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Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 1 di 12 LINEE VITA: MODULISTICA E NORMATIVA Disposizione tecnicoorganizzativa (DTO 2/2015) 1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) A partire dal 31 gennaio 2015 trovano diretta applicazione le norme regionali sull’obbligo di installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici di cui alla precedente DTO n. 10.1 del 09.02.2014, alla quale si rimanda per le informazioni di dettaglio. Con la presente DTO si intende agevolare l’utenza interessata mettendo a disposizione: 1. La modulistica necessaria: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI, del proprietario/committente, da allegare alla richiesta di PdC ed alla SCIA, in tutti i casi, sia per opere soggette alle disposizioni della DAL n. 149/2013, sia per opere non soggette; DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MESSA IN OPERA DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO, da parte dell’installatore e del proprietario/committente, da produrre entro la fine dei lavori per opere soggette alla DAL n. 149/2013; LE NOTE INFORMATIVE PER ACCESSI E/O LAVORI IN COPERTURA, ai sensi dell’articolo 56/III, comma 9, p.to 8, del Regolamento Urbanistico Edilizio, da esporre in luogo prossimo all’accesso alla copertura. Scaricabile nella sezione “Documenti”, della pagina dello Sportello Unico per l’Edilizia, del sito internet comunale, all’indirizzo: http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/pagina.asp?IDpag=121&idbox=34&idvocebox=158; 2. La principale normativa di riferimento, ovvero: La Delibera dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 149, del 17.12.2013 Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”; La Norma UNI EN 795, del dicembre 2002 Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove”. Reperibili direttamente presso lo Sportello Unico per l’Edilizia. Con l’occasione si elencano di seguito tutte le normative relative alla progettazione e al montaggio delle linee di ancoraggio (note come linee vita) e degli ancoraggi puntuali: UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la sicurezza. UNI EN 341:1993 e 341:1993/A1 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Dispositivi di discesa. UNI EN 3531:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida. 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa non riveste alcun carattere normativo e/o regolamentare. Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 2/2015

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 LINEE VITA: MODULISTICA E NORMATIVA 

 

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 2/2015)1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) 

A partire dal 31 gennaio 2015 trovano diretta applicazione le norme regionali sull’obbligo di installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici di cui alla precedente DTO n. 10.1 del 09.02.2014, alla quale si rimanda per le informazioni di dettaglio.  Con la presente DTO si intende agevolare l’utenza interessata mettendo a disposizione: 1. La modulistica necessaria: 

DICHIARAZIONE  DI  IMPEGNO  SUI  DISPOSITIVI  DI  ANCORAGGIO  PERMANENTI,  del proprietario/committente,  da  allegare  alla  richiesta  di  PdC  ed  alla  SCIA,  in  tutti  i  casi,  sia  per  opere soggette alle disposizioni della DAL n. 149/2013, sia per opere non soggette; 

DICHIARAZIONE  DI  AVVENUTA  MESSA  IN  OPERA  DEI  DISPOSITIVI  DI  ANCORAGGIO,  da  parte dell’installatore e del proprietario/committente, da produrre entro  la  fine dei  lavori per opere soggette alla DAL n. 149/2013; 

LE NOTE INFORMATIVE PER ACCESSI E/O LAVORI IN COPERTURA, ai sensi dell’articolo 56/III, comma 9, p.to 8, del Regolamento Urbanistico Edilizio, da esporre in luogo prossimo all’accesso alla copertura. 

Scaricabile  nella  sezione  “Documenti”,  della  pagina  dello  Sportello  Unico  per  l’Edilizia,  del  sito  internet comunale, all’indirizzo: http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/pagina.asp?IDpag=121&idbox=34&idvocebox=158; 

2. La principale normativa di riferimento, ovvero: 

La Delibera dell’Assemblea  Legislativa dell’Emilia Romagna n. 149, del 17.12.2013  “Atto di  indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”; 

La Norma UNI EN 795, del dicembre 2002 “Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove”. 

Reperibili direttamente presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.  Con l’occasione si elencano di seguito tutte le normative relative alla progettazione e al montaggio delle linee di ancoraggio (note come linee vita) e degli ancoraggi puntuali: 

UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la sicurezza. 

UNI EN 341:1993 e 341:1993/A1 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Dispositivi di discesa. 

UNI EN 353‐1:2003 Dispositivi di protezione  individuale contro  le cadute dall'alto: Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida. 

1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa non riveste alcun carattere normativo e/o regolamentare.

Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza

Settore IV: Sviluppo Urbano 

N. 2/2015 

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UNI EN 353‐2:2003 Dispositivi di protezione  individuale contro  le cadute dall'alto: Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile. 

UNI EN 354:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Cordini. 

UNI EN 355:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Assorbitori di energia. 

UNI EN 360:2003 Dispositivi di protezione  individuale contro  le cadute dall'alto: Dispositivi anticaduta di tipo retrattile. 

UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Imbracature per il corpo. 

UNI EN 362:1993 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Connettori. 

UNI EN 363:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Sistemi di arresto caduta. 

UNI EN 364:1993 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova. 

UNI EN 365:1993 Dispositivi di protezione  individuale contro  le cadute dall'alto: Requisiti generali per  le istruzioni per l'uso e la marcatura. 

UNI EN 795:2002 Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto: Dispositivi di ancoraggio. 

UNI ISO 8793:1992 Funi di acciaio: Estremità con manicotti. 

Linee Guida ISPESL per  la scelta,  l'uso e  la manutenzione di Dispositivi di Protezione  individuale contro  le cadute dall'alto, scaricabili all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/Tutela/Documents/cadute.pdf. 

 Si raccomanda inoltre la consultazione: 

della pubblicazione dell’ASL ed INAIL di Bergamo “Dispositivi di ancoraggio sulle coperture”; 

della pubblicazione della Associazione Linee Vita “Linee guida sistemi anticaduta a Norma UNI EN 363”; entrambe a disposizione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.  Si richiama infine l’articolo 115 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto 1. Nei  lavori  in quota qualora non  siano  state attuate misure di protezione  collettiva  come previsto all'articolo 111, comma  1,  lettera  a),  è  necessario  che  i  lavoratori  utilizzino  idonei  sistemi  di  protezione  idonei  per  l’uso  specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: (alinea così modificato dall'art. 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)     a) assorbitori di energia;     b) connettori;     c) dispositivo di ancoraggio;     d) cordini;     e) dispositivi retrattili;     f) guide o linee vita flessibili;     g) guide o linee vita rigide;     h) imbracature. 2. (comma abrogato dall'art. 72 del d.lgs. n. 106 del 2009) 3.  Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore  lungo una guida o  linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. (comma così modificato dall'art. 72 del d.lgs. n. 106 del 2009) 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. 

 Si  precisa  che  in  materia  di  dispositivi  di  ancoraggio  e  di  norme  che  li  regolamentano,  la  norma  tecnica fondamentale di riferimento è la UNI EN 795.  In data 25  luglio 2012  il CEN ha adottato UNI EN 795: 2012, che detta  importanti novità  rispetto alla versione precedente UNI EN 795: 2002.  Puntualizziamo che la norma UNI EN 795: 2012 non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e pertanto la versione armonizzata è ad oggi la versione del 2002. Ciò significa che i dispositivi conformi alla UNI EN 795: 2002 sono ad oggi utilizzabili. Con l’introduzione della versione del 2012 si introduce il concetto di non permanenza ed utilizzabilità da parte di un  unico  operatore,  tutto  ciò  crea  indubbi  problemi  di  carattere  operativo.  Per  ovviare  al  problema, sull’utilizzabilità  da  parte  di  più  operatori  contemporanei,  è  stata  introdotta  la  CEN  TS  16415:2013  che,  pur consentendo  l’utilizzo  contemporaneo  da  parte  di  più  operatori,   non  permette  di  superare  il  requisito  della rimovibilità che continua a permanere. Tutto ciò per precisare che  i dispositivi realizzati  in rispondenza alla UNI EN 795:2012 possono essere  impiegati 

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con  l’impiego  congiunto  dei DPI, ma  i  requisiti  e  i metodi di prova utilizzati per  tali dispositivi non  sono  stati ritenuti, dalla Commissione,  sufficienti a garantire  i  requisiti essenziali di  salute e  sicurezza di  cui all'allegato  II della Direttiva 89/686/CEE. Possiamo concludere ragionevolmente ritenendo: che  i dispositivi di ancoraggio destinati al collegamento di più persone,  devono  essere  conformi  alla  UNI  EN  795:2012  ed  aver  superato  anche  le  prove  descritte  nella  TS 16415:2013, però essendo progettati per una collocazione non permanente essi non risultano idonei alla messa in sicurezza delle coperture a titolo definitivo. In attesa di una norma che consenta  l’installazione permanente dei dispositivi si può, ed è più agevole  farlo, operare con la UNI EN 795:2002.  Di seguito si riporta una sintesi della Norma UNI 795/2002:  

SINTESI COMMENTATA DELLA NORMA UNI EN 795:2002 “DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DALL’ALTO PER LE COPERTURE”

 

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La norma UNI EN 795 suddivide i dispositivi di ancoraggio in diverse classi, pertanto la scelta della tipologia idonea alla messa in sicurezza della copertura dovrà tener conto di: 1) tipologia della copertura 2) tipologia della struttura 3) quali e quanti tipi di intervento si prevedono vengano effettuati su tale copertura 4) impatto ambientale e architettonico 5) esigenze date dall’impermeabilizzazione da adottare 6) esigenze economiche 7) praticità di utilizzo tenendo conto della sicurezza del sistema. La “Linea Vita” è normalmente costituita da un insieme di ancoraggi e funi posizionate in orizzontale e verticale, in modo tale da consentire all’operatore di agganciarsi con mezzi di protezione individuale e di lavorare su coperture con ampia libertà di movimenti in completa sicurezza. La “Linea vita” deve essere utilizzata da tutti i lavoratori che svolgono opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura o sugli impianti esistenti. I dispositivi di ancoraggio da adottare possono essere del tipo: EN 795 classe A1: comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne, architravi.

EN 795 classe A2: comprende ancoraggi strutturali progettati per il fissaggio a tetti inclinati.

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EN 795 classe C: comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Per definizione di tale norma per linee orizzontali si intende una linea che devia dall’orizzonte per non più di 15°.

CLASSE C - UNI EN 795:2002 PUNTO 4.3.3.1 “…… per i dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio orizzontali realizzati con …… funi metalliche, la resistenza minima alla rottura della corda ….. deve essere almeno il doppio della tensione massima applicata a detta corda ….. nel momento dell'arresto della caduta previsto per tale dispositivo e verificato per mezzo di prove o di calcolo. …Tutti gli altri elementi portanti inseriti nella linea di forza della linea di ancoraggio flessibile (per esempio pali di ancoraggio strutturale, piastre portanti, bulloni, ecc.) e che fissano la linea di ancoraggio alla struttura portante principale devono essere progettati in modo da resistere al doppio della forza generata dalla massima tensione del supporto al momento dell'arresto della caduta o del trattenimento applicata su tali elementi o componenti (i calcoli devono essere eseguiti da un ingegnere qualificato).……”. I DISPOSITIVI ANTICADUTA DALLE COPERTURE SONO SOTTOPOSTI ALLA NORMA UNI EN 795:2002 La norma UNI EN 795:2002 La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall’alto E’ la norma italiana per la Protezione contro le cadute dall’alto. E’ la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 795 (edizione luglio 1996) e dell’aggiornamento A1 (edizione ottobre 2000) Non si applica ai ganci progettati secondo la EN 517 o alle passerelle secondo la EN 516, né ai punti di ancoraggio fissi facenti parte della struttura originale LE DEFINIZIONI DELLA UNI EN 795:2002 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO Elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio. ELEMENTO Parte di un componente o di un sottosistema. Corde, cinghie, elementi di attacco, accessori e linee di ancoraggio sono esempi di elementi. COMPONENTE Parte di un sistema venduto dal fabbricante e fornito con imballaggio, marcatura e istruzioni per l'uso. Supporti per il corpo e cordini (D.P.I.) sono esempi di componenti di un sistema. PUNTO DI ANCORAGGIO Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio. ANCORAGGIO STRUTTURALE Elemento o elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale. ANCORAGGIO STRUTTURALE DI ESTREMITÀ

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Ancoraggio strutturale a ogni estremità di una linea d'ancoraggio flessibile. ANCORAGGIO STRUTTURALE INTERMEDIO Ancoraggio strutturale che può essere necessario come elemento aggiuntivo tra gli ancoraggi strutturali di estremità. LINEA DI ANCORAGGIO Linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale (D.P.I.). ROTAIA DI ANCORAGGIO Linea rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale. PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE Elemento mobile aggiuntivo montato sulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale. ARRESTO TERMINALE Caratteristica che garantisce l'impossibilità che il punto di ancoraggio mobile o il dispositivo di protezione individuale si stacchi involontariamente dalla linea o rotaia di ancoraggio. COLLEGAMENTO Cordino, assorbitore di energia o altro dispositivo applicato al punto di ancoraggio mobile di una linea di ancoraggio flessibile e conforme alle specifiche del fabbricante. REQUISITI GENERALI PER I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CORRETTA CONNESSIONE AL D.P.I. Il/i dispositivo/i di ancoraggio, il/i punto/i di ancoraggio e il/i punto/i di ancoraggio mobile/i devono essere progettati in modo da accettare il D.P.I. e garantire che il dispositivo di protezione individuale, correttamente applicato, non possa staccarsi involontariamente. FACILITA’ ASSEMBLAGGIO Se un dispositivo di ancoraggio comprende più di un elemento, la progettazione deve essere tale che quegli elementi non possano apparire correttamente assemblati senza essere saldamente bloccati tra di loro. ACCURATA LAVORAZIONE I bordi o gli angoli esposti devono essere arrotondati con un raggio di almeno 0,5 mm con uno smusso di 45°. PROTEZIONE DALLA CORROSIONE Tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio devono essere conformi al 4.4 della EN 362:1992 relativo alla protezione contro la corrosione. Le parti progettate per esposizione permanente all'ambiente esterno devono avere una protezione contro la corrosione almeno equivalente ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della EN 362:1992. I COMPONENTI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A DELLE PROVE DI TIPO PER VERIFICARE LA CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI EN 795 CRITERI GENERALI PROVE DI TIPO - le forze devono essere applicate nella direzione di esercizio; - la condizione di prova deve rappresentare l’applicazione più sfavorevole - il dispositivo si può deformare: è sufficiente che resista alla forza applicata - la prova deve essere effettuata secondo lo schema previsto dalla norma La norma: “Il dispositivo di ancoraggio campione deve essere sottoposto a prova con forze applicate nella direzione in cui sono applicate in esercizio. La configurazione per una prova deve essere conforme alle istruzioni del fabbricante, compreso il pre-tensionamento dove applicabile, in modo da rappresentare il caso più sfavorevole per ciascun tipo di dispositivo di ancoraggio”. PER TUTTI I COMPONENTI LA MARCATURA DEVE ESSERE CONFORME ALLA EN 365 Il marchio di identificazione deve comprendere:

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Inoltre nei componenti deve esserci il riferimento normativo e la tipologia di classe. Per i dispositivi in classe c e in classe e il produttore o l’installatore deve indicare chiaramente sopra o accanto al dispositivo di ancoraggio: A - numero massimo operatori B - esigenza assorbitori di energia C - requisiti relativi alla distanza dal suolo.

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PROGETTAZIONE E’ consigliabile progettare la “Linea vita” in maniera tale da consentire agli operatori di lavorare in regime di caduta totalmente prevenuta utilizzando un cordino regolabile che non consenta mai di raggiungere la zona in cui vi è il rischio di caduta. In questo caso le colonnine del tratto principale della “Linea vita” (contraddistinta dal colore azzurro negli esempi seguenti) dovrebbero essere montate in modo tale che la linea vita risulti equidistante da tutti i bordi. Questa soluzione permetterà agli operatori di lavorare in completa sicurezza. Nel caso questa soluzione non consenta di raggiungere i punti più estremi della copertura, in corrispondenza del limite massimo del cordino dovranno essere predisposti dei punti di ancoraggio (contraddistinti dal colore rosso negli esempi seguenti), posizionati in maniera equidistante dai margini della copertura. Sarà cura del progettista e degli installatori rilevare tale misura e segnalarla nel manuale d’uso e manutenzione in modo da permettere a chi deve accedere alla copertura di dotarsi di un secondo cordino della misura massima corretta da impedire la caduta. Di seguito alcuni esempi applicativi sviluppati sulle coperture più comuni.

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Bibliografia: Trentino Sicurezza: Estratto UNI EN 795:2002; INAIL: Guida ai sistemi di protezione individuali dalle cadute; Atti del Convegno “La norma UNI EN 795 e le linee vita come sistema di protezione”, Ferrara, 9.11.2012; LineaSikura s.r.l. - Sintesi della Norma UNI EN 795; FT s.p.a. – Linee Vita UNI EN 795, Classe C; Servizio PSAL–ASL della Provincia di Bergamo: “I dispositivi di ancoraggio sulle coperture”; ISPESL: “Linee Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le

cadute dall’alto – Sistemi di arresto caduta”; Associazione Lineavita: “Linea Guida Sistemi Anticaduta a norma UNI EN 363”; INAIL Bergamo: “Dispositivi di ancoraggio sulle coperture”.

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2 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV – Sviluppo 

Urbano – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell’originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale in tutte le sue componenti.