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Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro Dott. Giancarlo Negrello 06 maggio 2011

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Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro

Dott. Giancarlo Negrello

06 maggio 2011

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 2

Nell’ambito dell’azione preventiva è bene tenere presenti

alcuni dati, quali ad esempio:il 25 % degli incidenti sul lavoro sono presumibilmente

riconducibili all’alcol;

L’alcol provoca almeno un licenziamento su sei;

gli alcolisti si assentano 2,5% volte in più rispetto ad altri

lavoratori;

secondo stime internazionali, almeno il 5% di tutti i lavoratori è

alcolista ed un ulteriore 5% è a rischio, tanto che insorgono già

disturbi del comportamento, di salute e per quanto riguardo le

prestazioni;

circa il 10% dei lavoratori assume giornalmente alcol sul posto

di lavoro.

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INFORTUNI SUL LAVORO ALCOL-CORRELATI

Paesi europei: percentuale variabile dal 2 al 25%

PERCENTUALE DI INFORTUNI MORTALI ALCOL-CORRELATI IN ALCUNI STATI EUROPEI

INGHILTERRA 20 %

FRANCIA 15-25 %

POLONIA 8-25 %

DANIMARCA 17%

GERMANIA (cant.navali) 32 %

REP. CECA (miniere) 16 %

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Nel 2002 secondo il rapporto INAIL ci sono stati 967.785

infortuni sul lavoro di cui 1397 mortali.

Una stima conservativa che attribuisca all’uso di alcolici il

10% degli infortuni in Italia, porterebbe ad attribuire a tale

causa 139 infortuni mortali e 96.000 infortuni non mortali.

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Nel Veneto un’indagine svolta dallo SPISAL di Mestre su 1246 lavoratori ha evidenziato che il 17,4% di loro consumava oltre un litro di vino al giorno. Un’altra indagine effettuata dallo SPISAL di Verona sui lavoratori edili ha documentato che il 26% della popolazione considerata assumeva tra ½ e 1 litro di vino al giorno e il 10% superava il litro/die.

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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE ESAMINATA

n° lavoratori inclusi nell’indagine: 433

n° lavoratori sottoposti al dosaggio dell’alcolemia: 429

Età: 35,0 ± 12,6 a. 67

364

Maschi

Femmine

Comparto produttivo:

Industria 267

Artigianato 74

Agricoltura 43

Edilizia 26

Terziario e Servizi 20

V, Patussi 1996 - Conegliano

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% infortunati con tracce di alcol : 36,8 (158/429)

% infortunati con alcolemia > 40 mg/100 ml : 3,3% (13/429)

includendo tra i positivi coloro che hanno rifiutato il test : 3,9% (17/433)

% infortunati con alcolemia > 80 mg/100 ml : 1,4% (6/429)

includendo tra i positivi coloro che hanno rifiutato il test : 2,3% (10/433)

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giorno della settimanaGiancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro

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DPR n. 309 del 1990Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

“Intesa” del 30 ottobre 2007, stipulata in sede di Conferenza Unificata tra governo, regioni ed enti locali

Intesa … in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza; Accordo” 18 settembre 2008, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome;

«Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi»

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Legge 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelatiPROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 - Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolicheD. Lgs 81/08 – ‘Testo Unico’ per la sicurezza del Lavoro;

verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.“

D.Lgs 106/09 – Decreto correttivo del T.U.Atti regionali, ….

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Art. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato

rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,

l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto

divieto di assunzione e di somministrazione di

bevande alcoliche e superalcoliche.Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro

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2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli

alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere

effettuati esclusivamente dal medico competente (art. 2,

comma 1, lettera d DLgs 626/94 e successive

modificazioni), ovvero dai medici del lavoro dei servizi

per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di

lavoro con funzioni di vigilanza competenti per

territorio delle aziende unità sanitarie locali.

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3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che

intendano accedere ai programmi terapeutici e di

riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9,

comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica

l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

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Art. 124I lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano

accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione…

“se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla

conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la

sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta

all’esecuzione del trattamento riabilitativo, e comunque

per un periodo non superiore a 3 anni”.

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4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma

1 è punito con la sanzione amministrativa consistente

nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5

milioni.

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Tra le altre …. le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e

private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica; caposala ferrista.

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• Stabilisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro (per un massimo di tre anni) ai lavoratori:

tossicodipendenti; assunti a tempo indeterminato; i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione.

• Stabilisce le modalità tecniche di attuazione e la possibilità di riferirsi a contratti collettivi di lavoro e accordi per il pubblico impiego ove più favorevoli della normativa nazionale.

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Individua profili di responsabilità per il datore di lavoro che:

1) non sottopone ad accertamenti sanitari i lavoratori delle

“lavorazioni comportanti rischi per la sicurezza,

l’incolumità e la salute di terzi”;

2) non allontana dalla mansione a rischio lavoratori risultati

positivi al test di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti.

Rimanda, tuttavia, ad un successivo decreto ministeriale

l’individuazione delle mansioni comportanti rischi per la

sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi …

La concreta applicazione rimase sospesa almeno sino al

2007.

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Invece del previsto decreto ministeriale, si preferì ricorrere allastipula di intese, previste dal 6° comma dell’art. 8 della Legge131/2003 che ne stabilisce l’adozione in sede di ConferenzaStato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorirel’armonizzazione delle rispettive legislazioni o ilraggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento diobiettivi comuni.

Furono pertanto successivamente emanate:L’intesa 30 ottobre 2007L’accordo 18 settembre 2008

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Individua:le mansioni a rischio (allegato 1)le strutture sanitarie competenti (art. 2)gli accertamenti sanitari da espletare; modalità ed iter procedurali generali e per specifiche situazioni (art.li 3, 4, 5, 6, 7) modalità generali dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza mentre demanda ad un successivo accordo stato regioni le procedure diagnostiche e medico legali ( art 8);effetti dell’accertamento della tossicodipendenza (art. 9).

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Comma. 1

stabilisce che le mansioni individuate “a rischio” sono oltre

quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate

nell’Allegato 1;

le assoggetta alla sorveglianza sanitaria (in allora art.li 16 e

17 d.Lgs 626/94);

Comma. 2

Rimanda a norme specifiche gli accertamenti del personale

delle ferrovie ed assimilati, forze armate, polizia ed altri

corpi armati, vigili del fuoco.

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1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione

per l’espletamento di determinati lavori pericolosi: • impiego di gas tossici,

• fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e

brillamento mine,

• direzione tecnica e conduzione impianti nucleari

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2. Attività di trasporto: mezzi che richiedono patente di guida

C/D/E; • conducenti per i quali è previsto il certificato di abilitazione

professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di

noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione

professionale per guida di veicoli che trasportano merci

pericolose su strada.

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• Personale addetto a vario titolo alla

circolazione ferroviaria, tranviaria… alla

navigazione,

• Personale di controllo ed assistenza al volo,

addetti e responsabili della produzione , del

confezionamento, del trasporto e della

vendita di esplosivi

• Addetti ad apparecchi di sollevamento,

esclusi i manovratori di carri ponte con

pulsantiera a terra e di monorotaie

• Addetti alla guida di macchine di movimento

terra e merci.

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Recependo un’indicazione prevista

nell’art. 1 dell’intesa 30 ottobre

2007, il Testo Unico stabilì che

visite mediche preventive,

periodiche e per cambio mansione

effettuate dal Medico Competente

ai sensi della sorveglianza sanitaria

… sono altresì finalizzate alla

verifica di assenza di alcol

dipendenza e di assunzione di

sostanze psicotrope e

stupefacenti.

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•… persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ….

• è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, … l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 cc … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, … l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale ……. Il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

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la conferenza permanente per i rapporti

tra lo stato, le regioni e province

autonome sancì l’accordo sulle

“Procedure per gli accertamenti

sanitari di assenza di

tossicodipendenza o di assunzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope in

lavoratori addetti a mansioni che

comportano particolari rischi per la

sicurezza, l’incolumità e la salute di

terzi” con cui si completa, al momento

il quadro normativo nazionale”.

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Il fine della normativa è la prevenzione degli incidenti nelle mansioni a rischio per l’incolumità del lavoratore e di terzi, lo strumento è il giudizio di inidoneità e conseguente sospensione cautelativa (nell’immediato temporanea) del soggetto positivo al test, a prescindere dallo stato di dipendenza o di uso occasionale;Per i lavoratori tossicodipendenti che necessitano di trattamento si ricorda l’obbligo di avviarli ai programmi di riabilitazione (art. 124, DPR 309/90) che garantiscono il reintegro nella mansione al termine del percorso riabilitativo;

Si raccomanda di garantire la riservatezza, il rispetto della persona e si rammenta che deve essere scongiurato l’utilizzo strumentale volto ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

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Legge 30 marzo 2001 n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi

alcol correlati (provvedimento 16 marzo 2006)

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e

gli Enti Locali in materia di accertamenti di

assenza di tossicodipendenza del 30/10/2007

1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di

abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori

pericolosi:

Attività per le quali è richiesto un certificato di

abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori

pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto gennaio

1927, e successive modificazioni);

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto

1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto

ministeriale 1° marzo 1974);

c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e

brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.

290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari

(decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di

cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente

della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

TABELLA COMPARATIVA DELLE MANSIONI A ELEVATO RISCHIO PER ALCOL

E TOSSICODIPENDENZA

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2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e

alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti

a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237

del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile

1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e

private in qualita' di: medico specialista in anestesia e

rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed

infermiere di bordo; medico comunque preposto ad

attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere;

operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e

puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per

neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie

svolte in strutture pubbliche e private;

6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e

private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto

d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e

giurata;

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti

Locali in materia di accertamenti di assenza di

tossicodipendenza

Legge 30 marzo 2001 n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di

problemi alcol correlati

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8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto :

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e‘

richiesto il possesso della patente di guida categoria B,

C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di

abilitazione professionale per la guida di taxi o di

veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il

certificato di formazione professionale per guida di

veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il

possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli

per i quali è richiesto il certificato di abilitazione

professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di

noleggio con conducente, ovvero il certificato di

formazione professionale per guida di veicoli che

trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei

treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei

treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi

attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra

apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento

treni, gestione della circolazione, manutenzione

infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più

attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore

dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del

personale di carriera e di mensa;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore

dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale

di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di

conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a

noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle

ferrovie in concessione e in gestione governativa,

metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,

autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle

ferrovie in concessione e in gestione governativa,

metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,

autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti

Locali in materia di accertamenti di assenza di

tossicodipendenza

Legge 30 marzo 2001 n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di

problemi alcol correlati

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f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi

di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di

sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con

pulsantiera a terra e di monorotaie;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi

di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di

sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con

pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina,

nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme

in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-

shore e delle navi posa tubi;

g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta

e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali

componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri,

nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in

mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e

delle navi posa tubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre

ed aerea;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre

ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore

dei trasporti;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore

dei trasporti;

p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e

merci;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e

merci;

9) addetto e responsabile della produzione,

confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di

esplosivi;

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili

della produzione,del confezionamento, della detenzione, del

trasporto e della vendita di esplosivi.

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti

Locali in materia di accertamenti di assenza di

tossicodipendenza

Legge 30 marzo 2001 n. 125

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problemi alcol correlati

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10) Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle

costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in

quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive

e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti

Locali in materia di accertamenti di assenza di

tossicodipendenza

Legge 30 marzo 2001 n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di

problemi alcol correlati

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In relazione alle mansioni di movimentazione terra e merci

che comprendono gli addetti alla guida i carrelli elevatori, si

evidenzia che devono considerarsi esclusi dagli accertamenti

in oggetto, gli addetti alla conduzione di transpallet manuali

e transpallet a motore con guida a terra.

Diversamente, si considerano rientrare nell'ambito dei

soggetti per i quali sono previsti i richiamati accertamenti, i

conduttori di traspallet a motore con guidatore a bordo

In applicazione del principio di effettività, saranno esclusi

dagli accertamenti sanitari di assenza di uso o dipendenza da

sostanze psicotrope e di stupefacenti, i lavoratori che,

benché formati, non siano di fatto addetti all'uso dei carrelli.

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Indicazioni operative sulle procedure di accertamento verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (DPR 9 ottobre 1990, n. 309, mi. 125; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41) .DA TORE DI LA VORO

Al fine di adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell 'Allegato l del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 , il datore di lavoro deve acquisire il prescritto giudizio di idoneità espresso dal medico competente.Le mansioni di "movimentazione terra e merci" comprendono gli addetti alla guida di carrelli elevatori, devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali e a motore.Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e comunicare per iscritto al medico competente l’elenco aggiornato di tali lavoratori.

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Il datore di lavoro dopo aver ricevuto la pianificazione degli

accertamenti da part e del medico competente, comunica ai

lavoratori la data e luogo degli accertamenti con un preavviso

di non più di un giorno.

Tutti gli accertamenti sono svolti in orario di lavoro a spese del

datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro non attivi la sorveglianza sanitaria

per tossicodipendenza nelle mansioni previste dalla legge, sarà

applicabile la sanzione per la violazione dell' alt. 18 comma l

lettera g) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 43

D. Lgs. n. 38/2000 (Art.12) che aggiunto all’art.2 ed all’art.210

del T.U. (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione:...l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone

assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo

di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che

collega due luoghi di lavoro ...(omissis)... Restano, in questo caso,

esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso

di alcolici e di

psicofarmaci o

dall’uso non terapeutico

di stupefacenti ed

allucinogeni;... .

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 44

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 45

Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico

competente quando presente, deve valutare il rischio legato

alla assunzione di alcolici nella propria azienda.

Tale valutazione va inserita in uno specifico capitolo del

D.V.R.

La valutazione deve riguardare in particolare le attività

elencate nel provvedimento del 16 marzo 2006.

Il medico competente terrà conto della valutazione del

rischio nel predisporre la sorveglianza sanitaria.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 46

Per i lavoratori addetti alle attività elencate dal

provvedimento del 16 marzo 2006 non è prevista la

sorveglianza sanitaria obbligatoria “divieto di assunzione e di somministrazione di bevande

alcoliche e superalcoliche”

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 47

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del

datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e

indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal

medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le

visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì

finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti.

Ciò non significa sottoporre tutti i lavoratori a batterie di esami

di laboratorio per l’alcol perché la condizione di

alcoldipendenza non è una diagnosi laboratoristica ….

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 48

1. …… c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle

capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro

salute e alla sicurezza;

… f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle

norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di

sicurezza e di igiene del lavoro …

…bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo

di s. s. non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica

senza il prescritto giudizio di idoneità

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 49

…f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente

sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione

di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a

conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto

previsto dall'articolo 37. (sanzione: ammenda da 300 a 900

euro)

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 50

1) Impedire che il lavoratore (in condizione di malessere o

di alterazione psicofisica) svolga operazioni pericoloseNon farlo lavorare

Non permettere che usi la propria auto

Farlo riposare in un luogo adeguato

Avvisare il diretto superiore

2) Se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo

Soccorso Aziendale, il quale provvederà a:accompagnarlo a casa

chiamare il 118

3) Se il soggetto è agitato e violento, attivare le forze

dell’ordine

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 51

Il dirigente ha l’obbligo di affidare i compiti al

lavoratore … (art 18 comma 1 lettera c); deve allontanare il

lavoratore … (art. 15 comma 1 lettera m); richiede al

medico competente … (art. 18 comma 1 lettera g); vigila

affinché … (art. 18 comma 1 lettera bb); richiede

l’osservanza da parte dei singoli lavoratori … (art. 18

comma 1 lettera f).

• Il preposto sovrintende e vigila … in caso di persistenza

della inosservanza informa i superiori diretti (art.19 comma

1 lettera a); segnala tempestivamente al datore di lavoro o al

dirigente …(art. 19 comma 1 lettera f).

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 52

8. Il datore di lavoro dispone

affinche' sia vietato assumere e

somministrare bevande alcoliche

e superalcoliche ai lavoratori

addetti ai lavori in quota.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 53

Il prelievo ematico è un atto cruento che richiede il consenso

informato.

L’art. 25, comma 1, lettera g del D.L.vo 81/08 prevede che il

m.c. informi il lavoratore sul significato della sorveglianza

sanitaria a cui è sottoposto (art. sanzionato)

NON SI PUO’ OPERARE SENZA IL CONSENSO INFORMATO

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 54

Nel caso il lavoratore

neghi il consenso:

Non è possibile

esprimere il giudizio di

idoneità relativamente al

compito lavorativo.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 55

Azienda con MC, lavoratore spostato a mansioni non a

rischio, sottoposto alla sorveglianza sanitaria per altri rischi:Il Medico Competente:

CounsellingCoinvolgimento del MMGEventuale invio al SertInvio alla commissione ex art. 5 L. 300/70

Azienda priva di MC perché non presenta rischi lavorativi

con obbligo di sorveglianza sanitariaIl datore di lavoro:

Eventuale invio al SertInvio alla commissione ex art. 5 L. 300/70

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 56

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 57

Infortuni in itinere di rettamente cagionati dall’abuso di

alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di

stupefacenti ed allucinogeni;... .E’ prevista l’esclusione dalla copertura assicurativa di tutti gli

infortuni causati da rischi elettivi (es. assunzione bevande

alcoliche e sostanze

stupefacenti).

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 58

In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di

sostanze psicoattive l’azione di rivalsa o di indennizzo varia

in funzione di:Volontario stato di ebbrezza o di parziale o totale incoscienza

dovuta all’uso volontario di sostanze stupefacenti.

In questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso

causale tra attività lavorativa ed evento lesivo.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 59

Involontario assorbimento per via aerea, all’uso di farmaci con effetti secondari, all’azione di terzi, ecc... o nel caso l’infortunio non possa considerarsi causato, in tutto o in parte, dalle suddette sostanze ad esempio: interruzione stradale non segnalata, invasione di corsia da parte del conducente dell’altro automezzo, cedimento di un solaio, esplosione, improvvisa rottura di un macchinario, ecc... .

In questi casi c’è copertura assicurativa in quanto lo stato di non completa padronanza delle proprie azioni non ha inciso, ovvero ha inciso soltanto in parte, sul determinismo causale dell’evento.

L’INAIL provvederà quindi a fornire le prestazioni di legge al lavoratore e si rivarrà, poi, nei confronti dei responsabili civili nei limiti e nei modi su illustrati.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 60

Nel caso di un lavoratore che ha abusato

di sostanze alcoliche o stupefacenti, causi

l’infortunio di un compagno di lavoro. In questa ipotesi l’INAIL provvederà

senz’altro ad indennizzare l’operaio

infortunatosi ed a promuovere

successivamente azione di rivalsa non solo

verso il diretto danneggiante ma anche

nei confronti di tutti i soggetti tenuti a

vigilare a che nessun dipendente operi in

ambiente di lavoro in condizioni di scarsa

lucidità dovuta all’assunzione delle

succitate sostanze.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 61

In Italia non è stata emanata alcuna particolare disposizione

di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali che regoli in modo

difforme le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

correlati all’uso di alcool e sostanze stupefacenti.

Neppure è stata emessa

alcuna circolare o fornite

specifiche indicazioni da

parte della Direzione

Generale dell’INAIL.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 62

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 63

Chi si assume l’onere di controllare e rilevare se il lavoratore non è più in grado di portare a termine il suo lavoro e costituisce un eventuale pericolo per sé e per gli altri, è senza alcun dubbio il diretto superiore. Sono i superiori a dover prendere i giusti provvedimenti contro l’abuso di sostanze perché essi sono responsabili della sicurezza dei loro dipendenti e devono perciò fare tutto il possibile per ovviare a pericoli ed incidenti.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 64

Comportamenti genericimancanza di puntualità;assenze brevi, ma frequenti, dal lavoro prima o dopo il week-end; frequentigiustificazioni da parte di terzi (p.es. il partner);crescente frequenza di incidenti (sul lavoro o sulla strada);capacità produttiva e di resistenza non costante;dimenticanze (p.es. incarichi di lavoro, appuntamenti, occasioni varie);isolamento dai colleghi, evitare il contatto con i propri superiori ;lamentele da parte di colleghi e lavoratori;alitosi alcolica già all inizio della giornata lavorativa (spesso nascosta da odore di menta piperita, collutorio o lozione dopo barba);mutamenti della persona;evidente mancanza di concentrazione;sottostima o superstima di sé stessi, mancanza di scrupolosità;continui sbalzi di umore dalla suscettibilità al nervosismo, euforia, depressione, riservatezza;aumento del senso dell’umorismo, spavalderia;trascuratezza della propria immagine;tempi di reazione prolungati, peggioramento della capacità motoria; frequenti stati ansiosi;sintomi visibili come tremore delle mani e sudore, aspetto gonfio, viso arrossato.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 65

Mutamenti nel comportamento socialeeccesso d’alcol in occasione di feste, il cosiddetto uscire

dagli schemi;

fama di capacità di reggere bene l’alcol;

consumo d’alcol in occasioni improprie;

ricerca di alibi per giustificarne il costante consumo;

cercare nascondigli per le scorte d’alcol;

glissare discorsi sul tema alcol;

bugie sul proprio rapporto con il bicchiere;

trascuratezza della famiglia e dei contatti sociali;

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 66

Nei casi più clamorosi di dipendenza, i superiori

dovrebbero prendersi il compito di tenere dei colloqui

con i dipendenti, seguendo una procedura ben precisa.

Questi colloqui si pongono l’obiettivo di:inviare gli interessati alle istituzioni competenti, prima che

il problema peggiori e che il lavoratore diventi anche un

onere per l’azienda;

produrre una pressione costruttiva;

mostrare ai diretti interessati che i problemi non vengono

ignorati, ma affrontati apertamente.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 67

I diretti superiori assumono perciò un ruolo particolare,

in quanto:sono a stretto contatto con i loro dipendenti e possono

registrare tempestivamente eventuali defaillance

nell’atteggiamento;

dispongono di mezzi di pressione, a differenza dei colleghi;

a differenza dei familiari non sono coinvolti dai diretti

interessati sul piano emozionale e finanziario.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 68

Decidendo di effettuare un colloquio, bisogna:assicurarsi che il lavoratore non si trovi in uno stato alterato (di ebbrezza) e che sia in grado di accettare la proposta;bisogna instaurare un clima piacevole, privo di paure;bisogna assicurarsi che il luogo e l’orario prescelto consentano un colloquio indisturbato;dimostrare al lavoratore che siete preoccupati di loro;fare in modo che la persona interessata abbia la sensazione di non essere respinta, ma che al contrario il motivo del colloquio è desiderare di aiutarla.

Sarebbe utile prendere a pretesto del colloquio un fatto capitato di recente.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 69

Ogni qualvolta l’aspetto esteriore del dipendente

suggerisca che è necessario assumere provvedimenti.

I sintomi dai quali si può desumere questo stato sono per

esempio:repentini mutamenti dell’atteggiamento, confusione nel

parlare, andatura insicura, e nel caso di consumo di alcol, la

tipica alitosi. Già piccole quantità di alcol possono

influenzare le capacità fisiche e psichiche necessarie per

svolgere il proprio lavoro con sicurezza: si stima infatti che

già con una concentrazione di alcol nel sangue pari allo 0, 2

gr/l si instaura un comportamento non conforme agli standard

di sicurezza.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 70

In un verbale, il superiore dovrebbe spiegare le cause della momentanea sospensione dal lavoro del dipendente, descrivendone attentamente i comportamenti. Il verbale viene firmato dal superiore e l’interessato deve essere informato sul contenuto. Se l’interessato continua a contestare il fatto di essere sotto l’azione dell’alcol o di un altra sostanza stupefacente, il superiore, a dimostrazione del contrario e su propria richiesta, può fare ricorso ad un servizio medico (eventualmente al medico competente).

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 71

Il divieto di occupazione non porta necessariamente ad un

allontanamento dal posto di lavoro. Questa è una decisione

che spetta al superiore, dopo aver considerato caso per caso.

In caso di persone fortemente ubriache è comunque bene

rivolgersi ad un medico che potrebbe essere:il medico di famiglia;

il medico d’urgenza

dell’ospedale;

la guardia medica.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 72

A seconda delle situazioni, gli interessati possono:restare in azienda sotto sorveglianza;

essere portati a casa dai familiari;

essere accompagnati a casa con l’auto di servizio o in caso di

emergenza con l’auto privata di un collega; in questo caso oltre

all’autista deve essere presente un’altra persona, seduta sul

sedile posteriore dell’auto;

essere portati a casa con un

taxi a proprie spese.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 73

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 74

Il questionario somministrato si divide sostanzialmente in tre

parti:la prima con i dati anagrafici;

la seconda riguardante l'uso o abuso delle sostanze psicotrope;

la terza che correla sostanze, infortuni e interruzioni.

Nell’ultima parte, la terza, si sono poste delle domande

riguardanti il numero delle interruzioni giornaliere

effettuate, il numero di infortuni avvenuti nel corso degli

ultimi dodici mesi e l’eventuale utilizzo di sostanze

illegali, alcool o medicamenti precedentemente

all’infortunio.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 75

Il questionario si conclude

chiedendo al soggetto se

nelle sue normali mansioni

lavorative ha o meno la

responsabilità di terzi (ad

esempio, guida un muletto,

comanda un carroponte o

utilizzo di gru).

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 76

I questionari somministrati sono stati in totale 294, prevalentemente presso lo Zuccherificio di xxxxx. Dei 294 partecipanti hanno risposto 230 maschi e 64 femmine.La distribuzione dei soggetti nelle 5 fasce di età identificate (18-24;25-34;35-45;46-54;55-64;65-75) nel questionario risulta essere:

per il 19% ,cioè 55 soggetti hanno tra i 18 e i 24 anni;per il 20%, cioè 59 soggetti hanno tra i 25 e i 34 anni;per il 21%, cioè 62 soggetti hanno tra i 35 anni ed i 45 anni;per il 30% , cioè 90 soggetti hanno tra i 46 ed i 54 anni;per il 9%, cioè 26 soggetti hanno tra i 55 ed i 64 anni;per l’1%, cioè 2 soggetti hanno tra i 64 ed i 75 anni.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 77

La distribuzione in base al settore d’attività risulta essere:per il 9%, cioè 25 soggetti lavorano nel settore primario;

per il 68%, cioè 202 soggetti lavorano nel settore secondario;

per il 23%, cioè 67 soggetti lavorano nel settore terziario.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 78

La distribuzione del campione in

funzione del titolo di studio risulta

essere:per il 54%, cioè 159 persone hanno

un diploma di scuola superiore

il 26 %, cioè 75 persone possiedono

la licenza media inferiore;

il 20%, cioè 59 soggetti possiedono

un diploma di laurea;

meno dell’1%, cioè 1 soggetto

dichiara di avere esclusivamente la

licenza elementare.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 79

La distribuzione dei soggetti in base alla mansione

ricoperta risulta essere la seguente:per l’1%, cioè 3 apprendisti;

per il 3%, cioè 9 coltivatori diretti;

per il 3%, cioè 8 dirigenti;

per il 5%, cioè 14 disoccupati;

per il 19%, cioè 56 impiegati;

per il 4%, cioè 12 liberi professionisti;

per il 50%, cioè 148 operai;

per il 5%, cioè 16 operatori tecnici;

per il 2%, cioè 5 con la funzione di quadro …;

per l 8%, cioè 23 studenti.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 80

per il 19%, (56 soggetti) non bevono mai alcol;per il 29%, (84) assumono alcool una volta al mese.

1) il 95% ha risposto che beve una o due unità alcoliche2) un 1% ha risposto che beve cinque o sei unità alcoliche3) e il rimanente 4% ha risposto che beve tra le tre o quattro unità alcoliche;

per il 27% (78) bevono dalle due alle tre volte a settimana:1) il 73% di questi ha risposto che consuma una o due unità alcoliche;2) il 19% ha risposto che beve tre o quattro unità alcoliche;3) l’ 8% consuma cinque o sei unità alcoliche;

per il 21% (61) bevono dalle quattro alle più volte in una settimana:

1) il 64% ha risposto che consuma una o due unità alcoliche;2) il 13% ha risposto che consuma dal tre alle quattro unità alcoliche;3) il 10 % ha risposto che consuma cinque o sei unità alcoliche;4) il restante 5% ha risposto che consuma sette,otto,nove unità alcoliche.

per il 5%, (15) consumano più volte al giorno sostanze alcoliche:1) Il 40% ha risposto che consuma una o due unità alcoliche;2) Il 33% ha risposto che consuma tre o quattro unità alcoliche;3) Il restante 27% ha risposto che consuma cinque o sei unità alcoliche.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 81

I risultati con almeno una risposta

positiva al CAGE relativo

all’alcolismo sono 71, suddivisi

come segue:1) Il 75%, cioè 53 lavoratori

presentano una sola risposta positiva;

2) L’1%, cioè 1 lavoratore con 2

risposte positive;

3) Il 24%, cioè 17 lavoratori con tre

risposte positive;

4) nessuno ha dato tutte le risposte

positive in questo CAGE.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 82

I lavoratori che probabilmente abusano di alcol (cioè che

hanno almeno una risposta positiva nel CAGE) in base al

CAGE sono:per il 23% con un età compresa tra 18 – 24 anni;

per il 30% con un età compresa tra 25 – 34 anni;

per il 18% con un età compresa tra i 35 – 44 anni;

per il 16% con un età

tra i 45 – 54 anni;

per il 13% con un età

tra i 55 - 64 anni.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 83

Inoltre essi possiedono:per il 16 % un diploma di laurea;

per il 66% un diploma di scuola superiore;

per il 18% ha come titolo di studio la

licenza media inferiore.

Il 28% dei soggetti maschili, sul totale, ha

dato almeno una risposta positiva nel

CAGE relativo al consumo di alcol,

contro un 9 % dei soggetti femminili.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 84

Su 294 soggetti ben 56 affermano di far uso di sostanze psicotrope cioè il 18%: 1. il 36%, cioè il 21 persone fanno uso di Cannabinoidi:

Il 56% una volta al mese o meno;Il 24% dalle due alle tre volte alla settimana;Il 16% quattro o più volte alla settimana;Il 4% dalle due alle quattro volte al giorno.

2. nessuno dichiara di far uso di Oppiacei;3. nessuno dichiara di far uso di Oppioidi;4. il 13%, cioè 7 persone dichiarano di fare uso di cocaina :

Il 72% una volta al mese o meno;Il 14% dalle due alle tre volte alla settimana;Il 14% quattro o più volte alla settimana;

5. il 4%, cioè 2 persone dichiarano di far uso di Ecstasy e anfetamine, con una frequenza di una volta al mese o meno;6. il 47%, cioè 26 persone dichiarano di far uso di farmaci (benzodiazepine) con le seguenti frequenze (vedi fig. 13):

Il 69% una volta al mese o meno;Il 16% due o tre volte alla settimana;Il 16% quattro o più volte alla settimana;Il 12% più volte al giorno.

7. nessuno dichiara di far uso di altre tipologie di farmaci che possano causare effetti psicotropi.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 85

Analizzando il CAGE relativo alle

sostanze, su 294 lavoratori, 22,

cioè il 7% presentano delle

positività:il 54%, cioè 12 lavoratori

presentano una sola risposta

positiva;

il 46%, cioè 10 lavoratore hanno 2

risposte positive;

nessuno presenta più di due

risposte positive.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 86

La distribuzione delle persone con probabilità di abuso di

sostanze psicotrope in base al CAGE sopra descritto è:per il 50% con un età compresa tra 18 – 24 anni;

per il 22% con un età compresa tra i 25 – 34 anni;

per il 10% con un

età compresa tra i

35 - 44 anni;

per il 18% con

un età tra i 45 - 54

anni

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 87

Le persone che hanno dato almeno una risposta affermativa nel CAGE riguardante le sostanze hanno per:

il 59 % un diploma di laurea;il 41% un diploma di scuola superiore

Il 100% dei soggetti che ha dato almeno una risposta affermativa del CAGE relativo alle sostanze è maschio.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 88

Su 294 persone che hanno risposto al questionario, 2

dichiarano di aver avuto un infortunio nel corso degli

ultimi 12 mesi, tutti è due dichiarano di far uso di farmaci

(benzodiazepine (1)), però entrambi affermano di non

essere stati sotto l’effetto di farmaci durante infortunio:il primo, un operatore tecnico di età compresa tra i 18 e i 24

anni, con un diploma di media superiore;

il secondo, un operaio di età compresa tra i 35 e i 44 anni, con

un diploma di media superiore.

(1) Le benzodiazepine sono una classe di farmaci con proprietà sedative, ipnotiche, ansiolitiche, anticonvulsive, anestetiche e miorilassanti. Le benzodiazepine sono spesso usate per offrire un sollievo di breve durata agli stati di ansia o insonnia grave o inabilitante.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 89

Un solo soggetto ha dichiarato di

non essere riuscito negli ultimi

dodici mesi a svolgere le normali

mansioni lavorative a causa del

consumo di bevande alcoliche o

sostanze.

Trattasi di maschio, di età

compresa tra i 18 e i 24 anni, in

possesso di diploma di laurea con

occupazione di apprendista.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 90

Su un totale di 294 che hanno risposto al questionario,

114 cioè 39% delle persone risultano di avere una

mansione pericolosa o con la responsabilità verso terzi:il 28% dichiara di far uso di sostanze;

il 64% di assumere alcool;

il 7% di non assumere

alcool o sostanze.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 91

Il questionario evidenza che c’è una

notevole diffusione di consumo di

sostanze psicotrope all’interno

dell’azienda valutata (ben il 18%). Da

sottolineare però è che il 47% dei

consumatori cioè il 9% del totale fa

uso di farmaci (benzodiazepine), facili

da reperire con una semplice ricetta

medica, ma che comunque causano

controindicazioni a mansioni

pericolose o che abbiano responsabilità

nei confronti di terzi.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 92

Delle 294 persone che

hanno compilato il

questionario 238 hanno

dichiarato di utilizzare

alcol, 71 soggetti, cioè il

24% del totale presenta

almeno una risposta

positiva al CAGE

relativo all’utilizzo di

alcol, evidenziando un

sostanziale abuso di

alcol.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 93

L’efficienza lavorativa, valutata in

questo questionario mediante la

domanda delle interruzioni

giornaliere, fa notare che coloro che

non bevono e che non assumono

sostanze effettuano al massimo 4

pause lavorative. Chi dichiara di

consumare alcool ma non di fare uso

di sostanze ha dichiarato di

effettuare dalle 2 alle 4 pause

lavorative per l’87%, ma c è una

parte, il 13%, che ne effettua più di

5 interruzioni in una giornata.Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 94

I risultati di chi dichiara di far uso di sostanze sono

circa omogenei nelle tre possibili risposte, cioè, per il 34% 1 o 2 pause lavorative

per il 29% 3 o 4 pause lavorative;

per il 38% più di 5 pause lavorative.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 95

Un altro risultato significativo

del questionario è che su 114

persone che dichiarano di aver

nelle proprie mansioni la

responsabilità di terzi:il 28% dichiara di assumere

sostanze;

il 64% di assumere alcool;

il 7% di non assumere mai ne

alcool ne sostanze.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 96

Visti i risultati del questionario risultata peculiare un intervento all’interno dell’azienda con adeguati programmi di gestione all’uso-abuso di sostanze psicotrope, con adeguati interventi di prevenzione, recupero e riabilitazione dei lavoratori interessati.Ci sono già iniziative di formazione verso i lavoratori.Queste iniziative vanno incentivate e sostenute.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 97

Siamo tutti convinti che si deve eliminare o ridurre

l’assunzione di sostanze psicotrope nell’attività lavorativa,

ma occorre che tale certezza sia fatta propria da ogni

componente dell’organigramma aziendale: dal lavoratore

all’imprenditore.

Il lavoratore per ovvi motivi di salute e l’imprenditore

perché puntare sulla prevenzione si avrà come ritorno una

riduzione dei costi legati ad infortuni, malattie, incidenti,

ecc.

Giancarlo Negrello: Droga, Alcol e Sicurezza sul lavoro06/05/2011 98