D.P.R. 917/1986 T.U.I.R. - Testo Unico delle Imposte sui ... · Art. 34 – Determinazione del...

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D.P.R. 917/1986 T.U.I.R. - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (aggiornato alla L. 124/2013) INDICE Art. 1 – Presupposto dell'imposta Art. 2 – Soggetti passivi Art. 3 – Base imponibile Art. 4 – Coniugi e figli minori Art. 5 – Redditi prodotti in forma associata Art. 6 – Classificazione dei redditi Art. 7 – Periodo di imposta Art. 8 – Determinazione del reddito complessivo Art. 9 – Determinazione dei redditi e delle perdite Art. 10 – Oneri deducibili Art. 11 – Determinazione dell'imposta Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia Art. 13 – Altre detrazioni [Art. 14] Art. 15 – Detrazioni per oneri Art. 16 – Detrazioni per canoni di locazione Art. 16bis – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Art. 17 – Tassazione separata Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera Art. 19 – Indennità di fine rapporto [Art. 20] Art. 20bis – Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione Art. 21 – Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente Art. 22 – Scomputo degli acconti Art. 23 – Applicazione dell'imposta ai non residenti Art. 24 – Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti Art. 25 – Redditi fondiari Art. 26 – Imputazione dei redditi fondiari Art. 27 – Reddito dominicale dei terreni Art. 28 – Determinazione del reddito dominicale Art. 29 – Variazioni del reddito dominicale Art. 30 – Denuncia e decorrenza delle variazioni Art. 31 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali Art. 32 – Reddito agrario Art. 33 – Imputazione del reddito agrario Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 1

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D.P.R. 917/1986T.U.I.R. - Testo Unico delleImposte sui Redditi(aggiornato alla L. 124/2013)

INDICE

Art. 1 – Presupposto dell'imposta

Art. 2 – Soggetti passivi

Art. 3 – Base imponibile

Art. 4 – Coniugi e figli minori

Art. 5 – Redditi prodotti in forma associata

Art. 6 – Classificazione dei redditi

Art. 7 – Periodo di imposta

Art. 8 – Determinazione del redditocomplessivo

Art. 9 – Determinazione dei redditi e delleperdite

Art. 10 – Oneri deducibili

Art. 11 – Determinazione dell'imposta

Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia

Art. 13 – Altre detrazioni

[Art. 14]

Art. 15 – Detrazioni per oneri

Art. 16 – Detrazioni per canoni dilocazione

Art. 16bis – Detrazione delle spese perinterventi di recupero del patrimonioedilizio e di riqualificazione energeticadegli edifici

Art. 17 – Tassazione separata

Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditidi capitale di fonte estera

Art. 19 – Indennità di fine rapporto

[Art. 20]

Art. 20bis – Redditi dei soci delle societàpersonali in caso di recesso, esclusione,riduzione del capitale e liquidazione

Art. 21 – Determinazione dell'imposta pergli altri redditi tassati separatamente

Art. 22 – Scomputo degli acconti

Art. 23 – Applicazione dell'imposta ai nonresidenti

Art. 24 – Determinazione dell'impostadovuta dai non residenti

Art. 25 – Redditi fondiari

Art. 26 – Imputazione dei redditi fondiari

Art. 27 – Reddito dominicale dei terreni

Art. 28 – Determinazione del redditodominicale

Art. 29 – Variazioni del reddito dominicale

Art. 30 – Denuncia e decorrenza dellevariazioni

Art. 31 – Perdite per mancata coltivazionee per eventi naturali

Art. 32 – Reddito agrario

Art. 33 – Imputazione del reddito agrario

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Art. 34 – Determinazione del redditoagrario

Art. 35 – Perdite per mancata coltivazionee per eventi naturali

Art. 36 – Reddito dei fabbricati

Art. 37 – Determinazione del reddito deifabbricati

Art. 38 – Variazioni del reddito deifabbricati

Art. 39 – Decorrenza delle variazioni

Art. 40 – Fabbricati di nuova costruzione

Art. 41 – Unità immobiliari non locate

Art. 42 – Costruzioni rurali

Art. 43 – Immobili non produttivi di redditofondiario

Art. 44 – Redditi di capitale

Art. 45 – Determinazione del reddito dicapitale

Art. 46 – Versamenti dei soci

Art. 47 – Utili da partecipazione

Art. 48 – Redditi imponibili ad altro titolo

Art. 49 – Reddito di lavoro dipendente

Art. 50 – Redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente

Art. 51 – Determinazione del reddito dilavoro dipendente

Art. 52 – Determinazione dei redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente

Art. 53 – Redditi di lavoro autonomo

Art. 54 – Determinazione del reddito dilavoro autonomo

Art. 55 – Redditi d'impresa

Art. 56 – Determinazione del redditod'impresa

Art. 56bis – Altre attività agricole

Art. 57 – Ricavi

Art. 58 – Plusvalenze

Art. 59 – Dividendi

Art. 60 – Spese per prestazioni di lavoro

Art. 61 – Interessi passivi

[Artt. 62 – 63]

Art. 64 – Norme generali sulle componentidel reddito d'impresa

Art. 65 – Beni relativi all'impresa

Art. 66 – Imprese minori

Art. 67 – Redditi diversi

Art. 68 – Plusvalenze

Art. 69 – Premi, vincite e indennità

Art. 70 – Redditi di natura fondiaria

Art. 71 – Altri redditi

Art. 72 – Presupposto dell'imposta

Art. 73 – Soggetti passivi

Art. 74 – Stato ed enti pubblici

Art. 75 – Base imponibile

Art. 76 – Periodo d'imposta

Art. 77 – Aliquota dell'imposta

Art. 78 – Detrazione d'imposta per oneri

Art. 78bis – Altre attività agricole

Art. 79 – Scomputo degli acconti

Art. 80 – Riporto o rimborso delleeccedenze

Art. 81 – Reddito complessivo

Art. 82 – Cessioni obbligatorie di parteci-pazioni sociali

Art. 83 – Determinazione del redditocomplessivo

Art. 84 – Riporto delle perdite

Art. 85 – Ricavi

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali

Art. 87 – Plusvalenze esenti

Art. 88 – Sopravvenienze attive

Art. 89 – Dividendi ed interessi

Art. 90 – Proventi immobiliari

Art. 91 – Proventi e oneri non computabilinella determinazione del reddito

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze

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Art. 92bis – Valutazione delle rimanenze dialcune categorie di imprese

Art. 93 – Opere, forniture e servizi didurata ultrannuale

Art. 94 – Valutazione dei titoli

Art. 95 – Spese per prestazioni di lavoro

Art. 96 – Interessi passivi

[Artt. 96bis, 97, 98]

Art. 99 – Oneri fiscali e contributivi

Art. 100 – Oneri di utilità sociale

Art. 101 – Minusvalenze patrimoniali,sopravvenienze passive e perdite

Art. 102 – Ammortamento dei benimateriali

Art. 102bis – Ammortamento dei benimateriali strumentali per l'esercizio dialcune attività regolate

Art. 103 – Ammortamento dei beniimmateriali

[Art. 103bis]

Art. 104 – Ammortamento finanziario deibeni gratuitamente devolvibili

Art. 105 – Accantonamenti di quiescenzae previdenza

[Art. 105bis]

Art 106 – Svalutazione dei crediti eaccantonamenti per rischi su crediti

[Art. 106bis]

Art. 107 – Altri accantonamenti

Art. 108 – Spese relative a più esercizi

Art. 109 – Norme generali sui componentidel reddito d'impresa

[Art. 109bis]

Art. 110 – Norme generali sulle valutazioni

[Art. 110bis]

Art. 111 – Imprese di assicurazioni

[Artt. 111bis - 111ter]

Art. 112 – Operazioni fuori bilancio

Art. 113 – Partecipazioni acquisite per il

recupero di crediti bancari

Art. 114 – Banca d'Italia e Ufficio Italianodei cambi

Art. 115 – Opzione per la trasparenzafiscale

Art. 116 – Opzione per la trasparenzafiscale delle società a ristretta baseproprietaria

Art. 117 – Soggetti ammessi alla tassazio-ne di gruppo di imprese controllateresidenti

Art. 118 – Effetti dell'esercizio dell'opzione

Art. 119 – Condizioni per l'efficaciadell'opzione

Art. 120 – Definizione del requisito dicontrollo

Art. 121 – Obblighi delle societàcontrollate

[Art. 121bis]

Art. 122 – Obblighi della società o entecontrollante

[Artt. 123 – 123bis]

Art. 124 – Interruzione della tassazione digruppo prima del compimento del triennio

Art. 125 – Mancato rinnovo dell'opzione

Art. 126 – Limiti all'efficacia ed all'eserciziodell'opzione

Art. 127 – Responsabilità

[Art. 127bis]

Art. 128 – Norma transitoria

Art. 129 – Disposizioni applicative

Art. 130 – Soggetti ammessi alla determi-nazione della unica base imponibile per ilgruppo di imprese non residenti

Art. 131 – Effetti dell'esercizio dell'opzione

Art. 132 – Condizioni per l'efficaciadell'opzione

Art. 133 – Definizione del requisito dicontrollo

Art. 134 – Obblighi della società od ente

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controllante e rettifiche di consolidamento

[Art. 135]

Art. 136 – Determinazione dell'impostadovuta

Art. 137 – Interruzione della tassazione digruppo prima del compimento del periododi validità dell'opzione

Art. 138 – Interruzione della tassazione digruppo limitatamente ad una o piùcontrollate non residenti

Art. 139 – Mancato rinnovo dell'opzione

Art. 139bis – Recupero delle perditecompensate

Art. 140 – Coordinamento con l'articolo167

Art. 141 – Norma transitoria

Art. 142 – Disposizioni applicative

Art. 143 – Reddito complessivo

Art. 144 – Determinazione dei redditi

Art. 145 – Regime forfetario degli enti noncommerciali

Art. 146 – Oneri deducibili

Art. 147 – Detrazione d'imposta per oneri

Art. 148 – Enti di tipo associativo

Art. 149 – Perdita della qualifica di entenon commerciale

Art. 150 – Organizzazioni non lucrative diutilità sociale

Art. 151 – Reddito complessivo

Art. 152 – Determinazione del redditocomplessivo

Art. 153 – Reddito complessivo

Art 154 – Determinazione del redditocomplessivo

Art. 155 – Ambito soggettivo ed oggettivo

Art. 156 – Determinazione del redditoimponibile

Art. 157 – Limiti all'esercizio dell'opzioneed alla sua efficacia

Art. 158 – Plusvalenze e minusvalenze

Art. 159 – Obblighi contabili

Art. 160 – Ulteriori effetti dell'eserciziodell'opzione

Art. 161 – Disposizioni applicative

Art. 162 – Stabile organizzazione

Art. 163 – Divieto della doppia imposizio-ne

Art. 164 – Limiti di deduzione delle spesee degli altri componenti negativi relativi ataluni mezzi di trasporto a motore, utilizzatinell'esercizio di imprese, arti e professioni

Art. 165 – Credito d'imposta per i redditiprodotti all'estero

Art. 166 – Trasferimento all'estero dellaresidenza

Art. 167 – Disposizioni in materia diimprese estere controllate

Art. 168 – Disposizioni in materia diimprese estere collegate

Art. 168bis – Paesi e territori che consen-tono un adeguato scambio di informazioni

Art. 169 – Accordi internazionali

Art. 170 – Trasformazione della società

Art. 171 – Trasformazione eterogenea

Art. 172 – Fusione di società

Art. 173 – Scissione di società

Art. 174 – Applicazione analogica

Art. 175 – Conferimenti di partecipazioni dicontrollo o di collegamento

Art. 176 – Regimi fiscali del soggettoconferente e del soggetto conferito

Art. 177 – Scambi di partecipazioni

Art. 178 – Fusioni, scissioni, conferimentidi attivo, scambi di azioni concernentisocietà di Stati membri diversi

Art. 179 – Regime di neutralità fiscale

Art. 180 – Riserve in sospensione d'impo-sta

Art. 181 – Perdite fiscali

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Art. 182 – Liquidazione ordinaria

Art. 183 – Fallimento e liquidazione coatta

Art. 184 – Applicazione analogica

Art. 185 – Terreni e fabbricati soggetti aregimi vincolistici

Art. 186 – Società civili

Art. 187 – Eredità giacente

[Art. 188]

Art. 188bis – Campione d'Italia

Art. 189 – Riferimenti legislativi ad imposteabolite

Art. 190 – Redditi dei fabbricati

Art. 191 – Disposizioni in materia diagevolazioni tributarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, terzo comma, dellalegge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;

Udito il parere della commissione parla-mentare istituita a norma dell'articolo 17della legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 20dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri, di concerto con iMinistri delle finanze, del tesoro, delbilancio e della programmazione econo-mica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È approvato l'unito testo unico delleimposte sui redditi. Il presente decreto,munito del sigillo dello Stato, sarà insertonella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica italiana.

è fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio di Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e dellaprogrammazione economica

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30dicembre 1986.

Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

TITOLO IIMPOSTA SUL REDDITO DELLE

PERSONE FISICHE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul redditodelle persone fisiche è il possesso diredditi in denaro o in natura rientranti nellecategorie indicate nell'articolo 6.

Art. 2 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono lepersone fisiche, residenti e non residentinel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi siconsiderano residenti le persone che perla maggior parte del periodo di impostasono iscritte nelle anagrafi dellapopolazione residente o hanno nelterritorio dello Stato il domicilio o laresidenza ai sensi del codice civile.

2bis. Si considerano altresì residenti,salvo prova contraria, i cittadini italiani

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cancellati dalle anagrafi della popolazioneresidente e trasferiti in Stati o territoridiversi da quelli individuati con decreto delMinistro dell'economia e delle finanze, dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3 - Base imponibile

1. L'imposta si applica sul redditocomplessivo del soggetto, formato per iresidenti da tutti i redditi posseduti al nettodegli oneri deducibili indicati nell'articolo10 e per i non residenti soltanto da quelliprodotti nel territorio dello Stato.

2. In deroga al comma 1 l'imposta siapplica separatamente sui redditi elencatinell'articolo 16, salvo quanto stabilito neicommi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sonoin ogni caso esclusi dalla base imponibile:

a) i redditi esenti dall'imposta e quellisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo diimposta o ad imposta sostitutiva;

b) gli assegni periodici destinati almantenimento dei figli spettanti al coniugein conseguenza di separazione legale edeffettiva o di annullamento, scioglimento ocessazione degli effetti civili delmatrimonio, nella misura in cui risultanoda provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) [abrogata];

d) gli assegni familiari e l'assegno per ilnucleo familiare, nonché, con gli stessilimiti e alle medesime condizioni, gliemolumenti per carichi di famigliacomunque denominati, erogati nei casiconsentiti dalla legge.

dbis) la maggiorazione sociale deitrattamenti pensionistici prevista dall'arti-colo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544.

d-ter) le somme corrisposte a titolo diborsa di studio dal Governo italiano acittadini stranieri in forza di accordi eintese internazionali.

Art. 4 - Coniugi e figli minori

1. Ai Fini della determinazione del redditocomplessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggettodella comunione legale di cui agli articoli177 e seguenti del codice civile sonoimputati a ciascuno dei coniugi per metàdel loro ammontare netto o per la diversaquota stabilita ai sensi dell'articolo 210dello stesso codice; I proventi dell'attivitàseparata di ciascun coniuge sono a lui im-putati in ogni caso per l'intero ammontare.

b) i redditi dei beni che formano oggettodel fondo patrimoniale di cui agli articoli167 e seguenti del codice civile sonoimputati per metà del loro ammontarenetto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesipreviste nell'articolo 171 del detto codice iredditi dei beni che rimangano destinati alfondo sono imputati per l'intero ammonta-re al coniuge superstite o al coniuge cuisia stata esclusivamente attribuita l'ammi-nistrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei Figli minori soggettiall'usufrutto legale dei genitori sonoimputati per metà del loro ammontarenetto a ciascun genitore. Se vi è un sologenitore o se l'usufrutto legale spetta adun solo genitore i redditi gli sono imputatiper l'intero ammontare.

Art. 5 - Redditi prodotti in forma associata

1. I redditi delle società semplici, in nomecollettivo e in accomandita semplice resi-denti nel territorio dello Stato sono imputa-ti a ciascun socio indipendente-mentedalla percezione, proporzionalmente allasua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili sipresumono proporzionate al valore deiconferimenti dei soci se non risultanodeterminate diversamente dall'atto pubbli-co o dalla scrittura privata autenticata dicostituzione o da altro atto pubblico oscrittura autenticata di data anterioreall'inizio del periodo d'imposta; se il valoredei conferimenti non risulta determinato, lequote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono

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equiparate alle società in nome collettivo oalle società in accomandita semplice se-condo che siano state costituite all'unani-mità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate allesocietà in nome collettivo o alle societàsemplici secondo che abbiano o nonabbiano per oggetto l'esercizio di attivitàcommerciali;

c) le associazioni senza personalitàgiuridica costituite fra persone fisiche perl'esercizio in forma associata di arti eprofessioni sono equiparate alle societàsemplici, ma l'atto o la scrittura di cui alcomma 2 può essere redatto fino allapresentazione della dichiarazione deiredditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e leassociazioni che per la maggior parte delperiodo di imposta hanno la sede legale ola sede dell'amministrazione o l'oggettoprincipale nel territorio dello Stato. L'og-getto principale è determinato in baseall'atto costitutivo, se esistente in forma diatto pubblico o di scrittura privata auten-ticata, e, in mancanza, in base all'attivitàeffettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cuiall'articolo 230bis del codice civile,limitatamente al 49 per cento dell'ammon-tare risultante dalla dichiarazione deiredditi dell'imprenditore, sono imputati aciascun familiare, che abbia prestato inmodo continuativo e prevalente la suaattività di lavoro nell'impresa, proporzio-nalmente alla sua quota di partecipazioneagli utili. La presente disposizione siapplica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresarisultino nominativamente, con l'indica-zione del rapporto di parentela o di affinitàcon l'imprenditore, da atto pubblico o dascrittura privata autenticata anterioreall'inizio del periodo di imposta, recante lasottoscrizione dell'imprenditore e deifamiliari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditidell'imprenditore rechi l'indicazione delle

quote di partecipazione agli utili spettantiai familiari e l'attestazione che le quotestesse sono proporzionate alla qualità equantità del lavoro effettivamente prestatonell'impresa, in modo continuativo eprevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nellapropria dichiarazione dei redditi, di averprestato la sua attività di lavoro nell'impre-sa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delleimposte sui redditi, il coniuge, i parentientro il terzo grado e gli affini entro ilsecondo grado.

Art. 6 - Classificazione dei redditi

1. I singoli redditi sono classificati nelleseguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi di impresa;

f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione diredditi, anche per effetto di cessione deirelativi crediti, e le indennità conseguite,anche in forma assicurativa, a titolo dirisarcimento di danni consistenti nellaperdita di redditi, esclusi quelli dipendentida invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoriadi quelli sostituiti o perduti. Gli interessimoratori e gli interessi per dilazione dipagamento costituiscono redditi dellastessa categoria di quelli da cui derivano icrediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivoe in accomandita semplice, da qualsiasifonte provengano e quale che sia l'oggettosociale, sono considerati redditi di impresae sono determinati unitariamente secondole norme relative a tali redditi.

Art. 7 - Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a

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ciascuno dei quali corrisponde un'obbliga-zione tributaria autonoma, salvo quantostabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nelsecondo periodo del comma 3 dell'articolo11.

2. L'imputazione dei redditi al periodo diimposta è regolata dalle norme relativealla categoria nella quale rientrano.

3. In caso di morte dell'avente diritto iredditi che secondo le disposizioni relativealla categoria di appartenenza sonoimputabili al periodo di imposta in cui sonopercepiti, determinati a norma delledisposizioni stesse, sono tassati separata-mente a norma degli articoli 17 e 18, salvoil disposto del comma 3 dell'articolo 16,anche se non rientrano tra i redditi indicatinello stesso articolo 16, nei confronti deglieredi e dei legatari che li hanno percepiti.

Art. 8 - Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo si determinasommando i redditi di ogni categoria checoncorrono a formarlo e sottraendo leperdite derivanti dall'esercizio di impresecommerciali di cui all'articolo 66 e quellederivanti dall'esercizio di arti e professioni.Non concorrono a formare il redditocomplessivo dei percipienti i compensinon ammessi in deduzione ai sensidell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nomecollettivo ed in accomandita semplice dicui all'articolo 5, nonché quelle dellesocietà semplici e delle associazioni di cuiallo stesso articolo derivanti dall'eserciziodi arti e professioni, si sottraggono perciascun socio o associato nellaproporzione stabilita dall'articolo 5. Per leperdite della società in accomanditasemplice che eccedono l'ammontare delcapitale sociale la presente disposizione siapplica nei soli confronti dei sociaccomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio diimprese commerciali e quelle derivantidalla partecipazione in società in nomecollettivo e in accomandita semplice sono

computate in diminuzione dai relativiredditi conseguiti nei periodi di imposta eper la differenza nei successivi, ma nonoltre il quinto, per l'intero importo che trovacapienza in essi. La presente disposizionenon si applica per le perdite determinate anorma dell'articolo 66. Si applicano ledisposizioni dell'articolo 84, comma 2, e,limitatamente alle società in nomecollettivo ed in accomandita semplice,quelle di cui al comma 3 del medesimoarticolo 84.

Art. 9 - Determinazione dei redditi e delle perdite

1. I redditi e le perdite che concorrono aformare il reddito complessivo sonodeterminati distintamente per ciascunacategoria, secondo le disposizioni deisuccessivi capi, in base al risultatocomplessivo netto di tutti i cespiti cherientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delleperdite i corrispettivi, i proventi, le spese egli oneri in valuta estera sono valutatisecondo il cambio del giorno in cui sonostati percepiti o sostenuti o del giornoantecedente più prossimo e, in mancanza,secondo il cambio del mese in cui sonostati percepiti o sostenuti; quelli in naturasono valutati in base al valore normale deibeni e dei servizi da cui sono costituiti. Incaso di conferimenti o apporti in società oin altri enti si considera corrispettivoconseguito il valore normale dei beni e deicrediti conferiti. Se le azioni o i titoliricevuti sono negoziati in mercati regola-mentati italiani o esteri e il conferimento ol'apporto è proporzionale, il corrispettivonon può essere inferiore al valore normaledeterminato a norma del successivocomma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quantostabilito nel comma 4 per i beni iviconsiderati, si intende il prezzo ocorrispettivo mediamente praticato per ibeni e i servizi della stessa specie osimilari, in condizioni di libera concorrenzae al medesimo stadio di commercializza-zione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o

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servizi sono stati acquisiti o prestati, e, inmancanza, nel tempo e nel luogo piùprossimi. Per la determinazione del valorenormale si fa riferimento, in quantopossibile, ai listini o alle tariffe del soggettoche ha fornito i beni o i servizi e, inmancanza, alle mercuriali e ai listini dellecamere di commercio e alle tariffeprofessionali, tenendo conto degli scontid'uso. Per i beni e i servizi soggetti adisciplina dei prezzi si fa riferimento aiprovvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato: a) perle azioni, obbligazioni e altri titoli negoziatiin mercati regolamentati italiani o esteri, inbase alla media aritmetica dei prezzirilevati nell'ultimo mese; b) per le altreazioni, per le quote di società nonazionarie e per i titoli o quote dipartecipazione al capitale di enti diversidalle società, in proporzione al valore delpatrimonio netto della società o ente,ovvero, per le società o enti di nuovacostituzione, all'ammontare complessivodei conferimenti; c) per le obbligazioni egli altri titoli diversi da quelli indicati allelettere a) e b), comparativamente al valorenormale dei titoli aventi analoghecaratteristiche negoziati in mercati regola-mentati italiani o esteri e, in mancanza, inbase ad altri elementi determinabili inmodo obiettivo.

5. Ai fini delle imposte sui redditi ledisposizioni relative alle cessioni a titolooneroso valgono anche per gli atti a titolooneroso che importano costituzione otrasferimento di diritti reali di godimento eper i conferimenti in società.

Art. 10 - Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono,se non sono deducibili nella determina-zione dei singoli redditi che concorrono aformarlo, i seguenti oneri sostenuti dalcontribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri onerigravanti sui redditi degli immobili checoncorrono a formare il reddito comples-sivo, compresi i contributi ai consorzi

obbligatori per legge o in dipendenza diprovvedimenti della pubblica amministra-zione; sono in ogni caso esclusi i contri-buti agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenzaspecifica necessarie nei casi di grave epermanente invalidità o menomazione,sostenute dai soggetti indicati nell'articolo3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Aifini della deduzione la spesa sanitariarelativa all'acquisto di medicinali deveessere certificata da fattura o da scontrinofiscale contenente la specificazione dellanatura, qualità e quantità dei beni el'indicazione del codice fiscale deldestinatario. Si considerano rimaste acarico del contribuente anche le speserimborsate per effetto di contributi o dipremi di assicurazione da lui versati e peri quali non spetta la detrazione d'impostao che non sono deducibili dal suo redditocomplessivo nè dai redditi che concorronoa formarlo; si considerano, altresì, rimastea carico del contribuente le speserimborsate per effetto di contributi o premiche, pur essendo versati da altri,concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti alconiuge, ad esclusione di quelli destinatial mantenimento dei figli, in conseguenzadi separazione legale ed effettiva, discioglimento o annullamento del matri-monio o di cessazione dei suoi effetti civili,nella misura in cui risultano da provvedi-menti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forzadi testamento o di donazione modale e,nella misura in cui risultano daprovvedimenti dell'autorità giudiziaria, gliassegni alimentari corrisposti a personeindicate nell'articolo 433 del codice civile;

dbis) le somme restituite al soggettoerogatore, se hanno concorso a formare ilreddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenzialiversati in ottemperanza a disposizioni dilegge, nonché quelli versati facoltativa-mente alla gestione della forma pensio-

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nistica obbligatoria di appartenenza, ivicompresi quelli per la ricongiunzione diperiodi assicurativi. Sono altresì deducibilii contributi versati al fondo di cuiall'articolo 1 del decreto legislativo 16settembre 1996, n. 565. I contributi di cuiall'articolo 30, comma 2, della legge 8marzo 1989, n. 101, sono deducibili allecondizioni e nei limiti ivi stabiliti;

ebis) i contributi versati alle formepensionistiche complementari di cui aldecreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, alle condizioni e nei limiti previstidall'articolo 8 del medesimo decreto. Allemedesime condizioni ed entro gli stessilimiti sono deducibili i contributi versati alleforme pensionistiche complementariistituite negli Stati membri dell'Unioneeuropea e negli Stati aderenti all'Accordosullo spazio economico europeo che sonoinclusi nella lista di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell'articolo 168bis;

e-ter) i contributi versati, fino ad unmassimo di euro 3.615,20, ai fondiintegrativi del Servizio sanitario nazionaleistituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, cheerogano prestazioni negli ambiti diintervento stabiliti con decreto del Ministrodella salute da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione. Ai fini del calcolodel predetto limite si tiene conto anche deicontributi di assistenza sanitaria versati aisensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).Per i contributi versati nell'interesse dellepersone indicate nell'articolo 12, che sitrovino nelle condizioni ivi previste, ladeduzione spetta per l'ammontare nondedotto dalle persone stesse, fermorestando l'importo complessivamentestabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti,chiamati ad adempiere funzioni presso gliuffici elettorali, in ottemperanza alledisposizioni dell'articolo 119 del decretodel Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazionierogati in favore delle organizzazioni nongovernative idonee ai sensi dell'articolo 28della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per unimporto non superiore al 2 per cento delreddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamentocorrisposte per disposizioni di legge alconduttore in caso di cessazione dellalocazione di immobili urbani adibiti ad usidiversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, finoall'importo di 2 milioni di lire, a favoredell'Istituto centrale per il sostentamentodel clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cuiall'articolo 29, comma 2, della legge 22novembre 1988, n. 516, all'articolo 21,comma 1, della legge 22 novembre 1988,n. 517, e all'articolo 3, comma 2, dellalegge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti ealle condizioni ivi previsti.

lbis) il cinquanta per cento delle spesesostenute dai genitori adottivi per l'esple-tamento della procedura di adozionedisciplinata dalle disposizioni contenutenel Capo I del Titolo III della legge 4maggio 1983, n. 184.

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per ilpagamento degli oneri difensivi dei sog-getti ammessi al patrocinio a spese delloStato, anche quando siano eseguite dapersone fisiche.

l-quater) le erogazioni liberali in denaroeffettuate a favore di università, fondazioniuniversitarie di cui all'articolo 59, comma3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,del Fondo per il merito degli studentiuniversitari e di istituzioni universitariepubbliche, degli enti di ricerca pubblici,ovvero degli enti di ricerca vigilati dalMinistero dell'istruzione, dell'università edella ricerca, ivi compresi l'Istituto superio-re di sanità e l'Istituto superiore per la pre-venzione e la sicurezza del lavoro, nonché

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degli enti parco regionali e nazionali.

2. Le spese di cui alla lettera b) delcomma 1 sono deducibili anche se sonostate sostenute per le persone indicatenell'articolo 433 del codice civile. Taledisposizione si applica altresì per gli oneridi cui alla lettera e) del comma 1relativamente alle persone indicate nelmedesimo articolo 433 del codice civile sefiscalmente a carico. Sono altresì dedu-cibili, fino all'importo di lire 3.000.000, imedesimi oneri versati per gli addetti aiservizi domestici e all'assistenza perso-nale o familiare.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) delcomma 1 sostenuti dalle società semplicidi cui all'articolo 5 si deducono dal redditocomplessivo dei singoli soci nella stessaproporzione prevista nel medesimo arti-colo 5 ai fini della imputazione del reddito.Nella stessa proporzione è deducibile, perquote costanti nel periodo d'imposta in cuiavviene il pagamento e nei quattrosuccessivi, l'imposta di cui all'articolo 3 deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dallesocietà stesse.

3bis. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono il reddito dell'u-nità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale e quello delle relative perti-nenze, si deduce un importo fino all'am-montare della rendita catastale dell'unitàimmobiliare stessa e delle relative perti-nenze, rapportato al periodo dell'annodurante il quale sussiste tale destinazioneed in proporzione alla quota di possessodi detta unità immobiliare. Sono pertinen-ze le cose immobili di cui all'articolo 817del codice civile, classificate o classificabiliin categorie diverse da quelle ad usoabitativo, destinate ed effettivamenteutilizzate in modo durevole a servizio delleunità immobiliari adibite ad abitazioneprincipale delle persone fisiche. Perabitazione principale si intende quellanella quale la persona fisica, che lapossiede a titolo di proprietà o altro dirittoreale, o i suoi familiari dimorano abitual-

mente. Non si tiene conto della variazionedella dimora abituale se dipendente daricovero permanente in istituti di ricovero osanitari, a condizione che l'unità immobi-liare non risulti locata.

Art. 11 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta lorda è determinata applican-do al reddito complessivo, al netto deglioneri deducibili indicati nell'articolo 10, leseguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro,41 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono soltanto redditi dipensione non superiori a 7.500 euro,goduti per l'intero anno, redditi di terreniper un importo non superiore a 185,92euro e il reddito dell'unità immobiliareadibita ad abitazione principale e dellerelative pertinenze, l'imposta non èdovuta.

2bis. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono soltanto redditifondiari di cui all'articolo 25 di importocomplessivo non superiore a 500 euro,l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operandosull'imposta lorda, fino alla concorrenzadel suo ammontare, le detrazioni previstenegli articoli 12, 13, 15, 16 e 16bis nonchéin altre disposizioni di legge. 4.Dall'imposta netta si detrae l'ammontaredei crediti d'imposta spettanti alcontribuente a norma dell'articolo 165. Sel'ammontare dei crediti d'imposta èsuperiore a quello dell'imposta netta ilcontribuente ha diritto, a sua scelta, dicomputare l'eccedenza in diminuzionedell'imposta relativa al periodo d'impostasuccessivo o di chiederne il rimborso in

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sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 12 - Detrazioni per carichi di famiglia

1. Dall'imposta lorda si detraggono percarichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente edeffettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110euro e l'importo corrispondente al rapportofra reddito complessivo e 15.000 euro, seil reddito complessivo non supera 15.000euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 15.000 euro ma non a 40.000euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 40.000 euro ma non a 80.000euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l'importo di80.000 euro, diminuito del redditocomplessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi dellalettera a) è aumentata di un importo paria:

1) 10 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 29.000 euro ma non a 29.200euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 29.200 euro ma non a 34.700euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 34.700 euro ma non a 35.000euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 35.000 euro ma non a 35.100euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 35.100 euro ma non a 35.200euro;

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi ifigli naturali riconosciuti, i figli adottivi oaffidati. La detrazione è aumentata a1.220 euro per ciascun figlio di etàinferiore a tre anni. Le predette detrazionisono aumentate di un importo pari a 400

euro per ogni figlio portatore di handicapai sensi dell'articolo 3 della legge 5febbraio 1992, n. 104 (1). Per i contribuen-ti con più di tre figli a carico la detrazioneè aumentata di 200 euro per ciascun figlioa partire dal primo. La detrazione spettaper la parte corrispondente al rapporto tral'importo di 95.000 euro, diminuito delreddito complessivo, e 95.000 euro. Inpresenza di più figli, l'importo di 95.000euro è aumentato per tutti di 15.000 europer ogni figlio successivo al primo. Ladetrazione è ripartita nella misura del 50per cento tra i genitori non legalmente edeffettivamente separati ovvero, previoaccordo tra gli stessi, spetta al genitoreche possiede un reddito complessivo diammontare più elevato. In caso di separa-zione legale ed effettiva o di annullamen-to, scioglimento o cessazione degli effetticivili del matrimonio, la detrazione spetta,in mancanza di accordo, al genitoreaffidatario. Nel caso di affidamento con-giunto o condiviso la detrazione è ripartita,in mancanza di accordo, nella misura del50 per cento tra i genitori. Ove il genitoreaffidatario ovvero, in caso di affidamentocongiunto, uno dei genitori affidatari nonpossa usufruire in tutto o in parte delladetrazione, per limiti di reddito, la detra-zione è assegnata per intero al secondogenitore. Quest'ultimo, salvo diversoaccordo tra le parti, è tenuto a riversareall'altro genitore affidatario un importo pariall'intera detrazione ovvero, in caso diaffidamento congiunto, pari al 50 percento della detrazione stessa. In caso diconiuge fiscalmente a carico dell'altro, ladetrazione compete a quest'ultimo perl'intero importo. Se l'altro genitore mancao non ha riconosciuto i figli naturali e ilcontribuente non è coniugato o, seconiugato, si è successivamente legal-mente ed effettivamente separato, ovverose vi sono figli adottivi, affidati o affiliati delsolo contribuente e questi non è coniugatoo, se coniugato, si è succes-sivamentelegalmente ed effettivamente separato,per il primo figlio si applicano, se piùconvenienti, le detrazioni previste alla

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lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tracoloro che hanno diritto alla detrazione,per ogni altra persona indicata nell'articolo433 del codice civile che conviva con ilcontribuente o percepisca assegni alimen-tari non risultanti da provvedimentidell'autorità giudiziaria. La detrazionespetta per la parte corrispondente alrapporto tra l'importo di 80.000 euro,diminuito del reddito complessivo, e80.000 euro.

1bis. In presenza di almeno quattro figli acarico, ai genitori è riconosciuta un'ulterio-re detrazione di importo pari a 1.200 euro.La detrazione è ripartita nella misura del50 per cento tra i genitori non legalmenteed effettivamente separati. In caso diseparazione legale ed effettiva o diannullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio, ladetrazione spetta ai genitori in propor-zione agli affidamenti stabiliti dal giudice.Nel caso di coniuge fiscalmente a caricodell'altro, la detrazione compete aquest'ultimo per l'intero importo.

2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1bisspettano a condizione che le persone allequali si riferiscono possiedano un redditocomplessivo, computando anche leretribuzioni corrisposte da enti e organismiinternazionali, rappresentanze diplomati-che e consolari e missioni, nonché quellecorrisposte dalla Santa Sede, dagli entigestiti direttamente da essa e dagli enticentrali della Chiesa cattolica, nonsuperiore a 2.840,51 euro, al lordo deglioneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famigliasono rapportate a mese e competono dalmese in cui si sono verificate a quello incui sono cessate le condizioni richieste.Qualora la detrazione di cui al comma1bis sia di ammontare superioreall'imposta lorda, diminuita delle detrazionidi cui al comma 1 del presente articolononché agli articoli 13, 15, 16 e 16bis,nonché delle detrazioni previste da altredisposizioni normative, è riconosciuto un

credito di ammontare pari alla quota didetrazione che non ha trovato capienzanella predetta imposta. Con decreto delMinistro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro delle politiche perla famiglia, sono definite le modalità dierogazione del predetto ammontare.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, letteraa), numero 1), è uguale a uno, ladetrazione compete nella misura di 690euro. Se i rapporti di cui al comma 1,lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali azero, la detrazione non compete. Se irapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),sono pari a zero, minori di zero o uguali auno, le detrazioni non competono. Neglialtri casi, il risultato dei predetti rapporti siassume nelle prime quattro cifre decimali.

4bis. Ai fini del comma 1 il redditocomplessivo è assunto al netto del redditodell'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale e di quello delle relativepertinenze di cui all'articolo 10, comma3bis.

---------

(1) Parole così modificate dalla Legge 24 dicembre2012, n. 228.

Art. 13 - Altre detrazioni

1. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono uno o più redditidi cui agli articoli 49, con esclusione diquelli indicati nel comma 2, lettera a), e50, comma 1, lettere a), b), c), cbis), d),hbis) e l), spetta una detrazione dall'im-posta lorda, rapportata al periodo di lavoronell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivonon supera 8.000 euro. L'ammontare delladetrazione effettivamente spettante nonpuò essere inferiore a 690 euro. Per irapporti di lavoro a tempo determinato,l'ammontare della detrazione effettiva-mente spettante non può essere inferiorea 1.380 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra502 euro e l'importo corrispondente alrapporto tra 15.000 euro, diminuito del

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reddito complessivo, e 7.000 euro, sel'ammontare del reddito complessivo èsuperiore a 8.000 euro ma non a 15.000euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 15.000 euro ma non a 55.000euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l'importo di55.000 euro, diminuito del reddito com-plessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi delcomma 1, lettera c), è aumentata di unimporto pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del redditocomplessivo è superiore a 23.000 euroma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del redditocomplessivo è superiore a 24.000 euroma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del redditocomplessivo è superiore a 25.000 euroma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del redditocomplessivo è superiore a 26.000 euroma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del redditocomplessivo è superiore a 27.700 euroma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito comples-sivo concorrono uno o più redditi dipensione di cui all'articolo 49, comma 2,lettera a), spetta una detrazione dall'impo-sta lorda, non cumulabile con quella di cuial comma 1 del presente articolo, rappor-tata al periodo di pensione nell'anno, paria:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivonon supera 7.500 euro. L'ammontare delladetrazione effettivamente spettante nonpuò essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra470 euro e l'importo corrispondente alrapporto tra 15.000 euro, diminuito delreddito complessivo, e 7.500 euro, sel'ammontare del reddito complessivo èsuperiore a 7.500 euro ma non a 15.000

euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 15.000 euro ma non a 55.000euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l'importo di55.000 euro, diminuito del reddito com-plessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del redditocomplessivo dei soggetti di età noninferiore a 75 anni concorrono uno o piùredditi di pensione di cui all'articolo 49,comma 2, lettera a), spetta una detrazionedall'imposta lorda, in luogo di quella di cuial comma 3 del presente articolo, rappor-tata al periodo di pensione nell'anno e noncumulabile con quella prevista al comma1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivonon supera 7.750 euro. L'ammontare delladetrazione effettivamente spettante nonpuò essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra486 euro e l'importo corrispondente alrapporto tra 15.000 euro, diminuito delreddito complessivo, e 7.250 euro, sel'ammontare del reddito complessivo èsuperiore a 7.750 euro ma non a 15.000euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 15.000 euro ma non a 55.000euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l'importo di55.000 euro, diminuito del reddito com-plessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono uno o più redditidi cui agli articoli 50, comma 1, lettere e),f), g), h) e i), ad esclusione di quelliderivanti dagli assegni periodici indicatinell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra glioneri deducibili,(1) 53, 66 e 67, comma 1,lettere i) e l), spetta una detrazionedall'imposta lorda, non cumulabile conquelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 delpresente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivonon supera 4.800 euro;

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b) 1.104 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 4.800 euro ma non a 55.000euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l'importo di55.000 euro, diminuito del reddito com-plessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5bis. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono redditi derivantidagli assegni periodici indicati fra gli onerideducibili nell'articolo 10, comma 1, letterac), spetta una detrazione dall'impostalorda, non cumulabile con quelle previstedai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari aquelle di cui al comma 3, non rapportatead alcun periodo nell'anno (1).

6. Se il risultato dei rapporti indicati neicommi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lostesso si assume nelle prime quattro cifredecimali.

6bis. Ai fini del presente articolo il redditocomplessivo è assunto al netto del redditodell'unità immobiliare adibita ad abita-zione principale e di quello delle relativepertinenze di cui all'articolo 10, comma3bis.

[Art. 14]

Art. 15 - Detrazioni per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importopari al 19 per cento dei seguenti onerisostenuti dal contribuente, se nondeducibili nella determinazione dei singoliredditi che concorrono a formare il redditocomplessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneriaccessori, nonché le quote di rivalutazionedipendenti da clausole di indicizzazione,pagati a soggetti residenti nel territoriodello Stato o di uno Stato membro dellaComunità europea ovvero a stabiliorganizzazioni nel territorio dello Stato disoggetti non residenti in dipendenza diprestiti o mutui agrari di ogni specie, neilimiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneriaccessori, nonché le quote di rivalutazionedipendenti da clausole di indicizzazionepagati a soggetti residenti nel territorio

dello Stato o di uno Stato membro dellaComunità europea ovvero a stabiliorganizzazioni nel territorio dello Stato disoggetti non residenti in dipendenza dimutui garantiti da ipoteca su immobilicontratti per l'acquisto dell'unità immobi-liare da adibire ad abitazione principaleentro un anno dall'acquisto stesso, per unimporto non superiore a 4.000 euro.L'acquisto della unità immobiliare deveessere effettuato nell'anno precedente osuccessivo alla data della stipulazione delcontratto di mutuo. Non si tiene conto delsuddetto periodo nel caso in cui l'originariocontratto è estinto e ne viene stipulato unonuovo di importo non superiore allaresidua quota di capitale da rimborsare,maggiorata delle spese e degli onericorrelati. In caso di acquisto di unitàimmobiliare locata, la detrazione spetta acondizione che entro tre mesi dall'acquistosia stato notificato al locatario l'atto diintimazione di licenza o di sfratto per finitalocazione e che entro un anno dal rilasciol'unità immobiliare sia adibita adabitazione principale. Per abitazioneprincipale si intende quella nella quale ilcontribuente o i suoi familiari dimoranoabitualmente. La detrazione spetta nonoltre il periodo d'imposta nel corso delquale è variata la dimora abituale; non sitiene conto delle variazioni dipendenti datrasferimenti per motivi di lavoro. Non sitiene conto, altresì, delle variazionidipendenti da ricoveri permanenti in istitutidi ricovero o sanitari, a condizione chel'unità immobiliare non risulti locata. Nelcaso l'immobile acquistato sia oggetto dilavori di ristrutturazione edilizia, compro-vata dalla relativa concessione edilizia oatto equivalente, la detrazione spetta adecorrere dalla data in cui l'unitàimmobiliare è adibita a dimora abituale, ecomunque entro due anni dall'acquisto. Incaso di contitolarità del contratto di mutuoo di più contratti di mutuo il limite di 4.000euro è riferito all'ammontare complessivodegli interessi, oneri accessori e quote dirivalutazione sostenuti. La detrazionespetta, nello stesso limite complessivo e

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alle stesse condizioni, anche con riferi-mento alle somme corrisposte dagliassegnatari di alloggi di cooperative edagli acquirenti di unità immobiliari dinuova costruzione, alla cooperativa oall'impresa costruttrice a titolo di rimborsodegli interessi passivi, oneri accessori equote di rivalutazione relativi ai mutuiipotecari contratti dalla stessa e ancoraindivisi. Se il mutuo è intestato adentrambi i coniugi, ciascuno di essi puòfruire della detrazione unicamente per lapropria quota di interessi; in caso diconiuge fiscalmente a carico dell'altro ladetrazione spetta a quest'ultimo perentrambe le quote;

bbis) dal 1° gennaio 2007 i compensicomunque denominati pagati a soggetti diintermediazione immobiliare in dipenden-za dell'acquisto dell'unità immobiliare daadibire ad abitazione principale per unimporto non superiore ad euro 1.000 perciascuna annualità;

c) Le spese sanitarie, per la parte cheeccede lire 250 mila. Dette spese sonocostituite esclusivamente dalle spesemediche e di assistenza specifica, diverseda quelle indicate nell'articolo 10, comma1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, perprestazioni specialistiche e per protesidentarie e sanitarie in genere. Ai fini delladetrazione la spesa sanitaria relativaall'acquisto di medicinali deve esserecertificata da fattura o da scontrino fiscalecontenente la specificazione della natura,qualità e quantità dei beni e l'indicazionedel codice fiscale del destinatario. Lespese riguardanti i mezzi necessariall'accompagnamento, alla deambulazio-ne, alla locomozione e al sollevamento eper sussidi tecnici e informatici rivolti afacilitare l'autosufficienza e le possibilità diintegrazione dei soggetti di cui all'articolo3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, siassumono integralmente. Tra i mezzinecessari per la locomozione dei soggettiindicati nel precedente periodo, con ridotteo impedite capacità motorie permanenti, sicomprendono i motoveicoli e gli autovei-

coli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma1, lettere a), c), f) ed m), del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, anchese prodotti in serie e adattati in funzionedelle suddette limitazioni permanenti dellecapacità motorie. Tra i veicoli adattati allaguida sono compresi anche quelli dotati disolo cambio automatico, purché prescrittodalla commissione medica locale di cuiall'articolo 119 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessariper la locomozione dei non vedenti sonocompresi i cani guida e gli autoveicolirispondenti alle caratteristiche da stabilirecon decreto del Ministro delle finanze. Trai mezzi necessari per la locomozione deisordomuti sono compresi gli autoveicolirispondenti alle caratteristiche da stabilirecon decreto del Ministro delle finanze. Ladetrazione spetta una sola volta in unperiodo di quattro anni, salvo i casi in cuidal Pubblico registro automobilistico risultiche il suddetto veicolo sia stato cancellatoda detto registro, e con riferimento a unsolo veicolo, nei limiti della spesa di liretrentacinque milioni o, nei casi in cuirisultasse che il suddetto veicolo sia statorubato e non ritrovato, nei limiti dellaspesa massima di lire trentacinque milionida cui va detratto l'eventuale rimborsoassicurativo. È consentito, alternativa-mente, di ripartire la predetta detrazione inquattro quote annuali costanti e di pariimporto. La medesima ripartizione delladetrazione in quattro quote annuali di pariimporto è consentita, con riferimento allealtre spese di cui alla presente lettera, nelcaso in cui queste ultime eccedano,complessivamente, il limite di lire 30milioni annue. Si considerano rimaste acarico del contribuente anche le speserimborsate per effetto di contributi o premidi assicurazione da lui versati e per i qualinon spetta la detrazione d'imposta o chenon sono deducibili dal suo redditocomplessivo nè dai redditi che concorronoa formarlo. Si considerano, altresì, rimastea carico del contribuente le speserimborsate per effetto di contributi o premi

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che, pur essendo versati da altri, con-corrono a formare il suo reddito, salvo cheil datore di lavoro ne abbia riconosciuto ladetrazione in sede di ritenuta.

cbis) le spese veterinarie, fino all'importodi lire 750.000, limitatamente alla parteche eccede lire 250.000. Con decreto delMinistero delle finanze sono individuate letipologie di animali per le quali spetta ladetraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi diinterpretariato dai soggetti riconosciutisordomuti, ai sensi della legge 26 maggio1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute indipendenza della morte di persone indi-cate nell'articolo 433 del codice civile e diaffidati o affiliati, per importo non superiorea 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi diistruzione secondaria e universitaria, inmisura non superiore a quella stabilita perle tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi peroggetto il rischio di morte o di invaliditàpermanente non inferiore al 5 per centoda qualsiasi causa derivante, ovvero dinon autosufficienza nel compimento degliatti della vita quotidiana, se l'impresa diassicurazione non ha facoltà di recessodal contratto, per un importo complessiva-mente non superiore a euro 630 per ilperiodo d'imposta in corso alla data del 31dicembre 2013, nonché a euro 530 adecorrere dal periodo d'imposta in corso al31 dicembre 2014 e, a decorrere dallostesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,limitatamente ai premi per assicurazioniaventi per oggetto il rischio di nonautosufficienza nel compimento degli attidella vita quotidiana, al netto dei predettipremi aventi per oggetto il rischio di morteo di invalidità permanente. Con decretodel Ministero delle finanze, sentito l'Istitutoper la vigilanza sulle assicurazioni private(ISVAP), sono stabilite le caratteristichealle quali devono rispondere i contratti cheassicurano il rischio di non autosuf-

ficienza. Per i percettori di redditi di lavorodipendente e assimilato, si tiene conto, aifini del predetto limite, anche dei premi diassicurazione in relazione ai quali il datoredi lavoro ha effettuato la detrazione insede di ritenuta (5);

g) le spese sostenute dai soggettiobbligati alla manutenzione, protezione orestauro delle cose vincolate ai sensi dellalegge 1 giugno 1939, n. 1089, e deldecreto del Presidente della Repubblica30 settembre 1963, n. 1409, nella misuraeffettivamente rimasta a carico. Lanecessità delle spese, quando non sianoobbligatorie per legge, deve risultare daapposita certificazione rilasciata dallacompetente soprintendenza del Ministeroper i beni culturali e ambientali, previoaccertamento della loro congruità effet-tuato d'intesa con il competente ufficio delterritorio del Ministero delle finanze. Ladetrazione non spetta in caso dimutamento di destinazione dei beni senzala preventiva autorizzazione dell'Ammini-strazione per i beni culturali e ambientali,di mancato assolvimento degli obblighi dilegge per consentire l'esercizio del dirittodi prelazione dello Stato sui beni immobilie mobili vincolati e di tentata esportazionenon autorizzata di questi ultimi. L'Ammi-nistrazione per i beni culturali edambientali dà immediata comunicazione alcompetente ufficio delle entrate delMinistero delle finanze delle violazioni checomportano la perdita del diritto alladetrazione; dalla data di ricevimento dellacomunicazione inizia a decorrere il termi-ne per la rettifica della dichiarazione deiredditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favoredello Stato, delle regioni, degli enti localiterritoriali, di enti o istituzioni pubbliche, dicomitati organizzatori appositamenteistituiti con decreto del Ministro per i beniculturali e ambientali, di fondazioni eassociazioni legalmente riconosciutesenza scopo di lucro, che svolgono opromuovono attività di studio, di ricerca edi documentazione di rilevante valore

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culturale e artistico o che organizzano erealizzano attività culturali, effettuate inbase ad apposita convenzione, perl'acquisto, la manutenzione, la protezioneo il restauro delle cose indicate nell'arti-colo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,e nel decreto del Presidente dellaRepubblica 30 settembre 1963, n. 1409,ivi comprese le erogazioni effettuate perl'organizzazione in Italia e all'estero dimostre e di esposizioni di rilevanteinteresse scientifico-culturale delle coseanzidette, e per gli studi e le ricercheeventualmente a tal fine necessari,nonché per ogni altra manifestazione dirilevante interesse scientifico- culturaleanche ai fini didattico-promozionali, ivicompresi gli studi, le ricerche, la docu-mentazione e la catalogazione, e lepubblicazioni relative ai beni culturali. Leiniziative culturali devono essere autoriz-zate, previo parere del competentecomitato di settore del Consiglio nazionaleper i beni culturali e ambientali, dalMinistero per i beni culturali e ambientali,che deve approvare la previsione di spesaed il conto consuntivo. Il Ministero per ibeni culturali e ambientali stabilisce itempi necessari affinché le erogazioniliberali fatte a favore delle associazionilegalmente riconosciute, delle istituzioni edelle fondazioni siano utilizzate per gliscopi indicati nella presente lettera econtrolla l'impiego delle erogazioni stesse.Detti termini possono, per causa nonimputabile al donatario, essere prorogatiuna sola volta. Le erogazioni liberali nonintegralmente utilizzate nei termini asse-gnati affluiscono all'entrata del bilanciodello Stato, o delle regioni e degli entilocali territoriali, nel caso di attività omanifestazioni in cui essi sianodirettamente coinvolti, e sono destinate adun fondo da utilizzare per le attivitàculturali previste per l'anno successivo. IlMinistero per i beni culturali e ambientalicomunica, entro il 31 marzo di ciascunanno, al centro informativo delDipartimento delle entrate del Ministerodelle finanze l'elenco nominativo dei

soggetti erogatori, nonché l'ammontaredelle erogazioni effettuate entro il 31dicembre dell'anno precedente; hbis) ilcosto specifico o, in mancanza, il valorenormale dei beni ceduti gratuitamente, inbase ad apposita convenzione, ai soggettie per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, perimporto non superiore al 2 per cento delreddito complessivo dichiarato, a favore dienti o istituzioni pubbliche, fondazioni eassociazioni legalmente riconosciute chesenza scopo di lucro svolgono esclusiva-mente attività nello spettacolo, effettuateper la realizzazione di nuove strutture, peril restauro ed il potenziamento dellestrutture esistenti, nonché per laproduzione nei vari settori dello spetta-colo. Le erogazioni non utilizzate per talifinalità dal percipiente entro il termine didue anni dalla data del ricevimentoaffluiscono, nella loro totalità, all'entratadello Stato.

ibis) i contributi associativi, per importonon superiore a 2 milioni e 500 mila lire,versati dai soci alle società di mutuosoccorso che operano esclusivamente neisettori di cui all'articolo 1 della legge 15aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurareai soci un sussidio nei casi di malattia, diimpotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,in caso di decesso, un aiuto alle lorofamiglie. La detrazione è consentita acondizione che il versamento di talicontributi sia eseguito tramite banca oufficio postale ovvero mediante gli altrisistemi di pagamento previsti dall'articolo23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e secondo ulteriori modalità idonee aconsentire all'Amministrazione finanziarialo svolgimento di efficaci controlli, chepossono essere stabilite con decreto delMinistro delle finanze da emanarsi ai sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400 (1).

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per unimporto complessivo in ciascun periodod'imposta non superiore a 1.500 euro, infavore delle società e associazioni

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sportive dilettantistiche, a condizione cheil versamento di tali erogazioni siaeseguito tramite banca o ufficio postaleovvero secondo altre modalità stabilitecon decreto del Ministro dell'economia edelle finanze, da adottare ai sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro,per importo non superiore a 4 milioni dilire, a favore delle associazioni di promo-zione sociale iscritte nei registri previstidalle vigenti disposizioni di legge. Siapplica l'ultimo periodo della lettera ibis);

i-quinquies) le spese, per un importo nonsuperiore a 210 euro, sostenute perl'iscrizione annuale e l'abbonamento, per iragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,ad associazioni sportive, palestre, piscineed altre strutture ed impianti sportividestinati alla pratica sportiva dilettantisticarispondenti alle caratteristiche individuatecon decreto del Presidente del Consigliodei ministri, o Ministro delegato, diconcerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti daicontratti di locazione stipulati o rinnovati aisensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,e successive modificazioni, i canonirelativi ai contratti di ospitalità, nonché agliatti di assegnazione in godimento olocazione, stipulati con enti per il dirittoallo studio, università, collegi universitarilegalmente riconosciuti, enti senza fine dilucro e cooperative, dagli studenti iscrittiad un corso di laurea presso unauniversità ubicata in un comune diversoda quello di residenza, distante daquest'ultimo almeno 100 chilometri ecomunque in una provincia diversa, perunità immobiliari situate nello stessocomune in cui ha sede l'università o incomuni limitrofi, per un importo nonsuperiore a 2.633 euro. Alle medesimecondizioni ed entro lo stesso limite, ladetrazione spetta per i canoni derivanti dacontratti di locazione e di ospitalità ovveroda atti di assegnazione in godimento

stipulati, ai sensi della normativa vigentenello Stato in cui l'immobile è situato, daglistudenti iscritti a un corso di laurea pressoun'università ubicata nel territorio di unoStato membro dell'Unione europea o inuno degli Stati aderenti all'Accordo sullospazio economico europeo che sonoinclusi nella lista di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell'articolo 168bis;

i-septies) le spese, per un importo nonsuperiore a 2.100 euro, sostenute per gliaddetti all'assistenza personale nei casi dinon autosufficienza nel compimento degliatti della vita quotidiana, se il redditocomplessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le erogazioni liberali a favoredegli istituti scolastici di ogni ordine egrado, statali e paritari senza scopo dilucro appartenenti al sistema nazionale diistruzione di cui alla legge 10 marzo 2000,n. 62, e successive modificazioni, nonchéa favore delle istituzioni dell'alta forma-zione artistica, musicale e coreutica edelle università, finalizzate all’innovazionetecnologica, all’edilizia scolastica e univer-sitaria e all’ampliamento dell’offerta forma-tiva; la detrazione spetta a condizione cheil versamento di tali erogazioni sia esegui-to tramite banca o ufficio postale ovveromediante gli altri sistemi di pagamentoprevisti dall’articolo 23 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241 (6);

i-novies) le erogazioni liberali in denaro alFondo per l'ammortamento dei titoli diStato, di cui all'articolo 45, comma 1,lettera e), del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30dicembre 2003, n. 398, effettuatemediante versamento bancario o postaleovvero secondo altre modalità stabilitecon apposito decreto del Ministro dell'eco-nomia e delle finanze (2);

1.1. Dall'imposta lorda si detrae unimporto pari al 24 per cento, per l'anno2013, e al 26 per cento, a decorreredall'anno 2014, per le erogazioni liberali indenaro, per importo non superiore a 2.065euro annui, a favore delle organizzazioni

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non lucrative di utilità sociale (ONLUS),delle iniziative umanitarie, religiose olaiche, gestite da fondazioni, associazioni,comitati ed enti individuati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, neiPaesi non appartenenti all'Organizzazioneper la cooperazione e lo sviluppoeconomico (OCSE). La detrazione èconsentita a condizione che il versamentodi tali erogazioni sia eseguito tramitebanca o ufficio postale ovvero mediante glialtri sistemi di pagamento previstidall'articolo 23 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriorimodalità idonee a consentire all'Ammini-strazione finanziaria lo svolgimento diefficaci controlli, che possono esserestabilite con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze da emanareai sensi dell'articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 (3);

1bis. Dall'imposta lorda si detrae unimporto pari al 24 per cento, per l'anno2013, e al 26 per cento, a decorreredall'anno 2014, delle erogazioni liberali indenaro in favore dei partiti e dei movimentipolitici che abbiano presentato liste ocandidature elettorali alle elezioni per ilrinnovo della Camera dei deputati o delSenato della Repubblica o dei membri delParlamento europeo spettanti all'Italia,oppure che abbiano almeno un rappre-sentante eletto a un consiglio regionale oai consigli delle province autonome diTrento e di Bolzano, per importi compresifra 50 e 10.000 euro annui, a condizioneche siano effettuate mediante versamentobancario o postale (4).

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito dellepersone fisiche, si detrae dall'impostalorda, e fino alla concorrenza del suoammontare, un importo pari al 19 percento dell'ammontare complessivo nonsuperiore a 5 milioni di lire degli interessipassivi e relativi oneri accessori, nonchédelle quote di rivalutazione dipendenti daclausole di indicizzazione pagati a soggettiresidenti nel territorio dello Stato o di unoStato membro delle Comunità europee,

ovvero a stabili organizzazioni nelterritorio dello Stato di soggetti nonresidenti, in dipendenza di mutui contratti,a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti daipoteca, per la costruzione dell'unitàimmobiliare da adibire ad abitazioneprincipale. La detrazione è ammessa acondizione che la stipula del contratto dimutuo da parte del soggetto possessore atitolo di proprietà o altro diritto realedell'unità immobiliare avvenga nei seimesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesisuccessivi all'inizio dei lavori di costru-zione. Con decreto del Ministro dellefinanze sono stabilite le modalità e lecondizioni alle quali è subordinata ladetrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae,nella misura forfettaria di lire un milione, laspesa sostenuta dai non vedenti per ilmantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e),f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 ladetrazione spetta anche se sono statisostenuti nell'interesse delle personeindicate nell'articolo 12 che si trovino nellecondizioni ivi previste, fermo restando, pergli oneri di cui alla lettera f), il limitecomplessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cuialla lettera c) del medesimo comma 1sostenuti nell'interesse delle personeindicate nell'articolo 12 che non si trovinonelle condizioni previste dal comma 2 delmedesimo articolo, affette da patologieche danno diritto all'esenzione dallapartecipazione alla spesa sanitaria, ladetrazione spetta per la parte che nontrova capienza nell'imposta da essedovuta, relativamente alle sole spesesanitarie riguardanti tali patologie, edentro il limite annuo di lire 12.000.000. Perle spese di cui alla lettera i-septies) delcitato comma 1, la detrazione spetta, allecondizioni ivi stabilite, anche se sono statesostenute per le persone indicatenell'articolo 12 ancorché non si trovinonelle condizioni previste dal comma 2 delmedesimo articolo.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),

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hbis), i), ibis) e i-quater) del comma 1sostenuti dalle società semplici di cuiall'articolo 5 la detrazione spetta ai singolisoci nella stessa proporzione prevista nelmenzionato articolo 5 ai fini dellaimputazione del reddito.

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(1) Lettera così modificata dalla Legge 6 luglio2012, n. 96.

(2) Lettera aggiunta dalla Legge 24 dicembre2012, n. 228.

(3) Comma aggiunto dalla Legge 6 luglio 2012, n.96.

(4) Comma così sostituito dalla Legge 6 luglio2012, n. 96.

(5) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1,D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, conmodificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Peri premi versati per i contratti di assicurazione sullavita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro ilperiodo d'imposta 2000, vedi l'art. 12, comma 2,D.L. 31 agosto 2013, n. 102, , convertito, conmodificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

(6) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 3,D.L. 12 settembre 2013, n. 104.

Art. 16 - Detrazioni per canoni di locazione

01. Ai soggetti titolari di contratti dilocazione di unità immobiliari adibite adabitazione principale, stipulati o rinnovatiai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessiva-mente pari a: a) euro 300, se il redditocomplessivo non supera euro 15.493,71;b) euro 150, se il reddito complessivosupera euro 15.493,71 ma non euro30.987,41.

1. Ai soggetti titolari di contratti dilocazione di unità immobiliari adibite adabitazione principale degli stessi, stipulatio rinnovati a norma degli articoli 2, comma3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9dicembre 1998, n. 431, spetta una detra-zione complessivamente pari a: a) lire960.000, se il reddito complessivo nonsupera lire 30.000.000; b) lire 480.000, seil reddito complessivo supera lire30.000.000 ma non lire 60.000.000.

1bis. Ai lavoratori dipendenti che hannotrasferito o trasferiscono la propriaresidenza nel comune di lavoro o in uno diquelli limitrofi nei tre anni antecedentiquello di richiesta della detrazione, e sianotitolari di contratti di locazione di unitàimmobiliari adibite ad abitazione principaledegli stessi e situate nel nuovo comune diresidenza, a non meno di 100 chilometri didistanza dal precedente e comunque al difuori della propria regione, spetta unadetrazione, per i primi tre anni complessi-vamente pari a: a) lire 1.920.000, se ilreddito complessivo non supera lire 30milioni; b) lire 960.000, se il redditocomplessivo supera lire 30 milioni ma nonlire 60 milioni.

1-ter. Ai giovani di età compresa fra i ventie i trenta anni, che stipulano un contrattodi locazione ai sensi della legge 9dicembre 1998, n. 431, per l'unitàimmobiliare da destinare a propriaabitazione principale, sempre che lastessa sia diversa dall'abitazione princi-pale dei genitori o di coloro cui sonoaffidati dagli organi competenti ai sensi dilegge, spetta per i primi tre anni ladetrazione di cui al comma 1bis, lettera a),alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto,non sono tra loro cumulabili e ilcontribuente ha diritto, a sua scelta, difruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commida 01 a 1-ter sono rapportate al periododell'anno durante il quale l'unità immo-biliare locata è adibita ad abitazioneprincipale. Per abitazione principale siintende quella nella quale il soggettotitolare del contratto di locazione o i suoifamiliari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettantesia di ammontare superiore all'impostalorda diminuita, nell'ordine, delle detrazionidi cui agli articoli 12 e 13, è riconosciutoun ammontare pari alla quota didetrazione che non ha trovato capienzanella predetta imposta. Con decreto del

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Ministro dell'economia e delle finanzesono stabilite le modalità per l'attribuzionedel predetto ammontare 108.

Art. 16bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e diriqualificazione energetica

degli edifici (1)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importopari al 36 per cento delle spesedocumentate, fino ad un ammontare com-plessivo delle stesse non superiore a48.000 euro per unità immobiliare, soste-nute ed effettivamente rimaste a carico deicontribuenti che possiedono o detengono,sulla base di un titolo idoneo, l'immobilesul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo3 del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380,effettuati sulle parti comuni di edificioresidenziale di cui all'articolo 1117 delcodice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo3 del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380,effettuati sulle singole unità immobiliariresidenziali di qualsiasi categoria catasta-le, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o alripristino dell'immobile danneggiato aseguito di eventi calamitosi, ancorché nonrientranti nelle categorie di cui alle letterea) e b) del presente comma, semprechésia stato dichiarato lo stato di emergenza,anche anteriormente alla data di entrata invigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesseo posti auto pertinenziali anche a proprietàcomune;

e) finalizzati alla eliminazione dellebarriere architettoniche, aventi ad oggettoascensori e montacarichi, alla realizza-zione di ogni strumento che, attraverso lacomunicazione, la robotica e ogni altromezzo di tecnologia più avanzata, siaadatto a favorire la mobilità interna ed

esterna all'abitazione per le personeportatrici di handicap in situazione digravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzatea prevenire il rischio del compimento diatti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di operefinalizzate alla cablatura degli edifici, alcontenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di operefinalizzate al conseguimento di risparmienergetici con particolare riguardoall'installazione di impianti basati sull'im-piego delle fonti rinnovabili di energia. Lepredette opere possono essere realizzateanche in assenza di opere edilizie propria-mente dette, acquisendo idonea docu-mentazione attestante il consegui-mentodi risparmi energetici in applicazione dellanormativa vigente in materia (2);

i) relativi all'adozione di misureantisismiche con particolare riguardoall'esecuzione di opere per la messa insicurezza statica, in particolare sulle partistrutturali, per la redazione della docu-mentazione obbligatoria atta a compro-vare la sicurezza statica del patrimonioedilizio, nonché per la realizzazione degliinterventi necessari al rilascio dellasuddetta documentazione. Gli interventirelativi all'adozione di misure antisismichee all'esecuzione di opere per la messa insicurezza statica devono essere realizzatisulle parti strutturali degli edifici o com-plessi di edifici collegati strutturalmente ecomprendere interi edifici e, ove riguar-dino i centri storici, devono essere eseguitisulla base di progetti unitari e non susingole unità immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzionedi opere volte ad evitare gli infortunidomestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma1 sono comprese quelle di progettazione eper prestazioni professionali connesseall'esecuzione delle opere edilizie e allamessa a norma degli edifici ai sensi della

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legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spettaanche nel caso di interventi di restauro erisanamento conservativo e di ristruttura-zione edilizia di cui di cui alle lettere c) ed) del comma 1 dell'articolo 3 del decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati,eseguiti da imprese di costruzione oristrutturazione immobiliare e da coopera-tive edilizie, che provvedano entro seimesi dalla data di termine dei lavori allasuccessiva alienazione o assegnazionedell'immobile. La detrazione spetta alsuccessivo acquirente o assegnatariodelle singole unità immobiliari, in ragionedi un'aliquota del 36 per cento del valoredegli interventi eseguiti, che si assume inmisura pari al 25 per cento del prezzodell'unità immobiliare risultante nell'attopubblico di compravendita o di assegna-zione e, comunque, entro l'importomassimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui alcomma 1 realizzati in ciascun anno consi-stano nella mera prosecuzione di interven-ti iniziati in anni precedenti, ai fini delcomputo del limite massimo delle speseammesse a fruire della detrazione si tieneconto anche delle spese sostenute neglistessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sonorealizzati su unità immobiliari residenzialiadibite promiscuamente all'eserciziodell'arte o della professione, ovvero all'e-sercizio dell'attività commerciale, la detra-zione spettante è ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione è cumulabile con leagevolazioni già previste sugli immobilioggetto di vincolo ai sensi del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridottenella misura del 50 per cento.

7. La detrazione è ripartita in dieci quoteannuali costanti e di pari importo nell'annodi sostenimento delle spese e in quellisuccessivi.

8. In caso di vendita dell'unità immobiliaresulla quale sono stati realizzati gli

interventi di cui al comma 1 la detrazionenon utilizzata in tutto o in parte è trasferitaper i rimanenti periodi di imposta, salvodiverso accordo delle parti, all'acquirentepersona fisica dell'unità immobiliare. Incaso di decesso dell'avente diritto, lafruizione del beneficio fiscale si trasmette,per intero, esclusivamente all'erede checonservi la detenzione materiale e direttadel bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui aldecreto del Ministro delle finanze diconcerto con il Ministro dei lavori pubblici18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60,con il quale è stato adottato il "Regola-mento recante norme di attuazione eprocedure di controllo di cui all'articolo 1della L. 27 dicembre 1997, n. 449, inmateria di detrazioni per le spese diristrutturazione edilizia".

10. Con successivo decreto del Ministrodell'economia e delle finanze possonoessere stabilite ulteriori modalità diattuazione delle disposizioni di cui alpresente articolo (3).

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(1) Articolo aggiunto dal D.L. 6 dicembre 2011, n.201.

(2) Lettera così modificata dal D.L. 6 dicembre2011, n. 201.

(3) Vedi art. 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Art. 17 - Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente suiseguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cuiall'articolo 2120 del codice civile eindennità equipollenti, comunque denomi-nate, commisurate alla durata dei rapportidi lavoro dipendente, compresi quellicontemplati alle lettere a), d) e g) delcomma 1 dell'articolo 47, anche nelleipotesi di cui all'articolo 2122 del codicecivile; altre indennità e somme percepiteuna volta tanto in dipendenza dellacessazione dei predetti rapporti, compresel'indennità di preavviso, le somme risultan-

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ti dalla capitalizzazione di pensioni e quel-le attribuite a fronte dell'obbligo di nonconcorrenza ai sensi dell'articolo 2125 delcodice civile nonché le somme e i valoricomunque percepiti, al netto delle speselegali sostenute, anche se a titolorisarcito-rio o nel contesto di procedureesecutive, a seguito di provvedimentidell'autorità giudiziaria o di transazionirelativi alla risoluzione del rapporto dilavoro;

[abis)]

b) emolumenti arretrati per prestazioni dilavoro dipendente riferibili ad anniprecedenti, percepiti per effetto di leggi, dicontratti collettivi, di sentenze o di attiamministrativi sopravvenuti o per altrecause non dipendenti dalla volontà delleparti, compresi i compensi e le indennitàdi cui al comma 1 dell'articolo 47 e alcomma 2 dell'articolo 46;

c) indennità percepite per la cessazionedei rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, di cui al comma 2 dell'artico-lo 49, se il diritto all'indennità risulta daatto di data certa anteriore all'inizio delrapporto nonché, in ogni caso, le sommee i valori comunque percepiti, al nettodelle spese legali sostenute, anche se atitolo risarcitorio o nel contesto diprocedure esecutive, a seguito di provve-dimenti dell'autorità giudiziaria o di transa-zioni relativi alla risoluzione dei rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa;

cbis) l'indennità di mobilità di cui all'arti-colo 7, comma 5, della legge 23 luglio1991, n. 223, e trattamento di integrazionesalariale di cui all'articolo 1bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,con modificazioni dalla legge 8 agosto1994, n. 489, corrisposti anticipa-tamente;

d) indennità per la cessazione di rapportidi agenzia delle persone fisiche e dellesocietà di persone;

e) indennità percepite per la cessazioneda funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi

professionisti al termine dell'attività sporti-va ai sensi del settimo comma dell'articolo4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, senon rientranti tra le indennità indicate allalettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore diavviamento, realizzate mediante cessionea titolo oneroso di aziende possedute dapiù di cinque anni e redditi conseguiti indipendenza di liquidazione, anche concor-suale, di imprese commerciali esercitateda più di cinque anni;

gbis) plusvalenze di cui alla lettera b) delcomma 1 dell'articolo 81 realizzate aseguito di cessioni a titolo oneroso diterreni suscettibili di utilizzazione edifica-toria secondo gli strumenti urbanisticivigenti al momento della cessione;

g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54,comma 1-quater, se percepiti in unicasoluzione;

h) indennità per perdita dell'avviamentospettanti al conduttore in caso dicessazione della locazione di immobiliurbani adibiti ad usi diversi da quello diabitazione e indennità di avviamento dellefarmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo dirisarcimento, anche in forma assicurativa,dei danni consistenti nella perdita di redditirelativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite onel valore normale dei beni assegnati aisoci delle società indicate nell'articolo 5nei casi di recesso, esclusione e riduzionedel capitale o agli eredi in caso di mortedel socio, e redditi imputati ai soci indipendenza di liquidazione, ancheconcorsuale, delle società stesse, se ilperiodo di tempo intercorso tra lacostituzione della società e la comunica-zione del recesso o dell'esclusione, ladeliberazione di riduzione del capitale, lamorte del socio o l'inizio della liquidazioneè superiore a cinque anni;

m) redditi compresi nelle somme attribuiteo nel valore normale dei beni assegnati ai

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soci di società soggette all'imposta sulreddito delle persone giuridiche nei casi direcesso, riduzione del capitale eliquidazione, anche concorsuale, se ilperiodo di tempo intercorso tra lacostituzione della società e la comunica-zione del recesso, la deliberazione diriduzione del capitale o l'inizio dellaliquidazione è superiore a cinque anni;

n) redditi compresi nelle somme o nelvalore normale dei beni attribuiti allascadenza dei contratti e dei titoli di cui allelettere a), b), f) e g) del comma 1dell'articolo 41, quando non sono soggettia ritenuta alla fonte a titolo di imposta o adimposta sostitutiva, se il periodo di duratadel contratto o del titolo è superiore acinque anni.

nbis) somme conseguite a titolo dirimborso di imposte o di oneri dedotti dalreddito complessivo o per i quali si è fruitodella detrazione in periodi di impostaprecedenti. La presente disposizione nonsi applica alle spese rimborsate di cuiall'articolo 13bis, comma 1, lettera c),quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) delcomma 1 sono esclusi dalla tassazioneseparata se conseguiti da società in nomecollettivo o in accomandita semplice; seconseguiti da persone fisiche nell'eserciziodi imprese commerciali, sono tassatiseparatamente a condizione che ne siafatta richiesta nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo di imposta alquale sarebbero imputabili come compo-nenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f)del comma 1 e per quelli indicati allelettere da g) a nbis) non conseguitinell'esercizio di imprese commerciali ilcontribuente ha facoltà di non avvalersidella tassazione separata facendoloconstare espressamente nella dichiara-zione dei redditi relativa al periodo diimposta in cui è avvenuta o ha avuto iniziola percezione. Per i redditi indicati allelettere a), b), c) e cbis); del comma 1 gliuffici provvedono a iscrivere a ruolo le

maggiori imposte dovute con le modalitàstabilite negli articoli 17 e 18 ovverofacendo concorrere i redditi stessi allaformazione del reddito complessivodell'anno in cui sono percepiti, se ciòrisulta più favorevole per il contribuente.

Art. 18 - Imposizione sostitutiva deiredditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti dasoggetti non residenti a soggetti residentinei cui confronti in Italia si applica laritenuta a titolo di imposta o l'impostasostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1bis,del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, sono soggetti ad imposizionesostitutiva delle imposte sui redditi con lastessa aliquota della ritenuta a titolod'imposta. Il contribuente ha la facoltà dinon avvalersi del regime di imposizionesostitutiva ed in tal caso compete il creditod'imposta per i redditi prodotti all'estero.La disposizione di cui al periodoprecedente non si applica alle distribuzionidi utili di cui all'articolo 27, quarto comma,del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1).

2. Si considerano corrisposti da soggettinon residenti anche gli interessi ed altriproventi delle obbligazioni e degli altri titolidi cui all'articolo 31 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, nonché di quelli con regimefiscale equiparato, emessi all'estero adecorrere dal 10 settembre 1992.

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(1) Comma così modificato dal D.L. 13 agosto2011, n. 138.

Art. 19 - Indennità di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituiscereddito per un importo che si determinariducendo il suo ammontare delle rivaluta-zioni già assoggettate ad imposta sostitu-tiva. L'imposta è applicata con l'aliquotadeterminata con riferimento all'anno in cuié maturato il diritto alla percezione, corri-spondente all'importo che risulta dividendoil suo ammontare, aumentato dellesomme destinate alle forme pensio-

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nistiche di cui al decreto legislativo 21aprile 1993, n. 124 e al netto dellerivalutazioni già assoggettate ad impostasostitutiva, per il numero degli anni efrazione di anno preso a base di commisu-razione, e moltiplicando il risultato perdodici. Gli uffici finanziari provvedono ariliquidare l'imposta in base all'aliquotamedia di tassazione dei cinque anniprecedenti a quello in cui è maturato ildiritto alla percezione, iscrivendo a ruolole maggiori imposte dovute ovverorimborsando quelle spettanti.

1bis. Se in uno o più degli anni indicati alcomma 1 non vi è stato reddito imponi-bile, l'aliquota media si calcola conriferimento agli anni in cui vi è statoreddito imponibile; se non vi è statoreddito imponibile in alcuno di tali anni, siapplica l'aliquota stabilita dall'articolo 11per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di finerapporto sia relativo a rapporti di lavoro atempo determinato, di durata effettiva nonsuperiore a due anni, l'imposta determi-nata ai sensi del comma 1 è diminuita diun importo pari a lire 120 mila per ciascunanno; per i periodi inferiori ad un anno,tale importo è rapportato a mese. Se ilrapporto si svolge per un numero di oreinferiore a quello ordinario previsto daicontratti collettivi nazionali di lavoro, lasomma è proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennità e somme indicate allalettera a) del comma 1 dell'articolo 16,anche se commisurate alla durata delrapporto di lavoro e anche se corrisposteda soggetti diversi dal datore di lavoro,sono imponibili per il loro ammontarecomplessivo, al netto dei contributiobbligatori dovuti per legge, con l'aliquotadeterminata agli effetti del comma 1. Taliindennità e somme, se corrisposte a titolodefinitivo e in relazione ad un presuppostonon connesso alla cessazione delrapporto di lavoro che ha generato iltrattamento di fine rapporto, sono imponi-bili per il loro ammontare netto conl'aliquota determinata con i criteri di cui al

comma 1.

2bis. Le indennità equipollenti, comunquedenominate, commisurate alla durata deirapporti di lavoro dipendente di cui allalettera a), del comma 1, dell'articolo 16,sono imponibili per un importo che sidetermina riducendo il loro ammontarenetto di una somma pari a L. 600.000 perciascun anno preso a base di commisu-razione, con esclusione dei periodi dianzianità convenzionale; per i periodiinferiori all'anno la riduzione è rapportata amese. Se il rapporto si svolge per unnumero di ore inferiore a quello ordinarioprevisto dai contratti collettivi nazionali dilavoro, la somma è proporzionalmenteridotta. L'imposta è applicata con l'aliquotadeterminata con riferimento all'anno in cuiè maturato il diritto alla percezione,corrispondente all'importo che risultadividendo il suo ammontare netto,aumentato delle somme destinate alleforme pensionistiche di cui al decretolegislativo 21 aprile 1993, n. 124, per ilnumero degli anni e frazione di annopreso a base di commisurazione, emoltiplicando il risultato per dodici.L'ammontare netto delle indennità, alla cuiformazione concorrono contributi previ-denziali posti a carico dei lavoratoridipendenti e assimilati, è computatoprevia detrazione di una somma pari allapercentuale di tali indennità corrisponden-te al rapporto, alla data del collocamento ariposo o alla data in cui è maturato il dirittoalla percezione, fra l'aliquota del contribu-to previdenziale posto a carico deilavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquo-ta complessiva del contributo stessoversato all'ente, cassa o fondo diprevidenza.

3. Se per il lavoro prestato anteriormentealla data di entrata in vigore della legge 29maggio 1982, n. 297, il trattamento di finerapporto risulta calcolato in misurasuperiore ad una mensilità della retri-buzione annua per ogni anno preso abase di commisurazione, ai fini delladeterminazione dell'aliquota ai sensi del

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comma 1 non si tiene conto dell'ecce-denza.

4. Salvo conguaglio all'atto dellaliquidazione definitiva, sulle anticipazioni esugli acconti relativi al trattamento di finerapporto e alle indennità equipollenti,nonché sulle anticipazioni relative allealtre indennità e somme, si applical'aliquota determinata, rispettivamente, anorma dei commi 1, 2 e 2bis, consideran-do l'importo accantonato, aumentato dalleanticipazioni e degli acconti complessiva-mente erogati e al netto delle rivalutazionigià assoggettate ad imposta sostitutiva.Non si considerano anticipazioni lesomme e i valori destinati alle formepensionistiche di cui al decreto legislativo21 aprile 1993, n. 124.

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 delcodice civile e nell'ipotesi di cui al comma3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata anorma del presente articolo, è dovutadagli aventi diritto proporzionalmenteall'ammontare percepito da ciascuno;nella seconda ipotesi la quota dell'impostasulle successioni proporzionale al creditoindicato nella relativa dichiarazione èammessa in deduzione dall'ammontareimponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanzesono stabiliti i criteri e le modalità per loscambio delle informazioni occorrenti aifini dell'applicazione del comma 2 tra isoggetti tenuti alla corresponsione delleindennità e delle altre somme in dipenden-za della cessazione del medesimo rappor-to di lavoro.

[Art. 20]

Art. 20bis - Redditi dei soci dellesocietà personali in caso di

recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione

1. Ai fini della determinazione dei redditi dipartecipazione compresi nelle sommeattribuite o nei beni assegnati ai soci o aglieredi, di cui all'articolo 17, comma 1,lettera l), si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni dell'articolo 47,

comma 7, indipendentemente dall'applica-bilità della tassazione separata.

Art. 21 - Determinazione dell'impostaper gli altri redditi

tassati separatamente

1. Per gli altri redditi tassati separata-mente, ad esclusione di quelli in cui allalettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e diquelli imputati ai soci in dipendenza diliquidazione, anche concorsuale, di cuialla lettera l) del medesimo comma 1dell'articolo 17, l'imposta è determinataapplicando all'ammontare percepito, l'ali-quota corrispondente alla metà del redditocomplessivo netto del contribuente nelbiennio anteriore all'anno in cui è sorto ildiritto alla loro percezione ovvero, per iredditi e le somme indicati, rispettiva-mente, nelle lettere b), cbis) e nbis) delcomma 1 dell'articolo 17, all'anno in cuisono percepiti. Per i redditi di cui allalettera g) del comma 1 dell'articolo 17 eper quelli imputati ai soci in dipendenza diliquidazione, anche concorsuale, di cuialla lettera l) del medesimo comma 1dell'articolo 17, l'imposta è determinataapplicando all'ammontare conseguito oimputato, l'aliquota corrispondente allametà del reddito complessivo netto delcontribuente nel biennio anteriore all'annoin cui i redditi sono stati rispettivamenteconseguiti o imputati. Se per le sommeconseguite a titolo di rimborso di cui allalettera nbis) del comma 1 dell'articolo 17 èstata riconosciuta la detrazione, l'impostaè determinata applicando un'ali-quota nonsuperiore al 27 per cento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3dell'articolo 7 si procede alla tassazioneseparata nei confronti degli eredi e deilegatari; l'imposta dovuta da ciascuno diessi è determinata applicando all'ammon-tare percepito, diminuito della quotadell'imposta sulle successioni propor-zionale al credito indicato nella relativadichiarazione, l'aliquota corrispondentealla metà del suo reddito complessivonetto nel biennio anteriore all'anno in cui siè aperta la successione.

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3. Se in uno dei due anni anteriori non vi èstato reddito imponibile si applical'aliquota corrispondente alla metà delreddito complessivo netto dell'altro anno;se non vi è stato reddito imponibile inalcuno dei due anni si applica l'aliquotastabilita all'articolo 11 per il primoscaglione di reddito.

4. Per gli emolumenti arretrati di cui allalettera b) del comma 1 dell'articolo 16l'imposta determinata ai sensi deiprecedenti commi è ridotta di un importopari a quello delle detrazioni previstenell'articolo 12 e nei commi 1 e 2dell'articolo 13 se e nella misura in cui nonsiano state fruite per ciascuno degli annicui gli arretrati si riferiscono. Gli aventidiritto agli arretrati devono dichiarare alsoggetto che li corrisponde l'ammontaredelle detrazioni fruite per ciascuno deglianni cui si riferiscono.

5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e)ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'impostasi applica anche sulle eventualianticipazioni salvo conguaglio.

Art. 22 - Scomputo degli acconti

1. Dall'imposta determinata a norma deiprecedenti articoli si scomputano nell'or-dine:

a) l'ammontare dei crediti per le impostepagate all'estero secondo le modalità dicui all'articolo 165;

b) i versamenti eseguiti dal contribuente inacconto dell'imposta;

c) le ritenute alla fonte a titolo di accontooperate, anteriormente alla presentazionedella dichiarazione dei redditi, sui redditiche concorrono a formare il redditocomplessivo e su quelli tassati separa-tamente. Le ritenute operate dopo lapresentazione della dichiarazione deiredditi si scomputano dall'imposta relativaal periodo di imposta nel quale sono stateoperate. Le ritenute operate sui redditidelle società, associazioni e impreseindicate nell'articolo 5 si scomputano,nella proporzione ivi stabilita, dalle

imposte dovute dai singoli soci, associati opartecipanti.

2. Se l'ammontare complessivo dei creditidi imposta, dei versamenti e delle ritenute,è superiore a quello dell'imposta netta sulreddito complessivo, il contribuente hadiritto, a sua scelta, di computare l'ecce-denza in diminuzione dell'imposta delperiodo d'imposta successiva o dichiederne il rimborso in sede di dichia-razione dei redditi. Per i redditi tassatiseparatamente, se l'ammontare delleritenute, dei versamenti e dei crediti èsuperiore a quello dell'imposta netta di cuiagli articoli 19 e 21, il contribuente hadiritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 23 - Applicazione dell'imposta ai non residenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta neiconfronti dei non residenti si consideranoprodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dalloStato, da soggetti residenti nel territoriodello Stato o da stabili organizzazioni nelterritorio stesso di soggetti non residenti,con esclusione degli interessi e altriproventi derivanti da depositi e conticorrenti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestatonel territorio dello Stato, compresi i redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente dicui alle lettere a) e b) del comma 1dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti daattività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attivitàesercitate nel territorio dello Statomediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svoltenel territorio dello Stato e da beni che sitrovano nel territorio stesso, nonché leplusvalenze derivanti dalla cessione atitolo oneroso di partecipazioni in societàresidenti, con esclusione: 1) delleplusvalenze di cui alla lettera cbis) del

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comma 1, dell'articolo 67, derivanti dacessione a titolo oneroso di partecipazioniin società residenti negoziate in mercatiregolamentati, ovunque detenute; 2) delleplusvalenze di cui alla lettera c-ter) delmedesimo articolo derivanti da cessione atitolo oneroso ovvero da rimborso di titolinon rappresentativi di merci e di certificatidi massa negoziati in mercatiregolamentati, nonché da cessione o daprelievo di valute estere rivenienti dadepositi e conti correnti; 3) dei redditi dicui alle lettere c-quater) e c-quinquies) delmedesimo articolo derivanti da contratticonclusi, anche attraverso l'interventod'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116imputabili a soci, associati o partecipantinon residenti.

2. Indipendentemente dalle condizioni dicui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 siconsiderano prodotti nel territorio delloStato, se corrisposti dallo Stato, dasoggetti residenti nel territorio dello Statoo da stabili organizzazioni nel territoriostesso di soggetti non residenti: a) lepensioni, gli assegni ad esse assimilati ele indennità di fine rapporto di cui allelettere a), c), d), e) e]) del comma 1dell'articolo 16; b) i redditi assimilati aquelli di lavoro dipendente di cui allelettere c), cbis), f), h), hbis), i) e l) delcomma 1 dell'articolo 47; 78 c) i compensiper l'utilizzazione di opere dell'ingegno, dibrevetti industriali e di marchi d'impresanonché di processi, formule e informazionirelativi ad esperienze acquisite nel campoindustriale, commerciale o scientifico; d) icompensi corrisposti ad imprese, società oenti non residenti per prestazioni artisticheo professionali effettuate per loro conto nelterritorio dello Stato.

Art. 24 - Determinazione dell'impostadovuta dai non residenti

1. Nei confronti dei non residenti l'impostasi applica sul reddito complessivo e suiredditi tassati separatamente a norma deiprecedenti articoli, salvo il disposto deicommi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibilisoltanto gli oneri di cui alle lettere a ), g ),h ), i ) e l) del comma 1 dell'articolo 10.

3. Dall'imposta lorda si scomputano ledetrazioni di cui all'articolo 13 nonchéquelle di cui all'articolo 15, comma 1,lettere a), b), g), h), hbis) e i), e dell'arti-colo 16bis. Le detrazioni per carichi difamiglia non competono (1).

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(1) Comma così da ultimo modificato dalla Legge22 dicembre 2011, n. 214.

Capo IIRedditi fondiari

Art. 25 - Redditi fondiari

1. Sono redditi fondiari quelli inerenti aiterreni e ai fabbricati situati nel territoriodello Stato che sono o devono essereiscritti, con attribuzione di rendita, nelcatasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditidominicali dei terreni, redditi agrari eredditi dei fabbricati.

Art. 26 - Imputazione dei redditi fondiari

1. I redditi fondiari concorrono, indipen-dentemente dalla percezione, a formare ilreddito complessivo dei soggetti chepossiedono gli immobili a titolo diproprietà, enfiteusi, usufrutto o altro dirittoreale, salvo quanto stabilito dall'articolo30, per il periodo di imposta in cui si èverificato il possesso. I redditi derivanti dacontratti di locazione di immobili ad usoabitativo, se non percepiti, non concorronoa formare il reddito dal momento dellaconclusione del procedimento giurisdizio-nale di convalida di sfratto per morositàdel conduttore. Per le imposte versate suicanoni venuti a scadenza e non percepiticome da accertamento avvenuto nell'am-bito del procedimento giurisdizionale diconvalida di sfratto per morosità èriconosciuto un credito di imposta di pariammontare.

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2. Nei casi di contitolarità della proprietà oaltro diritto reale sull'immobile o dicoesistenza di più diritti reali su di esso ilreddito fondiario concorre a formare ilreddito complessivo di ciascun soggettoper la parte corrispondente al suo diritto.

3. Se il possesso dell'immobile è statotrasferito, in tutto o in parte nel corso delperiodo di imposta, il reddito fondiarioconcorre a formare il reddito complessivodi ciascun soggetto proporzionalmentealla durata del suo possesso.

Art. 27 - Reddito domenicale dei terreni

1. Il reddito dominicale è costituito dallaparte domenicale del reddito medioordinario ritraibile dal terreno attraversol'esercizio delle attività agricole di cuiall'articolo 29.

2. Non si considerano produttivi di redditodominicale i terreni che costituisconopertinenze di fabbricati urbani, quelli datiin affitto per usi non agricoli, nonché quelliproduttivi di reddito di impresa di cui allalettera c) del comma 2 dell'articolo 51.

Art. 28 - Determinazione del reddito domenicale

1. Il reddito dominicale è determinatomediante l'applicazione di tariffe d'estimostabilite, secondo le norme della leggecatastale, per ciascuna qualità e classe diterreno.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte arevisione quando se ne manifestil'esigenza per sopravvenute variazioninelle quantità e nei prezzi dei prodotti edei mezzi di produzione o nell'organizza-zione e strutturazione aziendale, ecomunque ogni dieci anni.

3. La revisione è disposta con decreto delMinistro delle finanze, previo parere dellaCommissione censuaria centrale e puòessere effettuata, d'ufficio o su richiestadei comuni interessati, anche per singolezone censuarie e per singole qualità eclassi di terreni. Prima di procedervi gliuffici tecnici erariali devono sentire icomuni interessati.

4. Le modificazioni derivanti dallarevisione hanno effetto dall'anno succes-sivo a quello di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del nuovo prospettodelle tariffe d'estimo.

4bis. Il reddito dominicale delle superficiadibite alle colture prodotte in serra o allafunghicoltura, in mancanza dellacorrispondente qualità nel quadro di quali-ficazione catastale, è determinato median-te l'applicazione della tariffa d'estimo piùalta in vigore nella provincia.

Art. 29 - Variazioni del reddito dominicale

1. Dà luogo a variazioni del redditodominicale in aumento la sostituzionedella qualità di coltura allibrata in catastocon altra di maggiore reddito.

2. Danno luogo a variazioni del redditodominicale in diminuzione: a) lasostituzione della qualità di colturaallibrata in catasto con altra di minorereddito; b) la diminuzione della capacitàproduttiva del terreno per naturaleesaurimento o per altra causa di forzamaggiore, anche se non vi è statocambiamento di coltura, ovvero per eventifitopatologici o entomologici interessanti lepiantagioni.

3. Non si tiene conto delle variazionidipendenti da deterioramenti intenzionali oda circostanze transitorie.

4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2danno luogo a revisione del classamentodei terreni cui si riferiscono. Se a taliterreni non si possono attribuire qualità oclassi già esistenti nel comune o nellasezione censuaria, si applicano le tariffepiù prossime per ammontare fra quelleattribuite a terreni della stessa qualità dicoltura ubicati in altri comuni o sezionicensuarie, purché in condizioni agrologi-camente equiparabili. Tuttavia se dettiterreni risultano di rilevante estensione ose la loro redditività diverge sensibilmentedalle tariffe applicate nel comune o nellasezione censuaria, si istituiscono per essiapposite qualità e classi, secondo le

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norme della legge catastale.

5. Quando si verificano variazioni acarattere permanente nello stato dellecolture e in determinati comuni o sezionicensuarie, può essere in ogni tempodisposta con decreto del Ministro dellefinanze, su richiesta della Commissionecensuaria distrettuale o d'ufficio e in ognicaso previo parere della Commissionecensuaria centrale, l'istituzione di nuovequalità e classi in sostituzione di quelleesistenti.

Art. 30 - Denuncia e decorrenza delle variazioni

1. Le variazioni del reddito dominicalecontemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo26 devono essere denunciate dal contri-buente all'ufficio tecnico erariale. Nelladenuncia devono essere indicate la partitacatastale e le particelle cui le variazioni siriferiscono; se queste riguardano porzionidi particelle deve essere unita la dimo-strazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono esseredenunciate entro il 31 gennaio dell'annosuccessivo a quello in cui si sono verificatii fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26e hanno effetto da tale anno.

3. Le variazioni in diminuzione hannoeffetto dall'anno in cui si sono verificati ifatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26se la denuncia è stata presentata entro il31 gennaio dell'anno successivo; se ladenuncia è stata presentata dopo, dall'an-no in cui è stata presentata.

4. Le variazioni del reddito dominicalecontemplate dal comma 5 dell'articolo 26hanno effetto dall'anno successivo aquello di pubblicazione del decreto nellaGazzetta Ufficiale.

Art. 31 - Perdite per mancatacoltivazione e per eventi naturali

1. Se un fondo rustico costituito peralmeno due terzi da terreni qualificaticome coltivabili a prodotti annuali non siastato coltivato, neppure in parte, perun'intera annata agraria e per cause non

dipendenti dalla tecnica agraria, il redditodominicale, per l'anno in cui si è chiusal'annata agraria, si considera pari al 30 percento di quello determinato a norma deiprecedenti articoli.

2. In caso di perdita, per eventi naturali, dialmeno il 30 per cento del prodottoordinario del fondo rustico preso a baseper la formazione delle tariffe d'estimo, ilreddito dominicale, per l'anno in cui si èverificata la perdita, si considerainesistente. L'evento dannoso deve esse-re denunciato dal possessore danneggiatoentro tre mesi dalla data in cui si èverificato ovvero, se la data non siaesattamente determinabile, almeno quin-dici giorni prima dell'inizio del raccolto. Ladenuncia deve essere presentata all'ufficiotecnico erariale, che provvede all'accer-tamento della diminuzione del prodotto,sentito l'ispettorato provinciale dell'agri-coltura, e la trasmette all'ufficio delleimposte.

3. Se l'evento dannoso interessa unapluralità di fondi rustici gli uffici tecnicierariali, su richiesta dei sindaci dei comuniinteressati o di altri soggetti nell'interessedei possessori danneggiati, sentiti gliispettorati provinciali dell'agricoltura, prov-vedono alla delimitazione delle zonedanneggiate e all'accertamento della dimi-nuzione dei prodotti e trasmettono agliuffici delle imposte nel cui distretto sonosituati i fondi e le corografie relative allezone delimitate, indicando le ditte catastalicomprese in detta zona e il redditodominicale relativo a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondorustico deve essere costituito da particellecatastali riportate in una stessa partita econtigue luna all'altra in modo da formareun unico appezzamento. La contiguità nonsi considera interrotta da strade, ferrovie ecorsi di acqua naturali o artificiali eventual-mente interposti.

Art. 32 - Reddito agrario

1. Il reddito agrario è costituito dalla partedel reddito medio ordinario dei terreni

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imputabile al capitale d'esercizio e allavoro di organizzazione impiegati, neilimiti della potenzialità del terreno,nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione delterreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimiottenibili per almeno un quarto dal terrenoe le attività dirette alla produzione divegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse omobili, anche provvisorie, se la superficieadibita alla produzione non eccede ildoppio di quella del terreno su cui laproduzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo commadell'articolo 2135 del codice civile, direttealla manipolazione, conservazione, tra-sformazione, commercializzazione e valo-rizzazione, ancorché non svolte sulterreno, di prodotti ottenuti prevalente-mente dalla coltivazione del fondo o delbosco o dall'allevamento di animali, conriferimento ai beni individuati, ogni dueanni e tenuto conto dei criteri di cui alcomma 1, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze su propostadel Ministro delle politiche agricole eforestali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze,di concerto con il Ministro dell'agricoltura edelle foreste, è stabilito per ciascunaspecie animale il numero dei capi cherientra nei limiti di cui alla lettera b) delcomma 2, tenuto conto della potenzialitàproduttiva dei terreni e delle unitàforaggere occorrenti a seconda dellaspecie allevata. 4. Non si consideranoproduttivi di reddito agrario i terreni indicatinel comma 2 dell'articolo 24.

Art. 33 - Imputazione del reddito agrario

1. Se il terreno è dato in affitto per usoagricolo, il reddito agrario concorre a for-mare il reddito complessivo dell'affittuario,anziché quello del possessore, a partiredalla data in cui ha effetto il contratto.

2. Nei casi di conduzione associata, salvoil disposto dell'articolo 5, il reddito agrarioconcorre a formare il reddito complessivodi ciascun associato per la quota di suaspettanza. Il possessore del terreno ol'affittuario deve allegare alla dichiarazionedei redditi un atto sottoscritto da tutti gliassociati dal quale risultino la quota delreddito agrario spettante a ciascuno e ladecorrenza del contratto. Mancando lasottoscrizione anche di un solo associatoo l'indicazione della ripartizione del redditosi presume che questo sia ripartito in partiuguali.

2bis. Sono considerate produttive direddito agrario anche le attività dicoltivazione di prodotti vegetali per contoterzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32,comma 2, lettera b).

Art. 34 - Determinazione del reddito agrario

1. Il reddito agrario è determinatomediante l'applicazione di tariffe d'estimostabilite per ciascuna qualità e classesecondo le norme della legge catastale.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte arevisione secondo le disposizionidell'articolo 25. Alle revisioni si procedecontemporaneamente a quelle previstenel detto articolo agli effetti del redditodominicale.

3. Le revisioni del classamento disposte aisensi degli articoli 26 e 27 valgono ancheper i redditi agrari. Per i terreni condotti inaffitto o in forma associata le denunce dicui all'articolo 27 possono esserepresentate anche dall'affittuario o da unodegli associati.

4. Per la determinazione del redditoagrario delle superfici adibite alle coltureprodotte in serra o alla funghicoltura siapplica la disposizione del comma 4bisdell'articolo 25.

Art. 35 - Perdite per mancatacoltivazione e per eventi naturali

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 ilreddito agrario si considera inesistente.

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Art. 36 - Reddito dei fabbricati

1. Il reddito dei fabbricati è costituito dalreddito medio ordinario ritraibile daciascuna unità immobiliare urbana.

2. Per unità immobiliari urbane siintendono i fabbricati e le altre costruzionistabili o le loro porzioni suscettibili direddito autonomo. Le aree occupate dallecostruzioni e quelle che ne costituisconopertinenze si considerano parti integrantidelle unità immobiliari.

3. Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione,le unità immobiliari destinate esclusiva-mente all'esercizio del culto, compresi imonasteri di clausura, purché compatibilecon le disposizioni degli articoli 8 e 19della Costituzione e le loro pertinenze.Non si considerano, altresì, produttive direddito le unità immobiliari per le qualisono state rilasciate licenze, concessioni oautorizzazioni per restauro, risanamentoconservativo o ristrutturazione edilizia,limitatamente al periodo di validità delprovvedimento durante il quale l'unitàimmobiliare non è comunque utilizzata.

3bis. Il reddito imputabile a ciascuncondomino derivante dagli immobili di cuiall'articolo 1117, n. 2, del codice civileoggetto di proprietà comune, cui èattribuita o attribuibile un'autonoma renditacatastale, non concorre a formare ilreddito del contribuente se d'importo nonsuperiore a lire 50 mila.

Art. 37 - Determinazione del reddito dei fabbricati

1. Il reddito medio ordinario delle unitàimmobiliari è determinato mediante l'appli-cazione delle tariffe d'estimo, stabilitesecondo le norme della legge catastaleper ciascuna categoria e classe, ovvero,per i fabbricati a destinazione speciale oparticolare, mediante stima diretta.

2. Le tariffe d'estimo e i redditi deifabbricati a destinazione speciale oparticolare sono sottoposti a revisionequando se ne manifesti l'esigenza per

sopravvenute variazioni di caratterepermanente nella capacità di reddito delleunità immobiliari e comunque ogni diecianni. La revisione è disposta con decretodel Ministro delle finanze previo pareredella Commissione censuaria centrale epuò essere effettuata per singole zonecensuarie. Prima di procedervi gli ufficitecnici erariali devono sentire i comuniinteressati.

3. Le modificazioni derivanti dallarevisione hanno effetto dall'anno dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delnuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nelcaso di stima diretta, dall'anno in cui èstato notificato il nuovo reddito alpossessore iscritto in catasto. Se lapubblicazione o notificazione avviene oltreil mese precedente quello stabilito per ilversamento dell'acconto di imposta, lemodificazioni hanno effetto dall'annosuccessivo.

4. Il reddito delle unità immobiliari nonancora iscritte in catasto è determinatocomparativamente a quello delle unitàsimilari già iscritte.

4bis. Qualora il canone risultante dalcontratto di locazione, ridotto forfeta-riamente del 5 per cento, sia superiore alreddito medio ordinario di cui al comma 1,il reddito è determinato in misura pari aquella del canone di locazione al netto ditale riduzione. Per i fabbricati siti nella cittàdi Venezia centro e nelle isole dellaGiudecca, di Murano e di Burano, lariduzione è elevata al 25 per cento. Per gliimmobili riconosciuti di interesse storico oartistico, ai sensi dell'articolo 10 del codicedi cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35per cento (1).

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(1) Comma così da ultimo modificato dalla Legge28 giugno 2012, n. 92.

Art. 38 - Variazioni del reddito dei fabbricati

1. Se per un triennio il reddito lordoeffettivo di una unità immobiliare differisce

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dalla rendita catastale per almeno il 50 percento di questa, l'ufficio tecnico erariale,su segnalazione dell'ufficio delle imposte odel comune o su domanda delcontribuente, procede a verifica ai fini deldiverso classamento dell'unità immobilia-re, ovvero, per i fabbricati a destinazionespeciale o particolare, della nuovadeterminazione della rendita. Il redditolordo effettivo è costituito dai canoni dilocazione risultanti dai relativi contratti; inmancanza di questi, è determinatocomparativamente ai canoni di locazionedi unità immobiliari aventi caratteristichesimilari e ubicate nello stesso fabbricato oin fabbricati vincitori.

2. Se la verifica interessa un numeroelevato di unità immobiliari di una zonacensuaria, il Ministro delle Finanze, previoparere della Commissione censuariacentrale, dispone per l'intera zona larevisione del classamento e la stimadiretta dei redditi dei fabbricati adestinazione speciale o particolare.

Art. 39 - Decorrenza delle variazioni

1. Le variazioni del reddito risultanti dallerevisioni effettuate a norma dell'articolo 35hanno effetto dal 1 gennaio dell'annosuccessivo al triennio in cui si sonoverificati i presupposti per la revisione.

Art. 40 - Fabbricati di nuova costruzione

1. Il reddito dei fabbricati di nuovacostruzione concorre a formare il redditocomplessivo dalla data in cui il fabbricatoè divenuto atto all'uso cui è destinato o èstato comunque utilizzato dal possessore.

Art. 41 - Unità immobiliari non locate

1. Se le unità immobiliari ad uso diabitazione, possedute in aggiunta a quelleadibite ad abitazione principale delpossessore o dei suoi familiari o all'eser-cizio di arti e professioni o di impresecommerciali da parte degli stessi, sonoutilizzate direttamente, anche comeresidenze secondarie, dal possessore odai suoi familiari o sono comunque tenute

a propria disposizione, il reddito èaumentato di un terzo.

Art. 42 - Costruzioni rurali

1. Non si considerano produttive di redditodi fabbricati le costruzioni o porzioni dicostruzioni rurali, e relative pertinenze,appartenenti al possessore o all'affittuariodei terreni cui servono e destinate:

a) alla abitazione delle persone addettealla coltivazione della terra, alla custodiadei fondi, del bestiame e degli edifici ruralie alla vigilanza dei lavoratori agricoli,nonché dei familiari conviventi a lorocarico, sempre che le caratteristichedell'immobile siano rispondenti alleesigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui allalettera b) del comma 2 dell'articolo 29 e diquelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degliattrezzi e delle scorte occorrenti per lacoltivazione;

d) alla protezione delle piante, allaconservazione dei prodotti agricoli e alleattività di manipolazione e trasformazionedi cui alla lettera c) del comma 2dell'articolo 29.

Art. 43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario

1. Non si considerano produttivi di redditofondiario gli immobili relativi ad impresecommerciali e quelli che costituisconobeni strumentali per l'esercizio di arti eprofessioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi siconsiderano strumentali gli immobiliutilizzati esclusivamente per l'eserciziodell'arte o professione o dell'impresacommerciale da parte del possessore. Gliimmobili relativi ad imprese commercialiche per le loro caratteristiche non sonosuscettibili di diversa utilizzazione senzaradicali trasformazioni si consideranostrumentali anche se non utilizzati o anchese dati in locazione o comodato salvoquanto disposto nell'articolo 77, comma 1.

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Si considerano, altresì, strumentali gliimmobili di cui all'ultimo periodo delcomma 1bis dell'articolo 62 per ilmedesimo periodo temporale ivi indicato.

Capo IIIRedditi di capitale

Art. 44 - Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti damutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delleobbligazioni e titoli similari, degli altri titolidiversi dalle azioni e titoli similari, nonchédei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioniannue perpetue di cui agli articoli 1861 e1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideius-sione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione alcapitale o al patrimonio di società ed entisoggetti all'imposta sul reddito dellesocietà, salvo il disposto della lettera d)del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresatra gli utili la remunerazione deifinanziamenti eccedenti di cui all'articolo98 direttamente erogati dal socio o dallesue parti correlate, anche in sede diaccertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni inpartecipazione e dai contratti indicati nelprimo comma dell'articolo 2554 del codicecivile, salvo il disposto della lettera c) delcomma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione,nell'interesse collettivo di pluralità disoggetti, di masse patrimoniali costituitecon somme di denaro e beni affidati daterzi o provenienti dai relativi investimenti;

gbis) i proventi derivanti da riporti e pronticontro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoligarantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitalicorrisposti in dipendenza di contratti di

assicurazione sulla vita e di capitalizza-zione;

g-quinquies) i redditi derivanti dairendimenti delle prestazioni pensionistichedi cui alla lettera hbis) del comma 1dell'articolo 50 erogate in forma periodicae delle rendite vitalizie aventi funzioneprevidenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario ditrust ai sensi dell'articolo 73, comma 2,anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivantida altri rapporti aventi per oggettol'impiego del capitale, esclusi i rapportiattraverso cui possono essere realizzatidifferenziali positivi e negativi in dipenden-za di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titolie gli strumenti finanziari emessi da societàed enti di cui all'articolo 73, comma 1,lettere a), b) e d), la cui remunerazione ècostituita totalmente dalla partecipazioneai risultati economici della societàemittente o di altre società appartenentiallo stesso gruppo o dell'affare inrelazione al quale i titoli e gli strumentifinanziari sono stati emessi. Le parteci-pazioni al capitale o al patrimonio, nonchéi titoli e gli strumenti finanziari di cui alperiodo precedente emessi da società edenti di cui all'articolo 73, comma 1, letterad), si considerano similari alle azioni acondizione che la relativa remunerazionesia totalmente indeducibile nelladeterminazione del reddito nello Statoestero di residenza del soggetto emittente;a tale fine l'indeducibilità deve risultare dauna dichiarazione dell'emittente stesso oda altri elementi certi e precisi;

[b)]

c) si considerano similari alle obbligazioni:1) i buoni fruttiferi emessi da societàesercenti la vendita a rate di autoveicoli,autorizzate ai sensi dell'articolo 29 delregio decreto-legge 15 marzo 1927, n.436, convertito nella legge 19 febbraio

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1928, n. 510; 2) i titoli di massa checontengono l'obbligazione incondizionatadi pagare alla scadenza una somma noninferiore a quella in essi indicata, con osenza la corresponsione di proventiperiodici, e che non attribuiscono aipossessori alcun diritto di partecipazionediretta o indiretta alla gestione dell'impre-sa emittente o dell'affare in relazione alquale siano stati emessi, nè di controllosulla gestione stessa.

Art. 45 - Determinazione del reddito di capitale

1. Il reddito di capitale è costituitodall'ammontare degli interessi, utili o altriproventi percepiti nel periodo di imposta,senza alcuna deduzione. Nei redditi di cuialle lettere a), b), f), e g) del comma 1dell'articolo 41 è compresa anche ladifferenza tra la somma percepita o ilvalore normale dei beni ricevuti allascadenza e il prezzo di emissione o lasomma impiegata, apportata o affidata ingestione, ovvero il valore normale dei beniimpiegati, apportati od affidati in gestione.I proventi di cui alla lettera g) del comma 1dell'articolo 41 sono determinati valutandole somme impiegate, apportate o affidatein gestione nonché le somme percepite oil valore normale dei beni ricevuti,rispettivamente, secondo il cambio delgiorno in cui le somme o i valori sonoimpiegati o incassati. Qualora la differenzatra la somma percepita od il valorenormale dei beni ricevuti alla scadenza e ilprezzo di emissione dei titoli o certificatiindicati nella lettera b) del comma 1dell'articolo 41 sia determinabile in tutto odin parte in funzione di eventi o di parametrinon ancora certi o determinati alla data diemissione dei titoli o certificati, la parte didetto importo, proporzionalmente riferibileal periodo di tempo intercorrente fra ladata di emissione e quella in cui l'eventood il parametro assumono rilevanza ai finidella determinazione della differenza, siconsidera interamente maturata in capo alpossessore a tale ultima data. I proventi dicui alla lettera gbis) del comma 1

dell'articolo 41 sono costituiti dalladifferenza positiva tra i corrispettivi globalidi trasferimento dei titoli e delle valute. Datale differenza si scomputano gli interessie gli altri proventi dei titoli, non rappre-sentativi di partecipazioni, maturati nelperiodo di durata del rapporto, conesclusione dei redditi esenti dalle impostesui redditi. I corrispettivi a pronti e atermine espressi in valuta estera sonovalutati, rispettivamente, secondo il cam-bio del giorno in cui sono pagati oincassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per ilmutuo, anche il controvalore degliinteressi e degli altri proventi dei titoli, nonrappresentativi di partecipazioni, maturatinel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi,salvo prova contraria, si presumonopercepiti alle scadenze e nella misurapattuite per iscritto. Se le scadenze nonsono stabilite per iscritto gli interessi sipresumono percepiti nell'ammontarematurato nel periodo di imposta. Se lamisura non è determinata per iscritto gliinteressi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per leoperazioni bancarie regolate in contocorrente si considerano percepiti anche gliinteressi compensati a norma di legge o dicontratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza dicontratti di assicurazione sulla vita e dicapitalizzazione costituiscono reddito perla parte corrispondente alla differenza tral'ammontare percepito e quello dei premipagati. Si considera corrisposto anche ilcapitale convertito in rendita a seguito diopzione. La predetta disposizione non siapplica in ogni caso alle prestazionierogate in forma di capitale ai sensi deldecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,e successive modificazioni ed integrazioni.

[4bis.]

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41sono costituiti dalla differenza tra l'importo

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di ciascuna rata di rendita o di prestazionepensionistica erogata e quello dellacorrispondente rata calcolata senza tenerconto dei rendimenti finanziari.

Art. 46 - Versamenti dei soci

1. Le somme versate alle societàcommerciali e agli enti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera b), dai loro soci opartecipanti si considerano date a mutuose dai bilanci o dai rendiconti di talisoggetti non risulta che il versamento èstato fatto ad altro titolo.

2. La disposizione del comma 1 valeanche per le somme versate alleassociazioni e ai consorzi dai loroassociati o partecipanti.

Art. 47 - Utili da partecipazione

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasiforma e sotto qualsiasi denominazionedalle società o dagli enti indicatinell'articolo 73, anche in occasione dellaliquidazione, concorrono alla formazionedel reddito imponibile complessivolimitatamente al 40 per cento del loroammontare. Indipendentemente dalladelibera assembleare, si presumonoprioritariamente distribuiti l'utile dell'eserci-zio e le riserve diverse da quelle delcomma 5 per la quota di esse nonaccantonata in sospensione di imposta.

2. Le remunerazioni dei contratti di cuiall'articolo 109, comma 9, lettera b),concorrono alla formazione del redditoimponibile complessivo nella stessapercentuale di cui al comma 1, qualora ilvalore dell'apporto sia superiore al 5 percento o al 25 per cento del valore delpatrimonio netto contabile risultantedall'ultimo bilancio approvato prima delladata di stipula del contratto nel caso in cuisi tratti di società i cui titoli sono negoziatiin mercati regolamentati o di altrepartecipazioni; se l'associante determina ilreddito in base alle disposizioni di cuiall'articolo 66, gli utili di cui al periodoprecedente concorrono alla formazionedel reddito imponibile complessivo dell'as-

sociato nella misura del 40 per cento,qualora l'apporto è superiore al 25 percento della somma delle rimanenze finalidi cui agli articoli 92 e 93 e del costocomplessivo dei beni ammortizzabilideterminato con i criteri di cui all'articolo110 al netto dei relativi ammortamenti. Peri contratti stipulati con associanti nonresidenti, la disposizione del periodoprecedente si applica nel rispetto dellecondizioni indicate nell'articolo 44, comma2, lettera a), ultimo periodo; ove talicondizioni non siano rispettate leremunerazioni concorrono alla formazionedel reddito per il loro intero ammontare.

3. Nel caso di distribuzione di utili innatura, il valore imponibile è determinatoin relazione al valore normale degli stessialla data individuata dalla lettera a) delcomma 2 dell'articolo 109.

4. Nonostante quanto previsto dai commiprecedenti, concorrono integralmente allaformazione del reddito imponibile gli utiliprovenienti da società residenti in Stati oterritori diversi da quelli di cui al decretodel Ministro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell'articolo 168bis,salvo i casi in cui gli stessi non siano giàstati imputati al socio ai sensi del comma1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o seivi residenti sia avvenuta dimostrazione, aseguito dell'esercizio dell'interpellosecondo le modalità del comma 5, letterab), dello stesso articolo 167, del rispettodelle condizioni indicate nella lettera c) delcomma 1 dell'articolo 87. Le disposizionidi cui al periodo precedente si applicanoanche alle remunerazioni di cui all'articolo109, comma 9, lettera b), relative acontratti stipulati con associanti residentinei predetti Paesi o territori.

5. Non costituiscono utili le somme e i beniricevuti dai soci delle società soggetteall'imposta sul reddito delle società a titolodi ripartizione di riserve o altri fondicostituiti con sopraprezzi di emissionedelle azioni o quote, con interessi diconguaglio versati dai sottoscrittori dinuove azioni o quote, con versamenti fatti

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dai soci a fondo perduto o in contocapitale e con saldi di rivalutazionemonetaria esenti da imposta; tuttavia lesomme o il valore normale dei beniricevuti riducono il costo fiscalmentericonosciuto delle azioni o quotepossedute.

6. In caso di aumento del capitale socialemediante passaggio di riserve o altri fondia capitale le azioni gratuite di nuovaemissione e l'aumento gratuito del valorenominale delle azioni o quote già emessenon costituiscono utili per i soci. Tuttaviase e nella misura in cui l'aumento èavvenuto mediante passaggio a capitaledi riserve o fondi diversi da quelli indicatinel comma 5, la riduzione del capitaleesuberante successivamente deliberata èconsiderata distribuzione di utili; lariduzione si imputa con precedenza allaparte dell'aumento complessivo di capitalederivante dai passaggi a capitale diriserve o fondi diversi da quelli indicati nelcomma 5, a partire dal meno recente,ferme restando le norme delle leggi inmateria di rivalutazione monetaria chedispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beniricevuti dai soci in caso di recesso, diesclusione, di riscatto e di riduzione delcapitale esuberante o di liquidazioneanche concorsuale delle società ed enticostituiscono utile per la parte che eccedeil prezzo pagato per l'acquisto o lasottoscrizione delle azioni o quoteannullate.

8. Le disposizioni del presente articolovalgono, in quanto applicabili, anche pergli utili derivanti dalla partecipazione inenti, diversi dalle società, soggettiall'imposta di cui al titolo II.

Art. 48 - Redditi imponibili ad altro titolo

1. Non costituiscono redditi di capitale gliinteressi, gli utili e gli altri proventi di cui aiprecedenti articoli conseguiti dalle societàe dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,lettere a) e b), e dalle stabili organizza-

zioni dei soggetti di cui alla lettera d) delmedesimo comma, nonché quelli conse-guiti nell'esercizio di imprese commerciali.

2. I proventi di cui al comma 1, quandonon sono soggetti a ritenuta alla fonte atitolo di imposta o ad imposta sostitutiva,concorrono a formare il reddito comples-sivo come componenti del reddito d'impre-sa.

Capo IVRedditi di lavoro dipendente

Art. 49 - Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelliche derivano da rapporti aventi peroggetto la prestazione di lavoro, conqualsiasi qualifica, alle dipendenze e sottola direzione di altri, compreso il lavoro adomicilio quando è considerato lavorodipendente secondo le norme dellalegislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavorodipendente: a) le pensioni di ogni generee gli assegni ad esse equiparati; b) lesomme di cui all'art. 429, ultimo comma,del codice di procedura civile.

Art. 50 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavorodipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti deisalari correnti maggiorati del 20 per cento,dai lavoratori soci delle cooperative diproduzione e lavoro, delle cooperative diservizi, delle cooperative agricole e diprima trasformazione dei prodotti agricolie delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti acarico di terzi dai prestatori di lavorodipendente per incarichi svolti in relazionea tale qualità, ad esclusione di quelli cheper clausola contrattuale devono essereriversati al datore di lavoro e di quelli cheper legge devono essere riversati alloStato;

c) le somme da chiunque corrisposte atitolo di borsa di studio o di assegno,

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premio o sussidio per fini di studio o diaddestramento professionale, se il benefi-ciario non è legato da rapporti di lavorodipendente nei confronti del soggettoerogante;

cbis) le somme e i valori in genere, aqualunque titolo percepiti nel periodod'imposta, anche sotto forma di erogazioniliberali, in relazione agli uffici di ammini-stratore, sindaco o revisore di società,associazioni e altri enti con o senzapersonalità giuridica, alla collaborazione agiornali, riviste, enciclopedie e simili, allapartecipazione a collegi e commissioni,nonché quelli percepiti in relazione ad altrirapporti di collaborazione aventi peroggetto la prestazione di attività svoltesenza vincolo di subordinazione a favoredi un determinato soggetto nel quadro diun rapporto unitario e continuativo senzaimpiego di mezzi organizzati e conretribuzione periodica prestabilita,sempreché gli uffici o le collaborazioni nonrientrino nei compiti istituzionali compresinell'attività di lavoro dipendente di cuiall'articolo 46, comma 1, concernenteredditi di lavoro dipendente, o nell'oggettodell'arte o professione di cui all'articolo 49,comma 1, concernente redditi di lavoroautonomo, esercitate dal contribuente.

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cuiagli articoli 24, 33, lettera a), e 34 dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, nonché lecongrue e i supplementi di congrua di cuiall'articolo 33, primo comma, della legge26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività liberoprofessionale intramuraria del personaledipendente del Servizio sanitario nazio-nale, del personale di cui all'articolo 102del decreto del Presidente della Repub-blica 11 luglio 1980, n. 382 e del perso-nale di cui all'articolo 6, comma 5,deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, nei limiti ealle condizioni di cui all'articolo 1, comma7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e glialtri compensi corrisposti dallo Stato, dalle

regioni, dalle province e dai comuni perl'esercizio di pubbliche funzioni nonché icompensi corrisposti ai membri dellecommissioni tributarie, ai giudici di pace eagli esperti del Tribunale di sorveglianza,ad esclusione di quelli che per leggedebbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'articolo 1 dellalegge 31 ottobre 1965, n. 1261, eall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,n. 384, percepite dai membri delParlamento nazionale e del Parlamentoeuropeo e le indennità, comunque deno-minate, percepite per le cariche elettive eper le funzioni di cui agli articoli 114 e 135della Costituzione e alla legge 27dicembre 1985, n. 816 nonché iconseguenti assegni vitalizi percepiti indipendenza dalla cessazione dellesuddette cariche elettive e funzioni el'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempodeterminato, costituite a titolo oneroso,diverse da quelle aventi funzioneprevidenziale. Le rendite aventi funzioneprevidenziale sono quelle derivanti dacontratti di assicurazione sulla vita stipulaticon imprese autorizzate dall'Istituto per lavigilanza sulle assicurazioni private(ISVAP) ad operare nel territorio delloStato, o quivi operanti in regime distabilimento o di prestazioni di servizi, chenon consentano il riscatto della renditasuccessivamente all'inizio dell'erogazione;

hbis) le prestazioni pensionistiche di cui aldecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunquedenominati, alla cui produzione nonconcorrono attualmente né capitale nélavoro, compresi quelli indicati alle letterec) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra glioneri deducibili ed esclusi quelli indicatialla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;

l) i compensi percepiti dai soggettiimpegnati in lavori socialmente utili inconformità a specifiche disposizioninormative.

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2. I redditi di cui alla lettera a) del comma1 sono assimilati ai redditi di lavorodipendente a condizione che la coopera-tiva sia iscritta nel registro prefettizio onello schedario generale della coopera-zione, che nel suo statuto sianoinderogabilmente indicati i principi dellamutualità stabiliti dalla legge e che taliprincipi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g),h) e i) del comma 1 l'assimilazione airedditi di lavoro dipendente non comportale detrazioni previste dall'articolo 13.

Art. 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Il reddito di lavoro dipendente ècostituito da tutte le somme e i valori ingenere, a qualunque titolo percepiti nelperiodo d'imposta, anche sotto forma dierogazioni liberali, in relazione al rapportodi lavoro. Si considerano percepiti nelperiodo d'imposta anche le somme e ivalori in genere, corrisposti dai datori dilavoro entro il giorno 12 del mese digennaio del periodo d'imposta successivoa quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenzialiversati dal datore di lavoro o dallavoratore in ottemperanza a disposizionidi legge; i contributi di assistenza sanitariaversati dal datore di lavoro o dallavoratore ad enti o casse aventiesclusivamente fine assistenziale inconformità a disposizioni di contratto o diaccordo o di regolamento aziendale, cheoperino negli ambiti di intervento stabiliticon il decreto del Ministro della salute dicui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter),per un importo non superiore complessi-vamente ad euro 3.615,20. Ai fini delcalcolo del predetto limite si tiene contoanche dei contributi di assistenza sanitariaversati ai sensi dell'articolo 10, comma 1,lettera e-ter);

[b)] (1)

c) le somministrazioni di vitto da parte del

datore di lavoro, nonché quelle in menseorganizzate direttamente dal datore dilavoro o gestite da terzi, o, fino all'importocomplessivo giornaliero di lire 10.240, leprestazioni e le indennità sostitutivecorrisposte agli addetti ai cantieri edili, adaltre strutture lavorative a caratteretempo-raneo o ad unità produttive ubicatein zone dove manchino strutture o servizidi ristorazione;

cbis) per i servizi di trasporto ferroviario dipersone prestati gratuitamente, si as-sume, al netto degli ammontari eventual-mente trattenuti, l'importo corrispondenteall'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionaledei trasporti e stabilito con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,per una percorrenza media convenzio-nale, riferita complessivamente ai soggettidi cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Ildecreto dei Ministro delle infrastrutture edei trasporti è emanato entro il 31dicembre di ogni anno ed ha effetto dalperiodo di imposta successivo a quello incorso alla data della sua emanazione.

d) le prestazioni di servizi di trasportocollettivo alla generalità o a categorie didipendenti; anche se affidate a terzi ivicompresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettereb) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi dicui al comma 1 dell'articolo 65 da partedei dipendenti e dei soggetti indicatinell'articolo 12;

fbis) le somme, i servizi e le prestazionierogati dal datore di lavoro alla generalitàdei dipendenti o a categorie di dipendentiper la frequenza degli asili nido e dicolonie climatiche da parte dei familiariindicati nell'articolo 12, nonché per borsedi studio a favore dei medesimi familiari(2);

g) il valore delle azioni offerte allageneralità dei dipendenti per un importonon superiore complessivamente nelperiodo d'imposta a lire 4 milioni, a

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condizione che non siano riacquistatedalla società emittente o dal datore dilavoro o comunque cedute prima chesiano trascorsi almeno tre anni dallapercezione; qualora le azioni siano ceduteprima del predetto termine, l'importo chenon ha concorso a formare il reddito almomento dell'acquisto è assoggettato atassazione nel periodo d'imposta in cuiavviene la cessione;

[gbis)] (3)

h) le somme trattenute al dipendente peroneri di cui all'articolo 10 e alle condizioniivi previste, nonché le erogazionieffettuate dal datore di lavoro inconformità a contratti collettivi o ad accordie regolamenti aziendali a fronte dellespese sanitarie di cui allo stesso articolo10, comma 1, lettera b). Gli importi dellepredette somme ed erogazioni devonoessere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegatitecnici delle case da gioco (croupiers)direttamente o per effetto del riparto acura di appositi organismi costituitiall'interno dell'impresa nella misura del 25per cento dell'ammontare percepito nelperiodo d'imposta.

ibis) le quote di retribuzione derivantidall'esercizio, da parte del lavoratore,della facoltà di rinuncia all'accreditocontributivo presso l'assicurazione gene-rale obbligatoria per l'invalidità, lavecchiaia ed i superstiti dei lavoratoridipendenti e le forme sostitutive dellamedesima, per il periodo successivo allaprima scadenza utile per il pensionamentodi anzianità, dopo aver maturato i requisitiminimi secondo la vigente normativa.

2bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) egbis) del comma 2 si applicanoesclusivamente alle azioni emesse dall'im-presa con la quale il contribuente intrat-tiene il rapporto di lavoro, nonché a quelleemesse da società che direttamen-te oindirettamente, controllano la mede-simaimpresa, ne sono controllate o sono con-trollate dalla stessa società che controlla

l'impresa. La disposizione di cui allalettera gbis) del comma 2 si rende appli-cabile esclusivamente quando ricorranocongiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non primache siano scaduti tre anni dalla suaattribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione èesercitabile, la società risulti quotata inmercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almenoi cinque anni successivi all'eserciziodell'opzione un investimento nei titolioggetto di opzione non inferiore alladifferenza tra il valore delle azioni almomento dell'assegnazione e l'ammonta-re corrisposto dal dipendente. Qualoradetti titoli oggetto di investimento sianoceduti o dati in garanzia prima che sianotrascorsi cinque anni dalla loroassegnazione, l'importo che non haconcorso a formare il reddito di lavorodipendente al momento dell'assegnazioneè assoggettato a tassazione nel periodod'imposta in cui avviene la cessioneovvero la costituzione in garanzia.

3. Ai fini della determinazione in denarodei valori di cui al comma 1, compresiquelli dei beni ceduti e dei servizi prestatial coniuge del dipendente o a familiariindicati nell'articolo 12, o il diritto diottenerli da terzi, si applicano ledisposizioni relative alla determinazionedel valore normale dei beni e dei servizicontenute nell'articolo 9. Il valore normaledei generi in natura prodotti dall'azienda eceduti ai dipendenti è determinato inmisura pari al prezzo mediamentepraticato dalla stessa azienda nellecessioni al grossista. Non concorre aformare il reddito il valore dei beni ceduti edei servizi prestati se complessivamentedi importo non superiore nel periodod'imposta a lire 500.000; se il predettovalore è superiore al citato limite, lo stessoconcorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo

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54, comma 1, lettere a), c) e m), deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, imotocicli e i ciclomotori concessi in usopromiscuo, si assume il 30 per centodell'importo corrispondente ad una per-correnza convenzionale di 15 milachilometri calcolato sulla base del costochilometrico di esercizio desumibile dalletabelle nazionali che l'Automobile clubd'Italia deve elaborare entro il 30novembre di ciascun anno e comunicareal Ministero delle finanze che provvedealla pubblicazione entro il 31 dicembre,con effetto dal periodo d'impostasuccessivo, al netto degli ammontarieventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti siassume il 50 per cento della differenza tral'importo degli interessi calcolato al tassoufficiale di sconto vigente al termine diciascun anno e l'importo degli interessicalcolato al tasso applicato sugli stessi.Tale disposizione non si applica per iprestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio1997, per quelli di durata inferiore ai dodicimesi concessi, a seguito di accordiaziendali, dal datore di lavoro aidipendenti in contratto di solidarietà o incassa integrazione guadagni o adipendenti vittime dell'usura ai sensi dellalegge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi afruire delle erogazioni pecuniarie a ristorodei danni conseguenti a rifiuto opposto arichieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,convertito con modificazioni, dalla legge18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, inuso o in comodato, si assume ladifferenza tra la rendita catastale delfabbricato aumentata di tutte le speseinerenti il fabbricato stesso, comprese leutenze non a carico dell'utilizzatore equanto corrisposto per il godimento delfabbricato stesso. Per i fabbricati concessiin connessione all'obbligo di dimorarenell'alloggio stesso, si assume il 30 percento della predetta differenza. Per ifabbricati che non devono essere iscritti

nel catasto si assume la differenza tra ilvalore del canone di locazione deter-minato in regime vincolistico o, in man-canza, quello determinato in regime dilibero mercato, e quanto corrisposto per ilgodimento del fabbricato.

5. Le indennità percepite per le trasferte ole missioni fuori del territorio comunaleconcorrono a formare il reddito per laparte eccedente lire 90.000 al giorno,elevate a lire 150.000 per le trasferteall'estero, al netto delle spese di viaggio edi trasporto; in caso di rimborso dellespese di alloggio, ovvero di quelle di vitto,o di alloggio o vitto fornito gratuitamente illimite è ridotto di un terzo. Il limite è ridottodi due terzi in caso di rimborso sia dellespese di alloggio che di quelle di vitto. Incaso di rimborso analitico delle spese pertrasferte o missioni fuori del territoriocomunale non concorrono a formare ilreddito i rimborsi di spese documentaterelative al vitto, all'alloggio, al viaggio e altrasporto, nonché i rimborsi di altre spese,anche non documentabili, eventualmentesostenute dal dipendente, sempre inoccasione di dette trasferte o missioni,fino all'importo massimo giornaliero di lire30.000, elevate a lire 50.000 per letrasferte all'estero. Le indennità o irimborsi di spese per le trasfertenell'ambito del territorio comunale, tranne irimborsi di spese di trasporto comprovateda documenti provenienti dal vettore,concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni diretribuzione spettanti ai lavoratori tenutiper contratto all'espletamento delle attivitàlavorative in luoghi sempre variabili ediversi, anche se corrisposte con caratteredi continuità, le indennità di navigazione edi volo previste dalla legge o dal contrattocollettivo, i premi agli ufficiali pilotidell’Esercito italiano, della Marina militaree dell’Aeronautica militare di cui all’articolo1803 del codice dell’ordinamento militare,i premi agli ufficiali piloti del Corpo dellaGuardia di finanza di cui all’articolo 2161del citato codice, nonché le indennità di

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cui all'articolo 133 del decreto delPresidente della Repubblica 15 dicembre1959, n. 1229 concorrono a formare ilreddito nella misura del 50 per cento delloro ammontare. Con decreto del Ministrodelle finanze, di concerto con il Ministrodel lavoro e della previdenza sociale,possono essere individuate categorie dilavoratori e condizioni di applicabilità dellapresente disposizione (4).

7. Le indennità di trasferimento, quelle diprima sistemazione e quelle equipollenti,non concorrono a formare il reddito nellamisura del 50 per cento del loroammontare per un importo complessivoannuo non superiore a lire 3 milioni per itrasferimenti all'interno del territorionazionale e 9 milioni per quelli fuori dalterritorio nazionale o a destinazione inquest'ultimo. Se le indennità in questione,con riferimento allo stesso trasferimento,sono corrisposte per più anni, la presentedisposizione si applica solo per leindennità corrisposte per il primo anno. Lespese di viaggio, ivi comprese quelle deifamiliari fiscalmente a carico ai sensidell'articolo 12, e di trasporto delle cose,nonché le spese e gli oneri sostenuti daldipendente in qualità di conduttore, perrecesso dal contratto di locazione indipendenza dell'avvenuto trasferimentodella sede di lavoro, se rimborsate daldatore di lavoro e analiticamente docu-mentate, non concorrono a formare ilreddito anche se in caso di contempo-ranea erogazione delle suddette indenni-tà.

8. Gli assegni di sede e le altre indennitàpercepite per servizi prestati all'esterocostituiscono reddito nella misura del 50per cento. Se per i servizi prestati all'e-stero dai dipendenti delle amministrazionistatali la legge prevede la corresponsionedi una indennità base e di maggiorazioniad esse collegate concorre a formare ilreddito la sola indennità base nella misuradel 50 per cento. Qualora l'indennità perservizi prestati all'estero comprendaemolumenti spettanti anche con riferimen-

to all'attività prestata nel territorio nazio-nale, la riduzione compete solo sulla parteeccedente gli emolumenti predetti.L'applicazione di questa disposizioneesclude l'applicabilità di quella di cui alcomma 5. 8bis. In deroga alle disposizionidei commi da 1 a 8, il reddito di lavorodipendente, prestato all'estero in viacontinuativa e come oggetto esclusivo delrapporto da dipendenti che nell'arco didodici mesi soggiornano nello Stato esteroper un periodo superiore a 183 giorni, èdeterminato sulla base delle retribuzioniconvenzionali definite annualmente con ildecreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale di cui all'articolo 4,comma 1, del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito, con modific-azioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensidel presente articolo non concorrono aformare il reddito di lavoro dipendentepossono essere rivalutati con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri,previa deliberazione del Consiglio deiMinistri, quando la variazione percentualedel valore medio dell'indice dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai eimpiegati relativo al periodo di dodici mesiterminante al 31 agosto supera il 2 percento rispetto al valore medio delmedesimo indice rilevato con riferimentoallo stesso periodo dell'anno 1998. A talfine, entro il 30 settembre, si provvede allaricognizione della predetta percentuale divariazione. Nella legge finanziaria relativaall'anno per il quale ha effetto il suddettodecreto si farà fronte all'onere derivantedall'applicazione del medesimo decreto.

----------

(1) Lettera abrogata dal D.L. 27 maggio 2008, n.93.

(2) Lettera così sostituita dal D.L. 2 marzo 2012, n.16.

(3) Lettera abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n.112.

(4) Comma così modificato dall'art. 10, comma 5,D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

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Art. 52 - Determinazione dei redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Ai fini della determinazione dei redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente siapplicano le disposizioni dell'articolo 48salvo quanto di seguito specificato:

[a)]

abis) ai fini della determinazione delreddito di cui alla lettera e) del comma 1dell'articolo 47, i compensi percepiti dalpersonale dipendente del Serviziosanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitatapresso studi professionali privati a seguitodi autorizzazione del direttore generaledell'azienda sanitaria, costituiscono reddi-to nella misura del 75 per cento;

b) ai fini della determinazione delleindennità di cui alla lettera g) del comma 1dell'articolo 47, non concorrono, altresì, aformare il reddito le somme erogate aititolari di cariche elettive pubbliche,nonché a coloro che esercitano le funzionidi cui agli articoli 114 e 135 dellaCostituzione, a titolo di rimborso di spese,purché l'erogazione di tali somme e irelativi criteri siano disposti dagli organicompetenti a determinare i trattamenti deisoggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cuialla predetta lettera g) del comma 1dell'articolo 47, sono assoggettati atassazione per la quota parte che nonderiva da fonti riferibili a trattenuteeffettuate al percettore già assoggettate aritenute fiscali. Detta quota parte èdeterminata, per ciascun periodo d'impo-sta, in misura corrispondente al rapportocomplessivo delle trattenute effettuate,assoggettate a ritenute fiscali, e la spesacomplessiva per assegni vitalizi. Ilrapporto va effettuato separatamente daidistinti soggetti erogatori degli assegnistessi, prendendo a base ciascuno i proprielementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati allelettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47non si applicano le disposizioni delpredetto articolo 48. Le predette rendite e

assegni si presumono percepiti, salvoprova contraria, nella misura e allescadenze risultanti dai relativi titoli;

d) per le prestazioni pensionistiche di cuialla lettera hbis) del comma 1 dell'articolo50, comunque erogate, si applicano ledisposizioni dell'articolo 11 e quelle di cuiall'articolo 23, comma 6, del decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

dbis) i compensi di cui alla lettera l) delcomma 1 dell'articolo 47, percepiti daisoggetti che hanno raggiunto l'età previstadalla vigente legislazione per la pensionedi vecchiaia e che possiedono un redditocomplessivo di importo non superiore alire 18 milioni al netto della deduzioneprevista dall'articolo 10, comma 3bis perl'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale e per le relative pertinenze,costituiscono reddito per la parte cheeccede complessivamente nel periodod'imposta lire sei milioni.

[d-ter)]

Capo VREDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelliche derivano dall'esercizio di arti eprofessioni. Per esercizio di arti eprofessioni si intende l'esercizio per pro-fessione abituale, ancorché non esclusiva,di attività di lavoro autonomo diverse daquelle considerate nel capo VI, compresol'esercizio in forma associata di cui allalettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

[a)]

b) i redditi derivanti dalla utilizzazioneeconomica, da parte dell'autore oinventore, di opere dell'ingegno, di brevettiindustriali e di processi, formule oinformazioni relativi ad esperienze acqui-site in campo industriale, commerciale oscientifico, se non sono conseguitinell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla

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lettera del comma 1 dell'articolo 41quando l'apporto è costituito esclusiva-mente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti aipromotori e ai soci fondatori di società perazioni, in accomandita per azioni e aresponsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione dirapporti di agenzia.

f) i redditi derivanti dall'attività di levata deiprotesti esercitata dai segretari comunaliai sensi della legge 12 giugno 1973, n.349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazionisportive oggetto di contratto di lavoroautonomo, di cui alla legge 23 marzo1981, n. 91, si applicano le disposizionirelative ai redditi indicati alla lettera a) delcomma 2.

Capo VIREDDITI DI IMPRESA

Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti eprofessioni è costituito dalla differenza tral'ammontare dei compensi in denaro o innatura percepiti nel periodo di imposta,anche sotto forma di partecipazione agliutili, e quello delle spese sostenute nelperiodo stesso nell'esercizio dell'arte odella professione, salvo quanto stabilitonei successivi commi. I compensi sonocomputati al netto dei contributiprevidenziali e assistenziali stabiliti dallalegge a carico del soggetto che licorrisponde. 1bis. Concorrono a formare ilreddito le plusvalenze dei benistrumentali, esclusi gli oggetti d'arte, diantiquariato o da collezione di cui alcomma 5, se:

a) sono realizzate mediante cessione atitolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarci-mento, anche in forma assicurativa, per laperdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo

personale o familiare dell'esercente l'arteo la professione o a finalità estraneeall'arte o professione.

1bis. 1. Le minusvalenze dei benistrumentali di cui al comma 1bis sonodeduci-bili se sono realizzate ai sensidelle lettere a) e b) del medesimo comma1bis.

1-ter. Si considerano plusvalenza ominusvalenza la differenza, positiva onegativa, tra il corrispettivo o l'indennitàpercepiti e il costo non ammortizzatoovvero, in assenza di corrispettivo, ladifferenza tra il valore normale del bene eil costo non ammortizzato.

1-quater. Concorrono a formare il reddito icorrispettivi percepiti a seguito di cessionedella clientela o di elementi immaterialicomunque riferibili all'attività artistica oprofessionale.

2. Per i beni strumentali per l'eserciziodell'arte o della professione, esclusi glioggetti d'arte, di antiquariato o dacollezione di cui al comma 5, sonoammesse in deduzione quote annuali diammortamento non superiori a quellerisultanti dall'applicazione al costo dei benidei coefficienti stabiliti, per categorie dibeni omogenei, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze. E tuttaviaconsentita la deduzione integrale, nelperiodo d'imposta in cui sono statesostenute, delle spese di acquisizione dibeni strumentali il cui costo unitario nonsia superiore a euro 516,4. La deduzionedei canoni di locazione finanziaria di benistrumentali è ammessa per un periodonon inferiore alla metà del periodo diammortamento corrispondente al coeffi-ciente stabilito nel predetto decreto ecomunque con un minimo di otto anni e unmassimo di quindici se lo stesso ha peroggetto beni immobili. Ai fini del calcolodelle quote di ammortamento deducibilidei beni immobili strumentali, si applical'articolo 36, commi 7 e 7bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164,

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comma 1, lettera b), la deducibilità deicanoni di locazione finanziaria è ammessaper un periodo non inferiore al periodo diammortamento corrispondente al coeffi-ciente stabilito a norma del primo periodo.I canoni di locazione finanziaria dei benistrumentali sono deducibili nel periodod'imposta in cui maturano. Le speserelative all'ammodernamento, alla ristruttu-razione e alla manutenzione di immobiliutilizzati nell'esercizio di arti e professioni,che per le loro caratteristiche non sonoimputabili ad incremento del costo deibeni ai quali si riferiscono, sono deducibili,nel periodo d'imposta di sostenimento, nellimite del 5 per cento del costocomplessivo di tutti i beni materialiammortizzabili, quale risulta all'inizio delperiodo d'imposta dal registro di cuiall'articolo 19 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni; l'ecce-denza è deducibile in quote costanti neicinque periodi d'imposta successivi (1).

3. Le spese relative all'acquisto di benimobili diversi da quelli indicati nel comma4 adibiti promiscuamente all'eserciziodell'arte o professione e all'uso personaleo familiare del contribuente sonoammortizzabili, o deducibili se il costounitario non è superiore a 1 milione di lire,nella misura del 50 per cento; nella stessamisura sono deducibili i canoni dilocazione anche Finanziaria e di noleggioe le spese relativi all'impiego di tali beni.Per gli immobili utilizzati promiscuamente,a condizione che il contribuente nondisponga nel medesimo comune di altroimmobile adibito esclusivamente all'eserci-zio dell'arte o professione, è deducibileuna somma pari al 50 per cento dellarendita ovvero, in caso di immobiliacquisiti mediante locazione, anchefinanziaria, un importo pari al 50 per centodel relativo canone. Nella stessa misurasono deducibili le spese per i servizirelativi a tali immobili nonché quellerelative all'ammodernamento, ristruttura-zione e manutenzione degli immobiliutilizzati, che per le loro caratteristiche

non sono imputabili ad incremento delcosto dei beni ai quali si riferiscono.

3bis. Le quote d'ammortamento, i canonidi locazione anche finanziaria o dinoleggio e le spese di impiego emanutenzione relativi ad apparecchiatureterminali per servizi di comunicazioneelettronica ad uso pubblico di cui allalettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 delcodice delle comunicazioni elettroniche, dicui al decreto legislativo 1° agosto 2003,n. 259, sono deducibili nella misura dell'80per cento.

[4.]

5. Le spese relative a prestazionialberghiere e a somministrazioni dialimenti e bevande sono deducibili nellamisura del 75 per cento e, in ogni caso,per un importo complessivamente nonsuperiore al 2 per cento dell'ammontaredei compensi percepiti nel periodo diimposta. Le predette spese sonointegralmente deducibili se sostenute dalcommittente per conto del professionista eda questi addebitate nella fattura. Lespese di rappresentanza sono deducibilinei limiti dell'1 per cento dei compensipercepiti nel periodo di imposta. Sonocomprese nelle spese di rappresentanzaanche quelle sostenute per l'acquisto ol'importazione di oggetti di arte, diantiquariato o da collezione, anche seutilizzati come beni strumentali perl'esercizio dell'arte o professione, nonchéquelle sostenute per l'acquisto ol'importazione di beni destinati ad essereceduti a titolo gratuito; le spese dipartecipazione a convegni, congressi esimili o a corsi di aggiornamentoprofessionale, incluse quelle di viaggio esoggiorno sono deducibili nella misura del50 per cento del loro ammontare (2).

6. Tra le spese per prestazioni di lavorodeducibili si comprendono, salvo ildisposto di cui al comma 6bis, anche lequote delle indennità di cui alle lettere a) ec) del comma 1 dell'articolo 16 maturatenel periodo di imposta. Le spese di vitto ealloggio sostenute per le trasferte effettua-

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te fuori dal territorio comunale dailavoratori dipendenti degli esercenti arti eprofessioni sono deducibili nelle misurepreviste dal comma 1-ter dell'articolo 62.6bis. Non sono ammesse deduzioni per icompensi al coniuge, ai figli, affidati oaffiliati, minori di età o permanentementeinabili al lavoro, nonché agli ascendentidell'artista o professionista ovvero dei socio associati per il lavoro prestato o l'operasvolta nei confronti dell'artista o professio-nista ovvero della società o associazione.I compensi non ammessi in deduzionenon concorrono a formare il redditocomplessivo dei percipienti.

[7]

8. I redditi indicati alla lettera b) dellostesso comma sono costituiti dall'ammon-tare dei proventi in denaro o in naturapercepiti nel periodo di imposta, anchesotto forma di partecipazione agli utili,ridotto del 25 per cento a titolo dideduzione forfetaria delle spese, ovverodel 40 per cento se i relativi compensisono percepiti da soggetti di età inferiore a35 anni; le partecipazioni agli utili e leindennità di cui alle lettere c), d), ed e)costituiscono reddito per l'intero ammon-tare percepito nel periodo di imposta. Iredditi indicati alla lettera f) del comma 2dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammon-tare dei compensi in denaro o in naturapercepiti nel periodo di imposta, ridotto del15 per cento a titolo di deduzioneforfetaria delle spese.

8bis. In deroga al principio delladeterminazione analitica del reddito, labase imponibile per i rapporti dicooperazione dei volontari e deicooperanti è determinata sulla base deicompensi convenzionali fissati annual-mente con decreto del Ministero degliaffari esteri di concerto con il Ministero dellavoro e delle politiche sociali,indipendentemente dalla durata temporalee dalla natura del contratto purchéstipulato da organizzazione nongovernativa riconosciuta idonea ai sensidell'articolo 28 della legge 26 febbraio

1987, n. 49.

----------

(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 2marzo 2012, n. 16.

(2) Comma così modificato dal D.L. 25 giugno2008, n. 112.

Art. 55 - Redditi d'impresa

1. Sono redditi d'impresa quelli chederivano dall'esercizio di impresecommerciali. Per esercizio di impresecommerciali si intende l'esercizio perprofessione abituale, ancorché nonesclusiva, delle attività indicate nell'art.2195 c.c., e delle attività indicate allelettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 cheeccedono i limiti ivi stabiliti, anche se nonorganizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditid'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivitàorganizzate in forma d'impresa dirette allaprestazione di servizi che non rientranonell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attività disfruttamento di miniere, cave, torbiere,saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la partederivante dall'esercizio delle attivitàagricole di cui all'articolo 32, pur se neilimiti ivi stabiliti, ove spettino alle società innome collettivo e in accomandita semplicenonché alle stabili organizzazioni dipersone fisiche non residenti esercentiattività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte suiredditi che fanno riferimento alle attivitàcommerciali si applicano, se non risultadiversamente, a tutte le attività indicatenel presente articolo.

Art. 56 - Determinazione del reddito d'impresa

1. Il reddito d'impresa è determinatosecondo le disposizioni della sezione I delcapo II del titolo II, salvo quanto stabilitonel presente capo. Le disposizioni dellapredetta sezione I e del capo VI del titolo

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II, relative alle società e agli enti di cuiall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),valgono anche per le società in nomecollettivo e in accomandita semplice.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risultauna perdita, questa, al netto dei proventiesenti dall'imposta per la parte del loroammontare che eccede i componentinegativi non dedotti ai sensi degli articoli61 e 109, comma 5, è computata indiminuzione del reddito complessivo anorma dell'articolo 8. Per le perditederivanti dalla partecipazione in società innome collettivo e in accomandita semplicesi applicano le disposizioni del comma 2dell'articolo 8.

3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b)dell'articolo 91, non concorrono allaformazione del reddito: a) le indennità perla cessazione di rapporti di agenzia dellepersone fisiche e delle società di persone;b) le plusvalenze, le indennità e gli altriredditi indicati alle lettere da g) a n) delcomma 1 dell'articolo 17, quando ne èrichiesta la tassazione separata a normadel comma 2 dello stesso articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2non rileva la quota esente dei proventi dicui all'articolo 87, determinata secondoquanto previsto nel presente capo.

5. Nei confronti dei soggetti cheesercitano attività di allevamento dianimali oltre il limite di cui alla lettera b)del comma 2 dell'articolo 32 il redditorelativo alla parte eccedente concorre aformare il reddito d'impresa nell'ammon-tare determinato attribuendo a ciascuncapo un reddito pari al valore medio delreddito agrario riferibile a ciascun capoallevato entro il limite medesimo,moltiplicato per un coefficiente idoneo atener conto delle diverse incidenze deicosti. Le relative spese e gli altricomponenti negativi non sono ammessi indeduzione. Il valore medio e il coefficientedi cui al primo periodo sono stabiliti ognidue anni con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, di concertocon il Ministro delle politiche agricole e

forestali. Le disposizioni del presentecomma non si applicano nei confronti deiredditi di cui all'articolo 55, comma 2,lettera c). Il coefficiente moltiplicatore nonsi applica agli allevatori che si avvalgonoesclusivamente dell'opera di proprifamiliari quando, per la natura del rap-porto, non si configuri l'impresa familiare.Il contribuente ha facoltà, in sede didichiarazione dei redditi, di non avvalersidelle disposizioni del presente comma. Aifini del rapporto di cui all'articolo 96, iproventi dell'allevamento di animali di cuial presente comma, si computanonell'ammontare ivi stabilito. Se il periodod'imposta è superiore o inferiore a dodicimesi, i redditi di cui al presente commasono ragguagliati alla durata di esso.

Art. 56bis - Altre attività agricole

1. Per le attività dirette alla produzione divegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il redditorelativo alla parte eccedente concorre aformare il reddito di impresa nell'ammon-tare corrispondente al reddito agrariorelativo alla superficie sulla quale laproduzione insiste in proporzione allasuperficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, valorizza-zione e commercializzazione di prodottidiversi da quelli indicati nell' articolo 32,comma 2, lettera c), ottenuti prevalente-mente dalla coltivazione del fondo o delbosco o dall'allevamento di animali, ilreddito è determinato applicando all'am-montare dei corrispettivi delle operazioniregistrate o soggette a registrazione aglieffetti dell'imposta sul valore aggiunto,conseguiti con tali attività, il coefficiente diredditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura diservizi di cui al terzo comma dell'articolo2135 del codice civile, il reddito èdeterminato applicando all'ammontare deicorrispettivi delle operazioni registrate osoggette a registrazione agli effettidell'imposta sul valore aggiunto, conse-guiti con tali attività, il coefficiente di

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redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3non si applicano ai soggetti di cuiall'articolo 73 , comma 1, lettere a), b) ed), nonché alle società in nome collettivoed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di nonavvalersi delle disposizioni di cui alpresente articolo. In tal caso l'opzione o larevoca per la determinazione del redditonel modo normale si esercitano con lemodalità stabilite dal regolamento recantenorme per il riordino della disciplina delleopzioni in materia di imposta sul valoreaggiunto e di imposte dirette, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica10 novembre 1997, n. 442, e successivemodificazioni.

Art. 57 - Ricavi

1. Si comprende tra i ricavi di cuiall'articolo 85 anche il valore normale deibeni ivi indicati destinati al consumopersonale o familiare dell'imprenditore.

Art. 58 - Plusvalenze

1. Per le plusvalenze derivanti dacessione delle aziende, le disposizioni delcomma 4 dell'articolo 86 non si applicanoquando è richiesta la tassazione separataa norma del comma 2 dell'articolo 17. Iltrasferimento di azienda per causa dimorte o per atto gratuito non costituiscerealizzo di plusvalenze dell'aziendastessa; l'azienda è assunta ai medesimivalori fiscalmente riconosciuti nei confrontidel dante causa. I criteri di cui al periodoprecedente si applicano anche qualora, aseguito dello scioglimento, entro cinqueanni dall'apertura della successione, dellasocietà esistente tra gli eredi, la predettaazienda resti acquisita da uno solo di essi.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 nonconcorrono alla formazione del redditoimponibile in quanto esenti limitatamenteal 60 per cento del loro ammontare.

3. Le plusvalenze dei beni relativiall'impresa concorrono a formare il redditoanche se i beni vengono destinati al

consumo personale o familiaredell'imprenditore o a finalità estraneeall'esercizio dell'impresa.

Art. 59 - Dividendi

1. Gli utili relativi alla partecipazione alcapitale o al patrimonio delle società edegli enti di cui all'articolo 73, nonchéquelli relativi ai titoli e agli strumentifinanziari di cui all'articolo 44, comma 2,lettera a), e le remunerazioni relative aicontratti di cui all'articolo 109, comma 9,lettera b), concorrono alla formazione delreddito complessivo, nella misura del 40per cento del loro ammontare,nell'esercizio in cui sono percepiti. Siapplica l'articolo 47, per quanto nondiversamente previsto dal periodoprecedente.

[2]

Art. 60 - Spese per prestazioni di lavoro

1. Non sono ammesse in deduzione atitolo di compenso del lavoro prestato odell'opera svolta dall'imprenditore, dalconiuge, dai figli, affidati o affiliati minori dietà o permanentemente inabili al lavoro edagli ascendenti, nonché dai familiaripartecipanti all'impresa di cui al comma 4dell'articolo 5.

Art. 61 - Interessi passivi

1. Gli interessi passivi inerenti all'eserciziod'impresa sono deducibili per la partecorrispondente al rapporto tra l'ammontaredei ricavi e altri proventi che concorrono aformare il reddito d'impresa o che non viconcorrono in quanto esclusi el'ammontare complessivo di tutti i ricavi eproventi.

2. La parte di interessi passivi nondeducibile ai sensi del comma 1 delpresente articolo non dà diritto alladetrazione dall'imposta prevista alle letterea) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

[Art. 62]

[Art. 63]

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Art. 64 - Norme generali sullecomponenti del reddito d'impresa

1. Le minusvalenze realizzate relative apartecipazioni con i requisiti di cuiall'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d),possedute ininterrottamente dal primogiorno del dodicesimo mese precedentequello dell'avvenuta cessione,considerando cedute per prime le azioni oquote acquisite in data più recente, ed icosti specificamente inerenti al realizzo ditali partecipazioni, sono indeducibili inmisura corrispondente alla percentuale dicui all'articolo 58, comma 2.

2. Le spese relative all'acquisto di benimobili adibiti promiscuamente all'eserciziodell'impresa e all'uso personale o familiaredell'imprenditore sono ammortizzabili, odeducibili nell'ipotesi di cui al comma 5dell'articolo 102, nella misura del 50 percento; nella stessa misura sono deducibilii canoni di locazione, anche finanziaria edi noleggio e le spese relativi all'impiego ditali beni. Per gli immobili utilizzatipromiscuamente è deducibile una sommapari al 50 per cento della rendita catastaleo del canone di locazione, anchefinanziaria, a condizione che il contri-buente non disponga di altro immobileadibito esclusivamente all'eserciziodell'impresa.

Art. 65 - Beni relativi all'impresa

1. Per le imprese individuali, ai fini delleimposte sui redditi, si considerano relativiall'impresa, oltre ai beni indicati alle letterea) e b) del comma 1 dell'articolo 85, aquelli strumentali per l'esercizio dell'im-presa stessa ed ai crediti acquisitinell'esercizio dell'impresa stessa, i beniappartenenti all'imprenditore che sianoindicati tra le attività relative all'impresanell'inventario tenuto a norma dell'articolo2217 del codice civile. Gli immobili di cui alcomma 2 dell'articolo 43 si consideranorelativi all'impresa solo se indicatinell'inventario; per i soggetti indicatinell'articolo 66, tale indicazione puòessere effettuata nel registro dei beniammortizzabili ovvero secondo le modalità

di cui all'articolo 13 del decreto delPresidente della Repubblica 7 dicembre2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1,del decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1996, n. 695.

2. Per le società in nome collettivo e inaccomandita semplice si consideranorelativi all'impresa tutti i beni ad esseappartenenti, salvo quanto stabilito nelcomma 3 per le società di fatto.

3. Per le società di fatto si consideranorelativi all'impresa i beni indicati alle letterea) e b) del comma 1 dell'articolo 53, icrediti acquisiti nell'esercizio dell'impresae i beni strumentali per l'eserciziodell'impresa, compresi quelli iscritti inpubblici registri a nome dei soci utilizzatiesclusivamente come strumentali perl'esercizio dell'impresa.

3bis. Per i beni strumentali dell'impresaindividuale provenienti dal patrimoniopersonale dell'imprenditore è riconosciuto,ai fini fiscali, il costo determinato in basealle disposizioni di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 dicembre1974, n. 689, da iscrivere tra le attivitàrelative all'impresa nell'inventario di cuiall'articolo 2217 del codice civile ovveroper le imprese di cui all'articolo 79, nelregistro dei cespiti ammortizzabili. Lerelative quote di ammortamento sonocalcolate a decorrere dall'esercizio incorso alla data dell'iscrizione.

Art. 66 - Imprese minori

1. Il reddito di impresa dei soggetti chesecondo le norme del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, sono ammessi al regime dicontabilità semplificata e non hannooptato per il regime ordinario è costituitodalla differenza tra l'ammontare dei ricavidi cui all'articolo 53 e degli altri proventi dicui agli articoli 56 e 57, comma 1,conseguiti nel periodo d'imposta el'ammontare delle spese documentatesostenute nel periodo stesso. Ladifferenza è rispettivamente aumentata ediminuita delle rimanenze finali e delle

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esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e61 ed è ulteriormente aumentata delleplusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo54 e delle sopravvenienze attive di cuiall'articolo 55 e diminuita delle minus-valenze e sopravvenienze passive di cuiall'articolo 66.

2. Le quote di ammortamento sonoammesse in deduzione, secondo ledisposizioni degli articoli 64, comma 2,102 e 103, a condizione che sia tenuto ilregistro dei beni ammortizzabili.L'indicazione di tali quote può essereeffettuata anche secondo le modalitàdell'articolo 13 del decreto del Presidentedella Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,e dell'articolo 2, comma 1, del decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre1996, n. 695. Le perdite di benistrumentali e le perdite su crediti sonodeducibili a norma dell'articolo 101. Non èammessa alcuna deduzione a titolo diaccantonamento; tuttavia gli accantona-menti di cui all'articolo 105 sono deducibilia condizione che risultino iscritti neiregistri di cui all'articolo 18 del decretoindicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamatenei precedenti commi, le disposizioni dicui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95,100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3,109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110,commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, conriferimento ai ricavi ed alle plusvalenzeche concorrono a formare il reddito diimpresa pur non risultando dalle registra-zioni ed annotazioni nei registri di cuiall'articolo 18 del decreto indicato nelcomma 1, la disposizione dell'ultimo perio-do del comma 4 dell'articolo 109. I costi,concernenti contratti a corrispettivi perio-dici, relativi a spese di competenza di dueperiodi d'imposta, in deroga all'articolo109, comma 2, lettera b), possono esserededotti nell'esercizio nel quale è stato regi-strato il documento probatorio. Tale dispo-sizione si applica solo nel caso in cuil'importo del costo indicato dal documentodi spesa non sia superiore a euro 1.000

(1).

4. Per gli intermediari e i rappresentanti dicommercio e per gli esercenti le attivitàindicate al primo comma dell'articolo 1 deldecreto del Ministro delle finanze 13ottobre 1979, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, ilreddito d'impresa determinato a norma deiprecedenti commi è ridotto, a titolo dideduzione forfetaria delle spese nondocumentate, di un importo pari alleseguenti percentuali dell'ammontare deiricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 percento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e finoa euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci per conto di terzi ilreddito determinato a norma dei prece-denti commi è ridotto, a titolo di deduzioneforfetaria di spese non documentate, dieuro 7,75 per i trasporti personalmenteeffettuati dall'imprenditore oltre il comunein cui ha sede l'impresa ma nell'ambitodella regione o delle regioni confinanti e dieuro 15,49 per quelli effettuati oltre taleambito. Per le medesime impresecompete, altresì, una deduzione forfetariaannua di euro 154,94 per ciascunmotoveicolo e autoveicolo avente massacomplessiva a pieno carico non superiorea 3.500 chilogrammi. La deduzione spettauna sola volta per ogni giorno dieffettuazione del trasporto, indipendente-mente dal numero dei viaggi. Il contribu-ente deve predisporre e conservare unprospetto recante l'indicazione dei viaggieffettuati e della loro durata e località didestinazione nonché degli estremi deirelativi documenti di trasporto delle mercio, delle fatture o delle lettere di vettura dicui all'articolo 56 della legge 6 giugno1974, n. 298; i documenti di trasporto, lefatture e le lettere di vettura devonoessere conservate fino alla scadenza deltermine per l'accertamento.

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(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 2

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marzo 2012, n. 16.

Capo VIIREDDITI DIVERSI

Art. 67 - Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se noncostituiscono redditi di capitale ovvero senon sono conseguiti nell'esercizio di arti eprofessioni o di imprese commerciali o dasocietà in nome collettivo e inaccomandita semplice, né in relazione allaqualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante lalottizzazione di terreni, o l'esecuzione diopere intese a renderli edificabili, e lasuccessiva vendita, anche parziale, deiterreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediantecessione a titolo oneroso di beni immobiliacquistati o costruiti da non più di cinqueanni, esclusi quelli acquisiti persuccessione e le unità immobiliari urbaneche per la maggior parte del periodointercorso tra l'acquisto o la costruzione ela cessione sono state adibite adabitazione principale del cedente o deisuoi familiari, nonché in ogni caso, leplusvalenze realizzate a seguito dicessioni a titolo oneroso di terrenisuscettibili di utilizzazione edificatoriasecondo gli strumenti urbanistici vigenti almomento della cessione In caso dicessione a titolo oneroso di immobiliricevuti per donazione, il predetto periododi cinque anni decorre dalla data diacquisto da parte del donante;

c) le plusvalenze realizzate mediantecessione a titolo oneroso di partecipazioniqualificate. Costituisce cessione di parte-cipazioni qualificate la cessione di azioni,diverse dalle azioni di risparmio, e di ognialtra partecipazione al capitale od alpatrimonio delle società di cui all'articolo5, escluse le associazioni di cui al comma3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché lacessione di diritti o titoli attraverso cuipossono essere acquisite le predettepartecipazioni, qualora le partecipazioni, i

diritti o titoli ceduti rappresentino,complessivamente, una percentuale didiritti di voto esercitabili nell'assembleaordinaria superiore al 2 o al 20 per centoovvero una partecipazione al capitale odal patrimonio superiore al 5 o al 25 percento, secondo che si tratti di titolinegoziati in mercati regolamentati o dialtre partecipazioni. Per i diritti o titoliattraverso cui possono essere acquisitepartecipazioni si tiene conto dellepercentuali potenzialmente ricollegabilialle predette partecipazioni. La percen-tuale di diritti di voto e di partecipazione èdeterminata tenendo conto di tutte lecessioni effettuate nel corso di dodicimesi, ancorché nei confronti di soggettidiversi. Tale disposizione si applica dalladata in cui le partecipazioni, i titoli ed idiritti posseduti rappresentano unapercentuale di diritti di voto o dipartecipazione superiore alle percentualisuindicate. Sono assimilate alle plusva-lenze di cui alla presente lettera quellerealizzate mediante: 1) cessione distrumenti finanziari di cui alla lettera a) delcomma 2 dell'articolo 44 quando nonrappresentano una partecipazione alpatrimonio; 2) cessione dei contratti di cuiall'articolo 109, comma 9, lettera b),qualora il valore dell'apporto sia superioreal 5 per cento o al 25 per cento del valoredel patrimonio netto contabile risultantedall'ultimo bilancio approvato prima delladata di stipula del contratto secondo chesi tratti di società i cui titoli sono negoziatiin mercati regolamentati o di altrepartecipazioni. Per le plusvalenzerealizzate mediante la cessione deicontratti stipulati con associanti nonresidenti che non soddisfano le condizionidi cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),ultimo periodo, l'assimilazione opera aprescindere dal valore dell'apporto; 3)cessione dei contratti di cui al numeroprecedente qualora il valore dell'apportosia superiore al 25 per centodell'ammontare dei beni dell'associantedeterminati in base alle disposizionipreviste del comma 2 dell'articolo 47 del

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citato testo unico;

cbis) le plusvalenze, diverse da quelleimponibili ai sensi della lettera c),realizzate mediante cessione a titolooneroso di azioni e di ogni altrapartecipazione al capitale o al patrimoniodi società di cui all'articolo 5, escluse leassociazioni di cui al comma 3, lettera c),e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonchédi diritti o titoli attraverso cui possonoessere acquisite le predette parte-cipazioni. Sono assimilate alle plusva-lenze di cui alla presente lettera quellerealizzate mediante: 1) cessione deicontratti di cui all'articolo 109, comma 9,lettera b), qualora il valore dell'apporto sianon superiore al 5 per cento o al 25 percento del valore del patrimonio nettocontabile risultante dall'ultimo bilancioapprovato prima della data di stipula delcontratto secondo che si tratti di società icui titoli sono negoziati in mercatiregolamentati o di altre partecipazioni; 2)cessione dei contratti di cui alla letteraprecedente qualora il valore dell'apportosia non superiore al 25 per centodell'ammontare dei beni dell'associantedeterminati in base alle disposizionipreviste dal comma 2 dell'articolo 47;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle dicui alle lettere c) e cbis), realizzatemediante cessione a titolo oneroso ovverorimborso di titoli non rappresentativi dimerci, di certificati di massa, di valuteestere, oggetto di cessione a termine orivenienti da depositi o conti correnti, dimetalli preziosi, sempreché siano allostato grezzo o monetato, e di quote dipartecipazione ad organismi d'investimen-to collettivo. Agli effetti dell'applicazionedella presente lettera si considera cessio-ne a titolo oneroso anche il prelievo dellevalute estere dal deposito o contocorrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelliprecedentemente indicati, comunquerealizzati mediante rapporti da cui deriva ildiritto o l'obbligo di cedere od acquistare atermine strumenti finanziari, valute, metalli

preziosi o merci ovvero di ricevere oeffettuare a termine uno o più pagamenticollegati a tassi di interesse, a quotazionio valori di strumenti finanziari, di valuteestere, di metalli preziosi o di merci e adogni altro parametro di natura finanziaria.Agli effetti dell'applicazione della presentelettera sono considerati strumentifinanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altriproventi, diversi da quelli precedente-mente indicati, realizzati mediantecessione a titolo oneroso ovvero chiusuradi rapporti produttivi di redditi di capitale emediante cessione a titolo oneroso ovverorimborso di crediti pecuniari o di strumentifinanziari, nonché quelli realizzati median-te rapporti attraverso cui possono essereconseguiti differenziali positivi e negativi indipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi apremio, dei giochi e delle scommesseorganizzati per il pubblico e i premiderivanti da prove di abilità o dalla sortenonché quelli attribuiti in riconoscimento diparticolari meriti artistici, scientifici osociali;

e) i redditi di natura fondiaria nondeterminabili catastalmente, compresiquelli dei terreni dati in affitto per usi nonagricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazioneeconomica di opere dell'ingegno, dibrevetti industriali e di processi, formule einformazioni relativi ad esperienzeacquisite in campo industriale, commer-ciale o scientifico, salvo il disposto dellalettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione inusufrutto e dalla sublocazione di beniimmobili, dall'affitto, locazione, noleggio oconcessione in uso di veicoli, macchine ealtri beni mobili, dall'affitto e dallaconcessione in usufrutto di aziende;l'affitto e la concessione in usufruttodell'unica azienda da parte dell'impren-ditore non si considerano fatti nell'eser-

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cizio dell'impresa, ma in caso di succes-siva vendita totale o parziale le plusvalen-ze realizzate concorrono a formare ilreddito complessivo come redditi diversi;

hbis) le plusvalenze realizzate in caso disuccessiva cessione, anche parziale, delleaziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

h-ter) la differenza tra il valore di mercatoe il corrispettivo annuo per la concessionein godimento di beni dell'impresa a soci ofamiliari dell'imprenditore (1);

i) i redditi derivanti da attività commercialinon esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoroautonomo non esercitate abitualmente odalla assunzione di obblighi di fare, nonfare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsiforfetari di spesa, i premi e i compensierogati ai direttori artistici ed aicollaboratori tecnici per prestazioni dinatura non professionale da parte di cori,bande musicali e filo-drammatiche cheperseguono finalità dilettantistiche, e quellierogati nell'esercizio diretto di attivitàsportive dilettantistiche dal CONI, dalleFederazioni sportive nazionali, dall'UnioneNazionale per l'Incremento delle RazzeEquine (UNIRE), dagli enti di promozionesportiva e da qualunque organismo,comunque denominato, che perseguafinalità sportive dilettantistiche e che daessi sia riconosciuto. Tale disposizione siapplica anche ai rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa di carattereamministrativo-gestionale di natura nonprofessionale resi in favore di società eassociazioni sportive dilettantistiche (2);

n) le plusvalenze realizzate a seguito ditrasformazione eterogenea di cui all'arti-colo 171, comma 2, ove ricorrono ipresupposti di tassazione di cui alle lettereprecedenti. 1bis. Agli effetti dell'applica-zione delle lettere c), cbis) e c-ter) delcomma 1, si considerano cedute perprime le partecipazioni, i titoli, gli strumentifinanziari, i contratti, i certificati e diritti,nonché le valute ed i metalli preziosi

acquisiti in data più recente; in caso dichiusura o di cessione dei rapporti di cuialla lettera c-quater) si considerano chiusio ceduti per primi i rapporti sottoscritti odacquisiti in data più recente. 1-ter. Leplusvalenze derivanti dalla cessione atitolo oneroso di valute estere rivenienti dadepositi e conti correnti concorrono aformare il reddito a condizione che nelperiodo d'imposta la giacenza dei depositie conti correnti complessivamenteintrattenuti dal contribuente, calcolatasecondo il cambio vigente all'inizio delperiodo di riferimento sia superiore acento milioni di lire per almeno sette giornilavorativi continui. 1-quater. Fra leplusvalenze e i redditi di cui alle letterecter), cquater) e cquinquies) sicomprendono anche quelli realizzatimediante rimborso o chiusura delle attivitàfinanziarie o dei rapporti ivi indicati,sottoscritti all'emissione o comunque nonacquistati da terzi per effetto di cessione atitolo oneroso. Fra le plusvalenze di cuialla lettera c-ter) si comprendono anchequelle di rimborso delle quote o azioni diorganismi di investimento collettivo delrisparmio realizzate mediante conversionedi quote o azioni da un comparto ad altrocomparto del medesimo organismo diinvestimento collettivo (3).

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(1) Lettera aggiunta dal D.L. 13 agosto 2011, n.138.

(2) Comma così modificato dal D.L. 30 dicembre2008, n. 207.

(3) Comma così modificato dal D.Lgs. 16 aprile2012, n. 47.

Art. 68 - Plusvalenze

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b)del comma 1 dell'articolo 67 sonocostituite dalla differenza tra i corrispettivipercepiti nel periodo di imposta e il prezzodi acquisto o il costo di costruzione delbene ceduto, aumentato di ogni altrocosto inerente al bene medesimo. Per gliimmobili di cui alla lettera b) del comma 1dell'articolo 67 acquisiti per donazione siassume come prezzo di acquisto o costo

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di costruzione quello sostenuto daldonante.

2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinqueanni prima dell'inizio della lottizzazione odelle opere si assume come prezzo diacquisto il valore normale nel quinto annoanteriore. Il costo dei terreni stessiacquisiti gratuitamente e quello deifabbricati costruiti su terreni acquisitigratuitamente sono determinati tenendoconto del valore normale del terreno alladata di inizio della lottizzazione o delleopere ovvero a quella di inizio dellacostruzione. Il costo dei terreni suscettibilid'utilizzazione edificatoria di cui alla letterab) del comma 1 dell'articolo 67 è costituitodal prezzo di acquisto aumentato di ognialtro costo inerente, rivalutato in base allavariazione dell'indice dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai eimpiegati nonché dell'imposta comunalesull'incremento di valore degli immobili.Per i terreni acquistati per effetto disuccessione o donazione si assume comeprezzo di acquisto il valore dichiarato nellerelative denunce ed atti registrati, od inseguito definito e liquidato, aumentato diogni altro costo successivo inerente,nonché dell'imposta comunale sull'incre-mento di valore degli immobili e disuccessione.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) delcomma 1 dell'articolo 67, diverse da quelledi cui al comma 4 del presente articolo,per il 40 per cento del loro ammontare,sono sommate algebricamente allacorrispondente quota delle relativeminusvalenze; se le minusvalenze sonosuperiori alle plusvalenze l'eccedenza èriportata in deduzione, fino a concorrenzadel 40 per cento dell'ammontare delleplusvalenze dei periodi successivi, manon oltre il quarto, a condizione che siaindicata nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo d'imposta nel quale leminusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze realizzate mediante lacessione dei contratti stipulati con

associanti non residenti che nonsoddisfano le condizioni di cui all'articolo44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,nonché le plusvalenze di cui alle lettere c)e cbis) del comma 1 dell'articolo 67realizzate mediante la cessione dipartecipazioni al capitale o al patrimonio,titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo44, comma 2, lettera a), e contratti di cuiall'articolo 109, comma 9, lettera b),emessi o stipulati da società residenti inStati o territori diversi da quelli di cui aldecreto del Ministro dell'economia e dellefinanze emanato ai sensi dell'articolo168bis, salvo la dimostrazione, a seguitodell'esercizio dell'interpello secondo lemodalità del comma 5, lettera b), dellostesso articolo 167, del rispetto dellecondizioni indicate nella lettera c) delcomma 1 dell'articolo 87, concorrono aformare il reddito per il loro interoammontare. La disposizione del periodoprecedente non si applica allepartecipazioni, ai titoli e agli strumentifinanziari di cui alla citata lettera cbis), delcomma 1, dell'articolo 67, emessi dasocietà i cui titoli sono negoziati neimercati regolamentati. Le plusvalenze dicui ai periodi precedenti sono sommatealgebricamente alle relative minusvalenze;se le minusvalenze sono superiori alleplusvalenze l'eccedenza è riportata indeduzione integralmente dall'ammontaredelle plusvalenze dei periodi successivi,ma non oltre il quarto, a condizione chesia indicata nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo d'imposta nel quale leminusvalenze sono state realizzate.

5. Le plusvalenze di cui alle lettere cbis) ,diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sonosommate algebricamente alle relativeminusvalenze, nonché ai redditi ed alleperdite di cui alla lettera c-quater) e alleplusvalenze ed altri proventi di cui allalettera c-quinquies) del comma 1 dellostesso articolo 67; se l'ammontarecomplessivo delle minusvalenze e delleperdite è superiore all'ammontarecomplessivo delle plusvalenze e degli altri

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redditi, l'eccedenza può essere portata indeduzione, fino a concorrenza, dalleplusvalenze e dagli altri redditi dei periodid'imposta successivi ma non oltre ilquarto, a condizione che sia indicata nelladichiarazione dei redditi relativa al periodod'imposta nel quale le minusvalenze e leperdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),cbis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67sono costituite dalla differenza tra ilcorrispettivo percepito ovvero la sommaod il valore normale dei beni rimborsati edil costo od il valore di acquistoassoggettato a tassazione, aumentato diogni onere inerente alla loro produzione,compresa l'imposta di successione edonazione, con esclusione degli interessipassivi. Nel caso di acquisto persuccessione, si assume come costo ilvalore definito o, in mancanza, quellodichiarato agli effetti dell'imposta disuccessione, nonché, per i titoli esenti datale imposta, il valore normale alla data diapertura della successione. Nel caso diacquisto per donazione si assume comecosto il costo del donante. Per le azioni,quote o altre partecipazioni acquisite sullabase di aumento gratuito del capitale ilcosto unitario è determinato ripartendo ilcosto originario sul numero complessivodelle azioni, quote o partecipazioni dicompendio. Per le partecipazioni nellesocietà indicate dall'articolo 5, il costo èaumentato o diminuito dei redditi e delleperdite imputate al socio e dal costo siscomputano, fino a concorrenza dei redditigià imputati, gli utili distribuiti al socio. Perle valute estere cedute a termine siassume come costo il valore della valutaal cambio a pronti vigente alla data distipula del contratto di cessione. Il costo ovalore di acquisto è documentato a curadel contribuente. Per le valute estereprelevate da depositi e conti correnti, inmancanza della documentazione delcosto, si assume come costo il valoredella valuta al minore dei cambi mensiliaccertati ai sensi dell'articolo 110, comma9, nel periodo d'imposta in cui la

plusvalenza è realizzata. Le minusvalenzesono determinate con gli stessi criteristabiliti per le plusvalenze.

6bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) ecbis) del comma 1, dell'articolo 67derivanti dalla cessione di partecipazionial capitale in società di cui all'articolo 5,escluse le società semplici e gli enti adesse equiparati, e all'articolo 73, comma1, lettera a), costituite da non più di setteanni, possedute da almeno tre anni,ovvero dalla cessione degli strumentifinanziari e dei contratti indicati nelledisposizioni di cui alle lettere c) e cbis)relativi alle medesime società, rispetti-vamente posseduti e stipulati da almenotre anni, non concorrono alla formazionedel reddito imponibile in quanto esentiqualora e nella misura in cui, entro dueanni dal loro conseguimento, sianoreinvestite in società di cui all'articolo 5 eall'articolo 73, comma 1, lettera a), chesvolgono la medesima attività, mediante lasottoscrizione del capitale sociale ol'acquisto di partecipazioni al capitale dellemedesime, sempreché si tratti di societàcostituite da non più di tre anni.(1)

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dalcomma 6bis non può in ogni casoeccedere il quintuplo del costo sostenutodalla società le cui partecipazioni sonooggetto di cessione, nei cinque annianteriori alla cessione, per l'acquisizione ola realizzazione di beni materialiammortizzabili, diversi dagli immobili, e dibeni immateriali ammortizzabili, nonchéper spese di ricerca e sviluppo (1).

7. Agli effetti della determinazione delleplusvalenze e minusvalenze: a) dalcorrispettivo percepito o dalla sommarimborsata, nonché dal costo o valore diacquisto si scomputano i redditi di capitalematurati ma non riscossi, diversi da quelliderivanti dalla partecipazione in società edenti soggetti all'imposta sul reddito dellesocietà e dagli utili relativi ai titoli ed aglistrumenti finanziari di cui all'articolo 44,comma 2, lettera a), e ai contratti di cuiall'articolo 109, comma 9, lettera b); b)

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qualora vengano superate le percentualidi diritti di voto o di partecipazione indicatenella lettera c) del comma 1 dell'articolo67, i corrispettivi percepiti anteriormente alperiodo d'imposta nel quale si è verificatoil superamento delle percentuali siconsiderano percepiti in tale periodo; c)per le valute estere prelevate da depositi econti correnti si assume come corrispettivoil valore normale della valuta alla data dieffettuazione del prelievo; d) per lecessioni di metalli preziosi, in mancanzadella documentazione del costo diacquisto, le plusvalenze sono determinatein misura pari al 25 per cento delcorrispettivo della cessione; e) per lecessioni a titolo oneroso poste in essere indipendenza dei rapporti indicati nellalettera c-quater), del comma 1 dell'articolo67, il corrispettivo è costituito dal prezzo dicessione, eventualmente aumentato odiminuito dei premi pagati o riscossi suopzioni; f) nei casi di dilazione orateazione del pagamento del corrispettivola plusvalenza è determinata conriferimento alla parte del costo o valore diacquisto proporzionalmente corrisponden-te alle somme percepite nel periodod'imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-quater) delcomma 1 dell'articolo 67, sono costituitidalla somma algebrica dei differenzialipositivi o negativi, nonché degli altriproventi od oneri, percepiti o sostenuti, inrelazione a ciascuno dei rapporti iviindicati. Per la determinazione delleplusvalenze, minusvalenze e degli altriredditi derivanti da tali rapporti siapplicano i commi 6 e 7. I premi pagati eriscossi su opzioni, salvo che l'opzionenon sia stata chiusa anticipatamente oceduta, concorrono a formare il reddito nelperiodo d'imposta in cui l'opzione èesercitata ovvero scade il termine stabilitoper il suo esercizio. Qualora a seguitodell'esercizio dell'opzione siano cedute leattività di cui alle lettere c), cbis) o c-ter),dell'articolo 67, i premi pagati o riscossiconcorrono alla determinazione delleplusvalenze o minusvalenze, ai sensi della

lettera e) del comma 7. Le plusvalenze eminusvalenze derivanti dalla cessione atitolo oneroso di merci non concorrono aformare il reddito, anche se la cessione èposta in essere in dipendenza dei rapportiindicati nella lettera c-quater) del comma 1dell'articolo 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cuialla lettera c-quinquies) del comma 1dell'articolo 67, sono costituiti dalladifferenza positiva tra i corrispettivipercepiti ovvero le somme od il valorenormale dei beni rimborsati ed i corrispet-tivi pagati ovvero le somme corrisposte,aumentate di ogni onere inerente alla loroproduzione, con esclusione degli interessipassivi. Dal corrispettivo percepito e dallasomma rimborsata si scomputano i redditidi capitale derivanti dal rapporto cedutomaturati ma non riscossi nonché i redditidi capitale maturati a favore del creditoreoriginario ma non riscossi. Si applicano ledisposizioni della lettera f) del comma 7.

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(1) Comma aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n.112.

Art. 69 - Premi, vincite e indennità

1. I premi e le vincite di cui alla lettera d)del comma 1 dell'articolo 81 costituisconoreddito per l'intero ammontare percepitonel periodo di imposta, senza alcunadeduzione.

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premie i compensi di cui alla lettera m) delcomma 1 dell'articolo 81 non concorrono aformare il reddito per un importo nonsuperiore complessivamente nel periodod'imposta a 7.500 euro. Non concorrono,altresì, a formare il reddito i rimborsi dispese documentate relative al vitto,all'alloggio, al viaggio e al trasportosostenute in occasione di prestazionieffettuate fuori dal territorio comunale.

Art. 70 - Redditi di natura fondiaria

1. I censi, le decime, i quartesi e gli altriredditi di natura fondiaria nondeterminabili catastalmente, ancorché

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consistenti in prodotti del fondo ocommisurati ad essi, e i redditi dei beniimmobili situati nel territorio dello Statoche non sono e non devono essere iscrittiin catasto con attribuzione di rendita,concorrono a formare il redditocomplessivo nell'ammontare e per ilperiodo di imposta in cui sono percepiti.

2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situatiall'estero concorrono. alla formazione delreddito complessivo nell'ammontare nettorisultante dalla valutazione effettuata nelloStato estero per il corrispondente periododi imposta o, in caso di difformità deiperiodi di imposizione, per il periodo diimposizione estero che scade nel corso diquello italiano. I redditi dei fabbricati nonsoggetti ad imposte sui redditi nello Statoestero concorrono a formare il redditocomplessivo per l'ammontare percepitonel periodo di imposta, ridotto del 15 percento a titolo di deduzione forfetaria dellespese.

Art. 71 - Altri redditi

1. I redditi di cui alla lettera g) del comma1 dell'articolo 81 costituiscono reddito perl'ammontare percepito nel periodo diimposta, ridotto del 25 per cento se i dirittidalla cui utilizzazione derivano sono statiacquistati a titolo oneroso.

2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) delcomma 1 dell'articolo 81 sono costituitidalla differenza tra l'ammontare percepitonel periodo di imposta e le spesespecificamente inerenti alla loroproduzione. Le plusvalenze indicate allelettere h) e hbis) del predetto articolo 81sono determinate a norma dell'articolo 54.

2bis. In deroga alla disposizione di cui alcomma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste inessere dai soggetti che svolgono le attivitàdi cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cuial comma 2, lettera c), del predettoarticolo, si applicano le percentuali diredditività di cui ai commi 2 e 3dell'articolo 56bis. Le disposizioni delpresente comma non incidono

sull'esercizio della delega legislativa di cuialla legge 7 aprile 2003, n. 80.

TITOLO IIIMPOSTA SUL REDDITO DELLE

SOCIETÀ

Capo ISOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 72 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul redditodelle società è il possesso dei redditi indenaro o in natura rientranti nellecategorie indicate nell'articolo 6.

Art. 73 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul redditodelle società:

a) le società per azioni e in accomanditaper azioni, le società a responsabilitàlimitata, le società cooperative e le societàdi mutua assicurazione , nonché le societàeuropee di cui al regolamento (CE) n.2157/2001 e le società cooperativeeuropee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel territorio delloStato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dallesocietà,nonché i trust, residenti nelterritorio dello Stato, che hanno peroggetto esclusivo o principale l'esercizio diattività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dallesocietà, i trust che non hanno per oggettoesclusivo o principale l'esercizio di attivitàcommerciale nonché gli organismi diinvestimento collettivo del risparmio,residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo,compresi i trust, con o senza personalitàgiuridica, non residenti nel territorio delloStato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cuialle lettere b) e c) del comma 1, sicomprendono, oltre alle persone giuridi-che, le associazioni non riconosciute, iconsorzi e le altre organizzazioni non

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appartenenti ad altri soggetti passivi, neiconfronti delle quali il presuppostodell'imposta si verifica in modo unitario eautonomo. Tra le società e gli enti di cuialla lettera d) del comma 1 sonocomprese anche le società e leassociazioni indicate nell'articolo 5. Neicasi in cui i beneficiari del trust sianoindividuati, i redditi conseguiti dal trustsono imputati in ogni caso ai beneficiari inproporzione alla quota di partecipazioneindividuata nell'atto di costituzione deltrust o in altri documenti successiviovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi siconsiderano residenti le società e gli entiche per la maggior parte del periodo diimposta hanno la sede legale o la sededell'amministrazione o l'oggetto principalenel territorio dello Stato. Si consideranoaltresì residenti nel territorio dello Stato gliorganismi di investimento collettivo delrisparmio istituiti in Italia e, salvo provacontraria, i trust e gli istituti aventi analogocontenuto istituiti in Stati o territori diversida quelli di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze emanato aisensi dell'articolo 168bis, in cui almenouno dei disponenti ed almeno uno deibeneficiari del trust siano fiscalmenteresidenti nel territorio dello Stato. Siconsiderano, inoltre, residenti nel territoriodello Stato i trust istituiti in uno Statodiverso da quelli di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell'articolo 168bis,quando, successivamente alla lorocostituzione, un soggetto residente nelterritorio dello Stato effettui in favore deltrust un'attribuzione che importi iltrasferimento di proprietà di beni immobilio la costituzione o il trasferimento di dirittireali immobiliari, anche per quote, nonchévincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principaledell'ente residente è determinato in basealla legge, all'atto costitutivo o allo statuto,se esistenti in forma di atto pubblico o discrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attivitàessenziale per realizzare direttamente gliscopi primari indicati dalla legge, dall'attocostitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dellostatuto nelle predette forme, l'oggettoprincipale dell'ente residente èdeterminato in base all'attività effettiva-mente esercitata nel territorio dello Stato;tale disposizione si applica in ogni casoagli enti non residenti.

5bis. Salvo prova contraria, si consideraesistente nel territorio dello Stato la sededell'amministrazione di società ed enti,che detengono partecipazioni di controllo,ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,del codice civile, nei soggetti di cui allelettere a) e b) del comma 1, se, inalternativa: a) sono controllati, ancheindirettamente, ai sensi dell'articolo 2359,primo comma , del codice civile, dasoggetti residenti nel territorio dello Stato;b) sono amministrati da un consiglio diamministrazione, o altro organoequivalente di gestione, composto inprevalenza di consiglieri residenti nelterritorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenzadel controllo di cui al comma 5bis, rileva lasituazione esistente alla data di chiusuradell'esercizio o periodo di gestione delsoggetto estero controllato. Ai medesimifini, per le persone fisiche si tiene contoanche dei voti spettanti ai familiari di cuiall'articolo 5, comma 5.

5-quater. Salvo prova contraria, siconsiderano residenti nel territorio delloStato le società o enti il cui patrimonio siainvestito in misura prevalente in quote difondi di investimento immobiliare chiusi dicui all'articolo 37 del testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,e siano controllati direttamente oindirettamente, per il tramite di societàfiduciarie o per interposta persona, dasoggetti residenti in Italia. Il controllo èindividuato ai sensi dell'articolo 2359,commi primo e secondo, del codice civile,anche per partecipazioni possedute da

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soggetti diversi dalle società (1).

5-quinquies. I redditi degli organismi diinvestimento collettivo del risparmio istituitiin Italia, diversi dai fondi immobiliari, e diquelli con sede in Lussemburgo, giàautorizzati al collocamento nel territoriodello Stato, di cui all'articolo 11bis deldecreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,convertito, con modificazioni, dalla legge25 novembre 1983, n. 649, e successivemodificazioni, sono esenti dalle impostesui redditi purché il fondo o il soggettoincaricato della gestione sia sottoposto aforme di vigilanza prudenziale. Le ritenuteoperate sui redditi di capitale sono a titolodefinitivo. Non si applicano le ritenutepreviste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 esuccessive modificazioni, sugli interessied altri proventi dei conti correnti edepositi bancari, e le ritenute previste daicommi 3bis e 5 del medesimo articolo 26e dall'articolo 26-quinquies del predettodecreto nonché dall'articolo 10-ter dellalegge 23 marzo 1983, n. 77, e successivemodificazioni (2).

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(1) Comma aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n.112.

(2) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 13agosto 2011, n. 138.

Art. 74 - Stato ed enti pubblici

1. Gli organi e le amministrazioni delloStato, compresi quelli ad ordinamentoautonomo, anche se dotati di personalitàgiuridica, i comuni, i consorzi tra entilocali, le associazioni e gli enti gestori didemanio collettivo, le comunità montane,le province e le regioni non sono soggettiall'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attivitàcommerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte dienti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali,assistenziali e sanitarie da parte di entipubblici istituiti esclusivamente a tal fine,

comprese le aziende sanitarie localinonché l'esercizio di attività previdenziali eassistenziali da parte di enti privati diprevidenza obbligatoria (1).

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(1) Lettera modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n.78.

Art. 75 - Base imponibile

1. L'imposta si applica sul redditocomplessivo netto, determinato secondole disposizioni della sezione I del capo II,per le società e gli enti di cui alle lettere a)e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capoIII, per gli enti non commerciali di cui allalettera c) e dei capi IV e V, per le società egli enti non residenti di cui alla lettera d).

2. Le società residenti di cui alla lettera a)del comma 1 dell'articolo 73 e quelle nonresidenti di cui alla lettera d) possonodeterminare il reddito secondo ledisposizioni del capo VI.

Art. 76 - Periodo d'imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi diimposta, a ciascuno dei quali corrispondeuna obbligazione tributaria autonomasalvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.

2. Il periodo di imposta è costituitodall'esercizio o periodo di gestione dellasocietà o dell'ente, determinato dallalegge o dall'atto costitutivo. Se la duratadell'esercizio o periodo di gestione non èdeterminata dalla legge o dall'attocostitutivo, o è determinata in due o piùanni, il periodo di imposta è costituitodall'anno solare.

[3]

Art. 77 - Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è commisurata al redditocomplessivo netto con l'aliquota del 27,5per cento.

Art. 78 - Detrazione d'imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae fino aconcorrenza del suo ammontare unimporto pari al 19 per cento dell'onere perle erogazioni liberali in denaro in favore

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dei partiti e movimenti politici di cuiall'articolo 15, comma 1bis, per importicompresi tra 51,65 euro e 103.291,38euro, limitatamente alle società e agli entidi cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) eb), diversi dagli enti nei quali vi sia unapartecipazione pubblica o i cui titoli sianonegoziati in mercati regolamentati italianio esteri, nonché dalle società ed enti checontrollano, direttamente o indirettamente,tali soggetti, ovvero ne siano controllati osiano controllati dalla stessa società oente che controlla i soggetti medesimi,nonché dell'onere di cui all'articolo 15,comma 1, lettera i-ter).

1bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino aconcorrenza del suo ammontare, unimporto pari al 19 per cento dell'onere dicui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies) (1).

----------

(1) Comma aggiunto dalla Legge 24 dicembre2012, n. 228.

Art. 78bis - Altre attività agricole

1. Per le attività dirette alla produzione divegetali esercitate oltre il limite di cuiall'articolo 29, comma 2, lettera b), ilreddito relativo alla parte eccedenteconcorre a formare il reddito di impresanell'ammontare corrispondente al redditoagrario relativo alla superficie sulla qualela produzione insiste in proporzione allasuperficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione,valorizzazione e commercializzazione diprodotti diversi da quelli indicatinell'articolo 29, comma 2, lettera c),ottenuti prevalentemente dalla coltiva-zione del fondo o del bosco odall'allevamento di animali, il reddito èdeterminato applicando all'ammontare deicorrispettivi delle operazioni registrate osoggette a registrazione agli effettidell'imposta sul valore aggiunto, consegui-ti con tali attività, il coefficiente diredditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di

servizi di cui al terzo comma dell'articolo2135 del codice civile, il reddito èdeterminato applicando all'ammontare deicorrispettivi delle operazioni registrate osoggette a registrazione agli effettidell'imposta sul valore aggiunto,conseguiti con tali attività, il coefficiente diredditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3non si applicano ai soggetti di cuiall'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d),nonché alle società in nome collettivo edin accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di nonavvalersi delle disposizioni di cui alpresente articolo. In tal caso l'opzione o larevoca per la determinazione del redditonel modo normale si esercitano con lemodalità stabilite dal regolamento recantenorme per il riordino della disciplina delleopzioni in materia di imposta sul valoreaggiunto e di imposte dirette, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica10 novembre 1997, n. 442, e successivemodificazioni.

Art. 79 - Scomputo degli acconti

1. I versamenti eseguiti dal contribuente inacconto dell'imposta e le ritenute alla fontea titolo di acconto si scomputanodall'imposta a norma dell'articolo 22, salvoil disposto del comma 2 del presentearticolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondocomma dell'articolo 26 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,con modificazioni, dalla legge 1° dicembre1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto,si scomputano nel periodo di imposta nelquale i redditi cui afferiscono concorrono aformare il reddito complessivo ancorchénon siano stati percepiti e assoggettati allaritenuta. L'importo da scomputare ècalcolato in proporzione all'ammontaredegli interessi e altri proventi checoncorrono a formare il reddito.

Art. 80 - Riporto o rimborso

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delle eccedenze

1. Se l'ammontare complessivo dei creditiper le imposte pagate all'estero, delleritenute d'acconto e dei versamenti inacconto di cui ai precedenti articoli èsuperiore a quello dell'imposta dovuta ilcontribuente ha diritto, a sua scelta, dicomputare l'eccedenza in diminuzionedell'imposta relativa al periodo di impostasuccessivo, di chiederne il rimborso insede di dichiarazione dei redditi ovvero diutilizzare la stessa in compensazione aisensi dell'articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.

Capo IIDETERMINAZIONE DELLA BASE

IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLIENTI COMMERCIALI RESIDENTI

Sezione IDETERMINAZIONE DELLA BASE

IMPONIBILE

Art. 81 - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società edegli enti commerciali di cui alle lettere a)e b) del comma 1 dell'articolo 73, daqualsiasi fonte provenga, è consideratoreddito d'impresa ed è determinatosecondo le disposizioni di questa sezione.

Art. 82 - Cessioni obbligatorie dipartecipazioni sociali

1. Alle plusvalenze imponibili relative alleazioni o quote alienate a norma degliarticoli 2357, quarto comma, 2357bis,secondo comma, e 2359-ter, del codicecivile e a norma dell'articolo 121 deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,si applicano le disposizioni del comma 4dell'articolo 86.

Art. 83 - Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo è determinatoapportando all'utile o alla perdita risultantedal conto economico, relativo all'eserciziochiuso nel periodo d'imposta, le variazioniin aumento o in diminuzione conseguentiall'applicazione dei criteri stabiliti nelle

successive disposizioni della presentesezione. In caso di attività che fruiscono diregimi di parziale o totale detassazionedel reddito, le relative perdite fiscaliassumono rilevanza nella stessa misura incui assumerebbero rilevanza i risultatipositivi. Per i soggetti che redigono ilbilancio in base ai principi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 luglio 2002, anche nellaformulazione derivante dalla proceduraprevista dall'articolo 4, comma 7-ter, deldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,valgono, anche in deroga alle disposizionidei successivi articoli della presentesezione, i criteri di qualificazione,imputazione temporale e classificazione inbilancio previsti da detti principi contabili(1).

----------

(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 29dicembre 2010, n. 225.

Art. 84 - Riporto delle perdite

1. La perdita di un periodo d'imposta,determinata con le stesse norme valevoliper la determinazione del reddito, puòessere computata in diminuzione delreddito dei periodi d'imposta successivi inmisura non superiore all'ottanta per centodel reddito imponibile di ciascuno di essi eper l'intero importo che trova capienza intale ammontare. Per i soggetti chefruiscono di un regime di esenzionedell'utile la perdita è riportabile perl'ammontare che eccede l'utile che non haconcorso alla formazione del reddito negliesercizi precedenti. La perdita è diminuitadei proventi esenti dall'imposta diversi daquelli di cui all' articolo 87, per la parte delloro ammontare che eccede i componentinegativi non dedotti ai sensi dell' articolo109, comma 5. Detta differenza potràtuttavia essere computata in diminuzionedel reddito complessivo in misura tale chel'imposta corrispondente al redditoimponibile risulti compensata da eventualicrediti di imposta, ritenute alla fonte atitolo di acconto, versamenti in acconto, e

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dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi treperiodi d'imposta dalla data di costituzionepossono, con le modalità previste alcomma 1, essere computate indiminuzione del reddito complessivo deiperiodi d'imposta successivi entro il limitedel reddito imponibile di ciascuno di essi eper l'intero importo che trova capienza nelreddito imponibile di ciascuno di essi acondizione che si riferiscano ad unanuova attività produttiva.

3. Le disposizioni del comma 1 non siapplicano nel caso in cui la maggioranzadelle partecipazioni aventi diritto di votonelle assemblee ordinarie del soggettoche riporta le perdite venga trasferita ocomunque acquisita da terzi, anche atitolo temporaneo e, inoltre, vengamodificata l'attività principale in fattoesercitata nei periodi d'imposta in cui leperdite sono state realizzate. La modificadell'attività assume rilevanza se intervienenel periodo d'imposta in corso al momentodel trasferimento od acquisizione ovveronei due successivi od anteriori. Lalimitazione non si applica qualora:

[a)]

b) le partecipazioni siano relative a societàche nel biennio precedente a quello ditrasferimento hanno avuto un numero didipendenti mai inferiore alle dieci unità eper le quali dal conto economico relativoall'esercizio precedente a quello ditrasferimento risultino un ammontare diricavi e proventi dell'attività caratteristica,e un ammontare delle spese perprestazioni di lavoro subordinato e relativicontributi, di cui all'articolo 2425 delcodice civile, superiore al 40 per cento diquello risultante dalla media degli ultimidue esercizi anteriori (1).

----------

(1) Comma così da ultimo sostituito dal D.L. 6luglio 2011, n. 98.

Art. 85 - Ricavi

1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni edelle prestazioni di servizi alla cuiproduzione o al cui scambio è direttal'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materieprime e sussidiarie, di semilavorati e dialtri beni mobili, esclusi quelli strumentali,acquistati o prodotti per essere impiegatinella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni oquote di partecipazioni, anche nonrappresentate da titoli, al capitale disocietà ed enti di cui all'articolo 73, chenon costituiscono immobilizzazioni finan-ziarie, diverse da quelle cui si applical'esenzione di cui all'articolo 87, anche senon rientrano fra i beni al cui scambio èdiretta l'attività dell'impresa. Se lepartecipazioni sono nelle società o enti dicui all'articolo 73, comma 1, lettera d), siapplica il comma 2 dell'articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumentifinanziari similari alle azioni ai sensidell'articolo 44 emessi da società ed entidi cui all'articolo 73, che non costituisconoimmobilizzazioni finanziarie, diversi daquelli cui si applica l'esenzione di cuiall'articolo 87, anche se non rientrano fra ibeni al cui scambio è diretta l'attivitàdell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni diobbligazioni e di altri titoli in serie o dimassa diversi da quelli di cui alla lettere c)e d) precedenti che non costituisconoimmobilizzazioni finanziarie, anche se nonrientrano fra i beni al cui scambio è direttal'attività dell'impresa;

f) le indennità conseguite a titolo dirisarcimento, anche in forma assicurativa,per la perdita o il danneggiamento di benidi cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valorenormale di quelli, in natura, spettanti sottoqualsiasi denominazione in base acontratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente inconto esercizio a norma di legge.

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2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valorenormale dei beni di cui al comma 1assegnati ai soci o destinati a finalitàestranee all'esercizio dell'impresa.

3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) delcomma 1 costituiscono immobilizzazionifinanziarie se sono iscritti come tali nelbilancio.

3bis. In deroga al comma 3, per i soggettiche redigono il bilancio in base ai principicontabili internazionali di cui alregolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del19 luglio 2002, si consideranoimmobilizzazioni finanziarie gli strumentifinanziari diversi da quelli detenuti per lanegoziazione.

Art. 86 - Plusvalenze patrimoniali

1. Le plusvalenze dei beni relativiall'impresa, diversi da quelli indicati nelcomma 1 dell'articolo 85, concorrono aformare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione atitolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante ilrisarcimento, anche in forma assicurativa,per la perdita o il danneggiamento deibeni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci odestinati a finalità estranee all'eserciziodell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) delcomma 1 la plusvalenza è costituita dalladifferenza fra il corrispettivo o l'indennizzoconseguito, al netto degli oneri accessoridi diretta imputazione, e il costo nonammortizzato. Concorrono alla formazionedel reddito anche le plusvalenze delleaziende, compreso il valore di avvia-mento, realizzate unitariamente mediantecessione a titolo oneroso. Se ilcorrispettivo della cessione è costituitoesclusivamente da beni ammortizzabili,anche se costituenti un complesso o ramoaziendale, e questi vengono complessiva-mente iscritti in bilancio allo stesso valoreal quale vi erano iscritti i beni ceduti, si

considera plusvalenza soltanto il con-guaglio in denaro eventualmente pattuito.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) delcomma 1, la plusvalenza è costituita dalladifferenza tra il valore normale e il costonon ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse daquelle di cui al successivo articolo 87,determinate a norma del comma 2,concorrono a formare il reddito, per l'interoammontare nell'esercizio in cui sono staterealizzate ovvero, se i beni sono statiposseduti per un periodo non inferiore atre anni, o a un anno per le societàsportive professionistiche, a scelta delcontribuente, in quote costanti nell'eser-cizio stesso e nei successivi, ma non oltreil quarto. La predetta scelta deve risultaredalla dichiarazione dei redditi; se questanon è presentata la plusvalenza concorrea formare il reddito per l'intero ammontarenell'esercizio in cui è stata realizzata. Per ibeni che costituiscono immobilizzazionifinanziarie, diverse da quelle di cui alsuccessivo articolo 87, le disposizioni deiperiodi precedenti si applicano per quelliiscritti come tali negli ultimi tre bilanci; siconsiderano ceduti per primi i beniacquisiti in data più recente.

5. La cessione dei beni ai creditori in sededi concordato preventivo non costituiscerealizzo delle plusvalenze e minusvalenzedei beni, comprese quelle relative allerimanenze e il valore di avviamento.

5bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5e 7, costituiscono plusvalenze le somme oil valore normale dei beni ricevuti a titolo diripartizione del capitale e delle riserve dicapitale per la parte che eccede il valorefiscalmente riconosciuto delle partecipa-zioni.

Art. 87 - Plusvalenze esenti

1. Non concorrono alla formazione delreddito imponibile in quanto esenti nellamisura del 95 per cento le plusvalenzerealizzate e determinate ai sensidell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativa-mente ad azioni o quote di partecipazioni

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in società ed enti indicati nell'articolo 5,escluse le società semplici e gli enti allestesse equiparate, e nell'articolo 73,comprese quelle non rappresentate datitoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giornodel dodicesimo mese precedente quellodell'avvenuta cessione considerandocedute per prime le azioni o quoteacquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delleimmobilizzazioni finanziarie nel primobilancio chiuso durante il periodo dipossesso;

c) residenza fiscale della societàpartecipata in uno Stato o territorio di cuial decreto del Ministro dell'economia edelle finanze emanato ai sensi dell'articolo168bis, o, alternativamente, l'avvenutadimostrazione, a seguito dell'eserciziodell'interpello secondo le modalità di cui alcomma 5, lettera b), dell'articolo 167, chedalle partecipazioni non sia statoconseguito, sin dall'inizio del periodo dipossesso, l'effetto di localizzare i redditi inStati o territori diversi da quelli individuatinel medesimo decreto di cui all'articolo168bis;

d) esercizio da parte della societàpartecipata di un'impresa commercialesecondo la definizione di cui all'articolo 55.Senza possibilità di prova contraria sipresume che questo requisito nonsussista relativamente alle partecipazioniin società il cui valore del patrimonio èprevalentemente costituito da beniimmobili diversi dagli immobili alla cuiproduzione o al cui scambio èeffettivamente diretta l'attività dell'impresa,dagli impianti e dai fabbricati utilizzatidirettamente nell'esercizio d'impresa. Siconsiderano direttamente utilizzatinell'esercizio d'impresa gli immobiliconcessi in locazione finanziaria e i terrenisu cui la società partecipata svolgel'attività agricola.

1bis. Le cessioni delle azioni o quoteappartenenti alla categoria delle

immobilizzazioni finanziarie e di quelleappartenenti alla categoria dell'attivocircolante vanno considerate separata-mente con riferimento a ciascunacategoria.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed), devono sussistere ininterrottamente, almomento del realizzo, almeno dall'iniziodel terzo periodo d'imposta anteriore alrealizzo stesso.

3. L'esenzione di cui al comma 1 siapplica, alle stesse condizioni ivi previste,alle plusvalenze realizzate e determinateai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,relativamente alle partecipazioni alcapitale o al patrimonio, ai titoli e aglistrumenti finanziari similari alle azioni aisensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a)ed ai contratti di cui all'articolo 109,comma 9, lettera b). Concorrono in ognicaso alla formazione del reddito per il lorointero ammontare gli utili relativi aicontratti di cui all'articolo 109, comma 9,lettera b), che non soddisfano lecondizioni di cui all'articolo 44, comma 2,lettera a), ultimo periodo.

4. Fermi rimanendo quelli di cui alle letterea), b) e c), il requisito di cui alla lettera d)del comma 1 non rileva per lepartecipazioni in società i cui titoli sononegoziati nei mercati regolamentati. Alleplusvalenze realizzate mediante offertepubbliche di vendita si applica l'esenzionedi cui ai commi 1 e 3 indipendentementedal verificarsi del requisito di cui allapredetta lettera d).

5. Per le partecipazioni in società la cuiattività consiste in via esclusiva oprevalente nell'assunzione di parteci-pazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d)del comma 1 si riferiscono alle societàindirettamente partecipate e si verificanoquando tali requisiti sussistono neiconfronti delle partecipate che rappresen-tano la maggior parte del valore delpatrimonio sociale della partecipante.

6. Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche alle plusvalenze di cui

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all'articolo 86, comma 5bis.

[7]

Art. 88 - Sopravvenienze attive

1. Si considerano sopravvenienze attive iricavi o altri proventi conseguiti a fronte dispese, perdite od oneri dedotti o dipassività iscritte in bilancio in precedentiesercizi e i ricavi o altri proventi conseguitiper ammontare superiore a quello che haconcorso a formare il reddito in precedentiesercizi, nonché la sopravvenutainsussistenza di spese, perdite od oneridedotti o di passività iscritte in bilancio inprecedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) delcomma 1 dell'articolo 86 vengonoconseguite per ammontare superiore aquello che ha concorso a formare ilreddito in precedenti esercizi, l'eccedenzaconcorre a formare il reddito a norma delcomma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienzeattive:

a) le indennità conseguite a titolo dirisarcimento, anche in forma assicurativa,di danni diversi da quelli considerati allalettera f) del comma 1 dell'articolo 85 ealla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;

b) i proventi in denaro o in naturaconseguiti a titolo di contributo o diliberalità, esclusi i contributi di cui allelettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85e quelli per l'acquisto di beniammortizzabili indipendentemente dal tipodi finanziamento adottato. Tali proventiconcorrono a formare il redditonell'esercizio in cui sono stati incassati oin quote costanti nell'esercizio in cui sonostati incassati e nei successivi ma nonoltre il quarto. Sono fatte salve leagevolazioni connesse alla realizzazionedi investimenti produttivi concesse neiterritori montani di cui alla legge 31gennaio 1994, n. 97, nonché quelleconcesse ai sensi del testo unico delleleggi sugli interventi nel Mezzogiorno,approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,per la decorrenza prevista al momentodella concessione delle stesse. Non siconsiderano contributi o liberalità ifinanziamenti erogati dallo Stato, dalleRegioni e dalle Province autonome per lacostruzione, ristrutturazione e manuten-zione straordinaria ed ordinaria di immobilidi edilizia residenziale pubblica concessiagli Istituti autonomi per le case popolari,comunque denominati, nonché quellierogati alle cooperative edilizie a proprietàindivisa e di abitazione per la costruzione,ristrutturazione e manutenzione ordinariae straordinaria di immobili destinatiall'assegnazione in godimento olocazione.

4. Non si considerano sopravvenienzeattive i versamenti in denaro o in naturafatti a fondo perduto o in conto capitalealle società e agli enti di cui all'articolo 73,comma 1, lettere a) e b), dai propri soci ela rinuncia dei soci ai crediti, né gli apportieffettuati dai possessori di strumentisimilari alle azioni, né la riduzione deidebiti dell'impresa in sede di concordatofallimentare o preventivo o per effetto dellapartecipazione delle perdite da partedell'associato in partecipazione. In caso diaccordo di ristrutturazione dei debitiomologato ai sensi dell'articolo 182bis delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267,ovvero di un piano attestato ai sensidell'articolo 67, terzo comma, lettera d),del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,pubblicato nel registro delle imprese, lariduzione dei debiti dell'impresa noncostituisce sopravvenienza attiva per laparte che eccede le perdite, pregresse edi periodo, di cui all'articolo 84 (1).

5. In caso di cessione del contratto dilocazione finanziaria il valore normale delbene costituisce sopravvenienza attiva.

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(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 22giugno 2012, n. 83.

Art. 89 - Dividendi ed interessi

1. Per gli utili derivanti dalla

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partecipazione in società semplici, innome collettivo e in accomandita sempliceresidenti nel territorio dello Stato siapplicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma esotto qualsiasi denominazione, anche neicasi di cui all'articolo 47, comma 7, dallesocietà ed enti di cui all'articolo 73,comma 1, lettere a), b) e c), nonconcorrono a formare il redditodell'esercizio in cui sono percepiti inquanto esclusi dalla formazione delreddito della società o dell'ente riceventeper il 95 per cento del loro ammontare. Lastessa esclusione si applica allaremunerazione corrisposta relativamenteai contratti di cui all'articolo 109, comma 9,lettera b), e alla remunerazione deifinanziamenti eccedenti di cui all'articolo98 direttamente erogati dal socio o dallesue parti correlate, anche in sede diaccertamento.

2bis. In deroga al comma 2, per i soggettiche redigono il bilancio in base ai principicontabili internazionali di cui alregolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi adazioni, quote e strumenti finanziari similarialle azioni detenuti per la negoziazioneconcorrono per il loro intero ammontarealla formazione del reddito nell'esercizio incui sono percepiti.

3. Qualora si verifichi la condizione di cuiall'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimoperiodo, l'esclusione di cui al comma 2 siapplica agli utili provenienti dai soggetti dicui all'articolo 73, comma 1, lettera d), ealle remunerazioni derivanti da contratti dicui all'articolo 109, comma 9, lettera b),stipulati con tali soggetti residenti negliStati o territori di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze emanato aisensi dell'articolo 168bis, o, se ivi nonresidenti, relativamente ai quali, a seguitodell'esercizio dell'interpello secondo lemodalità del comma 5, lettera b),dell'articolo 167, siano rispettate lecondizioni di cui alla lettera c) del comma

1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni casoalla formazione del reddito per il lorointero ammontare gli utili relativi aicontratti di cui all'articolo 109, comma 9,lettera b), che non soddisfano lecondizioni di cui all'articolo 44, comma 2,lettera a), ultimo periodo.

4. Si applicano le disposizioni di cui agliarticoli 46 e 47, ove compatibili.

5. Se la misura non è determinata periscritto gli interessi si computano al saggiolegale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti inbase a contratti "pronti contro termine" cheprevedono l'obbligo di rivendita a terminedei titoli, concorrono a formare il redditodel cessionario per l'ammontare maturatonel periodo di durata del contratto. Ladifferenza positiva o negativa tra ilcorrispettivo a pronti e quello a termine, alnetto degli interessi maturati sulle attivitàoggetto dell'operazione nel periodo didurata del contratto, concorre a formare ilreddito per la quota maturatanell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per leoperazioni bancarie regolate in contocorrente, compresi i conti correnti reciprociper servizi resi intrattenuti tra aziende eistituti di credito, si considerano maturatianche gli interessi compensati a norma dilegge o di contratto.

Art. 90 - Proventi immobiliari

1. I redditi degli immobili che noncostituiscono beni strumentali perl'esercizio dell'impresa, nè beni alla cuiproduzione o al cui scambio è direttal'attività dell'impresa, concorrono aformare il reddito nell'ammontaredeterminato secondo le disposizioni delcapo II del titolo I per gli immobili situatinel territorio dello Stato e a normadell'articolo 70 per quelli situati all'estero.Tale disposizione non si applica per iredditi, dominicali e agrari, dei terreniderivanti dall'esercizio delle attivitàagricole di cui all'articolo 32, pur se neilimiti ivi stabiliti. Per gli immobili

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riconosciuti di interesse storico o artistico,ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,il reddito medio ordinario di cui all'articolo37, comma 1, è ridotto del 50 per cento enon si applica comunque l'articolo 41. Incaso di immobili locati, qualora il canonerisultante dal contratto di locazione ridotto,fino ad un massimo del 15 per cento delcanone medesimo, dell'importo dellespese documentate sostenute edeffettivamente rimaste a carico per larealizzazione degli interventi di cui allalettera a) del comma 1 dell'articolo 3 deldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, risulti superiore alreddito medio ordinario dell'unitàimmobiliare, il reddito è determinato inmisura pari a quella del canone dilocazione al netto di tale riduzione. Per gliimmobili locati riconosciuti di interessestorico o artistico, ai sensi dell'articolo 10del codice di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, qualora il canonerisultante dal contratto di locazione ridottodel 35 per cento risulti superiore al redditomedio ordinario dell'unità immobiliare, ilreddito è determinato in misura pari aquella del canone di locazione al netto ditale riduzione (1).

2. Le spese e gli altri componenti negativirelativi ai beni immobili indicati nel comma1 non sono ammessi in deduzione.

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(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 2marzo 2012, n. 16.

Art. 91 - Proventi e oneri noncomputabili nella determinazione

del reddito

1. Non concorrono alla formazione delreddito:

a) i proventi dei cespiti che fruiscono diesenzione dall'imposta;

b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte atitolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

c) in caso di riduzione del capitale socialemediante annullamento di azioni proprie,

acquistate in attuazione della relativadeliberazione o precedentemente, ladifferenza positiva o negativa tra il costodelle azioni annullate e la corrispondentequota del patrimonio netto;

d) i sopraprezzi di emissione delle azioni oquote e gli interessi di conguaglio versatidai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

[Art. 91bis]

Art. 92 - Variazioni delle rimanenze

1. Le variazioni delle rimanenze finali deibeni indicati all'articolo 85, comma 1,lettere a) e b), rispetto alle esistenzeiniziali, concorrono a formare il redditodell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali,la cui valutazione non sia effettuata a costispecifici o a norma dell'articolo 93, sonoassunte per un valore non inferiore aquello che risulta raggruppando i beni incategorie omogenee per natura e pervalore e attribuendo a ciascun gruppo unvalore non inferiore a quello determinato anorma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano,le rimanenze sono valutate attribuendo adogni unità il valore risultante dalladivisione del costo complessivo dei beniprodotti e acquistati nell'esercizio stessoper la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantitàdelle rimanenze è aumentata rispettoall'esercizio precedente, le maggioriquantità, valutate a norma del comma 2,costituiscono voci distinte per esercizi diformazione. Se la quantità è diminuita, ladiminuzione si imputa agli incrementiformati nei precedenti esercizi, a partiredal più recente.

4. Per le imprese che valutano in bilanciole rimanenze finali con il metodo dellamedia ponderata o del "primo entrato,primo uscito" o con varianti di quello di cuial comma 3, le rimanenze finali sonoassunte per il valore che risultadall'applicazione del metodo adottato.

5. Se in un esercizio il valore unitariomedio dei beni, determinato a norma dei

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commi 2, 3 e 4, è superiore al valorenormale medio di essi nell'ultimo mesedell'esercizio, il valore minimo di cui alcomma 1, è determinato moltiplicandol'intera quantità dei beni, indipendente-mente dall'esercizio di formazione, per ilvalore normale. Per le valute estere siassume come valore normale il valoresecondo il cambio alla data di chiusuradell'esercizio. Il minor valore attribuito allerimanenze in conformità alle disposizionidel presente comma vale anche per gliesercizi successivi sempre che lerimanenze non risultino iscritte nello statopatrimoniale per un valore superiore.

6. I prodotti in corso di lavorazione e iservizi in corso di esecuzione al terminedell'esercizio sono valutati in base allespese sostenute nell'esercizio stesso,salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per leopere, le forniture e i servizi di durataultrannuale.

7. Le rimanenze finali di un esercizionell'ammontare indicato dal contribuentecostituiscono le esistenze inizialidell'esercizio successivo.

8. Per gli esercenti attività di commercio alminuto che valutano le rimanenze dellemerci con il metodo del prezzo al dettagliosi tiene conto del valore così determinatoanche in deroga alla disposizione delcomma 1, a condizione che nelladichiarazione dei redditi o in appositoallegato siano illustrati i criteri e lemodalità di applicazione del detto metodo,con riferimento all'oggetto e alla strutturaorganizzativa dell'impresa.

Art. 92bis (1) - Valutazione dellerimanenze di alcune categorie di imprese

1. La valutazione delle rimanenze finali deibeni indicati all'articolo 85, comma 1,lettere a) e b) è effettuata secondo ilmetodo della media ponderata o del"primo entrato primo uscito", anche se nonadottati in bilancio, dalle imprese il cuivolume di ricavi supera le soglie previsteper l'applicazione degli studi di settore,

esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburiliquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione ocommercializzazione di benzine, petroli,gasoli per usi vari, oli lubrificanti eresiduati, di gas di petrolio liquefatto e digas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica anche ai soggetti che redigono ilbilancio in base ai principi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 luglio 2002, ed anche aquelli che abbiano esercitato,relativamente alla valutazione dei benifungibili, l'opzione di cui all'articolo 13,comma 4, del decreto legislativo 28febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente dispostodal presente articolo si applicano ledisposizioni dei commi 1, 5 e 7,dell'articolo 92.

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(1) Articolo aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n.112.

Art. 93 - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

1. Le variazioni delle rimanenze finali delleopere, forniture e servizi pattuiti comeoggetto unitario e con tempo di esecu-zione ultrannuale, rispetto alle esistenzeiniziali, concorrono a formare il redditodell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali,che costituiscono esistenze inizialidell'esercizio successivo, sono assunteper il valore complessivo determinato anorma delle disposizioni che seguono perla parte eseguita fin dall'iniziodell'esecuzione del contratto, salvo ildisposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base deicorrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni diprezzo richieste in applicazione didisposizioni di legge o di clausolecontrattuali si tiene conto, finchè nonsiano state definitivamente stabilite, in

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misura non inferiore al 50 per cento. Perla parte di opere, forniture e servizicoperta da stati di avanzamento lavalutazione è fatta in base ai corrispettiviliquidati.

[3]

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivodal committente si comprendono tra iricavi e la valutazione tra le rimanenze, incaso di liquidazione parziale, è limitataalla parte non ancora liquidata. Ognisuccessiva variazione dei corrispettivi èimputata al reddito dell'esercizio in cui èstata definitivamente stabilita.

[5]

6. Alla dichiarazione dei redditi deveessere allegato, distintamente perciascuna opera, fornitura o servizio, unprospetto recante l'indicazione degliestremi del contratto, delle generalità edella residenza del committente, dellascadenza prevista, degli elementi tenuti abase per la valutazione e dellacollocazione di tali elementi nei contidell'impresa.

[7]

Art. 94 - Valutazione dei titoli

1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1,lettere c), d), ed e), esistenti al termine diun esercizio, sono valutati applicando ledisposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3,4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenticommi.

2. Le cessioni di titoli, derivanti da contrattidi riporto o di "pronti contro termine" cheprevedono per il cessionario l'obbligo dirivendita a termine dei titoli, nondeterminano variazioni delle rimanenzedei titoli.

3. Ai fini del raggruppamento in categorieomogenee non si tiene conto del valore esi considerano della stessa natura i titoliemessi dallo stesso soggetto ed aventiuguali caratteristiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma5, si applicano solo per la valutazione dei

titoli di cui all'articolo 85, comma 1, letterae); a tal fine il valore minimo èdeterminato:

a) per i titoli negoziati in mercatiregolamentati, in base ai prezzi rilevatinell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero inbase alla media aritmetica dei prezzirilevati nell'ultimo mese. Non si applica,comunque, l'articolo 109, comma 4, letterab), secondo periodo;

b) per gli altri titoli, secondo le disposizionidell'articolo 9, comma 4, lettera c).

4bis. In deroga al comma 4, per i soggettiche redigono il bilancio in base ai principicontabili internazionali di cui alregolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del19 luglio 2002, la valutazione dei beniindicati nell'articolo 85, comma 1, letterec), d) ed e), operata in base alla correttaapplicazione di tali principi assume rilievoanche ai fini fiscali.

5. In caso di aumento del capitale dellasocietà emittente mediante passaggio diriserve a capitale il numero delle azioniricevute gratuitamente si aggiunge alnumero di quelle già possedute inproporzione alle quantità delle singole vocidella corrispondente categoria e il valoreunitario si determina, per ciascuna voce,dividendo il costo complessivo delle azionigià possedute per il numero complessivodelle azioni.

6. L'ammontare dei versamenti fatti afondo perduto o in conto capitale allasocietà dai propri soci o della rinuncia aicrediti nei confronti della società daglistessi soci, si aggiunge al costo dei titoli edelle quote di cui all'articolo 85, comma 1,lettera c), in proporzione alla quantità dellesingole voci della corrispondentecategoria; la stessa disposizione valerelativamente agli apporti effettuati deidetentori di strumenti finanziari assimilatialle azioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti siapplicano anche per la valutazione dellequote di partecipazione in società ed enti

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non rappresentate da titoli, indicatinell'articolo 85, comma 1, lettera c).

Art. 95 - Spese per prestazioni di lavoro

1. Le spese per prestazioni di lavorodipendente deducibili nella determinazio-ne del reddito comprendono anche quellesostenute in denaro o in natura a titolo diliberalità a favore dei lavoratori, salvo ildisposto dell'articolo 100, comma 1.

2. Non sono deducibili i canoni dilocazione anche finanziaria e le speserelative al funzionamento di strutturerecettive, salvo quelle relative a servizi dimensa destinati alla generalità deidipendenti o a servizi di alloggio destinatia dipendenti in trasferta temporanea. Icanoni di locazione anche finanziaria e lespese di manutenzione dei fabbricaticoncessi in uso ai dipendenti sonodeducibili per un importo non superiore aquello che costituisce reddito per idipendenti stessi a norma dell'articolo 51,comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati dicui al secondo periodo siano concessi inuso a dipendenti che abbiano trasferito laloro residenza anagrafica per esigenze dilavoro nel comune in cui prestano l'attività,per il periodo d'imposta in cui si verifica iltrasferimento e nei due periodi successivi,i predetti canoni e spese sonointegralmente deducibili.

3. Le spese di vitto e alloggio sostenuteper le trasferte effettuate fuori dal territoriocomunale dai lavoratori dipendenti e daititolari di rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa sono ammessein deduzione per un ammontaregiornaliero non superiore ad euro 180,76;il predetto limite è elevato ad euro 258,23per le trasferte all'estero. Se il dipendenteo il titolare dei predetti rapporti sia statoautorizzato ad utilizzare un autoveicolo disua proprietà ovvero noleggiato al fine diessere utilizzato per una specificatrasferta, la spesa deducibile è limitata,rispettivamente, al costo di percorrenza oalle tariffe di noleggio relative adautoveicoli di potenza non superiore a 17cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore

diesel.

4. Le imprese autorizzate all'autotrasportodi merci, in luogo della deduzione, ancheanalitica, delle spese sostenute inrelazione alle trasferte effettuate dalproprio dipendente fuori del territoriocomunale, possono dedurre un importopari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro95,80 per le trasferte all'estero, al nettodelle spese di viaggio e di trasporto.

5. I compensi spettanti agli amministratoridelle società ed enti di cui all'articolo 73,comma 1, sono deducibili nell'esercizio incui sono corrisposti; quelli erogati sottoforma di partecipazione agli utili, anchespettanti ai promotori e soci fondatori,sono deducibili anche se non imputati alconto economico.

6. Fermo restando quanto dispostodall'articolo 109, comma 9, lettera b) lepartecipazioni agli utili spettanti ailavoratori dipendenti, e agli associati inpartecipazione sono computate indiminuzione del reddito dell'esercizio dicompetenza, indipendentemente dallaimputazione al conto economico.

Art. 96 - Interessi passivi

1. Gli interessi passivi e gli oneriassimilati, diversi da quelli compresi nelcosto dei beni ai sensi del comma 1,lettera b), dell'articolo 110, sono deducibiliin ciascun periodo d'imposta fino aconcorrenza degli interessi attivi eproventi assimilati. L'eccedenza èdeducibile nel limite del 30 per cento delrisultato operativo lordo della gestionecaratteristica. La quota del risultatooperativo lordo prodotto a partire dal terzoperiodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non utilizzataper la deduzione degli interessi passivi edegli oneri finanziari di competenza, puòessere portata ad incremento del risultatooperativo lordo dei successivi periodid'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intendela differenza tra il valore e i costi dellaproduzione di cui alle lettere A) e B)

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dell'articolo 2425 del codice civile, conesclusione delle voci di cui al numero 10),lettere a) e b), e dei canoni di locazionefinanziaria di beni strumentali, così comerisultanti dal conto economico dell'eser-cizio; per i soggetti che redigono il bilancioin base ai principi contabili internazionali siassumono le voci di conto economicocorrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumonorilevanza gli interessi passivi e gli interessiattivi, nonché gli oneri e i proventiassimilati, derivanti da contratti di mutuo,da contratti di locazione finanziaria,dall'emissione di obbligazioni e titolisimilari e da ogni altro rapporto aventecausa finanziaria, con esclusione degliinteressi impliciti derivanti da debiti dinatura commerciale e con inclusione, tragli attivi, di quelli derivanti da crediti dellastessa natura. Nei confronti dei soggettioperanti con la pubblica amministrazione,si considerano interessi attivi rilevanti aisoli effetti del presente articolo anchequelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale diriferimento aumentato di un punto,ricollegabili al ritardato pagamento deicorrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziariassimilati indeducibili in un determinatoperiodo d'imposta sono dedotti dal redditodei successivi periodi d'imposta, se e neilimiti in cui in tali periodi l'importo degliinteressi passivi e degli oneri assimilati dicompetenza eccedenti gli interessi attivi ei proventi assimilati sia inferiore al 30 percento del risultato operativo lordo dicompetenza.

5. Le disposizioni dei commi precedentinon si applicano alle banche e agli altrisoggetti finanziari indicati nell'articolo 1 deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,con l'eccezione delle società cheesercitano in via esclusiva o prevalentel'attività di assunzione di partecipazioni insocietà esercenti attività diversa da quellecreditizia o finanziaria, alle imprese diassicurazione nonché alle società capo-gruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le

disposizioni dei commi precedenti non siapplicano, inoltre, alle società consortilicostituite per l'esecuzione unitaria, totale oparziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre1999, n. 554, alle società di progettocostituite ai sensi dell'articolo 156 delcodice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e allesocietà costituite per la realizzazione el'esercizio di interporti di cui alla legge 4agosto 1990, n. 240, e successivemodificazioni (1).

5bis. Gli interessi passivi sostenuti daisoggetti indicati nel primo periodo delcomma 5, sono deducibili dalla baseimponibile della predetta imposta nei limitidel 96 per cento del loro ammontare.Nell'ambito del consolidato nazionale dicui agli articoli da 117 a 129, l'ammontarecomplessivo degli interessi passivimaturati in capo a soggetti di cui alperiodo precedente partecipanti alconsolidato a favore di altri soggettipartecipanti sono integralmente deducibilisino a concorrenza dell'ammontarecomplessivo degli interessi passivimaturati in capo ai soggetti partecipanti afavore di soggetti estranei al consolidato.La società o ente controllante opera ladeduzione integrale degli interessi passividi cui al periodo precedente in sede didichiarazione di cui all'articolo 122,apportando la relativa variazione indiminuzione della somma algebrica deiredditi complessivi netti dei soggettipartecipanti (2).

6. Resta ferma l'applicazione prioritariadelle regole di indeducibilità assolutapreviste dall'articolo 90, comma 2, e daicommi 7 e 10 dell'articolo 110 delpresente testo unico, dall'articolo 3,comma 115, della legge 28 dicembre1995, n. 549, in materia di interessi sutitoli obbligazionari, e dall'articolo 1,comma 465, della legge 30 dicembre2004, n. 311, in materia di interessi sui

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prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidatonazionale di cui alla sezione H delpresente capo, l'eventuale eccedenza diinteressi passivi ed oneri assimilatiindeducibili generatasi in capo a unsoggetto può essere portata inabbattimento del reddito complessivo digruppo se e nei limiti in cui altri soggettipartecipanti al consolidato presentino, perlo stesso periodo d'imposta, un risultatooperativo lordo capiente non integral-mente sfruttato per la deduzione. Taleregola si applica anche alle eccedenzeoggetto di riporto in avanti, con esclusionedi quelle generatesi anteriormenteall'ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell'applicazione delcomma 7, tra i soggetti virtualmentepartecipanti al consolidato nazionalepossono essere incluse anche le societàestere per le quali ricorrerebbero i requisitie le condizioni previsti dagli articoli 117,comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)e c). Nella dichiarazione dei redditi delconsolidato devono essere indicati i datirelativi agli interessi passivi e al risultatooperativo lordo della società esteracorrispondenti a quelli indicati nel comma2.

----------

(1) Comma così modificato dal D.L. 24 gennaio2012, n. 1.

(2) Comma aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n.112.

[Art. 96bis]

[Art. 97]

[Art. 98]

Art. 99 - Oneri fiscali e contributivi

1. Le imposte sui redditi e quelle per lequali è prevista la rivalsa, anchefacoltativa, non sono ammesse in dedu-zione. Le altre imposte sono deducibilinell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Gli accantonamenti per imposte nonancora definitivamente accertate sono

deducibili nei limiti dell'ammontare corri-spondente alle dichiarazioni presentate,agli accertamenti o provvedimenti degliuffici e alle decisioni delle commissionitributarie.

3. I contributi ad associazioni sindacali edi categoria sono deducibili nell'esercizioin cui sono corrisposti, se e nella misura incui sono dovuti, in base a formaledeliberazione dell'associazione.

Art. 100 - Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o serviziutilizzabili dalla generalità dei dipendenti ocategorie di dipendenti volontariamentesostenute per specifiche finalità dieducazione, istruzione, ricreazione, assi-stenza sociale e sanitaria o culto, sonodeducibili per un ammontare complessivonon superiore al 5 per mille dell'ammon-tare delle spese per prestazioni di lavorodipendente risultante dalla dichiarazionedei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore dipersone giuridiche che perseguonoesclusivamente finalità comprese fraquelle indicate nel comma 1 o finalità diricerca scientifica, nonché i contributi, ledonazioni e le oblazioni di cui all'articolo10, comma 1, lettera g), per unammontare complessivamente non supe-riore al 2 per cento del reddito d'impresadichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore dipersone giuridiche aventi sede nelMezzogiorno che perseguono esclusiva-mente finalità di ricerca scientifica, per unammontare complessivamente non supe-riore al 2 per cento del reddito d'impresadichiarato;

[c)]

d) le erogazioni liberali a favore deiconcessionari privati per la radiodiffusionesonora a carattere comunitario per unammontare complessivo non superioreall'1 per cento del reddito imponibile delsoggetto che effettua l'erogazione stessa;

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e) le spese sostenute dai soggettiobbligati alla manutenzione, protezione orestauro delle cose vincolate ai sensi deldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490e del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 settembre 1963, n. 1409,nella misura effettivamente rimasta acarico. La necessità delle spese, quandonon siano obbligatorie per legge, deverisultare da apposita certificazionerilasciata dalla competente soprintenden-za del Ministero per i beni e le attivitàculturali, previo accertamento della lorocongruità effettuato d'intesa con ilcompetente ufficio dell'Agenzia delterritorio. La deduzione non spetta in casodi mutamento di destinazione dei benisenza la preventiva autorizzazionedell'Amministrazione per i beni e le attivitàculturali, di mancato assolvimento degliobblighi di legge per consentire l'eserciziodel diritto di prelazione dello Stato sui beniimmobili e mobili vincolati e di tentataesportazione non autorizzata di questiultimi. L'Amministrazione per i beni e leattività culturali dà immediata comunica-zione al competente ufficio dell'Agenziadelle entrate delle violazioni checomportano la indeducibilità e dalla datadi ricevimento della comunicazione iniziaa decorrere il termine per la rettifica delladichiarazione dei redditi;

f) le erogazioni liberali in denaro a favoredello Stato, di enti o istituzioni pubbliche,di fondazioni e di associazioni legalmentericonosciute che senza scopo di lucrosvolgono o promuovono attività di studio,di ricerca e di documentazione di rilevantevalore culturale e artistico, effettuate perl'acquisto, la manutenzione, la protezioneo il restauro delle cose indicatenell'articolo 2 del decreto legislativo 29ottobre 1999, n. 490, e nel decreto delPresidente della Repubblica 30 settembre1963, n. 1409, ivi comprese le erogazionieffettuate per l'organizzazione di mostre edi esposizioni, che siano di rilevanteinteresse scientifico o culturale, delle coseanzidette, e per gli studi e le ricercheeventualmente a tal fine necessari. Le

mostre, le esposizioni, gli studi e lericerche devono essere autorizzati, previoparere del competente comitato di settoredel Consiglio nazionale per i beni culturalie ambientali, dal Ministero per i beni e leattività culturali, che dovrà approvare laprevisione di spesa ed il conto consuntivo.Il Ministero per i beni culturali e ambientalistabilisce i tempi necessari affinchè leerogazioni fatte a favore delle associazionilegalmente riconosciute, delle istituzioni edelle fondazioni siano utilizzate per gliscopi preindicati, e controlla l'impiegodelle erogazioni stesse. Detti terminipossono, per causa non imputabile aldonatario, essere prorogati una sola volta.Le erogazioni liberali non integralmenteutilizzate nei termini assegnati, ovveroutilizzate non in conformità alladestinazione, affluiscono, nella lorototalità, all'entrata dello Stato;

g) le erogazioni liberali in denaro, perimporto non superiore al 2 per cento delreddito d'impresa dichiarato, a favore dienti o istituzioni pubbliche, fondazioni eassociazioni legalmente riconosciute chesenza scopo di lucro svolgonoesclusivamente attività nello spettacolo,effettuate per la realizzazione di nuovestrutture, per il restauro ed ilpotenziamento delle strutture esistenti,nonché per la produzione nei vari settoridello spettacolo. Le erogazioni nonutilizzate per tali finalità dal percipienteentro il termine di due anni dalla data delricevimento affluiscono, nella loro totalità,all'entrata dello Stato;

h) le erogazioni liberali in denaro, perimporto non superiore a 2.065,83 euro oal 2 per cento del reddito d'impresadichiarato, a favore delle ONLUS, nonchéle iniziative umanitarie, religiose o laiche,gestite da fondazioni, associazioni,comitati ed enti individuati con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri aisensi dell'articolo 15, comma 1, letteraibis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratoridipendenti, assunti a tempo indeterminato,

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utilizzati per prestazioni di servizi erogatea favore di ONLUS, nel limite del cinqueper mille dell'ammontare complessivodelle spese per prestazioni di lavorodipendente, così come risultano dalladichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, perimporto non superiore a 1.549,37 euro oal 2 per cento del reddito di impresadichiarato, a favore di associazioni dipromozione sociale iscritte nei registriprevisti dalle vigenti disposizioni di legge;

m) le erogazioni liberali in denaro a favoredello Stato, delle regioni, degli enti localiterritoriali, di enti o istituzioni pubbliche, difondazioni e di associazioni legalmentericonosciute, per lo svolgimento dei lorocompiti istituzionali e per la realizzazionedi programmi culturali nei settori dei beniculturali e dello spettacolo. Il Ministro per ibeni e le attività culturali individua conproprio decreto periodicamente, sullabase di criteri che saranno definiti sentitala Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i soggetti e le categorie di soggettiche possono beneficiare delle predetteerogazioni liberali; determina, a valeresulla somma allo scopo indicata, le quoteassegnate a ciascun ente o soggettobeneficiario; definisce gli obblighi diinformazione da parte dei soggettierogatori e dei soggetti beneficiari; vigilasull'impiego delle erogazioni e comunica,entro il 31 marzo dell'anno successivo aquello di riferimento all'Agenzia delleentrate, l'elenco dei soggetti erogatori el'ammontare delle erogazioni liberali daessi effettuate. Nel caso che, in un datoanno, le somme complessivamenteerogate abbiano superato la somma alloscopo indicata o determinata, i singolisoggetti beneficiari che abbiano ricevutosomme di importo maggiore della quotaassegnata dal Ministero per i beni e leattività culturali versano all'entrata delloStato un importo pari al 37 per cento delladifferenza;

n) le erogazioni liberali in denaro a favore

di organismi di gestione di parchi e riservenaturali, terrestri e marittimi, statali eregionali, e di ogni altra zona di tutelaspeciale paesistico-ambientale comeindividuata dalla vigente disciplina, statalee regionale, nonché gestita dalle associa-zioni e fondazioni private indicatenell'articolo 154, comma 4, lettera a),effettuate per sostenere attività diconservazione, valorizzazione, studio,ricerca e sviluppo dirette al consegui-mento delle finalità di interesse generalecui corrispondono tali ambiti protetti. IlMinistro dell'ambiente e della tutela delterritorio individua con proprio decreto,periodicamente, i soggetti e le categorie disoggetti che possono beneficiare dellepredette erogazioni liberali; determina, avalere sulla somma allo scopo indicata, lequote assegnate a ciascun ente osoggetto beneficiario. Nel caso che in undato anno le somme complessivamenteerogate abbiano superato la somma alloscopo indicata o determinata i singolisoggetti beneficiari che abbiano ricevutosomme di importo maggiore della quotaassegnata dal Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio, versanoall'entrata dello Stato un importo pari al 37per cento della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favoredello Stato, delle regioni, degli entiterritoriali, di enti o istituzioni pubbliche, difondazioni e di associazioni legalmentericonosciute, per la realizzazione diprogrammi di ricerca scientifica nel settoredella sanità autorizzate dal Ministro dellasalute con apposito decreto che individuaannualmente, sulla base di criteri chesaranno definiti sentita la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, isoggetti che possono beneficiare dellepredette erogazioni liberali. Il predettodecreto determina altresì, fino aconcorrenza delle somme allo scopoindicate, l'ammontare delle erogazionideducibili per ciascun soggetto erogatore,nonché definisce gli obblighi diinformazione da parte dei soggetti

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erogatori e dei soggetti beneficiari. IlMinistero della salute vigila sull'impiegodelle erogazioni e comunica, entro il 31marzo dell'anno successivo a quello diriferimento, all'Agenzia delle entrate,l'elenco dei soggetti erogatori el'ammontare delle erogazioni liberalideducibili da essi effettuate.

obis) le erogazioni liberali a favore degliistituti scolastici di ogni ordine e grado,statali e paritari senza scopo di lucroappartenenti al sistema nazionale diistruzione di cui alla legge 10 marzo 2000,n. 62, e successive modificazioni,finalizzate all'innovazione tecnologica,all'edilizia scolastica e all'ampliamentodell'offerta formativa, nel limite del 2 percento del reddito d'impresa dichiarato ecomunque nella misura massima di70.000 euro annui; la deduzione spetta acondizione che il versamento di talierogazioni sia eseguito tramite banca oufficio postale ovvero mediante gli altrisistemi di pagamento previsti dall'articolo23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

3. Alle erogazioni liberali in denaro di entio di istituzioni pubbliche, di fondazioni o diassociazioni legalmente riconosciute,effettuate per il pagamento delle spese didifesa dei soggetti ammessi al patrocinio aspese dello Stato, non si applica il limite dicui al comma 1, anche quando il soggettoerogatore non abbia le finalità statutarieistituzionali di cui al medesimo comma 1.

4. Le erogazioni liberali diverse da quelleconsiderate nei precedenti commi e nelcomma 1 dell'articolo 95 non sonoammesse in deduzione.

Art. 101 - Minusvalenze patrimoniali,sopravvenienze passive e perdite

1. Le minusvalenze dei beni relativiall'impresa, diversi da quelli indicati negliarticoli 85, comma 1, e 87, determinatecon gli stessi criteri stabiliti per la deter-minazione delle plusvalenze, sono dedu-cibili se sono realizzate ai sensi dell'ar-ticolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.

[1bis]

2. Per la valutazione dei beni indicatinell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ede), che costituiscono immobilizzazionifinanziarie si applicano le disposizionidell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cuialla citata lettera e) negoziati nei mercatiregolamentati italiani o esteri, leminusvalenze sono deducibili in misuranon eccedente la differenza tra il valorefiscalmente riconosciuto e quellodeterminato in base alla media aritmeticadei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

2bis. In deroga al comma 2, per i soggettiche redigono il bilancio in base ai principicontabili internazionali di cui alregolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del19 luglio 2002, la valutazione dei beniindicati nell'articolo 85, comma 1, letterec), d) ed e), che si consideranoimmobilizzazioni finanziarie ai sensidell'articolo 85, comma 3bis, rilevasecondo le disposizioni dell'articolo 110,comma 1bis.

3. Per le immobilizzazioni finanziariecostituite da partecipazioni in impresecontrollate o collegate, iscritte in bilancio anorma dell'articolo 2426, n. 4), del codicecivile o di leggi speciali, non è deducibile,anche a titolo di ammortamento, la partedel costo di acquisto eccedente il valorecorrispondente alla frazione di patrimonionetto risultante dall'ultimo bilanciodell'impresa partecipata.

4. Si considerano sopravvenienze passiveil mancato conseguimento di ricavi o altriproventi che hanno concorso a formare ilreddito in precedenti esercizi, il sosteni-mento di spese, perdite od oneri a frontedi ricavi o altri proventi che hanno con-corso a formare il reddito in precedentiesercizi e la sopravvenuta insussistenzadi attività iscritte in bilancio in precedentiesercizi diverse da quelle di cui all'articolo87.

5. Le perdite di beni di cui al comma 1,commisurate al costo non ammortizzato di

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essi, e le perdite su crediti sono deducibilise risultano da elementi certi e precisi e inogni caso, per le perdite su crediti, se ildebitore è assoggettato a procedureconcorsuali o ha concluso un accordo diristrutturazione dei debiti omologato aisensi dell'articolo 182bis del regio decreto16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presentecomma, il debitore si considera assogget-tato a procedura concorsuale dalla datadella sentenza dichiarativa del fallimento odel provvedimento che ordina laliquidazione coatta amministrativa o deldecreto di ammissione alla procedura diconcordato preventivo o del decreto diomologazione dell'accordo di ristruttura-zione o del decreto che dispone laprocedura di amministrazione straordina-ria delle grandi imprese in crisi. Glielementi certi e precisi sussistono in ognicaso quando il credito sia di modestaentità e sia decorso un periodo di sei mesidalla scadenza di pagamento del creditostesso. Il credito si considera di modestaentità quando ammonta ad un importo nonsuperiore a 5.000 euro per le imprese dipiù rilevante dimensione di cui all'articolo27, comma 10, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, e non superiore a 2.500 europer le altre imprese. Gli elementi certi eprecisi sussistono inoltre quando il dirittoalla riscossione del credito è prescritto.Per i soggetti che redigono il bilancio inbase ai principi contabili internazionali dicui al regolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del19 luglio 2002, gli elementi certi e precisisussistono inoltre in caso di cancellazionedei crediti dal bilancio operata indipendenza di eventi estintivi (1).

6. Le perdite attribuite per trasparenzadalle società in nome collettivo e inaccomandita semplice sono utilizzabilisolo in abbattimento degli utili attribuiti pertrasparenza nei successivi cinque periodid'imposta dalla stessa società che hagenerato le perdite.

7. I versamenti in denaro o in natura fatti afondo perduto o in conto capitale allesocietà indicate al comma 6 dai propri socie la rinuncia degli stessi soci ai crediti nonsono ammessi in deduzione ed il relativoammontare si aggiunge al costo dellapartecipazione.

----------

(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 22giugno 2012, n. 83.

Art. 102 - Ammortamento dei beni materiali

1. Le quote di ammortamento del costodei beni materiali strumentali perl'esercizio dell'impresa sono deducibili apartire dall'esercizio di entrata in funzionedel bene.

2. La deduzione è ammessa in misura nonsuperiore a quella risultante dall'applica-zione al costo dei beni dei coefficientistabiliti con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metàper il primo esercizio. I coefficienti sonostabiliti per categorie di beni omogenei inbase al normale periodo di deperimento econsumo nei vari settori produttivi.

[3]

4. In caso di eliminazione di beni nonancora completamente ammortizzati dalcomplesso produttivo, il costo residuo èammesso in deduzione.

5. Per i beni il cui costo unitario non èsuperiore a 516,46 euro è consentita ladeduzione integrale delle spese diacquisizione nell'esercizio in cui sonostate sostenute.

6. Le spese di manutenzione, riparazione,ammodernamento e trasformazione, chedal bilancio non risultino imputate adincremento del costo dei beni ai quali siriferiscono, sono deducibili nel limite del 5per cento del costo complessivo di tutti ibeni materiali ammortizzabili quale risultaall'inizio dell'esercizio dal registro dei beniammortizzabili; per le imprese di nuovacostituzione il limite percentuale si calcola,

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per il primo esercizio, sul costocomplessivo quale risulta alla finedell'esercizio. L'eccedenza è deducibileper quote costanti nei cinque esercizisuccessivi. Per specifici settori produttivipossono essere stabiliti, con decreto delMinistro dell'economia e delle finanze,diversi criteri e modalità di deduzione.Resta ferma la deducibilità nell'esercizio dicompetenza dei compensi periodici dovuticontrattualmente a terzi per la manuten-zione di determinati beni, del cui costonon si tiene conto nella determinazionedel limite percentuale sopra indicato (1).

7. Per i beni concessi in locazionefinanziaria l'impresa concedente cheimputa a conto economico i relativi canonideduce quote di ammortamento determi-nate in ciascun esercizio nella misurarisultante dal relativo piano di ammorta-mento finanziario. Per l'impresa utilizza-trice che imputa a conto economico icanoni di locazione finanziaria, a prescin-dere dalla durata contrattuale prevista, ladeduzione è ammessa per un periodo noninferiore ai due terzi del periodo diammortamento corrispondente al coeffi-ciente stabilito a norma del comma 2, inrelazione all'attività esercitata dall'impresastessa; in caso di beni immobili, qualoral'applicazione della regola di cui al periodoprecedente determini un risultato inferiorea undici anni ovvero superiore a diciottoanni, la deduzione è ammessa per unperiodo, rispettivamente, non inferiore aundici anni ovvero pari almeno a diciottoanni. Per i beni di cui all'articolo 164,comma 1, lettera b), la deducibilità deicanoni di locazione finanziaria è ammessaper un periodo non inferiore al periodo diammortamento corrispondente al coeffi-ciente stabilito a norma del comma 2. Laquota di interessi impliciti desunta dalcontratto è soggetta alle regole dell'ar-ticolo 96 (2).

8. Per le aziende date in affitto o inusufrutto le quote di ammortamento sonodeducibili nella determinazione del redditodell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote

di ammortamento sono commisurate alcosto originario dei beni quale risulta dallacontabilità del concedente e sonodeducibili fino a concorrenza del costonon ancora ammortizzato ovvero, se ilconcedente non ha tenuto regolarmente ilregistro dei beni ammortizzabili o altrolibro o registro secondo le modalità di cuiall'articolo 13 del decreto del Presidentedella Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,e dell'articolo 2, comma 1, del decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre1996, n. 695, considerando già dedotte,per il 50 per cento del loro ammontare, lequote relative al periodo di ammortamentogià decorso. Le disposizioni di cui alpresente comma non si applicano nei casidi deroga convenzionale alle normedell'articolo 2561 del codice civile,concernenti l'obbligo di conservazionedell'efficienza dei beni ammortizzabili.

9. Le quote d'ammortamento, i canoni dilocazione anche finanziaria o di noleggio ele spese di impiego e manutenzionerelativi ad apparecchiature terminali perservizi di comunicazione elettronica aduso pubblico di cui alla lettera gg) delcomma 1 dell'articolo 1 del codice dellecomunicazioni elettroniche, di cui aldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,sono deducibili nella misura dell' 80 percento. La percentuale di cui al precedenteperiodo è elevata al 100 per cento per glioneri relativi ad impianti di telefonia deiveicoli utilizzati per il trasporto di merci daparte di imprese di autotrasportolimitatamente ad un solo impianto perciascun veicolo.

----------

(1) Comma così modificato dal D.L. 2 marzo 2012,n. 16.

(2) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 2marzo 2012, n. 16.

Art. 102bis - Ammortamento dei benimateriali strumentali per l'esercizio

di alcune attività regolate

1. Le quote di ammortamento dei benimateriali strumentali per l'esercizio delle

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seguenti attività regolate sono deducibilinella misura determinata dalle disposizionidel presente articolo, ferma restando, perquanto non diversamente stabilito, ladisciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturaledi cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) eii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,n. 164, di attuazione della direttiva98/30/CE relativa a norme comuni per ilmercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica egestione della rete di trasmissionenazionale dell'energia elettrica di cuiall'articolo 2, commi 14 e 20, del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, diattuazione della direttiva 96/92/CE recantenorme comuni per il mercato internodell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costodei beni materiali strumentali perl'esercizio delle attività regolate di cui alcomma 1 sono deducibili in misura nonsuperiore a quella che si ottiene dividendoil costo dei beni per la durata dellerispettive vite utili così come determinateai fini tariffari dall'Autorità per l'energiaelettrica e il gas, e riducendo il risultato del20 per cento:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durataconvenzionale tariffaria delle infrastrut-ture" ed allegate alle delibere 29 luglio2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n.170, prorogata con delibera 30 settembre2005, n. 206, rispettivamente per l'attivitàdi trasporto e distribuzione di gas naturale.Per i fabbricati iscritti in bilancio entrol'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 siassume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnicaalla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, perl'attività di trasmissione e distribuzione dienergia elettrica, rubricata "capitale inve-stito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utilecui fare riferimento ai fini di cui al comma2 decorre dall'esercizio di entrata infunzione, anche se avvenuta presso

precedenti soggetti utilizzatori, e non simodifica per effetto di eventuali successivitrasferimenti. Le quote di ammortamentodel costo dei beni di cui al comma 1 sonodeducibili a partire dall'esercizio di entratain funzione del bene e, per i beni ceduti odevoluti all'ente concessionario, fino alperiodo d'imposta in cui avviene iltrasferimento e in proporzione alla duratadel possesso.

[4]

5. Le eventuali modifiche delle vite utili dicui al comma 2, deliberate ai fini tariffaridall'Autorità per l'energia elettrica e il gassuccessivamente all'entrata in vigore dellapresente disposizione, rilevano anche aifini della determinazione delle quote diammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazionefinanziaria, indipendentemente dai criteridi contabilizzazione, la deduzione dellequote di ammortamento competeall'impresa utilizzatrice; alla formazionedel reddito imponibile di quellaconcedente concorrono esclusivamente iproventi finanziari impliciti nei canoni dilocazione finanziaria determinati inciascun esercizio nella misura risultantedal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo siapplicano esclusivamente ai beniclassificabili nelle categorie omogeneeindividuate dall'Autorità per l'energiaelettrica e il gas. Per i beni nonclassificabili in tali categorie continua adapplicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzatisuccessivamente all'entrata in funzionedei beni di cui al comma 1 le quote diammortamento sono determinate in basealla vita utile residua dei beni.

Art. 103 - Ammortamento dei beni immateriali

1. Le quote di ammortamento del costodei diritti di utilizzazione di operedell'ingegno, dei brevetti industriali, deiprocessi, formule e informazioni relativi ad

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esperienze acquisite in campo industriale,commerciale o scientifico sono deducibiliin misura non superiore al 50 per centodel costo; quelle relative al costo deimarchi d'impresa sono deducibili in misuranon superiore ad un diciottesimo delcosto.

2. Le quote di ammortamento del costodei diritti di concessione e degli altri dirittiiscritti nell'attivo del bilancio sonodeducibili in misura corrispondente alladurata di utilizzazione prevista dalcontratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore diavviamento iscritto nell'attivo del bilanciosono deducibili in misura non superiore aun diciottesimo del valore stesso.

3bis. Per i soggetti che redigono il bilancioin base ai principi contabili internazionalidi cui al regolamento (CE) n. 1606/2002del Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 luglio 2002, la deduzione del costodei marchi d'impresa e dell'avviamento èammessa alle stesse condizioni e con glistessi limiti annuali previsti dai commi 1 e3, a prescindere dall'imputazione al contoeconomico.

4. Si applica la disposizione del comma 8dell'articolo 102.

[Art. 103bis]

Art. 104 - Ammortamento finanziariodei beni gratuitamente devolvibili

1. Per i beni gratuitamente devolvibili allascadenza di una concessione è consen-tita, in luogo dell'ammortamento di cui agliarticoli 102 e 103, la deduzione di quotecostanti di ammortamento finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziariodeducibile è determinata dividendo il costodei beni, diminuito degli eventualicontributi del concedente, per il numerodegli anni di durata della concessione,considerando tali anche le frazioni. Incaso di modifica della durata dellaconcessione, la quota deducibile èproporzionalmente ridotta o aumentata apartire dall'esercizio in cui la modifica è

stata convenuta.

3. In caso di incremento o di decrementodel costo dei beni, per effetto disostituzione a costi superiori o inferiori, diampliamenti, ammodernamenti o trasfor-mazioni, di perdite e di ogni altra causa, laquota di ammortamento finanziariodeducibile è rispettivamente aumentata odiminuita, a partire dall'esercizio in cui si èverificato l'incremento o il decremento, inmisura pari al relativo ammontare divisoper il numero dei residui anni di duratadella concessione.

4. Per le concessioni relative allacostruzione e all'esercizio di operepubbliche sono ammesse in deduzionequote di ammortamento finanziariodifferenziate da calcolare sull'investimentocomplessivo realizzato. Le quote diammortamento sono determinate neisingoli casi con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze in rapportoproporzionale alle quote previste nel pianoeconomico-finanziario della concessione,includendo nel costo ammortizzabile gliinteressi passivi anche in deroga alledisposizioni del comma 1 dell'articolo 110.

Art. 105 - Accantonamenti diquiescenza e previdenza

1. Gli accantonamenti ai fondi per leindennità di fine rapporto e ai fondi diprevidenza del personale dipendenteistituiti ai sensi dell'articolo 2117 delcodice civile, se costituiti in conti individua-li dei singoli dipendenti, sono deducibili neilimiti delle quote maturate nell'esercizio inconformità alle disposizioni legislative econtrattuali che regolano il rapporto dilavoro dei dipendenti stessi.

2. I maggiori accantonamenti necessariper adeguare i fondi a sopravvenutemodificazioni normative e retributive sonodeducibili nell'esercizio dal quale hannoeffetto le modificazioni o per quotecostanti nell'esercizio stesso e nei duesuccessivi.

3. L'ammontare del TFR annualmentedestinato a forme pensionistiche comple-

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mentari è deducibile nella misura previstadall'articolo 10, comma 1, del decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgonoanche per gli accantonamenti relativi alleindennità di fine rapporto di cui all'articolo17, comma 1, lettere c), d) e f).

[Art. 105bis]

Art. 106 - Svalutazione dei crediti eaccantonamenti per rischi su crediti

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti inbilancio, per l'importo non coperto dagaranzia assicurativa, che derivano dallecessioni di beni e dalle prestazioni diservizi indicate nel comma 1 dell'articolo85, sono deducibili in ciascun esercizio nellimite dello 0,50 per cento del valorenominale o di acquisizione dei creditistessi. Nel computo del limite si tieneconto anche di accantonamenti per rischisu crediti. La deduzione non è piùammessa quando l'ammontare comples-sivo delle svalutazioni e degli accantona-menti ha raggiunto il 5 per cento delvalore nominale o di acquisizione deicrediti risultanti in bilancio alla finedell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,determinate con riferimento al valorenominale o di acquisizione dei creditistessi, sono deducibili a normadell'articolo 101, limitatamente alla parteche eccede l'ammontare complessivodelle svalutazioni e degli accantonamentidedotti nei precedenti esercizi. Se in unesercizio l'ammontare complessivo dellesvalutazioni e degli accantonamentidedotti eccede il 5 per cento del valorenominale o di acquisizione dei crediti,l'eccedenza concorre a formare il redditodell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui aldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,le svalutazioni dei crediti risultanti inbilancio, per l'importo non coperto dagaranzia assicurativa, che derivano dalleoperazioni di erogazione del credito allaclientela, compresi i crediti finanziari

concessi a Stati, banche centrali o enti diStato esteri destinati al finanziamentodelle esportazioni italiane o delle attivitàad esse collegate, sono deducibili inciascun esercizio nel limite dello 0,30 percento del valore dei crediti risultanti inbilancio, aumentato dell'ammontare dellesvalutazioni dell'esercizio. L'ammontarecomplessivo delle svalutazioni che superalo 0,30 per cento è deducibile in quotecostanti nei diciotto esercizi successivi. Aifini del presente comma le svalutazioni siassumono al netto delle rivalutazioni deicrediti risultanti in bilancio. Se in unesercizio l'ammontare complessivo dellesvalutazioni è inferiore al limite dello 0,30per cento, sono ammessi in deduzione,fino al predetto limite, accantonamenti perrischi su crediti. Gli accantonamenti nonsono più deducibili quando il loroammontare complessivo ha raggiunto il 5per cento del valore dei crediti risultanti inbilancio alla fine dell'esercizio.

3bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3erogati a decorrere dall'eserciziosuccessivo a quello in corso al 31dicembre 2009, limitatamente all'ammon-tare che eccede la media dei creditierogati nei due periodi d'impostaprecedenti, diversi da quelli assistiti dagaranzia o da misure agevolative inqualsiasi forma concesse dallo Stato, daenti pubblici e da altri enti controllatidirettamente o indirettamente dallo Stato,le percentuali di cui allo stesso commasono elevate allo 0,50 per cento.L'ammontare delle svalutazioni eccedentiil detto limite è deducibile in quote costantinei nove esercizi successivi (1).

4. Per gli enti creditizi e finanziarinell'ammontare dei crediti si comprendonoanche quelli impliciti nei contratti dilocazione finanziaria nonché la rivaluta-zione delle operazioni "fuori bilancio"iscritte nell'attivo in applicazione dei criteridi cui all'articolo 112.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3e di cui al comma 3bis, determinate conriferimento al valore di bilancio dei crediti,

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sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101,limitatamente alla parte che eccedel'ammontare dell'accantonamento perrischi su crediti dedotto nei precedentiesercizi. Se in un esercizio l'ammontaredel predetto accantonamento eccede il 5per cento del valore dei crediti risultanti inbilancio, l'eccedenza concorre a formare ilreddito dell'esercizio stesso (2).

---------

(1) Comma aggiunto dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Comma così modificato dal D.L. 1° luglio 2009,n. 78.

[Art. 106bis]

Art. 107 - Altri accantonamenti

1. Gli accantonamenti a fronte delle speseper lavori ciclici di manutenzione erevisione delle navi e degli aeromobilisono deducibili nei limiti del 5 per centodel costo di ciascuna nave o aeromobilequale risulta all'inizio dell'esercizio dalregistro dei beni ammortizzabili. Ladifferenza tra l'ammontare complessiva-mente dedotto e la spesa complessi-vamente sostenuta concorre a formare ilreddito, o è deducibile se negativa,nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie dellacostruzione e dell'esercizio di operepubbliche e le imprese subconcessionariedi queste sono deducibili gli accanto-namenti a fronte delle spese di ripristino odi sostituzione dei beni gratuitamentedevolvibili allo scadere della concessionee delle altre spese di cui al comma 6dell'articolo 102. La deduzione èammessa, per ciascun bene, nel limitemassimo del cinque per cento del costo enon è più ammessa quando il fondo haraggiunto l'ammontare complessivo dellespese relative al bene medesimosostenute negli ultimi due esercizi. Per leimprese concessionarie di costruzione egestione di autostrade e trafori lapercentuale di cui al periodo precedente èpari all' 1 per cento. Se le spese sostenutein un esercizio sono superioriall'ammontare del fondo l'eccedenza è

deducibile in quote costanti nell'eserciziostesso e nei cinque successivi. L'am-montare degli accantonamenti non utiliz-zati concorre a formare il reddito dell'eser-cizio in cui avviene la devoluzione (1).

3. Gli accantonamenti a fronte degli oneriderivanti da operazioni a premio e daconcorsi a premio sono deducibili inmisura non superiore, rispettivamente, al30 per cento e al 70 per centodell'ammontare degli impegni assuntinell'esercizio, a condizione che sianodistinti per esercizio di formazione.L'utilizzo a copertura degli oneri relativi aisingoli esercizi deve essere effettuato acarico dei corrispondenti accantonamentisulla base del valore unitario di forma-zione degli stessi e le eventuali differenzerispetto a tale valore costituisconosopravvenienze attive o passive.L'ammontare dei fondi non utilizzato altermine del terzo esercizio successivo aquello di formazione concorre a formare ilreddito dell'esercizio stesso.

4. Non sono ammesse deduzioni peraccantonamenti diversi da quelliespressamente considerati dalle disposi-zioni del presente capo.

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(1) Comma così modificato dal D.L. 6 luglio 2011,n. 98.

Art. 108 - Spese relative a più esercizi

1. Le spese relative a studi e ricerchesono deducibili nell'esercizio in cui sonostate sostenute ovvero in quote costantinell'esercizio stesso e nei successivi manon oltre il quarto. Le quote diammortamento dei beni acquisiti in esitoagli studi e alle ricerche sono calcolate sulcosto degli stessi diminuito dell'importo giàdedotto. Per i contributi corrisposti anorma di legge dallo Stato o da altri entipubblici a fronte di tali costi si applical'articolo 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propagandasono deducibili nell'esercizio in cui sonostate sostenute o in quote costantinell'esercizio stesso e nei quattro suc-

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cessivi. Le spese di rappresentanza sonodeducibili nel periodo d'imposta disostenimento se rispondenti ai requisiti diinerenza e congruità stabiliti con decretodel Ministro dell'economia e delle finanze,anche in funzione della natura e delladestinazione delle stesse, del volume deiricavi dell'attività caratteristica dell'impresae dell'attività internazionale dell'impresa.Sono comunque deducibili le speserelative a beni distribuiti gratuitamente divalore unitario non superiore a euro 50.

3. Le altre spese relative a più esercizi,diverse da quelle considerate nei commi 1e 2 sono deducibili nel limite della quotaimputabile a ciascun esercizio. Lemedesime spese, non capitalizzabili pereffetto dei principi contabili internazionali,sono deducibili in quote costantinell'esercizio in cui sono state sostenute enei quattro successivi.

4. Le spese di cui al presente articolosostenute dalle imprese di nuovacostituzione, comprese le spese diimpianto, sono deducibili secondo ledisposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partiredall'esercizio in cui sono conseguiti i primiricavi.

Art. 109 - Norme generali suicomponenti del reddito d'impresa

1. I ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi, per i quali le precedentinorme della presente Sezione nondispongono diversamente, concorrono aformare il reddito nell'esercizio di compe-tenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altricomponenti di cui nell'esercizio di compe-tenza non sia ancora certa l'esistenza odeterminabile in modo obiettivo l'ammon-tare concorrono a formarlo nell'esercizio incui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'eser-cizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni siconsiderano conseguiti, e le spese diacquisizione dei beni si consideranosostenute, alla data della consegna ospedizione per i beni mobili e della

stipulazione dell'atto per gli immobili e perle aziende, ovvero, se diversa esuccessiva, alla data in cui si verifical'effetto traslativo o costitutivo dellaproprietà o di altro diritto reale. Non sitiene conto delle clausole di riserva dellaproprietà. La locazione con clausola ditrasferimento della proprietà vincolanteper ambedue le parti è assimilata allavendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizisi considerano conseguiti, e le spese diacquisizione dei servizi si consideranosostenute, alla data in cui le prestazionisono ultimate, ovvero, per quelledipendenti da contratti di locazione,mutuo, assicurazione e altri contratti dacui derivano corrispettivi periodici, alladata di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hannoemesso obbligazioni o titoli similari ladifferenza tra le somme dovute allascadenza e quelle ricevute in dipendenzadell'emissione è deducibile in ciascunperiodo di imposta per una quotadeterminata in conformità al piano diammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere ele rimanenze concorrono a formare ilreddito anche se non risultano imputati alconto economico.

3bis. Le minusvalenze realizzate ai sensidell'articolo 101 sulle azioni, quote estrumenti finanziari similari alle azioni chenon possiedono i requisiti di cui all'articolo87 non rilevano fino a concorrenzadell'importo non imponibile dei dividendi,ovvero dei loro acconti, percepiti neitrentasei mesi precedenti il realizzo. Taledisposizione si applica anche alledifferenze negative tra i ricavi dei beni dicui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d),e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma 3bis siapplicano con riferimento alle azioni,quote e strumenti finanziari similari alleazioni acquisite nei trentasei mesiprecedenti il realizzo, sempre che

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soddisfino i requisiti per l'esenzione di cuialle lettere c) e d) del comma 1dell'articolo 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazionedell'articolo 37bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, anche con riferimento aidifferenziali negativi di natura finanziariaderivanti da operazioni iniziate nel periodod'imposta o in quello precedente sulleazioni, quote e strumenti finanziari similarialle azioni di cui al comma 3bis.

3-quinquies. I commi 3bis, 3-ter e 3-quaternon si applicano ai soggetti che redigono ilbilancio in base ai principi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 luglio 2002.

4. Le spese e gli altri componenti negativinon sono ammessi in deduzione se enella misura in cui non risultano imputati alconto economico relativo all'esercizio dicompetenza. Si considerano imputati aconto economico i componenti imputatidirettamente a patrimonio per effetto deiprincipi contabili internazionali. Sonotuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di unesercizio precedente, se la deduzione èstata rinviata in conformità alle precedentinorme della presente sezione chedispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili alconto economico, sono deducibili perdisposizione di legge. Le spese e gli onerispecificamente afferenti i ricavi e gli altriproventi, che pur non risultando imputati alconto economico concorrono a formare ilreddito, sono ammessi in deduzione se enella misura in cui risultano da elementicerti e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negatividiversi dagli interessi passivi, tranne glioneri fiscali, contributivi e di utilità sociale,sono deducibili se e nella misura in cui siriferiscono ad attività o beni da cuiderivano ricavi o altri proventi checoncorrono a formare il reddito o che non

vi concorrono in quanto esclusi. Se siriferiscono indistintamente ad attività obeni produttivi di proventi computabili e adattività o beni produttivi di proventi noncomputabili in quanto esenti nelladeterminazione del reddito sono deducibiliper la parte corrispondente al rapporto tral'ammontare dei ricavi e altri proventi checoncorrono a formare il reddito d'impresao che non vi concorrono in quanto esclusie l'ammontare complessivo di tutti i ricavie proventi. Le plusvalenze di cuiall'articolo 87, non rilevano ai finidell'applicazione del periodo precedente.Fermo restando quanto previsto daiperiodi precedenti, le spese relative aprestazioni alberghiere e a somministra-zioni di alimenti e bevande, diverse daquelle di cui al comma 3 dell'articolo 95,sono deducibili nella misura del 75 percento.

[6]

7. In deroga al comma 1 gli interessi dimora concorrono alla formazione delreddito nell'esercizio in cui sono percepitio corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibileil costo sostenuto per l'acquisto del dirittod'usufrutto o altro diritto analogo relativa-mente ad una partecipazione societaria dacui derivino utili esclusi ai sensidell'articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo diremunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunquedenominati, di cui all'articolo 44, per laquota di essa che direttamente oindirettamente comporti la partecipazioneai risultati economici della societàemittente o di altre società appartenentiallo stesso gruppo o dell'affare inrelazione al quale gli strumenti finanziarisono stati emessi;

b) relativamente ai contratti diassociazione in partecipazione ed a quellidi cui all'articolo 2554 del codice civileallorché sia previsto un apporto diverso daquello di opere e servizi.

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[Art. 109bis]

Art. 110 - Norme generali sulle valutazioni

1. Agli effetti delle norme del presentecapo che fanno riferimento al costo deibeni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote diammortamento già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche glioneri accessori di diretta imputazione,esclusi gli interessi passivi e le spesegenerali. Tuttavia per i beni materiali eimmateriali strumentali per l'eserciziodell'impresa si comprendono nel costo gliinteressi passivi iscritti in bilancio adaumento del costo stesso per effetto didisposizioni di legge. Nel costo difabbricazione si possono aggiungere congli stessi criteri anche i costi diversi daquelli direttamente imputabili al prodotto;per gli immobili alla cui produzione èdiretta l'attività dell'impresa sicomprendono nel costo gli interessipassivi sui prestiti contratti per la lorocostruzione o ristrutturazione;

c) Il costo dei beni rivalutati, diversi daquelli di cui all'articolo 85, comma 1,lettere a), b) ed e), non si intendecomprensivo delle plusvalenze iscritte, adesclusione di quelle che per disposizionedi legge non concorrono a formare ilreddito. Per i beni indicati nella citatalettera e) che costituiscono immobilizza-zioni finanziarie le plusvalenze iscritte nonconcorrono a formare il reddito per laparte eccedente le minusvalenze dedotte;

d) il costo delle azioni, delle quote e deglistrumenti finanziari similari alle azioni siintende non comprensivo dei maggiori ominori valori iscritti i quali conseguente-mente non concorrono alla formazione delreddito, né alla determinazione del valorefiscalmente riconosciuto delle rimanenzedi tali azioni, quote o strumenti;

e) per i titoli a reddito fisso, checostituiscono immobilizzazioni finanziariee sono iscritti come tali in bilancio, la

differenza positiva o negativa tra il costod'acquisto e il valore di rimborso concorrea formare il reddito per la quota maturatanell'esercizio.

1bis. In deroga alle disposizioni dellelettere c), d) ed e) del comma 1, per isoggetti che redigono il bilancio in base aiprincipi contabili internazionali di cui alregolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beniindicati nell'articolo 85, comma 1, letterae), che si considerano immobilizzazionifinanziarie ai sensi del comma 3bis dellostesso articolo, imputati a contoeconomico in base alla correttaapplicazione di tali principi, assumonorilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica soloper le azioni, le quote e gli strumentifinanziari similari alle azioni che siconsiderano immobilizzazioni finanziarieai sensi dell'articolo 85, comma 3bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumentifinanziari similari alle azioni, posseduti perun periodo inferiore a quello indicatonell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventigli altri requisiti previsti al comma 1 delmedesimo articolo 87, il costo è ridotto deirelativi utili percepiti durante il periodo dipossesso per la quota esclusa dallaformazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancioin base ai principi contabili internazionalidi cui al citato regolamento (CE) n.1606/2002, i componenti positivi e negativiche derivano dalla valutazione, operata inbase alla corretta applicazione di taliprincipi, delle passività assumono rilievoanche ai fini fiscali.

2. Per la determinazione del valorenormale dei beni e dei servizi e, conriferimento alla data in cui si consideranoconseguiti o sostenuti, per la valutazionedei corrispettivi, proventi, spese e oneri innatura o in valuta estera, si applicano,quando non è diversamente disposto, le

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disposizioni dell'articolo 9; tuttavia icorrispettivi, i proventi, le spese e gli oneriin valuta estera, percepiti o effettivamentesostenuti in data precedente, si valutanocon riferimento a tale data. Laconversione in euro dei saldi di conto dellestabili organizzazioni all'estero si effettuasecondo il cambio alla data di chiusuradell'esercizio e le differenze rispetto aisaldi di conto dell'esercizio precedentenon concorrono alla formazione delreddito. Per le imprese che intrattengonoin modo sistematico rapporti in valutaestera è consentita la tenuta dellacontabilità plurimonetaria con l'applica-zione del cambio di fine esercizio ai saldidei relativi conti.

3. La valutazione secondo il cambio alladata di chiusura dell'esercizio dei crediti edebiti in valuta, anche sotto forma diobbligazioni, di titoli cui si applica ladisciplina delle obbligazioni ai sensi delcodice civile o di altre leggi o di titoliassimilati, non assume rilevanza. Si tieneconto della valutazione al cambio delladata di chiusura dell'esercizio delle attivitàe delle passività per le quali il rischio dicambio è coperto, qualora i contratti dicopertura siano anche essi valutati inmodo coerente secondo il cambio dichiusura dell'esercizio.

[4]

5. I proventi determinati a normadell'articolo 90 e i componenti negativi dicui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agliarticoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2dell'articolo 107 sono ragguagliati alladurata dell'esercizio se questa è inferioreo superiore a dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parzialedei criteri di valutazione adottati neiprecedenti esercizi il contribuente devedarne comunicazione all'agenzia delleentrate nella dichiarazione dei redditi o inapposito allegato.

7. I componenti del reddito derivanti daoperazioni con società non residenti nelterritorio dello Stato, che direttamente o

indirettamente controllano l'impresa, nesono controllate o sono controllate dallastessa società che controlla l'impresa,sono valutati in base al valore normale deibeni ceduti, dei servizi prestati e dei beni eservizi ricevuti, determinato a norma delcomma 2, se ne deriva aumento delreddito; la stessa disposizione si applicaanche se ne deriva una diminuzione delreddito, ma soltanto in esecuzione degliaccordi conclusi con le autorità competentidegli Stati esteri a seguito delle speciali"procedure amichevoli" previste dalleconvenzioni internazionali contro le doppieimposizioni sui redditi. La presentedisposizione si applica anche per i beniceduti e i servizi prestati da società nonresidenti nel territorio dello Stato per contodelle quali l'impresa esplica attività divendita e collocamento di materie prime omerci o di fabbricazione o lavorazione diprodotti.

8. La rettifica da parte dell'ufficio dellevalutazioni fatte dal contribuente in unesercizio ha effetto anche per gli esercizisuccessivi. L'ufficio tiene contodirettamente delle rettifiche operate edeve procedere a rettificare le valutazionirelative anche agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presentetitolo che vi fanno riferimento il cambiodelle valute estere in ciascun mese èaccertato, su conforme parere dell'Ufficioitaliano dei cambi, con provvedimentodell'Agenzia delle entrate, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale entro il mesesuccessivo.

10. Non sono ammessi in deduzione lespese e gli altri componenti negatividerivanti da operazioni intercorse conimprese residenti ovvero localizzate inStati o territori diversi da quelli individuatinella lista di cui al decreto ministerialeemanato ai sensi dell'articolo 168bis. Talededuzione è ammessa per le operazioniintercorse con imprese residenti olocalizzate in Stati dell'Unione europea odello Spazio economico europeo inclusinella lista di cui al citato decreto.

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11. Le disposizioni di cui al comma 10 nonsi applicano quando le imprese residentiin Italia forniscano la prova che le impreseestere svolgono prevalentementeun'attività commerciale effettiva, ovveroche le operazioni poste in essererispondono ad un effettivo interesseeconomico e che le stesse hanno avutoconcreta esecuzione. Le spese e gli altricomponenti negativi deducibili ai sensi delprimo periodo sono separatamenteindicati nella dichiarazione dei redditi.L'Amministrazione, prima di procedereall'emissione dell'avviso di accertamentod'imposta o di maggiore imposta, devenotificare all'interessato un appositoavviso con il quale viene concessa al me-desimo la possibilità di fornire, nel terminedi novanta giorni, le prove predette. Ovel'Amministrazione non ritenga idonee leprove addotte, dovrà darne specificamotivazione nell'avviso di accertamento.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11non si applicano per le operazioniintercorse con soggetti non residenti cuirisulti applicabile gli articoli 167 o 168,concernente disposizioni in materia diimprese estere partecipate.

12bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 siapplicano anche alle prestazioni di servizirese dai professionisti domiciliati in Stati oterritori diversi da quelli individuati nellalista di cui al decreto ministeriale emanatoai sensi dell'articolo 168bis. Taledisposizione non si applica ai profes-sionisti domiciliati in Stati dell'Unione euro-pea o dello Spazio economico europeoinclusi nella lista di cui al citato decreto.

[Art. 110bis]

Art. 111 - Imprese di assicurazioni

1. Nella determinazione del reddito dellesocietà e degli enti che esercitano attivitàassicurative concorre a formare il redditodell'esercizio la variazione delle riservetecniche obbligatorie fino alla misuramassima stabilita a norma di legge, salvoquanto stabilito nei commi successivi.

1bis. La variazione delle riserve tecniche

obbligatorie relative al ramo vita concorrea formare il reddito dell'esercizio per laparte corrispondente al rapporto tral'ammontare dei ricavi e degli altri proventiche concorrono a formare il redditod'impresa e l'ammontare complessivo ditutti i ricavi e i proventi, anche se esenti oesclusi, ivi compresa la quota non impo-nibile dei dividendi di cui all'articolo 89,comma 2, e delle plusvalenze di cui all'ar-ticolo 87. In ogni caso, tale rapporto rilevain misura non inferiore al 95 per cento enon superiore al 98,5 per cento (1).

2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e3, i maggiori e i minori valori iscritti relativialle azioni, alle quote di partecipazione eagli strumenti finanziari di cui all'articolo85, comma 1, lettere c) e d), nonché leplusvalenze e le minusvalenze chefruiscono del regime previsto dall'articolo87 concorrono a formare il reddito qualorasiano relativi ad investimenti a beneficio diassicurati dei rami vita i quali nesopportano il rischio. Ai fini dell'applica-zione dell'articolo 165 i predetti utili siassumono nell'importo che in baseall'articolo 89 concorre a formare il reddito.

3. La variazione della riserva sinistrirelativa ai contratti di assicurazione deirami danni, per la parte riferibile allacomponente di lungo periodo, è deducibilenell'esercizio in misura pari al 30 per centodell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenzaè deducibile in quote costanti nei diciottoesercizi successivi. è considerato compo-nente di lungo periodo il 75 per cento dellamedesima riserva sinistri (2).

3bis. Per le imprese di assicurazione chegestiscono sia il ramo danni che il ramovita, la valutazione dei titoli e deglistrumenti finanziari è attuata separata-mente per ciascuno di essi.

4. Le provvigioni relative all'acquisizionedei contratti di assicurazione di duratapoliennale stipulati nel periodo di impostasono deducibili in quote costanti nelperiodo stesso e nei due successivi;tuttavia per i contratti di assicurazionesulla vita possono essere dedotte per

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l'intero ammontare nel predetto periodo.Le provvigioni stesse, se iscritte tra glielementi dell'attivo a copertura delleriserve tecniche, sono deducibili nei limitidei corrispondenti caricamenti dei premi eper un periodo massimo pari alla durata diciascun contratto e comunque nonsuperiore a dieci anni.

----------

(1) Comma aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n.78.

(2) Comma così modificato dal D.L. 25 giugno2008, n. 112.

[Art. 111bis]

[Art. 111ter]

Art. 112 - Operazioni fuori bilancio

1. Si considerano operazioni "fuoribilancio":

a) i contratti di compravendita non ancoraregolati, a pronti o a termine, di titoli evalute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolosottostante collegati a tassi di interesse, aindici o ad altre attività.

2. Alla formazione del reddito concorrono icomponenti positivi e negativi cherisultano dalla valutazione delle operazioni"fuori bilancio" in corso alla data dichiusura dell'esercizio.

3. I componenti negativi di cui al comma 2non possono essere superiori alladifferenza tra il valore del contratto o dellaprestazione alla data della stipula o aquella di chiusura dell'esercizio prece-dente e il corrispondente valore alla datadi chiusura dell'esercizio. Per la determi-nazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a terminenegoziati in mercati regolamentari italianio esteri, l'ultima quotazione rilevata entrola chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il

valore determinato ai sensi delle lettere a)e b) del comma 4 dell'articolo 94;

c) per i contratti di compravendita divalute, il tasso di cambio a pronti, correntealla data di chiusura dell'esercizio, se sitratta di operazioni a pronti non ancoraregolate, il tasso di cambio a terminecorrente alla suddetta data per scadenzecorrispondenti a quelle delle operazionioggetto di valutazione, se si tratta dioperazioni a termine;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinatosecondo i criteri di cui alla lettera c) delcomma 4 dell'articolo 9.

3bis. In deroga al comma 3, per i soggettiche redigono il bilancio in base ai principicontabili internazionali di cui alregolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del19 luglio 2002, i componenti negativiimputati al conto economico in base allacorretta applicazione di tali principiassumono rilievo anche ai fini fiscali.

4. Se le operazioni di cui al comma 1 sonoposte in essere con finalità di copertura diattività o passività, ovvero sono coperteda attività o passività, i relativi componentipositivi e negativi derivanti da valutazioneo da realizzo concorrono a formare ilreddito secondo le medesime disposizioniche disciplinano i componenti positivi enegativi, derivanti da valutazione o darealizzo, delle attività o passivitàrispettivamente coperte o di copertura.

5. Se le operazioni di cui al comma 2 sonoposte in essere con finalità di coperturadei rischi relativi ad attività e passivitàproduttive di interessi, i relativi componentipositivi e negativi concorrono a formare ilreddito, secondo lo stesso criterio diimputazione degli interessi, se leoperazioni hanno finalità di copertura dirischi connessi a specifiche attività epassività, ovvero secondo la durata delcontratto, se le operazioni hanno finalità dicopertura di rischi connessi ad insiemi diattività e passività.

6. Salvo quanto previsto dai principi

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contabili internazionali, ai fini del presentearticolo l'operazione si considera confinalità di copertura quando ha lo scopo diproteggere dal rischio di avversevariazioni dei tassi di interesse, dei tassi dicambio o dei prezzi di mercato il valore disingole attività o passività in bilancio o"fuori bilancio" o di insiemi di attività opassività in bilancio o "fuori bilancio".

Art. 113 - Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

1. Gli enti creditizi possono chiedereall'Agenzia delle entrate, secondo laprocedura di cui all'articolo 11 della legge27 luglio 2000, n. 212, recante lo statutodei diritti del contribuente, che il regime dicui all'articolo 87 non si applichi allepartecipazioni acquisite nell'ambito degliinterventi finalizzati al recupero di crediti oderivanti dalla conversione in azioni dinuova emissione dei crediti verso impresein temporanea difficoltà finanziaria, di cuiall'articolo 4, comma 3, del decreto delMinistro del tesoro 22 giugno 1993, n.242632.

2. L'istanza all'Agenzia delle entrate devecontenere:

a) nel caso di acquisizioni dipartecipazioni per recupero di crediti,l'indicazione dei motivi di convenienza ditale procedura rispetto ad altre formealternative di recupero dei crediti, dellemodalità e dei tempi previsti per ilrecupero e, ove si tratti di partecipazionidirette nella società debitrice, laprecisazione che l'operatività diquest'ultima sarà limitata agli atti connessicon il realizzo e la valorizzazione delpatrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti,l'indicazione degli elementi che induconoa ritenere temporanea la situazione didifficoltà finanziaria del debitore,ragionevoli le prospettive di riequilibrioeconomico e finanziario nel medio periodoed economicamente conveniente laconversione rispetto a forme alternative direcupero dei crediti; inoltre devono essere

indicate le caratteristiche del piano dirisanamento, che deve essere predispostoda più enti creditizi o finanziarirappresentanti una quota elevatadell'esposizione debitoria dell'impresa indifficoltà;

c) la rinuncia, in caso di accoglimentodell'istanza, ad avvalersi, nei confrontidella società in cui si acquisisce lapartecipazione, delle opzioni di cui allesezioni II e III del presente capo e dellafacoltà prevista dall'articolo 115 finoall'esercizio in cui mantenga il possessodelle partecipazioni di cui sopra.

3. L'accoglimento dell'istanza di cui alcomma 1 comporta, ai fini dell'applica-zione degli articoli 101, comma 5, e 106,da parte degli originari creditori,l'equiparazione ai crediti estinti o convertitidelle partecipazioni acquisite e delle quotedi partecipazioni successivamentesottoscritte per effetto dell'esercizio delrelativo diritto d'opzione, a condizione cheil valore dei crediti convertiti sia trasferitoalle azioni ricevute.

Art. 114 - Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

1. Nella determinazione del reddito dellaBanca d'Italia e dell'Ufficio italiano deicambi assumono rilevanza i bilancicompilati in conformità ai criteri dirilevazione e di redazione adottati dallaBanca Centrale Europea ai sensi delloStatuto del SEBC e alle raccomandazionidalla stessa formulate in materia, e non sitiene conto degli utili e dei proventi daversare allo Stato in ottemperanza adisposizioni legislative, regolamentari,statutarie, a deliberazioni del Comitatointerministeriale per il credito e il risparmioo a convenzioni con il Ministerodell'economia e delle finanze.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, siapplicano le disposizioni di cui agli articoli110, comma 2, terzo periodo, 106 commi3, 4 e 5, e 112.

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Art. 115 - Opzione per la trasparenza fiscale

1. Esercitando l'opzione di cui al comma4, il reddito imponibile dei soggetti di cuiall'articolo 73, comma 1, lettera a), al cuicapitale sociale partecipano esclusiva-mente soggetti di cui allo stesso articolo73, comma 1, lettera a), ciascuno con unapercentuale del diritto di voto esercitabilenell'assemblea generale, richiamatadall'articolo 2346 del codice civile, e dipartecipazione agli utili non inferiore al 10per cento e non superiore al 50 per cento,è imputato a ciascun socio, indipendente-mente dall'effettiva percezione, proporzio-nalmente alla sua quota di partecipazioneagli utili. Ai soli fini dell'ammissione alregime di cui al presente articolo, nellapercentuale di partecipazione agli utili dicui al periodo precedente non siconsiderano le azioni prive del predettodiritto di voto e la quota di utili delle azionidi cui all'articolo 2350, secondo comma,primo periodo, del codice civile, si assumepari alla quota di partecipazione alcapitale delle azioni medesime. I requisitidi cui al primo periodo devono sussisterea partire dal primo giorno del periodod'imposta della partecipata in cui siesercita l'opzione e permanere ininter-rottamente sino al termine del periodo diopzione. L'esercizio dell'opzione non èconsentito nel caso in cui:

a) i soci partecipanti fruiscano dellariduzione dell'aliquota dell'imposta sulreddito delle società;

b) la società partecipata eserciti l'opzionedi cui agli articoli 117 e 130.

2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cuial comma 1 non siano residenti nelterritorio dello Stato l'esercizio dell'opzioneè consentito a condizione che non vi siaobbligo di ritenuta alla fonte sugli utilidistribuiti.

3. L'imputazione del reddito avviene neiperiodi d'imposta delle società partecipantiin corso alla data di chiusura dell'eserciziodella società partecipata. Le ritenute

operate a titolo d'acconto sui redditi di talesocietà, i relativi crediti d'imposta e gliacconti versati si scomputano dalleimposte dovute dai singoli soci secondo lapercentuale di partecipazione agli utili diciascuno. Le perdite fiscali della societàpartecipata relative a periodi in cui èefficace l'opzione sono imputate ai soci inproporzione alle rispettive quote dipartecipazione ed entro il limite dellapropria quota del patrimonio nettocontabile della società partecipata. Leperdite fiscali dei soci relative agli esercizianteriori all'inizio della tassazione pertrasparenza non possono essere utilizzateper compensare i redditi imputati dallesocietà partecipate.

4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizisociali della società partecipata e deveessere esercitata da tutte le società ecomunicata all'Amministrazione finanzia-ria, entro il primo dei tre esercizi socialipredetti, secondo le modalità indicate inun provvedimento del Direttore dell'Agen-zia delle entrate.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma4 non modifica il regime fiscale in capo aisoci di quanto distribuito dalla societàpartecipata utilizzando riserve costituitecon utili di precedenti esercizi o riserve dicui all'articolo 47, comma 5. Ai finidell'applicazione del presente comma,durante i periodi di validità dell'opzione,salva una diversa esplicita volontà assem-bleare, si considerano prioritariamentedistribuiti gli utili imputati ai soci ai sensidel comma 1. In caso di coperture di per-dite, si considerano prioritariamente utiliz-zati gli utili imputati ai soci ai sensi delcomma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioniper l'esercizio dell'opzione, l'efficacia dellastessa cessa dall'inizio dell'eserciziosociale in corso della società partecipata.Gli effetti dell'opzione non vengono menonel caso di mutamento della compaginesociale della società partecipata mediantel'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cuial comma 1 o 2.

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7. Nel primo esercizio di efficaciadell'opzione gli obblighi di accontopermangono anche in capo alla parte-cipata. Per la determinazione degli obbli-ghi di acconto della partecipata stessa edei suoi soci nel caso venga menol'efficacia dell'opzione, si applica quantoprevisto dall'articolo 124, comma 2. Nelcaso di mancato rinnovo dell'opzione, gliobblighi di acconto si determinano senzaconsiderare gli effetti dell'opzione sia perla società partecipata, sia per i soci.

8. La società partecipata è solidalmenteresponsabile con ciascun socio per l'impo-sta, le sanzioni e gli interessi conseguentiall'obbligo di imputazione del reddito.

9. Le disposizioni applicative dellapresente norma sono stabilite dallo stessodecreto ministeriale di cui all'articolo 129.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 siapplicano le disposizioni di cui all'articolo40, secondo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600.

11. Il socio ridetermina il reddito imponibileoggetto di imputazione rettificando i valoripatrimoniali della società partecipatasecondo le modalità previste dall'articolo128, fino a concorrenza delle svalutazionideterminatesi per effetto di rettifiche divalore ed accantonamenti fiscalmente nonriconosciuti, al netto delle rivalutazioniassoggettate a tassazione, dedotte dalsocio medesimo nel periodo d'impostaantecedente a quello dal quale ha effettol'opzione di cui al comma 4 e nei noveprecedenti.

12. Per le partecipazioni in societàindicate nel comma 1 il relativo costo èaumentato o diminuito, rispettivamente,dei redditi e delle perdite imputati ai socied è altresì diminuito, fino a concorrenzadei redditi imputati, degli utili distribuiti aisoci.

Art. 116 - Opzione per la trasparenzafiscale delle società a ristretta

base proprietaria

1. L'opzione di cui all'articolo 115 puòessere esercitata con le stesse modalitàed alle stesse condizioni, ad esclusione diquelle indicate nel comma 1 del mede-simo articolo 115, dalle società a respon-sabilità limitata il cui volume di ricavi nonsupera le soglie previste per l'applicazionedegli studi di settore e con una compaginesociale composta esclusivamente dapersone fisiche in numero non superiore a10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

2. Si applicano le disposizioni del terzo edel quarto periodo del comma 3 dell'arti-colo 115 e quelle del primo e terzo periododel comma 3 dell'articolo 8. Le plus-valenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cuiall'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono aformare il reddito imponibile nella misuraindicata, rispettivamente, nell'articolo 58,comma 2, e nell'articolo 59.

Sezione IICONSOLIDATO NAZIONALE

Art. 117 - Soggetti ammessi allatassazione di gruppo di imprese

controllate residenti

1. La società o l'ente controllante eciascuna società controllata rientranti fra isoggetti di cui all'articolo 73, comma 1,lettere a) e b), fra i quali sussiste ilrapporto di controllo di cui all'articolo2359, comma 1, numero 1), del codicecivile, con i requisiti di cui all'articolo 120,possono congiuntamente esercitarel'opzione per la tassazione di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,lettera d), possono esercitare l'opzione dicui al comma 1 solo in qualità dicontrollanti ed a condizione:

a) di essere residenti in Paesi con i quali èin vigore un accordo per evitare la doppiaimposizione;

b) di esercitare nel territorio dello Statoun'attività d'impresa, come definita dall'ar-ticolo 55, mediante una stabile organizza-

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zione, come definita dall'articolo 162, nelcui patrimonio sia compresa la partecipa-zione in ciascuna società controllata.

3. Permanendo il requisito del controllo dicui al comma 1, l'opzione ha durata per treesercizi sociali ed è irrevocabile. Nel casovenga meno tale requisito si determinanole conseguenze di cui all'articolo 124.

Art. 118 - Effetti dell'eserciziodell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione per latassazione di gruppo di cui all'articolo 117comporta la determinazione di un redditocomplessivo globale corrispondente allasomma algebrica dei redditi complessivinetti da considerare, quanto alle societàcontrollate, per l'intero importo indipen-dentemente dalla quota di partecipazioneriferibile al soggetto controllante. Alsoggetto controllante compete il riporto anuovo della eventuale perdita risultantedalla somma algebrica degli imponibili, laliquidazione dell'unica imposta dovuta odell'unica eccedenza rimborsabile oriportabile a nuovo.

1bis. Ai fini della determinazione delcredito d'imposta per i redditi prodottiall'estero di cui all'articolo 165:

a) per reddito complessivo deve intendersiil reddito complessivo globale;

b) la quota di imposta italiana fino aconcorrenza della quale è accreditabilel'imposta estera è calcolata separata-mente per ciascuno dei soggetti parteci-panti al consolidato, e per ciascuno Stato;

c) nelle ipotesi di interruzione dellatassazione di gruppo prima delcompimento del triennio o di mancatorinnovo dell'opzione il diritto al riporto inavanti e all'indietro dell'eccedenza di cuiall'articolo 165, comma 6, compete aisoggetti che hanno prodotto i redditiall'estero.

2. Le perdite fiscali relative agli esercizianteriori all'inizio della tassazione digruppo di cui alla presente sezionepossono essere utilizzate solo dalle

società cui si riferiscono. Le eccedenzed'imposta riportate a nuovo relative aglistessi esercizi possono essere utilizzatedalla società o ente controllante oalternativamente dalle società cuicompetono. Resta ferma l'applicabilitàdelle disposizioni di cui all'articolo 43-terdel decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed inacconto competono esclusivamente allacontrollante. L'acconto dovuto è determi-nato sulla base dell'imposta relativa alperiodo precedente, al netto delledetrazioni e dei crediti d'imposta e delleritenute d'acconto, come indicata nelladichiarazione dei redditi, presentata aisensi dell'articolo 122. Per il primoesercizio la determinazione dell'accontodovuto dalla controllante è effettuata sullabase dell'imposta, al netto delle detrazioni,dei crediti d'imposta e delle ritenuted'acconto, corrispondente alla sommaalgebrica dei redditi relativi al periodoprecedente come indicati nelledichiarazioni dei redditi presentate per ilperiodo stesso dalle società singolar-mente considerate. Si applicano, in ognicaso, le disposizioni di cui all'articolo 4 deldecreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge27 aprile 1989, n. 154.

4. Non concorrono alla formazione delreddito imponibile in quanto escluse lesomme percepite o versate tra le societàdi cui al comma 1 in contropartita deivantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Art. 119 - Condizioni per l'efficacia dell'opzione

1. L'opzione può essere esercitata daciascuna entità legale solo in qualità dicontrollante o solo in qualità di controllatae la sua efficacia è subordinata alverificarsi delle seguenti condizioni:

a) identità dell'esercizio sociale diciascuna società controllata con quellodella società o ente controllante;

b) esercizio congiunto dell'opzione da

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parte di ciascuna controllata e dell'ente osocietà controllante;

c) elezione di domicilio da parte diciascuna controllata presso la società oente controllante ai fini della notifica degliatti e provvedimenti relativi ai periodid'imposta per i quali è esercitata l'opzioneprevista dall'articolo 117. L'elezione didomicilio è irrevocabile fino al termine delperiodo di decadenza dell'azione diaccertamento o di irrogazione dellesanzioni relative all'ultimo esercizio il cuireddito è stato incluso nella dichiarazionedi cui all'articolo 122;

d) l'avvenuto esercizio congiuntodell'opzione deve essere comunicato all'A-genzia delle entrate entro il sedicesimogiorno del sesto mese successivo allachiusura del periodo d'imposta precedenteal primo esercizio cui si riferisce l'eserciziodell'opzione stessa secondo le modalitàpreviste dal decreto di cui all'articolo 129.

2. Non viene meno l'efficacia dell'opzionenel caso in cui per effetto di operazioni difusione, di scissione e di liquidazionevolontaria si determinano all'interno dellostesso esercizio più periodi d'imposta. Ildecreto di cui all'articolo 129 stabilisce lemodalità e gli adempimenti formali daporre in essere per pervenire alladeterminazione del reddito complessivoglobale.

Art. 120 - Definizione del requisito di controllo

1. Agli effetti della presente sezione siconsiderano controllate le società perazioni, in accomandita per azioni, aresponsabilità limitata:

a) al cui capitale sociale la società o l'entecontrollante partecipa direttamente oindirettamente per una percentualesuperiore al 50 per cento, da determinarsirelativamente all'ente o società control-lante tenendo conto della eventualedemoltiplicazione prodotta dalla catenasocietaria di controllo, senza considerarele azioni prive del diritto di votoesercitabile nell'assemblea generale ri-

chiamata dall'articolo 2346 del codicecivile;

b) al cui utile di bilancio la società o l'entecontrollante partecipa direttamente oindirettamente per una percentualesuperiore al 50 per cento da determinarsirelativamente all'ente o società control-lante, tenendo conto della eventualedemoltiplicazione prodotta dalla catenasocietaria di controllo e senza considerarela quota di utile di competenza delle azioniprive del diritto di voto esercitabilenell'assemblea generale richiamatadall'articolo 2346 del codice civile.

2. Il requisito del controllo di cui all'articolo117, comma 1 deve sussistere sindall'inizio di ogni esercizio relativamente alquale la società o ente controllante e lasocietà controllata si avvalgono dell'e-sercizio dell'opzione.

Art. 121 - Obblighi delle società controllate

1. Per effetto dell'esercizio congiuntodell'opzione di cui all'articolo 117,ciascuna società controllata, secondoquanto previsto dal decreto di cuiall'articolo 129, deve:

a) compilare il modello della dichiarazionedei redditi al fine di comunicare allasocietà o ente controllante ladeterminazione del proprio redditocomplessivo, delle ritenute subite, delledetrazioni e dei crediti d'imposta spettanti,compresi quelli compensabili ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e degli accontiautonomamente versati. Al modello deveessere allegato il prospetto di cuiall'articolo 109, comma 4, lettera b), con leindicazioni richieste relative ai componentinegativi di reddito dedotti;

b) fornire alla società controllante i datirelativi ai beni ceduti ed acquistatisecondo il regime di neutralità fiscale dicui all'articolo 123, specificando ladifferenza residua tra valore di libro evalore fiscale riconosciuto;

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c) fornire ogni necessaria collaborazionealla società controllante per consentire aquest'ultima l'adempimento degli obblighiche le competono nei confrontidell'Amministrazione finanziaria anchesuccessivamente al periodo di validitàdell'opzione.

[Art. 121bis]

Art. 122 - Obblighi della società o ente controllante

1. La società o ente controllante presentala dichiarazione dei redditi del consolidato,calcolando il reddito complessivo globalerisultante dalla somma algebrica deiredditi complessivi netti dichiarati da cia-scuna delle società partecipanti al regimedel consolidato e procedendo alla liquida-zione dell'imposta di gruppo secondo ledisposizioni attuative contenute neldecreto ministeriale di cui all'articolo 129 ein quello di approvazione del modelloannuale di dichiarazione dei redditi.

[Art. 123]

[Art. 123bis]

Art. 124 - Interruzione della tassazione di gruppo prima del

compimento del triennio

1. Se il requisito del controllo, così comedefinito dall'articolo 117, cessa perqualsiasi motivo prima del compimento deltriennio, il reddito della società o dell'entecontrollante, per il periodo d'imposta in cuiviene meno tale requisito, vieneaumentato o diminuito per un importocorrispondente:

a) agli interessi passivi dedotti o nondedotti nei precedenti esercizi del triennioper effetto di quanto previsto dall'articolo97, comma 2;

b) alla residua differenza tra il valore dilibro e quello fiscale riconosciuto dei beniacquisiti dalla stessa società o entecontrollante o da altra società controllatasecondo il regime di neutralità fiscale dicui all'articolo 123. Il periodo precedente siapplica nel caso in cui il requisito del

controllo venga meno anche nei confrontidella sola società cedente o della solasocietà cessionaria.

2. Nel caso di cui al comma 1 entro trentagiorni dal venir meno del requisito delcontrollo:

a) la società o l'ente controllante deveintegrare quanto versato a titolo d'accontose il versamento complessivamenteeffettuato è inferiore a quello dovutorelativamente alle società per le qualicontinua la validità dell'opzione;

b) ciascuna società controllata deveeffettuare l'integrazione di cui alla letteraprecedente riferita ai redditi propri, cosìcome risultanti dalla comunicazione di cuiall'articolo 121.

3. Ai fini del comma 2, entro lo stessotermine ivi previsto, con le modalitàstabilite dal decreto di cui all'articolo 129,la società o l'ente controllante puòattribuire, in tutto o in parte, i versamentigià effettuati, per quanto eccedente ilproprio obbligo, alle controllate nei cuiconfronti è venuto meno il requisito delcontrollo.

4. Le perdite fiscali risultanti dalladichiarazione di cui all'articolo 122, i creditichiesti a rimborso e, salvo quanto previstodal comma 3, le eccedenze riportate anuovo permangono nell'esclusiva disponi-bilità della società o ente controllante. Ildecreto di cui all'articolo 129 puòprevedere appositi criteri per l'attribuzionedelle perdite fiscali, risultanti dalladichiarazione di cui all'articolo 122, allesocietà che le hanno prodotte , al netto diquelle utilizzate, e nei cui confronti vienemeno il requisito del controllo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti siapplicano anche nel caso di fusione di unasocietà controllata in altra non inclusa nelconsolidato. Nel caso di fusione dellasocietà o ente controllante con società oenti non appartenenti al consolidato puòessere richiesta, mediante l'eserciziodell'interpello ai sensi dell'articolo 11 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, la

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continuazione del consolidato. Con ildecreto di cui all'articolo 129 sonodisciplinati gli eventuali ulteriori casi diinterruzione anticipata del consolidato.

6. L'articolo 118, comma 4, si applicaanche relativamente alle somme percepiteo versate tra le società del comma 1 percompensare gli oneri connessi conl'interruzione della tassazione di grupporelativi all'imposta sulle società.

Art. 125 - Mancato rinnovo dell'opzione

1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma1, lettera b), si applicano sia nel caso dimancato rinnovo dell'opzione di cuiall'articolo 117, sia nel caso in cuil'opzione rinnovata non riguardi entrambele società di cui alla predetta lettera b).

2. Nel caso di mancato rinnovodell'opzione, gli obblighi di acconto sicalcolano relativamente a ciascunasocietà singolarmente considerata conriferimento ai redditi propri così comerisultanti dalle comunicazioni di cuiall'articolo 121. Si applica la disposizionedell'articolo 124, comma 4.

3. L'articolo 118, comma 4, si applicaanche relativamente alle somme percepiteo versate tra le società di cui al comma 1per compensare gli oneri connessi con ilmancato rinnovo della tassazione digruppo relativi all'imposta sulle società.

Art. 126 - Limiti all'efficacia edall'esercizio dell'opzione

1. Non possono esercitare l'opzione di cuiall'articolo 117 le società che fruiscono diriduzione dell'aliquota dell'imposta suiredditi delle società.

2. Nel caso di fallimento e di liquidazionecoatta amministrativa, l'esercizio dell'op-zione non è consentito e, se già avvenuto,cessa dall'inizio dell'esercizio in cuiinterviene la dichiarazione del fallimento oil provvedimento che ordina laliquidazione.

Art. 127 - Responsabilità

1. La società o l'ente controllante è

responsabile:

a) per la maggiore imposta accertata e pergli interessi relativi, riferita al redditocomplessivo globale risultante dalladichiarazione di cui all'articolo 122;

b) per le somme che risultano dovute, conriferimento alla medesima dichiarazione, aseguito dell'attività di controllo previstadall'articolo 36-ter del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni deiredditi propria di ciascun soggetto chepartecipa al consolidato e dell'attività diliquidazione di cui all'articolo 36bis delmedesimo decreto;

c) per l'adempimento degli obblighiconnessi alla determinazione del redditocomplessivo globale di cui all'articolo 122;

d) solidalmente per il pagamento di unasomma pari alla sanzione di cui alla letterab) del comma 2 irrogata al soggetto cheha commesso la violazione.

2. Ciascuna società controllata chepartecipa al consolidato è responsabile:

a) solidalmente con l'ente o societàcontrollante per la maggiore impostaaccertata e per gli interessi relativi, riferitaal reddito complessivo globale risultantedalla dichiarazione di cui all'articolo 122, inconseguenza della rettifica operata sulproprio reddito imponibile, e per le sommeche risultano dovute, con riferimento allamedesima dichiarazione, a seguitodell'attività di controllo prevista dall'articolo36-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, edell'attività di liquidazione di cui all'articolo36bis del medesimo decreto, inconseguenza della rettifica operata sullapropria dichiarazione dei redditi;

b) per la sanzione correlata alla maggioreimposta accertata riferita al redditocomplessivo globale risultante dalladichiarazione di cui all'articolo 122, inconseguenza della rettifica operata sulproprio reddito imponibile, e alle sommeche risultano dovute con riferimento alla

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medesima dichiarazione, a seguitodell'attività di controllo prevista dall'articolo36-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, edell'attività di liquidazione di cui all'articolo36bis del medesimo decreto, inconseguenza della rettifica operata sullapropria dichiarazione dei redditi;

c) per le sanzioni diverse da quelle di cuialla lettera b).

[3]

4. L'eventuale rivalsa della società o entecontrollante nei confronti delle societàcontrollate perde efficacia qualora ilsoggetto controllante ometta ditrasmettere alla società controllata copiadegli atti e dei provvedimenti entro ilventesimo giorno successivo alla notificaricevuta anche in qualità di domiciliatariosecondo quanto previsto dall'articolo 119.

[Art. 127bis]

Art. 128 - Norma transitoria

1. Fino a concorrenza delle svalutazionideterminatesi per effetto di rettifiche divalore ed accantonamenti fiscalmente nonriconosciuti, al netto delle rivalutazioniassoggettate a tassazione, dedotte nelperiodo d'imposta antecedente a quellodal quale ha effetto l'opzione di cuiall'articolo 117 e nei nove precedenti dallasocietà o ente controllante o da altrasocietà controllata, anche se nonesercente l'opzione di cui all'articolo 117, ivalori fiscali degli elementi dell'attivo e delpassivo della società partecipata se,rispettivamente, superiori o inferiori aquelli contabili sono ridotti o aumentatidell'importo delle predette svalutazioni inproporzione ai rapporti tra la differenza deivalori contabili e fiscali dell'attivo e delpassivo e l'ammontare complessivo di talidifferenze.

Art. 129 - Disposizioni applicative

1. Con decreto di natura non rego-lamentare del Ministro dell'economia edelle finanze sono adottate le disposizioniapplicative della presente sezione.

Sezione IIICONSOLIDATO MONDIALE

Art. 130 - Soggetti ammessi alladeterminazione della unica

base imponibile per il gruppo diimprese non residenti

1. Le società e gli enti di cui all'articolo 73,comma 1, lettere a) e b), possonoesercitare l'opzione per includereproporzionalmente nella propria baseimponibile, indipendentemente dalladistribuzione, i redditi conseguiti da tutte leproprie società controllate ai sensidell'articolo 2359, primo comma, numero1), del codice civile non residenti erientranti nella definizione di cui all'articolo133.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma1 è consentito alle società ed agli enti:

a) i cui titoli sono negoziati nei mercatiregolamentati;

b) controllati ai sensi dell'articolo 2359,comma 1, n. 1) del codice civileesclusivamente dallo Stato o da altri entipubblici, da persone fisiche residenti chenon si qualifichino a loro volta, tenendoconto delle partecipazioni possedute daloro parti correlate, quali soggetticontrollanti ai sensi dell'articolo 2359,comma 1, numeri 1) e 2), del codice civiledi altra società o ente commercialeresidente o non residente.

3. Per la verifica della condizione di cuialla lettera b) del comma 2, lepartecipazioni possedute dai familiari dicui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fraloro.

4. La società controllante che si qualificaper l'esercizio dell'opzione di cui al comma1 non può quale controllata esercitareanche l'opzione di cui alla sezioneprecedente.

Art. 131 - Effetti dell'eserciziodell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione consente diimputare al soggetto controllante

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indipendentemente dalla distribuzione iredditi e le perdite prodotti dalle controllatenon residenti di cui all'articolo 133 per laquota parte corrispondente alla quota dipartecipazione agli utili dello stessosoggetto controllante e delle societàcontrollate residenti di cui al comma 2,tenendo conto della demoltiplicazionedeterminata dalla catena societaria dicontrollo.

2. Nel caso in cui la partecipazione in unacontrollata non residente sia detenuta intutto o in parte per il tramite di una o piùcontrollate residenti, per la validitàdell'opzione di cui all'articolo 130 ènecessario che la società controllante eciascuna di tali controllate residentiesercitino l'opzione di cui alla sezione II. Intal caso la quota di reddito dellacontrollata non residente da includerenella base imponibile del gruppocorrisponde alla somma delle quote dipartecipazione di ciascuna societàresidente di cui al presente comma.

3. L'imputazione di cui al comma 1avviene nel periodo d'imposta delsoggetto controllante e delle societàcontrollate di cui al comma 2 in corso alladata di chiusura dell'esercizio della societànon residente. Nel caso in cui quest'ultimanon abbia l'obbligo della redazioneannuale del bilancio d'esercizio, l'imputa-zione avviene l'ultimo giorno del periodocui si riferisce il bilancio volontario di cuiall'articolo 132, comma 2.

4. Ai fini del comma 3 si considera laquota di partecipazione agli utili alla datadi chiusura dell'esercizio della società nonresidente o se maggiore quella alla data diapprovazione o revisione del relativobilancio.

5. Gli obblighi di versamento a saldo ed inacconto competono alla controllante.L'acconto dovuto è determinato sulla basedell'imposta relativa al periodoprecedente, al netto delle detrazioni e deicrediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,come indicata nella dichiarazione deiredditi presentata ai sensi dell'articolo 130.

Per il primo esercizio la determinazionedell'acconto dovuto dalla controllante èeffettuata sulla base dell'imposta, al nettodelle detrazioni, dei crediti d'imposta edelle ritenute d'acconto, corrispondentealla somma algebrica degli imponibilirelativi al periodo precedente, comeindicati nelle dichiarazioni dei redditipresentate per il periodo stesso dallesocietà residenti singolarmente consi-derate. Si applicano, in ogni caso, ledisposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,n. 154.

Art. 132 - Condizioni per l'efficacia dell'opzione

1. Permanendo il requisito del controllo,così come definito nell'articolo 133,l'opzione di cui all'articolo 131 èirrevocabile per un periodo di tempo noninferiore a cinque esercizi del soggettocontrollante. I successivi rinnovi hannoun'efficacia non inferiore a tre esercizi.

2. L'efficacia dell'opzione è altresìsubordinata al verificarsi delle seguenticondizioni:

a) il suo esercizio deve avvenire relativa-mente a tutte le controllate non residenti,così, come definite dall'articolo 133;

b) identità dell'esercizio sociale diciascuna società controllata con quellodella società o ente controllante, salvo nelcaso in cui questa coincidenza non siaconsentita dalle legislazioni locali;

c) revisione dei bilanci del soggettocontrollante residente e delle controllateresidenti di cui all'articolo 131, comma 2, edi quelle non residenti di cui all'articolo133, da parte dei soggetti iscritti all'alboConsob previsto dal decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, o, per quantoriguarda le controllate non residenti,anche da altri soggetti a condizione che ilrevisore del soggetto controllante utilizzigli esiti della revisione contabile daglistessi soggetti effettuata ai fini del giudiziosul bilancio annuale o consolidato. Nel

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caso in cui la controllata non abbial'obbligo della redazione annuale delbilancio, redazione a cura dell'organosociale cui compete l'amministrazionedella società di un bilancio volontarioriferito ad un periodo di tempocorrispondente al periodo d'imposta dellacontrollante, comunque soggetto allarevisione di cui al primo periodo;

d) attestazione rilasciata da ciascunasocietà controllata non residente secondole modalità previste dal decreto di cuiall'articolo 142 dalla quale risulti:

1) il consenso alla revisione del propriobilancio di cui alla lettera c);

2) l'impegno a fornire al soggettocontrollante la collaborazione necessariaper la determinazione dell'imponibile e peradempiere entro un periodo non superiorea 60 giorni dalla loro notifica alle richiestedell'Amministrazione finanziaria.

dbis) l'esercizio dell'opzione è comunicatoall'Agenzia delle entrate, secondo lemodalità previste dal decreto di cuiall'articolo 142, entro il mese successivo aquello di scadenza del termine previstoper la comunicazione della rispostaall'interpello di cui al comma 3.

3. Entro il primo esercizio di cui al comma1 la società controllante interpellal'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo11 della legge 27 agosto 2000, n. 212,recante lo statuto dei diritti delcontribuente, al fine di verificare lasussistenza dei requisiti per il validoesercizio dell'opzione. In particolaredall'istanza di interpello dovrà risultare:

a) la qualificazione soggettiva del soggettocontrollante all'esercizio dell'opzione aisensi dell'articolo 130, comma 2;

b) la puntuale descrizione della strutturasocietaria estera del gruppo conl'indicazione di tutte le società controllate;

c) la denominazione, la sede sociale,l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibiledi tutte le controllate non residenti nonchéla quota di partecipazione agli utili riferita

alla controllante ed alle controllate di cuiall'articolo 131, comma 2, l'eventualediversa durata dell'esercizio sociale e leragioni che richiedono tale diversità;

d) la denominazione dei soggetti cui èstato attribuito l'incarico per la revisionedei bilanci e le conferme dell'avvenutaaccettazione di tali incarichi;

e) l'elenco delle imposte relativamente allequali verrà presumibilmente richiesto ilcredito di cui all'articolo 165.

4. La risposta positiva dell'Agenzia delleentrate può essere subordinataall'assunzione da parte del soggettocontrollante dell'obbligo ad altri adempi-menti finalizzati ad una maggiore tuteladegli interessi erariali. Con lo stessointerpello di cui al comma 3 il soggettocontrollante può a sua volta richiedere,oltre a quelle già previste, ulteriorisemplificazioni per la determinazione delreddito imponibile fra le quali anchel'esclusione delle società controllate didimensioni non rilevanti residenti negliStati o territori di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze emanato aisensi dell'articolo 168- bis.

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3sono comunicate all'Agenzia delle entratecon le modalità previste dallo stessocomma 3 entro il mese successivo allafine del periodo d'imposta durante il qualesi sono verificate.

Art. 133 - Definizione del requisito di controllo

1. Agli effetti della presente sezione, siconsiderano controllate le società e gli entidi ogni tipo con o senza personalitàgiuridica non residenti nel territorio delloStato le cui azioni, quote, diritti di voto e dipartecipazione agli utili sono possedutidirettamente o indirettamente dalla societào ente controllante per una percentualesuperiore al 50 per cento da determinarsirelativamente alla società controllante edalle società controllate residenti di cuiall'articolo 131, comma 2, tenendo contodella eventuale demoltiplicazione prodotta

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dalla catena societaria di controllo.

2. Le partecipazioni di cui al comma 1devono sussistere alla fine dell'eserciziodel soggetto controllante. Tuttavia i redditie le perdite prodotti dalle società cui talipartecipazioni si riferiscono sono esclusidalla formazione della base imponibile digruppo nel caso in cui il requisito delcontrollo di cui al comma precedente si siaverificato entro i sei mesi precedenti lafine dell'esercizio della società control-lante.

Art. 134 - Obblighi della società od ente controllante e rettifiche

di consolidamento

1. L'ente o la società controllanteprovvede a calcolare il reddito imponibiledi ciascuna controllata estera. A talescopo il reddito risultante dai bilancirevisionati viene rideterminato secondo lenorme di cui alla sezione I del presentecapo e del titolo III in quanto compatibilicon quelle di cui alla presente sezione econ le rettifiche di seguito previste:

[a)]

b) indipendentemente dai criteri adottatiper la redazione dei singoli bilancirevisionati, adozione di un trattamentouniforme dei componenti positivi e negatividi reddito dagli stessi risultanti secondo icriteri di cui alla predetta sezione I,consentendo nell'esercizio di competenzala deducibilità dei componenti negativi nonsolo se imputati al conto economico di unesercizio precedente, ma anchesuccessivo;

c) i valori risultanti dal bilancio relativoall'esercizio o periodo di gestioneanteriore al primo cui si applicano ledisposizioni della presente sezione sonoriconosciuti ai fini dell'imposta sullesocietà a condizione che siano conformi aquelli derivanti dall'applicazione dei critericontabili adottati nei precedenti esercizi eche siano adempiuti gli obblighi formalieventualmente previsti dal decreto di cuiall'articolo 142 salvo quanto di seguitoprevisto:

1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dalpredetto bilancio istituiti con finalitàanaloghe a quelli previsti nella sezione I diquesto capo si considerano riconosciuti aifini dell'imposta sul reddito fino aconcorrenza dell'importo massimo per glistessi previsto;

2) qualora le norme della sezione I diquesto capo non prevedano un importomassimo, gli stessi si consideranofiscalmente riconosciuti per intero o nelminor ammontare corrispondente agliaccantonamenti che sarebbero statideducibili secondo le norme della predettasezione I a condizione che tale minoreammontare sia rideterminato dal soggettocontrollante;

3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dalpredetto bilancio istituiti con finalitàdiverse da quelli previsti dalla stessasezione I non si considerano fiscalmentericonosciuti;

4) il valore delle rimanenze finali dei beniindicati alle lettere a) e b) del comma 1dell'articolo 85 si considera fiscalmentericonosciuto in misura non superiore alvalore normale di cui all'articolo 92,comma 5.

d) esclusione dal reddito imponibile degliutili e delle perdite di cambio relativi afinanziamenti attivi e passivi di duratasuperiore a diciotto mesi stipulati fra lesocietà non residenti o fra queste e quelleresidenti incluse nella determinazionedell'unica base imponibile di cui allapresente sezione se denominati nellavaluta utilizzata dal debitore o in quellautilizzata dal creditore per la redazione delproprio bilancio di cui all'articolo 132,comma 2;

e) i redditi rideterminati secondo i criteri dicui ai punti precedenti concorrono allaformazione dell'imponibile convertitisecondo il cambio del giorno di chiusuradell'esercizio o periodo di gestione dellasocietà non residente;

f) inapplicabilità delle norme di cui agliarticoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma

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1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e9, 108, comma 2, secondo periodo e 164;

g) relativamente al reddito imponibile dellecontrollate estere l'art. 109, comma 4,lettera b) si applica nei limiti in cuianaloghe deduzioni dal reddito imponibilesono riconosciute dalle legislazioni locali.In tal caso, è ammessa la deducibilità deicomponenti negativi ivi previsti fino aconcorrenza del minor importo tra lamisura prevista dalla legislazionenazionale e quanto effettivamente dedottodalla controllata estera secondo lemodalità ed alle condizioni di cui aldecreto previsto dall'articolo 142; inmancanza della predetta previsione nellalegislazione locale e fermo restandoquanto previsto dalla precedente letterab), non sono deducibili dal redditocomplessivo del gruppo i componentinegativi di reddito di cui al predettoarticolo non imputati al conto economicodella controllata estera cui si riferiscono.

2. Non rilevano le perdite delle controllatenon residenti relative agli eserciziprecedenti l'esercizio dell'opzione di cuiall'articolo 130.

[Art. 135]

Art. 136 - Determinazione dell'imposta dovuta

1. La società controllante, effettuando lasomma algebrica del proprio imponibile edi quelli delle controllate esteredeterminati secondo i criteri di cui agliarticoli precedenti, determina il redditoimponibile complessivo relativamente alquale calcola l'imposta corrispondente.

2. Dall'imposta determinata secondo ilcomma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenuteed ai crediti d'imposta relativi al soggettocontrollante, sono ammesse in detrazionele imposte sul reddito pagate all'estero atitolo definitivo secondo i criteri di cuiall'articolo 165 e ai commi da 3 a 6.

3. Al fine di determinare la quota diimposta italiana relativa al reddito esterooggetto di imputazione alla formazione del

reddito imponibile complessivo di cui alcomma 1, concorrono prioritariamente iredditi prodotti dalle controllate estere, e laquota di imposta italiana fino aconcorrenza della quale è accreditabilel'imposta estera è calcolata conriferimento a ciascuna controllata estera.L'eventuale eccedenza dell'imposta esteraè utilizzabile nei periodi d'impostaprecedenti o successivi secondo ledisposizioni di cui all'articolo 165.

4. Fino a concorrenza della quotad'imposta italiana relativa al redditoprodotto da ciascuna controllata esterasuccessivamente all'esercizio dell'opzione,il credito per imposte pagate all'esteroviene riliquidato negli esercizi in cuiavviene il pagamento a titolo definitivo diulteriori imposte estere sullo stessoreddito anche se distribuito.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, siconsiderano prioritariamente distribuiti iredditi prodotti negli esercizi più recenti.

6. Nel caso in cui nello stesso Paeseestero siano presenti più societàcontrollate e la legislazione locale prevedauna forma di tassazione di gruppoanaloga a quella di cui alla precedentesezione se, ricorrendone in concreto lecondizioni, le società controllate non siavvalgono di tale forma di tassazione digruppo nel Paese estero, ai finidell'applicazione dell'articolo 165 siassume come imposta estera quella chesarebbe stata dovuta se tali società sifossero avvalse del consolidato. Lesocietà ammesse alla tassazione digruppo in tale Paese costituiscono, ai finidel presente articolo, una o più società aseconda che la compensazione dei singoliimponibili nel Paese estero sia consentitain modo totale o parziale.

Art. 137 - Interruzione della tassazionedi gruppo prima del compimento del

periodo di validità dell'opzione

1. Nel caso in cui, prima del compimentodel periodo di cui all'articolo 132, comma1, venga meno la qualificazione soggettiva

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della società o ente controllante di cuiall'articolo 130, comma 2, gli effettidell'opzione esercitata cessano con effettodal periodo d'imposta del soggettocontrollante successivo a quello in corsoal momento del venir meno dellaqualificazione soggettiva predetta. Ilperiodo precedente non si applica nelcaso in cui il nuovo soggetto controllanteabbia a sua volta esercitato l'opzione dicui alla presente sezione.

2. Nel caso di cui al comma 1, primoperiodo, le perdite del soggettocontrollante di cui all'articolo 84 nonutilizzate alla fine del periodo d'imposta incui viene meno la qualificazionesoggettiva si riducono della misuracorrispondente al rapporto tra le perditeprodotte nel periodo di validità dell'opzioneda tutte le società non residenti il cuireddito ha concorso alla formazionedell'unico imponibile e quelle prodottenello stesso periodo da tutte le società.

Art. 138 - Interruzione della tassazionedi gruppo limitatamente ad una o più

controllate non residenti

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nelcaso in cui il requisito del controllo vengameno relativamente ad una o più societàcontrollate non residenti prima delcompimento del periodo di cui all'articolo132, comma 1, il reddito complessivoviene aumentato in misura corrispondenteagli interessi passivi dedotti per effettodella disposizione di cui all'articolo 97,comma 2, nei due esercizi precedentirientranti nel periodo di cui allo stesso art.132, comma 1.

2. Nel caso in cui il requisito del controllovenga meno relativamente ad oltre dueterzi delle società controllate non residentioltre a quello di cui al comma 1 si verifical'effetto di cui all'articolo 137, comma 2, dacalcolare proporzionalmente alle perditefiscali delle società non residenti di cui alpresente comma.

Art. 139 - Mancato rinnovo dell'opzione

1. Nel caso di mancato rinnovo

dell'opzione si verifica l'effetto di cui alcomma 2 dell'articolo 137.

Art. 139bis - Recupero delle perdite compensate

1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancatorinnovo del consolidato mondiale, idividendi o le plusvalenze derivanti dalpossesso o dal realizzo delle partecipa-zioni nelle società consolidate, percepiti orealizzate dall'ente o società consolidantedal periodo d'imposta successivo all'ultimoperiodo di consolidamento, per la parteesclusa o esente in base alle ordinarieregole, concorrono a formare il reddito,fino a concorrenza della differenza tra leperdite della società estera che siconsiderano dedotte e i redditi dellastessa società inclusi nel consolidato. Lastessa regola si applica durante il periododi consolidamento in caso di riduzionedella percentuale di possesso senza ilvenir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142sono stabilite le disposizioni attuative delcomma 1 del presente articolo, anche peril coordinamento con gli articoli 137 e 138.

Art. 140 - Coordinamento con l'articolo 167

1. Le disposizioni di cui all'articolo 167 nonsi applicano relativamente alle controllateestere il cui imponibile viene incluso inquello della società controllante per effettodell'opzione di cui all'articolo 130.

Art. 141 - Norma transitoria

1. Fino a concorrenza delle svalutazionideterminatesi per effetto di rettifiche divalore ed accantonamenti fiscalmente nonriconosciuti, al netto delle rivalutazioniassoggettate a tassazione, dedotte nelperiodo d'imposta antecedente a quellodal quale ha effetto l'opzione di cuiall'articolo 130 e nei nove precedenti dallasocietà o ente controllante o da altrasocietà controllata, anche se nonesercente l'opzione di cui all'articolo 130, ivalori fiscali degli elementi dell'attivo e delpassivo della società partecipata se,

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rispettivamente, superiori o inferiori aquelli contabili sono ridotti o aumentatidell'importo delle predette svalutazioni inproporzione ai rapporti tra la differenza deivalori contabili e fiscali dell'attivo e delpassivo e l'ammontare complessivo di talidifferenze.

Art. 142 - Disposizioni applicative

1. Con decreto di natura nonregolamentare del Ministro dell'economiae delle finanze sono adottate le disposi-zioni applicative della presente sezione.

2. Con il medesimo decreto di cui alcomma 1, possono essere stabiliti i criteriper consentire la rivalutazione degliammortamenti deducibili ai fini del calcolodel reddito delle società controllateresidenti in Paesi ad alta inflazione. Aquesto scopo, saranno considerati taliquelli in cui la variazione dell'indice deiprezzi al consumo è superiore di almeno10 punti percentuali allo stesso indicerilevato dall'ISTAT.

3. Fino all'emanazione dei criteri di cui alcomma 2 non si applica quanto previstodall'articolo 134, comma 1, lettera d).

Capo IIIENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI

Art. 143 - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti noncommerciali di cui alla lettera c) delcomma 1 dell'articolo 73 è formato dairedditi fondiari, di capitale, di impresa ediversi, ovunque prodotti e quale ne sia ladestinazione, ad esclusione di quelliesenti dall'imposta e di quelli soggetti aritenuta alla fonte a titolo di imposta o adimposta sostitutiva. Per i medesimi entinon si considerano attività commerciali leprestazioni di servizi non rientrantinell'articolo 2195 del codice civile rese inconformità alle finalità istituzionali dell'entesenza specifica organizzazione e versopagamento di corrispettivi che noneccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinatosecondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso allaformazione del reddito degli enti noncommerciali di cui alla lettera c) delcomma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti aseguito di raccolte pubbliche effettuateoccasionalmente, anche mediante offertedi beni di modico valore o di servizi aisovventori, in concomitanza di celebrazio-ni, ricorrenze o campagne di sensibilizza-zione;

b) i contributi corrisposti daAmministrazioni pubbliche ai predetti entiper lo svolgimento convenzionato o inregime di accreditamento di cui all'articolo8, comma 7, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, come sostituitodall'articolo 9, comma 1, lettera g), deldecreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità socialiesercitate in conformità ai fini istituzionalidegli enti stessi.

Art. 144 - Determinazione dei redditi

1. I redditi e le perdite che concorrono aformare il reddito complessivo degli entinon commerciali sono determinatidistintamente per ciascuna categoria inbase al risultato complessivo di tutti icespiti che vi rientrano. Si applicano, senel presente capo non è diversamentestabilito, le disposizioni del titolo I relativeai redditi delle varie categorie. Per gliimmobili riconosciuti di interesse storico oartistico, ai sensi dell'articolo 10 del codicedi cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, il reddito medio ordinario dicui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del50 per cento e non si applica comunquel'articolo 41. Per i redditi derivanti daimmobili locati non relativi all'impresa siapplicano comunque le disposizionidell'articolo 90, comma 1, quarto e quintoperiodo (1).

2. Per l'attività commerciale esercitata glienti non commerciali hanno l'obbligo ditenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativiall'impresa si applicano le disposizioni di

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cui all'articolo 65, commi 1 e 3bis.

4. Le spese e gli altri componenti negativirelativi a beni e servizi adibitipromiscuamente all'esercizio di attivitàcommerciali e di altre attività, sonodeducibili per la parte del loro importo checorrisponde al rapporto tra l'ammontaredei ricavi e altri proventi che concorrono aformare il reddito d'impresa e l'ammontarecomplessivo di tutti i ricavi e proventi; pergli immobili utilizzati promiscuamente èdeducibile la rendita catastale o il canonedi locazione anche finanziaria per la partedel loro ammontare che corrisponde alpredetto rapporto.

5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26della legge 20 maggio 1985, n. 222, cheesercitano attività commerciali, le speserelative all'opera prestata in viacontinuativa dai loro membri sonodeterminate con i criteri ivi previsti.

6. Gli enti soggetti alle disposizioni inmateria di contabilità pubblica sonoesonerati dall'obbligo di tenere lacontabilità separata qualora sianoosservate le modalità previste per lacontabilità pubblica obbligatoria tenuta anorma di legge dagli stessi enti.

----------

(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 2marzo 2012, n. 16.

Art. 145 - Regime forfetario degli enti non commerciali

1. Fatto salvo quanto previsto, per leassociazioni sportive dilettantistiche, dallalegge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per leassociazioni senza scopo di lucro e per lepro-loco, dall'articolo 9bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,convertito, con modificazioni, dalla legge 6febbraio 1962, n. 66, gli enti noncommerciali ammessi alla contabilitàsemplificata ai sensi dell'articolo 18 deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, possonooptare per la determinazione forfetaria delreddito d'impresa, applicando all'ammon-tare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di

attività commerciali il coefficiente diredditività corrispondente alla classe diappartenenza secondo la tabella seguenteed aggiungendo l'ammontare deicomponenti positivi del reddito di cui agliarticoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000,coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10per cento;

2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000,coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitanocontemporaneamente prestazioni diservizi ed altre attività il coefficiente sidetermina con riferimento all'ammontaredei ricavi relativi all'attività prevalente. Inmancanza della distinta annotazione deiricavi si considerano prevalenti le attivitàdi prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presentearticolo si estende di anno in anno qualorai limiti indicati al comma 1 non venganosuperati.

4. L'opzione è esercitata nelladichiarazione annuale dei redditi ed haeffetto dall'inizio del periodo d'imposta nelcorso del quale è esercitata fino a quandonon è revocata e comunque per untriennio. La revoca dell'opzione èeffettuata nella dichiarazione annuale deiredditi ed ha effetto dall'inizio del periodod'imposta nel corso del quale ladichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'eserciziod'impresa commerciale esercitanol'opzione nella dichiarazione dapresentare ai sensi dell'articolo 35 deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni.

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Art. 146 - Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono,se non sono deducibili nella determina-zione del reddito d'impresa che concorre aformarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f)e g) del comma 1 dell'articolo 10. In casodi rimborso degli oneri dedotti ai sensi delpresente articolo, le somme corrispondenticoncorrono a formare il reddito comples-sivo del periodo di imposta nel quale l'enteha conseguito il rimborso.

Art. 147 - Detrazione d'imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae, fino allaconcorrenza del suo ammontare, unimporto pari al 22 per cento degli oneriindicati alle lettere a), g), h), hbis), i), ibis) ,i-quater) e i-octies) del comma 1dell'articolo 13bis. La detrazione spetta acondizione che i predetti oneri non sianodeducibili nella determinazione dei singoliredditi che concorrono a formare il redditocomplessivo. In caso di rimborso deglioneri per i quali si è fruito della detrazionel'imposta dovuta per il periodo nel qualel'ente ha conseguito il rimborso èaumentata di un importo pari al 22 percento dell'onere rimborsato.

Art. 148 - Enti di tipo associativo

1. Non è considerata commerciale l'attivitàsvolta nei confronti degli associati opartecipanti, in conformità alle finalitàistituzionali, dalle associazioni, daiconsorzi e dagli altri enti non commercialidi tipo associativo. Le somme versatedagli associati o partecipanti a titolo diquote o contributi associativi non concor-rono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuatenell'esercizio di attività commerciali, salvoil disposto del secondo periodo delcomma 1 dell'articolo 143, le cessioni dibeni e le prestazioni di servizi agliassociati o partecipanti verso pagamentodi corrispettivi specifici, compresi icontributi e le quote supplementarideterminati in funzione delle maggiori odiverse prestazioni alle quali danno diritto.

Detti corrispettivi concorrono allaformazione del reddito complessivo comecomponenti del reddito di impresa o comeredditi diversi secondo che le relativeoperazioni abbiano carattere di abitualità odi occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali edi categoria, religiose, assistenziali,culturali, sportive dilettantistiche, dipromozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non siconsiderano commerciali le attività svoltein diretta attuazione degli scopiistituzionali, effettuate verso pagamento dicorrispettivi specifici nei confronti degliiscritti, associati o partecipanti, di altreassociazioni che svolgono la medesimaattività e che per legge, regolamento, attocostitutivo o statuto fanno parte diun'unica organizzazione locale onazionale, dei rispettivi associati opartecipanti e dei tesserati dalle rispettiveorganizzazioni nazionali, nonché lecessioni anche a terzi di propriepubblicazioni cedute prevalentemente agliassociati.

4. La disposizione del comma 3 non siapplica per le cessioni di beni nuoviprodotti per la vendita, per lesomministrazioni di pasti, per le erogazionidi acqua, gas, energia elettrica e vapore,per le prestazioni alberghiere, di alloggio,di trasporto e di deposito e per leprestazioni di servizi portuali eaeroportuali né per le prestazionieffettuate nell'esercizio delle seguentiattività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiornituristici;

c) gestione di fiere ed esposizioni acarattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusionicircolari.

5. Per le associazioni di promozionesociale ricomprese tra gli enti di cui

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all'articolo 3, comma 6, lettera e), dellalegge 25 agosto 1991, n. 287, le cuifinalità assistenziali siano riconosciute dalMinistero dell'interno, non si consideranocommerciali, anche se effettuate versopagamento di corrispettivi specifici, lasomministrazione di alimenti e bevandeeffettuata, presso le sedi in cui vienesvolta l'attività istituzionale, da bar edesercizi similari e l'organizzazione diviaggi e soggiorni turistici, semprechè lepredette attività siano strettamentecomplementari a quelle svolte in direttaattuazione degli scopi istituzionali e sianoeffettuate nei confronti degli stessi soggettiindicati nel comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiornituristici di cui al comma 5 non èconsiderata commerciale anche seeffettuata da associazioni politiche,sindacali e di categoria, nonché daassociazioni riconosciute dalle confessionireligiose con le quali lo Stato ha stipulatopatti, accordi o intese, semprechè siaeffettuata nei confronti degli stessi soggettiindicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e dicategoria non si considerano effettuatenell'esercizio di attività commerciali lecessioni delle pubblicazioni, anche inderoga al limite di cui al comma 3,riguardanti i contratti collettivi di lavoro,nonché l'assistenza prestata prevalente-mente agli iscritti, associati o partecipantiin materia di applicazione degli stessicontratti e di legislazione sul lavoro,effettuate verso pagamento di corrispettiviche in entrambi i casi non eccedano i costidi diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e7 si applicano a condizione che leassociazioni interessate si conformino alleseguenti clausole, da inserire nei relativiatti costitutivi o statuti redatti nella formadell'atto pubblico o della scrittura privataautenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modoindiretto, utili o avanzi di gestione nonchéfondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione, salvo che la destina-zione o la distribuzione non siano impostedalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimoniodell'ente, in caso di suo scioglimento perqualunque causa, ad altra associazionecon finalità analoghe o ai fini di pubblicautilità, sentito l'organismo di controllo dicui all'articolo 3, comma 190, della legge23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversadestinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapportoassociativo e delle modalità associativevolte a garantire l'effettività del rapportomedesimo, escludendo espressamente latemporaneità della partecipazione alla vitaassociativa e prevedendo per gli associatio partecipanti maggiori d'età il diritto divoto per l'approvazione e le modificazionidello statuto e dei regolamenti e per lanomina degli organi direttivi dell'asso-ciazione;

d) obbligo di redigere e di approvareannualmente un rendiconto economico efinanziario secondo le disposizionistatutarie;

e) eleggibilità libera degli organiamministrativi, principio del voto singolo dicui all'articolo 2532, comma 2, del codicecivile, sovranità dell'assemblea dei soci,associati o partecipanti e i criteri di loroammissione ed esclusione, criteri e idoneeforme di pubblicità delle convocazioniassembleari, delle relative deliberazioni,dei bilanci o rendiconti; è ammesso il votoper corrispondenza per le associazioni ilcui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio1997, preveda tale modalità di voto aisensi dell'articolo 2532, ultimo comma, delcodice civile e semprechè le stesse abbia-no rilevanza a livello nazionale e sianoprive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributoassociativo ad eccezione dei trasferimentia causa di morte e non rivalutabilità dellastessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)del comma 8 non si applicano alle

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associazioni religiose riconosciute dalleconfessioni con le quali lo Stato ha stipu-lato patti, accordi o intese, nonché alleassociazioni politiche, sindacali e dicategoria.

Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Indipendentemente dalle previsionistatutarie, l'ente perde la qualifica di entenon commerciale qualora eserciti preva-lentemente attività commerciale per unintero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commercialedell'ente si tiene conto anche dei seguentiparametri:

a) prevalenza delle immobilizzazionirelative all'attività commerciale, al nettodegli ammortamenti, rispetto alle restantiattività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti daattività commerciali rispetto al valorenormale delle cessioni o prestazioniafferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti daattività commerciali rispetto alle entrateistituzionali, intendendo per queste ultime icontributi, le sovvenzioni, le liberalità e lequote associative;

d) prevalenza delle componenti negativeinerenti all'attività commerciale rispettoalle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partiredal periodo d'imposta in cui vengonomeno le condizioni che legittimano leagevolazioni e comporta l'obbligo dicomprendere tutti i beni facenti parte delpatrimonio dell'ente nell'inventario di cuiall'articolo 15 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L'iscrizione nell'inventario deveessere effettuata entro sessanta giornidall'inizio del periodo di imposta in cui haeffetto il mutamento di qualifica secondo icriteri di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2

non si applicano agli enti ecclesiasticiriconosciuti come persone giuridiche aglieffetti civili ed alle associazioni sportivedilettantistiche.

Art. 150 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Per le organizzazioni non lucrative diutilità sociale (ONLUS), ad eccezionedelle società cooperative, non costituisceesercizio di attività commerciale losvolgimento delle attività istituzionali nelperseguimento di esclusive finalità disolidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delleattività direttamente connesse nonconcorrono alla formazione del redditoimponibile.

Capo IVSOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

NON RESIDENTI

Art. 151 - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società edegli enti commerciali non residenti di cuialla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73è formato soltanto dai redditi prodotti nelterritorio dello Stato, ad esclusione diquelli esenti dall'imposta e di quellisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo diimposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territoriodello stato i redditi indicati nell'articolo 23,tenendo conto, per i redditi d'impresa,anche delle plusvalenze e delleminusvalenze dei beni destinati ocomunque relativi alle attività commercialiesercitate nel territorio dello Stato,ancorché non conseguite attraverso lestabili organizzazioni, nonché gli utilidistribuiti da società ed enti di cui allelettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73e le plusvalenze indicate nell'articolo 23,comma 1, lettera f).

Art. 152 - Determinazione del reddito complessivo

1. Per le società e gli enti commerciali constabile organizzazione nel territorio dello

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Stato, eccettuate le società semplici, ilreddito complessivo è determinato secon-do le disposizioni della sezione I del capoII del titolo II, sulla base di apposito contoeconomico relativo alla gestione dellestabili organizzazioni e alle altre attivitàproduttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioninel territorio dello Stato, i redditi checoncorrono a formare il redditocomplessivo sono determinati secondo ledisposizioni del Titolo I, relative allecategorie nelle quali rientrano. Dal redditocomplessivo si deducono gli oneri indicatialle lettere a) e g) del comma 1dell'articolo 10. In caso di rimborso deglioneri dedotti ai sensi del presente articolo,le somme corrispondenti concorrono aformare il reddito complessivo del periodod'imposta nel quale l'ente ha conseguito ilrimborso. Si applicano le disposizionidell'articolo 101, comma 6.

3. Dall'imposta lorda si detrae, fino allaconcorrenza del suo ammontare, unimporto pari al 19 per cento degli oneriindicati alle lettere a), g), h), hbis), i), ibis)e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. Incaso di rimborso di oneri per i quali si èfruito della detrazione l'imposta dovuta peril periodo nel quale la società o l'ente haconseguito il rimborso è aumentata di unimporto pari al 19 per cento dell'onererimborsato.

4. Per le società commerciali di tipo di-verso da quelli regolati nel codice civile siapplicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

TITOLO IIIMPOSTA SUL REDDITO

DELLE SOCIETÀ

Capo VENTI NON COMMERCIALI

NON RESIDENTI

Art. 153 - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società edegli enti non residenti di cui alla lettera d)del comma 1 dell'articolo 73 è formatosoltanto dai redditi prodotti nel territorio

dello Stato, ad esclusione di quelli esentidall'imposta e di quelli soggetti a ritenutaalla fonte a titolo di imposta o ad impostasostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territoriodello Stato i redditi indicati nell'articolo 23,tenendo conto, per i redditi d'impresa,anche delle plusvalenze e delle minusva-lenze dei beni destinati o comunquerelativi alle attività commerciali esercitatenel territorio dello Stato, ancorché nonconseguite attraverso le stabili organizza-zioni, nonché gli utili distribuiti da societàed enti di cui alle lettere a) e b) del comma1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicatenell'articolo 23, comma 1, lettera f).

Art. 154 - Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti noncommerciali è determinato secondo ledisposizioni del Titolo I. Dal redditocomplessivo si deducono, se non sonodeducibili nella determinazione del redditod'impresa che concorre a formarlo, glioneri indicati alle lettere a) e g) del comma1 dell'articolo 10. Si applica ladisposizione dell'articolo 146, comma 1,secondo periodo.

2. Dall'imposta lorda si detrae, fino allaconcorrenza del suo ammontare, unimporto pari al 19 per cento degli oneriindicati alle lettere a), g), h), hbis), i), ibis)e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. Ladetrazione spetta a condizione che ipredetti oneri non siano deducibili nelladeterminazione del reddito d'impresa checoncorre a formare il reddito complessivo.Si applica la disposizione dell'articolo 147,comma 1, terzo periodo.

3. Agli enti non commerciali che hannoesercitato attività commerciali mediantestabili organizzazioni nel territorio delloStato, si applicano le disposizioni deicommi 2, 3 e 5 dell'articolo 144.

4. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favoredello Stato, di altri enti pubblici e di

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associazioni e di fondazioni privatelegalmente riconosciute, le quali, senzascopo di lucro, svolgono o promuovonoattività dirette alla tutela del patrimonioambientale, effettuate per l'acquisto, latutela e la valorizzazione delle coseindicate alle lettere a) e b), del comma 1,dell'articolo 139 del decreto legislativo 29ottobre 1999, n. 490, facenti parte deglielenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140del medesimo decreto legislativo oassoggettati al vincolo della inedificabilitàin base ai piani di cui all'articolo 149 dellostesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,con modificazioni, dalla legge 8 agosto1985, n. 431, ivi comprese le erogazionidestinate all'organizzazione di mostre e diesposizioni, nonché allo svolgimento distudi e ricerche aventi ad oggetto le coseanzidette; il mutamento di destinazionedegli immobili indicati alla lettera c) delpresente comma, senza la preventivaautorizzazione del Ministro dell'ambiente,e della tutela del territorio, come pure ilmancato assolvimento degli obblighi dilegge per consentire l'esercizio del dirittodi prelazione dello Stato sui beni immobilivincolati, determina la indeducibilità dellespese dal reddito. Il Ministro dell'ambientee della tutela del territorio dà immediatacomunicazione ai competenti uffici tributaridelle violazioni che comportano ladecadenza dalle agevolazioni; dalla datadi ricevimento della comunicazione inizia-no a decorrere i termini per il pagamentodell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favoredi organismi di gestione di parchi e riservenaturali, terrestri e marittimi, statali eregionali, e di ogni altra zona di tutelaspeciale paesistico-ambientale comeindividuata dalla vigente disciplina, statalee regionale, nonché gestita dalleassociazioni e fondazioni private indicatealla lettera a), effettuate per sostenereattività di conservazione, valorizzazione,studio, ricerca e sviluppo dirette al conse-guimento delle finalità di interesse gene-rale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligatialla manutenzione e alla protezione degliimmobili vincolati ai sensi del decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facentiparte degli elenchi di cui al comma 1dell'articolo 140 del medesimo decretolegislativo o assoggettati al vincolo dellainedificabilità in base ai piani di cuiall'articolo 149 dello stesso decretolegislativo, e al decreto-legge 27 giugno1985, n. 312, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela delterritorio e la regione, secondo le rispettiveattribuzioni e competenze, vigilanosull'impiego delle erogazioni di cui allelettere a), b) e c) del comma 4 delpresente articolo effettuate a favore disoggetti privati, affinchè siano perseguitigli scopi per i quali le erogazioni stessesono state accettate dai beneficiari esiano rispettati i termini per l'utilizzazioneconcordati con gli autori delle erogazioni.Detti termini possono essere prorogati unasola volta dall'autorità di vigilanza, permotivi non imputabili ai beneficiari.

Capo VIDETERMINAZIONE DELLA BASE

IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

Art. 155 - Ambito soggettivo ed oggettivo

1. Il reddito imponibile dei soggetti di cuiall'articolo 73, comma 1, lettera a),derivante dall'utilizzo delle navi indicatenell'articolo 8bis, comma 1, lettera a), deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, iscritte nel registrointernazionale di cui al decreto-legge 30dicembre 1997, n. 457, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonchédelle navi noleggiate il cui tonnellaggionon sia superiore al 50 per cento di quellocomplessivamente utilizzato, è determina-to ai sensi della presente sezione qualorail contribuente comunichi un'opzione in talsenso all'Agenzia delle entrate entro tre

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mesi dall'inizio del periodo d'imposta apartire dal quale intende fruirne con lemodalità di cui al decreto previstodall'articolo 161. L'opzione è irrevocabileper dieci esercizi sociali e può essererinnovata. L'opzione di cui al comma 1deve essere esercitata relativamente atutte le navi aventi i requisiti indicati nelmedesimo comma 1, gestite dallo stessogruppo di imprese alla cui composizioneconcorrono la società controllante e lecontrollate ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile.

2. L'opzione consente la determinazionedell'imponibile secondo i criteri di cuiall'articolo 156 delle navi di cui al comma1 con un tonnellaggio superiore alle 100tonnellate di stazza netta destinateall'attività di:

a) trasporto merci;

b) trasporto passeggeri;

c) soccorso, rimorchio, realizzazione eposa in opera di impianti ed altre attività diassistenza marittima da svolgersi in altomare.

3. Sono altresì incluse nell'imponibile leattività direttamente connesse, strumentalie complementari a quelle indicate nellelettere precedenti svolte dal medesimosoggetto e identificate dal decreto di cuiall'articolo 161.

Art. 156 - Determinazione del reddito imponibile

1. Il reddito imponibile, determinato in viaforfetaria ed unitaria sulla base del redditogiornaliero di ciascuna nave con i requisitipredetti, è calcolato sulla base degliimporti in cifra fissa previsti per i seguentiscaglioni di tonnellaggio netto:

a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta:0,0090 euro per tonnellata;

b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazzanetta: 0,0070 euro per tonnellata;

c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazzanetta: 0,0040 euro per tonnellata;

d) da 25.001 tonnellate di stazza netta:0,0020 euro per tonnellata.

2. Agli effetti del comma precedente, nonsono computati i giorni di mancatautilizzazione a causa di operazioni dimanutenzione, riparazione ordinaria ostraordinaria, ammodernamento e trasfor-mazione della nave; sono altresì esclusidal computo dei giorni di operatività quellinei quali la nave è in disarmo temporaneo.

3. Dall'imponibile determinato secondoquanto previsto dai commi precedenti nonè ammessa alcuna deduzione. Restaferma l'applicazione dell'articolo 84.

Art. 157 - Limiti all'eserciziodell'opzione ed alla sua efficacia

1. L'opzione di cui all'articolo 155 non puòessere esercitata e se esercitata vienemeno con effetto dal periodo d'imposta incorso nel caso in cui oltre la metà dellenavi complessivamente utilizzate vienelocato dal contribuente a scafo nudo perun periodo di tempo superiore, perciascuna unità, al 50 per cento dei giornidi effettiva navigazione per ciascunesercizio sociale.

2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo155 non rileva per la determinazione delreddito delle navi relativamente ai giorni incui le stesse sono locate a scafo nudo, dadeterminarsi in modo analitico per quantoattiene ai costi specifici, e secondo laproporzione di cui all'articolo 159 perquanto attiene quelli non suscettibili didiretta imputazione.

3. L'opzione di cui all'articolo 155 vienemeno, altresì, nel caso di mancato rispettodell'obbligo di formazione dei cadettisecondo le modalità stabilite nel decreto dicui all'articolo 161.

4. L'ammontare determinato ai sensidell'articolo 156 non comprende i ricavi equalsiasi altro componente positivo nonderivante in via esclusiva dall'eserciziodelle navi di cui all'articolo 155 e delleattività di cui al comma 2 dello stessoarticolo.

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5. Qualora per qualsiasi motivo vengameno l'efficacia dell'opzione esercitata, ilnuovo esercizio della stessa non puòavvenire prima del decorso del decenniooriginariamente previsto.

Art. 158 - Plusvalenze e minusvalenze

1. Nel caso di cessione a titolo oneroso diuna o più navi relativamente alle quali èefficace l'opzione di cui all'articolo 155,l'imponibile determinato ai sensi dell'arti-colo 156 comprende anche la plusvalenzao minusvalenza realizzata; tuttavia,qualora la cessione abbia oggetto un'unitàgià in proprietà dell'utilizzatore in unperiodo d'imposta precedente a quello diprima applicazione del presente regime,all'imponibile determinato ai sensi dell'arti-colo 156 dovrà aggiungersi la differenzatra il corrispettivo conseguito, al nettodegli oneri di diretta imputazione, ed ilcosto non ammortizzato dell'ultimo eser-cizio antecedente a quello di prima appli-cazione del regime di determinazionedell'imponibile previsto dalla presentesezione.

2. Nel caso in cui nel periodo d'impostaprecedente quello di prima applicazionedel regime di determinazione dell'imponi-bile previsto dalla presente sezione, alreddito prodotto dalla nave ceduta sirendeva applicabile l'agevolazione di cuiall'articolo 145, comma 66, della legge 23dicembre 2000, n. 388, la differenza di cuial comma precedente è aggiuntaall'imponibile limitatamente al 20 per centodel suo ammontare.

3. Nel caso in cui le navi cedutecostituiscano un complesso aziendale, perl'applicazione del comma 1 è necessarioche tali navi rappresentino l'80 per centodel valore dell'azienda al lordo dei debitifinanziari.

Art. 159 - Obblighi contabili

1. Il reddito derivante dal contemporaneosvolgimento di attività imprenditorialidiverse da quelle indicate nell'articolo 155non è ricompreso nell'imponibile deter-minato ai sensi dell'articolo 156 e deve

essere determinato secondo le disposi-zioni contenute nella sezione I del capo II.

2. Agli effetti del comma 1 le spese e glialtri componenti negativi assumono rilievose e nella misura in cui si riferiscano adattività o beni da cui derivano ricavi ed altriproventi diversi da quelli ricompresi nelladeterminazione dell'imponibile, secondo icriteri di cui all'articolo 156; a tal fine ètenuta una contabilità separata secondo lemodalità stabilite con il decreto di cuiall'articolo 161.

3. Le spese e gli altri componenti negativiche si riferiscono indistintamente acomponenti positivi di reddito ricompresi enon ricompresi nell'imponibile determinatoai sensi dell'articolo 156 sono deducibiliper la parte corrispondente al rapporto tral'ammontare complessivo dei ricavi ed altriproventi non ricompresi nell'imponibiledeterminato ai sensi dell'articolo 156 el'ammontare complessivo di tutti i ricavi eproventi.

Art. 160 - Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione

1. I soggetti che esercitano l'opzione di cuiall'articolo 155 non possono esercitarequella di cui alle sezioni II e III del titolo IIné in qualità di controllanti, né in qualità dicontrollati.

2. Alle cessioni di beni ed alle prestazionidi servizi fra le società il cui reddito èdeterminato anche parzialmente ai sensidell'articolo 156 e le altre imprese, anchese residenti nel territorio dello Stato, siapplica, ricorrendone le altre condizioni, ladisciplina del valore normale previstadall'articolo 110, comma 7. Resta fermal'applicazione dell'articolo 156.

Art. 161 - Disposizioni applicative

1. Con decreto di natura nonregolamentare del Ministro dell'economiae delle finanze sono adottate le disposi-zioni applicative della presente sezione.

2. Per tutto quanto non disciplinato nellapresente sezione si applicano ledisposizioni di cui alla sezione I.

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TITOLO IIIDISPOSIZIONI COMUNI

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 162 - Stabile organizzazione

1. Fermo restando quanto previstodall'articolo 169, ai fini delle imposte suiredditi e dell'imposta regionale sulleattività produttive di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446,l'espressione "stabile organizzazione"designa una sede fissa di affari per mezzodella quale l'impresa non residenteesercita in tutto o in parte la sua attivitàsul territorio dello Stato.

2. L'espressione "stabile organizzazione"comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero odi gas naturale, una cava o altro luogo diestrazione di risorse naturali, anche inzone situate al di fuori delle acqueterritoriali in cui, in conformità al dirittointernazionale consuetudinario ed allalegislazione nazionale relativa all'esplo-razione ed allo sfruttamento di risorsenaturali, lo Stato può esercitare dirittirelativi al fondo del mare, al suosottosuolo ed alle risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o dimontaggio o di installazione, ovverol'esercizio di attività di supervisione adesso connesse, è considerato "stabileorganizzazione" soltanto se tale cantiere,progetto o attività abbia una duratasuperiore a tre mesi.

4. Una sede fissa di affari non è,comunque, considerata stabile organiz-zazione se:

a) viene utilizzata una installazione ai solifini di deposito, di esposizione o di

consegna di beni o merci appartenentiall'impresa;

b) i beni o le merci appartenentiall'impresa sono immagazzinati ai soli finidi deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenentiall'impresa sono immagazzinati ai soli finidella trasformazione da parte di un'altraimpresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata aisoli fini di acquistare beni o merci o diraccogliere informazioni per l'impresa;

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere,per l'impresa, qualsiasi altra attività cheabbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) viene utilizzata ai soli fini dell'eserciziocombinato delle attività menzionate nellelettere da a) ad e), purché l'attività dellasede fissa nel suo insieme, quale risultada tale combinazione, abbia caratterepreparatorio o ausiliario.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4non costituisce di per sé stabile organizza-zione la disponibilità a qualsiasi titolo dielaboratori elettronici e relativi impiantiausiliari che consentano la raccolta e latrasmissione di dati ed informazionifinalizzati alla vendita di beni e servizi.

6. Nonostante le disposizioni dei commiprecedenti e salvo quanto previsto dalcomma 7, costituisce una stabileorganizzazione dell'impresa di cui alcomma 1 il soggetto, residente o nonresidente, che nel territorio dello Statoabitualmente conclude in nomedell'impresa stessa contratti diversi daquelli di acquisto di beni.

7. Non costituisce stabile organizzazionedell'impresa non residente il solo fatto cheessa eserciti nel territorio dello Stato lapropria attività per mezzo di un mediatore,di un commissionario generale, o di ognialtro intermediario che goda di uno statusindipendente, a condizione che dettepersone agiscano nell'ambito della loroordinaria attività.

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8. Nonostante quanto previsto dal commaprecedente, non costituisce stabile orga-nizzazione dell'impresa il solo fatto che lastessa eserciti nel territorio dello Stato lapropria attività per mezzo di unraccomandatario marittimo di cui allalegge 4 aprile 1977, n. 135, o di un me-diatore marittimo di cui alla legge 12marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri perla gestione commerciale o operativa dellenavi dell'impresa, anche in via continua-tiva.

9. Il fatto che un'impresa non residentecon o senza stabile organizzazione nelterritorio dello Stato controlli un'impresaresidente, ne sia controllata, o cheentrambe le imprese siano controllate daun terzo soggetto esercente o no attivitàd'impresa non costituisce di per sè motivosufficiente per considerare una qualsiasi didette imprese una stabile organizzazionedell'altra.

Art. 163 - Divieto della doppia imposizione

1. La stessa imposta non può essereapplicata più volte in dipendenza dellostesso presupposto, neppure nei confrontidi soggetti diversi.

Art. 164 - Limiti di deduzione dellespese e degli altri componenti negativi

relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio

di imprese, arti e professioni

1. Le spese e gli altri componenti negativirelativi ai mezzi di trasporto a motoreindicati nel presente articolo, utilizzatinell'esercizio di imprese, arti e professioni,ai fini della determinazione dei relativiredditi sono deducibili solo se rientranti inuna delle fattispecie previste nellesuccessive lettere a), b) e bbis):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi eimbarcazioni da diporto, alle autovettureed autocaravan, di cui alle lettere a) e m)del comma 1 dell'articolo 54 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai

ciclomotori e motocicli destinati ad essereutilizzati esclusivamente come benistrumentali nell'attività propria dell'im-presa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per centorelativamente alle autovetture eautocaravan, di cui alle citate letteredell'articolo 54 del citato decretolegislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori emotocicli il cui utilizzo è diverso da quelloindicato alla lettera a), numero 1). Talepercentuale è elevata all'80 per cento per iveicoli utilizzati dai soggetti esercentiattività di agenzia o di rappresentanza dicommercio. Nel caso di esercizio di arti eprofessioni in forma individuale, ladeducibilità è ammessa, nella misura del20 per cento, limitatamente ad un soloveicolo; se l'attività è svolta da societàsemplici e da associazioni di cui all'articolo5, la deducibilità è consentita soltanto perun veicolo per ogni socio o associato. Nonsi tiene conto: della parte del costo diacquisizione che eccede lire 35 milioni perle autovetture e gli autocaravan, lire 8milioni per i motocicli, lire 4 milioni per iciclomotori; dell'ammontare dei canoniproporzionalmente corrispondente alcosto di detti veicoli che eccede i limitiindicati, se i beni medesimi sono utilizzatiin locazione finanziaria; dell'ammontaredei costi di locazione e di noleggio cheeccede lire 7 milioni per le autovetture egli autocaravan, lire 1,5 milioni per imotocicli, lire ottocentomila per iciclomotori. Nel caso di esercizio dellepredette attività svolte da società semplicie associazioni di cui al citato articolo 5, isuddetti limiti sono riferiti a ciascun socio oassociato. I limiti predetti, che conriferimento al valore dei contratti dilocazione anche finanziaria o di noleggiovanno ragguagliati ad anno, possonoessere variati, tenendo anche conto dellevariazioni dell'indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e di impiegativerificatesi nell'anno precedente, condecreto del Ministro delle finanze, di

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concerto con il Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato. Il predettolimite di 35 milioni di lire per le autovettureè elevato a 50 milioni di lire per gliautoveicoli utilizzati da agenti orappresentanti di commercio (1);

bbis) nella misura del 70 per cento per iveicoli dati in uso promiscuo ai dipendentiper la maggior parte del periodo d'imposta(1);

2. Ai fini della determinazione del redditod'impresa, le plusvalenze e le minu-svalenze patrimoniali rilevano nella stessaproporzione esistente tra l'ammontaredell'ammortamento fiscalmente dedotto equello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7dell'articolo 67, il costo dei beni di cui alcomma 1, lettera b), si assume nei limitirilevanti ai fini della deduzione dellerelative quote di ammortamento.

----------

(1) Lettera così da ultimo modificata dalla Legge28 giugno 2012, n. 92.

Capo IIDISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI

PRODOTTI ALL'ESTERO ED AIRAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 165 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

1. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono redditi prodottiall'estero, le imposte ivi pagate a titolodefinitivo su tali redditi sono ammesse indetrazione dall'imposta netta dovuta finoalla concorrenza della quota d'impostacorrispondente al rapporto tra i redditiprodotti all'estero ed il reddito complessivoal netto delle perdite di precedenti periodid'imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodottiall'estero sulla base di criteri reciproci aquelli previsti dall'articolo 23 perindividuare quelli prodotti nel territoriodello Stato.

3. Se concorrono redditi prodotti in più

Stati esteri, la detrazione si applicaseparatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deveessere calcolata nella dichiarazionerelativa al periodo d'imposta cui appar-tiene il reddito prodotto all'estero al qualesi riferisce l'imposta di cui allo stessocomma 1, a condizione che il pagamentoa titolo definitivo avvenga prima della suapresentazione. Nel caso in cui ilpagamento a titolo definitivo avvengasuccessivamente si applica quantoprevisto dal comma 7.

5. Per i redditi d'impresa prodotti all'esteromediante stabile organizzazione o dasocietà controllate di cui alla sezione IIIdel capo II del Titolo II, la detrazione puòessere calcolata dall'imposta del periododi competenza anche se il pagamento atitolo definitivo avviene entro il termine dipresentazione della dichiarazione relativaal primo periodo d'imposta successivo.L'esercizio della facoltà di cui al periodoprecedente è condizionato all'indicazione,nelle dichiarazioni dei redditi, delleimposte estere detratte per le quali ancoranon è avvenuto il pagamento a titolodefinitivo.

6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto,da imprese residenti, nello stesso Paeseestero, l'imposta estera ivi pagata a titolodefinitivo su tale reddito eccedente laquota d'imposta italiana relativa almedesimo reddito estero, costituisce uncredito d'imposta fino a concorrenza dellaeccedenza della quota d'imposta italianarispetto a quella estera pagata a titolodefinitivo in relazione allo stesso redditoestero, verificatasi negli eserciziprecedenti fino all'ottavo. Nel caso in cuinegli esercizi precedenti non si siaverificata tale eccedenza, l'eccedenzadell'imposta estera può essere riportata anuovo fino all'ottavo esercizio successivoed essere utilizzata quale creditod'imposta nel caso in cui si producal'eccedenza della quota di imposta italianarispetto a quella estera relativa allo stessoreddito di cui al primo periodo del

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presente comma. Le disposizioni di cui alpresente comma relative al riporto inavanti e all'indietro dell'eccedenza siapplicano anche ai redditi d'impresaprodotti all'estero dalle singole societàpartecipanti al consolidato nazionale emondiale, anche se residenti nello stessopaese, salvo quanto previsto dall'articolo136, comma 6.

7. Se l'imposta dovuta in Italia per ilperiodo d'imposta nel quale il redditoestero ha concorso a formare l'imponibileè stata già liquidata, si procede a nuovaliquidazione tenendo conto anchedell'eventuale maggior reddito estero, e ladetrazione si opera dall'imposta dovutaper il periodo d'imposta cui si riferisce ladichiarazione nella quale è stata richiesta.Se è già decorso il termine perl'accertamento, la detrazione è limitata allaquota dell'imposta estera proporzionaleall'ammontare del reddito prodottoall'estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso diomessa presentazione della dichiarazioneo di omessa indicazione dei redditiprodotti all'estero nella dichiarazionepresentata.

9. Per le imposte pagate all'estero dallesocietà , associazioni e imprese di cuiall'articolo 5 e dalle società che hannoesercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e116 la detrazione spetta ai singoli socinella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodottoall'estero concorra parzialmente allaformazione del reddito complessivo,anche l'imposta estera va ridotta in misuracorrispondente.

Art. 166 - Trasferimento all'estero della residenza

1. Il trasferimento all'estero dellaresidenza dei soggetti che esercitanoimprese commerciali, che comporti laperdita della residenza ai fini delle impostesui redditi, costituisce realizzo, al valorenormale, dei componenti dell'azienda odel complesso aziendale, salvo che gli

stessi non siano confluiti in una stabileorganizzazione situata nel territorio delloStato. La stessa disposizione si applica sesuccessivamente i componenti confluitinella stabile organizzazione situata nelterritorio dello Stato ne vengano distolti. Siconsiderano in ogni caso realizzate, alvalore normale, le plusvalenze relative allestabili organizzazioni all'estero. Per leimprese individuali e le società di personesi applica l'articolo 17, comma 1, lettere g)e l).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusiquelli tassabili in caso di distribuzione,iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasfe-rimento della residenza, sono assoggettatia tassazione nella misura in cui non sianostati ricostituiti nel patrimonio contabiledella predetta stabile organizzazione.

2bis. Le perdite generatesi fino al periodod'imposta anteriore a quello da cui haeffetto il trasferimento all'estero dellaresidenza fiscale, non compensate con iredditi prodotti fino a tale periodo, sonocomputabili in diminuzione del redditodella predetta stabile organizzazione aisensi dell'articolo 84 e alle condizioni e neilimiti indicati nell'articolo 181.

2-ter. Il trasferimento della residenzafiscale all'estero da parte di una società dicapitali non dà luogo di per sé all'imposi-zione dei soci della società trasferita.

2-quater. I soggetti che trasferiscono laresidenza, ai fini delle imposte sui redditi,in Stati appartenenti all'Unione europeaovvero in Stati aderenti all'Accordo sulloSpazio economico europeo inclusi nellalista di cui al decreto emanato ai sensidell'articolo 168bis, comma 1, con i qualil'Italia abbia stipulato un accordo sullareciproca assistenza in materia diriscossione dei crediti tributari compa-rabile a quella assicurata dalla direttiva2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo2010, in alternativa a quanto stabilito alcomma 1, possono richiedere lasospensione degli effetti del realizzo iviprevisto in conformità ai principi sancitidalla sentenza 29 novembre 2011, causa

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C-371-10, National Grid Indus BV (1).

2-quinquies. Con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze di naturanon regolamentare sono adottate ledisposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, lefattispecie che determinano la decadenzadella sospensione, i criteri di determina-zione dell'imposta dovuta e le modalità diversamento (1).

----------

(1) Comma aggiunto dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1.

Art. 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate

1. Se un soggetto residente in Italiadetiene, direttamente o indirettamente,anche tramite società fiduciarie o perinterposta persona, il controllo di unaimpresa, di una società o di altro ente,residente o localizzato in Stati o territoridiversi da quelli di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell'articolo 168bis, iredditi conseguiti dal soggetto esteropartecipato sono imputati, a decorreredalla chiusura dell'esercizio o periodo digestione del soggetto estero partecipato,ai soggetti residenti in proporzione allepartecipazioni da essi detenute. Tali dispo-sizioni si applicano anche per le partecipa-zioni in soggetti non residenti relativa-mente ai redditi derivanti da loro stabiliorganizzazioni situate in Stati o territoridiversi da quelli di cui al citato decreto.

2. Le disposizioni del comma 1 siapplicano alle persone fisiche residenti eai soggetti di cui agli articoli 5 e 87,comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite delcontrollo di cui al comma 1, si applical'articolo 2359 del codice civile, in materiadi società controllate e società collegate.

[4]

5. Le disposizioni del comma 1 non siapplicano se il soggetto residentedimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residentesvolga un'effettiva attività industriale ocommerciale, come sua principale attività,nel mercato dello stato o territorio diinsediamento; per le attività bancarie,finanziarie e assicurative quest'ultimacondizione si ritiene soddisfatta quando lamaggior parte delle fonti, degli impieghi odei ricavi originano nello Stato o territoriodi insediamento (1);

b) dalle partecipazioni non conseguel'effetto di localizzare i redditi in Stati oterritori diversi da quelli di cui al decretodel Ministro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell'articolo 168bis. Per ifini di cui al presente comma, il contri-buente deve interpellare preventivamentel'amministrazione finanziaria, ai sensidell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,n. 212, recante lo statuto dei diritti delcontribuente.

5bis. La previsione di cui alla lettera a) delcomma 5 non si applica qualora i proventidella società o altro ente non residenteprovengono per più del 50% dallagestione, dalla detenzione o dall'inve-stimento in titoli, partecipazioni, crediti oaltre attività finanziarie, dalla cessione odalla concessione in uso di dirittiimmateriali relativi alla proprietà indu-striale, letteraria o artistica, nonché dallaprestazione di servizi nei confronti disoggetti che direttamente o indirettamentecontrollano la società o l'ente non resi-dente, ne sono controllati o sonocontrollati dalla stessa società checontrolla la società o l'ente non residente,ivi compresi i servizi finanziari (2).

6. I redditi del soggetto non residente,imputati ai sensi del comma 1, sonoassoggettati a tassazione separata conl'aliquota media applicata sul redditocomplessivo del soggetto residente e,comunque, non inferiore al 27 per cento. Iredditi sono determinati in base alledisposizioni del titolo I, capo VI, nonchédegli articoli 96, 96bis, 102, 103, 103bis;non si applicano le disposizioni di cui agliarticoli 54, comma 4, e 67, comma 3.

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Dall'imposta così determinata sonoammesse in detrazione, ai sensidell'articolo 15, le imposte pagate all'e-stero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, daisoggetti non residenti di cui al comma 1non concorrono alla formazione delreddito dei soggetti residenti fino all'am-montare del reddito assoggettato atassazione, ai sensi del medesimo comma1, anche negli esercizi precedenti. Leimposte pagate all'estero, sugli utili chenon concorrono alla formazione delreddito ai sensi del primo periodo delpresente comma, sono ammesse indetrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino aconcorrenza delle imposte applicate aisensi del comma 6, diminuite degli importiammessi in detrazione per effetto del terzoperiodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze,da emanare ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni attuativedel presente articolo.

8bis. La disciplina di cui al comma 1 trovaapplicazione anche nell'ipotesi in cui isoggetti controllati ai sensi dello stessocomma sono localizzati in stati o territoridiversi da quelli ivi richiamati, qualoraricorrono congiuntamente le seguenticondizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettivainferiore a più della metà di quella a cuisarebbero stati soggetti ove residenti inItalia;

b) hanno conseguito proventi derivanti perpiù del 50% dalla gestione, dalladetenzione o dall'investimento in titoli,partecipazioni, crediti o altre attivitàfinanziarie, dalla cessione o dalla conces-sione in uso di diritti immateriali relativi allaproprietà industriale, letteraria o artisticanonché dalla prestazione di servizi neiconfronti di soggetti che direttamente oindirettamente controllano la società ol'ente non residente, ne sono controllati osono controllati dalla stessa società che

controlla la società o l'ente non residente,ivi compresi i servizi finanziari (2).

8-ter. Le disposizioni del comma 8bis nonsi applicano se il soggetto residentedimostra che l'insediamento all'estero nonrappresenta una costruzione artificiosavolta a conseguire un indebito vantaggiofiscale. Ai fini del presente comma ilcontribuente deve interpellare l'ammini-strazione finanziaria secondo le modalitàindicate nel precedente comma 5 (2).

----------

(1) Lettera così sostituita dal D.L. 1° luglio 2009, n.78.

(2) Comma aggiunto dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Art. 168 - Disposizioni in materia di imprese estere collegate

1. Salvo quanto diversamente disposto dalpresente articolo, la norma di cuiall'articolo 167, con l'esclusione di quantodisposto al comma 8bis si applica anchenel caso in cui il soggetto residente inItalia detiene, direttamente o indirettamen-te, anche tramite società fiduciarie o perinterposta persona, una partecipazionenon inferiore al 20 per cento agli utili diun'impresa, di una società o di altro ente,residente o localizzato in Stati o territoridiversi da quelli di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell'articolo 168bis; talepercentuale è ridotta al 10 per cento nelcaso di partecipazione agli utili di societàquotate in borsa. La norma di cui alpresente comma non si applica per lepartecipazioni in soggetti residenti negliStati o territori di cui al citato decretorelativamente ai redditi derivanti da lorostabili organizzazioni situate in Stati oterritori diversi da quelli di cui al medesimodecreto.

2. I redditi del soggetto non residenteoggetto di imputazione sono determinatiper un importo corrispondente al maggiorefra:

a) l'utile prima delle imposte risultante dalbilancio redatto dalla partecipata estera

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anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinatosulla base dei coefficienti di rendimentoriferiti alle categorie di beni checompongono l'attivo patrimoniale di cui alsuccessivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cuial comma 2 si applicano i seguenticoefficienti:

a) l'1 per cento sul valore dei beni indicatinell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ede), anche se costituiscono immobilizza-zioni finanziarie, aumentato del valore deicrediti;

b) il 4 per cento sul valore delleimmobilizzazioni costituite da beniimmobili e da beni indicati nell'articolo8bis, comma 1, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni,anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento sul valore delle altreimmobilizzazioni, anche in locazionefinanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'economiae delle finanze, da emanare ai sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, sono stabilite ledisposizioni attuative del presente articolo.

Art. 168bis - Paesi e territori checonsentono un adeguato scambio di informazioni

1. Con decreto del Ministro dell'economiae delle finanze sono individuati gli Stati eterritori che consentono un adeguatoscambio di informazioni, ai fini dell'applica-zione delle disposizioni contenute negliarticoli 10, comma 1, lettera ebis), 73,comma 3, e 110, commi 10 e 12bis, delpresente testo unico, nell'articolo 26,commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27,comma 3-ter, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, nell'arti-colo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23marzo 1983, n. 77, e successive modifi-cazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239, e successive modificazioni,nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge25 settembre 2001, n. 351, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1sono individuati gli Stati e territori checonsentono un adeguato scambio diinformazioni e nei quali il livello ditassazione non è sensibilmente inferiore aquello applicato in Italia, ai finidell'applicazione delle disposizioni conte-nute negli articoli 47, comma 4, 68, com-ma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132,comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168,comma 1, del presente testo unico, non-ché negli articoli 27, comma 4, e 37bis,comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, esuccessive modificazioni.

Art. 169 - Accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente testo unicosi applicano, se più favorevoli al contribu-ente, anche in deroga agli accordiinternazionali contro la doppia imposi-zione.

Capo IIIOPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 170 - Trasformazione della società

1. La trasformazione della società noncostituisce realizzo né distribuzione delleplusvalenze e minusvalenze dei beni,comprese quelle relative alle rimanenze eil valore di avviamento.

2. In caso di trasformazione di una societàsoggetta all'imposta di cui al Titolo II insocietà non soggetta a tale imposta, oviceversa, il reddito del periodo compresotra l'inizio del periodo di imposta e la datain cui ha effetto la trasformazione èdeterminato secondo le disposizioniapplicabili prima della trasformazione inbase alle risultanze di apposito contoeconomico.

3. Nel caso di trasformazione di unasocietà non soggetta all'imposta di cui al

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Titolo II in società soggetta a tale impostale riserve costituite prima della trasforma-zione con utili imputati ai soci a normadell'articolo 5, se dopo la trasformazionesiano state iscritte in bilancio conindicazione della loro origine, non concor-rono a formare il reddito dei soci in caso didistribuzione e l'imputazione di esse acapitale non comporta l'applicazione delcomma 6 dell'articolo 47.

4. Nel caso di trasformazione di unasocietà soggetta all'imposta di cui al titoloII in società non soggetta a tale imposta leriserve costituite prima della trasforma-zione, escluse quelle di cui al comma 5dell'articolo 47, sono imputate ai soci, anorma dell'articolo 5:

a) nel periodo di imposta in cui vengonodistribuite o utilizzate per scopi diversidalla copertura di perdite d'esercizio, sedopo la trasformazione siano iscritte inbilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo di imposta successivo allatrasformazione, se non siano iscritte inbilancio o vi siano iscritte senza la dettaindicazione.

5. Le riserve di cui al comma 4 sonoassoggettate ad imposta secondo ilregime applicabile alla distribuzione delleriserve delle società di cui all'articolo 73.

Art. 171 - Trasformazione eterogenea

1. In caso di trasformazione, effettuata aisensi dell'articolo 2500-septies del codicecivile, di una società soggetta all'impostadi cui al Titolo II in ente non commerciale, ibeni della società si considerano realizzatiin base al valore normale, salvo che nonsiano confluiti nell'azienda o complessoaziendale dell'ente stesso. Le riservecostituite prima della trasformazione, e-scluse quelle di cui al comma 5 dell'ar-ticolo 47, sono assoggettate a tassazionenei confronti dei soci o associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengonodistribuite o utilizzate per scopi diversidalla copertura di perdite d'esercizio, sedopo la trasformazione sono iscritte in

bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo allatrasformazione, se non iscritte in bilancioovvero iscritte senza la detta indicazione.In caso di trasformazione in comunione diazienda si applicano le disposizionidell'articolo 67, comma 1, lettera h). Siapplicano le disposizioni del comma 5dell'articolo 170.

2. La trasformazione, effettuata ai sensidell'articolo 2500-octies del codice civile,di un ente non commerciale in societàsoggetta all'imposta di cui al Titolo II siconsidera conferimento limitatamente aibeni diversi da quelli già compresi nell'a-zienda o complesso aziendale dell'entestesso.

Art. 172 - Fusione di società

1. La fusione tra più società noncostituisce realizzo né distribuzione delleplusvalenze e minusvalenze dei beni dellesocietà fuse o incorporate, compresequelle relative alle rimanenze e il valore diavviamento.

2. Nella determinazione del reddito dellasocietà risultante dalla fusione o incorpo-rante non si tiene conto dell'avanzo odisavanzo iscritto in bilancio per effetto delrapporto di cambio delle azioni o quote odell'annullamento delle azioni o quote dialcuna delle società fuse possedute daaltre. I maggiori valori iscritti in bilancio pereffetto dell'eventuale imputazione deldisavanzo derivante dall'annullamento odal concambio di una partecipazione, conriferimento ad elementi patrimoniali dellasocietà incorporata o fusa, non sonoimponibili nei confronti dell'incorporante odella società risultante dalla fusione.Tuttavia i beni ricevuti sono valutatifiscalmente in base all'ultimo valore ri-conosciuto ai fini delle imposte sui redditi,facendo risultare da apposito prospetto diriconciliazione della dichiarazione deiredditi i dati esposti in bilancio ed i valorifiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarienon costituisce né realizzo né distribu-

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zione di plusvalenze o di minusvalenze néconseguimento di ricavi per i soci dellasocietà incorporata o fusa, fatta salval'applicazione, in caso di conguaglio,dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendonele condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui ha effetto la fusione lasocietà risultante dalla fusione oincorporante subentra negli obblighi e neidiritti delle società fuse o incorporaterelativi alle imposte sui redditi, salvoquanto stabilito nei commi 5 e 7.

5. Le riserve in sospensione di imposta,iscritte nell'ultimo bilancio delle societàfuse o incorporate concorrono a formare ilreddito della società risultante dallafusione o incorporante se e nella misura incui non siano state ricostituite nel suobilancio prioritariamente utilizzando l'even-tuale avanzo da fusione. Questadisposizione non si applica per le riservetassabili solo in caso di distribuzione lequali, se e nel limite in cui vi sia avanzo difusione o aumento di capitale per unammontare superiore al capitale comples-sivo delle società partecipanti alla fusioneal netto delle quote del capitale di cia-scuna di esse già possedute dalla stessao da altre, concorrono a formare il redditodella società risultante dalla fusione oincorporante in caso di distribuzione dell'a-vanzo o di distribuzione del capitale aisoci; quelle che anteriormente alla fusionesono state imputate al capitale dellesocietà fuse o incorporate si intendonotrasferite nel capitale della societàrisultante dalla fusione o incorporante econcorrono a formarne il reddito in caso diriduzione del capitale per esuberanza.

6. All'aumento di capitale, all'avanzo daannullamento o da concambio che ecce-dono la ricostituzione e l'attribuzione delleriserve di cui al comma 5 si applica ilregime fiscale del capitale e delle riservedella società incorporata o fusa, diverseda quelle già attribuite o ricostituite aisensi del comma 5 che hanno proporzio-nalmente concorso alla sua formazione. Siconsiderano non concorrenti alla forma-

zione dell'avanzo da annullamento il capi-tale e le riserve di capitale fino a concor-renza del valore della partecipazioneannullata.

7. Le perdite delle società che partecipanoalla fusione, compresa la societàincorporante, possono essere portate indiminuzione del reddito della societàrisultante dalla fusione o incorporante perla parte del loro ammontare che noneccede l'ammontare del rispettivopatrimonio netto quale risulta dall'ultimobilancio o, se inferiore, dalla situazionepatrimoniale di cui all'articolo 2501-quaterdel codice civile, senza tener conto deiconferimenti e versamenti fatti negli ultimiventiquattro mesi anteriori alla data cui siriferisce la situazione stessa, e sempreche dal conto economico della società lecui perdite sono riportabili, relativoall'esercizio precedente a quello in cui lafusione è stata deliberata, risulti unammontare di ricavi e proventi dell'attivitàcaratteristica, e un ammontare delle speseper prestazioni di lavoro subordinato erelativi contributi, di cui all'articolo 2425del codice civile, superiore al 40 per centodi quello risultante dalla media degli ultimidue esercizi anteriori. Tra i predettiversamenti non si comprendono icontributi erogati a norma di legge dalloStato a da altri enti pubblici. Se le azioni oquote della società la cui perdita èriportabile erano possedute dalla societàincorporante o da altra società partecipan-te alla fusione, la perdita non è comunqueammessa in diminuzione fino aconcorrenza dell'ammontare complessivodella svalutazione di tali azioni o quoteeffettuata ai fini della determinazione delreddito dalla società partecipante odall'impresa che le ha ad essa cedutedopo l'esercizio al quale si riferisce laperdita e prima dell'atto di fusione. In casodi retrodatazione degli effetti fiscali dellafusione ai sensi del comma 9, le limitazionidel presente comma si applicano anche alrisultato negativo, determinabile applican-do le regole ordinarie, che si sarebbegenerato in modo autonomo in capo ai

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soggetti che partecipano alla fusione inrelazione al periodo che intercorre tral'inizio del periodo d'imposta e la dataantecedente a quella di efficacia giuridicadella fusione (1).

8. Il reddito delle società fuse oincorporate relativo al periodo compresotra l'inizio del periodo di imposta e la datain cui ha effetto la fusione è determinato,secondo le disposizioni applicabili inrelazione al tipo di società, in base allerisultanze di apposito conto economico.

9. L'atto di fusione può stabilire che ai finidelle imposte sui redditi gli effetti dellafusione decorrano da una data nonanteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimoesercizio di ciascuna delle società fuse oincorporate o a quella, se più prossima, incui si è chiuso l'ultimo esercizio dellasocietà incorporante.

10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighidi versamento, inclusi quelli relativi agliacconti d'imposta ed alle ritenute operatesu redditi altrui, dei soggetti che siestinguono per effetto delle operazionimedesime, sono adempiuti dagli stessisoggetti fino alla data di efficacia dellafusione ai sensi dell'articolo 2504bis,comma 2, del codice civile; successiva-mente a tale data, i predetti obblighi siintendono a tutti gli effetti trasferiti allasocietà incorporante o comunque risultan-te dalla fusione.

10bis. Il regime dell'imposta sostitutiva dicui al comma 2-ter dell'articolo 176 puòessere applicato, con le modalità, lecondizioni e i termini ivi stabiliti, anchedalla società incorporante o risultantedalla fusione per ottenere il riconosci-mento fiscale dei maggiori valori iscritti inbilancio a seguito di tali operazioni.

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(1) Le disposizioni del presente comma siapplicano anche agli interessi indeducibili oggettodi riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo96.

Art. 173 - Scissione di società

1. La scissione totale o parziale di unasocietà in altre preesistenti o di nuovacostituzione non dà luogo a realizzo né adistribuzione di plusvalenze e minusva-lenze dei beni della società scissa,comprese quelle relative alle rimanenze eal valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito dellesocietà partecipanti alla scissione non sitiene conto dell'avanzo o del disavanzoconseguenti al rapporto di cambio delleazioni o quote ovvero all'annullamento diazioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesii maggiori valori iscritti per effettodell'eventuale imputazione del disavanzoriferibile all'annullamento o al concambiodi una partecipazione, con riferimento adelementi patrimoniali della società scissa,non sono imponibili nei confronti dellabeneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sonovalutati fiscalmente in base all'ultimovalore riconosciuto ai fini delle imposte suiredditi, facendo risultare da appositoprospetto di riconciliazione delladichiarazione dei redditi, i dati esposti inbilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarienon costituisce né realizzo né distribu-zione di plusvalenze o di minusvalenze néconseguimento di ricavi per i soci dellasocietà scissa, fatta salva l'applicazione,in caso di conguaglio, dell'articolo 47,comma 7, e, ricorrendone le condizioni,degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto,a norma del comma 11, le posizionisoggettive della società scissa, ivicompresa quella indicata nell'articolo 86,comma 4, e i relativi obblighi strumentalisono attribuiti alle beneficiarie e, in caso discissione parziale, alla stessa societàscissa, in proporzione delle rispettivequote del patrimonio netto contabiletrasferite o rimaste, salvo che trattisi diposizioni soggettive connesse specifica-mente o per insiemi agli elementi delpatrimonio scisso, nel qual caso seguono

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tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli accontirelativi sia alle imposte proprie sia alleritenute sui redditi altrui, restano in capoalla società scissa, in caso di scissioneparziale, ovvero si trasferiscono allesocietà beneficiarie in caso di scissionetotale, in relazione alle quote di patrimonionetto imputabile proporzionalmente aciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto deifondi di accantonamento della societàscissa si considera già dedotto dallebeneficiarie, oltre che, in caso di scissioneparziale, dalla suddetta società, perimporti proporzionali alle quote in cuirisultano attribuiti gli elementi del patrimo-nio ai quali, specificamente o per insiemi,hanno riguardo le norme tributarie chedisciplinano il valore stesso.

7. Se gli effetti della scissione sono fattiretroagire a norma del comma 11, per ibeni di cui agli articoli 92 e 94 ledisposizioni del precedente comma 4trovano applicazione sommando propor-zionalmente le voci individuate per perio-do di formazione in capo alla società scis-sa all'inizio del periodo d'imposta allecorrispondenti voci, ove esistano, all'iniziodel periodo medesimo presso le societàbeneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in casodi scissione non retroattiva in societàpreesistente i costi fiscalmente riconosciutisi assumono nella misura risultante alladata in cui ha effetto la scissione. Inparticolare:

a) i beni di cui al comma 7 ricevuti daciascuna beneficiaria si presumono, inproporzione alle quantità rispettivamentericevute, provenienti proporzionalmentedalle voci delle esistenze iniziali, distinteper esercizio di formazione, della societàscissa e dalla eventuale eccedenzaformatasi nel periodo d'imposta fino alladata in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei benimateriali e immateriali nonché le spese di

cui all'articolo 102, comma 6, relative aibeni trasferiti vanno ragguagliate alladurata del possesso dei beni medesimi daparte della società scissa e delle societàbeneficiarie; detto criterio è altresìapplicabile alle spese relative a piùesercizi e agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'impostaiscritte nell'ultimo bilancio della societàscissa debbono essere ricostituite dallebeneficiarie secondo le quote proporzio-nali indicate al comma 4. In caso discissione parziale, le riserve della societàscissa si riducono in corrispondenza. Sela sospensione d'imposta dipende daeventi che riguardano specifici elementipatrimoniali della società scissa, le riservedebbono essere ricostituite dallebeneficiarie che acquisiscono tali elemen-ti. Nei riguardi della beneficiaria ai finidella ricostituzione delle riserve insospensione d'imposta e delle altre riservesi applicano, per le rispettive quote, ledisposizioni dettate per le fusioni daicommi 5 e 6 dell'articolo 172 per la societàincorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali delle società chepartecipano alla scissione si applicano ledisposizioni del comma 7 dell'articolo 172,riferendosi alla società scissa ledisposizioni riguardanti le società fuse oincorporate e alle beneficiarie quelleriguardanti la società risultante dallafusione o incorporante ed avendo riguardoall'ammontare del patrimonio netto qualerisulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore,dal progetto di scissione di cui all'articolo2506bis del codice civile, ovvero dallasituazione patrimoniale di cui all'articolo2506-ter del codice civile.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, ladecorrenza degli effetti della scissione èregolata secondo le disposizioni delcomma 1 dell'articolo 2506-quater delcodice civile, ma la retrodatazione deglieffetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter,numeri 5) e 6), dello stesso codice, operalimitatamente ai casi di scissione totale eda condizione che vi sia coincidenza tra la

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chiusura dell'ultimo periodo di impostadella società scissa e delle beneficiarie eper la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della societàscissa riferibili a periodi di impostaanteriori alla data dalla quale l'operazioneha effetto sono adempiuti in caso discissione parziale dalla stessa societàscissa o trasferiti, in caso di scissionetotale, alla società beneficiaria apposita-mente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altroprocedimento relativo ai suddetti obblighisono svolti nei confronti della societàscissa o, nel caso di scissione totale, diquella appositamente designata, fermarestando la competenza dell'ufficiodell'Agenzia delle entrate della societàscissa. Se la designazione è omessa, siconsidera designata la beneficiarianominata per prima nell'atto di scissione.Le altre società beneficiarie sono respon-sabili in solido per le imposte, le sanzionipecuniarie, gli interessi e ogni altro debitoe anche nei loro confronti possono essereadottati i provvedimenti cautelari previstidalla legge. Le società coobbligate hannofacoltà di partecipare ai suddettiprocedimenti e di prendere cognizione deirelativi atti, senza oneri di avvisi o di altriadempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti lasocietà scissa o quella designata debbonoindicare, a richiesta degli organi dell'Am-ministrazione finanziaria, i soggetti e iluoghi presso i quali sono conservate,qualora non le conservi presso la propriasede legale, le scritture contabili e ladocumentazione amministrativa e contabi-le relative alla gestione della societàscissa, con riferimento a ciascuna delleparti del suo patrimonio trasferite orimaste. In caso di conservazione pressoterzi estranei alla operazione deve essereinoltre esibita l'attestazione di cui all'arti-colo 52, comma 10, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. Se la società scissa o quella desi-gnata non adempiono a tali obblighi o i

soggetti da essa indicati si oppongonoall'accesso o non esibiscono in tutto o inparte quanto ad essi richiesto, siapplicano le disposizioni del comma 5 delsuddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggettaall'imposta sulle società beneficiaria dellascissione di una società non soggetta atale imposta e nei confronti della societàdel secondo tipo beneficiaria dellascissione di una società del primo tipo siapplicano anche, in quanto compatibili, icommi 3, 4 e 5 dell'articolo 170,considerando a tal fine la società scissacome trasformata per la quota dipatrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

15bis. Il regime dell'imposta sostitutiva dicui al comma 2-ter dell'articolo 176 puòessere applicato, con le modalità, lecondizioni e i termini ivi stabiliti, anchedalla società beneficiaria dell'operazionedi scissione per ottenere il riconoscimentofiscale dei maggiori valori iscritti in bilancioa seguito di tali operazioni.

Art. 174 - Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173valgono, in quanto applicabili, anche neicasi di fusione e scissione di enti diversidalle società.

Art. 175 - Conferimenti di partecipazionidi controllo o di collegamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposi-zioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi diesenzione di cui all'articolo 87, per iconferimenti di partecipazioni di controlloo di collegamento ai sensi dell'articolo2359 del codice civile, contenentedisposizioni in materia di società control-late e collegate, effettuati tra soggettiresidenti in Italia nell'esercizio di impresecommerciali, si considera valore direalizzo quello attribuito alle partecipa-zioni, ricevute in cambio dell'oggettoconferito, nelle scritture contabili delsoggetto conferente ovvero, se superiore,quello attribuito alle partecipazioni confe-rite nelle scritture contabili del soggettoconferitario.

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2. Le disposizioni del comma 1 non siapplicano ed il valore di realizzo èdeterminato ai sensi dell'articolo 9 nelcaso di conferimento di partecipazioni dicontrollo o di collegamento prive deirequisiti per l'esenzione di cui all'articolo87 se le partecipazioni ricevute non sonoanch'esse prive dei requisiti predetti,senza considerare quello di cui alla letteraa) del comma 1 del medesimo articolo 87.

[3]

[4]

Art. 176 - Regimi fiscali del soggettoconferente e del soggetto conferitario

1. I conferimenti di aziende effettuati trasoggetti residenti nel territorio dello Statonell'esercizio di imprese commerciali, noncostituiscono realizzo di plusvalenze ominusvalenze. Tuttavia il soggetto confe-rente deve assumere, quale valore dellepartecipazioni ricevute, l'ultimo valorefiscalmente riconosciuto dell'aziendaconferita e il soggetto conferitariosubentra nella posizione di quelloconferente in ordine agli elementidell'attivo e del passivo dell'aziendastessa, facendo risultare da appositoprospetto di riconciliazione delladichiarazione dei redditi i dati esposti inbilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano anche se il conferente o ilconferitario è un soggetto non residente,qualora il conferimento abbia ad oggettoaziende situate nel territorio dello Stato.

2bis. In caso di conferimento dell'unicaazienda dell'imprenditore individuale, lasuccessiva cessione delle partecipazioniricevute a seguito del conferimento èdisciplinata dagli articoli 67, comma 1,lettera c), e 68, assumendo come costodelle stesse l'ultimo valore fiscaledell'azienda conferita.

2-ter. In luogo dell'applicazione delledisposizioni dei commi 1, 2 e 2bis, lasocietà conferitaria può optare, nelladichiarazione dei redditi relativa all'eser-

cizio nel corso del quale è stata posta inessere l'operazione o, al più tardi, inquella del periodo d'imposta successivo,per l'applicazione, in tutto o in parte, suimaggiori valori attribuiti in bilancio aglielementi dell'attivo costituenti immobilizza-zioni materiali e immateriali relativi all'a-zienda ricevuta, di un'imposta sostitutivadell'imposta sul reddito delle personefisiche, dell'imposta sul reddito dellesocietà e dell'imposta regionale sulleattività produttive, con aliquota del 12 percento sulla parte dei maggiori valoriricompresi nel limite di 5 milioni di euro,del 14 per cento sulla parte dei maggiorivalori che eccede 5 milioni di euro e fino a10 milioni di euro e del 16 per cento sullaparte dei maggiori valori che eccede i 10milioni di euro. I maggiori valoriassoggettati a imposta sostitutiva siconsiderano riconosciuti ai fini dell'ammor-tamento a partire dal periodo d'impostanel corso del quale è esercitata l'opzione;in caso di realizzo dei beni anteriormenteal quarto periodo d'imposta successivo aquello dell'opzione, il costo fiscale è ridottodei maggiori valori assoggettati a impostasostitutiva e dell'eventuale maggiorammortamento dedotto e l'imposta sostitu-tiva versata è scomputata dall'imposta suiredditi ai sensi degli articoli 22 e 79.

3. Non rileva ai fini dell'articolo 37bis deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, il conferimentodell'azienda secondo i regimi di continuitàdei valori fiscali riconosciuti o diimposizione sostitutiva di cui al presentearticolo e la successiva cessione dellapartecipazione ricevuta per usufruiredell'esenzione di cui all'articolo 87, o diquella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

4. Le aziende acquisite in dipendenza diconferimenti effettuati con il regime di cuial presente articolo si consideranopossedute dal soggetto conferitario ancheper il periodo di possesso del soggettoconferente. Le partecipazioni ricevute daisoggetti che hanno effettuato iconferimenti di cui al periodo precedente o

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le operazioni di cui all'articolo 178, inregime di neutralità fiscale, si consideranoiscritte come immobilizzazioni finanziarienei bilanci in cui risultavano iscritti i benidell'azienda conferita o in cui risultavanoiscritte, come immobilizzazioni, lepartecipazioni date in cambio.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2bis,L'eccedenza in sospensione di imposta, aisensi dell'articolo 109, comma 4, letterab), relativa all'azienda conferita nonconcorre alla formazione del reddito delsoggetto conferente e si trasferisce alsoggetto conferitario a condizione chequesti istituisca il vincolo di sospensioned'imposta previsto dalla norma predetta.

[6]

Art. 177 - Scambi di partecipazioni

1. La permuta, mediante la quale uno deisoggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,lettere a) e b), acquista o integra unapartecipazione di controllo ai sensidell'articolo 2359, comma 1, n. 1), delcodice civile, contenente disposizioni inmateria di società controllate e collegate,ovvero incrementa, in virtù di un obbligolegale o di un vincolo statutario, lapercentuale di controllo in altro soggettoindicato nelle medesime lettere a) e b),attribuendo ai soci di quest'ultimo proprieazioni, non dà luogo a componenti positivio negativi del reddito imponibile acondizione che il costo delle azioni oquote date in permuta sia attribuito alleazioni o quote ricevute in cambio.L'eventuale conguaglio in denaro concorrea formare il reddito del percipiente fermarimanendo, ricorrendone le condizioni,l'esenzione totale di cui all'articolo 87 equella parziale di cui agli articoli 58 earticolo 68, comma 3.

2. Le azioni o quote ricevute a seguito diconferimenti in società, mediante i quali lasocietà conferitaria acquisisce il controllodi una società ai sensi dell'articolo 2359,primo comma, n. 1), del codice civile,ovvero incrementa, in virtù di un obbligolegale o di un vincolo statutario, la

percentuale di controllo sono valutate, aifini della determinazione del reddito delconferente, in base alla corrispondentequota delle voci di patrimonio nettoformato dalla società conferitaria pereffetto del conferimento.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo175, comma 2.

Capo IVOPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN

STATI MEMBRI DIVERSI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 178 - Fusioni, scissioniconferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società

di Stati membri diversi

1. Le disposizioni del presente capo siapplicano:

a) alle fusioni tra società per azioni, inaccomandita per azioni, a responsabilitàlimitata, cooperative e di mutuaassicurazione, enti pubblici e privati aventiper oggetto esclusivo o principalel'esercizio di attività commerciali, residentinel territorio dello Stato, e soggettiresidenti in altri Stati membri dellaComunità economica europea, purchénon si considerino, per convenzione inmateria di doppia imposizione con Statiterzi, residenti fuori della Comunità, cheappartengano alle categorie indicate nellatabella A allegata al presente testo unico,da considerare automaticamente aggior-nata in conformità con eventuali modifichedell'allegato alla direttiva del Consigliodelle Comunità europee n. 90/434 del 23luglio 1990, e siano sottoposti a una delleimposte indicate nella tabella B allegata alpresente testo unico o ad altra che infuturo la sostituisca, senza possibilità diopzione, sempre che nel concambiol'eventuale conguaglio in danaro aipartecipanti dei soggetti fusi o incorporatinon superi il 10% del valore nominaledella partecipazione ricevuta;

b) alle scissioni attuate mediantetrasferimento dell'intero patrimonio di uno

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dei soggetti indicati nella lettera a) a due opiù soggetti indicati nella stessa lettera,preesistenti o di nuova costituzione,alcuno dei quali sia residente in uno Statodella Comunità diverso da quello delprimo, e limitatamente alla partecorrispondente dell'operazione, con asse-gnazione ai partecipanti delle azioni oquote di ciascuno dei soggetti beneficiariin misura proporzionale alle rispettivepartecipazioni nel soggetto scisso, sempreche quest'ultimo o almeno uno deibeneficiari siano residenti nel territoriodello Stato, che la quota di patrimoniotrasferita a ciascun beneficiario siacostituita da aziende o complessiaziendali relativi a singoli rami dell'impresadel conferente e che nel concambiol'eventuale conguaglio in danaro aipartecipanti della società scissa nonsuperi il 10 per cento del valore nominaledella partecipazione ricevuta;

bbis) alle scissioni parziali mediante lequali uno dei soggetti indicati nella letteraa) trasferisce, senza essere sciolto,mantenendo almeno un'azienda o uncomplesso aziendale, una o più aziende ouno più complessi aziendali a uno o piùsoggetti indicati nella stessa lettera,preesistenti o di nuova costituzione,alcuno dei quali sia residente in uno Statodella Comunità diverso da quello delprimo, e limitatamente alla partecorrispondente dell'operazione, conassegnazione ai propri partecipanti,secondo un criterio proporzionale, delleazioni o quote del soggetto o dei soggettibeneficiari, sempre che il soggetto scissoo uno dei beneficiari sia residente nelterritorio dello Stato e che l'eventualeconguaglio in danaro ai partecipanti delsoggetto scisso non superi il dieci percento del valore nominale dellapartecipazione ricevuta in concambio;

c) ai conferimenti di aziende o dicomplessi aziendali relativi a singoli ramidell'impresa da uno ad altro dei soggettiindicati nella lettera a), residenti in Statidiversi della Comunità, sempre che uno

dei due sia residente nel territorio delloStato;

d) alle operazioni indicate nelle lettereprecedenti tra soggetti di cui alla lettera a)non residenti nel territorio dello Stato, conriguardo alle stabili organizzazioni nelterritorio dello Stato oggetto delleoperazioni stesse;

e) alle permute e ai conferimenti di azionio quote, mediante i quali uno dei soggettiindicati nella lettera a) acquisti o integriuna partecipazione di controllo, ai sensidell'articolo 2359, comma 1, n. 1), delcodice civile ovvero incrementi, in virtù diun obbligo legale o di un vincolostatutario, la percentuale di controllo, inuno dei soggetti indicati nella stessalettera, residente in uno Stato dellaComunità diverso da quello del primo,attribuendo ai partecipanti proprie azioni oquote in cambio di quelle ricevute inpermuta o conferimento ed un eventualeconguaglio in danaro non superiore al10% del valore nominale delle suddetteazioni o quote, sempre che alcuno deipartecipanti che effettuano lo scambio siaresidente nel territorio dello Stato ovverola partecipazione scambiata sia relativa aduna stabile organizzazione nel territoriodello Stato di un soggetto indicato nellalettera a).

Art. 179 - Regime di neutralità fiscale

1. Alle operazioni indicate nelle lettere a),b) e bbis) dell'articolo 178 si applicano ledisposizioni di cui agli articoli 172 e 173.

2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) delcomma 1 dell'articolo 178 si applical'articolo 176. Le disposizioni del comma 1si applicano anche nei confronti delbeneficiario non residente con riferimentoalla stabile organizzazione nello Statoitaliano, limitatamente agli elementipatrimoniali del conferente residente o,nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma1 dell'articolo 178, non residente, in essaeffettivamente confluiti.

3. Nelle operazioni indicate al comma 1, leplusvalenze della stabile organizzazione

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del conferente residente sono imponibili atitolo di realizzo al valore normale, condeduzione dalla relativa imposta, fino alsuo totale assorbimento, dell'ammontaredella imposta che lo Stato, dove è situatala stabile organizzazione, avrebbeeffettivamente prelevato in assenza dellenorme della direttiva comunitaria 23 luglio1990, n. 90/434. Il beneficiario nonresidente subentra al conferente residenteper tutti i diritti e gli obblighi tributari.Regole analoghe a quelle previste daiperiodi precedenti si applicano nel caso incui una società residente in Italiatrasferisca la propria residenza fiscale inun altro Stato membro, assumendo, qualevalore su cui calcolare la tassazionevirtuale della stabile organizzazioneall'estero, il valore normale che l'altroStato membro avrebbe determinato incaso di realizzo al valore normale di dettastabile organizzazione.

4. Le operazioni di fusione, scissione escambio di partecipazioni mediantepermuta o conferimento, indicatenell'articolo 178, non comportano realizzodi plusvalenze nè di minusvalenze sulleazioni o quote date in cambio, il cui valorefiscale viene assunto dalle azioni o quotericevute, ripartendosi tra tutte inproporzione dei valori alle stesse attribuitiai fini della determinazione del rapporto dicambio. Gli eventuali conguagliconcorrono a formare il reddito dei socidella società incorporata o fusa o dei socidella società scissa, fatta salval'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e,ricorrendone le condizioni, degli articoli 58e 87, e dei percipienti nelle operazioni discambio di partecipazioni mediantepermuta o conferimento, ferma rimanen-do, ricorrendone le condizioni, l'esenzionetotale di cui all'articolo 87 e quella parzialedi cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

5. Se è stata conferita da un soggetto unastabile organizzazione situata in un altroStato membro, le relative plusvalenzesono imponibili nei confronti delconferente residente a titolo di realizzo al

valore normale, con deduzione dallarelativa imposta, fino al suo totaleassorbimento, dell'ammontare dell'impostache lo Stato dove è situata la stabileorganizzazione avrebbe prelevato inassenza delle norme della direttiva comu-nitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal casola partecipazione ricevuta è valutatafiscalmente in base all'ultimo valorericonosciuto ai fini delle imposte sui redditidegli elementi patrimoniali conferiti, au-mentato, agli effetti della disposizione dicui al precedente comma, di un importopari all'imponibile corrispondente all'impo-sta dovuta a saldo.

6. Si considerano realizzati al valorenormale i componenti dell'azienda o delcomplesso aziendale che abbiano formatooggetto delle operazioni indicate allelettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo178, non confluiti in seguito a talioperazioni in una stabile organizzazionesituata nel territorio dello Stato. La stessadisposizione si applica se successivamen-te alle predette operazioni i componenticonferiti nella stabile organizzazione situ-ata nel territorio dello Stato ne venganodistolti.

Art. 180 - Riserve in sospensione d'imposta

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e neiconferimenti di cui all'articolo 178 i fondi insospensione di imposta iscritti nell'ultimobilancio del conferente residenteconcorrono a formare il reddito dellastabile organizzazione nel territorio delloStato del soggetto non residentebeneficiario nella misura in cui non sianostati ricostituiti nelle scritture contabili dellastabile organizzazione.

Art. 181 - Perdite fiscali

1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) eb), del comma 1, dell'articolo 178, leperdite fiscali sono ammesse in deduzioneda parte del soggetto non residente allecondizioni e nei limiti di cui all'articolo 172,comma 7, proporzionalmente alla differen-za tra gli elementi dell'attivo e del passivo

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effettivamente connessi alla stabile orga-nizzazione sita nel territorio dello Statorisultante dall'operazione e nei limiti didetta differenza.

Capo VLIQUIDAZIONE VOLONTARIA EPROCEDURE CONCORSUALI

Art. 182 - Liquidazione ordinaria

1. In caso di liquidazione dell'impresa odella società il reddito di impresa relativoal periodo compreso tra l'inizio dell'eser-cizio e l'inizio della liquidazione èdeterminato in base ad apposito contoeconomico, ovvero a norma dell'articolo66 o dell'articolo 3, comma 177, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, se nericorrono i presupposti; il conto economicodeve essere redatto, per le società, inconformità alle risultanze del conto dellagestione prescritto dall'articolo 2277 delcodice civile. Per le imprese individuali ladata di inizio della liquidazione, ai fini delleimposte sui redditi, è quella indicata nelladichiarazione di cui all'articolo 35 deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per le imprese individuali e per lesocietà in nome collettivo e inaccomandita semplice il reddito di impresarelativo al periodo compreso tra l'inizio e lachiusura della liquidazione è determinatoin base al bilancio finale, che deve essereredatto anche nei casi di cui all'articolo 66.Se la liquidazione si protrae oltrel'esercizio in cui ha avuto inizio, il redditorelativo alla residua frazione di taleesercizio e a ciascun successivo eserciziointermedio è determinato in via provvisoriain base al rispettivo bilancio, ovvero anorma dell'articolo 66 se ne ricorrono ipresupposti, salvo conguaglio in base albilancio finale. Se la liquidazione siprotrae per più di tre esercizi, compresoquello in cui ha avuto inizio, nonché incaso di omessa presentazione del bilanciofinale, i redditi così determinati, ancorchégià tassati separatamente a norma degliarticoli 17 e 21, si considerano definitivi eai fini dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche concorrono a formare ilreddito complessivo dell'imprenditore, deifamiliari partecipanti all'impresa o dei sociper i periodi di imposta di competenza. Sela liquidazione si chiude in perdita siapplicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per le società soggette all'imposta di cuial titolo II, il reddito relativo al periodocompreso tra l'inizio e la chiusura dellaliquidazione è determinato in base albilancio finale. Se la liquidazione siprotrae oltre l'esercizio in cui ha avutoinizio il reddito relativo alla residuafrazione di tale esercizio e ciascun suc-cessivo esercizio intermedio è determi-nato in via provvisoria in base al rispettivobilancio, liquidando la relativa impostasalvo conguaglio in base al bilancio finale;le perdite di esercizio anteriori all'iniziodella liquidazione non compensate nelcorso di questa ai sensi dell'articolo 84sono ammesse in diminuzione in sede diconguaglio. Se la liquidazione si protraeper più di cinque esercizi, compresoquello in cui ha avuto inizio, nonché incaso di omessa presentazione del bilanciofinale, i redditi determinati in via provviso-ria si considerano definitivi e ai finidell'imposta sul reddito delle personefisiche i redditi compresi nelle sommepercepite o nei beni ricevuti dai soci,ancorché già tassati separatamente anorma degli articoli 17 e 21, concorrono aformarne il reddito complessivo per iperiodi di imposta di competenza.

Art. 183 - Fallimento e liquidazione coatta

1. Nei casi di fallimento e di liquidazionecoatta amministrativa il reddito di impresarelativo al periodo compreso tra l'iniziodell'esercizio e la dichiarazione di fallimen-to o il provvedimento che ordina laliquidazione è determinato in base albilancio redatto dal curatore o dalcommissario liquidatore. Per le impreseindividuali e per le società in nomecollettivo e in accomandita semplice ildetto reddito concorre a formare il redditocomplessivo dell'imprenditore, dei familiari

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partecipanti all'impresa o dei soci relativoal periodo di imposta in corso alla datadella dichiarazione di fallimento o delprovvedimento che ordina la liquidazione.

2. Il reddito di impresa relativo al periodocompreso tra l'inizio e la chiusura delprocedimento concorsuale, quale che siala durata di questo ed anche se vi è statoesercizio provvisorio, è costituito dalladifferenza tra il residuo attivo e il patrimo-nio netto dell'impresa o della societàall'inizio del procedimento, determinato inbase ai valori fiscalmente riconosciuti. Ilpatrimonio netto dell'impresa o della so-cietà all'inizio del procedimento concor-suale è determinato mediante il confrontosecondo i valori riconosciuti ai fini delleimposte sui redditi, tra le attività e lepassività risultanti dal bilancio di cui alcomma 1, redatto e allegato alla dichiara-zione iniziale del curatore o dal commis-sario liquidatore. Il patrimonio netto è con-siderato nullo se l'ammontare delle passi-vità è pari o superiore a quello delleattività.

3. Per le imprese individuali e per lesocietà in nome collettivo e inaccomandita semplice la differenza di cuial comma 2 è diminuita dei corrispettividelle cessioni di beni personalidell'imprenditore o dei soci compresi nelfallimento o nella liquidazione ed èaumentata dei debiti personali dell'impren-ditore o dei soci pagati dal curatore o dalcommissario liquidatore. Ai fini dell'im-posta sul reddito delle persone fisiche ilreddito che ne risulta, al netto dell'impostalocale sui redditi, è imputato all'imprendi-tore, ai familiari partecipanti all'impresa oai soci nel periodo di imposta in cui si èchiuso il procedimento; se questo sichiude in perdita si applicano ledisposizioni dell'articolo 8. Per i redditirelativi ai beni e diritti non compresi nelfallimento o nella liquidazione a normadell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, restano fermi, in ciascunperiodo di imposta, gli obblighi tributaridell'imprenditore o dei soci.

4. L'imposta locale sui redditi afferente ilreddito di impresa relativo al periodo didurata del procedimento è commisurataalla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed èprelevata sulla stessa. Per i redditi diciascuno degli immobili di cui all'art. 57,comma 1, e di quelli personali dell'impren-ditore o dei soci compresi nel fallimento onella liquidazione l'imposta è dovuta perciascun anno di possesso rientrante nelperiodo di durata del procedimento ed èprelevata, nel complessivo ammontare,sul prezzo ricavato dalla vendita.

[5]

Art. 184 - Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183valgono, in quanto applicabili, anche neicasi di liquidazione e fallimento di entidiversi dalle società.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE,

TRANSITORIE E FINALI

Art. 185 - Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

1. Per i terreni dati in affitto per usoagricolo, se per effetto di regimi legali dideterminazione del canone questo risultainferiore per oltre un quinto alla renditacatastale, il reddito dominicale èdeterminato in misura pari a quella delcanone di affitto.

2. In deroga all'articolo 37, per i fabbricatidati in locazione in regime legale dideterminazione del canone, il redditoimponibile è determinato in misura pari alcanone di locazione ridotto del 15 percento. Per i fabbricati siti nella città diVenezia centro e nelle isole dellaGiudecca, di Murano e di Burano, lariduzione è elevata al 25 per cento.

Art. 186 - Società civili

1. Ai fini delle imposte sui redditi le societàcivili esistenti alla data di entrata in vigoredel codice civile, di cui all'articolo 204,commi primo e secondo, del regio decreto30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate

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alle società in nome collettivo o allesocietà semplici secondo che abbiano onon abbiano per oggetto l'esercizio diattività commerciali. Alle società civilicostituite in forma di società per azioni, dicui al terzo comma del predetto articolo204, si applicano le disposizioni delpresente testo unico relative a questo tipodi società.

Art. 187 - Eredità giacente

1. Se la giacenza dell'eredità si protraeoltre il periodo di imposta nel corso delquale si è aperta la successione, il redditodei cespiti ereditari è determinato in viaprovvisoria secondo le disposizioni deltitolo I, sezione I, se il chiamato all'ereditàè persona fisica, o non è noto, e secondoquelle del titolo II, capo III, se il chiamato èun soggetto diverso. Dopo l'accettazionedell'eredità il reddito di tali cespiti concorrea formare il reddito complessivo dell'eredeper ciascun periodo di imposta, compresoquello in cui si è aperta la successione, esi procede alla liquidazione definitiva dellerelative imposte. I redditi di cui all'articolo7, comma 3, se il chiamato all'eredità èpersona fisica o non è noto, sono in viaprovvisoria tassati separatamente conl'aliquota stabilita dall'articolo 12 per ilprimo scaglione di reddito, salvo congua-glio dopo l'accettazione dell'eredità.

2. Le disposizioni del comma 1 siapplicano anche nei casi di delazionedell'eredità sotto condizione sospensiva oin favore di un nascituro non ancoraconcepito.

[Art. 188]

Art. 188bis - Campione d'Italia

1. Ai fini dell'imposta sul reddito dellepersone fisiche, i redditi delle personefisiche iscritte nei registri anagrafici delcomune di Campione d'Italia prodotti infranchi svizzeri nel territorio dello stessocomune per un importo complessivo nonsuperiore a 200.000 franchi sonocomputati in euro sulla base del cambio dicui all'articolo 9, comma 2, ridottoforfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articoloassolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo siconsiderano iscritte nei registri anagraficidel comune di Campione d'Italia anche lepersone fisiche aventi domicilio fiscale nelmedesimo comune le quali, già residentinel comune di Campione d'Italia, sonoiscritte nell'anagrafe degli italiani residentiall'estero (AIRE) dello stesso comune eresidenti nel Canton Ticino dellaConfederazione elvetica.

Art. 189 - Riferimenti legislativi ad imposte abolite

1. Il riferimento contenuto nelle normevigenti a redditi, o a determinati ammon-tari di reddito, assoggettati ad imposteabolite dal 1 gennaio 1974 va inteso comefatto agli stessi redditi nell'ammontarenetto determinato ai fini delle singolecategorie di reddito previste dall'impostasul reddito delle persone fisiche.

2. Se il riferimento è fatto alla nonassoggettabilità all'imposta complementa-re progressiva sul reddito complessivo, lacondizione si considera soddisfattaquando il reddito complessivo nettodeterminato ai fini dell'imposta sul redditodelle persone fisiche, aumentato deiredditi esenti da tale imposta, diversi daquelli indicati nei primi tre commidell'articolo 34 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n.601, o assoggettati a ritenuta a titolo diimposta, non supera lire 960 mila. Quandoalla formazione del reddito complessivoconcorrono redditi di lavoro dipendente dicui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), ilpredetto ammontare viene elevato di lire360 mila per ogni reddito di lavorodipendente considerato.

3. Se il riferimento è fatto ad un redditocomplessivo netto agli effetti dell'impostacomplementare progressiva sul redditocomplessivo non superiore ad undeterminato ammontare indicato nellalegge, la condizione si considerasoddisfatta quando il reddito complessivo

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netto determinato ai fini dell'imposta sulreddito delle persone fisiche, aumentatodei redditi esenti da tale imposta, diversida quelli indicati nei primi tre commidell'articolo 34 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n.601, o assoggettati a ritenuta a titolo diimposta, non supera l'ammontare indicatonella legge stessa, aumentato comeprevisto nel comma 2 quando allaformazione del reddito complessivoconcorrono redditi di lavoro dipendente.

4. Se il riferimento è fatto ad unammontare dell'imponibile dell'impostacomplementare progressiva sul redditocomplessivo iscritto a ruolo, la condizionesi considera soddisfatta se il redditocomplessivo, determinato ai finidell'imposta sul reddito delle personefisiche, aumentato dei redditi esenti datale imposta, diversi da quelli indicati neiprimi tre commi dell'articolo 34 del decretodel Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 601, o assoggettati aritenuta a titolo di imposta, non supera lasomma indicata dalla legge, aumentata dilire 240 mila per il contribuente, di lire 100mila per ciascun componente la famigliache risulti a carico del contribuente al 31dicembre dell'anno per il quale l'imposta èdovuta e di lire 360 mila per ogni reddito dilavoro dipendente.

5. Se il riferimento è fatto alla quotaesente dall'imposta completamenteprogressiva sul reddito o ad un sitomultiplo, tale ammontare è determinato inlire 240 mila o nel rispettivo multiplo.

6. Se il riferimento è fatto ad una quota oad un determinato ammontare del redditoimponibile di una o più categoriedell'imposta di ricchezza mobile, ilriferimento stesso va fatto per le categorieB e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomoe di impresa determinati ai sensi del titolo1, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, eper la categoria C/ 2 ai redditi di lavorodipendente ed assimilati determinati aisensi dello stesso titolo I, capo IV,diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi di

cui all'articolo 5 il riferimento va fatto allaquota del reddito di impresa o di lavoroautonomo della società o associazione,diminuito di lire 360 mila, imputabileall'interessato.

7. Se il riferimento è fatto alla noniscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditidi ricchezza mobile, la condizione siintende soddisfatta se il contribuente nonpossiede redditi di impresa o redditi dilavoro autonomo di ammontare superiorea lire 360 mila ovvero redditi derivanti dacapitali dati a mutuo o redditi diversi.

8. Se i benefici conseguiti consistono insomme che concorrono alla formazionedel reddito complessivo ai fini dell'impostasul reddito delle persone fisiche di essesomme non si tiene conto agli effetti dellaverifica dei limiti stabiliti dalle singole leggiper la concessione dei benefici medesimi.

9. Nelle domande agli uffici delle impostevolte ad ottenere certificati da cui risultinole condizioni previste nel presente articolo,il richiedente deve dichiarare se ed inquale misura possiede redditi assoggettatia ritenuta a titolo di imposta e redditiesenti dall'imposta sul reddito dellepersone fisiche, diversi da quelli indicatinei primi tre commi dell'articolo 34 deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 601.

10. Gli uffici delle imposte rilasciano icertificati di cui al comma 9 anche in basea dichiarazione attestante i fatti oggettodella certificazione, resa dall'interessatoad un funzionario dell'ufficio competente.Alla dichiarazione si applicano ledisposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.15. Per il rilascio dei certificati sono in ognicaso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e4) della tabella allegato A al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 648.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 siapplicano altresì per il rilascio di certificaticoncernenti la presentazione delladichiarazione dei redditi e la situazionereddituale da essa risultante.

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Art. 190 - Redditi dei fabbricati

1. Per i periodi di imposta anteriori aquello in cui avranno effetto lemodificazioni derivanti dalla primarevisione effettuata ai sensi del comma 2dell'articolo 34 le rendite catastali deifabbricati saranno aggiornate mediantel'applicazione di coefficienti stabilitiannualmente, per singole categorie diunità immobiliari urbane, con, decreto delMinistro delle finanze su conforme pareredella Commissione censuaria centrale.

2. Fino al termine di cui al comma 1,qualora il canone risultante dal contratto dilocazione ridotto di un quarto sia superiorealla rendita catastale aggiornata per oltreun quinto di questa, il reddito determinatoin misura pari a quella del canone dilocazione ridotto di un quarto. Per ifabbricati siti nella città di Venezia centro enelle isole della Giudecca, di Murano e diBurano la presente disposizione si applicacon riferimento al canone di locazioneridotto di due quinti anziché di un quartoper i fabbricati strumentali non suscettibilidi diversa destinazione senza radicalitrasformazioni, la presente disposizione siapplica con riferimento al canone dilocazione ridotto di un terzo, salvo ildisposto del comma 2 dell'articolo 40. Finoal termine medesimo le disposizioni delcomma 2 dell'articolo 129 si applicano conriferimento alla rendita catastaleaggiornata.

3. L'aggiornamento delle rendite catastalidegli immobili riconosciuti di interessestorico o artistico, ai sensi della legge 11giugno 1939, n. 1089, e successivemodificazioni e integrazioni, è effettuatomediante l'applicazione del minore tra icoefficienti previsti per i fabbricati. Qualorai predetti immobili risultino allibrati alcatasto terreni, la relativa rendita catastaleè ridotta a metà ai fini dell'applicazionedelle imposte sui redditi. Il mutamento didestinazione degli immobili medesimisenza la preventiva autorizzazionedell'Amministrazione per i beni culturali eambientali e il mancato assolvimento degli

obblighi di legge per consentire l'eserciziodel diritto di prelazione dello Stato sugliimmobili vincolati determinano ladecadenza dall'agevolazione tributaria,ferma restando ogni altra sanzione.L'Amministrazione per i beni culturali eambientali ne dà al competente ufficiodelle imposte immediata comunicazione,dal ricevimento della quale inizia adecorrere il termine per la rettifica delladichiarazione dei redditi.

Art. 191 - Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie

1. Restano ferme, le agevolazionitributarie previste dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, e successive modificazioni,e da leggi speciali, le agevolazionidisposte a favore di consorzi e di coope-rative dal terzo comma dell'articolo 20 deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 598 e successivemodificazioni.

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