D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli artt. 76 e 87 della Costituzione VISTI gli artt. 16 e 17, comma 2, della Leg- ge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l’art. 7 della Legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 6, lett. d) ed e), della Legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO il punto 2 dell’allegato n. 3 della Legge 8 marzo 1999, n. 50; VISTO l’art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies; VISTO l’art. 1 della Legge 16 giugno 1998, n. 191; VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52; VISTI gli artt. 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica- zioni; VISTO il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia; VISTO il decreto del Presidente della Re- pubblica recante testo unico delle disposi- zioni regolamentari in materia di edilizia; VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; VISTA la Legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, con- vertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94; VISTO l’art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successi- ve modificazioni; VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; VISTA la Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; VISTA la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni; VISTO l’art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; VISTA la Legge 5 marzo 1990, n. 46, e suc- cessive modificazioni; VISTE le preliminari deliberazioni del Con- siglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; SENTITA la Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi dell’adunanza generale del 29 marzo 2001; ACQUISITO il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rila- scio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubbli- ca; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 mag- gio 2001; SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli af- fari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali; D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (coordinato ed aggiornato alle sopravvenute novità legislative)

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 76 e 87 della CostituzioneVISTI gli artt. 16 e 17, comma 2, della Leg-

ge 23 agosto 1988, n. 400;VISTO l’art. 7 della Legge 8 marzo 1999, n.

50, come modificato dall’art. 1, comma 6,lett. d) ed e), della Legge 24 novembre 2000,n. 340;

VISTO il punto 2 dell’allegato n. 3 dellaLegge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO l’art. 20 della Legge 15 marzo 1997,n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;

VISTO l’art. 1 della Legge 16 giugno 1998,n. 191;

VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340,allegato A, n. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;

VISTI gli artt. 14, 16, 19 e 20 della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modifica-zioni;

VISTO il decreto legislativo recante testounico delle disposizioni legislative in materiadi edilizia;

VISTO il decreto del Presidente della Re-pubblica recante testo unico delle disposi-zioni regolamentari in materia di edilizia;

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, esuccessive modificazioni;

VISTA la Legge 28 gennaio 1977, n. 10, esuccessive modificazioni;

VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, esuccessive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;VISTO il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, con-

vertito, con modificazioni, dalla Legge 25marzo 1982, n. 94;

VISTO l’art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993,n. 398, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successi-ve modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e

successive modificazioni;VISTA la Legge 5 novembre 1971, n. 1086,

e successive modificazioni;VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e

successive modificazioni;VISTA la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e

successive modificazioni;VISTO l’art. 24 della Legge 5 febbraio

1992, n. 104, e successive modificazioni;VISTA la Legge 5 marzo 1990, n. 46, e suc-

cessive modificazioni;VISTE le preliminari deliberazioni del Con-

siglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

SENTITA la Conferenza unificata ai sensidell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Statoespresso nella sezione consultiva per gli attinormativi dell’adunanza generale del 29marzo 2001;

ACQUISITO il parere della competentecommissione della Camera dei deputati edecorso inutilmente il termine per il rila-scio del parere da parte della competentecommissione del Senato della Repubbli-ca;

VISTA la deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 24 mag-gio 2001;

SU PROPOSTA del Presidente del Consigliodei Ministri e del Ministro per la funzionepubblica, di concerto con i Ministri per gli af-fari regionali, per i lavori pubblici e per i benie le attività culturali;

D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia(coordinato ed aggiornato alle sopravvenute novità legislative)

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Emanail seguente decreto:

PARTE IATTIVITÀ EDILIZIA

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Capo IATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 (L)Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i prin-cipi fondamentali e generali e le disposizioniper la disciplina dell’attività edilizia.

2. Restano ferme le disposizioni in mate-ria di tutela dei beni culturali e ambientalicontenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, e le altre normative di settore aventi in-cidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

3. Sono fatte salve altresì le disposizionidi cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 31 marzo1998, n. 112, ed alle relative norme di attua-zione, in materia di realizzazione, amplia-mento, ristrutturazione e riconversione diimpianti produttivi.

Art. 2 (L)Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potestà legisla-tiva concorrente in materia edilizia nel ri-spetto dei principi fondamentali della legi-slazione statale desumibili dalle disposizionicontenute nel testo unico.

2. Le regioni a statuto speciale e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoesercitano la propria potestà legislativaesclusiva, nel rispetto e nei limiti degli sta-tuti di autonomia e delle relative norme diattuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, delpresente testo unico, attuative dei principi diriordino in esso contenuti, operano diretta-mente nei riguardi delle regioni a statuto or-dinario, fino a quando esse non si adeguanoai principi medesimi.

4. I comuni, nell’ambito della propria au-

tonomia statutaria e normativa di cui all’art.3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disci-plinano l’attività edilizia.

5. In nessun caso le norme del presentetesto unico possono essere interpretate nelsenso della attribuzione allo Stato di funzio-ni e compiti trasferiti, delegati o comunqueconferiti alle regioni e agli enti locali dalle di-sposizioni vigenti alla data della sua entratain vigore.

Art. 3 (L)Definizioni degli interventi edilizi

(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si inten-dono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”,gli interventi edilizi che riguardano le operedi riparazione, rinnovamento e sostituzionedelle finiture degli edifici e quelle necessariead integrare o mantenere in efficienza gli im-pianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordi-naria”, le opere e le modifiche necessarieper rinnovare e sostituire parti anche strut-turali degli edifici, nonché per realizzare edintegrare i servizi igienico-sanitari e tecno-logici, sempre che non alterino i volumi e lesuperfici delle singole unità immobiliari enon comportino modifiche delle destina-zioni di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamentoconservativo”, gli interventi edilizi rivolti aconservare l’organismo edilizio e ad assicu-rarne la funzionalità mediante un insieme si-stematico di opere che, nel rispetto deglielementi tipologici, formali e strutturali del-l’organismo stesso, ne consentano destina-zioni d’uso con essi compatibili. Tali inter-venti comprendono il consolidamento, il ri-pristino e il rinnovo degli elementi costitutividell’edificio, l’inserimento degli elementi ac-cessori e degli impianti richiesti dalle esi-genze dell’uso, l’eliminazione degli elementiestranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”,gli interventi rivolti a trasformare gli organi-smi edilizi mediante un insieme sistematicodi opere che possono portare ad un organi-smo edilizio in tutto o in parte diverso dal

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precedente. Tali interventi comprendono ilripristino o la sostituzione di alcuni elementicostitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la mo-difica e l’inserimento di nuovi elementi edimpianti. Nell’ambito degli interventi di ri-strutturazione edilizia sono ricompresi an-che quelli consistenti nella demolizione e ri-costruzione con la stessa volumetria esagoma di quello preesistente, fatte salvele sole innovazioni necessarie per l’ade-guamento alla normativa antisismica; (1)

e) “interventi di nuova costruzione”, quel-li di trasformazione edilizia e urbanistica delterritorio non rientranti nelle categorie defini-te alle lettere precedenti. Sono comunqueda considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuo-ri terra o interrati, ovvero l’ampliamento diquelli esistenti all’esterno della sagoma esi-stente, fermo restando, per gli interventi per-tinenziali, quanto previsto alla lett. e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione prima-ria e secondaria realizzati da soggetti diver-si dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e diimpianti, anche per pubblici servizi, checomporti la trasformazione in via permanen-te di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per im-pianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori peri servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri,anche prefabbricati, e di strutture di qualsia-si genere, quali roulottes, campers, casemobili, imbarcazioni, che siano utilizzati co-me abitazioni, ambienti di lavoro, oppure co-me depositi, magazzini e simili, e che nonsiano diretti a soddisfare esigenze mera-mente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le nor-me tecniche degli strumenti urbanistici, inrelazione alla zonizzazione e al pregio am-bientale e paesaggistico delle aree, qualifi-chino come interventi di nuova costruzione,ovvero che comportino la realizzazione di unvolume superiore al 20% del volume dell’e-dificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o

di materiali, la realizzazione di impianti perattività produttive all’aperto ove comportinol’esecuzione di lavori cui consegua la tra-sformazione permanente del suolo inedifi-cato;

f) gli “interventi di ristrutturazione urbani-stica”, quelli rivolti a sostituire l’esistentetessuto urbanistico-edilizio con altro diver-so, mediante un insieme sistematico di in-terventi edilizi, anche con la modificazionedel disegno dei lotti, degli isolati e della retestradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 preval-gono sulle disposizioni degli strumenti urba-nistici generali e dei regolamenti edilizi. Re-sta ferma la definizione di restauro previstadall’art. 34 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.

Art. 4 (L)Regolamenti edilizi comunali

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i comuni adottanoai sensi dell’art. 2, comma 4, deve contene-re la disciplina delle modalità costruttive,con particolare riguardo al rispetto delle nor-mative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,di sicurezza e vivibilità degli immobili e dellepertinenze degli stessi.

2. Nel caso in cui il comune intenda isti-tuire la commissione edilizia, il regolamentoindica gli interventi sottoposti al preventivoparere di tale organo consultivo.

Art. 5 (R)Sportello unico per l’edilizia

(D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2,3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220,R.D. 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell’am-bito della propria autonomia organizzativa,provvedono, anche mediante esercizio informa associata delle strutture ai sensi delcapo V, titolo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, ovvero accorpamento, disarticola-zione, soppressione di uffici o organi già esi-

(1) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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stenti, a costituire un ufficio denominatosportello unico per l’edilizia, che cura tutti irapporti fra il privato, l’amministrazione e,ove occorra, le altre amministrazioni tenutea pronunciarsi in ordine all’intervento ediliziooggetto della richiesta di permesso o di de-nuncia di inizio attività.

2. Tale ufficio provvede in particolare:a) alla ricezione delle denunce di inizio at-

tività e delle domande per il rilascio di per-messi di costruire e di ogni altro atto di as-senso comunque denominato in materia diattività edilizia, ivi compreso il certificato diagibilità, nonché dei progetti approvati dallaSoprintendenza ai sensi e per gli effetti degliartt. 36, 38 e 46 del D.Lgs. 29 ottobre 1999,n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie dicui al punto a), anche mediante predisposi-zione di un archivio informatico contenente inecessari elementi normativi, che consentaa chi vi abbia interesse l’accesso gratuito,anche in via telematica, alle informazioni su-gli adempimenti necessari per lo svolgimen-to delle procedure previste dal presente re-golamento, all’elenco delle domande pre-sentate, allo stato del loro iter procedurale,nonché a tutte le possibili informazioni utilidisponibili;

c) all’adozione, nelle medesime materie,dei provvedimenti in tema di accesso ai do-cumenti amministrativi in favore di chiunquevi abbia interesse ai sensi dell’art. 22 e se-guenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241,nonché delle norme comunali di attuazione;

e) al rilascio dei permessi di costruire, deicertificati di agibilità, nonché delle certifica-zioni attestanti le prescrizioni normative e ledeterminazioni provvedimentali a carattereurbanistico, paesaggistico-ambientale, edi-lizio e di qualsiasi altro tipo comunque rile-vanti ai fini degli interventi di trasformazioneedilizia del territorio;

f) alla cura dei rapporti tra l’amministra-zione comunale, il privato e le altre ammini-strazioni chiamate a pronunciarsi in ordineall’intervento edilizio oggetto dell’istanza odenuncia, con particolare riferimento agliadempimenti connessi all’applicazione dellaparte seconda del testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di co-

struire o del certificato di agibilità, l’ufficio dicui al comma 1 acquisisce direttamente, ovequesti non siano stati già allegati dal richie-dente:

a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui nonpossa essere sostituito da una autocertifica-zione ai sensi dell’art. 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove neces-sario, in ordine al rispetto della normativaantincendio.

4. L’ufficio cura altresì gli incombenti ne-cessari ai fini dell’acquisizione, anche me-diante conferenza di servizi ai sensi degliartt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assen-so, comunque denominati, necessari ai finidella realizzazione dell’intervento edilizio.Nel novero di detti assensi rientrano, in par-ticolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni delcompetente ufficio tecnico della regione, perle costruzioni in zone sismiche di cui agliartt. 61, 94 e 62;

b) l’assenso dell’amministrazione militareper le costruzioni nelle zone di salvaguardiacontigue ad opere di difesa dello Stato o astabilimenti militari, di cui all’art. 16 dellaLegge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l’autorizzazione del direttore della cir-coscrizione doganale in caso di costruzione,spostamento e modifica di edifici nelle zonedi salvaguardia in prossimità della linea do-ganale e nel mare territoriale, ai sensi e pergli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 8 novembre1990, n. 374;

d) l’autorizzazione dell’autorità com-petente per le costruzioni su terreni confi-nanti con il demanio marittimo, ai sensi e pergli effetti dell’art. 55 del codice della naviga-zione;

e) gli atti di assenso, comunque denomi-nati, previsti per gli interventi edilizi su im-mobili vincolati ai sensi degli artt. 21, 23, 24,e 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, fer-mo restando che, in caso di dissenso mani-festato dall’amministrazione preposta allatutela dei beni culturali, si procede ai sensidell’art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490;

f) il parere vincolante della Commissione

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per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e pergli effetti dell’art. 6 della Legge 16 aprile1973, n. 171, e successive modificazioni,salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamentoal piano comprensoriale previsto dall’art. 5della stessa legge, per l’attività edilizia nellalaguna veneta, nonché nel territorio dei cen-tri storici di Chioggia e di Sottomarina e nel-le isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;

g) il parere dell’autorità competente in te-ma di assetti e vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie,ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

i) il nulla-osta dell’autorità competen-te ai sensi dell’art. 13 della Legge 6 dicem-bre 1991, n. 394, in tema di aree naturali pro-tette.

TITOLO IITITOLI ABILITATIVI

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 (L)Attività edilizia libera

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c);Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;

D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,convertito in Legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previ-ste dalla disciplina regionale e dagli stru-menti urbanistici, e comunque nel rispettodelle altre normative di settore aventi inci-denza sulla disciplina dell’attività edilizia e,in particolare, delle disposizioni contenutenel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, i seguen-ti interventi possono essere eseguiti senzatitolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;b) interventi [...] volti all’eliminazione di

barriere architettoniche che non comportinola realizzazione di rampe o di ascensoriesterni, ovvero di manufatti che alterino lasagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricer-ca nel sottosuolo che abbiano caratteregeognostico o siano eseguite in aree ester-ne al centro edificato.

Art. 7 (L)Attività edilizia

delle pubbliche amministrazioni(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma3; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; D.P.R.24 luglio 1977, n. 616, art. 81; D.P.R. 18 aprile

1994, n. 383; D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,comma 16, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. Non si applicano le disposizioni delpresente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richie-dano per la loro realizzazione l’azione inte-grata e coordinata di una pluralità di ammi-nistrazioni pubbliche allorché l’accordo del-le predette amministrazioni, raggiunto conl’assenso del comune interessato, sia pub-blicato ai sensi dell’art. 34, comma 4, delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da ammi-nistrazioni statali o comunque insistenti suaree del demanio statale e opere pubbliche diinteresse statale, da realizzarsi dagli enti isti-tuzionalmente competenti, ovvero da con-cessionari di servizi pubblici, previo accerta-mento di conformità con le prescrizioni urba-nistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 apri-le 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberatedal consiglio comunale, ovvero dalla giuntacomunale, assistite dalla validazione delprogetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 21dicembre 1999, n. 554.

Art. 8 (L)Attività edilizia dei privati su aree demaniali(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

1. La realizzazione da parte di privati di in-terventi edilizi su aree demaniali è disciplina-ta dalle norme del presente testo unico.

Art. 9 (L)Attività edilizia in assenza

di pianificazione urbanistica(Legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma;

Legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalleleggi regionali e nel rispetto delle norme pre-viste dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei

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comuni sprovvisti di strumenti urbanisticisono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lett. a), b) e c)del primo comma dell’art. 3 che riguardinosingole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gliinterventi di nuova edificazione nel limitedella densità massima fondiaria di 0,03 me-tri cubi per metro quadro; in caso di inter-venti a destinazione produttiva, la superficiecoperta non può comunque superare un de-cimo dell’area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano statiapprovati gli strumenti urbanistici attuativiprevisti dagli strumenti urbanistici generalicome presupposto per l’edificazione, oltreagli interventi indicati al comma 1, lett. a),sono consentiti gli interventi di cui alla lett.d) del primo comma dell’art. 3 del presentetesto unico che riguardino singole unità im-mobiliari o parti di esse. Tali ultimi interven-ti sono consentiti anche se riguardino glo-balmente uno o più edifici e modifichino fi-no al 25% delle destinazioni preesistenti,purché il titolare del permesso si impegni,con atto trascritto a favore del comune e acura e spese dell’interessato, a praticare,limitatamente alla percentuale mantenutaad uso residenziale, prezzi di vendita e ca-noni di locazione concordati con il comuneed a concorrere negli oneri di urbanizzazio-ne di cui alla sezione II del capo II del pre-sente titolo.

Capo IIPERMESSO DI COSTRUIRE

Sezione INozione e caratteristiche

Art. 10 (L)Interventi subordinati

a permesso di costruire(Legge n. 10 del 1977, art. 1; Legge 28 febbraio

1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasforma-

zione urbanistica ed edilizia del territorio esono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;b) gli interventi di ristrutturazione urbani-

stica;c) gli interventi di ristrutturazione edilizia

che portino ad un organismo edilizio intutto o in parte diverso dal precedente eche comportino aumento di unità immobilia-ri, modifiche del volume, della sagoma, deiprospetti o delle superfici, ovvero che, limi-tatamente agli immobili compresi nelle zoneomogenee A, comportino mutamenti delladestinazione d’uso. (2)

2. Le regioni stabiliscono con legge qualimutamenti, connessi o non connessi a tra-sformazioni fisiche, dell’uso di immobili o diloro parti, sono subordinati a permesso dicostruire o a denuncia di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuarecon legge ulteriori interventi che, in relazioneall’incidenza sul territorio e sul carico urba-nistico, sono sottoposti al preventivo rilasciodel permesso di costruire. La violazione del-le disposizioni regionali emanate ai sensi delpresente comma non comporta l’applicazio-ne delle sanzioni di cui all’art. 44.

Art. 11 (L)Caratteristiche del permesso di costruire

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2e 6; Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39,

comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 37,della Legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il permesso di costruire è rilasciato alproprietario dell’immobile o a chi abbia tito-lo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile,insieme all’immobile, ai successori o aven-ti causa. Esso non incide sulla titolarità del-la proprietà o di altri diritti reali relativi agliimmobili realizzati per effetto del suo rila-scio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensidell’art. 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire noncomporta limitazione dei diritti dei terzi.

(2) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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Art. 12 (L)Presupposti per il rilasciodel permesso di costruire

(art. 4, comma 1, Legge n. 10 del 1977; art. 31,comma 4, Legge n. 1150 del 1942; articolo uni-

co, Legge 3 novembre 1952, n. 1902)

1. Il permesso di costruire è rilasciato inconformità alle previsioni degli strumenti ur-banistici, dei regolamenti edilizi e della disci-plina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire è comunquesubordinato alla esistenza delle opere di ur-banizzazione primaria o alla previsione daparte del comune dell’attuazione delle stes-se nel successivo triennio, ovvero all’impe-gno degli interessati di procedere all’attua-zione delle medesime contemporaneamen-te alla realizzazione dell’intervento oggettodel permesso.

3. In caso di contrasto dell’intervento og-getto della domanda di permesso di costrui-re con le previsioni di strumenti urbanisticiadottati, è sospesa ogni determinazione inordine alla domanda. La misura di salva-guardia non ha efficacia decorsi tre anni dal-la data di adozione dello strumento urbani-stico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lostrumento ur-banistico sia stato sottoposto all’ammini-strazione competente all’approvazione en-tro un anno dalla conclusione della fase dipubblicazione.

4. A richiesta del sindaco, e per lo stessoperiodo, il presidente della giunta regionale,con provvedimento motivato da notificareall’interessato, può ordinare la sospensionedi interventi di trasformazione urbanistica ededilizia del territorio che siano tali da com-promettere o rendere più onerosa l’attuazio-ne degli strumenti urbanistici.

Art. 13 (L)Competenza al rilascio

del permesso di costruire(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109;Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)

1. Il permesso di costruire è rilasciato daldirigente o responsabile del competente uf-

ficio comunale nel rispetto delle leggi, dei re-golamenti e degli strumenti urbanistici.

2. La regione disciplina l’esercizio dei po-teri sostitutivi di cui all’art. 21, comma 2, peril caso di mancato rilascio del permesso dicostruire entro i termini stabiliti.

Art. 14 (L)Permesso di costruire

in deroga agli strumenti urbanistici(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,

introdotto dall’art. 16 della Legge 6 agosto 1967,n. 765; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,lett. b); Legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)

1. Il permesso di costruire in deroga aglistrumenti urbanistici generali è rilasciatoesclusivamente per edifici ed impianti pub-blici o di interesse pubblico, previa delibera-zione del consiglio comunale, nel rispettocomunque delle disposizioni contenute nelD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altrenormative di settore aventi incidenza sulladisciplina dell’attività edilizia.

2. Dell’avvio del procedimento viene datacomunicazione agli interessati ai sensi del-l’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.3. La deroga, nel rispetto delle norme igieni-che, sanitarie e di sicurezza, può riguardareesclusivamente i limiti di densità edilizia, dialtezza e di distanza tra i fabbricati di cui al-le norme di attuazione degli strumenti urba-nistici generali ed esecutivi, fermo restandoin ogni caso il rispetto delle disposizioni dicui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968,n. 1444.

Art. 15 (R)Efficacia temporale e decadenza

del permesso di costruire(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4

e 5; Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,comma 11)

1. Nel permesso di costruire sono indicatii termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l’inizio dei lavori non puòessere superiore ad un anno dal rilascio deltitolo; quello di ultimazione, entro il quale l’o-pera deve essere completata non può supe-rare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi itermini possono essere prorogati, con prov-

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vedimento motivato, per fatti sopravvenutiestranei alla volontà del titolare del permes-so. Decorsi tali termini il permesso decadedi diritto per la parte non eseguita, tranneche, anteriormente alla scadenza venga ri-chiesta una proroga. La proroga può essereaccordata, con provvedimento motivato,esclusivamente in considerazione della mo-le dell’opera da realizzare o delle sue parti-colari caratteristiche tecnico-costruttive, ov-vero quando si tratti di opere pubbliche il cuifinanziamento sia previsto in più esercizi fi-nanziari.

3. La realizzazione della parte dell’inter-vento non ultimata nel termine stabilito è su-bordinata al rilascio di nuovo permesso perle opere ancora da eseguire, salvo che lestesse non rientrino tra quelle realizzabilimediante denuncia di inizio attività ai sensidell’art. 22. Si procede altresì, ove necessa-rio, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l’entrata in vi-gore di contrastanti previsioni urbanistiche,salvo che i lavori siano già iniziati e venganocompletati entro il termine di tre anni dalladata di inizio.

Sezione IIContributo di costruzione

Art. 16 (L)Contributo per il rilascio

del permesso di costruire(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 3; 5, comma 1;6, commi 1, 4 e 5; 11; Legge 5 agosto 1978, n. 457,

art. 47; Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7;Legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1,

lett. b) e c), e 4; Legge 22 ottobre 1971, n. 865,art. 44; Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1;Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

1. Salvo quanto disposto dall’art. 17,comma 3, il rilascio del permesso di costrui-re comporta la corresponsione di un contri-buto commisurato all’incidenza degli oneridi urbanizzazione nonché al costo di costru-zione, secondo le modalità indicate nel pre-sente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli one-ri di urbanizzazione è corrisposta al comuneall’atto del rilascio del permesso di costruiree, su richiesta dell’interessato, può essererateizzata. A scomputo totale o parziale del-la quota dovuta, il titolare del permesso puòobbligarsi a realizzare direttamente le operedi urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,n. 109, e successive modificazioni, con lemodalità e le garanzie stabilite dal comune,con conseguente acquisizione delle opererealizzate al patrimonio indisponibile del co-mune (3).

3. La quota di contributo relativa al costodi costruzione, determinata all’atto del rila-scio, è corrisposta in corso d’opera, con lemodalità e le garanzie stabilite dal comune,non oltre sessanta giorni dalla ultimazionedella costruzione.

4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazio-ne primaria e secondaria è stabilita con de-liberazione del consiglio comunale in basealle tabelle parametriche che la regione defi-nisce per classi di comuni in relazione:

a) all’ampiezza ed all’andamento demo-grafico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei co-muni;

c) alle destinazioni di zona previste neglistrumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabilifissati in applicazione dall’art. 41-quinquies,penultimo e ultimo comma, della Legge 17agosto 1942, n. 1150, e successive modifi-che e integrazioni, nonché delle leggi regio-nali.

5. Nel caso di mancata definizione delletabelle parametriche da parte della regione efino alla definizione delle tabelle stesse, i co-muni provvedono, in via provvisoria, con de-liberazione del consiglio comunale.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedo-no ad aggiornare gli oneri di urbanizzazio-ne primaria e secondaria, in conformità allerelative disposizioni regionali, in relazioneai riscontri e prevedibili costi delle opere di

(3) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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urbanizzazione primaria, secondaria e ge-nerale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria so-no relativi ai seguenti interventi: strade resi-denziali, spazi di sosta o di parcheggio, fo-gnature, rete idrica, rete di distribuzione del-l’energia elettrica e del gas, pubblica illumi-nazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazio-ne primaria di cui al comma 7 rientrano icavedi multiservizi e i cavidotti per il pas-saggio di reti di telecomunicazioni, salvonelle aree individuate dai comuni sullabase dei criteri definiti dalle regioni (4).

8. Gli oneri di urbanizzazione secondariasono relativi ai seguenti interventi: asili nidoe scuole materne, scuole dell’obbligo non-ché strutture e complessi per l’istruzione su-periore all’obbligo, mercati di quartiere, de-legazioni comunali, chiese e altri edifici reli-giosi, impianti sportivi di quartiere, aree ver-di di quartiere, centri sociali e attrezzatureculturali e sanitarie. Nelle attrezzature sani-tarie sono ricomprese le opere, le costruzio-ni e gli impianti destinati allo smaltimento, alriciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla boni-fica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifi-ci è determinato periodicamente dalle regio-ni con riferimento ai costi massimi ammissi-bili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stes-se regioni a norma della lett. g) del primocomma dell’art. 4 della Legge 5 agosto1978, n. 457. Con lo stesso provvedimentole regioni identificano classi di edifici con ca-ratteristiche superiori a quelle consideratenelle vigenti disposizioni di legge per l’edili-zia agevolata, per le quali sono determinatemaggiorazioni del detto costo di costruzionein misura non superiore al 50%. Nei periodiintercorrenti tra le determinazioni regionali,ovvero in eventuale assenza di tali determi-nazioni, il costo di costruzione è adeguatoannualmente, ed autonomamente, in ragio-ne dell’intervenuta variazione dei costi di co-struzione accertata dall’Istituto nazionale distatistica (ISTAT). Il contributo afferente al

permesso di costruire comprende una quo-ta di detto costo, variabile dal 5% al 20%,che viene determinata dalle regioni in fun-zione delle caratteristiche e delle tipologiedelle costruzioni e della loro destinazione edubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esi-stenti il costo di costruzione è determinatoin relazione al costo degli interventi stessi,così come individuati dal comune in base aiprogetti presentati per ottenere il permessodi costruire. Al fine di incentivare il recuperodel patrimonio edilizio esistente, per gli in-terventi di ristrutturazione edilizia di cui al-l’art. 3, comma 1, lett. d), i comuni hanno co-munque la facoltà di deliberare che i costi dicostruzione ad essi relativi non superino ivalori determinati per le nuove costruzioni aisensi del comma 6.

Art. 17 (L)Riduzione o esonero

dal contributo di costruzione(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 7, comma 1;9; D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9, conver-

tito in Legge 25 marzo 1982, n. 94; Legge 24marzo 1989, n. 122, art. 11; Legge 9 gennaio

1991, n. 10, art. 26, comma 1; Legge n. 662 del1996, art. 2, comma 60)

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzio-nata, relativa anche ad edifici esistenti, ilcontributo afferente al permesso di costruireè ridotto alla sola quota degli oneri di urba-nizzazione qualora il titolare del permesso siimpegni, a mezzo di una convenzione con ilcomune, ad applicare prezzi di vendita e ca-noni di locazione determinati ai sensi dellaconvenzione-tipo prevista dall’art. 18.

2. Il contributo per la realizzazione dellaprima abitazione è pari a quanto stabilito perla corrispondente edilizia residenziale pub-blica, purché sussistano i requisiti indicatidalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è do-vuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zo-ne agricole, ivi comprese le residenze, infunzione della conduzione del fondo e delle

(4) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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esigenze dell’imprenditore agricolo a titoloprincipale, ai sensi dell’art. 12 della Legge 9maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e diampliamento, in misura non superiore al20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le ope-re pubbliche o di interesse generale realizza-te dagli enti istituzionalmente competentinonché per le opere di urbanizzazione, ese-guite anche da privati, in attuazione di stru-menti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attua-zione di norme o di provvedimenti emanati aseguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, mo-difiche, installazioni, relativi alle fonti rinno-vabili di energia, alla conservazione, al ri-sparmio e all’uso razionale dell’energia, nelrispetto delle norme urbanistiche, di tutelaartistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su im-mobili di proprietà dello Stato il contributo dicostruzione è commisurato alla incidenzadelle sole opere di urbanizzazione.

Art. 18 (L)Convenzione-tipo

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

1. Ai fini del rilascio del permesso di co-struire relativo agli interventi di edilizia abita-tiva di cui all’art. 17, comma 1, la regione ap-prova una convenzione-tipo, con la qualesono stabiliti i criteri nonché i parametri, de-finiti con meccanismi tabellari per classi dicomuni, ai quali debbono uniformarsi leconvenzioni comunali nonché gli atti di ob-bligo in ordine essenzialmente a:

a) l’indicazione delle caratteristiche tipo-logiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessio-ne degli alloggi, sulla base del costo dellearee, così come definito dal comma suc-cessivo, della costruzione e delle opere diurbanizzazione, nonché delle spese gene-rali, comprese quelle per la progettazione edegli oneri di preammortamento e di finan-ziamento;

c) la determinazione dei canoni di loca-

zione in percentuale del valore desunto daiprezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzio-ne non superiore a 30 e non inferiore a 20anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametriper la determinazione del costo delle aree, inmisura tale che la sua incidenza non superiil 20% del costo di costruzione come defini-to ai sensi dell’art. 16.

3. Il titolare del permesso può chiedereche il costo delle aree, ai fini della conven-zione, sia determinato in misura pari al valo-re definito in occasione di trasferimenti diproprietà avvenuti nel quinquennio anteriorealla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di loca-zione determinati nelle convenzioni ai sensidel primo comma sono suscettibili di perio-diche variazioni, con frequenza non inferioreal biennio, in relazione agli indici ufficialiISTAT dei costi di costruzione intervenuti do-po la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazionedei prezzi di cessione e dei canoni di loca-zione è nulla per la parte eccedente.

Art. 19 (L)Contributo di costruzione per opere

o impianti non destinatialla residenza

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

1. Il permesso di costruire relativo a co-struzioni o impianti destinati ad attività indu-striali o artigianali dirette alla trasformazionedi beni ed alla prestazione di servizi com-porta la corresponsione di un contributo pa-ri alla incidenza delle opere di urbanizzazio-ne, di quelle necessarie al trattamento e allosmaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gasso-si e di quelle necessarie alla sistemazionedei luoghi ove ne siano alterate le caratteri-stiche. La incidenza di tali opere è stabilitacon deliberazione del consiglio comunale inbase a parametri che la regione definiscecon i criteri di cui al comma 4, lett. a) e b)dell’art. 16, nonché in relazione ai tipi di atti-vità produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a co-struzioni o impianti destinati ad attività turi-

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stiche, commerciali e direzionali o allo svol-gimento di servizi comporta la correspon-sione di un contributo pari all’incidenza del-le opere di urbanizzazione, determinata aisensi dell’art. 16, nonché una quota non su-periore al 10% del costo documentato dicostruzione da stabilirsi, in relazione ai di-versi tipi di attività, con deliberazione delconsiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d’uso delle ope-re indicate nei commi precedenti, nonché diquelle nelle zone agricole previste dall’art. 17,venga comunque modificata nei dieci annisuccessivi all’ultimazione dei lavori, il contri-buto di costruzione è dovuto nella misuramassima corrispondente alla nuova destina-zione, determinata con riferimento al momen-to dell’intervenuta variazione.

Sezione IIIProcedimento

Art. 20 (R)Procedimento per il rilasciodel permesso di costruire

(D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 dicembre 1993, n. 493)

1. La domanda per il rilascio del permes-so di costruire, sottoscritta da uno dei sog-getti legittimati ai sensi dell’art. 11, va pre-sentata allo sportello unico corredata daun’attestazione concernente il titolo di legit-timazione, dagli elaborati progettuali richie-sti dal regolamento edilizio, e quando ne ri-corrano i presupposti, dagli altri documentiprevisti dalla parte II, nonché da un’autocer-tificazione circa la conformità del progettoalle norme igienico-sanitarie nel caso in cui ilprogetto riguardi interventi di edilizia resi-denziale ovvero la verifica in ordine a taleconformità non comporti valutazioni tecni-co-discrezionali.

2. Lo sportello unico comunica entro die-ci giorni al richiedente il nominativo del re-sponsabile del procedimento ai sensi degliartt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni. L’esame delledomande si svolge secondo l’ordine crono-logico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presenta-zione della domanda, il responsabile delprocedimento cura l’istruttoria, acquisisce,avvalendosi dello sportello unico, i prescrit-ti pareri dagli uffici comunali, nonché i pa-reri di cui all’art. 5, comma 3, sempre chegli stessi non siano già stati allegati alla do-manda dal richiedente e, valutata la confor-mità del progetto alla normativa vigente,formula una proposta di provvedimento,corredata da una dettagliata relazione, conla qualificazione tecnico-giuridica dell’in-tervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento,qualora ritenga che ai fini del rilascio delpermesso di costruire sia necessario ap-portare modifiche di modesta entità rispet-to al progetto originario, può, nello stessotermine di cui al comma 3, richiedere talimodifiche, illustrandone le ragioni. L’inte-ressato si pronuncia sulla richiesta di modi-fica entro il termine fissato e, in caso diadesione, è tenuto ad integrare la docu-mentazione nei successivi quindici giorni.La richiesta di cui al presente comma so-spende, fino al relativo esito, il decorso deltermine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può esse-re interrotto una sola volta dal responsabiledel procedimento, entro quindici giorni dallapresentazione della domanda, esclusiva-mente per la motivata richiesta di documen-ti che integrino o completino la documenta-zione presentata e che non siano già nelladisponibilità dell’amministrazione o chequesta non possa acquisire autonomamen-te. In tal caso, il termine ricomincia a decor-rere dalla data di ricezione della documenta-zione integrativa.

6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizza-zione dell’intervento, sia necessario acquisi-re atti di assenso, comunque denominati, dialtre amministrazioni, diverse da quelle dicui all’art. 5, comma 3, il competente ufficiocomunale convoca una conferenza di servi-zi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni. Qualora si tratti diopere pubbliche incidenti su beni culturali, siapplica l’art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 1999,n. 490.

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7. Il provvedimento finale, che lo sportel-lo unico provvede a notificare all’interessato,è adottato dal dirigente o dal responsabiledell’ufficio, entro quindici giorni dalla propo-sta di cui al comma 3, ovvero dall’esito del-la conferenza di servizi di cui al comma 6.Dell’avvenuto rilascio del permesso di co-struire è data notizia al pubblica medianteaffissione all’albo pretorio. Gli estremi delpermesso di costruire sono indicati nel car-tello esposto presso il cantiere, secondo lemodalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono rad-doppiati per i comuni con più di 100.000 abi-tanti, nonché per i progetti particolarmentecomplessi secondo la motivata risoluzionedel responsabile del procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l’a-dozione del provvedimento conclusivo, sul-la domanda di permesso di costruire si in-tende formato il silenzio-rifiuto.

10. Il procedimento previsto dal presentearticolo si applica anche al procedimentoper il rilascio del permesso di costruire in de-roga agli strumenti urbanistici, a seguito del-l’approvazione della deliberazione consiliaredi cui all’art. 14.

10-bis. Il termine per il rilascio del per-messo di costruire e per gli interventi dicui all’articolo 22, comma 7, è di sessan-ta giorni dalla data di presentazione delladomanda (5).

Art. 21 (R)Intervento sostitutivo regionale

(D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,convertito, con modificazioni,

dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. In caso di mancata adozione, entro itermini previsti dall’art. 20, del provvedimen-to conclusivo del procedimento per il rilasciodel permesso di costruire, l’interessato può,con atto notificato o trasmesso in piego rac-comandato con avviso di ricevimento, ri-chiedere allo sportello unico che il dirigenteo il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 13,si pronunci entro quindici giorni dalla rice-

zione dell’istanza. Di tale istanza viene datanotizia al sindaco a cura del responsabiledel procedimento. Resta comunque ferma lafacoltà di impugnare in sede giurisdizionaleil silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda dipermesso di costruire.

2. Decorso inutilmente anche il termine dicui al comma 1, l’interessato può inoltrare ri-chiesta di intervento sostitutivo al compe-tente organo regionale, il quale, nei succes-sivi quindici giorni, nomina un commissarioad acta che provvede nel termine di sessan-ta giorni. Trascorso inutilmente anche que-st’ultimo termine, sulla domanda di inter-vento sostitutivo si intende formato il silen-zio-rifiuto.

Capo IIIDENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 22 (L)Interventi subordinati

a denuncia di inizio attività(D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’art.

2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996,n. 662, nel testo risultante dalle modifiche

introdotte dall’art. 10 del D.L. 31 dicembre 1996,n. 669; D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11,

convertito, con modifiche, dalla Legge 23 mag-gio 1997, n. 135; D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490,

in particolare artt. 34 ss., e 149)

1. Sono realizzabili mediante denunciadi inizio attività gli interventi non ricondu-cibili all’elenco di cui all’art. 10 e all’art. 6,che siano conformi alle previsioni deglistrumenti urbanistici, dei regolamentiedilizi e della disciplina urbanistico-edili-zia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediantedenuncia di inizio attività le varianti a per-messi di costruire che non incidono suiparametri urbanistici e sulle volumetrie,che non modificano la destinazione d’usoe la categoria edilizia, non alterano la sa-goma dell’edificio e non violano le even-

(5) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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tuali prescrizioni contenute nel permessodi costruire. Ai fini dell’attività di vigilanzaurbanistica ed edilizia, nonché ai fini delrilascio del certificato di agibilità, tali de-nunce di inizio attività costituiscono par-te integrante del procedimento relativo alpermesso di costruzione dell’interventoprincipale e possono essere presentateprima della dichiarazione di ultimazionedei lavori.

3. In alternativa al permesso di costrui-re, possono essere realizzati mediantedenuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cuiall’articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione odi ristrutturazione urbanistica qualorasiano disciplinati da piani attuativi co-munque denominati, ivi compresi gli ac-cordi negoziali aventi valore di piano at-tuativo, che contengano precise disposi-zioni plano-volumetriche, tipologiche,formali e costruttive, la cui sussistenzasia stata esplicitamente dichiarata dalcompetente organo comunale in sede diapprovazione degli stessi piani o di rico-gnizione di quelli vigenti, qualora i pianiattuativi risultino approvati anteriormenteall’entrata in vigore della Legge 21 dicem-bre 2001, n. 443, il relativo atto di ricogni-zione deve avvenire entro trenta giornidalla richiesta degli interessati; in man-canza si prescinde dall’atto di ricognizio-ne, purché il progetto di costruzione ven-ga accompagnato da apposita relazionetecnica nella quale venga asseverata l’e-sistenza di piani attuativi con le caratteri-stiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzionequalora siano in diretta esecuzione distrumenti urbanistici generali recanti pre-cise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con leg-ge possono ampliare o ridurre l’ambito ap-plicativo delle disposizioni di cui ai commiprecedenti. Restano, comunque ferme lesanzioni penali previste all’articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sonosoggetti al contributo di costruzione aisensi dell’articolo 16. Le regioni possonoindividuare con legge gli altri interventisoggetti a denuncia di inizio attività, di-versi da quelli di cui al comma 3, assog-gettati al contributo di costruzione defi-nendo criteri e parametri per la relativadeterminazione.

6. La realizzazione degli interventi dicui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino im-mobili sottoposti a tutela storico-artisticao paesaggistica-ambientale, è subordi-nata al preventivo rilascio del parere odell’autorizzazione richiesti dalle relativeprevisioni normative. Nell’ambito dellenorme di tutela rientrano, in particolare,le disposizioni di cui al decreto legislativo29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell’in-teressato di chiedere il rilascio di per-messo di costruire per la realizzazionedegli interventi di cui ai commi 1 e 2, sen-za obbligo del pagamento del contributodi costruzione di cui all’articolo 16, salvoquanto previsto dal secondo periodo delcomma 5. In questo caso la violazionedella disciplina urbanistico-edilizia noncomporta l’applicazione delle sanzioni dicui all’articolo 44 ed è soggetta all’appli-cazione delle sanzioni di cui all’articolo37 (6).

Art. 23 (R)Disciplina della denuncia di inizio attività

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma10, che sostituisce l’art. 19 della Legge 7 agosto1990, n. 241; D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modifica-to dall’art. 2, comma 60, della Legge 23 dicem-

bre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifi-che introdotte dall’art. 10 del D.L. 31 dicembre

1996, n. 669)

1. Il proprietario dell’immobile o chi ab-bia titolo per presentare la denuncia diinizio attività, almeno trenta giorni primadell’effettivo inizio dei lavori, presenta al-lo sportello unico la denuncia, accompa-

(6) Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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gnata da una dettagliata relazione a firmadi un progettista abilitato e dagli opportu-ni elaborati progettuali, che asseveri laconformità delle opere da realizzare aglistrumenti urbanistici e non in contrastocon quelli adottati o approvati ed ai rego-lamenti edilizi vigenti, nonché il rispettodelle norme di sicurezza e di quelle igie-nico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corre-data dall’indicazione dell’impresa cui siintende affidare i lavori ed è sottoposta altermine massimo di efficacia pari a treanni. La realizzazione della parte non ulti-mata dell’intervento è subordinata a nuo-va denuncia. L’interessato è comunquetenuto a comunicare allo sportello unicola data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l’immobile oggetto dell’in-tervento sia sottoposto ad un vincolo lacui tutela compete, anche in via di delega,alla stessa amministrazione comunale, iltermine di trenta giorni di cui al comma 1decorre dal rilascio del relativo atto di as-senso. Ove tale atto non sia favorevole, ladenuncia è priva di effetti.

4. Qualora l’immobile oggetto dell’in-tervento sia sottoposto ad un vincolo lacui tutela non compete all’amministrazio-ne comunale, ove il parere favorevole delsoggetto preposto alla tutela non sia alle-gato alla denuncia, il competente ufficiocomunale convoca una conferenza diservizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della Legge 7 agosto 1990,n. 241. Il termine di trenta giorni di cui alcomma 1 decorre dall’esito della confe-renza. In caso di esito non favorevole, ladenuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provatacon la copia della denuncia di inizio atti-vità da cui risulti la data di ricevimentodella denuncia, l’elenco di quanto pre-sentato a corredo del progetto, l’attesta-zione del professionista abilitato, nonchégli atti di assenso eventualmente neces-sari.

6. Il dirigente o il responsabile del

competente ufficio comunale, ove entroil termine indicato al comma 1 sia ri-scontrata l’assenza di una o più dellecondizioni stabilite, notifica all’interes-sato l’ordine motivato di non effettuare ilprevisto intervento, e, in caso di falsa at-testazione del professionista abilitato,informa l’autorità giudiziaria e il consi-glio dell’ordine di appartenenza. È co-munque salva la facoltà di ripresentarela denuncia di inizio di attività, con lemodifiche o le integrazioni necessarieper renderla conforme alla normativa ur-banistica ed edilizia.

7. Ultimato l’intervento, il progettista oun tecnico abilitato rilascia un certificatodi collaudo finale, che va presentato allosportello unico, con il quale si attesta laconformità dell’opera al progetto presen-tato con la denuncia di inizio attività (7).

TITOLO IIIAGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

Capo ICERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Art. 24 (L)Certificato di agibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221,comma 2, come modificato dall’art. 70, D.Lgs. 30dicembre 1999, n. 507; D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, artt. 107 e 109; Legge 28 febbraio 1985,

n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussi-stenza delle condizioni di sicurezza, igiene,salubrità, risparmio energetico degli edifici edegli impianti negli stessi installati, valutatesecondo quanto dispone la normativa vi-gente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciatodal dirigente o dal responsabile del compe-tente ufficio comunale con riferimento ai se-guenti interventi:

a) nuove costruzioni;b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o

parziali;

(7) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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c) interventi sugli edifici esistenti chepossano influire sulle condizioni di cui alcomma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui alcomma 2, il soggetto titolare del permessodi costruire o il soggetto che ha presentatola denuncia di inizio attività, o i loro succes-sori o aventi causa, sono tenuti a chiedere ilrilascio del certificato di agibilità. La manca-ta presentazione della domanda comportal’applicazione della sanzione amministrativapecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certifi-cato di agibilità deve essere allegata copiadella dichiarazione presentata per la iscrizio-ne in catasto, redatta in conformità alle di-sposizioni dell’art. 6 del R.D.L. 13 aprile1939, n. 652, e successive modificazioni eintegrazioni.

Art. 25 (R)Procedimento di rilasciodel certificato di agibilità

(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall’ultimazionedei lavori di finitura dell’intervento, il sogget-to di cui all’art. 24, comma 3, è tenuto a pre-sentare allo sportello unico la domanda di ri-lascio del certificato di agibilità, corredatadella seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edifi-cio, sottoscritta dallo stesso richiedente ilcertificato di agibilità, che lo sportello unicoprovvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stessorichiedente il certificato di agibilità di confor-mità dell’opera rispetto al progetto approva-to, nonché in ordine alla avvenuta prosciu-gatura dei muri e della salubrità degli am-bienti;

c) dichiarazione dell’impresa installatriceche attesta la conformità degli impianti in-stallati negli edifici adibiti ad uso civile alleprescrizioni di cui agli artt. 113 e 127, non-ché all’art. 1 della Legge 9 gennaio 1991, n.10, ovvero certificato di collaudo degli stes-si, ove previsto, ovvero ancora certificazionedi conformità degli impianti prevista dagliartt. 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richie-dente, entro dieci giorni dalla ricezione delladomanda di cui al comma 1, il nominativo delresponsabile del procedimento ai sensi degliartt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione delladomanda di cui al comma 1, il dirigente o ilresponsabile del competente ufficio comu-nale, previa eventuale ispezione dell’edificio,rilascia il certificato di agibilità verificata laseguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui al-l’art. 67;

b) certificato del competente ufficio tecni-co della regione, di cui all’art. 62, attestantela conformità delle opere eseguite nelle zo-ne sismiche alle disposizioni di cui al capo IVdella parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;d) dichiarazione di conformità delle opere

realizzate alla normativa vigente in materiadi accessibilità e superamento delle barrierearchitettoniche di cui all’art. 77, nonché al-l’art. 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui alcomma 3, l’agibilità si intende attestata nelcaso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L.di cui all’art. 5, comma 3, lett. a). In caso diautodichiarazione, il termine per la formazio-ne del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può esse-re interrotto una sola volta dal responsabiledel procedimento, entro quindici giorni dalladomanda, esclusivamente per la richiesta didocumentazione integrativa, che non sia giànella disponibilità dell’amministrazione oche non possa essere acquisita autonoma-mente.

In tal caso, il termine di trenta giorni rico-mincia a decorrere dalla data di ricezionedella documentazione integrativa.

Art. 26 (L)Dichiarazione di inagibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

1. Il rilascio del certificato di agibilità nonimpedisce l’esercizio del potere di dichiara-zione di inagibilità di un edificio o di parte diesso ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio1934, n. 1265.

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TITOLO IVVIGILANZA SULL’ATTIVITÀ

URBANISTICO-EDILIZIA,RESPONSABILITÀ, ESAZIONI

Capo IVIGILANZA SULL’ATTIVITÀ

URBANISTICO-EDILIZIA E RESPONSABILITÀ

Art. 27 (L)Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4;D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del com-petente ufficio comunale esercita, anche se-condo le modalità stabilite dallo statuto odai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’at-tività urbanistico-edilizia nel territorio comu-nale per assicurarne la rispondenza alle nor-me di legge e di regolamento, alle prescri-zioni degli strumenti urbanistici ed alle mo-dalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quandoaccerti l’inizio di opere eseguite senza titolosu aree assoggettate, da leggi statali, regio-nali o da altre norme urbanistiche vigenti oadottate, a vincolo di inedificabilità, o desti-nate ad opere e spazi pubblici ovvero ad in-terventi di edilizia residenziale pubblica dicui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, e suc-cessive modificazioni ed integrazioni, prov-vede alla demolizione e al ripristino dellostato dei luoghi. Qualora si tratti di aree as-soggettate alla tutela di cui al R.D. 30 di-cembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai be-ni disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n.1766, nonché delle aree di cui al D.Lgs. 29ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvedealla demolizione ed al ripristino dello statodei luoghi, previa comunicazione alle ammi-nistrazioni competenti le quali possonoeventualmente intervenire, ai fini della de-molizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dalprecedente comma 2, qualora sia constata-ta, dai competenti uffici comunali d’ufficio osu denuncia dei cittadini, l’inosservanza del-le norme, prescrizioni e modalità di cui alcomma 1, il dirigente o il responsabile del-l’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei

lavori, che ha effetto fino all’adozione deiprovvedimenti definitivi di cui ai successiviarticoli, da adottare e notificare entro qua-rantacinque giorni dall’ordine di sospensio-ne dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudizia-ria, ove nei luoghi in cui vengono realizzatele opere non sia esibito il permesso di co-struire, ovvero non sia apposto il prescrittocartello, ovvero in tutti gli altri casi di pre-sunta violazione urbanistico-edilizia, nedanno immediata comunicazione all’autoritàgiudiziaria, al competente organo regionalee al dirigente del competente ufficio comu-nale, il quale verifica entro trenta giorni la re-golarità delle opere e dispone gli atti conse-guenti.

Art. 28 (L)Vigilanza su opere di

amministrazioni statali(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Per le opere eseguite da amministra-zioni statali, qualora ricorrano le ipotesi dicui all’art. 27, il dirigente o il responsabile delcompetente ufficio comunale informa imme-diatamente la regione e il Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, al quale compete,d’intesa con il presidente della giunta regio-nale, la adozione dei provvedimenti previstidal richiamato art. 27.

Art. 29 (L)Responsabilità del titolare del permesso

di costruire, del committente, del costruttoree del direttore dei lavori, nonché anchedel progettista per le opere subordinate

a denuncia di inizio attività(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; D.L. 23aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con

modificazioni, in Legge 21 giugno 1985, n. 298;D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,

convertito con modificazioni dalla Legge 4dicembre 1993, n. 493; D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, artt. 107 e 109)

1. Il titolare del permesso di costruire, ilcommittente e il costruttore sono responsa-bili, ai fini e per gli effetti delle norme conte-nute nel presente capo, della conformità

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delle opere alla normativa urbanistica, alleprevisioni di piano nonché, unitamente al di-rettore dei lavori, a quelle del permesso e al-le modalità esecutive stabilite dal medesi-mo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamentodelle sanzioni pecuniarie e solidalmente allespese per l’esecuzione in danno, in caso didemolizione delle opere abusivamente rea-lizzate, salvo che dimostrino di non essereresponsabili dell’abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabi-le qualora abbia contestato agli altri sogget-ti la violazione delle prescrizioni del permes-so di costruire, con esclusione delle variantiin corso d’opera, fornendo al dirigente o re-sponsabile del competente ufficio comunalecontemporanea e motivata comunicazionedella violazione stessa. Nei casi di totaledifformità o di variazione essenziale rispettoal permesso di costruire, il direttore dei lavo-ri deve inoltre rinunziare all’incarico conte-stualmente alla comunicazione resa al diri-gente. In caso contrario il dirigente segnalaal consiglio dell’ordine professionale di ap-partenenza la violazione in cui è incorso il di-rettore dei lavori, che è passibile di sospen-sione dall’albo professionale da tre mesi adue anni.

3. Per le opere realizzate dietro presenta-zione di denuncia di inizio attività, il proget-tista assume la qualità di persona esercenteun servizio di pubblica necessità ai sensi de-gli artt. 359 e 481 del codice penale. In casodi dichiarazioni non veritiere nella relazionedi cui all’art. 23, comma 1, l’amministrazio-ne ne dà comunicazione al competente or-dine professionale per l’irrogazione dellesanzioni disciplinari.

Capo IISANZIONI

Art. 30 (L)Lottizzazione abusiva

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; D.L. 23aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e 7-bis;D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni ascopo edificatorio quando vengono iniziate

opere che comportino trasformazione urba-nistica od edilizia dei terreni stessi in viola-zione delle prescrizioni degli strumenti urba-nistici, vigenti o adottati, o comunque stabi-lite dalle leggi statali o regionali o senza laprescritta autorizzazione; nonché quandotale trasformazione venga predisposta attra-verso il frazionamento e la vendita, o attiequivalenti, del terreno in lotti che, per le lo-ro caratteristiche quali la dimensione in rela-zione alla natura del terreno e alla sua desti-nazione secondo gli strumenti urbanistici, ilnumero, l’ubicazione o la eventuale previsio-ne di opere di urbanizzazione ed in rapportoad elementi riferiti agli acquirenti, denuncinoin modo non equivoco la destinazione ascopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica siain forma privata, aventi ad oggetto trasferi-mento o costituzione o scioglimento dellacomunione di diritti reali relativi a terreni so-no nulli e non possono essere stipulati nétrascritti nei pubblici registri immobiliari oveagli atti stessi non sia allegato il certificato didestinazione urbanistica contenente le pre-scrizioni urbanistiche riguardanti l’area inte-ressata. Le disposizioni di cui al presentecomma non si applicano quando i terrenicostituiscano pertinenze di edifici censiti nelnuovo catasto edilizio urbano, purché la su-perficie complessiva dell’area di pertinenzamedesima sia inferiore a 5.000 metri qua-drati.

3. Il certificato di destinazione urbanisticadeve essere rilasciato dal dirigente o re-sponsabile del competente ufficio comunaleentro il termine perentorio di trenta giornidalla presentazione della relativa domanda.Esso conserva validità per un anno dalla da-ta di rilascio se, per dichiarazione dell’alie-nante o di uno dei condividenti, non sianointervenute modificazioni degli strumenti ur-banistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddet-to certificato nel termine previsto, esso puòessere sostituito da una dichiarazione dell’a-lienante o di uno dei condividenti attestantel’avvenuta presentazione della domanda,nonché la destinazione urbanistica dei terre-ni secondo gli strumenti urbanistici vigenti oadottati, ovvero l’inesistenza di questi ovve-

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ro la prescrizione, da parte dello strumentourbanistico generale approvato, di strumen-ti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni nonpossono essere approvati dall’agenzia delterritorio se non è allegata copia del tipo dalquale risulti, per attestazione degli uffici co-munali, che il tipo medesimo è stato deposi-tato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o auten-ticano atti aventi per oggetto il trasferimen-to, anche senza frazionamento catastale, diappezzamenti di terreno di superficie infe-riore a diecimila metri quadrati devono tra-smettere, entro trenta giorni dalla data di re-gistrazione, copia dell’atto da loro ricevuto oautenticato dal dirigente o responsabile delcompetente ufficio del comune ove è sitol’immobile.

7. Nel caso in cui il dirigente o il respon-sabile del competente ufficio comunale ac-certi l’effettuazione di lottizzazione di terrenia scopo edificatorio senza la prescritta auto-rizzazione, con ordinanza da notificare aiproprietari delle aree ed agli altri soggetti in-dicati nel comma 1 dell’art. 29, ne dispone lasospensione. Il provvedimento comportal’immediata interruzione delle opere in corsoed il divieto di disporre dei suoli e delle ope-re stesse con atti tra vivi, e deve essere tra-scritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non inter-venga la revoca del provvedimento di cui alcomma 7, le aree lottizzate sono acquisite didiritto al patrimonio disponibile del comuneil cui dirigente o responsabile del competen-te ufficio deve provvedere alla demolizionedelle opere. In caso di inerzia si applicano ledisposizioni concernenti i poteri sostitutivi dicui all’art. 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terre-no, per i quali sia stato emesso il provvedi-mento previsto dal comma 7, sono nulli enon possono essere stipulati, né in formapubblica né in forma privata, dopo la trascri-zione di cui allo stesso comma e prima del-la sua eventuale cancellazione o della so-pravvenuta inefficacia del provvedimentodel dirigente o del responsabile del compe-tente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si appli-

cano agli atti stipulati ed ai frazionamentipresentati ai competenti uffici del catastodopo il 17 marzo 1985, e non si applicanocomunque alle divisioni ereditarie, alle dona-zioni fra coniugi e fra parenti in linea retta edai testamenti, nonché agli atti costitutivi,modificativi od estintivi di diritti reali di ga-ranzia e di servitù.

Art. 31 (L)Interventi eseguiti in assenza di permesso

di costruire, in totale difformitào con variazioni essenziali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; D.L. 23aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con

modificazioni, in Legge 21 giugno 1985, n. 298;D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale diffor-mità dal permesso di costruire quelli checomportano la realizzazione di un organi-smo edilizio integralmente diverso per carat-teristiche tipologiche, planovolumetriche odi utilizzazione da quello oggetto del per-messo stesso, ovvero l’esecuzione di volumiedilizi oltre i limiti indicati nel progetto e talida costituire un organismo edilizio o parte diesso con specifica rilevanza ed autonoma-mente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del com-petente ufficio comunale, accertata l’esecu-zione di interventi in assenza di permesso, intotale difformità dal medesimo, ovvero convariazioni essenziali, determinate ai sensidell’art. 32, ingiunge al proprietario e al re-sponsabile dell’abuso la rimozione o la de-molizione, indicando nel provvedimento l’a-rea che viene acquisita di diritto, ai sensi delcomma 3.

3. Se il responsabile dell’abuso non prov-vede alla demolizione e al ripristino dellostato dei luoghi nel termine di novanta gior-ni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime,nonché quella necessaria, secondo le vigen-ti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazionedi opere analoghe a quelle abusive sono ac-quisiti di diritto gratuitamente al patrimoniodel comune. L’area acquisita non può co-munque essere superiore a dieci volte lacomplessiva superficie utile abusivamentecostruita.

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4. L’accertamento dell’inottemperanzaalla ingiunzione a demolire, nel termine di cuial comma 3, previa notifica all’interessato,costituisce titolo per l’immissione nel pos-sesso e per la trascrizione nei registri immo-biliari, che deve essere eseguita gratuita-mente.

5. L’opera acquisita è demolita con ordi-nanza del dirigente o del responsabile delcompetente ufficio comunale a spese dei re-sponsabili dell’abuso, salvo che con delibe-razione consiliare non si dichiari l’esistenzadi prevalenti interessi pubblici e sempre chel’opera non contrasti con rilevanti interessiurbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente esegui-ti su terreni sottoposti, in base a leggi stata-li o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’ac-quisizione gratuita, nel caso di inottempe-ranza all’ingiunzione di demolizione, si veri-fica di diritto a favore delle amministrazionicui compete la vigilanza sull’osservanza delvincolo. Tali amministrazioni provvedono al-la demolizione delle opere abusive ed al ri-pristino dello stato dei luoghi a spese dei re-sponsabili dell’abuso. Nella ipotesi di con-corso dei vincoli, l’acquisizione si verifica afavore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubbli-ca mensilmente, mediante affissione nell’al-bo comunale, i dati relativi agli immobili e al-le opere realizzati abusivamente, oggettodei rapporti degli ufficiali ed agenti di poliziagiudiziaria e delle relative ordinanze di so-spensione e trasmette i dati anzidetti all’au-torità giudiziaria competente, al presidentedella giunta regionale e, tramite l’ufficio ter-ritoriale del governo, al Ministro delle infra-strutture e dei trasporti.

8. In caso d’inerzia, protrattasi per quindi-ci giorni dalla data di constatazione dellainosservanza delle disposizioni di cui alcomma 1 dell’art. 27, ovvero protrattasi oltreil termine stabilito dal comma 3 del medesi-mo art. 27, il competente organo regionale,nei successivi trenta giorni, adotta i provve-dimenti eventualmente necessari dandonecontestuale comunicazione alla competente

autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio del-l’azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presentearticolo, il giudice, con la sentenza di con-danna per il reato di cui all’art. 44, ordina lademolizione delle opere stesse se ancoranon sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventiedilizi di cui all’articolo 22, comma 3 (8).

Art. 32 (L)Determinazione delle variazioni essenziali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dalcomma 1 dell’art. 31, le regioni stabilisconoquali siano le variazioni essenziali al proget-to approvato, tenuto conto che l’essenzialitàricorre esclusivamente quando si verificauna o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d’usoche implichi variazione degli standards pre-visti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura odella superficie di solaio da valutare in rela-zione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri ur-banistico-edilizi del progetto approvato ov-vero della localizzazione dell’edificio sull’a-rea di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell’in-tervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in mate-ria di edilizia antisismica, quando non atten-ga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque va-riazioni essenziali quelle che incidono sullaentità delle cubature accessorie, sui volumitecnici e sulla distribuzione interna delle sin-gole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effet-tuati su immobili sottoposti a vincolo stori-co, artistico, architettonico, archeologico,paesistico ed ambientale, nonché su immo-bili ricadenti sui parchi o in aree protette na-zionali e regionali, sono considerati in totale

(8) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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difformità dal permesso, ai sensi e per gli ef-fetti degli artt. 31 e 44. Tutti gli altri interven-ti sui medesimi immobili sono considerativariazioni essenziali.

Art. 33 (L)Interventi di ristrutturazione ediliziain assenza di permesso di costruire

o in totale difformità(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere di ristruttura-zione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, ese-guiti in assenza di permesso o in totaledifformità da esso, sono rimossi ovvero de-moliti e gli edifici sono resi conformi alle pre-scrizioni degli strumenti urbanistico-edilizientro il congruo termine stabilito dal dirigen-te o del responsabile del competente ufficiocomunale con propria ordinanza, decorso ilquale l’ordinanza stessa è eseguita a curadel comune e a spese dei responsabili del-l’abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accer-tamento dell’ufficio tecnico comunale, il ri-pristino dello stato dei luoghi non sia possi-bile, il dirigente o il responsabile dell’ufficioirroga una sanzione pecuniaria pari al dop-pio dell’aumento di valore dell’immobile,conseguente alla realizzazione delle opere,determinato, con riferimento alla data di ulti-mazione dei lavori, in base ai criteri previstidalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, e con ri-ferimento all’ultimo costo di produzione de-terminato con decreto ministeriale, aggior-nato alla data di esecuzione dell’abuso, sul-la base dell’indice ISTAT del costo di costru-zione, con la esclusione, per i comuni nontenuti all’applicazione della legge medesi-ma, del parametro relativo all’ubicazione econ l’equiparazione alla categoria A/1 dellecategorie non comprese nell’art. 16 dellamedesima legge. Per gli edifici adibiti ad usodiverso da quello di abitazione la sanzione èpari al doppio dell’aumento del valore vena-le dell’immobile, determinato a cura dell’a-genzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguitesu immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29ottobre 1999, n. 490, l’amministrazionecompetente a vigilare sull’osservanza delvincolo, salva l’applicazione di altre misure esanzioni previste da norme vigenti, ordina larestituzione in pristino a cura e spese del re-sponsabile dell’abuso, indicando criteri emodalità diretti a ricostituire l’originario or-ganismo edilizio, ed irroga una sanzione pe-cuniaria da 516 a 5.164 euro.

4. Qualora le opere siano state eseguitesu immobili, anche se non vincolati, com-presi nelle zone omogenee A, di cui al de-creto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il di-rigente o il responsabile dell’ufficio richiedeall’amministrazione competente alla tuteladei beni culturali ed ambientali apposito pa-rere vincolante circa la restituzione in pristi-no o la irrogazione della sanzione pecuniariadi cui al precedente comma. Qualora il pare-re non venga reso entro novanta giorni dallarichiesta il dirigente o il responsabile provve-de autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposi-zione di cui all’art. 31, comma 8.

6. È comunque dovuto il contributo di co-struzione di cui agli artt. 16 e 19.

6-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventi diristrutturazione edilizia di cui all’articolo22, comma 3, eseguiti in assenza di de-nuncia di inizio attività o in totale diffor-mità dalla stessa (9).

Art. 34 (L)Interventi eseguiti in parziale difformità

dal permesso di costruire(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in par-ziale difformità dal permesso di costruire so-no rimossi o demoliti a cura e spese dei re-sponsabili dell’abuso entro il termine con-gruo fissato dalla relativa ordinanza del diri-gente o del responsabile dell’ufficio. Decor-so tale termine sono rimossi o demoliti a cu-

(9) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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ra del comune e a spese dei medesimi re-sponsabili dell’abuso.

2. Quando la demolizione non può avveni-re senza pregiudizio della parte eseguita inconformità, il dirigente o il responsabile del-l’ufficio applica una sanzione pari al doppiodel costo di produzione, stabilito in base allaLegge 27 luglio 1978, n. 392, della parte del-l’opera realizzata in difformità dal permessodi costruire, se ad uso residenziale, e pari aldoppio del valore venale, determinato a curadella agenzia del territorio, per le opere adibi-te ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventiedilizi di cui all’articolo 22, comma 3, ese-guiti in parziale difformità dalla denunciadi inizio attività (10).

Art. 35 (L)Interventi abusivi realizzati su suoli

di proprietà dello Stato o di enti pubblici(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14;

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis,convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Qualora sia accertata la realizzazione,da parte di soggetti diversi da quelli di cui al-l’art. 28, di interventi in assenza di permessodi costruire, ovvero in totale o parziale diffor-mità dal medesimo, su suoli del demanio odel patrimonio dello Stato o di enti pubblici,il dirigente o il responsabile dell’ufficio, pre-via diffida non rinnovabile, ordina al respon-sabile dell’abuso la demolizione ed il ripristi-no dello stato dei luoghi, dandone comuni-cazione all’ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del co-mune ed a spese del responsabile dell’abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela del-lo Stato e degli enti pubblici territoriali, non-ché quello di altri enti pubblici, previsto dal-la normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventi

edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, ese-guiti in assenza di denuncia di inizio atti-vità, ovvero in totale o parziale difformitàdalla stessa (11).

Art. 36 (L)Accertamento di conformità

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

1. In caso di interventi realizzati in assen-za di permesso di costruire, o in difformitàda esso, ovvero in assenza di denuncia diinizio attività nelle ipotesi di cui all’artico-lo 22, comma 3 o in difformità da essa fi-no alla scadenza dei termini di cui agli artt.31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, ecomunque fino all’irrogazione delle sanzioniamministrative, il responsabile dell’abuso, ol’attuale proprietario dell’immobile, possonoottenere il permesso in sanatoria se l’inter-vento risulti conforme alla disciplina urbani-stica ed edilizia vigente sia al momento del-la realizzazione dello stesso, sia al momentodella presentazione della domanda (12).

2. Il rilascio del permesso in sanatoria èsubordinato al pagamento, a titolo di obla-zione, del contributo di costruzione in misu-ra doppia, ovvero, in caso di gratuità a nor-ma di legge, in misura pari a quella previstadall’art. 16. Nell’ipotesi di intervento realiz-zato in parziale difformità, l’oblazione è cal-colata con riferimento alla parte di operadifforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoriail dirigente o il responsabile del competenteufficio comunale si pronuncia con adeguatamotivazione, entro sessanta giorni decorsi iquali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 37 (L)Interventi eseguiti in assenza o in difformità

dalla denuncia di inizio attivitàe accertamento di conformità

(art. 4, comma 13 del D.L. n. 398 del 1993;art. 10 della Legge n. 47 del 1985)

1. La realizzazione di interventi edilizi di

(10) Lettera così modificata dal D.Lgs. n. 301 del 2002.(11) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.(12) Comma così modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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cui all’art. 22, commi 1 e 2, in assenza dellao in difformità dalla denuncia di inizio attivitàcomporta la sanzione pecuniaria pari al dop-pio dell’aumento del valore venale dell’im-mobile conseguente alla realizzazione degliinterventi stessi e comunque in misura noninferiore a 516 euro (13).

2. Quando le opere realizzate in assen-za di denuncia di inizio attività consistonoin interventi di restauro e di risanamentoconservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3,eseguiti su immobili comunque vincolati inbase a leggi statali e regionali, nonché dal-le altre norme urbanistiche vigenti, l’auto-rità competente a vigilare sull’osservanzadel vincolo, salva l’applicazione di altre mi-sure e sanzioni previste da norme vigenti,può ordinare la restituzione in pristino acura e spese del responsabile ed irrogauna sanzione pecuniaria da 516 a 10.392euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma2 sono eseguiti su immobili, anche non vin-colati, compresi nelle zone indicate nellalett. A dell’art. 2 del decreto ministeriale 2aprile 1968, il dirigente o il responsabiledell’ufficio richiede al Ministero per i beni ele attività culturali apposito parere vinco-lante circa la restituzione in pristino o la ir-rogazione della sanzione pecuniaria di cuial comma 1. Se il parere non viene reso en-tro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigen-te o il responsabile dell’ufficio provvede au-tonomamente. In tali casi non trova appli-cazione la sanzione pecuniaria da 516 a10.392 euro di cui al comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti con-forme alla disciplina urbanistica ed ediliziavigente sia al momento della realizzazionedell’intervento, sia al momento della presen-tazione della domanda, il responsabile del-l’abuso o il proprietario dell’immobile posso-no ottenere la sanatoria dell’intervento ver-sando la somma, non superiore a 5.164 eu-ro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal re-sponsabile del procedimento in relazione al-l’aumento di valore dell’immobile valutato

dall’agenzia del territorio.5. Fermo restando quanto previsto dal-

l’art. 23, comma 6, la denuncia di inizio di at-tività spontaneamente effettuata quandol’intervento è in corso di esecuzione, com-porta il pagamento, a titolo di sanzione, del-la somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell’atti-vità non comporta l’applicazione delle san-zioni previste dall’art. 44. Resta comunquesalva, ove ne ricorrano i presupposti in rela-zione all’intervento realizzato, l’applicazionedelle sanzioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 e44 e dell’accertamento di conformità di cuiall’art. 36.

Art. 38 (L)Interventi eseguiti in base

a permesso annullato(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. In caso di annullamento del permessodi costruire, qualora non sia possibile, in ba-se a motivata valutazione, la rimozione deivizi delle procedure amministrative o la resti-tuzione in pristino, il dirigente o il responsa-bile del competente ufficio comunale appli-ca una sanzione pecuniaria pari al valore ve-nale delle opere o loro parti abusivamenteeseguite, valutato dall’agenzia del territorio,anche sulla base di accordi stipulati tra que-st’ultima e l’amministrazione comunale. Lavalutazione dell’agenzia è notificata all’inte-ressato dal dirigente o dal responsabile del-l’ufficio e diviene definitiva decorsi i terminidi impugnativa.

2. L’integrale corresponsione della san-zione pecuniaria irrogata produce i medesi-mi effetti del permesso di costruire in sana-toria di cui all’art. 36.

2-bis. Le disposizioni del presente ar-ticolo si applicano anche agli interventiedilizi di cui all’articolo 22, comma 3, incaso di accertamento dell’inesistenzadei presupposti per la formazione del ti-tolo (14).

(13) Comma così modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002.(14) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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Art. 39 (L)Annullamento del permesso di costruire

da parte della regione(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, comesostituito dall’art. 7, Legge 6 agosto 1967, n.

765;D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione ledeliberazioni ed i provvedimenti comunaliche autorizzano interventi non conformi aprescrizioni degli strumenti urbanistici o deiregolamenti edilizi o comunque in contrastocon la normativa urbanistico-edilizia vigenteal momento della loro adozione, possonoessere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento èemesso entro diciotto mesi dall’accerta-mento delle violazioni di cui al comma 1, edè preceduto dalla contestazione delle viola-zioni stesse al titolare del permesso, al pro-prietario della costruzione, al progettista, eal comune, con l’invito a presentare contro-deduzioni entro un termine all’uopo prefis-sato.

3. In pendenza delle procedure di annul-lamento la regione può ordinare la sospen-sione dei lavori, con provvedimento da noti-ficare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelleforme e con le modalità previste dal codicedi procedura civile, ai soggetti di cui al com-ma 2 e da comunicare al comune. L’ordine disospensione cessa di avere efficacia se, en-tro sei mesi dalla sua notificazione, non siastato emesso il decreto di annullamento dicui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozionedel provvedimento di annullamento, deveessere ordinata la demolizione delle opereeseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei la-vori e di annullamento vengono resi noti alpubblico mediante l’affissione nell’albo pre-torio del comune dei dati relativi agli immo-bili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventiedilizi di cui all’articolo 22, comma 3, nonconformi a prescrizioni degli strumenti

urbanistici o dei regolamenti edilizi o co-munque in contrasto con la normativa ur-banistico-edilizia vigente al momentodella scadenza del termine di 30 giornidalla presentazione della denuncia di ini-zio attività (15).

Art. 40 (L)Sospensione o demolizione di interventi

abusivi da parte della regione(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, comesostituito dall’art. 6, Legge 6 agosto 1967, n.

765;D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. In caso di interventi eseguiti in assenzadi permesso di costruire o in contrasto conquesto o con le prescrizioni degli strumentiurbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia prov-veduto entro i termini stabiliti, la regione puòdisporre la sospensione o la demolizionedelle opere eseguite. Il provvedimento di de-molizione è adottato entro cinque anni dalladichiarazione di agibilità dell’intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o didemolizione è notificato al titolare del per-messo o, in mancanza di questo, al commit-tente, al costruttore e al direttore dei lavori.Lo stesso provvedimento è comunicato inol-tre al comune.

3. La sospensione non può avere una du-rata superiore a tre mesi dalla data della no-tifica entro i quali sono adottate le misurenecessarie per eliminare le ragioni delladifformità, ovvero, ove non sia possibile, perla rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone lamodifica dell’intervento, la rimessa in pristi-no o la demolizione delle opere è assegnatoun termine entro il quale il responsabile del-l’abuso è tenuto a procedere, a proprie spe-se e senza pregiudizio delle sanzioni penali,alla esecuzione del provvedimento stesso.Scaduto inutilmente tale termine, la regionedispone l’esecuzione in danno dei lavori.

4-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventi

(15) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, rea-lizzati in assenza di denuncia di inizio at-tività o in contrasto con questa o con leprescrizioni degli strumenti urbanistici odella normativa urbanistico-edilizia vi-gente al momento della scadenza del ter-mine di 30 giorni dalla presentazione del-la denuncia di inizio attività (16).

Art. 41 (L)Demolizione di opere abusive

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1,2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2,

comma 56; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt.107 e 109)

1. In tutti i casi in cui la demolizione deveavvenire a cura del comune, essa è dispostadal dirigente o dal responsabile del compe-tente ufficio comunale su valutazione tecni-co-economica approvata dalla giunta co-munale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche atrattativa privata ove ne sussistano i presup-posti, ad imprese tecnicamente e finanzia-riamente idonee.

3. Nel caso di impossibilità di affidamen-to dei lavori, il dirigente o il responsabile delcompetente ufficio comunale ne dà notiziaall’ufficio territoriale del Governo, il qualeprovvede alla demolizione con i mezzi a di-sposizione della pubblica amministrazione,ovvero tramite impresa finanziariamente etecnicamente idonea se i lavori non sianoeseguibili in gestione diretta.

4. Qualora sia necessario procedere allademolizione di opere abusive è possibile av-valersi, per il tramite dei provveditorati alleopere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla ba-se di apposita convenzione stipulata d’inte-sa fra il Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti ed il Ministro della difesa.

5. È in ogni caso ammesso il ricorso aprocedure negoziate aperte, per l’aggiudi-cazione di contratti d’appalto per demolizio-ni da eseguirsi all’occorrenza.

Art. 42 (L)Ritardato od omesso versamento

del contributo di costruzione(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

1. Le regioni determinano le sanzioni peril ritardato o mancato versamento del contri-buto di costruzione in misura non inferiore aquanto previsto nel presente articolo e nonsuperiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini sta-biliti, del contributo di costruzione di cui al-l’art. 16 comporta:

a) l’aumento del contributo in misurapari al 10% qualora il versamento delcontributo sia effettuato nei successivicentoventi giorni;

b) l’aumento del contributo in misurapari al 20% quando, superato il termine dicui alla lett. a), il ritardo si protrae non ol-tre i successivi sessanta giorni;

c) l’aumento del contributo in misurapari al 40% quando, superato il termine dicui alla lett. b), il ritardo si protrae non ol-tre i successivi sessanta giorni (17).

3. Le misure di cui alle lettere precedentinon si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato lenorme di cui al secondo comma si applica-no ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al-la lett. c) del comma 2, il comune provvedealla riscossione coattiva del complessivocredito nei modi previsti dall’art. 43.

6. In mancanza di leggi regionali che de-terminino la misura delle sanzioni di cui alpresente articolo, queste saranno applicatenelle misure indicate nel comma 2.

Art. 43 (L)Riscossione

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cuiai titoli II e IV della parte I del presente testounico sono riscossi secondo le norme vi-genti in materia di riscossione coattiva delleentrate dell’ente procedente.

(16) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.(17) Misure così modificate dall’articolo 27, comma 17 della Legge n. 448 del 2001.

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Art. 44 (L)Sanzioni penali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20;D.L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, conmodificazioni, in Legge 21 giugno 1985, n. 298)

1. Salvo che il fatto costituisca più gravereato e ferme le sanzioni amministrative, siapplica:

a) l’ammenda fino a 10.392 euro per l’i-nosservanza delle norme, prescrizioni e mo-dalità esecutive previste dal presente titolo,in quanto applicabili, nonché dai regolamen-ti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal per-messo di costruire;

b) l’arresto fino a due anni e l’ammendada 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzio-ne dei lavori in totale difformità o assenzadel permesso o di prosecuzione degli stessinonostante l’ordine di sospensione;

c) l’arresto fino a due anni e l’ammendada 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottiz-zazione abusiva di terreni a scopo edilizio,come previsto dal primo comma dell’art.30. La stessa pena si applica anche nel ca-so di interventi edilizi nelle zone sottopostea vincolo storico, artistico, archeologico,paesistico, ambientale, in variazione es-senziale, in totale difformità o in assenzadel permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice pe-nale che accerta che vi è stata lottizzazioneabusiva, dispone la confisca dei terreni,abusivamente lottizzati e delle opere abusi-vamente costruite. Per effetto della confiscai terreni sono acquisiti di diritto e gratuita-mente al patrimonio del comune nel cui ter-ritorio è avvenuta la lottizzazione. La senten-za definitiva è titolo per la immediata trascri-zione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presentearticolo si applicano anche agli inter-venti edilizi suscettibili di realizzazionemediante denuncia di inizio attività aisensi dell’articolo 22, comma 3, esegui-ti in assenza o in totale difformità dallastessa (18).

Art. 45 (L)Norme relative all’azione penale

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

1. L’azione penale relativa alle violazioniedilizie rimane sospesa finché non sianostati esauriti i procedimenti amministrativi disanatoria di cui all’art. 36.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale av-verso il diniego del permesso in sanatoria dicui all’art. 36, l’udienza viene fissata d’ufficiodal presidente del tribunale amministrativoregionale per una data compresa entro il ter-zo mese dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria del permesso dicostruire estingue i reati contravvenzionaliprevisti dalle norme urbanistiche vigenti.

Art. 46 (L)Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici

la cui costruzione abusiva sia iniziatadopo il 17 marzo 1985

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;D.L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica,sia in forma privata, aventi per oggetto tra-sferimento o costituzione o scioglimentodella comunione di diritti reali, relativi adedifici, o loro parti, la cui costruzione è ini-ziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli enon possono essere stipulati ove da essinon risultino, per dichiarazione dell’alie-nante, gli estremi del permesso di costrui-re o del permesso in sanatoria. Tali dispo-sizioni non si applicano agli atti costitutivi,modificativi o estintivi di diritti reali di ga-ranzia o di servitù.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensidell’art. 38, l’irrogazione di una sanzione sol-tanto pecuniaria, ma non il rilascio del per-messo in sanatoria, agli atti di cui al comma1 deve essere allegata la prova dell’integra-le pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degliatti di cui al comma 1 non pregiudica i dirittidi garanzia o di servitù acquisiti in base adun atto iscritto o trascritto anteriormente al-

(18) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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la trascrizione della domanda diretta a faraccertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degliestremi non sia dipesa dalla insussistenzadel permesso di costruire al tempo in cui gliatti medesimi sono stati stipulati, essi pos-sono essere confermati anche da una soladelle parti mediante atto successivo, redat-to nella stessa forma del precedente, checontenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolonon si applicano agli atti derivanti da pro-cedure esecutive immobiliari, individuali oconcorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’im-mobile si trovi nelle condizioni previste peril rilascio del permesso di costruire in sana-toria, dovrà presentare domanda di per-messo in sanatoria entro centoventi giornidalla notifica del decreto emesso dalla au-torità giudiziaria.

5-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventiedilizi realizzati mediante denuncia di ini-zio attività ai sensi dell’articolo 22, com-ma 3, qualora nell’atto non siano indicatigli estremi della stessa (19).

Art. 47 (L)

Sanzioni a carico dei notai(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

1. Il ricevimento e l’autenticazione da par-te dei notai di atti nulli previsti dagli artt. 46 e30 e non convalidabili costituisce violazionedell’art. 28 della Legge 16 febbraio 1913, n.89, e successive modificazioni, e comportal’applicazione delle sanzioni previste dallalegge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando aquanto disposto dall’art. 30, sono esoneratida responsabilità inerente al trasferimento oalla divisione dei terreni; l’osservanza dellaformalità prevista dal comma 6 dello stessoart. 30 tiene anche luogo della denuncia dicui all’art. 331 del codice di procedura pe-nale.

Art. 48 (L)Aziende erogatrici di servizi pubblici(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici diservizi pubblici somministrare le loro fornitu-re per l’esecuzione di opere prive di permes-so di costruire, nonché ad opere in assenzadi titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 eper le quali non siano stati stipulati contrattidi somministrazione anteriormente al 17marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad al-legare alla domanda una dichiarazione so-stitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli ef-fetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, recante il Testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa, indicantegli estremi del permesso di costruire, o, perle opere abusive, gli estremi del permesso insanatoria, ovvero copia della domanda dipermesso in sanatoria corredata della provadel pagamento delle somme dovute a titolodi oblazione per intero nell’ipotesi dell’art.36 e limitatamente alle prime due rate nell’i-potesi dell’art. 35 della Legge 28 febbraio1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto ditali dichiarazioni è nullo e il funzionario dellaazienda erogatrice, cui sia imputabile la sti-pulazione del contratto stesso, è soggettoad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746euro. Per le opere che già usufruiscono di unservizio pubblico, in luogo della documenta-zione di cui al precedente comma, può es-sere prodotta copia di una fattura, emessadall’azienda erogante il servizio, dalla qualerisulti che l’opera già usufruisce di un pub-blico servizio.

3. Per le opere iniziate anteriormente al30 gennaio 1977, in luogo degli estremi del-la licenza edilizia può essere prodotta unadichiarazione sostitutiva di atto notorio rila-sciata dal proprietario o altro avente titolo, aisensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, recante il Testo uni-co delle disposizioni legislative e regola-

(19) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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mentari in materia di documentazione am-ministrativa, attestante che l’opera è statainiziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.Tale dichiarazione può essere ricevuta e in-serita nello stesso contratto, ovvero in docu-mento separato da allegarsi al contratto me-desimo.

3-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche agli interventiedilizi suscettibili di realizzazione me-diante denuncia di inizio attività ai sensidell’articolo 22, comma 3, eseguiti in as-senza della stessa (20).

Capo IIIDISPOSIZIONI FISCALI

Art. 49 (L)Disposizioni fiscali

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presen-te titolo, gli interventi abusivi realizzati in as-senza di titolo o in contrasto con lo stesso,ovvero sulla base di un titolo successiva-mente annullato, non beneficiano delle age-volazioni fiscali previste dalle norme vigenti,né di contributi o altre provvidenze delloStato o di enti pubblici. Il contrasto deve ri-guardare violazioni di altezza, distacchi, cu-batura o superficie coperta che eccedanoper singola unità immobiliare il 2% delle mi-sure prescritte, ovvero il mancato rispettodelle destinazioni e degli allineamenti indica-ti nel programma di fabbricazione, nel pianoregolatore generale e nei piani particolareg-giati di esecuzione.

2. È fatto obbligo al comune di segnalareall’amministrazione finanziaria, entro tre me-si dall’ultimazione dei lavori o dalla richiestadel certificato di agibilità, ovvero dall’annul-lamento del titolo edilizio, ogni inosservanzaalla presente legge comportante la deca-denza di cui al comma precedente.

3. Il diritto dell’amministrazione finanzia-ria a recuperare le imposte dovute in misura

ordinaria per effetto della decadenza stabili-ta dal presente articolo si prescrive col de-corso di tre anni dalla data di ricezione dellasegnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai be-nefici suddetti il committente è responsabiledei danni nei confronti degli aventi causa.

Art. 50 (L)Agevolazioni tributarie

in caso di sanatoria(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)

1. In deroga alle disposizioni di cui al-l’art. 49, le agevolazioni tributarie in mate-ria di tasse ed imposte indirette sugli affarisi applicano agli atti stipulati dopo il 17marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requi-siti previsti dalle vigenti disposizioni agevo-lative ed a condizione che copia conformedel provvedimento di sanatoria venga pre-sentata, contestualmente all’atto da regi-strare, all’amministrazione cui compete laregistrazione. In mancanza del provvedi-mento definitivo di sanatoria, per consegui-re in via provvisoria le agevolazioni deveessere prodotta, al momento della registra-zione dell’atto, copia della domanda di per-messo in sanatoria presentata al comune,con la relativa ricevuta rilasciata dal comu-ne stesso. L’interessato, a pena di deca-denza dai benefici, deve presentare alcompetente ufficio dell’amministrazione fi-nanziaria copia del provvedimento definiti-vo di sanatoria entro sei mesi dalla sua no-tifica o, nel caso che questo non sia inter-venuto, a richiesta dell’ufficio, dichiarazio-ne del comune che attesti che la domandanon ha ancora ottenuto definizione.

2. In deroga alle disposizioni di cui all’art.49, per i fabbricati costruiti senza permessoo in contrasto con la stesso, ovvero sulla ba-se di permesso successivamente annullato,si applica la esenzione dall’imposta comu-nale sugli immobili, qualora ricorrano i requi-siti tipologici di inizio e ultimazione delleopere in virtù dei quali sarebbe spettata, per

(20) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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il periodo di dieci anni a decorrere dal 17marzo 1985. L’esenzione si applica a condi-zione che l’interessato ne faccia richiesta al-l’ufficio competente del suo domicilio fisca-le, allegando copia della domanda indicatanel comma precedente con la relativa rice-vuta rilasciata dal comune. Alla scadenza diogni anno dal giorno della presentazionedella domanda suddetta, l’interessato, a pe-na di decadenza dai benefici, deve presen-tare, entro novanta giorni da tale scadenza,all’ufficio competente copia del provvedi-mento definitivo di sanatoria, o in mancanzadi questo, una dichiarazione del comune,ovvero una dichiarazione sostitutiva di attonotorio, attestante che la domanda non haancora ottenuto definizione.

3. La omessa o tardiva presentazione delprovvedimento di sanatoria comporta il pa-gamento dell’imposta comunale sugli im-mobili e delle altre imposte dovute nella mi-sura ordinaria, nonché degli interessi di mo-ra stabiliti per i singoli tributi.

4. Il rilascio del permesso in sanatoria,per le opere o le parti di opere abusivamen-te realizzate, produce automaticamente,qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dal-le vigenti disposizioni agevolative, la cessa-zione degli effetti dei provvedimenti di revo-ca o di decadenza previsti dall’art. 49.

5. In attesa del provvedimento definitivodi sanatoria, per il conseguimento in viaprovvisoria degli effetti previsti dal comma 4,deve essere prodotta da parte dell’interes-sato alle amministrazioni finanziarie compe-tenti copia autenticata della domanda dipermesso in sanatoria, corredata della pro-va del pagamento delle somme dovute finoal momento della presentazione della istan-za di cui al presente comma.

6. Non si fa comunque luogo al rimborsodell’imposta comunale sugli immobili e dellealtre imposte eventualmente già pagate.

Art. 51 (L)Finanziamenti pubblici e sanatoria

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)

1. La concessione di indennizzi, ai sensidella legislazione sulle calamità naturali, è

esclusa nei casi in cui gli immobili danneg-giati siano stati eseguiti abusivamente in zo-ne alluvionali; la citata concessione di in-dennizzi è altresì esclusa per gli immobiliedificati in zone sismiche senza i prescritticriteri di sicurezza e senza che sia interve-nuta sanatoria.

PARTE IINORMATIVA TECNICA

PER L’EDILIZIA

Capo IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 52 (L)Tipo di strutture e norme tecniche

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32,comma 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le co-struzioni sia pubbliche sia private debbonoessere realizzate in osservanza delle normetecniche riguardanti i vari elementi costrutti-vi fissate con decreti del Ministro per le in-frastrutture e i trasporti, sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici che si avvaleanche della collaborazione del Consiglio na-zionale delle ricerche. Qualora le norme tec-niche riguardino costruzioni in zone sismi-che esse sono adottate di concerto con ilMinistro per l’interno. Dette norme defini-scono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi perla progettazione, esecuzione e collaudo de-gli edifici in muratura e per il loro consolida-mento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combi-nazioni, anche in funzione del tipo e dellemodalità costruttive e della destinazionedell’opera, nonché i criteri generali per la ve-rifica di sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, lastabilità dei pendii naturali e delle scarpate, icriteri generali e le precisazioni tecniche perla progettazione, esecuzione e collaudo del-le opere di sostegno delle terre e delle ope-re di fondazione; i criteri generali e le preci-sazioni tecniche per la progettazione, ese-cuzione e collaudo di opere speciali, quali

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ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, co-struzioni prefabbricate in genere, acquedot-ti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli in-cendi.

2. Qualora vengano usati sistemi costrut-tivi diversi da quelli in muratura o con ossa-tura portante in cemento armato normale eprecompresso, acciaio o sistemi combinatidei predetti materiali, per edifici con quattroo più piani entro e fuori terra, l’idoneità di ta-li sistemi deve essere comprovata da una di-chiarazione rilasciata dal presidente delConsiglio superiore dei lavori pubblici suconforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presentearticolo e i relativi aggiornamenti entrano invigore trenta giorni dopo la pubblicazionedei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

Art. 53 (L)Definizioni

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086,art. 1, primo, secondo e terzo comma)

1. Ai fini del presente testo unico si con-siderano:

a) opere in conglomerato cementizio ar-mato normale, quelle composte da un com-plesso di strutture in conglomerato cementi-zio ed armature che assolvono ad una fun-zione statica;

b) opere in conglomerato cementizio ar-mato precompresso, quelle composte distrutture in conglomerato cementizio ed ar-mature nelle quali si imprime artificialmenteuno stato di sollecitazione addizionale di na-tura ed entità tali da assicurare permanente-mente l’effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nellequali la statica è assicurata in tutto o in par-te da elementi strutturali in acciaio o in altrimetalli.

Art. 54 (L)Sistemi costruttivi

(Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,primo comma, art. 7, primo comma, art. 8,

primo comma)

1. Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armatonormale o precompresso, acciaio o sistemicombinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;c) struttura in muratura;d) struttura in legname.2. Ai fini di questo testo unico si conside-

rano:a) costruzioni in muratura, quelle nelle

quali la muratura ha funzione portante;b) strutture a pannelli portanti, quelle for-

mate con l’associazione di pannelli verticaliprefabbricati (muri), di altezza pari ad un pia-no e di larghezza superiore ad un metro, re-si solidali a strutture orizzontali (solai) pre-fabbricate o costruite in opera;

c) strutture intelaiate, quelle costituite daaste rettilinee o curvilinee, comunque vinco-late fra loro ed esternamente.

Art. 55 (L)Edifici in muratura

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6secondo comma)

1. Le costruzioni in muratura devono pre-sentare adeguate caratteristiche di solida-rietà fra gli elementi strutturali che le com-pongono, e di rigidezza complessiva secon-do le indicazioni delle norme tecniche di cuiall’art. 83.

Art. 56 (L)Edifici con struttura a pannelli portanti

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo,terzo, quarto e quinto comma)

1. Le strutture a pannelli portanti devonoessere realizzate in calcestruzzo pieno odalleggerito, semplice, armato normale o pre-compresso, presentare giunzioni eseguite inopera con calcestruzzo o malta cementizia,ed essere irrigidite da controventamenti op-portuni, costituiti dagli stessi pannelli verti-cali sovrapposti o da lastre in calcestruzzorealizzate in opera; i controventamenti devo-no essere orientati almeno secondo due di-rezioni distinte.

2. Il complesso scatolare costituito daipannelli deve realizzare un organismo stati-co capace di assorbire le azioni sismiche dicui all’art. 85.

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3. La trasmissione delle azioni mutue tra idiversi elementi deve essere assicurata daarmature metalliche.

4. L’idoneità di tali sistemi costruttivi, an-che in funzione del grado di sismicità, deveessere comprovata da una dichiarazione ri-lasciata dal presidente del Consiglio supe-riore dei lavori pubblici, su conforme pareredello stesso Consiglio.

Art. 57 (L)Edifici con strutture intelaiate

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondoperiodo del primo comma, secondo, terzo e

quarto comma)

1. Nelle strutture intelaiate possono esse-re compresi elementi irrigidenti costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calce-struzzo armato normale o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruz-zo armato normale o precompresso.

2. Gli elementi irrigidenti devono essereopportunamente collegati alle intelaiaturedella costruzione in modo che sia assicura-ta la trasmissione delle azioni sismiche agliirrigidimenti stessi.

3. Il complesso resistente deve essereproporzionato in modo da assorbire le azio-ni sismiche definite dalle norme tecniche dicui all’art. 83.

4. Le murature di tamponamento dellestrutture intelaiate devono essere efficace-mente collegate alle aste della strutturastessa secondo le modalità specificate dallenorme tecniche di cui all’art. 83.

Art. 58 (L)Produzione in serie in stabilimenti

di manufatti in conglomeratonormale e precompresso

e di manufatti complessi in metallo(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

1. Le ditte che procedono alla costruzio-ne di manufatti in conglomerato armato nor-male o precompresso ed in metallo, fabbri-cati in serie e che assolvono alle funzioni in-dicate negli artt. 53, comma 1 e 64, comma1, hanno l’obbligo di darne preventiva co-municazione al Servizio tecnico centrale delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti,

con apposita relazione nella quale debbono:a) descrivere ciascun tipo di struttura in-

dicando le possibili applicazioni e fornire icalcoli relativi, con particolare riguardo aquelli riferentisi a tutto il comportamentosotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materia-li impiegati sulla scorta di prove eseguitepresso uno dei laboratori di cui all’art. 59;

c) indicare, in modo particolareggiato, imetodi costruttivi e i procedimenti seguitiper la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguitepresso uno dei laboratori di cui all’art. 59.

2. Tutti gli elementi precompressi debbo-no essere chiaramente e durevolmente con-trassegnati onde si possa individuare la se-rie di origine.

3. Per le ditte che costruiscono manufat-ti complessi in metallo fabbricati in serie, iquali assolvono alle funzioni indicate negliartt. 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazio-ne di cui al comma 1 del presente articolodeve descrivere ciascun tipo di struttura, in-dicando le possibili applicazioni e fornire icalcoli relativi.

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti dicui ai commi precedenti sono tenute a forni-re tutte le prescrizioni relative alle operazio-ni di trasporto e di montaggio dei loro ma-nufatti.

5. La responsabilità della rispondenza deiprodotti rimane a carico della ditta produttri-ce, che è obbligata a corredare la fornituracon i disegni del manufatto e l’indicazionedelle sue caratteristiche di impiego.

6. Il progettista delle strutture è respon-sabile dell’organico inserimento e della pre-visione di utilizzazione dei manufatti di cuisopra nel progetto delle strutture dell’opera.

Art. 59 (L)Laboratori

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico so-no considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universita-ri dei politecnici e delle facoltà di ingegneriae delle facoltà o istituti universitari di archi-tettura;

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b) il laboratorio di scienza delle costruzio-ni del centro studi ed esperienze dei serviziantincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell’Istituto speri-mentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell’Entenazionale per le strade (ANAS) di Cesano(Roma), autorizzando lo stesso ad effet-tuare prove di crash test per le barrieremetalliche (21).

2. Il Ministro per le infrastrutture e i tra-sporti, sentito il Consiglio superiore dei lavo-ri pubblici, può autorizzare con proprio de-creto, ai sensi del presente capo, altri labo-ratori ad effettuare prove su materiali da co-struzione, comprese quelle geotecniche suterreni e rocce.

3. L’attività dei laboratori, ai fini del pre-sente capo, è servizio di pubblica utilità.

Art. 60 (L)Emanazione di norme tecniche

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)

1. Il Ministro per le infrastrutture e i tra-sporti, sentito il Consiglio superiore dei lavo-ri pubblici che si avvale anche della collabo-razione del Consiglio nazionale delle ricer-che, predispone, modifica ed aggiorna lenorme tecniche alle quali si uniformano lecostruzioni di cui al capo secondo.

Art. 61 (L)Abitati da consolidare

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti,nei quali siano intervenuti od intervengano loStato o la regione per opere di consolida-mento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio1908, n. 445 e successive modificazioni edintegrazioni, nessuna opera e nessun lavoro,salvo quelli di manutenzione ordinaria o di ri-finitura, possono essere eseguiti senza lapreventiva autorizzazione del competenteufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi diurgenza riconosciuta con ordinanza del

competente ufficio tecnico regionale o co-munale, possono eccezionalmente essereintraprese anche prima della predetta auto-rizzazione, la quale comunque dovrà essererichiesta nel termine di cinque giorni dall’ini-zio dei lavori.

Art. 62 (L)Utilizzazione di edifici

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

1. Il rilascio della licenza d’uso per gli edi-fici costruiti in cemento armato e dei certifi-cati di agibilità da parte dei comuni è condi-zionato all’esibizione di un certificato da rila-sciarsi dall’ufficio tecnico della regione, cheattesti la perfetta rispondenza dell’operaeseguita alle norme del capo quarto.

Art. 63 (L)Opere pubbliche

1. Quando si tratti di opere eseguite daisoggetti di cui all’art. 2 della Legge 11 feb-braio 1994, n. 109, le norme della presenteparte si applicano solo nel caso in cui nonsia diversamente disposto dalla citata Leg-ge n. 109 del 1994, dal D.P.R. 21 dicembre1999, n. 544, dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Capo IIDISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E

PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA

Sezione IAdempimenti

Art. 64 (L)Progettazione, direzione, esecuzione,

responsabilità(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma;art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e

secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglo-merato cementizio armato, normale e pre-compresso ed a struttura metallica, deve av-

(21) Lettere aggiunte dall’articolo 5, comma 5 della Legge n. 166 del 2002.

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venire in modo tale da assicurare la perfettastabilità e sicurezza delle strutture e da evi-tare qualsiasi pericolo per la pubblica inco-lumità.

2. La costruzione delle opere di cui all’art.53, comma 1, deve avvenire in base ad unprogetto esecutivo redatto da un tecnicoabilitato, iscritto nel relativo albo, nei limitidelle proprie competenze stabilite dalle leg-gi sugli ordini e collegi professionali.

3. L’esecuzione delle opere deve averluogo sotto la direzione di un tecnico abilita-to, iscritto nel relativo albo, nei limiti delleproprie competenze stabilite dalle leggi su-gli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diret-ta della progettazione di tutte le strutturedell’opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, cia-scuno per la parte di sua competenza, han-no la responsabilità della rispondenza del-l’opera al progetto, dell’osservanza delleprescrizioni di esecuzione del progetto, del-la qualità dei materiali impiegati, nonché, perquanto riguarda gli elementi prefabbricati,della posa in opera.

Art. 65 (R)Denuncia dei lavori di realizzazione e

relazione a struttura ultimata di opere diconglomerato cementizio armato, normalee precompresso ed a struttura metallica

(Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)

1. Le opere di conglomerato cementi-zio armato, normale e precompresso ed astruttura metallica, prima del loro inizio,devono essere denunciate dal costrutto-re allo sportello unico, che provvede atrasmettere tale denuncia al competenteufficio tecnico regionale (22).

2. Nella denuncia devono essere indicati inomi ed i recapiti del committente, del pro-gettista delle strutture, del direttore dei lavo-ri e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:a) il progetto dell’opera in triplice copia,

firmato dal progettista, dal quale risultino in

modo chiaro ed esauriente le calcolazionieseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensionidelle strutture, e quanto altro occorre perdefinire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzio-ne sia nei riguardi della conoscenza dellecondizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice co-pia firmata dal progettista e dal direttore deilavori, dalla quale risultino le caratteristiche,le qualità e le dosature dei materiali che ver-ranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al co-struttore, all’atto stesso della presenta-zione, una copia del progetto e della rela-zione con l’attestazione dell’avvenuto de-posito (23).

5. Anche le varianti che nel corso dei la-vori si intendano introdurre alle opere di cuial comma 1, previste nel progetto originario,devono essere denunciate, prima di dare ini-zio alla loro esecuzione, allo sportello uniconella forma e con gli allegati previsti nel pre-sente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine disessanta giorni, il direttore dei lavori depositapresso lo sportello unico una relazione, redat-ta in triplice copia, sull’adempimento degli ob-blighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali im-piegati emessi da laboratori di cui all’art. 59;

b) per le opere in conglomerato armatoprecompresso, ogni indicazione inerente al-la tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa incoazione;

c) l’esito delle eventuali prove di carico,allegando le copie dei relativi verbali firmateper copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al diret-tore dei lavori, all’atto stesso della presenta-zione, una copia della relazione di cui alcomma 6 con l’attestazione dell’avvenutodeposito, e provvede a trasmettere una co-pia di tale relazione al competente ufficiotecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al col-laudatore la relazione, unitamente alla re-stante documentazione di cui al comma 6.

(22) Testo rettificato con comunicato in G.U. n. 17 del 25 febbraio 2002.(23) Testo rettificato con comunicato in G.U. n. 17 del 25 febbraio 2002.

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Art. 66 (L)Documenti in cantiere

(Legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delleopere, di cui all’art. 53, comma 1, a quello diultimazione dei lavori, devono essere con-servati gli atti indicati all’art. 65, commi 3 e4, datati e firmati anche dal costruttore e daldirettore dei lavori, nonché un apposito gior-nale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenutadi tali documenti è responsabile il direttoredei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenu-to a vistare periodicamente, ed in particola-re nelle fasi più importanti dell’esecuzione, ilgiornale dei lavori.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8;R, i commi 3, 5, 6 e 7)

Collaudo statico(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all’art. 53,comma 1, la cui sicurezza possa comunqueinteressare la pubblica incolumità devonoessere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da uningegnere o da un architetto, iscritto all’alboda almeno dieci anni, che non sia intervenu-to in alcun modo nella progettazione, dire-zione, esecuzione dell’opera.

3. Contestualmente alla denuncia previstadall’art. 65, il direttore dei lavori è tenuto a pre-sentare presso lo sportello unico l’atto di no-mina del collaudatore scelto dal committentee la contestuale dichiarazione di accettazionedell’incarico, corredati da certificazione atte-stante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed ilcostruttore esegue in proprio, è fatto obbli-go al costruttore di chiedere, anteriormentealla presentazione della denuncia di iniziodei lavori, all’ordine provinciale degli inge-gneri o a quello degli architetti, la designa-zione di una terna di nominativi fra i qualisceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertu-ra dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà co-municazione allo sportello unico e al collau-datore che ha 60 giorni di tempo per effet-tuare il collaudo.

6. In corso d’opera possono essere ese-guiti collaudi parziali motivati da difficoltàtecniche e da complessità esecutive dell’o-pera, fatto salvo quanto previsto da specifi-che disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propriaresponsabilità, il certificato di collaudo in trecopie che invia al competente ufficio tecnicoregionale e al committente, dandone conte-stuale comunicazione allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agi-bilità, se prescritte, occorre presentare al-l’amministrazione comunale una copia delcertificato di collaudo.

Sezione IIVigilanza

Art. 68 (L)Controlli

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

1. Il dirigente o il responsabile del com-petente ufficio comunale, nel cui territoriovengono realizzate le opere indicate nell’art.53, comma 1, ha il compito di vigilare sul-l’osservanza degli adempimenti preposti dalpresente Testo Unico: a tal fine si avvale deifunzionari ed agenti comunali.

2. Le disposizioni del precedente commanon si applicano alle opere costruite perconto dello Stato e per conto delle regioni,delle province e dei comuni, aventi un ufficiotecnico con a capo un ingegnere.

Art. 69 (L)Accertamenti delle violazioni

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)

1. I funzionari e agenti comunali che ac-certino l’inosservanza degli adempimentiprevisti nei precedenti articoli, redigono pro-cesso verbale che, a cura del dirigente o re-sponsabile del competente ufficio comuna-le, verrà inoltrato all’Autorità giudiziariacompetente ed all’ufficio tecnico della regio-ne per i provvedimenti di cui all’art. 70.

Art. 70 (L)Sospensione dei lavori

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regiona-

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le, ricevuto il processo verbale redatto a nor-ma dell’art. 69 ed eseguiti gli opportuni ac-certamenti, ordina, con decreto notificato amezzo di messo comunale, al committente,al direttore dei lavori e al costruttore la so-spensione dei lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi fin-ché il dirigente dell’ufficio tecnico regionalenon abbia accertato che sia stato provvedu-to agli adempimenti previsti dal presente ca-po.

3. Della disposta sospensione è data co-municazione al dirigente del competente uf-ficio comunale perché ne curi l’osservanza.

Sezione IIINorme penali

Art. 71 (L)Lavori abusivi

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualitàdi costruttore, esegue le opere previste dalpresente capo, o parti di esse, in violazionedell’art. 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l’ar-resto fino a tre mesi o con l’ammenda da103 a 1.032 euro.

2. È soggetto alla pena dell’arresto finoad un anno, o dell’ammenda da 1.032 a10.329 euro, chi produce in serie manufattiin conglomerato armato normale o precom-presso o manufatti complessi in metalli sen-za osservare le disposizioni dell’art. 58.

Art. 72 (L)Omessa denuncia dei lavori

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

1. Il costruttore che omette o ritarda ladenuncia prevista dall’art. 65 è punito conl’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da103 a 1.032 euro.

Art. 73 (L)Responsabilità del direttore dei lavori(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)

1. Il direttore dei lavori che non ottempe-ra alle prescrizioni indicate nell’art. 66 è pu-nito con l’ammenda da 41 a 206 euro.

2. Alla stessa pena soggiace il direttore

dei lavori che omette o ritarda la presenta-zione al competente ufficio tecnico regiona-le della relazione indicata nell’art. 65, com-ma 6.

Art. 74 (L)Responsabilità del collaudatore

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli ob-blighi di cui all’art. 67, comma 5, è punitocon l’ammenda da 51 a 516 euro.

Art. 75 (L)Mancanza del certificato di collaudo

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)

1. Chiunque consente l’utilizzazione dellecostruzioni prima del rilascio del certificato dicollaudo è punito con l’arresto fino ad un me-se o con l’ammenda da 103 a 1.032 euro.

Art. 76 (L)Comunicazione della sentenza

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)

1. La sentenza irrevocabile, emessa inbase alle precedenti disposizioni, deve es-sere comunicata, a cura del cancelliere, en-tro quindici giorni da quello in cui è divenutairrevocabile, al comune e alla regione inte-ressata ed al consiglio provinciale dell’ordi-ne professionale, cui eventualmente siaiscritto l’imputato.

Capo IIIDISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO

E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI,PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

Sezione IEliminazione delle barriere architettoniche

negli edifici privati

Art. 77 (L)Progettazione di nuovi edifici eristrutturazione di interi edifici

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

1. I progetti relativi alla costruzione dinuovi edifici privati, ovvero alla ristruttura-

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zione di interi edifici, ivi compresi quelli diedilizia residenziale pubblica, sovvenzionataed agevolata, sono redatti in osservanzadelle prescrizioni tecniche previste dal com-ma 2.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti fissa con decreto, adottato ai sensidell’art. 52, le prescrizioni tecniche necessa-rie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità ela visitabilità degli edifici privati e di ediliziaresidenziale pubblica, sovvenzionata edagevolata.

3. La progettazione deve comunque pre-vedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installa-zione di meccanismi per l’accesso ai pianisuperiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degliedifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampeprive di gradini o idonei mezzi di solleva-mento;

d) l’installazione, nel caso di immobili conpiù di tre livelli fuori terra, di un ascensoreper ogni scala principale raggiungibile me-diante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto ladichiarazione del professionista abilitato diconformità degli elaborati alle disposizioniadottate ai sensi del presente capo.

5. I progetti di cui al comma 1 che riguar-dano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 490, devono essere ap-provati dalla competente autorità di tutela, anorma degli artt. 23 e 151 del medesimo de-creto legislativo.

Art. 78 (L)Deliberazioni sull’eliminazionedelle barriere architettoniche

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

1. Le deliberazioni che hanno per ogget-to le innovazioni da attuare negli edifici pri-vati dirette ad eliminare le barriere architet-toniche di cui all’art. 27, primo comma, del-la Legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’art. 1,primo comma della L. 24 luglio 1996, n. 503,nonché la realizzazione di percorsi attrezza-ti e la installazione di dispositivi di segnala-zione atti a favorire la mobilità dei ciechi al-

l’interno degli edifici privati, sono approvatedall’assemblea del condominio, in prima o inseconda convocazione, con le maggioranzepreviste dall’art. 1136, secondo e terzocomma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti diassumere, o non assuma entro tre mesi dal-la richiesta fatta per iscritto, le deliberazionidi cui al comma 1, i portatori di handicap,ovvero chi ne esercita la tutela o la potestàdi cui al titolo IX del libro primo del codice ci-vile, possono installare, a proprie spese, ser-voscala nonché strutture mobili e facilmenterimovibili e possono anche modificare l’am-piezza delle porte d’accesso, al fine di ren-dere più agevole l’accesso agli edifici, agliascensori e alle rampe delle autorimesse.

3. Resta fermo quanto disposto dagli artt.1120, secondo comma, e 1121, terzo com-ma, del codice civile.

Art. 79 (L)Opere finalizzate all’eliminazione

delle barriere architettoniche realizzatein deroga ai regolamenti edilizi

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

1. Le opere di cui all’art. 78 possono es-sere realizzate in deroga alle norme sulle di-stanze previste dai regolamenti edilizi, an-che per i cortili e le chiostrine interni ai fab-bricati o comuni o di uso comune a più fab-bricati.

2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delledistanze di cui agli artt. 873 e 907 del codi-ce civile nell’ipotesi in cui tra le opere da rea-lizzare e i fabbricati alieni non sia interpostoalcuno spazio o alcuna area di proprietà o diuso comune.

Art. 80 (L)Rispetto delle norme antisismiche,

antincendio e di prevenzione degli infortuni(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

1. Fermo restando l’obbligo del preavvisoe dell’invio del progetto alle competenti au-torità a norma dell’art. 94, l’esecuzione delleopere edilizie di cui all’art. 78, da realizzarein ogni caso nel rispetto delle norme antisi-smiche, di prevenzione degli incendi e degliinfortuni, non è soggetta alla autorizzazione

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di cui all’art. 94. L’esecuzione non conformealla normativa richiamata al comma 1 pre-clude il collaudo delle opere realizzate.

Art. 81 (L)Certificazioni

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8;D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)

1. Alle domande ovvero alle comunica-zioni al dirigente o responsabile del compe-tente ufficio comunale relative alla realizza-zione di interventi di cui al presente capo èallegato certificato medico in carta libera at-testante l’handicap e dichiarazione sostituti-va dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recan-te il testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazio-ne amministrativa, dalla quale risultino l’ubi-cazione della propria abitazione, nonché ledifficoltà di accesso.

Sezione IIEliminazione o superamento

delle barriere architettoniche negliedifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L)Eliminazione o superamento delle barriere

architettoniche negli edificipubblici e privati aperti al pubblico(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2;D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edificipubblici e privati aperti al pubblico che sonosuscettibili di limitare l’accessibilità e la visi-tabilità di cui alla sezione prima del presentecapo, sono eseguite in conformità alle di-sposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1971,n. 118, e successive modificazioni, alla se-zione prima del presente capo, al regola-mento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996,n. 503, recante norme per l’eliminazione del-le barriere architettoniche, e al decreto delMinistro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti alpubblico soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli

previsti da leggi speciali aventi le medesimefinalità, qualora le autorizzazioni previstedall’art. 20, commi 6 e 7, non possano veni-re concesse, per il mancato rilascio del nul-la osta da parte delle autorità competenti al-la tutela del vincolo, la conformità alle normevigenti in materia di accessibilità e di supe-ramento delle barriere architettoniche puòessere realizzata con opere provvisionali,come definite dall’art. 7 del D.P.R. 7 gennaio1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisital’approvazione delle predette autorità.

3. Alle comunicazioni allo sportello unicodei progetti di esecuzione dei lavori riguar-danti edifici pubblici e aperti al pubblico, dicui al comma 1, rese ai sensi dell’art. 22, so-no allegate una documentazione grafica euna dichiarazione di conformità alla norma-tiva vigente in materia di accessibilità e disuperamento delle barriere architettoniche,anche ai sensi del comma 2 del presente ar-ticolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire perle opere di cui al comma 1 è subordinato al-la verifica della conformità del progettocompiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnicoincaricato dal comune. Il dirigente o il re-sponsabile del competente ufficio comuna-le, nel rilasciare il certificato di agibilità per leopere di cui al comma 1, deve accertare chele opere siano state realizzate nel rispettodelle disposizioni vigenti in materia di elimi-nazione delle barriere architettoniche. A talfine può richiedere al proprietario dell’immo-bile o all’intestatario del permesso di co-struire una dichiarazione resa sotto forma diperizia giurata redatta da un tecnico abilita-to.

5. La richiesta di modifica di destinazioned’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti alpubblico è accompagnata dalla dichiarazio-ne di cui al comma 3. Il rilascio del certifica-to di agibilità è condizionato alla verifica tec-nica della conformità della dichiarazione allostato dell’immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edificipubblici e privati aperti al pubblico in diffor-mità dalle disposizioni vigenti in materia diaccessibilità e di eliminazione delle barrierearchitettoniche, nelle quali le difformità sianotali da rendere impossibile l’utilizzazione

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dell’opera da parte delle persone handicap-pate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il re-sponsabile tecnico degli accertamenti perl’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per lapropria competenza, sono direttamente re-sponsabili, relativamente ad opere eseguitedopo l’entrata in vigore della Legge 5 feb-braio 1992, n. 104, delle difformità che sianotali da rendere impossibile l’utilizzazionedell’opera da parte delle persone handicap-pate. Essi sono puniti con l’ammenda da5.164 a 25.822 euro e con la sospensionedai rispettivi albi professionali per un perio-do compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all’art. 32, comma 21, dellaLegge n. 41 del 1986, sono modificati con in-tegrazioni relative all’accessibilità degli spaziurbani, con particolare riferimento all’indivi-duazione e alla realizzazione di percorsi ac-cessibili, all’installazione di semafori acusticiper non vedenti, alla rimozione della segnale-tica installata in modo da ostacolare la circo-lazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamentiedilizi alle disposizioni di cui all’art. 27 dellacitata Legge n. 118 del 1971, all’art. 2 del ci-tato regolamento approvato con D.P.R. n. 384del 1978, alle disposizioni di cui alla sezioneprima del presente capo, e al citato decretodel Ministro dei lavori pubblici 14 giugno1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edili-zi comunali contrastanti con le disposizionidel presente articolo perdono efficacia.

Capo IVPROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI

CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI

PER LE ZONE SISMICHE

Sezione INorme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L)Opere disciplinate e gradi di sismicità

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; artt. 54,comma 1, lett. c), 93, comma 1, lett. g), e comma

4 del D.Lgs. n. 112 del 1998)

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezzapossa comunque interessare la pubblica in-

columità, da realizzarsi in zone dichiarate si-smiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presen-te articolo, sono disciplinate, oltre che dalledisposizioni di cui all’art. 52, da specifichenorme tecniche emanate, anche per i loroaggiornamenti, con decreti del Ministro perle infrastrutture ed i trasporti, di concertocon il Ministro per l’interno, sentiti il Consi-glio superiore dei lavori pubblici, il Consiglionazionale delle ricerche e la Conferenza uni-ficata.

2. Con decreto del Ministro per le infra-strutture ed i trasporti, di concerto con il Mi-nistro per l’interno, sentiti il Consiglio supe-riore dei lavori pubblici, il Consiglio naziona-le delle ricerche e la Conferenza unificata,sono definiti i criteri generali per l’individua-zione delle zone sismiche e dei relativi valo-ri differenziati del grado di sismicità da pren-dere a base per la determinazione delle azio-ni sismiche e di quant’altro specificato dallenorme tecniche.

3. Le regioni, sentite le province e i co-muni interessati, provvedono alla individua-zione delle zone dichiarate sismiche agli ef-fetti del presente capo, alla formazione e al-l’aggiornamento degli elenchi delle medesi-me zone e dei valori attribuiti ai gradi di si-smicità, nel rispetto dei criteri generali di cuial comma 2.

Art. 84 (L)Contenuto delle norme tecniche(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

1. Le norme tecniche per le costruzioni inzone sismiche di cui all’art. 83, da adottaresulla base dei criteri generali indicati dagliarticoli successivi e in funzione dei diversigradi di sismicità, definiscono:

a) l’altezza massima degli edifici in rela-zione al sistema costruttivo, al grado di si-smicità della zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gliedifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticalida tenere in conto del dimensionamento de-gli elementi delle costruzioni e delle lorogiunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica dellediverse parti delle costruzioni;

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e) le tipologie costruttive per le fondazio-ni e le parti in elevazione.

2. Le caratteristiche generali e le pro-prietà fisico-meccaniche dei terreni di fon-dazione, e cioè dei terreni costituenti il sot-tosuolo fino alla profondità alla quale le ten-sioni indotte dal manufatto assumano valorisignificativi ai fini delle deformazioni e dellastabilità dei terreni medesimi, devono esse-re esaurientemente accertate.

3. Per le costruzioni su pendii gli accer-tamenti devono essere convenientementeestesi al di fuori dell’area edificatoria perrilevare tutti i fattori occorrenti per valutarele condizioni di stabilità dei pendii medesi-mi.

4. Le norme tecniche di cui al comma 1potranno stabilire l’entità degli accertamentiin funzione della morfologia e della naturadei terreni e del grado di sismicità.

Art. 85 (L)Azioni sismiche

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

1. L’edificio deve essere progettato e co-struito in modo che sia in grado di resisterealle azioni verticali e orizzontali, ai momentitorcenti e ribaltanti indicati rispettivamentealle successive lett. a), b), c) e d) e definitidalle norme tecniche di cui all’art. 83.

a) azioni verticali: non si tiene conto in ge-nere delle azioni sismiche verticali; per lestrutture di grande luce o di particolare im-portanza, agli effetti di dette azioni, devesvolgersi una opportuna analisi dinamicateorica o sperimentale;

b) azioni orizzontali: le azioni sismicheorizzontali si schematizzano attraverso l’in-troduzione di due sistemi di forze orizzonta-li agenti non contemporaneamente secondodue direzioni ortogonali;

c) momenti torcenti: ad ogni piano deveessere considerato il momento torcentedovuto alle forze orizzontali agenti ai pianisovrastanti e in ogni caso non minore deivalori da determinarsi secondo le indica-zioni riportate dalle norme tecniche di cuiall’art. 83;

d) momenti ribaltanti: per le verifiche deipilastri e delle fondazioni gli sforzi normali

provocati dall’effetto ribaltante delle azionisismiche orizzontali devono essere valutatisecondo le indicazioni delle norme tecnichedi cui all’art. 83.

Art. 86 (L)Verifica delle strutture

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alleazioni sismiche di cui all’art. 85 è effettuatatenendo conto della ripartizione di queste fragli elementi resistenti dell’intera struttura.

2. Si devono verificare detti elementi re-sistenti per le possibili combinazioni deglieffetti sismici con tutte le altre azioni ester-ne, senza alcuna riduzione dei sovraccari-chi, ma con l’esclusione dell’azione delvento.

Art. 87 (L)Verifica delle fondazioni

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

1. I calcoli di stabilità del complesso ter-reno-opera di fondazione si eseguono con imetodi ed i procedimenti della geotecnica,tenendo conto, tra le forze agenti, delle azio-ni sismiche orizzontali applicate alla costru-zione e valutate come specificato dalle nor-me tecniche di cui all’art. 83.

Art. 88 (L)Deroghe

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

1. Possono essere concesse deroghe al-l’osservanza delle norme tecniche, di cui alprecedente art. 83, dal Ministro per le infra-strutture e i trasporti, previa apposita istrut-toria da parte dell’ufficio periferico compe-tente e parere favorevole del Consiglio su-periore dei lavori pubblici, quando sussista-no ragioni particolari, che ne impediscano intutto o in parte l’osservanza, dovute all’esi-genza di salvaguardare le caratteristicheambientali dei centri storici.

2. La possibilità di deroga deve essereprevista nello strumento urbanistico genera-le e le singole deroghe devono essere con-fermate nei piani particolareggiati.

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Art. 89 (L)Parere sugli strumenti urbanistici(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applica-bili le norme di cui alla presente sezione equelli di cui all’art. 61, devono richiedere ilparere del competente ufficio tecnico re-gionale sugli strumenti urbanistici generalie particolareggiati prima della delibera diadozione nonché sulle lottizzazioni con-venzionate prima della delibera di appro-vazione, e loro varianti ai fini della verificadella compatibilità delle rispettive previsio-ni con le condizioni geomorfologiche delterritorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionaledeve pronunciarsi entro sessanta giorni dalricevimento della richiesta dell’amministra-zione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro iltermine di cui al comma 2 il parere deve in-tendersi reso in senso negativo.

Art. 90 (L)Sopraelevazioni

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. È consentita, nel rispetto degli stru-menti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negliedifici in muratura, purché nel complesso lacostruzione risponda alle prescrizioni di cuial presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemen-to armato normale e precompresso, in ac-ciaio o a pannelli portanti, purché il com-plesso della struttura sia conforme alle nor-me del presente Testo Unico.

2. L’autorizzazione è consentita previacertificazione del competente ufficio tecnicoregionale che specifichi il numero massimodi piani che è possibile realizzare in soprae-levazione e l’idoneità della struttura esisten-te a sopportare il nuovo carico.

Art. 91 (L)Riparazioni

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

1. Le riparazioni degli edifici debbonotendere a conseguire un maggiore grado di

sicurezza alle azioni sismiche di cui ai pre-cedenti articoli.

2. I criteri sono fissati nelle norme tecni-che di cui all’art. 83.

Art. 92 (L)Edifici di speciale importanza artistica

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)

1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro dinatura antisismica in edifici o manufatti dicarattere monumentale o aventi, comunque,interesse archeologico, storico o artistico,siano essi pubblici o di privata proprietà, re-stano ferme le disposizioni di cui al D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 490.

Sezione IIVigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R)Denuncia dei lavori e presentazione

dei progetti di costruzioni in zone sismiche(Legge n. 64 del 1974, artt. 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all’art. 83,chiunque intenda procedere a costruzioni,riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a dar-ne preavviso scritto allo sportello unico, cheprovvede a trasmetterne copia al competen-te ufficio tecnico della regione, indicando ilproprio domicilio, il nome e la residenza delprogettista, del direttore dei lavori e dell’ap-paltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato ilprogetto, in doppio esemplare e debitamen-te firmato da un ingegnere, architetto, geo-metra o perito edile iscritto nell’albo, nei li-miti delle rispettive competenze, nonché daldirettore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è de-terminato dal competente ufficio tecnicodella regione. In ogni caso il progetto deveessere esauriente per planimetria, piante,prospetti e sezioni ed accompagnato da unarelazione tecnica, dal fascicolo dei calcolidelle strutture portanti, sia in fondazione siain elevazione, e dai disegni dei particolariesecutivi delle strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegatauna relazione sulla fondazione, nella quale

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devono essere illustrati i criteri seguiti nellascelta del tipo di fondazione, le ipotesi as-sunte, i calcoli svolti nei riguardi del com-plesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve es-sere corredata da grafici o da documenta-zioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto unregistro delle denunce dei lavori di cui al pre-sente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costante-mente aggiornato, a semplice richiesta, ai fun-zionari, ufficiali ed agenti indicati nell’art. 103.

Art. 94 (L)Autorizzazione per l’inizio dei lavori(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l’obbligo del titolo abi-litativo all’intervento edilizio, nelle località si-smiche, ad eccezione di quelle a bassa si-smicità all’uopo indicate nei decreti di cui al-l’art. 83, non si possono iniziare lavori senzapreventiva autorizzazione scritta del compe-tente ufficio tecnico della regione.

2. L’autorizzazione è rilasciata entro ses-santa giorni dalla richiesta e viene comuni-cata al comune, subito dopo il rilascio, per iprovvedimenti di sua competenza.

3. Avverso il provvedimento relativo alladomanda di autorizzazione, o nei confrontidel mancato rilascio entro il termine di cui alcomma 2, è ammesso ricorso al presidentedella giunta regionale che decide con prov-vedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un in-gegnere, architetto, geometra o perito edileiscritto nell’albo, nei limiti delle rispettivecompetenze.

Sezione IIIRepressione delle violazioni

Art. 95 (L)Sanzioni penali

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenu-te nel presente capo e nei decreti intermini-steriali di cui agli artt. 52 e 83 è punito conl’ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

Art. 96 (L)Accertamento delle violazioni

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indi-cati all’art. 103, appena accertato un fattocostituente violazione delle presenti norme,compilano processo verbale trasmettendoloimmediatamente al competente ufficio tec-nico della regione.

2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regiona-le, previ, occorrendo, ulteriori accertamentidi carattere tecnico, trasmette il processoverbale all’autorità giudiziaria competentecon le sue deduzioni.

Art. 97 (L)Sospensione dei lavori

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

1. Il dirigente del competente ufficio tec-nico della regione, contemporaneamenteagli adempimenti di cui all’art. 96, ordina,con decreto motivato, notificato a mezzo dimesso comunale, al proprietario, nonché aldirettore o appaltatore od esecutore delleopere, la sospensione dei lavori.

2. Copia del decreto è comunicata al diri-gente o responsabile del competente ufficiocomunale o al prefetto ai fini dell’osservanzadell’ordine di sospensione.

3. L’ufficio territoriale del governo, su ri-chiesta del dirigente dell’ufficio di cui alcomma 1, assicura l’intervento della forzapubblica, ove ciò sia necessario per l’esecu-zione dell’ordine di sospensione.

4. L’ordine di sospensione produce i suoieffetti sino alla data in cui la pronuncia del-l’autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 98 (L)Procedimento penale

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

1. Se nel corso del procedimento penaleil pubblico ministero ravvisa la necessità diulteriori accertamenti tecnici, nomina uno opiù consulenti, scegliendoli fra i componen-ti del Consiglio superiore dei lavori pubblicio tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti odi altre amministrazioni statali.

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2. Deve essere in ogni caso citato per ildibattimento il dirigente del competente uf-ficio tecnico della regione, il quale può dele-gare un funzionario dipendente che sia alcorrente dei fatti.

3. Con il decreto o con la sentenza dicondanna il giudice ordina la demolizionedelle opere o delle parti di esse costruite indifformità alle norme del presente capo o deidecreti interministeriali di cui agli artt. 52 e83, ovvero impartisce le prescrizioni neces-sarie per rendere le opere conformi alle nor-me stesse, fissando il relativo termine.

Art. 99 (L)Esecuzione d’ufficio

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

1. Qualora il condannato non ottemperiall’ordine o alle prescrizioni di cui all’art. 98,dati con sentenza irrevocabile o con decre-to esecutivo, il competente ufficio tecnicodella regione provvede, se del caso con l’as-sistenza della forza pubblica, a spese delcondannato.

Art. 100 (L)Competenza del presidente

della giunta regionale(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)

1. Qualora il reato sia estinto per qualsia-si causa, la Regione ordina, con provvedi-mento definitivo, sentito l’organo tecnicoconsultivo della regione, la demolizione del-le opere o delle parti di esse eseguite in vio-lazione delle norme del presente capo e del-le norme tecniche di cui agli artt. 52 e 83, ov-vero l’esecuzione di modifiche idonee a ren-derle conformi alle norme stesse.

2. In caso di inadempienza si applica il di-sposto dell’art. 99.

Art. 101 (L)Comunicazione del provvedimento

al competente ufficio tecnico della regione(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

1. Copia della sentenza irrevocabile o deldecreto esecutivo emessi in base alle prece-denti disposizioni deve essere comunicata,

a cura del cancelliere, al competente ufficiotecnico della regione entro quindici giorni daquello in cui la sentenza è divenuta irrevoca-bile o il decreto è diventato esecutivo.

Art. 102 (L)Modalità per l’esecuzione d’ufficio(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)

1. Per gli adempimenti di cui all’art. 99 leregioni iscrivono annualmente in bilanciouna somma non inferiore a 25.822 euro.

2. Al recupero delle somme erogate su ta-le fondo per l’esecuzione di lavori di demoli-zione di opere in contravvenzione alle normetecniche di cui al presente capo, si provve-de a mezzo del competente ufficio comuna-le in base alla liquidazione dei lavori stessifatta dal competente ufficio tecnico della re-gione, e resa esecutiva dal prefetto.

3. La riscossione delle somme dai con-travventori, per il titolo suindicato e con l’au-mento dell’aggio spettante del concessio-nario, è fatta mediante ruoli resi esecutivi.

4. Il versamento delle somme stesse èfatto con imputazione ad apposito capitolodel bilancio dell’entrata.

Art. 103 (L)Vigilanza per l’osservanza

delle norme tecniche(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)

1. Nelle località di cui all’art. 61 e in quel-le sismiche di cui all’art. 83 gli ufficiali di po-lizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri de-gli uffici tecnici delle amministrazioni statalie degli uffici tecnici regionali, provinciali ecomunali, le guardie doganali e forestali, gliufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale deivigili del fuoco e in generale tutti gli agentigiurati a servizio dello Stato, delle province edei comuni sono tenuti ad accertare chechiunque inizi costruzioni, riparazioni e so-praelevazioni sia in possesso dell’autorizza-zione rilasciata dal competente ufficio tecni-co della regione a norma degli artt. 61 e 94.

2. I funzionari di detto ufficio debbono al-tresì accertare se le costruzioni, le riparazio-ni e ricostruzioni procedano in conformitàdelle presenti norme.

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3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri egeometri degli uffici tecnici succitati quan-do accedano per altri incarichi qualsiasi neicomuni danneggiati, compatibilmente coidetti incarichi.

Sezione VDisposizioni finali

Art. 104 (L)Costruzioni in corso in zone sismiche

di nuova classificazione(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30;

artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1. Tutti coloro che in una zona sismica dinuova classificazione abbiano iniziato unacostruzione prima dell’entrata in vigore delprovvedimento di classificazione sono te-nuti a farne denuncia, entro quindici giornidall’entrata in vigore del provvedimento diclassificazione, al competente ufficio tecni-co della regione.

2. L’ufficio tecnico della regione, entro 30giorni dalla ricezione della denuncia, accer-ta la conformità del progetto alle norme tec-niche di cui all’art. 83 e l’idoneità della partegià legittimamente realizzata a resistere al-l’azione delle possibili azioni sismiche.

3. Nel caso in cui l’accertamento di cui alcomma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnicoautorizza la prosecuzione della costruzioneche deve, in ogni caso, essere ultimata en-tro due anni dalla data del provvedimentodi classificazione; nel caso in cui la costru-zione possa essere resa conforme alla nor-mativa tecnica vigente mediante le oppor-tune modifiche del progetto, l’autorizzazio-ne può anche essere rilasciata condiziona-tamente all’impegno del costruttore di ap-portare le modifiche necessarie. In tal casol’ufficio tecnico regionale rilascia appositocertificato al denunciante, inviandone co-pia al dirigente o responsabile del compe-tente ufficio comunale per i necessari prov-vedimenti.

4. La Regione può, per edifici pubblici edi uso pubblico, stabilire, ove occorra, ter-mini di ultimazione superiori ai due anni dicui al comma 3.

5. Qualora l’accertamento di cui al com-

ma 2 dia esito negativo e non sia possibileintervenire con modifiche idonee a rendereconforme il progetto o la parte già realizza-ta alla normativa tecnica vigente, il dirigen-te dell’ufficio tecnico annulla la concessio-ne ed ordina la demolizione di quanto giàcostruito.

6. In caso di violazione degli obblighistabiliti nel presente articolo si applicano ledisposizioni della parte II, capo IV, sezioneIII del presente testo unico.

Art. 105 (L)Costruzioni eseguite col sussidio dello

Stato(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

1. L’inosservanza delle norme del pre-sente capo, nel caso di edifici per i quali siastato già concesso il sussidio dello Stato,importa, oltre alle sanzioni penali, anche ladecadenza dal beneficio statale, qualoral’interessato non si sia attenuto alle prescri-zioni di cui al presente capo.

Art. 106 (L)Esenzione per le opere eseguite

dal genio militare(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

1. Per le opere che si eseguono a curadel genio militare l’osservanza delle dispo-sizioni di cui alle sezioni II e III del presentecapo è assicurata dall’organo all’uopo indi-viduato dal Ministero della difesa.

Capo VNORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Art. 107 (L)Ambito di applicazione

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1,primo comma)

1. Sono soggetti all’applicazione delpresente capo i seguenti impianti relativiagli edifici quale che ne sia la destinazioned’uso:

a) gli impianti di produzione, di traspor-to, di distribuzione e di utilizzazione dell’e-nergia elettrica all’interno degli edifici apartire dal punto di consegna dell’energiafornita dall’ente distributore;

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b) gli impianti radiotelevisivi ed elettroni-ci in genere, le antenne e gli impianti di pro-tezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di cli-matizzazione azionati da fluido liquido, ae-riforme, gassoso e di qualsiasi natura ospecie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quellidi trasporto, di trattamento, di uso, di ac-cumulo e di consumo di acqua all’internodegli edifici a partire dal punto di consegnadell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizza-zione di gas allo stato liquido o aeriformeall’interno degli edifici a partire dal punto diconsegna del combustibile gassoso fornitodall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di personeo di cose per mezzo di ascensori, di mon-tacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

Art. 108 (L)Soggetti abilitati

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma3,

è l’art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all’installazione, allatrasformazione, all’ampliamento e alla ma-nutenzione degli impianti di cui all’art. 107tutte le imprese, singole o associate, rego-larmente iscritte nel registro delle ditte dicui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, esuccessive modificazioni ed integrazioni, onell’albo provinciale delle imprese artigianedi cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L’esercizio delle attività di cui al com-ma 1 è subordinato al possesso dei requi-siti tecnico-professionali, di cui all’art. 109,da parte dell’imprenditore, il quale, qualoranon ne sia in possesso, prepone all’eserci-zio delle attività di cui al medesimo comma1 un responsabile tecnico che abbia tali re-quisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all’eserci-zio delle attività di cui al comma 1, le im-prese in possesso di attestazione per le re-lative categorie rilasciata da una Societàorganismo di attestazione (SOA), debita-mente autorizzata ai sensi del D.P.R. 25gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed ac-certare la conformità alla normativa vigentedegli impianti di cui all’art. 107, comma 1,lett. f), i professionisti iscritti negli albi pro-fessionali, inseriti negli appositi elenchi del-la camera di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura, formati annualmente se-condo quanto previsto dall’art. 9, comma1, del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

Art. 109 (L)Requisiti tecnico-professionali

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cuiall’art. 108, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specificaconseguita presso una università statale olegalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondariasuperiore conseguito, con specializzazionerelativa al settore delle attività di cui all’art.110, comma 1, presso un istituto statale olegalmente riconosciuto, previo un periododi inserimento, di almeno un anno conti-nuativo, alle dirette dipendenze di una im-presa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito aisensi della legislazione vigente in materia diformazione professionale, previo un perio-do di inserimento, di almeno due anni con-secutivi, alle dirette dipendenze di una im-presa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta,alle dirette dipendenze di una impresa delsettore, nel medesimo ramo di attività del-l’impresa stessa, per un periodo non infe-riore a tre anni, escluso quello computato aifini dell’apprendistato, in qualità di operaioinstallatore con qualifica di specializzatonelle attività di installazione, di trasforma-zione, di ampliamento e di manutenzionedegli impianti di cui all’art. 107.

2. È istituito presso le camere di com-mercio, industria, artigianato e agricolturaun albo dei soggetti in possesso dei requi-siti professionali di cui al comma 1. Le mo-dalità per l’accertamento del possesso deititoli professionali, sono stabiliti con decre-to del Ministero delle attività produttive.

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Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)Progettazione degli impianti

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l’installazione, la trasformazione el’ampliamento degli impianti di cui ai com-mi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell’art. 107è obbligatoria la redazione del progetto daparte di professionisti, iscritti negli albi pro-fessionali, nell’ambito delle rispettive com-petenze.

2. La redazione del progetto per l’installa-zione, la trasformazione e l’ampliamento de-gli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria aldi sopra dei limiti dimensionali indicati nel re-golamento di attuazione di cui all’art. 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deveessere depositato presso lo sportello unicocontestualmente al progetto edilizio.

Art. 111 (R)Misure di semplificazione per il collaudo

degli impianti installati

1. Nel caso in cui la normativa vigente ri-chieda il certificato di collaudo degli im-pianti installati il committente è esoneratodall’obbligo di presentazione dei progettidegli impianti di cui ai commi 1, lett. a), b),c), e) e g), e 2 dell’art. 107 se, prima dell’i-nizio dei lavori, dichiari di volere effettuareil collaudo degli impianti con le modalitàpreviste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti può essere ef-fettuato a cura di professionisti abilitati, nonintervenuti in alcun modo nella progettazione,direzione ed esecuzione dell’opera, i quali at-testano che i lavori realizzati sono conformi aiprogetti approvati e alla normativa vigente inmateria. In questo caso la certificazione re-datta viene trasmessa allo sportello unico acura del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell’amministra-zione di procedere all’effettuazione deicontrolli successivi e di applicare, in casodi falsità delle attestazioni, le sanzioni pre-viste dalla normativa vigente.

Art. 112 (L)Installazione degli impianti

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese installatrici sono tenute adeseguire gli impianti a regola d’arte utiliz-zando allo scopo materiali parimenti co-struiti a regola d’arte. I materiali ed i com-ponenti realizzati secondo le norme tecni-che di sicurezza dell’Ente italiano di unifi-cazione (UNI) e del Comitato elettrotecnicoitaliano (CEI), nonché nel rispetto di quantoprescritto dalla legislazione tecnica vigentein materia, si considerano costruiti a regolad’arte.

2. In particolare gli impianti elettrici de-vono essere dotati di impianti di messa aterra e di interruttori differenziali ad altasensibilità o di altri sistemi di protezioneequivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del13 marzo 1990 devono essere adeguati aquanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attivitàproduttive, saranno fissati i termini e le mo-dalità per l’adeguamento degli impianti dicui al comma 3.

Art. 113 (L)Dichiarazione di conformità

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l’impresa installa-trice è tenuta a rilasciare al committente ladichiarazione di conformità degli impiantirealizzati nel rispetto delle norme di cui al-l’art. 112. Di tale dichiarazione, sottoscrittadal titolare dell’impresa installatrice e re-cante i numeri di partita IVA e di iscrizionealla camera di commercio, industria, arti-gianato e agricoltura, faranno parte inte-grante la relazione contenente la tipologiadei materiali impiegati nonché, ove previ-sto, il progetto di cui all’art. 110.

Art. 114 (L)Responsabilità del committente

o del proprietario(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

1. Il committente o il proprietario è tenu-to ad affidare i lavori di installazione, di tra-sformazione, di ampliamento e di manuten-zione degli impianti di cui all’art. 107 ad im-prese abilitate ai sensi dell’art. 108.

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Art. 115 (L)Certificato di agibilità

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11,D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del compe-tente ufficio comunale rilascia il certificatodi agibilità, dopo aver acquisito anche la di-chiarazione di conformità o il certificato dicollaudo degli impianti installati, ove previ-sto, salvo quanto disposto dalle leggi vi-genti.

Art. 116 (L)Ordinaria manutenzione degli impianti

e cantieri(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della reda-zione del progetto e del rilascio del certifica-to di collaudo, nonché dall’obbligo di cui al-l’art. 114, i lavori concernenti l’ordinaria ma-nutenzione degli impianti di cui all’art. 107.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi del-la redazione del progetto e del rilascio delcertificato di collaudo le installazioni perapparecchi per usi domestici e la fornituraprovvisoria di energia elettrica per gli im-pianti di cantiere e similari, fermo restandol’obbligo del rilascio della dichiarazione diconformità di cui all’art. 113.

Art. 117 (R)Deposito presso lo sportello unico della

dichiarazione di conformità odel certificato di collaudo

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cuiai commi 1, lett. a), b), c), e), e g), e 2 del-l’art. 107 vengano installati in edifici per iquali è già stato rilasciato il certificato diagibilità, l’impresa installatrice depositapresso lo sportello unico, entro trenta gior-ni dalla conclusione dei lavori, il progetto dirifacimento dell’impianto e la dichiarazionedi conformità o il certificato di collaudo de-gli impianti installati, ove previsto da altrenorme o dal regolamento di attuazione dicui all’art. 119.

2. In caso di rifacimento parziale di im-pianti, il progetto e la dichiarazione di

conformità o il certificato di collaudo, oveprevisto, si riferiscono alla sola parte degliimpianti oggetto dell’opera di rifacimento.Nella relazione di cui all’art. 113 deve esse-re espressamente indicata la compatibilitàcon gli impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto,di cui al comma 1, è possibile ricorrere allacertificazione di conformità dei lavori aiprogetti approvati di cui all’art. 111.

Art. 118 (L)Verifiche

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, eper accertare la conformità degli impianti al-le disposizioni del presente capo e della nor-mativa vigente, i comuni, le unità sanitarielocali, i comandi provinciali dei vigili del fuo-co e l’Istituto superiore per la prevenzione ela sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno fa-coltà di avvalersi della collaborazione dei li-beri professionisti, nell’ambito delle rispetti-ve competenze, di cui all’art. 110, comma 1,secondo le modalità stabilite dal regolamen-to di attuazione di cui all’art. 119.

2. Il certificato di collaudo deve essererilasciato entro tre mesi dalla presentazionedella relativa richiesta.

Art. 119 (L)Regolamento di attuazione

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

1. Con regolamento di attuazione, ema-nato ai sensi dell’art. 17 della Legge 23agosto 1988, n. 400, sono precisati i limitiper i quali risulti obbligatoria la redazionedel progetto di cui all’art. 110 e sono defi-niti i criteri e le modalità di redazione delprogetto stesso in relazione al grado dicomplessità tecnica dell’installazione degliimpianti, tenuto conto dell’evoluzione tec-nologica, per fini di prevenzione e di sicu-rezza.

Art. 120 (L)Sanzioni

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dal-

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l’art. 113 consegue, a carico del commit-tente o del proprietario, secondo le moda-lità previste dal regolamento di attuazionedi cui all’art. 119, una sanzione amministra-tiva da 51 a 258 euro.

Alla violazione delle altre norme del pre-sente capo consegue, secondo le modalitàpreviste dal medesimo regolamento di at-tuazione, una sanzione amministrativa da516 a 5.164 euro.

2. Il regolamento di attuazione di cui al-l’art. 119 determina le modalità della so-spensione delle imprese dal registro o dal-l’albo di cui all’art. 108, comma 1, e deiprovvedimenti disciplinari a carico dei pro-fessionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo laterza violazione delle norme relative alla si-curezza degli impianti, nonché gli aggior-namenti dell’entità delle sanzioni ammini-strative di cui al comma 1.

Art. 121 (L)Abrogazione e adeguamento dei regola-

menticomunali e regionali

(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti adadeguare i propri regolamenti, qualora sia-no in contrasto con le disposizioni del pre-sente capo.

Capo VINORME PER IL CONTENIMENTO

DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

Art. 122 (L)Ambito di applicazione

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presen-te capo i consumi di energia negli edificipubblici e privati, qualunque ne sia la desti-nazione d’uso, nonché, mediante il dispo-sto dell’art. 129, l’esercizio e la manuten-zione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edi-lizio esistente, l’applicazione del presentecapo è graduata in relazione al tipo di inter-vento, secondo la tipologia individuata dal-l’art. 3, comma 1, del presente testo unico.

Art. 123 (L)Progettazione, messa in opera ed esercizio

di edifici e di impianti(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modi-fiche, installazioni, relativi alle fonti rinnova-bili di energia, alla conservazione, al rispar-mio e all’uso razionale dell’energia, si appli-cano le disposizioni di cui all’art. 17, com-mi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanisti-che, di tutela artistico-storica e ambientale.Gli interventi di utilizzo delle fonti di energiadi cui all’art. 1 della Legge 9 gennaio 1991,n. 10, in edifici ed impianti industriali nonsono soggetti ad autorizzazione specifica esono assimilati a tutti gli effetti alla manu-tenzione straordinaria di cui all’art. 3, com-ma 1, lett. a). L’installazione di impianti so-lari e di pompe di calore da parte di instal-latori qualificati, destinati unicamente allaproduzione di acqua calda e di aria negliedifici esistenti e negli spazi liberi privatiannessi, è considerata estensione dell’im-pianto idrico-sanitario già in opera.

2. Per gli interventi in parti comuni di edi-fici, volti al contenimento del consumoenergetico degli edifici stessi ed all’utilizza-zione delle fonti di energia di cui all’art. 1della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi com-presi quelli di cui all’art. 8 della Legge me-desima, sono valide le relative decisioniprese a maggioranza delle quote millesi-mali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunquene sia la destinazione d’uso, e gli impiantinon di processo ad essi associati devonoessere progettati e messi in opera in modotale da contenere al massimo, in relazioneal progresso della tecnica, i consumi dienergia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondoquanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 del-la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono rego-late, con riguardo ai momenti della proget-tazione, della messa in opera e dell’eserci-zio, le caratteristiche energetiche degli edi-fici e degli impianti non di processo ad es-si associati, nonché dei componenti degliedifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all’adozione

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di sistemi di termoregolazione e di contabi-lizzazione del calore e per il conseguente ri-parto degli oneri di riscaldamento in base alconsumo effettivamente registrato, l’as-semblea di condominio decide a maggio-ranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 delcodice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servi-zio di edifici di nuova costruzione, il cui per-messo di costruire, sia rilasciato dopo il 25luglio 1991, devono essere progettati e rea-lizzati in modo tale da consentire l’adozio-ne di sistemi di termoregolazione e di con-tabilizzazione del calore per ogni singolaunità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica oadibiti ad uso pubblico è fatto obbligo disoddisfare il fabbisogno energetico deglistessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabi-li di energia o assimilate salvo impedimentidi natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pub-blici deve prevedere la realizzazione di ogniimpianto, opera ed installazione utili allaconservazione, al risparmio e all’uso razio-nale dell’energia.

Art. 124 (L)Limiti ai consumi di energia

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

1. I consumi di energia termica ed elet-trica ammessi per gli edifici sono limitatisecondo quanto previsto dai decreti di cuiall’art. 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10,in particolare in relazione alla destinazioned’uso degli edifici stessi, agli impianti di cuisono dotati e alla zona climatica di appar-tenenza.

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)Denuncia dei lavori, relazione tecnica e

progettazione degli impianti e delle opererelativi alle fonti rinnovabili di energia,

al risparmio e all’uso razionale dell’energia(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne hatitolo, deve depositare presso lo sportellounico, in duplice copia la denuncia dell’ini-zio dei lavori relativi alle opere di cui agliartt. 122 e 123, il progetto delle opere stes-

se corredato da una relazione tecnica, sot-toscritta dal progettista o dai progettisti,che ne attesti la rispondenza alle prescri-zioni del presente Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la docu-mentazione di cui al comma 1 non sianostate presentate prima dell’inizio dei lavori,il Comune, fatta salva la sanzione ammini-strativa di cui all’art. 133, ordina la sospen-sione dei lavori sino al compimento delsuddetto adempimento.

3. La documentazione deve essere com-pilata secondo le modalità stabilite conproprio decreto dal Ministro delle attivitàproduttive, del commercio e dell’artigiana-to. Una copia della documentazione è con-servata dallo sportello unico ai fini dei con-trolli e delle verifiche di cui all’art. 132. Altracopia della documentazione, restituita dal-lo sportello unico con l’attestazione dell’av-venuto deposito, deve essere consegnataa cura del proprietario dell’edificio, o di chine ha titolo, al direttore dei lavori ovvero,nel caso l’esistenza di questi non sia previ-sta dalla legislazione vigente, all’esecutoredei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore deilavori sono responsabili della conservazio-ne di tale documentazione in cantiere.

Art. 126 (R)Certificazione di impianti

1. Il committente è esonerato dall’obbli-go di presentazione del progetto di cui al-l’art. 125 se, prima dell’inizio dei lavori, di-chiari di volersi avvalere della facoltà di cuiall’art. 111, comma 2.

Art. 127 (R)Certificazione delle opere e collaudo

(Legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)

1. Per la certificazione e il collaudo delleopere previste dal presente capo si appli-cano le corrispondenti disposizioni di cui alcapo quinto della parte seconda.

Art. 128 (L)Certificazione energetica degli edifici

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)

1. Con D.P.R., adottato previa delibera-

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zione del Consiglio dei Ministri, sentito ilparere del Consiglio di Stato, su propostadel Ministro delle attività produttive, sentitoil Ministro delle infrastrutture e dei traspor-ti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici el’ENEA, sono emanate norme per la certifi-cazione energetica degli edifici. Tale decre-to individua tra l’altro i soggetti abilitati allacertificazione.

2. Nei casi di compravendita o di loca-zione il certificato di collaudo e la certifica-zione energetica devono essere portati aconoscenza dell’acquirente o del locatariodell’intero immobile o della singola unitàimmobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono ri-chiedere al comune ove è ubicato l’edificiola certificazione energetica dell’intero im-mobile o della singola unità immobiliare. Lespese relative di certificazione sono a cari-co del soggetto che ne fa richiesta.

4. L’attestato relativo alla certificazioneenergetica ha una validità temporale di cin-que anni a partire dal momento del suo ri-lascio.

Art. 129 (L)Esercizio e manutenzione degli impianti

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

1. Durante l’esercizio degli impianti ilproprietario, o per esso un terzo, che se neassume la responsabilità, deve adottaremisure necessarie per contenere i consumidi energia, entro i limiti di rendimento previ-sti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo,che se ne assume la responsabilità, è tenu-to a condurre gli impianti e a disporre tuttele operazioni di manutenzione ordinaria estraordinaria secondo le prescrizioni dellavigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abi-tanti e le province per la restante parte delterritorio effettuano i controlli necessari everificano con cadenza almeno biennalel’osservanza delle norme relative al rendi-mento di combustione, anche avvalendosidi organismi esterni aventi specifica com-petenza tecnica, con onere a carico degliutenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di ener-gia e alla conduzione degli impianti di cui alpresente capo, contenenti clausole in con-trasto con essa, sono nulli. Ai contratti checontengono clausole difformi si applical’art. 1339 del codice civile.

Art. 130 (L)Certificazioni e informazioni ai consumatori

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, lecaratteristiche e le prestazioni energetichedei componenti degli edifici e degli impian-ti devono essere certificate secondo le mo-dalità stabilite con proprio decreto dal Mi-nistro delle attività produttive, di concertocon il Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti.

2. Le imprese che producono o com-mercializzano i componenti di cui al com-ma 1 sono obbligate a riportare su di essigli estremi dell’avvenuta certificazione.

Art. 131 (L)Controlli e verifiche

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33;D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il comune procede al controllo del-l’osservanza delle norme del presente capoin relazione al progetto delle opere in corsod’opera ovvero entro cinque anni dalla da-ta di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica può essere effettuata inqualunque momento anche su richiesta e aspese del committente, dell’acquirente del-l’immobile, del conduttore, ovvero dell’e-sercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformitàin corso d’opera, il dirigente o il responsa-bile del competente ufficio comunale ordi-na la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformitàsu opere terminate il dirigente o il respon-sabile del competente ufficio comunale or-dina, a carico del proprietario, le modifichenecessarie per adeguare l’edificio alle ca-ratteristiche previste dal presente capo.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il di-rigente o il responsabile del competente uf-

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ficio comunale irroga le sanzioni di cui al-l’art. 132.

Art. 132 (L)Sanzioni

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

1. L’inosservanza dell’obbligo di cui alcomma 1 dell’art. 125 è punita con la san-zione amministrativa non inferiore a 516euro e non superiore a 2.582 euro.

2. Il proprietario dell’edificio nel qualesono eseguite opere difformi dalla docu-mentazione depositata ai sensi dell’art. 125e che non osserva le disposizioni degli artt.123 e 124 è punito con la sanzione ammini-strativa in misura non inferiore al 5% e nonsuperiore al 25% del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavoriche omettono la certificazione di cui all’art.127, ovvero che rilasciano una certificazio-ne non veritiera nonché il progettista che ri-lascia la relazione di cui al comma 1 del-l’art. 126 non veritiera, sono puniti in solidocon la sanzione amministrativa non inferio-re all’1% e non superiore al 5% del valoredelle opere, fatti salvi i casi di responsabi-lità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera aquanto stabilito dall’art. 127 è punito con lasanzione amministrativa pari al 50% dellaparcella calcolata secondo la vigente tarif-fa professionale.

5. Il proprietario o l’amministratore delcondominio, o l’eventuale terzo che se ne èassunta la responsabilità, che non ottem-pera a quanto stabilito dall’art. 129, commi1 e 2, è punito con la sanzione amministra-tiva non inferiore a 516 euro e non superio-re a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sot-toscritto un contratto nullo ai sensi delcomma 4 dell’art. 129, le parti sono puniteognuna con la sanzione amministrativa pa-ri a un terzo dell’importo del contratto sot-toscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L’inosservanza delle prescrizioni di cuiall’art. 130 è punita con la sanzione ammi-nistrativa non inferiore a 2.582 euro e nonsuperiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi diresponsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione am-ministrativa sia un professionista, l’autoritàche applica la sanzione deve darne comu-nicazione all’ordine professionale di appar-tenenza per i provvedimenti disciplinariconseguenti.

8. L’inosservanza, della disposizioneche impone la nomina, ai sensi dell’art. 19della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tec-nico responsabile per la conservazione el’uso razionale dell’energia, è punita con lasanzione amministrativa non inferiore a5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.

Art. 133 (L)Provvedimenti di sospensione dei lavori

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del com-petente ufficio comunale, con il provvedi-mento mediante il quale ordina la sospen-sione dei lavori, ovvero le modifiche neces-sarie per l’adeguamento dell’edificio, devefissare il termine per la regolarizzazione. L’i-nosservanza del termine comporta l’ulte-riore irrogazione della sanzione ammini-strativa e l’esecuzione forzata delle operecon spese a carico del proprietario.

Art. 134 (L)Irregolarità rilevate dall’acquirente

o dal conduttore(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)

1. Qualora l’acquirente o il conduttoredell’immobile riscontra difformità dalle nor-me della presente legge, anche non emer-se da eventuali precedenti verifiche, devefarne denuncia al comune entro un annodalla constatazione, a pena di decadenzadal diritto di risarcimento del danno da par-te del committente o del proprietario.

Art. 135 (L)Applicazione

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

1. I decreti ministeriali di cui al presentecapo entrano in vigore centottanta giornidopo la data della loro pubblicazione nella

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianae si applicano alle denunce di inizio lavoripresentate ai comuni dopo tale termine dientrata in vigore.

2. Il D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, siapplica, in quanto compatibile con il pre-sente capo e il comma 1 degli artt. 128 e130, nonché con il titolo I della Legge 9gennaio 1991, n. 10, fino all’adozione deidecreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 4della Legge medesima.

PARTE IIIDISPOSIZIONI FINALI

Capo IDISPOSIZIONI FINALI

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d),e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lett. m)

Abrogazioni

1. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, dellaLegge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data dientrata in vigore del presente testo unicosono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, limi-tatamente all’art. 31;

b) Legge 21 dicembre 1955, n. 1357, li-mitatamente all’art. 3;

c) Legge 28 gennaio 1977, n. 10, limi-tatamente agli artt. 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9,lett. c);

d) Legge 5 agosto 1978, n. 457, limitata-mente all’art. 48;

e) D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, limitata-mente agli artt. 7 e 8, convertito, con modi-ficazioni, in Legge 25 marzo 1982, n. 94;

f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15;25, comma 4, come modificato dal D.L. 5ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lett.g), convertito con modificazioni dalla Leg-ge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sosti-tuito dall’art. 2, comma 60, della Legge 23dicembre 1996, n. 662;

g) D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, limitata-mente all’art. 4, convertito, con modifica-zioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493,nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60,della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, co-

me modificato dal D.L. 25 marzo 1997, n.67, art. 11, convertito, con modificazioni,dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 8 mar-zo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigo-re del presente testo unico sono altresìabrogate le seguenti disposizioni:

a) R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, limitata-mente agli artt. 220 e 221, comma 2;

b) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, limi-tatamente agli artt. 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione deicommi 6, 8 e 9;

c) Legge 28 gennaio 1977, n. 10, limi-tatamente agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16;

d) Legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitata-mente all’art. 1, commi 4 e 5, come sosti-tuiti dall’art. 4, Legge 18 novembre 1998, n.415;

e) D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,con modificazioni, dalla Legge 25 marzo1982, n. 94, limitatamente all’art. 7;

f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, limita-tamente agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, com-ma 1;

g) Legge 17 febbraio 1992, n. 179, limi-tatamente all’art. 23, comma 6;

h) D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,convertito, con modificazioni, dalla Legge4 dicembre 1993, n. 493, come modificatodall’art. 2, comma 60, della Legge 23 di-cembre 1996, n. 662, nel testo risultantedalle modifiche introdotte dall’art. 10 delD.L. 31 dicembre 1996, n. 669; D.L. 25marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, conmodifiche, dalla Legge 23 maggio 1997, n.135;

i) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, limi-tatamente all’art. 2, commi 50 e 56;

l) Legge 23 dicembre 1998, n. 448, limi-tatamente al comma 2 dell’art. 61;

m) D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

Art. 137 (L)Norme che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti disposi-zioni:

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a) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e suc-cessive modificazioni ad eccezione degliartt. di cui all’art. 136, comma 2, lett. b);

b) Legge 5 agosto 1978, n. 457 e suc-cessive modificazioni;

c) Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad ec-cezione degli articoli di cui all’art. 136,comma 2, lett. f);

d) Legge 24 marzo 1989, n. 122;e) art. 17-bis del D.L. 13 maggio 1991,

n. 152, convertito in Legge 12 luglio 1991,n. 203;

f) art. 2, comma 58, della Legge 23 di-cembre 1996, n. 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi diapplicazione originariamente previsti dairelativi testi normativi e non applicabili allaparte I di questo testo unico, le seguentileggi:

a) Legge 5 novembre 1971, n. 1086;b) Legge 2 febbraio 1974, n. 64;c) Legge 9 gennaio 1989, n. 13;d) Legge 5 marzo 1990, n. 46;e) Legge 9 gennaio 1991, n. 10;f) Legge 5 febbraio 1992, n. 104;3. All’art. 9 della Legge 24 marzo 1989,

n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguen-te:

“2. L’esecuzione delle opere e degli in-terventi previsti dal comma 1 è soggetta adenuncia di inizio attività.”.

Art. 138 (L)Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo uni-co entrano in vigore a decorrere dal 1 gen-naio 2002.

Il termine di entrata in vigore del pre-sente testo unico è stato prorogato pri-ma al 30 giugno 2002 dall’art. 5-bis, D.L.23 novembre 2001, n. 411, nel testo inte-grato dalla relativa legge di conversionee poi al 30 giugno 2003 dall’art. 2, D.L. 20giugno 2002, n. 122, nel testo modificatodalla relativa legge di conversione.

Tavola di corrispondenza dei riferimentinormativi del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di edi-lizia

(omissis)

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