dott.ssa Fiorella Galzer Consigliere ret. di SENTENZA · SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ... vigenza del...

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Sentenza n. 2308/2016 pubb l. il 13/04/2016 RG n. 5143/2010 Reper t. n. 3168/20 16 del 13/04/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEl POPOlO ITALIANO CORTE DI APPElLO DI ROMA Sezio ne IV la Co rte così composta : dotto Massimo Crescenzi Presidente dotto Se ba stiano Neri Consigliere dott .ssa Fi orella Galzer Consigliere ret. riunita in ca mera di consiglio. ha pronunciato la seg uente SENTENZA Z:3."'8 \) ( '3A681)(, nella ca usa civile di secondo grado Iscritta al numero 5143 del ru olo generale degli affari co ntenziosi del 2010 e verte nte TRA PARTE APPELLANTE

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Sentenza n. 2308/2016 pubbl. il 13/04/2016 RG n. 5143/2010

Repert. n. 3168/20 16 del 13/04/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEl POPOlO ITALIANO

CORTE DI APPElLO DI ROMA

Sezione IV

la Corte così composta:

dotto Massimo Crescenzi Presidente

dotto Sebastiano Neri Consigliere

dott.ssa Fiorella Galzer Consigliere ret.

riunita in ca mera di consiglio. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

~,. Z:3."'8 \) ( ~-P . '3A681)(,

nella causa civile di secondo grado Iscritta al numero 5143 del

ruolo generale degli affari contenziosi del 2010 e vertente

TRA

PARTE APPELLANTE

-

Sentenza n. 2308/2016 pubbl. il 13/04/2016 RG n. 5143/2010

Repert. n. 3168/20 16 del 13/04/2016

E

PARTE APPELLATA

E

------ --PARTE APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati con

sentenza, portante il numero 47/2009, emessa nel giudizio

proposto da

confronti del

' ",oglii." la domanda degli attori e dichiarava

['invalidità delle delibere adottate dal Consorzio in data

,

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28.5.2000, 4.3.2001 e 16.12.2001 e compensava le spese di lite

tra le parti .

Il Consorzio proponeva appello awerso detta sentenza e

chiedeva. in riforma della stessa, in via prelim inare la

sospensione dell'efficacia esecutiva, in via principale annullare e

dichiarare valide ed efficaci le delibere consortili del 28.5 .2000,

del 4.3.2001 e del 16.12.2001, dichiarare la piena esistenza e

vigenza del Consorzio, con spese di lite del doppio grado di

g iudiZiO.

si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello

(anche dell' istanza di sospensione) e la conferma della sentenza

impugnata, in subord ine nel caso di accoglimento anche parziale

dell'appello del Consanio, chiedeva l'accoglimento dell' appello

incidentale condizionato e previo accertamento e messa in

liquidazione del Consorzio per decorrenza del termine di durata

di cui all'art. 4 dello Statuto e per effetto delle delibere del

7.3.99 e 24.10.99 dichiarare inesistenti e/o nulle e di nessun

effetto le delibere del 28.5.2000, del 4.3.2001 e del 16.12.2001.

in ogni caso dichiarare la delibera del 16.12.2001 annullabile per

)

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violazione dell'art. 13 dello Statuto e per l'effetto annullarla in

relazione ai motivi dell'atto introduttivo di primo grado. con

spese del doppio grado di giudizio.

I restanti appellati, nonostante la ritualità della notifica,

optavano per la contumacia .

la causa, sulle conclusioni del le parti come formu late nell'atto di

appello per la parte appellante e, per la parte appellata in

comparsa di costituzione, così come sopra riportate. istruita con

la produzione di documenti. veniva trattenuta in decisione

all'udienza del giorno 1 dicembre 2015 con l'assegnazione dei

termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e

delle memorie di replica .

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' preliminare precisare che l 'odierno giud izio è stato introdotto

da

_ che narravano: di essere proprietari di vi llini si ti in Frascati

via facenti parte del complesso residenziale

denominato ' che l'originaria proprietaria (al

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fine di gestire e realizzare le infrastrutture comuni) aveva

costituito, con atto in data 29.3.1967, un Consorzio denominato

- ---~ atto che era stato richiamato nei successivi ragiti di

compravendita; che decorso i l termine di durata stabilito sino al

31 dicembre 1995 veniva stabilita, con delibere del 7.3.99 e del

24.10.99, la formale messa in liquidazione del Consorzio e

veniva nominato il liquidatore; che alcuni lettisti avevano

nell'assemblea del 12.3.2000 chiesto la ricostituzione del

Consorzio e poi nell'assemblea del 27/28 maggio 2000, svoltasi

r innanzi al notaio, avevano prorogato la durata del Consorzio

sino al 31 dicembre 2030 e modificato to statuto del Consorzio;

che con successive delibere, del 4 marzo 2001 e del 16 dicembre

2001, venivano approvati onerosi interventi. Concludevano per

l' insanabile nullità di dette ultime delibere e chiedevano "previo

accertamento e declaratoria dell'estinzione e messa in

liquidazione del ~ __ •

_ per decorrenza del termine di durata e per effetto

delle delibere 7.3.99 e 24.10.99, dichiarare inesistenti e/o nulle

,

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e di nessun effetto le delibere del 28.5.2001, del 4.3.2001 e del

16.12.2001 e in ogni caso quest'ultima annullabile per violazione

deU'art. 13 dello (cfr. atto di citazione

primo grado) .

Parte appellante ha, in primo luogo, eccepito l'erroneità della

sentenza per vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c., perché,

senza esserne richiesto, il giudice di primo grado aveva verificato

la validità della delibera del 15;10/1995 che aveva prorogato il

Consorzio, rilevandone peraltro erroneamente la nullità

assoluta. men"e non essendo stata Impugn". doveva ,;tene,,' ~ J

validamente prorogata la durata del Consorzio sino al

31.12.2000.

Secondo il giudice di legittimità (Casso n. 305/2016)

" Nel procedimento di opposizione Q decreto ingiuntivo emesso per lo riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevobilità d'ufficio dell'invalidità delle sa ttostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implican ti lo loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti lo cui validità rappresento un elemento costitutivo della domando."

e in parte motiva

" ... ... deve tenersi in adeguata considerazione l'impatto che ha avuto sulla materia, il più volte menzionato intervento delle Sezioni Unite del 2005, che ha portato questo stessa Corte ad

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affermare con nettezzQ i criteri per poter distinguere tra delibere nulle ed annullabili, cosi che appare assolutamente necessario ritenere che il limite in merito 01 rilievo dell'involidità in sede di opposizione Q decreto ingiuntivo, operi solo per le delibere annullabili. In tal senso Cosso Sez. 2, n. 9641 del 27/04/2006, secondo cui ben può il giudice rilevare di ufficio lo nullità quando, come nella specie, si contraverto in ordine alla applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posta a fondamento del/o richiesta di decreto ingiuntivo, lo cui validità rappresento elemento costitutivo della domanda ( do ultimo in termini sostanziolmente conformi, ed in motivazione Casso n. 23688/2014; Casso n. 1439/2014). Ne consegue che fa sentenza impugnata non avendo fatto corretto applicazione dei principi di diritta espressi da questa Corte in tema di rilievo deffa nuffita deffa delibera condominiale posta a fondamento di un decreto ingiuntivo, ed in sede di opposizione proposta nei confronti di quest'ultimo ( principi che deve ritenersi trovino ulteriore conferma nel più recente approdo deffa Sezioni Unite di questa Corte in tema di rilievo ufficiosa della nullità), deve essere cossato,,,,, "

Orbene, alla stregua di detto cond ivisibile or ient amento, tenuto

cont o delle allegazioni e delle domande formulate, non vi è

dubbio che la doglianza di vizio di ultra petizione ex art. 112

C.p.C. non è fondata, proprio in virtù della domanda propost a di

previo accertamento dell'est inzione del Consorzio per

decorrenza del term ine di durata.

AI fine di detta pronuncia, invero, ben doveva il giudice di primo

grado, nell'accertare i fatti narrati, esaminare le allegazioni

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documentali, così come la delibera dell'assemblea di

condominio del 1995 con la quale e ra stata invece, a fronte

dell'asserita estinzione, prorogata la durata dell'ente e che

quindi doveva ritenersi implicitamente posta a fondamento di

detta richiesta di estinzione e conseguentemente della nullita

delle delibere come invocate.

In atti è stato depositato atto costitutivo (dac. 1 fascicolo parte

primo grado appellato) con il quale veniva costituito da parte

della proprietaria un consorzio, avendo ottenuto una

autorizzazione alla lottizzazione, ave all'art. 2 punto 5 lett.d è

prevista la durata fino al 31.12.1995 e ave si legge "ma dovrò

essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea dei

Consorziati ave, alla data suddetta, sussistono ancora i motivi

dello sua gestione".

E', poi, in atti (fascicolo sempre appellato) statuto del Consorzio

ave è scritto all'art. 16 "Ogni consorziato ha diritto ad un

numero di voti uguale al numero di millesimi di cui alla allegata

tabella (tabella 1). Per la validi tà della deliberazione occorrerà la

presenza in prima convocazione di un numero di consorziati che

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rappresentino almeno gli ottocento/ODO. Le deliberazioni

dovranno essere prese a maggioranza di voti presenti e

validamente rappresentati in assemblea. In seconda

convocazione le deliberazioni prese a maggioranza come sopra,

saranno valide purchè intervenga un numero di consorziati che

rappresenti almeno i 600/000".

Articolo questo, secondo quanto asserito, che risulta modificato

dall'assemblea, per come si legge nel verbale di assemblea del

30.5 .1985 nell'articolo denominato variazione dell'art. 16 dello

statuto, nei seguenti termini "II Presidente propone di adottare

le maggioranze previste dal codice civile per i condomini. Non ci

sono interventi e l'assemblea approva all'unanimità .. ".

Con deliberazione del 15.10.1995, (cfr. doc. 6 verbale di

assemblea fascicolo di parte Consorzio di primo grado), poi,

l'Assemblea deliberava la proroga del vecchio statuto con durata

sino al 31.12.2000.

Parte appellante lamenta l'erroneità della se ntenza che ha

dichiarato la nullità di siffatta delibera per violazione del quorum

(sul presupposto che l'art. 16 dello statuto era stato modificato

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solo per il quorum deliberativo, cosicché nella specie (di quorum

costitutivo), era necessaria la maggioranza indicata dallo Statuto

di 600/000 non sussistente per detta delibera).

Orbene, alla stregua della espressa previsione dello statuto della

prorcga di durata del Consorzio con la semplice approvazione

del!' Assemblea dei consorziati, nonché del rinvio operato, senza

alcuna dist inzione, alle maggioranze come previste da l codice

civile per i Condomini (come modificate in virtù della delibera

riportata), deve diversamente ritenersi legittima la delibera di ( -

proroga del Consorzio e dò a prescindere se detto vizio può

essere o meno riconducibile a una nullità o ad annullabilità e

dunque ad azione proponibile nel termine di decadenza di giorni

trenta.

Avendo in tale sede l'Assemblea approvato con 20 partecipanti

su 41 e con un totale di 536,7S millesimi, dunque con il quorum

previsto dall'art. 1136, 3 comma c.c., deve ritenersi validamente

deliberata la proroga del Consorzio.

Tutto ciò poi conformemente a quanto statuito dalla Suprema

Corte (Cass . s.u. n. 943/99) in ordine alla necessità della

IO

-'.

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unanimità o della maggioranza nei diversi casi

"Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietorio dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unitò immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole /imitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad o/cuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino Q disciplinare "uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritoria, avendo lo modificazione lo medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificobili anche da una deliberazione adottata con lo maggioranza prescritto dall'art. 1136 secondo comma cod. civ .. " (conforme Cass. 5627/2002; Cass. 17694/2007).

Cosicchè non rientrando la proroga del Consorzio in nessuna

delle ipotesi analoghe a quelle per le quali è prevista

l'approvazione dell'assemblea all 'unanimità dei Condomini,

consegue che deve essere ritenuta valida la proroga come

approvata.

A nulla poi ri leva la liquidazione del Consorzio deliberata,

perché, stante quanto dedotto e non contestato che la

procedura liquidativa non è stata mai avviata né portata a

termine (cfr. pago 18 appello), ben poteva l'assemblea revocare

"

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la liquidazione prima che 'lenisse portata a termine con la

ricostituzione dello stesso ente.

Da ciò, ossia dalla ritenuta legittima proroga del Consorzio

consegue la legittimità anche della successiva proroga deliberata

(cfr. verbale assemblea del 28.5.2000) sino al 31.12.2030.

Nonché discende che l'a ppello va accolto e la domanda di

dichiarazione della nullità delle delibere indicate, fondata sul

presupposto dell'inesistenza del Consorzio, va rigettata .

Peraltro, va rigettato anche l'appello incidentale condizionato

con il quale parte appellata ha comunque eccepito la nullità

delle delibere del 4 marzo 2001 e del 16 dicembre 2001 in

quanto assunte in violazione del quorum deliberativo e

quest'ultima anche perché due dei condomini presenti

rappresentavano due consorziati ciascuno in violazione dell'art.

13 dello Statuto.

Invero, a fronte del condivisibile orientamento del giudice di

legittimità circa la riconducibilità delle diverse fatt ispecie nelle

ipotesi di nullità o annullabilità (Cass. 4806/2005

"In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi

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essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o 01 buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nello competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusivo di ognuno del condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi af/o regolare costItuzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore o quella prescritto dolio legge o dal regolamento condominlafe, quel/e offerte do vizi formoli, in violazione di prescrizioni legali, convenzionoli, regolamen tari, attinenti 01 procedimento di convocozione o di informazione dell'ossembleo, quelle genericomente affette da irregolorità nel procedimento di convocazione, quelle che violono norme richiedenti quolificote maggioranze in relazione all'oggetto ..... Hl

consegue che nella specie la violazione delle norme su l quorum

deliberativo e la irregolare rappresentanza dei consorziati

deleganti comportano piuttosto non la nuJlità, ma l'annullabilità

della delibera condominiale che se non impugnata nel termine

di trenta giorni previsto dall'art . 1137 c.c. deve ritenersi valida

ed efficace.

le spese di lite, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di

giudiziO e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Appello, definit ivamente pronunciando. in riforma

della sentenza di primo grado, così provvede:

~-'

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rigetta le domande di parte appellata di dichia razione di

i inesistenza e nullità delle delibere

del 28.5.2001, del 4.3.2001 e del 16.12.2001;

rigetta l'appello incidentale;

condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che

si liqu idano per il primo grado in comp lessivi eu ro 4835,00 e per

il secondo grado in complessivi euro 5.500,00 di cu i 400,00 per

esborsi, oltre accessori di legge e spese di generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7

marzo 2016.

Il CONSIG LI ERE EST.

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Il PRESIDENTE O /)(ìk. ........,. ~

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