

o di opera o di somministrazione.

Si riscontrano RISCHI DA INTERFERENZE nei seguenti casi:

Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori

diversi

Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore

Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba

operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria

dell’appaltatore

Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal

committente.

Mentre sono lavorazioni prive da rischi di interferenze:

Mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui

siano necessarie attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa

Servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità

del Datore di Lavoro Committente

Servizi di natura intellettuale.

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ORGANIGRAMMA DI SICUREZZA DEI SITI PRODUTTIVI

Sede di Orio al Serio Sede di Azzano S. Paolo

Legale rappresentante Sig.ra Pernati Rosa

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Sig. Giavarini Luca Sig. Del Prato Emanuele

Dirigenti Sig. Frigerio Luigi

Sig. Frigerio Renato

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Di Pietro Angelo

Medico competente Dr.ssa Torchitti Nicoletta

Addetti al servizio di Primo Soccorso

Carsana Gianpietro

Giavarini Luca

Facchinetti Manuel

Del Prato Emanuele

Foresti Andrea

Milesi Emilio

Addetti al Servizio di gestione dell’Emergenza antincendio

Basetti Angelo

Novelli Danilo

Del Prato Emanuele

Foresti Andrea

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AZIENDE CON CONTRATTO D’APPALTO O D’OPERA

Aziende o imprese con le quali l’Impresa FRIGERIO CARPENTERIE S.p.A. con sede

legale ed amministrativa in Via Enrico Fermi n. 6 nel Comune di Orio al Serio (BG)

opera e permette l’accesso ai dipendenti nei propri ambienti lavorativi degli

insediamenti produttivi di cui prima e per i quali si redige il presente documento.

A. Berg S.r.l. Manutenzione impianti antincendio e

dispositivi di sicurezza

P.M. di Mangili Egidio Manutenzione caldaie

F.lli Marabini S.n.c. Manutenzione carrelli elevatori

Siad S.p.A. Manutenzione bombole e valvola

Memo Service S.r.l. Manutenzione PC e stampanti

Axioma S.p.A. Manutenzione gestionale S5

Berg S.r.l. Manutenzione per sostituzione di cartucce,

toner, nastri e conseguente smaltimento

Italiana Audion S.r.l. Manutenzione affrancatrice

La boutique del pulito S.r.l. Servizio di pulizie

Ge.s.a. S.p.A. Servizio di distribuzione automatica bevande

Tuv Italia S.r.l. Istituto di Certificazione Sistema Qualità

Cottini Servizio di trasporto

Bartolini Corriere Espresso Servizio di trasporto

Bettoni Installazione e manutenzione Impianti

elettrici

Zincometal Zincatura metalli

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: METODOLOGIA

La metodologia applicata per elaborare il documento unico di valutazione dei rischi

interferenti, come d’altro canto è fatto per il DVR aziendale ai fini del dettato del DLgs

81/08 e s.m.i., si compone delle seguenti fasi:

1. VISIONE della documentazione aziendale

2. DESCRIZIONE aziendale

3. VALUTAZIONE dei rischi presenti

4. RELAZIONE FINALE SULLA PROGRAMMAZIONE MIGLIORATIVA.

Per valutare efficacemente il rischio è necessario considerare un criterio, determinato

con specifiche tabelle di riferimento applicabili a tutti i fattori individuati. Il giudizio

dovrà essere il più possibile oggettivo, anche se è inevitabile un elemento in parte

soggettivo.

Si riportano le tabelle di valutazione del rischio e la scala di priorità degli interventi di

messa in sicurezza, utilizzate per stimare l’entità del rischio interferenti per le attività

lavorative svolte nel sito produttivo (la scala cromatica è corrispondente all’entità

numerica della valutazione fatta: la zona rossa è indice di un elevato rischio con elevato

indicatore numerico).

Probabilità che si

verifichi l’evento

Entità del Danno (patologia) dell’infortunio

Trascurabile (1) Modesta (2) Grave (3) Gravissima (4)

Bassa (1) 1 2 3 4

Valu

tazio

ne d

el

Ris

ch

io =

(P

x D

)

Modesta (2) 2 4 6 8

Notevole (3) 3 6 9 12

Elevata (4) 4 8 12 16

Matrice di valutazione del rischio

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in basso a destra (danno letale o

gravissimo, probabilità elevata), quelli minori le posizioni in alto a sinistra (danno

lieve, probabilità trascurabile), con tutta una serie di posizioni intermedie facilmente

individuabili.

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La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di

priorità degli interventi, come di seguito evidenziato nella tabella sottostante:

Scala di priorità degli interventi di messa in sicurezza

L’obiettivo della valutazione dei rischi interferenti consiste nel consentire al Datore di

lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare

la sicurezza e la salute dei lavoratori.

È evidente quindi che ci si trova di fronte non ad un mero adempimento cartaceo, più o

meno formale, ma ad un’operazione sostanziale che deve essere supportata da un

impianto logico-metodologico rigoroso e documentato.

In sostanza, poiché il quadro metodologico è il medesimo di ogni Analisi del Rischio, è

fondamentale la determinazione di una qualche funzione matematica f del tipo:

R = f (M,P)

ove si sono indicati con:

R = magnitudo del Rischio;

M = magnitudo delle conseguenze (Danno ai lavoratori);

P = Probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.

La probabilità P è espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi

in un dato intervallo di tempo. La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa

ad esempio come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e

del livello di danno a loro. La determinazione della funzione di rischio f(M,P)

presuppone di definire un modello dell’esposizione dei lavoratori a quel dato pericolo,

che consenta di porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo

verificarsi, e questo per ogni condizione operativa all’interno di certe ipotesi al

contorno. La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la

probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di

prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di

protezione, atte a diminuire l’entità del danno).

MAGNITUDO

RISCHIO AZIONI DA INTRAPRENDERE ATTUAZIONE

R ≥ 9 Grave Azioni correttive indilazionabili con urgenza Immediata

4 R 8 Rilevante Azioni correttive significative e necessarie

da programmare nel breve termine < Tre mesi

2 R 3 Modesto Azioni correttive e/o migliorative da

programmare nel breve/medio termine

< Dodici

mesi

R = 1 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di

programmazione a medio/lungo termine

< Diciotto

mesi

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La decisione sull’intervento necessita di stabilire quale sia il livello di rischio accettabile

Ra in modo tale che tutte quelle situazioni di rischio R bisognose di intervento siano

quelle che presentano un livello:

R > Ra

Si vuol inoltre evidenziare che la valutazione dei rischi è stata introdotta allo scopo

precipuo di dare responsabilità al Datore di Lavoro circa tutti gli aspetti della sicurezza

sul lavoro, imponendogli l’adozione di una vera politica della prevenzione che vada al di

là del rispetto passivo della normativa in vigore.

L’attività di Identificazione dei Fattori di Rischio implica inoltre, l’analisi sistematica

delle mansioni e dell’ambiente di lavoro, al fine di verificare la presenza di situazioni

che possono comportare pericolo per l’incolumità fisica e la salute dei lavoratori.

Per ogni fattore di rischio considerato, verranno quindi individuati i possibili pericoli e

indicati gli interventi correttivi in relazione alle misure già adottate. Queste misure sono

ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Lo studio per la catalogazione e la valutazione degli ambienti di lavoro e delle mansioni,

di tutti i rischi evidenziati, porteranno alle seguenti conclusioni, con la possibilità di

apportare modifiche al presente documento, laddove necessario:

Eliminare o ridurre

i rischi interferenziali riscontrati nello svolgimento delle

varie attività lavorative, concordando con le imprese

esterne gli interventi riduttivi da attuare.

Rivalutare le procedure per l’uso delle attrezzature, dei DPI e delle

mansioni dei lavoratori operanti.

Informare, formare, addestrare

tutti i lavoratori, secondo le mansioni assegnate ed i

rischi interferenti, evidenziati nell’esecuzione

dell’attività lavorativa.

Coordinare e aggiornare

gli addetti al primo soccorso attraverso i corsi triennale

di aggiornamento e per quelli all’antincendio ad una

prova di evacuazione annuale.

Programmare

le eventuali modifiche impiantistiche, procedurali e

organizzative per la salute di tutti i lavoratori presenti

in azienda (interni ed esterni).

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PLANIMETRIA DEL SITO PRODUTTIVO 1

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PLANIMETRIA DEL SITO PRODUTTIVO 2

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RISCHI INTERFERENTI DA CIRCOLAZIONE, STAZIONAMENTO E

CARICO/SCARICO DEL MATERIALE DEGLI AUTOMEZZI E DI

INTERVENTO DA PARTE DEL PERSONALE ESTRANEO ALL’AZIENDA

I rischi connessi all’impiego dei mezzi per il carico/scarico dei manufatti finiti o

semilavorati dagli automezzi non aziendali e degli interventi da parte di personale

estraneo all’azienda, possono sommariamente suddividersi in tre tipologie:

a) Circolazione e stazionamento dei mezzi nel sito produttivo per le possibili

interferenze con quanto presente: persone, strutture, mezzi e cose.

b) Utilizzo delle attrezzature e dei materiali in uso.

c) Interferenze durante le attività di pulizia e/o manutenzione

a) Rischi da circolazione e stazionamento dei mezzi sopra individuati

Pericolo Rischio Danno Valutazione

Accessi, viabilità Interferenze tra automezzi e/o mezzi

Urti,

ribaltamenti, investimento di persone, mezzi

e cose

1 x 2 = 2

Natura del terreno: stabilità, pendenze

Cedimenti e/o

inclinazione degli assi orizzontale

e verticale dei mezzi

Urti,

ribaltamenti e conseguenze relative

1 x 1 = 1

Presenza reti tecnologiche, infrastrutturali: elettricità, acqua,

gas, pesa

Interferenze, cedimenti.

rotture

Folgorazione, scoppi, incendi,

allagamenti.

1 x 2 = 2

Presenza di accatastamenti di manufatti e in deposito temporaneo

in prossimità delle bocche di carico

Interferenze, cedimenti delle

pile di pallets, cadute di manufatti

dall’alto

Seppellimenti

ed urti di persone,

ribaltamento dei mezzi

1 x 2 = 2

Zone di movimentazione materiale

con mezzi elevatori Interferenze

Urti,

ribaltamenti, investimento di

persone, mezzi e cose

2 x 3 = 6

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Pericolo Rischio Danno Valutazione

Erroneo posizionamento dei mezzi all’interno delle aree specifiche

Interferenze

Urti, ribaltamenti,

investimento di persone, mezzi

e cose

2 x 2 = 4

b) Rischi da utilizzo delle attrezzature e dei materiali all’interno dei reparti

Pericolo Rischio Danno Valutazione

Utilizzo attrezzature e/o impianti tecnologici

Rumore e radiazione IR

Danno all’apparato

uditivo e visivo

2 x 2 = 4

Agenti chimici in uso e/o prodotti

nelle lavorazioni

Contatto con la

pelle, inalazione delle polveri e dei fumi,

aerosol

Irritazione della pelle e delle vie respiratorie

1 x 2 = 2

Zone di movimentazione materiale

con mezzi elevatori

Cadute dall’alto,

interferenze nel transito

Urti,ribaltamenti,

investimento di persone, mezzi

e cose caduta materiali,

2 x 3 = 6

c) Interferenze durante le attività di pulizia e/o manutenzione

Pericolo Rischio Danno Valutazione

Intralcio nella libera movimentazione negli ambienti interni tra tutti i soggetti coinvolti

Cadute,

inciampi,

Danno osteo- muscolo-articolare.

2 x 2 = 4

Scivolamenti a causa della pavimentazione bagnata

Cadute, inciampi,

Danno osteo-

muscolo-articolare.

1 x 2 = 2

Meccanico, elettrico delle macchine e attrezzature da manutenere

Impigliamento,

trascinamento, cesoia mento,

elettrocuzione, altro

Tagli, fratture, tranciamenti,

folgorazioni

2 x 3 = 6

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PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA PER L’IMPRESA APPALTATRICE

Principali norme di sicurezza, igiene, antincendio ed ecologia che devono

essere rispettate dall’appaltatore per l’esecuzione di lavori all’interno di aree

dell’Azienda e misure da adottare per l’eliminazione delle interferenze

Premessa

Premesso che:

La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo è tenuto all’osservanza dell’art. 26

del DLgs 81/08 ed è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e

regolamentari vigenti per la corretta esecuzione dei lavori e delle opere, nessuna

esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto d’appalto o

d’opera.

La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo si impegna, in ottemperanza ai

disposti del DLgs 81/08, ad informare il committente sui rischi determinati delle

proprie attività e sulle misure di protezione adottate, nonché a cooperare

all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, sugli

eventuali incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e rispettare gli obblighi

di coordinamento.

Si richiamano nel seguito le principali norme di sicurezza, igiene del lavoro, antincendio

ed ecologia che devono essere rispettate per l’esecuzione di lavori all’interno dei siti

produttivi della Frigerio Carpenterie S.p.A. Tali norme hanno carattere non esaustivo

valendo la clausola richiamata al primo capoverso sopra riportato.

1. Selezione ed istruzione del personale

Per l’esecuzione dei lavori la ditta appaltante deve avvalersi di personale idoneo al

lavoro affidato ed adeguatamente addestrato ed istruito all’uso dei macchinari, degli

impianti, delle attrezzature e delle sostanze previste nonché all’utilizzo dei mezzi di

protezione e dei dispositivi di sicurezza predisposti.

Il personale deve inoltre essere informato e formato sulle norme di sicurezza e di

igiene, generali e specifiche, e sui procedimenti di lavoro corretti per l’esecuzione delle

attività affidate.

Per il personale che svolge lavori su impianti elettrici, con riferimento alla norma CEI

11- 27, la condizione di PEI (Persona Idonea cioè autorizzata dal DdL), PES (Persona

esperta) o di PAV (Persona avvertita) deve essere autocertificata dalla ditta appaltata.

Un responsabile della ditta appaltata deve essere presente durante i lavori ed il

personale deve essere munito di tessera di riconoscimento in conformità all’art 18 , c.

1, lettera u del DLgs 81/08.

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2. Comunicazione nominativi lavoratori

Prima di accedere nei luoghi di lavoro interessati dall’oggetto dell’appalto o del

contratto d’opera, i lavoratori autonomi o dipendenti delle imprese appaltate devono

qualificarsi, o comunque segnalare l’ingresso in azienda o nell’area di cantiere. Prima di

dar corso all’inizio dei lavori devono essere avvertiti i responsabili di

commessa/impianto interessati dall’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. Al

termine dei lavori, prima di uscire dallo stabilimento, devono darne comunicazione ai

responsabili di commessa/impianto, o comunque segnalare l’uscita dall’azienda o

dall’area di cantiere.

Alternativa da esaminare

Prima di iniziare i lavori oggetto dell’appalto, le imprese devono segnalare i nominativi

dei lavoratori (propri dipendenti o lavoratori di ditte terze/lavoratori autonomi in caso di

subappalto autorizzato), autorizzati ad accede in azienda o nell’area di cantiere.

3. Comportamento del personale dell’impresa esecutrice

Nell’ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un contegno corretto ed

astenersi in modo assoluto da qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare

danno ad altri lavoratori od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari settori

operativi.

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro

assegnata dai propri responsabili, senza un giustificato motivo.

E’ vietato assumere bevande alcoliche.

I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare

subito al proprio datore di lavoro o ai propri capi, gli infortuni, comprese le lesioni di

piccola entità, loro occorsi in occasione dello svolgimento dei lavori.

4. Aree concesse in uso all’impresa esecutrice

In caso di concessione in uso all’impresa esecutrice di aree per l’esecuzione o

predisposizione di lavori, il deposito di materiali o altre esigenze, questi ne assume la

piena ed esclusiva responsabilità sotto ogni profilo. In particolare, l’impresa esecutrice

è responsabile di ogni attività ivi svolta e della idoneità dei mezzi impiegati.

L’impresa esecutrice è inoltre responsabile degli adempimenti di legge (autorizzazioni,

certificazioni, denunce, verifiche, ecc…) relative ai propri mezzi, strutture ed

installazioni.

Nel caso in cui il committente metta a disposizione eventuali allacciamenti energetici

(elettricità, gas, acqua, ecc.) l’impresa esecutrice ne è responsabile a partire dal punto

di consegna.

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Egli è pertanto tenuto a richiedere al committente i parametri caratteristici della

derivazione di energia (ad esempio per gli impianti elettrici: tipo di impianto, tensione,

numero di fasi, limiti di corrente, ecc…; per gli impianti a gas: tipo di gas, pressione,

portata, ecc.) realizzando in coerenza gli impianti a valle.

Gli allacciamenti degli impianti tecnici sopra citati devono essere eseguiti a regola

d’arte.

Le attività svolte, gli impianti installati ed i materiali introdotti dall’impresa esecutrice

devono essere compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti.

5. Macchine, mezzi ed attrezzature

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell’impresa esecutrice devono essere

provvisti di targhetta indicante il nome dell’impresa o del proprietario.

Le suddette macchine, mezzi e attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni

vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro prevenzione incendi ed

ecologia, e trovarsi nelle necessarie condizioni di conservazione ed efficienza. Tali

condizioni devono essere mantenute nel tempo, mediante regolare manutenzione e

revisione.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ad esempio

ascensori, ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento,

apparecchi a pressione, ecc.) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti.

L’impresa esecutrice non deve operare con macchine, impianti e attrezzature di lavoro

di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione scritta.

6. Impianti ed apparecchi elettrici

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere realizzati, installati

e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali diretti od

indiretti con gli elementi in tensione ed i rischi di incendio o di scoppio, come previsto

anche dalla Legge 186/1968, dal DM 37/08 (ex Legge 46/90) e dalle norme di buona

tecnica C.E.I. (si vedano ad esempio i fascicoli 64/8 e 64/2, altro ed eventuale, loro

aggiornamenti). Tutti gli interventi non manutentivi devono essere corredati dei

necessari documenti progettuali e delle dichiarazioni di conformità.

Sono proibiti gli allacciamenti, se non eseguiti a regola d’arte, di apparecchiature

elettriche alle linee di alimentazione. Qualora vi siano difficoltà di allacciamento,

occorrerà segnalarlo al committente affinché provveda in merito, fatta eccezione per le

imprese di impianti elettrici che siano state preventivamente autorizzate a tale tipo di

intervento.

Particolare cura dovrà essere posta affinché i conduttori elettrici flessibili impiegati per

derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di macchine o apparecchi mobili, portatili o

trasportabili non intralcino i passaggi e non siano soggetti a danneggiamento.

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Nel caso in cui non sia stato possibile evitare tali condizioni, occorrerà proteggere

idoneamente i tratti di cavo interessati.

7. Lavori sopra o in prossimità di impianti elettrici

Qualsiasi intervento sulle linee e impianti elettrici deve essere regolarmente autorizzato

di volta in volta dal committente.

Gli interventi sugli impianti elettrici in tensione (nei soli casi consentiti e da personale

con la qualifica di PEI)) o disattivati, a qualunque tensione, devono essere eseguiti

rispettando le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e di buona tecnica, con

particolare riferimento agli aspetti di sicurezza e solo esclusivamente da personale

formato ed informato.

Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire

seguendo le procedure stabilite al riguardo dal committente.

Quando la messa fuori servizio di una linea o di un impianto è a cura del committente,

l’impresa esecutrice, prima di iniziare i lavori, deve chiedere e ricevere conferma

dell’avvenuta manovra dal Responsabile di impianto.

L’impresa esecutrice deve tener e presente che tutte le linee e le apparecchiature

elettriche devono comunque considerarsi sotto tensione sino a che non venga accertato

diversamente con gli appositi strumenti di controllo.

Sugli interruttori e/o dispositivi di sezionamento che sono stati aperti, per consentire

l’effettuazione di interventi sugli impianti, deve essere apposto avviso con l’indicazione

“Lavori in corso – non effettuare manovre”; inoltre nel caso che il dispositivo di

sezionamento sia predisposto per l’inserimento di lucchetti o sistemi analoghi, gli stessi

devono essere utilizzati, e la chiave o gli altri dispositivi asportabili, custoditi dal

Responsabile di impianto.

La rimessa in tensione dei tratti sezionati per l’esecuzione dei lavori, è subordinata

all’effettuazione delle necessarie verifiche da parte dal responsabile dell’impresa

esecutrice.

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori

elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche

un’altra persona.

8. Condizioni igienico-ambientali

Qualora in dipendenza dell’attività svolta dall’impresa esecutrice si possano determinare

alterazioni delle normali condizioni igienico-ambientali (gas, vapori, fumi, polveri,

radiazioni, rumore, vibrazioni, ecc.), prima di iniziare l’attività, questi dovrà predisporre

ed assicurare l’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione tecnica ed

individuale, al fine di prevenire rischi a tutto il personale esposto sia direttamente che

indirettamente.

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9. Norme per l’esecuzione dei lavori

Si riportano alcune norme che rivestono particolare importanza ai fini della sicurezza.

a. Opere provvisionali

Le opere provvisionali devono essere allestite a regola d’arte, con materiale

adeguato, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in

efficienza per l’intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggio di qualsiasi tipo si deve provvedere alla

loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Nei lavori eseguiti, in

posizione sopraelevata, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori

stessi, adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere provvisionali o comunque

precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto

la diretta sorveglianza di un responsabile dell’impresa esecutrice.

b. Parapetti

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie sopraelevate devono

essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o

più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di

1 m. dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm., messa

di costa e aderente al tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale,

maggiore di 60 cm.

Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna

dei montanti.

c. Difesa delle aperture

Le aperture lasciate aperte nelle opere provvisionali, devono essere protette

mediante parapetto normale con tavola fermapiede oppure devono essere coperte

con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di

calpestio dei ponti di servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un

lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che

deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di parapetto

normale con tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo

da impedire la caduta delle persone.

Le aperture praticate nel suolo e nei pavimenti, devono essere provviste di solide

coperture o protezioni perimetrali, atte ad impedire la caduta di persone, macchine

operatrici o veicoli in transito.

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d. Deposito materiale

Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato

od accatastato in modo stabile e sicuro, nelle zone all’uopo assegnate od in modo

da non costituire intralci o pericoli.

e. Interessamento delle zone di transito

Se per l’esecuzione dei lavori vengano ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi

o materiali le vie di transito interne od esterne ai fabbricati, è necessario prevedere

opportune delimitazioni delle zone interessate evidenziandole mediante apposite

segnalazioni sia per il giorno che per la notte.

f. Lavori in posizione sopraelevata

­ Accesso: l’accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro

predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee attrezzature.

­ Delimitazioni della zona sottostante i lavori: è necessario disporre affinché la

zona sottostante interessata dai lavori venga idoneamente protetta contro la

caduta dei materiali di qualsiasi genere, ed evidenziata mediante apposite

segnalazioni.

­ Cinture di sicurezza: nei lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto (presso

gronde, cornicioni, tetti, ecc.) o entro cavità (canali, scavi, recipienti, ecc.), su

muri di demolizione e nei lavori analoghi quando non sia possibile disporre

impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea

cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello

scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o

provvisionali.

La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da

resistere alle sollecitazioni derivanti da un’eventuale caduta del lavoratore. La

lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non

oltre 1,50 m.

­ Lavori su coperture: è vietato transitare o lavorare su coperture in lastre di

fibrocemento, su lucernari o su altre strutture non sufficientemente resistenti,

senza aver preventivamente adottato le appropriate misure atte ad evitare la

rottura.

g. Saldatura, taglio e riscaldo dei metalli

Gli apparecchi per saldatura e per operazioni simili devono rispondere alle norme di

buona tecnica.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del

cannello di saldatura deve essere inserita una valvola antiritorno di fiamma. Sui

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carrelli porta bombola deve essere sistemato anche un estintore in CO2 di almeno 3

kg.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di

caduta, provviste di cappellotto di protezione della valvola, e tenute lontano o

protette dalle sorgenti di calore.

E’ vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente

nelle seguenti condizioni:

­ su recipienti o tubi chiusi;

­ su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali, sotto l’azione del

calore, possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

­ su recipienti o tubi anche aperti, che abbiano contenuto materie, che

evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore o dell’umidità, possano

formare miscele esplosive.

E’ altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti

o fosse che non siano efficacemente aerati.

Quando le suddette condizioni di pericolo si possono eliminare con l’apertura del

recipiente chiuso, con l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con

l’uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio

possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati nei punti a), b) e

c) purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto designato dall’impresa

esecutrice ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell’interno di recipienti metallici,

ferma restando l’osservanza delle disposizioni sopra indicate, devono essere

predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in

modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con

parti in tensione.

Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua

di un esperto designato dall’impresa esecutrice che assista il lavoratore dall’esterno

dei recipienti.

Prima di iniziare qualsiasi operazione di saldatura, taglio o simili, l’impresa

esecutrice deve richiedere ed ottenere il permesso dagli uomini del SPP aziendali, e

questi, ove lo ritengano necessario, potranno assistere alle operazioni. In ogni caso

per un raggio di almeno 10 m.:

­ i pavimenti siano ripuliti da residui di materiale combustibile (segatura, stracci,

olio, ecc…);

­ i liquidi infiammabili siano stati rimossi ed altri materiali combustibili protetti

con teloni antincendio e/o ripari metallici;

­ ove necessario i teloni antincendio collocati immediatamente al di sotto della

zona operativa;

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­ i mezzi di lavoro siano debitamente ripuliti da qualsiasi combustibile;

­ sia stato rimosso il materiale combustibile collocato dall’altra parte delle pareti

e/o tamponamento aperture;

­ sia stato rimosso il materiale combustibile situato al di sotto del

pavimento/soffitto e/o tamponamento fessure.

10. Attrezzature ed utensili di lavoro

a. Scale semplici portatili

Le scale portatili devono essere in buone condizioni e provviste di dispositivi

antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti.

Inoltre, devono essere scelte di lunghezza idonea al lavoro da svolgere, disposte

nella giusta inclinazione ed impiegate in modo corretto.

Nell’uso delle scale le stesse dovranno essere adeguatamente fissate o trattenute

dal basso da un altro lavoratore.

b. Ponti su ruote a torre e sviluppabili

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine

di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli

spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul

terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni od altro mezzo

equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate, con cunei o altri

sistemi idonei, dalle due parti.

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono

essere spostati quando su di essi si trovino lavoratori o materiali.

c. Pistole fissachiodi

L’uso di pistole fissachiodi e di chiodatrici a sparo deve essere di volta in volta

autorizzato dal committente. Tale autorizzazione non solleva ovviamente l’impresa

esecutrice dalle responsabilità derivanti dall’uso dell’attrezzo. Possono comunque

essere impiegate soltanto pistole dotate dei necessari requisiti di sicurezza, in

buono stato di conservazione ed osservando scrupolosamente le relative norme di

sicurezza.

L’uso di pistole sparachiodi è sempre interdetto nelle zone in cui sia in atto

un’attività di lavoro o nei locali in cui esista il pericolo di esplosione od incendio.

Il personale da adibire all’impiego di tali attrezzi dovrà essere scelto con cura ed

appositamente istruito ed addestrato; lo stesso dovrà essere dotato e fare uso di

idonei mezzi protettivi.

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11. Impiego di sostanze pericolose e nocive

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o

comunque dannose, devono essere provvisti:

­ di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

­ di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di

riempimento e svuotamento;

­ di accessori di presa quali maniglie, anelli, impugnature atte a rendere sicuro ed

agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

­ di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi; i vuoti

devono essere tenuti separati dai pieni, e non riutilizzati per il contenimento di altre

sostanze se non previa loro efficace bonifica.

Tali recipienti devono portare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme,

allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I residui di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque

nocive devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in posti

nei quali non possano costituire pericolo.

L’impresa esecutrice dovrà limitare i quantitativi di sostanze pericolose o nocive in

impiego o deposito presso la sede del committente al minimo indispensabile.

Quando si tratti di sostanze pericolose di cui al DLgs 334/99 (Rischi incidenti rilevanti),

l’impresa esecutrice dovrà richiedere l’autorizzazione ad introdurre il materiale già in

sede di definizione del contratto.

L’impresa esecutrice deve operare con sostanze e preparati di sua proprietà.

E’ vietato all’impresa esecutrice l’utilizzo di sostanze e preparati di proprietà del

committente senza preventiva autorizzazione scritta.

12. Precauzioni contro i pericoli di incendio e di esplosione

E’ vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone ed in prossimità di

macchine, impianti ed attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in

essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio.

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi od esplosioni, devono

essere impiegate attrezzature antiscintille e lampade portatili od altri apparecchi

elettrici a sicurezza adatti al luogo.

13. Dotazione di mezzi personali di protezione

L’impresa esecutrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali

di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, deve

altresì disporre ed esigere per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale.

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In ogni caso tutto il personale operante nei cantieri deve essere dotato e fare costante

uso di elmetto protettivo.

L’impresa esecutrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul

luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle

operazioni ed alle caratteristiche degli impianti costituiscono pericolo per l’incolumità

personale.

14. Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale

Il personale dell’impresa esecutrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di

pericolo, di obbligo, di divieto, ed alle norme di comportamento richiamate dall’apposita

segnaletica dislocata.

15. Termine dei lavori

Al termine dei lavori l’impresa esecutrice deve provvedere affinché tutte le zone

interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti

che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici,

ecc.

Inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano

state alterate per ragioni di lavoro.

16. Denuncia di infortunio e soccorsi d’urgenza

In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l’impresa esecutrice deve assolvere

agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia.

Inoltre deve segnalare immediatamente l’evento al committente e mantenere inalterato

lo stato del luogo e delle cose.

L’impresa esecutrice deve disporre del necessario materiale di pronto soccorso e delle

attrezzature sanitarie.

Tutto il personale dovrà essere stato preventivamente sottoposto a vaccinazione

antitetanica ed ai successivi richiami, obbligatori per legge.

17. Ispezione dei lavori

Eventuali sopralluoghi o ispezioni del committente durante lo svolgimento dei lavori non

si limitano né eliminano, la completa responsabilità dell’impresa in materia di

prevenzione infortuni, sia nei confronti dell’Autorità competente, sia agli effetti

contrattuali.

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18. Emissioni in atmosfera

L’impresa esecutrice è tenuto ad operare evitando emissioni in atmosfera e nel rispetto

della segnaletica di sito.

Qualora l’attività comporti tali emissioni dovranno essere osservate le norme di legge

vigenti con particolare riferimento al DLgs 152/06.

19. Scarichi idrici

L’impresa esecutrice è tenuta ad operare evitando lo scarico di reflui in superficie e/o

nel sistema fognario aziendale.

Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa venissero prodotti reflui

l’impresa esecutrice dovrà adottare provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o

sversamenti incontrollati.

L’attività dovrà svolgersi conformemente alle norme vigenti con particolare riferimento

al DLgs 152/06.

20. Rifiuti

L’impresa esecutrice è tenuta ad operare evitando l’abbandono dei rifiuti.

Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa l’impresa esecutrice desse

luogo a produzione di rifiuti speciali dovrà provvedere alla raccolta, stoccaggio e

successivo smaltimento degli stessi in conformità alle norme vigenti, con particolare

riferimento al DLgs 152/06.

21. Rumore esterno

L’impresa esecutrice è tenuta ad operare evitando di produrre rumori molesti verso

l’ambiente esterno.

Qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, l’impresa esecutrice

dovrà conformarsi alle disposizioni di legge con particolare riferimento al DPCM

01.03.91 alla Legge 447/95 e al DPCM 14.11.1997 e successive modificazioni ed

integrazioni.

22. Rischi per lavoratrici in gravidanza

Qualora l’impresa esecutrice operi con personale femminile è tenuta ad informare le

lavoratrici dei rischi sotto elencati ed adottare le misure preventive necessarie.

Di seguito l’elenco dei principali fattori di rischio occupazionali.

Il rumore rappresenta uno degli inquinanti più diffusi nell’ambiente lavorativo.

Livelli di esposizione media giornaliera superiore a 80 dBA Lep, possono ridurre il flusso

sanguigno della placenta con possibile conseguente rischio di aborto spontaneo, basso

peso alla nascita o ridotta crescita fetale.

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E' stata inoltre ipotizzata la possibilità che, dopo il sesto mese di gravidanza, il rumore

rappresenti un rischio per l’organo dell’udito del feto, che in questo periodo è già

formato in modo completo.

Il lavoro notturno, vietato per legge alle donne in gravidanza, determina

un’alterazione del ritmo sonno-veglia e può causare un aggravamento dei disturbi

gastrointestinali, cardiovascolari e neuropsichici già normalmente presenti durante la

gravidanza.

Particolare attenzione è necessario porre hai rischi annessi all’esposizioni a sostanze

chimiche o agenti biologici. I solventi rappresentano l’agente chimico più comune

negli ambienti di lavoro, in quanto sono tipicamente uno dei componenti di colle,

mastici, vernici, sgrassanti e resine. Tali sostanze sono in grado di attraversare la

placenta e di avere effetti nocivi sul feto. Specie nei primi tre mesi di gravidanza,

possono avere un ruolo nel causare aborto spontaneo.

Inoltre i solventi organici possono ritrovarsi nel latte di donne esposte durante il

periodo di allattamento.

Per movimentazione manuale dei carichi s'intende il trasporto di un carico di peso

superiore a 3 kg comprese le azioni di sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un

carico.

La donna in gravidanza è più suscettibile alla fatica e agli sforzi fisici con maggior

rischio di comparsa di mal di schiena. Inoltre bisogna considerare che l’aumento

volumetrico dell’addome costringe a mantenere il carico ad una distanza maggiore dal

corpo determinando così un aumento dello sforzo che si deve compiere a parità di peso

da spostare.

Lo sforzo fisico derivante da tale situazione può indurre un aumento del rischio di

aborto spontaneo, di nascite pre-termine e basso peso alla nascita.

Le vibrazioni possono determinare un deficit di circolazione del sangue a livello della

placenta che a sua volta è in grado di provocare nascite anticipate, bambini sottopeso e

aborti spontanei.

Maggiormente esposte a vibrazioni sono le operaie che utilizzano attrezzature

pneumatiche e mezzi di trasporto.

Gli effetti negativi sulla gravidanza dovuti alle vibrazioni possono essere accentuati

dalla contemporanea esposizione a rumore.

Il mantenimento della stazione eretta o seduta prolungata può determinare un

peggioramento delle condizioni circolatorie degli arti inferiori con comparsa di varici per

la compressione esercitata dall’utero sui grossi vasi.

Inoltre la posizione eretta obbligata per lunghi periodi di tempo determina una

accentuazione della normale curvatura della colonna vertebrale con la comparsa di

frequenti mal di schiena, di crampi agli arti inferiori, di aborti spontanei e basso peso

alla nascita.

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Obblighi della lavoratrice: comunicare immediatamente lo stato di gravidanza

al datore di lavoro, in modo da permettere a quest’ultimo di procedere

all’espletamento delle attività previste dalla normativa vigente.

23. Rischi stress da lavoro correlato

Tra i fattori che indicono ad infortuni o malattie, di sicuro rientra lo stress lavoro

correlato, ossia lo stress causato, o concausato in modo prevalente, da specifiche e

particolari condizioni dell'attività e della organizzazione del lavoro. Sulla scorta di tali

considerazioni, le recenti norme in materia di sicurezza hanno specificamente

introdotto, tra l'altro, l'obbligo di valutazione dei rischi legati allo stress lavoro correlato

(art. 28 DLgs 81/08).

L’impresa esecutrice dovrà conformarsi alle disposizioni di legge vigenti, tenendo conto

dei rischi sopra menzionati a cui i propri dipendenti potrebbero essere esposti

lavorando presso lo stabilimento in oggetto.

24. Lavoro minorile

È assolutamente vietato alle imprese esecutrici l’utilizzo di manodopera minorile

all’interno degli stabilimenti produttivi dell’Azienda, come regolamentato dalla Legge

977/67, modificata dal DLgs 345/99 e s.m.i..

In particolare per quanto riguarda:

- il divieto di adibire i minori alle lavorazioni elencate nell’allegato 1 di detta legge,

salvo attività didattiche e di formazione professionale preventivamente autorizzate

come da art. 6 commi 2 e 3;

- le disposizioni e misure preventive e protettive specifiche (esposizione al rumore,

movimentazione manuale dei carichi);

- le visite mediche preventive e periodiche;

- l’orario di lavoro;

- la formazione professionale;

- l’eventuali prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro.

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MISURE DI TUTELA DA ATTUARSI NELLE ZONE DI ACCESSO AI SITI

PRODUTTIVI

A. CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

Il movimento e la circolazione dei veicoli nel sito produttivo di Orio al Serio, sede

legale ed amministrativa, così come in quello di Azzano S. Paolo, dovrà essere

regolamentato dalla impresa titolare, attraverso le disposizioni verbali date

rispettivamente al citofono di ingresso dall’addetta alla reception e dal preposto,

associate all’attuale idonea dislocazione di cartelli di segnalazione stradale ivi

dislocati; è importante che successivamente il Responsabile di reparto, o un suo

delegato, si prenda carico del mezzo indirizzandolo, con i segnali manuali

convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel

punto di carico/scarico dei manufatti. Tutti gli autisti, dipendenti o terzisti,

devono obbligatoriamente rispettare i limiti di marcia caratteristici dei cantieri,

muovendosi a passo d’uomo e tenendo la destra.

L’impresa titolare assicurerà la viabilità interna ai siti produttivi, intesa come

adeguatezza delle vie di transito e delle aree di manovra a sostenere senza

cedimenti il peso dei mezzi più pesanti; particolare attenzione dev’essere posta

all’eventuale presenza di tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.

Eventuali limiti di transito legati al peso dei mezzi vanno comunicati al più tardi

al momento dell’ingresso dei mezzi nel sito all’altezza del cancello carrabile.

Il terreno, dove transitano gli addetti esterni, è garantito avere una pendenza

piana (o minima) sia trasversale sia longitudinale e garantisce una portata senza

cedimenti del peso complessivo dei mezzi di trasporto adoperati, in particolare

nell’area adibita al piazzamento del mezzo per l’effettuazione dello scarico e/o

del carico del manufatto lavorato. In dette aree inoltre è garantita l’assenza,

ovvero la presenza dovrà essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o

tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto il peso del mezzo

provocandone il ribaltamento.

L’area nella quale dovrà esser posizionato il mezzo, è consolidata e livellata

dall’uso e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o

disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione è

posta alle eventuali interferenze dovute alla vicinanza di altri manufatti o di altri

mezzi di trasporto come ad esempio i muletti da cui devono essere distanziati

adeguatamente ed altri mezzi di trasporto contemporaneamente presenti.

Sono inoltre essere garantiti idonei spazi di sicurezza nel caso vi sia la

contemporanea presenza di più automezzi o persone procedenti all’interno del

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sito produttivo (basta rispettare la velocità limitata dei veicoli stradali all’interno

del perimetro aziendale e circolando tenendo la destra).

È assolutamente vietato per gli operatori esterni che operano negli spazi interni

ai siti produttivi, previa tacita ed evidente comunicazione alle aziende prestatrici

d’opera ed eventuale segnalazione tramite cartellonistica di attenzione e divieto,

accedere a luoghi soprelevati sprovvisti di parapetti e non arrampicarsi su

strutture precarie di qualsiasi tipo.

Sull’automezzo dell’azienda appaltatrice o prestatrice d’opera, non è permesso

far salire ad operare il personale interno della Frigerio Carpenterie S.p.A.

B. CORRETTO UTILIZZO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI

Dalla letteratura tecnica, la maggior parte degli infortuni correlati alle prestazioni

d’opera all’interno di reparti lavorativi da parte di imprese esterne, sono dovuti all’uso

scorretto, negligente od improprio delle attrezzature lavorative; è perciò indispensabile

attenersi in maniera diligente e scrupolosa alle misure di prevenzione e di protezione di

seguito illustrate. Eventuali modifiche e/o integrazioni ad esse saranno predisposte dal

Responsabile della manutenzione e dal preposto del reparto, sentito l’RSPP aziendale.

a) LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICHE

Non sono presenti all’interno dei siti produttivi della Frigerio Carpenterie S.p.A.

linee elettriche aeree, mentre sono presenti linee interrate ed una cabina di

trasformazione MT/BT ben distante dal percorso dei mezzi. Inoltre, l’impianto

elettrico è realizzato e verificato periodicamente a norma di legge. Di

conseguenza si può ritenere che il rischio di folgorazione elettrica per contatto

diretto con i conduttori attivi interferenti con l’attività di transito stradale prevista

in situ, è pressoché nullo.

Analogo discorso va fatto per l’impianto elettrico interno a cui collegare le

attrezzature elettriche che l’impresa appaltatrice usa per lo svolgimento della sua

attività. È preciso ordine aziendale quello di utilizzare l’impianto elettrico e le

prese messe a disposizione dall’azienda, previa disamina da parte dell’operatore

dell’efficacia e dell’efficienza delle proprie attrezzature lavorative.

b) NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE IL CARICO/SCARICO DEI MANUFATTI

Infortuni più o meno gravi possono accadere a seguito di urti accidentali con il

mezzo o con le sue parti mobili; al fine di prevenire questa tipologia di infortuni si

evidenzia la necessità di attenersi in maniera scrupolosa alle seguenti norme di

comportamento durante la operazioni di scarico/carico:

Il personale esterno, non dovendo effettuare nessun compito oltre al

posizionamento del mezzo in uso nella zona operativa di interesse, deve

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sostare lontano dalla zona operativa verificando la distanza di sicurezza dal

raggio di azione delle forche del mezzo di sollevamento (muletto) adoperato

ed eventualmente sottostare alle disposizioni di sicurezza del personale

incaricato.

C. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, RUMORE, VIBRAZIONI MECCANICHE,

RISCHIO CHIMICO

Gli operatori esterni ed i prestatori d’opera, proprio per le finalità di prevenzione e

protezione dai rischi, non sono autorizzati, neanche con funzioni di supporto, a

partecipare alle attività interne aziendali proprie della Frigerio Carpenterie S.p.A. che si

rendessero necessarie per effettuare la fornitura stessa; perciò dette operazioni

dovranno interamente svolgersi a cura dell’impresa titolare che dovrà fornire un

numero congruo di persone a ciò incaricate e debitamente informate e formate sui

rischi lavorativi; persone, inoltre, che sono state giudicate idonee alla mansione

assegnata dal medico competente.

I livelli di rumore prodotti all’interno dei reparti lavorativi risultano significativi (> 80

dB) ai fini dei livelli di attenzione stabiliti dal DLgs 81/08 titolo VIII; in particolare per

quanto riguarda le emissioni di rumore che interessano il personale esterno, operante

all’interno dei reparti di assemblaggio e saldatura delle sedi operative aziendali, si

rende obbligatorio l’uso dei DPI (otoprotettori) per tutti gli addetti presenti.

Disposizione impartita anche attraverso la presenza di cartello di obbligo d’uso (colore

blu).

Si rende noto inoltre, che, nello svolgimento dell’attività lavorativa tipica della Frigerio

Carpenterie S.p.A. all’interno dei vari reparti è limitato l’utilizzo di sostanze chimiche

prive di rilevanti sostanze classificate come pericolose. Quindi non è necessario che il

personale impiegato sia fornito di idonei DPI delle vie respiratorie e degli occhi, mentre

è sempre necessario l’uso di DPI idonei atti ad evitare il rischio di contatto diretto con la

pelle. Le schede di sicurezza di tutti i materiali impiegati sono comunque, ove se ne

ravvisi la necessità, messe a disposizione presso gli uffici della sede aziendale.

Vige inoltre, a tutela dal fumo passivo di tutti i lavoratori e delle persone presenti, il

divieto di fumare in tutto i locali al chiuso dell’azienda, evidenziato con cartellonistica

appositamente dislocata.

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PROCEDURA PER L’ACCESSO, IL POSIZIONAMENTO E

L’ATTIVITÀ DI CARICO/SCARICO DEI MATERIALI LAVORATI

E SEMI LAVORATI NEI SITI PRODUTTIVI

L’autista del mezzo che accede all’interno del sito sia per il carico del

materiale finito sia per lo scarico dei materiali semilavorati, è tenuto a seguire

le seguenti procedure di accesso e posizionamento.

1. All’atto della stipula del contratto di appalto o di fornitura del materiale, il

legale rappresentante provvederà a fornire alla Frigerio Carpenterie S.p.A.

il proprio documento di valutazione dei rischi relativo all’attività ed agli

uomini impiegati in esterno (POS) ricevendo in cambio il DUVRI interno

per prendere consapevolezza dei rischi dovuti alle interferenze possibili

all’interno dei siti della Frigerio Carpenterie S.p.A. durante le attività

proprie della commessa e per poter attuare le misure necessarie, atte a

ridurre i rischi residui e concordate tra le parti (datori di lavoro) a

salvaguardia di tutti i soggetti coinvolti (interni ed esterni) delle aziende.

2. Tutti i lavoratori delle imprese ed i prestatori d’opera che operano in

regime di appalto, dovranno presentarsi muniti di tesserino di

riconoscimento munito di fotografia, indicazioni del datore di lavoro,

generalità del lavoratore e la data di assunzione, ai sensi dell’art. 18

comma 1 lettera u) del DLgs 81/08 e dell'art. 5 della legge 23/8/2010 n.

136.

3. Ad ogni ingresso all’interno dei siti produttivi, il conducente del mezzo

deve recarsi presso la reception uffici (sede di Orio al Serio) o pazientare

all’ingresso (sito di Azzano S. Paolo) per attendere disposizioni in merito

da parte del personale preposto allo scopo.

4. Dal Responsabile del sito otterrà informazioni in merito ai rischi di

interferenza eventualmente presenti nel sito ed alle misure di sicurezza

messe in atto, attenendosi alle disposizioni che vengono date in merito.

a) Se nei giorni successivi alla scambio di consegne del POS e del DUVRI,

non sono intervenuti fattori modificanti lo stato in essere delle attività

lavorative interferenti, si procederà normalmente.

b) Al verificarsi di modifiche nello svolgimento delle attività lavorative nel

sito produttivo o nell’uso di mezzi ed attrezzature diverse da quanto

registrato, sarà compito del Responsabile dell’impianto intervenire ad

informare il personale coinvolto nelle varie attività interferenti.

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5. Si fa indicare la viabilità interna per giungere sul posto di operazione,

accertandosi, per quanto sommariamente verificabile, della idoneità del

percorso e del punto di stazionamento.

6. Evita di partecipare personalmente alle operazioni di carico/scarico,

limitandosi ad operare nell’approntamento e posizionamento delle

attrezzature in dotazione.

7. Qualora ravvisi delle situazioni di pericolo e precarietà degli approntamenti

predisposti per la propria attività di carico/scarico, è autorizzato oltre che

invitato ad informare il Responsabile del sito produttivo, di non procedere

oltre fino alla rimozione delle situazioni di pericolo.

N.B. Tutti gli autisti, dipendenti o terzisti, sono informati e formati al rispetto

assoluto dell’eventuale segnaletica e dei limiti di marcia caratteristici dei

cantieri.

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PROCEDURA PER L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE IMPIANTI E

MACCHINE NEI SITI PRODUTTIVI

Il manutentore esterno con contratto di appalto che accede all’interno del sito

per effettuare l’intervento di manutenzione, è tenuto a seguire le seguenti

procedure di corretta operatività atte ad evitare l’insorgenza di rischi

imprevisti per sé stesso e per gli altri lavoratori presenti nel sito produttivo.

1. All’atto della stipula del contratto di appalto o di fornitura del materiale, il

legale rappresentante provvederà a fornire alla Frigerio Carpenterie S.p.A.

il proprio documento di valutazione dei rischi relativo all’attività ed agli

uomini impiegati in esterno (POS) ricevendo in cambio il DUVRI interno

per prendere consapevolezza dei rischi dovuti alle interferenze possibili

all’interno dei siti della Frigerio Carpenterie S.p.A. durante le attività

proprie della commessa e per poter attuare le misure necessarie, atte a

ridurre i rischi residui e concordate tra le parti (datori di lavoro) a

salvaguardia di tutti i soggetti coinvolti (interni ed esterni) delle aziende.

2. Tutti i lavoratori delle imprese ed i prestatori d’opera che operano in

regime di appalto, dovranno presentarsi muniti di tesserino di

riconoscimento munito di fotografia, indicazioni del datore di lavoro,

generalità del lavoratore e la data di assunzione, ai sensi dell’art. 18

comma 1 lettera u) del DLgs 81/08 e dell'art. 5 della legge 23/8/2010 n.

136.

3. Ad ogni ingresso all’interno dei siti produttivi, il conducente del mezzo

deve recarsi presso la reception uffici (sede di Orio al Serio) o pazientare

all’ingresso (sito di Azzano S. Paolo) per attendere disposizioni in merito

da parte del personale preposto allo scopo.

4. Dal Responsabile del sito otterrà informazioni in merito ai rischi di

interferenza eventualmente presenti nel sito ed alle misure di sicurezza

messe in atto, attenendosi alle disposizioni che vengono date in merito.

a) Se nei giorni successivi alla scambio di consegne del POS e del DUVRI,

non sono intervenuti fattori modificanti lo stato in essere delle attività

lavorative interferenti, si procederà normalmente.

b) Al verificarsi di modifiche nello svolgimento delle attività lavorative nel

sito produttivo o nell’uso di mezzi ed attrezzature diverse da quanto

registrato, sarà compito del Responsabile dell’impianto intervenire ad

informare il personale coinvolto nelle varie attività interferenti.

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5. Si fa indicare la viabilità interna ai reparti per giungere sull’impianto o

macchina dove operare, accertandosi, per quanto sommariamente

verificabile, della idoneità delle misure di sicurezza presenti.

6. Qualora ravvisi delle situazioni di pericolo e precarietà degli approntamenti

predisposti per la propria attività di manutenzione, è autorizzato oltre che

invitato ad informare il Responsabile del sito produttivo, di non procedere

oltre fino alla rimozione delle situazioni di pericolo.

N.B. Tutti gli operatori in contratto di appalto, dipendenti o terzisti, sono

informati e formati al rispetto assoluto dell’eventuale segnaletica e dei limiti

di marcia caratteristici dei cantieri.

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PROCEDURA PER L’ATTIVITÀ DI PULIZIA AMBIENTI NEI SITI

PRODUTTIVI

Gli addetti esterni con contratto di appalto che accedono all’interno del sito

per effettuare l’intervento di pulizia negli uffici, sono tenuti a seguire le

seguenti procedure di corretta operatività atte ad evitare l’insorgenza di

rischi imprevisti nei locali in essere.

1. All’atto della stipula del contratto di appalto o di fornitura del materiale, il

legale rappresentante provvederà a fornire alla Frigerio Carpenterie S.p.A.

il proprio documento di valutazione dei rischi relativo all’attività ed agli

uomini impiegati in esterno (POS) ricevendo in cambio il DUVRI interno

per prendere consapevolezza dei rischi dovuti alle interferenze possibili

all’interno dei siti della Frigerio Carpenterie S.p.A. durante le attività

proprie della commessa e per poter attuare le misure necessarie, atte a

ridurre i rischi residui e concordate tra le parti (datori di lavoro) a

salvaguardia di tutti i soggetti coinvolti (interni ed esterni) delle aziende.

2. Tutti i lavoratori delle imprese ed i prestatori d’opera che operano in

regime di appalto, dovranno presentarsi muniti di tesserino di

riconoscimento munito di fotografia, indicazioni del datore di lavoro,

generalità del lavoratore e la data di assunzione, ai sensi dell’art. 18

comma 1 lettera u) del DLgs 81/08 e dell'art. 5 della legge 23/8/2010 n.

136.

3. Dal Responsabile del sito, nel caso di modifiche a quanto riportato nei

documenti di valutazione dei rischi aziendali, gli addetti otterranno

informazioni in merito ai rischi di interferenza eventualmente presenti nel

sito ed alle misure di sicurezza messe in atto, attenendosi alle disposizioni

che vengono apportate in merito.

4. Qualora ravvisino delle situazioni di pericolo e precarietà degli

approntamenti predisposti per la propria attività di manutenzione, sono

autorizzati oltre che invitati ad informare il Responsabile del sito

produttivo, di non procedere oltre fino alla rimozione delle situazioni di

pericolo.

N.B. In genere, l’attività di pulizia è svolta al termine della giornata lavorativa,

di conseguenza saranno presenti pochi gli impiegati rimasti in prolungamento

di orario o straordinario, quindi saranno poche le eventuali situazioni di

interferenza, comunque limitate al solo eventuale intralcio nelle zone di

transito degli uffici. Si raccomanda a tal proposito di fare attenzione.

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REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI APPALTATORI

Il comma 1 dell’art. 26 del DLgs 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno dei

siti produttivi dell’azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce

obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle

ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati. In particolare si richiede che:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a

lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva

della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera

g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori

autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o

di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo

che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e

artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi

dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nello spirito anche della legge 327 del 07/11/2000 (legge Salvi) l’ente appaltante dovrà

quindi verificare l’ adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dal DLgs 81/08.

Gli adempimenti principali sono:

a) Avvenuta valutazione dei rischi e relativa predisposizione del documento di

prevenzione e protezione, ai sensi dell’ art. 17 comma 1 lettera a) del DLgs

81/08;

b) Avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Aziendale, ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettera a) del DLgs 81/08;

c) Avvenuta nomina, nei casi previsti, del Medico Competente, ai sensi dell’art. 18

comma 4 lett. c) del DLgs 81/08;

d) Avvenuta informazione dei lavoratori sui rischi presenti nelle attività lavorative, ai

sensi dell’art. 36 del DLgs 81/08;

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e) Avvenuta formazione dei lavoratori nei casi di nuove assunzioni, cambiamento di

mansioni, introduzione di nuove tecnologie, ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/08 ,

f) Nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti

dovranno essere verificati anche i requisiti specificati nel DM n. 37 del 22 gennaio

2008 (ex legge 46/90) che garantiscono il committente esclusivamente sulla

esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, eseguiti a regola d’arte e

secondo le norme di buona tecnica.

Potrà costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell’appalto o

contratto d’opera, la predisposizione di documentazione inerente:

i profili professionali delle maestranze impiegate;

la frequenza dei lavoratori dipendenti e/o autonomi a corsi di qualificazione

professionale;

il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.

In caso di subappalto l’appaltatore dovrà richiedere alla stazione appaltante

l’autorizzazione del singolo subappalto e verificare l’idoneità tecnico-professionale dei

subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l’idoneità

dell’appaltatore stesso.

N.B. La scheda, sui requisiti tecnico professionali, da richiedere all’impresa

appaltatrice è illustrata di seguito; essa, inviata via e-mail insieme al presente

Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), dovrà essere

compilata nelle sue parti e restituita all’azienda Frigerio Carpenterie S.p.A.

insieme al POS dell’impresa appaltatrice.

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SCHEDA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEGLI APPALTATORI

Anagrafica

Ragione sociale della ditta

Sede Legale

Impianto

Telefono e Fax

E-mail

Legale rappresentante

Direttore Tecnico

Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza

Lavoratori incaricati

dell’emergenza

Medico Competente Dr.

C.C.I.A.A. BG n.

INAIL n. Cumulativa:

INPS n.

Partita I.V.A.

Prestazione fornita :

□ Azienda familiare □ Impresa artigiana □ Cooperativa

□ Impresa industriale □ Consorzio □ Altro

ORGANICO AZIENDALE

Legale rappresentante: n.

Soci operativi: n.

Impieganti : n.

Autisti: n.

Operai specializzati: n.

Turno di lavoro

Via E. Fermi n. 6

24050 Orio al Serio (BG)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 DLgs 81/08)

Allegato/DVR

D.U.V.R.I.

Pag. 37 di 39 Rev. 00

Ultimo aggiornamento: 02 mggio 2011

Sede legale ed amministrativa: VIA E. FERMI, 6 – 24050 ORIO AL SERIO (BG)

Unità locale distaccata: VIA PIEMONTE, 3 – 24052 AZZANO S. PAOLO (BG)

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Requisisti Tecnico - Professionali

Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del

DLgs 81/08

Copia della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Aziendale, ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettera a) del DLgs 81/08 e della

comunicazione agli Uffici territorialmente competenti

Documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria: copia della nomina del medico

competente – 18 comma 4 lett. c) del DLgs 81/08 giudizi di idoneità alla mansione

del personale dipendente

Copia della designazione degli addetti al servizio antincendio, primo soccorso ed

emergenze, art. 45 del DLgs 81/08

Documentazione attestante l’avvenuta informazione, formazione del personale

dipendente, ai sensi degli articoli 36 e 37 del DLgs 81/08

Dichiarazione di avvenuta consegna dei DPI

Documentazione attestante l’avvenuto addestramento del personale dipendente per

l’utilizzo dei DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, ai sensi

dell’art. 71 del DLgs 81/08.

Valutazione dell’esposizione al rumore del personale dipendente ai sensi dell’art.

181del DLgs 81/08 Titolo VIII.

Copia Registro Infortuni

Copia Libro matricola

Requisiti tecnico-professionali richiesti da norme specifiche come il DM 37/08 (ex.

legge 46/90), conduzione generatori di vapore, conduzione impianti di

riscaldamento, ecc.)

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione dei lavori

DPI inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire

Via E. Fermi n. 6

24050 Orio al Serio (BG)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 DLgs 81/08)

Allegato/DVR

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Ultimo aggiornamento: 02 mggio 2011

Sede legale ed amministrativa: VIA E. FERMI, 6 – 24050 ORIO AL SERIO (BG)

Unità locale distaccata: VIA PIEMONTE, 3 – 24052 AZZANO S. PAOLO (BG)

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Numero e relative qualifiche dei lavoratori addetti:

Numero addetti:

Relative idoneità dei lavoratori addetti:

Numero addetti:

Numero subappaltatori e tipologia attività riguardante il sub-appalto

Numero addetti:

Via E. Fermi n. 6

24050 Orio al Serio (BG)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 DLgs 81/08)

Allegato/DVR

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Ultimo aggiornamento: 02 mggio 2011

Sede legale ed amministrativa: VIA E. FERMI, 6 – 24050 ORIO AL SERIO (BG)

Unità locale distaccata: VIA PIEMONTE, 3 – 24052 AZZANO S. PAOLO (BG)

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ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL D.U.V.R.I.

Il presente Documento Unico dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) dell’azienda Frigerio

Carpenterie S.p.A. ricevuto via e-mail in data: ___/___/201_

è accettato e sottoscritto dall’Azienda/Impresa: __________________________ con

sede a: ______________ prov. (___) in via __________________________ n. ___

nella figura del Legale Rappresentante, sig. _____________________________ in

qualità di azienda/impresa appaltante dell’opera commessa, che lo rinvia a mezzo fax al

n. 035/525147 per il deposito agli atti dell’azienda appaltante.

____________, ___/___/201_ Timbro e firma

(Legale Rappresentante)